Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Misure di sostegno dei settori industriali in crisi - D.L. 5/2009 - A.C. 2187 - Schede di lettura
Riferimenti:
DL N. 5 DEL 10-FEB-09   AC N. 2187/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 119
Data: 23/02/2009
Descrittori:
ALIQUOTE DI IMPOSTE   APPARECCHI ELETTRICI
CONTRIBUTI PUBBLICI   DETRAZIONI DI IMPOSTE
INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA     
Organi della Camera: VI-Finanze
X-Attività produttive, commercio e turismo


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Misure di sostegno
dei settori industriali in crisi

D.L. 5/2009 - A.C. 2187

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 119

 

23 febbraio 2009

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Finanze

 

SIWEB

 

 

Dipartimento Attività produttive

 

SIWEB

 

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File: D09005.doc

 


INDICE

 

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all’acquisto di veicoli ecologici)3

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)15

§      Articolo 2 (Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici)19

§      Articolo 3 (Distretti produttivi e reti di imprese)23

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)28

§      Articolo 4 (Aggregazione tra imprese)30

§      Articolo 5 (Riduzione aliquote imposta sostitutiva rivalutazione immobili)36

§      Articolo 6 (Sostegno al finanziamento per l’acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali)37

§      Articolo 7 (Controlli fiscali)39

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)42

§      Articolo 8 (Copertura finanziaria)43

§      Articolo 9 (Entrata in vigore)49


Schede di lettura

 


 

Articolo 1
(Incentivi al rinnovo del parco circolante
e incentivi all’acquisto di veicoli ecologici)

 


1. Fermo restando le misure incenti­vanti di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro5» che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio, è concesso un contributo di euro 1500.

2. Per la sostituzione, realizzata attra­verso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», è concesso un contributo di euro 2500.

3. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è aumentato di 1500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi consi­derata, abbia emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.

4. Per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è incrementato fino ad euro 4000. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 2.

5. In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è concesso un contributo di euro 500.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.

7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano, nei limiti della disponibilità prevista dal comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come ulteriormente incrementata dal comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

9. Per l'applicazione del presente arti­colo valgono le norme di cui ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. Il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.

11. Al fine di diminuire le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, è stabilito, nel limite di spesa per l'anno 2009 di 11 milioni di euro, un finanziamento straordinario per l'installa­zione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico, omologati secondo il decreto del Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008, n. 39, e che garantiscano un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non inferiori al 90 per cento, su veicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) di categoria N3 ed M3 di classe euro 0, euro 1, euro 2 proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità attraverso l'impiego di veicoli appartenenti alle suddette cate­gorie.

12. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 è finalizzato alla concessione di contributi per l'installazione dei dispo­sitivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11.

13. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 12 sono regolate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con appositi provve­dimenti emanati entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano priorita­riamente le risorse alle aziende di cui al comma 12 che effettuano servizio nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

14. I contributi di cui al comma 12 sono concessi in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione del dispositivo per l'abbatti­mento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11 e comunque in misura non superiore a 1.000 euro per ciascun dispositivo.

15. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 è ripartito, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico.

16. I contributi di cui al comma 12 non sono cumulabili con altri contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.

17. L'erogazione del finanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, come ripartito ai sensi del comma 15, è subordinata alla notifica da parte della regione o della provincia autonoma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di misure di riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore della mobilità, vigenti al momento dell'erogazione del finanziamento stesso.


 

 

L’articolo 1 concede incentivi per la sostituzione di veicoli inquinanti con altri meno inquinanti, incrementa la misura dei vigenti incentivi per l’acquisto di veicoli ecologici e per l’installazione di impianti a metano e a GPL e concede contributi per l’installazione di filtri antiparticolato su veicoli utilizzati dalle aziende che svolgono servizi di pubblica utilità.

L’intervento, secondo la relazione illustrativa, mira a coniugare gli obiettivi di tutela ambientale con quelli di qualificazione dei consumi e di stimolo alla crescita e all’occupazione, considerati dal Governo particolarmente importanti nella situazione economica attuale.

Si ricorda che la legge finanziaria 2007[1] reca interventi analoghi a quello in commento. L’articolo 1, commi da 224 a 238, di tale legge disciplina misure a carattere transitorio per agevolare la rottamazione di veicoli inquinanti, con o senza sostituzione[2] con veicoli meno inquinanti, e incentivi, anch’essi di natura transitoria, per l’acquisto di veicoli a ridotto impatto ambientale. Tali misure sono state prorogate per l’anno 2008, con alcune modifiche, dall’articolo 29 del D.L. 248/2007[3].

 

L’articolo 1, comma 1, riconferma espressamente le misure di carattere “ecologico” recate dai seguenti articoli:

§      articolo 1, commi da 344 a 347, della legge finanziaria 2007.

I citati commi da 344 a 347 concedono alcune agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazione dall’imposta lorda, per le spese documentate relative ad interventi di adeguamento degli edifici volti a garantire migliori risultati in termini di risparmio energetico (riduzione delle perdite di energia attraverso pareti, pavimenti, solai e finestre, promozione del solare termico, promozione di nuovi edifici a elevati standard energetici). La detrazione si riferisce alle spese sostenute negli anni dal 2007 al 2010[4];

§      articolo 1, comma 353, della legge finanziaria 2007.

Il comma 353 riconosce una detrazione fiscale per le spese sostenute per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+;

§      articolo 1, comma 358, della legge finanziaria 2007.

Concede una detrazione fiscale per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica e per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica;

§      articolo 1, commi 359, della legge finanziaria 2007.

Il comma 359 riconosce una detrazione fiscale per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 KW;

§      articolo 29, comma 9, del D.L. 248/2007.

L’articolo 29, comma 9, concede incentivi per l’installazione di impianti a GPL e a metano su autovetture (per l’incremento della misura dell’agevolazione, si veda il comma 7 dell’articolo 1 in esame).

Comma 1 – Rottamazione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo

Il comma 1 concede un contributo di 1.500 euro per la sostituzione, da realizzare mediante demolizione, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo con autovetture nuove di categoria “euro 4” o “euro 5” che emettono non più di 140 grammi di anidride carbonica per chilometro o non più di 130 grammi di anidride carbonica per chilometro se alimentate a gasolio. Le autovetture e gli autoveicoli da demolire devono essere appartenenti alle categorie “euro 0”, “euro 1” o “euro 2”, questi ultimi immatricolati entro il 31 dicembre 1999.[5]

Per il periodo 3 ottobre 2006 – 31 dicembre 2007, la legge finanziaria 2007[6] aveva concesso un contributo di 800 euro e l’esenzione dal pagamento di due annualità di tasse automobilistiche ai soggetti che effettuavano la sostituzione, mediante demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come “euro 0” o “euro 1”, con autovetture nuove immatricolate come “euro 4” o “euro 5”, che emettono non più di 140 grammi di anidride carbonica al chilometro. Era inoltre concessa l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un’ulteriore annualità per l’acquisto di autoveicoli di cilindrata inferiore a 1.300 cc e per le autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche appartenenti a nuclei familiari formati da almeno sei componenti, nessuno dei quali fosse intestatario di altra autovettura o autoveicolo.

Successivamente, per l’anno 2008, il D.L. 248/2007[7] ha previsto un’agevolazione per la sostituzione, mediante demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria “euro 0”, “euro 1” o “euro 2”, questi ultimi se immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria “euro 4” o “euro 5”, che emettono non più di 140 grammi di anidride carbonica per chilometro oppure non più di 130 grammi, se diesel. L’agevolazione consisteva nella concessione di un contributo di 700 euro e nell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualità, estesa per ulteriori due annualità qualora il veicolo rottamato appartenesse alla categoria “euro 0”. Il contributo era aumentato di 100 euro per l’acquisto di autovetture che emettono non più di 120 grammi di anidride carbonica per chilometro e di 500 euro in caso di demolizione di due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare.

 

La relazione tecnica prevede oneri in termini di cassa, al netto delle maggiori entrate, di 218,4 milioni di euro per il 2009, di 5,7 milioni di euro per il 2010 e di 8,9 milioni di euro per il 2011.

Comma 2 – Rottamazione di autocarri, autoveicoli per il trasporto promiscuo, per trasporti specifici, per uso speciale e autocaravan

Il comma 2 concede un contributo di 2.500 euro per la sostituzione, da realizzare mediante demolizione, di autoveicoli per il trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, per uso speciale e autocaravan con le stesse tipologie di veicoli nuovi di categoria “euro 4” o “euro 5”, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi. I veicoli da demolire devono avere una massa non superiore a detto limite e devono essere appartenenti alle categorie “euro 0”, “euro 1” o “euro 2”, immatricolati entro il 31 dicembre 1999.

Per il periodo 3 ottobre 2006 – 31 dicembre 2007, l’articolo 1, comma 227, della legge finanziaria 2007 ha concesso un contributo di 2.000 euro per ogni autocarro di peso complessivo non superiore a 3.500 chilogrammi, immatricolato come “euro 4” o “euro 5” acquistato in sostituzione di un veicolo avente la medesima categoria e peso complessivo massimo ed immatricolato come “euro 0” o “euro 1”.

Per gli acquisti effettuati nell’anno 2008, l’articolo 29, comma 4, del D.L. 248/2007, prevedeva la concessione di un contributo di 1.500 euro, per i veicoli di massa non superiore a 3.000 chilogrammi, e di 2.500 euro, per i veicoli di massa compresa fra 3.000 e 3.500 chilogrammi. Tale agevolazione si riferiva, oltre che agli autocarri, alla sostituzione di altri veicoli, di massa comunque non superiore a 3,5 tonnellate, appartenenti alle categorie degli autoveicoli per trasporto promiscuo, per trasporti specifici, per uso speciale e autocaravan. L’agevolazione è stata concessa per la demolizione di mezzi immatricolati entro il 1° gennaio 1999, di categoria “euro 0” o “euro 1” e il contestuale acquisto di veicoli nuovi di categoria “euro 4” della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa.

Si segnala che, in relazione alle precedenti agevolazioni, è stata ritenuta possibile la reciproca sostituzione di autocarri, autoveicoli per il trasporto promiscuo, per trasporti specifici e per uso speciale, mentre per l’acquisto agevolato di un autocaravan si richiede la demolizione di un altro autocaravan (Risoluzione del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze n. 8 del 21 marzo 2008).

La relazione tecnica prevede oneri in termini di cassa, al netto delle maggiori entrate, di 57,4 milioni di euro per il 2009, di 4,2 milioni di euro per il 2010 e di 6,6 milioni di euro per il 2011.

Comma 3 – Incremento degli incentivi per l’acquisto di veicoli a ridotto impatto ambientale

Il comma 3 concede un contributo di 1.500 euro, aggiuntivo rispetto a quelli di cui all’articolo 1, comma 228, della legge finanziaria 2007, per l’acquisto di autovetture nuove di fabbrica, omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, a metano, elettrica o a idrogeno, a condizione che l’autovettura acquistata emetta anidride carbonica in misura non superiore a 120 grammi per chilometro nell’alimentazione considerata.

Il menzionato articolo 1, comma 228, della legge finanziaria 2007 concede un contributo di 1.500 euro per l’acquisto di autovetture e di autocarri nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione, mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con metano o GPL, o ad alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno. Il contributo è incrementato di 500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell’alimentazione sopra indicata, abbia emissioni di anidride carbonica inferiori a 120 grammi per chilometro. Il contributo è concesso per gli acquisti effettuati nel periodo 3 ottobre 2006 – 31 dicembre 2009, a condizione che l’immatricolazione sia effettuata entro il 31 marzo 2010.

