Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Misure per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale - D.L. 185/2008 - A.C. 1972 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1972/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 88
Data: 05/12/2008
Descrittori:
AGEVOLAZIONI FISCALI   FORME ECONOMICHE DI ASSISTENZA
MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE   OPERE PUBBLICHE
REDDITO FAMILIARE     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze
Altri riferimenti:
DL N. 185 DEL 29-NOV-08     


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

Misure per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

D.L. 185/2008 - A.C. 1972

 

 

 

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 88/0

 

5 dicembre 2008


 

 

 

Il presente dossier è stato coordinato dai Dipartimenti Bilancio e Finanze dall’area Finanza pubblica, con la collaborazione degli altri Dipartimenti competenti del Servizio studi.

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Bilancio e politica economica

 

SIWEB

 

Dipartimento Finanze

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: D08185_0.doc


I N D I C E

 

 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Quadro di sintesi

§      1.1 Il deteriorarsi della congiuntura economica. 4

§      1.2 Finalità ed effetti sui saldi di finanza pubblica del decreto legge. 6

Sintesi del contenuto

§      Articolo 1 – Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza  14

§      Articolo 2 – Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread è costituito dal saggio BCE.14

§      Articolo 3 – Blocco e riduzione delle tariffe. 15

§      Articolo 4 – Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale. 16

§      Articolo 5 – Detassazione contratti di produttività. 17

§      Articolo 6 – Deduzione dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi17

§      Articolo 7 – Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo  18

§      Articolo 8 – Revisione congiunturale speciale degli studi di settore. 18

§      Articolo 9 – Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della SACE S.p.a., dei pagamenti da parte della P.A.19

§      Articolo 10 – Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP.. 19

§      Articolo 11 – Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato  19

§      Articolo 12 – Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali.20

§      Articolo 13 – Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA.. 20

§      Articolo 14 – Attuazione della Direttiva europea sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)20

§      Articolo 15 – Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili21

§      Articolo 16 – Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese. 25

§      Articolo 17 – Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti all'estero. Estensione del credito d'imposta alle ricerche fatte in Italia anche in caso di incarico da parte di committente estero  26

§      Articolo 18 – Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali26

§      Articolo 19 – Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga  27

§      Articolo 20 – Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo. 27

§      Articolo 21 – Finanziamento legge obiettivo. 28

§      Articolo 22 – Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti28

§      Articolo 23 – Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà. 29

§      Articolo 24 – Attuazione di decisione europea in materia di recupero di aiuti illegittimi29

§      Articolo 25 – Ferrovie e trasporto pubblico locale. 29

§      Articolo 26 – Privatizzazione della società Tirrenia. 30

§      Articolo 27 – Accertamenti30

§      Articolo 28 – Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.31

§      Articolo 29 – Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali31

§      Articolo 30 – Controlli sui circoli privati32

§      Articolo 31 – IVA servizi televisivi32

§      Articolo 32 – Riscossione. 33

§      Articolo 33 – Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale. 34

§      Articolo 34 – LSU Scuola. 34

§      Articolo 35 – Copertura finanziaria. 34

Elementi per l’istruttoria legislativa

§      Motivazioni della necessità ed urgenza. 35

§      Compatibilità comunitaria. 36

§      Formulazione del testo. 40

 


Elementi per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

1972

Numero del decreto-legge

185/2008

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

Settore d’intervento

Vari

Iter al Senato

Presentato al Senato il 29 novembre 2008 (A.S. 1247). Ritirato il 2 dicembre 2008 e trasmesso alla Camera dei deputati

Numero di articoli

 

§       testo originario

36

Date

 

§       emanazione

29 novembre 2008

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

29 novembre 2008

§       assegnazione

2 dicembre 2008

§       scadenza

28 gennaio 2009

Commissione competente

V (Bilancio), VI (Finanze)

Pareri previsti

I, II, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, Questioni regionali


Quadro di sintesi

1.1 Il deteriorarsi della congiuntura economica

 

Prima di illustrare il contenuto del decreto-legge in titolo si ritiene utile fornire un quadro sintetico del deterioramento delle prospettive di crescita dell’economia nazionale e internazionale.

Come si evince dalle tabella seguente, le più recenti previsioni di autunno dei principali organismi internazionali evidenziano come tutte le economie avanzate siano destinate a risentire fortemente nel 2009 degli effetti della crisi finanziaria, mentre segnali di ripresa sono previsti solo a partire dal 2010.

 

 

Prodotto Interno Lordo 2009 - Confronti internazionali

(variazioni % a prezzi costanti)

 

Commissione UE

OCSE

FMI

 

settembre

novembre

settembre

Novembre

luglio

novembre

Italia

0,8

0,0

0,9

-1,0

0,5

-0,6

Francia

1,4

0,0

1,5

-0,4

1,4

-0,5

Spagna

1,8

-0,2

1,1

-0,9

1,2

-0,7

Germania

1,5

0,0

1,1

-0,8

1,0

-0,8

Area euro

1,5

0,1

1,4

-0,6

-

-0,5

Regno unito

1,6

-1,0

1,4

-1,1

1,7

-1,3

Ue – 27

1,8

0,2

-

-

-

-

Usa

0,7

-0,5

1,1

-0,9

0,8

-0,7

Giappone

1,1

-0,4

1,5

-0,1

1,5

-0,2

Fonte:   Commissione UE: Spring 2008 Economic forecasts (aprile 2008) e Autumn 2008 Economic forecasts (novembre 2008); OCSE: Economic outlook (maggio e novembre 2008); FMI: World Economic Outlook Update (luglio 2008) e World Economic Outlook Update (novembre 2008).

 

Nel grafico che segue è evidenziato l’andamento del PIL dei principali paesi europei e degli Stati Uniti a partire dal 2000 fino alle previsioni di ripresa dell’economia ipotizzate per l’anno 2010.


 

Prodotto interno lordo – Anni 2000-2010 Confronti internazionali

2008-2009 Previsioni

 
(variazioni % a prezzi costanti)

Fonte: Per i paesi della UE, dati Commissione europea; per USA, dati FMI (la previsione per il PIL 2010 degli USA è di fonte OCSE).

 

Al fine di contenere gli effetti negativi della crisi finanziaria, le principali banche centrali, oltre ad introdurre massicce iniezioni di liquidità, hanno provveduto ad operare riduzioni concertate dei tassi d'interesse; con l’ultima revisione operata il 4 dicembre scorso, il tasso di riferimento della BCE è stato fissato al 2,50 per cento, a fronte del 4,25 per cento registrato nel luglio scorso.

Da ultimo, la Commissione europea, al fine di contrastare i riflessi della crisi sull’economia reale, ha presentato, il 26 novembre 2008, uno specifico “Piano europeo di ripresa economica”, che prevede interventi complessivi per 200 miliardi di euro e l'indicazione per i singoli Stati di destinare una quota del PIL alle misure di sostegno.

Per un approfondimento dei contenuti del Piano si rinvia al paragrafo “Documenti all’esame delle Istituzioni Ue”, del presente dossier [1].

 


1.2 Finalità ed effetti sui saldi di finanza pubblica del decreto legge

Alla luce del deteriorarsi del quadro macroeconomico e in conformità con gli indirizzi emersi in sede comunitaria, il decreto legge in esame, qualificato come collegato alla manovra di finanza pubblica, introduce un insieme di misure in materia di famiglia, occupazione, infrastrutture, e contrasto all’evasione fiscale.

Nel preambolo del provvedimento il Governo sottolinea, in particolare, la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale adottando interventi volti a:

§      favorire l'incremento del potere di acquisto delle famiglie attraverso misure straordinarie rivolte in favore di famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti, nonché a garantire l'accollo da parte dello Stato degli eventuali importi di mutui bancari stipulati a tasso variabile ed eccedenti il saggio BCE;

§      promuovere lo sviluppo economico e la competitività del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il finanziamento del sistema economico, parallelamente alla riduzione di costi amministrativi eccessivi a carico delle imprese;

§      riassegnare le risorse del quadro strategico nazionale per apprendimento ed occupazione, nonché per interventi infrastrutturali, anche di messa in sicurezza delle scuole, provvedendo nel contempo alla introduzione di disposizioni straordinarie e temporanee per la velocizzazione delle relative procedure.

 

Si sottolineano, infine, le particolari ragioni di urgenza “connesse con la contingente situazione economico- finanziaria del Paese e con la necessità di sostenere e assistere la spesa per investimenti, nonché l'esigenza di potenziare le misure fiscali e finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi fissati dal programma di stabilità e crescita approvato in sede europea, anche in considerazione dei termini vigenti degli adempimenti tributari”.

 

Prima di passare in rassegna le singole misure, va segnalato come l’intervento di sostegno all’economia perseguito dal provvedimento rechi effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica, sia con riferimento al saldo netto da finanziare, che in termini di indebitamento netto e di fabbisogno.

L’effetto anticongiunturale affidato al D.L. è pertanto ascrivibile agli interventi di riallocazione e rimodulazione delle risorse, volti a conseguire effetti di sostegno ed impulso all’economia attraverso l’individuazione di specifiche misure e dei corrispondenti mezzi di copertura.

 

La tabelle seguenti riepilogano gli effetti complessivi del decreto legge sul saldo netto da finanziare e sull’indebitamento netto per il triennio 2009-2011, disaggregandoli in termini di variazione netta delle entrate (composta dal saldo delle minori e maggiori entrate) e delle spese (anch'esse espresse come saldo delle maggiori e minori spese).

 

SALDO NETTO DA FINANZIARE
(mln euro)

 

2009

2010

2011

Minori entrate

1.733,0

1.205,6

1.597,2

Maggiori entrate

5.247,2

2.511,6

2.525,3

Totale entrate

3.514,2

1.306,0

928,1

Minori spese

2.152,4

1.173,8

1.163,7

Maggiori spese

5.276,3

2.000,2

1.931,0

Totale spese

3.123,9

826,4

767,3

TOTALE GENERALE

390,3

479,6

160,8

 

 

INDEBITAMENTO NETTO P.A.
(mln euro)

 

2009

2010

2011

Minori entrate

1.766,9

1.302,0

1.761,5

Maggiori entrate

5.026,0

2.357,4

2.360,1

Totale entrate

3.259,1

1.055,4

598,6

Minori spese

945,4

1.291,8

2.186,7

Maggiori spese

4.175,4

2.226,8

2.706,7

Totale spese

3.230,0

935,0

520,0

TOTALE GENERALE

29,1

120,4

78,6

 

Nel complesso, gli effetti derivanti dal decreto di legge comportano un miglioramento del saldo netto da finanziare pari a circa 390 milioni di euro nel 2009,480 milioni nel 2010. e 160 milioni nel 2010.

