Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Misure urgenti in materia di energia D.L. 105/2010 - A.C. 3660 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
DL N. 105 DEL 08-LUG-10   AC N. 3660/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 378
Data: 26/07/2010
Descrittori:
ENERGIA ELETTRICA   IMPIANTI IDROELETTRICI E TERMOELETTRICI
RISPARMIO ENERGETICO     
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo

 

26 luglio 2010

 

n. 378/0

Misure urgenti in materia di energia

D.L. 105/2010 - A.C. 3660

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 3660

Numero del decreto-legge

105

Titolo del decreto-legge

Misure urgenti in materia di energia.

Iter al Senato

Sì (A.S. 2266)

Numero di articoli

 

testo originario

4

testo approvato dal Senato

13

Date:

 

emanazione

8 luglio 2010

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

9 luglio 2010

approvazione del Senato

22 luglio 2010

assegnazione

26 luglio 2010

scadenza

7 settembre 2010

Commissione competente

X (Attività produttive)

Pareri previsti

I, II, V, VIII (ex art. 73, co. 1-bis, del regolamento), XIII, XIV e Comm. parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

Il decreto-legge in esame reca misure urgenti in materia di energia. Nel corso dell’esame presso il Senato, rispetto al testo originario, sono state introdotte numerose nuove disposizioni.

L’articolo 1, modificato dal Senato, intende dare esecuzione alla sentenza della Corte costitu­zionale 17 giugno 2010, n. 215, novellando i primi quattro commi dell’articolo 4 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 in materia di interventi urgenti per le reti di energia e nomina di appositi commissari straordinari.

Si tratta di una disciplina che differisce, rispetto alla preesistente, in quanto:

-          conferisce alle intese con le regioni (e le province autonome) interessate l’individuazione di tutti gli interventi connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'ener­gia e delle fonti energetiche, che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari;

-        estende a tutti i suddetti interventi (e non più solo a quelli di produzione di energia) il coinvolgimento di soggetti privati nel relativo finanziamento, ma: 1) purché ne siano assicurate l’effettività e l’entità; 2) come possibilità e non più come requisito; 3) senza più specificare che gli interventi in questione richiedono "capitale prevalentemente o interamente privato". Con un emendamento introdotto al Senato, viene anzi chiarito che in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate.

Il Senato inoltre ha aggiunto il comma 3, che novella l’art. 185, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice ambientale), inserito nella parte del decreto legislativo sulla gestione dei rifiuti. In particolare la disposizione consente che siano considerati sottoprodotti anche gli sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato e i materiali provenienti da attività agricole anche al di fuori del luogo di produzione. Tale intervento consente di colmare un vuoto normativo in linea con le conclusioni della dottrina e della “prassi”.

L’articolo 1-bis, introdotto dal Senato, istituisce presso l’Acquirente Unico S.p.A. un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali, demandando all’Autorità per l’energia elettrica e il gas(AEEG) la definizione dei criteri generali per il funzionamento del Sistema e delle modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il sistema. Tali flussi informativi potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadem­pimenti contrattuali da parte dei clienti finali, funzionali anche all’adozione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti.

L’articolo 1-ter, introdotto dal Senato, interviene sulla controversa questione dell’incentivazione agli impianti alimentati da fonti assimilate alle fonti rinnovabili, e in particolare sulla previsione recata dall’art. 1, comma 1117, secondo periodo dellalegge finanziaria 2007, che - come modificata dall’art. 2, comma 136, della legge finanziaria 2008 - ha fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già realizzati ed operativi, ivi comprese le convenzioni CIP6 destinate al sostegno delle fonti energetiche assimilate.

La norma in esame:

§       precisa che i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 della legge finanziaria 2007 sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi al 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008);

§       sopprime, al secondo periodo del comma 1117, le parole “per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118”.

L’articolo 1-quater, introdotto dal Senato, fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 42, comma 6, della legge 99/2009, precisando a quali impianti spetta la tariffa fissa omnicomprensiva che i produttori utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW, alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento o forestali, possono ottenere a titolo di remunerazione dell’energia immessa nel sistema elettrico.

L’articolo 1-quinquies, introdotto dal Senato, fa salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività (DIA) per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate conformemente alle disposizioni regionali che prevedono soglie di capacità di generazione superiori a quelle individuate nella tabella A allegata al D.Lgs. 387/2003. Condizione indispensabile è l’entrata in esercizio degli impianti entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

L’articolo 1-sexies, introdotto dal Senato, demanda al Ministro dello sviluppo economico la determinazione di misure opportune affinché l’istanza per l’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 (relativa alle opere per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili) venga accompagnata da adeguate garanzie finanziarie a carico del richiedente l’autorizzazione e degli eventuali subentranti.

