Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile - D.L. 212/2011 ' A.C. 4933 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4933/XVI   DL N. 212 DEL 22-DIC-11
Serie: Progetti di legge    Numero: 591
Data: 07/02/2012
Descrittori:
DEBITI   DECRETO LEGGE 2011 0212
PROCESSO CIVILE     
Organi della Camera: II-Giustizia

 

7 febbraio 2012

 

n. 591/0

Composizione delle crisi da sovraindebitamento
e disciplina del processo civile

D.L. 212/2011 - A.C. 4933

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del disegno di legge di conversione

4933

Numero del decreto-legge

212/2011

Titolo del disegno di legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile

Iter al Senato

Si (A.S. 3075)

Numero di articoli

 

testo originario

17

testo approvato dal Senato

27

Date:

 

emanazione

22 dicembre 2011

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

22 dicembre 2011

approvazione del Senato

2 febbraio 2012

assegnazione

6 febbraio 2012

scadenza

20 febbraio 2012

Commissione competente

II Commissione (Giustizia)

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, V Bilancio, VI Finanze, X Attività produttive, XI Lavoro e XIII Agricoltura

 

 


Contenuto

Il decreto-legge, nel testo trasmesso dal Senato, reca, oltre ad alcune disposizioni relative al processo civile, un organico complesso di norme finalizzate a porre rimedio alle sempre più diffuse situazioni di indebitamento di soggetti – persone fisiche ed enti collettivi – a cui non sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali. A tali soggetti viene offerta la possibilità di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che determini la finale esdebitazione del soggetto in crisi. Il contenuto del decreto-legge originario sul punto ricalca quello della legge n. 3 del 2012, pubblicata nella G.U. del 30 gennaio 2012, che entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione.

 

Il testo trasmesso dal Senato, al Capo I, disciplina il sovraindebitamento del solo consumatore.

Questi può proporre, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi, un piano che indichi le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori. Il piano viene omologato dal tribunale, che può nominare un liquidatore, e per tre anni i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali.

In alternativa al piano, il consumatore può chiedere la liquidazione di tutti suoi beni e dei crediti fondati su prova scritta. Spetta al giudice valutare a dichiarare aperta la procedura di liquidazione e nominare un liquidatore. I creditori presentano quindi domanda di partecipazione alla liquidazione.

Al termine dei due procedimenti si ha l’esdebitazione, che libera il consumatore sovraindebitato dai debiti residui nei confronti dei creditori per titolo e causa anteriore all’apertura della procedura che l’ha interessato.

L’art. 1 indica finalità e definizioni concernenti il sovraindebitamento del consumatore.

L’art. 2 disciplina i presupposti di ammissibilità della proposta del consumatore relativa al piano da sovraindebitamento, che prevede scadenze e modalità di pagamento dei creditori, indica le eventuali garanzie rilasciate per il pagamento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. E’ possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione.

L’art. 3 riguarda il contenuto della proposta di piano: la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri.

L’art. 4 concerne il deposito della proposta presso il tribunale. Ad essa sono allegati l'inventario dei beni del debitore e una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi.

L’art. 5 disciplina l’omologazione da parte del giudice.

L’art. 6 riguarda gli effetti della omologazione. In particolare, dalla data dell'omologazione e per un periodo non superiore a tre anni, i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano. Durante il periodo di tre anni, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

L'art. 7, sull'esecuzione del piano omologato, prevede l'eventualità di nomina da parte del giudice di un liquidatore, di cui sono regolati i poteri.

In base all’art. 8 sono possibili la revoca e la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano, sia d’ufficio sia su istanza dei creditori.

In alternativa al piano, il consumatore può formulare una proposta alternativa a quella per la composizione della crisi attraverso il piano. Prevede infatti l’art. 9 che il consumatore, quando versi in una situazione di sovraindebitamento ed abbia già fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, possa avanzare al tribunale domanda di liquidazione di tutti i suoi beni e dei crediti fondati su prova scritta, da cui sono esclusi taluni crediti, quali ad esempio i crediti impignorabili.

