Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture e competitività (Decreto liberalizzazioni) - D.L. 1/2012 - A.C. 5025 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 5025/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 606
Data: 06/03/2012
Organi della Camera: VI-Finanze
X-Attività produttive, commercio e turismo
Altri riferimenti:
AS N. 3110/XVI     

 

6 marzo 2012

 

n. 606/0

Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture e competitività

(Decreto liberalizzazioni)

D.L. 1/2012 - A.C. 5025

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 5025

Numero del decreto-legge

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Iter al Senato

Sì (A.S. 3110)

Numero di articoli

 

testo originario

98

testo approvato dal Senato

119

Date:

 

emanazione

24 gennaio 2012

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

24 gennaio 2012 S.O.

approvazione del Senato

1° marzo 2012

assegnazione

2 marzo 2012

scadenza

24 marzo 2012

Commissione competente

Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), III Affari esteri, IV Difesa, V Bilancio, VII Cultura, VIII Ambiente (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX Trasporti (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI Lavoro, XII Affari sociali, XIII Agricoltura (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto ed effetti

L’articolo 1 è volto a conformare l’ordinamento ai principi di libertà individuale ed economica e di concorrenza sanciti dalla Costituzione e dal diritto dell’Unione europea, attraverso l’adeguamento delle normative statali e locali e delle prassi amministrative. Si prevede l’abrogazione delle norme che pongono limiti all’esercizio delle attività economica e si introduce la regola dell’interpretazione in senso stretto delle norme limitative dell’attività economica. L’articolo in esame determina un ampio intervento di liberalizzazione dell’attività economica, riducendone i vincoli e gli obblighi burocratici (commi 1-3).

Il comma 4 prevede l’obbligo per Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di adeguarsi, entro il 31 dicembre 2012, ai principi e alle regole di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sanciti ai commi precedenti. Tale adeguamento costituisce elemento positivo di valutazione della virtuosità degli enti, ai fini dell’applicazione del patto di stabilità interno.

I commi 4-bis-4-ter, introdotti nel corso dell’esame al Senato, prorogano al 30 settembre 2012 il termine entro il quale lo Stato e gli enti locali devono adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, e realizzare pienamente la liberalizzazione delle attività commerciali, nello spirito dei princìpi generali dell’ordinamento, sia dell’Unione Europea che nazionale, in tema di libertà di concorrenza, di stabilimento e di prestazione dei servizi. La norma in esame ha effetti di liberalizzazione del mercato.

Il comma 5 elenca le attività che sono escluse dall’ambito di applicazione dello stesso articolo 1

 

L’articolo 2 prevede l'istituzione del "Tribunale delle imprese" ampliando in misura significativa la sfera di competenza delle attuali sezioni specializzate in  materia di proprietà industriale e intellettuale, istituite dal decreto legislativo n. 168 del 2003 presso alcuni tribunali e corti d’appello. Le sezioni specializzate in materia d’impresa, se non già previste, sono istituite presso tutti i tribunali e corti d’appello con sede nel capoluogo di ogni regione.

 

L'articolo 3, modificato al Senato, introduce nel capo VII del titolo V del libro V del codice civile, relativo alle società a responsabilità limitata, il nuovo articolo 2463-bis avente ad oggetto la società semplificata a responsabilità limitata, che può essere costituita da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età. La norma è volta a favorire la partecipazione dei giovani a strutture associate attraverso la semplificazionedei requisiti per l’istituzione e il funzionamento della società.

 

L’articolo 4, interamente sostituito nel corso dell’esame al Senato, attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di raccoglie le segnalazioni delle autorità indipendenti aventi ad oggetto restrizioni alla concorrenza e impedimenti al corretto funzionamento dei mercati al fine di predisporre le opportune iniziative di coordinamento amministrativo dell'azione dei ministeri e normative. La norma è finalizzata a fornire strumenti volti a garantire il processo di liberalizzazione.

 

L’articolo 5, integralmente sostituito nel corso dell’esame al Senato, introduce una tutela amministrativa contro le clausole vessatorie, che si aggiunge a quella civilistica già esistente, attribuendo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la potestà declaratoria della vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori, e prevedendo sanzioni amministrative per l’inottemperanza ai provvedimenti dell’Autorità. La norma intende favorire il miglior funzionamento del mercato promuovendo la tutela del consumatore.

 

L’articolo 5-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, novella la legge istitutiva dell'AutoritàGarante della Concorrenza e del Mercato, prevedendo nuovi finanziamenti e risorse a favore di detta Autorità. La norma non ha effetti diretti di liberalizzazione.

 

L'articolo 5-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, promuove l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali. Si attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato da un lato il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie, dall'altro di elaborare, in raccordo con i ministeri della Giustizia e dell'Interno, un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale. La norma è volta a garantire il miglior funzionamento dei mercati.

 

L’articolo 6 del decreto-legge in esame interviene ampiamente sulla formulazione dell’art. 140-bis del Codice del consumo (decreto legislativo n. 205 del 2006) relativo all’azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti. La novella, in particolare, definisce l’ambito della tutela giudiziale attuabile attraverso l’azione, prevedendo la necessaria omogeneità dei diritti che si intendono far valere e la legittimazione ad agire anche delle associazioni dei consumatori.

 

L’articolo 7, parzialmente modificato al Senato, novella il Codice del consumo, estendendo alle microimprese gli strumenti di tutela nei confronti delle pratiche commerciali ingannevoli e aggressive, attualmente previste a favore dei soli consumatori persone fisiche. La norma, che favorisce la correttezza del mercato, non ha un effetto diretto di liberalizzazione.

 

L'articolo 8 integra la disciplina relativa al contenuto delle carte di servizio, specificando che nelle stesse devono essere specificati i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti e le imprese possono esigere nei confronti dei gestori del servizio. L’obiettivo della disposizione è quello di rafforzare la funzione garantista delle carte, quali strumenti di tutela dei consumatori.

 

L’articolo 9 del testo trasmesso dal Senato riguarda le professioni regolamentate ed in particolare l’abrogazione delle tariffe e la disciplina del tirocinio.

 

L’articolo 9-bis, introdotto dal Senato, modifica la disciplina sulle società tra professionisti richiedendo che l’eventuale presenza di soci di capitale sia minoritaria rispetto ai soci professionisti. La disposizione prevede inoltre: un minimo di 3 soci per la scelta del modello cooperativo; che la società abbia una polizza a copertura della responsabilità civile per danni ai clienti; che il segreto professionale debba essere garantito anche all’interno della società.

 

L’articolo 10, modificato nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, estende le norme in materia di patrimonializzazione dei confidi anche ai confidi costituiti tra liberi professionisti.

 

L’articolo 11 stabilisceinuovi criteri per la pianta organica e l’assegnazione delle farmacie (commi 1-11 e 17), gli obblighi del medico e del farmacista nella prescrizione e vendita dei farmaci (comma 12), l’estensione della vendita dei farmaci nelle parafarmacie (commi 13-15), la dotazione minima di personale in farmacia (commi 16) ed è finalizzato a promuovere una riduzione del prezzo al pubblico dei farmaci.

 

L'articolo 12 incrementa di 500 unità l’organico dei notai e rafforza la concorrenza consentendo l’esercizio della professione nell’intero distretto di Corte d’appello nel quale è situata la sede notarile.

 

L’articolo 13 intende promuovere una riduzione del prezzo del gas per i “clienti vulnerabili” (famiglie, strutture sociali ecc), così da avvicinarlo ai valori europei, che risultano più bassi. A tal fine, essa consente all’AEEG di determinare dei prezzi di riferimento del gas per tale categoria di soggetti considerando i costi di approvvigionamento sui mercati all’ingrosso europei, che risulterebbero tendenzialmente inferiori a quelli del mercato all’ingrosso nazionale.

 

L’articolo 14, modificato dal Senato, punta a ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese accrescendo le possibilità di accesso al gas già oggetto di stoccaggio strategico e di stoccaggio di modulazione (scorte accumulate nei periodi di minor consumo) e, più in generale, le possibilità di acquisizione di gas mediante infrastrutture di importazione di gas dall’estero.

 

L’articolo 15, sostituito dal Senato, è finalizzato ad assicurare la piena terzietà della società SNAM S.p.A. che gestisce i servizi regolati di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione, e di distribuzione del gas nei confronti della maggiore impresa di produzione e vendita di gas (ENI), nonché dalle imprese verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas naturale e di energia elettrica.