Si evidenzia che l’acquisto di un’autovettura alimentata a GPL, con emissioni di anidride carbonica inferiori a 120 grammi per chilometro, non dà diritto al contributo aggiuntivo di cui al comma 3 in esame.

 

Il contributo di cui al presente comma 3, sommato a quelli di complessivi 2.000 euro concessi dal citato comma 228, è cumulabile con quello di cui al comma 1 del presente articolo 1 nel caso in cui l’acquisto dell’autovettura a ridotto impatto ambientale sia effettuato contestualmente alla demolizione di un’autovettura o di un autoveicolo per il trasporto promiscuo aventi le caratteristiche indicate nel citato comma 1[8].

 

La relazione tecnica prevede oneri in termini di cassa, al netto delle maggiori entrate, di 83,9 milioni di euro per il 2009, di 0,2 milioni di euro per il 2010 e di 0,3 milioni di euro per il 2011.

Comma 4 – Incremento degli incentivi per l’acquisto di autocarri a metano

Il comma 4 prevede che il contributo per l’acquisto di autocarri di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria “euro 4” o “euro 5”, nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, a metano, sia fissato nella misura di 4.000 euro. Tale importo è comprensivo dei contributi di cui al sopra ricordato articolo 1, comma 228, della legge finanziaria 2007, ovvero:

§      contributo di 1.500 euro per l’acquisto di un autocarro alimentato, in maniera esclusiva o doppia, a gas metano,

§      eventuale contributo aggiuntivo di 500 euro nell’ipotesi in cui le emissioni di anidride carbonica del veicolo siano inferiori a 120 grammi per chilometro.

Non subiscono variazioni gli incentivi previsti dal citato comma 228 per l’acquisto di autocarri nuovi, omologati dal costruttore per la circolazione, mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a idrogeno o con gas GPL.

Il contributo in esame è cumulabile con quello di cui al comma 2 del presente articolo 1 nel caso in cui l’acquisto dell’autocarro a ridotto impatto ambientale sia effettuato contestualmente alla demolizione di un veicolo avente le caratteristiche indicate nel citato comma 2.

 

Si osserva che la possibilità di cumulo degli incentivi per l’acquisto di veicoli a ridotto impatto ambientale, di cui all’articolo 1, comma 228, della legge finanziaria 2007, con quelli per la rottamazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo 1 viene espressamente ammessa solo in caso di acquisto dei veicoli considerati maggiormente ecologici, di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo 1.

Potrebbe essere utile indicare se il cumulo con le agevolazioni per la rottamazione è possibile anche per gli altri acquisti incentivati dal citato comma 228.

La relazione tecnica prevede oneri in termini di cassa, al netto delle maggiori entrate, di 13,7 milioni di euro per il 2009, di 0,3 milioni di euro per il 2010 e di 0,5 milioni di euro per il 2011.

Comma 5 – Rottamazione di ciclomotori e motocicli

Il comma 5 concede un contributo di 500 euro per la sostituzione, da realizzare mediante demolizione, di ciclomotori e motocicli con motocicli nuovi fino a 400 cc di cilindrata di categoria “euro 3”. I ciclomotori e i motocicli da demolire devono essere appartenenti alle categorie “euro 0” o “euro 1”.[9]

Per le modalità di demolizione la norma rinvia all’articolo 1, comma 233, della legge finanziaria 2007, per l’illustrazione del quale si veda il successivo comma 9 del presente articolo.

Per il periodo 3 ottobre 2006 – 29 febbraio 2008[10], l’articolo 1, comma 236, della legge finanziaria 2007 aveva concesso l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità in caso diacquisto di un motociclo nuovo di categoria“euro 3, con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria “euro 0”. Era inoltre stato posto a carico del bilancio dello Stato il costo di rottamazione, nel limite di 80 euro per ciascun motociclo.

Per il periodo 1° marzo - 31 dicembre 2008, l’articolo 20, comma 2, del D.L. 248/2007 ha previsto un contributo di 300 euro e l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un’annualità per l’acquisto di motocicli di cilindrata non superiore a 400 cc di categoria “euro 3”, con contestuale demolizione di motocicli e ciclomotori di categoria “euro 0”. Era a carico del bilancio dello Stato il costo di rottamazione, nel limite di 80 euro per ciascun motociclo e di 30 euro per ciascun ciclomotore.

 

La relazione tecnica prevede oneri in termini di cassa, al netto delle maggiori entrate, di 0,3 milioni di euro per il 2009, di 0,4 milioni di euro per il 2010 e di 0,7 milioni di euro per il 2011.

Commi 6, 8-10 – Disposizioni comuni

Il comma 6 precisa che le agevolazioni di cui ai commi precedenti hanno validità per i contratti stipulati dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, a condizione che l’immatricolazione sia effettuata entro il 31 marzo 2010. Le presenti agevolazioni, come anche le precedenti, si applicano anche ai contratti di locazione finanziaria.

 

Il comma 8 prevede che le agevolazioni per la rottamazione di autovetture, di autoveicoli e motocicli e per l’acquisto di veicoli a ridotto impatto ambientale e di autocarri a metano - di cui ai sopra citati commi 1, 2, 3, 4 e 5 - possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

 

Si ricorda che gli aiuti di importanza minore (c.d. aiuti de minimis), sono quegli aiutiche, in un determinato arco di tempo, non superano prestabiliti importi.

Essi sono applicabili a tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla dimensione dell’impresa, considerato che il loro ridotto importo non appare suscettibile di determinare un impatto sensibile sulla concorrenza.

Fino al 2006, il tetto dell’aiuto non doveva superare la soglia di 100.000 euro nell'arco di tre anni. Da ultimo, il Regolamento (CE) n. 1998/2006 ha stabilito che, per lo stesso periodo, sono ammissibili aiuti concessi ad una medesima impresa per importi complessivi non superiori a 200.000 euro.

L’art. 1 del citato Regolamento precisa che la disciplina degli aiuti “de minimis” non riguarda, tra l’altro, i settori della produzione primaria (agricoltura e pesca), l’industria carboniera e le imprese in difficoltà, le attività connesse all’esportazione, nonché gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Per ciò che specificamente attiene al settore del trasporto, l’articolo 2 del citato Regolamento CE n. 1998 prevede che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

 

Il comma 9 rinvia alle disposizioni applicative recate dai commi 230-234 dell’articolo 1, della legge finanziaria 2007.

Il citato comma 230 prevede che, al fine di permettere agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti previsti, il venditore è tenuto ad integrare la documentazione da inviare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale devono essere indicati:

-        la conformità del veicolo acquistato ai requisiti prescritti;

-        la targa del veicolo ritirato e la conformità dello stesso veicolo ai requisiti per esso prescritti;

-        copia del certificato di rottamazione.

L’ente gestore del pubblico registro automobilistico dovrà acquisire le informazioni relative all’acquisto del veicolo che fruisce dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica[11] e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, per trasmetterle in tempo reale all’archivio nazionale delle tasse automobilistiche e al Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvederà al necessario scambio dei dati.

Il comma 231 stabilisce i criteri per il recupero, come credito d’imposta, del contributo che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, devono rimborsare al venditore. Il credito di imposta, che può essere recuperato, esclusivamente ai fini della compensazione, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà, non è rimborsabile e non concorre alla formazione del valore della produzione netta rilevante ai fini della base imponibile IRAP, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi; inoltre non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi, nonché delle spese e degli altri componenti negativi riferiti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito. Il contributo non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, mentre lo stesso contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.

Il comma 232 dispone a carico delle imprese costruttrici o importatrici l’obbligo di conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la seguente documentazione:

-        copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;

-        copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell’estratto cronologico;

-        copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito;

-        copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente.

Tale documentazione deve essere trasmessa dal venditore alle imprese costruttrici o importatrici.

Il comma 233 individua le modalità di effettuazione delle demolizioni: entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di richiedere, direttamente o tramite delega, la cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

Il comma 234 contiene una disposizione che non appare strettamente attinente con l’applicazione dell’articolo 1 in esame: prevede infatti l’emanazione di un decreto interministeriale che stabilisca criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l’aggiornamento in tempo reale dei dati in esso presenti.

 

Il comma 10 infine esclude dall’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 53, della legge finanziaria 2008[12], i crediti di imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi, anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o di un servizio, tra i quali rientrano quelli di cui al presente articolo 1.

Il citato comma 53 fissa un tetto annuo, nella misura di 250.000 euro, per l’utilizzo dei crediti di imposta da indicare nella dichiarazione dei redditi. La quota di credito di imposta non utilizzata in ciascun anno può essere utilizzata in compensazione per gli anni successivi, anche oltre il limite temporale eventualmente stabilito nelle leggi istitutive. L’ammontare eccedente è comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata l’eccedenza.

Si segnala che una disposizione analoga al comma 10 in esame era contenuta anche nell’articolo 29, comma 7, del D.L. 248/2007, con riferimento agli incentivi previsti da tale articolo.

Comma 7 – Incremento delle agevolazioni per l’installazione di impianti a GPL e a metano

Il comma 7 incrementa da 350 a 500 euro gli incentivi per l’installazione di impianti a GPL e da 500 a 650 euro gli incentivi per l’installazione di impianti a metano su autoveicoli immatricolati come “euro 0” o “euro 1”. L’agevolazione decorre dal 7 febbraio 2009 ed opera nei limiti dell’autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per il 2009, fissata dall’articolo 2, comma 59, del D.L. 262/2006[13], e successivamente incrementata dall’articolo 29, comma 8, del citato D.L. 248/2007.

La concessione del contributo è disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 11 gennaio 2007, pubblicata nella G.U. 19 gennaio 2007, n. 15.

Commi 11-17 – Agevolazioni per la riduzione di emissioni di particolato

I commi da 11 a 17 dell’articolo 1, allo scopo di ridurre le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, introducono agevolazioni per l’installazione di filtri antiparticolato su veicoli utilizzati dalle aziende che svolgono servizi di pubblica utilità.

 

I commi 11 e 12 autorizzano un finanziamento straordinario, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il 2009, destinato alla concessione di contributi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico[14] che garantiscano un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non inferiore al 90 per cento, su veicoli di proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità mediante il loro utilizzo.

La norma si applica ai veicoli con motore diesel di classe “euro 0”, “euro 1” e “euro 2” appartenenti ad una delle seguenti categorie:

§      veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 tonnellate (categoria M3, di cui all’articolo 47 del Codice della Strada[15]);

§      veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 tonnellate (categoria N3).

 

Il comma 13 demanda alle regioni e alle province autonome la disciplina delle modalità di erogazione dei contributi, con appositi provvedimenti da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (ovvero entro il 12 aprile 2009). E’ prevista una destinazione prioritaria delle risorse alle aziende che svolgono servizio nei comuni individuati ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 351/1999[16].

La norma citata prevede che le regioni definiscano una lista di zone e agglomerati nei quali:

-        i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza;

-        i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza.

L’individuazione è finalizzata all’adozione di piani o programmi per il raggiungimento dei valori limite.

 

I contributi sono concessi in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione dei dispositivi (comma 14).

Il finanziamento di cui al comma 11 è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico (comma 15).

Il comma 16 stabilisce che i contributi in esame non sono cumulabili con altri contributi nazionali, regionali o locali, concessi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.

