Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Misure urgenti per lo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e di tutela ambientale -D.L. 172/2008 - A.C. 1875 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
DL N. 172 DEL 06-NOV-08     
Serie: Progetti di legge    Numero: 75
Data: 11/11/2008
Descrittori:
ATTIVITA' DI URGENZA   CAMPANIA
RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO   SCARICHI E DISCARICHE
SERVIZI DI EMERGENZA   SMALTIMENTO DI RIFIUTI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
AC N. 1875/XVI     

Casella di testo: Progetti di legge11 novembre 2008                                                                                                                           n. 75/0

Misure urgenti per lo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e di tutela ambientale

D.L. 172/2008 - A.C. 1875

Elementi per l’istruttoria legislativa

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 1875

Numero del decreto-legge

172

Titolo del decreto-legge

Misure urgenti straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale

Numero di articoli

11

Date:

 

emanazione

6 novembre 2008

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

6 novembre 2008

assegnazione

6 novembre 2008

scadenza

5 gennaio 2009

Commissione competente

VIII Commissione Ambiente

Pareri previsti

I, II, IV, V, VII, IX, XI, XII, XIV e Questioni regionali

 


Contenuto

Il decreto-legge in esame è volto - secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa - a garantire la definizione di misure specifiche per la soluzione dell’emergenza nella regione Campania, mediante l’individuazione, tra l’altro, di forme di vigilanza nei confronti degli enti locali finalizzate a garantire l’osservanza della normativa ambientale nei propri ambiti di pertinenza, prevedendo anche la possibile adozione di atti sanzionatori nei confronti delle amministrazioni inadempienti.

L’articolo 1 prevede (commi 1 e 2) disposizioni volte – come chiarito nella relazione illustrativa – ad evitare l’abbandono nelle strade di rifiuti ingombranti e di imballaggi e di rifiuti di imballaggio. A tal fine si autorizzano, fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania:

§         la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, di un massimo di 100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati all'uopo autorizzati.

Per tale attività, al soggetto conferente il materiale spetta un indennizzo forfetario, a carico del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello riconosciuto dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)[1];

§         l’esenzione dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento, per chi conferisce rifiuti ingombranti a soggetti (pubblici o privati) autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio.

Tali oneri, fino alla concorrenza massima di due milioni di euro, sono certificati e liquidati dall'amministrazione comunale a valere sul Fondo di cui all'art. 17 del DL n. 90/2008[2].

Il comma 3 demanda a successive ordinanze di protezione civile la disciplina delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

L’articolo 2 – secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa – reca norme volte a fronteggiare la tendenza a disfarsi dei rifiuti mediante il loro abbandono in siti non autorizzati, attribuendo ai soggetti pubblici competenti il compito di disporre in merito alla rimozione e al trasporto dei rifiuti nonché all’individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento.

Ai sensi del comma 1, i rifiuti sono rimossi da soggetti in possesso dei titoli abilitativi – per i quali è consentito l’affidamento diretto purché essi siano in possesso della necessaria idoneità tecnica. Detti soggetti sono autorizzati a derogare alle procedure vigenti anche con riferimento alle norme in materia di prelievo e trasporto dei rifiuti pericolosi nonché a quelle in materia di bonifica di siti contaminati.

In tale quadro, i soggetti pubblici competenti sono chiamati ad individuare - anche in deroga alla normativa vigente e nel rispetto dei principi generali in materia di tutela dei beni culturali - siti di stoccaggio provvisorio per una prima selezione e caratterizzazione dei rifiuti nonché per l’attribuzione dei codici CER[3]. Il comma 2 prevede che i rifiuti raccolti nei siti di stoccaggio siano quindi destinati ad attività di recupero ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dalla parte IV del d.lg. n. 152 del 2006 (cd. codice ambientale) in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

Il comma 3 prevede che le autorità competenti autorizzino l’attivazione e la gestione dei predetti siti entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali sono attribuiti al Ministero dell’ambiente i poteri sostitutivi, con oneri a carico dell’autorità inadempiente, su proposta del Sottosegretario per l'emergenza rifiuti nella regione Campania.

