Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Personale a tempo determinato della scuola DL 134/2009 - A.C. 2724 - elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2724/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 217
Data: 05/10/2009
Descrittori:
CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO   PERSONALE DELLA SCUOLA
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato
Altri riferimenti:
DL N. 134 DEL 25-SET-09     

SIWEB

 

5 ottobre 2009

 

n. 217/0

Personale a tempo determinato
della scuola

D.L. 134/2009 - A.C. 2724

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del disegno di legge di conversione

2724

Numero del decreto-legge

134

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010

Iter al Senato

no

Numero di articoli

2

Date:

 

emanazione

25 settembre 2009

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

25 settembre 2009

approvazione del Senato

---

assegnazione

25 settembre 2009

scadenza

24 novembre 2009

Commissione competente

XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)

Pareri previsti

I (Affari Costituzionali), V (Bilancio), VII (Cultura - ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare per le questioni regionali, Comitato per la legislazione.

 

 


Contenuto

Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 detta norme relative al trattamento dei docenti e del personale ATA (ausiliario, tecnico e amministrativo) della scuola con contratto a tempo determinato.

 

Il decreto si compone di 2 articoli.

 

L’articolo 1 si compone di 4 commi.

 

Il comma 1 modifica l’articolo 4 della legge n.124 del 1999, stabilendo che i contratti a tempodeterminatonon possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo.

 

Il comma 2, come misura di contemperamento rispetto al comma 1, dispone che le supplenze per l’anno scolastico 2009-2010 siano assegnate con precedenza assoluta e a prescindere dall’inserimento nelle graduatorie d’istituto, al personale docente e ATA già destinatario, nell'anno scolastico 2008-2009, di  supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, sempre che si tratti di personale che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.

 

Il comma 3 prevede la facoltà, per l'amministrazione scolastica, di promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, specifici progetti inerenti ad attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, della durata di tre mesi, prorogabili a otto, da realizzare prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola individuati al comma 2, a condizione che gli stessi siano percettori dell'indennità di disoccupazione. A tali lavoratori, cui può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni.

 

Il comma 4 dispone che al personale interessato dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 venga riconosciuta la valutazione dell’intero anno di servizio – indipendentemente, quindi, dalla durata dell’impiego - ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento relative ai concorsi del personale docente e nelle graduatorie permanenti relative ai concorsi del personale ATA.

 

L’articolo 2 dispone l’immediata entrata in vigore del decreto.

 

 

Relazioni allegate

Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

 

Motivazioni della necessità ed urgenza

Nel preambolo del decreto-legge si fa riferimento alla “straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire una maggiore efficienza in termini di risparmio di tempo e di ricorse nel conferimento delle supplenze, al fine di garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le norme introdotte dal provvedimento in esame, in quanto intervengono sulla disciplina del personale scolastico, possono essere ricondotte alle materie di legislazione esclusiva stataleordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera g), Cost. e “ norme generali dell’istruzione”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera g), Cost.

 

Conformità con altri princìpi costituzionali

Il nuovo comma 14-bis della legge  n.124/1999, introdotto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame, stabilisce che i “I contratti a tempo determinato per il conferimento delle supplenze […] non possono in alcun caso […] consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo”.

Tale disposizione è volta a escludere la possibilità di riconoscere agli insegnanti non di ruolo gli scatti biennali del 2,5% previsti, per le supplenze annuali, dall’articolo 53, comma 3, della legge n. 312/1980. A tale riguardo si fa peraltro presente che nella prassi amministrativa tale norma è stata considerata abrogata per effetto della riforma della contrattazione collettiva nel settore pubblico[1] (disposta dall’articolo 69 del decreto legislativo n.165/2001), con la conseguenza che - trattandosi di un trattamento economico non previsto dal CCNL di settore - gli scatti biennali in questione non (sono stati e non) sono riconosciuti  ai docenti non di ruolo (con l’eccezione degli insegnanti precari di religione). Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza (Tribunale di Tivoli, sentenza 11 marzo 2007, n. 2693; Tribunale di Roma, sentenza 9 luglio 2008, n. 12644, allegate al dossier) è di recente intervenuta nel senso della vigenza dell’articolo 53, comma 3, della legge n.312/1980, riconoscendo anche ai docenti con incarico annuale il diritto agli scatti biennali del 2,5% (ravvisando una disparità di trattamento contraria al principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione).

Inoltre, la disposizione non sembra trovare applicazione nei confronti degli insegnanti non di ruolo di religione, i quali continuerebbero pertanto a beneficiare degli scatti biennali del 2,5%, nonché di quanto previsto dall’articolo 53, comma 6, della legge n.312/1980 (in base al quale “ai docenti di religione dopo 4 anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all’80% di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo”).

Le norme in esame stabilizzano la prassi amministrativa già in atto. Alla luce di quanto sopra esposto, occorre valutare la motivazione del complessivo trattamento dei docenti non di ruolo, da un lato rispetto ai docenti con contratto a tempo indeterminato, dall’altro rispetto agli insegnanti non di ruolo di religione.

