Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento D.L. 16/2012 - A.C. 5109-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
DL N. 16 DEL 02-MAR-12   AC N. 5109/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 625    Progressivo: 2
Data: 17/04/2012
Organi della Camera: VI-Finanze

 

17 aprile 2012

 

n.625/2

Semplificazioni tributarie, efficientamento e
potenziamento delle procedure di accertamento

D.L. 16/2012 - A.C. 5109-A

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

A.C. 5109-A

Titolo

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

Data approvazione in Commissione

17 aprile 2012

 


Contenuto

Il decreto-legge n. 16 del 2012 reca norme in materia di semplificazioni tributarie e potenziamento delle procedure di accertamento.

Con riferimento alla riscossione, viene innanzitutto modificato (articolo 1), il sistema di rateazione, prevedendosi la possibilità di ottenere un piano di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione: inoltre, ai contribuenti ammessi alla rateizzazione viene estesa la possibilità di partecipare alle gare per l’affidamento di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi. La Commissione Finanze ha precisato che la possibilità di rateizzare i debiti si applica anche nei confronti degli enti previdenziali, salvo che nei casi di ottemperanza ad obblighi derivanti da sanzioni comunitarie. Rimane, dunque, possibile rateizzare gli altri crediti derivanti da sanzioni comunitarie. In tema di comunicazioni e adempimenti formali vengono introdotte norme di salvaguardia per i contribuenti che abbiano tardivamente effettuato gli adempimenti e le comunicazioni richiesti dalla legge per accedere ad agevolazioni o a regimi fiscali speciali.

L’articolo 2 del provvedimento, al fine di superare le difficoltà operative segnalate dagli operatori economici, semplifica gli adempimenti previsti a carico dei soggetti passivi IVA in relazione alla comunicazione delle operazioni rilevanti, soggette all’obbligo di fatturazione, di importo superiore ai 3.000 euro (cd. “spesometro”). Per ridurre gli adempimenti delle imprese, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici siti in Paesi cd. black list viene limitato ai soli casi in cui esse siano di importo superiore a 500 euro. Nel corso dell'esame in sede referente, è stata estesa la responsabilità solidale al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva al committente imprenditore o datore di lavoro e a ciascuno degli eventuali subappaltatori. E' stata quindi esonerata dall’obbligo di emissione della fattura l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici, gite ed eventi similari, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo.

Riguardo alle facilitazioni per imprese e contribuenti (articolo 3), in sede referente è stato fissato in 15.000 euro l’importo massimo dei pagamenti in contanti effettuabili, per l’acquisto di beni al dettaglio e di prestazioni di servizi legate al turismo, da parte di cittadini extraeuropei non residenti in Italia. E’ inoltre differito al 1° luglio 2012 l’obbligo di pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore a 1.000 euro tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali. Sono quindi modificati i limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego e si interviene specificamente in materia di espropriazione immobiliare, fissando la soglia di ventimila euro quale unico limite al di sotto del quale non è possibile avviare tale procedura. Per ragioni di economicità dell’azione amministrativa, è aumentato a 30 euro il limite minimo al di sotto del quale non si effettua riscossione dei crediti tributari. Viene quindi eliminata la previsione dell’imposta di bollo dovuta sui trasferimenti di denaro all’estero (money transfer). Gli adempimenti fiscali e i versamenti delle imposte che hanno la scadenza calendarizzata in uno dei primi 20 giorni del mese di agosto possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese.

Nel corso dell’esame in sede referente, sono state inoltre elevate le soglie per essere considerati contribuenti minori ai fini delle semplificazioni degli obblighi di fatturazione e registrazione, allineandole a quelle previste per accedere alla contabilità semplificata; si è consentito ai soggetti titolari di lavoro dipendente e assimilati e di pensione che non hanno un sostituto di imposta che possa effettuare il conguaglio di usufruire dell’assistenza fiscale da parte dei CAF e dei professionisti abilitati; è stata eliminata l’esenzione d’accisa sull’energia elettrica utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh; è stato modificato il regime di tassazione degli aeromobili privati; è esteso alle società concessionarie il finanziamento delle infrastrutture mediante defiscalizzazione.

