Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo - D.L. 5/2012 ' A.C. 4940 Elementi d'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4940/XVI   DL N. 5 DEL 09-FEB-12
Serie: Progetti di legge    Numero: 595
Data: 21/02/2012
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2012 0005   PIANI DI SVILUPPO
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

21 febbraio 2012

 

n. 595/0

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo

D.L. 5/2012 - A.C. 4940

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 4940

Numero del decreto-legge

5/2012

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

Iter al Senato

No

Numero di articoli

 

testo originario

62

Date:

 

emanazione

9 febbraio 2012

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

9 febbraio 2012

assegnazione

9 febbraio 2012

scadenza

9 aprile 2012

Commissione competente

I e X (Affari costituzionali e attività produttive)

Pareri previsti

II Giustizia, III Affari esteri, IV Difesa, V Bilancio, VI Finanze, VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIII Agricoltura, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

Per la descrizione analitica del contenuto del provvedimento si rinvia al dossier n. 595.

Di seguito si riportano gli effetti di semplificazione, di immediata applicazione, previsti da norme contenute nel testo:

 

SEMPLIFICAZIONI PER I CITTADINI

§         Limitazione dell’obbligo di corredare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati non più in via generale, ma solo ove previsto dalle norme di settore (art. 2);

§         attestazione, nei verbali di invalidità civile e disabilità delle commissioni mediche integrate ASL, dei requisiti sanitari necessari per il contrassegno invalidi e le agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli (art. 4);

§         decorrenza delle iscrizioni relative ad alcune dichiarazioni anagrafiche, tra cui itrasferimenti di residenzada altro comune o dall'estero o all'estero, da effettuare in due giorni lavorativi, dalla data delle stesse dichiarazioni (art. 5);

§         implementazione della velocità delle comunicazioni tra amministrazioni per determinate tipologie di atti, che dovranno effettuarsi esclusivamente per via telematica,  con ampliamento della tipologia di atti oggetto di comunicazione o trasmissione telematica rispetto a quelli contemplati dalla disciplina generale del codice dell’amministrazione digitale (art. 6);

§         i documenti d’identità e riconoscimento saranno rilasciati o rinnovati con validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo (art. 7);

§         invio esclusivo in via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 (art. 8 co. 1);

§         allargamento ai ricercatori della partecipazione alIe commissioni per l’esame di avvocato, composte attualmente da professori ordinari e associati (art. 8 co. 4);

§         trasferibilità autonoma della proprietà di parcheggio pertinenziale con contestuale latra destinazione pertinenziale, anche in deroga a titolo edilizio (art. 10);

§         è eliminato il limite di età di sessanta anni per l'istruttore che affianca l’aspirante nelle esercitazioni di guida con veicolo non munito di doppi comandi; dal 2012 il controllo dei gas di scarico (c.d. bollino blu) degli autoveicoli è effettuato in coincidenza con la revisione obbligatoria periodica del mezzo, anziché annualmente; il controllo periodico dei tachigrafi digitali, montati sui veicoli adibiti al trasporto su strada, è effettuato ogni due anni, anziché ogni anno (art. 11);

§          eliminazione dell’obbligo del corso di formazioneper l’accesso alla professione di autotrasportatore se si ha un diploma di scuola secondaria superiore o si dimostri di essere in attività e di aver diretto un’impresa di trasporto da almeno dieci anni (art. 11 co.6);

§         prolungamento della validità delle autorizzazioni di polizia nonché delle licenze per la vendita di esplodenti; eliminazione dell’obbligo di rinnovo annuale dell’iscrizione nel registro delle attività commerciali in materia di prodotti audiovisivi; sostituzione della mera comunicazione al rilascio della licenza da parte del questore quale condizione per aprire o condurre agenzie di affari; abrogazione di disposizioni ritenute non più necessarie a salvaguardare esigenze di sicurezza (art. 13)

 

SEMPLIFICAZIONI/SVILUPPO PER LE IMPRESE

§         In tema di appalti: modifica dei criteri di accertamento e di valutazione, ai fini della certificazione di esecuzione, dei lavori eseguiti all’estero (art. 20) estensione ai finanziamenti destinati alla realizzazione dei progetti e dei programmi di intervento pubblico del termine (di cui all’art.41, comma 4, del decreto legge 201/2011) di trenta giorni per la formalizzazione e la trasmissione delle delibere CIPE al Presidente del Consiglio dei ministri (art. 21 co.1); predisposizione in via transitoria, da parte dell’AVCP, di modelli semplificati per la redazione dei certificati di esecuzione dei lavori richiesti al contraente generale (art. 61 co.2);

§         In materia ambientale: l’assoggettamento ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) dei terminali di rigassificazione e degli altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore e la modifica dell’art. 109 relativo alle procedure autorizzatorie per l’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo; derogabilità, per operazioni di rigenerazione degli oli usati dei limiti vigenti, nel rispetto della normativa comunitaria, fermi restando quelli stabiliti per il parametro PCB/PCT; semplificazione della procedura per la determinazione del contributo ambientale per il recupero degli pneumatici fuori uso (PFU) (art. 24);

§         deroga alladisciplina generale per trasporto di rifiuti da parte delle imprese agricole verso il deposito temporaneo;

§         esclusione dell’applicabilità delle pene - previste dall’art. 181, comma 1-bis, lett. a), del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) - per opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, di cui venga accertata la compatibilità paesaggistica;

§         aumento della quota massima delle risorse utilizzabili per il finanziamento delle opere essenziali e delle attività di organizzazione e gestione dell'Expo 2015 (art. 56 co. 3);

§         proroga di un anno del credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (art. 59).

