Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale D.L. 2/2012 ' A.C. 4999 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
DL N. 2 DEL 25-GEN-12     
Serie: Progetti di legge    Numero: 601
Data: 29/02/2012
Descrittori:
AMBIENTE   DECRETO LEGGE 2012 0002
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
AC N. 4999/XVI     

 

29 febbraio 2012

 

n. 601/0

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

D.L. 2/2012 - A.C. 4999

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 4999

Numero del decreto-legge

2

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

Iter al Senato

Si

Numero di articoli

 

testo originario

4

testo approvato dal Senato

12

Date:

 

emanazione

25 gennaio 2012

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

25 gennaio 2012

approvazione del Senato

23 febbraio 2012

assegnazione

24 febbraio 2012

scadenza

25 marzo 2012

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Pareri previsti

I, II, V, VI, IX, X, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

Il decreto-legge in titolo, a seguito delle modifiche apportate dal Senato nel corso dell’esame in prima lettura, si compone di 12 articoli.

Di seguito si riporta sinteticamente il contenuto del provvedimento; per la descrizione analitica delle singole disposizioni si rinvia, invece, al dossier n. 601.

L’articolo 1, come modificato dal Senato, si compone di 5 commi. I commi da 1 a 3 recano misure urgenti volte a fronteggiare la situazione di criticità nella gestione dei rifiuti nella regione Campania e riguardano: la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti presso gli impianti STIR (Stabilimenti di Trattamento, tritovagliatura ed Imballaggio dei Rifiuti) o in altre aree confinanti (co. 1); l’ampliamento dei compiti e il prolungamento del mandato dei commissari straordinari regionali (co. 2) e il differimento al 31 dicembre 2013 del termine fino al quale è autorizzato l’aumento fino all’8% della capacità ricettiva degli impianti di compostaggio nazionali (co. 3). Il comma 3-bis dell’articolo 1 anticipa al 31 dicembre 2012 il termine per l’elaborazione, da parte del Ministero dell'ambiente, di un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e prevede, a decorrere dal 2013, la presentazione al Parlamento di una relazione circa i risultati raggiunti con tale Programma. Il comma 3-ter dell’articolo 1 prevede, invece, la presentazione annuale al Parlamento di una relazione sulla gestione dei rifiuti.

L’articolo 1-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca disposizioni in materia di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali volte, in primo luogo, a modificare  gli artt. 183 e 185 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) modificando le definizioni nonché le fattispecie escluse dalla disciplina dei rifiuti recata dalla parte IV del Codice, al fine di agevolare il riutilizzo di tali materiali (comma 1). Il comma 2 interviene sulla disciplina dei trasporti di rifiuti effettuati dagli imprenditori agricoli con una serie di disposizioni volte a semplificare gli adempimenti per tali operatori. Il comma 3 introduce una disciplina speciale, applicabile nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, per l’utilizzo di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso. Il comma 4 consente la rimozione e l’utilizzo per la produzione di energia,oper il riutilizzoa fini agricoli, delle biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, a determinate condizioni.

L’articolo 1-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato,esclude le attività di trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili dal regime autorizzatorio previsto dal Codice dell’ambiente per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (comma 1), prevedendo che la realizzazione e l’esercizio di tali impianti siano soggetti a denuncia di inizio attività (comma 2).

L’articolo 1-quater,introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca disposizioni concernenti taluni impianti della regione Campania e precisamente: il termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa,alla cui realizzazione non si fa più riferimento nelle norme oggetto di modifica (commi da 1 a 3); il termovalorizzatore di Acerra, di cui viene differito il termine per il trasferimento della proprietà (comma 4); l’impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti nel territorio del comune di Giugliano, di cui si prevede la realizzazione (commi 3 e 5).

L’articolo 2 prevede la proroga del termine relativo al divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi per l’asporto merci o per la spesa non biodegradabili (cd. shopper), limitatamente alla commercializzazione di alcune tipologie di sacchi indicati dalla norma, fino all’emanazione - entro il 31 luglio 2012 - di un apposito decreto interministeriale, che possa individuare le ulteriori caratteristiche dei sacchi medesimi. A decorrere dalla citata data si introduce, inoltre, un regime sanzionatorio nei confronti di coloro che violano il divieto di commercializzazione dei sacchi non conformi alle disposizioni dell’articolo in esame.

