Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Misure di sostegno dei settori industriali in crisi - D.L. 5/2009 - A.C. 2187 - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 2187-A/XVI   DL N. 5 DEL 10-FEB-09
AC N. 2187/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 119    Progressivo: 1
Data: 28/03/2009
Descrittori:
ALIQUOTE DI IMPOSTE   APPARECCHI ELETTRICI
CONTRIBUTI PUBBLICI   DETRAZIONI DI IMPOSTE
INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA     
Organi della Camera: VI-Finanze
X-Attività produttive, commercio e turismo

28 marzo 2009

 

n. 119/1

Misure di sostegno dei settori industriali in crisi

D.L. 5/2009 - A.C. 2187-A

Elementi per l’esame in Assemblea

 


Contenuto

L’articolo 1, commi 1-10,introduce alcuni incentivi per la sostituzione di veicoli, per l’acquisto di veicoli ecologici e per l’installazione di impianti a GPL e a metano. In particolare sono previsti, per il periodo 7 febbraio - 31 dicembre 2009, contributi per l’acquisto, con contestuale demolizione di veicoli maggiormente inquinanti, di autovetture (1.500 euro), autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, per uso speciale, autocaravan (2.500 euro) e motoveicoli (500 euro) (commi 1, 2 e 5) e contributi aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti, per l’acquisto di autovetture (1.500 euro) e autocarri a ridotto impatto ambientale (fino ad un massimo di 2.500 euro) (commi 3 e 4). L’agevolazione per l’acquisto di motoveicoli è stata estesa, nel corso dell’esame in Commissione, all’acquisto di motoveicoli di potenza non superiore a 60 KW. I commi 6 e 8-10 dettano disposizioni applicative, parzialmente modifi­cando la disciplina previgente, in seguito all’approva­zione di un emendamento (che ha introdotto i commi 9-bis e 9-ter). Il comma 7 incrementa i contributi già riconosciuti per l’installazione di impianti a GPL e a metano sulle autovetture, estendendo l’ambito di applicazione dell’agevolazione alle autovetture di categoria “euro 2”. I commi 11 e 12-17, allo scopo di ridurre le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, introducono agevolazioni per l’installazione di filtri antiparticolato su veicoli utilizzati dalle aziende che svolgono servizi di pubblica utilità. I commi da 11-bis a 11-quater introducono norme di carattere fiscale dirette ad applicare la disciplina sulla responsabilità solidale tra il cedente e il cessionario per il pagamento dell’IVA relativa alla cessioni di pneumatici qualora le cessioni siano effettuate a prezzi inferiori al valore normale e i contraenti siano entrambi soggetti passivi IVA. L’efficacia delle disposizioni sono subordinate alla preventiva autorizzazione comunitaria.

L’articolo 2 prevede una detrazione del 20% delle spese documentate, nella misura massima di 10.000 euro ripartita in cinque annualità, sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (come specificato dalle Commissioni riunite), nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo di un immobile per il quale siano effettuati a partire dal 1o luglio 2008 interventi di ristrutturazione edilizia secondo le procedure che permettono la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute. Il comma 3, sostituito dalle Commissioni riunite, prevede cheil Ministero dello sviluppo economico promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento, nonché alle iniziative per stimolare la domanda e migliorare l'offerta. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, detta disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti.

L’articolo 3, commi da 1 a 3 e comma 4, modifica la disciplina fiscale dei distretti produttivi, estesa anche alle reti di imprese e alle catene di fornitura, reintroducendo il regime fiscale previsto dalla legge finanziaria 2006. Tale disciplina non ha trovato applicazione in quanto non sono stati emanati i relativi decreti attuativi. Il comma 1 estende ai tributi locali i benefici previsti per le reti d’impresa e delle catene di fornitura. Il comma 2 modifica la disciplina tributaria dei distretti prevedendo la facoltà, per questi ultimi, di optare per il regime della tassazione consolidata di distretto ovvero per la tassazione preventiva concordata triennale. Il comma 3 dispone che lo svolgimento delle funzioni di assistenza alle imprese esercitate dai Comuni prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive, possano essere svolte anche avvalendosi di strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale. Il comma 4 reca la norma di copertura finanziaria specificando che, dall’attuazione del comma 1 nonché dei commi da 366 a 371-ter della legge n. 266/2005, come modificati dal presente articolo, non possono derivare oneri superiori a 10 milioni per l’anno 2009, e a 50 milioni a decorrere dal 2010. I commi 3-bis e 3-ter prevedono che le agevolazioni previste per la sostituzione di veicoli (articolo 1) e di mobili ed elettrodomestici (articolo 2) si applicano, subordina­tamente alla preventiva autorizzazione comunitaria, nei confronti di quelle aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione dei beni per i quali sono previsti tali incentivi. Il comma 4-bis amplia la tipologia delle diverse forme di finanziamento che possono essere effettuate nell’ambito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A..

