Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di cultura, stampa e televisione, spettro radioelettrico, nucleare, Cassa depositi e prestiti, ed enti del Servizio sanitario nazionale dell'Abruzzo - D.L. 34/2011 - A.C. 4307 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4307/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 481
Data: 28/04/2011
Descrittori:
ABRUZZI   ATTIVITA' CULTURALI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI ( CDP )   ENERGIA NUCLEARE
RADIOTELEVISIONE   SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
STAMPA   TELECOMUNICAZIONI
TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

 

28 aprile 2011

 

n. 481/0

Disposizioni urgenti in materia di cultura, stampa e televisione, spettro radioelettrico, nucleare, Cassa depositi e prestiti, ed enti del Servizio sanitario nazionale dell’Abruzzo

D.L. 34/2011 - A.C. 4307

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di conversione

4307

Numero del decreto-legge

34

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo

Iter al Senato

Numero di articoli

 

testo originario

8

testo approvato dal Senato

8

Date:emanazione

31 marzo 2011

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

31 marzo 2011

approvazione del Senato

20 aprile 2011

assegnazione

22 aprile 2011

scadenza

30 maggio 2011

Commissione competente

V (Bilancio), VII (Cultura)

Pareri previsti

I, II, III, VI, VIII (ex art. 73, comma 1-bis, del regolamento), IX (ex art. 73, comma 1-bis, del regolamento), X (ex art. 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XII, XIV, Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

Gli articoli 1 e 2 dispongono in materia di cultura.

 

In particolare, l’articolo 1, c. 1, autorizza spese aggiuntive a carattere permanente, a decorrere dal 2011, per complessivi 236 milioni di euro.

Si tratta di: 149 milioni di euro annui per il Fondo unico per lo spettacolo[1]; 80 milioni di euro annui per la manutenzione e conservazione dei beni culturali; 7 milioni di euro annui per interventi in favore di enti ed istituzioni culturali.

Il c. 2 esclude il FUS e le risorse destinate alla manutenzione e conservazione dei beni culturali dalle dotazioni finanziarie di bilancio cui si applicano le eventuali riduzioni lineari previste dall’articolo 1, c. 13, della legge di stabilità 2011 al fine di compensare le eventuali minori entrate derivanti dalle operazioni di cessione delle frequenze radioelettriche.

Il c. 3 abroga le disposizioni che avevano introdotto un contributo speciale di un euro sui biglietti cinematograficiper il periodo 1° luglio 2011-31 dicembre 2013 (D.L. 225/2010).

I commi  4 e 5 recano la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni in favore del settore culturale e cinematografico, di cui ai c. 1 e 3, provvedendo ad aumentare l’aliquota dell’accisa su alcuni prodotti energetici, in particolare sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante.

 

L’articolo 2 reca misure finalizzate a potenziare le funzioni di tutela dell’area archeologica di Pompei.

In particolare, il c. 1 dispone l’adozione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un programma straordinario di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro. Il piano è predisposto dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, su proposta del Direttore generale per le antichità, previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, ed è adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali

Il c. 2 individua le risorse per il finanziamento del programma straordinario, prevedendo la possibilità di utilizzare una quota delle risorse derivanti dal Fondo aree sottoutilizzate (FAS) spettanti alla regione Campania, nonché una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, che verrà determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La quota da destinare al programma straordinario di manutenzione da parte della Regione è individuata dalla medesima regione nell’ambito del Programma di interesse strategico regionale.

Il c. 3 autorizza l'assunzione di personale per la realizzazione del programma suddetto - anche in deroga a talune norme di blocco delle assunzioni nel pubblico impiego - ricorrendo alle graduatorie in corso di validità.

Il c. 4 autorizza la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei ad avvalersi, per l'attuazione del programma di interventi conservativi urgenti nell'area di Pompei, della società ALES, mediante la stipula di apposita convenzione che, nel rispetto della normativa comunitaria, potrà prevedere l'affidamento diretto alla società di servizi tecnici, compresi quelli attinenti all'attuazione del programma.

