Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale D.L. 2/2012 ' A.C. 4999-A Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
DL N. 2 DEL 25-GEN-12     
Serie: Progetti di legge    Numero: 601    Progressivo: 1
Data: 13/03/2012
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
AC N. 4999-A/XVI     

 

13 Marzo 2012

 

n.601/1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

D.L. 2/2012 - A.C. 4999-A

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

A.C. 4999-A

Titolo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

Data approvazione in Commissione

8 marzo 2012


Contenuto

Il provvedimento in titolo, già approvato dal Senato, è stato modificato nel corso dell’esame in sede referente.

Per una descrizione analitica del contenuto del provvedimento si rinvia al dossier n. 601/2

Si segnala preliminarmente che sono state soppresse talune disposizioni inserite nel corso dell’esame in prima lettura di cui si dà conto sinteticamente con l’avvertenza che si fa riferimento alla numerazione degli articoli nel testo trasmesso dal Senato. Si tratta, in particolare, degli articoli 1-bis e 1-ter, che riguardavano rispettivamente i rifiuti di attività agricole e i materiali vegetali agricoli e forestali nonché il trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti. Sono stati, altresì, soppressi gli articoli da 3-bis a 3-sexies, che recavano misure in materia di gestione del compost, “acquisti verdi”, riduzione delle garanzie finanziarie per le imprese in possesso della certificazione ambientale, misure di compensazione, nonché disposizioni volte a pubblicizzare le informazioni concernenti i flussi di risorse riassegnate al Ministero dell’ambiente. Con riguardo all’articolo 3, si fa presente, inoltre, che sono stati soppressi i commi da 5 a 9, che riguardavano, tra gli altri, i rifiuti organici, l'autocompostaggio, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la proroga delle autorizzazioni in essere riguardanti gli impianti di miscelazione di rifiuti speciali, la miscelazione degli oli usati, disposizioni riguardanti la tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Passando alla descrizione sintetica del contenuto del provvedimento nel testo risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione di merito, si ricorda che l’articolo 1, commi da 1 a 3, reca misure urgenti volte a fronteggiare la situazione di criticità nella gestione dei rifiuti nella regione Campania e riguardano: la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti presso gli impianti STIR (Stabilimenti di trattamento, tritovagliatura ed imballaggio dei rifiuti) o in altre aree confinanti; il prolungamento della durata e l’ampliamento delle funzioni dei commissari straordinari regionali; la proroga al 31 dicembre 2013 del termine che consente di aumentare la capacità ricettiva degli impianti di compostaggio nazionali e, in seguito, all’inserimento di un comma 2-bis in sede referente, le procedure per lo smaltimento fuori regione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania mediante intesa tra la regione Campania e la singola regione interessata. Il comma 3-bis dell’articolo 1 anticipa al 31 dicembre 2012 il termine per l’elaborazione, da parte del Ministero dell'ambiente, di un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e prevede, a decorrere dal 2013, la presentazione al Parlamento di una relazione circa i risultati raggiunti con tale Programma. Il comma 3-ter dell’articolo 1 prevede, invece, la presentazione annuale al Parlamento di una relazione sulla gestione dei rifiuti.

L'articolo 1-bis reca, invece, disposizioni riguardanti la realizzazione dell'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti nel territorio di Giugliano, la proroga al 30 giugno 2012 del termine per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra; in conseguenza delle modifiche apportate al decreto-legge n. 90 del 2008, inoltre, non si fa più riferimento all'autorizzazione alla realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa.

L’articolo 2, modificato nel corso dell’esame presso la Commissione di merito, prevede la proroga del termine relativo all’entrata in operatività del divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi per l’asporto merci non biodegradabili (cd. shopper), limitatamente alla commercializzazione di alcune tipologie di sacchi indicati dalla norma, fino all’emanazione – entro il 31 dicembre 2012, anziché entro il 31 luglio 2012 come previsto nel testo iniziale del decreto-legge - di un apposito decreto interministeriale di natura non regolamentare, che possa individuare le ulteriori caratteristiche dei sacchi medesimi, anche – sulla base di un’altra modifica approvata dalla Commissione di merito – prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti. Un’ulteriore modifica approvata nel corso dell’esame in sede referente ha riguardato il termine a decorrere dal quale si introducono sanzioni amministrative nei confronti di coloro che violano il divieto di commercializzazione dei sacchi non conformi alle disposizioni dell’articolo in esame, che è adesso differito al 31 dicembre 2013.

I commi da 1 a 4 dell’articolo 3 prevedono che i riferimenti al “suolo” di cui all’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4 del decreto legislativo 152/2006 (Codice ambientale), si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto, escludendo pertanto tali materiali dall’applicazione della normativa sui rifiuti. Nel corso dell’esame in sede referente è stata modificata la definizione di cui al comma 2 dell’articolo al fine di espungere il riferimento ai materiali “utilizzati in passato” (c.d. materiali di riporto storici) e si è previsto che fino alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale che provvederà a disciplinare le terre e rocce da scavo di cui all’articolo 49 del D.L. 1/2012 le matrici materiali di riporto debbano essere considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 184-bisdel Codice ambientale. 

