Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Misure urgenti in materia di energia D.L. 105/2010 ' A.C. 3660 Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 3660/XVI   DL N. 105 DEL 08-LUG-10
Serie: Progetti di legge    Numero: 378
Data: 26/07/2010
Descrittori:
ENERGIA ELETTRICA   IMPIANTI IDROELETTRICI E TERMOELETTRICI
RISPARMIO ENERGETICO     
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Misure urgenti in materia di energia

D.L. 105/2010 – A.C. 3660

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 378

 

 

 

26 luglio 2010


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

( 066760-9574 – * st_attprod@camera.it

Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

( 066760-9253 – * st_ambiente@camera.it

 

 

 

 

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File: D10105.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Disegno di legge di conversione

§      Articolo 1. 3

Decreto-legge

§      Articolo 1 (Misure urgenti in materia di energia)7

§      Articolo 1-bis (Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas)17

§      Articolo 1-ter (Finanziamenti ed incentivi alle fonti rinnovabili di energia)21

§      Articolo 1-quater (Interpretazione autentica in materia di tariffa onnicomprensiva per gli impianti di potenza media annua non superiore a 1 MW)26

§      Articolo 1-quinquies (Denunce di inizio attività per la realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili)28

§      Articolo 1-sexies (Garanzie finanziarie ai fini dell’autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)30

§      Articolo 1-septies (Rafforzamento degli strumenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico)31

§      Articolo 1-octies (Ulteriori disposizioni in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)35

§      Articolo 1-novies (Opere connesse agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)40

§      Articolo 1-decies (Competenze in materia di attività sulla rete di trasmissione elettrica oggetto di DIA)41

§      Articolo 2 (Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.)43

§      Articolo 3 (Agenzia per la sicurezza nucleare)45

§      Articolo 4 (Entrata in vigore)48

Allegato

§      Corte costituzionale, Sentenza 17 giugno 2010, n. 215. 51

 


Schede di lettura

 


Disegno di legge di conversione

 

Articolo 1

 

1. Il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. All'articolo 3, comma 2, alinea, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Il Senato ha aggiunto il nuovo comma 2 all’articolo 1 del disegno di legge di conversione, al fine di estendere il termine per l’esercizio della delega di cui all’art. 3, comma 2, della L. 99/2009, per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione.

In particolare il citato art. 3, comma 2, delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge 99/2009 (cioè entro il 15 agosto 2010), nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del Ministero dello sviluppo economico. La delega è finalizzata a rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno, in funzione della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, ed è esercitata sulla base dei seguenti principi di delega:

a)  semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione delle attività economiche con particolare riferimento alla chiarezza e alla celerità delle modalità di concessione e erogazione delle agevolazioni, e al più ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione nonché attraverso sistemi quali buoni e voucher;

b)  razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico;

c)  differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione ove necessario in funzione della dimensione dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di riferimento;

d)  priorità per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;

e)  preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo;

f)   snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale;

g)  razionalizzazione delle modalità di monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;

h)  adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero territorio nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con particolare attenzione ai distretti industriali in situazioni di crisi;

i)   individuazione di principi e criteri per l'attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonché destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse, che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altre finalità, non inferiori al 50%;

l)   previsione, in conformità delle norme comunitarie, di forme di fiscalità di sviluppo riguardanti in particolare la creazione di nuove attività imprenditoriali, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell’ambito dell’obiettivo Convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006[1].

 

In particolare il termine per l’esercizio delle predetta delega viene esteso a diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge 99/2009 (cioè al 15 febbraio 2011).

 

 


Decreto-legge

 


 

Articolo 1
(
Misure urgenti in materia di energia)

 


1. A seguito ed in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, i primi quattro commi dell'articolo 4 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, il Consi­glio dei Ministri individua, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili, connes­si alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti ener­getiche, che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ov­vero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in regime di coope­razione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari del Governo, nominati ai sensi del comma 3, e le regioni e province autonome interessa­te. Con le intese di cui al comma 1, sono definiti i criteri per l'esercizio della cooperazione funzionale ed organizza­tiva tra commissari straordinari, regioni e province autonome per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo; tali criteri possono contemplare anche il coinvolgimento di soggetti privati nell'attuazione degli interventi e nel relativo finanziamento, purché ne siano assicurate l'effettività e l'entità. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commis­sario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interven­ti, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

     3.Per la realizzazione degli interventi ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consi­glio dei Ministri, sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del commissario e i poteri di controlloe di vigilanza del Ministro per la semplificazio­ne normativa e degli altri Ministri compe-tenti. Lo stesso decreto, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, individua altresì le dotazioni di mezzi e di personale, nonché le strutture anche di concessionari di cui può avvalersi il commissario, cui si applica l'articolo 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modi­ficazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, anche ai fini dei relativi oneri. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Le nomine di cui al presente comma sono considerate a ogni effetto cariche presso istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione e del conferimento dell'incarico è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.

     4. In caso di mancato raggiun­gimento dell'intesa di cui al comma 1, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma inte-ressata per il raggiungimento dell'inte­sa, il Governo può individuare gli interventi di cui al comma 1, dichiararne l'urgenza e l'indifferibilità nonché defi­nire i criteri di cui al secondo periodo del comma 2, anche a prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata. In tal caso il commissario del Governo, nominato con le proce­dure di cui al comma 3, dà impulso agli interventi, se indispensabile, avvalen­dosi, oltre alle procedure di cui al terzo periodo del comma 2, di:

          a) poteri straordinari di sosti­tuzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novem-bre 2008, n. 185, convertito, con modifi­cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

          b) mezzi e risorse finanziarie pubbliche già previste a legislazione vi­gente: in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti privati deve essere propor-zionato alle risorse pubbliche utilizzate.».

2. Fatto salvo l'esito dei procedimenti giurisdizionali in corso, l'efficacia dei decreti di nomina dei Commissari straordinari di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come ridefiniti dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, cessa dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, salvo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo sia raggiunta l'intesa con le regioni e le province autonome interessate sulla loro ratifica, anche ai fini di cui ai commi 1 e 2 di detto articolo 4, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. In tale caso, detti decreti si considerano prorogati, senza soluzione di continuità, fino alla data fissata nell'intesa. Il raggiungimento dell'intesa con la regione o provincia autonoma interessata viene valutato ai fini della cessazione della materia del contendere, nei preesistenti procedi­menti giurisdizionali relativi al decreto ed agli atti conseguenti e presupposti.

3. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo capoverso, le parole: "materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o" sono sostituite dalle seguenti: "materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati”.


 

 

L’articolo in esame – completamente riformulato nel corso dell’esame al Senato - intende dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, novellando i primi quattro commi dell’articolo 4 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 in materia di interventi urgenti per le reti di energia e nomina di appositi commissari straordinari.

 

Si tratta di una disciplina che differisce, rispetto alla preesistente, in quanto:

§      conferisce alle intese con le regioni (e le province autonome) interessate l’individuazione di tutti gli interventi connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche, che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari;

§      estende a tutti i suddetti interventi (e non più solo a quelli di produzione di energia) il coinvolgimento di soggetti privati nel relativo finanziamento, ma: 1) purché ne siano assicurate l’effettività e l’entità; 2) come possibilità e non più come requisito; 3) senza più specificare che gli interventi in questione richiedono "capitale prevalentemente o interamente privato". Con un emendamento introdotto al Senato, viene anzi chiarito che in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate.

Il testo mantiene una disciplina surrogatoria in caso di mancata intesa che avviene con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione (o della provincia autonoma) interessata. I commissari straordinari del Governo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Si prevedono anche le modalità con cui il commissario si relaziona con le altre amministrazioni.

Infine, si prevede che le sopravvenute intese con le regioni (o province autonome) interessate, laddove avvengano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della norma, comporteranno la proroga di diritto della nomina dei commissari (e, quindi, la legittimità degli atti conseguenti, in difetto di diversa previsione delle intese). L’intesa viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere, nei preesistenti procedimenti giurisdizionali relativi al decreto ed agli atti conseguenti e presupposti.

 

Si ricorda preliminarmente che l’articolo 4 del DL 78/2009 ha introdotto norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e nel caso in cui essi debbano essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

Gli interventi sono individuati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa. E’, inoltre, necessaria l’intesa con le regioni e le province autonome interessate per gli interventi relativi alla produzione dell’energia (ma non per quelli relativi alla trasmissione e distribuzione).

Con le medesime modalità sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo (comma 2) e sono individuate le strutture di cui si avvale il commissario - senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato - nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti (comma 4)[2].

Quanto ai poteri attribuiti al commissario, ai sensi del successivo comma 3, il commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4, del decreto-legge 185/2008. Tale articolo reca norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale: in estrema sintesi, si prevede l’individuazione, con DPCM, di investimenti pubblici da assoggettare a procedure derogatorie, nonché l’istituzione di commissari straordinari con poteri di impulso e anche sostitutivi (vedi tabella). In proposito con il DPCM del 5 agosto 2009[3] si è provveduto alla nomina di dieci commissari straordinari ai sensi del citato art. 20. Il comma 4 attribuisce al commissario i poteri – anche sostitutivi – degli organi ordinari e straordinari. A tal fine egli può derogare ad ogni disposizione vigente nel rispetto della normativa comunitaria sull’affidamento dei contatti pubblici[4] nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico. I singoli decreti contengono l’indicazione delle principali norme cui si intende derogare.

I medesimi poteri sono stati attributi al Commissario per il Piano carceri (art. 44-bis del DL 207/2008) e, da ultimo, ai Commissari per il rischio idrogeologico (art. 17 del DL 195/2009).

In sostanza la disposizione ricalca la norma relativa al cd. commissario di protezione civile (vedi tabella) cui sono attribuiti i poteri connessi allo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell’art. 5 della legge 225/1992[5] ed estesi, ai sensi dell'art. 5-bis, del decreto-legge 343/2001, ai grandi eventi[6]. Tali poteri consentono ai commissari di agire per mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, con il solo limite del rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. E’ quindi previsto che le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti contengano l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e siano motivate.

 

In particolare, l'articolo 1, nell'alinea del comma 1, reca il riferimento espresso alla sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, cui la disposizione intende dare esecuzione.

 

Con la sentenza n. 215 del 2010, la Corte è andata ben oltre la qualificazione della materia nell'ambito del riparto di cui all'articolo 117 Cost. (per la quale pure già in precedenza aveva caducato norme legislative statali di dettaglio in ambito di competenza concorrente: cfr. sentenza n. 1 del 2008, § 8.5 del Considerato in diritto). Essa ha in concreto sindacato la pertinenza delle argomentazioni addotte per lo spostamento verso l'alto delle competenze in materia di produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia, ma ha anche operato una valutazione di proporzionalità dell'intervento statale: un doppio vaglio che ha visto soccombere le norme impugnate (l'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78) proprio perché contraddicevano l'assunto della natura strategica degli interventi e dei motivi d’urgenza per assumerli con poteri straordinari esercitabili direttamente dallo Stato.

Dirimente, per questa conclusione della Corte, è il fatto che "la disposizione impugnata stabilisce che gli interventi da essa previsti debbano essere realizzati con capitale interamente o prevalentemente privato": si tratta di una previsione che da un lato ha un'elevata componente di aleatorità ("sia quanto all’an che al quantum"), stante la natura dell'iniziativa privata che è libera (e la sua libertà, va ricordato, è tutelata da apposita norma costituzionale); dall'altro lato, essa contraddice le ragioni dell’urgenza perché, se "non sono tali da rendere certo che sia lo stesso Stato, per esigenze di esercizio unitario, a doversi occupare dell’esecuzione immediata delle opere, non c’è motivo di sottrarre alle Regioni la competenza nella realizzazione degli interventi".

In sostanza, lo Stato può intervenire in sussidiarietà per esigenze strategiche - certo possibilissime in un ambito, pure a competenza concorrente, rappresentato dalla «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», come dimostrato dalla giurisprudenza costituzionale precedente (sentt. nn. 6 del 2004, 383 del 2005 e 103 del 2006) – ma ciò "dovrebbe comportare l’assunzione diretta, da parte dello Stato, della realizzazione delle opere medesime". Il parametro utilizzato per la declaratoria di incostituzionalità - artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione - resta tutto all'interno della "sussidiarietà verticale": ma certo il rapporto con l'autonomia privata (che per le attività di interesse generale trova apposita disciplina al quarto comma del medesimo articolo 118) assume una rilevanza sintomatica della ragionevolezza e proporzionalità delle previsioni legislative, quando esse esproprino del rapporto con i privati l'Amministrazione più prossima al basso.

Conseguentemente, il nuovo testo elimina il requisito della prevalenza dell'apporto finanziario privato. Quanto alla sua non-aleatorietà, si tratta di una prescrizione che evidentemente si vuole recepire nell'assicurazione di effettività ed entità che l'intervento che lo contempla deve offrire.