I commi da 5 a 7 recano disposizioni volte ad accelerare la realizzazione del programma straordinario di interventi, nonché per favorire le relative sponsorizzazioni.

In particolare, il c. 5 dimezza i termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte previsti dagli artt. 70, 71, 72 e 79 del codice dei contratti pubblici e prevede quale requisito sufficiente per l’affidamento dei lavori il progetto preliminare, salvo diverso avviso del responsabile del procedimento.

Il c. 6 dispone che gli interventi previsti dal programma che ricadono all’esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, sentiti la regione e il comune territorialmente competenti.

Il c. 7 disciplina i contratti di sponsorizzazione per favorire l’apporto di risorse finanziarie da parte di soggetti privati per la realizzazione del programma straordinario.

Il c. 8 consente al Ministro per i beni e le attività culturali di provvedere, con proprio decreto, a trasferire risorse tra le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria delle Soprintendenze speciali ed autonome, al fine di assicurarne l'equilibrio finanziario.

 

L’articolo 3 apporta modifiche all’articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi, che prevede fino al 31 dicembre 2010 - termine prorogato al 31 marzo 2011 dal D.L. 225/2010 - il divieto per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.

L’articolo in esame, oltre a prorogare il divieto fino al 31 dicembre 2012, ridefinisce l’ambito di applicazione dello stesso divieto, prevedendo che esso si applichi ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di tale valore. Viene inoltre introdotta una deroga al divieto qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

 

L’articolo 4 differisce al 30 settembre 2011 il termine per stabilire il calendario definitivo per la transizione alla trasmissione televisiva digitale terrestre, e detta una nuova disciplina di assegnazione delle frequenze radiotelevisive, anche in riferimento alla gara per i servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda.

 

L’articolo 5 reca disposizioni in materia di impianti nucleari. Nella versione originaria, tale articolo disponeva – “allo scopo di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui parametri di sicurezza in ambito comunitario” - la sospensione, per la durata di un anno, delle disposizioni del decreto legislativo 31/2010 concernenti la localizzazione e la realizzazione di impianti nucleari.

Nel corso d’esame presso l’Assemblea del Senato è stato però approvato un emendamento governativo interamente sostitutivo (5.800) che ha sostanzialmente modificato l’articolo. Il nuovo testo, rubricato “Abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari”, in luogo della c.d. moratoria nucleare, inizialmente prevista, cancella dall’ordinamento tutta una serie di disposizioni in materia di impianti nucleari contenute in più leggi del quadriennio 2008/2011 (DL 112/2008, legge 99/2009, d.lgs 31/2010, d.lgs 41/2011).

In particolare, viene disposta la cancellazione del programma in materia di impianti di produzione di energia nucleare ed è integralmente riformulata la norma sulla strategia energetica nazionale.

 

In considerazione degli eventi sismici dell’aprile 2009, l’articolo 6 modifica il parametro annuale su cui computare il limite percentuale della spesa per il personale degli enti del servizio sanitario della regione Abruzzo con contratti a tempo determinato o con tipologie di contratto di lavoro flessibile (limite pari al 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2010). Si demanda l’effettiva disciplina della fattispecie alla fonte dell’ordinanza di protezione civile.

 

L'articolo 7, modificato nel corso dell’esame al Senato, è volto ad ampliare l’ambito di operatività della Cassa depositi e prestiti S.p.a, al fine di consentire alla stessa di assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale che risultino solide dal punto di vista economico-patrimoniale e caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

La definizione dei requisiti, anche quantitativi, che devono possedere le predette società ai fini dell’eventuale acquisizione è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, che deve essere trasmesso alle Camere.

Le predette partecipazioni possono essere acquisite dalla CDP anche attraverso veicoli societari, fondi di investimento partecipati dalla Società ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o enti pubblici.

