Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Altri Autori: Servizio Bilancio dello Stato , Servizio Commissioni , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - D.L. 225/2010 - A.C. 4086 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4086/XVI   DL N. 225 DEL 29-DIC-10
Serie: Progetti di legge    Numero: 436
Data: 21/02/2011
Descrittori:
PROROGA DI TERMINI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS N. 2518/XVI     


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Progetti di legge

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

 

D.L. 225/2010 - A.C. 4086

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

 

 

n. 436/0

 

 

21 febbraio 2011

 


 

 

Servizio responsabile:

Servizio Studi – Area Istituzionale e Area Finanza pubblica

Tel. 066760-9475 – 066760-2233

 

 

Servizio Bilancio dello Stato

Nota di verifica - dossier n. 276

Tel. 066760-2174 – 066760-9455

 

 

Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione

Tel. 066760-3545 – 066760-3685

 

 

Segreteria Generale  – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

Tel. 066760-2145

 

§         Le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§         Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

§         Le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.

L’analisi dei profili finanziari è basata, oltre che sul testo delle disposizioni prese in esame, anche sulla documentazione tecnica appositamente predisposta dal Governo. Si tratta, in particolare:

§       della relazione tecnica allegata al testo originario del disegno di legge di conversione (S. 2518);

§       della relazione tecnica presentata al Senato con riferimento all’emendamento 1.900 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, approvato con voto di fiducia (c.d. maxiemendamento).

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: D10225_0.doc

 


INDICE

Elementi per l’istruttoria legislativa

§      Dati identificativi del provvedimento                                                                3

§      Contenuto                                                                                                        4

§      Relazioni allegate                                                                                          22

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia                                              22

§      Motivazioni della necessità ed urgenza                                                         23

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite               24

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni                                                 24

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico                                                             24

§      Formulazione del testo                                                                                  25

§      Articolo 2, comma 9-quater (Gettoni di presenza dei consiglieri circoscrizionali delle Città metropolitane)                                                                                                29

§      Compatibilità comunitaria                                                                              30

 

 


Elementi per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi del provvedimento

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. n. 4086

Numero del decreto-legge

225/2010

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

Iter al Senato

Sì (A.S. 2518)

Numero di articoli

 

testo originario

4

testo approvato dal Senato

9

Date

 

emanazione

29 dicembre 2010

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

29 dicembre 2010

approvazione del Senato

16 febbraio 2011

assegnazione

16 febbraio 2011

scadenza

27 febbraio 2011

Commissione competente

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio)

Pareri previsti

II Giustizia (ex art. 73, comma 1-bis, del reg., per le disposizioni in materia di sanzioni), III Affari esteri, IV Difesa, VI Finanze (ex art. 73, co. 1-bis, del reg., per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro (ex art. 73, co. 1-bis, del reg., relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII Affari sociali, XIII Agricoltura, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, Comitato per la legislazione

 


 

Contenuto

Il decreto-legge, composto inizialmente di quattro articoli, è stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell’esame al Senato.

Nel testo trasmesso alla Camera, il provvedimento si compone di nove articoli.

 

L’articolo 1, commi 1, 2, 2-bis e 2-quinquies dispone in materia di termini e regimi giuridici previsti dalle disposizioni elencate nella Tabella 1 allegata al decreto legge. Per alcune disposizioni è fissato il termine di scadenza al 31 marzo 2011 - con facoltà del Governo di prorogare tale termine, con D.P.C.M., al 31 dicembre 2011 - per altre il termine è differito al 30 aprile 2012.

Il comma 2-ter proroga a non oltre il 31 dicembre 2011 l’applicabilità delle disposizioni relative all’impiego dei magistrati onorari nei tribunali ordinari e nelle procure presso i tribunali ordinari contenute nel R.D. n. 12 del 1941 (Ordinamento giudiziario).

Il comma 2-quater proroga nell’esercizio delle funzioni a non oltre la data del 31 dicembre 2011 i giudici onorari (GOT) e i vice procuratori onorari (VPO) il cui termine era in scadenza al 31 dicembre 2010 e i giudici di pace il cui mandato scade il 31 dicembre 2011.

Il comma 2-sexies precisa che la proroga del termine (fino al 31 marzo 2011, ai sensi della Tabella 1 allegata al decreto-legge) di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, deve intendersi riferito anche agli idonei nei medesimi concorsi.

Il comma 2-septies dispone la sospensione, fino al 31 dicembre 2011, delle demolizioni derivanti da sentenza penale, di immobili ubicati nella regione Campania. Gli immobili interessati dalla sospensione devono essere destinati a prima abitazione e occupati in maniera stabile da soggetti sprovvisti di altra abitazione.

Il comma 2-octies prevede che l’art. 4-bis del D.L. 347/2003 si interpreta nel senso che le modificazioni degli obblighi assunti attraverso il concordato dall’ente assuntore sono inefficaci, seppur contenuti in emendamenti statutari, prima della decorrenza dei termini fissati nel concordato.

 

L'articolo 2, al comma 1, reca disposizioni concernenti il 5 per mille dell’IRPEF. In particolare, il primo ed il secondo periodo del comma estende all’esercizio finanziario 2011 la disciplina del 5 per mille 2010, di cui all’ articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge n. 40 del 2010 e al D.P.C.M. 23 aprile 2010. Il terzo periodo del comma stanzia per il 5 mille 2010 – da liquidarsi nel 2011 - ulteriori 200 milioni di euro, rispetto ai 100 milioni già stanziati dalla legge finanziaria per il 2011. Infine, si specifica che agli interventi in materia di sclerosi laterale amiotrofica è destinata una quota fino a 100 milioni di euro.

Il comma 1-bis prevede il finanziamento dell'organismo di indirizzo (ODI) cui spetta la definizione degli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti finanziati dalle province autonome di Trento e di Bolzano indirizzati ai territori confinanti.

Il comma 1-ter dell’articolo 2 prescrive, per i terreni agricoli e le valli da pesca della laguna di Venezia, la ricognizione dei compendi già di proprietà privata perché costituiti da valli arginate, alla data di entrata in vigore del codice della navigazione.

Il comma 1-quater introduce l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore, le cui modalità saranno stabilite con decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 marzo 2011.

Il comma 1-quinquies proroga al 30 aprile 2011 il termine entro cui l'Istituto superiore di sanità deve predisporre una relazione per il Ministro della salute sull'attività delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita e introduce un obbligo di comunicazione di alcuni dati, da parte delle citate strutture, al Ministero della salute.

I commi 1-sexies e 1-septies propongono alcune misure ai fini dell'integrazione e dell'attuazione delle norme in materia di raccolta del sangue e di produzione di emoderivati.

Il comma 1-octies, prevede che il Comitato per la verifica delle cause di servizio, chiamato ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione dei dipendenti pubblici, sia prorogato nell'attuale composizione fino al 31 dicembre 2013.

Il comma 2, differisce alla data del 30 giugno 2011 il termine per il versamento dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali già sospesi per gli eventi alluvionali verificatisi nel Veneto.

Il comma 2-bis consente aregioni, province e comuni di assicurare lacopertura integrale dei costi del ciclo dei rifiuti mediante aumenti delle imposizioni tributarie attribuite agli enti locali.

Il comma 2-ter prevede che i comuni della regione Campania, ai quali è stata applicata la riduzione dei trasferimenti erariali, deliberino, a decorrere dall'anno 2011, una maggiorazione dell’addizionale dell'accisa sull'energia elettrica.

I commi 2-quater e 2-quinquies recano modifiche all’art. 5 della legge n. 225 del 1992 relativo allo stato di emergenza e potere di ordinanza.

Il comma 2-sexies sottopone al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i provvedimenti commissariali attuativi delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza. Con riguardo ai medesimi provvedimenti, il comma 2-septies riduce a sette giorni il termine entro il quale divengono esecutivi gli atti trasmessi alla Corte dei Conti senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo.

Il comma 2-octies estende le norme in materia di rendicontazione delle attività svolte per il superamento delle emergenze da parte dei Commissari delegati ai funzionari e commissari delegati autorizzati alla gestione di fondi statali.

I commi da 2-novies a 2-undecies modificano la disciplina della revoca dei finanziamenti concessi alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali e da queste non utilizzati. I fondi revocati sono riassegnati ad Autorità portuali.

Il comma 2-duodecies propone l'assegnazione di un contributo per il 2011, pari a 200.000 euro, in favore dell'Associazione Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo.

Il comma 2-terdecies prevede un’assegnazione di risorse per il 2011, nel limite di 2 milioni di euro, a favore dell’Istituto italiano studi filosofici e dell’Istituto italiano per gli studi storici.

