Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti - D.L. 196/2010 ' A.C. 3909 - Schede di lettura
Riferimenti:
DL N. 196 DEL 26-NOV-10     
Serie: Progetti di legge    Numero: 415
Data: 30/11/2010
Descrittori:
CAMPANIA   ENTI LOCALI
RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO   SCARICHI E DISCARICHE
SMALTIMENTO DI RIFIUTI     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
AC N. 3909/XVI     
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti

D.L. 196/2010 – A.C. 3909

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 415

 

 

 

30 novembre 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

( 066760-9712 / 066760-9253 – * st_ambiente@camera.it

Ha partecipato alla redazione del dossier il seguente Ufficio:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

§       La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§       Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: Am0185.doc

 


INDICE

Schede di lettura

L'emergenza in Campania  3

§      Art. 1 (Impiantistica ed attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti)6

§      Art. 2 (Consorzi operanti nel settore dei rifiuti)13

§      Art. 3 (Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale)16

§      Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’UE)23

§      Procedure di contenzioso (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’UE)23

Normativa di riferimento

§      D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (art. 57)29

§      D.L. 23 maggio 2008, n. 90 Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile. (artt. 6, 6-ter, 9 e 11)31

§      D.L. 30 dicembre 2009, n. 195 Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. (artt. 9, 11 e 13)37

Allegati

Corte dei conti, La gestione dell’emergenza rifiuti in Campania, 28 settembre 2010 (Stralcio)45

 

 


Schede di lettura

 


L'emergenza in Campania

Nel tentativo di uscire dalla cronica situazione emergenziale relativa alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti, perdurante dal 1994 nel territorio della regione Campania, il Governo è più volte intervenuto, fin dall’inizio della legislatura, attraverso la decretazione d’urgenza[1].

 

Il decreto-legge 90/2008 ha introdotto un nuovo modello per la gestione dell'emergenza campana. I commissari delegati e le relative strutture sono stati sostituiti da un apposito Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio. L'incarico è stato quindi attribuito al Capo del Dipartimento della protezione civile, Guido Bertolaso, con il compito di coordinare la gestione dei rifiuti nella regione Campania per tutta la durata del periodo emergenziale (fino al 31 dicembre 2009). Il Sottosegretario ha provveduto all'attivazione dei siti da destinare a discarica, cui è stata  attribuita la qualifica di "aree di interesse strategico nazionale". E’ stato anche previsto il coinvolgimento delle forze di polizia e delle forze armate al fine di assicurare piena effettività agli interventi per fronteggiare l'emergenza.

 

Per la durata dello stato emergenziale, la competenza sui procedimenti per reati in materia di gestione dei rifiuti e in materia ambientale, riguardanti l'intero territorio della Campania, è stata attribuita alla direzione distrettuale antimafia di Napoli. Sono state inoltre attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, anche di natura cautelare, relative a diritti costituzionalmente tutelati, comunque attinenti alla gestione dei rifiuti, anche se poste in essere dall'amministrazione pubblica o da soggetti ad essa equiparati.

 

Il decreto ha inciso anche sulla normativa nazionale relativa ai termovalorizzatori, alle discariche e alla protezione civile, introducendo una serie di deroghe alle disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali, poi precisate con decreto legge 97/2008. Quest'ultimo ha altresì modificato la disciplina dei termovalorizzatori, ammettendo gli incentivi di competenza statale destinati alla produzione di energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate (denominati CIP 6) anche per la parte non organica dei rifiuti.

 

Mentre era in corso l'esame parlamentare del decreto-legge 90, il governo ha varato il decreto-legge 107/2008, recante ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania, poi confluite nel testo già all'esame del Parlamento. In particolare, è stata attribuita alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, che sono stati autorizzati a svolgere le attività di trattamento meccanico, stoccaggio e trasferenza nonché di recupero o smaltimento dei rifiuti; questi ultimi sono assimilati ai rifiuti urbani non differenziati.

 

E’ stata infine prevista la messa in opera di quattro termovalorizzatori (Acerra, Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa), cui vengono concessi i citati incentivi CIP 6. Nella prima relazione al Parlamento sulle misure straordinarie (Doc. CCXIV, n. 1)[2], si dà conto in modo analitico dei primi interventi d'urgenza, che hanno tenuto conto anche delle indicazioni fornite dalla Commissione parlamentare d'inchiesta nella relazione del 19 dicembre 2007.

 

Successivamente, il decreto-legge 172/2008 ha introdotto ulteriori misure per la soluzione dell'emergenza, mediante l'individuazione, tra l'altro, di forme di vigilanza nei confronti degli enti locali finalizzate a garantire l'osservanza della normativa ambientale. Esso ha previsto inoltre una più incisiva disciplina sanzionatoria per alcune ipotesi di violazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti che, in ragione della generalità del fenomeno, hanno efficacia sul territorio nazionale nei soli casi in cui vi sia dichiarato lo stato di emergenza.

 

Nella seduta del 29 luglio 2009, il Sottosegretario, rispondendo ad alcune interrogazioni, ha dato conto dell'evolvere dell'emergenza in Campania e del funzionamento del termovalorizzatore di Acerra. La seconda relazione al Parlamento sulle misure straordinarie è stata trasmessa il 19 novembre 2009 (Doc. CCXIV, n. 2)[3].

 

Il decreto-legge 195/2009 ha quindi introdotto una serie di disposizioni per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, innanzitutto attraverso l'istituzione di una "unità operativa" e di una "unità stralcio", avvenuta con il DPCM 25 gennaio 2010. Il provvedimento ha disposto inoltre il trasferimento di proprietà del termovalorizzazione di Acerra entro il 31 dicembre 2011. Nelle more, il Dipartimento della protezione civile mantiene la piena disponibilità dell'impianto. Sono state inoltre previste norme sugli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, sul deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti, nonché sul personale dei consorzi. Ai Presidenti delle province sono attribuite le funzioni ed i compiti di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi anche per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.

 

Da ultimo, l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 78 del 2010, consente alla Regione Campania di includere nel piano di stabilizzazione finanziaria l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra, anche mediante l'utilizzo - previa delibera del CIPE - della quota regionale del FAS.

 

Per un ulteriore approfondimento della vicenda sulla gestione dell’emergenza rifiuti nella regione campana si rinvia alla Relazione della Corte dei conti “La gestione dell'emergenza rifiuti in Campania” del 28 settembre 2010[4] e alle due citate relazioni al Parlamento sulle misure straordinarie.

 


Art. 1
(Impiantistica ed attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti)

 

Il comma 1 dell'articolo in esame elimina, dall’elenco delle discariche autorizzate dall’art. 9, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90 (convertito, con modificazioni dalla legge 123/2008) i siti seguenti:

§         località Pero Spaccone (Formicoso), nel comune di Andretta (AV);

§         località Cava Vitiello, nel comune di Terzigno (NA);

§         località Valle della Masseria, nel comune di Serre (SA).

 

La relazione tecnica sottolinea che tali impianti non sono mai stati realizzati.

 

Si ricorda che l’art. 9, comma 1, del D.L. 90/2008 ha autorizzato - allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio a regime della funzionalità dell'intero sistema impiantistico, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio - la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - località Nocecchie; Savignano Irpino (AV) - località Postarza; Serre (SA) - località Macchia Soprana; nonché presso i seguenti comuni: Andretta (AV) - località Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) - località Pozzelle e località Cava Vitiello; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane); Caserta - località Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) - località Ferrandelle; Serre (SA) - località Valle della Masseria.

 

Il comma 2 consente al Presidente della regione, sentiti le Province e gli enti locali interessati, di nominare commissari straordinari, al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero e al trattamento termico dei rifiuti con produzione di energia.

 

Si ricorda che l’articolo 8, comma 1, del D.L. 90/2008 aveva previsto, al fine di raggiungere un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli. Inoltre, il comma 1-bis del medesimo articolo aveva delegato il Sottosegretario di Stato a disporre, previa motivata verifica di un'effettiva esigenza legata alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania, la progettazione, realizzazione e gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un ulteriore impianto di recupero dei rifiuti nel territorio della regione Campania. Infine, il D.L. 195/2009, all’art. 10, comma 6, individuava norme per la realizzazione di un termovalorizzatore nella provincia di Salerno[5].

