Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009 - D.L. 103/2009 ' A.C. 2714 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 2714/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 209
Data: 23/09/2009
Descrittori:
CORTE DEI CONTI   ENERGIA
REDDITO DI CAPITALE     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze
Altri riferimenti:
DL N. 103 DEL 03-AGO-09     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009

D.L. 103/2009 – A.C. 2714

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 209

 

 

 

23 settembre 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Finanze

( 066760-9496 – * st_finanze@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Bilancio dello Stato

Nota di verifica - dossier n. 99

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

§       La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§       Le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato.

 

 

[Note varie ed eventuali]

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D09103.doc

 


INDICE

Sintesi del contenuto............................................................. 1

Schede di lettura

§      Articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2 (Interventi urgenti per le reti dell’energia)7

§      Articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3 (Società Stretto di Messina S.p.a.)15

§      Articolo 1, comma 1, lettera b) (Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenuti fuori del territorio dello Stato).......................................................... 18

§      Articolo 1, comma 1, lettera c) (Corte dei conti).......................................... 37

 

 


Sintesi del contenuto

 


Sintesi

 

Il comma 1, alla lettera a), numeri 1 e 2, interviene sull’articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 78 del 2009 che ha dettato norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza. In particolare le modifiche sono volte a:

a)  introdurre il concerto del Ministro dell’ambiente e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4;

b)  prevedere, al comma 3, che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario.

 

Il numero 3 della lettera a) modifica la norma - introdotta dal comma 4-quater dell’articolo 4 del D.L. n. 78/2009 - riguardante la nomina di un commissario straordinario delegato con il compito di rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività della società Stretto di Messina, eliminando il riferimento specifico all’amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica.

 

La lettera b) del comma 1, modifica la disciplina sullo scudo fiscale introdotta dall’articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009. In particolare, interviene sul comma 3 del citato articolo 13-bis ai sensi del quale il rimpatrio o la regolarizzazione non possono costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria in via autonoma o addizionale. Le modifiche introdotte dispongono che la inutilizzabilità non opera per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto legge n. 78 (5 agosto 2008).

Nel corso dell’esame del provvedimento in esame presso il Senato, è stato approvato un emendamento contenente le seguenti ulteriori modifiche alla disciplina:

-       in merito ai dati e alle informazioni fornite ai fini dell’adesione alle operazioni di emersione dei capitali, è stato specificato che la sede giudiziaria nella quale tali dati non possono essere utilizzati a sfavore del contribuente è quella civile, amministrativa e tributaria;

-       in merito agli effetti penali, si rinvia alle disposizioni contenute nell’articolo 8 della legge n. 289/2002, recante “Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi”;

-       in merito all’arco temporale entro il quale aderire alla emersione, il termine finale è stato anticipato dal 15 aprile 2010 al 15 dicembre 2009;

-       in merito all’ambito di applicazione, è stato operato un ampliamento diretto ad includere anche i redditi realizzati da soggetti che detengono partecipazioni di controllo o di collegamento in società estere.

 

La lettera c) del comma 1 reca modifiche alle disposizioni sulla Corte dei conti introdotte nel corso dell’esame parlamentare del decreto-legge n. 78 del 2009. In particolare:

-       è soppressa la definizione di danno erariale perseguibile davanti alla Corte dei conti;

-       è stabilito che le procure della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge;

-       per l’azione per il risarcimento del danno all’immagine, è introdotta la sospensione del termine di prescrizione in pendenza del procedimento penale;

-       viene limitata l’esclusione della gravità della colpa, quando il danno trae origine dall’emanazione di un atto vistato o registrato in sede di preventivo controllo di legittimità, ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.

 

 


Schede di lettura

 


 

Articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2
(Interventi urgenti per le reti dell’energia)

 

1. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmis­sione e alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.”;

     2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti, e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all'autoriz­zazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”;

 

 

Il comma 1, lettera a), n. 1 e 2 introduce due modifiche all’articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 78 del 2009 – come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 – che ha dettato norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico ovvero nel caso in cui essi debbano essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

 

In particolare le modifiche sono volte a:

a)  introdurre il concerto del Ministro dell’ambiente e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4;

Si ricorda che la norma prevedeva che tali interventi fossero individuati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa.

Si ricorda inoltre che nel corso dell’esame parlamentare è stata soppressa l’intesa con le regioni e le province autonome interessate per gli interventi relativi alla trasmissione e distribuzione dell’energia, che rimane invece necessaria per gli interventi relativi alla produzione dell’energia.

Al riguardo si osserva che la “produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia” rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall’art. 117, comma 3 della Costituzione. In tal senso, l’esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze attribuite dal Titolo V in materia di energia. Già nella sentenza n. 6 del 2004 la Corte aveva individuato nell’intesa, infatti, un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente.

b)  prevedere, al comma 3, che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario.

Il comma 2 dell’art. 4 ha infatti previsto la nomina di uno o più commissari straordinari del Governo, l’individuazione delle strutture di cui si avvale il commissario - senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato - nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti (comma 4)[1].

L’originaria formulazione del comma 3 prevedeva che il commissario, sentiti gli enti locali interessati (a seguito di un emendamento introdotto nel corso dell’esame parlamentare), emanasse gli atti e i provvedimenti, nonché curasse tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4, del decreto-legge 185/2008.

Con riferimento ai poteri attribuiti al commissario, si ricorda che l’art. 20 del D.L. 185/2008 (come modificato dall’art. 7, comma 3-bis, del D.L. 5/2009) reca norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale: in estrema sintesi, si prevede l’individuazione, con DPCM, di investimenti pubblici da assoggettare a procedure derogatorie nonché l’istituzione di un commissario straordinario con poteri di impulso e anche sostitutivi (vedi tabella).

Il comma 4 attribuisce al commissario i poteri – anche sostitutivi – degli organi ordinari e straordinari. A tal fine egli può derogare ad ogni disposizione vigente nel rispetto della normativa comunitaria sull’affidamento dei contatti pubblici[2] nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico. I singoli decreti contengono l’indicazione delle principali norme cui si intende derogare.

In sostanza la disposizione ricalca la norma relativa al cd. commissario di protezione civile (vedi tabella sulle figure dei commissari straordinari) cui sono attribuiti i poteri connessi allo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell’art. 5 della legge 225/1992[3] ed estesi, ai sensi dell'art. 5-bis, del D.L. 343/2001, ai grandi eventi[4]. Tali poteri consentono ai commissari di agire per mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, con il solo limite del rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. E’ quindi previsto che le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti contengano l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e siano motivate.

 

Occorrerebbe quindi valutare la disposizione proposta alla luce del tessuto ispiratore della legge 225/1992, eventualmente, rinviando alla relativa procedura, con riferimento anche all’obbligo di motivazione delle deroghe alle disposizioni vigenti.

 


 

Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78
Provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini

Testo risultante dall’approvazione della legge di conversione

Testo come modificato dal decreto-legge 103/2009

Articolo 4.
(Interventi urgenti per le reti dell'energia).

Articolo 4.
(Interventi urgenti per le reti dell'energia).

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione del­l'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

(omissis)

(omissis)

3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all'autoriz­zazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

 

La normativa vigente in materia di autorizzazioni

Per quanto riguarda la normativa vigente, nell’ambito delle autorizzazioni relative al settore elettrico il modello autorizzativo maggiormente utilizzato è quello che prevede il rilascio di un’autorizzazione unica a seguito di un procedimento unico, introdotto dal D.L. 239/2003 e previsto per tutti gli impianti di produzione di energia elettrica superiori a 300 MW (art. 1-sexies, comma 8, del D.L. 239/2003[5]), nonché per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica (commi 1-3 del medesimo art. 1-sexies) e per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (in tal caso però l’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 prevede che l’autorizzazione non sia rilasciata dal Ministero ma dalla Regione).