Il comma 17 subordina infine l’erogazione del finanziamento alle regioni ed alle province autonome alla notifica da parte di tali enti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle misure di riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore della mobilità, vigenti al momento dell'erogazione del finanziamento stesso.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)

Riduzione delle emissioni di CO2 dai veicoli

Nell’ambito dell’accordo di compromesso raggiunto dal Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008 sull’insieme delle proposte relative al pacchetto energia clima - inteso a raggiungere, entro il 2020,gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra del 20%; di raggiungimento del 20% di energia rinnovabile sul totale e di ridurre la domanda di energia del 20% - il Parlamento europeo nella seduta del 17 dicembre 2008 ha approvato:

§      una proposta di regolamento per limitare le emissioni di CO2 delle automobili (COM(2007)856) presentata dalla Commissione il 19 dicembre 2007, ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO2 dei nuovi veicoli nell’UE fino a 130 grammi per km nel 2012.

Il testo di compromesso approvato consentirebbe alle industrie automobilistiche di raggiungere gradualmente in quattro anni, a partire dal 2012, l’obiettivo di emissione di CO2 di 130 g/km a vettura che dovrà essere rispettato al 100% nel 2015. In caso di mancato rispetto dei limiti previsti dovrebbe essere applicato un sistema di progressivo di sanzioni – 5 euro per il primo grammo di sforamento, 15 per il secondo, 25 per il terzo e 95 dal quarto in poi - che dovrebbe restare in vigore fino al 2018 per essere poi sostituito, a partire dal 2019, da una penale unica di 95 euro per ogni grammo in eccesso. Per i produttori che metteranno in commercio modelli di auto ad emissioni bassissime o nulle (ad esempio, auto elettriche, ibride o a idrogeno) si prospetta il riconoscimento di “supercrediti” da computare nella media complessiva fino ad un massimo di 7 g CO2/km. Infine, sono previste deroghe per le piccole case automobilistiche, con produzione inferiore alle 10.000 auto all’anno, purché abbiano fabbriche e centri di progettazione separati.

§      una proposta di direttiva volta a fissare nuovi standard per i combustibili utilizzati dai mezzi di trasporto, al fine di ridurre il loro contributo al cambiamento climatico e all’inquinamento atmosferico, e a promuovere l’uso di biocarburanti e l’introduzione di veicoli meno inquinanti (COM(2007)18) presentata dalla Commissione il 31 gennaio 2007.

Tra le principali novità che la Commissione propone di introdurre, a partire dal 2009, si segnalano: la riduzione del tenore massimo di zolfo per tutto il combustibile diesel commercializzato (10 parti per milione (ppm), per il gasolio destinato alle macchine non stradali per usi su strada (10 ppm) e alle le vie navigabili interne (300 ppm); riduzione all’8% del tenore massimo di idrocarburi poliaromatici nel combustibile diesel; definizione di una miscela specifica, con un maggior tenore di composti ossigenati (inclusa una percentuale di etanolo fino al 10%), allo scopo di utilizzare nella benzina un quantitativo superiore di biocarburanti; l’introduzione dell’obbligo per i fornitori di combustibile di sorvegliare le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita, a decorrere dal 2011, riducendo ogni anno tali emissioni dell'1%, arrivando nel 2020 ad una riduzione complessiva del 10 %.

Il Parlamento europeo ha approvato entrambe le proposte in prima lettura, secondo la procedura di codecisione. I provvedimenti restano in attesa dell’esame in prima lettura da parte del Consiglio, che potrebbe approvare l’atto in via definitiva, qualora il testo approvato coincida con la posizione del Parlamento europeo, ovvero approvare una posizione comune in vista di un esame in seconda lettura.

Tali proposte devono intendersi come parte integrante della strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri (COM(2007)19), presentata dalla Commissione il 31 gennaio 2007, intesa a raggiungere l’obiettivo comunitario di 120 g CO2/km, a vettura.

In particolare, si segnala la complementarietà delle due proposte dal momento che solo attraverso la definizione di nuovi requisiti per i carburanti, nonché la promozione dell’uso di biocarburanti, risulterebbe possibile conseguire quell’ulteriore riduzione di 10 g CO2/km delle emissioni inquinanti dei veicoli, necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo comunitario di 120 g CO2/km.

In tale contesto può inserirsi anche la proposta relativa all’etichettatura dei pneumatici (COM(2008)779), presentata dalla Commissione il 13 novembre 2008, volta ad integrare la normativa esistente al fine di favorire la penetrazione nel mercato di pneumatici a bassa resistenza al rotolamento che riducono il consumo di carburante.

La Commissione, in particolare, propone la creazione di un sistema di etichettatura dei pneumatici che fornisca informazioni standardizzate non solo sul consumo di carburante, ma anche sull'aderenza sul bagnato e sulla rumorosità esterna di rotolamento dei pneumatici, in modo che i consumatori e gli utenti finali possano fare una scelta consapevole anche sotto il profilo della sicurezza, ma anche del risparmio energetico. La Commissione, infatti, ritiene che il potenziale di risparmio energetico in tale settore sia elevato poiché calcola che i pneumatici incidano dal 20% al 30% sul consumo totale di carburante nei veicoli.

Dibattito al Parlamento europeo sulla crisi del settore automobilistico

Il 4 febbraio 2009 si è svolto, presso il Parlamento europeo, un dibattito sulla crisi dell’auto, nel corso del quale tutti i deputati hanno sottolineato la crisi profonda attraversata da tale settore dell’industria, e in molti hanno chiesto un più forte coordinamento a livello europeo delle azioni. Dal dibattito è emerso che queste ultime dovrebbero riguardare principalmente il rinnovo del parco macchine verso modelli più ecologici, l’innovazione, la ripresa dei crediti dell’industria e la tutela dell’occupazione. Per il commissario Verheugen, intervenuto alla discussione, il futuro dell’industria europea sarà ecologico, oppure non ci sarà futuro. In tale occasione, inoltre, la Presidenza dell’UE ha chiesto alla Commissione di proporre al Consiglio europeo di primavera uno schema coordinato volto a incoraggiare il rinnovo del parco auto.

Il Commissario Verheugen, nel corso del suo intervento, ha menzionato le raccomandazioni del gruppo CARS 21 sulla ricerca e l’innovazione.

Cars 21

Il 29 ottobre 2008 si è svolta a Bruxelles una Conferenza di alto livello nell’ambito dell’Iniziativa CARS 21 (Competitive Automotive Regulatory System for the 21st century), che ha approvato una relazione e una serie di raccomandazioni concernenti, in particolare: quadro regolamentare favorevole e migliore regolamentazione; resa dei carburanti e riduzione delle emissioni inquinanti; commercio e mercati esteri, attraverso il miglioramento dell’accesso ad alcuni mercati esteri e per una concorrenza leale; sviluppo futuro di una struttura regolamentare coerente per il settore automobilistico. Il gruppo ad alto livello CARS 21 - presieduto dal vice-Presidente della Commissione nonché Commissario per le imprese e l’industria, Gunter Verheugen – è stato istituito per favorire lo sviluppo sostenibile di una industria automobilistica europea competitiva.

La relazione finale, in particolare, richiama l’attenzione sull’importanza del coordinamento tra gli Stati membri sulla tassazione dei veicoli al fine di migliorare l’efficacia complessiva delle misure ed evitare la frammentazione del mercato interno. Sottolinea inoltre l’importanza di incentivi finanziari neutri dal punto di vista tecnologico al fine di incoraggiare l’introduzione di soluzioni innovative.

Piano europeo di ripresa economico

La Commissione ha presentato, il 26 novembre 2008, un piano di ripresa economica europeo (COM(2008) 800) che è stato approvato dal Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008.

Nell’ambito del Piano vi sonoindicazioni per losviluppo di tecnologie pulite per le “auto verdi”, da realizzare mediante partenariati tra i settori pubblico e privato.

Il programma della Presidenza ceca dell’UE pone l’accento sull’industria automobilistica (richiamando la revisione intermedia dell’iniziativa CARS 21), che rappresenta il 3% del PIL europeo e il 7% dell’occupazione del settore manifatturiero.

Interventi adottati in Francia a favore del settore automobilistico

Il 10 febbraio 2009 il Commissario europeo alla concorrenza, Neelie Kroes, ha scritto al governo francese per chiedere chiarimenti sugli aiuti al settore automobilistico in corso di adozione. Il portavoce del Commissario avrebbe dichiarato in proposito che eventuali indicazioni volte ad imporre ai fabbricanti di auto il mantenimento dei centri di produzione in Francia sarebbero contrarie alle regole del mercato interno Ue, e "renderebbero l'aiuto illegale, anche se fosse stato già approvato precedentemente in base al regime Ue sugli aiuti di Stato". Il governo francese dovrà inoltrare le informazione richieste dalla Commissione europea entro il 17 febbraio 2009.


 

Articolo 2
(Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici)

 


1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1o luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo è cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i produttori dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto; nel protocollo sono definiti gli impegni assunti in ordine alle garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali, alle modalità con le quali assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con fornitori e con gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonché allo sviluppo e al mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.


 

 

L’articolo 2 prevede una detrazione IRPEF per le spese documentate sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile in ristrutturazione.

 

L’agevolazione è riconosciuta ai contribuenti che fruiscono della detrazione previste dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. ristrutturazioni) effettuati su singole unità immobiliari residenziali che siano iniziati a partire dal 1o luglio 2008.

 

Si ricorda che, ai sensi del decreto del Ministro delle finanze del 18 febbraio 1998, n. 41, recante il Regolamento attuativo, per poter beneficiare delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, i contribuenti interessati, prima dell’inizio dei lavori, devono inviare, tramite raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello, unitamente ad altra specifica documentazione richiesta al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate.

Il regime agevolativo è stato, da ultimo, disciplinato dall’articolo 1, comma 17, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), come modificato dall’articolo 2, comma 15, della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008), che ha disposto la proroga della detrazione IRPEF nella misura del 36% delle spese di ristrutturazione sostenute fino al 31 dicembre 2011 e comunque per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo (è prevista la possibilità di ripartizione in 5 o 3 rate nel caso di contribuenti di età non inferiore, rispettivamente, a 75 e 80 anni).

 

Le spese ammesse in detrazione devono essere, pertanto, “aggiuntive” rispetto a quelle sostenute per beneficiare della detrazione del 36% dal reddito per le spese di ristrutturazione dell’immobile.

 

La disposizione in esame esclude gli elettrodomestici ad alta efficienza energetica, indicati al secondo periodo del medesimo comma 1: si tratta dei frigoriferi, congelatori e loro combinazione, per i quali è già prevista dalla normativa vigente una specifica detrazione (200 euro per apparecchio) che, come specificato dal comma in esame, è cumulabile con le agevolazioni da esso introdotte.

L'articolo 1, comma 353, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha previsto una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+. L’articolo 1, comma 20, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) ha esteso l’applicazione dell’agevolazione anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.

 

Al riguardo si osserva che mentre il primo periodo del comma 1 esclude espressamente dai benefici la sostituzione di frigoriferi e congelatori richiamati dal secondo periodo del comma (in quanto già oggetto di altre misure agevolative vigenti), tale ultimo periodo consente la cumulabilità tra le due differenti agevolazioni. Su tale aspetto appare pertanto necessario un chiarimento, anche considerando che le indicazioni desumibili dalla Relazione tecnica e dalla Relazione illustrativa appaiono tra loro divergenti.

 

La Relazione illustrativa afferma infatti che “la detrazione in commento non spetta, invece, con riferimento ai frigoriferi, ai congelatori e alle loro combinazioni, atteso che per tali elettrodomestici restano confermate le agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 353, della legge n. 296 del 2006, prorogata dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 244 del 2007. Tale ultima detrazione è pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010, per la sostituzione di frigoriferi, di congelatori e delle loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad «A+» fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio.

