Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Misure urgenti in materia di sicurezza - D.L. 187/2010 ' A.C. 3857 Schede di lettura
Riferimenti:
DL N. 187 DEL 12-NOV-10   AC N. 3857/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 407
Data: 15/11/2010
Descrittori:
CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI   COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
FORZE DI POLIZIA   MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA
RICICLAGGIO FINANZIARIO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
II-Giustizia

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Misure urgenti in materia di sicurezza

D.L. 187/2010 – A.C. 3857

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 407

 

 

 

15 novembre 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – coordinamento:

Dipartimento Istituzioni
( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it

Dipartimento Giustizia
( 066760-9559 / 066760-9148 – * st_giustizia@camera.it

 

Ha collaborato alla redazione del presente dossier:

ufficio rapporti con l’Unione europea
( 066760-2145 / 066760-2146 – * cdrue@camera.it

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D10187.doc


INDICE

Schede di lettura

§      Art. 1 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive)3

§      Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)5

§      Art. 2 (Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi)9

§      Art. 3 (Interventi urgenti a sostegno dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)13

§      Art. 4 (Integrazione della Commissione centrale consultiva per l’adozione delle misure di sicurezza personale)21

§      Art. 5 (Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia)23

§      Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio  Rapporti con l’Unione europea)25

§      Art. 6 (Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)27

§      Art. 7 (Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)31

§      Art. 8 (Attuazione delle ordinanze dei sindaci)37

§      Art. 9 (Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca)39

§      Art. 10 (Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e altri incarichi speciali)41

§      Art. 11 (Entrata in vigore)43

 


Schede di lettura

 


Art. 1
(Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive)

1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2013.

2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 3-quinquies, e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-sexies. A garanzia della sicurezza, fruibilita' ed  accessibilita'  degli impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-quinquies si applica anche alle societa' sportive che impiegano personale  di  cui all'articolo 2-ter, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo articolo 2-ter.».

 

 

Il comma 1 ripristina fino al 30 giugno 2013 il vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 8, commi 1-ter e 1-quater, della legge n. 401 del 1989, la cui vigenza è venuta meno il 30 giugno scorso, in tema di:

§         arresto in flagranza per specifici reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

§         applicazione delle misure cautelari in deroga ai presupposti generali.

 

In particolare, il comma 1-ter dell’art. 8 disciplina l’istituto della "flagranza differita" o "arresto differito", ed è stato inserito nella legge n. 401 del 1989[1] dal decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28[2]. La disposizione ha esteso temporalmente il concetto di flagranza[3], stabilendo che quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica del fatto, ne risulta autore, purché l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le 48 ore dal fatto[4].

 

Il comma 1-quater consente l’applicazione delle misure coercitive - quali custodia cautelare e arresti domiciliari - anche in deroga ai presupposti generali di cui agli articoli 274 (Esigenze cautelari) e 280 (Condizioni di applicabilità delle misure coercitive) del codice di procedura penale ai soggetti arrestati per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive (ivi compresa la violazione del divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive).

 

Si tratta di reati la cui pena è generalmente inferiore ai limiti minimi previsti per l'applicazione delle misure cautelari e lo scopo è dunque quello di evitare che una persona arrestata per tali reati, anche attraverso la c.d. flagranza differita, possa poi riacquistare la libertà a causa dell'impossibilità di disporre misure coercitive per tali reati.

 

Entrambe le disposizioni sulla flagranza differita (art. 8, comma 1-ter) e sulla sottrazione alla disciplina generale delle misure cautelari (art. 8, comma 1-quater), inserite nell’ordinamento dal decreto-legge n. 28/2003, sono state rese transitorie dalla legge di conversione del medesimo decreto-legge, che ha limitato la loro efficacia al 30 giugno 2005. Tale termine è stato successivamente prorogato al 30 giugno 2007 dal decreto-legge n. 115/2005[5] e, da ultimo, al 30 giugno 2010 dalla legge di conversione del decreto-legge n. 8/2007[6].

 

Il decreto legge in commento intende dunque ripristinare l’efficacia delle disposizioni fissando il nuovo termine al 30 giugno 2013.

 

Il comma 2, introducendo un ulteriore comma nell’art. 1 del decreto-legge n. 8/2007, sanziona con il pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro le società sportive che impiegano steward (ovvero personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti medesimi, ai sensi dell’art. 2-ter del DL n. 8/2007) in numero minore rispetto a quanto stabilito nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza.

In base all’art. 1, comma 3-quinquies, del DL n. 8/2007, la sanzione è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa.

 

Il decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi), all’art. 19-ter, istituisce in ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, il Gruppo operativo sicurezza (G.O.S.), coordinato da un funzionario di Polizia designato dal questore e composto:

-          da un rappresentante dei Vigili del fuoco;

-          dal responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della società sportiva;

-          da un rappresentante del Servizio sanitario;

-          da un rappresentante dei Vigili urbani;

-          dal responsabile del pronto intervento strutturale ed impiantistico all'interno dello stadio;

-          da un rappresentante della squadra ospite (eventuale);

-          da eventuali altri rappresentanti, la cui presenza sia ritenuta necessaria.

E’ compito del G.O.S., che si riunisce periodicamente per gli aspetti di carattere generale e, in ogni caso, alla vigilia degli incontri:

§         verificare la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte;

§         vigilare sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, redatto dalla società utilizzatrice;

§         adottare le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criticità, fatte salve le direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica emanate dal questore della provincia.

Il decreto del ministro dell’Interno 8 agosto 2007 (Organizzazione e servizio degli «steward» negli impianti sportivi) stabilisce che i servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti sono svolti sotto la vigilanza del responsabile del Gruppo operativo sicurezza, nonché degli ufficiali di pubblica sicurezza designati dal questore con propria «ordinanza», i quali assicurano gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

Spetta al delegato per la sicurezza pianificare l’impiego degli steward secondo un piano approvato dal G.O.S. almeno 3 giorni prima della gara.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

Il Consiglio giustizia e affari interni del 3-4  giugno 2010 ha approvato una relazione di valutazione sull’attuazione della decisione 2007/412/GAI del Consiglio che modifica la decisione 2002/348/GAI concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali.

La decisione 2002/348/GAI prevedeva la creazione, in ciascuno Stato membro, di un punto nazionale d'informazione sul calcio per lo scambio di informazioni in caso di svolgimento di partite di calcio internazionali, unitamente alle modalità da seguire. Le modifiche introdotte dalla decisione 2007/412/GAI hanno stabilito che i punti nazionali d'informazione sul calcio: abbiano accesso ai dati di carattere personale concernenti tifosi che rappresentano un rischio; producano e diffondano agli altri punti nazionali d'informazione valutazioni generiche e/o tematiche sui disordini connessi con il calcio nei loro paesi; provvedano allo scambio di informazioni mediante i formulari contenuti nell'appendice del manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale.