L’articolo 3-bis prevede la possibilità di estendere il regime IVA ad esigibilità differita – di cui all’articolo 7 del D.L. n. 185/2008 – ad altre fattispecie, con particolare riferimento ai fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo n. 270/1999, rinviando a tal fine ad un D.P.C.M. attuativo – subordi­natamente alla preventiva autorizzazione comunitaria.

L’articolo 4 introduce un beneficio fiscale diretto a favorire le aggregazioni aziendali (fusione, scissione e conferimenti) effettuate nel 2009 attraverso il riconoscimento gratuito del maggior valore attribuito ai beni materiali e immateriali cui corrisponde, per le fusioni e le scissioni, una differenza da concambio. L’agevolazione spetta entro il limite massimo di maggior valore pari a 5 milioni di euro e gli effetti fiscali decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione. Ai sensi del comma 1 il bonus aggregazioni spetta, per le fusioni e le scissioni, qualora il soggetto risultante dalla predetta operazione straordinaria sia uno dei soggetti passivi IRES indicati nell’articolo 73, co. 1, lett. a) del TUIR comma medesimo. Il comma 2 estende l’applica­zione della disciplina anche ai conferimenti d’azienda. Per poter fruire del beneficio il comma 3 individua i requisiti necessari i quali, ai sensi del comma 4, devono essere posseduti ininterrottamente da almeno due anni. In materia di liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni e contenzioso tributario si applica la normativa generale prevista per le imposte sui redditi (comma 5). I commi 6 e 7 recano norme antielusive individuando i casi di decadenza del beneficio. Il comma 7-bis dispone il trasferimento della somma di 300 milioni di euro dal conto di tesoreria intestato “Fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici in Paesi extra UE”, di cui al D.L. 251/1981, al conto di tesoreria intestato “Fondo per il sostegno dei crediti all’esportazione e degli investimenti all’estero”, di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

L’articolo 5, al comma 1, provvede a ridurre le aliquote dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione ed il riallineamento volontario dei valori contabili degli immobili non merce dal 7% al 3% per gli immobili ammortizzabili e dal 4% all'1,5% per quelli non ammortizzabili. Ai sensi del comma 1-bis – nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche sulle costruzioni - il termineper l’entrata in vigore delle norme tecniche relative all’acciaio B450A e B450C è stabilito al 30 giugno 2009.

L’articolo 5-bis stabilisce che il Governo adotti, entro il 30 settembre 2009, un regolamento attuativo delle norme sulla determinazione dei canoni annui dovuti per concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate per finalità turistico-ricreative. Viene fra l’altro sospesa la riscossione dei contributi dovuti in ordine alle suddette concessioni in attesa di definire la nuova disciplina, fino al 30 settembre 2009.

L’articolo 6, al comma 1,prevede l’intervento della SACE spa nella prestazione di garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti destinati all’acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali di cui all’articolo 1 del decreto-legge in esame. Il comma 1-bis integra le disposizioni dell’articolo 9, del decreto-legge n. 185 del 2008, in materia estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali.