Il comma 4, infine, introduce un nuovo comma 1-bis all’articolo 8 del citato DL n. 90 del 2008 che autorizza il Sottosegretario a disporre la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente nonché ad individuare un sito idoneo nel territorio della regione Campania.

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, tale nuovo impianto consentirebbe in tempi ragionevoli l’eliminazione degli oltre 5 milioni di tonnellate di rifiuti ex CDR stoccate in numerose piazzole disseminate nel territorio campano.

L’articolo 3, attraverso l’inserimento del comma aggiuntivo 1-bis all’art. 142 del TU sugli enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000), dispone la rimozione - con decreto del Ministro dell'interno - del sindaco, del presidente della provincia o dei componenti dei consigli e delle giunte nel caso di inosservanza della normativa in materia di gestione di rifiuti.

Viene precisato che tale fattispecie può verificarsi unicamente nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in caso di inosservanza, da parte dei citati enti locali, delle disposizioni recate dagli artt. 197 e 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativi rispettivamente alle competenze delle province e dei comuni in materia di gestione di rifiuti.

L’articolo 4 detta norme volte a perfezionare il processo avviato dal decreto legge n. 90 del 2008 sullo scioglimento dei consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta e sulla loro riunione in un unico consorzio.

L’articolo 5 autorizza la corresponsione al personale militare operante presso la struttura commissariale di uno speciale compenso a fronte dell’elevato numero di ore di straordinario effettuate, come indica la relazione tecnica, in aggiunta alla speciale indennità operativa prevista dall’ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania del 26 febbraio 2008, n. 92.

Con il comma 3 vengono, attraverso una novella all’art. 2, comma 7-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, ampliate le competenze delle Forze armate, affidandogli, oltre alle attività di vigilanza e protezione, anche il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, al fine di assicurare, come sottolinea la relazione al decreto, il tempestivo recapito dei rifiuti urbani nelle discariche autorizzate.

L’articolo 6 introduce una disciplina speciale, applicabile esclusivamente nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, volta a rendere più rigoroso il sistema sanzionatorio in relazione ad una serie di condotte già vietate dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (c.d. codice ambientale), tramite la trasformazione di alcune di esse da fattispecie contravvenzionali a fattispecie delittuose, la differenziazione tra condotte dolose e condotte colpose e un significativo inasprimento delle pene.

In particolare, per quanto riguarda la fattispecie di abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti qualora si tratti di rifiuti pericolosi, speciali ovvero ingombranti – dei quali viene fornita una definizione tassativa – è prevista la pena della reclusione fino a 3 anni e sei mesi, configurandosi dunque un’ipotesi delittuosa.

Per quanto attiene alla fattispecie di abbandono, scarico e deposito presso siti non autorizzati di rifiuti, da parte di titolari di imprese e responsabili di enti, la nuova disciplina riprende la distinzione, già presente nel codice ambientale, di rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi, introducendo però un’ulteriore differenziazione tra ipotesi di condotta dolosa  che integra una ipotesi delittuosa e condotta colposa che integra una fattispecie contravvenzionale.

Con riguardo all’attività di gestione di rifiuti, in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritta essa è qualificata come delitto, differenziandosi l’ipotesi in cui i rifiuti siano non pericolosi, da quella in cui i rifiuti siano pericolosi.

Anche per la realizzazione e gestione di una discarica abusiva si configura l’illecito come delitto (in luogo della contravvenzione prevista dalla disciplina del codice ambientale), diversamente sanzionato a seconda che la discarica riceva solo rifiuti non pericolosi ovvero anche rifiuti pericolosi.

Per l’ipotesi di miscelazione di diverse categorie di rifiuti pericolosi ovvero di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi si qualifica come delitto la condotta di colui che dolosamente effettua tale attività e come contravvenzione la condotta di colui che per colpa svolge le medesime attività.

Infine, sono previste sanzioni per il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, distinguendosi ancora una volta la condotta dolosa dalla colposa per prevedere nel primo caso il delitto e nel secondo la contravvenzione.

L’articolo 7 prevede l’adozione, da parte del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, di una serie di iniziative di carattere divulgativo volte a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.