La relazione sull’attuazione ha evidenziato che:

·      i punti nazionali d'informazione sul calcio di quasi il 75% degli Stati membri hanno accesso ai dati di carattere personale sui tifosi a rischio dei loro rispettivi paesi, registrati sia in banche dati specifiche sui tifosi a rischio sia in altre banche dati da cui gli stessi dati possono essere estratti .

·      soltanto il 25% degli Stati membri (Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Slovenia) non ha banche dati sui tifosi a rischio;

·      per quanto riguarda la produzione e la diffusione di valutazioni nazionali generiche o tematiche sui disordini connessi con il calcio, la maggior parte dei paesi effettua le valutazioni, eccetto Cipro, Irlanda, Lussemburgo e Slovacchia.

·      le valutazioni sono svolte a intervalli diversi (su base settimanale, semestrale, trimestrale o annuale). Tuttavia, nessuno dei paesi che le effettua le diffonde agli altri Stati, eccetto quando si riferiscono ad una squadra particolare che deve giocare in una partita o un torneo internazionale e in molti casi fatta salva una previa richiesta dell'altro paese.

Nella stessa data il Consiglio giustizia e affari interni ha adottato una risoluzione nella quale chiede agli Stati membri di continuare a rafforzare ulteriormente la cooperazione di polizia per quanto riguarda le partite di calcio (e, se del caso, altri eventi sportivi) di dimensione internazionale. A tal la risoluzione contiene in allegato un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro. Il manuale affronta i seguenti argomenti: gestione delle informazioni da parte della polizia; preparativi della polizia collegati all'evento; cooperazione tra forze di polizia durante l'evento; cooperazione tra la polizia e l'organizzatore; cooperazione tra autorità di polizia, giudiziarie e di contrasto; cooperazione tra polizia e tifosi; strategia in materia di comunicazione e media.

 

 

 

 


Art. 2
(Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi)

1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorita' di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attivita'  di  polizia,  relativi  ai  controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.».

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalita' per l'affidamento dei compiti  di  cui  al  comma  1,  attraverso l'integrazione del decreto del Ministro dell'interno in data 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, adottato in  attuazione  dell'articolo  2-ter,  comma  1,  del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Il decreto e' sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto  puo'  essere egualmente adottato.

3. All'articolo 6-quater, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale.».

4. Dopo l'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' inserito il seguente: «Art. 6-quinquies. - (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, purche' riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, e' punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.».

 

 

L’articolo 2, allo scopo di migliorare l‘efficacia dei controlli in occasione di manifestazioni sportive, amplia i compiti degli steward riconoscendo ai medesimi le forme di tutela già previste per i pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico in occasione di tali eventi.

 

Il comma 1, in particolare, modifica l'art. 2-ter del D.L. n. 8/2007[7] inserendo un comma 1-bis ai sensi del quale, ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, agli steward, quale personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti medesimi, possono essere affidati, in aggiunta ai compiti già previsti, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non sia richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

 

La figura del c.d. steward rappresenta un tratto caratteristico del modello di sicurezza adottato in diversi Paesi europei (in particolare nel Regno Unito). Nel nostro ordinamento, disposizioni specifiche sono state introdotte solo recentemente nell’ambito dei provvedimenti finalizzati al contrasto degli episodi di violenza in occasione delle manifestazioni sportive. Si ricorda a tale proposito il D.L. 28/2003 (c.d. “decreto Pisanu”) che prevede che, in occasione di competizioni calcistiche, i titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità siano numerati e che, al fine di prevenire l’introduzione di strumenti di offesa, l’ingresso agli impianti debba avvenire attraverso varchi dotati di metal detector presidiati da personale appositamente incaricato. L’art. 6-quater della L. 401/1989[8], aggiunto dal D.L. 162/2005[9] – nel disciplinare i reati consistenti nella violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive – fa invece riferimento ai soggetti “incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive”, specificando che devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per le autorizzazioni di polizia.

Successivamente, l’art. 2-ter del già citato D.L. n.8/2007, affidando ad un decreto del Ministro dell’interno la definizione dei requisiti, delle modalità di selezione e formazione dei cd. steward, ha, tra l’altro, stabilito che le società sportive incaricate dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, comunichino al prefettodella provincia i nominativi delle persone adibite ai servizi di controllo cosicché quest’ultimo, effettuati i necessari controlli, possa vietare alle società sportive l'utilizzo di personale che non risulti in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni sopra indicate (comma 2).

Per quanto riguarda le attività affidate agli steward, si ricorda, in breve, che risultano così raggruppate:

-attività di bonifica (richiedenti un’ispezione dell’intero impianto sportivo prima della sua apertura al pubblico);

- attività di prefiltraggio (in prossimità dei varchi di accesso) e di filtraggio (presso gli accessi ed in prossimità dei tornelli elettronici);

- attività all’interno dell’impianto sportivo;

- attività in caso di violazioni del regolamento d’uso dell’impianto;

- documentazione delle attività svolte.

Le disposizioni recate dal decreto hanno trovato applicazione a decorrere dalla stagione calcistica 2007-2008, con le modalità definite dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. L’Osservatorio è stato, altresì, chiamato a formulare osservazioni e proposte ai fini di un’eventuale revisione del decreto dopo una fase di prima applicazione e comunque entro due anni.

 

Poiché in base alla normativa vigente i cd. steward già svolgono attività di controllo all’interno degli impianti sportivi, sembra opportuno specificare a quali altri servizi, definiti “ausiliari dell'attività di polizia”, il comma in esame intenda far riferimento escludendo l'esercizio di pubbliche potestà; inoltre l’esigenza di definizione di tali compiti appare conseguente anche all’estensione disposta dai commi 3 e 4 di disposizioni penali a tutela degli steward a condizione della riconducibilità della condotta sanzionata alle mansioni svolte dai medesimi steward.

 

Il comma 2 rimette la determinazione delle condizioni e delle modalità per l'affidamento dei compiti di cui sopra, ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, attraverso l'integrazione del D.M. 8 agosto 2007.

Il decreto dovrà essere sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvederanno entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto potrà essere egualmente adottato.

 

Il citato art. 2-ter prevede che, con decreto del Ministro dell’interno siano stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale addetto agli impianti sportivi nonché le modalità di collaborazione con le Forze dell’ordine (comma 1). A tale norma si è provveduto a dare attuazione con il D.M. 8 agosto 2007 (Organizzazione e servizio degli «steward» negli impianti sportivi) da ultimo modificato dal D.M. 24 febbraio 2010.