L’articolo 3 reca disposizioni in materia di materiali di riporto e ulteriori norme, che riguardano in prevalenza la materia di rifiuti. In particolare:

·               i commi da 1 a 4 recano norme riguardanti i materiali di riporto cosiddetti “storici”, che sono inclusi nella definizione di “suolo” e, pertanto, esclusi dall’applicazione della normativa sui rifiuti;

·               i commi 5 e 6 novellano gli articoli 182-ter e 183 del Codice dell’ambiente, in ordine alla disciplina della raccolta dei rifiuti organici, modificando la definizione di rifiuti organici e autocompostaggio;

·               i commi da 7 a 9, novellando gli articoli 187, 205 e 216-bis del Codice dell’ambiente, recano misure al fine di: prorogare gli effetti delle autorizzazioni in essere riguardanti gli impianti di miscelazione di rifiuti speciali; permettere la miscelazione degli oli usati nel rispetto dei requisiti indicati nella norma; consentire la raccolta di materiali o indumenti usati ceduti da privati da parte delle associazioni di volontariato da destinare al riutilizzo e alla raccolta differenziata;

·               il comma 10 novella l’art. 264 del Codice dell’ambiente, al fine di prevedere una procedura per l’integrazione e la modifica degli allegati alla parte IV del Codice;

·               il comma 11 novella il decreto legislativo 49/2010, al fine di escludere dalla definizione di alluvione gli allagamenti causati da impianti fognari;

·               il comma 12 novella il comma 29 dell’art. 14 del D.L. 201/2011, estendendo la portata della norma recante la facoltà, per i comuni, di prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che sarà operativo dal 2013;

·               i commi da 13 a 16 modificano la disciplina riguardante, per un verso, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti dai nuclei domestici finalizzato al loro trasporto ai centri di raccolta e, per l’altro, la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta medesimi;

·               il comma 17 novella i commi 27 e 29 dell’art. 3 della legge 549/1995 relativi al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, al fine di elevare la quota di gettito da destinare alle regioni per interventi principalmente connessi a rifiuti e bonifiche, nonché eliminare i limiti massimi delle aliquote per chilogrammo di rifiuto conferito in discarica;

·               il comma 18 sostituisce la lettera a) del comma 1 dell’art. 9-bis del D.L. 172/2008, recante misure urgenti volte a superare le difficoltà  riscontrate  dagli  operatori del settore del recupero dei rifiuti, al fine di adeguare la disposizione al mutato quadro normativo delineatosi in seguito all’emanazione dei decreti legislativi nn. 128 e 205 del 2010;

·               il comma 19 modifica il punto 5 dell’Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006relativamente alla caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.

L’articolo 3-bis reca modifiche agli articoli 183 e 195 del Codice dell’ambiente in materia di gestione del compost, novellando la definizione di compost di qualità e introducendo una norma transitoria che consente alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adottare disposizioni regolamentari e tecniche nelle more dell’adozione dei decreti statali finalizzati alla determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche di talune sostanze contenute nei rifiuti, in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi.

L’articolo 3-ter novella gli articoli 195 e 206 del Codice ambientale, al fine di agevolare i cosiddetti “acquisti verdi”, e per incentivare lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo e da recupero. Le finalità che l’articolo si prefigge vengono perseguite, per un verso, attraverso la previsione di direttive statali per la definizione e l’aggiornamento dei capitolati speciali per le opere pubbliche e, per l’altro, attraverso la possibilità di stipulare accordi e contratti di programma tra amministrazioni e imprese che prevedano l’impiego di materiali provenienti dal riciclo e dal recupero nella realizzazione delle opere infrastrutturali e nell’acquisto di beni.

L’articolo 3-quater è volto a dimezzare le garanzie finanziarie che le imprese in possesso delle certificazioni ambientali EMAS e ISO 14000 devono prestare ai fini della spedizione transfrontaliera dei rifiuti e del rilascio dell’autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero.

L’articolo 3-quinquies dispone che nei casi in cui possono essere imposte misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, esse non possono avere carattere esclusivamente monetarioe, in caso di inosservanza di tale disposizione, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto onerato è tenuto a versare una somma di importo equivalente che verrà versata al bilancio dello Stato.

L’articolo 3-sexies prevede che il Ministero dell’ambiente pubblichi sul proprio sito web, con un aggiornamento almeno trimestrale, l’andamento effettivo dei flussi delle risorse finanziarie che, in base alla normativa vigente, sono riassegnate a capitoli dello stato di previsione del medesimo Minitero o a fondi istituiti con legge funzionali all’attuazione di politiche ambientali Si prevede, inoltre, che il Ministro dell’ambiente presenti al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione riguardo all’andamento e alla quantificazione dei fondi effettivamente riassegnati.