Il comma 2-quaterdecies dell’articolo 2 differisce al 1° gennaio 2012 l'applicazione alle federazioni sportive del CONI delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi contenute nell’articolo 6 del decreto-legge 78/2010.

Il comma 2-quinquiesdecies proroga di un anno il termine del 31 dicembre 2010 entro il quale l’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è assoggettato alla disciplina per cui gli enti pubblici non economici devono essere riordinati o soppressi.

Il comma 3 e il comma 3-quater recano disposizioni finalizzate a prorogare, rispettivamente, i termini per la ripresa dei versamenti sospesi nonché degli adempimenti sospesi ai sensi dell’articolo 39 del D.L. n. 78/2010 in favore dei soggetti colpiti dal sisma dell’Abruzzo del 6 aprile 2009.

I commi 3-bis e 3-ter dispongono che si provveda, entro il 30 settembre 2011, all’istituzione del Parco nazionale «Costa teatina» ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge n. 93 del 2001.

Il comma 3-quinquies dell’articolo 2 riconosce al Ministro dello sviluppo economico il potere di prorogare fino al 30 giugno 2011 il termine di esecuzione del programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali per i gruppi industriali con imprese ed unità locali nella regione Abruzzo, in precedenza fissato al 31 dicembre 2010.

Il comma 3-sexies dispone una deroga al blocco delle assunzioni per il Comune de L'Aquila e per i comuni montani della provincia de L'Aquila.

Il comma 3-septies differisce al 1° novembre 2012 l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di Musica Alfredo Casella dell'Aquila e proroga l’operatività degli organi attuali.

Il comma 3-octies dispone l'avvio della bonifica del sito "Bussi sul Tirino" in Abruzzo, come individuato e perimetrato dal D.M. Ambiente 29 maggio 2008. Agli oneri, valutati in complessivi 50 milioni di euro (15 milioni di euro per il 2011, 20 milioni per il 2012 e 15 milioni per il 2013), si provvede a valere sulle risorse finanziarie individuate dall'art. 14, comma 1, del D.L. 39/2009 (recante interventi urgenti per il sisma in Abruzzo).

Il comma 3-novies dispone che agli impianti fotovoltaici dei quali siano soggetti responsabili gli enti locali della provincia dell'Aquila che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), continuino ad applicarsi le tariffe incentivanti ventennali riservate dal “Secondo Conto Energia” (art. 6 del DM 19 febbraio 2007) alla tipologia di impianti con integrazione architettonica entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010.

Il comma 3-decies individua, a partire dal 2011, il giorno 6 aprile quale Giornata della memoria per le vittime del terremoto che ha colpito la provincia de L'Aquila nel 2009, nonché delle altre calamità naturali che hanno colpito l'Italia.

Il comma 3-undecies proroga le concessioni contratto in corso alla data del 27 ottobre 2002 e rilasciate da enti pubblici nell'interesse di operatori economici le cui strutture siano state danneggiate dai fenomeni vulcanici dell’Etna nel luglio 2001 e nell'ottobre 2002, fino al protrarsi dello stato d’emergenza, ovvero fino al 31 dicembre 2011.

I commi 4 e 4-bis prorogano al 31 dicembre 2013 alcuni incentivi fiscali in favore del settore cinematografico introdotti dalla legge finanziaria 2008, tra cui il credito d’imposta in favore delle imprese sia interne, sia esterne alla filiera del cinema (cd. tax credit esterno ed interno) in relazione alla produzione ed alla distribuzione di opere cinematografiche, nonché il credito d’imposta connesso all’utilizzo di manodopera italiana.

Il comma 4-terintroduce, per il periodo 1 luglio 2011 - 31 dicembre 2013, un contributo speciale di un euro, a carico dello spettatore, sul biglietto d’ingresso alle sale cinematografiche.

Il comma 4-quater dispone, per l’onere derivante dagli incentivi fiscali di cui ai commi 4 e 4-bis, un limite di spesa di euro 90.000.000 per ciascuno degli esercizi 2011, 2012 e 2013 e provvede alla relativa copertura.

Il comma 4-quinquiesestende all’anno finanziario 2011 la concessione di contributi – nel limite di 1 milione di euro – alle emittenti radiotelevisive che trasmettono programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Al relativo onere si provvede a valere sull’incremento delle risorse a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale disposto dall’art. 1, comma 61, della legge di stabilità 2011.

Il comma 4-sexiesprevede la possibilità, per gli enti previdenziali pubblici, di proseguire (in deroga alle recenti norme che impongono, per essi, la destinazione delle risorse all'acquisto di immobili, adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche) l’attuazione dei piani di investimento deliberati dai competenti organi alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri vigilanti, subordinatamente all'adozione, da parte dei medesimi organi, entro il 31 dicembre 2011, di provvedimenti confermativi delle singole iniziative di investimento inserite nei piani, nell’ambito delle risorse disponibili.

Il comma 4-septiesestende anche al presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la disposizione, già vigente per i membri dell'Autorità, che prevede la durata in carica per sette anni senza possibilità di riconferma.

Il comma 4-octies innalza da due a tre il limite dei mandati per l’eleggibilità dei consigli territoriali di alcuni ordini professionali, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Il comma 4-noviesfa salvi gli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del D.L. n. 194 del 2009, concernente graduatorie provinciali ad esaurimento del personale insegnante e, al fine di consentire la definizione del nuovo sistema di reclutamento, proroga fino al 31 agosto 2012 il termine di efficacia delle stesse graduatorie. Dispone, inoltre, che a decorrere dall’a.s. 2011/2012 l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto è consentito solo a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede l’istituzione scolastica richiesta.

Il comma 4-decies autorizza una spesa di 30 milioni di euro per il 2011 per il rifinanziamento del Fondo per il passaggio al digitale, istituito dall’articolo 1, comma 927, della legge finanziaria 2007.

Il comma 4-undecies reca varie disposizioni sul personale docente ed amministrativo in servizio presso istituzioni scolastiche italiane all’estero, tra le quali la previsione che la durata del servizio non può essere superiore a nove anni scolastici.

Il comma 4-duodecies proroga al 31 dicembre 2011 la concessione della garanzia dello Stato per l’acquisto di veicoli e rimorchi destinati al trasporto di merci, da parte delle PMI del settore.

Il comma 4-terdecies interviene in materia di sanzioni per il mancato rispetto della disciplina dei meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dell’autotrasporto di cose per conto terzi, in relazione ai costi del carburante.

Il comma 4-quaterdecies, primo periodo, differisce al 16 giugno 2011 il termine di pagamento dei premi INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi. Il secondo periodo, prevede la ripartizione di 246 milioni di euro, destinati a misure di sostegno in favore dell’autotrasporto di merci per conto terzi, tra le Amministrazione competenti, diverse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 4-quinquiesdecies sostituisce la formulazione del comma 3 dell’art. 11-bis del D.Lgs. 286/2005, prevedendo che per l’esercizio dell’attività di commercio di tutte le unità di movimentazione, si applichino gli artt. 126 e 128 del TU delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931.

Il comma 4-sexiesdecies proroga al 31 dicembre 2011 il termine per la sottoscrizione dei contratti di servizio ferroviario di interesse nazionale, soggetti agli obblighi di servizio pubblico. Autorizza inoltre la corresponsione a Trenitalia spa delle somme relative ai suddetti servizi svolti negli anni 2009-2010.

Il comma 4-septiesdecies prevede, fino al 31 dicembre 2011, che le controversie di lavoro davanti alla Corte di cassazione siano esenti dal pagamento del contributo unificato previsto dal TU spese di giustizia.

Il comma 4-octiesdecies, esclude dalla proroga del termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13000 kJ/Kg (il cd. fluff di frantumazione degli autoveicoli), qualora essi vengano smaltiti in discariche autorizzate a particolari condizioni. monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

Il comma 4-noviesdecies proroga l’incarico del Commissario straordinario dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica fino al 31 agosto 2012.

Il comma 4-vicies prevede che attraverso un regolamento di delegificazione sia riorganizzata la funzione ispettiva all’interno del MIUR, al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti.

Il comma 4-vicies semel prevede che con un regolamento di delegificazione sia individuato il sistema nazionale di valutazione e ne definisce l’articolazione.

L'articolo 2, comma 5, dispone la proroga, per il periodo d’imposta 2011, dell’applicazione dell’agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante.

