Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Misure di sostegno dei settori industriali in crisi - D.L. 5/2009 - A.C. 2187-A - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 2187-A/XVI   DL N. 5 DEL 10-FEB-09
AC N. 2187/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 119    Progressivo: 2
Data: 28/03/2009
Descrittori:
ALIQUOTE DI IMPOSTE   APPARECCHI ELETTRICI
CONTRIBUTI PUBBLICI   DETRAZIONI DI IMPOSTE
INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA     
Organi della Camera: VI-Finanze
X-Attività produttive, commercio e turismo


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Misure di sostegno
dei settori industriali in crisi

D.L. 5/2009 - A.C. 2187-A

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

 

n. 119/2

 

28 marzo 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimenti Finanze e Attività produttive

( 066760-9496 – * st_finanze@camera.it

( 066760-9496 – * st_attprod@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

§       La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§       Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

 

[Note varie ed eventuali]

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File: D09005a.doc


INDICE

Schede di lettura

§      Articolo 1, commi 1-10 (Incentivi al rinnovo del parco circolante  e incentivi all’acquisto di veicoli ecologici)3

§      Articolo 1, commi 11, 12-17 (Agevolazioni per la riduzione di emissioni di particolato)19

§      Articolo 1, commi 11-bis-11-quater (Disposizioni fiscali per l’acquisto di pneumatici)22

§      Articolo 2 (Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici)24

§      Articolo 3, commi 1-4 (Distretti produttivi e reti di imprese)28

§      Articolo 3, comma 4-bis (Operazioni di finanziamento della Cassa depositi e prestiti S.p.A.)36

§      Articolo 3-bis (Estensione del regime dell'IVA per cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria)39

§      Articolo 4, commi 1-7 (Aggregazione tra imprese)42

§      Articolo 4, comma 7-bis (Sostegno alle esportazioni)48

§      Articolo 5, comma 1 (Riduzione aliquote imposta sostitutiva rivalutazione immobili)50

§      Articolo 5, comma 1-bis (Norme tecniche per le costruzioni)52

§      Articolo 5-bis (Misure per il settore turistico)55

§      Articolo 6, comma 1 (Sostegno al finanziamento per l’acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali)60

§      Articolo 6, comma 1-bis (Utilizzo del Fondo per l’estinzione dei debiti pregressi)62

§      Articolo 7, commi 1, 2-3 (Controlli fiscali)66

§      Articolo 7, commi 1-bis-1-ter (Potenziamento lotta all’evasione e mantenimento di somme in bilancio)73

§      Articolo 7, comma 1-quater (Risorse per il trasporto pubblico locale)77

§      Articolo 7, commi 1-quinquies-1-sexies (Interventi a sostegno di imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature)79

§      Articolo 7, comma 3-bis (Modifiche all’articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008)82

§      Articolo 7, comma 3-ter (Durata dei contratti di servizio pubblico ferroviario)86

§      Articolo 7, commi 3-quater-3-sexies (Disposizioni in materia di mercati finanziari)88

§      Articolo 7-bis (Sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea)92

§      Articolo 7-ter, commi 1-3 (Semplificazione e razionalizzazione delle procedure inerenti la concessione degli ammortizzatori sociali)94

§      Articolo 7-ter, commi 4-10 (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali “in deroga”)96

§      Articolo 7-ter, commi 11-15, 17 (Ulteriori disposizioni in materia di occupazione)108

§      Articolo 7-ter, comma 16 (Modifiche all’articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008)118

§      Articolo 7-ter, commi 18-20 (Patto di stabilità interno regioni e province autonome)121

§      Articolo 7-quater, commi 1-3, 7-11, 13-16 (Patto di stabilità interno)126

§      Articolo 7-quater, commi 4-5 (Disposizioni antielusive)138

§      Articolo 7-quater, comma 6 (Riscossione crediti INPS)140

§      Articolo 7-quater, comma 12 (Piano casa)142

§      Articolo 7-quinquies, commi 1-4, 7, 9 (Fondi in materia di istruzione, eventi celebrativi e conti dormienti)144

§      Articolo 7-quinquies, commi 5-6, 8 (Fondo di garanzia per le PMI)146

§      Articolo 7-quinquies, comma 10 (Risorse derivanti da assegnazione d’uso di frequenze radio)149

§      Articolo 7-quinquies, commi 11-12 (Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale)151

§      Articolo 7-sexies, comma 1 (Costo del carburante nel settore dell’autotrasporto)153

§      Articolo 7-sexies, commi 2, 5 (Premi INAIL per l’autotrasporto)155

§      Articolo 7-sexies, comma 3 (Gruppo Tirrenia)157

§      Articolo 7-sexies, comma 4 (Servizi pubblici di navigazione lacuale)159

§      Articolo 7-septies (Disposizioni in favore delle PMI)160

§      Articolo 8 (Copertura finanziaria)162

§      Articolo 8-bis (Modifica al comma 7 dell’articolo 61 del decreto-legge 6 agosto 2008, n. 112)168

§      Articolo 9 (Entrata in vigore)170


Schede di lettura


 

Articolo 1, commi 1-10
(Incentivi al rinnovo del parco circolante
e incentivi all’acquisto di veicoli ecologici)

 


1. Fermo restando le misure incentivanti di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro5» che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio, è concesso un contributo di euro 1500.

2. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», è concesso un contributo di euro 2500.

3. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è aumentato di 1500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.

4. Per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è incrementato fino ad euro 4000. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 2.

5. In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata ovvero non superiore a 60 Kw nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è concesso un contributo di euro 500.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.

7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano sugli autoveicoli di categoria euro 0, euro 1 e euro 2, nei limiti della disponibilità prevista dal comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come ulteriormente incrementata dal comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

9. Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme di cui ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9-bis. Al comma 230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione».

9-ter. Il comma 232 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano, anche su supporto elettronico, la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della domanda di immatricolazione o della carta provvisoria di circolazione;

b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) copia della domanda di cancella­zione per demolizione e copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione;

d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente».

10. Il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.


 

 

L’articolo 1, commi da 1 a 10, concede incentivi per la sostituzione di veicoli inquinanti con altri meno inquinanti, incrementa la misura dei vigenti incentivi per l’acquisto di veicoli ecologici e per l’installazione di impianti a metano e a GPL.

L’intervento, secondo la relazione illustrativa, mira a coniugare gli obiettivi di tutela ambientale con quelli di qualificazione dei consumi e di stimolo alla crescita e all’occupazione, considerati dal Governo particolarmente importanti nella situazione economica attuale.

Si ricorda che la legge finanziaria 2007[1] reca interventi analoghi a quello in commento. L’articolo 1, commi da 224 a 238, di tale legge disciplina misure a carattere transitorio per agevolare la rottamazione di veicoli inquinanti, con o senza sostituzione[2] con veicoli meno inquinanti, e incentivi, anch’essi di natura transitoria, per l’acquisto di veicoli a ridotto impatto ambientale. Tali misure sono state prorogate per l’anno 2008, con alcune modifiche, dall’articolo 29 del D.L. 248/2007[3].

 

L’articolo 1, comma 1, riconferma espressamente le misure di carattere “ecologico” recate dai seguenti articoli:

§      articolo 1, commi da 344 a 347, della legge finanziaria 2007;

I citati commi da 344 a 347 concedono alcune agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazione dall’imposta lorda, per le spese documentate relative ad interventi di adeguamento degli edifici volti a garantire migliori risultati in termini di risparmio energetico (riduzione delle perdite di energia attraverso pareti, pavimenti, solai e finestre, promozione del solare termico, promozione di nuovi edifici a elevati standard energetici). La detrazione si riferisce alle spese sostenute negli anni dal 2007 al 2010[4].

§      articolo 1, comma 353, della legge finanziaria 2007;

Il comma 353 riconosce una detrazione fiscale per le spese sostenute per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.

§      articolo 1, comma 358, della legge finanziaria 2007;

Concede una detrazione fiscale per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica e per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica.

§      articolo 1, commi 359, della legge finanziaria 2007;

Il comma 359 riconosce una detrazione fiscale per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 KW.

§      articolo 29, comma 9, del D.L. 248/2007.

L’articolo 29, comma 9, concede incentivi per l’installazione di impianti a GPL e a metano su autovetture (per l’incremento della misura dell’agevolazione, si veda il comma 7 dell’articolo 1 in esame).

Comma 1 – Rottamazione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo

Il comma 1 concede un contributo di 1.500 euro per la sostituzione, da realizzare mediante demolizione, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo con autovetture nuove di categoria “euro 4” o “euro 5” che emettono non più di 140 grammi di anidride carbonica per chilometro o non più di 130 grammi di anidride carbonica per chilometro se alimentate a gasolio. Le autovetture e gli autoveicoli da demolire devono essere appartenenti alle categorie “euro 0”, “euro 1” o “euro 2”, questi ultimi immatricolati entro il 31 dicembre 1999.[5]

Per il periodo 3 ottobre 2006 – 31 dicembre 2007, la legge finanziaria 2007[6] aveva concesso un contributo di 800 euro e l’esenzione dal pagamento di due annualità di tasse automobilistiche ai soggetti che effettuavano la sostituzione, mediante demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come “euro 0” o “euro 1”, con autovetture nuove immatricolate come “euro 4” o “euro 5”, che emettono non più di 140 grammi di anidride carbonica al chilometro. Era inoltre concessa l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un’ulteriore annualità per l’acquisto di autoveicoli di cilindrata inferiore a 1.300 cc e per le autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche appartenenti a nuclei familiari formati da almeno sei componenti, nessuno dei quali fosse intestatario di altra autovettura o autoveicolo.

Successivamente, per l’anno 2008, il D.L. 248/2007[7] ha previsto un’agevolazione per la sostituzione, mediante demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria “euro 0”, “euro 1” o “euro 2”, questi ultimi se immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria “euro 4” o “euro 5”, che emettono non più di 140 grammi di anidride carbonica per chilometro oppure non più di 130 grammi, se diesel. L’agevolazione consisteva nella concessione di un contributo di 700 euro e nell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualità, estesa per ulteriori due annualità qualora il veicolo rottamato appartenesse alla categoria “euro 0”. Il contributo era aumentato di 100 euro per l’acquisto di autovetture che emettono non più di 120 grammi di anidride carbonica per chilometro e di 500 euro in caso di demolizione di due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare.

 

La relazione tecnica prevede oneri in termini di cassa, al netto delle maggiori entrate, di 218,4 milioni di euro per il 2009, di 5,7 milioni di euro per il 2010 e di 8,9 milioni di euro per il 2011.

Comma 2 – Rottamazione di autocarri, autoveicoli per il trasporto promiscuo, per trasporti specifici, per uso speciale e autocaravan

Il comma 2 concede un contributo di 2.500 euro per la sostituzione, da realizzare mediante demolizione, di autoveicoli per il trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, per uso speciale e autocaravan con le stesse tipologie di veicoli nuovi di categoria “euro 4” o “euro 5”, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi. I veicoli da demolire devono avere una massa non superiore a detto limite e devono essere appartenenti alle categorie “euro 0”, “euro 1” o “euro 2”, immatricolati entro il 31 dicembre 1999.

Per il periodo 3 ottobre 2006 – 31 dicembre 2007, l’articolo 1, comma 227, della legge finanziaria 2007 ha concesso un contributo di 2.000 euro per ogni autocarro di peso complessivo non superiore a 3.500 chilogrammi, immatricolato come “euro 4” o “euro 5” acquistato in sostituzione di un veicolo avente la medesima categoria e peso complessivo massimo ed immatricolato come “euro 0” o “euro 1”.

Per gli acquisti effettuati nell’anno 2008, l’articolo 29, comma 4, del D.L. 248/2007, prevedeva la concessione di un contributo di 1.500 euro, per i veicoli di massa non superiore a 3.000 chilogrammi, e di 2.500 euro, per i veicoli di massa compresa fra 3.000 e 3.500 chilogrammi. Tale agevolazione si riferiva, oltre che agli autocarri, alla sostituzione di altri veicoli, di massa comunque non superiore a 3,5 tonnellate, appartenenti alle categorie degli autoveicoli per trasporto promiscuo, per trasporti specifici, per uso speciale e autocaravan. L’agevolazione è stata concessa per la demolizione di mezzi immatricolati entro il 1° gennaio 1999, di categoria “euro 0” o “euro 1” e il contestuale acquisto di veicoli nuovi di categoria “euro 4” della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa.

Si segnala che, in relazione alle precedenti agevolazioni, è stata ritenuta possibile la reciproca sostituzione di autocarri, autoveicoli per il trasporto promiscuo, per trasporti specifici e per uso speciale, mentre per l’acquisto agevolato di un autocaravan si richiede la demolizione di un altro autocaravan (Risoluzione del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze n. 8 del 21 marzo 2008).

 

La relazione tecnica prevede oneri in termini di cassa, al netto delle maggiori entrate, di 57,4 milioni di euro per il 2009, di 4,2 milioni di euro per il 2010 e di 6,6 milioni di euro per il 2011.

Comma 3 – Incremento degli incentivi per l’acquisto di veicoli a ridotto impatto ambientale

Il comma 3 concede un contributo di 1.500 euro, aggiuntivo rispetto a quelli di cui all’articolo 1, comma 228, della legge finanziaria 2007, per l’acquisto di autovetture nuove di fabbrica, omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, a metano, elettrica o a idrogeno, a condizione che l’autovettura acquistata emetta anidride carbonica in misura non superiore a 120 grammi per chilometro nell’alimentazione considerata.

Il menzionato articolo 1, comma 228, della legge finanziaria 2007 concede un contributo di 1.500 euro per l’acquisto di autovetture e di autocarri nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione, mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con metano o GPL, o ad alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno. Il contributo è incrementato di 500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell’alimentazione sopra indicata, abbia emissioni di anidride carbonica inferiori a 120 grammi per chilometro. Il contributo è concesso per gli acquisti effettuati nel periodo 3 ottobre 2006 – 31 dicembre 2009, a condizione che l’immatricolazione sia effettuata entro il 31 marzo 2010.

Si evidenzia che l’acquisto di un’autovettura alimentata a GPL, con emissioni di anidride carbonica inferiori a 120 grammi per chilometro, non dà diritto al contributo aggiuntivo di cui al comma 3 in esame.

 

Il contributo di cui al presente comma 3, sommato a quelli di complessivi 2.000 euro concessi dal citato comma 228, è cumulabile con quello di cui al comma 1 del presente articolo 1 nel caso in cui l’acquisto dell’autovettura a ridotto impatto ambientale sia effettuato contestualmente alla demolizione di un’autovettura o di un autoveicolo per il trasporto promiscuo aventi le caratteristiche indicate nel citato comma 1.[8]

 

La relazione tecnica prevede oneri in termini di cassa, al netto delle maggiori entrate, di 83,9 milioni di euro per il 2009, di 0,2 milioni di euro per il 2010 e di 0,3 milioni di euro per il 2011.

Comma 4 – Incremento degli incentivi per l’acquisto di autocarri a metano

Il comma 4 prevede che il contributo per l’acquisto di autocarri di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria “euro 4” o “euro 5”, nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, a metano, sia fissato nella misura di 4.000 euro. Tale importo è comprensivo dei contributi di cui al sopra ricordato articolo 1, comma 228, della legge finanziaria 2007, ovvero:

§      contributo di 1.500 euro per l’acquisto di un autocarro alimentato, in maniera esclusiva o doppia, a gas metano,

§      eventuale contributo aggiuntivo di 500 euro nell’ipotesi in cui le emissioni di anidride carbonica del veicolo siano inferiori a 120 grammi per chilometro.

Non subiscono variazioni gli incentivi previsti dal citato comma 228 per l’acquisto di autocarri nuovi, omologati dal costruttore per la circolazione, mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a idrogeno o con gas GPL.

Il contributo in esame è cumulabile con quello di cui al comma 2 del presente articolo 1 nel caso in cui l’acquisto dell’autocarro a ridotto impatto ambientale sia effettuato contestualmente alla demolizione di un veicolo avente le caratteristiche indicate nel citato comma 2.

 

La relazione tecnica prevede oneri in termini di cassa, al netto delle maggiori entrate, di 13,7 milioni di euro per il 2009, di 0,3 milioni di euro per il 2010 e di 0,5 milioni di euro per il 2011.

Comma 5 – Rottamazione di ciclomotori e motocicli

Il comma 5 concede un contributo di 500 euro per la sostituzione, da realizzare mediante demolizione, di ciclomotori e motocicli con motocicli nuovi fino a 400 cc di cilindrata di categoria “euro 3”. In seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite VI e X, è stato previsto che l’incentivo si applica anche per l’acquisto di motocicli con potenza non superiore a 60KW, indipendentemente dalla cilindrata, purché di categoria “euro 3”. I ciclomotori e i motocicli da demolire devono essere appartenenti alle categorie “euro 0” o “euro 1”.[9]

Per le modalità di demolizione la norma rinvia all’articolo 1, comma 233, della legge finanziaria 2007, per l’illustrazione del quale si veda il successivo comma 9 del presente articolo.

Per il periodo 3 ottobre 2006 – 29 febbraio 2008[10], l’articolo 1, comma 236, della legge finanziaria 2007 aveva concesso l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità in caso diacquisto di un motociclo nuovo di categoria“euro 3, con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria “euro 0”. Era inoltre stato posto a carico del bilancio dello Stato il costo di rottamazione, nel limite di 80 euro per ciascun motociclo.

Per il periodo 1° marzo - 31 dicembre 2008, l’articolo 20, comma 2, del D.L. 248/2007 ha previsto un contributo di 300 euro e l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un’annualità per l’acquisto di motocicli di cilindrata non superiore a 400 cc di categoria “euro 3”, con contestuale demolizione di motocicli e ciclomotori di categoria “euro 0”. Era a carico del bilancio dello Stato il costo di rottamazione, nel limite di 80 euro per ciascun motociclo e di 30 euro per ciascun ciclomotore.

 

La relazione tecnica, che non tiene conto delle modifiche apportate nel corso dell’esame in Commissione, prevede oneri in termini di cassa, al netto delle maggiori entrate, di 0,3 milioni di euro per il 2009, di 0,4 milioni di euro per il 2010 e di 0,7 milioni di euro per il 2011.

Per la copertura degli oneri derivanti dall’estensione dell’agevolazione ai motocicli di potenza non superiore a 60 KW si veda la scheda di lettura del successivo articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge in esame.

Commi 6, 8-10 – Disposizioni comuni

Il comma 6 precisa che le agevolazioni di cui ai commi precedenti hanno validità per i contratti stipulati dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, a condizione che l’immatricolazione sia effettuata entro il 31 marzo 2010. Le presenti agevolazioni, come anche le precedenti, si applicano anche ai contratti di locazione finanziaria.

 

Il comma 8 prevede che le agevolazioni per la rottamazione di autovetture, di autoveicoli e motocicli e per l’acquisto di veicoli a ridotto impatto ambientale e di autocarri a metano - di cui ai sopra citati commi 1, 2, 3, 4 e 5 - possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

 

Si ricorda che gli aiuti di importanza minore (c.d. aiuti de minimis), sono quegli aiutiche, in un determinato arco di tempo, non superano prestabiliti importi.

Essi sono applicabili a tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla dimensione dell’impresa, considerato che il loro ridotto importo non appare suscettibile di determinare un impatto sensibile sulla concorrenza.

Fino al 2006, il tetto dell’aiuto non doveva superare la soglia di 100.000 euro nell'arco di tre anni. Da ultimo, il Regolamento (CE) n. 1998/2006 ha stabilito che, per lo stesso periodo, sono ammissibili aiuti concessi ad una medesima impresa per importi complessivi non superiori a 200.000 euro.

L’art. 1 del citato Regolamento precisa che la disciplina degli aiuti “de minimis” non riguarda, tra l’altro, i settori della produzione primaria (agricoltura e pesca), l’industria carboniera e le imprese in difficoltà, le attività connesse all’esportazione, nonché gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Per ciò che specificamente attiene al settore del trasporto, l’articolo 2 del citato Regolamento CE n. 1998 prevede che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

 

Il comma 9 rinvia alle disposizioni applicative recate dai commi 230-234 dell’articolo 1, della legge finanziaria 2007.

Il citato comma 230 prevede che, al fine di permettere agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti previsti, il venditore è tenuto ad integrare la documentazione da inviare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale devono essere indicati:

-        la conformità del veicolo acquistato ai requisiti prescritti;

-        la targa del veicolo ritirato e la conformità dello stesso veicolo ai requisiti per esso prescritti;

-        copia del certificato di rottamazione (in relazione a questo punto si veda il successivo comma 9-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione).

L’ente gestore del pubblico registro automobilistico dovrà acquisire le informazioni relative all’acquisto del veicolo che fruisce dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica[11] e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, per trasmetterle in tempo reale all’archivio nazionale delle tasse automobilistiche e al Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvederà al necessario scambio dei dati.

Il comma 231 stabilisce i criteri per il recupero, come credito d’imposta, del contributo che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, devono rimborsare al venditore. Il credito di imposta, che può essere recuperato, esclusivamente ai fini della compensazione, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà, non è rimborsabile e non concorre alla formazione del valore della produzione netta rilevante ai fini della base imponibile IRAP, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi; inoltre non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi, nonché delle spese e degli altri componenti negativi riferiti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito. Il contributo non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, mentre lo stesso contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.

Il comma 232 dispone a carico delle imprese costruttrici o importatrici l’obbligo di conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la seguente documentazione:

-        copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;

-        copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell’estratto cronologico;

-        copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito;

-        copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente.

Tale documentazione deve essere trasmessa dal venditore alle imprese costruttrici o importatrici. Il comma 232 è stato modificato dal comma 9-ter del presente articolo, introdotto nel corso dell’esame in Commissione (si veda oltre).

Il comma 233 individua le modalità di effettuazione delle demolizioni: entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di richiedere, direttamente o tramite delega, la cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

Il comma 234 contiene una disposizione che non appare strettamente attinente con l’applicazione dell’articolo 1 in esame: prevede infatti l’emanazione di un decreto interministeriale che stabilisca criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l’aggiornamento in tempo reale dei dati in esso presenti.

 

Nel corso dell’esame in sede referente, le Commissioni riunite VI e X hanno aggiunto due nuovi commi all’articolo 1 in esame, che modificano alcuni aspetti delle disposizioni applicative sopra illustrate.

 

Il comma 9-bis modifica l’articolo 1, comma 230, della legge finanziaria 2007, prevedendo che tra la documentazione che il venditore deve consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo, sia compresa una copia del documento di presa in carico del veicolo da rottamare da parte del contro autorizzato per la demolizione, in luogo della copia del certificato di rottamazione, richiesto dalla vigente normativa.

 

Il comma 9-ter sostituisce l’articolo 1, comma 232, della legge finanziaria 2007, relativo alla documentazione, trasmessa dal venditore, che le imprese costruttrici o importatrici dei veicoli devono conservare fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita.

Rispetto al testo vigente si segnalano le seguenti modiche:

§      la documentazione può essere conservata anche solo su supporto elettronico;

§      in luogo della carta di circolazione del nuovo veicolo, deve essere conservata la domanda di immatricolazione/carta provvisoria di circolazione[12] (lettera a));

§      in luogo della copia del certificato di proprietà del veicolo demolito, rilasciato dal pubblico registro automobilistico, deve essere conservata la copia del documento di presa in carico del suddetto veicolo da parte del centro autorizzato per la demolizione (lettera c)).

 

Il comma 10 infine esclude dall’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 53, della legge finanziaria 2008[13], i crediti di imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi, anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o di un servizio, tra i quali rientrano quelli di cui al presente articolo 1.

Il citato comma 53 fissa un tetto annuo, nella misura di 250.000 euro, per l’utilizzo dei crediti di imposta da indicare nella dichiarazione dei redditi. La quota di credito di imposta non utilizzata in ciascun anno può essere utilizzata in compensazione per gli anni successivi, anche oltre il limite temporale eventualmente stabilito nelle leggi istitutive. L’ammontare eccedente è comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata l’eccedenza.

Si segnala che una disposizione analoga al comma 10 in esame era contenuta anche nell’articolo 29, comma 7, del D.L. 248/2007, con riferimento agli incentivi previsti da tale articolo.

Comma 7 – Incremento delle agevolazioni per l’installazione di impianti a GPL e a metano

Il comma 7 incrementa da 350 a 500 euro gli incentivi per l’installazione di impianti a GPL e da 500 a 650 euro gli incentivi per l’installazione di impianti a metano su autoveicoli immatricolati come “euro 0” o “euro 1” e, in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame in Commissione, anche sugli autoveicoli immatricolati come “euro 2”. L’agevolazione decorre dal 7 febbraio 2009 ed opera nei limiti dell’autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per il 2009, fissata dall’articolo 2, comma 59, del D.L. 262/2006[14], e successivamente incrementata dall’articolo 29, comma 8, del citato D.L. 248/2007.

La concessione del contributo è disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 11 gennaio 2007, pubblicata nella G.U. 19 gennaio 2007, n. 15.

 

Si segnala, infine, che le Commissioni riunite VI e X hanno introdotto all’articolo 3 i commi 3-bis e 3-ter , in base ai quali le agevolazioni previste per la sostituzione di veicoli (articolo 1) e di mobili ed elettrodomestici (articolo 2), si applicano, subordinatamente alla preventiva autorizzazione comunitaria, nei confronti di quelle aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione dei beni per i quali sono previsti tali incentivi.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Riduzione delle emissioni di CO2dai veicoli

Nell’ambito dell’accordo di compromesso raggiunto dal Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008 sull’insieme delle proposte relative al pacchetto energia clima - inteso a raggiungere, entro il 2020,gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra del 20%; di raggiungimento del 20% di energia rinnovabile sul totale e di ridurre la domanda di energia del 20% - il Parlamento europeo nella seduta del 17 dicembre 2008 ha approvato:

§      una proposta di regolamento per limitare le emissioni di CO2 delle automobili (COM(2007)856) presentata dalla Commissione il 19 dicembre 2007, ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO2 dei nuovi veicoli nell’UE fino a 130 grammi per km nel 2012;

§      una proposta di direttiva volta a fissare nuovi standard per i combustibili utilizzati dai mezzi di trasporto, al fine di ridurre il loro contributo al cambiamento climatico e all’inquinamento atmosferico, e a promuovere l’uso di biocarburanti e l’introduzione di veicoli meno inquinanti (COM(2007)18) presentata dalla Commissione il 31 gennaio 2007.

Il Parlamento europeo ha approvato entrambe le proposte in prima lettura, secondo la procedura di codecisione. I provvedimenti sono ora in attesa dell’approvazione in prima lettura da parte del Consiglio.

In tale contesto può inserirsi anche la proposta relativa all’etichettatura dei pneumatici (COM(2008)779), presentata dalla Commissione il 13 novembre 2008, volta ad integrare la normativa esistente al fine di favorire la penetrazione nel mercato di pneumatici a bassa resistenza al rotolamento che riducono il consumo di carburante.

Il Parlamento europeo potrebbe esaminare il provvedimento in prima lettura, secondo la procedura di codecisione, nella seduta del 21 aprile 2009.

 

Dibattito al Parlamento europeo sulla crisi del settore automobilistico

Il 4 febbraio 2009 si è svolto, presso il Parlamento europeo, un dibattito sulla crisi dell’auto, nel corso del quale da diverse parti è stato chiesto un più forte coordinamento a livello europeo delle azioni. Il Commissario Verheugen, nel corso del suo intervento, ha menzionato le raccomandazioni del gruppo CARS 21 sulla ricerca e l’innovazione.

 

Cars 21

Il 29 ottobre 2008 si è svolta a Bruxelles una Conferenza di alto livello nell’ambito dell’Iniziativa CARS 21 (Competitive Automotive Regulatory System for the 21st century), che ha approvato una relazione e una serie di raccomandazioni concernenti, in particolare: resa dei carburanti e riduzione delle emissioni inquinanti; miglioramento dell’accesso ad alcuni mercati esteri e per una concorrenza leale; importanza del coordinamento tra gli Stati membri sulla tassazione dei veicoli al fine di migliorare l’efficacia complessiva delle misure ed evitare la frammentazione del mercato interno. Sottolinea inoltre l’importanza di incentivi finanziari neutri dal punto di vista tecnologico al fine di incoraggiare l’introduzione di soluzioni innovative.

 

Comunicazione della Commissione sulla crisi dell’industria automobilistica

Il 25 febbraio 2009 la Commissione europea ha presentato la comunicazione “Far fronte alla crisi dell’industria automobilistica europea” (COM(2009)104), con la quale la Commissione intende fornire un quadro d’azione europeo nel quale viene illustrato come l’UE e gli Stati membri possono adottare gli interventi decisivi necessari.

La Commissione, fondandosi sul piano europeo di ripresa economica, propone numerose misure per migliorare l’accesso al credito, chiarire le regole per ottenere gli aiuti di Stato in circostanze particolari, favorire la domanda di nuovi veicoli attraverso azioni coordinate degli Stati membri, contenere i costi sociali, proteggere la manodopera qualificata e garantire una concorrenza leale su dei mercati aperti. Per rafforzare la risposta comune alla crisi, la Commissione propone inoltre un nuovo partenariato con l’industria, i sindacati e gli Stati membri nel quadro dell’iniziativa Cars 21.

In tale contesto si richiama l’attenzione sul fatto che la BEI che dovrebbe approvare, presumibilmente entro marzo 2009, progetti nel settore automobilistico per un importo di 3,8 miliardi di euro, mentre il valore complessivo degli altri progetti in preparazione è di 6,8 miliardi di euro.

La Commissione, inoltre, osserva che la situazione è resa più grave da un rischio crescente di protezionismo o di riapparizione di riflessi nazionalisti. Sottolinea che l’UE si è impegnata a prevenire la messa in atto di qualsiasi nuova restrizione agli scambi nei confronti dei paesi terzi e si aspetta lo stesso comportamento dai suoi partner commerciali.

Il Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2009 ha richiamato l’attenzione sulla comunicazione, sottolineando che stabilisce un importante quadro d’azione a sostegno del settore automobilistico, tra cui un coordinamento europeo rafforzato dei regimi per il rinnovo del parco auto.

 

Aiuti di stato nel settore automobilistico

In allegato alla comunicazione del 25 febbraio 2009 “"Far fronte alla crisi dell'industria automobilistica europea" (COM(2009)104) la Commissione europea dà conto delle misure di sostegno pubblico all’industria automobilistica compatibili con il mercato unico. In particolare la Commissione ricorda l’applicabilità al settore automobilistico del nuovo quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato a dicembre 2008[15] (e modificato con alcune precisazioni tecniche in data 25 febbraio 2009) con la finalità di consentire agli Stati membri di fornire aiuti alle imprese con problemi di accesso alla liquidità.

La Commissione ricorda inoltre gli interventi di sostegno pubblico che non costituiscono aiuto di stato:

§      misure di sostegno finanziario ai consumatori per la rottamazione dei veicoli usati o per l’acquisto di automobili ecocompatibili, qualora tale sostegno venga applicato senza discriminazioni basate sull’origine del prodotto;

§      sgravi fiscali a vantaggio di tutte le imprese di ogni settore presenti sul territorio;

§      aiuti di ammontare fino a 200.000 euro, recentemente portati a 500.000 nell’ambito del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato adottato a seguito della crisi, per un periodo di tre anni (o garanzia di Stato fino a 1,5 milioni di euro, recentemente portati a 3 milioni), a norma del Regolamento de minimis (GUUE L379 del 28.12.2006);

§      cofinanziamento di misure di protezione sociale a titolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, per il sostegno ai lavoratori in esubero, in seguito a cambiamenti strutturali intervenuti nei mercati mondiali.

 

Conclusioni del Consiglio sull’industria automobilistica

Il 5 marzo 2009 il Consiglio ha adottato conclusioni sull’industria automobilistica nelle quali sottolinea che qualsiasi aiuto pubblico all’industria automobilistica a livello europeo e i susseguenti programmi nazionali previsti da numerosi Stati membri dovrebbero essere complementari agli sforzi prodigati dall’industria medesima, cui spetta la responsabilità principale di far fronte all’attuale crisi. Tenendo presente la necessità di reagire rapidamente con provvedimenti a breve termine, il Consiglio, in particolare:

§      riconosce pienamente che il rinnovo del parco automobilistico nell’UE può comportare significativi effetti positivi sulla domanda di automobili nuove da parte dei consumatori, sulla sicurezza stradale e sul conseguimento degli obiettivi ambientali europei, e invita la Commissione a presentare opzioni possibili su come incoraggiare il rinnovo del parco automobilistico europeo in maniera coordinata;

§      invita la Commissione a monitorare i corrispondenti provvedimenti adottati dagli Stati membri al fine di evitare distorsioni del mercato interno;

§      ribadisce la necessità di mantenere un elevato livello di investimenti nella ricerca e sviluppo tecnologico, segnatamente nel settore delle auto pulite e tecnologie connesse che dovrebbero rafforzare il vantaggio competitivo dei fabbricanti in Europa;

§      accoglie con favore le conclusioni della Conferenza ad alto livello sulla revisione intermedia dell’iniziativa CARS 21.

 

Invita la Commissione:

§      a presentare, entro la fine del 2009, una tabella di marcia indicativa delle iniziative legislative e non legislative previste aventi un significativo impatto sull’industria automobilistica nel prossimo triennio;

§      proseguire con regolarità il dialogo con l’industria e i pertinenti soggetti interessati quale seguito dell’iniziativa CARS 21.

 

Il Consiglio sottolinea la necessità di intavolare un dialogo con i paesi terzi e i principali partner commerciali dell’UE sul futuro dell’industria automobilistica; insiste sulla necessità di astenersi dal ricorrere al protezionismo e a misure discriminatorie nel mercato automobilistico mondiale. Invita, infine, la Commissione e gli Stati membri ad esplorare e analizzare tutte le eventuali opzioni di ulteriori misure di incoraggiamento alla ripresa per l’industria, comprese eventuali misure a carattere finanziario ed altre misure, al pertinente livello, in linea con il piano europeo di ripresa economica.

 

Risoluzione del Parlamento europeo sull’industria automobilistica

Il 25 marzo 2009 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull’avvenire dell’industria automobilistica nella quale, riconoscendo l’importanza dell’industria automobilistica per l’occupazione, l’innovazione e la competitività, chiede di definire un quadro d’azione europeo per le misure a sostegno del settore, senza distorcere la concorrenza. Sollecita la semplificazione e l’aumento del sostegno finanziario al comparto, specie tramite la Banca europea per gli investimenti (BEI) e i programmi di rottamazione, con lo scopo di sostenere e accelerare le necessarie trasformazioni tecnologiche e garantire l’occupazione. Con la risoluzione, inoltre, il Parlamento europeo chiede di agevolare, migliorare e velocizzare l’accesso ai fondi dell’UE a sostegno della ricerca e sviluppo tecnologico e dell’innovazione e di garantire parità di condizioni sul piano internazionale, evitando misure protezionistiche sul mercato mondiale.

 


 

Articolo 1, commi 11, 12-17
(Agevolazioni per la riduzione di emissioni di particolato)

 


11. Al fine di diminuire le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, è stabilito, nel limite di spesa per l'anno 2009 di 11 milioni di euro, un finanziamento straordinario per l'instal­lazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico, omologati secondo il decreto del Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008, n. 39, e che garantiscano un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non inferiori al 90 per cento, su veicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) di categoria N3 ed M3 di classe euro 0, euro 1, euro 2 proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità attraverso l'impiego di veicoli appartenenti alle suddette categorie.

(omissis)

12. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 è finalizzato alla concessione di contributi per l'installazione dei dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11.

13. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 12 sono regolate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con appositi provve­dimenti emanati entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano prioritariamente le risorse alle aziende di cui al comma 12 che effettuano servizio nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

14. I contributi di cui al comma 12 sono concessi in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione del dispositivo per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11 e comunque in misura non superiore a 1.000 euro per ciascun dispositivo.

15. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 è ripartito, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico.

16. I contributi di cui al comma 12 non sono cumulabili con altri contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.

17. L'erogazione del finanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, come ripartito ai sensi del comma 15, è subordinata alla notifica da parte della regione o della provincia autonoma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di misure di riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore della mobilità, vigenti al momento dell'erogazione del finanzia­mento stesso.


 

 

I commi 11 e da 12 a 17 dell’articolo 1, allo scopo di ridurre le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, introducono agevolazioni per l’installazione di filtri antiparticolato su veicoli utilizzati dalle aziende che svolgono servizi di pubblica utilità.

 

I commi 11 e 12 autorizzano un finanziamento straordinario, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il 2009, destinato alla concessione di contributi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico[16] che garantiscano un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non inferiore al 90 per cento, su veicoli di proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità mediante il loro utilizzo.