 

A tal fine i citati commissari straordinari, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, provvedono:

§      all’individuazione del soggetto aggiudicatario mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.

Si ricorda, infatti, che l'art. 57 del D.Lgs. 163/2006, cui la disposizione in commento rinvia, disciplina l’aggiudicazione dei contratti mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. Lo stesso articolo prevede (lettera c) del comma 2) che tale procedura sia consentita, tra gli altri, nei casi in cui “l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara”, a condizione che le circostanze invocate a giustificazione dell’estrema urgenza non siano imputabili alle stazioni appaltanti.

§      in via di somma urgenza, all’individuazione delle aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti[6].

 

Il comma in esame prevede, inoltre, l’applicazione delle disposizioni derogatorie ed acceleratorie in materia di VIA recate dall'art. 9, comma 5, del D.L. 90/2008 e, a tale fine, che i predetti commissari svolgano, in luogo del Presidente della Regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del D.L. 90/208.

Si ricorda che l’art. 5, comma 9, del D.L. 90/2008 prevede che, in deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al D.Lgs. 152/2006, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.

 

Lo stesso comma prevede il dimezzamento dei termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta.

 

Viene infine disposto che i commissari si avvalgono, per l'attuazione delle disposizioni previste dal comma in esame, degli uffici della Regione e delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati.

Il comma 3 reca alcune novelle all’art. 6-ter del D.L. 90/2008 finalizzate a consentire l’utilizzo della cd. frazione organica stabilizzata (FOS, anche indicata comunemente come “biostabilizzato”) prodotta dagli impianti di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo decreto (cd. impianti STIR[7]).

Lo stesso comma precisa che le novelle citate vengono recate in considerazione degli interventi tecnici, praticati presso gli impianti citati, volti a conseguire idonei livelli di biostabilizzazione dei rifiuti.

Nel dettaglio viene previsto:

a)   l’aggiunta, ai codici CER dei rifiuti lavorati dagli impianti STIR previsti dal comma 1 dell’art. 6-ter, anche del codice CER 19.05.03 “compost fuori specifica”[8], cioè della FOS prodotta, in seguito all’introduzione di nuovi processi di trattamento, dagli impianti STIR;

In proposito si ricorda quanto affermato nella prima “Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni relative alle misure straordinarie promosse per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania” relativa al periodo 1º maggio – 31 dicembre 2008 (Doc. CCXIV, n. 1), ove si dà conto di sperimentazioni, in atto presso alcuni STIR, di nuovi processi di biostabilizzazione.

Si ricorda che il cd. biostabilizzato o FOS si ottiene dal trattamento meccanico-biologico (TMB) dei rifiuti indifferenziati. Con il TMB di tali rifiuti, “che presentano un carico organico relativamente elevato, si abbatte la fermentescibilità (fino al 90%) e si limita fortemente la produzione di biogas e di percolato ad elevato carico organico e azotato, fino ad ottenere un materiale identificabile con il nome di biostabilizzato”[9].

b)   l’aggiunta di un nuovo periodo al comma 1 dell’art. 6-ter, destinato a consentire l’impiego della FOS, previa autorizzazione regionale, quale materiale di:

-        ricomposizione ambientale per copertura e risagomatura di cave abbandonate e dimesse e di discariche chiuse ed esaurite;

-        copertura giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio.

 

La norma in esame sembra quindi avere la finalità di “riqualificare” come FOS (CER 19.05.03) la produzione degli impianti STIR, dopo il declassamento a “frazione umida” (19.05.01) operato dall’O.P.C.M. 3481/2005 a causa della scadente qualità del materiale in uscita dagli impianti stessi al fine di destinarlo a copertura delle discariche.

 

 

Il comma 4 inserisce un nuovo comma 1-bis all’art. 6-ter del D.L. 90/2008 che autorizza, presso gli impianti STIR, la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti.

La digestione anaerobica (DA) è un processo di trasformazione biologica, svolto in reattori chiusi, attraverso il quale, in assenza di ossigeno, la sostanza organica (derivante dalla frazione organica selezionata di rifiuti urbani, degli scarti zootecnici e dell’agroindustria) è trasformata in biogas con un contenuto in metano variabile dal 50 al 60%. Oltre a questi gas si ottiene anche, come sottoprodotto, il “digestato”, un materiale semistabilizzato, matrice ideale per la formazione della miscela da avviare a compostaggio”[10].

 

La finalità della norma in esame è quella, evidenziata nella relazione illustrativa, di ridurre il conferimento in discarica dei residui dei rifiuti trattati.

 

Il comma 5 riscrive il comma 2 dell'art. 9 del D.L. 195/2009 provvedendo a trasferire alla Provincia di Napoli, che vi provvederà tramite la propria società provinciale, le funzioni in precedenza attribuite ad Asia S.p.A. di seguito elencate:

§      assicurare la funzionalità dell'impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Napoli;

§      gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti (cd. STIR) ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino.

 

Al trasferimento di funzioni corrisponde il trasferimento, alla società provinciale, degli introiti derivanti dalle relative tariffe (in precedenza incamerati da Asia S.p.A.).

Il seguente testo a fronte evidenzia quanto sinteticamente illustrato.

 

Articolo 9, comma 2, del D.L. 195/2009

Testo previgente

Nuovo testo

Nelle more della realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 90 del 2008,

l'ASIA S.p.a. del comune di Napoli assicura la necessaria funzionalità dell'impiantistica a servizio del complessivo ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Napoli e, all'uopo, subentra nella gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati in Giugliano e Tufino di cui all'articolo 6 del citato decreto.

 

 

Presso i detti impianti la società ASIA provvede, secondo priorità concordate con la provincia di Napoli, al conferimento e al trattamento dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale, assicurando l'integrazione con il ciclo provinciale di gestione dei rifiuti di Napoli di cui all'articolo 11, all'uopo utilizzando il personale già in servizio e stipulando i relativi contratti di lavoro. I relativi oneri sono a carico esclusivo della società ASIA, che vi farà fronte mediante gli introiti derivanti dalle tariffe.

 

 

 

 

La provincia di Napoli

assicura la funzionalità dell'impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei rifiuti

nel territorio di competenza e

gestisce gli

impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di  Giugliano e Tufino tramite la propria società provinciale cui sono attribuiti gli introiti derivanti dalle relative tariffe.

Presso detti impianti la provincia di Napoli, tramite la propria società, conferisce e tratta prioritariamente i rifiuti prodotti nel territorio di competenza.

 

 

Relativamente alla citata società provinciale si ricorda che la sua istituzione è prevista dall’art. 2 dell’O.P.C.M. 12 marzo 2009, n. 3746. Tale articolo ha infatti previsto, nell'ambito dell'intervento nella regione Campania, al fine di superare in via definitiva lo stato emergenziale e per dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, la costituzione nelle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, in via prioritaria ed in prima attuazione della citata legge regionale, di società a totale o prevalente capitale pubblico, nel rispetto dei principi contenuti nella norma dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008, per la gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti di proprietà della provincia per il trattamento, la trasferenza, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti.

Si ricorda altresì che in precedenza la legge regionale n. 4 del 14 aprile 2008[11] ha previsto, con una modifica all’articolo 20 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti a società provinciali e trasferito alle province l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti.

L’effettiva istituzione della società, denominata S.A.P.NA. (Sistema Ambiente Provincia di Napoli) S.p.A., per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio provinciale di Napoli è avvenuta in data 30 dicembre 2009.

 

 

Il comma 6 dell'articolo in esame integra, mediante l’aggiunta di un periodo, il disposto del comma 5 dell’art. 11 del D.L. 195/2009 al fine di introdurre – come segnalato nella relazione illustrativa – speciali misure sanzionatorie per i comuni che non raggiungono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dall’art. 11, comma 1, del D.L. 90/2008, così come certificati dalla regione Campania.

In tali casi viene previsto che il Prefetto diffidi il comune inadempiente a mettersi in regola con il sistema della raccolta differenziata, assegnandogli il termine perentorio di 6 mesi, decorso inutilmente il quale il Prefetto attiva le procedure di nomina di un commissario ad acta.

