Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Altri Autori: Servizio Bilancio dello Stato , Servizio Commissioni , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - D.L. 225/2010 ' A.C. 4086 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 4086/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 436
Data: 17/02/2011
Descrittori:
DL 2010 0225   PROROGA DI TERMINI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS N. 2518/XVI   DL N. 225 DEL 29-DIC-10

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

 

D.L. 225/2010 – A.C. 4086

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 436

 

 

 

17 febbraio 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Area Istituzionale e Area Finanza pubblica

( 066760-9475 / 066760-2233– * st_istituzioni@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Bilancio dello Stato

Nota di verifica - dossier n. 276

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

§         Le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§         Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

§         Le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.

L’analisi dei profili finanziari è basata, oltre che sul testo delle disposizioni prese in esame, anche sulla documentazione tecnica appositamente predisposta dal Governo. Si tratta, in particolare:

§       della relazione tecnica allegata al testo originario del disegno di legge di conversione (S. 2518);

§       della relazione tecnica presentata al Senato con riferimento all’emendamento 1.900 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, approvato con voto di fiducia (c.d. maxiemendamento).

 

Il presente dossier è stato redatto sulla base del messaggio trasmesso dal Senato alle ore 17.00 del 16 febbraio e la Tabella 1, allegata al provvedimento, è stata numerata a cura degli uffici.

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D10225.doc

 


INDICE

 

Schede di lettura

Articolo 1, commi 1, 2, 2-bis e 2-quinquies (Proroghe non onerose)3

Articolo 1, commi 2-ter e 2-quater (Proroga dei magistrati onorari)10

Articolo 1, comma 2-sexies (Graduatorie dei concorsi pubblici)12

Articolo 1, comma 2-septies (Sospensione dei termini per l'esecuzione delle demolizioni di immobili nella Regione Campania a seguito di sentenza penale di condanna. Ulteriori casi di differimento nell'applicazione del regime giuridico di demolizione)13

Articolo 1, comma 2-octies (Interpretazione autentica relativa al concordato nell’ambito dell’amministrazione straordinaria)15

Articolo 2, comma 1 (5 per mille)19

Articolo 2, comma 1-bis (Progetti finanziati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori confinanti)21

Articolo 2, comma 1-ter (Ricognizioni dei terreni nella laguna di Venezia)23

Articolo 2, comma 1-quater (Autorizzazione alla guida di ciclomotori)25

Articolo 2, comma 1-quinquies (Obblighi di comunicazione in materia di procreazione  medicalmente assistita)26

Articolo 2 comma 1-sexies e 1-septies (Norme in materia di autosufficienza nella produzione di emoderivati da plasma nazionale)27

Articolo 2, comma 1-octies (Comitato per la verifica delle cause di servizio)30

Articolo 2, comma 2 (Differimento dei termini in relazione agli eventi alluvionali nel Veneto)31

Articolo 2, commi 2-bis e 2-ter (Disposizioni in materia di rifiuti)32

Articolo 2, commi da 2-quater a 2-octies (Disposizioni in materia di protezione civile)34

Articolo 2, commi da 2-novies a 2-undecies (Revoca dei finanziamenti per opere infrastrutturali delle Autorità portuali)37

Articolo 2, comma 2-duodecies (Associazione Alleanza degli Ospedali Italiani nel mondo)40

Articolo 2, comma 2-terdecies (Risorse per l’Istituto italiano di studi filosofici e l’Istituto italiano per gli studi storici)42

Articolo 2, comma 2-quaterdecies (Riduzione della spesa delle federazioni sportive del CONI)44

Articolo 2, comma 2-quinquiesdecies (Ente irriguo Puglia, Lucani e Irpinia)51

Articolo 2, commi 3, 3-quater, 3-sexies, 3-octies (Disposizioni in favore delle zone colpite dal terremoto in Abruzzo)53

Articolo 2, commi 3-bis e 3-ter (Istituzione del Parco nazionale «Costa teatina»)57

Articolo 2, comma 3-quinquies (Proroga del termine di esecuzione del programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali per le imprese dell’Abruzzo)58

Articolo 2, comma 3-septies (Rinnovo degli organi dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio dell’Aquila)61

Articolo 2, comma 3-novies (Impianti fotovoltaici di enti locali della provincia dell’Aquila)63

Articolo 2, comma 3-decies (Giornata della memoria delle vittime del terremoto)66

Articolo 2, comma 3-undecies (Proroga delle concessioni-contratto per gli operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici del monte Etna)67

Articolo 2, commi da 4 a 4-quater (Proroga di disposizioni agevolative per il settore cinematografico)68

Articolo 2, comma 4-quinquies (Contributi all’editoria per le emittenti televisive)76

Articolo 2, comma 4-sexies (Destinazione di risorse finanziarie degli enti previdenziali pubblici)78

Articolo 2, comma 4-septies (Presidente Autorità vigilanza contratti pubblici)80

Articolo 2, comma 4-octies (Limite ai mandati dei consigli di alcuni ordini professionali)81

Articolo 2, comma 4-novies (Graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, co. 605 della L. 296/2006)82

Articolo 2, comma 4-decies (Fondo per il passaggio al digitale)86

Articolo 2, comma 4-undecies (Istituzioni scolastiche italiane all’estero)87

Articolo 2, commi da 4-duodecies a 4-quinquiesdecies (Disposizioni in materia di autotrasporto)89

Articolo 2, comma 4- sexiesdecies (Contratti di servizio pubblico ferroviario)93

Articolo 2, comma 4- septiesdecies  (Contributo unificato per le controversie di lavoro)94

Articolo 2, comma 4-octiesdecies (Rifiuti da demolizione di autoveicoli)95

Articolo 2, comma 4-noviesdecies (Proroga del Commissario straordinario dell’ANSAS)96

Articolo 2, comma 4-vicies (Riorganizzazione della funzione ispettiva nel MIUR)98

Articolo 2, comma 4-vices semel (Sistema nazionale di valutazione)100

Articolo 2, comma 5 (Proroga della deduzione forfetaria dal reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione carburanti)102

Articolo 2, comma 5-bis (Presentazione delle dichiarazioni relative ad immobili non registrati in catasto)104

Articolo 2, commi da 5-ter a 5 quinquies (Soppressione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco)106

Articolo 2, comma 5-sexies (Contenimento delle spese della Banca d’Italia)108

Articolo 2, commi 5-septies e 5-octies (Disposizioni in materia di organizzazione della CONSOB)109

Articolo 2, comma 5-novies (Centri autorizzati di assistenza agricola)110

Articolo 2, comma 5-decies (Agenzia Torino 2006 – Proroga dell’attività commissariale)112

Articolo 2, commi da 5-undecies a 5-quaterdecies (Proroga e ridefinizione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)113

Articolo 2, comma 5-quinquiesdecies (Proroga della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione)114

Articolo 2, comma 6 (Personale a tempo determinato degli sportelli unici per l’immigrazione e degli uffici immigrazione delle questure)115

Articolo 2, comma 6-bis (Modifica alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)118

Articolo 2, comma 6-ter (Emanazione di un regolamento per la disciplina delle attività di formazione per addetti al salvamento acquatico)120

Articolo 2, comma 6-quater (Funzionamento e esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali  svolti dal Corpo delle capitanerie di porto)121

Articolo 2, commi 6-quinquies e 6-sexies (Promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato)122

Articolo 2, comma 6-septies (Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura)123

Articolo 2 commi da 6-octies a 6-decies (Requisiti per la nomina a prefetto e conferimento di incarico ai prefetti di Monza e della Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani)126

Articolo 2, commi 6-undecies – 6-sexiesdecies (Esperti per la sicurezza)127

Articolo 2, comma 7 (Disciplina delle operazioni di dismissione degli immobili della difesa ai fini del finanziamento del piano di rientro del comune di Roma)129

Articolo 2, commi 8 e 9 (Piano di rientro finanziario del Comune di Roma)135

Articolo 2, comma 9-bis (Immobili acquisiti al patrimonio di Roma capitale)143

Articolo 2, comma 9-ter (Permessi retribuiti per i consiglieri di Roma Capitale)144

Articolo 2, comma 9-quater (Gettoni di presenza dei consiglieri circoscrizionali delle Città metropolitane)147

Articolo 2, comma 9-quinquies (Permessi retribuiti dei consiglieri circoscrizionali delle Città metropolitane)149

Articolo 2, comma 9-sexies (Numero dei consiglieri e assessori dei Comuni con più di 1.000.000 di abitanti)151

Articolo 2, comma 10 (Dismissione dei beni immobili militari del Ministero della difesa)155

Articolo 2, commi 11-12 (Fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l’alienazione di immobili militari)157

Articolo 2, commi 12-bis e 12-ter (Continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como)160

Articolo 2, comma 12-quater (Assunzione di lavoratori disabili nel settore minerario)161

Articolo 2, comma 12-quinquies (Finanziamento delle spese conseguenti allo stato di emergenza derivante da eccezionali eventi meteorologici)162

Articolo 2, comma 12-sexies (Sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili per finita locazione)163

Articolo 2, comma 12-septies (Controllo della spesa farmaceutica)165

Articolo 2, comma 12-octies (Accordi di programma)167

Articolo 2, comma 12-novies (Fondo unico per lo spettacolo)169

Articolo 2, comma 12 – decies (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche)170

Articolo 2, comma 12-undecies (Lavoratori licenziati da enti non commerciali)172

Articolo 2, comma 12-duodecies (Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)175

Articolo 2, comma 12-terdecies (Quote latte)176

Articolo 2, comma 12-quaterdecies (Poteri del Dipartimento amministrazione penitenziaria)181

Articolo 2, commi 13-16 (Partecipazione dell’Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria e per l’assistenza finanziaria ai Paesi più poveri)183

Articolo 2, comma 16-bis (Partecipazione della Repubblica italiana alla Fondazione Global Earthquake Model)187

Articolo 2, comma 16-ter (Fondazione orchestra sinfonica G. Verdi)189

Articolo 2, comma 16-quater (Expo Milano - Informatizzazione degli uffici giudiziari e della sicurezza)191

Articolo 2, comma 16-quinquies (Contributi alle fondazioni lirico-sinfoniche)192

Articolo 2, comma 16-sexies (Fondo esigenze urgenti ed indifferibili)195

Articolo 2, comma 16-septies (Verifica depositi GPL)197

Articolo 2, comma 16-octies (Contributo all’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV)199

Articolo 2, comma 16-novies    (Collaborazione in campo televisivo con San Marino)202

Articolo 2, comma 16-decies (Conciliazione delle controversie civili e commerciali)203

Articolo 2, comma 17 (Interventi per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell’euro)204

Articolo 2, comma 17-bis (Estensione della partecipazione italiana al capitale della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo)209

Articolo 2, comma 17-ter (Proroga del termine per il completamento delle iniziative agevolate di programmazione negoziata)211

Articolo 2, comma 17-quater e 17-quinquies (Garanzie sui mutui)215

Articolo 2, comma 17-sexies (Relazione al Parlamento sulla situazione economica del Paese)217

Articolo 2, comma 17-septies    (Destinazione di risorse finanziarie degli enti previdenziali pubblici)218

Articolo 2, commi da 17-octies a 17-duodecies (Attività di bancoposta)220

Articolo 2, comma 17-terdecies (Verifica di solvibilità delle imprese di assicurazione)222

Articolo 2, comma 17-quaterdecies (Cessione delle partecipazioni bancarie)225

Articolo 2, comma 18 (Differimento del termine per l’approvazione dei bilanci delle Agenzie fiscali)227

Articolo 2, comma 18-bis (Dilazioni di pagamento concesse dall’agente della riscossione)228

Articolo 2, comma 18-ter (Fondo unico giustizia)229

Articolo 2, comma 18-quater (Completamento concorsi personale  Ministero dell’economia e delle finanze)231

Articolo 2, comma 18-quinquies       (Fiscalità indiretta degli immobili compresi in piani particolareggiati)233

Articolo 2, comma 18-sexies (Rimborsi delle spese per le elezioni regionali del 2010)235

Articolo 2, commi da 18-septies a 18-decies  (Applicazione dei principi contabili internazionali)236

Articolo 2, comma 18-undecies (Definizione delle violazioni in materia di affissioni e pubblicità)238

Articolo 2, comma 19 (Internet point)240

Articolo 2-bis (Ripristino del rapporto di impiego nel caso di sentenza di proscioglimento)242

Articolo 2-ter, commi 1-2 (Modifiche al patto di stabilità interno per le regioni e disposizioni per la regione Campania)244

Articolo 2-ter, commi 3, 4 e 6 (Accreditamenti strutture sanitarie e sociosanitarie private. Spesa farmaceutica. Accertamenti per malattia)247

Articolo 2-ter, comma 5 (Esclusione dal patto di stabilità interno della provincia di Milano delle spese per Expo Milano 2015)252

Articolo 2-ter, comma 7 (Limiti all’indebitamento degli enti locali)253

Articolo 2-ter, comma 8 (Esclusione del versamento all’entrata delle riduzioni di spesa  delle associazioni degli enti locali)254

Articolo 2-ter, comma 9 (Proventi delle concessioni edilizie)255

Articolo 2-ter, comma 10 (Incompatibilità degli amministratori locali nei comuni fino a 3.000 abitanti)256

Articolo 2-ter, comma 11 (Società partecipate dai Comuni con popolazione  fino a 30.000 abitanti )257

Articolo 2-ter, comma 12 (Esclusione degli enti parco dalla soppressione dei consorzi)259

Articolo 2-ter, comma 13 (Determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali)260

Articolo 2-quater, commi 1, 2 e 3 (Proroga del programma carta acquisti previa sperimentazione sull'utilizzo della stessa in favore di enti caritativi)263

Articolo 2-quater, comma 4 (Incedibilità dei trattamenti di fine servizio dei lavoratori dipendenti)266

Articolo 2-quater, commi 5 e 6 (Modifiche al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212)268

Articolo 2-quater, comma 7 (Sicurezza sui luoghi di lavoro)270

Articolo 2-quater, comma 8 (Incarichi dirigenziali nell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura-AGEA)271

Articolo 2-quater, comma 9 (Esonero dal servizio del personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo)272

Articolo 2-quater, comma 10 (Proroga dei termini per l’impugnazione del licenziamento individuale)273

Articolo 2-quinquies (Disposizioni concernenti il sistema bancario)274

Articolo 2-sexies (Riforma del regime fiscale dei fondi comuni di investimento)278

Articolo 3 (Copertura finanziaria)285

Tabella 1 (art. 1, comma 1)

n. 1 - Agenzia Torino 2006 - Proroga dell'attività commissariale  291

n. 2 - Adeguamento dello statuto della Fondazione Gaslini291

n. 3 - Disposizioni per la regione Campania, per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2009  292

n. 4 - Sicurezza sul lavoro nelle cooperative sociali e nel volontariato della protezione civile  292

n. 5 - Trasporto pubblico locale  292

n. 6 - Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013  293

n. 7 - Proroga della validità delle graduatorie di concorsi pubblici e di assunzioni293

n. 8 - Programma statistico nazionale  294

n. 9 - Proroga dell’applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e IRAP emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale  295

n. 10 - Reti dell'energia  297

n. 11 - Esami di abilitazione professionale  297

n. 12 - Proroga del termine per il completamento dell'adeguamento delle strutture alberghiere alle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture ricettive  298

n. 13 - Promozione alla qualifica di vice-prefetto  299

n. 14 - Mancata approvazione dei bilanci degli enti locali300

n. 15 - Carta di identità  301

n. 16 - Agenzia albo segretari comunali e provinciali302

n. 17 - Proroga del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza della Difesa  302

n. 18 - Proroga del termine per la maturazione dei requisiti ai fini dell'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani licenziati in seguito alla chiusura delle basi NATO in Italia.304

n. 19 - Divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione  305

n. 20 - Comandi del personale di Poste italiane e IPZS   306

n. 21 - Collegio dei revisori ENEA  306

n. 22 - Proroga delle attività del Commissario straordinario per le quote latte  307

n. 23 - Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura  308

n. 24 - Passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle sopprimende Autorità d'ambito territoriale ai nuovi soggetti individuati dalle regioni308

n. 25 - Proroga del termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13000 kJ/Kg  309

n. 26 - Proroga del termine di entrata in vigore del divieto di vendita a Paesi extra UE di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria con limiti di COV superiori a quelli previsti nell'allegato II del D.Lgs. 161/2006  309

n. 27 - Proroga dell'autorizzazione ad assumere personale presso ISPRA finalizzata al completamento delle procedure concorsuali in essere  310

n. 28 - Proroga delle disposizioni che, in fase transitoria, prevedono che le sole attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuino ad essere gestite dai comuni secondo le attuali modalità e forme procedimentali, nonché del regime transitorio previsto per il calcolo e la riscossione di TARSU e TIA  311

n. 29 - Servizi pubblici non di linea  312

n. 30 - Diritti aeroportuali313

n. 31 - Verifiche sismiche  319

n. 32 - Proroga dei termini relativi alle scadenze temporali riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e quelle generali degli impianti funicolari319

n. 33 - Concessioni aeroportuali321

n. 34 - Prova pratica di guida del ciclomotore  322

n. 35 - Personale marittimo: modalità di attestazione dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni  di comandante e primo ufficiale  323

n. 36 - Riordino del Corpo delle Capitanerie di Porto  324

n. 37 - Concessione di garanzie sui finanziamenti riservati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto terzi per l'acquisto di veicoli pesanti, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla L. 662/1996  325

n. 38 - Interventi già previsti in favore del settore dell'autotrasporto  325

n. 39 - Proroga dei termini di efficacia delle norme transitorie contenute nel Codice dei contratti pubblici concernenti i requisiti di qualificazione richiesti ai soggetti esecutori di lavori pubblici e i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per l'affidamento di incarichi di progettazione  325

n. 40 - Ambito di applicazione del lavoro accessorio  326

n. 41 - Ammontare di alcuni ammortizzatori sociali327

n. 42 - Deroghe ai regolamenti in materia di ammortizzatori sociali327

n. 43 - Disciplina transitoria dell’attività libero-professionale intramuraria  328

n. 44 - Pay back del prezzo dei farmaci329

n. 45 - Relazione sulla procreazione medicalmente assistita  330

n. 46 - Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale  330

n. 47 - Consiglio nazionale della pubblica istruzione  331

n. 48 - Valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea  333

n. 49 - Mandato dei commissari straordinari delle fondazioni lirico sinfoniche  334

n. 50 - Mandato del presidente della Fondazione "La Triennale di Milano"335

n. 51 - Proroga dei magistrati onorari336

n. 52 - Adempimenti dei sostituti d'imposta  336

n. 53 - Accesso ai servizi erogati in rete dalla PA  337

n. 54 - Riscossione delle entrate locali337

n. 55 - Approvazione degli studi di settore  338

n. 56 - Presentazione delle dichiarazioni relative ad immobili non registrati in catasto  338

n. 57 - Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli enti associativi338

n. 58 - Destinazione delle somme giocate nel gioco del Bingo  339

n. 59 - Attività di consulenza in materia di investimenti339

n. 60 - Relazione al Parlamento sulla situazione economica del Paese  340

n. 61 - Disciplina dei proventi derivanti ai Comuni da concessioni edilizie e da sanzioni previste dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia  340

n. 62 - Differimento del termine annuale entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato nello 0,50% del capitale sociale  340

n. 63 - Proroga delle convenzioni, inerenti alla gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive, nonché alle imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994, stipulate dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane  340

Profili finanziari

Articolo 1, comma 1  (Proroghe non onerose)345

Tabella 1: organi di amministrazione e di controllo della Fondazione Gaslini345

Tabella 1: proroga in materia di trasporto pubblico locale  346

Tabella 1: riprogrammazione unitaria delle risorse del Quadro strategico nazionale  347

Tabella 1: proroga validità delle graduatorie di concorsi pubblici e di assunzioni347

Tabella 1: proroga dell’efficacia del Programma statistico nazionale 2008-2010, Aggiornamento 2009-2010  348

Tabella 1: proroga di termini in materia di tassa automobilistica  349

Tabella 1: proroga di termini in materia di reti dell’energia  349

Tabella 1: proroga di termini in materia di esame di abilitazione professionale  350

Tabella 1: proroga di  termini in materia di prevenzione antincendi nelle strutture ricettive  350

Tabella 1: proroga di termini in materia di Amministrazione dell’interno (periodo minimo di servizio dei vice-prefetti)350

Tabella 1: approvazione del bilancio di previsione degli enti locali351

Tabella 1: Proroga di termini in materia di carta d’identità  351

Tabella 1:proroga di termini relativi alla funzionalità dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali352

Tabella 1: poroga del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza della Difesa  352

Tabella 1: assunzione di personale civile NATO   353

Tabella 1: proroga delle posizioni di comando del personale di Poste italiane s.p.a..354

Tabella 1: collegio dei revisori ENEA  354

Tabella 1: commissario straordinario per le quote latte  354

Tabella 1: Autorità d’ambito territoriale  355

Tabella 1: gestione di rifiuti e commercializzazione di solventi in Paesi extra-UE   356

Tabella 1: Assunzioni ISPRA  356

Tabella 1:Tassa rifiuti solidi urbani e tariffa integrata ambientale  357

Tabella 1:Proroga di termini in materia di servizi pubblici non di linea  357

Tabella 1: Proroga diritti aeroportuali e blocco tariffe  358

Tabella 1: Verifiche sismiche su edifici ed opere, comprese le dighe  359

Tabella 1:Controllo della idoneità e della sicurezza degli impianti a fune  359

Tabella 1: Concessioni aeroportuali360

Tabella 1: prova pratica di guida del ciclomotore  360

Tabella 1: proroga temine per la validità dei certificati relativi all’espletamento di funzioni di comandante e primo ufficiale  361

Tabella 1:Disposizioni in materia di Capitanerie di porto  362

Tabella 1:Interventi a sostegno dell’autotrasporto  362

Tabella 1:Affidamento lavori pubblici363

Tabella 1: proroga trattamento di equivalenza fra lavoratori sospesi e lavoratori beneficiari del trattamento in deroga  363

Tabella 1: ammortizzatori sociali per settori non coperti dalla CIG – fondi bilaterali364

Tabella 1: Proroga del temine dell’attività libero-professionale intramuraria  364

Tabella 1: proroga del temine in materia di farmaci364

Tabella 1: proroga dell’operatività del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale  365

Tabella 1: proroga dell’operatività del Consiglio nazionale della pubblica istruzione  365

Tabella 1: proroga dei Commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche  366

Tabella 1: proroga del mandato del presidente della Fondazione “La Triennale di Milano”.366

Tabella 1: Proroga di adempimenti dei sostituti d’imposta  366

Tabella 1: proroga termini per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni367

Tabella 1: Proroga dell’affidamento della riscossione delle entrate locali367

Tabella 1: Proroga dei termini per l’approvazione degli studi di settore  368

Tabella 1: Proroga dei termini per gli enti associativi.368

Tabella 1: Entrate Bingo  369

Tabella 1:Proroga di termini concernenti l’albo persone fisiche intermediazione finanziaria  370

Tabella 1 - Proroga delle convenzioni in materia di sostegno alle attività produttive  371

Articolo 1, commi 2-ter e 2-quater (Proroga dei magistrati onorari)371

Articolo 1, comma 2-sexies (Proroga validità graduatorie concorsi)372

Articolo 1, comma 2-septies (Proroga dei termini per le demolizioni di immobili in Campania)372

Articolo 1 comma 2-octies (Inefficacia di obblighi assunti nell’ambito del concordato per  le imprese in stato di insolvenza)373

Articolo 2, comma 1 (Proroga 5 per mille)373

Articolo 2, comma 1-bis (Disposizione in materia di destinazione di un contributo all’Organismo di indirizzo)374

Articolo 2 comma 1-ter (Ricognizione dei compendi demaniali nella laguna di  Venezia)375

Articolo 2 comma 1-quater (Certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori)375

Articolo 2, comma 1- quinquies (Proroga di termini in materia di procreazione medicalmente assistita)376

Articolo 2, commi 1-sexies-1-septies (Disposizione in materia di emoderivati)376

Articolo 2, comma 1-octies (Proroga del Comitato per la verifica delle cause di servizio)377

Articolo 2, comma 2 (Proroga sospensione termini per i soggetti interessati dagli eventi alluvionali nel Veneto)377

Articolo 2, commi 2-bis e 2-ter  (Disposizione in materia di aumento dei tributi per copertura dei costi del ciclo di gestione dei rifiuti)379

Articolo 2, commi da 2-quater a 2-octies (Disposizione in materia di Protezione civile)380

Articolo 2, commi da 2-novies a 2-undecies (Fondi revocati alle autorità statali)382

Articolo 2,comma 2-duodecies  (Contributo all’Associazione alleanza ospedali italiani nel mondo)384

Articolo 2, comma 2-terdecies (Proroga di utilizzo di risorse destinate ad attività di ricerca e formazione delle aree del Mezzogiorno)385

Articolo 2, comma 2-quaterdecies (Proroga di disposizioni relative alle federazioni sportive iscritte al CONI)386

Articolo 2, comma 2-quinquiesdecies (Ente per l’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia)387

Articolo 2, comma 3 (Sospensione della riscossione delle rate dei versamenti tributari e contributivi per i terremotati dell’Abruzzo)388

Articolo 2, comma 3-bis e 3-ter (Proroga di termini per l’istituzione del Parco nazionale “Costa teatina”)389

Articolo 2, comma 3-quater  (Proroga termini adempimenti tributari Abruzzo)390

Articolo 2, comma 3-quinquies   (Proroga del termine di esecuzione del programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali per le imprese con unità produttive nella regione Abruzzo)390

Articolo 2, comma 3-sexies (Fabbisogno personale del comune dell’Aquila e dei comuni montani della provincia)391

Articolo 2, comma 3-septies  (Rinvio delle procedure di rinnovo degli organi dell’Accademia di belle arti e del Conservatorio dell’Aquila)392

Articolo 2, comma 3-octies (Interventi di bonifica del Sito d’interesse nazionale di “Bussi sul Tirino”)393

Articolo 2, comma 3-novies (Impianti fotovoltaici di cui sono responsabili gli enti locali della provincia dell’Aquila)393

Articolo 2, comma 3-decies  (Giornata per la memoria delle vittime del terremoto)394

Art. 2, comma 3-undecies (Proroga concessioni area etnea)394

Articolo 2, commi da 4 a 4-quater (Proroga degli incentivi fiscali al settore cinematografico)395

Articolo 2, comma 4-quinquies (Contributi alle imprese editrici e alle emittenti radiotelevisive delle minoranze linguistiche)398

Articolo 2, comma 4-sexies  (Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali)398

Articolo 2, comma 4-septies  (Durata in carica del presidente dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)399

Articolo 2, comma 4-octies (Limite ai mandati dei consigli di alcuni ordini professionali)399

Articolo 2, comma 4-novies (Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento)399

Articolo 2, comma 4-decies (Fondo per il passaggio al digitale)400

Articolo 2, comma 4-undecies (Istituzioni scolastiche all’estero)401

Articolo 2, commi 4 duodecies-4 quinquiesdecies  (Misure in materia di autotrasporto)401

Articolo 2, comma 4-sexiesdecies (Contratti di servizio pubblico con Trenitalia S.p.a.)404

Articolo 2, comma 4-septiesdecies (Esenzione contributo unificato controversie in materia di lavoro davanti alla Cassazione)405

Articolo 2, comma 4-octiesdecies  (Deroga in materia di gestione di rifiuti)405

Articolo 2, commi da 4-noviesdecies a 4-vicies semel (Disposizioni in merito agli organismi ANSAS, INDIRE e INVALSI)406

Articolo 2, comma 5 (Deduzione forfetaria in favore di esercenti impianti di distribuzione)407

Articolo 2, comma 5-bis (Proroga del termine per l’emersione delle «case fantasma»)409

Articolo 2, commi da 5-ter a 5-quinquies (Soppressione Banco nazionale di prova per armi da fuoco portatili e munizioni commerciali)410

Articolo 2, comma 5-sexies  (Misure di contenimento della spesa nella Banca d’Italia)411

Articolo 2, commi 5-septies e 5-octies (Riorganizzazione dei servizi presso la Consob)411

Articolo 2, comma 5-novies (Proroga requisiti minimi Centri autorizzati di assistenza agricola)412

Articolo 2, comma 5-decies (Proroga attività commissariale Agenzia Torino 2006)412

Articolo 2, commi da 5-undecies a 5-quaterdecies (Proroga e ridefinizione del Programma nazionale triennale della pesca)414

Articolo 2, comma 5-quinquiesdecies  (Regime di proroga della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione)414

Articolo 2, comma 6 (Sportelli unici per l’immigrazione e gli uffici immigrazione)415

Articolo 2, comma 6-bis (Modifiche in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)416

Articolo 2, comma 6-ter (Proroga delle autorizzazione all’esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per attività di salvamento acquatico)416

Articolo 2, comma 6-quater (Disposizioni per le Capitanerie di porto)417

Articolo 2, comma 6-quinquies e 6-sexies (Corsi di aggiornamento personale dirigente P.S.)418

Articolo 2, comma 6-septies  (Fusione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura e del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso)418

Articolo 2, commi da 6-octies a 6-decies  (Requisiti per la nomina a Prefetto)419

Articolo 2, commi 6-undecies e 6-sexiesdecies (Esperti di pubblica sicurezza)421

Articolo 2, commi 7 e 8  (Anticipazioni al Comune di Roma)422

Articolo 2, comma 9  (Disposizioni per il comune di Roma)424

Articolo 2, comma 9-bis  (Investimenti immobiliari)426

Articolo 2, commi 9-ter e 9-quinquies (Disposizioni in materia di limiti alla remunerazione di permessi retribuiti per gli amministratori locali)426

Articolo 2, comma 9-quater (Disposizioni in materia di remunerazione dei consiglieri circoscrizionali)426

Articolo 2, comma 9-sexies  (Disposizione in materia di aumento del numero di consiglieri comunali nei grandi comuni)427

Articolo 2, comma 10 (Ministero della difesa)430

Articolo 2, commi 11 e 12 (Fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e alienazione di immobili militari)431

Articolo 2, comma 12-bis (Spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale)432

Articolo 2, comma 12-ter (Misure in materia di trasporto lacuale)433

Articolo 2, comma 12-quater  (Assunzione lavoratori disabili)433

Articolo 2, comma 12-quinquies  (Eccezionali eventi meteorologici)433

Articolo 2, comma 12-sexies  (Proroga sfratti )435

Articolo 2, comma 12-septies (Disposizione in materia di farmaci)438

Articolo 2, comma 12-octies (Utilizzo risorse edilizia sanitaria)439

Articolo 2, comma 12-novies (Integrazione del FUS)439

Articolo 2, comma 12-decies  (Collocazione fuori ruolo comandati CIVIT)440

Articolo 2, comma 12-undecies (Proroga ammortizzatori sociali)440

Articolo 2, comma 12-duodecies (Proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione e modifiche alla relativa disciplina)442

Articolo 2 comma 12-terdecies  (Rinvio versamenti quote latte)442

Articolo 2, comma 12-quaterdecies (Edilizia carceraria)444

Articolo 2, commi 13-16 (Partecipazione dell’Italia all’incremento delle risorse del FMI per fronteggiare la crisi finanziaria e per l’assistenza finanziaria a favore dei Paesi più poveri)445

Articolo 2, comma 16-bis (Contributo per la partecipazione alla Fondazione Global Earthquake Model )446

Articolo 2, comma 16-ter (Proroga del finanziamento a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi)448

Articolo 2, comma 16-quater (Infrastrutturazione informatica per uffici giudiziari e della sicurezza)448

Articolo 2, comma 16-quinquies (Contributo alle fondazioni lirico-sinfoniche)449

Articolo 2, comma 16-sexies (Contributi per il riequilibrio socio-economico, e per la ricerca oncologica)450

Articolo 2, comma 16-septies (Verifiche su serbatoi GPL)451

Articolo 2, comma 16-octies (Contributo all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia)451

Articolo 2, comma 16-novies (Proroga della convenzione RAI S. Marino)452

Articolo 2, comma 16-decies (Controversie civili e commerciali)453

Articolo 2, comma 17 (Interventi per la salvaguardia dell’euro)453

Articolo 2, comma 17-bis (Aumento della partecipazione al capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)454

Articolo 2, comma 17-ter (Completamento degli interventi della programmazione negoziata)455

Articolo 2, commi 17-quater e 17-quinquies  (Sospensione dell’ammortamento dei mutui)455

Articolo 2, comma 17-septies (Investimenti immobiliari)456

Articolo 2 commi da 17-octies a 17-duodecies (Patrimonio separato BancoPosta)457

Articolo 2, comma 17-terdecies (Misure in materia di vigilanza supplementare sulle imprese assicurative private)458

Articolo 2 comma 17-quaterdecies (Proroga del termine per la cessione delle partecipazioni bancarie)459

Articolo 2, comma 18 (Differimento approvazione bilanci e convenzioni Agenzie fiscali)459

Articolo 2, comma 18-bis (Dilazioni di pagamento di contribuenti in difficoltà)460

Articolo 2, comma 18-ter  (Prededuzione delle spese di gestione da parte di Equitalia Giustizia S.p.A.)460

Articolo 2, comma 18-quater (Concorsi dell’amministrazione finanziaria)461

Articolo 2, comma 18-quinquies (Imposta di registro sul trasferimento di immobili)464

Articolo 2 comma 18-sexies  (Rimborsi elezioni regionali 2010)465

Articolo 2, commi da 18-septies a 18-decies  (Applicazione dei principi contabili internazionale nella redazione dei bilanci di esercizio )466

Articolo 2, comma 18-undecies (Violazioni in materia di affissioni e pubblicità)467

Articolo 2, comma 19 (Proroga di termini in materia di esercizi pubblici che forniscono l’accesso ad internet in via principale)467

Articolo 2-bis, commi 1-4 (Prolungamento o ripristino del rapporto di servizio del dipendente pubblico sospeso e poi prosciolto)468

Articolo 2-ter, comma 1 (Disposizioni concernenti regioni, province autonome ed enti locali)468

Articolo 2-ter, comma 2 (Piani di stabilizzazione finanziaria)471

Articolo 2-ter, comma 3 (Proroga accreditamenti provvisori)472

Articolo 2-ter, comma 4  (Disposizioni in materia di sconti in favore del SSN sui farmaci)472

Articolo 2-ter, comma 5  (Misure per la provincia di Milano)473

Articolo 2-ter, comma 6  (Modalità di attribuzione dell’importo accantonato in relazione alla sentenza della Corte costituzionale sulle visite fiscali)473

Articolo 2-ter, comma 7 (Limiti all’incremento del debito dei comuni)474

Articolo 2-ter, comma 8 (Oneri amministrativi delle associazioni di enti locali)475

Articolo 2-ter, comma 9 (Utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie)475

Articolo 2-ter, comma 10  (Disposizioni in materia di incompatibilità per i sindaci)476

Articolo 2-ter, comma 11  (Disposizioni in materia di cessione di partecipazioni dei comuni)476

Articolo 2-ter, comma 12 (Gestione enti parco)476

Articolo 2-ter, comma 13 (Disposizioni in materia di trasferimenti per i comuni)478

Articolo 2-quater, commi 1-3 (Sperimentazione carta acquisti)478

Articolo 2-quater, comma 4 (Disposizione in materia di cedibilità dei trattamenti di fine servizio)479

Articolo 2-quater, commi 5 e 6 (Semplificazione legislativa)480

Articolo 2-quater, comma 7  (Sicurezza sui luoghi di lavoro nei settori della navigazione e del trasporto ferroviario)480

Articolo 2-quater comma 8 (Proroga incarichi dirigenziali AGEA)480

Articolo 2-quater, comma 9 (Proroga al 2014 esonero dal servizio dipendenti PA)482

Articolo 2-quater, comma 10 (Impugnazione licenziamenti individuali)482

Articolo 2-quinquies (Disposizioni concernenti il sistema bancario)482

Articolo 2-sexies (Modifica del regime di tassazione dei Fondi comuni di investimento)485

Articolo 3 (Disposizioni di copertura finanziaria)489

Articolo 3, comma 2-bis  (Riassegnazione Fondo per interventi urgenti e indifferibili)490

 

 


Schede di lettura

 


Articolo 1, commi 1, 2, 2-bis e 2-quinquies
(Proroghe non onerose)

L'articolo 1, composto da due commi nel testo adottato dal Governo, presenta numerose modifiche a seguito dell’esame svolto dal Senato.

 

In particolare si illustrano di seguito quelle che riguardano il procedimento di carattere generale di spostamento di termini e di regimi giuridici indicati nella Tabella 1 allegata al provvedimento, che risulta dal combinato disposto dei commi 1, 2, 2-bis e 2-quinquies dell’art. 1.

 

Tale tabella(le cui voci sono illustrate più oltre nel presente dossier) reca l’indicazione, non numerata, di fonti normative relative a termini aventi scadenze diverse dall’anno 2010. In via esemplificativa, alcuni di essi sono scaduti in anni precedenti al 2010 (31 dicembre 2006 e 20 novembre 2008), altri hanno scadenze successive al 31 dicembre 2010 (30 luglio 2011, 30 settembre 2010).

Le disposizioni dell’art.1, nella parte rimasta invariata a seguito dell’esame presso il Senato, prevedono: che siano “fissati” al 31 marzo 2011 sia i termini che i "regimi giuridici" con scadenza precedente al 15 marzo 2011 (comma 1) indicati nella Tabella 1 allegata; l’autorizzazione al Governo a disporre con D.P.C.M. un'eventuale proroga fino al 31 dicembre 2011 sia dei termini prorogati come sopra al 31 marzo 2011, sia dei  regimi giuridici e dei termini in scadenza ulteriore rispetto a tale data (comma 2).

 

Quindi la proroga ex lege al 31 marzo 2011 prevista dal comma 1 non riguarda tutti i termini e i "regimi giuridici" indicati nella Tabella 1 allegata, ma solo quelli con scadenza anteriore al 15 marzo 2011. Nel testo originario le fonti normative interessate da questa proroga erano 59 su 63 totali, in quanto quattro aventi scadenze successive, riguardanti le seguenti materie:mandato di componenti di consigli delle forze armate (scadenza: 30 luglio 2011), valorizzazione dei risultati scolastici (scadenza:a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012), pubblicazione degli studi di settore (scadenza:entro il 30 settembre 2011), presentazione della relazione generale sulla situazione economica del Paese (scadenza:entro il 30 aprile).

Nel comma 1 è utilizzata la formula atecnica "è fissato al 31 marzo 2011", probabilmente in quanto il provvedimento in esame dispone sia proroghe di termini che, al momento dell'entrata in vigore del provvedimento stesso, non erano ancora scaduti, sia il differimento di termini che invece erano già scaduti, secondo quanto indicato dallo stesso Governo nella colonna recante i termini dei provvedimenti inclusi nella tabella.[1]

Inoltre, al medesimo comma, l'impiego della locuzione generica "regimi giuridici" è probabilmente dovuta al fatto che alcuni dei provvedimenti che vengono prorogati non contengono un vero e proprio termine.

 

Il comma 2, nel testo adottato dal Governo, rimette a quest’ultimo la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici relativi a tutti i provvedimenti elencati nella Tabella 1 con D.P.C.M. adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400[2], di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel corso dell’esame presso il Senato il riferimento all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è stato soppresso.

 

E’stato introdotto invece il comma 2-bis, in base al quale le proroghe di termini di cui al comma 2 sono disposte previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, decorso il termine, possono essere comunque adottati.

 

Premesso che il carattere eventuale e facoltativo delle proroghe di cui al comma 2 appare rilevante dal punto di vista dei requisiti costituzionali della necessità ed urgenza del decreto, si nota che il comma 2 autorizza il Governo a modificare, con una fonte di rango secondario, il termine di vigenza di normative contenute in fonti di rango primario, senza ricorrere alle previsioni stabilite per i regolamenti di delegificazione dal comma 2 dell'art. 17 della legge 400/1988. Inoltre, il comma 2 bis dello stesso articolo innesta nel procedimento di emanazione dei D.P.C.M una fase parlamentare di tipo consultivo, per la quale - a differenza di quanto stabilito per il procedimento di delegificazione che, oltre a prevedere il parere del Consiglio di Stato, dispone il previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta - si individuano competenze parlamentari consultive specifiche, assegnando un termine per la loro espressione notevolmente più ridotto.

Se la previsione del comma 2-bis consente di recuperare alla sede parlamentare, nei confini dello strumento del parere parlamentare,prerogative quali la verifica della copertura degli oneri finanziari, tuttavia sarebbe opportuno valutare la compatibilità del procedimento di proroga con D.P.C.M. derivante dal combinato disposto dei commi 2,-bis e 2-quinquies secondo periodo con il sistema delle fonti.

Infine, si nota che, ai fini dell’emanazione dei D.P.C.M. di cui all’art.2, è previsto solo il concerto del Ministro dell’economia, senza richiamo ai ministri competenti per materia.

 

Il Senato ha anche introdotto il comma 2 quinquies, composto di due periodi.

Il primo periodo proroga – rectius differisce, trattandosi di termini non ancora scaduti - al 30 aprile 2012 i termini e i regimi giuridici indicati nella tabella 1 in scadenza dopo il 31 marzo 2011.

Il secondo periodo esclude da tale automatico differimento i termini e i regimi giuridici in tema di valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari e di certificazioni relative alle valutazioni di qualità degli studenti (art. 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14) e  di pubblicazione degli studi di settore (art. 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195). Per tali termini e regimi giuridici è autorizzata la proroga da parte del Governo con D.P.C.M., per mezzo del rinvio alle previsioni del comma 2. E’ escluso inoltre, ma senza applicabilità di quest’ultima procedura, anche il termine di cui all’art. 12, co. 7 della legge n. 196/2009: ciò per effetto del rinvio alla previsione di cui all’art. 2 co. 17-sexies che reca uno specifico termine di differimento.

Conseguentemente, l’automatismo di cui al primo periodo riguarda solo le disposizioni relative al mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Perciò la procedura che prevede l’adozione di D.P.C.M. resta ormai, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, applicabile limitatamente alle fattispecie di cui al comma 1 (termini in scadenza entro il 15 marzo 2011), nonché a quelle relative a termini in tema di valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari e di certificazioni relative alle valutazioni di qualità degli studenti (art. 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14) e di pubblicazione degli studi di settore.

In ogni caso, la distinzione delle fattispecie sottoposte a differimento automatico o da questo escluse - o in quanto oggetto del procedimento di proroga a mezzo di D.P.C.M. o, in quanto riguardate da differimento espressamente disposto da ulteriori disposizioni - comporta una complessa ricostruzione in sede interpretativa.

 

Dalle disposizioni illustrate, come modificate presso il Senato, emerge un procedimento di proroghe e differimenti articolato secondo modalità differenziate a seconda dei termini e regimi giuridici che ne sono oggetto, che possono essere schematizzati in base alle scadenze richiamate nel testo come segue:

1. termini e regimi giuridici con scadenza anteriore al 15 marzo 2011 (comma 1);

2.termini e regimi giuridici con scadenza successiva al 15 marzo 2011( comma 2 in fine );

3. termini e regimi giuridici con scadenza successiva al 31 marzo 2011( comma 2-quinquies primo periodo)

4. termini e regimi giuridici con scadenza successiva al 31 marzo 2011 relativi a disposizioni specificamente indicate (comma 2-quinquies secondo periodo).

 

Occorre fin da subito specificare che la distinzione sub 2 e sub 3, pur essendo stabilita nei commi sopra richiamati, appare priva di reale portata perché nella tabella 1 solo quattro voci riguardano fonti normative con scadenza successiva al 15 marzo 2011, che si colloca, peraltro, anche dopo il 31 marzo 2011, e due di tali voci, a seguito dell’esame presso il Senato, rientrano nel regime previsto per i termini sub 4, con l’effetto di limitare la procedura (automatica) prevista per i termini sub 3 solo per una fonte normativa (mandato dei compenti di consigli delle Forze armate), essendo il termine previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 196/2009 sottoposta ad espresso spostamento.

 

Quanto alle modalità, il procedimento di proroga risulta così articolato:

§         I termini e i regimi giuridici indicati in tabella 1 in scadenza prima del 15 marzo 2011 sono “fissati” al 31 marzo 2011 (comma 1);

§         per tali termini può essere disposta dal Governo la proroga ulteriore al 31 dicembre 2011 con D.P.C.M. (comma 2);

§         termini e i regimi giuridici indicati in tabella 1 “ulteriori” rispetto ai precedenti, quindi in scadenza dopo il 15 marzo 2011 possono essere anch’essi prorogati al 31 dicembre 2011 con D.P.C.M. (comma 2 in fine);

§         i termini e i regimi giuridici indicati in tabella 1 in scadenza successivamente al 31 marzo 2011 sono prorogati al 31 dicembre 2012 (comma 2-quinquies primo periodo);

§         i termini e i regimi giuridici indicati in tabella 1 di cui all’art. 4, co. 9, del d.l. n. 97/2008 conv. l. n. 14/2009 (in tema di valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari e di certificazioni relative alle valutazioni di qualità degli studenti) e all’art. 1, co. 1 del D.P.R. n. 195/1999 (applicazione degli studi di settore), sono esclusi dalla proroga al 31 dicembre 2012 e sottoposti al regime di proroga con D.P.C.M.

§         il termine (qualificato al plurale nel testo) di presentazione della relazione sulla situazione economica del paese di cui all’art. 12 comma 7 della legge n. 196/2009, attualmente stabilito entro il mese di aprile di ciascun anno, è fissato entro il 30 settembre di ciascun anno.

 

Quanto al termine a decorrere dal quale si applicheranno le norme relative alla valorizzazione dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea, ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97[3] (attualmente è previsto che ciò avvenga a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012), poiché il comma 2-quinquies espressamente richiama la procedura da seguire ai fini della proroga al 31 dicembre 2011, se ne dovrà valutare la congruità alla luce della specificità del parametro di riferimento (anno accademico ).

Inoltre, per il termine entro il quale il Ministro dell'economia e delle finanze deve presentare alle Camere la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente, fissato, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196[4], entro il mese di aprile si nota che tale termine è stato espunto dalla tabella 1 nel corso dell’esame al Senato, presso il quale pende l’esame dell’AS 2555 recante modifiche anche all’articolo appena richiamato; per esso il comma 2-quinquies espressamente esclude la prorogabilità ulteriore con D.P.C.M., richiamando il comma 17-sexies dell’art. 2 in cui si prevede che la Relazione si presentata entro il 30 settembre.  Pertanto, la previsione del comma 2-quinquies - che si riferisce però a “termini” anziché ad un unico termine, restando quindi da chiarire se si intenda richiamare ulteriori termini non espressamente evidenziati - non sembra avere una reale portata normativa, perché l'art. 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è stato espunto dalla tabella 1 e quindi a tale fonte non si sarebbe comunque potuta applicare la disposizione dell’art. 1 comma 2 che consente la prorogabilità con D.P.C.M..

 

I commi illustrati adottano dunque una tecnica legislativa che differisce da quelle che hanno caratterizzato i precedenti decreti c.d. "mille-proroghe" che impiegavano sia la tecnica della "novella" (ossia della modifica testuale di atti legislativi previgenti) sia la previsione, senza modificare formalmente la disposizione previgente, della proroga della sua efficacia temporale.

L'articolo 1 in esame, invece, si limita a fissare in linea generale nuovi termini, o a prevedere procedure per la loro fissazione per disposizioni inserite in una tabella che, nella maggior parte di casi, non contiene elementi esplicativi dell’oggetto della fonte normativa, richiedendo talora un procedimento interpretativo per l’applicazione del suddetto termine.

La suddetta tabella, diversamente da quelle allegate ad altri provvedimenti (ad esempio quelli adottati nell'ambito del procedimento c.d. taglia-leggi), non reca né la numerazione progressiva delle voci, né il relativo oggetto.

 

Si nota poi che nel provvedimento in esame, oltre a disposizioni di non immediata applicabilità, come quelle contenute nell’art. 2, comma 6-quinquies e nell’art. 2-ter comma 11, vi sono disposizioni che non recano alcun termine da prorogare. Anchela Tabella 1, nel testo adottato dal Governo, recava disposizioni prive di termini, come il comma 22 dell’art. 14 del d.l. n. 78/2010, conv. l. n. 122/2010, in tema di stabilizzazione regionale finanziaria e nomina di commissari ad acta, voce peraltro soppressa nel corso dell’esame presso il Senato.

Quanto all’articolato, in via esemplificativa, tra i numerosi casi si ricordano i seguenti:

§         l’art. 1, comma 2-septies che prevede la sospensione dei termini per l'esecuzione delle demolizioni di immobili nella Regione Campania a seguito di sentenza penale di condanna riproducendo, nella sostanza, le disposizioni del decreto legge 28 aprile 2010, n. 62 recante “Temporanea sospensione di talune demolizioni  disposte dall'autorità giudiziaria in Campania”, che non è stato convertito in legge in quanto respinto alla Camera;

§         art. 2 comma quater che novella l’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cd. Codice dei contratti pubblici), estendendo anche al presidente dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici la disposizione, già vigente per i membri dell'Autorità, che prevede la durata in carica per sette anni senza possibilità di riconferma;

§         l’art. 2 comma 19-bis (co 2 bis) che consente in via transitoriae in deroga alle disposizioni sulla sospensione del potere di deliberare aumenti di tributi, sino all'attuazione del federalismo fiscale - a regioni, province e comuni diassicurare la copertura integrale dei costi del ciclo dei rifiuti mediante aumenti delle imposizioni tributarie attribuite agli enti locali;

§         art. 2 co 2-quater che introduce disposizioni a regime in materia di dichiarazione dello stato di emergenza sotto il profilo delle relative spese e mezzi di copertura, modificando la legge n. 225/1992;

§         art. 2-quater recante disposizioni in materia sociale e di lavoro;

§         art. 2-quinquies recante disposizioni in materia di sistema bancario;

§         art. 2-sexies recante modifiche al sistema di tassazione dei fondi comuni di investimento.

 

Pertanto le disposizioni contenute nel testo che non riguardano termini da prorogare andrebbero valutate dal punto di vista della omogeneità e della corrispondenza al titolo, secondo quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 400/1988. Alla luce del medesimo articolo, comma 2, lett. c), che prevede che il Governo non possa mediante decreto legge rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere appare opportuno che siano valutate le disposizioni di cui all’art. 1, comma 2-septies.

 

Gli elementi di indeterminatezza evidenziati nell’operazione normativa effettuata dai commi illustrati andrebbero valutati anche alla luce delle previsioni dell’art. 1- bis della legge n. 400/1988, introdotto in questa legislatura dall’art. 3 della legge n. 69/2009 in tema di chiarezza dei testi normativi. Tali previsioni, infatti, che si autoqualificanoprincìpi generali per la produzione normativa non derogabili, modificabili o abrogabili se non in modo esplicito, richiedono che: ogni norma che sia diretta a modificare norme vigenti indichi espressamente le norme modificate; ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare. Seppure tali disposizioni abbiano una valenza solo monitoria nei confronti del legislatore, sarebbe opportuno valutare, sia dal lato della coerenza dell’ordinamento giuridico che dal lato della complessità dell’attività dell’interprete, l’effetto dell’introduzione nello stesso ordinamento in un ristretto contesto temporale di disposizioni di orientamento difforme in tema di qualità dei testi normativi.

 


Articolo 1, commi 2-ter e 2-quater
(Proroga dei magistrati onorari)

L'articolo 1, commi 2-ter e 2-quater, dispone la proroga al 31 dicembre 2011 dei termini di talune disposizioni in materia di magistratura onoraria.

 

Si segnala che nel testo originario del decreto-legge tale proroga era contenuta nella tabella 1 allegata all’articolo 1. La formulazione della disposizione trasmessa alla Camera risulta dall’approvazione di un emendamento al Senato che recepisce la condizione posta dalla Commissione giustizia con la quale si chiedeva che tale proroga costituisse oggetto di un apposito articolo, che intervenisse sul comma 1 dell'articolo 245 del d.lgs. n. 51 del 1998 e sul comma 2 dell'articolo 1 del d.l. n. 193 del 2009 in modo da tener conto dell'articolato regime dei termini di scadenza del mandato dei magistrati onorari. La condizione era motivata anche in relazione al rispetto della riserva di legge prevista dall'articolo 108 della Costituzione in materia di ordinamento giudiziario.

 

In particolare, il comma 2-ter modifica l'articolo 245, comma 1, del D.Lgs. n. 51 del 1998, prorogando l'applicabilità delle disposizioni recate dal regio decreto n. 12 del 1941, in forza delle quali i magistrati onorari possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Sulla base del testo novellato, quindi, tale disciplina potrà continuare ad applicarsi fino all’attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

Il citato decreto legislativo n. 51 del 1998, che ha integrato e modificato il regio decreto n. 12 del 1941, ha introdotto nell’ordinamento giudiziario i giudici onorari di tribunale (GOT) e i vice procuratori onorari (VPO) quali magistrati onorari addetti in relazione a specifiche materie, rispettivamente, al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. La nomina a GOT, come a VPO avviene con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio (art. 42-ter, RD 12/1941); l’incarico ha la durata di tre anni e il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

Il termine originario del 2 giugno 2004, fissato dall’art. 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 e prorogato da vari provvedimenti d’urgenza, è stato da ultimo differito al 31 dicembre 2010 dal decreto-legge 193/2009 (convertito dalla legge n. 24 del 2010).

 

Il comma 2-quater novella l’articolo 1 del sopra richiamato d.l. n. 193 del 2009, prevedendo la proroga:

§      dei giudici onorari di tribunale (GOT) e dei vice procuratori onorari il cui termine era in scadenza al 31 dicembre 2010 (e non confermabili ai sensi dell’art. 42-quinquies dell’ordinamento giudiziario);

§      dei giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011 (e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma ai sensi dell’art. 7 della legge n. 374 del 1991).

Nel testo novellato, la proroga opera a far data dal 1° gennaio 2011 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

 


 

Articolo 1, comma 2-sexies
(Graduatorie dei concorsi pubblici)

Il comma in esame precisa che la proroga del termine (fino al 31 marzo 2011, ai sensi della Tabella 1 allegata al decreto-legge) di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, deve intendersi riferito anche agli idonei nei medesimi concorsi.

 

L’articolo 17, comma 19, del D.L. 78/2009, ha prorogato al 31 dicembre 2010 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003.

 


Articolo 1, comma 2-septies
(Sospensione dei termini per l'esecuzione delle demolizioni di immobili nella Regione Campania a seguito di sentenza penale di condanna. Ulteriori casi di differimento nell'applicazione del regime giuridico di demolizione)

Preliminarmente si fa notare che il comma 2-septies riproduce, nella sostanza, le disposizioni del decreto legge 28 aprile 2010, n. 62 recante “Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania”, che non è stato convertito in legge. La relazione che accompagnava il citato decreto legge precisava che erano interessati "circa seicento casi che coinvolgono altrettante famiglie ed aggravano sensibilmente il già pesante deficit abitativo regionale”.

In particolare, il comma disponela sospensione, fino al 31 dicembre 2011, delle demolizioni derivanti da sentenza penale, di immobili ubicati nella regione Campania. Gli immobili interessati dalla sospensione devono essere destinati a prima abitazione e occupati in maniera stabile da soggetti sprovvisti di altra abitazione.

In merito alla prima delle condizioni richieste per la sospensione delle demolizioni, ovvero che gli immobili costituiscano la prima abitazione si osserva che la definizione di “prima abitazione” si discosta dalla espressioni generalmente utilizzate quali "prima casa" o "abitazione principale".

Si ricorda che l’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 1992 stabilisce che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 173, lett. b), della legge  27 dicembre 2006, n. 296, si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.

Conseguentemente, il termine “prima abitazione” sembra essere utilizzato in modo improprio per indicare la dimora abituale, anche in considerazione del requisito ulteriormente richiesto e cioè che si tratti di immobili occupati da soggetti sforniti di altra abitazione. Il termine "sforniti" non consente, tuttavia, di chiarire se si voglia far riferimento a diritti reali o diritti di carattere contrattuale su altri immobili ad uso abitativo, né si dà rilievo all'ubicazione di eventuali altri immobili, ad esempio all'estero o al di fuori del comune considerato.

Lo stesso comma precisa, inoltre, che la disposizione è finalizzata a fronteggiare le criticità della situazione abitativa della regione e a consentire la ricognizione dei presupposti per la definizione dei vincoli di tutela del paesaggio in seguito alla predisposizione del piano paesaggistico previsto dall’art. 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

 

Si darà luogo alla demolizione anche prima del termine del 31 dicembre 2011 qualora la sentenza penale di condanna riguardi edifici che costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica o privata riscontrato dall'ufficio tecnico del Comune competente o dal competente ufficio della protezione civile della Regione.

Infine viene disposto che la demolizione venga comunque differita ad una data successiva al 31 dicembre 2011 nel caso sia stata accertata violazione di vincoli paesaggistici vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo il caso in cui sia stata perfezionata, entro tale data, la procedura di emanazione del piano paesaggistico.

Tali ultime disposizioni riproducono le modifiche che erano state introdotte nel corso dell’esame al Senato del citato decreto legge n. 62 del 2010 a seguito dell’intervento governativo che aveva sollecitato la loro introduzione al fine di dare la possibilità di definire i piani paesaggistici, che “prevedono l'obbligo di stendere i piani di governo del territorio, perché questo è quello che manca in Campania”.

Si ricorda, da ultimo, che le disposizioni contenute nel comma in esame trovano fondamento nella mancata operatività per la Campania del condono edilizio a seguito di alcune deliberazioni approvate dalla Giunta regionale campana nel 2003 che avevano tuttavia prodotto l’effetto di determinare una situazione di incertezza in relazione ad abusi sanabili.

Infatti, nella regione Campania, la normativa sul cd. terzo condono edilizio è risultata di difficile individuazione per una serie articolata di vicende. Nelle more dell’approvazione della legge regionale sul condono edilizio prevista dal comma 26 dell’art 32 del decreto legge 269/2003 (cd. terzo condono edilizio), la Giunta regionale aveva emanato la deliberazione della n. 2827 del 30 settembre 2003 recante l’integrazione alle linee guida per la Pianificazione Territoriale in Campania di cui alla precedente delibera n. 4459 del 30 settembre 2002, con la quale la regione poneva un divieto di sanatoria degli abusi edilizi.

Avverso tale atto il Presidente del Consiglio dei ministri aveva quindi sollevato conflitto di attribuzioni conclusosi con la sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2004 (citata nella relazione illustrativa del decreto legge in esame) in cui veniva annullata la citata deliberazione in considerazione del fatto che non spettava alla Regione Campania adottare un atto con il quale si negava efficacia, all’interno del proprio territorio, ad un atto legislativo dello Stato.

A seguito di tale pronuncia è stata approvata la legge regionale 18 novembre 2004, n. 103 sul condono edilizio, ma fuori dai termini previsti dall’art. 5 del decreto legge 168/2004 (entro l’11 novembre 2004).

Contro di essa - lo Stato ha quindi promosso un ricorso dinanzi alla Corte costituzionale conclusosi con la sentenza n. 49 del 2006 che ha dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità costituzionale di alcune (le più rilevanti) delle disposizioni della legge campana.

 


 

Articolo 1, comma 2-octies
(Interpretazione autentica relativa al concordato nell’ambito dell’amministrazione straordinaria)

La disposizione in esame prevede una interpretazione autentica con riferimento all’art. 4-bis del DL 347/2003[5], che tratta del concordato nella procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, nel caso sia stato adottato il programma di ristrutturazione.

Si ricorda che le disposizioni del decreto-legge 347/2003 si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'art. 27, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 270/1999[6], oppure del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui all'articolo 27, co. 2, lett. a), del medesimo decreto, purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

a)       lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;

b)      debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.

Il citato art. 27 del D.Lgs. 270/1999 disciplina le condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, stabilendo chele imprese dichiarate insolventi vi sono ammesse qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali. Ai sensi del comma 2, tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa:

a)       tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi aziendali»);

b)      tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni («programma di ristrutturazione»);

b-bis)       per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi di beni e contratti»).

Ai sensi dell'articolo 2 del DL n. 347 cit., l'impresa in stato di insolvenza può richiedere l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria al Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico), con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione. Con proprio decreto il Ministro provvede all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura e alla nomina del commissario straordinario; per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione alla procedura, la nomina del commissario e la determinazione del compenso sono disposte con DPCM o con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il decreto in esame determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente.

L'articolo 4 del DL n. 347 del 2003 statuisce in ordine all'accertamento dello stato di insolvenza e al programma del commissario straordinario. Inparticolare: il comma 1 prevede che iltribunale dichiari lo stato di insolvenza dell'impresa ed assuma i necessari provvedimenti con sentenza pubblicata entro quindici giorni dalla comunicazione del summenzionato decreto; il comma 1-bis, che, qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza dei requisiti previsti, cessino gli effetti del medesimo decreto pur restando salvi gli effetti degli atti compiuti dagli organi della procedura; il comma 2, che entro 180 giorni dal decreto di nomina, il commissario straordinario presenti al Ministro delle attività produttive il programma e al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza; il comma 2-bis, che un estratto della relazione e del programma venga tempestivamente pubblicato in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato; il successivo comma 3, prevede, poi, che - su richiesta motivata del commissario - il termine per la presentazione del programma possa essere prorogato dal Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico), per non più di ulteriori 90 giorni.

Disposizioni particolari sono previste per la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, in caso di programma di ristrutturazione (articolo 4-bis). Nell’ambito della proposta di concordato è infatti possibile:

§       suddividere in classi i creditori, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;

§       contemplare un trattamento diverso a seconda della classe di creditori;

§       ristrutturare il debito e soddisfare i creditori attraverso una varietà di strumenti; in particolare, la proposta di concordato può prevedere l’attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi o a società da questi partecipate, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

§       attribuire ad un assuntore le attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato. E’ riconosciuta anche ai creditori o alle società da essi partecipate la possibilità di costituirsi come assuntori. Tale possibilità è prevista anche per le società, costituite dal commissario straordinario, le cui azioni siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato. Viene inoltre prevista la possibilità, quale patto di concordato, di trasferimento all’assuntore delle azioni revocatorie, di cui all’art. 6 del DL 347/2003, promosse dal commissario straordinario fino alla data di pubblicazione della sentenza di approvazione del concordato.

La proposta di concordato comporta l’interruzione della procedura di accertamento del passivo dinanzi al giudice delegato. Anche la sola possibilità concreta che venga avanzata una proposta di concordato può comportare l'interruzione delle operazioni di verifica dello stato passivo, previa richiesta in tal senso del commissario straordinario al giudice delegato.

E’ prevista la formulazione di un'unica proposta di concordato, anche nel caso in cui l'amministrazione straordinaria riguardi un gruppo al quale faccia capo una pluralità di società. Viene, tuttavia, fatta salva l'autonomia delle masse attive e passive riconducibili alle singole imprese, da cui discende la possibilità di trattare in maniera differenziata creditori anche appartenenti alla stessa classe, a seconda dell'effettiva situazione giuridica e patrimoniale di ogni singola società alla quale è riferibile la proposta di concordato.

In capo al commissario straordinario, ove intenda ricorrere al concordato, grava l'obbligo di trasmettere alla cancelleria del tribunale copia del programma di ristrutturazione autorizzato dal Ministro, entro tre giorni dall'autorizzazione all'esecuzione del programma, nonché l'obbligo di depositare presso il giudice delegato istanza di concordato.

E’ in ogni caso prevista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficialedella proposta di concordato, e, unitamente a questa, del provvedimento del giudice delegato che fissa il termine entro il quale tutti i soggetti che abbiano interesse a farlo possono depositare in cancelleria memorie scritte e proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, gli importi ivi indicati e le eventuali cause di prelazione. Il medesimo termine vale anche per i soggetti esclusi dall'elenco dei creditori che intendano depositare domanda di ammissione dei rispettivi crediti; corredata dai documenti attestanti i diritti patrimoniali che si intende far valere.

Per ciò che concerne l’accertamento dello stato passivo nel concordato, è disposto che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta della proposta, il giudice delegato, in collaborazione con il commissario straordinario, forma gli elenchi dei creditori ammessi, di quelli esclusi e di quelli ammessi con riserva, con indicazione dei relativi importi e delle cause di prelazione.

In caso di ammissione di strumenti finanziari che non consentano l’individuazione nominativa dei soggetti legittimati, saranno ammessi nell’elenco i crediti relativi all’importo complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari.

Gli elenchi suddetti sono depositati in cancelleria e dichiarati esecutivi con provvedimento del giudice delegato. Il commissario straordinario è tenuto a dare massima diffusione dell'elenco, necessariamente con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma anche con altri mezzi, in modo che i vari creditori ivi presenti siano immediatamente informati. Contestualmente al deposito degli elenchi, il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, nonché i criteri di legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo complessivo è già stato ammesso al voto.

Ai creditori esclusi, in tutto o in parte, o ammessi con riserva, è riconosciuto il diritto a ricorrere contro la decisione del giudice delegato. Il ricorso al giudice delegato ai fini dell’opposizione è disciplinato dagli articoli 98 e seguenti della legge fallimentare. E’ altresì riconosciuta ai creditori ammessi la possibilità di impugnare le ammissioni di altri creditori, ai sensi dell’articolo 98 della legge fallimentare.

I termini per proporre l’opposizione da parte dei creditori esclusi e ammessi con riserva, nonché l’impugnazione delle ammissioni di altri creditori, sono determinati in quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta formazione degli elenchi per i creditori residenti in Italia ed in trenta giorni per i residenti all’estero.

Il concordato è approvato con il voto favorevole dei creditori cherappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui i creditori siano ripartiti per classi, il concordato è approvato se ottiene il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella stessa classe.

Qualora la predetta maggioranza sia raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Il tribunale, quando sono previste diverse classi di creditori, può dichiarare approvato il concordato anche quando una o più delle classi eventualmente costituite risultino dissenzienti, a patto che sussista in ogni caso la maggioranza richiesta (art. 4-bis, comma 8) e che la maggioranza delle classi abbia approvato la proposta di concordato.Il tribunale, ai fini dell’approvazione del concordato, deve comunque previamente appurare che le classi dissenzienti possano essere concretamente soddisfatte in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.

La procedura di amministrazione straordinaria si conclude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.

Nel caso di sentenza di rigetto del concordato, ferma la prosecuzione dell’attività d’impresa, il commissario straordinario può presentare al Ministro delle attività produttive (ora: dello sviluppo economico) un programma di cessione dei complessi aziendali ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 270/1999.

In caso di approvazione del programma di cessione, la prosecuzione dell'esercizio d’impresa può essere estesa fino a due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione. Ciò in deroga a quanto previsto dal citato art. 27, comma 2, del D.Lgs. 270/1999.

In particolare, la disposizione in esame prevede che il citato art. 4-bis si interpreta nel senso che le modificazioni degli obblighi assunti attraverso il concordato dall’ente assuntore, ovvero dai suoi successori o aventi causa, sono inefficaci, seppur contenuti in emendamenti statutari, prima della decorrenza dei termini fissati nel concordato.

 


 

Articolo 2, comma 1
(5 per mille)

L'articolo 2, comma 1, reca disposizioni concernenti il 5 per mille dell’IRPEF.

 

In particolare, il primo ed il secondo periodo del comma  estendeall’esercizio finanziario 2011la disciplina del 5 per mille 2010, di cui all’ articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge n. 40 del 2010 e al D.P.C.M. 23 aprile 2010.

Ai fini di un aggiornamento dei riferimenti temporali stabiliti nella procedura di attuazione del 5 per mille, contenuta nel citato D.P.C.M, si prevede che i termini in esso contenuti siano aggiornati di un anno in più : da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a 2012.

 

La disciplina del 5 per mille 2010 è contenuta nell’articolo 2, commi da 4-novies a 4-terdecies del D.L. n. 40/2010.

La disciplina contenuta nel decreto legge n. 40/2010 rimane sostanzialmente analoga a quella  degli anni precedenti quanto a criteri di riparto.

In particolare, i soggetti beneficiari del 5 per mille 2010 (ex articolo 2, comma 4-novies, D.L. n. 40/2010) sono:

§         volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionale, regionale e provinciale (tenuti presso la Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali), delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori;

§         finanziamento della ricerca scientifica e dell'università. Il decreto legge n. 78/2010, all’articolo 38, comma 13-quinquies ha specificato che per l’anno finanziario 2010, possono beneficiare del riparto del 5 per mille i soggetti già inclusi nell’elenco degli enti della ricerca scientifica e dell’Università predisposto per l’esercizio finanziario 2009. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca accerta i requisiti entro il 30 novembre 2010.

§         finanziamento della ricerca sanitaria;

§         attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

§         sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale .

Il decreto legge n. 40/2010, all’articolo 2, comma 4-undecies, ha previsto uno specifico obbligo di rendicontazione in capo a tutti i soggetti beneficiari del riparto, chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto delle stesse, da cui deve risultare chiaramente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme attribuite ai soggetti beneficiari.

Inoltre, si evidenzia che il comma 4-terdecies del citato articolo 2, ha stabilito che all’attuazione della disciplina del 5 per mille 2010 si provvederà solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le risorse finanziarie rese disponibili dalla maggiori entrate in materia di giochi da accertarsi con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi del citato comma 2-quinquies.

Infine, si ricorda il D.P.C.M. 23 aprile 2010 ha disciplinato le finalità e i soggetti ammissibili al beneficio del 5 per mille per l'anno finanziario 2010 .

 

Il terzo periodo del comma stanzia per il 5 mille 2010 – da liquidarsi nel 2011 - ulteriori 200 milioni di euro, rispetto ai 100 milioni già stanziati dalla legge finanziaria per il 2011(articolo 1, comma 40 ed elenco 1 della legge n. 220/2010).

Il citato periodo stabilisce che le risorse destinate alla liquidazione del 5 per mille 2010 sono complessivamente pari a 400 milioni, ivi considerando in tale importo complessivo anche le risorse stanziate dalla legge finanziaria 2011, articolo 1, comma 40 e dell’elenco 1 della legge n. 220/2010, destinate ad interventi in materia di assistenza e ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica, pari a 100 milioni di euro.

Il comma, come modificato in corso di esame al Senato, specifica che agli interventi in materia di sclerosi laterale amiotrofica è destinata una quota fino a 100 milioni di euro.

 

Per ciò che attiene alle risorse stanziate per il 5 per mille 2010, si ricorda che l’articolo 2, comma 2-quinquies, del D.L. n. 40/2010, ha stabilito che nel bilancio 2011 debbano essere iscritte sul relativo capito (cap. 3094/Economia) le risorse derivanti da quota parte delle maggiori entrate per l’anno 2011 provenienti dalle disposizioni sui giochi (commi da 2-bis a 2-quater del medesimo art. 2 del D.L. n. 40/2010), le quali dovranno essere accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il 5 per mille 2010 è stato poi finanziato, come sopra ricordato, per 100 milioni di euro per il 2011 dall’articolo 1, comma 40 ed elenco 1 della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010), attraverso le risorse del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, che sarà oggetto di ripartizione con D.P.C.M.

Quota parte, pari a 100 milioni di euro, delle risorse per il 2011 del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili sono state destinate dall’articolo 1, comma 40 ed elenco 1 della legge di stabilità per il 2011 anche alla sclerosi laterale amiotrofica [7].


Articolo 2, comma 1-bis
(Progetti finanziati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori confinanti)

La norma riguarda le iniziative e i progetti finanziati dalle province autonome di Trento e di Bolzano indirizzati ai territori confinanti, disciplinati dalla legge finanziaria per il 2010 nell'ambito delle modifiche apportate all'ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige.

La norma prevede il finanziamento dell'organismo di indirizzo (ODI) cui spetta la definizione degli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti, attraverso una quota pari allo 0,6% dei complessivi 40 milioni di euro che ciascuna provincia è tenuta ad impiegare nel finanziamento dei progetti stessi.

 

Tra le norme della legge finanziaria 2010 che hanno apportato modifiche all'ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige, i commi 117-121 dell'articolo 2 , disciplinano e quantificano il concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà del federalismo fiscale, recati dalla legge 42/2009.

Le due province dovranno provvedere a finanziare iniziative e progetti del Ministero dell’Economia e delle finanze relativi anche ai territori delle regioni a statuto ordinario confinanti con le due province, per un importo complessivo di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2010, per ciascuna provincia. Così stabilisce ora l'articolo 79, comma  1 lett. c) dello statuto di autonomia (DPR 670/1972) come modificato dalla legge finanziaria 2010.

L'articolo 2, commi 117-121 della legge 191/2009, disciplina inoltre gli obiettivi ed il finanziamento dei progetti di perequazione e solidarietà da sviluppare in favore dei territori confinanti con quelli delle due province autonome. E’ obiettivo che si colloca nella prosecuzione del “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale” istituito dall’articolo 6, comma 7, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e successive modificazioni. Anche in questo caso si tratta di «progetti di durata anche pluriennale per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l’integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti», rispettivamente, con ciascuna delle due province.

Ciascuna delle due Province contribuisce con 40 milioni di Euro annui, come quota parte dei 100 complessivamente assunti come impegno alla realizzazione della perequazione fiscale.

Per la realizzazione di questi interventi viene istituito (comma 118) un apposito organismo che dovrà approvare (comma 119) gli indirizzi per la destinazione di quelle somme e valutare gli interventi proposti. Questo organismo è composto da due rappresentanti del Ministro dell’economia e delle finanze, un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni; un rappresentante del Ministro dell’interno; un rappresentante della provincia autonoma di Trento e uno della provincia autonoma di Bolzano; un rappresentante per ciascuna delle regioni dei territori confinanti. Ai componenti, specifica il comma 121, non è corrisposto alcun compenso (comma 121).

Per la disciplina di dettaglio, per stabilire criteri e operatività degli interventi,  le norme recate dalla legge finanziaria, rinviano ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 120)[8].

La norma in esame provvede a finanziare l'organismo di indirizzo attraverso una quota dell'onere posto a carico di ciascuna provincia autonoma.

 

Non risulta chiaro  il riferimento al solo anno 2011, posto che l'organismo non ha una scadenza di 'mandato'.

 


Articolo 2, comma 1-ter
(Ricognizioni dei terreni nella laguna di Venezia)

Il comma 1-ter prevede che, fino al completo trasferimento alle Regioni e alle Province dei beni del demanio marittimo e idrico, previsto dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 85 del 2010, recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si provveda, per i terreni agricoli e le valli da pesca della laguna di Venezia, alla ricognizione dei compendi già di proprietà privata (e dunque non appartenenti al demanio) in quanto costituiti da valli arginate, alla data di entrata in vigore del dell'art. 28 codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327.

Le valli lagunari sono costituite dall'insieme di laghi, canali, acque, boschi, barene, paludi e piccole estensioni contigue alle zone lagunari, nelle quali è esercitata da molti secoli attività prevalentemente di pesca, ma anche agricola e di caccia. La valle da pesca è un’area lagunare separata dalla laguna aperta da una recinzione fissa -costituita da pali o argini- nella quale si pratica la vallicoltura, una pratica di itticoltura estensiva. Nell’insieme, la valle da pesca è un’area artificializzata, creata a scopi produttivi, ma che mantiene elevati livelli di naturalità, contribuendo alla protezione dell’ambiente naturale. Nella laguna di Venezia lo sviluppo complessivo delle valli da pesca copre un’area di circa 92 Km2, che costituisce 1/6 della superficie lagunare: ci sono valli più piccole, con una superficie di poche decine di ettari, e altre molto grandi, fino a 1500 ettari.

La disposizione è legata alla controversia sul regime giuridico delle valli da pesca e dei terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta. Si discute infatti se debba trattarsi di spazi demaniali oppure no e conseguentemente se l'utilizzazione degli stessi sia ascrivibile ad un potere pubblicistico o meno.

La questione ha origine dall'interpretazione della definizione di demanio marittimo che scaturisce dall'incrocio delle disposizioni dell'art. 822 del codice civile e l'art. 28 del codice della navigazione. L’articolo 822 del codice civile sancisce formalmente la demanialità del lido del mare, della spiaggia, delle rade e dei porti (nonché di altri beni), mentre l’articolo 28 del codice della navigazione integra tale casistica aggiungendovi, tra l'altro, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare. L'interpretazione della norma riguarda la questione se l'art. 28 del codice della navigazione, disciplinando separatamente i bacini comunicanti anche temporaneamente con il mare, intenda innovare rispetto alla distinzione affermatasi in dottrina circa la demanialità delle lagune vive e la non demanialità delle lagune morte. La questione è inoltre resa più complessa dal fatto che vi sono compendi considerati proprietà privata in ragione di titoli acquisiti negli Stati preunitari, nei confronti dei quali è incerta l'applicabilità delle disposizioni innovative del codice.

Con la norma contenuta nel comma in esame sembra fissarsi l’entrata in vigore del codice della navigazione come data alla quale devono risultare acquisiti i titoli di proprietà privata sui compendi costituiti da valli arginate nei terreni agricoli e nelle valli da pesca della laguna di Venezia.

Si segnala che la relazione tecnica allegata al maxi-emendamento subordina la verifica positiva della copertura finanziaria della disposizione alla soppressione delle parole “già di proprietà privata in quanto”. Tale condizione non è stata recepita nel testo approvato dal Senato. Si segnala peraltro che l’eliminazione del riferimento ai compendi di proprietà privata comporterebbe una interpretazione della disposizione differente da quella che si desume dal testo approvato.

 


Articolo 2, comma 1-quater
(Autorizzazione alla guida di ciclomotori)

In relazione alla proroga al 31 marzo 2011, disposta in tabella 1, della norma che introduce la prova pratica per l’idoneità alla guida del ciclomotore e dei quadricicli leggeri (minicar), il comma in esame prevede che con un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - da emanarsi entro lo stesso termine del 31 marzo – vengano definite le modalità per il rilascio di autorizzazione ad esercitarsi alla guida (c.d. foglio rosa) per i candidati al conseguimento del certificato di idoneità che abilita alla conduzione del ciclomotore. Il decreto dovrà stabilire i limiti di validità dell’autorizzazione, e le modalità per l’esercitazione, in coerenza con quanto prevede l’articolo 122, del codice della strada, ed anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 170, comma 2, del codice. Tale norma vieta il trasporto sul ciclomotore di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni. Lo stesso decreto dovrà prevedere un arco temporale di almeno un mese dal rilascio dell’autorizzazione alla guida e la data dello svolgimento della prova pratica di guida, nonchè fra una prova con esito sfavorevole e lo svolgimento di una successiva prova. Nell’ambito del periodo di autorizzazione, è consentito ripetere solo una volta la prova pratica.

A coloro che si esercitano alla guida senza autorizzazione, si applica la sanzione che l’art. 116, comma 13-bis, prevede per i conducenti che guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità sono soggetti (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 555 a euro 2.220).

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Specifici orientamenti in materia di patenti di guida sono contenuti nel piano di azione sulla sicurezza stradale relativo al periodo 2011-2020 (COM(2010)389), presentato dalla Commissione il 20 luglio 2010, che tra le possibili azioni da attuare in materia individua:

·      la preparazione prima dell’esame di guida basata su esercitazioni pratiche;

·      l’esame per il conseguimento della patente chenon dovrà semplicemente valutare la conoscenza delle norme del codice della strada o la capacità di eseguire manovre, ma anche prendere in considerazione competenze di guida più estese nonché valori e comportamenti legati alla sicurezza stradale;

·      la formazione continua successiva al conseguimento della patente per i conducenti non professionisti.

 


Articolo 2, comma 1-quinquies
(Obblighi di comunicazione in materia di procreazione
medicalmente assistita
)

Il comma 1-quinquies proroga al 30 aprile 2011 il termine, stabilito dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 40/2004[9], al 28 febbraio di ciascun anno, entro cui l'Istituto superiore di sanità deve predisporre una relazione per il Ministro della salute sull'attività delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

 

Va osservato che l’approvazione di tale disposizione dovrebbe comportare il venir meno della voce corrispondente dalla tabella 1 allegata al decreto-legge.

 

Il comma in esame dispone che, fatte salve le disposizioni sul registro nazionale delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di PMA, di cui all’articolo 11 della legge 40/2004, nonché quelle in tema di tracciabilità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 191/2007[10], tutte le strutture autorizzate inviano i dati richiesti al Ministero della salute che ne cura l’inoltro successivo all’Istituto Superiore di Sanità e al Centro nazionale trapianti.

Le modalità di comunicazione dei dati da parte delle strutture, ai fini del successivo inoltro all’Istituto Superiore di Sanità e al Centro nazionale trapianti, sono disciplinate da un decreto del Ministero della salute di natura non regolamentare.

Infine l’ultimo periodo del comma introduce la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

 


Articolo 2 comma 1-sexies e 1-septies
(Norme in materia di autosufficienza nella produzione di emoderivati da plasma nazionale)

La norma in esame reca l’attuazione dell'articolo 40, comma 2, della legge 4 giugno 2010, n. 96 sulla produzione di farmaci emoderivati.

In conformità all’Accordo Stato – Regioni del 16 dicembre 2010[11], e fino alla entrata in vigore delle disposizioni conseguenti al medesimo Accordo, il Ministro della salute con propri decreti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione:

a) istituisce un elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale, tenuto presso il Centro nazionale sangue, per lo svolgimento di ispezioni e l’adozione di misure di controllo presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta, al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti necessari[12];

b) definisce, ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal citato articolo 40, comma 4, le modalità per la presentazione da parte degli interessati e per la valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, delle istanze volte a ottenere l'inserimento fra i centri e le aziende autorizzati alla stipula delle convenzioni;

c) disciplina le modalità attraverso le quali:

-    l'Agenzia italiana del farmaco assicura l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati, prodotti da plasma nazionale, e l'esportazione del medesimo per la lavorazione in paesi comunitari;  

-    l'Istituto superiore di sanità assicura il relativo controllo di stato.

 

Tali modalità devono essere svolte in attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010, la cui attuazione comunque dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2014.

 

Le norme in esame sono attuate senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

 

Il citato Accordo Stato – Regioni  del 16 dicembre 2010 comprende, l’allegato A), recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), e dell’articolo 19, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219”, e l’allegato B) parte integrante del presente atto, recante “Modello per le visite di verifica dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261”.

I suddetti documenti sono definiti sulla base delle normative vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni nazionali di attuazione delle direttive europee in materia di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati, ferme restando le competenze delle singole regioni e province autonome nella disciplina delle autorizzazioni all’esercizio e dell’accreditamento delle attività sanitarie e nella programmazione ed organizzazione delle attività stesse.

Le regioni e province autonome si impegnano a recepire con propri provvedimenti i documenti di cui agli Allegati A) e B), entro sei mesi dalla definizione del citato Accordo.

Infine, le regioni e province autonome si impegnano a completare le visite di verifica dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta entro il termine massimo di trentasei mesi dalla effettiva disponibilità dell’elenco di valutatori di cui all’Allegato B).

 

La legge 4 giugno 2010, n. 96[13], articolo 40, comma 2, ha modificato il comma 2 dell’articolo 15 della legge n. 219 del 2005, recante la disciplina sulle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, prevedendo nuovi criteri per l’individuazione delle imprese di frazionamento e produzione di emoderivati, che possono rientrare nelle convenzioni stipulate con le regioni. In particolare, i centri e le medesime aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono possedere determinati requisiti tecnologici e avere gli stabilimenti, idonei ad effettuare il processo di frazionamento, ubicati nei Paesi dell’Unione europea in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro. I suddetti centri ed aziende devono produrre, in un regime di libero mercato compatibile con l’ordinamento comunitario, i farmaci emoderivati oggetto delle convenzioni di cui sopra, dotati dell’autorizzazione all’immissione in commercio in Italia.

Il comma 1 dell’articolo 15 della legge n. 219 del 2005, prevede che il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Consulta e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone uno schema tipo di convenzione, in conformità del quale le regioni, singolarmente o consorziandosi fra loro, stipulano convenzioni con i centri e le aziende previste, per la lavorazione del plasma raccolto in Italia.

Il comma 5 dell’articolo 15 della legge n. 219 del 2005 prevede che il Ministro della salute, con proprio decreto, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Centro nazionale sangue e la Consulta, individua tra i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati quelli autorizzati alla stipula delle convenzioni.

L’articolo 40, comma 4 della citata legge n. 96 del 2010 ha stabilito che il decreto di cui al citato articolo 15, comma 5, della legge n. 219 del 2005, deve adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

 


Articolo 2, comma 1-octies
(Comitato per la verifica delle cause di servizio)

La disposizione in esame prevede che il Comitato per la verifica delle cause di servizio, chiamato ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione dei dipendenti pubblici, sia prorogato nell'attuale composizione fino al 31 dicembre 2013.

Si ricorda che ai sensi del DPR n.461 del 2001 Il Comitato per la verifica delle cause di servizio accerta, per i dipendenti pubblici, la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione. Il Comitato è formato da un numero di componenti non superiore a quaranta e non inferiore a trenta, scelti fra gli esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonchè tra gli ufficiali superiori medici delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato preferibilmente specialisti in medicina legale e delle assicurazioni. Per l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche a ordinamento civile, il Comitato è integrato da un numero massimo di due ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza. I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non più di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso il Comitato.


Articolo 2, comma 2
(Differimento dei termini in relazione agli eventi alluvionali
nel Veneto
)

L'articolo 2, comma 2, differisce alla data del 30 giugno 2011 il termine per il versamento dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali già sospesi per gli eventi alluvionali verificatisi nel Veneto.

Più in dettaglio, viene differito dal 20 dicembre 2010 al 30 giugno 2011 il termine, previsto dal D.M. 1° dicembre 2010 relativamente agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, per il versamento:

-    dei tributi;

-    dei contributi previdenziali ed assistenziali;

-    dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

L'onere derivante dalla disposizione in esame in termini di minori entrate fiscali e contributive viene stimato pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010 e per la sua copertura si rimanda al successivo articolo 3.

Si ricorda che con il D.M. 1 dicembre 2010[14], emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, è stata disposta la sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione del Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, danneggiati ed inclusi negli elenchi individuati nell'allegato A dello stesso decreto.

In particolare, nei confronti dei suddetti soggetti, per il periodo dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010, senza diritto al rimborso di quanto già versato, sono stati sospesi:

a)       i termini relativi ai versamenti anche rateizzati delle imposte sui redditi e dell'IRAP scadenti nello stesso periodo;

b)       i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

 

Per fruire della suddetta sospensione gli aventi diritto, entro il 10 dicembre 2010, hanno dovuto rilasciare ai sindaci dei comuni di residenza (o sede delle relative aziende) una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sul fatto che gli eventi alluvionali hanno prodotto il fermo della propria attività economica ovvero determinato l'adozione nei loro riguardi di provvedimenti di sgombero o di evacuazione.


Articolo 2, commi 2-bis e 2-ter
(Disposizioni in materia di rifiuti)

Il comma 2-bis reca una disposizione transitoria che - in attesa di una completa attuazione delle disposizioni finanziarie in materia di gestione dei rifiuti, comprese quelle riguardanti anche la regione e gli enti locali della Campania recate dagli artt. 11-12 del D.L. 195/2009, e in deroga alle disposizioni sulla sospensione del potere di deliberare aumenti di tributi, sino all'attuazione del federalismo fiscale - consente a regioni, province e comuni di assicurare la copertura integrale dei costi del ciclo dei rifiuti mediante aumenti delle imposizioni tributarie attribuite agli enti locali secondo le seguenti modalità:

a) si consente l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-quater della legge n. 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), introdotto dal provvedimento in esame (comma 19-quater seguente), concernente il potere, attribuito al Presidente della Regione colpita da calamità naturali, di coprire gli oneri derivanti con aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, delle imposizioni tributarie attribuite alla regione, nonché elevando la misura dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita; viene raddoppiato, tuttavia, in tal caso, il limite di incremento di imposta previsto dal comma 5-quater;

b) e c) comuni e province possono deliberare una maggiorazione delle addizionali all'accisa sull'energia elettrica in misura non superiore al vigente importo delle addizionali.

L’addizionale comunale e provinciale sull’energia elettrica è stata istituita dall’articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988[15] La materia è stata successivamente ridisciplinata dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, il quale, in attuazione della direttiva 2003/96/CE, ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità[16]. L’addizionale all'accisa sull'energia elettrica ammonta a 9,30 euro per mille kWh in favore delle province, per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. L’ammontare dell’addizionale in favore dei comuni è pari a 18,59 euro per mille kWh, per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e con esclusione delle forniture, con potenza disponibile fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kWh di consumo mensili; per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case, l’addizionale ammonta a euro 20,40 per mille kWh. Tali addizionali sono dovute dai soggetti obbligati al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali ovvero, per l'energia elettrica prodotta o acquistata per uso proprio, al momento del suo consumo. Esse sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica.

Si ricorda che il comma 2 del citato articolo 6 consente – in via generale - alle province, con deliberazione da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, di incrementare la misura dell’addizionale ad esse spettante fino a euro 11,40 per mille kWh.

 

Relativamente ai citati articoli 11 e 12 del D.L. 195/2009 si ricorda che l’art. 11 provvede all’attribuzione di compiti in materia di gestione dei rifiuti a regione, province e consorzi, disponendo altresì in merito alle risorse da utilizzare per la copertura dei relativi oneri e detta, altresì, norme relative al calcolo e alla riscossione della tariffazione del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU e TIA). L’art. 12 detta invece disposizioni volte ad agevolare la riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani vantati dai consorzi operanti nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti e dalla struttura del Sottosegretario di Stato per l’emergenza rifiuti.

 

 

Il comma 2-ter prevede che i comuni della regione Campania, ai quali è stata applicata - in attuazione dell’art. 12 del D.L. 195/2009 - la riduzione dei trasferimenti erariali (compartecipazione al gettito IRPEF e gettito d'imposta RC auto) in quanto debitori, in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti, nei confronti della struttura del Sottosegretario di Stato per l’emergenza rifiuti, deliberino (anche in assenza di una dichiarazione dello stato d’emergenza), a decorrere dall'anno 2011, una maggiorazione dell’addizionale dell'accisa sull'energia elettrica, .

Lo stesso comma prevede che tale maggiorazione venga applicata con una aliquota indifferenziata e consenta l’ottenimento di un gettito non inferiore all'importo dei ridotti trasferimenti, aumentato del 10%.

 

Si ricorda che l’art. 12, comma 2, del D.L. 195/2009 ha disposto che le somme dovute dai comuni alla struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del D.L. 90/2008 in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti sono recuperate mediante riduzione dei trasferimenti erariali, nonché in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF, e per la devoluzione del gettito d'imposta RC auto.

 

Si fa notare che il comma in esame richiama la facoltà prevista dal comma 7, lettera b), del medesimo articolo. Tuttavia nell’art. 12 del D.L. 195/2009 non è presente alcun comma 7.

 

 


Articolo 2, commi da 2-quater a 2-octies
(Disposizioni in materia di protezione civile)

Il comma 2-quaterintroduce tre nuovi commi all'art. 5 della legge n. 225 del 1992 relativo allostato di emergenza e potere di ordinanza.

Il comma 5-quater della legge n. 225 del 1992 attribuisce al Presidente della Regione interessata da calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza,qualora il bilancio della regione sia insufficiente a coprire le relative spese, il potere di deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, delle imposizioni tributarie attribuite alla regione, nonché di elevare la misura dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall’art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 398 del 1990, fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

Il citato articolo 17 ha autorizzato le regioni a statuto ordinario a istituire, con proprie leggi, un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva; ai sensi dell’articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l’importo massimo di tale imposta è stato elevato a 0,025 euro per litro.

 

Il comma 5-quinquies della legge n. 225 del 1992 prevede la possibilità per la Regione di accedere al Fondo per la protezione civile:

·      nel caso in cui le misure adottate ai sensi del comma precedente siano insufficienti,

·      in tutti gli altri casi di eventi previsti dal precedente comma 5-quater di rilevanza nazionale.

 

Qualora, invece, sia utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall’art. 28 della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), se ne dispone la corrispondente reintegrazione mediante l'aumento dell'accisa sui seguenti prodotti energetici, di cui all’allegato I del Testo Unico sulle accise – TUA (D. Lgs. 504/1995[17]):

-          benzina e benzina senza piombo;

-          gasolio usato come carburante.

L'aumento dovrà essere deliberato dal direttore dell'Agenzia delle dogane in misura non superiore a cinque centesimi al litro e, comunque, in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all’importo prelevato dal fondo di riserva.

Tale aumento dovrà essere finalizzato anche alla copertura degli oneri derivanti dal differimento, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Attualmente l’accisa sul gasolio ammonta a 423,00 euro per mille litri; quella sulla benzina a 564,00 euro. Sono previste aliquote agevolate se i suddetti prodotti energetici sono destinati a particolari impieghi.

 

Il comma 5-sexies della legge n. 225 del 1992 prevede che si possa ricorrere al Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, istituito presso il Mediocredito centrale dall’art. 28 del decreto legge n. 976 del 1966, anche nei territori in cui sia deliberato lo stato di emergenza per calamità naturali.

A tal fine dovranno essere conferite al suddetto Fondo anche le disponibilità del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all’art. 5 della legge n. 261 del 1997.

E' demandata ad uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze, la determinazione delle modalità di funzionamento del Fondo stesso.

 

Il comma 2-quinquies reca ulteriori modifiche all’art. 5 della legge n. 225 del 1992:

a) la prima modifica al comma 2 prevede che le ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza siano emanate, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) la seconda modifica al comma 5-bis dispone che i rendiconti dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali vengano inoltrati, oltre che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'ISTAT, anche alla competente sezione regionale della corte dei Conti;

c) la terza modifica, sempre al comma 5-bis, vieta i girofondi tra le contabilità speciali, al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione stessa.

 

Il comma 2-sexies, attraverso l’inserimento della nuovalettera c-bis) all'art. 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994, sottopone al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti anche i provvedimenti commissariali attuativi delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza.

 

Il comma 2-septies, novellando l'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, per quanto riguarda i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, riduce a sette giorni il termine attualmente previsto di sessanta dalla ricezione entro il quale divengono esecutivi gli atti trasmessi alla Corte dei Conti senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo. Consente, inoltre, la dichiarazione di provvisoria efficacia da parte dell'organo emanante.

 

Il comma 2-octies estende le norme in materia di rendicontazione delle attività svolte per il superamento delle emergenze da parte dei Commissari delegati, introdotte dal comma 5-bis dell’art. 5 della citata legge n. 225 del 1992, anche ai funzionari e commissari delegati autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività.

Si prevede, inoltre che i rendiconti vengano inviati all'Ufficio centrale per il bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti.

 

Si rammenta che il vigente comma 5-bis dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992 è stato da ultimo sostituito dal comma 5 dell'art. 8 del decreto legge n. 208 del 2008 che ha introdotto una procedura di rendicontazione più articolata. Essa prevede che i Commissari delegati titolari di contabilità speciali rendicontino, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa Il rendiconto distingue i crediti certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione e i debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate. I rendiconti sono trasmessi, per i relativi controlli, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ragionerie territoriali competenti e all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'ISTAT. Viene, infine, prevista anche una sanzione per l’omissione o il ritardo della rendicontazione.

 

 


Articolo 2, commi da 2-novies a 2-undecies
(Revoca dei finanziamenti per opere infrastrutturali
delle Autorità portuali)

I commi da 2-novies a 2-undecies dell’articolo 2 sostituiscono la disciplina, introdotta dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, della revoca dei finanziamenti concessi alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali e da queste non utilizzati.

La relazione tecnica al maxi-emendamento approvato dal Senato evidenzia che si rende necessario riformare la disciplina introdotta dall’articolo 4, commi 8-bis e seguenti del D.L. n. 40/2010, in quanto tale normativa non ha consentito, sino ad oggi, un’immediata revoca ed inoltre nessun provvedimento di avviso di apertura del procedimento è stato adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto dall’esame della documentazione acquisita presso le varie Autorità portuali è emersa la necessità di verificare le motivazioni addotte dalle Autorità stesse per giustificare la mancata utilizzazione delle risorse a suo tempo assegnate.

 

Il comma 2-novies stabilisce che i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, per le quali non sia stato pubblicato il relativo bando di gara entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione sono revocati entro il 15 marzo 2011.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge di conversione dovrà essere emanato un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale si effettua la ricognizione dei finanziamenti revocati e si destina una quota di tali finanziamenti, nel limite di 250 milioni di euro per il 2011, alle seguenti finalità:

a)         una quota non superiore a 150 milioni di euro è destinata alle Autorità portuali che, al 30 settembre 2010, hanno attivato investimenti, con contratti sottoscritti o bandi di gara pubblicati, nell’ambito della realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili, come previsto dall’articolo 1, comma 991, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007);

b)         una quota non superiore 20 milioni di euro è destinata alle Autorità i cui porti sono interessati da prevalente attività di transhipment, per consentire l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 5, comma 7-duodecies, del D.L. n. 194/2009;

Il citato comma 7-duodecies consente alle Autorità portuali, nell'ambito della loro autonomia di bilancio e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di stabilire variazioni in aumento, fino al doppio, e in diminuzione, fino all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale, al fine di fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali. Tale possibilità è prevista in via sperimentale per gli anni 2010 e 2011.

Come osserva la relazione tecnica al maxi-emendamento, la disposizione ha trovato applicazione solo in via residuale in ragione della sostanziale incomprimibilità delle spese correnti e della concreta impraticabilità di un aumento dei canoni di concessione ed autorizzazione fissati nei titoli già rilasciati.

c)         la restante quota è destinata alle Autorità portuali che presentano progetti cantierabili.

 

Il comma 2-decies stabilisce che lo stesso decreto di cui al precedente comma 2-novies dovrà individuare le somme che devono essere versate dalle Autorità portuali, interessate dalla revoca, ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per l’anno 2011. Tali somme saranno poi riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il decreto, nelle ipotesi di cui al comma 2-undecies, ovvero per i finanziamenti originariamente realizzati mediante mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato, individuerà anche le quote di finanziamento, ancora disponibile presso il soggetto finanziatore, soggette a revoca.

Si prevede che la stessa procedura di revoca disciplinata dai commi in esame si applicherà per gli anni 2012 e 2013 e alla stessa si darà attuazione con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Gli stessi decreti individueranno anche i criteri di priorità per la riassegnazione, alle Autorità portuali con progetti cantierabili, dei finanziamenti revocati, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell’opera, da finanziare con le somme oggetto di riassegnazione, entro 180 giorni dall’aggiudicazione definitiva, il finanziamento è revocato e riassegnato ad altri interventi.

 

Il comma 2-undecies, primo e secondo periodo, che riprende il contenuto del vigente articolo 4, comma 8-bis, secondo e terzo periodo, del citato D.L. n. 40/2010, stabilisce che, qualora il finanziamento delle opere infrastrutturali sia stato realizzato mediante mutuo, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, il decreto di cui al comma 2-decies disporrà l’erogazione della parte di mutuo ancora da erogare, in favore di altra Autorità portuale. Resta fermo l’obbligo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di continuare a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza del mutuo, la quota del contributo dovuta in relazione al finanziamento erogato. L’eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.

Il terzo periodo del comma 2-undecies abroga i citati commi da 8-bis a 8-quater dell’articolo 4 del D.L. n. 40/2010.

I punti principali che caratterizzano l’intervento in esame rispetto a quanto previsto dal citato D.L. n. 40/2010 riguardano:

§       la previsione che i finanziamenti non utilizzati sono revocati, anziché la previsione della semplice possibilità di revoca;

§       la fissazione di una data (15 marzo 2011) per la revoca;

§       una più precisa individuazione delle finalità alle quali destinare i finanziamenti oggetto di revoca;

§       la previsione di analoghi interventi per gli anni 2012 e 2013.

 

Il quarto periodo del comma 2-undecies prevede infine che la revoca di cui al comma 2-novies non si applica ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per opere da realizzare in scali marittimi ricompresi in siti oggetto di interventi di bonifica e ripristino ambientale di interesse nazionale, di cui all’articolo 1 della legge n. 426/1998[18].

 

 


Articolo 2, comma 2-duodecies
(Associazione Alleanza degli Ospedali Italiani nel mondo)

Il comma 2-duodecies dell’articolo 2 propone l'assegnazione di un contributo per il 2011, pari a 200.000 euro, in favore dell'Associazione Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo. All’Associazione, costituita da alcuni Ministeri nel 2004, aderiscono 44 Centri Sanitari Italiani nel Mondo e 32 Centri Sanitari Nazionali di Riferimento. Finalità proprie dell’organizzazione sono la promozione, la cooperazione sociale ed  il sostegno dei centri sanitari italiani operanti all'estero.

 

L’Associazione degli ospedali del mondo, costituita dai ministri della Salute, degli Affari Esteri, dell’Istruzione, Università e Ricerca, degli Italiani nel Mondo nonché dal Ministro dell’Innovazione e le Tecnologie, viene formalmente istituita nel febbraio 2004. Ad essa aderiscono, in qualità di soci ordinari, 44 Centri Sanitari Italiani nel Mondo[19] e 32 Centri Sanitari Nazionali di Riferimento, rappresentati da Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e grandi Ospedali pubblici e privati. In qualità di soci sostenitori possono aderire, altre istituzioni private, società, consorzi, associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non governative regolarmente costituite, che si impegnino a sostenerne le attività. L’Associazione, senza finalità di lucro, è orientata alla cooperazione e alla promozione sociale: in tale contesto, oltre a facilitare il raggiungimento degli obiettivi di progetto, è impegnata nell’agevolare la dismissione delle apparecchiature sanitarie e tecnologiche - giudicate non più idonee rispetto agli standard raggiunti dalle strutture di appartenenza - a beneficio di quei Centri Sanitari Italiani nel Mondo, che ne facciano richiesta.

Dal punto di vista operativo, l’Associazione è riconosciuta Segretariato di Assistenza Tecnica del progetto IPOCM - Integrazione e Promozione degli Ospedali e dei Centri Sanitari Italiani nel Mondo – , che ha fra le proprie finalità:

§       la creazione di una rete internet tra Centri Sanitari Italiani nel Mondo e Centri Sanitari Nazionali di Riferimento;

§       la riduzione delle criticità di tipo clinico-diagnostico e tecnico-organizzativo rilevabili nei Centri Sanitari, essenzialmente attraverso l’attivazione del servizio di teleconsulto, nell’interesse dei pazienti e dell’efficienza della struttura;

§       l’aumento delle capacità professionali del personale sanitario dei Centri Sanitari Italiani nel Mondo attraverso il servizio di formazione a distanza;

§       il supporto per l’attuazione di gemellaggi su tematiche di mutuo interesse tra Centri Sanitari Italiani nel Mondo e Centri Sanitari Nazionali di Riferimento, anche attraverso lo scambio temporaneo di esperti e la sperimentazione di soluzioni innovative;

§       l’acquisizione dei fabbisogni di salute delle popolazioni afferenti ai Centri Sanitari Italiani nel Mondo per la formulazione di politiche coerenti di cooperazione sanitaria.

 

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 220/2010[20].

 

L’articolo 1, comma 40, della legge 220/2010 dispone l’incremento di 924 milioni di euro per l'anno 2011 della dotazione del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti, istituito ai sensi dell'articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. 5/2009[21]. Una quota delle predette risorse – pari a 874 milioni di euro – è destinata ad essere ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità e negli importi indicati nell’elenco 1 allegato alla legge.

La restante quota dello stanziamento per il 2011 disposto a favore del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti dal comma 40– pari a 50 milioni di euro – è destinata ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali.

 

All’assegnazione del contributo di 200.000 euro si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 40, quinto periodo, della legge 220/2010 la ripartizione e la contestuale individuazione dei beneficiari dei 50 milioni di euro del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti avviene con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, coerentemente agli indirizzi al proposito espressi dalle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

 


Articolo 2, comma 2-terdecies
(Risorse per l’Istituto italiano di studi filosofici e l’Istituto italiano per gli studi storici)

Il comma 2-terdecies dispone che per l’esercizio 2011 sono prorogate, nel limite di 2 milioni di euro, le risorse stanziate ai sensi dell’art. 1, comma 219, della legge finanziaria 2005 (L. 311/2004) a favore dell’Istituto italiano studi filosofici[22] e dell’Istituto italiano per gli studi storici[23], aventi sede a Napoli. Alla copertura del relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per le esigenze indifferibili[24] destinata per il 2011 al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e di sviluppo dei territori, di attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e di promozione di attività sportive, culturali e sociali (50 milioni di euro, ex art. 1, comma 40, quarto periodo, della legge di stabilità 2011).

 

Si è, quindi, in presenza di una nuova autorizzazione di spesa – come, peraltro, confermato dalla relazione tecnica riferita al maxiemendamento[25] – e non di una proroga.

