Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Ulteriore rinvio delle elezioni amministrative nella provincia dell'Aquila - D.L. 131/2009 - A.C. 2775 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2775-A/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 224
Data: 12/10/2009
Descrittori:
ELEZIONI AMMINISTRATIVE   L'AQUILA - Prov, ABRUZZI

 

12 ottobre 2009

 

224/0

Ulteriore rinvio delle elezioni amministrative
nella provincia dell’Aquila

D.L. 131/2009 - A.C. 2775

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 2775

Numero del decreto-legge

n. 131/2009

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, recante ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila

Iter al Senato

Sì (A.S. 1773)

Numero di articoli

 

testo originario

2

testo approvato dal Senato

2

Date:

 

emanazione

18 settembre 2009

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

21 settembre 2009

approvazione del Senato

7 ottobre 2009

assegnazione

7 ottobre 2009

scadenza

20 novembre 2009

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Pareri previsti

V Commissione (Bilancio) e Comitato per la legislazione (art. 96-bis, comma 1, Reg.)

 

 


Contenuto

Il decreto-legge in esame, composto di due soli articoli, rinvia le elezioni amministrative della provincia dell’Aquila alla primavera del 2010.

 

L’articolo 1 dispone il rinvio delle elezioni del presidente e del consiglio provinciale della provincia dell’Aquila e quelle dei sindaci e dei consigli comunali nella medesima provincia, già rinviate, a causa del terremoto, all’autunno 2009 con il decreto-legge 39/2009[1].

Le elezioni amministrative, in particolare, sono rinviate al turno ordinario annuale del 2010, ossia a una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno (art. 1, co. 1, L. 182/1991[2]).

 

Nel 2010, avrà inoltre luogo, presumibilmente nel mese di marzo, lo svolgimento delle elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario (con l’eccezione dell’Abruzzo e del Molise).

 

Conseguentemente, è prorogato il mandato in corso dei relativi organi sino allo svolgimento delle elezioni medesime.

 

Il Senato, nel corso dell’esame della legge di conversione (A.S. 1773), ha apportato una sola modifica al decreto-legge, introducendo la rubrica all’articolo 1, che riproduce testualmente il titolo del decreto-legge. Infatti, nel testo del decreto-legge trasmesso dal Governo al Parlamento solamente l’articolo 2 era rubricato, contravvenendo al criterio di uniformità previsto dalle regole tecniche per la redazione dei testi normativi, dove si prescrive che in uno stesso testo normativo o tutti gli articoli sono corredati di rubrica o nessuno[3].

 

Le elezioni amministrative del turno ordinario del 2009 si sono tenute il 6 e 7 giugno.

Le votazioni avrebbero interessato anche gli elettori della provincia dell’Aquila, chiamati ad eleggere il presidente e i componenti del consiglio provinciale. Inoltre, in diversi comuni della provincia, avrebbero dovuto svolgersi l’elezione del sindaco e dei consigli comunali.

Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, ha disposto il rinvio delle elezioni amministrative in tutta la provincia dell’Aquila, a una data compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre, da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno (art. 6, comma 3).

L’eventualità di un ulteriore rinvio era stata presa in considerazione già al momento dell’approvazione alla Camera del disegno di legge di conversione del decreto-legge 39/2009, con l’accoglimento da parte del Governo di un ordine del giorno che raccomandava appunto l’opportunità di valutare il rinvio delle elezioni al 2010[4].

 

Si ricorda altresì che, qualora per causa di forza maggiore non si possano svolgere le elezioni amministrative, la normativa vigente prevede il rinvio della data di convocazione dei comizi elettorali da parte del prefetto che interviene con decreto. Il rinvio non può essere superiore a 60 giorni (D.P.R. 570/1960, art. 18[5]).

 

L’articolo 2 si limita a fissare la data di entrata in vigore del provvedimento nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

Relazioni allegate

Il testo della legge di conversione presentata al Senato è corredato della sola relazione illustrativa.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Il provvedimento in esame reca un ulteriore rinvio delle consultazioni amministrative nella provincia di L’Aquila, già disposto dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, già citato, che ha previsto una serie di interventi per fronteggiare la situazione emergenziale conseguente al terremoto che ha colpito l’Abruzzo e, in particolare, la provincia dell’Aquila.

L’art. 15, co. 2, lett. b), della L. 400/1988 stabilisce che il Governo non può mediante decreto-legge provvedere nelle materie indicate nell’art. 72, quarto comma, della Costituzione. Fra queste ultime è compresa la materia elettorale. Si sono peraltro registrati diversi precedenti di interventi in materia elettorale con tale strumento normativo; tali interventi, hanno avuto ad oggetto prevalentemente aspetti del procedimento elettorale e non la disciplina del sistema elettorale in senso sostanziale.