Relazioni allegate

Il decreto-legge è corredato di relazione illustrativa e relazione tecnica, mentre non sono presenti né la relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né la relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative”.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Con riguardo al settore “cultura”, con vari D.L. sono stati disposti stanziamenti volti ad integrare l’importo del FUS (D.L. 223/2006 - L.248/2006; D.L. 225/2010 - L. 10/2011) ea consentire interventi sul patrimonio culturale (D.L. 7/2005 - L. 51/2006); con analogo strumento sono stati modificati l’ammontare dei contributi ad enti culturali (D.L. 93/2008 - L..126/2008; D.L. 78/2010 - L. 122/2010) e l’assetto gestionale della Soprintendenza archeologica di Pompei (D.L. 273/2005 - L. 51/2006).

Con riferimento alla proroga disposta dall’articolo 3, si è già citato il D.L. 225/2010.

In materia di energia nucleare il più recente precedente di DL in materia di energia nucleare è costituito dall’articolo 7 del DL 112/2008 (conv. dalla legge 133/2008) che ha introdotto e disciplinato l’istituto della “Strategia energetica nazionale”. Tale norma viene abrogata dal comma 2 dell’articolo 5 del DL 34/2011 in esame, mentre il comma 8 del medesimo art 5 reca una nuova disciplina della “Strategia energetica nazionale”.

In relazione all’articolo 7 si segnala che negli ultimi anni il Legislatore, attraverso atti di decretazione d’urgenza, ha apportato numerose modifiche al regime giuridico della Cassa depositi e prestiti, in larga parte finalizzate ad ampliarne l’operatività, sia in termini di oggetto sociale sia con riferimento alle possibilità di utilizzo dei fondi provenienti dalla raccolta postale. Le diposizioni introdotte sono le seguenti: articolo 22 del DL n. 185/2008 (L. n. 2/09); articolo 3, c. 4-bis, del DL n.5/2009 (L. n. 33/09); articolo 2, c.235, legge finanziaria 2010 (L. n. 191/2009); articolo 3, c.3, DL n. 39/2009  (L. n. 77/09); articolo 8 DL n. 78/2009 (L.n. .102 2009 ).

Motivazioni della necessità ed urgenza

Il preambolo del decreto-legge evidenzia la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in tema di intervento finanziario dello Stato in favore della cultura e del potenziamento delle funzioni di tutela dell’area archeologica di Pompei, in materia di divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

Con riferimento all’articolo 5 - in relazione al quale né la Relazione governativa al disegno di legge di conversione, né gli interventi dei rappresentanti del Governo svolti durante la discussione del DL 34/2011 al Senato, recano specifiche indicazioni sulla necessità e urgenza – si segnala, per altro, che il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, intervenendo sul tema della sicurezza nucleare dopo l’incidente alla centrale giapponese di Fukushima, ha sottolineato la necessità di procedere, in via prioritaria, al riesame della sicurezza di tutte le centrali nucleari della UE.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni degli articoli 1 e 2riguardano gli ambiti della tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e della promozione e organizzazione delle attività culturali. L’articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la “tutela dei beni culturali” tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, Cost.), mentre l’articolo 117, terzo comma, Cost., ha incluso la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali”, tra le materie di legislazione concorrente. Ciò significa che in tali materie lo Stato può emanare solo disposizioni legislative di principio, la cui attuazione è affidata alle regioni. Inoltre, l’articolo 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.

Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, la Corte costituzionale nelle sentenze nn. 478/2002 e 307/2004 ha evidenziato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, “il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni”.

 

Con riferimento agli articoli 3 e 4, la materia “ordinamento della comunicazione” è attribuita, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost., alla competenza legislativa concorrente Stato-regioni. Le norme vanno peraltro anche ricondotte a finalità di tutela della concorrenza, materia attribuita alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e). Per l’articolo 3 rilevano, inoltre, competenze individuate dal Trattato delle Comunità europee, in base alle quali sono stati adottati strumenti normativi volti ad armonizzare la legislazione dei singoli Stati membri.