In particolare, l'autorizzazione unica è rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora: dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, considerati attività di preminente interesse statale. L'autorizzazione sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 241/1991, sul procedimento amministrativo. Il procedimento può essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purché evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento.

Si segnalano modifiche alle disposizioni in materia di sicurezza e sviluppo del sistema elettrico recate dai decreti-legge nn. 239/03 e 7/02, previste dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, ai commi 24 e 25 dell’art. 27.

In particolare, il comma 24 apporta una serie di modifiche all'articolo 1-sexies del D.L. 239/03, recante disposizioni di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici. Il comma 25 reca una integrazione all'articolo 1, comma 1, del D.L. 7/02 (c.d. sblocca centrali) con la quale si aggiungono alle opere dichiarate di pubblica utilità e soggette ad una autorizzazione unica, anche gli interventi di sviluppo ed adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta.

Con riferimento al settore del gas si ricorda, invece, che la disciplina delle procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, è contenuta nell'art. 46 del D.L. 159/2007[6]. il quale prevede che detta autorizzazione sia rilasciata ai sensi dell'art. 8 della legge 340/2000, a seguito di valutazione dell'impatto ambientale. L'art. 8 della legge 340/2000 riguarda l'utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento energetico, e stabilisce che l'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria, di concerto con il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, precisando che ai fini della procedura di autorizzazione, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. L'art. 46 precisa altresì che nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che deve comunque essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi, indicata dal comma 2 dell'art. 8 della citata legge di semplificazione 1999 come la sede istituzionale di svolgimento della procedimento autorizzatorio ivi disciplinato, convocata per iniziativa del responsabile unico del procedimento stesso, nominato dal Ministro dell'industria. Sempre ai sensi dell'art. 46 del D.L. 159, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore portuale.

Si segnala che la citata legge 99/2009, al comma 31 dell’art. 27 interviene in materia di terminali di rigassificazioneattraverso una integrale riscrittura dell'art. 46 del D.L. 159/07 introducendo, anche per tale tipologia di impianti, un’autorizzazione unica a seguito di un procedimento unico, d’intesa con la regione interessata.

 

La normativa vigente sui commissari straordinari

Da ultimo, si ricorda che la normativa vigente prevede diverse figure di commissari straordinari cui si è fatto – di norma – ricorso negli ultimi anni per velocizzare le procedure di autorizzazione e realizzazione delle infrastrutture. Non sembra, viceversa che in tale ambito si sia fatto finora ricorso alla figura del commissario di governo proposta nell’articolo in commento.

 

Le figure dei commissari straordinari

1. Il commissario sbloccacantieri

art. 13 del D.L. 67/1997, modificato dapprima dall’art. 14 della legge 144/1999 (cd “collegato ordinamentale”) e dall’art. 2, comma 9, della legge 166/2002 (cd. “collegato infrastrutture”) e poi dall’art. 6 del D.L. 7/2005, che ha trasformato tale normativa da transitoria a permanente

Poteri: per far ripartire un numero circoscritto di opere (n. 152), avviate da anni, ma bloccate per vari motivi, molte delle quali affidate prima della legge 109/1994[7], il commissario può provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente, salvo il rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti, delle norme di tutela del patrimonio storico ed artistico-ambientale e dei principi generali dell'ordinamento.

In caso di assunzione da parte del commissario di competenze regionali, provinciali o comunali, egli è tenuto a trasmettere preventivamente il provvedimento al soggetto ordinariamente competente il quale ha quindici giorni di tempo per disporre la sospensione del provvedimento o per provvedere direttamente (anche in difformità dalle determinazioni del commissario).

2. Il commissario straordinario per le opere strategiche

art. 2, commi 5-10, del D.Lgs. 190/2002 confluite nel Titolo III, Capo IV del D.Lgs. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici) recante la normativa speciale sulle opere strategiche.

Poteri: funzioni di indirizzo e coordi­namento. Sono tenuti a seguire l'anda­mento delle opere e a provvedere alle azioni di indirizzo e supporto, promuo­vendo le intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Eventualmente il Presidente del Consiglio può abilitare i commissari straordinari ad esercitare anche i poteri previsti dal citato art. 13 del D.L. 67/1997.

Essi hanno, inoltre, l'obbligo di riferire al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate ed alle iniziative assunte e sono tenuti ad operare secondo le direttive impartite dai tre soggetti sopra menzionati e con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il commissario straordinario per le opere autostradali

art. 5, commi 7-9 e 11 e 13, del D.L. 35/2005 (cd. decreto competitività), confluito nell’art. 194, commi 7-9 e 11-12 del D.Lgs. 163/2006.

Poteri: funzioni di indirizzo e coordi­namento e compiti più strettamente operativi. In caso di ritardi, rallentamenti o impedimenti nei lavori possono assumere i poteri di cui al D.L. 67/1997.

4. Il commissario di protezione civile

art. 5 della legge 225/1992

Poteri: I commissari possono agire per mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, con il solo limite del rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004[8] - diramata a seguito di censure mosse in sede comunitaria sull’esistenza dei presupposti di imprevedibilità e non imputabilità allo Stato membro - stabilisce che le ordinanze non possono contenere deroghe alle disposizioni comunitarie sugli appalti pubblici e circoscrive il ricorso ai commissari a realtà effettivamente caratterizzate dallo stato di emergenza.

Tale modello è stato applicato al settore delle opere infrastrutturali in relazione alla realizzazione del Passante di Mestre.

5.  Il commissario per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale

art. 20 del D.L. 185/2008, modificato dall’art. 7, comma 3-bis, del D.L. 5/2009

Poteri: di impulso e sostitutivi; obbligo di comunicare eventuali ritardi al Ministro competente, ovvero al Presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano; proposta di revoca dell'assegna­zione delle risorse qualora sopravvengano circostanze che impe­discano la realizzazione dell'opera.

A tal fine egli può derogare ad ogni disposizione vigente nel rispetto della normativa comunitaria sull’affidamento dei contatti pubblici nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico. I singoli decreti contengono l’indicazione delle norme cui si intende derogare.

Tale modello, peraltro, non è ancora stato applicato.

 


 

Articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3
(Società Stretto di Messina S.p.a.)

 

1. 1. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4:

(omissis)

3) al terzo periodo del comma 4-quater, le parole da: “L’amministratore delegato” fina a: “è nominato” sono sostituite dalle seguenti: “E’ nominato un”;

 

 

Il comma 1, lettera a), n. 3 è volto a modificare la norma - introdotta dal comma 4-quater dell’articolo 4 del DL n. 78/2009 - riguardante la nomina di un commissario straordinariodelegato ai sensi dell'art. 20 del D.L. n. 185/2008 con il compito di rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività della societàStretto di Messina, eliminando il riferimento specifico all’amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica.

La precedente formulazione prevedeva, infatti, che venisse nominato commissario l'amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 78.

 

Si ricorda che l’art. 20 del D.L. 185/2008 (come modificato dall’art. 7, comma 3-bis, del D.L. 5/2009) reca norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale, tra le quali anche l’istituzione di una specifica figura di commissario straordinario delegato con poteri di impulso e anche sostitutivi.

Il commissario straordinario delegato avrà il compito di rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività della società Stretto di Messina, anche attraverso l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.

Al fine di consentire il predetto riavvio delle attività, il comma 4-quater dispone inoltre - fin dalla sua formulazione originaria - l’assegnazione alla società Stretto di Messina S.p.a. di un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture istituito dall'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2008.

Giova rammentare anche il comma 4-quinquies dell’art. 4 del D.L. 78/2009 che prevede che il mandato del commissario straordinario sia a termine, ovvero abbia una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso D.L. 78. Alla scadenza del mandato, il commissario straordinario dovrà riferire al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta e trasmettere gli atti alla struttura tecnica di missione di cui all'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici).