Il comma 5-bisreca laproroga al 30 aprile 2011 del termine per gli adempimenti relativi alla presentazione – prevista dall’articolo 19, commi 8 e seguenti, del D.L. n. 78 del 2010 - delle dichiarazioni di immobili non registrati in catasto (c.d. case fantasma) o che siano stati oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione parimenti non dichiarata in catasto.

I commi da 5-ter a 5-quinquies, da una parte, prolungano i tempi di ricostituzione degli organi nonché quelli per l’adozione del nuovo statuto del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, dall’altra dispongono la soppressione dello stesso Banco.

Il comma 5-sexiesreca disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale della Banca d’Italia, attribuendo all’Autorità il potere di provvedere sulle materie oggetto di contrattazione ove non si raggiunga un accordo in tempo utile per dare attuazione ai principi di contenimento della spesa recati dal D.L. 78/2010, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.

Il comma 5-septies, prevede la possibilità per la CONSOB di utilizzare il personale immesso nei ruoli a conclusione delle procedure concorsuali in atto alla data del 1º gennaio 2011. Il comma 5-octies prevede che la CONSOB debba adeguarsi alle disposizioni di cui alla legge di contabilità n. 196 del 2009 con riguardo alle attività di controllo di regolarità amministrativo-contabile entro il 31 luglio 2011.

Il comma 5-novies fissa al 31 marzo 2011 il termine entro il quale le società in cui sono costituiti i centri di assistenza agricola devono adeguarsi ai requisiti di garanzia e di funzionamento previsti dal decreto di riforma del 2008.

Il comma 5-decies proroga l'attività del Commissario liquidatore dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 fino alla completa definizione delle attività residue affidate allo stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

I commi da 5-undecies a 5-quaterdecies prorogano fino al 31 dicembre 2011 il "Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura in acque marine e salmastre" e contemporaneamente definiscono un nuovo strumento programmatorio in materia di pesca che sostituirà il precedente.

Il comma 5-quinquiesdeciesprevede che la Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione in favore dei collaboratori di giustizia venga prorogata ogni 3 anni, senza che trovi applicazione la disciplina della valutazione di perdurante utilità prevista per gli organismi operanti presso il Ministero dell'interno.

L'articolo 2, comma 6, autorizza il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, a rinnovare per un anno i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione allo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari.

Il comma 6-bis abroga il comma 5 dell’art. 6 della legge di riforma del sistema universitario (L. 240/2010) che novellava l’art. 1, comma 11, della L. 230/2005, a sua volta, però, abrogato dall’art. 29, comma 11, lett. c), della stessa L. 240/2010, in quanto le questioni relative allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori, a suo tempo disciplinate dal comma 11 citato, sono ora trattate nel comma 4 dell’art. 6 della stessa L. 240/2010.

Il comma 6-ter prevede l’emanazione, entro il 31 dicembre 2011, di un decreto ministeriale per la disciplina dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico.

Il comma 6-quaterprevede che le risorse per i volontari del Corpo delle capitanerie di porto, nei limiti di 14.8 milioni di € per il 2011, di 9.6 milioni di € per il 2012 e di 6.6 milioni di € per il 2013, vengano utilizzate per le esigenze di funzionamento e per l’esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto.

I commi 6-quinquies e 6-sexies posticipano al 1° gennaio 2016 l'obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento ai fini della promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato.

Il comma 6-septies dispone, a decorrere dal 31 marzo 2011, l'unificazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura e del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso nel nuovo Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, alimentato con le risorse già previste per i Fondi unificati.

I commi da 6-octies a 6-decies modificano norme concernenti i requisiti per la nomina a prefetto differendo, altresì, il termine per il conferimento degli incarichi ai prefetti di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.

I commi da 6-undecies a 6-sexiesdecies istituiscono la figura degli esperti di pubblica sicurezza, inviati dal Dipartimento della pubblica sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. In questa nuove figura confluiscono le venti unità di esperti appartenenti alla Direzione centrale per i servizi antidroga. gli esperti per la sicurezza dipendono dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, mentre gli esperti antidroga continuano a far capo alla Direzione antidroga, anch’essa facente capo al Dipartimento di PS. La durata dell’incarico di esperto per la sicurezza è di due anni ed è prorogabile per non più di due volte.

Il comma 7 novella l'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010), introducendo due nuovi commi, il 196-bis e il 196-ter, relativi alle procedure per la dismissione degli immobili della difesa, i cui proventi sono destinati, in parte, ai sensi del comma 195 della medesima legge, a garantire copertura finanziaria al rifinanziamento autorizzato per l’anno 2010 per il ripiano dei debiti ricompresi nel piano di rientro dall’indebitamento del comune di Roma, predisposto dal Commissario straordinario del Governo.

Il comma 8, modifica la disciplinarelativa al contributo di 500 milioni di euro per l’anno 2010 per il ripiano dei debiti ricompresi nel piano di rientro dall’indebitamento del comune di Roma. In particolare, sono posti a carico del bilancio dello Stato gli oneri derivanti dall'estinzione dell'anticipazione stessa.

Il comma 9 modifica le disposizioni relative alla disciplina ed al rifinanziamento per l’anno 2011 del piano di rientro dall’indebitamento del comune di Roma. In particolare, sono modificate le modalità per la stipula del contratto di servizio finalizzato al reperimento dei finanziamenti per il piano medesimo e sono disciplinate le spese di funzionamento della gestione commissariale. Nel corso dell’esame al Senato è stata inoltre introdotta una disposizione relativa all’indennità dei sub commissari. È inoltre prevista l’istituzione di un vincolo sulle entrate del comune di Roma, nella misura di 200 milioni di euro, a garanzia del sostegno da parte di Roma capitale alla copertura degli oneri derivanti dal finanziamento del piano di rientro, in modo da eliminare tale vincolo dal bilancio comunale.

Il comma 9-bis, prevede che, fino al 31 dicembre 2012, gli immobili acquisiti o che saranno acquisiti al patrimonio di Roma capitale, sulla base della legge n. 396/1990 (Interventi per Roma, capitale della Repubblica) non sono soggetti all’istituto della retrocessione o della restituzione, a meno che Roma capitale non acconsenta alla richiesta del privato

Il comma 9-ter introduce un limite massimo agli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei consiglieri che siano anche dipendenti da privati o da enti pubblici economici. Il limite è pari, per ciascun consigliere, alla metà dell'indennità di rispettiva spettanza.

Il comma 9-quater introduce una norma interpretativa relativa alla corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane.

Il comma 9-quinquies prevede che, nei comuni capoluogo di regione individuati come città metropolitane, gli oneri a carico dell’ente locale per i permessi retribuiti dei consiglieri circoscrizionali che siano dipendenti da privati o da enti pubblici economici non possono superare mensilmente l’importo pari ad un quarto dell’indennità del presidente circoscrizionale. Esso sopprime inoltre la disposizione che subordina l’applicabilità delle nuove disposizioni sullo status degli amministratori di Roma capitale all’entrata in vigore del decreto legislativo sulle nuove funzioni di Roma capitale.

Il comma 9-sexiesprevede che, nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti, il numero dei consiglieri comunali resta determinato in 60 e che il numero massimo dei componenti della Giunta è 15, oltre al sindaco.

Il comma 10 definisce le quote di ripartizione dei proventi derivanti dalle procedure di dismissione degli immobili militari, tra il Ministero della difesa, l'entrata del bilancio dello Stato e gli enti locali interessati.

I comma 11 e 12 modificano le modalità di funzionamento dei fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari.

Il comma 12-bis attribuisce per il 2011 alla Gestione Governativa Navigazione Laghi 2 milioni di euro. Il comma 12-ter autorizza per il biennio 2011-2012 la possibilità per la medesima Gestione Governativa di utilizzare gli avanzi risultanti dai bilanci 2009 e 2010.

Il comma 12-quater esclude parzialmente (con riferimento, cioè, ad alcune categorie di personale) i datori di lavoro del settore minerario dall'applicazione della disciplina sulle assunzioni obbligatorie di categorie protette ed eleva, per i medesimi datori, da 60 a 90 giorni il termine per richiedere agli uffici competenti l'assunzione (termine decorrente dal momento in cui opera l'obbligo di assunzione).

Il comma 12-quinquies stanzia 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per far fronte agli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito alcune parti del territorio nazionale, destinando in particolare, alla Liguria 45 milioni di euro, al Veneto 30 milioni di euro, alla Campania 20 milioni di euro, ai comuni della provincia di Messina 5 milioni di euro.

Il comma 12-sexies dispone la proroga al 31 dicembre 2011 del termine fissato per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione prevista dall’art. 1, comma 1, del D.L. 158/2008.