 

L’articolo 5 – sia nella versione originaria che in quella sostanzialmente modificata dal Senato – detta norme in materia di energia nucleare e, in particolare, in tema di localizzazione e realizzazione degli impianti sia di produzione che di smaltimento di rifiuti radioattivi. L’articolo 117 della Costituzione, al terzo comma, qualifica la “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” come materia di legislazione concorrente Stato-Regioni, e ugualmente materia di legislazione concorrente è il “governo del territorio” cui, come ha precisato la sentenza n. 278/2010 della Corte costituzionale, afferisce “tutto ciò che attiene all’uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività”; rientra però al contempo nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, tematica con la quale strettamente si intreccia quella attinente all’energia nucleare e alla quale va in particolare ricondotta, come ha ancora precisato la sentenza costituzionale succitata, la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti radioattivi. La legittimità costituzionale della legislazione statale e regionale 2008-2011 in tema di energia nucleare è stata a più riprese vagliata dalla Corte Costituzionale: In particolare, con sentenza n. 278/2010, la Corte ha respinto i ricorsi di numerose Regioni cheavevano impugnato alcune disposizioni della legge 99/2009 in materia nucleare e in particolare la norma di delega di cui all'articolo 25. Inoltre la Corte, con sentenza n. 331/2010, ha dichiarato illegittime le leggi regionali con cui Puglia, Basilicata e Campania avevano vietato l'installazione sul loro territorio di impianti di produzione di energia nucleare, di fabbricazione di combustibile nucleare e di stoccaggio di rifiuti radioattivi. Successivamente, invece, la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 4 del decreto legislativo 31/2010 nella parte in cui non prevede che la Regione interessata, anteriormente all’intesa con la Conferenza Unificata, esprima il proprio parere in ordine al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari (sentenza n. 33/2011, che peraltro ha dichiarato inammissibili o infondate tutte le altre numerose questioni di legittimità costituzionale poste dalle Regioni ricorrenti con riferimento al citato decreto legislativo). Infine, la Corte (sentenza n. 28/2011) ha dichiarato ammissibile un referendum abrogativo contro la costruzione di nuove centrali nucleari in Italia.

 

Con riferimento all’articolo 6, che reca disposizioni a sostegno degli enti del servizio sanitario della regione Abruzzo, prevedendo misure a favore del personale a tempo determinato e con tipi di contratto di lavoro flessibile, viene in rilievo, oltre all’ambito di “tutela della salute”, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, comma 3, Cost., l'ambito "ordinamento civile e penale", oggetto di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), essendo inclusa in tale ambito, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 50 del 2005), la materia "mercato del lavoro".

 

Con riferimento all’articolo 7, la materia rientra tra quelle di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, comma 1, lettere e), (moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie) ed l) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa) della Costituzione.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni riguardano differenti ambiti materiali, ma vi è corrispondenza tra il contenuto degli articoli e il titolo del provvedimento.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Con riferimento agli articoli 1 e 2, si ricorda che l’articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex articolo 151 del TCE) dispone che l’UE contribuisce allo sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità e, se necessario, integra la loro azione nei settori, tra gli altri, della conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea e della creazione artistica e letteraria.

Si ricorda altresì, con riferimento all’articolo 5, che, per l’articolo 4, comma 1, del Trattato di funzionamento della UE (versione consolidata) le materie energia e ambiente sono oggetto di competenza concorrente tra UE e Stati membri. E’ del pari consolidato a livello UE il principio – ricordato da ultimo anche in occasione del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011 che si è occupato del tema della sicurezza dell’energia nucleare - che rientra invece nella competenza degli Stati membri il mix energetico.

 

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

 

Il 18 luglio 2007la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato ritenendo che l’Italia, con l’adozione di talune disposizioni di legge in materia di reti e servizi di comunicazione, è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), agli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE(direttiva autorizzazioni), e agli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/CE (direttiva concorrenza).

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Con riferimento all’articolo 4, si segnala che il 19 maggio 2010 la Commissione europea ha adottato la comunicazione “Un’agenda digitale europea” (COM(2010)245), una delle sette “iniziative faro” della Strategia UE 2020.

Nell’ambito dell’agenda digitale, il 20 settembre 2010 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di fornire ai cittadini europei l’accesso alla banda larga (base per il 2013 e veloce per il 2020), composto da:

•     una proposta di decisione sulla creazione di un programma per la politica dello spettro radio (COM(2010)471) che espone orientamenti per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per realizzare il mercato interno;mira a garantire l'uso e la gestione efficiente dello spettro radio, la promozione della neutralità della tecnologia e del servizio, l'applicazione di un sistema di autorizzazione più snello.