L’articolo 1-septies, introdotto dal Senato, riconosce al Ministro dello sviluppo economico la facoltà di disporre un rafforzamento degli strumenti per la sicurezza del sistema elettrico fino ad una potenza di 1000 MW, la cui remunerazione non superi quella di equivalenti servizi per la sicurezza e privilegiando i servizi a minor impatto ambientale. L’eventuale rafforzamento è finalizzato a fronteggiare le criticità di sicurezza del sistema elettrico che derivano dall’aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili.

L’articolo 1-octies, introdotto dal Senato, al comma 1 novella l’art. 2-sexies del DL 3/2010, relativo al riconoscimento delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. La novella prevede che le tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, così come determinate dall’articolo 6 del D.M. 19 febbraio 2007, siano riconosciute ai soggetti che nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 dello stesso decreto:

§       abbiano concluso l’installazione dell’impianto fotovoltaico entro la data del 31 dicembre 2010;

§       abbiano comunicato al gestore di rete e al GSE, entro la suddetta data, la fine dei lavori,

purché l’impianto medesimo entri in esercizio entro il 30 giugno 2011.

La comunicazione di fine lavori è accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative; il gestore di rete e il GSE possono effettuare controlli a campione per la verifica delle predette comunica­zioni.

L’AEEG definisce regole finalizzate a evitare fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative (comma 2).

L’articolo 1-nonies, introdotto dal Senato, ricomprende tra le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003 – riconosciute dal medesimo comma di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti - anche le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e/o alla rete elettrica nazionale che sono necessarie per l’immissione dell’energia prodotta dall’impianto come risultano dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

L’articolo 1-decies, introdotto dal Senato, attraverso una modifica al comma 4-undecies dell’articolo 1-sexies del DL 239/2003 incide sulle competenze in ordine agli interventi sulla rete di trasmissione elettrica oggetto di denuncia di inizio attività (DIA). A seguito della modifica in esame, viene attribuita al Ministero dello sviluppo economico - ricevuta dal comune l’informazione sull’assenza di una o più delle condizioni stabilite - la facoltà di notificare all’interessato l’ordine di non effettuare gli interventi previsti.

L’articolo 2 proroga dal 30 giugno 2010 al 31 dicembre 2010 il termine per l’attuazione del piano di riassetto delle partecipazioni societarie dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., limitatamente alla cessione alle regioni delle società regionali possedute dalla suddetta Agenzia.

L’articolo 3 interviene sulla disciplina relativa alle incompatibilità del presidente e dei componenti dell’Agenzia per la sicurezza nucleare istituita dell’articolo 29 della legge 99/2009.

Il comma 2 interviene sulla disciplina a regime, novellando l’articolo 29 della legge n. 99/2009 con le seguenti previsioni:

a)       da un lato si sopprime la norma (comma 8, settimo periodo, della L. 99/2009) secondo cui "la carica di componente dell’Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell’Agenzia";

b)       dall'altro lato si introduce una precisazione al comma 13 della L. 99/2009. A seguito di tale precisazione il citato comma dispone che “a pena di decadenza il presidente, i membri dell’Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi politici elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l’intera durata dell’incarico”. La precisazione introdotta al comma 13 consiste nel riferirsi agli “incarichi politici elettivi” mentre il testo precedente del comma faceva più genericamente riferimento agli “incarichi elettivi”.

Il comma 1 dell’articolo, modificato dal Senato, detta una disciplina “in sede di prima applicazione” per la nomina del presidente dell’Agenzia per la sicurezza nucleare. Nel testo iniziale del decreto-legge era dettata una disciplina “in sede di prima applicazione” anche per la nomina dei componenti dell’Agenzia diversi dal presidente.

Il particolare, il comma dispone che per il presidente dell’Agenzia non operano le incompatibilità di cui all’art. 29, comma 13, della citata legge 99/2009 (cfr. supra), nonché agli artt. 1 e 2 della legge 60/1953.

Viene peraltro precisato che resta fermo, nei casi di cui sopra, l’obbligo di non avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore.

Di conseguenza, in sede di prima applicazione:

§       quanto agli incarichi elettivi politici il presidente dell'Agenzia potrà esserne e restarne titolare, senza incorrere nella decadenza da presidente, né nell'obbligo di opzione da parlamentare;

§       quanto all'esercizio, diretto o indiretto, di attività professionale o di consulenza, alla qualifica di amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati, al ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura e incarichi di rappresentanza nei partiti politici, il presidente dell'Agenzia ne è facultizzato, con l'unico limite del divieto di interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore(e con la possibilità, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di essere collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l’intera durata dell’incarico).

L’articolo 4 dispone sull’entrata in vigore del decreto-legge (10 luglio 2010).