 

L’articolo 16, sostituito dal Senato, concerne l’individuazione delle maggiori entrate statali derivanti da nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi, e la destinazione di una quota di esse per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti e dei territori limitrofi (comma 1). Il comma 2 disciplina le attività subacquee ed iperbariche al servizio dell’industria.

 

L’articolo 17, modificato dal Senato, mira a promuovere, nel settore della distribuzione di carburanti, lo sviluppo di operatori indipendenti ed impianti multimarca, agendo anche sulla diversificazione delle tipologie contrattuali che legano produttori e distributori di carburanti. Inoltre, punta a favorire una più generale liberalizzazione delle attività svolte dai gestori di impianti di distribuzione carburanti.

 

La disposizione contenuta nell’articolo 18 incentiva la diffusione degli impianti automatizzati di distribuzione di carburante con pagamento anticipato, eliminando alcuni vincoli preesistenti e soprattutto consentendone l’operatività, fuori dei centri abitati, anche senza personale di assistenza (impianti totalmente automatizzati).

 

L’articolo 19 tende ad accrescere la concorrenza e a favorire una potenziale diminuzione dei prezzi dei carburanti. A tal fine: assume a parametro per il calcolo del “prezzo medio del lunedì” da comunicare alla UE il prezzo al pubblico per il rifornimento senza servizio; standardizza e rende più chiara la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi esposta dai punti vendita.

 

La disposizione dell’articolo 20 mira, attraverso ilpotenziamento ed estensione del Fondo per la Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, ad agevolare e promuovere l’uscita dal mercato degli impianti di distribuzione meno efficienti, stimolando anche una potenziale conseguente riduzione dei prezzi.

 

L’articolo 21, modificato dal Senato, al fine di contrastare la tendenza alla crescita dei prezzi per l’energia elettrica, conferisce al Ministro per lo sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il compito di definire un atto di indirizzo per una revisione complessiva della disciplina di riferimento per il mercato elettrico.

 

L’articolo 22, per migliorare la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica e del gas, espande le informazioni gestite dal Sistema informatico Integrato, istituito presso l’Acquirente Unico e favorisce la trasparenza informativa e l’accesso delle società di vendita a tali dati.

 

L’articolo 23, reca disposizioni volte ad accelerare i tempi di approvazione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale predisposto annualmente da Terna Spa ai sensi dell’art. 36, comma 12, del D.Lgs. n. 93/2011.

 

L’articolo 24, modificato dal Senato, introduce una specifica procedura per l’accelerazione della valutazione e dell’autorizzazione dei progetti di disattivazione di impianti nucleari presentati da almeno dodici mesi, nonché di particolari operazioni e specifici interventi (ancorché attinenti alla disattivazione). Ulteriori disposizioni riguardano il conferimento dei rifiuti radioattivi per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al Deposito nazionale nonché la specificazione delle risorse finanziarie destinate alle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari dismessi.

 

L’articolo 24-bis, introdotto al Senato, per far fronte al conferimento, all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici (già appartenenti all’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua), operato dal D.L. 201/2011, introduce un contributo a carico dei soggetti esercenti i servizi idrici e incrementa la pianta organica dell’Autorità.

 

L’articolo 24-ter, introdotto dal Senato, proroga al 30 aprile 2012 il termine scaduto del 31 gennaio 2011 entro cui adottare gli atti amministrativi per definire i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti le procedure per le gare per concessioni idroelettriche.

 

L’articolo 25, comma 1, modifica alcuni profili della disciplina generale dei servizi pubblici locali (D.L. 138/2001), salvaguardando l’impianto complessivo della riforma e rafforzando gli elementi volti ad introdurre la concorrenza nel mercato dei relativi servizi. Le novità principali sono: obbligo di organizzazione dei servizi per ambiti territoriali almeno provinciali; meccanismi premiali per gli affidamenti mediante gara; parere preventivo obbligatorio dell’Autorità garante del mercato; economie di gestione tali da riflettersi sulle tariffe o sulle politiche del personale; riduzione a 200.000 euro del valore economico dei servizi che è possibile affidare in house; proroga dei termini di scadenza degli affidamenti in house non conformi; estensione della normativa sui servizi pubblici locali al trasporto ferroviario regionale.

Il comma 2, assoggetta le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali agli oneri cui sono tenuti gli enti locali in tema di patto di stabilità interno, appalti, contratti e personale.

Il comma 3 riguarda le gare per l’attività di distribuzione del gas, ed integra la normativa vigente sull’ammissibilità dei soggetti alle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas.

Il comma 4 reca disposizioni volte a disciplinare l’affidamento della gestione integrata dei rifiuti urbani prevedendo la possibilità di affidamento disgiunto di gestione degli impianti ed erogazione del servizio. Si disciplina, inoltre, il caso in cui gli impianti non siano di titolarità degli enti locali di riferimento.

Il comma 5 invece novella l'art. 14 del D.L. 201/2011 istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che tale servizio sia svolto, non in regime di privativa, ma mediante l’attribuzione di diritti di esclusiva.

I commi 6 e 7 dell'articolo 25 prevedono l’obbligo, assistito da sanzione, da parte dei concessionari e degli affidatari di servizio pubblico locale di fornire alcune informazioni economiche e finanziarie nei confronti degli enti locali che decidono di bandire una gara per l'affidamento del relativo servizio.

 

L'articolo 26, modificato dal Senato, apporta alcune novelle alla disciplina in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggio contenuta nel D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale), con specifico riguardo alla disciplina dei sistemi di gestione autonoma (alternativi all’adesione ai consorzi “di filiera”) di cui all’art. 221, comma 3 del medesimo decreto, al fine di favorire la concorrenza nel settore degli imballaggi.

 

L’articolo 27, modificato durante l’esame del provvedimento al Senato, proroga al 1° giugno 2012 il termine per definire le regole generali di riduzione delle commissioni per transazioni effettuate con carte di pagamento. Per effetto delle modifiche operate, si prescrive la gratuità delle spese dei conti destinati all'accredito e al prelievo di pensioni ammontanti fino a 1.500 euro mensili. E’ fissato al 31 maggio 2012 il termine per attuare la disciplina sugli affidamenti e sconfinamenti bancari introdotta dal D.L. 201 del 2011, ancorando a tale scadenza i termini per adeguarvi i contratti in corso.

 

L’articolo 27-bis, inserito durante l’esame del provvedimento al Senato, dispone la nullità delle clausole bancarie che prevedono remunerazioni per le banche a fronte di concessione, messa a disposizione e mantenimento di linee di credito, nonché loro utilizzo nel caso di sconfinamenti. La norma è volta a diminuire i costi di tali servizi per i clienti.

 

L’articolo 27-ter, inserito durante l’esame del provvedimento al Senato, semplifica le procedure per estinguere le ipoteche iscritte a garanzia di mutui: in particolare, l’ipoteca si estingue automaticamente anche in caso di mancata rinnovazione entro il termine di vent’anni dall’iscrizione. Essa è cancellata d’ufficio al verificarsi di una delle cause di estinzione legale disciplinate dal codice civile.

 

L’articolo 27-quater, inserito durante l’esame del provvedimento al Senato, modifica i principi cui devono conformarsi gli statuti delle fondazioni bancarie: in particolare, le modalità di designazione dell'organo di indirizzo dovranno ispirarsi a criteri oggettivi e trasparenti; tra i casi incompatibilità con l’esercizio di funzioni apicali nelle fondazioni è introdotto l’esercizio di funzioni apicali in società concorrenti della banca conferitaria o di società del gruppo, vietando quindi gli incroci personali tra gruppi bancari concorrenti.

 

L'articolo 27-quinquies, inserito durante l’esame del provvedimento al Senato, modifica la disciplina del danno risarcibile per ritardato perfezionamento della surrogazione dei finanziamenti bancari (c.d. “portabilità” di finanziamenti e mutui). In particolare, sono abbreviati i termini utili al tempestivo perfezionamento della surrogazione ed è innalzato l’importo del danno risarcibile in caso di ritardo, da commisurare all’ammontare dell’intero finanziamento e non solo del debito residuo.

 

L'articolo 28, largamente modificato dal Senato, stabilisce che, qualora le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari condizionino l'erogazione di un mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono obbligati a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili al suo stesso gruppo. Il cliente può, in ogni caso, scegliere sul mercato una polizza più conveniente.

 

La norma dell’articolo 29, modificato dal Senato, intervenendo sul sistema del risarcimento diretto, introduce un nuovo criterio, che deve essere definito dall’ISVAP, per il funzionamento del sistema al fine di incentivare l'efficienza produttiva delle imprese ed in particolare il controllo dei costi dei risarcimenti e l’individuazione delle frodi.