L’articolo 7 reca norme in materia di potenziamento dei controlli fiscali e di inasprimento delle sanzioni per l’indebito utilizzo di crediti in compensazione, nonché ulteriori disposizioni. Il comma 1, modificato dalle Commissioni riunite, istituisce e disciplina una forma di controllo mirato sulle agevolazioni previste dalla legge per alcune imposte indirette (registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni), da eseguire prioritariamente in base ad appositi criteri selettivi. Il comma 1-bis introduce disposizioni volte a incrementare di 4 milioni di euro gli stanziamenti di spesa per ciascuno degli anni 2009 e 2010 per l’espletamento delle l’attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale. Il comma 1-ter dispone il mantenimento in bilancio delle risorse stanziate e non utilizzate nel 2008 per l’attività di accertamento e di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale ed il versamento delle stesse all’entrata del bilancio allo scopo di coprire quota-parte degli oneri relativi agli incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motocicli di cui all’art.1, co. 5 del decreto in esame, nonché gli oneri per l’estensione dei termini per le domande d’indennità di malattia per il personale dei pubblici servizi di trasporto di cui al successivo co. 1-quater. Il comma 1-quater reca disposizioni relative al finanziamento degli accordi inerenti la concessione dell’indennità del trattamento di malattia per il personale dei pubblici servizi di trasporto. Il comma 1-quinquies in attesa dell’operatività del Fondo per la finanza d'impresa, istituito dalla legge finanziaria 2007, per il 2009 destina risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - non meno di 10 milioni di euro – a favore delle imprese dei distretti produttivi del settore della concia, del tessile e del calzaturiero, in cui siano state realizzate opere di smaltimento o riciclo dei rifiuti o di riciclo e depurazione delle acque ad uso industriale. Il comma 2 prevede una sanzione del 200% dell’importo corrispon­dente al credito indebitamente compensato per tutte le ipotesi in cui, nel corso di uno stesso anno solare, siano state effettuate compensazioni con crediti inesistenti per importi superiori a 50.000 euro. Il comma 2-bis proroga al 31 dicembre 2009 (o al il 31 dicembre 2010, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o dichiara­zione nulla) i termini per l’esecuzione delle procedure di recupero degli aiuti di stato indebitamente percepiti, consistenti nell’esenzione dall’imposta sul reddito in favore delle società c.d. ex municipalizzate. Il comma 3 dispone, in conseguenza delle previsioni introdotte dai commi 1 e 2, una riduzione delle dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» di 10 milioni di euro per l'anno 2009, di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Il comma 3-bis introduce alcune modifiche all’articolo 20 del DL n. 185 del 2008 in materia di norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale. Il comma 3-ter prevede che i contratti di servizio relativi al trasporto pubblico ferroviario, la cui durata massima è attualmente fissata in 9 anni, abbiano una durata minima non inferiore a 6 anni, rinnovabili di altri 6. I commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies introducono disposizioni in materia di mercati finanziari, volte a: aumentare la misura della quota di partecipa­zione che l'azionista di controllo può incrementare senza che sia soggetto all’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria; affidare alla Consob la facoltà di ridurre al di sotto del 2 per cento la soglia per le comunicazioni delle partecipazioni rilevanti; aumentare la misura (dal 10 al 20 per cento) delle azioni proprie che possono essere acquistate.

L’articolo 7-bis sospende sino al 30 giugno 2009 le norme di cui all’articolo 29 del D.L. n. 207/2008 (c.d. decreto Milleproroghe) recanti diverse modifiche sostanziali alla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (legge n. 21/1992).

L’articolo 7-ter, ai commi da 1 a 17, reca una serie di misure urgenti in materia di occupazione.

In particolare:

-        si interviene su determinate procedure relative alla concessione degli strumenti di tutela del reddito, allo scopo di semplificarle ed agevolare i soggetti beneficiari. Tra questi interventi si ricordano:

-        l’autorizzazione del pagamento diretto da parte dell’INPS contestualmente all’autorizzazione del trattamento di CIGS (comma 1);

-        viene stabilito un termine (20 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro) ai fini della richiesta di pagamento diretto da parte delle imprese all’INPS, in caso di CIG straor­dinaria e di CIG in deroga, per le sospensioni successive al 1° aprile 2009 (comma 2);

-        l’autorizzazione all’INPS ad anticipare i trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari (comma 3);

-        l’obbligo, per i servizi competenti al lavoro, di rendere note con cadenza settimanale le opportunità di lavoro disponibili (comma 11);

-        si recano modifiche alla disciplina degli ammortizza­tori sociali in deroga, in particolare:

-        si modifica l’articolo 19 del D.L. 185/2008 (commi 5, 8, 9 e 10), intervenendo, più specificamente, sulla normativa relativa alle proroghe, per il 2009, degli ammortizzatori sociali in deroga; sui trattamenti di indennità di disoccupazione non agricola, nonché sull’istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto; e, infine, sulla trasferibilità delle quote di adesione, in caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua;

-        si prevedono interventi in deroga in relazione alle concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale (comma 4);

-        si estende ai lavoratori destinatari della CIG e della mobilità in deroga l’applicazione dei requisiti richiesti per l’accesso ai trattamenti a regime degli stessi trattamenti (comma 6);

