Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||||||
Titolo: | Misure di sostegno dei settori industriali in crisi - D.L. 5/2009 - A.C. 2187 | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 119 | ||||||
Data: | 23/02/2009 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
VI-Finanze
X-Attività produttive, commercio e turismo |
23 febbraio 2009 |
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n. 119/0 |
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Misure di sostegno dei settori industriali in crisiD.L. 5/2009 - A.C. 2187Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del disegno di legge di conversione |
A.C. 2187 |
Numero del decreto-legge |
5 |
Titolo del decreto-legge |
Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in cristi |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
9 |
Date: |
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emanazione |
10 febbraio 2009 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
11 febbraio 2009 |
assegnazione |
11 febbraio 2009 |
scadenza |
12 aprile 2009 |
Commissione competente |
Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio, VIII Ambiente, IX Trasporti, XI Lavoro, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali |
L’articolo 1 introduce alcuni incentivi per la sostituzione di veicoli, per l’acquisto di veicoli ecologici e per l’installazione di impianti e dispositivi per la riduzione delle emissioni inquinanti.
In particolare sono previsti, per il periodo 7 febbraio - 31
dicembre 2009, contributi per l’acquisto, con contestuale demolizione di
veicoli maggiormente inquinanti, di autovetture (1.500 euro), autocarri,
autoveicoli per trasporti specifici, per uso speciale, autocaravan (2.500 euro) e motoveicoli (500 euro) (commi 1, 2 e 5) e contributi
aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti, per l’acquisto di autovetture
(1.500 euro) e autocarri a ridotto impatto ambientale (fino ad un massimo di
2.500 euro) (commi 3 e 4). Il comma 7 incrementa i contributi già
riconosciuti per l’installazione di impianti a GPL e a metano sulle
autovetture. I commi 6 e 8-10
dettano disposizioni applicative. I commi
da
L’articolo 2 prevede
una detrazione del 20% delle spese documentate, nella misura massima di 10.000
euro ripartita in cinque annualità, sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31
dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza
energetica, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati
all'arredo di un immobile per il quale siano effettuati a partire dal 1o
luglio 2008 interventi di ristrutturazione edilizia secondo le procedure che
permettono la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute. Il comma 3 prevede la stipula di un
apposito protocollo di intenti tra
L’articolo 3 modifica la disciplina fiscale dei distretti produttivi, estesa anche alle reti di imprese e alle catene di fornitura, reintroducendo il regime fiscale previsto dalla richiamata legge finanziaria 2006. Tale disciplina non ha trovato applicazione in quanto non sono stai emanati i relativi decreti attuativi.
Il comma 1 estende ai tributi locali i benefici previsti per le reti d’impresa e delle catene di fornitura.
Il comma 2 modifica la disciplina tributaria dei distretti prevedendo la facoltà, per questi ultimi, di optare per il regime della tassazione consolidata di distretto ovvero per la tassazione preventiva concordata triennale.
Nel primo caso la base imponibile è determinata dalla somma algebrica dei redditi delle singole imprese aderenti al distretto.
In caso di concordato preventivo, che può essere attribuito in capo al distretto o in capo a ciascuna impresa, la base imponibile è determinata dall’Agenzia delle entrate ovvero dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti.
Il comma 3 dispone che lo svolgimento delle funzioni di assistenza alle imprese esercitate dai Comuni prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive, possano essere svolte anche avvalendosi di strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale, di cui all’articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
Il comma 4,
infine, reca la norma di copertura finanziaria specificando che,
dall’attuazione del comma 1 nonché dei commi da
L’articolo 4 introduce un beneficio fiscale diretto a favorire le aggregazioni aziendali (fusione, scissione e conferimenti) effettuate nel 2009 attraverso il riconoscimento gratuito del maggior valore attribuito ai beni materiali e immateriali cui corrisponde, per le fusioni e le scissioni, una differenza da concambio. L’agevolazione spetta entro il limite massimo di maggior valore pari a 5 milioni di euro e gli effetti fiscali decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione.
Ai sensi del comma 1 il bonus aggregazioni spetta, per le fusioni e le scissioni, qualora il soggetto risultante dalla predetta operazione straordinaria sia uno dei seguenti soggetti passivi IRES: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato. Il comma 2 estende l’applicazione della disciplina anche ai conferimenti d’azienda.