 

L’art. 1, comma 219, della legge finanziaria per il 2005 ha previsto che il CIPE, in sede di riparto annuale delle risorse per le aree sottoutilizzate, assegnasse un finanziamento ai due istituti sopra citati per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per la promozione dell'integrazione europea e mediterranea del Mezzogiorno. Si è disposto contestualmente che i due istituti presentassero al MEF e al MIUR entro il 31 dicembre di ogni anno i programmi di attività, indicanti, tra l’altro, le altre fonti di finanziamento destinate alla loro realizzazione (art. 1, comma 220).

Con delibera CIPE 35/2005[26] è stato autorizzato per il triennio 2005-2007 un finanziamento di 7,85 milioni di euro a favore dell’Istituto italiano studi filosofici e di 5,05 milioni di euro a favore dell’Istituto italiano per gli studi storici.

In seguito l’art. 1, comma 1149, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) ha disposto che le risorse stanziate con la delibera CIPE 35/2005 si intendono prorogate per il biennio 2008/2009.

Per completezza di informazione si segnala che L'Istituto Italiano per gli studi storici figura tra leistituzioni culturaliammesse al contributo ordinario annuale dello Stato mediante inserimento nell'apposita tabella ai sensi dell’art. 1 della L. 534/1996; in particolare, per il triennio 2009-2011, all’istituto sono assegnati 78.202,00 euro (D.M. 17 novembre 2009[27]).

 

 


Articolo 2, comma 2-quaterdecies
(Riduzione della spesa delle federazioni sportive del CONI)

Il comma 2-quaterdecies dell’articolo 2 differisce al 1° gennaio 2012 l'applicazione alle federazioni sportive del CONI delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi contenute nell’articolo 6 del decreto-legge 78/2010[28].

La norma da ultimo citata prevede numerose misure di contenimento della spesa pubblica, differenziate sia per oggetto, sia per destinatario.

Pertanto, per comprendere la portata della proroga, occorre innanzitutto specificare la natura giuridica delle federazioni sportive al fine di individuare le misure contenute nell’articolo 6 alle stesse applicabili.

 

Ai sensi del D.lgs. n. 242 del 1999[29], come modificato dal D.lgs. n. 15 del 2004[30], il CONI, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale (CIO).

In ragione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, il CONI riconosce, a fini sportivi, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, le società sportive, gli enti di promozione sportiva nonché le associazioni benemerite e stabilisce i principi ispiratori dei loro statuti.

Il CONI è stato incluso nell’elenco degli enti pubblici non economici, con organico inferiore alle 50 unità, confermati con il Decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dal Ministro per la semplificazione normativa il 19 novembre 2008al fine di evitarne la soppressione ex lege altrimenti disposta dall'art. 26, c. 1, primo periodo, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008).

Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 242/1999, le federazioni sportive nazionali (attualmente 45) e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Fanno eccezione – pur qualificandosi come federazioni sportive nazionali – l'Aeroclub d'Italia, l'Automobile club d'Italia e l'Unione italiana tiro a segno, i quali, in virtù dell’art. 18, comma 6, del D.Lgs. 242 del 1999, mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico.

Delle 42 federazioni sportive nazionalicon personalità giuridica di diritto privato, 31 sono presenti nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)[31].

Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non perseguono fini di lucro, e svolgono l'attività sportiva seguendo gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI (art. 15 e 16 del D.Lgs. 242/1999). A differenza delle federazioni, le discipline sportive associate sono preposte all’organizzazione di discipline sportive non olimpiche. I bilanci delle federazioni sportive nazionali sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sottoposti all’approvazione della Giunta nazionale del CONI.

Con riguardo ai profili finanziari, il CONI fruisce, per il finanziamento dello sport, di una quota delle entrate erariali e extraerariali derivanti dai giochi pubblici[32] ed assegna contributi agli altri organismi sportivi[33].

Ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. e), dello Statuto[34], spetta alla giunta nazionale del CONI esercitare, sulla base di criteri e modalità stabiliti dal Consiglio Nazionale, il controllo sulle Federazioni sportive nazionali in merito agli aspetti di rilevanza pubblicistica e, in particolare, in merito all’utilizzazione dei contributi erogati, nonché stabilire i criteri di assegnazione dei medesimi alle Federazioni[35].

Per quanto attiene al personale, si ricorda che l’art. 8 del D.L. n. 138/2002 (L. 178/2002) ha disposto che, a partire dall'8 luglio 2002, il personale alle dipendenze del CONI passa alle dipendenze della CONI Servizi spa, contestualmente costituita. Peraltro, già prima di tale costituzione, il CONI dotava di proprio personale le Federazioni Sportive Nazionali[36]. E, dopo la costituzione della Società, parte del personale ad essa transitato ha continuato ad essere impiegato presso le stesse Federazioni. Inoltre, l’art. 30 del CCNL del personale non dirigente della CONI Servizi S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali per il quadriennio normativo 2006/2009 e primo biennio economico 2006/2007 – sottoscritto il 26 maggio 2008 – ha previsto il passaggio volontario del personale dipendente di CONI Servizi SpA, attualmente operante presso le Federazioni, alle stesse Federazioni presso le quali presta opera, entro il 31 dicembre 2010. Da ultimo, l’art. 35, c. 4, del D.L. 207/2008 (L. 14/2009) ha previsto che il personale, ex dipendente CONI, successivamente transitato alle dipendenze di CONI Servizi S.p.A., ed attualmente in servizio presso le Federazioni sportive nazionali, permane in servizio presso le stesse ai fini del loro funzionamento.

 

Considerato che la natura giuridica delle federazioni sportive non è omogenea, occorre distinguere le disposizioni dell’articolo 6 del d.l. 78/2010 che possono considerarsi applicabili.

In particolare, alle federazioni sportive private si applica l’articolo 6, co. 2, del decreto, che prevede la gratuità della partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche.

 

L’art. 6, co. 2, rende onorifica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la partecipazione agli organi collegiali - anche di amministrazione - degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità degli organi medesimi. La partecipazione e la titolarità degli organi collegiali di cui al comma 2 comporta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente e, qualora siano già previsti, i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

Secondo quanto precisato dalla Ragioneria generale dello Stato con Circolare n. 40 del 23 dicembre 2010[37], l’ambito applicativo della disposizione, con le esclusioni espressamente previste, è costituito da tutti gli enti (con personalità giuridica di diritto pubblico e privato, anche non ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione) che ricevono, non “una tantum”, contributi a carico delle finanze pubbliche.

 

Alle federazioni sportive pubbliche si applicano le misure previste dall’articolo 6, co. 1 e 3, del decreto-legge 78/2010, che rendono onorifica la partecipazione agli organi collegiali e riducono del 10% i compensi dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati di tutte le pubbliche amministrazione comunque denominate. Quest’ultima diposizione dovrebbe altresì applicarsi anche alle federazioni sportive private inserite nell’elenco ISTAT.

 

In particolare, l’art. 6, comma 1 rende onorifica, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[38].

Più specificamente il citato art. 68 del D.L. n.112/2008, reca disposizioni volte ad accelerare il processo di riordino degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, e a realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell’ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni. Il comma 1 esclude dalla proroga (che il co. 2-bis del citato art. 29 del D.L. 223/2006 consente in base a una valutazione di perdurante utilità) alcune categorie di organismi collegiali.

In ordine a quanto sopra esposto, l’articolo 68 fa, dunque, esplicito riferimento agli organismi collegiali:

- istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e che non abbiano ancora conseguito le predette finalità;

- istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operavano da almeno 2 anni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto 112/2008;

- svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi.

Pertanto, la partecipazione ai suddetti organismi può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

L’articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2011, riduce del 10%, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT, incluse le autorità indipendenti (alcune delle quali non rientrano nell'elenco dell'ISTAT):

-      ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati;

-      ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Oltre a stabilire il taglio automatico del 10%, il comma prevede inoltre che i suddetti emolumenti, sino al 31 dicembre 2013, non possano superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, così come ridotti.

 

Alle federazioni sportive inserite nell’elenco ISTAT si applicano le disposizioni dell’articolo 6, co. 7, 8, 9, 12, 13 e 14 che prevedono misure di contenimento previste delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per sponsorizzazioni, per missioni, per la formazione, per autovetture e buoni pasto.

 

Tutte le disposizioni richiamate, infatti, si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall’ISTAT.

Segnatamente, il comma 7 riduce, a decorrere dal 2011, la spesa annua effettuata per studi ed incarichi di consulenza, compresi gli studi ed incarichi conferiti a pubblici dipendenti, disponendo che essa non potrà essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Il comma 8, riduce, a decorrere dal 2011, la spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. Tale spesa non potrà essere superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

Il comma 9 introduce, sempre a decorrere dal 2011, il divieto dieffettuare spese per sponsorizzazioni.

Il comma 12 sancisce, a decorrere dal 2011, il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009. La violazione del limite costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un provvedimento motivato adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.

Il comma 13, riduce del 50% rispetto a quella sostenutanel 2009 la spesa annua, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., incluse le autorità indipendenti, per attività che siano esclusivamente – secondo la precisazione introdotta dal Senato - di formazione del personale. Le suddette amministrazioni devono svolgere prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione.Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del limite suddetto costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Il comma 14, riduce, a decorrere dal 2011, la spesa per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., incluse le autorità indipendenti. Tale spesa non potrà essere superiore all’80 per cento della spesa 2009.

 

La proroga dell’applicazione delle disposizioni citate al 2012 - che ha contenuto oneroso - è ammessa nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Pertanto, si dispone che all’onere conseguente si provveda per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili destinata al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e di sviluppo dei territori, di attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e di promozione di attività sportive, culturali e sociali, ai sensi  dell’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010).

 

L’articolo 1, comma 40 della legge finanziaria per il 2011 ha rifinanziato il Fondo esigenze urgenti ed indifferibili di 924 milioni di euro per il 2011.

Di tale somma, 874 milioni sono destinati ad una serie di finalità indicate nell’elenco 1 delle legge e saranno ripartiti, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. I residui 50 milioni – in virtù di quanto stabilito dal comma 40, quarto periodo – sono destinati ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali. Alla ripartizione di tale quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

 

In relazione alla formulazione del testo e alla luce della ricostruzione normativa effettuata, si valuti l’opportunità di sostituire la locuzione “federazioni sportive iscritte al CONI” con le parole federazioni sportive riconosciute dal CONI”.

Inoltre, tenuto conto dell’oggetto plurimo dell’articolo 6 del d.l. 78/2010, andrebbe valutata la opportunità di esplicitare i commi della norma a cui si fa rinvio per individuare i termini prorogati dalla disposizione in commento.

 

L’ultimo periodo della disposizione in esame novella l’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001[39], specificando che “fino alla revisione organica della disciplina di settore”, il medesimo decreto 165 - che pone norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni – continua ad applicarsi al CONI.

 

L’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 individua, attraverso il criterio della enumerazione, il campo di applicazione soggettivo delle norme che disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro alle dipendenze delle p.a., ivi contenute. A tale scopo, sono considerate amministrazioni pubbliche: «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

Quanto alla natura giuridica del CONI, che è ente pubblico non economico, si rinvia alla ampia ricostruzione di cui sopra, a commento della prima parte del comma in esame.

 

In relazione all’ultimo periodo, si segnala, pertanto, che la disposizione non ha carattere innovativo poiché le disposizioni del decreto 165/2001 si applicano già al CONI che, in qualità di ente pubblico non economico, rientra nelle categorie di soggetti pubblici elencati nell’articolo 1, co. 2, d.lgs. 165/2001.

Peraltro, non sono chiare le ragioni di opportunità che giustificano l’inserimento nella norma di ricognizione del solo CONI e non di tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di ente pubblico non economico.

 

 


Articolo 2, comma 2-quinquiesdecies
(Ente irriguo Puglia, Lucani e Irpinia)

Il comma 2-quinquiesdecies proroga di un anno il termine del 31 dicembre 2010 entro il quale l’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è assoggettato alla disciplina per cui gli enti pubblici non economici devono essere riordinati o soppressi.

L’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) - istituito nel 1947 con il D.Lgs.cps n. 281, come persona giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura - gestisce otto dighe, alle quali vanno aggiunte alcune centinaia di chilometri di canali di adduzione. L'attività dell'ente è finalizzata a far fronte alle esigenze potabili delle popolazioni della Puglia e della Basilicata, al fabbisogno irriguo di vasti comprensori delle stesse regioni, nonché di agglomerati industriali. L’EIPLI è da tempo amministrato da un Commissario straordinario.

 

Si ricorda che l’EIPLI era stato incluso, ai sensi dell’art. 2, comma 636, della legge 244/2007 (finanziaria 2008) nell’elenco degli enti da riordinare o sopprimere per finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche. L’art. 26 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (cd. “taglia enti”) aveva disposto peraltro l’abrogazione del citato comma 636 dell’art. 2, prevedendo una diversa procedura per il riordino o la soppressione degli enti pubblici non economici. L’articolo 26 citato disponeva infatti che gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e di altri enti espressamente elencati, fossero soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Disponeva inoltre la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non fossero stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della n. 244/07.

E’ intervenuto quindi il comma 3-bis dell'art 3 del decreto-legge n. 171/2008, introdotto dalla legge di conversione n. 205/08, che prorogava - per quel che riguarda l'EIPLI - al 31 marzo 2010 il termine del 31 marzo 2009 stabilito dal primo comma dell'articolo 26 del D.L. n. 112/08.

Il termine del 31 marzo 2010 è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010 dall’articolo 2 comma 6 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

 

Il comma in esame prescrive altresì al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di provvedere, con le procedure del citato articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di adottare il regolamento di riordino o di soppressione, previa liquidazione. In caso di soppressione e messa in liquidazione la responsabilità dello Stato è limitata all'attivo in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa.Al relativo onere l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia provvede con proprie disponibilità di bilancio. Il comma dispone inoltre che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno ed indebitamento derivanti dall’applicazione del precedente periodo si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 272 mila per il 2011, in termini di sola cassa, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/2008.

Il Fondo da ultimo citato, è stato istituito dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593). Il Fondo è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. Il Fondo,che opera in termini di sola cassa, è stato inizialmente dotato di 435 milioni per il 2010 e di 175 milioni per il 2011, e successivamente rifinanziato da una serie di disposizioni legislative.

A bilancio 2011, le disponibilità del Fondo risultano pari a 1.122,6 milioni di euro per il 2011, a 1.000 milioni di euro per il 2012 e a 1.000 milioni per il 2012.

 


Articolo 2, commi 3, 3-quater, 3-sexies, 3-octies
(Disposizioni in favore delle zone colpite dal terremoto in Abruzzo)

Il comma 3 e il comma 3-quater recano disposizioni finalizzate a prorogare, rispettivamente, i termini per la ripresa dei versamenti sospesi nonché degli adempimenti sospesi ai sensi dell’articolo 39 del D.L. n. 78/2010 in favore dei soggetti colpiti dal sisma dell’Abruzzo del 6 aprile 2009.

In particolare, il comma 3 dispone una ulteriore proroga del termine di sospensione delle rate, da gennaio 2011 a ottobre 2011, relativo ai versamenti tributari e contributivi sospesi ai sensi del richiamato articolo 39.

Il testo contenuto nel decreto legge pubblicato nella G.U. ed entrato in vigore il 29 dicembre 2010 recava la sospensione dei versamenti dovuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2011.

 

L’articolo 39 del D.L. n. 78/2010, nel recare disposizioni in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi in Abruzzo, ha disposto, ai commi da 1 a 3, la proroga al 20 dicembre 2010 del termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari ed al 15 dicembre 2010 del termine della sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali nonché ai premi INAIL in favore:

-          delle persone fisiche titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo;

-          dei soggetti diversi dalle persone fisiche qualora realizzino un volume di affari non superiore a 200.000 euro.

La ripresa dei versamenti sospesi deve avvenire, ai sensi dei commi da 3-bis a 3-quater del richiamato articolo 39, mediante il pagamento di 120 rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2011 senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori. Il termine per gli adempimenti, diversi dai versamenti, è fissato, dai medesimi commi, al mese di gennaio 2011. Rientrano nell’ambito oggettivo della ripresa della riscossione:

- tutti i versamenti tributari sospesi ed in particolare sia quelli per i quali il comma 1 dispone la propora al 20 dicembre 2010 sia quelli sospesi fino al 30 giugno 2010 ai sensi dell’art. 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837;

- tutti i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi INAIL sospesi ed in particolare sia quelli per i quali il comma 3 dispone la proroga al 15 dicembre 2010 sia quelli sospesi fino al 30 giugno 2010 ai sensi dell’articolo 2, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 151122 del 23 novembre 2010 erano state disciplinate le modalità di versamento delle rate dovute a decorrere da gennaio 2010.

 

Il comma in esame prevede inoltre che, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia disciplinata la ripresa della riscossione delle rate non versate in modo da non determinare effetti sui saldi di finanza pubblica. Tale D.P.C.M., pertanto, dovrebbe disciplinare le modalità di recupero delle rate sospese entro il 2011.

 

Sul piano della formulazione della norma si valuti l’opportunità di novellare il richiamato articolo 39 del decreto-legge n. 78 del 2010.

 

Il comma 3-quater dispone una proroga, da gennaio 2011 a dicembre 2011, dei termini relativi agli ulteriori adempimenti, diversi dai versamenti, già sospesi ai sensi dell’articolo 39, commi 3-bis e 3-ter del D.L. n. 78/2010 sopra illustrato.

La modifica viene introdotta novellando i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 39 del decreto-legge n. 78 del 2010.

 

Il comma 3-sexies dispone una deroga al blocco delle assunzioni per il Comune de L'Aquila e per i comuni montani della provincia de L'Aquila.

 

Più specificamente, si prevede, in deroga all'articolo 14, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 24, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recanti, rispettivamente, norme volte al contenimento dei costi del personale degli enti territoriali, e norme concernenti le progressioni di carriera nella P.A., che il Comune de L’Aquila possa stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno.

 

I commi 7-10 dell’articolo 14 del D.L. 78/2010 dettano norme volte al contenimento dei costi del personale degli enti territoriali. Più specificamente, il comma 9 contiene disposizioni finalizzate al contenimento di costi del personale per gli enti locali e le camere di commercio, attraverso la sostituzione del comma 7 dell’articolo 76 del D.L. 112/2008.

Il nuovo testo stabilisce il divieto, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. I restanti enti che non eccedono il parametro di spesa per il personale possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

 

L’articolo 24 del D.Lgs. 150/2009 prevede che, ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001[40] le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, debbano coprire i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.

Infine, la collocazione nella fascia di merito alta, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), dello stesso D.Lgs. 150, per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della progressione di carriera.

 

Lo stesso comma prevede altresì la facoltà, per i comuni della provincia de L’Aquila e quelli di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla L. 24 giugno 2009, n. 77[41], con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti che al 31 dicembre 2010 abbiano una dotazione di personale pari o inferiore ai due terzi della pianta organica, di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno, per avvalersi di personale fino al limite di quattro quinti della pianta organica e nel rispetto delle condizioni prescritte dal patto dì stabilità interno, fatto comunque salvo il limite del 40% nel rapporto tra spese per il personale e spesa corrente.

 

I predetti contratti sono consentiti nel rispetto del patto di stabilità interno. L’ultimo periodo del comma 3-sexies, infine, stabilisce che alla compensazione degli effetti intermini di fabbisogno ed indebitamento netto derivanti dall’applicazione delle misure di cui ai precedenti periodi, si provveda mediante utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/2008, in misura pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, in termini di in termini di sola cassa.

Il Fondo da ultimo citato, è stato istituito dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593). Il Fondo è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. Il Fondo,che opera in termini di sola cassa, è stato inizialmente dotato di 435 milioni per il 2010 e di 175 milioni per il 2011, e successivamente rifinanziato da una serie di disposizioni legislative.

A bilancio 2011, le disponibilità del Fondo risultano pari a 1.122,6 milioni di euro per il 2011, a 1.000 milioni di euro per il 2012 e a 1.000 milioni per il 2012.

 

Il comma 3-octies dispone l'avvio della bonifica del sito "Bussi sul Tirino" in Abruzzo, come individuato e perimetrato dal D.M. Ambiente 29 maggio 2008.

I lavori di bonifica sono avviati entro il 30 giugno 2011 dal Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno.

A tale proposito si ricorda che, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, lo stesso Commissario è stato chiamato a porre in essere ogni utile iniziativa volta al superamento del contesto critico relativo alla discarica abusiva di Bussi.

Si ricorda, altresì, che con il D.P.C.M. 17 dicembre 2010 (G.U. 4 gennaio 2011, n. 2) lo stato di emergenza relativo alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011.

Le opere di bonifica, che dovranno consentire la reindustrializzazione delle aree industriali dismesse e dei siti ad esse limitrofi, sono finalizzate alla ripresa economica ed occupazionale delle zone colpite dal sisma dell'aprile 2009.

 

Agli oneri, valutati in complessivi 50 milioni di euro (15 milioni di euro per il 2011, 20 milioni per il 2012 e 15 milioni per il 2013), si provvede a valere sulle risorse finanziarie individuate dall'art. 14, comma 1, del D.L. 39/2009 (recante interventi urgenti per il sisma in Abruzzo).

 

 


Articolo 2, commi 3-bis e 3-ter
(Istituzione del Parco nazionale «Costa teatina»)

I commi 3-bis e 3-ter dispongono che si provveda, entro il 30 settembre 2011, all’istituzione del Parco nazionale «Costa teatina» ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge n. 93 del 2001.

In caso di inadempimento entro tale termine si dovrà ricorrere ad un commissario ad acta da nominare con DPCM entro i successivi trenta giorni.

Da ultimo, viene esplicitato che per l’attuazione di tali norme si dovrà provvedere nei limiti delle risorse stanziate con il citato art. 8, comma 3, della legge n. 93 del 2001.

 

Si rammenta che l’art. 8 , comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, ha previsto l’istituzione del il Parco nazionale «Costa teatina» con DPR da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e d’intesa della regione Abruzzo.

Per l’istituzione del parco, da realizzarsi entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, veniva previsti limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. Successivamente, con atto notificato il 4 maggio 2001, la Regione Abruzzo ha proposto "ricorso per dichiarazione di incostituzionalità e, comunque, per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato", avente ad oggetto l’art. 8, comma 3, della legge n. 93 del 2001, in relazione agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione. La denunciata violazione del principio di leale cooperazione si sarebbe inoltre tradotta, ad avviso della Regione Abruzzo, nella menomazione delle sue prerogative costituzionali, dando luogo ad un "conflitto di attribuzioni". Dal suo canto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 422 del 2002, ha ritenuto la questione non fondata in quanto la norma impugnata non istituisce, propriamente, il Parco nazionale in questione, ma ne prevede l’istituzione ad opera di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente, d’intesa con la Regione.

 

 


Articolo 2, comma 3-quinquies
(Proroga del termine di esecuzione del programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali per le imprese dell’Abruzzo)

Il comma 3-quinquies, novellando l'articolo 4 del DL 347/2003[42],riconosce al Ministro dello sviluppo economico il potere di prorogare fino al 30 giugno 2011 il termine di esecuzione del programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali per i gruppi industriali con imprese ed unità locali nella regione Abruzzo, in precedenza fissato al 31 dicembre 2010 dal comma 4-quater dell’art. 39 del DL 78/2010 che, a sua volta, aveva integrato il citato articolo 4 del DL 347/2003.

La proroga, che deve essere richiesta dal Commissario straordinario e può essere concessa solo dopo aver sentito il Comitato di sorveglianza[43], può essere accordata nel caso in cui il programma non risulti completato al termine di scadenza, in ragione del protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo che continuano a generare complessità nelle operazioni attinenti la ristrutturazione o la cessione a terzi dei complessi aziendali.

Si consideri che la formulazione della norma in esame non coincide perfettamente con quella della precedente proroga (di cui al DL 78/2010) in ordine ai requisiti di non completamento del programma; nella norma in esame, per esempio, si prescinde dalle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali.

 

Si ricorda che le disposizioni del decreto-legge 347/2003 si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'art. 27, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 270/1999[44], oppure del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui all'articolo 27, co. 2, lett. a), del medesimo decreto, purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

c)       lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;

d)       debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.

Il citato art. 27 del D.Lgs. 270/1999 disciplina le condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, stabilendo chele imprese dichiarate insolventi vi sono ammesse qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali. Ai sensi del comma 2, tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa:

c)       tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi aziendali»);

d)       tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni («programma di ristrutturazione»);

b-bis)       per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi di beni e contratti»).

Ai sensi dell'articolo 2 del DL n. 347 cit., l'impresa in stato di insolvenza può richiedere l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria al Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico), con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione. Con proprio decreto il Ministro provvede all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura e alla nomina del commissario straordinario; per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione alla procedura, la nomina del commissario e la determinazione del compenso sono disposte con DPCM o con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il decreto in esame determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente.

L'articolo 4 del DL n. 347 del 2003 statuisce in ordine all'accertamento dello stato di insolvenza e al programma del commissario straordinario. Inparticolare: il comma 1 prevede che iltribunale dichiari lo stato di insolvenza dell'impresa ed assuma i necessari provvedimenti con sentenza pubblicata entro quindici giorni dalla comunicazione del summenzionato decreto; il comma 1-bis, che, qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza dei requisiti previsti, cessino gli effetti del medesimo decreto pur restando salvi gli effetti degli atti compiuti dagli organi della procedura; il comma 2, che entro 180 giorni dal decreto di nomina, il commissario straordinario presenti al Ministro delle attività produttive il programma e al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza; il comma 2-bis, che un estratto della relazione e del programma venga tempestivamente pubblicato in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato; il successivo comma 3, prevede, poi, che - su richiesta motivata del commissario - il termine per la presentazione del programma possa essere prorogato dal Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico), per non più di ulteriori 90 giorni.

 

 

L’ultimo periodo del comma in esame quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esso contenute nel limite massimo di 2,5 milioni di euro, e dispone che a tale onere si provveda a valere sulle risorse, provenienti dalla dotazione del Fondo aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, destinate – ai sensi dell’articolo 14, comma 1 del decreto legge n. 39/2009 - al finanziamento degli interventi di ricostruzione delle zone della regione Abruzzo colpite dal terremoto del 6 aprile 2009.

 

Si ricorda che l’articolo 14, comma 1 del Decreto legge n. 39 del 2009 (terremoto Abruzzo), per il finanziamento degli interventi di ricostruzione, ha disposto l’assegnazione - nell’ambito delle risorse del FAS relative al periodo di programmazione 2007-2013 – di un importo non inferiore a 2 miliardi e non superiore a 4 miliardi di euro a valere sulle risorse del Fondo strategicoper il Paese a sostegno dell'economia reale, e di un importo di 408,5 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture. Tali importi devono essere ripartiti dal CIPE in quote annuali.

Relativamente al Fondo strategico, con delibera del 26 giugno 2009, n. 35 il CIPE ha deliberato l’importo di 3.955 milioni per gli interventi connessi al terremoto. L'articolazione pluriennale delle risorse è stata rimessa a successive delibere, anche sulla base dei fabbisogni comunicati dal Commissario delegato e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS.

Nell’ambito dell’importo complessivo di 3.955 milioni previsto dalla delibera n. 35, il CIPE ha già provveduto ad assegnare, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione in Abruzzo, 227 milioni per il 2009 e 567 milioni nel 2010 (delibera n. 95 del 6 novembre 2009).

Relativamente al Fondo infrastrutture, il CIPE ha assegnato, con delibera n. 79 del 31 luglio 2009, 40 milioni per la ricostruzione dell’Università dell’Aquila; con delibera n. 82 del 6 novembre 2009, 200,8 milioni per la ricostruzione di 27 edifici pubblici nella città e nella provincia de L'Aquila.

 


 Articolo 2, comma 3-septies
(Rinnovo degli organi dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio dell’Aquila)

Il comma 3-septies differisce al 1 novembre 2012 l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di Musica Alfredo Casella dell'Aquila e proroga, conseguentemente,l’operatività degli organi attuali, al fine di favorire la ripresa delle attività nelle zone colpite dal terremoto dell’aprile 2009, come individuate ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 39/2009 (L. 77/2009).

Già l’art. 23, comma 1, del D.L. 78/2009 (L. 102/2009) aveva recato analoghe misure, differendo l’avvio delle procedure per il rinnovo degli organi in questione al 30 aprile 2011.

 

La legge 508/1999[45] ha attribuito un'autonomia paragonabile a quella delle università alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), e cioè: Accademie di belle arti, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica, Istituti musicali pareggiati, Accademia nazionale di danza.

L’assetto ordinamentale delle istituzioni di alta formazione artistico musicale è stato definito dal D.P.R. n. 132 del 2003[46]. Gli organi di queste ultime, in base all’art. 4 del D.P.R., sono: il presidente; il direttore; il consiglio di amministrazione; il consiglio accademico; il collegio dei revisori; il nucleo di valutazione; il collegio dei docenti; la consulta degli studenti.

Tali organi, ad eccezione del collegio dei docenti, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Il presidente è nominato dal Ministro competente nell’ambito di una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell’incarico del presidente uscente. I soggetti proposti devono possedere requisiti di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché avere comprovata esperienza gestionale di enti di istituzioni culturali, ovvero riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.

Il Ministro provvede poi alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla ricezione delle predette designazioni (Art. 5[47]).

L’intera procedura prende pertanto avvio 60 giorni prima della data di effettiva scadenza del mandato.

Il direttore, responsabile dell'andamento didattico e scientifico dell'istituzione, è eletto (ogni 3 anni) dai docenti dell'istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori.

Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri: ne fanno parte di diritto il presidente e il direttore, affiancati da un docente ed uno studente (designati, rispettivamente, dal consiglio accademico e dalla consulta degli studenti), nonché da un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro.

Il consiglio, inoltre, è integrato, fino ad un massimo di due componenti, da membri nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora tali soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione.

Il consiglio accademico, che determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, è composto da un numero dispari di componenti (fino ad un massimo di tredici), individuato in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente. Ne fanno parte, oltre al direttore che lo presiede, i docenti eletti dal corpo docente e due studenti designati dalla consulta degli studenti.

Il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

Il collegio dei docenti, che svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico, secondo modalità definite dallo statuto dell'istituzione, è composto dal direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione, nonché dagli assistenti, dai pianisti accompagnatori e dagli accompagnatori al pianoforte.

Della consulta degli studenti fanno parte studenti eletti in numero variabile (da tre a undici) in ragione dell’entità complessiva della popolazione studentesca.

 

 


Articolo 2, comma 3-novies
(Impianti fotovoltaici di enti locali della provincia dell’Aquila)

Il comma 3-novies riguarda gli impianti fotovoltaici dei quali siano soggetti responsabili gli enti locali della provincia dell'Aquila che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG - soluzione per la connessione elaborata dal gestore di rete a seguito di una richiesta) cosi come disciplinata dall’art. 21 della delibera 99/08 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG).

Si osserva che sarebbe opportuno far riferimento, come termine entro cui deve essere posseduto il preventivo di connessione o la Soluzione Tecnica Minima Generale, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Il comma stabilisce che ai predetti impianti continuino ad applicarsi le tariffe incentivanti ventennali riservate dal “Secondo Conto Energia” (art. 6 del DM 19 febbraio 2007) alla tipologia di impianti con integrazione architettonica[48] entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010, nella quale gli impianti fotovoltaici in questione rientrano ai sensi dell’art. 2, comma 173, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007).

La norma deroga a quanto stabilito dall’art. 19, comma 2, del DM 6 agosto 2010 (“Terzo Conto Energia”), che riconosce la tariffa incentivante di cui al menzionato “Secondo Conto Energia” (art. 6 del DM 19 febbraio 2007) agli impianti operanti in regime di scambio sul posto, nonché agli impianti, i cui soggetti responsabili sono enti locali, che entrano in esercizio entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con l’assegnazione prima dell’entrata in vigore del medesimo D.M. 6 agosto 2010 (cioè prima del 25 agosto 2010).

 

In attuazione del disposto dell’articolo 7 del D.Lgs. 387/2003 di recepimento della direttiva 2001/77/CE, dal 2005 in Italia è stata introdotta una nuova modalità di incentivazione per la produzione di energia da impianti fotovoltaici con taglie comprese tra 1 kW e 1000 kW di potenza elettrica, il c.d. cosiddetto “Conto Energia” (in sostituzione del precedente sistema di incentivazione basato esclusivamente su contributi in conto capitale per la costruzione degli impianti – erogati, sotto varie forme, a livello regionale, nazionale o comunitario - e idoneo a finanziare il 50-75% del costo di investimento).

Il DM 28 luglio 2005[49] (e successivamente il DM 19 febbraio 2007: cfr. infra) ha infatti definito i criteri di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica da fonte solare coerenti con le disposizioni comunitarie.

A differenza delle incentivazioni “in conto capitale”, questo meccanismo incentiva “in conto esercizio” l’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica, il cui surplus potrà essere venduto alla rete stessa a tariffe incentivanti[50].

Ai DM del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006 è poi subentrato il DM 19 febbraio 2007 disciplinante il “Secondo Conto Energia”[51].

Di recente è stato emanato il D.M. 6 agosto 2010, che contiene le nuove modalità di incentivazione con riferimento agli impianti che entrano in esercizio nel triennio 2011-2013 (cd. Terzo Conto Energia). L’Autorità per l’energia ha dato attuazione a tale decreto con la delibera ARG/elt 181/10.

Il D.M. 6 agosto 2010 prevede che possano beneficiare delle tariffe incentivanti da esso previste gli impianti che entrano in esercizio – come detto a partire dal 2011 - a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento e che appartengano a 4 categorie:

§         impianti solari fotovoltaici;

§         impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;

§         impianti a concentrazione;

§         impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica.

Per ogni categoria è previsto un tetto massimo di potenza incentivabile. I trattamenti economici previsti dal decreto tengono conto della tipologia delle iniziative e della attesa evoluzione dei costi.

Nel nuovo decreto vengono modificati due aspetti fondamentali: la tempistica e la modalità di invio della documentazione da parte del richiedente.

Per quanto riguarda la tempistica, il soggetto responsabile deve richiedere al GSE l’incentivo entro 90 giorni dall’entrata in servizio dell’impianto. Il mancato rispetto dei termini per la presentazione della domanda comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio dell’impianto e la data di comunicazione della domanda al GSE. Il GSE avrà 120 giorni per determinare la tariffa ed erogare l’incentivo.

A differenza di quanto accadeva con la procedura precedente, la documentazione per l’ottenimento dell’incentivo deve essere inviata esclusivamente per via telematica.

Infine, si ricorda che il “Secondo Conto Energia” sarà in vigore fino a fine 2010 e – ai sensi del decreto-legge 105/2010 convertito dalla legge 129/2010 - si applicherà, alle condizioni indicate dalla legge, anche agli impianti realizzati entro la fine dell’anno che entrino in servizio entro il 30 giugno 2011.

 


Articolo 2, comma 3-decies
(Giornata della memoria delle vittime del terremoto)

Con la disposizione in esame è istituita, a partire dal 2011, una nuova ricorrenza civile, dedicata alla memoria delle vittime del terremoto che ha colpito il territorio dell’Abruzzo e, in particolare, della provincia de L’Aquila il 6 aprile 2009 nonché, più in generale, alla memoria delle vittime di tutti gli eventi sismici e calamità naturali che si sono verificati in Italia.

La Giornata verrà celebrata ogni anno, il giorno 6 aprile.

 

In proposito, si segnala che la I Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, in data 22 settembre, ha concluso l’esame di due proposte di legge A.C. 197[52] e A.C. 3351[53], che prevedono l’istituzione di una nuova ricorrenza civile, dedicata alla memoria delle vittime di tragedie, la prima, e di disastri ambientali e industriali, la seconda, causati dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali, chiedendone l’assegnazione in sede legislativa, che l’Assemblea ha successivamente deliberato in data 6 ottobre 2010.

 

La disposizione specifica che l’istituzione della Giornata non costituisce festività ai fini lavorativi. Pertanto, non determina gli effetti previsti dalla L. 260/1949[54]; in ragione di ciò, qualora cada in giorni feriali, non può costituire giorno di vacanza né, in generale, può determinare riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici e per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi della L. 54/1977[55] (art. 1, co. 2).

 

L’art. 3 della L. 260/1949 considera esplicitamente alcune ricorrenze solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici. Successivamente, la citata L. 54/1977 ha disposto (artt. 2 e 3) che le solennità civili previste per legge non determinano riduzioni dell’orario di lavoro negli uffici pubblici né, quando cadono nei giorni feriali, costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Si ricorda, inoltre, che l’istituzione di una ricorrenza civile può avere a fondamento sia una fonte di rango legislativo, sia una fonte di livello inferiore. Tuttavia, l’intervento con legge appare strettamente necessario solo per l’individuazione delle ricorrenze festive a livello nazionale o in considerazione degli effetti civili risultanti dall’istituzione di una nuova ricorrenza.


Articolo 2, comma 3-undecies
(Proroga delle concessioni-contratto per gli operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici del monte Etna)

Il comma 3-undecies proroga le concessioni contratto in corso alla data del 27 ottobre 2002 e rilasciate da enti pubblici nell'interesse di operatori economici le cui strutture siano state danneggiate dai fenomeni vulcanici dell’Etna nel luglio 2001 e nell'ottobre 2002:

§         alle stesse condizioni;

§         fino al protrarsi dello stato d’emergenza, ovvero fino al 31 dicembre 2011.

 

Per le concessioni contratto stipulate, invece, durante il periodo emergenziale i termini di durata decorrono dalla scadenza dello stato di emergenza, previa rivalutazione dei canoni e dei corrispettivi secondo l'indice di rivalutazione ISTAT, relativo alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

 

Si rammenta che l’art. 8 dell’OPCM n. 3916 del 30 dicembre 2010 ha prorogato, da ultimo, lo stato di emergenza conseguente ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania fino al 31 dicembre 2011.

Si rammenta, infine, che la fattispecie delle concessioni contratto è stata elaborata dalla giurisprudenza. Tali concessioni sono caratterizzate dalla compresenza di un momento pubblicistico costituito dall'atto concessorio costituente il titolo attributivo della posizione giuridica e di un momento privatistico, il capitolato, che disciplina il rapporto di concessione.

 


Articolo 2, commi da 4 a 4-quater
(Proroga di disposizioni agevolative per il settore cinematografico)

Il comma 4 dell’articolo 2 proroga a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 alcuni incentivi fiscali in favore del settore cinematografico introdotti dalla legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Nel dettaglio, si tratta delle agevolazioni in favore del cinema recate dall'articolo 1, commi da 325 a 328, nonché da 330 a 340 della legge n. 244 del 2007.

Nel testo originario del provvedimento in esame, erano oggetto di proroga solo alcuni tra gli interventi che verranno di seguito illustrati fino al 30 giugno 2011, con un diverso limite di spesa (45 milioni di euro) relativo all’anno di riferimento.

 

Crediti di imposta per le spese sostenute da imprese esterne ed interne alla filiera del cinema (art.1, commi da 325 a 328[56] della L.244/2007)

Il primo gruppo di disposizioni oggetto di proroga (come già detto supra, sino al 31 dicembre 2013) riguardano le agevolazioni concesse sotto forma di credito di imposta sia ad imprese esterne, sia ad imprese interne alla filiera cinematografica.

In primo luogo, è prorogato il credito di imposta (articolo 1, comma 325, della l. 244/2007) in favore dei soggetti passivi IRES (di cui all’art. 73 del TUIR[57]) e dei titolari di reddito di impresa, a fini IRPEF, che non appartengono al settore cinematografico ed audiovisivo e sono associati in partecipazione secondo le norme del codice civile[58] (cd. tax credit esterno).

Esso è riconosciuto nella misura del 40 per cento dell’apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28[59]. Il beneficio è esteso anche ai contratti di cointeressenza, di cui all’articolo 2554 del codice civile[60], ed è concesso fino all’importo massimo di un milione di euro per ciascun periodo d’imposta.

Il successivo comma 326 pone il cd. “requisito di territorialità” ai fini della fruizione della predetta misura: in tal senso, le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti hanno l’obbligo di utilizzare l’80 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d’opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l’apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.

Oggetto di proroga è inoltre il credito di imposta(articolo 1, comma 327, della legge 244/2007, cd. tax credit interno) riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi, ai seguenti soggetti e con le seguenti modalità:

a)    per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi del predetto articolo 5 del D.lgs. n. 28/2004, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all’80 per cento del credito d’imposta stesso;

b)    per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:

                             1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale[61],, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d’imposta;

                             2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d’imposta;

                             3) al 20 per cento dell’apporto in denaro effettuato mediante i contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta.

c)      per le imprese di esercizio cinematografico, pari:

1)                      al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l’introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;

2)                      al 20 per cento dell’apporto in denaro effettuato mediante i contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta.

 

Il comma 328 stabilisce che - con riferimento alla medesima opera filmica - i suindicati benefici alle imprese interne alla filiera non sono cumulabili a favore della stessa impresa, ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario, nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto, secondo la nozione di controllo rilevante a fini civilistici.[62].

 

Ai sensi del successivo comma 330, gli apporti di cui ai già illustrati commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e c), numero 2), non possono in ogni caso superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell’opera filmica e che la partecipazione complessiva agli utili degli associati non possa superare il 70 per cento degli utili derivanti dall’opera filmica.  Il comma 331 prescrive che i medesimi crediti d’imposta  possano essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film (di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161[63]) e previa attestazione, rilasciata dall’impresa di produzione cinematografica, del rispetto delle condizioni richieste dalla legge (ai sensi dei commi 326 e 330).

I suddetti crediti di imposta non concorrono:

-      alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;

-      alla formazione del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Inoltre, essi non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR – ossia ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili dalla base imponibile IRES - e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .

In base al comma 332, gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 325 e 327 sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui al presente articolo, superi l’80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film.

Sul punto, si ricorda che l’articolo 13 del D.lgs. n. 28 del 2004 si riferisce ai contributi concessi per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale (comma 2), per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale (comma 3) e ai contributi corrisposti alle imprese di produzione per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale.

Il comma 333 rimette ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali la fissazione delle disposizioni applicative dei commi da 325 a 332[64]. Il comma 334 subordina l’efficacia delle agevolazioni introdotte all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea[65], richiesta dal Ministero per i beni e le attività culturali. Infine, le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

 

Credito d’imposta per l’utilizzo di manodopera italiana

E’ altresì prorogato il gruppo di norme (articolo 1, commi da 335 a 337 della l. 244/2007) che attribuiscono un credito d’imposta alle imprese che si avvalgono di manodopera italiana.

Alle imprese di produzione esecutiva o post esecutiva nazionali viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 25 per cento dei costi di produzione e nel limite di 5 milioni di euro per film, per l’utilizzo di mano d’opera italiana, su commissione di produzioni estere per i film, o le parti di questi, girati sul territorio nazionale. Anche in questo caso l’indicazione di disposizioni applicative è rimessa ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali (art.1, commi 335-336).

Analogamente a quanto previsto per il credito d’imposta di cui ai già commentati commi 325-330, il comma 337 stabilisce che il credito di imposta per l’uso di manodopera italiana non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP, e non rileva ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili dalla base imponibile. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

Ulteriori agevolazioni fiscali in favore del settore cinematografico.

Le disposizioni in commento prorogano le ulteriori agevolazioni in favore della produzione e della distribuzione cinematografiche disposte all’articolo 1, commi 338-340 della legge finanziaria 2008.

In particolare, il comma 338 stabilisce che gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, se sono impiegati nelle attività proprie delle suddette imprese per lungometraggi, film di animazione, di interesse culturale e d’essai. L’agevolazione è concessa a condizione che il film da realizzare sia un film riconosciuto di nazionalità italiana, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 28 del 2004, e solo alle che tengono la contabilità ordinaria, ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600[66].

Il comma 339 concede un’agevolazione analoga alla precedente, ma limitata al 30 per cento degli utili, alle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico che impiegano i propri utili, da sole o per mezzo di accordi con imprese del settore, in attività di produzione o di distribuzione relative agli stessi film di cui al comma 338. Anche in questo caso il beneficio è riconosciuto esclusivamente ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria.

Ai sensi del comma 340, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni applicative delle agevolazioni di cui ai commi 338 e 339.

 

Il comma 4-bis, inserito durante l’esame del provvedimento al Senato, dispone che ai crediti d'imposta concessi in base ai commi 325, 327 e 335 non si applichi il limite massimo di utilizzo, pari a 250.000 euro annui, fissato all’articolo 1, comma 53 della citata legge finanziaria 2008.

 

Il comma 4-teristituisce per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad esclusione di quelle delle comunità ecclesiali o religiose,  il contributo speciale di un euro a carico dello spettatore, per il periodo 1 luglio 2011 - 31 dicembre 2013, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Per le disposizioni applicative della nuova disciplina, anche con riguardo alle procedure di riscossione e di versamento del contributo, si fa rinvio ad un decreto interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze.

La relazione tecnica al maxiemendamento del Governo presentato al Senato stima che dalla disposizione in commento, sulla base dei dati SIAE, può derivare una maggiore entrata di 120 milioni annui per il triennio 2011-2013.

 

Il comma 4-quater fissa, per l’onere derivante dagli incentivi fiscali di cui ai commi 4 e 4-bis, un limite di spesa di euro 90.000.000 per ciascuno degli esercizi 2011, 2012 e 2013 e dispone la relativa copertura.

In particolare si provvede:

o        per l’anno 2011, quanto a euro 45.000.000, con le modalità e nell’ambito delle risorse indicate all’articolo 3 del decreto-legge (si veda infra);

o        quanto a euro 45.000.000 per l’anno 2011 e 90.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dal contributo speciale sul biglietto di ingresso alle sale cinematografiche introdotto dal comma 4-ter.

Si prevede, inoltre, che l’eventuale maggior gettito eccedente il predetto limite di spesa è riassegnato allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per essere destinato al rifinanziamento del Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche istituito presso il Ministero dall’articolo 12 del già citato D.lgs. 28/2004.

 

Il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 - nel prevedere una nuova disciplina organica in materia di cinematografia - ha definito un nuovo sistema di sostegno pubblico al cinema, mediante l’istituzione (art. 12) del Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche, al quale affluiscono le risorse già esistenti, in particolare, nel Fondo di intervento, nel Fondo di sostegno e nel Fondo di garanzia, nonché la quota del cinema nell’ambito del Fondo unico dello spettacolo (FUS).

Il D.M. 6 marzo 2006, in attuazione dell’art.12, comma 5, del D.lgs., ha poi definito le modalità tecniche di gestione e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità di monitoraggio ed impiego dei finanziamenti concessi.

Con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche[67], il Fondo viene ripartito annualmente tra le seguenti finalità (indicate dall’art. 12, comma 3, del D.lgs.):

a)       finanziamento di investimenti per la produzione di opere filmiche;

b)       contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione;

c)       contributi a favore delle imprese e di esercizio e dei proprietari delle sale cinematografiche per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento delle medesime;

d)       contributi a favore delle industrie tecniche cinematografiche per ristrutturazione e adeguamento di stabilimenti per la produzione e la postproduzione;

e)       contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

 

I criteri in base ai quali gli aiuti alla produzione di film per il cinema e la TV possono essere approvati quali aiuti destinati a promuovere la cultura, ai sensi dell'articolo 107 TFUE (ex art 87 TCE), paragrafo 3, lettera d), sono stati estesi dalla Commissione europea fino al 31 dicembre 2012.

Nel gennaio 2009, infatti, la Commissione ha deciso di prorogare[68] la validità dei quattro criteri specifici individuati dalla Comunicazione sul cinema del 2001[69].

Detti criteri sono:

 

 


Articolo 2, comma 4-quinquies
(Contributi all’editoria per le emittenti televisive)

Il comma 4-quinquies estende all’anno finanziario 2011 la concessione di contributi – nel limite di 1 milione di euro – alle emittenti radiotelevisive che trasmettono programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, già beneficiarie di provvidenze per gli anni dal 2007 al 2009, ai sensi dell’art. 3, comma 2-ter, della L. n. 250 del 1990[70].

Al relativo onere si provvede a valere sull’incremento delle risorse a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale (di cui all’art. 10 del DL n. 323 del 1993) disposto dall’art. 1, comma 61, della legge di stabilità 2011.

 

L’art. 3, comma 2-ter, della L. n. 250 del 1990, nel testo modificato dall’art. 1, comma 717, della L. n. 296 del 2006 (L. finanziaria 2007), ha previsto, tra l’altro, la concessione di contributi – in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa[71] – in favore delle imprese editrici che editano giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige[72]. La norma ha anche esteso il medesimo beneficio – per gli anni 2007, 2008 e 2009, per un importo annuo complessivo di due milioni di euro – alle emittenti radiotelevisive[73] che trasmettono programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle medesime regioni[74].

Successivamente, l’art. 10-bis del D.L. n. 159 del 2007[75], interpretando autenticamente il comma 2-ter dell’art. 3 della L. 250/1990, e inserendo in esso il comma 2-quinquies, ha specificato i criteri per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive delle minoranze linguistiche ivi considerate. In particolare, la lett. c) del comma 2-quinquies ha stabilito che l’importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive[76].

 

Nello stesso ambito si ricorda, tra l’altro, che l’art. 10-sexies, comma 1, lettera a), del D.L. n. 194 del 2009[77] ha stabilito la non applicabilità a quotidiani ed emittenti radiotelevisive di cui all’art. 3, comma 2-ter, L. 250/1990, per i contributi relativi al 2009, delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 62, della legge finanziaria 2010[78] (L. 191/2009), che hanno limitato l’erogazione delle provvidenze in favore dell’editoria all’effettivo stanziamento iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, procedendo, ove necessario, al riparto in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante per legge a ciascuna impresa. A tali testate è corrisposto un contributo pari al 100 per cento dell’importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente, ma non superiore a quello spettante per il 2008.

 

Al fine di evitare dubbi interpretativi in sede di applicazione delle disposizioni, si valuti l’opportunità di specificare l’anno di riferimento dei contributi – come nell’art. 3, comma 2-ter, della L. 250 del 1990 - piuttosto che l’anno finanziario.

 

 


Articolo 2, comma 4-sexies
(Destinazione di risorse finanziarie degli enti previdenziali pubblici)

Il comma in esame, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede la possibilità, per gli enti previdenziali pubblici, di proseguire l’attuazione dei piani di investimento deliberati dai competenti organi alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri vigilanti, subordinatamente all'adozione, da parte dei medesimi organi, entro il 31 dicembre 2011, di provvedimenti confermativi delle singole iniziative di investimento inserite nei piani, nell’ambito delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del D.L. 78/2010 e fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del D.L. 39/2009.

 

L’articolo 8, comma 4, del D.L. 78/2010, recante disposizioni concernenti la destinazione delle risorse derivanti dagli investimenti immobiliari effettuati dagli enti previdenziali pubblici, prevede che le risorse all’uopo disponibili[79], ad eccezione di quelle derivanti dagli investimenti realizzati ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del D.L. 39/2009, convertito dalla L. 77/2009, siano destinate all’acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni, secondo specifiche indicazioni fornite dall’Agenzia del demanio mediante un apposito piano di razionalizzazione. Riguardo tale piano, è stato previsto l’obbligo, per l’Agenzia del demanio, di esprimere un apposito parere di congruità in merito ai singoli contratti di locazione, da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti previdenziali. Le modalità di attuazione del comma in oggetto sono state demandate ad un apposito decreto interministeriale, che allo stato attuale non risulta ancora essere stato emanato.

 

L’articolo 14, comma 3, del D.L. n. 39 del 2009, ha stabilito che, con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministripreviste all’articolo 1 del D.L. 39/2009, siano disciplinati, per il periodo 2009-2012, gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta. Nella norma è stato fissato il limite del 7% dei fondi disponibili, si individua l’ambito degli interventi ai territori dei comuni elencati al precedente articolo 1 ed è stata specificata la loro finalità anche in quella di garantire l’attuazione delle misure di “Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici” indicate dall’articolo 4 dello stesso provvedimento.

In ogni caso, l’attuazione degli investimenti sopra citati non esclude il completamento di quelli in corso da parte degli enti previdenziali pubblici: tale misura è volta ad evitare i maggiori costi derivanti dall’eventuale interruzione dei programmi di investimento attualmente in corso e le conseguenti domande risarcitorie.

 

Si ricorda che ulteriori disposizioni concernenti gli investimenti degli enti previdenziali pubblici sono contenuti anche nell’articolo 2, comma 17-septies, alla cui scheda si rimanda.


Articolo 2, comma 4-septies
(Presidente Autorità vigilanza contratti pubblici)

Il comma 4-septiesdell’articolo 2, tramite una novella all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006[80] (cd. Codice dei contratti pubblici), estende anche al presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la disposizione, già vigente per i membri dell'Autorità, che prevede la durata in carica per sette anni senza possibilità di riconferma.

L’autorità è organo collegiale composto da sette membri, compreso il Presidente. I Presidenti delle Camere, con determinazione adottata d’intesa, nominano, i componenti dell’Autorità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti.

I membri durano in carica 7 anni fino all’approvazione della legge di riordino delle autorità e non sono confermabili.

La norma viene introdotta in attuazione dell'art. 47-quater del decreto-legge n. 248 del 2007[81] (convertito dalla legge 31/2008) che ha stabilito, nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti, l’equiparazione della durata in carica del presidente e dei membri della CONSOB, del Garante per la protezione dei dati personali e per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a quella del presidente e dei membri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Si rileva che l’esplicitazione di una durata temporale per il “presidente” - che viene eletto fra i membri della medesima autorità, i quali durano in carica 7 anni - potrebbe portare alla conclusione che questi duri in carica sette anni indipendentemente dalla durata in carica, fino ad allora, in qualità di membro dell’Autorità, costituendo in tal caso l’unico caso di autorità indipendente in cui è prevista la possibilità di una durata differenziata dei propri membri.

 


Articolo 2, comma 4-octies
(Limite ai mandati dei consigli di alcuni ordini professionali)

L’articolo 2, comma 4-octies, detta una disposizione applicabile ai componenti dei consigli territoriali di alcuni ordini professionali (dottori agronomi e dottori forestali, architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, assistenti sociali, attuari, biologi, chimici, geologi e ingegneri) in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. La disposizione, derogando parzialmente all’art. 2, comma 4 del DPR n. 169/2005, stabilisce per l’eleggibilità di tali soggetti il limite dei tre mandati consecutivi.

L’art. 2, comma 4, del DPR n. 169/2005 (Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali) stabilisce che i consiglieri restano in carica quattro anni e non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

 


Articolo 2, comma 4-novies
(Graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, co. 605
della L. 296/2006
)

Il comma 4-novies fa salvi gli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del D.L. n. 194 del 2009, disposto dalla Corte con sentenza 41 del 9 febbraio 2011[82] e, al fine di consentire la definizione del nuovo sistema di reclutamento[83], proroga fino al 31 agosto 2012 il termine di efficacia delle graduatorie provinciali del personale insegnante (che sarebbero dovute essere aggiornate per il biennio 2011/2012 e 2012/2013).

 

L’espressione “sono fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla declaratoria di illegittimità costituzionale…” non appare chiara, perché da un lato sembra far riferimento ad adempimenti consequenziali alla delibera della Corte - che ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’intera disciplina -, dall’altro sembra far riferimento ad una salvaguardia degli adempimenti posti in essere sulla base della stessa disciplina (dichiarata illegittima).

 

Al riguardo, può essere utile ricordare che, con comunicato stampa del 9 febbraio 2011[84], il MIUR aveva evidenziato che “Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca adotterà i provvedimenti necessari per garantire l’ordinario funzionamento della scuola e per offrire in ogni caso le maggiori occasioni di impiego ai docenti per evitare che il ripristino della normativa previgente (legge 296/2006), determinato dalla sentenza della Corte Costituzionale, comporti un congelamento delle occasioni di lavoro alle sole graduatorie provinciali di appartenenza e l’insorgere di nuovo precariato”.

 

L’art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha trasformato le graduatorie permanenti dei docenti in graduatorie ad esaurimento[85], facendo salva l’inclusione nelle medesime, per il biennio 2007-2008, dei docenti già abilitati, nonché l’inserimento con riserva di quanti, alla data della sua entrata in vigore, stessero già frequentando una serie di corsi abilitanti.

E’ utile ricordare che le graduatorie sono predisposte in ciascuna provincia in relazione agli insegnamenti effettivamente funzionanti nelle scuole del territorio e sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti[86]:

- prima fascia: riservata, ai sensi dell'art. 401 del D.lgs. 297/1994 (come sostituito dall’art. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

- seconda fascia: costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli (ovvero, avevano superato un concorso per titoli ed esami o un esame di abilitante ed avevano effettuato 360 giorni di servizio presso la scuola statale nel triennio precedente);

- terza fascia, numericamente più cospicua: costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. In quest’ultima fascia sono stati inseriti nel tempo i nuovi aspiranti, ovvero gli idonei dei concorsi a cattedre, equanti hanno conseguito l’abilitazione al termine delle scuole di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie (SSIS).

E’ altresì utile ricordare che, ai sensi dell’art. 401, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994 (c.d. T.U. sulla scuola), le graduatorie permanenti erano periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che avevano superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami e dei docenti che avevano chiesto il trasferimento da una provincia all’altra. Contemporaneamente ai nuovi inserimenti, era effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che erano già compresi nella graduatoria permanente. L’aggiornamento, a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, per effetto dell’art. 1, c. 4, del D.L. 97/2004, è stato previsto con cadenza biennale (anziché annuale).

L’art. 1, comma 4-ter, del D.L. n. 134 del 2009 ha poi introdotto una norma di interpretazione autentica dell’art. 1, c. 605, lett. c), della legge finanziaria 2007, stabilendo che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l’ultima posizione di terza fascia, ossia “in coda”. Ha, altresì, previsto che il decreto di aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2011-2012 e 2012-2013 fosse improntato al principio del riconoscimento del diritto di ogni candidato al trasferimento dalla provincia scelta in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2007-2008 e 2008-2009 ad altra provincia, con il riconoscimento del punteggio maturato, ossia con l’inserimento nella nuova graduatoria “a pettine”.

Con sentenza n. 41/2011, la Corte costituzione ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del D.L. n. 134 del 2009, escludendone il carattere interpretativo, “in quanto esso non individua alcuno dei contenuti normativi plausibilmente ricavabili dalla disposizione oggetto dell’asserita interpretazione” e “ha una portata innovativa con carattere retroattivo”.

In particolare, la Corte ha rilevato che la disposizione impugnata sospende per il solo biennio 2009-2011 la regola dell’inserimento a pettine dei docenti nelle graduatorie, valevole prima e anche dopo l’esaurimento dello stesso biennio, che “costituisce, dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.)”. E ha concluso che “utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che – limitata all’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 – comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica”[87].

 

Il comma dispone, inoltre, che a decorrere dall’a.s. 2011/2012 l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto è consentito solo a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede l’istituzione scolastica richiesta.

 

La disciplina per la predisposizione delle graduatorie di istituto è attualmente recata dall’art. 5 del DM 131/2007, che ha apportato modifiche ed integrazioni al DM 201/2000.

Il dirigente scolastico (artt. 5-7), sulla base delle domande prodotte, costituisce apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola o alla tipologia di posto, ai fini del conferimento:

- delle supplenze annuali e temporanee (fino al termine delle attività didattiche) per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie provinciali ad esaurimento;

- delle supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ciascun posto di insegnamento viene costituita presso l’istituto una graduatoria, distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine:

- la I Fascia comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; questi ultimi hanno diritto, in ordine di graduatoria, alla precedenza  nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti;

- la II Fascia comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento ma forniti di specifica abilitazione o idoneità al concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

- la III Fascia comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto[88].

 


Articolo 2, comma 4-decies
(Fondo per il passaggio al digitale)

Il comma in esame, introdotto nel corso dell’esame al Senato, proroga per l’anno 2011 l’applicazione degli interventi previsti dall’art. 1, commi 927, 928 e 929 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), autorizzando la spesa di 30 milioni di euro per il 2011 al fine del rifinanziamento del Fondo per il passaggio al digitale. Tale Fondo è stato istituito presso il Ministero delle comunicazioni (ora Ministero dello sviluppo economico) dal citato comma 927, al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, per la realizzazione di specifici interventi: incentivazione della produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale; incentivazione del passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale; progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale; transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate; sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale. Il comma 928 del citato articolo 1 della legge finanziaria 2007, per la realizzazione dei predetti interventi, ha autorizzato la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per la copertura dell’onere, pari a 30 milioni di euro per il 2011, il comma in esame dispone che si provveda nell'ambito delle risorse finalizzate ad interventi per la banda larga dalla legge n. 69/2009. L’articolo 1 di questa legge prevede che il Governo individui un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l’adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all’evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese.Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione fino ad un massimo di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate.

 


Articolo 2, comma 4-undecies
(Istituzioni scolastiche italiane all’estero)

Il comma 4-undeciesdispone che la durata del servizio all’estero del personale docente e amministrativo della scuola non può superare nove anni: pertanto, proroga fino a nove anni scolastici il periodo di permanenza in servizio nella stessa sedee, in ragione del termine fissato, precisa chela stessa proroga non si applica a quanti abbiano già prestato servizio per un periodo pari o superiore.

Limitatamente al triennio scolastico 2010/2011-2012/2013 vengono inoltre sospese le procedure di mobilità, da una sede estera all’altra, del personale docente e amministrativo con contratto a tempo indeterminato in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero e presso i lettorati di lingua italiana; da tale previsione sono escluse le procedure relative al personale delle Scuole europee[89], nonché i trasferimenti d’ufficio e i trasferimenti da sedi disagiate.

Si prevede infine che, fino al 31 agosto 2012, sono utilizzate per la destinazione all’estero del personale scolastico a tempo indeterminato le graduatorie relative al triennio scolastico 2007/2008-2009/2010.

 

La disciplina relativa al personale docente e non docente in servizio presso istituzioni scolastiche italiane all’estero è recata principalmente dagli artt. 639-674 del D.lgs. 297/1994 (cosiddetto Testo unico della scuola [90]) e dall’art. 9 della legge 147/2000[91].

Attualmente (art. 9 L. 147/2000) la selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare sia alle scuole europee sia alle iniziative e alle istituzioni scolastiche ed universitarie all'estero, di cui all'articolo 639 (Contingenti di personale da destinare all’estero) del D.lgs. 297/1994, è effettuata mediante la formazione di una graduatoria permanente per titoli culturali, professionali e di conoscenza della lingua, da accertare mediante una prova pratico-orale finalizzata alla conoscenza scritta e orale della medesima. Tale graduatoria è aggiornata ogni tre anni.  

Il personale in questione non può prestare servizio all'estero per più di due periodi, ciascuno di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi non possono essere continuativi, ma debbono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo nel territorio nazionale di almeno tre anni, al termine del quale è necessario superare nuovamente la selezione per poter concorrere a un nuovo incarico.

Per il personale da destinare alle scuole europee si predispone una graduatoria specifica, che è aggiornata ogni tre anni. La durata del servizio prestato presso tali scuole è stabilita in nove anni non prorogabili e non è consentita la partecipazione a ulteriori selezioni.

Al personale operante presso istituzioni scolastiche italiane all’estero è riconosciuto un particolare trattamento giuridico ed economico (artt. 657-673 del D.lgs. 297/1994). In particolare vengono erogati uno specifico assegno mensile di sede, nonché indennità di sistemazione e rimborsi per spese di viaggi da e per l’Italia[92].

Ai sensi dell’art. 656 del D.lgs. 297/1994 al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano in linea di massima le norme dettate per il personale docente.

 

Quindi, rispetto alla normativa previgente, fatta eccezione per il personale da destinare alle scuole europee - per il quale non si registrano variazioni - per il restante personale si riduce da 10 a 9 anni il periodo complessivo di permanenza all’estero, senza più prevedere la soluzione di continuità. A tale modifica, però, non si procede attraverso novella delle disposizioni previgenti.


Articolo 2, commi da 4-duodecies a 4-quinquiesdecies
(Disposizioni in materia di autotrasporto)

I commi da 4-duodecies a 4-quinquiesdecies dell’articolo 2 sono stati introdotti nel corso dell’esame presso il Senato e recano disposizioni relative all’autotrasporto di merci.

 

Il comma 4-duodecies proroga al 31 dicembre 2011 la possibilità di godere della garanzia dello Stato per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci e rimorchi con massa massima superiore a 10 tonnellate, da parte delle piccole e medie imprese di autotrasporto merci per conto terzi. Tale garanzia è concessa mediante ricorso alla Sezione speciale[93] riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

Il D.M. 21 settembre 2010, che ha concesso la garanzia statale per l’acquisto dei sopra indicati veicoli e rimorchi, mediante rinvio all’articolo 3, del D.P.C.M. 3 giugno 2009[94], aveva fissato la scadenza dell’intervento al 31 dicembre 2010.

La garanzia in esame, la cui proroga è subordinata alla previa autorizzazione dell’Unione europea, è concessa quale aiuto sotto forma di garanzia, nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010, recante Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria.

 

Si segnala che il testo originario del decreto-legge in corso di conversione prevedeva una proroga della possibilità di godere della menzionata garanzia sino al 31 marzo 2011. Tale previsione, contenuta nella tabella 1, è stata soppressa nel corso dell’esame presso il Senato.

 

Il comma 4-terdecies dell’articolo 2 novella i commi 14 e 15 dell’articolo 83-bis del D.L. n. 112/2008[95], il quale ha introdotto, nel mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente in relazione ai costi del carburante sostenuti dal vettore.

In particolare la modifica introdotta dalla lettera a) del comma in esame comporta che per la violazione del comma 6 del citato articolo 83-bis non si applica la sanzione, attualmente prevista, dell’esclusione, fino a sei mesi, dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi e dell’esclusione, per un periodo di un anno, dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali previsti dalla legge.

Il citato comma 6, nei contratti di trasporto non stipulati in forma scritta, impone al vettore di evidenziare nella fattura, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo, dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La lettera b) aggiunge un periodo finale al comma 15 con il quale si consente all’autorità competente[96] ad irrogare le sanzioni, di cui al citato comma 14, di pubblicare sul proprio sito internet un elenco contenente le informazioni necessarie per l’identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l’individuazione del periodo di decorrenza delle stesse. La conoscenza di tali informazioni è finalizzata all’adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse.

Il comma 4-quaterdecies, primo periodo, prevede il differimento, per l’anno 2011, al 16 giugno del termine per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui all’articolo 55, comma 5 della L. 144/1999[97]. Conseguentemente, vengono posticipati al 16 giugno sia il pagamento della prima rata, in caso di pagamento rateale, che quello in un’unica soluzione della regolazione del premio relativo all'INAIL, come previsto all’articolo 44 del D.P.R. 1124/1965[98].

L’articolo 55, comma 5 disciplina i termini di pagamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevedendo l'unificazione al giorno 16 (dei mesi di scadenza) dei termini relativi ai premi, ivi compresi quelli dovuti all'IPSEMA quale ente competente per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli addetti alla navigazione e alla pesca marittime[99].

La procedura di rateizzazione del pagamento viene estesa anche alla regolazione del premio prevista dal comma 5 dell’articolo 28 del T.U. 1124/1965 in riferimento alle operazioni di conguaglio annuale dei premi anticipati durante l'esercizio, con riferimento alle retribuzioni effettivamente corrisposte.

 

Il secondo periodo del comma 4-quaterdecies prevede che parte degli stanziamenti allocati sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto di merci, iscritto nel capitolo 7420 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari a 276 milioni di euro per il 2011, ferma restando la destinazione in favore di tale settore, siano ripartiti tra i pertinenti programmi delle Amministrazioni interessate.

Gli stanziamenti da ripartire ammontano a 246 milioni di euro e la ripartizione verrà effettuata, entro il 31 gennaio 2011, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all’articolo 1, comma 40, ultimo periodo, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011).

 

Il comma 4-quinquiesdecies sostituisce il comma 3 dell’art. 11-bis (rubricato “Imballaggi e unità di movimentazione”)[100] del D.Lgs. 286/2005.

Esso prevede che per l’esercizio dell’attività di commercio di tutte le unità di movimentazione vengano applicati gli artt. 126 e 128 del TU delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931.

In base alle previsioni di cui ai citati articoli 126 e 128, dunque, risulta essere necessario ai fini dell’esercizio dell’attività di commercio di tutte le unità di movimentazione:

§         fare una dichiarazione preventiva di esercizio all’autorità locale di pubblica sicurezza (art. 126);

§         svolgere la propria attività esclusivamente con persone munite di carta d’identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello Stato (art. 128, co. 1);

§         tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento (art. 128, co. 2).

La differenza tra la nuova formulazione del comma 3 e quella originaria sta proprio nei requisiti richiesti ai fini dell’esercizio dell'attività di commercio delle unità di movimentazione, che prima si concretizzavano:

§         nel possesso di una licenza rilasciata dalla questura competente per territorio;

§         nell’indicazione, da parte del titolare della licenza, da effettuarsi giornalmente su registro vidimato dalla questura quantità e tipologia delle unità di movimentazione cedute e acquistate, nonché i dati identificativi dei soggetti cedenti e cessionari.

 

 


Articolo 2, comma 4-sexiesdecies
(Contratti di servizio pubblico ferroviario)

Il comma 4-sexiesdecies dell’articolo 2 proroga al 31 marzo 2011 il termine per la sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale soggetti agli obblighi di servizio pubblico.[101]

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, della legge n. 166/2002[102], i contratti di servizio di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico devono essere sottoscritti almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore e il contratto di servizio di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale per il periodo 2009-2014 non risulta ancora essere stato sottoscritto, così come non è stato sottoscritto il contratto relativo al trasporto merci.

Il secondo periodo del comma in esame, nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico, autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a corrispondere alla società Trenitalia spa, che ha continuato a svolgere il servizio anche in mancanza del rinnovo del contratto, le somme previste per gli anni 2009 e 2010 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto ferroviario.

 

 

 


Articolo 2, comma 4-septiesdecies
(Contributo unificato per le controversie di lavoro)

Il comma 4-septiesdecies dell’art. 2 prevede che, fino al 31 dicembre 2011, per le controversie in materia di lavoro davanti alla Corte di cassazione non sia dovuto il pagamento del contributo unificato. In via transitoria, fino alla data indicata, quindi, troverà applicazione la disciplina del TU giustizia (DPR 115/2002) previgente rispetto alla legge finanziaria 2010.

L’art. 2, comma 212 della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010) ha previsto in particolare il pagamento del contributo unificato nei giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative di cui alla legge 689/1981 e nei giudizi di lavoro davanti alla Corte di Cassazione (entrambi precedentemente esenti da ogni imposta o tassa)

Gli oneri derivanti dalla disposizione vengono quantificati in 800.000 euro e la copertura finanziaria è individuata nella riduzione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge n. 220 del 2010; tale disposizione prevede che una quota del Fondo di cui all’articolo 7-quinquies  del decreto-legge n. 5 del 2009 (Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi) sia destinata al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali.

 


Articolo 2, comma 4-octiesdecies
(Rifiuti da demolizione di autoveicoli)

Il comma 4-octiesdecies, con una novella all’art. 6, comma 1, lett. p) del decreto legislativo n. 36 del 2003, esclude dalla proroga del termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13000 kJ/Kg (il cd. fluff di frantumazione degli autoveicoli), ora prorogato al 31 marzo 2011 dall’art. 1, comma 1, tabella 1 (Tab. 1.25), qualora essi vengano smaltiti in discariche autorizzate monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

 


Articolo 2, comma 4-noviesdecies
(Proroga del Commissario straordinario dell’ANSAS)

Il comma 4-noviesdecies proroga l’incarico del Commissario straordinario attualmente operante presso l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica fino al 31 agosto 2012. L’incarico in questione è scaduto il 31 dicembre 2010.

Con la disposizione in oggetto si legifera su una materia regolata con DPCM. Peraltro, in conseguenza della circostanza che l’incarico dell’attuale Commissario straordinario è già scaduto, occorre “differire” e non “prorogare” lo stesso.

L’art. 1, commi 610 e 611, della L. finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) ha istituito l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, destinata ad assumere i compiti di aggiornamento, ricerca e documentazione espletati dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), dei quali si è prevista la soppressione.

L’ordinamento dell’Agenzia è stato demandato ad un regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988, indicante anche la dotazione organica del personale nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti assegnati alle strutture soppresse. Per assicurare comunque l’avvio delle attività della nuova struttura, si è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari.

Con DPCM 10 gennaio 2007 sono stati inizialmente nominati fino al 30 giugno 2007 tre commissari straordinari; gli effetti del commissariamento sono poi stati prorogati con successivi DPCM, di sei mesi in sei mesi, fino al 31 dicembre 2009.

In seguito, il DPCM 27 gennaio 2010, nelle more dell’emanazione del regolamento organizzativo dell’Agenzia – oggetto di esame preliminare da parte del Consiglio dei ministri il 17 dicembre 2009 – ha disposto la nomina di un solo commissario straordinario. L’incarico in questione, conferito fino al 30 giugno 2010, è stato poi prorogato al 31 dicembre 2010[103]con il DPCM 30 luglio 2010.

In seguito:

- l’art. 2, comma 634, della L. finanziaria 2008 (L. 244/2007) - come modificato dall’art. 17, c. 2, del D.L. 78/2009 - ha previsto che con regolamenti di delegificazione da emanare entro il 31 ottobre 2009 si provvedesse al riordino di enti ed organismi pubblici al fine di aumentarne l’efficienza e razionalizzare la spesa;

- l’art. 26, comma 2, secondo periodo, del D.L. 112/2008 - come modificato dall’art. 17, c. 1, lett. a), del D.L. 78/2009 - ha previsto la soppressione degli enti pubblici non economici per i quali al 31 ottobre 2009 non fossero stati emanati i regolamenti di riordino;

- l’art. 27, comma 3, della L. 69/2009 ha previsto che all’ANSAS non si applicasse la prescrizione citata, a condizione che il regolamento di riordino fosse adottato entro il 31 dicembre 2009.

Con riguardo ai termini per l’adozione dei regolamenti, l’art. 26, comma 1, quarto periodo, del D.L. 112/2008, introdotto dall’art. 17, c. 1, lett. b), del D.L. 78/2009, ha specificato che la scadenza si intende rispettata con l'approvazione preliminare degli schemi da parte del Consiglio dei Ministri.

Il 14 gennaio 2011 è stato presentato alle Camere lo schema di regolamento di approvazione dello statuto dell’ANSAS (Atto 326), il cui art. 14, comma 1, dispone che la procedura di nomina del Direttore generale - che a sua volta nomina il Comitato direttivo (art. 6) e i responsabili dei quattro settori centrali (art. 9) - è attivata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento.

 


 Articolo 2, comma 4-vicies
(Riorganizzazione della funzione ispettiva nel MIUR)

Il comma 4-vicies prevede la riorganizzazione della funzione ispettiva all’interno del MIUR, finalizzandola alla definizione del sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti.

A ciò si procede con regolamento di delegificazione (ex art. 17, comma 2, della L. 400 del 1988) da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

L’unica norma generale regolatrice della materia che è individuata è quella relativa alla previsione di parametri che ne assicurino l’autonomia e l’indipendenza per la valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità definite dallo stesso regolamento. Non si individuano le disposizioni vigenti da abrogare.

Si dispone che la riorganizzazione non comporta oneri a carico della finanza pubblica e che la pianta organica rimane quella prevista dal DPR n. 17 del 2009[104].

Il DPR n. 17 del 2009, all’art. 9, dispone che il corpo ispettivo è composto dai dirigenti centrali e periferici investiti della funzione tecnico ispettiva. A livello centrale essi dipendono funzionalmente dal Capo del Dipartimento per l’istruzione, mentre a livello periferico dipendono dai singoli dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Dispone, inoltre, che le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Ai sensi dell’art. 8, presso gli uffici scolastici regionali sono presenti 295 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive. Inoltre, ai sensi dell’art. 5, al Dipartimento per istruzione sono assegnate 40 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva.

Occorre, peraltro, ricordare che lo schema di regolamento n. 261, di modifica del DPR n. 17 del 2009, presentato alle Camere per il parere il 28 settembre 2010, al fine di dare seguito alle previsioni dell’art. 2, comma 8-bis, del D.L. 194 del 2009 - che ha disposto una ulteriore riduzione degli assetti organizzativi - propone, all’art. 1, la soppressione presso il Dipartimento per l’istruzione di quattro posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva (che, quindi, diventerebbero 36). Inoltre, l’art. 4 propone la soppressione di 30 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento di funzioni tecnico ispettive presso gli USR[105] (che, quindi, diventerebbero 265). La Commissione Affari costituzionali della Camera ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento – che non risulta aver ancora concluso il suo iter – il 27 ottobre 2010.

 

Occorre richiamare, oltre che il comma 2 dell’art. 17 della L. n. 400 del 1988, anche il comma 4-bis, che riguarda proprio l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri. Inoltre, in considerazione del fatto che è in corso una riduzione delle dotazioni organiche del Ministero, dopo le parole “20 gennaio 2009, n. 17” occorre aggiungere le parole “e successive modificazioni”, anche al fine di evitare l’insorgere di eventuali contenziosi.

 


Articolo 2, comma 4-vices semel
(Sistema nazionale di valutazione)

Il comma 4-vicies semel prevede l’intervento, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di un regolamento di delegificazione che individua il sistema nazionale di valutazione, definendone l’articolazione. Esso sarà costituito:

§         dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), cui competerà sostenere i processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica (lett. a);

§         dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI), cui competerà predisporre prove di valutazione degli apprendimenti, partecipare alle indagini internazionali, proseguire le indagini nazionali periodiche (lett. b);

§         dal corpo ispettivo, cui competerà valutare le scuole e i dirigenti scolastici, ai sensi del d.lgs. 150 del 2009[106] (lett. c).

Non sono individuate, oltre la definizione degli organi che costituiranno il sistema, norme generali regolatrici della materia, né si individuano le disposizioni da abrogare.

In riferimento all’oggetto del regolamento di delegificazione, sembra, dunque, che si intenda intervenire sull’ambito regolato, da ultimo, dal d.lgs. n. 286 del 2004, con il quale si è proprio istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e si è riordinato l’omonimo istituto.

In particolare, il d.lgs. 286 del 2004 specifica che al perseguimento degli obiettivi del Servizio nazionale concorrono l’INVALSI e le istituzioni scolastiche e formative, nonché le regioni, le province ed i comuni in relazione ai rispettivi ambiti di competenza. Inoltre, dispone la costituzione, presso il MIUR, di un Comitato tecnico permanente, cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni interessate, con il compito di assicurare l'interoperabilità fra le attività ed i servizi di valutazione. Con riferimento all’istruzione e alla formazione professionale, la valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali di prestazione. I compiti dell’istituto sono individuati nell’art. 3 del d.lgs.

 

Con riferimento all’INDIRE, si rinvia a quanto illustrato in relazione al comma 4-noviesdecies.

 

Infine, con riferimento al d.lgs. 150 del 2009, si ricorda che l’art. 74, comma 4, dello stesso dispone che i limiti e le modalità di applicazione delle diposizioni dei Titoli II (Misurazione, valutazione e trasparenza della performance) e III (Merito e premi) al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze. La stessa disposizione esclude direttamente la costituzione dell’organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all’art. 14, nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

 

Con riferimento alla lett. c), sembrerebbe, dunque, che si preveda l’intervento di un regolamento di delegificazione in una materia sulla quale, ai sensi della stessa fonte citata, dovrebbe intervenire un DPCM.

Con riferimento alla lett. a), in relazione alla circostanza che l’art. 1, comma 611, della L. 296/2006 ha statuito che “L’Agenzia [nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica] subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), che sono contestualmente soppressi”, il riferimento all’INDIRE non appare corretto. Ove, peraltro, l’intenzione sia di ritornare all’INDIRE, occorre esplicitarlo con riferimento alla fonte citata.

Infine, nelle lett. a) e b), si potrebbe rinviare direttamente alle funzioni individuate dalla fonti istitutive degli organismi citati.

 

 


Articolo 2, comma 5
(Proroga della deduzione forfetaria dal reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione carburanti)

L'articolo 2, comma 5, dispone la proroga, per il periodo d’imposta 2011, dell’applicazione dell’agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante.

La proroga è disposta nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012, per la cui copertura si rimanda al successivo articolo 3.

 

Si tratta dell’agevolazione - inizialmente istituita dall’articolo 21 della legge n. 448 del 1998 per gli anni dal 1998 al 2000 e successivamente prorogata[107] fino al 2010 - consistente in una deduzione forfetaria dei ricavi, indicati all'articolo 85, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 (ossia dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa), per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante.

L'agevolazione viene concessa per la ristrutturazione delle reti distributive.

 

La disposizione prevede altresì che con successivo decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, siano stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in modo tale da rispettare il tetto di spesa (di 24 milioni di euro) fissato dalla norma.

 

Si ricorda che la riduzione forfetaria del reddito di impresa è attualmente pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi:

- 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro;

- 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.913,80 euro e fino a 2.065.827,60 euro;

- 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.065.827,60 euro.

 

Il comma in esame prevede infine che i contribuenti fruitori dell'agevolazione, nel determinare l'acconto dovuto per il periodo di imposta 2012, debbano assumere quale imposta riferita al periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui sopra.

 

 


Articolo 2, comma 5-bis
(Presentazione delle dichiarazioni relative ad immobili
non registrati in catasto
)

Il comma 5-bisreca laproroga al 30 aprile 2011 del termine per gli adempimenti relativi alla presentazione – prevista dall’articolo 19, commi 8 e seguenti, del D.L. n. 78 del 2010 - delle dichiarazioni di immobili non registrati in catasto (c.d. case fantasma) o che siano stati oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione parimenti non dichiarata in catasto.

 

L’articolo 19 del D.L. n. 78 del 2010, al comma 8 obbliga i titolari di diritti reali sugli immobili che sono stati inseriti negli elenchi comunicati ai comuni da parte dell'Agenzia del territorio, dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, a presentare, entro il 31 dicembre 2010, la dichiarazione di aggiornamento catastale a fini fiscali. Le dichiarazioni verranno rese note ai comuni da parte dell'Agenzia del territorio attraverso il Portale telematico, affinché possano essere effettuati i controlli di conformità urbanistico-edilizia. In caso di inottemperanza della dichiarazione catastale l'Agenzia del territorio procede all'attribuzione provvisoria di una rendita presunta - sulla base di elementi tecnici forniti dai comuni - nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso le procedure di aggiornamento degli archivi catastali, previste dal decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994 n. 701. Gli oneri relativi all’attribuzione provvisoria sono posti a carico dell’interessato e saranno determinati con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010 (comma 10).

 In sostanza la disposizione conferma l'obbligo, già previsto dalla legge, di effettuare la dichiarazione catastale da parte degli intestatari delle particelle in cui insistono gli immobili non dichiarati al catasto, prorogando, tuttavia, il termine di sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato, previsto dal citato art. 2, comma 36, del decreto legge n. 262 del 2006, al 31 dicembre 2010.

Il medesimo obbligo di dichiarazione di aggiornamento catastale, previsto dal comma 8, grava, sempre entro il termine del 31 dicembre 2010, su coloro che siano titolari di diritti reali su immobili, che abbiano subito variazioni di consistenza o di destinazione non dichiarate in catasto. La disposizione sembra, pertanto, riferirsi a tutti coloro i cui immobili non siano inclusi negli elenchi sopra menzionati, in quanto la violazione non consiste in un manufatto totalmente o in parte non dichiarato (comma 9).

La disposizione fa salve le procedure previste dal comma 336 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, nonché le attività da svolgere in surroga da parte dell'Agenzia del territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 36, del D.L. n. 262 del 2006, nonché quelle di accertamento relative agli immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione che siano divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati.

Infine il comma 11 prevede che in caso di inottemperanza entro il termine del 31 dicembre 2010 l'Agenzia del territorio procede agli accertamenti con la collaborazione dei comuni.

 

Il comma 5-bis in esame disciplina la procedura di notifica dell’attribuzione della rendita presunta, disponendo che, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, essa avvenga mediante affissione all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sul sito internet dell'Agenzia del Territorio, nonché presso gli Uffici provinciali ed i comuni interessati.

Trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente.

Viene inoltre disposta una deroga alla normativa vigente, prevedendo che la rendita catastale presunta, e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva, producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza.

I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio.

Le procedure previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi del comma 7, del richiamato articolo 19 del D.L. n. 78, a far data dal 2 maggio 2011.

Il comma 7 fissa all'Agenzia del territorio il termine del 30 settembre 2010 per adempiere a quanto già previsto dall'art. 2, comma 36, secondo periodo del decreto-legge n. 262 del 2006.

In base a tale disposizione l'Agenzia del territorio è chiamata a trasmettere a ciascun comune, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco dei fabbricati iscritti al catasto terreni senza i requisiti della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto immobili. L'elenco, corredato della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto e pubblicizzato, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, gli uffici provinciali e sul sito internet dell'Agenzia del Territorio, ha valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

 


Articolo 2, commi da 5-ter a 5 quinquies
(Soppressione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco)

I commi in esame  recano norme relative al Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (BNP).

Il comma 5-ter, in particolare, agendo così su un regolamento di delegificazione, modifica l'art. 14 (Disposizioni transitorie) del D.P.R. n. 222/2010[108], prolungando di tre mesi i tempi di ricostituzione degli organi nonché quelli per l’adozione del nuovo statuto del Banco.

Il comma 5-quaterinserisce il Banco nazionale di prova nel disposto dell'art. 7, co. 20 del D.L. n.78/2010[109] che prevede la soppressione degli enti elencati nell'Allegato 2 al decreto citato individuando i soggetti ai quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni.

Più specificamente, l’ultimo periodo del comma 20, a cui si riferisce la norma in commento, prevede una specifica procedura per le stazioni sperimentali e l'Istituto nazionale delle conserve alimentari (INCA) con l’adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, che individui tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.

 

In conclusione, il comma 5-quinquies, inserendo il Banco di prova nell’Allegato  2 di cui al predetto art. 7, co. 20, del suddetto D.L. n.78/2010, dispone in sostanza la soppressione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali rimettendo ad un decreto ministeriale l'individuazione dei tempi e delle concrete modalità di trasferimento alla Camera di commercio di Brescia dei compiti e delle attribuzioni del Banco, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.

 

In merito a quanto sopra esposto sarebbe opportuno precisare meglio a quale scopo la norma in commento ha inteso, in primo luogo, prolungare i termini relativi alla fase transitoria prevista dal D.P.R. 222/2010 in attesa che venga definito il nuovo assetto ordinamentale del Banco e, in seconda battuta, disporre la soppressione dello stesso.

Considerato, altresì, che con il suddetto decreto di riordino è stato già realizzato il riassetto organizzativo del BNP in attuazione di quanto disposto dall’art. 2, commi 634-641 della legge finanziaria 2008[110] ed in ottemperanza a quanto stabilito anche dall'art. 26, comma 1, del D.L. n. 112/2008[111], non appare chiara la finalità perseguita dalla norma che intenda sopprimere il Banco, già riorganizzato in ossequio alla normativa vigente in termini di riduzione delle spese di funzionamento e di miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi, allo scopo di trasferirne i relativi compiti e le dotazioni organiche ad un ente, la CCIA di Brescia, inserito nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

 

 


Articolo 2, comma 5-sexies
(Contenimento delle spese della Banca d’Italia)

Il comma 5-sexiesdell’articolo 2, inserito durante l’esame del provvedimento al Senato, reca disposizioni in materia di contenimento delle spese della Banca d’Italia; in particolare, viene attribuito alla Banca d’Italia il potere di provvedere sulle materie oggetto di contrattazione, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali in tempo utile per dare attuazione ai principi di contenimento della spesa recati dal D.L. 78/2010, e fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.

 

A tale fine è aggiunto un periodo alla fine dell’articolo 3, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78[112], disposizione ai sensi della quale la Banca d'Italia, nell'ambito del proprio ordinamento, deve tener conto dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel Titolo I del medesimo decreto-legge n. 78/2010 (articoli da 1 a 17), relativi alla stabilizzazione finanziaria, che prevedono: la riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione; la riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi; il contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza.

 

Si osserva che l’espressione “in tempo utile” non sembra fare riferimento a una precisa scadenza temporale.

 

 


Articolo 2, commi 5-septies e 5-octies
(Disposizioni in materia di organizzazione della CONSOB)

Il comma 5-septies, dispone che la Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) proceda alla riorganizzazione, entro il 31 luglio 2011, dei propri servizi, all’uopo utilizzando il personale immesso nei ruoli a conclusione delle procedure concorsuali in atto alla data del 1º gennaio 2011, in ogni caso senza il riconoscimento di speciali provvidenze economiche.

 

Ai sensi del successivo comma 5-octies viene stabilito inoltre il termine del 31 luglio 2011 entro il quale devono essere adottate le necessarie disposizioni, ai sensi dell’ordinamento interno, dirette a disciplinare le attività di controllo di regolarità amministrativo contabile della CONSOB di cui alla legge n. 281/1985[113], attraverso l’adeguamento a quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, della legge di contabilità n. 196 del 2009 che prevede la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche.

 

Si ricorda che il citato articolo 16 della nuova legge di contabilità dispone che la previsione di un rappresentante del MEF tra i componenti dei collegi di revisione o sindacali non ne aumenti il numero complessivo e che la presenza dello stesso nei predetti collegi sia assicurata presso tutte le amministrazioni pubbliche, ad esclusione di quelle territoriali e degli enti ed organismi da queste ultime vigilati. Tale esclusione non si applica ai collegi sindacali delle aziende sanitarie locali.

 

Entro lo stesso termine vanno altresì adottate disposizioni dirette a prevedere, per il personale proveniente da altre amministrazioni o enti pubblici, l’applicazione, durante il periodo di servizio presso la CONSOB, dello stesso trattamento riservato al personale di ruolo di pari qualifica e anzianità.

La corrispondenza con il trattamento del personale di ruolo è definita secondo i criteri approvati dalla CONSOB stessa.

 

 


Articolo 2, comma 5-novies
(Centri autorizzati di assistenza agricola)

Il comma 5-novies fissa al 31 marzo 2011 il termine entro il quale le società in cui sono costituiti i centri di assistenza agricola devono adeguarsi ai requisiti di garanzia e di funzionamento previsti dal  decreto ministeriale 27 marzo 2008, il quale reca una significativa riforma della disciplina di  tali enti.

La riforma di cui al DM 27 marzo 2008 prevede un adeguamento dei requisiti delle strutture e un ampliamento dei servizi prestati dai Centri di assistenza agricola. Oltre alle attività svolte sulla base alle specifiche convenzioni con gli Organismi pagatori i Caa possono essere chiamati a fornire ulteriori servizi in convenzione con le regioni, le province autonome e altri soggetti pubblici. Il decreto fissa anche requisiti minimi di garanzia. Innanzitutto lo statuto delle società deve prevedere oggetto sociale e svolgimento delle attività e in ogni caso le altre attività indicate devono comunque essere compatibii con il ruolo dei Caa.

Significative novità riguardano i requisiti richiesti per ottenere l’autorizzazione. I Caa devono dimostrare infatti di avere «idonea capacità operativa» e strutture adeguate. Un altro requisito fondamentale per chi chiede l’autorizzazione è di prevedere la certificazione del bilancio annuale da parte di società di revisione abilitate.

Il controllo del rispetto dei nuovi requisiti è affidato alle regioni e province nel cui ambito territoriale ricade l’operatività dei Caa. Le regioni effettuano i controlli sulla base di verifiche a campione nell’ambito di un piano annuale.

La nuova normativa prevede anche che i Caa possano avvalersi di società di servizi il cui capitale deve essere interamente posseduto dalle organizzazioni che hanno costituito il Caa e in ogni caso anche tali società devono essere in regola con i requisiti indicati dal decreto.

Il decreto ministeriale 27 marzo 2008 prevedeva originariamente per l’adeguamento dei CAA ai requisiti prescritti e dunque per l’operatività della riforma il termine di dodici mesi a decorrere dalla data di pubblicazione di esso. Tale termine è stato prorogato una prima volta con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dell’8 maggio 2009 e una seconda volta con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 15 aprile 2010. Tale ultima proroga modifica il decreto 27 marzo 2008 fissando il termine per l’adeguamento ai requisiti in trentasei mesi dalla pubblicazione dello stesso. Il termine viene dunque a scadere il 7 maggio 2011.

Con la disposizione in commento si stabilisce invece un termine diverso (31 marzo 2011), anticipato rispetto alla scadenza attualmente vigente.

Si segnala che con il comma 5-novies si interviene con legge in un ambito attualmente regolato da decreto ministeriale. Al riguardo si ricorda che nella Lettera circolare del Presidente della Camera sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001al punto 3, lettera e) si raccomanda di non ricorrere “all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi”.

 

 


Articolo 2, comma 5-decies
(Agenzia Torino 2006 – Proroga dell’attività commissariale)

Il comma 5-decies proroga l'attività del Commissario liquidatore dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 fino alla completa definizione delle attività residue affidate allo stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

Conseguentemente viene soppresso il riferimento all’art. 3, comma 25, della legge n. 244 del 2007 contenuto originariamente nella tabella 1 dell’art. 1, comma 1, che prevedeva la proroga fino al 31 marzo 2011.

La relazione illustrativa che accompagnava la proroga che era stata inserita nella tabella 1 dell’art. 1, comma 1, chiariva che la proroga era stata introdotta al fine di pervenire alla definizione del contenzioso ancora aperto riguardante i lavori, le forniture e gli espropri connessi ad alcune opere realizzate per lo svolgimento dei giochi olimpici.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 3, comma 25, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), il Commissario liquidatore dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 avrebbe dovuto portare a compimento le residue attività dell’Agenzia entro il termine di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2008, ovvero entro il 1° gennaio 2011. In attuazione di tale disposizione, con DPCM del 1° febbraio 2008, l’Ing. Domenico Arcidiacono è stato nominato Commissario liquidatore dell’Agenzia.

 


 

Articolo 2, commi da 5-undecies a 5-quaterdecies
(Proroga e ridefinizione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)

Il comma 5-undecies proroga fino al 31 dicembre 2011 il "Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura in acque marine e salmastre" la cui prima ed unica versione (quella per il biennio 2007-2009) era stata già prorogata per l’anno 2010 al fine di dare attuazione ad obblighi comunitari.

Il Primo Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura in acque marine e salmastre 2007-2009 è stato approvato con decreto ministeriale 3 agosto 2007; ai sensi dell’art. 2, comma 56, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), esso è stato prorogato per l’anno 2010, al fine di dare attuazione ad obblighi comunitari (regolamento n. 1198/2006 e regolamento 20 novembre 2009), a valere e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

I commi 5-duodecies 5-terdecies e 5-quaterdecies definiscono un nuovo strumento programmatorio in materia di pesca: si tratta del ''Programma nazionale triennale della pesca'', che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali adotta sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura: esso deve contenere gli interventi di esclusiva competenza nazionale (indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto delle competenze regionali ed in coerenza con la normativa comunitaria) ed è indirizzato sia a soggetti imprenditoriali che, relativamente alle iniziative di promozione (della cooperazione, dell'associazionismo ed a favore dei lavoratori dipendenti), alle associazioni nazionali, alle organizzazioni sindacali nazionali, ai consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale.

Dopo aver previsto oneri informativi degli uffici ministeriali competenti, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 che regolavano il precedente strumento programmatorio (ed il relativo organo definito "Tavolo azzurro"): ossia il citato "Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura in acque marine e salmastre".

Si prevede inoltre che sia la proroga che il nuovo regime, alla cui entrata in funzione essa è evidentemente funzionale non devono comportare nuovi o maggiori oneri.

Andrebbe valutata l’opportunità di coordinare le disposizioni contenute nei commi da 5-undecies a 5-quaterdecies, in particolare quelle che regolano il nuovo strumento programmatorio in materia di pesca, con il decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 che contiene la disciplina generale della materia.


Articolo 2, comma 5-quinquiesdecies
(Proroga della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione)

L'articolo 2, comma 5-quinquiesdecies, prevede che la Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione venga prorogata ogni 3 anni, senza che trovi applicazione la disciplina della valutazione di perdurante utilità prevista dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 85 del 2007 per tutti gli organismi operanti presso il Ministero dell'interno.

Per le modalità della proroga, la disposizione rinvia all’articolo 10 del d.l. n. 8 del 1991 (che ha previsto l’istituzione della Commissione) e precisa che essa deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri.

 

L’art. 10 del DL n. 8/1991 (L. n. 82/1991)[114] ha previsto l’istituzione con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione in favore dei collaboratori di giustizia.

La Commissione è composta da un Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da 2 magistrati e da 5 funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti ad uffici che svolgono attività di investigazione, di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo.

L’art. 3, comma 2, del DPR n. 85/2007, del quale si esclude l’applicazione, stabilisce che 3 mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi operanti presso il Ministero dell’interno presentino una relazione sull'attività svolta al Ministro dell'interno, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione circa la perdurante utilità dei medesimi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a 3 anni, da adottarsi con DPCM, su proposta del Ministro dell'interno. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la stessa procedura ed i componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.

La valutazione circa la perdurante utilità degli organismi collegiali operanti presso pubbliche amministrazioni (commissioni, comitati ed organismi analoghi) è stata prevista dal DL n. 223/2006[115] (L. n. 248/2006) a fini di contenimento della spesa (art. 29, comma 2-bis).


Articolo 2, comma 6
(Personale a tempo determinato degli sportelli unici per l’immigrazione e degli uffici immigrazione delle questure)

L'articolo 2, comma 6, autorizza il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, a rinnovare per un anno i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione allo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari. La norma è finalizzata a garantire l’operatività sia degli sportelli unici per l’immigrazione in relazione ai compiti di accoglienza e integrazione, sia degli uffici immigrazione delle questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare.

 

E' tuttora in vigore lo stato di emergenza[116] sull'intero territorio nazionale dichiarato il 20 marzo 2002, in considerazione del "continuo, massiccio afflusso di stranieri che giungono irregolarmente in Italia, creando una situazione particolarmente critica, segnatamente sotto gli aspetti dell'ordine pubblico, dell'accoglienza e della temporanea permanenza" (D.P.C.M. 20 marzo 2002).

Lo stato di emergenza è stato da ultimo prorogato, con D.P.C.M. 17 dicembre 2010, fino al 31 dicembre 2011[117].

 

Lo stato di emergenza ha costituito il quadro nel cui ambito si è proceduto a una pluralità di diverse attività, in deroga alle procedure previste in via generale da leggi dello Stato. Tali attività hanno riguardato, ad esempio:

·         le procedure connesse alla valutazione delle istanze d'asilo;

·         le procedure di regolarizzazione del 2002[118] e del 2009[119];

·         la realizzazione degli interventi necessari all'allestimento, all'ampliamento della disponibilità ricettiva, al miglioramento ed alla manutenzione:

- dei centri di identificazione ed espulsione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 296;

- dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303;

- dei centri di prima assistenza e soccorso di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, ed all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,

- nonché dei servizi di accoglienza alle frontiere di cui all'art. 11, comma 6, del predetto decreto legislativo 286/1998;

·         la gestione dei centri di identificazione e primo soccorso e dei centri di permanenza temporanea ed assistenza (ricorso ad enti, organizzazioni di volontariato, associazioni umanitarie, ecc.; impiego di interpreti estranei alla pubblica amministrazione; ecc.).

 

Al fine di fronteggiare adeguatamente le maggiori esigenze organizzative connesse al protrarsi della situazione di emergenza in esame, l'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. 29 marzo 2007, n. 3576 ha autorizzato il Ministro dell'interno ad espletare apposite procedure selettive di natura concorsuale per titoli ed esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di unità di personale nel limite numerico di 650 unità, in deroga alla disciplina allora vigente in materia di impiego di personale a tempo determinato.

 

Il comma in esame autorizza il rinnovo per un anno dei suddetti contratti, al fine di garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare.

 

Si ricorda che l'art. 22 del Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 prevede che in ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. Ai sensi dell'art. 9 del medesimo Testo unico, lo sportello si occupa anche del disbrigo delle pratiche relative alle procedure di ricongiungimento familiare.

 

Ai fini della disposizione in esame non si applicano:

-          l'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368[120], che reca sanzioni per il caso in cui il rapporto di lavoro continui dopo la scadenza del termine (in un primo momento maggiorazione della retribuzione e poi trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato);

-          l'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296[121], in materia di stabilizzazione di personale non di ruolo presso le pubbliche amministrazioni;

-          l'art. 3, comma 90, della legge 2007, n. 244[122], in materia di stabilizzazione di pubblici dipendenti precari.

 

Gli oneri per il rinnovo dei contratti in questione sono quantificati in 19,1 milioni.

La relativa copertura è recata dall'articolo 3 del provvedimento in esame.

 

 


 

Articolo 2, comma 6-bis
(Modifica alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)

L’art. 2, comma 6-bis, abroga il comma 5 dell’art. 6 della legge di riforma del sistema universitario (L. 240/2010[123]) che novellava l’art. 1, comma 11, della L. 230/2005[124], a sua volta, però, abrogato dall’art. 29, comma 11, lett. c), della stessa L. 240/2010.

In sostanza, sull’argomento trattato, a suo tempo, dal comma 11 dell’art. 1 della L. 230/2005 interviene, ora, con una nuova disciplina, il comma 4 dell’art. 6 della L. 240/2010, i cui secondo e terzo periodo sostanzialmente coincidono con la novella alla vecchia norma disposta dal comma 5. 

L’abrogazione risponde ad un auspicio espresso dal Presidente della Repubblica nella lettera che ha accompagnato la promulgazione della legge 240/2010. In quella sede, infatti, il Presidente ha sottolineato[125] che “pur non lasciando la norma, da un punto di vista sostanziale, spazio a dubbi interpretativi della reale volontà del legislatore, si attende che ai fini di un auspicabile migliore coordinamento formale, il governo adempia senza indugio all'impegno assunto dal Ministro Gelmini nella seduta del 21 dicembre in Senato, eventualmente attraverso la soppressione del comma 5 dell'articolo”.

 

L’art. 1, comma 11, della L. 230/2005 ha stabilito che ai ricercatori (oltre che agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati) che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’art. 12 della L. 341 del 1990, nonché ai professori incaricati stabilizzati, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici, nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Per la durata dell’incarico è attribuito il titolo di professore aggregato.

Rispetto alla disposizione citata, il comma 4 dell’art. 6 della L. 240/2010 si riferisce, per quanto concerne i ricercatori, esclusivamente a quelli a tempo indeterminato. Ulteriore novità è costituita dalla previsione che il titolo di professore aggregato è altresì conservato, esclusivamente per i ricercatori, nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui essi usufruiscono nell’anno successivo a quello in cui hanno svolto gli stessi corsi e moduli.

Infine, si dispone che ogni università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali sono affidati gli stessi corsi e moduli.

 

 


Articolo 2, comma 6-ter
(Emanazione di un regolamento per la disciplina delle attività di formazione per addetti al salvamento acquatico)

Il comma 6-ter dell’articolo 2 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, che disciplini i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico. Il decreto ministeriale dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 2011.

Allo stato i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico non sono disciplinati da norme di rango legislativo o regolamentare, ma vengono autorizzati sulla base di circolari ministeriali.

Il citato articolo 17, comma 3, stabilisce che la legge può autorizzare l’adozione di regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità a questo sottordinate. Tali regolamenti, emanati con decreti ministeriali o interministeriali, non possono dettare norme contrarie ai regolamenti emanati dal Governo e devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale in oggetto:

§      restano valide le autorizzazioni, rilasciate fino al 31 dicembre 2009, per lo svolgimento dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e per il rilascio dei relativi brevetti;

§      l’efficacia delle autorizzazioni rilasciate successivamente al 31 dicembre 2009 è sospesa;

§      non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per lo svolgimento dei corsi.

 


Articolo 2, comma 6-quater
(Funzionamento e esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali
svolti dal Corpo delle capitanerie di porto
)

Il comma 6-quaterprevede che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, le risorse per i volontari del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all’art. 585 del D.Lgs. 66/2010, nei limiti di 14.8 milioni di euro per il 2011, di 9.6 milioni di euro per il 2012 e di 6.6 milioni di euro per il 2013, vengano utilizzate per i fini previsti dall’art. 2, co. 98, l. 244/2007, ossia per le esigenze di funzionamento e per l’esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto.

 

L’art. 2217 dello stesso D.Lgs. 66/2010, infatti, prevede che le consistenze di ognuna delle categorie di volontari del Corpo delle capitanerie di porto vengano determinate, fino al 31.12.2015, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Le previsioni di tali consistenze per gli anni 2011, 2012 e 2013, realizzano dei risparmi di spesa per gli oneri rispettivamente di 14.8, 9.6 e 6.6 milioni di euro.

 

Il secondo periodo del comma 6-quater dispone che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno ed indebitamento derivanti dall’applicazione del precedente periodo -  quantificati in 7,5 milioni di euro per il 2011, in 4,9 milioni di euro per il 2012 e in 3,4 milioni per il 2013 – si provveda mediante corrispondente utilizzo, in termini di sola cassa, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/2008.