 

Si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell’art. 11 del D.L. 90/2008, ai comuni della regione Campania che non raggiungano l'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25% dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2009, al 35% entro il 31 dicembre 2010 e al 50% entro il 31 dicembre 2011, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 15%, al 25% e al 40% dell'importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e smaltimento.

 

 

Il comma 7 prevede il ricorso ad apposito accordo interregionale per lo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni nel caso di non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e dotazioni esistenti nella stessa Regione.

Lo stesso comma precisa che si tratta di una disposizione transitoria, dettata nelle more della completa realizzazione degli impianti necessari per la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania previsti dal D.L. 90/2008.

Viene altresì previsto che tale accordo sia promosso dal Governo, nell'ambito di una seduta della Conferenza Stato-Regioni appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione.

Viene infine stabilito che dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Si ricorda che essendo terminato il 31 dicembre 2009 (termine fissato dal’art. 19 del D.L. 90/2008) lo stato di emergenza, non vige più il divieto di smaltimento fuori regione previsto dall’art. 9, comma 7-bis, del D.L. 90/2008 e ribadito dall’art. 4-octies del D.L. 97/2008.

Si ricorda altresì che, successivamente al venir meno di tale divieto, la Regione Campania ha provveduto, con Decreto Dirigenziale n. 49 del 17 settembre 2010, ad emanare apposito avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici disponibili alla fornitura di servizi per lo smaltimento di rifiuti fuori Regione[12].


Art. 2
(Consorzi operanti nel settore dei rifiuti)

L’articolo 2 reca disposizioni riguardanti i consorzi di bacino campani operanti nel settore dei rifiuti.

 

In particolare, con il comma 1 continua l’applicazione,non oltre il 31 dicembre 2011, delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali al personale consortile risultante in esubero rispetto alla definizione delle piante organiche, di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 195/2009.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 13 ha definito la dotazione organica del personale dei consorzi delle province campane incaricati della gestione del complessivo ciclo dei rifiuti.

In particolare, al comma 1 ha previsto l’obbligo, per il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta[13], di definire la propria dotazione organica, realizzata previa consultazione delle organizzazioni sindacali e tenuto conto anche del piano industriale. Lo stesso comma ha previsto altresì che il consorzio debba provvedere alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, mediante assunzioni, anche in sovrannumero con riassorbimento, del personale in servizio ed assunto presso gli stessi consorzi fino alla data del 31 dicembre 2008, e che nell’ambito di tali procedure di assunzione, sia data priorità al personale già in servizio al 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative rispetto alla definizione dei criteri di assunzione. Infine, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 2, per la prima attuazione del presente comma è stata autorizzata una spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2010.

Il comma 2 ha disposto l’applicazione, al personale dei consorzi interessato che risulti in esubero rispetto alla dotazione organica in precedenza richiamata, delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga all'articolo 2, comma 36, della legge finanziaria per il 2009 (L. 203/2008)[14], e successive proroghe, ferma restando l'attivazione di misure di politica attiva, anche in applicazione dell'accordo fra Governo, regioni e province autonome del 12 febbraio 2009[15].

 

Secondo quanto indicato nella relazione tecnica, i suddetti esuberi sarebbero stimabili, come per il richiamato D.L. 195/2009, in circa 700 unità, con conseguente onere complessivo pari a circa 30 milioni di euro. In merito alla predetta copertura finanziaria, prosegue la relazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito assicurazioni circa la capienza del Fondo sociale occupazione e formazione, senza pregiudizio per gli interventi già programmati a carico del Fondo stesso.

 

Al riguardo sono stati presentati numerosi atti di sindacato ispettivo. Tra essi si ricordano la mozione 1-00494 presentata lo scorso 17 novembre, nella quale si sottolinea, tra l’altro, come il personale del consorzio, composto da 2.150 persone, presenta 424 lavoratori in esubero e che tale personale nel mese di settembre 2010 non è stato pagato e, da dichiarazione del generale Morelli in Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, non sarà pagato fino a dicembre 2010. Viene, pertanto, chiesto al Governo di assumere, in accordo con gli enti competenti, ogni iniziativa atta a garantire il pagamento regolare dei dipendenti dei consorzi, per evitare tensioni sociali pericolose e infiltrazioni della malavita.

Nell’interrogazione n. 5-03795, presentata l’11 novembre, il Governo è stato sollecitato ad interpretare la citata norma dell’art. 13, comma 2, del decreto legge n. 195 sui lavoratori in esubero, anche in considerazione del fatto che lo stesso commissario liquidatore aveva rilevato un'evidente criticità interpretativa della norma citata, investendo, nel mese di luglio 2010, anche il Dipartimento per la protezione civile. Secondo l’interpellante il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta, a seguito della definizione della dotazione organica ad opera del commissario liquidatore, registra ad oggi 424 lavoratori in esubero, dei quali 358 sono operatori diretti e 66 impiegati.

 

Il comma 2, come sottolineato dalla relazione illustrativa, prevede la separazione delle funzioni svolte dal Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta nell’ambito dei rispettivi compendi provinciali di Napoli e Caserta, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione adottati in ambito regionale e provinciale.

Lo stesso comma dispone che tale separazione non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Si ricorda che l’art. 11, comma 8, del D.L. 90/2008 ha disposto, nelle more della costituzione delle società provinciali previste dalla legislazione regionale, lo scioglimento dei consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta e la loro riunione in un unico consorzio.

Sulle vicende normative e gestionali del citato consorzio si rinvia al paragrafo 3.2 “Il Consorzio Unico delle province di Napoli e Caserta ed il riordino delle competenze” della Relazione della Corte dei conti “La gestione dell'emergenza rifiuti in Campania” del 28 settembre 2010[16].


Art. 3
(Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale)

 

L’articolo 3 reca disposizioni finanziarie di sostegno della gestione regionale del ciclo dei rifiuti, nonché misure volte alla copertura finanziaria degli accordi operativi per l’attuazione delle misure di compensazione ambientale.

 

Al fine di consentire la complessiva gestione del ciclo regionale dei rifiuti, il comma 1 autorizza la regione Campania a disporre di risorse finanziarie, nel limite di 150 milioni di euro a valere sul Fondo aree sottoutilizzate (FAS), per la quota regionale spettante alla regione - annualità 2007/2013 - necessarie all'esecuzione di un serie di attività tra le quali:

§      la raccolta, lo spazzamento e trasporto dei rifiuti;

§      l'incremento della raccolta differenziata attraverso iniziative di carattere strutturale;

§      nonché le misure di carattere sostitutivo.

 

Il comma 2 novella il D.L. n. 90 del 2008 (legge n. 123 del 2008), recante “Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”, al quale viene sostituito il comma 12 dell’articolo 11.

In particolare, il richiamato comma 12(che qui viene sostituito dal comma 2) prevedeva che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuovesse la stipula di accordi, anche integrativi di quelli già sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati, con soggetti pubblici o privati, al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale e bonifica.

Gli oneri per tali interventi erano fissati nel limite massimo di 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 (pari a complessivi 141 milioni), a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), a valere sulle risorse disponibili destinate specificamente tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013.

 

Poiché in attuazione del richiamato comma 12 è stato sottoscritto l’Accordo con la regione Campania (Accordo sottoscritto il 18 luglio 2008, e poi, da ultimo, modificato con Atto dell’8 aprile 2009), con la nuova formulazione del comma 12 si provvede alla copertura degli oneri complessivamente considerati dall’ultima versione dell’Accordo, pari a 282 milioni (di cui 141 milioni a carico dello Stato e 141 milioni a carico della regione Campania); tali oneri richiedono una copertura doppia rispetto alle risorse precedentemente messe a disposizione dell’articolo 11, comma 12, del D.L. n. 90 del 2008 (141 milioni nel triennio 2008-2010).

In particolare, la nuova formulazione del comma 12 destina – nel limite massimo - 282 milioni di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) agli interventi di compensazione ambientale e di bonifica indicati nel citato Accordo di programma dell’8 aprile 2009.