L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore del decreto nel giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta

 

Relazioni allegate

Al disegno di legge presentato al Senato in prima lettura sono allegate la relazione illustrativa e la relazione tecnica.

Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Con riguardo agli articoli 1 e 1-quater, siosserva che la gestione e lo smaltimento dei rifiuti in Campania è stata oggetto di numerosi decreti-legge nel corso della legislatura, tra i quali si ricordano: il D.L. 26 novembre 2010, n. 196, nonché il D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, il D.L. 6 novembre 2008, n. 172, e il D.L. 23 maggio 2008, n. 90. Tali provvedimenti si caratterizzano per l’impianto derogatorio rispetto alla normativa vigente. Si segnala, inoltre, che i decreti-legge 90/2008, 195/2009 e 196/2010 sono novellati dal provvedimento in titolo. Si ricorda, infine, che il decreto-legge 1° luglio 2011, n. 94, recante misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania, non è stato convertito in legge. Per una disamina del contenuto dei precedenti decreti-legge concernenti la situazione dei rifiuti si rinvia al dossier n. 601.

Con riguardo più in generale alla materia ambientale, si segnala che il decreto-legge n. 208 del 2008 recava misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

Si segnala, infine, che in precedenti decreti-legge sono contenute disposizioni connesse a quelle contenute nel provvedimento in titolo: è il caso, ad esempio, dell’articolo 4-quinquies, concernente la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole, del decreto-legge 171/2008 (misure urgenti per il rilancio agroalimentare), dell’articolo 7, riguardante le apparecchiature elettroniche ed elettroniche, del citato decreto-legge 208/2008 e dell’articolo 7, concernente sempre i RAEE, del decreto-legge 135/2009.

 

Motivazioni della necessità ed urgenza

La premesse del decreto sottolineano la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte a: a) fronteggiare e superare in modo risolutivo le criticità del sistema di recupero e smaltimento finale dei rifiuti prodotti negli impianti (STIR) della Regione Campania assicurandone il costante e corretto funzionamento; b) disciplinare l’entrata in operatività del divieto della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci subordinandola all’adozione di un provvedimento che stabilisca puntuali modalità di informazione ai consumatori; c) offrire maggiori certezze agli operatori chiarendo che nel più ampio concetto di terreno, suolo e sottosuolo deve intendersi ricompresa la matrice ambientale “materiale da riporto”. Rinviando a quanto osservato nel paragrafo relativo alla specificità ed omogeneità delle disposizioni del provvedimento, si segnala che le disposizioni introdotte nel corso dell’esame al Senato, fatto salvo l’articolo 1-quater, riguardano profili della materia ambientale ulteriori rispetto a quelli contemplati nelle premesse del decreto.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento è riconducibile alla materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, assegnata dall’art. 117 Cost., secondo comma, lettera s), alla competenza esclusiva dello Stato. Si ricorda al riguardo che, in alcune sentenze (ad esempio, la n. 182 del 2006 e la n. 367 del 2007), la Corte riconosce alla legislazione regionale la facoltà di assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale o paesaggistica, purché siano rispettate le regole uniformi fissate dallo Stato. Le successive sentenze del 2008 (214) e del 2009 (61, 225, 232, 238, 247, ecc.) ribadiscono tali limiti regionali, riconducendo alla materia della tutela dell’ambiente numerose questioni sollevate dalle regioni, tra le quali si ricordano, per la loro rilevanza, i rifiuti.

L’articolo 3-bis consente, nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adottare disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Trattandosi di una competenza riconducibile alla materia “tutela dell’ambiente” e che l’articolo 117, sesto comma, della Costituzione attribuisce allo Stato la potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva, in considerazione di ciò sarebbe opportuno verificare la coerenza della norma.

Rilevano inoltre le materie ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi della lettera g) del medesimo comma 2 dell’art. 117, nonché governo del territorio, assegnata dall’art. 117, terzo comma, alla competenza concorrente tra Stato e regioni.