Si ricorda, da ultimo, che la Società Stretto di Messina è stata costituita l'11 giugno 1981 (a seguito della legge istitutiva 1158/1971) ed è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la progettazione, realizzazione e gestione del Ponte sullo Stretto di Messina, una delle principali opere della cd. legge obiettivo. Il D.Lgs. 114/203 (che reca modifiche ed integrazioni alla legge 1158/1971) conferma la società Stretto di Messina S.p.A. concessionaria per legge della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario, ivi comprese le necessarie opere connesse, nonché della gestione e manutenzione del collegamento viario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia ed il continente, opera di preminente interesse nazionale. A partire dal 1° ottobre 2007 la società è controllata da ANAS che ha una partecipazione al capitale sociale dell'81,848%, nell'ambito di una compagine azionaria che vede RFI con il 13% e le Regioni Calabria e Siciliana con una partecipazione pari al 2,6% ciascuno.

 

 

Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78
Provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini

Testo risultante dall’approvazione della legge di conversione

Testo come modificato dal decreto-legge 103/2009

Articolo 4.

Articolo 4.

(omissis)

(omissis)

4-quater. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte. L'amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è nominato commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.

4-quater. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte. E’ nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche mediante l'adegua­mento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.

 

 

Profili finanziari

In merito ai profili di quantificazione, si ricorda che la relazione tecnica, presentata durante l’esame presso la Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del DL 78/2009, escludeva l’insorgenza di oneri per i compensi del Commissario (incarico che nel testo del DL 78/2009 era affidato all’amministratore delegato della società Stretto di Messina SpA), tenuto conto che a tali spese si sarebbe fatto fronte a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione dell’intervento, in conformità all’articolo 20, comma 9, del DL 185/2008.

L’articolo 20 (Velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale) ha stabilito che, con decreti del Presidente del Consiglio, siano individuati gli investimenti pubblici di competenza statale ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio e per le implicazioni occupazionali e sociali. Tali decreti individuano i tempi di realizzazione degli investimenti e i relativi quadri finanziari, sul rispetto dei quali vigilano commissari straordinari appositamente a ciò delegati. In particolare, il comma 9 dispone che alle spese per i compensi spettanti ai commissari straordinari delegati si faccia fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

Pertanto, al fine di escludere oneri per la finanza pubblica, appare necessario acquisire una conferma – da parte del Governo - che all’onere relativo al compenso del Commissario e all’attività da questi svolta si faccia comunque fronte a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione dell’intervento, in conformità all’articolo 20, comma 9, del DL 185/2008.

 


 

Articolo 1, comma 1, lettera b)
(Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenuti fuori del territorio dello Stato)

 

1. 1. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

(omissis)

«b) all'articolo 13-bis:

1) al comma 3, dopo la parola "giudiziaria", inserire le seguenti: "civile, amministrativa ovvero tributaria", ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, né comporta l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo";

2) al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Fermo quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della punibilità penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui al già vigente articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; resta ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta con l'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.";

3) al comma 6, sostituire le parole: "15 aprile 2010" con le seguenti: "15 dicembre 2009";

4) dopo il comma 7 inserire il seguente: "7-bis. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione altresì le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle attività rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008."».”;

 

 

L’articolo 1, comma 1, lettera b) modifica la disciplina sullo scudo fiscale introdotta dall’articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009[9], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

In particolare, interviene sul comma 3 del citato articolo 13-bis ai sensi del quale il rimpatrio o la regolarizzazione non possono costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria in via autonoma o addizionale. Le modifiche introdotte dispongono che la inutilizzabilità non opera per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto legge n. 78 (5 agosto 2008).

Nel corso dell’esame del provvedimento in esame presso il Senato, è stato approvato un emendamento contenente le seguenti ulteriori modifiche alla disciplina:

-       in merito ai dati e alle informazioni fornite ai fini dell’adesione alle operazioni di emersione dei capitali, è stato specificato che la sede giudiziaria nella quale tali dati non possono essere utilizzati a sfavore del contribuente è quella civile, amministrativa e tributaria;

-       in merito agli effetti penali, si rinvia alle disposizioni contenute nell’articolo 8 della legge n. 289/2002, recante “Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi”;

-       in merito all’arco temporale entro il quale aderire alla emersione, il termine finale è stato anticipato dal 15 aprile 2010 al 15 dicembre 2009;

-       in merito all’ambito di applicazione, è stato operato un ampliamento diretto ad includere anche i redditi realizzati da soggetti che detengono partecipazioni di controllo o di collegamento in società estere.

 

Lo scudo fiscale

L’analisi di seguito illustrata considera, oltre all’articolo 13-bis che ha introdotto la disciplina in commento, anche:

-       gli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 commi 2 e 2-bis, 20 comma 3 del decreto legge n. 350 del 2001, recante una precedente disciplina in materia di “scudo fiscale” che ha disposto la possibilità di regolarizzare le attività estere detenute almeno al 1° agosto 2001, nonché il decreto-legge n. 12 del 2002 il quale, agli articoli 1 e 2, reca modifiche ed integrazioni alla disciplina contenuta nel D.L. n. 350[10]. Tali norme, cui l’articolo 13-bis rinvia, sono sinteticamente illustrate in calce alla presente scheda;

-       l’articolo 1, comma 1, lettera b) del D.L. n. 103/2009, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale;

-       i chiarimenti contenuti nella circolare dell’Agenzia delle entrate, al momento pubblicata sul sito internet in versione non definitiva.

Si darà inoltre conto delle modifiche alla disciplina approvate nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato.

 

La nuova disciplina consente il rimpatrio ovvero regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero al 31 dicembre 2008 in violazione degli obblighi valutari e tributari sanciti dal decreto legge n. 167 del 1990[11], convertito dalla legge n. 227 del 1990. L’operazione si perfeziona con il pagamento dell’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali istituita dall’articolo 13-bis del D.L. n. 78/2009.

Il D.L. n. 167 del 1990[12], il cui testo ha subito numerose modifiche e integrazioni, disciplina la formazione di archivi - che le banche e gli altri intermediari finanziari[13] devono tenere a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni - relativi al trasferimento da e verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari di importo superiore a 10 mila euro effettuati anche attraverso la movimentazione di conti, o mediante assegni postali, bancari e circolari, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, residenti in Italia (articolo 1).

Nel caso in cui i medesimi trasferimenti avvengano mediante soggetti non residenti e senza il tramite degli intermediari di cui all'articolo 1, i soggetti che li effettuano sono tenuti ad indicare nella dichiarazione dei redditi i trasferimenti effettuati qualora risulti superato il limite di 10 mila euro (articolo 2).

L’articolo 3 del D.L. n. 167/1990 è stato soppresso e la relativa disciplina è contenuta nell’articolo 3 del D.Lgs. n. 195 del 2008. Tale norma dispone l’obbligo di dichiarare all’agenzia delle dogane ogni trasferimento da e verso l’estero di somme di denaro di importo superiore a 10.000 euro. L’obbligo di dichiarazione non si applica nei casi di trasferimenti di vaglia o assegni nei quali risulti il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

L’articolo 4 dispone che le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi[14]. L'obbligo di dichiarazione, tuttavia, non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo d'imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 10 mila euro.

Per la violazione del divieto e degli obblighi di registrazione o di dichiarazione sopra richiamati, l'articolo 5 prevede – nel testo precedente le modifiche apportate dal D.L. n. 78/2009 in commento - l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie che variano, a seconda dei casi, da un minimo del 5% ad un massimo del 25% dell'importo trasferito o non dichiarato. In particolare, il comma 4 stabilisce che la violazione dell’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi le attività estere detenute comporta una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 25% dell’ammontare degli importi non dichiarati e la confisca dei beni di corrispondente valore. Il comma 5 dispone che la violazione dell’obbligo di indicare nella dichiarazione i trasferimenti da e verso l’estero delle attività comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25% dell’ammontare degli importi non dichiarati.

