Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Altri Autori: Servizio Bilancio dello Stato , Servizio Commissioni , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia D.L. 70/2011 ' A.C. 4357 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4357/XVI   DL N. 70 DEL 13-MAG-11
Serie: Progetti di legge    Numero: 486
Data: 23/05/2011
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2011 0070   POLITICA ECONOMICA
UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze

 

23 maggio 2011

 

n. 486/0

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia

D.L. 70/2011 - A.C. 4357

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di conversione

4357

Numero del decreto-legge

n. 70/2011

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia

Date:

 

emanazione

13 maggio 2011

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

13 maggio 2011

assegnazione

17 maggio 2011

scadenza

12 luglio 2011

Commissione competente

V bilancio e VI Finanze

Pareri previsti

I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni

 


Contenuto

L’articolo 1 istituisce un credito d’imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca. Il credito d’imposta compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento, rispetto alla media di investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Tale disposizione assorbe il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo previsto dall’articolo 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, soppresso dal comma 4 dell’articolo in esame.

L’articolo 2 istituisce un credito d’imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore del decreto in esame.

Il credito d’imposta è concesso ai datori di lavoro che nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) assumono a tempo indeterminato lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati”, aumentando il numero di dipendenti.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettata dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro tre anni dalla data di assunzione.

I commi da 1 a 3 dell’articolo 3 introducono un diritto di superficie ventennale sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione delle spiagge e delle scogliere. Il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato, nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, dalla Regione d'intesa con il Comune nonché con le Agenzie del demanio e del territorio, ed è trasmesso in copia alla Agenzia delle entrate per la riscossione del corrispettivo. Il comma 2 chiarisce inoltre che nulla è innovato in materia di demanio marittimo.

In proposito la relazione illustrativa precisa che da tale affermazione discendeche le concessioni demaniali vigenti proseguono sino alla loro scadenza e solo quando questa sarà intervenuta si procederà all’attribuzione dei diritti di superficie sui beni edificati per effetto delle concessioni vigenti nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

I commi da 4 a 6 prevedono l’istituzione, con DPCM, previa intesa con le Regioni interessate, nei territori costieri di Distretti turistico-alberghieri, cui si applicano disposizioni agevolative in materia amministrativa, fiscale, finanziaria e per le attività di ricerca e sviluppo. La delimitazione dei Distretti è effettuata dall’Agenzia del Demanio, previa conferenza di servizi.

L’articolo 3, comma 7, estende l’applicazione del Codice della nautica da diporto alle navi, iscritte nei registri internazionali, adibite a noleggio per attività turistica. L’articolo 3, comma 8, lettera a), prevede l’utilizzazione come approdi turistici delle aree portuali sottoutilizzate o non utilizzabili. L’articolo 3, comma 8, lettera b), dispone in merito alla revisione della disciplina delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione di porti e approdi turistici.

L’articolo 4, al fine di ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche per semplificare le procedure di affidamento, garantire un più efficace sistema di controllo e ridurre il contenzioso, introduce alcune modifiche alla disciplina in materia di appalti:

a)       estensione del campo di applicazione della finanza di progetto;

b)       limite alla possibilità di iscrivere "riserve";

c)       introduzione di un tetto di spesa per le "varianti";

d)       introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette "compensative";

e)       contenimento della spesa per compensazione, in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;

f)         riduzione della spesa per gli accordi bonari;

g)       istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;

h)       disincentivo per le liti "temerarie";

i)         individuazione, accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla banca dati nazionale dei contratti pubblici;

l)         l) estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori pubblici;

m)     m) controlli essenzialmente "ex post" sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;

n)       n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara;

o)       o) obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto;

p)       p) razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ("Legge obiettivo");

q)       q) innalzamento dei limiti di importo per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;

r)        r) innalzamento dei limiti di importo per l'accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori. Inoltre, é elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici.

Il comma 16 dell’articolo 4 modifica alcune disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di semplificareil procedimento per rilascio dell'autorizzazione paesaggisticanei Comuni che adeguano i propri strumenti urbanisticialle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali.

I commi 17 e 18, novellando il D.Lgs. sul federalismo demaniale, prevedono che i beni, oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari già sottoscritti, possono essere attribuiti, su richiesta all’ente che ha sottoscritto l’accordo o l’intesa ovvero ad altri enti territoriali.

