Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||
Titolo: | Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali - D.L. 228/2010 ' A.C. 3996' Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 419 | ||||
Data: | 11/01/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa |
10 gennaio 2011 |
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n. 419/0 |
Proroga della partecipazione italiana a
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Numero del progetto di legge |
A.C. 3996 |
Titolo |
Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia |
Iniziativa |
Governativa |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
9 |
Date: |
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Presentazione alla Camera |
4 gennaio 2011 |
Assegnazione |
4 gennaio 2011 |
Commissione competente |
Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni: I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio, VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII Ambiente, IX Trasporti, XI Lavoro (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV Politiche dell'Unione europea |
Il disegno di legge A.C. 3996, di conversione del decreto legge n. 228 del 29 dicembre 2010, reca talune disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso.
Nello specifico il provvedimento, suddiviso in tre capi, è composto di nove articoli.
Il capo I, composto dai primi tre articoli, reca interventi di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
In particolare, i primi due articoli sono dedicati essenzialmente alle iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Myanmar Pakistan, Sudan e Somalia, limitatamente al citato periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011.
Il successivo articolo 3 prevede, poi, la possibilità, per il Ministero degli affari esteri, di ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza e per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dall’articolo in esame.
Il capo II provvede alla proroga delle missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia (articolo 4) e reca le relative norme sul personale (articolo 5), nonché quelle in materia penale (articolo 6) e contabile (articolo 7).
In particolare l’articolo 4 del decreto legge in esame, reca la proroga al 30 giugno 2011 del termine per la partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché le rispettive autorizzazioni di spesa. (Per l’analisi delle singole missioni si rinvia alle schede di lettura contenute nel dossier n. 419).
Gli articoli 5, 6 e 7 intervengono, rispettivamente, in materia di trattamento economico del personale, didisposizioni in materia penale e, infine, di disposizioni in materia contabile. Tali disposizioni riproducono sostanzialmente quelle già recate da precedenti provvedimenti di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. Da ultimo, gli articoli 8 e 9, ricompresi nel Capo III (Disposizioni finali), recano norme concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e a la sua entrata in vigore. In particolare, l'articolo 8, comma 1, del decreto legge in esame, quantifica in 754,3 milioni di euro gli oneri complessivi derivanti dall’attuazione del decreto legge, provvedendo alla loro copertura mediante l’utilizzo del Fondo per le missioni internazionali di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).
Al testo del decreto legge sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l’analisi tecnico-normativa e l’analisi di impatto della regolamentazione.
Sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati finora numerosi decreti legge che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso. In particolare, nel corso del 2008, gli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché le missioni internazionali delle Forze armate e di polizia sono stati disciplinati dal decreto legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e dal decreto legge 22 settembre 2008, n. 147, convertito dalla legge 20 novembre 2008, n. 183. Nel corso del 2009 è dapprima intervenuta la legge n. 108 del 2009[1] che ha disposto i citati interventi di cooperazione e la proroga delle missioni internazionali per il periodo compreso tra il primo luglio e il 31 ottobre 2009 e, successivamente il decreto legge n. 152 del medesimo anno relativo al periodo primo novembre 31 dicembre 2009.
Da ultimo, i decreti legge n. 1 e 102 del 2010 hanno rispettivamente disciplinato i citati interventi di cooperazione, nonché le missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, dal 1 gennaio al 30 giugno 2010 e dal primo luglio al 31 dicembre 20010.
Le disposizioni recate dal decreto-legge nel complesso appaiono omogenee, essendo volte a prorogare la partecipazione di personale italiano alle missioni internazionali in corso di svolgimento e a disciplinarne gli specifici profili anche mediante rinvio a norme vigenti. Appare non strettamente riconducibile all’ambito del decreto il comma 32 dell’articolo 4 il quale consente la cessione a titolo gratuito alla Repubblica di Panama di quattro unità navali
In relazione alla materia delle missioni internazionali, si segnala che la normativa vigente non prevede una disciplina uniforme stabile concernente la loro autorizzazione e i loro svolgimento. La disciplina in materia di svolgimento delle missioni internazionali è, pertanto, contenuta nell’ambito dei provvedimenti legislativi che di volta in volta finanziano le missioni stesse. L’ultimo provvedimento di proroga del finanziamento delle missioni è venuto a scadenza il 31 dicembre scorso. In vigenza delle missioni, èrisultato pertanto necessario procedere con urgenza ad un rifinanziamento.