L’articolo 8 prevede il potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi connesso con l’emergenza rifiuti in Campania, attraverso l’assegnazione, in posizione di comando al Dipartimento della protezione civile, di 35 unità di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fino al 31 dicembre 2009. E’ inoltre autorizzato l’acquisto dei mezzi e delle dotazioni logistiche necessari per assicurare la piena capacità operativa del personale del Corpo nazionale assegnato al Dipartimento della protezione civile.

L'articolo 9 novella l’art. 2, comma 137, della legge finanziaria 2008, relativo alla procedura volta al riconoscimento ai termovalorizzatori del diritto agli incentivi per le fonti rinnovabili.

Le lettere a) e b) dell'articolo in esame modificano la procedura prevista dall’art. 2, comma 137, della legge n. 244/2007, per il riconoscimento in deroga degli incentivi al fine di:

a) includere, nel novero degli impianti per i quali deve essere attivata in via prioritaria la procedura, non solo quelli in costruzione, ma anche quelli entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008;

b) prorogare di un anno (cioè sino al 31 dicembre 2009) il termine per la conclusione della procedura stessa.

La lettera c) interviene, invece, sugli incentivi disciplinati dal secondo periodo del comma 1117.

Tale lettera introduce una disposizione, alla fine del comma 137 dell’art. 2 della legge n. 244/2007, al fine di fare salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (cd. incentivi CIP6) per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti dichiarata prima dell’entrata in vigore della medesima legge.

L’articolo 10 è volto ad interpretare il comma 1 dell’art. 12 del decreto-legge n. 90 del 2008 in quanto, come sottolinea la relazione al decreto in esame, esistono alcune prestazioni di rilievo nell’ambito della gestione dello smaltimento dei rifiuti che non trovano esplicita possibilità di copertura finanziaria da parte della gestione commissariale. Pertanto sono da considerarsi “creditori” di cui al comma 1 dell’art. 12 del DL n. 90 anche le società appartenenti al medesimo gruppo societario, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società originarie affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui esse si sono comunque avvalse ai fini della realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.

L’articolo 11 reca le norme sull’entrata in vigore e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Relazioni allegate

Il decreto-legge è accompagnato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

La materia della gestione dei rifiuti nella regione Campania è stata disciplinata da numerosi decreti; da ultimo si segnalano il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61 e il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa Il decreto-legge in esame è volto a garantire la definizione di misure specifiche per la soluzione dell’emergenza nella regione Campania, mediante l’individuazione di forme di vigilanza nei confronti degli enti locali finalizzate a garantire l’osservanza della normativa ambientale nei propri ambiti di pertinenza, prevedendo anche la possibile adozione di atti sanzionatori nei confronti delle amministrazioni inadempienti.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento è riconducibile alla materia ambientale, assegnata dall’articolo 117, secondo comma, lettera s) Cost. alla competenza esclusiva dello Stato. Potrebbero inoltre rilevare le seguenti materie: “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato” e “giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa”, riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi, delle lettere g) e l) del medesimo comma 2 dell’articolo 117; “protezione civile” e “governo del territorio” assegnate dall’articolo 117, terzo comma, alla competenza concorrente tra Stato e regioni.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’articolo 3 introduce una nuova fattispecie nell’ambito della disciplina relativa alla rimozione e sospensione degli amministratori locali, peraltro già prevista dal Testo unico degli enti locali che va valutata, con riferimento al principio di ragionevolezza, nell’ambito di un bilanciamento di interessi tra il principio di autonomia dell’ente territoriale e rappresentatività degli organi di amministrazione da un lato e la necessità di assicurare, dall’altro, l'ordinato svolgimento della vita delle comunità locali, garantendo la salvaguardia dei principi in materia di tutela della salute e dell’ambiente, in relazione al dichiarato stato di emergenza.

Riguardo all’articolo 6, può osservarsi che si introduce una disciplina applicabile nelle sole zone del territorio nazionale che siano oggetto di dichiarazione dello stato di emergenza, differenziando dunque il trattamento penale riservato a comportamenti di fatto del tutto identici, a seconda del locus commissi delicti. Al riguardo, sotto il profilo dell’inquadramento costituzionale e segnatamente in relazione al principio di ragionevolezza, va comunque rilevato che il discrimine per l’applicazione delle norme si qualifica non semplicemente come “area geografica” in cui l’azione si compie, quanto piuttosto proprio in virtù dello stato di emergenza e delle motivazioni ad esso sottese.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

In linea generale, le disposizioni contenute nel decreto-legge riguardano in modo omogeneo la materia della gestione dei rifiuti, con riguardo sia allo specifico stato di emergenza vigente nella regione Campania, sia in prospettiva più generale, ogni qual volta venga dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Si segnala l’articolo 2, che introduce alcune deroghe alla disciplina di rimozione e trasporto dei rifiuti, anche pericolosi.