Tali somme sono complessivamente reperite a valere sulle risorse del FAS destinate alla programmazione regionale, a carico della quota assegnata alla regione Campania dalla delibera CIPE n. 1/2009 (3.896 milioni per il periodo 2007-2013), nella seguente misura:

§      141 milioni (quota di competenza dello Stato, gestita dal Ministero dell’Ambiente) a valere sulle risorse FAS-regionale destinate alla regione Campania dalla suddetta delibera CIPE n. 1/2009. La relazione tecnica afferma che tali risorse prese dalla programmazione regionale sono trasferite al Ministero dell’ambiente.

Si ricorda che nel testo precedente, la copertura dei 141 milioni di oneri era genericamente posta a valere sulle risorse FAS destinate a iniziative di compensazione ambientale e bonifica.

§      altrettanti 141 milioni (quota di competenza della regione) a valere sulle medesime risorse FAS-regionale destinate alla Campania, che vengono immediatamente trasferite alla regione medesima, eludendo pertanto la procedura per l’utilizzo delle risorse regionali come definita dalla delibera CIPE n. 1 del 2009 (trasmissione del programma al CIPE per la presa d’atto).

 

Complessivamente, dunque, considerando gli interventi autorizzati dall’intero articolo in esame, la quota del FAS-regionale destinata alla Campania viene utilizzata per complessivi 432 milioni (150 milioni ai sensi del comma 1 e 282milioni ai sensi del comma 2).

 

Si osserva che l’articolo 3 in esame non indica gli esercizi finanziari sui quali determinare la riduzione delle risorse del FAS, salvo limitarsi a specificare che la quota di competenza della regione Campania sia immediatamente ad essa trasferita, né rinvia al CIPE la determinazione della quota annuale di utilizzo.

 

Per quanto riguarda la formulazione del comma 2, occorrerebbe far riferimento all’atto modificativo dell’accordo di programma del 18 luglio 2008, sottoscritto l’8 aprile 2009 (cfr. infra).

 

L’Accordo di programma

In data 18 luglio 2008, in applicazione della citata disposizione, è stato sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente, il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Regione Campania e il Commissario delegato, l'Accordo di programma "Programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania"[17].

L'Accordo di programma ha la finalità di individuare ed eseguire interventi di compensazione ambientale nei comuni della Campania coinvolti dalla realizzazione o dall'esercizio degli impianti destinati, a vario titolo, al superamento dell'emergenza rifiuti, nonché, in alcuni comuni campani, in ragione della stretta prossimità ai siti di localizzazione degli impianti, che complessivamente ammontano a 37 (art. 3, comma 1, dell'accordo) dei quali 23 coinvolti dalla realizzazione o dall'esercizio degli impianti destinati alla gestione dell'emergenza dei rifiuti ai sensi del citato D.L. n. 90 /2008, e 14 limitrofi ai siti di localizzazione degli impianti di cui sopra o interessati dalla presenza di impianti dimessi. I comuni interessati sono:

§       provincia di Napoli: Napoli-Pianura, Acerra, Caivano, Giugliano in Campania, Marano, Marigliano, Mugnano, Pozzuoli, Qualiano, Terzigno, Tufino, Villaricca;

§       provincia di Avellino: Avellino, Andretta, Ariano Irpino, Savignano Irpino;

§       provincia di Salerno: Salerno, Battipaglia, Campagna, Eboli, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Postiglione, Serre;

§       provincia di Caserta: Caserta, Capua, Castelvolturno, Marcianise, Santa Maria Capua Vetere, San Tammaro, Santa Maria La Fossa, Villa Literno;

§       provincia di Benevento: Buonalbergo, Casalduni, Fragneto Monforte, Paduli, Sant'Arcangelo Trimonte.

L'accordo (art. 2, comma 2) indica quale priorità la definizione di iniziative di compensazione ambientale relative alla rimozione dei rifiuti abbandonati, alla messa in sicurezza e bonifica di vecchie discariche, alla bonifica di siti inquinati, al potenziamento delle strutture relative al ciclo delle acque reflue, alla riqualificazione ambientale. L’elenco degli criticità e delle relative misure di compensazione ambientale sono state, pertanto, elencate nella tabella 1 allegata all’accordo di programma. L'accordo prevedeva, infine, uno stanziamento complessivo di 526 milioni di euro, la cui copertura veniva cofinanziata pariteticamente dal ministero dell'Ambiente e dalla Regione Campania[18].

Il Ministero dell'ambiente ha quindi svolto una serie di incontri sul territorio con i comuni coinvolti al fine di rilevare le principali criticità ambientali che gravavano sui loro territori e definire un quadro organico di interventi. Per ciascun Comune l’accordo (art. 5) prevede la successiva definizione di uno specifico ''accordo operativo'', nel quale avrebbero dovuto essere dettagliati i singoli interventi, lo stato della progettazione, il fabbisogno finanziario.

Successivamente, in data 8 aprile 2009, è stato sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente, il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Regione Campania e il Commissario delegato, l'atto modificativo all'accordo di programma del 18 luglio 2008 che ha preso atto della revoca delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE n. 166/2007. Pertanto, lo stanziamento complessivo ammonta a 282 milioni di euro, di cui 141 euro a carico del Ministero dell’ambiente e 141 milioni a carico della regione Campania.

Da ultimo si ricorda che 37 comuni[19] hanno sottoscritto, come previsto dall’art. 5 dell’accordo di programma, i relativi accordi operativi che, ad oggi, non hanno avuto alcuna attuazione per carenza di copertura finanziaria.

In relazione a ciò, il Governo, rispondendo all’interrogazione n. 5-03631 presso la VIII Commissione della Camera nella seduta del 21 ottobre 2010, ha segnalato che parte delle problematiche sollevate dai sindaci e dalle popolazioni delle località ospitanti siti di discarica sono da ricondurre alla mancata attuazione dell'accordo di programma in materia di compensazioni ambientali sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente nel luglio 2008. Tale accordo, dal quale è derivata lo sottoscrizione di 37 accordi operativi con altrettanti Comuni, non ha trovato ad oggi copertura finanziaria nonostante i numerosi solleciti al Ministero dell'Economia, al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Cipe anche formulati direttamente dal Ministro. Il sottosegretario Menia ha concluso ricordando che l’argomento era stato discusso da ultimo anche in una riunione del CIPE nella quale il Ministero aveva chiesto l'inserimento dell'assegnazione nell'ordine del giorno ed in tale occasione il Ministro dell'Economia si era riservato un approfondimento che, però, non aveva dato alcun esito.

In merito alle misure di compensazione ambientale, nella citata mozione 1-00494,presentata lo scorso 17 novembre, viene chiesto al Governo di erogare, così come richiesto dai comuni, i fondi per le compensazioni ambientali, previste dall'accordo di programma concluso tra il Governo e la regione Campania, attivando le risorse previste pari a 526 milioni di euro.

 

Le risorse del FAS destinate alle regioni

Con la legge n. 289/2002 le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese sono state concentrate in un Fondo di carattere generale (FAS), attualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, cui sono state trasferite, ai sensi del D.L. n. 181/2006, le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione prima di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.

Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici.

L’articolo 60, comma 1, della legge n. 289/2002 attribuisce al CIPE la facoltà di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi, destinandone l'85% al Sud e il 15% al Centro-Nord.

Per quanto concerne l’utilizzo delle risorse del FAS, in considerazione della crisi economica internazionale, il D.L. 185/2008, all’articolo 18, ha disposto – in linea con il precedente D.L. n. 112/2008 con il quale è stata attuata la manovra finanziaria per il triennio 2009-2011 - la riprogrammazionee la concentrazione delle risorse nazionali disponibili destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate nel periodo 2007-2013 iscritte sul Fondo FAS su obiettivi considerati prioritari per il rilancio dell’economia italiana.

Con una serie di delibere adottate nel marzo 2009, le risorse disponibili del FAS relative alla programmazione 2007-2013 (52.437 milioni di euro) sono state così assegnate dal CIPE:

·         27 miliardi alle Amministrazioni regionali, destinati alla realizzazione dei programmi strategici di interesse regionale, dei programmi interregionali e degli obiettivi di servizio agli interventi, attraverso cui si attua la politica regionale unitaria per le priorità del Quadro strategico nazionale (QSN 2007-2013);

·         25,4 miliardi alle Amministrazioni centrali. Tale quota è stata successivamente ripartita dal CIPE tra i tre fondi settoriali appositamente istituiti con il D.L. n. 112/2008 e il D.L. n. 185/2008. Il riparto delle risorse FAS tra i tre Fondi è stato effettuato dal CIPE nel rispetto del criterio di ripartizione dell’85% delle risorse al Mezzogiorno e del 15% Centro-Nord, nei seguenti importi:

-          Fondo infrastrutture: 12,4 miliardi;

-          Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale: 9 miliardi;

-          Fondo sociale per l’occupazione e la formazione: 4 miliardi.

