Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Rilancio competitivo del settore agroalimentare - D.L. 171/2008 - A.C. 1961 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1961/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 87
Data: 02/12/2008
Descrittori:
CONTROLLI DI QUALITA'   PRODOTTI AGRICOLI
PRODOTTI ALIMENTARI     
Organi della Camera: XIII-Agricoltura
Altri riferimenti:
DL N. 171 DEL 03-NOV-08     

Casella di testo: Progetti di legge
 


2 dicembre 2008

 

n. 87/0

Rilancio competitivo del settore agroalimentare

D.L. 171/2008 - A.C. 1961

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di conversione

1961

Numero del decreto-legge

171/2008

Titolo del decreto-legge

Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare

Iter al Senato

Sì (A.S. 1175)

Numero di articoli

 

testo originario

5

testo approvato dal Senato

20

Date:

 

emanazione

3 novembre 2008

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

4 novembre 2008

approvazione del Senato

26 novembre 2008

assegnazione

27 novembre 2008

scadenza

3 gennaio 2009

Commissione competente

XIII Commissione (Agricoltura)

Pareri previsti

I, II (ex art. 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex art. 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, XI (ex art. 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

L’articolo 1 modifica, in relazione alle condizioni poste dalla Commissione europea con la decisione C(2008) 668 del 13 febbraio 2008, la normativa sulla detassazione degli investimenti in pubblicità delle imprese agricole ed agroalimentari, contenuta nell’art. 1, commi 1088-1092, della legge finanziaria 2007.

L’articolo 1-bis incrementa di 65 milioni di euro per il 2008 la dotazione del “Fondo di solidarietà nazionale-incentivi” assicurativi, di cui all’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 102/2004.

L’articolo 1-ter proroga dal 31 dicembre 2008 sino al 31 marzo 2009 le agevolazioni contributivepreviste dall’art. 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della legge n. 67/1988, nelle misure più favorevoli previste dall’art. 01, comma 2, del D.L. n. 2/2006, per i datoridi lavoro agricoli di territori montani particolarmente svantaggiati e zone agricole svantaggiate.

L’articolo 2 proroga dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine per l’utilizzazione, secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente, del contingente di biodiesel soggetto ad accisa agevolata assegnato agli operatori nel 2008.

L’articolo 2-bis attribuisce la qualifica di sottoprodotti (sottraendoli quindi all’applicazione della normativa sui rifiuti),qualora destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo: alle vinacce esauste e ai loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi,derivanti dai processi di distil­lazione che subiscono esclusivamentetrattamenti di tipo meccanico-fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione; al biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione.

L’articolo 3 contiene disposizioni varie in materia di enti irrigui. In particolare:

-  i commi da 1 a 3-bis ed il comma 4-bis dispongono l’erogazione di un contributo straordinario nell’importo massimo di 5.600.000 Euro all’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI); prevedono la sottrazione del contributo di cui sopra dalle procedure di esecuzione forzata; modificano le disposizioni del D.L. n. 248/2007 che prevedono una procedura finalizzata al recupero di risorse finanziarie da destinare alla erogazione di un contributo straordinario all’EIPLI; prorogano dal 31 marzo 2009 al 31 marzo 2010, per quanto riguarda l’EIPLI, il termine entro il quale deve concludersi la procedura di riordino o soppressione degli enti pubblici non economici prevista dall’art. 26 del D.Lgs. n. 112/2008;

-  i commi 4 e 5 prorogano per un anno l’attività dell’Ente irriguo umbro-toscano;

-  il comma 5-bis estende l’applicazione del comma 1 dell'articolo 166 del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina le attività di realizzazione e gestione di impianti irrigui da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui, anche alle società parzialmente partecipate dai medesimi consorzi ed enti;

-  il comma 5-ter assegna al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la somma di 1,8 milioni di euro per la prosecuzione nel 2009 del servizio di somministrazione di lavoro presso l’amministrazione centrale del Ministero.