 

SEMPLIFICAZIONI/SVILUPPO IN MATERIA DI LAVORO

§         dal 1° aprile 2012 la competenza per l’ astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza è attribuita alla Direzione territoriale del lavoro e alla ASL in luogo del servizio ispettivo del Ministero del lavoro (art. 15);

§         è consentito il patrocinio dell’INPS da parte dei dipendenti anche in appello; dal 1° maggio 2012 i pagamenti effettuati presso le sedi INPS avverranno solo con strumenti di pagamento elettronici, bancari o postali (art. 16);

§         estensione dell’efficacia della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro con lavoratori extra UE anche ai fini della comunicazione del contratto di soggiorno, procedura agevolata di silenzio-assenso per l’assunzione di lavoratori stagionali e possibilità diconcedere l’autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impieghino il medesimo lavoratore straniero per periodi successivi (art. 17);

§         soppressione di obblighi di comunicazione di avvenuta assunzione, facoltà di successiva integrazione di dichiarazioni per il settore turistico; semplificazione della presentazioni di dichiarazioni relative a obblighi di assunzione (art. 18);

§         revisione, in senso restrittivo, della definizione di bosco e di arboricoltura da legno in modo da escludere talune superfici dal regime vincolistico che si applica a tali territori, con effetto di possibile riutilizzo da parte degli agricoltori di quei territori che nel passato sono stati adibiti a bosco in seguito all’adozione di misure agro ambientali di carattere europeo finalizzate alla messa a riposo dei terreni (art. 26);

§         l’obbligo di comunicazione al comune per la vendita diretta di prodotti agricoli non ha più carattere preventivo e la vendita può essere effettuata dalla data di invio della comunicazione e non più decorsi 30 giorni dal ricevimento della stessa (art. 27);

§         semplificazione delle procedure per il finanziamento dei progetti di ricerca industriale delle imprese ed estensione dei finanziamenti alle attività svolte sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale (art. 30);

§         estensione a tutte le tipologie di edifici, a prescindere dalla loro specifica destinazione d’uso, dell’abilitazione delle imprese che svolgono attività d’installazione e manutenzione d’impianti negli edifici (art. 34);

§         soppressione dell’obbligo di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva (art. 40);

§         semplificazione, previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e senza necessità del possesso di specifici requisiti dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari (art.41).

 

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITA

§         obbligo di iscrizione telematica alle università (art. 48).

 

SEMPLIFICAZIONI/SVILUPPO INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E METANIZZAZIONE (art. 57)

§         individuazione ex lege anziché all’esito della procedura amministrativa di carattere programmatorio ex L.443/2001, di una determinata tipologia di infrastrutture e insediamenti definiti strategici per il settore energetico concernenti oli minerali e carburanti: ciò consente di passare direttamente alle procedure attinenti alle fasi realizzative (co.1),

§         concentrazione a livello statale della competenza dei procedimenti (per lo più autorizzatori) per la effettiva per la realizzazione/modificazione di impianti e insediamenti strategici nel settore energetico, già di competenza delle Regioni ex art. 1, co. 57, della L. 239/2004 nel quadro di indirizzi e programmi statali con garanzia del rispetto della competenza regionale (co.2); abbreviazione dei termini (180 gg inclusa la VIA) per la conclusione del procedimento (co.3 e 4);

§         accordi di programma -anziché le preesistenti sequenze di procedimenti amministrativi separati tra amministrazioni - nonché mantenimento di validità di autorizzazioni preesistenti per procedure di modifica degli stabilimenti/insediamenti esistenti (commi 7-9);

§         armonizzazione su 10 anni della durata minima delle nuove concessioni demaniali concernenti i depositi costieri (attualmente spesso molto più brevi), con riduzione del numero di procedimenti cui l’impresa è soggetta e maggior termine per ammortizzare gli investimenti (co. 5, 6 e 10);

§         abolizione dell’obbligo di colorazione della benzina senza piombo per imprese del settore petrolifero (co.11); coincidenza, per le reti di gas naturale nel Mezzogiorno, della data di effettiva entrata in esercizio del gasdotto e il decorso del termine di dodici anni della relativa concessione, in precedenza separati con effetti di minore certezza giuridica e maggior rischio degli investimenti (co. 12).

 

SEMPLIFICAZIONI ISTITUZIONALI

§         Previsione di un meccanismo di tipo sostitutivo della prescritta intesa regionale, per i casi in cui la stessa non sia raggiunta o sia tardiva (art. 61 co. 3 e 4), su cui si veda oltre.

 

Relazioni allegate

Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Esso recala relazione illustrativa e la relazione tecnica.

La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Disposizioni in materia di semplificazione sono previste nei decreti-legge:

- 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, alcuni articoli del quale vengono richiamati nella presente nota  perché connessi al provvedimento in titolo;

- 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa.

 

Motivazioni della necessità ed urgenza

La premessa del decreto sottolinea la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo, al fine di assicurare, nell'attuale eccezionale situazione di crisi internazionale e nel rispetto del principio di equità, una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e la crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese.

Rinviando a quanto osservato nel paragrafo relativo alla specificità ed omogeneità delle disposizioni del provvedimento in merito ai contenuti della recente sentenza 22/2012 della Corte costituzionale, si segnala che non appare indifferente, ai fini delle motivazioni in titolo, il fatto che il decreto legge rechi numerose disposizioni meramente ricognitive di altre già in vigore (a titolo esemplificativo: articolo 5, ricognitivo non solo di fonti primarie, ma anche secondarie, articolo 9, comma 2; articolo 10, comma 1, capoverso 5; articolo 11, commi 2, 3 e 6; articolo 12, comma 1; articolo 14, comma 1 (“Fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria”); articolo 20, comma 1, lettera h), capoverso 3; articolo 20, comma 2; articolo 24, comma 1, lettera e); articolo 50, comma 2; articolo 54, comma 1, capoverso 2; articolo 55, comma 1; articolo 57, commi 2, 4 e 13).

Analogamente, ai fini degli stessi presupposti, non appaiono indifferenti le numerose disposizioni contenute nel testo che rinviano a fonte secondaria l’adozione di misure con termini significativamente distanti nel tempo. Indicativi in tal senso appaiono:

§         il rinvio a regolamento di delegificazione contenuto nell’art. 12 comma 1 per la cui adozione è fissato il termine del 31 dicembre 2012;

§         il rinvio contenuto nell’art. 44, co. 1, che prevede l’emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, di un regolamento di delegificazione volto a rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entità sottoposti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al D.P.R. 139/2010;

§         la decorrenza dal 1° gennaio 2013 dell’acquisizione di documentazione presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita dal D.Lgs. 82/2005 (art. 20 co.1, lett. a));

§         la previsione nell’art. 53 dell’adozione di misure per il miglioramento dell’efficienza degli usi finali di energia negli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, università ed enti di ricerca entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto sulla base di linee guida ministeriali predisposte entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

 

Tale considerazione appare poi particolarmente significativa nei casi in cui: non è previsto alcun termine per l’emanazione dell’atto di rango secondario, come avviene all’art. 4, all’art. 9, all’art. 14, comma 4 e all’art. 16 co 1 e 4; o quando l’adempimento previsto è indicato in modo generico, come allart. 8, co. 3, capov. 3, che dispone che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica “provvede all’equiparazione dei titoli di studio e professionali” senza indicare la tipologia e le modalità dell’intervento dall’art. 16, comma 1, ultimo periodo che prevede l’adozione di un non meglio identificato “provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.