L'intesa con le regioni o province autonome rappresenta un delicatissimo snodo convenzionale: essa, infatti, definisce i criteri di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari e regioni (o province autonome), diventando una vera e propria "carta dei rapporti" tra le amministrazioni che si relazionano sul tema: anche in questo si dà seguito ad una consolidata giurisprudenza costituzionale.

 

Il nuovo comma 1 dell’articolo 4 del DL 78/2009 prevede quindi che su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, il Consiglio dei Ministri individua, d'intesa con le regioni (o le province autonome) interessate:

§      gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche;

§      che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza;

§      ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico;

§      che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

Ai sensi del nuovo comma 2, gli interventi sono realizzati in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari del Governo e le regioni e province autonome interessate.

Con le intese sono definiti i criteri per l’esercizio della cooperazione: in tale ambito è previsto l’eventuale coinvolgimento di soggetti privati nell’attuazione degli interventi e nel relativo finanziamento, purché ne siano assicurate l’effettività e l’entità.

Il nuovo comma 3 stabilisce che per la realizzazione degli interventi, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo. Il medesimo decreto determina:

§      la durata dell’incarico e i compiti del commissario;

§      i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti;

§      le dotazioni di mezzi e di personale;

§      le strutture anche di concessionari di cui può avvalersi il commissario.

Del conferimento dell'incarico è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.

Il commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all’autorizzazione e all’effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie (nuovo comma 2).

Il nuovo comma 4 dell’articolo 4del DL 78/2009disciplina il mancato raggiungimento dell'intesa: decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata, il Governo può individuare gli interventi in questione, dichiararne l’urgenza e l’indifferibilità, nonché definire i criteri per l’esercizio della cooperazione, con deliberazione motivata del Consiglio dei ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata.

In tal caso il commissario del Governo dà impulso agli interventi, se indispensabile, avvalendosi dei poteri straordinari di sostituzione e di deroga (di cui al citato l’articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185), nonché dei mezzi e delle risorse finanziarie pubbliche già previste a legislazione vigente. Viene infine espressamente chiarito che in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate.

 

Infine, la salvezza degli effetti dei procedimenti giurisdizionali in atto - evidentemente il portato di un contenzioso in corso circa le nomine dei commissari e gli atti conseguenti - è oggetto del comma 2 dell’articolo in commento: esso, da un lato ribadisce i principi generali (dalla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) sull'efficacia caducatoria della pronuncia di incostituzionalità, calandola nello specifico dei decreti di nomina commissariale già emanati sotto l'imperio delle norme di legge censurate. Dall'altro lato, prevede che le sopravvenute intese con le regioni (o province autonome) interessate, laddove avvenissero entro due mesi dalla data di entrata in vigore della norma, comportano la proroga di diritto della nomina (e, quindi, la legittimità degli atti conseguenti, in difetto di diversa previsione delle intese).

La previsione che la proroga di diritto avviene "senza soluzione di continuità" è presumibilmente imputabile allo spatium che si è aperto tra la pubblicazione della sentenza n. 215 (avvenuta il 23 giugno 2010) e la pubblicazione del decreto-legge (9 luglio 2010).

Il raggiungimento dell’intesa con la regione o provincia autonoma interessata viene valutato ai fini della cessazione della materia del contendere, nei preesistenti procedimenti giurisdizionali relativi al decreto ed agli atti conseguenti e presupposti.

 

Da ultimo, si ricorda che la normativa vigente prevede diverse figure di commissari straordinari cui si è fatto – di norma – ricorso negli ultimi anni per velocizzare le procedure di autorizzazione e realizzazione delle infrastrutture. Non sembra, viceversa che in tale ambito si sia fatto finora ricorso alla figura del commissario di governo proposta nell’articolo in commento.

Le figure dei commissari straordinari

1. Il commissario sbloccacantieri

art. 13 del decreto-legge 67/1997, modificato dapprima dall’art. 14 della legge 144/1999 (cd “collegato ordinamentale”) e dall’art. 2, comma 9, della legge 166/2002 (cd. “collegato infrastrutture”) e poi dall’art. 6 del decreto-legge 7/2005, che ha trasformato tale normativa da transitoria a permanente

Poteri: per far ripartire un numero circoscritto di opere (n. 152), avviate da anni, ma bloccate per vari motivi, molte delle quali affidate prima della legge n. 109/1994[7], il commissario può provve­dere in deroga ad ogni disposizione vigente, salvo il rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti, delle norme di tutela del patrimonio storico ed artistico-ambientale e dei principi generali dell'ordinamento.

In caso di assunzione da parte del commissario di competenze regionali, provinciali o comunali, egli è tenuto a trasmettere preventivamente il provve­dimento al soggetto ordinariamente competente il quale ha quindici giorni di tempo per disporre la sospensione del provvedimento o per provvedere direttamente (anche in difformità dalle determinazioni del commissario).

2. Il commissario straordinario per le opere strategiche

art. 2, commi 5-10, del D.Lgs. 190/2002 confluite nel Titolo III, Capo IV del D.Lgs. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici) recante la normativa speciale sulle opere strategiche.

Poteri: funzioni di indirizzo e coordi­namento. Sono tenuti a seguire l'anda­mento delle opere e a provvedere alle azioni di indirizzo e supporto, promuo­vendo le intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Eventualmente il Presidente del Consiglio può abilitare i commissari straordinari ad esercitare anche i poteri previsti dal citato art. 13 del decreto 67/1997.

Essi hanno, inoltre, l'obbligo di riferire al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate ed alle inizia­tive assunte e sono tenuti ad operare secondo le direttive impartite dai tre soggetti sopra menzionati e con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il commissario straordinario per le opere autostradali

art. 5, commi 7-9 e 11 e 13, del decreto-legge 35/2005 (cd. decreto competitività), confluito nell’art. 194, commi 7-9 e 11-12 del D.Lgs. 163/2006.

Poteri: funzioni di indirizzo e coor­dinamento e compiti più strettamente operativi. In caso di ritardi, rallentamenti o impedimenti nei lavori possono assumere i poteri di cui al decreto legge 67/1997.

4. Il commissario di protezione civile

art. 5 della legge 225/1992

Poteri: I commissari possono agire per mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, con il solo limite del rispetto dei principi generali dell’ordi­namento giuridico.

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004[8] - diramata a seguito di censure mosse in sede comunitaria sull’esistenza dei pre­supposti di imprevedibilità e non imputa­bilità allo Stato membro - stabilisce che le ordinanze non possono contenere de-roghe alle disposizioni comunitarie su-gli appalti pubblici e circoscrive il ricorso ai commissari a realtà effettivamente caratterizzate dallo stato di emergenza.

Tale modello è stato applicato al settore delle opere infrastrutturali in relazione alla realizzazione del Passante di Mestre.

5.  Il commissario per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale

art. 20 del decreto-legge 185/2008, modificato dall’art. 7, comma 3-bis, del decreto-legge 5/2009

Poteri: di impulso e sostitutivi; obbligo di comunicare eventuali ritardi al Ministro competente, ovvero al Presidente della re­gione o delle province autonome di Trento e di Bolzano; proposta di revoca dell'as­segnazione delle risorse qualora soprav­vengano circostanze che impediscano la realizzazione dell'opera.

A tal fine egli può derogare ad ogni disposizione vigente nel rispetto della normativa comunitaria sull’affidamen-to dei contatti pubblici nonché dei prin­cipi generali dell’ordinamento giuri­dico. I singoli decreti contengono l’indicazione delle norme cui si intende derogare.

I medesimi poteri sono stati attributi al Commissario per il Piano carceri (art. 44-bis del DL 207/2008) e, da ultimo, ai Commissari per il rischio idrogeo-logico (art. 17 del DL 195/2009).

 

Nel corso dell’esame presso il Senato è stato aggiunto il comma 3, che interviene su una materia non omogenea a quella dell’articolo in esame, novellando l’art. 185, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice ambientale), inserito nella parte quarta del decreto, sulla gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati.

In particolare la disposizione consente che siano considerati sottoprodotti anche gli sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato e i materiali provenienti da attività agricole anche al di fuori del luogo di produzione.

Tale intervento consente di colmare un vuoto normativo in linea con le conclusioni della dottrina e della “prassi”.

Si ricorda, in proposito, che in base alla normativa vigente, tali sfalci e potature rientrano nella fattispecie disciplinata dal comma 2 dell’art. 185 solo se è possibile considerare la manutenzione del verde come attività agricola e se gli scarti della manutenzione del verde sono riutilizzati nelle attività agricole. Secondo la dottrina, però, “è possibile ricomprendere, peraltro in coerenza con quanto espresso dalla Regione Veneto con nota n. 702464 del 6 dicembre 2006, l'attività di manutenzione del verde fra le attività connesse"[9] indicate nella definizione di imprenditore agricolo, anche alla luce della definizione di "attività agromeccanica" prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 99/2004. Tale attività è infatti definita come l’attività “fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza".

 

Si ricorda, infine, che il contenuto dell’emendamento riproduce alcune disposizioni dell’art. 21 del disegno di legge comunitaria 2009 (AC 2449 C) stralciato dall’Assemblea della Camera dei deputati nella seduta del 20 aprile 2010 in considerazione dell’impegno del governo a riordinare tutta la materia dei rifiuti nell’ambito del recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che provvederà a sostituire la precedente direttiva quadro (2006/12/CE) a decorrere dal 12 dicembre 2010.


 

Articolo 1-bis
(Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas)

 


1. Al fine di sostenere la compe­titività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell'energia elettri­ca e del gas naturale, è istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana i criteri generali per il funzionamento del Sistema.

2. Le modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno comprendere anche informazioni con-cernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni parlamen­tari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.

3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità per l'energia elettri­ca e il gas adotta specifici criteri e modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili.

4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema, in conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche all'ado­zione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti, nel rispetto delle delibere dell'Autorità medesima in materia e fatto salvo quanto dalla stes­sa disposto a tutela dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa vigente, non possa essere prevista la sospen­sione della fornitura. Nelle more dell'effettiva operatività del Sistema, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce in via transitoria le modalità di gestione e trasmissione delle informa-zioni relative ai clienti finali inadempien­ti all'atto del passaggio a nuovo fornito­re. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attività svolte dall'Ac­quirente unico S.p.A. è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.


 

 

L’articolo in esame istituisce presso l’Acquirente Unico S.p.A. un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali.

Si ricorda che Acquirente Unico è la Società per azioni del gruppo Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., cui è affidato per legge il ruolo di garante della fornitura di energia elettrica alle famiglie e alle piccole imprese, a condizioni di economicità, continuità, sicurezza ed efficienza del servizio.

Il compito di Acquirente Unico è quello di acquistare energia elettrica alle condizioni più favorevoli sul mercato e di cederla ai distributori o agli esercenti la maggior tutela, per la fornitura ai piccoli consumatori che non acquistano sul mercato libero.

È stata istituita il 12 novembre 1999 da Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. (oggi GSE spa) ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 79/1999[10], che prevedeva la costituzione di una società che fosse garante della disponibilità e della fornitura di energia elettrica, e della previsione della domanda di energia elettrica.

Dal 1° luglio 2007, con la completa apertura del mercato elettrico, l’Acquirente Unico, secondo quanto stabilito dal decreto-legge n. 73/2007[11] (articolo 2, comma 2) acquista l’energia elettrica per il fabbisogno dei clienti appartenenti al mercato di “maggior tutela” e cioè i consumatori domestici e le piccole imprese (connesse in bassa tensione, con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) che non hanno scelto un nuovo fornitore nel mercato libero.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) emana i criteri generali per il funzionamento del Sistema (comma 1).

Ai sensi del comma 2, l’AEEG stabilisce anche le modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il sistema.

I flussi informativi potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali, sulla base di indirizzi generali previsti dall’AEEG, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.

Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la privacy, l'AEEG adotta specifici criteri e modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili (comma 3).

Il comma 4 dispone che le informazioni scambiate nell’ambito del Sistema, conformemente ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dall’AEEG, sono valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche all’adozione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti, nel rispetto delle delibere dell’AEEG in materie e fatto salvo quanto disposto dalla stessa a tutela dei clienti finali per i quali non possa essere prevista la sospensione della fornitura.

Si segnala, in proposito, che il fenomeno della morosità è già da tempo all’attenzione dell’AEEG.

Si ricorda, anzitutto, la delibera ARG/elt 4/08[12], di Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell'energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore. L’articolo 18 dell’allegato A (nel testo modificato) riguarda i clienti finali non disalimentabili.

Con il documento di consultazione 23/09Strumenti volti al contenimento del rischio creditizio per i venditori del mercato dell'energia elettrica e proposte di modifica della deliberazione arg/elt 4/08 in tema di clienti non disalimentabili” l’autorità ha valutato l'adozione di provvedimenti in materia di contenimento della morosità e a modificare i criteri di identificazione dei clienti non disalimentabili e di quelli disalimentabili.

Successivamente a tale consultazione, è stata emanata la deliberazione 191/09 in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato dell'energia elettrica al dettaglio e istituzione di un sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita per morosità dei clienti finali.