La Relazione tecnica specifica invece che “la detrazione introdotta è cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”

 

L’ammontare della detrazione in esame, fino a concorrenza del suo ammontare nel caso di incapienza, è fissata nella misura del 20% ed è calcolata su di un importo massimo complessivo di spesa non superiore a 10.000 euro. Qualora il beneficio della detrazione sia superiore all’imposta lorda, la quota che non possa essere detratta per “incapienza”, non dà diritto ad alcun rimborso o credito.

La detrazione sarà ripartita, tra gli aventi diritto, in cinque quote annuali di pari importo. Conseguentemente, la quota massima detraibile ammonta annualmente a 400 euro (20% di 10.000 euro diviso per 5 annualità).

 

Per quanto riguarda la “documentazione delle spese” in merito all'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché apparecchi televisivi e computer, che siano finalizzati all'arredo di un immobile in ristrutturazione, la disposizione in esame fa riferimento “alle stesse modalità” previste dalla normativa in tema di ristrutturazioni edilizie.

La relazione illustrativa afferma che “tale detrazione () spetta sempreché il pagamento sia disposto con le medesime modalità previste dal Regolamento (…) di cui al decreto 18 febbraio 1998, n. 41”.

Ai sensi del decreto del Ministro delle finanze del 18 febbraio 1998, n. 41, per i pagamenti delle opere di ristrutturazione edilizia è previsto l’utilizzo del bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Al riguardo si osserva che mentre la vigente normativa agevolativa per la sostituzione di frigoriferi e congelatori (prevista dall’articolo 1, comma 353, della legge n. 296/2006 citata) consente l’utilizzo delle ordinarie modalità di pagamento, documentate mediante fattura o scontrino (c.d. parlante), la norma in esame prescrive, invece, il requisito del pagamento tramite bonifico bancario o postale.

Si ricorda, infatti, che per la richiamata agevolazione per la sostituzione dei frigoriferi e congelatori (articolo 1, comma 353, della legge n. 296/2006), in tema di “spese documentate” la Circolare n. 24/E del 27 aprile 2007 dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che “ai fini del riconoscimento della detrazione si rende necessaria, oltre alla documentazione attestante l'acquisto dell'apparecchio - che deve essere costituita da fattura o da scontrino (cosiddetto parlante) recante i dati identificativi dell'acquirente, la classe energetica non inferiore ad A+ dell'elettrodomestico acquistato e la data di acquisto – una ulteriore documentazione da cui si possa evincere l'avvenuta sostituzione dell'elettrodomestico”.

 

Il comma 3 reca una disposizione “programmatica”, prevedendo che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (11 febbraio 2009) la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuova la stipula di un apposito protocollo di intenti con i produttori dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto.

Il comma fa riferimento a tutti gli incentivi considerati dal decreto legge in esame, e quindi, oltre a ricomprendere i produttori di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer, trova applicazione anche per quanto riguarda le agevolazioni previste dall’articolo 1.

 

Nel protocollo sono definiti gli impegni assunti in ordine alle garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali, alle modalità con le quali assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con fornitori e con gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonché allo sviluppo e al mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.


 

Articolo 3
(Distretti produttivi e reti di imprese)


1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 2 le parole: «, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali» sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) fiscali:

     1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiunta­mente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applica­zione dell'IRES;

     2) si osservano, in quanto applica­bili, le disposizioni contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;

     3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;

     4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;

     5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, secondo le disposizioni che seguono;

     6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;

     7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princìpi di mutualità;

     8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;

     9) i parametri oggettivi per la deter­minazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle cate­gorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

     10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvi­mento degli ordinari obblighi e adempi­menti fiscali e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monito­raggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);

     11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese apparte­nenti in ciascun anno;

     12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per la tassa­zione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;

     13) criteri generali per la determina­zione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli orga­nismi rappresentativi dei distretti;

     14) la ripartizione del carico tribu­tario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princìpi di mutualità;

     15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato;».

3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

4. Dall'attuazione del comma 1, nonché dell'articolo 1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati dal presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.


 

 

La norma interviene sulla disciplina fiscale dei distretti produttivi - introdotta dall’articolo 1, commi da 366 a 372 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) e successivamente modificata ed estesa alle reti di imprese e alle catene di fornitura dall’articolo 6-bis, del decreto legge n. 112/2008[17] - reintroducendo il regime fiscale previsto dal testo originario della richiamata legge finanziaria 2006.

La suddetta disciplina, introdotta con decorrenza 2006, non ha trovato applicazione in quanto non sono stai emanati i relativi decreti attuativi.

I distretti produttivi[18] sono definiti come libere aggregazioni finalizzate allo sviluppo delle piccole e medie imprese nonché all’accrescimento di alcune aree e settori di riferimento. La disciplina vigente distingue i distretti territoriali, caratterizzati da un comune ambito territoriale delle imprese e dallo svolgimento di attività omogenee, e i distretti funzionali, nei quali l’aggregazione è legata al perseguimento di sinergie fra imprese svolgenti attività complementari o connesse.

L’articolo 6-bis del DL n. 112/2008, ha esteso alle reti d’imprese e alle catene di fornitura la disciplina dei distretti produttivi al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse.

 

Le modifiche introdotte dal comma 1 sono dirette ad includere anche i tributi locali nell’ambito dei benefici fiscali in favore delle reti d’imprese e delle catene di forniture mentre il comma 2 reintroduce la disciplina tributaria originariamente introdotta dalla legge finanziaria 2006 e successivamente sostituita dal decreto legge n. 112/2008.

 

In base alle modifiche introdotte, il distretto può optare per l’applicazione di uno dei seguenti regimi tributari:

1)      regime della tassazione di distretto;

2)      regime della tassazione concordata con l’Amministrazione finanziaria.

 

In entrambi i casi risultano applicabili i seguenti principi indicati nella lettera a) del comma 2:

a)   il distretto produttivo è riconosciuto, ai fini fiscali, come soggetto passivo IRES qualora le imprese aderenti esercitino congiuntamente una opzione in tal senso (numeri 1 e 3).

La norma non fornisce indicazioni in merito alla natura giuridica del distretto e, pertanto, circa i soggetti responsabili, anche sul piano fiscale, degli eventuali inadempimenti tributari.

In merito alla formulazione del numero 3), sarebbe opportuno introdurre una novella all’articolo 73 del TUIR indicando, tra i soggetti passivi, sia i distretti produttivi, sia le reti d’impresa e le catene di fornitura;

b)   la ripartizione del carico tributario tra le imprese è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità (numeri 7 e 14).

Si segnala che le disposizioni indicate nei numeri 7 e 14, oltre a riportare una formulazione pressoché identica, appaiono avere lo stesso contenuto normativo;

c)   le imprese che aderiscono al distretto sono comunque tenute all’assolvimento degli adempimenti fiscali. Tuttavia, nell’ipotesi di concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati (numero 10).

 

In merito ai soggetti che possono aderire al distretto, la relazione illustrativa allegata al provvedimento chiarisce che “possono accedere anche le imprese non soggette all’imposte sul reddito delle società (IRES)”.

1) Tassazione di distretto

La tassazione distrettuale, che rappresenta una scelta ulteriore rispetto all’opzione per il distretto esercitata congiuntamente dalle imprese, consiste nell’applicazione del regime della tassazione di gruppo (c.d consolidato nazionale) di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR[19] (n. 2, lett. a), comma 2).

Il distretto rappresenta una unità fiscale e come tale deve provvedere agli adempimenti tributari e contabili.

Il reddito imponibile è determinato, come nel consolidato fiscale, dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle imprese appartenenti al distretto (n. 4, lett. a), comma 2). Non concorrono alla formazione della base imponibile – in quanto escluse – “le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti” (n. 8, lett. a), comma 2); in altre parole, la norma consente di escludere dall’imponibile le somme scambiate tra le imprese distrettuali a seguito di vantaggi fiscali[20].

Tra i vantaggi fiscali derivanti dal consolidamento delle basi imponibili, si segnalano la compensazione infradistrettuale delle perdite fiscali e la possibilità di una maggiore deduzione degli interessi passivi.

2) Tassazione concordata triennale

La tassazione concordata consiste in un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate circa la misura della base imponibile per un periodo non inferiore al triennio.

La lettera a) del comma 2 prevede che il regime concordato possa essere applicato:

§      in capo al distretto;

§      in capo a ciascuna delle società che hanno aderito al distretto.

 

Ai fini dell’applicazione del concordato preventivo distrettuale deve essere determinato un reddito unitario imponibile imputabile al distretto e dei relativi tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali.

In merito alla formulazione della norma, il numero 5, lettera a) del comma 2 stabilisce che la determinazione del reddito unitario imponibile deve essere operato su base concordataria “secondo le disposizioni che seguono”; si segnala, tuttavia, che non tutte le disposizioni successive al predetto numero 5) sono applicabili al concordato preventivo distrettuale.

 

Ai fini della determinazione della base imponibile unitaria:

§      i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte sono determinati dall’Agenzia delle entrate ovvero dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti (nn. 9 e 13, lett. a), comma 2).

Il numero 9 pur facendo espressamente riferimento alla tipologia indicata nel numero 6 (tassazione concordata delle singole imprese) sembrerebbe individuare un criterio applicabile anche per il concordato preventivo distrettuale in quanto concernente la procedura per l’individuazione del reddito imponibile futuro;

§      l’ammontare di quanto dovuto, in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso, è stabilito tenendo conto dell’attitudine alla contribuzione delle imprese, con l’obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati (n. 12, lett. a), comma 2);

§      in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato (n. 15, lett. a), comma 2).

Si segnala che le disposizioni indicate nei numeri 10 (secondo periodo) e 15 della lettera a) del comma 2, oltre a riportare una formulazione in parte coincidente, appaiono avere lo stesso contenuto normativo.

 

Per quanto riguarda, infine, il concordato preventivo triennale delle singole società la norma prevede la possibilità di determinare, tramite accordo tra il distretto e l’Agenzia delle entrate ovvero gli enti locali interessati, il volume delle imposte dirette, ovvero dei tributi, contributi e altre somme dovute agli enti locali, relativamente a ciascuna impresa appartenente al distretto (nn. 6 e 11, lett. a), comma 2).

In caso di osservanza del concordato, gli eventuali controlli hanno finalità di monitoraggio e formazione di una base dati conoscitiva per i futuri concordati fiscali (n. 15, lett. a), comma 2).

Ai fini della determinazione di quanto dovuto si dovrà tenere conto:

§      dei parametri oggettivi determinati dall’Agenzia delle entrate ovvero dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti (nn. 9 e 13, lett. a), comma 2);

§      dell’attitudine alla contribuzione delle imprese, con l’obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati (n. 12, lett. a), comma 2).

Non risulta chiara l’esatta portata della “attitudine alla contribuzione delle imprese” anche in considerazione del fatto che tale terminologia non risulta utilizzata nell’ordinamento vigente tributario.

Al fine di evitare dubbi circa il profilo applicativo della disciplina in esame, sarebbe opportuna una precisazione in merito ai tributi, ai contributi e, in particolare, alle “altre somme da versare” agli enti locali che possono essere oggetto di concordato preventivo triennale.

 

Il comma 3 dell’articolo in commento interviene sull’articolo 23 del D.Lgs. n. 112/1998 recante conferimento di funzioni ai Comuni.

In particolare, reintroducendo le disposizioni del comma 370 della legge n. 266/05 successivamente soppresse dal comma 3, art. 23, del D.Lgs. 112/08, dispone che lo svolgimento delle funzioni di assistenza alle imprese esercitate dai Comuni prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive, possano essere svolte anche avvalendosi di strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale”, di cui all’articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317[21].