 

L’articolo 30, modificato dal Senato, prevede l’obbligo per le imprese operanti nel ramo r.c. auto di trasmettere all'ISVAP una relazione annuale contenente informazioni sui fenomeni fraudolenti che interessano la loro attività. L’ISVAP esercita i suoi poteri di vigilanza per assicurare l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all’obiettivo di contrastare le frodi.

 

L’articolo 31, modificato dal Senato, al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi alla r.c. auto, demanda ad un regolamento ministeriale il compito di definire la dematerializzazione dei contrassegni e la loro sostituzione con sistemi elettronici. Il Ministero dei trasporti, inoltre, è chiamato a formare un elenco dei veicoli non coperti da assicurazione e a comunicare ai proprietari le conseguenze a loro carico nel caso in cui i veicoli siano posti in circolazione. La violazione dell’obbligo di assicurazione può essere rilevata anche attraverso i dispositivi di controllo del traffico.

 

Il complesso delle disposizioni recate dall’articolo 32, modificato dal Senato,  tende a rendere più rigido il sistema di accertamento e liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. In particolare sono disciplinati l’ispezione del veicolo e la “scatola nera” che consentono una riduzione delle tariffe. Si prevede, inoltre, una restrizione della risarcibilità per le lesioni di lieve entitàalla persona.

 

L’articolo 33 inasprisce la normativa sanzionatoria per gli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di invalidità derivante da un incidente stradale da cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della società assicuratrice. Le stesse sanzioni, in quanto applicabili, sono estese ai periti assicurativi per gli accertamenti e le stime falsi di danni a cose.

 

L'articolo 34, modificato dal Senato, introduce l'obbligo per gli intermediari che offrono servizi e prodotti R.C. Auto e natanti di informare il cliente sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre compagnie assicurative non appartenenti ai medesimi gruppi. In caso di inadempimento è prevista una sanzione a carico dell'impresa mandante che risponde in solido con l'intermediario.

 

L’articolo 34-bis,introdotto nel corso dell’esame al Senato,prevede che,nell’ambito del sistema bonus-malus,la variazione in diminuzione del premio si applichi automaticamente nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. La violazione di tale norma comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da parte dell’ISVAP.

 

L’articolo 34-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede l’obbligo per la compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, ad eccezione del caso in cui non si proceda per il reato di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona.

 

L'articolo 35, commi da 1 a 3-bis, reca interventi finalizzati all’estinzione dei debiti pregressi dei Ministeri per l’acquisizione di servizi e forniture, anche attraverso l’assegnazione di titoli di Stato su richiesta dei soggetti creditori, entro l'importo complessivo di 4,7 miliardi di euro, nonché per debiti relativi a spese per consumi intermedi, rientranti tra le regolazioni debitorie pregresse, maturati alla data del 31 dicembre 2011, entro l’importo di 1 miliardo di euro. In aggiunta, si prevede la facoltà per le pubbliche amministrazioni di composizione bonaria con i propri creditori delle rispettive ragioni di credito e di debito.

I commi 4 e 5 dispongono la riserva all'erario delle maggiori entrate ottenute nei territori delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano dall'incremento dell'accisa sull'energia elettrica e, con tali risorse, provvedono, in gran parte, a coprire l'onere derivante dall'attuazione del comma 1 quantificato in 235 milioni di euro annui.

Il comma 6, reca due deroghe in tema di pubbliche amministrazioni: l’una, per i dirigenti delle Agenzie fiscali e dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, consentendo aumenti dei trattamenti economici rispetto a quelli di precedenti titolari dello stesso incarico, o del medesimo titolare in caso di rinnovo; l’altra, di carattere generale, consentendo l’attribuzione di funzioni vicarie con decreto dell’organo di vertice politico per vacanza, assenza o impedimento dell’organo di vertice amministrativo.

Il comma 7 abroga le disposizioni in base alle quali l’adozione dell’atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale deve avvenire d’intesa con le Regioni e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

 

L'articolo 35, ai commi da 8 a 13, prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2014 del regime di tesoreria unica c.d. “misto”, introdotto per regioni, enti locali, enti del comparto sanità e università - secondo il quale gli enti sono tenuti a versare in tesoreria unica soltanto le entrate provenienti dal bilancio dello Stato e non anche le entrate “proprie” - e il ripristino dell’originario regime di tesoreria unica. Il sistema di tesoreria unica è, inoltre, reintrodotto, fino all’adozione del bilancio unico di Ateneo, anche per i Dipartimenti universitari che non ne erano più soggetti a decorrere dal 1999. Conseguentemente, si dispone il versamento delle liquidità di tutti i citati enti, depositate presso il sistema bancario, sulle contabilità speciali fruttifere e infruttifere della tesoreria statale.

 

L’articolo 36, nel testo approvato al Senato, istituisce nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 481/1995 l’Autorità di regolazione dei trasporti, attribuendogli la competenza nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori.

 

L’articolo 37, modificato dal Senato, stabilisce che l’Autorità di regolazione dei trasporti definisca gli ambiti del servizio pubblico ferroviario e le modalità di finanziamento dello stesso. Esso prevede inoltre che le imprese che svolgano servizi di trasporto di merci o di persone sulla rete ferroviaria nazionale, debbano applicare, nella loro attività, anche la regolazione dei trattamenti di lavoro del personale definiti dalla contrattazione collettiva svolta dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale.

 

L’articolo 38 demanda all'Autorità di regolazione dei trasporti, sentita l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, la fissazione delle modalità di previsione, nella progettazione delle Autostrade, delle relative pertinenze.

 

Nell’articolo 39, il comma 1 dispone ulteriori prescrizioni - che costituiscono norme imperative di legge - relative alle modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica da parte degli edicolanti, accogliendo, tra l’altro, una recente segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. I commi 2 e 3 liberalizzano l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, allo scopo di favorire la creazione di nuove imprese. Le disposizioni sono tutte riferibili al libero esplicarsi di dinamiche concorrenziali.

 

L'articolo 40 è volto a implementare l’informatizzazione dell’azione amministrativa attraverso disposizioni in materia di carta di identità elettronica, anagrafe degli italiani residenti all’estero nonché attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti alla medesima.

 

L’articolo 41 reca modifiche alla disciplina riguardante l’emissione di obbligazioni e titoli di debito volti alla realizzazione di specifici progetti infrastrutturali, di cui all’articolo 157 del Codice dei contratti, allo scopo di agevolare l’effettivo utilizzo di tali strumenti.

 

L’articolo 42 novella l’articolo 175 del Codice dei contratti in materia di finanza di progetto introducendo il diritto di prelazione a favore del promotore per le infrastrutture strategiche.

 

L’articolo 43 disciplina la realizzazione e gestione di infrastrutture carcerarie mediante il sistema della finanza di progetto, c.d. project financing, di cui all’art. 153 del Codice dei contratti pubblici.

 

L’articolo 44 introduce nel Codice dei contratti pubblici una nuova fattispecie contrattuale di partenariato pubblico privato (PPP), il contratto di disponibilità, applicabile sia alle opere ordinarie che alle infrastrutture strategiche, nel quale il privato progetta, realizza e garantisce la manutenzione delle stesse opere.

 

L’articolo 45 integra la documentazione a corredo del Piano economico e finanziario (PEF) ai fini di un più rapido finanziamento da parte del CIPE delle infrastrutture strategiche.

 

L’articolo 46 rinvia al Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 207/2010) la definizione delle ulteriori modalità attuative della disciplina riguardante il dialogo competitivodi cui all’articolo 58 del medesimo Codice.

 

L’articolo 47 rimodula lapercentuale della spesa totale per nuove costruzioni da destinare al loro abbellimento di edifici pubblici con opere d’arte, introducendo percentuali decrescenti al crescere dell’importo dei lavori.

 

L'articolo 48, comma 1, modificato dal Senato, modifica la normativa in materia di dragaggi precedentemente regolata dai commi da 11-bis a 11-sexies dell’art. 5 della legge n. 84 del 1994, che vengono conseguentemente abrogati dal comma 2 dell'articolo in esame, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

 

L'articolo 49 prevede una nuova regolamentazione dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo con l’obiettivo dichiarato nella relazione illustrativa di eliminare i costi del relativo smaltimento come rifiuti, laddove le stesse possano essere reintegrate nella costruzione, e demanda ad un D.M. dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

 

L’articolo 50 introduce alcune modifiche in materia di concessioni di opere pubbliche relative alla cessione di immobili, ai contenuti dei bandi e degli allegati ed ai requisiti richiesti all’eventuale subentrante nel caso di risoluzione del rapporto concessorio, soprattutto, in tale ultima fattispecie, al fine di garantire l’effettivo completamento dell’opera in coerenza con lo stato di avanzamento dei lavori.