Il comma 12-septiesreca ulteriori misure di controllo della spesa sanitaria, novellando e precisando quanto disposto dall’articolo 11, comma 6, del D.L. 78/2010[1] dedicato al contenimento della spesa farmaceutica. In particolare, sono disposte misure retroattive in ordine al taglio delle quote di spettanza delle farmacie e delle aziende farmaceutiche.

Il comma 12-octies consente alle regioni con piani di rientro dal debito sanitario di sanare il finanziamento di interventi di edilizia sanitaria, già realizzati dalle regioni, ma effettuati a carico del fondo sanitario di parte corrente.

Il comma 12-novies integra l’ammontare del Fondo unico per lo spettacolo di 15 milioni di euro per il 2011, per le esigenze delle fondazioni lirico-sinfoniche, ad esclusione delle fondazioni cui fa riferimento il comma 16-quinquies.

Il comma 12-decies stabilisce che i componenti della Civit (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche) che sono dipendenti della pubblica amministrazione o magistrati siano collocati fuori ruolo solo se ne fanno richiesta.

Il comma 12-undecies reca alcune disposizioni inerenti i lavoratori licenziati dalla aziende non commerciali in crisi.

Il comma 12-duodecies modifica l’art. 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici - che vieta fino al 31 dicembre 2010 ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in àmbito nazionale attraverso più di una rete di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani - prorogando il divieto fino al 31 dicembre 2012, e prevedendo l’applicazione della norma ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, che conseguono per ciascun anno ricavi superiori all'8 per cento dei ricavi complessivi del sistema intergrato delle comunicazioni (SIC) o al 40 per cento dei ricavi del settore delle comunicazioni elettroniche.

Il comma 12-terdecies sospende fino al termine del 30 giugno 2011 il pagamento degli importi (con scadenza 31 dicembre 2010) dovuti dai produttori di latte in ragione dei piani di rateizzazione regolanti il prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto alle quote latte.

Il comma 12-quaterdecies, proroga al 31 dicembre 2011 i poteri attribuiti al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia dall’art. 44-bis del D.L. n. 207/2008 (L. n. 14/2009) per fronteggiare il sovraffollamento carcerario.

I commi da 13 a 16 autorizzano la proroga della partecipazione italiana agli interventi urgenti del Fondo monetario internazionale per contrastare a livello globale la crisi finanziaria, mediante un accordo di prestito tra la Banca d’Italia e il FMI; nonché la proroga dell'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri, quali previsti dalla legge n. 146 del 2003.

Il comma 16-bis mira a consentire la partecipazione italiana alla Fondazione denominata Global Earthquake Model (GEM), al fine di contribuire a stabilire standard internazionali uniformi e condivisi per il calcolo e la divulgazione di dati di vulnerabilità e rischi derivanti da eventi sismici.

Il comma 16-terproroga al 31 dicembre 2011 il finanziamento a favore della fondazione orchestra sinfonica G. Verdi di Milano, autorizzando la spesa di 3 milioni di euro.

Il comma 16-quater trasferisce 4,5 milioni di euro per la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica necessarie per le attività degli uffici giudiziari e della sicurezza collegate allo svolgimento dell’EXPO Milano 2015.

Il comma 16-quinquies, primo periodo,riconosce un contributo di 3 milioni di euro per l’anno 2011 a “ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all’articolo 1, comma 1, lett. f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64” (L. n. 100/2010), al fine di assicurare la prosecuzione delle attività esercitate. Il secondo periodo in esame quantifica l’onere derivante dal contributo alle fondazioni lirico sinfoniche di cui al primo periodo in 6 milioni di euro nel 2011.

Il comma 16-sexies dispone il mantenimento in bilancio nell’esercizio finanziario 2011, entro il limite di 120 milioni di euro, delle somme non impegnate al 31 dicembre 2010, relative al Fondo per l'adeguamento prezzi di materiali da costruzione, di cui all’articolo 1, comma 11 del decreto-legge n. 162 del 2008.

Le somme sono versate all’entrata per essere integralmente destinate, nell'anno 2011, all’incremento della quota del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili destinata al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e di sviluppo dei territori, di attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e di promozione di attività sportive, culturali e sociali, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010).

Il comma 16-septies fissa al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale va compiuto, a spese dei proprietari, un puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica dei serbatoi fissi, in esercizio da 25 anni dalla prima installazione, presso i depositi di GPL (gas di petrolio liquefatto) di cui al D.M. 14 maggio 2004. In assenza della prova di aver effettuato le prescritte verifiche, il proprietario del serbatoio sarà obbligato a collocarlo fuori esercizio.

Il comma 16-octies incrementa di 1.500.000 euro - per l'esercizio 2011 - il contributo ordinario destinato all’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dispone la conseguente copertura finanziaria.

Il comma 16-novies proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.

Il comma 16-decies, differisce al 20 marzo 2012, limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, la data di entrata in vigore della disciplina in materia di mediazione obbligatoria contenuta nell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

L'articolo 2, comma 17 consente di provvedere mediante anticipazioni di tesoreria agli eventuali pagamenti che si rendessero necessari al fine di fronteggiare l'operatività della garanzia offerta dallo Stato sulle passività emesse per il finanziamento di prestiti agli Stati dell’area euro dalla società appositamente costituita assieme agli altri Stati dell'area, la European Financial Stability Facility (EFSF).

Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria, il comma 17-bisproroga le previsioni dell’art. 3 della legge 18 maggio 1998, n. 160, per consentire l'estensione della partecipazione italiana al capitale della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS).

Il comma 17-terreca la proroga al 31 dicembre 2011 del termine entro il quale possono essere completate le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa, qualora risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi.

I commi 17-quater e 17-quinquies recano disposizioni in materia di garanzie sui mutui; si prevede che esse continuino assistere il rimborso del debito, senza formalità o annotazione, anche nel caso in cui l’ammortamento sia sospeso, ed anche nell’ipotesi di finanziamenti cartolarizzati o di emissione di obbligazioni bancarie garantite. La permanenza delle garanzie è estesa anche al caso di riacquisto del credito cartolarizzato.

Il comma 17-sexies posticipa il termine di presentazione alle Camere della Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente dal mese di aprile al 30 settembre di ogni anno.

Il comma 17-septies consente la prosecuzione delle attività di realizzazione del Polo finanziario e del Polo giudiziario di Bolzano, a decorrere dal 30 settembre 2011, a valere sulle risorse destinate agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. A tale scopo autorizza lo Stato, per l’anno 2011, a sottoscrivere quote di Società di Gestione del Risparmio finalizzate a gestire Fondi comuni di investimento mobiliare aventi specifiche caratteristiche e che perseguano, tra i loro obiettivi, la realizzazione di nuove infrastrutture prevalentemente sul territorio nazionale e con effetti di lungo periodo.

I commi da 17-octies a 17-duodecies introducono modifiche alla disciplina dell’attività di bancoposta svolta da Poste italiane S.p.a., al fine di applicare a tale attività gli istituti di vigilanza prudenziale, di competenza della Banca d’Italia. Si dispone pertanto a carico di Poste italiane l’obbligo di costituire un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio di tale attività, cui dovrà applicarsi un regime di contabilità separata. Si prevede inoltre chePoste italiane possa acquisire partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di banche.

Il comma 17-terdecies interviene in materia di fiscalità e vigilanza delle imprese di assicurazione, recando disposizioni sulla valutazione in bilancio dei titoli da esse posseduti. In particolare, alle imprese è temporaneamente consentito (per l'esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011), ai fini della verifica di solvibilità corretta, di tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito, destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea.

Il comma 17-quaterdecies proroga al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato dalla legge, in favore dei soggetti in possesso di determinati requisiti, ove tale superamento derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori.

Il comma 18 differisce al 30 giugno, per l'anno 2011, il termine per l'approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali, nonché i termini per l'adozione dei relativi atti presupposti.

Il comma 18-bis interviene sulla disciplina delle dilazioni di pagamento, richieste dal contribuente per l’esistenza di una temporanea situazione di difficoltà finanziaria, e concesse dall’agente di riscossione.

Il comma 18-ter disciplina i versamenti dovuti al bilancio dello Stato da parte di Equitalia giustizia, con riferimento in particolare alle spese di gestione da parte della stessa società, e la gestione da parte della medesima delle risorse sequestrate in forma di denaro.

Il comma 18-quaterautorizza fino al 31 marzo 2011 il completamento dei programmi di cui ad alcuni bandi di concorso per l’accesso a qualifiche dirigenziali nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze mediante utilizzo delle relative graduatorie.