Da notizie di stampa[13], pare che le stime del fenomeno solo nel settore elettrico arrivino addirittura di alcuni miliardi di euro di crediti, che le banche rifiutano di rilevare per le incertezze sulla possibilità di recupero.

Per contro, alcune associazioni dei consumatori, con una lettera, hanno chiesto all'Autorità di "assumere tutte le iniziative volte ad introdurre forme di garanzia di continuità del servizio per i clienti domestici che possono trovarsi in situazioni di momentanee difficoltà economiche dovute alla crisi, tenendo conto di quanto previsto nelle Direttive Europee del c.d. 3° pacchetto Energia in corso di recepimento". Secondo le Associazioni, infatti, il fenomeno della morosità dei clienti, in questo particolare momento di crisi economica, "sta conoscendo una crescita davvero preoccupante che rischia, se non adeguatamente gestita, di andare a discapito proprio della fascia più debole dei consumatori, cioè le famiglie che correttamente e con grande sforzo onorano il pagamento del servizio elettrico e gas". Allo stesso tempo, le Associazioni sono consapevoli del fatto che "sempre più piccole e medie aziende, approfittando delle regole di routine sulla gestione della morosità in caso di switching ad altro operatore, utilizzano il mancato pagamento delle forniture elettriche e gas come mezzo alternativo di finanziamento offerto dal mercato" e hanno chiesto di combattere questo fenomeno.

 

Nelle more dell’effettiva operatività del Sistema, l’AEEG definisce in via transitoria le modalità di gestione e trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali inadempienti all’atto del passaggio a nuovo fornitore.

Si segnala il Documento per la consultazione 14/10[14] dell’AEEG sul sistema informativo integrato per la gestione dei rapporti fra i diversi operatori dei mercati liberalizzati (SII) del 21 maggio 2010, che ha come oggetto la consultazione della riforma che l’Autorità intende proporre in materia di gestione dei rapporti fra operatori dei settori dell’energia elettrica e del gas per via dell’introduzione di un Sistema Informativo Integrato. Tale riforma è una proposta volta al superamento delle criticità strutturali che, nonostante una regolazione anche di dettaglio adottata da parte dell’Autorità, paiono completamente superabili, a fronte della molteplicità di soggetti che caratterizza i settori energetici italiani e con la dimensione che il numero delle interazioni fra questi va assumendo dall’avvio del mercato liberalizzato di massa, solo con una modifica architetturale dei rapporti fra gli operatori.

In tale documento sono elencate le delibere dell’Autorità di riferimento per quanto concerne la realizzazione di un sistema informativo integrato:

a) la deliberazione 134/08 che avvia un procedimento teso alla definizione ed implementazione di un sistema informatico centralizzato per la gestione dei profili descrittivi del cliente finale aventi natura e finalità anche diversa tra loro, quali i profili concernenti i dati di misura dei prelievi, i dati anagrafici, nonché, eventualmente, i dati relativi alle situazioni di criticità quanto ad adempimenti contrattuali dei clienti finali;

b) la deliberazione 42/09 che ha avviato un procedimento per l’attuazione dell’articolo 27, comma 2, della legge 99/09 in materia di avvalimento da parte dell’Autorità della società Acquirente Unico;

c) la deliberazione 71/09 che ha approvato il Disciplinare di avvalimento, da parte dell’Autorità e Acquirente Unico S.p.A. e ha ribadito le attività oggetto di avvalimento ovvero, tra le altre, la progettazione e realizzazione di un sistema informativo centralizzato avente ad oggetto la gestione dei profili descrittivi dei clienti finali.

La misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attività svolte dall’Acquirente unico S.p.A. è determinata dall’AEEG, a carico degli operatori dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, e senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.

Inoltre la norma reca una clausola di invarianza finanziaria.


 

Articolo 1-ter
(Finanziamenti ed incentivi alle fonti rinnovabili di energia)

 

1. I finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi alla data del 1º gennaio 2008. Al medesimo comma 1117, secondo periodo, le parole «per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118» sono soppresse.

 

 

L’articolo in esame interviene sulla controversa questione dell’incentivazione agli impianti alimentati da fonti assimilate alle fonti rinnovabili, e in particolare sulla previsione recata dall’articolo 1, comma 1117, secondo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che deroga a quanto stabilito più in generale dalla stessa legge che ha escluso le fonti “assimilate” dall’incentivazione destinata all’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007, intervenuta per rendere la normativa nazionale in materia maggiormente aderente alla direttiva comunitaria 2001/77/CE[15], ha previsto, in primo luogo, che gli incentivi pubblicia favore delle fonti rinnovabili vengano destinati esclusivamente alla produzione di energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile così come definite dalla direttiva stessa[16], escludendo dall’incentivazione le fonti “assimilate”. In particolare, i commi da 1117 a 1120 dell’articolo 1, hanno escluso la possibilità di qualificare e rilasciare certificati verdi ai rifiuti e ai combustibili da rifiuti, prevedendo in particolare che i finanziamenti e gli incentivi statali a favore delle fonti rinnovabili siano concessi esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, facendo tuttaviasalvi (secondo periodo del comma 1117) i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui fosse stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all’entrata in vigore della medesima legge finanziaria, ivi comprese le convenzioni CIP6[17] destinate al sostegno delle fonti energetiche assimilate.

La legge finanziaria per il 2008 è successivamente intervenuta (comma 136 dell’art. 2) con una norma correttiva della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1117, della legge finanziaria dell’anno precedente, che, come ricordato, aveva fatti salvi gli incentivi agli impianti CIP6 alimentati da fonti assimilate. Proponendosi di impedire l’utilizzo di gran parte dei finanziamenti destinati a promuovere le fonti rinnovabili da parte di impianti alimentati per converso da fonti non rinnovabili, la finanziaria 2008 ha provveduto a restringere il campo di applicazione della deroga di cui al secondo periodo del comma 1117 ai “soli impianti già realizzati ed operativi”[18]., allo scopo di dare piena attuazione alla direttiva sulle fonti rinnovabili e di assicurare coerenza piena con il diritto comunitario. Risulterebbero dunque esclusi gli impianti solo autorizzati, in costruzione o in collaudo.

La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi è stata disciplinata dal comma 1118 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007 che (così come modificato dal comma 154 dell'art. 2 della finanziaria 2008), ha demandato a successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico:

-        la definizione delle condizioni e delle modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati e non ancora in esercizio all'entrata in vigore della medesima legge;

-        la ridefinizione dell'entità e della durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Il DL 172/2008[19] è intervenuto, da ultimo, sulla questione, andando ad allargare nuovamente la platea dei beneficiari tra i termovalorizzatori, con l'articolo 9, che novella l’art. 2, comma 137, della legge finanziaria 2008[20].

Le lettere a) e b) del citato articolo 9 del DL 172/2008 hanno modificato la procedura prevista dall’art. 2, comma 137, della legge n. 244/2007, per il riconoscimento in deroga degli incentivi, al fine di:

a) includere, nel novero degli impianti per i quali deve essere attivata in via prioritaria la procedura, non solo quelli in costruzione, ma anche quelli entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008;

b) prorogare di un anno (cioè sino al 31 dicembre 2009) il termine per la conclusione della procedura stessa;

La lettera c) è intervenuta, invece, sugli incentivi disciplinati dal secondo periodo del comma 1117, introducendo una disposizione, alla fine del comma 137 dell’art. 2 della legge n. 244/2007, volta a fare salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (cd. incentivi CIP6) per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti dichiarata (con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri) prima dell’entrata in vigore della medesima legge[21].

 

La norma in esame:

§      precisa che i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi alla data del 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008).

In tal modo si intende sciogliere un dubbio interpretativo relativo al combinato disposto del secondo periodo del comma 1117 della legge finanziaria 2007 e dell’articolo 2, comma 136, della legge finanziaria 2008, in modo da precisare che la realizzazione e l’operatività degli impianti, ai fini della concessione dei suddetti finanziamenti ed incentivi, deve sussistere alla data del 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008) anziché al 31 dicembre 2006 (cioè prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2007);

§      sopprime, al secondo periodo del comma 1117, le parole “per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118”.

La novella è volta a rendere di più chiara ed immediata comprensione la normativa vigente, eliminando il riferimento al comma 1118 che prevede – oltre a una procedura per ridefinire l'entità e la durata dei sostegni alle fonti assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007 - una procedura per il riconoscimento in deroga degli incentivi per impianti non in possesso dei requisiti di cui al comma 1117, secondo periodo (cioè per impianti già autorizzati e non ancora in esercizio all'entrata in vigore della medesima legge).

Si segnala che la norma ripropone il testo dell’emendamento Tortoli 2.13 presentato in VIII Commissione in sede referente riferito al C. 3496[22].

Con riferimento a tale proposta emendativa, durante la seduta del 29 giugno 2010 presso la V Commissione della Camera dei Deputati[23], il sottosegretario Sonia Viale ha espresso parere contrario, in quanto comporterebbe nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

A tal proposito, rileva in primo luogo che l'emendamento non è coordinato con l'articolo 2, comma 136, della legge n. 244 del 2007, che in sostanza è volto a sostituire ovvero ad integrare con la definizione dell'ambito temporale di applicazione. Osserva che tale disposizione limita i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, concernente gli impianti autorizzati e di cui sia stata avviata la realizzazione anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge, ai soli impianti realizzati ed operativi, senza specificare il riferimento temporale. Fa presente, tuttavia, che una lettura organica delle richiamate disposizioni impone di ritenere che il termine ad quem sia quello individuato dallo stesso comma 1117, ossia il 31 dicembre 2006. Ritiene che ciò sia confermato in considerazione del fatto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sentenza n. 6809 del 2009, ha riconosciuto l'efficacia ex tunc del citato comma 136 ed il Consiglio di Stato - Sezione consultiva degli atti normativi, con deliberazione n. 7604/09 del 30 dicembre 2009, ha ritenuto che la categoria degli impianti «realizzati ed operativi» rientri, specificandola, nella categoria degli impianti realizzati e di cui sia stata avviata la realizzazione al 31 dicembre 2006. Osserva pertanto, che, laddove si avvertisse la necessità di una norma che individui espressamente un termine, questo dovrebbe essere individuato nel 31 dicembre 2006, in caso contrario, l'emendamento in esame, sostanzialmente prorogando di un anno il termine di legge, amplierebbe la platea dei beneficiari dei finanziamenti ed incentivi fatti salvi dalla predetta legge finanziaria, tra l'altro riferiti a fonti non rinnovabili, sottratte ad incentivazione ai sensi della normativa comunitaria. Rileva, infine, che la proposta, eliminando il riferimento alle disposizioni di cui al comma 1118, sottrae tali misure alla ridefinizione dell'entità e della durata degli incentivi, da effettuarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

In virtù degli orientamenti giurisprudenziali riportati sopra, la norma in esame configura di fatto un ampliamento della platea dei beneficiari tra gli impianti che, ai sensi della definizione comunitaria di fonti rinnovabili, non avrebbero diritto all’incentivazione. Questo, oltre a comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato, porta ad un ulteriore disallineamento tra la normativa nazionale e la disciplina comunitaria in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili.


 

Articolo 1-quater
(Interpretazione autentica in materia di tariffa onnicomprensiva per gli impianti di potenza media annua non superiore a 1 MW)

 

1. L'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che:

     a) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera a), si applica agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, fermo restando quanto previsto al comma 8 per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale dopo il 31 dicembre 2007;

     b) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera c), si applica agli impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore della medesima legge 23 luglio 2009, n. 99.

 

 

L’articolo in esame fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 42, comma 6, della legge 99/2009, precisando a quali impianti spetta la tariffa fissa omnicomprensiva che i produttori utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW, alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento o forestali, possono ottenere a titolo di remunerazione dell’energia immessa nel sistema elettrico.

Si ricorda infatti che i commi 5-8 del citato articolo 42 hanno modificato la normativa sulla incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse e biogas, per quanto riguarda la tariffa fissa omnicomprensiva che i produttori utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW possono ottenere a titolo di remunerazione dell’energia immessa nel sistema elettrico.

Il citato comma 6 dell’articolo 42 della legge 99/2009 aveva apportato alcune modificazioni alla tabella 3 allegata alla legge finanziaria per il 2008[24], fra cui le sostituzioni del numero 6 (operato con la lettera a) del comma 6) e del numero 8 (operata con la lettera c) del medesimo comma).

In particolare, con la lettera a) la tariffa incentivante precedentemente vigente (di 0,22 euro/kwh per gli impianti alimentati da rifiuti biodegradabili e biomasse non ottenute nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte) è stata aumentata a 0,28 euro/kwh ed applicata agli impianti alimentati da “biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi[25] ad eccezione degli oli vegetali puri[26] tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009”[27]. Con la lettera c) si è lasciata invariata la tariffa di 0,18 euro/kwh del punto 8 della tabella, ma si è cambiato il riferimento relativo ai beneficiari[28].