Sono, inoltre, previste sanzioni penali nel caso di false indicazioni agli intermediari, rese in modo da non consentire l'adempimento degli obblighi di dichiarazione previsti dalla disciplina in commento.

Ai sensi dell’articolo 6, le somme trasferite all’estero e relativamente alle quali non viene dichiarato il relativo reddito, si presumono fruttiferi di rendimento determinato applicando il tasso ufficiale medio[15] di sconto vigente nel periodo interessato.

Ambito soggettivo

La norma non individua espressamente l’ambito soggettivo di applicazione. Tuttavia, in virtù del rinvio all’articolo 11 del decreto-legge n. 350 del 2001 nonché dei chiarimenti forniti con la richiamata circolare emanata dall’Agenzia delle entrate, la disciplina introdotta si applica nei confronti dei seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: persone fisiche (anche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo), enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR). Sono invece esclusi gli enti commerciali, le società, siano essi società di persone o società di capitali, ad eccezione delle società semplici.

L’emendamento approvato nel corso dell’esame presso il Senato, prevede che possano accedere alla emersione anche le imprese estere controllate o collegate di cui agli articoli 167 e 168 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR). In tale ipotesi, gli effetti si producono in capo ai soggetti partecipanti limitatamente agli importi oggetto di rimpatrio o regolarizzazione. Negli stessi limiti non si applicano le disposizioni fiscali di cui ai richiamati articoli 167 e 168 del TUIR relativamente ai redditi realizzati nei periodi d’imposta chiusi fino al 31 dicembre 2008.

Gli articoli 167 e 168 del TUIR recano la disciplina fiscale dei redditi da partecipazione in società estere che comportano un rapporto di controllo o di collegamento con la società partecipata. In particolare, si dispone che i redditi conseguiti dal soggetto estero sono imputati ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da questi ultimi detenute.

Ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono, invece, considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati

Si rileva che la disciplina generale non si applica agli enti commerciali, alle società di persone e alle società di capitale, mentre la norma in esame prevede che possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione altresì le imprese estere controllate o collegate di cui sopra. Sarebbe pertanto opportuno chiarire se in tale ultimo caso possano accedere alla disciplina anche le imprese e gli enti commerciali che detengono partecipazioni di controllo o collegamento in società estere di cui agli articoli 167 e 168 del TUIR.

La circolare dell’Agenzia delle entrate, in merito al requisito della residenza, rinvia alla nozione contenuta nell’articolo 2, comma 2 del TUIR e a quanto indicato nel comma 2-bis del medesimo articolo 2 ai sensi del quale sono considerati residenti anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetti paradisi fiscali).

La stessa circolare, inoltre, precisa che il requisito della residenza deve sussistere per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della cosiddetta "dichiarazione riservata", e non necessariamente nei periodi d'imposta precedenti.

La circolare dell’Agenzia delle entrate chiarisce che l’emersione di attività è ammessa anche nel caso in cui le predette attività siano intestate a società fiduciarie o siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona. Rientrano in quest’ultima categoria anche i trust revocabili per i quali l’operazione di emersione deve essere effettuata dal disponente. Nel caso di trust irrevocabili, invece, essendo essi inclusi tra i soggetti passivi IRES indicati nell’articolo 73 del TUIR, l’operazione di emersione è ammessa nella sola ipotesi in cui il trust non svolga un’attività commerciale in via prevalente e come tale è equiparato agli enti non commerciali.

Modalità

Sono previste due modalità diverseda applicare in funzione dello Stato estero nel quale si trovano le attività interessate dalla presente disciplina:

-       qualora si trovino in paesi non appartenenti all’Unione europea, la procedura è subordinata al cosiddetto rimpatrio dei capitali, ovvero al rientro in Italia del denaro e delle attività finanziarie;

-       qualora si trovino in paesi dell’Unione europea ovvero in paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE)[16]che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa, i soggetti interessati possono scegliere di regolarizzare, ossia di continuare a mantenere le proprie attività all’estero, ovvero di rimpatriare le attività finanziarie e patrimoniali. La circolare dell’Agenzia delle entrate, nel ricordare che attualmente gli Stati SEE che garantiscono lo scambio di informazioni sono la Norvegia e l’Islanda e che pertanto non è possibile effettuare la regolarizzazione delle attività detenute nel Liechtenstein, afferma che, tenuto conto dell’articolo 56 del Trattato UE il quale vieta qualsiasi restrizione ai movimenti di capitale non solo tra Stati membri ma anche con paesi terzi, “si deve ritenere possibile la regolarizzazione delle attività detenute anche nei Paesi extra UE qualora sia rispettata la condizione che vi sia un effettivo scambio di informazioni”.

Il comma 5 dell’articolo 13-bis stabilisce che le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione operano, in quanto applicabili, con le modalità previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 19 commi 2 e 2-bis, e 20 comma 3 del decreto-legge n. 350/2001 nonché del decreto legge n. 12 del 2002.

Alla luce di tali disposizioni, le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione potranno essere effettuate attraverso una dichiarazione riservata che il contribuente presenta ad uno dei seguenti intermediari abilitati:

-       banche italiane;

-       società di intermediazione mobiliare (SIM) di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF);

-       società di gestione del risparmio (SGR) di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o) del TUF, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

-       società fiduciarie di cui alla legge n. 1966 del 1939;

-       agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall’articolo 201 del TUF;

-       Poste italiane S.p.A.;

-       stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

Gli intermediari garantiscono l’anonimato delle dichiarazioni di emersione delle attività nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Essi non sono tenuti a verificare la congruità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni riservate, tuttavia hanno il compito di verificare la documentazione che viene allegata alla dichiarazione in caso di regolarizzazione delle attività.

Per l’operazione di rimpatrio, le attività devono essere depositate presso l’intermediario italiano entro il termine ultimo fissato al 15 dicembre 2009; non possono essere infatti oggetto dell’operazione di emersione le attività rimpatriate prima del 15 settembre 2009 ovvero dopo il 15 dicembre 2009.

Il termine ultimo è stato anticipato dal 15 aprile 2010 al 15 dicembre del 2009 nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato.

 

L’operazione di rimpatrio non comporta l’esonero per il contribuente dall’applicazione della disciplina in materia di monitoraggio di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo n. 195 del 2008 ai sensi della quale, in caso di trasporto di denaro contante o altre attività finanziarie di importo pari o superiore a 10.000 euro, deve essere presentata apposita dichiarazione all’Agenzia delle Dogane. In tale ipotesi, pertanto, l’intermediario dovrà ricevere, oltre alla dichiarazione riservata, anche la predetta dichiarazione di trasporto dei valori rimpatriati.

Gli intermediari assumono la qualifica di sostituto d’imposta, trattenendo le ritenute fiscali dovute e riversandole allo Stato senza indicare il nominativo del soggetto per conto del quale la ritenuta è stata operata. Sempre in qualità di sostituto d’imposta dovranno presentare una dichiarazione complessiva (mod. 770) concernente il totale delle somme rimpatriate o regolarizzate e le relative ritenute trattenute e versate.

Con emendamento approvato nel corso dell’esame presso il Senato, è stato precisato che le operazioni di regolarizzazione e di rimpatrio non comportano l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio disciplinate dall’articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007[17].

Ai sensi dell’articolo 41 del D.Lgs. n. 231/1997 devono essere inviate alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d’Italia apposite segnalazioni quando esiste il sospetto che siano in corso operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, se possibile prima di eseguire l'operazione, e comunque appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto. Infine, le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

Ambito oggettivo

Per quanto concerne l’ambito oggettivo, la norma si applica alle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero in violazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008.

La circolare dell’Agenzia delle entrate chiarisce che “in ogni caso non è consentito rimpatriare o regolarizzare le attività che alla predetta data del 31 dicembre 2008 erano detenute in Italia”.

