Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile - D.L. 212/2011 ' A.C. 4933 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 591 | ||||
Data: | 07/02/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia |
7 febbraio 2012 |
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n. 591/0 |
Composizione delle crisi da sovraindebitamento
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Numero del disegno di legge di conversione |
4933 |
Numero del decreto-legge |
212/2011 |
Titolo del disegno di legge |
Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge |
Iter al Senato |
Si (A.S. 3075) |
Numero di articoli |
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testo originario |
17 |
testo approvato dal Senato |
27 |
Date: |
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emanazione |
22 dicembre 2011 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
22 dicembre 2011 |
approvazione del Senato |
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assegnazione |
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scadenza |
20 febbraio 2012 |
Commissione competente |
II Commissione (Giustizia) |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali, V Bilancio, VI Finanze, X Attività produttive, XI Lavoro e XIII Agricoltura |
Il
decreto-legge, nel testo trasmesso dal Senato, reca, oltre ad alcune
disposizioni relative al processo civile, un organico complesso di norme
finalizzate a porre rimedio alle sempre più diffuse situazioni di indebitamento
di soggetti – persone fisiche ed enti collettivi – a cui non sono applicabili
le disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali. A tali soggetti
viene offerta la possibilità di concordare con i creditori un piano di
ristrutturazione dei debiti che determini la finale esdebitazione del soggetto
in crisi. Il contenuto del decreto-legge originario sul punto ricalca quello
della legge n. 3 del 2012, pubblicata nella G.U. del
Il testo trasmesso dal Senato, al Capo I, disciplina il sovraindebitamento del solo consumatore.
Questi può proporre, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi, un piano che indichi le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori. Il piano viene omologato dal tribunale, che può nominare un liquidatore, e per tre anni i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali.
In alternativa al piano, il consumatore può chiedere la liquidazione di tutti suoi beni e dei crediti fondati su prova scritta. Spetta al giudice valutare a dichiarare aperta la procedura di liquidazione e nominare un liquidatore. I creditori presentano quindi domanda di partecipazione alla liquidazione.
Al termine dei due procedimenti si ha l’esdebitazione, che libera il consumatore sovraindebitato dai debiti residui nei confronti dei creditori per titolo e causa anteriore all’apertura della procedura che l’ha interessato.
L’art. 1 indica finalità e definizioni concernenti il sovraindebitamento del consumatore.
L’art. 2 disciplina i presupposti di ammissibilità della proposta del consumatore relativa al piano da sovraindebitamento, che prevede scadenze e modalità di pagamento dei creditori, indica le eventuali garanzie rilasciate per il pagamento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. E’ possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione.
L’art. 3 riguarda il contenuto della proposta di piano: la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri.
L’art. 4 concerne il deposito della proposta presso il tribunale. Ad essa sono allegati l'inventario dei beni del debitore e una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi.
L’art. 5 disciplina l’omologazione da parte del giudice.
L’art. 6 riguarda gli effetti della omologazione. In particolare, dalla data dell'omologazione e per un periodo non superiore a tre anni, i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano. Durante il periodo di tre anni, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
L'art. 7, sull'esecuzione del piano omologato, prevede l'eventualità di nomina da parte del giudice di un liquidatore, di cui sono regolati i poteri.
In base all’art. 8 sono possibili la revoca e la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano, sia d’ufficio sia su istanza dei creditori.
In alternativa al piano, il consumatore può formulare una proposta alternativa a quella per la composizione della crisi attraverso il piano. Prevede infatti l’art. 9 che il consumatore, quando versi in una situazione di sovraindebitamento ed abbia già fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, possa avanzare al tribunale domanda di liquidazione di tutti i suoi beni e dei crediti fondati su prova scritta, da cui sono esclusi taluni crediti, quali ad esempio i crediti impignorabili.
L’art. 10 disciplina la conversione della procedura di composizione in quella di liquidazione.
L’art. 11 prevede l’apertura della liquidazione, che deve essere dichiarata dal giudice con decreto, con cui congela per 3 anni ogni azione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
L’art. 11-bis stabilisce i compiti del liquidatore in sede di inventario dei beni.
L’art. 11-ter riguarda il contenuto della domanda di partecipazione alla liquidazione, proposta a mezzo ricorso.
L’art. 11-quater stabilisce il procedimento per la formazione del passivo da parte del liquidatore.
L’art. 11-quinquies prevede che spetta al liquidatore, entro 30 giorni dalla formazione dell’inventario, elaborare un programma di liquidazione, comunicarlo a debitore, creditori e giudice. Il liquidatore ha l’amministrazione dei beni liquidabili e la liquidazione avverrà in conformità al programma e senza ulteriori autorizzazioni. Spetta al giudice disporre lo svincolo delle somme, ordinare la cancellazione di ogni vincolo sui beni e la cessazione di ogni pubblicità disposta.
L’art. 11-sexies prevede le azioni del liquidatore.