Analoghi, sebbene di entità inferiore, risultano gli effetti derivanti dal decreto in termini di indebitamento netto della PA, per il quale si registra un miglioramento pari a circa 29 milioni di euro nel 2009, 120 milioni nel 2010 e 79 milioni nel 2010.

 

In relazione alla composizione della manovra, il provvedimento reca, per il 2009, nuove o maggiori spese per un ammontare pari a circa 5,27 miliardi di euro, cui si aggiungono circa 1,73 miliardi di euro di minori entrate.

Tali oneri, nel medesimo esercizio, sono più che compensati da maggiori entrate pari a circa 5,24 miliardi di euro, cui si aggiungono minori spese per circa 2,15 miliardi.

Nel complesso, sul versante della spesa si osserva come le maggiori spese nette ammontino a circa 3,12 miliardi di euro, di cui 3,48 miliardi di euro di maggiori spese nette di parte corrente e 0,36 miliardi di euro di minori spese nette in conto capitale.

Sul versante delle entrate, il provvedimento determina, sempre per il 2009, un incremento netto delle medesime pari ad oltre 3,5 miliardi di euro.

 

Per quanto concerne, segnatamente, il reperimento delle risorse,allacopertura finanziaria di larga parte delle disposizioni onerose previste dal decreto di legge si fa fronte a valere su quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal decreto medesimo, mentre alcuni interventi onerosi trovano copertura nell’ambito delle singole norme autorizzative, ovvero su risorse già appostate a legislazione vigente.

 

In particolare, con riferimento alle maggiori entrate, gli interventi di maggior rilievo sono riferibili alle disposizioni in materia di:

§      riallineamento e rivalutazione volontari dei valori contabili e rivalutazione degli immobili delle imprese;

§      potenziamento delle attività di accertamento mediante l’istituto dell’invito al contraddittorio;

§      rafforzamento degli strumenti per la tutela dei crediti tributari;

§      tutoraggio delle imprese grandi dimensioni;

§      recupero di crediti tributari inesistenti utilizzati in compensazione;

§      escussione delle garanzie prestate a favore della P.A.;

§      rafforzamento dei controlli di carattere tributario sui circoli privati;

§      aumento dell’IVA sui servizi televisivi e imposizione sul materiale pornografico;

§      potenziamento delle attività di riscossione per i soggetti che hanno aderito a procedure di definizione agevolata delle imposte.

 

In relazione alle minori spese, la gran parte delle medesimesono riconducibili alle disposizioni in materia di riduzione della dotazione del Fondo per le aeree sottoutilizzate e del Fondo destinato ai rinnovi contrattuali cui si aggiungono riduzioni ovvero soppressioni di singole autorizzazioni legislative di spesa.

 

In ordine all’utilizzo delle risorse, le maggiori spese sono principalmente ascrivibili alle disposizioni in materia di:

§      bonus straordinario per le famiglie, lavoratori e pensionati a basso reddito;

§      contributi statali a favore dei mutui per la prima casa;

§      integrazione del fondo per l’occupazione;

§      finanziamento degli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato e contratti di servizio con Trenitalia;

§      rifinanziamento della legge obiettivo per le infrastrutture strategiche;

§      corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale per il personale delle amministrazioni statali;

§      proroga delle attività dei lavoratori socialmente utili nel settore scolastico.

 

 

Ulteriori maggiori spese sono, inoltre, riferibili alla sospensione temporanea dei sovraprezzi per i pedaggi autostradali, alle agevolazioni tariffarie per le utenze gas a favore dei soggetti economicamente svantaggiati, alle procedure di stipula di convenzioni per assicurare i collegamenti marittimi essenziali connesse alla privatizzazione della società Tirrenia e all’assegnazione di risorse alla società Equitalia.

 

Da ultimo, gli interventi recanti minori entrate sono principalmente ascrivibili alle disposizioni in materia di:

§      deducibilità della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi dalle imposte sui redditi;

§      pagamento dell’IVA al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo;

§      detassazione del trattamento economico accessorio di produttività per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e proroga per il 2009 delle misure di detassazione in materia di contratti di produttività.

 

Si segnala, infine, come talune misure introdotte dal decreto legge in esame siano coperte a valere su risorse già previste a legislazione vigente, come nel caso nel caso del Fondo rotativo destinato a rilasciare garanzie per il credito alle famiglie nel cui ambito avvengano nuove nascite.

Analogamente, interventi di potenziale significativa entità sotto il profilo finanziario sono effettuati mediante una riallocazione di risorse già previste a legislazione vigente; è questo il caso delle disposizioni d cui all’articolo 18, che prevedono la riprogrammazione delle risorse nazionali finalizzate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate del Paese, al fine di concentrare le risorse che risultino disponibili nel Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale attuale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell’economia italiana, quali le opere pubbliche e l’emergenza occupazionale.

Da ultimo, si segnala come alcuni interventi introdotti dal decreto prevedano modalità di attivazione - e di conseguente copertura finanziaria – di natura eventuale, come nel caso delle disposizioni di cui all’articolo 12 in materia di sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali.

 

 

Quadro di copertura DL 185/2008 – effetti sul SNF per il 2009

(milioni di euro)

Risorse

Impieghi

Maggiori entrate

5.247,2

Maggiori spese

5.276,3

Rivalutazione valori contabili – IAS

2.457,0

Bonus famiglia

2.400,0

Accertamenti – adesione invito contraddittorio

972,0

Fondo investimenti Ferrovie

960,0

Tutoraggio imprese grandi dimensioni

800,0

Contratto di servizio Trenitalia

480,0

Rivalutazione immobili imprese

300,2

Mutui- contributo interessi

350,0

Aumento IVA servizi televisivi

214,0

Integrazione fondo occupazione

254,0

Altre maggiori entrate di cui:

504,0

Altre maggiori spese di cui :

832,3

Imposte materiale pornografico

254,0

Indennità vacanza contrattuale

257

 

 

Fondo rimborso deducibilità IRAP
(anni pregressi)

100

 

 

Agevolazioni tariffarie utenze gas

96,4

Minori spese

2.152,4

Minori entrate

1.733,0

Riduzione FAS (Ferrovie e Tirrenia)

1.635,0

Deducibilità IRAP ai fini IRES/IRPEF

1.078,1

Altre minori spese

517,4

Altre minori entrate di cui:

654,9

 

 

Detassazione contratti di produttività

400

 

 

Pagamento IVA alla riscossione corrispettivo

188

 

 

Detassazione produttività personale
(comparto sicurezza)

60

TOTALE

7.399,6

TOTALE

7.009,3

 

 

Miglioramento saldo netto da finanziare

390,3


I grafici seguenti descrivono la composizione degli interventi previsti dal decreto legge in termini di reperimento delle risorse finanziarie (maggiori entrate e minori spese) e di utilizzo delle stesse (minori entrate e maggiori spese), con riferimento al saldo netto da finanziare.

Impieghi – anno 2009

 

Reperimento risorse – anno 2009


Riepilogo effetti in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto PA

 

Art.

Co.

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto P.A.

 

 

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

 

A) MINORI ENTRATE

1.733,0

1.205,6

1.597,2

1.766,9

1.302,0

1.761,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2-7

Minori entrate ANAS

0

0

0

87

0

0

4

3

Detassazione compensi produttività personale comparto sicurezza

60

0

0

0

0

0

5

 

Detassazione contratti di produttività

400

80

0

400

128

0

6

1-3

Deducibilità IRAP ai fini IRES/IRPEF

1078,1

648,6

633,6

1.085

655

640

6

1-4

Deducibilità IRAP (Robin tax)

4,8

2,4

2,4

4,8

2,4

2,4

7

 

Pagamento Iva al momento riscossione corrispettivo

188

31

31

188

31

31

15

1-3

Riallineamento e rivalutazione valori contabili – IAS effetto IRES

0

420,6

805,8

0

462,6

913,9

15

4

Rivalutazione immobili imprese – effetto IRES

0

0

85,1

0

0

134,9

23

 

Detassazione microprogetti di interesse locale

2,1

23

39,3

2,1

23

39,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) MAGGIORI ENTRATE

5.247,2

2.511,6

2.525,3

5.026,0

2.357,4

2.360,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1-3

Riallineamento e rivalutazione valori contabili – IAS imposta sostitutiva

2.457

45,6

0

2.457

46

0

15

4

Rivalutazione immobili imprese

300,2

77,2

79,5

300,2

77,2

79,5

19

6

Versamento bilancio Stato risorse INPS

100

150

150

0

0

0

27

1-4

Accertamenti – adesione invito contraddittorio

972

972

972

145,8

145,8

145,8

27

5-8

Strumenti tutela crediti tributari

0

0

0

225

225

225

27

9-15

Tutoraggio imprese grandi dimensioni

800

700

600

120

732

566

27

16-21

Recupero crediti utilizzati in compensazione

0

0

0

110

165

220

28

 

Escussione garanzie in favore PA

0

0

0

750

100

100

30

 

Controllo circoli privati

150

150

300

150

150

300

31

1-2

Aumento IVA servizi televisivi

214

270

270

214

270

270

31

3

Imposte Materiale pornografico

254

146,8

153,8

254

146,8

153,8

32

7

Recupero somme condono

0

0

0

300

300

300

 

 

TOTALE ENTRATE NETTE

3.514,2

1.306,0

928,1

3.259,1

1.055,4

598,6

 


 


Art.

Co.

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto P.A.