Il comma 19 prevede che i contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS possono essere considerati quali contributi in conto impianti.

L'articolo 5 introduce modifiche alla disciplina delle autorizzazioni in edilizia privata. Al fine di attivare una politica di riqualificazione urbana e agevolare interventi di sostituzione edilizia di immobili dimessi nonché razionalizzare il patrimonio edilizio esistente, alle regioni è demandato il compito di incentivare le demolizioni e successive ricostruzioni con proprie leggi

L'articolo 6 detta alcune disposizioni volte a ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti sulle piccole e medie imprese: privacy e semplificazione amministrativa, depositi Gpl, transazioni finanziarie delle Asl on line, trasporti eccezionali, meccanismo del c.d. taglia-oneri amministrativi.

L'articolo 7 reca norme di semplificazione ed eliminazione degli adempimenti tributari in materia di: attività di controllo nei confronti di pmi e microimprese, deroga allo statuto del contribuente in materia di accessi, dichiarazione relativa alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, semplificazione dei provvedimenti della amministrazione finanziaria, convenzioni di agenzie fiscali e enti di previdenza con amministrazioni pubbliche per acquisizione dati, dichiarazioni dei redditi e Irap, adempimenti dei contribuenti, imprese in contabilità semplificata, semplificazione della riscossione, “spesometro”, abolizione della scheda carburante, detrazioni per ristrutturazioni edilizie, deduzione “accelerata” delle spese fino a 1000 euro, riscossione dei crediti Inps, rateizzazione dei debiti tributari, elevazione della soglia del valore dei beni obsoleti, annotazione delle fatture Iva, concentrazione della scadenza dei termini per i versamenti fiscali degli enti pubblici, accisa e Iva sul gas naturale, riapertura dei termini e disciplina della rivalutazione di terreni e quote.

L'articolo 8 detta disposizioni – destinate, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, a favorire la crescita e la stabilità delle piccole e medie imprese - in materia di: reinserimento delle donne nel mondo del lavoro, regime di attrazione europea, procedure di amministrazione straordinaria, titoli di risparmio per l’economia meridionale, fondo di garanzia PMI, tasso usurario, servizi pubblici locali di rilevanza economica, modifica delle condizioni dei contratti bancari nei riguardi delle imprese, rinegoziazione e portabilità dei mutui, servizi di pagamento, tassazione dei fondi immobiliari chiusi, brevetti, cessione crediti agricoli per finanziamento.

L’articolo 9 introduce nuove forme di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici o privati, disciplina l'istituzione di una Fondazione per il merito e detta disposizioni in materia di personale scolastico.

L’articolo 10 modifica il procedimento di rilascio dei documenti di identificazione dei cittadini prevedendo - tra l’altro - l’unificazione, anche progressiva, della Carta di identità elettronica (CIE) con la tessera sanitaria. Esso reca inoltre norme in materia di personale vigili del fuoco, Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, tariffa del servizio idrico

L’articolo 11 reca, infine, le relative disposizioni finanziarie.

Relazioni allegate

Il disegno di legge è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), ma non della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le misure del decreto appaiono riconducibili in via prevalente alla materia sistema tributario e contabile dello Stato, demandata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

Per quanto riguarda le singole disposizioni, rilevano altresì ulteriori ambiti materiali attribuibili alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato.

Quanto agli ambiti rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell’articolo 117 Cost., assumono, in particolare, rilievo:

§        “tutela della concorrenza”, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione;

§       “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione;

§       “giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa”, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;

§       norme generali sull’istruzione di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione;

§       “previdenza sociale”, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera o) della Costituzione;

§       “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale”, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione;

§       “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

Sempre con riferimento a singole disposizioni, possono altresì rilevare, tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.:

§        “tutela della salute”;

§       “governo del territorio”;

§       “ricerca scientifica e tecnologica”;

§       “porti e aeroporti civili”;

§       “previdenza complementare e integrativa”;

§       “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”;

§       “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”;

§       “promozione e organizzazione di attività culturali”.