La norma si applica ai veicoli con motore diesel di classe “euro 0”, “euro 1” e “euro 2” appartenenti ad una delle seguenti categorie:

§      veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 tonnellate (categoria M3, di cui all’articolo 47 del Codice della Strada[17]);

§      veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 tonnellate (categoria N3).

 

Il comma 13 demanda alle regioni e alle province autonome la disciplina delle modalità di erogazione dei contributi, con appositi provvedimenti da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (ovvero entro il 12 aprile 2009). E’ prevista una destinazione prioritaria delle risorse alle aziende che svolgono servizio nei comuni individuati ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 351/1999[18].

La norma citata prevede che le regioni definiscano una lista di zone e agglomerati nei quali:

-        i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza;

-        i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza.

L’individuazione è finalizzata all’adozione di piani o programmi per il raggiungimento dei valori limite.

 

I contributi sono concessi in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione dei dispositivi (comma 14).

Il finanziamento di cui al comma 11 è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico (comma 15).

Il comma 16 stabilisce che i contributi in esame non sono cumulabili con altri contributi nazionali, regionali o locali, concessi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.

Il comma 17 subordina infine l’erogazione del finanziamento alle regioni ed alle province autonome alla notifica da parte di tali enti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle misure di riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore della mobilità, vigenti al momento dell'erogazione del finanziamento stesso.


 

Articolo 1, commi 11-bis-11-quater
(Disposizioni fiscali per l’acquisto di pneumatici)

 


11-bis. Per le cessioni aventi ad oggetto pneumatici per autoveicoli e motoveicoli opera la solidarietà nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto tra il cedente e il cessionario, qualora siano soggetti passivi d'imposta, prevista dall'articolo 60-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

11-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede ad adeguare le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, a quanto previsto dal comma 11-bis del presente articolo.

11-quater. L'efficacia delle disposi­zioni di cui ai commi 11-bis e 11-ter è subordinata alla preventiva autorizza­zione comunitaria.


 

 

I commi da 11-bis a11-quater, inseriti dalle Commissioni riunite VI e X,dispongono l’applicazione della responsabilità solidale tra il cedente e il cessionario per il pagamento dell’IVA relativa alle cessioni di pneumatici effettuate a prezzi inferiori al valore normale.

 

Nel dettaglio, il comma 11-bisestende la disciplina sulla responsabilità solidale nel pagamento dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 60-bis, del DPR n. 633/1972[19] alle cessioni di pneumatici. A tal fine, il comma 11-terprevede l’emanazione di un decreto ministeriale diretto ad aggiornare il DM 22 dicembre 2005 con il quale sono individuati i beni cui si applica la responsabilità solidale.

Il citato articolo 60-bis stabilisce che nelle cessioni di alcuni beni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, se i contraenti sono soggetti passivi IVA, opera la responsabilità solidale del cessionario al pagamento della predetta imposta (comma 2). Sono interessate dalla disposizione le cessioni di beni individuate dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 dicembre 2005 emanato ai sensi del comma 1[20]. La responsabilità, tuttavia, non opera qualora il cessionario dimostri che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta (comma 3). Il comma 4, infine, disciplina l’ipotesi della responsabilità solidale nelle cessioni di immobili.

 

In sostanza, il soggetto che acquista pneumatici è solidalmente responsabile con il cedente del pagamento dell’IVA indicata nella relativa fattura se:

§      i due contraenti (cedente e cessionario) sono soggetti passivi IVA;

§      il prezzo di acquisto è inferiore al valore normale.

 

Sul piano normativo, sarebbe opportuno che il comma 11-bis contenga un rinvio all’articolo 60-bis – senza specificare i commi 2 e 3 - e che il rinvio contenuto nel comma 11-ter sia sostituito facendo riferimento al decreto ministeriale emanato in attuazione del comma 1 dell’articolo 60-bis del DPR n. 633/1972.

 

Ai sensi del comma 11-quaterl’efficacia delle disposizioni è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

Gli Stati membri hanno l'obbligo di informare preventivamente la Commissione europea di ogni progetto volto a istituire aiuti (c.d. "obbligo di notifica") e non possono darvi esecuzione prima che sia stato autorizzato dalla Commissione ("principio di sospensione"). La mancata ottemperanza a tale obbligo di notifica preventivo - dal quale si è esentati solo in alcuni casi espressamente previsti, come quello degli aiuti c.d. de minimis, fa sì che l’aiuto sia considerato automaticamente illegale fin dall’inizio (articolo 88 del Trattato) e deve essere restituito dal momento in cui l’illegalità è sorta, cioè normalmente dal momento in cui se ne è usufruito.


 

Articolo 2
(Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici)

 


1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1o luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo è cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di monitorare gli effetti del presente decreto, promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime, nonché alle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali.


 

 

L’articolo 2 prevede una detrazione IRPEF per le spese documentate sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (così specificato dalle Commissioni riunite), nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile in ristrutturazione.

 

L’agevolazione è riconosciuta ai contribuenti che fruiscono della detrazione previste dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. ristrutturazioni) effettuati su singole unità immobiliari residenziali che siano iniziati a partire dal 1o luglio 2008.

 

Si ricorda che, ai sensi del decreto del Ministro delle finanze del 18 febbraio 1998, n. 41, recante il Regolamento attuativo, per poter beneficiare delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, i contribuenti interessati, prima dell’inizio dei lavori, devono inviare, tramite raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello, unitamente ad altra specifica documentazione richiesta al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate.

Il regime agevolativo è stato, da ultimo, disciplinato dall’articolo 1, comma 17, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), come modificato dall’articolo 2, comma 15, della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008), che ha disposto la proroga della detrazione IRPEF nella misura del 36% delle spese di ristrutturazione sostenute fino al 31 dicembre 2011 e comunque per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo (è prevista la possibilità di ripartizione in 5 o 3 rate nel caso di contribuenti di età non inferiore, rispettivamente, a 75 e 80 anni).

 

Le spese ammesse in detrazione devono essere, pertanto, “aggiuntive” rispetto a quelle sostenute per beneficiare della detrazione del 36% dal reddito per le spese di ristrutturazione dell’immobile.

 

La disposizione in esame esclude gli elettrodomestici ad alta efficienza energetica, indicati al secondo periodo del medesimo comma 1: si tratta dei frigoriferi, congelatori e loro combinazione, per i quali è già prevista dalla normativa vigente una specifica detrazione (200 euro per apparecchio) che, come specificato dal comma in esame, è cumulabile con le agevolazioni da esso introdotte.

L'articolo 1, comma 353, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha previsto una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+. L’articolo 1, comma 20, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) ha esteso l’applicazione dell’agevolazione anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.

 

La Relazione illustrativa afferma infatti che “la detrazione in commento non spetta, invece, con riferimento ai frigoriferi, ai congelatori e alle loro combinazioni, atteso che per tali elettrodomestici restano confermate le agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 353, della legge n. 296 del 2006, prorogata dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 244 del 2007. Tale ultima detrazione è pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010, per la sostituzione di frigoriferi, di congelatori e delle loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad «A+» fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio.”

La Relazione tecnica specifica invece che “la detrazione introdotta è cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”

 

L’ammontare della detrazione in esame, fino a concorrenza del suo ammontare nel caso di incapienza, è fissata nella misura del 20% ed è calcolata su di un importo massimo complessivo di spesa non superiore a 10.000 euro. Qualora il beneficio della detrazione sia superiore all’imposta lorda, la quota che non possa essere detratta per “incapienza”, non dà diritto ad alcun rimborso o credito.

La detrazione sarà ripartita, tra gli aventi diritto, in cinque quote annuali di pari importo. Conseguentemente, la quota massima detraibile ammonta annualmente a 400 euro (20% di 10.000 euro diviso per 5 annualità).

 

Per quanto riguarda la “documentazione delle spese” in merito all'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché apparecchi televisivi e computer, che siano finalizzati all'arredo di un immobile in ristrutturazione, la disposizione in esame fa riferimento “alle stesse modalità” previste dalla normativa in tema di ristrutturazioni edilizie.

La relazione illustrativa afferma che “tale detrazione () spetta sempreché il pagamento sia disposto con le medesime modalità previste dal Regolamento (…) di cui al decreto 18 febbraio 1998, n. 41”.

Ai sensi del decreto del Ministro delle finanze del 18 febbraio 1998, n. 41, per i pagamenti delle opere di ristrutturazione edilizia è previsto l’utilizzo del bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Al riguardo si osserva che mentre la vigente normativa agevolativa per la sostituzione di frigoriferi e congelatori (prevista dall’articolo 1, comma 353, della legge n. 296/2006 citata) consente l’utilizzo delle ordinarie modalità di pagamento, documentate mediante fattura o scontrino (c.d. parlante), la norma in esame prescrive, invece, il requisito del pagamento tramite bonifico bancario o postale.

Si ricorda, infatti, che per la richiamata agevolazione per la sostituzione dei frigoriferi e congelatori (articolo 1, comma 353, della legge n. 296/2006), in tema di “spese documentate” la Circolare n. 24/E del 27 aprile 2007 dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che “ai fini del riconoscimento della detrazione si rende necessaria, oltre alla documentazione attestante l'acquisto dell'apparecchio - che deve essere costituita da fattura o da scontrino (cosiddetto parlante) recante i dati identificativi dell'acquirente, la classe energetica non inferiore ad A+ dell'elettrodomestico acquistato e la data di acquisto – una ulteriore documentazione da cui si possa evincere l'avvenuta sostituzione dell'elettrodomestico”.

 

Il comma 3, sostituito nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite VI e X[21]¸ prevede cheil Ministero dello sviluppo economico, al fine di monitorare gli effetti del presente decreto-legge, promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime, nonché alle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.

Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali.

 

Si segnala, peraltro, che le Commissioni riunite VI e X hanno introdotto all’articolo 3 i commi 3-bis e 3-ter, in base ai quali le agevolazioni previste per la sostituzione di veicoli (articolo 1) e di mobili ed elettrodomestici (articolo 2), si applicano, subordinatamente alla preventiva autorizzazione comunitaria, nei confronti di quelle aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione dei beni per i quali sono previsti tali incentivi.


 

 

Articolo 3, commi 1-4
(Distretti produttivi e reti di imprese)

 


1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 2 le parole: «, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali» sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) fiscali:

1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES;

2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;

3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;

4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestual­mente optato per la tassazione unitaria;

5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, secondo le disposizioni che seguono;

6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche indipendentemente dall'e­sercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;

7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princìpi di mutualità;

8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;

9) i parametri oggettivi per la determi­nazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto e l'applica­zione delle disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);

11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;

12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;

13) criteri generali per la determina­zione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consulta­zione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

14) Soppresso;

15) Soppresso;

3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano nei confronti di quelle aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto.

3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-bis è subordinata alla preventiva autorizzazione comu­nitaria.

4. Dall'attuazione del comma 1, nonché dell'articolo 1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati dal presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.


 

 

I commi da 1 a 3 e il comma 4 dell’articolo 3, modificato dalle Commissioni riunite VI e X, intervengono sulla disciplina fiscale dei distretti produttivi - introdotta dall’articolo 1, commi da 366 a 372 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) e successivamente modificata ed estesa alle reti di imprese e alle catene di fornitura dall’articolo 6-bis, del decreto legge n. 112/2008[22] - reintroducendo il regime fiscale previsto dal testo originario della richiamata legge finanziaria 2006.

La suddetta disciplina, introdotta con decorrenza 2006, non ha trovato applicazione in quanto non sono stai emanati i relativi decreti attuativi.

I distretti produttivi[23] sono definiti come libere aggregazioni finalizzate allo sviluppo delle piccole e medie imprese nonché all’accrescimento di alcune aree e settori di riferimento. La disciplina vigente distingue i distretti territoriali, caratterizzati da un comune ambito territoriale delle imprese e dallo svolgimento di attività omogenee, e i distretti funzionali, nei quali l’aggregazione è legata al perseguimento di sinergie fra imprese svolgenti attività complementari o connesse.

L’articolo 6-bis del DL n. 112/2008, ha esteso alle reti d’imprese e alle catene di fornitura la disciplina dei distretti produttivi al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse.

 

Le modifiche introdotte dal comma 1 sono dirette ad includere anche i tributi locali nell’ambito dei benefici fiscali in favore delle reti d’imprese e delle catene di forniture mentre il comma 2 reintroduce la disciplina tributaria originariamente introdotta dalla legge finanziaria 2006 e successivamente sostituita dal decreto legge n. 112/2008.

 

In base alle modifiche introdotte, il distretto può optare per l’applicazione di uno dei seguenti regimi tributari:

1)      regime della tassazione di distretto;

2)      regime della tassazione concordata con l’Amministrazione finanziaria.

 

In entrambi i casi risultano applicabili i seguenti principi indicati nella lettera a) del comma 2:

a)   il distretto produttivo è riconosciuto, ai fini fiscali, come soggetto passivo IRES qualora le imprese aderenti esercitino congiuntamente una opzione in tal senso (numeri 1 e 3).

La norma non fornisce indicazioni in merito alla natura giuridica del distretto e, pertanto, circa i soggetti responsabili, anche sul piano fiscale, degli eventuali inadempimenti tributari.

In merito alla formulazione del numero 3), sarebbe opportuno introdurre una novella all’articolo 73 del TUIR indicando, tra i soggetti passivi, sia i distretti produttivi, sia le reti d’impresa e le catene di fornitura.

b)   la ripartizione del carico tributario tra le imprese è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità (numero 7[24]);

c)   le imprese che aderiscono al distretto sono comunque tenute all’assolvimento degli adempimenti fiscali. Tuttavia, nell’ipotesi di concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati (numero 10).

 

In merito ai soggetti che possono aderire al distretto, la relazione illustrativa allegata al provvedimento chiarisce che “possono accedere anche le imprese non soggette all’imposte sul reddito delle società (IRES)”.

1)  Tassazione di distretto

La tassazione distrettuale, che rappresenta una scelta ulteriore rispetto all’opzione per il distretto esercitata congiuntamente dalle imprese, consiste nell’applicazione del regime della tassazione di gruppo (c.d consolidato nazionale) di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR[25] (n. 2, lett. a), comma 2).

Il distretto rappresenta una unità fiscale e come tale deve provvedere agli adempimenti tributari e contabili.

Il reddito imponibile è determinato, come nel consolidato fiscale, dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle imprese appartenenti al distretto (n. 4, lett. a), comma 2). Non concorrono alla formazione della base imponibile – in quanto escluse – “le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti” (n. 8, lett. a), comma 2); in altre parole, la norma consente di escludere dall’imponibile le somme scambiate tra le imprese distrettuali a seguito di vantaggi fiscali[26].

Tra i vantaggi fiscali derivanti dal consolidamento delle basi imponibili, si segnalano la compensazione infradistrettuale delle perdite fiscali e la possibilità di una maggiore deduzione degli interessi passivi.

2)  Tassazione concordata triennale

La tassazione concordata consiste in un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate circa la misura della base imponibile per un periodo non inferiore al triennio.

La lettera a) del comma 2 prevede che il regime concordato possa essere applicato:

§      in capo al distretto;

§      in capo a ciascuna delle società che hanno aderito al distretto.

 

Ai fini dell’applicazione del concordato preventivo distrettuale deve essere determinato un reddito unitario imponibile imputabile al distretto e dei relativi tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali.

In merito alla formulazione della norma, il numero 5, lettera a) del comma 2 stabilisce che la determinazione del reddito unitario imponibile deve essere operato su base concordataria “secondo le disposizioni che seguono”; si segnala, tuttavia, che non tutte le disposizioni successive al predetto numero 5) sono applicabili al concordato preventivo distrettuale.

 

Ai fini della determinazione della base imponibile unitaria:

§      i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte sono determinati dall’Agenzia delle entrate ovvero dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti (nn. 9 e 13, lett. a), comma 2);

Il numero 9 pur facendo espressamente riferimento alla tipologia indicata nel numero 6 (tassazione concordata delle singole imprese) sembrerebbe individuare un criterio applicabile anche per il concordato preventivo distrettuale in quanto concernente la procedura per l’individuazione del reddito imponibile futuro;

§      l’ammontare di quanto dovuto, in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso, è stabilito tenendo conto dell’attitudine alla contribuzione delle imprese, con l’obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati (n. 12, lett. a), comma 2);

§      in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato (n. 10, secondo periodo)[27].

 

Per quanto riguarda, infine, il concordato preventivo triennale delle singole società la norma prevede la possibilità di determinare, tramite accordo tra il distretto e l’Agenzia delle entrate ovvero gli enti locali interessati, il volume delle imposte dirette, ovvero dei tributi, contributi e altre somme dovute agli enti locali, relativamente a ciascuna impresa appartenente al distretto (nn. 6 e 11, lett. a), comma 2).

In caso di osservanza del concordato, gli eventuali controlli hanno finalità di monitoraggio e formazione di una base dati conoscitiva per i futuri concordati fiscali (n. 15, lett. a), comma 2).

Ai fini della determinazione di quanto dovuto si dovrà tenere conto:

§      dei parametri oggettivi determinati dall’Agenzia delle entrate ovvero dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti (nn. 9 e 13, lett. a), comma 2);

§      dell’attitudine alla contribuzione delle imprese, con l’obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati (n. 12, lett. a), comma 2).

 

Non risulta chiara l’esatta portata della “attitudine alla contribuzione delle imprese” anche in considerazione del fatto che tale terminologia non risulta utilizzata nell’ordinamento vigente tributario.

Al fine di evitare dubbi circa il profilo applicativo della disciplina in esame, sarebbe opportuna una precisazione in merito ai tributi, ai contributi e, in particolare, alle “altre somme da versare” agli enti locali che possono essere oggetto di concordato preventivo triennale.

 

Il comma 3 dell’articolo in commento interviene sull’articolo 23 del D.Lgs. n. 112/1998 recante conferimento di funzioni ai Comuni.

In particolare, reintroducendo le disposizioni del comma 370 della legge n. 266/05 successivamente soppresse dal comma 3, art. 23, del D.Lgs. 112/08, dispone che lo svolgimento delle funzioni di assistenza alle imprese esercitate dai Comuni prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive, possano essere svolte anche avvalendosi di strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale”, di cui all’articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317[28].

Come affermato anche nella relazione illustrativa, il citato comma 4 precisa che i consorzi di sviluppo industriale sono enti pubblici economici controllati dalle regioni limitatamente ai piani economici e finanziari.

 

Il comma 4 reca la norma di copertura finanziaria specificando che, dall’attuazione del comma 1 nonché dei commi da 366 a 371-ter della legge n. 266/2005, come modificati dal presente articolo, non possono derivare oneri superiori a 10 milioni per l’anno 2009, e 50 milioni a decorrere dal 2010.

 

Si segnala, peraltro, che il comma 372 della medesima legge n. 266/2005 stabilisce che dall’attuazione dei commi da 366 a 371-ter “non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006”.

 

Le Commissioni riunite VI e X hanno introdotto all’articolo 3 i commi 3-bis e 3-ter, prevedendo che le agevolazioni previste per la sostituzione di veicoli (articolo 1) e di mobili ed elettrodomestici (articolo 2), si applicano, subordinatamente alla preventiva autorizzazione comunitaria, nei confronti di quelle aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione dei beni per i quali sono previsti tali incentivi.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 25 giugno 2008 la Commissione ha presentato la comunicazione “Una corsia preferenziale per la piccola impresa” – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un ”Small Business Act” per l’Europa) (COM(2008)394), per consentire alle piccole e medie imprese europee (PMI) di valorizzare pienamente le loro potenzialità in termini di crescita sostenibile nel lungo periodo e di creazione di un maggior numero i posti di lavoro.

 

L’Atto sulle piccole imprese per l’Europa stabilisce dieci principi nonché misure concrete destinate a rendere la vita più facile per le piccole imprese, incluse alcune nuove proposte legislative ispirate al principio “Pensare anzitutto in piccolo”.

Tra le misure suggerite dalla Commissione agli Stati membri, in particolare:

-        ridurre il livello delle commissioni richieste dalle amministrazioni dagli Stati membri per registrare un’impresa, ispirandosi ai paesi UE che presentano i migliori risultati;

-        continuare a impegnarsi per ridurre a meno di una settimana il tempo necessario a fondare un’impresa, laddove tale risultato non sia stato ancora raggiunto e ridurre e semplificare licenze e permessi;

-        garantire l’attuazione completa e tempestiva della direttiva Servizi, compresa l’istituzione degli sportelli unici, presso i quali le imprese possono ottenere tutte le informazioni pertinenti ed espletare tutte le procedure e formalità necessarie per via elettronica;

-        elaborare programmi creditizi che suppliscano alla mancanza di finanziamenti tra centomila e un milione di euro, soprattutto con strumenti che combinino indebitamento e capitale proprio, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato;

-        far sì che l’imposizione fiscale sugli utili societari incoraggi gli investimenti.

 

Lo Small Business act, inoltre, propone che la Commissione:

-        consultandosi con gli Stati membri, elabori strategie di raggruppamento (cluster, cui può ricondursi l’esperienza italiana dei distretti) che includeranno iniziative tese alla cooperazione transnazionale di cluster, ad agevolare l’accesso dei cluster ai nuovi mercati e all’adozione di misure per ampliare la partecipazione delle PMI ai cluster innovativi;

-        cerchi di agevolare l’accesso delle PMI al sistema di ecogestione e di audit (eco-management and audit system – EMAS) grazie a procedure ambientali più leggere, a riduzioni fiscali e alla possibilità di una registrazione di gruppo (cluster).

 

Il Consiglio competitività del 1° e 2 dicembre 2008 ha adottato conclusioni sullo “Small business Act” nelle quali, fra l’altro, invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere lo SBA al più alto livello politico, assicurandone l’attuazione a tutti i livelli pertinenti e a rendere conto dei progressi realizzati nel quadro del nuovo ciclo 2008-2010 della Strategia di Lisbona rinnovata.

Il Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008 ha espresso pieno sostegno all’attuazione del piano d’azione per uno “Small Business Act”.

Il 10 marzo 2009 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulloSmall Business Act” per l’Europa nella quale appoggia con convinzione la comunicazione pur rammaricandosi per il fatto che non costituisca uno strumento giuridicamente vincolante. Sottolinea, fra l’altro, l’assoluta necessità di applicare i dieci principi guida a livello europeo, nazionale regionale; ribadisce l’importanza dell’innovazione per le PMI e le loro difficoltà a trarre vantaggio dalle opportunità della ricerca; richiama l’attenzione sulla necessità di ridurre di almeno il 25% gli oberi burocratici e di creare un’amministrazione moderna e adeguata alle esigenze delle PMI.

 

Il 17 ottobre 2008 la Commissione ha presentato la comunicazione “Verso cluster competitivi di livello mondiale nell’UE: attuazione di una ampia strategia dell’innovazione” (COM(2008) 652), al fine di creare un quadro di riferimento per un sostegno efficace ai cluster nell’UE. Il cluster viene definito come un gruppo di imprese, di operatori economici collegati e di istituzioni geograficamente vicine e che ha raggiunto una scala sufficiente per sviluppare perizie, servizi, risorse, fornitori e competenze specializzate.

Il Consiglio competitività del 1° e 2 dicembre 2008 ha adottato conclusioni sulla comunicazione nelle quali, fra l’altro, accogliendo favorevolmente l’iniziativa della Commissione, ribadisce l’importanza che i cluster rivestono per le piccole e medie imprese, in particolare per quelle innovatrici; auspica lo sviluppo della cooperazione tra cluster a livello europeo; ritiene che le politiche europee vadano orientate verso l’eccellenza e che sia favorito l’emergere di cluster di livello mondiale.

 

 


 

Articolo 3, comma 4-bis
(Operazioni di finanziamento della Cassa depositi e prestiti S.p.A.)

 


4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quali quelle della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, di assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'interme­diazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito.


 

 

Il comma 4-bis dispone in merito all’applicazione dell’articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge n. 269 del 2003[29] in relazione alle forme che possono assumere le operazioni di finanziamento che rientrano nella gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A..

 

Si tratta dell’attività di finanziamento tradizionalmente svolta dalla Cassa depositi, che a seguito dell’approvazione del predetto D.L. n. 269, è stata distinta dall’altra tipologia di attività c.d. “ordinaria”, volta alla concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, per opere, impianti, reti e dotazioni relativi alla fornitura di servizi pubblici e alle bonifiche.

I soggetti beneficiari del finanziamento, sotto qualsiasi forma, rientranti nella c.d. gestione “separata” sono:

-        lo Stato;

-        le regioni;

-        gli enti locali

-        gli enti pubblici in generale;

-        gli organismi di diritto pubblico[30].

Le forme di provvista relative a questi finanziamenti sono rappresentate, in primo luogo, dal risparmio postale, raccolto attraverso libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali[31]. E’ inoltre previsto che la CDP S.p.A. possa raccogliere fondi con l’emissione di titoli o, più in generale, l’assunzione di finanziamenti e altre operazioni finanziarie, che “possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato”[32].

 

La norma chiarisce più specificamente le diverse forme che possono assumere le operazioni di finanziamento che rientrano nella gestione separata della Cassa, quali:

§      la concessione di finanziamenti;

§      il rilascio di garanzie;

§      l’assunzione di capitale di rischio o di debito.

 

Si ricorda che la disposizione dell’articolo 5, comma 7, del citato D.L. 269 è stata novellata dall’articolo 22 del D.L. n. 185 del 2008[33] con modifiche volte ad estendere le competenze della CDP S.p.A..

La Cassa, infatti, può utilizzare la raccolta del risparmio postale, anche derogando agli indirizzi del Ministero dell’economia sulla gestione separata della CDP S.p.A., altresì per finanziare operazioni di interesse pubblico previste dallo suo statuto sociale a beneficio dei suddetti soggetti istituzionali già elencati (Stato, regioni, enti locali, enti pubblici ed organismi di diritto pubblico) ovvero operazioni di interesse pubblico promosse dai medesimi soggetti, tenuto conto della loro sostenibilità economico-finanziaria e per le quali il Ministero dell’economia ne abbia definito con decreto i criteri generali per l’individuazione.

 

Le operazioni di finanziamento possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno all’economia.

 

La norma infine aggiunge che tutte le operazioni precedentemente elencate possono essere effettuate:

1)      direttamente dalla Cassa medesima;

2)      mediante l’intermediazione di soggetti autorizzati all’esercizio del credito;

Tale ultima disposizione prevede l’eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese per le quali è ammesso esclusivamente il finanziamento attraverso l’intermediazione di soggetti autorizzati all’esercizio del credito.

 

In una nota informale presentata dal governo a corredo della proposta emendativa, si sottolinea che la predetta previsione che consente alla Cassa di effettuare operazioni di finanziamento mediante intermediazione di soggetti autorizzati all’esercizio del credito - strumento peraltro già utilizzato dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) -permetterebbe “di ampliare il volume di finanziamenti a favore del sistema, di ripartire il rischio di credito con le istituzioni creditizie intermediarie, nonché di utilizzare tali soggetti per l’istruttoria e la successiva selezione dei progetti da finanziarie”.

La nota evidenzia che in tal modo si darebbero “nuovi e più ampi utilizzi del risparmio postale a favore dell’economia e per la realizzazione di interessi economici generali”. Tali utilizzi sarebbero inoltre deliberati autonomamente dagli organi decisionali della CDP S.p.A., in coerenza con gli obiettivi statutari e nel rispetto sia degli equilibri economico-finanziari, sia della normativa comunitaria.


 

Articolo 3-bis
(Estensione del regime dell'IVA per cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria)

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione comunitaria, possono essere disciplinati le modalità e i termini per l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti delle risorse di cui al predetto articolo 7, comma 2, anche ad altre fattispecie con particolare riferimento ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

 

 

L’articolo 3-bis, introdotto dalle Commissioni riunite VI e X, prevede la possibilità di estendere il regime IVA ad esigibilità differita – di cui all’articolo 7 del D.L. n. 185/2008 e nel limite delle risorse in esso indicato – ad altre fattispecie con particolare riferimento ai fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo n. 270/1999.

 

L’articolo 7 del DL n. 185/2008 ha disposto una estensione dell’applicazione del regime IVA ad esigibilità differita[34]. Tale regime consente di determinare l’imposta periodica dovuta sulla base dell’effettivo incasso della fattura emessa qualora questo avvenga in un momento successivo a quello dell’emissione della fattura. Ai sensi del citato articolo 7 sono escluse dall’ambito di applicazione le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori, nonché i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA e quelli che applicano il regime dell’inversione contabile (c.d. reverse charge).

Il differimento dell’esigibilità dell’IVA è, in ogni caso, ammesso per un periodo massimo di un anno, trascorso il quale l’imposta diviene comunque esigibile; il termine annuale non trova applicazione nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

Ai fini della individuazione delle citate procedure, si segnala che secondo quanto precisato nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 77/E-28274 del 17 aprile 2000[35] l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi non rientra nell'ambito applicativo dell’articolo 26, comma 2, del DPR n. 633/1972 il quale si riferisce, appunto, alle procedure concorsuali o esecutive. La circolare, infatti, chiarisce che “in detta procedura non vi è dubbio che la posizione dei creditori e il soddisfacimento dei loro crediti degrada ad elemento di secondo piano a fronte del compito specifico assegnato agli organi della procedura che è quello della continuazione e del risanamento dell'impresa”.

Il comma 2 del citato articolo 7 subordina l’applicazione del beneficio alla preventiva autorizzazione comunitaria la quale, a tutt’oggi non risulta pervenuta.

Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, c.d. legge Prodi-bis) all’articolo 2, comma 1, prevede l'ammissione all'amministrazione straordinaria[36] delle imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento, in presenza dei seguenti requisiti:

a)    un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;

b)    debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi, tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, quanto dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

Possono essere ammesse all’amministrazione straordinaria anche le imprese confiscate ai sensi della legge 575/1965 e succ. modif. anche in mancanze dei requisiti previsti dalle suindicate lettere a) e b) (art. 2, comma 1-bis)[37].

Ai sensi dell’articolo 27 del D.Lgs. 270/99 le imprese dichiarate insolventi sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria solo in presenza di concrete prospettive di recupero da realizzarsi in via alternativa:

a)    mediante "la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno" ("programma di cessione dei complessi aziendali”);

b)    "tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni" ("programma di ristrutturazione");

c)    tramite “la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa di durata non superiore ad un anno” (“programma di cessione dei complessi di beni e contratti”), per le società operanti nel settore dei pubblici servizi essenziali[38].

Si ricorda che sul D.Lgs. n. 270/99 si è innestata la procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria introdotta dal decreto-legge n. 347/03 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/04, e successive modifiche,che ha previsto misure volte a semplificare l'ammissione alla procedura concorsuale e a rafforzare i poteri riconosciuti all'autorità amministrativa, per imprese con:

-        almeno 500 lavoratori subordinati;

-        debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro.

 

In merito alla definizione delle modalità e dei termini per l’attuazione della disciplina in commento, la norma rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

L’estensione del differimento dell’esigibilità dell’IVA, infine, viene subordinato alla preventiva autorizzazione comunitaria.

In proposito appare opportuno segnalare che l’articolo 66 della direttiva IVA n. 2006/112/CE autorizza gli Stati membri a stabilire, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, il differimento dell’esigibilità dell’IVA purché entro – tra l’altro - il momento dell’incasso del prezzo.

 


 

Articolo 4, commi 1-7
(Aggregazione tra imprese)

 


1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate nell'anno 2009, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

2. Nel caso di operazioni di conferi­mento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'anno 2009, si conside­rano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1 sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi dei commi precedenti è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrotta­mente, nei due anni precedenti l'opera­zione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.

5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

6. La società risultante dall'aggre­gazione, che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'opera­zione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 6, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.


 

 

I commi da 1 a 7 dellarticolo 4 recano disposizioni dirette a favorire le aggregazioni aziendali effettuate nel 2009 mediante operazioni di fusione, scissione e conferimenti neutrali (c.d. bonus aggregazioni).

A tal fine, si consente il riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore attribuito ai beni materiali e immateriali cui corrisponde, per le fusioni e le scissioni, una differenza da concambio.

La relazione illustrativa allegata al provvedimento chiarisce che il beneficio è finalizzato a “stimolare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale al fine di incentivare le imprese a incrementare le loro dimensioni per affrontare in modo più agevole l’attuale periodo di recessione e per risultare più competitive anche in un contesto di mercato più ampio di quello nazionale”.

In sostanza, vengono riprodotte, con qualche lieve differenza, le disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 2007[39] relative alle aggregazioni aziendali effettuate nel biennio 2007-2008. Rispetto alla precedente disciplina, la norma in esame: non prevede espressamente l’affrancamento gratuito dell’avviamento; non subordina la fruizione dell’agevolazione alla presentazione di una istanza preventiva di interpello all’Agenzia delle entrate al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti; ammette all’aggregazione le società con partecipazione fino al 20%.

La norma, pertanto, introduce una deroga al regime di neutralità fiscale che caratterizza tali operazioni e in base al quale il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini fiscali solo dopo l’applicazione e il pagamento delle imposte sulle medesime plusvalenze[40].

Si ricorda che le ultime modifiche al regime tributario sulle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende) sono state introdotte dalla legge finanziaria per il 2008[41] con decorrenza dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Tale disciplina prevede che il riconoscimento fiscale dei maggior valori attribuiti è subordinato al pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF/IRE), sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La misura dell’aliquota di imposta sostitutiva, determinata per scaglioni di maggiori valori dei beni iscritti, è pari al 12% per maggiori valori fino a 5 milioni di euro, al 14% per maggiori valori compresi tra 5 e 10 milioni di euro e al 16%per maggiori valori superiori a 10 milioni di euro.

 

Il comma 1 disciplina l’agevolazione fiscale relativamente alle operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione.

In merito all’ambito soggettivo, il beneficio spetta se il soggetto risultante dalla predetta operazione straordinaria sia uno dei seguenti soggetti passivi IRES: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato[42].

Non rileva, pertanto, la natura giuridica delle società o imprese che vengono fuse o scisse – che possono essere anche imprese individuali o società di persone - ma rileva esclusivamente la natura giuridica del soggetto risultante dall’operazione di fusione o scissione.

 

Oggetto dell’agevolazione sono i maggiori valori attribuiti ai beni strumentali materiali e immateriali delle aziende che partecipano alla fusione o scissione i quali vengono riconosciuti ai fini fiscali senza il pagamento di alcuna imposta.

Rispetto alle analoghe disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2006, non viene espressamente indicato l’avviamento tra i valori affrancabili[43].

In proposito si segnala, in primo luogo, che l’articolo 103 del TUIR, include, al comma 3, l’avviamento tra i beni immateriali ammortizzabili.

In secondo luogo, si ricorda che l’articolo 15, comma 10, del DL n. 185/2008 (c.d. decreto anti-crisi) prevede la possibilità di affrancare il valore dell’avviamento a seguito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti) attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva in misura pari al 16%; sul valore di avviamento affrancato viene contestualmente ridotto da 18 a 9 anni il periodo di ammortamento.

Al fine di evitare dubbi interpretativi, sarebbe opportuno precisare se l’avviamento rientra nell’ambito oggettivo dell’agevolazione in commento.

 

Inoltre, trattandosi di beni “strumentali” sono esclusi, come precisato anche nella relazione illustrativa, i beni in magazzino (c.d. rimanenze) e le partecipazioni.

La stessa relazione, inoltre, chiarisce che per l’individuazione delle attività cui può essere attribuito un maggior valore occorrerà fare riferimento ai dati emergenti dalla relazione dell’organo amministrativo o degli esperti, nonché dell’eventuale perizia di stima.

 

Le condizioni poste per l’applicazione del beneficio sono:

§      l’imputazione in bilancio del disavanzo di concambio in corrispondenza dei maggiori valori affrancati. Il beneficio, invece, non opera relativamente ai maggiori valori iscritti per effetto dell’imputazione del disavanzo da annullamento.

Il disavanzo da concambio misura l'eccedenza dell'aumento di capitale sociale deliberato dalla società incorporante o beneficiaria, rispetto al patrimonio netto della società incorporata o scissa recepito nelle sue scritture contabili ed esprime, dal punto di vista economico, i maggiori valori di mercato rispetto al valore dei beni iscritti nei bilanci delle società fuse o incorporate. Poiché il capitale sociale è rappresentato da azioni (o strumenti similari), il disavanzo da concambio è riferibile al differente valore economico delle azioni scambiate tra le società che partecipano alla fusione o scissione.

Il disavanzo da annullamento, pur originando dalla differenza tra valori economici e valori nominali, è collegato all’annullamento di azioni e pertanto presuppone un rapporto di partecipazione;

§      l’ammontare complessivo dei valori gratuitamente affrancati non può, in ogni caso, essere superiore a 5 milioni di euro.

Per i beni ammessi all’affrancamento gratuito in esame non troverebbe pertanto applicazione l’aliquota dell’imposta sostitutiva (12%) applicabile ai maggior valori fino a 5 milioni di euro.