Il provvedimento in esame interviene in materie, quali la politica estera e i rapporti internazionali, la difesa e le forze armate, l’ordinamento penale, che risultano attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l) ) della Costituzione).
Il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di cooperazione internazionale, di impiego delle forze armate e di polizia e di giurisdizione penale rientranti nella competenza esclusiva degli Stati membri. Non si ravvisano, pertanto, profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario
Nel 2008 si è
provveduto a fissare obiettivi quantificati e precisi affinché l’UE nei
prossimi anni sia in grado di portare a buon fine simultaneamente al di fuori
del suo territorio una serie di missioni civili e di operazioni militari di
varia portata corrispondenti agli scenari più probabili. Secondo il
Consiglio europeo del dicembre
- due importanti operazioni di stabilizzazione e ricostruzione, con un'adeguata componente civile sostenuta da un massimo di 10.000 uomini per almeno due anni;
- due operazioni di reazione rapida di durata limitata utilizzando segnatamente i gruppi tattici dell'UE;
- un'operazione di evacuazione d'emergenza di cittadini europei (in meno di 10 giorni), tenendo conto del ruolo primario di ciascuno Stato membro nei confronti dei suoi cittadini e ricorrendo al concetto di Stato guida consolare;
- una missione di sorveglianza/interdizione marittima o aerea;
- un'operazione civile-militare di assistenza umanitaria della durata massima di 90 giorni;
- una dozzina di missioni civili PSDC (segnatamente, missioni di polizia, di Stato di diritto, di amministrazione civile, di protezione civile, di riforma del settore della sicurezza o di vigilanza) in forme diverse, incluso in situazione di reazione rapida, tra cui una missione importante (eventualmente fino a 3000 esperti) che potrebbe durare vari anni.
Con il Trattato di Lisbona, importanti progressi sono stati
compiuti nel settore specifico della politica della sicurezza comune nella prospettiva di una difesa comune. Il
Trattato di Lisbona ribadisce che il perseguimento della politica di sicurezza
e di difesa comune non pregiudica il
carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati
membri, rispetta gli obblighi derivanti
dal Trattato del Nord-Atlantico, per gli Stati membri che ritengono che la
loro difesa comune si realizzi tramite
Tra le altre innovazioni si ricorda l’istituzione di un fondo iniziale per finanziare le attività preparatorie delle attività militari dell’Unione europea; il fondo dovrebbe facilitare il dispiegamento delle operazioni militari. Il Trattato di Lisbona rafforza inoltre la solidarietà tra gli Stati membri attraverso la creazione di una clausola di solidarietà tra gli Stati membri in caso di attacco terroristico o di catastrofe naturale o di origine umana e la creazione di una clausola di aiuto e assistenza in caso di aggressione armata.
In merito alla dotazione finanziaria della politica estera dell’UE, si ricorda che nel bilancio per l'anno 2011 alla voce "l'UE quale attore globale" sono stanziati 8,7 miliardi di euro a titolo di impegno e 7,2 miliardi di euro a titolo di pagamenti, poco più del 6 per cento del totale del bilancio UE. Per quanto riguarda in particolare le missioni PSDC, si segnala che il Trattato ha disposto l’estensione delle cosiddette missioni di Petersberg - missioni umanitarie e di soccorso; missioni di mantenimento della pace (peace-keeping); missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace (peace making) - integrandole con ulteriori compiti relativi alle missioni di disarmo, di consulenza ed assistenza in materia militare, di stabilizzazione al termine dei conflitti. L’articolo specifica inoltre che tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio. Quanto alle procedure decisionali, il Consiglio adotta le relative decisioni all’unanimità stabilendone l'obiettivo, la portata e le modalità generali di realizzazione. L'Alto rappresentante, sotto l'autorità del Consiglio e in stretto e costante contatto con il comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti civili e militari di tali missioni. I ministri della difesa riuniti in sede di Consiglio "Affari esteri" il 9 dicembre 2010 hanno adottato conclusioni in materia di sviluppo delle capacità militari europee. Secondo i ministri gli attuali vincoli di bilancio dovrebbero essere visti come un'opportunità per trovare nuovi e più efficaci modi per sviluppare le capacità militari europee. Gli Stati membri possono diminuire i costi complessivi dello sviluppo delle capacità intensificando la cooperazione in questo settore, mettendo in comune e condividendo i mezzi militari e incrementando le sinergie tra le attività civili e militari nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).