 

Ancora, si evidenzia che, in un caso, l’efficacia di alcune disposizioni è differita alla data di entrata in vigore della disciplina demandata a regolamenti attuativi: è il caso, ad esempio, dell’art. 61 che detta norme transitorie per la presentazione dei certificati di esecuzione lavori del contraente generale disponendo che, fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari in cui verrà disciplinato il modello di certificato, continui ad applicarsi l’art. 189, comma 3, nono periodo, del Codice dei contratti, nella sua formulazione previgente che rinvia al modello di certificato di cui all’Allegato XXII del medesimo Codice consentendo, nel contempo, all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con un suo provvedimento adottato d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di definire modelli per la predisposizione dei predetti certificati.

 

Si ricorda che, secondo la giurisprudenza costituzionale – per la quale l'attribuzione della funzione legislativa al Governo ha carattere derogatorio rispetto all'essenziale attribuzione al Parlamento della funzione di porre le norme primarie nell'ambito delle competenze dello Stato centrale (sent. 171/2007) -, “la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura in primo luogo un vizio di illegittimità costituzionale del decreto-legge che risulti adottato al di fuori dell'ambito applicativo costituzionalmente previsto, e (…) il difetto di presupposti, una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio in procedendo della relativa legge, dovendosi escludere l'eventuale efficacia sanante di quest'ultima”(sent. 128/2008).

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto-legge in esame investe una pluralità di ambiti materiali riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato o alla competenza concorrente tra Stato e regioni.

 

Con riferimento all’art. 8, il comma 2 stabilisce l’obbligo delle Regioni di adeguare i propri ordinamenti alle previsioni del comma 1 che dispongono l’utilizzo esclusivo della via telematica per la partecipazione a concorsi pubblici e la nullità di clausole contrastanti con tale prescrizione dei relativi bandi. In merito si rileva da un lato che l’organizzazione degli uffici regionali e degli enti regionali appartiene alla competenza legislativa residuale delle Regioni di cui all’art. 117, comma quarto (Corte costituzionale sent. n.n. 95, 169, 188 e 387 del 2007, ove si specifica che tale competenza va esercitata nel rispetto dei «principî fondamentali di organizzazione e funzionamento» fissati negli statuti); dall’altro che il coordinamento informatico è conferito in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera r), Cost. in merito, con le sentenze n. 17 del 2004 e n. 31 del 2005, la Corte costituzionale ha sottolineato che l'attribuzione a livello centrale della materia di cui all’art. 117, secondo comma, lett. r) si giustifica alla luce della necessità di «assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione» e che «attengono al predetto coordinamento anche i profili della qualità dei servizi e della razionalizzazione della spesa in materia informatica», ove ritenuti necessari al fine di garantire la omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati. Si fa presente che l’art. 2, co. 2. del D.Lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale, CAD) si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle quali sono comprese le regioni, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione. Inoltre, l’art. 14 dello stesso CAD reca disposizioni in tema di rapporti tra Stato e regioni che la Corte costituzionale ha ritenuto rispettose del principio di leale collaborazione, assolvendo “la funzione di superare possibili conflittualità in ordine al contenuto ed ai limiti del coordinamento conferito in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera r ), Cost” (sent. n. 133/2008).

 

Sotto il profilo dell’art. 117, comma terzo, Cost. e dell’art. 118 Cost., alla luce dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, si rileva che l’art. 32, comma 2, lett. a) e b) novella i commi 872 e 873 dell’art. 1 della l. finanziaria per il 2007, in materia diFondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST): in particolare, per le procedure per l’emanazione dei provvedimenti ivi previsti non è più stabilito il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni. Al riguardo, appare opportuno valutare gli effetti che potrebbero derivare dalla eliminazione del coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni.

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Premesso che l’art. 15, comma 3 della legge n. 400/1988 dispone che “i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo”, si rileva che il provvedimento presenta un contenuto estremamente vasto e complesso.

E’ vero che tale articolo non ha, “in sé e per sé, rango costituzionale” e non può “quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio” di legittimità costituzionale, ma esso “costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell’art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell’intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell’eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento” (Corte cost. sent. 22/2012).

Tuttavia, va rilevato che, anche la più recente giurisprudenza costituzionale (sent. cit.) ritiene coerente con i presupposti per l’emanazione di decreti legge previsti dall’art. 77 Cost. un’urgente necessità del provvedere che riguardi “una pluralità di norme accomunate (..) anche dall’intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all’unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare”.

 

In questa prospettiva, i 63 articoli di cui si compone incidono su un ampio spettro di settori normativi e recano misure finalisticamente orientate, da un lato, a favorire la semplificazione in favore dei cittadini e per le imprese – ad esempio, mediante l’introduzione di disposizioni finalizzate a ridurre gli adempimenti necessari all’attività delle imprese (intervenendo sia sulle materie delle autorizzazioni,  dei controlli e delle procedure pubbliche di appalto, sia con riferimento alle materie del lavoro e dell’ambiente), ovvero finalizzate a snellire procedimenti amministrativi, a migliorare l’efficienza della Pubblica Amministrazione, ad incentivare la digitalizzazione di documenti da conservare o produrre – e, dall’altro, a fornire sostegno ed impulso allo sviluppo del sistema economico, attraverso disposizioni che incidono sulla materia dell’innovazione tecnologica, dell’università, dell’istruzione, delle strutture energetiche e del turismo.

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Si rinvia al paragrafo del dossier n. 595 relativo a Le iniziative dell’UE per la semplificazione”.

