Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Titolo: | Personale a tempo determinato della scuola DL 134/2009 - A.C. 2724 - elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 217 | ||
Data: | 05/10/2009 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato | ||
Altri riferimenti: |
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SIWEB
5 ottobre 2009 |
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n. 217/0 |
Personale a tempo determinato
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Numero del disegno di legge di conversione |
2724 |
Numero del decreto-legge |
134 |
Titolo del decreto-legge |
Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010 |
Iter al Senato |
no |
Numero di articoli |
2 |
Date: |
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emanazione |
25 settembre 2009 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
25 settembre 2009 |
approvazione del Senato |
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assegnazione |
25 settembre 2009 |
scadenza |
24 novembre 2009 |
Commissione competente |
XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) |
Pareri previsti |
I (Affari Costituzionali), V (Bilancio), VII (Cultura - ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare per le questioni regionali, Comitato per la legislazione. |
Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 detta norme relative al trattamento dei docenti e del personale ATA (ausiliario, tecnico e amministrativo) della scuola con contratto a tempo determinato.
Il decreto si compone di 2 articoli.
L’articolo 1 si compone di 4 commi.
Il comma 1 modifica l’articolo 4 della legge n.124 del 1999, stabilendo che i contratti a tempodeterminatonon possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo.
Il comma 2, come misura di contemperamento rispetto al comma 1, dispone che le supplenze per l’anno scolastico 2009-2010 siano assegnate con precedenza assoluta e a prescindere dall’inserimento nelle graduatorie d’istituto, al personale docente e ATA già destinatario, nell'anno scolastico 2008-2009, di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, sempre che si tratti di personale che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.
Il comma 3
prevede la facoltà, per l'amministrazione scolastica, di promuovere, in
collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a
disposizione dalle regioni medesime, specifici progetti inerenti ad attività di
carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo
dell'istruzione, della durata di tre mesi, prorogabili a otto, da realizzare
prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola
individuati al comma
Il comma 4 dispone che al personale interessato dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 venga riconosciuta la valutazione dell’intero anno di servizio – indipendentemente, quindi, dalla durata dell’impiego - ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento relative ai concorsi del personale docente e nelle graduatorie permanenti relative ai concorsi del personale ATA.
L’articolo 2 dispone l’immediata entrata in vigore del decreto.
Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.
Nel preambolo del decreto-legge si fa riferimento alla
“straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire una
maggiore efficienza in termini di risparmio di tempo e di ricorse nel
conferimento delle supplenze, al fine di garantire la continuità del servizio
scolastico ed educativo per l'anno 2009-
Le norme introdotte dal provvedimento in esame, in quanto intervengono sulla disciplina del personale scolastico, possono essere ricondotte alle materie di legislazione esclusiva statale “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera g), Cost. e “ norme generali dell’istruzione”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera g), Cost.
Il nuovo comma 14-bis della legge n.124/1999, introdotto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame, stabilisce che i “I contratti a tempo determinato per il conferimento delle supplenze […] non possono in alcun caso […] consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo”.
Tale disposizione è volta a escludere la possibilità di riconoscere agli insegnanti non di ruolo gli scatti biennali del 2,5% previsti, per le supplenze annuali, dall’articolo 53, comma 3, della legge n. 312/1980. A tale riguardo si fa peraltro presente che nella prassi amministrativa tale norma è stata considerata abrogata per effetto della riforma della contrattazione collettiva nel settore pubblico[1] (disposta dall’articolo 69 del decreto legislativo n.165/2001), con la conseguenza che - trattandosi di un trattamento economico non previsto dal CCNL di settore - gli scatti biennali in questione non (sono stati e non) sono riconosciuti ai docenti non di ruolo (con l’eccezione degli insegnanti precari di religione). Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza (Tribunale di Tivoli, sentenza 11 marzo 2007, n. 2693; Tribunale di Roma, sentenza 9 luglio 2008, n. 12644, allegate al dossier) è di recente intervenuta nel senso della vigenza dell’articolo 53, comma 3, della legge n.312/1980, riconoscendo anche ai docenti con incarico annuale il diritto agli scatti biennali del 2,5% (ravvisando una disparità di trattamento contraria al principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione).