Si desume peraltro, e sul punto sarebbe opportuna una conferma, che i maggior valori di importo superiore a 5 milioni di euro possano essere affrancati applicando le disposizioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2008. A tal fine, potrebbe risultare utile prevedere un coordinamento fra le due discipline vigenti.

 

Ai sensi del comma 3 il riconoscimento fiscale è attribuiti ai fini delle imposte dirette sul reddito (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione aziendale ossia, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, a decorrere dal 2010.

Pertanto, a decorrere dal 2010 saranno riconosciute deducibili ai fini fiscali le quote di ammortamento calcolate sui maggiori valori affrancati.

 

Il comma 2 applica il beneficio previsto dal comma 1 anche alle aggregazioni effettuate attraverso i conferimenti[44] di azienda.

Andrebbe chiarito se il rinvio al comma 1 interessi anche l’ambito soggettivo dei conferitari (articolo 73, comma 1, lettera a) del TUIR) ovvero includa tutti i soggetti conferitari (e quindi, ad esempio, i trust e i soggetti passivi IRES diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio dell’attività commerciale).

 

Il comma 3 individua i requisiti necessari per la fruizione dell’agevolazione in commento. In particolare:

1)   le imprese che partecipano all’aggregazione devono operare da almeno due anni;

2)   sono escluse le aggregazioni di partecipazioni che appartengono allo stesso gruppo societario;

3)   sono escluse le aggregazioni tra soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero per i quali esista un rapporto di controllo[45] anche indiretto.

 

Ai sensi del comma 4 il beneficio si applica qualora le imprese interessate all’aggregazione “si trovino o si siano trovate” ininterrottamente, nei due anni precedenti l’operazione nelle condizioni richieste dai precedenti commi.

La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16 del 21 marzo 2007 emanata in relazione al bonus aggregazioni introdotto dalla legge finanziaria 2007 ha fornito chiarimenti circa il comma 245 recante analoga disposizione a quella contenuta nel comma 4 in commento. In proposito, ha precisato che “La congiunzione "o" assume funzione non disgiuntiva ma aggiuntiva. Ne deriva che il beneficio potrà essere concesso solo a condizione che le imprese partecipanti alle descritte operazioni di aggregazione aziendale possiedano i requisiti soggettivi ed oggettivi (richiesti ai fini del riconoscimento fiscale) non solo al momento in cui viene posta in essere l'operazione di fusione, scissione o conferimento ma che li abbiano posseduti ininterrottamente anche nel corso dei due anni precedenti l'operazione stessa.”

Al fine di evitare dubbi interpretativi, anche alla luce dei chiarimenti già forniti sulla precedente identica disposizione, sarebbe opportuno sostituire le parole “si trovino o si siano trovate” con le parole “si trovino e si siano trovate”.

 

Il comma 5 dispone l’applicazione della normativa generale prevista per le imposte sui redditi in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni e contenzioso tributario.

 

I commi 6 e 7 recano disposizioni di natura antielusiva prevedendo la decadenza dall’agevolazione nelle ipotesi in cui, entro i successivi quattro anni, la società risultante dall’aggregazione:

§      effettui una ulteriore operazione straordinaria (trasformazione, fusione, scissione, conferimento, scambi di partecipazioni);

§      ceda i beni oggetto dell’affrancamento gratuito.

Nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza, la società è tenuta a liquidare e versare l’IRES e l’IRAP dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d’imposta precedenti. Su tali imposte non sono applicate né sanzioni né interessi.

Ai sensi del comma 6, tuttavia, il contribuente può opposi all’Amministrazione e chiedere la disapplicazione della decadenza dell’agevolazione, qualora dimostri, ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973, che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi.

 


 

Articolo 4, comma 7-bis
(Sostegno alle esportazioni)

 

7-bis. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, una quota pari a 300 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, giacenti sull'apposito conto di tesoreria, a cura del titolare del medesimo conto, è trasferita al conto di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.

 

 

Il comma 7-bis dell’articolo 4, introdotto durante l’esame in sede referente dalle Commissione riunite, destina 300 milioni di euro alle attività di credito all'esportazione.

A tale fine stabilisce che dalle disponibilità giacenti sul conto di tesoreria intestato al fondo istituito dall'art. 2 del DL 251/1981[46] sia prelevata la somma suindicata per essere trasferita, a cura del titolare del fondo, al conto di Tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295[47].

Nella relazione tecnica (em. 4.2000) si sottolinea che gli effetti correlati all’utilizzo dei due fondi – aventi natura rotativa ai sensi del DPCM 25 novembre 2003 – sono assimilabili, data la loro tipologia di attività, e che il trasferimento di risorse da un fondo all’alto non comporta effetti sui saldi.

L’articolo 2 del DL 251/81 ha istituitopresso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo, destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee a fronte di:

-        programmi di penetrazione commerciale comprendenti studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero, relativamente ai rischi e di mancato o incompleto ammortamento dei costi sostenuti per avviare o ampliare correnti di esportazione, in dipendenza di mancata riscossione derivante da guerra o evento catastrofico nonché di nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell'autorità straniera, ovvero di altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità.

-        attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143[48] all'articolo 25 ha attribuito alla SIMEST - con decorrenza 1° gennaio 1999 - la gestione di vari interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema, tra cui il fondo previsto dal decreto-legge n. 251/1981.

 

Il fondo per il sostegno dei crediti all’esportazione e degli investimenti all’estero, di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 (Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale), pure di natura rotativa, finanzia gli interventi previsti dalle leggi 24 maggio 1977 n. 277, 24 aprile 1990, n. 100[49] e 9 gennaio 1991, n. 19[50]. Anche la gestione di tali interventi è stata attribuita alla SIMEST ai sensi del citato articolo 25 del D.Lgs. 143/1998.

Il fondo (definito fondo di stabilizzazione dei cambi nella relazione tecnica dell0emendamento 4.200) finanzia gli interventi di sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo ed in particolare:

-        per crediti all'esportazione, in relazione a forniture all'estero di macchinari, studi, progettazioni e servizi di origine italiana (D.Lgs. 143/1998);

-        investimenti all'estero, in relazione a crediti ottenuti da imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese partecipate dalla SIMEST spa, in paesi non appartenenti all'Unione Europea (legge 100/1990); per crediti ottenuti dalle imprese del Triveneto per il finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese partecipate dalla FINEST spa in paesi dell'Europa Centrale e Orientale (legge 19/1991).

Il Fondo di cui alla legge 295/1973 è amministrato da un Comitato agevolazioni composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero degli affari esteri; da un rappresentante designato dalle regioni e da uno designato dall'ABI.

La destinazione di tale fondo, inserito nel fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, è soggetta a parere parlamentare[51].

 


 

Articolo 5, comma 1
(Riduzione aliquote imposta sostitutiva rivalutazione immobili)

 

1. All'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «con la misura del 7 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili» sono sostituite dalle seguenti: «con la misura del 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dell'1,5 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili».

 

 

L’articolo 5, comma 1, provvede a ridurre le aliquote dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione ed il riallineamento volontario dei valori contabili degli immobili non merce dal 7 per cento al 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dal 4 per cento all'1,5 per cento per quelli non ammortizzabili.

Secondo l’allegata relazione sugli effetti finanziari del provvedimento, per quanto concerne il tasso di adesione, “si incrementa di un ulteriore 60 per cento la stima dell'importo originario interessato in considerazione del fatto che la normativa proposta è più appetibile, stante la riduzione delle aliquote dell'imposta sostitutiva.”.

Si ricorda che i commi da 16 a 23 dell’articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008 hannointrodotto la facoltà di rivalutare gli immobili iscritti nel bilancio societario relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. La finalità è quella di consentire ai soggetti interessati l’adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile dei beni immobili, senza rinunciare al carattere oneroso della rivalutazione ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni.

Il comma 20 del citato articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto in particolare la possibilità di affrancare fiscalmente il maggior valore attribuito agli immobili attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e di eventuali addizionali.

 

L’aliquota d’imposta era stata fissata in misura:

§      pari al 7% per l’affrancamento fiscale del maggior valore attribuito agli immobili ammortizzabili;

§      pari al 4% per l’affrancamento fiscale del maggior valore attribuito agli immobili non ammortizzabili.

Il comma in esame modifica ora la misura di tali aliquote, riducendole per la rivalutazione ed il riallineamento volontario dei valori contabili degli immobili non merce dal 7 per cento al 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dal 4 per cento all'1,5 per cento per quelli non ammortizzabili.

 


 

Articolo 5, comma 1-bis
(Norme tecniche per le costruzioni)

 


1-bis. Nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, il termine del regime transitorio di cui al primo periodo è stabilito al 30 giugno 2009».


 

 

Il comma 1-bis modifica – nell’ambito delle disposizioni in materia di norme tecniche per le costruzioni introdotte dal comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136[52] e prorogate da ultimo ai sensi del comma 1-septies, dell’articolo 29 del DL 207 del 2008[53] al 30 giugno 2010 - la durata del regime transitorio previsto dal comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 248/2007 delle sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni», che viene stabilita al 30 giugno 2009.

Il comma 1-septies, dell’articolo 29 del DL 207 del 2008, con una modifica al comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 248/2007[54], ha prorogato al 30 giugno 2010 le disposizioni transitorie in materia di norme tecniche per le costruzioni introdotte dal comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136[55], peraltro già prorogato - da ultimo al 30 giugno 2009 - ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248[56].

 

L’articolo 20 del DL n. 248 del 2007 aveva esteso l’applicazione della disciplina transitoria prevista per la redazione delle norme tecniche in materia di costruzioni dal citato articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 alle revisioni generali delle medesime norme tecniche.

Ai sensi del comma 4, le nuove norme tecniche per le costruzioni devono, invece, essere applicate immediatamente agli interventi definiti dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003[57] di attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica[58] e relativi:

-        agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;

-        agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

 

Si ricorda che le Norme tecniche per le costruzioni sono state adottate con DM 14 settembre 2005, in attuazione del citato art. 5 del decreto legge n. 136 del 2005.

Tale ultima disposizione ha attribuito al Consiglio dei lavori pubblici la competenza a provvedere, con il concerto della Protezione civile, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l’adeguamento, anche sismico ed idraulico delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.

Il DM 14 settembre 2005 ha riformato definitivamente i criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, allo scopo di riunire in un T.U. la disciplina tecnica relativa alla progettazione ed all’esecuzione delle costruzioni e di realizzarne nel contempo l’omogeneizzazione e la razionalizzazione. Tali norme rappresentano la messa a punto, per la prima volta nella legislazione nazionale, di una normativa complessa e completa in materia di costruzioni relativa alla progettazione strutturale degli edifici ed alle principali opere di ingegneria civile, alle caratteristiche dei materiali e dei prodotti utilizzati. Essa costituisce, inoltre, un aggiornamento del quadro normativo nazionale in materia strutturale, basato essenzialmente sulle leggi fondamentali n. 1086/1971 e sulla legge n. 64/1974. Si ricorda, infine, che il nuovo corpo normativo interagisce in modo rilevante anche con la disciplina della citata ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003, la cui applicabilità continuerà a rimanere facoltativa.

Il comma 2 dell’articolo 5 ha previsto l’emanazione delle norme tecniche con le procedure di cui all’articolo 52 del T.U. in materia di edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001)[59], di concerto con il Dipartimento della protezione civile.

Con il comma 2-bis dell’articolo 5 del decreto legge n. 136, aggiunto dall'art. 14-undevicies, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115[60], è stato previsto un periodo transitorio di diciotto mesi dall’entrata in vigore del DM 14 settembre 2005[61] – fino al 23 aprile 2007 – al fine di permettere una fase di sperimentazione delle nuove norme tecniche e durante il quale sarebbe stato possibile applicare, in alternativa alle stesse, la normativa precedentedi cui alla legge n. 1086/1971 ed alla legge n. 64/1974.

Con l’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300[62], è stata prorogata al 31 dicembre 2007 la fase transitoria durante la quale, in alternativa alle norme tecniche per le costruzioni, approvate con DM 14 settembre 2005, può continuare ad applicarsi la normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64[63]. Da ultimo, il primo comma del citato art. 20 del DL n. 248 del 2007 aveva esteso la proroga al 30 giugno 2009.

Il nuovo testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioniè stato quindi approvato nel corso della XV legislatura con il DM 14 gennaio 2008.

Gli artt. 1 e 2 del decreto dispongono che esse sostituiscono quelle approvate con il precedente DM 14 settembre 2005 e che entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione sulla G.U.[64], il 5 marzo 2008.

Analogamente a quanto previsto per le norme tecniche del 2005, anche per l’aggiornamento delle norme tecniche si prevede l’istituzione, durante il periodo transitorio, di un’apposita Commissione consultiva con il compito di monitorarne l’attuazione (art. 20, comma 6, del decreto legge n. 248 del 2007).

Inoltre, sempre l’art. 20, comma 5, del decreto legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, dispone che debbano essere effettuate, dai rispettivi proprietari, entro il 31 dicembre 2010, tutte le verifiche tecniche previste dall’art. 2, comma 3, dell’ordinanza n. 3274 del 2003 ed esse dovranno riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2[65].

 

 



 

Articolo 5-bis
(Misure per il settore turistico)

 


1. Al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applica­bile al settore turistico nell'attuale fase di crisi economica, e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale derivante dai rapporti concessori in essere, il Governo, entro il 30 settembre 2009, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:

a) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;

b) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;

c) a precisare, in conformità alla normativa, l'esatta definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del citato decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993.

d) ad assicurare uniformità di appli­cazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 03, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;

e) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree dema­niali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;

f) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari e del tempo di utilizzo dei beni;

g) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;

h) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della parti­colare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

2. Nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, nonché della normativa di coordinamento e di attuazione di cui al comma 1, e comunque fino al 30 settembre 2009, è sospesa la riscossione dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contributi sospesi ai sensi del precedente periodo sono versati senza aggravio di spesa per interessi, in un'unica soluzione alla data del primo termine di versamento successivo al 30 settembre 2009. Agli oneri per interessi derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


L’articolo in esame, introdotto nel corso dell’esame in sede referente presso le Commissioni VI e X, prescrive, al comma 1, che il Governo adotti, entro il 30 settembre 2009, un regolamento ex art. 17, co. 1, L. n. 400/1988, per l’attuazione delle norme relative alla determinazione dei canoni annui dovuti su concessioni rilasciate o rinnovate per finalità turistico-ricreative che utilizzino il demanio marittimo, al fine di precisare il quadro normativo concernente il settore turistico nell'attuale fase di crisi economica anche allo scopo di ridimensionare il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo volendo assicurare il gettito erariale derivante dai relativi rapporti concessori.

 

La disciplina generale delle concessioni demaniali marittime è contemplata dagli articoli 36-52 del Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione[66].

In relazione alla competenza in materia, si ricorda che l’articolo 105, comma 2, lettera l), del d.lgs. 112/1998[67], ha conferito alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di energia.

Per quanto concerne la misura dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative, l’art. 03 del D.L. 400/1993[68] ne ha contemplato l’articolazione in base alla diversa valenza turistica delle aree utilizzate; tali aree erano pertanto suddivise in tre categorie (A, B e C) in base alle determinazioni della Regione competente. Lo stesso decreto-legge stabiliva la misura base del canone per ogni categoria individuandone le modalità di determinazione e di aggiornamento.

La finanziaria per il 2007 (L. n.296/2006) ha, rinnovato i suddetti criteri per l’individuazione dei canoni demaniali marittimi, da determinarsi in base alla valenza turistica delle aree a tal fine suddivise in sole due categorie - A (alta valenza turistica) e B (normale valenza turistica) - in luogo delle tre preesistenti e sempre individuate con proprio provvedimento dalle regioni competenti

 

Più specificamente si richiede che l’Esecutivo eserciti la propria potestà regolamentare per la disciplina dei seguenti aspetti:

a) tutela dei rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;

b) trattamenti maggiormente equi verso i gestori di attività balneari su immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;

c) esatta definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 1, co. 251, lettera b), numero 2.1), della legge finanziaria 2007;

Si ricorda che con la legge finanziaria per il 2007[69], commi 250-257 si è previsto, tra le misure di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, un aumento dei canoni demaniali marittimi, prevedendone, per il futuro, adeguamenti calibrati in base alla valenza turistica e quindi alla redditività delle singole aree, a tal fine suddivise in due categorie. La norma ha sostituito la precedente disciplina – peraltro mai applicata - di cui all’articolo 32, comma 23, del D.L. 269/2003[70], recante un aumento del 300% dei medesimi canoni.

Tali misure di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico contenute nella finanziaria per il 2007 restano peraltro ancora inattuate. Il Ministero ha, infatti, provveduto ai soli aggiornamenti "ordinari" dei canoni in questione, allo scopo di rivederne la misura minima e di adeguarne all'inflazione le misure unitarie necessarie a rideterminarne gli importi, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di riferimento[71].

In relazione alla misura del canone annuo,la finanziaria per il 2007, all’art. 1, co. 251, lett. b), prevede che, per gli anni 2004, 2005 e 2006, si applichino le misure unitarie previgenti e non trovi pertanto applicazione la maggiorazione prevista dall’articolo 32, comma 22, del D.L. n. 269 del 2003, più volte differita, che quindi non avrà attuazione. Si prevede quindi che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applichino i nuovi importi, aggiornati in base agli indici ISTAT maturati alla stessa data.

Novellando la disciplina di cui al D.L. 400/1993, la finanziaria per il 2007 ha inoltre: chiarito che le concessioniautomaticamente rinnovate alla scadenza non possono avere durata superiore a venti anni; previsto la revoca delle concessioni a fronte di gravi violazioni edilizie da parte del concessionario; imposto alle Regioni l’obbligo, nella predisposizione dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo[72], consultando i comuni interessati; specificato che l’obbligo di versare l’indennizzo per l’utilizzazione di beni demaniali marittimi senza titolo ovvero in difformità dal titolo concessorio è dovuto solo in caso di mera occupazione di beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze.

E’ opportuno, infine, ricordare che il 24 aprile 2008 l’Agenzia del Demanio ha promosso un incontro con l’associazione di categoria ITB Italia[73] sul tema delle modalità di interpretazione dei commi 250-257 della finanziaria per il 2007. Durante l’incontro è stato istituito un tavolo tecnico allo scopo di esaminare eventuali casi di difficile e non chiara definizione[74] e di migliorare, uniformare e agevolare l’applicazione della norma su tutto il territorio nazionale. E’ stata inoltre auspicata la predisposizione di un Testo Unico di riferimento sul demanio marittimo al fine di raggruppare, semplificare e armonizzare le numerose norme che attualmente regolano la materia[75].

 

d) garanzia della uniformità di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi del citato art. 03, co. 4, del D.L. n. 400/1993;

 

Il suddetto comma 4 stabilisce che i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione, se l'utilizzazione è inferiore all'anno e purché non sussistano strutture permanenti oltre la durata della concessione stessa.

In merito a quanto sopra riportato si ricorda che ai sensi dell’art.11, co. 8, L. n.135/2001 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento al DPCM 13 settembre 2002, contenente i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, cessano di avere applicazione tutte le disposizioni (ad esclusione dell’art. 01 co. 2) del D.L. n. 400/1993, relative a concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, che risultino incompatibili con la nuova disciplina recata dal suddetto documento e con la disciplina regionale di recepimento o di adeguamento alle stesse linee guida.

 

e) realizzazione di una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;

f) previsione di misure dei canoni di concessione più contenute, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, modulando l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari, e del tempo di utilizzo dei beni;

g) previsione di un prolungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5%;

h) definizione univoca del criterio di amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

 

Ai sensi del successivo comma 2, viene disposta la sospensione della riscossione dei contributi dovuti ex art. 03 del D.L. n. 400/1993, come modificato dalla finanziaria 2007, in attesa di definire una nuova disciplina regolamentare e della normativa di attuazione di cui al suddetto comma 1. In ogni caso la sospensione resta efficace sino al 30 settembre 2009.

 

All'onere derivante dal presente comma, quantificato in 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del «Fondo per interventi strutturali di politica economica», istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004.

Il citato comma 5 dell’art. 10 del citato decreto-legge n. 282/2004 ha previsto - al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica - l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un apposito fondo, denominato “Fondo per interventi strutturali di politica economica". Il fondo viene in sostanza utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Il Fondo è iscritto nell’ambito del Ministero dell’economia e finanze, Missione politiche economico finanziarie e di bilancio, u.p.b. 1.2.3, cap. 3075.

Nella legge di bilancio per il 2009 (legge n. 204/2008 e D.M. economia e finanze 30 dicembre 2008, recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base) il Fondo risulta dotato di 77,8 milioni di euro.

Per quanto concerne le effettive disponibilità di bilancio, si fa presente che a valere sulle disponibilità del Fondo per l’anno 2009 hanno trovato copertura finanziaria ulteriori provvedimenti legislativi adottati nell’ultimo trimestre 2008 e nel corso dell’esercizio.


 

Articolo 6, comma 1
(Sostegno al finanziamento per l’acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali)

 

1. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite anche le modalità per favorire l'intervento della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all'articolo 1.

 

 

L’articolo 6, comma 1, prevede l’intervento della SACE spa nella prestazione di garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti destinati all’acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali di cui all’articolo 1 del decreto-legge in esame.

Ai fini della definizione delle modalità per favorire l’intervento della SACE la norma in esame rinvia al medesimo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 9, comma 3, del DL 185/08[76] (c.d. decreto anticrisi), con il quale sono stabilite le modalità per favorire l’intervento di imprese di assicurazione e della SACE nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

 

Ai sensi del citato comma 3 dell’art. 9 del DL 185/08, per l’emanazione del previsto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze viene fissato il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 185/08[77].

Si ricorda che la Società per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), riformata dal titolo I del D.Lgs. 143/1998 e successivamente dal D.Lgs. n. 170/1999, ha la funzione di assumere in assicurazione e in riassicurazione la garanzia sui rischi (di carattere politico, economico, commerciale e dei cambi, ovvero per eventi eccezionali, come le catastrofi) ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero[78].

Modifiche alla normativa concernente la SACE sono state introdotte, da ultimo, dai commi da 1334 a 1339, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006).

Le citate disposizioni della legge finanziaria per il 2007 hanno inciso più direttamente sulle funzioni assegnate alla SACE, autorizzandola a rilasciare garanzie e coperture assicurative per le imprese estere in relazione a progetti strategici per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia. Inoltre,viene ampliata la gamma dei soggetti/clienti della SACE, in quanto le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a società finanziarie, purché rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, relativamente a crediti concessi da tali soggetti ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività nonché quelle connesse e strumentali. Si esclude, in ogni caso, che le garanzie e le assicurazioni possano essere concesse ad operatori nazionali o alla controparte estera per i crediti concessi da tali soggetti a Stati e banche centrali destinati al finanziamento di debiti di tali Stati.

Le rilevanti modifiche introdotte con la legge finanziaria per il 2007 hanno riguardato inoltre:

-        la soppressione della disposizione prevista al comma 2 dell'articolo 2 del D.Lgs. 143/1998, in base alla quale gli accordi di riassicurazione e di coassicurazione stipulati dalla SACE con enti o imprese italiani dovevano essere autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

-        l’attribuzione alla SACE della facoltà di stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di mercato con operatori primari del settore. In tal modo è stata prevista la possibilità per la SACE di gestire attivamente i propri rischi attraverso la conclusione di contratti di copertura dei rischi assunti con soggetti qualificati.


 

Articolo 6, comma 1-bis
(Utilizzo del Fondo per l’estinzione dei debiti pregressi)

 


1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni del comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, delle legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano, alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con le modalità ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non è consentita l'utilizzazione per spese di personale.

1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e della allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri compe­tenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui all'articolo 3, comma 68, della medesima legge n. 244 del 2007, è prorogato al 20 settembre 2009.

1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'econo­mia e delle finanze elabora specifiche proposte».


 

 

Il comma 1-bis dell’articolo 6, introdotto durante l’esame in sede referente delle Commissioni riunite, integra le disposizioni dell’articolo 9, del decreto-legge n. 185 del 2008, aggiungendovi i commi da 1-bis a 1-quater, in materia estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali, in particolare estendendo la disciplina applicata ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri al 31 dicembre 2007 anche a quelli maturati al 31 dicembre 2008 e prevedendo un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa per evitare la formazione di nuove situazioni debitorie.

 

In particolare, il comma 1-bis dell’articolo 9 del D.L. n. 185/2008, aggiunto nel testo novellato, dispone l’applicazione della norma di cui al comma 1anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, consentendo pertanto il pagamento di tali debiti a valere sulle risorse rese disponibili a seguito del completamento dei pagamenti effettuati per la liquidazione delle istanze di rimborso IVA sulle auto aziendali, che sono state iscritte sull’apposito Fondo per l’estinzione dei debiti pregressi, alle stesse condizioni e nei limiti della disciplina prevista dalla citata norma.

Si ricorda che il comma 1, articolo 9, del DL n. 185/2008, aggiungendo un periodo al comma 12 dell’articolo 15-bis del D.L. n. 81/2007, in materia di rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione dei pagamenti da parte delle PA, ha previsto che le risorse rese disponibili a seguito del completamento dei pagamenti effettuati per la liquidazione delle istanze di rimborso IVA sulle auto aziendali[79] siano iscritte, per gli anni 2008 e 2009, sul Fondo per l’estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato, istituito dall’articolo 50 della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005). Tali risorse sono finalizzate:

-        per l’anno 2008, all’estinzione di crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008[80]. In base alla novella disposta dalla norma in esame, le risorse per l’anno 2008 saranno destinate anche all’estinzione dei crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008;

-        per l’anno 2009, essesono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate-Fondi di Bilancio” per la successiva erogazione ai contribuenti che abbiano effettuato richiesta di rimborso da più di dieci anni e per i quali valgono le disposizioni di cui all’art. 1, co. 139, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007)[81].

 

La norma inoltre dispone che “in ogni caso non è consentita l’utilizzazione per spese di personale”.

Sulla base della formulazione della norma, pertanto, i crediti maturati nei confronti delle amministrazioni centrali per spese di personale non possono essere estinti con le risorse del citato Fondo. Risulterebbe peraltro opportuno chiarire se tale divieto si applichi anche ai crediti di questa natura che nel frattempo siano stati eventualmente estinti in forza della vigente normativa (articolo 9, comma 1, del D.L. 185/2008), che non prescriveva il divieto medesimo.

 

La norma inoltreintroduce una disposizione volta ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse e ad evitare la formazione di nuove situazioni debitorie delle amministrazioni centrali: i Ministeri sono chiamati ad avviare, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3, comma 67, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e della allocazione delle relative risorse in bilancio (comma 1-ter aggiuntoall’articolo 9 del D.L. n. 185/2008).

 

Si ricorda che, ai sensi del citato comma 67, entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio atto di indirizzo, prosegue e aggiorna il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (spending review)[82], tenendo conto delle missioni e dei programmi in cui si articola il bilancio. Al riguardo il Governo è chiamato a riferire sullo stato e sulle risultanze del programma in un apposito allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria.

 

I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti e costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della citata legge finanziaria per il 2008, da inviare al Parlamento e al Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Il citato comma 68 ha previsto una specifica procedura parlamentare in base alla quale entro il 15 giugno di ciascun anno ogni Ministro trasmette alle Camere - ai fini dell’esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria - una relazione recante elementi conoscitivi in ordine allo stato della spesa; all'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza; al grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.

 

Allo scopo di permettere ai Ministri competenti di redigere i rapporti sull’analisi e revisione delle procedure di spesa, la norma proroga al 20 settembre 2009 il termine del 15 giugno previsto dal citato articolo 3, comma 68, della legge finanziaria per il 2008, entro il quale annualmente ciascun Ministro trasmette alle Camere la relazione con gli elementi conoscitivi sullo stato della spesa ai fini dell’esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

 

Si precisa, infine, che i rapporti di cui al comma precedente sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giungo 2009 (comma 1-quater aggiuntoall’articolo 9 del D.L. n. 185/2008).


 

Articolo 7, commi 1, 2-3
(Controlli fiscali)

 


1. Il controllo delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, fruite in sede di liquidazione o autoliquidazione dell'imposta principale, è eseguito prioritariamente sulla base di criteri selettivi approvati con atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che tengono conto di specifiche analisi di rischio circa l'indebito utilizzo delle agevolazioni medesime. La conseguente maggiore capacità operativa per l'Agenzia delle entrate viene destinata all'esecuzione di specifici controlli volti al contrasto dell'utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

(omissis)

2. Al comma 18 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «È punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i crediti di cui al primo periodo per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.».

2-bis. L'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si interpreta nel senso che il termine di centoventi giorni ivi previsto è di natura ordinatoria. Conseguentemente il pote­re di accertamento si esercita, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presi­dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro i termini ivi previsti che decorrono da quello di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente prima della data di entrata in vigore del comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.

3. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 10 milioni di euro per l'anno 2009, di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.


 

 

L’articolo 7 in esame reca disposizioni in materia di potenziamento dei controlli fiscali e di inasprimento delle sanzioni per l’indebito utilizzo di crediti in compensazione.

Il comma 1, come modificato nel corso dell’esame del provvedimento presso le Commissioni riunite VI e X, istituisce e disciplina una forma di controllo mirato sulle agevolazioni previste dalla legge per le seguenti imposte indirette:

§      imposta di registro;

§      imposta ipotecaria e catastale;

§      imposta sulle successioni e donazioni.

Si tratta delle agevolazioni fruite in sede di liquidazione o di autoliquidazione delle imposte principali.

A seguito delle modifiche apportate nel corso dell’esame in sede referente, l’effettuazione del controllo avviene prioritariamente sulla base di appositi criteri selettivi, da approvare con atto del Direttore dell’Agenzia delle entrate tenendo conto di specifiche analisi di rischio legate all’indebito utilizzo delle agevolazioni medesime.

Dalla nuova formulazione della norma sembra dunque evincersi che i controlli saranno effettuati, in prima battuta, mediante l’utilizzo dei criteri selettivi basati sull’analisi di rischio; a tali modalità saranno poi affiancati gli ordinari metodi di accertamento.

 

La Relazione illustrativa dell’originario disegno di legge chiarisce che “la norma prevede che il controllo sia eseguito solo riguardo alle posizioni individuate in base” ai suddetti criteri selettivi.

 

Le disposizioni stimano che dal nuovo sistema di accertamento mirato derivi una maggiore capacità operativa, da destinare all’attività di contrasto dell’utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazione, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241[83], e successive modificazioni.

 

In materia di compensazioni, ai sensi del citato articolo 17 (comma 1) i contribuenti effettuano i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti dello stesso periodo nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

Il comma 2 dell’articolo 17 elenca le tipologie di crediti e debiti in relazione ai quali sono ammessi il versamento unitario e la compensazione.

 

La Relazione illustrativa all’originario disegno di legge stima, in proposito, che dalla concentrazione dell’azione nei confronti delle posizioni maggiormente significative potrebbe discendere un risparmio di risorse, il cui impiego verrebbe ottimizzato in attività potenzialmente più proficue.

Nella medesima Relazione si precisa che i controlli e le eventuali azioni di recupero seguiranno l’impianto normativo e sanzionatorio contenuto nelle disposizioni previste nel testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (in particolare nella tariffa allegata), nonché nelle singole norme agevolative. Peraltro, le norme elencate dalla Relazione a titolo esemplificativo concernono principalmente il settore agricolo.

Il comma 2 dell’articolo in esame prevede una sanzione del duecento per cento dell’importo corrispondente al credito indebitamente compensato per tutte le ipotesi in cui, nel corso di uno stesso anno solare, siano state effettuate compensazioni con crediti inesistenti per importi superiori a cinquantamila euro.

 

A tal fine, la disposizione aggiunge un periodo all’articolo 27, comma 18 del decreto-legge “anticrisi” – DL 29 novembre 2008, n. 185. Si ricorda che il citato comma 18 ha inasprito le sanzioni amministrative per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti aumentando la sanzione da un minimo del cento per cento ad un massimo del duecento per cento della misura dei crediti stessi.

La norma di cui al comma 2, come precisa la Relazione illustrativa, ancora la valutazione circa la gravità della violazione all’entità quantitativa di tributi, sanzioni, interessi e contributi la cui riscossione viene artificiosamente impedita.

 

La Relazione tecnica dell’originario DDL stima che l’intensificazione dei controlli - in virtù della maggiore capacità operativa resa disponibile a seguito dell’effettuazione di accertamenti “mirati” - e all’inasprimento delle sanzioni consentono di prevedere una contrazione del fenomeno dell’indebita compensazione in misura ulteriore rispetto agli effetti già attesi dalle misure di cui al D.L. n. 185 del 2008, articolo 27, commi 16-20.

Tali norme hanno in particolare:

-          ampliato i termini per la notifica dell’atto di recupero per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati (da effettuarsi il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo);

-          disposto in relazione alle conseguenze del mancato pagamento delle somme dovute in base all’atto di recupero, anche non definitivo, entro il termine assegnato dall’ufficio: in tale ipotesi, le somme dovute sono iscritte nei ruoli straordinari;

-          recato la disciplina dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute in base all’atto di recupero: essi sono equiparati ai termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base a provvedimenti di accertamento, e la notifica deve avvenire entro il secondo anno successivo all’emissione della cartella.

Il maggior gettito prevedibile in relazione alle misure introdotte con l’intervento in esame, di conseguenza, ammonterebbe a circa 10 miliardi di euro per il 2009, 100 milioni per il 2010, 200 milioni per il 2011 e a 310 milioni a decorrere dal 2012.

 

Il comma 2-bis, inserito durante l’esame del provvedimento presso le Commissioni riunite VI e X, reca l’interpretazione autentica dell’articolo 24, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185[84] (cd. “anticrisi”) prorogando al 31 dicembre 2009 o al il 31 dicembre 2010, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o dichiarazione nulla, (per effetto del rinvio all’articolo 43 del DPR n. 600 del 1973) i termini per l’esecuzione delle procedure direcupero degli aiuti di stato, indebitamente percepiti, consistenti nell’esenzione dall’imposta sul reddito in favore delle società c.d. ex municipalizzate.

 

L’articolo 24 del decreto-legge “anticrisi” ha infatti modificato le procedure per il recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione 2003/193/CE della Commissione, limitatamente agli aiuti consistenti nell’esenzione dall’imposta sul reddito in favore delle società c.d. ex municipalizzate. In particolare, le disposizioni sono state emanate per dare maggiore efficacia all’azione di recupero; consentendo all’Agenzia delle entrate di esercitare, ai fini del recupero degli aiuti, i poteri di accertamento e riscossione analoghi a quelli riconosciuti in materia tributaria (articolo 24, comma 1).

 

Si ricorda che ai sensi della decisione della Commissione europea 2003/193/CE[85], è stato riconosciuta quale aiuto di Stato l’esenzione triennale dall’imposta sul reddito (IRES) concessa a favore di società per azioni a partecipazione totale o maggioritaria degli enti locali (c.d. ex municipalizzate)[86], nonché la possibilità per queste di stipulare prestiti a tassi agevolati con la Cassa depositi e prestiti[87], obbligando pertanto l’Italia al recupero delle somme indebitamente erogate. A seguito dell’inadempimento dello Stato italiano in relazione al suddetto obbligo di recupero, la Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza 1° giugno 2006, causa C-207/2005) ha condannato l’Italia per non aver proceduto al recupero delle agevolazioni illegittime. Il Governo italiano non ha però tempestivamente provveduto a dare esecuzione alla pronuncia della Corte di Giustizia, con conseguente avvio, da parte della Commissione, della procedura d’infrazione n. 2006/2456, promossa ai sensi dell’articolo 228 del Trattato CE.

Con l’articolo 1 del D.L. 10/2007[88] è stata ridefinita[89] la procedura per il recupero degli aiuti illegittimi censurati dalla decisione 2003/193/CE, limitatamente agli aiuti consistenti nell’esenzione dalle imposte sul reddito. La norma ha attribuito all’Agenzia delle Entrate il compito di recuperare gli aiuti concretizzatisi nella mancata corresponsione di imposte, nonché i relativi interessi, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l’aiuto è stato fruito.

 

In particolare, il comma 2-bisin esame sancisce la natura ordinatoria del termine (recato al comma 3 dell’articolo 24 del d.l. n. 185 del 2008) di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 185 del 2008, entro cui l’Agenzia delle Entrate può effettuare gli accertamenti necessari per la liquidazione degli aiuti da recuperare e notificare i relativi avvisi di accertamento, posticipando il termine ultimo per l’esercizio del potere di accertamento.

 

La nuova norma prescrive inoltre che il potere di accertamento si eserciti secondo le disposizioni comuni sulla notifica degli avvisi di accertamento recate dall’articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600[90].