 

Con la delibera n. 1 del 6 marzo 2009, il CIPE ha assegnato le risorse alle Amministrazioni regionali, disponendo la seguente ripartizione:

§         per 21.831,5 milioni in favore delle regioni del Mezzogiorno

§         per 5.195,5 milioni in favore del Centro-Nord.

Nell’ambito della quota assegnata al Mezzogiorno e al Centro-Nord, il riparto tra le regioni è stata effettuata sulla base della “chiave di riparto” definita in sede di QSN 2007-2013, approvato con la delibera CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006.

Va peraltro sottolineato che, rispetto all'importo originariamente programmato nel QSN 2007-2013, definito con la delibera CIPE n. 166 del dicembre 2007, la quota assegnata alle regioni con la delibera n. 1 del marzo 2009 risulta inferiore di oltre 1,3 miliardi di euro, in quanto nel corso dell’esercizio 2008 le risorse del FAS hanno subito riduzioni per complessivi 12 miliardi di euro (cfr. a tale riguardo la delibera CIPE n. 112 del dicembre 2900).

La delibera n. 1/2009 indica comunque la possibilità che tali risorse vengano reintegrate nell’importo originario "a partire dal 2011, ovvero anticipatamente, in un quadro di finanza pubblica più favorevole".

 

Il riparto regionale è indicato nelle tavole seguenti:

(dati in milioni di euro)

 

 

CIPE
166/07

chiave di riparto

CIPE
1/09

Differenza

MEZZOGIORNO

22.841,5

100,0

21.831,5

-1.009,96

Programmi di interesse strategico regionale

Abruzzo

854,7

4,73

811,1

-43,6

Molise

476,6

2,64

452,3

-24,3

Campania

4.105,5

22,72

3.896,4

-209,1

Puglia

3.271,7

18,11

3.105,1

-166,6

Basilicata

900,3

4,98

854,4

-45,9

Calabria

1.868,4

10,34

1.773,3

-95,1

Sicilia

4.313,5

23,87

4.093,8

-219,7

Sardegna

2.278,5

12,61

2.162,5

-116,0

Progetti strategici di interesse interregionale

Energie rinnovabili e risparmio energetico

814,0

 

772,5

-41,5

Attrattori culturali, naturali e turismo

946,3

 

898,1

-48,2

Obiettivi servizio (premialità)

3.012,0

 

3.012,0

-

 

 

 

CIPE
166/07

chiave di riparto

CIPE
1/09

Differenza

CENTRO-NORD

5.544,0

100,0

5.195,5

-348,5

Programmi di interesse strategico regionale

Piemonte

889,3

16,04

833,4

-55,9

Valle d'Aosta

41,6

0,75

39,0

-2,6

Lombardia

846,6

15,27

793,4

-53,2

Bolzano

85,9

1,55

80,5

-5,4

Trento

57,7

1,04

54,0

-3,7

Veneto

608,7

10,98

570,5

-38,2

Friuli Venezia Giulia

190,2

3,43

178,2

-12

Liguria

342,1

6,17

320,6

-21,5

Emilia Romagna

286,1

5,16

268,1

-18

Toscana

757,3

13,66

709,7

-47,6

Umbria

253,4

4,57

237,4

-16

Marche

240,6

4,34

225,5

-15,1

Lazio

944,7

17,04

885,3

-59,4

 

 


Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’UE)

Il 18 maggio 2010 la Commissione ha presentato una comunicazione (COM(2010)235) che prospetta la possibilità di predisporre indicatori e linee guida, per orientare gli Stati membri alla piena applicazione degli strumenti previsti dalle direttive quadro sui rifiuti 2008/98/CE e sulle discariche 1999//31/CE, intesi a evitare lo smaltimento in discarica o l’incenerimento dei rifiuti organici.

Secondo la Commissione, le azioni proposte potrebbero ridurre fino a 34 milioni di tonnellate le emissioni di CO2 eq, e comportare risparmi fino a 7 miliardi di euro per le spese di trattamento e di gestione dei rifiuti organici biodegradabili, la cui produzione oggi è stimata in 120-140 milioni di tonnellate annue nell’UE. In particolare, gli interventi sono intesi a consentire una migliore gestione dei rifiuti organici biodegradabili provenienti da giardini e parchi e dai rifiuti alimentari, a promuoverne la raccolta differenziata e il trattamento biologico, ad esempio la digestione anaerobica e il compostaggio, e a prevenirne l’eccessiva produzione, secondo la gerarchia dei rifiuti delineata nella nuova direttiva quadro sui rifiuti sopra citata.

Procedure di contenzioso
(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’UE)

Corte di giustizia

Il 4 marzo 2010 la Corte di giustizia ha emesso una sentenza (causa C-297/08) con la quale ha giudicato l’Italia inadempiente agli obblighi incombenti in forza della direttiva 2006/12/CE (direttiva “rifiuti”). In particolare, la Corte contesta all’Italia di non avere adottato tutte le misure necessarie allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ovvero di non aver creato una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento idonei a consentire l’autosufficienza in materia di smaltimento di rifiuti e che tale situazione avrebbe determinato un pericolo per la salute dell’uomo e per l’ambiente.

La Corte ricorda che in seguito alla procedura di infrazione avviata nel 2007 a carico dell’Italia, la Commissione era giunta a considerare gli ingenti quantitativi di rifiuti ammassati nelle strade della regione Campania sintomo di un deficit strutturale di impianti che dimostrava, da un lato, l’impossibilità di smaltire senza pericolo i rifiuti impossibili da recuperare e/o riutilizzare e, dall’altro, che le capacità di assorbimento degli stabilimenti destinati allo smaltimento dei rifiuti non corrispondevano ai quantitativi di rifiuti da smaltire nella regione stessa. Inoltre, la Corte ha rilevato che quanto stimato dalla Commissione nel marzo 2008, ovvero la presenza di 55 mila tonnellate di rifiuti nelle strade e di circa 110-120 mila tonnellate di rifiuti in attesa di trattamento presso i siti comunali di stoccaggio, costituiva una situazione ad alto rischio per la salute umana contraria agli obiettivi della direttiva rifiuti, la cui pericolosità, secondo la Commissione, sarebbe stata ammessa anche dall’Italia.

Secondo la giurisprudenza ricordata dalla Corte, i rifiuti sono oggetti di natura particolare, cosicché il loro accumulo, ancor prima di diventare pericoloso per la salute, costituisce, tenuto conto in particolare della capacità limitata di ciascuna regione o località di riceverli, un pericolo per l’ambiente.

La Corte, pertanto, ritiene che le misure adottate dall’Italia in Campania non siano state sufficienti a soddisfare gli obiettivi di protezione dell’ambiente e della salute umana stabiliti dalla direttiva rifiuti e che pertanto sia venuta meno agli obblighi previsti dalla normativa europea in materia.

 

Attraverso l’ufficio stampa della Commissione, il 26 novembre 2010 il Commissario europeo per l'Ambiente, Janez Potočnik, in riferimento alla visita di una dalla delegazione di funzionari della Commissione in Campania, ha dichiarato di ritenere che le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza pronunciata nel marzo 2010 dalla Corte di giustizia europea non siano ancora state applicate.

Secondo il Commissario, occorreranno diversi anni per creare le infrastrutture necessarie a gestire adeguatamente le 7200 tonnellate di rifiuti domestici prodotti in Campania ogni giorno e per scongiurare l'insorgere di ulteriori emergenze rifiuti. In particolare, suscita preoccupazione la mancanza di un sistema di raccolta differenziata a Napoli, la maggiore agglomerazione della regione, sebbene la costruzione dell'inceneritore di Acerra abbia consentito progressi.