 

L’articolo 51 eleva dal 40 al 50% la percentuale minima che i titolari di concessioni sono tenuti ad affidare a terzi.La norma verrà applicata a decorrere dal 1° gennaio 2015.

 

L’articolo 52 reca alcune modifiche al D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) ed al relativo regolamento di attuazione, D.P.R. n. 207/2010, volte a semplificare la redazione e velocizzare l’approvazione dei progettiprevedendo, a determinate condizioni, la possibilità di omettere uno dei primi due livelli di progettazione (preliminare e definitiva).

 

L’articolo 53, ai commi 1 e 2, reca norme sulla progettazione delle linee ferroviarie ad alta velocità ed alta capacità. Il comma 3, soppresso nel corso dell’esame presso il Senato, interveniva sulla disciplina relativa alla modifica, da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, degli standard e delle norme di sicurezza nazionali.

Il comma 4 esclude l’applicazione di parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti (c.d. overdesign), rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell’UE, alla progettazione e alla costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali e agli adeguamenti di quelle esistenti.

Il comma 5 novella il D.Lgs. 264/2000 precisando, relativamente alle competenze della Commissione permanente per le gallerie, che tale Commissione non si occupa del collaudo ma delle verifiche funzionali.

Il comma 5-bis, modifica la disciplina in materia di obbligo di rendicontazione da parte dell’ente locale dell’utilizzo di somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno e relative al potenziamento di infrastrutture, stabilendo che tale obbligo sorge a fronte di una richiesta dell’ente erogante il finanziamento e che la mancata osservanza del termine stabilito per la presentazione del rendiconto non determina l’obbligo di restituzione del contributo.

 

L'articolo 54 autorizza gli enti locali a contrarre obbligazioni di scopo”, vale a dire finalizzate al finanziamento di specifiche opere pubbliche, mediante la costituzione di un patrimonio destinato formato da beni immobili disponibili di proprietà dell’ente, con l’obiettivo di consentire ai predetti enti l’accesso ad un canale di finanziamento più vantaggioso rispetto ad altre forme di finanziamento.

 

L’articolo 55 prevede che nella procedura relativa all’aggiudicazione delle concessioni relative a infrastrutture strategiche possa essere posto a base di gara anche il progetto definitivo. Esso reca, inoltre, disposizioni relative alla sicurezza delle gallerie stradali e ferroviarie, nonché misure che consentono l'assunzione di personale da parte del MIT per la vigilanza delle dighe e, da parte della società ANAS, per lo svolgimento di compiti attinenti alla sicurezza stradale.

 

L’articolo 55-bis consente alle amministrazioni centrali di avvalersi delle convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A.) per le attività economiche, finanziarie e tecniche occorrenti per la realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese.

 

L'articolo 56 consente ai comuni di ridurre fino allo 0,38 per cento l’aliquota di base dell’IMU per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori. Il comma 1-bis, inserito dal Senato, reca alcune deroghe alle disposizioni in materia di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato, consentendo in specifici casi di permutare beni utilizzati dalla PA a titolo di locazione.

 

L'articolo 57, al fine di ridurre gli oneri per le imprese edili estendendo il beneficio della compensazione dell’IVA, reca una serie di modifiche al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dirette ad assoggettare all'imposizione IVA le operazioni relative ad interventi su fabbricati destinati ad alloggi sociali; al medesimo fine, si prevede inoltre la possibilità per le imprese che operano nel settore immobiliare di optare per la contabilizzazione separata relativamente alle operazioni di cessione di immobili abitativi in esenzione IVA.

 

L’articolo 58 semplifica le procedure per l’approvazione degli accordi di programma relativi all’attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa (c.d. "Piano casa").

 

L'articolo 59 novella l'articolo 18 della legge n. 183 del 2011, al fine di attribuire alle società di progetto, in aggiunta ai benefici fiscali già previsti dallo stesso articolo 18, anche una percentuale del 25% del maggiore gettito IVA relativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura portuale oggetto dell'intervento, per un periodo non superiore ai 15 anni.

 

L’articolo 59-bis, introdotto dal Senato,estende alle strutture dedicate alla nautica da diporto le previsioni del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture) relative alle procedure per la finanza di progetto.

 

L’articolo 59-ter, introdotto al Senato, inserisce nel Codice della nautica da diporto, con finalità di incentivazione del turismo nautico, una norma sul noleggio occasionale, che permette al titolare di imbarcazioni e navi da diporto di effettuare in forma occasionale e con modalità semplificate attività di noleggio, senza che questa possa essere qualificata come attività commerciale. I proventi derivanti dalla suddetta attività, purché non superino i 30.000 euro annui, possono essere assoggettati a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota al 20%.

 

L'articolo 60, al comma 1, consente alle navi da diporto non battenti bandiera nazionale o comunitaria di permanere stabilmente in ambito nazionale senza dover necessariamente procedere alla dismissione di bandiera ed alla conseguente iscrizione nei registri nazionali. Il comma 2amplia alle unità da diporto svolgenti attività commerciali e di un paese extraeuropeo l’obbligo di presentare all’autorità marittima un’apposita dichiarazione.

 

L’articolo 60-bis, introdotto dal Senato, dispone modifiche alla normativa recata dall’articolo 16, commi da 2 a 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, volte a semplificare la determinazione della tassa sulle unità da diporto, prevedendo la definizione di un importo su base annuale, anziché calcolato per giorno sulla base dello stazionamento in porti nazionali o della navigazione in acque pubbliche. Siprevede l’esenzione dal pagamento della tassa per il primo anno dalla prima immatricolazione.

 

L'articolo 61 consente agli autotrasportatori di anticipare le richieste di rimborso relative agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, stabilendo la non applicazione, a decorrere dal 2012, del previsto limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta. Si prevede inoltre il rimborso a favore degli autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate della maggiore accisa pagata.

 

L’articolo 61-bis, introdotto al Senato, ripristina la spesa di 1 milione di euro l’anno per il triennio 2012-2014, per il miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e l'inserimento dei porti nella sperimentazione della Piattaforma logistica nazionale nell'ambito del progetto di UIRNet SpA, soggetto attuatore unico della Piattaforma logistica nazionale.

 

L’articolo 62 disciplina i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, esclusi quelli conclusi con un consumatore finale: a pena di nullità le norme impongono la forma contrattuale scritta ed indicano il contenuto obbligatorio. La nuova disciplina è volta a garantire maggiore trasparenza nei rapporti tra i diversi operatori della filiera agroalimentare.

 

L’articolo 63 autorizza l’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) ad erogare prestiti agevolati utilizzando, nel limite di 5 milioni di euro annui per il triennio, le risorse finanziarie rientranti dei prestiti agevolati erogati per conto del MIPAAF.

 

L’articolo 64 prevede che ISMEA potrà erogare finanziamenti agevolati ad imprese agricole a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011. L’obiettivo è agevolare le imprese ad accedere a finanziamenti bancari, per contrastare la carenza di liquidità e consentire la realizzazione in particolare dei Programmi di sviluppo rurale.

 

L’articolo 65, sostituito dal Senato, al fine di evitare la sottrazione di rilevanti aree a vocazione agricola, impedisce agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole l’accesso agli incentivi statali previsti dal D.Lgs. n. 28/2011, che ha ridefinito il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili.

 

L'articolo 66 modifica la normativasull’alienazione, in via prioritaria ai giovani agricoltori, dei terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali non utilizzabili per altre finalità istituzionali, introducendo, con una correzione apportato dal Senato, in alternativa alla vendita, la possibilità di disporre la locazione dei terreni.

 

L’articolo 67 opera, da un lato, una semplificazione delle procedure per la stipula delle convenzioni tra MIPAAF e associazioni o consorzi del settore, ampliandone il campo di operatività ad ulteriori settori, dall’altro, destina al finanziamento delle stesse le risorse residue del Fondo per il credito peschereccio. La misura è volta a potenziare le capacità produttive e generatrici di reddito dell’impresa ittica.