Ai sensi del citato articolo 43, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salvo il caso di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, per cui l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Poiché, per effetto del richiamo operato dal comma in esame all’articolo 27 della legge n. 62 del 2005 (nella sua originaria formulazione), l’anno di presentazione della dichiarazione è il 2005, il termine per la notifica degli avvisi risulta essere il 31 dicembre 2009 (o il 31 dicembre 2010, in caso di dichiarazione omessa o nulla).

 

Tali termini per l’accertamento decorrono, infatti,dal termine fissato dall'articolo 27, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62[91], nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del comma 11 dell'articolo 1, del D.L. n. 10 del 2007 che, come si è visto supra, ha modificato le procedure di recupero.

L’originaria formulazione dell’articolo 27, comma 3 si riferiva al termine entro cui i beneficiari dell’esenzione erano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d'imposta nei quali fosse stato fruito il regime di esenzione, con autoliquidazione delle imposte dovute. Al fine di fissare questo termine, la norma rinviava a quanto prescritto dal comma 2 dell’articolo 27 il quale rimandava, ulteriormente, al comma 6.

Il comma 6 si riferisce sia a un provvedimento dirigenziale cui demandare la determinazione delle modalità applicative delle disposizioni recate dal medesimo articolo 27, sia a un regolamento emanato per stabilite le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di recupero e per la quantificazione dell'aiuto indebito. Con provvedimento direttoriale 1° giugno 2005, pubblicato nella GU 14 giugno 2005, sono state stabilite le modalità applicative delle disposizioni in tema di recupero degli aiuti di stato[92].

Ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 2 e 6 dell’articolo 27, sembra dunque evincersi che il termine per la presentazione delle dichiarazioni fosse fissato in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento cui era demandata la determinazione delle modalità applicative delle disposizioni recate dal medesimo articolo 27.

 

Il comma 3 dispone – in conseguenza delle previsioni di cui ai precedenti commi - una riduzione delle dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» di 10 milioni di euro per l'anno 2009, di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Ciò in relazione al fatto che i crediti d’imposta sono contabilizzati come maggiore spesa a carico del bilancio dello Stato.

Pertanto, le risorse derivanti dagli interventi di cui all’articolo in esame sono destinate – secondo quanto previsto dall’articolo 8 comma 1, lett. a) del decreto legge - a coprire parte degli oneri recati dal provvedimento in esame.

Si ricorda in proposito che già il decreto legge n. 185 del 2008 [93] (articolo 27, comma 21) ha previsto una riduzione delle dotazioni finanziarie relative alla missione di spesa “Politiche economico-finanziarie e di bilancio” pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009, 165 milioni per l'anno 2010 e 220 milioni a decorrere dall'anno 2011, in conseguenza delle misure di cui all’articolo 27, commi 16-20, sopra illustrate, relative alla repressione del fenomeno dell’indebito utilizzo di crediti in compensazione.

La dotazione della suddetta missione secondo le previsioni iniziali della legge di bilancio per il 2009 (legge 22 dicembre 2008, n. 204) è pari a 66.255 milioni di euro per il 2009, 63.212 milioni per il 2010 e a 63.181 milioni per il 2011.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 1° dicembre 2008 la Commissione ha presentato una comunicazione sulla strategia coordinata per migliorare la lotta contro le frodi a danno dell'IVA nell'Unione europea (COM(2008)807).

Il documento rileva la necessità di un approccio comune sia a livello legislativo che operativo del sistema IVA, osservando che a causa delle differenze a livello operativo fra gli Stati membri, gli autori di frodi possono avere l'opportunità di violare le misure legislative comunitarie, spostando le proprie attività verso quegli Stati membri che non hanno applicato le misure in materia in modo efficace.

Il documento preannuncia pertanto una serie di proposte che saranno intraprese tra le quali la cooperazione amministrativa nel settore fiscale tra Stati membri (vedi oltre), il rafforzamento degli strumenti per l'individuazione delle frodi a danno dell'IVA, e il miglioramento dei mezzi per recuperare gettito fiscale perduto a causa di frodi e per punire i responsabili.

La comunicazione è stata trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo.

 

Il 2 febbraio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (COM(2009)9).

La proposta prospetta una serie di misure volte a migliorare la cooperazione amministrativa nel settore fiscale al fine di evitare gli effetti negativi delle pratiche fiscali dannose e consentire un buon funzionamento del mercato interno.

La proposta è stata trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo che la esamineranno secondo la procedura di consultazione.

 

 


 

Articolo 7, commi 1-bis-1-ter
(Potenziamento lotta all’evasione e mantenimento di somme in bilancio)

 


1-bis. Per l'espletamento delle atti­vità di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base «Funzio­namento» del programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla forma­zione ed all'aggiornamento professio­nale del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispon­dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzial­mente utilizzando l'accantonameto relativo al Ministero medesimo e le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», unità previsionale di base 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente - capitolo n. 3094 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio suc­cessivo.

1-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2008 sono mantenute in bilancio. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 3.750.000 per la copertura di quota parte degli oneri cui all'articolo 1, comma 5, quanto a euro 1.200.000 per la copertura degli oneri di cui al comma 1-quater del presente articolo, e, quanto a euro 25.050.000, per essere riassegnate, nell'anno 2009, al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


 

 

Il comma 1-bis, approvato durante l’esame in sede referente delle Commissioni riunite, dispone l’incremento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 degli stanziamenti finalizzati a finanziare l’attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’u.p.b. “funzionamento” (1.3.1), del programma “Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali”, missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”.

La norma in particolare precisa che l’incremento dello stanziamento è volto a finanziare le spese relative all’addestramento, alla formazione e all’aggiornamento professionale del personale.

La copertura dell’onere, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 è disposta a valere sul Fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze per il 2009, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.

 

La norma inoltre dispone il mantenimento in bilancio, nel conto residui, delle somme iscritte e non impegnate per l’anno finanziario 2008 sul capitolo 3094, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, iscritto nell’ambito della u.p.b. 25.1.3, missione “Fondi da ripartire”, programma “Fondi da assegnare”, ai fini del loro utilizzo nell’esercizio finanziario successivo.

Le somme stanziate al capitolo 3094 sono relative al Fondo del 5 per mille del gettito IRE da utilizzare per le finalità di sostegno del volontariato, finanziamento della ricerca scientifica, della ricerca sanitaria e dell'università, nonché delle attività sociali svolte dai comuni di residenza dei contribuenti,

 

Si ricorda che la disciplina della ripartizione del 5 per mille dell’IRE è calcolata sugli incassi in conto competenza relativi a tale imposta, come da rendiconto del bilancio dello Stato, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti[94].

Le risorse iscritte nel bilancio per l’esercizio finanziario 2008, derivanti dall’applicazione della misura del 5 per mille a valere sulle dichiarazioni dei redditi 2006, è pari a 405 milioni di euro, ai sensi di quanto previsto dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 1237, legge n. 296/2006), come successivamente modificato dalla legge finanziaria 2008 (art. 3, co. 4, legge n. 244/2007) e dal D.L. n. 248/2007 (legge n. 31/2008) che ha esteso il beneficio anche alle fondazioni nazionali di carattere culturale.

Le modalità di riparto di tali fondi sono state stabilite dal D.P.C.M. 16 marzo 2007. Alla data attualenon risultano ancora pubblicatidall’Agenzia delle Entrate gli elenchi contenenti il numero delle scelte e la quota spettante a ciascun beneficiario.

Come illustrato in una nota informale depositata dal Governo in sede di esame delle proposte emendative, la norma è volta a conservare in bilancio le somme da utilizzare in conto residui per l’esercizio corrente, proprio “nelle more del completamento delle procedure per l’erogazione dei contributi” che si presentano lunghe e complesse determinando lo slittamento all’anno successivo della ripartizione dei fondi per l’effettiva erogazione ai beneficiari.

 

Va inoltre segnalato che la norma in commento, che autorizza il mantenimento in bilancio di somme non impegnate nell’esercizio finanziario 2008, entrerà in vigore solo dopo la conversione del decreto-legge in esame, da effettuarsi entro il termine del 12 aprile prossimo. Tali somme, pertanto, dovrebbero già essere considerate come economie di bilancio, considerato che, in base alle norme di contabilità, la chiusura dell’esercizio finanziario è fissata al 31 dicembre.

Si ricorda tuttavia che, in via di prassi, all’accertamento dei residui passivi si procede successivamente al 31 dicembre, nei primi mesi dell’anno successivo, in sede di predisposizione del Rendiconto, secondo le direttive previste da una circolare annuale del Ministero dell’economa e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante i criteri generali da seguire per le operazioni di chiusura delle scritture contabili dell’esercizio finanziario, ai fini della redazione del conto consuntivo (si veda la circolare 5 febbraio 2009, n. 6, per la chiusura dell’esercizio finanziario 2008).

 

Si evidenzia, per maggiore chiarezza della formulazione del testo, che la norma in commento dovrebbe essere contenuta in un secondo periodo del comma 1-bis in esame, separatamente rispetto alla disposizione che prevede il finanziamento dell’attività di contrasto all’evasione fiscale sopra analizzata, atteso che le due disposizioni non sono in correlazione.

 

Il comma 1-ter, inoltre, dispone il mantenimento in bilancio, nel conto dei residui, delle somme stanziate per l’anno 2008 ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006[95] per l’accertamento, il contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale, nonché per il potenziamento dell’Amministrazione economico-finanziaria[96].

Si ricorda che l’articolo 1, comma 14, del citato D.L. n. 262 ha prescritto che l’eventuale incremento delle entrate tributarie derivante dall’intensificazione della lotta all’evasione secondo i principi in esso contenuti fosse diretto, per un ammontare non superiore a 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, ad apposito fondo destinato a finanziare, in particolare nei confronti del personale dell’Amministrazione economico-finanziaria, la concessione di incentivi all’esodo, di incentivi alla mobilità territoriale, l’erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato.

 

La norma prevede che tali somme siano riversate all’entrata del bilancio dello Stato, ai fini della loro destinazione alle seguenti diverse finalità:

§      una quota pari a 3,75 milioni di euro è destinata alla copertura, per l’anno 2009, dei maggiori oneri derivanti dall’articolo 1, comma 5, conseguenti alla modifica della norma, apportata in sede referente, che ha esteso ad una categoria più ampia di ciclomotori e motocicli il contributo per la rottamazione;

§      una quota pari a 1,2 milioni di euro è destinata alla copertura degli oneri derivanti dalla estensione dei termini per la presentazione delle domande d’indennità di malattia per il personale dei pubblici servizi di trasporto di cui al successivo comma 1-quater (cui si rinvia per l’analisi di dettaglio).

§      la restante quota, pari a 25,050 milioni di euro, viene riassegnata nell’anno 2009 allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, ed iscritta sul Fondo tutela ambiente e promozione sviluppo del territorio[97], istituito dall’articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112[98].

Si ricorda che tale fondo, istituito con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2009 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2010-2011, è destinato alla concessione di contributi statali ad enti che realizzino interventi per il risanamento, il recupero dell’ambiente e lo sviluppo economico dei loro territori.

 


 

Articolo 7, comma 1-quater
(Risorse per il trasporto pubblico locale)

 


1-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2007, si considerano valide le domande pervenute successi­vamente al termine indicato del 30 settembre e comunque non oltre il 31 dicembre. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente alla ripartizione già stabilita nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2009. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009.

 


 

 

Il comma 1-quater, inserito in seguito alle modifiche effettuate nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite VI e X, prevede che, ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 273, della legge finanziaria per il 2006 (L. 266/2005), concernente il finanziamento degli accordi relativi alla concessione dell’indennità del trattamento di malattia per il personale dei pubblici servizi di trasporto, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del D.M. 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute successivamente al termine indicato del 30 settembre, e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre.

 

Il D.M. 6 agosto 2007 ha definito i criteri e le modalità di utilizzazione delle somme adoperate per coprire gli oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico locale in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi ai bienni 2002-2003 e 2004-2005. In particolare, il richiamato articolo 4, comma 2, ha disposto che per l'anno di competenza 2006, le aziende debbano comunicare con specifiche modalità gli oneri sostenuti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 30 settembre 2007, a pena di decadenza.

 

Si ricorda che il citato comma 273 ha previsto un obbligo di destinazione delle eventuali somme residuate dagli importi stanziati per garantire la copertura della spesa per il rinnovo del primo biennio (anni 2004-2005) del contratto collettivo nazionale 2004-2007 del trasporto pubblico locale, in applicazione dell'intesa sottoscritta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri tra i rappresentanti delle associazioni datoriali ed i sindacati in data 18 novembre 2004 (pari a 260 milioni di euro annui dal 2005) e l’individuazione, tramite apposito decreto, delle risorse al fine di emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa nonché al corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto automobilistici, dopo che per il biennio economico 2002-2003 era stata autorizzata la spesa di 337,5 milioni di euro (per il 2004) e di 214,3 milioni di euro (a decorrere dal 2005) per il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.

Le richiamate risorse residuali devono pertanto essere destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 148, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004), che ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, i trattamenti di malattia dei predetti lavoratori siano determinati secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori dell’industria[99].

Lo stesso comma, inoltre, stabilisce l’obbligo, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, di attribuire le richiamate somme in coerenza alla ripartizione già stabilita dal decreto interministeriale del 4 dicembre 2008.

All’onere derivante dalla disposizione in esame, pari a 1,2 milioni di euro per il 2009, si provvede a valere sulle risorse di cui al precedente comma 1-ter.

 

Il DM 4 dicembre 2008 ha definito la copertura, fino a concorrenza, degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali del trasporto pubblico locale in attuazione dell'articolo 1, comma 148, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004). In particolare, l’articolo 2 ha previsto la ripartizione, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tra le aziende aventi titolo le somme residuate ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della L. 266/2005, con riferimento all'anno di competenza 2006, secondo il prospetto allegato allo stesso decreto, stabilendo - considerato che le risorse residue non offrono completa capienza - la percentuale di riparto del 68,95935675% data dal rapporto tra la somma disponibile e il totale delle richieste.


 

Articolo 7, commi 1-quinquies-1-sexies
(Interventi a sostegno di imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature)

 


1-quinquies. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupa­zionale, tenuto conto dell'attuale congiuntura economico-finanziaria, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2009 una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è destinata alle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove si siano realizzate opere di carattere collettivo per smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il 95 per cento delle acque ad uso industriale, per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi.

1-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 1-quinquies. A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sul fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come rifinanziato dal comma 1-ter del presente articolo.


 

 

Il comma 1-quinquies dell’articolo 7 interviene a sostegno delle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale.

A tal fine, in attesa del decreto recante le modalità di funzionamento del Fondo per la finanza d'impresa, istituito dall’art. 1, comma 847 della legge finanziaria 2007 (L. 296/06) e non ancora operativo, dispone l’utilizzo, per il 2009, di una quota delle risorse del fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 266/97 (c.d. legge Bersani), confluito nello stesso Fondo per la finanza d’impresa.

Tali risorse, per un ammontare non inferiore a 10 milioni di euro, sono destinate, ai fini del rilascio di garanzie anche mediante ricorso ai consorzi di garanzia fidi, alle imprese operanti nei distretti produttivi del settore della concia, del tessile e del calzaturiero, nell’ambito dei quali siano state realizzate opere collettive per lo smaltimento o il riciclo dei rifiuti ovvero per il riciclo e la depurazione di almeno il 95% delle acque ad uso industriale.

Il Fondo per la finanza d'impresa è stato istituito dalla legge finanziaria 2007 (L. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 847) allo scopo di facilitare l'accesso al credito, alla finanza ed al mercato finanziario delle imprese e di razionalizzare le modalità di funzionamento dei fondi pubblici di garanzia e di partecipazione al capitale di rischio.

Nel Fondo, le cui modalità di funzionamento sono rinviate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (comma 848), sono confluite varie risorse provenienti da diversi fondi di cui la legge finanziaria 2007 ha disposto la soppressione. Tra i fondi soppressi rientra anche il citato Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 266/97 (c.d. legge Bersani).

Si tratta del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall’art. 2, co. 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) presso il Mediocredito centrale, allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese, con una dotazione iniziale di 400 miliardi di lire. Tali risorse sono state successivamente integrate ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 266/97 (c.d. "legge Bersani") che ha provveduto a devolvere al fondo, in tutto o in parte, le disponibilità di altri fondi di garanzia. Il comma 2 dello stesso articolo 15 ha esteso la possibilità di concedere la garanzia del Fondo (già riconosciuta alle banche), anche agli intermediari finanziari e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo per finanziamenti a piccole e medie imprese - compresa la locazione finanziaria - e per partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale di dette imprese, prevedendo, inoltre, che la garanzia sia estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93. Criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per PMI, sono stati successivamente stabiliti con il DM 31 maggio 1999, n. 248, mentre il successivo DM 3 dicembre 1999 ha dettato le condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione dello stesso Fondo. L’articolo 5 del D.Lgs. n. 173/1998 ha esteso la garanzia del fondo a quella prestata a favore delle piccole e medie imprese dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo, agro-alimentare e della pesca, costituiti in forma di società cooperativa o consortili, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori agricoli. Da ultimo, con il DM 15 giugno 2004[100], è stata istituita una Sezione speciale del Fondo di garanzia, riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti concessi a piccole e medie imprese finalizzati all’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto mediante l’uso di tecnologie digitali.

 

Il successivo comma 1-sexies rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, per l’adozione delle disposizioni necessarie all’attuazione delle disposizioni recate dal comma 1-quinquies.

A tal fine la norma in esame dispone, limitatamente all’anno 2009, un incremento del suddetto Fondo di garanzia per un importo pari a 10 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all’art. 13, comma 3-quater del DL 112/08[101].

Il Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, è stato istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, dal citato comma 3-quater con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2009, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2010-2011. Il Fondo è destinato alla concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento ed il recupero dell’ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. La ripartizione delle risorse e l’individuazione degli enti beneficiari è rinviata ad un decreto dell’economia e delle finanze, emanato previo atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.


 

Articolo 7, comma 3-bis
(Modifiche all’articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008)

 


3-bis. All'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investi­mento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordina­mento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n 133; i decreti di cui al comma 1 contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare.»;

b) al comma 5 è premesso il seguente periodo: «Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente. Agli oneri derivanti dal collocamento fuori ruolo si provvede rendendo contestualmente indisponibile un numero di incarichi dirigenziali effettivamente ricoperti corrispondente sul piano finanziario.».


 

 

Il comma 3-bis, inserito durante l’esame del provvedimento presso le Commissioni riunite VI e X,introduce alcune modifiche all’articolo 20 del decreto legge n. 185 del 2008 in materia di norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale.

Si ricorda che tale articolo ha previsto l’individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di investimenti pubblici, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale, da assoggettare a procedure derogatorie.

Pertanto, si introduce una disposizione volta a velocizzare le procedure per la realizzazione dell’investimento ricorrendo, con il citato decreto, da un lato all’individuazione delle risorse finanziarie e alla fissazione di termini da rispettare per realizzazione dell’investimento stesso e, dall’altro, istituendo anche un commissario straordinario con il compito di vigilare su tutte le fasi dei procedimenti, con poteri di impulso e anche sostitutivi.

Nel caso in cui non sia rispettato o non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario straordinario delegato ha l’obbligo di comunicare, senza indugio, le circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Qualora sopravvengano circostanze che impediscano, invece, la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario delegato propone la revoca dell'assegnazione delle risorse al Ministro competente ovvero al Presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

In particolare, la lettera a) del comma in commento – che sostituisce il comma 4 del citato articolo 20 - attribuisce al commissario, per l’espletamento dei predetti compiti, i poteri – anche sostitutivi – degli organi ordinari e straordinari. A tal fine egli può derogare ad ogni disposizione vigente nel rispetto della normativa comunitaria sull’affidamento dei contatti pubblici[102] nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico. I singoli decreti contengono l’indicazione delle principali norme cui si intende derogare.

 

In sostanza la disposizione sembrerebbe ricalcare la norma relativa al cd. super Commissario “modello protezione civile” cui sono attribuiti i poteri connessi allo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell’art. 5 della legge 225/1992[103] ed estesi, ai sensi dell'art. 5-bis, del decreto-legge 343/2001, ai grandi eventi[104]. Tali poteri consentono ai commissari di agire per mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, con il solo limite del rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. E’ quindi previsto che le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti contengano l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e siano motivate.

 

Occorrerebbe quindi valutare la disposizione proposta alla luce del tessuto ispiratore della legge n. 225 del 1992 ed eventualmente introdurre tale fattispecie come novella al predetto articolo 5 della medesima legge, rinviando alla relativa procedura, con riferimento anche all’obbligo di motivazione delle deroghe alle disposizioni vigenti.

 

Attualmente, il comma 4 dell’articolo 20 assegna al commissario delegato, sin dal momento della nomina, i poteri, anche sostitutivi, previsti dall'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, comunque applicabile per gli interventi ivi contemplati. Tali poteri hanno natura più strettamente operativa e sono specificatamente quelli indicati dal comma 4-bis e 4-quater del citato art. 13 che si nell’emanazione, in sostituzione degli organi istituzionalmente competenti, di tutti i provvedimenti necessari per l’esecuzione dell’opera. In tale ambito i commissari possono anche assumere direttamente la funzione di stazione appaltante. In buona sostanza il commissario dapprima solleciterà le amministrazioni procedenti ad effettuare celermente gli adempimenti e, se le amministrazioni risulteranno inadempimenti, procederà in loro vece con pieni poteri, disponendo anche l’indizione delle gare di appalto.

In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al sindaco della città metropolitana o del comune, nel cui ambito territoriale è prevista la realizzazione delle opere, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.

 

Si segnala che la modifica proposta elimina la procedura di comunicazione agli organi competenti sopra illustrata.

 

In base a quanto disposto dal citato comma 4-bis dell’art.13 del DL n. 67/1997, i commissari possono provvedere anche in deroga ad ogni disposizione vigente, ma con alcuni limiti esplicitamente indicati che si sostanziano del rispetto delle seguenti specifiche normative:

-        la normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture;

-        la normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale.

Vi è, inoltre, un ulteriore limite indicato dal comma 4-bis che consiste nell’obbligo del rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento.

 

Con la nuova procedura viene meno quindi il vincolo esplicito al rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica nonché di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale

 

In merito ai poteri indicati dal comma 4-quater dell’art.13 del DL n. 67/1997, il commissario straordinario può assumere direttamente determinate funzioni della stazione appaltante solo nel caso in cui ravvisi specifici impedimenti all’avvio o alla ripresa dei lavori. Si segnala che la norma non specifica quali siano le “determinate” funzioni della stazione appaltante che possono essere esercitate dal commissario stesso.

Inoltre, sempre ai sensi del citato comma 4-quater, prevede anche che, nei casi di risoluzione del contratto d'appalto pronunciata dal commissario straordinario, l'appaltatore debba provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso commissario straordinario. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, il commissario straordinario provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In tali casi non sono opponibili eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, o di urgenza o comunque denominate che impediscano o ritardino lo sgombero e ripiegamento anzidetti.

 

L’ultimo periodo della lettera a) dispone che resta fermo il rispetto di quanto disposto dall’art. 8, comma 1, del DL n. 112/2008.

Si ricorda che l’art. 8, comma 1, del DL n. 112/2008 prevede che il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia (di cui all'art. 4 della legge n. 9/1991), si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, d’intesa con la regione Veneto, su proposta del Ministro dell’ambiente, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi che utilizzino i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione.

 

La successiva lettera b) - che aggiunge un periodo al comma 5 dell’articolo 20 – stabilisce che il commissario, qualora dipendente di un’amministrazione pubblica statale, viene collocato fuori ruolo per tutto il periodo di svolgimento dell’incarico. Ai relativi oneri si provveder rendendo contestualmente indisponibili un corrispondente numero di incarichi dirigenziali.


 

Articolo 7, comma 3-ter
(Durata dei contratti di servizio pubblico ferroviario)

 

3-ter. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili per altri sei, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati.

 

 

Il comma 3-ter dell’articolo 7, introdotto in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame in Commissione, prevede che i contratti di servizio relativi al trasporto pubblico ferroviario abbiano una durata minima non inferiore a sei anni, rinnovabili di altri sei.

La norma, che ha la finalità dichiarata di garantire l’efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, opera nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati.

 

La disposizione in esame novella l’articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, recante “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale”. In considerazione della sua collocazione, si ritiene che i contratti di servizio ai quali si riferisce la norma in commento siano quelli a livello regionale e locale[105], disciplinati dal citato decreto-legislativo.

Il menzionato articolo 18 prevede che l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, è regolato mediante contratti di servizio di durata non superiore a nove anni. Lo stesso articolo 18 stabilisce che l’esercizio dei suddetti servizi di trasporto è affidato tramite ricorso a procedure ad evidenza pubblica, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio, e consente alle regioni di fissare un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2007, nel corso del quale è possibile mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari e alle società derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, fermo restando l’obbligo di affidare quote di servizio o servizi speciali mediante procedure concorsuali. Recentemente l’articolo 23-bis del D.L. 112/2008[106], nel riformare la disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ha previsto, al comma 9, che, entro la data del 31 dicembre 2010, per l’affidamento di tali servizi si procede mediante procedura ad evidenza pubblica. Sono state fatte salve le procedure di affidamento già avviate alla data del 22 agosto 2008.

 

Il comma in esame eleva pertanto la durata massima dei contratti di servizio di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale dagli attuali nove anni a dodici anni.

La norma potrebbe avere effetto anche con riferimento alla decorrenza dell’obbligo di assegnare i servizi di trasporto in oggetto mediante procedura ad evidenza pubblica. Infatti, come sopra indicato, entro la data del 31 dicembre 2010 l’assegnazione dei servizi pubblici dovrebbe essere effettuata mediante tale procedura, ma la possibilità di rinnovo della durata dei contratti, se applicata a quelli attualmente in essere, potrebbe differire la loro scadenza a una data successiva al 31 dicembre 2010.

 


 

Articolo 7, commi 3-quater-3-sexies
(Disposizioni in materia di mercati finanziari)

 


3-quater. Al fine di sostenere le imprese interessate dall'attuale congiun­tura economico-finanziaria rafforzando gli strumenti di difesa da manovre speculative, la lettera b) del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituita dalla seguente:

«b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al cinque per cento da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria».

3-quinquies. Al testo unico di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 120, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La CONSOB può, con provve­dimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso»;

b) il comma 2 dell'articolo 193 è sostituito dal seguente:

«2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila».

3-sexies. Al codice civile sono apportare le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma dell'articolo 2357 è sostituito dal seguente:

«Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.»;

b) il secondo comma dell'articolo 2357-bis è sostituito dal seguente:

«Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni.»;

c) il secondo comma dell'articolo 2445 è sostituito dal seguente:

«L'avviso di convocazione dell'as­semblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque essere effettuata con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale».


 

 

I commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell’articolo 7 in esame, inseriti nel corso dell’esame in sede referente presso le Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive), introducono disposizioni volte a:

§      aumentare la misura della quota di partecipazione che l'azionista di controllo può incrementare senza che sia soggetto all’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria;

§      affidare alla Consob la facoltà di ridurre al di sotto del 2 per cento la soglia per le comunicazioni delle partecipazioni rilevanti;

§      aumentare la misura (dal 10 al 20 per cento) delle azioni proprie che possono essere acquistate.

 

Le modifiche che si intendono apportare all’attuale ordinamento dei mercati finanziari appaiono volte a prevedere strumenti di difesa del controllo azionario delle società da manovre speculative, prevenendo eventi di scalate ostili in una fase del mercato, quale quella attuale, caratterizzata da corsi azionari molto al disotto della media degli ultimi anni, che potrebbero consentire a terzi diversi dai soci attuali di acquisire con un livello minimo di capitale impiegato partecipazioni o quote di controllo delle società.

A tal fine vengono apportate una serie di modifiche al testo unico dell’intermediazione finanziaria di cui al d.lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e al codice civile.

 

Nel dettaglio, il comma 3-quater modifica innanzitutto - al fine di sostenere le imprese interessate dall'attuale congiuntura economico-finanziaria rafforzando gli strumenti di difesa da manovre speculative - l'articolo 106 del TUF in tema di offerta pubblica di acquisto totalitaria, secondo cui chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento deve promuovere un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso (comma 1).

In particolare, il comma 3, lettera b) dell’articolo 106 affida alla Consob il compito di disciplinare con regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue ad acquisti da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria.

Il comma 3-quater dell’articolo 7 qui in esame modifica ora la richiamata lettera b) stabilendo che vige l'obbligo di offerta soltanto in presenza di acquisti superiori al cinque per cento da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria.

 

Il comma 3-quinquies dell’articolo 7 in esame modifica l’articolo 120 del TUF, a mente del quale coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al due per cento del capitale devono darne comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB.

Nella specie, viene aggiunto all’articolo 120 del TUF un comma 2-bis, che facultizza la Consob a prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori al due per cento sopra ricordato, ai fini della dovuta comunicazione, per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso.

La Consob può provvedere in tal senso con provvedimento che sia motivato:

a) da esigenze di tutela degli investitori;

b) da esigenze di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali.

 

In relazione alle nozioni di “elevato valore corrente di mercato” e di “azionariato particolarmente diffuso”, quali requisiti necessari per l’individuazione da parte dell’autorità amministrativa di vigilanza dei destinatari degli eventuali provvedimenti, si segnala l’opportunità di determinare con maggior dettaglio gli elementi costitutivi.

 

Sempre il comma 3-quinquies dell’articolo 7 in esame provvede a sostituire il comma 2 dell'articolo 193 del TUF, in tema di sanzioni, prevedendo che l'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4 e 122, commi 1, 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, vengano punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila.

 

Si stabilisce inoltre che il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiori a due mesi venga punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila.

 

Il comma 3-sexies dell’articolo 7 in esame provvede innanzitutto a sostituire il comma terzo dell'articolo 2357 del codice civile, in materia di acquisto delle proprie azioni, a mente del quale il valore nominale delle azioni proprie che si possono acquistate dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni possedute da società controllate.

La misura del limite all’acquisto di azioni proprie viene ora modificato, non essendo più la decima parte del capitale sociale, bensì la quinta parte del capitale sociale. Mediante tale modifica le società potranno quindi acquistare un maggior numero di azioni proprie, fino al venti per cento del capitale sociale.

Viene quindi corrispondentemente modificato il comma secondo dell'articolo 2357-bis del codice civile, prevedendosi che se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale (e non più della decima parte) per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dello stesso articolo (a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate; per effetto di successione universale o di fusione o scissione; in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate), le azioni acquistate in violazione debbono essere alienate applicandosi per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni.

Viene infine sostituito, quale ulteriore conseguenza della modificazione della misura del limite all’acquisto di azioni proprie, il secondo comma dell'articolo 2445 del codice civile, in materia di riduzione del capitale sociale, a mente del quale la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte ( e non più la decima parte) del capitale sociale.


 

Articolo 7-bis
(Sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea)

 

1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuarsi nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 30 giugno 2009.

 

 

L’articolo in esame, aggiunto nel corso dell’esame presso le Commissioni VI e X della Camera dei deputati con emendamento dell’Esecutivo, incide sulla disciplina del servizio di noleggio con conducente allo scopo di sospendere sino al 30 giugno 2009 le norme di cui all’articolo 29 del D.L. 207/2008 (c.d. decreto milleproroghe) in attesa di ridefinire il tessuto normativo di riferimento di cui alla legge 21/1992, nel rispetto delle competenze costituzionali e ordinamentali di regioni ed enti locali.

 

L’articolo 29 citato, al comma 1-quater reca, infatti, alcune sostanziali modifiche alla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (legge 15 gennaio 1992, n. 21).

In primo luogo la novella, ha ad oggetto l’articolo 3 della legge n.21/1992 disciplinante il servizio di noleggio con conducente, specificando, al comma 1, che la richiesta dell’utenza deve essere fatta in modo specifico presso la rimessa (anziché utilizzare il termine generico di “sede del vettore”). In aggiunta a ciò si prescrive che lo stazionamento dei mezzi deve avvenire, oltre che all'interno delle rimesse anche presso i pontili di attracco. Si richiede, altresì, che la sede del vettore e la rimessa siano poste, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Viene, poi, introdotto un nuovo articolo 5-bis al fine di regolamentare l’accesso nel territorio di altri comuni richiedendo, per l’ingresso all'interno delle aree a traffico limitato di Comuni diversi da quelli che hanno rilasciato le autorizzazioni, una preventiva autocertificazione dalla quale risulti l'osservanza e la titolarità dei requisiti di cui alla presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.

In ordine alla disciplina delle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni (ex art. 8 L. n.21/1992) vengono ampliati i requisiti utili ex lege per conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, richiedendo l’obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco con la prescrizione aggiuntiva, rispetto alla versione originaria, che questi siano situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Con riferimento ai doveri di comportamento che incombono sui titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (ex art.11 L. n.21/1992), dopo aver confermato, per quest’ultimi, il divieto di sosta nelle stazioni pubbliche dei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi, si prevede che i suddetti veicoli possano trattenersi , a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. Di seguito viene data facoltà ai comuni in cui manca il servizio taxi di autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai medesimi viene, comunque, consentito l'utilizzo delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici (comma 3).

In aggiunta a quanto già stabilito, si prescrive, ancora, che l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa; al contrario, prelevamento ed arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni.

Viene imposto, inoltre, l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio” completo dei seguenti dati: fogli vidimati e con progressione numerica; timbro dell'azienda e/o della società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione della targa del veicolo; il nome del conducente; data, luogo e kilometraggio sia di partenza che di arrivo insieme all’ orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio nonché i dati del committente. Infine viene resa obbligatoria la tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane della predetta documentazione.

In conclusione viene introdotto, nell’impianto originario del testo, un nuovo articolo 11-bis allo scopo di predisporre un apparato sanzionatorio ad hoc accanto alle norme vigenti del Codice della Strada.

Ed infatti, fermo restando quanto previsto dagli artt. 85 e 86 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), e dalle rispettive leggi regionali, si prevede che l'inosservanza, da parte dei conducenti di taxi e di noleggio con conducente, delle norme di cui agli artt. 3 e 11 della legge n. 21/1992, sia punita rispettivamente:

a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6, alla prima inosservanza;

b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6, alla seconda inosservanza;

c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6, alla terza inosservanza;

d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6, alla quarta inosservanza.


 

Articolo 7-ter, commi 1-3
(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure inerenti la concessione degli ammortizzatori sociali)

 


1. All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto il seguente periodo: «Il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestual­mente all'autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa».

2. Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria o di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1o aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro venti giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

3. In via sperimentale, per il periodo 2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'INPS è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata all'INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all'INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità attuative, gestionali dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.


 

L’articolo 7-ter, introdotto durante l’esame presso le Commissioni riunite VI e X al testo del provvedimento in esame, reca una serie di misure urgenti in materia di occupazione.

In particolare, i commi da 1 a 3 intervengono su determinate procedure inerenti la concessione degli strumenti di tutela del reddito, allo scopo di semplificare e razionalizzare le stesse allo scopo di agevolare i soggetti beneficiari. Tra questi interventi si ricordano:

§      l’autorizzazione del pagamento diretto da parte dell’INPS contestualmente all’autorizzazione del trattamento di CIGS (comma 1);

§      si stabilisce un termine (20 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro) ai fini della richiesta di pagamento diretto da parte delle imprese all’INPS, in caso di CIG straordinaria e di CIG in deroga, per le sospensioni successive al 1° aprile 2009 (comma 2);

§      l’autorizzazione all’INPS ad anticipare i trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari (comma 3).

Al comma 1 si modifica l’articolo 2, comma 6, della L. 223/1991[107], con l’aggiunta di un periodo con il quale si prevede di autorizzare il pagamento diretto da parte dell’I.N.P.S. contestualmente all’autorizzazione del trattamento di CIGS. Nel caso di verifica ispettiva del servizio competente che accerti l’assenza di difficoltà di ordine finanziario dell’impresa, il pagamento diretto viene revocato.

L’articolo 2, comma 6 della legge 223/1991 prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, quando per l'impresa ricorrano comprovate difficoltà di ordine finanziario accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente. Restano fermi gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti dell'INPS.

 

Al comma 2 viene previsto il termine di 20 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per la richiesta di pagamento diretto da parte delle imprese all’INPS, in caso di CIG straordinaria e di CIG in deroga, con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009.

Per quanto attiene ai commi 1 e 2, la relazione tecnica della RGS afferma che da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al successivo comma 3, in via sperimentale per il periodo 2009–2010 ed in attesa dei relativi provvedimenti di autorizzazione, si autorizza l’INPS ad anticipare i trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali ed entro gli specifici limiti di spesa previsti. Viene fatta salva la ripetizione nei confronti del datore di lavorodelle somme indebitamente erogate dall’INPSailavoratori, laddove la domanda di integrazione salariale in deroga venga respinta. Inoltre, le Regioni trasmettono in via telematica all’INPS le informazioni sui provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l’elenco dei lavoratori secondo una convezione contenente le modalità attuative, gestionali dei flussi infomativi e di rendicontazione della spesa.