 

Il comma in esame prevede che il decreto del Ministro dell’interno stabilisca condizioni e modalità per l'affidamento dei compiti di cui al comma 2, ma non reca alcuna previsione per la loro definizione.

 

I commi 3 e 4 dell’articolo 2 estendono agli steward, ovvero agli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, alcune disposizioni già applicabili a tutela dei pubblici ufficiali che svolgono servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

 

In particolare, il comma 3 interviene sull’art. 6-quater della legge n. 401/1989, che equipara la violenza o la minaccia nei confronti degli steward alla violenza o minaccia a pubblico ufficiale, purché gli stessi addetti siano riconoscibili e la condotta sia riconducibile alle mansioni svolte.

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 336 c.p. la violenza o la minaccia nei confronti di un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punita con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

Ai sensi dell’art. 337, la “resistenza” a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (uso di violenza o minaccia per “opporsi” ad essi) è punita con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

 

Il decreto-legge stabilisce l’applicabilità agli steward dell’aggravante prevista dall’articolo 339, terzo comma, del codice penale ai sensi del quale le pene previste per i fatti di cui agli articoli 336 e 337 sono aggravate quando il fatto è commesso «mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone».

 

In virtù del richiamo all’articolo 339, secondo comma, dall’applicazione dell’aggravante deriva la pena della reclusione da tre a quindici anni nel caso di resistenza a pubblico ufficiale e per la fattispecie di violenza o minaccia a pubblico ufficiale contemplata dall’articolo 336 c.p.; della reclusione da due ad otto anni per la fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 336 c.p.

 

Dal riferimento al solo terzo comma dell’articolo 339 deriva la non applicabilità agli steward delle circostanze aggravanti previste dai primi due commi della disposizione (che, tra le altre, contempla al primo comma le aggravanti di violenza o minaccia commesse con armi e al secondo comma la violenza o minaccia commesse da più di cinque persone riunite mediante uso di armi o da più di 10 persone anche non armate).

 

Il comma 4 inserisce nella legge n. 401 del 1989 l’articolo 6-quinquies che equipara gli steward ai pubblici ufficiali al fine dall’applicazione delle pene previste dall’art. 583-quater del codice penale (rubricato Lesioni personali gravi o gravissime ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive).

Conseguentemente, se l’addetto ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive è riconoscibile e subisce - in relazione alle mansioni svolte - una lesioni personale grave, si applica al colpevole la reclusione da 4 a 10 anni; se le lesioni sono gravissime si applica la reclusione da 8 a 16 anni.

 


Art. 3
(Interventi urgenti a sostegno dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-undecies:

1) al comma 2, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalita' economiche, i cui proventi, nei limiti previsti dal comma 2.1, sono destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agenzia;»;

2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2.1. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera a-bis), affluiscono,  al  netto  delle  spese  di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere  versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello  Stato  e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.»;

b) all'articolo 2-sexies, comma 15, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applicano le  disposizioni  di  cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

2. Al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: «c-bis) richiede all'autorita' di vigilanza  di  cui all'articolo 1, comma 2, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a-bis), della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalita' ivi indicate;»;

b) all'articolo 7, dopo il comma 3-ter e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-quater. L'Agenzia puo', altresi', disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda non in liquidazione e il loro  trasferimento  al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi gia' utilizzano a qualsiasi titolo per finalita' istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo e' adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.».

3. Al fine  di  garantire  il  potenziamento  dell'attivita' istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei  beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata,  previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, stipula, in deroga all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e nei limiti stabiliti dall'autorizzazione, contratti di lavoro a tempo determinato, anche avvalendosi delle modalita' di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I rapporti di  lavoro instaurati non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. A tali fini all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo  per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

L’articolo 3 introduce misure volte al sostegno dell’attività dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati.

 

Il decreto-legge n. 4 del 2010 (convertito dalla legge n. 50 del 2010) ha istituito l’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno, con sede a Reggio Calabria.

In estrema sintesi, il provvedimento attribuisce la gestione dei beni sequestrati all’amministratore giudiziario e all’Agenzia il compito di coadiuvare quest’ultimo sotto la direzione del giudice delegato; dopo il decreto di confisca di primo grado, l’amministrazione dei beni è conferita direttamente all’Agenzia, la quale a tal fine può avvalersi di uno o più coadiutori.

La nuova disciplina interviene anche sul tema della destinazione dei beni immobili confiscati trasferiti per finalità istituzionali o sociali al patrimonio dell'ente territoriale, prevedendo che, nel caso di mancata assegnazione in concessione di tali beni a comunità, enti ed associazioni, gli enti territoriali possano utilizzare i medesimi per fini di lucro, reimpiegando tuttavia i profitti per finalità sociali. Per i beni immobili, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per finalità di pubblico interesse, il provvedimento conferma la destinazione alla vendita, ma interviene sulle modalità della medesima e precisa che essa è effettuata, con un vincolo di inalienabilità per i successivi cinque anni, agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie ed utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie.

 

Il comma 1 novella la legge 575/1965[10] (legge quadro in materia di sequestro e confisca antimafia).

La lettera a) interviene in particolare sull’art. 2-undecies, comma 2, prevedendo un’ulteriore ipotesi di destinazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

 

Attualmente, i beni immobili confiscati (L. 575/1965, art. 2-undecies, comma 2):

a) sono mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) sono trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione;

c) sono trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di associazione finalizzata al traffico di droga

Ove i beni immobili confiscati non possano essere destinati o trasferiti per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile.

 

Con la nuova lettera a-bis) del comma 2 si prevede che tali beni siano mantenuti al patrimonio dello stato e, previa autorizzazione del Ministro dell’interno, utilizzati dall’Agenzia per finalità economiche e che le relative risorse siano destinate al potenziamento della stessa Agenzia.

 

La relazione al decreto-legge precisa che tale intervento è opportuno proprio in relazione alla mission affidata all’Agenzia, risultando essenziale che quest’ultima ”possa «autofinanziarsi» attraverso i proventi derivanti dall’utilizzo dei beni immobili confiscati”.

 

Il nuovo comma 2.1 dell’art. 2-undecies precisa che dette risorse, escluse le spese di conservazione e amministrazione, affluiscono al Fondo unico giustizia per poi essere versate all’entrata del bilancio dello Stato ed infine riassegnate al dicastero dell’interno per le citate finalità di potenziamento.