 

L’articolo 67-bis, introdotto al Senato, stabilisce che l’accertamento sull'avvenuto pagamento presso l’INPS di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalla dismissione di bandiera, o dell'avvenuta costituzione di un apposito deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi, debba essere obbligatoriamente effettuato entro un mese dalla data della richiesta. La norma, quindi, introduce tempi certi per l’accertamento in modo da velocizzare la procedura di dismissione.

 

L’articolo 67-ter, introdotto al Senato, attribuisce di fatto funzioni di consulente del lavoro alle cooperative di imprese di pesca, ed ai relativi consorzi di imprese, per quanto concerne gli adempimenti in materia di lavoro per conto delle imprese associate.

 

L'articolo 68 riformula la disciplina di alcuni oneri finanziari a carico dei soggetti produttori o distributori di dispositivi medici. La diversa distribuzione degli oneri definisce positivamente la procedura di infrazione comunitaria 2007/4516, aperta per violazione delle norme comunitarie sulla libera circolazione dei dispositivi medici.

 

L'articolo 69 elimina il termine temporale minimo di 30 giorni entro il quale il prestatore di servizi proveniente da altro Stato membro, che intende eseguire per la prima volta le sue prestazioni sul territorio nazionale, deve fornire una dichiarazione scritta contenente informazioni sui servizi che intende svolgere, e sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. La norma è finalizzata a facilitare la prestazione di servizi in ambito comunitario.

 

L'articolo 70, modificato nel corso dell’esame al Senato, prevede che la dotazione del Fondo istituito per il finanziamento di zone franche urbane da individuare nell’ambito dei territori della regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009, sia destinata al finanziamento di aiuti de minimis a favore delle piccole e micro-imprese operanti nelle medesime aree geografiche.

 

Gli articoli da 71 a 82 definiscono la nuova disciplina in materia di diritti aeroportuali, in attuazione della direttiva 2009/12/CE.

 

In particolare l’articolo 71 stabilisce che la nuova normativa si applica agli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale, con eccezione dei diritti per i servizi di navigazione aerea, di assistenza a terra e di assistenza alle persone con disabilità. Istituisce inoltre l’Autorità nazionale di vigilanza. Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, disciplina la procedura di approvazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali relativi agli aeroporti di maggiori dimensioni.

 

L’articolo 72 definisce alcune espressioni utilizzate nel Capo in esame.

 

L’articolo 73, interamentesostituito nel corso dell’esame presso il Senato, stabilisce che, in attesa della costituzione dell’Autorità di regolazione dei trasporti, le funzioni di Autorità di vigilanza in materia di diritti aeroportuali siano svolte previo atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

L’articolo 74 disciplina il procedimento per l’individuazione delle reti aeroportuali, per le quali l’Autorità di vigilanza può autorizzare l’applicazione di un sistema di tariffazione comune e trasparente.

 

L’articolo 75 prescrive che l’applicazione dei diritti aeroportuali non deve dar luogo a discriminazioni tra gli utenti dell’aeroporto.

 

L’articolo 76 disciplina il procedimento ed i principi per la determinazione dei diritti aeroportuali da parte dell’Autorità di vigilanza.

 

L’articolo 77 elenca le informazioniche devono essere fornite dal gestore agli utenti (commi 1-2) e quelle che devono essere fornite dagli utenti al gestore (comma 3) in occasione delle consultazioni di cui al precedente articolo 76.

 

L’articolo 78 disciplina la procedura per la conclusione di accordi tra utenti e gestore aeroportuale sul livello di servizio.

 

L’articolo 79 consente ai gestori degli aeroporti, previa autorizzazione dell’Autorità di vigilanza, di fornire servizi differenziati agli utenti, differenziando l’ammontare dei diritti aeroportuali.

 

L’articolo 80 elenca i principi da applicare per la determinazione dei diritti aeroportuali per le infrastrutture e i servizi offerti in regime di esclusiva. Disciplina inoltre le funzioni di vigilanza dell’Autorità sulle proposte di determinazione dei diritti aeroportuali predisposte dai gestori degli aeroporti.

 

L’articolo 81 dispone che, negli aeroporti militari aperti al traffico civile, i diritti aeroportuali sono determinati tenendo conto anche delle infrastrutture e dei servizi forni dall’Aeronautica militare.

 

L’articolo 82 reca la clausola d’invarianza finanziaria.

 

L’articolo 83 abroga una norma del Codice della proprietà industriale che ostacola la commercializzazione di prodotti medicinali generici, se protetti da un brevetto o da un certificato complementare di protezione, limitando la possibilità di presentazione della richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio solo a decorrere da un anno in anticipo rispetto alla scadenza del brevetto. La norma favorisce il commercio dei medicinali generici.

 

L'articolo 84 interviene in materia di tassa di ancoraggio e di tassa portuale prevedendo l'applicazione identica delle tasse di ancoraggio e delle tasse portuali ai traffici nazionali ed a quelli intracomunitari.

 

L’articolo 85 modifica la procedura relativa alle sperimentazioni multicentriche di medicinali per uso clinico. In particolare, le modifiche intendono risolvere la procedura d’infrazione 2010/4212, semplificando la normativa interna in materia di pareri consultivi sulle sperimentazioni e adeguandola alla normativa comunitaria sul parere unico.

 

L’articolo 86 sopprime la norma che prevedeva l’affidamento diretto a Poste italiane S.p.A., tramite convenzione con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, della gestione informatizzata di tutti i pagamenti di competenza, e stabilisce che allo scadere dell’attuale convenzione il Ministero affidi l’espletamento del servizio nel rispetto della normativa dell’Unione europea.

 

L’articolo 87 novella il Codice della proprietà industriale, prevedendo che i cittadini dell'Unione europea, abilitati all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale in un altro Stato, possano essere iscritti all'albo dei consulenti in modo automatico, a seguito della trasmissione al Consiglio dell'ordine, da parte dell'autorità competente, della dichiarazione preventiva di attività, resa dal professionista transfrontaliero. La norma liberalizza la professione di consulente in proprietà industriale nell’ambito dell’U.E.

 

L'articolo 88 - al fine di superare una discriminazione a sfavore di tutte le imprese private -dispone che alle società prevalentemente pubbliche fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, di servizi di smaltimento e depurazione, si applichi l’ordinario (limitato) regime di deducibilità degli interessi passivi, in luogo del previgente regime agevolato di deducibilità illimitata delle componenti negative.

 

L'articolo 89 prevede cheil pagamento della somma forfettaria di 30 milioni di euro da parte dell'Italia, in esecuzione della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011 (causa C-496/09) sia eseguito dall'INPS entro il giorno successivo all'entrata in vigore del provvedimento in esame, con oneri e penalità a carico delle risorse recuperate dall'INPS in base alle decisioni comunitarie in oggetto.

 

L’articolo 90 - mediante modifiche all'articolo 31 del decreto legge n. 98/2011 in materia di fondi di venture capital (FVC) - favorisce l’afflusso di capitale di rischio verso le imprese italiane. Nel corso dell’esame al Senato è stata inoltre estesa ai crediti erogati dalle società finanziarie la disciplina che riconosce ai crediti derivanti dai finanziamenti concessi dal Foncooper il privilegio sugli immobili, sugli impianti e sui macchinari della cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

 

L'articolo 91 prevede - al fine di superare una procedura d’infrazione comunitaria - la possibilità che sia applicata la sospensione degli effetti del realizzo (cd. “exit tax”) nei confronti delle imprese che trasferiscano la residenza in Stati appartenenti all'Unione europea, ovvero in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella c.d. white list, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla disciplina europea di armonizzazione.

 

L'articolo 91-bis, inserito durante l’esame del provvedimento al Senato, prevede che, dal 2013, l’esenzione da IMU (ex ICI) per gli immobili di enti non commerciali adibiti a specifiche attività sarà applicabile solo nel caso in cui le predette siano svolte con modalità non commerciali. In sostanza, dal 2013, nel caso in cui tali attività – pur dando luogo, astrattamente, a esenzione – siano svolte con modalità commerciali, gli immobili degli enti non commerciali ove sono effettuate saranno soggetti (in tutto o in parte) a imposta municipale.

 

L'articolo 92 predispone una tutela procedimentale per l'operatore doganale nel caso di controlli eseguiti successivamente all’effettuazione dell’operazione doganale.

 

L'articolo 93 modifica l'articolo 60 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sull’IVA prevedendo per il contribuente il diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi. L’intento della norma è quello di sanare la procedura d’infrazione europea in relazione alla preclusione del predetto diritto di rivalsa e ripristinare il meccanismo di neutralità dell’IVA.