In mancanza di un efficace piano di gestione dei rifiuti per la Campania, i rischi per la salute umana e i danni a livello ambientale, ai quali la Corte fa esplicita menzione nella propria sentenza, continuerebbero a persistere, obbligando la Commissione a rivolgersi nuovamente alla Corte, la quale probabilmente imporrebbe delle ammende all'Italia.

Per dare esecuzione alla sentenza ed evitare sanzioni la Commissione chiede all’Italia che le autorità della Campania adottino con urgenza un nuovo piano di gestione dei rifiuti:

Il Commissario conclude invitando tutte le autorità amministrative e politiche in Campania ad operare coerentemente per assicurare una rapida adozione del suddetto piano e la sua effettiva attuazione, attraverso la messa a disposizione delle necessarie risorse. Il nuovo piano di gestione dei rifiuti, altresì, dovrà risultare pienamente inclusivo e trasparente da tutti i cittadini nella regione.

 

Il 30 settembre 2010, la Commissione Petizioni del Parlamento europeo ha approvato una relazione relativa alla missione di inchiesta sulla crisi dei rifiuti in Campania, svolta a fine aprile 2010 in seguito alla presentazione, nel 2009, di 15 petizioni da parte di singoli cittadini italiani.

Il documento attesta la complessità del contesto e delle cause della crisi dei rifiuti in Campania, riconosce il ruolo determinante della Protezione civile nella gestione dell’emergenza, e chiarisce che la Commissione petizioni considera la crisi dei rifiuti in Campania tutt’altro che finita, in stato dormiente, con il serio rischio che possa scoppiare nuovamente. Inoltre, dal momento che molte discariche sono in mani private, si teme che le autorità abbiano scarso controllo o conoscenza di ciò che avviene al loro interno e di come sono gestite.

La Commissione petizioni ritiene che il ricorso esclusivo a discariche e inceneritori, sebbene trovi utilizzo altrove nell'UE, non dovrebbe essere considerato la risposta al problema della gestione dei rifiuti se non come una componente integrata di un sistema coordinato ed efficace di gestione. La Commissione parlamentare, pertanto, ritiene necessario un intervento molto energico che, attraverso la predisposizione di adeguate infrastrutture, diminuisca il volume dei rifiuti e sposti l'ago della bilancia verso la prevenzione, la riduzione, il reimpiego e il riciclaggio, ponendo l'accento sul recupero dei rifiuti organici, soprattutto in una regione a vocazione prevalentemente agricola, che sembra aver ricevuto fino ad oggi scarsa attenzione. Inoltre, viene considerato fondamentale il ripristino del dialogo con i cittadini e che questi collaborino con le autorità, modificando i propri comportamenti per generare meno rifiuti e per smaltirli in modo corretto.

Si ricorda infine che nel 2007 la Commissione europea ha deciso di sospendere il pagamento di 135 milioni di contributi Ue che dal 2006 al 2013 avrebbero dovuto finanziare i progetti relativi ai rifiuti, e di altri 10,5 milioni del periodo 2000-2006 che sono stati aboliti.

 

In riferimento alla violazione delle normative europee in materia di rifiuti si ricorda infine che, al momento, sono attive altre tre procedure d’infrazione nei confronti dell’Italia:

·      2009_2264 (non conformità della normativa nazionale alla direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti e restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche);

·      2003_2077 (non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti in relazione al controllo su discariche abusive, per la quale la Corte di giustizia ha già condannato l’Italia il 26 aprile 2007)

·      2002_2284 (effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti).

 

 


Normativa di riferimento

 


D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (art. 57)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

(omissis)

57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

(art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, D.Lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, L. n. 537/1993; art. 24, L. n. 109/1994; art. 7, D. Lgs. n. 157/1995)

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.

2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:

a) qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

d) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un’amministrazione straordinaria di grandi imprese.

4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale ne nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale;

b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28 (118).

6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

7. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

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(118) Lettera così sostituita dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.


D.L. 23 maggio 2008, n. 90
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile. (artt. 6, 6-ter, 9 e 11)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 maggio 2008, n. 120.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 luglio 2008, n. 123.

(3) Vedi, anche, gli artt. 4– octies e 4– novies, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 e gli artt. da 2 a 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195.

(omissis)

Art. 6.  Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti (25)

1.  Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, deve essere realizzata una valutazione in ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, anche ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della stessa società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, che tenga conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione degli stessi: Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino - località Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonché del termovalorizzatore di Acerra (NA). Detta valutazione è effettuata da una Commissione composta da cinque componenti di comprovata professionalità tecnica, nominati dal Presidente della Corte d'appello di Napoli, con spese a carico delle parti private interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (24). (23)

2.  All'esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, per la trasferenza dei rifiuti urbani, nonché per la produzione di combustibile da rifiuti di qualità (CDR-Q) da utilizzarsi in co-combustione nei cementifici e nelle centrali termoelettriche. A tale fine, il Sottosegretario di Stato dispone per la progettazione, la realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza, delle conseguenti opere necessarie, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17, entro un limite di spesa di euro 10.900.000. (23)

 

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(23) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.

(24) Vedi, anche, il comma 8 dell'art. 1, O.P.C.M. 5 marzo 2009, n. 3745.

(25) Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195.

(omissis)

Art. 6-ter.  Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti (30)

1.  Nelle more dell'espletamento delle procedure di valutazione di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzato, presso gli impianti ivi indicati, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali, all'esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni caso, fermo quanto disposto dall'articolo 18, la disciplina prevista per i rifiuti codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01; presso i medesimi impianti sono altresì autorizzate le attività di stoccaggio e di trasferenza dei rifiuti stessi.

2.  Fermo quanto disposto dall'articolo 18, e in deroga alle disposizioni di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti comunque provenienti dagli impianti di cui al comma 1 del presente articolo sono destinati ad attività di recupero ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dagli allegati B e C alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, ai fini delle successive fasi di gestione, detti rifiuti sono sempre assimilati, per quanto previsto dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, alla tipologia di rifiuti avente codice CER 20.03.01 (29) .

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(29) Vedi, anche, l'art. 7, comma 1, O.P.C.M. 19 novembre 2008, n. 3716.

(30) Articolo inserito dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.

(omissis)

Art. 9. Discariche (46)

1.  Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio a regime della funzionalità dell'intero sistema impiantistico previsto dal presente decreto, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, è autorizzata la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - località Nocecchie; Savignano Irpino (AV) - località Postarza; Serre (SA) - località Macchia Soprana; nonché presso i seguenti comuni: Andretta (AV) - località Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) - località Pozzelle e località Cava Vitiello; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane); Caserta - località Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) - località Ferrandelle; Serre (SA) - località Valle della Masseria (47).

2.  Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; 20.03.99, fermo restando quanto previsto dal comma 3; presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato, nel rispetto della distinzione tra categorie di discariche di cui alla normativa comunitaria tecnica di settore, lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonché 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani. (45)

3.  Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti aventi codice CER: 20.03.99, salva diversa classificazione effettuata dal gestore prima del conferimento in discarica. (43)

4.  Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania è autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.

5.  In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.

6.  L'articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è abrogato.

7.  Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono definite, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le discipline specifiche in materia di benefici fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica, previa individuazione della specifica copertura finanziaria, con disposizione di legge.

7-bis.  Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 19 del presente decreto, è vietato il trasferimento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti in altre regioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (44)

8.  Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così sostituito: «Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.».

9.  Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione del comma 7, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

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(43) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.

(44) Comma inserito dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.

(45) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123, e, successivamente, dall'art. 4-decies, comma 1, lett. a), D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.

(46) Vedi, anche, l'art. 10, comma 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195.

(47) La Corte costituzionale, con ordinanza 5 - 7 luglio 2010, n. 241 (Gazz. Uff. 14 luglio 2010, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l’altro, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 24, 32, 100, 101, 102, 103,104, 111, 113, 114, 117 e 118 della Costituzione.

(omissis)

Art. 11.  Raccolta differenziata

1.  Ai comuni della regione Campania che non raggiungano l'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2009, al 35 per cento entro il 31 dicembre 2010 e al 50 per cento entro il 31 dicembre 2011, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 15 per cento, al 25 per cento e al 40 per cento dell'importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e smaltimento. (50)

2.  Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gli obiettivi medesimi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili delle stesse amministrazioni.