L’articolo 4 provvede alla copertura degli oneri, valutati in 50 milioni di euro, necessari per la chiusura degli interventi cofinanziati dall’Unione Europea nel settore della pesca e dell’acquacoltura per il periodo di programmazione 1994/1999 (programma SFOP).

L’articolo 4-bis differisce dal 31 luglio 2008 al 31 dicembre 2010 il termine per l’adeguamento degli allevamenti degli animali da pelliccia ai nuovi standard di benessere degli animali previsti dal D.Lgs. n. 146/2001.

L’articolo 4-ter prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, volto a stabilire disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura.

L’articolo 4-quater, con alcune novelle al D.Lgs. n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale), semplifica la normativa per il trasporto di modiche quantità di rifiuti agricoli da parte dei produttori dei rifiuti stessi.

L’articolo 4-quinquies elimina dal complesso dei requisiti necessari per l’iscrizione nel registro dei pescatori marittimi, cui è subordinata la possibilità di esercitare la pesca marittima professionale, la condizione di esercitare la pesca professionale quale attività ”esclusiva o prevalente”.

L’articolo 4-sexiesesenta le navi ed i galleggianti adibiti alla pesca marittima che non toccano parti o territori di altri Stati dall’obbligo di munirsi di certificazione di derattizzazione o di esenzione dalla derattizzazione.

L’articolo 4-septies inserisce i Consorzi di bonifica tra le pubbliche amministrazioni che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 228/2001, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli per interventi di sistemazione e manutenzione del territorio e dell’assetto idrogeologico.

L’articolo 4-octies prevede che, allo scopo di salvaguardare le aree naturali protette e contrastare gli incendi boschivi, il Corpo forestale dello Stato provveda alla riorganizzazione dell’attività svoltadal personale a tempo determinato e indeterminato assunto ai sensi della legge n. 124 del 1985.

L’articolo 4-novies esclude dalla valutazione ambientale strategica (VAS) i piani di gestione forestale o gli strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale che sono redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

L’articolo 4-decies interviene sulle modalità attuative, di cui decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, in materia di agevolazioni fiscali sulle accise sugli oli minerali utilizzati in agricoltura.

L’articolo 4-undecies stanzia 10 milioni di euro per l’anno 2008, da utilizzare per l’erogazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 che disciplina gli aiuti de minimis nel settore della produzione agricola, di risarcimenti per i danni ed il mancato reddito conseguenti alla malattia fungina Peronospora della vite.

L’articolo 4-duodecies interviene sulla compo­sizione dei consigli di amministrazione dell’Agen­zia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di Agecontrol Spa e delle società controllate dal dicastero agricolo, riducendo il numero dei consiglieri.

L’articolo 4-terdecies modifica la disciplina sanzio­natoria prevista dalla legge n. 281 del 1963, in tema di preparazione e commercio dei mangimi.

Relazioni allegate

Il disegno di legge di conversione è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dall’elenco delle norme da esso espressamente modificate o abrogate; non sono state invece predi­sposte né l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), né l’analisi tecnico-normativa (ATN).

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Intervengono su materie già disciplinate mediante provvedimenti d’urgenza le disposizioni contenute negli articoli: 1-ter (proroga di agevolazioni contributive nei territori montani); 2 (contingente di biodiesel soggetto ad accisa agevolata); 3 (enti irrigui); 4-bis (proroga termini per l’adeguamento degli allevamenti di animali da pelliccia).

Motivazioni della necessità ed urgenza

Nel preambolo al decreto-legge le cause di straordinaria necessità ed urgenza dell’intervento normativo sono individuate nell’esigenza “di adottare misure idonee per il rilancio competitivo del settore agroalimentare colpito da una grave crisi congiuntu­rale, al fine di consentire agli operatori del comparto di partecipare in modo concorrenziale alle dinamiche del mercato, nonché di adottare misure di intervento nel campo delle bioenergie, del finanziamento degli investimenti e degli enti irrigui”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni del D.L. intervengono in un ambito materiale (agricoltura e produzioni agroalimentari) attribuito alla competenza esclusiva ”residuale” delle regioni. Sono tuttavia numerosi gli specifici profili di intervento che coinvolgono competenze concorrenti o competenze statali esclusive.