 

 

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

 

MINORI SPESE

2.152,4

1.173,8

1.163,7

945,4

1.291,8

2.186,7

3

 

Riduzione Fondo accise

96,4

87,8

87,7

96,4

87,8

87,7

11

1

Copertura rifinanziamento Fondo di garanzia Confidi – Revoche L. 488/92

0

0

0

150,0

150,0

150,0

19

5-6

Soppressione art. 13, co. 7-12, DL 35/05

54

54

54

54

54

54

19

6

Fondo rotazione professionale

0

0

0

100

150

150

21

3

Compensazione contributi pluriennali legge obiettivo

0

0

0

0

0

350

25

3

Riduzione FAS

1440

480

480

480

720

1200

26

2

Riduzione FAS

195

130

65

65

130

195

27

16-21

Recupero crediti utilizzati in compensazione – Riduzione dotazione missione “Politiche finanziarie e di bilancio”

110

165

220

0,0

0,0

0,0

33

 

Riduzione fondo contratti

257

257

257

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGGIORI SPESE

5.276,3

2.000,2

1.931,0

4.175,4

2.226,8

2.706,7

1

 

Bonus famiglia

2.400

0,0

0,0

2.400

0,0

0,0

2

 

Mutui- contributo interessi

350,0

0

0

350,0

0,0

0,0

3

 

Sospensione sovraprezzi pedaggi- corrispettivi ANAS

87

0

0

0

0

0

3

 

Agevolazioni tariffarie utenze gas

96,4

87,8

87,7

96,4

87,8

87,7

5

1

Detassazione contratti produttività – addizionale regionale

0,0

37

0,0

0,0

0,0

0,0

5

1

Detassazione contratti produttività – addizionale comunale

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

5

2

Detassazione contratti produttività comparto sicurezza

0,0

0,0

0,0

60

0,0

0,0

6

 

Deducibilità IRAP–addizionale regionale

4,9

4,9

4,9

0

0

0

6

 

Deducibilità IRAP–addizionale comunale

2,0

1,5

1,5

0,0

0,0

0,0

6

4

Fondo rimborso mancata deducibilità IRAP

100

500

400

100

500

400

11

1

Rifinanziamento Fondo di garanzia Confidi

0

0

0

150,0

150,0

150,0

15

 

IAS- effetto IRAP

0

42

108,1

0

0

0

15

 

Rivalutazione immobili-IRAP

0

0

12,8

0

0

0

19

6

Integrazione fondo occupazione

254

304

304

254

304

304

21

1

Legge obiettivo -rata

60

210

210

10

50

50

21

3

Legge obiettivo - mutuo

0

0

0

50

350

450

25

1

Fondo investimenti Ferrovie Spa

960

0

0

0

240

720

25

2

Contratto di servizio Trenitalia Spa

480

480

480

480

480

480

26

1

Privatizzazione Tirrenia Spa

65

65

65

65

65

65

32

4

Equitalia - oneri riscossione

50

0

0

50

0,0

0,0

33

 

Indennità vacanza contrattuale

257

257

257

0

0

0

35

 

LSU scuola

110

0

0

110

0

0

 

 

TOTALE SPESE NETTE

3.123,9

826,4

767,3

3.230,0

935,0

520,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE ENTRATE

3.514,2

1.306,0

928,1

3.259,1

1.055,4

598,6

 

 

TOTALE SPESE

3.123,9

826,4

767,3

3.230,0

935,0

520,0

 

 

TOTALE GENERALE

390,3

479,6

160,8

29,1

120,4

78,6


 

Sintesi del contenuto

Articolo 1 – Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza

L’articolo 1 assegna per il 2009 un beneficio economico (bonus) straordinario ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito, attraverso l’attribuzione di una somma determinata in base al numero dei componenti della famiglia e all’ammontare del reddito complessivo.

A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, per l'anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si provvede con le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge in esame.

Il beneficio è concesso nei casi di reddito da lavoro dipendente, reddito da pensione e redditi assimilati.

L’ammontare del bonus (da 200 a 1.000 euro) è determinato in base al numero di componenti del nucleo familiare, agli eventuali componenti portatori di handicap e al reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 o in alternativa al periodo d'imposta 2008.

Il beneficio è erogato dai sostituti d'imposta presso i quali i soggetti beneficiari del bonus prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico, previa richiesta autocertificata dei richiedenti.

Il bonus viene erogato dal sostituto d'imposta e dagli enti pensionistici a seconda della tipologia dei richiedenti nei mesi da febbraio a maggio 2009.

Articolo 2 – Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread è costituito dal saggio BCE.

L’articolo 2 reca norme in materia di determinazione dei tassi di interesse sui contratti di mutuo bancario per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale. In particolare, la norma dispone che l'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso variabile da corrispondere nel corso del 2009 non possa essere superiore, complessivamente, ad un importo calcolato al tasso del 4% ovvero, se maggiore, ad un importo calcolato secondo il tasso indicato nel contratto di mutuo alla data di stipula dello stesso. La differenza tra gli importi delle rate che restano a carico del mutuatario e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni originarie del contratto di mutuo viene corrisposta dallo Stato. Viene inoltre disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale hanno l’obbligo di assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea, dovendo risultare il tasso complessivo applicato in tali contratti in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.

Articolo 3 – Blocco e riduzione delle tariffe

Il comma 1 dell’articolo 3 sospende, dalla data di entrata in vigore del decreto in esame sino a tutto il 2009, l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad effettuare l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico.

I commi 2 e 4 prevedono, fino al 30 aprile 2009, la sospensione:

§      degli incrementi tariffari autostradali relativi all’anno 2009;

§      dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1° gennaio 2009, così come stabilito dall'art. 1, comma 1021, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007).

Il comma 3 prevede l’emanazione di un DPCM recante misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento.

Il comma 5 consente di estendere anche alle altre concessionarie che ne facciano richiesta, la formula tariffaria semplificata prevista dalla nuova convenzione unica con Autostrade per l’Italia.

Il comma 6 provvede a modificare in più parti i commi dell’art. 2 del D.L. n. 262/20006 al fine di sopprimere le norme che prevedevano l’estinzione del rapporto concessorio nei casi di mancato accordo sui contenuti della convenzione unica, nonché al fine di semplificare l’iter per l’approvazione delle variazioni tariffarie annuali.

Il comma 7 novella il comma 5 dell’art. 11 della legge n. 498/1992 (come modificato dall'art. 2, comma 85, del D.L. n. 262/2006), disponendo che i requisiti di solidità patrimoniale ivi previsti non siano più individuati con un decreto interministeriale, ma direttamente dalle convenzioni.

Il comma 8 prevede il monitoraggio, da parte dell’Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sull'andamento dei prezzi relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale nel mercato interno, tenendo in considerazione la diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi. Si dispone inoltre che la stessa Autorità adotta le misure e formula ai Ministri competenti le proposte necessarie per assicurare che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi.

Il comma 9 introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, agevolazioni tariffarie delle utenze del gas (bonus gas) a favore delle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all’applicazione di tariffe elettriche agevolate (bonus elettrico). La compensazione viene riconosciuta in modo differenziato per zone climatiche ed in forma parametrata al numero di componenti la famiglia, in modo tale da produrre una riduzione della spesa (al netto delle imposte) dell'utente medio indicativamente del 15%.

Il comma 10, in considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese riducendo il prezzo dell’energia elettrica, detta alcuni principi a cui, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Ministero dello sviluppo economico deve conformare la disciplina relativa al mercato elettrico, dopo aver consultato l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Il comma 11, ai medesimi fini di cui al comma precedente, detta i principi e i criteri direttivi ai quali l’Autorità per l’energia elettrica e il gas dovrà adeguare le proprie deliberazioni entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Il comma 12 prevede la suddivisione della rete di trasmissione nazionale in non più di tre macro-zone. Alla suddivisione provvederà l’AEEG, su proposta del gestore della rete di trasmissione nazionale, entro 24 mesi all'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Infine il comma 13 stabilisce che, in caso di mancato rispetto dei termini fissati ai commi 10, 11 e 12, la relativa disciplina venga transitoriamente adottata con decreto del Presidente Consiglio dei ministri.

Articolo 4 – Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale

L’articolo 4, al comma 1 dispone l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un apposito fondo rotativo denominato “Fondo di credito per i nuovi nati”, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari e volto ad agevolare l’accesso al credito per le famiglie con un figlio nato o adottato nel periodo 2009-2011.

Il comma 2 modifica la disciplina pensionistica dei periodi di servizio civile svolti come volontario, prevedendo che a decorrere dal 2009 essi non siano più a carico del Fondo nazionale per il servizio civile ma siano, in tutto o in parte, riscattabili, su domanda, con oneri a carico dell’interessato.

Il comma 3 riconosce al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e dell’impiego, titolare di un reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio dei fondi della produttività, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, secondo modalità stabilite con successivo DPCM.

I commi 4 e 5 novellano l’articolo 7, comma 3, della legge n. 53 del 2000, concernente l’estensione ai dipendenti pubblici della disciplina sulle anticipazioni del trattamento di fine rapporto prevista per i dipendenti privati.

Articolo 5 – Detassazione contratti di produttività

L’articolo 5 proroga all’anno 2009 il regime di agevolazione fiscale per i lavoratori dipendenti del settore privato limitatamente alle remunerazioni corrisposte in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Il beneficio spetta ai soggetti che nel 2008 hanno realizzato un reddito di lavoro subordinato non superiore a 35.000 euro. L’ammontare massimo di remunerazione agevolabile è fissato in misura pari a 6.000 euro.

Articolo 6 – Deduzione dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi

Il comma 1 dell’articolo 6 dispone la deducibilità ai fini IRES e IRPEF, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, del 10% dell’imposta regionale sulle attività produttive, in deroga al principio generale dell’indeducibilità dell’IRAP stabilito dalla legislazione vigente.

La deducibilità è calcolata forfetariamente sull’IRAP riferita esclusivamente alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, ovvero sulla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti.

Il comma 2 riconosce il diritto dei contribuenti di richiedere il rimborso dell’IRAP deducibile secondo il precedente comma 1 per i periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, nel caso abbiano comunque presentato istanza per il rimborso dell’IRAP ai fini IRES e IRPEF riferita alle predette voci di spesa (interessi passivi e assimilati netti e oneri del personale al netto delle deduzioni spettanti), entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di versamento delle imposte.

Per gli altri contribuenti il comma 3 riconosce ugualmente il diritto al rimborso mediante presentazione tardiva all’Agenzia delle entrate della predetta istanza, esclusivamente per via telematica, purché sia ancora pendente il predetto termine di decadenza di 48 mesi.

Il comma 4, infine, prevede un limite di spesa pari a 100 milioni di euro per il 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e 400 milioni di euro per il 2011 per il rimborso di cui al comma 2, in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Articolo 7 – Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo

L’articolo 7 introduce, per il triennio 2009-2011, la facoltà di effettuare la liquidazione IVA in base al criteri di esigibilità differita, ai sensi del quale l’IVA sulle cessioni diviene esigibile al momento dell’incasso della fattura.

La differibilità dell’imposta può essere applicata solo per le cessioni effettuate nei confronti di esercenti attività di impresa, arte o professione a condizione che venga esplicitamente indicato in fattura che si tratta di IVA a esigibilità differita ai sensi della norma in esame.

Ai soggetti beneficiari è richiesto un requisito reddituale; a tal fine si rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il compito di determinare l’ammontare del volume d’affari oltre il quale non è applicabile la disciplina in commento. Sono in ogni caso esclusi dall’applicazione del criterio per cassa i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA e quelli che applicano il regime dell’inversione contabile (c.d. reverse charge).

