Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||
Titolo: | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale D.L. 2/2012 ' A.C. 4999 Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 601 | ||
Data: | 29/02/2012 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici | ||
Altri riferimenti: |
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29 febbraio 2012 |
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n. 601/0 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientaleD.L. 2/2012 - A.C. 4999Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del disegno di legge di conversione |
A.C. 4999 |
Numero del decreto-legge |
2 |
Titolo del decreto-legge |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale |
Iter al Senato |
Si |
Numero di articoli |
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testo originario |
4 |
testo approvato dal Senato |
12 |
Date: |
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emanazione |
25 gennaio 2012 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
25 gennaio 2012 |
approvazione del Senato |
23 febbraio 2012 |
assegnazione |
24 febbraio 2012 |
scadenza |
25 marzo 2012 |
Commissione competente |
VIII Commissione (Ambiente) |
Pareri previsti |
I, II, V, VI, IX, X, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Il decreto-legge in titolo, a seguito delle modifiche apportate dal Senato nel corso dell’esame in prima lettura, si compone di 12 articoli.
Di seguito si riporta sinteticamente il contenuto del provvedimento; per la descrizione analitica delle singole disposizioni si rinvia, invece, al dossier n. 601.
L’articolo 1, come modificato dal Senato, si compone di 5 commi. I
commi da
L’articolo 1-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca disposizioni in materia di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali volte, in primo luogo, a modificare gli artt. 183 e 185 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) modificando le definizioni nonché le fattispecie escluse dalla disciplina dei rifiuti recata dalla parte IV del Codice, al fine di agevolare il riutilizzo di tali materiali (comma 1). Il comma 2 interviene sulla disciplina dei trasporti di rifiuti effettuati dagli imprenditori agricoli con una serie di disposizioni volte a semplificare gli adempimenti per tali operatori. Il comma 3 introduce una disciplina speciale, applicabile nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, per l’utilizzo di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso. Il comma 4 consente la rimozione e l’utilizzo per la produzione di energia,oper il riutilizzoa fini agricoli, delle biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, a determinate condizioni.
L’articolo 1-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato,esclude le attività di trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili dal regime autorizzatorio previsto dal Codice dell’ambiente per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (comma 1), prevedendo che la realizzazione e l’esercizio di tali impianti siano soggetti a denuncia di inizio attività (comma 2).
L’articolo 1-quater,introdotto
nel corso dell’esame al Senato, reca disposizioni concernenti taluni impianti della regione Campania e
precisamente: il termovalorizzatore di Santa Maria
L’articolo 2 prevede la proroga del termine relativo al divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi per l’asporto merci o per la spesa non biodegradabili (cd. shopper), limitatamente alla commercializzazione di alcune tipologie di sacchi indicati dalla norma, fino all’emanazione - entro il 31 luglio 2012 - di un apposito decreto interministeriale, che possa individuare le ulteriori caratteristiche dei sacchi medesimi. A decorrere dalla citata data si introduce, inoltre, un regime sanzionatorio nei confronti di coloro che violano il divieto di commercializzazione dei sacchi non conformi alle disposizioni dell’articolo in esame.
L’articolo 3 reca disposizioni in materia di materiali di riporto e ulteriori norme, che riguardano in prevalenza la materia di rifiuti. In particolare:
·
i commi
da
· i commi 5 e 6 novellano gli articoli 182-ter e 183 del Codice dell’ambiente, in ordine alla disciplina della raccolta dei rifiuti organici, modificando la definizione di rifiuti organici e autocompostaggio;
·
i commi da
· il comma 10 novella l’art. 264 del Codice dell’ambiente, al fine di prevedere una procedura per l’integrazione e la modifica degli allegati alla parte IV del Codice;
· il comma 11 novella il decreto legislativo 49/2010, al fine di escludere dalla definizione di alluvione gli allagamenti causati da impianti fognari;
· il comma 12 novella il comma 29 dell’art. 14 del D.L. 201/2011, estendendo la portata della norma recante la facoltà, per i comuni, di prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che sarà operativo dal 2013;
·
i commi
da
· il comma 17 novella i commi 27 e 29 dell’art. 3 della legge 549/1995 relativi al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, al fine di elevare la quota di gettito da destinare alle regioni per interventi principalmente connessi a rifiuti e bonifiche, nonché eliminare i limiti massimi delle aliquote per chilogrammo di rifiuto conferito in discarica;
· il comma 18 sostituisce la lettera a) del comma 1 dell’art. 9-bis del D.L. 172/2008, recante misure urgenti volte a superare le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti, al fine di adeguare la disposizione al mutato quadro normativo delineatosi in seguito all’emanazione dei decreti legislativi nn. 128 e 205 del 2010;
· il comma 19 modifica il punto 5 dell’Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006relativamente alla caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.