Come affermato anche nella relazione illustrativa, il citato comma 4 precisa che i consorzi di sviluppo industriale sono enti pubblici economici controllati dalle regioni limitatamente ai piani economici e finanziari.

 

Il comma 4, infine, reca la norma di copertura finanziaria specificando che, dall’attuazione del comma 1 nonché dei commi da 366 a 371-ter della legge n. 266/2005, come modificati dal presente articolo, non possono derivare oneri superiori a 10 milioni per l’anno 2009, e 50 milioni a decorrere dal 2010.

Si segnala, peraltro, che il comma 372 della medesima legge n. 266/2005 stabilisce che dall’attuazione dei commi da 366 a 371-ter “non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006”.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)

Il 25 giugno 2008 la Commissione ha presentato la comunicazione “Una corsia preferenziale per la piccola impresa” – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un ”Small Business Act” per l’Europa) (COM(2008)394), per consentire alle piccole e medie imprese europee (PMI) di valorizzare pienamente le loro potenzialità in termini di crescita sostenibile nel lungo periodo e di creazione di un maggior numero i posti di lavoro.

L’Atto sulle piccole imprese per l’Europa stabilisce dieci principi nonché misure concrete destinate a rendere la vita più facile per le piccole imprese, incluse alcune nuove proposte legislative ispirate al principio “Pensare anzitutto in piccolo”.

Tra le misure suggerite dalla Commissione agli Stati membri, in particolare:

-      ridurre il livello delle commissioni richieste dalle amministrazioni dagli Stati membri per registrare un’impresa, ispirandosi ai paesi UE che presentano i migliori risultati;

-      continuare a impegnarsi per ridurre a meno di una settimana il tempo necessario a fondare un’impresa, laddove tale risultato non sia stato ancora raggiunto e ridurre e semplificare licenze e permessi;

-      garantire l’attuazione completa e tempestiva della direttiva Servizi, compresa l’istituzione degli sportelli unici, presso i quali le imprese possono ottenere tutte le informazioni pertinenti ed espletare tutte le procedure e formalità necessarie per via elettronica;

-      elaborare programmi creditizi che suppliscano alla mancanza di finanziamenti tra centomila e un milione di euro, soprattutto con strumenti che combinino indebitamento e capitale proprio, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato;

-      far sì che l’imposizione fiscale sugli utili societari incoraggi gli investimenti.

Lo Small Business act, inoltre, propone che la Commissione:

-      consultandosi con gli Stati membri, elabori strategie di raggruppamento (cluster, cui può ricondursi l’esperienza italiana dei distretti) che includeranno iniziative tese alla cooperazione transnazionale di cluster, ad agevolare l’accesso dei cluster ai nuovi mercati e all’adozione di misure per ampliare la partecipazione delle PMI ai cluster innovativi;

-      cerchi di agevolare l’accesso delle PMI al sistema di ecogestione e di audit (eco-management and audit system – EMAS) grazie a procedure ambientali più leggere, a riduzioni fiscali e alla possibilità di una registrazione di gruppo (cluster).

Il Consiglio competitività del 1° e 2 dicembre 2008 ha adottato conclusioni sullo “Small business Act” nelle quali, fra l’altro, invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere lo SBA al più alto livello politico, assicurandone l’attuazione a tutti i livelli pertinenti e a rendere conto dei progressi realizzati nel quadro del nuovo ciclo 2008-2010 della Strategia di Lisbona rinnovata.

Il Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008 ha espresso pieno sostegno all’attuazione del piano d’azione per uno “Small Business Act”.

 

Il Parlamento europeo esaminerà la comunicazione presumibilmente il 10 marzo 2009. A tal fine la Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia ha adottato il 28 ottobre 2008 un progetto di relazione (relatrice: Edit Herczog) sullo “Small Business Act” per l’Europa.

 

Il 17 ottobre 2008 la Commissione ha presentato la comunicazione “Verso cluster competitivi di livello mondiale nell’UE: attuazione di una ampia strategia dell’innovazione” (COM(2008) 652), al fine di creare un quadro di riferimento per un sostegno efficace ai cluster nell’UE. Il cluster viene definito come un gruppo di imprese, di operatori economici collegati e di istituzioni geograficamente vicine e che ha raggiunto una scala sufficiente per sviluppare perizie, servizi, risorse, fornitori e competenze specializzate.

Il Consiglio competitività del 1° e 2 dicembre 2008 ha adottato conclusioni sulla comunicazione nelle quali, fra l’altro, accogliendo favorevolmente l’iniziativa della Commissione, ribadisce l’importanza che i cluster rivestono per le piccole e medie imprese, in particolare per quelle innovatrici; auspica lo sviluppo della cooperazione tra cluster a livello europeo; ritiene che le politiche europee vadano orientate verso l’eccellenza e che sia favorito l’emergere di cluster di livello mondiale.


 

Articolo 4
(Aggregazione tra imprese)


1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate nell'anno 2009, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

2. Nel caso di operazioni di conferi­mento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'anno 2009, si conside­rano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1 sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare comples­sivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclu­sivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi dei commi precedenti è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produt­tive a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrotta­mente, nei due anni precedenti l'opera­zione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.

5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

6. La società risultante dall'aggrega­zione, che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'opera­zione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 6, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.


 

 

L’articolo 4 reca disposizioni dirette a favorire le aggregazioni aziendali effettuate nel 2009 mediante operazioni di fusione, scissione e conferimenti neutrali (c.d. bonus aggregazioni).

A tal fine, si consente il riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore attribuito ai beni materiali e immateriali cui corrisponde, per le fusioni e le scissioni, una differenza da concambio.

La relazione illustrativa allegata al provvedimento chiarisce che il beneficio è finalizzato a “stimolare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale al fine di incentivare le imprese a incrementare le loro dimensioni per affrontare in modo più agevole l’attuale periodo di recessione e per risultare più competitive anche in un contesto di mercato più ampio di quello nazionale”.

In sostanza, vengono riprodotte, con qualche lieve differenza, le disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 2007[22] relative alle aggregazioni aziendali effettuate nel biennio 2007-2008. Rispetto alla precedente disciplina, la norma in esame: non prevede espressamente l’affrancamento gratuito dell’avviamento; non subordina la fruizione dell’agevolazione alla presentazione di una istanza preventiva di interpello all’Agenzia delle entrate al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti; ammette all’aggregazione le società con partecipazione fino al 20%.

La norma, pertanto, introduce una deroga al regime di neutralità fiscale che caratterizza tali operazioni e in base al quale il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini fiscali solo dopo l’applicazione e il pagamento delle imposte sulle medesime plusvalenze[23].

Si ricorda che le ultime modifiche al regime tributario sulle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende) sono state introdotte dalla legge finanziaria per il 2008[24] con decorrenza dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Tale disciplina prevede che il riconoscimento fiscale dei maggior valori attribuiti è subordinato al pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF/IRE), sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La misura dell’aliquota di imposta sostitutiva, determinata per scaglioni di maggiori valori dei beni iscritti, è pari al 12% per maggiori valori fino a 5 milioni di euro, al 14% per maggiori valori compresi tra 5 e 10 milioni di euro e al 16%per maggiori valori superiori a 10 milioni di euro.

 

Il comma 1 disciplina l’agevolazione fiscale relativamente alle operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione.

In merito all’ambito soggettivo, il beneficio spetta se il soggetto risultante dalla predetta operazione straordinaria sia uno dei seguenti soggetti passivi IRES: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato[25].

Non rileva, pertanto, la natura giuridica delle società o imprese che vengono fuse o scisse – che possono essere anche imprese individuali o società di persone - ma rileva esclusivamente la natura giuridica del soggetto risultante dall’operazione di fusione o scissione.

 

Oggetto dell’agevolazione sono i maggiori valori attribuiti ai beni strumentali materiali e immateriali delle aziende che partecipano alla fusione o scissione i quali vengono riconosciuti ai fini fiscali senza il pagamento di alcuna imposta.

Rispetto alle analoghe disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2006, non viene espressamente indicato l’avviamento tra i valori affrancabili[26].

In proposito si segnala, in primo luogo, che l’articolo 103 del TUIR, include, al comma 3, l’avviamento tra i beni immateriali ammortizzabili.

In secondo luogo, si ricorda che l’articolo 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008 (c.d. decreto anti-crisi) prevede la possibilità di affrancare il valore dell’avviamento a seguito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti) attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva in misura pari al 16%; sul valore di avviamento affrancato viene contestualmente ridotto da 18 a 9 anni il periodo di ammortamento.

Al fine di evitare dubbi interpretativi, sarebbe opportuno precisare se l’avviamento rientra nell’ambito oggettivo dell’agevolazione in commento.

Inoltre, trattandosi di beni “strumentali” sono esclusi, come precisato anche nella relazione illustrativa, i beni in magazzino (c.d. rimanenze) e le partecipazioni.

La stessa relazione, inoltre, chiarisce che per l’individuazione delle attività cui può essere attribuito un maggior valore occorrerà fare riferimento ai dati emergenti dalla relazione dell’organo amministrativo o degli esperti, nonché dell’eventuale perizia di stima.

Le condizioni poste per l’applicazione del beneficio sono:

§      l’imputazione in bilancio del disavanzo di concambio in corrispondenza dei maggiori valori affrancati. Il beneficio, invece, non opera relativamente ai maggiori valori iscritti per effetto dell’imputazione del disavanzo da annullamento.

Il disavanzo da concambio misura l'eccedenza dell'aumento di capitale sociale deliberato dalla società incorporante o beneficiaria, rispetto al patrimonio netto della società incorporata o scissa recepito nelle sue scritture contabili ed esprime, dal punto di vista economico, i maggiori valori di mercato rispetto al valore dei beni iscritti nei bilanci delle società fuse o incorporate. Poiché il capitale sociale è rappresentato da azioni (o strumenti similari), il disavanzo da concambio è riferibile al differente valore economico delle azioni scambiate tra le società che partecipano alla fusione o scissione.

Il disavanzo da annullamento, pur originando dalla differenza tra valori economici e valori nominali, è collegato all’annullamento di azioni e pertanto presuppone un rapporto di partecipazione;

§      l’ammontare complessivo dei valori gratuitamente affrancati non può, in ogni caso, essere superiore a 5 milioni di euro.

Per i beni ammessi all’affrancamento gratuito in esame non troverebbe pertanto applicazione l’aliquota dell’imposta sostitutiva (12%) applicabile ai maggior valori fino a 5 milioni di euro.

Si desume peraltro, e sul punto sarebbe opportuna una conferma, che i maggior valori di importo superiore a 5 milioni di euro possano essere affrancati applicando le disposizioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2008. A tal fine, potrebbe risultare utile prevedere un coordinamento fra le due discipline vigenti.

Ai sensi del comma 3 il riconoscimento fiscale è attribuiti ai fini delle imposte dirette sul reddito (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione aziendale ossia, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, a decorrere dal 2010.

Pertanto, a decorrere dal 2010 saranno riconosciute deducibili ai fini fiscali le quote di ammortamento calcolate sui maggiori valori affrancati.

 

Il comma 2 applica il beneficio previsto dal comma 1 anche alle aggregazioni effettuate attraverso i conferimenti[27] di azienda.

Andrebbe chiarito se il rinvio al comma 1 interessi anche l’ambito soggettivo dei conferitari (articolo 73, comma 1, lettera a) del TUIR) ovvero includa tutti i soggetti conferitari (e quindi, ad esempio, i trust e i soggetti passivi IRES diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio dell’attività commerciale).