-        si dispone l’erogazione, da parte dell’INPS, di un incentivo per i datori di lavoro, le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, che assumano lavoratori destinatari, per il 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da specifiche imprese (comma 7);

-        si dispongono ulteriori interventi concernenti:

-        alcune modifiche alla disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio, di cui agli articoli 70 e ss. del D.Lgs. 276/2003 (commi 12 e 13);

-        il mantenimento dei trattamenti pensionistici ero­gati prima dell’entrata in vigore del provvedimento in esame a seguito degli accertamenti compiuti dall'INAIL ai fini del conseguimento dei benefici concernenti l’amianto (comma 14);

-        l’utilizzo delle risorse derivanti dal processo attua­tivo delle leggi elencate nell’allegato B del D.L. 112/2008 tramite apposito DPCM, da adottare entro il 30 giugno 2009 (comma 15);

-        la ripartizione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'ar­ticolo 6-quater del D.L. 112/2008, assegnate dal CIPE al Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 16);

-        il prepensionamento dei giornalisti iscritti all’I.N.P.G.I.(comma 17).

I commi da 18 a 20 sono volti ad escludere dal Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti, per competenza e per cassa, realizzate con quote di cofinanziamento nazionale nell’ambito degli assi di intervento “Adattabilità/Occupabilità” in materia di ammortizzatori sociali. Inoltre, le norme autorizzano il Fondo per l’attuazione delle politiche comunitarie ad anticipare le quote dei contributi comunitari e statali previste fino al 2010 per i predetti assi.

L’articolo 7-quater,introdotto nel corso dell’esame in sede referente, reca alcune integrazioni alla disciplina vigente del Patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali, volte a ridurre i vincoli del Patto relativamente alle spese di investimento degli enti territoriali nonché a consentire la realizzazione degli ammortizzatori sociali necessari a fronteggiare l’attuale crisi economica. Il comma 1 esclude dal computo del saldo utile ai fini del Patto di stabilità interno per l’anno 2009 determinate tipologie di spese in conto capitale nonché le spese per interventi temporanei e straordinari di carattere sociale a favore di lavoratori e imprese, diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole. La possibilità di escludere dal patto 2009 tali pagamenti è peraltro limitata ai soli enti locali virtuosi, individuati dal comma 2, nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, la quale, a sua volta, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi finanziari generali del comparto, procede, contestual­mente, alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto per il 2009, per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati in favore degli enti locali compresi nel proprio territorio (comma 3). Il comma 4prevede l’ampliamento dell’ambito di applicazione delle norme antielusive sulla tassazione dei proventi realizzati da operazioni di pronti contro termine e di mutuo di titolo garantito. Il comma 5autorizza l’Amministrazione finanziaria a verificare, tenendo conto delle modifiche introdotte dal comma 4, la natura elusiva delle operazioni effettuate prima della data di entrata in vigore delle disposizioni. Il comma 6 affida agli agenti della riscossione la prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi a crediti cartolarizzati e ceduti dall’INPS - di cui all’articolo 13, comma 6 della l. n. 448 del 1998, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione. Le norme fiscali previste dai commi da 4 a 6 sono volti al reperimento di risorse destinate a copertura dell’articolo in esame. In favore delle regioni che rendono disponibili gli importi necessari a garantire la spesa degli enti locali nel 2009 per gli interventi di cui al comma 1, viene autorizzato lo svincolo di destinazione di somme ad esse spettanti, provenienti da trasferimenti statali, per un importo pari al doppio degli importi resi disponibili per gli enti locali, al fine del loro utilizzo per finalità di investimento, nei limiti definiti dal Patto di stabilità interno per l’anno 2009 (comma 8). Vengono inoltre stanziate (comma 12) ulteriori risorse per l’avvio di interventi di edilizia residenziale pubblica (Piano casa). Con riferimento al Patto di stabilità per le regioni si dispone, in relazione all’anno 2008, la non applicazione delle sanzioni previste in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, quando questo sia correlato – in diversa misura - alle spese per interventi cofinanziati dall’Unione europea realizzati con la quota di finanziamento nazionale (comma 13) e con la quota di finanziamento regionale (comma 14). A decorrere dal 2009, si dispone l’esclusione delle spese correnti per interventi realizzati con cofinanziamenti dell’UE, per la sola parte di finanziamento europeo, dal computo delle spese considerate ai fini del rispetto del patto di stabilità (comma 15).