Il differimento dell’esigibilità dell’IVA è ammesso per un periodo massimo di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione di cessione, trascorso il quale l’imposta diviene esigibile anche in caso di mancato incasso della stessa. Tale termine annuale non si applica se l’acquirente sia assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

Ai sensi del comma 2, l’efficacia della disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/CE.

La definizione delle modalità attuative è rinviata ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che dovrà tenere conto delle risorse disponibili.

Articolo 8 – Revisione congiunturale speciale degli studi di settore

L’articolo 8 prevede che, anche successivamente ai termini stabiliti dalla normativa vigente per la pubblicazione degli studi di settore, gli studi medesimi possano essere integrati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati.

Articolo 9 – Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della SACE S.p.a., dei pagamenti da parte della P.A.

Il comma 1 dell’articolo 9 aggiunge un periodo al comma 12 dell’articolo 15-bis, del decreto-legge n. 81 del 2007 in materia di rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

La nuova disposizione introdotta al comma 12 dell’articolo 15-bis del citato decreto-legge n. 81 prevede che, relativamente agli anni 2008 e 2009, le risorse che risultano disponibili rispetto ai pagamenti effettuati a valere sull’autorizzazione di spesa per la liquidazione delle istanze di rimborso IVA sulle auto aziendali (5.700 milioni per ciascun anno) siano iscritte sul fondo per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali dello Stato, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Le risorse da iscrivere al predetto fondo per l’anno 2008 e 2009 sono finalizzate, rispettivamente, all’estinzione di crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007 e al trasferimento delle stesse in una contabilità speciale di bilancio per il pagamento dei rimborsi fiscali ultradecennali.

Il comma 2 dispone l’abrogazione dell’articolo 1, comma 140-bis della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) che ha modificato la disciplina dei rimborsi fiscali per crediti ultradecennali destinandone una quota ai crediti maturati in data più recente.

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la definizione delle modalità secondo cui anche la SACE S.p.a e altre imprese di assicurazione possano prestare garanzie per la riscossione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 10 – Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP

L’articolo 10 riduce di tre punti percentuali l’acconto 2008 IRES ed IRAP che, pertanto, sarà pari al 97% (anziché al 100%) per l’IRES ed al 96% (anziché al 99%) per l’IRAP. Il minor importo corrisposto dai contribuenti dovrà essere versato dagli interessati entro la fine del corrente anno, secondo modalità che verranno stabilite con apposito D.P.C.M.

Articolo 11 – Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato

L’articolo 11 è volto al potenziamento finanziario dei Confidi. In particolare vengono destinati 450 milioni (quale limite massimo) al rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI previsto dall’articolo 15 della legge n. 266 del 1997, il cui intervento viene esteso anche alle imprese artigiane. Di tali risorse aggiuntive il 30% è riservato agli interventi di controgaranzia dei Confidi. Inoltre dispone che gli interventi del Fondo di garanzia per le PMI sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, comunque nei limiti delle risorse destinate a tale scopo a legislazione vigente sul bilancio dello Stato.

Articolo 12 – Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscri­zione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali.

L’articolo 12, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, a sottoscrivere, su richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati, convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente. Il Ministero dell'economia e delle finanze può sottoscrivere gli strumenti finanziari a condizione che l'operazione risulti economica nel suo complesso, tenga conto delle condizioni di mercato e sia funzionale al perseguimento delle finalità indicate dalla legge, essendo la sottoscrizione inoltre condizionata all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni definiti in un apposito protocollo con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie, e a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione nonché all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali.

Articolo 13 – Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA

L’articolo 13 provvede a modificare gli articoli 104, 104-bis e 104-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico della finanza (TUF), rendendo applicabili le regole in essi contenute relative alle difese delle società oggetto di offerta pubblica di acquisto soltanto qualora previste dagli statuti delle società.

Articolo 14 – Attuazione della Direttiva europea sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministra­zione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)

Il comma 1 dell’articolo 14, abrogando alcune norme del testo unico bancario, provvede a definire una nuova disciplina riguardante i soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari.

I commi da 2 a 4 modificano la disciplina che affida all'Agenzia del demanio la custodia, l'amministrazione e la gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento nell’ambito decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

Il comma 5, intervenendo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, dispone una integrazione dell’articolo 56 del decreto legislativo n. 270 del 1999 (c.d. legge Prodi-bis). L’integrazione disposta dal comma in esame stabilisce che le operazioni - previste dal commissario straordinario nel programma di salvataggio dell’impresa in stato di insolvenza - di cessione dei complessi aziendali o, per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, dei complessi di beni e contratti, in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti dell'articolo 2112 c.c.

I commi da 6 a 9 stabiliscono che, fino al 31 dicembre 2009, il regolamento dei fondi comuni di investimento speculativi può prevedere che, nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori in un dato giorno o periodo al 15% del valore complessivo netto del fondo, la società di gestione del risparmio (SGR) può sospendere il rimborso delle quote eccedente tale ammontare e può inoltre prevedere che nei casi eccezionali in cui la cessione di attività illiquide del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, possa recare pregiudizio all'interesse dei partecipanti, la SGR può deliberare la scissione parziale del fondo, trasferendo le attività illiquide in un nuovo fondo di tipo chiuso.

Articolo 15 – Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili

L’articolo 15, commi 1-9, introducono la facoltà, per le società che applicano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), di optare per il riallineamento dei valori contabili, con riferimento alle divergenze determinate dall’applicazione di diversi criteri fiscali.

Il comma 1 conferma quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2008 ed in particolare:

§      i nuovi criteri di derivazione dell’imponibile fiscale del bilancio IAS, disciplinati dall’articolo 83 del TUIR, decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e producono effetti anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, come modificata dalla medesima legge finanziaria per il 2008;

§      rimane confermato, in ogni caso, quanto previsto dal comma 61, secondo periodo, del richiamato articolo 1, ai sensi del quale sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta degli esercizi precedenti al 2008 se prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58. Tale clausola di salvaguardia è stata introdotta, come precisato nella relazione illustrativa, in considerazione della situazione di incertezza in cui si sono trovate ad operare le imprese che hanno adottato gli IAS negli anni precedenti.

Il comma 2 introduce la facoltà di riallineare le differenze, dovute all’applicazione dei principi contabili internazionali di cui al comma 1 rispetto ai valori del bilancio iniziale riferito al secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Il riallineamento produce effetti ai fini IRES, IRAP e di eventuali addizionali.

Il riallineamento può essere richiesto, ai sensi del comma 3, per le divergenze che derivano:

a)      dall’adozione dei nuovi principi introdotti dall’articolo 1, comma 58, della finanziaria 2008. In particolare, si tratta di divergenze riconducibili ai diversi criteri di qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale ai fini fiscali utilizzati nel bilancio del 2007 e che non si sarebbero manifestate se le modifiche introdotte dalla finanziaria 2008 avessero trovato applicazione a decorrere dal primo anno di applicazione degli IAS. Rientrano in questa categoria alcuni strumenti finanziari (quali, ad esempio, le cartolarizzazioni dei crediti), alcune fattispecie di locazione/vendita di beni, l’imputazione di ricavi di affiliazione (quali gli allacci telefonici);

b)      dalle disposizioni contenute nell’articolo 13, commi 2, 5 e 6, del D.Lgs. n. 38/2005 (valutazione delle rimanenze finali) e dall’articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR (prospetto delle deduzioni extracontabili).

L’opzione per il riallineamento delle divergenze indicate nella lettera a) del comma 3 può avvenire, in via alternativa, ai sensi del comma 4 o del comma 5. e deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (il 2008 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Il comma 4 disciplina il riallineamento della totalità delle differenze positive e negative risultanti dalle voci interessate di cui al comma 3, lettera a).

Qualora il saldo finale delle differenze sia positivo, tale valore è assoggettato ad aliquota ordinaria (IRES, IRAP e eventuali addizionali) separatamente dall’imponibile complessivo. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento del saldo delle imposte relative alla dichiarazione in cui viene esercitata l’opzione (giugno 2009 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Se, invece, il saldo finale è negativo, la deduzione concorre, per quote costanti in cinque annualità, alla formazione dell’imponibile complessivo a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (dal 2009 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Il comma 5 disciplina il riallineamento delle singole voci individuate nella lettera a) del comma 3 (in alternativa al riallineamento totale delle medesime voci previsto dal comma 4).

La norma chiarisce che per singole fattispecie si intendono i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura.

Il saldo di ciascuna fattispecie, se positivo, è assoggettato ad imposta sostitutiva dell’IRES, dell’IRAP e di eventuali addizionali, fissata in misura pari al 16%. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento del saldo delle imposte relative alla dichiarazione in cui viene esercitata l’opzione (giugno 2009 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Se, viceversa, il saldo di ciascuna fattispecie è negativo non è ammessa la deduzione ai fini fiscali.

Il comma 6 dispone la facoltà di applicare i riallineamenti previsti nei commi 4 e 5 anche nelle ipotesi di aggregazioni aziendali, di cui agli articoli 172, 173 e 176 del TUIR (rispettivamente, fusione, scissione e regime fiscale del conferente e del conferitario), operate tra soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS. In particolare, si dispone che il soggetto beneficiario di tali operazioni può applicare in modo autonomo la disciplina dei riallineamenti con riferimento ai disallineamenti di ciascuno dei soggetti interessati dall’aggregazione.

Le divergenze indicate nella lettera b) del comma 3 possono, ai sensi del comma 7, essere riallineate mediante opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La misura dell’aliquota dell’imposta sostitutiva è determinata per scaglioni di maggiori valori. In particolare:

-       per maggiori valori fino a 5 milioni di euro: 12%;

-       per maggiori valori compresi fra 5 e 10 milioni di euro: 14%;

-       per maggiori valori superiori a 10 milioni di euro: 16%.

Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento del saldo delle imposte relative alla dichiarazione in cui viene esercitata l’opzione (giugno 2009 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Il medesimo comma 7, inoltre, prevede – limitatamente al riallineamento delle rimanenze di merci di cui al sopra ricordato articolo 13, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2005 - l’applicazione della disciplina contenuta nell’articolo 81, commi 23 e 24, del DL n. 112/2008.

Il comma 8 stabilisce che le disposizioni contenute nei precedenti commi trovano applicazione, ove compatibili, per il riallineamento delle differenze che intervengono successivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, per effetto di modifiche dei principi contabili IAS/IFRS adottati o in sede di prima applicazione di tali principi contabili (se effettuata successivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007).

Il comma 9 dispone il rinvio alla disciplina prevista per le imposte sui redditi, in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni.

I commi da 10 a 12 recano disposizioni in materia di riallineamento delle divergenze che emergono a seguito delle aggregazioni aziendali (fusione, scissione e conferimento) relativamente agli avviamenti, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali (comma 10), nonché ad altri cespiti (comma 11) per i quali, tuttavia è previsto un assoggettamento dei maggiori valori ad aliquota ordinaria.