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Rispetto ai contenuti originari del decreto-legge il Senato ha introdotto disposizioni aggiuntive in materia ambientale non contemplate nelle premesse del decreto medesimo fatta eccezione per l’articolo 1-quater. Si rammenta che la recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 ha sottolineato che “la necessaria omogeneità del decreto-legge, la cui interna coerenza va valutata in relazione all’apprezzamento politico, operato dal Governo e controllato dal Parlamento, del singolo caso straordinario di necessità e urgenza, deve essere osservata dalla legge di conversione”. Tuttavia, va rilevato che la medesima sentenza ritiene coerente con i presupposti per l’emanazione di decreti legge previsti dall’art. 77 Cost. un’urgente necessità del provvedere che riguardi “una pluralità di norme accomunate (..) anche dall’intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all’unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare”.

I contenuti della sentenza sono stati richiamati nella lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 23 febbraio 2012.

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Si rileva, in via generale, che alcune disposizioni del provvedimento introducono regimi derogatori o comunque modificano disposizioni le quali, pur non rappresentando attuazione diretta di normativa dell’Unione europea, appaiono strumentali al fine di garantire il rispetto di alcuni principi introdotti dalla normativa comunitaria in materia di rifiuti: è il caso, ad esempio, dell’articolo 1-bis, comma 2, lettera b), e dell’articolo 3-ter.

Si segnala, inoltre, che gli articoli 2, nonché i commi da 1 da 4, da 7 a 9 e 19 dell’articolo 3 incidono su ambiti materiali che rappresentano attuazione diretta di normativa comunitaria.   

 

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Con una lettera di messa in mora del 29 settembre 2011 (procedura d’infrazione n. 2007_2195) la Commissione europea invita l’Italia a conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell’UE del marzo 2010 (causa C-297/08) che la riconosce responsabile di non aver stabilito una rete adeguata e integrata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania.

Il 1° febbraio 2012 il Ministro per l’ambiente, Corrado Clini ha riferito in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti sui passi in avanti che l’Italia sta compiendo per corrispondere alle richieste della Commissione europea. Secondo il Ministro,  l’Italia ha tempo fino a giugno 2012 per evitare una sanzione stimata in 500 mila euro al giorno, che scaturirebbe daun ulteriore avanzamento della procedura.

Nel quadro del ripristino della normalità, il Ministro ha sottolineato l’importanza del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), approvato il 23 gennaio 2012 dalla Giunta della regione Campania, a cui dovrebbe seguire, entro marzo 2012, l'approvazione del piano regionale dei rifiuti speciali. Il Ministro ha inoltre riferito una disponibilità del Commissario europeo a sbloccare i fondi di coesione già stanziati a favore della Campania, che potrebbero essere destinati a potenziare la raccolta differenziata e gli inceneritori che recuperano energia, ma non le discariche.

 

Il 24 novembre 2011 la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora complementare (procedura 2009_2264) con la quale si rileva, nell’ordinamento italiano, il permanere di una non completa trasposizione della direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RAEE).

Facendo riferimento ad una precedente lettera di messa in mora dell’8 ottobre 2009, la Commissione considera non ancora conformi talune disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 151/2005 che ha trasposto la direttiva nell’ordinamento nazionale, con particolare riferimento a:

-     definizione di produttore: l’art. 3, comma 1, lettera m) del decreto legislativo definisce “produttore” chiunque importa o immette per primo apparecchiature elettriche ed elettroniche nell’esercizio di un’attività professionale o commercializzazione nel territorio nazionale. Tuttavia, la Commissione ritiene che nella direttiva RAEE l’espressione “importa o esporta”  si riferisca al mercato europeo e non solamente al mercato nazionale. Per le stesse ragioni tali disposizioni non sono ritenute dalla Commissione conformi alla direttiva 2002/95/CE, relativa alla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

-     finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici: la Commissione ritiene che la trasposizione italiana della direttiva non consentirebbe di attuare il principio di responsabilità del produttore che rappresenta uno degli obiettivi principali della direttiva stessa. In particolare, la Commissione contesta che l’Italia, attraverso interventi legislativi successivi, ha illegittimamente prorogato al 31 dicembre 2010 il termine del 13 agosto 2005 previsto per l’entrata in vigore degli obblighi relativi al finanziamento della gestione dei RAEE originati da prodotti immessi sul mercato dopo quella data.

-     Allegati I B: la Commissione rileva che alcune differenze tra l’allegato I B della direttiva RAEE e l’allegato I B del DL 151/2005 potrebbero dare luogo ad una trasposizione scorretta o incompleta che potrebbe comportare un’indebita restrizione del campo di applicazione della stessa direttiva.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 20 settembre 2011 la Commissione ha presentato una comunicazione relativa a una tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse (COM(2011)571) intesa a scindere la crescita economica dall’utilizzo delle risorse mediante un piano strategicoche, da un lato, favorisca una vera economia del riciclaggio nella quale i rifiuti sono destinati a diventare una risorsa da reintrodurre nell’economia come materia prima, e nella quale le materie prime scartate come rifiuti sono riutilizzate, come risorse, da altre industrie.