Il Fondo da ultimo citato, è stato istituito dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593). Il Fondo è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. Il Fondo,che opera in termini di sola cassa, è stato inizialmente dotato di 435 milioni per il 2010 e di 175 milioni per il 2011, e successivamente rifinanziato da una serie di disposizioni legislative.

A bilancio 2011, le disponibilità del Fondo risultano pari a 1.122,6 milioni di euro per il 2011, a 1.000 milioni di euro per il 2012 e a 1.000 milioni per il 2012.

 

 


Articolo 2, commi 6-quinquies e 6-sexies
(Promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato)

I commi 6-quinquiese 6-sexies posticipano al 1° gennaio 2016 l'obbligo di frequentare con profitto un corso di aggiornamento ai fini della promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato.

 

A tal proposito si ricorda che l’art. 57, co. 3, del D.Lgs. n. 334/2000[126] stabilisce che la frequenza con profitto dei corsi di aggiornamento professionale, costituisce requisito necessario, rispettivamente, per gli scrutini per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e la promozione a dirigente superiore.

 


Articolo 2, comma 6-septies
(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura)

Il comma 6-septies dell’articolo 2 dispone, a decorrere dal 31 marzo 2011, l'unificazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura e del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso nel nuovo Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.

 

Il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, istituito con leggi nn. 108/96 e 44/99 e regolato con D.P.R. 455/99 ha lo scopo di:

- concedere un indennizzo commisurato ai danni derivanti dagli eventi subiti, a favore delle vittime dell'estorsione esercenti un'attività economica imprenditoriale;

- concedere un mutuo decennale senza interessi per un ammontare commisurato al danno subito per la vicenda di usura, a favore delle vittime dell'usura esercenti un'attività comunque economica.

L'organo essenziale del Fondo è il Comitato di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura presso il Ministero degli interni, presieduto dal “Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura”.

L'elargizione è concessa a condizione che:

a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive; tale condizione deve permanere dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 13;

b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965 , salvi gli effetti della riabilitazione;

d) il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.

Anche se la vittima è un sottoposto a misura di prevenzione, l’elargizione è concessa nel caso questi fornisce all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale è derivato il danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 c.p.p.

Il Comitato delibera, alle condizioni previste dalla legge, i benefici economici sopracitati. La delibera del Comitato viene tradotta in decreto dal Commissario Straordinario del Governo e viene quindi trasmesso alla Consap (Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici) che, in forza di atto concessorio con il Ministero dell'Interno, provvede alla gestione del Fondo stesso e a dare esecuzione al decreto.

 

Con il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso– istituito dalla legge n. 512 del 1999 - lo Stato sostiene le vittime dei reati mafiosi, garantendo il risarcimento dei danni liquidati in sentenza.

Il Fondo è alimentato da un contributo annuale dello Stato, da somme derivanti dalla vendita dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose e da una quota, definita annualmente con decreto del Ministro dell’Interno, del contributo devoluto al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura sui premi assicurativi.

La Consap gestisce il Fondo per conto del Ministero dell'Interno sulla base di un’apposita concessione.

Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, decide sulle domande di accesso al Fondo, previa verifica dei presupposti e  requisiti di legge.

Presupposto per l'accesso al Fondo è la costituzione di parte civile di persone fisiche o enti destinatari di sentenze emesse, dopo il 30 settembre 1982, nei confronti di imputati di tipo mafioso. Tali sentenze possono essere:

- di condanna definitiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;

- di condanna non definitiva al pagamento di una provvisionale;

- di condanna per il risarcimento delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa.

Gli enti hanno diritto di accesso al Fondo (entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso) limitatamente al rimborso delle spese processuali.

I requisiti per l’accesso al Fondo sono l’inesistenza, nei confronti del richiedente, alla data di presentazione della domanda di una sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), del c. p.p. o di un  procedimento penale in corso per uno dei predetti reati, dell’applicazione in via definitiva di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, o di un procedimento in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione; l’inesistenza a carico della vittima deceduta, alla data dell’evento lesivo di una sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), del c.p.p. o di un procedimento penale in corso per uno dei predetti reati; dell’applicazione in via  definitiva di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, o di un procedimento in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione.

Il nuovo Fondo unificato è surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni già previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Il Fondo sarà alimentato con le risorse previste dalle normative vigenti per i Fondi unificati, ovvero mediante:

-                   uno stanziamento annuo a carico del bilancio dello Stato pari a 10,3 mld di euro; i beni provenienti dalla confisca ordinaria ai sensi dell'articolo 644, sesto comma, c.p.; le donazioni e i lasciti da chiunque effettuati (art. 14, comma 11, legge n. 108/1996);

-                   un contributo, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990; un contributo dello Stato determinato secondo modalità individuate dalla legge (nel limite massimo di 41,3 mld di euro); una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge n. 575/1965; una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo 2-undecies della suddetta legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati alle mafie ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965 (art. 18, comma 1, legge n. 44/1999);

-                   un contributo annuale dello Stato di 10,3 mld, da somme derivanti dalla vendita dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose (art. 1, legge n. 512/1999).

 

La disposizione in esame abroga l'articolo 1-bis della legge n. 512/1999 che prevedeva l’alimentazione del Fondo di rotazioneper la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso anche attraverso una quota annuale (definita con DM Interno) del contributo devoluto al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura sui premi assicurativi.

Il comma 6-septies demanda, infine, ad un regolamento di attuazione - da adottare entro 3 mesi – il coordinamento delle discipline degli attuali regolamenti attuativi dei Fondi ora unificati dettate rispettivamente dal DPR n. 455 del 1999 (Regolamento del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) e dal DPR n. 284 del 2001 (Regolamento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso).

 


Articolo 2 commi da 6-octies a 6-decies
(Requisiti per la nomina a prefetto e conferimento di incarico ai prefetti di Monza e della Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani)

Il comma 6-octies è volto a ridurre da 4 a 2 gli anni di servizio nella qualifica richiesti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza al fine di ottenere la nomina a uno dei 17 posti di prefetto loro riservati, precisando che non solo da tale assetto non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ma anche che dalla nomina dei dirigenti generali a prefetto non deve conseguire un incremento delle dotazioni organiche degli e delle qualifiche dirigenziali sottostanti (comma 6-nonies).

Si ricorda, a tal proposito, che ai sensi dell’art. 2, co. 93 della L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), i dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni di servizio nella qualifica possono essere nominati prefetto, nel numero massimo di 17, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella qualifica di dirigente generale.

 

Il comma 6-decies, infine, differisce il termine per il conferimento degli incarichi ai prefetti di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani fino al 15° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

 

Si ricorda che, in ordine alle provincie di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (istituite rispettivamente con leggi n. 146, 147 e 148 dell’11 giugno 2004), la Commissione I Affari costituzionali (22 dicembre 2010) e la Commissione V Bilancio (21 dicembre 2010), hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di istituzione della prefettura – U.T.G. nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta – Andria – Trani[127]. Il decreto, ad oggi, non risulta ancora pubblicato in gazzetta.


Articolo 2, commi 6-undecies – 6-sexiesdecies
(Esperti per la sicurezza)

 

I commi in esame istituiscono la figura degli esperti di pubblica sicurezza, inviati dal Dipartimento della pubblica sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

 

Il comma 6-undecies individua la finalità della norma nell’azione di contrasto della criminalità organizzata, anche transnazionale, nonché nella cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati.

A tal fine, a decorrere dal termine di proroga fissato dall’articolo 1, comma 1, del presente decreto (ossia dal 15 marzo 2011), il Dipartimento della pubblica sicurezza può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza in qualità di esperti per la sicurezza.

Il numero di esperti non è definito direttamente dalla norma che fa riferimento al numero consentito dagli stanziamenti di cui al comma 6-quinquesdecies. In ogni caso, il numero complessivo dovrà comprendere le venti unità di esperti appartenenti alla Direzione centrale per i servizi antidroga, che operano già presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga. Tali esperti antidroga confluiscono, pertanto, nella nuova figura di esperti per la sicurezza.

 

L’impiego di esperti all’estero è disciplinato in generale dall’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) che fissa le procedure di nomina e il numero di posti disponibili (complessivamente 165).

 

Ai sensi del comma 6-duodecies gli esperti per la sicurezza dipendono dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, mentre gli esperti antidroga continuano a far capo alla Direzione antidroga, anch’essa facente capo al Dipartimento di PS.

Gli esperti per la sicurezza operano nell’ambito delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP). Si tratta dell’organismo istituito dall’articolo 5 del decreto-legge 187/2010, convertito, dalla legge 217/2010, con il compito di predisporre le linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia all'estero.

 

Il comma 6-terdecies demanda la determinazione del numero degli esperti per la sicurezza ad un regolamento adottato dal Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze, secondo la procedura di cui l’art. 17, comma 3, della legge 400/1988 (decreto ministeriale adottato previo parere del Consiglio di Stato). Il regolamento dovrà indicare le modalità attuative della disposizione in commento, compresa l’individuazione degli esperti e la loro formazione presso la Scuola di perfezionamento per le forze di Polizia.

 

La durata dell’incarico di esperto per la sicurezza è di due anni ed è prorogabile per non più di due volte. In ogni caso, la durata totale dell’incarico non può superare complessivamente i sei anni (per gli esperti di cui all’art. 11 del DPR 18/1967 la durata massima è di 8 anni). Il periodo di incarico vale, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando, nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le forze di polizia di appartenenza (comma 6-quaterdecies).

 

Il comma 6-quinquiesdecies destina uno stanziamento di 5 milioni di euro per la copertura degli oneri conseguenti all’istituzione degli esperti per la sicurezza a valere sul fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione (articolo 3, comma 151, L. 24 dicembre 2003, n. 350); il fondo ha una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Tale somma si aggiunge alle disponibilità di cui all’articolo 11, comma 5, del citato DPR 309/1990 (4 miliardi di lire all’anno).

Inoltre, il comma in commento sopprime la figura degli ufficiali di collegamento, sostituiti dagli esperti per la sicurezza, istituita dall’art. 1, commi da 553 a 556 della legge 311/2004. Di conseguenza è soppresso lo stanziamento di 5 milioni, ivi previsto, per lo sviluppo della rete degli ufficiali di collegamento.

 

Infine, il comma 6-sexiesdecies contiene alcune novelle testuali al più volte citato articolo 11 del DPR 309/1990, di carattere formale.

 

 


Articolo 2, comma 7
(Disciplina delle operazioni di dismissione degli immobili della difesa ai fini del finanziamento del piano di rientro del comune di Roma)

Il comma 7 novella l'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010), introducendo due nuovi commi, il 196-bis e il 196-ter, relativi alle procedure per la dismissione degli immobili della difesa, i cui proventi sono destinati, in parte, ai sensi del comma 195 della medesima legge, a garantire copertura finanziaria al rifinanziamento autorizzato per l’anno 2010 per il ripiano dei debiti ricompresi nel piano di rientro dall’indebitamento del comune di Roma, predisposto dal Commissario straordinario del Governo, fino a concorrenza dell’importo indicato nel comma 196-ter.

 

In particolare, il nuovo comma 196-bis dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 fissa al 31 dicembre 2011 la conclusione delle operazioni di dismissione degli immobili militari, nei limiti delle quali, ai sensi del comma 195, articolo 2, della finanziaria 2010, è attribuito per l’anno 2010 al comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo un contributo di complessivi 600 milioni di euro.

Resta fermo quanto previsto, a tal fine, dal comma 195, articolo 2, della finanziaria 2010 e dal comma 2, articolo 314, del Codice dell'ordinamento militare, che detta la procedura di individuazione degli immobili militari da alienare o valorizzare.

 

Si ricorda che l’articolo 2, comma 195, della finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009), come successivamente modificato dall’articolo 4, commi 7-8, del D.L. n. 2/2010 (legge n. 42/2010) e poi dall’art. 2130 del Codice dell'ordinamento militare[128], ha previsto per l’anno 2010 l’attribuzione al comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo di complessivi 600 milioni di euro, di cui 100 milioni al comune di Roma e 500 milioni al Commissario straordinario, attraverso assegnazione di quote dei fondi comuni di investimento immobiliari costituiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 314, comma 1, del citato Codice dell'ordinamento militare ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti degli immobili stessi ai fondi comuni. In sostanza, dunque, l’assegnazione del contributo di 500 milioni per il 2010 in favore del Commissario straordinario di Governo del comune di Roma è legata alla costituzione dei suddetti fondi comuni di investimento immobiliare, ad opera del Ministero della difesa.

Tali fondi comuni sono promossi dal Ministro della difesa allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l’alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate.

Il contributo è peraltro concesso nei limiti del trasferimento o conferimento ai fondi degli immobili individuati dal Ministro della difesa con decreti emanati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 314 del Codice dell'ordinamento militare.

 

Ai fini della formulazione del testo va considerato, con riferimento al primo periodo del nuovo comma 196-bis, che va eliminato il riferimento al comma 196, per quanto concerne le operazioni di dismissione immobiliare, in quanto il comma 196, come novellato dal successivo comma 8, non contiene più alcun riferimento a tali operazioni.

In merito occorre osservare che la versione previgente del comma 196 faceva esplicito riferimento alla vendita delle quote dei fondi immobiliari in relazione all'estinzione, entro il 31 dicembre 2010, dell’anticipazione di tesoreria concessa al Commissario. La versione vigente, come modificata dal comma 8 dell'articolo 2 del presente provvedimento, non contempla un riferimento esplicito a tale procedura ai fini della copertura dell’anticipazione, che è stata interamente posta a carico del bilancio dello Stato.

 

Il nuovo comma 196-bis dispone, inoltre, che nell'ambito delle procedure di alienazione degli immobili militari, siano da considerarsi urgenti quelle relative agli immobili contemplati ai punti 1-4 dell'articolo 4 del protocollo di intesa per la valorizzazione e alienazione degli immobili militari, sottoscritto dal Comune di Roma e dal Ministero della difesa firmato in data 4 giugno 2010, e cioè:

Ø          stabilimento militare materiali elettrici e di precisione, via Guido Reni;

Ø          direzione magazzini del commissariato, via del Porto fluviale;

Ø          magazzini A.M., via dei Papareschi;

Ø          Forte Boccea, area libera adiacente.

 

Le alienazioni dovranno essere condotte assicurando la congruità del valore degli immobili con le finalizzazioni ivi previste

 

Gli immobili oggetto delle disposizioni in commento sono alienati con le procedure previste dall'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005); mentre non trova applicazione il successivo comma 437.

 

Il comma 436 citato (come sostituito dall'articolo 2, comma 223, della finanziaria per il 2010) autorizza l’Agenzia del Demanio ad alienare beni immobili di proprietà dello Stato singolarmente o in blocco, con le seguenti modalità:

·         mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000,00;

·         mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000,00. Ove tali beni non siano aggiudicati, si può ricorrere anche in questo caso alla trattativa privata.

 

Si osserva che l’alienazione deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, nonché delle procedure disciplinate dall'articolo 14-bis, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[129]  in materia di alienazione di immobili della Difesa; in particolare, sono fatte salve le procedure richieste per la verifica dell’interesse storico-artistico dei beni da alienare.

Per quanto attiene all’aggiudicazione, nel caso di esperimento di procedure concorsuali, essa avviene a favore dell'offerta più alta rispetto al prezzo di base.

Nelle procedure ad offerta libera, l’aggiudicazione è in favore dell'offerta migliore, previa valutazione della sua convenienza economica da parte dell'Agenzia del demanio, sulla base dei valori indicati nell'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento, avendo riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato. In caso di procedura ad offerta libera, l'Agenzia del demanio può riservarsi di non procedere all'aggiudicazione degli immobili.

Il comma 437, anch'esso sostituito dalla legge finanziaria 2010, non trova applicazione nell'ambito della disciplina qui considerata e prevede diritti di opzione e di prelazione in favore delle regioni e degli enti locali territoriali sul cui territorio insistono gli immobili in vendita.

 

Per quanto concerne i proventi derivanti dalla vendita degli immobili militari, il nuovo comma 196-bis prevede che essi siano versati - unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento all'intero territorio nazionale con i fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l’alienazione di immobili militari costituiti dal Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 314, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. n. 66/2010) - al bilancio dello Stato per essere riassegnati alla contabilità speciale 1778, denominata "Fondi di bilancio", intestata all'Agenzia delle entrate, su cui confluiscono, tra l'altro, gli stanziamenti di spesa destinati alla regolazione contabile dei rimborsi e dei crediti di imposta. I proventi della vendita degli immobili devono essere versati alla suddetta contabilità fino a concorrenza dell'importo indicato ai sensi del successivo (vedi infra) comma 196-ter (pari a 500 milioni), incrementato degli interessi legali maturati.

Qualora i proventi in questione risultino superiori ai predetti importi, le somme eccedenti sono destinati ad assicurare al Ministero della difesa le somme occorrenti per le attività di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati.

Eventuali ulteriori eccedenze sono destinate all'entrata del bilancio, per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

 

Il Fondo, istituito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432 con l’obiettivo di destinare i proventi delle operazioni di privatizzazione alla riduzione del debito pubblico, è attualmente disciplinato dal D.Lgs. n. 396/2003 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico” (Testo A), Capo III del Titolo I (artt. 44-52).

Le risorse finanziarie di cui il Fondo può disporre (art. 45, D.Lgs. n. 396/2003) sono individuate in:

a)       titoli di Stato corrisposti dagli acquirenti come prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato;

b)       proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato; sono in ogni caso esclusi i proventi derivanti dalle dismissioni immobiliari;

c)       gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato;

d)       eventuali assegnazioni da parte del Ministero dell’economia e delle finanze;

e)       proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo;

f)         proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione.

Le somme destinate al Fondo affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato[130], per essere poi trasferiti ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia (capitolo 9565 dell’UPB 26.2.9) ed essere infine accreditate presso la Banca d'Italia, in un conto intestato appunto al Fondo.

Si ricorda che in base all’art. 48 del D.P.R. n. 397/2003 le disponibilità che affluiscono al Fondodebbono essere interamente impiegate nell'acquisto di titoli di Stato o nel rimborso di titoli in scadenzaa decorrere dal 1995, nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione.

 

L'ultimo periodo del nuovo comma 196-bis si riferisce ai compiti del nuovo Commissario straordinario di Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis, del richiamato D.L. n. 2/2010, in tema di accertamento di ulteriori partite debitorie e creditorie rispetto alla rilevazione già certificata nel documento predisposto alla data del 30 luglio 2010, in base all’articolo 14, comma 13-bis, del D.L. n. 78/2010 (legge n. 122/2010).

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 78, comma 1, del D.L. n. 112/2008 il Sindaco del comune di Roma era stato nominato Commissario straordinario del Governo, con il compito di provvedere alla ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e di predisporre e attuare il piano di rientro dall’indebitamento pregresso del comune. Il piano di rientro è stato approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2008.

Con il D.L. n. 2/2010 (articolo 4, comma 8-bis), l’articolo 78, comma 1, del D.L. n. 112/2008 è stato novellato, al fine di evitare che il Commissario straordinario del Governo dovesse necessariamente essere individuato nella figura del Sindaco del Comune stesso. La norma ha inoltre previsto che il Commissario del Governo, non più individuato nella persona del Sindaco di Roma, procedesse alla “definitiva ricognizione” della massa attiva e passiva da computare nel piano di rientro.

Successivamente, il comma 13-bis dell'articolo 14 del D.L. n. 78 del 2010 – peraltro interamente riformulato dal successivo comma 9 dell’articolo 2 del provvedimento in esame, cui si rinvia - ha ribadito che il nuovo Commissario di Governo proceda all'accertamento definitivo del debito del comune di Roma, al fine di redigere successivamente il piano di rientro delle passività pregresse del Comune di Roma, aggiornato in termini di crediti certi, liquidi ed esigibili, documento questo da approvare con decreto del Ministro dell’economia e da allegare al contratto di servizio previsto dal comma medesimo.

L’accertamento definitivo del debito del Comune di Roma, previsto dal citato comma 13-bis, è stato effettuato con il Documento predisposto dal Commissario straordinario del Governo di luglio 2010.

 

In particolare, la norma prevede che il Commissario, in quanto in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisititi nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, provveda ad accertare, con propri provvedimenti, le eventuali ulteriori partite debitorie e creditorie, rispetto al documento di accertamento del debito predisposto alla data del 30 luglio 2010.

Il predetto documento si intende approvato con effetti decorrenti dalla data del 29 dicembre 2010.

 

Il nuovo comma 196-ter della legge 191/2009, introdotto dal presente comma, prevede l’utilizzo di quota parte delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 a finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla corresponsione al Commissario del Governo del Comune di Roma dell'anticipazione, prevista dal comma 196 della legge finanziaria 2010, del contributo di 500 milioni assegnato al Commissario.

A tal fine, la norma prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di parte delle risorse disponibili sulla suddetta contabilità speciale, fino a concorrenza dell'importo indicato ai sensi del comma 196-ter, da riassegnare allo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, per essere destinata all'estinzione dell'anticipazione di tesoreria complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196 (vedi successivo comma 8).

Il comma 196 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010, più volte modificato, concede un'anticipazione di tesoreria di 500 milioni per l’anno 2010 al Commissario straordinario del Governo, fino a concorrenza dell’importo ad esso attribuito (i cinque sesti dei 600 milioni complessivi previsti dal suddetto comma 195). Tale anticipazione è finalizzata al pagamento di specifiche esigenze ricomprese nel piano di rientro dell’indebitamento del comune di Roma, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008, ai sensi dell'articolo 78 del decreto legge n. 112 del 2008, e in particolare al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, ricompresi nel predetto piano di rientro. Al riguardo, il comma 196 prevedeva, nel testo previgente, che quota parte di tale anticipazione, per un importo pari a 200 milioni di euro, fosse erogata entro il mese di gennaio 2010, mentre la restante quota (ulteriori 300 milioni di euro) fosse erogata soltanto subordinatamente al conferimento nonché al trasferimento degli immobili ai fondi comuni costituiti dal Ministero della difesa qui sopra ricordati.

 

 


Articolo 2, commi 8 e 9
(Piano di rientro finanziario del Comune di Roma)

Il comma 8 reca una novella al comma 196 dell’articolo 2 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010), che reca disposizioni relative al comune di Roma, con riferimento all’attribuzione di un contributo di 500 milioni di euro per l’anno 2010 per il ripiano dei debiti ricompresi nel piano di rientro dall’indebitamento del comune di Roma, predisposto dal Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 78 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (legge n. 133/2008), ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008[131].

 

La novella in esame è volta:

§         a precisare le modalità di erogazione dell’anticipazione di tesoreria concessa nell’anno 2010 al Commissario straordinario del Governo in relazione al contributo autorizzato per tale anno dall’articolo 2, comma 195-196, della legge finanziaria 2010,

§         nonché a porre a carico del bilancio dello Stato gli oneri derivanti dall'estinzione dell'anticipazione stessa, che invece, la normativa previgente poneva in capo alla Gestione commissariale del comune di Roma al bilancio.

 

A tal fine si ricorda che l’articolo 2, comma 195, della finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009), come successivamente modificato dall’articolo 4, commi 7-8, del D.L. n. 2/2010 (legge n. 42/2010) e poi dall’art. 2130 del Codice dell'ordinamento militare[132], ha disposto per l’anno 2010 l’attribuzione al comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo di complessivi 600 milioni di euro, di cui 100 milioni al comune di Roma e 500 milioni al Commissario straordinario del Governo, attraverso assegnazione di quote dei fondi comuni di investimento immobiliari costituiti ai sensi del comma 189 dell’articolo 2 della finanziaria medesima ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti degli immobili stessi ai fondi comuni.

In base alla normativa introdotta dalla legge finanziaria per il 2010, dunque, l’assegnazione del contributo di 500 milioni di euro per il 2010 in favore del Commissario straordinario di Governo del comune di Roma era legata alla costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, ad opera del Ministero della difesa, da attuarsi d’intesa con i comuni attraverso accordi di programma, secondo la disciplina recata dai commi 189-194 dell’articolo 2 della legge finanziaria medesima[133].

Si segnala che tali commi sono stati abrogati dall'art. 2268, comma 1, n. 1083), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare). La disciplina in tema di fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l’alienazione di immobili militari, è ora contenuta nell’articolo 314 del citato D.Lgs. n. 66/2010.

 

In merito all’assegnazione del contributo, il comma 196 della legge finanziaria 2010 ha autorizzato una anticipazione di tesoreria al Commissario straordinario del Governo fino a concorrenza dell’importo complessivamente attribuito (500 milioni), da erogarsi per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e per la restante quota subordinatamente al conferimento o al trasferimento degli immobili ai fondi comuni, secondo una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Commissario straordinario del Governo, al fine di provvedere al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, ricompresi nel predetto piano di rientro.

Il comma prevedeva inoltre che l’anticipazione fosse estinta entro il 31 dicembre 2010, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari spettanti al Commissario straordinario del Governo.

 

Con la novella introdotta dal comma in esame si dispone, in particolare, che l’anticipazione venga accreditata direttamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di Governo, e che venga erogata per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010, come già previsto, e per la parte residua entro il 31 dicembre 2010.

L’anticipazione si estingue entro il 31 dicembre 2010con oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la previsione di porre in capo al bilancio statale l'onere di 500 milioni per l’anno 2010, quale contributo al rifinanziamento del piano di rientro dall’indebitamento del Comune di Roma determina effetti finanziari negativi esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare, e non anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno del settore statale, in quanto restano invariati, rispetto all'originario testo del comma 196 già citato, gli interventi finanziabili con l'anticipazione in questione (pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano), a suo tempo specificatamente individuati, per evitare che l'utilizzo della ripetuta anticipazione da parte della Gestione commissariale potesse peggiorare l'indebitamento netto e il fabbisogno del settore statale.

 

Per quanto concerne la copertura finanziaria di tali oneri, si ricorda che ai sensi del nuovo comma 196-ter, introdotto dal precedente comma 7, all’articolo 2 della legge finanziaria per il 2010, gli oneri derivanti dall’estinzione dell’anticipazione sono coperti mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato di una quota, paria a 500 milioni per l'anno 2010, delle risorse complessivamente disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio", relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, da riassegnare ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, per essere destinata all'estinzione dell'anticipazione di tesoreria complessivamente concessa ai sensi del comma 196 in questione.

 

Il comma 9 reca alcune novelle alle disposizioni recate dall’articolo 14 del D.L. n. 78/2010, concernenti la disciplina ed il rifinanziamento per l’anno 2011 del piano di rientro dall’indebitamento del comune di Roma.

 

La lettera a) del comma 9 in esame sostituisce il comma 13-bis dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78, relativo alle modalità per la stipula del contratto di servizio, previsto dall’articolo 5 del DPCM del 5 dicembre 2008 di approvazione del piano di rientro, finalizzato al reperimento dei finanziamenti occorrenti al finanziamento del piano stesso e per la relativa copertura di spesa (complessivamente, 500 milioni di euro annui).

Al riguardo, si ricorda che il comma prevedeva che la stipula fosse effettuata previa approvazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di apposito piano di estinzione per quanto attiene ai 300 milioni di finanziamento posi a carico dello Stato, nonché d'intesa con il Comune di Roma per quanto attiene gli ulteriori 200 milioni di euro, posti a carico della gestione commissariale.

La norma prevedeva altresì che il Commissario straordinario procedesse all'accertamento definitivo del debito, anch’esso da approvarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

A seguito delle modifiche introdotte dal comma in esame, viene precisato:

1)    che l’apposito contratto di servizio per i finanziamenti occorrenti al ripiano dei debiti può essere stipulato dal Commissario straordinario del Governo, sotto qualsiasi forma tecnica, eliminando pertanto la previsione in base alla quale si dovesse procede alla definizione di un apposito piano di estinzione, per quanto attiene ai 300 milioni di finanziamento posi a carico dello Stato, ovvero procedere d'intesa con il Comune di Roma, per quanto attiene gli ulteriori 200 milioni di euro, posti a carico della gestione commissariale;

2)    per quanto attiene al definitivo accertamento del debito, la nuova formulazione del comma stabilisce, come peraltro già richiesto dalla precedente formulazione, che vi proceda il Commissario straordinario del governo, ma non ne viene più richiesta l’approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La nuova formulazione prevede una semplice comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze congiuntamente alle comunicazione delle modalità di attuazione del piano di rientro.

Per quanto concerne l’accertamento del debito del Comune di Roma effettuato dal Commissario alla data di entrata in vigore del decreto in esame cfr. la scheda relativa al comma 7.

3)    Viene inserita una ulteriore disposizione volta a precisare che la titolarità del debito resta in capo all'emittente, mentre l'ammortamento è a carico della gestione commissariale. Il Commissario straordinario è, inoltre, autorizzato a rinegoziare i prestiti con rimborso unico a scadenza, anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati, e ciò in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento di tali tipologia debitoria degli enti territoriali.

 

 

La lettera b) del comma 9 in esame inserisce il nuovo comma 13-ter all'articolo 14 del già citato decreto-legge n. 78.

Come precisato nella Relazione illustrativa, la nuova disposizione è volta a disciplinare le spese di funzionamento della Gestione Commissariale, ivi compreso il compenso per il Commissario straordinario del Governo del comune di Roma.

 

Innanzitutto, la norma dispone l’applicazione alla gestione Commissariale del comune di Roma delle disposizioni di cui all’articolo 253 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – TUEL), che disciplina, in generale, i poteri organizzatori dell'organo straordinario di liquidazione in caso di dissesto finanziario dell’ente locale.

La disposizione richiamata prevede che l'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche. L'ente locale è pertanto tenuto a fornire, su richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, i locali, le attrezzature nonché il personale necessario ritenuto idoneo alle sue attività.

Tuttavia, la norma prevede che l'organo straordinario di liquidazione possa anche auto-organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti, rientrano nel patrimonio dell'ente locale

 

Per quanto concerne le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, il nuovo comma 13-ter stabilisce che esse siano poste a carico del finanziamento annuale disposto dall’articolo 14, comma 14, del D.L. n. 78/2008, a carico del bilancio dello Stato, nella misura di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro.

Tali risorse risultano iscritte, nel bilancio dello Stato (legge n. 221/2010 e relativo D.M. economia di riparto in capitoli), su un apposito Fondo istituito nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (cap. 7287 del Programma 2.1).

 

La norma pone un limite massimo di 2,5 milioni di euro annui alle predette spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi compreso il compenso per il Commissario straordinario.

 

Per quanto attiene, specificamente, al compenso annuo per il Commissario straordinario, la norma, come modificata nel corso dell’esame al Senato, prevede che esso sia stabilito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in misura non superiore al costo complessivo annuo del personale dell’amministrazione di Roma Capitale incaricato della gestione di analoghe funzioni transattive.

La norma precisa peraltro che le risorse necessarie al compenso annuo corrisposto al Commissario straordinario di Governo vengono reperite a valere sulle risorse destinabili a nuove assunzioni del comune di Roma, che vengono, a tal fine, corrispondentemente ridotte.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stata inoltre introdotta una disposizione relativa all’indennità dei sub commissari, che viene fissata in misura non superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in base alla normativa vigente, ai soggetti chiamati a svolgere le funzioni di Commissario presso un Comune in dissesto, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119[134], di cui alla Tabella A.

A tal fine, gli importi ivi previsti, di cui al quarto e al quinto periodo, per le attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento.

 

Anche gli oneri relativi al compenso dei sub commissari sono posti a valere sulle risorse del predetto fondo previsto dall’articolo 14, comma 14, del D.L. n. 78/2008 (dotato di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2011 per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro).

 

 

Infine, il nuovo comma 13-ter dispone che la gestione commissariale abbia termine con l’esaurirsi delle attività gestionali di natura straordinaria.

Alle residuali attività di carattere meramente esecutivo e adempimentale vi provvederanno, invece, gli uffici di Roma Capitale.

 

 

La lettera c) del comma 9 in esame modifica il comma 14-quater dell'articolo 14 del D.L. n. 78/2010, ultimo periodo, nella parte in cui si prevede l’istituzione di un vincolo sulle entrate del comune di Roma, nella misura di 200 milioni di euro, a garanzia del sostegno da parte di Roma capitale alla copertura degli oneri derivanti dal finanziamento del piano di rientro, da versare all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 14, comma 14, del D.L. n. 78/2010, che reca il finanziamento annuale del piano di rientro dall’indebitamento del Comune di Roma nell’importo complessivo di 500 milioni annui, impone al Comune di Roma di garantire l'ammontare di 200 milioni di euro annui, quale quota parte del predetto finanziamento, attraverso l’istituzione di un'addizionale sui diritti di imbarco negli aeroporti di Roma ovvero incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF fino al limite massimo dello 0,4%, i cui relativi introiti vengono versati all’entrata dal bilancio dello Stato.

L’ultimo periodo del comma 14-quater in questione, ha previsto, a tal fine, nel caso in cui le entrate derivanti dalle misure suddette risultassero inferiori a 200 milioni di euro, una particolare clausola a garanzia del bilancio dello Stato, predisponendo che venisse vincolata una corrispondente quota delle entrate del bilancio comunale per essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.

 

Le modifiche introdotte dalla disposizione in esame sono sostanzialmente volte ad eliminare tale vincolo sul bilancio comunale e a prevedere che il gettito derivante dall’istituzione dell’addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti di Roma (fino ad un massimo di 1 euro per passeggero) e dall’incremento dell’addizionale comunale all’IRPEF fino al limite massimo dello 0,4%, finalizzato al conseguimento della somma di 200 milioni di euro annui necessaria per il sostegno da parte di Roma capitale degli oneri derivanti dall’attuazione del piano di rientro, sia versato direttamente a Roma Capitale, il quale provvederà al versamento della somma in questione all’entrata del bilancio dello Stato, indipendentemente dall’andamento del gettito delle due addizionali in questione.

 

La disposizione, come riformulata, precisa, infatti, che le entrate derivanti dalle suddette addizionali, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono versate direttamente all’entrata del bilancio del comune di Roma.

Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, provvede a versare all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 200 milioni di euro annui, rilasciando apposita delegazione di pagamento, di cui all’articolo 206 del D.L. n. 267/2000 (TUEL).

 

Conseguentemente, la lettera d) del comma 9 sopprime il primo periodo del comma 15 dell'articolo 14 del D.L. n. 78/2010, che prevedeva il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle entrate derivanti dalle suddette addizionali, in quanto tale procedimento viene ora disciplinato dalla nuova formulazione del comma 14-quater sopra descritta.

 

 

Infine, la lettera e) interviene sul comma 17 dell'articolo 14 del D.L. n. 78/2010, nella parte relativa all’utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 14, dotato di 300 milioni di euro a decorrere dal 2011, istituito nel bilancio dello Stato per il finanziamento del piano di rientro dall’indebitamento del comune di Roma, da parte del Commissario straordinario.

Mentre nella versione previgente, si prevedeva, genericamente, che l'accesso al fondo era condizionato alla verifica positiva effettuata dal Ministero dell’economia e finanze, dell’adeguatezza e dell’attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse necessarie alla copertura degli ulteriori 200 milioni di euro destinati al finanziamento del piano, nonché delle misure atte a garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria del comune, la norma, come riformulata dal comma in esame, precisa che condizionatamente alla verifica positiva - effettuata ora del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – il Commissario straordinario può procedere ad estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute.

 

Viene inoltre soppresso l’ultimo periodo del comma 17, che disponeva - all'esito della predetta verifica - il versamento annuale delle somme eventualmente eccedenti i 200 milioni di euro alla gestione ordinaria del Comune di Roma ai fini del concorso al conseguimento degli obiettivi di stabilità finanziaria.

 


Articolo 2, comma 9-bis
(Immobili acquisiti al patrimonio di Roma capitale)

L’articolo 2, comma 9-bis, prevede che, fino al 31 dicembre 2012, gli immobili acquisiti o che saranno acquisiti al patrimonio di Roma capitale, già comune di Roma, sulla base della legge n. 396/1990 (Interventi per Roma, capitale della Repubblica) non sono soggetti all’istituto della retrocessione o della restituzione, a meno che Roma capitale non acconsenta alla richiesta del privato.

 

Si ricorda che a tutela del diritto del proprietario espropriato è posto l’istituto giuridico della retrocessione che, in ipotesi di mancata o parziale utilizzazione del bene espropriato, consente al proprietario stesso di ottenerne la restituzione.

In particolare, la retrocessione dei beni oggetti di esproprio è disciplinata dagli articoli da 46 a 48 del Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), che distingue la retrocessione totale (art. 46) dalla retrocessione parziale (art. 47).

Il proprietario può chiedere la retrocessione totale dei beni che siano stati oggetto di provvedimento di esproprio qualora, entro il termine di dieci anni dal decreto di esproprio, l'opera pubblica non è stata realizzata o non è cominciata o anche in epoca anteriore qualora risulti l'impossibilità della sua esecuzione. Al medesimo spetta, in tal caso, una somma a titolo di indennità.

La retrocessione parziale, invece, dipende dal mancato totale utilizzo dei beni che hanno formato oggetto del provvedimento d'esproprio, all'esito della realizzazione dell'opera pubblica. In tal caso, l'art. 47 stabilisce che il proprietario possa chiedere la retrocessione dei beni non utilizzati.

Sia nel caso della retrocessione totale che in quello della retrocessione parziale, ove non vi sia accordo sul corrispettivo della retrocessione, esso potrà essere determinato ai sensi dell'art. 48 del T.U. dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento.

 


Articolo 2, comma 9-ter
(Permessi retribuiti per i consiglieri di Roma Capitale)

Il comma 9-ter, introdotto dal Senato,modifica la disciplina relativa allo status dei consiglieri dell’Assemblea capitolina (art. 5, comma 4, D.Lgs. 196/2010), prevedendo un limite massimo agli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei consiglieri che siano anche dipendenti da privati o da enti pubblici economici. I predetti oneri non possono mensilmente superare, per ciascun consigliere, l'importo pari alla metà dell'indennità di rispettiva spettanza.

 

Si osserva peraltro che la determinazione dell’indennità di spettanza dei consiglieri dell’Assemblea capitolina è rimessa ad un decreto ministeriale, da emanare dopo l’approvazione dello Statuto di Roma capitale, che dovrà tra l’altro prevedere la riduzione del numero delle circoscrizioni (art. 5, comma 4, D.Lgs. 196/2010). Lo Statuto di Roma capitale deve, a sua volta, essere approvato entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo sulle nuove funzioni di Roma capitale (da adottare entro il 25 maggio 2010).

La concreta operatività della norma appare pertanto subordinata all’adozione del citato decreto ministeriale.

 

Attualmente i consiglieri dell’Assemblea capitolina non hanno diritto ad un’indennità, ma percepiscono gettoni di presenza.

 

Si ricorda che ai membri dell’Assemblea capitolina si applica la disciplina del TUEL in materia di permessi retribuiti.

Il TUEL (art. 79, comma 1) prevede che i consiglieri comunali hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

Inoltre, i lavoratori dipendenti delle commissioni consiliari formalmente istituite hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata; il diritto comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro (art. 79, comma 3, TUEL).

Le assenze dal servizio sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore (art. 80 TUEL).

 

Il comma 9-ter in esame, ponendo un limite agli oneri a carico di Roma Capitale, determina di fatto un limite ai rimborsi in favore dei datori di lavoro privati.

 

Ne discende che i membri dell’Assemblea capitolina dipendenti da datori di lavoro privati o da enti pubblici economici continuano a fruire dei permessi retribuiti secondo la disciplina del TUEL. Una parte (eventuale) dei relativi oneri – quella eccedente il limite della metà dell'indennità – è peraltro trasferita dall’ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche al datore di lavoro privato.

 

Giova in proposito richiamare la giurisprudenza costituzionale relativa all’articolo 51, terzo comma, Cost., a norma del quale chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il posto di lavoro.

L’art. 51, terzo comma, Cost., costituisce «coerente e necessaria derivazione dei principi e valori supremi e fondamentali affermati negli artt. 1, 2, 3 e 4 della costituzione» (Corte cost. 388/1991): essa non implica il diritto a continuare l’esercizio dell’attività, ma solo il diritto a riprendere il lavoro al momento della cessazione del mandato (Corte cost. 6/1960 e 158/1985).

L’art. 51, terzo comma, individua solo il contenuto minimo della garanzia dovuta al lavoratore chiamato a svolgere funzioni pubbliche elettive: ciò non esclude che tali garanzie possano essere estese dal legislatore, anche in attuazione dell’art. 3, secondo comma, Cost. (Corte cost 194/1981); la disposizione dunque non impone, ma neppure esclude la retribuzione delle assenze del lavoratore finalizzate all’espletamento del mandato (Corte cost. 35, 193 e 194/1981), restando affidato al legislatore stabilire se il tempo impiegato debba essere o meno compensato, in quale misura e se ciò debba avvenire a carico del datore di lavoro ovvero della collettività (Corte cost. 35/1981, 52/1997, 145/2004).

L’art. 51, terzo comma, si rivolge tanto al datore di lavoro pubblico quanto al privato, fornendo giustificazione ad una legislazione che imponga a quest’ultimo il sacrificio economico consistente nell’obbligo di conservare il posto di lavoro (Corte cost. 124/1982) e, se previsto, di retribuire gli eventuali permessi necessari per l’espletamento del mandato (Corte cost. 193/1981 e 284/1983).

Sotto un altro profilo, la disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici (che possono ottenere l’aspettativa senza perdere la retribuzione) e i dipendenti privati (che non godono di tale diritto) è stata ritenuta non illegittima (Corte cost. 193 e 194/1981) in quanto le situazioni non sono comparabili: nel caso del dipendente pubblico si riscontra una comunanza di interessi pubblici tra gli enti di cui il lavoratore è, rispettivamente, dipendente ed amministratore, che non si riscontra nel caso del dipendente privato.

Quanto alla misura dell’indennità di carica,  non è irragionevole la scelta del legislatore di non commisurare tale indennità alla retribuzione percepita dal pubblico dipendente, dal momento che la funzione dell’indennità è quella di fornire un ristoro economico per le funzioni svolte, non un trattamento sostitutivo del mancato stipendio (Corte cost. 35 e 193/1981, 158/1985, 52 e 454/1997); è invece ragionevole la scelta di differenziare le indennità in rapporto alla dimensione demografica dell’ente, indice della diversa gravosità degli impegni degli amministratori locali (Corte cost. 145/2004).

 

In materia di status degli amministratori di Roma capitale interviene altresì il comma 9-quinquies, secondo periodo, cui si fa rinvio.


Articolo 2, comma 9-quater
(Gettoni di presenza dei consiglieri circoscrizionali delle Città metropolitane)

 

Il comma 9-quater, introdotto dal Senato, introduce una norma interpretativa relativa alla corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane.

 

L’art. 82, comma 2, terzo periodo (come modificato dall’art. 5, comma 6, lett. a), DL n. 78/2010) prevede che nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali, ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane, per i quali l’ammontare del gettone di presenza non può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente[135].

Il comma 9-quater stabilisce che, agli effetti di tale disposizione, per città metropolitane, si devono intendere, dall’entrata in vigore della legge di conversione, i comuni capoluogo di regione individuati quali città metropolitane dagli artt. 23 e 24 della legge n. 42/2009 (legge delega sul federalismo fiscale), ossia i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, nonché Roma capitale.

 

L’art. 23 della legge 5 maggio 2009 n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) introduce una disciplina transitoria che consente, in via facoltativa, una prima istituzione delle città metropolitane situate nelle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di Roma. Tale disciplina rimarrà in vigore fino all’approvazione di una apposita legge ordinaria che stabilirà le modalità per la definitiva istituzione delle città metropolitane con la definizione delle funzioni fondamentali, degli organi e del sistema elettorale delle città metropolitane.

L’art. 24, disciplina l’ordinamento transitorio, anche relativo ai profili finanziari, della capitale della Repubblica, in attuazione dell’art. 114, terzo comma, Cost[136][1]., in vista della sua costituzione in città metropolitana e in attesa dell’adozione ed attuazione di una disciplina ordinaria sulle città metropolitane. A tal fine viene conferita al Governo apposita delega, già parzialmente attuata con D.Lgs. 17 settembre 2010 n. 156 (Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale).

 

Dal momento che l’interpretazione ha effetto dall’entrata in vigore della legge di conversione, il diritto al gettone di presenza da parte dei consiglieri circoscrizionali dei comuni indicati e di Roma capitale sarà riconosciuto dalla predetta entrata in vigore.

Per il periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge di conversione del DL 78/2010 e l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sembrerebbe potersi procedere alla corresponsione del gettone, non risultando formalmente istituite le città metropolitane.


Articolo 2, comma 9-quinquies
(Permessi retribuiti dei consiglieri circoscrizionali delle Città metropolitane)

Il comma 9-quinquies prevede che, nei comuni capoluogo di regione individuati come città metropolitane (v. supra: comma 9-quater), gli oneri a carico dell’ente locale per i permessi retribuiti dei consiglieri circoscrizionali che siano dipendenti da privati o da enti pubblici economici non possono superare mensilmente, per ciascun consigliere, l’importo pari ad un quarto dell’indennità del presidente circoscrizionale.

 

Come già visto per i consiglieri comunali, il TUEL (art. 79, comma 1) prevede che i consiglieri circoscrizionali dei comuni con più di 500.000 abitanti hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Inoltre, i lavoratori dipendenti delle commissioni circoscrizionali formalmente istituite hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata; il diritto comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro (art. 79, comma 3, TUEL). Anche in tal caso, le assenze dal servizio sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore (art. 80 TUEL).

 

Il comma 9-quinquies in esame, ponendo un limite agli oneri a carico degli enti locali, determina di fatto – analogamente al comma 9-ter - un limite ai rimborsi in favore dei datori di lavoro privati.

 

Ne discende che – come già visto per i membri dell’Assemblea capitolina,  nei comuni capoluogo di regione individuati come città metropolitane, i consiglieri circoscrizionali dipendenti da datori di lavoro privati  o da enti pubblici economici continuano a fruire dei permessi retribuiti secondo la disciplina del TUEL. Una parte (eventuale) dei relativi oneri – quella eccedente il limite del quarto dell’indennità del presidente circoscrizionale – è peraltro trasferita dall’ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche al datore di lavoro privato.

 

Il comma 9-quinquies, secondo periodo, sopprime la disposizione che subordina l’applicabilità delle nuove disposizioni sullo status degli amministratori di Roma capitale all’entrata in vigore del decreto legislativo sulle nuove funzioni di Roma capitale (da adottare entro il 25 maggio 2010).

 

Lo status degli amministratori di Roma capitale è disciplinato dall’art. 5 D.Lgs. n. 156/2010

Esso prevede che sono amministratori di Roma Capitale il Sindaco, gli Assessori componenti della Giunta ed i Consiglieri dell'Assemblea capitolina (comma 1).

Gli amministratori di Roma Capitale che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita (comma 2).

Il Sindaco, il Presidente dell'Assemblea capitolina e gli Assessori componenti della giunta capitolina hanno diritto di percepire una indennità di funzione, determinata con decreto del Ministro dell'interno. L’indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa (comma 3).

I Consiglieri dell'Assemblea capitolina hanno diritto di percepire una indennità onnicomprensiva di funzione, pari ad una quota parte dell'indennità del Sindaco determinata con decreto del Ministro dell'interno, da adottare successivamente all’approvazione dello Statuto di Roma capitale. L'indennità – che tiene conto della complessità e specificità delle funzioni conferite a Roma Capitale - è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa (commi 4 e 5).


Articolo 2, comma 9-sexies
(Numero dei consiglieri e assessori dei Comuni con più
di 1.000.000 di abitanti)

Il comma 9-sexies prevede che, nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti, il numero dei consiglieri comunali resta determinato in 60 e che il numero massimo dei componenti della Giunta è 15, oltre al sindaco.

 

Per ciò che attiene ai consiglieri comunali, la disposizione rende di fatto inoperativa, per i comuni con più di un milione di abitanti, la riduzione del 20 per cento prevista dalla legge finanziaria 2010.

 

L’art. 37, comma 1, lett. a), TUEL prevede che il consiglio dei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti è composto dal sindaco e da 60 membri.

La legge finanziaria 2010 ha successivamente disposto, con riferimento a tutti i comuni, una riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri[137] (art. 2, comma 184, L. 191/2009, modificato dall'art. 1, comma 1, D.L. 2/2010[138]). La riduzione si applica dal 2011, man mano che gli enti procedono al rinnovo degli organi (art. 1, comma 2, D.L. 2/2010).

In forza di questa previsione, i consigli dei comuni con più di un milione di abitanti avrebbero dovuto essere composti, a decorrere dai rinnovi del 2011, dal sindaco e da 48 membri.

 

La disposizione sembrerebbe doversi interpretare nel senso che nel numero dei 60 consiglieri non è compreso il sindaco.

 

Per ciò che riguarda i componenti della Giunta, ossia gli assessori, la disposizione comporta, per i comuni con più di un milione di abitanti, un aumento del numero massimo da 12 a 15.

 

La normativa vigente, contenuta nella legge finanziaria 2010 (art. 2, comma 185, L. 191/2009[139]), prevede che il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all’unità superiore; nel numero dei consiglieri del comune è computato il Sindaco[140]. Sulla base dell’atto del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali n. 5455 dell’8 aprile 2010, il numero massimo degli assessori non può superare comunque le 12 unità, ai sensi dell’art. 47, comma 1, TUEL.

 

La disposizione si applica dal 1° marzo 2011 e  pertanto consente un aumento del numero degli assessori delle giunte comunali in carica.

 

Le disposizioni del comma 9-sexies non sembrerebbero applicabili agli organi di Roma capitale, con riferimento ai quali il decreto legislativo n. 156/2010 detta una disciplina speciale.

 

L’art. 7 del decreto legislativo n. 156/2010, recante l’ordinamento transitorio di Roma capitale, prevede che agli organi di Roma Capitale ed ai loro componenti si applicano le disposizioni relative ai comuni del TUEL e delle altre leggi solo per quanto non espressamente previsto nel decreto medesimo.

Il decreto legislativo reca peraltro una disciplina specifica con riferimento sia al numero dei componenti dell’Assemblea capitolina sia al numero massimo degli assessori.

In particolare, l'Assemblea capitolina è composta dal Sindaco di Roma Capitale e da quarantotto Consiglieri (art. 3 , comma 2).

La Giunta capitolina è composta dal Sindaco di Roma Capitale e da un numero massimo di Assessori pari ad un quarto dei Consiglieri dell'Assemblea capitolina assegnati. Il numero massimo è pari dunque a 12 (art. 4, comma 3).

Peraltro, fino alla prima elezione dell'Assemblea capitolina, successiva alla data di entrata in vigore del decreto, il numero dei suoi membri resta fissato in sessanta oltre al Sindaco ed il numero degli Assessori resta fissato nell'ambito del limite massimo previsto dall'articolo 47, comma 1, ultima parte, TUEL, e successive modificazioni; tale limite massimo è pari a 12 (art. 7, comma 3).

 

Il secondo ed il terzo periodo del comma in esame recano la copertura finanziaria della misura di cui al primo periodo.

Per provvedere agli oneri, la norma dispone il mantenimento in bilancio delle risorse non utilizzate alla data del 31 dicembre 2010 relative al Fondo per la concessione di incentivi all’esodo, alla mobilità territoriale, all'erogazione di indennità di trasferta di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto legge n. 262 del 2006.

Il Fondo in questione è stato istituito dall’articolo 1, comma 14 del decreto legge n. 262/2006 che gli ha destinato quota parte delle risorse derivanti dalle operazioni di contrasto all’evasione, all’impiego non regolare, al gioco illegale e alle frodi negli scambi intracomunitari ed extra comunitari, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro nel  2007 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2008. Il Fondo in oggetto è iscritto – come detto - presso il Ministero dell’economia e finanze/cap. 3041.

 

Dall’interrogazione effettuata nella banca dati della RGS, alla data del 31 dicembre 2010, sul capitolo 3041/Economia - relativo Fondo per la concessione di incentivi all’esodo di cui all’articolo 1 comma 14 del decreto legge n. 262/2006 - risulta una disponibilità di competenza pari a 15.570.000 euro.

 

Le risorse del Fondosono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, quanto a 0,5 milioni di euro, alla copertura degli oneri recati dal primo periodo del comma e, per la parte residua, per essere riassegnate, nell’anno 2011, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004[141].

A decorrere dal 2012, agli oneri si provvede a valere sulle risorse del citato Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Si dispone, infine, che alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal commain esame, si provveda mediante corrispondente utilizzo delle risorse del  Fondo la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/2008, per 15 milioni per il 2011, in termini di sola cassa.

 

Si osserva che la disposizione in commento - la cui vigenza opera dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge - dispone il mantenimento in bilancio di somme che, al 31 dicembre 2010, dovrebbero già essere andate in economia.

 

In merito al mantenimento in bilancio delle risorse del Fondo per la concessione di incentivi all’esodo per finalità di copertura finanziaria e di finanziamento del Fondo interventi strutturali di politica economica, si rileva che nel provvedimento in esame è presente all’articolo 2, comma 16-quinquies, una disposizione di  pressoché identico tenore.

La norma da ultimo citata dispone – in modo identico – il mantenimento in bilancio delle risorse del Fondo, prevedendone l’utilizzo per 13,5 milioni di euro nel 2011 per finalità di copertura e la destinazione della restante parte al Fondo interventi strutturali nel 2011.

In entrambe le norme, il mantenimento in bilancio delle somme e il loro utilizzo viene compensato attraverso il Fondo la compensazione degli effetti finanziari conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, in entrambi i casi di 15 milioni nel 2011.


Articolo 2, comma 10
(Dismissione dei beni immobili militari del Ministero della difesa)

Il comma 10 dell’articolo 2, riguarda la dismissione di beni immobili del Ministero della difesa.

Nello specifico, si tratta dei beni immobili della Difesa di cui all'art. 307 del Codice dell'ordinamento militare, diversi da quelli di servizio di cui all'art. 306 dello stesso codice, in relazione ai quali la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, individua, con uno o più decreti,  quelli, tra gli immobili militari non compresi negli elenchi di cui al comma 2 (immobili non più utilizzati per finalità istituzionali), da alienare, permutare o valorizzare direttamente, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare.

Novellando la lettera d) del comma 10 dell'art. 307 del Codice dell'ordinamento militare[142], viene modificata la destinazione dei proventi derivanti dalle suddette alienazioni, specificando le quote che spettano rispettivamente:

Ø      al Ministero della Difesa, e più in particolare, a quali fondi del suo stato di previsione (alla ripartizione dei citati fondi si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare al MEF);

Ø      al bilancio dello Stato;

Ø      agli enti locali interessati.

 

Tale riparto risulta così articolato:

 

Ø      fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Tale rassegnazione dovrà poi confluire, nei fondi per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa, individuate per la consegna all’Agenzia del demanio(art. 619 Codice dell’ordinamento militare), nonché, fino alla misura del 10 per cento, nel Fondo Casa di cui all'articolo 1836 del Codice dell’ordinamento militare;

 

Al riguardo, si ricorda che ai sensi del citato articolo 619 sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale e uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge di stabilità in relazione alle esigenze di realizzazione del settore infrastrutturale della difesa. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione effettuate dall’Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesaattraverso appositi decreti del Ministro della difesa, al Ministero dell’economia e delle finanze.

Il Fondo Casa di cui all'art. 1836 del citato Codice è un fondo per la concessione di mutui agevolati al personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica militare, alimentato, in quota parte, dagli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio, e in quota parte dalle somme derivanti dalla riscossione delle rate di ammortamento del predetti mutui, riassegnate al bilancio dello Stato per le medesime finalità. Tali somme sono versate su apposita contabilità speciale.

 

Ø      in misura non inferiore al 42,5 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato;

 

Ø      in un range compreso tra il 5 ed il 15 per cento, proporzionato alla complessità ed ai tempi di valorizzazione, agli enti locali interessati, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove non sia assegnata la percentuale massima, la differenza viene distribuita in parti uguali alle quote spettanti al Ministero della difesa e al bilancio dello Stato. Viene inoltre specificato che tale assegnazione secondo il predetto riparto avviene da parte del MEF previa verifica della compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita-riferimento in precedenza non presente.

 

 


Articolo 2, commi 11-12
(Fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l’alienazione di immobili militari)

Il comma 11 novella alcuni commi dell'articolo 314 del Codice dell'ordinamento militare, relativo ai fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari.

 

Si ricorda al riguardo che la legge finanziaria per il 2010, all'art. 2, commi 189-194, aveva autorizzato (co. 189) il Ministro della difesa, al fine di reperire le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate attraverso la valorizzazione e l’alienazione degli immobili militari, a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d’intesa con i comuni con cui vengono sottoscritti accordi di programma (co. 190) per la valorizzazione di detti immobili. Le disposizioni di cui ai commi 189 e 190 sono state abrogate dal nuovo Codice dell'ordinamento militare, ma sono state integralmente riprodotte, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell'articolo 314 del Codice stesso.

 

Con la sostituzione del comma 4 del richiamato articolo 314 viene assegnato al solo Ministero della difesa, eliminando il concerto con il MEF, il compito di individuare la società di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. La modalità prescelta per l'individuazione della SGR è la procedura competitiva. Viene anche eliminata la determinazione della quota spettante ai comuni con i quali sono stati sottoscritti accordi di programma, precedentemente non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati; tale quota in favore dei comuni è ora rideterminata dal novellato comma 6 in un range compreso tra 5 e 15 per cento.

 

Il nuovo testo del comma 6 del medesimo articolo 314 prevede che le quote dei fondi o le risorse derivanti dalla cessione o i proventi monetari derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, siano destinati secondo le percentuali (42,5%; 42,5%; 5-15%) e le modalità (previa verifica della compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita) previste dall'articolo 307, comma 10, lettera d) e già illustrate. A tale fine possono essere destinate alle finalità del Fondo Casa fino al 5 per cento delle risorse di pertinenza del Ministero della difesa.

 

Precedentemente erano destinate al fondo in conto capitale istituito presso lo stato di previsione della Difesa di cui all'art. 619 del Codice, nonché all'entrata del bilancio dello Stato, fermo restando l'importo dovuto a titolo di contributo al Comune di Roma e al Commissario straordinario per il ripiano del debito del Comune di Roma di cui al comma 195 dell'art. 2 della legge finanziaria per il 2010.

 

La relazione illustrativa del Governo allegata al disegno di legge presentato al Senato, attesta che le modifiche agli articoli 307 e 314 del Codice risultano neutrali per la finanza pubblica, atteso che l'attribuzione dei proventi monetari dovrà necessariamente essere subordinata alla previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita.

 

Il comma 12 stabilisce che nel caso in cui le procedure di cui all'articolo 314, comma 4 del Codice, come modificato ai sensi del comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, si proceda secondo quanto previsto dal combinato disposto dagli artt. 3 e 4 del DL n. 351/2001[143], convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

Tali riferimenti normativi che corrispondono, rispettivamente, alla disciplina delle cartolarizzazioni e del conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare, vengono in estrema sintesi ricordati qui di seguito.

 

A titolo introduttivo, si ricorda che la cartolarizzazione è una tecnica finanziaria che converte attività non facilmente negoziabili in strumenti finanziari più facilmente collocabili sui mercati, permettendo di ottenere in anticipo il valore attuale dei flussi di cassa generati. Nel caso degli immobili, essi sono trasferiti ad un'apposita società-veicolo (a responsabilità limitata), la quale emette titoli il cui rimborso è effettuato sulla base dei proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita degli immobili oppure agisce mediante finanziamenti concessi da terzi, e versa ai proprietari cedenti l'importo raccolto con tali operazioni, a titolo di prezzo iniziale. I beni e i diritti acquisiti nell'ambito di una cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società-veicolo e da quello di altre operazioni.

 

Secondo l'articolo 3 del D.L. n. 351/2001, i beni immobili in oggetto possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società appositamente costituite con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze determinano:

·         il prezzo iniziale che le società corrispondono a titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni immobili e le modalità di pagamento dell'eventuale residuo, che può anche essere rappresentato da titoli;

·         le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che le società realizzano per finanziare il pagamento del prezzo;

·         l'immissione delle società nel possesso dei beni immobili trasferiti;

·         la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remuneratività;

·         le modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti.

 

Ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale viene riconosciuta una serie di diritti. Il principale tra questi è il diritto di opzione per l'acquisto, ad un prezzo di vendita il quale - tranne che per le unità immobiliari di pregio - è pari al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari libere diminuito del 30 per cento (e può diminuire ulteriormente in taluni casi di acquisto a mezzo di mandato collettivo, regolati dal comma 8 dell'articolo 3 del D.L. n. 351/2001). Altri importanti diritti riconosciuti ai conduttori sono il diritto di prelazione e, per coloro che dichiarano un reddito familiare complessivo annuo lordo inferiore a 19.000 euro, il diritto del rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni.

 

Ancora a proposito dell'articolo 3 del D.L. n. 351/2001 si precisa che le disposizioni recate dal suo comma 15-ter relativamente alla possibilità di permuta da parte del Ministero della Difesa di beni immobili di proprietà statale in uso al dicastero per finalità istituzionali, da effettuare con beni e servizi di enti territoriali, società a partecipazione pubblica e soggetti privati, d’intesa con l’Agenzia del demanio, pur esplicitamente abrogate con articolo 2268, comma 1, n. 1001 del nuovo Codice dell'ordinamento militare, sono in realtà tuttora vigenti in quanto sono riprodotte integralmente dall'articolo 307, comma 7, del medesimo Codice.

 

L'articolo 4 del D.L. n. 351/2001, in più punti modificato dall'articolo 4 del D.L. n. 168/2004[144], autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali. Gli immobili in uso governativo sono concessi in locazione all'Agenzia del Demanio la quale li assegna per un tempo massimo di nove anni (peraltro rinnovabili) ai soggetti che li hanno in uso. Il Ministro dell'economia e delle finanze fissa i canoni e altre condizioni riguardanti le suddette assegnazioni, basandosi su parametri di mercato.


Articolo 2, commi 12-bis e 12-ter
(Continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como)

Il comma 12-bis attribuisce per il 2011 alla Gestione governativa navigazione laghi 2 milioni di euro,al fine di assicurare la continuità del servizio di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como,precisando che le maggiori entrate sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per i servizi della navigazione lacuale. E’ fatto salva la previsione di cui all’art. 4, comma 4, della legge n. 614/1957 (Sistemazione dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como), secondo la quale gli utili di gestione risultanti dal conto economico sono versati allo stato di previsione dell'entrata dello Stato.

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 1 della citata legge n. 614/1957, ha autorizzato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a gestire direttamente i servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como a mezzo di apposito gestore. L’articolo 2 della legge prevede che l'eventuale disavanzo di gestione sarà coperto con i fondi stanziati annualmente nello stato di previsione del Ministero, cui spetta la vigilanza sull’amministrazione affidata al gestore.

 

L’articolo 7-sexies, comma 4, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009, al fine di assicurare la continuità del servizio di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, ha autorizzato la Gestione Governativa Navigazione Laghi ad utilizzare per gli esercizi 2009 e 2010 gli avanzi risultanti dai bilanci 2007 e 2008.

Il comma 12-ter proroga tale facoltà anche per il biennio 2011-2012, con riferimento agli avanzi dei bilanci 2009-2010.


Articolo 2, comma 12-quater
(Assunzione di lavoratori disabili nel settore minerario)

Il comma in esame eleva da 60 a 90 giorni, per i soli datori del settore minerario, il termine entro il quale essi sono tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione di lavoratori disabili.

Inoltre, esclude alcune categorie di personale del settore minerario (personale di sottosuolo e quello adibito alle attività di movimentazione e trasporto del minerale) dall’applicazione della normativa sulle assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili.

La L. 68/1999 disciplina le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili, prevedendo specifiche quote di riserva. 

In particolare, l’articolo 9, comma 1, dispone che i datori di lavoro debbano presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sorge l’obbligo di assunzione.

L’articolo 5 esclude dall’obbligo di assunzione di soggetti disabili alcune categorie di datori di lavoro (in particolare, le quote di riserva non si applicano ai datori di lavoro, pubblici e privati, operanti nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre per quanto concerne il personale viaggiante e navigante; ai datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore; nonché ai datori di lavoro del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto, e a quelli operanti nel settore dell'autotrasporto).

Si osserva che il comma in esame non si limita a disporre la proroga di un termine, ma introduce una deroga a regime alla procedura di richiesta di assunzione dei lavoratori disabili per uno specifico settore.

Inoltre, sotto il profilo della tecnica legislativa, si valuti l’opportunità di introdurre la nuova previsione come novella della legge n. 68 del 1999.


Articolo 2, comma 12-quinquies
(Finanziamento delle spese conseguenti allo stato di emergenza derivante da eccezionali eventi meteorologici)

Il comma 12-quinquies stanzia 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per far fronte agli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito alcune parti del territorio nazionale, destinandoli in particolare:

§         alla regione Liguria 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012;

§         alla regione Veneto 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012;

§         alla regione Campania 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012;

§         ai comuni della provincia di Messina 5 milioni di euro per l’alluvione del 2009 per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

 

Alla copertura del relativo onere si provvede, per l’anno 2011, a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010), che sono corrispondentemente ridotte di pari importo, intendendosi pertanto ridotte di pari importo le risorse disponibili, già destinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi dì risanamento ambientale.

 

Si rammenta che il citato art. 2, comma 240, della legge finanziaria 2010 ha disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, siano destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico. Successivamente tali risorse hanno subito una riduzione con l'art. 17, comma 2-bis, del decreto legge n. 195 del 2009 che ha destinato, per gli interventi urgenti delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti dagli eventi meteorici eccezionali del  dicembre 2009 e del gennaio 2010, 100 milioni di euro.

 

Per l'anno 2012 si provvede, invece, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

 


Articolo 2, comma 12-sexies
(Sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio
di immobili per finita locazione
)

Il comma 12-sexies dispone la proroga al 31 dicembre 2011 del termine fissato per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione prevista dall’art. 1, comma 1, del D.L. 158/2008, come da ultimo modificato dall'art. 5, comma 7-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194.

 

Si ricorda che il citato art. 5, comma 7-bis, del decreto legge n. 194 del 2009 aveva ulteriormente differito al 31 dicembre 2010 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo già sospesa fino al 15 ottobre 2008 dall'art. 22-ter del decreto legge n. 248 del 2007.

La proroga riguarda gli immobili adibiti ad uso abitativo situati nei comuni di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 9 del 2007 ovvero: comuni capoluoghi di provincia, comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e comuni ad alta tensione abitativa.

 

La disposizione prevede inoltre che, ai fini della determinazione della misura dell’acconto IRPEF 2012, non si tenga conto di alcuni benefici fiscali, disposti in favore dei proprietari di immobili locati ai conduttori individuati ai commi 1 e 3 dell’articolo 1 della citata legge 9/2007.

 

Sono i conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza, oppure che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico (comma 1). Sono, inoltre, i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione dagli enti previdenziali, dalle casse professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione, da istituti bancari e da società possedute dai soggetti citati (comma 3).

 

Di conseguenza, per i predetti soggetti in sede di acconto IRPEF 2012 non si dovrà tener conto dei seguenti benefici:

- non concorrenza alla formazione del reddito imponibile a fini IRPEF e IRES del reddito dei fabbricati (di cui agli articoli 37 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) locati a conduttori in condizione di disagio socio-economico, per cui vige la sospensione legale dell’esecuzione, per tutta la durata del periodo di sospensione (ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del D.L. 1 febbraio 2006 n. 23[145]). Tali redditi, dunque, ai soli fini dell’acconto IRPEF, concorreranno alla formazione dell’imponibile;

- esenzioni o riduzioni ICI disposte dai Comuni.

 

L’ultimo periodo del comma quantifica le minori entrate derivanti dall’attuazione delle misure in esso contenute in 3,38 milioni di euro per l’anno 2012 e stabilisce che si provveda alla copertura dell’onere mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2012, dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004[146]).

Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) è stato istituito dal comma 5 dell’articolo 10 del D.L. n. 282 del 2004 (legge n. 307/2004), nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (missione “Politiche economico finanziarie e di bilancio”, programma “Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio”, cap. 3075) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

 


Articolo 2, comma 12-septies
(Controllo della spesa farmaceutica)

Il comma 12-septiesdell’articolo 2 reca ulteriori misure di controllo della spesa sanitaria, novellando e precisando quanto disposto dall’articolo 11, comma 6, del D.L. 78/2010[147] dedicato al contenimento della spesa farmaceutica.

 

Come sottolineato dalla relazione tecnica allegata all’emendamento del Governo, la proposta emendativa si è resa necessaria in relazione al contenzioso insorto in relazione all’applicabilità delle disposizioni recate dall’articolo 11, comma 6, del D.L. 78/2010, modificato in sede di conversione, nei due mesi di vigenza del decreto legge e fino all’entrata in vigore della relativa legge di conversione. La disposizione è pertanto diretta a recuperare, a favore del SSN, lo sconto a carico dei farmacisti per un valore pari a circa 35 milioni di euro. Per il medesimo periodo, nei confronti delle aziende farmaceutiche viene stimato il recupero di un importo pari a circa 35 milioni di euro da versarsi all’entrata del bilancio dello Stato.  

 

In particolare, il primo periodo del comma in esame prevede che, a decorrere dal 31 maggio 2010, il SSN, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattenga ad ulteriore titolo di sconto sulla quota di spettanza delle stesse farmacie, una percentuale pari all’1,82 per cento sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci al netto dell’Iva. Tale quota dell’1,82 per cento non si applica alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di SSN, al netto dell’IVA, non superiore a euro 387.324,67 e alle altre farmacie con fatturato annuo in regime di SSN, al netto dell’IVA, non superiore a euro 258.228,45.

 

In particolare, l’articolo 11, comma 6, del D.L. 78/2010,  ridetermina le percentuali di ricavo dovute dal SSN (quote di spettanza) ai grossisti e ai farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di classe a), interamente rimborsati dal SSN. Tale rideterminazione abbassa la quota dei grossisti al 3 per cento (precedentemente al 6,65 per cento) portando quella dei farmacisti al 30,35 (precedentemente al 26,7 per cento). Per i farmacisti la quota di spettanza del 30,35 per cento deve intendersi come quota minima a questi spettante. Allo stesso tempo, le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall’AIFA e definite per regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni stesse, un importo del 1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’IVA dei medicinali erogati in regime di SSN. Per quanto riguarda i titoli di sconto già previsti, indicati nel sopra citato comma 6, ci si riferisce a quanto previsto dall’articolo 48, comma 32, del D.L. 269/2003[148] , che a sua volta rinvia al disposto dell’articolo 1, comma 40, della legge 662/1996[149]: il SSN, nel corrispondere alle farmacie quanto dovuto (in base alla quota di loro spettanza), trattiene, a titolo di sconto, una quota percentuale sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA. Tale percentuale varia a seconda dell’intervallo di prezzo al pubblico in cui si colloca il medicinale[150] . La percentuale di tali sconti è ridotta a beneficio delle farmacie con un fatturato ridotto, collocate solitamente in zone geografiche disagiate. Al fine di mantenere un’efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale sono inoltre previste misure particolari per le farmacie rurali che godono dell’indennità di residenza ai sensi della legge 549/1995[151]. Tale sconto non viene applicato sull’ossigeno terapeutico e sui farmaci, specialità o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso.

 

Il secondo periodo del comma dispone che, fermo quanto disposta dal primo periodo del comma in esame, entro il 30 aprile 2011, sulla base di tabelle approvate dall’AIFA e definite per regione e per singola azienda, le aziende farmaceutiche devono corrispondere alle regioni un importo del 1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’IVA dei medicinali erogati in regime di SSN nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L. 78/2010 (31 maggio 2010) e della legge di conversione 122/2010 (31 luglio 2010). Diviene pertanto retroattivo - da maggio e non da luglio – il taglio dei margini di spettanza delle farmacie e delle aziende farmaceutiche stabilito in sede di conversione del D.L. 78/2010.

Tale importo è versato all’entrata del bilancio dello Stato con modalità stabilite con determinazione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Si rileva che nel testo in esame è contenuta un’ulteriore disposizione di modifica dell’articolo 11, comma 6, del D.L. 78/2010 (v. infra l’articolo 2-ter, comma 4) incidente sul settore farmaceutico. Sembrerebbe pertanto opportuno un più puntuale coordinamento delle norme.

 


Articolo 2, comma 12-octies
(Accordi di programma)

La norma in esame consente alle regioni con piani di rientro dal debito sanitario di sanare il finanziamento di interventi di edilizia sanitaria, già realizzati dalle regioni, ma effettuati a carico del fondo sanitario di parte corrente.

In particolare, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza Stato- regioni, può sottoscrivere, con le regioni sottoposte ai piani di rientro[152], accordi di programma, a valere sulle risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (vedi infra), per il finanziamento successivo di interventi già realizzati dalle regioni con oneri a carico del fondo sanitario corrente.

La norma prevede, altresì, che i citati accordi sono sottoscrivibili a condizione che gli interventi suddetti risultino coerenti con la complessiva programmazione degli interventi di edilizia sanitaria nelle regioni interessate, come ridefinita in attuazione dei rispettivi Piani di rientro ed in coerenza con l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008, per la definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità.

 

La disciplina relativa all'edilizia sanitaria è stata dettata dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti.

Ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministero della salute stipula, nell’ambito di programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dal citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988, Accordi di programma con le Regioni e con altri soggetti pubblici interessati, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali. Tali Accordi disciplinano le funzioni di monitoraggio e vigilanza demandate al Ministero della salute, i rapporti finanziari tra i soggetti partecipanti all’Accordo, le modalità di erogazione dei finanziamenti statali, le modalità di partecipazione finanziaria delle Regioni e degli altri soggetti pubblici interessati.

Le procedure per la stipula e l’attuazione dei menzionati Accordi di programma sono state oggetto di uno specifico Accordo Stato – Regioni del 19 dicembre 2002, sulla “semplificazione delle procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità”. L’Accordo Stato - Regioni del 28 febbraio 2008 integra i contenuti del precedente Accordo Stato - Regioni del 2002, tenendo conto dei nuovi adempimenti previsti dalla legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006)[153], in materia di realizzazione delle procedure di attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui al citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988, nonché delle nuove disposizioni recate in materia di appalti pubblici dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Per quanto riguarda le risorse, si ricorda che, l’articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010), ha elevato a 24 miliardi di euro l’importo totale per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 20 della legge n. 67/1988.

Ai fini dell’attuazione del programma pluriennale, a partire dal 1999, con l’articolo 50, comma 1, lett. c), della citata legge n. 448/1998, sono stati stabiliti i finanziamenti degli interventi di edilizia straordinaria. Da ultimo, a seguito delle riduzioni disposte dall’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010 le risorse esposte nella tabella E della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010) ammontano a 226 milioni per il 2011 e a 512,3 milioni per il 2012. Ad esse vanno aggiunti, per il 2012, i 1.500 milioni di euro relativi alle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), ai sensi dell’articolo 1, comma 5 della citata legge 220/2010.

 


Articolo 2, comma 12-novies
(Fondo unico per lo spettacolo)

Il comma 12-novies integra l’ammontare del Fondo unico per lo spettacolo di 15 milioni di euro per il 2011, per le esigenze delle fondazioni lirico-sinfoniche, ad esclusione delle fondazioni cui fa riferimento il comma 16-quinquies (si veda infra). Il relativo onere viene coperto con le risorse derivanti dal secondo periodo del comma 12-septies (si veda ante).

Il Fondo unico per lo spettacolo è stato istituito dalla L. 163 del 1985, nell’intento di porre fine alla frammentazione dell'intervento statale e alla conseguente, pressoché annuale, approvazione di apposite leggi di finanziamento. Il suo importo, stabilito annualmente in Tabella C della legge finanziaria (ora, di stabilità), è allocato in diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Per il 2011, la L. 220 del 2010 reca un importo pari a 258.610 milioni di euro.

Attualmente, i criteri per l’assegnazione dei contributi del FUS sono determinati con decreto ministeriale, d’intesa con la Conferenza unificata[154]. I criteri riferiti alle Fondazioni liriche sono indicati dal DM 29 ottobre 2007.

Per l’anno 2010, il DM 4 marzo 2010 ha assegnato al settore il 47,5% delle risorse.


Articolo 2, comma 12 – decies
(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità
delle amministrazioni pubbliche
)

 

Il comma 12 sexies stabilisce che i componenti della Civit (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche) che sono dipendenti della pubblica amministrazione o magistrati siano collocati fuori ruolo solo se ne fanno richiesta e che tale disposizioni si applichi anche ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

 

 Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 150/2009[155], la Commissione è organo collegiale composto da cinque componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. I componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione.

I componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e possono essere confermati una sola volta. Il Presidente della Commissione è eletto tra i componenti del collegio in occasione della prima seduta.

 

Attualmente i membri, nominati con D.P.R. 15 dicembre 2009, sono Luciano Hinna (professore), Antonio Martone (professore), Pietro Micheli (professore), Filippo Patroni Griffi (Consigliere di Stato) e Luisa Torchia (professore). I componenti si sono insediati il 22 dicembre 2009 e hanno eletto Presidente Antonio Martone.

.

Le disposizioni in commento modificano l’attuale disciplina - dalla quale consegue necessariamente, per i membri della Commissione, all'atto dell'accettazione della nomina, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in attività di servizio la collocazione fuori ruolo e l’indisponibilità per tutta la durata del mandato del posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza o la  collocazione in aspettativa senza assegni se professori universitari – rimettendo tali effetti alla scelta di ogni membro.

Appare opportuno che si valutino le conseguenze della rimessione della scelta di rimanere in servizio agli interessati, sotto il profilo sia degli effetti finanziari, sia della garanzia dello svolgimento pieno e imparziale delle funzioni sul duplice versante.

 


Articolo 2, comma 12-undecies
(Lavoratori licenziati da enti non commerciali)

Il comma 12-undecies reca alcune disposizioni inerenti i lavoratori licenziati dalla aziende non commerciali in crisi.

In primo luogo si prevede la proroga, per il 2011, dell’agevolazione in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999[156], consistente nell’erogazione di un trattamento economico corrispondente all’80% dell’importo massimo dell’indennità di mobilità (comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti). Tale agevolazione, prevista originariamente dall'articolo 1, commi 5-8, del D.L. 108/2002, convertito dalla legge n. 172/2002, per il settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione, è stato esteso ai richiamati lavoratori per il periodo 2004-2010 dall’articolo 41, comma 7, della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002). Contestualmente, si riduce l’entità dell’organico minimo che deve essere posseduto dell’azienda ai fini della corresponsione dello stesso trattamento – originariamente superiore a 2.000 unità lavorative –, il quale, ai sensi del comma in esame, viene equiparato a quello richiesto dal citato D.L. n. 108, cioè superiore a 1.800 unità lavorative;

 

La norma prevede altresì che gli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale, aventi una sede operativa nei territori colpiti da calamità naturali situati in Molise, Sicilia e Puglia, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali (di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – legge finanziaria 2005) abbiano comunque diritto al beneficio della sospensione, fino al 31 dicembre 2011, dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualità di sostituti d'imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2011, senza necessità di ulteriori provvedimenti attuativi.

La legge finanziaria 2005 ha stabilito che agli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 47 della legge finanziaria 2003, cioè gli enti operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, i quali abbiano almeno una sede operativa nelle province di Catania, Campobasso e Foggia si applicano, fino al 31 dicembre 2005, la sospensione dei termini di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 245 del 2002, nonché, per i versamenti non eseguiti alla data del 31 dicembre 2005, si applicano i differimenti di termini relativi a compensi per prestazioni di lavoro straordinario, agli adempimenti per gli obblighi tributari e relativi ai versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, indicati, rispettivamente, nell'articolo 3, comma 2, e nell'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004 n. 3354, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile.

In favore dei predetti enti, la legge finanziaria 2008 (articolo 2, commi 110 e 111 della legge 244/2007) ha consentito di definire in maniera automatica la propria posizione tributaria, relativamente agli anni dal 2002 al 2006, versando l’intera somma dovuta per ciascun contributo e tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interesse, diminuita al 30 per cento, in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2008, pena la decadenza del beneficio.

Da ultimo, l’articolo 1, comma 5-ter del D.L. 194/2009 ha esteso alla data del 31 ottobre 2010 la possibilità di prorogare, tra i vari interventi, la sospensione dei termini tributari e contributivi in favore dei predetti enti come recata dalla citata legge  311/2004, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Il comma 12-undecies autorizza, inoltre, per l’attuazione delle predette misure, la spesa di 15 milioni di euro per il 2011, stabilendo che al relativo onere si provveda:

   quanto a 2,5 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui all'artico 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993[157];

   quanto a 12,5 milioni di euro, a valere sulla quota del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili destinata al finanziamento di una serie di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico, di sviluppo dei territori, di ricerca, assistenza, promozione di attività sportive, culturali e sociali, di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010), come incrementata dal provvedimento in esame (cfr.art. 2, comma 16-sexies).

 

L’articolo 1, comma 40 della legge finanziaria per il 2011 ha rifinanziato il Fondo esigenze urgenti ed indifferibili di 924 milioni di euro per il 2011. Di tale somma, 874 milioni sono destinati ad una serie di finalità indicate nell’elenco 1 delle legge e saranno ripartiti, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. I residui 50 milioni – in virtù di quanto stabilito dal comma 40, quarto periodo – sono destinati ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali. Alla ripartizione di tale quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

 

Infine, il comma in esame autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


Articolo 2, comma 12-duodecies
(Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici)

Il comma in esame, introdotto nel corso dell’esame al Senato, modifica l’articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, il quale attualmente prevede per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in àmbito nazionale attraverso più di una rete, il divieto, fino al 31 dicembre 2010, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. La riformulazione di tale comma prevede, in primo luogo, una ridefinizione dell’ambito di applicazione del divieto. Esso si applica ora ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che conseguono per ciascun anno ricavi superiori all'8 per cento dei ricavi complessivi del sistema intergrato delle comunicazioni (SIC) o al 40 per cento dei ricavi del settore delle comunicazioni elettroniche. In secondo luogo, si proroga l’applicazione del divieto fino al 31 dicembre 2012. Infine, siescludono le imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica dal novero delle imprese rispetto alle quali è vietata l’acquisizione di partecipazioni.

Va ricordato che la questione è stata recentemente oggetto di  una segnalazione al Governo emessa dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in data 24 novembre 2010, nella quale si afferma che la disposizione in materia di limiti antitrust all'incrocio tra stampa e giornali quotidiani è stata sin dall'inizio concepita dal legislatore a tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione e di informazione, sulla base delle indicazioni date dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 826/1988). La protezione del pluralismo informativo è uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea (articolo 11, comma secondo, dalla Carta Europea dei diritti fondamentali) e, in forza di ciò, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha riconosciuto il diritto degli Stati membri a mantenere una legislazione speciale in materia, più restrittiva del diritto della concorrenza. Si ritiene, pertanto, secondo l’Autorità, che il mantenimento della normativa sui limiti antitrust incrociati stampa-tv, possa a pieno titolo rientrare tra gli interventi consentiti al legislatore per il mantenimento della concorrenzialità e del pluralismo del sistema dell'informazione, anche alla luce del confronto con i principali Paesi europei. In tal senso, l’Autorità sottolinea l’opportunità di mantenere in vigore il divieto recato dal citatoart. 43, comma 12, del testo unico.


Articolo 2, comma 12-terdecies
(Quote latte)

Il comma 12-terdecies sospende fino al 30 giugno 2011 il pagamento degli importi (con scadenza 31 dicembre 2010) dovuti dai produttori di latte in ragione dei piani di rateizzazione regolanti il prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto alle quote latte.

All'ultima proroga semestrale aveva provveduto l'articolo 40-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Si ricorda che decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49[158] ha stabilito un piano di rateizzazione senza interessi, oggetto di un accordo politico tra l’Italia e l’Unione europea, per consentire ai produttori di estinguere i propri debiti per l’eccesso di produzione lattiera nei periodi dal 1995/96 al 2001/02. L’accordo è poi sfociato nella Decisione 2003/530/CE[159] (GUCE L n. 184/2003) con la quale l'aiuto che la Repubblica italiana intendeva concedere ai produttori di latte, peraltro a questi sostituendosi nel pagamento degli importi da essi dovuti[160], viene “eccezionalmente considerato compatibile con il mercato” alle seguenti condizioni:

§         che l'importo sia interamente rimborsato mediante rate annuali di uguale importo,

§         che il periodo di rimborso non superi 14 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

D.M. 6 luglio 2007 (1).

Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5[161] con l’articolo 8-quater ha definito un nuovo piano di rateizzazione, per somme non inferiori a 25.000 euro[162], delle multe relative a qualunque campagna lattiera precedente a quella allora in corso del 2008-2009. La dilazione del pagamento, in funzione della sua entità e con l’applicazione di un tasso di interesse crescente, deve avvenire nei seguenti termini:

§         entro tredici anni per i debiti inferiori a 100.000 euro;

§         entro ventidue anni per i debiti compresi fra 100.000 e 300.000 euro;

§         ed entro trenta anni per i debiti superiori a 300.000 euro.

Le modalità di rateizzazione dei debiti sono state definite con il decreto 10 marzo 2010 del Commissario straordinario per le quote latte (GU n. 70/2010) che, relativamente alle scadenze, ha stabilito che:

§         per le richieste di rateizzazione presentate dal mese di settembre al mese di febbraio, la rata è versata entro il successivo 30 giugno e, per il numero di anni di durata della rateizzazione, entro il 30 giugno di ogni anno (salvo l'ultima rata che è fissata non oltre il limite massimo stabilito dalla legge);

§         per le richieste di rateizzazione presentate dal mese di marzo al mese di agosto, la rata è versata entro il successivo 31 dicembre, e così per tutti gli anni di durata della rateizzazione (salvo l’ultima rata).

Il piano di rientro previsto dal D.L. n. 5 è stato oggetto esclusivamente di negoziati verbali con la Commissione europea, concludendosi con un gentlemen’s agreemennt. In merito peraltro, il Commissario europeo Ciolos[163] sottolinea che il piano del 2009 “non si fonda direttamente sul diritto UE [ma] mira ad agevolare la gestione finanziaria dell’onere, per i produttori, di pagare tutte le somme dovute a titolo del prelievo suddetto. Perciò, se sospendesse l’applicazione di tale piano l’Italia sarebbe ancora più distante dall’adempimento dei suoi obblighi di riscossione ai sensi del diritto UE.”. Il Commissario europeo, dopo aver ricordato la preoccupante lentezza con la quale l’Italia opera l’esazione dei prelievi, aggiunge che “se l’emendamento dovesse essere adottato la Commissione sarebbe costretta ad avviare la procedura appropriata ai sensi del Trattato”.

Per il periodo che va dal 2002/2003 al 2008/2009, per le multe dovute dai produttori di latte, la Comunità ha nel frattempo ridotto annualmente i trasferimenti all’Italia a titolo di aiuti all’agricoltura: per l’intero periodo il prelievo nazionale dovuto, e trattenuto, è stato pari a 1.151 milioni di euro. Di questi restano da riscuotere 1.030 milioni di euro.

 

Per quanto attiene alla copertura finanziaria della sospensione dei pagamenti previsti dai piani di rateizzazione, il comma in esame attinge per 5 milioni di euro per l’anno 2011 alle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011).

L’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge n 220 del 2010 destina una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2011 - al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali – a valere sul Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi. Lo stesso comma 40, al primo periodo, incrementa il suddetto fondo di 924 milioni di euro per l'anno 2011.

Si segnala che alla tabella 1 (prevista dall'articolo 1 del presente disegno di legge) è prevista la proroga al 31 marzo 2011 delle attività del Commissario straordinario per le quote latte chiamato a vagliare le domande di rateizzazione.

È dunque presumibile che, in ragione della proroga disposta dal comma 12-terdecies, introdotta nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, si renderà necessario disporre analoga ed ulteriore proroga per l’attività del Commissario.

 

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 9 dicembre 2010 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento sulle "relazioni contrattuali nel settore del latte" (COM(2010)728) e una relazione sul mercato dei prodotti lattiero-caseari nel contesto della graduale abolizione del regime delle quote latte (COM(2010)727).

 

Proposta di regolamento sulle relazioni contrattuali (COM(2010)728)

La proposta di regolamento prende in considerazione i contratti scritti tra produttori di latte e trasformatori, la possibilità di negoziare collettivamente le condizioni contrattuali attraverso le organizzazioni di produttori, norme specifiche dell'UE per le organizzazioni interprofessionali e misure destinate a migliorare la trasparenza nel mercato.

Si prevede la stipula, prima dell'inizio delle consegne, di contratti scritti facoltativi tra produttori di latte e trasformatori che definiscano i prezzi, il calendario e il volume delle consegne e la durata del contratto. Gli Stati membri possono rendere obbligatorio sul loro territorio il ricorso a tali contratti. Una deroga è prevista per le cooperative, per tener conto della loro natura specifica, sempre che i loro statuti contengano norme atte a produrre analoghi effetti.

Si consente agli agricoltori di negoziare collettivamente i contratti attraverso le organizzazioni dei produttori. La definizione di limiti appropriati per i volumi da negoziare metterà gli agricoltori su un piede di parità con i principali caseifici, mantenendo nel contempo una concorrenza adeguata nella filiera del latte crudo. Questo tipo di contrattazione non dovrà infatti superare il 3,5% del totale della produzione UE e il 33% della produzione nazionale; sono previste anche specifiche norme di salvaguardia per evitare pregiudizi gravi, in particolare per le PMI.

La proposta introduce inoltre norme specifiche per le organizzazioni interprofessionali che possono svolgere un ruolo importante in materia di ricerca, miglioramento della qualità e promozione e diffusione di buone pratiche nei metodi di produzione e di trasformazione, contribuendo ad accrescere le conoscenze e la trasparenza nel settore. È inoltre prevista la trasmissione di informazioni più regolari sui volumi di latte crudo consegnati, al fine di fornire una visione più chiara della produzione e dell'andamento del mercato.

Le nuove misure, che saranno riesaminate nel 2014 e nel 2018, dovrebbero rimanere in vigore fino al 2020 per dare ai produttori lattieri il tempo necessario per prepararsi all'abolizione delle quote e migliorare la loro organizzazione secondo una logica più orientata al mercato.

Le misure proposte scaturiscono dalle raccomandazioni formulate dal gruppo di esperti di alto livello sul latte (GAL), approvate nelle conclusioni della presidenza del Consiglio del 27 settembre 2010. Composto da alti funzionari dagli Stati membri e presieduto dal direttore generale della DG AGRI, il GAL è stato istituito a seguito della crisi del settore lattiero‑caseario del 2008-2009 con il mandato di formulare misure a medio e lungo termine intese a stabilizzare il mercato e il reddito dei produttori e a migliorare la trasparenza.

 

Relazione sui mercati dei prodotti lattiero-caseari (COM(2010)727)

La relazione fa il punto sulla situazione del mercato lattiero-caseario e sulle condizioni per estinguere gradualmente il regime delle quote latte. Partendo dalla constatazione che soltanto tre Stati membri (DK, NL, CY) hanno registrato un superamento nel 2009/2010 e che il prezzo delle quote latte è molto basso e in alcuni paesi è già arrivato a zero, la relazione conclude che ci si sta avviando verso un atterraggio morbido nella grande maggioranza degli Stati membri e che non c'è quindi motivo di rivedere le decisioni prese nell'ambito della verifica dello stato di salute della PAC riguardo al graduale aumento delle quote e alla soppressione definitiva del regime il 1° aprile 2015.

La relazione suggerisce inoltre, a titolo di ulteriore salvaguardia, che in casi eccezionali in cui le misure politiche esistenti risultino insufficienti, la Commissione possa prendere in considerazione un meccanismo volto a compensare i produttori lattieri che decidano di ridurre le loro consegne per evitare gravi squilibri del mercato. Per preparare meglio il terreno all'abolizione delle quote, la Commissione propone che siano organizzate riunioni congiunte degli esperti del comitato di gestione dell'OCM unica e del gruppo consultivo “latte” al fine di valutare l'evoluzione e le prospettive del mercato.

Una seconda relazione della Commissione è prevista per il 2012.

 

 

Relazione sul recupero del prelievo supplementare

Il 26 marzo 2010 la Commissione ha presentato, ai sensi dell'articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio, la relazione sulla valutazione della situazione comunicata dall’Italia alla Commissione e al Consiglio sul recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte per i periodi dal 1995/96 al 2001/02.

In base alla decisione del Consiglio 2003/530/CE, in via eccezionale era stato dichiarato compatibile l’aiuto che l’Italia ha concesso ai produttori di latte sostituendosi ad essi nel pagamento degli importi dai medesimi dovuti alla Comunità a titolo del prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari per i periodi dal 1995/96 al 2001/02 e consentendo agli stessi produttori di estinguere il loro debito mediante pagamenti differiti effettuati su vari anni senza interessi.

La decisione fissava alcune condizioni inderogabili e cioè che:

– l’importo fosse interamente rimborsato mediante rate annuali di uguale importo;

– il periodo di rimborso non superasse i 14 anni a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Dalla quinta relazione concernente i pagamenti delle rate effettuati nel 2008, presentata dalle autorità italiane alla Commissione il 23 novembre 2009, risultava che, dei circa 23.300 produttori debitori del prelievo supplementare per i sette periodi annuali oggetto della decisione del Consiglio e nei cui confronti i tribunali nazionali avevano emesso un’ordinanza di sospensione del pagamento in attesa delle sentenze definitive, 15.403 avevano optato per la possibilità di pagare a rate.

Tale scelta comporta l’abbandono dei processi in corso. Inoltre, l’eventuale mancato pagamento delle rate annuali comporta l’esclusione dal regime di pagamento rateizzato e, di conseguenza, espone i produttori al procedimento di recupero dell’intero importo dovuto, maggiorato degli interessi maturati.

Nelle precedenti relazioni di valutazione, la Commissione aveva sostenuto che le future relazioni annuali dell’Italia avrebbero dovuto dare conto specificatamente dei procedimenti giudiziari relativi ai sette periodi annuali in esame e confermare il pagamento del prelievo dovuto dai produttori risultati soccombenti.

La Commissione “deplora la lentezza con cui le autorità italiane progrediscono nella riscossione della parte dei prelievi dovuti dai produttori che non hanno aderito al regime di pagamento a rate, come pure l'insufficienza delle informazioni fornite dalle medesime autorità. La lentezza dei progressi si riferisce sia alla lentezza dei procedimenti giudiziari sia alla lentezza nei recuperi degli importi oggetto di procedimenti chiusi”.

 

 


Articolo 2, comma 12-quaterdecies
(Poteri del Dipartimento amministrazione penitenziaria)

L’articolo 2, comma 12-quaterdecies, proroga di un anno (ovvero al 31 dicembre 2011) i poteri attribuiti al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dall’art. 44-bis del D.L. n. 207 del 2008 (L. n. 14 del 2009) per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento delle carceri. Attraverso l’esercizio di tali poteri il capo del DAP dovrà procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti.

 

In relazione al sovraffollamento carcerario, il Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010 - deliberando un Piano straordinario penitenziario - aveva dichiarato lo stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2010 (DPCM 13 gennaio 2010); lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2011 con D.P.C.M. 11 gennaio 2011.

Il “Piano carceri” prevede interventi di edilizia penitenziaria volti ad ampliare la capienza delle carceri (primo e secondo pilastro), misure di natura normativa (terzo pilastro) e l’assunzione di 2000 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria (quarto pilastro).

Con riferimento al “primo pilastro”, il Piano carceri è stato presentato dal Commissario straordinario all’edilizia penitenziaria ed approvato il 29 giugno 2010 dal Comitato di Sorveglianza costituito dal Ministro della Giustizia, dal Ministro delle Infrastrutture e dal Capo del Dipartimento della Protezione civile. Il Ministero della giustizia, nelle sue comunicazioni alle Camere rese lo scorso 19 gennaio, si è soffermato sull’entità degli investimenti - 675 milioni di euro - sulla tempistica della loro esecuzione, nell'arco di un triennio, e sulla portata strategica volta a soddisfare un fabbisogno carcerario pari a circa 9.150 posti, in esecuzione della sola prima parte del piano.

 

L’art. 44-bis rinvia ai poteri conferiti dall'art. 20 del decreto legge n. 185/2008 (L. n. 2/2009) ai commissari straordinari delegati per la realizzazione degli investimenti pubblici.

 

Il citato art. 20 del decreto legge n. 185/2008 ha previsto tra le misure volte a velocizzare gli investimenti pubblici l’istituzione di un commissario straordinario con il compito di vigilare su tutte le fasi dei procedimenti, con poteri di impulso e anche sostitutivi. In particolare il comma 3 attribuisce al commissario straordinario delegato le seguenti funzioni di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dell’investimento: il monitoraggio dell'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; la vigilanza sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine; l’esercizio di ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi.

 

Per quanto riguarda la procedura per la realizzazione degli interventi, al capo del DAP spetta – in base al citato art. 44-bis - il compito di redigere un programma degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti. Con successivi D.P.C.M., sono invece determinate le opere necessarie per l'attuazione del programma (con l'indicazione dei tempi di realizzazione di tutte le fasi dell'intervento e del quadro finanziario dello stesso) e, nei casi di particolare urgenza possono essere abbreviati fino alla metà i termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione dell'intervento. L’art. 44-bis dispone, inoltre, che le opere vengano inserite nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001 (cd. legge obiettivo), nonché, se di importo superiore a 100.000 euro, nel programma triennale previsto dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 (cd. Codice appalti). Al capo del DAP sono riconosciuti, in caso di inutile decorso dei termini previsti dalla normativa vigente, i poteri sostitutivi previsti dall’art. 20 del D.L. 185/2008.

 

L’art. 20 attribuisce al commissario delegato, per la realizzazione degli investimenti pubblici, sin dal momento della nomina, i poteri, anche sostitutivi, previsti dall'art. 13 del D.L. n. 67/1997. Tali poteri hanno natura più strettamente operativa e sono specificatamente quelli indicati dal comma 4-bis e 4-quater del citato art. 13 che si sostanziano nell’emanazione, in sostituzione degli organi istituzionalmente competenti, di tutti i provvedimenti necessari per l’esecuzione dell’opera. In tale ambito i commissari possono anche assumere direttamente la funzione di stazione appaltante. In pratica, il commissario dapprima solleciterà le amministrazioni procedenti ad effettuare celermente gli adempimenti e, se le amministrazioni risulteranno inadempimenti, procederà in loro vece con pieni poteri, disponendo anche l’indizione delle gare di appalto.

 

 


Articolo 2, commi 13-16
(Partecipazione dell’Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria e per l’assistenza finanziaria ai Paesi più poveri)

I commi da 13 a 16 dell'articolo 2 recano disposizioni dirette ad autorizzare la Banca d'Italia a concedere prestiti al Fondo monetario internazionale (FMI) in relazione ad operazioni dirette a fronteggiare la crisi finanziaria internazionale, nonché per la concessione di prestiti a favore dei Paesi più poveri. Su tali prestiti viene accordata la garanzia dello Stato per il rimborso dei capitali e degli interessi, nonché per la copertura degli eventuali rischi di cambio.

 

Più in dettaglio, il comma 13 dispone la proroga delle disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti quali previste dal decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7. Tale proroga viene disposta al fine di contrastare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra di aprile 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010.

 

Si ricorda che l'articolo 1 del decreto legge n. 7 del 1999[164] ha previsto che il Ministero dell'economia può concedere la garanzia per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi del cambio, su linee di credito attivate dalla Banca d'Italia a favore dei Paesi membri del Fondo monetario internazionale (FMI) che rispettino le condizioni previste dai programmi di risanamento economico approvati dal Fondo stesso, qualora si verifichino circostanze impreviste sul piano internazionale che richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dal FMI, nel limite massimo di 2.500 miliardi di lire quale importo complessivo degli interventi realizzabili ai sensi del medesimo articolo 1.

 

Si ricorda altresì che, per quanto concerne il Vertice G20 di Londra (aprile 2009), in tale sede sono stati assunti una serie di impegni in materia finanziaria. Tra questi:

·         sono stati stanziati 1.100 mld di dollari dal G20 in favore di FMI, Banca mondiale e banche per lo sviluppo per sostenere i flussi del credito, la crescita e la difesa dell'occupazione;

·         il FMI e' stato autorizzato a vendere le sue riserve auree per finanziare i paesi più poveri in difficoltà;

·         è stato fissato l'obiettivo di varare la riforma della Banca mondiale nella primavera del 2010.

 

Nel Vertice G20 di Seul (novembre 2010) i leader dei paesi partecipanti hanno assunto un ''piano d'azione'' in materia finanziaria che prevede, in materia di FMI, una riforma delle quote e della governance, per dotare il Fondo di ''maggiore legittimità, credibilità ed efficacia'', garantendo maggiore rappresentanza ai Paesi emergenti.

 

Per quanto concerne invece il Consiglio europeo (giugno 2009), in tale sede è stata ribadita l'importanza della costituzione di un quadro globale transnazionale per la prevenzione e la gestione delle crisi finanziarie. Per quanto riguarda le risorse del FMI, gli Stati membri si sono dichiarati disponibili a fornire rapidamente un sostegno temporaneo per un importo totale di 75 miliardi di euro. "In linea di principio", nel quadro di una ripartizione equa degli oneri a livello mondiale, "gli Stati membri sono pronti a farsi carico, attraverso i nuovi accordi di prestito, in linea con il rispettivo peso economico, quale rispecchiato dalle rispettive quote, del fabbisogno supplementare di finanziamento che dovesse derivare nel medio periodo, riconoscendo il necessario collegamento tra contributo e rappresentanza".

 

Più in dettaglio, per fronteggiare la crisi finanziaria la lettera a) del comma 13 autorizza la Banca d'Italia a svolgere le trattative con il Fondo monetario internazionale per la conclusione di un accordo di prestito di un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro.

Tale accordo di prestito, da stipularsi tra la Banca d'Italia ed il Fondo monetario internazionale, è già stato approvato in una bozza definitiva in data 21 ottobre 2009 ed è riportato in allegato al decreto legge in esame; la disposizione stabilisce altresì che l'accordo diventi esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

 

In estrema sintesi il "Borrowing Agreement" del FMI con la Banca d’Italia, approvato il 21 ottobre 2009, fissa nei dettagli i termini e le condizioni ai quali, allo scopo di fronteggiare la crisi finanziaria, la Banca d'Italia si impegna a prestare al Fondo monetario internazionale (FMI) l'equivalente, calcolato in Diritti Speciali di Prelievo (DSP), di 8,11 miliardi di euro.

In particolare, nell'Accordo viene stabilito che il FMI può effettuare prelievi per un periodo di due anni a partire dalla data del primo prelievo oppure un mese dopo la data dell'entrata in vigore dell'accordo medesimo. Salvo ulteriori accordi, il FMI notificherà la sua intenzione di prelevare alla Banca d'Italia con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.

Con il consenso della Banca d'Italia, il FMI può estendere la possibilità di effettuare prelievi per ulteriori periodi di un anno fino ad un totale di quattro anni.

 

In secondo luogo per fronteggiare la crisi finanziaria la lettera b) autorizza la Banca d'Italia, qualora si richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto all'ammontare indicato alla lettera a), a contribuire ulteriormente nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro.

 

La successiva lettera c) autorizza la confluenza dei prestiti di cui alle lettere a) e b) - una volta completata la riforma dei New Arrangements to Borrow (NAB) - nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente che è pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP) – equivalenti a circa 1,864 miliardi di euro.

 

Si ricorda che i New Arrangements to Borrow (NAB) sono accordi di prestito multilaterali entrati in vigore nel 1998 che impegnano 25 paesi, tra cui l'Italia, a contribuire con risorse addizionali alla liquidità del FMI in caso di gravi pericoli per la stabilità del sistema monetario internazionale. Le somme accordate in base ai nuovi accordi ammontano a 34 miliardi di DSP.

I Diritti Speciali di Prelievo (DSP; in inglese Special Drawing Rights, SDRs) rappresentano un’attività di riserva creata nel 1969 con lo scopo di aumentare la disponibilità di risorse a disposizione del FMI. Il valore dei DSP è determinato in base ad un paniere di cinque valute. Il FMI ha la facoltà di accrescere la propria liquidità per mezzo di assegnazioni di DSP ai paesi membri in proporzione alla quota da ciascuno sottoscritta, previa approvazione della decisione da parte del Consiglio di Amministrazione a maggioranza dell’85% del potere di voto.

 

La lettera d) del comma 13 rinvia infine ad apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia per la regolazione dei rapporti che deriveranno dai suddetti prestiti.

 

Il comma 14 proroga l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri di cui alla legge n. 146 del 2003[165].

In particolare la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a 800 milioni di DSP da erogare a tassi di mercato tramite l'Extended credit facility del Poverty reduction and growth trust. Per la definizione delle modalità di concessione del prestito si rimanda ad apposita intesa tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

 

Si ricorda che l'Extended Credit Facility (ECF) è lo strumento del Fondo monetario internazionale che ha sostituito, dal gennaio 2010, la Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) per garantire supporto finanziario ai Paesi a basso reddito. Le caratteristiche dell'ECF sono: tassi di interesse pari a zero, periodo di grazia di 5,5 anni, termine massimo di ripagamento di 10 anni.