Il riallineamento degli avviamenti, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali è riconosciuto ai fini fiscali dietro pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES, dell’IRAP e delle addizionali, fissata in misura pari al 16%. I maggior valori beneficiano di una più favorevole procedura di ammortamento in quanto viene aumentata da 1/18 a 1/9 la quota annua massima ammortizzabile.

Per il riallineamento di altri valori iscritti nell’attivo patrimoniale è dovuta, invece, l’imposta determinata applicando l’aliquota ordinaria vigente.

I commi da 13 a 15 introducono una deroga ai criteri di valutazione dei titoli iscritti in bilancio che non costituiscono investimenti durevoli consentendo l’indicazione del valore risultante dall’ultimo bilancio approvato ovvero, se disponibile, dall’ultima relazione semestrale.

Particolari norme di tutela sono previste per le imprese che operano nel settore assicurativo, relativamente alle quali è riconosciuto uno specifico potere regolamentare all’ISVAP diretto a disciplinare modalità applicative di istituti prudenziali con specifico riferimento alla copertura delle riserve tecniche e al margine di solvibilità. Inoltre, ai sensi del comma 15, le imprese di assicurazione sono obbligate ad effettuare accantonamento d utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione dei titoli in oggetto. Nel caso di realizzo di utili inferiori al predetto ammontare, la riserva deve essere integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante “utili degli esercizi successivi”.

I commi da 16 a 23 introducono la facoltà, per le società di capitale e le società di persone, di rivalutare degli immobili iscritti nel bilancio societario relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Ai sensi del comma 17 la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio relativo al periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2007 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria.

Il maggior valore attribuito agli immobili determina un saldo attivo di rivalutazione che può essere imputato al capitale ovvero può essere accantonato in un’apposita riserva, che ai fini fiscali costituisce una riserva in sospensione d’imposta (comma 18).

Il riconoscimento fiscale avviene attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva fissata in misura:

§      pari al 10% per l’affrancamento della riserva relativa al saldo attivo di rivalutazione nonché per il maggior valore degli immobili ammortizzabili;

§      pari al 7% per l’affrancamento del maggior valore degli immobili non ammortizzabili.

Poiché, ai sensi del comma 20, il riconoscimento della rivalutazione degli immobili produce effetti, ai fini fiscali, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, il comma 21 stabilisce che nel caso di cessione, assegnazione ai soci, utilizzo per finalità estranee all’impresa ovvero al consumo personale degli immobili rivalutati prima del quarto periodo successivo l’affrancamento non produce effetti fiscali e la plusvalenza è determinata con riferimento al valore dell’immobile risultante prima della rivalutazione.

Il comma 22 stabilisce che il pagamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta nel quale viene eseguita la rivalutazione ovvero in tre rate annuali la prima delle quali con la medesima scadenza prevista per il versamento unico. In caso di rateizzazione, si applica il tasso di interesse in misura pari al 3% annuo.

Articolo 16 – Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese

I commi da 1 a 5 dell’articolo 16 recano l’abrogazione di disposizioni concernenti adempimenti tributari, quali la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese esercenti il commercio, le compensazioni effettuate dai titolari di partita IVA, la memorizzazione su supporto elettronico delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Si dispone, inoltre, una riduzione, in caso di ravvedimento del contribuente, delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

Il comma 6 impone alle imprese costituite in forma societaria l’obbligo di indicare nella domanda di iscrizione al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Il comma 7 impone ai professionisti iscritti in albi, entro un anno dall’entrata in vigore della disposizione, di comunicare all’ordine o al collegio di appartenenza il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

I commi da 8 a 12 recano disposizioni in materia di “pubblica amministrazione digitale”, finalizzate sia alla riduzione dei costi e allo snellimento delle procedure per le pubbliche amministrazioni, sia all’alleggerimento di taluni oneri amministrativi per le imprese. In particolare, i commi da 8 a 11 intervengono in materia di comunicazioni tra le amministrazioni pubbliche, allo scopo di portare a regime l’uso della posta elettronica certificata quale ordinario strumento di comunicazione tra le amministrazioni pubbliche, e di agevolare il ricorso al medesimo strumento da parte delle imprese e dei cittadini. Il comma 12 novella l’art. 23 (Copie di atti e documenti informatici) del Codice dell’amministrazione digitale al fine di rendere più agevole la sostituibilità dei documenti formati all’origine su supporto cartaceo, con copie su supporto informatico.

Articolo 17 – Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti all'estero. Estensione del credito d'imposta alle ricerche fatte in Italia anche in caso di incarico da parte di committente estero

Il comma 1 dell'articolo 17 introduce una misura agevolativa diretta a favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori che operano all'estero, stabilendo che i redditi di lavoro dipendente o autonomo dei medesimi ricercatori sono imponibili per il 10 % del loro ammontare, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, ai fini dell’IRAP.

Il comma 2 reca una norma di interpretazione autentica in tema di credito d’imposta per gli investimenti ed i costi sostenuti dalle imprese per la ricerca e l’innovazione, specificando che esso spetta anche alle ricerche effettuate in Italia su incarico di un committente estero.

Articolo 18 – Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrut­turali

L’articolo 18 è volto alla riprogrammazione delle risorse le risorse che risultino disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) al fine di concentrarle su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale attuale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell’economia italiana, nel rispetto, comunque, del criterio di ripartizione territoriale previsto per il FAS medesimo. In particolare, la norma prevede che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, assegni una quota delle risorse disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo sociale per occupazione e formazione, per il finanziamento delle attività di apprendistato e delle azioni di sostegno al reddito, e al Fondo infrastrutture di cui all’articolo 6-quinquies del D.L. n. 112/2008, al fine di destinarle anche alla messa in sicurezza delle scuole, agli interventi di risanamento ambientale, all’edilizia carceraria, alle infrastrutture museali ed archeologiche, all’innovazione tecnologica e alle infrastrutture strategiche per la mobilità.

Articolo 19 – Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga

L’articolo 19 reca una serie di disposizioniin materiadi ammortizzatori sociali, operando sia attraverso la fruizione di ulteriori strumenti a tutela del reddito in caso di disoccupazione o sospensione dal lavoro (commi 1-8), sia mediante la riproposizione, al fine di garantire un’operatività delle misure dal 1° gennaio 2009, delle disposizioni di cui all’articolo 27 dell’A.S. 1167 (cd. collegato lavoro), attualmente all’esame del Senato (commi 9-18).

Articolo 20 – Norme straordinarie per la velocizzazione delle proce­dure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo

L’articolo 20 prevede l’individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di investimenti pubblici, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale, da assoggettare a procedure derogatorie.

Pertanto, si introduce una disposizione volta a velocizzare le procedure per la realizzazione dell’investimento ricorrendo, con il citato decreto, da un lato all’individuazione delle risorse finanziarie e alla fissazione di termini da rispettare per realizzazione dell’investimento stesso e, dall’altro, istituendo anche un commissario straordinario con il compito di vigilare su tutte le fasi dei procedimenti, con poteri di impulso e anche sostitutivi.

Il comma 8 delinea, per i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo in commento, una disciplina speciale sia per quanto riguarda la comunicazione e l’accesso agli atti del procedimento amministrativo sia per quanto riguarda l’eventuale ricorso contro tali atti di fronte al giudice amministrativo.

Per le infrastrutture strategiche sembrerebbe, invece, continuare ad operare il commissario straordinario previsto dalla normativa speciale sulle opere strategiche confluita nel decreto legislativo n. 163 del 2006.

Articolo 21 – Finanziamento legge obiettivo

L’articolo 21 provvede al rifinanziamento del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) ex legge obiettivo (n. 443/2001) mediante la concessione dei seguenti contributi quindicennali :

§      60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009;

§      150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Articolo 22 – Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti

I commi 1 e 2 dell’articolo 22 novellano l’articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, introducendo modifiche alla disciplina della Cassa depositi e prestiti S.p.a. volte ad estenderne le competenze.

In particolare, in virtù della novella introdotta dal comma 1 all’articolo 5 citato, i fondi provenienti dalla raccolta del risparmio postale possono essere utilizzati anche per il compimento di ogni operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei soggetti istituzionali - Stato, regioni, enti locali, enti pubblici ed organismi di diritto pubblico - o promossa dai medesimi soggetti, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione.

Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1, le suddette operazioni di interesse pubblico potranno essere effettuate anche in deroga all’articolo 5, comma 11, lettera b), del medesimo D.L. n. 269, il quale demanda al Ministro dell’economia e delle finanze il compito di determinare con propri decreti di natura non regolamentare i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi della gestione separata, cui affluiscono i suddetti fondi del risparmio postale.

Ai sensi del comma 2, il Ministro dell’economia e delle finanze determina con propri decreti di natura non regolamentare i criteri generali per la individuazione delle operazioni, promosse dai suddetti soggetti istituzionali, ammissibili a finanziamento.

Il comma 3 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della costituzione della Società di gestione prevista per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dell’Expo Milano 2015 a compiere qualsiasi atto necessario per la costituzione della società, ivi compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della Società, pari a 48 mila euro.

Articolo 23 – Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà

L’articolo 23 autorizza gruppi di cittadini organizzati a formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità per l’esecuzione di opere di interesse locale. A tal fine devono essere indicati nella proposta, che non deve prevedere oneri a carico dell'ente, i costi ed i mezzi di finanziamento.

E’ riconosciuta una detrazione fiscale in misura pari al 36% delle spese sostenute per la presentazione della proposta e per la realizzazione delle opere.

E’ quindi previsto che l’ente interessato fornisca la propria assistenza insieme con eventuali prescrizioni. A tal fine, gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi in esame.

Articolo 24 – Attuazione di decisione europea in materia di recupero di aiuti illegittimi

L’articolo 24 modificale procedure per il recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione 2003/193/CE della Commissione, limitatamente agli aiuti consistenti nell’esenzione dall’imposta sul reddito in favore delle società c.d. ex municipalizzate. Le modifiche sono dirette a dare maggiore efficacia all’azione di recupero, consentendo all’Agenzia delle entrate di esercitare, ai fini del recupero degli aiuti, poteri di accertamento analoghi a quelli che le sono riconosciuti in materia tributaria. In particolare si prevede che i relativi avvisi di accertamento dovranno essere notificati entro il 29 marzo 2009. La norma contiene inoltre disposizioni per la determinazione degli interessida applicare sulle somme da restituire.

