Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: D.L. 3 novembre 2008, n. 171, Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 - Schede di lettura
Riferimenti:
L N. 205 DEL 30-DIC-08     
Serie: Progetti di legge    Numero: 87    Progressivo: 2
Data: 20/01/2009
Descrittori:
CONTROLLI DI QUALITA'   PRODOTTI AGRICOLI
PRODOTTI ALIMENTARI     
Organi della Camera: XIII-Agricoltura
Altri riferimenti:
AC N. 1961/XVI   AS N. 1175/XVI


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge



 

D.L. 3 novembre 2008, n. 171,
Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, convertito,
con modificazioni, dalla legge
30 dicembre 2008, n. 205

 

Schede di lettura

 

 

 

 

n. 87/2

 

 

20 gennaio 2009

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Agricoltura

 

SIWEB

 

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File: D08171b.doc

 

 

 


INDICE

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero)          3

§      Articolo 1-bis  (Fondo di solidarietà)                                                                7

§      Articolo 1-ter (Proroga di agevolazioni previdenziali)                                      9

§      Articolo 2 (Assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato)              12

§      Articolo 2-bis (Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia ed al biogas nei processi di distillazione)                                                                                15

§      Articolo 3  (Disposizioni in materia di enti irrigui)                                           19

§      Articolo 4 (Programma SFOP)                                                                      29

§      Articolo 4-bis  (Differimento di termine)                                                         31

§      Articolo 4-ter  (Semplificazione delle procedure relative alle concessioni di acqua ad uso di acquacoltura)                                                                                                 33

§      Articolo 4-quater  (Disposizioni in materia di canoni concessori  per le attività di pesca e acquacoltura)(*)                                                                                             34

§      Articolo 4-quinquies (Semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole)     36

§      Articolo 4-sexies   (Semplificazione del settore pesca)                                39

§      Articolo 4-septies  (Esenzione da obbligo di certificazione)                          42

§      Articolo 4-octies  (Accordi di filiera)                                                               44

§      Articolo 4-novies   (Convenzioni con le pubbliche amministrazioni e affidamento di lavori)     47

§      Articolo 4-decies (Contrasto agli incendi boschivi)                                       49

§      Articolo 4-undecies (Esclusione dei piani di gestione forestale di livello locale dalla valutazione ambientale strategica - VAS)                                                                        50

§      Articolo 4-duodecies (OIi minerali impiegati nei lavori agricoli)                    52

§      Articolo 4-terdecies (Interventi nel settore della produzione agricola)          54

§      Articolo 4-quaterdecies  (Misure a sostegno del settore olivicolo-oleario)   57

§      Articolo 4-quinquiesdecies (Disposizioni per la produzione della “mozzarella di bufala campana” DOP)                                                                                                             59

§      Articolo 4-sexiesdecies  (Consigli di amministrazione di enti e società controllati o vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)                                 60

§      Articolo 4-septiesdecies (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di contenziosi con l'INPS) (*)                 71

 

 


Schede di lettura

 


 

Articolo 1
(Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero)


1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: ”1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e dell'articolo 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 per gli anni 2008 e 2009, un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti”;

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: ”1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 379 del 28 dicembre 2006”;

c) al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: “o di lavoro autonomo” sono soppresse;

2) il terzo periodo è soppresso;

[3) all'ultimo periodo, le parole: “e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009” sono sostituite dalle seguenti: “40 milioni di euro per l'anno 2008 e 41 milioni di euro per l'anno 2009”.] (*)

2. I commi 380 e 381 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati».

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(*)  Numero soppresso dall'art. 22, comma 2, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.


 

 

L’articolo 1 modifica, in relazione alle condizioni poste dalla Commissione europea con la decisione C(2008) 668 del 13 febbraio 2008, la normativa sulla detassazione degli investimenti in pubblicità delle imprese agricole ed agroalimentari, contenuta nell’art. 1, commi 1088-1092, della legge finanziaria 2007[1].

In particolare, con la lettera a) si sostituisce (nuovo comma 1088) il meccanismo che prevedeva la detassazione, per tre periodi d’imposta, del 25 per cento del reddito di impresa per gli investimenti in pubblicità agroalimentare realizzata sui mercati esteri, con quello del credito di imposta, riconosciuto nella misura del 50% e per due periodi d’imposta (2008 e 2009), degli investimenti in attività di promozione di prodotti agricoli o agroalimentari di qualità effettuate in altri Stati membri dell’UE o in Paesi terzi.

