Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011 - D.L. 5/2011 - A.C. 4215 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4215/XVI   DL N. 5 DEL 22-FEB-11
Serie: Progetti di legge    Numero: 458
Data: 28/03/2011
Descrittori:
COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI   FESTIVITA' E SOLENNITA' CIVILI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
AS N. 2569/XVI     

 

28 marzo 2011

 

n. 458/0

Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011

D.L. 5/2011 - A.C. 4215

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 4215

Numero del decreto-legge

5/2011

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011

Iter al Senato

Si (A.S. 2569)

Numero di articoli

 

testo originario

2

testo approvato dal Senato

2

Date:

 

emanazione

23 febbraio 2011

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

23 febbraio 2011

approvazione del Senato

24 marzo 2011

assegnazione

25 marzo 2011

scadenza

24 aprile 2011

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Pareri previsti

Commissioni IV Difesa, V Bilancio, VII Cultura, XI Lavoro e Comitato per la legislazione

 

 


Contenuto

Il disegno di legge in esame reca la conversione del decreto-legge n. 5/2011, emanato dal Governo lo scorso 23 febbraio per sancire gli effetti civili della festività del 17 marzo 2011.

Infatti, la giornata del 17 marzo è stata già dichiarata «festa nazionale» dall’articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, in quanto ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia. L’articolo 7-bis non disciplina peraltro gli effetti giuridici derivanti dalla dichiarazione di festività nazionale.

Si ricorda in proposito che la Commissione Affari costituzionali, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 64/2010, aveva espresso, in data 22 giugno 2010, un parere favorevole con la seguente osservazione: «all'articolo 7-bis, appare opportuno chiarire se si intende che la giornata del 17 marzo 2011 sia da considerarsi festa nazionale ai sensi della legge n. 260 del 1949, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive, che individua espressamente le giornate festive nell'arco dell'anno e gli effetti giuridici che ne conseguono».

Pertanto l’articolo 1 del decreto legge, al comma 1, dispone che il giorno 17 marzo 2011 è considerato festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 260 del 1949, per cui si riconosce l’osservanza del completo orario festivo e si dispone l’imbandieramento degli edifici pubblici.

 

 

I giorni festivi sono determinati in modo tassativo dalla legge. In particolare, il carattere di "festività" viene determinato in base alla L. 27 maggio 1949, n. 260 e successive modificazioni. L’art. 2 della legge riporta l’elenco dei giorni considerati festivi a livello nazionale. La festività comporta l’osservanza del completo orario festivo ed il divieto di compiere determinati atti giuridici.

Ai sensi dell’art. 4 della L. 260/1949, in occasione di alcune festività e solennità civili, ivi indicate, si provvede all’imbandieramento degli edifici pubblici.

Il complesso dei giorni festivi può riassumersi come segue:

 

 

Festività ex L. 260/1949 e successive modificazioni e integrazioni

tutte le domeniche

1° gennaio (Capodanno)

6 gennaio (Epifania)

lunedì dopo Pasqua

25 aprile (anniversario della liberazione)

1° maggio (festa del lavoro)

2 giugno (fondazione della Repubblica)

15 agosto (Assunzione della Beata Vergine Maria)

1° novembre (Ognissanti)

8 dicembre (Immacolata Concezione)

25 dicembre (Natale)

26 dicembre

 

Il successivo comma 2, modificato nel corso dell’esame al Senato, ha lo scopo di assicurare la neutralità finanziaria di quanto disposto dal precedente comma 1.

 

Nel nostro ordinamento le giornate festive oltre la domenica sono determinate, come già evidenziato, dalla legge, e, in parte, dai contratti collettivi. Questi ultimi, in particolare, disciplinano essenzialmente gli ulteriori giorni festivi, quali la ricorrenza del Santo Patrono, il giorno di riposo compensativo per i lavoratori impegnati di domenica, e, in taluni casi, di sabato. Ulteriori aspetti regolamentati dalla contrattazione collettiva riguardano le cosiddette ex festività, di cui alla L. 5 marzo 1977, n. 54, le ore che devono essere retribuite per le festività fruite dai lavoratori compensati ad ore nonché la determinazione della maggiorazione per lavoro festivo.

Per quanto attiene alle ccdd. festività soppresse, l’articolo 1 della richiamata L. 54/1977 ha disposto la cessazione delle festività, agli effetti civili, dei giorni dell’Epifania, S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Apostoli Pietro e Paolo (alcune di queste festività, ai sensi del combinato disposto della L. 54 e del D.P.R. 792/1985, quali l’Epifania e, per il solo comune di Roma,  SS. Pietro e Paolo sono state in seguito ripristinate).