3.  L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, è abrogato.

4.  Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario di Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da pubblicare mediante modalità individuate dal Sottosegretario di Stato, nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (50)

5.  I Presidenti delle province della regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano le necessarie iniziative per disincentivare l'utilizzo dei beni «usa e getta», fatta eccezione per i materiali compostabili. Tale norma non si applica alle strutture sanitarie e veterinarie a carattere pubblico e privato.

6.  I sindaci dei comuni della regione Campania, anche in forma associata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, promuovono ogni occorrente iniziativa per favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici, nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (50)

7.  Presso le sedi della pubblica amministrazione, della grande distribuzione, delle imprese con personale dipendente superiore a cinquanta unità e dei mercati all'ingrosso e ortofrutticoli della regione Campania è fatto obbligo di provvedere alla raccolta differenziata; i rappresentanti legali degli enti predetti rendono al Sottosegretario di Stato, con cadenza trimestrale, i dati della raccolta differenziata operata.

8.  Nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'articolo 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta, istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione è affidata ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato (51) . (50)

9.  Ai mezzi e alle attrezzature necessari all'attivazione della raccolta differenziata, nei comuni afferenti ai consorzi di cui al comma 8, si fa fronte con i corrispettivi previsti dall'accordo quadro ANCI-CONAI sottoscritto il 14 dicembre 2004, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio devoluti a tale scopo alla apposita contabilità. Tali corrispettivi sono destinati all'acquisto delle attrezzature ed al noleggio dei mezzi necessari all'attivazione della raccolta differenziata.

10.  Il CONAI, con oneri a proprio carico, è tenuto a predisporre ed effettuare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in collaborazione con i capi missione, una capillare campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare i livelli di raccolta differenziata nei comuni della regione Campania. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a definire le modalità tecniche, finanziarie ed organizzative necessarie ad assicurare l'uniformità di indirizzo e l'efficacia delle iniziative attuative della campagna di comunicazione di cui al presente comma.

11.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Napoli e ASIA S.p.A., gestore di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, presentano un piano di raccolta differenziata adeguato alla popolazione residente. In caso di inadempienza o di mancata attuazione del predetto piano, il Sottosegretario di Stato provvede in via sostitutiva, con oneri a carico del bilancio del comune di Napoli.

12.  Al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale e bonifica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Sottosegretario di Stato, promuove la stipula di accordi, anche integrativi di quelli già sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati, con soggetti pubblici o privati. Agli interventi di cui al presente comma, nel limite massimo di 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si fa fronte a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con le risorse disponibili destinate a tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013. (50)

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(50) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.

(51) Vedi, anche, gli artt. 7 e 8, O.P.C.M. 1° luglio 2008, n. 3686 e l'art. 4, O.P.C.M. 31 luglio 2008, n. 3695.


D.L. 30 dicembre 2009, n. 195
Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. (artt. 9, 11 e 13)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 26.

(omissis)

Art. 9 Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti

1.  Al fine di mantenere specifiche ed adeguate condizioni di sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008, in relazione allo stato attuale degli impianti stessi, fino al termine delle attività di manutenzione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2010, è assicurata la prosecuzione di attività sostitutive di presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso servizi di vigilanza dinamica antincendio, il quale continua ad operare esclusivamente con le finalità di cui al comma 1 dell’ articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3768 del 13 maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2009, in quanto compatibile. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente comma, si provvede nel limite di 7,2 milioni di euro nell’ambito delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2. (15)

2.  Nelle more della realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 90 del 2008, l'ASIA S.p.a. del comune di Napoli assicura la necessaria funzionalità dell'impiantistica a servizio del complessivo ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Napoli e, all'uopo, subentra nella gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati in Giugliano e Tufino di cui all'articolo 6 del citato decreto. Presso i detti impianti la società ASIA provvede, secondo priorità concordate con la provincia di Napoli, al conferimento e al trattamento dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale, assicurando l'integrazione con il ciclo provinciale di gestione dei rifiuti di Napoli di cui all'articolo 11, all'uopo utilizzando il personale già in servizio e stipulando i relativi contratti di lavoro. I relativi oneri sono a carico esclusivo della società ASIA, che vi farà fronte mediante gli introiti derivanti dalle tariffe. (15)

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(15) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 26.

(omissis)

Art. 11  Regione, province, società provinciali e consorzi (22)

1.  Ai Presidenti delle province della regione Campania, dal 1° gennaio 2010 sino al 30 settembre 2010, sono attribuite, in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni ed i compiti spettanti agli organi provinciali in materia di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi prioritariamente per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti. (18)

 

2.  Sulla base delle previsioni di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, e tenuto conto delle indicazioni di carattere generale di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009 inerente al ciclo di gestione integrata dei rifiuti, per evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, le amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle relative società da intendere costituite, in via d’urgenza, nelle forme di assoluti ed integrali partecipazione e controllo da parte delle amministrazioni provinciali, prescindendo da comunicazioni o da altre formalità ed adempimenti procedurali, che, in fase di prima attuazione, possono essere amministrate anche da personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, subentrano, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter, nei contratti in corso con soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. In alternativa, possono affidare il servizio in via di somma urgenza, nonché prorogare i contratti in cui sono subentrate per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del 3 per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto. (18)

2-bis.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei confronti dei comuni delle isole del Golfo di Napoli. (19)

2-ter.  In fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni. (19)

3.  I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, compresi quelli derivanti dall’attuazione dell’ articolo 13, comma 1, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. Fermo quanto previsto dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, per fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Società provinciali di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, agiscono sul territorio anche quali soggetti preposti all’accertamento e alla riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA). Le dette Società attivano adeguate azioni di recupero degli importi evasi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti ed a tale fine i comuni della regione Campania trasmettono alle province, per l'eventuale successivo inoltro alle società provinciali, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: (20)

a)  gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA;

b)  i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza;

c)  la banca dati aggiornata al 31 dicembre 2008 dell'Anagrafe della popolazione, riportante, in particolare, le informazioni sulla residenza e sulla composizione del nucleo familiare degli iscritti. Di tale banca dati sono periodicamente comunicati gli aggiornamenti a cura dei medesimi comuni.

4.  Le province, anche per il tramite delle società provinciali, accedono alle informazioni messe a disposizione dai comuni ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative ai contratti di erogazione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua ed ai contratti di locazione. Le province, a tal fine, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, possono anche richiedere, in forza di apposita convenzione, l’ausilio degli organi di polizia tributaria. (18)

5.  Ferma la responsabilità penale ed amministrativa degli amministratori e dei funzionari pubblici dei comuni per le condotte o le omissioni poste in essere in violazione dei commi 3, 4, 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, il Prefetto provvede, in via d'urgenza e previa diffida, in sostituzione dei comuni inadempienti, anche attraverso la nomina di apposito Commissario ad acta e contestualmente attiva le procedure di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che possono essere attivate a carico delle amministrazioni comunali anche in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (18)

5-bis.  Per l’anno 2010, nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2010, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l’anno 2010. (19)

5-ter.  Per l’anno 2010, i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni dall’incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza. (19)

5-quater.  A decorrere dal 1° gennaio 2011, nella regione Campania, le società provinciali, per l’esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potranno avvalersi dei soggetti di cui all’ articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi. (19)

[6.  Per le finalità di cui al presente articolo, fermo quanto disposto dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasferita alle amministrazioni territoriali competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la proprietà degli ulteriori siti, impianti ed aree, inerenti al ciclo dei rifiuti, all'uopo individuati dalla Unità operativa di cui all'articolo 4. (21)

7.  La gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso in ordine alla relativa titolarità è assegnata alle province fino all'esito dello stesso contenzioso. Le province attendono alla gestione dei siti anche mediante le Società provinciali ed a tal fine sono assegnate alle province medesime, all'atto della costituzione delle società provinciali, risorse finanziarie nella misura complessiva massima mensile di un milione di euro fino al 30 settembre 2010, a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2, da rendicontarsi mensilmente alla Unità stralcio di cui all'articolo 3. Sono fatte salve le azioni di ripetizione nei confronti del soggetto riconosciuto titolare all'esito del predetto contenzioso. (18)

8.  Il personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine di cui all'articolo 6 del richiamato decreto-legge n. 90 del 2008, ivi compreso quello che svolge funzioni tecnico-amministrative funzionali all'esercizio degli impianti stessi, è trasferito, previa assunzione con contratto a tempo indeterminato, alle competenti società provinciali, senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego con tali società. Nelle more del trasferimento e nei limiti di legge e delle risorse allo scopo finalizzate, di cui ai commi 7 e 9, tale personale è assegnato, con contratto a tempo determinato, alle province. (18)

9.  Al fine di consentire l'assolvimento urgente delle obbligazioni di cui al presente articolo, è assegnata in via straordinaria, a favore delle province, per la successiva assegnazione alle società provinciali, una somma pari ad euro 1,50 per ogni soggetto residente nell'ambito territoriale provinciale di competenza, nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.