 

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Con riferimento all’art. 22, si ricorda che il 24 novembre 2011 la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato (procedura n. 2011/608) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali il cui termine di recepimento era il 15 marzo 2011. Se entro due mesi l'Italia non notificherà le misure adottate per garantire la conformità al diritto dell'UE, la Commissione potrà adire la Corte di giustizia dell'UE.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Con riferimento all’art. 20 si segnala che il 20 dicembre 2011 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure volte ad operare una profonda modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici che comprende:

una proposta di direttiva sugli appalti nei cosiddetti “settori speciali, vale a dire acqua, energia, trasporti e servizi postali (COM(2011)895);

una proposta di direttiva sugli appalti pubblici (COM(2011)896);

una proposta di direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897).

Le proposte, che seguono la procedura legislativa ordinaria, dovrebbero essere esaminate dal Parlamento europeo in prima lettura in occasione della plenaria del 10 dicembre 2012.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

All’art. 62, co. 3, che istituisce un meccanismo di tipo sostitutivo della prescritta intesa con le regioni, per i casi in cui l’intesa non sia raggiunta o sia tardiva, appare opportuna una valutazione della portata della disposizione alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentenze, n. 33 del 2011, n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 383 e n. 339 del 2005) che, evidenziando l’accezione procedimentalizzata e dinamica dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, ha stigmatizzato, con declaratorie di illegittimità costituzionale, fattispecie normative nelle quali è stato configurato in termini di rigido superamento l’effetto della mancata intesa.

 

Attribuzione di poteri normativi

Per le numerose disposizioni che attribuiscono poteri normativi si rinvia a quelle indicate, in via non esaustiva, al par. relativo ai presupposti di necessità e urgenza.

Ad esse possono aggiungersi le seguenti:

§         art. 5, in tema di effetto immediato di iscrizioni di alcune dichiarazioni anagrafiche,rinvia a regolamento di esecuzione anche regolamento è inoltre la disciplina necessaria per il ripristino della posizione anagrafica precedente alle dichiarazioni in caso di esito negativo dei successivi accertamenti.: si valuti se sia opportuno demandare a fonte secondaria la suddetta disciplina perché essa si dovrebbe estendere alla cancellazione di tutti gli effetti giuridici già prodotti che potrebbero non essere circoscritti solo a quelli della dichiarazione anagrafica;

§         l’art. 23 che demanda a regolamento di delegificazione (da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto) la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale per le PMI, che sarà rilasciata da un unico ente e sostituirà ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;

§         l’’art. 53 che prevede: l’approvazione di un “Piano nazionale di edilizia scolastica” entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto; nelle more dell’approvazione di tale Piano, la redazione di un ulteriore “Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici”;inoltre, l’emanazione di un decreto interministeriale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto che definisca le norme tecniche-quadro contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia;

§         art. 60, co. 2, che rinvia a decreto del Ministro del lavoro la definizione di criteri per una sperimentazione della carta acquisti diretta a favorirne la diffusione;

§         l’art. 61, co. 1, che prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali disciplini, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, le procedure per la selezione dello sponsor di cui all’art. 199 bis del c.d. codice dei contratti pubblici.

 

Si segnala inoltre, per le numerose disposizioni che prevedono l’adozione di regolamenti di delegificazione, che esse tendenzialmente si discostano dal modello delineato dall’art. 17, co. 2 della legge n. 400/1988, in base al quale tali regolamenti sono adottati nel rispetto delle norme generali regolatrici della materia indicate, insieme alle specifiche disposizioni da abrogare, dalla legge che autorizza la delegificazione: infatti, talune autorizzazioni alla delegificazione fanno riferimento a “principi e criteri direttivi” invece che alle norme generali regolatrici della materia e non indicano le disposizioni da abrogare (così art. 3, co. 2-ter; art. 14, co. 3 e 4,i cui“principi e criteri direttivi” risultano piuttosto generici, nonché l’art. 12, co. 2 e l’art. 23, co. 1: quest’ultimo stabilisce che sia lo stesso regolamento ad individuare le norme da abrogare).

 

Sembrano discostarsi maggiormente dal modello della legge n. 400 del 1988 le seguenti autorizzazioni:

• l’art. 4, co. 3, che autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione senza dettare contestualmente le norme generali regolatrici della materia, nonché le norme da abrogare tramite il regolamento;

 l’art. 44, co. 1, che autorizza il Governo a modificare un regolamento di delegificazione ampliandone l’ambito di applicazione, senza dettare alcun criterio per tale ampliamento;

• l’art. 46, co. 1, che richiama i criteri indicati dall’articolo 2, comma 634, lettere b) ed f) della legge n. 244 del 2007 (la lettera b) indica l’oggetto dei regolamenti e la lettera f) dispone genericamente che essi provvedano all’abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato).

 

Si discosta anche l’art. 24, co. 1, lett. h) che novella l’art. 281 del D.Lgs. n. 152 del 2006, introducendovi, dopo il comma 5, il comma 5-bis: mentre il comma 5 prevede l’adozione di regolamenti di delegificazione per modificare gli allegati relativi alla parte V del decreto, il nuovo comma 5-bis demanda le stesse modifiche a decreti interministeriali. Andrebbe valutata l’opportunità di sopprimere la disposizione in esame, che si sovrappone al comma 5 del citato articolo 281, peraltro prevedendo, in luogo di regolamenti di delegificazione, decreti interministeriali.

 

Molte delle autorizzazioni alla delegificazione qui richiamate prevedono aggravamenti procedurali rispetto al modello delineato in via generale dall’articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988. A titolo esemplificativo, i regolamenti previsti dall’art. 12 devono tener conto di una fase sperimentale avviata tramite convenzioni tra diversi soggetti e devono essere adottati sentita la Conferenza unificata e previo parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. In proposito, andrebbe valutata l’opportunità di verificare se la data del 31 dicembre 2012 indicata per l’adozione del regolamento risulti congrua in relazione alla procedura prevista per la sua adozione ed alla fase sperimentale che la deve precedere.

 

Inoltre, all’art. 61, co. 1, ove si dispone in tema di sponsor di contratti pubblici, appare opportuno un coordinamento della disposizione con l’art. 100, comma 1, lett. c.2), del citato D.P.R. n. 207/2010, ove si fa un espresso riferimento all’allegato XXII del Codice.