 

La norma in esame dispone che

§      la nuova tariffa maggiorata introdotta dalla legge 99/2009, articolo 42, comma 6, lettera a), si applichi agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, ferma restando la cumulabilità con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell’investimento, per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al citato numero 6 della tabella 3, entrati in esercizio commerciale dopo la medesima data;

§      la tariffa introdotta dalla legge 99/2009, articolo 42, comma 6, lettera c), si applichi agli impianti entrati in esercizio dopo il 15 agosto 2009, data di entrata in vigore della legge 99/2009.

 

In proposito si segnala che il riferimento a due differenti date di entrata in esercizio degli impianti agevolabili con la tariffa onnicomprensiva modificata dal medesimo intervento normativo appare suscettibile di determinare una disparità di trattamento a seconda della fonte rinnovabile interessata dalla norma.


 

Articolo 1-quinquies
(Denunce di inizio attività per la realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili)

 

1. Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

 

L’articolo 1-quinquies fa salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività (DIA) per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate conformemente alle disposizioni regionali che prevedono soglie di capacità di generazione superiori a quelle individuate nella tabella A allegata al D.Lgs. 387/2003.

Condizione indispensabile è l’entrata in esercizio degli impianti entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

La procedura di denuncia di inizio attività cui si riferisce la norma è quella disciplinata dagli articoli 22 e 23 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

 

Si ricorda che la legge 244/2007 (finanziaria 2008) all’art. 2, commi 158-161, apporta modifiche alla disciplina delle procedure autorizzative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, al fine di facilitarne la diffusione. In quest’ottica, il comma 158 reca una serie di integrazioni e modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Il comma 159specifica le condizioni che per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili provano di avere concretamente avviato la realizzazione dell’iniziativa. Il comma 160prevede l'applicazione delle regole del Codice dei contratti pubblici nel caso in cui la domanda per la realizzazione di opere per impianti alimentati da fonti rinnovabili sia presentata da enti pubblici. Il comma 161 allega la citata tabella A al D.Lgs. 387/2003.

In particolare il comma 158 alla lettera g) aggiunge due periodi alla fine comma 5 dell’articolo 12.

Il primo periodo prevede l'applicazione dell'istituto della denuncia di inizio attività (cd. DIA) di cui al citato DPR 380/2001 (artt. 22 e 23) per gli impianti con capacità di generazione inferiore alle soglie individuate dalla seguente tabella:

 

 

Fonte

Soglie

Eolica

60 kW

Solare fotovoltaica

20 kW

Idraulica

100 kW

Biomasse

200 kW

Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas

250 kW

 

Relativamente alla disciplina della DIA recata dagli artt. 22 e 23 del DPR n. 380/2001, si ricorda brevemente che l’art. 23 del DPR n. 380/2001 dispone, tra l’altro, che il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Lo stesso articolo dispone anche che la DIA è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

La disposizione rimette poi ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente, d’intesa con la Conferenza unificata, la possibilità di individuare maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina di inizio attività.

Si ricorda, da ultimo, che l’art. 5 del decreto-legge 40/2010, che ha interamente sostituito l’art. 6 del citato DPR 380, sono state ampliate le tipologie di interventi rientranti nell’attività edilizia libera, ovvero realizzabili senza alcun titolo abilitativo anziché mediante DIA. Tra esse figurano l’installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici.


 

Articolo 1-sexies
(Garanzie finanziarie ai fini dell’autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

 

1. Al fine di contrastare le attività speculative legate allo sviluppo e all'autorizza­zione di progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che comportano l'avvio di procedimenti auto­rizzativi da parte di soggetti che non conclu­dono la realizzazione degli impianti, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opportune misure affinché l'istanza per l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio dell'autorizzazione e di eventuali successivi subentranti.

 

 

L’articolo 1-sexies demanda al Ministro dello sviluppo economico la determinazione di misure opportune affinché l’istanza per l’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 (relativa alle opere per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili: cfr. infra) venga accompagnata da adeguate garanzie finanziarie a carico del richiedente l’autorizzazione e degli eventuali subentranti.

La finalità della disposizione è quella di contrastare speculazioni legate allo sviluppo e all’autorizzazione per progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile comportanti l’avvio di procedimenti di autorizzazione, da parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti.

 

Si ricorda che il comma 3 dell'articolo 12 stabilisce che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.


 

Articolo 1-septies
(Rafforzamento degli strumenti per garantire
la sicurezza del sistema elettrico)

 

1. Per far fronte alle criticità di sicurezza del sistema elettrico derivanti dall'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili, il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla da di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può disporre un rafforzamento, fino ad una potenza di 1.000 MW, degli strumenti finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico, con remu­nerazione non superiore a quella prevista per equivalenti servizi per la sicurezza e privile­giando i servizi che comportano minor impatto ambientale.

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

L’articolo 1-septies riconosce al Ministro dello sviluppo economico la facoltà di disporre – entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - un rafforzamento degli strumenti per la sicurezza del sistema elettrico fino ad una potenza di 1000 MW, la cui remunerazione non superi quella di equivalenti servizi per la sicurezza e privilegiando i servizi a minor impatto ambientale. L’eventuale rafforzamento è finalizzato a fronteggiare le criticità di sicurezza del sistema elettrico che derivano dall’aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili.

Viene precisato che la norma in esame non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Si ricorda che il principale sistema per garantire la sicurezza del sistema elettrico è il servizio di interrompibilità, che consiste sostanzialmente in un servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica.

Il servizio di interrompibilità del carico è il servizio fornito dalle utenze connesse a reti disponibili a distacchi di carico in tempo reale (interruzioni della fornitura), attuabili in frazioni di secondo con le modalità definite dal gestore della rete nazionale (Terna S.p.A.), per assicurare la continuità del servizio elettrico. La quantità di potenza interrompibile può essere utilizzata:

-        nel caso di interrompibilità istantanea, cioè senza preavviso, prevalentemente per ricostituire con rapidità riserva e bilanciamento in tempo reale;

-        nel caso di interrompibilità con preavviso, per delimitare alle situazioni di effettivo rischio per il sistema elettrico nazionale il ricorso all’attivazione di procedure di alleggerimento del carico.

 

Si ricorda che la delibera n. 289/06[29]dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Disposizioni per l'approvvigionamento e la remunerazione delle risorse in grado di garantire l'interrompibilità istantanea o con preavviso dei prelievi di energia elettrica a decorrere dall'1 gennaio 2007) regola il servizio di interrompibilità istantanea e di emergenza dei prelievi di energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010. Ai sensi di tale deliberazione, Terna[30] ha predisposto un regolamento per la gestione del servizio di interrompibilità istantanea e un contratto tipo per la fornitura del medesimo servizio - che prevedono, tra l’altro, nel corso di ciascun anno due sole assegnazioni da parte di Terna della potenza interrompibile che si rendesse disponibile per la risoluzione dei contratti stipulati con gli operatori o per la rinuncia da parte dei medesimi operatori a una quota della potenza di cui risultano assegnatari.

Poiché la congiuntura economica sfavorevole rischia di portare a una significativa contrazione dei consumi di utenze industriali che prestano il servizio di interrompibilità del carico ai sensi della deliberazione n. 289/06, riducendo la potenza resa disponibile a Terna per la fornitura del medesimo servizio, si è resa necessaria una gestione più flessibile del servizio di interrompibilità istantanea al fine di consentire a Terna di massimizzare in ciascun mese dell’anno la disponibilità di risorse per far fronte alle esigenze di sicurezza del sistema elettrico. Per tale motivo, l’Autorità ha richiesto a Terna di adeguare le modalità di gestione del servizio di interrompibilità istantanea, adottate ai sensi della deliberazione n. 289/06, al fine di consentire ai fornitori del medesimo servizio di rendere disponibili, per assegnazione su base mensile, delle quote di potenza interrompibile precedentemente contrattualizzata. Le nuove procedure di gestione su base mensile del servizio di interrompibilità istantanea decorrono dal mese di febbraio 2009, con riferimento alle assegnazioni valevoli per il mese di marzo 2009, e trovano applicazione sino al mese di dicembre 2010[31].

Sulla disciplina dell'interrompibilità è intervenuta la legge 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), c.d. "collegato energia". In particolare, l'articolo 30, comma 18, del "collegato energia" prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della stessa legge, i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, a cui partecipano esclusivamente le società utenti finali, anche in deroga alle procedure previste dall'articolo 32 della stessa legge n. 99 (cfr. infra). Il successivo comma 19 dispone l’esenzione per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza, relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 40 MW per sito e solo per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile, dall'applicazione dei corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell'allegato A[32] della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 9 giugno 2006, n. 111/06, recante Condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79[33].

Ulteriori disposizioni in materia di interrompibilità sono recate dall'articolo 32 della legge n. 99 del 2009[34]. Tale articolo, al comma 3, prevede che Terna organizzi una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dei singoli interconnector, linee di trasmissione che attraversano le frontiere di Stati membri dell'Unione europea.

Lo stesso articolo 32, al comma 8, prevede che:

-        ai soggetti selezionati in base alle suddette procedure vengono ridotte, se esistenti, le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso resi a Terna nella misura del 20 per cento rispetto agli ammontari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con conseguente riduzione del corrispettivo cui i medesimi clienti hanno diritto per il periodo rimanente sotteso alle succitate obbligazioni;

-        le quote non coperte dei servizi di interrompibilità a seguito delle suddette riduzioni vengono eventualmente riallocate da Terna, esperita una rivalutazione delle necessità di sistema, a soggetti diversi dai soggetti selezionati;

-        con l'estinguersi delle suddette obbligazioni, i soggetti selezionati non sono ammessi all'erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso eventualmente richiesti da Terna che potranno invece essere resi, con le medesime modalità attualmente in vigore, da clienti finali diversi da quelli selezionati.

Il successivo comma 9 stabilisce che Terna provvede ad assegnare le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità, che si rendessero eventualmente disponibili, ai migliori offerenti selezionati mediante un'asta al ribasso a valere sul corrispettivo per il servizio da rendere, disciplinata dall'Autorità per l’energia elettrica e il gas che opera per minimizzare il corrispettivo di dispacciamento imposto all'utenza finale a remunerazione del complessivo servizio di interrompibilità, anche ai fini della riallocazione di cui al comma 8.

In attuazione di quanto sopra ricordato, l'Autorità ha emanato la deliberazione 28 dicembre 2009 (ARG/elt 201/09) in materia di procedure per l’approvvigionamento a termine da parte di Terna delle risorse interrompibili per il 2010.


 

Articolo 1-octies
(Ulteriori disposizioni in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

 


1. Il comma 1 dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, è sostituito dai seguenti:

     «1. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovol­taica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione del­l'impianto fotovoltaico, abbiano comu­nicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.A., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.

     1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 è accompagnata da assevera­zione, redatta da tecnico abilitato, di ef-fettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE S.p.A., ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facoltà per le amministra-zioni competenti al rilascio dell'autoriz­zazione.».

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico connessi alla politica di promozione delle energie rinnovabili e all'attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regole finalizzate a evitare fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate.


 

 

L’articolo 1-octies novella l’art. 2-sexies del DL 3/2010[35], relativo al riconoscimento delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

L’articolo 2-sexies nel testo oggetto di modifica dispone che le tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, così come determinate dall’articolo 6 del DM 19 febbraio 2007, spettino a tutti i soggetti che, nel rispetto della procedura per l'accesso alle tariffe incentivanti di cui all’articolo 5 dello stesso decreto:

§      abbiano concluso l’installazione dell’impianto fotovoltaico entro la data del 31 dicembre 2010;

§      abbiano inoltre provveduto all’invio della richiesta di connessione alla rete elettrica entro l’ultima data utile per poter consentire la realizzazione della connessione medesima entro il 31 dicembre 2010.

Si ricorda che con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 - diventato di fatto operativo solo dopo la pubblicazione della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) n. 90/07, avvenuta il 13 aprile 2007 - sono stati stabiliti nuovi criteri e modalità di incentivazione dell’energia elettrica derivante da fonte fotovoltaica (cd. Nuovo Conto energia).

La tariffa incentivante riconosciuta a tale energia ai sensi dell’articolo 6 del decreto viene determinata in relazione alla classe di potenza, alla tipologie di impianto e alla data di entrata in esercizio dell’impianto.

Agli impianti entrati in esercizio dopo il 13 aprile 2007 (data di pubblicazione della delibera AEEG n. 90/07[36]) e prima del 31 dicembre 2008 sono riconosciute, per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, le tariffe indicate nella tabella che segue.

 

Valori in euro/kWh prodotto dall'impianto fotovoltaico

 

 

1

2

3

 

Taglia di potenza dell’impianto

Impianto non integrato)

Parzialmente integrato

Integrato)

A)

1≤P≤3

0,40

0,44

0,49

B)

3<P≤20

0,38

0,42

0,46

C)

P>20

0,36

0,40

0,44

Per gli impianti entrati in esercizio tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 l’articolo prevede una decurtazione del 2% delle tariffe indicate nella su riportata tabella,per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008, fermo restando il periodo di venti anni di erogazione dell’incentivo.


