Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Misure urgenti in materia di sicurezza - D.L. 187/2010 - A.C. 3857-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 3857/XVI   DL N. 187 DEL 12-NOV-10
Serie: Progetti di legge    Numero: 407    Progressivo: 1
Data: 29/11/2010
Descrittori:
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E POLISPORTIVE   CRIMINALITA' ORGANIZZATA
GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE   SEQUESTRO GIUDIZIARIO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
II-Giustizia

 

29 novembre 2010

 

n. 407/1

Misure urgenti in materia di sicurezza

D.L. 187/2010 - A.C. 3857-A

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

3857-A

Titolo

Disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza

Data approvazione in Commissione

26 novembre 2010

 

 


Contenuto

Il decreto-legge, modificato nel corso dell’esame in sede referente, consta di 5 Capi e 11 articoli.

 

Il Capo I (articoli 1 e 2) reca misure per gli impianti sportivi.

L’articolo 1, comma 1, con riferimento ai reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ripristina fino al 30 giugno 2013 il vigore delle disposizioni in tema di "flagranza differita" e di applicazione delle misure cautelari in deroga ai presupposti generali, previste dall’articolo 8, commi 1-ter e 1-quater, della legge n. 401 del 1989, la cui vigenza è venuta meno il 30 giugno scorso; il comma 2, attraverso una novella all’art. 1 del decreto-legge 8/2007, sanziona con il pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro le società sportive che impiegano cd. steward in numero minore rispetto a quanto stabilito nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza.

L’articolo 2, comma 1, novellando l’art. 2-ter del D.L. n. 8/2007, attribuisce ai c.d. steward ulteriori compiti rispetto a quelli attualmente previsti, definiti come servizi ausiliari dell’attività di polizia per i quali non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego imperativo di appartenenti alle Forze di polizia.

Il comma 2 attribuisce ad un decreto del Ministro dell’interno la definizione di condizioni e modalità di affidamento dei compiti di cui al comma 1, prevedendo il parere parlamentare sul relativo schema. Tale comma è stato emendato con la previsione secondo la quale il suddetto decreto individui i servizi, ausiliari dell'attività di polizia, di cui al comma 1, oltre a stabilire, come già previsto dal testo, le condizioni e le modalità per l'affidamento degli stessi.

Il comma 3, attraverso la novella all’art. 6-quater della legge 401/1989, dispone l’applicabilità ai reati di violenza o minaccia nei confronti degli steward, dell’aggravante prevista dall’articolo 339, terzo comma, c.p., di fatto commesso «mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone».

Il comma 4, inserendo nella medesima legge l’articolo 6-quinquies, equipara gli steward ai pubblici ufficiali al fine dall’applicazione delle pene previste dal reato di Lesioni personali gravi o gravissime ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (art. 583-quater c.p.). Le Commissioni hanno approvato un emendamento che precisa che l’applicazione della disposizione si riferisce all'espletamento delle mansioni svolte dagli steward in occasione delle manifestazioni sportive.

 

Il Capo II (artt. 3-5) reca disposizioni per il potenziamento dell’attività di contrasto alla criminalità organizzata e della cooperazione internazionale di polizia.

L’articolo 3 novella la legge n. 575 del 1965 e il decreto-legge n. 4 del 2010, con la finalità di introdurre misure di sostegno dell’attività dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il testo dell’articolo, che dispone in tema di utilizzo per finalità economiche di beni immobili confiscati da parte dell’Agenzia, è stato modificato con l’approvazione di un emendamento che ha soppresso l’esplicita previsione della diretta destinazione dei relativi proventi al potenziamento della stessa; tali proventi affluiscono al Fondo unico giustizia e sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’interno per assicurare il potenziamento dell’Agenzia. Tale articolo prevede, inoltre, l’inapplicabilità ai crediti erariali nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati dei limiti alla compensazione dei crediti previsti dall’art. 31 del D.L. 78/2010; la possibile estromissione con delibera dell’Agenzia di singoli beni immobili dall’azienda non in liquidazione e il successivo trasferimento dei medesimi agli enti territoriali che ne facciano richiesta e che utilizzano tali beni a qualsiasi titolo a fini istituzionali.