In particolare:

-  gli artt. 1 e 4 sono riconducibili alla materia “rapporti con l’Unione europea”, di competenza statale esclusiva;

-  gli artt. 2 e 4-decies sono riconducibili alla materia “sistema tributario dello Stato”, di competenza statale esclusiva;

-  l’art. 4-terdecies è riconducibile alla materia “ordinamento penale”, di competenza statale esclusiva;

-  l’art. 1-ter è riconducibile alla materia “previdenza sociale”, di competenza statale esclusiva;

-  gli artt. 3, co 5-ter, 4-octies e 4-duodecies sono riconducibili alla materia “ordinamento e organiz­zazione amministrativa dello Stato”, di competenza statale esclusiva;

-  gli artt. 2-bis, 4-quater e 4-novies sono riconducibili alla materia “tutela dell’ambiente”, di competenza statale esclusiva;

-  l’art. 4-sexies è riconducibile alla materia “tutela della salute”, di competenza concorrente Stato-regioni.

Ai fini del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, occorrerebbe valutare se l’intesa prevista per l’emanazione del decreto del Ministro delle politiche agricole in materia di concessioni di acqua pubblica prevista all’articolo 4-ter sia sufficiente ad assicurare il riparto delle competenze in tale settore, la cui devoluzione alleregioni era stata definita dal D.Lgs. 112 del 2008 e successivamente confermata dalla riforma del Titolo V Cost., che ha attribuito la materia “governo del territorio” alla competenza concorrente tra Stato e regioni.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Con riferimento all’art. 81, 4° comma, si segnala che gli artt. 1-ter e 3, comma 5-ter , dispongono nuove o maggiori spese per l’anno 2009 per un totale di 11,8 milioni di euro, utilizzando a copertura una autorizzazione di spesa prevista per il 2009 dall’art. 1, comma 289, della legge n. 296/2006 in soli 10 milioni di euro.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il testo originario del D.L. prevede una varietà di interventi (modifica delle agevolazioni per la promozione del sistema agroalimentare all’estero; proroga termini per l’assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato; interventi per gli enti irrigui; copertura degli oneri per la chiusura degli interventi cofinanziati dall’U.E. in materia di pesca) la cui ratio unificante consiste nella finalizzazione all’urgente rilancio competitivo del sistema agroalimentare, colpito da una grave crisi congiunturale.

La varietà delle tipologie di intervento è notevolmente ampliata dagli emendamenti approvati dal Senato, i cui temi principali sono i seguenti:

-  semplificazione di adempimenti amministrativi per le imprese agricole;

-  agevolazioni fiscali e contributive;

-  personale del MIPAAF e organi di Agenzie e società controllate dal MIPAAF.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Con riferimento all’articolo 2-bis, occorrerebbe valutare, sulla base del principio di precauzione, se l’attribuzione della qualifica di sottoprodotti alle vinacce esauste e ai loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, nonché al biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione sia completamente rispondente ai criteri definiti per tale tipologia dalla recente direttiva rifiuti 2008/98/CE.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 15 ottobre 2008 la Commissione europea ha presentatoil Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di commercializzazione, esigenze di produzione e sistemi di qualità (COM(2008) 641), con cui ha avviato una consultazione delle parti interessate su come instaurare il quadro politico e normativo più adatto per tutelare e promuovere la qualità dei prodotti agricoli europei.

La consultazione terminerà il 31 dicembre 2008. Sulla base dei risultati ottenuti, la Commissione elaborerà una comunicazione, presumibilmente nel maggio 2009, ed eventualmente alcune proposte legislative in materia.

 

Il 20 novembre 2008 il Consiglio dei ministri dell’UE ha raggiunto l’accordo politico sul pacchetto di misure (COM(2008)306/4) volte ad ammodernare, semplificare e snellire la politica agricola comune, nell’ambito della “valutazione dello stato di salute della PAC”.