L’articolo 3-bis reca modifiche agli articoli 183 e 195 del Codice dell’ambiente in materia di gestione del compost, novellando la definizione di compost di qualità e introducendo una norma transitoria che consente alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adottare disposizioni regolamentari e tecniche nelle more dell’adozione dei decreti statali finalizzati alla determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche di talune sostanze contenute nei rifiuti, in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi.
L’articolo 3-ter novella gli articoli 195 e 206 del Codice ambientale, al fine di agevolare i cosiddetti “acquisti verdi”, e per incentivare lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo e da recupero. Le finalità che l’articolo si prefigge vengono perseguite, per un verso, attraverso la previsione di direttive statali per la definizione e l’aggiornamento dei capitolati speciali per le opere pubbliche e, per l’altro, attraverso la possibilità di stipulare accordi e contratti di programma tra amministrazioni e imprese che prevedano l’impiego di materiali provenienti dal riciclo e dal recupero nella realizzazione delle opere infrastrutturali e nell’acquisto di beni.
L’articolo 3-quater è volto a dimezzare le garanzie finanziarie che le imprese in possesso delle certificazioni ambientali EMAS e ISO 14000 devono prestare ai fini della spedizione transfrontaliera dei rifiuti e del rilascio dell’autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero.
L’articolo 3-quinquies dispone che nei casi in cui possono essere imposte misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, esse non possono avere carattere esclusivamente monetarioe, in caso di inosservanza di tale disposizione, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto onerato è tenuto a versare una somma di importo equivalente che verrà versata al bilancio dello Stato.
L’articolo 3-sexies prevede che il Ministero dell’ambiente pubblichi sul proprio sito web, con un aggiornamento almeno trimestrale, l’andamento effettivo dei flussi delle risorse finanziarie che, in base alla normativa vigente, sono riassegnate a capitoli dello stato di previsione del medesimo Minitero o a fondi istituiti con legge funzionali all’attuazione di politiche ambientali Si prevede, inoltre, che il Ministro dell’ambiente presenti al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione riguardo all’andamento e alla quantificazione dei fondi effettivamente riassegnati.
L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore del decreto nel giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta
Al disegno di legge presentato al Senato in prima lettura sono allegate la relazione illustrativa e la relazione tecnica.
Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.
Con riguardo agli articoli 1 e 1-quater, siosserva che la gestione e lo smaltimento dei rifiuti in Campania è stata oggetto di numerosi decreti-legge nel corso della legislatura, tra i quali si ricordano: il D.L. 26 novembre 2010, n. 196, nonché il D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, il D.L. 6 novembre 2008, n. 172, e il D.L. 23 maggio 2008, n. 90. Tali provvedimenti si caratterizzano per l’impianto derogatorio rispetto alla normativa vigente. Si segnala, inoltre, che i decreti-legge 90/2008, 195/2009 e 196/2010 sono novellati dal provvedimento in titolo. Si ricorda, infine, che il decreto-legge 1° luglio 2011, n. 94, recante misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania, non è stato convertito in legge. Per una disamina del contenuto dei precedenti decreti-legge concernenti la situazione dei rifiuti si rinvia al dossier n. 601.
Con riguardo più in generale alla materia ambientale, si segnala che il decreto-legge n. 208 del 2008 recava misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
Si segnala, infine, che in precedenti decreti-legge sono contenute disposizioni connesse a quelle contenute nel provvedimento in titolo: è il caso, ad esempio, dell’articolo 4-quinquies, concernente la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole, del decreto-legge 171/2008 (misure urgenti per il rilancio agroalimentare), dell’articolo 7, riguardante le apparecchiature elettroniche ed elettroniche, del citato decreto-legge 208/2008 e dell’articolo 7, concernente sempre i RAEE, del decreto-legge 135/2009.
