Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Servizi di trasporto marittimo e disposizioni per l'autotrasporto D.L. n. 103/2010 - A.C. 3646A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 3646/XVI   DL N. 103 DEL 06-LUG-10
Serie: Progetti di legge    Numero: 377    Progressivo: 1
Data: 29/07/2010
Descrittori:
AUTOTRASPORTI   TRASPORTI MARITTIMI
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
Altri riferimenti:
AC N. 3646-A/XVI     

SIWEB

 

29 luglio 2010

 

n. 377/1

Servizi di trasporto marittimo
e disposizioni per l’autotrasporto

D.L. n. 103/2010 - A.C. 3646A

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

A.C. 3646A

Titolo

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010 n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti

Data approvazione in Commissione

29 luglio 2010

 

 


Contenuto

L’articolo 1 dispone la nomina di un amministratore unico delle società Tirrenia di navigazione S.p.A. e Siremar S.p.A. a decorrere dal 13 luglio 2010, in vista della loro dismissione.

All’amministratore unico sono conferiti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. L’amministratore resta in carica sino al 30 settembre 2010 o, se anteriore, sino alla data di cessione dell’intero capitale di Tirrenia S.p.A. (lett. a).

La responsabilità civile e amministrativa per gli atti e i provvedimenti posti in essere nel periodo in cui resta in carica l’amministratore unico è posta esclusivamente a carico delle società interessate (lett. b).

Fino al 30 settembre 2010, o, se precedente, fino alla cessione dell’intero capitale sociale, è consentita l’erogazione di nuovi finanziamenti in favore di Tirrenia S.p.A.. I relativi atti non sono soggetti all’azione revocatoria (lett. c). Tali finanziamenti sono assistiti dalla garanzia dello Stato, tramite la società Fintecna S.p.A. (lett. d).

 

Nel corso dell’esame presso il Senato è stato introdotto il nuovo articolo 1-bis, che reca disposizioni in materia di autotrasporto di cose per conto terzi e di sostegno del settore aeronautico.

Il co. 1 modifica l’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008, rubricato Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi.

La lett. a) prevede che, nei contratti di trasporto in forma scritta, l’importo in favore del vettore deve essere fissato in modo tale da coprire i costi minimi di esercizio, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza previsti dalla legge. I costi minimi vengono individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore, conclusi tra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e le organizzazioni associative dei committenti. In mancanza di accordo entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame, i costi saranno determinati dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto.

La determinazione del corrispettivo è invece rimessa alla autonoma contrattazione delle parti quando la prestazione è effettuata entro un limite di cento chilometri al giorno.

La lett. b) stabilisce che il termine per il pagamento del corrispettivo dei contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, è fissato in sessanta giorni, rispetto agli attuali trenta, dalla data di emissione della fattura. La fattura deve essere emessa entro la fine del mese in cui si è svolta la prestazione.

La lett. c) prevede che in caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, il committente, oltre a dover corrispondere gli interessi moratori, è soggetto alle sanzioni dell’esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, e dell’esclusione per un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo.

Le previsioni di cui alle lett. b) e c) si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto su strada (lett. d).

Il co. 2 dell’art. 1-bis novella il D.Lgs. n. 286/2005, recante Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.

La lett. a) disciplina i tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico delle merci, denominato periodo di franchigia, che non può essere superiore a due ore.

Il superamento del limite massimo comporta l’obbligo per il committente di corrispondere un indennizzo al vettore. E’ consentita la stipula di pattuizioni che prevedano la disapplicazione della norma in esame, basate su accordi volontari, conclusi fra le organizzazioni del settore.

La lett. b) modifica la procedura per l’accertamento della responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce per le violazioni commesse del conducente in esecuzione delle istruzioni che gli sono state fornite. In particolare, per i contratti non stipulati in forma scritta, si impone l’obbligo di redigere e di conservare a bordo le istruzioni scritte relative all’esecuzione della prestazione.

Le lett. c) e d) intervengono sulla disciplina della scheda di trasporto, prevedendo che essa contenga il numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori e che possa essere sostituita dai documenti di trasporto equipollenti. Gli obblighi relativi alla scheda di trasporto si applicano anche ai trasporti effettuati all’interno del territorio italiano mediante veicoli immatricolati all’estero.

La lett. e), nell’ipotesi di subcontratto, concede azione diretta per il pagamento del corrispettivo al vettore finale, che ha effettuato il trasporto, nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto stesso. Questa disposizione, ai sensi del co. 3 dell’articolo in esame, si applica decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

La lett. f) modifica la procedura per l’accertamento della responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce trasportata, per le violazioni al Codice della strada commesse dal conducente, nei trasporti effettuati sulla base di contratti stipulati in forma scritta.

Infine la lett. g) regola i rapporti tra committente e vettore in ordine alla restituzione degli imballaggi e delle unità per la movimentazione delle merci.

Il co. 4 dell’art. 1-bis stabilisce che l’assegnazione delle risorse, previste dall’art. 5 del D.L. n. 40/2010, al settore aeronautico possa avvenire anche attraverso l’istituzione di un apposito fondo di garanzia, da affidare all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A..