L’art. 10 disciplina la conversione della procedura di composizione in quella di liquidazione.

L’art. 11 prevede l’apertura della liquidazione, che deve essere dichiarata dal giudice con decreto, con cui congela per 3 anni ogni azione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

L’art. 11-bis stabilisce i compiti del liquidatore in sede di inventario dei beni.

L’art. 11-ter riguarda il contenuto della domanda di partecipazione alla liquidazione, proposta a mezzo ricorso.

L’art. 11-quater stabilisce il procedimento per la formazione del passivo da parte del liquidatore.

L’art. 11-quinquies prevede che spetta al liquidatore, entro 30 giorni dalla formazione dell’inventario, elaborare un programma di liquidazione, comunicarlo a debitore, creditori e giudice. Il liquidatore ha l’amministrazione dei beni liquidabili e la liquidazione avverrà in conformità al programma e senza ulteriori autorizzazioni. Spetta al giudice disporre lo svincolo delle somme, ordinare la cancellazione di ogni vincolo sui beni e la cessazione di ogni pubblicità disposta.

L’art. 11-sexies prevede le azioni del liquidatore.

L’art. 11-septies esclude dall’ambito della liquidazione i beni e i crediti sopravvenuti al deposito della domanda di liquidazione, mentre il successivo art. 11-octies esclude dalla procedura i creditori con causa o titolo posteriore alla data di esecuzione della pubblicità della domanda di liquidazione e del relativo decreto di apertura disposto dal giudice.

I tre articoli successivi  recano disposizioni comuni ai due procedimenti.

L’art. 11-noviesdisciplina gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore. Possono costituire organismi di tal genere enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza, professionalità e adeguatezza patrimoniale. I compiti e le funzioni possono essere svolti anche da un professionista o da una società di professionisti in possesso dei requisiti per le funzioni di curatore fallimentare ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice delegato. Gli organismi sono iscritti in un registro presso il Ministero della Giustizia. Per le verifiche sulla veridicità dei dati, l’attestazione della fattibilità del piano e per gli accertamenti necessari per la relazione che deve accompagnare la proposta di piano sarà utilizzato, a decorrere dall’avvio del sistema pubblico di prevenzione, l’archivio centrale informatizzato già istituito nell’ambito del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo.

L’art. 11-decies riguarda l’esdebitazione del consumatore. Il consumatore sovraindebitato è liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori per titolo e causa non soddisfatti, anteriori al decreto con cui sono state aperte le procedure relative al piano ovvero alla liquidazione del patrimonio, purché siano soddisfatte quattro condizioni.

L’art. 11-undeciesdisciplina le sanzioni di carattere penale a carico del consumatore, dei componenti dell’organismo di composizione, del liquidatore nominato dal giudice e del gestore della liquidazione.

 

Viene poi introdotto un Capo I-bis, composto dal solo articolo 11-duodecies e volto a modificare la legge n. 3 del 2012.

 

L’art. 11-duodecies modifica la legge 27 gennaio 2012, n. 3, con riguardo alle crisi da sovraindebitamento. Viene adeguata la disciplina complessiva alle innovazioni introdotte con riguardo alla crisi del solo consumatore. Sono modificati in particolare: i presupposti di ammissibilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti; l’eliminazione dei riferimenti ai creditori estranei all’accordo; l’obbligo per il debitore di depositare, in alternativa alle scritture contabili degli ultimi tre esercizi, gli estratti conto bancari degli ultimi tre anni; i presupposti per il raggiungimento dell’accordo (in particolare: laddove i creditori non facciano pervenire nei termini prescritti il consenso alla proposta del piano, si considera che abbiano prestato consenso alla proposta originaria); per il raggiungimento dell’accordo è sufficiente il consenso del 60% dei crediti (attualmente la legge richiede il 70%); se la proposta prevede l’integrale soddisfazione dei creditori privilegiati, questi non sono computati nella maggioranza richiesta; l’omologazione dell’accordo e la sua esecuzione. Analogamente alle disposizioni concernenti i soli consumatori, sono poi introdotte disposizioni sulla liquidazione del patrimonio, sulla conversione dei procedimenti e disposizioni comuni ad entrambi.