Il comma 3 prevede che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, stipuli contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'art. 7, comma 1, lett. b), del D.L. n. 4/2010 e, nei limiti stabiliti dall'autorizzazione. Tale comma è stato modificato con l’approvazione di un emendamento che ha aggiunto la facoltà di avvalersi di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Il comma 4 dispone la copertura degli oneri previsti dal comma 3 con corrispondente riduzione delle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. A tal fine, il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a disporre le occorrenti variazioni di bilancio.

L’articolo 4, novellando l’art. 3 del D.L. n. 83/2002, integra la composizione della Commissione centrale consultiva per l’adozione delle misure di protezione e vigilanza, con un magistrato designato dal Ministro della giustizia per tutte le volte in cui la Commissione sia tenuta ad esprimersi su questioni di sicurezza relative a magistrati. Le Commissioni hanno approvato un emendamento che specifica che tale designazione debba riguardare i magistrati già collocati fuori ruolo con incarico presso il Ministero della giustizia.

L’articolo 5 istituisce, presso il Ministero dell’interno, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP) con il compito di predisporre urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia all'estero. Tale comma è stato modificato a seguito dell’approvazione di un emendamento che ha previsto che le linee di indirizzo debbano essere predisposte entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che esse siano aggiornate annualmente.

 

Il Capo III (artt. 6 e 7) reca disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L’articolo 6 reca norme di interpretazione e attuazione dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari in materia di appalti. Le norme del comma 2, nella parte riferita ai contratti in corso, sono state modificate da un emendamento approvato dalle Commissioni che prevede da un lato che il termine per l’adeguamento decorra dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge; dall’altro, l’inserzione automatica delle clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010. Inoltre, l’articolo in commento precisa le modalità di utilizzo di conti correnti dedicati alle pubbliche commesse, specificando inoltre che per alcune ipotesi – pagamenti in favore di soggetti pubblici e/o soggetti qualificati, nonché spese di modesta entità – l’uso di strumenti di pagamento diversi dal bonifico è autorizzato a condizione che siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria. Il comma 3, infine, chiarisce il perimetro dei soggetti obbligati alla tracciabilità finanziaria negli appalti.

L’articolo 7, con alcune modifiche all’art. 3 e all’art. 6 della legge 136 del 2010, reca ulteriori norme interpretative sui alcuni dei punti più complessi relativi alla tracciabilità dei finanziaria negli appalti ed integra il relativo sistema sanzionatorio.

Tale articolo è stato modificato da alcuni emendamenti approvati dalle Commissioni che, intervenendo sulla citata legge, accanto agli strumenti del bonifico postale o bancario hanno introdotto il riferimento anche ad altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; hanno innalzato a 1500 euro il limite, attualmente previsto a 500 euro, per le spese giornaliere, per lavori servizi e forniture pubblici prevedendo che possano essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa; hanno introdotto la disposizione che prevede che l’'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti; hanno previsto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto anziché determinare la risoluzione di diritto del medesimo.

Il Capo IV (artt. 8 e 9) detta disposizioni in materia di sicurezza urbana.

L’articolo 8, sostituendo l’art. 54, comma 9 del TUEL, prevede che il prefetto dispone tutte le misure necessarie al concorso delle forze di polizia per dare attuazione alle ordinanze adottate dai sindaci ai sensi del medesimo art. 54, mantenendo la disposizione già vigente che prevede il potere prefettizio di ispezione.

L’articolo 9, novellando l’articolo 20 della legge n. 689 del 1981, introduce un’ulteriore ipotesi di confisca amministrativa obbligatoria, che opera con riferimento alle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e alle cose che ne sono il prodotto, a condizione che le violazioni siano gravi o reiterate e riguardino la materia della tutela del lavoro, dell’igiene sui luoghi di lavoro e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 

Il Capo V (art. 10) detta disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’interno.