Inoltre, la disposizione non sembra trovare applicazione nei confronti degli insegnanti non di ruolo di religione, i quali continuerebbero pertanto a beneficiare degli scatti biennali del 2,5%, nonché di quanto previsto dall’articolo 53, comma 6, della legge n.312/1980 (in base al quale “ai docenti di religione dopo 4 anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all’80% di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo”).
Le norme in esame stabilizzano la prassi amministrativa già in atto. Alla luce di quanto sopra esposto, occorre valutare la motivazione del complessivo trattamento dei docenti non di ruolo, da un lato rispetto ai docenti con contratto a tempo indeterminato, dall’altro rispetto agli insegnanti non di ruolo di religione.
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del provvedimento, le modifiche alla legge n.124/1999 si rendono necessarie a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 13 settembre 207 (Causa C-307/05), la quale ha confermato il principio del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, contenuto nella direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, attuata nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
Il punto 27 della sentenza dispone che “tenuto conto dell’importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva 1999/70 e dall’Accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev’essere riconosciuta una portata generale, in quanto costituiscono norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela”.
Secondo la richiamata sentenza, rientra “nel campo di applicazione dell’art. 137, n. 1, lett. b), CE, e dunque della direttiva 1999/70 nonché dell’Accordo quadro adottato su tale base, decidere se in applicazione del divieto di discriminazione previsto dalla clausola 4, punto 1, di tale accordo quadro, un elemento della retribuzione debba essere concesso, a titolo di condizione di impiego, ad un lavoratore a tempo determinato nella stessa misura riconosciuta ad un lavoratore a tempo indeterminato” (punto 47 della sentenza).
A fronte delleargomentazioni della Corte, nella relazione illustrativa del provvedimento si osserva “che il rapporto di lavoro che s'instaura tra il docente supplente e l'amministrazione scolastica ha caratteristiche del tutto peculiari, tali da giustificare e da rendere necessaria una diversità di trattamento, poiché il regime specifico delle supplenze nel settore della scuola si caratterizza quale disciplina separata e speciale, nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in ragione della necessità di garantire, attraverso la continuità didattica, il diritto costituzionale all'educazione, all'istruzione e allo studio (articoli 33 e 34 della Costituzione) e quindi la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo.
Si segnala l’esigenza di chiarire il rapporto tra l’articolo 1, comma 1 del provvedimento in esame (che aggiunge all’articolo 4 della legge n.124/1999 un ulteriore comma 14-bis, il quale dispone che “i contratti a tempo determinato (…) non possono in alcun caso (…) consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima dell’immissione in ruolo”) e l’articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (di dubbia vigenza nell’ordinamento), che sembra riconoscere al personale non di ruolo titolare di incarico annuale (come confermato da recente giurisprudenza) la maturazione dell’anzianità a fini retributivi (scatti biennali del 2,5%) (comma 3), dettando altresì una specifica disciplina per la progressione economica degli insegnanti precari di religione cattolica (dopo 4 anni di insegnamento, accesso a classi di stipendio corrispondenti all’80% di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo (comma 6).
Non risultano lavori legislativo in corso sulla materia.
Il comma 1 è una disposizione a carattere generale, riguardante tutto il personale a tempo determinato della scuola (circa 250 mila lavoratori), mentre i commi 2, 3 e 4 riguardano esclusivamente il personale a tempo determinato della scuola titolare di incarico a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell’anno scolastico 2008-2009 (circa 10-12 mila lavoratori).
Dei commi 2, 3 e 4 non possono beneficiare, pertanto, i lavoratori a tempo determinato con incarico annuale fino all’anno scolastico 2007/2008 che non abbiano ottenuto analogo contratto nell’anno scolastico 2009-2010.
Al comma 3 appare opportuno:
· valutare, con riferimento ai docenti destinatari degli incarichi ivi previsti, le conseguenze discendenti dal fatto che la corresponsione e l’ammontare di una “indennità di partecipazione” è rimessa alla piena discrezionalità dell’amministrazione scolastica competente;
· chiarire i contenuti delle “attività di carattere straordinario” attivabili dalle amministrazioni scolastiche;
· chiarire se la proroga dei progetti (della durata ordinaria di 3 mesi) possa essere disposta per periodi inferiori a 8 mesi.
Servizio Studi – Dipartimento Lavoro |
( 066760-4884 – *st_lavoro@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: LA0211a.doc
[1] Al riguardo
si segnala che il Comitato per la legislazione, nel parere espresso sul
decreto-legge in esame nella seduta del 1° ottobre