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Il provvedimento in titolo, già approvato
dal Senato, è stato modificato nel corso dell’esame in sede referente.
Per una descrizione analitica del contenuto
del provvedimento si rinvia al dossier n. 601/2
Si segnala preliminarmente che sono state soppresse talune disposizioni inserite
nel corso dell’esame in prima lettura di cui si dà conto sinteticamente con
l’avvertenza che si fa riferimento alla numerazione degli articoli nel testo
trasmesso dal Senato. Si tratta, in particolare, degli articoli 1-bis e 1-ter, che riguardavano rispettivamente i rifiuti di attività
agricole e i materiali vegetali agricoli e forestali nonché il trattamento
tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti. Sono stati,
altresì, soppressi gli articoli da 3-bis
a 3-sexies, che recavano misure in
materia di gestione del compost, “acquisti verdi”, riduzione delle garanzie
finanziarie per le imprese in possesso della certificazione ambientale, misure
di compensazione, nonché disposizioni volte a pubblicizzare le informazioni
concernenti i flussi di risorse riassegnate al Ministero dell’ambiente. Con
riguardo all’articolo 3, si fa presente, inoltre, che sono stati soppressi i
commi da 5 a
9, che riguardavano, tra gli altri, i rifiuti organici, l'autocompostaggio, i
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la proroga delle
autorizzazioni in essere riguardanti gli impianti di miscelazione di rifiuti
speciali, la miscelazione degli oli usati, disposizioni riguardanti la tariffa
avente natura corrispettiva in luogo del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi e il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Passando alla descrizione sintetica del
contenuto del provvedimento nel testo risultante dalle modifiche approvate
dalla Commissione di merito, si ricorda che l’articolo 1, commi da 1 a
3, reca misure urgenti volte a fronteggiare la situazione di criticità
nella gestione dei rifiuti nella regione
Campania e riguardano: la realizzazione di impianti di digestione
anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti presso gli impianti
STIR (Stabilimenti di trattamento, tritovagliatura ed imballaggio dei rifiuti)
o in altre aree confinanti; il prolungamento della durata e l’ampliamento delle
funzioni dei commissari straordinari regionali; la proroga al 31 dicembre 2013
del termine che consente di aumentare la capacità ricettiva degli impianti di
compostaggio nazionali e, in seguito, all’inserimento
di un comma 2-bis in sede referente,
le procedure per lo smaltimento fuori
regione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania mediante
intesa tra la regione Campania e la singola regione interessata. Il comma 3-bis
dell’articolo 1 anticipa al 31 dicembre 2012 il termine per l’elaborazione, da
parte del Ministero dell'ambiente, di un Programma
nazionale di prevenzione dei rifiuti e prevede, a decorrere dal 2013, la
presentazione al Parlamento di una relazione circa i risultati raggiunti con
tale Programma. Il comma 3-ter
dell’articolo 1 prevede, invece, la presentazione annuale al Parlamento di una
relazione sulla gestione dei rifiuti.
L'articolo
1-bis reca, invece, disposizioni
riguardanti la realizzazione dell'impianto
di recupero e smaltimento dei rifiuti nel territorio di Giugliano, la proroga al
30 giugno 2012 del termine per il trasferimento
della proprietà del termovalorizzatore di Acerra; in conseguenza delle modifiche apportate al decreto-legge
n. 90 del 2008, inoltre, non si fa più riferimento all'autorizzazione alla
realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa.