Per quanto riguarda gli organismi di composizione della crisi, si prevedono anche organismi privati, si aggiunge il requisito dell’adeguatezza patrimoniale, si precisa che l’organismo, ai fini della verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta, potrà usufruire dell'archivio centrale informatizzato; si stabilisce che l’organismo potrà svolgere le funzioni di liquidatore; si prevede che i compiti degli organismi di composizione possono essere svolti anche da società tra professionisti in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare.

Viene riscritta la disciplina dell’esdebitazione, che è identica a quella recata dall’articolo 11-decies del decreto-legge, salvo il diverso ambito soggettivo che, in tale articolo è circoscritto al solo consumatore.

Si novella poi la disciplina sanzionatoria, che è analoga a quella prevista per il sovraindebitamento del solo consumatore.

 

Il capo II riguarda l’efficienza della giustizia civile.

Il Senato ha soppresso l’art. 12 concernente la disciplina della mediazione.

L’art. 13 modifica il valore soglia entro il quale le parti possono stare in giudizio personalmente davanti al giudice di pace, portatoda 516,46 a 1.100 euro, e stabilisce un limite per le spese di giudizio davanti al medesimo giudice, che non possono superare il valore della domanda. Modifica inoltre la disciplina dell’inventario nel procedimento di apertura delle successioni.

L’art. 14 abroga la disposizione recata dalla legge di stabilità per il 2012, relativa alle misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello.

L’art. 15 dispone la proroga al 31 dicembre 2012 dei termini di talune disposizioni in materia di magistratura onoraria.

L’art. 16 reca modifiche alla disciplina dei collegi sindacali nelle società di capitali.

L’art. 17 reca la clausola di entrata in vigore.

 

Relazioni allegate

Il disegno di legge presentato dal Governo al Senato era corredato, oltre che dalla relazione illustrativa, dall’analisi tecnico-normativa e dalla relazione tecnica.

 

Motivazioni della necessità ed urgenza

Nelle premesse al decreto-legge viene richiamata la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e sulla disciplina del processo civile, al fine di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento costituisce esercizio della competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, con riguardo alla giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale.

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge reca specifiche disposizioni concernenti la disciplina del sovraindebitamento nonché la disciplina del processo civile, della magistratura onoraria e dei collegi sindacali.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Il coordinamento è assicurato tramite la tecnica della novellazione.

 

Impatto sui destinatari delle norme

Il disegno di legge presentato dal Governo al Senato non era corredato dall’analisi di impatto della regolazione (AIR).

 

Formulazione del testo

Appare necessario coordinare le disposizioni del decreto-legge relativo al sovraindebitamento del solo consumatore con le disposizioni generali sul sovraindebitamento del debitore previste dalla legge n. 3 del 2012, pubblicata nella G.U. del 30 gennaio 2012, le cui disposizioni entrano in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione, a sua volta novellata dal decreto-legge. Molte delle disposizioni concernenti il solo consumatore risultano identiche a quelle relative al debitore in generale.

Con specifico riguardo alla formulazione dell’art. 11-undecies (e analogamente per l’identico art. 11-duodecies), sulle sanzioni penali a carico del consumatore, dei componenti dell’organismo di composizione e del liquidatore, appare opportuno che venga precisato il rapporto tra le fattispecie di reato contenute nel comma 4 e le fattispecie di reato contenute nel c.p. cui è fatto rinvio. Si osserva, infatti, con riferimento alla clausola di salvaguardia in caso di applicabilità dei citati articoli del codice penale (che pare presupporre l’applicazione di una pena maggiore), che in alcuni casi la pena edittale per i reati individuati del codice risulta inferiore.

Ancora, con riguardo all’abuso d’ufficio potrebbe rivelarsi opportuno valutare il rapporto tra la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 11-undecies, comma 4, del decreto-legge e l’analoga clausola di salvaguardia concernente il fatto che costituisca più grave reato con cui esordisce l’art. 323 c.p.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: D11212_0.doc