 

Si tratta del Fondo – istituito e disciplinato con due successivi decreti-legge (DL 112/2008, art. 61, comma 23, e 143/2008, art. 2) – con l'obiettivo di centralizzare e rendere più efficiente la gestione delle somme recuperate dallo Stato, soprattutto a seguito di sequestri e confische antimafia. Spetta ad un D.P.C.M. determinare ogni anno, entro il 30 aprile, la destinazione delle risorse del Fondo unico giustizia. Nell’emanare tale decreto il Governo dovrà rispettare i seguenti parametri, cui potrà derogare solo in presenza di circostanze gravi ed eccezionali: minimo un terzo delle risorse dovranno essere destinate al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico; almeno un ulteriore terzo delle risorse dovranno essere destinate al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali del Ministero della giustizia; il resto dovrà affluire all’entrata del bilancio dello Stato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto 29 aprile 2010 ha determinato, sulla base delle entrate affluite nell'esercizio precedente, le quote del Fondo unico giustizia da distribuire ai ministeri della giustizia e dell'interno; tale decreto risulta tuttora all'esame della Corte dei Conti, in attesa di registrazione.

 

L’art. 3, comma 1, lett. b) novella il comma 15 dell’art. 2-sexies della legge 575, che, nel suo testo attuale, stabilisce che nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile.

La novella inserisce un periodo aggiuntivo, che sancisce l’inapplicabilità dell’art. 31 del DL 78/2010, cd. manovra finanziaria estiva, ovvero dei limiti alla compensazione dei crediti previsti da tale ultima disposizione.

 

L’art. 31 citato ha vietato la compensazione diretta dei crediti fino a concorrenza dell'importo di debiti superiori a 1.500 euro iscritti a ruolo per imposte erariali e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In sostanza, per effetto della norma, per tali importi il contribuente non può operare la compensazione dei crediti ove gli siano state notificate cartelle per imposte erariali e sia scaduto il termine di pagamento (senza l’intervento di una sospensione). A fronte del divieto di compensazione “diretta” è stato comunque ammesso il pagamento, anche parziale, di somme iscritte a ruolo mediante compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con modalità stabilite dalla norme secondarie. Il medesimo articolo 31 (comma 1-bis) ha previsto inoltre che, a partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

 

Il comma 2 dell’articolo in commento novella gli artt. 3 e 7 della legge istitutiva dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (DL 4/2010, convertito dalla legge 50/2010).

La prima modifica ha natura di coordinamento con la nuova lettera a-bis) del dell’art. 2-undecies, comma 2, della legge 575; essa aggiunge una lett. c-bis) all’art. 3, che disciplina la possibile richiesta dell’Agenzia (con delibera del Consiglio direttivo) al Ministero dell’interno di utilizzare i beni immobili confiscati per le finalità di potenziamento dell’attività dell’Agenzia.

 

L’art. 3, comma 4, del DL 4/2010 prevede attualmente che il Consiglio direttivo dell’Agenzia: a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati; b) programma l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca; c)  approva piani generali di destinazione dei beni confiscati; d)  richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici; e)  approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; f) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione; g) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge; h)  sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto; i) provvede all'eventuale istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie; l) adotta un regolamento di organizzazione interna.

 

La seconda modifica aggiunge un comma 3-quater all’art. 7 dello stesso DL 4/2010 in materia di trasferimento di beni aziendali confiscati.

Il comma 3-ter della stessa norma ha stabilito che qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL, hanno già presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per la richiesta di trasferimento di beni aziendali per le finalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 575 (ovvero per finalità istituzionali o sociali), l'Agenzia procede alla definizione e al compimento del trasferimento di tali beni a favore degli enti richiedenti. Qualora non sia rilevata possibile la cessione dell'intera azienda e gli enti territoriali manifestino interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, l'Agenzia può procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti richiedenti e, ove dalla liquidazione derivi un attivo, questo è versato direttamente allo Stato.

 

Il nuovo comma 3-quater prevede che, con delibera del Consiglio direttivo, l’Agenzia possa decidere di estromettere singoli beni immobili dell’azienda non in liquidazione per poi trasferirli agli enti territoriali che ne facciano richiesta, a condizione che si tratta di beni che gli enti stessi già utilizzino a qualsiasi titolo a fini istituzionali. Sono, in ogni caso, fatti salvi dalla delibera dell’Agenzia i diritti dei creditori dell’azienda confiscata

 

Il comma 3, al fine di garantirne il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, prevede che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, stipuli contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'art. 7, comma 1, lett. b), del D.L. n. 4/2010[11] e, nei limiti stabiliti dall'autorizzazione, anche avvalendosi delle modalità di cui al D.Lgs. n. 276/2003[12].

La norma fa, dunque, riferimento alla possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di utilizzare specifiche forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 36 del D.Lgs. 165/2001.

 

L’art. 36 del D.Lgs. 165/2001, concernente l’utilizzo di contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, così come modificato dall’art. 49 del D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, nel ribadire che le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni avvengono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 165/2001, ha previsto, tra gli altri, la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, in caso di esigenze temporanee ed eccezionali, di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Lo stesso comma ha demandato altresì, ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalla vigenti disposizioni di legge, ai contratti collettivi nazionali, la disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, di contratti di formazione e lavoro, di altri rapporti formativi e di somministrazione di lavoro (alla quale comunque non è possibile ricorrere per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali) di cui agli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 276/2003, in applicazione di quanto previsto dai provvedimenti legislativi riguardanti tali materie, con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile.

 

I contratti di cui sopra non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012 e, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa del decreto in esame, l’autorizzazione ministeriale dovrà indicare il numero dei contratti da stipulare con la quantificazione della relativa spesa.

 

Si ricorda che l’art. 1 del D.L. n. 4/2010 ha istituito l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che sostituisce il Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno. A Capo dell'Agenzia Nazionale è nominato un Prefetto. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta: il Direttore; il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori.

L’art. 7, in particolare, detta disposizioni volte a garantire l’immediata operatività dell’Agenzia. Più specificamente, il comma 1 stabilisce, alla lett. a), che, nella fase di prima applicazione delle disposizioni del decreto la dotazione organica dell'Agenzia sia determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali.

In seconda battuta, alla lett. b), dispone che il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.

 

L’articolo 7, comma 1, lett. b) del D.L. 4/2010, per la fase di prima applicazione,già autorizza il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività della stessa. Pertanto, non appare chiaro l’ambito della deroga al suddetto articolo 7 che si intende rendere autorizzabile; peraltro, se si vuole riferire la deroga ai limiti della dotazione organica, sarebbe opportuno esplicitarlo  .

 

Per le suddette finalità, all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012 a valere, secondo quanto previsto dal successivo comma 4, sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004[13].

Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) è stato istituito dal comma 5 dell’articolo 10 del D.L. n. 282 del 2004 (legge n. 307/2004), nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (missione “Politiche economico finanziarie e di bilancio”, cap. 3075) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

A BLV 2011, le disponibilità del Fondo ISPE risultano pari a 1.758,4 milioni di euro per il 2011, a 233 milioni per il 2012 e a 53,3 milioni per il 2013.

 

In conclusione, ai sensi del comma 5, Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


Art. 4
(Integrazione della Commissione centrale consultiva per l’adozione delle misure di sicurezza personale)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le questioni di sicurezza relative a magistrati la Commissione e' integrata da un magistrato designato dal Ministro della giustizia.».

 

 

Con una novella all’art. 3 del D.L. n. 83/2002[14], viene integrata la composizione della Commissione centrale consultiva per l’adozione delle misure di protezione e vigilanza, organismo di consulenza dell’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS), posto all’interno del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, a capo del sistema di protezione delle persone ritenute a rischio, disciplinato dal citato decreto legge.

In particolare, la Commissione si esprime, su richiesta del direttore dell'Ufficio centrale, sulla adozione, la modifica e la revoca delle misure di protezione e di vigilanza, nonché in materia di dotazioni strumentali e su ogni altra questione, connessa alle misure di protezione e di vigilanza, che il direttore dell'Ufficio ritenga di sottoporre.

 

Il sistema delle misure di protezione delle persone ritenute a rischio è stato riorganizzato ad opera del D.L. n. 83/2002, ed in particolare dai primi 6 articoli.

Il provvedimento persegue l’obiettivo di rafforzare l’efficacia del sistema delle scorte attraverso:

·       la piena circolazione delle informazioni disponibili tra tutte le Autorità interessate all’adozione e all’esecuzione delle misure di protezione per la selezione degli obiettivi da proteggere;

·       la previsione di un raccordo valutativo a livello centrale;

·       la fissazione di criteri omogenei e condivisi per la valutazione delle medesime informazioni, al fine di consentire l’accurata selezione degli obiettivi da proteggere e l’individuazione delle misure più adeguate da adottare;

·       l’individuazione di moduli operativi più rigorosi per l’attuazione delle misure di protezione, sia per gli operatori di polizia impiegati nei relativi servizi, sia per gli stessi soggetti destinatari delle misure in questione.

Il sistema di protezione si impernia su un nuovo organismo, l’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS), istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno. L’esecuzione delle determinazioni dell’UCIS è affidata, a livello locale, ai prefetti: presso ogni ufficio territoriale del Governo viene costituito, quale referente territoriale dell’UCIS, un Ufficio provinciale per la sicurezza personale.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 6 del D.L. n. 83 citato, i servizi di protezione e di vigilanza sono assicurati, a livello operativo, da strutture ed agenti specializzati della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e, se necessario, dalla Guardia di finanza. L’articolo 8 del decreto legge 11 settembre 2002, n. 201 ha esteso la possibilità di eseguire compiti di scorta, limitatamente alle persone dell’Amministrazione centrale della giustizia, anche al Corpo di polizia penitenziaria.

 

Nella attuale composizione, la Commissione è presieduta dal direttore dell’UCIS e composta da un rappresentante di ciascuna delle Forze di polizia di cui all'articolo 2 del D.L. 83/2002 (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Corpo di polizia penitenziaria), nonché da un rappresentante dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e da un rappresentante dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), di particolare esperienza, rispettivamente, nei settori della protezione delle persone esposte a pericolo e dell'analisi sui fenomeni criminali e terroristici, interni ed internazionali.

Con la novella in oggetto, si prevede l’integrazione della composizione dell’organo consultivo con un magistrato designato dal Ministro della giustizia per tutte le volte in cui la Commissione sia tenuta ad esprimersi su questioni di sicurezza relative a magistrati.

Nella relazione illustrativa si sottolinea come questa modifica sia in linea con quanto già previsto a livello locale per la partecipazione al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello competente per territorio (art. 5, co. 1, D.L. 83/2002).

 

 

 

 


Art. 5
(Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia)

1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto della criminalita' organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad essa riconducibili, nonche' al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione  degli  impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea o in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, sono predisposte urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attivita' del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero attraverso la massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e dello scambio info-operativo. A tale scopo, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale della polizia criminale, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), presieduto  dal  vice direttore generale della pubblica sicurezza-direttore centrale della polizia  criminale.  Per  la partecipazione al Comitato non e' prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.

 

 

L’articolo 5 istituisce, presso il Ministero dell’interno, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP) con il compito di predisporre le linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia all'estero.

Gli obiettivi della disposizione, indicati nella prima parte dell’articolo, sono:

§      il potenziamento del contrasto alla criminalità organizzata ed in particolare alle attività criminali transnazionali attribuibili ad essa;

§      l’incremento della cooperazione internazionale di Polizia, anche in attuazione di obblighi internazionali o comunitari.

 

Per quanto riguarda il COPSCIP, l’articolo in esame ne definisce, in primo luogo, la collocazione istituzionale, precisando che esso è istituito nell’ambito della Direzione centrale della polizia criminale, articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno.

In secondo luogo, si stabilisce che il nuovo organismo sia presieduto dal direttore centrale della polizia criminale.

 

Il Dipartimento della pubblica sicurezza è diretto da un prefetto che esercita anche le funzioni di Capo della Polizia; al Dipartimento sono assegnati tre vice direttori generali: uno per l'espletamento delle funzioni vicarie, uno per l'attività di coordinamento e di pianificazione e uno responsabile della Direzione centrale della polizia criminale. Ai vice direttori, il Capo della Polizia, può delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche funzioni[15].

 

Si osserva  che non vengono indicati i componenti del Comitato, ad eccezione del suo presidente (il direttore della polizia criminale); né si fa rinvio ad un successivo provvedimento di attuazione volto a definirne la composizione, che presumibilmente sarà individuata con atto del presidente.

 

La norma in esame stabilisce l’invarianza degli oneri, precisando che la partecipazione al Comitato non deve dar luogo alla corresponsione di alcun compenso.

Per quanto riguarda le linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia all'estero, che dovrebbe costituire il compito principale, se non l’unico, del Comitato, queste dovranno dare piena “valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e dello scambio info-operativo”.

 

Si osserva, in proposito, che, nonostante le linee di indirizzo strategico siano definite urgenti nel testo in esame, non viene fissato un termine per la loro adozione. Inoltre, sembrerebbe opportuno chiarire se dette linee strategiche debbano essere sottoposte ad aggiornamento periodico.