Nella tabella che segue sono riportate le tariffe relative agli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

 

 

 

1

2

3

 

Taglia di potenza dell’impianto

Impianto non integrato)

Parzialmente integrato

Integrato)

A)

1≤P≤3

0,384

0,422

0,470

B)

3<P≤20

0,365

0,403

0,442

C)

P>20

0,346

0,384

0,422

 

Le tariffe sono incrementate del 5% nei seguenti casi, tra loro non cumulabili:

-        impianti superiori ai 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, il cui soggetto responsabile[37] acquisisca il titolo di autoproduttore ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 79 del 16 marzo 1999[38];

-        impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica;

-        impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto; in questo caso la superficie dell’impianto fotovoltaico potrà essere uguale oppure minore della superficie della copertura di amianto bonificata;

-        impianti i cui soggetti responsabili sono comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti come risultante dall’ultimo censimento ISTAT.

 

Per gli impianti che entreranno in esercizio negli anni successivi al 2010 le tariffe saranno rideterminate con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (da emanare con cadenza biennale).In mancanza di tali decreti continuano ad applicarsi, per gli anni successivi al 2010, le tariffe fissate per gli impianti che entrano in esercizio nell'anno 2010.

 

Quanto alle procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti, l’articolo 5 del citato D.M. 19 febbraio 2007 prevede che il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere a tali incentivi inoltri al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e ne richieda la connessione alla rete (comma 1).

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità e le tempistiche secondo le quali il gestore di rete comunica il punto di consegna ed esegue la connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica, stabilendo penali nel caso di mancato rispetto (comma 2). A proposito della richiesta e della realizzazione della connessione alla rete elettrica si segnala che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha regolato le condizioni procedurali, economiche e tecniche per l’erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti con obbligo di connessione di terzi nell’Allegato A della delibera ARG/elt 99/08 recante “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (TICA)”; tali disposizioni sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2009 e si riferiscono a richieste di connessione presentate a partire da tale data.

Ad impianto ultimato il soggetto che ha realizzato l'impianto fotovoltaico comunica la fine dei lavori al gestore di rete (comma 3).

Entro 60 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto il soggetto responsabile deve far pervenire al GSE (soggetto attuatore) richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio prevista dalla delibera AEEG 90/07. Il mancato rispetto di tali termini comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti (comma 4).

Il GSE, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di accesso alla tariffa incentivante e verificato il rispetto delle disposizioni del decreto, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta (comma 5).

 

Come comunicato dal GSE sul suo sito internet[39], alla fine del mese di giugno 2010, gli impianti fotovoltaici che hanno fatto richiesta di accesso agli incentivi del nuovo Conto energia di cui al DM 19 febbraio 2007, sono circa 80.000 per una potenza globale di 1.200 MW. Il GSE comunicherà nei prossimi giorni sul proprio sito internet la data ufficiale di raggiungimento dei 1.200 MW poiché stanno ancora pervenendo alla società le comunicazioni di entrata in esercizio degli impianti relative al mese di giugno. Si ricorda che, secondo quanto previsto dall’art. 13 del citato D.M., hanno diritto alle tariffe incentivanti tutti gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio entro quattordici mesi dalla data nella quale viene raggiunto il limite di potenza di 1.200 MW (entro ventiquattro mesi per gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici).

 

La novella prevede (comma 1 dell’articolo 2-sexies) che le tariffe incentivanti di cui all’art. 6 del citato DM siano riconosciute ai soggetti che nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 dello stesso decreto:

§      abbiano concluso l’installazione dell’impianto fotovoltaico entro la data del 31 dicembre 2010;

§         abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al GSE, entro la suddetta data, la fine dei lavori, purché l’impianto medesimo entri in esercizio entro il 30 giugno 2011.

 

Aggiungendo un comma 1-bis all’articolo 2-sexies, si dispone inoltre che la comunicazione di fine lavori di cui al comma 1 sia accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle predette comunicazioni, ferma restando la medesima facoltà per le amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Inoltre, il comma 2, aggiunto all’articolo in esame, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico connessi alla politica di promozione delle energie rinnovabili e all'attuazione dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, definisca, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, regole finalizzate a evitare fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate.

Si ricorda che l’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 reca disposizioni per la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative delle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti (cfr. supra).

Tra gli adempimenti previsti a carico dei “soggetti” destinatari degli incentivi viene inserita alla fine “l’entrata in esercizio” che, chiaramente, non può che riferirsi agli impianti. Sarebbe pertanto opportuna una correzione del testo dal punto di vista della formulazione per riferire l’entrata in esercizio agli impianti.


 

Articolo 1-novies
(Opere connesse agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

 

1. Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immis­sione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

 

 

L’articolo 1-novies ricomprende tra le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003 – riconosciute dal medesimo comma di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti - anche le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e/o alla rete elettrica nazionale che sono necessarie per l’immissione dell’energia prodotta dall’impianto come risultano dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.


 

Articolo 1-decies
(Competenze in materia di attività sulla rete di trasmissione elettrica oggetto di DIA)

 

1. All'articolo 1-sexies, comma 4-undecies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, le parole: «e notifica» sono sostituite dalle seguenti: «che può notificare».

 

 

L’articolo 1-decies, attraverso una modifica al comma 4-undecies dell’articolo 1-sexies del DL 239/2003 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica) incide sulle competenze in ordine agli interventi sulla rete di trasmissione elettrica oggetto di denuncia di inizio attività (DIA).

Si ricorda che il decreto-legge n. 239 del 2003, emanato a seguito del black out verificatosi in Italia nel settembre 2003, con l’intento di garantire per tutto il 2004 interventi efficaci in caso di emergenza elettrica, più volte modificato, da ultimo con la legge 99/2009 e con il DL 3/2010, all'art. 1-sexies detta disposizioni di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.

In particolare i commi 4-sexies e seguenti introdotti dall’art. 27, comma 24, lett. d), della legge 99/2009, recano disposizioni concernenti la denuncia di inizio di attività.

La disciplina recata dall’art. 1-sexies del decreto legge 239/2003 al comma 4-sexies[40]prevede che possano essere realizzati mediante Dia gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti di linea (a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe). Sono altresì realizzabili mediante Dia modifiche all’interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse; tale aumento di cubatura non dovrà superare di più del 20% le cubature esistenti all'interno della stazione elettrica. Tali interventi sono realizzabili mediante Dia a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonché le norme tecniche per le costruzioni.

Viene poi stabilito che la DIA costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’opera principale (comma4-septies).

In merito alle modalità di presentazione della DIA il comma 4-octies dispone che il gestore dell’elettrodotto, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, debba presentare la Dia al Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni interessati. La Dia dovrà essere accompagnata da una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.

Il comma 4-undeciesintrodotto dall’art. 27, comma 24, lett. d), della legge 99/2009, stabilisce che il comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 4-octies riscontri l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico e notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.

E' comunque fatta salva la facoltà di ripresentare la Dia, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia (comma 4-duodecies).

Ultimato l’intervento, il soggetto incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al Ministero dello sviluppo economico, con il quale attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la Dia (4-terdecies).

 

A seguito della modifica in esame, viene attribuita al Ministero dello sviluppo economico - ricevuta dal comune l’informazione sull’assenza di una o più delle condizioni stabilite - la facoltà di notificare all’interessato l’ordine di non effettuare gli interventi previsti.


 

Articolo 2
(Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.)

 

1. All’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

 

 

L’articolo 2 proroga dal 30 giugno 2010 al 31 dicembre 2010 il termine per l’attuazione del piano di riassetto delle partecipazioni societarie dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., limitatamente alla cessione alle regioni delle società regionali possedute dalla suddetta agenzia.

A tal fine, l’articolo interviene novellando l’articolo 1, comma 461 delle legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

 

La relazione illustrativa – con riferimento alla proroga al 31 dicembre 2010 del termine per il compimento delle suddette attività - afferma che “entro il termine su indicato sarà possibile risolvere i problemi che si sono finora frapposti alla cessione delle ultime quattro società regionali, la cui soluzione è ritenuta pregiudiziale ed imprescindibile da parte delle stesse amministrazioni regionali, unici soggetti interessati, per poter effettuare il suddetto trasferimento. In alcuni casi (Sardegna) il processo è a un passo dalla conclusione, mentre per le altre società (Abruzzo, Campania e Calabria) si ritiene che sarà nei maggiori termini richiesti portato a compimento, in quanto il rallentamento è dipeso anche dalla necessità di verifica da parte delle nuove amministrazioni regionali insediatesi”.

 

Si ricorda che il termine per la cessione delle società regionali da parte dell’Agenzia alle regioni è stato più volte prorogato.

Inizialmente, la legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) - nell’ambito della previsione di una radicale riorganizzazione della Società Sviluppo Italia anche attraverso il mutamento di denominazione in “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa” (ora denominata INVITALIA) – ha previsto l’adozione di un piano di riordino societario[41] che contemplasse – tra l’altro – per le società regionali dell’Agenzia, di procedere alla cessione delle relative partecipazioni anche a titolo gratuito alle regioni o altre amministrazioni pubbliche, d'intesa con le regioni interessate.

L’attuazione del piano, relativamente alla cessione delle società regionali, è stato differito, dapprima al 30 giugno 2008 dall’articolo 28, comma 1, del D.L. n. 248/2007 (legge n. 31/2008), poi al 31 dicembre 2008 dall’articolo 4-bis, comma 15, del D.L. n. 97/2008 (legge n. 129/2008), al 30 giugno 2009 dall’articolo 20, comma 1, del D.L. n. 207/2008 (legge n. 14/2009) e, infine, al 30 giugno 2010 dall’articolo 23, comma 5 del D.L. n. 78/2009 (legge n. 102/2009) - in quanto le trattative con le regioni hanno fatto emergere diversi problemi, la cui soluzione è stata ritenuta pregiudiziale da parte delle stesse amministrazioni regionali, ai fini del trasferimento delle società.

 

Va segnalato in proposito che in data 1° giugno 2010 è stata presentata la Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., per l’esercizio 2008.

Nella relazione si legge che anche il processo di liquidazione o cessione delle 17 società regionali, avviato nel 2007, ha incontrato numerose difficoltà. Nel corso dell’esercizio 2008 sono state cedute alle Regioni interessate 5 società (SI Liguria, SI Puglia, SI Sicilia, SI Toscana e SI Molise), 5 società sono state poste in liquidazione (SI Piemonte, SI Calabria, SI Veneto, Bic Umbria, SI Sardegna), mentre 3 ulteriori procedure di società in liquidazione sono state unificate al fine di razionalizzare i costi, mediante incorporazione delle società in liquidazione SI Emilia Romagna, SI Lombardia, SI Marche, in SI Piemonte in liquidazione (ceduta nel 2009 alla società Veicolo – Società Invitalia partecipazioni S.p.A).

Nel corso dell’esercizio 2009 sono state cedute alle Regioni interessate altre due società regionali (SI Basilicata e SI Friuli Venezia Giulia, non a titolo gratuito) e trasferite alla società Veicolo SI Piemonte in liquidazione e SI Veneto.

Per le società regionali restanti, si segnala che sono attualmente in corso di definizione le trattative finalizzate alla cessione di SI Abruzzo, BIC Umbria in liquidazione e SI Campania.

Per quanto concerne in particolare Sviluppo Italia Calabria, la Corte rileva come il percorso si sia bloccato e come l’Agenzia, per il contributo finanziario prestato nella procedure di liquidazione (in particolare per il costo del lavoro), vanta ad oggi nei confronti della società regionale una esposizione creditizia pari a circa 19 milioni di euro, a questo si aggiunge una perdita definitiva prevista per l’Agenzia di oltre 14 milioni di euro (stimata sulla base del piano di liquidazione al 31 marzo 2010 predisposto dal liquidatore).


 

Articolo 3
(Agenzia per la sicurezza nucleare)

 

1. In sede di prima applicazione non operano, per il presidente dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, le incompatibilità di cui all’articolo 29, comma 13, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché agli articoli 1 e 2 della legge 13 febbraio 1953, n. 60. Resta fermo, nei casi di cui al periodo precedente, l’obbligo di non avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore.

2. All’articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 8, il settimo periodo è soppresso;

     b) al comma 13, dopo le parole: «ivi compresi gli incarichi» è inserita la seguente: «politici».

 

 

L’articolo 3interviene sulla disciplina relativa alle incompatibilità del presidente e dei componenti (diversi dal presidente) dell’Agenzia per la sicurezza nucleare istituita dell’articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (c.d. legge “sviluppo”).