L’articolo
2, modificato nel corso dell’esame presso la Commissione di merito,
prevede la proroga del termine relativo
all’entrata in operatività del divieto
definitivo di commercializzazione dei sacchi per l’asporto merci non biodegradabili (cd. shopper),
limitatamente alla commercializzazione di alcune tipologie di sacchi indicati
dalla norma, fino all’emanazione – entro il 31 dicembre 2012, anziché entro il 31 luglio 2012 come previsto nel
testo iniziale del decreto-legge - di un apposito decreto interministeriale di
natura non regolamentare, che possa individuare le ulteriori caratteristiche
dei sacchi medesimi, anche – sulla base di un’altra modifica approvata dalla
Commissione di merito – prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti. Un’ulteriore
modifica approvata nel corso dell’esame in sede referente ha riguardato il
termine a decorrere dal quale si introducono sanzioni amministrative nei confronti di coloro che violano il
divieto di commercializzazione dei sacchi non conformi alle disposizioni
dell’articolo in esame, che è adesso differito al 31 dicembre 2013.
I commi
da 1 a 4
dell’articolo 3 prevedono che i riferimenti al “suolo” di cui all’articolo
185, commi 1, lettere b) e c), e 4 del decreto legislativo 152/2006 (Codice
ambientale), si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto, escludendo
pertanto tali materiali dall’applicazione della normativa sui rifiuti. Nel
corso dell’esame in sede referente è stata modificata
la definizione di cui al comma 2 dell’articolo al fine di espungere il
riferimento ai materiali “utilizzati in passato” (c.d. materiali di riporto
storici) e si è previsto che fino alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale che provvederà a disciplinare le terre e rocce da scavo di
cui all’articolo 49 del D.L. 1/2012 le matrici materiali di riporto debbano
essere considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 184-bisdel Codice ambientale.
Si rammenta, infine, che il comma 5 dell’articolo 3 novella l’art.
264 del Codice dell’ambiente, al fine di prevedere una procedura per l’integrazione e la modifica degli allegati alla parte IV del Codice. Il comma 6, infine, modifica il punto 5
dell’Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 relativamente alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.
Discussione
e attività istruttoria in Commissione in sede referente
La discussione in
Commissione ha interessato principalmente le questioni oggetto degli articoli
1, 2 e 3. Quanto all’articolo 1, le principali questioni trattate hanno
riguardato il superamento delle gestioni commissariali e l’attribuzione ai
comuni delle competenze in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Si è
altresì discusso delle questioni riguardanti il regime transitorio per l’accertamento
e la riscossione della TARSU e della TIA nella regione Campania.
Per quanto concerne
l’articolo 2, in
relazione alle modifiche apportate dalla Commissione, è stato precisato che il
differimento dei termini previsti per l’operatività della disposizione è volto
a offrire una soluzione per venire incontro alle problematiche degli operatori
del settore. E’ stata, inoltre, avanzata la proposta di avviare un
approfondimento istruttorio circa gli effetti della normativa oggetto
dell’articolo, che potrebbe tradursi in una specifica indagine conoscitiva.
Quanto all’articolo 3,
relativamente alle disposizioni sulle matrici materiali di riporto, è stata
evidenziata la necessità di rendere possibili gli interventi oggetto della
disposizione non abbassando il livello delle tutele ambientali.
I pareri espressi dalle Commissioni
in sede consultiva
Le Commissioni I
(Affari costituzionali) e II (Giustizia) hanno espresso parere favorevole. Il
Comitato per la legislazione ha formulato un parere con condizioni e osservazioni;
in tale parere è stata segnalata, tra l’altro, l’opportunità di valutare la
soppressione di alcune disposizioni introdotte nel corso dell’esame al Senato
che non sembrano riconducibili all’oggetto e alle finalità originarie del
decreto, alla luce di quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale
n. 22 del 2012 i cui contenuti sono stati richiamati nella lettera che il
Presidente della Repubblica ha inviato al Presidente del Consiglio dei ministri
e ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 23 febbraio 2012. La Commissione di merito
ha proceduto alla soppressione di alcune disposizioni che sono state richiamate
in precedenza. La XIV
Commissione ha formulato un parere favorevole con due
condizioni in cui è stata segnalata, per
un verso, l’opportunità di una riformulazione dell’articolo 2 in modo da garantire il
rispetto degli articoli 9 e 18 della direttiva 1994/62/CE, anche al fine di
superare la procedura di infrazione 2011-4030, e, per l’altro, di una modifica
dei commi da 1 a
4 dell’articolo 3 nel senso di escludere un’interpretazione estensiva della
definizione di suolo di cui alla direttiva 2008/98/CE. La Commissione
parlamentare per le questioni regionali ha formulato un parere con condizioni
in una delle quali ha segnalato l’opportunità di precisare che le disposizioni
recate dal decreto legge debbano far salve le competenze costituzionalmente
riconosciute alle autonomie territoriali e sia definito il graduale rientro
delle competenze in materia agli enti locali titolari delle medesime.