 

La collaborazione delle forze di polizia a livello internazionale è disciplinata in primo luogo dalla legge 1211/1981[16] di riforma dell’amministrazione della pubblica sicurezza (art. 6) dove si dispone che il Dipartimento della pubblica sicurezza, a cui fa capo il coordinamento e la direzione unitaria delle azioni e delle direttive in materia di ordine e di sicurezza pubblica, sia responsabile per il mantenimento e lo sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali. L’art. 7, relativamente alla natura ed entità dei dati e delle informazioni raccolti, stabilisce che possono essere acquisiti le informazioni e i dati in possesso delle polizie degli Stati appartenenti all’Unione europea e di quelli di confine, nonché di ogni altro Stato con il quale siano raggiunte specifiche intese in tal senso.

All’interno del Dipartimento della pubblica sicurezza, presso l’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia, è incardinato il Servizio per le relazioni internazionali che si occupa di supportare l’attività documentale e organizzativa relativa alla cooperazione internazionale di polizia, sia in ambito comunitario che multilaterale.

L’utilizzo e l’assegnazione degli ufficiali di collegamento dislocati presso gli organismi internazionali o utilizzati per la raccolta di informazioni o quali agenti operativi in paesi europei ed extraeuropei sono previste da diverse fonti normative. La legge 311/2004[17] ha ricondotto in un quadro unitario le disposizioni in materia disciplinando le reti di collegamento delle Forze di polizia finalizzate all’incremento della cooperazione internazionale per la prevenzione e la repressione della criminalità, dei traffici illeciti transnazionali e del terrorismo (art. 1, co. 553 e seguenti).

Il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia è istituito nell’ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale e coordina alcune delle principali attività di collaborazione internazionale delle forze di polizia, quali INTERPOL (International Criminal Police Organization) e EUROPOL[18].

 

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio  Rapporti con l’Unione europea)

Il Consiglio giustizia e affari interni dell’8-9 novembre 2010 ha adottato conclusioni riguardanti l’elaborazione e l’attuazione di un ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale.  In particolare il ciclo politico relativo agli anni 2011-2013 si articolerà in 4 tappe:

·      elaborazione degli impegni politici in base ai dati elaborati da Europol nella Valutazione relativa alla minaccia rappresentata per l’Unione europea dalla grande criminalità organizzata (Valutazione SOCTA UE);

·      individuazione da parte del Consiglio di un numero ristretto di priorità, sia a livello regionale che paneuropeo. Per ognuna delle priorità la Commissione, gli esperti delle agenzie UE e degli Stati membri definiranno un piano strategico pluriennale.

·      attuazione  dei piani d’azione operativi annuali ad opera degli Stati membri e delle agenzie UE . La validità dei piani d’azione operativi annuali sarà oggetto di valutazione ad opera del Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI), istituito in seno al Consiglio ai sensi del'articolo 71 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


·      valutazione generale dei risultati raggiunti a fine ciclo, in vista della elaborazione di un nuova strategia per il periodo successivo, 2014-2017.

La strategia di lotta alla criminalità organizzata si inserisce nel quadro di elaborazione della Strategia di sicurezza interna dell’Unione europea, come prevista dal Programma di Stoccolma per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia 2010-2014, adottato dal Consiglio europeo del dicembre 2009. La comunicazione sulla strategia di sicurezza interna dovrebbe essere adottata dalla Commissione europea il 17 novembre prossimo in vista della presentazione al Consiglio giustizia e affari interni del 2-3 dicembre 2010.

 

 

 

 

 


Art. 6
(Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari)

1. L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.

2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

3. L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

4. L'espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o piu' conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per piu' commesse, purche' per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

5. L'espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l'espressione: «possono essere utilizzati anche strumenti diversi» di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che e' consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purche' siano idonei ad assicurare la piena tracciabilita' della transazione finanziaria.

 

 

L’articolo 6 del decreto-legge in commento reca norme di interpretazione autentica e disposizioni relative all’efficacia temporale dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010[19], concernente la tracciabilità dei flussi finanziari in materia di appalti.

 

Il predetto articolo 3 ha introdotto norme volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nelle procedure relative a lavori, servizi e forniture pubbliche.

Le disposizioni impongono ai soggetti interessati di utilizzare – salvo eccezioni specificamente indicate – conti correnti dedicati alle pubbliche commesse, ove appoggiare i relativi movimenti finanziari, e di effettuare i pagamenti con modalità tracciabili, specificamente tramite bonifico bancario o postale.

La tracciabilità dei flussi finanziari è altresì tutelata mediante l’obbligo di indicare il Codice unico di progetto – CUP, assegnato a ciascun investimento pubblico sottostante alle commesse pubbliche, al momento del pagamento relativo a ciascuna transazione effettuata in seno ai relativi interventi.

 

In particolare, il comma 1 dell’articolo in commento specifica che le norme recate dall’articolo 3 si applicano ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge, nonché ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.

La legge n. 136/2010 è stata pubblicata nella G.U. 23 agosto 2010, n. 196. In mancanza di indicazioni difformi, essa è entrata in vigore il 7 settembre 2010, quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

Per quanto concerne invece i contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010, nonché i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti, il comma 2 ne dispone l’adeguamento alle norme sui flussi finanziari entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

 

 

Il comma 3 chiarisce il perimetro dei soggetti obbligati alla tracciabilità finanziaria negli appalti.

In particolare l’espressione «filiera delle imprese» - indicata nei commi 1 e 9 dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010 – viene considerata alla stregua dei subappalti come definiti dall'art. 118, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cd. Codice dei contratti pubblici), nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

 

Si rammenta che ai sensi dell’art. 118, comma 11, del d.lgs. 163/2006 è considerato “subappalto” qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

 

 

Il comma 4 reca l’interpretazione autentica del comma 1 del predetto articolo 3, chiarificando le prescrizioni in tema di obbligo di utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

La disposizione precisa che la locuzione “anche in via non esclusiva” si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse purché, per ciascuna commessa, siano comunicati alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

 

Il successivo comma 5 reca l’interpretazione autentica delle disposizioni del comma 3 del citato articolo 3. Esso prevede un regime parzialmente derogatorio per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero per i pagamenti che riguardano tributi: in particolare, i contraenti sono autorizzati a usare anche strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per quanto poi riguarda le spese giornaliere di importo inferiore o uguale a 500 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.

Con la norma in commento, si precisa che i riferimenti agli “strumenti diversi” (in particolare, l'espressione “eseguiti anche con strumenti diversi” di cui al comma 3, primo periodo, e l'espressione “possono essere utilizzati anche strumenti diversi” di cui al comma 3, secondo periodo) si interpretano nel senso che di autorizzare i contraenti all'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

 

 

 


Art. 7
(Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3,

1) al comma 1 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei  a  consentire  la  piena tracciabilita' delle operazioni.»;

2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

  «2. I pagamenti destinati a dipendenti,  consulenti  e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonche' quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non e' riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»;

3) al comma 4 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei  a  consentire  la  piena tracciabilita' delle operazioni.»;

4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

  «5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).»;

5) il comma 6 e' abrogato;

6) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

 «7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante  o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia' esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi', a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.»;

7) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

  «8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale  del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.»;

8) dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente:

 «9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei  a  consentire  la  piena tracciabilita' delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.».

b) all'articolo 6,

  1) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

  «In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione e' proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorita' che ha applicato la sanzione.»