Il nuovo articolo 3-quater stabilisce che i diritti d’uso delle frequenze in banda televisiva, di cui al bando pubblicato sulla G.U. serie speciale n. 80/2011 (che viene annullato), sono assegnati mediante pubblica gara, che verrà indetta dal Ministero dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sono dettati i principi e criteri direttivi sulla base dei quali l’AGCOM definisce le procedure di gara. Si dispone, quindi, che i proventi derivanti dall’assegnazione delle suddette frequenze affluiscono al Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica.

In tema di fiscalità locale (articolo 4), si prevede l’applicazione delle variazioni delle aliquote d’imposta RCA anche alle province appartenenti alle autonomie speciali; l’abrogazione della sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali; l’erogazione per l’anno 2012 agli enti locali dei trasferimenti erariali ancora dovuti; la modifica alla disciplina sull’acconto sulle risorse dovute ai Comuni; la soppressione nei territori degli enti a statuto speciale dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica.

Nel corso dell’esame in sede referente, è stato innanzitutto chiarito che i comuni, per i nuovi tributi istituiti dal D.Lgs. n. 23 in materia di federalismo municipale (IMU, imposta di soggiorno, imposta di scopo etc.), esercitano la propria potestà regolamentare secondo le regole generali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997. Si consente ai comuni di disciplinare con regolamento l’imposta di scopo, nel quadro della disciplina recata dalla legge finanziaria 2007. I comuni delle isole minori, ovvero quelli nel cui territorio insistono isole minori, possono inoltre istituire un’imposta di sbarco, alternativa all’imposta di soggiorno, per finanziare interventi in materia di turismo, beni culturali e ambientali e servizi pubblici locali.

Nel corso dell’esame in sede referente, si è nuovamente intervenuti sulla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), già modificata dal Senato. In particolare, vengono introdotti requisiti più stringenti per la qualifica di “abitazione principale”, disponendo che le agevolazioni si applicano per un solo immobile, dove il possessore ed il suo nucleo familiare abbiano stabilito dimora e residenza anagrafica; si consente ai comuni di considerare, a fini IMU, come abitazione principale l’immobile posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in strutture di ricovero o sanitarie a seguito di ricovero permanente, purché il cespite non sia locato, nonché l’immobile posseduto nel territorio dello Stato da cittadini italiani non residenti in Italia, purché non locato; si precisa che le agevolazioni per i terreni non coltivati ed i terreni agricoli si applicano solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; si consente, per l’anno 2012, il pagamento dell’IMU sull’abitazione principale in due o tre rate; si posticipa al 30 settembre 2012 il termine per la presentazione delle dichiarazioni IMU; si dispone una riduzione del 35 del canone atto a determinare il reddito da locazione imponibile a fini IRPEF e IRES degli immobili aventi interesse storico o artistico.

Si stabilisce che nelle more dell’attuazione del federalismo demaniale, la gestione del patrimonio immobiliare statale sia proseguita dalle Amministrazioni competenti, ivi comprese le attività di valorizzazione e dismissione.

Si introducono norme volte a consentire una redistribuzione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra i comuni dell’intero territorio nazionale attraverso la cessione di spazi finanziari da parte dei comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo a vantaggio di quelli che prevedono di conseguire un differenziale negativo, al fine di consentire a tali enti un aumento dei pagamenti in conto capitale relativi a residui passivi, nell’importo massimo complessivo pari a 500 milioni di euro (cd. patto di stabilità orizzontale nazionale). Si modifica inoltre la disciplina per la riduzione delle spese per il personale negli enti locali.