L’Agenzia per la sicurezza nucleare svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale unica per la regolamentazione tecnica, il controllo e l’autorizzazione delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell’energia nucleare, detenzione, il trattamento, il condizionamento, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e la gestione dei materiali nucleari provenienti sia da impianti di produzione di elettricità sia da attività mediche, industriali e di ricerca, la protezione dalle radiazioni, la protezione fisica passiva degli impianti e delle materie nucleari, nonché le funzioni e i compiti di vigilanza sulla costruzione, l’esercizio, lo smantellamento a fine vita e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010 è stato pubblicato il DPCM 27 aprile 2010 recante - in attuazione del comma 15 dell’art. 29 della L. 99/2009 - Approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

 

Il comma 2 interviene sulla disciplina a regime, novellando l’articolo 29 della legge n. 99/2009 con le seguenti previsioni:

a)   da un lato si sopprime la norma (comma 8, settimo periodo, della L. 99/2009) secondo cui "la carica di componente dell’Agenzia" per la sicurezza nucleare "è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell’Agenzia";

b)   dall'altro lato si introduce una precisazione al comma 13 della L. 99/2009. A seguito di tale precisazione il comma dispone che “a pena di decadenza il presidente, i membri dell’Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi politici elettivi[42] o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l’intera durata dell’incarico”.

 

La novella opera sia sul lato dei requisiti di nomina, sia su quello delle condizioni per esercitare le funzioni: se è vero che l'essere titolare di incarico elettivo politico rifluisce nella seconda categoria, è anche vero però che questa è sanzionata espressamente a pena di decadenza. Si viene cioè a versare in una “incompatibilità biunivoca” (per la cui definizione, cfr. Di Ciolo, Incompatibilità ed ineleggibilità parlamentari, in Enciclopedia del diritto, volume XXI, p. 46), rilevabile in ambedue gli ordinamenti coinvolti.

Va ricordato poi che il comma 13 dell'articolo 29 citato continua a prevedere, anche dopo la novella, che il presidente, i membri dell’Agenzia e il direttore generale non possono avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore (e che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l’intera durata dell’incarico). Si tratta di una previsione che non è cedevole neppure dinanzi alla disciplina derogatoria dettata dal comma 1 in sede di prima applicazione, essendo espressamente e pedissequamente ripetuta all'ultimo periodo del medesimo comma 1 (cfr. infra).

 

Il comma 1 dell’articolo, modificato dal Senato, detta una disciplina “in sede di prima applicazione” per la nomina del presidente dell’Agenzia per la sicurezza nucleare. Nel testo iniziale del decreto-legge era dettata una disciplina “in sede di prima applicazione” anche per la nomina dei componenti dell’Agenzia diversi dal presidente.

Il particolare, il comma dispone che per il presidente dell’Agenzia non operano le incompatibilità di cui all’articolo 29, comma 13, della citata legge 99/2009 (cfr. supra), nonché agli articoli 1 e 2 della legge 13 febbraio 1953, n. 60.

Si rammenta che la legge 13 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari), all'articolo 1 primo comma, dispone che "i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato". I successivi due commi contengono cause di esclusione (per le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonché quelle conferite nelle Università degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici, salve le disposizioni dell'art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1102; sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria). Le medesime cause di esclusione si applicano all'articolo 2, che vieta ai parlamentari di ricoprire cariche o esercitare funzioni "di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente".

Viene peraltro precisato che resta fermo, nei casi di cui sopra, l’obbligo di non avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore.

 

Di conseguenza, in sede di prima applicazione:

§      quanto agli incarichi elettivi politici il presidente dell'Agenzia potrà esserne e restarne titolare, senza incorrere nella decadenza da presidente, né nell'obbligo di opzione da parlamentare;

§      quanto all'esercizio, diretto o indiretto, di attività professionale o di consulenza, alla qualifica di amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati, al ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura e incarichi di rappresentanza nei partiti politici, il presidente dell'Agenzia ne è facultizzato, con l'unico limite del divieto di interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore(e con la possibilità, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di essere collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l’intera durata dell’incarico).

 

Infine si ricorda che la 1a Commissione Affari costituzionali del Senato ha espresso sul decreto-legge, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionandolo però alla soppressione dell'articolo 3, “in quanto contiene disposizioni di carattere ordinamentale, riguardanti in particolare lo status del parlamentare, incompatibili con un provvedimento d'urgenza”.


 

Articolo 4
(Entrata in vigore)

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

L’articolo 4 prevede che il decreto entra in vigore il 10 luglio 2010, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


Allegato

 


SENTENZA N. 215

 

ANNO2010

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, promossi dalla Regione Umbria, dalla Provincia autonoma di Trento e dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna con ricorsi notificati il 3 e il 2 ottobre 2009, depositati in cancelleria il 7, l’8 e il 13 ottobre 2009, rispettivamente iscritti ai nn. 79, 80, 84 e 88 del registro ricorsi 2009.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di intervento della TERNA, Rete elettrica nazionale s.p.a.;

udito nell’udienza pubblica dell’11 maggio 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi gli avvocati Rosaria Russo Valentini e Giandomenico Falcon per la Regione Emilia Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Umbria, per la Provincia autonoma di Trento e per la Regione Toscana e l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

1. – La Regione Umbria ha promosso, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141 (R.R. n. 79 del 2009).

1.1. – La ricorrente premette che il predetto art. 4 concerne interventi urgenti per le reti dell’energia. Esso, al comma 1, dispone che il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, «individua gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell’energia, nonché, d’intesa con le Regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell’energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari».

Per la realizzazione dei predetti interventi e con le medesime modalità, il comma 2 prevede la nomina, con deliberazione del Consiglio dei ministri, di uno o più Commissari straordinari del Governo ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Ciascun commissario, «sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all’autorizzazione e all’effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185» (comma 3, come modificato dal d.l. n. 103 del 2009, convertito dalla legge n. 141 del 2009).

Con i provvedimenti di cui al comma 1 «sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti» (comma 4).

1.2. – La ricorrente pur non contestando che, nelle circostanze indicate dalla norma, l’individuazione degli interventi urgenti relativi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell’energia sia fatta a livello centrale, ricorda come questa Corte abbia sottolineato che la «chiamata in sussidiarietà» di funzioni statali in materie di competenza regionale può giustificarsi solo qualora la legislazione statale «detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, e [...] risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tal fine»; inoltre, «essa deve risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di Governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate agli organi centrali» (sentenza n. 6 del 2004).

Ad avviso della Regione Umbria, la disciplina dell’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 non è pertinente (perché gli imprecisati interventi per i quali sussisterebbero «particolari ragioni di urgenza» devono essere realizzati «con capitale prevalentemente o interamente privato» e pertanto la legge non é idonea a regolare interventi realmente urgenti, poiché la disponibilità del capitale privato é per definizione non garantita), né proporzionata, non essendovi ragioni per attrarre al centro, oltre all’individuazione degli interventi, anche la loro realizzazione.

Il legislatore statale avrebbe potuto realizzare l’obiettivo dell’accelerazione degli interventi di competenza regionale riducendo i termini o semplificando in altro modo i procedimenti, nell’esercizio della sua potestà legislativa di principio. Né lo strumento dei commissari è previsto per compiere atti urgenti di competenza di altre amministrazioni.

La difesa regionale aggiunge che il principio di sussidiarietà ha già operato nella materia dell’energia, considerato che l’art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e la legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), attribuiscono ad organi statali alcune funzioni amministrative, in base ad esigenze di esercizio unitario.

Secondo la Regione Umbria, pertanto, l’art. 4, commi 2, 3 e 4, del d.l. n. 78 del 2009, prevedendo poteri amministrativi statali in materie di competenza regionale (energia e governo del territorio), violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione.

1.3. – In via subordinata, la ricorrente deduce che l’art. 4, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, attribuendo al commissario straordinario del Governo i poteri di sostituzione e di deroga di cui all’art. 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quello di fissare, per l’espletamento delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni, termini inferiori rispetto a quelli previsti dalle leggi, violerebbe comunque i predetti parametri costituzionali.

Infatti, quanto ai poteri sostitutivi, ad avviso della difesa regionale non è costituzionalmente ammissibile che presunte ragioni di urgenza legittimino il conferimento ad un commissario del potere di “espropriare” le competenze amministrative spettanti alle Regioni e agli enti locali in materia di energia, governo del territorio e tutela della salute, né che il commissario possa derogare ad ogni norma, comprese quelle regionali che regolano la valutazione di impatto ambientale e quelle poste a difesa della salute dei cittadini; inoltre, la previsione di tali poteri sostitutivi non risponderebbe ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (precisamente, non sussiste la competenza di un organo politico, non si tratta di atti obbligatori e non sono stabilite garanzie procedimentali per le Regioni).

Il potere di riduzione dei termini, invece, incide potenzialmente sulla normativa regionale e pregiudica la possibilità di esercizio della funzione amministrativa regionale o degli enti locali, mettendo a repentaglio gli interessi all’ordinato sviluppo del territorio, all’ambiente e alla salute tutelati dalle leggi regionali in materia di energia e di urbanistica.

1.4. – La Regione Umbria afferma, poi, che l’art. 4, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 78 del 2009, nella parte in cui non prevede l’intesa della Regione interessata per l’atto di individuazione degli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell’energia (comma 1), per l’atto di nomina dei commissari (comma 2) e per gli atti adottati dai commissari (comma 3), viola gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. e il principio di leale collaborazione, i quali richiedono un forte coinvolgimento della Regione quando, come nella specie, lo Stato attragga a sé funzioni amministrative attinenti a materie di competenza regionale.

Infatti, il comma 1 del menzionato art. 4 richiede l’intesa solamente per l’individuazione degli interventi di produzione dell’energia, non anche per quelli di trasmissione e di distribuzione. Ad avviso della Regione, tale differenziazione non è giustificata, né la lacuna potrebbe essere corretta in sede interpretativa, stante la chiarezza del testo della norma.

Il comma 2 prevede che per la realizzazione dei predetti interventi e con le medesime modalità si provvede alla nomina, con deliberazione del Consiglio dei ministri, di uno o più commissari straordinari del Governo. Anche in questo caso, secondo la difesa regionale, dovrebbe ugualmente valere il principio dell’intesa, che invece è richiesto, attraverso il rinvio al comma 1, per le sole opere di produzione dell’energia; ne conseguirebbe l’illegittimità del comma 2 per non aver previsto l’intesa anche sulla nomina di commissari statali in relazione alle opere di trasmissione e di distribuzione dell’energia.

Anche l’art. 4, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, ad avviso della ricorrente, sarebbe illegittimo, perché non stabilisce che i provvedimenti relativi all’autorizzazione e alla realizzazione degli interventi vengano assunti d’intesa con la Regione interessata.

La Regione Umbria richiama, poi, la giurisprudenza di questa Corte che ha sancito la necessità dell’intesa con la Regione interessata per la localizzazione e la realizzazione di opere gestite da organi centrali in virtù del principio di sussidiarietà (sentenze n. 303 del 2003, n. 6 del 2004, n. 62 e n. 383 del 2005).

Infine, la ricorrente segnala che anche la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel parere del 29 luglio 2009, aveva chiesto il ripristino del testo originario del d.l. n. 78 del 2009 che prevedeva l’intesa con le Regioni e le Province autonome interessate per l’individuazione, non solo degli interventi relativi alla produzione dell’energia, ma anche di quelli relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell’energia.

2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio e chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato nel merito.

Il resistente afferma che l’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 mira a superare situazioni di stallo che si possono verificare con riferimento ad impianti privati di produzione di energia (già realizzati o in corso di realizzazione), sui quali le competenze della Regione e degli enti locali già si sono espresse e per i quali si presentino difficoltà per la piena utilizzazione del prodotto nella rete nazionale, ovvero con riferimento all’individuazione di nuovi insediamenti necessari per risolvere deficit strutturali di energia riscontrabili in importanti aree del Paese.

Esso, dunque, si applica solamente in circostanze di particolare urgenza che richiedono il ricorso a mezzi e poteri straordinari al fine di tutelare in modo unitario gli interessi dell’intera collettività nazionale.

La difesa erariale aggiunge che la chiamata in sussidiarietà prevista dalla norma impugnata è ragionevole e proporzionata.

Infatti, assodato (come riconosciuto dalla stessa ricorrente) che le circostanze di urgenza giustificano l’individuazione, da parte dello Stato, degli interventi da compiere, sarebbe semmai irragionevole che la fase esecutiva, che è quella che determina l’effettivo soddisfacimento delle esigenze unitarie che giustificano l’intervento statale, non fosse anch’essa attratta in capo allo Stato.

Irrilevante sarebbe, poi, la forma, pubblica o privata, dell’intervento da realizzare, decisiva essendo invece la finalità pubblicistica che si intende celermente perseguire.

Quanto alla pretesa violazione del principio di leale collaborazione, la difesa erariale afferma che, nel caso di specie, esso è stato attuato nei limiti della ragionevole essenzialità e, cioè, per gli interventi di nuove produzioni, con l’intesa con la Regione interessata e, in tutti i casi, con la partecipazione egli enti locali.