La VI Commissione
(Finanze) ha formulato una condizione riferita a una disposizione che è stata
soppressa nel corso dell’esame in sede referente.
La X Commissione
(Attività produttive) ha espresso un parere favorevole con due osservazioni una
delle quali è stata recepita attraverso una modifica all’articolo 3, comma 3,
nel senso di considerare come sottoprodotti anche le matrici materiali di
riporto comprese nel suolo come definito all’articolo 185, comma 1, lettere b)
e c) del Codice ambientale. La XII Commissione
ha, infine, formulato un’osservazione in cui è stata segnalata l’opportunità di
specificare, all’articolo 3, che le matrici materiali di riporto non devono
avere caratteristiche tali da mettere in pericolo la salute umana.
Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)
Con una lettera di messa in mora del 29
settembre 2011 (procedura d’infrazione n. 2007_2195) la Commissione europea
invita l’Italia a conformarsi alla sentenza della Corte
di giustizia dell’UE
del marzo 2010 (causa C-297/08) che la riconosce responsabile di non aver
stabilito una rete adeguata e integrata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania.
Il 1° febbraio 2012 il
Ministro per l’ambiente, Corrado
Clini ha riferito in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei
rifiuti sui passi in avanti che l’Italia sta compiendo per corrispondere
alle richieste della Commissione europea.
Secondo il Ministro, l’Italia ha
tempo fino a giugno
2012 per evitare una sanzione stimata
in 500 mila euro al giorno, che
scaturirebbe daun ulteriore
avanzamento della procedura.
Nel quadro del ripristino della normalità, il Ministro
ha sottolineato l’importanza del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti
Urbani (PRGRU), approvato il 23 gennaio 2012 dalla Giunta della regione
Campania, a cui dovrebbe seguire, entro marzo 2012, l'approvazione del
piano regionale dei rifiuti speciali. Il Ministro ha inoltre riferito una
disponibilità del Commissario europeo a sbloccare i fondi di coesione già
stanziati a favore della Campania, che potrebbero essere destinati a potenziare
la raccolta differenziata e gli inceneritori che recuperano energia, ma non le
discariche.
Il 6 aprile 2011 la Commissione europea ha
inviato all’Italia una lettera di messa in mora con la quale si contesta il mancato rispetto dell’obbligo di notifica
di progetti di misure tecniche di
cui al combinato disposto dall’articolo 16 della direttiva sugli imballaggi
(dir. 94/62/CE) e dall’articolo 8 della direttiva 98/34/CE, che disciplina le
procedure d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
In particolare, la Commissione contesta
la mancata notifica della disposizione che introduce il divieto – previsto
dalla legge finanziaria 2007 e la cui decorrenza è stata successivamente
modificata dal D.L 78/2009 – di commercializzazione di sacchi per l’asporto
delle merci (ovvero sacchi di plastica non biodegradabili) non rispondenti,
alla data del 1° gennaio 2011, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e
dalle norme tecniche approvate a livello comunitario. Nell’avviso della
Commissione, tale divieto si configura, da un lato, come “regola tecnica” (di
cui all’art. 1, co. 11 dir. 98/34/CE) e, dall’altro, come “norma” (di cui
all’art. 16 dir. 94/62/CE) rendendo così obbligatoria la notifica in forma di
progetto del provvedimento da parte
dello Stato membro.