Articolo 25 – Ferrovie e trasporto pubblico locale

L’articolo 25 prevede, al comma 1, l’istituzione di un Fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, con una dotazione pari a 960 milioni di euro per il 2009. Il comma 2 autorizza una spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 al fine di assicurare l’espletamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, oggetto dei contratti di servizio stipulati da Stato e Regioni con Trenitalia S.p.A. Il comma 3 reca la copertura dei relativi oneri finanziari, pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, che vengono posti a carico della quota del FAS (Fondo per aree sotto utilizzate) destinata alla realizzazione di infrastrutture. Il comma 5 dispone che le somme recuperate ai sensi dell’articolo 24 del decreto legge in esame - concernente l’attuazione di una decisione europea in materia di recupero di aiuti illegittimi – vengano assegnate ad un Fondo, da ripartire tra gli enti pubblici territoriali, per le esigenze di trasporto locale non ferroviario.

Articolo 26 – Privatizzazione della società Tirrenia

L’articolo 26 autorizza la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per consentire la stipula della nuova convenzione con la Società Tirrenia di Navigazione S.p.a. nonché il completamento del processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e la privatizzazione delle società controllate da Tirrenia. Al relativo onere si provvede quanto a 195 milioni di euro per l'anno 2009, a 130 milioni per l'anno 2010 e a 65 milioni per l'anno 2011 a valere sulla quota del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) destinata alla realizzazione di infrastrutture.

Articolo 27 – Accertamenti

Il commi da 1 a 3 dell’articolo 27 ampliano la possibilità per il contribuente di usufruire dell’istituto dell’accertamento con adesione; alla luce delle norme introdotte, infatti, il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria può prestare adesione anche ai contenuti dell’invito a comparire innanzi al competente ufficio dell’amministrazione finanziaria. Tale istituto si applica agli inviti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il comma 4 pone dei limiti all’attività di accertamento presuntivo nei confronti dei contribuenti che aderiscono agli inviti a comparire emessi in relazione degli studi di settore, per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.

I commi da 5 a 7 estendono l’applicazione delle misure cautelari dell’iscrizione di ipoteca e del sequestro conservativo anche ai tributi e relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti in base ai processi verbali di constatazione, oltre che ai soli crediti derivanti dalle sanzioni amministrative tributarie.

Il comma 8 consente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate di avvalersi del potere di richiedere agli operatori finanziari dati e documenti relativi a rapporti e operazioni finanziarie onde poter comunicare, fino al discarico, l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione, di segnalare azioni cautelari, esecutive, conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo.

I commi da 9 a 15 dell’articolo in esame recano specifiche misure di controllo fiscali sostanziali sulle imprese di grandi dimensioni. Le norme dettano le modalità del “controllo sostanziale”, da effettuarsi sulla base di specifiche analisi di rischio concernenti il settore produttivo di appartenenza dell'impresa o, se disponibile, sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni effettuate, desunto anche dai precedenti fiscali. Si dispone altresì in merito alla competenza a trattare le istanze di interpello presentate da tali soggetti e recando disposizioni organizzative riguardanti l’Agenzia delle entrate. In particolare, sono ridefinite le competenze interne delle varie strutture in funzione delle nuove disposizioni in materia di controllo sulle “grandi imprese”.

I commi da 16 a 20 recano disposizioni in tema di recupero dei crediti inesistenti indebitamente utilizzati in compensazione, ampliando a tal fine i termini per la notifica dell’atto di recupero dei suddetti crediti e inasprendo le sanzioni amministrative per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, per il pagamento delle somme dovute al fisco: l’ammontare della sanzione va da un minimo del cento per cento ad un massimo del duecento per cento della misura dei crediti stessi.

Il comma 21 reca la copertura finanziaria delle norme introdotte dai commi 16-20, prevedendo una riduzione delle dotazioni finanziarie relative alla missione di spesa “Politiche economico-finanziarie e di bilancio” pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009, 165 milioni per l'anno 2010 e 220 milioni a decorrere dall'anno 2011.

Articolo 28 – Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.

L’articolo 28 prevede che le pubbliche amministrazioni - quando creditrici di somme superiori a 250 milioni di euro garantite da fideiussioni e polizze fideiussorie a prima richiesta - trascorsi 30 giorni dal verificarsi di un evento determinante l'escussione, diano avvio alla procedura di riscossione della garanzia stessa. Se il garante non adempie, seguirà l’ordinaria procedura esecutiva con l’iscrizione dei crediti al ruolo entro i successivi 30 giorni dallo spirare del termine di pagamento contenuto nell’invito.

Articolo 29 – Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali

Il comma 1 dell’articolo 29 estende la normativa sul monitoraggio dei crediti di imposta prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 5, del decreto legge n. 138 del 2002 a tutti i crediti di imposta vigenti.

I commi da 2 a 5 intervengono in tema di crediti di imposta per le spese per attività di ricerca, modificando la procedura per ottenere il beneficio. Le imprese dovranno presentare all’Agenzia delle entrate un apposito formulario, con il quale effettuano la prenotazione del diritto alla fruizione del credito di imposta. L’Agenzia concede il nullaosta, rispettando l’ordine cronologico di arrivo dei formulari, nei limiti delle risorse disponibili.

I commi da 6 a 11 intervengono relativamente alle detrazioni del 55% dall’imposta lorda per la riqualificazione energetica degli edifici, prevedendo che per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti inviano alla Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti abilitati (commercialisti, ragionieri, CAF, ecc), apposita istanza di ammissione al beneficio.

La disposizione ha effetto retroattivo, in quanto si applica alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2008.

L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di invio delle stesse e comunica, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'esito della verifica stessa agli interessati. La fruizione della detrazione è subordinata alla ricezione dell'assenso da parte dell’Agenzia delle entrate. Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle entrate, l'assenso si intende non fornito (silenzio-diniego).

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è comunicato l'esaurimento delle risorse annuali disponibili.

Articolo 30 – Controlli sui circoli privati

L’ articolo 30, ai commi 1 e 2, subordina l’applicabilità del regime fiscale agevolato previsto per gli enti di tipo associativo alla trasmissione all’Agenzia delle entrate per via telematica da parte dei suddetti enti di dati e notizie rilevanti a fini fiscali. Il relativo modello di invio dei dati è approvato entro il 31 gennaio con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che lo approva – entro il 31 gennaio 2009.

I commi 3 e 4 prevedono l’assolvimento dell'onere della trasmissione di dati anche da parte delle società sportive dilettantistiche, di cui all'art. 90 della legge n. 289 del 2002, e abrogano la previsione – di cui all’articolo 7 del decreto legge n. 136 del 2004 - che il regime fiscale agevolato previsto per le suddette società si applichi a quelle riconosciute dal CONI. E’ altresì abrogata la previsione dell’obbligo per il CONI di trasmettere annualmente al Ministero dell’economia e finanze l’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute.

Infine, il comma 5 specifica che la qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (con i conseguenti benefici fiscali) si applica alle associazioni e le organizzazioni di volontariato che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali e che trasmettono i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali all’Agenzia delle entrate.

Articolo 31 – IVA servizi televisivi

Il comma 1 dell’articolo 31 dispone, con decorrenza 2009, l’applicazione dell’aliquota ordinaria IVA (20%) in luogo dell’aliquota ridotta 10%, sui canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto.

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il regime transitorio IVA in materia di determinazione del luogo delle prestazioni relativo a servizi di radiodiffusione e di televisione nonché a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici. In particolare, il regime transitorio stabilisce che il luogo delle prestazioni fornite a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma fuori del Paese del prestatore, è considerato quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale è stata resa la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale

Il comma 3 interviene sulla disciplina relativa all’addizionale alle imposte sul reddito dovuta sui ricavi o compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza. In particolare, si sostituisce la definizionecontenuta nella normativa previgente e si rinvia ad un DPCM da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la determinazione più dettagliata del materiale medesimo.

L’addizionale trova applicazione con decorrenza periodo d’imposta in corso al 29 novembre 2008 anche al reddito corrispondente ai ricavi “derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto”.

Articolo 32 – Riscossione

L’articolo 32 reca disposizioni eterogenee in tema di riscossione dei tributi.

Nel dettaglio, il comma 1 modifica le norme in tema di remunerazione dell’attività di riscossione, in particolare incidendo sulle modalità di determinazione dell’aggio spettante agli agenti della riscossione e rendendo uniforme la disciplina delle procedure di remunerazione. Il comma 2 dispone l’applicazione delle suddette norme a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il comma 3 rimodula la disciplina relativa alla restituzione delle anticipazioni effettuate dalle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, in forza dell’obbligo del “non riscosso come riscosso”.

Il comma 4 stanzia una somma pari a 50 milioni di euro in favore della società Equitalia SpA.

I commi 5 e 6 recano disposizioni in materia di transazione fiscale effettuata in sede di concordato preventivo. In particolare, si dispone che nel piano di concordato preventivo possa essere formulata una proposta di pagamento dei tributi non solo in forma parziale, ma anche in forma dilazionata; tale proposta può concernere non solo i suddetti tributi, ma anche i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori. Tuttavia, le norme introdotte dispongono che, con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento e non contemplare un pagamento parziale. Si specifica altresì che le procedure necessarie al perfezionamento della transazione sono compiute ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale

Il comma 7 contiene disposizioni che derogano alla disciplina ordinaria della riscossione tramite ruolo, al fine di facilitare il recupero delle somme dovute dai soggetti che hanno usufruito delle definizioni agevolate disposte dalla legge finanziaria 2003 e che tuttavia hanno omesso di effettuare i relativi versamenti

In particolare viene infatti abbassato a cinquemila euro (anziché ottomila, come previsto dalla disciplina generale in tema di espropriazione) il limite di importo al di sotto del quale l’agente non può procedere all’espropriazione immobiliare. Inoltre, l’agente della riscossione può avviare direttamente l’espropriazione senza bisogno della preventiva iscrizione di ipoteca, anche ove il credito non superi il limite del 5 per cento del valore dell’immobile.

Infine si consente all'agente della riscossione, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, di utilizzare i dati relativi ai rapporti finanziari di cui dispone l'Agenzia delle entrate.

Articolo 33 – Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale

L’articolo 33 prevede la liquidazione automatica dell’indennità di vacanza contrattuale anche nel settore pubblico per il 2008.

Articolo 34 – LSU Scuola

L’articolo 34 prevede un’ulteriore proroga, per il 2009, del finanziamento delle attività volte a favorire la stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, autorizzando all’uopo la spesa di 110 milioni di euro.

Articolo 35 – Copertura finanziaria

L’articolo 35 reca la clausola di copertura finanziaria, disponendo che agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto legge - esclusi quelli per i quali le rispettive norme autorizzative indicano direttamente la copertura finanziaria - pari complessivamente a 6.342 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 2.670 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal decreto medesimo.