Si segnala che, ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del decreto legge n. 185/2008[2] i crediti d’imposta vigenti alla data del 29 novembre 2008 sono soggetti alla procedura del monitoraggio.

Scompare la specifica agevolazione riservata ai prodotti oggetto di intese di filiera o contratti quadro, ma viene altresì aggiunta la condizione che la promozione non sia rivolta a singoli marchi commerciali o riferita direttamente a singole imprese; resta invece fermo che l’investimento sia eccedente rispetto agli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti.

Inoltre con la lettera b) (nuovo comma 1089), si escludono dalla agevolazione le grandi imprese del settore, per le quali il credito d’imposta viene riconosciuto solo nei limiti del regime di aiuti considerati de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998 del 2006, che si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 e che stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non debba superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari[3].

Si corregge poi con la lettera c) (comma 1090) la previsione della agevolazione per coloro che esercitano attività di lavoro autonomo, in quanto evidentemente non rientranti tra le imprese o gli imprenditori agricoli.

Infine, conseguentemente alla sostituzione del regime di detassazione con quello del credito di imposta, viene eliminata la possibilità di optare per la detassazione da parte degli imprenditori agricoli.

Per effetto delle modifiche apportate con la legge di conversione, il creditodi impostaè esteso anche ai Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari e dei vini a denominazione protetta o indicazione geografica.

Viene inoltre aggiornato il riferimento alla normativa comunitaria recante la definizione di piccole e medie imprese (contenuta adesso nell’allegato I al Regolamento CE n. 800/2008) e si precisa che il credito di imposta è riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate dall’art. 1, comma 1090, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), che sono pari a 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

A questo proposito la legge di conversione n. 205/2008, novellando il citato comma 1090, aveva previsto l’aumento a 41 milioni di euro del limite di spesa per il 2009; la relativa disposizione (art. 1, comma 1, lettera c), n. 3) è stata peraltro soppressa con effetto dal giorno stesso della sua entrata in vigore (31 dicembre 2008) dall’art. 22, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, attualmente all’esame del Senato (A.S. 1305).

 

I Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari fanno parte del sistema di controllo e vigilanza delle produzioni tutelate da una DOP o IGP delineato dall’art. 53 della legge n. 128/98 (legge comunitaria 1995-1997)[4], che in particolare con i commi 15 e seguenti, attribuisce alle strutture consortili funzioni generali di tutela, promozione, valorizzazione, informazione dei consumatori e cura generale degli interessi legati alla produzione protetta, nonché di collaborazione alle attività di vigilanza, tutela e salvaguardia della produzione stessa; agli agenti vigilatori dipendenti dai Consorzi, nell’esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

L’attività di vigilanza consentita ai consorzi è stata disciplinata con il D.M. 12 ottobre 2000[5] ove si stabilisce che tale attività, che deve avvenire in collaborazione con l’Ispettorato centrale repressione frodi (ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari) è sostanzialmente diretta al controllo della fase di commercializzazione e consiste sia nella verifica che i prodotti già certificati dagli organismi di controllo rispondano ai requisiti enunciati nel disciplinare, sia nell’accertamento che il mercato non venga turbato da prodotti similari che traggano in inganno i consumatori. Il DM pone inoltre il divieto assoluto per gli agenti vigilatori dei consorzi di effettuare attività di verifica sugli organismi di controllo o di autocontrollo sulle produzioni.

Quanto ai requisiti di rappresentatività necessari per il riconoscimento dei consorzi, con il D.M. 12 aprile 2000[6] viene richiesto che negli organi sociali consortili siano rappresentati anche i produttori e trasformatori della filiera.

La disciplina dei consorzi di tutela delle produzioni di vini DOC e DOCG e IGT è contenuta nella legge n. 164/1992[7] che consente la costituzione su base volontaria di consorzi per la valorizzazione e cura generale degli interessi di ciascuna denominazione (art. 19); lo svolgimento della propria attività per più denominazioni è consentito per denominazioni in tutto o in parte coincidenti. In mancanza peraltro della costituzione del consorzio, la tutela della denominazione deve essere assicurata con la istituzione, presso le camere di commercio, di un consiglio interprofessionale (art. 20).