Il comma 18-quinquies al fine dell'applicazione dell'imposta di registro in misura agevolata, proroga di tre anni il termine entro il quale deve essere completato l'intervento cui è finalizzato il trasferimento di proprietà colpito da imposta, avente per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale, Inoltre, è spostato al 2005 – in luogo del 2008 – il termine di riferimento per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati e per le scritture private autenticate cui si applicano le misure agevolative in materia di imposte indirette per i trasferimenti immobiliari compresi in piani urbanistici particolareggiati.

Il comma 18-sexies differisce al 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame il termine ordinariamente previsto (entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo dei Consigli regionali) per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese elettorali per le elezioni regionali del 28-29 marzo 2010.

I commi da 18-septies a 18-decies recano disposizioni volte a consentire l’applicazione interna dei principi contabili internazionali adottati con regolamenti UE, entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010 A tal fine è dettata un’apposita procedura per l’emanazione delle opportune disposizioni applicative (che prevede anche l’acquisizione del parere delle Autorità di vigilanza e dell’Organismo Italiano di Contabilità) e dell’eventuale disciplina fiscale di coordinamento.

Il comma 18-undecies dispone che le violazioni delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse mediante affissioni di manifesti politici commesse nel periodo dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame possano essere definite, mediante il versamento di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000 euro per anno e per provincia.

Il comma 19 proroga fino al 31 dicembre 2011, esclusivamente per gli esercizi pubblici che forniscono l’accesso ad Internet in via principale, l’obbligo della preventiva richiesta della licenza al questore.

 

L'articolo 2-bis interviene sul diritto del dipendente sospeso o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di proscioglimento di ottenere il ripristino o il prolungamento del rapporto di impiego, in particolare eliminando i limiti di natura temporale attualmente previsti dall’art. 3, comma 57, della legge finanziaria 2004. La disposizione reca anche una disciplina transitoria.

 

Il successivo articolo 2-ter, al comma 1, reca modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno per le regioni, dettata dalla legge di stabilità 2011, in relazione agli anni 2011, 2012 e 2013. Il comma 2, invece, riguarda la sola regione Campania, quale unica regione ad aver certificato il mancato rispetto del patto di stabilità, relativamente a all'esercizio finanziario 2009.

Il comma 3 precisa che il superamento del regime di accreditamento transitorio e l’avvio dell’accreditamento istituzionale definitivo dovrà essere garantito per le strutture private ospedaliere ed ambulatoriali dal 1° gennaio 2011. Le Regioni provvedono a garantire che - dal 1° gennaio 2013 - cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e sociosanitarie private, nonché degli stabilimenti termali non confermati dagli accreditamenti definitivi.

Il comma 4 interviene sul testo dell’articolo 11, comma 6, secondo periodo del D.L. 78/2010, precisando che il SSN trattiene ad ulteriore titolo sconto sulla quota di spettanza delle farmacie, rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa, una quota pari all’1,82 per cento sul prezzo di vendita dei farmaci  al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Viene pertanto chiarito che tale percentuale di sconto si applica su tutti i farmaci erogati in convenzione, senza l’esclusione dei farmaci equivalenti e dell’ossigeno terapeutico.

Il comma 5 estende alla provincia di Milano la disposizione di deroga ai vincoli del patto di stabilità interno introdotta in favore del comune di Milano dal comma 103 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010), con riferimento alle spese sostenute per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015.

Il comma 6 stabilisce che l’importo di 70 milioni di euro, accantonato, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale 2010, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, e corrispondente all’ammontare delle risorse da destinare agli accertamenti medico legali, disposti dalle Amministrazioni pubbliche, per i dipendenti assenti dal servizio per malattia, deve essere attribuito, senza vincolo di destinazione, alle regioni dal Ministero della salute.

Il comma 7 prevede una riduzione progressiva nel triennio 2011-2013 del limite all’indebitamentodegli enti locali previsto dal comma 108 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010).

Il comma 8 dispone l’obbligo per gli enti e le amministrazioni dotati di autonomia finanziaria di versare annualmente le somme provenienti dalle riduzioni di spesa disposte dall’articolo 6 del D.L. n. 78/2010 ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 9 estende, fino al 2012, la possibilità di utilizzare una quota dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal TU sull’edilizia, per il finanziamento di spese correnti e per la manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Il comma 10 esclude, nei comuni fino a 3.000 abitanti, l’applicazione della norma sulle incompatibilità degli amministratori locali a causa di rapporti con società e imprese nei casi in cui la partecipazione dell’ente locale sia inferiore al 3 per cento.

Il comma 11 provvede a posticipare al 31 dicembre 2013 il termine per la messa in liquidazione delle società da parte dei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, che risultano costituite alla data del 31 maggio 2010, ovvero per la cessione delle relative partecipazioni.

I comma 12 prevede l’esclusione, fino al 31 dicembre 2011, dei consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli Enti Parco istituiti con legge regionale dalla soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali prevista dalla legge finanziaria 2010.

Il comma 13 dispone l’attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario di una somma calcolata in misura pari ai pagamenti effettuati da tali enti nel primo trimestre dello scorso anno. Tale quota è corrisposta, a titolo di acconto, dal Ministero dell’interno entro il mese di marzo 2011.

L’acconto, per la parte imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione ai sensi della legge delega sul federalismo fiscale, dovrà essere portato in detrazione dalle entrate spettanti ai comuni, sulla base dei provvedimenti attuativi della stessa legge n. 42/2009.

Si provvede altresì alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l’anno 2011, diversi da quelli indicati nel periodo precedente, oggetto di fiscalizzazione ai sensi della legge n. 42/2009.

Viene prorogata, per l'anno 2011, la compartecipazione delle province al gettito dell’IRPEF, disciplinata dall’articolo 31, comma 8, legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002).

 

L'articolo 2–quater, ai commi 1-3, prevede l'avvio di una sperimentazione, in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti, per valutare la proroga del programma carta acquisti.

Il comma 4, aggiungendo un periodo all’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 180/1950 (recante il Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), stabilisce che fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici e privati non possano essere ceduti.

Ai commi 5 e 6 si dispone, in maniera non testuale e con effetto retroattivo dal 16 dicembre 2010, la reviviscenza delle leggi 13 marzo 1950, n. 114 (limitatamente agli articoli 1 e 4), 2 aprile 1951, n. 302, 11 aprile 1955, n. 379 e 26 luglio 1965, n. 965, già abrogate nell’ambito del procedimento “taglia-leggi”.

Il comma 7 proroga di un anno il termine per l'adozione dei regolamenti governativi volti a consentire il coordinamento della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro con la normativa concernente le attività lavorative a bordo delle navi (ivi comprese le navi da pesca), le attività nell'ambito portuale ed il trasporto ferroviario.

Il comma 8 autorizza l’Agea a prorogare non oltre la data del 31 dicembre 2011 gli incarichi dei dirigenti che avevano un contratto quinquennale in scadenza a fine 2010, nelle more dell'espletamento del nuovo concorso bandito il 30 novembre 2010.

Il comma 9, proroga fino al 2014 la possibilità, per i dipendenti pubblici prossimi, di fruire dell’istituto dell’esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni, specificando altresì che i posti resi vacanti non sono reintegrabili per l’intera durata del quadriennio 2011-2014.

Il comma 10, proroga al 31 dicembre 2011 iltermine relativo alla nuova procedura di impugnazione dei licenziamenti individuali introdotta dall’articolo 32 della legge n.183/2010 (cd. “collegato lavoro”).

 

L’articolo 2-quinquies prevede in generale la trasformazione in crediti d’imposta, qualora nel bilancio individuale delle società che esercitano attività bancaria e finanziaria venga rilevata una perdita d’esercizio, delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile, nonché di quelle relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi. Ciò al fine di favorire la patrimonializzazione delle banche italiane nel contesto della prossima applicazione dell’Accordo di Basilea III sul capitale bancario che, a seguito della crisi dei mercati richiede requisiti più elevati di patrimonializzazione degli istituti bancari.

 

L’articolo 2-sexies provvede a riformare, in generale, il regime di tassazione dei fondi comuni di investimento, al fine di equiparare il regime fiscale attualmente esistente per gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti in Italia a quello previsto per gli OICR residenti in altro Stato membro dell’Unione europea, prevedendo sostanzialmente il passaggio dalla attuale tassazione del cosiddetto maturato in capo ai fondi alla tassazione del cosiddetto realizzato in capo ai partecipanti al fondo che abbiano sottoscritto le relative quote, di modo che il reddito prodotto dal fondo venga tassato soltanto al momento dell’effettiva percezione da parte del sottoscrittore.