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

Nel preambolo al decreto-legge in esame viene sottolineata:

la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale favorendo l'incremento del potere di acquisto delle famiglie attraverso misure straordinarie rivolte in favore di famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti, nonché per garantire l'accollo da parte dello Stato degli eventuali importi di mutui bancari stipulati a tasso variabile ed eccedenti il saggio BCE;

la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il finanziamento del sistema economico, parallelamente alla riduzione di costi amministrativi eccessivi a carico delle imprese;

la straordinaria necessità ed urgenza di misure in grado di riassegnare le risorse del quadro strategico nazionale per apprendimento ed occupazione nonché per interventi infrastrutturali, anche di messa in sicurezza delle scuole, provvedendo alla introduzione altresì di disposizioni straordinarie e temporanee per la velocizzazione delle relative procedure;

le particolari ragioni di urgenza, connesse con la contingente situazione economico-finanziaria del Paese e con la necessità di sostenere e assistere la spesa per investimenti, ivi compresa quella per promuovere e favorire la ricerca ed il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero;

l'esigenza di potenziare le misure fiscali e finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi fissati dal programma di stabilità e crescita approvato in sede europea, anche in considerazione dei termini vigenti degli adempimenti tributari.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Si osserva che andrebbe attentamente valutata la compatibilità del comma 5 dell’articolo 14 del decreto in esame con la disciplina comunitaria e, in particolare, con la direttiva 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.

In particolare, l’articolo 5 della menzionata direttiva prevede che le disposizioni volte al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese o di parti d’imprese, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, non si applicano (a meno che gli Stati membri dispongano diversamente) ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente.

In pratica, la direttiva 2001/23/CE, in caso di trasferimento di azienda o di ramo di azienda, prevede la possibilità per le normative nazionali degli Stati membri di non applicare le tutele per i lavoratori previste dalla medesima direttiva, purché:

§      il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga;

§      tale procedura sia aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso.

 

Si consideri, al riguardo, che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che la direttiva 2001/23/CE si applica anche “allorché, nell’ambito di un complesso di leggi come quelle che disciplinano l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, il proseguimento dell’attività dell’impresa è stato deciso e finché quest’ultima decisione rimane in vigore” (sentenza 25 luglio 1991, nella causa C-362/89, D’Urso c. Ercole Marelli).

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Recupero aiuti illegittimi (articolo 24)

Il 31 gennaio 2008 la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato (procedura di infrazione n. 2006/2456) (ex art. 228, Trattato CE) per non avere dato attuazione alla sentenza della Corte di giustizia 1° giugno 2006 (causa C-207/05)..

Con la sentenza la Corte aveva constatato che l’Italia non ha adottato entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE (relativa alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico).

Servizi radiotelevisivi (articolo 31)

Secondo fonti informali, la Commissione europea avrebbe chiesto al Governo italiano, con una lettera del 18 ottobre 2007, chiarimenti in merito alla compatibilità del combinato disposto dell’articolo 16 e della tabella A-III del D.P.R. 633 del 1972 - che assoggetta all’aliquota ridotta del 10% i “canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto – punto…” - con il combinato disposto dell’articolo 98 e della categoria 8 dell’allegato III della direttiva 2006/112/CE (che consente di assoggettare ad aliquota ridotta la “ricezione dei servizi radiotelevisivi”).

In particolare, la Commissione europea avrebbe osservato che in base alle richiamate disposizioni del D.P.R. 633/72 sono soggetti all’aliquota del 10% soltanto l’abbonamento alla TV via cavo (DVB-C) e via satellite (DVB-S) mentre sarebbero esclusi i programmi codificati trasmessi su richiesta via antenna (DVB-T, digitale terrestre). Conseguentemente la Commissione, ritenendo che le trasmissioni pay-per-view su piattaforma DVB-T sono qualificate come trasmissioni televisive a tutti gli effetti e sono in concorrenza con le altre trasmissioni codificate, avrebbe chiesto al Governo italiano il motivo di esclusione dei servizi pay-per-view dall’ambito di applicazione dell’aliquota ridotta.

Ad avviso della Commissione, la direttiva IVA non fa riferimento alla piattaforma tecnica dalla quale il servizio è prestato o al metodo di pagamento come possibile base per l’esclusione di taluni servizi dall’ambito della categoria 8 dell’allegato III. Di conseguenza i servizi radiotelevisivi rientrerebbero tutti nel citato allegato.

A questo riguardo la Commissione avrebbe ricordato che, in base all’articolo 1 della direttiva 89/552/CEE, per trasmissione televisiva si intende la trasmissione via cavo o via etere, nonché la trasmissione via satellite, in forma codificata o non codificata di programmi televisivi destinati al pubblico. Sono così ricompresi i programmi trasmessi mediante le piattaforme tecniche DVB-C, DVB-S, DVB-T. Anche i programmi televisivi trasmessi via antenna (DVB-T, digitale terrestre) rientrano nella categoria di trasmissioni in forma codificata, compresi i servizi pay-per-view.

Infine, la Commissione avrebbe ribadito come, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, le categorie del citato allegato III della direttiva 112, non sono modificabili con legge nazionale e ciò a garanzia di una uniformità di applicazione delle regole in materia IVA in tutta la Comunità.

Nella medesima lettera la Commissione avrebbe sottolineato di avere ricevuto un reclamo in cui si lamentava un trattamento IVA iniquo dei servizi di trasmissione televisiva in funzione della piattaforma tecnica.

 

Sempre secondo fonti informali, il Governo italiano avrebbe inviato l’8 febbraio 2008 una lettera di risposta alle osservazioni della Commissione europea.

L’11 aprile 2008, la Commissione avrebbe quindi inviato una nuova lettera al Governo italiano nella quale, riprendendo le osservazioni precedentemente espresse, avrebbe formulato due osservazioni puntuali in merito alla normativa italiana:

§      in primo luogo, ad avviso della Commissione, le trasmissioni via etere (DVB-T, digitale terrestre) dovrebbero essere soggette ad un’aliquota IVA identica a quella applicata alle stesse trasmissioni trasmesse utilizzando piattaforme tecniche via cavo (DVB-C) e via satellite (DVB-S);

§      in secondo luogo, la Commissione avrebbe rilevato che l’aliquota ridotta, in base al DPR 633/72 si applicherebbe esclusivamente agli abbonamenti ai servizi di diffusione televisiva mentre ai servizi pay-per-view si applicherebbe un’aliquota normale. Conseguentemente la Commissione avrebbe chiesto al Governo di fornirle le motivazioni di tale trattamento differenziato entro un mese.

Il 15 maggio 2008 il Governo italiano avrebbe risposto alla Commissione chiedendo una proroga per la presentazione delle proprie osservazioni e comunicando l’orientamento dell’amministrazione finanziaria competente ad operare un allineamento dell’ordinamento italiano a quello comunitario, applicando la medesima aliquota IVA per tutti i servizi con il primo strumento normativo utile.

Da ultimo, la Commissione europea con lettera del 3 ottobre 2008 avrebbe chiesto alle autorità italiane di fornire entro il termine di due mesi (quindi entro il 3 dicembre 2008) copia dei provvedimenti normativi previsti per l’adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria e l’eventuale calendario per l’entrata in vigore degli stessi.

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Piano europeo di ripresa economica

Il 26 novembre 2008 la Commissione europea ha presentato la comunicazione “Un piano europeo di ripresa economica” recante una serie di proposte per fronteggiare l’attuale congiuntura economica mediante un’azione coordinata tra gli Stati membri e l'UE che combini gli aspetti monetari e creditizi, la politica di bilancio e gli obiettivi della strategia di Lisbona

La comunicazione, su cui il Consiglio ECOFIN del 2 dicembre 2008 si è espresso favorevolmente, è indirizzata al Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008.

Il Piano prevede anzitutto un incentivo finanziario di 200 miliardi di euro (1,5% del PIL dell'UE), costituito da risorse aggiuntive pari a 170 miliardi di euro (circa 1,2% del PIL dell'UE), che gli Stati membri dovrebbero stanziare nei bilanci nazionali per il 2009, e da un finanziamento del bilancio dell’UE a favore di azioni immediate pari a 30 miliardi di euro (circa 0,3 % del PIL dell'UE);

La Commissione, sottolinea l’esigenza che gli incentivi finanziari a carico dei bilanci nazionali:

§      siano tempestivi, temporanei, mirati, coordinati;

§      combinino strumenti di reddito e di spesa;

§      siano affiancati da riforme strutturali che sostengano la domanda e migliorino la capacità di adeguamento

§      siano attuati nell'ambito del patto di stabilità e di crescita, come rivisto nel 2005.

Ad avviso della Commissione, alla luce del patto riveduto, la concomitanza eccezionale di una crisi finanziaria e di una recessione giustifica un'espansione di bilancio coordinata nell'UE, che potrebbe causare in alcuni Stati membri un superamento del valore di riferimento del disavanzo (3% del PIL).

Il Piano ricorda che gli Stati membri che adottano misure anticicliche devono presentare un programma aggiornato di stabilità o di convergenza entro la fine di dicembre 2008, specificando le misure che saranno adottate per ovviare al deterioramento di bilancio e garantire la sostenibilità a lungo termine.

Il Piano di ripresa propone che l'incentivo finanziario europeo e nazionale sia destinato a 10 azioni relative ai quattro settori prioritari della Strategia di Lisbona (persone, imprese, infrastrutture e energia, ricerca e innovazione).

1.      Varare un’importante iniziativa europea di sostegno all’occupazione

2.      Creare domanda di manodopera

3.      Favorire l’accesso ai finanziamenti per le imprese

4.      Ridurre gli oneri amministrativi e promuovere l’imprenditorialità

5.      Aumentare gli investimenti per modernizzare l’infrastruttura europea

6.      Migliorare l’efficienza energetica degli edifici

7.      Promuovere la rapida introduzione di “prodotti verdi”

8.      Aumentare gli investimenti in R&S, innovazione e istruzione

9.      Sviluppare tecnologie pulite per le auto e l'edilizia

10.  Internet ad alta velocità per tutti

 

Con riferimento all’articolo 9 del D.L: in esame, il piano europeo di ripresa economica prevede, tra l’altro, che le autorità pubbliche paghino le fatture per le forniture e i servizi entro un mese, comprese le piccole e medie imprese, per alleviare i problemi di liquidità; anche tutti gli arretrati dovuti da enti pubblici dovrebbero essere ugualmente liquidati.