 

L'articolo 94 è diretto a consentire il ricorso giurisdizionale alla competente commissione tributaria avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall’autorità doganale, anche nelle ipotesi in cui la decisione sia stata trasmessa alla Commissione europea per le decisioni di competenza.

 

L'articolo 95 modifica l’art. 2 del D.L. 138/2011 in tema di unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie. Per effetto di tali modifiche: viene soppressa l’esclusione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria dall’applicazione dell’aliquota al 20 per cento; viene confermata la tassazione all’11 per cento sui fondi pensione esteri istituiti negli Stati UE e aderenti allo Spazio economico europeo inclusi nella c.d. white list; viene prevista l’applicazione dell’aliquota del 12,50 per cento su proventi di pronti conto termine su titoli pubblici emessi da Stati esteri white list; viene infine abrogata la norma che prevede che sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento, se il rimborso ha luogo entro diciotto mesi dall'emissione.

 

L'articolo 96 reca una serie di novelle all'articolo 73 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), dirette ad assoggettare gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti nel territorio dello Stato all'imposta sul reddito delle società (IRES), prevedendo al contempo l'esenzione dalla stessa imposta se il fondo o il soggetto incaricato della gestione è sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

 

L’articolo 97 modifica la normativa vigente in materia di controllo di autenticità ed idoneità alla circolazione delle banconote e monete in euro, in conseguenza della revisione della normativa europea sulla materia. Esso interviene in particolare sulle modalità di trasmissione alla Banca d’Italia ed all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato delle banconote o monete false o non idonee alla circolazione, disciplina le competenze di tali organi, nonché del Ministero dell’economia e delle finanze, in ordine ai controlli sui gestori del contante e sulle apparecchiature dagli stessi utilizzate, regolamenta la trasmissione di dati ed informazioni sul ritiro delle banconote e monete in questione ed, infine, reca misure sanzionatorie.

 

L’articolo 97-bis, introdotto al Senato, assicura la trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per canoni di locazione immobiliare, attraverso l’obbligo di pubblicazione delle pertinenti informazioni sui rispettivi siti istituzionali.

 

L’articolo 98 disciplina l’entrata in vigore del decreto-legge, dal 24 gennaio 2012.

 

Relazioni allegate

Al disegno di legge di conversione del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, presentato in prima lettura al Senato (AS n. 3110) erano allegate la Relazione e la Relazione Tecnica, nonché l’allegato (prescritto dall’art. 17, coma 30, della legge 127/1997) recante il testo integrale delle norme espressamente abrogate o modificate dal decreto-legge in esame.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Quali esempi recenti di D.L. recanti provvedimenti urgenti in materia di concorrenza, infrastrutture e competitività, si ricordano innanzi tutto:

§       il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (intitolato “Misure per la stabilizzazione finanziaria e contenimento della spesa pubblica”, conv. dalla L. 111/2011 e contenente specifiche misure per concorrenza, sviluppo e infrastrutture);

§       il D.L.  13 agosto 2011, n. 138 (“Ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, conv. dalla L. 148 /2011)

§       il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, conv. dalla L. 214/2011)

Con riferimento ad altri temi presenti all’interno del D.L. 1/2012 si possono poi ricordare anche, tra gli altri: il D.L. 73/2007 (liberalizzazione dei mercati dell’energia); il D.L. 239/2003 (separazione proprietaria nel settore del gas); il D.L. 185/2008 (con norme in materia di mercato elettrico); il D.L. 78/2010 (con norme in materia di concessioni idroelettriche); il D.L. 5/2009 e il D.L. 78/2009 (con norme in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni); il D.L. 64/2010 (con disposizioni in tema di diritto d’autore).

 

Motivazioni della necessità ed urgenza

La premessa al D.L. fa riferimento alla straordinarietà ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la crescita economica e la competitività del Paese, al fine di allinearla a quella dei maggiori partners europei ed internazionali, anche attraverso l’introduzione di misure volte alla modernizzazione ed allo sviluppo delle infrastrutture nazionali, all’implementazione della concorrenza dei mercati, nonché alla facilitazione dell’accesso dei giovani nel mondo dell’impresa.

Si segnala, poi, che il Capo II del D.L. (articoli 71-82) è interamente dedicato a superare il ritardo nel recepimento della direttiva 2009/12/CE (il termine scadeva il 15 marzo 2011), cui è conseguita una procedura di infrazione (n. 2011/0608).

Anche una serie di altri articoli sono collegati a procedure di infrazione o sentenze della UE: l’articolo 83 è finalizzato a superare la procedura di infrazione n. 2010/4188 in tema di autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti medicinali e ad attuare correttamente la direttiva 2001/83/CE; l’articolo 85, in materia di sperimentazione farmaceutica, è inteso a definire la procedura di infrazione comunitaria 2010/4212; l’articolo 87 mira ad evitare l’avvio di una procedura d’infrazione per restrizione della libera prestazione dei servizi degli agenti di brevetto; l’articolo 89 dà esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia UE C-96-09; l’articolo 91è volto a superare la procedura di infrazione n. 2010/4141 in merito al regime fiscale previsto dall'articolo 166 del TUIR (trasferimento di residenza d’impresa in altro Stato dell'UE o dello Spazio Economico Europeo); l’articolo 93 è diretto a sanare la procedura d’infrazione n. 2011/4081 (costituzione in mora del 24 novembre 2011), relativa alla rettifica dell’IVA fatturata.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

In linea generale, si osserva che l’art. 117 Cost. demanda alla legislazione concorrente Stato-Regioni diverse materie interessate dal D.L. in esame (dalle professioni al commercio, dalle grandi reti di trasporto all’energia), sui cui tuttavia lo Stato può dettare indirizzi generali per conformare tale normativa ai principi costituzionali in materia. Inoltre, va sottolineato che tali tematiche possono venire in considerazione anche sotto il profilo di tutela della concorrenza, anche in attuazione della normativa europea, e tale materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. e))

Va ancora ricordato che la Corte costituzionale ha ripetutamente stabilito che la “potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale” (da ultimo sent. 300/2010). Nel settore dell’energia la Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 6 del 2004 (nello stesso senso, v. anche le sentenze n. 383 del 2005, n. 248 del 2006 e n. 88 del 2009), ha ritenuto ammissibile un intervento dello Stato con una normativa di dettaglio, applicando il principio della “attrazione in sussidiarietà” elaborato nella sentenza n. 303 del 2003.

Alcuni articoli (2, 3, 6, 34-ter, 54, 62  ecc.) sono riconducibili alla materia “giurisdizione e norme processuali” o alla materia “ordinamento civile”, di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. l))

Altre disposizioni (4, 5, 5-bis, 30, 66, 67) si collocano nell’ambito della competenza statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ex articolo 117, secondo comma, lettere e) e g) della Costituzione.

L’articolo 8, che integra il contenuto minimo obbligatorio delle carte di servizio pubblico sembra potersi ricondurre alla competenza statale in materia dei “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, di cui all’articolo 117, secondo comma, lett. m).

Gli articoli 10 e 41, 63, 64, 90, 95, 96 afferiscono alla materia “moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari”, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lett. e) Cost.

Diverse norme del provvedimento – tra cui gli articoli 56, 57, 59, 60, 60-bis, 61, 67, 88, 91-bis, 92, 93, 94, 95 - recanti disposizioni in materia di imposizione fiscale o misure di erogazione di risorse, afferiscono alle materia, di competenza esclusiva dello Stato, di cui all’articolo 117, comma 2, lett. e) (nella parte “sistema tributario e contabile dello Stato” e nella parte “perequazione risorse finanziarie”).

Gli articoli 11 e 85, in tema di farmaci, appaiono riconducibili alla tutela della salute oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, comma 3 della Costituzione.

In ordine agli articoli 24, 47, 48, 49, 58, assumono rilievo la materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, assegnata dall’art. 117 Cost., secondo comma, lettera s), alla competenza esclusiva dello Stato, e la materia governo del territorio, assegnata dall’art. 117, terzo comma, alla competenza concorrente tra Stato e regioni.

L’articolo 39, per la parte concernente il diritto d’autore, appare riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in tema di opere dell’ingegno (art. 117, co. 2, lett. r)).

La materia ex articolo 40 attiene a cittadinanza, stato civile e anagrafi rientrante nella competenza legislativa riservata in via esclusiva allo Stato ai sensi dell’art. 117, co. 2 , lett. i)).