 

L'articolo 3 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento.

 

La tabella reca proroghe non onerose riferite a disposizioni aventi ad oggetto:

·       Adeguamento dello statuto della Fondazione Gaslini

·       Sicurezza sul lavoro nelle cooperative sociali e nel volontariato della protezione civile

·       Trasporto pubblico locale

·       Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013

·       Validità delle graduatorie di concorsi pubblici e di assunzioni

·       Programma statistico nazionale

·       Norme regionali in materia di tassa automobilistica e IRAP

·       Intesa per le reti dell'energia

·       Esami di abilitazione professionale

·       Adeguamento delle strutture alberghiere alle disposizioni per la prevenzione di incendi

·       Promozione alla qualifica di vice-prefetto

·       Mancata approvazione dei bilanci degli enti locali

·       Impronte digitali sulla carta di identità

·       Agenzia per l’albo segretari comunali e provinciali

·       Mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza della Difesa

·       Maturazione dei requisiti per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani licenziati in seguito alla chiusura delle basi NATO

·       Comandi del personale di Poste italiane e IPZS

·       Collegio dei revisori ENEA

·       Commissario straordinario per le quote latte

·       Passaggio delle funzioni delle Autorità d'ambito territoriale

·       Divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI superiore a 13000 kJ/Kg

·       Divieto di vendita a Paesi extra UE di determinati prodotti per carrozzeria

·       Autorizzazione ad assumere personale presso ISPRA

·       Gestione da parte dei comuni di attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero

·       Servizi pubblici non di linea

·       Diritti aeroportuali

·       Verifiche sismiche

·       Impianti funicolari

·       Concessioni aeroportuali

·       Prova pratica di guida del ciclomotore

·       Personale marittimo: attestazione dei requisiti per le funzioni di comandante e primo ufficiale

·       Riordino del Corpo delle Capitanerie di Porto

·       Requisiti per l’esecuzione e la progettazione di lavori pubblici

·       Estensione del lavoro accessorio

·       Risorse per gli ammortizzatori sociali

·       Deroghe ai regolamenti in materia di ammortizzatori sociali

·       Disciplina transitoria dell’attività libero-professionale intramuraria

·       Pay back del prezzo dei farmaci

·       Relazione sulla procreazione medicalmente assistita

·       Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale

·       Consiglio nazionale della pubblica istruzione

·       Valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea

·       Mandato dei commissari straordinari delle fondazioni lirico sinfoniche

·       Mandato del presidente della Fondazione "La Triennale di Milano

·       Adempimenti dei sostituti d'imposta

·       Accesso ai servizi erogati in rete dalla PA

·       Riscossione delle entrate locali

·       Approvazione degli studi di settore

·       Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli enti associativi

·       Destinazione delle somme giocate nel gioco del Bingo

·       Attività di consulenza in materia di investimenti

·       Convenzioni stipulate dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane

Relazioni allegate

Il disegno di legge presentato dal Governo al Senato (A.S. 2518) è corredato di un’unica relazione, definita sia illustrativa che tecnica, e non vi sono né la relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né la relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

 

La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’art. 9, co. 3, del regolamento di cui al D.P.C.M. 170/2008, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative”.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Numerosi decreti-legge, negli ultimi anni, sono intervenuti per prorogare o differire termini legislativamente previsti. Alcuni tra questi hanno avuto portata generale, contenendo una pluralità di proroghe afferenti a diversi settori. Tali provvedimenti sono stati ulteriormente ampliati, talora in misura notevole, durante l’iter di conversione. Negli ultimi anni, tali decreti hanno avuto cadenza annuale (2001; 2002; 2005) o semestrale (2003; 2008; 2009). Il più recente esempio è costituito dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, Provvedimento anticrisi, nonché proroga di termini, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dal decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Nella scorsa legislatura, si segnala il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

 

Risalendo più indietro nel tempo, sono numerosi i decreti-legge che negli ultimi anni sono intervenuti per prorogare o differire termini legislativamente previsti. Nella maggior parte dei casi, ciascun provvedimento d’urgenza disponeva una sola o più proroghe incidenti nel medesimo settore o in settori affini. In varie occasioni, invece, il Governo ha adottato provvedimenti di portata generale, contenenti una pluralità di proroghe afferenti a diversi settori. Tali provvedimenti sono stati ulteriormente ampliati, talora in misura notevole, durantel’iter di conversione. Negli ultimi anni, tali decreti hanno avuto cadenza annuale (2001; 2002; 2005) o semestrale (2003). Nel 2004 sono stati emanati 2 decreti-legge a distanza ravvicinata (9 novembre e 30 dicembre). Nel 2006, ildecreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, Proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa, originariamente contenente una sola proroga degli atti regolamentari da emanare, è stato convertito con una totale mutazione: la proroga originaria è stata soppressa ed al suo posto sono state introdotte numerose proroghe di termini legislativi. A fine anno è stato emanato un ulteriore decreto-legge, n. 300/2006, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. In qualche caso, i provvedimenti, oltre a recare proroghe di termini, contenevano anche disposizioni sostanziali. Si segnalano, tra gli altri, i decreti-legge n. 147/2003, Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, e n. 273/2005, Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Tale ultimo provvedimento, nella fase finale della XIV legislatura, già piuttosto corposo nel testo originario (40 articoli), raggiunge nel processo di conversione 83 articoli, i quali assorbono tra l’altro le disposizioni di altri cinque decreti-legge in corso di conversione.

 

Vari termini, tra quelli prorogati da disposizioni recate nel provvedimento in esame, hanno formato oggetto di una o più precedenti proroghe anch’esse disposte con decreto-legge.

 

Rispetto ai precedenti decreti, quello in esame – che nel testo trasmesso dal Senato non presenta sostanziali differenze di struttura rispetto ai precedenti – si differenzia per la struttura originaria, estremamente semplificata: tutte le proroghe di termini che non comportano oneri sono previste dall’articolo 1 e dalla tabella allegata; le proroghe onerose sono oggetto dell’articolo 2; l’articolo 3 reca la relativa copertura finanziaria; l’entrata in vigore è disposta dall’articolo 4. L’art. 1 oltre a disporre una proroga generale automatica, prevede anche la facoltà del Governo di prorogare fino al 31 dicembre 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici relativi a tutti i provvedimenti elencati nella Tabella 1 con D.P.C.M. adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Motivazioni della necessità ed urgenza

La premessa al decreto-legge rileva “la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di adottare misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti.

 

Poiché le proroghe di cui all’art. 1, commi 2 e 2-quinquieshannocarattere eventuale e facoltativo, il relativo procedimento appare rilevante dal punto di vista dei requisiti costituzionali della necessità ed urgenza del decreto.

Si segnala, inoltre, che il testo ripropone il contenuto di un decreto-legge respinto dalla Camera dei deputati. Infatti, l’articolo 1, comma 2-septies riproduce pressoché integralmente il contenuto del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania. Il relativo disegno di legge di conversione, approvato dal Senato, è stato respinto dall’Assemblea della Camera l’8 giugno 2010, a seguito dell’approvazione di una questione di pregiudizialità. In merito si ricorda che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera c) della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo non può, mediante decreto-legge, “rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto-legge in esame investe una pluralità di ambiti materiali riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato o alla competenza concorrente tra Stato e regioni.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni recate dal decreto-legge ed introdotte nel corso dell’esame parlamentare appaiono tra loro eterogenee quanto alla materia, pur se molte di esse presentano la comune finalità di prorogare termini stabiliti con legge; a tale finalità non sono comunque riconducibili numerose disposizioni aventi natura sostanziale. Si segnala in proposito che l’articolo 15, comma 3 della legge n. 400/1988 dispone che “i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo”.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Collegamento con lavori legislativi in corso

L’art. 1, comma 2-quinquiesdispone in relazione all’art. 12, comma 7, della legge n. 196/2009. Di tale legge sono previste modifiche nell’AS 2555, già esaminato dalla Camera.

Formulazione del testo

In base al combinato disposto dell’art. 1 commi 2 e 2-quinquies il Governo è autorizzato a modificare, con una fonte di rango secondario, il termine di vigenza di normative contenute in fonti di rango primario, senza ricorrere alle previsioni stabilite per i regolamenti di delegificazione dal comma 2 dell'art. 17 della legge 400/1988. Le disposizioni sulle quali tale facoltà può intervenire sono indicate in una tabella che, diversamente da quelle allegate ad altri provvedimenti (ad esempio quelli adottati nell'ambito del procedimento c.d. taglia-leggi), non reca né la numerazione progressiva delle voci, né il relativo oggetto. La fonte di rango secondario è costituita da D.P.C.M. per la cui adozione è previsto solo il concerto del Ministro dell’economia, senza richiamo ai ministri competenti per materia.