Secondo quanto riportato nella Relazione al provvedimento, poiché l'importo del prestito da garantire è pari a 800 milioni di DSP ed il controvalore di 1 DSP, all’epoca della redazione del disegno di legge, risultava pari a circa 1,063.460 euro, il valore complessivo del prestito in euro ammonterebbe a circa 850 milioni.

 

In aggiunta al prestito erogabile dalla Banca d'Italia, anche il Ministero dell'economia e delle finanze viene autorizzato a concedere un sussidio ai Paesi più poveri, tramite l'Extended credit facility del Poverty reduction and growth trust, per un ammontare complessivo di 22,1 milioni di DSP (circa 23,5 milioni di euro), già a disposizione presso il Fondo monetario internazionale.

 

Come specificato anche dalla Relazione, saranno utilizzate le risorse già disponibili presso il FMI come residui dei contributi già erogati dall’Italia per sussidi finanziari ai Paesi a basso reddito sulla base dell’articolo 2 della legge n. 173 del 1990[166]. Di conseguenza la disposizione non comporta l'esborso di nuove risorse a carico del bilancio dello Stato.

 

Il comma 15 prevede che sui prestiti di cui ai commi precedenti è accordata la garanzia dello Stato tanto per il rimborso del capitale, quanto per gli interessi maturati e la copertura degli eventuali rischi di cambio.

 

Il comma 16 dispone che agli oneri eventualmente derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato sui prestiti di cui ai commi 13 e 14 per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonché al tasso di cambio, si provvede ai sensi dell’articolo 31 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), con imputazione nell’ambito dell’unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010 e corrispondenti per gli anni successivi (capitolo 7407/Economia, “Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo stato in dipendenza di varie disposizioni legislative”).

 

L’articolo 31 della legge di contabilità prevede che, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, siano elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

 


Articolo 2, comma 16-bis
(Partecipazione della Repubblica italiana alla Fondazione Global Earthquake Model)

La disposizione in commento è adottata nelle more della costruzione di una Organizzazione internazionale tra i governi – Global Risk Modelling Organisation, organizzazione per la costruzione di modelli di rischio globale -, il cui scopo è l’adozione di standard uniformi a livello globale per il calcolo e la divulgazione di dati di rischio correlati alle diverse tipologie di disastri naturali, ovvero indotti dall’uomo. In tale prospettiva la norma in commento autorizza la spesa di 0,3 milioni di euro entro il 31 dicembre 2011, nonché per il 2012 e il 2013, per la partecipazione italiana alla fondazione GEM (Global Earthquake Model, modello globale per i terremoti), con sede a Pavia.

Il reperimento dei fondi necessari avviene a carico delle risorse previste dal comma 14 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 262 del 2006[167], le quali, se non utilizzate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nell’esercizio 2011 e versate all’entrata del bilancio dello Stato: successivamente, 0,3 milioni di euro di dette risorse verranno utilizzate per la copertura della norma in commento con riferimento all’esercizio finanziario 2011, mentre la parte residua di detti fondi verrà assegnata al Fondo per interventi strutturali di politica economica quale previsto dal comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004[168]. Sempre a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica  verranno reperiti i fondi per il 2012 e 2013 per la partecipazione dell’Italia alla Fondazione GEM.

 

Si segnala che il comma 14 dell’articolo 1 del decreto-legge 262/2006, nel quadro delle attività di potenziamento dell’Amministrazione economico-finanziaria per il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, prevede la costituzione di un apposito Fondo nel quale far affluire una quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione della base imponibile evasa e dal contrasto al lavoro irregolare, al gioco illegale e alle frodi negli scambi internazionali e comunitari. A tale Fondo, al quale sono stati attribuiti, a decorrere dal 2008, somme non superiori a 30 milioni di euro annui, è demandato il finanziamento - per metà delle risorse nei confronti del personale dell’Amministrazione finanziaria, e per la restante metà nei confronti del personale delle altre Amministrazioni statali - di incentivi all’esodo e alla mobilità territoriale, nonché delle indennità di trasferta e di uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato.

 

Per quanto poi riguarda il comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 282/2004, esso, nel quadro della proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi, prevede appunto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze - allo scopo di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche con interventi per la riduzione della pressionefiscale - di un apposito Fondo per interventi strutturali di politica economica, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dal precedente comma 1, valutate per l’anno 2005 all’incirca in 2,21 miliardi di euro.

 

Il Global Earthquake Model (GEM) è un’iniziativa di partenariato pubblico-privato avviata nel 2006 dal Global Science Forum dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), con l’intento di sviluppare su scala mondiale strumenti e software open-source per la valutazione del rischio sismico. Lo scopo è quello di conseguire una significativa riduzione degli effetti negativi per gli individui e le società che i terremoti e maremoti causano in tutto il mondo momento. Al momento, avendo iniziato già nel 2009 - la conclusione è prevista per il 2013-, il GEM sta costruendo il suo primo modello di lavoro globale, al termine del quale dovrebbe essere in grado di fornire autorevoli standard di calcolo e di comunicazione del rischio di terremoti in tutto il mondo. Dal mese di marzo 2009 il GEM si è inoltre costituito quale persona giuridica, come Fondazione no-profit con sede a Pavia.

Il GEM cerca di dare risposta al problema all’elevato numero di persone - oltre mezzo milione – uccise nel mondo dai terremoti e maremoti nel solo decennio 2000-2010, con particolare riguardo ai paesi in via di sviluppo, ove gli effetti delle catastrofi naturali sono acuiti dai problemi di insediamento posti dalla rapida crescita della popolazione. A fronte di questi pericoli, si constata l’inesistenza o l’inaccessibilità de facto dei modelli di rischio sismico, e per porre rimedio a tale insufficienza ci si propone di fornire una base di confronto tra i rischi sismici nelle diverse regioni del mondo, con l’intento di giungere a una significativa riduzione dell’impatto sulle popolazioni e le economie. Il GEM curerà inoltre lo sviluppo dei metodi di telerilevamento e delle tecniche di raccolta dei dati su larga scala.

 

 


Articolo 2, comma 16-ter
(Fondazione orchestra sinfonica G. Verdi)

Il comma 16-ter proroga al 31 dicembre 2011 il finanziamento a favore della fondazione orchestra sinfonica G. Verdi di Milano, autorizzando la spesa di 3 milioni di euro.

La copertura del relativo onere è recata dal comma 16-quinquies (si veda infra).

 

La Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi è stata istituita nel 2002per sostenere economicamente l’attività delle due istituzioni, proseguendo l’opera dell'Associazione Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi costituitasi nel 1992[169].

La fondazione figura tra gli enti del settore musicale (musica concertistica e corale) destinatari di contributi statali a valere sul Fondo unico dello spettacolo, istituito con L. 163/1985. L’importo del Fondo, è stabilito annualmente in Tabella C della legge finanziaria (ora, legge di stabilità) ed è allocato in diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Con decreto del Ministro vengono poi determinate ogni anno le aliquote da assegnare ai diversi settori e, nell’ambito di queste, si procede - sempre con cadenza annuale -all’assegnazione dei contributi ai singoli enti.

Alla Fondazione sono stati attribuiti 365 mila euro per l’esercizio 2005, 285.000 per il 2009 euro e 300.000 per il 2010[170]. Per gli esercizi finanziari dal 2006 al 2008 non risultano liquidati finanziamenti a valere sul Fondo in relazione alla grave situazione debitoria della Fondazione nei confronti dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)[171].

Merita peraltro segnalare che la Fondazione è risultata unica assegnataria del contributo di 5 milioni di euro autorizzato, per l’esercizio finanziario 2008, dall’art. 6-quater del D.L. n. 248/2007 (L. n. 31/2008) a favore di enti e organismi di riconosciuto prestigio operanti nel settore della musica, che versano in condizioni di difficoltà finanziaria[172].

 

In relazione alla ricostruzione effettuata, la disposizione costituisce, piuttosto che una proroga, una nuova autorizzazione di spesa, a prescindere dall’attribuzione di finanziamenti a valere sul FUS.

 

 


Articolo 2, comma 16-quater
(Expo Milano - Informatizzazione degli uffici giudiziari
e della sicurezza
)

Il comma 16-quater trasferisce, ai sensi della legge n. 392 del 1941 sul trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari,  4,5 milioni di euro per la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica necessarie per le attività degli uffici giudiziari e della sicurezza collegate allo svolgimentodell’EXPO Milano 2015.

 

Si ricorda che l’articolo 14 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha autorizzato, per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.

 

 


Articolo 2, comma 16-quinquies
(Contributi alle fondazioni lirico-sinfoniche)

Il comma 16-quinquies, primo periodo,riconosce un contributo di 3 milioni di euro per l’anno 2011 a “ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all’articolo 1, comma 1, lett. f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64” (L. n. 100/2010), al fine di assicurare la prosecuzione delle attività esercitate, a condizione che nell’ultimo bilancio approvato:

§         abbiano avuto un’incidenza del costo del personale non superiore, nell’ultimo bilancio approvato, ad un rapporto 2 a 1 rispetto all’ammontare dei ricavi provenienti dalla vendita di biglietti;

§         abbiano avuto ricavi provenienti dalla stessa vendita dei biglietti non inferiori al 70 per cento dell’ammontare del contributo statale[173].

 

Con riferimento alla disposizione del D.L. 64/2010 richiamata, si evidenzia che essa si inserisce fra le norme generali regolatrici della materia cui attenersi in sede di emanazione dei regolamenti di delegificazione per il riordino del settore lirico-sinfonico, previsti dallo stesso art. 1. In particolare, la lett. f) citata indica quale criterio l’eventuale previsione di forme organizzative speciali in relazione a peculiarità, assoluta rilevanza internazionale, eccezionali capacità produttive, rilevanti ricavi propri o significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati. Stabilisce, inoltre che:

§         lo statuto delle fondazioni cui siano riconosciute forme organizzative speciali deve prevedere che l’erogazione del contributo statale avviene sulla base di programmi di attività triennale, avendo riferimento ad una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, con successiva verifica dei programmi stessi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali;

§         lo statuto dell’Accademia nazionale di S. Cecilia prevede la presenza del Presidente–Sovrintendente e della componente del corpo accademico, eletti direttamente dall’assemblea degli accademici.

I regolamenti devono essere emanati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, quindi entro la fine del 2011.

Il 15 febbraio 2011 è pervenuta la richiesta di parere parlamentare proprio sullo schema di regolamento concernente criteri e modalità di riconoscimento di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche (Atto 331) che affida ad un decreto interministeriale il riconoscimento della qualifica di “fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale”, a seguito di istanza presentata dalla fondazione interessata, che sia in possesso dei requisiti previsti.

 

Il secondo periodo del comma 16-quinquies in esame quantifica l’onere derivante dal contributo alle fondazioni lirico sinfoniche di cui al primo periodo in 6 milioni di euro nel 2011.

 

Sulla base della ricognizione normativa, la platea degli eventuali destinatari del contributo non è, allo stato, identificabile. Peraltro, dalla successiva disposizione di copertura finanziaria, si desume che si tratta di due fondazioni.

 

Al fine di compensare gli effetti recati dal primo periodo del comma in esame e dai commi 16-ter e 16-quater - rispettivamente pari a 6 milioni di euro nel 2011, 3 milioni di euro nel 2011 e a 4,5 milioni nel 2011, pari a complessivi 13,5 milioni nel 2011 - si dispone il mantenimento in bilancio delle risorse non utilizzate alla data del 31 dicembre 2010 relative al Fondo per la concessione di incentivi all’esodo, alla mobilità territoriale, all'erogazione di indennità di trasferta di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto legge n. 262 del 2006.

 

Il Fondo in questione è stato istituito dall’articolo 1, comma 14 del decreto legge n. 262/2006 che gli ha destinato quota parte delle risorse derivanti dalle operazioni di contrasto all’evasione, all’impiego non regolare, al gioco illegale e alle frodi negli scambi intracomunitari ed extra comunitari, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro nel  2007 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2008. Il Fondo in oggetto è iscritto – come detto - presso il Ministero dell’economia e finanze/cap. 3041.

 

Dall’interrogazione effettuata nella banca dati della RGS, alla data del 31 dicembre 2010, sul capitolo 3041/Economia - relativo Fondo per la concessione di incentivi all’esodo di cui all’articolo 1 comma 14 del decreto legge n. 262/2006 - risulta una disponibilità di competenza pari a 15.570.000 euro.

 

Le predette risorse non utilizzate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, quanto a complessivi 13,5 milioni di euro, alla copertura dei predetti oneri e, per la parte residua[174], per essere riassegnate, nell’anno 2011, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004[175].

 

Il comma dispone, infine, che agli effetti finanziari derivanti dai predetti commi 16-ter, 16-quater e 16-quinquies, primo periodo, si provveda mediante corrispondente utilizzo delle risorse del  Fondo la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/2008, per 15 milioni per il 2011, in termini di sola cassa[176]

 

Si osserva che la disposizione in commento - la cui vigenza opera dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge - dispone il mantenimento in bilancio di somme che, al 31 dicembre 2010, sarebbero già andate in economia.

 

In merito al mantenimento in bilancio delle risorse del Fondo per la concessione di incentivi all’esodo per finalità di copertura finanziaria e di finanziamento del Fondo interventi strutturali di politica economica, si rileva che nel provvedimento in esame è presente all’articolo 2, comma 9-sexies, una disposizione di  pressoché identico tenore.

La norma da ultimo citata dispone – in modo identico – il mantenimento in bilancio delle risorse del Fondo, prevedendone l’utilizzo per 0,5 milioni di euro nel 2011 per finalità di copertura e la destinazione della restante parte al Fondo interventi strutturali nel 2011.

In entrambe le norme, il mantenimento in bilancio delle somme e il loro utilizzo viene compensato attraverso il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali per l’importo, in entrambi i casi di 15 milioni nel 2011.

 

 


Articolo 2, comma 16-sexies
(Fondo esigenze urgenti ed indifferibili)

Il comma dispone il mantenimento in bilancio nell’esercizio finanziario 2011, entro il limite di 120 milioni di euro, delle somme non impegnate al 31 dicembre 2010, relative al Fondo per l'adeguamento prezzi di materiali da costruzione, di cui all’articolo 1, comma 11 del decreto-legge n. 162 del 2008.

 

L’articolo 1, comma 11 del decreto legge n. 162 del 23 ottobre 2008[177] ha istituito, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009, il Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione nei contratti di appalti pubblici. Il Fondo è stato iscritto nel bilancio 2009 sul capitolo 7192 “Fondo da ripartire per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008”[178].

Dall’interrogazione del capitolo 7192 effettuata nella banca dati della RGS, le somme non impegnate  al 30 dicembre 2010 ammontano a 120 milioni di euro.

 

Lesomme sono versate all’entrata per essere integralmente destinate, nell'anno 2011, all’incremento della quota – pari a 50 milioni di euro - del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili destinata al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e di sviluppo dei territori, di attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e di promozione di attività sportive, culturali e sociali, ai sensi  dell’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010).

Conseguentemente, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici nonché alla promozione di attività sportive, culturali e sociali viene destinata una quota non inferiore a 40 milioni di euro, rimanendo le restanti risorse assegnabili ad interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e di sviluppo dei territori.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 40 ha rifinanziato il Fondo esigenze urgenti ed indifferibili di 924 milioni di euro per il 2011. Di tale somma, 874 milioni sono destinati ad una serie di finalità indicate nell’elenco 1 delle legge e saranno ripartiti, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli ulteriori 50 milioni – in virtù di quanto stabilito dal comma 40, quarto periodo – sono destinati ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali.Alla ripartizione di tale quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

 

Il comma dispone che al relativo onere si provveda mediante corrispondente utilizzo, per euro 120 milioni per il 2011, in termini di sola cassa, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/2008.

Il Fondo da ultimo citato, è stato istituito dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593). Il Fondo è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. Il Fondo,che opera in termini di sola cassa, è stato inizialmente dotato di 435 milioni per il 2010 e di 175 milioni per il 2011, e successivamente rifinanziato da una serie di disposizioni legislative.

A bilancio 2011, le disponibilità del Fondo risultano pari a 1.122,6 milioni di euro per il 2011, a 1.000 milioni di euro per il 2012 e a 1.000 milioni per il 2012.

 

Si osserva che la disposizione in commento, la cui vigenza opera dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, dispone il mantenimento in bilancio di somme che, al 31 dicembre 2010, sarebbero già andate in economia.

 


Articolo 2, comma 16-septies
(Verifica depositi GPL)

Il comma 16-septies fissa al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale va compiuto, a spese dei proprietari, un puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica dei serbatoi fissi, in esercizio da 25 anni dalla prima installazione, presso i depositi di GPL (gas di petrolio liquefatto) di cui al D.M. 14 maggio 2004.

Si tratta (art. 1, co. 1, del citato D.M. 14 maggio 2004) dei depositi GPL in serbatoi fissi aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 m3, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali e agricoli. Difatti, il citato D.M. ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei predetti depositi di GPL.

La disciplina recata dal decreto non si applicava invece (art. 1, co. 2) agli impianti di distribuzione stradale per autotrazione nonché ai depositi ad uso commerciale (cioè impianti di imbottigliamento e di travaso in recipienti mobili), per i quali si rimanda alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.

Viene inoltre precisato (art. 1, co. 3) che le disposizioni del citato decreto si applicano ai depositi di nuova installazione, nonché ai depositi esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti. Peraltro, i depositi in possesso di nulla osta provvisorio, di cui alla legge n. 818/1984[179], dovevano essere adeguati alle disposizioni contenute nell'allegato tecnico entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto. Invece non sussiste alcun obbligo di adeguamento per i depositi in possesso di certificato di prevenzione incendi, ovvero di parere di conformità favorevole sul progetto espresso dal Comando provinciale VV.F. competente per territorio.

Si osserva che la norma in esame, che si riferisce ai depositi in esercizio da 25 anni dalla prima installazione, sembrerebbe in contrasto con la menzionata previsione del D.M. 14 maggio 2004, secondo cui la disciplina da esso recata non si applicherebbe ai depositi esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, a meno che non avvenissero sostanziali modifiche o ampliamenti. Invece, una lettura della norma in esame che non contrasti con la disciplina di cui al citato D.M., sarebbe quella di ritenere che la medesima norma si riferisca ai depositi per il quali il D.M. imponeva un obbligo di adeguamento entro tre anni dalla sua entrata in vigore, cioè i depositi in possesso di nulla osta provvisorio di cui alla L. 818/1984 (cfr. supra).

 

L'esame che viene prescritto, in ogni caso, deve essere condotto in aderenza alle normative tecniche di cui alla UNI EN 970; esso va corredato con controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche di cui all'appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica dell'idoneità del manufatto. L'effettuazione delle verifiche può giungere solo da personale qualificato, in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 473.

In assenza della prova di aver effettuato le prescritte verifiche, il proprietario del serbatoio sarà obbligato a collocarlo fuori esercizio; è presumibile che tale obbligo sia assistito dalle sanzioni contro i rischi di incendio (la prevenzione degli incendi e la sicurezza, per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni, rappresenta il bene giuridico di cui all'articolo 2 D.M. 14 maggio 2004).

 

Il terzo periodo del comma in esamepone un termine differente per l’effettuazione delle verifiche (31 dicembre 2011), anche se non è chiara la differenza della fattispecie rispetto a quella sopra descritta, dal momento che anche nel caso in esame sembra farsi riferimento agli impianti in esercizio da almeno 25 anni.

Sembrerebbe quindi opportuno formulare la norma in maniera più chiara e coordinarla con quella della disposizione precedente.

 

Infine viene precisato che i costi per le verifiche sono a carico delle imprese fornitrici dei serbatoi.

 

 


Articolo 2, comma 16-octies
(Contributo all’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV)

Il comma 16-octies incrementa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2011 il contributo ordinario destinato all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), al fine di assicurare la proroga delle attività connesse al servizio di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale.

L’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che esercita sorveglianza sulla sismicità e sull'attività vulcanica del territorio nazionalesvolgendo anche un ruolo di consulenza verso la Protezione civile, è uno degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, recentemente riordinati con D.lgs. 213/2009[180].

Tali enti ricevono contributi annuali dallo Stato a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca istituito nello stato di previsione del MURST (ora, MIUR), dall’art. 7 del D.lgs. 204/1998[181]. Ai sensi dell’articolo citato, l’ammontare del Fondo è determinato in tabella C della legge finanziaria (ora, legge di stabilità)[182]ed è ripartito annualmente fra gli enti interessati, - sulla base dei programmi pluriennali, che il Ministro è chiamato ad approvare[183] - con uno o più DM, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere parlamentare[184].

Al riguardo si ricorda, peraltro, che l’art. 4 del D.lgs. 213/2009 ha stabilito che la ripartizione del fondo ordinario è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all’art. 5[185], nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca effettuata dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario.

Per l’esercizio finanziario 2010, il DM 24 dicembre 2010, recante riparto del Fondo ordinario, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, assegna all’INGV l’importo globale di euro 57.557.900 dei quali 49.954.300 costituiscono il contributo ordinario, 3.000.000 rappresentano un’assegnazione straordinaria per la partecipazione al programma internazionale EMSO[186] e 4.603.600 sono ascrivibili alla corresponsione di arretrati.

 

In relazione al contenuto della disposizione in commento, all’importo del contributo ordinario da assegnare all’ente per il 2011 - che, ai sensi dell’art. 13 del DM 24 dicembre 2010 citato, dovrebbe costituire l’87% dell’importo 2010 -(ovvero 43.460.241 euro) andranno a sommarsi 1.500.000 euro.

 

Il comma 16-octies dispone che all’onere recato dal contributo all’INGV – pari, come detto, a 1,5 milioni di euro per il 2011 - si provveda:

§         quanto a 250 mila euro per il 2011, mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011 (programma “Fondi di riserva e speciali”, missione “Fondi da ripartire”), allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo ministero;

§         quanto a 1,25 milioni di euro per il 2011, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, istituito dall’articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008[187], come integrato dal decreto-legge n. 112/2008[188].

 

L’art. 5, comma 4, del D.L. 93/2008 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze un Fondo da utilizzare per reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa[189], dotandolo di 115 milioni di euro per l’anno 2008, 120 milioni di euro per l’anno 2009 e 55,5 milioni di euro per l’anno 2010.

Successivamente, l’articolo 60, comma 8, del decreto legge n. 112/2008 ha integrato la dotazione del Fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2009 e di 300 milioni di euro per il 2010, finanziandolo anche per l’anno 2011 in misura pari a 300 milioni. Vari interventi normativi successivi hanno operato una riduzione delle dotazioni finanziarie del Fondo in oggetto.

Nel bilancio per il 2001[190], il Fondo (cap. 3076/Economia) presenta uno stanziamento di competenza pari a 4,45 milioni di euro per l’anno 2011 e nessuno stanziamento per il 2012 e 2013.

 


                                        Articolo 2, comma 16-novies             
(Collaborazione in campo televisivo con San Marino)

Il comma 16-novies proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo fra la Repubblica italiana e la stessa Repubblica di San Marino, firmato il 5 marzo 2008, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.

L’erogazione dei servizi in oggetto è disciplinata da una Convenzione sottoscritta dalla RAI e dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, discendente – a sua volta – dall’Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra Repubblica italiana e Repubblica di San Marino, firmato il 23 ottobre 1987 e ratificato con la legge 9 aprile 1990, n. 99.

L’accordo ratificato nel 1990 prevedeva una durata quindicennale, mentre la Convenzione – stipulata il 30 dicembre 1991 – è scaduta il 31 dicembre 2006. I Ministeri degli affari esteri dei due Paesi hanno peraltro ritenuto entrambi gli atti in vigore fino all’11 giugno 2007. In attesa della stipula del nuovo accordo, l'articolo 39 del decreto-legge n. 248 del 2007 (L. n. 31/2008) ha prorogato l'operatività della convenzione fino al 31 dicembre 2008, allo scopo di assicurare la continuità del servizio.

Due ulteriori proroghe, rispettivamente, al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 sono state poi disposta dall’articolo 1 del decreto-legge n. 207/2008 (L. n. 14/2009) e dall’art. 2, comma 2, del D.L. n. 194/2009 (L. n. 25/2010).

Il nuovo accordo internazionale intervenuto, come si è detto, il 5 marzo 2008, ha durata quinquennale. Allo stato, non è ancora stato presentato al Parlamento il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

 

 


Articolo 2, comma 16-decies
(Conciliazione delle controversie civili e commerciali)

La disposizione proroga di dodici mesi (quindi al 20 marzo 2012) il termine di entrata in vigore della disciplina in materia di mediazione obbligatoria, attualmente fissato al 20 marzo 2011 dall’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

La proroga opera per le sole controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

 

Si ricorda che il decreto legislativo n. 28 del 2010 distingue tre tipi di mediazione: la mediazione obbligatoria, quella volontaria e quella demandata dal giudice.

La mediazione obbligatoria costituisce condizione di procedibilità per l’avvio del processo civile; l’eventuale improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Essa opera rispetto ad alcune specifiche materie elencate nell'articolo 5. I criteri in base ai quali sono state individuate tali controversie concernono rapporti destinati a prolungarsi nel tempo e che conoscono una diffusione di massa (contratti assicurativi, bancari e finanziari); casi particolarmente conflittuali rispetto ai quali, anche per la natura della lite, appare particolarmente fertile il terreno della composizione stragiudiziale (responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti); liti in cui sono coinvolti soggetti appartenenti alla stessa famiglia, gruppo sociale o area territoriale (condominio, locazione, comodato, affitto di azienda, diritti reali, divisione, successioni, patto di famiglia). La condizione di procedibilità non si applica per le azioni inibitorie e risarcitorie di classe disciplinate dal codice del consumo; l’articolo 5, comma 4, esclude in alcuni procedimenti specificamente indicati sia il carattere obbligatorio della mediazione, sia la possibilità per il giudice di invitare comunque le parti a procedervi. Si tratta essenzialmente di procedimenti posti a presidio di interessi per i quali un preventivo tentativo obbligatorio di mediazione appare inutile o controproducente, a fronte di una tutela giurisdizionale che è invece in grado, talvolta in forme sommarie e che non richiedono un preventivo contraddittorio, di assicurare una celere soddisfazione degli interessi medesimi (procedimenti per ingiunzione; convalida di licenza o sfratto, procedimenti possessori, procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata, procedimenti in camera di consiglio, azione civile nel processo penale)..

Nel corso del dibattito parlamentare sullo schema di decreto legislativo si è in particolare approfondito il tema della mediazione obbligatoria; i pareri espressi dalle Commissioni giustizia di Camera e Senato contenevano alcune osservazioni, parzialmente recepite, in particolare relative alla modifica delle materie oggetto di mediazione obbligatoria.

Si segnala che presso la Commissione giustizia del Senato sono in corso di esame le proposte di legge AS 2329 (Benedetti Valentini) e AS 2534 (Della Monica ed altri), recanti modifiche alla disciplina in materia di mediazione civile e commerciale. Entrambe le proposte di legge escludono che il ricorso alla procedura di mediazione possa costituire condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio.


Articolo 2, comma 17
(Interventi per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell’euro)

L'articolo 2, comma 17 consente di provvedere mediante anticipazioni di tesoreria agli eventuali pagamenti che si rendessero necessari al fine di fronteggiare l'operatività della garanzia prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010[191], ossia la garanzia offerta dallo Stato sulle passività emesse per il finanziamento di prestiti agli Stati dell’area euro dalla società appositamente costituita assieme agli altri Stati dell'area, la European Financial Stability Facility (EFSF)[192].

 

In particolare, la norma prevede che, per far fronte agli eventuali pagamenti derivanti dall'operatività della garanzia, si possa ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, che devono essere regolarizzate entro il termine di novanta giorni dal pagamento con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.Ciò in coerenza con quanto già previsto dalla procedura speciale disciplinata dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 67 del 2010[193].

 

La European Financial Stability Facility è una società creata dagli Stati membri dell’Area euro in conseguenza delle decisioni prese il 9 maggio 2010, all’interno del Consiglio ECOFIN. Essa ha sede in Lussemburgo ed è guidata da Klaus Regling, Direttore generale degli affari economici e finanziari presso la Commissione europea.

EFSF è essenzialmente un’emittente di obbligazioni.

Essa infatti è in grado di emettere obbligazioni (bond) - garantite dagli Stati dell’area euro - fino a 440 miliardi di euro per concedere prestiti ai medesimi Stati in difficoltà. I prestiti sono soggetti a condizioni negoziate con la Commissione europea in collegamento con la Banca centrale europea e il Fondo monetario internazionale e devono essere approvati dall'Eurogruppo.

La raccolta della provvista necessaria al finanziamento dei prestiti avviene tramite il collocamento sui mercati internazionali degli EFSF-bond al solo fine di un temporaneo aiuto gli stati dell'eurozona in difficoltà.

EFSF è stata impegnata, per la prima volta, nel piano di aiuti disposto dall'Unione Europea a favore dell'Irlanda.

 

Al fine di dare attuazione alle decisioni assunte dal consiglio Ecofin di maggio, l’articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, ha autorizzato il Ministero dell’economia e delle finanze ad assicurare la partecipazione Italiana al capitale sociale della costituenda società EFSF, per una spesa massima di 20 milioni di euro per l’anno 2010.

Il comma 2 ha inoltre autorizzato il Ministro dell’economia a concedere la garanzia dello Stato sulle passività della società dirette a costituire la provvista finanziaria per la concessione di prestiti. Alla copertura degli eventuali oneri si provvede con emissione di titoli di stato a medio-lungo termine, cioè con le medesime modalità previste dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 67 del 2010, il quale disciplina la procedura di concessione del prestito alla Grecia. La garanzia dello Stato è elencata in apposito allegato dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze unitamente alle garanzie statali per cui non è ammesso il prelevamento dal fondo di riserva.

 

Il citato articolo 2 del decreto-legge n. 67 del disciplina la procedura di concessione dei prestiti in favore della Grecia. In particolare, il comma 2 stabilisce che le risorse necessarie per finanziare le operazioni di prestito sono reperite mediante le emissioni di titoli di Stato a medio - lungo termine, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle emissioni stesse.

Gli importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge finanziaria.

Il comma 3 autorizza il ricorso ad anticipazioni di tesoreria qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti all'erogazione dei prestiti nei termini concordati. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dispongono l'erogazione dei prestiti autorizzano il ricorso alle anticipazioni, la cui regolarizzazione deve essere effettuata entro novanta giorni dal pagamento.

Si osserva in proposito che nella documentazione depositata dal Governo nel corso dell’esame parlamentare del decreto legge n. 67/2010, è stato precisato che le erogazioni verso la Grecia avrebbero trovato inizialmente copertura tramite l’utilizzo del conto disponibilità intrattenuto presso la Banca d’Italia. Tale conto, entro 90 giorni dal pagamento, avrebbe beneficiato della regolarizzazione dell’anticipo di cassa, previo reperimento di fondi con l’emissione di debito pubblico.

 

Come evidenziato dalla Relazione al provvedimento, la norma è finalizzata ad estendere il ricorso alla speciale procedura - già prevista nel caso di prestiti alla Grecia - alla luce degli accordi intervenuti in sede comunitaria.

Si tratta pertanto, come evidenzia la relazione tecnico illustrativa al decreto legge di una procedura d’urgenza che consente l’immediata erogazione dei pagamenti, attraverso anticipazioni di tesoreria, successivamente regolarizzate, con l’emissione di ordini di pagamento effettuati sui pertinenti capitoli di spesa avviene successivamente a valere sul ricavo netto dei titoli di Stato emessi a tal fine.

Da qui la necessità - secondo il Governo - di estendere la procedura d’urgenza, già attivata per il prestito alla Grecia, anche ad altre eventuali ipotesi di attivazione della garanzia dello Stato sugli interventi analoghi della European Financial Stability Facility (EFSF), previsti dall’articolo 17 del decreto legge n. 78/2010.

La Relazione sottolinea altresì che la disposizione servirebbe anche ad evitare il fenomeno dell'insorgere di pressioni speculative sui mercati al solo annuncio dell'emissione di titoli finalizzati alla salvaguardia dell'euro.

 

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Nella riunione del 4 febbraio scorso, i Capi di stato e di governo dell’UE hanno posticipato al Consiglio europeo del 24-25 marzo l'adozione della decisione definitiva sulla modifica dell'art. 136 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE)[194] necessaria all'istituzione del meccanismo europeo di stabilità.

Il testo del progetto di decisione era già stato concordatodal Consiglio europeo di dicembre che aveva stabilito di avviare immediatamente la procedura semplificata di revisione di cui all'articolo 48, paragrafo 6 del TUE[195].

Il progetto di modifica prevede di aggiungere all’art. 136 il seguente paragrafo: “Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità.".

 

Il Consiglio europeo di dicembre altresì stabilito che gli Stati membri la cui moneta non è l'euro saranno associati ai lavori, se lo desiderano, e potranno decidere di partecipare caso per caso alle operazioni condotte secondo il meccanismo.

In base alla procedura prevista dall’art. 48, paragrafo 6 del TFU, il Parlamento europeo deve essere consultato. Il parere, attualmente all’esame della Commissione affari costituzionali del PE, dovrebbe dunque essere reso nella sessione del 7-10 marzo, prima della  riunione del Consiglio europeo del 24-25 marzo. Il previsto parere della Commissione europea (favorevole) è stato reso il 14 febbraio 2011.

 

La decisione di modificare il TFUE per permettere agli Stati membri della zona euro di istituire un meccanismo permanente volto a salvaguardare la stabilità finanziaria dell'intera zona euro era stata assunta dal Consiglio europeo del 16 dicembre 2010, accogliendo con favore la relazione presentata al riguardo dal Presidente Herman Van Rompuy, su mandato del Consiglio europeo del 28-29 ottobre 2010.

 

Il meccanismo permanente sostituirà il fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, che resteranno in vigore fino al giugno 2013.

 

Tali meccanismi transitori sono stati adottati, in seguito alla crisi finanziaria della Grecia, dal Consiglio ECOFIN del 9 maggio scorso, e si articolano in misure volte a mobilizzare risorse di ammontare complessivo massimo pari a 500 miliardi di euro, mediante:

 

A tale riguardo, si ricorda che il 26 dicembre 2010 il Consiglio dei Governatori della BCE, al fine di preservare la stabilità finanziaria, ha deciso di raddoppiare le quote di partecipazione nel capitale della BCE, che, per i Paesi dell’Eurozona, risultano dunque le seguenti:

 

Paese membro

Quota (in euro)

Belgio

   261.010.384,68

Germania

2.037.777.027,43

Irlanda

    119.518.566,24

Grecia

    211.436.059,06

Spagna

    893.564.575,51

Francia

 1.530.293.899,48

Italia

 1.344.715.688,14

Cipro

      14.731.333,14

Lussemburgo

       18.798.859,75

Malta

         6.800.732,32

Paesi Bassi

     429.156.339,12

Austria

     208.939.587,70

Portogallo

     188.354.459,65

Slovenia

       35.381.025,10

Slovacchia

       74.614.363,76

Finlandia

     134.927.820,48

Totale

  7.510.020.721,55

Fonte: Banca centrale europea

 

 


Articolo 2, comma 17-bis
(Estensione della partecipazione italiana al capitale della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo)

La norma in commento proroga quanto previsto dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1998, n. 160, al fine di consentire l'estensione della partecipazione italiana al capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), e precisamente nella misura di 76.695 azioni di capitale a chiamata, pari al controvalore in euro di 766.950.000. L'estensione consegue agli impegni internazionali assunti in diverse occasioni per far fronte alla crisi finanziaria globale, con particolare riferimento ai Vertici G20 di Londra e Pittsburgh (2009), e di Toronto (2010), nonché alla risoluzione del Consiglio dei governatori della BERS del 14 maggio 2010. La norma precisa che, riguardando l'estensione della partecipazione azioni di capitale a chiamata, non è previsto alcun esborso a carico della finanza pubblica.

 

Si ricorda che la legge 18 maggio 1998, n. 160, recante contributi ad organismi finanziari internazionali multilaterali, ha previsto al comma 1 dell'articolo 3 l'autorizzazione alla partecipazione italiana all'aumento di capitale della BERS.

 

La relazione del Governo sul c.d. maxiemendamento segnala che le summenzionate sedi internazionali hanno richiesto a tutte le Banche multilaterali di sviluppo l'erogazione di crediti addizionali per contrastare gli effetti della crisi economica e finanziaria. In considerazione delle difficoltà che gli stessi paesi membri della BERS incontrano nel reperire risorse addizionali nella particolare contingenza, il Consiglio dei governatori della BERS ha determinato che il prospettato aumento di capitale di 10 miliardi di euro, che potrebbe avere carattere temporaneo, si suddivida in un pagamento effettivo di un miliardo, da conseguire attraverso la conversione parziale delle riserve della Banca; e in un aumento temporaneo della componente del capitale a chiamata, pari a 9 miliardi di euro. Sempre nella relazione si segnala che l'aumento di capitale consentirà alla BERS  di mantenere il rating di tripla A, consentendole il reperimento di risorse sul mercato dei capitali a costi minori. D'altra parte, si sottolinea che l'operazione non avrà costi per i paesi sottoscrittori, che in teoria vengono a rinunciare a una parte dei dividendi - la stessa relazione ricorda però che tali dividendi non sono mai stati pagati ai paesi membri da nessuna delle Banche multilaterali di sviluppo. Appare più rilevante l'osservazione che la sottoscrizione del capitale a chiamata - fermo restando che il miliardo di pagamento effettivo sarà a valere sulle riserve della Banca - costituisce solo un'obbligazione eventuale, ricordando che fino ad oggi nessuna Banca di sviluppo ha mai fatto ricorso al capitale a chiamata, il quale tuttavia contribuisce alla determinazione dei limiti statutari per l'attività di ciascuna Banca, permettendo un aumento dei volumi di attività finanziaria, sebbene entro i limiti fissati. La risoluzione n. 128 del 2010 del Consiglio dei governatori della BERS ha previsto che ogni paese membro sottoscriva ulteriori azioni fino al 42,857% di quelle sinora possedute: la nuova sottoscrizione dovrà essere compiuta entro il 30 aprile 2011, mediante il deposito di uno strumento di sottoscrizione nel quale si dichiari di aver adottato tutti provvedimenti normativi interni necessari allo scopo. L'Italia, tra i principali paesi membri della BERS, partecipa al capitale della Banca con una quota dell'8,6%, pari a quella detenuta dalla Francia, dalla Germania, dal Regno Unito e dal Giappone. Il numero di azioni in possesso del nostro paese aumenterebbe, con il provvedimento in discussione, di 76.695 unità, cui corrisponde un valore di 766,95 milioni di euro, che però non comporta, si ribadisce, alcun esborso da parte dello Stato.

 

Si ricorda infine che la BERS, pur essendo annoverata generalmente tra le Banche multilaterali di sviluppo regionale, possiede la peculiarità di una marcata accentuazione politica del proprio mandato. Infatti l'istituzione della BERS avvenne nel quadro della dissoluzione del sistema economico e politico dei paesi di socialismo reale, come tentativo di risposta prevalentemente europea alle necessità dei paesi precedentemente appartenenti al blocco comunista e all'Unione sovietica, in via di transizione dal sistema monopartitico ad economia centralizzata verso un sistema democratico di stampo occidentale basato sull'economia di mercato. Proprio perciò l'obiettivo della BERS è precipuamente quello di sostenere i paesi destinatari di investimenti nell’attuazione di riforme economiche strutturali volte allo smantellamento dei monopoli, alla decentralizzazione e alla privatizzazione dell'economia. Proprio in considerazione della missione principale della BERS è stato posto il limite del 40% delle operazioni agli interventi della Banca nel settore pubblico di ciascuno dei paesi recipienti. Il carattere prevalentemente europeo della BERS è testimoniato dalla presenza tra i propri membri sia della Unione europea che della Banca europea degli investimenti, nonché dalla previsione per la quale il complesso delle azioni in possesso della UE, della BEI e dei singoli Stati membri dell'Unione non può mai scendere sotto la quota del 51% del capitale sociale della Banca.

 


Articolo 2, comma 17-ter
(Proroga del termine per il completamento delle iniziative agevolate di programmazione negoziata)

Il comma 17-terreca la proroga al 31 dicembre 2011 del termine entro il quale possono essere completate le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa, qualora risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi.

 

Il termine, fissato originariamente al 31 dicembre 2007, dall’articolo 1, comma 862, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2007) è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2008 dall’articolo 3, comma 35, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) e, poi, al 31 dicembre 2009 dall’articolo 43, comma 7-bis, del D.L. n. 112/2008 (legge n. 133/2008).

 

Per programmazione negoziata si intende la regolamentazione concordata tra soggetti istituzionali (enti locali, ministeri, imprese pubbliche, apparati amministrativi ) e soggetti economici e sociali (imprenditoriali, sindacali, culturali, finanziari, associativi) che hanno influenza nei processi di sviluppo su scala locale e sovralocale, per l'attuazione di interventi di sviluppo e la promozione di attività produttive all'interno di un territorio. Il fine è la creazione di percorsi amministrativi semplificati e il raccordo dei molteplici interessi che agiscono a livello territoriale attraverso la collaborazione interistituzionale e la concertazione economica e sociale.

La programmazione negoziata viene introdotta nel 1995 (decreto-legge n. 32/1995) e ridefinita con la legge n. 662/1996, provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997, e con le relative deliberazioni del CIPE.

Sono quattro gli strumenti principali di intervento: patti territoriali, contratti d'area, contratti di programma, intese istituzionali di programma.

Ai sensi della legge n. 662/1996 l'ambito territoriale di applicazione della programmazione negoziata non si limita alle aree sottoutilizzate del territorio nazionale ma coinvolge l’intero territorio nazionale, ad eccezione del contratto d’area, la cui applicazione è limitata a territori circoscritti. Riguardo alle aree sottoutilizzate, specifiche risorse sono comunque riservate dal CIPE per il ricorso a contratti d’area e a patti territoriali.

Quanto alla vigente normativa sulle erogazioni per le agevolazioni, il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, novellato dal D.M. attività produttive del 27 aprile 2006, n. 215 (a sua volta modificato dal D.M. sviluppo economico 4 febbraio 2009, n. 65), ha disciplinato l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali.

Per ciò che concerne la revoca delle agevolazioni, l'articolo 12, comma 3, lett. e), prevede che essa operi qualora l'iniziativa non venga ultimata entro 48 mesi dalla data di inizio dell'istruttoria, convenzionalmente identificata con la data di presentazione della richiesta, salvo che il termine non sia prorogato. Tale termine può essere prorogato una sola volta e per un periodo non superiore ai dodici mesi.

Per ciò che concerne il differimento dei termini per il completamento dei programmi, l'articolo 12-ter prevede per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area che, qualora queste alla data di ultimazione, ovvero alla scadenza dei 48 mesi o, in caso di rimodulazioni, dei 24 mesi, entrambi eventualmente prorogati di 12 mesi, risultino realizzate in misura non inferiore al 50% degli investimenti ammessi, sia disposto, su richiesta dell'impresa interessata, un differimento dei termini per il completamento del programma, comunque non superiore a ulteriori 12 mesi.

Per i programmi d'investimento, relativi ad iniziative agevolate a valere sui Patti Territoriali e sui Contratti d'Area, superiori a 1,5 milioni di euro, la cui realizzazione comporta complessità tali da richiedere più articolati e specifici procedimenti autorizzativi, i 48 mesi o, in caso di rimodulazione, i 24 mesi decorrono dalla data di rilascio da parte delle amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio dei lavori (art. 4, D.M. n. 215/2006, come modificato dal D.M. n. 65/2009).

 

 

La norma mantiene fermi gli effetti degli atti amministrativi già adottati e la destinazione delle risorse finanziarie reperite mediante i provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992.

 

Relativamente all’utilizzo delle economie derivanti da revoche delle agevolazioni della legge n. 488/1992, va ricordato che l'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007, ha previsto che tali risorse siano annualmente accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al fine di essere destinate, nel limite dell’85% alla realizzazione di interventi specificamente indicati[196].

A tal fine, la norma prevedeva che le risorse accertate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico fossero iscritte in un apposito fondo del medesimo Ministero.

 

Relativamente alle economie, va ricordato che esse sono state accertate con i decreti del Ministro dello Sviluppo economico 28 febbraio 2008, n. 64, in complessivi 785 milioni di euro (peraltro interamente utilizzati a copertura finanziaria degli oneri recati dal D.L. n. 5/2009), con il D.M.  13 marzo 2009 in complessivi 375 milioni di euro e con il D.M. 4 maggio 2010 in 230 milioni di euro (di cui, 78 milioni da considerarsi in perenzione amministrativa).

In particolare, con il decreto 4 maggio 2010, il Ministro per lo sviluppo economico ha accertato economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla legge n. 488/92, nella misura complessiva di 230 milioni di euro, di cui 78 milioni in perenzione amministrativa e 152 milioni disponibili ed effettivamente utilizzabili.

 

Nell'ambito di tali disponibilità, l'importo di 50 milioni di euro è stato destinato agli interventi agevolativi di cui all'art. 6, commi 7, 8, 8-bis e 9, del D.L. n. 149/1993 (ristrutturazione e riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento), a fronte delle domande pervenute nell’anno 2010, e l'importo di 48 milioni di euro è destinato agli interventi di programmazione negoziata per le aree del centro-nord.

 


Articolo 2, comma 17-quater e 17-quinquies
(Garanzie sui mutui)

I commi 17-quater e 17-quinquies, inseriti durante l’esame del provvedimento al Senato, recano disposizioni in materia di garanzie sui mutui.

 

Il comma 17-quater, in particolare, prevede che le garanzie ipotecarie prestate a fronte di un mutuo continuino ad assistere il rimborso del finanziamento, nell’ammontare risultante all’originaria data di scadenza, secondo le modalità convenute e senza alcuna formalità o annotazione, anche nel caso in cui l’ammortamento del debito sia sospeso per volontà del creditore o per effetto di legge. La norma è finalizzata a consentire la proroga delle operazioni di sospensione dell’ammortamento dei mutui.

 

Si ricorda in merito che il 3 agosto 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze - MEF, l'ABI e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese hanno firmato un Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio, con l'obiettivo di dare respiro finanziario alle imprese aventi adeguate prospettive economiche e in grado di provare la continuità aziendale. L'accordo prevede, in particolare, la possibilità di sospendere temporaneamente il pagamento della quota capitale delle rate o dei canoni relativi ad operazioni di mutuo o di leasing. E' inoltre previsto l'allungamento a 270 giorni delle anticipazioni bancarie su crediti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie dell'Avviso comune si sono impegnate a definire un sistema di monitoraggio dell'andamento dell'iniziativa. Con circolare del 1° luglio 2010 l’iniziativa è stata prorogata in modo tale da consentire alle imprese di presentare domanda di ammissione ai benefici previsti dall’Avviso sino al 31 gennaio 2011.

Con comunicato stampa del 16 febbraio 2011, l’ABI ha annunciato la sigla del nuovo accordo relativo al predetto Avviso comune, che ha previsto:

-             la proroga al 31 luglio 2011 del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici;

-             l’allungamento dei finanziamenti a medio lungo termine (mutui) che hanno beneficiato della sospensione ai sensi dell’avviso Comune, per un periodo pari alla vita residua del finanziamento e, in ogni caso, non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari;

-             la previsione secondo cui le banche possono mettere a disposizione delle imprese che lo richiedono specifici strumenti di gestione del rischio di tasso relativamente ai finanziamenti per i quali si propone l’allungamento del piano di ammortamento, finalizzati a convertire il tasso di interesse del finanziamento da variabile a fisso o a fissare un tetto al possibile incremento del tasso di interesse variabile.

-             appositi finanziamenti per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale.

 

Resta fermo il diritto del debitore che abbia estinto la quinta parte del debito originario a una riduzione proporzionale della somma iscritta, nonché alla parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente (articolo 39, comma 5, del testa unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385).

 

Inoltre, le norme in commento si applicano anche alle operazioni di finanziamento cartolarizzate, nel dettaglio al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite (ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130). La previsione ha lo scopo di consentire il rimborso del mutuo al cessionario, secondo il piano di ammortamento in essere al momento della sospensione e per l’importo delle rate oggetto della sospensione stessa. In tale ipotesi, la banca è surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. Tale surroga ha effetto, però, solo a seguito dell’integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell’operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni.

 

Il successivo comma 17-quinquiesprevede che qualora la banca, al fine di realizzare la sospensione dell’ammortamento (la disposizione cita il comma 19-quater; tale riferimento va inteso al già commentato 17-quater) riacquisti il credito in precedenza cartolarizzato con cessione di crediti ovvero emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne dia notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente.

I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

 

 


Articolo 2, comma 17-sexies
(Relazione al Parlamento sulla situazione economica del Paese)

Il comma 17-sexies - modificando l’articolo 12, comma 7 della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 - posticipa il termine di presentazione alle Camere della Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente dal mese di aprile al 30 settembre di ogni anno.

 

Si osserva al riguardo che, a seguito dell’esame del decreto legge al Senato, è stata soppressa l’autorizzazione al Governo – prevista dal combinato disposto dell’articolo 1, comma 2 e tabella 1 del decreto legge - a prorogare fino al 31 dicembre 2011, con D.P.C.M, il termine di presentazione alle Camere del citato documento.

 


                                       Articolo 2, comma 17-septies           
(Destinazione di risorse finanziarie degli enti previdenziali pubblici)

Il comma 17-septies dell’articolo 2 reca disposizioni in materia di investimenti immobiliari degli enti previdenziali.

In particolare, la norma consente la prosecuzione delle attività di realizzazione del Polo finanziario e del Polo giudiziario di Bolzano (cui all’articolo 2, comma 586 della legge 24 dicembre 2007, n. 244), a decorrere dal 30 settembre 2011, a valere sulle risorse destinate agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali, in ogni caso nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Si ricorda che la legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) ha istituito (art. 2, comma 586) presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione del Polo finanziario e del Polo giudiziario di Bolzano.

In particolare, la disposizione ha stanziato 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010  per un Fondo finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

a)    acquisizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di immobili adiacenti ad uffici delle entrate già esistenti, al fine di concentrare tutti gli uffici finanziari in un unico complesso immobiliare per dare vita al Polo finanziario della città di Bolzano;

b)    trasferimento degli uffici giudiziari di Bolzano nell’edificio di piazza del tribunale, prospiciente al Palazzo di giustizia per dare vita al Polo giudiziario.

 

Il successivo comma 587 ha stabilito che i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del Fondo fossero individuate con decreto dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (il DM non risullta emanato).

 

A tale scopo si autorizza lo Stato, per l’anno 2011, a sottoscrivere fino a 1 milione di euro di quote di Società di Gestione del Risparmio finalizzate a gestire Fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano, tra i loro obiettivi, quelli della realizzazione di nuove infrastrutture prevalentemente sul territorio nazionale e con effetti di lungo periodo.

Si ricorda che i fondi comuni sono patrimoni privi di personalità giuridica, suddivisi in quote di pertinenza dei partecipanti, la cui gestione è affidata ad apposite società (Società di gestione del risparmio - SGR) che ne curano l’investimento in strumenti finanziari, crediti o altri beni. Il patrimonio del fondo è distinto sia da quello della società di gestione, sia da quello dei partecipanti e deve essere depositato presso una banca. Essi sono disciplinati dal Testo unico in materia di intermediazione finanziaria – TUF, di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dai regolamenti di attuazione. Nei fondi comuni di investimento “chiusi”, a differenza dei fondi “aperti”, il rimborso delle quote ai partecipanti avviene solo a scadenze predeterminate. Devono necessariamente assumere la forma chiusa i fondi che investono in attività immobiliari, in strumenti finanziari non quotati in misura superiore al 10 per cento del patrimonio, in crediti e in altri beni diversi dagli strumenti finanziari. Assumono generalmente questa forma i fondi che esercitano le attività di investimento nel capitale di rischio delle imprese, nel periodo di avvio dell’attività o in fasi successive del ciclo di vita aziendale, al fine di favorirne lo sviluppo.

L’onere derivante dalla sottoscrizione dei fondi è quantificato in  1 milione di euro per l’anno 2011, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” di conto capitale della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

Si ricorda che ulteriori disposizioni concernenti gli investimenti degli enti previdenziali pubblici sono contenuti anche nell’articolo 2, comma 4-sexies, alla cui scheda si rimanda.

 


Articolo 2, commi da 17-octies a 17-duodecies
(Attività di bancoposta)

I commi in esame, introdotti nel corso dell’esame al Senato, intervengono con riferimento all’attività svolta da Poste italiane S.p.a. in materia di bancoposta, al fine di applicare a tale attività gli istituti di vigilanza prudenziale, di competenza della Banca d’Italia. Tale attività, ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. n. 144/2001 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta), comprende: la raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali; la raccolta del risparmio postale; i servizi di pagamento, comprese l'emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate; il servizio di intermediazione in cambi; la promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari abilitati; i servizi di investimento ed accessori.

l comma 17-octiesprevede pertanto che, entro il 30 giugno 2011, Poste italiane, con apposita delibera dell’assemblea, costituisca un patrimonio esclusivamente destinato all’esercizio della predetta attività, il cui valore potrà essere anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. La delibera dovrà individuare i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio e le regole di organizzazione e gestione dello stesso.

Il comma 17-noviesprecisa che i beni e i rapporti individuati secondo le norme del codice civile sono destinati esclusivamente alle obbligazioni sorte sulla base delle attività di bancoposta, e formano un patrimonio separato da quello di Poste italiane. Di tali obbligazioni la società risponde nei limiti del patrimonio stesso, ferma restando la responsabilità illimitata per obbligazioni derivanti da fatto illecito.

Il comma 17-deciesdispone che ogni modifica delle regole organizzative e di gestione del patrimonio, nonché il trasferimento di beni o rapporti giuridici compresi nel restante patrimonio di Poste italiane, deve essere oggetto di delibera dell’assemblea.

Il comma 17-undecies detta norme per la gestione contabile del patrimonio destinato alle attività di bancoposta, precisando che i beni e i rapporti ivi compresi devono essere indicati nello stato patrimoniale della società. Si prevede inoltre che il rendiconto separato debba essere redatto secondo i principi contabili internazionali.

Il comma 17-duodecies prevede che Poste italiane, al fine dell’attuazione dell’articolo 2 commi da 165 a 176 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), possa acquisire partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di banche. Va ricordato che con i commi citati è stata istituita e disciplinata la Banca del Mezzogiorno S.p.a., con finalità di favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio e lungo termine e per il capitale di rischio nel Mezzogiorno, anche con l’emissione di obbligazioni e passività esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e medie imprese che investono nel Mezzogiorno; di  emettere obbligazioni per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno; di acquisire dalle banche aderenti mutui a medio o lungo termine erogati a piccole e medie imprese del Mezzogiorno aventi adeguato merito di credito, per creare portafogli efficienti in termini di diversificazione e riduzione del rischio da cedere al mercato.

Il comma 17-duodecies fa salve, infine, le disposizioni autorizzative di cui al d.lgs. n. 385/1993, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.


Articolo 2, comma 17-terdecies
(Verifica di solvibilità delle imprese di assicurazione)

Il comma 17-terdecies reca disposizioni in materia di valutazione - a fini fiscali e di vigilanza - dei titoli posseduti dalle imprese di assicurazione.

In primo luogo, la norma prevede che le deroghe alla disciplina generale sulla valutazione dei titoli iscritti in bilancio al fine di determinare la base imponibile IRES, previste dall’articolo 15, comma 13 del decreto legge 29 novembre 2009, n. 185[197], possano essere reiterate, in luogo della sola possibilità di estenderle all’esercizio successivo, originariamente prevista dal medesimo comma 13.

Si ricorda in proposito che l’articolo 15, commi da 13 a 15 del D. L. n. 185/2008 ha introdotto, in ragione della crisi economico-finanziaria, una deroga ai criteri di valutazione dei titoli iscritti in bilancio che non costituiscono investimenti durevoli; tali misure sono state da ultimo (articolo 51, comma 1-bis del D.L. 78/2010[198]) estese al periodo d’imposta in corso al 31 maggio 2010.

In particolare, a fronte della disciplina generale contenuta nell’articolo 110 del TUIR - ai sensi della quale il valore dei titoli iscritti in bilancio deve corrispondere al valore di mercato – il comma 13 ha disposto la possibilità di attribuire ai titoli un valore diverso da quello di mercato, purché corrispondente al valore risultante dall’ultimo bilancio approvato ovvero, se disponibile, dalla relazione semestrale. La norma è stata introdotta in quanto, in considerazione della turbolenza dei mercati finanziari registrata nel 2008, i prezzi di scambio nei mercati potevano risultare non rappresentativi del reale valore dei titoli medesimi.

La facoltà di attribuire, per il periodo d’imposta in corso al 31 maggio 2010, un valore diverso da quello rilevato nei mercati finanziari interessa:

-      le società che non applicano gli International Accounting Standards – IAS (art. 15, co. 13, D.L. n. 185/2008);

-      le imprese del settore assicurativo (art. 15, co. 14 e 15, D.L. n. 185/2008) relativamente alle quali il comma 15 stabilisce l’obbligo di accantonare la quota di utili corrispondente alla mancata svalutazione dei titoli.

 

Le norme in commento introducono alcune deroghe in tema di valutazione di titoli anche ai fini dell’attività di vigilanza supplementare sulle imprese assicurative, a tale scopo introducendo i commi 15-bis e 15-teral citato articolo 15 del D.L. 185/2008.

Il capo IV del titolo XV del Codice delle Assicurazioni private, di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, si occupa della solvibilità corretta delle imprese di assicurazione, calcolata secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento[199]. Il predetto regolamento reca, tra l’altro: i metodi di calcolo della solvibilità corretta, i criteri di valutazione delle attività e delle passività, il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta, i criteri applicativi del calcolo della solvibilità corretta, il trattamento delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie, delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo ai fini dell'inclusione nel calcolo della situazione di solvibilità corretta, determinando agli stessi fini gli effetti derivanti dall'indisponibilità delle informazioni relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro Stato e le modalità tecniche per il calcolo della situazione di solvibilità corretta, garantendo la permanenza della sostanziale equivalenza tra i metodi di calcolo

E’ prevista una specifica disciplina della verifica di solvibilità per le imprese di assicurazione e riassicurazione controllanti, e la possibilità di stipulare accordi per la concessione di esoneri dagli obblighi di verifica, ove il rapporto di controllo intercorra tra imprese con sede legale in un altro Stato membro UE e l'ISVAP abbia concordato con le autorità di vigilanza competenti degli Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.

 

Il comma 15-bis consente alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, ai fini della verifica di solvibilità corretta, per l'esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011, di tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea.

Le norme riguardano le imprese di cui all’articolo 210, commi 1 e 2 del Codice delle Assicurazioni private, e cioè quelle aventi sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, ovvero che siano controllate da una impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo.

La disposizione in esame consente dunque alle predette imprese di assicurazione – le quali detengono grandi quantità di obbligazioni governative – di non tenere conto, ai fini della verifica di solvibilità, della volatilità dei titoli di stato recentemente connessa all’instabilità dell’Area Euro; in sostanza, le minuvalenze che discendono dai predetti titoli non sono computate a fini di vigilanza.

 

La disposizione in commento permette la reiterazione di tale misura in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, sentito l'ISVAP; tuttavia, gli effetti derivanti dall'applicazione dell’agevolazione non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta.

E’ fatta salva la già menzionata disciplina di cui ai commi da 13 a 15 del citato articolo 15 del D. L. n. 185/2008.

 

Il successivo comma 15-ter, inserito dalla norma in commento, obbliga le medesime imprese assicuratrici ad assicurare la permanenza nell'ambito del gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente alla adozione delle nuove disposizioni (comma 15-bis) in materia di  titoli.

E’ demandata all'ISVAP la disciplina, con regolamento, delle modalità,delle  condizioni e dei limiti di attuazione del comma 15-bis, anche al fine di assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta.


Articolo 2, comma 17-quaterdecies
(Cessione delle partecipazioni bancarie)

Il comma 17-quaterdecies dell’articolo 2, inserito durante l’esame del provvedimento al Senato,proroga al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato dalla legge, in favore dei soggetti che, alla data del 31 dicembre 2009, detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore allo 0,50 per cento, se tale superamento deriva da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata.

 

Si ricorda che, in base all’articolo 30, comma 1, del TUB - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) ogni socio di banche popolari ha diritto ad un voto, a prescindere dal numero delle azioni possedute (c.d. principio del voto capitario).

Il comma 2 dell’articolo 30 stabilisce che nessun socio può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all’alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.

L’articolo 28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 ha differito di un anno il predetto termine per l’alienazione in favore dei soggetti che, alla data del 31 dicembre 2007, detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore ai limiti di legge.

Il differimento di un anno del predetto termine per l’alienazione è stato disposto, in via generale (ai sensi dell’articolo 41, comma 14 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207), per i casi in cui il superamento del limite previsto dalla predetta disposizione derivasse da operazioni di concentrazione tra banche oppure fra investitori.

Da ultimo, l’articolo 1, comma 17-bis del decreto-legge n. 194 del 2009[200]ha prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione delle partecipazioni in eccesso nelle banche popolari per i soggetti i quali, alla data del 31 dicembre 2008, detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dalla legge, ove il superamento del limite derivasse da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, ferma restando l’impossibilità di incremento di tale partecipazione.

 

Si ricorda che la Tabella 1 allegata al provvedimento in esame proroga al 30 marzo 2011 il termine per l’alienazione delle partecipazioni in eccesso nelle banche popolari recato dall’articolo 30, comma 2 del TUB.

Sembra dunque che la proroga contenuta nella tabella presenti un carattere più generale della disposizione in commento, dal momento  che indica un termine massimo per l’alienazione che prescinde sia dalla derivazione delle quote possedute in eccesso, sia dalla data di detenzione della predetta partecipazione.

Occorrerebbe dunque chiarire se le due norme sono in rapporto di generalità (tabella) – specialità (comma in esame), ovvero se intendono riferirsi alla medesima proroga, nel qual caso appare necessario un coordinamento tra di esse.

 


Articolo 2, comma 18
(Differimento del termine per l’approvazione dei bilanci
delle Agenzie fiscali
)

Il comma 18 dell’articolo 2differisce al 30 giugno, per l'anno 2011, il termine per l'approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali, differendo corrispondentemente tutti i termini per l'adozione dei relativi atti presupposti.

 


Articolo 2, comma 18-bis
(Dilazioni di pagamento concesse dall’agente della riscossione)

Il comma 18-bis, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, interviene sulla disciplina delle dilazioni di pagamento, richieste dal contribuente per l’esistenza di una temporanea situazione di difficoltà finanziaria, e concesse dall’agente di riscossione ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973

In particolare, qualora il contribuente non abbia effettuato il pagamento della prima rata, ovvero delle prime due rate, previste dal piano di rientro il versamento delle suddette rate può essere prorogato fino a 72 mesi in presenza delle seguenti condizioni:

-            la dilazione deve essere stata concessa prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

-            il contribuente deve comprovare un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

 

 


Articolo 2, comma 18-ter
(Fondo unico giustizia)

L’articolo 2, comma 18-ter, aggiunge un comma 6-bis all’art. 2 del DL n. 143/2008 (L. n. 181/2008) relativo ai rapporti di natura contabile intercorrenti tra lo Stato ed Equitalia-Giustizia in relazione alla gestione, da parte di quest’ultima, del cd. Fondo unico giustizia.

 

Equitalia Giustizia è la società per azioni interamente posseduta da Equitalia spa (ex Riscossione s.p.a.) cui è affidata la gestione delle risorse del Fondo unico giustizia. Alla stessa società la legge finanziaria 2008 (legge 244/2007) aveva già attribuito il recupero dei crediti di giustizia e delle pene pecuniarie conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato a partire dal 1° gennaio 2008.

Il Fondo unico giustizia è stato istituito e disciplinato con due successivi decreti-legge (n. 112/2008 e n 143/2008) con l'obiettivo di centralizzare e rendere più efficiente la gestione delle somme recuperate dallo Stato, soprattutto a seguito di sequestri e confische antimafia.

Al Fondo unico giustizia affluiscono le seguenti risorse (ed i relativi interessi):

§       somme sequestrate nell’ambito di procedimenti penali e in applicazione di misure di prevenzione antimafia, nonché i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata;

§       somme derivanti dall’irrogazione di sanzioni amministrative, anche a carico di enti;

§       somme e proventi devoluti a vario titolo allo Stato. In particolare:

-        somme sequestrate nell’ambito di procedimenti penali e, dopo 5 anni dal provvedimento definitivo, non confiscate né reclamate in restituzione;

-        proventi di attività finanziarie sequestrati nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione antimafia o per l’irrogazione di sanzioni amministrative (es. titoli, valori di bollo, crediti pecuniari, conti correnti);

-        somme depositate presso Poste Italiane, banche e altri operatori finanziari nell’ambito di procedimenti civili o di ripartizione dell’attivo fallimentare, quando siano trascorsi 5 anni dalla definizione del procedimento che aveva dato causa al deposito, senza che l’avente diritto le abbia riscosse o reclamate.

§       somme sequestrate dall'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di controllo sul denaro contante in entrata e in uscita ai confini comunitari.

Restano comunque fuori dal Fondo altre somme riconducibili all’attività giudiziaria o di repressione degli illeciti: si pensi ai crediti relativi alle spese di giustizia (es. recupero delle spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; recupero delle spese processuali penali), alle pene pecuniarie (multe e ammende) e alle spese di mantenimento dei detenuti, la cui riscossione è disciplinata dal Testo unico delle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002).

La legge ha previsto che spetti ad un DPCM determinare ogni anno, entro il 30 aprile, la destinazione delle risorse del Fondo unico giustizia. Nell’emanare tale decreto il Governo dovrà rispettare i seguenti parametri, cui potrà derogare solo in presenza di circostanze gravi ed eccezionali: almeno un terzo delle risorse dovranno essere destinate al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico; almeno un ulteriore terzo delle risorse dovranno essere destinate al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali del Ministero della giustizia; il resto dovrà affluire all’entrata del bilancio dello Stato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto 29 aprile 2010, sulla base delle entrate affluite nell'esercizio 2009 (1.592 milioni di euro), ha determinato in 158 milioni la quota del Fondo unico giustizia da distribuire ai ministeri della giustizia e dell'interno. A seguito di alcuni rilievi della Corte dei Conti  il DPCM reca la seguente ripartizione delle risorse disponibili: il 49% ciascuno ai ministeri della giustizia e dell'interno e il restante 2% all'entrata dello Stato.

In base a quanto disposto da uno dei decreti-legge “milleproroghe” (DL n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009), le risorse affluite nel Fondo unico giustizia non sono soggette ad esecuzione forzata, non possono cioè essere pignorate ad alcun titolo. Le modalità concrete di gestione del Fondo – che non devono comportare oneri a carico della finanza pubblica - e la remunerazione massima spettante alla società di gestione sono state disciplinate con il DM dell’economia e delle finanze n. 127/2009 che ha, in particolare, disposto che l’aggio spettante a Equitalia Giustizia non può superare il 5% dell’utile annuo della gestione finanziaria del Fondo. Ai sensi del decreto del DM dell'economia e delle finanze 15 settembre 2010, limitatamente agli anni 2009 e 2010, l'aggio spettante ad Equitalia Giustizia per la gestione del fondo è quello massimo previsto, ovvero il 5% dell'utile citato.

 

La prima parte del nuovo comma 6-bis stabilisce che:

§      le somme del Fondo unico giustizia versate entro il 31 marzo 2011 da Equitalia-Giustizia affluiscono al bilancio dello Stato al lordo delle spese di gestione della società;

§       i versamenti dovuti dal 1° aprile 2011, a fronte di attività rese dalla stessa Equitalia Giustizia S.p.A nell’ambito dei propri fini statutari, segue invece il principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti ministeri. Nella sostanza, il versamento al bilancio dello Stato, da tale data, avverrà al netto delle spese sostenute.

 

La seconda parte del comma 6-bis in esame intende migliorare la redditività delle somme di denaro sequestrate intestate ’’Fondo unico giustizia’’; la norma prevede, a tal fine, il trasferimento delle somme da parte di Equitalia Giustizia S.p.A. su uno o più conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono un tasso d’interesse attivo alle migliori condizioni di mercato, nonché un adeguato livello di solidità e di affidabilità ed idonei livelli di servizio.

 


Articolo 2, comma 18-quater
(Completamento concorsi personale
Ministero dell’economia e delle finanze
)

La disposizione autorizza fino al 31 marzo 2011 il completamento dei programmi di cui al bandi di concorso del 5 agosto 2009 (36 posti per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze - G.U. n. 67 del 1° settembre 2009) e del 28 novembre 2007 (40 posti per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato negli uffici centrali e periferici - G.U. n. 102 del 28 dicembre 2007), mediante utilizzo delle relative graduatorie.

 

Gli oneri relativi al completamento dei programmi vengono posti a valere sulle disponibilità di cui al comma 14 dell'articolo 1 del D.L. n. 262 del 2006.

Si tratta delle risorse provenienti dalla lotta all’evasione e al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo, che sono attribuite ad un apposito fondo per un ammontare non superiore a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 destinato a finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria, per metà delle risorse, nonché delle amministrazioni statali, per la restante metà delle risorse, la concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato.

 

Il completamento dei programmi richiamati si rende necessario anche per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007, come modificato dall'articolo 9, comma 5 del D.L. n. 78 del 2010

La disposizione richiamata autorizza per il quadriennio 2010-2013 le amministrazioni statali (ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) a procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente.

 

La disposizione finalizza il completamento di tali programmi di assunzione allo scopo di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione fiscale nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, anche al fine di assicurare la prosecuzione degli adempimenti connessi all'attuazione della legge n. 42 del 2009 (federalismo fiscale) e della legge n. 196 del 2010 (riforma della legge di contabilità).

 

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno determinate le quote di personale da assegnare ai singoli dipartimenti.


                                     Articolo 2, comma 18-quinquies                                   
(Fiscalità indiretta degli immobili compresi in piani particolareggiati)

Il comma 18-quinquiesdell’articolo 2 reca disposizioni in materia di fiscalità indiretta degli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati. A tal fine, le norme in commento modificano alcuni termini previsti dall’articolo 1, commi da 25 a 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – legge finanziaria 2008.

In particolare il comma 25 (inserendo un periodo all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al DPR 26 aprile 1986, n. 131) ha previsto l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota all’1 per cento agli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento sia completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto.

Il comma 26 (modificando l’articolo 1-bis della Tariffa annessa al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347) ha disposto l’applicazione dell’imposta ipotecaria con aliquota al 3 per cento alla trascrizione di atti o sentenze che importano il trasferimento di proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati.

 Il comma 28 ha disposto l’applicazione delle predette misure agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati nonché alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2008.

In primo luogo, le disposizioni in commento prorogano di tre anni il termine (di cui all’articolo 1, comma 25 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – legge finanziaria 2008), inizialmente fissato in cinque anni, entro il quale deve essere completato l'intervento cui è finalizzato il trasferimento di proprietà, nell'ipotesi in cui detto trasferimento abbia per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, al fine dell'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell’1 per cento.

Il secondo periodo del comma in esame sposta all'anno 2005 – in luogo dell’anno 2008, come originariamente previsto dall’articolo 1, comma 28 della l. 244/2007 – il termine di riferimento per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati e per le scritture private autenticate cui si applicano le predette misure agevolative in materia di imposte indirette.

La norma quantifica l’onere derivante dall’estensione delle predette misure agevolative in 1 milione di euro a decorrere dal 2011, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.


Articolo 2, comma 18-sexies
(Rimborsi delle spese per le elezioni regionali del 2010)

Il comma 18-sexies differisce al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame il termine ordinariamente previsto (entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo dei Consigli regionali) per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese elettorali per il rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28-29 marzo 2010.

Inoltre, si disciplinano, di conseguenza, i tempi e i modi della corresponsione delle quote annuali di rimborso: quelle relative all’anno 2010 (maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma così introdotto) sono corrisposte entro 45 giorni dalla data di scadenza del nuovo termine per la presentazione della domanda, mentre, per le successive quote, la corresponsione avverrà secondo la normativa vigente, ossia entro il 31 luglio di ciascun anno.

Ai sensi della legge 158/1999 è attribuito ai partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per le elezioni politiche, del Parlamento europeo e dei consigli regionali. L'erogazione dei rimborsi è disposta con decreti del Presidente della Camera dei deputati, ad eccezione dei rimborsi per l’elezione del Senato, dove si provvede con decreto del Presidente del Senato della Repubblica. I partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste. Per le elezioni regionali il termine per la presentazione delle liste di candidati è fissato dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti quello di votazione (L. 108/1968, art. 9, co. 1).

I rimborsi sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno (L. 108/1968, art. 9, co. 6).

Si ricorda che il decreto-legge 248/2007, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (convertito dalla L. 31/2008) all’art. 51-bis dispone un differimento del termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione della richiesta di rimborsi delle spese elettorali, a favore dei movimenti o partiti politici che abbiano preso parte alle elezioni politiche svoltesi il 9 e 10 aprile 2006.

È, inoltre, in corso presso la Camera l’esame di una proposta di legge (A.C. 17) in materia di rimborsi elettorali ai partiti politici. Tale proposta prevede la riapertura del termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione della richiesta di rimborsi delle spese elettorali, a favore dei movimenti o partiti politici che hanno preso parte alle elezioni politiche dell’aprile 2008.


Articolo 2, commi da 18-septies a 18-decies
(Applicazione dei principi contabili internazionali)

I commi da 18-septies a 18-decies dell’articolo 2 introducono una specifica procedura per l’applicazione interna della disciplina in materia di principi contabili internazionali.

 

A tal fine, il comma 18-octies della norma in commento inserisce i commi da 7-bis a 7-quater all’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l’esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di princìpi contabili internazionali.

 

I principi contabili internazionali sono regole di redazione del bilancio adottate ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. L’applicazione dei principi contabili internazionali in ambito europeo è diretta ad armonizzare l'informazione finanziaria presentata dalle società, a garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e a garantire un efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno. Nel corso degli anni, con successivi Regolamenti della Commissione europea, sono stati approvati i criteri da applicare per la valutazione delle voci da iscrivere in bilancio (c.d. IAS/IFRS).

L’applicazione degli IAS è obbligatoria per alcuni soggetti (società quotate diverse dalle compagnie di assicurazione e società appartenenti a gruppi bancari) ed è opzionale per gli altri soggetti.

Il D.Lgs. n. 38/2005, emanato in attuazione del regolamento CE n. 1606/2002, reca disposizioni dirette ad armonizzare l’applicazione dei principi contabili internazionali con la normativa fiscale nazionale in materia di reddito d’impresa.

Le società che applicano per la prima volta gli IAS determinano, necessariamente, dei disallineamenti di valore (dovuti unicamente all’applicazione di diversi principi contabili) tra il bilancio chiuso nell’esercizio precedente (redatto sulla base dei principi civilistici e fiscali italiani) e il bilancio di apertura del primo anno di applicazione degli IAS (redatto in base ai principi internazionali IAS/IFRS). Ciò è dovuto alle necessarie rettifiche delle attività e delle passività iscritte nello stato patrimoniale cui corrispondono delle variazioni in termini di conto economico, di riserva di patrimonio netto, riserva in sospensione di imposta (imposte anticipate ovvero imposte differite).

 

In particolare, il comma 7-bis dispone che i principi contabili internazionali adottati con regolamenti UE, entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella redazione dei bilanci d’esercizio con le modalità individuate a seguito della procedura prevista nel successivo comma 7-ter.

Nel dettaglio, il comma 7-ter affida a un decreto del Ministro della giustizia, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il parere dell’Organismo Italiano di Contabilità e sentiti la Banca d’Italia, la Consob e l’Isvap, la determinazione delle eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del codice civile (che contiene la disciplina delle società),  con particolare riguardo alla funzione del bilancio di esercizio.

Ai sensi del successivo comma 7-quater, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto applicativo dei principi contabili internazionali, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP.

Nel caso di mancata emanazione del decreto che reca le modalità applicative dei predetti principi, le disposizioni fiscali di cui al periodo precedente sono emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento UE.

 

Il comma 18-septies dell’articolo in esame reca una normativa di carattere transitorio, che mantiene ferma l’applicazione della disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento fino all'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione del comma 2 illustrate in precedenza.

 

Il comma 18-nonies dell’articolo in esame, con finalità di coordinamento, reca le opportune modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi – a tale scopo intervenendo sull’articolo 83 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – in tema di determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, a fini IRES, che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.

Per effetto delle modifiche apportate si specifica che, ai fini della determinazione della base imponibile IRES per i predetti soggetti, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai princìpi contabili internazionali valgono anche nella formulazione derivante dalla procedura disciplinata del predetto articolo 4, comma 7-ter del D. Lgs. n. 38 del 2005.

Infine, il comma 18-decies prescrive che le disposizioni di coordinamento (previste dall’introdotto comma 7-quater) possano essere emanate entro il 31 maggio 2011, per i principi contabili internazionali adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.


Articolo 2, comma 18-undecies
(Definizione delle violazioni in materia di affissioni e pubblicità)

Il comma 18-undecies dispone che le violazioni delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse mediante affissioni di manifesti politici commesse nel periodo dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame possano essere definite nei termini previsti dal comma 42-bis del decreto legge n. 207 del 2008, convertito dalla legge n. 14 del 2009, (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).

Tale ultima disposizione prevede la sanatoria delle violazioni delle norme in materia d’affissioni e pubblicità commesse dal 1° gennaio 2005 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione relativamente alle violazioni commesse mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari. Le violazioni possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 1.000 euro per anno e per provincia.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 42-bis, il versamento è effettuato entro il 31 maggio 2010 (termine fissato per le violazioni di cui al presente comma al 31 maggio 2011), a pena di decadenza dal beneficio, a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni sono compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali competeva l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2009. Quest’ultimo termine è fissato dal comma in esame al 30 settembre 2011, per rendere possibile la definizione delle nuove violazioni.

L’art. 42-bis, prevede che in caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. Inoltre, la definizione delle pendenze in oggetto non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni.

Il versamento dell’imposta sostituisce le sanzioni attualmente previste: l’art. 42-bis stabilisce, infatti, che non siano applicabili le disposizioni dell’art. 15, co. 2 e 3, della L. 515/1993 .

 

Il co. 2 dell’art. 15 della L. 515/1993 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1 milione di lire a 50 milioni di lire in caso di inosservanza delle norme di cui all’articolo 3 della medesima legge 515 (si tratta, tra l’altro, dell’affissione di manifesti di propaganda elettorale effettuata al di fuori degli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune), mentre il comma 3 pone a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio.

 

La sanatoria per le violazioni della legge sulle affissioni mediante il pagamento di una somma era stata introdotta già dalla legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004, art. 1, co. 480, lett. c), e i suoi effetti estesi al periodo dal 1° gennaio 2005 al 1° marzo 2009 dal citato decreto-legge 207. Successivamente il decreto-legge 194/2009, convertito dalla legge 25/2010 (art. 2, comma 8-novies) ha esteso la sanatoria per le violazioni commesse dal 10 marzo 2009 al 28 febbraio 2010.

 


Articolo 2, comma 19
(Internet point)

L’articolo 2, comma 19, interviene sulla normativa dettata dall’articolo 7 del decreto legge n. 144/2005[201] (c.d. decreto Pisanu)convertito dalla legge n. 155/2005, che ha introdotto alcune limitazioni all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili (internet point). Il comma 1 di tale articolo prevede l’obbligo di richiesta della licenza, al questore, in capo a chiunque intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualunque natura che abbiano come caratteristica la messa a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche. La licenza non è richiesta nel caso in cui s’intenda installare solo telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale. La disposizione, in virtù del testo originario, esplicava effetti limitati nel tempo a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 144/2005 e sino al 31 dicembre 2007. L’applicazione della norma è stata più volte prorogata, e da ultimo dal comma 1 dell’art. 3 del D.L. n. 194/2009, che ne ha fissato il termine sino al 31 dicembre 2010.

Il comma in esame, lettera a), proroga il termine di vigenza della norma fino al 31 dicembre 2011, specificando peraltro che essa si applica solo a chiunque, quale attività principale, apra un pubblico esercizio o un circolo privato, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche.

La lettera b) del comma dispone l’abrogazione dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 7, i quali prevedono che con decreto ministeriale[202] sono stabilite: a) le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività suddette è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 122, comma 1, e dall'art. 123, comma 3, del Codice della privacy, nonché b) le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad internet utilizzando tecnologia senza fili.

Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penalee dal Codice della privacy, il controllo sull'osservanza del suddetto decreto ministeriale e l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.

La relazione illustrativa afferma che l'obiettivo della norma è quello di escludere l'obbligo di licenza per tutti coloro che mettono a disposizione il collegamento a internet quale servizio accessorio.

 

Si ricorda che l’articolo 3 del disegno di legge del Governo AS 2494, all'esame delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato, prevede l’abrogazione dell'art. 7 del decreto legge n. 144/2005. Presso le Commissioni I e IX della Camera è in corso l’esame di alcune proposte di legge - AC 3736, AC 3787 e AC 3853 – anch’esse finalizzate ad abrogare il citato articolo 7.

 

 


Articolo 2-bis
(Ripristino del rapporto di impiego nel caso di sentenza
di proscioglimento)

L'articolo 2-bis detta disposizioni relative alla disciplina del ripristino e del prolungamento del rapporto di impiego del pubblico dipendente sospeso o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di proscioglimento (art. 3, commi 57 e 57-bis, legge n. 350/2003, L. finanziaria 2004, come modificato dal DL n. 66/2004, convertito dalla L. 126/2004[203])

Il comma 1 della disposizione novella il richiamato comma 57, il cui ambito di applicazione era stato limitato dalla modifica del 2004, in considerazione della potenziale indeterminatezza dei soggetti che avrebbero potuto beneficiare del trattamento previsto dalla norma. Più specificamente, il vigente comma 57 limita attualmente il diritto al ripristino o al prolungamento del rapporto di impiego, nel caso di provvedimenti definitivi di proscioglimento – con formule riconducibili ai casi di proscioglimento con cd. formula piena – pronunciati nei cinque anni precedentila data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2004.

 

L’art. 2-bis in esame – eliminando il citato riferimento temporale quinquennale - generalizza nelle ipotesi indicate il diritto del pubblico dipendente di ottenere il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego (comma 1) nelle ipotesi di proscioglimento sopra indicate.

 

La novella all’art. 2 del D.L. n. 66/2004 interviene quindi sul termine di proposizione all’amministrazione delle domande di prolungamento o ripristino del rapporto di impiego sia a seguito di sentenze di proscioglimento nelle ipotesi sopra indicate (comma 57 dell’articolo 3 della finanziaria 2004) sia nel caso di proscioglimento con formula diversa (comma 57-bis, che prevede una facoltà dell’amministrazione, a determinate condizioni, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego). Il termine vigente (90 gg.) decorre, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della legge 126/2004 (di conversione del decreto legge 66/2004); la novella introduce invece un termine a regime decorrente dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (comma 2).

Il comma 3 della disposizione in commento prevede una disciplina transitoria sulla base della quale, per i provvedimenti penali di proscioglimento pronunciati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, il termine di 90 gg. per la domanda all’amministrazione di appartenenza decorre dalla citata data entrata in vigore (comma 3).

Il comma 4 dell’art. 2-bis, infine, prevede che dalla nuova disciplina non possa derivare una permanenza in servizio del dipendente pubblico superiore di oltre 5 anni ai limiti ordinari previsti dai rispettivi ordinamenti.


Articolo 2-ter, commi 1-2
(Modifiche al patto di stabilità interno per le regioni e disposizioni per la regione Campania)

Il comma 1 dell'articolo 2-ter in esame reca modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno per le regioni, dettata dalla legge di stabilità 2011, in relazione agli anni 2011, 2012 e 2013 (L. 220/2010, art. 1, commi da 125-150).

Il comma 2, invece, riguarda la sola regione Campania, quale unica regione ad aver certificato il mancato rispetto del patto di stabilità, relativamente a all'esercizio finanziario 2009.

 

Modifiche al patto di stabilità interno per le regioni (comma 1)

Il comma 1 reca le modifiche illustrate di seguito.

§      a) Aggiunge altre tipologie di spese all'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità (comma 129):

¾     spese per il trasporto pubblico regionale e locale ferroviario (di cui all'art. 1, commi 6 e 7, L. 220/2010);

¾     spese relative al fondo per le politiche sociali (di cui all'art. 1, comma 38, L. 220/2010).

§      b) Introduce un nuovo criterio per il calcolo di alcune tipologie di spese ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione.Il criterio della valutazione quantitativa ponderata, secondo la disciplina dettata da un DPCM – previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni – si applicherà l'anno successivo all'emanazione del DPCM (aggiunge il comma 130-bis).

§      c) Modifica la norma contenuta nel comma 135 che consente alle regioni sottoposte a misure sanzionatorie che prevedono limitazioni di spese, di ricalcolare l’obiettivo di risparmio relativo alla cassa riducendo di pari misura l’obiettivo di risparmio degli impegni di parte corrente per alcune tipologie di spese (spese per interesse passivi e oneri finanziari diversi, spesa per il personale, produzione di servizi in economia e acquisizione di servizi e forniture). A queste tipologie di spese, sono aggiunte le spese relative ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie, e a istituzioni sociali private.

§      d) Integra la disciplina - e la lettera e) modifica la procedura - che concerne la rimodulazione, da parte della regione, delle regole per gli enti locali del proprio territorio (comma 138). Le regioni possono autorizzare gli enti locali compresi nel proprio territorio a peggiorare il saldo programmatico, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale, e procedere contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire – considerando insieme regione ed enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari. Ai sensi del comma 138-bis, introdotto dalla norma in esame, la regione, ai fini della rimodulazione, definisce criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto con le autonomie locali (in sede di Consiglio delle autonomie, ove presente, altrimenti con i rappresentanti degli enti locali).

§      e), Modifica la procedura (il comma 140, come sostituito dalla norma in esame) per la rimodulazione, posticipando il termine (al 15 settembre) entro cui gli enti locali hanno l'obbligo di comunicare ad ANCI, UPI e regioni l'entità dei pagamenti che possono effettuare e il termine (al 31 ottobre) entro cui le regioni a loro volta  comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascun ente interessato, tutti gli elementi utili per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

§      f) Modifica il comma 143 per aumentare la misura (dal doppio al triplo) dei trasferimenti erariali che la regione può sottrarre al vincolo di destinazione, a “compensazione” del maggiore onere assunto dalla regione.

§      g) Detta disposizioni particolari per le regioni che si trovino nella condizioni (di cui al comma 148) per cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009. In tali casi la regione si considera adempiente se nell'anno successivo attua le misure di rigore finanziario descritte nella norma in esame (comma 148-bis).

 

Disposizioni per la regione Campania, per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2009 (comma 2)

 

La norma in esame concerne una serie di disposizioni (art. 14, commi da 19 a 24, del decreto-legge 78/2010) che, benché formulate in termini generici, si applicano alla sola regione Campania, in quanto unica regione in cui è stato certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009.

La norma recata dal comma 22, in particolare, consente al Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, la predisposizione di un piano di stabilizzazione finanziaria, senza peraltro indicare alcun termine. Il piano è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta per l'adozione e l'attuazione degli atti ivi indicati. La disposizione consente inoltre alla Regione Campania di poter includere nel piano l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota regionale delle risorse del Fondo  per le aree sottoutilizzate.

 

Il comma 2 in esame dispone che il piano di stabilizzazione finanziaria sia predisposto entro il 31 dicembre 2011 e che venga attuato entro il 31 dicembre 2012. La norma conferma, inoltre, il termine già stabilito dall'art. 7, comma 1, del D.L. 195/2009 (legge di conversione 26/2010), per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2011.

 


Articolo 2-ter, commi 3, 4 e 6
(Accreditamenti strutture sanitarie e sociosanitarie private. Spesa farmaceutica. Accertamenti per malattia)

Il comma 3 dell’articolo 2-ter precisa il tipo di strutture private - ospedaliere ed ambulatoriali - per le quali le regioni garantiscono che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori, non confermati dagli accreditamenti definitivi, chiamando inoltre le Regioni a garantire che - dal 1° gennaio 2013 - cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e sociosanitarie private, nonché degli stabilimenti termali non confermati dagli accreditamenti definitivi. Il comma in esame recepisce integralmente l’emendamento contenuto nel documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante il parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225[204].

La disposizione in esame interviene sull’articolo 1, comma 796, lettera t)della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006). La lettera, così modificata dal comma 100 dell'art. 2, della legge finanziaria 2010 (L. 191/2009), fissa al 1° gennaio 2011 il termine per l'adozione dei provvedimenti regionali diretti a prevedere la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture private.

Si ricorda che le strutture private provvisoriamente accreditate, se non accreditate definitivamente entro le scadenze prescritte, decadono dal possesso di uno dei presupposti necessari per erogare prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. Il mancato rispetto di tali scadenze oltre a compromettere eventualmente la garanzia della continuità assistenziale, impedisce, in riferimento a quanto previsto dall’articolo 1 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e dal punto 1.4 del Patto per la salute del 28 settembre 2006, l’accesso delle Regioni all’incremento delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato[205].

 

Il permanere di strutture sanitarie che forniscono prestazioni per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale in virtù di accreditamenti “transitori” o “provvisori” ha indotto il legislatore statale, ad adottare misure per far cessare gli accreditamenti “provvisori” e “transitori”, che non siano stati confermati da accreditamenti definitivi; nello stesso tempo è stato posto un limite al rilascio di nuovi accreditamenti da parte delle Regioni, in assenza di un provvedimento di ricognizione e determinazione del fabbisogno di prestazioni sanitarie, allo scopo di evitare un ulteriore aggravio della spesa in tale settore. Più in particolare a decorrere dal 1° gennaio 2008, la concessione di nuovi accreditamenti è subordinato all’adozione di un provvedimento di ricognizione che proceda a:

-    definire il fabbisogno di attività e l’eventuale volume di attività superiore da ammettere per l’accreditamento delle strutture;

-    avviare il sistema dell’accreditamento definitivo;

-    trasformare i transitori accreditamenti delle strutture private in forma definitiva.

Il provvedimento di ricognizione dovrà poi essere trasmesso al Comitato di verifica dei Livelli essenziali di assistenza .

Sempre in tema di accreditamento istituzionale è recentemente intervenuto il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 che ha introdotto un ulteriore criterio da considerare nella determinazione del fabbisogno regionale di strutture da accreditare, ossia la soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali, deve essere conseguita da parte delle singole strutture sanitarie.

 

In particolare il comma in esame, introduce nel testo dell’articolo 1, comma 796, lettera t) la precisazione che le regioni debbano adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private ospedaliere e ambulatoriali, mentre proroga al 1° gennaio 2013 il termine per la cessazione degli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private[206], nonché degli stabilimenti termali, come individuati dalla L. 323/2000[207], non confermati dagli accreditamenti definitivi.

 

Ai sensi dell’articolo 3 della L. 323/2000 sono stabilimenti delle aziende termali quelli che:

§       risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;

§       utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi della normativa vigente;

§       sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

§       rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi della normativa vigente.

 

Il comma 4 dell’articolo 2-ter, come sottolineato dalla relazione tecnica allegata all’emendamento del Governo, si è reso necessario a seguito dei ricorsi diretti ad ottenere una interpretazione puntuale delle disposizioni contenute nell’articolo 11, comma 6, del D.L. 78/2010, concernenti il settore farmaceutico.

 

In particolare, l’articolo 11, comma 6, del D.L. 78/2010, riformulato in sede di conversione, ridetermina le percentuali di ricavo dovute dal SSN (quote di spettanza) ai grossisti e ai farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di classe a), interamente rimborsati dal SSN. Tale rideterminazione abbassa la quota dei grossisti al 3 per cento (precedentemente al 6,65 per cento) portando quella dei farmacisti al 30,35 (precedentemente al 26,7 per cento). Per i farmacisti la quota di spettanza del 30,35 per cento deve intendersi come quota minima a questi spettante. Viene inoltre previsto che il SSN trattenga, ad ulteriore titolo di sconto sulla quota di spettanza delle farmacie, una percentuale pari all’1,82 per cento sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci al netto dell’Iva, lasciando peraltro inalterati gli sconti già previsti a normativa vigente (ovvero quelli previsto dall’articolo 48, comma 32 del D.L. 269/2003). L’articolo 48, comma 32, del D.L. 269/2003, rinvia a sua volta al disposto dell’articolo 1, comma 40, della legge 662/1996. In particolare, il SSN, nel corrispondere alle farmacie quanto dovuto (in base alla quota di loro spettanza), trattiene, a titolo di sconto, una quota percentuale sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA. Tale percentuale varia a seconda dell’intervallo di prezzo al pubblico in cui si colloca il medicinale . La percentuale di tali sconti è ridotta a beneficio delle farmacie con un fatturato ridotto, collocate solitamente in zone geografiche disagiate. Al fine di mantenere un’efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale sono inoltre previste misure particolari per le farmacie rurali che godono dell’indennità di residenza ai sensi della legge 549/1995. Tale sconto non viene applicato sull’ossigeno terapeutico e sui farmaci, specialità o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso.

 

Il comma interviene sul testo dell’articolo 11, comma 6, secondo periodo del D.L. 78/2010, dal quale elimina il riferimento alle previsioni dell’articolo 48, comma 32 del D.L. 269/2003[208], precisando che il SSN trattiene ad ulteriore titolo sconto, rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa, una quota pari all’1,82 per cento sul prezzo di vendita dei farmaci  al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Viene pertanto chiarito che tale percentuale di sconto si applica su tutti i farmaci erogati in convenzione, senza l’esclusione dei farmaci equivalenti e dell’ossigeno terapeutico.

Si rileva che nel testo in esame è contenuta un’ulteriore disposizione di modifica dell’articolo 11, comma 6, del D.L. 78/2010 (v. supra l’articolo 2, comma 12-septies) incidente sul settore farmaceutico. Sembrerebbe pertanto opportuno un più puntuale coordinamento delle norme.

 

Il comma 6 stabilisce che l’importo di 70 milioni di euro, accantonato, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale 2010, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, e corrispondente all’ammontare delle risorse da destinare agli accertamenti medico legali, disposti dalle Amministrazioni pubbliche, per i dipendenti assenti dal servizio per malattia, deve essere attribuito, senza vincolo di destinazione, alle regioni dal Ministero della salute.

La norma in esame stabilisce, inoltre, che la prevista attribuzione deve basarsi sui criteri individuati, in sede di comitato paritetico permanente[209], istituito presso il Ministero della salute, per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione, e previa valutazione congiunta degli effetti della citata sentenza della Corte costituzionale 207/2010.

 

La sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78[210](Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del D.L 25 giugno 2008, n. 112[211](Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), i commi 5-bis e 5-ter.

A parere della sentenza della Corte costituzionale, “il comma 5-bis dell’art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, il quale dispone che le visite fiscali sul personale dipendente delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale e che i relativi oneri sono a carico delle aziende sanitarie, non è ascrivibile ad alcun titolo di competenza legislativa esclusiva dello Stato e, trattandosi di normativa di dettaglio in materia di «tutela della salute», si pone in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., mentre il comma 5-ter, che vincola una quota delle risorse per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, destinandole a sostenere il costo di una prestazione che non può essere qualificata come livello essenziale di assistenza, si pone in contrasto con l’art. 119 Cost., ledendo l’autonomia finanziaria delle Regioni”.

Si ricorda che l’articolo 11, comma 5 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) ha rideterminato, tra l’altro, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2010, in aumento di 250 milioni di euro.

 

 


Articolo 2-ter, comma 5
(Esclusione dal patto di stabilità interno della provincia di Milano
delle spese per Expo Milano 2015
)

Il comma 5 dell’articolo 2-ter estende alla provincia di Milano la disposizione di deroga ai vincoli del patto di stabilità interno introdotta in favore del comune di Milano dal comma 103 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010), con riferimento alle spese sostenute per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015.

 

La deroga, autorizzata per il solo anno 2011, consente al comune di Milano, e, a seguito del comma in esame, anche alla provincia di Milano, di escludere dal calcolo del saldo finanziario, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese sostenute dal comune e dalla provincia per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015.

L'esclusione delle spese opera nel limite dell'importo complessivamente autorizzato dal comma 93 della medesima legge di stabilità, pari a 480 milioni di euro.

Tale importo è stato complessivamente considerato, nell’ambito delle norme di disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali, con lo scopo specifico di fornire copertura finanziaria alle eventuali misure correttive che possono essere stabilite, per il solo anno 2011, in ragione delle nuove regole del patto (al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative derivanti dalla variazione delle regole del Patto) nonché per provvedere a spese connesse ad interventi necessari relativi a impegni internazionali.

Le misure correttive che possono essere concesse entro il limite massimo complessivo dei 480 milioni di euro, in termini di indebitamento netto, saranno specificate con decreto ministeriale da emanare entro il 31 gennaio 2011di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.


Articolo 2-ter, comma 7
(Limiti all’indebitamento degli enti locali)

Il comma 7 dell’articolo 2-ter reca una modifica al comma 108 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010), che introduce una misura per il contenimento del debito degli enti locali nel triennio 2011-2013.

In particolare, il comma 108 vieta alle province e ai comuni, nel triennio 2011-2013, di aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell’anno precedente, qualora la spesa per interessi di cui all’art. 204, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) superi il limite dell'8 per cento delle entrate correnti (cioè, ai sensi del comma 204, di quelle relative ai primi tre titoli dell’entrata del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).

La nuova formulazione del comma 108, disposta dal comma in esame, ridisciplina la misura di contenimento del debito degli enti locali attraverso una novella all’articolo 204 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo una riduzione progressiva, nel triennio 2011-2013, del limite ivi previsto all’indebitamento.

L’articolo 204 del TUEL pone un limite alla possibilità di indebitamento degli enti locali, fissando al 15% delle entrate relative ai primi tre titoli dell’entrata (come risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente) l’entità della spesa per interessi, che rappresenta il livello massimo di indebitamento degli enti locali, come risultante dall’accensione di mutui e da qualunque altra forma di finanziamento reperibile sul mercato cui l’ente possa accedere (emissione di titoli obbligazionari ed aperture di credito).

In sostanza, la novella introdotta all’articolo 204 del TUEL riduce progressivamente la possibilità di indebitamento degli enti locali rispetto alla normativa previgente, consentendo chel'ente locale possa assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi non superi i seguenti limiti, calcolati in percentuale delle entrate correnti:

§         il 12 per cento per l’anno 2011;

§         il 10 per cento per l’anno 2012;

§         l’8 per cento a decorrere dall’anno 2013.

 

 


 

Articolo 2-ter, comma 8
(Esclusione del versamento all’entrata delle riduzioni di spesa
delle associazioni degli enti locali)

Il comma 8 dell’articolo 2-ter modifica l’articolo 6, comma 21, del D.L. n. 78/2010 (legge n. 122/2010), che reca la disciplina per l’acquisizione al bilancio dello Stato delle economie derivanti dalle riduzioni di spesa effettuate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria, disposte dall’articolo 6 del D.L. n. 78/2010[212].

La norma dispone l’obbligo per gli enti suddetti di versare annualmente le somme provenienti dalle riduzioni di spesa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

La novella in esame è finalizzata ad escludere le associazioni degli enti locali, di cui all’articolo 270 del TUEL (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000) dall’obbligo di riversamento delle economie effettuate al bilancio dello Stato.

L’articolo 270 del TUEL fa riferimento alle seguenti associazioni: Anci, Upi, Aiccre, Uncem, Cispel, nonché delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale.

Si ricorda che, in base al citato comma 21, sono esclusi dall’applicazione della norma gli enti territoriali e gli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

 


Articolo 2-ter, comma 9
(Proventi delle concessioni edilizie)

Il comma 9, con una novella all’art. 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), proroga fino al 2012 la possibilità (prevista per gli anni 2008, 2009 e 2010) offerta ai Comuni di utilizzare i proventi da concessioni edilizie e da sanzioni previste dal Testo Unico sull'edilizia – DPR n. 380 del 2001 - per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% alle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

 

Si osserva che tale proroga è contemplata, ma fino al 31 marzo 2011, anche dall’art. 1, comma 1, tabella 1 (Tab. 1.61).

 


Articolo 2-ter, comma 10
(Incompatibilità degli amministratori locali nei comuni
fino a 3.000 abitanti
)

L’articolo 2-ter, comma 10, introduce un’eccezione all’applicazione della disposizione che prevede l’incompatibilità con la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale di colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione (art. 63, comma 1, numero 2), TUEL)

 

La suddetta incompatibilità non si applica nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, qualora la partecipazione dell’ente locale sia inferiore al 3 per cento e ferma restando la non corresponsione di emolumenti a carico della società (art. 1, comma 718, L 296/2006).

 

L’esclusione sembrerebbe applicabile solo nel caso il comune detenga una partecipazione nella società (ma non negli altri casi; ad esempio, società o imprese sovvenzionate dal comune).

 

 


Articolo 2-ter, comma 11
(Società partecipate dai Comuni con popolazione
fino a 30.000 abitanti
)

Il comma 11 dell’articolo 2-ter reca una riformulazione del comma 117 dell’articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità per il 2011) che, attraverso una novella all’articolo 14, comma 32, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010[213], escludeva i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti dall’obbligo di mettere in liquidazione, entro il 31 dicembre 2011, le società già costituite al 31 maggio 2010, ovvero di cederne le partecipazioni, nel caso in cui le suddette società presentavano il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi finanziari.

 

Con la riformulazione introdotta dal comma in esame si provvede, innanzitutto, a posticipare al 31 dicembre 2013 il termine per la messa in liquidazione delle società da parte dei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, che risultano costituite alla data del 31 maggio 2010, ovvero per la cessione delle relative partecipazioni.

Analogamente, anche per i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti, per i quali è prevista la possibilità di detenere la partecipazione di una sola società, il termine per la messa in liquidazione delle altre società è posticipato al 31 dicembre 2013.

 

Per quanto concerne i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, la novella del comma in esame prevede che l’obbligo di liquidazione delle società non si applichi nel caso in cui le società già costituite alla data del al 31 maggio 2010:

a)   abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

b)   non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

c)   non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime".

 

Si ricorda che il citato articolo 14, comma 32 del decreto legge n. 78/2010 vieta ai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società.

La norma dispone altresì che entro il 31 dicembre 2011 (ora 31 dicembre 2013), tali comuni provvedano a mettere in liquidazione le società già costituite alla data del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78), ovvero a cederne le partecipazioni.

E’ esclusa l’applicazione della suddetta norma per le società costituite da più comuni, la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti.

Per i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti è prevista la possibilità di detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetto comuni devono mettere in liquidazione le altre società già costituite.

La norma prevede che le modalità attuative della disciplina in oggetto, nonché ulteriori ipotesi di esclusione dall’ambito di applicazione, siano stabilite con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni – da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo.

E’ mantenuto fermo quanto previsto dall’art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)[214].


Articolo 2-ter, comma 12
(Esclusione degli enti parco dalla soppressione dei consorzi)

L’articolo 2-ter, comma 12, prevede l’esclusione dei consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli Enti Parco istituiti con legge regionale dall'applicazione della disposizione della legge finanziaria 2010 che prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali.

L’esclusione ha effetto fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

 

In particolare, l’articolo 2, comma 186, lettera e), della legge finanziaria 2010 (L 191/2009, modificata sul punto dall’ art. 1, comma 1-quater, lett. d), D.L. 2/2010) prevede l’obbligo per i comuni di procedere alla soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM). Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

Tale disposizione si applica a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo (art. 1, comma 2, DL 2/2010).

 

 

La disposizione del comma 12, in sostanza, interessa i comuni i cui organi si rinnovano nel 2011.

 

Si valuti l’opportunità di chiarire se per i comuni che procedono al rinnovo degli organi nel 2011, l’obbligo di soppressione dei consorzi di funzione per la gestione degli enti parco si applichi dal 1° gennaio 2012 o a decorrere dal successivo rinnovo.

 

Il comma 12 prevede inoltre che, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12, valutati in euro 800.000 per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge di stabilità 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220), i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per l'anno 2011.

 

 


Articolo 2-ter, comma 13
(Determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali)

Il comma 13 dell’articolo 2-ter dispone l’attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario di una somma calcolata in misura pari ai pagamenti effettuati da tali enti nel primo trimestre dello scorso anno.

Tale quota è corrisposta, a titolo di acconto, dal Ministero dell’interno entro il mese di marzo 2011, ai sensi del decreto interministeriale 21 febbraio 2002.