  2) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:

 «5-bis. L'autorita' giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui e' venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilita' previsti dall'articolo 3.».

 

 

L’articolo, con alcune modifiche all’art. 3 e all’art. 6 della legge 136 del 2010, detta norme interpretative sui alcuni dei punti più complessi relativi alla tracciabilità dei finanziaria negli appalti ed integra il relativo sistema sanzionatorio.

 

Si ricorda che la nuova disciplina sulla tracciabilità degli appalti, introdotta dagli artt. 3 e segg. della legge n. 136 del 2010 (Piano straordinario contro le mafie), al fine di prevenire infiltrazioni criminali, impone agli appaltatori, ai subappaltatori ed ai subcontraenti della filiera delle imprese nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici di utilizzare uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari (quindi sia entrate che uscite) relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici (nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici) devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati, i soggetti economici di cui sopra comunicano alla stazione appaltante: gli estremi identificativi dei conti; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La violazione di tali norme implica l’applicazione di rilevanti sanzioni pecuniarie. Regole peculiari sono dettate, inoltre, per: pagamenti a dipendenti, consulenti e fornitori; pagamenti a enti previdenziali, fornitori pubblici o riguardanti tributi; spese “giornaliere” ed “estranee”. È imposto, inoltre, l’inserimento nei contratti di clausole di assunzione degli obblighi di tracciabilità e di risoluzione espressa in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Con una circolare del Ministero degli interni del 9 settembre 2010 n. 13001/118/Gab[20], indirizzata a tutti i Prefetti, erano stati forniti alcuni chiarimenti sull’applicabilità delle nuove norme. In particolare è stato chiarito che le nuove disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici, si applicano ai soli contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge (ossia a decorrere dal 7 settembre 2010).

 

Con le prime tre modifiche all’art. 3 (lett. a), punti 1, 2 e 3) vengono ammessi altri sistemi di pagamento oltre al bonifico bancario o postale, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni (punto 1).

 

Con la sostituzione del comma 2, analogamente al comma 1, vengono ammessi altri mezzi di pagamento oltre al bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche per i pagamenti degli stipendi destinati ai dipendenti dell’appaltatore, dei consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche (punto 2).

 

La modifica al comma 4, ammette analoghi mezzi di pagamento qualora sia necessario ricorrere a somme provenienti da conti correnti dedicati per il pagamento di spese estranee ai lavori, servizi e forniture, che possono essere successivamente reintegrati mediante detti mezzi (punto 3).

 

Con la sostituzione del comma 5 viene risolto anche la questione riguardante il codice da indicare per collegare il pagamento al contratto: in ogni transazione dovrà essere inserito il CIG (codice identificativo gara) attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, oltre al Codice unitario del progetto (CUP), qualora ne sia prevista l’obbligatorietà ai sensi dell’art. dell'art. 11 della legge n. 3/2003 (punti 4 e 5).

 

Si ricorda che l’art. 11 della legge n. 3/2003 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, sia dotato di un «Codice unico di progetto» (CUP), che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica al CIPE. Per il sistema relativo all'attribuzione del CUP è stata quindi emanata la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143/2002.

In relazione al CIG, si rammenta, infine, che tale codice ha il pregio di essere già obbligatorio per ogni appalto (e, quindi, anche per servizi e forniture) perché viene già oggi rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti sia per versare la tassa sulle gare, sia per tracciare, a sua volta, la gara stessa.

 

Con la riformulazione del comma 5 viene conseguentemente abrogato il comma 6 dell’art. 3 della legge 136.

 

La sostituzione del comma 7 è volta ad integrare la formulazione originaria prevedendo che i soggetti economici tenuti a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità con il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, devono altresì comunicare, nel caso di conti correnti già esistenti, i dati dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi (punto 6).

 

La sostituzione del comma 8 reca alcune modifiche conseguenti all’ammissione di altri mezzi di pagamento oltre al bonifico bancario o postale.

Con la prima modifica viene soppresso il periodo che prevede che il contratto debba essere munito della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

La seconda modifica prevede l’obbligo per l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte in merito agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di darne comunicazione immediata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Il nuovo comma 9-bis dispone, quindi, cheil mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto (punti 7 e 8).

 

 

Le modifiche all’art. 6 (lett. b, punti 1 e 2), integrano, infine, il sistema sanzionatorio del sistema di tracciabilità.

 

Con l’integrazione del comma 5 viene previsto che, in deroga a quanto disposto dall'art. 17, quinto comma, della legge n. 689/1981, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi vengano applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'art. 22, primo comma, della citata legge n. 689, l'opposizione venga proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.

 

Si rammenta che l’art. 17, quinto comma, della legge n. 689/1981 dispone che l'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione e il successivo art. 22, primo comma, prevede che contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.

 

Con il nuovo comma 5-bis viene introdotto un obbligo per l'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, di informare il prefetto territorialmente competente sui fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità.

 

 

 

 


Art. 8
(Attuazione delle ordinanze dei sindaci)

1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 9 e' sostituito dal seguente:

«9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto dispone le misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto puo' altresi' disporre ispezioni  per  accertare  il  regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.».

 

 

L’articolo 8, sostituendo il comma 9 dell’art. 54 del T.U.E.L.[21],stabilisce, con disposizione che riguarda l’ambito discrezionale della competenza prefettizia,  che il prefetto, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, dispone le misure ritenute necessarie per il concorso delle forze di polizia ai fini dell'attuazione delle ordinanze adottate dai sindaci ai sensi del medesimo art. 54.

Mantiene, altresì, fermo quanto già previsto nel testo vigente del comma 9 ai sensi del quale il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

 

L’art. 54 del TUEL (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale), come modificato dall’articolo 6 D.L. n. 92 del 2008[22], stabilisce difatti che nell'ambito delle funzioni attribuite ai sensi del medesimo articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

 

 

 

 

 

 


Art. 9
(Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia
di confisca)

1. All'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il terzo comma e' inserito il seguente: «In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.».

 

 

L’articolo 9 novella l’articolo 20 della legge n. 689 del 1981 in materia di sanzioni amministrative accessorie.