Inoltre, il comma 2-bis dello stesso articolo innesta nel procedimento di emanazione dei D.P.C.M una fase parlamentare di tipo consultivo, per la quale - a differenza di quanto stabilito per il procedimento di delegificazione che, oltre a prevedere il parere del Consiglio di Stato, dispone il previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta - si individuano competenze parlamentari consultivespecifiche, assegnando un termine per la loro espressione notevolmente più ridotto. Se tale comma consente di recuperare alla sede parlamentare, nei confini dello strumento del parere parlamentare,prerogative quali la verifica della copertura degli oneri finanziari, tuttavia sarebbe opportuno valutare la compatibilità del procedimento di proroga con D.P.C.M. derivante dal combinato disposto dei commi 2,-bis e 2-quinquies secondo periodo con il sistema delle fonti.

All’art. 1, comma 2-septies, in tema di sospensione di demolizioni in Campania, ove sono indicati i presupposti che condizionano tale sospensione, si richiede che gli immobili costituiscano la prima abitazione e, tuttavia, la definizione di “prima abitazione” si discosta dalla espressioni generalmente utilizzate quali "prima casa" o "abitazione principale. Inoltre - poiché l’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992 stabilisce che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 173, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica - il termine “prima abitazione” sembra essere utilizzato in modo improprio per indicare la dimora abituale, anche in considerazione del requisito ulteriormente richiesto e cioè che si tratti di immobili occupati da soggetti sforniti di altra abitazione. Il termine "sforniti" non consente, tuttavia, di chiarire se si voglia far riferimento a diritti reali o diritti di carattere contrattuale su altri immobili ad uso abitativo, né si dà rilievo all'ubicazione di eventuali altri immobili, ad esempio all'estero o al di fuori del comune considerato.

In merito all’art. 2 comma 1-ter che dispone in tema di ricognizioni dei terreni nella laguna di Venezia, si segnala che la relazione tecnica allegata al maxi-emendamento, presentato dal Governo e approvato dal Senato, subordina la verifica positiva della copertura finanziaria della disposizione alla soppressione delle parole “già di proprietà privata in quanto”. Tale condizione non è stata recepita nel testo approvato dal Senato, ma l’eliminazione dal testo del riferimento ai compendi di proprietà privata comporterebbe una interpretazione della disposizione differente da quella che si desume dal testo approvato.

L’art. 2, comma 2-ter prevede che i comuni della regione Campania, ai quali è stata applicata - in attuazione dell’art. 12 del D.L. 195/2009 - la riduzione dei trasferimenti erariali (compartecipazione al gettito IRPEF e gettito d'imposta RC auto) in quanto debitori, in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti, nei confronti della struttura del Sottosegretario di Stato per l’emergenza rifiuti, deliberino (anche in assenza di una dichiarazione dello stato d’emergenza), a decorrere dall'anno 2011, una maggiorazione dell’addizionale dell'accisa sull'energia elettrica: ciò in base alla facoltà prevista dal comma 7, lettera b), del citato art. 12 del D.L. 195/2009, nel quale, tuttavia, non è presente alcun comma 7.

All’articolo 2, comma 2-quaterdeciesche dispone in tema di riduzione della spesa delle federazioni sportive del CONI appare opportuno che il riferimento “federazioni sportive iscritte al CONI” sia sostituito con “federazioni sportive riconosciute dal CONI”. Inoltre, tenuto conto dell’oggetto plurimo dell’articolo 6 del D.L. 78/2010 ivi richiamato, andrebbe valutata la opportunità di esplicitare i commi della norma a cui si fa rinvio per individuare i termini prorogati dalla disposizione in commento.

All’articolo 2, comma 3-quinquiesla formulazione della norma di proroga del termine di esecuzione del programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali per le imprese dell’Abruzzo non sembra coincidere perfettamente con quella della precedente proroga (di cui al D.L. 78/2010) quanto ai requisiti di non completamento del programma, tanto che, nella norma in esame, per esempio, si prescinde dalle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali in precedenza previste.

All’articolo 2, comma 4-septies si rileva che l’esplicitazione di una durata temporale per il presidente dell’Autorità vigilanza contratti pubblici - che viene eletto fra i membri della medesima autorità, i quali durano in carica 7 anni - potrebbe portare alla conclusione che il presidente duri in carica sette anni indipendentemente dalla durata in carica, fino ad allora, in qualità di membro dell’Autorità, costituendo così l’unico caso di autorità indipendente in cui sarebbe possibile una durata differenziata dei propri membri.

Nell’articolo 2, comma 4-novies, l’espressione “sono fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla declaratoria di illegittimità costituzionale…” utilizzatain tema di graduatorie di insegnanti ad esaurimento non appare chiara, perché da un lato sembra far riferimento ad adempimenti consequenziali alla delibera della Corte - che ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’intera disciplina -, dall’altro sembra far riferimento ad una salvaguardia degli adempimenti posti in essere sulla base della stessa disciplina (dichiarata illegittima).

Nell’articolo 2, comma 4-vicies, che dispone in tema di riorganizzazione della funzione ispettiva nel MIUR, occorre richiamare, oltre che il comma 2 dell’art. 17 della L. n. 400 del 1988, anche il comma 4-bis, che riguarda proprio l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri. Inoltre, in considerazione del fatto che è in corso una riduzione delle dotazioni organiche del Ministero, dopo le parole “20 gennaio 2009, n. 17” occorre aggiungere le parole “e successive modificazioni”, anche al fine di evitare l’insorgere di eventuali contenziosi.

All’articolo 2, comma 4-vices semel, lett. c),in materia di sistema nazionale di valutazione, sembra previsto l’intervento di un regolamento di delegificazione in una materia sulla quale, ai sensi della fonte ivi citata, dovrebbe intervenire un DPCM. Alla lett. a), ove si intenda riferirsi all’’INDIRE ne occorrerebbe l’’espressa esplicitazione.

L’articolo 2, commi da 5-ter a 5-quinquiessopprime il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco, senza evidenziare la motivazione delle disposizioni che da un lato prolungano i termini relativi alla fase transitoria prevista dal D.P.R. 222/2010 in attesa che venga definito il nuovo assetto ordinamentale del Banco e, dall’altro, ne dispongono la soppressione;  tanto più che lo stesso Banco è già stato riorganizzato in attuazione di quanto disposto dall’art. 2, commi 634-641 della legge finanziaria 2008[2] ed in ottemperanza a quanto stabilito anche dall'art. 26, comma 1, del D.L. n. 112/2008[3], allo scopo di riduzione delle spese di funzionamento e di miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi, trasferendone compiti e dotazioni organiche alla CCIA di Brescia, ente inserito nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

All’articolo 2, comma 5-sexies(Contenimento delle spese della Banca d’Italia) viene attribuito alla Banca d’Italia il potere di provvedere sulle materie oggetto di contrattazione, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali in tempo utile per dare attuazione ai principi di contenimento della spesa recati dal D.L. 78/2010, e fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo:l’espressione “in tempo utile” non sembra fare riferimento a una precisa scadenza temporale.

L’articolo 2, comma 5-novies (Centri autorizzati di assistenza agricola) interviene con legge in un ambito attualmente regolato da decreto ministeriale. Al riguardo si ricorda che nella Lettera circolare del Presidente della Camera sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001al punto 3, lettera e) si raccomanda di non ricorrere “all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi”.

All’articolo 2, commi da 5-undecies a 5-quaterdecies (Proroga e ridefinizione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura) andrebbe valutata l’opportunità di coordinarne le disposizioni, in particolare quelle che regolano il nuovo strumento programmatorio in materia di pesca, con il decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 che contiene la disciplina generale della materia.