Possono essere oggetto di rimpatrio le somme di denaro e le altre attività finanziarie tra le quali le azioni e gli strumenti finanziari assimilati, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria. Il rimpatrio può riguardare anche titoli o altre attività finanziarie emesse da soggetti italiani purché siano detenuti all’estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 in violazione degli obblighi tributari e valutari.

Le operazioni di regolarizzazione sono estese anche agli investimenti esteri di natura non finanziaria quali, ad esempio, gli immobili, le “multiproprietà”, gli oggetti preziosi, le opere d’arte e gli yacht, sempreché suscettibili di produrre reddito e detenuti a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008.

Base imponibile

La base imponibile è rappresentata dal rendimento presunto determinato in ragione del 2 per cento annuo per un periodo di cinque anni. In sostanza, quindi, l’imposta dovrà essere applicata ad un imponibile corrispondente al 10 per cento del valore delle attività che si intende regolarizzare.

La circolare dell’Agenzia delle entrate chiarisce che le modalità di determinazione della base imponibile rappresentano una “presunzione assoluta che non tiene conto del periodo di effettiva detenzione all’estero delle attività che si intende rimpatriare o regolarizzare né del reale rendimento conseguito”.

Imposta

Ai fini del rimpatrio o della regolarizzazione, la disposizione istituisce una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali consistente in una aliquota sintetica fissata in misura pari al 50 per cento, comprensiva di sanzioni ed interessi, da applicare al rendimento presunto delle attività detenute all’estero. E’ esclusa la possibilità di scomputare dal pagamento dell’imposta dovuta eventuali ritenute o crediti vantati dal contribuente.

In sostanza, tenuto conto che l’imponibile è determinato sulla base di un rendimento presunto annuo del 2 per cento e di un periodo oggetto di emersione fissato in cinque anni e che l’aliquota d’imposta è pari al 50 per cento, il carico tributario equivale ad un importo corrispondente al 5 per cento delle attività finanziarie regolarizzate o rimpatriate.

Periodo e perfezionamento

Ai sensi dell’articolo 13-bis la dichiarazione riservata deve essere presentata dal contribuente nel periodo compreso tra il 15 settembre 2009 e il 15 dicembre 2009. Anche il pagamento dell’imposta, che determina il perfezionamento della emersione fiscale, deve essere effettuato entro il medesimo arco temporale.

Nel corso dell’esame del provvedimento al Senato il termine ultimo è stato anticipato dal 15 aprile 2010 al 15 dicembre 2009.

Effetti

Gli effetti del rimpatrio o della regolarizzazione, relativamente ai quali sono state approvate importanti modifiche nel corso dell’esame presso il Senato, decorrono dal momento dell’effettivo pagamento dell’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali.

Ai sensi dell’articolo 13-bis, l’operazione di emersione comporta effetti estintivi delle violazioni di natura tributaria e previdenziale ed estingue le relative sanzioni amministrative relativamente agli importi dichiarati, con riferimento ai periodi d’imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento.

E’ pertanto preclusa l’attività di accertamento tributario e contributivo limitatamente ai periodi d’imposta e agli imponibili che sono oggetto di rimpatrio o regolarizzazione. La circolare dell’Agenzia delle entrate chiarisce che la preclusione opera anche nei confronti dei soggetti solidalmente obbligati con il dichiarante.

Inoltre, l’emersione non comporta effetti estintivi rispetto ad illeciti di altra natura. Pertanto, come precisato anche nella circolare dell’Agenzia delle entrate, “restano fermi i presidi ordinamentali e le relative sanzioni contenute nella disciplina dell’antiriciclaggio, nonché in materia di reati, ad eccezione di quelli legati all’infedele o all’omessa dichiarazione dei redditi” disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000.

L’articolo 4 del D.Lgs. n. 74 punisce con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi (infedele dichiarazione), quando congiuntamente:

a)    l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 103.291 euro;

b)    l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 2.065.828 euro.

L’articolo 5 del medesimo decreto punisce con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte (omessa dichiarazione), quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a 77.469 euro. Non si considera, tuttavia, omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Tuttavia, la individuazione degli effetti recati dalla emersione di capitali esteri è stata oggetto di importanti modifiche nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato che prevedono un ampliamento dei reati penali esclusi dalla punibilità.

In particolare, l’emendamento approvato rinvia all’articolo 8, comma 6, lettera c), della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003), recante la disciplina in materia di “integrazione degli imponibili per gli anni pregressi della sanatoria fiscale”. In virtù di tale rinvio, oltre ai reati di infedele e omessa dichiarazione disciplinati dagli articoli 4 e 5 del richiamato decreto legislativo n. 74 del 2000, l’emersione comporta effetti estintivi anche relativamente ad alcune fattispecie di reato di falsità in atti contemplate dal codice penale nonché per i seguenti reati:

-       dichiarazione fraudolenta, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Gli effetti penali consistono nella reclusione da 1,5 a 6 anni ovvero, se gli elementi passivi fittizi sono di ammontare inferiore a 154.937 euro, nella reclusione per un periodo da sei mesi a due anni (articolo 2 del D.Lgs. n. 74/2000);

-       dichiarazione fraudolenta, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, mediante l’utilizzo di artifici contabili diversi da quelli previsti nell’articolo 2 del D.Lgs. n. 74/2000 quali, ad esempio, la falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie. Qualora l’ammontare dell’imposta evasa è superiore a 77.469 euro ovvero l’imponibile sottratto è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 1.549.371 euro il contribuente è punito con una reclusione da 1,5 a 6 anni (articolo 3 del D.Lgs. n. 74/2000);

-       occultazione o distruzione di documenti finalizzata all’evasione delle imposte sui redditi o dell’IVA. Si applica la reclusione da sei mesi a cinque anni (articolo 10 del D.Lgs. n. 74/2000);

-       false comunicazioni sociali (cosiddetto “falso in bilancio”) disciplinato dagli articoli 2621 e 2622 del Codice civile[18]. Le false comunicazioni sociali consistono in una rappresentazione non veritiera e corretta dei fatti aziendali accaduti e che dovrebbero essere espressi nel bilancio e nella nota integrativa allegata al bilancio d’esercizio. Gli effetti penali consistono in:

a)      arresto fino a due anni per il falso in bilancio, salvo quanto previsto dall’art. 2622 c.c. (art. 2621 c.c.). La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o se determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In quest'ultimo caso, scatta una sanzione amministrativa e l'interdizione dai pubblici uffici da sei mesi a tre anni;

b)      reclusione da sei mesi a tre anni se le false comunicazioni sociali che recano danno ai soci o ai creditori sociali (art. 2622 c.c.). Per le società quotate, la reclusione prevista va da uno a quattro anni ed è perseguibile d’ufficio. La punibilità è esclusa se non altera in maniera sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o se le falsità determinano una variazione del risultato economico non superiore al 5% o una variazione del patrimonio non superiore all'1%. In quest'ultimo caso, scatta una sanzione amministrativa e l'interdizione dai pubblici uffici da sei mesi a tre anni;

c)      reclusione da due a sei anni, se il falso in bilancio reca grave nocumento ai risparmiatori (art. 2622 c.c.). Per grave si intende il caso in cui abbia colpito lo 0,1 per mille della popolazione, basandosi sull'ultimo censimento ISTAT, ovvero se il valore dei titoli si è ridotto in misura superiore allo 0,1 per mille del PIL.

In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Ai sensi della lettera c) del comma 6 dell’articolo 8 cui l’emendamento approvato al Senato rinvia, l’esclusione della punibilità opera nel caso in cui tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria; in base alla medesima disposizione, gli indicati effetti penali non si applicano “in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa”.