L’articolo 7-quinquies reca disposizioni in materia di fondi. l commi 1 e 2 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione, per il 2009, di 400 milioni, da utilizzare per il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi. Ai sensi del commi 3 e 4, i 400 milioni di dotazione del Fondo per il 2009 sono reperiti utilizzando parte del Fondo “conti dormienti”, che viene tuttavia incrementato di 400 milioni nel 2012 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

I commi 5 e 6 stabiliscono che la dotazione del Fondo di garanzia per le PMI (articolo 15 della legge n. 266/1997) possa essere incrementata mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo per la finanza d'impresa riguardanti sia le risorse destinate alle imprese innovative (articolo 106 della legge n. 388/2000), sia le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio(articolo 4, comma 106, della legge n. 350/2003). Ai sensi del comma 7 le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato relative ai “conti dormienti” possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata dei bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente. Il comma 8 incrementala dotazione del Fondo di garanzia per le PMI (articolo 15 della legge n. 266/1997) di 200 milioni di euro per il 2010, di 300 milioni per il 2011 e di 500 milioni per il 2012, con corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). Il comma 10 assegna il 20% delle entrate derivanti da future assegnazioni di frequenze radio allo sviluppo delle infrastrutture di comunicazione elettronica, e per incrementare il Fondo per il passaggio al digitale, istituito dall’articolo 1, commi 927-929, della Legge Finanziaria 2007. I commi 11 e 12 recano disposizioni sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale dei Ministri, previsto dalla recente delibera CIPE del 6 marzo 2009, che viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e, diventa destinatario della ripartizione delle risorse FAS.

L’articolo 7-sexies, al comma 1, sopprime l’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 83-bis del decreto legge n. 112/2008, che ha introdotto criteri di misurazione del prezzo del gasolio per autotrazione, secondo cui il costo del carburante sostenuto dal vettore deve corrispondere, sulla base di alcuni criteri di calcolo, alla percorrenza indicata nel contratto o nella fattura. Viene inoltre sostituito il comma 10 dello stesso articolo 83-bis, il quale prevede che, fino a quando non saranno disponibili le determinazioni attribuite all’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, sia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a determinare gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza. Il comma 2 differisce dal 16 febbraio 2009 al 16 maggio 2009, il termine previsto per l’autoliquidazione dei premi assicurativi INAIL per il settore dell’autotrasporto. Il comma 3 dispone che, a fine di copertura del disavanzo 2008 del Gruppo Tirrenia, possono essere utilizzate le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi alla sovvenzione degli esercizi precedenti, per un importo pari a 6.615.681 euro. Il secondo periodo estende al personale del Gruppo Tirrenia le provvidenze in materia di ammortizzatori sociali, previste dall’articolo 7-ter. Il comma 4 al fine di assicurare la continuità del sevizio di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, consente alla gestione Governativa Navigazione Laghi di utilizzare per gli esercizi 2009 e 2010 gli avanzi risultanti dai bilanci 2007 e 2008. Il comma 5 aumenta di ulteriori 11 milioni di euro (da 80 a 91), da destinare interamente alle imprese artigiane del settore dell’autotrasporto di merci, l’importo della riduzione dei tassi di premio INAIL (per le assicurazioni contro gli infortuni) per le imprese dell’autotrasporto con dipendenti.

L’articolo 7-septies prevede, nelle more della concreta operatività del Fondo per la finanza d'impresa istituito dalla legge finanziaria 2007, la possibilità di estendere gli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alle misure atte a consentire alle imprese medesime la rinegoziazione dei debiti in essere con il sistema bancario e l’assolvimento degli obblighi tributari e contributivi.

L’articolo 8, comma 1, reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria. Il comma 2 prevede il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI. Il comma 3 reca la clausola di salvaguardia finanziaria demandando al Ministro dell’economia il monitoraggio degli oneri.

L’articolo 8-bis reca una novella al comma 7 dell’articolo 61 del D.L. n. 112/2008, che estende a tutte le società pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della P.A. l’obbligo di conformarsi al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, previsto per la P.A., precedentemente riferito alle sole società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dalle amministrazioni pubbliche.

L’articolo 9 indica dall’11 febbraio 2009 la decorrenza dell’entrata in vigore del decreto-legge (giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale).


 

 

Servizio Studi:Dip. Attività produttive e Dip. Finanze

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