Tra gli interventi proposti nel piano d’azione, la Commissione considera prioritario: valutare l’introduzione di quote minime di materie riciclate, di criteri di durabilità e riutilizzabilità ed estendendo la responsabilità del produttore per i prodotti principali (entro il 2012); garantire che il finanziamento pubblico proveniente del bilancio dell’Unione europea dia priorità alle attività ai livelli più alti della gerarchia dei rifiuti definiti nella direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE (per esempio, ad impianti di riciclaggio rispetto allo smaltimento di rifiuti) (2012/2013); più rigorose prescrizioni degli “Appalti pubblici verdi” (Green public procurement - GPP) per i prodotti che hanno un impatto ambientale significativo (nel 2012); la definizione di un approccio metodologico comune per valutare l’impatto ambientale dei prodotti, dei servizi e delle aziende nel corso del loro ciclo di vita (“impronta ecologica”) (nel 2012); stimolare il mercato delle materie secondarie e la domanda di materie riciclate, attraverso incentivi economici e l’elaborazione di criteri per smettere di produrre rifiuti (2013/2014). In tale contesto gli Stati membri dovrebbero incentivare le imprese a misurare, comparare e migliorare la loro efficienza nell’uso delle risorse in maniera sistematica e aiutarle a collaborare per fare il miglior uso possibile dei loro rifiuti e sottoprodotti, con particolare attenzione alle esigenze delle PMI.

Il 31 gennaio 2011 la Commissione europea ha presentato una comunicazione (COM(2011)31) che, attribuisce alle tecnologie legate allo sfruttamento della biomassa un ruolo dominante verso l’obiettivo UE del 20% di energie rinnovabili entro il 2020, sottolineando come il 50% della crescita di qui al 2020 riguarderà energia prodotta a partire da tale fonte (metà nel settore del riscaldamento, un terzo nel settore dei trasporti e il resto in elettricità).

Il 19 gennaio 2011 la Commissione europea ha presentato una relazione (COM(2011)13) sull’attuazione della strategia sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti nella quale sottolinea la necessità di raggiungere tassi più alti di riciclaggio e di sottrarre quantità sempre maggiori di rifiuti organici dal conferimento in discarica. In tale contesto, la Commissione considera come soluzioni prioritarie il ricorso al compostaggio e alla produzione di biogas. Nello stesso documento la Commissione annuncia l’intenzione di elaborare norme di qualità per l'utilizzo del compost in agricoltura, nel quadro della prevista revisione della direttiva 86/278/CE sui fanghi di depurazione.

L’VIII Commissione ambiente della Camera dei deputati ha espresso una valutazione positiva sulla relazione della Commissione europea in un documento finale approvato il 22 giugno 2011, osservando che nel nostro Paese è opportuno che si attribuisca carattere prioritario all'obiettivo della riduzione drastica della percentuale dei rifiuti conferiti in discarica e a realizzare risultati concreti sul terreno della raccolta differenziata e del recupero di materie.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 2, comma 2, demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, da adottare sentite le competenti Commissioni parlamentari la possibile individuazione di eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi biodegradabili per asporto delle merci. Si segnala che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha definito un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (articolo 3 del decreto-legge n. 279/2004) “un atto statale dalla indefinibile natura giuridica”.

L’articolo 2, comma 3, e l’articolo 3, comma 10, demandano a decreti del Ministro dell’ambiente rispettivamente la modifica delle percentuali di plastica riciclata nei sacchetti riutilizzabili e degli allegati alla Parte IV del decreto legislativo 152/2006.

Si valuti l’opportunità di verificare la coerenza di tali diposizioni con il sistema delle fonti del diritto, atteso che si dispone la modifica di norme di rango legislativo con decreti ministeriali.

Coordinamento con la normativa vigente

Relazioni con il decreto-legge n. 1 del 2012, in corso di conversione

Con il comma 3 dell’articolo 3 viene previsto che, qualora non venga emanato il decreto interministeriale - previsto dall’art. 49 del decreto-legge n. 1/2012 (cd. decreto liberalizzazioni) in corso di esame al Senato - per la regolamentazione dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in titolo, le matrici materiali di riporto eventualmente presenti nel suolo escavato non contaminato di cui all'art. 185, comma 4, del Codice, saranno considerate sottoprodotti.