 

Coordinamento con la normativa vigente

L’art. 3 dispone in tema di riduzione degli oneri amministrativi. Poiché il procedimento previsto si affianca al meccanismo del c.d. taglia-oneri amministrativi, già previsto dall’articolo 25 del D.L. 112/2008[1], considerato che i due procedimenti sembrano avere, almeno parzialmente, le medesime finalità ed il medesimo contenuto, al fine di evitare duplicazioni organizzative e stratificazioni normative, si valuti l’opportunità di coordinare le disposizioni attualmente vigenti in materia.

L’art. 5, co. 1 integra in maniera non testuale la disciplina recata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223:appare opportuno valutare la coerenza di tale intervento con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento sotto il profilo di un coerente utilizzo delle fonti; infatti, l’intervento della fonte primaria in senso confermativo o modificativo di disposizioni della fonte secondaria può conferire a quest’ultima un diverso grado di resistenza, rispetto ai principi generali, ad interventi modificativi successivi.

L’art. 11, co. 5 novella l’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

L’art. 17, co. 4 novella l’articolo 38-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

L’art. 18, co. 3 novella l’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333.

L’art. 20, co. 3 novella il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

 

Relazioni con il decreto-legge n. 1 del 2012, in corso di conversione

L’art. 7 co. 1 prevede che i documenti di identità e di riconoscimento sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo: tali disposizioni intervengono su materia disciplinata dall’art. 40 del D.L.. n.1/2012 all’esame del Senato che modifica l'art. 10, comma 2, del D.L. n. 70/2011[2] al fine di prevedere la definizione di una tempistica gradualeper il rilascio della carta d’identità elettronica.

All’art. 12, il co. 3 dispone che i regolamenti di delegificazione previsti dal comma 2 del medesimo articolo devono tenere conto “di quanto previsto dai regolamenti di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1” e il comma 4 amplia in maniera non testuale l’ambito della disciplina di questi ultimi.

All’art. 22, i co. 2 e 3 intervengono in maniera non testuale sul recepimento della direttiva europea n. 12 del 2009, disposto dagli articoli 71-82 del citato decreto-legge n. 1 del 2012.

L’art. 43, co. 1 prevede l’adozione di un decreto interministeriale di natura non regolamentare “al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico” previsti, tra l’altro, dall’articolo 66 del decreto-legge n. 1 del 2012.

 

Interventi su disposizioni di recente approvazione

L’art. 3 novella:

al comma 1, l’articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180;

al comma 3, l’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

L’art. 22, co. 1 novella l’articolo 41 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con riferimento agli artt. 24 e 28, è all'esame del Senato il decreto legge 2/2012 recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, che novella il Codice ambientale di cui al d.lgs. 152/2006

L’art. 49, co. 2 novella l’articolo 4 della citata legge n. 183 del 2011.

 

Modifica di disposizioni già oggetto di stratificazione normativa

Molte disposizioni del provvedimento in titolo intervengono in settori già oggetto, anche in tempi recenti, di una significativa stratificazione normativa. Non sempre le nuove disposizioni si coordinano con le precedenti, rendendo talora problematica la ricostruzione del quadro normativo. A titolo esemplificativo, si segnalano di seguito alcuni articoli che intervengono in settori particolarmente stratificati.

Gli artt. 1 e 2 novellano gli articoli 2 e, più marginalmente, 19 della legge n. 241 del 1990, già oggetto, nel corso del tempo ed anche ad opera di provvedimenti recenti, di numerose modifiche.

L’art. 3, in materia di riduzione degli oneri amministrativi e di analisi e verifica di impatto della regolamentazione, interviene in un settore già oggetto di recenti provvedimenti. In particolare, andrebbe valutata l’opportunità di chiarire come si coordinino le nuove disposizioni con l’articolo 25 del decreto-legge n. 112 del 2008, rubricato “Taglia-oneri amministrativi”.

L’art. 16, co. 1 ha l’obiettivo di unificare i flussi informativi previsti da diverse disposizioni anche di recente approvazione (articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

L’art. 43 interviene sul tema delle dismissioni immobiliari, già oggetto, in tempi recenti, di diversi provvedimenti (tra i quali la legge n. 183 del 2011 ed il decreto-legge n. 201 del 2011), cui si è aggiunto, da ultimo, come già segnalato, il decreto-legge n. 1 del 2012.

L’art. 52 contiene misure di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori, con l’obiettivo, tra gli altri, del coordinamento dell’offerta dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado di tipo tecnico e professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale. Tale obiettivo è già perseguito dall’art.19, comma 16, del decreto-legge n. 98/2011, il quale ha previsto l’emanazione, entro il 6 luglio 2012, di un regolamento di delegificazione  volto a garantire la piena coerenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale con le modifiche ordinamentali apportate al secondo ciclo dell’istruzione secondaria superiore ai sensi dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112/2008. Proprio in attuazione del citato articolo 64, comma 4, con i decreti del Presidente della Repubblica nn. 87 e 88, entrambi del 15 marzo 2010, sono stati adottati i regolamenti di riordino degli istituti professionali e degli istituti tecnici.

 

Modifiche non testuali e disposizioni avulse da un idoneo tessuto normativo

Il provvedimento ricorre generalmente alla tecnica della novellazione. Talune disposizioni, però incidono in maniera indiretta sull’ordinamento ovvero intervengono su determinate materie senza essere collocate nell’idoneo tessuto normativo. A titolo esemplificativo, si segnalano:

• l’art. 4 (commi 1 e 2), che interviene in maniera non testuale a modifica ed integrazione dell’articolo 1 della legge n. 295 del 1990;

• l’art. 6, che prevede l’obbligo di effettuare in modalità telematica la comunicazione di determinati dati tra le pubbliche amministrazioni,  senza inserire tale obbligo nell’ambito del decreto legislativo n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale);

• l’art. 7, che, ai commi 1 e 3, incide in maniera non testuale – rispettivamente – sull’articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e sull’articolo 3 del decreto legislativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 851 del 1967;

• l’art. 8, co. 1, che disciplina la trasmissione telematica delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni senza novellare il codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