Tra i più recenti si ricordano:

§          D.L. 1° febbraio 2005, n. 8 (con. L. 40/ 2005), Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005;

§          D.L. 3 gennaio 2006, n. 1(conv. L. 22/2006), Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche;

§          D.L. 8 marzo 2006, n. 75 (conv. L. 72/ 2006), Modificazioni alla composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

§          D.L. 15 febbraio 2008, n. 24 (conv. L. 30/ 2008), Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell’anno 2008;

§          D.L. 1° aprile 2008, n. 49 (conv. L. 96/2008), Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie;

§          D.L. 27 gennaio 2009, n. 3 (conv. L. 26/2009), Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.

 

Inoltre, si ricordano i seguenti interventi d’urgenza volti al rinvio delle elezioni amministrative :

§          D.L. 18 gennaio 1992, n. 10 (conv. L. 163/1992), Rinvio delle elezioni dei consigli comunali già fissate per il 15 marzo 1992.

§          D.L. 25 febbraio 1993, n. 42 (conv. L. 120/1993), Disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993.

 

Motivazioni della necessità ed urgenza

La necessità e l’urgenza, esplicitate nella relazione illustrativa, sono legate alle difficoltà, in conseguenza del terremoto, che continuano ad impedire sia la necessaria tempestività dell’attivazione del procedimento amministrativo elettorale (presentazione e ammissione delle liste, affissione dei manifesti ufficiali), sia lo svolgimento delle consuete attività delle forze politiche in occasione delle consultazioni elettorali (scelta delle candidature, svolgimento della campagna elettorale).

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. p), Cost.

Conformità con altri princìpi costituzionali

Si veda sopra il paragrafo Precedenti decreti-legge sulla stessa materia.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

L’articolo 1 nel disporre il rinvio delle consultazioni amministrative nella Provincia dell’Aquila al turno annuale ordinario di elezioni amministrative del 2010, incide in maniera non testuale sul disposto dell’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 39/2009, che ha rinviato le medesime elezioni – originariamente previste per il 6 e 7 giugno 2009 –  ad una data che avrebbe dovuto fissarsi, mediante decreto del Ministro dell’Interno, fra il 1° novembre ed il 15 dicembre 2009.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si segnala che è in corso di esame, presso la Commissione Affari costituzionali della Camera, la proposta di legge A.C. 2669 (on. Calderisi ed altri) che prevede, all’articolo 4, l’elevazione della soglia di sbarramento dal 3 al 4 per cento per le elezioni dei consigli dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dei consigli provinciali.

 

 

Impatto sui destinatari delle norme

Il rinvio delle elezioni amministrative disposto dall’articolo 1 del provvedimento in esame riguarda tutti gli elettori della provincia dell’Aquila, che saranno chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio provinciale nel 2010, ad un anno di distanza dalla scadenza naturale. Come chiarito dalla relazione illustrativa, in 51 comuni della provincia si svolgeranno anche le elezioni del sindaco e del consiglio comunale.

Inoltre, sempre secondo quanto riportato nella relazione, si voterà anche per il ballottaggio per l’elezione del sindaco del comune di San Benedetto dei Marsi, anch’esso nella provincia dell’Aquila.

 

Nel primo turno, svolto il 13 e 14 aprile 2008 si è verificato che le prime due liste abbiano ottenuto lo stesso numero dei voti. Nei comuni fino a 15.000 abitanti, come è il caso in questione, in caso di parità di voti, la legge stabilisce il ricorso al ballottaggio (art. 71, comma 6, D.Lgs. 267/2000), previsto in via ordinaria solo nel sistema elettorale dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Dal momento che la decisione del Consiglio di Stato che ha confermato la parità dei voti è stata depositata il 2 aprile 2009 (Sez. V, decisione n. 2079), il piccolo comune abruzzese ha seguito la sorte delle altre amministrazioni della provincia dell’Aquila, e il secondo turno di votazioni sarà effettuato due anni dopo il primo, in luogo dei 15 giorni previsti dalla legge.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: D09131_0.doc



[1] D.L. 28 aprile 2009 n. 39 (conv. L. 24 giugno 2009, n. 77), Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

[2] L. 7 giugno 1991, n. 182, Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali

[3] Si vedano in proposito le circolari del Presidente della Camera e del Presidente del Senato, entrambe del 20 aprile 2001 (§ 5) e la Guida alla redazione dei testi normativi della Presidenza del Consiglio del 2 maggio 2001 (§ 2.3.2.).

[4] Camera dei deputati, seduta del 17 giugno 2009, o.d.g. 9/2468/77 (on. Fontanelli ed altri).

[5] D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.