L’articolo 13-bis del D.L. n. 78/2009 dispone che i dati e le notizie comunicati dal contribuente agli intermediari per l’operazione di rimpatrio o di regolarizzazione non possono costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in via autonoma o addizionale, in ogni sede amministrativa o giudiziaria. Con le modifiche introdotte al Senato è stato specificato che la sede giudiziaria nella quale tali dati non possono essere utilizzati a sfavore del contribuente è quella civile, amministrativa e tributaria. In proposito, la circolare evidenzia che tali informazioni sono “coperte per legge da un elevato grado di segretezza” e l’Amministrazione non può averne conoscenza, a meno che non sia lo stesso contribuente a fornirle nel proprio interesse.

Sanzioni

Il comma 7 dell’articolo 13-bis, modificando i commi 4 e 5 dell’articolo 5 del D.L. n. 167/1990, interviene sulla disciplina delle sanzioni raddoppiandone la misura minima e massima applicabile. In particolare, in caso di omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi delle attività detenute all’estero nonché dei trasferimenti di valore da e per l’estero la sanzione viene elevata ad un ammontare compreso tra il 10% e il 50% dell’importo non dichiarato.

Disposizioni finanziarie

Il comma 8 dell’articolo 13-bis dispone che le entrate derivanti dalla disciplina in esame dovranno affluire ad un’apposita contabilità speciale per essere destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2009.

Profili finanziari

 

Le misure in esame non sono corredate di relazione tecnica. Infatti, nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge originario, si afferma che dal decreto legge correttivo non derivano oneri o profili di carattere finanziario. Le modifiche introdotte dal Senato non sono corredate da alcun elemento informativo relativo agli eventuali effetti di natura finanziaria.

Si ricorda in proposito che il comma 8 dell’articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 ha disposto che le maggiori entrate derivanti dall’articolo affluiscano ad un’apposita contabilità speciale per essere destinate, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, dello stesso decreto legge, all’attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti.

Si segnala, inoltre, che la relazione tecnica all’articolo 13-bis, introdotto nel corso dell’iter in prima lettura alla Camera, non ha ascritto alcun effetto di gettito alle disposizioni del medesimo articolo, in conseguenza della imprevedibilità dell’ammontare del gettito dell’imposta sostitutiva e della indeterminabilità della effettiva distribuzione temporale di tale gettito tra gli esercizi 2009 e 2010: tali considerazioni giustificano, pertanto, l’afflusso delle maggiori entrate ad apposita contabilità speciale e la loro destinazione all’attuazione della manovra di bilancio per l’anno 2010 e seguenti.

 

In merito ai profili di quantificazione, analogamente a quanto affermato in occasione della valutazione dell’articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009, non si formulano specifici rilievi, in considerazione del fatto che le disposizioni integrano, peraltro in termini estensivi delle fattispecie sanabili, norme cui non sono ascritti, al momento, effetti sui saldi di finanza pubblica. Si ribadisce, tuttavia, l’opportunità di disporre comunque di una quantificazione dei presumibili effetti di gettito connessi all’insieme delle misure riguardanti il cosiddetto scudo fiscale, in considerazione del loro utilizzo a copertura di interventi che saranno successivamente adottati.

Con riguardo, in particolare, alla disposizione introdotta dal Senato, che anticipa al 15 dicembre 2009 il termine ultimo entro il quale i contribuenti possono procedere al rimpatrio ovvero alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali, si rileva come la medesima determini l’integrale realizzazione del gettito nel solo esercizio 2009.

Inoltre, il ricorso ad un’apposita contabilità speciale e la relativa destinazione del gettito a copertura delle misure recate dai provvedimenti della manovra di finanza pubblica per l’anno 2010 e seguenti implicano che, per l’intero gettito derivante dalla misura, non si realizzi una corrispondenza tra l’esercizio di acquisizione e quello di utilizzo delle somme. Pertanto, andrebbero acquisiti chiarimenti circa le modalità di classificazione e d’imputazione temporale, secondo i criteri della contabilità europea, delle entrate derivanti dall’operazione di regolarizzazione e delle spese che potranno essere finanziate a valere sulle medesime risorse.


 

Decreto-legge n. 350 del 2001

L’articolo 11 reca le definizioni relative alla disciplina in commento ed in particolare:

- i soggetti interessati sono le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR. Sul punto si segnala che la circolare n. 99/E emanata dall’Agenzia delle entrate il 4 dicembre 2001 ha precisato che “devono intendersi ricompresi tra i destinatari della procedura di emersione anche le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo. Restano, invece, esclusi gli enti commerciali, nonché le società, siano essi società di persone o società di capitali, ad eccezione delle società semplici. I soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato”;

- gli intermediari sono le banche aventi sede in Italia, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR), le società fiduciarie, gli agenti di cambio, le Poste Spa, le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

L’articolo 13 stabilisce gli adempimenti necessari per effettuare il “rimpatrio”. In particolare:

1.       i soggetti interessati inviano una dichiarazione riservata all’intermediario;

2.       l’intermediario riceve in deposito i valori oggetto del rimpatrio;

3.       l’intermediario opera come sostituto d’imposta in quanto provvede al versamento dell’imposta dovuta trattenendola dall’importo del denaro rimpatriato ovvero, ove l’interessato non fornisca le somme necessarie, effettuando i necessari disinvestimenti delle attività rimpatriate;

4.       l’intermediario rilascia una copia della dichiarazione riservata agli interessati e comunica all’amministrazione finanziaria l’ammontare complessivo delle attività rimpatriate nonché le somme trattenute e versate senza indicare i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione.

L’articolo 14 disciplina gli effetti del rimpatrio stabilendo che esso, qualora non siano state già constatate violazioni o avviate accessi, ispezioni, verifiche o processi, comporta (commi 1 e 7):

a)    la preclusione nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati di ogni attività di accertamento tributario e contributivo;

b)    l’estinzione delle sanzioni di natura amministrativa, tributaria e previdenziale, nonché di quelle previste dal richiamato articolo 5 del D.L. n. 167/90 relativamente agli importi dichiarati;

c)    l’esclusione della punibilità per i reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione (di cui agli articoli 4 e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000) e dei reati di cui al decreto legge n. 429/1982[19], ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 4, lettere d) ed f). Rimangono pertanto punibili i reati commessi da chi, al fine di evadere le imposte o di conseguire un indebito rimborso d’imposta emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti ovvero recanti un corrispettivo superiore a quello reale (lettera d) dell’articolo 4) e i reati commessi da chi indica nella dichiarazione dei redditi, nel bilancio o nel rendiconto componenti positivi o negativi di reddito diversi da quelli effettivi utilizzando documenti attestanti fatti non corrispondenti al vero (lettera f) dell’articolo 4).

I commi da 2 a 5 dispongono che, in deroga alla normativa vigente, gli intermediari non devono comunicare all’Amministrazione finanziaria ovvero all’Ufficio italiano dei cambi i dati e le notizie acquisite dagli interessati. La riservatezza è tuttavia limitata alle informazioni necessarie per l’operazione di rimpatrio e non opera nel caso in cui i dati e le notizie siano richiesti in relazione all’acquisizione delle fonti di prova nel corso di procedimenti e processi penali.

Il comma 5-bis stabilisce che il valore fiscale riconosciuto delle attività rimpatriate diverse dal denaro è quello indicato nella dichiarazione riservata.

In caso di accertamento, il contribuente può opporre gli effetti preclusivi ed estintivi delle operazioni di emersione, chiedendo la verifica della congruità della somma corrisposta in relazione all’ammontare delle attività dichiarate nella dichiarazione riservata. Pertanto, in presenza di maggiori imponibili fiscali e contributivi accertati, la maggiore imposta è dovuta sull’importo eccedente rispetto a quello oggetto di rimpatrio (comma 6).

Ai sensi del comma 8 possono essere inclusi nella dichiarazione anche i redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, percepiti fino alla data di presentazione della dichiarazione. In tal caso, il contribuente è tenuto a versare agli intermediari l’importo corrispondente alle relative imposte dovute.