Sulla tematica dei lavori pubblici, cui afferiscono l’articolo 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 55,  merita segnalare che la Corte costituzionale, da ultimo con sentenza 401/2007, ha affermato due principi di carattere generale suscettibili di essere estesi all’intera attività contrattuale della pubblica amministrazione: a)esclusione di una materia e di un ambito materiale afferente al settore dei lavori pubblici di interesse regionale, posto che i lavori pubblici «non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono» e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali (sentenza numero 303 del 2003)”; b)l’irrilevanza del profilo soggettivo (ovvero della natura statale o regionale del soggetto che indice la gara o al quale è riferibile un determinato bene o servizio) al fine di definire le competenze statali o regionali, dovendosi piuttosto “fare riferimento, invece, al contenuto delle norme censurate al fine di inquadrarlo negli ambiti materiali indicati dall'art. 117 Cost.”

L’articolo 67-bis disciplina questioni riconducibili alla materia di legislazione esclusiva statale “previdenza sociale” (Cost., art. 117, comma 2, lettera o)).

Una serie di norme e, in particolare, quelle finalizzate ad evitare o concludere procedure di infrazione comunitaria (tra cui gli articoli. 71-82, 83, 85, 87, 89, 91, 93) assumono rilevanza anche sotto il profilo della competenza esclusiva dello Stato in materia di “rapporti con l’Unione Europea” (Cost., art. 117, comma 2, lett. a)).

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Molte norme del D.L. rientrano anche nell’ambito di rilevanza dell’art. 41 Cost., che tutela l’iniziativa economica e la libertà d’impresa.

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il D.L. investe materie diverse, per altro con norme unificate dalla comune finalizzazione a promuovere sviluppo e concorrenza (attraverso lo snellimento di adempimenti burocratici connessi all’esercizio di attività economiche, ecc.). Le varie disposizioni sono, inoltre, raggruppabili per blocchi di materie su cui intervengono in modo specifico e omogeneo.

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

In linea generale, si ricorda che la direttiva 2006/123/CE (c.d. “direttiva servizi" ovvero direttiva Bolkenstein), stabilisce un quadro giuridico favorevole alla realizzazione della liberalizzazione dei servizi. Tale direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

Venendo poi alla connessione specifica di singole norme del D.L. in esame con la normativa comunitaria, si segnala quanto segue.

L’articolo 7 fa espresso rinvio, per la definizione della nozione di microimprese, all’art. 2, paragrafo 3dell’allegato alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

La questione della separazione proprietaria della rete gas, oggetto dell’articolo 15, si ricorda la Direttiva 2009/73/CE sul mercato interno del gas naturale, facente parte del cd. “terzo pacchetto energia” della UE, recepita in Italia con il D.Lgs. 93/2011.

La norma dell’articolo 27 impone agli stipulanti la fissazione di un livello dei costi dei “conti di base” coerente con finalità di inclusione finanziaria, conformemente a quanto stabilito dalla sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011sull’accesso al conto corrente di base.

In merito all’articolo 40, si segnala che la gestione interoperabile dell'identità elettronica (eIDM), rappresenta un elemento cruciale per l'accesso ai servizi pubblici, quale obiettivo principale del Piano d'azione europeo per l'eGovernment 2011-2015; tale piano è volto a far sì che, entro il 2015, il 50% dei cittadini europei si avvalga dei servizi di eGovernment, obiettivo fissato dall’Agenda digitale europea nell’ambito della Strategia Europa 2020.

L’articolo 53 già dal titolo appare orientato ad allineare alla normativa europea la regolazione progettuale di infrastrutture di trasporto.

L’articolo 64, in materia di finanziamenti agevolati ad imprese agricole, dà attuazione alla decisione della CE C(2011) 2929.

L’articolo 68, che sopprime una tariffa relativa alla banca dati del Repertorio dei dispositivi medici, è intesa a definire la procedura di infrazione comunitaria 2007/4516 (attualmente allo stadio di parere motivato).

L’articolo 69 recepisce quanto disposto dall'articolo 7 della direttiva 2005/36/CEsul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Le misure agevolative previste dall’articolo 70 sono attuate nel rispetto della normativa comunitaria – ivi richiamata – in materia di aiuti di importanza minore (c.d. aiuti de minimis). Tali aiuti sono quelli che, in un determinato arco di tempo, non superano prestabiliti importi. Fino al 2006, il tetto dell’aiuto non doveva superare la soglia di 100.000 euro nell'arco di tre anni. Da ultimo, il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 – richiamato nell’articolo - ha stabilito che, per lo stesso periodo, sono ammissibili aiuti concessi ad una medesima impresa per importi complessivi non superiori a 200.000 euro.

L’intero Capo II del D.L. (articoli 71-82) è dedicato a superare il ritardo nel recepimento della direttiva 2009/12/CE (il termine scadeva il 15 marzo 2011), cui è conseguita una procedura di infrazione (n. 2011/0608).

L’articolo 83 mira a sopprimere una norma su cui la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2010/4188 in quanto contrastante con quanto previsto dalla direttiva 2001/83/CE.

L’articolo 85, in materia di sperimentazione farmaceutica, è inteso a definire la procedura di infrazione comunitaria 2010/4212.

L’articolo 87 mira ad evitare l’avvio di una procedura d’infrazione per restrizione della libera prestazione dei servizi degli agenti di brevetto.

L’articolo 89 dà esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia UE C-96-09

L’articolo 91 è volto a superare la procedura di infrazione n. 2010/4141 in merito al regime fiscale previsto dall'articolo 166 del TUIR (trasferimento di residenza d’impresa in altro Stato dell'UE o dello Spazio Economico Europeo).

L’articolo 93 è diretto a sanare la procedura d’infrazione n. 2011/4081 (costituzione in mora del 24 novembre 2011), relativa alla rettifica dell’IVA fatturata.

L’articolo 97 reca disposizioni in materia di controllo di autenticità ed idoneità alla circolazione delle banconote e monete in euro, resesi necessarie in relazione alla normativa europea intervenuta in materia (Regolamento CE/44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008; decisione 2010/14 della BCE del 16 settembre 2010; Regolamento UE/1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010. La relazione illustrativa al ddl di conversione del D.L. 1/2012 evidenzia che la norma è stata concordata con la Banca d’Italia ed è stata altresì sottoposta al preventivo parere della Banca Centrale Europea, rilasciato con esito positivo il 18 novembre 2011.

 

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Si veda quanto osservato al punto precedente sugli articoli 71 e seguenti.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Nell’articolo 17, i commi 8 e 9 fanno riferimento a piani regionali di sviluppo della rete di distribuzione del metano e a piani regionali sul sistema distributivo dei carburanti.

L’articolo 21, comma 2, attribuisce all’AEEG il compito di definire la remunerazione relativa a specifici asset regolati, su richiesta motivata da parte dei Concessionari.

Nell’articolo 40, il comma 7 pone in capo ai comuni l’obbligo di trasmettere, all’anagrafe tributaria, per il tramite del Ministero dell’interno, i dati di cui all’articolo 4, co. 1, lett. a) del D.P.R. n. 605/1973 (il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso ed il domicilio fiscale), con l’aggiunta della residenza all’estero e con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale è indicato il comune di iscrizione nell’AIRE. Con le stesse modalità  i comuni trasmettono all’anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell’AIRE.

 

Attribuzione di poteri normativi

All’articolo 1, il comma 3 prevede l’adozione, entro il 31 dicembre 2012, di uno o più regolamenti di delegificazione (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400) per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento. In mancanza del parere nel termine, lo stesso s’intende rilasciato positivamente.

L’articolo 3 prevede che con D.M. giustizia, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico sono definiti il modello standard tipizzato per la redazione dell’atto costitutivo della Società a responsabilità limitata semplificata nonché lo statuto standard della società e i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

L’articolo 9 prevede che entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, con D.M. vigilante, siano definiti i parametri di riferimento per la determinazione del compenso del professionista e che con DM Giustizia siano stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati su tariffe.

L’articolo 12, comma 2, affida ad un D.M. giustizia, da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il compito di intervenire sulla tabella dei notai per distribuire nei distretti e nei singoli comuni i cinquecento nuovi posti di notaio introdotti dal decreto-legge.

L’articolo 13 detta nuovi criteri cui l’AEEG dovrà attenersi nella determinazione di alcune componenti del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili.

L’articolo 14 demanda al MiSE e all’AEEG la definizione di modalità e criteri per lo svolgimento di talune attività di pubbliche amministrazioni e di privati.

L’articolo 15, comma 1, demanda ad un DPCM, su proposta del MiSE, di concerto con il MEF, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la definizione delle modalità di realizzazione della separazione di SNAM S.p.a da ENI.