Si segnala inoltre la lettera c) dell’articolo 9, che ammette all’incentivo per le fonti rinnovabili anche la parte non organica ei rifiuti, seppur limitandone la portata agli impianti ammessi ad accedere agli incentivi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti dichiarata prima del 2007.

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 3 luglio 2008 la Commissione europea ha presentato un ricorso con cui deferisce formalmente l’Italia davanti alla Corte di giustizia  sull'emergenza rifiuti in Campania, per non aver rispettato i suoi obblighi ai sensi della citata direttiva 75/442/CEE.

Il 10 aprile 2008 la Corte di giustizia ha emesso nei confronti dell’Italia una sentenza di inadempimento , per essere venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 2, 5, 6, 10, 13 e 14 della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti,  che è stata recepita nell’ordinamento italiano per mezzo del decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003.

Il 31 gennaio 2008 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora ex art. 228 TCE per non aver preso i provvedimenti necessari all’esecuzione della sentenza C-135/05, con cui la Corte di giustizia ha condannato l’Italia  per non corretta applicazione degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CE; dell’articolo 2, comma 1, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e dell’articolo 14 della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti.

Si ricorda che con il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 - recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali e convertito, con modificazioni, con legge 6 aprile 2007, n. 46 – il Governo ha inteso sanare tra le altre anche le due procedure di contenzioso appena descritte.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 20 ottobre 2008 il Consiglio ambiente ha approvato in seconda lettura, secondo la procedura di codecisione, una proposta di direttiva relativa ai rifiuti (COM (2005)667) intesa ad istituire un nuovo quadro per la gestione dei rifiuti nell'UE, al fine di incoraggiare il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti e semplificare l'attuale legislazione. Nell'approvare la proposta di direttiva, il Consiglio ha accolto tutti gli emendamenti votati in seconda lettura dal Parlamento europeo il 17 giugno 2008. La proposta rimane, pertanto, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il termine previsto entro il quale gli Stati membri possono recepire la direttiva è di due anni.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

L’articolo 3, attraverso l’inserimento del comma aggiuntivo 1-bis all’art. 142 del TU sugli enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000), dispone la rimozione - con decreto del Ministro dell'interno - del sindaco, del presidente della provincia o dei componenti dei consigli e delle giunte nel caso di inosservanza della normativa in materia di gestione di rifiuti.

Attribuzione di poteri normativi

Il comma 3 dell’articolo 1 demanda a successive ordinanze di protezione civile la disciplina delle modalità attuative delle disposizioni volte ad incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti recate dall’articolo.

Impatto sui destinatari delle norme

L’articolo 6, introduce una disciplina speciale, applicabile esclusivamente nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, volta a rendere più rigoroso il sistema sanzionatorio in relazione ad una serie di condotte già vietate dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (c.d. codice ambientale), tramite la trasformazione di alcune di esse da fattispecie contravvenzionali a fattispecie delittuose, la differenziazione tra condotte dolose e condotte colpose e un significativo inasprimento delle pene.



[1]    Il testo dell’Accordo, firmato a Roma il 14 dicembre 2004, ed una breve illustrazione dei relativi contenuti è disponibile sul sito web del CONAI (www.conai.org) nella sezione “Il sistema Conai – Struttura e risultati”.

[2]    D.L. 23 maggio 2008 n. 90 recante Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.

[3]    Attraverso il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) è possibile individuare la tipologia di rifiuti  e la loro classificazione per lo smaltimento. I rifiuti sono identificati da un codice composto da tre coppie di cifre che individuano rispettivamente: la classe, ossia il processo produttivo di provenienza del rifiuto; la sottoclasse, approfondimenti riguardanti il processo produttivo o il rifiuto la categoria, ulteriori precisazioni sulla tipologia del rifiuto.