 

Interventi su disposizioni di recente approvazione

L’articolo 1-quater, comma 4, proroga al 30 giugno 2012 il termine, fissato dall’art. 7, comma 1, del D.L. 195/2009, per il trasferimento (mediante apposito D.P.C.M.) della proprietà del termovalorizzatore di Acerra, che era stato fissato al 31 gennaio 2012 dall’art. 5, comma 1, del D.L. 216/2011 approvato definitivamente dalla Camera il 23 febbraio 2012.

L’articolo 3, comma 12, novella l’articolo 14, comma 29 del recente decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

Modifiche non testuali

Il provvedimento ricorre in generale alla tecnica della novellazione che interessa in prevalenza il Codice ambientale, la cui disciplina è oggetto di integrazioni o correzioni. Talune disposizioni però incidono in maniera indiretta sull’ordinamento; a titolo esemplificativo si segnalano:

- l’articolo 1, comma 3, che differisce in maniera non testuale (dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2013) il termine di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 195 del 2009.

- l’articolo 1, comma 3-ter, e l’articolo 3-quater, comma 2, che integrano in maniera non testuale,  rispettivamente, l’articolo 195 e l’articolo 194, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di assicurarne l’integrale attuazione;

- l’articolo 1-ter, che esclude talune attività di trattamento dei rifiuti dal regime autorizzativo previsto dal Codice per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti senza tuttavia novellarlo;

- l’articolo 2, comma 1, che differisce in via non testuale – limitatamente ad alcune tipologie di sacchi – il termine a decorrere dal quale opera il divieto di commercializzare sacchi per l’asporto di merci indicato all’articolo 1, comma 1130 della legge n. 296 del 2006;

- l’articolo 2, comma 4, che interviene sull’ambito materiale dell’articolo 17 della legge n. 689 del 1981, senza tuttavia novellarla;

- l’articolo 3, ai commi da 13 a 15, che reca disposizioni in materia di raccolta e raggruppamento di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e che, oltre a legificare disposizioni contenute nel regolamento, non viene coordinato con il contesto normativo in cui è disciplinata tale materia già oggetto di differenti interventi di natura primaria e secondaria.

 

Disposizioni oggetto di più novelle

Si segnala che le lettere in cui è articolato l’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono oggetto di modifiche ed integrazioni da parte di 3 articoli del decreto in esame: articolo 1-bis, comma 1, lettera a); articolo 3, comma 6; articolo 3-bis, comma 1. Tale articolo è, altresì, oggetto di novella da parte dell’articolo 28 del D.L. 5/2010 in corso di esame alla Camera.

 

Interpretazione autentica

Con riguardo all’articolo 3, comma 1, lettera a), che reca una norma di interpretazione autentica in base alla quale i riferimenti al “suolo” contenuti nei commi 1, lett. b) e c), e 4 dell’art. 185 devono intendersi riferiti anche alle matrici materiali di riporto, si segnala che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prescrive che “deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo” e che, alla luce di ciò, sarebbe opportuno un approfondimento della norma.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

L’articolo 1, comma 1, lett. b), nonché i commi da 7 a 9 dell’articolo 3 recano una formulazione analoga rispettivamente agli articoli 1, 2 e 3 della proposta di legge A.S. 3162 (già approvata dalla Camera il 16 febbraio 2012 e recante modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata).

L’articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), riproduce nella sostanza le norme recate dagli articoli 14 e 15 dell’A.S. 2735 (Semplificazione della normativa agricola ed agroalimentare), in corso di esame presso la 9a Commissione del Senato.

Con riferimento all’articolo 1-bis, comma 2, si segnala che l’articolo 28 del D.L. 5/2012, in corso di esame alla Camera, reca modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti agricoli.

 

Impatto sui destinatari delle norme

Le relazioni di accompagnamento al decreto nulla rilevano riguardo agli effetti che si produrranno sui cittadini e sulle imprese.

 

Formulazione del testo

Con riferimento all’articolo 2, potrebbe essere opportuno specificare la misura delle “quantità ingenti” di sacchi per l’asporto, sulla scorta di quanto già previsto per il valore della merce, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 4.

Per quanto concerne l’articolo 3-quater, si potrebbe  valutare l’opportunità di novellare il comma 4 dell’articolo 194 del Codice precisando che la materia delle riduzioni è sottratta all’ambito di intervento del decreto interministeriale ivi previsto in quanto è disciplinata direttamente dalla legge.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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