Al riguardo, la relazione tecnica della RGS sottolinea che dalla disposizione di cui al comma 3 non derivano nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, da momento che l’erogazione “avviene comunque nell’ambito dei limiti di spesa relativi alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga”.


 

Articolo 7-ter, commi 4-10
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali “in deroga”)

 


4. Il primo periodo dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è sostituito dal seguente: «In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, le concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali».

5. Il primo periodo dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

6. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.

7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1991, n. 223, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla citata legge n. 223 del 1991, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della legge 21 luglio 1991, n. 223.

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

9. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere a) e b), le parole: «tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali» sono soppresse;

b) al comma 1-bis, le parole: «secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente»;

c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 2»;

d) al comma 14, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione e 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: "al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223," sono inserite le seguenti: "o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo"».

10. All'articolo 19, comma 7-bis, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «presso il fondo di provenienza» sono inserite le seguenti: «nel triennio precedente» e dopo le parole: «pari a 3.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1o gennaio 2009».


 

L’articolo 7-ter, introdotto durante l’esame presso le Commissioni riunite VI e X al testo del provvedimento in esame, reca una serie di misure urgenti in materia di occupazione.

 

I commi da 4 a 10 recano modifiche alla disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga. In particolare:

§      si modifica l’articolo 19 del D.L. 185/2008 (commi 5, 8, 9 e 10), intervenendo, più specificamente, sulla normativa relativa alle proroghe, per il 2009, degli ammortizzatori sociali in deroga; sui trattamenti di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e ridotti e sulle relative modalità di fruizione, nonché sull’istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto; e, infine, sulla trasferibilità delle quote di adesione, in caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua;

§      si prevedono interventi in deroga in relazione alle concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali (comma 4);

§      si estende ai lavoratori destinatari della CIG e della mobilità in deroga l’applicazione dei requisiti richiesti per l’accesso ai trattamenti a regime degli stessi trattamenti (comma 6);

§      si dispone l’erogazione, da parte dell’INPS, di un incentivo per i datori di lavoro, le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, che assumano lavoratori destinatari, per il 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da specifiche imprese (comma 7);

 

I commi 5, 8, 9 e 10 recano modifiche all’articolo 19 del D.L. 185/52008.

In particolare, il comma 5, sostituendo il primo periodo dell’articolo 19, comma 9, del D.L. 185/2008, modifica la normativa relativa alle proroghe, per il 2009, degli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all’articolo 19, comma 9, del D.L. 185/2008.

L’articolo 19, comma 9, del D.L. 185/2008, ha previsto la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già concessi ai sensi della disciplina temporanea di cui all'articolo 2, commi 521 e 522[108], della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007), nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per il 2009 alla concessione di trattamenti di CIGS, di mobilità e di disoccupazione speciale, nonché dei programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009. La proroga è disposta con decreto interministeriale, a condizione che i piani di gestione delle eccedenze abbiano determinato una riduzione, in misura pari ad almeno il 10%, del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti alla data del 31 dicembre 2008.

 

Rispetto al testo vigente:

§      possono essere disposte proroghe delle concessioni degli ammortizzatori sociali in deroga con durata non superiore a 12 mesi, nel limite degli stanziamenti previsti;

§      vengono soppressi i termini di riferimento ed il vincolo dell’erogazione dei trattamenti di sostegno alla stipulazione di accordi territoriali di gestione delle eccedenze;

§      viene eliminato il vincolo di riduzione del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti alla data del 31 dicembre 2008;

§      tra i trattamenti erogabili, si fa riferimento anche alla cassa integrazione ordinaria in deroga.

 

Al riguardo, la Relazione tecnica fornita dalla RGS sottolinea che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, “considerato che la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga avviene comunque nel limite di spesa già previsto dall’articolo 2, comma 36 della legge n. 203/2008”.

 

Il successivo comma 8 interviene sull’istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti, introdotto dal comma 2 dell’articolo 19 del D.L. 185/2008.

Tale istituto, introdotto in via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti di specifiche risorseenei soli casi di fine lavoro, si configura nel riconoscimento ai lavoratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del D.Lgs. 276/2003, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, con esclusione dei soggetti i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR, di una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10% del reddito percepito l'anno precedente.

L’erogazione della somma viene subordinata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale da parte dei soggetti destinatari del beneficio secondo quanto precisato dal decreto con il quale si definiscono le modalità di applicazione dei vari trattamenti e si comunica all’INPS per il monitoraggio delle comunicazioni e informazioni. Inoltre, si prevede che i decreti di concessione delle misure in deroga possano modulare e differenziare le misure medesime anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale, ovvero in ragione dell'armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal precedente comma 1 dell’articolo 19.

Al fine della fruizione dell’istituto, i richiamati soggetti devono soddisfare, congiuntamente, le seguenti condizioni:

-        operare in regime di monocommittenza;

-        conseguimento, nell'anno precedente al periodo di riferimento, di un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della L. 2 agosto 1990, n. 233[109], nonché accreditamento presso la predetta Gestione separata di un numero di mensilità non inferiore a tre;

-        accreditamento, nell’anno di riferimento, presso la predetta Gestione separata, di un numero di mensilità non inferiore a tre;

-        non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la richiamata Gestione separata.

 

In particolare, aggiungendo un ulteriore periodo al richiamato comma 2 dell’articolo 9, il comma in esame, per il 2009, aumenta la somma liquidata in unica soluzione portandola al 20%, con susseguente aumento delle risorse, pari a 100 milioni di euro, a valere sul Fondo di rotazione introdotto, dall’articolo 25 della L. 21 dicembre 1978, n. 845, per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dalle Regioni.

In ogni caso resta fermo il limite dell’ammontare complessivo dei pagamenti a favore del richiamato Fondo, pari a 600 milioni di euro, stabilito dall’articolo 2, comma 36, della legge finanziaria per il 2009 (L. 203/2008).

 

In proposito, la Relazione tecnica fornita dalla RGS afferma che dall’articolo 8 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, “considerato che rimane fermo il limite complessivo di pagamenti per l’anno 2009 a carico del predetto Fondo, come stabilito dall’articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203”.

 

Il comma 9 interviene sui trattamenti economici di sostegno al reddito individuati dal comma 1, lettere a) e b), del richiamato articolo 19 (si tratta, rispettivamente, dei trattamenti di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e ridotti) nonché sulle relative modalità di fruizione, contenute nel comma 1-bis dello stesso articolo 19.

 

Tra le misure miranti il sostegno al reddito, il richiamato articolo 19 ha riconosciuto l’accesso, per specifiche categorie di lavoratori, a determinati strumenti di sostegno reddituale, tra cui l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali[110], e l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti[111].

L'indennità ordinaria di disoccupazione è relativa, in linea di principio, a tutti i dipendenti privati. Essa ha, tuttavia, un ambito di applicazione residuale rispetto al più favorevole trattamento di mobilità. Essa è liquidata in presenza di un'anzianità assicurativa pari ad almeno 2 anni, nonché di un anno di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Tale istituto, nel corso degli anni, è stato interessato da molteplici interventi legislativi , volti soprattutto all’aumento sia della durata sia della misura del trattamento delle indennità ordinarie di disoccupazione.

L'aliquota contributiva relativa all'istituto in esame è pari, in genere, all'1,61% ed è interamente a carico del datore di lavoro.

Attualmente, la durata dell’indennità è pari a 8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e a 12 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni; per quanto attiene alla misura del trattamento, l’indennità è pari al 60% per i primi 6 mesi; al 50% per i successivi tre mesi; al 40% per il periodo ulteriore.

In base alle modifiche introdotte con l’articolo 19 del D.L. 185/2008, la richiamata indennità riguarda i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, viene erogata anche senza l’intervento integrativo del 20% a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 276/2003, ha una durata massima che non può superare novanta giornate di annue indennità e non è sottoposta a specifiche limitazioni di spesa. Infine, essa non si applica ai dipendenti di aziende già destinatarie di trattamenti di integrazione salariale nonché a particolari tipologie contrattuali.

L’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti costituisce una fattispecie particolare di indennità di disoccupazione, rivolta soprattutto ai lavoratori occupati saltuariamente e ai lavoratori stagionali.

Anche tale istituto è stato interessato, nel corso degli anni, da numerosi provvedimenti, volti soprattutto a rideterminarne la percentuale di commisurazione alla retribuzione.

Hanno diritto alla richiamata indennità i lavoratori che, in assenza di 52 settimane di contribuzione nell’ultimo biennio, abbiano prestato effettivamente nell'anno precedente almeno 78 giornate di lavoro per le quali siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria (fermo restando il requisito di 2 anni di anzianità assicurativa). I citati lavoratori hanno diritto alla indennità in questione per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso, e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate. Attualmente, l'indennità giornaliera non può superare il 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni, per i trattamenti di disoccupazione non agricola in pagamento dal 1° gennaio 2008, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di euro 830,77, elevato a 998,50 euro per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 euro.

Sulla base delle modifiche introdotte dallo stesso articolo 19, tale indennità riguarda i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, può essere concessa anche senza necessità dell’intervento integrativo degli enti bilaterali, ha una durata massima che non può superare novanta giornate di indennità nell'anno solare e non è sottoposta a specifiche limitazioni di spesa. Infine, non si applica ai fini dell’erogazione dell’indennità ordinaria

 

Rispetto al testo vigente:

§      viene eliminato il riferimento alla possibilità, fino alla data di emanazione del decreto interministeriale di definizione delle modalità di applicazione delle misure in oggetto, di concessione delle due indennità anche senza l’intervento integrativo degli enti bilaterali, il quale diventa quindi essenziale ai fini della concessione dei trattamenti (lettera a));

§      si sopprime esplicitamente, modificando il comma 1-bis dell’articolo 19, la procedura inerente la possibilità che fino all’entrata in vigore del richiamato decreto interministeriale di attuazione la concessione delle predette indennità possa essere erogata anche senza necessità dell’intervento integrativo degli enti bilaterali. In caso di assenza dell’intervento integrativo, i periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratoriaccedono ai trattamenti in deroga ai sensi della disciplina vigente (lettera b));

§      introducendo il comma 1-ter all’articolo 19, si prevede che le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, ai sensi del comma 8 dell’articolo 19, utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e somministrazione, possano essere utilizzate in via transitoria per il biennio 2009-2010, anche per la tutela dei lavoratori interessati dalla concessione dei trattamenti erogati (si tratta delle indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti, nonché del trattamento sperimentale, per il triennio 2009-2011, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista (lettera c));

§      viene modificata la copertura finanziaria relativa alle disposizioni contenute nel comma 14 dell’articolo 19 del D.L. 185/2008, che ha prorogato al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale le imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà possono stipulare tali contratti, beneficiando di specifiche agevolazioni (lettera d)).

Per l’applicazione della citata proroga, il secondo periodo del comma 14 ha autorizzato una spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione. Il nuovo testo del richiamato periodo autorizza, per lo stesso 2009, una spesa pari a 35 milioni di euro, di cui 5 milioni a valere sul Fondo per l’occupazione e 30 milioni attraverso la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il finanziamento delle risorse destinate alla realizzazione dei cd. “accordi di solidarietà tra generazioni”, di cui all’articolo 1, commi 1160-1161, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006)[112], risorse utilizzabili tramite specifico decreto nel limite complessivo di 3 milioni di euro per l’anno 2007 e di 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Si prevede, inoltre che le somme non utilizzate al termine dell’esercizio finanziario 2009 siano conservate nel conto residui, per essere utilizzate nell’esercizio successivo.

Infine, si dispone, in merito alla fattispecie dei contratti di solidarietà (di cui all’articolo 5 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 236[113]), che le imprese stipulanti contratti di solidarietà non concludano tale operazione solamente al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale derivanti da licenziamenti collettivi ai sensi dell’articolo 24 della L. 223/1991, bensì anche al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

 

Per contratti di solidarietà si intendono i contratti collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali e le rappresentanze sindacali, che, a norma dell'articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro (cd. contratti di solidarietà difensivi), al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. In relazione a tale riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali concede il trattamento d'integrazione salariale il cui ammontare è determinato nella misura del 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario.

I contratti di solidarietà difensivi hanno una durata compresa tra i 12 e i 24 mesi,con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi (36 per le regioni del Mezzogiorno). Essi sono compatibili con la CIGO, e, a determinate condizioni, anche con la CIGS.

Accanto ai contratti di solidarietà difensivi, sussistono anche quelli cd. espansivi (L. 863/1994, articolo 2), che si concretizzano in un accordo tra datore di lavoro e sindacati maggiormente rappresentativi che prevede una riduzione stabile dell’orario di lavoro e della retribuzione dei dipendenti e, contestualmente, l’effettuazione di nuove assunzioni al fine di incrementare l’organico. Le nuove assunzioni devono essere a tempo indeterminato e non devono determinare una riduzione della percentuale di manodopera femminile rispetto a quella maschile, oppure di quest’ultima quando risulti inferiore.

 

Riguardo al comma 9, la Relazione tecnica della RGS sottolinea che tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri, in quanto “rimangono fermi i limiti di spesa di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008”.

 

Infine, con il comma 10 si escludono le posizioni riferibili ad aziende e/o datori di lavoro le cui strutture rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese, ai sensi della raccomandazione della UE 2003/361/CE[114], per quanto attiene alla trasferibilità delle quote di adesione, in caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui al comma 7-bis del più volte richiamato articolo 19.

In ogni caso, sono esclusi dalle quote da trasferire i versamenti riversati dal datore all’INPS al fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009. Infine, si precisa che tale “portabilità” possa esercitarsi nel caso in cui il datore di lavoro abbia versato la quota di adesione presso il fondo di provenienza nel triennio precedente al trasferimento.

Per quanto attiene al comma 10, la relazione tecnica della RGS afferma che da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

 

Con il comma 4 - che interviene a modifica del primo periodo dell’articolo 2, comma 36, della legge 203/2008 (Finanziaria 2009)[115] - si prevede che il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali[116] possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla vigente normativa, le concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Per tale intervento, posto a carico del Fondo per l’occupazione[117], viene previsto il limite di spesa complessivo di 600 milioni per il 2009, peraltro, corrispondente a quello indicato nel testo vigente dell’articolo 2, comma 36 della legge 203/2008.

L’articolo 2, comma 36, della legge 203/2008 ha disposto il rinnovo per il 2009 della possibilità di concessione “in deroga” dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa.

Rispetto al testo vigente dell’articolo 2, comma 36, della L. 203/2008,per effetto della disposizione introdotta si prevede una semplificazione delle procedure attraverso l’eliminazione dei termini stabiliti (31 dicembre 2009), nonché il rinvio agli accordi territoriali di gestione delle eccedenze. Inoltre, si fa riferimento alla cassa integrazione in linea generale (ricomprendendo, quindi, anche quella ordinaria in deroga, mentre nel testo vigente si indica soltanto la cassa integrazione guadagni straordinaria).

Al riguardo, la Relazione tecnica fornita dalla RGS sottolinea che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, “considerato che la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga avviene comunque nel limite di spesa già previsto dall’articolo 2, comma 36 della legge n. 203/2008”.

 

Il comma 6 estende ai lavoratori destinatari della CIG e della mobilità in deroga l’applicazione dei requisiti richiesti per l’accesso ai trattamenti a regime degli stessi trattamenti, di cui all’articolo 8, comma 3, del D.L. 86/1988, convertito dalla L. 160/1988, e dell’articolo 16, comma 1, della L. 223/1991.

Tali norme prevedono, rispettivamente, la subordinazione della concessione della CIGS ad un’anzianità lavorativa di almeno 90 giorni dalla data di richiesta del trattamento, nonché il diritto all’indennità di mobilità per i lavoratori con almeno 12 mesi di anzianità contributiva (di cui almeno 6 effettivi) interessati da licenziamenti collettivi da imprese diverse da quelle rientranti nella disciplina della CIGS.A tal fine rilevano i periodi di sospensione derivanti da ferie, festività ed infortuni.

Al riguardo, la relazione tecnica della RGS sottolinea che dalla disposizione di cui al comma 6 non derivano nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, da momento che l’erogazione “avviene comunque nell’ambito dei limiti di spesa relativi alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga”.

 

L’ultimo periodo del comma in esame, infine, prevede che nel computo dei 12 mesi ai fini della concessione dell’indennità di mobilità debbano essere considerati validi anche i periodi di contribuzione accreditati dalla medesima impresa presso la gestione separata INPS (parasubordinati), con esclusione dei lavoratori autonomi iscritti alla richiamata sezione, a favore dei soggetti, in regime di monocommittenza, con reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferiti ai predetti periodi contributivi.

 

Il comma 7 prevede l’erogazione, da parte dell’INPS, di un incentivo per i datori di lavoro, le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, che assumano lavoratori destinatari, per il 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da imprese non rientranti nella disciplina della L. 23 luglio 1991, n. 223[118] a seguito della cessazione, parziale o totale, dell’attività o per intervento di procedura concorsuale.

La CIGS è riservata, in via generale, ai sensi degli articoli 1 e 2 della L. 23 luglio 1991, n. 223, alle imprese industriali che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la domanda nonché alle imprese commerciali con più di 200 dipendenti (secondo lo stesso criterio di computo); le imprese artigiane, ai fini dell'applicazione dell'istituto in esame, sono equiparate a quelle industriali nel caso in cui un'altra impresa, che eserciti un "influsso gestionale prevalente" (determinato secondo i termini posti dall'articolo 12 della L. 223) si avvalga a sua volta dell'intervento di integrazione straordinaria; anche per le imprese artigiane valgono i requisiti dimensionali stabiliti per le imprese industriali. Le fattispecie nelle quali è possibile il ricorso alla CIGS sono la ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale (per un periodo massimo pari, in linea ordinaria, a 24 mesi); la crisi aziendale (per un periodo massimo, pari, in linea ordinaria, a 12 mesi); i casi di fallimento. Hanno diritto alla CIGS gli operai, impiegati, intermedi e i quadri con un’anzianità di servizio di almeno 90 giorni alla data della richiesta. Tale diritto, inoltre, è riconosciuto ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro. L’integrazione compete nella misura dell’80% della retribuzione globale per le ore non prestate dai lavoratori comprese tra le zero ore ed il limite dell’orario contrattuale, comunque non oltre le 40 ore settimanali.

Sono escluse dal campo di applicazione della CIGS: le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento; le imprese ferroviarie (eccettuate quelle sopra indicate), tranviarie e di navigazione interna; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane con meno di 15 dipendenti; le cooperative, i gruppi, le compagnie e le carovane dei facchini, portabagagli, barrocciai, e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato, salvo i casi in cui il capitale non sia più interamente pubblico; le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione.

 

L’incentivo è pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e escludendo di quanto dovuto per contributi figurativi, per il numero di mensilità di trattamento non erogate.

 

L’incentivo viene erogato tramite conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali. In ogni caso, il diritto al beneficio è escluso nel caso in cui i lavoratori interessati siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da imprese dello stesso o di diverso settore di attività con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero che abbiano con quest'ultima un rapporto di collegamento o controllo ai sensi delle disposizioni codicistiche.

In proposito, la Relazione tecnica fornita dalla RGS evidenzia che dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l’incentivo, riferito al solo trattamento, viene riconosciuto nel limite di spesa autorizzato per il numero di mensilità non erogate.


 

Articolo 7-ter, commi 11-15, 17
(Ulteriori disposizioni in materia di occupazione)

 


11. I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono tenuti, con periodicità almeno settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le opportunità di lavoro disponibili mediante adeguate forme di promozione della pubblica­zione o diffusione sugli organi di comunicazione di massa locali. Le comunicazioni di cui al presente com­ma rilevano ai fini della concessione e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

12. All'articolo 70 del decreto legisla­tivo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) di manifestazioni sportive, cultu­rali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico»;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici»;

3) alla lettera f), dopo le parole: «di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati» sono inserite le seguenti: «, da casalinghe»;

4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) di qualsiasi settore produtti­vo da parte di pensionati»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito compatibilmente a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifica­zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.».

13. All'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «parenti e affini sino al terzo grado» sono sostituite dalle seguenti: «parenti e affini sino al quarto grado».

14. Restano validi ed efficaci i tratta­menti pensionistici erogati antece­dentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti dall'INAIL ai fini del consegui­mento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

15. All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministra­zione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato B annesso al presente decreto relativa­mente alle risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti ad utilizzare per la contrattazione integrativa nonché per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 67, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle del triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica».

(omissis)

17. All'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 41-bis, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,».


 

 

L’articolo 7-ter, introdotto durante l’esame presso le Commissioni riunite VI e X al testo del provvedimento in esame, reca una serie di misure urgenti in materia di occupazione.

 

I commi da 11 a 15 e 17 recano ulteriori interventi in materia di occupazione, concernenti:

§      l’obbligo, per i servizi competenti al lavoro, di rendere note con cadenza settimanale le opportunità di lavoro disponibili attraverso forme di pubblicità sugli organi di comunicazione di massa locali (comma 11);

§      alcune modifiche alla disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio, di cui agli articoli 70 e ss. del D.Lgs. 276/2003 (commi 12 e 13);

§      il mantenimento dei trattamenti pensionistici erogati prima dell’entrata in vigore del provvedimento in esame a seguito degli accertamenti compiuti dall'INAIL ai fini del conseguimento dei benefici concernenti l’amianto (comma 14);

§      l’utilizzo delle risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nell’allegato B del D.L. 112/2008 tramite apposito DPCM, da adottare entro il 30 giugno 2009 (comma 15);

§      il prepensionamento dei giornalisti iscritti all’I.N.P.G.I. (comma 17).

 

Con il comma 11 viene imposto ai servizi competenti al lavoro di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del D.lgs. 181/2000[119] di rendere note con cadenza settimanale le opportunità di lavoro disponibili attraverso forme di pubblicità sugli organi di comunicazione di massa locali. L’espletamento di tale obbligo è funzionale ai fini della concessione e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento per i servizi sopra citati previsti agli articoli 5 e 7 del D.lgs. 276/2003[120].

Nell’articolo 1, comma 2, lettera g), del D.lgs. 181/2000 si intendono per servizi competenti i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del D.lgs 469/1997[121], e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In tal senso, si fa riferimento all’organizzazione del sistema regionale per l'impiego, che conferisce alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento: in tale ambito, le province gestiscono ed erogano i servizi connessi a tali compiti tramite strutture denominate centri per l'impiego.

Inoltre, i requisiti di autorizzazione e accreditamento di cui agli articoli 5 e 7 del D.lgs. 276/2003 sono relativi all’albo delle Agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale. In particolare, all’articolo 5 vengono elencati i requisiti giuridici e finanziari, mentre l’articolo 7 disciplina gli accreditamenti degli operatori pubblici e privati che operano nel territorio delle regioni, che in tal senso istituiscono appositi elenchi.

 

Per quanto attiene al comma 11, la relazione tecnica della RGS afferma che da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

 

I commi 12 e 13 recano alcune modifiche alla disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio, di cui agli articoli 70 e ss. del D.Lgs. 276/2003.

 

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Tali attività, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, nel caso in cui non diano complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare. Infine, le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

 

In primo luogo, il comma 12 amplia l’ambito oggettivo di riferimento, in particolare:

§      includendo, attraverso la modifica della lettera d) del comma 1 del richiamato articolo 70, tra le attività disciplinate dalla richiamata fattispecie lavorativa anche le manifestazioni fieristiche, nonché disponendo che si rientra nel lavoro accessorio anche qualora ci si trovi di fronte, in caso di lavori di emergenza e solidarietà, ad un committente pubblico (lettera a));

§      inserendo, attraverso la modifica della successiva lettera e) del comma 1, tra le prestazioni occasionali svolte da giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti all'università o ad istituti scolastici di ogni ordine e grado durante i periodi di vacanza, anche i periodi coincidenti con il sabato e la domenica e specificando che tali prestazioni riguardano qualsiasi settore produttivo (lettera b));

 

Lo stesso comma, inoltre, amplia l’ambito soggettivo di riferimento, attraverso l’inserimento di nuove figure tra i soggetti rientranti nella disciplina delle prestazioni accessorie. In particolare:

§      inserisce, modificando la lettera f) del comma 1, le casalinghe tra i soggetti che effettuano attività agricole di carattere stagionale (lettera c));

§      introduce la nuova lettera i) al comma 1 dell’articolo 70 del D.Lgs. 276/2003, con la quale sono considerate prestazioni accessorie anche le attività svolte in qualsiasi settore produttivo da parte dei pensionati (lettera d));

 

Infine, introducendo il comma 1-bis al richiamato articolo 70 (lettera f)), il comma in esame prevede, in via sperimentale per il 2009, che prestazioni di lavoro accessorio possano essere svolte, in tutti i settori produttivi, anche dai percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, a condizione che:

§      si rispetti un limite massimo degli emolumenti ricevuti, pari a 3.000 euro per anno solare (limite quindi minore rispetto al limite di 5.000 euro per anno solare stabilito ai fini dell’individuazione delle prestazioni occasionali, vedi supra) ;

§      che tali prestazioni siano comunque compatibili con quanto disposto dall’articolo 19, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2[122], il quale subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale[123].

 

Per tali soggetti, quindi, si prevede la possibilità di cumulare il buono con il quale, ai sensi dell’articolo 72 del D.Lgs. 276/2003, ricevono il proprio compenso, con gli emolumenti ottenuti mediante il ricorso a prestazioni accessorie.

Inosine, si dispone che l’INPS debba provvedere allo storno della contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito dagli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

 

Il successivo comma 13 modifica l’articolo 74 del D.Lgs. 276/2003, il quale ha escluso dal campo di applicazione della normativa lavoristica e previdenziale le prestazioni svolte da parenti e affini fino al terzo grado a titolo di aiuto o di obbligazione morale, a condizione che sia rilevata la mera occasionalità o ricorrenza di breve periodo (dovrebbe essere la stagionalità) e che ci sia l’assenza di compensi, eccetto le spese di mantenimento e di esecuzione di lavoro.

Il comma in esame prevede che tale situazione ricorra per le prestazioni svolte da parenti e affini fino al quarto grado.

 

Secondo la Relazione tecnica fornita dalla RGS, in relazione ai commi 12 e 13 sul piano finanziario si è valutato che, tenuto conto:

-        della circostanza che le norme sono limitate temporalmente al 2009 e di fatto alla restante parte dello stesso 2009 a partire dalla data di entrata in vigore della disposizione medesima;

-        della necessaria limitazione dell’importo relativo al lavoro accessorio cumulabile (3.000 euro invece di 5.000);

non rilevano effetti apprezzabili sul piano del maggior utilizzo di prestazioni di ammortizzatori sociali con riferimento agli istituti connessi ai diritti soggettivi.

 

Il comma 14 prevede il mantenimento dei trattamenti pensionistici erogati prima dell’entrata in vigore del provvedimento in esame a seguito degli accertamenti compiuti dall'INAIL ai fini del conseguimento dei benefici previsti all’articolo 13, comma 8, della legge 257/1992[124].

Tali benefici riguardano i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, per cui l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25.

Più in generale, si ricorda che l’articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 257/1992 prevede la concessione di un beneficio previdenziale a determinate categorie di lavoratori che durante l’attività lavorativa siano stati esposti all’amianto. Tale beneficio consiste nell’applicazione ai periodi di contribuzione obbligatoria relativi all’esposizione all’amianto di un coefficiente di moltiplicazione ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche. In particolare: ai periodi di prestazione lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto si applica il coefficiente di 1,5 (comma 6); al periodo di esposizione all’amianto, nel caso di contrazione di malattia professionale documentata dall’INAIL a causa della medesima esposizione, si applica il coefficiente di 1,5 (comma 7); all’intero periodo di esposizione all’amianto soggetto alla relativa assicurazione INAIL, purché di durata superiore a 10 anni, si applica il coefficiente di 1,25 (comma 8), utile solamente ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime. Si ricorda che, sino al 1° ottobre 2003, era invece previsto per tale ultima fattispecie un coefficiente pari all’1,5, che si applicava anche ai fini della maturazione del diritto di accesso alla pensione.

Si fa presente, inoltre, che l’articolo 47 del D.L. 269/2003 ha esteso la rivalutazione del periodo di esposizione all’amianto ai fini pensionistici anche ai lavoratori non coperti dall’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL. In tal senso, il beneficio viene riconosciuto in favore dei lavoratori (anche quelli non assicurati presso l’INAIL) che siano stati esposti per un periodo superiore a 10 anni all'amianto "in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno". La sussistenza dell'esposizione all'amianto e la sua durata devono essere accertate e certificate dall'INAIL.

 

Ai fini della norma in esame si prevede la presentazione dei curricula da parte del datore di lavoroe della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

Per quanto concerne la copertura finanziaria della norma in esame, gli oneri da essa derivanti sono valutati in:

1.        700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

2.        600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014;

3.        500.000 euro per l'anno 2015;

4.        400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;

5.        200.000 euro a decorrere dall'anno 2018.

Ad essa si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 148/1993[125], con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 53/2000[126].

 

Secondo la Relazione tecnica fornita dalla RGS, tale disposizioni è diretta “a prevedere la validità dei trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione a seguito degli accertamenti compiuti dall’Inail ai fini del conseguimento dei benefici di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazione, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro, salvo il caso di dolo dell’interessato che sia accertato in via giudiziale”.

La norma quindi esplica i suoi effetti nei casi in cui, prosegue la Relazione, “la certificazione dell’esposizione all’amianto che ha dato luogo alla concessione dei relativi benefici pensionistici sia annullata”.

La stessa Relazione, inoltre, ricorda che attualmente il richiamato annullamento comporta le possibili conseguenze della revoca della pensione già concessa, qualora la maggiore anzianità riconosciuta abbia concorso in maniera determinante al raggiungimento della pensione, o la ricostituzione della pensione, in caso in cui il diritto alla pensione sussista autonomamente a prescindere dalla maggiorazione ed il beneficio, quindi, si sia tradotto esclusivamente in una maggiore quota di pensione.

Con la disposizione in esame, prosegue la Relazione, “tali conseguenze vengono a mancare in tutti i casi in cui in assenza di dolo da parte dell’interessato, l’annullamento della certificazione dovesse riguardare pensioni già concesse anteriormente all’entrata in vigore della norma stessa”: La Relazione sottolinea che, in base a verifiche da parte dell’INPS, i casi in questione sarebbero 29, e, in assenza della norma in esame, la revoca delle 29 pensioni determinerebbe, nel 2009, un risparmio di 682.370 euro (stimando in 25.530 l’importo medio annuo delle pensioni).

Tale norma, sempre secondo la Relazione, non impatta sul pregresso, trovando applicazione nel caso in esame la disciplina sull’indebito previdenziale[127].

Infine, sempre secondo la Relazione tecnica, laddove fosse provato il dolo dell’interessato, questi non riceverà più lo specifico trattamento previdenziale, e dovrà restituire quanto indebitamente percepito.

La seguente tabella evidenzia la proiezione, a 10 anni, dell’onere (decrescente) della norma per l’effetto congiunto di diversi fattori che determinano la dinamica demografica ed economica delle pensioni stesse.

(dati in mln di euro)

Anno

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Onere corrente

0,7

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,5

0,4

0,4

0,2

 

Il comma 15 introduce il comma 1-bis all’articolo 7-bis al D.L. 207/2008[128] con il quale si prevede che con DPCM[129], da adottare entro il 30 giugno 2009, vengano individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti ad utilizzare le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nell’allegato B del D.L. 112/2008[130] eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. A tal fine, viene valutata anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle del triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica.

Il DPCM sopra indicato è rivolto alla contrattazione integrativa, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, ma anche alle finalità indicate all’articolo 67 comma 1 del D.L. 112/2008, il quale dispone che le risorse determinate, per il 2007, dall’articolo 12 del D.L. 79/1997[131] sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro viene destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla L. 1265/1960[132].

In tal senso, viene fatta salva la disapplicazione, prevista dall'articolo 67, comma 2, del D.L. 112/2008, delle disposizioni di cui all'allegato B relativamente alle risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

 

Per una disamina più puntuale delle norme richiamate all’Allegato B del D.L. 112/2008 si rimanda alle schede di lettura contenute nel dossier Progetti di legge n. 15/7 del 3 ottobre 2008, sul D.L. 25 giugno 2008, n. 112, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

Secondo la Relazione tecnica fornita dalla RGS, la disposizione in esame non determina maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il trasferimento delle competenze è contestuale al passaggio di tutte le risorse, finanziarie, umane e strumentali, facenti capo all’ISFOL relative alle funzioni trasferite. In ogni caso, sempre secondo la Relazione, il trattamento economico attribuito al personale in base alla disposizione medesima non è superiore a quello attualmente in godimento.

 

Infine, il comma 17 modifica l'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 416/1981[133], che detta una norma in materia di prepensionamento dei giornalisti iscritti all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (I.N.P.G.I.).

L’articolo 37 sopra richiamato prevede per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti delle imprese editrici di giornali quotidiani, di agenzie di stampa a diffusione nazionale e delle imprese editrici di giornali periodici, ammessi al trattamento di cassa integrazione, la possibilità di optare, entro sessanta giorni dalla maturazione dei requisiti contributivi in essa individuati, per il trattamento di pensione di vecchiaia.

Con la modifica intervenuta si prevede che l’accesso al beneficio previdenziale sopra esposto venga stabilito nel numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali[134] a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sempresulla base delle risorse finanziarie e disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale.

 

Al riguardo, la Relazione tecnica della RGS non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dalla disposizione in esame, “atteso che le risorse da destinare derivano da ulteriori risparmi o da maggiori introiti, accertati e verificati, aggiuntivi rispetto a quelli già destinati da disposizioni legislative al miglioramento dei saldi di finanza pubblica”. Tra l’altro, il rinvio al DPCM per la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse consente, sempre secondo la Relazione, “la verifica della effettiva neutralità finanziaria delle stesse, ivi comprese quelle derivanti da maggiori entrate, ai fini dei saldi di finanza pubblica”.


 

Articolo 7-ter, comma 16
(Modifiche all’articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008)

 


16. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'appli­cazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), sono ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai princìpi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali deri­vanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma 3.».


 

 

Il comma 16 introduce il comma 3-bis all’articolo 18 del D.L. 185 del 2008 recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”[135].

L’articolo 18 del D.L. n. 185 del 2008 stabilisce che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, assegni una quota delle risorse disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo sociale per occupazione e formazione (per il finanziamento delle attività di apprendistato e delle azioni di sostegno al reddito)[136], al Fondo infrastrutture di cui all’articolo 6-quinquies del D.L. n. 112/2008 (estendendone l’operatività anche alla messa in sicurezza delle scuole, agli interventi di risanamento ambientale, all’edilizia carceraria, alle infrastrutture museali ed archeologiche, all’innovazione tecnologica e alle infrastrutture strategiche per la mobilità) e al Fondo per la competitività previsto dall’articolo 1, comma 841, della legge finanziaria per il 2007 (per il sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo ed innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca).

Si segnala, al riguardo che per effetto dell’articolo 7-ter, comma 11, del provvedimento in esame, introdotto dalle Commissioni riunite VI e X, la lettera b-bis del comma 1, dell’articolo 18) viene sostituita, prevedendo quale destinatario della ripartizione delle risorse FAS il nuovo Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale in luogo del Fondo per la competitività.

Il comma 3 dell’articolo 18 interviene circa il criterio di ripartizione territoriale delle risorse, ribadendo, per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate che affluiscono ai citati Fondi, il vincolo di destinazione dell’85% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del 15% alle regioni del Centro-Nord.

 

Il comma 3-bis prevede che le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzatederivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater[137] del D.L. 112/2008, assegnate dal CIPE al Fondo sociale per occupazione e formazione, sono ripartite, in forza dell'Accordo del 12 febbraio 2009 tra lo Stato e le regioni e le Province autonome, in base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza Stato-Regioni, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo previsto dal comma 3 del medesimo articolo circa la ripartizione territoriale dell’85% al Mezzogiorno e del 15% al Centro-Nord. Tale principio era già stato stabilito al punto 10) dell’Accordo.[138]

 

Con riferimento alla riunione della Conferenza Stato-Regioni richiamata della disposizione in esame, si segnala che il 12 marzo 2009 l’intesa non risulterebbe essere stata raggiunta, come risulta dal sito internet della Conferenza stessa.

 

Si ricorda che l'Accordo tra Governo e regioni del 12 febbraio 2009 ha individuato risorse per circa 8 miliardi di euro “da destinare nel biennio 2009-2010 ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro può consentire di affrontare con un adeguato margine la forte domanda di interventi che va crescendo in tutte le aree del paese. Tali risorse e gli interventi necessari a un loro efficace utilizzo possono utilmente vedere la convergenza di un'azione dello Stato e delle Regioni . Per quanto riguarda il primo, esso può mobilizzare risorse nazionali per 5.350 milioni di euro (di cui per circa 1.400 milioni derivanti dall'articolo 2, comma 35, della Legge Finanziaria 2009 e dall'art . 19 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009, relativo al sostegno al reddito e all'occupazione, e 3.950 milioni dall'art. 6-quater L. 133/2008 e dal Fondo per le aree sottoutilizzate - quota nazionale), mentre l'obiettivo per il contributo regionale è pari a 2 .650 milioni di euro a valere sui programmi regionali FSE”.