Successivamente, la L. 23 dicembre 1977, n. 937, ha introdotto, a favore dei dipendenti pubblici, in seguito alla soppressione delle richiamate festività civili e religiose, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, 6 giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare, di cui 2 giornate da aggiungere obbligatoriamente al congedo ordinario (articolo 1, comma 1, lettera a)), e 4 giornate, a richiesta degli interessati, da poter fruire a discrezione del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio (articolo 1, comma 1, lettera b)).

Mentre le prime 2 giornate seguono la disciplina del congedo ordinario, per le 4 giornate non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, è previsto un rimborso forfetario.

Si ricorda, infine, che la L. 20 novembre 2000, n. 336, pur ripristinando a decorrere dal 2001 la festività del 2 giugno, non ha ridotto il numero delle festività soppresse introdotte dalla citata L. 937/1977, che pertanto continuano ad essere conteggiate sulla base di 6 giorni l’anno.

Per quanto attiene alla disciplina contrattuale delle cd. festività soppresse, in generale, l’abolizione delle 4 festività è stata generalmente compensata dalla contrattazione collettiva attraverso permessi individuali pari, in totale, a 32 ore. Normalmente, la fruizione delle richiamate ore di permesso viene subordinata, dai contratti collettivi, alla loro maturazione (cioè ogni mese matura 1/12 delle 32 ore).

Si ricorda, inoltre, che i permessi per le festività soppresse devono essere goduti entro l’anno (a parte alcune eccezioni presenti in alcuni contratti, che prevedono la possibilità di usufruire delle ex festività entro un determinato limite temporale dell’anno successivo) altrimenti devono essere retribuiti.

La materia delle ex festività, nella sua regolamentazione di settore, è quindi demandata alla contrattazione collettiva.

Si ricorda che il testo vigente del comma 2 stabilisce che, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e delle imprese private, per il solo 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011.

Rispetto a tale testo, con la nuova formulazione introdotta al Senato:

§   si prevede la non applicazione degli effetti economici e degli istituti giuridici e contrattuali derivanti dal riconoscimento quale festa nazionale del 17 marzo 2011 non solamente in riferimento alla festività soppressa del 4 novembre ma anche, in alternativa, “per una delle altre festività” tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54;

§   si prevede espressamente, con riguardo al lavoro pubblico, la riduzione da 4 a 3 delle giornate di riposo riconosciute dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 937/1977 e dai contratti e accordi collettivi in base a tale disposizione.

Il comma 3 prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

L’articolo 2 disciplina l’entrata in vigore del decreto-legge, che avviene il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Relazioni allegate

Al testo del disegno di legge di conversione sono allegate la relazione illustrativa e la relazione tecnica.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Di norma, l’individuazione di una ricorrenza civile nazionale può avere a fondamento sia una fonte di rango legislativo, specie in considerazione degli effetti civili risultanti dall’istituzione di una nuova ricorrenza, sia una fonte di livello inferiore.

Nello specifico, l’uso del decreto-legge nella disciplina delle ricorrenze civili si riscontra, oltre che nella citata disposizione del D.L. 64/2010, relativa all’11 marzo 2011, solo nel D.L. 225/2010 (convertito da L. 10/2011) che ha istituito (art. 2, co. 3-decies), a partire dal 2011, una nuova ricorrenza civile, dedicata alla memoria delle vittime del terremoto che ha colpito il territorio dell’Abruzzo e, in particolare, della provincia de L’Aquila il 6 aprile 2009 nonché, più in generale, alla memoria delle vittime di tutti gli eventi sismici e calamità naturali che si sono verificati in Italia. La Giornata verrà celebrata ogni anno, il giorno 6 aprile.

 

 

Motivazioni della necessità ed urgenza

Il decreto-legge è stato emanato, come illustrato nella relazione di accompagnamento del provvedimento di conversione, in relazione all’urgente necessità di assicurare che la celebrazione della ricorrenza del 150º anniversario della proclamazione dell’Unità d’Italia potesse avvenire in un giorno festivo a tutti gli effetti civili, al fine di consentire la più ampia partecipazione di tutti i cittadini.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del decreto-legge appare riconducibile alla materia ordinamento civile, che l’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge appare in linea con i requisiti di specificità ed omogeneità di cui all’articolo 15, comma 3, L. 400/1988, essendo volto a disciplinare unicamente la festa nazionale del 17 marzo 2011.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Il decreto-legge non prevede adempimenti normativi.

Coordinamento con la normativa vigente

In relazione alla dichiarazione della festa nazionale del 17 marzo 2011 ad opera dell’articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 (convertito da L. n. 100/2010), si valuti l’opportunità di coordinare le disposizioni del decreto-legge in esame mediante novella della norma istitutiva della festa.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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