 

Il comma 3 individua i requisiti necessari per la fruizione dell’agevolazione in commento. In particolare:

1)   le imprese che partecipano all’aggregazione devono operare da almeno due anni;

2)   sono escluse le aggregazioni di partecipazioni che appartengono allo stesso gruppo societario;

3)   sono escluse le aggregazioni tra soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero per i quali esista un rapporto di controllo[28] anche indiretto.

Ai sensi del comma 4 il beneficio si applica qualora le imprese interessate all’aggregazione “si trovino o si siano trovate” ininterrottamente, nei due anni precedenti l’operazione nelle condizioni richieste dai precedenti commi.

La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16 del 21 marzo 2007 emanata in relazione al bonus aggregazioni introdotto dalla legge finanziaria 2007 ha fornito chiarimenti circa il comma 245 recante analoga disposizione a quella contenuta nel comma 4 in commento. In proposito, ha precisato che “La congiunzione "o" assume funzione non disgiuntiva ma aggiuntiva. Ne deriva che il beneficio potrà essere concesso solo a condizione che le imprese partecipanti alle descritte operazioni di aggregazione aziendale possiedano i requisiti soggettivi ed oggettivi (richiesti ai fini del riconoscimento fiscale) non solo al momento in cui viene posta in essere l'operazione di fusione, scissione o conferimento ma che li abbiano posseduti ininterrottamente anche nel corso dei due anni precedenti l'operazione stessa.

Al fine di evitare dubbi interpretativi, anche alla luce dei chiarimenti già forniti sulla precedente identica disposizione, sarebbe opportuno sostituire le parole “si trovino o si siano trovate” con le parole “si trovino e si siano trovate”.

 

Il comma 5 dispone l’applicazione della normativa generale prevista per le imposte sui redditi in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni e contenzioso tributario.

 

I commi 6 e 7 recano disposizioni di natura antielusiva prevedendo la decadenza dall’agevolazione nelle ipotesi in cui, entro i successivi quattro anni, la società risultante dall’aggregazione:

§      effettui una ulteriore operazione straordinaria (trasformazione, fusione, scissione, conferimento, scambi di partecipazioni);

§      ceda i beni oggetto dell’affrancamento gratuito.

Nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza, la società è tenuta a liquidare e versare l’IRES e l’IRAP dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d’imposta precedenti. Su tali imposte non sono applicate né sanzioni né interessi.

Ai sensi del comma 6, tuttavia, il contribuente può opposi all’Amministrazione e chiedere la disapplicazione della decadenza dell’agevolazione, qualora dimostri, ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del DPR n. 600/1973, che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi.


 

Articolo 5
(Riduzione aliquote imposta sostitutiva
rivalutazione immobili)

 

1. All'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «con la misura del 7 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili» sono sostitute dalle seguenti: «con la misura del 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dell'1,5 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili».

 

L’articolo 5 in esame provvede a ridurre le aliquote dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione ed il riallineamento volontario dei valori contabili degli immobili non merce dal 7 per cento al 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dal 4 per cento all'1,5 per cento per quelli non ammortizzabili.

Secondo l’allegata relazione sugli effetti finanziari del provvedimento, per quanto concerne il tasso di adesione, “si incrementa di un ulteriore 60 per cento la stima dell'importo originario interessato in considerazione del fatto che la normativa proposta è più appetibile, stante la riduzione delle aliquote dell'imposta sostitutiva.”.

Si ricorda che i commi da 16 a 23 dell’articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008 hannointrodotto la facoltà di rivalutare gli immobili iscritti nel bilancio societario relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. La finalità è quella di consentire ai soggetti interessati l’adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile dei beni immobili, senza rinunciare al carattere oneroso della rivalutazione ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni.

Il comma 20 del citato articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto in particolare la possibilità di affrancare fiscalmente il maggior valore attribuito agli immobili attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e di eventuali addizionali.

L’aliquota d’imposta era stata fissata in misura:

§      pari al 7% per l’affrancamento fiscale del maggior valore attribuito agli immobili ammortizzabili;

§      pari al 4% per l’affrancamento fiscale del maggior valore attribuito agli immobili non ammortizzabili.

L’articolo 5 in esame modifica ora la misura di tali aliquote, riducendole per la rivalutazione ed il riallineamento volontario dei valori contabili degli immobili non merce dal 7 per cento al 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dal 4 per cento all'1,5 per cento per quelli non ammortizzabili.


 

Articolo 6
(Sostegno al finanziamento per l’acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali)

 

1. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite anche le modalità per favorire l'intervento della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all'articolo 1.

 

 

L’articolo 6 prevede l’intervento della SACE spa nella prestazione di garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti destinati all’acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali di cui all’articolo 1 del decreto-legge in esame.

Ai fini della definizione delle modalità per favorire l’intervento della SACE la norma in esame rinvia al medesimo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 9, comma 3, del DL 185/08[29] (c.d. decreto anticrisi), con il quale sono stabilite le modalità per favorire l’intervento di imprese di assicurazione e della SACE nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Ai sensi del citato comma 3 dell’art. 9 del DL 185/08, per l’emanazione del previsto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze viene fissato il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 185/08[30].

Si ricorda che la Società per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), riformata dal titolo I del D.Lgs. 143/1998 e successivamente dal D.Lgs. n. 170/1999, ha la funzione di assumere in assicurazione e in riassicurazione la garanzia sui rischi (di carattere politico, economico, commerciale e dei cambi, ovvero per eventi eccezionali, come le catastrofi) ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero[31].

Modifiche alla normativa concernente la SACE sono state introdotte, da ultimo, dai commi da 1334 a 1339, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006).

Le citate disposizioni della legge finanziaria per il 2007 hanno inciso più direttamente sulle funzioni assegnate alla SACE, autorizzandola a rilasciare garanzie e coperture assicurative per le imprese estere in relazione a progetti strategici per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia. Inoltre,viene ampliata la gamma dei soggetti/clienti della SACE, in quanto le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a società finanziarie, purché rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, relativamente a crediti concessi da tali soggetti ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività nonché quelle connesse e strumentali. Si esclude, in ogni caso, che le garanzie e le assicurazioni possano essere concesse ad operatori nazionali o alla controparte estera per i crediti concessi da tali soggetti a Stati e banche centrali destinati al finanziamento di debiti di tali Stati.

Le rilevanti modifiche introdotte con la legge finanziaria per il 2007 hanno riguardato inoltre:

-        la soppressione della disposizione prevista al comma 2 dell'articolo 2 del D.Lgs. 143/1998, in base alla quale gli accordi di riassicurazione e di coassicurazione stipulati dalla SACE con enti o imprese italiani dovevano essere autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

-        l’attribuzione alla SACE della facoltà di stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di mercato con operatori primari del settore. In tal modo è stata prevista la possibilità per la SACE di gestire attivamente i propri rischi attraverso la conclusione di contratti di copertura dei rischi assunti con soggetti qualificati.


 

Articolo 7
(Controlli fiscali)

 


1. Il controllo delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, fruite in sede di liquidazione o autoliqui­dazione dell'imposta principale, è eseguito sulla base di criteri selettivi approvati con atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che tengono conto di specifiche analisi di rischio circa l'indebito utilizzo delle agevolazioni medesime. La conseguente maggiore capacità operativa per l'Agenzia delle entrate viene destinata all'esecuzione di specifici controlli volti al contrasto dell'utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. Al comma 18 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «È punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i crediti di cui al primo periodo per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.».

3. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 10 milioni di euro per l'anno 2009, di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

 


 

 

L’articolo 7 in esame reca disposizioni in materia di potenziamento dei controlli fiscali e di inasprimento delle sanzioni per l’indebito utilizzo di crediti in compensazione.

Nel dettaglio, il comma 1 istituisce e disciplina una forma di controllo mirato sulle agevolazioni previste dalla legge per le seguenti imposte indirette:

§      imposta di registro;

§      imposta ipotecaria e catastale;

§      imposta sulle successioni e donazioni.

Si tratta delle agevolazioni fruite in sede di liquidazione o di autoliquidazione delle imposte principali; il controllo viene eseguito sulla base di appositi criteri selettivi, da approvare con atto del Direttore dell’Agenzia delle entrate tenendo conto di specifiche analisi di rischio legate all’indebito utilizzo delle agevolazioni medesime.

La Relazione illustrativa chiarisce che “la norma prevede che il controllo sia eseguito solo riguardo alle posizioni individuate in base” ai suddetti criteri selettivi.

 

Al proposito, occorrerebbe peraltro precisare se la norma in commento – che fa riferimento tra l’altro a “specifiche analisi di rischio”, locuzione il cui contenuto non appare chiaro - rechi l’istituzione di una nuova forma di accertamento, ovvero una modalità di controllo applicabile alle forme di accertamento già esistenti.

Le disposizioni stimano che dal nuovo sistema di accertamento mirato derivi una maggiore capacità operativa, da destinare all’attività di contrasto dell’utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazione, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241[32], e successive modificazioni.

 

In materia di compensazioni, ai sensi del citato articolo 17 (comma 1) i contribuenti effettuano i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti dello stesso periodo nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

Il comma 2 dell’articolo 17 elenca le tipologie di crediti e debiti in relazione ai quali sono ammessi il versamento unitario e la compensazione.

 

La Relazione illustrativa al disegno di legge in esame stima, in proposito, che dalla concentrazione dell’azione nei confronti delle posizioni maggiormente significative potrebbe discendere un risparmio di risorse, il cui impiego verrebbe ottimizzato in attività potenzialmente più proficue.

Nella medesima Relazione si precisa che i controlli e le eventuali azioni di recupero seguiranno l’impianto normativo e sanzionatorio contenuto nelle disposizioni previste nel testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (in particolare nella tariffa allegata), nonché nelle singole norme agevolative. Peraltro, le norme elencate dalla Relazione a titolo esemplificativo concernono principalmente il settore agricolo.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame prevede una sanzione del duecento per cento dell’importo corrispondente al credito indebitamente compensato per tutte le ipotesi in cui, nel corso di uno stesso anno solare, siano state effettuate compensazioni con crediti inesistenti per importi superiori a cinquantamila euro.

 

A tal fine, la disposizione aggiunge un periodo all’articolo 27, comma 18 del decreto-legge “anticrisi” – DL 29 novembre 2008, n. 185. Si ricorda che il citato comma 18 ha inasprito le sanzioni amministrative per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti aumentando la sanzione da un minimo del cento per cento ad un massimo del duecento per cento della misura dei crediti stessi.

La norma di cui al comma 2, come precisa la Relazione illustrativa, ancora la valutazione circa la gravità della violazione all’entità quantitativa di tributi, sanzioni, interessi e contributi la cui riscossione viene artificiosamente impedita.

 

La Relazione tecnica stima che l’intensificazione dei controlli - in virtù della maggiore capacità operativa resa disponibile a seguito dell’effettuazione di accertamenti “mirati” - e all’inasprimento delle sanzioni consentono di prevedere una contrazione del fenomeno dell’indebita compensazione in misura ulteriore rispetto agli effetti già attesi dalle misure di cui al D.L. n. 185 del 2008, articolo 27, commi 16-20.

Tali norme hanno in particolare:

-          ampliato i termini per la notifica dell’atto di recupero per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati (da effettuarsi il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo);

-          disposto in relazione alle conseguenze del mancato pagamento delle somme dovute in base all’atto di recupero, anche non definitivo, entro il termine assegnato dall’ufficio: in tale ipotesi, le somme dovute sono iscritte nei ruoli straordinari;

-          recato la disciplina dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute in base all’atto di recupero: essi sono equiparati ai termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base a provvedimenti di accertamento, e la notifica deve avvenire entro il secondo anno successivo all’emissione della cartella.