Per poter fruire del beneficio il comma 3 individua i requisiti necessari i quali, ai sensi del comma 4, devono essere posseduti ininterrottamente da almeno due anni.
In materia di liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni e contenzioso tributario si applica la normativa generale prevista per le imposte sui redditi (comma 5).
I commi 6 e 7 recano norme antielusive dirette a prevedere la decadenza del beneficio nei casi in cui, nei quattro anni successivi all’aggregazione, la società effettui una ulteriore operazione straordinaria ovvero ceda i beni affrancati gratuitamente; è comunque fatta salva la possibilità per il contribuente di dimostrare l’assenza degli effetti elusivi.
L’articolo
L’articolo 6 prevede l’intervento della SACE spa nella prestazione di garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti destinati all’acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali di cui all’articolo 1 del decreto-legge in esame.
L’articolo 7 reca disposizioni in materia di potenziamento dei controlli fiscali e di inasprimento delle sanzioni per l’indebito utilizzo di crediti in compensazione. Il comma 1 istituisce e disciplina una forma di controllo mirato sulle agevolazioni previste dalla legge per alcune imposte indirette (registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni), da eseguire in base a criteri selettivi approvati con atto del Direttore dell’Agenzia delle entrate tenendo conto di specifiche analisi di rischio legate all’indebito utilizzo delle agevolazioni medesime. La maggiore capacità operativa derivante dall’esecuzione di tali controlli è destinata all’attività di contrasto dell’utilizzo di crediti inesistenti mediantecompensazione. Il comma 2 prevede una sanzione del 200% dell’importo corrispondente al credito indebitamente compensato per tutte le ipotesi in cui, nel corso di uno stesso anno solare, siano state effettuate compensazioni con crediti inesistenti per importi superiori a 50.000 euro. Il comma 3 dispone, in conseguenza delle previsioni introdotte, una riduzione delle dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» di 10 milioni di euro per l'anno 2009, di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
L’articolo 8 reca le disposizioni circa la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento in esame. La gran parte degli oneri è coperta attraverso l’utilizzo delle risorse derivanti da revoche totali o parziali di agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 488 del 1992.
L’articolo 9 indica dall’11 febbraio 2009 la decorrenza dell’entrata in vigore del decreto-legge (giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale).
Al provvedimento sono allegate la relazione illustrativa e la relazione sugli effetti finanziari dello stesso.
Il decreto-legge n. 248 del 2007 aveva prorogato diverse agevolazioni
previste dalla legge finanziaria per il 2007 per la rottamazione e la
sostituzione di veicoli. Il decreto-legge n. 185 del
Il preambolo del provvedimento fa riferimento alla straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale del settore industriale e in particolare del comparto automobilistico, anche in relazione all'importanza di questi settori nel sistema produttivo nazionale ed ai riflessi di carattere occupazionale sulle famiglie e sulle imprese. Lo stesso preambolo del provvedimento fa inoltre riferimento alle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione economico-finanziaria delle imprese e del loro indotto e con la necessità di sostenere la domanda di beni durevoli, di favorirne il ricambio con finalità di carattere ambientale e di assicurare obiettivi di rilancio occupazionale.
Il preambolo al provvedimento fa riferimento alla necessità di collocare in un quadro unitario le disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e di salvaguardia ambientale.
Con riguardo all’articolo 1 (Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all’acquisto di
veicoli ecologici), si ricorda che nell’ambito dell’accordo di compromesso
raggiunto dal Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008 sull’insieme delle
proposte relative al pacchetto energia clima, il Parlamento europeo nella
seduta del 17 dicembre
-
una proposta di regolamento per limitare le emissioni di
CO2 delle automobili (COM(2007)856), che ha come obiettivo la riduzione
delle emissioni di CO2 dei nuovi veicoli nell’UE fino a
- una proposta di direttiva volta a fissare nuovi standard per i combustibili utilizzati dai mezzi di trasporto (COM(2007)18).
Tali proposte devono intendersi
come parte integrante della strategia
comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali
leggeri (COM(2007)19), intesa a raggiungere
l’obiettivo comunitario di
Piano europeo di ripresa economico
Nell’ambito del Piano di ripresa economica europeo (COM(2008) 800), presentato il 26 novembre 2008 e approvato dal Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008, vi sono indicazioni per lo sviluppo di tecnologie pulite per le “auto verdi”, da realizzare mediante partenariati tra i settori pubblico e privato.