Al punto 15 dell’Accordo, viene indicato in 1.200 milioni l’ammontare delle risorse rivenienti dalla ricognizione ex articolo 6-quater del decreto-legge n. 112/2008, che il CIPE dovrà ripartire tra le Amministrazioni centrali per un importo complessivo pari a 25.409 milioni, comprese le risorse (7.356 milioni) già destinate dal CIPE al Fondo infrastrutture con la delibera 18 dicembre 2008.

Nella seduta del 6 marzo 2009 il CIPE ha ripartito 45 miliardi delle risorse FAS, destinando:

-        4 miliardi al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione (Ministero del lavoro);

-        5 miliardi al Fondo infrastrutture (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), di cui 1 miliardo per l’edilizia scolastica e 200 milioni di euro per l’edilizia carceraria;

-        9,053 miliardi al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale (Presidenza del Consiglio dei Ministri), di cui 400 milioni per interventi urgenti relativi al G8 e all’emergenza rifiuti nella Regione Campania (termovalorizzatore di Acerra);

-        21,831 miliardi ai programmi regionali e interregionali del Mezzogiorno e agli obiettivi di servizio;

-        5,195 miliardi ai programmi delle regioni del Centro-Nord.

 


 

Articolo 7-ter, commi 18-20
(Patto di stabilità interno regioni e province autonome)

 


18. Sono escluse dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi «Adattabilità» e «Occupabilità» conse­guenti all'accordo riguardante gli interventi e le misure anticrisi con riferimento al sostegno del reddito e alle competenze, al Fondo per le aree sottoutilizzate e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio 2009.

19. Per maggiori spese degli anni 2009 e 2010 si intende, per la gestione di competenza finanziaria, la differenza tra gli impegni effettivi e gli importi indicati per i corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dai programmi operativi regionali (POR) già approvati dalla Commissione europea alla data dell'accordo di cui al comma 18 e, per la gestione di cassa, la differenza tra i pagamenti effettuati e gli importi indicati, rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella programmazione finanziaria prevista dal POR.

20. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno al reddito e alle competenze, di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome del 12 febbraio 2009, individuate nell'ambito dei Programmi Operativi del Fondo sociale europeo 2007/2013 - assi prioritari adattabilità ed occupabilità, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, su richiesta delle regioni e delle provincie autonome interessate, le quote dei contributi comunitari e statali previste fino all'annualità 2010 per i predetti assi prioritari. Le risorse anticipate dal Fondo ai sensi del presente comma sono imputate, per la parte comunitaria, agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, agli stanziamenti previsti in favore dei medesimi programmi, ai sensi della citata legge n. 183 del 1987.


 

 

I commi 18 e 19sono volti ad escludere dal Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti che vengono realizzate utilizzando finanziamenti statali (quote di cofinanziamento nazionale) per interventi in materia di ammortizzatori sociali cofinanziati da fondi comunitari, come stabilito nell’accordo tra governo, regioni e province autonome sancito il 26 febbraio 2009[139] in sede di Conferenza Stato-Regioni.

 

Nel dettaglio, il comma 18 dispone l’esclusione dal Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome per il 2009 e il 2010 delle maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi di intervento “Adattabilità/Occupabilità” nell’ambito dei programmi operativi del Fondo sociale europeo (FSE 2007-2013).

 

Per il settennio di programmazione 2007-2013 dei Fondi strutturali comunitari, il Fondo sociale europeo finanzia il raggiungimento di due obiettivi comunitari in particolare: l’obiettivo Convergenza (regioni in ritardo di sviluppo) e l’obiettivo Competitività territoriale e occupazione (aree in cui rafforzare il sistema di produzione, diverse da quelle in ritardo di sviluppo)[140].

I programmi operativi che ciascuna regione è chiamata a definire (c.d. POR, programmi operativi regionali) sono tenuti ad evidenziare le priorità con riferimento agli orientamenti strategici nazionali e regionali per la coesione e agli assi prioritari di intervento[141].

La norma in esame fa riferimento in particolare agli interventi finanziabili dal Fondo sociale europeo per l’asse 1: “adattabilità”, relativo ad azioni per qualificare e riqualificare la forza di lavoro già impiegata di tutti i settori: e l’asse 2: “occupabilità”, per favorire l’occupazione in tutte le fasce professionali e in tutte le condizioni di età e sociali di partenza[142].

 

La previsione dell’esclusione dal Patto di dette spese correnti finanziate da risorse statali previste dalla programmazione strategica nazionale è in particolare contenuta nell’accordo tra governo, regioni e province autonome sancito il 26 febbraio 2009 in materia di:

§      misure anticrisi a sostegno del reddito e alle competenze;

§       utilizzo del Fondo aree sottoutilizzate (FAS);

§      nettizzazione dei fondi strutturali comunitari.

Nell’accordo si menziona la questione della “nettizzazione” dei fondi comunitari ai fini del Patto di stabilità interno per regioni e province autonome già affrontata dall’articolo 2, comma 42, delle legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203 del 2008), con il quale, attraverso una novella all’articolo 77-ter del D.L. n. 112/2008[143] (nuovi commi 5-bis e 5-ter) relativa alla disciplina del Patto per il triennio 2009-2011, si è prevista l’esclusione dal calcolo (c.d. “nettizzazione”) delle spese in conto capitale effettuate per interventi cofinanziati dall’Unione europea. Restano pertanto computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e province autonome le sole quote di finanziamento statale e regionale.

 

Il comma 19 chiarisce la definizione delle maggiori spese per gli anni 2009 e 2010, con riferimento alla: 1) gestione di competenza finanziaria e 2) gestione di cassa, rispettivamente intese come:

1)   differenza tra gli impegni effettivi e gli importi indicati per i corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dal POR (programma operativo regionale) già approvato dalla Commissione europea alla data dell’accordo (12 febbraio 2009);

2)   differenza tra i pagamenti effettuati per il 2007 e gli importi (di cassa) indicati per il 2008, nella programmazione finanziaria prevista dal POR.

 

Il comma 20inoltre autorizza il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (previsto dalla legge n. 183/1987)[144] ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, le quote di contributi comunitari e statali previste fino all’annualità 2010 per gli assi prioritari Adattabilità e Occupabilità che rientrano nei programmi operati finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) nel nuovo settennio di programmazione 2007-2013.

Il Fondo per l’attuazione delle politiche comunitarie ha amministrazione autonoma e gestione “fuori bilancio” da parte dell'Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione europea (IGRUE), presso la Ragioneria generale dello Stato. Per il suo funzionamento il Fondo di rotazione si avvale di appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria generale dello Stato, nei quali vengono versate (articolo 5 della legge n. 183/1987):

-        le somme erogate dalle Istituzioni della Comunità europea per contributi e sovvenzioni a favore;

-        le somme annualmente determinate con la legge di bilancio.

 

Tale autorizzazione in particolare è volta – secondo quanto precisa il comma in esame - ad assicurare l’integrale utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno al reddito e alla competenze di cui al sopra citato accordo Governo/Regioni/Province autonome del 12 febbraio 2009.

 

La norma specifica infine che le risorse anticipate dal Fondo per l’attuazione delle politiche comunitarie sono imputate, per la parte comunitaria, agli accrediti disposti dall’Unione europeaa titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, agli stanziamenti previsti in favore dei medesimi programmi, ai sensi della citata legge n. 183/1987.

 

Ai sensi della normativa vigente[145], infatti, il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie presenta una sezione finanziaria attraverso la quale provvede a concedere le quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato a favore delle amministrazioni pubbliche e degli operatori pubblici e privati interessati, per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria (art. 6 della legge n. 183 del 987 e artt. 7 e 9 del D.P.R. n. 568 del 1988)[146], nonché le anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio dell’Unione, in relazione ad azioni comprese nell'ambito dei programmi di politica comunitaria[147].

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Facendo seguito al piano di ripresa dell’economia europea[148], il 26 novembre 2008 la Commissione europea ha presentato le seguenti proposte:

§      proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria (COM(2008)803).

Le modifiche proposte si articolano intorno a quattro assi:

-        allargamento del campo di intervento della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) in sostegno degli Stati membri per la preparazione e l'attuazione dei programmi operativi;

-        modifica della disciplina relativa all'ammissibilità delle spese al fine di chiarire la possibilità di pagamenti delle spese generali sulla base di tassi forfettari, e introdurre la possibilità di considerare come spese ammissibili i contributi in natura, assimilati a spese per costituire fondi o per contribuire ad essi;

-        soppressione del divieto di inserire spese sostenute per i grandi progetti nelle domande di pagamenti intermedi prima dell'approvazione del grande progetto da parte della Commissione, e, per gli aiuti di Stato, soppressione del limite del 35% dell'anticipo che può essere versato ai beneficiari dall'organismo che concede gli aiuti, e quindi la possibilità di arrivare al 100%;

-        aumento della terza rata del prefinanziamento (2009) del 2% per i Fondi strutturali per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente, la creazione di una terza rata (2009) del 2,5% per i Fondi strutturali per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1° maggio 2004. Queste risorse aggiuntive, che sarebbero rese disponibili all'inizio dell'anno, dovrebbero essere rapidamente trasferite ai beneficiari, nel rispetto delle regole di buona gestione finanziaria.

§      proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo dell'FSE (COM(2008)813).

La proposta mira a semplificare le norme vigenti al fine di facilitare l'accesso al cofinanziamento del Fondo sociale europeo, con particolare riferimento alle azioni di contrasto alla disoccupazione.

Entrambe le proposte saranno esaminate in prima lettura dal Parlamento europeo, secondo la procedura di codecisione, nella seduta del 2 aprile 2009.

 


 

Articolo 7-quater, commi 1-3, 7-11, 13-16
(Patto di stabilità interno)

 


1. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per il 2009 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:

a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinego­ziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;

c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura econo­mica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007;

b) presentano un rapporto tra nu­mero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrat­tuali del personale dipendente, compre­so il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il successivo mese di maggio, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del manteni­mento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

(omissis)

7. Ai fini dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

8. Al fine di accelerare gli interventi necessari alla risoluzione della crisi economica in atto e in attesa della piena attuazione del federalismo fiscale e della costituzione del fondo unico dei trasferimenti erariali attribuiti alle regioni di cui all'articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le regioni che hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2008 e che rendono disponibili importi per gli enti locali ai sensi del comma 3, e nel limite del doppio delle somme rese disponibili, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse derivanti dallo svincolo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.

9. Sono abrogati:

a) il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c), della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

b) il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come sostituito dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

c) l'articolo 2-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10. Restano invariate le previsioni di saldo di entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribu­zione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realiz­zazione di investimenti o alla riduzione del debito.

11. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legisla­tivo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del comma 3 e della verifica del manteni­mento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, procede alla valutazione degli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alla data del 31 luglio 2009.

(omissis)

13. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea.

14. Non si applicano, altresì, le sanzioni nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2008 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008.

15. A decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinan­ziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome. Nel caso in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

16. Per il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 le certificazioni di cui al comma 667 e al comma 686 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 devono essere inviate entro il termine perentorio del 31 maggio 2009.


 

 

L’articolo 7-quater, introdotto nel corso dell’esame in sede referente presso la Camera, reca alcune integrazioni alla disciplina vigente del Patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali, il cui impianto generale è definito dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (legge n. 133/2008)[149], volte a risolvere alcune problematiche applicative emerse con riferimento alle spese di investimento degli enti territoriali che, in base alla disciplina attuale, rientrano nei vincoli del Patto di stabilità interno, nonché a consentire la realizzazione degli ammortizzatori sociali necessari a fronteggiare l’attuale crisi economica, come previsto nell’Accordo Governo-regioni del 12 febbraio scorso.

Per sostenere la spesa per investimenti degli enti territoriali, già successivamente all’approvazione del D.L. n. 112/2008, sia con la legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008) che con il D.L. n. 185/2008 (c.d. decreto anticrisi) sono state introdotte alcune disposizioni finalizzate, da un lato, ad escludere alcune tipologie di spesa in conto capitaledal computo delle spese sottoposte ai vincoli del Patto di stabilità interno (spese per calamità naturali, per gli enti locali, spese in conto capitale relative ai finanziamenti dell’Unione europea, per le regioni), dall’altro ad eliminare l’applicazione delle misure sanzionatoriequalora il mancato rispetto del patto da parte degli enti sia conseguente a spese relative ad investimenti, in particolare infrastrutturali.

Per quanto concerne in particolare gli enti locali, la situazione è resa più complessa dall’applicazione del criterio della competenza mista per il calcolo dei saldi rilevanti ai fini del Patto di stabilità - criterio in base al quale le spese correnti si considerano in termini di competenza (impegni) e quelle in conto capitale si considerano invece in termini di cassa (pagamenti) - con la conseguenza che molti enti possono trovarsi nell’impossibilità di effettuare pagamenti che si riferiscono ad impegni regolarmente assunti negli anni precedenti, per il finanziamento di opere già progettate o per il proseguimento di lavori già iniziati, nonostante dispongano di risorse finanziarie disponibili.

L’esigenza di sostenere lo sviluppo degli investimenti degli enti territoriali, bloccati a causa dei vincoli posti dal Patto di stabilità, è stata da ultimo ribadita con l’approvazione da parte dell’Assemblea della Camera di alcune mozioni[150] con le quali il Governo è stato impegnato ad intervenire per aumentare la possibilità di spesa in conto capitale degli enti locali, almeno di quelli più virtuosi, anche infunzione anticiclica.

In particolare, le mozioni richiedono al Governo l’esclusione dai saldi utili del Patto di stabilità interno dei pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti, a fronte di impegni regolarmente assunti, nonché la possibilità di utilizzo degli avanzi di amministrazione e dei proventi derivanti della vendita del patrimonio immobiliare e dalla cessione di azioni per il finanziamento dei propri investimenti.

 

L’articolo 7-quater, inserito in sede referente, reca disposizioni volte a dare risposta - in accordo con le autonomie locali - alle esigenze fin qui descritte.

La disciplina derogatoria introdotta, finalizzata ad agevolare la realizzazione degli investimenti infrastrutturali degli enti territoriali sottoposti al Patto di stabilità interno, in parte ripropone, riformulandole in maniera organica, alcune delle norme intervenute successivamente al D.L. n. 112/2008 sul medesimo tema, che, di conseguenza, vengono abrogate.

Deroghe al Patto di stabilità interno per gli enti locali (commi 1-3, 7-11 e 16)

I commi da 1 a 3 dell’articolo in esame recano deroghe alla disciplina del Patto di stabilità per l’anno 2009 relativo alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per quanto concerne le spese in conto capitale.

A tal fine, il comma 1 esclude dal computo del saldo finanziario utile ai fini del Patto di stabilità interno per l’anno 2009 alcune tipologie di spese, relative a:

a)   pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti, ai sensi dell'articolo 183 del Testo unico degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni[151];

b)   pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione.

Tale misura corrisponde, in parte, a quella recata dall’articolo 2-ter del D.L. n. 185/2008 (legge n. 2/2009), che viene infatti abrogata dal successivo comma 9 dell’articolo in esame. Tale disposizione prevedeva inoltre l’esclusione dal computo dei saldi del patto per il 2009 anche delle spese in conto capitale finanziate dal minore onere per interessi registrato a seguito dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazionedisponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti. La norma prevedeva che l’importo complessivo delle esclusioni non dovesse superare i 5 milioni di euro per il 2009.

c)   pagamenti per spese relative ad investimenti per la tutela della sicurezza pubblica nonché per interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Tali interventi possono essere disposti dagli enti locali nel limite complessivo di spesa pari a 150 milioni di euro per l'anno 2009, secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata.

 

La possibilità di escludere dal patto 2009 tali spese è peraltro limitata ai soli enti virtuosi, individuati dal comma 2, e subordinata ad alcune specifiche condizioni, indicate al comma 3.

In particolare, in base al comma 2, la misura si applica soltanto agli enti che:

a)    hanno rispettato il Patto di stabilità interno nell’anno 2007;

b)    presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

c)    hanno registrato nell’anno 2008 un ammontare di impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, non superiore a quello medio del triennio 2005-2007.

 

I suddetti enti virtuosi possono beneficiare della deroga ai vincoli del patto nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, la quale, a sua volta, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi finanziari generali del comparto, procede, contestualmente, alla corrispondente rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto per il 2009, per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati in favore degli enti locali compresi nel proprio territorio (comma 3).

Nello specifico, la procedura prevede che:

§      gli enti locali interessati dichiarano all'Anci, all'Upi e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno;

§      la regione definisce e comunica agli enti locali, entro il 31 maggio, l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo per il patto 2009 e, contestualmente, procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità per il 2009;

§      entro maggio, la regione trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

§      Il successivo comma 11 prevede che il Ministero procede alla valutazione degli effetti derivanti dall’applicazione delle norme in esame entro il 31 luglio 2009, sentita la Conferenza Unificata.

 

Non risulta chiaro dalla formulazione delle norme in esame se la procedura descritta al comma 3 - di autorizzazione da parte delle regioni degli importi che possono essere esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali previa compensazione, a proprio carico, dei minori risparmi conseguiti dagli enti locali medesimi - riguardi tutte le tipologie di spesa considerate dal comma 1, posto che la lettera c) prevede un limite complessivo di spesa che può essere autorizzato, secondo modalità rimesse ad un apposito decreto del Ministro dell’economia.

 

Con il meccanismo descritto dalla norma si verrebbe, in sostanza, a determinare uno spostamento della riduzione dei risparmi dal comparto degli enti locali a quello delle regioni, garantendosi, in tal modo, il rispetto degli obiettivi finanziari complessivi fissati dal Patto di stabilità interno.

La norma in esame, che permette la rimodulazione del patto fra la regione e gli enti locali del suo territorio, amplia la flessibilità del meccanismo introdotto dal comma 11 dell’articolo 77-ter del D.L. n. 112/2008 che, per la prima volta, ha dato facoltà alle regioni, sulla base dei criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, di adattare le regole e i vincoli posti dalla normativa generale agli enti locali compresi nel proprio territorio, per adeguarli alle diverse situazioni finanziarie regionali, purché l’obiettivo complessivamente determinato dalle regole del Patto di stabilità per il comparto locale della regione sia rispettato.

In relazione a tale disposizione, Il comma 7 ne precisa le modalità applicative, stabilendo che ogni regione definisca e comunichi agli enti locali il nuovo obiettivo di Patto di stabilità per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, come determinato in base ai criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali.

Entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009-2011, la regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

 

Infine, a vantaggio delle regioni che rendono disponibili gli importi necessari a garantire la spesa degli enti locali nel 2009 per gli interventi di cui al comma 1, il comma 8 autorizza lo svincolo di destinazione di somme ad esse spettanti, per un importo pari al doppio degli importi resi disponibili per gli enti locali, al fine del loro utilizzo esclusivo per finalità di investimento, nei limiti definiti dal Patto di stabilità interno per l’anno 2009.

Il beneficio si applica con riferimento alle sole regioni che abbiano rispettato il Patto di stabilità per l’anno 2008. Dell’utilizzo delle somme svincolate deve esserne data comunicazione all’amministrazione statale che ha erogato le somme (per ulteriori approfondimenti in merito, cfr. paragrafo successivo)

 

In relazione alla disciplina derogatoria del Patto di stabilità introdotta dall’articolo in esame, il comma 9 dispone l’abrogazione di alcune disposizioni, tutte recanti distinte previsioni di deroga ai vincoli del patto di stabilità per le spese relative a investimenti, il cui contenuto è stato, in parte, ripreso dalla disciplina introdotta dall’articolo in esame:

a)   il comma 8 dell'articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, come riformulato dall'art. 2, co. 41, lett. c), della legge finanziaria 2009 (legge n. 203/2008).

La norma prevede l’esclusione dal calcolo del saldo 2007, di riferimento per l’individuazione dei saldi utili per il rispetto del Patto di stabilità 2009-2011, di alcune particolari voci di entrata originate da operazioni di carattere straordinario (cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, vendita del patrimonio immobiliare, distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalle società quotate nei mercati regolamentati) qualora le relative risorse siano destinate dagli enti alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.

In merito a tale disposizione, va rilevato che sono sorte difficoltà interpretative. Secondo la riformulazione introdotta dalla legge finanziaria 2009, tali voci di entrata sembrerebbero escluse soltanto dal calcolo del saldo 2007, di riferimento per l’individuazione dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2009 e successivi. Con la circolare n. 2 del 27 gennaio 2009, la Ragioneria generale dello Stato ha invece precisato, in senso restrittivo, il significato della norma, stabilendo che le suddette risorse devono essere escluse non solo dal saldo finanziario 2007 preso a base di riferimento, ma anche da tutti i saldi utili del patto 2009-2011, limitando dunque fortemente l’impatto della norma agevolativa.

L’abrogazione di tale norma consente pertanto agli enti locali di includere tra le entrate concorrenti alla determinazione dei saldi utili ai fini del Patto di stabilità interno le risorse rivenienti dalle alienazioni patrimoniali, dalla cessione di azioni o quote di società o da dividendi determinati da operazioni straordinarie.

Di conseguenza, il comma 10 dell’articolo in esame introduce una sorta di sanatoria per quanto concerne le previsioni di saldo degli enti locali che, alla data del 10 marzo 2009, hanno già approvato i loro bilanci di previsione in applicazione del citato comma 8 dell’art. 77-bis del D.L. n. 112. La norma precisa però che le previsioni di saldo restano invariate soltanto per gli enti locali che hanno redatto i loro bilanci escludendo le entrate straordinarie indicate dal comma 8 “sia dalla base di calcolo 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009”, chiarendo, dunque, l’interpretazione della norma che viene abrogata;

b)   il comma 48 dell'articolo 2 della legge n. 203/2008, come riformulato dall'art. 2, co. 2-bis, del D.L. n. 207/2008 (legge n. 14/2009), in quanto in sostanza assorbito dalla disciplina derogatoria introdotta dall’articolo in esame;

La norma esclude l’applicazione delle sanzioni nelle ipotesi in cui il mancato rispetto del Patto di stabilità interno negli anni 2009-2011 sia conseguente a spese relative a nuovi interventi infrastrutturali,appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell’economia, e finanziati con risorse individuate dal decreto medesimo, anche messe a disposizione dalle regioni;

c)   l'articolo 2-ter del D.L. n. 185/2008 (legge n. 2/2009), in quanto anch’esso in parte assorbito dalla nuova disciplina derogatoria, introdotta dal comma 1, lettera b) dell’articolo in esame.

Come già ricordato, la norma esclude dal computo dei saldi relativi al Patto di stabilità per il 2009 le somme destinate a investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale, relative a impegni già assunti, qualora siano finanziate dai risparmi derivanti: 1) dal minor onere per spese per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi; 2) dal minore onere per interessi registrato a seguito dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti. Si segnala che la norma prevedeva che l’importo complessivo delle esclusioni non dovesse superare i 5 milioni di euro per il 2009.

 

Per quanto concerne le certificazioni che gli enti locali sono tenuti ad inviare al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per il 2008, il comma 16 stabilisce il termine perentorio del 31 maggio 2009.

Si ricorda, in merito, che ai sensi dell’articolo 1, comma 686, della legge n. 296/2006, che la mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

Deroghe al Patto di stabilità interno per le regioni (commi 8, 13-16)

Come per gli enti locali, anche per le regioni le modifiche alla disciplina del patto di stabilità sono volte da una parte a risolvere difficoltà applicative in relazione alla sottrazione dal patto di stabilità delle spese per investimento correlate ai finanziamenti dell’Unione europea, dall’altra a consentire una maggiore autonomia di spesa per gli enti ‘virtuosi’. In sintesi:

§      in relazione alla ri-modulazione delle regole per gli enti locali compresi nel proprio territorio, la possibilità per la regione che abbia autorizzato gli enti locali ad escludere dal computo per il patto di stabilità determinate somme (come stabilito dal comma 3 dell’articolo in esame) di sottrarre al vincolo di destinazione parte dei trasferimenti che riceve dallo Stato – in misura doppia rispetto alla somma sottratta dal computo degli enti locali (comma 8);

§      in relazione all’anno 2008, la non applicazione delle sanzioni previste in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, quando questo sia correlato – in diversa misura - alle spese per interventi cofinanziati dall’Unione europea realizzati con la quota di finanziamento nazionale (comma 13) e con la quota di finanziamento regionale (comma 14);

§      a decorrere dal 2009, l’esclusione delle spese correnti per interventi realizzati con cofinanziamenti dell’UE, per la sola parte di finanziamento europeo, dal computo delle spese considerate ai fini del rispetto del patto di stabilità (comma 15);

§      fissa il termine per l’invio alla Ragioneria dello Stato della certificazione ai fini del controllo del rispetto del patto, al 31 maggio 2008 (comma 16).

 

Il comma 8 riguarda le regioni che abbiano provveduto a rimodulare le regole del patto con uno o più enti locali del proprio territorio, secondo quanto disposto dal comma 3 dell’articolo in esame.

La possibilità per le regioni a statuto ordinario di modulare territorialmente le regole del patto per gli enti locali compresi nel proprio territorio, è stata introdotta dal comma 11 dell’art. 77-ter DL 112/2008 e il comma 7 della norma in esame ne disciplina ora la procedura attuativa (concertazione tra Regione ed Enti Locali in sede di Consiglio delle autonomie e comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze degli elementi informativi relativi a ciascun ente locale).

Il comma 3 dell’articolo in esame, come già illustrato sopra, consente alla regione di autorizzare l’esclusione di determinati pagamenti dal computo del saldo per il patto di stabilità degli enti locali e – anziché compensare territorialmente tra gli enti locali, dovrà – contemporaneamente - aumentare dello stesso importo il suo saldo.

A ‘compensazione’ di questo aumento di spese – e a condizione che la regione in questione abbia rispettato le regole del patto per l’anno 2008 - la norma in esame dispone che parte dei trasferimenti che la regione riceve dallo Stato sia sottratta al vincolo di destinazione, nella misura del doppio delle somme rese disponibili agli enti locali.

La norma pone comunque dei vincoli alle possibilità di utilizzo di queste risorse ‘svincolate’:

§      non può trattarsi di somme destinate ad obbligazioni già contratte;

§      devono comunque essere garantite le prestazioni relative ai livelli essenziali di assistenza ;

§      possono essere utilizzate solo per spese di investimento;

§      sono comunque computate ai fini del saldo per il rispetto delle regole del patto.

Si ricorda che le regioni a statuto ordinario ricevono ancora una parte di trasferimenti a destinazione vincolata. Così ad esempio sono i trasferimenti destinati al finanziamento delle funzioni trasferite con i decreti attuativi della legge 59/1997 (cd. “Bassanini”) in materia di viabilità, opere pubbliche, trasporto pubblico locale, mercato del lavoro, ambiente e altri settori. Questi trasferimenti – come pure tutti gli altri che ancora residuano, dovranno confluire nel fondo unico dei trasferimenti erariali citato dal primo periodo del comma in esame, al fine di essere sostituiti da entrate tributarie in attuazione di quanto dispone l’articolo 119 della Costituzione.

 

I commi da 13 a 15 riguardano le spese correlate agli interventi cofinanziati dall’Unione europea in rapporto agli obbiettivi stabiliti dalle regole del patto di stabilità.

Le spese in conto capitale per interventi cofinanziati dall’UE - ad eccezione della parte nazionale e di quella regionale - sono state escluse dalla base di calcolo ai fini del rispetto del patto di stabilità a decorrere dal 2008 (comma 5-bis dell’articolo 77-ter DL 112/2008 – legge di conversione n. 133/2008, inserito dall’art. 2 comma 42 L. 203/2008, finanziaria 2009). La norma riguarda però soltanto la parte imputabile alla Unione europea ed esclude espressamente la parte di finanziamento nazionale e la parte di finanziamento regionale.

I commi 13 e 14 dispongono, limitatamente all’anno 2008, la non applicazione delle sanzioni previste in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, nei seguenti casi:

§      il superamento dell’obiettivo di spesa sia pari alla maggiore spesa in conto capitale afferente ad interventi realizzati per interventi cofinanziati dalla UE, con la quota di finanziamento nazionale;

§      il superamento dell’obiettivo di spesa sia pari alla differenza positiva tra le spese in conto capitale relative ad interventi cofinanziati dalla UE – ad eccezione delle quote di finanziamento nazionale – relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008. E’ il caso in cui le spese da sottrarre per il 2008 siano risultate inferiori a quelle del 2007[152].

 

Il comma 15 dispone, a decorrere dal 2009, l’esclusione dalla base di calcolo e dai risultati del patto, delle spese correnti per interventi realizzati con cofinanziamenti dell’UE, per la sola parte di finanziamento europeo. Anche per le spese correnti sono espressamente escluse le quote relative al finanziamento nazionale e regionale. Spese correnti relazionate ad interventi cofinanziati dall’UE sono ad esempio quelle del Fondo Sociale Europeo che finanzia buona parte delle attività di formazione professionale.

In parallelo alla norma dettata per le spese in conto capitale (comma 5-ter dell’articolo 77-ter DL 112/2008 – legge di conversione n. 133/2008, inserito dall’art. 2 comma 42 L. 203/2008, finanziaria 2009) la seconda parte del comma 15 precisa che nel caso in cui l’UE riconosca importi inferiori di cofinanziamento, l’importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso nelle spese del patto di stabilità relativo all’anno della comunicazione del mancato riconoscimento. Nel caso di comunicazione nell’ultimo quadrimestre, il recupero può essere effettuato anche nell’anno successivo.

Per concludere, a decorrere dal 2009 sono escluse dal computo per il patto di stabilità le spese in conto corrente e in conto capitale relative ad interventi cofinanziati dalla UE con esclusione della parte di finanziamento nazionale e regionale.

 

Il comma 16 infine stabilisce il termine perentorio del 31 maggio 2009 per l’invio al Ministero dell'economia e delle finanze della certificazione ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per il 2008, da parte di ciascuna regione.

La disciplina delle modalità di certificazione del rispetto del patto è dettata dalla legge finanziaria 2007, nell’ambito della disciplina del patto di stabilità per il triennio 2007-2009 (L. 296/2006, art. 1 commi 655-672). Successivamente la disciplina per il triennio 2009-2011 (articolo 77-ter del D.L.112/2008 e successive modificazioni) ha modificato, tra l’altro, le sanzioni in caso di mancata osservanza degli obiettivi ma non le disposizioni concernenti il monitoraggio. Si ricorda infine che le modalità tecniche per il monitoraggio trimestrale del Patto di stabilità interno per l'anno 2008 delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono state dettate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 novembre 2008.


 

Articolo 7-quater, commi 4-5
(Disposizioni antielusive)

 


4. L'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle opera­zioni che producono analoghi effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi, gli interessi e gli altri proventi, si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, ovvero spettano l'attribuzione di ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, soltanto se tale regime, ovvero l'attribuzione delle ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi, degli interessi e degli altri proventi».

5. Per le operazioni effettuate ante­riormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, resta ferma la potestà dell'am­ministrazione di sindacarne l'elusività fiscale secondo la procedura di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presi­dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.


 

 

I commi 4e 5, introdotti dalle Commissioni riunite VI e X,intervengono sulle disposizioni di natura antielusiva in merito al regime di tassazione dei proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) dell’articolo 44 del TUIR concernenti, rispettivamente, le operazioni di pronti contro termine e di mutuo di titolo garantito aventi ad oggetto titoli partecipativi, cioè azioni e quote, oppure strumenti finanziari assimilati alle azioni.

Le operazioni pronti contro termine consistono, in linea generale, in una vendita di titoli per contanti e in un contestuale riacquisto degli stessi ad un’epoca successiva prefissata.

La disciplina generale in merito alla tassazione dei dividendi percepiti da soggetti IRES è contenuta nell’articolo 89, comma 2, del TUIR ai sensi del quale i suddetti utili concorrono alla formazione del reddito della società partecipante nella misura del 5% (c.d. partecipation exemption). Il medesimo articolo 89, tuttavia, disciplina le ipotesi nelle quali il regime della tassazione parziale non si applica; fra queste si ricordano gli utili distribuiti da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, i quali, in assenza dei requisiti richiesti, concorrono interamente alla formazione del reddito della società residente in Italia che ha percepito i dividendi.

Con specifico riferimento alle operazioni di pronti contro termine e di mutuo garantito da titoli, l’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 461/1997[153] reca una norma antielusiva diretta ad evitare che, nell’arco temporale compreso fra l’acquisto e la vendita degli strumenti finanziari, il soggetto che percepisce gli utili (cessionario a pronti ovvero mutuatario) possa fruire del regime fiscale agevolato che, invece, non sarebbe spettato se i dividendi fossero stati percepiti dal cedente a pronti ovvero dal mutuante. A tal fine, il comma 3 dispone che il regime di parziale esenzione è applicabile ai dividendi staccati nel periodo di durata del contratto e percepiti dal cessionario a pronti o dal mutuatario esclusivamente nell’ipotesi in cui il cedente a pronti o il mutuante rientrino tra quei soggetti che possono usufruire dello stesso regime di tassazione.

 

Il comma 4 sostituisce il richiamato comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 461/1997 al fine di ampliare l’ambito di applicazione della norma antielusiva.

In particolare, la nuova formulazione prevede:

§      l’inclusione, nell’ambito di applicazione della norma antielusiva, delle “operazioni che producono analoghi effetti economici” relativamente alle quali vengono imputati “i dividendi, gli interessi e gli altri proventi”;

§      l’estensione della norma antielusiva alle ritenute e al credito per le imposte pagate all’estero. In particolare, si dispone che il riconoscimento in Italia dei predetti crediti per imposte versate all’estero opera solo se l’effettivo beneficiario dei dividendi, interessi e altri proventi ne avrebbe avuto diritto.

In proposito, si richiama l’articolo 165 del TUIR ai sensi del quale qualora alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.

 

Al fine di evitare dubbi interpretativi sarebbe opportuno individuare con esattezza le “operazioni che producono analoghi effetti economici” nonché gli “altri proventi” relativamente ai quali si interviene in merito al regime di tassazione.

 

Il comma 5 autorizza l’Amministrazione finanziaria a verificare, tenendo conto delle modifiche introdotte dal comma 4, la natura elusiva delle operazioni effettuate prima della data di entrata in vigore delle disposizioni in commento.

 

Appare opportuno segnalare, infine, che relativamente alle norme in commento, contenute nell’emendamento approvato nel corso dell’esame in sede referente presso le Commissioni riunite introduttivo delle modifiche alla disciplina sul Patto di stabilità interno[154], sono state stimate maggiori entrate utilizzate per la copertura finanziaria degli oneri recati dall’emendamento stesso.


 

Articolo 7-quater, comma 6
(Riscossione crediti INPS)

 

6. La prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che provvederanno alla loro esazione ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

 

 

Il comma 6, inserito durante l’esame del provvedimento presso le Commissioni riunite VI e X, accelera le procedure di riscossione dei crediti INPS affidando agli agenti della riscossione (ovvero Riscossione SpA e le società da questa partecipate) la prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi a crediti cartolarizzati e ceduti dall’INPS di cui all’articolo 13, comma 6 della legge 23 dicembre 1998, n. 448[155], già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione.

 

L’articolo 13 della legge n. 448 del 1998 reca la disciplina della cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS. E’ stata in particolare prevista la cessione di tali crediti (comma 4) ad apposita società per azioni, avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione di tali crediti (costituita col nome di Società di cartolarizzazione dei crediti INPS - S.C.C.I. SpA).

Il comma 6 dell’articolo 13 reca norme relative alle procedure esecutive concernenti tali crediti. Si dispone infatti che l’INPS iscriva a ruolo i crediti oggetto della cessione, renda esecutivi i ruoli e li affidi in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi. Per tali crediti l'INPS forma appositi elenchi da trasmettere al cessionario.

Fanno eccezione alle suindicate prescrizioni i crediti oggetto di dilazione concessa antecedentemente al 30 novembre 1999, i crediti di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge e i crediti già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione.

 

Si segnala che la disposizione di cui al comma 6 fa riferimento a due tipologie di crediti ceduti: i crediti da iscrivere a ruolo e da affidare in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, e i crediti oggetto di contestazione, dilazione e regolarizzazione contributiva agevolata, iscritti in separati elenchi.

Poiché per la prima tipologia di crediti le disposizioni vigenti già richiedono l’iscrizione a ruolo e l’affidamento in carico ai concessionari del servizio di riscossione, sembra da ritenere che la norma in commento si riferisca alla seconda tipologia. Su tale questione sembrerebbe opportuno un chiarimento.