 

Il decreto, che disciplina le modalità di erogazione dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali, prevede che i contributi relativi al fondo ordinario, al fondo consolidato ed al fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale, nonché i contributi a valere sui fondi per il federalismo amministrativo, siano erogati in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio ed ottobre.

 

La corresponsione di tale somma è da mettere in relazione alla mancata assegnazione dei trasferimenti erariali agli enti locali nel corso del 2011, alla luce dei provvedimenti attuativi della legge delega sul federalismo fiscale.

Il comma 13 prevede, infatti, che tale acconto, per la parte imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, dovrà essere portato in detrazione dalle entrate spettanti ai predetti comuni, sulla base dei provvedimenti attuativi della legge n. 42/2009.

 

La disposizione in esame appare funzionale ad assicurare il flusso di finanziamenti spettanti ai comuni nelle more dell’attuazione del processo di fiscalizzazione dei trasferimenti erariali e di definizione dell’autonomia finanziaria di tali enti previsto dalla legge delega 5 maggio 2009, n. 42.

Il richiamo ai provvedimenti attuativi di tale legge appare in particolare riferibile allo schema di decreto legislativo di attuazione del federalismo fiscale municipale (Atto n. 292), recante il quadro generale del sistema di finanziamento dei comuni.

Su tale schema la Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale non ha espresso il parere di propria competenza, essendo stata respinta la proposta di parere presentata dal Relatore. Sulla base di tali circostanze, il Governo, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, della legge delega ha trasmesso, in data 15 febbraio 2011, il testo, con modificazioni, dello schema di decreto legislativo (Atto 292-bis), corredato dalle osservazioni del Governo medesimo. In base alla procedura prevista dalla legge delega il Governo è chiamato ora a rendere comunicazioni davanti a ciascuna Camera; decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione del testo il decreto legislativo potrà comunque essere adottato in via definitiva.

 

 

Il comma 13 provvede altresì, al terzo periodo, alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l’anno 2011, diversi da quelli indicati nel periodo precedente, oggetto di fiscalizzazione ai sensi della legge n. 42/2009, sulla base delle disposizioni recate, per i trasferimenti dell’anno 2010, dall'articolo 4, comma 2, del D.L. n. 2/2010 ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

 

 

L’ultimo periodo del comma reca la proroga, per l'anno 2011, della compartecipazione delle province al gettito dell’IRPEF, disciplinata ai sensi dell’articolo 31, comma 8, della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002).

 

La compartecipazione provinciale all’IRPEF, istituita a decorrere dall’anno 2003 dalla legge n. 289/2002, è stata via via confermata negli anni successivi, da ultimo, per il 2010, dall’articolo 4, comma 3, del D.L. n. 2/2010 (legge n. 42/2010)[215].

 

La disciplina dettata dall’articolo 31, comma 8, della legge n. 289/2002, fissa la compartecipazione provinciale al gettito dell’IRPEF nella misura dell’1 per cento del riscosso in conto competenza che affluisce al bilancio dello Stato, con riferimento all’esercizio finanziario 2002, quali entrate derivanti dall’attività ordinaria di gestione, iscritte nel capitolo 1023 dello stato di previsione dell’entrata.

In base a tale disciplina, alle province viene pertanto attribuito ogni anno, a titolo di compartecipazione, lo stesso ammontare riconosciuto negli anni precedenti (a decorrere dal 2003), con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali ad esse spettanti.

La compartecipazione all’IRPEF come disciplinata dall’art. 31, comma 8, della legge n. 289/2002 non costituisce, infatti, una entrata aggiuntiva per i bilanci locali; la sua attribuzione è correlata ad una riduzione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti in misura pari al gettito della compartecipazione stessa. In sostanza, l’entità della compartecipazione è stabilita in un ammontare fisso, ed è assegnata ai singoli enti entro i limiti della capienza dei trasferimenti ad essi spettanti. Poiché dalla compartecipazione all’IRPEF gli enti non possono, comunque, ricevere più di quanto spetti loro a titolo di trasferimento erariale, la normativa vigente prevede che nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa sia corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l’anno corrispondente (comma 4 dell’articolo 67 della legge n. 388/2000). Pertanto, essa si configura ancora come una sorta di trasferimento dallo Stato.

Nel bilancio, le somme spettanti alle province (e ai comuni) a titolo di compartecipazione all’IRPEF vengono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno, al capitolo 1320/U.P.B. 2.3.2. - sul quale confluiscono anche le somme relative alla compartecipazione comunale all’IRPEF - con conseguente riduzione, di pari importo, dello stanziamento del Fondo ordinario.

Per l’anno 2010, l’importo della compartecipazione delle province al gettito dell’IRPEF è stato pari a 412 milioni di euro.

 

Per quanto riguarda le modalità di ripartizione, si ricorda che, ai sensi dell’art. 67, comma 3, della legge n. 388/2000, il gettito della compartecipazione è ripartito tra le province in proporzione all’ammontare dell’imposta netta dovuta dai contribuenti, distribuita territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l’anagrafe tributaria. L’imposta dovuta dai contribuenti per ciascun ente è determinata dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base dei dati disponibili.

Ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 21 febbraio 2002, gli importi della compartecipazione al gettito dell'IRPEF sono erogati in due rate di eguale importo entro i mesi di marzo e luglio.

 

 


Articolo 2-quater, commi 1, 2 e 3
(Proroga del programma carta acquisti previa sperimentazione sull'utilizzo della stessa in favore di enti caritativi)

L'articolo 2–quater, introdotto al Senato, ai commi 1-3, prevede l'avvio di una sperimentazione, in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti, per valutare la proroga del programma carta acquisti[216](comma 1), e per favorire la diffusione della carta tra le fasce della popolazione in condizione di maggiore bisogno.

Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti previsti specifici requisiti riguardanti (comma 2):

- le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari;

- le caratteristiche delle persone bisognose;

- le modalità di rendicontazione dell’utilizzo delle carte e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell’ente caritativo per il superamento della condizione di bisogno;

- le modalità di adesione dei comuni.

La sperimentazione, per una durata di 12 mesi dalla assegnazione della carta acquisti agli enti selezionati, attinge al previsto Fondo speciale per al soddisfacimento delle esigenze di natura alimentare e anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti[217], nel limite massimo di 50 milioni di euro (comma 3).

La Carta acquisti, istituita con il citato decreto-legge n. 112/2008[218], dispone di un Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti, ed è concessa, con oneri a carico dello Stato, ai richiedenti residenti con cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico - i cittadini nella fascia di bisogno assoluto di età uguale o superiore ai 65 anni o con bambini di età inferiore ai tre anni. La Carta è utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare e sanitaria e per il pagamento delle spese energetiche. La Carta vale 40 euro mensili e viene caricata ogni due mesi con 80 euro, sulla base degli stanziamenti disponibili.

Il decreto interdipartimentale del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 settembre 2008 ha dettato la disciplina sull’individuazione dei titolari del beneficio, sull’ammontare del beneficio unitario e sulle modalità di fruizione dello stesso, prevedendo la stipula di convenzioni tra i ministeri interessati ed il settore privato per il supporto economico dei titolari delle carte.

Il decreto direttivo 30 novembre 2009 ha disposto l’accredito di un importo aggiuntivo mensile di 10 euro per i titolari della Carta Acquisti che siano utilizzatori, sul territorio nazionale, di gas naturale o GPL.

Infine, il D.M. 2 settembre 2009 dispone l'accredito di un importo aggiuntivo mensile di 25 euro, per l'acquisto di latte artificiale e pannolini.

Le risorse sono collocate presso il Fondo Carta acquisti[219].

Per quanto riguarda le risorse a disposizione per il programma carta acquisti, Il Ministero dell’Economia[220] fa presente che le risorse disponibili per l’attuazione del Programma Carta Acquisti, oltre allo stanziamento iniziale di 170 milioni di euro, sono state determinate da vari provvedimenti legislativi e consistono nelle seguenti fonti di finanziamento:

- una quota parte del fondo alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti dormienti (risorse non ancora disponibili)[221];

- quanto destinato, sulla base di specifiche condizioni, dalle cooperative a mutualità prevalente, per un importo superiore a 10 milioni di euro[222];

- ulteriori somme che, in base all’articolo 83, comma 22, del decreto-legge 112 del 2008, saranno versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo Carta Acquisti (risorse non ancora disponibili);

- somme derivanti dal recupero di determinati aiuti di Stato da versare all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la Carta Acquisti; le risorse così affluite ammontano a un importo superiore a 485 milioni di euro[223];

- integrazione del Fondo Carta Acquisti: 6 milioni di euro per il 2009 e 15 milioni dall’anno 2010, per un totale di 21 milioni di euro, affluiti al Fondo[224];

- risorse riguardanti le sanzioni comminate dall’Autorità sulla concorrenza integralmente affluite per un importo superiore a 259 milioni di euro[225].

Successivamente allo stanziamento iniziale di 170 milioni di euro, è stato versato nel Fondo e quindi erogato attraverso la Carta Acquisti l’importo di 2 milioni di euro al rimborso delle spese occorrenti per l’acquisto di latte in polvere e pannolini ai sensi dell’articolo 19, comma 18, del decreto-legge 185 del 2008[226].

Per quanto riguarda invece le risorse versate al Fondo da soggetti privati, sono da segnalare esclusivamente i contributi versati in esito alle convenzioni sottoscritte e richiamate nell’interrogazione.

A fronte delle erogazioni già effettuate alla data del 31 dicembre 2010 restano disponibili risorse per un ammontare complessivo di circa 680 milioni di euro che al netto della somma di circa 193 milioni di euro residua della donazione destinata esclusivamente ai beneficiari della Carta Acquisti utilizzatori di gas naturale o GPL, portano gli stanziamenti complessivi ancora disponibili per il programma Carta Acquisti a circa 487 milioni di euro.

In conclusione, a normativa vigente, con le citate risorse disponibili nel Fondo Carta Acquisti, il ministero dell’Economia stima che il programma potrebbe proseguire per tutto l’esercizio finanziario 2012[227].

 


Articolo 2-quater, comma 4
(Incedibilità dei trattamenti di fine servizio dei lavoratori dipendenti)

Il comma in esame, aggiungendo un periodo all’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 180/1950 (recante il Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), stabilisce che fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici e privati non possano essere ceduti.

 

In materia, originariamente il richiamato primo comma dell’articolo 1 del D.P.R. 180/1950 sanciva un principio generale di impignorabilità delle retribuzioni (precisamente gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie) dei dipendenti pubblici, salvo alcune ipotesi eccezionali previste dall’articolo 2 dello stesso D.P.R. 180[228], in cui la particolare natura del credito ammetteva una limitata “aggredibilità” della retribuzione. In sostanza, tale regime appariva profondamente diverso da quello previsto dall’articolo 545 c.p.c.[229] (recante le regole per la pignorabilità degli emolumenti dei dipendenti privati e del loro TFR) in tema di pignoramento e sequestro delle retribuzioni dei dipendenti privati. In materia, dalla fine degli anni ’80, è intervenuta la Corte Costituzionale, che, con una serie di interventi ha imposto il principio di uguaglianza tra lavoratori pubblici e privati in materia di pignorabilità della retribuzione.

In particolare, è stata estesa la sequestrabilità e pignorabilità del quinto della retribuzione a favore di ogni credito, prima con riferimento a quanto corrisposto da enti diversi dallo Stato e poi dalle amministrazioni statali (sentenza n. 878 del 26/7/1988), successivamente è stato esteso il regime di pignorabilità all’I.I.S. e all’indennità di fine rapporto (Sentenza n. 99 del 19/3/1993). Un’ulteriore serie di sentenze ha provveduto ad ampliare i casi consentiti di pignorabilità, assimilando sostanzialmente il regime pubblico alla disciplina dell’articolo 545 c.p.c., tanto da ammettere la soggezione degli emolumenti alle pretese esecutive di ogni creditore, ovviamente nei limiti consueti del quinto e salvo i casi di concorso con creditori qualificati. Identica sorte ha ricevuto l’indennità di fine rapporto, in virtù del riconoscimento della sua prevalente – anche se non esclusiva –natura di retribuzione differita[230].

La Corte, inoltre, è intervenuta anche in relazione ai limiti di pignorabilità degli emolumenti e delle indennità di fine rapporto, pronunciandosi varie volte sugli interessi confliggenti e sulla domanda di equiparazione di trattamento sia tra settore pubblico e privato[231], sia di equiparazione all’interno dei vari settori della P.A.[232].

Nel settore pubblico, fino all’emanazione del DPCM 20 dicembre 1999, che ha introdotto per i soggetti assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000[233] la disciplina del TFR, veniva liquidata l’indennità premio di fine servizio ai dipendenti degli enti locali (e del S.S.N. ed ex gestione INADEL) e l’indennità di buonuscita ai dipendenti statali[234]. I trattamenti di fine servizio si differenziano dal TFR, regolato dall’articolo 2120 c.c., sia per le modalità di calcolo della prestazione (calcolata sull’ultima retribuzione), sia per il suo finanziamento che è caratterizzato anche da una contribuzione del lavoratore alla quale si aggiunge quella dell’amministrazione statale o dell’ente locale.

 

Sotto il profilo della tecnica legislativa, si segnala l’opportunità di modificare la dizione “indennità di anzianità” con la dizione “trattamento di fine rapporto”. Si ricorda, infatti, che la L. 297/1982, riformando la disciplina precedente, ha sostituito l'indennità di anzianità corrisposta a fine rapporto con il TFR, a decorrere dal 1º giugno 1982.


 

Articolo 2-quater, commi 5 e 6
(Modifiche al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212)

L’articolo 2-quater, ai commi 5 e 6, dispone, in maniera non testuale e con effetto retroattivo dal 16 dicembre 2010, la reviviscenza delle leggi 13 marzo 1950, n. 114 (limitatamente agli articoli 1 e 4), 2 aprile 1951, n. 302, 11 aprile 1955, n. 379 e 26 luglio 1965, n. 965. 

L’effetto retroattivo dal 16 dicembre 2010 viene disposto poiché è da tale data che è entrato in vigore il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che ha disposto l’abrogazione espressa delle leggi ora “ripristinate” e che è scattato il meccanismo cosiddetto della “ghigliottina”, nell’ambito del procedimento “taglia-leggi”, innescato dalla delega prevista dall’articolo 14 della legge n. 246 del 2005.

 

Con tale delega lo Stato si è posto per la prima volta l’obiettivo di ridurre drasticamente lo stock normativo, facendo ordine nella massa dei provvedimenti emanati dall’unità d’Italia fino al 31 dicembre 1969, attraverso la ricognizione di tutte le disposizioni di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. Tutte le altre disposizioni sono considerate abrogate, a meno che non interessino alcuni settori esclusi dalla cosiddetta “ghigliottina” (cioè l’abrogazione generalizzata), tra i quali figura quello previdenziale.

In attuazione della delega, il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, ha fatto  salvi circa 3.300 atti normativi di rango primario anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si è ritenuta indispensabile la permanenza in vigore. Specularmente, il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, ha proseguito l’opera di abrogazione espressa già iniziata con l’articolo 24 del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 e del decreto-legge n. 200/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9/2009, che avevano abrogato, complessivamente, oltre 30.000 atti legislativi, anche successivi al 1970. Tale procedura di abrogazione generalizzata, inizialmente realizzata con la decretazione d’urgenza, è stata poi ricondotta nell’alveo della delega “taglia-leggi” attraverso le modifiche ad essa apportate dalla legge n. 69/2009.

 

Il comma 5 dispone dunque la soppressione delle voci relative alle leggi di cui si ripristina la vigenza contenute nell’elenco degli atti abrogati dal decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212; il comma 6 inserisce le prime due delle quattro leggi “salvate” – che riguardano il settore delle società cooperative –  nell’allegato 1 al decreto legislativo n. 179/2009, che – come accennato –  contiene la ricognizione di tutte le disposizioni legislative, pubblicate  anteriormente al 1° gennaio 1970,  di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore.

Le due leggi più recenti (n. 379/1955 e n. 965/1965) non vengono inserite in tale allegato in quanto ascrivibili, ai sensi dell’articolo 14, comma 17, lettera e), della legge n. 246/2005, a settoriesclusi dalla “ghigliottina”, afferendo al settore previdenziale.

 

 

Con riguardo alle leggi di cui si ripristina la vigenza si segnala che:

• la legge n. 302/1951 ratifica il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ne novella anche alcuni articoli [in particolare quelli inerenti alle commissioni provinciali di vigilanza (art. 17), al numero minimo dei componenti (art. 22) e ai requisiti mutualistici (art. 26)], la cui vigenza è stata confermata dal decreto legislativo n. 179/2009 e che costituiscono disposizioni basilari del settore, che non sono stati oggetto di modifica neppure ad opera del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»;

• la legge n. 114/1950 è da considerarsi superata nella parte relativa ai registri prefettizi (l'articolo 15 comma 2 del citato decreto legislativo n. 220/2002 infatti ha sostituito lo schedario generale della cooperazione e i registri prefettizi con l'albo nazionale delle cooperative) ed ancora attuale per quanto riguarda gli articoli 1  e 4. Infatti, l'articolo 1 è una novella dell'articolo 25 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, tuttora in vigore anche se concernente una disciplina transitoria in riferimento ai termini per l'adeguamento alle nuove norme delle cooperative e alla disciplina in deroga derivante da leggi speciali (ad es., una  di queste potrebbe essere quella sulle cooperative sociali); l'articolo 4 disciplina le deliberazioni delle cooperative sia in riferimento all'articolo 1, sia (e questo parrebbe il punto più qualificante) riferendosi "alle eventuali altre modificazioni che verranno con le medesime apportate all'atto costitutivo, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del Codice civile (in materia di deliberazioni assembleari)". In pratica con tale deroga di stabilisce che le decisioni, come afferma lo stesso articolo 4, "possono essere prese con la procedura e con le maggioranze dell'assemblea ordinaria stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo";

• le leggi 11 aprile 1955, n. 379 (Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) e 26 luglio 1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), come già accennato, riguardano il settore previdenziale, esplicitamente escluso dall’ambito di azione della “ghigliottina” ai sensi dell’articolo 14, comma 17, lettera e) della legge n. 246/2005. Con riguardo alla legge n. 379/1955, si segnala che essa fa sistema con la legge 8 novembre 1961, n. 1295, recante modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente gli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, inserita al n. 70.504 dell’allegato al decreto legislativo n. 212/2010 e che risulta pertanto abrogata. Andrebbe quindi valutata l’opportunità di ripristinare la vigenza anche della legge n. 1295/1961.

 


Articolo 2-quater, comma 7
(Sicurezza sui luoghi di lavoro)

La norma proroga di un anno il termine per l'adozione dei regolamenti governativi volti a consentire il coordinamento della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro con la normativa concernente le attività lavorative a bordo delle navi (ivi comprese le navi da pesca), le attività nell'ambito portuale ed il trasporto ferroviario.

L’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n.81 del 2008, rimette a specifici decreti, da emanare entro trentasei mesi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’adozione delle disposizioni necessarie a consentire il coordinamento della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro con quella prevista in relazione alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.

 


Articolo 2-quater, comma 8
(Incarichi dirigenziali nell’Agenzia per le erogazioni
in agricoltura-AGEA)

Il comma 8 dell’articolo 2-quater riguarda i dirigenti di seconda fascia che avevano un contratto quinquennale in scadenza a fine 2010 con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Nelle more dell'espletamento del nuovo concorso, bandito con DPCM in data 30 novembre 2010 per l'assunzione di dirigenti, l'Agenzia è autorizzata a prorogare, per non oltre il 31 dicembre 2011, data di prevedibile entrata in servizio dei vincitori del concorso, gli incarichi dirigenziali in questione nel limite massimo di tre unità.

All'onere derivante, pari a 400 mila euro, si provvede a valere sulla dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (che è stata incrementata di 924 milioni di euro per l'anno 2011 in virtù dell'articolo 1, comma 40, primo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220), attingendo alla quota di cui al quarto periodo del medesimo comma 40: si tratta di 50 milioni, volti ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali.

 


 

Articolo 2-quater, comma 9
(Esonero dal servizio del personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo)

Il comma in esame proroga fino al 2014 la possibilità, per i dipendenti pubblici, di fruire dell’istituto dell’esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni (possibilità prevista, per il triennio 2009-2011, dall’articolo 72, comma 1, del D.L. 112/2008).

L’articolo 72, comma 1, del D.L. 112/2008, ha previsto per gli anni 2009, 2010 e 2011 i dipendenti pubblici possano chiedere di essere esonerati dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola. E' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della struttura amministrativa o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, la misura del trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche.

La norma specifica, poi, che i posti resi vacanti in seguito alla fruizione  dell’esonero non sono reintegrabili per l’intera durata del quadriennio 2011-2014.

 


 

Articolo 2-quater, comma 10
(Proroga dei termini per l’impugnazione del licenziamento individuale)

L’articolo in esame, introdotto nel corso dell’esame al Senato, proroga al 31 dicembre 2011 il termine relativo alla nuova procedura di impugnazione dei licenziamenti individuali introdotta dall’articolo 32 della legge n.183/2010 (cd. “collegato lavoro”).

 

L’articolo 32 della legge n.183/2010 (cd. “collegato lavoro”) ha introdotto una nuova procedura per l’impugnativa dei licenziamenti individuali, la quale, modificando i commi 1 e 2 dell’articolo 6, della L. 604/1966, prevede che l’impugnazione del licenziamento avvenga, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione, in forma scritta, della sua comunicazione ovvero dalla comunicazione dei motivi, con qualsiasi atto scritto anche extragiudiziale, purché idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale. Tale impugnazione è inefficace se entro i successivi 270 giorni il ricorso non è depositato nella cancelleria del tribunale competente o non viene data comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Inoltre, viene fatta salva espressamente la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Inoltre, qualora la conciliazione o l’arbitrato non vadano a buon fine, il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dal rifiuto o mancato accordo.

Per effetto di tale nuova normativa, pertanto, il termine massimo per l’impugnativa dei licenziamenti individuali, in relazione alle procedure in essere, resta stabilito al 23 gennaio 2011 (ossia al 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 183/2010, avvenuta il 24 novembre 2010).

 

Si segnala l’opportunità di meglio specificare che la proroga del termine di impugnazione riguarda i soli procedimenti in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2010 (e non anche i licenziamenti intervenuti successivamente a tale data).

 

 


Articolo 2-quinquies
(Disposizioni concernenti il sistema bancario)

L’articolo 2-quinquies in esame, introdotto nel corso dell’iter presso il Senato, prevede in generale, al comma 1, la trasformazione in crediti d’imposta, qualora nel bilancio individuale delle società che esercitano attività bancaria e finanziaria venga rilevata una perdita d’esercizio, delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell’articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), nonché di quelle relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi.

Ciò al fine di favorire la patrimonializzazione delle banche italiane nel contesto della prossima applicazione dell’Accordo di Basilea III sul capitale bancario che, come noto, a seguito della crisi dei mercati richiede requisiti più elevati di patrimonializzazione degli istituti bancari[235].   

 

Secondo quanto illustrato nella Relazione tecnica al provvedimento, “la ratio della norma è da trovarsi nel divario di incidenza delle imposte anticipate nei bilanci degli operatori italiani (in particolare gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87) rispetto a quelli europei, divario che dipende significativamente da regimi fiscali mano favorevoli quali, ad esempio, l’impossibilità di dedurre integralmente le rettifiche su crediti nell’anno di formazione, che determina la generazione di attività fiscali differite (DTA). L’impossibilità di liquidare le poste dell’attivo relative alle DTA ha indotto il Comitato di Basilea a introdurre stringenti filtri patrimoniali. Questi generano, superata una certa soglia, un impatto diretto di riduzione del capitale di migliore qualità (common equity) di un ammontare pari alle DTA che eccedono tale soglia, aumentando il fabbisogno di capitale. In sostanza, dunque, l’entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea (c.d. Basilea 3) implica che il trattamento fiscale poco favorevole delle rettifiche su crediti si traduca anche in una penalizzazione sul piano della dotazione patrimoniale regolamentare delle banche italiane. Per evitare il sorgere di questo ulteriore svantaggio competitivo, la norma proposta prevede un meccanismo di conversione automatica in crediti di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, delle poste rappresentative delle DTA connesse con le svalutazioni dei crediti, al verificarsi di perdite di esercizio accertate nel bilancio di esercizio approvato dall’assemblea; in tal modo, le DTA sarebbero smobilizzabili e, pertanto, concorrerebbero all’assorbimento delle perdite al pari del capitale e delle altre riserve, divenendo per tale via pienamente riconoscibili ai fini di vigilanza. Il medesimo meccanismo è altresì previsto anche per le DTA che derivino da disallineamenti temporali nella rilevazione di bilancio e fiscale e che siano destinati a riassorbirsi nel tempo, come nel caso dell’affrancamento del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali effettuato ai sensi dell’art. 15 del DL n. 185/2008, convertito con modificazione nella legge n. 2/2009.”. 

 

Nel dettaglio, il citato articolo 106 del TUIR reca norme in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti. Il comma 3 dell’articolo 106 del TUIR stabilisce che per gli enti creditizi e finanziari di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30 per cento è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi. Le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,30 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

 

Il comma 3-bis dell’articolo 106 del TUIR prevede inoltre che per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.

 

Il comma 2 dell’articolo 2-quinquies in esame fissa la decorrenza della trasformazione prevista al comma 1 dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci, operando per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra la perdita d’esercizio e il rapporto fra le attività per imposte anticipate indicate al comma 1 e la somma del capitale sociale e delle riserve.

 

Il comma 3 dell’articolo 2-quinquies in esame chiarisce che il credito d’imposta di cui al comma 1 non è rimborsabile né produttivo di interessi, potendo essere ceduto ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, senza limiti di importo. Tale credito, da indicare nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell'IRAP. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 2-quinquies in esame, dal periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio non saranno deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta, mentre il comma 5 dell’articolo 2-quinquies in esame demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di stabilire eventuali modalità di attuazione delle norme in esame.

 

Il comma 6 dell’articolo 2-quinquies in esame 6 provvede a modificare il penultimo periodo del comma 10 dell’articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (a mente del quale la deduzione di cui all'articolo 103 del TUIR e agli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997 del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva), stabilendo che la suddetta deduzione possa ora effettuarsi in misura non superiore ad un decimo.

 

Il comma 7 dell’articolo 2-quinquies in esame  pone una deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto del contribuente (a mente del quale le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono), stabilendo che le disposizioni del sopra descritto comma 6 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni rilevano ai fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP per il medesimo periodo d’imposta.

 

Il comma 8 dell’articolo 2-quinquies in esame reca la norma di copertura finanziaria, stabilendo che l’onere derivante dai commi da 1 a 4, quantificato in 141 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvederà mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai sopra descritti commi 6 e 7, essendo il Ministro dell’economia e delle finanze autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto.

 

Il comma 9 dell’articolo 2-quinquies reca una norma di interpretazione dell’articolo 2935 del codice civile, ai sensi del quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Il comma 9 in esame  prevede che, con riguardo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l’articolo 2935 del codice civile si debba interpretare nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa.


 

Articolo 2-sexies
(Riforma del regime fiscale dei fondi comuni di investimento)

L’articolo 2-sexies in esame provvede a riformare, in generale, il regime di tassazione dei fondi comuni di investimento, al fine di equiparare il regime fiscale attualmente esistente per gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti in Italia a quello previsto per gli OICR residenti in altro Stato membro dell’Unione europea, prevedendo sostanzialmente il passaggio dalla attuale tassazione del cosiddetto maturato in capo ai fondi alla tassazione del cosiddetto realizzato in capo ai partecipanti al fondo che abbiano sottoscritto le relative quote, di modo che il reddito prodotto dal fondo venga tassato soltanto al momento dell’effettiva percezione da parte del sottoscrittore.

Il regime attuale risulta infatti attualmente informato al criterio della maturazione, in base al quale la società di gestione preleva annualmente, a titolo di imposta definitiva, un ammontare pari al 12,5% sul risultato annuo conseguito dal fondo. Qualora, invece, il risultato della gestione dell’investimento risulti negativo, viene considerato un equivalente risparmio di imposta che si può portare in compensazione o accantonare per effettuare una futura compensazione.

 

Secondo quanto illustrato nella Relazione tecnica al provvedimento, si ipotizza che una modifica della struttura di tassazione “possa frenare la tendenza a localizzare in paesi esteri la costituzione dei fondi al fine di collocarne le quote sul territorio nazionale con le regole proprie dei fondi esteri, ed anche invertire in parte tale tendenza incentivando lo spostamento in Italia di fondi costituiti all’estero per sole ragioni fiscali […] Nel passaggio alla tassazione dei proventi realizzati in capo ai sottoscrittori delle quote del fondo sono inoltre previste specifiche disposizioni transitorie volte a regolare lo smaltimento dello stock di risparmi d’imposta pregressi accumulato dal sistema dei fondi comuni nazionali. E’ infatti previsto che lo stock di risparmi maturati in anni precedenti e non ancora compensati, possa essere utilizzato in compensazione delle ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai partecipanti al fondo […] Nel regime attuale i risultati negativi dei fondi italiani, infatti, possono essere compensati con i risultati positivi maturati da altri fondi gestiti dalla stessa società di gestione del risparmio oppure riportati in avanti senza limiti temporali. Nel nuovo regime, il risparmio d’imposta, corrispondente ai risultati negativi di gestione è utilizzabile dalla singola società di gestione del risparmio a scomputo delle ritenute applicabili in capo ai partecipanti sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi stessi.”.

 

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 2-sexies in esame aggiunge il comma 5-quinquies nell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), ai sensi del quale gli OICR con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, non sono soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell’imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all’articolo 2 del d.lgs. n. 239 del 1996. La ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell’articolo 26 del d.P.R. n. 600 del 1973,  sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari non si applica a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell’attivo medio gestito, né si applicano le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi 3-bis e 5 e 26-quinquies del predetto decreto e dall’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

 

Il comma 2 dell’articolo 2-sexies in esame inserisce nel corpo del d.P.R. n. 600 del 1973 l’articolo 26-quinquies, secondo cui sui proventi di cui alla lettera g) dell’articolo 44, comma 1, del TUIR derivanti dalla partecipazione a OICR con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all’articolo 23 incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento. I soggetti non residenti devono nominare quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata, che risponda dell’adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia, provvedendo a versare la ritenuta e a fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.

Viene stabilito che la ritenuta prevista si applichi sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime.

 

I comma da 3 a 7 dell’articolo 2-sexies in esame recano una serie di disposizioni che modificano, a fini di coordinamento, la legislazione vigente in materia, mentre il comma 8  fissa la decorrenza degli effetti delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 7 a partire dal 1° luglio 2011.

 

Il comma 9 dell’articolo 2-sexies in esame affida alle SGR, alle SICAV e ai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni il compito di prelevare l’imposta sostitutiva sul risultato di gestione maturato alla data del 30 giugno 2011 e di versare tale imposta in un numero massimo di undici rate a partire dal 16 febbraio 2012.

 

Il comma 10 dell’articolo 2-sexies in esame codifica un altro aspetto importante della riforma della tassazione dei fondi comuni, prevedendo che che dal 1° luglio 2011 i risultati negativi di gestione maturati alla data del 30 giugno 2011 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV, che residuano dopo la compensazione, possano essere utilizzati, totalmente o parzialmente, dalle SGR, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni in compensazione dei redditi soggetti alle ritenute operate in capo ai partecipanti ai sensi del nuovo articolo 26-quinquies del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sopra illustrato, senza alcun limite di importo.

 

Il comma 11 dell’articolo 2-sexies in esame prevede il caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV i risultati negativi di cui al comma 10 non siano stati utilizzati, riconoscendo quindi ai partecipanti una minusvalenza di pari ammontare computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell’articolo 68 del TUIR ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 461 del 1997.

 

Il comma 12 dell’articolo 2-sexies in esame precisa che ai fini della determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta prevista dall’articolo 26-quinquies del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, derivanti dal rimborso delle quote o azioni di OICVM già soggetti ad imposta sostitutiva, possedute alla data del 30 giugno 2011, si deve considerare il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, invece che il valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto. Parimenti, il comma 13 dell’articolo 2-sexies in esame prevede lo stesso criterio per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR, mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di OICVM possedute alla data del 30 giugno 2011, dovendo in tali casi il costo o il valore di acquisto essere aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.

 

Il comma 14 dell’articolo 2-sexies in esame stabilisce che sui redditi d’impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al comma 12 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d’imposta previsto dalle disposizioni ivi richiamate sia riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 1° luglio 2011; ciò fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.

Il comma 15 dell’articolo 2-sexies in esame segue lo stesso criterio indicato dai commi precedenti, stabilendo che sui proventi realizzati mediante la distribuzione o il rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma 12 possedute alla data del 30 giugno 2011, la somma di cui all’articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, debba essere riconosciuta nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza appunto della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevate dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello medio ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Al pagamento della predetta somma si provvede computandola in diminuzione dal versamento dell’imposta sostitutiva ovvero della ritenuta prevista dall’articolo 26-quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973.

 

Il comma 16 dell’articolo 2-sexies in esame prevede parimenti che sui proventi derivanti da quote o azioni degli OICVM di cui al comma 12 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d’imposta di cui all’articolo 17, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 252 del 2005 è riconosciuto nella misura del 15 per cento sui proventi percepiti o iscritti nel rendiconto del fondo pensione dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Il credito d’imposta concorre a formare il risultato della gestione del fondo pensione ed è detratto dall’imposta sostitutiva dovuta.

 

Il comma 17 dell’articolo 2-sexies in esame stabilisce che l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997 sia applicata, anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 2011, con effetto dal 1° luglio 2011, in relazione ai rapporti di custodia o amministrazione aventi ad oggetto quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, intrattenuti alla data del 30 giugno 2011 con gli intermediari. 

 

Il comma 18 dell’articolo 2-sexies in esame abroga una serie di norme con effetto dal 1° luglio 2011.

 

Con riguardo al regime di tassazione agli OICVM esteri, il comma 19 dell’articolo 2-sexies in esame sostituisce l’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, prevedendo che sui proventi di cui all’articolo  44, comma 1, lettera g), del TUIR, che derivano dalla partecipazione appunto a determinati OICVM di diritto estero, situati nell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al d.m. emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del medesimo testo unico (cosiddetta white list, che comprende gli Statiaventi un regime fiscale conforme agli standarddilegalità e trasparenza adottati dall’Unione europea) e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato, va operata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni una ritenuta del 12,50 per cento, applicandosi la ritenuta sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’OICVM e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle  quote o azioni medesime.

 

I commi 20 e 21 dell’articolo 2-sexies in esame provvedono ad apportare alcune modifiche formali a fini di coordinamento con la legislazione vigente, mentre il comma 22 fissa al 1° luglio 2011 la decorrenza dell’applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 19 a 21.

 

Il comma 23 dell’articolo 2-sexies in esame reca la norma di copertura finanziaria, prevedendo che alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 22 pari a 6,7 milioni di euro per l’anno 2012 e a 12,9 milioni di euro per l’anno 2013 si debba provvedere mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui all’articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

 

 

Procedure di contenzioso

Il 19 marzo 2009 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2008/4145) per violazione dell’articolo 56 del Trattato CE(ora articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell’UE) che vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi, e dell’articolo 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo che estende l’applicazione di tale divieto anche ai paesi aderenti all’Accordo, vale a dire Norvegia, Liechtenstein e Islanda.

La violazione contestata riguarda la potenziale discriminazione a danno degli investitori e dei fondi di diritto estero provocata dalla normativa italiana vigente in materia. A tale riguardo la Commissione precisa che i rilievi oggetto della lettera di messa in mora concernono esclusivamente i proventi qualificabili come “redditi di capitale” – che generalmente costituiscono la quota prevalente, se non esclusiva, dei redditi connessi all’investimento mobiliare - ai fini delle imposte sui redditi che le persone fisiche non aventi la qualità di imprenditori traggono dalla partecipazione in fondi di investimento non armonizzati. La Commissione precisa che si tratta di fondi che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di O.I.C.V.M. applicabile solo ai fondi di tipo aperto e che pertanto allo stato attuale non possono operare nell’ambito dell’UE in regime di mutuo riconoscimento.

I rilievi della Commissione riguardano essenzialmente due aspetti:

·       Il regime fiscale più oneroso applicato dalla normativa italiana ai proventi di capitale derivanti da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero rispetto a quello applicabile ad analoghi proventi derivanti da investimenti in fondi non armonizzati situati in Italia. Ai sensi dell’articolo 10-ter, commi 5 e 6, della legge 23 marzo 1983, n. 77, recante istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare,infatti, per la parte che costituisce reddito di capitale, i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi mobiliari non armonizzati di diritto estero, conseguiti al di fuori di imprese commerciali da persone fisiche residenti in Italia, sono assoggettati ad un’imposizione più onerosa con una ritenuta pari al 12,50% a titolo di acconto in capo all’investitore e con aliquote IRPEF comprese tra il 23 e il 43% sul reddito netto complessivo dell’investitore. Relativamente invece ai proventi derivanti da fondi mobiliari non armonizzati italiani percepiti dai medesimi soggetti, l’articolo 11, comma  4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, relativa all’istituzione e alla disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, stabilisce un’imposta sostitutiva del 12,50% .sul maturato in capo al fondo;

·       il diverso regime adottato per la determinazione della base imponibile e del momento dell’imposizione tra l’imposta applicata ai proventi dei fondi di diritto estero rispetto a quelli italiani. A differenza dell’imposta sostituiva sui fondi italiani basata sul risultato della gestione “maturato” dal fondo stesso, quella sui proventi da fondi esteri è percepita sul e al momento del “realizzo”, cioè sui proventi periodici all’atto della loro distribuzione o, in caso di riscatto o cessione delle quote, sulla differenza tra l’importo incassato al momento del riscatto o della cessione ed il prezzo pagato per l’acquisto delle medesime. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, tenuto conto delle aliquote IRPEF in vigore, la differenza tra l’aliquota applicata ai fondi italiani e quella sui proventi dei fondi esteri può arrivare al 30%.

Alla luce delle suddette considerazioni la Commissione ritiene che la difformità di trattamento fiscale generata dalla normativa italiana precedentemente citata, oltre a dissuadere i contribuenti residenti in Italia dall’investire i propri capitali in fondi non armonizzati situati in altri Stati membri dell’UE e dello Spazio Economico Europeo, determinerebbe un effetto restrittivo nei riguardi dei fondi situati in questi altri Stati membri in quanto costituirebbe nei loro confronti un ostacolo alla raccolta di capitali in Italia.

 


 

Articolo 3
(Copertura finanziaria)

L’articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal decreto legge.

 

Il comma 1 quantifica gli oneri derivanti dall’articolo 2, commi da 1 a 6 in 93 milioni di europer l’anno 2010, in 264,1 milioni di euro per l’anno 2011 e in 24 milioni per l’anno 2012.

 

I suddetti oneri derivano dalle seguenti misure:

§         Articolo 2, comma 1: finanziamento di 200 milioni di euro nel 2011 del 5 per mille per il 2010.

§         Articolo 2, comma 2: minori entrate pari a 93 milioni di euro nel 2010 derivanti dal differimento dei termini per il versamento dei tributi e contributi in relazione agli eventi alluvionali verificatisi nella Regione Veneto.

§         Articolo 2, comma 3: proroga dei termini per la ripresa dei versamenti sospesi in favore dei soggetti colpiti dal sisma dell’Abruzzo del 6 aprile 2009. Si rileva – secondo quanto emerge dalla relazione tecnico illustrativa al provvedimento – che al comma 3 non sembrano ascriversi effetti.

§         Articolo 2, comma 4: 45 milioni di euro nel 2011 per la proroga dei termini di taluni incentivi fiscaliin favore del settore cinematografico (le proroghe relative ad ulteriori incentivi fiscali inserite nel corso dell’esame al Senato sono state coperte in maniera autonoma).

§         Articolo 2, comma 5:24 milioni di euro nel 2012 per la proroga dell’applicazione dell’agevolazione fiscale agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante.

§         Articolo 2, comma 6: 19,1 milioni nel 2011 per il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione allo stato di emergenza per fronteggiare l’afflusso eccezionale di extracomunitari.

 

Il comma 1, come modificato nel corso dell’esame al Senato, dispone che alla copertura degli oneri predetti si provveda come segue:

§         quanto a 93 milioni per l'anno 2010, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una quota delle risorse disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, iscritte presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio» (lettera a));

§         quanto a 20 milioni euro per l’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 58, della legge di stabilità 2011, recante interventi a sostegno dell’editoria (lettera b));

L'articolo 1, comma 58, della legge n. 220 del 2010 ha autorizzato la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011 per interventi di sostegno all'editoria.

§         quanto a 30 milioni di euro per il 2011, mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per le esigenze indifferibili destinata per il 2011 al finanziamento di una serie di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico sviluppo dei territori, attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e promozione di attività sportive, culturali e sociali, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge di stabilità 2011) (lettera b));

§         quanto a 73 milioni di euro per il 2011, mediante versamento, entro il 30 gennaio 2011, all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo per la finanza d’impresa (ex articolo 2, comma 847 della legge n. 296 del 2006).

Si tratta della quota delle risorse destinate alle imprese innovative (ai sensi dell'articolo 106 della legge n. 388 del 2000) gestita da Mediocredito centrale sul conto di tesoreria n. 23514 (lettera c));

§         quanto a 50 milioni di euro per il 2011 e a 24 milioni di euro per l'anno 2012, mediante riduzione del Fondo finalizzato ad agevolare i piani di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, istituito dall’articolo 14, comma 14-bis del decreto legge n. 78 del 2010 (lettera d)).

Si tratta del Fondo finalizzato ad agevolare i piani di rientro dei comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze(cap. 7282), con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011.

§         quanto ad 83 milioni per l’anno 2011, mediante utilizzo delle somme versate - entro il 30 novembre 2010 - all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi di quanto previsto dalle norme indicate nell'Allegato 2 del decreto, le quali, alla data di entrata in vigore dello stesso, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi. Le predette somme sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere assegnate ad apposito Fondo e utilizzate nell'esercizio finanziario 2011 per il riparto della quota del 5 per mille, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto legge.

 


Le somme indicate nell'allegato 2 sono le seguenti:

 

Norma di riassegnazione

Importo riassegnabile nel 2010

Articolo 1, co. 851, L. n. 296 del 2006[236]

65.000.000

Articolo 148, comma 1, L. n. 388 del 2000[237]

9.000.000

Articolo 3, co. 5, sec. per., L. n. 100 del 1990[238]

4.800.000

Articolo 11-bis D.L. n. 35 del 2005[239]

4.200.000

Totale

83.000.000

 

f) quanto a 8,1 milioni di euro per il 2011, mediante riduzione del Fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, istituito dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il predetto Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 3001, pg.1) con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

Il Fondo è stato oggetto di riduzioni in virtù di successivi interventi legislativi. A legge di bilancio 2011, reca una dotazione di circa 41 milioni di euro per il 2011.

 

 

Come specificato dalla Relazione tecnico illustrativa al provvedimento, dalle suddette disposizioni di copertura non derivano eguali effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

A tal fine, il comma 2 provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto come segue:

a) quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2010, mediante accantonamento delle disponibilità di competenza relative alla categoria di spesa dei consumi intermedi in maniera lineare per ciascun Ministero. Tali risorse, rese indisponibili, costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Per motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro dell'economia possono essere disposte variazioni degli accantonamenti, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto, anche interessando diverse categorie di spesa, e fermo restando il divieto di  utilizzare stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

b)  quanto a 107 milioni per l'anno 2011, mediante utilizzo in termini di sola cassa del Fondoper la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

 

Nel corso dell’esame presso il Senato, è stata inoltre introdotta – all’interno della norma di copertura finanziaria (articolo 3, comma 1, lett. b, secondo e terzo periodo) - una disposizione che incrementa di 15 milioni di euro per il 2011, l’autorizzazione di spesa, di cui all’articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 che reca incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale.

Alla copertura del relativo onere la norma prevede che si provveda a valere sulla quota del Fondo per le esigenze indifferibili destinata per il 2011 al finanziamento di una serie di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico sviluppo dei territori, attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e promozione di attività sportive, culturali e sociali, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge di stabilità 2011.

 

Inoltre, nel corso dell’esame in prima lettura, è stato introdotto il comma 2-bis che prevede l’assegnazione al Fondo esigenze urgenti ed indifferibili (di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5) delle disponibilità di bilancio - di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 78 del 2010 - derivanti dal definanziamento delleautorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali, iscritti nel bilancio dello Stato relativamente agli esercizi 2007, 2008 e 2009, che sulla base delle risultanze del rendiconto generale dello Stato dei relativi esercizi finanziari, risultavano non impegnati. Tale assegnazione è effettuata in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 1 del decreto legge n. 78, che destinava tali disponibilità finanziarie al Fondo ammortamento titoli di Stato.

Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalla misura in esame, il comma provvede mediante corrispondente utilizzo in termini di sola cassa del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali per euro 49,5 milioni per l’anno 2011.

 

Per l’approfondimento dei profili di  quantificazione e copertura degli oneri si veda infra.

 


 

Tabella 1 (art. 1, comma 1)

 


 

 

1° gennaio 2011

articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

soppresso

(la proroga è confluita nel testo, all’articolo 2, comma 5-decies)

n. 1 - Agenzia Torino 2006 - Proroga dell'attività commissariale

 

Scadenza al 31 maggio 2010

Prorogato al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo al 31 marzo 2011.

articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all'ente di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 897

n. 2 - Adeguamento dello statuto della Fondazione Gaslini

La proroga concerne l'obbligo di adeguamento dello statuto della Fondazione Gerolamo Gaslini (ente pubblico avente sede in Genova) alla disciplina generale di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122), che prevede la riduzione del numero dei componenti degli organi di amministrazione (fino a un massimo di cinque) e di controllo (fino a un massimo di tre). In base alla proroga in esame, l'obbligo viene differito con riferimento al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo ai nuovi termini, vale a dire al 31 marzo 2011 (anziché al primo rinnovo successivo al 31 maggio 2010). Si ricorda che lo scopo principale della Fondazione suddetta è il potenziamento dell'Istituto Giannina Gaslini (Istituto pediatrico di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, avente anch'esso sede in Genova).

Si sottolinea che la disposizione in esame prevede il primo caso di deroga, ancorché temporanea, alla disciplina sulla riduzione del numero dei componenti degli organi degli enti pubblici prevista dal D.L: 78/2010.

 

 

 

 

 

31 dicembre 2010

articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

soppresso

(si veda l’art. 2-ter, comma 2)

n. 3 - Disposizioni per la regione Campania, per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2009

 

31 dicembre 2010

articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

n. 4 - Sicurezza sul lavoro nelle cooperative sociali e nel volontariato della protezione civile

La proroga concerne il termine per l'emanazione del decreto interministeriale che individua le modalità di applicazione della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro nei riguardi delle cooperative sociali e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco.

31 dicembre 2010

articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale

n. 5 - Trasporto pubblico locale

Il differimento concerne il termine entro il quale devono cessare le gestioni dei servizi di trasporto pubblico locale, affidate con modalità non conformi alla nuova disciplina introdotta dall’articolo 23-bis del D.L. n. 112/2008 e che non rientrano nelle deroghe transitoriamente consentite dal comma 8, lettere da a) a d), dello stesso articolo. Si ricorda che il citato articolo 23-bis non si applica al trasporto ferroviario regionale.

In base all’articolo 1 del decreto-legge in esame, il termine di cessazione delle gestioni sopra indicate, originariamente fissato al 31 dicembre 2010, è prorogato al 31 marzo 2011.

Secondo la relazione tecnica governativa la proroga non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

20 novembre 2008

Articolo 6-sexies, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

n. 6 - Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013

La norma prevede la riprogrammazione delle risorse non impegnate, correlate a Programmi Operativi 2000-2006 e a Programmi Operativi 2007-2013, originate da progetti finanziati a valere sui fondi di cofinanziamento nazionale oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione.

La ricognizione delle risorse non impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti è effettuata – ai sensi dell’articolo 6-sexies comma 1 del D.L. n. 112/2008 – dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dello sviluppo economico.

31 dicembre 2010

articolo 17, commi 15, 16 e 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e articolo 66, commi 9-bis e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni

articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni

articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

n. 7 - Proroga della validità delle graduatorie di concorsi pubblici e di assunzioni

La relazione illustrativa afferma che gli adempimenti connessi alla riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni - recate da ultimo dall'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 194/2009 - non hanno consentito di procedere nei tempi previsti alle assunzioni programmate per l'anno 2010.

Il provvedimento in esame dispone dunque la proroga dei termini per le suddette stabilizzazioni e assunzioni di personale a tempo indeterminato. Le disposizioni richiamate si applicano, a seconda dei casi: alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523 della L. 296/2006; ai Corpi di polizia; al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agli enti di ricerca e alle università.

Per quanto riguarda, più specificamente, le disposizioni di cui alla L. 244/2007, si ricorda che il richiamato comma 102 dell’articolo 3 ha disposto la facoltà, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della L. 296/2006, ad eccezione dei Corpi di polizia a del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il quadriennio 2010-2013, di procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Ulteriore condizione è che il numero delle unità di personale da assumere non possa eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente (in altre parole, tale limitazione non permetterebbe di sostituire, ad esempio 2 impiegati con 2 dirigenti).

E' inoltre prorogata la validità delle graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative a pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni approvate successivamente al 30 settembre 2003.

31 dicembre 2010

Programma statistico nazionale 2008-2010 - aggiornamento 2009-2010, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009

n. 8 - Programma statistico nazionale

Proroga dell'efficacia del Programma Statistico Nazionale 2008-2010, Aggiornamento 2009-2010, nelle more dell'entrata in vigore dell'analogo Programma 2011-2013.

 

Il Programma Statistico Nazionale (PSN) individua le rilevazioni, le elaborazioni e gli studi progettuali che gli uffici, enti ed organismi del Sistema statistico nazionale (Sistan) si impegnano a realizzare nel corso di un triennio. Il Programma statistico nazionale (PSN), ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 322/1989 (Norme sul Sistemastatistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica), individua le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale (SISTAN) con i relativi obiettivi.

Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT), nel corso dell’iter di approvazione del PSN 2011-2013 farà riferimento alla riclassificazione dei lavori presenti nel PSN, operata nel corso di una riunione tenutasi il 15 dicembre 2008, articolandoli in "statistiche da indagine", "statistiche da fonti amministrative organizzate", "statistiche derivate (o rielaborazioni)","studio progettuale" e "sistema informativo statistico". Spetta, infatti a tale Comitato definire i contenuti del PSN predisponendo le Linee guida per l'intero triennio sulla base del criterio in virtù del quale la presenza di un lavoro nel Programma deve rivestire interesse per l'intera collettività nazionale o per sue componenti significative.

Si ricorda, altresì, che il programma, che è a triennio fisso e viene aggiornato annualmente (il prossimo PSN interesserà il triennio 2011-2013), viene predisposto dall'Istat con la collaborazione dei Circoli di qualità e sottoposto ai pareri della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica e della Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Cipe.

L’ultimo PSN approvato, con particolare riferimento alla proroga in commento, è contenuto nel DPCM 6 agosto 2008, con validità 2008-2010 a cui ha fatto seguito il DPCM 3 agosto 2009 recante l’aggiornamento per il biennio 2009-2010.

31 dicembre 2010

articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

n. 9 - Proroga dell’applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e IRAP emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale

Le disposizioni in esame intervengono sulla norma, più volte oggetto di proroga, che ha parzialmente sospeso, in attesa dell’attuazione del federalismo fiscale, il potere normativo delle regioni in materia di tassa automobilistica e di imposta regionale sulle attività produttive. In particolare, fino all’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione – ovvero fino all’attuazione del federalismo fiscalele regioni possono legiferare in materia di tributi regionali esclusivamente entro i limiti posti dal legislatore statale per ciascun tributo. A seguito della dichiarazione di incostituzionalità di alcune leggi regionali, tuttavia, si è reso necessario operare una sanatoria di tali disposizioni affinché non ci fossero dubbi applicativi dei suddetti tributi da parte dei contribuenti.

La legge finanziaria del 2004 (art. 2, commi 22 e 23, legge 350/2003) ha disposto la sanatoria, nelle more del completamento dei lavori dell’Alta Commissione di studio per il federalismo fiscale, per le disposizioni adottate dalle regioni in materia di tassa automobilistica e di IRAP, in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale. In tali regioni l’applicazione delle sopra citate imposte opera, fino al periodo d’imposta 2007, secondo le disposizioni regionali e nazionali (per i profili su cui non incidono le prime), ed entro la stessa data le regioni avrebbero dovuto rendere conformi alla normativa statale le disposizioni adottate relativamente alla tassa automobilistica. La legge finanziaria per il 2005 (legge 311/2004, art. 1, comma 61) ha poi esteso la sanatoria anche alle leggi regionali non sottoposte al giudizio della Corte e promulgate prima del 1° gennaio 2005. La legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, art. 1 comma 167) ha successivamente prorogato i due termini a tutto il periodo di imposta 2008.

Le disposizioni in esame contengono l’ulteriore proroga a tutto il periodo d'imposta 2010:

§         dell’applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di IRAP emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale (art. 2, comma 1 del decreto-legge 207/2008);

§         del termine per rendere conformi alla normativa statale le disposizioni adottate relativamente alla tassa automobilistica (art. 2, comma 2 del decreto-legge 207/2008).

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge in esame, i due termini suddetti sono prorogati al 31 marzo 2011.

Trenta giorni

articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

n. 10 - Reti dell'energia

E’ disposta la proroga o il differimento del termine per il raggiungimento dell'intesa tra Stato e Regioni e Province autonome interessate all'individuazione degli interventi urgenti e indifferibili connessi alla trasmissione, distribuzione e produzione dell'energia e delle fonti energetiche dal carattere strategico nazionale. Il termine è variabile, dipendendo dalla data di convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata per il raggiungimento dell'intesa. Scaduto il termine senza che l’intesa sia raggiunta, il Governo può individuare gli interventi, dichiararne l'urgenza e l'indifferibilità e definire i criteri di cooperazione tra Regione e commissario straordinario, anche a prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata.

Si ricorda che l’articolo 4 del decreto-legge 78/2009 è stato riformulato dall’articolo 1 del decreto-legge 105/2010, per dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, in materia di interventi urgenti per le reti di energia e la nomina di appositi commissari straordinari.

Secondo la relazione tecnica governativa la proroga non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

31 dicembre 2010

articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170

n. 11 - Esami di abilitazione professionale

La disposizione proroga al 31 marzo 2011 la possibilità, in capo ai possessori dei titoli di laurea conseguiti prima della riforma universitaria avviata dal D.M. 509/1999 ("Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei") di sostenere gli esami di Stato per l’abilitazione professionale a dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l’ordinamento previgente al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 ("Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"). Anche in questo caso, in base all’art. 1, comma 2, del decreto in commento, con D.P.C.M. sarà possibile prorogare ulteriormente il termine fino alla fine del 2011.

Si osserva che la precedente proroga era stata disposta dal decreto-legge n. 78 del 2009 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) che all’art. 23, comma 21-decies aveva espressamente sostituito le parole «anno 2009» con le parole «anno 2010», consentendo per tutto il 2010 di svolgere gli esami di Stato in base alla disciplina del precedente ordinamento.

31 dicembre 2010

articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

n. 12 - Proroga del termine per il completamento dell'adeguamento delle strutture alberghiere alle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture ricettive

L’art. 23, comma 9, del D.L. 78/2009 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2010 del termine fissato per completare gli adempimenti in materia di prevenzione incendi relativi alla messa a norma delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994, di approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere. Lo stesso art. 23, comma 9, ha esteso inoltre, rispetto alla normativa previgente, l’ambito delle strutture ricettive che potevano avvalersi della proroga, includendovi anche quelle che presentassero, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del predetto decreto-legge, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento ai fini dell’acquisizione del parere di conformità di cui all’art. 2 del D.P.R. 37/1998, recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi: in pendenza del termine per la presentazione del suddetto progetto di adeguamento, rimanevano sospesi i procedimenti volti all’accertamento dell’ottemperanza agli obblighi previsti dal citato D.M. 9 aprile 1994.

1° gennaio 2011

articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139

n. 13 - Promozione alla qualifica di vice-prefetto

Proroga del regime transitorio in materia di requisiti per la promozione alla qualifica di vice-prefetto del personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 139/2000, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia.

 

Il decreto legislativo n. 139/2000[240], nel quadro giuridico-ordinamentale della carriera prefettizia, ha riconosciuto per la prima volta ai funzionari prefettizi un proprio, organico e concluso, corpus normativo, operando una netta semplificazione dell’articolazione delle qualifiche di funzione riducendole a tre - prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto. Tali qualifiche sono correlate al livello di responsabilità connesso allo spessore della competenza assegnata e della esperienza maturata.

L’art. 36 oggetto della proroga reca disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera. Il comma 5, in particolare, come novellato dall’art. 8-bis del D.L. n. 45/2005[241], dispone, in primo luogo, che il personale in servizio al 17 giugno 2000 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 139/2000) rimane escluso dall’applicazione dei requisiti di servizio, ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, fissati dal precedente art. 7, co. 1

 

Il citato art. 7, co. 1, subordina infatti il passaggio alla qualifica di viceprefetto ad una valutazione comparativa alla quale sono ammessi i viceprefetti aggiunti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

·         almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall’ingresso in carriera;

·         avere svolto il tirocinio operativo di 9 mesi presso le strutture centrali dell’amministrazione dell’interno, nell’àmbito del corso di formazione iniziale;

·         avere in seguito prestato servizio presso gli uffici territoriali del governo per un periodo complessivamente non inferiore a 3 anni.

Viene, tuttavia, prescritto anche per tale personale il requisito dell’anzianità (nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall’inizio della carriera). Si prevede, altresì, che, in merito alla fissazione, per tale personale, di specifici requisiti di servizio, la competenza spetti ad un decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 dicembre 2005 con efficacia, ai fini delle promozioni alla qualifica di vice prefetto, solo a decorrere dal 1° gennaio 2007; tale decreto non potrà comunque fissare requisiti inferiori a sei mesi di servizio presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici.

Successivamente, l’art.12 del DL n. 207/2008[242], al comma 2, ha modificato la disciplina relativa alla promozione alla qualifica di vice-prefetto per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2000. In particolare, la norma ha differito dal 1° gennaio 2009 al 1° gennaio 2011 il termine di decorrenza per l’applicazione di requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici - da individuare con decreto ministeriale e comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici - per la promozione alla qualifica di vice prefetto.

31 dicembre 2010

articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26

n. 14 - Mancata approvazione dei bilanci degli enti locali

Si prorogano per l’anno 2011 le disposizioni previste dall'art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004, concernenti l’ipotesi di scioglimento dei consigli comunali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti e di attribuzione al prefetto dei relativi poteri, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

La disposizione di cui al D.L. n. 314/2004 richiama, in sostanza, l’applicazione delle norme recate dall’art. 1 del D.L. n. 13/2002 per l’anno 2002 e poi via via prorogate per gli anni successivi, concernenti la procedura per lo scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini stabiliti, ovvero, come disposto nei provvedimenti di proroga successivi, nei casi in cui il consiglio non abbia adottato le necessarie misure per riportare in equilibrio il bilancio. In tali casi, l’art. 1 del D.L. n. 13/2002 attribuisce al prefetto i poteri - prima spettanti al Comitato regionale di controllo - relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio ovvero di provvedere all’approvazione del bilancio stesso.

La procedura prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato:

a)     nell’ipotesi di mancata predisposizione dello schema del bilancio da parte della Giunta, il prefetto nominerà un commissario per la predisposizione dell’atto d’ufficio e, successivamente, assegnerà al Consiglio un termine di venti giorni per l’adozione della relativa deliberazione;

b)     nell’ipotesi in cui lo schema di bilancio risulti già predisposto dalla Giunta, il prefetto dovrà assegnare al Consiglio, con atto notificato ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per l’adozione della relativa deliberazione.

Decorso inutilmente il termine assegnato al Consiglio per l’approvazione del bilancio, il prefetto si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

1° gennaio 2011

articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

n. 15 - Carta di identità

Proroga del termine a decorrere dal quale le carte di identità dovranno essere rilasciate munite, oltre che della fotografia, anche delle impronte digitali del titolare.

La proroga in esame riguarda la norma ai sensi della quale le carte d’identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

L’art. 3 del TULPS è stato, dapprima, riformulato ad opera in via sostanziale dall’art art. 31, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112[243].

In seguito l'art. 3, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194[244] ha prorogato dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011, il termine a partire dal quale le carte d’identità dovevano obbligatoriamente essere munite, oltre che della fotografia, anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

 

Val la pena ricordare che la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del suddetto D.L. n.194/2009 (A.S. 1955), poneva in evidenza come la proroga si rendesse indispensabile al fine di individuare misure, allo stato non ancora definite, atte a garantire i requisiti minimi di sicurezza dei dati biometrici personali da inserire nel documento in formato cartaceo.

1° gennaio 2011

articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

n. 16 - Agenzia albo segretari comunali e provinciali

L'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge 78/2010 ha soppresso l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, stabilendo che a tale Agenzia succeda a titolo universale il Ministero dell'interno. Il successivo comma 31-sexies disponeva conseguentemente che, a decorrere dal 1 gennaio 2011, fosse soppresso il contributo a carico degli enti locali per il funzionamento dell'Agenzia e che dalla medesima data fossero corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 31-ter.

Il provvedimento in esame proroga il termine a decorrere dal quale è soppresso il contributo a carico di Comuni e Province e il termine a decorrere dal quale i contributi ordinari a favore dei medesimi enti locali sono ridotti in maniera corrispondente.

 

30 luglio 2011

articolo 2257 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

n. 17 - Proroga del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza della Difesa

Il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale (COCER) interforze della rappresentanza militare, nonché del consigli centrali, intermedi e di base dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, è attualmente prorogato fino al 30 luglio 2011 dal richiamato art. 2257 del Codice dell'ordinamento militare.

In virtù dell'articolo 1, comma 2-quinquies, del decreto-legge in esame, il termine viene prorogato al 30 aprile 2012.

La precedente proroga era stata disposta dal DL n. 152/2009 recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 197 del 2009, all'art. 3 comma 7, disposizione successivamente riprodotta nel citato art. 2257 del Codice.

La proroga del mandato, che sarebbe scaduta altrimenti nel corso del 2010, era tesa - secondo la relazione illustrativa del provvedimento - ad assicurare continuità nella collaborazione tra gli organi di rappresentanza del personale militare e le Amministrazioni nella fase, in atto, di riassetto dello strumento militare e dei ruoli del personale. In particolare si affermava che l'urgenza dell'intervento normativo era motivata dalla circostanza che il procedimento elettorale per il rinnovo dei suddetti organi deve essere avviato con mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza del mandato in corso, che l'elezione riguarda tre distinti livelli di rappresentanza (consigli di base, intermedi e centrali) eletti attraverso gradi successivi di votazione e che è necessario consentire ai militari eleggibili di svolgere la relativa attività di propaganda elettorale.

Si ricorda inoltre che le norme in materia di rappresentanza militare, già dettate dal D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691, recante il Regolamento per l'attuazione degli articoli 18 e 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382 ('Norme di principio sulla disciplina militare'), abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 231 del Codice dell'ordinamento militare, sono ora contenute nel libro IV, Titolo IX, Capo III, agli art. 1476-1482 dello stesso Codice. In particolare l'art. 1477 prevede che gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. Scopo di tale sistema di rappresentanza è quello di favorire, nell'ambito interforze e all'interno di ciascuna forza armata e corpo armato, lo spirito di partecipazione e collaborazione, nonché di contribuire a mantenere elevate le condizioni morali e materiali del personale militare nel superiore interesse dell'Istituzione. Esso è un istituto dell'ordinamento militare ed è articolato in organi collegiali a carattere elettivo, collocati presso appropriati comandi. Il sistema di rappresentanza per il personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza si articola nei seguenti organi:

il «consiglio centrale di rappresentanza» (Cocer);

i «consigli intermedi di rappresentanza» (Coir);

i «consigli di base di rappresentanza» (Cobar).

 

31 dicembre 2006

articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei limiti di spesa

n. 18 - Proroga del termine per la maturazione dei requisiti ai fini dell'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani licenziati in seguito alla chiusura delle basi NATO in Italia.

L’articolo 2, commi 100-101, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007), ha istituito un Fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, avente una dotazione annua, a decorrere dal 2008, di 7,250 milioni di euro, al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno, alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne facciano parte, operanti sul territorio nazionale. In particolare, il Fondo concerne i soggetti che siano stati licenziati, in conseguenza di provvedimenti - adottati entro il 31 dicembre 2006, termine ora differito - di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi suddetti.

Il D.L. in esame, per effetto dell’articolo 1, comma 1, differisce al 31 marzo 2011 il termine precedentemente previsto al 31 dicembre 2006, entro il quale il suddetto personale (che sia stato licenziato in seguito alla chiusura delle basi militari) debba aver prestato servizio continuativo per almeno un anno, per poter accedere all’assunzione presso pubbliche amministrazioni.

Si segnala che, nel bilancio di previsione annuale 2011 e triennale 2011-2013 (Legge n. 221/2010) è presente uno stanziamento di 3.104.502 euro al capitolo relativo al suddetto.

I criteri e le modalità per l'assunzione del personale in esame, nonché per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle pubbliche amministrazioni interessate, vengono definiti con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell’economia, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008 (cioè entro il 30 marzo 2008). Tale adempimento è stato attuato con il D.P.C.M. 15 gennaio 2009, recante individuazione dei criteri e delle procedure per l'assunzione del personale civile delle basi militari soppresse.

 

31 dicembre 2010

articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

 

soppresso

n. 19 - Divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione

Viene prorogato dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011 il divieto per i soggetti esercenti attività televisiva in ambito nazionale tramite più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, termine previsto dall’art. 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi (d.lgs. n. 177/2005), che riproduce l’art. 15, comma 6, della legge n. 112/2004 (c.d. ‘Legge Gasparri’). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011.

Va ricordato che la questione stata recentemente oggetto di  una segnalazione al Governo emessa dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in data 24 novembre 2010, nella quale si afferma che la disposizione in materia di limiti antitrust all'incrocio tra stampa e giornali quotidiani è stata sin dall'inizio concepita dal legislatore a tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione e di informazione, sulla base delle indicazioni date dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 826/1988). La protezione del pluralismo informativo è uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea (articolo 11, comma secondo, dalla Carta Europea dei diritti fondamentali) e, in forza di ciò, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha riconosciuto il diritto degli Stati membri a mantenere una legislazione speciale in materia, più restrittiva del diritto della concorrenza. Si ritiene, pertanto, secondo l’Autorità, che il mantenimento della normativa sui limiti antitrust incrociati stampa-tv, possa a pieno titolo rientrare tra gli interventi consentiti al legislatore per il mantenimento della concorrenzialità e del pluralismo del sistema dell'informazione, anche alla luce del confrontocon i principali Paesi europei. In tal senso, l’Autorità sottolinea l’opportunità di mantenere in vigore il divieto recato dal citato art. 43, comma 12, del testo unico.

 

31 dicembre 2010

articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

n. 20 - Comandi del personale di Poste italiane e IPZS

Proroga la possibilità (prorogata più volte, da ultimo al 31 dicembre 2010), per il personale di Poste Italiane S.p.a. e dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. in posizione di comando presso amministrazioni o enti pubblici, di essere inquadrato nei ruoli di amministrazioni pubbliche. A tal fine, vengono altresì prorogati i relativi provvedimenti di comando fino alla conclusione delle procedure di inquadramento.

 

31 dicembre 2010

articolo 1, comma 23-octiesdecies, lettera e) del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25

n. 21 - Collegio dei revisori ENEA

Proroga del termine a decorrere dal quale cesseranno le funzioni del collegio dei revisori dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), soppresso dall'art. 37 della legge 99/2009 in conseguenza dell'istituzione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

La disposizione prorogata dal decreto-legge in esame prevedeva che il collegio dei revisori dei conti già operante presso l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) proseguisse il suo incarico e l’esercizio delle sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia (a seguito dell'avvio del funzionamento dell'Agenzia medesima) e comunque fino al 31 dicembre 2010, al fine di garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali.

 

31 dicembre 2010

articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33

n. 22 - Proroga delle attività del Commissario straordinario per le quote latte

La disposizione oggetto di proroga prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali), di un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti del MIPAAF, degli enti vigilati dal Ministero e delle relative società controllate, che, avvalendosi degli uffici dell’Agea:

- assegna le quote rese disponibili dall’aumento della quota nazionale;

- definisce le modalità di applicazione della rateizzazione e decide sull’accoglimento delle richieste di rateizzazione, entro tre mesi dalla presentazione.

Il Commissario, il cui compenso è a valere sugli stanziamenti assegnati annualmente dalla legge finanziaria per il funzionamento dell’AGEA, sarebbe dovuto restare in carica - ai sensi del decreto-legge n. 5 - sino al 31 dicembre 2010, ma l'approvazione dell'articolo 40-bis della legge n. 122 del 2010 ha comportato la proroga al 31 dicembre 2010 delle domande di rateizzazione e, di conseguenza, ha reso necessario prorogare fino al 31 marzo 2011 l'attività del soggetto chiamato a vagliarle.

Andrebbe valutata l’opportunità di coordinare la disposizione in commento con quella inserita nel corso dell’esame al Senato all’articolo 2, comma 12-terdecies con la quale si sospende fino al termine del 30 giugno 2011 il pagamento degli importi dovuti dai produttori di latte in ragione dei piani di rateizzazione regolanti il prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto alle quote latte. In ragione di tale proroga andrebbe valutata l’opportunità di prorogare l’attività del Commissario almeno fino al 30 giugno 2011.

 

31 dicembre 2010

Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267

soppresso

n. 23 - Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura

 

1° gennaio 2011

articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191

n. 24 - Passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle sopprimende Autorità d'ambito territoriale ai nuovi soggetti individuati dalle regioni

Proroga del termine decorso il quale:

·         sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale per l'esercizio delle competenze in materia di gestione delle risorse idriche e per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

·         ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo;

·         le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, con conseguente cessazione dell'efficacia degli articoli 148 (risorse idriche) e 201 (rifiuti urbani) del decreto legislativo n. 152 del 2006;

·         sono comunque abrogati gli articoli sopra citati.

31 dicembre 2010

articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni.

n. 25 - Proroga del termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13000 kJ/Kg

Proroga del termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13000 kJ/Kg (il cd. fluff di frantumazione degli autoveicoli), previsto dall’art. 6, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 36/2003. Tale termine era stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2010, dall'art. 15, comma 2-ter, del D.L. n. 135/2009.

L’art. 6 del citato D.Lgs. n. 36 ha, infatti, indicato tra i rifiuti che non possono essere ammessi in discarica, alla lettera p) del comma 1, anche i rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg oggetto della proroga in esame, che dovranno, invece, essere smaltiti in appositi impianti di termovalorizzazione, ai fini di potenziare il recupero energetico. Occorre ricordare che tale divieto non era previsto dalla direttiva comunitaria n. 31/999/CE, recepita con il citato D.Lgs. n. 36, ma è stato introdotto con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione.

La norma riguarda soprattutto il cd. fluff, residuo del processo di frantumazione di veicoli a fine vita. Tale processo separa il materiale ferroso destinato al riciclo, da quello (il fluff) che ha un elevato potere calorifico e potrebbe essere quindi trattato in maniera specifica, ma che attualmente viene conferito in discarica in mancanza di impianti che ne consentano il recupero energetico in Italia.

1° gennaio 2011

articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni.

n. 26 - Proroga del termine di entrata in vigore del divieto di vendita a Paesi extra UE di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria con limiti di COV superiori a quelli previsti nell'allegato II del D.Lgs. 161/2006

La disposizione, che riguarda l'applicazione dei valori limite di composti organici volatili (COV) aggiunti ai prodotti (pitture, vernici e prodotti per carrozzeria) che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea, era già stata prorogata di un anno dall'art. 8, comma 4, del D.L. 194/2009.

Si ricorda infatti che il comma 2 dell’art. 7 del d.lgs. 162/2006 prevedeva, originariamente, che i citati valori limite previsti dall'allegato II, non si applicassero nei tre anni successivi (elevati a quattro anni dal citato D.L. 194/2009) alle date ivi previste (1° gennaio 2007 e 1° gennaio 2010). Per cui senza la proroga in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2011 sarebbero stati applicati i valori limite per i quali l’allegato II prevedeva, come data, il 1° gennaio 2007.

31 dicembre 2010

articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13

n. 27 - Proroga dell'autorizzazione ad assumere personale presso ISPRA finalizzata al completamento delle procedure concorsuali in essere

La proroga concerne il termine per l’autorizzazione ad assumere personale a favore dell’APAT disposta dall’art. 1, comma 347, della L. 244/2007 ed avente effetto anche per l’ISPRA, sino al completamento delle relative procedure, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del D.L. 208/2008, termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 2010 dall'art. 8, comma 2, del D.L. 194/2009.

Si ricorda che l’art. 1, comma 347, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) ha autorizzato l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali e alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione, a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, nel limite della dotazione organica approvata con decreto del direttore generale n. 122 del 2005.

Successivamente, l’art. 28 del D.L. 112/2008 ha istituito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in cui sono confluiti, oltre all’APAT, anche l’INFS (Istituto nazionale per la fauna selvatica) e l’ICRAM (Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare) ed ha disposto il trasferimento al nuovo Istituto – posto sotto la vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – delle funzioni e delle relative risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Conseguentemente, l’art. 3, comma 1, del D.L. 208/2008 ha fornito l’interpretazione autentica del richiamato comma 347 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2008, precisando che l’autorizzazione ad assumere disposta per l’APAT ha effetto anche per quanto riguarda l’ISPRA, sino al completamento delle relative procedure e comunque entro il 31 dicembre 2010. Il comma 2 ha poi disposto che l’ISPRA, nel limite della dotazione organica relativa all’APAT, possa assumere personale risultato vincitore di concorsi pubblici a tempo indeterminato e inserito in graduatorie ancora vigenti.

31 dicembre 2010

articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26

n. 28 - Proroga delle disposizioni che, in fase transitoria, prevedono che le sole attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuino ad essere gestite dai comuni secondo le attuali modalità e forme procedimentali, nonché del regime transitorio previsto per il calcolo e la riscossione di TARSU e TIA

Viene prorogato il regime transitorio che attribuisce alla competenza dei comuni le attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata. Tale proroga si effettua intervenendo sul comma 2-ter del citato articolo 11. E' inoltre prorogato il regime transitorio introdotto dal medesimo articolo 11, commi 5-bis e 5-ter, sulle modalità di calcolo e riscossione della tassa per smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA).

Si segnala che, benché non venga esplicitato (se non nel comma 5-bis), le disposizioni citate si applicano unicamente nel territorio della Regione Campania.

Si fa notare che l’art. 1-bis del D.L. 196/2010 (convertito dalla L. 1/2011), recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, ha già prorogato a tutto il 2011 il regime transitorio previsto dai commi 2-ter, 5-bis e 5-ter dell’art. 11 del D.L. 195/2009, mediante puntuali modifiche testuali dei commi citati.

Ci si trova quindi di fronte a due diverse fonti normative, volte a prorogare – in forme e modi differenti – i medesimi termini.

E’ pur vero, però, che la proroga in esame va mantenuta in quanto entrata in vigore prima della fine dell’anno 2010, mentre quella recata dall’art. 1-bis del D.L. 196/2010 è entrata in vigore in data 25 gennaio 2011 (cioè il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. della legge di conversione n. 1 del 2011).

31 dicembre 2010

articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73

n. 29 - Servizi pubblici non di linea

Viene prorogato il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti concernente disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e di noleggio con conducente.

L’articolo 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008 ha novellato alcuni articoli della legge n. 21/1992, recante la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, ovvero quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, e che vengono effettuati a richiesta, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. In particolare, costituiscono servizi non di linea: il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente. Le disposizioni riguardano specificamente il servizio di noleggio con conducente, in relazione al quale sono stati ampliati gli obblighi a carico degli esercenti ed introdotte specifiche limitazioni. L’Autorità della concorrenza e del mercato, in una segnalazione inviata al Parlamento il 20 febbraio 2009, ha evidenziato alcune criticità della nuova disciplina. In considerazione delle problematiche sollevate, menzionate anche nella relazione governativa al disegno di legge in esame, l’applicazione della nuova normativa è stata più volte prorogata. L’ultima di tali proroghe, disposta dall’articolo 5, comma 3, del D.L. n. 194/2009, è scaduta il 31 marzo 2010.

Pochi giorni prima della scadenza del termine di sospensione della decorrenza della nuova normativa, l’articolo 2, comma 3, del D.L. n. 40/2010 ha previsto l’emanazione di un decreto ministeriale per la rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla citata legge n. 21/1992, con riferimento sia al servizio di taxi che di noleggio con conducente, allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti deve essere emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata. Il termine per l’emanazione del decreto, inizialmente fissato al 25 maggio 2010, è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2010, ad opera dell’articolo 51, comma 7, del D.L. n. 78/2010. In base all’articolo 1 del decreto-legge il esame, il termine del 31 dicembre 2010 è ora prorogato al 31 marzo 2011.

Secondo la relazione tecnica governativa la proroga non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Si segnala che presso la Commissione trasporti della Camera è in corso di esame la riforma della disciplina del servizio di noleggio con conducente (A.C. 1971 e 3694).

31 dicembre 2010

articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni; articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni

n. 30 - Diritti aeroportuali

La prima disposizione, con riferimento all’articolo 21-bis del decreto legge n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008, proroga al 31 marzo 2011 il termine per l'aggiornamento, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della misura dei diritti aeroportuali come previsto dall’art. 10, comma 10, della legge n. 537/1993; viene, correlativamente, prorogato il termine per la decadenza dal medesimo aggiornamento in caso di mancata presentazione, da parte dei concessionari aeroportuali, dell'istanza di stipula del contratto di programma.

La seconda proroga (articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009) attiene al blocco generalizzato delle tariffe, con le esclusioni, già previste, relative: ai servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva; ai servizi ferroviari oggetto di obbligo di servizio pubblico; alle tariffe postali agevolate.

Il citato articolo 21-bis del D.L. n. 248 ha previsto che fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge n. 537/1993, da adottare entro il 31 dicembre 2010, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. Lo stesso art. 21-bis dispone la decadenza dell'aggiornamento della misura dei diritti al tasso di inflazione programmato – disposto dal Ministero nelle more della emanazione dei sopra citati decreti - qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.

I diritti aeroportuali disciplinati dalla citata legge n. 324/1976 sono: diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, commerciale; diritto per il ricovero o la sosta allo scoperto di aeromobili, diritto per l’imbarco passeggeri, con esclusione dei passeggeri che cambiano aeromobile per causa estranea alla loro volontà. Ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge n. 537/1993, la misura dei sopra indicati diritti è fissata per ciascun aeroporto con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, sulla base di criteri stabili dal CIPE. Tali decreti fissano anche la variazione massima annuale applicabile ai diritti aeroportuali, per un periodo compreso tra tre e cinque anni. Ai fini della determinazione di tale variazione devono essere presi a riferimento: il tasso di inflazione programmato; l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale; la remunerazione del capitale investito; gli ammortamenti dei nuovi investimenti, stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'ENAC e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La norma stabilisce inoltre che la misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale vengono determinati tenendo conto: di un sistema di contabilità analitica certificato, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non, offerti sul sedime aeroportuale; del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti; delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali; dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale; di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attivitànon regolamentate.

La relazione governativa che accompagna il decreto-legge motiva la necessità della proroga con la circostanza che il complesso iter necessario per l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 10, comma 10, della legge 537/1993 non può essere perfezionato fino a quando non sia completato il procedimento di sottoscrizione dei contratti di programma da parte dei gestori aeroportuali. Segnala, altresì, che è ancora in itinere la disciplina interna di attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, la quale, ai fini della complessiva riforma del sistema tariffario in esame, prevede una fase di delega legislativa. La delega per l’attuazione di tale direttiva è contenuta nella legge comunitaria 2009 (articolo 39 della legge 96/2010). Va inoltre ricordato che la legge finanziaria per il 2010 stabilisce, analogamente alla delibera CIPE del 6 novembre 2009, un sistema di anticipazione dei soli diritti aeroportuali di imbarco al fine di consentire la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti. La legge n. 191/2009 (l. finanziaria 2010), all'articolo 2, commi 200 e 201, reca infatti disposizioni relative ad anticipazioni tariffarie di diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE. In particolare, il comma 200 autorizza, in attesa della sottoscrizione dei contratti di programma, a decorrere dal 2010 e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, anticipazioni tariffarie dei diritti aeroportuali dovuti per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE, fino a un massimo di 3 euro a passeggero, in favore dei gestori aeroportuali che effettuano, in autofinanziamento, nuovi investimenti infrastrutturali urgenti soggetti a validazione di Enac. Il comma 201 dispone la decadenza delle anticipazioni tariffarie di cui al comma 200 qualora i gestori aeroportuali, entro diciotto mesi, non depositino la documentazionerichiesta ovvero non stipulino i contratti di programma e, comunque, nel caso in cui non vengano avviati gli investimenti programmati.

Con riguardo alla seconda operazione di proroga, quella relativa al blocco selettivo delle tariffe, previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 185/2008, l'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 194/2009 ne aveva prorogato l’efficacia fino al 31 dicembre 2010.E’esclusa dal blocco la regolazione tariffaria relativa: ai servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, ai servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico e alle tariffe postali agevolate. In particolare, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 185/2008 ha sospeso fino al 31 dicembre 2009 l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad effettuare l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione di tali diritti, contributi o tariffe.

Dal blocco sono esclusi:

• i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti;

• le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell’energia elettrica e del gas.

Inoltre, per il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni specifiche di cui ai commi 2 e seguenti del medesimo articolo 3. Per le tariffe autostradali, in particolare, il comma 3 limita temporalmente la sospensione degli incrementi fino al 30 aprile 2009.

Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali, l'applicazione della predetta sospensione è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo.

Alle deroghe sopra citate l’art. 5, comma 7, del D.L. n. 5/2009 citato ha aggiunto quelle concernenti: la regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, la regolazione tariffaria dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico, e la regolazione delle tariffe postali agevolate. La regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva è contenuta nella deliberazione CIPE n. 38/2007, e dalla Linee Guida predisposte dall’ENAC e approvate con decretointerministeriale n. 231/2008. Si tratta dei servizi per i quali è configurabile una qualche forma di rendita di localizzazione o di monopolio per il gestore aeroportuale, che discende dalla possibilità esclusiva di utilizzare i sedimi aeroportuali anche per fini commerciali e dalla possibilità di limitare l’accesso di terzi concorrenti ai sedimi stessi.

Per quanto riguarda i servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di servizio pubblico, essi sono disciplinati dall'articolo 4, comma 4, della legge n. 538/1993 (legge finanziaria per il 1994). Secondo tale norma, i rapporti tra lo Stato e la società Ferrovie dello Stato S.p.A. concernenti gli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffari sono regolati, ai sensi della direttiva 91/440/CEE e dei Regolamenti comunitari vigenti, mediante il contratto di programma ed il contratto di servizio pubblico. Oggetto del contratto di servizio, in particolare, è costituito dai rapporti tra Ministero delle infrastrutture e trasporti e la società Trenitalia Spa relativi ai servizi ferroviari viaggiatori: a partire dal contratto di servizio 2002-2003 sono stati infatti esclusi gli obblighi di servizio pubblico relativi al trasporto delle merci, a seguito della liberalizzazione del mercato del trasporto ferroviario. Il perimetro degli obblighi di servizio disciplinati dal contratto è costituto da: servizi di trasporto regionali nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome, comprensivi dei servizi interregionali indivisi; servizi di trasporto notturno e servizi di rinforzo dell’offerta programmata in relazione a picchi di domanda in periodi a maggiore intensità di traffico (treni periodici); agevolazioni tariffarie a particolari categorie di viaggiatori.

Le tariffe postali agevolate, secondo quanto disposto dall’art. 1 del decreto legge n. 353/2003, convertito dalla legge n. 46/2004, si applicano alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e alle imprese editrici di libri, per la spedizione di prodotti editoriali. Accedono inoltre alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento nonché, relativamente ai bollettini dei propri organi direttivi, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e le associazioni d'arma e combattentistiche. Le tariffe sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Successivamente l’articolo 10-sexies, comma 2, del D.L. n. 194/2009, ha destinato un importo non inferiore a 50 milioni di euro per il 2010 al rimborso delle agevolazioni postali per l’editoria. Con riferimento a tale norma, essendo già maturato nel primo trimestre un importo di circa 50 milioni di euro per le compensazioni dovute a Poste italiane, il DM 30 marzo 2010 ha stabilito che le vigenti tariffe agevolate si applicano solo fino al 31 marzo 2010.

Il decreto-legge 40/2010, articolo 2, comma 2-undecies, periodi da 2 a 6, prevede la concessione di agevolazioni tariffarie per le spedizioni effettuate da associazioni ed organizzazioni senza fine di lucro, la cui misura sarà determinata con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2010. L’incremento di 30 milioni di euro per il 2010 affluisce allo stanziamento iscritto nella tabella C allegata alla legge finanziaria 2010, alla rubrica «Ministero dell’economia e delle finanze», missione «comunicazioni», programma «sostegno all’editoria», voce «legge n. 67 del 1987», utilizzando parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 2-septies a 2-decies del presente articolo 2. Il terzo periodo novella l’articolo 1, comma 2, del citato D.L. 353/2003, eliminando dal novero dei soggetti che hanno diritto alle tariffe postali agevolate: le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento; gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e le associazioni d'arma e combattentistiche, per quanto riguarda la spedizione dei bollettini dei propri organi direttivi. Il quarto periodo prevede che lo stanziamento di 30 milioni di euro, di cui al secondo periodo del presente comma, sia destinato alla riduzione delle tariffe postali per le spedizioni effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. La riduzione delle tariffe postali nei confronti di detti soggetti potrà essere effettuata con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le tariffe agevolate non potranno superare il 50% della tariffa ordinaria e la spesa complessiva dovrà mantenersi entro il limite di 30 milioni di euro. Il quinto periodo stabilisce che anche il rimborso a Poste Italiane S.p.A. dovrà mantenersi entro il limite di 30 milioni di euro. Il sesto periodo demanda al Ministero per lo sviluppo economico il monitoraggio degli oneri derivanti dalla concessione dell’agevolazione in esame. Qualora l’andamento della spesa sia tale da determinare un possibile superamento del limite di 30 milioni di euro, si dovrà stabilire, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la sospensione o la riduzione dell'agevolazione.

In base all’articolo 1 del decreto-legge in esame, il termine del 31 dicembre 2010 è ora prorogato al 31 marzo 2011; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011.

Secondo la relazione tecnica governativa la proroga non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

31 dicembre 2010

articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139

n. 31 - Verifiche sismiche

Proroga del termine delle verifiche tecniche che i proprietari degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, sono tenuti ad effettuare sui citati edifici ed opere ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’ OPCM n. 3274 del 2004. Tali verifiche, che avrebbero dovuto svolgersi entro cinque anni dalla data della citata ordinanza, riguardano in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2.

Proroga del termine entro cui il Registro italiano dighe  (RID) determina, con apposito elenco, le dighe da sottoporre a verifica sismica e idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti e ai fini della valutazione delle condizioni di sicurezza delle dighe stesse. L’art. 4, comma 1, del DL n. 79/2004, indicava quale termine il 30 aprile 2004.

Due anni

articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni

n. 32 - Proroga dei termini relativi alle scadenze temporali riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e quelle generali degli impianti funicolari

Viene prorogato il termine previsto dall’articolo 145, comma 46, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), e successive modificazioni, prevedendo che gli impianti a fune di cui si prevede l'ammodernamento con i benefìci di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 140/1999 (Norme in materia di attività produttive), o con altri benefìci pubblici statali, regionali o di enti locali, potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due anni. La proroga era condizionata alla previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza.

Per individuare la scadenza della vita tecnica, delle revisioni speciali e generali delle diverse tipologie di impianti, occorre fare riferimento al paragrafo 3 delle norme regolamentari contenute nel decreto ministeriale 2 febbraio 1985 “Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri”.

La proroga di cui alla presente tabella si riferisce al citato articolo 145, comma 46, della legge n. 388/200, come modificato dall’articolo 31, comma 1, della legge n. 166/2002, ove era già contenuta una proroga di due anni; ora la nuova proroga deve necessariamente essere riferita ad ogni singolo impianto, la cui specifica scadenza dipende dall’anno di costruzione, o della precedente revisione; in ogni caso, se la validità della vita tecnica o di altra scadenza è già spirata prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, si dovrebbe parlare di differimento della scadenza e in tale caso – è da presumere - la nuova validità della vita tecnica o della revisione dovrebbe partire dal 1° gennaio 2011 e durare due anni; qualora, invece, la vita tecnica o la revisione dovessevenire a scadenza successivamente al 1° gennaio 2011, si potrebbe ritenere che i rispettivi termini di scadenza siano prorogati di due anni a partire dal momento in cui spireranno.

Secondo la relazione tecnica governativa la proroga si rende necessaria in considerazione della complessa e delicata fase che il settore funiviario attualmente attraversa in ragione della congiuntura economica negativa e della carenza dei finanziamenti pubblici specifici da destinarvi, nonchè dei cambiamenti climatici che ormai da anni comportano scarso od inesistente innevamento degli impianti; per tali motivi la proroga non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

31 dicembre 2010

articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96.

n. 33 - Concessioni aeroportuali

Viene prorogato al 31 marzo 2011 il termine per la conclusione di procedimenti di rilascio di alcune concessioni aeroportuali,fissato dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 96/2005, recante Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, già più volte prorogato da successivi provvedimenti legislativi. Tale decreto legislativo ha introdotto il nuovo titolo III del codice della navigazione, novellandone l’articolo 704, che disciplina la procedura per l’assegnazione della concessione della gestione degli aeroporti di rilevanza nazionale, e prevedendo che il provvedimento di concessione - da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa - è emanato, per un periodo massimo di durata di quaranta anni, su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria e non più attraverso le generiche “procedure concorrenziali” di cui alla precedente formulazione.

La relazione illustrativa rileva che la proroga si rende necessaria al fine di non interrompere i procedimenti di dismissione di beni demaniali militari per la loro riconversione in demanio civile, all'esame del gruppo di lavoro di vertice istituito presso il Ministero della difesa.

Alla nuova disciplina sono sottratte, a norma del comma 2 del medesimo articolo 3, oltre che le concessioni già rilasciate (anche in base a legge speciale) quelle il cui procedimento di rilascio risulti in itinere: si tratta in particolare dei procedimenti pendenti al 23 giugno 2005 (momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo 96/2005) avviati in base al regolamento n. 521/1997. Il decreto legislativo 96/2005 prevedeva che tali procedimenti avrebbero dovuto concludersi entro il termine del 23 giugno 2006, poiprorogato prima al 31 dicembre 2008, quindi al 31 dicembre 2009, infine al 31 dicembre 2010.

Tale termine viene ora prorogato al 31 marzo 2011; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011.

Secondo la relazione tecnica governativa la proroga non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

19 gennaio 2011

articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120

n. 34 - Prova pratica di guida del ciclomotore

Viene prorogato al 31 marzo 2011 il termine del 19 gennaio 2011 nel quale sarebbero dovute entrare in vigore le disposizioni, di cui all'articolo 17 della legge n. 120/2010, in materia di rilascio del certificato per la guida dei ciclomotori - e dei quadricicli leggeri ad essi assimilati (minicar) - che prevedono l’obbligo di superamento di una prova pratica di guida.

Il citato articolo 17 integra il programma dei corsi di preparazione al conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori organizzati dalle autoscuole, o dalle istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria, prevedendo una lezione teorica di almeno un’ora, volta all’acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza, e introduce per il conseguimento del certificato stesso il superamento di un prova pratica di guida del ciclomotore. Per quest’ultima disposizione, è previsto un termine di applicabilità, il 19 gennaio 2011, coincidente con quello di adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’articolo 16 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (il cui schema di decreto di recepimento – atto n. 323 - è attualmente all’esame delle commissioni parlamentari competenti). Questo termine viene ora prorogato al 31 marzo 2011.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011.

 

31 dicembre 2010

articolo 5, comma 7-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25

n. 35 - Personale marittimo: modalità di attestazione dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni
di comandante e primo ufficiale

L’articolo 5, comma 7-sexies, del D.L. n. 194/2009, interviene in materia di attestazione dei requisiti di formazione del personale marittimo, disciplinata dal regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE (D.P.R. n. 55/2009). L’art. 3, comma 1, di tale regolamento, prevede che per i certificati adeguati relativi all'espletamento di funzioni di comandante e primo ufficiale, rilasciati dalle autorità competenti di uno Stato membro a cittadini di Stati membri dell'Unione europea, si applicano le disposizioni dell'articolo 292-bis del codice della navigazione, e che, nelle more della definizione delle procedure di cui all’articolo 292-bis, secondo comma, del codice della navigazione, la conoscenza della lingua italiana e della normativa italiana da parte dei cittadini di Stati membri è attestata dall'armatore. Il comma 2 del citato art. 3 del regolamento ha limitato l’utilizzo di tali forme di attestazione ai primi sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo (ovvero sino al 13 dicembre 2009). Il comma 7-sexies, oggetto della proroga in esame, autorizza il Governo a disporre che il periodo di utilizzo della predetta forma di attestazione venga prolungato fino all’entrata in vigore della nuova disciplina di cui al citato art. 292-bis del codice della navigazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Quest’ultimo termine è ora prorogato al 31 marzo 2011.

Va ricordato che l’art. 292-bis del codice della navigazione dispone, al primo comma, che, a bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante e il primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato facente parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo e che l’accesso a tali funzioni è subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l’esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il comandante è investito. Il secondo comma dell’articolo prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinati i programmi di qualificazione professionale, nonché l’organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui al primo comma.

Secondo la relazione tecnica governativa la proroga non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

31 dicembre 2010

articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

n. 36 - Riordino del Corpo delle Capitanerie di Porto

L’articolo 26, comma 1, del D.L. n. 207/2008, prevede l’emanazione di un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della difesa, per la revisione dell’apparato organizzativo e funzionale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, al fine di conformarne l’assetto, in maniera razionale ed efficiente, al primario obiettivo della completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo, nonché al mutato quadro ordinamentale.

Ai sensi del citato articolo 26 del D.L. n. 207/2008, il regolamento avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 dicembre 2009. Questo termine è stato successivamente spostato al 31 dicembre 2010 dall’articolo 5, comma 5, del D.L. n. 194/2009 e viene ora fissato dal 31 marzo 2011 dalla disposizione in commento.

La relazione governativa al disegno di legge di conversione in esame evidenzia che la proroga in oggetto “si rende necessaria in virtù della complessità della materia, stanti gli obiettivi di semplificazione, razionalizzazione e snellimento della normativa che sono alla base del provvedimento di riordino”. La stessa relazione afferma che la proroga non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

31 dicembre 2010

articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010

soppresso

n. 37 - Concessione di garanzie sui finanziamenti riservati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto terzi per l'acquisto di veicoli pesanti, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla L. 662/1996

 

31 dicembre 2010

articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nei limiti delle risorse disponibili, per interventi a sostegno dell’autotrasporto, con il provvedimento di cui all’articolo 1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220

Soppresso

n. 38 - Interventi già previsti in favore del settore dell'autotrasporto

 

31 dicembre 2010

articolo 253, commi 9-bis, primo e secondo periodo e 15-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

n. 39 - Proroga dei termini di efficacia delle norme transitorie contenute nel Codice dei contratti pubblici concernenti i requisiti di qualificazione richiesti ai soggetti esecutori di lavori pubblici e i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per l'affidamento di incarichi di progettazione

Proroga del termine previsto dall’art. 253 (Norme transitorie), comma 9-bis, primo periodo, del D.lgs. n. 163/2006, cd. Codice dei contratti pubblici, che prevede che le imprese, per dimostrare il possesso di taluni requisiti, possono fare riferimento al periodo di attività documentabile relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.

Proroga del termine previsto dal secondo periodo del citato comma 9-bis, che prevede che le imprese, per  dimostrare il possesso del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, devono considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Tali disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'art. 47 del Codice (operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia).

Proroga del termine previsto dal comma 15-bis che dispone che per le procedure di affidamento di cui all’art. 91 (incarichi di progettazione e coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, di importo pari o superiore a 100.000 euro), per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Tali disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'art. 47 (Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia).

 

31 dicembre 2010

articolo 70, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

n. 40 - Ambito di applicazione del lavoro accessorio

La proroga concerne le disposizioni che estendono, in via sperimentale, l'ambito di applicazione dell'istituto del lavoro accessorio. Tali norme estensive consentono lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio, a prescindere dal settore produttivo in cui esse si collochino, con riferimento:

1) per il 2010, ai soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo parziale (con esclusione della possibilità di impiegare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale);

2) per il biennio 2009-2010, nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

Si ricorda che il lavoro accessorio consiste in prestazioni di natura occasionale, rese da alcune categorie di soggetti nell'ambito di determinati settori, attività o imprese. Tali prestazioni sono retribuite mediante buoni dal valore unitario prefissato.

Riguardo alla fattispecie di cui al richiamato numero 2), la norma ammette esplicitamente lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio anche presso gli enti locali e prevede che l'INPS sottragga dalla contribuzione figurativa, relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

31 dicembre 2010

articolo 19, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

n. 41 - Ammontare di alcuni ammortizzatori sociali

La proroga concerne la possibilità, prevista dal comma 1-ter dell’articolo 19 del D.L. 185, che le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 19, utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e somministrazione, possano essere utilizzate, in via transitoria per il biennio 2009-2010, anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al precedente comma 1 (si tratta delle indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti, nonché del trattamento sperimentale, per il triennio 2009-2011, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista) un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8.

31 dicembre 2010

articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

n. 42 - Deroghe ai regolamenti in materia di ammortizzatori sociali

La proroga riguarda la possibilità di emanare decreti ministeriali (di natura non regolamentare) per introdurre disposizioni transitorie di deroga a singole norme dei regolamenti concernenti gli ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni. Nella disciplina previgente, tali deroghe potevano essere stabilite con riferimento al biennio 2009-2010.

I regolamenti oggetto delle eventuali deroghe transitorie sono quelli adottati in base alla normativa-quadro di cui all'articolo 2, comma 28, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e al relativo regolamento di attuazione, di cui al D.M. 27 novembre 1997, n. 477. Tale disciplina-quadro riguarda la possibile determinazione di un sistema di ammortizzatori sociali per gli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.

Scadenza al 31 gennaio 2011

Prorogato al 31 marzo 2011

Articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120

n. 43 - Disciplina transitoria dell’attività libero-professionale intramuraria

La proroga concerne la disciplina transitoria relativa allo svolgimento in determinate forme, da parte dei medici dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, dell'attività libero-professionale intramuraria.

Si ricorda che, in base alla normativa generale (cfr. l'art. 1, commi 1 e 2, della L. 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni), le regioni e le province autonome adottano idonee iniziative per assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari ai fini dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

Gli interventi devono essere attuati entro il 31 dicembre 2012. Negli àmbiti in cui essi non siano ancora stati compiuti e, in ogni caso, non oltre il termine già stabilito al 31 gennaio 2011 e ora oggetto della presente proroga, è ammesso, per l'esercizio delle attività in esame (se di tipo ambulatoriale), l'impiego del proprio studio professionale, secondo i principii, le condizioni, i limiti e le modalità posti o richiamati dall'art. 15-quinquies, comma 10, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dall'art. 22-bis, comma 3, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

La proroga comporta anche lo spostamento (identico) del termine entro il quale le regioni e le province autonome devono procedere "all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria" (cfr. il citato comma 2 dell'art. 1 della L. n. 120 del 2007, e successive modificazioni).

Scadenza al 31 dicembre 2010

Prorogato al 31 marzo 2011

articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31

articolo 64, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99

n. 44 - Pay back del prezzo dei farmaci

La proroga concerne il meccanismo cosiddetto del pay back, concesso in via transitoria come possibilità alternativa alla riduzione, nella misura del cinque per cento, del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale (riduzione di cui alla determinazione del direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco del 27 settembre 2006).

Tale meccanismo - già introdotto, per il periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008, dall'art. 1, comma 796, lettera g), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e oggetto di successive proroghe - prevede, in via facoltativa, in luogo dell'applicazione della riduzione suddetta del prezzo, il versamento alle regioni, da parte dell'azienda farmaceutica, di determinate somme, suddivise in tre rate nel corso dell'anno solare.

Il meccanismo sostitutivo deve riguardare tutti i farmaci prodotti dall'azienda e rimborsabili, integralmente o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale.

L'importo complessivo delle somme da versare (determinate secondo le tabelle di equivalenza approvate dall'Agenzia Italiana del Farmaco) dovrebbe equivalere al risparmio (per il Servizio sanitario nazionale) che deriverebbe dalla riduzione suddetta del prezzo dei medicinali prodotti dall'azienda.

Come osserva la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 (decreto che ha stabilito la precedente proroga in materia), il meccanismo del pay-back consente: 1) alle aziende "di combattere il fenomeno delle esportazioni parallele (acquisto in Italia di farmaci a prezzo più basso rispetto a quello che la stessa impresa applica in altri Paesi europei e rivendita di tali farmaci a prezzo più elevato nei Paesi suddetti)"; 2) alle regioni di conseguire una liquidità finanziaria anticipata "rispetto al verificarsi dei consumi".

Scadenza al 28 febbraio 2011

articolo 15, comma 1 della legge 19 febbraio 2004, n. 40

n. 45 - Relazione sulla procreazione medicalmente assistita

La proroga concerne il termine, stabilito dalla normativa ordinaria al 28 febbraio di ciascun anno, entro cui l'Istituto superiore di sanità deve predisporre una relazione per il Ministro della salute sull'attività delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati).

Resta fermo il termine del 30 giugno per la presentazione al Parlamento, da parte del Ministro della salute, di una relazione annuale sull'attuazione della disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita. Si fa rinvio all’osservazione contenuta nella scheda relativa all’articolo 2, comma 1-quinquies

31 dicembre 2010

Articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25

n. 46 - Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale

Si dispone una ulteriore proroga del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM).

La relazione illustrativa all’A.S. 2518 chiariva che l'intento è quello di prorogare l'operatività del CNAM nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il rappresentante del Governo ha precisato, nella seduta del 25 gennaio 2011 della 7a Commissione del Senato, che la proroga è necessaria per assicurare continuità nella delicata fase di completamento della riforma dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) e, nel contempo, procedere al rinnovo dell'organo solo dopo aver apportato le modifiche alla disciplina della sua composizione atte ad assicurare la rappresentanza dei settori scientifico-disciplinari di recente definiti. Egli ha, inoltre, evidenziato come le ragioni della proroga del 2009 – tuttora valide – risiedevano nella necessità di superare il periodo di transizione connesso alla definizione dei nuovi ordinamenti didattici e dei nuovi settori disciplinari con il conseguente nuovo inquadramento del personale docente in servizio, rilevando che allo stato, dovendosi ancora perfezionare le procedure per lo status dei docenti, non sarebbe possibile inserire nel regolamento i criteri definitivi per l’individuazione delle componenti tecniche necessarie.

In base alle fonti istitutive (art. 3 della L. n. 508 del 1999 e art. 3 del D.M. n. 236 del 2005), il CNAM, organo di consulenza del MIUR, è costituito per la durata di un triennio e i suoi componenti (34, di cui ventisei eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti, sei designati dal Ministro e due dal CUN) non possono essere riconfermati.

L’organo attuale è stato costituito con D.M. 16 febbraio 2007, n. 19, successivamente integrato da altri DM.

Si valuti l’opportunità di specificare - come indicato nella relazione all’A.S. 2518 - che la proroga viene disposta con riferimento alla composizione del CNAM alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

31 dicembre 2010

Articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

n. 47 - Consiglio nazionale della pubblica istruzione

Si dispone una ulterirore proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI).

La relazione illustrativa all’A.S. 2518 chiariva che l'intento è quello di prorogare l'operatività del CNPI nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il rappresentante del Governo, nella seduta del 25 gennaio 2011 della 7a Commissione del Senato, ha specificato che la proroga è necessaria per garantire la funzionalità del sistema, in attesa del perfezionamento della riforma degli organi collegiali.

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, organo di consulenza tecnico-professionale del MIUR (istituito dall’art. 16 del D.P.R. n. 416 del 1974 e disciplinato poi dagli artt. 23-25 del D.lgs. n. 297 del 1994), è presieduto dal Ministro e si compone di 74 membri, in gran parte elettivi, che rappresentano in diverse proporzioni il personale direttivo, docente, e A.T.A. dei vari ordini di scuole. L’organo dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono rieleggibili più di una volta.