I provvedimenti, già esaminati dal Parlamento europeo nell’ambito della procedura di consultazione, verranno adottati senza ulteriore dibattito in una delle prossime sessioni del Consiglio.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 4-ter prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, volto a stabilire disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura.

Coordinamento con la normativa vigente

L’articolo 4-bis, differendo al 31 dicembre 2010 il solo termine per l’adeguamento delle misure delle gabbie negli allevamenti di animali da pelliccia, e lasciando invece ferma al 1° gennaio 2008 la scadenza del termine a decorrere dal quale l’allevamento dei medesimi animali “deve avvenire a terra in recinti”, pone il problema della compatibilità tra le due disposizioni, compatibilità che appare dubbia laddove non fondata su una scansione dei rispettivi termini nella quale l’obbligo di allevamento a terra abbia una decorrenza successiva alla scadenza del termine per l’adeguamento delle gabbie.

Per quanto riguarda l’articolo 4-sexies va ricordato che il citato regolamento sanitario internazionale, ratificato con legge n. 106 del 1982, è stato modificato dal Regolamento Sanitario Interna­zionale (RSI) entrato in vigore in Italia il 15 giugno 2007 dopo la sua adozione da parte della 58a Assemblea Mondiale della Sanità nel maggio 2005.

All’articolo 4-noviesla novella dovrebbe essere riferita direttamente all’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale), che è stato da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, sul quale invece interviene l’articolo.

All’articolo 4-decies, poiché la disposizione non sostituisce quella regolamentare dettata con il D.M. del 14 dicembre 2001, la disciplina che risulta applicabile alle variazioni in esame sembra risultare dettata da due fonti normative di rango diverso, delle quali sarebbe opportuno, sotto il profilo formale, un coordinamento.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Per quanto riguarda l’articolo 4-sexies, si ricorda che una disposizione analoga è presente all’articolo 11 del disegno di legge n. 793 in esame al Senato recante nuove disposizioni in materia di pesca marittima. Rispetto alla disposizione in esame, la normaprevista dal citato disegno di legge specifica che dall’obbligo di munirsi di certificazione di derattizzazione o di esenzione dalla derattizzazione sono esentate solo le navi e i galleggianti che effettuano pesca locale, litoranea e costiera ravvicinata che non toccano nel corso della navigazione parti o territori di altri Stati.

Impatto sui destinatari delle norme

All’articolo 4-decies, considerato che la comunicazione iniziale di richiesta di agevolazione contenente i dati in base ai quali l’Amministrazione assegna a ciascuna impresa le quote di prodotto soggette a tassazione agevolata deve essere effettuata entro il 30 giugno di ciascun anno, andrebbe chiarito se il termine per la comunicazione delle variazioni dei suddetti dati debba intendersi fissato al 30 giugno dello stesso anno, e quindi alla stessa data, ovvero al 30 giugno dell’anno successivo. In tale ultima ipotesi, peraltro, la presentazione di una unica comunicazione di tutte le variazioni potrebbe comportare delle difficoltà applicative della norma con particolare riferimento alle quantità agevolabili assegnate a ciascun soggetto per le quali l’Amministrazione dovrebbe provvedere a determinare i relativi conguagli a valere sul contingentamento dell’anno successivo.

Formulazione del testo

Con riferimento all’articolo 4-quater, in conside­razione del fatto che la lettera b) del comma 1 potrebbe non applicarsi alle sole imprese agricole, occorrerebbe valutare l’opportunità di modificare conseguentemente la rubrica.

Ai commi 2 e 3 dell’articolo 4-terdecies la clausola “salvo che il fatto costituisca più grave reato” apparirebbe più correttamente formulata “salvo che il fatto costituisca reato”.

Con riferimento al comma 3 dell’articolo 4-terdecies, capoverso art. 22, comma 4, andrebbe valutata l’opportunità di definire più puntualmente la condotta che si intende sanzionare.