Ulteriori modifiche riguardano gli studi di settore, il sistema informativo della fiscalità, nonché le modalità di incasso dell’aggio spettante a Equitalia Giustizia (articoli 5 e 8). In tema di attività e certificazioni in materia catastale (articolo 6), sono chiariti i compiti istituzionali dell’Agenzia del territorio. Si stabilisce che ai fini del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), in mancanza degli elementi necessari per determinare la superficie catastale, l’Agenzia del Territorio definisca una superficie convenzionale. L’articolo 7 prevede, a migliore garanzia della legittimità dell’azione amministrativa, l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato sugli schemi di atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici, nonché sugli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari.

Quanto alle misure di contrasto all’evasione (articolo 8), viene innovata la deducibilità fiscale dei cd. "costi da reato", circoscrivendo le ipotesi di indeducibilità a costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo. Viene ottimizzato il procedimento relativo alla chiusura delle partire IVA inattive mentre, in tema di accertamenti esecutivi, si introducono specifici obblighi informativi a carico dell’agente della riscossione nei confronti dei contribuenti. Sono poi previste disposizioni in materia di bollo (cui vengono assoggettati anche i cd. “conto deposito”, bancari e postali), di valori scudati (con la proroga al 16 luglio del termine di versamento, a carico degli intermediari finanziari, riferito alle attività finanziarie oggetto di emersione e ancora segretate al 31 dicembre 2011) e attività finanziarie e immobiliari detenute all’estero. Al fine di contrastare gli abusi nell’utilizzo dei crediti IVA in compensazione, l’obbligo di presentare preventivamente la dichiarazione/istanza da cui emerga il credito IVA da compensare viene esteso ai crediti di importo compreso tra 5.000,01 e 10.000 euro annui. Per contrastare le forme di evasione che coinvolgono gli enti non commerciali, si consente di effettuare accessi, ispezioni e verifiche fiscali anche presso le sedi di questi ultimi. Viene soppressa l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Per quanto riguarda i poteri di accertamento dell'Agenzia dell'entrate si dispone che la stessa debba tenere conto, tra l'altro, di segnalazioni non anonime di violazioni tributarie in sede di pianificazione degli accertamenti fiscali. Ai fini del potenziamento dell’accertamento in materia doganale (articolo 9), gli Uffici doganali possono chiedere agli intermediari finanziari e creditizi dati ed informazioni utili in relazione ai controlli, effettuati a posteriori, sulle dichiarazioni il cui accertamento è divenuto definitivo.

In materia di giochi (articolo 10) si autorizza l’Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) a costituire un fondo di 100 mila euro per le operazioni di gioco a fini di controllo. Le norme estendono il controllo della documentazione antimafia anche ai familiari dei rappresentanti legali delle società concessionarie in materia di giochi; si preclude la partecipazione alle gare nel settore dei giochi anche nel caso in cui i reati che vengono contestati siano stati commessi o contestati ai familiari dei rappresentanti legali delle società partecipanti. Sotto altro profilo, si prevedono interventi volti a razionalizzare e rilanciare il settore dell’ippica.

Per quanto attiene alle sanzioni amministrative (articolo 11), è rafforzata la deterrenza delle norme poste a presidio della correttezza e della completezza delle dichiarazioni in materia di accise e sono inasprite le sanzioni catastali e quelle relative al trasferimento di denaro all’estero. In relazione al contenzioso in materia tributaria e riscossione (articolo 12), viene modificata la disciplina della controversia doganale; si prevede inoltre l’aggiornamento degli atti catastali al passaggio in giudicato della sentenza. Si autorizza quindi l'acquisto, da parte della Regione Campania, dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra.

Il comma 4-bis dell’articolo 12 (introdotto al Senato) istituisce il ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni tributarie presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale.