Con riguardo all’articolo
3 (Distretti produttivi e reti di
imprese), il 25 giugno 2008
Il 17 ottobre 2008
Con riguardo all’articolo
7 (Controlli fiscali), il 1°
dicembre 2008
Successivamente, nella proposta di direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (COM(2009)9), presentata il 2 febbraio 2009, sono prospettate una serie di misure volte a migliorare la cooperazione amministrativa nel settore fiscale al fine di evitare gli effetti negativi delle pratiche fiscali dannose e consentire un buon funzionamento del mercato interno.
Con riguardo all’articolo 3, comma 2, lettera a), che riconosce il distretto produttivo, ai fini fiscali, come soggetto passivo IRES qualora le imprese aderenti esercitino congiuntamente una opzione in tal senso (numeri 1 e 3), si osserva che la norma non fornisce indicazioni in merito alla natura giuridica del distretto e, pertanto, circa i soggetti responsabili, anche sul piano fiscale, degli eventuali inadempimenti tributari. In merito alla formulazione del numero 3), sarebbe opportuno introdurre una novella all’articolo 73 del TUIR indicando, tra i soggetti passivi, sia i distretti produttivi, sia le reti d’impresa e le catene di fornitura.
Con riguardo poi all’articolo 3, comma 2, lettera a), numero 12, non risulta chiara l’esatta portata della “attitudine alla contribuzione delle imprese” anche in considerazione del fatto che tale terminologia non risulta utilizzata nell’ordinamento vigente tributario.
Al fine di evitare dubbi circa il profilo applicativo della disciplina in esame, sarebbe opportuna una precisazione in merito ai tributi, ai contributi e, in particolare, alle “altre somme da versare” agli enti locali che possono essere oggetto di concordato preventivo triennale.
Con riguardo all’articolo 1 si osserva che la possibilità di cumulo degli incentivi per l’acquisto di veicoli a ridotto impatto ambientale, di cui all’articolo 1, comma 228, della legge finanziaria 2007, con quelli per la rottamazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo 1 viene espressamente ammessa solo in caso di acquisto dei veicoli considerati maggiormente ecologici, di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo 1. Potrebbe essere utile indicare se il cumulo con le agevolazioni per la rottamazione è possibile anche per gli altri acquisti incentivati dal citato comma 228.
Con riguardo all’articolo 2, comma 1, si osserva che mentre il primo periodo del comma 1 esclude espressamente dai benefici la sostituzione di frigoriferi e congelatori richiamati dal secondo periodo del comma (in quanto già oggetto di altre misure agevolative vigenti), tale ultimo periodo consente la cumulabilità tra le due differenti agevolazioni. Su tale aspetto appare pertanto necessario un chiarimento, anche considerando che le indicazioni desumibili dalla Relazione tecnica e dalla Relazione illustrativa appaiono tra loro divergenti.
Con riguardo all’articolo 4, al fine di evitare dubbi interpretativi, sarebbe opportuno al comma 1 precisare se l’avviamento rientra nell’ambito oggettivo dell’agevolazione ivi prevista.
Inoltre, per i beni ammessi all’affrancamento gratuito
previsto dall’articolo 4 non troverebbe applicazione l’aliquota dell’imposta
sostitutiva (12%) applicabile ai maggior valori fino a
5 milioni di euro disposta dalla legge finanziaria per il 2008. Si desume
peraltro, e sul punto sarebbe opportuna una conferma, che i
maggior valori di importo superiore a 5 milioni di euro possono essere
affrancati applicando le disposizioni introdotte dalla legge finanziaria per il
Infine, considerato che il comma 2 applica il beneficio previsto dal comma 1 anche alle aggregazioni effettuate attraverso i conferimenti di azienda, andrebbe chiarito se il rinvio al comma 1 interessi anche l’ambito soggettivo dei conferitari (articolo 73, comma 1, lettera a) del TUIR) ovvero includa tutti i soggetti conferitari (e quindi, ad esempio, i trust e i soggetti passivi IRES diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio dell’attività commerciale).
Con riguardo all’articolo 7, comma 1, occorrerebbe peraltro precisare se la norma – che fa riferimento tra l’altro a “specifiche analisi di rischio”, locuzione il cui contenuto non appare chiaro – reca l’istituzione di una nuova forma di accertamento, ovvero una modalità di controllo applicabile alle forme di accertamento già esistenti.