• l’art. 9, che reca disposizioni relative alla dichiarazione unica di conformità degli impianti termici, senza intervenire direttamente sul decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale);

• all’art. 11, i commi 6, 7, 8 e 9 intervengono – rispettivamente – in materia di imprese di trasporto, di centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, di controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico e di apparecchi di controllo sui veicoli, in assenza di coordinamento con le disposizioni vigenti;

• gli artt. 12, co. 4 e 22, co. 2 e 3 incidono in maniera non testuale sul decreto-legge n. 1 del 2012;

• l’art. 14, comma 2, impone alle amministrazioni pubbliche l’obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali e sul sito impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli cui sono assoggettati l’impresa senza intervenire direttamente sul codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

• l’art. 16 detta disposizioni in materia di semplificazione dei flussi informativi con e tra le amministrazioni pubbliche che non vengono collocate nell’idoneo  contesto normativo;

• l’art. 17, ai commi 1 e 3, integra la disciplina in materia di assunzioni di lavoratori stranieri non appartenenti all’Unione europea in assenza di coordinamento con il decreto-legge n. 510 del 1996 e con il testo unico delle leggi sull’immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;

• l’art. 23 reca nuove norme in materia di autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese senza novellare il citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

• l’art. 25 contiene misure di semplificazione per le imprese agricole avulse dall’idoneo contesto normativo (in particolare: decreto legislativo n. 99 del 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura);

• l’art. 29 reca disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero senza novellare l’articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2006;

• l’art. 33 reca disposizioni in materia di aspettativa dei ricercatori degli enti universitari e di ricerca che risultino vincitori di borse di studio comunitarie o internazionali in assenza di coordinamento con la normativa vigente in materia;

• l’art. 37 differisce in maniera non testuale il termine per la comunicazione (da parte delle imprese costituite in forma societaria) dell’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese fissato dall’articolo 16, comma 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 in tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso;

• l’art. 41 semplifica gli adempimenti necessari per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande senza collocare le relative disposizioni nell’idoneo contesto normativo (in particolare, il titolo X del decreto legislativo n. 114 del 1998);

• l’art. 46:

-          al comma 1 prevede l’adozione di regolamenti di delegificazione volti alla trasformazione degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa in soggetti di diritto privato, senza novellare la disposizione di carattere generale in materia di trasformazione degli enti pubblici recata dall’articolo 2, comma 634 della legge n. 244 del 2007;

-          al comma 2, senza intervenire sull’articolo 136 del decreto legislativo n. 206 del 2005, esclude il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti dall’applicazione delle “vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi componenti, fatti salvi i risparmi di spesa già conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi”;

• l’art. 50, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, reca disposizioni che sembrano fare sistema, parzialmente modificandole, con quelle recate dall’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, con il quale sarebbe necessaria una clausola di coordinamento. In particolare, andrebbe valutata l’opportunità di chiarire la relazione tra le linee guida previste dal comma 1 dell’articolo in esame e il piano programmatico previsto dal comma 3 del citato articolo 64, chiarendo anche la portata del progetto sperimentale ora previsto. Inoltre, l’articolo 64 potrebbe essere oggetto di novellazione per specificare che gli organici ivi previsti includono quelli delle reti scolastiche ora previste, contestualmente sopprimendo il comma 2;

• l’art. 51:

-          al comma 1, finalizzato al potenziamento del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, interviene in materia senza novellare l’articolo 17 del decreto legislativo n. 213 del 2009;

-          al comma 2, riguardante la partecipazione delle istituzioni scolastiche alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, interviene in materia senza novellare l’articolo 1 del decreto-legge n. 147 del 2007;

• l’art. 53, che interviene sulla materia dell’ammodernamento degli istituti scolastici, senza inserirla in un adeguato contesto normativo;

• l’art. 55 amplia in maniera non testuale l’ambito di applicazione dell’articolo 6, comma 11 della legge n. 240 del 2010;

• l’art. 56, co. 2, in materia di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, fa sistema con il decreto legislativo n. 79 del 2011;

• l’art. 57, in materia di infrastrutture energetiche strategiche, metanizzazione del mezzogiorno e bunkeraggio, detta disposizioni in tali settori che non risultano coordinate con la normativa vigente;

• l’art. 60 prevede una sperimentazione finalizzata alla proroga del programma “carta acquisti” senza novellare l’articolo 81, comma 32 del decreto-legge n. 112 del 2008.

 

Disposizioni ricognitive o di incerta portata normativa

Nel provvedimento sono presenti talune disposizioni meramente ricognitive o di cui andrebbe chiarita la portata normativa. A titolo esemplificativo si segnalano:

• le disposizioni che mantengono ferma la disciplina dettata dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo: articolo 5, comma 3; articolo 9, comma 2; articolo 10, comma 1, capoverso 5; articolo 11, commi 2, 3 e 6; articolo 12, comma 1; articolo 14, comma 1 (“Fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria”); articolo 20, comma 1, lettera h), capoverso 3; articolo 20, comma 2; articolo 24, comma 1, lettera e); articolo 50, comma 2; articolo 54, comma 1, capoverso 2; articolo 55, comma 1; articolo 57, commi 2, 4 e 13);

• l’art. 7, co. 2, che stabilisce che le disposizioni di cui al comma precedente si applicano “ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l’entrata in vigore del presente decreto”;

• l’art. 8, co. 3, capoverso 3, che fa riferimento ai “casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario”;

• all’art. 12, andrebbe valutata l’opportunità di chiarire la portata normativa del comma 1, che, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi per l’esercizio di attività economiche, prevede la possibilità di stipulare non meglio precisate convenzioni tra le istituzioni e le amministrazioni interessate nonché le organizzazioni ed associazioni di categoria, volte  ad attivare “percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa”  anche mediante deroghe alla normativa vigente;

• all’art. 14, il comma 4, lettera d) fa riferimento alla “collaborazione amichevole con i soggetti controllati” da parte delle pubbliche amministrazioni, introducendo nell’ordinamento una nuova espressione di cui non è chiara la portata normativa;

• all’art. 16, andrebbe valutata l’opportunità di chiarire la portata normativa del comma 1, ultimo periodo e del comma 3, chiarendo quali siano le innovazioni da essi apportate all’ordinamento vigente;

• all’art. 29, il co. 2 demanda al Comitato interministeriale per fronteggiare la crisi del settore bieticolo-saccarifero il compito di disporre “le norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali”;

andrebbe valutata l’opportunità di verificare la portata normativa dell’art. 34, che sembra ribadire quanto già previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (in particolare, articolo 1);

andrebbe valutata l’opportunità di verificare la portata normativa dell’art. 38, co. 2, capoverso 2-ter, là dove fa “salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto”;

• l’art. 53, co. 2, lettera b) fa riferimento, con riguardo al patrimonio immobiliare scolastico, alla non meglio specificata “promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi”;

andrebbe valutata l’opportunità di verificare la portata normativa dell’art. 57, co. 13, che fa “salve le disposizioni tributarie in materia di accisa”.