 

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

 

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del provvedimento, le modifiche alla legge n.124/1999 si rendono necessarie a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 13 settembre 207 (Causa C-307/05), la quale ha confermato il principio del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, contenuto nella direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, attuata nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.

Il punto 27 della sentenza dispone che “tenuto conto dell’importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva 1999/70 e dall’Accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev’essere riconosciuta una portata generale, in quanto costituiscono norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela”.

Secondo la richiamata sentenza, rientra “nel campo di applicazione dell’art. 137, n. 1, lett. b), CE, e dunque della direttiva 1999/70 nonché dell’Accordo quadro adottato su tale base, decidere se in applicazione del divieto di discriminazione previsto dalla clausola 4, punto 1, di tale accordo quadro, un elemento della retribuzione debba essere concesso, a titolo di condizione di impiego, ad un lavoratore a tempo determinato nella stessa misura riconosciuta ad un lavoratore a tempo indeterminato” (punto 47 della sentenza).

La Corte, nel ricordare precedenti decisioni per quanto attiene alla nozione di ragioni oggettive che (secondo la clausola 5, punto 1, lett. a), dell’Accordo quadro) giustifichino il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione (punto 52 della sentenza), ha dichiarato che (punto 53) “la nozione di «ragioni oggettive», dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in un simile contesto particolare, l’utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione.Dette circostanze possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro. Per contro, “prosegue la sentenza, (punto 54), una disposizione nazionale che si limiti ad autorizzare, in modo generale ed astratto attraverso una norma legislativa o regolamentare, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, non soddisferebbe i criteri precisati al punto precedente.

 

A fronte delleargomentazioni della Corte, nella relazione illustrativa del provvedimento si osserva “che il rapporto di lavoro che s'instaura tra il docente supplente e l'amministrazione scolastica ha caratteristiche del tutto peculiari, tali da giustificare e da rendere necessaria una diversità di trattamento, poiché il regime specifico delle supplenze nel settore della scuola si caratterizza quale disciplina separata e speciale, nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in ragione della necessità di garantire, attraverso la continuità didattica, il diritto costituzionale all'educazione, all'istruzione e allo studio (articoli 33 e 34 della Costituzione) e quindi la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo.

 

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Si segnala l’esigenza di chiarire il rapporto tra l’articolo 1, comma 1 del provvedimento in esame (che aggiunge all’articolo 4 della legge n.124/1999 un ulteriore comma 14-bis, il quale dispone che “i contratti a tempo determinato (…) non possono in alcun caso (…) consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima dell’immissione in ruolo”) e l’articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (di dubbia vigenza nell’ordinamento), che sembra riconoscere al personale non di ruolo titolare di incarico annuale (come confermato da recente giurisprudenza) la maturazione dell’anzianità a fini retributivi (scatti biennali del 2,5%) (comma 3), dettando altresì una specifica disciplina per la progressione economica degli insegnanti precari di religione cattolica (dopo 4 anni di insegnamento, accesso a classi di stipendio corrispondenti all’80% di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo (comma 6).

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativo in corso sulla materia.

 

Impatto sui destinatari delle norme

Il comma 1 è una disposizione a carattere generale, riguardante tutto il personale a tempo determinato della scuola (circa 250 mila lavoratori), mentre i commi 2, 3 e 4 riguardano esclusivamente il personale a tempo determinato della scuola titolare di incarico a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell’anno scolastico 2008-2009 (circa 10-12 mila lavoratori).

Dei commi 2, 3 e 4 non possono beneficiare, pertanto, i lavoratori a tempo determinato con incarico annuale fino all’anno scolastico 2007/2008 che non abbiano ottenuto analogo contratto nell’anno scolastico 2009-2010.

 

 

 

Formulazione del testo

Al comma 3 appare opportuno:

·   valutare, con riferimento ai docenti destinatari degli incarichi ivi previsti, le conseguenze discendenti dal fatto che la corresponsione e l’ammontare di una “indennità di partecipazione” è rimessa alla piena discrezionalità dell’amministrazione scolastica competente;

·   chiarire i contenuti delle “attività di carattere straordinario” attivabili dalle amministrazioni scolastiche;

·   chiarire se la proroga dei progetti (della durata ordinaria di 3 mesi) possa essere disposta per periodi inferiori a 8 mesi.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Lavoro

( 066760-4884 – *st_lavoro@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: LA0211a.doc



[1]    Al riguardo si segnala che il Comitato per la legislazione, nel parere espresso sul decreto-legge in esame nella seduta del 1° ottobre 2009, ha invitato a valutare “l'opportunità di abrogare esplicitamente la disposizione contenuta nell'articolo 53 della legge n. 312 del 1980 (peraltro di dubbia vigenza nell'attuale quadro normativo), che appare invece riconoscere al personale docente non di ruolo la maturazione dell'anzianità a fini retributivi”.