L’articolo 15 disciplina il regime della regolarizzazione, in alternativa a quella del rimpatrio, rinviando, in linea generale, a quanto indicato nell’articolo 14. Tuttavia, poiché materialmente non viene effettuato il rientro dei valori, alla dichiarazione riservata deve essere allegata una certificazione degli intermediari esteri che attesta la corrispondenza tra le attività e gli importi indicati. Rispetto alla disciplina contenuta nell’articolo 14, inoltre, si esclude l’applicazione del sopra illustrato comma 8 nonché si inserisce l’obbligo indicato nel comma 3 dell’articolo della legge n. 167/1990 ai sensi del quale in caso di trasferimenti da e verso l’estero superiori a 10.329 euro le somme sono tenute a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i decreti di attuazione del medesimo D.L. n. 167.

L’articolo 16 estende l’ambito oggettivo delle operazioni di regolarizzazione, stabilendo che esse, a differenza dell'ipotesi di rimpatrio, limitata esclusivamente al denaro e ad altre attività finanziarie, possono riguardare anche gli investimenti ed attività all'estero diversi dalle attività di cui all'articolo 15. Pertanto, sono ammesse alla regolarizzazione anche le attività di natura non finanziaria, quali, gli immobili e i fabbricati situati all'estero, le quote di diritti reali, le cosiddette "multiproprietà", gli oggetti preziosi e le opere d'arte.

Per la regolarizzazione della attività in questione si applicano le stesse modalità e si producono gli stessi effetti previsti dall’articolo 15 ad eccezione dell’obbligo, non richiesto, di allegare alla dichiarazione riservata la certificazione rilasciata dall’intermediario estero diretta ad attestare che le attività corrispondenti agli importi in essa indicati sono in deposito presso gli stessi intermediari

L’articolo 17 estende alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione delle attività detenute all’estero l’applicazione della normativa antiriciclaggio contenuta nel decreto-legge n. 143 del 1991 convertito dalla legge n. 197/1991 (comma 1). In linea generale, il decreto 143 (ora abrogato) prevedeva una sistema di lotta al riciclaggio articolato su tre meccanismi fondamentali: la canalizzazione delle transazioni maggiormente significative attraverso il sistema degli intermediari finanziari; la rilevazione e la gestione dei dati concernenti le operazioni superiori ad una soglia minima prefissata e la registrazione in un archivio unico informatico; l’obbligo di segnalare le operazioni ritenute sospette.

Il comma 2 stabilisce che le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione non costituiscono di per sé elemento sufficiente ai fini della identificazione delle operazioni sospette.

Il comma 2-bis dispone che il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività derivanti da reati diversi da quelli per i quali è esclusa la punibilità ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c) è punito con una sanzione amministrativa pari al 100 per cento del valore corrente delle attività dichiarate; tale disposizione non trova applicazione per i reati già estinti, non punibili o non più previsti come tali dall’ordinamento ad eccezione di reati appositamente individuati quali, ad es., l’associazione di tipo mafioso, l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

L’articolo 19 reca, al comma 1, alcune modifiche che hanno comportato delle novelle alle norme di riferimento.

Il comma 2 introduce una sanzione a carico degli intermediari in caso di omissione della comunicazione all’amministrazione finanziaria prevista dall’articolo 14, comma 3. La misura della sanzione è pari al 25 per cento dell’ammontare degli importi non comunicati.

Ai sensi del comma 2-bis i soggetti che attestano false dichiarazioni in merito alla detenzione di attività estere sono puniti con la reclusione da tre mesi a un anno.

L’articolo 20 comma 3 attribuisce all’Ufficio italiano cambi (ora Unità di Informazione Finanziaria UIF) il compito di fissare le modalità di rilevazione delle attività regolarizzate e rimpatriate.

Il decreto-legge n. 12 del 2002 ha disposto la proroga dei termini per l’adesione allo scudo fiscale ed è intervenuto sugli effetti prodotti dalla disciplina recata dal D.L. n. 350. In particolare, ha precisato che gli effetti di esclusione della punibilità trovano applicazione ai casi di reati già estinti, non punibili o non più previsti come tali dall’ordinamento. Tale deroga, tuttavia, non opera per le attività che derivino da delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura.

 

 

 


 

Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78
Provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini

Testo risultante dall’approvazione della legge di conversione

Testo come modificato dal decreto-legge 103/2009

Articolo 13-bis

Articolo 13-bis

1. È istituita un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali:

a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;

b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa. 

1. È istituita un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali:

a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;

b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa. 

2. L'imposta si applica come segue:

a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;

b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

2. L'imposta si applica come segue:

a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;

b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

3. Il rimpatrio ovvero la regolarizza­zione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

3. Il rimpatrio ovvero la regolarizza­zione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o addizionale", con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, né comporta l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo.

4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modifica­zioni. Restano comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i reati, ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modifica­zioni. Fermo quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della punibilità penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizio­ne di cui al già vigente articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; resta ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta con l'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modifica­zioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.

5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modifica­zioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.

6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.

6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 dicembre 2009.

7. All'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modifica­zioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50»;

 

b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50».

7. All'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modifica­zioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50»;

 

b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50».

 

7-bis. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione altresì le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle attività rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008.

8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3.

8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3.

 

 


 

Articolo 1, comma 1, lettera c)
(Corte dei conti)

 

1. 1. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

(omissis)

c) all’articolo 17:

   1) i primi tre periodi del comma 30-ter sono sostituiti dai seguenti: “Le procure della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti all’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.”;

   2) al comma 30-quater, lettera a), dopo le parole: “controllo preventivo di legittimità” sono aggiunte le seguenti: “, limitatamente ai profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo”.

 

 

L'articolo 1, comma 1, lettera c), reca modifiche alla disciplina della Corte dei conti, intervenendo sull’art. 17, commi 30-ter e 30-quater, del decreto-legge “anti-crisi” (DL 78/2009).

 

Si ricorda in proposito che l’art. 17, commi 30 e 31, del testo originario del decreto-legge “anti-crisi”, interviene sulla disciplina della Corte dei conti. Nel corso dell'esame alla Camera, sono stati introdotti i commi da 30-bis a 30-quinquies, anch’essi in materia di Corte dei conti[20].

La legge 102/2009 di conversione del decreto-legge “anti-crisi” è stata promulgata dal Presidente della Repubblica contestualmente alla emanazione del decreto-legge in esame. L’entrata in vigore dei due provvedimenti è stata pertanto contemporanea.

Da ciò consegue che i commi 30-ter e 30-quater dell’articolo 17 sono entrati in vigore nel testo già modificato dal decreto-legge in esame.

 

Con riferimento al comma 30-ter, viene innanzitutto soppressa la definizione di danno erariale perseguibile davanti alla Corte dei conti. Il testo approvato dalle Camere del comma 30-ter prevedeva che per danno erariale si intende l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione (Stato, regioni, province, comuni, città metropolitane) o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

 

E’ in secondo luogo modificata la disposizione che consentiva al pubblico ministero contabile di esercitare l’azione solo a fronte di una specifica e precisa notizia di danno ed in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave.

Il nuovo primo periodo del comma 30-ter prevede infatti che le procure della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria (nella formulazione originaria ci si riferiva all’esercizio dell’azione) ai fini dell’esercizio dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta (non più precisa) notizia di danno. Viene dunque meno, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, la limitazione ai casi di danno cagionato per dolo o colpa grave[21].

 

Vengono inoltre “fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge”. Con tale espressione, la disposizione dovrebbe far riferimento alla distinzione, delineatasi nella più recente giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. Sezioni riunite n. 12/2007) tra “responsabilità di tipo sanzionatorio” e “responsabilità amministrativo-contabile per danno di tipo risarcitorio”, che costituisce la responsabilità di cui il giudice contabile conosce in via ordinaria.