 

Disposizioni di interpretazione autentica

L’art. 35, co. 3, reca una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 194, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in tema di trasferimenti o conferimenti di funzioni dei magistrati ordinari, che non risulta dalla rubrica dell’articolo.

 

Disposizioni in deroga

Il provvedimento presenta numerose disposizioni che agiscono in deroga a norme vigenti. Ad esempio:

l’art. 12, co. 1 autorizza le Regioni, le Camere di commercio industria, agricoltura e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese, ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le associazioni di categoria interessate, a stipulare convenzioni per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa, anche “mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l’esercizio delle competenze facenti capo esclusivamente capo ai soggetti partecipanti”;

l’art. 24, co. 1, lettera e),modificando il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dispone che “le autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all’allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392”;

l’art. 46, co. 2, come già accennato, esclude il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti dall’applicazione delle “vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi componenti, fatti salvi i risparmi di spesa già conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi”.

 

Disposizioni con efficacia retroattiva

L’art. 59, co. 2 dispone che le novelle recate dal comma 1 all’articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011 abbiano efficacia retroattiva dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (14 maggio 2011).

 

Clausole di inapplicabilità

In alcuni articoli si riproduce identicamente una clausola di inapplicabilità delle disposizioni da essi recate “nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici”. A titolo esemplificativo, si segnalano l’art. 1, co. 2, l’art. 3, co. 1, capoverso 2-septies e l’art. 14, co. 6.

Con riguardo all’art. 1, co. 2 si segnala che andrebbe valutata l’opportunità di riformulare tale disposizione come  novella alla legge n. 241 del 1990, coordinandola con l’articolo 13 della medesima legge, che già concerne l’ambito di applicazione della stessa limitatamente alla partecipazione al procedimento amministrativo.

L’art. 14, co. 6 stabilisce, con richiamo normativo generico, che “Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia”.

 

Abrogazioni

L’art. 62 dispone che, dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, “sono o restano abrogate” le disposizioni riportate nella tabella A, allegata al decreto, che contiene un elenco di 15 atti di varia natura (leggi, regi decreti, regolamenti). La formula utilizzata ("sono o restano abrogate") appare suscettibile in taluni casi di ingenerare incertezza circa il “quando” dell’avvenuta abrogazione. Con riguardo alle disposizioni indicate nella tabella, si segnala quanto segue:

• il n. 3) abroga la legge 28 gennaio 1970, n. 17, la quale modifica il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia di cui al regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, sottratto, come tutti i testi unici ed i codici, all’abrogazione generalizzata disposta in basse all’articolo 14 della legge n.  246 del 2005;

• il n. 4) abroga la legge 15 maggio 1970, n. 308, che ha novellato l’articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province;

• il n. 9) abroga la legge 30 luglio 1991, n. 239, che novella l’articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

• il n. 10) abroga la legge 27 novembre 1991, n. 383, che (nei primi tre dei suoi quattro articoli) novella il decreto legislativo di cui al DPR 31 maggio 1974, n. 417.

In tutti questi casi, se – come si evince dalla relazione illustrativa – la finalità dell’intervento abrogativo è quella di espungere dall’ordinamento norme divenute ormai obsolete, andrebbe valutata l’opportunità di riferire le abrogazioni ai testi oggetto di modifica oltre che ai testi che tali modifiche hanno introdotto, per evitare eventuali dubbi interpretativi. Si segnala, in proposito, che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che  "se un atto ha subito modifiche, eventuali «novelle» sono riferite all'atto modificato e non agli atti modificanti" ed analogo criterio vale per le abrogazioni.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

L’art. 6, in materia di comunicazione per via telematica, riproduce, in maniera pressoché identica, i contenuti dell’articolo 22 del disegno di legge S. 2243-bis, risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea del Senato il 28 giugno 2011, degli articoli da 1 a 40 e 44 del disegno di legge S. 2243, recante Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Tale disegno di legge (C. 3209-bis) era già stato approvato dalla Camera.

L’art. 8, co. 4 novella l’articolo 22, comma 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, al fine di prevedere che anche i ricercatori universitari possono far partedelle commissioni per l’esame di avvocato; analoga previsione, non formulata in termini di novella al citato decreto-legge e con riferimento ai soli ricercatori confermati, è contenuta nell’articolo 46, comma 1 della proposta di legge C. 3900, approvata in un testo unificato dal Senato ed ora all’esame della Commissione Giustizia della Camera.

 

Impatto sui destinatari delle norme

La relazione di accompagnamento del provvedimento evidenzia che le disposizioni del decreto-legge hanno impatto su cittadini e imprese con effetto di semplificazione o a fini di sviluppo.

Tra tali disposizioni, come evidenziato in altri paragrafi, alcune hanno effetto immediato, altre, rinviando ad ulteriori atti integrativi o attuativi, sono suscettibili di spiegare effetti a seguito dell’emanazione dei suddetti atti.

 

Formulazione del testo

L’art. 1, comma 1 novella l’articolo 2 della legge n. 241 del 1990. Nel nuovo comma  9-quinquies del citato articolo 2 andrebbe quindi soppresso il riferimento al medesimo articolo 2.

All'art. 1, co. 1, capoverso 9, si valuti l’opportunità di modificare l’espressione “tardiva emanazione del provvedimento nei termini”, considerato che l’adozione tardiva è tale in quanto avviene fuori dei termini. In particolare, si valuti la soppressione dell’inciso “nei termini”.