In seguito, il D.lgs. n. 223 del 1999 ha previsto novità in tema di organi collegiali e, per quanto qui interessa, ha istituito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, disponendo la riduzione del numero dei componenti (36), e stabilendo che il CNPI restasse in carica fino all’insediamento dei nuovi organi collegiali. Per tale adempimento, ha indicato il termine del 1° settembre 2001, successivamente prorogato al 31 dicembre 2002 dall’art. 6 del D.L. 411/2001. Tuttavia, essendo spirata tale scadenza senza che i nuovi organi fossero costituiti, hanno continuato ad operare gli organi previsti dal D.lgs. n. 297 del 1994, nella composizione di cui all’ultimo decreto di nomina emanato con DM 17 febbraio 1997 (le elezioni dei membri si erano svolte in data 10 e 11 novembre 1996). Una ulteriore delega per la riforma degli organi collegialiè stata prevista con l’art. 7 della L. n. 137 del 2002, che ha fissato in 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore il termine per l’esercizio. La delega è stata poi rinnovata dall’art. 2, comma 2, della L. n. 186 del 2004 che ha fissato il nuovo termine in 12 mesi dalla sua entrata in vigore (29 luglio 2005). Entrambi i termini sono scaduti senza che si pervenisse all’adozione di un provvedimento.

Si valuti l’opportunità di specificare - come indicato nella relazione all’A.S. 2518 - che la proroga viene disposta con riferimento alla composizione del CNPI alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

anno accademico 2011-2012

articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129

n. 48 - Valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea

Si dispone la proroga dell’art. 4, co. 9, del D.L. n. 97 del 2008, posticipando in tal modo l’applicazione degli artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 21 del 2008, concernenti la valutazione del curriculum scolastico ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato di cui all’art. 1 della L. n. 264 del 1999.

Le disposizioni del D.lgs. n. 21 del 2008 avrebbero dovuto trovare applicazione (art. 6), a partire dall’a.a. 2008-2009. Il primo differimento, all’a.a. 2009-2010, è stato disposto dall’art. 4, co. 9, del D.L. n. 97 del 2008. Successive proroghe – formulate come novelle dell’art. 4, co. 9, del D.L. 97/2008 – sono state disposte con l’art. 37, co. 2-bis, del D.L. n. 207 del 2008 (all’a.a. 2010-2011) e, da ultimo, con l’art. 4, co. 2, del D.L. n. 194 del 2009 che, pertanto, ha stabilito l’applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.lgs. 21/2008 a decorrere dall’a.a. 2011-2012.

Si ricorda che l’art. 1, comma 2-quinquies, esclude esplicitamente questo regime giuridico da quelli che, in quanto aventi scadenza dopo il 31 marzo 2011, sono prorogati direttamente al 30 aprile 2012, ribadendo l’applicabilità allo stesso delle disposizioni di cui al comma 2.

La relazione illustrativa all’A.S. 2518 evidenziava che si prevedeva la proroga del termine già differito dall’art. 4, co. 9, del D.L. n. 97 del 2008, relativo alla valorizzazione dei risultati scolastici “ai fini dell’accesso ai corsi di laurea, nonché all’accesso ai corsi di laurea in medicina da parte degli ufficiali medici”.

Si ricorda, a tal proposito, che relazione illustrativa al ddl di conversione del D.L. 194/2009 (A.S. 1955) chiariva che la proroga era necessaria in relazione a esigenze del Ministero della difesa poiché, nel caso in cui si fossero applicati gli articoli 4 e 5 del D.lgs. n. 21/2008 a partire dall’a.a. 2010-2011, si sarebbero determinati effetti negativi sulle procedure di arruolamento degli ufficiali medici nelle Accademie militari dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica, i cui bandi dovevano essere pubblicati entro il mese di marzo 2010. La relazione spiegava, infatti, che per gli allievi ufficiali medici, una volta vinto il concorso per l'ingresso nelle citate Accademie, ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia nelle università non sarebbe stato più sufficiente aver superato i test selettivi, rilevando a tal fine, in base alla nuova disciplina, anche il pregresso iter scolastico. Pertanto, si sarebbe potuto verificare che un allievo ufficiale medico, dopo aver vinto un concorso selettivo e aver iniziato a frequentare l'Accademia, non fosse poi ammesso al corso di laurea in medicina e chirurgia previsto dal bando di concorso. In tale situazione, quindi, la relazione sottolineava che la proroga risultava indispensabile per consentire la conclusione dello studio avviato dal MIUR e dal Ministero della difesa per individuare una soluzione, anche in via legislativa, alla problematica, attraverso la previsione di una specifica regolamentazione per l'accesso ai corsi di laurea degli allievi ufficiali medici delle Accademie.

Il rappresentante del Governo, nella seduta della 7a Commissione del Senato del 25 gennaio 2011, evidenziando come permangano difficoltà applicative delle norme (in particolare, non risulta agevole l’individuazione dei punteggi ottenuti da studenti che frequentano scuole straniere), ha ricordato che precedenti differimenti erano stati già disposti non solo per l’assenza di adeguate ed uniformi procedure di certificazione della valutazione dei percorsi scolastici, ma anche al fine di compiere dovuti approfondimenti sull’adeguatezza delle disposizioni stesse.

 

Poiché il comma 2 dell’art. 1 autorizza il Governo a disporre la proroga, al più tardi, fino al 31 dicembre 2011, è opportuno chiarire se l'intenzione sia quella di posticipare l'applicazione della disciplina in esame a partire dall’a.a. 2012-2013.

 

 

 

 

 

31 dicembre 2010

articolo 40, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

n. 49 - Mandato dei commissari straordinari delle fondazioni lirico sinfoniche

Si dispone una ulteriore proroga della durata in carica dei commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche, fissato al 31 dicembre 2010 dall’art. 40, comma 2, del D.L. n. 207 del 2008.

La disciplina del commissariamento delle fondazioni lirico-sinfoniche è recata dall’art. 21, co. 1 e 2, del D.lgs. n. 367 del 1996. Con particolare riguardo alla durata dell’incarico dei commissari, l’art. 21, co. 2, come modificato dall’art. 2, co. 389 e 390, della L. n. 244 del 2007 (L. finanziaria 2008) fissava un periodo non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.

Successivamente, l’art. 5, co. 1, del D.L. n. 248 del 2007 ha prorogato al 31 dicembre 2008 i termini di durata dei commissari straordinari, allo scopo di assicurare continuità di gestione nella fase di adeguamento alla nuova disciplina prevista dalla legge finanziaria 2008.

Ancora in seguito, l’art. 40, co. 2, del D.L. n. 207 del 2008 ha previsto che i termini di durata dei commissari straordinari sono comunque prorogabili fino al 31 dicembre 2010. La relazione illustrativa al ddl di conversione evidenziava che la proroga si rendeva necessaria per far fronte alla grave situazione organizzativa e finanziaria delle fondazioni.

In relazione a tale situazione, l’art. 1 del D.L. n. 64 del 2010 (L. 100/2010) ha disposto l’intervento di uno o più regolamenti di delegificazione al fine di revisionare l’assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche,da emanare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, quindi entro la fine del 2011.

Si consideri l’opportunità di redigere la disposizione in forma di novella all’art. 40, comma 2, del D.L. n. 207 del 2008.

n. 31 dicembre 2010

articolo 40, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, limitatamente al Presidente dell’ente di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273

n. 50 - Mandato del presidente della Fondazione "La Triennale di Milano"

Si dispone una ulteriore proroga del mandato del Presidente della Fondazione “La Triennale di Milano”, in scadenza, ai sensi dell’art. 40, comma 1, del D.L. n. 207 del 2008, al 31 dicembre 2010.

Con il D.lgs. n. 273 del 1999 l'ente autonomo “La Triennale di Milano” – già ente pubblico disciplinato dal R.D.L. n. 949 del 1931 e dalla L. n. 137 del 1990 – è stato trasformato in fondazione sottoposta alla vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali e al controllo sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei conti, ed ha acquisito la personalità giuridica di diritto privato. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

La durata degli organi della Fondazione è di quattro anni e ciascun componente può essere riconfermato per una sola volta (art. 4, comma 3).

Successivamente, l’art. 5, comma 1, del D.L. n. 248 del 2007 ha prorogato al 31 dicembre 2008 i termini di durata di tutti gli organi della Fondazione.

Ancora in seguito, l’art. 40, comma 1, del D.L. n. 207 del 2008 ha disposto, per il solo Presidente, la proroga del mandato fino al 31 dicembre 2010[245]. La relazione illustrativa evidenziava che la proroga era necessaria per garantire la continuità del funzionamento della fondazione.

Si consideri l’opportunità di redigere la disposizione in forma di novella all’art. 40, comma 1, del D.L. n. 207 del 2008.

31 dicembre 2010

articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24

soppresso

n. 51 - Proroga dei magistrati onorari

 

1° gennaio 2011

31 dicembre 2010

articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

n. 52 - Adempimenti dei sostituti d'imposta

Proroga il termine – fissato, da ultimo, a gennaio 2011 - a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente in via telematica, previa sperimentazione con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'INPS,  i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni (art. 44-bis, D.L. n. 269/2003).

31 dicembre 2010

articolo 64, comma 3, del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

n. 53 - Accesso ai servizi erogati in rete dalla PA

Proroga il termine a decorrere del quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

Si segnala che il comma 3 dell'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale è abrogato dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2011.

1° gennaio 2011

31 dicembre 2010

articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248

n. 54 - Riscossione delle entrate locali

La proroga in esame concerne alcune disposizioni in tema di riscossione delle entrate locali. Ai sensi dell’articolo 3, comma 24 del D.L. 203/2005, sino al momento dell'eventuale cessione del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a (ora Equitalia S.p.A.) o contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie della riscossione possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché quelle relative alla liquidazione, all’accertamento e alla riscossione di altre entrate delle province e dei comuni. In conseguenza di ciò la norma prevede che le società cessionarie del ramo d'azienda, in possesso dei requisiti di legge, fino al 31 dicembre 2010 (termine oggetto di proroga) possano esercitare le suddette attività di riscossione di entrati e tributi per conto degli enti locali. Nel caso di mancato trasferimento dall’originario concessionario ad altra società, la norma affida tale gestione, sino allo stesso termine del 31 dicembre 2010, a Equitalia o alle sue società partecipate (comma 25). Il comma 25-bis dispone che la riscossione (spontanea e coattiva) delle entrate degli enti pubblici territoriali da parte delle società cessionarie, di Equitalia S.p.A. (ex Riscossione S.p.A.) e dalle società da quest’ultima partecipate sia effettuata nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011.

30 settembre 2011

articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195

n. 55 - Approvazione degli studi di settore

Il termine si riferisce all’obbligo, previsto dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo del citato DPR n. 195/1999, di pubblicare gli studi di settore nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. La disposizione in commento contiene uno di quei termini (per le quali si veda la scheda di lettura dell’articolo 1 del provvedimento) non immediatamente prorogati col decreto-legge in esame, in quanto la loro eventuale estensione fino al 31 dicembre 2011 è rimessa al Governo.

31 dicembre 2010

articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

soppresso

n. 56 - Presentazione delle dichiarazioni relative ad immobili non registrati in catasto

 

31 dicembre 2009

articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e articolo 3 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 2 settembre 2009

n. 57 - Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli enti associativi

Differimento del termine previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 2 settembre 2009 per l'approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti di tipo associativi. Si ricorda che, per gli enti costituitisi dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, il modello va presentato entro sessanta giorni dalla data di costituzione e, qualora il termine del sessantesimo giorno dovesse scadere prima del termine qui oggetto di differimento, il modello deve essere presentato entro tale data prorogata.

31 dicembre 2010

articolo 12, comma 1, lettera p-bis) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77

n. 58 - Destinazione delle somme giocate nel gioco del Bingo

Proroga del periodo di sperimentazione relativo alla destinazione delle entrate del gioco del Bingo, fissata nel seguente modo: le somme giocate vengano destinate per almeno il 70% a monte premi, per l’11% a prelievo erariale e per l’1% a compenso dell’affidatario del controllo centralizzato del gioco. Inoltre il concessionario può versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a 60 giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente.

31 dicembre 2010

articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164

n. 59 - Attività di consulenza in materia di investimenti

La disposizione si riferisce al termine entro cui è consentito, ai soggetti che alla data del 31 ottobre 2007 prestavano l’attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Tale termine è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2010 dall’articolo 1, comma 14 del D.L. n. 194/2009 (convertito dalla l. 25/2010).

30 aprile 2011

articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

soppresso

n. 60 - Relazione al Parlamento sulla situazione economica
del Paese

Ai sensi del richiamato art. 12, comma 7 della legge di contabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere ogni anno, entro il 30 aprile, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge in esame, il Governo può prorogare il termine suddetto al 31 dicembre 2011, con DPCM.

31 dicembre 2010

articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

soppresso

n. 61 - Disciplina dei proventi derivanti ai Comuni da concessioni edilizie e da sanzioni previste dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

 

Un anno

articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

soppresso

n. 62 - Differimento del termine annuale entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato nello 0,50%
del capitale sociale

 

31 dicembre 2010

articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili

n. 63 - Proroga delle convenzioni, inerenti alla gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive, nonché alle imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994, stipulate dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane

La disposizione citata prevedeva la possibilità di prorogare, per motivi di pubblico interesse, la durata delle convenzioni – stipulate dal Mediocredito Centrale SpA e da Artigiancassa SpA con le pubbliche amministrazioni competenti nel settore delle agevolazioni alle imprese – che riguardassero la gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive e alle imprese colpite da calamità naturali nel novembre 1994. La proroga avveniva con una riduzione di almeno il 10% delle relative commissioni; la relazione governativa precisa che tale riduzione si applica anche alla nuova proroga.

Le convenzioni in questione erano state stipulate ai sensi dell’articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, legge che conteneva tra l’altro disposizioni (articoli 2 e 3) relative alla trasformazione degli enti creditizi pubblici, del cui fondo di dotazione o capitale lo Stato deteneva la totalità o la maggioranza anche relativa, in società per azioni. L’articolo 2 recava specifiche prescrizioni per la Cassa per il credito alle imprese artigiane, mentre l'articolo 3 recava una disciplina specifica sulle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Si ricorda, infine, che per le eccezionali avversità atmosferiche e gli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 era stato emanato il decreto-legge n. 646 del 1994 e, successivamente, con DPCM del 10 novembre 1994 erano state individuate le regioni colpite: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana.

 

 

 


Profili finanziari


 

PARTE SECONDA

 

PROFILI FINANZIARI

 

 

La presente parte seconda reca un’analisi dei profili finanziari delle norme del provvedimento, con riguardo agli aspetti relativi alla quantificazione degli oneri e alla copertura finanziaria .

Ai fini dell’analisi, sono state utilizzate la relazione tecnica riferita al testo originario e la relazione tecnica allegata al maxiemendamento presentato presso l’Assemblea del Senato.

Sono stati altresì utilizzati i prospetti riepilogativi degli effetti finanziari delle norme, riferiti al testo originario e al testo del maxiemendamento.

Infine si è fatto ricorso agli elementi forniti in documenti di fonte governativa, presentati nel corso dell’esame al Senato, citati nelle schede riferite alle singole disposizioni.

 

 

Articolo 1, comma 1
(Proroghe non onerose)

Tabella 1: organi di amministrazione e di controllo della Fondazione Gaslini 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo iniziale, non considera la norma.

 

La relazione tecnica ricorda preliminarmente che la normativa vigente aveva fissato il termine per l'adeguamento dello statuto della Fondazione Gaslini di Genova (finalizzato a consentire la riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione e di controllo[246]) al primo rinnovo dei predetti organi successivo alla data di entrata in vigore del DL 78/2010 (=31 maggio 2010).

In particolare, l’articolo 6, comma 5, del DL 78/2010 aveva previsto che la mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione nei termini indicati avrebbe determinato una responsabilità erariale e la nullità di tutti gli atti adottati dagli organi interessati. La RT non aveva rilevato effetti finanziari con specifico riferimento all’articolo 6, comma 5, in quanto essi dovevano  intendersi inclusi in quelli complessivamente ascritti all’articolo 2 dello stesso DL 78/2010 (riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni per spese rimodulabili dei Ministeri, con effetti complessivi di risparmio pari a circa 2,4 miliardi di euro nel 2011). In relazione ad eventuali ulteriori effetti riferibili alle società pubbliche e agli enti dotati di autonomia finanziaria, la relazione tecnica non aveva indicato una quantificazione dei risparmi, affermando che tali effetti avrebbero potuto essere registrati solo a consuntivo.

La relazione tecnica precisa che la proroga in esame concerne soltanto la composizione del consiglio di amministrazione della Fondazione, essendo il collegio dei revisori già costituito da 3 componenti. La RT precisa, infine, che la Fondazione non è inclusa nell’elenco ISTAT degli enti che concorrono a formare il conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Per le anzidette ragioni, la proroga in esame non determina – secondo la RT- effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che, stante la mancata inclusione della Fondazione Gaslini nell’elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, i risparmi conseguibili da tale ente dovrebbero essere irrilevanti ai fini della riduzione di spesa che a suo tempo era stata associata[247] (ancorché non quantificata) alla diminuzione del numero di componenti degli organismi societari. In tal senso la proroga in esame dovrebbe quindi risultare priva di effetti finanziari. Sul punto andrebbe comunque acquisita una conferma da parte del Governo. Andrebbe inoltre chiarito se da una riduzione di risparmi dell’ente - sia pure, come nel caso in esame, di entità non significativa – possano derivare effetti negativi di carattere indiretto per la finanza pubblica (ossia possibili future esigenze finanziarie da fronteggiare con risorse pubbliche).

 

Tabella 1: proroga in materia di trasporto pubblico locale

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, richiamando il contenuto della disposizione, afferma che la stessa prevede il differimento del termine di cessazione del regime transitorio degli affidamenti dei servizi pubblici locali, limitatamente al trasporto pubblico locale, attualmente fissato al 31 dicembre 2010 dall’articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[248].

La relazione afferma inoltre che la previsione non comporta l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Nulla da osservarein merito ai profili di quantificazione.

 

Tabella 1: riprogrammazione unitaria delle risorse del Quadro strategico nazionale

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo iniziale, non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, oltre a illustrare il contenuto della norma, afferma che la proroga in esame, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento la predetta procedura di riprogrammazione - gia prevista dalla normativa vigente - non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

                                 

Tabella 1: proroga validità delle graduatorie di concorsi pubblici e di assunzioni

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, riferisce che, in relazione agli adempimenti connessi alla riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, recate da ultimo dall'articolo 2, comma 8-bis del decreto legge n. 194/2009, che non hanno consentito di procedere nei tempi previsti alle assunzioni programmate per l'anno 2010, viene prevista la proroga dei termini per completare l'iter delle stesse. Analoghe proroghe sono previste per le assunzioni relative ai comparti sicurezza e università in relazione alle specificità di settore.

In particolare, la RT precisa che sono ulteriormente prorogati:

§         i termini di cui all’articolo 17, commi 15, 16 e 17, del decreto legge n. 78/2009, in materia di assunzioni, già prorogati per l’anno 2010;

§         i termini entro cui concedere le autorizzazioni ad assumere ed effettuare le assunzioni relative all’anno 2010 a valere sulle cessazioni verificatesi nell’anno 2009, per le amministrazioni di cui all’art. 3, comma 102, della legge n. 244/2007, per i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per gli Enti di ricerca (rispettivamente articolo 66, commi 9- bis e 14, del decreto-legge n. 112/2008);

§         i termini per procedere alle assunzioni di personale delle università statali relative all’anno 2010 in riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2009, di cui all’articolo 66, comma 13, del decreto-legge n. 112/2008.

In relazione alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni, viene inoltre prevista la proroga delle graduatorie concorsuali, di cui all'articolo 17, comma 19, del decreto legge n. 78/2009, approvate successivamente al 30 settembre 2003.

Nel complesso, le proroghe, conclude la RT, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta ulteriori nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Nel corso della trattazione del provvedimento in prima lettura, con riferimento ai quattro differimenti che interessano i termini delle assunzioni previsti per i meccanismi di blocco parziale del turn over in vigore per i vari comparti interessati dalle proroghe in esame (Amministrazioni centrali, FF.PP. e VV.FF., Enti di ricerca e Università), pur non essendo stati formulati rilievi in merito all'impatto finanziario diretto delle proroghe stesse, è stata, altresì, evidenziata l’opportunità di un chiarimento sulle ipotizzabili ricadute che il differimento dei medesimi termini assunzionali potrebbe determinare, sul rispetto dei termini stabiliti dalla legislazione vigente, per il mantenimento in bilancio di risorse destinate, invece, ad andare in economia ove non oggetto di un formale impegno di spesa. Sul punto è stato, in particolare, chiesto di confermare che per le assunzioni di cui trattasi possano comunque essere impegnate le sole risorse già previste a legislazione vigente per il 2011 e a decorrere, essendo invece da considerarsi confluite in economie di bilancio quelle eventualmente non utilizzate o impegnate, per ciascuna disposizione, a valere degli stanziamenti iscritti nella competenza del concluso esercizio 2010.

Al riguardo, il Governo, in risposta alle osservazioni formulate, ha depositato presso al 5ª Commissione del Senato una nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nella quale è stato confermato che in relazione alla proroga della validità di graduatorie di concorsi pubblici e alle assunzioni in riferimento verranno utilizzate le sole risorse necessarie per il sostenimento del relativo onere a decorrere dal momento dell’assunzione e quindi dal 2011.

 

Tabella 1: proroga dell’efficacia del Programma statistico nazionale 2008-2010, Aggiornamento 2009-2010

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi dello svolgimento dell’ordinaria attività statistica ufficiale – prevista come obbligatoria e disciplinata da regolamenti comunitari o norme di legge ordinaria – da parte delle amministrazioni, enti e organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale.

 

In merito ai profili finanziari, non si hanno rilievi da formulare.

 

Tabella 1: proroga di termini in materia di tassa automobilistica

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo iniziale, non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che le norme prorogano il termine, originariamente previsto dall’articolo 2, commi 22 e 23, della legge n. 350 del 2003, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2010, entro il quale sono efficaci le leggi regionali emanate in materia di tassa automobilistica e di IRAP. La norma ha la finalità di garantire continuità nell’attività di assicurazione del gettito in relazione all’entrata in vigore dei decreti attuativi del federalismo fiscale. La relazione afferma, infine, che dalla disposizione non derivano effetti finanziari.

 

In proposito, si segnala che, nella Nota di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’iter in sede referente al Senato[249], il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ha confermato che dalla proroga non derivano effetti finanziari, precisando che non sono stati ascritti effetti sia alla norma originaria che alle successive proroghe.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si ritiene di formulare osservazioni, anche alla luce di quanto precisato nella Nota governativa citata.

 

 

Tabella 1: proroga di termini in materia di reti dell’energia

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo iniziale, non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, oltre a illustrare il contenuto della norma, afferma che la stessa non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

Tabella 1: proroga di termini in materia di esame di abilitazione professionale

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che la norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili finanziari, non si hanno rilievi da formulare.

 

Tabella 1: proroga di  termini in materia di prevenzione antincendi nelle strutture ricettive

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo iniziale, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare

 

 

Tabella 1: proroga di termini in materia di Amministrazione dell’interno (periodo minimo di servizio dei vice-prefetti)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che la norma non determina effetti onerosi, trattandosi del differimento del termine originariamente previsto (1° gennaio 2011) per l’individuazione dei requisiti minimi per la promozione alla qualifica di vice-prefetto.

 

In merito ai profili finanziari, non si hanno rilievi da formulare.

 

Tabella 1: approvazione del bilancio di previsione degli enti locali

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, richiamando il contenuto della disposizione, afferma che la stessa prevede la proroga delle disposizioni vigenti in materia di procedura per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, confermando i poteri sostitutivi del prefetto in caso di mancata approvazione.

La relazione afferma inoltre che la previsione è di carattere ordinamentale e non comporta l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Nulla da osservarein merito ai profili di quantificazione.

 

 

Tabella 1: Proroga di termini in materia di carta d’identità

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma e precisa che la proroga non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

Tabella 1:proroga di termini relativi alla funzionalità dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che la proroga della soppressione del contributo a carico di comuni e province per il fondo finanziario di mobilità attribuito all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto viene contestualmente prorogata anche la riduzione dei contributi ordinari a favore dei medesimi enti.

L’assenza di oneri è stata ribadita dal Governo con nota del 19.1.2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – in risposta alle osservazioni formulate in sede di esame del provvedimento al Senato.

 

In merito ai profili finanziari, non si hanno rilievi da formulare.

Si ricorda che  alla norma interessata dalla proroga non erano associati effetti sui saldi di finanza pubblica e che la relazione tecnica riferita alla disposizione che ha soppresso l’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e Provinciali ha affermato che i risparmi relativi alle spese per gli organi ed a talune spese di funzionamento sarebbero stati verificati a consuntivo.

 

Tabella 1: poroga del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza della Difesa

 

Il prospetto riepilogativonon ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento afferma che la proroga del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza militare è priva di effetti finanziari, in quanto riveste carattere ordinamentale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

Tabella 1: assunzione di personale civile NATO

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

            Il prospetto riepilogativo (Allegato 7) relativo alla legge n. 244/2007, sconta, in relazione alla norma interessata dalla proroga, effetti in conto maggiori spese correnti a decorrere dal 2008, pari a 7,3 milioni di euro sul saldo netto da finanziare e a 3,9 milioni di euro sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto.

 

La relazione tecnica afferma che la norma prevede, nei limiti delle risorse del fondo di cui articolo 2, comma 100, della legge 244/2007 (7,250 milioni di euro a decorrere dal 2008) e quindi senza maggiori oneri per la finanza pubblica, la proroga del termine (dal 31 dicembre 2006 al 31 marzo 2011) per la maturazione dei requisiti ai fini dell'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani che abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi.

            La relazione tecnica, riferita alla legge n. 244/2007, non considerava la norma di cui all’art. 2, comma 100.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposta proroga – stante il tenore letterale della norma originaria e alla luce di quanto affermato dal Governo in prima lettura al Senato - determina un ampliamento della platea degli interessati dalle procedure di collocazione presso pubbliche amministrazioni a seguito della soppressione o della riorganizzazione delle basi NATO. Sul punto, appare opportuno che il Governo fornisca idonei elementi per la quantificazione degli effetti finanziari della norma nonché dati in merito alla compatibilità della stessa con le risorse del fondo - di cui articolo 2, comma 100, della legge n. 244/2007 - che restano confermate nell’importo originario; tali elementi appaiono necessari anche in considerazione della pecularietà delle situazione giuridiche riconosciute ai beneficiari delle disposizioni.

            Nel corso della trattazione del provvedimento in prima lettura - al fine di verificare la congruità e l’adeguatezza delle risorse già predisposte per le medesime finalità a legislazione vigente - sono stati richiesti chiarimenti in merito all’eventualità che il differimento del termine in esame determini un ampliamento della platea degli interessati dal collocamento presso le pubbliche amministrazioni per effetto della soppressione o della riorganizzazione delle basi NATO. Al riguardo, il Governo, in risposta alle osservazioni formulate, ha depositato presso al 5ª Commissione del Senato una nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nella quale è stato evidenziato che il conseguente ampliamento della platea dei destinatari dovrà, comunque, essere effettuato nell’ambito del limite di spesa inizialmente previsto dalla norma.

 

Tabella 1: proroga delle posizioni di comando del personale di Poste italiane s.p.a..

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che la proroga avviene nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, è priva di effetti finanziari.

Il Governo, con nota del 19.1.2011 del Ministero dell’Economia – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – in risposta ad alcune osservazioni formulate nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, ha confermato che la proroga in esame riguarda solo il termine ultimo per porre in essere le procedure di inquadramento del personale di Poste italiane s.p.a. in posizione di comando presso pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. La proroga, pertanto, potrà trovare applicazione soltanto per i comandi già in essere.

 

In merito ai profili finanziari, non si hanno rilievi da formulare anche alla luce delle ulteriori precisazioni fornite in merito dal Governo.

 

Tabella 1: collegio dei revisori ENEA

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo iniziale, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione differisce il termine di cessazione delle funzioni del collegio dei revisori già costituito in seno all’ENEA, termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 2010 dall’articolo 1, comma 23-octiesdecies del decreto-legge n. 194 del 2009.

La proroga, di natura ordinamentale, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formlare.

 

 

Tabella 1: commissario straordinario per le quote latte

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo iniziale, non ascrive effetti alla norma.

 

La relazione tecnica afferma che gli oneri relativi alla suddetta proroga gravano sugli ordinari capitoli di bilancio dell’AGEA.

Inoltre precisa che la proroga dei poteri del Commissario si è resa necessaria affinché lo stesso possa porre in essere gli adempimenti necessari derivanti dal pagamento degli importi con scadenza al 31 dicembre 2010[250] previsti dai piani di rateizzazione di cui al d.l. 5/2009.

Si segnala. Infine, che, nella Nota di risposta alla osservazioni formulate nel corso dell’iter al Senato[251], il Governo ha precisato che la norma non comporta effetti ulteriori rispetto a quelli già considerati a legislazione vigente e, per quanto concerne gli elementi richiesti in ordine agli ordinari stanziamenti dell’AGEA, ha rinviato al Ministro delle politiche agricole.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo, circa la disponibilità di risorse da parte dell’AGEA.

Tabella 1: Autorità d’ambito territoriale

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo iniziale, non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

            La relazione tecnica afferma che la disposizione intende estendere la durata del periodo transitorio previsto per il passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle Autorità di ambito territoriale ottimale ai nuovi soggetti individuati dalle regioni. La norma si propone di evitare che si crei un vuoto normativo e gestionale per i servizi attribuiti alle Autorità d’ambito, in attesa che tutte le regioni attribuiscano con legge le funzioni già esercitate dalle suddette Autorità. La proroga è priva di effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

            In merito ai profili di quantificazione, pare utile acquisire elementi volti a chiarire se dalla possibile duplicazione di funzioni tra le Autorità d’ambito e i soggetti individuati dalle regioni, a seguito della proroga del periodo transitorio al 31 marzo 2011, possano discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Governo, durante l’esame in prima lettura presso il Senato[252], ha affermato, in merito ai possibili oneri aggiuntivi a carico degli enti locali derivanti dalla proroga delle ATO con gestione in perdita, che la suddetta proroga riguarda il termine fissato per la soppressione delle ATO, cui si collega l’adozione, da parte delle regioni, di una legge per il passaggio di funzioni. Ciò considerato, l’intento della proroga è quello di colmare il vuoto normativo creatosi nelle regioni che non hanno adempiuto a tale onere nei termini previsti dalla norma originaria, determinando così un vuoto gestionale per gli enti locali interessati che, con la proroga in esame, possono comunque far fronte agli obblighi di legge.

 

Tabella 1: gestione di rifiuti e commercializzazione di solventi in Paesi extra-UE

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo iniziale, non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, con riferimento alle proroghe in esame, oltre a illustrare il contenuto delle norme, afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, al fine di escludere possibili sanzioni, andrebbe assicurata la compatibilità con l’ordinamento comunitario delle proroga del termine entro il quale i rifiuti con potere calorifero inferiore a 13.000 kj/kg non sono ammessi in discarica.

 

Tabella 1: Assunzioni ISPRA

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

            La relazione tecnica evidenzia che la proroga riguarda l’autorizzazione ad assumere personale, già oggetto di precedenti proroghe, e mira a consentire la regolare conclusione delle procedure concorsuali. Afferma inoltre che la proroga non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le assunzioni vengono disposte nei limiti previsti dalla normativa vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che andrebbero acquisiti elementi volti a verificare che le procedure concorsuali e le relative assunzioni possano essere effettuate, nel periodo di proroga, nei limiti delle spese già autorizzate dalla vigente normativa per le medesime finalità. Infatti le norme vigenti (articolo 1, comma 347, della legge 246/2007) pongono come unico limite per le assunzioni quello relativo ai posti disponibili in organico.

 

Tabella 1:Tassa rifiuti solidi urbani e tariffa integrata ambientale

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo iniziale, non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, oltre a illustrare i contenuti della norma, afferma che, trattandosi i competenze già mantenute in capo ai comuni fino al 2010 e quindi già svolte, con costi integralmente coperti dalla tariffa, la disposizione non ha implicazioni finanziarie negative.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita conferma che le attività oggetto della proroga possano continuare ad essere esercitate dai comuni per il periodo di proroga con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Non si hanno altresì osservazioni da formulare circa le modalità di calcolo e riscossione della TARSU e della TIA, già utilizzate nel 2010, in base al presupposto – sul quale appare opportuna una conferma –, che esse siano idonee a garantire la copertura integrale dei costi derivanti dal ciclo di gestione dei rifiuti, come disposto dal comma 5-bis dell’articolo 11 del DL 195/2009.

 

Tabella 1:Proroga di termini in materia di servizi pubblici non di linea

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, non considera la norma.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione intende prorogare il termine per l’emanazione, ai sensi articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riguardante disposizioni volte ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. L’adozione di tale decreto si rende necessaria in quanto la normativa introdotta dall’articolo 29, comma 1-quater, del decreto legge n. 207 del 2008 in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea presenta notevoli elementi di criticità, sia per il profilo costituzionale, sia per quello comunitario e risulta, inoltre, di difficile attuazione, alla luce di alcune carenze sostanziali di carattere ordinamentale. La proroga consentirebbe di pervenire ad una soluzione condivisa tra i diversi soggetti interessati, arginando i problemi interpretativi riguardanti l’applicazione delle disposizioni introdotte dal citato articolo 29, comma 1-quater, del decreto legge n. 207 del 2008.

La relazione tecnica conclude affermando che la disposizione non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Tabella 1: Proroga diritti aeroportuali e blocco tariffe

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, oltre a illustrare il contenuto della norma, afferma con riferimento alla proroga dei diritti aeroportuali, che si ravvisa la necessità di procrastinare il termine per l’aggiornamento di tali diritti al tasso d’inflazione programmata, non essendo ancora stati sottoscritti gli altri contratti di programma, che rappresentano l’unico strumento per fissare la dinamica tariffaria negli aeroporti. Da quanto esposto, discende la necessità di prorogare anche la previsione relativa alla decadenza dell’aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali, in caso di mancata presentazione dell’istanza di stipula del contratto di programma da parte dei concessionari.

Le disposizioni, in base alla RT, non determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene alla disposizione che stabilisce la sospensione dei meccanismi di adeguamento tariffario, non considerato dalla RT, il Governo, durante l’esame in prima lettura presso il Senato, ha affermato che gli eventuali effetti negativi per la finanza pubblica sono praticamente trascurabili in considerazione dei settori che godono della deroga alla disposizione.

In merito ai diritti aeroportuali, il Governo ha confermato l’assenza di effetti diretti sulla finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero forniti dati ed elementi volti a suffragare l’effettiva assenza di conseguenze per i saldi di finanza pubblica derivanti dalla disposizione in esame, con particolare riferimento alla disposizione relativa al blocco tariffario.

Tale norma potrebbe infatti determinare effetti diretti, dovuti a riduzione di entrate tariffarie per soggetti appartenenti al comparto della PA ai fini del conto consolidato.

Effetti indiretti potrebbero inoltre scaturire dal blocco tariffario per i servizi pubblici in regime di concessione, nonché per l’eventuale contrazione di gettito IVA, in caso di tariffe sottoposte a tale tributo.

I predetti chiarimenti dovrebbero essere forniti tenendo conto dei dati ricavabili dall’applicazione delle disposizioni di blocco i cui effetti sono cessati il 31 dicembre 2010.

Tabella 1: Verifiche sismiche su edifici ed opere, comprese le dighe 

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, non considera la norma.

 

La relazione tecnica descrive la norma.

Nel corso dell’esame al Senato, in risposta ad alcuni rilievi che chiedevano conferma della neutralità finanziaria della norma anche in presenza di proprietari pubblici degli edifici[253], il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota del 19 gennaio 2011, ha confermato la neutralità finanziaria della norma in quanto trattasi di proroghe relative ad attività per le quali l’OPCM 3274 del 2003 aveva già individuato le relative risorse necessarie.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma – che le risorse individuate per le finalità in esame presentino le necessarie disponibilità.

 

Tabella 1:Controllo della idoneità e della sicurezza degli impianti a fune 

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, non considera la norma.

 

       La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell’esame al Senato, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota del 19 gennaio 2011, ha ribadito l’assenza di nuovi o maggiori oneri e, tenuto conto della natura ordinamentale della previsione, ha confermato che alle verifiche in questione si possa far fronte con le risorse già allo scopo disponibili in base alla vigente legislazione.

 

            In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei chiarimenti forniti nel corso dell’esame presso il Senato, riguardo alla possibilità da parte degli organi di controllo di dar luogo alle verifiche nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

La proroga in esame, concernente il termine di due anni delle scadenze relative alla durata della vita tecnica e alle revisioni degli impianti a fune, non sembrerebbe inoltre, in assenza di un’espressa previsione normativa, incidere sull’analogo termine di due anni – previsto dall’art. 8 comma 3 della legge n. 140/1999, richiamato dalla norma oggetto della presente proroga - per la conclusione dei lavori di adeguamento degli impianti che beneficiano dei contributi del Fondo per l’innovazione degli impianti a fune.

Sul punto appare comunque opportuna una conferma, al fine di una più esaustiva valutazione dei profili finanziari della disposizione.

 

Tabella 1: Concessioni aeroportuali

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, oltre a illustrare il contenuto della norma, afferma che  la stessa non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Tabella 1: prova pratica di guida del ciclomotore 

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, non considera la norma.

 

La relazione tecnica, dopo avere ricordato che la normativa vigente aveva fissato al 19 gennaio 2011 il termine a decorrere dal quale i candidati per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida del ciclomotore avrebbero dovuto sostenere una prova pratica, previa idonea formazione, segnala che lo Stato italiano sta procedendo al recepimento della direttiva 2006/126/CE, in materia di patenti, che introduce per la guida dei ciclomotori la patente di categoria AM: il relativo decreto legislativo deve essere pubblicato entro il 19 gennaio 2011 ed alle relative disposizioni dovrà darsi applicazione al più tardi entro il 19 gennaio 2013. La proroga richiesta, pertanto, è finalizzata a posticipare la data di applicazione delle disposizioni in materia di formazione e di prova pratica alla guida dei ciclomotori ad un momento successivo. Una volta pubblicato lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva, sarà possibile anticipare l’efficacia delle disposizioni inerenti alla patente di categoria AM, superando le difficoltà e le inadeguatezze dell’attuale quadro normativo, relative alla natura giuridica del certificato di idoneità. La proroga in esame ha carattere prettamente organizzatorio e, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Si osserva in proposito che lo schema di decreto legislativo richiamato dalla relazione tecnica (Recepimento della direttiva 2006/126/CE) risulta  attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari[254].

 Nella nota di risposta ai rilievi formulati durante l’esame presso il Senato[255], il Governo ha  rinviato – con riferimento ai profili di compatibilità comunitaria della proroga in esame – al competente Dipartimento per le politiche comunitarie. Non risultano tuttavia trasmessi elementi ulteriori da parte di detto Dipartimento.

 

In merito ai profili di quantificazione non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto - sul quale appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo – che non sussistano profili di incompatibilità rispetto alla disciplina comunitaria, al fine di evitare effetti finanziari negativi connessi all’applicazione di eventuali sanzioni.

Si osserva, infatti, che è già trascorso il termine (del 19 gennaio 2011) entro il quale – secondo la relazione tecnica – avrebbe dovuto essere emanato il decreto legislativo volto a recepire la direttiva 2006/126/CE in materia di patenti di guida[256].

 

Tabella 1: proroga temine per la validità dei certificati relativi all’espletamento di funzioni di comandante e primo ufficiale

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere prettamente organizzatorio in quanto, trattandosi di una proroga relativa alla validità di atti amministrativi, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Tabella 1:Disposizioni in materia di Capitanerie di porto

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, richiamando il contenuto della disposizione, afferma che la stessa proroga il termine entro cui dovrà essere concluso il procedimento di riordino del Corpo delle capitanerie di porto, inizialmente fissato alla data del 31 dicembre 2009[257] e successivamente ampliato al 31 dicembre 2010[258]. La proroga si rende necessaria in virtù della complessità della materia, stanti gli obiettivi di semplificazione, razionalizzazione e snellimento della normativa che sono alla base del provvedimento di riordino.

La relazione afferma inoltre che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

 

Nulla da osservarein merito ai profili di quantificazione,nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, dell’effettiva possibilità di realizzare l’indicato riordino, anche entro il nuovo termine previsto, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria espressamente prevista dall’articolo 26 del D.L. 207/2008.

 

Tabella 1:Interventi a sostegno dell’autotrasporto

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, oltre a illustrare il contenuto della norma, afferma che le risorse disponibili ammontano a 30 milioni di euro e che la proroga sarà attuata con il D.P.C.M. da adottare ai sensi dell’articolo 1, c. 40, della legge finanziaria 2011 (Fondo esigenze urgenti e indifferibili). La RT afferma altresì che la disposizione non comporta effetti finanziari in quanto le risorse disponibili sono scontate sui saldi  di finanza pubblica.

Il Governo, durante l’esame in prima lettura presso il Senato[259], ha affermato, in riferimento alla congruità delle risorse, del predetto Fondo, che le stesse sono aggiuntive rispetto alla dotazione finanziaria complessiva prevista dalla manovra finanziaria 2011-2013. Conseguentemente, dette risorse saranno oggetto di ripartizione con il medesimo DPCM di cui all’articolo 1, comma 40, con il quale si provvederà a individuarne le finalità compatibilmente con le disponibilità complessive e con la natura delle spese.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare utile acquisire chiarimenti circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica del mantenimento in bilancio delle somme, il cui termine di utilizzo sarebbe scaduto il 31 dicembre 2010.

 

Tabella 1:Affidamento lavori pubblici 

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo iniziale, non considera la norma.

 

La relazione tecnica, afferma che la disposizione ha carattere prettamente organizzatorio e, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Tabella 1: proroga trattamento di equivalenza fra lavoratori sospesi e lavoratori beneficiari del trattamento in deroga

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, precisa che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la medesima trova applicazione nei limiti di risorse già previste per l’anno 2011 a legislazione vigente (comma 1 dello stesso articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008).

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare dal momento che il richiamato comma 1 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008 reca limiti di spesa di carattere permanente.

 

Tabella 1: ammortizzatori sociali per settori non coperti dalla CIG – fondi bilaterali

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto rimane confermata la clausola di invarianza degli oneri già prevista dalla disposizione medesima.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

 

Tabella 1: Proroga del temine dell’attività libero-professionale intramuraria

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, non considera la norma.

 

La relazione tecnica precisa che il passaggio al regime ordinario dell’attività libero-professionale intramuraria può avvenire nel presupposto che le aziende sanitarie e le regioni pongano in atto una serie di adempimenti finalizzati a consentire ai medici dipendenti del SSN di esercitare la libera professione intramuraria in strutture di proprietà delle aziende sanitarie. La proroga si rende necessaria in quanto i predetti adempimenti in numerose realtà non sono ancora stati completati.

La relazione tecnica afferma infine che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto la proroga dal 31 gennaio 2011 al 31 marzo 2011 del termine per l’applicazione delle misure provvisorie per lo svolgimento dell’attività professionale intramuraria da parte delle regioni non reca effetti a carico della finanza pubblica.

 

Tabella 1: proroga del temine in materia di farmaci

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, diretta a prorogare il termine  in materia di pay back sul prezzo dei farmaci per le aziende farmaceutiche, è neutrale sui saldi dei bilanci regionali.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto la proroga dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011 della possibilità di versare alle regioni (in alternativa alla riduzione del 5 per cento del prezzo dei farmaci a carico del SSN), una somma equivalente al risparmio previsto su tali farmaci non incide sui vincoli derivanti dai limiti di spesa stabiliti dalla normativa vigente.

 

Tabella 1: proroga dell’operatività del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che la norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili finanziari, non si hanno rilievi da formulare.

 

 

 Tabella 1: proroga dell’operatività del Consiglio nazionale della pubblica istruzione

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che la norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili finanziari, non si hanno rilievi da formulare.

 

Tabella 1: proroga dei Commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che la norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il Governo, in risposta ad un’osservazione formulata in sede di esame del provvedimento al Senato, ha confermato – con nota del 19.1.2011  del Ministero dell’Economia – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - che la proroga in esame deve comunque attuarsi nell’ambito delle disponibilità già previste a legislazione vigente.

 

In merito ai profili finanziari, non si hanno rilievi da formulare, tenuto conto altresì delle ulteriori precisazioni fornite dal Governo.

 

Tabella 1: proroga del mandato del presidente della Fondazione “La Triennale di Milano”.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che la norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili finanziari, non si hanno rilievi da formulare.

 

 

Tabella 1: Proroga di adempimenti dei sostituti d’imposta

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo iniziale, non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la proroga degli adempimenti dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 42, comma 2, del decreto legge n. 207 del 2008 non determina effetti finanziari, in quanto tali adempimenti hanno carattere meramente procedurale.

In proposito, si ricorda che, nella Nota di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’iter al Senato in sede referente, si è ribadita tale neutralità finanziaria, definendosi come eventuali e trascurabili alcuni effetti indiretti che sarebbero potuti derivare dal mancato rinnovo della proroga. Si tratta, in particolare, della possibilità dell’Amministrazione finanziaria, destinataria delle comunicazioni telematiche mensili inviate dai sostituti d’imposta, di effettuare controlli incrociati tra dati fiscali e dati previdenziali,  

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che alla disposizione che ha introdotto originariamente l’obbligo per i sostituti di imposta di provvedere in via telematica ad alcuni adempimenti informativi (articolo 44-bis del decreto-legge n. 269 del 2003) non è stato associato alcun effetto finanziario.

 

Tabella 1: proroga termini per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del provvedimento, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che la proroga non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

            Come segnalato dal Servizio studi del Senato, la disposizione in oggetto è stata abrogata dall’art. 46, comma 1, lett. c), del d. lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

 

Tabella 1: Proroga dell’affidamento della riscossione delle entrate locali

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la proroga dell’affidamento dell’attività di riscossione delle entrate locali svolta in regime di concessione per conto degli enti locali non determina effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire elementi che suffraghino l’assenza di effetti finanziari affermata dalla relazione tecnica, dal momento che alla complessa riforma del servizio di riscossione, di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 203 del 2005, furono ascritti effetti finanziari rilevanti, anche se non specificamente imputabili a singole disposizioni.

 

Tabella 1: Proroga dei termini per l’approvazione degli studi di settore

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la proroga dei termini per l’approvazione degli studi di settore non determina effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Tabella 1: Proroga dei termini per gli enti associativi.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo iniziale, non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che sono prorogati i termini degli adempimenti previsti dall’articolo 30 del decreto legge n. 185 del 2008 e dall’articolo 3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, concernenti l’obbligo, da parte degli enti associativi di trasmettere in via telematica i dati rilevanti ai fini fiscali. In mancanza dei presupposti previsti dalla normativa vigente, accertata a seguito dei controlli effettuati, l’Agenzia delle entrate avrebbe comunicato l’esclusione dai benefici fiscali in godimento.

La relazione tecnica afferma che la proroga non comporta effetti finanziari.

In proposito si ricorda che, nella Nota[260] di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in sede referente presso il Senato, il Governo, rinviando ad una successiva Nota dell’Agenzia delle entrate, peraltro non pervenuta, afferma che lo spostamento del termine a partire dal quale la suddetta Agenzia potrà disporre di dati rilevanti ai fini dell’attività di controllo fiscale non determina effetti finanziari negativi.   

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che appaiono necessari ulteriori chiarimenti da parte del Governo circa gli effetti della proroga in esame, atteso che la relazione tecnica riferita al decreto legge n. 185 del 2008 - che ha introdotto l’obbligo, per gli enti associativi, di comunicazione telematica dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini fiscali - ascriveva a tale misura non trascurabili effetti di ripresa di gettito.

Si ricorda, infatti, che la relazione tecnica citata asseriva la possibilità per l’Agenzia delle entrate di poter eseguire controlli fin dal 2009 con effetti sul versamento delle imposte effettuato nel medesimo anno.  La medesima relazione stimava che il maggior gettito potesse valutarsi in circa 150 milioni annui nel 2009 e nel 2010 ed in 300 milioni nel 2011.

 

Tabella 1: Entrate Bingo 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo iniziale, non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la raccolta del Bingo ha registrato fino al 2009 un crescente decremento (1,75 miliardi di euro nel 2006; 1,72 miliardi di euro nel 2007; 1,63 miliardi di euro nel 2008; 1,51 miliardi di euro nel 2009) dovuto alla  progressiva e costante disaffezione dei giocatori. Al fine di contenere tale trend negativo, l’articolo 12, comma 1, lettera p-bis), del Dl 39/2009 ha stabilito in via sperimentale, a decorrere da dicembre 2009 e fino al 31 dicembre 2010, l’incremento del montepremi per il gioco del Bingo dal 58% ad almeno il 70% delle giocate, diminuendo conseguentemente la quota di prelievo erariale (dal 20% all’11%) e la quota del compenso dell’affidatario del controllo centralizzato del gioco[261] (dal 3,8% all’1%), lasciando invece quasi invariato il compenso del concessionario. Ciò al fine di rivitalizzare tale tipologia di gioco, portandola ai livelli di pay-out delle altre tipologie di giochi pubblici. Gli effetti della sperimentazione, nei primi dieci mesi dall’introduzione delle nuove misure regolamentari[262] hanno evidenziato un incremento rilevante della raccolta. Tale sperimentazione ha inoltre avuto un positivo effetto indotto sull’avvio del Bingo a distanza. La raccolta complessiva (somma del Bingo di sala e a distanza) si è così ulteriormente incrementata, con l’ingresso progressivo sul mercato dei vari concessionari di volta in volta autorizzati: nell’agosto 2010 (in presenza di nove operatori autorizzati) si è attestata su 152.314.407 euro, con un +47,65 per cento rispetto all’agosto 2009 e con prospettive di un sensibile aumento a regime (nuove autorizzazioni a concessionari Bingo che stanno presentando istanza e possibilità di esercizio del Bingo con modalità a distanza anche per numerosi altri operatori[263]).

Il sensibile aumento della raccolta derivante dalle misure descritte ha reso possibile una notevole ripresa del mercato del Bingo, con conseguenti positivi riflessi sul consolidamento delle società concessionarie e sull’incremento dell’occupazione nel settore. Inoltre, il nuovo pay-out ha reso anche i parametri del Bingo on line più adeguati ed in linea con quelli degli altri giochi virtuali, incentivandone già nei primi mesi l’avvio e il conseguimento di una significativa quota di mercato. Per tali motivi si ritiene opportuno proseguire nella sperimentazione, per verificare l’effettiva possibilità che i nuovi livelli di payout possano tradursi, su un più lungo periodo, in ulteriore ripresa dei livelli di gioco conseguibili negli anni a venire.

Allo stato, conclude la relazione tecnica, non sono valutabili effetti finanziari.

Nella nota di risposta ai rilievi formulati durante l’esame presso il Senato[264], il Governo ha confermato l’assenza di effetti finanziari negativi in termini di minori entrate. Infatti, in base all’esperienza maturata nel corso della precedente proroga, il maggior gettito atteso per l’erario dovrebbe compensare gli effetti negativi derivanti dalla riduzione percentuale del prelievo fiscale sui concessionari.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e dalla successiva nota della RGS in ordine all’opportunità di proseguire la sperimentazione dei nuovi, più elevati, livelli di vincite nel Bingo. Si fa riferimento, in particolare, alla possibilità – prospettata dalla RT - che le nuove modalità di ripartizione delle somme giocate favoriscano una dinamica della raccolta stabilmente in crescita[265], anche in considerazione del positivo effetto di trascinamento che la nuova formula può avere sulla richiesta di autorizzazioni aggiuntive di concessioni, sia per sala sia per gioco a distanza.

Si segnala che i dati pubblicati dall’Amministrazione dei Monopoli[266] danno conto di un incremento della raccolta del Bingo, fra il 2009 e il 2010, di oltre 26 punti percentuali: da 1,51 miliardi di euro nel 2009 a 1,91 miliardi di euro nel 2010

Tabella 1:Proroga di termini concernenti l’albo persone fisiche intermediazione finanziaria

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo iniziale, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

 

Tabella 1 - Proroga delle convenzioni in materia di sostegno alle attività produttive

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale, non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, oltre a illustrare il contenuto della norma, afferma che  la proroga deve assicurare una riduzione di almeno il 10 per cento delle commissioni e che la stessa non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, nel prendere atto di quanto affermato nella relazione tecnica, circa la riduzione di almeno il 10 per cento delle commissioni, si rileva che tale affermazione sembra imputare indirettamente a tale proroga oneri conseguenti a minori risparmi non quantificati né coperti a carico degli enti interessati. Sul punto è opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Il Governo, durante l’esame in prima lettura presso il Senato[267], ha confermato che la proroga non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto la stessa ha efficacia nei limiti delle risorse disponibili, permanendo peraltro l’obbligo di assicurare una riduzione di almeno il 10 per cento.

 

Articolo 1, commi 2-ter e 2-quater
(Proroga dei magistrati onorari)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnicaal maxiemendamento presentato al Senato afferma che la disposizione è volta a chiarire alcuni dubbi interpretativi sulla portata della proroga originaria al 31 marzo 2011, introdotta dal d.l. 225/2010 (art. 1, Tabella 1). In particolare, si chiarisce che rientrano nella proroga anche gli incarichi dei giudici onorari che alla data del 31 dicembre 2010 avevano esaurito i possibili rinnovi. Inoltre, si prevede l’ulteriore proroga al 31 dicembre 2011 degli incarichi conferiti ai magistrati onorari in servizio al 31 dicembre 2010.

La RT afferma, infine, che le norme non determinano l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la proroga avviene nei limiti del contingente e delle risorse previsti a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, comma 2-sexies
(
Proroga validità graduatorie concorsi)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnicariferita al maxiemendamento presentato al Senato in merito alla norma in esame afferma che la disposizione è intesa a specificare espressamente che la proroga della validità delle graduatorie interessa anche i soggetti idonei. La RT afferma, inoltre, che, considerato che restano fermi i vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, la norma non comporta maggiori oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, comma 2-septies
(Proroga dei termini per le demolizioni di immobili in Campania)

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica illustra il contenuto della norma e precisa che la proroga in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 1 comma 2-octies
(Inefficacia di obblighi assunti nell’ambito del concordato per  le imprese in stato di insolvenza)

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non considerano la disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione,non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 2, comma 1
(Proroga 5 per mille)

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo iniziale, ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

 

200

 

 

 

200

 

 

 

200

 

 

 

La relazione tecnica al testo iniziale nulla aggiunge al contenuto della norma. La relazione ricorda, infatti, che la disposizione prevede l’incremento della dotazione del fondo per la liquidazione della quota del 5 per mille nell’anno 2011, che viene aumentata dal livello di 100 milioni di euro, attualmente destinato a tale intervento, ai sensi di quanto indicato nell’elenco 1 allegato all’articolo 1, comma 40, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011), fino all’ammontare di 400 milioni di euro. Tale importo è comprensivo della quota di 100 milioni di euro destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca ed assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell’articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006[268]. Al conseguente maggiore onere pari a 200 milioni per l’anno 2011, si provvede ai sensi del successivo articolo 3 del provvedimento.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento, che ha modificato il comma in esame, trasformando in tetto di spesa massimo, il contributo di 100 milioni di euro per gli interventi in materia di sclerosi amiotrofica, afferma che tale modifica non comporta alcun effetto finanziario.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la disposizione presenta alcuni aspetti riguardo ai quali appare opportuno acquisire chiarimenti, anche al fine di meglio comprenderne gli effetti applicativi.

In particolare:

la necessità di accertare a consuntivo l’effettivo ammontare della quota IRPEF destinata in base alle opzioni dei contribuenti, nonchè la tempistica della procedura di definizione degli elenchi dei soggetti destinatari del 5 per mille, di cui al DPCM 23 aprile 2010 - la cui efficacia è confermata dalle norme in esame anche in riferimento all’esercizio 2011 - comportano l’impossibilità di procedere all’effettiva erogazione del contributo ai soggetti beneficiari entro l’esercizio 2011. Alla luce di tale considerazione andrebbe chiarito il motivo per il quale lo stanziamento aggiuntivo di 200 milioni di euro sia ascritto al 2011 anche con riguardo agli effetti della disposizione sui saldi di cassa;

l’importo di 100 milioni, in precedenza stanziato dalla legge di stabilità per il 2011 per interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica (Sla), a titolo di “Fondo per le non autosufficienze” è ora, in virtù della norma in esame, riassorbito nella dotazione del fondo per la liquidazione del 5 per mille. In considerazione delle modalità di determinazione e di destinazione di quest’ultimo fondo, subordinate alle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2010, andrebbe chiarito quali siano ora le modalità di erogazione e di ripartizione del finanziamento in tema di Sla e, in particolare, se tali modalità seguano quelle previste per il 5 per mille.

 

Articolo 2, comma 1-bis
(Disposizione in materia di destinazione di un contributo all’Organismo di indirizzo)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento, richiamando il contenuto della disposizione, afferma che essa modifica l’articolo 2, comma 121, della legge 191/2009, prevedendo, per l’anno 2011, la destinazione all’organismo di indirizzo (ODI) – incaricato della verifica dei progetti finalizzati alla valorizzazione e alla coesione dei comuni appartenenti a regioni a statuto speciale confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano, previsti al comma 117 della citata legge - di un contributo di importo pari allo 0,6% del contributo complessivo previsto per i progetti stessi. Ne deriva che dalla disposizione non discendono effetti finanziari

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 

 

Articolo 2 comma 1-ter
(Ricognizione dei compendi demaniali nella laguna di  Venezia)

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrivealla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento presentato presso il Senato, afferma che la disposizione comporta presumibili effetti finanziari. Conseguentemente la RGS subordina la verifica positiva alla soppressione delle parole “già di proprietà privata in quanto”.

 

In merito ai profili di quantificazione,si osserva che la modifica alla quale la RGS ha subordinato la verifica positiva della relazione tecnica non risulta recepita nel testo licenziato dal Senato. Andrebbe pertanto acquisito un chiarimento in ordine alla portata applicativa della disposizione in esame, al fine di escludere che dalla stessa possano derivare effetti finanziari connessi alla qualificazione demaniale dei beni da sottoporre a ricognizione e alla definizione di aspetti della materia che hanno formato oggetto di controversie giudiziarie fra soggetti pubblici e privati.

 

Articolo 2 comma 1-quater
(Certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori)

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti finanziari.

 

La relazione tecnica esclude effetti negativi per la finanza pubblica, atteso il carattere regolatorio della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 2, comma 1- quinquies
(Proroga di termini in materia di procreazione medicalmente assistita)

 

Il prospetto riepilogativo riferito al maxi emendamento non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

            La relazione tecnica al maxiemendamento precisa che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto il Ministero della salute è in grado di trasmettere i dati all’Istituto superiore di sanità e al Centro nazionale trapianti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, la relazione tecnica precisa che la nuova disciplina consente uno snellimento burocratico a favore delle strutture interessate che, in mancanza della disposizione in esame, avrebbero avuto l’obbligo di inviare i medesimi dati per due volte a tre soggetti diversi.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare dal momento che la norma è volta alla razionalizzazione delle procedure.

 

Articolo 2, commi 1-sexies-1-septies
(Disposizione in materia di emoderivati)

 

Il prospetto riepilogativo riferito al maxi emendamento non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario che il Governo fornisca gli elementi necessari a suffragare l’effettiva mancanza di nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

 

Articolo 2, comma 1-octies
(Proroga del Comitato per la verifica delle cause di servizio)

 

Il prospetto riepilogativo riferito al maxi emendamento non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

            La relazione tecnica al maxiemendamento afferma che la disposizione non determina oneri aggiuntivi, in quanto si limita a confermare fino al 31 dicembre 2013 l’attuale composizione del Comitato per la verifica delle cause di servizio.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare dal momento che l’esistenza e il funzionamento del comitato in esame sono previsti dalla normativa vigente.

Articolo 2, comma 2
(Proroga sospensione termini per i soggetti interessati dagli eventi alluvionali nel Veneto)

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

minori entrate tributarie erariali

38,8

 

 

38,8

 

 

38,8

 

 

maggiori entrate tributarie erariali

 

38,8

 

 

38,8

 

 

38,8

 

minori entrate contributive

 

 

 

28,0

 

 

28,0

 

 

minori entrate tributarie (ICI)

 

 

 

1,7

 

 

1,7

 

 

minori entrate tributarie (IRAP)

 

 

 

24,5

 

 

24,5

 

 

maggiori entrate contributive

 

 

 

 

28,0

 

 

28,0

 

maggiori entrate tributarie (ICI)

 

 

 

 

1,7

 

 

1,7

 

maggiori entrate tributarie (IRAP)

 

 

 

 

24,5

 

 

24,5

 

maggiori spese correnti (trasferimenti a EE.LL. per ICI)

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

maggiori spese correnti (trasferimenti a enti di previdenza)

28,0

 

 

 

 

 

 

 

 

maggiori spese correnti (trasferimenti a Regioni per IRAP)

24,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti (trasferimenti a EE.LL. per ICI)

 

1,7

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti (trasferimenti a enti di previdenza)

 

28

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti (trasferimenti a Regioni per IRAP)

 

24,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanto, l’effetto complessivo sui saldi derivante dalla disposizione risulta dalla tabella che segue (con il segno – effetti negativi per la finanza pubblica, con il segno + effetti positivi per la finanza pubblica):

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

-93

93

 

-93

93

 

-93

93

 

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, quantifica in 93 milioni di euro il maggior onere nel 2010, cui corrispondono maggiori entrate, fiscali e contributive, di uguale ammontare nel 2011. Tali maggiori entrate, per motivi prudenziali, non sono utilizzate a fini di copertura degli oneri recati dal decreto-legge in esame, ma sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, anche in considerazione di eventuali correlati rimbalzi onerosi  che si dovessero verificare nel corso del 2011, attinenti l’andamento dei benefici in questione.

In particolare, la relazione tecnica precisa che, sulla base dei dati in possesso delle amministrazioni competenti e in relazione ai soggetti effettivamente interessati dalla sospensione in esame, gli ammontari dei tributi e dei contributi sospesi risultano i seguenti:

 

Tributi

(milioni di euro)

Tributi indicati nel DM 1/12/2010

Periodo 31/10/2010-20/12/2010 (DM 1/12/2010)

Periodo 1/1/2011-30/6/2011

Erariali

38,8

54,2

Territoriali (escluso IRAP)

1,7

2,2

IRAP

24,5

14,5

TOTALE

65,0

70,9

 

Contributi

INPS e altri enti previdenziali: 101 milioni di euro, di cui 28 milioni di euro relativi al 2010 e 73 milioni di euro relativi al 2011 (ivi inclusi i premi INAIL relativi all’autoliquidazione del prossimo febbraio).

 

Pertanto, dalla disposizione in esame conseguono i seguenti effetti finanziari sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto:

 

(milioni di euro)

 

2010

2011

Sospensione versamenti:

-           entrate fiscali

-           entrate contributive

-           totale minori entrate

 

-65

-28

-93

 

-71

-73

-144

Ripresa versamenti:

-           entrate fiscali

-           entrate contributive

-           totale maggiori entrate

 

 

 

0

 

+136

+101

+237

Effetto complessivo:

-           totale effetto complessivo

-           (di cui entrate fiscali)

-           (di cui entrate contributive)

 

-93

-(65)

-(28)

 

+93

(65)

(28)

(con il segno – minori entrate per la finanza pubblica, con il segno + maggiori entrate per la finanza pubblica)

 

 

In merito ai profili di quantificazione, in con riferimento all’ammontare dei tributi oggetto della sospensione, appare opportuno acquisire un chiarimento sulla quota riferita al 2010. In particolare, il Governo dovrebbe precisare se il mancato gettito quantificato per il 2010 ed oggetto di specifica copertura comprenda anche i tributi relativi al periodo 21 dicembre – 31 dicembre 2010. Infatti, la relazione tecnica appare fare riferimento esclusivamente al periodo oggetto della sospensione stabilita dal DM 1/12/2010, cioè al periodo dal 31 ottobre al 20 dicembre 2010 e non anche il periodo successivo, fino al 31 dicembre 2010.

Con riferimento alla sospensione dei contributi, non si hanno rilievi da formulare, considerando che il Governo ha esplicitamente confermato la quantificazione dell’ammontare dei contributi interessati[269].

 

Articolo 2, commi 2-bis e 2-ter
(Disposizione in materia di aumento dei tributi per copertura dei costi del ciclo di gestione dei rifiuti)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento, richiama unicamente il contenuto delle disposizioni, affermando che il comma 2-bis attribuisce agli enti locali della regione Campania, nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario concernenti il ciclo dei rifiuti, la facoltà di aumentare specifici tributi locali. Analoghe maggiorazioni, in particolare dell’addizionale sull’accisa sull’energia elettrica, sono previste dal comma 2-ter per quanto concerne i Comuni che, in quanto debitori nei confronti della gestione commissariale ormai conclusasi, sono destinatari, al fine del pagamento di quanto dovuto, della riduzione dei trasferimenti erariali di cui all’articolo 12 del DL n. 195/2009.

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbe in primo luogo acquisita conferma che la facoltà di incremento dei tributi, prevista dal comma 2-bis, sia riconosciuta ai soli comuni della regione Campania, come affermato dalla relazione tecnica. Tale limitazione non sembra infatti emergere inequivocabilmente dalla formulazione letterale della disposizione.

Si segnala in ogni caso che le disposizioni in esame appaiono suscettibili di determinare un aumento di entrate tributarie per i comuni interessati. Per questi ultimi si configura una mera facoltà con riferimento al comma 2-bis e un obbligo con riferimento al comma 2-ter.

Si segnala infine che alcuni dei tributi indicati nella disposizione sono oggetto di modifica o soppressione da parte degli schemi di decreto legislativo di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, attualmente all’esame del Parlamento. In particolare è prevista la soppressione, a decorrere dal 2012, delle addizionali comunali e provinciali sull’accisa sull’energia elettrica.

 

Articolo 2, commi da 2-quater a 2-octies
(
Disposizione in materia di Protezione civile)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento, richiamando il contenuto delle disposizioni, afferma che esse sono volte ad assicurare la disponibilità delle risorse necessarie ad affrontare lo stato di emergenza a seguito di calamità naturali. Con riferimento alle singole disposizioni la relazione tecnica formula le valutazioni di seguito riportate.

Con riferimento ai capoversi 5-quater e 5-quinques la relazione evidenzia che si prevede che le risorse necessarie devono essere rinvenute nell’ambito del territorio ove si è verificato l’evento calamitoso, attraverso un aumento di alcuni tributi. Nel caso in cui tale aumento non si dimostri sufficiente, ovvero nel caso di eventi calamitosi di rilevanza nazionale, si prevede l’intervento del Fondo nazionale della Protezione civile, il cui reintegro avverrà a valere sul Fondo di riserva per le spese impreviste, come già accade a legislazione vigente. L’elemento innovativo consiste nella previsione che tale ultimo fondo dovrà essere reintegrato con un aumento dell’accisa su benzina e gasolio.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, in quanto la norma è finalizzata al conseguimento di maggiori entrate tributarie con le quali far fronte alle spese emergenziali. Appare comunque opportuno acquisire un chiarimento in merito ai profili temporali di applicazione. Infatti fra le misure consuetudinariamente adottate in caso di eventi calamitosi a carattere locale è compresa infatti la sospensione degli obblighi di carattere tributario, ivi comprese le relative addizionali a carattere locale.

Con riferimento al capoverso 5-sexies, la relazione afferma che si estende la possibilità che il Fondo di garanzia per le imprese danneggiate da catastrofi naturali[270], appositamente integrato con le disponibilità non utilizzate del fondo del credito navale[271], intervenga nei territori nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Anche in questo caso la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto introduce una possibilità, peraltro limitata alle disponibilità del Fondo.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se l’utilizzo ai fini delle spese a carattere emergenziale dei fondi di garanzia indicati dalla disposizione possa determinare profili di accelerazione della spesa. Mentre infatti l’impiego delle risorse dei predetti fondi per la finalità prevista a legislazione vigente, di prestazione di garanzie a fronte dei debiti contratti dalle imprese danneggiate, non incide sui saldi di finanza pubblica salvo il caso di effettiva escussione delle garanzie, l’utilizzo delle risorse medesime per interventi di carattere emergenziale appare suscettibile di incidere e sui predetti saldi.

 

Con riferimento ai commi da 2-quinquies a 2-octies, la relazione evidenzia che si tratta di misure volte a garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica anche nella fase emergenziale.

In particolare:

 il comma 2-quinquies prevede, innanzitutto, il concerto del MEF sulle OPCM, per gli aspetti finanziari, da intendersi relativo a tutti i profili riguardanti la finanza pubblica. La previsione è analoga a quella recata dall’art. 1 del DL 39/2009, riguardante il sisma Abruzzo, ed è finalizzata a verificare se gli interventi previsti dalle ordinanze comportino oneri e siano corrispondentemente individuate adeguate risorse per farvi fronte nell’ambito delle risorse già previste a legislazione vigente per gli interventi emergenziali. Si prevede inoltre l’invio della rendicontazione di contabilità speciale[272] alla competente sezione regionale della Corte dei conti  e si sancisce il divieto di girofondi tra contabilità speciali, già vigente ai sensi dei principi di contabilità pubblica, al fine di assicurare la trasparenza dei flussi finanziari nella rendicontazione;

il comma 2-sexies riporta nell’alveo dei controlli della Corte dei conti i provvedimenti commissariali in attuazione delle OPCM;

il comma 2-septies introduce tempi definiti per l’esame dei citati provvedimenti commissariali e comunque assicura la possibilità della loro provvisoria esecuzione rispetto al controllo della Corte;

il comma 2.octies prevede che i funzionari delegati, commissari di Governo, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, titolari di contabilità speciali rendicontino[273] all’ufficio centrale di bilancio del MEF per il controllo e il successivo inoltro della OPCM all’ISTAT e alla Corte dei conti. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento dei relativi compiti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

Articolo 2, commi da 2-novies a 2-undecies
(
Fondi revocati alle autorità statali)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che le norme in esame rispondono a considerazioni fatte anche dalla Corte dei conti in merito ai finanziamenti assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere per l’ammodernamento, la riqualificazione e lo sviluppo dei porti nazionali che in molti casi sono rimaste allo stadio di semplice progetto, se non addirittura alla fase di programmazione.

La proposta razionalizza e ottimizza le risorse pubbliche, in quanto, sulla base di apposita ricognizione da effettuarsi con decreto, si prevede la revoca di fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l’assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o assegnazione.

Tale nuovo meccanismo si rende necessario in quanto l’articolo 4 del DL 40/2010 ad oggi non ha consentito un’immediata revoca e inoltre nessun provvedimento di avviso di apertura del procedimento è stato adottato dal Ministero delle infrastrutture, in quanto dall’esame della documentazione acquisita presso le varie Autorità portuali è emersa la necessità di verificare le motivazioni addotte dalle Autorità stesse a giustificazione della mancata utilizzazione delle risorse a suo tempo assegnate.

Secondo le stime ministeriali, basate sugli ultimi dati disponibili, i soli finanziamenti oggetto di possibile revoca individuati sulla base dei requisiti già previsti dal legislatore con il DL 40/2010 ammonterebbero a circa 300 milioni di euro, cui andrebbero peraltro aggiunte le somme rinvenienti dalla revoca dei finanziamenti rientranti nelle fattispecie indicate dal comma 2-undecies. La disponibilità complessiva sarebbe dunque sufficiente e congrua a coprire rispetto al limite di spesa previsto dalla disposizione.

Le risorse derivanti dalla revoca, nel limite di 250 milioni, verranno destinate per l’anno 2011, alle Autorità portuali che hanno attivato investimenti – con contratti già sottoscritti o con bandi di gara pubblicati alla data del 30 settembre 2010 (150 milioni di euro) e per le disponibilità residuali, a favore delle Autorità portuali che presentano progetti cantierabili.

La destinazione a favore delle Autorità portuali che hanno attivato investimenti si basa sulla necessità di consentire il completamento delle opere già oggetto di gara per le quali risulta già in fase avanzata la loro realizzazione.

La destinazione di 20 milioni di euro a favore delle Autorità portuali, i cui porti sono interessati da prevalente attività di transhipment, origina dalla considerazione che l’articolo 5, comma 7-duodecies, del DL 194/2009, pur consentendo alle Autorità portuali nell’ambito della loro autonomia e nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, di stabilire variazioni in aumento fino a un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del DPR 107/209, nonché in diminuzione fino all’azzeramento delle singole tasse medesime, ha trovato applicazione solo in via residuale in ragione della sostanziale incomprimibilità delle spese correnti e della concreta impraticabilità di un aumento dei canoni di concessione e autorizzazione fissati nei titoli già rilasciati.

La somma stimata in 20 milioni di euro, che risulterebbe sufficiente ad attenuare la crisi di competitività dei porti nazionali attraverso lo strumento della riduzione di tasse e di diritti marittimi, è stata quantificata considerando il limitato numero di porti interessati da prevalente attività di transhipment e i possibili margini di comprimibilità delle tasse e diritti applicati, nonché in relazione ai dati dei bilanci di previsione e conti consuntivi delle Autorità portuali interessate nonché sui possibili trend di crescita di traffici derivanti da una tassazione più agevolata.

In ultimo, la destinazione delle risorse residuate dai precedenti impieghi sono destinate a opere che per le loro specifiche caratteristiche presentano gli elementi della cantierabilità.

Riguardo ai comma 2-decies, la RT afferma che con il medesimo decreto di cui al comma 2-nonies di provvede anche all’individuazione delle somme che devono essere versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, nell’anno 2011, per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Lo stesso comma, inoltre, prevede che per gli anni 2012 e 2013, con appositi decreti, di provvedere ad individuare le risorse revocate, per la successiva assegnazione sempre alle Autorità portuali per opere cantierabili e che le stesse siano sottoposte a un ulteriore meccanismo di revoca qualora le medesime risorse non trovino un utilizzo rapido attraverso gli idonei bandi di gara.

Con riferimento al comma 2-undecies, la RT afferma che il Ministero delle infrastrutture, a seguito della revoca dei finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato e senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, continui a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all’ammontare del finanziamento erogato.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se le modalità di utilizzo, previste dal testo, con riferimento alle somme attribuite alle Autorità portuali e da queste non utilizzate entro i 5 anni dalla data di assegnazione, producano un’alterazione nel profilo temporale della spesa per investimenti della PA, rispetto a quanto scontato negli andamenti tendenziali, determinando quindi un impatto sui saldi di finanza pubblica. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

Articolo 2,comma 2-duodecies
 (Contributo all’Associazione alleanza ospedali italiani nel mondo)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxi emendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

 

0,2

 

 

 

0,2

 

 

 

0,2

 

 

 

La relazione tecnica al maxiemendamento precisa che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi, trattandosi di una finalizzazione di risorse già previste a legislazione vigente e ancora da ripartire.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che il Governo ha confermato la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura del contributo[274].

Si segnala che sulla disposizione in esame, introdotta nel corso dell’iter di approvazione, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere di contrarietà semplice[275].

 

In merito ai profili di copertura, con riferimento all’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge finanziaria per il 2011, si ricorda che le stesse sono state iscritte, nella misura di 50 milioni di euro, nel Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili (capitolo 3071 del Ministero dell’economia e delle finanze). Le suddette risorse da destinare ad interventi di riequilibrio socio-economico, di sviluppo del territorio e ad attività di ricerca dovevano essere ripartite con decreto del ministro dell’economia e delle finanze in coerenza con un apposito atto di indirizzo  delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Alla ripartizione delle suddette somme le Commissioni non hanno ancora provveduto. Da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, sul suddetto capitolo è presente una disponibilità di competenza pari a 924 milioni di euro per l’anno 2011.

Con riferimento alla formulazione della norma, si segnala che la stessa non appare correttamente redatta laddove prevede che l’assegnazione del contributo all’associazione alleanza degli ospedali italiani nel mondo avvenga con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al quinto periodo dell’articolo 1, comma 40, della legge finanziaria per il 2011 e contestualmente riduce la relativa autorizzazione di spesa.

Articolo 2, comma 2-terdecies
(Proroga di utilizzo di risorse destinate ad attività di ricerca e formazione delle aree del Mezzogiorno)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese in conto capitale

/

2

/

/

/

2

/

/

/

2

/

/

Minori spese correnti

/

2

/

/

/

2

/

/

/

2

/

/

 

La relazione tecnica, riferita al testo del maxiemendamento si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili finanziari, si rileva che la disposizione fa riferimento ad una norma che non prevede uno stanziamento di risorse, bensì una ripartizione annuale a cura del CIPE di risorse destinate alle aree sottoutilizzate. Al fine di poter effettuare una valutazione degli effetti finanziari della disposizione, è necessario disporre di elementi di chiarimento nonché di precisazioni anche in ordine all’entità degli stanziamenti finora erogati ai sensi della norma in esame.

 

In merito ai profili di copertura, con riferimento all’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge finanziaria per il 2011, si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all’articolo 2, comma 2-duodecies.

Articolo 2, comma 2-quaterdecies
(
Proroga di disposizioni relative alle federazioni sportive iscritte
al CONI)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

/

/

/

/

/

2

/

/

/

2

/

/

Minori spese correnti

/

2

/

/

/

2

/

/

/

2

/

/

 

 

La relazione tecnica, riferita al testo del maxiemendamento si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili finanziari, non si hanno rilievi da formulare, tenuto conto che l’onere è configurato come un limite di spesa. Sarebbe comunque opportuno un chiarimento in relazione agli effetti finanziari della disposizione in termini di saldo netto da finanziare.  

In merito ai profili di copertura, con riferimento all’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge finanziaria per il 2011, si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all’articolo 2, comma 2-duodecies.

Articolo 2, comma 2-quinquiesdecies
(Ente per l’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia)

 

Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

0,272

 

 

 

 

0,272

 

 

 

Minori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

0,272

 

 

 

 

0,272

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato afferma che all’onere indicato dal testo (272.000 euro per l’anno 2011) l’EIPLI provvede con proprie disponibilità di bilancio, precisando che il Commissario straordinario dell’Ente ha attestato la sussistenza di tali disponibilità. La RGS – infine – subordina la verifica positiva della relazione tecnica all’accoglimento di un periodo aggiuntivo finalizzato alla compensazione degli effetti della norma in termini di fabbisogno e di indebitamento netto: tale condizione risulta recepita nel testo licenziato dal Senato, che a tal fine dispone l’utilizzo di una quota del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che l’onere indicato dal testo e dalla relazione tecnica risulta in linea con le stime utilizzate per i precedenti provvedimenti di proroga: si fa riferimento, da ultimo, all’articolo 2, commi 6 e 7, del DL 194/2009, che per un analogo rinvio del termine di adozione del regolamento di riordino dell’ente (aprile-dicembre 2010) aveva previsto un onere pari a 204.000 euro. Ciò premesso, si osserva che il Governo non ha fornito (né per il DL 194/2009 né per la norma in esame) i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione. Appare pertanto necessario acquisire tali elementi al fine di

consentire una verifica della stima  indicata.

Si osserva infine che, stante la natura di conto capitale delle risorse iscritte nel Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali, la modalità di copertura individuata dal testo appare suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa (essendo l’onere di parte corrente). Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

In merito ai profili di copertura, appare opportuno che il Governo chiarisca a quali stanziamenti di bilancio la disposizione faccia riferimento. Per quanto concerne la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si ricorda che le risorse delle quali è previsto l’utilizzo sono quelle relative al Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali (capitolo 7593 del Ministero dell’economia e delle finanze). Da una interrogazione effettuata al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, il suddetto capitolo reca una disponibilità, in termini di cassa pari a per 1.122,6 milioni di euro.

Articolo 2, comma 3
(Sospensione della riscossione delle rate dei versamenti tributari e contributivi per i terremotati dell’Abruzzo)

Il prospetto riepilogativoriferito al maxiemendamenti, non considera la disposizione.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, che ha esteso rispetto al testo iniziale la durata della sospensione dei versamenti, afferma che la disposizione prevede la sospensione della riscossione delle rate dei versamenti tributari e contributivi, in scadenza tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 ottobre 2011, la cui ripresa era stata prevista a partire dal 1° gennaio 2011 in 120 rate mensili di pari importo dall’articolo 39 del decreto legge n. 78 del 2010. La disposizione prevede che la ripresa della riscossione sia disciplinata, senza effetti sui saldi di finanza pubblica, da apposito DPCM. 

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma in esame appare potenzialmente suscettibile di determinare una perdita di gettito, non quantificata dalla relazione tecnica in quanto la disciplina della ripresa della riscossione è affidata ad un DPCM che dovrà escludere effetti sui saldi.

Non risulta quindi possibile procedere ad una verifica delle conseguenze finanziarie delle disposizioni – che dipendono dalle modalità e dai tempi di ripresa delle riscossioni - ne ad una valutazione delle risorse con le quali far fronte ad eventuali effetti onerosi..

In proposito, si segnala che la relazione tecnica di corredo alle disposizioni di cui all’articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del decreto legge n. 78 del 2010, che hanno previsto il recupero dei versamenti in 120 rate mensili dal 1° gennaio 2011, quantificava un ammontare di versamenti per l’intero anno 2011 pari a circa 107 milioni di euro.

 

In merito ai profili di copertura, pur rilevando che si prevede una proroga infrannuale di versamenti tributari, si osserva che la disposizione rinvia ad un atto di rango secondario il compito di garantire che non si determinino effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 2, comma 3-bis e 3-ter
(Proroga di termini per l’istituzione del Parco nazionale “Costa teatina”)

 

Il prospetto riepilogativo riferito al maxi emendamento non ascrive alla norma effetti finanziari.

 

La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto della norma, afferma che la disposizione accelera la procedura già prevista dalla normativa vigente e che l’intervento viene attuato nell’ambito delle risorse già stanziate per tale finalità.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che la norma prorogata prevede un limite di spesa, non si hanno rilievi da formulare. Andrebbe comunque confermato che le risorse ivi stanziate siano effettivamente disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di copertura, con riferimento all’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 8, comma 3, della legge n. 93 del 2001, si ricorda che le relative risorse sono iscritte nel piano di gestione 3 del capitolo 7217 del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare. Da una interrogazione effettuata al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, il suddetto capitolo reca una disponibilità di competenza pari a 203.654 euro per l’anno 2011.

 

Articolo 2, comma 3-quater
(Proroga termini adempimenti tributari Abruzzo)

 

Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento, non considera la disposizione.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, afferma che la norma differisce i termini per gli adempimenti tributari e previdenziali, diversi dai versamenti, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011. La disposizione non comporta oneri finanziari, trattandosi di adempimenti di natura formale.

      

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 2, comma 3-quinquies
 (Proroga del termine di esecuzione del programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali per le imprese con unità produttive nella regione Abruzzo)

Il prospetto riepilogativo non considera la disposizione.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento ricorda che la disposizione autorizza il Ministro dello sviluppo economico a disporre una proroga fino al 30 giugno 2011 del termine di esecuzione del programma di ristrutturazione  o di cessione dei complessi aziendali per i gruppi industriali con imprese ed unità locali nella regione Abruzzo.

La disposizione reca un onere, valutato nel limite di 2,5 milioni di euro per l’anno 2011. La relazione precisa, altresì, che l’intervento viene attuato nell’ambito delle risorse già previste per tale attività,  di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 39 del 2009, che presentano sufficienti disponibilità.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero forniti chiarimenti circa la possibilità di configurare l’onere come limite massimo di spesa.

 

In merito ai profili di copertura, si osserva che con la delibera CIPE del 26 giugno 2009, recante “Assegnazione di risorse per il finanziamento di interventi di ricostruzione e delle altre misure a seguito degli eventi sismici verificatisi nel mese di aprile 2009, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, è stato assegnato al presidente della regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato, l’importo di 3.955 milioni di euro. Tale delibera precisa che l’articolazione pluriennale di tali assegnazioni sarà individuata con successive delibere compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica correlati all’utilizzo del FAS.

Considerato quanto sopra, e che la relazione tecnica conferma la disponibilità delle risorse, si osserva che l’erogazione delle predette risorse dovrà avvenire compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Articolo 2, comma 3-sexies
(Fabbisogno personale del comune dell’Aquila e dei comuni montani della provincia)

 

Il prospetto riepilogativo assegna alla disposizione i seguenti effetti sui saldi.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

1,0

1,0

1,0

 

1,0

1,0

1,0

Minori spese c/capitale

 

 

 

 

 

1,0

1,0

1,0

 

1,0

1,0

1,0

 

La relazione tecnica al maxiemendamento precisa che la disposizione prevede un regime differenziato per le assunzioni a tempo determinato del comune dell’Aquila, dei comuni montani della provincia dell’Aquila e dei comuni interessati dal sisma del 2009, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui per il triennio 2011-2013 per il comune dell’Aquila e di 1 milione di euro annui per il triennio 2011-2012 per il complesso degli altri comuni.

Si ricorda, altresì, che la relazione tecnica subordina la verifica positiva degli effetti finanziari della disposizione ad una riformulazione del testo. Tale riformulazione deve prevedere che i contratti stipulati dagli enti locali siano consentiti nel rispetto del patto di stabilità interno e che alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto si provveda mediante corrispondente utilizzo, per un milione di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2008 (Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali). 

Tale riformulazione è stata adottata nel testo approvato dal Senato e trasmesso alla Camera.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe confermato che la previsione di un onere nella misura di un milione annuo per il triennio 2011-2013 si basa sul presupposto che tutti i comuni montani ed i comuni colpiti dal sisma, in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, abbiano una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e, pertanto, non siano tenuti al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

Andrebbe, altresì, chiarito, con riferimento ai suddetti comuni, quale siano le modalità di accesso alla facoltà di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, considerando il vincolo del rispetto del limite massimo complessivo di spesa annua.

Si segnala, infine, che la disposizione, come riformulata in base alla condizione posta dalla relazione tecnica, prevede la copertura, in termini di cassa, di un onere di natura corrente a valere su un Fondo di conto capitale.   

 

In merito ai profili di copertura, per quanto concerne la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si ricorda che le risorse delle quali è previsto l’utilizzo sono quelle relative al Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali (capitolo 7593 del Ministero dell’economia e delle finanze). Per la verifica delle disponibilità del suddetto fondo si rinvia a quanto osservato all’articolo 2, commi 2-terdecies e 2-quatordecies.

 

Articolo 2, comma 3-septies
 (Rinvio delle procedure di rinnovo degli organi dell’Accademia di belle arti e del Conservatorio dell’Aquila)

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxi emendamento, non considera la disposizione

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, ricorda che la disposizione prevede il differimento al 1 novembre 2012 delle procedure di rinnovo degli organi dell’Accademia di Belle arti e del Conservatorio di musica Alfredo Casella dell’Aquila, con conseguente proroga dei termini di operatività dei rispettivi organi in carica.

La disposizione proroga organi già esistenti e, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 2, comma 3-octies
(Interventi di bonifica del Sito d’interesse nazionale di “Bussi sul Tirino”)

Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento, non considera la disposizione.

 

La relazione tecnicariferita al maxiemendamento ricorda che la norma dispone l’avvio, entro il 30 giugno 2011, delle operazioni di bonifica del Sito di interesse nazionale di “Bussi sul Tirino”.

La disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la copertura finanziaria di 15 milioni per il 2011, 20 milioni per il 2012 e 15 milioni per il 2013, è assicurata dalle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 39 del 2009, quantificate per il triennio 2011-2013. 

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che il prospetto riepilogativo non dà conto delle maggiori spese indicate dal testo e dalla relativa copertura finanziaria.

 

In merito ai profili di copertura, con riferimento ai profili di copertura finanziaria si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all’articolo 3, comma 3-quinquies

Articolo 2, comma 3-novies
(Impianti fotovoltaici di cui sono responsabili gli enti locali della provincia dell’Aquila)

 

Il prospetto riepilogativoriferito al maxiemendamento, non considera la disposizione.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento ricorda che la disposizione riguarda gli impianti fotovoltaici da connettere alla rete elettrica che abbiano ottenuto il preventivo di connessione ovvero la Soluzione Tecnica Minima Generale (S.T.M.G.), dei quali siano soggetti responsabili gli enti locali della provincia dell’Aquila.  La Soluzione Tecnica Minima Generale (S.T.M.G.) definisce i criteri per l’allacciamento e consente di valutare l’investimento necessario. Ai suddetti impianti continueranno ad applicarsi le tariffe incentivanti previste per gli impianti entrati in esercizio entro la fine del 2010, appartenenti alla tipologia degli impianti con integrazione architettonica.

La norma non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si ha nulla da osservare.

 

Articolo 2, comma 3-decies
(Giornata per la memoria delle vittime del terremoto)

 

Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento, non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, oltre a illustrare il contenuto della norma, afferma che la disposizione non determina l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che tale giornata non costituisce festività ai fini della L. 260/1949  e, pertanto, non comporta la corresponsione di indennità o trattamenti economici accessori aggiuntivi.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare nel presupposto, su cui appare opportuno acquisire conferma, che agli eventuali oneri derivanti dalle celebrazioni i soggetti pubblici interessati facciano fronte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 2, comma 3-undecies
(Proroga concessioni area etnea)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito alla maxiemendamento, non considera la norma.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento presentato al Senato afferma che la norma non comporta effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, premessa la necessità di chiarimenti in merito all’effettiva tipologia delle concessioni interessate dalla disposizione, al fine di escludere oneri connessi ad eventuali procedure di infrazione in ambito europeo, andrebbero acquisiti elementi circa la compatibilità della proroga in esame con la normativa comunitaria.

 

Articolo 2, commi da 4 a 4-quater
(Proroga degli incentivi fiscali al settore cinematografico)

 

Il prospetto riepilogativo allegato al testo originario assegna alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese c/capitale*

 

45

 

 

 

45

 

 

 

45

 

 

*Le maggiori spese trovano copertura ai sensi dell’articolo 3.

  Il prospetto riepilogativo allegato al maxiemendamento ascrivealle modifiche introdotte nel corso dell’iter al Senato i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese c/capitale

 

45

90

90

 

45

90

90

 

45

90

90

Maggiori entrate correnti

 

45

90

90

 

45

90

90

 

45

90

90

 

Si segnala in proposito che nel corso dell’esame presso il Senato, la proroga delle agevolazioni per il settore cinematografico, inizialmente prevista al 30 giugno 2011, nel limite di spesa di 45 milioni di euro nel 2011, è stata estesa a tutto il triennio 2011-2013, nel limite di spesa di 90 milioni di euro annui.  Inoltre, a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2013 è istituito, per l’accesso alle sale cinematografiche, un contributo speciale a carico dello spettatore di un euro, da versare all’entrata del bilancio dello Stato.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, che assorbe il contenuto della relazione tecnica originaria, precisa che gli interventi di cui ai commi 325, 327 e 335 riguardano crediti d’imposta commisurati ai costi sostenuti. Le agevolazioni di cui ai commi 338 e 339 prevedono, invece, la non concorrenza alla formazione del  reddito ai fini delle imposte dirette di una quota degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografica, ovvero da imprese operanti in settori diversi da quello cinematografico, impiegati nella produzione e nella distribuzione di film italiani. Precisa, altresì, che per la fruizione dei crediti d’imposta di cui ai commi  325, 327 e 335 della citata legge n. 244 del 2007 non opera il limite di 250.000 euro annui disposto dall’articolo 1, comma 53, della medesima legge.

La relazione tecnica afferma che, sulla base dei dati attualmente disponibili, si può quantificare un onere annuo, ascrivibile al complesso delle agevolazioni in esame, pari a circa 90 milioni, pari al limite di spesa complessivo posto dal comma 4-quater dell’articolo in esame.

 

In particolare la relazione tecnica fornisce le seguenti indicazioni circa le modalità di formulazione della stima:

per quanto riguarda le agevolazioni alla produzione (codici tributo 6823 – credito d’imposta ex articolo 1, comma 327, lettera a) Legge 244/2007 – e 6824 – credito d’imposta ex articolo 1, comma 335 Legge 244/2007) in base ai dati più recenti ricavabili dai modelli F24, l’importo compensato nel 2010 è di complessivi 42 milioni di euro. Tenuto conto della deroga al limite annuo alla fruizione dei crediti d’imposta  e dell’interesse manifestato dagli operatori del settore si stima, in via prudenziale, un onere annuo di circa 54 milioni di euro;

per quanto riguarda gli apporti in denaro (codice tributo 6826 - credito d'imposta ex articolo 1, commi 325 e 327, lettera b), n. 3, e lettera c), n. 2, Legge 244/2007) ad oggi l'utilizzo in compensazione, considerando il ritardo nella emanazione del decreto attuativo (pubblicato ad aprile 2010, con istituzione dei relativi codici tributo ad agosto 2010), risulta residuale: tuttavia, ai fini della proroga della agevolazione si stima prudenzialmente un onere massimo annuo di circa 15 milioni di euro;

per quanto riguarda il settore della distribuzione cinematografica, (codice tributo 6827 - credito d'imposta spese imprese distribuzione cinematografica, ex articolo 1, comma 327, lettera b) nn. 1 e 2, Legge 244/07), anche in questo caso, ad oggi, l'utilizzo in compensazione, tenuto conto del ritardo nell’emanazione del decreto attuativo, risulta residuale: tuttavia ai fini della proroga della agevolazione si stima prudenzialmente un onere massimo annuo di circa 10 milioni di euro;

per quanto riguarda le imprese di esercizio cinematografico (codice tributo 6828credito d'imposta spese imprese cinematografiche per digitalizzazione delle sale, ex articolo 1, comma 327, lettera c), n. 1, Legge 244/07) il credito di imposta utilizzato nel 2010 risulta attualmente di circa 2 milioni di euro; pertanto, in via prudenziale, tenuto conto del ritardo nella emanazione del decreto attuativo, si stima un onere annuo di circa 8 milioni di euro;

per quanto concerne, invece, gli utili detassati reinvestiti nella produzione e distribuzione di film italiani, in base ai più recenti dati provvisori disponibili, l'importo di utili detassati risulta di circa 3 milioni di euro, cui consegue una perdita di competenza di 1milione di euro: tuttavia, in via prudenziale si indica in 3 milioni annui ilrischio potenziale di perdita IRES / IRPEF conseguente alla proroga.

Con riferimento alle maggiori entrate derivanti dal contributo di un euro a carico dello spettatore, introdotto dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2013, la relazione tecnica afferma che, dai dati SIAE , il numero di biglietti per l’accesso alle sale cinematografiche è di 109,2 milioni nel 2009. Nel periodo gennaio-ottobre 2010, il numero di biglietti venduti è di circa 91,4 milioni, con una proiezione per l’intero anno 2010 di circa 127 milioni, tenuto conto della maggiore affluenza normalmente registrata negli ultimi mesi dell’anno.

In considerazione di tali dati e tenendo conto, sia di una possibile flessione delle presenze indotta dall’introduzione del contributo, sia dell’incidenza dei biglietti omaggio, la relazione stima che la norma possa generare una maggiore entrata di circa 120 milioni di euro annui. 

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che l’onere derivante dalla proroga delle agevolazioni in esame non appare comprimibile nell’ambito di un limite massimo di spesa.

Le disposizioni della legge n. 244 del 2007, infatti, che hanno introdotto i benefici fiscali in questione, prevedono esclusivamente limiti di importo individuale per la fruizione dei benefici, senza disporre meccanismi che ne consentano, nel complesso, la graduazione ai fini del contenimento dell’onere entro un limite massimo. Gli stessi provvedimenti attuativi, quali ad esempio il DM 21 gennaio 2010, concernente i crediti d’imposta concessi alle imprese di esercizio cinematografico per l’introduzione e acquisizione di impianti ed apparecchiature destinate alla proiezione digitale (articolo 1, comma 327, lettera c) n. 1, della legge n. 244 del 2007), prevede una procedura di controllo preventivo delle istanze per la concessione di tali crediti che appare finalizzata esclusivamente all’accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa primaria.

A quanto sopra osservato deve, inoltre, aggiungersi la considerazione di taluni fattori che concorrono a connotare di un certo grado di incertezza la quantificazione proposta dalla relazione tecnica, basata essenzialmente sui dati relativi alla fruizione dei benefici riscontrata nel 2010, quali:

la deroga al limite complessivo di fruizione dei crediti d’imposta portabili in compensazione, i cui effetti non sembrerebbero valutabili sulla base di indicazioni oggettive;

il ritardo nell’emanazione dei provvedimenti attuativi che potrebbe aver introdotto un elemento di incertezza nei soggetti beneficiari.

Andrebbe, inoltre, chiarito il motivo in base al quale, nel prospetto riepilogativo degli effetti delle modifiche introdotte con il maxiemendamento, il maggior gettito del contributo erariale a carico degli spettatori, stimato dalla relazione tecnica in 120 milioni annui, sia riportato esclusivamente nella misura necessaria alla copertura delle maggiori spese e non sia contabilmente riportata la quota eccedente tali spese, destinata ad essere riassegnata, ai sensi del comma 4-quater, al Ministero per i beni e le attività culturali..

 

Articolo 2, comma 4-quinquies
(Contributi alle imprese editrici e alle emittenti radiotelevisive delle minoranze linguistiche)

 

Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo del maxiemendamento, afferma che la norma non ha effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica trattandosi di un utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.

 

In merito ai profili finanziari, non si hanno rilievi da formulare, tenuto conto che l’onere è configurato come un limite di spesa, la cui copertura è a valere su risorse il cui utilizzo è già scontato nei saldi tendenziali.

 

In merito ai profili di copertura, con riferimento all’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 61, della legge finanziaria per il 2011, si ricorda che le relative risorse sono iscritte nel capitolo 3121 del Ministero dello sviluppo economico. Da una interrogazione effettuata al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, il suddetto capitolo reca una disponibilità di competenza pari a 101,676 milioni di euro per l’anno 2011.

Articolo 2, comma 4-sexies
 (Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali)

 

Il prospetto riepilogativo riferito al maxi emendamento, non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento, nulla aggiungendo al contenuto della disposizione, precisa che essa è del tutto neutrale dal punto di vista finanziario.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuna una conferma del Governo sul fatto che i profili di spesa relativi ai piani di investimento in esame, già approvati dai Ministeri vigilanti, siano scontati nei saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 2, comma 4-septies
(Durata in carica del presidente dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)

 

Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la norma non comporta effetti finanziari. 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 2, comma 4-octies
(Limite ai mandati dei consigli di alcuni ordini professionali)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnicariferita al maxiemendamento presentato al Senato afferma che la norma non determina effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale della norma.

 

 

Articolo 2, comma 4-novies
(Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento afferma che la proroga di un anno della validità delle graduatorie ad esaurimento disposta dal primo periodo, si rende opportuna in relazione alle seguenti situazioni contingenti, tra le quali: la razionalizzazione della spesa per l’istruzione prevista dall’art. 64 del DL 112/2008 e la conseguente applicazione del piano triennale ivi previsto; l’entrata in vigore dei vari regolamenti concernenti il riordino dei cicli scolastici e la conseguente razionalizzazione del sistema delle classi di concorso; il processo in itinere concernente la formazione iniziale ed il reclutamento del personale docente per le scuole di ogni ordine e grado.

Quanto al secondo periodo della disposizione che fa salvi gli adempimenti amministrativi conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 4-ter del DL 134/2009, la relazione tecnica afferma che i suddetti adempimenti non sono suscettibili di provocare alcun ulteriore aggravio per l’erario, ma eviteranno piuttosto il persistere di situazioni di contenzioso che potrebbero portare ad ineluttabili sentenze onerose per l’Amministrazione.

Infine, con riferimento alla disposizione di cui  al terzo periodo della norma, la relazione tecnica ne ribadisce l’opportunità nell’ambito dell’opera di razionalizzazione del sistema di reclutamento a tempo indeterminato e determinato, in quanto grazie alla nuova previsione anche la stipula di contratti a tempo determinato per supplenze brevi e temporanee, di competenza dei dirigenti scolastici, avviene comunque nell’ambito della stessa provincia in cui l’aspirante è incluso nelle corrispondenti graduatorie provinciali. La relazione afferma che ciò produce una indubbia semplificazione del procedimento amministrativo non essendo più necessaria la trasmissione di tutti i dati sensibili della provincia che gestisce le graduatorie ad esaurimento ad altra provincia che dovrebbe trasmettere i suddetti dati alle scuole ubicate nel suo territorio.

La relazione conclude affermando che l’iniziativa produce anche l’effetto di creare una continuità di appartenenza al territorio là dove la carriera del docente verrà a svilupparsi nel medesimo territorio iniziando dalle supplenze temporanee e terminando con la stipula di contatto a tempo determinato.

 

In merito ai profili finanziari, non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 2, comma 4-decies
(
Fondo per il passaggio al digitale)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, oltre a illustrare il contenuto della norma, afferma che la disposizione non determina effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica in termini di fabbisogno e indebitamento netto in quanto essi verranno compensati con quelli già previsti a legislazione vigente relativamente al Fondo per le aree sottoutilizzate.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo se il diverso utilizzo delle risorse relative al FAS possano pregiudicare la prosecuzione di programmi già avviati relativi allo sviluppo della banda larga.

 

In merito ai profili di copertura, con riferimento all’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1 della legge n. 69 del 2009, si ricorda che le risorse allo scopo stanziate ammontano a 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

 

Articolo 2, comma 4-undecies
(Istituzioni scolastiche all’estero)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo del maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo del maxiemendamento, afferma che la disposizione, nel rimodulare il periodo di permanenza all’estero del personale della scuola per un periodo non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili, rispetto a quello vigente articolato su tre rinnovi non continuativi, per complessivi 15 anni scolastici, comporterebbe economie di spesa con specifico riferimento ai costi relativi alle indennità di trasferimento e di prima sistemazione, in linea con gli attuali orientamenti di razionalizzazione della spesa pubblica.

 

In merito ai profili finanziari, non si hanno rilievi da formulare.

 

 

Articolo 2, commi 4 duodecies-4 quinquiesdecies
(Misure in materia di autotrasporto)

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo del maxiemendamento, non ascrive effetti alle disposizioni in esame.

 

La relazione tecnica, riferita  al testo del maxiemendamento, con riferimento al comma 4-nonies, precisa che la disposizione permette di rendere pienamente fruibile, al pari degli aiuti sotto forma di garanzia inseriti nel “Quadro temporaneo dell’Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria”, anche l’agevolazione prevista dal Fondo di garanzia per le PMI dell’autotrasporto per conto terzi che, con il decreto del Ministero delle infrastrutture del 21 settembre 2010, è stata estesa all’acquisto di veicoli pesanti, in modo da dare continuità e parità di trattamento a tale regime di aiuto, senza soluzione di continuità nell’erogazione dei benefici alle imprese che versano in una situazione di grave crisi finanziaria.

Secondo la R.T., la norma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto i fondi stanziati per la sezione speciale del Fondo di garanzia sono stati già allocati presso il Ministero dello sviluppo economico e sono comunque utilizzati e utilizzabili per le altre misure di aiuto previsto nell’ambito del Fondo stesso.

 

Con riferimento al comma 4-terdecies, la relazione precisa che esso dispone la soppressione del riferimento al comma 6 contenuto nell’articolo 83-bis, comma 14, del DL n. 112/2008, in forza del quale il mancato rispetto della statuizione contenuta nel comma 6 citato (che prevede l’obbligo dell’indicazione del costo del gasolio in fattura) fa scattare le sanzioni previste dall’art 83-bis, comma 14. Tali sanzioni, tuttavia, sarebbero a carico del soggetto che si intende tutelare con le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 83-bis, che prevedono meccanismi di calcolo del corrispettivo da applicarsi per i contratti non stipulati in forma scritta. La relazione afferma, infine, che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

 

Con riferimento al comma 4-quaterdecies, primo periodo, che proroga dal 16 febbraio al 16 giugno il termine per il versamento dei premi assicurativi INAIL da parte delle aziende di autotrasporto, la relazione precisa che la norma si rende necessaria in relazione agli interventi in favore del settore previsti, a valere sul fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del DL n. 5/2009, dall’articolo 1, comma 40, della legge 220/2010 (legge di stabilità 2011) e allegato Elenco. Tale disposizione autorizza un ammontare di risorse pari complessivamente a 124 milioni, a fronte di una pluralità di interventi in favore dell’autotrasporto, tra i quali la riduzione degli oneri assicurativi per i premi INAIL. La R.T. precisa al riguardo che la proroga si rende necessaria in quanto i tempi richiesti per l’emanazione, ai sensi dalla procedura di cui al comma 40 citato, dei decreti attuativi non consentirebbero il rispetto del termine annuale (16 febbraio) previsto per il pagamento dei premi. La relazione afferma inoltre che la norma non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

 

Con riferimento al comma 4-quaterdecies, secondo periodo, la relazione precisa che la norma si rende necessaria in quanto nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture risultano iscritte le risorse aggiuntive assegnate per l’anno 2011 per il complesso delle misure destinate al settore dell’autotrasporto: di queste, una quota pari a 246 milioni deve essere allocata sugli stati di previsione di altri Ministeri. Trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente, la disposizione non determina effetti finanziari negativi.