Gli Stati membri potrebbero passare sistematicamente in rassegna le rispettive capacità e strutture di supporto per individuare ciò che è efficace e sostenibile a livello operativo e ciò che potrebbe essere utilizzato ai fini della condivisione. Inoltre, gli Stati membri potrebbero incrementare l'interoperabilità dei rispettivi mezzi militari e ripartire taluni compiti tra di loro. Un'altra possibilità per evitare doppioni negli sforzi e nei costi è rappresentata dalle sinergie civili e militari, specialmente nel settore delle capacità di duplice uso, utilizzando gli stessi dispositivi o mezzi sia per le operazioni militari sia per quelle di soccorso civile. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero trasmettere le rispettive esigenze in campo militare, le norme e le informazioni pertinenti agli organi civili le cui attività hanno implicazioni per il settore della difesa.
Il Consiglio ha ribadito inoltre la necessità di continuare a sviluppare la cooperazione con
In relazione al provvedimento in esame, si segnala che le
Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa della Camera hanno avviato
l’esame in sede referente delle proposte di legge C.
Il decreto legge contiene alcuni rinvii alla legislazione vigente, secondo un procedimento consueto nei decreti legge e nelle leggi che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, in conseguenza della carenza di una normativa unitaria che regolamenti i profili giuridico-economici delle missioni stesse. La relazione per l’analisi tecnico-normativa segnala che “nell’ambito delle disposizioni che disciplinano le missioni previste dal presente decreto sono previsti rinvii a disposizioni che, originariamente previste da fonti diverse, sono attualmente riprodotte nel codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel testo unico delle disposizioni regolamentari dell’ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recanti il riassetto delle disposizioni legislative e regolamentari sull’ordinamento militare. I rinvii in parola, ai sensi dell’articolo 2115 del codice dell’ordinamento militare, debbono intendersi effettuati alle corrispondenti disposizioni dello stesso codice dell’ordinamento militare e del testo unico delle disposizioni regolamentari dell’ordinamento militare”.
In particolare, si ricorda:
Ø l’articolo 5,
comma
Ø l’articolo 5,
comma 3 novella, a sua volta, il codice, introducendovi il nuovo articolo
248-bis, in materia di aeromobili a
pilotaggio remoto (APR) di peso inferiore ai
Si rileva, da ultimo, che l’articolo 4, comma 31, nell’integrare per l’anno 2011 la dotazione finanziaria del Fondo per esigenze prioritarie del Ministero della difesa finalizzata alla celebrazione del 150° anniversario dell’unità d’Italia, richiama l’articolo 55, comma 5-septies, del decreto-legge n. 78/2010, che già integrava tale Fondo con risorse finalizzate alla medesima celebrazione. Il citatocomma 5-septies, a sua volta, si limita a rinviare all’articolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge n. 112/2008. Quest’ultima disposizione è stata abrogata dall’articolo 2168, comma 1, n. 1071, del codice dell’ordinamento militare, nel quale è contestualmente refluita (articolo 620)
Come rilevato nella analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), “destinatari dell'intervento normativo sono le amministrazioni degli Affari esteri, della Difesa, dell'Interno, dell'Economia e delle finanze e della Giustizia in veste di autorità alle quali è attribuita la competenza in materia, rispettivamente, di cooperazione internazionale, di impiego del personale appartenente alle Forze armate, alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza, di ordinamento giudiziario e di personale appartenente alla Polizia penitenziaria. Destinatario è, altresì, il personale appartenente alle predette amministrazioni, in quanto impiegato negli interventi umanitari e di cooperazione allo sviluppo, nonché nelle missioni delle Forze armate e di polizia oggetto di disciplina”.
All’articolo 1, la rubrica si riferisce soltanto all’Afghanistan (“Iniziative in favore dell'Afghanistan”) mentre i commi 2, 3 e 5 riguardano anche il Pakistan.
All’articolo 4, i commi 17 e 18 autorizzano – rispettivamente – le spese per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per sopperire ad esigenze di prima necessità della popolazione locale non soltanto per il periodo di riferimento del decreto ma per tutto l’anno solare 2011.
Servizio Studi Area iternazionale e Sicurezza |
( 066760-4172 4939 – *st_difesa@camera.it - *st_affari_esteri@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: D10228_0.doc
[1] La citata legge traeva origine dalla proposta di legge
A.C. 2602. Al riguardo, si segnala che il contenuto di tale provvedimento
corrispondeva all’articolo 24, commi da