 

Con riferimento all’articolo 16, il piano chiede che l’UE e gli Stati membri assicurino che, ovunque nell’UE, l’avvio di un’attività di impresa richieda un massimo di tre giorni e nessun costo e che le formalità per l’assunzione del primo dipendente possano essere espletate tramite un punto di accesso unico.

Servizi radiotelevisivi (articolo 31)

Il 7 luglio 2008 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE con riguardo alle aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (COM(2008)428)

In particolare, la proposta prevede, tra le altre, una modifica dell’allegato III della direttiva (elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate alle aliquote ridotte), inclusa la categoria 8 (“ricezione di servizi radiotelevisivi”), in riferimento alla quale prospetta la soppressione del termine “ricezione”. Tale modifica è giustificata dalla Commissione europea, in quanto soggetti all'aliquota sono i servizi, non la loro ricezione.

Formulazione del testo

Con riguardo ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 2 si rileva che né nella norma né nella relazione di accompagnamento si ravvisano indicazioni in ordine alle ragioni obiettive in base alle quali l’intervento di sostegno recato dall’articolo è rivolto esclusivamente ai soggetti che hanno stipulato un muto a tasso variabile. In assenza di tali indicazioni la scelta di neutralizzare la variazione del tasso di interesse posto a carico del mutuatario contraente un mutuo a tasso di interesse variabile mediante un esborso di denaro da parte dell’erario, potrebbe concretizzarsi in una disparità di trattamento del legislatore rispetto ai mutuatari a tasso fisso, che, accollandosi un tasso di interesse maggiore, hanno scelto, in mancanza di altri meccanismi al momento della stipula, di neutralizzare con il proprio patrimonio il rischio della variazione del tasso di interesse. Ciò, anche considerato che la norma interviene con effetto retroattivo su situazioni patrimoniali dei privati già disciplinate in via contrattuale, derivandone l’eventualità di causare contenzioso giurisdizionale in materia.

 

Con riguardo al comma 5 dell’articolo 2, si rileva che non viene indicato dalla norma il meccanismo di indicizzazione che dovrebbe avere come base il tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento principali.

 

Si evidenzia che il comma 3 dell’articolo 4, nel rinviare al DPCM di attuazione della disposizione in esame non stabilisce alcun termine per la sua adozione.

 

Dal testo dell’articolo 8 non risulta chiaro se la facoltà integrativa disposta nell’articolo in commento costituisca una norma a regime ovvero se, come potrebbe essere presumibile, andrà esercitata limitatamente periodo di tempo nel quale sulle risultanze degli studi di settore opereranno gli “effetti della crisi economica e dei mercati” che costituiscono il presupposto della facoltà integrativa medesima.

 

Sulla base della rubrica dell’articolo 14, nonché secondo quanto riscontrabile nella relazione illustrativa del provvedimento, la nuova disciplina dovrebbe dare anticipata attuazione alla direttiva 5 settembre 2007, n. 2007/44/CE. Sarebbe pertanto opportuno indicare espressamente con i corretti riferimenti normativi, sia nella rubrica sia nel testo della norma, la direttiva indicata.

I commi da 6 a 9 dettano nuove disposizioni in materia di fondi di investimento speculativi che, in base al comma 7, sono applicabili anche alle domande già presentate. Occorre osservare che tale ultima disposizione, incide retroattivamente – con riguardo, in particolare, alla sospensione del rimborso delle quote ed al trasferimento delle quote ad un fondo chiuso - su obblighi di natura contrattuale già sorti tra privati e dei quali è stato già richiesto l’adempimento dalle controparti. Essa, pertanto, ad evidente tutela del diritto complessivo di tutti i partecipanti al fondo a conseguire il risultato economico di gestione, determina di fatto una compressione, benché di carattere eventuale (in quanto effettuabile solo se ne ricorrono i presupposti stabiliti in norma), del diritto del singolo partecipante. Apparirebbe dunque opportuno stabilire espressamente il termine(dies a quo) da cui ha efficacia la disposizione in commento, che ora è nel testo riferito genericamente alle domanda già presentate

 

Il comma 16, dell’articolo 15 non include nell’ambito soggettivo le persone fisiche esercenti attività d’impresa. Tuttavia, tenuto conto che il successivo comma 23 rinvia - in quanto compatibili - ad altre disposizioni tra le quali l’articolo 15 della legge n. 342 del 2000[2] e che quest’ultima prevede l’estensione “anche alle imprese individuali”, appare opportuno un chiarimento diretto a confermare la suddetta esclusione. Andrebbe chiarito, inoltre, se, nell’ipotesi prevista dal comma 21, il pagamento dell’imposta sostitutiva effettuato per la rivalutazione è riconosciuto ai fini della liquidazione dell’imposta ordinaria sulla plusvalenza.

 

Si osserva che, al comma 6 dell’articolo 16, non appare corretto il riferimento all’entrata in vigore “della presente legge”. Occorrerebbe invece far riferimento all’entrata in vigore “del presente decreto” o, alternativamente, “della legge di conversione del presente decreto”. Il comma 7 prevede che i professionisti comunichino l’indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dall’«entrata in vigore della presente legge». Al riguardo andrebbe chiarito se il Governo intendeva riferirsi all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto ovvero alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Relativamente ai commi 1-10, si segnala l’opportunità di una riformulazione, almeno parziale, dei commi sin qui illustrati, in termini di novella al Codice dell’amministrazione digitale; ciò anche alla luce dell’art. 89 del medesimo Codice, ai sensi del quale “i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino [da parte del Codice, dovrebbero essere] attuati esclusivamente mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni contenute nel […] Codice” medesimo.

 

Con riferimento all’articolo 19, comma 1, si segnala che il precedente articolo 18, comma 1, lettera a), ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione, “nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione”. Si valuti quindi l’opportunità di riferire espressamente gli stanziamenti al richiamato Fondo.

Si evidenzia che il comma 10, nel rinviare a un decreto ministeriale di attuazione, non stabilisce alcun termine per la sua adozione.

Al comma 18 si evidenzia l’opportunità di specificare che l’attività ispettiva cui fa riferimento la norma è unicamente quella in materia di lavoro e di legislazione sociale.

 

All’articolo 20, comma 6, si segnala che il corretto riferimento al patto di stabilità con l’Unione europea è il patto di stabilità e di crescita.

Con riferimento al comma 8, si osserva che la categoria dei «provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo» non è sufficientemente definita e tale dovrebbe invece essere data l’applicazione di una disciplina derogatoria rispetto alle previsioni generali. Si può peraltro presumere che il governo intenda riferirsi agli «atti e provvedimenti necessari per l’esecuzione dell’investimento» (comma 3) pubblico «ritenuto prioritario per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali» (comma 1).

Al comma 9 si dovrebbe correttamente far rinvio ai periodi quarto e quinto del comma 3, anziché al secondo e terzo. Nei periodi quarto e quinto del comma 3 vengono, infatti, elencati i casi in cui il commissario segnala il mancato rispetto dei tempi o propone la revoca dell’assegnazione delle risorse a seguito di circostanze che impediscono la realizzazione dell’investimento.

 

Si segnala che l’articolo 22, comma 3, con riferimento al DPCM su Expo Milano 2015 reca erroneamente la data del 23 ottobre anziché del 22 ottobre come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2008, n. 277.

 

All’articolo 23, comma 2, occorre sostituire il riferimento al “testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490” con quello al “D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio”, che ha abrogato il testo unico citato a decorrere dal 1° maggio 2004.

 

Con riferimento all’articolo 24, primo periodo del comma 4, si segnala che il rinvio ai criteri di calcolo per la determinazione degli interessi previsti dall’articolo 24 della legge comunitaria 2005 appare superfluo in quanto tale articolo 24, al comma 5, rinvia a sua volta per il calcolo degli interessi, alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004, già richiamato dalla disposizione in esame.

La disposizione dell’ultimo periodo del comma 4 sembrerebbe non coordinata con le altre disposizioni del medesimo comma e con la disposizione generale del comma 1.

 

In ordine alla formulazione del comma 11 dell’articolo 27, si osserva che sembrerebbe opportuno precisare il significato delle locuzioni “analisi di rischio concernenti il settore produttivo di appartenenza” e “profilo di rischio”, al fine di fornire agli uffici accertatori elementi chiari ai fini dello svolgimento dell’attività di controllo.

 

Si rileva che il testo del comma 3, dell’articolo 31, sembra contenere alcuni refusi, laddove fa riferimento al reddito proporzionalmente corrispondente “all'ammontare dei ricavi e dei compensi alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto.”.

 

Si osserva che le norme contenute nei commi 1 e 2 dell’articolo 32 recano modifiche alla disciplina della remunerazione dei “concessionari della riscossione”, ai sensi del vigente articolo 17 del D. Lgs. n. 112 del 1999. Le norme introdotte, tuttavia, non riportano tale dizione, in quanto si riferiscono alla remunerazione degli “agenti della riscossione”.

Sembrerebbe pertanto opportuno chiarire se alla differenza terminologica corrisponda una differenza sostanziale ovvero se, come potrebbe desumersi, la nuova disciplina continui a riferirsi agli originari destinatari delle norme novellate. In tale ultima ipotesi apparirebbe opportuno apportare una modifica in tal senso al testo della disposizione.

In relazione alle norme di cui ai commi 5 e 6, dalla Relazione illustrativa al decreto in esame si desume che le disposizioni che consentono il pagamento dilazionato – ma non parziale – dell’IVA in sede di concordato preventivo siano state redatte al fine di non contravvenire alle disposizioni comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto. Si specifica infatti che “la normativa Comunitaria vieta allo Stato membro di disporre una rinuncia generale, indiscriminata e preventiva al diritto di procedere ad accertamento e verifica. Pertanto, ai fini IVA la presente proposta non comporta effetti”.

La Relazione illustrativa sembrerebbe riferirsi ai principi contenuti nella direttiva di rifusione 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[3], che tuttavia non contiene esplicite indicazioni in tal senso. Nell’ottica di eventuali futuri interventi in materia, tale circostanza andrebbe pertanto meglio esplicitata nel testo dell’articolo, attesa la vincolatività della normativa comunitaria in tema di IVA.

 


 



[1]    Cfr. anche il Bollettino dell’Ufficio RUE, Politiche, n. 21 del 3 dicembre 2008.

[2]     Le norme cui si rinvia appartengono ad una analoga disciplina che consentiva la rivalutazione dei beni iscritti nei bilanci societari attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva.

[3]     La direttiva 2006/112/CE ha operato la rifusione delle norme che costituiscono il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, contenute principalmente nella direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (cosiddetta “sesta direttiva IVA”), più volte modificata nel corso degli anni da numerose direttive.