 

Gli agenti della riscossione cui sono affidate le procedure esecutive relative ai crediti suddetti, ove siano stati già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, sono individuati sulla base dell’articolo 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203[156], che ha recato la riforma del servizio nazionale della riscossione affidandolo interamente ad una società partecipata dall’Agenzia delle entrate e dall’INPS, ora denominata Equitalia SpA (ex Riscossione SpA).

Ai sensi del comma 28del citato articolo 3, a decorrere dal 1° ottobre 2006 i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione SpA (ora Equitalia SpA) ed alle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, complessivamente denominate agenti della riscossione.

 

La disposizione in commento stabilisce infine che gli agenti della riscossione provvederanno all’esazione dei crediti, ai sensi e secondo le modalità recate dalle ordinarie disposizioni in tema di riscossione delle imposte sul reddito, di cui al DPR 29 settembre 1973, n. 72[157], come modificato e integrato nel tempo.


 

Articolo 7-quater, comma 12
(Piano casa)

 

12. All'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi­cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «sentita» è sostituita dalle seguenti: «d'intesa con»;

b) al comma 12, primo periodo, le parole: «sentite le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

c) al comma 12-bis, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni».

 

 

Il comma 12 introduce alcune modifiche all’articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 2008 sul Piano casa.

La modifica in commento reintroduce, alla lettera a), l’intesa con la Conferenza Unificata per l’approvazione del Piano previsto dal comma 1 dell’articolo 11 del citato decreto legge n. 112 del 2008.

 

Si ricorda che l’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 112/2008, come convertito dalla legge n. 133/2008, prevede l’avvio di un piano nazionale di edilizia abitativa (cd. Piano casa) da adottare con DPCM (non ancora emanato), previa delibera del CIPE a seguito dell’intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (entro il 21 ottobre 2008[158]). Successivamente l’intesa in sede di conferenza unificata è stata sostituita con il semplice parere della stessa dall'art. 18, comma 4-bis, lett. a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

 

L’intesa viene estesa, mediante la lettera b), anche al comma 12 del medesimo articolo 11 con riferimento all’utilizzazione delle risorse finanziarie del Fondo per l'edilizia a canone speciale.

Il citato comma 12 prevede la costituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione del Piano alimentato con le risorse finanziarie derivanti da una serie di provvedimenti adottati nella precedente legislatura, tra i quali anche quelle derivanti dall'art. 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha istituito il Fondo per l'edilizia a canone speciale, sentite le regioni.

 

Da ultimo, alla lettera c), vengono elevate - da 100 a 200 milioni di euro - le risorse assegnate dal comma 12-bis, per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale.

 

Si ricorda che il comma 12-bis è stato introdotto dall’art. 18, comma 4-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008. Esso ha previsto, per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, la destinazione di 100 milioni di euro a valere sulle risorse dell’art. 21 del decreto-legge n. 159/2007, da ripartire tra le regioni con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo intervenuto in sede di Conferenza Stato-Regioni.


 

Articolo 7-quinquies, commi 1-4, 7, 9
(Fondi in materia di istruzione, eventi celebrativi e conti dormienti)

 


1. Al fine di assicurare il finan­ziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni di euro.

2. L'utilizzo del fondo è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi e gli importi da finanziare, indicando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse.

3. Una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 400 milioni di euro, è attribuita nell'anno 2009 al fondo di cui al comma 1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata, nell'anno 2012, di 400 milioni di euro.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2009, pari a 400 milioni di euro, si provvede con le risorse di cui al primo periodo del comma 3. Agli oneri per l'anno 2012 derivanti dal secondo periodo del comma 3, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autoriz­zazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno.

(omissis)

7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis e 345-decies della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.

(omissis)

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

L’articolo 7-quinquies, introdotto dalle Commissioni riunite VI e X, reca disposizioni in materia di fondi vari.

In particolare, il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione, per il 2009, di 400 milioni, da utilizzare per il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

Il comma 2 rinvia all’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze circa le modalità di utilizzo del fondo. Il decreto provvederà ad individuare gli interventi e gli importi da finanziare, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo delle risorse.

Ai sensi del commi 3 e 4, i 400 milioni di dotazione del Fondo per il 2009 sono reperiti utilizzando parte del Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, istituito dall'articolo 1, comma 343-345, della legge n. 266 del 2005.

 

Nel fondo confluiscono i c.d. conti dormienti (assegni circolari non riscossi, importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione ramo vita nonché somme spettanti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali, che non siano reclamati entro il ter­mine di prescrizione del relativo diritto).

L’operatività del Fondo è stata estesa ai risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina (bond argentini), ai piccoli azionisti ovvero obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., che non hanno esercitato eventuali diritti di opzione aventi oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove società (decreto legge n. 134/2008), al finanziamento della carta-acquisti (D.L. n. 112/2008, art. 81, co. 32). La disciplina del Fondo è stata modificata ed integrata dall’articolo 4 del D.L. n. 155 del 2008, che ha introdotto alla legge finanziaria per il 2006 (commi da 345-bis a 345-quinquiesdecies).

 

Conseguentemente il medesimo comma 3, secondo periodo, provvede a incrementare la dotazione del fondo “conti dormienti” di 400 milioni di euro nel 2012. L’onere per il 2012 viene coperto (comma 4, secondo periodo) a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), che vengono conseguentemente ridotte.

La dotazione del FAS per il 2012 è indicata in 11 miliardi di euro dall’articolo 2, comma 537 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007).

 

Il comma 7 stabilisce che le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul cap. 3382 (versamento delle somme rivenienti dai conti correnti e dai rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e del comparto assicurativo da riassegnare ad apposito fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie) possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata dei bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.

 


 

Articolo 7-quinquies, commi 5-6, 8
(Fondo di garanzia per le PMI)

 


5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, può essere incrementata anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 e riguardanti:

a) le risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gestite da Mediocredito Centrale Spa sul conto di tesoreria n. 23514;

b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, depositate sul conto corrente n. 22047 di tesoreria centrale, intestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa. Le risorse di cui alla presente lettera possono essere reintegrate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

6. Le disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 5 sono trasferite al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, negli importi indicati dal decreto di cui al comma 5.

(omissis)

8. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro, per l'anno 2011 di 300 milioni di euro, nonché, per l'anno 2012, di ulteriori 500 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, a 300 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni.


 

 

Il comma 5 stabilisce che, sino all’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico sulle modalità di funzionamento del Fondo per la finanza d'impresa (art. 1, co. 847 e 848, della legge n. 296/2006), la dotazione del Fondo di garanzia per le PMI, previsto dall'articolo 15 della legge n. 266/1997, possa essere incrementata, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo finanza d'impresa riguardanti:

a) le risorse destinate alle imprese innovative (articolo 106 della legge n. 388/2000), gestita da Mediocredito Centrale sul conto di Tesoreria n. 23514;

b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio (articolo 4, comma 106, della legge n. 350/2003), depositate sul conto corrente n. 22047 di Tesoreria Centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa Spa (ex Sviluppo Italia Spa).

 

Le risorse di cui alla lettera b) possono essere reintegrate con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266/1997.

 

Non appare chiaro il riferimento “In aggiunta a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo” contenuto all’inizio del comma 5, in quanto le disposizioni contenute ai commi da 1-4 e quelle dei commi 5 e 6 riguardano settori di intervento completamente diversi.

 

Il successivo comma 6 stabilisce che le disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi indicati alle lettere a) e b) del comma 5 siano trasferite al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266/1997, negli importi indicati dal decreto ministeriale previsto dal comma 5.

 

Il comma 8 incrementa la dotazione del Fondo di garanzia previsto dall'articolo 15 della legge n. 266/1997 di 200 milioni di euro per il 2010, di 300 milioni per il 2011, nonché di ulteriori 500 milioni per il 2012.

Ai corrispondenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

La dotazione del FAS per il 2010 è indicata 6,9 miliardi di euro per il 2010 e in 5,5 miliardi dalla tabella F della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008). A seguito dell’utilizzo del FAS a copertura degli oneri recati da numerose disposizioni legislative le disponibilità effettive per il 2010 ammontano, alla data odierna, a 5,8 miliardi, mentre quelle per il 2011 a 4,9 miliardi. La dotazione del FAS per il 2012 è indicata in 11 miliardi di euro dall’articolo 2, comma 537 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007).

 

Il Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 266/97 (c.d. legge Bersani) ha integrato il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall’art. 2, co. 100, lett. a), della legge n. 662/1996 presso il Mediocredito centrale, allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese, con una dotazione iniziale di 400 miliardi di lire.

Successivamente l’articolo 1, comma 847, della legge n. 296/2006 istituiva il Fondo per la finanza d'impresa allo scopo di facilitare l'accesso al credito, alla finanza ed al mercato finanziario delle imprese e di razionalizzare le modalità di funzionamento dei fondi pubblici di garanzia e di partecipazione al capitale di rischio. Le disposizioni attuative sarebbero state definite, ai sensi del successivo comma 848, da un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, che non è stato ancora emanato. Nel Fondo per la finanza d'impresa dovrebbero confluire le risorse provenienti da diversi fondi di cui la legge finanziaria 2007 ha disposto la soppressione, tra i quali anche il Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 266/1997.


 

Articolo 7-quinquies, comma 10
(Risorse derivanti da assegnazione d’uso di frequenze radio)

 

10. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

«b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri».

 

 

Il comma 10 dell’articolo 7-quinquies, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, disciplina l’assegnazione futura di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione prevedendo che, per l’anno in corso, il 20% delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni venga trasferita, entro un mese dalla loro disponibilità, a specifici capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze nonché degli importi stimati nei saldi di finanza pubblica.

La novella di cui sopra intende così rispondere a molteplici occorrenze: fronteggiare le esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica oltre che gli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento; incrementare il Fondo per il passaggio al digitale di cui all'art. 1, co. 927-929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

 

Si ricorda che i commi 927, 928 e 929 della Finanziaria 2007 recano disposizionirelative alla transizione alla televisione digitale.

Più specificamente il comma 927 istituisce presso il Ministero delle comunicazioni (oggi Dipartimento per le comunicazioni presso il Ministero dello Sviluppo Economico) un Fondo per il passaggio al digitale finalizzato a incentivare:

-        la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale;

-        il passaggio al digitale terrestre da parte dei concessionari titolari dell'obbligo di copertura del servizio universale;

-        la progettazione, la realizzazione e la messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale;

-        la transizione al digitale da parte delle famiglie economicamente o socialmente disagiate;

-        la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.

Ai sensi del successivo comma 929, la dotazione del Fondo, per il triennio 2007-2009, era pari a 40 milioni di euro annui; in seguito, l’art.2, comma 300 delle Legge Finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) ha incrementato il Fondo in questione di 20 milioni di euro per l’anno 2008, successivamente destinati ad altre finalità per effetto del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie).

Il comma 928 prevede che gli interventi e le loro modalità di realizzazione, i requisiti e le condizioni per accedervi, la categoria dei destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi stessi siano stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni (ndr. Dipartimento).

Si ricorda, ancora, che in precedenza l’articolo 19 del D.L. n. 273/2005 (Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti), oltre a prorogare i termini per la definitiva cessazione delle trasmissioni analogiche (c.d. switch off), ha stabilito che - al fine della completa conversione del sistema televisivo su frequenze terrestri dalla tecnica analogica alla tecnica digitale - siano individuate aree all digital nelle quali si possa accelerare la completa conversione.

Al riguardo, nell’ottica di un approccio allo switch off su base regionale e allo scopo di affrontare la complessità della transizione prendendo come riferimento territori con caratteristiche di isolamento geografico, sono stati sottoscritti – al fine della definitiva transizione alla televisione digitale terrestre nel territorio delle regioni autonome Valle d'Aosta e Sardegna - protocolli d’intesa dal Ministero delle comunicazioni (oggi Dipartimento presso il MSE), dalle predette regioni e dall'Associazione DGTVi (Associazione italiana per lo sviluppo del Digitale Televisivo Terrestre) onde poter procedere allo spegnimento del sistema televisivo analogico entro il 1° marzo 2008, per la Sardegna, ed il 1° ottobre 2008, per la Valle D'Aosta.

Si rammenta, inoltre, che il decreto ministeriale 1° settembre 2005 ha riconosciuto agli abbonati al servizio di radiodiffusione televisiva, in regola con il pagamento del canone di abbonamento, delle regioni autonome della Sardegna e della Valle d'Aosta, un contributo di 20 euro per l'acquisto od il noleggio di un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale e una elevata interattività da remoto.

Da ultimo si segnala che l’articolo 16 del D.L. 159/2007, al comma 4, ha disposto la proroga dal 2008 al 2012 del termine entro il quale dovrà essere completata la conversione dal sistema analogico a quello digitale delle trasmissioni televisive (c.d. switch off). Lo stesso articolo 16 ha introdotto termini temporali per la graduale sostituzione degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogica, con apparecchi che possono ricevere anche in tecnica digitale, prescrivendo che, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale devono integrare un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.

 


 

Articolo 7-quinquies, commi 11-12
(Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale)

 


11. La dotazione finanziaria del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituita dal comma 10 del presente articolo, come prevista in forza della delibera CIPE 6 marzo 2009, è corrisponden­temente rideterminata tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma 4, secondo periodo, e del comma 8, secondo periodo.

12. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione, per l'anno 2009 la quota del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni medesime, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze nonché degli importi stimati nei saldi di finanza pubblica, è riassegnata entro un mese da quando le stesse sono disponibili, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di razionalizza­zione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento e per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


 

 

I commi 11 e 12 recano disposizioni sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

Attraverso una novella all’articolo 18, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008, il nuovo Fondo, che viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, diventa destinatario della ripartizione delle risorse FAS ad opera del CIPE in luogo del Fondo per la competitività dall’articolo 1, comma 841, della legge finanziaria per il 2007

L’articolo 18 del D.L. n. 185 del 2008 stabilisce che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, assegni una quota delle risorse disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo sociale per occupazione e formazione (per il finanziamento delle attività di apprendistato e delle azioni di sostegno al reddito)[159], al Fondo infrastrutture di cui all’articolo 6-quinquies del D.L. n. 112/2008 (estendendone l’operatività anche alla messa in sicurezza delle scuole, agli interventi di risanamento ambientale, all’edilizia carceraria, alle infrastrutture museali ed archeologiche, all’innovazione tecnologica e alle infrastrutture strategiche per la mobilità) e al Fondo per la competitività previsto dall’articolo 1, comma 841, della legge finanziaria per il 2007 (per il sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo ed innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca).

Il comma 3 dell’articolo 18 interviene circa il criterio di ripartizione territoriale delle risorse, ribadendo, per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate che affluiscono ai citati Fondi, il vincolo di destinazione dell’85% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del 15% alle regioni del Centro-Nord.

 

Nella seduta del del 6 marzo 2009 il CIPE ha ridefinito la destinazione delle risorse del FAS riferibili al periodo di programmazione 2007-2013, precedentemente assegnate dalla delibera CIPE n. 166 del 2007[160], assegnando oltre 45 miliardi di euro, che, come riportato nel relativo comunicato stampa, sono state destinate per:

-        4 miliardi al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione (Ministero del lavoro);

-        5 miliardi al Fondo infrastrutture (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), di cui 1 miliardo per l’edilizia scolastica e 200 milioni di euro per l’edilizia carceraria;

-        9,053 miliardi al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale (Presidenza del Consiglio dei Ministri), di cui 400 milioni per interventi urgenti relativi al G8 e all’emergenza rifiuti nella Regione Campania (termovalorizzatore di Acerra);

-        21,831 miliardi sono stati assegnati ai programmi regionali e interregionali del Mezzogiorno e agli obiettivi di servizio;

-        5,195 miliardi sono stati assegnati ai programmi delle regioni del Centro-Nord.

 

Il comma 12 stabilisce che la dotazione finanziaria del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale prevista in forza della delibera CIPE del 6 marzo 2009 (oltre 9 miliardi di euro) è corrispondentemente rideterminata tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma 4, secondo periodo, e del comma 8, secondo periodo, del presente articolo 7-quinquies (rispettivamente 400 milioni nel 2012 a reintegro del Fondo “conti dormienti”, e 200 milioni nel 2010, 300 milioni nel 2011 e 500 milioni nel 2012 da destinate al Fondo di garanzia PMI). Conseguentemente la dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale si riduce di complessivi 1.400 milioni nel periodo 2010-2012, determinandosi, pertanto in 7.653 milioni.


 

Articolo 7-sexies, comma 1
(Costo del carburante nel settore dell’autotrasporto)

 


1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo è soppresso;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative dei vettori e quelle della committenza».


 

 

L’articolo 7-sexies - introdotto dalle Commissioni riunite VI e X - reca, al comma 1, modifiche all’articolo 83-bis del decreto-legge n. 112/2008. Tale articolo ha introdotto criteri di misurazione del prezzo del gasolio per autotrazione, finalizzati a verificarne l’incidenza sui costi delle imprese di trasporto. Il comma 1 del predetto articolo 83-bis attribuisce all’Osservatorio sulle attività di autotrasporto il compito di determinare mensilmente il costo medio del carburante per chilometri di percorrenza per ogni tipologia di veicolo.

La modifica recata dall’articolo in esame riguarda il comma 4 dello stesso articolo, il quale dispone che, nei contratti di trasporto stipulati in forma scritta, prezzi e condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, e che il contratto deve evidenziare la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Viene soppresso l’ultimo periodo del comma, secondo cui il predetto importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura.

Viene inoltre sostituito il comma 10 dello stesso articolo 83-bis, il quale prevede che, fino a quando non saranno disponibili le determinazioni attribuite all’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per la variazione dei costi del carburante è calcolato sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto. Il nuovo testo del comma 10 prevede ora che sia il Ministero delle infrastrutture e trasporti a determinare gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza, sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo del gasolio per autotrazione.


 

Articolo 7-sexies, commi 2, 5
(Premi INAIL per l’autotrasporto)

 

2. All'articolo 29, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «non oltre il 16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 16 maggio».

(omissis)

5. All'articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «91 milioni di euro, dei quali 11 milioni destinati alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci,».

 

 

I commi 2 e 5 dell’articolo 7-sexies recano alcune modifiche all’articolo 29, comma 1-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14[161].

 

Si ricorda che il citato comma 1-bis reca alcune misure di sostegno al settore dell’autotrasporto.

In particolare, sono stati ridotti di 42 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2009, i tassi di premio INAIL per le imprese con dipendenti, in funzione dell'andamento infortunistico del settore dell'autotrasporto. Tale riduzione viene effettuata mediante specifico decreto da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 38/2000 (primo periodo).

Inoltre, al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati dei saldi di finanza pubblica, è stata soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), della L. 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000), concernente le riduzioni da parte dell’INAIL, per l'anno 1999, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni dovuti dalle imprese di autotrasporto in conto terzi per i propri dipendenti (secondo periodo).

Infine, è stata disposta un’ulteriore riduzione, per il solo 2009, dei richiamati tassi di premio, a titolo sperimentale ed al fine di conseguire elementi di valutazione per gli aggiornamenti delle tariffe dei premi per l’assicurazione INAIL contro gli infortuni. Tale ulteriore riduzione opera nel limite massimo di 80 milioni di euro, a seguito del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme erogate per il sostegno al credito e agli investimenti, per fronteggiare la crisi nel settore dell’autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi (terzo periodo).

Infine, è stato previsto, per l'anno 2009, il differimento, per il settore dell'autotrasporto, non oltre il 16 aprile, del termine del 16 febbraio previsto per l’autoliquidazione dei premi assicurativi INAIL (quarto periodo).

 

Più specificamente:

§      il comma 2 differisce (dal 16 febbraio 2009) al 16 maggio 2009, il termine previsto per l’autoliquidazionedei premi assicurativi INAIL per il settore dell’autotrasporto;

§      il comma 5 aumenta di ulteriori 11 milioni di euro (da 80 a 91), da destinare interamente alle imprese artigiane del settore dell’autotrasporto di merci, l’importo della riduzione dei tassi di premio INAIL (per le assicurazioni contro gli infortuni) per le imprese dell’autotrasporto con dipendenti.

 


 

Articolo 7-sexies, comma 3
(Gruppo Tirrenia)

 

3. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi alla sovvenzione degli esercizi pregressi a favore del Gruppo Tirrenia per l'importo di euro 6.615.681,63 possono essere utilizzate a parziale copertura del disavanzo 2008 del medesimo Gruppo. Nei confronti del personale del Gruppo Tirrenia possono essere riconosciute le provvidenze in materia di ammortizzatori sociali previste ai sensi del presente decreto.

 

 

Il comma 3 dell’articolo 7-sexies dispone che, al fine di offrire una parziale copertura del disavanzo 2008 del Gruppo Tirrenia di Navigazione S.p.a., possono essere utilizzate le somme, per un importo pari a 6.615.681 euro, rese disponibili per pagamenti non più dovuti concernenti la sovvenzione degli esercizi precedenti in favore del medesimo Gruppo.

 

Si segnala che con il D.P.C.M. 13 marzo 2009 sono stati definiti i criteri di privatizzazione nonché le modalità di dismissione della partecipazione detenuta dallo Stato, tramite Fintecna S.p.a., nel capitale della società Tirrenia di navigazione S.p.a. autorizzando il Ministero dell’economia e delle finanze ad alienare la propria partecipazione indiretta nella società insieme alle partecipazioni totalitarie detenute da questa nelle Società marittime regionali non trasferite gratuitamente alle Regioni ai sensi dell’art. 57 del D.L. n. 112/2008. L’articolo unico del decreto prescrive che l’alienazione della partecipazione debba essere effettuata ricorrendo alla procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria finalizzata anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali come disposto dall’art. 1, co. 2, D.L. n. 332/1994. Viene, altresì, stabilito che la procedura di dismissione riguarderà la totalità del capitale di Tirrenia.

Giova menzionare inoltre che, in merito alla privatizzazione della Società Tirrenia e delle società da questa controllate, l’art. 26 del D.L. n. 185/2008[162]autorizza la spesa di 65 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, al fine di attivare le procedure di privatizzazione e consentire la stipula delle nuove convenzioni, volta ad assicurare i collegamenti marittimi essenziali. Lo stanziamento di tale somma viene subordinato agli esiti delle verifiche che la Commissione europea svolge in ordine alla compatibilità con il regime comunitario delle predette convenzioni.

A tal proposito si ricorda, infine, che l’art. 26 del D.L. n. 207/2008[163] proroga, sino al 31 dicembre 2009, la durata delle convenzioni attualmente in corso in cui sia parte la Tirrenia di Navigazione S.p.a., e le società da questa controllate, quali società di navigazione che assicurano i collegamenti marittimi essenziali, con lo specifico obiettivo di realizzare la definitiva liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso il completamento del processo di privatizzazione delle società di navigazione entro il 31 dicembre 2009.

 

Infine, il comma 3, ultimo periodo, prevede che le provvidenze in materia di ammortizzatori sociali, previste dall’articolo 7-ter provvedimento in esame, possano essere riconosciute anche al personale del Gruppo Tirrenia.

Su tale aspetto potrebbe essere opportuno indicare le procedure mediante cui le provvidenze in questione debbono essere riconosciute.

 


 

 

Articolo 7-sexies, comma 4
(Servizi pubblici di navigazione lacuale)

 

4. Al fine di scongiurare la possibilità che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 è consentito l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614, nonché dall'articolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

 

 

Il comma 4 dell’articolo 7-sexies consente, al fine di assicurare la continuità del sevizio di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione Governativa Navigazione Laghi di utilizzare per gli esercizi 2009 e 2010 gli avanzi risultanti dai bilanci 2007 e 2008. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 4 della legge n. 614/1957 - il quale prevede che il gestore dei servizi di navigazione sui laghi debba comunicare annualmente al Ministero dei trasporti lo stato di previsione della spesa e il conto consuntivo – e l’articolo 45 del D.P.R. n. 97/2003 – il quale detta norme relative alla formazione dei bilanci degli enti pubblici.

 

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 1 della citata legge n. 614/1957 (Sistemazione dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como), ha autorizzato il Ministero dei trasporti a gestire direttamente i servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como a mezzo di apposito gestore. L’articolo 2 prevede che l'eventuale disavanzo di gestione sarà coperto con i fondi stanziati annualmente nello stato di previsione del Ministero, cui spetta la vigilanza sull’amministrazione affidata al gestore.


 

Articolo 7-septies
(Disposizioni in favore delle PMI)

 

1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nelle more della concreta operatività delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema bancario nonché il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle piccole e medie imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del citato Fondo.

 

 

L’articolo 7-septies, inserito in corso d’esame esame in sede referente presso le Commissioni riunite VI e X, consente, in attesa dell’emanazione delle disposizioni di funzionamento del Fondo per la finanza d'impresa, istituito dall’art. 1, comma 847 della legge finanziaria 2007 (L. 296/06), l’estensione degli interventi del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,di cui all’articolo 15 della legge 266/97 (c.d. legge Bersani).

In particolarel’articolo prevede la possibilità di destinare gli interventi del fondo di garanzia, le cui risorse sono confluite nello stesso Fondo per la finanza d’impresa, anche a misure volte a consentire alle piccole e medie imprese destinatarie dei benefici del suddetto fondo, di rinegoziare i debiti contratti con il sistema bancario, attualmente in essere, e di assolvere agli obblighi di carattere tributario e contributivo.

 

Si ricorda che le modalità di funzionamento del Fondo per la finanza d'impresa istituito per facilitare l'accesso al credito, alla finanza ed al mercato finanziario delle imprese e di razionalizzare le modalità di funzionamento dei fondi pubblici di garanzia e di partecipazione al capitale di rischio, sono rinviate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (comma 848). Nel Fondo sono confluite varie risorse provenienti da diversi fondi di cui la legge finanziaria 2007 ha disposto la soppressione. Tra i fondi soppressi rientra anche il citato Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 266/97 (c.d. legge Bersani).

Si tratta del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall’art. 2, co. 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) presso il Mediocredito centrale, allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese, con una dotazione iniziale di 400 miliardi di lire. Tali risorse sono state successivamente integrate ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 266/97 (c.d. "legge Bersani") che ha provveduto a devolvere al fondo, in tutto o in parte, le disponibilità di altri fondi di garanzia. Si ricorda, infine che con il DM 15 giugno 2004[164], è stata istituita una Sezione speciale del Fondo di garanzia, riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti concessi a piccole e medie imprese finalizzati all’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto mediante l’uso di tecnologie digitali.


 

Articolo 8
(Copertura finanziaria)

 


1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 1 a 5, limitatamente alla parte non coperta ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, dall'articolo 2, dall'articolo 4, ad eccezione del comma 7-bis e dall'articolo 5, comma 1, valutati in 1.087 milioni di euro per l'anno 2009, 270,1 milioni di euro per l'anno 2010, 356,9 milioni di euro per l'anno 2011, 258,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, 289,1 milioni di euro per l'anno 2014, e 77,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e dagli articoli 1, comma 11, e 3, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

a) quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni di euro per l'anno 2011 e quanto a euro 77,8 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzazione delle somme iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, quantificate in euro 933 milioni complessivi, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sul capitolo 7342. A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009, rispettivamente, una quota di 311,1 milioni di euro è versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 621,9 milioni di euro è versata su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro. Una quota delle somme riversate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente pari a 80,5 milioni di euro nell'anno 2010 e 95,9 milioni di euro nell'anno 2012 è riassegnata negli stessi anni al fondo di garanzia di cui al comma 2 del presente articolo;

a-bis) quanto a 726,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 89,6 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure di cui agli articoli 1, 2 e 5;

b) quanto a 10 milioni di euro per il 2009, 100 milioni di euro per l'anno 2010, 200 milioni di euro per l'anno 2011 ed euro 308,4 milioni dall'anno 2012, in relazione agli interventi previsti ai sensi dell'articolo 7;

c) quanto a 49.955.833 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Conseguentemente all'utilizzo delle risorse provenienti dalle revoche disposto dal comma 1, lettera a) del presente articolo, il rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assicurato con gli importi di 80,5 milioni di euro e di 95,9 milioni di euro riassegnati, rispettivamente, negli anni 2010 e 2012 ai sensi del comma 1, lettera a), ultimo periodo, nonché con le ulteriori disponibilità accertate a seguito di revoche disposte dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il limite complessivo di 450 milioni di euro previsto dal predetto articolo 11 compatibilmente con gli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al nomitoraggio degli oneri di cui agli articoli 1, commi da 1 a 5, 2, 4, 5 e 7-ter, comma 14, del presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


 

 

L'articolo 8, reca, al comma 1, le disposizioni relative alla copertura finanziaria.

Il comma 1 è stato riformulato dalle Commissioni riunite VI e X nel corso dell’esame in sede referente, al fine di indicare esplicitamente, rispetto alla precedente formulazione, le singole autorizzazioni di spesa che trovano copertura, nonché di adeguare la quantificazione degli oneri ad esse relativi agli importi indicati nella Relazione tecnica del provvedimento, considerati al lordo degli effetti positivi, in termini di maggiore entrate, che le disposizioni di cui all’articolo 1 e 2 determinano.

 

Rispetto alla norma originaria, che riferiva la copertura finanziaria gli “oneri netti” del provvedimento[165], la nuova formulazione del comma 1 ridefinisce pertanto l’ammontare complessivo degli oneri “lordi”, considerando tra i mezzi di copertura anche l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento. In sostanza, considerati in termini lordi, gli oneri complessivi quantificati dal comma 1 risultano superiori di 726 milioni nel 2009, di 89,6 milioni nel 2010 e di 1,1 milioni nel 2011, rispetto al testo originario, e trovano copertura attraverso l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure disposte dagli articoli 1, 2 e 5 (lettera a-bis del comma 1).

 

Resta invariata la modalità di copertura relativa alla restante quota parte degli oneri derivanti dalle norme citate (382 milioni per l'anno 2009, 230,5 milioni per l'anno 2010, 405,8 milioni per l'anno 2011, 308,4 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e 386,2 milioni per l'anno 2014), posta a valere:

§      per 311,1 milioni per l'anno 2009, 130,5 milioni per l'anno 2010, 205,8 milioni di euro per l'anno 2011 e 77,8 milioni per l'anno 2014, a valere sulle risorse iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, rivenienti dalle revoche totali o parziali delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 (lettera a).

Le economie conseguenti a rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate ai sensi della legge n. 488/1992 sono quantificate dalla norma in esame in complessivi 933 milioni di euro.

Rispetto alla formulazione originaria della norma, va segnalato che la lettera a), riformulata in sede referente, precisa che i 933 milioni di euro rivenienti dalle revoche totali o parziali delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992, utilizzati a copertura, risultano interamente iscritti in conto residui 2008 sul capitolo 7342, relativo al Fondo per la competitività e lo sviluppo (eliminando dunque il riferimento al capitolo 7420, relativo al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, in quanto i residui iscritti su tale capitolo non appartengono al piano di gestione 06 relativo alla legge n. 488/1992 (interventi per le aree depresse), bensì interamente al piano di gestione 07, relativo al settore aeronautico ).

Di tale importo, una quota pari a 311,1 milioni è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2009; la restante parte, 621,9 milioni, è versata su apposita contabilità speciale, ai fini del suo riversamento all’entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, in misura pari a 211 milioni nel 2010, 215 milioni nel 2011, 95,9 milioni nel 2012 e 100 milioni nel 2014.

Le somme riversate annualmente all’entrata del bilancio dello Stato risultano eccedenti rispetto agli importi necessari alla copertura degli oneri indicati nel primo periodo della lettera a), in quanto quota parte di tali somme vengono destinate, nell’importo di 80,5 milioni nel 2010 e di 95,9 milioni nel 2012, al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266/1997, come previsto dal successivo comma 2 dell’articolo in esame.

 

Relativamente all’utilizzo delle economie derivanti da revoche delle agevolazioni della legge n. 488/1992, va ricordato che l'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007, aveva previsto che tali risorse, nel limite dell’85% delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, fossero destinate alla realizzazione di interventi specificamente indicati[166]. A tal fine, la norma prevedeva che le risorse accertate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico fossero iscritte in un apposito fondo del medesimo Ministero.

Le economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative agevolate ai sensi della legge n. 448 sono state accertate con il D.M. Sviluppo economico 28 febbraio 2008, n. 64 in complessivi 785 milioni di euro.

Tali risorse non sono state iscritte in bilancio sull’apposito fondo, come previsto dalla legge finanziaria 2008, in quanto, a novembre 2008, è intervento il D.L. n. 185/2008 (legge n. 2/2009), che all’articolo 11 ha stabilito che le suddette risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554, della legge n. 244/2007 fossero invece destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266/1997, nel limite massimo di 450 milioni di euro nel triennio, al fine di garantire l'estensione degli interventi di garanzia del Fondo anche alle imprese artigiane.

In merito all’utilizzo delle risorse derivanti dalle revoche delle agevolazione ex legge n. 488/1992, nella Nota tecnica presentata alla Commissione bilancio in data 17 marzo 2009, il Ministero precisa che la copertura del provvedimento, posta a valere sui residui di impegno della legge n. 488/1992, è basata sulle revoche individuate dal citato D.M. 28 febbraio 2008 per 785 milioni di euro, nonché su ulteriori revoche per circa 200 milioni che il Ministero dello sviluppo economico “ha garantito che effettuerà nei primi mesi del 2009”. Il Ministero precisa inoltre che per provvedere alla copertura del provvedimento è stato ridotto il contributo che il D.L.n. 185/2008 assegnava in favore del Fondo di garanzia (previsto nel limite massimo di 450 milioni).

§      per 10 milioni per il 2009, 100 milioni per il 2010, 200 milioni per il 2011 e 308,4 milioni a decorrere dal 2012, a valere sulle risorse derivanti dagli interventi previsti ai sensi dell'articolo 7 del provvedimento, relativo ai minori rimborsi derivanti dai controlli fiscali sui crediti indebitamente compensati (lettera b);

§      per 49,96 milioni per il 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 890, della legge n. 296/2006, relativa alla concessione di contributi statali per progetti regionali a favore dei distretti produttivi (lettera c);

§      per 11 milioni di euro per il 2009, mediante riduzione dello stanziamento del Fondo per la mobilità sostenibile(lettera d).

Il fondo, istituito dall'art. 1, co. 1121, della legge n. 296/2006 presso il Ministero dell'ambiente, presentava uno stanziamento iniziale di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A seguito dei tagli intervenuti sulle missioni di spesa ai sensi dell’art. 60, co. 1 del D.L. n. 112/2008, il Fondo risulta dotato di 69,5 milioni per il 2009 (cap. 8438/UPB 1.2.6)

 

Il comma 2 prevede il rifinanziamento del Fondo di garanzia, di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, attraverso l’utilizzo delle risorse provenienti dalle revoche delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/2002 disposto, dal comma 1, lettera a), negli importidi 80,5 milioni di euro per il 2010 e di 95,9 milioni di euro per il 2012. La norma prevede che vengano assegnate al Fondo anche le ulteriori disponibilità accertate a seguito di revoche disposte dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il limite complessivo di 450 milioni nel triennio 2009-2011 previsto dall’articolo 11 del D.L. n. 185/2008[167].

Va segnalato, al riguardo, che il provvedimento in esame reca ulteriori norme volte al finanziamento del Fondo di garanzia.

 

Il comma 3 prevede la clausola di salvaguardia finanziaria demandando al Ministro dell’economia e delle finanze il monitoraggio degli oneri recati dal decreto-legge, ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge di contabilità nazionale (legge n. 468/1978).

L’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, come modificato dal decreto-legge n. 194/2002 (cd. decreto-legge “taglia-spese”), impegna i Ministri di settore ad informare tempestivamente il Ministro dell’economia e delle finanze degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa che si verifichino nel corso dell’attuazione di provvedimenti legislativi. Il Ministro dell’economia è quindi tenuto a riferire al Parlamento con una propria relazione, che individui le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini di eventuali conseguenti iniziative legislative. Il Ministro dell'economia e delle finanze può promuovere la procedura suddetta allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.