Compatibilità comunitaria

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Concessioni demaniali

Con riferimento all’art. 3, co. 1-3, il 29 gennaio 2009 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2008/4908) nella quale sostiene l’incompatibilità con la normativa europea dell’art. 37, comma 2, del codice della navigazione, e dell’art. 9, comma 4, della legge regionale Friuli Venezia Giulia 13 novembre 2006, n. 22, che, prevedendo una preferenza per il concessionario uscente nell’ambito della procedura di attribuzione delle concessioni del demanio pubblico marittimo, risultano discriminatorie per le imprese provenienti da altri Stati membri. La Commissione ritiene che le norme che stabiliscono il rinnovo automatico, di sei anni in sei anni, per le concessioni che giungono a scadenza, privino di effetto il decreto-legge n. 194/2009 che, eliminando la preferenza in favore del concessionario uscente nell’ambito della procedura di attribuzione delle concessioni, era inteso ad adeguare la normativa italiana a quella dell’UE. Di conseguenza le disposizioni italiane sono contrarie alla normativa UE: in particolare all’art. 12 della dir. 2006/123/CE, che vieta il rinnovo automatico delle autorizzazioni nonché eventuali altri vantaggi al prestatore uscente, e all’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’UE che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento. Alla luce delle suddette considerazioni la Commissione ha deciso, il 5 maggio 2010, di inviare all’Italia una lettera di messa in mora complementare con la quale chiede di trasmetterle, entro due mesi, le proprie osservazioni sui nuovi rilievi formulati. Dopo aver preso conoscenza di tali osservazioni, oppure in caso di mancata trasmissione delle stesse entro il termine fissato, la Commissione si riserva di emettere un parere motivato.

Fondi di investimento

Con riferimento all’art. 8, co. 9, il 19 marzo 2009 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2008/4145) per violazione dell’articolo 56 del Trattato CE (ora articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell’UE) che vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi, e dell’articolo 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo che estende l’applicazione di tale divieto anche ai paesi aderenti all’Accordo, vale a dire Norvegia, Liechtenstein e Islanda.

I rilievi della Commissione riguardano essenzialmente le disposizioni dell’articolo 10-ter, commi 5 e 6, della legge 23 marzo 1983, n. 77, recante istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, che stabilisce un regime fiscale più oneroso per i proventi di capitale derivanti da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero rispetto a quello applicabile ad analoghi proventi derivanti da investimenti in fondi non armonizzati situati in Italia.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

La Strategia “Europa 2020” per la crescita e l’occupazione, definita dal Consiglio europeo nel giugno 2010, inserisce fra gli obiettivi principali il miglioramento delle condizioni per la ricerca e lo sviluppo, in particolare allo scopo di portare al 3% del PIL la spesa per investimenti pubblici e privati combinati in tale settore.

Il Patto Euro plus, approvato dal Capi di Stato o di governo della zona euro nella riunione dell’11 marzo 2011e avallato dal Consiglio europeo del 24-25 marzo, impegna gli Stati partecipanti ad adottare le misure necessarie per realizzare quattro obiettivi: promuovere la competitività; stimolare l'occupazione; concorrere ulteriormente alla sostenibilità delle finanze pubbliche; rafforzare la stabilità finanziaria. Specifico rilievo viene inoltre attribuito al coordinamento delle politiche fiscali.

In merito al coordinamento delle politiche fiscali, il Patto, pur riconoscendo che l'imposizione diretta resta di competenza nazionale, ne sottolinea la rilevanza ai fini del sostegno al risanamento di bilancio e alla crescita economica. In tale contesto gli Stati membri si impegnano ad avviare discussioni strutturate sulle questioni di politica fiscale, segnatamente per assicurare che si scambino migliori prassi, si evitino prassi dannose e si presentino proposte di lotta contro la frode e l'evasione fiscale.

In materia di appalti, il 27 gennaio 2011 la Commissione ha adottato un Libro verde sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici (COM(2011)15) in vista della presentazione di specifiche proposte legislative entro l’inizio del 2012. La creazione di un ambiente giuridico e fiscale favorevole alle imprese che consenta loro di beneficiare di tutte le opportunità offerte dal mercato unico, compresa la libertà di stabilimento, con conseguente impatto positivo sulla crescita e l’occupazione, costituisce una delle priorità dell’”Atto per il mercato unico” (COM(2011)206), presentato dalla Commissione il 13 aprile 2011 al fine di rilanciare il mercato unico europeo. Al fine di contribuire a tale obiettivo, la Commissione intende proporre una semplificazione delle direttive sulle norme contabili per ridurre gli oneri amministrativi connessi agli obblighi di informazione finanziaria, in particolare per le PMI.[1]

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nella relazione per l’analisi tecnico-normativa si dà conto in maniera sintetica delle connessioni del provvedimento in esame con tre disegni di legge all’esame del Senato. Così si legge nella relazione:

“Nell'atto Senato n. 2243 sono presenti disposizioni recate dal decreto-legge in materia di semplificazione delle disposizioni della nautica da diporto, di protezione dei dati personali, di contratti pubblici, di procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali, di riduzione degli oneri amministrativi.