10.  Al fine di assicurare alla società provinciale l'occorrente dotazione finanziaria per l'esercizio dei compiti di cui al presente decreto, il Presidente della provincia è autorizzato con i poteri di cui al comma 1, e nel limite massimo pari all'importo di cui al comma 9 a revocare entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impegni assunti fino alla concorrenza del predetto importo, con vincolo di destinazione al patrimonio della società provinciale.

11.  Le disposizioni di cui al presente articolo, volte ad assicurare la dotazione finanziaria occorrente alle società provinciali, si applicano anche in favore del commissario regionale eventualmente nominato ai sensi della citata legge della regione Campania n. 4 del 2007, e successive modificazioni, in caso di inerzia dell'amministrazione provinciale.

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(18) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 26.

(19) Comma inserito dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 26.

(20) Alinea così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 26.

(21) Comma soppresso dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 26.

(22) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 3, O.P.C.M. 19 gennaio 2010, n. 3841.

(omissis)

Art. 13  Personale dei consorzi

1.  In relazione alle specifiche finalità di cui all'articolo 11, il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta, sentite le organizzazioni sindacali, definisce, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la propria dotazione organica in relazione alle attività di competenza, definite anche in base al piano industriale. La dotazione organica è approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Il consorzio provvede alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, mediante assunzioni, anche in sovrannumero con riassorbimento, del personale in servizio ed assunto presso gli stessi consorzi fino alla data del 31 dicembre 2008, e, fermi i profili professionali acquisiti alla stessa data, dando priorità al personale già risultante in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di assunzione. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la prima attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di cinque milioni di euro per l'anno 2010, cui si fa fronte ai sensi dell'articolo 18. (26)

 

2.  Al personale dei consorzi di cui al presente articolo che risulta in esubero rispetto alla dotazione organica si applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, proroghe e integrazioni, ferma restando l'attivazione di misure di politica attiva, anche in applicazione dell'accordo fra Governo, regioni e province autonome del 12 febbraio 2009.

3.  Per le medesime finalità di cui al comma 1, i consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno, nei limiti delle rispettive risorse disponibili allo scopo finalizzate, procedono all'assunzione del personale occorrente a copertura dei posti della propria dotazione organica, ove esistente, ovvero definita con le modalità di cui al comma 1, dando priorità all'assunzione del personale già in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di assunzione. (26)

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(26) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 26.


Allegati

 


Corte dei conti,La gestione dell’emergenza rifiuti in Campania, 28 settembre 2010(Stralcio)



[1]    Sulla decretazione d’urgenza relativa all’emergenza campana emanata nelle legislature precedenti si veda il paragrafo “L’emergenza in Campania” del dossier “Misure straordinarie per l’emergenza rifiuti nella regione Campania - D.L. 90/2008 - A.C. 1145”, disponibile all’indirizzo web http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/D08090.htm#_Toc200423116

[2]http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/214/001_RS/pdfel.htm

[3] http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/214/002/INTERO.pdf

[4]    Il testo della relazione e della delibera di approvazione n. 155/2010 è disponibile all’indirizzo www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/campania/delibere/2010/delibera_155_2010_e_relazione.pdf.

[5]    Sullo stato di realizzazione di tali impianti si veda CAMERA DEI DEPUTATI - Doc. CCXIV, n. 2 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni relative alle misure straordinarie promosse per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania - aggiornata al mese di ottobre 2009

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/214/002/INTERO.pdf e la relazione della Corte dei conti

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/campania/delibere/2010/delibera_155_2010_e_relazione.pdf.

[6]   Sulla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, si ricorda che le norme regionali della Campania (legge regionale 14 aprile 2008, n. 4, che ha introdotto il nuovo articolo 8 alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4) ne attribuiscono la competenza alle province

[7]    L’acronimo STIR sta per “Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti”.

[8]    Cfr. Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

[9]    M. Centemero, W. Zanardi (Consorzio Italiano Compostatori), Il trattamento biologico dei rifiuti urbani in Italia: compostaggio, trattamento meccanico-biologico, digestione anaerobica – 2008 (www.compost.it/images/varie/2008_06_12_stato_dell_arte_compost_italia_giugno_08.pdf).

[10]   Tale definizione è tratta da M. Centemero, W. Zanardi (Consorzio Italiano Compostatori), Il trattamento biologico dei rifiuti urbani in Italia: compostaggio, trattamento meccanico-biologico, digestione anaerobica – 2008 (www.compost.it/images/varie/2008_06_12_stato_dell_arte_compost_italia_giugno_08.pdf).

[11]   Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati".

[12]   Il testo del decreto dirigenziale 49/2010 è disponibile all’indirizzo internet http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=14310&ATTACH_ID=14446, mentre all’indirizzo www.sito.regione.campania.it/documenti/2010/elencoistanze.pdf è consultabile l’elenco delle istanze pervenute alla scadenza dell'avviso pubblico (28 ottobre 2010).

[13]   Tale consorzio unico è stato previsto dalla L. 123/2008, che ha appunto disposto lo scioglimento dei consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta e la loro contestuale riunione in un unico consorzio al fine di garantire un puntuale funzionamento del servizio di smaltimento e la riduzione dei costi amministrativi per incrementare il sistema della raccolta differenziata nelle due Province.

[14]   Tale comma, più specificamente, al primo periodo, riprendendo di fatto analoghe disposizioni contenute in finanziarie precedenti ha previsto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. 148/1993, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, potesse concedere, entro il 31 dicembre 2009, anche in deroga alla normativa vigente, trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità), alle seguenti condizioni:

·          concessione subordinata alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e ad aree regionali;

·          programmi definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009, successivamente recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.

[15]   Con tale Accordo, sancito nella riunione della Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio 2009, sono stati destinati 8 miliardi di euro, nel biennio 2009-2010, per azioni di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro.

      L’intervento, rivolto ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali “in deroga”, è connotato da un contributo nazionale, impiegato per il pagamento dei contributi figurativi e per la parte maggioritaria del sostegno al reddito, e da un contributo regionale, a valere sui programmi regionali FSE, impiegato per azioni formative o di politica attiva governata dalla Regione.

      In particolare, gli stanziamenti sono stati ripartiti tra un intervento statale, per una somma di 5.350 milioni di euro, e contributi regionali, pari a 2.650 milioni di euro, a valere sui programmi regionali del Fondo Sociale Europeo (FSE).

      L’intesa sullo schema di accordo per l’utilizzo del FSE è stata raggiunta l’8 aprile 2009.

 

[16]   Il testo della relazione e della delibera di approvazione n. 155/2010 è disponibile all’indirizzo www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/campania/delibere/2010/delibera_155_2010_e_relazione.pdf.

[17]   http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf08/burc41or_08/del1499_08.pdf

[18]   Come viene riportato anche dalla Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni  relative alle misure straordinarie promosse per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania, trasmessa alla Camera dei deputati il 13 febbraio 2009 (DOC CCXIV, n. 1) http://camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/214/001_RS/pdfel.htm

[19] Si vedano ad es. l’accordo operativo del comune di Acerra http://www.comune.acerra.na.it/data/files/ACCORDO_OPERATIVO.pdf o del comune di Caserta http://www.comune.caserta.it/DELIBERE/DBLGIU/7454.PDF