L’art. 11-septies esclude dall’ambito della liquidazione i beni e i crediti sopravvenuti al deposito della domanda di liquidazione, mentre il successivo art. 11-octies esclude dalla procedura i creditori con causa o titolo posteriore alla data di esecuzione della pubblicità della domanda di liquidazione e del relativo decreto di apertura disposto dal giudice.
I tre articoli successivi recano disposizioni comuni ai due procedimenti.
L’art. 11-noviesdisciplina gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore. Possono costituire organismi di tal genere enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza, professionalità e adeguatezza patrimoniale. I compiti e le funzioni possono essere svolti anche da un professionista o da una società di professionisti in possesso dei requisiti per le funzioni di curatore fallimentare ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice delegato. Gli organismi sono iscritti in un registro presso il Ministero della Giustizia. Per le verifiche sulla veridicità dei dati, l’attestazione della fattibilità del piano e per gli accertamenti necessari per la relazione che deve accompagnare la proposta di piano sarà utilizzato, a decorrere dall’avvio del sistema pubblico di prevenzione, l’archivio centrale informatizzato già istituito nell’ambito del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo.
L’art. 11-decies riguarda l’esdebitazione del consumatore. Il consumatore sovraindebitato è liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori per titolo e causa non soddisfatti, anteriori al decreto con cui sono state aperte le procedure relative al piano ovvero alla liquidazione del patrimonio, purché siano soddisfatte quattro condizioni.
L’art. 11-undeciesdisciplina le sanzioni di carattere penale a carico del consumatore, dei componenti dell’organismo di composizione, del liquidatore nominato dal giudice e del gestore della liquidazione.
Viene poi introdotto un Capo I-bis, composto dal solo articolo 11-duodecies e volto a modificare la legge n. 3 del 2012.
L’art.
11-duodecies
modifica la legge
Per quanto riguarda gli organismi di composizione della crisi, si prevedono anche organismi privati, si aggiunge il requisito dell’adeguatezza patrimoniale, si precisa che l’organismo, ai fini della verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta, potrà usufruire dell'archivio centrale informatizzato; si stabilisce che l’organismo potrà svolgere le funzioni di liquidatore; si prevede che i compiti degli organismi di composizione possono essere svolti anche da società tra professionisti in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare.
Viene riscritta la disciplina dell’esdebitazione, che è identica a quella recata dall’articolo 11-decies del decreto-legge, salvo il diverso ambito soggettivo che, in tale articolo è circoscritto al solo consumatore.
Si novella poi la disciplina sanzionatoria, che è analoga a quella prevista per il sovraindebitamento del solo consumatore.
Il capo II riguarda l’efficienza della giustizia civile.
Il Senato ha soppresso l’art. 12 concernente la disciplina della mediazione.
L’art. 13 modifica il valore soglia entro il quale le parti possono
stare in giudizio personalmente davanti al
giudice di pace, portatoda
L’art. 14 abroga la disposizione recata dalla legge di stabilità per il 2012, relativa alle misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello.
L’art. 15 dispone
la proroga al
L’art. 16 reca modifiche alla disciplina dei collegi sindacali nelle società di capitali.
L’art. 17 reca la clausola di entrata in vigore.
Il disegno di legge presentato dal Governo al Senato era corredato, oltre che dalla relazione illustrativa, dall’analisi tecnico-normativa e dalla relazione tecnica.
Nelle premesse al decreto-legge viene richiamata la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e sulla disciplina del processo civile, al fine di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile
Il provvedimento costituisce esercizio della competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, con riguardo alla giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale.
Il decreto-legge reca specifiche disposizioni concernenti la disciplina del sovraindebitamento nonché la disciplina del processo civile, della magistratura onoraria e dei collegi sindacali.
Il coordinamento è assicurato tramite la tecnica della novellazione.
Il disegno di legge presentato dal Governo al Senato non era corredato dall’analisi di impatto della regolazione (AIR).
Appare necessario
coordinare le disposizioni del decreto-legge relativo al sovraindebitamento del
solo consumatore con le disposizioni generali sul sovraindebitamento del
debitore previste dalla legge n. 3 del 2012, pubblicata nella G.U. del
Con specifico riguardo alla formulazione dell’art. 11-undecies (e analogamente per l’identico art. 11-duodecies), sulle sanzioni penali a carico del consumatore, dei componenti dell’organismo di composizione e del liquidatore, appare opportuno che venga precisato il rapporto tra le fattispecie di reato contenute nel comma 4 e le fattispecie di reato contenute nel c.p. cui è fatto rinvio. Si osserva, infatti, con riferimento alla clausola di salvaguardia in caso di applicabilità dei citati articoli del codice penale (che pare presupporre l’applicazione di una pena maggiore), che in alcuni casi la pena edittale per i reati individuati del codice risulta inferiore.
Ancora, con riguardo all’abuso d’ufficio potrebbe rivelarsi opportuno valutare il rapporto tra la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 11-undecies, comma 4, del decreto-legge e l’analoga clausola di salvaguardia concernente il fatto che costituisca più grave reato con cui esordisce l’art. 323 c.p.
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