La differenziazione della disciplina degli interventi urgenti relativi alla trasmissione e alla distribuzione, da un lato, e quelli relativi alla produzione dell’energia, dall’altro, è il frutto di una consapevole scelta del legislatore, basata sulla constatazione che situazioni critiche in tema di trasporto e distribuzione presuppongono necessariamente una preventiva positiva valutazione della Regione sull’attività di produzione e mirano a superare difficoltà e gelosie locali in ordine alla fruizione di un bene già esistente che una non razionale distribuzione potrebbe disperdere.

Inoltre l’Avvocatura generale dello Stato sottolinea come gli interventi in materia di trasporto e distribuzione di energia siano caratterizzati da un interesse strategico statale più marcato rispetto a quelli inerenti la produzione. Infatti il servizio di trasporto e trasformazione dell’energia elettrica sulla rete nazionale ha la funzione di connettere i centri di produzione nazionali e transazionali, al fine di ottimizzare la produzione.

3. – La Provincia autonoma di Trento ha promosso, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo e terzo comma, Cost., agli artt. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), questioni di legittimità costituzionale – tra l’altro – dell’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del medesimo d.l. n. 78 del 2009 (R.R. n. 80 del 2009) di cui al precedente ricorso.

3.1. – La ricorrente premette che le disposizioni impugnate attengono alla materia «energia», nella quale essa ha potestà legislativa ed amministrativa in virtù del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), che, in attuazione delle norme statutarie che attribuiscono potestà primaria alla Provincia di Trento nelle materie dell’«urbanistica», della «tutela del paesaggio», dei «lavori pubblici di interesse provinciale», della «assunzione diretta di servizi pubblici» e della «espropriazione per pubblica utilità (art. 8, nn. 5, 6, 17, 19 e 22 dello statuto di autonomia speciale), ha aggiunto l’art. 01 nel d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia).

Inoltre, l’art. 14, primo comma, dello statuto di speciale autonomia prevede il parere obbligatorio della Provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale e l’art. 9 del d.P.R. n. 235 del 1977 precisa che quanto disposto da tale art. 14 si applica «per quanto concerne il territorio delle province autonome» a tutto ciò che riguarda «lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale».

In particolare, l’art. 01 del d.P.R. n. 235 del 1977 trasferisce alle Province autonome «le funzioni in materia di energia esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, salvo quanto previsto dal comma 3» (comma 1); ed il comma 2 precisa che le funzioni relative alla materia «energia» di cui al comma 1 «concernono le attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia».

Allo Stato il citato art. 01, comma 3, lettera c), riserva solamente «la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali di potenza superiore a 300 MW termici nonché le reti per il trasporto dell’energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale con tensione superiore a 150 KV, l’emanazione delle relative norme tecniche e le reti di livello nazionale di gasdotti con pressione di esercizio superiore a 40 bar e oleodotti». Anche in relazione a tali compiti, comunque, l’art. 01, comma 4, prevede il parere obbligatorio della Provincia, ai sensi dell’art. 14, primo comma, dello statuto di speciale autonomia.

Infine, la ricorrente ricorda che, in base agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., le Regioni ordinarie hanno potestà legislativa concorrente e potere di allocare le funzioni amministrative in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».

3.2. – La Provincia autonoma di Trento sostiene che, se l’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 dovesse essere inteso come riferito a tutti gli impianti e a tutte le reti (e cioè anche a quelli che l’art. 01 del d.P.R. n. 235 del 1977 attribuisce alla competenza provinciale), violerebbe sia gli artt. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22, e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, sia l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992, il quale esclude che la legge possa attribuire agli organi statali – nelle materie di competenza propria delle Province autonome – funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione.

3.3. – Ad avviso della ricorrente l’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 sarebbe illegittimo anche se inteso come riferito esclusivamente alle opere diverse da quelle trasferite alla competenza della Provincia di Trento.

Infatti, pur restando ferma la necessità del parere della Provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale prevista dall’art. 14 del d.P.R. n. 670 del 1972 (previsione che – in virtù dell’art. 9 del d.P.R. n. 235 del 1977 – si applica anche allo sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell’energia), la norma impugnata attribuirebbe inammissibilmente compiti amministrativi ad organi statali in materia oggetto di competenza concorrente, senza prevedere un forte coinvolgimento della Provincia.

Al riguardo la ricorrente svolge considerazioni analoghe a quelle contenute nel ricorso proposto alla Regione Umbria (v., supra, n. 1.4).

4. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito e chiede che il ricorso sia respinto.

La difesa del Governo afferma che le disposizioni impugnate prevedono, in materia di produzione di energia, il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome interessate attraverso lo strumento dell’intesa. Invece il trasporto e la distribuzione dell’energia avvengono in un quadro di riferimento che richiederebbe necessariamente una valutazione d’insieme che solamente la visione unitaria dello Stato sarebbe in condizione di garantire.

Coerente con tale competenza statale sarebbe la nomina dei commissari di cui all’art. 4, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, mentre il rispetto dei principi di leale collaborazione è garantito dalla necessità (prevista dal successivo comma 3) di sentire gli enti locali interessati. Infine, del tutto legittimamente il comma 4 dello stesso art. 4 disciplinerebbe l’ufficio del commissario, che è un organo dello Stato.

5. – Anche la Regione Toscana ha promosso, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, questione di legittimità costituzionale – tra l’altro – dell’art. 4, comma 1, del medesimo d.l. n. 78 del 2009 di cui ai precedenti ricorsi (R.R. n. 84 del 2009).

La ricorrente espone che l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 78 del 2009, nella sua versione originaria era conforme a Costituzione, poiché prevedeva la necessità dell’intesa con la Regione interessata, per l’individuazione, non solo degli interventi in tema di produzione dell’energia, ma anche di quelli relativi al trasporto e alla distribuzione dell’energia.

Invece, per questa seconda categoria di interventi, la necessità dell’intesa è stata eliminata in sede di conversione in legge e tale testo della norma è stato riprodotto dall’art. 1, comma 1, lettera a), del d.l. n. 103 del 2009.

Ciò determinerebbe la lesione delle competenze regionali in materia di trasporto e distribuzione dell’energia, poiché lo Stato ha assunto la titolarità di funzioni amministrative che in tale materia spetterebbero alle Regioni, senza prevedere la necessità di una intesa forte, così come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (in proposito, la ricorrente cita le sentenze n. 303 del 2003, n. 6 del 2004 e n. 383 del 2005).

6. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito e chiede che il ricorso sia respinto.

Il resistente afferma che il legislatore non ha previsto la necessità dell’intesa per gli interventi in materia di trasporto e distribuzione dell’energia perché questi sono caratterizzati da un preminente interesse strategico ai fini dello sviluppo economico, della produzione industriale e della fornitura dei servizi pubblici essenziali sull’intero territorio nazionale e pertanto legittimamente ha ritenuto che, in una situazione di particolare urgenza, il coinvolgimento delle singole Regioni interessate potesse avvenire esclusivamente in materia di produzione dell’energia.

7. – Anche la Regione Emilia-Romagna ha promosso, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonché per violazione del principio di leale collaborazione, questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 78 del 2009 (R.R. n. 88 del 2009), svolgendo considerazioni analoghe a quelle esposte nel ricorso della Regione Umbria e riportate supra, sub numeri da 1.1. a 1.4).

8. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito e chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato nel merito, sulla base degli stessi argomenti svolti nell’atto di costituzione nel giudizio promosso dalla Regione Umbria (v., supra, sub n. 2).

9. – In tutti i giudizi è intervenuta la TERNA – Rete Elettrica Nazionale s.p.a., la quale chiede che i ricorsi siano respinti.

10. – Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento hanno depositato memorie.

10.1. – La Regione Umbria premette che l’art. 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 (Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori), inserito dalla legge di conversione 22 marzo 2010, n. 41, a norma del quale ai commissari straordinari di cui all’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 non si applicano le previsioni dell’art. 11 della legge n. 400 del 1988, non incide sulla materia del contendere nel presente giudizio.

Eccepisce, inoltre, l’inammissibilità dell’intervento della TERNA s.p.a.

Nel merito, la Regione Umbria contesta le argomentazioni svolte dal Presidente del Consiglio dei ministri, affermando che le situazioni indicate dall’Avvocatura generale dello Stato a fondamento della norma impugnata non valgono a giustificare la chiamata in sussidiarietà per la realizzazione degli interventi contemplati dalla norma medesima; aggiunge che le disposizioni censurate non sono neppure idonee a garantire interventi effettivamente urgenti, poiché questi devono essere realizzati con prevalente capitale privato.

La Regione ribadisce, quindi, che l’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 viola il principio di leale collaborazione e che esso è illegittimo anche perché attribuisce ai commissari poteri troppo ampi.

Nega, infine, che gli interventi previsti dalla norma impugnata si riferiscano a strutture la cui realizzazione sarebbe già stata concertata con le Regioni e che le situazioni di urgenza che li giustificherebbero dipendano da obblighi internazionali assunti dall’Italia.

10.2. – La Provincia autonoma di Trento, nella propria memoria, svolge considerazioni analoghe a quelle contenute nella memoria della Regione Umbria.

10.3. – La Regione Emilia-Romagna, a sua volta, contesta le argomentazioni svolte dal Presidente del Consiglio dei ministri e dalla TERNA s.p.a. ed afferma che la normativa impugnata sarebbe illegittima anche perché i poteri attribuiti ai commissari sono eccessivamente ampi, né essi sono limitati agli impianti per i quali sia in corso un procedimento autorizzativo che necessiti di un intervento sollecitatorio ovvero a quelli la cui realizzazione sarebbe stata già concertata con le Regioni.

Ad avviso della difesa regionale, il principio di leale collaborazione sarebbe leso per non essere state previste forme di collaborazione Stato-Regione in relazione agli interventi di trasmissione e distribuzione dell’energia. Né l’asserito più marcato interesse strategico statale nei confronti di questi interventi rispetto a quelli inerenti la produzione dell’energia giustificherebbe l’attrazione della materia de qua nella sfera di competenza esclusiva dello Stato.

La Regione, infine, contesta che lo Stato avesse titolo ad emanare le norme censurate in ragione della propria competenza legislativa in materia di rapporti con l’unione europea, di ambiente e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Infatti le norme in questione rientrano nella materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», oggetto di competenza legislativa concorrente. Conseguentemente, la necessità di adeguamento alla normativa europea di far fronte ai ritardi accumulati dal nostro Paese è inconferente e insufficiente a legittimare i contenuti concretamente adottati dal legislatore statale, in ragione, sia della violazione del principio di leale collaborazione, sia della mancanza di un riscontro positivo delle asserite ragioni di urgenza (stante anche la mancata previsione di forme certe e pubbliche di finanziamento per la realizzazione degli interventi che si ritengono necessari).

 

Considerato in diritto

 

1. – Le Regioni Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del d.l. anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), ed al principio di leale collaborazione.

La Provincia autonoma di Trento e la Regione Toscana hanno promosso, con i medesimi ricorsi, anche questioni di legittimità costituzionale di altre disposizioni del medesimo d.l. n. 78 del 2009, per le quali si è proceduto a separati giudizi.

1.1. – L’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 103 del 2009, prevede che il Consiglio dei ministri può individuare interventi relativi alla produzione, al trasporto ed alla distribuzione dell’energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari (comma 1); la disposizione richiede la necessità dell’intesa con la Regione solo per l’individuazione degli interventi relativi alla produzione e non anche per quelli concernenti il trasporto e la distribuzione.

Il Consiglio dei ministri nomina, con la stessa procedura di cui al comma 1, uno o più Commissari straordinari per la realizzazione di tali interventi (comma 2).

Il Commissario straordinario può fissare, per l’attività occorrente per l’autorizzazione e l’esecuzione degli interventi in questione, termini più brevi rispetto a quelli ordinariamente previsti; inoltre, in tutti i casi in cui le amministrazioni non rispettino tali termini (quelli ordinari ovvero quelli da lui abbreviati), può sostituirsi alle amministrazioni medesime nel compimento di tutta l’attività che sarebbe di loro competenza (comma 3).

Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti (comma 4).

1.2. – Ad avviso delle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento, premesso che la norma censurata deve essere ricondotta alla materia della «produzione, trasporto e distribuzione dell’energia», non sussisterebbero le ragioni giustificatrici della chiamata in sussidiarietà in capo ad organismi statali disposta dalla norma denunciata.

Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento sostengono anzitutto che la chiamata in sussidiarietà del potere di individuare e realizzare interventi relativi alla produzione, alla trasmissione ed alla distribuzione dell’energia è stata attuata dall’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 78 del 2009 con una normativa non pertinente (perché gli interventi per i quali sussisterebbero «particolari ragioni di urgenza» devono essere realizzati «con capitale prevalentemente o interamente privato» e, pertanto, la legge non sarebbe idonea a regolare interventi realmente urgenti, la disponibilità del capitale privato essendo per definizione non garantita), né proporzionata, perché non ci sono ragioni per attrarre al centro, oltre all’individuazione degli interventi, anche la loro realizzazione.

Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna deducono, in via subordinata, che, in ogni caso, i poteri attribuiti ai Commissari sarebbero troppo ampi.