 

Con riferimento al comma 4-quinquiesdecies, che prevede che all’esercizio dell’attività di commercio delle unità di movimentazione si applichi quanto previsto dagli articoli 126 e 128 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, la relazione precisa che la norma è diretta ad adeguare la disciplina di settore al quadro normativo vigente. Essa non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, in relazione al comma 4-duodecies, che proroga al 31 dicembre 2011 la concessione di garanzie a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci erogate dalla Sezione speciale istituita nell’ambito del Fondo di cui all’art 2, comma 100, lett a) della legge n. 662/1996, ai fini valutare la capacità della Sezione di far fronte alle nuove richieste - che potrebbero essere di non trascurabile entità, data la situazione di grave crisi finanziaria delle PMI del comparto, come sottolineato dalla stessa relazione - appare opportuno un chiarimento circa le disponibilità della medesima. Appare inoltre necessaria la conferma che le garanzie siano concesse nei limiti delle suddette disponibilità.

 

Per quanto concerne il comma 4-quaterdecies, primo periodo, appare opportuno un chiarimento circa gli effetti del posticipo dal 16 febbraio al 16 giugno del termine per il pagamento della regolazione dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto in terzi: sebbene il differimento avvenga nell’ambito dello stesso anno 2011, andrebbe chiarito se la norma possa determinare oneri conseguenti al costo di provvista per il periodo in cui si verificano le minori entrate.

 

Nulla da osservare per quanto riguarda il comma 4-quaterdecies, secondo periodo, che autorizza la ripartizione tra i programmi degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti di quota parte delle risorse allocate in apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture, in quanto trattasi di risorse già previste a legislazione vigente.

 

Nulla da osservare, infine, in relazione al comma 4-terdecies (relativo alle sanzioni in caso di violazione delle norme che regolano la stipula dei contratti di trasporto di merci) e al comma 4-quinquiesdecies (applicazione delle norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza all’esercizio dell’attività di commercio delle unità di movimentazione) in quanto privi di effetti per la finanza pubblica.

 

Articolo 2, comma 4-sexiesdecies
(Contratti di servizio pubblico con Trenitalia S.p.a.)

 

Il prospetto riepilogativonon ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnicaal maxiemendamento presentato al Senato afferma che la stipula dei contratti di servizio di interesse nazionale è ormai avviata alla fase conclusiva. Per quanto riguarda i servizi di trasporto nelle Regioni a statuto speciale, le cui competenze non sono ancora state effettivamente trasferite alle rispettive amministrazioni, il relativo contratto di servizio pubblico si rende necessario per regolare il periodo transitorio.

La RT aggiunge che nelle more del completamento dell’iter descritto, nel 2009 e nel 2010 Trenitalia ha continuato a fornire i servizi di interesse collettivo previsti nei contratti stessi[276]. Appare pertanto necessario prevedere l’autorizzazione al versamento a Trenitalia delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato per il finanziamento dei servizi in questione, anche per consentire alla Società di provvedere al pagamento dei fornitori e delle spettanze al personale dipendente, limitando il ricorso a forme di finanziamento oneroso.

La RT afferma che la disposizione non determina effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica, in quanto il versamento verrà effettuato nel limite delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, poiché la norma autorizza la corresponsione di somme relative al 2009 e al 2010, andrebbe acquisito un chiarimento circa la coerenza, sotto il profilo quantitativo e temporale, delle previsioni di spesa iscritte nei capitoli di bilancio rispetto al profilo dei pagamenti incorporato nei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. Ciò al fine di confermare l’assenza di effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Si osserva inoltre che la relazione tecnica non precisa a quanto ammontino le somme iscritte nel bilancio di previsione dello Stato per gli anni 2009 e 2010 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia.

 Articolo 2, comma 4-septiesdecies
(Esenzione contributo unificato controversie in materia di lavoro davanti alla Cassazione)

 

Il prospetto riepilogativo riferito al maxi emendamento, non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento, per un errore materiale, riproduce il contenuto della relazione tecnica alla disposizione la cui vigenza è sospesa fino al 31 dicembre 2011 dalla norma in esame e, di conseguenza, quantifica un aumento di gettito.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare dal momento che la quantificazione dell’onere, pari a euro 800.000,  è coerente con la stima di maggior gettito riportata dalla relazione tecnica alla legge n. 191/2009.

Essa, infatti, in relazione alla disposizione che ha introdotto il pagamento del contributo unificato per le controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione (articolo 2, comma 212, lettera b), n. 2), quantificava maggiori entrate pari a 723.100 euro annui. Tuttavia, appare opportuno che il Governo fornisca i dati relativi al primo anno di applicazione della disposizione, al fine di verificare l’effettiva quantificazione dell’onere in esame.

 

In merito ai profili di copertura, con riferimento all’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge finanziaria per il 2011, si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all’articolo 2, commi 2-duodecies, 2-terdecies e 2-quaterdecies.

 

Articolo 2, comma 4-octiesdecies
(Deroga in materia di gestione di rifiuti)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

            La relazione tecnica riferita al maxiemendamento non considera la norma

 

In merito ai profili di quantificazione, al fine di escludere eventuali effetti finanziari di carattere indiretto connessi all’irrogazione di sanzioni, appare opportuno acquisire un chiarimento circa la compatibilità della deroga in esame rispetto all’ordinamento comunitario.

Andrebbe inoltre chiarito se l’autorizzazione per discariche monodedicate possa comportare a carico degli enti interessati maggiori oneri inerenti alla realizzazione e alla gestione di dette discariche.

 

Articolo 2, commi da 4-noviesdecies a 4-vicies semel
(Disposizioni in merito agli organismi ANSAS, INDIRE e INVALSI)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnicariferita al testo del maxiemendamento afferma che le disposizioni hanno lo scopo di dotare il Paese di un sistema nazionale di valutazione per l’istruzione scolastica. In merito alla proroga del Commissario straordinario attualmente in carica presso l’ANSAS, la relazione afferma che trattandosi di figura già esistente nell’Ente, fino alla soppressione dello stesso, la proroga non comporta oneri aggiuntivi.

La relazione riporta, quindi, la seguente articolazione del sistema nazionale di valutazione a decorrere dal 31 agosto 2012;

1) Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) che subentra nelle funzioni dell’ANSAS svolgendo i propri compiti nell’ambito delle risorse umane e strumentali di quest’ultimo;

2) Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione che assolve ai propri compiti nell’ambito delle risorse umane e strumentali esistenti;

3) Corpo ispettivo del Ministero dell’istruzione, la cui pianta organica rimane quella già prevista dal DPR n. 17/2009.

 

In merito ai profili di quantificazione, si ricorda che è attualmente all’esame del Parlamento lo schema di DPR n. 326 (regolamento di approvazione dello statuto dell’ANSAS), che prevede una riorganizzazione dell’Agenzia. La relazione tecnica allegata allo schema ascrive al provvedimento effetti di risparmio, sia pure non scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica[277]. Appare pertanto opportuno acquisire una valutazione in ordine alla effettiva conseguibilità dei predetti risparmi anche in presenza della proroga delle attività del Commissario straordinario.

Andrebbero inoltre acquisiti elementi di chiarimento in ordine a quanto previsto dal comma 4-octiesdecies con riferimento ai compiti dell’INDIRE, nonché in ordine all’affermazione della relazione tecnica secondo la quale, a decorrere dal settembre  2012, l’INDIRE dovrebbe subentrare all’ANSAS.  Tali previsioni appaiono in contrasto con il percorso di riforma delineato dalla legislazione vigente (articolo 1, commi 610 e 611, della legge 296/2006) e dalle successive norme di attuazione, in base alle quali l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) è stata istituita per subentrare nelle funzioni e nei compiti in precedenza svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), i quali sono stati contestualmente soppressi. A tali norme risultano ascritti effetti di risparmio pari a 12,6 milioni di euro a decorrere dal 2008 (più ulteriori risparmi, non scontati ai fini dei saldi, derivanti dal recupero di efficienza per l’unificazione nell’Agenzia dei preesistenti istituti di ricerca). Andrebbero pertanto forniti chiarimenti circa la compatibilità della previsione contenuta nel comma 4-octiesdecies (compiti dell’INDIRE)  rispetto agli obiettivi di risparmio sia specifici (come quelli appena richiamati) sia di ordine generale (razionalizzazione, accorpamento e soppressione di enti pubblici[278]) previsti dalla normativa vigente. 

Circa lo svolgimento delle funzioni ispettive da parte del Ministero dell’istruzione, appare opportuno acquisire una conferma in ordine alla possibilità che ai relativi adempimenti sia data attuazione nell’ambito delle dotazioni umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che alla riorganizzazione del Ministero dell’istruzione (da attuare mediante il regolamento di cui al DPR 17/2009) sono stati ascritti effetti di risparmio pari a circa 35,1 milioni di euro all’anno[279].

 

Articolo 2, comma 5
(Deduzione forfetaria in favore di esercenti impianti di distribuzione)

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo iniziale, ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori entrate

 

 

24

 

 

 

24

 

 

 

24

 

 

La relazione tecnica riferita al testo originario ricorda che le disposizioni in esame prorogano l’agevolazione, di cui all’articolo 21, comma 1, della legge n. 448 del 1998, per il periodo d’imposta 2011 nel limite massimo di spesa di 24 milioni di euro per il 2012, alla cui copertura si provvede ai sensi del successivo articolo 3.

La relazione ricorda, altresì, che con successivo decreto dirigenziale del MEF saranno stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il limite di spesa fissato. Inoltre, le disposizioni prevedono che i contribuenti che fruiranno dell’agevolazione in riferimento al periodo d’imposta 2011 assumano, in sede di determinazione dei  versamenti in acconto dovuti per il 2012, quale imposta dovuta per il periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della proroga della deduzione forfetaria dal reddito d’impresa.

La relazione precisa, infine, che la deduzione forfetaria, vigente a tutto il periodo d’imposta 2010 per effetto della proroga introdotta dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 194 del 2009, era fissata nelle seguenti percentuali dell’ammontare lordo dei ricavi:

a)      1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro;

b)      0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.913,80 euro e fino a 2.065.827,60 euro;

c)      0,4 per cento dei ricavi oltre 2.065.827,60 euro.  

  

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il rinvio ad un successivo provvedimento amministrativo per la fissazione delle nuove percentuali di deduzione non consente di procedere in questa sede alla verifica di compatibilità delle percentuali medesime rispetto al limite di spesa fissato per il 2012.

In proposito, si ricorda che la relazione tecnica relativa alla legge n. 244 del 2007, che ha predisposto la copertura delle minori entrate derivanti dalla proroga dell’agevolazione per il biennio 2009-2010, stimava per l’anno 2011 una perdita di gettito di 54,6 milioni, in relazione a deduzioni fruite nell’anno di imposta 2010 secondo le percentuali sopra riportate.

 

Articolo 2, comma 5-bis
(Proroga del termine per l’emersione delle «case fantasma»)

 

Il prospetto riepilogativonon ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario (nel quale la proroga era al 31 marzo 2011) afferma che la proroga dei termini relativi alla presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale - prevista dall’articolo 19, commi 8, 9 e 10, del DL 78/2010 - non comporta effetti finanziari negativi, essendo intervenuta in prossimità del termine di scadenza fissato per l’emersione delle case non iscritte al catasto. Il rinvio del termine, anzi, incentiverà nuove adesioni da parte dei soggetti che essendosi decisi in ritardo, convinti dalla pregnante attività di controllo prevista dal 2011, non si vedranno applicare le sanzioni per la ritardata denuncia, determinando eventualmente un ampliamento della platea dei soggetti che aderiscono.

La relazione tecnica al maxiemendamento presentato al Senato afferma che l’ulteriore spostamento del termine al 30 aprile 2011, in considerazione dello stretto arco temporale di proroga, non comporta significative variazioni di gettito rispetto a quanto già stimato nella RT originaria. La RT afferma, inoltre, che il differimento consente un miglior coordinamento con la disposizione che prevede che le procedure per l’attribuzione della rendita presunta si applichino anche agli immobili non dichiarati in catasto che saranno individuati, ai sensi della normativa vigente, a far data dal 2 maggio 2011. In tal modo le operazioni di attribuzione della rendita presunta avrebbero inizio dalla stessa data.

La notifica mediante affissione all’albo pretorio dei Comuni dove sono ubicati gli immobili consente di ottenere notevoli vantaggi sia di ordine procedimentale sia per i significativi risparmi di risorse finanziarie e umane.

Infine, in deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita definitiva, produrranno effetti fiscali con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. Ciò consente di chiarire l’ambito di efficacia ai fini fiscali della rendita presunta, di quella successivamente dichiarata e di quella attribuita, ed evitare l’insorgere di un possibile contenzioso su tale aspetto tra gli enti impositori e i contribuenti.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 2, commi da 5-ter a 5-quinquies
(Soppressione Banco nazionale di prova per armi da fuoco portatili
e munizioni commerciali)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo relativo al DL. n. 78/2010 non associa all’art. 7, comma 20, effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnicariferita al maxiemendamento presentato al Senato non considera le norme.

La relazione tecnica, riferita all’art. 7, comma 20, allegato 2, del DL n. 78/2010, quantifica risparmi, pari ad euro 906.877, derivanti dalle minori spese per il funzionamento degli organi degli enti soppressi dalla medesima disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma inserisce il “Banco di prova” nell’elenco degli enti da sopprimere ai sensi dell’art. 7, comma 20, allegato 2, del DL n. 78/2010. La norma richiamata prevede, altresì, per tali enti, il trasferimento dei relativi compiti ed attribuzioni ad altre amministrazioni appositamente indicate nell'allegato stesso, nonché, per il rispettivo personale a tempo indeterminato, l’inquadramento nei ruoli degli enti di destinazione sulla base di apposita tabella di corrispondenza.

 Nello specifico, la norma in esame, nel disporre la soppressione del “Banco di prova”, soggetto non appartenente al comparto delle pubbliche amministrazioni, individua come soggetto subentrante nell’esercizio delle relative funzioni la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di Brescia, che è invece inclusa nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni[280]. Pertanto, tenuto conto che il processo di soppressione disposto dalla summenzionata disposizione è assistito[281] da specifica previsione di neutralità finanziaria, appare opportuno che il Governo, al fine di escludere effetti per la finanza pubblica, fornisca - anche ai sensi di quanto previsto all’art. 17, comma 7, quarto periodo della legge n. 196/2009 - dati ed elementi idonei a suffragare la suddetta ipotesi di invarianza.

 

Articolo 2, comma 5-sexies
(Misure di contenimento della spesa nella Banca d’Italia)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica precisa che, con la norma in esame, la Banca d’Italia potrà dare attuazione ai principi di contenimento della spesa pubblica previsti dal DL 78/2010, anche se non sarà raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali  sulla materie oggetto di contrattazione.

 

In merito ai profili di quantificazione non vi sono osservazioni da formulare, considerato che la disposizione appare finalizzata al conseguimento dei risparmi previsti dal DL 78/2010 in materia di contenimento delle spese di personale e di altre spese non obbligatorie[282].

 

Articolo 2, commi 5-septies e 5-octies
(Riorganizzazione dei servizi presso la Consob)

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che le norme non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la Consob provvederà, in ogni caso, nell’ambito delle disponibilità del proprio bilancio.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che andrebbero acquisiti gli elementi posti alla base della valutazione di non onerosità delle norme in esame, al fine di escludere che tali misure costituiscano la premessa per un incremento delle occorrenze finanziarie che possa riflettersi sul bilancio dello Stato.

Si ricorda che la Consob è parzialmente finanziata attraverso un apposito fondo iscritto nel bilancio dello Stato. Per altra parte, è finanziata attraverso contribuzioni versate dagli organismi e dagli operatori del mercato a fronte dell'attività di vigilanza svolta dall'Istituto. L’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza è determinato annualmente dalla stessa Consob. L’Istituto segnala al Ministro dell'economia, entro il 31 luglio di ciascun anno, il proprio fabbisogno finanziario per l'anno successivo, nonché la previsione delle entrate contributive per lo stesso anno. Su tale base il Ministro determina l'ammontare annuo del fondo a carico del bilancio statale.

 

Articolo 2, comma 5-novies
(Proroga requisiti minimi Centri autorizzati di assistenza agricola)

 

Il prospetto riepilogativo riferito al maxi emendamento, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica nel ribadire il contenuto della norma, afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto fa riferimento a requisiti, che devono essere posseduti al 31 marzo 2011, dai centri istituiti nella forma giuridica di società di capitali.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 2, comma 5-decies
(Proroga attività commissariale Agenzia Torino 2006)

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del decreto legge (che consentiva la proroga del termine di attività del commissario liquidatore dell’Agenzia Torino 2006 fino a tutto il 2011), ricorda preliminarmente che la normativa vigente aveva fissato al 31 dicembre 2010 il termine dell’attività[283] del commissario liquidatore. Afferma quindi che agli oneri conseguenti alla proroga si farà fronte nei limiti delle disponibilità finanziarie residue (da trasferire al commissario nell’ambito delle risorse annuali iscritte in bilancio, finalizzate agli interventi di competenza dell’Agenzia), senza determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Si ricorda che la norma oggetto della proroga (articolo 3, comma 25, della legge 244/2007) prevedeva, fra l’altro, che con il decreto di nomina del commissario sarebbero state stabilite anche le dotazioni di mezzi e di personale necessari allo svolgimento delle sue funzioni, nei limiti delle risorse ancora a disposizione dell'Agenzia Torino 2006. Prevedeva, inoltre, che le disponibilità residue alla fine della gestione liquidatoria sarebbero state versate all’entrata del bilancio dello Stato. La RT affermava che la norma non comportava oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto:

a) l’Agenzia disponeva delle risorse sufficienti per fare fronte alle spese di funzionamento della gestione commissariale[284];

b) in ogni caso le spese non avrebbero potuto eccedere le disponibilità dell’Agenzia, quantificabili in circa 2,7 milioni di euro.

 Nella nota di risposta ai rilievi formulati durante l’esame presso il Senato[285], il Governo ha confermato l’assenza di effetti finanziari negativi in termini di minori entrate[286], considerato che alla norma originaria[287] non erano stati ascritti effetti finanziari positivi, in ragione della natura eventuale delle giacenze in questione.

Infine, nella relazione tecnica allegata al maxiemendamento presentato al Senato, il Governo ha precisato che la proroga prevista dal testo si rende necessaria per pervenire alla definizione del contenzioso ancora aperto, riguardante i lavori, le forniture e gli espropri connessi ad alcune opere realizzate per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali del 2006. In particolare, il commissario liquidatore ha rappresentato che sussiste un contenzioso per  un ammontare di circa 63 milioni di euro, a fronte di un contenzioso iniziale (ossia all’inizio della gestione commissariale) pari a circa 138,5 milioni di euro. Il venir meno della gestione commissariale alla fine del corrente anno determinerebbe una serie di conseguenze negative, fra cui l’interruzione delle cause in corso, con possibili maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto di quanto affermato dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato (circa l’assenza di effetti finanziari negativi in termini di minori riversamenti all’entrata delle residue disponibilità alla fine della gestione liquidatoria), si osserva che il prolungamento delle attività della gestione commissariale[288] consente l’effettuazione di spese che potrebbero risultare non scontate nelle previsioni tendenziali e potrebbero quindi riflettersi negativamente sui saldi di finanza pubblica. Sul punto appare necessario acquisire una valutazione dal parte del Governo,

Si conferma inoltre l’opportunità – già segnalata presso il Senato[289] - di acquisire elementi circa le attuali disponibilità della gestione commissariale.

Quanto al contenzioso ancora aperto in materia di lavori, forniture ed espropri connessi ai giochi olimpici, tenuto conto dell’ingente ammontare delle somme interessate (attualmente circa 63 milioni di euro, secondo le informazioni fornite dal commissario liquidatore), andrebbero acquisiti chiarimenti circa la disponibilità delle risorse necessarie per fare fronte alle eventuali obbligazioni derivanti dalla definizione delle controversie pendenti.

 

Articolo 2, commi da 5-undecies a 5-quaterdecies
(Proroga e ridefinizione del Programma nazionale triennale
della pesca)

 

Il prospetto riepilogativonon considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che le norme non comportano oneri per la finanza pubblica.  Precisa inoltre che le risorse di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 267/1991, da utilizzare a copertura delle norme in esame devono intendersi, per la spesa di parte corrente, nei limiti delle disponibilità quantificate per il triennio 2011-2013 in tabella C della legge di stabilità (legge 220/2010) e, per la spesa in conto capitale, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, capitoli  7043, 7080 e 7094, approvati con la legge di bilancio 221/2010 (bilancio 2011-2013).

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se la proroga al 31 dicembre 2011 del Programma nazionale triennale in scadenza possa determinare, con lo slittamento dell’erogazione dI risorse ad esso destinate, effetti finanziari non scontati nei saldi di finanza pubblica.

Andrebbe inoltre acquisita una conferma circa l’effettiva possibilità che le nuove competenze in capo agli uffici ministeriali siano svolte con le risorse già disponibili a normativa vigente.

 

 

Articolo 2, comma 5-quinquiesdecies
(Regime di proroga della Commissione centrale per la definizione
e applicazione delle speciali misure di protezione)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo del maxiemendamento, afferma che la disposizione non comporta oneri in quanto si limita a prorogare la durata di un organismo già esistente.

 

In merito ai profili finanziari, andrebbero acquisiti gli elementi in base ai quali si ritiene che l’estensione della durata dell’organismo non determini oneri connessi al suo funzionamento.

 

Articolo 2, comma 6
(Sportelli unici per l’immigrazione e gli uffici immigrazione)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del provvedimento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

/

19,1

/

/

/

10,0

/

/

/

10,0

/

/

 

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che presso gli sportelli unici per l'immigrazione operano attualmente 650 unità di personale a tempo determinato, appartenenti all'area seconda, posizione economica F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Ministeri. Tenuto conto della retribuzione annua lorda in godimento, l'onere derivante dal rinnovo di un anno dei contratti a tempo determinato in esame ammonta complessivamente a circa 19,1 milioni di euro per l'anno 2011, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 3.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo all’effetto complessivo delle norme in esame sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, pari a circa il 51% del saldo netto da finanziare, l’indicazione contenuta nel prospetto riepilogativo sembra essere conseguenza dello sconto degli effetti indotti (incasso di parte delle somme erogate a titolo di contributi ed imposte) recati della norma, che tuttavia non hanno una distinta evidenza ai fini del saldo netto da finanziare. Sul punto appare, comunque, opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Nel corso della trattazione del provvedimento in prima lettura, è stato chiesto di acquisire elementi in merito alla quantificazione degli oneri stimati per il rinnovo di un anno dei contratti di lavoro di cui all’art. 1, comma 1, dell’OPCM n. 3576/2007, richiamata dalla norma in esame,

Al riguardo, il Governo, in risposta alle osservazioni formulate, ha trasmesso al Senato una nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato[290] nella quale, nel rinviare agli elementi di quantificazione indicati nella RT, è stato ribadito che l’onere determinato dalla disposizione è stato stimato con riferimento al trattamento economico previsto dal vigente CCNL del personale non dirigente del comparto ministeri per l’area seconda, posizione economica F1, cui appartengono le 650 unità di personale a tempo determinato interessate dalla proroga. Il Governo ha, altresì, precisato che tale stima risulta coerente con i dati presenti nel conto annuale 2009.

 

Articolo 2, comma 6-bis
(Modifiche in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo del maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo del maxiemendamento, afferma che la disposizione contiene una previsione di drafting tesa ad eliminare un’anomalia normativa presente nella legge 240/2010, con riferimento all’art. 1, comma 11, della legge n. 230/2005. Tale ultima disposizione è oggetto di interpretazione da parte dell’art. 6, comma 5, della legge n. 240/2010, che, contestualmente, all’ìart. 20, comma 11, ne prevede l’abrogazione. La relazione afferma, pertanto, che la disposizione in esame non comporta effetti finanziari negativi.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 2, comma 6-ter
(Proroga delle autorizzazione all’esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per attività di salvamento acquatico)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo del maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo del maxiemendamento, non considera la disposizione.

 

In merito ai profili finanziari, non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 2, comma 6-quater
(Disposizioni per le Capitanerie di porto)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxi emendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

 

14,8

9,6

6,6

 

14,8

9,6

6,6

 

14,8

9,6

6,6

Minori risparmi

 

14,8

9,6

6,6

 

7,5

4,9

3,4

 

7,5

4,9

3,4

Minori spese c/K

 

 

 

 

 

7,3

4,7

3,2

 

7,3

4,7

3,2

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, precisa che la norma è finalizzata a sopperire alle esigenze relative alle spese di funzionamento per consumi intermedi del Corpo delle Capitanerie di porto, determinatesi a seguito delle riduzioni operate al bilancio sulla base del decreto-legge n. 112/2008 e del decreto-legge n. 78/2010. La copertura è assicurata dalla riduzione di pari importo degli oneri previsti dall’articolo 585 del decreto legislativo n. 66/2010 in relazione alle consistenze dei volontari, per gli anni 2011-2013, del Corpo delle Capitanerie di porto.

In particolare, sulla base dell’articolo 2217 del medesimo decreto legislativo n. 66/2010, le consistenze di ciascuna categoria di volontari sono determinate annualmente con DM. Le previsioni di tali consistenze realizzano per gli anni 2011, 2012 e 2013 risparmi di spesa rispettivamente pari a 14,8 milioni di euro, 9,6 milioni di euro e 6,6 milioni di euro.

Tali risparmi consentono la copertura della disposizione in esame, anche e soprattutto in considerazione del congelamento al 31 dicembre 2010 del trattamento economico dei dipendenti pubblici per il successivo triennio, disposto dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Con riferimento alle modalità di copertura, si segnala che, sia pure per la copertura dei soli effetti di cassa, sono utilizzate risorse di conto capitale, con riferimento a spesa di natura corrente.

 

In merito ai profili di copertura, per quanto concerne la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si ricorda che le risorse delle quali è previsto l’utilizzo sono quelle relative al Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali (capitolo 7593 del Ministero dell’economia e delle finanze). Per le verifiche delle disponibilità del suddetto fondo si rinvia a quanto osservato all’articolo 2, commi 2-quinquiesdecies  e 3-sexies.

Articolo 2, comma 6-quinquies e 6-sexies
(Corsi di aggiornamento personale dirigente P.S.)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnicariferita al testo del maxiemendamento presentato al Senato afferma che la disposizione è intesa a prevedere che per le promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2015 alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, il personale non è tenuto a frequentare i corsi di aggiornamento professionale previsti dall’art. 57 del D Lgs. n. 334/2000. La norma quindi non comporta oneri finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 2, comma 6-septies
(Fusione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura e del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso)

Il prospetto riepilogativo non considera la disposizione.

 

La relazione tecnica ricorda che le norme prevedono, a decorrere dal 31 marzo 2011, l’unificazione in un unico Fondo dei due fondi preesistenti, entrambi gestiti dalla Consap. Il nuovo Fondo, istituito presso il Ministero dell’interno è surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini ed alle stesse condizioni già previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici già istaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame.

La relazione afferma che la norma non produce effetti finanziari in quanto, a legislazione vigente, è già possibile operare compensazioni tra i due fondi.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe confermato che l’unificazione delle risorse in un unico fondo non possa determinare effetti di accelerazione della spesa in relazione alle diverse esigenze di intervento connesse alle finalità di ciascuno dei due fondi preesistenti.

 

Articolo 2, commi da 6-octies a 6-decies
(Requisiti per la nomina a Prefetto)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnicariferita al testo del maxiemendamento presentato al Senato, afferma quanto segue:

§         in merito al comma 6-octies, viene precisato che, la norma, come previsto dalla clausola di neutralità finanziaria, di cui al comma 6-novies, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché l’eventuale nomina di un dirigente generale di pubblica sicurezza con anzianità non inferiore a due anni nella qualifica potrà essere effettuata solo se se esiste la disponibilità di posti nell’ambito dell’aliquota di 17 posti fissata dall’art. 42, della legge n. 121/1981. La RT afferma, inoltre, che la norma conferma la previsione di cui al secondo periodo del comma 93, dell’art. 2, della legge n. 244/2007, secondo cui i dirigenti di pubblica sicurezza che non vengono nominati prefetti accedono al trattamento pensionistico di questi ultimi solo se hanno maturato un’anzianità nella qualifica di almeno quattro anni, come già previsto dall’art. 1, comma 259, della legge n. 266/2005;

§         Con riguardo al comma 6 decies, viene precisato chela proposta è diretta ad istituire tre posti di Prefetto presso le Prefetture di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, utilizzando, ai fini dell’invarianza della spesa, 3 dei 9 posti già previsti nel contingente aggiuntivo di cui all’art. 237 del DPR n. 3/1957, destinato al conferimento di incarichi di studio all’interno del Ministero. L’organico dei Prefetti viene, pertanto, incrementato da 144 a 147 posti e, contestualmente, il contingente degli incarichi di studio previsto dal citato art. 237 viene ridotto da 9 a 6 posti. Dalla norma, prosegue la RT, non derivano oneri aggiunti, in quanto la stessa non incide sulle componenti stipendiali fisse e continuative (stipendio e retribuzione di posizione parte fissa). L’eventuale variazione delle retribuzioni di posizione parte variabile e di risultato, correlate alle posizioni funzionali di titolare di Prefettura, resta, comunque, a carico del Fondo per la retribuzione di posi posizione e la retribuzione di risultato per la carriera prefettizia di cui all’art. 20 del DPR n. 316/2001, che registra le necessarie disponibilità.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato quanto in merito affermato nella RT, appare opportuno che il Governo, al fine di suffragare la relativa previsione di invarianza finanziaria (comma 6-novies) fornisca chiarimenti in merito alle modifiche introdotte alla disciplina dei requisiti per la nomina a prefetto e a quella del relativo trattamento di quiescenza (comma 6-octies). Le suddette modifiche sembrano infatti suscettibili di produrre un’accelerazione della dinamica relativa alla progressione di carriera e al collocamento a riposo del suddetto personale, con possibili effetti di natura finanziaria.

Nello specifico, si rammenta che la norma riduce (da 4 a 2 anni) la durata del periodo di servizio nella qualifica necessari affinché i dirigenti generali di pubblica sicurezza possano essere nominati ad uno dei 17 posti di prefetto loro riservati, e riconosce, altresì, agli stessi dirigenti, in possesso di almeno 4 anni nella qualifica rivestita – a fronte del vigente riferimento all’anzianità effettiva maturata nella medesima qualifica – in caso di collocamento a riposo d’ufficio per limite di età prima della nomina a prefetto, la corresponsione, del trattamento di quiescenza, normale e privilegiato e dell’indennità di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga anzianità di servizio e destinatari delle indennità di posizione di base di direttore centrale o equiparato[291].

Si evidenzia, inoltre, che la norma di cui al comma 6-decies, a fronte di una riduzione (da 9 a 6) del numero massimo di prefetti - che in eccedenza rispetto ai posti del ruolo organico, possono essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno[292] - incrementa di 3 unità (da 144 a 147) la dotazione organica della qualifica di Prefetto di cui alla tab. B allegata al D.Lgs. n. 139/2000. Al riguardo si rileva che la collocazione a disposizione dei Prefetti, ai sensi dell’art. 237 del DPR n. 3/1957, opera, oltre che in via eventuale, in via effettiva, con nomine temporanee per un massimo di tre anni, salvo quando siano previsti incarichi speciali, caso in cui lo stato di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso. L’incremento della dotazione organica è invece disposto dalla norma in esame in termini permanenti: ciò appare suscettibile di determinare effetti finanziari. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

Articolo 2, commi 6-undecies e 6-sexiesdecies
(Esperti di pubblica sicurezza)

 

Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento approvato al Senato, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnicariferita al testo del maxiemendamento presentato al Senato, con riferimento alla norma di cui al comma 6 undecies, afferma che la citata disposizione prevede l’aumento del contingente di esperti di cui all’art. 168, del DPR n. 18/1967, di ulteriori unità riservate agli esperti per la sicurezza, oltre alle venti unità già previste dall’art. 11, del DPR n. 309/1990. La disposizione, afferma la RT, non comporta oneri aggiuntivi, in quanto l’incremento del contingente di esperti per la sicurezza, da destinare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari ai sensi dell’art. 168 del DPR n. 18/1967, rientra nei limiti delle disponibilità indicate nella norma di copertura (comma 6-quinquiesdecies). La RT precisa, altresì, che con successivo regolamento, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, dal Ministro dell’interno di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sarà definito il numero di unità del citato personale sulla base delle disponibilità sopra richiamate.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che l’incremento del contingente di esperti (comma 6-undecies) che il Dipartimento della pubblica sicurezza può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari[293] viene individuato nel numero massimo[294] di unità consentito dallo stanziamento (comma 6-quinquiesdecies), individuato dall’articolo 11 del DPR n. 309/1990 fissato in euro 2.065.827,60 annui, nonché attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dal 2011 a valere sul Fondo di cui all’art. 3, comma 151, della legge n. 350/2003.

L’art. 11, comma 5, del DPR n. 309/1990 valuta l'onere derivante dell’individuazione del contingente di 20 unità del Servizio centrale antidroga, da inviare come esperti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari – ai sensi dell’articolo 168 del DPR n. 18/1967 - in euro 2.065.827,60 in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale.

L’art. 3, comma 151, della legge n. 350/2003 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro.

 

In merito ai profili di copertura, si segnala che la copertura finanziaria non indica espressamente la quantificazione dell’onere derivante dalla disposizione. Tale quantificazione non è esplicitata neanche dalla relazione tecnica allegata al provvedimento.

Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, si segnala tuttavia che le risorse di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 309 del 1990, di cui si prevede l’integrale utilizzo, sono iscritte nei capitoli 2668 e 2815 del Ministero dell’interno al cui finanziamento si provvede attraverso la tabella C allegata annualmente alla legge finanziaria. Da una interrogazione effettuata  al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, i suddetti capitoli recano una disponibilità, per l’anno 2011 pari a 654.850 euro. La norma prevede, inoltre, l’utilizzo, nella misura di 5 milioni, delle risorse di cui all’articolo 3, comma 151 della legge finanziaria per il 2004. Le suddette risorse sono iscritte nel capitolo 3001 del Ministero dell’interno. Da una interrogazione effettuata al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, il suddetto capitolo reca una disponibilità, per l’anno 2011 pari a 32,95 milioni di euro.

Articolo 2, commi 7 e 8
(Anticipazioni al Comune di Roma)

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

Anticipaz.

Comune Roma

500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate

extr.

Versamento in entrata

500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare di 500 milioni di euro per l’anno 2010, in quanto si trasferisce dalla gestione commissariale del comune di Roma al bilancio dello Stato l’onere per l’estinzione al 31 dicembre 2010 dell’anticipazione di tesoreria concessa alla stessa gestione commissariale in applicazione dell’articolo 2, comma 196, della L. 191/2009 (Finanziaria 2010). In particolare, la previsione di porre in capo al bilancio statale tale onere determina effetti finanziari negativi esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare, e non anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno del settore statale, in quanto restano invariati, rispetto all’originario testo dell’articolo 2, comma 196, della suddetta legge finanziaria gli interventi finanziabili con l’anticipazione in questione (pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all’acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di cui all’articolo 78 del DL 112/2008), a suo tempo specificatamente individuati per evitare che l’utilizzo della ripetuta anticipazione da parte della gestione commissariale potesse peggiorare l’indebitamento netto e il fabbisogno del settore statale. La copertura del predetto onere è poi assicurata mediante utilizzo di una quota pari a 500 milioni di euro per lo stesso anno 2010 delle risorse attualmente disponibili sulla contabilità speciale 1778 che, a tal fine, è versata all’entrata del bilancio statale per essere destinata all’estinzione dell’anticipazione concessa. Relativamente all’anno 2011, la disposizione prevede poi che i proventi derivanti dalle operazioni di dismissione immobiliare ivi previste siano versati prioritariamente al bilancio dello Stato, unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento all’intero territorio nazionale con i fondi di cui all’articolo 314, comma 2, del D. Lgs. 66/2010, per essere riassegnati alla contabilità speciale 1778 – Agenzia delle entrate Fondi di bilancio, fino a concorrenza dell’importo di 500 milioni di euro utilizzato per l’anno 2010, incrementato degli interessi legali maturati.

 

In merito ai profili di quantificazione, pare opportuno acquisire elementi di valutazione circa l’impatto sui tendenziali relativi ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto connessi alla mancata dismissione di immobili per il 2010 (con conseguente impatto negativo) e alla prevista realizzazione di tale dismissione per il 2011 (con conseguente impatto positivo).

Con riferimento al versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per l’anno 2010 di una quota delle risorse relative a rimborsi e compensazioni di crediti d’imposta esistenti presso la contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”, andrebbe chiarito se tale anticipazione sia compatibile con l’utilizzo di tali risorse senza pregiudicare lo svolgimento di programmi già avviati. Andrebbero altresì acquisiti elementi circa l’entità degli interessi maturati nell’intervallo temporale ricompreso tra l’insorgere dell’onere connesso all’anticipazione e l’effettiva estinzione a seguito della dismissione, per i quali la relazione tecnica prevede esplicitamente il ripiano.

 

Articolo 2, comma 9
(Disposizioni per il comune di Roma)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo iniziale, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che la disposizione di cui al comma 13-ter introdotto all’interno dell’articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, che fissa le modalità di copertura delle spese di funzionamento della Gestione commissariale, non comporta oneri per la finanza pubblica. In merito al compenso per il commissario straordinario, viene in particolare previsto che il trattamento retributivo del commissario sia finanziato attraverso corrispondente riduzione delle risorse destinabili a nuove assunzioni da parte del comune di Roma.

La relazione afferma inoltre il carattere neutrale delle modifiche apportate ai commi 14-quater, 15 e 17 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, volte a prevedere che il gettito derivante dall’istituzione dell’addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti di Roma (fino ad un massimo di un euro per passeggero) e dall’incremento dell’addizionale comunale all’Irpef (fino al limite massimo dello 0,4 per cento) - finalizzato al conseguimento della somma di 200 milioni di euro annui necessaria per il sostegno da parte di Roma capitale degli oneri derivanti dall’attuazione del piano di rientro[295] - sia versato direttamente a Roma Capitale, che provvederà al versamento della somma in questione all’entrata del bilancio dello Stato, indipendentemente dall’andamento del gettito delle due addizionali in questione.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che le modifiche disposte al Senato intervengono a rimodulare l’entità del compenso del Commissario straordinario e a prevedere un’indennità anche per i sub commissari. Il compenso del Commissario è a carico del Fondo di cui all’art. 14, comma 14, del DL 78/2010 e risulta indeterminato nel quantum. Esso riduce le disponibilità destinate a far fronte ai debiti pregressi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva quanto segue.

A. lettera b), introduttiva del comma 13-bis dell’art. 14 del DL 78/2010. Fermo restando che le spese per la gestione commissariale, definite nel loro importo massimo dalla norma in esame, sono poste a carico del Fondo per il concorso al piano di rientro di Roma (con conseguente riduzione delle risorse disponibili per tale concorso), andrebbe fornito un chiarimento in merito alla disposizione che prevede che le risorse per nuove assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura corrispondente all’importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario di Governo. Non è infatti chiaro se nell’ambito della gestione straordinaria siano previste risorse per assunzioni (presumibilmente a tempo determinato, data la natura transitoria della gestione stessa) ovvero se la norma si riferisca alle assunzioni previste nell’ambito della gestione ordinaria del Comune. In tale ultimo caso non è chiaro se la norma determini un “congelamento” di risorse dalla gestione ordinaria in misura corrispondente ai compensi spettanti al Commissario straordinario, ovvero un trasferimento delle stesse risorse dalla gestione ordinaria a quella straordinaria, dal momento che la copertura dell’onere è a valere su tale ultima gestione.

Andrebbe comunque chiarito quale sia, compatibilmente con i limiti al turn over previsti dalla normativa vigente[296], l’ammontare disponibile delle risorse per nuove assunzioni utilizzabile per le finalità previste dalla norma in esame e se il compenso per il Commissario straordinario incontri comunque un limite nella disponibilità delle predette risorse.

Con riferimento all’ultimo periodo del comma introdotto dalla lettera in esame, che dispone in merito al termine della gestione commissariale, andrebbe acquisito un chiarimento in merito alla coincidenza temporale, o meno, con i finanziamenti del Fondo per il concorso al piano di rientro di Roma, per i quali la norma isitutiva[297] prevede unicamente un termine di decorrenza.

Con riferimento alle modifiche disposte dal Senato andrebbe chiarito se il riferimento, per la determinazione del compenso spettante al Commissario straordinario, al “costo complessivo annuo del personale dell’amministrazione di Roma Capitale incaricato della gestione di analoghe funzioni” si intenda riferito ad un singolo dipendente o al complesso degli addetti alle predette funzioni.

Andrebbe inoltre chiarito se anche i compensi previsti per i sub commissari debbano incontrare, come quelli spettanti al commissario straordinario, una compensazione a valere sulle risorse destinabili a nuove assunzioni non essendo tale disposizione non espressamente prevista.

B. lettera c), sostitutiva del coma 14-quater dell’art. 14 del DL 78/2010. La disposizione in esame, prevedendo il versamento diretto al Comune di Roma delle entrate derivanti dell’addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti di Roma  e dall’incremento dell’addizionale comunale all’Irpef, salvo riversamento all’Erario di un importo pari a 200 mln l’anno, determina l’attribuzione al Comune, invece che all’Erario, delle eventuali entrate eccedentarie rispetto al predetto importo. Non ne conseguono comunque minori entrate per il bilancio dello Stato rispetto alle previsioni, dal momento che queste ultime non scontavano entrate eccedentarie.

Articolo 2, comma 9-bis
(Investimenti immobiliari)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento, afferma che la disposizione, che prevede che gli immobili acquisiti o che saranno acquisiti al patrimonio di Roma capitale non sono soggetti a retrocessione o restituzione, non determina effetti finanziari.

 

Nulla da osservarein merito ai profili di quantificazione.

 

Articolo 2, commi 9-ter e 9-quinquies
(Disposizioni in materia di limiti alla remunerazione di permessi retribuiti per gli amministratori locali)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento, afferma che le disposizioni, che prevedono dei limiti alla remunerazione dei permessi retribuiti per gli amministratori locali dipendenti da privati o da enti pubblici, sono finalizzate ad un risparmio di spesa non determinabile a priori e verificabile solo a consuntivo.

 

Nulla da osservarein merito ai profili di quantificazione.

Articolo 2, comma 9-quater
(Disposizioni in materia di remunerazione dei consiglieri circoscrizionali)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento, afferma che la disposizione, che interviene in materia di remunerazione dei consiglieri circoscrizionali, stabilendo che per città metropolitane, fino alla loro puntuale indicazione, si intendano i comuni capoluoghi di regione, non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto la spesa per la corresponsione ai consiglieri circoscrizionali delle indennità di funzione concorre a determinare i saldi di riferimento per il rispetto del patto di stabilità interno.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la norma pone un onere aggiuntivo a carico dei bilanci dei comuni capoluogo di regione, prevedendo, in favore dei relativi consiglieri circoscrizionali, l’attribuzione di gettoni di presenza attualmente non spettanti. Andrebbe pertanto chiarito se tale onere aggiuntivo risulti compatibile con il necessario rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

 

 

Articolo 2, comma 9-sexies
(Disposizione in materia di aumento del numero di consiglieri comunali nei grandi comuni)

 

Il prospetto riepilogativo allegato al maxiemendamento ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conservazione fondo MEF dl 262/2006 (em 2.233)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aumento consiglieri comunali - Comuni con più di 1 mil. Ab.

 

0,5

0,5

0,5

 

0,5

0,5

0,5

 

0,5

0,5

0,5

Maggiori entrate extra-tributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

versamento all'entrata

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riassegnaz. fondo Ispe

 

 

0,5

0,5

 

 

0,5

0,5

 

 

 

 

Minori spese c. capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copertura fondo attualizzaz. contr.

plurienn.

 

 

 

 

 

15

 

 

 

15

 

 

 

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento, afferma che la disposizione, prevedendo una deroga alla normativa generale di contenimento della spesa di funzionamento della PA nei comuni con più di un milione di abitanti, comporta un onere quantificato in 500.000 euro annui a decorrere dal 2011. Al fine di compensare i relativi oneri, è previsto, tra l’altro, il mantenimento in bilancio delle risorse destinate ad interventi relativi al personale del MEF[298] non utilizzate al 31 dicembre 2010 (tenuto conto che il fondo di cui al cap. 3041/MEF presenta una disponibilità per il 2010 di 15,57 mln di euro). Tali risorse conservate sono complessivamente versate nel 2011 all’entrata del bilancio dello Stato e destinate, quanto a 500.000 euro, alla suddetta copertura.

La relazione precisa che una parte ulteriore di tali risorse, ai sensi dei successivi commi da 16-bis a 16-quinquies, è utilizzata a copertura di altri interventi, mentre le somme residue sono riassegnate, nell’anno 2011, al fondo per interventi strutturali di politica economica.

All’effetto negativo sui saldi derivante dall’utilizzazione delle suddette disponibilità e dalle relative finalizzazioni di spesa si provvede, come indicato dal successivo comma 16-quinquies, mediante corrispondente utilizzo, per 15 mln di euro per il 2011 in termini di sola cassa, del fondo per la compensazione degli effetti derivanti dall’attualizzazione dei contributi pluriennali (cap. 7593/MEF).

Per quanto riguarda gli oneri derivanti dal comma in esame a decorrere dall’anno 2012, si provvede a valere sul citato Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

In merito ai profili di quantificazione si segnala in primo luogo che, nonostante il prospetto riepilogativo consideri oneri a carico del bilancio dello Stato di 500.000 euro l’anno a decorrere dal 2011, la norma non specifica che i trasferimenti dello Stato nei confronti dei comuni con più di 1 milione di abitanti si intendono incrementati per far fronte ai maggiori oneri per costi della politica derivanti dalla norma in esame. Andrebbe chiarito se tale previsione possa ritenersi implicita o debba essere esplicitamente espressa.

Si segnala inoltre che la relazione tecnica non fornisce gli elementi di quantificazione alla base della stima dei predetti oneri.

Andrebbe inoltre confermato che l’espressione “in termini di sola cassa”, relativa all’utilizzo del Fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali, debba intendersi riferibile anche alla competenza economica.

 

In merito ai profili di copertura, si osserva che le risorse relative all’anno 2010 delle quali è previsto il mantenimento in bilancio sono iscritte nel capitolo 3041 del Ministero dell’economia e delle finanze. Da una interrogazione effettuata al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, al 30 dicembre 2010  la disponibilità residua sul suddetto capitolo è pari a 15,57 milioni di euro come indicato nella relazione tecnica allegata al provvedimento. Al fine di compensare gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall’utilizzo di tali somme per la copertura finanziaria degli oneri, si prevede l’utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali (capitolo 7593 del Ministero dell’economia e delle finanze). Per la verifica delle disponibilità del suddetto fondo si rinvia a quanto osservato all’articolo 2, 2-quinquiesdecies e  3-sexies.

Inoltre, per quanto concerne la formulazione del terzo periodo del comma in commento, si segnala che la stessa non dovrebbe far riferimento alla copertura degli oneri ma, più correttamente, alla compensazione degli effetti finanziari. Infine, con riferimento all’utilizzo a decorrere dall’anno 2012 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, appare opportuno che il Governo chiarisca l’entità delle risorse disponibili a valer sul suddetto Fondo al fine di verificare l’idoneità della copertura finanziaria.

 

Articolo 2, comma 10
(Ministero della difesa)

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, ascrive alle norme dai commi da 7 a 12 effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica che sono evidenziati nel commento riferito ai commi 7 e 8.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, in merito al comma 10, afferma che, qualora i proventi derivanti dalle operazioni di dismissione immobiliare di cui all’art. 2, commi 7-12, del provvedimento in esame risultino superiori all’importo di 500 milioni di euro, le risorse eccedenti siano destinate ad assicurare al Ministero della difesa le somme occorrenti per le attività di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati, nonché, per la parte rimanente, ad essere versate al bilancio statale per essere destinate al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che la norma subordina la destinazione dei proventi delle dismissioni immobiliari, previste dalla disposizione in esame, alla verifica della loro compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica e, in particolare, al conseguimento dell’indebitamento netto strutturale concordato in sede di patto di stabilità e crescita, si evidenzia che l’effettivo rispetto di siffatta condizione sembrerebbe verificabile - da un punto di vista metodologico - esclusivamente a consuntivo in conclusione del processo medesimo. Non appaiono chiari, pertanto, quali siano le modalità e i termini per poter effettuare le suddette attività di verifica in sede preventiva. Sul punto appare necessario un chiarimento del Governo.

Andrebbero, altresì acquisiti dati ed elementi volti a conoscere l’entità del valore complessivo del patrimonio immobiliare oggetto di dismissione, nonché elementi di informazione in merito al quadro programmatico degli interventi - cui è destinata una quota dei proventi delle medesime dismissioni - previsti in capo al Ministero della difesa.

 

Articolo 2, commi 11 e 12
(Fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione
e alienazione di immobili militari)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, ascrive alle norme dai commi da 7 a 12 effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica che sono evidenziati nel commento riferito ai commi 7 e 8.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, in merito ai commi 11 e 12, afferma che le modifiche agli articoli 307 e 314 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, risultano neutrali per la finanza pubblica atteso che l’attribuzione dei proventi monetari ivi prevista dovrà necessariamente essere subordinata alla previa verifica, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell’Italia, dell’indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita.

 

In merito ai profili di quantificazione, in relazione al comma 11, per quanto concerne la valutazione della compatibilità delle dismissioni immobiliari previste dalle disposizioni di cui ai commi da 7 a 12, con gli equilibri di finanza pubblica e con il conseguimento del livello di indebitamento netto strutturale concordato in sede di patto di stabilità e crescita, si rinvia a quanto osservato in merito al comma 10.

            Nel corso della trattazione del provvedimento presso il Senato, sono stati richiesti chiarimenti, tra l’altro, sulle possibili minori entrate per i bilanci locali derivanti dalla mancata conferma - nel comma 4, dell’art. 314, del D. Lgs. n. 66/2010, come sostituito dal comma 11, lett. a) - della destinazione ai comuni sottoscrittori degli accordi di programma ivi previsti di una quota compresa tra il 10 e il 20 per cento del ricavato dalle alienazioni degli immobili valorizzati.

Al riguardo, il Governo, nella nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato depositata al Senato, in risposta alle osservazioni formulate, ha precisato che, non essendo stato ancora siglato alcun accordo, i comuni interessati non hanno potuto iscrivere nel proprio bilancio entrate a tale titolo e, pertanto, la modifica in esame non determina alcun effetto finanziario negativo per gli stessi enti. Sul punto il Governo ha, altresì, evidenziato che la successiva lett. b) del comma 11 in esame, nel sostituire il comma 6 del predetto articolo 314 del D. Lgs. n. 66/2010, prevede comunque che ai comuni interessati sia destinata una quota variabile tra il 5 ed il 15 per cento, in proporzione alla complessità ed ai tempi di valorizzazione, non già dei proventi derivanti dalle alienazioni degli immobili valorizzati, come originariamente previsto, ma dei proventi monetari derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili stessi ai fondi.

Non si hanno osservazioni da formulare, per i profili di quantificazione, in merito al comma 12.

 

Articolo 2, comma 12-bis
(Spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

 

  2

 

 

 

  2

 

 

 

  2

 

 

 

La relazione tecnica al maxiemendamento presentato al Senato afferma che la disposizione, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, prevede l’attribuzione alla Gestione governativa navigazione laghi, per l’anno 2011, dell’importo di 2 milioni di euro per il finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale, fermo restando il versamento all’entrata del bilancio dello Stato degli eventuali utili di gestione risultanti dal conto economico.

La RT afferma che la copertura finanziaria è garantita dalla corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all’art. 1, comma 40, della l. 220/2010 (Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi).

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita conferma della disponibilità presso il predetto Fondo delle necessarie risorse e della compatibilità dell’utilizzo in esame con quelli già previsti dalle norme vigenti.

 

In merito ai profili di copertura, con riferimento all’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge finanziaria per il 2011, si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all’articolo 2, commi 2-duodecies, 2-terdecies, 2-quaterdecies, 4-septiesdecies

Articolo 2, comma 12-ter
(Misure in materia di trasporto lacuale)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento non considera la norma. 

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che i soggetti in questione non appartengono al comparto della pubblica amministrazione definito ai fini del conto consolidato. Andrebbero comunque esclusi eventuali effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento.

 

Articolo 2, comma 12-quater
(Assunzione lavoratori disabili)

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento non considera la norma

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 2, comma 12-quinquies
(Eccezionali eventi meteorologici)

 

Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese conto capitale

Eventi metereol. Vari

 

100

100

 

 

50

100

50

 

50

100

50

Minori spese in conto capitale Art. 2, c. 240, L. 191/09

 

100

 

 

 

50

50

 

 

50

50

 

Minori spese in conto capitale Tabella B Ambiente

 

 

100

 

 

 

50

50

 

 

50

50

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, oltre a illustrare il contenuto delle norme, afferma che non si determinano effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica in termini di fabbisogno e indebitamento netto in quanto essi verranno compensati con quelli già previsti a legislazione vigente relativamente al Fondo per le aree sottoutilizzate e, quanto a 100 milioni per l’anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’onere è limitato all’autorizzazione di spesa prevista, pari a 100 milioni per gli anni 2011 e 2012.

Andrebbe tuttavia confermato che le risorse utilizzate per tali finalità risultino disponibili e che il ricorso alle medesime non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati.

 

In merito ai profili di copertura, appare opportuno che il Governo chiarisca le ragioni per le quali nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010 siano quantificati in maniera difforme sui saldi relativi al fabbisogno e all’indebitamento netto rispetto al saldo netto da finanziare.

Con riferimento al’utilizzo delle risorse iscritte nel fondo speciale di conto capitale relativo allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, si fa presente che lo stesso reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla formulazione della disposizione si segnala che la stessa, prevedendo l’utilizzo di Fondi speciali nell’anno 2012, dovrebbe più correttamente far riferimento alle proiezioni di tale accantonamento.

 

Articolo 2, comma 12-sexies
(Proroga sfratti )

 

Il prospetto riepilogativo relativo al maxiemendamento, ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori entrate tributarie (IRPEF)

 

 

3,2

 

 

 

3,2

 

 

 

3,2

 

Minori entrate tributarie (addizionale regionale)

 

 

 

 

 

 

0,13

 

 

 

0,13

 

Minori entrate tributarie (add. comunale)

 

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

0,05

 

Maggiori spese corr (add. regionali)

 

 

0,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese corr (add. comunale)

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale onere

 

 

3,38

 

 

 

3,38

 

 

 

3,38

 

 

 

La relazione tecnicariferita al maxiemendamento,nelricordare che la proroga prevista dalla norma in esame differisce l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione fino al 31 dicembre 2011, precisa che i benefici fiscali previsti dall’articolo 2, comma 1, della legge n. 9/2007 restano validi per tutta la durata della proroga del periodo di sospensione dello sfratto.

La citata disposizione prevede che ai proprietari degli immobili locati a conduttori con basso reddito rientranti nella fattispecie della norma di proroga[299] si applicano i benefici fiscali di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto legge n. 23/2006, in base al quale il relativo reddito da fabbricati non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società.

In base ai dati forniti dalle Prefetture, risulta che nel primo semestre 2009 hanno effettivamente beneficiato della proroga del medesimo anno circa 1.300 soggetti. Prudenzialmente considerando un possibile aumento nel secondo semestre dell’anno del numero di soggetti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dell’agevolazione in esame, si ipotizza che i beneficiari siano pari a circa 2.000 soggetti e che tale numero sia confermato anche per il 2011.

In base alla banca dati immobiliare integrata 2008, si stima un canone medio annuo nazionale, al netto delle deduzioni forfetarie previste dalla normativa vigente, reflazionato al 2011 , di circa 4.400 euro, che ai fini prudenziali viene incrementato a 5.000 euro.

Applicando un’aliquota marginale media per i locatori persone fisiche pari al 32% (risultante dalle elaborazioni effettuate con il modello di micro simulazione IRPEF basato sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2009, redditi estrapolati al 2011) si stimano una perdita di gettito IRPEF, competenza 2011, pari a circa 3,2 milioni di euro e una perdita di addizionale regionale e comunale rispettivamente pari a circa 130 mila euro e 50 mila euro.

Considerato il mancato effetto sull’acconto per l’anno 2012 previsto dalla norma in esame l’andamento del gettito in termini di cassa sarà il seguente:

 

 

2011

2012

2013

IRPEF

0

-3,2

0

Addizionale regionale

0

-0,13

0

Addizionale comunale

0

-0,05

0

TOTALE

0

-3,38

0

 

Si segnala, infine, che la norma dispone, a fronte di un onere stimato pari a 3,38 milioni di euro, una copertura pari a 4,23 milioni di euro, la RGS condiziona,  pertanto, la verifica positiva della RT alla rettifica dell’onere da 4,23 milioni di euro a 3,38 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica la stima del minor gettito appare corretta e coerente con le quantificazioni relative alla precedente proroga della norma in esame.

In particolare, si ricorda che nella relazione tecnica relativa alla precedente proroga[300] la quantificazione delle minori entrate era basata sui medesimi dati ed ipotesi.

Si segnala, tuttavia, l’opportunità che la quantificazione sia suffragata anche alla luce di dati più aggiornati.. 

            A tale proposito, si segnala che il riferimento ad un canone medio nazionale pari a 440 euro mensili potrebbe risultare non rappresentativo dell’effettivo ammontare del canone pagato dai conduttori interessati.

Inoltre, per la considerazione anche parziale della dinamica dei prezzi delle locazioni, il canone medio dovrebbe – a fini prudenziali - almeno essere rivalutato per ogni anno del 75 per cento della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, come previsto dalla normativa vigente.

 

In merito ai profili di copertura, con riferimento all’utilizzo, nell’anno 2012, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, appare opportuno che il Governo chiarisca l’entità delle risorse disponibili a valer sul suddetto Fondo al fine di verificare l’idoneità della copertura finanziaria.

 

Articolo 2, comma 12-septies
(Disposizione in materia di farmaci)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori entrate

 

35

 

 

 

35

 

 

 

35

 

 

 

La relazione tecnica, riferito al maxiemendamento precisa che la disposizione è volta a recuperare, in favore del SSN, lo sconto a carico dei farmacisti pari all’1,82 per cento sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci, pari a circa 35 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare dal momento che la disposizione appare volta al conseguimento delle entrate quantificate in relazione alle norme recate dal DL n. 78/2010 e scontate nei saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 2, comma 12-octies
(Utilizzo risorse edilizia sanitaria)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento precisa che gli accordi di programma sono effettivamente sottoscrivibili solo qualora nel bilancio dello Stato siano iscritte le corrispondenti risorse. In tali termini, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario che il Governo chiarisca, in primo luogo, l’ammontare delle spesa prevista e, inoltre, se tali somme risultino già considerate nei tendenziali di finanza pubblica.

 

Articolo 2, comma 12-novies
(Integrazione del FUS)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxi emendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

 

15

 

 

 

15

 

 

 

15

 

 

 

La relazione tecnica al maxiemendamento precisa che dalla disposizione non derivano oneri a carico dello Stato in quanto la copertura è posta a valere sulle maggiori entrate derivanti dal precedente comma 12-septies.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le entrate di cui al comma 12-septies del medesimo articolo 2 in esame utilizzate a copertura sono relative al pagamento di somme dovute dai farmacisti al SSN per il 2010, in relazione al periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del DL n. 78/2010 e l’entrata in vigore della legge di conversione. Il Governo, pertanto, dovrebbe chiarire se tali entrate, relative al 2010 ma che si produrranno nel 2011, siano già state scontate nei saldi tendenziali di finanza pubblica.

 

Articolo 2, comma 12-decies
 (Collocazione fuori ruolo comandati CIVIT)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento, nulla aggiungendo al contenuto della norma, precisa che essa, avendo natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno un chiarimento del Governo in merito agli eventuali effetti negativi, sulla funzionalità dell’amministrazione di provenienza che possano derivare dalla mancata richiesta dell’interessato, componente della Commissione, alla collocazione fuori ruolo.

 

Articolo 2, comma 12-undecies
(Proroga ammortizzatori sociali)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxi emendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori entrate tributarie

 

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

Maggiori spese correnti

 

10

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

Minori spese c/capitale

 

2,5

 

 

 

1,5

 

 

 

1,5

 

 

Minori spese correnti

 

12,5

 

 

 

12,5

 

 

 

12,5

 

 

 

La relazione tecnica al maxiemendamento quantifica in 10 milioni di euro (di cui 4 milioni per la contribuzione figurativa) gli oneri per la proroga degli interventi di sostegno del reddito, dal momento che rimane fermo il limite di 400 soggetti beneficiari previsto dalla normativa vigente; e in 5 milioni le minori entrate per la sospensione dei versamenti tributari e contributivi.

In particolare, gli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata in esame sono stati già in passato interessati da provvedimenti agevolativi:

       - l’articolo 2, comma 110, della legge n. 244/2007 ha previsto la possibilità di definire la posizione relativa ai versamenti sospesi per gli anni 2002-2006 mediante il versamento del solo 30 per cento in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2009;

       - l’articolo 6, comma 8-quinquies del DL n. 300/2006 e il successivo DM del 2 luglio 2009 hanno disciplinato la sospensione dei versamenti per il periodo 2007-2009, stabilendo la possibilità di rateizzazione in 24 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2010;

       - il DL n. 194/2009 ha ulteriormente sospeso i versamenti dovuti fino al mese di ottobre 2010, non disciplinando però le relative modalità di riscossione. Per tale motivo, i versamenti relativi al periodo gennaio – ottobre 2010 dovevano essere eseguiti entro il 2010, vale a dire al termine del nuovo periodo di sospensione.

 

In merito ai profili di quantificazione, sulla base di quanto già osservato con riferimento alle precedenti proroghe[301], si rileva che il carattere dei benefici previsti dalle disposizioni in esame (ammortizzatori sociali, benefici pensionistici e sospensione dei termini di pagamento per imposte e contributi) comporta il protrarsi dei relativi effetti onerosi oltre l’esercizio finanziario 2011. A fronte però del carattere pluriennale dell’onere, la corrispondente copertura appare limitata al 2011.

 

In merito ai profili di copertura, con riferimento all’utilizzo, nell’anno 2011, del Fondo sociale per occupazione e formazione, si osserva che le relative risorse sono iscritte nel capitolo 7206 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Da una interrogazione effettuata al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sul suddetto capitolo è presente una disponibilità pari a 1,8 miliardi di euro per l’anno 2011.

Con riferimento all’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge finanziaria per il 2011, si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all’articolo 2, commi 2-duodecies, 2-tredecies, 2-quaterdecies, 4-septiesdecies e 12-bis.

Con riferimento alla formulazione della disposizione, si osserva che, a differenza dei commi precedentemente richiamati, la stessa fa correttamente riferimento, come il successivo comma 12-tredecies, al rifinanziamento della citata autorizzazione di spesa previsto dal successivo comma 16-sexies.

Articolo 2, comma 12-duodecies
(Proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione e modifiche alla relativa disciplina)

 

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo del maxiemendamento, specifica che la disposizione proroga al 31 dicembre 2012 il divieto, previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici per i soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Sottolinea, quindi, che in tal modo si adegua la formulazione attuale dell’articolo 43, comma 12, del Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici (D. Lgs. 177/2005) alla trasformazione del sistema radiotelevisivo intervenuta dal 2004 ad oggi e, in particolare, all’evoluzione tecnologica digitale terrestre, satellitare e via cavo, nonché a quella del mercato di settore.

La relazione afferma che la disposizione non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili finanziari, non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 2 comma 12-terdecies
(Rinvio versamenti quote latte) 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

 

 

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

Minori spese correnti

 

 

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la quantificazione dell’onere (5 milioni di euro per il 2011), definita come estremamente prudenziale, tiene conto dell’ammontare delle rate in scadenza al 31 dicembre 2010 per i produttori che hanno aderito ai piani di rateizzazione delle quote latte di cui al DL 49/2003 e al DL 5/2009.

 

In merito ai profili di quantificazione, al fine di verificare la stima indicata dal testo, andrebbero acquisiti i dati posti alla base della quantificazione dell’onere, non esplicitati dalla relazione tecnica, con particolare riferimento all’ammontare delle rate di prelievo in scadenza al 31 dicembre 2010 e ai loro elementi costitutivi (massa debitoria complessiva, durata e scadenze del debito, interessi dovuti, numero di aziende interessate). Andrebbe inoltre acquisita una valutazione, da parte del Governo, al fine di escludere effetti finanziari di carattere indiretto connessi a profili di compatibilità della proroga in esame con l’ordinamento comunitario[302].

In base alla normativa vigente (DL 49/2003 e DL 5/2009) dovrebbe formare oggetto della rateizzazione prevista dal testo in esame l’ammontare dei debiti in scadenza più i relativi interessi. Questi ultimi dovrebbero essere applicati, ai sensi del DL 5/2009, ai produttori che abbiano aderito al più recente piano di rateizzazione[303], il quale ha esteso alle campagne fra il 2003 e il 2009 la facoltà di rateizzare le somme dovute per le eccedenze produttive, con l’innovazione – rispetto alla precedente disciplina[304] – che gli importi imputati e non pagati avrebbero potuto essere rateizzati solo dietro corresponsione di interessi[305]. Si ricorda che, in occasione dell’esame parlamentare delle norme che hanno disposto il più recente piano di rateizzazione[306], il Governo ha fornito i seguenti dati in ordine ai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l’addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea[307]:

- debitori di prelievo di latte: 8.404;

- importo complessivamente dovuto: 1.671 milioni di euro;

- aziende attualmente produttrici: 4.264;

- quota di prelievo dovuta da tali aziende: 1.386 milioni di euro;

- importo effettivamente esigibile: 620 milioni di euro;

- importo oggetto di contenzioso giurisdizionale pendente: 766 milioni di euro.

La RT riferita alle predette misure precisava che gli oneri derivanti dal differimento del pagamento (=rateizzazione) erano sostanzialmente rappresentati dai 620 milioni esigibili, che non sarebbe stato possibile incassare in un’unica soluzione[308].

Si ricorda, infine, che alla precedente norma di proroga dei versamenti (dal 30 giugno al 31 dicembre 2010)[309] sono stati ascritti effetti finanziari analoghi a quelli in esame (5 milioni di euro di maggiore spesa corrente). Nel corso dell’esame parlamentare non è stato chiarito se, ai fini della quantificazione, l’onere corrispondesse esclusivamente al costo della provvista finanziaria necessaria a compensare i mancati introiti (il che avrebbe presupposto che il rinvio di sei mesi – ossia infrannuale - comportava l’obbligo di effettuare i versamenti entro l’anno 2010) ovvero corrispondesse all’intero importo costituito dai mancati introiti, dagli interessi e dal costo della provvista finanziaria.

 

In merito ai profili di copertura, con riferimento all’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge finanziaria per il 2011, si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all’articolo 2, comma 2-duodecies, 2-tredecies, 2-quaterdecies, 4-septiesdecies, 12-bis e 12-undecies.

Per quanto concerne la formulazione dell’autorizzazione di spesa, si osserva che la stessa, seppure formulata in termini di previsione di spesa, non è corredata, come previsto dalla legislazione vigente, da una apposita clausola di salvaguardia. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se l’autorizzazione di spesa possa intendersi alla stregua di un limite massimo di spesa, anche in ragione di quanto affermato nella relazione tecnica secondo la quale alla quantificazione degli oneri si è proceduto in via “estremamente prudenziale”.

 

Articolo 2, comma 12-quaterdecies
(Edilizia carceraria)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrive alla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo del maxiemendamento afferma che la norma proroga i poteri del commissario per le infrastrutture carcerarie. La disposizione, secondo la RT, non comporta effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero esclusi eventuali effetti onerosi, inerenti alla proroga, derivanti dall’attività del Commissario.

 

Articolo 2, commi 13-16
(Partecipazione dell’Italia all’incremento delle risorse del FMI per fronteggiare la crisi finanziaria e per l’assistenza finanziaria a favore dei Paesi più poveri)

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che per le operazioni effettuate in favore del FMI per fronteggiare la crisi finanziaria, il prestito da garantire è pari a un ammontare entro il limite massimo di 13,53 mld di euro, di cui 8,11 mld da versare secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia e il FMI nell'accordo di prestito. Per l'assistenza finanziaria concessionale a favore dei Paesi più poveri il prestito da garantire è pari a 800 mln di diritti speciali di prelievo. Il controvalore di 1 DSP risulta, alla data di redazione del provvedimento in esame, pari a circa 1,063.460 euro per cui il valore complessivo ammonterebbe a circa 850 mln di euro. La RT precisa che nel testo non è stato riportato il valore del prestito in euro a causa delle oscillazioni dei diritti speciali di prelievo.

In aggiunta ai prestiti della Banca d'Italia che non hanno impatto sul bilancio dello Stato, il MEF è autorizzato a concedere un sussidio per un ammontare pari a 22,1 mln di DSP. La RT afferma che per il sussidio non ci sarà alcun esborso di risorse nuove a carico del bilancio dello Stato in quanto saranno utilizzate le risorse già a disposizione presso il FMI come residui dei contributi già erogati dall'Italia sulla base dell'articolo 2 della legge n. 173 del 1990[310].

Infine la RT sottolinea che per la copertura della garanzia dello Stato a favore della Banca d'Italia si provvede ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 196 del 2009[311], con imputazione nell’ambito della u.p.b. 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010 e corrispondenti per gli anni successivi. Tale modalità non individua un tetto di spesa, attesa l'imponderabilità dell'evento prospettato nella norma, ma si limita al ricorso eventuale alle risorse disponibili nell'ambito dello stanziamento del predetto fondo. 

 

In proposito, si segnala che nella Nota di risposta alla osservazioni formulate nel corso dell’iter al Senato[312] il Governo ha precisato che l’escussione della garanzia statale per il rischio di credito è un’eventualità assai remota, mai verificata nei precedenti casi in cui tale garanzia era stata concessa. Conseguentemente non si ravvisa la necessità di provvedere alla copertura. Inoltre, anche in precedenti occasioni di introduzione di garanzie statali, fornite anch’esse a fronte dell’assunzione di obblighi internazionali da parte di Istituzioni statali, per consentire l’attivazione di agevolazioni in favore dei Paesi in via di sviluppo, non era stata prevista alcuna ridotazione del fondo di riserva suddetto. Ciò sia in considerazione della difficoltà di valutare l’effettivo rischio di escussione, di natura economica e politica, relativo all’esposizione dei suddetti Paesi, sia tenendo presente la sostanziale inoperatività di tale garanzia prestata ad Organismi internazionali in occasioni similari.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur in considerazione del carattere eventuale dell’escussione della garanzia statale, si riterrebbe utile acquisire elementi circa la possibile entità del relativo onere in relazione alle disponibilità del Fondo di riserva iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze .

 

 

Articolo 2, comma 16-bis
(Contributo per la partecipazione alla Fondazione Global Earthquake Model ) 

 

Il prospetto riepilogativoriferito al maxiemendamento presentato al Senato ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

 

0,3

0,3

0,3

 

0,3

0,3

0,3

 

0,3

0,3

0,3

Maggiori entrate extr

(versam. in entrata)

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese corr.

(riduzione Fondo ISPE)

 

 

0,3

0,3

 

 

0,3

0,3

 

 

0,3

0,3

 

La relazione tecnicariferita al maxiemendamento presentato al Senatoprecisa che la disposizione intende assicurare la partecipazione della Repubblica italiana alla Fondazione Global Earthquake Model (GEM), con sede in Italia nella città di Pavia, nelle more della costituzione del Global Risk Modelling Organisation (GRMO). A tal fine viene previsto un contributo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013. Per l’anno 2011 la copertura degli oneri è assicurata da una quota delle risorse del capitolo 3041 del MEF di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto legge n. 262/2006[313], in parte già utilizzate per la compensazione degli interventi previsti da altre disposizioni del provvedimento in esame.

In particolare, richiamando quanto affermato la relazione tecnica al precedente comma 9-sexies, la copertura degli oneri a decorrere dal 2011 è garantita con il mantenimento in bilancio delle risorse destinate ad interventi relativi al personale del MEF non utilizzate al 31 dicembre 2010, considerando che il cap. 3041/MEF presenta una disponibilità per il 2010 di 15,57 milioni di euro. Tali risorse sono complessivamente versate nel 2011 all’entrata del bilancio dello Stato e destinate alla copertura degli oneri recati dalla presente norma e da diverse disposizioni del provvedimento in esame. Ciò che residua è riversato al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

All’onere relativo agli anni 2012 e 2013 si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

 

In merito ai profili di copertura, con riferimento all’utilizzo con finalità di copertura delle risorse di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006, iscritte nell’anno 2010 sul capitolo 3041 del Ministero dell’economia e delle finanze e mantenute in bilancio nell’anno 2011, si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all’articolo 2, comma 9-sexies. Si segnala, tuttavia, che le due norme, prevedendo una analoga procedura di mantenimento in bilancio delle medesime somme, l’impiego di quota parte delle stesse e la riassegnazione al Fondo per interventi strutturali di politica economica dell’importo residuo, andrebbero tra loro coordinate.

 

Articolo 2, comma 16-ter
(Proroga del finanziamento a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, precisa che si provvede alla copertura degli oneri mediante utilizzo di un’ulteriore quota delle risorse conservate sul capitolo 3041/MEF e versate all’entrata del bilancio.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, ribadisce quanto affermato precedentemente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

 

Articolo 2, comma 16-quater
(Infrastrutturazione informatica per uffici giudiziari e della sicurezza)

 

Il prospetto riepilogativo, riferite al maxiemendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese in conto capitale

/

4,5

/

/

/

4,5

/

/

/

4,5

/

/

 

La relazione tecnica, riferita al testo del maxiemendamento, afferma che la norma autorizza una spesa di 4, 5 milioni di euro per la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari. La copertura del comma in esame nonché dei commi 16-ter e 16-quinquies, è rinvenuta a valere sul versamento all’entrata di risorse, disposto dal predetto comma 16-quinquies.

 

Nulla da osservare In merito ai profili di quantificazione, essendo il maggior onere limitato all’entità dello stanziamento.

 

Articolo 2, comma 16-quinquies
(Contributo alle fondazioni lirico-sinfoniche)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxi emendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

 

6

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

Maggiori entrate

 

13,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti (fondo Ispe)

 

1,27

 

 

 

1,27

 

 

 

1,27

 

 

 

La relazione tecnica al maxiemendamento, nulla aggiungendo al contenuto della disposizione, quantifica in 6 milioni di euro il contributo per le fondazioni lirico-sinfoniche.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la norma prevede l’utilizzo, sia pure per i soli effetti di cassa, di risorse di natura capitale per la copertura di maggiori spese di natura corrente.

 

In merito ai profili di copertura, con riferimento all’utilizzo con finalità di copertura delle risorse di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006, iscritte nell’anno 2010 sul capitolo 3041 del Ministero dell’economia e delle finanze e mantenute in bilancio nell’anno 2011, si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all’articolo 2, commi 9-sexies e 16-bis, anche in relazione all’opportunità di un coordinamento delle disposizioni in questione.

 

Articolo 2, comma 16-sexies
(Contributi per il riequilibrio socio-economico, e per la ricerca oncologica)

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxi emendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori entrate ex

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

40

 

 

 

40

 

 

 

40

 

 

Maggiori spese correnti

 

80

 

 

 

80

 

 

 

80

 

 

Minori spese conto capitale

 

 

 

 

 

120

 

 

 

120

 

 

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, specifica che la disposizione prevede l’incremento dell’autorizzazione di spesa per le piccole opere per 120 milioni. Alla relativa copertura si provvede attraverso il mantenimento in bilancio delle risorse rinvenienti dall’autorizzazione di spesa “relativa al Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione” di cui all’art. 1, comma 11, del DL 162/2008 che viene compensata per pari importo in termini di sola cassa, del fondo di cui all’art. 6, comma 2, del DL n. 154/2008.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la norma prevede l’utilizzo, sia pure per i soli effetti di cassa, di risorse di natura capitale per la copertura di maggiori spese di natura corrente.

 

In merito ai profili di copertura, con riferimento all’utilizzo per la compensazione degli effetti finanziari del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali, si rinvia alle osservazioni formulate all’articolo 2, commi 2-quinquiesdecies, 3-sexies e 6-quater.

Articolo 2, comma 16-septies
(Verifiche su serbatoi GPL)

 

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non considerano la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

 

Articolo 2, comma 16-octies
(Contributo all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxi emendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese conto capitale

 

1,5

 

 

 

1,5

 

 

 

1,5

 

 

Minori spese correnti (tab. A MEF)

 

0,25

 

 

 

0,25

 

 

 

0,25

 

 

Minori spese correnti (art. 5, c.4 DL 93/08)

 

1,25

 

 

 

1,25

 

 

 

1,25

 

 

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la norma, a copertura dell’onere recato dalla medesima, dispone la riduzione di un’autorizzazione di  spesa limitata al triennio 2008-2010.

 

In merito ai profili di copertura, con riferimento al’utilizzo delle risorse iscritte nell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero  dell’economia e delle finanze, si segnala che lo stesso, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Per quanto concerne, invece, l’utilizzo del Fondo di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008, come rifinanziato, da ultimo, dall’articolo 60, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008, per un importo di 1.250.000 euro si segnala che le risorse del Fondo sono iscritte sul capitolo 3076 del Ministero dell’economia e delle finanze, denominato fondo da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, che reca uno stanziamento pari a 4,5 milioni di euro per l’anno 2011. Da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, sul suddetto capitolo è presente una disponibilità di competenza pari a 3,65 milioni di euro per l’anno 2011.

Articolo 2, comma 16-novies
(Proroga della convenzione RAI S. Marino)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxi emendamento, non ascrive alla norma  effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento specifica che la disposizione intende assicurare, fino alla ratifica del nuovo Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, e non oltre il 31 dicembre 2011, la fornitura dei servizi previsti dalla convenzione con la RAI, al fine di garantire il potenziamento dell’attuale livello di cooperazione in materia di telecomunicazioni.

La relazione afferma che la norma non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 2, comma 16-decies
(Controversie civili e commerciali)

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxi emendamento, non considera la disposizione

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, esclude che la proroga (riguardante l’obbligo di esperire preventivamente il procedimento di mediazione) determini oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 2, comma 17
(Interventi per la salvaguardia dell’euro)

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che il decreto legge 78 del 2010 ha previsto la partecipazione dell'Italia ai meccanismi di salvaguardia della stabilità  finanziaria dell'area euro. Gli accordi intervenuti successivamente in sede comunitaria sulle concrete modalità di funzionamento delle garanzie accordate dall'Italia sulle emissioni prevedono tempi piuttosto brevi. Si rende quindi necessario, al fine di permettere la corretta e tempestiva operatività ricorrere alla procedura già prevista ai sensi del decreto legge n. 67 del 2010 (prestiti alla Grecia). Tale procedura ha consentito l'immediata erogazione dei suddetti prestiti mediante ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è successivamente avvenuta a valere sul netto ricavo dei titoli di Stato emessi a tal fine. La RT rileva, pertanto, la necessità di estendere la suddetta procedura d'urgenza anche negli eventuali casi in cui venga attivata la garanzia dello Stato Italiano sugli interventi di medesima natura dell'European financial stanility facility (EFSF), previsti dall'articolo 17 del decreto legge n. 78/2010, anche al fine di evitare che l'annuncio di specifiche emissioni per fronteggiare interventi di salvaguardia dell'euro diventi motivo di azioni speculative sui mercati. 

 

In merito ai profili di quantificazione, nel ribadire considerazioni già espresse nel corso dell’esame al Senato[314], si evidenzia l’opportunità di acquisire dati ed elementi circa il possibile impatto delle norme in esame sulle emissioni dei titoli già previste in calendario e sulla spesa per interesse.

 

 

Articolo 2, comma 17-bis
(Aumento della partecipazione al capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non considera la disposizione.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, ricorda che, per contrastare gli effetti della crisi economica e finanziaria, dal 2009, i Paesi del G7/8 e del G20 hanno chiesto a tutte le Banche Multilaterali di sviluppo di erogare crediti addizionali rispetto a quelli programmati, in modo da rafforzare l’azione di contrasto alla crisi.

In tale contesto, nel settembre del 2009, all’inizio dell’esercizio di programmazione quinquennale  2011-2015 della BERS, il Presidente della Banca ha proposto un aumento di capitale di 10 miliardi di euro, di cui 1 miliardo da versare (paid-in) e  9 miliardi a chiamata (callable). Tenuto conto delle difficoltà per i Paesi membri di reperire risorse addizionali per il prospettato aumento di capitale, sono state approvate dal Consiglio dei Governatori, il 14 maggio 2010, due risoluzioni (n. 126 e n. 128) che prevedono rispettivamente:

- un pagamento effettivo di 1 miliardo, attraverso la conversione delle riserve della Banca;

- un aumento temporaneo della componente del capitale a chiamata per 9 miliardi.

La relazione precisa che le risoluzioni non comportano alcun costo diretto per i Paesi membri, in quanto il miliardo di euro previsto come pagamento effettivo proviene dalle risorse interne della Banca, mentre l’impegno riguardante il capitale a chiamata rappresenta un’obbligazione eventuale. Tale obbligazione non ha, secondo la definizione Eurostat (ESA 95) alcun effetto sul deficit e sul debito pubblico.

Inoltre, nessuna Banca di sviluppo vi ha finora mai fatto ricorso. Il capitale a chiamata contribuisce, invece, alla determinazione dei limiti statutari di attività della Banca ed un suo aumento consente di ampliare il volume delle attività della Banca, entro i limiti prudenziali fissati.

La risoluzione n. 128, che riguarda il capitale a chiamata, in particolare stabilisce che ciascun Paese membro sia autorizzato a sottoscrivere, entro il 30 aprile 2011, ulteriori azioni fino al 42,857 per cento della partecipazione posseduta al 14 maggio 2010.

Nel caso dell’Italia, che dispone nella BERS di una quota azionaria dell’8,6 per cento il numero delle azioni subirebbe un aumento di 76.695, cui corrisponde un valore di 766.950.000 euro.

Al fine di sottoscrivere il numero di azioni a chiamata è necessaria da parte di ciascun Paese membro la presentazione di un apposito strumento di sottoscrizione, consistente nella dichiarazione di aver debitamente adottato tutti i provvedimenti legislativi o altro iter necessario per consentire tale sottoscrizione.

La relazione tecnica conclude affermando che la norma in esame si rende necessaria al fine di consentire l’aumento della  partecipazione italiana alla BERS e che, trattandosi di un aumento di capitale a chiamata non sono previsti pagamenti per tale sottoscrizione.

    

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, anche in considerazione delle informazioni fornite dalla relazione tecnica.

 

Si segnala che non appare idonea ai fini dell’autorizzazione alla sottoscrizione del nuovo aumento di capitale deciso dalla BERS la proroga, prevista dalle disposizioni in esame, delle norme di cui all’articolo 3 della legge n. 160 del 1998. Ciò in quanto, tali disposizioni, finalizzate a ratificare la partecipazione dell’Italia al precedente aumento di capitale della BERS, appaiono aver esaurito il loro effetto normativo.

 

Articolo 2, comma 17-ter
(Completamento degli interventi della programmazione negoziata)

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento afferma che la norma proroga al 31 dicembre 2011 il termine entro cui possono essere completate le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi. La RT afferma altresì che la norma non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare.

 

Articolo 2, commi 17-quater e 17-quinquies
(Sospensione dell’ammortamento dei mutui)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento presentato al Senato afferma che la disposizione è volta a concedere il diritto di surroga ex lege nelle garanzie che assistono il mutuo oggetto di sospensione e ad assicurare, nell’ipotesi di riacquisto da parte del cedente di un credito già oggetto di cartolarizzazione, la validità delle garanzie per la banca cessionaria senza necessità di formalità aggiuntive.

La RT afferma che, trattandosi di negozi giuridici tra soggetti privati, non si registrano effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

 

Articolo 2, comma 17-septies
(Investimenti immobiliari)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese c. capitale

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese c. capitale

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento, afferma che  la disposizione prevede la possibilità per gli enti previdenziali di effettuare investimenti sul Polo giudiziario di Bolzano. La disposizione va collocata nel quadro regolamentare vigente ed in tal senso non comporta effetti.

La disposizione autorizza altresì per il 2011 lo Stato alla sottoscrizione di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, finalizzate alla realizzazione di infrastrutture. All’onere pari a 1 milione di euro per il 2011 si provvede a carico della Tabella B del Mef.

 

Nulla da osservarein merito ai profili di quantificazione.

 

In merito ai profili di copertura, con riferimento all’utilizzo delle risorse iscritte nell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, si segnala che lo stesso, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

Articolo 2 commi da 17-octies a 17-duodecies
(Patrimonio separato BancoPosta) 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non considera le norme.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, ribadisce che la costituzione di un patrimonio separato per l’esercizio delle attività di bancoposta è funzionale all’esigenza di disporre, anche per bancoposta, di un parametro di riferimento patrimoniale per l’applicazione degli istituti di vigilanza patrimoniale e di informativa. Non si ritiene – afferma la RT - che dalla proposta derivi un aumento del rischio a carico di Poste Italiane, atteso che ad oggi la società ha un patrimonio netto di oltre 4 miliardi di euro e considerato che il suo perimetro e contesto operativo non vengono variati dalla norma in esame. La RT precisa, inoltre, che la previsione di una delibera di costituzione del patrimonio da parte dell’assemblea (invece che da parte del consiglio d’amministrazione, come previsto dal codice civile) è volta ad assicurare un adeguato controllo da parte del Ministero dell’economia. La RT afferma, in conclusione, che le norme non comportano effetti negativi a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme intervengono - fra l’altro - sugli assetti patrimoniali e organizzativi di una società per azioni esterna al perimetro delle pubbliche amministrazioni[315]. In tal senso, quindi, non sono ravvisabili nella nuova disciplina effetti finanziari di carattere diretto. Ciò premesso, si osserva tuttavia che Poste Italiane SpA è partecipata nella quasi totalità da soggetti pubblici (le partecipazioni sono detenute per il 65% dal MEF e per il 35% dalla Cassa depositi e prestiti). Tali soggetti possono quindi concorrere, come principali azionisti, alla ripartizione degli utili ovvero – se del caso – al ripiano delle passività. Inoltre, qualunque modifica in materia di patrimonializzazione, gestione e organizzazione di un’impresa operante nel settore dei servizi e del credito può riflettersi sulla sua redditività e, quindi, sui suoi equilibri di bilancio, con possibili effetti per la finanza pubblica in termini di dinamica delle entrate fiscali e contributive. Sugli aspetti richiamati appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione da parte del Governo, anche per chiarire le possibili modalità di attuazione della disposizione che prevede la partecipazione - anche di controllo – di Poste Italiane SpA nel capitale di banche.

 

Articolo 2, comma 17-terdecies
(Misure in materia di vigilanza supplementare sulle imprese assicurative private) 

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxi emendamento, non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamentoprecisa che la disposizione si propone di integrare, in via eccezionale e temporanea, l’insieme di misure c.d. anticrisi che riguardano il settore assicurativo. La misura proposta introduce una deroga alle vigenti regole in materia di vigilanza prudenziale sul gruppo assicurativo (c.d. vigilanza supplementare), volta ad introdurre la possibilità di tener conto, ai fini del calcolo della solvibilità corretta, della differenza tra il valore di iscrizione nel bilancio individuale delle imprese di assicurazione italiane dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell’Unione europea destinati a permanere durevolmente nel patrimonio (tendenzialmente prossimo al loro costo) ed il relativo fair value[316], se inferiore.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

 

 

Articolo 2 comma 17-quaterdecies
(Proroga del termine per la cessione delle partecipazioni bancarie) 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica (riferita al testo originario del decreto legge, in base al quale la proroga in esame poteva operare fino al 31 dicembre 2011) ricorda che il termine per la cessione delle partecipazioni in banche popolari è già stato differito (al 31 dicembre 2011) dall’articolo 1, comma 17-bis, del DL 194/2009.

Si segnala che anche a tale rinvio non erano stati ascritti effetti finanziari.

Con la disposizione del decreto legge originario il termine viene ulteriormente prorogato di un anno per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dall’articolo 30, comma 2, primo periodo, del T.U. bancario, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori (fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata). La RT afferma che la disposizione non ha effetti onerosi per la finanza pubblica. Nel corso dell’esame presso il Senato, il termine è stato esteso - come detto - a tutto il 2014. La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato afferma che la norma non comporta oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 2, comma 18
(Differimento approvazione bilanci e convenzioni Agenzie fiscali)

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, non considera la disposizione.

 

La relazione tecnica  al testo originario ricorda che la disposizione prevede il differimento, al 30 giugno 2011, dei termini di approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali e dei termini per l’adozione dei relativi atti presupposti.

La relazione afferma inoltre che la norma non determina effetti onerosi a carico della finanza pubblica.

In proposito, si segnala che, nella Nota[317] di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in sede referente presso il Senato, in merito a possibili profili di onerosità determinati dalla proroga delle convenzioni, il Governo ha precisato che le stesse sono prorogate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, anche in considerazione delle precisazioni fornite dal Governo durante l’esame al Senato.

 

Articolo 2, comma 18-bis
(Dilazioni di pagamento di contribuenti in difficoltà)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnicaal maxiemendamento afferma che la disposizione in esame non comporta alcuna perdita di gettito poiché il peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà che non consente il rispetto del piano di ammortamento concesso ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, rende incerta la possibilità di recupero effettivo. Quest’ultima in ogni caso, sconta la necessità di disporre di tempi brevi per le azioni esecutive con i connessi costi aggiuntivi. La proroga dei termini in questione palesa per converso, vantaggi sia nell’immediato che nel medio e lungo periodo, in ragione della ripresa spontanea dei pagamenti.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto delle considerazioni espresse dalla RT, si rileva la necessità di disporre di una quantificazione, sia pur di massima, degli effetti di gettito derivanti  dalla dilazione di pagamenti,  che assume carattere ultrannuale.

 

 

Articolo 2, comma 18-ter
 (Prededuzione delle spese di gestione da parte di Equitalia Giustizia S.p.A.)

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non considera la disposizione.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento precisa che la disposizione integra l’articolo 2 del decreto legge n. 143 del 2008, disciplinando le modalità di recupero delle spese di gestione per le attività rese da Equitalia Giustizia S.p.A. Tale recupero, a partire dai versamenti da eseguire dal 1° aprile 2011, si attua mediante prededuzione e secondo modalità, condizioni e termini stabiliti nelle convenzioni che regolano i rapporti con i competenti ministeri. Inoltre l’emendamento prevede che, con riferimento alle risorse in denaro sequestrate, intestate al Fondo Unico Giustizia, la società trasferisca le risorse su uno o più conti correnti intrattenuti con operatori finanziari che garantiscano adeguate condizioni di redditività e solidità.

La relazione afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, appaiono necessari chiarimenti circa i possibili effetti di cassa per il bilancio dello Stato nel 2011 conseguenti alla possibilità per Equitalia Giustizia S.p.A. di effettuare i versamenti dovuti al bilancio dello Stato prededucendo quanto ad essa spettante a titolo di recupero delle spese di gestione sostenute per l’assolvimento dei propri fini statutari.

 

 

Articolo 2, comma 18-quater
(Concorsi dell’amministrazione finanziaria)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento presentato al Senato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti (Graduatorie MEF)

/

3,4

4,1

4,1

/

1,7

2,1

2,1

/

1,7

2,1

2,1

Minori spese correnti

(Fondo MEF art. 1, comma 14 DL 262/2006)

/

3,4

4,1

4,1

/

1,7

2,1

2,1

/

1,7

2,1

2,1

 

La relazione tecnica, riferita al testo del maxiemendamento presentato al Senato, afferma che la norma prevedendo il completamento dei programmi di cui al concorso del 5 agosto 2009 e del 28 novembre 2007, consente l’assunzione di 41 complessive unità di personale con qualifica dirigenziale di seconda fascia presso il Ministero dell’Economia e delle finanze. Considerato che il costo medio lordo di riferimento per l’assunzione di un dirigente di seconda fascia è pari a euro 109.097, e che alcune delle unità prestano già servizio presso il predetto Ministero, e che per le stesse verrà, pertanto, considerato il solo costo differenziale, l’iniziativa comporta una maggiore spesa valutata in circa 3,4 milioni di euro per l’anno 2011 (in relazione alla circostanza che le assunzioni avverranno presumibilmente a decorrere dal mese di marzo) e a 4,1 milioni di euro a decorrere dal 2012, come illustrato nella tabella riportata a seguire. Ai relativi oneri si provvede con l’utilizzo delle disponibilità del fondo istituito presso il Ministero, di cui al comma 14, dell’articolo 1 del DL n. 262/2006.

(euro)

Qualifiche

Unità

Onere unitario a regime

Onere totale anno 2011 (10/12 onere annuo)

Onere totale annuo a regime

Concorso

5 agosto 2009

 

Personale esterno

23

109.097

2.091.026

2.509.231

Dirigenti ex Area III F3

4

69.568

231.893

278.272

Totale

27

 

2.322.919

2.787.503

Concorso

28 novembre 2007

 

Personale esterno

8

109.097

727.313

872.776

Dirigenti ex Area III F3

5

69.568

289.867

347.840

Dirigenti ex Area III F1

1

73.087

60.906

73.087

Totale

14

 

1.078.086

1.293.703

TOTALE GENERALE

41

 

3.401.005

4.081.206

 

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla compatibilità della disposizione in esame con la vigente disciplina in materia di limitazione del turn over del personale delle amministrazioni dello Stato. Ci si riferisce in particolare, alle norme di cui all’art. 9, commi 5-12, del DL n. 78/2010 che prevedono, tra l’altro, nel triennio 2011-2013[318], per le medesime amministrazioni[319], una limitazione del 20% del turn over, cui sono associati effetti di risparmio scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

In particolare alle suddette norme sono ascritti, in termini di saldo netto da finanziare, risparmi pari a 7,9 milioni di euro per il 2011, a 58,0 milioni di euro per il 2012 e a 198,1 milioni di euro a decorrere dal 2013. Sui saldi di indebitamento netto e fabbisogno sono scontati risparmi pari a 4,3 milioni di euro per il 2011, a 33,4 milioni di euro per il 2012 e a 118,5 milioni di euro a decorrere dal 2013. Con specifico riferimento al comparto ministeri, la RT riferita alle citate disposizioni, pur non computando economie in riferimento al 2011, quantifica, in merito al 2012, economie pari ad euro 22.975.500.

Considerata, inoltre, la natura permanente del maggior onere previsto dalla norma, appare opportuno acquisire chiarimenti in merito alle effettive disponibilità del Fondo di cui all’art. 1, comma 14, del DL n. 262/2006, poste a copertura del medesimo onere, tenuto conto delle ulteriori destinazioni delle risorse del Fondo. Queste ultime sono destinate – per metà all'amministrazione economico-finanziaria e per la restante metà alle amministrazioni statali - oltre che al finanziamento di specifici programmi di assunzioni di personale qualificato, ad ulteriori finalità (incentivazione all’esodo e alla mobilità territoriale del personale delle medesime amministrazioni).

Si rammenta che l’art. 1, comma 14, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) prevede, tra l’altro, che una quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’attività di contrasto all’evasione fiscale - con specifico riferimento al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo - per un ammontare non superiore a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, è destinata ad un apposito fondo volto a finanziare, le finalità di spesa sopra evidenziate.

Con riguardo all’effetto complessivo delle norme in esame sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, pari a circa il 51% del saldo netto da finanziare, l’indicazione contenuta nel prospetto riepilogativo sembra essere conseguenza dello sconto degli effetti indotti (incasso di parte delle somme erogate a titolo di contributi ed imposte) recati della norma che tuttavia non hanno una distinta evidenza ai fini del saldo netto da finanziare. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

 

In merito ai profili di copertura, con riferimento all’utilizzo, nell’anno 2011, del Fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006, si segnala che le suddette risorse sono iscritte sul capitolo 3041 del Ministero dell’economia e delle finanze, denominato fondo per la concessione di incentivi all’esodo, alla mobilità territoriale e erogazione di indennità di trasferta, nonché per uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato, che reca uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per l’anno 2011. Da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, sul suddetto capitolo è presente una disponibilità di competenza pari al suddetto stanziamento. Si segnala, peraltro, che la disposizione non reca una esplicita quantificazione dell’onere e che questa, pari a 3,4 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4,08 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, è desumibile solo dalla relazione tecnica allegata al provvedimento.

 

Articolo 2, comma 18-quinquies
(Imposta di registro sul trasferimento di immobili)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento presentato al Senato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori entrate tributarie (Ag. fiscali-imp. di reg.)

/

1,0

1,0

1,0

/

1,0

1,0

1,0

/

1,0

1,0

1,0

Minori spese correnti

(Tabella A)

/

1,0

1,0

1,0

/

1,0

1,0

1,0

/

1,0

1,0

1,0

 

La relazione tecnica, riferita al testo del maxiemendamento presentato al Senato, afferma che la disposizione in esame modifica quanto previsto dall’art. 1, comma 25, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), relativamente alle agevolazioni in materia di registro (aliquota dell’1%) per i trasferimenti di immobili compresi nei piani urbanistici particolareggiati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula. La modifica normativa estende la data entro la quale l’intervento deve essere completato da 5 a 8 anni. Tuttavia, si stima che la proroga di tre anni possa comportare un possibile effetto negativo in termini di minore recupero di gettito da accertamento, nei casi in cui il contribuente che abbia già fruito dell’ agevolazione in esame non sia riuscito a completare l’intervento entro il vigente termine quinquennale. Tale potenziale effetto negativo - che la RT qualifica di “difficile quantificazione” – si può ritenere, prosegue la RT, non ecceda l’onere indicato nella stessa disposizione (1 milione di euro a decorrere dal 2011)

 

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario che il Governo fornisca una quantificazione dell’onere derivante dall’applicazione della proroga in esame. Si rileva, infatti, che la RT riferita ai commi da 25 a 28 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 quantificava una perdita di gettito pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2008. Detta quantificazione era riferita all’applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1% (comma 25, art. 1, legge n. 244/2007) e dell’imposta ipotecaria nella misura del 3% (comma 26, art. 1, legge n. 244/2007).

Inoltre, la norma  anticipa dal 2008 al 2005 il termine iniziale di riferimento per gli atti cui  si applicano le predette agevolazioni dell’’imposta di registro.

Detta disposizione, estendendo l’ambito applicativo dell’agevolazione, appare suscettibile di determinare  un onere che non appare quantificato nella RT e nel prospetto riepilogativo: sul punto andrebbero acquisiti chiarimenti.

 

 

In merito ai profili di copertura, con riferimento all’utilizzo delle risorse iscritte nell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero  dell’economia e delle finanze, si segnala che lo stesso, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

Per quanto concerne la formulazione dell’autorizzazione di spesa, si osserva che la stessa, seppure formulata in termini di previsione di spesa, non è corredata, come previsto dalla legislazione vigente, da una apposita clausola di salvaguardia. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se l’autorizzazione di spesa possa intendersi alla stregua di un limite massimo di spesa, anche in ragione di quanto affermato nella relazione tecnica, secondo la quale, gli effetti della disposizione, seppure di difficile quantificazione, non possono eccedere la spesa di 1 milione di euro espressamente autorizzata.

 

Articolo 2 comma 18-sexies
 (Rimborsi elezioni regionali 2010)

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non considera la norma.

 

La relazione tecnica sottolinea il carattere procedurale della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che il differimento in esame non dovrebbe modificare l’importo complessivo dei rimborsi che, in base alla normativa vigente, saranno distribuiti ai partiti o movimenti politici per le elezioni regionali del marzo 2010. Infatti tale importo viene calcolato non sul numero di soggetti che richiedono i rimborsi, ma sul numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali della Camera dei deputati (articolo 1, comma 5, della legge157/1999)[320]. Pertanto l’importo viene ripartito fra i soggetti aventi diritto nella sua integrità, qualunque sia la dimensione della platea dei destinatari.

Ciò premesso, appare comunque opportuno un chiarimento in merito agli effetti finanziari del differimento, atteso che l’intervento della disposizione risulta successivo alla scadenza di un termine fissato a pena di decadenza dal diritto di presentare istanza di rimborso.

Si ricorda che - ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 157/1999 - l'erogazione dei rimborsi per il rinnovo della Camera, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali, nonché per i referendum, è disposta a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

 

Articolo 2, commi da 18-septies a 18-decies
(Applicazione dei principi contabili internazionale nella redazione dei bilanci di esercizio )

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento precisa che le norme in esame si propongono di introdurre per i bilanci di esercizio una procedura specifica di endorsement degli IAS/IFRS che consenta di emanare disposizioni attuative volte realizzare il coordinamento tra i principi contabili internazionali e la disciplina del codice civile in materia di società.

In particolare, in base al comma 18 septies è prorogata la vigente                                                                                                                                                                                        disciplina civilistica e fiscale per i principi contabili internazionali adottati con regolamenti UE entrati in vigore:

-       fino al 31 dicembre 2010, salvo quanto previsto dal comma 18 decies;

-       successivamente a tale data, nell’ipotesi che non sussista l’esigenza di prevedere disposizioni di coordinamento ai fini civilistici e/o fiscali.

Con disposizioni di carattere transitorio (comma 18 decies) viene prevista la possibilità di emanare disposizioni di coordinamento per la determinazione dell’imponibile fiscale relativamente ai principi contabili internazionali adottati con regolamenti UE entrati in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, ferma restando la loro esclusione dall’ambito applicativo del nuovo comma 7-ter dell’articolo 4 del Decreto legislativo n. 38/2005 introdotto dalle norme in esame.

La relazione precisa che, trattandosi di disposizioni di coordinamento, non si rilevano effetti negativi a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazione da formulare.

 

Articolo 2, comma 18-undecies
(Violazioni in materia di affissioni e pubblicità)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento presentato al Senato, non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento nulla aggiunge al contenuto delle norme

Si ricorda che la 5a Commissione Bilancio del Senato ha espresso sull’emendamento recante le norme in esame, parere contrario.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede, a fronte di un gettito certo per l’adesione alla sanatoria prorogata dalle norme in esame, una diminuzione di gettito per il venir meno di entrate da sanzioni. Resterebbero in ogni caso a carico degli enti locali gli oneri relativi alla  rimozione dei manifesti pubblicitari affissi.

 In ordine ai predetti profili, appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

Articolo 2, comma 19
(Proroga di termini in materia di esercizi pubblici che forniscono l’accesso ad internet in via principale)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, non considera la disposizione.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario ricorda che il comma in esame proroga, fino al 31 dicembre 2011 e limitatamente agli Internet point – cioè agli esercizi pubblici che forniscono l’accesso ad Internet quale attività principale – l’obbligo della preventiva richiesta della licenza al questore.

Conseguentemente non è richiesta la licenza per tutte le attività che offrono il collegamento Internet quale servizio accessorio. Restano fermi, per gli Internet point i controlli di polizia previsti dal testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza e le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche.

Sono, inoltre, abrogate le disposizioni in materia di identificazione degli utenti, monitoraggio delle operazioni ed archiviazione dei dati.

La relazione afferma che la norma non reca oneri a carico della finanza pubblica.

      

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 2-bis, commi 1-4
(Prolungamento o ripristino del rapporto di servizio del dipendente pubblico sospeso e poi prosciolto)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnicaal maxiemendamento presentato al Senato afferma che la disposizione è diretta ad estendere a regime l’efficacia della previsione transitoria che prevede la possibilità per il dipendente pubblico, sospeso e poi prosciolto, di chiedere il prolungamento o il ripristino del proprio rapporto di impiego.

La RT sostiene che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le previste riammissioni in servizio sono effettuate nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che dall’esame della legislazione vigente non sembra riscontrarsi la facoltà a procedere alla riassunzione che la norma in esame intende estendere. Pertanto dalla sua applicazione potrebbero derivare degli oneri per la finanza pubblica non quantificati dalla relazione tecnica. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

 

 

Articolo 2-ter, comma 1
(Disposizioni concernenti regioni, province autonome ed enti locali)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non considera la norma, inserita dal Senato.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento, con riferimento al comma in esame, che apporta diverse modifiche alla legge di stabilità per il 2011 (n. 220 del 2010) in materia di autonomie territoriali, formula le valutazioni di seguito riportate.