L’articolo 10 prevede il collocamento in disponibilità dei viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti per l'espletamento di incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza.

Gli emendamenti approvati dalle Commissioni hanno reso facoltativo il collocamento in disponibilità e hanno esteso le previsioni dell’articolo ai prefetti.

 

L’articolo 11, infine, reca la clausola di entrata in vigore del decreto-legge.

 

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

Con particolare riferimento alle misure per il potenziamento dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, nel corso dell’esame in sede referente si è svolta l’audizione del Direttore della medesima Agenzia.

In accoglimento di un’indicazione di quest’ultimo è stata in particolare inserita, nell’ambito dell’articolo 3, la possibilità per l’Agenzia di avvalersi di personale in posizione di comando o di distacco proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali.

Il direttore dell’agenzia aveva sottolineato l’importanza di utilizzare risorse umane importanti che hanno maturato un’esperienza significativa nell’amministrazione e gestione dei beni confiscati e che prevalentemente sono in servizio presso l’Agenzia del demanio.

Un altro profilo che ha costituito oggetto di dibattito presso le Commissioni attiene alla disciplina volta a superare i problemi emersi in sede di applicazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari contenuta nel “Piano mafie”. Le Commissioni in particolare hanno affrontato le seguenti questioni:

§         possibilità di assolvere agli obblighi di tracciabilità utilizzando strumenti diversi dal bonifico (il decreto-legge è stato modificato attraverso il riferimento ad altri strumenti di incasso, oltre che di pagamento, idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni);

§         adeguamento dei contratti in essere; sul punto le Commissioni hanno previsto l’automatico adeguamento di tali contratti con l’inserzione delle clausole di tracciabilità di cui ai commi 8 e 9 della legge n. 136 del 2010.

 

Entrambi i profili sono presi in considerazione dalla determinazione n. 8 del 2010 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, richiamata anche nel corso del dibattito.

 

Si segnala, inoltre, che – ai fini di un approfondimento per l’esame in Assemblea – relatori e Governo hanno invitato i presentatori a ritirare alcuni emendamenti che:

§         affrontavano profili ulteriori in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

§         intervenivano sulla confisca amministrativa obbligatoria per violazioni in materia di tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 9), in particolare incidendo sui casi di inapplicabilità della disposizione.

 

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

In accoglimento di una condizione posta dal Comitato per la legislazione, è stato approvato un emendamento che prevede che il decreto ministeriale di cui all’articolo 2, comma 2 – oltre a stabilire le condizioni e le modalità per l'affidamento agli steward dei servizi, ausiliari dell'attività di polizia – debba individuare anche i suddetti servizi.

 

Su tale profilo, il parere favorevole della Commissione cultura contiene due osservazioni, che evidenziano l'opportunità da un lato di precisare quali servizi ausiliari dell'attività di polizia possano essere affidati agli steward, dall’altra di introdurre criteri cui dovrà attenersi il Ministro dell'interno nella individuazione dei servizi ausiliari e nella definizione delle condizioni e delle modalità per l'affidamento degli stessi.

 

La Commissione finanze ha espresso parere favorevole con tre osservazioni riferite alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari. Le Commissioni I e II hanno affrontato uno dei profili critici evidenziati nel parere, modificando il dies a quo del termine di 180 giorni per l’adeguamento dei contratti in essere. Su altri profili connessi alla tracciabilità è in corso un approfondimento da parte di relatori e Governo ai fini dell’esame in Assemblea.

 

La Commissione lavoro ha espresso parere favorevole con un’osservazione riferita all’articolo 9, che evidenzia l'opportunità di valutare l'ipotesi di rendere proporzionale la misura della confisca di beni rispetto all'entità e gravità della violazione riscontrata.

 

Il parere della Commissione esteri reca, infine, un’osservazione riferita all'articolo 5 in merito all’opportunità di prevedere che le attività in materia di potenziamento della cooperazione internazionale di polizia siano sviluppate in stretto raccordo con il Ministero degli affari esteri.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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