La premesse del decreto sottolineano la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte a: a) fronteggiare e superare in modo risolutivo le criticità del sistema di recupero e smaltimento finale dei rifiuti prodotti negli impianti (STIR) della Regione Campania assicurandone il costante e corretto funzionamento; b) disciplinare l’entrata in operatività del divieto della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci subordinandola all’adozione di un provvedimento che stabilisca puntuali modalità di informazione ai consumatori; c) offrire maggiori certezze agli operatori chiarendo che nel più ampio concetto di terreno, suolo e sottosuolo deve intendersi ricompresa la matrice ambientale “materiale da riporto”. Rinviando a quanto osservato nel paragrafo relativo alla specificità ed omogeneità delle disposizioni del provvedimento, si segnala che le disposizioni introdotte nel corso dell’esame al Senato, fatto salvo l’articolo 1-quater, riguardano profili della materia ambientale ulteriori rispetto a quelli contemplati nelle premesse del decreto.
Il
provvedimento è riconducibile alla materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,
assegnata dall’art. 117 Cost., secondo comma, lettera s), alla competenza esclusiva dello Stato. Si ricorda al riguardo
che, in alcune sentenze (ad esempio, la n. 182 del 2006 e la n. 367 del 2007),
L’articolo 3-bis consente, nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adottare disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Trattandosi di una competenza riconducibile alla materia “tutela dell’ambiente” e che l’articolo 117, sesto comma, della Costituzione attribuisce allo Stato la potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva, in considerazione di ciò sarebbe opportuno verificare la coerenza della norma.
Rilevano inoltre le materie ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi della lettera g) del medesimo comma 2 dell’art. 117, nonché governo del territorio, assegnata dall’art. 117, terzo comma, alla competenza concorrente tra Stato e regioni.
Rispetto ai contenuti
originari del decreto-legge il Senato ha introdotto disposizioni aggiuntive in
materia ambientale non contemplate nelle premesse del decreto medesimo fatta
eccezione per l’articolo 1-quater. Si
rammenta che la recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del
I contenuti della sentenza sono stati richiamati nella lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 23 febbraio 2012.
Si rileva, in via generale, che alcune disposizioni del provvedimento introducono regimi derogatori o comunque modificano disposizioni le quali, pur non rappresentando attuazione diretta di normativa dell’Unione europea, appaiono strumentali al fine di garantire il rispetto di alcuni principi introdotti dalla normativa comunitaria in materia di rifiuti: è il caso, ad esempio, dell’articolo 1-bis, comma 2, lettera b), e dell’articolo 3-ter.
Si segnala, inoltre, che gli articoli 2,
nonché i commi da 1 da 4, da
Con una lettera di messa in mora del 29
settembre 2011 (procedura d’infrazione n. 2007_2195)
Il 1° febbraio 2012 il Ministro per l’ambiente, Corrado Clini ha riferito in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti sui passi in avanti che l’Italia sta compiendo per corrispondere alle richieste della Commissione europea. Secondo il Ministro, l’Italia ha tempo fino a giugno 2012 per evitare una sanzione stimata in 500 mila euro al giorno, che scaturirebbe daun ulteriore avanzamento della procedura.
Nel quadro del
ripristino della normalità, il Ministro ha sottolineato l’importanza del Piano
Regionale per
Il 24 novembre 2011
Facendo riferimento ad
una precedente lettera di messa in mora dell’8 ottobre 2009,
- definizione di produttore: l’art. 3,
comma 1, lettera m) del decreto legislativo definisce “produttore” chiunque
importa o immette per primo apparecchiature elettriche ed elettroniche
nell’esercizio di un’attività professionale o commercializzazione nel
territorio nazionale. Tuttavia,
- finanziamento relativo ai RAEE provenienti
dai nuclei domestici:
- Allegati I B:
Il 20 settembre 2011
Tra gli interventi proposti nel
piano d’azione,
Il 31 gennaio 2011
Il 19 gennaio 2011
L’VIII Commissione ambiente della Camera dei deputati ha espresso una valutazione positiva sulla relazione della Commissione europea in un documento finale approvato il 22 giugno 2011, osservando che nel nostro Paese è opportuno che si attribuisca carattere prioritario all'obiettivo della riduzione drastica della percentuale dei rifiuti conferiti in discarica e a realizzare risultati concreti sul terreno della raccolta differenziata e del recupero di materie.
L’articolo 2, comma 2, demanda ad un decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello
sviluppo economico, da adottare sentite le competenti
Commissioni parlamentari la possibile individuazione di eventuali
ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi biodegradabili per asporto delle
merci. Si segnala che
L’articolo 2, comma 3, e l’articolo 3, comma 10, demandano a decreti del Ministro dell’ambiente rispettivamente la modifica delle percentuali di plastica riciclata nei sacchetti riutilizzabili e degli allegati alla Parte IV del decreto legislativo 152/2006.