Il maggior gettito prevedibile in relazione alle misure introdotte con l’intervento in esame, di conseguenza, ammonterebbe a circa 10 miliardi di euro per il 2009, 100 milioni per il 2010, 200 milioni per il 2011 e a 310 milioni a decorrere dal 2012.

 

Il comma 3 dispone – in conseguenza delle previsioni di cui ai precedenti commi - una riduzione delle dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» di 10 milioni di euro per l'anno 2009, di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Ciò in relazione al fatto che i crediti d’imposta sono contabilizzati come maggiore spesa a carico del bilancio dello Stato.

Pertanto, le risorse derivanti dagli interventi di cui all’articolo in esame sono destinate – secondo quanto previsto dall’articolo 8 comma 1, lett. a) del decreto legge - a coprire parte degli oneri recati dal provvedimento in esame.

Si ricorda in proposito che già il decreto legge n. 185 del 2008 [33] (articolo 27, comma 21) ha previsto una riduzione delle dotazioni finanziarie relative alla missione di spesa “Politiche economico-finanziarie e di bilancio” pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009, 165 milioni per l'anno 2010 e 220 milioni a decorrere dall'anno 2011, in conseguenza delle misure di cui all’articolo 27, commi 16-20, sopra illustrate, relative alla repressione del fenomeno dell’indebito utilizzo di crediti in compensazione.

La dotazione della suddetta missione secondo le previsioni iniziali della legge di bilancio per il 2009 (legge 22 dicembre 2008, n. 204) è pari a 66.255 milioni di euro per il 2009, 63.212 milioni per il 2010 e a 63.181 milioni per il 2011.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)

Il 1° dicembre 2008 la Commissione ha presentato una comunicazione sulla strategia coordinata per migliorare la lotta contro le frodi a danno dell'IVA nell'Unione europea (COM(2008)807).

Il documento rileva la necessità di un approccio comune sia a livello legislativo che operativo del sistema IVA, osservando che a causa delle differenze a livello operativo fra gli Stati membri, gli autori di frodi possono avere l'opportunità di violare le misure legislative comunitarie, spostando le proprie attività verso quegli Stati membri che non hanno applicato le misure in materia in modo efficace.

Il documento preannuncia pertanto una serie di proposte che saranno intraprese tra le quali la cooperazione amministrativa nel settore fiscale tra Stati membri (vedi oltre), il rafforzamento degli strumenti per l'individuazione delle frodi a danno dell'IVA, e il miglioramento dei mezzi per recuperare gettito fiscale perduto a causa di frodi e per punire i responsabili.

La proposta sarà esaminata dal Consiglio e dal Parlamento europeo secondo la procedura di consultazione.

 

Il 2 febbraio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (COM(2009)9).

La proposta prospetta una serie di misure volte a migliorare la cooperazione amministrativa nel settore fiscale al fine di evitare gli effetti negativi delle pratiche fiscali dannose e consentire un buon funzionamento del mercato interno.

La proposta è stata trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo che la esamineranno secondo la procedura di consultazione.


 

Articolo 8
(Copertura finanziaria)

 


1. Ai maggiori oneri derivanti dal presente decreto, valutati rispettivamente in euro 382 milioni per l'anno 2009, euro 230,5 milioni per l'anno 2010, euro 405,8 milioni di euro per l'anno 2011, euro 308,4 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013 ed euro 386,2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede:

     a) quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni di euro per l'anno 2011 e quanto a euro 77,8 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzazione delle somme iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, quantificate in euro 933 milioni complessivi, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, rispettivamente quanto ad euro 99,5 milioni sul capitolo 7420 e quanto ad euro 833,5 milioni sul capitolo 7342. A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009, rispettivamente, una quota di 311,1 milioni di euro è versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 621,9 milioni di euro è versata su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro. Una quota delle somme riversate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente pari a 80,5 milioni di euro nell'anno 2010 e 95,9 milioni di euro nell'anno 2012 è riassegnata negli stessi anni al fondo di garanzia di cui al comma 2 del presente articolo;

     b) quanto ad euro 10 milioni di euro per il 2009, 100 milioni di euro per l'anno 2010, 200 milioni di euro per l'anno 2011 ed euro 308,4 milioni dall'anno 2012, in relazione agli interventi previsti ai sensi dell'articolo 7;

     c) quanto a 49.955.833 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Conseguentemente all'utilizzo delle risorse provenienti dalle revoche disposto dal comma 1, lettera a) del presente articolo, il rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assicurato con gli importi di 80,5 milioni di euro e di 95,9 milioni di euro riassegnati, rispettivamente, negli anni 2010 e 2012 ai sensi del comma 1, lettera a), ultimo periodo, nonché con le ulteriori disponibilità accertate a seguito di revoche disposte dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il limite complessivo di 450 milioni di euro previsto dal predetto articolo 11 compatibilmente con gli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


 

 

L'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie relative alla copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame.

 

Il comma 1 quantifica gli oneri complessivi derivanti dal provvedimento in 382 milioni di euro per l'anno 2009, 230,5 milioni di euro per l'anno 2010, 405,8 milioni di euro per l'anno 2011, 308,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e 386,2 milioni di euro per l'anno 2014.

 

Alla copertura finanziaria dei suddetti oneri si provvede:

a)      per 311,1 milioni per l'anno 2009, 130,5 milioni per l'anno 2010, 205,8 milioni di euro per l'anno 2011 e 77,8 milioni per l'anno 2014, a valere sulle risorse iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, rivenienti dalle revoche totali o parziali delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992.

Le economie conseguenti a rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate ai sensi della legge n. 488/1992 sono quantificate dalla norma in esame in complessivi 933 milioni di euro, iscritte in conto residui nel bilancio per il 2008, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, rispettivamente, per 99,5 milioni sul capitolo 7420 (Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese) e per 833,5 milioni sul capitolo 7342 (Fondo per la competitività e lo sviluppo).

Di tale importo complessivo, una quota pari a 311,1 milioni di euro è versata nell’anno 2009 all'entrata del bilancio dello Stato; la restante parte, pari a 621,9 milioni di euro, è versata su apposita contabilità speciale, ai fini del suo riversamento all’entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, in misura pari a 211 milioni nel 2010, 215 milioni nel 2011, 95,9 milioni nel 2012 e 100 milioni nel 2014.

Le somme riversate annualmente all’entrata del bilancio dello Stato risultano eccedenti rispetto agli importi necessari alla copertura degli oneri indicati nel primo periodo della lettera a), in quanto quota parte di tali somme vengono destinate, nell’importo di 80,5 milioni nel 2010 e di 95,9 milioni nel 2012, al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266/1997, come previsto ai sensi del successivo comma 2 dell’articolo in esame.

Sulla base degli importi indicati nell’articolo in esame, risulta che, anche escludendo gli importi destinati al finanziamento del Fondo di garanzia, le somme complessivamente riversate all’entrata del bilancio dello Stato negli anni 2010-2014 (445,5 milioni di euro) a copertura dell’onere, risultano superiori di 31,4 milioni rispetto agli importi necessari alla copertura finanziaria degli oneri indicati (414,1 milioni), di cui 9,2 milioni nel 2011 e 22,2 nel 2014.

Si segnala, peraltro, che in base all’interrogazione (sistema informativo della R.G.S.) del capitolo 7420 del Ministero dello sviluppo economico, i relativi residui al 31 dicembre 2008 non appartengono al piano di gestione 06 relativo alla legge n. 488/1992 (interventi per le aree depresse), bensì interamente al piano di gestione 07, relativo al settore aereonautico.

 

La relazione tecnica precisa inoltre che l'utilizzo delle somme iscritte nei suddetti capitoli nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, tiene conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 554, della legge n. 244/2007, relativamente all’utilizzo delle economie derivanti dalla revoche delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992.

Va ricordato, al riguardo, che la norma citata aveva previsto che le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, nel limite dell’85% delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, fossero destinate alla realizzazione di interventi specificamente indicati. A tal fine, la norma prevedeva che le risorse accertate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico fossero iscritte in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Per l’anno 2008, le economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative agevolate ai sensi della legge n. 448 sono state accertate con il D.M. Sviluppo economico 28 febbraio 2008, n. 64 in complessivi 785 milioni di euro.

Tali risorse, iscritte nei conti di tesoreria statale, non sono state iscritte in bilancio sull’apposito fondo, come previsto dalla legge finanziaria 2008, in quanto, a novembre 2008, è intervento il D.L. n. 185/2008 (legge n. 2/2009), che all’articolo 11 ha stabilito che le suddette risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554, della legge n. 244/2007 fossero invece destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266/1997, nel limite massimo di 450 milioni di euro nel triennio, al fine di garantire l'estensione degli interventi di garanzia del Fondo anche alle imprese artigiane[34].

Da informazioni acquisite presso i competenti uffici ministeriali, dei 785 milioni di euro accertati con decreto del 28 febbraio 2008 oltre 300 milioni di euro sarebbero, alla data attuale, da considerarsi perenti agli effetti amministrativi, e dunque non più utilizzabili. La restante quota, ancora iscritta nei conti di tesoreria, dovrebbe pertanto essere interamente utilizzata per il rifinanziamento del Fondo di garanzia.

In base alla formulazione della norma in esame, nonché secondo quanto desumibile dalla relazione tecnica, le risorse utilizzate per la copertura finanziaria, conseguenti a revoche totali o parziali delle agevolazioni ex legge n. 488/1992, sembrerebbero doversi considerare ulteriori rispetto a quelle accertate in attuazione dell’art. 2, comma 554, della legge finanziaria 2008 (785 milioni). Queste ultime somme, infatti, come sopra esposto, risultano interamente destinate al finanziamento del Fondo di garanzia, ai sensi dell’articolo 11 del D.L. n. 185/2008.

Le risorse che la norma in esame utilizza a copertura dovrebbero pertanto derivare da nuove e ulteriori revoche, rispetto a quelle già accertate, e far riferimento a somme iscritte in conto residui al 31 dicembre 2008 per impegni non più dovuti.

E’ quindi da ritenere, sulla base delle vigenti regole contabili, che i presupposti per l’effettuazione delle revoche in questione si siano già verificati nel corso del 2008, per l’importo indicato (933 milioni di euro). Su tale aspetto sarebbe opportuno un chiarimento.

b)      per 10 milioni di euro per il 2009, 100 milioni per il 2010, 200 milioni per il 2011 e 308,4 milioni a decorrere dal 2012, a valere sulle risorse derivanti dagli interventi previsti ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto-legge, relativo ai minori rimborsi derivanti dai controlli fiscali sui crediti indebitamente compensati;

c)      per 49,96 milioni di euro per il 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 890, della legge n. 296/2006;

L’articolo 1, comma 890 della legge finanziaria 2007, disciplina la concessione di contributi statali per progetti regionali a favore dei distretti produttivi, attraverso una modifica alla disciplina contenuta nella legge finanziaria 2006. La relazione tecnica al provvedimento in commento ascriveva alla misura in esame effetti in termini di saldo netto da finanziare pari a 50 milioni di euro annui.

d)      per 11 milioni di euro per il 2009, mediante riduzione dello stanziamento del Fondo per la mobilità sostenibile, istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge n. 296/2006.

Il fondo, destinato al finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane nonché al potenziamento del trasporto pubblico, è stato istituito presso il Ministero dell'ambiente con uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

A seguito dei tagli intervenuti sulle missioni di spesa in virtù dell’articolo 60, comma 1 del decreto legge n. 112/2008, nel bilancio per il 2009 il Fondo è dotato di 69,5 milioni di euro (cap. 8438, UPB 1.2.6, della Missione sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente).