Infine, tutte le ricorrenti sostengono che, ammesso che sussista l’esigenza accentratrice, la norma sarebbe illegittima nella parte in cui prevede l’intesa con le Regioni solo per gli interventi relativi alla produzione e non anche per quelli relativi al trasporto ed alla distribuzione dell’energia.

Risulterebbero pertanto violati, per le Regioni ricorrenti, gli artt. 117 e 118 Cost. e, per la Provincia di Trento, anche le norme statutarie in materia di «energia» (artt. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22, e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, e art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992).

2. – Stante la loro connessione oggettiva, i quattro ricorsi devono essere riuniti ai fini di un’unica pronuncia.

3. – Nei giudizi di costituzionalità è intervenuta la TERNA s.p.a., gestore della rete elettrica nazionale.

Tale intervento è inammissibile, perché, come costantemente affermato da questa Corte, i giudizi di costituzionalità in via principale si svolgono solamente fra i soggetti titolari di potestà legislativa, con esclusione di qualsiasi altro soggetto.

4. – La questione è fondata.

In considerazione del fatto che si verte in materia di produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia, non può in astratto contestarsi che l’individuazione e la realizzazione dei relativi interventi possa essere compiuta a livello centrale, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione. In concreto, però, quando un simile spostamento di competenze è motivato con l’urgenza che si ritiene necessaria nell’esecuzione delle opere, esso dev’essere confortato da valide e convincenti argomentazioni.

Ora, è agevole osservare che, trattandosi di iniziative di rilievo strategico, ogni motivo d’urgenza dovrebbe comportare l’assunzione diretta, da parte dello Stato, della realizzazione delle opere medesime.

Invece la disposizione impugnata stabilisce che gli interventi da essa previsti debbano essere realizzati con capitale interamente o prevalentemente privato, che per sua natura è aleatorio, sia quanto all’an che al quantum.

Si aggiunga che la previsione, secondo cui la realizzazione degli interventi è affidata ai privati, rende l’intervento legislativo statale anche sproporzionato. Se, infatti, le presunte ragioni dell’urgenza non sono tali da rendere certo che sia lo stesso Stato, per esigenze di esercizio unitario, a doversi occupare dell’esecuzione immediata delle opere, non c’è motivo di sottrarre alle Regioni la competenza nella realizzazione degli interventi.

I canoni di pertinenza e proporzionalità richiesti dalla giurisprudenza costituzionale al fine di riconoscere la legittimità di previsioni legislative che attraggano in capo allo Stato funzioni di competenza delle Regioni non sono stati, quindi, rispettati. Va dichiarata pertanto l’illegittimità dell’art. 4, commi da 1 a 4, del d.l. n. 78 del 2009, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 103 del 2009, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione.

4. – Le ulteriori questioni sollevate dai ricorrenti (in tema di ampiezza dei poteri dei Commissari straordinari e di mancata previsione dell’intesa con le Regioni in sede di individuazione degli interventi in materia di trasmissione e distribuzione dell’energia) restano assorbite, stante la caducazione integrale delle norme censurate.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Toscana,

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.

 

 

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

 

 


 

 

 



[1]     Le regioni interessate dall’obiettivo “Convergenza” sono la Calabria, la Campania, la Puglia e la Sicilia, nonché la Basilicata ammessa, quest’ultima, al sostegno transitorio (c.d. regime di phasing-out).

[2]     L’articolo 11 della legge 400/1988 sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ha previsto che, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, si proceda alla nomina di commissari straordinari del Governo. La nomina è disposta con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario, la durata dell’incarico (salvo proroga o revoca) e le dotazioni di mezzi e di personale. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.

[3]     Per il testo si veda il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=06844

[4]     Si tratta sostanzialmente delle norme comunitaria in materia di appalti di lavori, servizi e forniture recate dalle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE, recepite nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici).

[5]     Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

[6]     “rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza” (comma 5).

[7]     Sul piano della effettiva efficacia delle disposizioni in esame, si ricorda che la Corte dei conti nella delibera 58/2000, aveva evidenziato che su 152 opere interessate, 59 erano ancora bloccate nel momento della redazione della Relazione. Anche se tale dato sembra confermare un certo successo dello strumento, tanto più che il numero delle 59 opere è andato ulteriormente riducendosi successivamente, la Corte non condivideva tale valutazione positiva in quanto lo sblocco era spesso di ordine tecnico, procedurale e contabile, non sostanziale.

[8]     http://www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Normativa-/DIR-PCM-protezione-civile.pdf

[9]     C. Rapicavoli, Indirizzi per la gestione degli scarti vegetali, in AmbienteDiritto.it, all’indirizzo http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2009/scarti_vegetali_rapicavoli.htm.

[10]    Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

[11]    Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 3 agosto 2007, n. 125.

[12]    La delibera è reperibile al link http://www.autorita.energia.it/it/docs/08/004arg.htm, che rinvia anche alle delibere 101/10 e 191/09.

[13]    Staffetta Quotidiana, 21 luglio 2010.

[14]    http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/dc/10/014-10dco.pdf

[15]    Si ricorda che a decorrere dal 1o aprile 2010 l’articolo 2 della direttiva 2001/77/CE è abrogato ad opera della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

[16]    L’articolo 2 della nuova direttiva 2009/28/CE definisce "energia da fonti rinnovabili" l’energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Il medesimo articolo definisce “biomassa" la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

[17]    Il testo della delibera CIP 29 aprile 1992 può essere consultato sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, all’indirizzo http://www.autorita.energia.it/docs/riferimenti/CIP_6.htm.

[18]    Con tale norma si è cercato di porre rimedio all’errore che, come ammesso dallo stesso Governo, era stato compiuto dal Governo nella redazione del comma 1117, rispetto a quelle che erano le intenzioni, ma che non era stato possibile correggere nel corso dell’iter.

      Si ricorda, infatti, che nel corso della seduta n. 87 del 14 dicembre 2006 (http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/230412.pdf), il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Sartor, ricordò all’Assemblea del Senato che “il ministro Chiti ieri ha segnalato due ulteriori errori materiali di testo che sono i seguenti: al comma 1119 le parole: «già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione», andrebbero sostituite con le seguenti: «già realizzati e operativi»…”.

[19]    Il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante Misure urgenti per lo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e di tutela ambientale, è stato convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (pubblicata nella GU n. 2 del 3 gennaio 2009).

[20]    L’art. 2, comma 137, della legge finanziaria 2008 (n. 244/2007), come modificato dall’art. 4-bis, comma 7, del DL n. 97/2008, prevedeva che la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi prevista dal comma 1118 della legge n. 296/2006 per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio dovesse essere:

-        attivata in via prioritaria per gli impianti in costruzione, con riferimento alla parte organica dei rifiuti;

-        completata dal Ministro dello sviluppo economico col parere delle Commissioni parlamentari competenti inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008.

[21]    Si ricorda, infine, che la norma in questione non riguarda il termovalorizzatore di Acerra (NA), per il quale non si applicano le norme recate dai commi 1117-1118 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 e dal comma 137 dell’art. 2 della legge n. 244/2007, in ragione delle deroghe contenute nell’articolo 33, comma 1-octies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 - al quale quindi è possibile riconoscere gli incentivi statali previsti dalle Convenzioni CIP6. Successivamente l’art. 8-bis del DL n. 90/2008 è intervenuto al fine di estendere i finanziamenti e gli incentivi cd. CIP6 ai termovalorizzatori di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa. Tale estensione è stata limitata alla sola frazione organica. Tuttavia, tale limitazione è venuta meno nell’art. 4-novies del DL n. 97/2008 che ha demandato ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità per concedere gli incentivi pubblici di competenza statale cd. CIP6 agli impianti di termovalorizzazione localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta. A tale ultima disposizione è stata data attuazione con il recente decreto 31 ottobre 2008 del Ministro dello sviluppo economico. Il DM 31 ottobre 2008, recante Modalità per concedere gli incentivi pubblici di competenza statale, previsti dal provvedimento CIP 6/92, agli impianti di termovalorizzazione localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta, è stato pubblicato nella G.U. n. 261 del 7 novembre 2008.

[22]    Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2. Il decreto-legge è stato poi convertito dalla legge 19 luglio 2010, n. 111.

[23]    http://www.camera.it/453?bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/201006/0629/html/05.

[24]    Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[25]    Biodiesel e bioetanolo.

[26]    Ad esempio l'olio di girasole e di colza.

[27]    Tale formulazione esclude dall’incentivo solo gli oli vegetali puri di origine extracomunitaria non rispondenti ai requisiti di tracciabilità, nonché gli altri biocombustibili liquidi (biodiesel e bioetanolo) già oggetto di specifici incentivi per l’uso come biocarburanti.

[28]    La precedente versione del punto 8 della tabella riguardava gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte, mentre la versione attuale i gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009. Vengono dunque ricompresi nella tariffa da 0.18 anche il biodisel e il bioetanolo.

[29]    Come aggiornata dalla delibera n. 122/07, recante Integrazioni alle disposizioni per l’approvvigionamento di risorse in grado di garantire l’interrompibilità dei prelievi di energia elettrica di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 15 dicembre 2006, n. 289/06.

[30]    Terna S.p.A. è il principale proprietario della Rete di trasmissione nazionale di energia elettrica ad alta tensione con il 98,3% delle infrastrutture elettriche nazionali. E’ anche responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell'energia sull'intero territorio e quindi della gestione in sicurezza dell’equilibrio tra la domanda e l’offerta di energia elettrica per effetto del D.P.C.M. 11 maggio 2004 , subentrando così al GRTN (Gestore della rete di trasmissione nazionale). La Società è inoltre responsabile dell'attività di programmazione e sviluppo della rete, provvede alla sua manutenzione e al suo sviluppo nel rispetto dell'ambiente e coniuga competenze e tecnologie per migliorarne l'efficienza.

[31]    Si veda la delibera ARG/elt 21/09 (Verifica di conformità della proposta di regolamento per la gestione su base mensile del servizio di interrompibilità istantanea e della integrazione al codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete predisposte da Terna S.p.A. ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 15 dicembre 2006, n. 289/06).

[32]    Gli articoli citati dell’allegato A della deliberazione 111/06 riguardano:

-        l’articolo 44, i corrispettivi per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;

-        l’articolo 45, il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;

-        l’articolo 48, il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;

-        l’articolo 73, il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico.

[33]    Con tale provvedimento l’AEEGha deliberato una riforma rilevante delle condizioni del dispacciamento di merito economico. La delibera è stata modificata più volte, da ultimo con la delibera ARG/elt 52/09 con la quale l’Autorità ha introdotto alcune significative novità per i servizi di dispacciamento, con l’obiettivo di aumentare la concorrenza nel mercato e di contenere i prezzi dell’energia elettrica, in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge n. 185/2008 (DL “anti-crisi”).

[34]    L’articolo 32 citato mira a favorire la realizzazione di infrastrutture di interconnessione con l’estero (nella forma di interconnector), e in particolare con i Paesi confinanti con il Nord dell’Italia, per giungere ad un vero mercato unico dell’energia elettrica.

[35]    Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.

[36]    La richiamata delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) n. 90/07, che ha introdotto le regole che consentono l’avvio operativo del nuovo conto energia, ha definito le procedure che devono essere seguite per l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici e l’ammissione al regime di incentivazione previsto per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico. Tali procedure si prevede che vengano gestite operativamente dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) che ha attivamente collaborato con l’Autorità alla loro definizione. La delibera n. 90/07 è stata modificata ed integrata con successive delibere dell’AEEG.

[37]    Si ricorda che il soggetto responsabile dell’impianto è il soggetto responsabile dell’esercizio dell’impianto che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del nuovo DM 19 febbraio 2007, a richiedere e ad ottenere le tariffe incentivanti dal GSE. Possono richiedere e beneficiare delle tariffe incentivanti le seguenti tipologie di soggetti responsabili: a) le persone fisiche; b) le persone giuridiche; c) i soggetti pubblici; d) i condomini di unità abitative e/o di edifici.

[38]    L’autoproduttore, secondo la definizione data all’art. 2 comma 2, del D.Lgs. 16 marzo 1999 n. 79, è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate della medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’art. 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 79/1999. Volendo esemplificare, e nel caso più semplice in cui produzione e consumo avvengono nello stesso sito, l’energia autoconsumata è determinata come differenza tra l’energia prodotta e l’energia immessa in rete; il GSE verifica in tal caso che il rapporto tra l’energia autoconsumata e l’energia prodotta non sia inferiore a 0,7.

[39]    Cfr. http://www.gse.it/media/ComunicatiStampa/Comunicati%20Stampa/comstampa_1200MW.pdf

[40]    Aggiunto dalla legge 99/2009 e modificato dal DL 3/2010.

[41]    Il Piano di riordino è stato approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 31 luglio 2007.

[42]    La precisazione introdotta al comma 13 consiste nel riferirsi agli “incarichi politici elettivi” mentre il testo precedente del comma faceva più genericamente riferimento agli “incarichi elettivi”.