Si rammenta, infine, che il comma 5 dell’articolo 3 novella l’art. 264 del Codice dell’ambiente, al fine di prevedere una procedura per l’integrazione e la modifica degli allegati alla parte IV del Codice. Il comma 6, infine, modifica il punto 5 dell’Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 relativamente alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La discussione in Commissione ha interessato principalmente le questioni oggetto degli articoli 1, 2 e 3. Quanto all’articolo 1, le principali questioni trattate hanno riguardato il superamento delle gestioni commissariali e l’attribuzione ai comuni delle competenze in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Si è altresì discusso delle questioni riguardanti il regime transitorio per l’accertamento e la riscossione della TARSU e della TIA nella regione Campania. 

Per quanto concerne l’articolo 2, in relazione alle modifiche apportate dalla Commissione, è stato precisato che il differimento dei termini previsti per l’operatività della disposizione è volto a offrire una soluzione per venire incontro alle problematiche degli operatori del settore. E’ stata, inoltre, avanzata la proposta di avviare un approfondimento istruttorio circa gli effetti della normativa oggetto dell’articolo, che potrebbe tradursi in una specifica indagine conoscitiva.

Quanto all’articolo 3, relativamente alle disposizioni sulle matrici materiali di riporto, è stata evidenziata la necessità di rendere possibili gli interventi oggetto della disposizione non abbassando il livello delle tutele ambientali.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Le Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) hanno espresso parere favorevole. Il Comitato per la legislazione ha formulato un parere con condizioni e osservazioni; in tale parere è stata segnalata, tra l’altro, l’opportunità di valutare la soppressione di alcune disposizioni introdotte nel corso dell’esame al Senato che non sembrano riconducibili all’oggetto e alle finalità originarie del decreto, alla luce di quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 i cui contenuti sono stati richiamati nella lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 23 febbraio 2012. La Commissione di merito ha proceduto alla soppressione di alcune disposizioni che sono state richiamate in precedenza. La XIV Commissione ha formulato un parere favorevole con due condizioni  in cui è stata segnalata, per un verso, l’opportunità di una riformulazione dell’articolo 2 in modo da garantire il rispetto degli articoli 9 e 18 della direttiva 1994/62/CE, anche al fine di superare la procedura di infrazione 2011-4030, e, per l’altro, di una modifica dei commi da 1 a 4 dell’articolo 3 nel senso di escludere un’interpretazione estensiva della definizione di suolo di cui alla direttiva 2008/98/CE. La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha formulato un parere con condizioni in una delle quali ha segnalato l’opportunità di precisare che le disposizioni recate dal decreto legge debbano far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali e sia definito il graduale rientro delle competenze in materia agli enti locali titolari delle medesime.

La VI Commissione (Finanze) ha formulato una condizione riferita a una disposizione che è stata soppressa nel corso dell’esame in sede referente. 

La X Commissione (Attività produttive) ha espresso un parere favorevole con due osservazioni una delle quali è stata recepita attraverso una modifica all’articolo 3, comma 3, nel senso di considerare come sottoprodotti anche le matrici materiali di riporto comprese nel suolo come definito all’articolo 185, comma 1, lettere b) e c) del Codice ambientale.  La XII Commissione ha, infine, formulato un’osservazione in cui è stata segnalata l’opportunità di specificare, all’articolo 3, che le matrici materiali di riporto non devono avere caratteristiche tali da mettere in pericolo la salute umana.

 

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Con una lettera di messa in mora del 29 settembre 2011 (procedura d’infrazione n. 2007_2195) la Commissione europea invita l’Italia a conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell’UE del marzo 2010 (causa C-297/08) che la riconosce responsabile di non aver stabilito una rete adeguata e integrata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania.

Il 1° febbraio 2012 il Ministro per l’ambiente, Corrado Clini ha riferito in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti sui passi in avanti che l’Italia sta compiendo per corrispondere alle richieste della Commissione europea. Secondo il Ministro,  l’Italia ha tempo fino a giugno 2012 per evitare una sanzione stimata in 500 mila euro al giorno, che scaturirebbe daun ulteriore avanzamento della procedura.

Nel quadro del ripristino della normalità, il Ministro ha sottolineato l’importanza del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), approvato il 23 gennaio 2012 dalla Giunta della regione Campania, a cui dovrebbe seguire, entro marzo 2012, l'approvazione del piano regionale dei rifiuti speciali. Il Ministro ha inoltre riferito una disponibilità del Commissario europeo a sbloccare i fondi di coesione già stanziati a favore della Campania, che potrebbero essere destinati a potenziare la raccolta differenziata e gli inceneritori che recuperano energia, ma non le discariche.

 

Il 6 aprile 2011 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora con la quale si contesta il mancato rispetto dell’obbligo di notifica di progetti di misure tecniche di cui al combinato disposto dall’articolo 16 della direttiva sugli imballaggi (dir. 94/62/CE) e dall’articolo 8 della direttiva 98/34/CE, che disciplina le procedure d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

In particolare, la Commissione contesta la mancata notifica della disposizione che introduce il divieto – previsto dalla legge finanziaria 2007 e la cui decorrenza è stata successivamente modificata dal D.L 78/2009 – di commercializzazione di sacchi per l’asporto delle merci (ovvero sacchi di plastica non biodegradabili) non rispondenti, alla data del 1° gennaio 2011, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario. Nell’avviso della Commissione, tale divieto si configura, da un lato, come “regola tecnica” (di cui all’art. 1, co. 11 dir. 98/34/CE) e, dall’altro, come “norma” (di cui all’art. 16 dir. 94/62/CE) rendendo così obbligatoria la notifica in forma di progetto del provvedimento da parte  dello Stato membro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: D12002b