Al medesimo art. 1, co. 1, capoverso 9- quinquies appare incongruo il riferimento letterale “all’articolo 2” nell’ambito di un comma del medesimo articolo, introdotto dalla stessa disposizione.

L’art. 8, co. 3, demanda alla Presidenza del Consiglio l’adozione di provvedimenti in tema di equiparazione di titoli di studio e professionali, ma non specificala tipologia dell’atto che dovrebbe essere adottato.

Si osserva che la rubrica dell’articolo e le relazioni di accompagnamento al decreto-legge fanno riferimento ai soli impianti termici e che – ove fosse confermata la finalità di prevedere un modello di dichiarazione unica di conformità limitatamente a tali impianti - si dovrebbe valutare l’opportunità di introdurre tale specificazione nella norma, in considerazione del fatto che gli allegati I e II del D.M. 37/2008 vengono predisposti per tutti gli impianti posti al servizio degli edifici.

All’art. 11, il co. 1, lettera a) e il co. 2 dispongono entrambi, con una evidente duplicazione, l’immediata abrogazione dell’articolo 115, comma 2-bis, del codice della strada, disposta dall’articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, senza incidere  direttamente sull’articolo 28 del citato decreto legislativo, che ne prevede l’applicazione differita a far data dal 19 gennaio 2013. Il comma 3 del medesimo art. 11 sostituisce nella sostanza il citato comma 2-bis, “nelle  more dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 aprile 2011, n. 59”.

All’art. 12, co. 3, andrebbe valutata l’opportunità di non  attribuire valenza positiva alla mancata espressione del parere da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ma limitarsi agli effetti procedurali di tale mancata espressione, che non blocca comunque il procedimento.

All’art. 20, co. 1, lett. c) si osserva come l’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 27 già prevede che l’affidamento debba essere preceduto da un invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto: pertanto si potrebbe riformulare la novella in esame inserendola dopo il primo periodo del comma 1 e sopprimendo il riferimento all’invito ai cinque correnti, al fine di evitare ripetizioni;con riferimento allalett. h) appare opportuno chiarire il riferimento al termine “valore di massima”, intendendosi presumibilmente l’importo di massima stimato per ciascuno intervento, nonché sostituire il termine “sollecitazione pubblica” con il riferimento ai bandi ed agli avvisi per una maggiore conformità con la terminologia utilizzata nel Codice dei contratti pubblici.

All’art. 24, lett. g), la modifica alla lettera p) dovrebbe essere riformulata per chiarire inequivocabilmente l’incidenza della novella, atteso che le parole: “gas naturale liquefatto off-shore” appaiono due volte in tale lettera. Nel caso in cui si volesse sopprimere anche il riferimento al decreto interministeriale di determinazione delle tariffe, sarebbe, pertanto, opportuno procedere a una riformulazione nel senso di sopprimere le parole da: “per le piattaforme” fino alla fine della lettera o fino a: “ai terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore”.

All’art. 31, co. 2 si segnalache, a seguito delle abrogazioni disposte, occorrerebbe sopprimere anche il co. 2 dell’art. 20 della L. 240/2010, che ha disposto una novella al co. 313 dell’art. 2 della L. 244/2007.

All’art. 32, co. 3,parrebbe necessario citare esplicitamente il FIRST o, almeno, inserire le parole “di cui al comma 2”.

All’art. 42, le parole “decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze” dovrebbero essere sostituite con le parole “decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.

All’art. 49, lett. h), si segnala che l’espressione corretta è “pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; al punto 1 della lett. l) si segnala la necessità di sopprimere le virgole dopo le parole “importo” e “stabiliti”.

All’art. 50, andrebbe valutata l’opportunità di integrare la rubrica (“Attuazione dell’autonomia”) con il riferimento alle istituzioni scolastiche, cui l’autonomia si riferisce.

All’art. 51, co. 1, si ricorda che la denominazione corretta dell’Agenzia citata è “Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione”.

All’art. 52, co. 1, lett.a), appare necessario sopprimere le parole “quelli di”, non coordinate lessicalmente con la locuzione “tra i ”.

All’art. 53, il co. 1 prevede l’adozione da parte del CIPE, nel termine di novanta giorni, di un Piano nazionale di edilizia scolastica; il co. 5 prevede che lo stesso CIPE, nelle more dell’approvazione del piano di cui al comma 1, possa adottare un ulteriore piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici. Dato il breve termine previsto per l’adozione del Piano nazionale di edilizia scolastica (novanta giorni) andrebbe valuta o se sia opportuno prevedere, nelle more della sua adozione, un ulteriore Piano che ne duplichi parzialmente i contenuti.

All’art. 54, è opportuno valutare se i bandi per le assunzioni ivi previste non debbano essere pubblicati anche nella Gazzetta ufficiale, al pari di ciò che è previsto dall’art. 49 del decreto in esame per la chiamata dei professori (art. 18 della L. 240/2010) e per la stipula di contratti di ricerca a tempo determinato (art. 24 della L. 240/2010).; appare inoltre opportunoutilizzare la preposizione “sui” prima della parola “diritti”, e la preposizione “sul” prima della parola “trattamento”, in sostituzione degli articoli “i” ed “il”.

All’art. 57, andrebbe valutata l’opportunità di riformulare il comma 6 in termini di  novella all’articolo 18 della legge n. 84 del 1994, dal momento che concerne l’ambito di applicazione del comma 5, formulato in termini di novella al citato articolo 18. Inoltre, si segnala l’opportunità di una precisazione lessicale del comma 7 in questione, introducendo al secondo rigo, prima delle parole “la semplificazione degli adempimenti”, le parole “di promuovere” che sembrerebbero essere erroneamente state omesse.

Si fa presente che talune disposizioni contengono richiami generici alla normativa vigente, tra le quali:

•           l’art. 4, co. 1 richiama “le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità”;

•           l’art. 12, co. 1 richiama genericamente “quanto previsto  dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese”;

•           l’art. 46, co. 2 richiama genericamente le “vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi componenti”.

 

 

 

 


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File: D12005a.doc



[1]D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni da L: 6 agosto 2008, n. 133.

[2]D.L. 13 maggio 2011 n. 70, Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.