 

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

L’esame presso la IX Commissione Trasporti è stato avviato il 27 luglio 2010. Nel suo intervento introduttivo, il relatore on. Garofalo ha ricordato che il decreto legge reca norme per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo nel periodo estivo, e per la nomina di un amministratore unico della società Tirrenia e Siremar, interessate dal procedimento di dismissione da parte di Fintecna. Il Senato ha inoltre introdotto alcune disposizioni in materia di autotrasporto e per il sostegno al settore aeronautico. Le norme in tema di autotrasporto sono state dapprima inserite nel decreto legge n 78, nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio del Senato, per poi essere stralciate, e inserite con emendamento nel decreto legge in esame. Il relatore ha altresì ricordato la segnalazione inviata al Parlamento dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, nella quale si rileva come la previsione di accordi volontari volti alla individuazione di costi minimi di esercizio, finendo per tradursi nella fissazione di tariffe minime, non costituisce uno strumento idoneo per garantire il soddisfacimento di standard qualitativi e di sicurezza del servizio, ma piuttosto per assicurare condizioni di redditività anche a coloro che offrono un servizio inefficiente e di bassa qualità. Negli interventi dei gruppi di opposizione è stata rilevata l'eterogeneità delle materie disciplinate dal provvedimento, che era originariamente riferito alla questione Tirrenia, ed è stato poi integrato nel corso dell’esame presso il Senato con le norme in tema di autotrasporto. In particolare, l’on. Meta ha rilevato la inopportunità di inserire nel provvedimento le disposizioni concernenti l’autotrasporto, ed ha proposto quindi la soppressione di tali disposizioni dal disegno di legge in esame, al fine di poterne avviare la discussione nell’ambito di un autonomo provvedimento. L’on. Velo ha ricordato che l'accordo, dal quale hanno origine le disposizioni, frutto di un compromesso tra la committenza e le associazioni degli autotrasportatori, non è stato sottoscritto da Confindustria, e ha chiesto al Governo quali effetti potrà avere l'assenza di un soggetto così significativo nell'ambito della stipula dell'accordo.

Il rappresentante del Governo, on. Giachino, ha sottolineato che le norme in questione mirano alla individuazione di costi minimi per gli operatori, e non alla definizione di tariffe concordate, e, in questo senso, non sono suscettibili di determinare limitazioni alla concorrenza. Le norme contenute nel decreto legge  sono del resto il risultato di un lungo confronto fra le organizzazioni di categoria e il Governo; la mancata adesione di Confindustria all’accordo conclusivo è stata determinata unicamente dal dissenso sulla norma relativa ai costi minimi, e non sulle restanti parti dell’accordo stesso. Il sottosegretario ha inoltre sottolineato che attraverso l’approvazione delle norme in esame il settore potrà arginare il peggioramento economico che si è registrato negli ultimi anni, apportando inoltre miglioramenti anche alla struttura logistica del trasporto nel Paese.

Nella seduta del 28 luglio sono stati respinti gli emendamenti presentati al disegno di legge di conversione. Nella seduta del 29 luglio la Commissione ha preso atto dei pareri espressi dalle commissioni in sede consultiva, e, a maggioranza, ha conferito al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Aula sul testo.   

 

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

La I Commissione Affari Costituzionali ha espresso parere favorevole con un’osservazione con la quale si invita la Commissione trasporti a precisare la causa giustificatrice delle deroghe al principio generale di responsabilità civile e amministrativa previste dall’articolo 1, comma 1, lett. b), per il periodo in cui resta in carica l’amministratore unico delle società Tirrenia S.p.A. e Siremar S.p.A. (27 luglio 2010).

 

La II Commissione Giustizia ha espresso parere favorevole (28 luglio 2010).

 

La V Commissione Bilancio, vista la relazione tecnica aggiornata, ha espresso parere favorevole (29 luglio 2010).

 

La VI Commissione Finanze, considerato che il provvedimento non presenta profili problematici per i propri ambiti di competenza, ha espresso il nulla osta (27 luglio 2010).

 

La X Commissione Attività produttive ha espresso parere favorevole (28 luglio 2010).

 

La XI Commissione Lavoro ha espresso parere favorevole (29 luglio 2010).

 

La XIV Commissione Politiche dell’Unione europea ha espresso parere favorevole (29 luglio 2010).

 

La Commissione per le questioni regionali ha espresso parere favorevole, con la condizione che sia previsto che il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 1, con il quale si provvede alla nomina dell’amministratore unico di Tirrenia S.p.A. e Siremar S.p.A., e il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale è stabilito il contenuto della scheda di trasporto, siano adottati previo parere della Conferenza unificata (29 luglio 2010).

 

Si segnala infine che il Comitato per la legislazione (29 luglio 2010) ha formulato alcune osservazioni, qui brevemente riportate:

in relazione all’efficacia del testo ai fini della semplificazione al riordino della legislazione vigente:

§       l’art. 1-bis, co. 1, lett. b), che introduce una disciplina speciale dei termini di pagamento e della decorrenza degli interessi di mora per il settore dell’autotrasporto, dovrebbe essere coordinato con la disciplina generale, recata dal D.Lgs. n. 231/2002, del quale si mantiene espressamente ferma l’applicazione;

§       dell’art. 1-bis, co. 1, lett. g), il quale prevede che le operazioni di trasporto su strada di merci destinate all’alimentazione umana o animale sono svolte nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, dovrebbe essere verificata la portata normativa, in quanto la disposizione appare meramente ribadire la disciplina già esistente;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

§       all’art. 1, co. 1, lett. b), che reca una disciplina speciale per la responsabilità civile ed amministrativa per il periodo in cui resta in carica l’amministratore unico di Tirrenia e Siremar, dovrebbe valutarsi l’esigenza di precisare i termini dell’esonero, con particolare riguardo all’elemento soggettivo;

§       all’art. 1-bis, co. 1, lett. a), relativo ai costi minimi di esercizio dell’attività di autotrasporto, dovrebbe essere meglio chiarita la portata delle diverse facoltà di deroga prevista dalla norma (relative all’importo del corrispettivo e ai termini di esercizio dell’azione per il pagamento di tale corrispettivo);

§       all’art. 1-bis, co. 2, lett. g) non appare chiara la formulazione secondo cui “il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto”.

 

 

 

 


 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Trasporti

( 066760-2614 – *st_trasporti@camera.it

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