 

Secondo tale giurisprudenza, negli ultimi anni si è venuto delineando un sistema di fattispecie di responsabilità sanzionatoria, mediante la previsione, a livello legislativo, di fattispecie tipizzate di illeciti amministrativo-contabili. Al contrario della responsabilità amministrativa di tipo risarcitorio, la responsabilità sanzionatoria non implica necessariamente la sussistenza di un danno patrimoniale, essendo sufficiente l’accertamento della violazione del precetto previsto dalla legge, oltre che dell'elemento psicologico.

 

Per quanto riguarda l’azione per il risarcimento del danno all’immagine[22], il nuovo testo conferma la previsione in virtù della quale le Procure della Corte dei conti (cade la specifica “regionali”) esercitano la relativa azione nei soli casi e modi previsti dall'art. 7 L. 97/2001, ossia solo in caso di sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti del dipendente pubblico per delitti contro la pubblica amministrazione[23].

Con riferimento a tale azione, viene introdotta la previsione di una sospensione del termine di prescrizione di cinque anni (previsto dall’art. 1, comma 2, L 20/1994[24]): il termine non decorre infatti in pendenza del procedimento penale nei confronti dell’autore dell’atto o comportamento da cui sia derivato il danno all’immagine.

 

Da questo sistema deriva che quando il danno all’immagine a una pubblica amministrazione è declinabile anche come danno erariale, il processo contabile sul danno erariale diverso da quello all’immagine può svolgersi immediatamente; quello sul concernente il profilo dell’immagine della pubblica amministrazione può essere avviato quando la sussistenza del reato sarà dichiarata da sentenza penale definitiva.

 

La disposizione in esame non modifica invece il quarto periodo del comma 30-ter, il quale dispone che qualunque atto istruttorio o processuale, posto in essere in violazione delle disposizioni recate dallo stesso comma, è nullo e che tale nullità può essere fatta valere in qualunque momento, da chiunque ne abbia interesse, davanti alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, nel termine perentorio di trenta giorni. Sono fatti salvi i casi per i quali sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “anti-crisi”.

Il comma 30-quater nel testo del decreto-legge “anti-crisi” modificato dalle Camere escludeva, con riferimento alla responsabilità contabile, la gravità della colpa (con la conseguenza che i fatti o le omissioni commesse non sono più soggette ad azione di responsabilità), se il danno trae origine dall’emanazione di un atto vistato o registrato in sede di preventivo controllo di legittimità.

La disposizione in esame limita l’esclusione della gravità della colpa ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.

 

 

Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78
Provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini

Testo risultante dall’approvazione della legge di conversione

Testo come modificato dal decreto-legge 103/2009

30-ter. Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione nei soli casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l'effettivo depauperamento finanziario o patrimo­niale arrecato ad uno degli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. L'azione e' esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.

 

30-ter. Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istrut­toria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.

 

30-quater. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso e' esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità.»;

     b) al comma 1-bis, dopo le parole: «dall'amministrazione» sono inserite le seguenti: «di appartenenza, o da altra amministrazione,».

30-quater. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In ogni caso e' esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo»;

     b) al comma 1-bis, dopo le parole: «dall'amministrazione» sono inserite le seguenti: «di appartenenza, o da altra amministrazione,».

 

 

 

 



[1]    Si ricorda che l’articolo 11 della legge 400/1988 sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha previsto che, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, si proceda alla nomina di commissari straordinari del Governo. La nomina è disposta con D.P.R., su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario, la durata dell’incarico (salvo proroga o revoca) e le dotazioni di mezzi e di personale. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.

[2]    Si tratta sostanzialmente delle norme comunitaria in materia di appalti di lavori, servizi e forniture recate dalle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE, recepite nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici).

[3]    Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

[4]    “rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza” (comma 5).

[5]     Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290/2003.

[6]     Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 recante Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

[7]     Sul piano della effettiva efficacia delle disposizioni in esame, si ricorda che la Corte dei conti nella delibera 58/2000, aveva evidenziato che su 152 opere interessate, 59 erano ancora bloccate nel momento della redazione della Relazione. Anche se tale dato sembra confermare un certo successo dello strumento, tanto più che il numero delle 59 opere è andato ulteriormente riducendosi successivamente, la Corte non condivideva tale valutazione positiva in quanto lo sblocco era spesso di ordine tecnico, procedurale e contabile, non sostanziale.

[8]     http://www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Normativa-/DIR-PCM-protezione-civile.pdf

[9]    Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.

[10]   Successivamente allo scudo fiscale introdotto con il D.L. n. 350/2001, gli articoli da 6 a 6-quinquies del D.L. n. 282/2002 (collegato alla finanziaria 2003) hanno disciplinato il cosiddetto scudo-bis che ha consentito, nell’anno 2003, la emersione delle attività detenute all’estero attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva.

[11]    Decreto recante Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

[12]    Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori .

[13]    In base al comma 2 del medesimo articolo 1, analoghe evidenze devono essere mantenute da società finanziarie, fiduciarie, e da ogni altro intermediario che per ragioni professionali effettua il trasferimento o comunque si interpone nella sua esecuzione.

[14]    Agli effetti dell'applicazione di tale disposizione, si considerano di fonte estera i redditi corrisposti da non residenti, soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari, di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 239/96, ovvero soggetti alla ritenuta del 27% sugli interessi e sui redditi di capitale dovuti da non residenti, di cui al terzo comma dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600/73, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato.

[15]    A decorrere dal 1° gennaio 2009, ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 213/1998 concernente l’introduzione dell’euro, in luogo del tasso di sconto è determinato il tasso di riferimento il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2004, è deliberato dal Consiglio Direttivo della Banca centrale europea (BCE). Nel 2009, il tasso della BCE ha avuto un andamento decrescente ed in particolare è stato pari al 2% (15 gennaio 2009), 1,5% (5 marzo 2009), 1,25% (2 aprile 2009) e 1% (7 maggio 2009).

[16]    I paesi non appartenenti all’Unione europea e aderenti allo Spazio economico europeo sono l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

[17]   Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

[18]   L’articolo 8 della legge n. 289 cui si rinvia, contiene anche un riferimento all’articolo 2623 del codice civile. Il testo dell’emendamento in esame conferma che resta valida l’abrogazione dell’articolo 2623 disposta dall’articolo 34 della legge n. 262 del 2005.

[19]    Si segnala che il titolo I del D.L. n. 429/1982 (articoli da 1 a 13) recante Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto è stato interamente abrogato dall’articolo 25, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 74 del 2000.

[20]   In particolare, per ciò che riguarda i commi non modificati dal provvedimento in esame, l'art. 17, comma 30, estende l’ambito di applicazione del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti anche agli atti e ai contratti per incarichi temporanei a soggetti estranei alla pubblica amministrazione o relativi all’affidamento di studi o consulenze da parte delle pubbliche amministrazioni.

      Il comma 30-bis attribuisce alla Sezione centrale del controllo di legittimità la competenza relativamente ai controlli per le nuove fattispecie introdotte dal precedente comma 30.

      Il comma 30-quinquies integra l’interpretazione autentica recata dall’art. 10-bis, comma 10, del decreto-legge 203/2005 in materia di azione di responsabilità e di spese legali.

      Il comma 31 prevede che, in caso di questioni risolte in modo difforme dalle sezioni regionali di controllo o sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza, il Presidente della Corte dei conti può richiedere alla sezioni riunite di esprimersi in materia con pronunce di orientamento generale alle quali le sezioni regionali si devono conformare.

[21]   Si ricorda comunque che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, L 20/1994, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.

[22]   Relativamente alla fattispecie del danno all’immagine, si richiama la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, del 25 giugno 1997, n. 5668 secondo la quale spetta alla Corte dei conti la cognizione non solo del danno erariale ma anche del danno conseguente alla perdita di prestigio ed al grave detrimento dell’immagine della personalità pubblica dello Stato che, pur se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso.

[23]   L’art. 7 L 97/2001 prevede che la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato.

[24]   In particolare, l'art. 1, comma 2, L 20/94 prevede che il diritto al risarcimento del danno si prescriva in ogni caso in 5 anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.