Durante l'esame del provvedimento al Senato, sono state inserite ulteriori disposizioni in materia di crediti vantati nei confronti degli enti territoriali e della PA, stabilendo che la certificazione possa essere finalizzata a consentire al creditore, oltre che la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari, anche la cessione pro solvendo, che implica per il cedente l’obbligo di rispondere dell'eventuale inadempienza del debitore. Infine, si destina una quota dei residui passivi del bilancio dello Stato, pari a 1.000 milioni di euro, agli enti locali per il pagamento dei crediti commerciali.

Nel corso dell’esame in sede referente, è stato specificato che tali somme sono destinate prioritariamente ai comuni. Nella stessa sede sono state inoltre aggiunte disposizioni in materia di risorse statali spettanti alle regioni per l’edilizia sanitaria e il trasporto pubblico locale.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Il Comitato per la legislazione ha espresso un articolato parere, nel quale ha formulato 6 condizioni, finalizzate ad evitare l’incidenza su fonti subprimarie con disposizioni di rango legislativo; che si affidi ad atti subprimari (talora di incerta natura giuridica) la possibilità di incidere su disposizioni di rango legislativo (soprattutto laddove insiste una riserva di legge, come nel caso dei DPCM previsti dall’articolo 4, comma 5, lettere d) ed h) ) ovvero il compito di dare attuazione al dettato legislativo (prevedendo, in questo secondo caso, fonti di rango regolamentare); che si proceda alla soppressione dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (rectius: Agenzia per il terzo settore) senza provvedere alla contestuale abrogazione della fonte istitutiva e degli atti successivamente intervenuti nella disciplina della materia (articolo 8, comma 23).

La condizione più rilevante è finalizzata “alla soppressione dell’articolo 12, comma 8, che, in materia di acquisto del termovalorizzatore di Acerra, riproduce in maniera pressoché testuale il contenuto del comma 4 dell’articolo 1 del decreto legge n. 2 del 2012, soppresso nel corso del relativo procedimento di conversione in sede parlamentare, in quanto non corrisponde ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dal decreto legge l’inserimento al suo interno di disposizioni volte a “rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere”, integrandosi in tal caso […] una violazione del limite di contenuto posto dall’articolo 15, co. 2, lett. c), della legge n. 400 del 1988”, già oggetto di censura da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 360 del 1996.

 

La Commissione Affari costituzionali ha condizionato il proprio parere favorevole alla definizione, all’articolo 4, commi da 5 a 5-octies, alla luce della riserva di legge sancita dall’articolo 23 della Costituzione, dei limiti entro i quali è possibile modificare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, l’importo delle aliquote di base dell’IMU e della relativa detrazione.

 

La Commissione Giustizia ha condizionato il proprio parere favorevole alla soppressione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 8 nonché alla reintroduzione, all'articolo 11, comma 4, della norma più favorevole prevista dall'originario articolo 303 del TU delle leggi doganali.

 

La Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici ha sottoposto alla Commissione di merito l'opportunità di prevedere la riduzione ex lege dell'aliquota dell'imposta per gli immobili locati, con particolare riferimento a quelli a canone concordato.

 

La Commissione Lavoro ha sottoposto alla Commissione di merito l'opportunità di rivedere la disposizione che prevede la soppressione dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (così come la Commissione Affari sociali), nonché di assicurarsi che le procedure concorsuali che potranno espletare l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, non entrino in conflitto con l'iniziativa legislativa assunta dalla XI Commissione, che mira ad assicurare, nel triennio 2012-2014, l'esaurimento delle graduatorie concorsuali al momento vigenti; la Commissione ha inoltre precisato che tali incarichi possono essere affidati soltanto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione e assicurando, in ogni caso, lo svolgimento di procedurale concorsuali, in linea con quanto stabilito dall’articolo 97 della Costituzione.

 

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha sottoposto alla Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 3, comma 16-bis, che l'individuazione delle regioni beneficiarie dal Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine, nonché i criteri e le modalità di erogazione del predetto Fondo siano stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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