Nella tabella seguente sono indicati gli oneri previsti dall’articolo 8, comma 1 in esame e le relative risorse utilizzate a copertura finanziaria:

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ONERI

 

Rottamazione veicoli (art. 1, co. 1-5)

1.062,7

10,9

-17,1

-17,1

-17,1

-17,1

-

Mobili, elettrodomestici (art. 2)

-24,3

-259,2

-200

-162

-162

-162

-

Aggregazione di imprese (art. 4)

-

-

-139,8

-79,3

-79,3

-32,3

-

Rivalutazione sostitutiva immobili (art. 5)

-

-

-

 

 

-77,7

-77,7

Oneri riconducibili a previsioni di spesa

-1.087,0

-270,1

-356,9

-258,4

-258,4

-289,1

-77,7

Dispositivi per abbattimento emissioni di particolato nei gas di scarico (art. 1, co. 11)

-11

-

-

-

-

-

-

Distretti produttivi (art. 3)

-10,0

-50,0

-50,0

-50,0

-50,0

-50,0

-50

Oneri riconducibili a limiti di spesa

-21

-50

-50

-50

-50

-50

-50

TOTALE ONERI (art. 8, co. 1)

-1.108,0

-320,1

-406,9

-308,4

-308,4

-339,1

-127,7

 

COPERTURA

 

Versamento all’entrata di risorse derivanti da revoche ex legge 488 – Art. 8, co. 1, lett. a)

311,1

211,0

215,0

95,9

-

100,0

-

Finanziamento Fondo di garanzia a valere su revoche ex legge 488 - Art. 8, co. 1, lett. a)

 

-80,5

 

-95,9

 

 

 

Maggiori entrate - Art. 8, co. 1, lett. a-bis)

726

89,6

1,1

-

-

-

-

Minori rimborsi derivanti dai controlli fiscali di cui all’art. 7- Art. 8, co. 1, lett. b)

10,0

100,0

200,0

308,4*

308,4*

308,4*

308,4*

Riduzione contributi distretti produttivi - Art. 8, co. 1, lett. c)

49,9

-

-

-

-

-

 

Riduzione Fondo mobilità - Art. 8, co. 1, lett. d)

11

-

-

-

-

-

 

TOTALE

1.108,0

320,1

416,1

308,4

308,4

408,4

308,4

Maggiore copertura

 

 

+9,2

 

 

+69,3

+180,7

*     Si rileva che, per gli anni a decorrere dal 2012, il maggior gettito derivante dagli interventi previsti ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del provvedimento (minori rimborsi derivanti dai controlli fiscali sui crediti indebitamente compensati) è quantificato dalla relazione tecnica in 310 milioni di euro. L’art. 8, comma 1, lett. b) ne utilizza a copertura, soltanto 308,4 milioni di euro.

 


 

Articolo 8-bis
(Modifica al comma 7 dell’articolo 61
del decreto-legge 6 agosto 2008, n. 112)

 

1. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le società pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica ammini­strazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 2, 5 e 6 del presente articolo».

 

 

L’articolo 8-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, reca una modifica all’articolo 61, comma 7, del D.L. n. 112/2008, diretto a disciplinare misure di riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il comma 7, nel testo riformulato, stabilisce l’obbligo per tutte le società pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’annuale Comunicato ISTAT[168], ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005), di conformarsi al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, definito dai commi 2, 5 e 6 dell’articolo 61 per le amministrazioni pubbliche.

 

La precedente formulazione del comma 7 dell’articolo 61 limitava, invece, tale obbligo alle sole società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dalle amministrazioni pubbliche. La norma prevedeva, inoltre, l’obbligo per tali società di ridurre, in sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi e che i risparmi di spesa così ottenuti, ove possibile, fossero distribuiti sotto forma di dividendo.

 

 

Nel dettaglio, le norme richiamate alle quali le società pubbliche sono tenute a conformarsi riguardano:

-        riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione. In particolare, il comma 2 dell’articolo 61 del D.L. n. 112/2008 (che modifica, a sua volta, l’articolo 1, comma 9, della legge finanziaria per il 2006), prevede, a decorrere dal 2009, la riduzione di tale tipologia di spesa della P.A. nella misura del 30% rispetto all’ammontare sostenuto nell’anno 2004. In tale limite di spesa deve ritenersi ricompreso anche l’ammontare annuo sostenuto per studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.

-        riduzioni della spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza. In particolare, il comma 5 dell’articolo 61 del D.L. n. 112/2008 stabilisce, a decorrere dal 2009, il limite del 50% delle citate tipologie di spesa della P.A.rispetto all’ammontare impegnato nel 2007, escludendo tuttavia le spese per convegni organizzati da università ed enti di ricerca. Il comma 6 prevede un limite analogo, pari al 30%, con riferimento alle spese per sponsorizzazioni.

Tali disposizioni di contenimento riguardano le amministrazioni pubbliche, con esclusione di regioni, province autonome, enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, nonché enti previdenziali privatizzati.

 


 

Articolo 9
(Entrata in vigore)

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

L’articolo 9 specifica la decorrenza dell’entrata in vigore del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi” dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (11 febbraio 2009).

 

 


 



[1]     Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 224-238.

[2]     L’articolo 1 in esame non ripropone le agevolazioni per la rottamazione di veicoli senza sostituzione, recate dall’articolo 1, commi 224 e 225, della legge finanziaria 2007.

[3]     D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[4]     L’articolo 1, comma 20, della legge 244/2007 (finanziaria 2008) ha esteso le misure di cui ai sopra citati commi 344-347, 353, 358 e 359, alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.

[5]     Si ricorda la classificazione dei veicoli secondo la normativa comunitaria in materia di emissioni inquinanti:

-        Euro 0: indica i veicoli "non catalizzati" a benzina e i veicoli "non ecodiesel”.

-        Euro 1: indica le autovetture conformi alla direttiva 91/441/CEE o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 93/59/CEE. Ha introdotto l’obbligo per la casa costruttrice di montare la marmitta catalitica e di usare l’alimentazione a iniezione.

-        Euro 2: indica le autovetture conformi alla direttiva 94/12/CEE o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 96/69/CE.

-        Euro 3: indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69/CE.

-        Euro 4: indica i veicoli conformi alla seconda parte della tabella dei limiti di emissione della medesima direttiva 98/69/CE.

-        Euro 5: indica i veicoli conformi al regolamento 2007/715/CE. Obbligatoria per gli autoveicoli fabbricati dal 1° settembre 2009.

[6]     Articolo 1, comma 226.

[7]     Articolo 29, comma 3.

[8]     Anche il contributo di cui al citato comma 228 è cumulabile con i contributi concessi dalla legge finanziaria 2007 e dal D.L. 248/2007 per la sostituzione, mediante rottamazione, di autovetture, autoveicoli e autocarri.

[9]     I ciclomotori e i motoveicoli euro 0 sono quelli precedenti alla direttiva 97/24/CE.

      I ciclomotori e i motoveicoli euro 1 sono quelli conformi alla direttiva 97/24/CE, cap. 5.

      I ciclomotori euro 2 sono conformi alla direttiva 97/24/CE, cap. 5, fase II, mentre i motoveicoli euro 2 sono conformi alla direttiva 2002/51/CE fase A.

      I motoveicoli euro 3 sono conformi alla direttiva 2002/51/CE fase B.

[10]    Il termine finale del 29 febbraio 2008 è previsto dall’articolo 29, comma 2, del D.L. 248/2007.

[11]    Il decreto-legge in esame non prevede, tra le agevolazioni concesse, l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.

[12]    La carta provvisoria di circolazione, ai sensi dell’articolo 95 del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992), viene rilasciata all'atto della immatricolazione del veicolo, quando il rilascio della carta di circolazione non può avvenire contestualmente al rilascio della targa. La carta provvisoria ha una validità massima di novanta giorni.

[13]    Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[14]    D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

[15]    Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (GU C 16 del 22.1.2009, pag. 1).

[16]    I suddetti dispositivi devono essere omologati secondo il decreto del Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008, n. 39, “Regolamento recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di autoveicoli”.

[17]    D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

[18]    D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, recante “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente”.

[19]   Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

[20]   I beni individuati dal DM 22 dicembre 2005 sono: autoveicoli, motoveicoli, rimorchi; prodotti di telefonia e loro accessori; personal computer, componenti ed accessori; animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche.

[21]    La formulazione originaria del comma 3prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (11 febbraio 2009) la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuova la stipula di un apposito protocollo di intenti con i produttori dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto. Nel protocollo sono definiti gli impegni assunti in ordine alle garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali, alle modalità con le quali assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con fornitori e con gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonché allo sviluppo e al mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione. Tale formulazione del testo aveva sollevato perplessità da parte della Commissione europea in ordine alla compatibilità con i principi comunitari del mercato interno.

[22]   Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

[23]   Articolo 1, comma 366 della legge n. 266/2005 (finanziaria per il 2006).

[24]   Il testo originario della norma prevedeva il medesimo criterio anche al punto n. 14). Tale punto è stato soppresso nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite.

[25]   DPR n. 917/1986.

[26]   A titolo esemplificativo, si segnalano le plusvalenze e le minusvalenze latenti relative a cessioni di beni infradistrettuali in regime di neutralità.

[27]   Il testo originario della norma prevedeva il medesimo criterio anche al punto n. 15). Tale punto è stato soppresso nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite.

[28]   Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

[29]   Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.

[30]   La definizione normativa di organismi di diritto pubblico è data dall’articolo 1, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture: “qualsiasi organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, o i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti, in misura non inferiore alla metà, da componenti designati dai medesimi soggetti”. Pertanto, i tre requisiti che devono presentarsi cumulativamente per definire organismo pubblico sono: 1) il possesso della personalità giuridica; 2) la sussistenza di una partecipazione pubblica, riscontrabile in relazione alle fonti di finanziamento o al controllo sulla gestione o alla composizione degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza; 3) il perseguimento di interessi generali di carattere non industriale o commerciale.

[31]   La distribuzione di questi prodotti, come previsto espressamente, è affidata a Poste italiane S.p.A. o a società da essa controllate e su di essi sussiste la garanzia dello Stato.

[32]   Si ricorda che già il D.Lgs. n. 284/1999 prevedeva che la Cassa depositi e prestiti, oltre disporre del risparmio postale, potesse emettere altri prodotti finanziari, avvalendosi, per il collocamento, di banche, di intermediari finanziari vigilati e di imprese di investimento (articolo 2, commi 1 e 2). Su tali prodotti finanziari si prevedeva altresì la garanzia dello Stato.

[33]   C.d. “Anti-crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.

[34]   La disciplina del regime IVA per cassa è contenuta nell’articolo 6 del DPR n. 633/1972.

[35]   La circolare contiene chiarimenti in merito alle “Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose - Art. 26, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Art. 2, comma 1, lett. c-bis), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669”

[36]  La procedura di amministrazione straordinaria, volta ad evitare il fallimento di imprese di rilevante interesse pubblico, è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento con il DL 30 gennaio 1979, n. 29, convertito con legge 3 aprile 1979, n. 95 (c.d. legge Prodi). rimasto in vigore per un ventennio. La disciplina, anche a seguito delle numerose censure di illegittimità costituzionale e di violazione delle disposizioni dei trattati comunitari volte a garantire la parità e la libertà di concorrenza, è stata sostituita dal D.Lgs. 270/99 allo scopo di consentire una drastica riduzione della durata della procedura, di orientare la procedura stessa alla celere individuazione di un nuovo assetto imprenditoriale ed a potenziare gli strumenti di tutela dei creditori.

[37]   Il comma 1-bis è stato aggiunto dall’art. 1, comma 257, della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

[38]   La norma è stata aggiunta dall’art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 134/2008.

[39]   Articolo 1, commi da 242 a 249, della legge n. 296 del 2006.

[40]   In forza del principio di neutralità, di cui agli articoli 172 e 173 del TUIR, l’avanzo o il disavanzo – da concambio o da annullamento – sono fiscalmente irrilevanti. Pertanto, i bene delle società fuse, incorporate o scisse assumono ai fini delle imposte sui redditi in capo alla società incorporante, risultante dalla fusione ovvero beneficiaria della scissione, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto che avevano presso la società originaria prima dell’operazione.

[41]   Articolo 1, commi da 46 a 48, della legge n. 244/2007.

[42]   Articolo 73, comma 1, lettera a) del TUIR DPR n. 917/1986.

[43]   Il comma 242 della legge finanziaria 2007 richiama “il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali”.

[44]   Il conferimento è l’operazione mediante la quale un soggetto (conferente) trasferisce un bene o un servizio ad una società (conferitaria) ricevendo quale corrispettivo, in luogo del denaro, una partecipazione al capitale sociale della società o ente in cui ha effettuato l’apporto.

[45]   Ai sensi dell’articolo 2359 del Cod.civ. sono considerate controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

[46]    Decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 recante Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 ed abrogato dal comma 5, art. 6, del DL 112/08, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell’art. 2 e degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24.

[47]    Legge 28 maggio 1973, n. 295 recante Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale.

[48]    Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[49]    Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero.

[50]    Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.

[51]    Si veda, da ultimo, l'atto del governo n. 146 Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2007.

[52]   Convertito, con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

[53]   Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito con modifiche dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

[54]   D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con modifiche dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[55]   Convertito, con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

[56]   Convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[57]   Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.

[58]   Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 dell'8 maggio 2003 (attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4).

[59]   Tale disposizione prevede decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche e precisa che, qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche, esse siano adottate di concerto con il Ministro per l'interno.

[60]   Convertito, con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

[61]   Ai sensi dell’art. 3 del DM 14 settembre 2005 e dell’art. 52 del T.U. n. 380 del 2001, le norme tecniche sono entrate in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nella G.U., il 23 ottobre 2005.

[62]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

[63]   La legge 5 novembre 1971, n. 1086 reca norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica; la legge 2 febbraio 1974, n. 64 reca provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

[64]   G.U. del 4 febbraio 2008, n. 29 (S.O. n. 30).

[65]   Per la classificazione delle zone sismiche si veda l’allegato 1 dell’ordinanza n. 3274 del 2003 recante Criteri per l’individuazione delle zone sismiche – Individuazione, formazione ed aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone.

[66]   D.M. 5 agosto 1998, n. 342, Determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

[67]   Decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[68]   Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494.

[69]   Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

[70]   Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Esso disponeva che dal 1° gennaio 2004 i canoni per la concessione ad uso turistico-ricreativo fossero rideterminati nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del 300 per cento.

[71]   Per il 2008, il decreto della Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna del 27 novembre 2007, Aggiornamenti relativi all’anno 2008 delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime, ha introdotto, con decorrenza dal 1 gennaio 2008, un aumento del 2,55 per cento e una misura minima pari a 322,99 euro.

[72]   L’articolo 6, comma 03 del D.L. 400/1993 attribuisce alle regioni il potere di predisporre, sentita l’autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo aventi finalità turistico-ricreativa, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.

[73]   Associazione Imprenditori turistici Balneari, aderente a Federturismo-Confindustria, fondata il 31 marzo 2006 allo scopo di riqualificare la risorsa mare-turismo ed affrontare i problemi relativi al turismo balneare. L’ITB è impegnata in particolare contro l’aumento del 300% dei canoni demaniali e contro il degrado delle coste e del mare, per la riduzione dell’Iva e per il recupero delle aree degli operatori abusivi.

[74]   Molto controversa è risultata in specie la questione della quantificazione dei canoni relativi alle pertinenze demaniali marittime e quella del possibile incameramento allo Stato delle strutture di difficile rimozione perché qualificabili come pertinenze demaniali.

[75]   Fonte: Agenzia del Demanio, comunicato stampa del 24 aprile 2008.

[76]   D.L. 29 novembre 2008, n. 185, Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

[77]   Il DL 185/08 è stato pubblicato ed è entrato in vigore il 29 novembre 2008.

[78]   Il decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003, all’art. 6 ha disposto la trasformazione della SACE in spa con decorrenza dal 1 gennaio 2004. Le azioni della SACE spa sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze che provvede alle nomine dei componenti degli organi sociali, d’intesa con i Ministeri degli affari esteri, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali.

[79]   La citata norma del decreto-legge n. 81, infatti, autorizzava la spesa di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 a titolo di regolazione debitoria, per la liquidazione dei rimborsi IVA per le auto aziendali da parte dell’Agenzia delle entrate a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 (causa C-228/05) che, per ragioni di armonizzazione fiscale comunitaria, ha escluso limitazioni da parte degli Stati membri alla detraibilità dell'IVA sugli autoveicoli utilizzati nell'attività d'impresa.

[80]   Tale circolare ha individuato i principi e le regole cui le amministrazioni dello Stato devono attenersi, al fine di attuare le misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, inserite nelle leggi finanziarie per il 2007 e 2008. Tra esse si iscrivono, ad esempio, le attività di analisi e revisione dei programmi di spesa (c.d. “spending review”), volte a migliorare il controllo dei conti pubblici e la qualità della spesa.

[81]   Si ricorda che il citato comma 139 stabilisce che, decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, i crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche e all’imposta sul reddito delle società producono interessi giornalieri ad un tasso definito con decretodel Ministero dell’economia e delle finanze.

[82]   Il programma di analisi e di valutazione della spesa delle amministrazioni centrali è stato introdotto dall'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) e avviato nell’anno 2007 presso i Dicasteri della Giustizia, degli Interni, dell’Istruzione, delle Infrastrutture e dei Trasporti.

[83]   Recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

[84]   Recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

[85]    Decisione della Commissione, del 5 giugno 2002, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.

[86]    Articolo 66, comma 14, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e articolo 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

[87]    Articolo 9-bis del D.L. 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

[88]    Recante “Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”, , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2007.

[89]    Il primo intervento per il recupero degli aiuti di Stato di cui alla citata decisione 2003/193/CE è costituito dall’articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria 2004). Tale articolo, ai commi da 1 a 7, disciplina il recupero degli aiuti consistenti nelle agevolazioni fiscali ed è stato abrogato dal sopra citato articolo 1 del D.L. 10/2007, che ha ridisciplinato le procedure di recupero. I commi da 8 a 16 del menzionato articolo 27 regolano invece la restituzione degli aiuti consistenti nella concessione di prestiti a tassi agevolati e sono tuttora in vigore.

[90]   Recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

[91]   Recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2004.

[92]    L’articolo 27, comma 2, fissava il termine in “sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6” (dell’articolo 27). Il primo periodo del comma 6 disponeva che con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'interno, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo, fossero stabilite le modalità applicative delle disposizioni recate in tema di recupero degli aiuti di stato. Il secondo periodo del comma 6 disponeva che fossero stabilite con regolamento le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di recupero e per la quantificazione dell'aiuto indebito.

[93]    D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2009

[94]   Il riparto del 5 per mille dell’IRE è stata introdotto con la legge finanziaria per il 2006 (art. 1, co. 337-340, legge n. 266/2005) e rideterminato dalle successive leggi finanziarie per il 2007 (legge n. 296/2006, art. 1. co. 1234-1237) e per il 2008 (legge n. 244/2007, art. 3, co. 4-11), dai decreti-legge n. 159/2007 (art. 20, co. 2) e n. 248/2007 (art. 45, co. 1 e 1-bis) e, da ultimo, dal decreto-legge n. 112/2008. Per un’analisi approfondita delle norme si fa rinvio ai corrispondenti dossier del Servizio studi.

[95]  Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006.

[96]   Tali somme risultano iscritte al capitolo 3041 dello stato di previsione del Ministero dell’economia, u.p.b 25.1.3, programma “Fondi da assegnare”, missione “Fondi da ripartire”.

[97]  Il Fondo, la cui denominazione per esteso è “Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per la tutela dell’ambiente e la protezione e lo sviluppo del territorio” è iscritto al capitolo 7471, U.p.b “Investimenti” (13.1.6), programma Sviluppo sostenibile, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.

[98]   Convertito, con modificazione, dalla legge n. 133 del 2008.

[99]   Al riguardo, l’articolo 1, comma 148, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004) ha stabilito che eventuali trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall’INPS ai lavoratori del settore industria, sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria. Pertanto, spetterebbe alle aziende farsi eventualmente carico del mantenimento dei trattamenti di miglior favore per i propri dipendenti.

[100]  DM 15 giugno 2004 recante Costituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dedicata all’innovazione tecnologica, pubblicato nella GU n. 150 del 29 giugno 2004.

[101]Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, è stato convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[102]Si tratta delle norme comunitaria in materia di appalti di lavori, servizi e forniture recate dalle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE, recepite nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici).

[103]Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

[104]“rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza” (comma 5).

[105]  Sono servizi pubblici di trasporto ferroviario regionale e locale i servizi di trasporto ferroviario di persone e merci, esclusi i servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga caratterizzati da elevati standards qualitativi.

[106]  D.L. 25 giugno 2008 n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[107]L. 23 luglio 1991, n. 223, “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”.

[108]L’articolo 2, comma 521, aveva disposto la concessione, da parte del Ministro del lavoro, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2008, - anche in deroga alla normativa vigente – di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale a condizione che si fossero realizzati specifici programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e ad aree regionali, ovvero volti ad assicurare il reimpiego dei lavoratori coinvolti nei medesimi programmi. Questi ultimi dovevano essere definiti con specifici accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2008 di ricezione di intese già stipulate in sede istituzionale territoriale e inviati al Ministero del lavoro entro il 20 maggio 2008. Successivamente, l’articolo 21-quater del D.L. 248/2007 aveva previsto tale concessione anche in riferimento ad aree territoriali colpite da processi di riorganizzazione in relazione a nuovi assetti del sistema aeroportuale, che abbiano comportato crisi occupazionali coinvolgenti un numero di unità lavorative superiore a 3.000.

[109]Pari, secondo la relazione tecnica originaria al provvedimento, a circa 13.280 euro nel 2008.

[110]Introdotta dall’articolo 19, primo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272.

[111]Introdotta dall'articolo 7, comma 3, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla L. 20 maggio 1988, n. 160.

[112]Il comma 1160 ha previsto, allo scopo di creare nuovi posti di lavoro e, contemporaneamente, di ridurre le uscite dalla vita lavorativa dei lavoratori ultracinquantenni, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età e la contestuale assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni, se in possesso di diploma di laurea.

[113]“Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”.

[114]Si ricorda che con la raccomandazione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 la Commissione UE ha adottato una nuova definizione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese (PMI), provvedendo ad estendere il concetto d’impresa ad ogni entità che svolga attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita. La raccomandazione conferma i precedenti limiti dimensionali per quanto riguarda il numero dei dipendenti, provvedendo, invece, a modificare la soglia del fatturato e del totale di bilancio che, per la prima volta, viene indicata anche per le aziende più piccole. Per essere riconosciuta come PMI, l'impresa deve rispettare i limiti massimi fissati dalla raccomandazione relativamente al numero di dipendenti e al fatturato o ai totali di bilancio:

-        media impresa: occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro;

-        piccola impresa: occupa meno di 50 persone, realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro;

-        microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Il DM 18 aprile 2005 ha successivamente provveduto ad adeguare i criteri di individuazione delle piccole e medie imprese, ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, in accordo con la citata raccomandazione.

[115]L. 22 dicembre 2008, n. 203, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2009).

[116]Il provvedimento viene assunto di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

[117]Di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 19 luglio 1993, n. 236.

[118]“Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”.

[119]D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, “Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144”.

[120]D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30”.

[121]D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[122]“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”.

[123]Lo stesso coma stabilisce che in caso di rifiuto di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione ovvero, una volta sottoscritta, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell’articolo 1-quinquies del D.L. 249/2004, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

[124]L. 27 marzo 1992, n. 257,  “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”.

[125]D.L. 20 maggio 1993, n. 148, “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 19 luglio 1993,n. 236. Si fa presente che con l’ulteriore modifica intervenuta durante l’esame del provvedimento presso le Commissioni riunite è stata sostituita l’indicazione del “19 luglio 1993, n. 148” con quella corretta del “20 maggio 1993, n. 148” del decreto-legge richiamato nella norma esaminata.

[126]L. 8 marzo 2000, n. 53, “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”.

[127]Vedi, al riguardo, la risoluzione n. 7-00074 approvata il 26 novembre 2008 in Commissione Lavoro.

[128]D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[129]La procedura di adozione prevede la proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[130]D.L. 25 giugno 2008, n. 112, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133

[131]D.L. 28 marzo 1997, n. 79, “Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140”. All’articolo 12 si prevede il potenziamento dell’attività di contrasto dell'evasione fiscale e dell’attività di controllo dell’andamento della finanza pubblica tramite l’attribuzione di appositi incentivi economici al personale in servizio presso gli uffici adibiti alle medesime attività subordinatamente al conseguimento dei definiti obiettivi di produttività. In tal senso, un apposito decreto il Ministro dell’economia e delle finanze determina l’entità delle misure percentuali da applicare a specifiche entrate e risparmi di spesa e che le somme da ciò derivanti affluiscono ad appositi fondi volti all’incentivazione del personale dell’amministrazione economica e finanziaria addetti alle attività su indicate.

[132]L. 20 ottobre 1960, n. 1265, “Istituzione del Fondo di assistenza per i finanzieri”.

[133]Si fa presente che tale disposizione è stata recentemente modificata dall'articolo 41-bis, commi 5-8, del D.L 30 dicembre 2008, n. 207, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[134]Con un provvedimento adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

[135]Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

[136]Nel Fondo affluiscono, oltre alle risorse FAS, anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.

[137]L’articolo 6-quater del D.L. n. 112 del 2008 ha previsto il recupero delle risorse del FAS relative al periodo di programmazione 2000-2006 che, pur assegnate dal CIPE in favore di amministrazioni centrali e regionali, non risultavano ancora impegnate alla data del 31 maggio 2008, ovvero programmate nell’ambito delle Accordi di programma quadro (APQ) sottoscritti entro tale data. La norma ha pertanto disposto la revoca delle assegnazioni medesime ed imposto ai soggetti assegnatari delle somme revocate il versamento di tali somme all’entrata nel bilancio dello Stato, ai fini della loro riassegnazione al Fondo per le aree sottoutilizzate. Sono escluse dalla revoca le assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria.

[138]“Si specifica che la componente finanziaria derivante dal FAS si articola in due diversi sistemi di vincoli territoriali: quanto deriva dalle rivenienze ex articolo 6-quater, comma 1, del D.L. n. 112/2008 non avrà vincoli di destinazione territoriale tipici di tale fondo; quanto invece deriva dalle risorse FAS della programmazione 2007/2013 mantiene i vincoli di riparto territoriale per macroaree e per Regioni del Fondo stesso.”

[139]Si ricorda che originariamente l’accordo in esame, siglato il 12 febbraio 2009, non prevedeva tale esclusione delle maggiori spese correnti dal Patto di stabilità. Essa è stata formulata mediante una proposta emendativa, sulla quale è stato espresso l’assenso formale del Ministero dell’economia e delle finanze, formulata dalle regioni nella riunione tecnica che ha preceduto la Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio 2009.

[140]Il terzo obiettivo, la Cooperazione territoriale, è finanziato esclusivamente dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR).

[141]Si rammenta che nell’ambito della programmazione delle risorse comunitarie, gli Stati membri redigono un documento strategico (Quadro strategico nazionale) con il quale definiscono le risorse di cofinanziamento nazionale e di finanziamento regionale addizionale (c.d. Quadro finanziario unico) ed i programmi operativi a livello nazionale (PON) e regionale (POR). Ciascun programma operativo può riguardare soltanto uno dei tre obiettivi e può beneficiare del finanziamento di un solo fondo.

[142]Gli altri assi di intervento previsti sono asse 3: “inclusione sociale”, per l’inserimento e il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e per combattere le discriminazioni nel mercato del lavoro; asse 4: “capitale umano”, per favorire l’elaborazione e l’introduzione delle riforme dei sistemi di istruzione, la diffusione della formazione permanente e promuovere la ricerca e l’innovazione; asse 5: “transnazionalità e interregionalità”, finalizzato ad ampliare le collaborazioni interregionali ed a sostenere progetti integrati di internazionalizzazione; asse 6: “assistenza tecnica”.

[143]Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

[144]La legge n. 183 del 16 aprile 1987 ha istituito un apposito fondo, denominato Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, nel quale transitano i flussi finanziari destinati all'attuazione delle politiche strutturali della UE. Esso è finalizzato al rafforzamento dell’efficacia degli interventi previsti dalla normativa comunitaria, coordinati con gli altri strumenti di agevolazione volti in particolare al cofinanziamento nazionale dei predetti interventi.

[145]D.P.R. 29 dicembre 1988, n. 568 (approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183) e D.M. 27 dicembre 1996 (attuazione dell'art. 56, comma 1, della L. 6 febbraio 1996, n. 52 per la modifica delle procedure di pagamento della quota nazionale posta a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della L. 16 aprile 1987, n. 183, per il finanziamento dei programmi adottati dall'Italia nell'ambito degli interventi dei Fondi strutturali comunitari).

[146]In particolare è affidato al CIPE il compito di adottare direttive generali circa l’utilizzo più flussi finanziari, sia comunitari che nazionali, indicandone le quote per le amministrazioni competenti (art. 3 della legge n. 183/1987). Le amministrazioni provvedono a trasmettere al Fondo, anche anteriormente all’invio all’Unione europea delle richieste di contributo, le domande di finanziamento relative alle azioni ammissibili ai benefici comunitari, corredate dalle schede che riassumono gli estremi identificativi di ciascun progetto, ai fini dell’attività di raccolta e di elaborazione dei dati facente capo al Fondo relativamente ai flussi finanziari tra l’Italia e l’Unione europea e al monitoraggio dei progetti finanziati.

[147]L'erogazione resta comunque subordinata all'accettazione da parte dell’Unione di un espresso atto di delega del beneficiario ad essa notificato, in forza del quale il Fondo subentra nell'acquisizione delle somme dovute dall’Unione europea (art. 8 del D.P.R. n. 568/1988).

[148]Presentato dalla Commissione europea il 26 novembre 2008 e approvato dal Consiglio europeo dell’11-12 dicembre 2008.

[149]Si ricorda, brevemente, che il Patto di stabilità interno prevede il contributo della finanza territoriale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di riduzione del saldo finanziario tendenziale del comparto per ciascuno degli anni 2009-2011, quantificato in termini di indebitamento netto, in 1.650 milioni per l’anno 2009, 2.900 milioni per il 2010 e 5.140 milioni per il 2011, per il comparto degli enti locali, e in 1.500 milioni per l’anno 2009, 2.300 milioni per il 2010 e 4.060 milioni per il 2011, per il comparto delle regioni e province autonome.

La disciplina del Patto di stabilità per il triennio 2009-2011 è definita in modo differenziato per le regioni e per gli enti locali, assumendo come obiettivo la riduzione del disavanzo finanziario per gli enti locali (art. 77-bis) e mantenendo invece un’impostazione basata sul principio della riduzione della spesa per le regioni (art. 77-ter, D.L. n. 112).

La disciplina del patto di stabilità per le regioni è da considerarsi, dunque, ancora transitoria, in attesa della conclusione della sperimentazione (prevista dalla legge finanziaria 2007 e confermata dal D.L. n. 112) che dovrà ridefinire le regole al fine di assumere, anche per le regioni, come base di riferimento del patto il saldo finanziario anziché il controllo della spesa.

Per quanto concerne gli enti locali (province e comuni con più di 5.000 abitanti), l’obiettivo di saldo finanziario che ogni ente deve raggiungere in ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 viene determinato con riferimento all’entità del saldo dell’anno 2007, calcolato in termini di competenza mista, al quale vengono applicati determinati coefficienti, differenziati, per i comuni e le province, a seconda che l’ente abbia o meno rispettato il Patto di stabilità per l’anno 2007 e presenti, in tale anno, un saldo positivo o negativo. Gli obiettivi del Patto per gli enti locali consistono, in sostanza, nel raggiungimento, in ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, di un saldo finanziario, in termini di competenza mista, calcolato come differenza tra entrate finali e spese finali, almeno pari a quello del 2007, quale risulta dai conti consultivi, corretto (vale a dire migliorato, per gli enti in disavanzo, ovvero peggiorato, per gli enti in avanzo), della misura determinata dall’applicazione degli specifici coefficienti al saldo dell’anno 2007.

La disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali per gli anni 2009-201, è illustrata dalla Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2 del 27 gennaio 2009.

[150]Franceschini ed altri n. 1-00123 (Nuova formulazione), Donati ed altri n. 1-00134 (riformulata in corso di seduta), Galletti ed altri n. 1-00135 (Nuova formulazione), Cicchitto ed altri n. 1-00138 (Nuova formulazione), approvate nella seduta del 17 marzo scorso.

[151]Al riguardo, si fa presente che una deroga analoga con riferimento al Patto di stabilità per l’anno 2008, è contenuta al comma 21-bis dell’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008 (introdotto dall’art. 2, co. 41, lett. f) della legge finanziaria per il 2009) che esclude l’applicazione delle misure sanzionatorie, nel caso in cui il mancato rispetto del patto nel 2008 sia conseguente a pagamenti concernenti spese per investimenti, effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti entro la data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008.

[152]Le deroghe introdotte dai commi in esame, secondo quanto affermato nella relazione tecnica allegata all’emendamento, si propongono di porre rimedio ad alcuni problemi applicativi incontrati da alcune regioni, anche in conseguenza del fatto che la norma che esclude dal patto le spese in conto capitale relative ai finanziamenti UE di parte europea, è stata introdotta dalla legge finanziaria 2009 e dunque a fine anno.

[153]Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

[154]Emendamento I Relatori 7.0.213.

[155]Recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

[156]Recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[157]Recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

[158]Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge di conversione n. 133, l’entrata in vigore è prevista il giorno successivo alla sua pubblicazione nella gazzetta Ufficiale avvenuta il 21 agosto 2008.

[159]Nel Fondo affluiscono, oltre alle risorse FAS, anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.

[160]Con delibera n. 166 del 21 dicembre 2007 il CIPE aveva ripartito l’ammontare complessivo delle risorse FAS relativo al periodo di programmazione 2007-2013, per un importo di 63,3 miliardi di euro, leggermente inferiore rispetto ai 64,4 miliardi considerati dall’articolo 1, comma 863, della legge finanziaria per il 2007. Poiché durante il 2008 le risorse FAS sono state utilizzate a copertura degli oneri recati da numerosi provvedimenti legislativi, il CIPE ha provveduto, nella seduta del 18 dicembre 2008, ad aggiornare la dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate e, di conseguenza, a riprogrammare la destinazione delle risorse relative al periodo di programmazione 2007-2013, rispetto al profilo finanziario.

[161]“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”.

[162]Il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2.

[163]Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, recante “ Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14.

[164]  DM 15 giugno 2004 recante Costituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dedicata all’innovazione tecnologica, pubblicato nella GU n. 150 del 29 giugno 2004.

[165]Derivanti, cioè, dal differenziale tra maggiori spese (e minori entrate) e maggiori entrate.

[166]  Le iniziative che ai sensi del comma 554 della legge finanziaria 2008 avrebbero dovuto finanziate con le risorse rivenienti dalle revoche ex legge n. 488/1992 sono le seguenti:

-        programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), finalizzato a favorirne l’inserimento lavorativo, con priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato;

-        costituzione di un Osservatorio sulla migrazione interna, per il monitoraggio della mobilità dal sud verso il nord del Paese e per favorire i percorsi di rientro;

-        agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di avvio, mediante riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal 2007;

-        sviluppo di attività produttive previste da accordi di programma in vigore, nonché programmi di sviluppo regionale e interventi finalizzati alla costruzione di Poli di innovazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Sardegna e Basilicata;

-        creazione di un “Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE”, da destinare alla "riserva nuovi entranti" dei Piani nazionali;

-        proroga per il 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfettaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti;

-        sostegno dell’attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno.

Ulteriori destinazioni delle risorse revocate ai sensi del comma 554 sono previste nel disegno di legge A.S. 1195 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, già approvato dalla Camera dei deputati:

-        internazionalizzazione, con particolare riguardo all’operatività degli sportelli unici all’estero e all’attivazione di misure per lo sviluppo del «Made in Italy», per il rafforzamento del piano promozionale dell’ICE e per il sostegno delle esportazioni (art. 2, co. 11, lett. a);

-        incentivi per attivazione di nuovi contratti di sviluppo, di iniziative in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati, nonché di altri interventi a sostegno delle attività imprenditoriali, comprese le iniziative a gestione prevalentemente femminile (art. 2, co. 11, lett. b);

-        progetti di innovazione industriale (art. 2, co. 11, lett. c);

-        interventi nel settore delle comunicazioni, con riferimento alle esigenze connesse con lo svolgimento del vertice del G8 da tenere in Italia nel 2009 (art. 2, co. 11, lett. d);

-        sostegno al riutilizzo di aree industriali destinate al progressivo degrado per le quali sia già stato predisposto un nuovo progetto di investimento industriale finalizzato alla internazionaliz­zazione dei prodotti, alla ricerca scientifica e alla tutela dell’ambiente (art. 2, co. 11, lett. e);

-        svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell’energia, nonché l’avvio e il monitoraggio dell’attuazione della strategia energetica nazionale (art. 16, co. 23);

-        interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per il mantenimento dell’operativi­tà della rete estera degli uffici dell’Istituto nazionale per il commercio estero (art. 32);

-        copertura degli oneri derivanti dalle minori entrate relative alla modifica del diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti (art. 27).

[167]  Come già ricordato, l’articolo 11 del D.L. n. 185/2008 (legge n. 2/2009) ha stabilito il rifinanziamento del Fondo di garanzia, nel limite massimo di 450 milioni di euro, al fine di garantire l'estensione degli interventi di garanzia del Fondo anche alle imprese artigiane.

[168]  Per l’anno 2009, Comunicato ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2008, n. 178.