 

Con riferimento alla lettera a) – che consente di escludere, dall’ammontare delle spese finali valide ai fini dal rispetto del patto di stabilità, le spese finanziate a valere sulle risorse per i contratti di servizio relativi al trasporto ferroviario e sul Fondo nazionale per le politiche sociali nel limite di 200 mln di euro – la relazione afferma che la norma non necessita di compensazione finanziaria in quanto i relativi effetti sono già cifrati nei tendenziali.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma sembra suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di indebitamento netto e fabbisogno rispetto agli andamenti tendenziali. Infatti, pur scontando questi ultimi le spese erogate dalle regioni a valere sulle risorse indicate dalla norma, come asserito dalla relazione tecnica, è parimenti scontato negli andamenti tendenziali che le spese in questione non siano ulteriori rispetto a quelle complessive consentite dal patto di stabilità interno, bensì comprimano altre voci di spesa delle regioni in modo da mantenere la spesa complessiva di queste ultime all’interno dei parametri prefissati. L’esclusione delle spese in questione da quelle soggette a vincolo consente alle Regioni spazi di spesa per altre voci il cui incremento non dovrebbe essere scontato negli andamenti tendenziali. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

 

Con riferimento alla lettera b) - che introduce nuovi criteri di valutazione quantitativa ponderata delle spese ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna Regione, prevedendo in particolare una ponderazione inferiore a 1 per talune spese di parte corrente e superiore a 1 per le spese in conto capitale – la relazione afferma che la norma mira ad introdurre dal 2012 un criterio di riparto della manovra a carico del comparto regioni, premiando quelle con una maggiore incidenza della spesa in conto capitale. Alla norma non sono ascritti effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione si osserva che la disposizione sembra avere effetti non neutrali sotto il profilo finanziario. Infatti le regioni sono incentivate a ridurre la componente di spesa penalizzata nella ponderazione, recuperando spazi proporzionalmente maggiori per la componente agevolata, in modo da ottenere un ammontare superiore di spesa totale a parità di vincolo complessivo. Poiché, però, dal punto di vista degli effetti di finanza pubblica rileva la spesa complessiva, l’incentivo determinerebbe nel tempo un incremento di quest’ultima a parità di vincolo.

Si osserva inoltre che i coefficienti di ponderazione, rispettivamente minori e maggiori dell’unità per la spesa corrente e in conto capitale, sembrano penalizzare quest’ultima, favorendo la prima, contrariamente all’intento della disposizione dichiarato dalla relazione tecnica[321].

 

Con riferimento alla lettera c) - che inserisce anche i trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private tra le voci che le Regioni possono ridurre, in termini di impegni, per compensare la ridefinizione dei propri obiettivi di cassa – la relazione afferma che la norma consente, fermo restando l’obiettivo complessivo determinato per ciascuna regione, di modificare le componenti interne del saldo, incentivando la spesa per investimenti. Alla norma, pertanto, non sono ascritti effetti finanziari.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 

Con riferimento alla lettera d) – che prevede che le Regioni definiscano i criteri di virtuosità in riferimento agli enti locali, previo confronto in sede locale – la relazione sottolinea il carattere procedurale della disposizione che non necessita di compensazione finanziaria.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 

Con riferimento alla lettera e) - che sposta in via permanente i termini temporali del procedimento attraverso cui stabilire e notificare al Ministero dell’economia gli spazi di compensazione interna tra Regioni ed enti locali sul rispetto globale dei vincoli del patto – la relazione si limita a riassumere il contenuto della disposizione.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, considerato il contenuto ordinamentale della disposizione.

 

Con riferimento alla lettera f) - che aumenta (dal doppio al triplo) le somme soggette a svincolo di destinazione in caso di cessione, da parte delle regioni, di “spazi finanziari” per il miglioramento dei vincoli del patto di stabilità per gli enti locali del proprio territorio, con compensazione a proprio carico – la relazione tecnica afferma che la norma incentiva le regioni ad attivare il patto territoriale verticale ampliando l’entità dello svincolo di destinazione delle somme spettanti alle medesime regioni. Pertanto la disposizione non comporta oneri.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione

 

Con riferimento alla lettera g) - che prevede che alle Regioni non si applichino le sanzioni previste per inadempienza del patto di stabilità interno, tra cui quella prevista dal[322], anche in caso di superamento dei previsti parametri se, nell’anno successivo, applicheranno talune prescrizioni di rigore finanziario (impegni per le spese correnti; indebitamento per investimenti; assunzioni di personale; contratti di servizio elusivi) – la relazione afferma che la norma mira a ritenere adempienti al patto le regioni che si autoapplicano le sanzioni nell’anno successivo all’inadempienza e pertanto non comporta effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che la norma determina la rinuncia da parte dello Stato a conseguire il versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato dalle regioni inadempienti e l'obiettivo programmatico predeterminato: tale versamento è infatti previsto a titolo di sanzione[323] per le regioni inadempienti.

 

Articolo 2-ter, comma 2
(Piani di stabilizzazione finanziaria)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non considera la norma, inserita dal Senato.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento, richiama il contenuto della norma, affermando che essa prevede che l’attuazione degli atti indicati nei piani avvenga entro il 31 dicembre 2012, lasciando inalterato il termine previsto per la cessione alla Regione Campania della proprietà del termovalorizzatore di Acerra. La relazione afferma infine che la norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Nulla da osservare,in merito ai profili di quantificazione.

 

Articolo 2-ter, comma 3
(Proroga accreditamenti provvisori)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, precisa che dalla disposizione non derivano effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur ricordando che alla norma disapplicata fino al 31 dicembre 2012 non erano attribuiti effetti scontati nei saldi di finanza pubblica, appare opportuno che il Governo chiarisca se e in quale misure tale disposizione possa incidere sull’attuazione dei Piani di rientro delle regioni con deficit sanitario.

 

 

Articolo 2-ter, comma 4
 (Disposizioni in materia di sconti in favore del SSN sui farmaci)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, precisa che le disposizioni in esame sono volte a confermare gli effetti finanziari scontati in relazione all’articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78/2010.

In particolare, la norma è volta a chiarire che lo sconto si applica a tutti i farmaci erogati in convenzione, senza escludere i farmaci generici, a fronte di  possibili interpretazioni delle disposizioni recate dall’articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78/2010, finanziariamente meno rigorose rispetto a quella scontata in sede di approvazione del decreto-legge.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare dal momento che le norme sono volte ad evitare l’insorgenza di maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Articolo 2-ter, comma 5
(Misure per la provincia di Milano)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non considera la norma, inserita dal Senato.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento, richiamando il contenuto della norma, afferma che essa è volta ad escludere dal patto di stabilità interno le spese per l’EXPO’ 2015 sostenute dalla provincia di Milano. Tale disposizione non comporta effetti finanziari, atteso che tale esclusione è disposta nei limiti dell’importo di cui al comma 93 dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva in primo luogo che il comma 103 dell’articolo 1 della Legge 220/2010, cui la norma in esame fa riferimento, prevede l’esclusione dal patto di stabilità interno delle “risorse provenienti dallo Stato e delle spese sostenute dal comune di Milano”, non facendo quindi cenno alle spese sostenute dalla provincia. Appare pertanto necessario che sia chiarito se l’esclusione delle spese della provincia sia sostitutiva o aggiuntiva rispetto a quella relativa alle spese sostenute del comune, prevista dal citato comma della legge finanziaria, fermo restando che, anche in tale ultimo caso, l’esclusione debba avvenire comunque entro il limite complessivo di spesa previsto dal comma 93 dello stesso articolo 1 (480 mln).

Si segnala inoltre che la norma non specifica l’ammontare delle spese escluse dal patto, non rendendo possibile definire quanta parte del predetto tetto di spesa complessivo sia assorbito dalla norma in esame.

 

Articolo 2-ter, comma 6
(Modalità di attribuzione dell’importo accantonato in relazione alla sentenza della Corte costituzionale sulle visite fiscali)

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento precisa che la norma non comporta effetti finanziari, in quanto l’importo di 70 milioni attribuito alle regioni è già incluso nel finanziamento del SSN per il 2010.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare dal momento che la norma riguarda stanziamenti già deliberati e, pertanto, considerati nei tendenziali di spesa.

 

Articolo 2-ter, comma 7
(Limiti all’incremento del debito dei comuni)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non considera la norma, inserita dal Senato.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento, richiamando il contenuto della norma, afferma che essa sostituisce la norma di cui al comma 108 della L 220/2010 e modifica l’articolo 204, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 (TUEL), riducendo il limite massimo del tetto di indebitamento degli enti locali, attualmente determinato nella misura del 15%[324], nelle misure del 12 per cento per il 2011, al 10 per cento per il 2012 e all’8 per cento per gli anni successivi. La relazione afferma inoltre che la norma non necessita di compensazioni finanziarie essendo preordinata a ridurre progressivamente la capacità di indebitamento degli enti locali.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che, in difformità a quanto affermato dalla relazione tecnica, la norma sembra apparentemente volta ad incrementare il tetto previsto dalla normativa vigente per l’accesso al debito per il periodo 2011-2012. Tale tetto, fissato ordinariamente nel 15% dall’articolo 204, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 (TUEL), è stato infatti transitoriamente ridotto all’8% per il triennio 2011-2013 dal comma 108 della L 220/2010. A tale ultima disposizione, peraltro, non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

 

Articolo 2-ter, comma 8
(Oneri amministrativi delle associazioni di enti locali)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non considera la norma, inserita dal Senato.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento, richiamando il contenuto della norma, afferma che essa aggiunge le associazioni degli enti locali tra i soggetti[325] che la normativa vigente esonera dal versamento al bilancio statale delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa per gli apparati amministrativi. La relazione afferma inoltre che la norma non necessita di compensazione finanziaria in quanto l’assoggettamento delle associazioni in parola all’obbligo di versamento predetto non è stato cifrato tra i tendenziali.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione

 

Articolo 2-ter, comma 9
(Utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie)
 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non considera la norma.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento presentato al Senato, dopo aver illustrato la norma, esclude che la stessa possa determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che alle disposizioni in esame, non sono stati ascritti effetti finanziari in occasione delle precedenti proroghe.

Si segnala peraltro che le disposizioni appaiono suscettibili di determinare effetti di parziale dequalificazione della spesa. In proposito andrebbe acquisto l’avviso del Governo.

 

Articolo 2-ter, comma 10
(Disposizioni in materia di incompatibilità per i sindaci)

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non considera la norma, inserita dal Senato.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento afferma che la norma, concernente disposizioni in materia di incompatibilità per il sindaco, non comporta effetti finanziari.

 

Nulla da osservare, in merito ai profili di quantificazione

 

Articolo 2-ter, comma 11
 (Disposizioni in materia di cessione di partecipazioni dei comuni)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non considera la norma, inserita dal Senato.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento afferma che la norma, che proroga l’obbligo di cessione delle partecipazioni di cui all’articolo 14, comma 32, del DL n. 78/2010, nel caso di società in perdita negli ultimi tre esercizi, non comporta effetti finanziari.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 

Articolo 2-ter, comma 12
(Gestione enti parco)

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, ascrivealla norma i seguenti effetti:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

Enti parco

 

0,8

 

 

 

0,8

 

 

 

0,8

 

 

Minori spese correnti

Taglio lineare tabella C

 

0,8

 

 

 

0,8

 

 

 

0,8

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la disposizione sottrae dalla soppressione i consorzi di funzione, costituiti per la gestione degli enti parco regionali non oltre il 31 dicembre 2011. Al relativo onere si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili in Tabella C.

Si ricorda che la 5a Commissione del bilancio del Senato ha espresso sull’emendamento Bricolo 2.456 (testo 2), recante le norme in questione, parere di nulla osta a condizione che il taglio lineare avvenisse fino a concorrenza dell'onere. La successiva formulazione ha quantificato il suddetto taglio in 800.000 euro per l’anno 2011.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non consente di valutare la congruità del taglio operato con i minori risparmi conseguenti alla mancata soppressione dei consorzi di gestione costituiti con legge regionale per la gestione degli Enti parco. Sul punto pare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Si ricorda che il prospetto riepilogativo allegato alla L. 191/2009, con riferimento ai commi dell’articolo 2 da 183 a 188 (relativi alla riduzione dei contributi ordinari agli enti locali) ascriveva a tali norme i seguenti effetti sui saldi:

 

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Minori spese correnti

48,0

126,0

160,0

48,0

126,0

160,0

48,0

126,0

160,0

Si ricorda altresì che la relazione tecnica allegata all’A.S. 1790 esponeva per le norme i seguenti effetti finanziari, nulla dicendo circa i maggiori risparmi connessi alla soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali, di cui al comma 186, lettera e):

 

Riduzione contributi

2010

2011

2012

Province

1

5

7

Comuni

12

86

118

Comunità montane

35

35

35

Totale

48

126

160

 

In merito ai profili di copertura, con riferimento alla riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di parte corrente rifinanziate dalla tabella C allegata alla legge di stabilità 2011, si ricorda che l’esplicito riferimento alle solo spese rimodulabili appare ultroneo in seguito alla ridefinizione del contenuto della suddetta tabella effettuata ai sensi dell’articolo 52, comma 1, della legge n. 196 del 2009. In merito all’idoneità di tale copertura finanziaria, appare comunque opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Si segnala, infine, che la disposizione, seppure formulata in termini di previsione di spesa, non è corredata, come previsto dalla legislazione vigente, da una apposita clausola di salvaguardia. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione della natura della spesa stessa, se l’autorizzazione di spesa possa intendersi alla stregua di un limite massimo di spesa.

Articolo 2-ter, comma 13
(Disposizioni in materia di trasferimenti per i comuni)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non considera la norma, inserita dal Senato.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbe acquisita conferma della neutralità della disposizione sotto il profilo finanziario.

In particolare andrebbe confermato che la riduzione dei trasferimenti ai comuni delle regioni a statuto ordinario, disposta dall’art. 14 del DL n. 78/2010, si applichi interamente anche per l’esercizio 2011, non potendosi intendere quindi implicitamente ridotta per un quarto in relazione all’invarianza dei trasferimenti erogati, a titolo di acconto, per il primo trimestre 2011.

 

 

Articolo 2-quater, commi 1-3
(Sperimentazione carta acquisti)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnicariferita al maxiemendamento presentato al Senato afferma che la norma identifica come beneficiario della carta acquisti non già il destinatario ultimo della stessa, ma gli enti caritativi che si impegnano a distribuirla. La sperimentazione avrà una durata di 12 mesi. Un decreto del Ministero del lavoro stabilirà le modalità attuative. La carta contiene un contributo mensile di 40 euro; considerando che l’obiettivo è di raggiungere 100.000 famiglie, la spesa annuale prevista è di 50 milioni di euro, entro il limite del quale si provvede a valere sul Fondo sociale destinato al soddisfacimento delle esigenze di natura alimentare, energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti[326].

La RT afferma che, utilizzando risorse già disponibili a legislazione vigente, non vi sono effetti negativi a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che né la norma né il prospetto riepilogativo contengono indicazioni in ordine alla ripartizione temporale dell’onere complessivo.

Più nello specifico, si rileva che il prospetto riepilogativo non espone alcun effetto finanziario, né in termini di maggiori spese (per l’onere derivante dalle norme in esame) né in termini di minori spese (per la riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 29, del DL 112/2008).

Poiché il limite di spesa di 50 milioni di euro è riferito ad un periodo di sperimentazione di dodici mesi (a decorrere dalla data di concessione delle carte acquisti agli enti caritativi, previa selezione di questi ultimi mediante apposito decreto ministeriale), non è escluso che i relativi effetti finanziari possano estendersi anche all’anno 2012. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo.

 

In merito ai profili di copertura, con riferimento all’utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, si segnala che le suddette risorse sono iscritte nel capitolo 1639 del Ministero dell’economia e delle finanze, denominato fondo speciale per il soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare ed energetiche dei cittadini meno abbienti. Da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, nel suddetto capitolo non è presente alcuno stanziamento di competenza. Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

Articolo 2-quater, comma 4
(Disposizione in materia di cedibilità dei trattamenti di fine servizio)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferito al maxiemendamento, nulla aggiungendo al contenuto della disposizione, precisa che essa non comporta effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare dal momento che la disposizione non appare recare effetti negativi a carico della finanza pubblica.

 

Articolo 2-quater, commi 5 e 6
(Semplificazione legislativa)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento non menziona la norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare tenuto conto che alle norme del D. Lgs. 212 del 2010 non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

 

Articolo 2-quater, comma 7
 (Sicurezza sui luoghi di lavoro nei settori della navigazione e del trasporto ferroviario)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxi emendamento, non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, non considera la disposizione in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare trattandosi di una disposizione di carattere ordinamentale.

 

Articolo 2-quater comma 8
(Proroga incarichi dirigenziali AGEA)
 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

0,2

 

 

Minori spese correnti

 

 

0,4

 

 

 

 

0,4

 

 

 

 

0,4

 

 

 

La relazione tecnica afferma che l’onere di 400.000 euro è stato determinato prendendo a riferimento il costo medio unitario annuo lordo di un dirigente di seconda fascia presso l’AGEA.

 

In merito ai profili di quantificazione, premesso che dal testo e dalla relazione tecnica non si ricavano informazioni in ordine al numero dei dirigenti da immettere in ruolo con le nuove procedure concorsuali, andrebbe acquisita una precisazione riguardo ai criteri posti alla base della quantificazione in esame. In particolare, andrebbe esplicitato il costo unitario assunto ai fini del calcolo della spesa relativa alla permanenza in servizio dei dirigenti anziani. Andrebbe inoltre chiarito se tale onere riguardi l’impiego per l’intero esercizio 2011 di detti dirigenti (intendendosi già inclusa nelle previsioni tendenziali la spesa da sostenere, per questi ultimi, in base alla normativa vigente)[327].

Quanto alla ridotta misura dell’onere (0,2 milioni di euro) imputato ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento, essa sembra determinata dalla considerazione, per tali saldi, degli effetti indotti (maggiori entrate tributarie e contributive, che vanno a compensare parzialmente la spesa lorda di 0,4 milioni di euro). I medesimi effetti, tuttavia, non trovano distinta evidenza ai fini del saldo netto da finanziare. Sul punto andrebbero acquisiti chiarimenti.

 

In merito ai profili di copertura, con riferimento all’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge finanziaria per il 2011, si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all’articolo 2, commi 2-duodecies, 2-terdecies, 2-quaterdecies, 4-septiesdecies, 12-bis e 12-undecies.

 

Articolo 2-quater, comma 9
(Proroga al 2014 esonero dal servizio dipendenti PA)

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxi emendamento, non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, precisa che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, considerato che si tratta di una posizione concessa discrezionalmente dall’amministrazione in relazione alle proprie esigenze funzionali, che in relazione a tale istituto non si potrà procedere a nuove assunzioni e che al dipendente collocato in esonero è riconosciuto un trattamento economico inferiore a quello del dipendente in servizio.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare anche dal momento che la relazione tecnica alla disposizione prorogata (articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008) prevedeva risparmi prudenzialmente non scontati sui saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 2-quater, comma 10
(Impugnazione licenziamenti individuali)

 

Il prospetto riepilogativo, e la relazione tecnica riferiti al maxiemendamento  presentato al Senato non considerano la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 2-quinquies
(Disposizioni concernenti il sistema bancario)

 

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori entrate

 

141

141

141

 

141

141

141

 

141

141

141

Maggiori entrate

 

141

141

141

 

141

141

141

 

141

141

141

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento riassume brevemente il contenuto delle disposizioni.

Le norme prevedono la trasformazione in credito d’imposta, ove ne ricorrano le condizioni, delle attività per imposte anticipate connesse al particolare regime di svalutazione dei crediti previsto, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, dal comma 3 dell’articolo 106 del TUIR nonché dalle altre disposizioni relative all’allineamento del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali.

La ratio della disposizione, come precisa la relazione, è individuabile nel divario di incidenza delle imposte anticipate nei bilanci degli operatori italiani, rispetto a quelli europei, divario che dipende da disposizioni fiscali meno favorevoli riguardanti, in particolare, l’impossibilità di dedurre integralmente le rettifiche su crediti nell’anno di formazione, determinando la formazione di attività fiscali differite (DTA). Tale circostanza si traduce in una penalizzazione sul piano della dotazione patrimoniale delle banche italiane, nell’ambito del nuovo accordo di Basilea, in quanto le DTA, ove superino una certa soglia, generano una riduzione del capitale di migliore qualità (common equity), determinando esigenze di ricapitalizzazione,

Le norme, pertanto, prevedono la conversione automatica in crediti d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997, delle poste rappresentative delle DTA connesse con le svalutazioni dei crediti, nel caso in cui si verifichino perdite di esercizio. In tal modo le DTA sono facilmente smobilizzabili e possono concorrere al riassorbimento delle perdite di esercizio.

La relazione afferma, inoltre, che per quanto riguarda l’impatto in termini di gettito le disposizioni descritte comportano sostanzialmente un’anticipazione finanziaria, considerando che il comma 4 dell’articolo in esame prevede che i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate non sono più deducibili nell’esercizio stesso e negli esercizi successivi.

La stima degli effetti di perdita di gettito connessa alla trasformazione delle DTA in credito d’imposta utilizzabile in compensazione delle imposte dovute è stata elaborata in forma puntuale, attraverso una elaborazione dei dati di bilancio e dei dati delle dichiarazioni fiscali relativi alle variazioni che producono imposte anticipate (svalutazione crediti non deducibili nell’anno, importo residuo relativo agli anni pregressi, maggiori valori dei beni materiali)  con riferimento alla totalità dei soggetti interessati.

Per la valutazione delle DTA connesse alla svalutazione dei crediti è stata utilizzata la media dei dati del quinquennio 2004-2008 al fine di depurare i risultati dagli effetti della crisi finanziaria e di tener conto delle aspettative di ripresa della redditività del settore. Per quanto riguarda le DTA prodotte dai maggiori valori dell’avviamento a seguito del riallineamento operato, mediante versamento dell’imposta sostitutiva del 16 per cento, ai sensi dell’articolo 15, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008, è stato utilizzato l’unico dato disponibile, riguardante il periodo d’imposta 2008. Tale dato è stato rimodulato per tenere conto degli effetti delle prospettive di ripresa sulla frequenza dei soggetti in perdita.

Ai fini del calcolo degli importi di DTA trasformabili in crediti d’imposta, ai sensi del comma 2, sono stati utilizzati i dati di bilancio dei singoli operatori riguardanti il capitale sociale e le riserve.

Nella tavola che segue viene riportato il credito d’imposta stimato nei cinque anni considerati, la media relativa alla quota di credito riconducibile alle svalutazioni dei crediti ed il credito relativo al riallineamento ai sensi dell’articolo 15, comma 10, del DL n. 185 del 2008.

 

(milioni di euro)

Anno d’imposta

Credito d’imposta stimato dai dati dichiarativi

 

Svalutazione crediti

DL 185/2008

Totale

2008

207

132

345

2007

119

 

119

2006

39

 

39

2005

57

 

57

2004

50

 

50

Media aritmetica

94

132

 

Per quanto riguarda la quota di credito relativa al riallineamento dei valori dell’avviamento ai sensi del DL n. 185 del 2008, per la quale si dispone del solo dato riferito al periodo d’imposta 2008, tale dato è stato riproporzionato considerando il periodo 2010 come già trascorso ai fini delle deduzioni fiscalmente rilevanti  ed applicando un abbattimento del 60 per cento al fine di considerare una riduzione dei soggetti in perdita nel 2011 rispetto alla numerosità rilevata nel 2008. L’importo stimato risulta, quindi, pari a 47 milioni di euro (132*8/9*40%).

La perdita di gettito annua risulta pertanto di 141 milioni di euro annui (94+47), ipotizzando il pieno utilizzo del credito d’imposta in ogni esercizio.

La relazione precisa, inoltre, che per gli esercizi successivi al primo anno di applicazione non è stato considerato alcun effetto positivo di gettito derivante dalle minori deduzioni dei componenti negativi di cui al comma 4 e dalla minore formazione di perdite d’impresa riportabili agli anni successivi.

La relazione ricorda, altresì, che, a copertura della perdita di gettito annua sopra quantificata, le norme prevedono, a decorrere dal periodo d’imposta 2011, la modifica, da un nono ad un decimo, delle quote di deducibilità fiscale dei maggiori valori delle attività immateriali di cui all’articolo 15, comma 10, del decreto legge n. 185 del 2008.

La relazione assegna a tale disposizione un effetto di ripresa di gettito pari a 144 milioni di euro annui dal 2011, di cui 125 a titolo di IRES e 19 a titolo di IRAP.

La stima si basa sui dati dei versamenti effettuati con modello F24, dai quali risulta che il gettito dell’imposta sostitutiva sui maggiori valori dell’avviamento e delle attività immateriali è pari a 4.911 milioni nel 2009 ed a 1.081 milioni nel 2010. A tale gettito corrisponde un maggiore valore affrancato di 30,7 miliardi nel 2009 e di 6,7 miliardi nel 2010. Le quote deducibili annualmente, a legislazione vigente, ammontano a circa 4.159 milioni. Per effetto della nuova disposizione, le medesime ammonteranno a 3.705 milioni per ciascuno dei nove esercizi rimanenti. A decorrere dal periodo d’imposta 2011, la differenza sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili annualmente è pari a 454 milioni (4.159-3.705), cui corrisponde un maggior gettito annuo di competenza di 144 milioni, di cui 125 milioni a titolo di IRES e 19 milioni a titolo di IRAP.

Per cassa la norma comporta un maggior gettito di 144 milioni annui a decorrere dal 2011, in considerazione delle modalità previste dal comma 7, ai fini della determinazione del versamento in acconto dovuto per tale anno.A tal fine, la relazione tecnica ipotizzaun tasso di redditività dei soggetti interessati pari al 100 per cento. 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione appare corretta, sulla base dei dati e delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica. In relazione a tali ipotesi, andrebbe, tuttavia, chiarito come l’adozione di un tasso di redditività del 100 per cento, utilizzato nella valutazione per cassa delle maggiori entrate per il 2011 - derivanti dalla modifica delle quote di deducibilità dei maggiori valori delle attività immateriali, ai sensi del comma 6 - sia compatibile con la presenza di operatori in perdita che fruiscono del credito d’imposta. Tali operatori, infatti, possono continuare a dedurre i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate, limitatamente alla quota non trasformabile in credito d’imposta. 

  

 

Articolo 2-sexies
(Modifica del regime di tassazione dei Fondi comuni di investimento)

 

Il prospetto riepilogativo,relativo al maxiemendamento, ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori entrate

 

 

6,7

12,9

 

 

6,7

12,9

 

 

6,7

12,9

Maggiori entrate

 

1,3

 

 

 

1,3

 

 

 

1,3

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la modifica dell’attuale disciplina fiscale degli Organismi di investimento collettivo in valori mobilieri (OICVM) è volta ad unificare il regime fiscale attualmente esistente per gli OICVM residenti in Italia a quelli residenti in altro Stato membro dell’Unione europea e conformi alle direttive comunitarie in materia. In particolare, per i fondi nazionali, con il provvedimento viene previsto il passaggio dalla attuale tassazione del maturato in capo ai fondi, alla tassazione del realizzato in capo ai sottoscrittori delle quote del fondo. Con il passaggio alla tassazione al momento della realizzazione, il reddito generato dal fondo sarà tassato solo al momento dell’effettiva percezione da parte del sottoscrittore. Attualmente la tassazione avviene col criterio della maturazione, in base al quale la società di gestione preleva annualmente, a titolo di imposta definitiva, un ammontare pari al 12,5 per cento sul risultato annuo conseguito dal fondo (nel caso in cui la performance annuale del fondo risultasse negativa viene calcolato un risparmio di imposta da poter utilizzare a compensazione o da accantonare per compensazioni future).

Ai fini della stima degli effetti di gettito, la RT ipotizza che i contribuenti non modifichino in maniera consistente le scelte di smobilizzo delle quote rispetto a quelle attuali e che il flusso di sottoscrizioni rimanga costante nel tempo. Tale ipotesi, in assenza di un meccanismo che annulli il vantaggio del tax defferral, potrebbe non essere completamente realizzata e comportare modifiche nei comportamenti di acquisto e vendita dei sottoscrittori di fondi, al fine di sfruttare la possibilità di posticipare la realizzazione dei guadagni (effetto lock-in), ed anticipare la realizzazione delle perdite, con ulteriori effetti negativi sul gettito. Tuttavia, considerando che verrà meno uno degli elementi che tendono a contribuire alle performance negative dei fondi, viene considerata plausibile l’ipotesi che il flusso di sottoscrizioni rimanga costante nel tempo.

La RT evidenzia, inoltre, che il gettito relativo a questo tipo di strumenti finanziari è risultato negli ultimi anni estremamente variabile passando da circa 60 milioni di euro nel 2004 ad oltre 600 milioni di euro nel 2007, per poi decrescere repentinamente a 25 milioni di euro nel 2009 e risalire nel 2010 a 37,2 milioni di euro. L’andamento degli ultimi due anni, in particolare, è stato considerato non congiunturale, ma strutturale e dovuto, in prevalenza, allo spostamento degli investimenti dai fondi comuni nazionali a quelli esteri, più appetibili in termini di rendimenti, oltre che dagli effetti di compensazione determinati dai c.d. “crediti d’imposta pregressi”.

La RT afferma che attualmente, anche sulla base delle sintetiche informazioni rese disponibili dall’associazione di categorie dei fondi comuni di investimento, si stima che l’attuale turnover  medio per i fondi sia di tre anni. Ai fini della stima, si ipotizza che ogni mese il flusso delle realizzazioni sarà costante e pari a circa 1/36 del valore del patrimonio dei fondi. Si ipotizza, inoltre, che il rendimento dei fondi maturi in maniera lineare durante l’anno.

Sulla base di queste ipotesi, nel primo mese di applicazione della riforma il rendimento realizzato sarà dato dalla quota di patrimonio realizzato (pari ad 1/36) e dal rendimento relativo al periodo di detenzione (pari ad 1/12 del rendimento annuo dei fondi). Pertanto coloro che liquidano la quota al primo mese realizzeranno un risultato pari a 1/36 x 1/12. nel secondo mese la quota di realizzo sarà pari a 1/36 x 2/12 e così via fino al 36° mese in cui il rendimento sarà pari a 1/36 x 36/12 = 1/12. A partire da allora il rendimento realizzato coinciderà in ogni mese con il rendimento maturato.

Per il calcolo degli effetti di gettito la RT utilizza i dati di gettito di competenza del 2009 (versamenti relativi a tutto il 2010), pari a circa 37,2 milioni di euro. Attualmente le società di gestione versano l’imposta sostitutiva del 12,5 per cento sul risultato di gestione maturato in ciascun anno, a partire dal mese di febbraio dell’anno successivo in un massimo di undici rate. Passando alla tassazione dei redditi di capitale realizzati dal fondo, le imposte calcolate sulle vendite relative ad ogni mese verranno versate entro la fine del mese successivo. Ai fini della stima degli effetti di cassa, dovuti all’entrata in vigore del nuovo regime di tassazione, si deve considerare che l’imposta relativa ai rendimenti realizzati dai sottoscrittori verrà versata il mese successivo al mese di realizzo. Dato che la riforma entrerà in vigore dal primo luglio del 2011, nel primo anno di applicazione del nuovo regime si avrà un aumento di gettito dovuto ai versamenti relativi alle realizzazioni in corso d’anno (versamenti che avverranno fra agosto e dicembre 2011). Per cui l’effetto di cassa per il 2011 sarà positivo e pari a 1,3 milioni di euro, che rappresenta la somma delle imposte calcolate sulle realizzazioni di ogni mese del primo anno di applicazione della riforma.

  Negli anni successivi, 2012 e 2013, si stima che le entrate che si avranno con la tassazione sul realizzato si manterranno inferiori rispetto al gettito previsto per ciascuna delle annualità in esame, pari a circa 37 milioni di euro. Nel 2012, oltre alle realizzazioni in corso d’anno, ci saranno anche i versamenti di competenza del periodo gennaio-giugno 2011 dell’imposta sul risultato di gestione maturato, ma il risultato sarà nel complesso negativo (-6,7 milioni di euro). anche nel 2013 gli effetti della riforma comporteranno una perdita di gettito (-12,9 milioni di euro), per arrivare a una sostanziale invarianza sul gettito a decorrere dall’anno 2014, anno dal quale le modifiche proposte sono foriere di effetti positivi.

(milioni di euro)

 

2011

2012

2013

Cassa regime maturato

-

-18,6

-37,2

Cassa regime realizzato

1,3

11,9

24,3

Effetti complessivi

1,3

-6,7

-12,9

 

La RT ipotizza, infatti, che una modifica della struttura di tassazione possa frenare la tendenza a localizzare in paesi esteri la costituzione dei fondi al fine di collocarne le quote sul territorio nazionale con le regole proprie dei fondi esteri, ed anche invertire in parte tale tendenza incentivando lo spostamento in Italia di fondi costituiti all’estero per sole ragioni fiscali. Questo potrebbe comportare un beneficio, anche in termini di gettito, non soltanto relativo alle eventuali maggiori ritenute fiscali sui fondi ma anche in termini di probabile maggiore tassazione sui soggetti societari gestori dei fondi. Tali effetti prudenzialmente non vengono considerati nella quantificazione.

Nel passaggio al nuovo regime di tassazione sono, inoltre, previste, specifiche disposizioni transitorie volte a regolare lo smaltimento dello stock di risparmi di imposta pregressi accumulato dal sistema dei fondi comuni nazionali. È infatti previsto che lo stock di risparmi maturati in anni precedenti e non ancora compensati, possa essere utilizzato in compensazione delle ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai partecipanti al fondo.

Il ritmo di smaltimento dei risparmi di imposta maturati dai fondi comuni d’investimento italiani risulta estremamente variabile, dipendendo da fattori legati all’andamento dei mercati finanziari e dalla realizzazione di risultati positivi di gestione maturati da altri fondi comuni gestiti dalla stessa SGR. Nel regime attuale i risultati negativi dei fondi italiani, infatti, possono essere compensati con i risultati positivi maturati da altri fondi gestiti dalla stessa SGR oppure riportati in avanzi senza limiti temporali. Nel nuovo regime, il risparmio d’imposta, corrispondente ai risultati negativi di gestione è utilizzabile dalla singola SGR a scomputo delle ritenute applicabili in capo ai partecipanti sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi stessi. Tale previsione garantisce che l’ammontare delle minori ritenute versate corrisponda a quello della minore imposta sostitutiva che i fondi in questione avrebbero versato, compensando il risultato positivo di gestione maturato con i risultati negativi di gestione riportati dagli anni precedenti.

Considerato quindi che l’applicazione delle nuove disposizioni non modifica sostanzialmente le modalità di utilizzo in compensazione dei risparmi di imposta, le stesse non determinano, secondo la RT, effetti sul gettito.

 

In merito ai profili di quantificazione, la stima degli effetti di gettito appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi posti alla base della quantificazione. Appare tuttavia opportuno che il Governo fornisca maggior riguardo all’asserita neutralità finanziaria delle previsioni che consentono l’utilizzo da parte della SGR dei risparmi di imposta mediante lo scomputo delle ritenute in capo ai partecipanti in particolare andrebbero forniti dati ed elementi volti ad escludere che dalla previsione possano discendere effetti di gettito, per la maggiore entità e la diversa tempistica delle compensazioni.

 

In merito ai profili di copertura, con riferimento all’utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, appare opportuno che il Governo confermi che l’utilizzo delle suddette somme non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul suddetto fondo.

Articolo 3
(
Disposizioni di copertura finanziaria)

 

In merito ai profili di copertura, con riferimento alla formulazione dell’alinea, si segnala che la stessa non è stata modificata coerentemente con il testo approvato in seguito alla votazione dell’emendamento 1.900 del Governo. L’alinea, infatti, continua a far riferimento agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, non tenendo conto del fatto che sono state inserite una serie di disposizioni dotate di un’autonoma copertura finanziaria, nei confronti delle quali andrebbe esplicitamente esclusa l’applicazione della disposizione in esame.

Si rileva, inoltre, che il comma 4 dell’articolo 2 è stato sostituito con disposizioni recanti ulteriori coperture finanziarie. Pertanto, nella disposizione in essere si provvede alla copertura finanziaria solo di una quota degli oneri derivanti da tale disposizione, mentre alla restante quota si provvede invece a valere sulle risorse specificatamente indicate al suddetto comma 4. Alla luce di tali considerazioni, le due disposizioni sopra richiamate andrebbero coordinate tra di loro.

Sempre sotto il profilo della formulazione della disposizione, si segnala che la lettera b) del comma 1, dell’articolo 3 prevede un ulteriore onere, pari a 15 milioni di euro, che non è ricompreso nell’importo complessivo indicato dall’alinea. Tale onere trova copertura attraverso le risorse di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge di stabilità per il 2011.

Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, si segnala che, durante l’esame in prima lettura al Senato, il Governo ha chiarito che:

-          le risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 dell’Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio risultano sufficienti per provvedere ai rimborsi maturati senza dar luogo ad ulteriori oneri derivanti dalla maggiorazione di interessi passivi;

-          le somme di cui è previsto il mantenimento in bilancio ai sensi del comma 1, lettera d) , avendo natura di conto capitale, avrebbero costituito residui di stanziamento, non determinando un miglioramento dei saldi, qualora non utilizzate;

-          la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante la riduzione lineare delle disponibilità di competenza relative ai consumi intermedi, prevista dalla lettera a) del comma 2, determina effetti di contenimento della spesa, tenuto anche conto che ai mancati impegni contabili, seppure intervenuti quasi alla conclusione dell’esercizio, corrispondono in sostanza mancate obbligazioni giuridiche e, dunque, un effetto positivo solo in termini di indebitamento netto.

Con riferimento all’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge di stabilità per il 2011, si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all’articolo 2, commi 2-duodecies, 2-terdecies, 2-quaterdecies, 4-septiesdecies, 12-bis e 12-undecies, e all’articolo 2-quater, comma 8;

Con riferimento alle risorse utilizzate ai sensi del comma 1, lettere b), d) e f) si ricorda che le stesse sono iscritte, rispettivamente, nel capitolo 2183 del Ministero dell’economia e delle finanze per essere successivamente assegnate alla Presidenza del Consiglio, nel capitolo 7282 del Ministero dell’economia e delle finanze e nel capitolo 3001 del Ministero dell’interno. Da una interrogazione effettuata al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, i capitoli dei quali è previsto l’utilizzo recano le necessarie disponibilità.

In considerazione della natura prevalentemente capitale delle risorse utilizzate a copertura delle spese di natura corrente autorizzate, desumibile dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato all’atto Senato n. 2518, appare opportuno che il Governo chiarisca se non vi sia una parziale dequalificazione della spesa.

Infine, in relazione all’articolo 3, comma 2-bis, secondo periodo, con riferimento all’utilizzo per la compensazione degli effetti finanziari del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali, si rinvia alle osservazioni formulate all’articolo 2, commi 2-quinquiesdecies, 3-sexies , 6-quater e 16-sexies.

 

Articolo 3, comma 2-bis
(Riassegnazione Fondo per interventi urgenti e indifferibili)

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxi emendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

49,5

 

 

 

49,5

 

 

Maggiori entrate

 

49,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

49,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

49,5

 

 

 

49,5

 

 

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, nulla aggiunge al contenuto della disposizione che prevede la riassegnazione al Fondo per gli interventi urgenti e indifferibili.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la diversa destinazione delle risorse in esame appare suscettibile di determinare un aumento della spesa per interessi e dello stock del debito pubblico, rispetto a quanto scontato nei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

 

 

 

 

 

 


 

 



[1]La circolare dei Presidenti delle Camere del 20 aprile 2001 Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi dispone l'uso di "proroga" quando il termine non è ancora scaduto e di "differimento " quando il termine è già scaduto.

[2] "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

[3] "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini", convertito, con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.

[4] "Legge di contabilità e finanza pubblica".

[5]    Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

[6]     Recante Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della Legge 30 luglio 1998, n. 274.

[7] In particolare l'articolo 1, comma 40, della citata legge di stabilità 2011 ha disposto l’incremento di 924 milioni di euro per l'anno 2011 della dotazione del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti. Una quota delle predette risorse - pari a 874 milioni di euro - è stata destinata ad essere ripartita, con D.P.C.M., tra le finalità e negli importi indicati nell’Elenco 1 allegato al provvedimento. Tra le finalità così individuate rientrano:

-          la proroga della liquidazione della quota del 5 per mille IRPEF, ai sensi dell’art. 2, commi da 4-novies a 4-terdecies, del decreto-legge 40/2010 (5x1000 dell’anno finanziario 2010), cui sono assegnati 100 milioni di euro;

-          gli interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati (art. 1, comma 1264, legge 296/2006), cui sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro.

[8]    Il DPCM che, tra l'altro, provvede ad istituire materialmente l'organismo di indirizzo, non è stato ancora emanato, risultata essere in fase di approvazione.

[9] Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

[10]   Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

[11]Concernente i "requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica".

[12]   Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 (Revisione del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti).

[13]   Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009. Articolo 40 (Recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE. Disposizioni in materia di emoderivati, adeguamento alla farmacopea europea e disposizioni sull’ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell’Unione europea).

[14] Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 dicembre 2010, n. 293, S.O.

[15]   (“Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale”), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20.

[16]    Decreto legislativo emanato in attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 3 della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004).

[17]   Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

[18]    Legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante “Nuovi interventi in campo ambientale”.

[19]   L’elenco dei Centri Sanitari Italiani nel Mondo è consultabile nella sezione del Ministero della Salute dedicata all’Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo:

      http://www.ipocm.salute.gov.it/ipocm/pdOspedali.jsp?language=italiano&id=564&area=ipocm

[20]   L. 13 dicembre 2010, n. 220, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).

[21]   D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 aprile 2009, n. 33.

[22]   L'Istituto Italiano per gli studi filosofici (IISF) si caratterizza come scuola di alti studi post-universitari e centro di ricerche. L'IISF ha sviluppato rapporti di collaborazione con le principali istituzioni accademiche italiane e straniere; le sue iniziative spaziano dall’area umanistica a quella delle scienze naturali, nella prospettiva di rafforzare il dialogo tra i due settori. A tale scopo, l’IISF ha svolto attività in comune con il CNR e con vari istituti scientifici italiani ed europei, tra i quali il CERN di Ginevra. L'IISF si è occupato altresì di concorrere al riequilibrio tra il Centro-Nord e il Sud d'Italia. In tale prospettiva, molte delle sue iniziative (corsi di formazione, scuole estive, mostre didattiche e storiche) sono state localizzate in Abruzzo, Basilicata e Calabria.

[23]   L'Istituto Italiano per gli Studi Storici (IISS), fondato nel 1946 da Benedetto Croce, ha dato vita a varie attività afferenti a discipline del settore storiografico. L’Istituto organizza corsi, seminari e conferenze, svolge attività editoriale e provvede alla formazione dei giovani, mettendo a concorso numerose borse di studio per laureati italiani e stranieri. Inoltre, è dotato di una ricca biblioteca, nonché di archivi donati da personalità eminenti della cultura meridionale.

[24]   Istituito dall'art. 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5/2009 (L. 33/2009).

[25]   “Comma 2-terdecies em. 2359. La disposizione prevede un’ulteriore assegnazione di risorse nel limite di due milioni per l’anno 2011”.

[26]   Deliberazione 27 maggio 2005, Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate-Rifinanziamento della legge208/1998-periodo 2005-2008 (Legge finanziaria 2005).

[27]   Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, per il triennio 2009-2011.

[28]   D.L. 31 maggiio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122.

[29]   D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[30]   D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI», ai sensi dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[31]   Comunicato 24 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2010, n. 171.

[32]   La L. n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) ha previsto che, “a partire dal 1° gennaio 2005, una quota parte delle entrate erariali ed extra-erariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva, dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall'enalotto, dal bingo, dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione istantanea e differita, nonché da eventuali giochi di istituzione successiva a tale data, è destinata al CONI per il finanziamento dello sport”. Da ultimo, l’art. 30-bis, c. 4, del D.L. n. 185/2008 (L. 2/2009) ha fissato in € 470 mln la quota in favore del CONI per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010 ed ha previsto che, a decorrere dal 2011, l’importo sia determinato con decreto del MEF. Ulteriori risorse sono state assegnate dall’art. 1, c. 23-ter e 23-octiesdecies, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010).

[33]   Il bilancio del CONI, unitamente alla relazione sull’attività svolta, è trasmesso alle Camere dall’autorità di governo vigilante, ai sensi dell’art. 30, c. 5, della L. 70/1975. Il 30 novembre 2010 è stata annunciata all’Assemblea della Camera la trasmissione della documentazione relativa al 2009. Il controllo sulla gestione finanziaria dell’ente è effettuato dalla Corte dei Conti; l’ultima relazione presentata e annunciata il 31.3.2009 (Doc. XV, n. 83) è relativa all’esercizio 2007. http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2009/delibera_8_2009_relazione.pdf.

[34]   Adottato dal Consiglio nazionale del CONI il 26 febbraio 2008 (http://www.coni.it/fileadmin/_temp_/coni/pdf/Statut2008.pdf ).

[35]   Si veda anche l’art. 23 dello Statuto del CONI. Il medesimo articolo chiarisce anche che, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica, tra le altre, le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all’utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello alla formazione dei tecnici, all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici. Nell’esercizio delle attività a valenza pubblicistica, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del CONI ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica dell’attività non modifica l’ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse.

[36]   Ciò sulla base dell'art. 14 della L. n. 91/1981, che, ai c. 3 e 4, prevedeva che per l'attività di amministrazione degli uffici centrali, le federazioni si avvalessero del personale del CONI e per le attività di carattere tecnico e sportivo di personale assunto da esse stesse con contratto di diritto privato. Con la L. n. 138/1992 (art. 3), tali disposizioni sono state abrogate ed è stato previsto l'inquadramento nei ruoli del personale CONI di tutto il personale in servizio presso le federazioni sportive nazionali al 31.12.1990 con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato.

[37]   Ministero dell'economia e delle finanze, Circ. 23-12-2010 n. 40, Enti ed organismi pubblici - Bilancio di previsione per l’esercizio 2011.

[38]    Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[39]   D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[40]   Tale articolo è stato introdotto dall’articolo 62 dello stesso D.Lgs. 150.

[41]   Cioè i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito un’intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3.

[42]   Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

[43]   Il D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, recante Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274, all’art. 42 prevede che gli atti di alienazione, di affitto di aziende o di rami delle stesse, nonché quelli di alienazione e di locazione di beni immobili (ovvero di beni mobili in blocco) o costituzione di diritti reali sugli stessi e le transazioni, di valore indeterminato o superiore a quattrocento milioni di lire (206.582,76 euro), necessitano di autorizzazione ministeriale, che può essere concessa sentito il comitato di sorveglianza. Quest'ultimo, anch'esso di nomina ministeriale (come del resto il suo presidente), è composto da tre o cinque membri, uno (o due) dei quali scelto tra i creditori chirografari; i restanti (cui per l'attività svolta spetta un compenso) sono invece scelti tra esperti del ramo di attività esercitata dall'impresa o di procedure concorsuali (art. 45). Per quanto concerne le funzioni del comitato, esso è chiamato ad esprimere il proprio parere nei casi previsti dalla legge e in ogni altro caso in cui il ministero lo ritenga opportuno; esso delibera a maggioranza di voti dei suoi membri (art. 46).

[44]    Recante Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della Legge 30 luglio 1998, n. 274.

[45]    L. 21 dicembre 1999, n. 508, Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

[46]    D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 , Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508.

[47]    L’art. 5 del DPR 132/2005 è stato modificato dal D.P.R. 31 ottobre 2006, 295, Regolamento recante disposizioni correttive e integrative al D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, in materia di modalità di nomina dei presidenti delle istituzioni artistiche e musicali

[48]   I cui moduli sono integrati in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati e strutture edilizie varie.

[49]   Come modificato e integrato dal DM 6 febbraio 2006.

[50]   In sostanza, con l’attivazione del “conto energia”, a partire dal mese di settembre 2005 anche i privati, le famiglie e i condomini possono connettersi alla rete nazionale e vendere a tariffe incentivanti la propria energia elettrica prodotta da pannelli fotovoltaici.

[51]   Le modifiche più significative, rispetto alla precedente disciplina, apportate dal DM 19 febbraio 2007 riguardano: la semplificazione delle procedure di accesso alle tariffe incentivanti con l’eliminazione delle graduatorie e con la possibilità di richiesta dell’incentivazione al GSE dopo l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici; l’abolizione del limite annuo di potenza incentivabile, sostituito da un limite massimo cumulato della potenza incentivabile; tariffe differenziate in base al grado di integrazione architettonica; maggiorazioni delle tariffe per particolari tipologie di soggetti responsabili (piccoli Comuni, autoproduttori, scuole e strutture sanitarie pubbliche, ecc); l’introduzione di un premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia.

[52]   MURGIA: «Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali» (197).

[53]   ROSSA ed altri: «Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali ed industriali causati dall'incuria dell'uomo» (3351).

[54]   L. 27 maggio 1949, n. 260, Disposizioni in materia di ricorrenze festive.

[55]   L. 5 marzo 1977, n. 54, Disposizioni in materia di giorni festivi.

[56]Per completezza si ricorda che l’art. 1, commi 325-334, della L. 244/2007 è stato abrogato dall’art. 5, comma 9, lett. a), del D.L. 93/2008 (c.d. decreto taglia – ICI, convertito dalla L. 126/2008). I meccanismi di incentivazione alla filiera cinematografica sono stati poi ripristinati, dall’art. 63, comma 13-ter, del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L.133/2008.

[57]   Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

[58]    L’articolo 2549 del Codice civile stabilisce che, con il contratto di associazione in partecipazione, l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

[59]   D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto è riconosciuta la nazionalità italiana ai film che presentano:

a)      le componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), f), n) e q) e cioè: regista italiano; autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani; sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani; ripresa sonora diretta in lingua italiana; troupe italiana; effettuazione in Italia di almeno il 30 per cento della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche, nonché agli oneri sociali;

b)      almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g), h) e cioè: interpreti principali in maggioranza italiani; interpreti secondari per tre quarti italiani; autore della fotografia cinematografica italiano; montatore italiano;

c)      almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere i), l), m) e cioè: autore della musica italiano; scenografo italiano; costumista italiano;

d)      e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere o) e p) e cioè: riprese ed uso di teatri di posa in Italia; utilizzo di industrie tecniche italiane.

[60]    L’articolo 2554 del Codice civile si riferisce al contratto di cointeressenza agli utili di un’impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

[61]   L’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2004 stabilisce che per il riconoscimento dell'interesse culturale, i film devono presentare alcune componenti: quelle di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), n), o), p) e q) e cioè: regista italiano; autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani; sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani; interpreti principali in maggioranza italiani; interpreti secondari per tre quarti italiani; ripresa sonora diretta in lingua italiana; troupe italiana; riprese ed uso di teatri di posa in Italia; utilizzo di industrie tecniche italiane; effettuazione in Italia di almeno il trenta per cento della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonché agli oneri sociali; inoltre, debbono presentare almeno quattro delle componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere g), h), i), l) e m) e cioè: autore della fotografia cinematografica italiano; montatore italiano; autore della musica italiano; scenografo italiano; costumista italiano.

[62]    Ai sensi dell’art. 2359 c.c. sono considerate società controllate:

1)       le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2)       le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3)       le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

[63]   Si ricorda che in base all’articolo 1 della legge n. 161 del 1962, la proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali sono soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo (ora Ministero per i beni e le attività culturali).

[64]   In attuazione di quanto disposto sono stati adottati il D.M. 7 maggio 2009 e i due D.M. 21 gennaio 2010.

[65]   Il paragrafo 3 dell’art. 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che alla Commissione siano comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti di Stato. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. In tal caso si prevede che la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale (obbligo c.d. di stand-still).

[66]   I citati articoli del D.P.R. n. 600 del 1973 stabiliscono che i sottoindicati soggetti devono, o possono in seguito all’esercizio di apposita opzione, tenere la contabilità ordinaria:

a)   società soggette all'imposta sulle società - IRES;

b)   enti pubblici e privati, diversi dalle società, soggetti all'imposta sulle società - IRES, e trust, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;

c)   società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;

d)   persone fisiche che esercitano imprese commerciali;

e)   persone fisiche che esercitano arti e professioni;

f)    società e associazioni fra artisti e professionisti;

g)   enti pubblici e privati, diversi dalle società, soggetti all'imposta sulle società - IRES, e trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;

h)   sostituti di imposta;

i)    allevatori di animali che utilizzano mangimi ottenibili per meno di un quarto dal proprio terreno.

[67]    L’organismo (istituito dall’art. 4 del citato D.lgs. 28/2004) è composto di 13 membri, di cui 3 sono membri di diritto, 3 promanano dalle regioni, 3 dagli enti locali, 4 sono designati da associazioni di categoria. Oltre ad esercitare una funzione consultiva, l’organo predispone un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, contenente l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche di intervento (relativamente alle sale) e di promozione. L’art.5 del D.L. 250/2005 (L. 27/2006) ha esteso la programmazione della Consulta alla programmazione stagionale, alla co-distribuzione e realizzazione di mostre e festival di rilevanza nazionale e internazionale, nonché alla pubblicazione, diffusione e conservazione di riviste e opere riguardanti la cinematografia.

[68] Comunicazione (2009/C 31/01) pubblicata in GUUE C31 del 7 febbraio 2009.

[69] Comunicazione del 26.09.2001  (2002/C 43/04) pubblicata in GU C 43 del 16.2.2002.

[70]    Legge 7 agosto 1990, n. 250, Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

[71]   L’art. 21, comma 1, lett. a), n. 4), del DPR 25 novembre 2010, n. 223, recante riordino dei contributi all'editoria, ha abrogato, a decorrere dal bilancio d’esercizio 2011, la parte del comma 2-ter che limita i contributi concessi a imprese editrici ed emittenti radiotelevisive delle minoranze linguistiche ad un massimo del 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa.

[72]   I contributi sono concessi a condizione che l’impresa non editi altri giornali quotidiani, nonché subordinatamente al possesso di requisiti già riferiti a imprese editrici di giornali e quotidiani (lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 dell’art. 3 della medesima L. 250/1990).

[73]   In tal caso, le imprese beneficiarie non devono possedere altre emittenti radiotelevisive.

[74]   L’art. 3, comma 2-ter, L. 250/1990 ha anche escluso esplicitamente le imprese editrici e le emittenti radiotelevisive delle minoranze linguistiche dalla possibilità di beneficiare degli ulteriori contributi integrativi di cui al comma 11 del medesimo art. 3 (contributi aggiuntivi concessi, per ogni esercizio, nella misura del 50 per cento di quanto determinato dall’art. 3, comma 10, laddove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d’esercizio annuali, compresi gli ammortamenti). Il citato comma 11 è stato successivamente abrogato dall’art. 21, comma 1, lett. a), n. 11), del DPR 223/2010 (v. infra), a decorrere dal bilancio d’esercizio 2011.

      L’ultima parte dell’art. 3, comma 2-ter ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la concessione di contributi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all’estero.

[75]   Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

[76]   La medesima norma stabiliva anche che la quota spettante alle emittenti radiofoniche è ripartita sulla base del decreto del Ministro delle comunicazioni 1 ottobre 2002, n. 225, mentre tra le emittenti televisive è suddivisa ai sensi della L. 250/1990. Tale ultima disposizione è stata successivamente abrogata dall’art. 21, comma 1, lett. b), n. 1), del DPR 223/2010, a decorrere dal bilancio d’esercizio 2011. Peraltro, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del DPR, le erogazioni previste in favore delle emittenti radiotelevisive delle minoranze linguistiche sono effettuate, ove necessario, mediante riparto percentuale delle risorse disponibili fra tutte le imprese radiofoniche e televisive aventi titolo.

[77]   Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

[78]   Legge 23 dicembre 2009, n. 191, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

[79]   Si ricorda che l’articolo 2, comma 488, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) aveva disposto che, al fine di garantire gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti a livello europeo indicati del DPEF, gli enti previdenziali, a decorrere dall’anno 2008, potessero effettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma indiretta e nel limite complessivo del 7% dei fondi disponibili. Inoltre, nella stessa norma veniva autorizzata l’INAIL, sempre nel rispetto del limite del 7% dei fondi disponibili, ad effettuare investimenti in forma diretta per la realizzazione del Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli, secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 438, della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) .

Il successivo comma 489 dell’articolo 2 sopra citato faceva salvi comunque i procedimenti allora in corso relativi alle somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non erano state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, precisando che tali somme potevano essere investite entro il limite di cui al precedente comma 488 (cioè entro il 7% dei fondi disponibili).

Successivamente, l’articolo 5, comma 5 del D.L. 93/2008 ha disposto l’abrogazione delle disposizioni in materia di investimenti dell’INAIL recate dalla legge finanziaria per il 2008. In particolare, tale abrogazione ha comportato il venir meno dei maggiori oneri recati dal D.L. n. 248/2007, per complessivi 700 milioni di euro in termini d’indebitamento netto per il 2008 e di 600 milioni di euro per il 2009 e il 2010.

[80]   D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

[81]   D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

[82]   http://www.federalismi.it/document/09022011163505.pdf.

[83]   Previsto dall’art. 2, comma 416, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007).

[84]   http://www.istruzione.it/web/ministero/cs090211.

[85]   Ai sensi dell’art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124) tali graduatorie sono utilizzate per l’accesso ai ruoli del personale docente nella misura del 50% dei posti, mentre per il restante 50% si attinge dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami.

[86]   Tale articolazione consegue da disposizioni diverse succedutesi nel tempo: la legge 124/1999; il DM 123/2000, il D.L. 255/2001 (che ha recato norme di interpretazione autentica della legge e del DM citati in relazione al contenzioso amministrativo da essi ingenerato), l’art.1 del D.L. 97/2004 (L. 143/2004).

[87]   La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata, con ordinanza 5 febbraio 2010, dal Tar del Lazio, investito del ricorso proposto da alcuni docenti precari per ottenere l’esecuzione da parte del MIUR della sentenza n. 10809 del 2008. Con tale sentenza, emessa dal medesimo tribunale, venivano annullati il decreto 16 marzo 2007 e la relativa nota esplicativa n. 5485 del 19 marzo 2007, nella parte in cui stabilivano, per il biennio 2009-2011, la collocazione in coda in caso di trasferimento ad altra provincia. Nel corso del giudizio principale, il suddetto principio era stato ribadito dal DM n. 42 del 2009, relativo ai criteri per l’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2010 e 2010-2011. Era, poi, intervenuto l’art. 1, comma 4-ter, del D.L. n. 134 del 2009.

[88]  Con DM 28 maggio 2009, n. 56 sono state impartite istruzioni per la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto da utilizzare negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011.

 

[89]   Le Scuole europee sono state create nel 1953 per l’istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità europee. L’insegnamento in esse impartito comprende l’istruzione fino al termine degli studi medi superiori, al termine dei quali viene rilasciata la licenza liceale europea, i cui titolari possono iscriversi all’università. A ciascuna Scuola europea è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico. Lo Statuto è stato da ultimo adottato con Convenzione del 21 giugno 2004, ratificata con legge 6 marzo 1996, n. 151.

[90]   D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine

[91]   L. 26 maggio 2000, n. 147, Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri.

[92] La relazione tecnica all’emendamento del Governo specifica che la rimodulazione del periodo di permanenza all’estero dei docenti e la contestuale riduzione del limite massimo comporta economie di spesa con riferimento ai costi per indennità di trasferimento e di prima sistemazione; si allinea pertanto agli indirizzi di razionalizzazione della spesa pubblica.

[93]    La Sezione speciale è stata istituita dal D.M. 29 luglio 2009, emanato in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 162/2008. Con il successivo D.M. 21 settembre 2010, citato dalla norma in esame, è stata estesa la garanzia della Sezione speciale all’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci e rimorchi con massa massima superiore a 10 tonnellate.

[94]    Recante “Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.

[95]    D.L. 25 giugno 2008 n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[96]    Le autorità competenti per l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 14 dell’articolo 83-bis del D.L. n. 112/2008 sono:

§l'Agenzia delle entrate, per l'esclusione dai benefici finanziari e fiscali;

§il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'esclusione dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi. Il Ministero provvede altresì alle segnalazioni agli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell'adozione dei provvedimenti in materia previdenziale;

§il Ministero dello sviluppo economico, per l'esclusione dai benefici finanziari.

[97]    L. 17 maggio 1999, n. 144, “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”.

[98]    La rateizzazione del premio all'INAIL, prevista in 4 rate annuali all’articolo 44 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, è concessa su richiesta del datore di lavoro, con una maggiorazione delle somme afferenti alle scadenze successive a quella della prima rata. Nella stessa disposizione si prevede anche il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente  in un'unica soluzione.

[99]    Si ricorda che l’articolo 7, comma 1, del D.L. 78/2010 ha disposto, con effetto della data di entrata in vigore dello stesso D.L. 78 (è cioè dal 31 maggio 2010), la soppressione dell’IPSEMA e dell’ISPESL, con conseguente attribuzione delle funzioni all’INAIL, il quale è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi. La soppressione è motivata con la necessità di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività demandate dalla normativa vigente agli enti previdenziali pubblici in materia di sicurezza sul lavoro, nonché per ottimizzare le risorse ed evitare duplicazioni di attività.

[100]  Si ricorda che l’articolo 11-bis del D.Lgs. n. 286/2005 è stato recentemente introdotto dall’articolo 1-bis, comma 2, D.L. 6 luglio 2010, n. 103.

[101]  I contratti in commento sono stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da una parte, e dalla società Trenitalia spa, dall’altra.

[102]  Recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.

[103]Nel frattempo, secondo quanto prescritto dal DPCM 27 gennaio 2010, con atto di indirizzo del MIUR in data 6 agosto 2010, sono state individuate le priorità dell’azione dell’Agenzia per l’anno 2010. Esse sono riassumibili nella formazione del personale docente e non docente e dei dirigenti scolastici; nello sviluppo delle nuove tecnologie per l’innovazione; nella collaborazione al potenziamento della dimensione comunitaria dell’istruzione; nel monitoraggio dei fenomeni del sistema scolastico e nella documentazione dei processi di innovazione. Tali obiettivi si declinano nella collaborazione con le direzioni generali del Ministero.

[104]D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

[105]   La soppressione è prevista nei seguenti USR: Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Umbria (- 1 in ogni USR); Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto (-2 in ogni USR); Lazio e Toscana (-3 in ogni USR).

 

[106]D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

[107]L’articolo 6, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha prorogato l’applicazione di tali disposizioni per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due successivi. È poi intervenuto l'articolo 2, comma 56, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), che ne ha ulteriormente prorogato l'applicazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e al successivo, nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro. Successivamente l’articolo 1, comma 129, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) ne ha ulteriormente prorogato l'applicazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006 e la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 393 della legge n. 296 del 2006) ne ha prorogata l’applicazione fino al 2007. Quindi l'articolo 1, comma 168, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha prorogato l'efficacia della disposizione per il periodo d’imposta 2008.  

Da ultimo l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, ha prorogato la disposizione per i periodi di imposta 2009 e 2010.

[108]D.P.R. 29-10-2010 n. 222 (Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

[109]D.L. 31-5-2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).

[110]L’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha previsto l’adozione di regolamenti di delegificazione con i quali provvedere al riordino, alla trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa.

[111]L’articolo 26, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha confermato la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali, ad una determinata scadenza, non siano stati emanati i regolamenti di riordino previsti dal citato comma 634; l'articolo 7, comma 30 del decreto-legge n. 78/2010 ha interpretato  il suddetto articolo 26nel senso che l'effetto soppressivo previsto dalla norma concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del medesimo comma nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

[112]RecanteMisure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica e convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[113]Si ricorda che tale legge reca disposizioni sull'ordinamento della CONSOB, con particolare riferimento a norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito, nonché norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio.

[114]Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia.

[115]Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

[116]Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ("Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile"), al verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi suddetti, può avvalersi di commissari delegati.

[117] Precedentemente, lo stato di emergenza era stato prorogato dai seguenti provvedimenti: D.P.C.M. 11 dicembre 2002, D.P.C.M. 7 novembre 2003, D.P.C.M. 23 dicembre 2004, D.P.C.M. 28 ottobre 2005, D.P.C.M. 16 marzo 2007, D.P.C.M. 14 febbraio 2008, D.P.C.M. 18 dicembre 2008, D.P.C.M. 19 novembre 2009. Il D.P.C.M. 14 febbraio 2008, nel prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2008, lo aveva circoscritto ai soli territori delle regioni Sicilia, Calabria e Puglia. Tuttavia, il successivo D.P.C.M. 25 luglio 2008 lo ha nuovamente esteso a tutto il territorio nazionale, "considerato che il persistente afflusso di stranieri comunitari irregolari continua ad essere particolarmente rilevante, assumendo su tutto il territorio nazionale dimensioni sempre più preoccupanti". Con D.P.C.M. 21 aprile 2005, lo stato di emergenza in questione è stato esteso "alla situazione di criticità di carattere economico-sociale derivante dalla rilevantissima richiesta di lavoratori nei settori agricolo e turistico-alberghiero".

[118] Si ricorda che l'art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ("Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo") ha disposto una regolarizzazione dei rapporti di lavoro prestato da cittadini non comunitari come badanti o come lavoratori domestici. Successivamente, la procedura di emersione è stata estesa a tutti i tipi di lavoro con il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 ("Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari").

[119] L’art. 1-ter del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 ("Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini") ha disposto una regolarizzazione dei lavoratori italiani e stranieri, occupati in modo irregolare nelle attività di assistenza personale e del lavoro domestico, attraverso la presentazione di una dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro e previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore.

[120] "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES".

[121] "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".

[122] "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)".

[123]Legge 30 dicembre 2010. n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

[124]Legge 4 novembre 2005, n. 230, Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.

[125]http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=11150.

[126]D.Lgs. 5-10-2000 n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78)

 

[127]Le citate leggi istitutive hanno previsto che - fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  che dispone che l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici –il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotti con proprio decreto i provvedimenti necessari per l'istituzione nelle province degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalle stesse leggi e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali; gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore delle suddette leggi, presso l'ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito delle  province di Milano, di Ascoli Piceno e di Bari e Foggia, e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni della nuova provincia sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici delle nuove province cui sono imputate le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi .

 

[128]Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

[129]Recante "disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[130]  Si tratta in particolare dei capitoli 3330 “proventi derivanti da donazioni ed eventuali assegnazioni da parte del ministero dell’economia e delle finanze” (UPB 2.2.1.2) e 4055 “proventi derivanti da dismissioni patrimoniali” (UPB 3.2.1.1) dello stato di previsione dell'entrata. Il Fondo di ammortamento è amministrato dal Ministro dell’economia, coadiuvato da un Comitato consultivo composto dal Direttore generale del Tesoro, con funzioni di presidente, dal Ragioniere generale dello Stato, dal Direttore dell’Agenzia delle entrate e dal Direttore dell’Agenzia del demanio (art. 44, comma 2, del D.Lgs. n. 396/2003).

[131]Si ricorda che l’articolo 78 del D.L. n. 112/2008, al fine di favorire il rientro dalla situazione di indebitamento del Comune di Roma, ha disposto la nomina del Sindaco a Commissario straordinario del Governo, con il compito di provvedere alla ricognizione della situazione economico-finanziaria del Comune e delle società da esso partecipate e di predisporre ed attuare un piano di rientro dall’indebitamento pregresso del Comune. Tale piano di rientro è stato presentato dal Commissario straordinario il 5 dicembre 2008 ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data.

Nelle more dell’approvazione del piano di rientro, il comma 8 dell’articolo 78 del D.L. n. 112 aveva autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a concedere al Comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro per il 2008, al fine di superare la grave situazione di mancanza di liquidità che il Comune di Roma si trovava ad affrontare. Le somme anticipate dalla Cassa Depositi e prestiti sono state restituite ai sensi del D.L. n. 154/2008, che all’articolo 5, comma 1, ha previsto l’attribuzione al comune di Roma di un contributo di 500 milioni per l’anno 2008, finalizzato proprio al rimborso alla Cassa della somma erogata a titolo di anticipazione ai sensi dell’art. 78 del D.L. n. 112/2008.

Successivamente, il D.L. n. 154/2008, all’articolo 5, comma 3, ha previsto per le medesime finalità del suddetto articolo 78 del D.L. n. 112 l’attribuzione al Comune di Roma di un analogo contributo di 500 milioni di euroanche per l’anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con delibera CIPE del 30 settembre 2008.

Il medesimo comma 3, ultimo periodo, ha altresì disposto, ai fini del rifinanziamento annuale del piano di rientro, che a decorrere dal 2010, in sede di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, venga riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro nell’ambito delle risorse disponibili.

Per l’anno 2010, l’articolo 2, comma 195, della finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) ha attribuito al Commissario straordinariodel Governo di cui all’articolo 78 del D.L. n. 112/2008 un contributo pari a complessivi 500 milioni di euro.

[132]Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

[133]In particolare, il citato comma 189 autorizzava il Ministero della difesa a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d’intesa con i comuni attraverso appositi accordi di programma, al fine di realizzare le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, attraverso la valorizzazione e l’alienazione degli immobili militari.

Con uno o più decreti del Ministro della difesa avrebbero dovuto essere individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi comuni, che dovevano essere oggetto di accordi di programma con i comuni presso i quali sono ubicati (comma 190). Era altresì prevista l’adozione di un decreto del Ministro della difesa, per la determinazione - fermo restando l’importo dovuto in favore del Comune di Roma e del suo Commissario straordinario di Governo - delle risorse derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 189, o dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare al Ministero della difesa per l’iscrizione in un apposito fondo in conto capitale, destinato alla realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale (comma 194).

[134]Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.

[135] Si ricorda che i commi da 23 a 29 dell’art. 2 della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) hanno di recente modificato in più parti il TUEL al fine, tra l’altro, di contenere i costi per la rappresentanza degli enti locali. Il comma 25, lett. a), in particolare, ha apportato alcune modifiche all’art. 82 del TUEL, relativo alle indennità degli amministratori locali, sostituendo il testo del comma 2 in modo da ridurre da un terzo a un quarto l’indennità del sindaco o del presidente dell’organo rappresentativo dell’ente locale, il limite massimo di valore del gettone di presenza che consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali delle comunità montane hanno diritto a percepire per la partecipazione a consigli e commissioni, limitando la corresponsione del gettone di presenza ai consiglieri circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia ed escludendo dal diritto all’indennità tutti i consiglieri circoscrizionali.

Da ultimo, l’art. 5 del D.L. n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), allo scopo di perseguire ulteriormente il contenimento delle spese relative agli organi politici degli enti locali, al comma 6, ha nuovamente modificato l'articolo 82 del TUEL sopprimendo, in primo luogo, la corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri circoscrizionali e delle comunità montane che pertanto sono esclusi dal diritto a qualsiasi emolumento, con l’eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l’ammontare del gettone di presenza non può superare il quarto dell’indennità del rispettivo presidente.

 

[136][1]       Ai sensi dell’art. 114, terzo comma, Cost., “Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento”.

[137]L’entità della riduzione è determinata con arrotondamento all’unità superiore. Ai fini della riduzione non è computato il Sindaco.

[138]D.L. 25 gennaio 2010 n. 2, Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42.

[139]Modificato dall'art. 1, comma 1-bis, lett. a) e b), D.L. 25 gennaio 2010, n. 2.

[140]La disposizione si applica dal 2010, man mano che gli enti procedono al rinnovo degli organi (art. 1, comma 2, DL 2/2010).

[141]Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) è stato istituito dal comma 5 dell’articolo 10 del D.L. n. 282 del 2004 (legge n. 307/2004), nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (missione “Politiche economico finanziarie e di bilancio”, programma “Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio”, cap. 3075) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

      Per quanto riguarda la quota assegnata al Fondo interventi strutturali ai sensi della disposizione in esame occorre far riferimento anche a quanto disposto dall’articolo 2, comma 16-quinquies, cui si rinvia.

[142]D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66.

[143] Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

[144] Recante Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica. convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 luglio 2004, n. 191.

[145]Recante misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni e Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 marzo 2006, n. 86.

[146] Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

[147]D.L. 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122.

[148]D.L. 30 settembre 2003, n. 269, Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326..

[149]L. 23 dicembre 1996, n. 662, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[150]In particolare, gli sconti sono pari al 3,75 per cento per i prodotti con prezzo fino a 25,81 euro, al 6 per cento per i prodotti con prezzo da 25,82 euro a 51,64 euro, al 9 per cento per i prodotti con prezzo da 51,65 fino a 103,28 euro, al 12,5 per cento da 103,29 fino a 154,93 euro, al 19 per cento da 154, 94 euro.

[151]L. 28 dicembre 1995, n. 549, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

 

[152]Ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le regioni con un elevato disavanzo sanitario (Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Sicilia, Calabria, Sardegna, Puglia e Piemonte), hanno stipulato un accordo, comprensivo di un piano di rientro,  al fine di adottare una serie di misure economiche, per rientrare dal deficit sanitario regionale.

[153]Previsti dall’articolo 1, commi 285, 310, 311 e 312.

[154]Si è addivenuti a tale procedura dopo l’intervento del nuovo art. 117 della Costituzione che ha affidato alla competenza concorrente la promozione e l’organizzazione di attività culturali, fra le quali la Corte costituzionale ha ricompreso lo spettacolo (sentenze n. 255 e 256 del 2004 e 285 del 2005). In particolare, nella sentenza 255 del 2004, la Corte si è pronunciata sull’art. 1 del decreto legge n. 24 del 2003, che, proprio in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all’art. 117 della Costituzione definisse gli ambiti di competenza dello Stato medesimo, ha stabilito che i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge n. 163 del 1985, e le aliquote di ripartizione annuale del FUS fossero indicati annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare. La Corte, pur confermando la legittimità della norma, in ragione del suo carattere transitorio, ha segnalato l’esigenza di prevedere opportuni strumenti di collaborazione con le autonomie regionali.

Dopo l’intervento del decreto legge n. 314 del 2004, che confermava per il 2005 la disciplina transitoria, è intervenuta la legge n. 239 del 2005 che, in linea con quanto richiesto dalla Corte, ha introdotto l’intesa con la Conferenza unificata nella procedura di adozione dei decreti ministeriali previsti dal decreto legge n. 24 del 2003 e ha eliminato la cadenza annuale per l’emanazione di questi ultimi.

 

[155]D.Lgs. 27-10-2009 n. 150Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

[156] Reg. (CE) 21 giugno 1999, n. 1260/1999, “Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi  strutturali per il periodo 2000-2006”. Gli obiettivi 1 e 2 attengono al periodo di programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006. In base a tale programmazione, ricadevano:

§          nell’ambito dell’Obiettivo 1: le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia;

§          nell’ambito dell’Obiettivo 2: la regione Abruzzo e numerose zone del Centro-Nord appartenenti a varie province.

Il regolamento citato è stato abrogato dall'articolo 107 del regolamento (CE) n. 1083/2006, che ha introdotto la disciplina dei Fondi strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE)) e del Fondo di coesione relativamente al periodo di programmazione 2007-2013.

[157]  Recante Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

[158]D.L. 28 marzo 2003 n. 49, Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 maggio 2003, n. 119.

[159]Decisione del Consiglio del 16 luglio 2003 sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai suoi produttori di latte (2003/530/CE).

[160]Con la menzionata decisione all’Italia è stato imposto di riconoscere un debito pari a 1.386,5 miliardi di euro corrispondenti al prelievo totale oggetto del piano di rateizzo; tale debito, suddiviso in tre annualità di pari importo, è stato poi assolto con la decurtazione per tre anni degli aiuti comunitari trasferiti all’Italia. Dell’importo anticipato dallo Stato italiano restano da riscuotere 678 milioni di euro.

      L’accordo Ecofin del 2003 peraltro era stato preceduto da un primo accordo del 21/10/94 sulla mancata applicazione del regime delle quote latte nel periodo dal 1988/89 al 1992/93. Il prelievo nazionale dovuto risultò pari a 1.870 miliardi di euro che furono interamente posti a carico del bilancio pubblico suddivisi in quattro anni.

[161]D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 aprile 2009, n. 33.

[162]Per tali importi i produttori possono tuttora chiedere di aderire al piano di rateizzo previsto dal D.L. n. 49, non essendo previsto alcun termine di adesione dal decreto 6 luglio 2007 Ulteriori disposizioni per le procedure di rateizzazione del prelievo supplementare sul latte bovino, ai sensi dell'articolo 10, comma 34, della legge 30 maggio 2003, n. 119 (pubblicato nella GU n. 188 del 14/8/07). Il provvedimento, diretto a tutti i produttori che intendano estinguere il proprio debito per le campagne di commercializzazione 1995-1996 e 2001-2002 con pagamenti differiti, impone che la domanda contenga i seguenti elementi richiesti dalla Commissione con nota n.002570 del 29 gennaio 2007:

-          la rinuncia al contenzioso in essere;

-          il versamento del prelievo supplementare non versato afferente alla campagna  2002-2003  e  seguenti, con irelativi interessi maturati;

-          l'impegno  ad effettuare il materiale versamento del prelievo per le campagne successive;

-          il versamento del prelievo dovuto dal 1995-1996 al 2001-2002 in non  più di quattordici rate annuali, senza interessi, a partire dal  2004,  previo  versamento  delle rate già scadute e d i relativi interessi maturati;

-          l'importo minimo delle singole rate non può essere inferiore a 100 euro.

[163]Nella propria lettera indirizzata al Ministro dell’agricoltura, protocollo DC/abv D(2010) 1175.

[164] Il decreto legge n. 7 del 1999 - convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 74 -, come ricordato nella premessa, era stato emanato per consentire la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare in via immediata la grave crisi finanziaria riguardante il Brasile, predisponendo al contempo uno strumento giuridico che consentisse anche in analoghe situazioni, e secondo gli impegni internazionali dell'Italia, la tempestiva concessione della garanzia dello Stato ai prestiti erogati dalla Banca centrale per le esigenze di intervento dello stesso tipo nei confronti di altri Paesi aderenti al FMI.

[165] La legge n. 146 del 2003, recante "Concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della «Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)» del Fondo Monetario Internazionale", ha autorizzato, all'articolo 1, la Banca d'Italia a concedere un prestito pari a 250 milioni di Diritti Speciali di Prelievo (DSP), da erogare a tassi di mercato, al «Conto Prestiti» della Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF), amministrato dal Fondo Monetario Internazionale (FMI), secondo le modalità concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze. Ad integrazione di detto prestito, la Banca d'Italia è stata autorizzata a concedere un prestito pari a 550 milioni di DSP, da erogare a tassi di mercato, al «Conto Prestiti» della PRGF, amministrato dal FMI, secondo le modalità concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Sui prestiti suddetti è stata accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale oltre gli interessi, nei limiti del tasso agevolato praticato dalla PRGF.

[166] Recante "Partecipazione dell'Italia all'ESAF del Fondo monetario internazionale (FMI) e contributo all'alleviamento degli arretrati di pagamento dovuti ai Paesi in via di sviluppo al FMI e alla Banca mondiale".

[167] Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 2006.

[168] Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica, convertito con modificazioni dalla legge n. 207 del 2004.

 

[169]Alla Fondazione fanno capo attualmente: il Coro di voci bianche costituito per favorire la pratica vocale e l’educazione alla musica di bambini tra i 6 e i 14 anni; l’Orchestra Amatoriale La Verdi, composta da circa 70 orchestrali tra i 17 e i 70 anni; l’Orchestra Sinfonica Junior, nella quale si esibiscono una cinquantina di ragazzi iscritti a corsi di strumento musicale.

[170]Gli importi relativi al 2005 e 2009 sono riportati nelle Relazioni annuali del Ministero per i beni e le attività culturali sull’utilizzo del FUS Il dato relativo al 2010 è desunto dal sito del Ministero: http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it//contributi/contributi.asp.

[171]Così specificato nella risposta scritta all’interrogazione 4-00412 (on. Grimoldi), pubblicata nell’allegato B al resoconto della seduta dell’Assemblea della Camera l’11.6.2009 (http://www.intra.camera.it/resoconti/resoconto_allegato.asp?idSeduta=186&resoconto=btris&param=n4-00412#n4-00412). Si ricorda, in proposito che, ai sensi dell’art. 39 della legge n. 800/1967, recante ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali, l’effettiva erogazione di contributi statali ai soggetti aventi diritto è subordinata ad una certificazione ENPALS attestante la regolarità dei versamenti contributivi effettuati dall’assegnatario. In caso contrario, l’ammontare dei contributi assicurativi pendenti viene liquidato all’ente previdenziale, con effetto liberatorio per l’assegnazione del contributo.

[172]Ciò, a quanto risulta dalla risposta all’interrogazione 4-00412, in relazione al possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale MIBAC-MEF 23 luglio 2008 recante modalità attuative dell’art. 6-quater del D.L. 248/2007.

[173]In base alla relazione al Parlamento sul FUS 2009(http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it////attività/relfus/2009/Relazione_09.pdf, lo stanziamento 2009 per le Fondazioni lirico-sinfoniche è pari al 47,5% del FUS, per complessivi 199.078.844,18 euro, elevati a 240.328.148,98 euro mediante una serie di integrazioni extra-FUS. Le Tabelle relative ai finanziamenti ed ai risultati di bilancio delle Fondazioni lirico-sinfoniche per gli esercizi 2004-2008 sono, invece, disponibili alla pagina http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1272013574828_FondazioniLirico-Sinfoniche.pdf).        

[174]Per quanto riguarda la quota residua assegnata al Fondo interventi strutturali ai sensi della disposizione in esame occorre far riferimento anche a quanto disposto dall’articolo 2, comma 9-sexies, cui si rinvia, che utilizza a finalità di copertura le medesime risorse mantenute in bilancio del Fondo per la concessione di incentivi all’esodo.

[175]Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) è stato istituito dal comma 5 dell’articolo 10 del D.L. n. 282 del 2004 (legge n. 307/2004), nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (missione “Politiche economico finanziarie e di bilancio”, programma “Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio”, cap. 3075) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

[176]Il Fondo citato, è stato istituito dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593). Il Fondo è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. Il Fondo, che opera in termini di sola cassa, è stato inizialmente dotato di 435 milioni per il 2010 e di 175 milioni per il 2011, è stato successivamente rifinanziato da una serie di disposizioni legislative.

A bilancio 2011, le disponibilità del Fondo risultano pari a 1.122,6 milioni di euro per il 2011, a 1.000 milioni di euro per il 2012 e a 1.000 milioni per il 2012.

[177]D.L. n. 162/2008, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2008, n. 201.

[178]Con D.M. 19 agosto 2009 sono state fissate le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1, comma 11 del decreto-legge n. 162 del 23 ottobre 2008.

[179]Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della L. 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[180]D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165.

[181]D.lgs. 5 giugno 1998 n. 204, Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[182]Esso è allocato sul cap. 7236 dello stato di previsione del MIUR, rimodulabile. Per completezza, si segnala che all’INGV sono assegnati ulteriori finanziamenti (€ 1.291.142,24), allocati sul cap. 1681 del MIUR ai sensi dell’art. 23-septies del D.L. 6/1998 (L.61/1998), concernente interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria, per assicurare il personale necessario alla sorveglianza permanente delle aree a rischio.

[183]           Così, in base all’art. 2, c. 1, lett. b-ter), della L. 168/1989, come modificata dall’art. 7 del d.lgs. 204/1998.

[184]Nelle more del perfezionamento dei decreti di riparto, il MIUR può erogare acconti, calcolati sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti e degli importi assegnati nell’anno precedente

[185]           L’art. 5 dispone che in conformità alle linee guida enunciate nel PNR, i consigli di amministrazione dei singoli enti di ricerca, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di attività, aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di visione strategica decennale. Il piano è valutato e approvato dal Ministero, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei piani triennali di attività dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario.

[186]Il Progetto EMSO (European Multidisciplinary Seafloor Observation) costituisce una rete permanente europea di osservatori multidisciplinari sottomarini, alcuni dei quali localizzati in acque italiane.

[187]Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

[188]D.L. n. 112/2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133/2008.

[189]L'utilizzo del fondo è disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[190]Legge n. 221 del 13 dicembre 2010 e D.M. 21 dicembre 2010.

[191]Recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

[192]Si tratta di una società cd. special purpose vehicle.

[193]Recante "Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro", pubblicato nella Gazz. Uff. 10 maggio 2010, n. 107.

[194]L’art.136 del TFUE prevede che, per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformità delle pertinenti disposizioni dei Trattati, il Consiglio adotta, a maggioranza qualificata, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di:

a) rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;

b) elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza.

      Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto.

[195]Tale articolo prevede una procedura semplificata di revisione limitatamente alle disposizioni della parte terza del TFUE relativa alle politiche interne dell’Unione ed a condizione che le modifiche non comportino ampliamento delle competenze attribuite all’Unione. Tale procedura semplificata prevede la delibera all’unanimità del Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, senza la convocazione  di una Conferenza intergovernativa, ma con la previsione della successiva la ratifica da parte di tutti gli Stati membri, secondo le rispettive procedure costituzionali.

[196]  Le iniziative che ai sensi del comma 554 della legge finanziaria per il 2008 vengono finanziate con le risorse rivenienti dalle revoche ex legge n. 488/1992 sono le seguenti:

-        programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), finalizzato a favorirne l’inserimento lavorativo, con priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato;

-        costituzione di un Osservatorio sulla migrazione interna, per il monitoraggio della mobilità dal sud verso il nord del Paese e per favorire i percorsi di rientro;

-        agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di avvio, mediante riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal 2007;

-        sviluppo di attività produttive previste da accordi di programma in vigore, nonché programmi di sviluppo regionale e interventi finalizzati alla costruzione di Poli di innovazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Sardegna e Basilicata;

-        creazione di un “Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE”, da destinare alla "riserva nuovi entranti" dei Piani nazionali;

-        proroga per il 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfettaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti;

-        sostegno dell’attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno.

Ulteriori destinazioni delle risorse revocate ai sensi del comma 554 sono previste dalla legge n. 99/2009, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, all’articolo 2, commi 12-14. Si tratta di una serie di interventi individuati dal Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle seguenti aree o distretti di intervento:

-        internazionalizzazione, con particolare riguardo all’operatività degli sportelli unici all’estero e all’attivazione di misure per lo sviluppo del «Made in Italy», per il rafforzamento del piano promozionale dell’ICE e per il sostegno delle esportazioni (art. 2, co. 12, lett. a);

-        incentivi per attivazione di nuovi contratti di sviluppo, di iniziative in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati, nonché di altri interventi a sostegno delle attività imprenditoriali, comprese le iniziative a gestione prevalentemente femminile (art. 2, co. 12, lett. b);

-        progetti di innovazione industriale (art. 2, co. 12, lett. c);

-        interventi nel settore delle comunicazioni, con riferimento alle esigenze connesse con lo svolgimento del vertice del G8 da tenere in Italia nel 2009 (art. 2, co. 12, lett. d);

-        incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali, garantendo parità di accesso alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi (art. 2, co. 12, lett. e);

-        sostegno al riutilizzo di aree industriali destinate al progressivo degrado per le quali sia già stato predisposto un nuovo progetto di investimento industriale finalizzato alla internazionaliz­zazione dei prodotti, alla ricerca scientifica e alla tutela dell’ambiente (art. 2, co. 12, lett. f);

-        accrescimento della competitività, con particolare riferimento alle iniziative per la valorizzazione dello stile e della produzione italiana sostenute dal Ministero dello sviluppo economico (art. 2, co. 12, lett. g);

-        sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi produttivi locali delle armi di Brescia e dei sistemi di illuminazione del Veneto mediante la definizione di accordi di programma, fino al limite di 2 milioni di euro per ciascuno dei due distretti indicati (art. 2, co. 12, lett. h);

-        interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per il mantenimento dell’operativi­tà della rete estera degli uffici dell’Istituto nazionale per il commercio estero (art. 54).

[197]Recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

[198]  D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122.

[199]In attuazione di tale prescrizione, l’ISVAP ha emanato il Regolamento 12 marzo 2008, n. 18.

[200]D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 25.

[201] "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

[202] In attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 144/2005 è stato adottato il D.M. 16 agosto 2005, recante "Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155".

[203]Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.

[204]Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, 11/05/CU2/C2.

[205]Al proposito il citato parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

[206]Circa la tipologia delle strutture private che erogano le prestazioni per nome e per conto del SSN: Age.Na.S, Indagine sullo stato di implementazione del percorso di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie private (ai sensi dell’art. 1, comma 796, legge n. 296/2006 e s.m.i.): seconda indagine, 30 luglio 2010 Nell’indagine si rileva che per quanto riguarda le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, la cui tipologia non sia riconducibile a quella ospedaliera o ambulatoriale, quelle più numerose sono le residenze sociosanitarie, pari al 48% della totalità delle strutture e comprendenti le residenze per anziani e demenze senili (21%), le strutture di riabilitazione ex art. 26 della Legge 833/78 e residenze per disabili fisici e psichici (16%), le strutture per dipendenze patologiche (5%) nonché le strutture per persone con problemi psichiatrici (6%).

[207]L. 24 ottobre 2000, n. 323, Riordino del settore termale.

[208]D.L. 30 settembre 2003, n. 269, Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici,  convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003.

[209]Costituito ai sensi dell'articolo 9 dell’intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005.

[210]Convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

[211]Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[212] L’articolo 6 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto una serie di misure di contenimento delle spese delle amministrazioni pubbliche dello Stato (con alcune esclusioni) nonché degli enti e delle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria (contenimento della spesa degli apparati amministrativi, riduzione dei compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società, riduzioni alle spese per studi e consulenze, pubbliche relazioni, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, nonché il divieto di spese per sponsorizzazioni, ecc.)

[213]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122.

[214]  Ai sensi delle predette disposizioni, le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatici e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni (comma 27).

      L’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata (comma 28).

      Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008 (1° gennaio 2011) le amministrazioni cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate (comma 29).

[215]  Va segnalato che il comma 8 dell’articolo 31 della legge n. 289/2002 disciplina la compartecipazione al gettito dell’IRPEF sia delle province che dei comuni, in quanto i due istituti, fino al 2006, sono stati disciplinati secondo analoghe modalità. La legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 697, legge n. 296/2006) ha confermato per le sole province la compartecipazione all’IRPEF come disciplinata dall’articolo 31, comma 8, della legge n. 289/2002, recando invece per i comuni l’istituzione di una nuova forma di compartecipazione all’IRPEF (c.d. dinamica) a partire dall’anno 2007, legata all’andamento del gettito IRPEF (art. 1, commi 189-193, della legge n. 296/2006).

[216]Cfr. articolo 81, comma 32,  del decreto-legge n. 112 del 2008 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[217]Cfr. articolo 81, comma 29, deldecreto-legge n. 112 del 2008.

[218]Cfr. articolo 81, comma 32,  del decreto-legge n. 112 del 2008.

[219]        Cfr. articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

[220] Cfr. risposta all’interrogazione a risposta immediata n. 3-01435, svolta presso l’Assemblea della Camera dei deputati in data 2 febbraio 2011

[221]        Articolo 1, comma  345-bis, Legge n.266/2005 (finanziaria 2006).

[222]        Articolo 82, comma 25 e 26, D.L. 112/2008.

[223]        Articolo 4, comma 1-bis, D.L.  n.155/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 190/2008.

[224]        Articolo 24 della legge 88 del 2009 (legge comunitaria 2008).

[225]        Articolo 24, comma 1, della legge n. 99 del 2009.

[226]        Convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009.

[227]Risposta del Governo su chiarimenti in merito alle risorse pubbliche e private destinate alla social card per l'anno 2011 – interrogazione n. 3-01435, seduta n. 428 del 2 febbraio 2011 presso la Camera dei deputati.

[228]Tale articolo ha disposto che gli emolumenti economici dei dipendenti pubblici sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:

·          fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;

·          fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;

·          fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o salariato.

Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate agli ultimi due punti, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui al primo punto, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.

[229]Tale articolo stabilisce l’impignorabilità dei crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.

Non possono inoltre essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Infine, il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette.

[230]Corte Cost. sentenza 99/93.

[231]V. ad esempio sent. 878/88.

[232]Vedi al riguardo, la sentenza 225/97, che ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 della L. 424/66 e 21 del D.P.R. 1032/73, nella parte in cui prevedevano per i dipendenti civili e militari dello Stato la sequestrabilità,la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, senza l’osservanza dei limiti indicati dall’articolo 545 c.p.c., 4° comma, oppure la sentenza 438/2005, in relazione alle indennità di fine rapporto dovute ai dipendenti pubblici di enti pubblici diversi dallo Stato.

[233]Nonché i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato dopo il 30 maggio 2000.

[234]Tali soggetti possono comunque aderire alla disciplina del TFR e contestualmente alla previdenza complementare sulla base dell'articolo 59, comma 56, della L. 449/1997.

[235]  Sul nuovo Accordo di Basilea III può vedersi in dettaglio quanto illustrato sul sito Internet del Comitato di Basilea: http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm.      

[236] Si tratta delle entrate derivanti dal pagamento dei diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità, sulla registrazione di disegni e modelli nonché dei diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa, che vengono riassegnate per potenziare determinate attività del Ministero dello sviluppo economico.

[237] Si tratta delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

[238] Si tratta della quota di utili conseguiti dalla SIMEST S.p.a di competenza del Ministro del commercio con l'estero che viene riassegnata per interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

[239] Si tratta delle somme provenienti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e destinate ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas.

[240]D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266.

[241]D.L. 31 marzo 2005, n. 45, Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[242]D.L. 30 dicembre 2008 n. 207, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

[243]Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

[244]Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

[245]Per completezza di informazione si ricorda che lo stesso art. 40, comma 1, del D.L. 207/2008 ha anche disposto la proroga - alla medesima data - del Presidente della Fondazione “La Quadriennale di Roma”.

[246] Entro il limite massimo di 5 componenti per gli organi di amministrazione e di 3 componenti per gli organi di controllo.

[247] V. relazione tecnica all’articolo 6, comma 5, del DL 78/2010.

[248] Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[249]MEF, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Nota del 19 gennaio 2011.

[250] Posticipati dal d.l. 78/2008 dal 30 giugno 2010 al 31 dicembre 2010.

[251] MEF, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Nota del 19 gennaio 2011.

[252] Con Nota RGS del 19 gennaio 2011.

[253] Si veda Nota di lettura del servizio del Bilancio del Senato n. 96 –Gennaio 2011.

[254] La Commissione Bilancio della Camera ha espresso i propri rilievi in data 9 febbraio 2011. Alla medesima data la Commissione competente (Trasporti) non ha ancora concluso l’esame.

[255] Nota MEF-RGS del 19 gennaio 2010.

[256] Come detto, il relativo schema di decreto legislativo risulta  - al momento della predisposizione del presente Dossier - all’esame delle competenti Commissioni parlamentari.

[257] Dall’articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

[258] Dall’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

[259] Con Nota RGS del 19 gennaio 2011.

[260]MEF, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Nota  del 19 gennaio 2011.

[261] L’affidatario del controllo centralizzato del gioco è l’Amministrazione dei Monopoli.

[262] La RT precisa che tali norme sono state disposte con decreto direttoriale 8 ottobre 2009.

[263] Possibilità – precisa la RT – introdotta dalla legge comunitaria 2008.

[264]Nota MEF-RGS del 19 gennaio 2010.

[265] È necessario che la crescita della raccolta risulti sufficientemente stabile da compensare nel tempo le minori entrate per l’erario e per l’AAMS. Per esempio nel 2010, pure in presenza di una significativa crescita della raccolta (+26,5%), la riduzione delle risorse introitate dall’erario e da AAMS (in base alla nuova ripartizione sperimentale) è tale che si registrerà comunque una diminuzione di gettito complessivo.

[266] http://www.aams.gov.it

[267] Con Nota RGS del 19 gennaio 2011.

[268]Anche tale stanziamento è indicato nell’elenco 1 allegato all’articolo 1, comma 40, della legge n. 220 del 2010.

[269]Cfr. la documentazione trasmessa al Senato in data 19.1.2011.

[270] Di cui all’articolo 28 del DL 976/1966.

[271] Di cui alla legge n. 261/1997.

[272] Di cui all’art. 5, comma 5-bis, della L. n. 225/1992.

[273] Secondo tempi e modalità di cui all’art. 5, comma 5-bis, della L. 225/1992.

[274]Cfr. la seduta della Commissione Bilancio del Senato del 10 febbraio 2011.

[275]Cfr. la seduta della Commissione Bilancio del Senato del 10 febbraio 2011.

[276] Per il settore passeggeri di media e lunga percorrenza si è ormai prossimi alla stipula formale del contratto di servizio relativo al periodo 2009-2014, peraltro già definito ed approvato con delibera del CIPE. Per quanto riguarda il settore merci dovrebbe essere prossimo l’invio al CIPE per l’individuazione dei relativi servizi di utilità sociale e del correlato strumento contrattuale.

[277] Risparmi pari a euro 285.391 nell’anno 2010 ed a euro 856.172 nel 2011.

[278] Articolo 1, comma 482, della legge 296/2006  e successive modificazioni (legge finanziaria 244/2007; DL 112/2008; DL 78/2009; DL 194/2009). A queste norme sono ascritti effetti di risparmio pari a 415 milioni di euro a decorrere dal 2009.

[279] V. RT allegata allo schema di DPR n. 261 (XVI legislatura).

[280] Individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)

[281] All’art. 7, comma 31-octies del DL n. 78/2010.

[282] Si precisa che non risulta quantificato né dalla RT al DL 78/2010 né dal relativo prospetto riepilogativo il contributo assegnato alla Banca d’Italia per il conseguimento dei risparmi ascritti agli articoli 1-17 del medesimo decreto legge (riduzione delle spese di personale e riduzione delle spese rimodulabili).

[283] Attività finalizzata alla definizione del contenzioso ancora aperto riguardante i lavori, le forniture e gli espropri connessi ad alcune opere realizzate per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali “Torino 2006”.

[284] Secondo la RT, la gestione commissariale sarebbe stata realizzata con una struttura ridotta rispetto a quella originaria.

[285] Nota MEF-RGS del 19 gennaio 2010.

[286] Per “minori entrate” si intende il minore o mancato riversamento all’entrata (del bilancio dello Stato) delle disponibilità residue dell’Agenzia alla fine della gestione liquidatoria.

[287] Si fa quindi riferimento alla specifica disposizione (art. 3, c. 25, ultimo periodo, della legge 244/2007) con cui è stato previsto – come detto - il riversamento all’entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità residue dell’Agenzia alla fine della gestione liquidatoria.

[288] Prolungamento che nel testo licenziato dal Senato non è più limitato all’anno 2011, ma può estendersi fino a tutto il 2014.

[289] V. Senato – Servizio Bilancio – Nota di lettura n. 96 (gennaio 2010).

[290] Nota del MEF-RGS del 19 gennaio 2011

[291] Come previsto dal richiamato art. 42, comma 3-bis della legge 121/1981

[292] Ai sensi dell’art. 237 del DPR n. 3/1957

[293] Secondo le procedure e le modalità previste dall’articolo 168 del DPR n. 18/1967.

[294] Si rammenta che il comma 6-terdecies, demanda, tra l’altro ad un successivo regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l’individuazione del numero degli esperti per la sicurezza.

[295] Approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008.

[296] Cfr. l’art. 14, comma 9 del citato DL 78/2010 che consente, agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

[297] Art. 14, comma 14 del DL 78/2010.

[298] Di cui all’art. 1, comma 14, del DL n. 262/2006.

[299] Sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 9/2007, si tratta dei conduttori con reddito annuo lordo familiare inferiore a 27.000 euro, residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE del 13 novembre 2003 n. 87.103, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico, persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non siano in possesso di un’altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

[300] Articolo 5, comma 7-bis del decreto legge n. 194/2009.

[301] Cfr. il dossier n. 295/2010 sul DL n. 194/2009.

[302] Si fa riferimento agli obblighi di riscossione degli Stati comunitari rispetto ai prelievi sulle eccedenze dovuti dai produttori di latte.

[303] Con il più recente piano di rateizzazione (ai sensi del DL 5/2009), i debiti delle aziende aderenti al piano sono stati ripartiti per un periodo da dieci a trent’anni, dietro corresponsione di interessi crescenti in proporzione alla durata della rateizzazione.

[304] DL 49/2003.

[305] Si ricorda che la rateizzazione e la destinazione delle relative somme ad un apposito conto di Tesoreria sono state introdotte, in precedenza, dall’articolo 10, commi 34 e 35, del decreto legge 49/2003, con riferimento agli importi dovuti per le campagne di commercializzazione fino al 2001-2002. Sulla base del DL 49/2003, la Tesoreria avrebbe fornito le anticipazioni necessarie per il finanziamento delle politiche agricole (e gli enti erogatori, a loro volta, avrebbero eseguito i relativi pagamenti) nella misura esattamente corrispondente ai versamenti effettuati dai titolari di prelievo supplementare. In tale ipotesi, non dovrebbero essersi prodotti effetti per il bilancio dello Stato e per la stessa Tesoreria. Diversamente – qualora cioè alle anticipazioni di Tesoreria e alle conseguenti erogazioni non fossero corrisposti importi equivalenti in entrata - in uno o più esercizi dovrebbe essersi determinato uno squilibrio fra introiti non riscossi e spese da finanziare, almeno parzialmente, a valere su quegli importi.

[306] Articoli 2-6 del DL 4/2009 (C. 2263), non convertito in legge: norme poi confluite nel successivo

DL 5/2009 (articoli da 8-bis a 8-sexies) convertito in legge.

[307] Si tratta del debito complessivamente accumulato nel settore.

[308] Conseguentemente – aveva dichiarato il Governo durante l’esame parlamentare – a tali procedure di rateizzazione (articoli 2-6 del DL 4/2009, confluiti nel successivo DL 5/2009) non erano stati ascritti effetti finanziari, in quanto nelle previsioni tendenziali dei saldi di finanza pubblica non si era tenuto conto prudenzialmente degli effetti derivanti dal recupero delle somme dovute dai produttori del settore lattiero-caseario, considerata l’incertezza che aveva caratterizzato, negli anni precedenti, la riscossione di tali importi.

[309] Articolo 40-bis del DL 78/2010.

[310] “Partecipazione dell'Italia all'ESAF del Fondo monetario internazionale (FMI) e contributo all'alleviamento degli arretrati di pagamento dovuti ai Paesi in via di sviluppo al FMI e alla Banca mondiale”.

[311] Legge di contabilità e finanza pubblica.

[312] MEF, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Nota del 19 gennaio 2011.

[313] La citata norma dispone che una quota parte delle maggiori entrate, derivanti dall’attività di accertamento e controllo prevista dalla medesima disposizione, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, è destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria, per metà delle risorse, nonché delle amministrazioni statali, per la restante metà delle risorse, la concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato.

 

[314] Cfr. Servizio Bilancio del Senato – Nota di lettura n. 274 del gennaio 2011.

[315]Si tratta delle pubbliche amministrazioni che concorrono alla formazione del conto consolidato della PA (elenco Istat pubblicato annualmente). Poste Italiane SpA non rientra in tale elenco.

[316] Il faire value di un’obbligazione rappresenta il valore attuale del flusso di pagamenti che ci si aspetta generi in futuro.

[317] MEF, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Nota del 19 gennaio 2011.

[318] Si rammenta che le norme fissano, inoltre, il suddetto al 50% per l'anno 2014 e al 100% a decorrere dall'anno 2015.

[319] Per le Agenzie fiscali e per gli enti pubblici non economici e con l’esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Università.

[320] L'ammontare dei rimborsi  “è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi [Senato, Camera, Parlamento europeo, Consigli regionali], alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati”. Tale importo va a costituire quattro Fondi (per il rinnovo di ciascuno degli organi), che dovranno essere ripartiti fra i partiti e i movimenti aventi diritto. Con l’articolo 5 del DL 78/2010, l’importo di 1 euro è stato ridotto del 10 per cento (a decorrere dal primo rinnovo dei predetti organi successivo alla data di entrata in vigore del DL 78/2010).

[321]  I coefficienti di ponderazione sono comunemente intesi come parametri per i quali moltiplicare la spesa. Nel caso tale interpretazione si applichi anche alla norma in esame, risulterebbe che per ogni euro di spesa corrente, ponderato per un coefficiente inferiore all’unità, verrebbe contabilizzato un ammontare inferiore ad un euro, favorendo quindi tale tipo di spesa. Simmetricamente, per ogni euro di spesa in conto capitale, ponderato per un coefficiente superiore all’unità, verrebbe contabilizzato un ammontare superiore ad un euro, penalizzando tale tipo di spesa.

[322] Versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

[323] Cfr. l’art. 14, comma 4, del DL 78/2010.

[324] Tale limite si riferisce al rapporto tra un numeratore dato dall'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, e un denominatore dato dalle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

[325] Enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

[326] Tale Fondo è istituito dall’art. 81, comma 29, del d.l. 112/2008.

[327] Diversamente, infatti (ossia qualora i dirigenti giovani subentrassero nel corso dell’anno ai tre dirigenti anziani), l’onere dovrebbe essere costituito dagli emolumenti mensili moltiplicato per il numero di mesi di permanenza in servizio.