L’articolo 16 rinvia ad un decreto del MEF di concerto con il MiSE l’individuazione delle modalità di quantificazione delle maggiori entrate e di destinazione di una quota di esse ai territori di insediamento degli. impianti produttivi.

Nell’articolo 17 diversi commi attribuiscono poteri di natura regolatoria al MiSE, al Ministero dell’Interno, all’AEEG e all’Autorità di regolazione dei trasporti (si vedano, in particolare: i commi 12 e 13 dell’art. 28 del D.L. 98/2011 come novellato dal comma 2 dell’art. 17 del D.L. in esame; il comma 10 dell’art. 28 del D.L. 98/2011 come novellato dal comma 4 dell’art. 17 del D.L. in esame; i commi 8, 10 e 11 dell’art. 17 del D.L. in esame).

L’articolo 20 conferma l’emanazione di decreti del MiSE di natura regolatoria in materia di finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.

L’articolo 21, comma 1, conferisce al Ministro per lo sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il compito di definire un atto di indirizzo per una revisione complessiva della disciplina di riferimento per il mercato elettrico e di modificare, per quanto di competenza, le disposizioni attuative dell’articolo 3, comma 10, del D.L. 185/2008.

Il comma 6 dell’articolo 24 prevede che i tempi e le modalità tecniche del conferimento dei rifiuti radioattivi al deposito nazionale sono definiti con decreto del MiSE di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare anche avvalendosi dell’organismo per la sicurezza nucleare.

L’articolo 31 demanda al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, la predisposizione di un regolamento volto a definire le modalità per la progressiva de materializzazione dei contrassegni assicurativi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e fissa in due anni il termine per la conclusione dell'intero processo.

L’articolo 32 demanda ad un D.M. Infrastrutture e trasporti, di concerto con il MEF, l’individuazione di dispositivi elettronici che registrino l'attività del veicolo. Le modalità di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati raccolti da tali meccanismi elettronici citati dovranno essere definite con regolamento emanato dall'ISVAP, di concerto con il MEF e il Garante per la protezione dei dati personali, entro 90 giorni. Infine, con D.M. MiSE, entro 90 giorni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è definito uno standard tecnologico comune hardware e software, per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici, al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione.

L’articolo 39, al comma 3, prevede l’intervento di un DPCM, previo parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l’individuazione dei requisiti minimi necessari a garantire un razionale sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d’autore.

L’articolo 40, comma 4, stabilisce che, entro 180 giorni, siano apportate le necessarie modifiche al regolamento di gestione dell’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), adottato nel 2005 con D.M. Interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per armonizzarlo con quanto disposto dal comma 3 in tema di diffusione delle informazioni anagrafiche essenziali da parte dell’Indice nazionale delle anagrafi (INA).

L’articolo 41 demanda ad un D.M. MEF, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle modalità con le quali le obbligazioni e i titoli di debito sono garantiti.

All’articolo 45, il comma 2 demanda ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la possibilità di introdurre eventuali modifiche ed integrazioni all'elenco dei dati riguardanti il piano economico-finanziario.

Il comma 6 dell’articolo 48 prevede l’emanazione di un decreto interministeriale (emanato dal MATTM di concerto con il MIT) per la definizione delle modalità e delle norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell'eventuale loro reimpiego.

L’articolo 54 prevede l’adozione, con D.M. MEF di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, di un regolamento su modalità di costituzione e di gestione del patrimonio a garanzia delle obbligazioni sul finanziamento di opere pubbliche.

All’articolo 59, il comma 2-quater prevede che, con D.M. MEF, di concerto con il MIT, siano stabilite le modalità attuative riguardanti la possibilità di attribuire alle società di progetto, in aggiunta ai benefici fiscali già previsti dallo stesso articolo 18, anche una percentuale del 25% del maggiore gettito IVA relativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura portuale oggetto dell'intervento, per un periodo non superiore ai 15 anni.

L’articolo 64 demanda ad un D.M. Politiche agricole, di concerto col MEF, per altro qualificato di natura non regolamentare, la definizione di criteri e modalità per l’erogazione di finanziamenti nel settore.

 

Coordinamento con la normativa vigente

In linea generale, si osserva che il D.L. in esame appare coordinato con la normativa vigente prevalentemente mediante la tecnica della “novellazione” di norme preesistenti.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Sulla riforma delle professioni – cui afferisce l’articolo 9 del D.L. in esame - la Camera ha avviato l’esame di una serie di proposte di legge, tutte d’iniziativa parlamentare (A.C. 3 e abb.), volte ad una complessiva riforma dell’ordinamento sia delle “professioni regolamentate” sia delle “professioni non regolamentate”. L’esame delle due parti è stato disgiunto. Si segnala, inoltre, che la Camera sta esaminando: a) una proposta di legge che mira a semplificare e rafforzare i rapporti tra professionisti e P.A. e a incentivarne l’attività professionale (A.C. 3480); b) con riferimento alle singole professioni, una proposta di legge di modifica della legge n. 69/1963, in materia di ordinamento della professione di giornalista; alcune proposte di legge che disciplinano: l'ordinamento della professione di statistico e istituzione dell’Ordine e dell’albo degli statistici (A.C. 1294); la professione di estetista professionale e l'attività di onicotecnico (A.C. 3951); la professione di autista di rappresentanza (A.C. 2390 e abb.); c) un testo di riforma della professione forense, già approvato dal Senato (A.C. 3900), e altre proposte di legge di iniziativa parlamentare in materia.

In materia di ricerca e produzione di idrocarburi – cui si ricollegano gli articoli 16 e 22 - sono in corso d’esame in Commissione industria al Senato alcuni progetti di legge (A.S. 1507, l’A.S. 1920, l’A.S. 1998, e l’A.S. 2267).

Nell’articolo 17, i commi da 6 a 10 in materia di distribuzione di carburanti, introdotti durante l’esame al Senato recepiscono in ampia misura disposizioni recate della pdl A.S. 2906.

Con riferimento all’articolo 26, si segnala che l’articolo 2 del decreto-legge 2/2012, in corso di esame alla Camera, reca disposizioni per la commercializzazione dei sacchi di asporto merci (c.d. shopper).

Relativamente all’articolo 67-bis, si segnala che analoghe disposizioni sono contenute nell’articolo 16 dell’A.C. 2236, recanti interventi straordinari per il settore ittico, attualmente all’esame della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati.

 

Formulazione del testo

In relazione all’articolo 27-bis, sembrerebbe opportuno specificare se le norme in commento intendano abrogare le norme dell’articolo 117-bis del Testo Unico Bancario (introdotto dall’articolo 6-bis, comma 1 del D.L. n. 201 del 2011) in materia di remunerazione di banche e intermediari per i contratti di apertura di credito e di conto corrente, ovvero se queste ultime continuino ad avere efficacia in quanto “lex specialis” applicabile a specifiche tipologie contrattuali.

In relazione all’articolo 31, comma 3 si segnala che la documentazione fotografica prodotta da dispositivi, apparecchiature e mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione già ad oggi costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Occorrerebbe, pertanto, provvedere al coordinamento tra le due norme in commento.

In relazione all’articolo 32, potrebbe essere opportuno un chiarimento della portata delle disposizioni contenute al comma 3-ter e al comma 3-quater, che presentano un campo di applicazione comune, ma sembrano contenere profili non del tutto raccordati. Infatti, mentre il comma 3-ter esclude il risarcimento del danno biologico “permanente” nel caso in cui le lesioni non siano suscettibili di “accertamento clinico strumentale obiettivo”, il comma 3-quater ammette il risarcimento (senza specificare se a titolo di danno biologico permanente o temporaneo) qualora vi sia un riscontro medico legale da cui risulti “visivamente” o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.

All’articolo 56, nell’ambito delle finalità espresse dal comma 1-bis, non risulta chiaro, con riferimento alle operazioni di permuta da effettuarsi nelle aree di particolare disagio, il contenuto dell’espressione “e con significativo apporto occupazionale”, atteso che il vigente articolo 6, comma 6-ter del D. L. 138 del 2011 (norma integrata dal richiamato comma 1-bis) fa riferimento ad un diverso – e più chiaro – elemento, costituito dalle “aree a più elevato disagio occupazionale”.

All’articolo 95, ove con la modifica di cui alla lettera b) del comma 1 si intende fare riferimento ai fondi pensione esteri, il corretto riferimento normativo sembrerebbe al secondo periodo (anziché al terzo) del comma 3 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

 

 


 

 

 

 

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