L’articolo 2, comma 9-terprevede un limite massimo agli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei consiglieri che siano anche dipendenti da privati o da enti pubblici economici; tuttavia la determinazione dell’indennità di spettanza dei consiglieri dell’Assemblea capitolina è rimessa ad un decreto ministeriale, da emanare dopo l’approvazione dello Statuto di Roma capitale. Pertanto, la concreta operatività della norma, che determina di fatto un limite ai rimborsi in favore dei datori di lavoro privati, appare subordinata all’adozione del citato decreto ministeriale. Inoltre, da tali previsioni discende che i membri dell’Assemblea capitolina dipendenti da datori di lavoro privati o da enti pubblici economici continuano a fruire dei permessi retribuiti secondo la disciplina del TUEL. Una parte (eventuale) dei relativi oneri – quella eccedente il limite della metà dell'indennità – è peraltro trasferita dall’ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche al datore di lavoro privato

L’articolo 2, comma 9-quater,introduce una norma interpretativa relativa alla corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane. Dal momento che l’interpretazione ha effetto dall’entrata in vigore della legge di conversione, il diritto al gettone di presenza da parte dei consiglieri circoscrizionali dei comuni indicati e di Roma capitale sarà riconosciuto dalla predetta entrata in vigore. Per il periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge di conversione del DL 78/2010 e l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sembrerebbe potersi procedere alla corresponsione del gettone, non risultando formalmente istituite le città metropolitane.

L’articolo 2, comma 9-quinquiesponendo un limite agli oneri a carico degli enti locali, determina di fatto – analogamente al comma 9-ter - un limite ai rimborsi in favore dei datori di lavoro privati.

Ne discende che – come già visto per i membri dell’Assemblea capitolina,  nei comuni capoluogo di regione individuati come città metropolitane, i consiglieri circoscrizionali dipendenti da datori di lavoro privati  o da enti pubblici economici continuano a fruire dei permessi retribuiti secondo la disciplina del TUEL. Una parte (eventuale) dei relativi oneri – quella eccedente il limite del quarto dell’indennità del presidente circoscrizionale – è peraltro trasferita dall’ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche al datore di lavoro privato.

L’articolo 2 comma 9-sexies prevede che, nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti, il numero dei consiglieri comunali resta determinato in 60 e che il numero massimo dei componenti della Giunta è 15, oltre al sindaco. Le disposizioni del comma 9-sexies non sembrerebbero applicabili agli organi di Roma capitale, con riferimento ai quali il decreto legislativo n. 156/2010 detta una disciplina speciale. Inoltre, l’art. 1, comma 2 di tale d.lgs. prevede che le norme in esso contenute costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dell'Ente e possono essere modificate, derogate o abrogate dalle leggi dello Stato solo espressamente.

L’articolo 2 comma 12-sexies stabilisce che i componenti della Civit (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche) che sono dipendenti della pubblica amministrazione o magistrati siano collocati fuori ruolo solo se ne fanno richiesta. Appare opportuno che si valutino le conseguenze della rimessione della scelta di rimanere in servizio agli interessati, sotto il profilo sia degli effetti finanziari, sia della garanzia dello svolgimento pieno e imparziale delle funzioni .

L’articolo 2, comma 17-quaterdecies proroga al 31 dicembre 2014 il termine di cessione di partecipazioni bancarie in banche popolari, termine prorogato,invece, dalla Tabella 1 al 30 marzo 2011 Occorrerebbe dunque chiarire se le due norme sono in rapporto di generalità (tabella) – specialità (comma in esame), ovvero se intendono riferirsi alla medesima proroga, nel qual caso appare necessario un coordinamento tra di esse.

L’articolo 2-ter, comma 9proroga fino al 2012 la possibilità (prevista per gli anni 2008, 2009 e 2010) offerta ai Comuni di utilizzare i proventi da concessioni edilizie e da sanzioni previste dal Testo Unico sull'edilizia spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% alle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Si osserva che tale proroga è contemplata, ma fino al 31 marzo 2011, anche dall’art. 1, comma 1, tabella 1

All’articolo 2-ter, comma 12 (Esclusione degli enti parco dalla soppressione dei consorzi), si valuti l’opportunità di chiarire se per i comuni che procedono al rinnovo degli organi nel 2011, l’obbligo di soppressione dei consorzi di funzione per la gestione degli enti parco si applichi dal 1° gennaio 2012 o a decorrere dal successivo rinnovo.

All’articolo 2-quater, comma 4 (Incedibilità dei trattamenti di fine servizio dei lavoratori dipendenti) Sotto il profilo della tecnica legislativa, si segnala l’opportunità di modificare la dizione “indennità di anzianità” con la dizione “trattamento di fine rapporto”. Si ricorda, infatti, che la L. 297/1982, riformando la disciplina precedente, ha sostituito l'indennità di anzianità corrisposta a fine rapporto con il TFR, a decorrere dal 1º giugno 1982.

Articolo 2-quater, comma 10 (Proroga dei termini per l’impugnazione del licenziamento individuale) L’articolo in esame, introdotto nel corso dell’esame al Senato, proroga al 31 dicembre 2011 il termine relativo alla nuova procedura di impugnazione dei licenziamenti individuali introdotta dall’articolo 32 della legge n. 183/2010 (cd. “collegato lavoro”). Si segnala l’opportunità di meglio specificare che la proroga del termine di impugnazione riguarda i soli procedimenti in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2010 (e non anche i licenziamenti intervenuti successivamente a tale data).

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea

In merito all’articolo 2, comma 1-quater, relativo all’autorizzazione alla guida di ciclomotori, si ricorda che specifici orientamenti in materia di patenti di guida sono contenuti nel piano di azione sulla sicurezza stradale relativo al periodo 2011-2020 (COM(2010)389), presentato dalla Commissione il 20 luglio 2010, che tra le possibili azioni da attuare in materia individua:

·      la preparazione prima dell’esame di guida basata su esercitazioni pratiche;

·      l’esame per il conseguimento della patente chenon dovrà semplicemente valutare la conoscenza delle norme del codice della strada o la capacità di eseguire manovre, ma anche prendere in considerazione competenze di guida più estese nonché valori e comportamenti legati alla sicurezza stradale;

·      la formazione continua successiva al conseguimento della patente per i conducenti non professionisti.

Quanto all’articolo 2 co. 12-terdecies, il 9 dicembre 2010 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento sulle "relazioni contrattuali nel settore del latte" (COM(2010)728) e una relazione sul mercato dei prodotti lattiero-caseari nel contesto della graduale abolizione del regime delle quote latte (COM(2010)727).

Circa l’articolo 2 co. 17, nella riunione del 4 febbraio scorso, i Capi di stato e di governo dell’UE hanno posticipato al Consiglio europeo del 24-25 marzo l'adozione della decisione definitiva sulla modifica dell'art. 136 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE)[4] necessaria all'istituzione del meccanismo europeo di stabilità. Il testo del progetto di decisione era già stato concordato dal Consiglio europeo di dicembre che aveva stabilito di avviare immediatamente la procedura semplificata di revisione di cui all'articolo 48, paragrafo 6 del TUE[5]. Il progetto di modifica prevede di aggiungere all’art. 136 il seguente paragrafo: “Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità.".

 

Il Consiglio europeo di dicembre altresì stabilito che gli Stati membri la cui moneta non è l'euro saranno associati ai lavori, se lo desiderano, e potranno decidere di partecipare caso per caso alle operazioni condotte secondo il meccanismo.

In base alla procedura prevista dall’art. 48, paragrafo 6 del TFU, il Parlamento europeo deve essere consultato. Il parere, attualmente all’esame della Commissione affari costituzionali del PE, dovrebbe dunque essere reso nella sessione del 7-10 marzo, prima della  riunione del Consiglio europeo del 24-25 marzo. Il previsto parere della Commissione europea (favorevole) è stato reso il 14 febbraio 2011.

Il meccanismo permanente sostituirà il fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, che resteranno in vigore fino al giugno 2013.



[1]    D.L. 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122.

[2]    L’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha previsto l’adozione di regolamenti di delegificazione con i quali provvedere al riordino, alla trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa.

[3]    L’articolo 26, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha confermato la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali, ad una determinata scadenza, non siano stati emanati i regolamenti di riordino previsti dal citato comma 634; l'articolo 7, comma 30 del decreto-legge n. 78/2010 ha interpretato il suddetto articolo 26 nel senso che l'effetto soppressivo previsto dalla norma concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del medesimo comma nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

[4]    L’art. 136 del TFUE prevede che, per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformità delle pertinenti disposizioni dei Trattati, il Consiglio adotta, a maggioranza qualificata, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di:

a) rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;

b) elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza.

      Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto.

[5]Tale articolo prevede una procedura semplificata di revisione limitatamente alle disposizioni della parte terza del TFUE relativa alle politiche interne dell’Unione ed a condizione che le modifiche non comportino ampliamento delle competenze attribuite all’Unione. Tale procedura semplificata prevede la delibera all’unanimità del Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, senza la convocazione di una Conferenza intergovernativa, ma con la previsione della successiva la ratifica da parte di tutti gli Stati membri, secondo le rispettive procedure costituzionali.