Nell'atto Senato 2156 è presente la disposizione in materia di elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cosiddetta white list).

Nell'atto Senato 2494 è presente la disposizione in materia di Indice nazionale delle anagrafi”.

Più precisamente, il provvedimento in esame, agli articoli di seguito indicati, riprende diverse disposizioni del disegno di legge S. 2243 (“Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione”, già approvato dalla Camera in prima lettura):

-    l’articolo 3, comma 7 riproduce in maniera identica l’articolo 16 (integrale sostituzione del comma 1 del’articolo 1 del codice della nautica da diporto; il decreto in esame sostituisce integralmente anche il comma 2);

-    l’articolo 4, comma 2, lettera p) riproduce in parte l’articolo 11, comma 1 (modifiche all’articolo 140 del codice dei contratti pubblici);

-    l’articolo 5, comma 8 riproduce in maniera identica l’articolo 9, comma 2 (novella alla legge n. 1150/1942 in materia di valutazione ambientale strategica dello strumento attuativo di piani urbanistici);

-    all’articolo 6, comma 2, lettera a), il n. 5) ed il n. 6) riproducono integralmente l’articolo 34 (modifiche agli articoli 30 e 134 del codice in materia di protezione dei dati personali)

-    l’articolo 6, comma 2, lettera e) riproduce in maniera identica l’articolo 18 (modifica all’articolo 10 del codice della strada in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità);

-    l’articolo 6, comma 2, lettera f) riproduce in maniera quasi identica l’articolo 19, comma 1, lettere b), c) e d) e commi 3 e 4 (riduzione degli oneri amministrativi, anche attraverso novelle dell’articolo 25 del decreto-legge n. 112/2008);

-    l’articolo 10, comma 5, lettera c) riproduce in maniera leggermente diversa l’articolo 24, comma 1, lettera b) (carte d’identità rilasciate a minori di 14 anni);

-    l’articolo 4 non soltanto riproduce integralmente al comma 13 l’articolo 5 dell’A.S. 2156 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”), in materia di elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti ad inquinamento mafioso, ma riproduce anche, in maniera quasi identica, al comma 2, lettere e) ed i), l’articolo 4, dedicato alla trasparenza e riduzione degli obblighi informativi nei contratti pubblici.

-    l’articolo 10, ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 riprende non soltanto le disposizioni in materia di Indice nazionale delle anagrafi (di cui all’articolo 10 del disegno di legge S. 2494, “Nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica”), ma anche le disposizioni in materia di carta di identità elettronica e di suo rilascio, di cui agli articoli 8 e 9 del citato disegno di legge.

 

Si segnala inoltre che:

-    l’articolo 3, comma 8, lettera a), nel novellare l’articolo 5 della legge n. 84/1994, al fine di incentivare la realizzazione di porti ed approdi turistici, reca una disposizione sostanzialmente identica a quella contenuta nell’articolo 6, comma 1 del testo unificato di 3 proposte di legge di iniziativa parlamentare (S. 143, S. 263, S. 754) e di un disegno di legge di iniziativa governativa (S. 2403);

-    l’articolo 7, comma 2, lettera b), stabilisce che le disposizioni recate dalla lettera a) del medesimo comma costituiscono attuazione dei principi di cui all’articolo 117, comma 2, lettre e), m), p) e r) della Costituzione. Il riferimento alla lettera p) implica l’attribuzione a comuni e province di una nuova funzione fondamentale (definibile come disciplina e programmazione periodica degli accessi per controlli amministrativi nei confronti delle piccole e medie imprese). Si segnala in proposito che la individuazione organica delle funzioni fondamentali degli enti locali è contenuta nel disegno di legge di iniziativa governativa S. 2259 (“Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati”), approvato in prima lettura dalla Camera.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Finanze

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File: D11070_0.doc



[1]    Per le singole questioni si rinvia al commento agli articoli riportato nel dossier Schede di lettura