•     una comunicazione per promuovere gli investimenti nella rete di banda larga (COM(2010)472), che indica l’obiettivo di assicurare l’accesso a internet per tutti i cittadini ad una velocità di connessione superiore a 30 megabit per secondo, e per almeno il 50% delle famiglie la disponibilità di un accesso a internet con una velocità superiore a 100 Megabit per secondo entro il 2020;

•     una raccomandazione sull’accesso regolato alla rete Next Generation Access (NGA) (C(2010)6223, pubblicato in G.U.U.E. L. n. 251 del 25.9.2010) che mira a favorire lo sviluppo del mercato unico rafforzando la certezza del diritto e promuovendo gli investimenti, la concorrenza e l'innovazione sul mercato dei servizi a banda larga.

 

Con riferimento all’articolo 5, si segnala che Il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, intervenendo sul tema della sicurezza dell’energia nucleare, pur ricordando che il mix energetico è di competenza degli Stati membri, conviene sulla necessità di procedere, in via prioritaria, al riesame della sicurezza di tutte le centrali nucleari dell'UE sulla scorta di una valutazione esauriente e trasparente dei rischi ("stress test"). Il Consiglio europeo valuterà le prime conclusioni entro la fine del 2011 sulla base di una relazione della Commissione.

Il 3 novembre 2010 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva (COM(2010)618) intesa a elevare gli standard di sicurezza per la gestione e lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti dalle centrali nucleari nell’UE. La Commissione propone di istituire un quadro normativo UE giuridicamente vincolante per garantire che tutti gli Stati membri applichino le norme comuni elaborate nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) per quanto concerne tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fino al loro smaltimento definitivo.

 

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 2, c. 2, dispone che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali è determinata la quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per Napoli e Pompei da destinare alla realizzazione del programma straordinario previsto dal comma 1. Il c. 8 prevede che con decreto dello stesso Ministro possono essere disposti trasferimenti di risorse tra le disponibilità depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze speciali e autonome.

 

L’articolo 6 prevede l’intervento di una ordinanza di protezione civile.

 

L’articolo 7 dispone che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti delle società oggetto di possibile acquisizione da parte di Cassa depositi e prestiti.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Con riferimento all’articolo 2, comma 2, si segnala che è all’esame della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale lo schema di decreto legislativo (n.328) recante l’attuazione dell’articolo 16 della legge delega n.42/09 in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali, che prevede, agli articoli 4 e 5, una nuova denominazione e nuovi criteri per la programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (rinominato “Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale”).

 

Con riferimento all’articolo 4, si segnala che l’articolo 13, comma 3, del disegno di legge comunitaria 2010 (AC 4059-A), all’esame della Camera, reca una modifica dell’articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi eradiofonici, con la quale si prevede che l’operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale in ambito locale può concedere capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati in ambito nazionale. 

Formulazione del testo

Al c. 2 dell’articolo 2, primo periodo, occorre modificare “destinati” in “destinate”.

Il c. 8 dell’articolo 2 riguarda tutte le Soprintendenze speciali ed autonome, mentre la rubrica dell’articolo e il contenuto dei primi sette commi riguarda il potenziamento delle funzioni di tutela dell’area archeologica di Pompei.

Inoltre, nell’ambito del comma 3, oltre che l’assunzione di personale da destinare alla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, sembrerebbe essere prevista una più generale assunzione di personale da destinare all’espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale.

Relativamente all’articolo 7, non è fissato il termine per l'emanazione del decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia volto ad individuare i requisiti delle società di interesse nazionale le cui partecipazioni possono essere acquisite dalla Cassa depositi e prestiti.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: D11034a.doc



[1]    Per effetto degli incrementi disposti dal D.L. in esame e, limitatamente al 2011, dal D.L. n. 225 del 2010, l’importo del FUS per il triennio 2011-2013 - a legislazione vigente - è così rideterminato: 2011: € 422,6 mln; 2012 e 2013: € 411,5 mln.