 

Il comma 2 prevede il rifinanziamento del Fondo di garanzia[35], di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, attraverso l’utilizzo delle risorse provenienti dalle revoche delle agevolazioni della legge n. 488/1992, che, in base al comma 1, lettera a), sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, negli importidi 80,5 milioni di euro e di 95,9 milioni di euro, che vengono assegnati al Fondo di garanzia, rispettivamente, negli anni 2010 e 2012.

 

La norma prevede inoltre che al finanziamento del Fondo di garanzia siano assegnate le ulteriori disponibilità che saranno accertate a seguito di nuove revoche ex legge n. 488/1992 disposte dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il limite complessivo di 450 milioni di euro previsto dal predetto articolo 11, compatibilmente con gli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto.

Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 11 del D.L. n. 185/2008 (legge n. 2/2009) ha stabilito che siano destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia le risorse derivanti dalle revoche delle agevolazioni ex lege n. 488/1992 già accertate ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge n. 244/2007, nel limite massimo di 450 milioni di euro nel triennio 2009-2011, al fine di garantire l'estensione degli interventi di garanzia del Fondo anche alle imprese artigiane.

 

 

Il comma 3 prevede una clausola di salvaguardia finanziaria demandando al Ministro dell’economia e delle finanze il monitoraggio degli oneri recati dal provvedimento in esame, ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge di contabilità nazionale (legge n. 468/1978).

L’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, come modificato dal decreto-legge n. 194/2002 (cd. decreto-legge “taglia-spese”), impegna i Ministri di settore ad informare tempestivamente il Ministro dell’economia e delle finanze degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa che si verifichino nel corso dell’attuazione di provvedimenti legislativi.

Il Ministro dell’economia è quindi tenuto a riferire al Parlamento con una propria relazione, che individui le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini di eventuali conseguenti iniziative legislative.

Il Ministro dell'economia e delle finanze può promuovere la procedura suddetta allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

 

Nella tabella seguente sono indicati gli oneri previsti dal provvedimento in esame e le relative risorse poste a copertura finanziaria:


 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Oneri

 

Rottamazione veicoli (art. 1)

-408,5

-10,9

-17,1

-17,1

-17,1

-17,1

Dispositivi per abbattimento delle emissioni di particolato nei gas di scarico (art. 1, co. 11)

-11

 

 

 

 

 

Mobili, elettrodomestici (art. 2)

+43,2

-170,7

-200,0

-162,0

-162,0

-162,0

Distretti produttivi (art. 3)

-10,0

-50,0

-50,0

-50,0

-50,0

-50,0

Aggregazione di imprese (art. 4)

 

 

-139,8

-79,3

-79,3

-79,3

Rivalutazione sostitutiva immobili (art. 5)

+4,3

+1,1

+1,1

 

 

-77,7

Oneri totali art. 1-7

-382,0

-230,5

-405,8

-308,4

-308,4

-386,2

Fondo di garanzia (art. 8 co. 2)

 

-80,5

 

-95,9

 

 

Totale

-382,0

-311,0

-405,8

-404,3

-308,4

-386,2

 

Copertura

 

Versamento all’entrata di risorse derivanti da revoche ex legge 488 – Art. 8, co. 1, lett. a)

311,1

130,5

215,0

-

-

100,0

Art. 8 co. 2 – Finanziamento Fondo di garanzia a valere revoche ex legge 488

 

80,5

 

95,9

 

 

Art. 8, co. 1, lett. b)

10,0

100,0

200,0

308,4

308,4

308,4

Art. 8, co. 1, lett. c)

49,9

-

-

-

-

-

Art. 8, co. 1, lett. d)

11

-

-

-

-

-

Totale

382,0

311,0

415,0

404,3

308,4

408,4

Maggiore copertura

 

 

+9,2

 

 

+22,2

 


 

Articolo 9
(Entrata in vigore)

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

L’articolo 9 specifica la decorrenza dell’entrata in vigore del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi” dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (11 febbraio 2009).


 



[1]     Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 224-238.

[2]     L’articolo 1 in esame non ripropone le agevolazioni per la rottamazione di veicoli senza sostituzione, recate dall’articolo 1, commi 224 e 225, della legge finanziaria 2007.

[3]     D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[4]     L’articolo 1, comma 20, della legge 244/2007 (finanziaria 2008) ha esteso le misure di cui ai sopra citati commi 344-347, 353, 358 e 359, alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.

[5]     Si ricorda la classificazione dei veicoli secondo la normativa comunitaria in materia di emissioni inquinanti:

-        Euro 0: indica i veicoli "non catalizzati" a benzina e i veicoli "non ecodiesel”.

-        Euro 1: indica le autovetture conformi alla direttiva 91/441/CEE o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 93/59/CEE. Ha introdotto l’obbligo per la casa costruttrice di montare la marmitta catalitica e di usare l’alimentazione a iniezione.

-        Euro 2: indica le autovetture conformi alla direttiva 94/12/CEE o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 96/69/CE.

-        Euro 3: indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69/CE.

-        Euro 4: indica i veicoli conformi alla seconda parte della tabella dei limiti di emissione della medesima direttiva 98/69/CE.

-        Euro 5: indica i veicoli conformi al regolamento 2007/715/CE. Obbligatoria per gli autoveicoli fabbricati dal 1° settembre 2009.

[6]     Articolo 1, comma 226.

[7]     Articolo 29, comma 3.

[8]     Anche il contributo di cui al citato comma 228 è cumulabile con i contributi concessi dalla legge finanziaria 2007 e dal D.L. 248/2007 per la sostituzione, mediante rottamazione, di autovetture, autoveicoli e autocarri.

[9]     I ciclomotori e i motoveicoli euro 0 sono quelli precedenti alla direttiva 97/24/CE.

      I ciclomotori e i motoveicoli euro 1 sono quelli conformi alla direttiva 97/24/CE, cap. 5.

      I ciclomotori euro 2 sono conformi alla direttiva 97/24/CE, cap. 5, fase II, mentre i motoveicoli euro 2 sono conformi alla direttiva 2002/51/CE fase A.

      I motoveicoli euro 3 sono conformi alla direttiva 2002/51/CE fase B.

[10]    Il termine finale del 29 febbraio 2008 è previsto dall’articolo 29, comma 2, del D.L. 248/2007.

[11]    Il decreto-legge in esame non prevede, tra le agevolazioni concesse, l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.

[12]    Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[13]    D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

[14]    I suddetti dispositivi devono essere omologati secondo il decreto del Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008, n. 39, “Regolamento recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di autoveicoli”.

[15]    D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

[16]    D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, recante “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente”.

[17]   Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

[18]   Articolo 1, comma 366 della legge n. 266/2005 (finanziaria per il 2006).

[19]   DPR n. 917/1986.

[20]   A titolo esemplificativo, si segnalano le plusvalenze e le minusvalenze latenti relative a cessioni di beni infradistrettuali in regime di neutralità.

[21]   Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese

[22]   Articolo 1, commi da 242 a 249, della legge n. 296 del 2006.

[23]   In forza del principio di neutralità, di cui agli articoli 172 e 173 del TUIR, l’avanzo o il disavanzo – da concambio o da annullamento – sono fiscalmente irrilevanti. Pertanto, i bene delle società fuse, incorporate o scisse assumono ai fini delle imposte sui redditi in capo alla società incorporante, risultante dalla fusione ovvero beneficiaria della scissione, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto che avevano presso la società originaria prima dell’operazione.

[24]   Articolo 1, commi da 46 a 48, della legge n. 244/2007.

[25]   Articolo 73, comma 1, lettera a) del TUIR DPR n. 917/1986.

[26]   Il comma 242 della legge finanziaria 2007 richiama “il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali”.

[27]   Il conferimento è l’operazione mediante la quale un soggetto (conferente) trasferisce un bene o un servizio ad una società (conferitaria) ricevendo quale corrispettivo, in luogo del denaro, una partecipazione al capitale sociale della società o ente in cui ha effettuato l’apporto.

[28]   Ai sensi dell’articolo 2359 del Cod.civ. sono considerate controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

[29]   D.L. 29 novembre 2008, n. 185, Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

[30]   Il DL 185/08 è stato pubblicato ed è entrato in vigore il 29 novembre 2008.

[31]   Il decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003, all’art. 6 ha disposto la trasformazione della SACE in spa con decorrenza dal 1 gennaio 2004. Le azioni della SACE spa sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze che provvede alle nomine dei componenti degli organi sociali, d’intesa con i Ministeri degli affari esteri, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali.

[32]   Recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

[33]    D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2009

[34]    Le iniziative che ai sensi del comma 554 della legge finanziaria 2008 avrebbero dovuto finanziate con le risorse rivenienti dalle revoche delle agevolazioni ex legge n. 488/1992 sono le seguenti:

-        programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), finalizzato a favorirne l’inserimento lavorativo, con priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato;

-        costituzione di un Osservatorio sulla migrazione interna, per il monitoraggio della mobilità dal sud verso il nord del Paese e per favorire i percorsi di rientro;

-        agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di avvio, mediante riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal 2007;

-        sviluppo di attività produttive previste da accordi di programma in vigore, nonché programmi di sviluppo regionale e interventi finalizzati alla costruzione di Poli di innovazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Sardegna e Basilicata;

-        creazione di un “Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE”, da destinare alla "riserva nuovi entranti" dei Piani nazionali;

-        proroga per il 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfettaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti;

-        sostegno dell’attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno.

Ulteriori destinazioni delle risorse revocate ai sensi del comma 554 sono previste nel disegno di legge A.S. 1195 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, già approvato dalla Camera dei deputati:

-        internazionalizzazione, con particolare riguardo all’operatività degli sportelli unici all’estero e all’attivazione di misure per lo sviluppo del «Made in Italy», per il rafforzamento del piano promozionale dell’ICE e per il sostegno delle esportazioni (art. 2, co. 11, lett. a);

-        incentivi per attivazione di nuovi contratti di sviluppo, di iniziative in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati, nonché di altri interventi a sostegno delle attività imprenditoriali, comprese le iniziative a gestione prevalentemente femminile (art. 2, co. 11, lett. b);

-        progetti di innovazione industriale (art. 2, co. 11, lett. c);

-        interventi nel settore delle comunicazioni, con riferimento alle esigenze connesse con lo svolgimento del vertice del G8 da tenere in Italia nel 2009 (art. 2, co. 11, lett. d);

-        sostegno al riutilizzo di aree industriali destinate al progressivo degrado per le quali sia già stato predisposto un nuovo progetto di investimento industriale finalizzato alla internazionaliz­zazione dei prodotti, alla ricerca scientifica e alla tutela dell’ambiente (art. 2, co. 11, lett. e);

-        svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell’energia, nonché l’avvio e il monitoraggio dell’attuazione della strategia energetica nazionale (art. 16, co. 23);

-        interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per il mantenimento dell’operativi­tà della rete estera degli uffici dell’Istituto nazionale per il commercio estero (art. 32);

-        copertura degli oneri derivanti dalle minori entrate relative alla modifica del diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti (art. 27).

[35]   Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito presso il Mediocredito centrale dall’art. 2, co. 100, lett. a), della legge n. 662/1996 e rifinanziato dall’articolo 15 della legge n. 266/1997, è finalizzato a garantire parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese, con le disponibilità di altri fondi di garanzia. I soggetti beneficiari delle garanzie prestate dal Fondo sono individuati nelle PMI (piccole e medie imprese, costituite anche in forma cooperativa, non iscritte all'albo delle imprese artigiane), nei consorzi e nelle società consortili.