Il Senato ha aggiunto il nuovo comma 2 all’articolo 1 del disegno di legge di conversione, al fine di estendere il termine per l’esercizio della delega di cui all’art. 3, comma 2, della L. 99/2009, per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione. In particolare il termine per l’esercizio delle delega viene esteso a diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge 99/2009 (cioè al 15 febbraio 2011).

Relazioni allegate

Al disegno di legge iniziale è allegata la relazione illustrativa e la relazione tecnica sugli oneri finanziari.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

L’articolo 1 interviene sulla stessa materia già affrontata con il D.L. 78/2009 (art. 4, commi 1-4), cioè sugli interventi urgenti ed indifferibili connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione di energia, da effettuare con mezzi e poteri straordinari. In particolare l’articolo è volto a dare esecuzione alla sentenza n. 215/2010 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto non giustificata l'attribuzione allo Stato di competenze regionali e quindi ha stabilito che le succitate disposizioni del D.L. 78/2009 sono illegittime poiché violano gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione.

L’articolo 2 proroga i termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie di Invitalia, già prorogati, da ultimo, con il suddetto decreto-legge n. 78/2009 (art. 23, comma 5).

Motivazioni della necessità ed urgenza

Le cause di necessità ed urgenza che hanno portato all’emanazione del decreto-legge sono esplicitate nella premessa dello stesso decreto. In particolare, il decreto risponde alla straordinaria necessità ed urgenza di “emanare provvedimenti riguardanti interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione di energia, che rivestono carattere strategico nazionale, nonché riguardanti l’avvio dell’Agenzia per la sicurezza nucleare e il completamento del riassetto delle partecipazioni societarie dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il terzo comma dell’art. 117 Cost. rimette alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni la materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. La Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 6 del 2004 (nello stesso senso, v. anche le sentenze n. 383 del 2005, n. 248 del 2006 e n. 88 del 2009), ha ritenuto ammissibile un intervento dello Stato con una normativa di dettaglio nel settore energetico, applicando il principio della “attrazione in sussidiarietà” elaborato nella sentenza n. 303 del 2003 (c.d. sentenza Mezzanotte).

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Si ricorda che la 1.a Commissione Affari costituzionali del Senato ha espresso sul decreto-legge, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionandolo però alla soppressione dell'articolo 3, “in quanto contiene disposizioni di carattere ordinamentale, riguardanti in particolare lo status del parlamentare, incompatibili con un provvedimento d'urgenza”.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Già le previsioni iniziali del decreto-legge non sembrano rispondere pienamente ai requisiti di specificità ed omogeneità delle disposizioni, poiché gli articoli intervengono ognuno su problematiche differenti e cioè, rispettivamente: l’articolo 1, dando esecuzione alla sentenza n. 215 del 2010 della Corte Costituzionale, sugli interventi urgenti ed indifferibili connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione di energia; l’articolo 2, sul riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie di Invitalia (si consideri che tale norma esula anche dalla materia dell’energia e quindi di essa non si ha riscontro nel titolo del decreto); l’articolo 3, sulla disciplina relativa alle incompatibilità del presidente e dei componenti dell’Agenzia per la sicurezza nucleare.

Le numerose disposizioni introdotte dal Senato allargano notevolmente il campo di intervento del provvedimento. Pur intervenendo nell’ambito del generale tema dell’energia, esse affrontano profili e questioni le più svariate e, anche le numerose disposizioni relative alle fonti energetiche rinnovabili affrontano di tale materia aspetti differenti e scarsamente omogenei.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

In virtù degli orientamenti giurisprudenziali, la norma di cui all’articolo 1-ter configura di fatto un ampliamento della platea dei beneficiari tra gli impianti che, ai sensi della definizione comunitaria di fonti rinnovabili, non avrebbero diritto all’incentivazione. Questo, oltre a comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato, porta ad un ulteriore disallineamento tra la normativa nazionale e la disciplina comunitaria in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

All’articolo 1-quater si segnala che il riferimento a due differenti date di entrata in esercizio degli impianti agevolabili con la tariffa onnicomprensiva modificata dal medesimo intervento normativo (legge 99/2009) appare suscettibile di determinare una disparità di trattamento a seconda della fonte rinnovabile interessata dalla norma.

Formulazione del testo

All’articolo 1-octies, tra gli adempimenti previsti a carico dei “soggetti” destinatari degli incentivi viene inserita alla fine “l’entrata in esercizio” che, chiaramente, non può che riferirsi agli impianti. Sarebbe pertanto opportuna una correzione del testo dal punto di vista della formulazione per riferire l’entrata in esercizio agli impianti.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

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File: D10105_0.doc