 

Il testo attuale dell’articolo 20 disciplina l’applicazione di sanzioni amministrative accessorie da parte dell'autorità amministrativa o del giudice penale con la sentenza di condanna. Il terzo comma della disposizione in particolare disciplina, rispettivamente, la possibilità per le autorità di disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e l’obbligo di disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. In base al quarto comma è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, con il limite, previsto dal quinto comma, di cosa appartenente a persona estranea alla violazione amministrativa e a condizione che la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Il successivo articolo 21 disciplina speciali casi di confisca di veicoli a motore o natanti; l’articolo 22 disciplina il procedimento di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca.

 

Il comma aggiuntivo introdotto dall’articolo in commento delinea un’ulteriore ipotesi di confisca amministrativa obbligatoria, che opera con riferimento alle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e alle cose che ne sono il prodotto, a condizione che le violazioni:

§         siano gravi o reiterate;

§         riguardino la materia della tutela del lavoro, dell’igiene sui luoghi di lavoro e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 

Come nell’ipotesi contemplata dagli attuali quarto e quinto comma, la confisca opera anche in mancanza dell’ordinanza ingiunzione di pagamento (in particolare nel caso in cui sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta) e non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione.

 

Con riferimento a tale esclusione, la Cassazione ha chiarito che il proprietario della cosa che è servita a commettere la violazione amministrativa non può considerarsi persona estranea alla stessa nelle ipotesi in cui sussista un suo obbligo solidale con quello dell'autore della violazione. Il proprietario, pertanto, non resta assoggettato alla confisca obbligatoria solo se prova che la cosa fu utilizzata contro la sua volontà (Cass., Sez. I, sent. n. 4036 del 16 aprile 1991).

.

 

 


Art. 10
(Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e altri incarichi speciali)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Per  l'espletamento  degli  incarichi  di  gestione commissariale straordinaria, nonche' per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3 per cento nella dotazione organica, sono collocati in posizione di disponibilita' per un periodo non superiore al triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. I viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di disponibilita' con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per  le  Risorse  Strumentali  e Finanziarie del Ministero dell'interno. I funzionari collocati in posizione di disponibilita' non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia sono resi indisponibili un numero di posti per ciascun funzionario collocato in disponibilita' equivalenti  dal  punto  di  vista finanziario. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II puo' essere stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari  in  disponibilita',  in  relazione  alle funzioni esercitate.».

 

 

L’articolo 10 prevede il collocamento in disponibilità dei viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti per l'espletamento di incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza.

 

In particolare, viene introdotto un comma 2-bis nell’articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, che disciplina il rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia.

 

Si ricorda che l’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 139/2000 prevede che i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti sono destinati esclusivamente alla copertura dei posti di funzione individuati con decreto del Ministro dell’interno, nonché, ferma restando la possibilità del conferimento di incarichi commissariali, all'espletamento di incarichi speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente in relazione alla natura dell'incarico, d'intesa con il Ministro dell'interno.

 

Il nuovo comma 2-bis prevede che per l'espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3 per cento nella dotazione organica, sono collocati in posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio.

Secondo la relazione tecnica, la disposizione è applicabile ad un massimo di 21 viceprefetti e di 27 viceprefetti aggiunti.

Gli incarichi speciali cui fa riferimento la disposizione coincidono presumibilmente con gli incarichi speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'interno, previsti dall’art. 12, comma 2.

La rubrica dell’articolo fa invece riferimento alle gestioni commissariali straordinarie nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e altri incarichi speciali.

 

Il collocamento in disponibilità è prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno.

Poiché l’articolo in commento non reca di disposizioni in merito alla rinnovabilità della proroga, quest’ultima non sembrerebbe potersi intendere come rinnovabile.

 

I viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'interno.

I funzionari collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia sono resi indisponibili un numero di posti per ciascun funzionario collocato in disponibilità equivalenti dal punto di vista finanziario.

 

Si osserva che non risulta chiaro il trattamento giuridico ed economico che si applica ai soggetti collocati in disponibilità.

La norma in esame non reca inoltre disposizioni relative alla qualifica di spettanza al momento della cessazione del collocamento in disponibilità, né specifica le conseguenze di detta cessazione sull’indisponibilità di posti nella qualifica iniziale.

 

Viene infine rimessa alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico accessorio spettante ai funzionari in disponibilità, in relazione alle funzioni esercitate.

 

Si segnala, infine che, disposizioni di contenuto analogo sono già previste per i dirigenti della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 64 D.Lgs. n. 334/2000 e art. 74 D.Lgs. 217/2005).

 


Art. 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

La disposizione fissa la data di entrata in vigore del decreto-legge nel giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U. (avvenuta il 12 novembre).

 

 

 

 



[1]    Legge 13 dicembre 1989, n. 401, Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche.

[2]    Decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 aprile 2003, n. 88.

[3]    Si ricorda che ai sensi dell'art. 382 c.p. è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.

Si ricorda, altresì, che ai sensi dell'art. 13, comma terzo, della Costituzione, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori di limitazione della libertà personale solo in casi tassativamente individuati dalla legge, caratterizzati da eccezionale necessità e urgenza .

[4]    Il termine originario era di 36 ore, portate a 48 dal decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8.

[5]    Decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 agosto 2005, n. 168.

[6]    Decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive, convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1 della legge 4 aprile 2007, n. 41.

Il decreto legge stabilizzava tali istituti nell’ordinamento abrogando la disposizione sulla transitorietà; in sede di conversione il Parlamento ha ripristinato la transitorietà individuando il nuovo termine nel 30 giugno 2010.

[7]    D.L. 8-2-2007 n. 8, Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonchè norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive.

[8]    L. 13 dicembre 1989, n. 401, Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.

[9]    D.L. 17 agosto 2005, n. 162, Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 ottobre 2005, n. 210.

[10]   Legge 31 maggio 1965 n. 575, Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere.

[11]   D.L. 4 febbraio 2010 n. 4, Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

[12]   D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.

[13]   D.L. 29 novembre 2004 n. 282, Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.

[14]   D.L. 6 maggio 2002, n. 83, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 luglio 2002, n. 133.

[15]    D.P.R. 7 settembre 2001 n. 398, Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno (art. 4).

[16] L. 1 aprile 1981, n. 121, Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

[17]     L. 30 dicembre 2004, n. 311, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

 

[18]    L. 23 marzo 1998, n. 93, Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull' articolo K3 del Trattato sull' Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia ( EUROPOL ), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, e del Protocollo concernente l' interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996.

[19]   Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante un piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

[20]http://www.anci.emilia-romagna.it/Lists/Novit/Attachments/65/circolare%2013001-118%20Gab.pdf

[21]   D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[22]   D.L. 23 maggio 2008 n. 92, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.