Si valuti l’opportunità di verificare la coerenza di tali diposizioni con il sistema delle fonti del diritto, atteso che si dispone la modifica di norme di rango legislativo con decreti ministeriali.
Relazioni con il decreto-legge n. 1 del
Con il comma 3 dell’articolo 3 viene previsto che, qualora non venga emanato il decreto interministeriale - previsto dall’art. 49 del decreto-legge n. 1/2012 (cd. decreto liberalizzazioni) in corso di esame al Senato - per la regolamentazione dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in titolo, le matrici materiali di riporto eventualmente presenti nel suolo escavato non contaminato di cui all'art. 185, comma 4, del Codice, saranno considerate sottoprodotti.
Interventi su disposizioni di recente approvazione
L’articolo 1-quater, comma 4, proroga al 30 giugno 2012 il termine, fissato dall’art. 7, comma 1, del D.L. 195/2009, per il trasferimento (mediante apposito D.P.C.M.) della proprietà del termovalorizzatore di Acerra, che era stato fissato al 31 gennaio 2012 dall’art. 5, comma 1, del D.L. 216/2011 approvato definitivamente dalla Camera il 23 febbraio 2012.
L’articolo 3, comma 12, novella l’articolo 14, comma 29 del recente decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Modifiche non testuali
Il provvedimento ricorre in generale alla tecnica della novellazione che interessa in prevalenza il Codice ambientale, la cui disciplina è oggetto di integrazioni o correzioni. Talune disposizioni però incidono in maniera indiretta sull’ordinamento; a titolo esemplificativo si segnalano:
- l’articolo 1, comma 3, che differisce in maniera non testuale (dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2013) il termine di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 195 del 2009.
- l’articolo 1, comma 3-ter, e l’articolo 3-quater, comma 2, che integrano in maniera non testuale, rispettivamente, l’articolo 195 e l’articolo 194, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di assicurarne l’integrale attuazione;
- l’articolo 1-ter, che esclude talune attività di trattamento dei rifiuti dal regime autorizzativo previsto dal Codice per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti senza tuttavia novellarlo;
- l’articolo 2, comma 1, che differisce in via non testuale – limitatamente ad alcune tipologie di sacchi – il termine a decorrere dal quale opera il divieto di commercializzare sacchi per l’asporto di merci indicato all’articolo 1, comma 1130 della legge n. 296 del 2006;
- l’articolo 2, comma 4, che interviene sull’ambito materiale dell’articolo 17 della legge n. 689 del 1981, senza tuttavia novellarla;
- l’articolo 3, ai commi da
Disposizioni oggetto di più novelle
Si segnala che le lettere in cui è articolato l’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono oggetto di modifiche ed integrazioni da parte di 3 articoli del decreto in esame: articolo 1-bis, comma 1, lettera a); articolo 3, comma 6; articolo 3-bis, comma 1. Tale articolo è, altresì, oggetto di novella da parte dell’articolo 28 del D.L. 5/2010 in corso di esame alla Camera.
Interpretazione autentica
Con riguardo all’articolo 3, comma 1, lettera a), che reca una norma di interpretazione autentica in base alla quale i riferimenti al “suolo” contenuti nei commi 1, lett. b) e c), e 4 dell’art. 185 devono intendersi riferiti anche alle matrici materiali di riporto, si segnala che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prescrive che “deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo” e che, alla luce di ciò, sarebbe opportuno un approfondimento della norma.
L’articolo 1, comma 1, lett.
b), nonché i commi da
L’articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), riproduce nella sostanza le norme recate dagli articoli 14 e 15 dell’A.S. 2735 (Semplificazione della normativa agricola ed agroalimentare), in corso di esame presso la 9a Commissione del Senato.
Con riferimento all’articolo 1-bis, comma 2, si segnala che l’articolo 28 del D.L. 5/2012, in corso di esame alla Camera, reca modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti agricoli.
Le relazioni di accompagnamento al decreto nulla rilevano riguardo agli effetti che si produrranno sui cittadini e sulle imprese.
Con riferimento all’articolo 2, potrebbe essere opportuno specificare la misura delle “quantità ingenti” di sacchi per l’asporto, sulla scorta di quanto già previsto per il valore della merce, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 4.
Per quanto concerne l’articolo 3-quater, si potrebbe valutare l’opportunità di novellare il comma 4 dell’articolo 194 del Codice precisando che la materia delle riduzioni è sottratta all’ambito di intervento del decreto interministeriale ivi previsto in quanto è disciplinata direttamente dalla legge.
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File: D12002a