Ai consorzi è inoltre consentito di collaborare alla vigilanza sull’applicazione della legge 164 nei confronti dei propri affiliati, purché in possesso dell’autorizzazione ministeriale che si ottiene in presenza dei requisiti enumerati dall’art. 19 della legge, ivi compresi quelli di rappresentatività dei produttori e della superficie iscritta all’albo dei vigneti (per le DOC o DOCG) o all’elenco delle vigne (per le IGT).

Le disposizioni attuative sono state definite con il D.M. n. 256/97[8] che specifica il contenuto obbligatorio dello statuto consortile, gli elementi validi per il calcolo della rappresentatività del consorzio, le modalità per richiedere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di vigilanza ed alle altre funzioni di tutela.

 

 

 

 

 


 

Articolo 1-bis
(Fondo di solidarietà)

 

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2008, della somma di euro 66 milioni. Al relativo onere si provvede, quanto a 65 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al precedente periodo, e, quanto a 1 milione di euro, con la parziale utilizzazione delle disponibilità già destinate al Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al precedente periodo.

 

 

L’articolo 1-bis incrementa di 66 milioni di euro per il 2008 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 102/2004.

 

Il Fondo di solidarietà nazionale, attualmente disciplinato dall’art. 15 del D.Lgs. n. 102/2004[9], è lo strumento attraverso il quale vengono finanziati gli interventi di sostegno alle imprese agricole in conseguenza del verificarsi di calamità naturali e di condizioni climatiche di particolare gravità.

A seguito del riordino operato con il citato decreto legislativo il Fondo, pur mantenendo la veste di conto infruttifero aperto presso la Tesoreria ed intestato al Ministero delle politiche agricole, ha visto la propria dotazione suddivisa in due distinti capitoli, l’uno iscritto nello stato di previsione del dicastero agricolo, denominato Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, l’altro iscritto nella tabella del dicastero dell’economia, e denominato Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori.

Il D.Lgs. n. 102/2004 ha infatti inteso incentivare promuovere soprattutto il ricorso al sistema assicurativo agevolato, che è assurto a finalità primaria degli interventi del Fondo, il quale (art. 1, comma 1) ha “l’obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione…”, ovvero di dare nuovo impulso all’assicurazione dai rischi meteorologici; la politica di incentivazione dei contratti assicurativi (interventi ex ante), è definita dai primi cinque articoli del capo I del decreto legislativo n. 102.

Il Mipaaf pertanto gestisce le risorse stanziate sul Cap. 7439 della UPB 1.1.6 destinate ad incentivare la stipula dei contratti assicurativi che, in quanto classificate come interventi di sostegno dell’economia dal comma 84 della legge 311/2004 (Finanziaria 2005), possono annualmente essere rifinanziate in tabella D della legge finanziaria.

 

L’articolo in esame incrementa di 66 milioni di euro per il 2008 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, utilizzando per 65 milioni di euro le residue disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola[10], e per 1 milione di euro le somme già destinate al Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La dotazione del Fondo di solidarietà per il 2008, in precedenza pari a 220 milioni di euro, a seguito dell’ultimo rifinanziamento operato con la tabella D della legge finanziaria 2008, è quindi rideterminata in 286 milioni di euro.

 

 


 

Articolo 1-ter
(Proroga di agevolazioni previdenziali)

 

1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, fino al 31 marzo 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: articolo 1, comma 289, quanto a 7,6 milioni di euro; articolo 1, comma 936, quanto a 23,9 milioni di euro; articolo 1, comma 1075, quanto a 20 milioni di euro.

 

 

L’articolo 1-ter, al primo periodo, dispone che, fino al 31 marzo 2009, le agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, commi da 5 a 5-ter, della L. 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, si applichino nelle misure (più favorevoli)stabilite dall’articolo 01, comma 2, del D.L. 2/2006[11].

 

Si tratta, ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 9, della disciplina concernente le agevolazioni contributive per le imprese agricoledi zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate. Più specificamente, tale articolo, così come modificato dall’articolo 11, comma 27, della L. 537/1993[12], prevede una riduzione percentuale dei premi e dei contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato, operanti:

-        nei territori montani particolarmente svantaggiati di cui all'articolo 9, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601[13], e cioè i territori dei comuni situati ad una altitudine di almeno 700 metri, i territori compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale e quelli facenti parte di comprensori di bonifica montana. Per tali territori i richiamati contributi sono fissati nella misura del 20% a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 25% a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 30% a decorrere dal 1° ottobre 1996;

-        nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della L. 984/1977[14], per le quali i richiamati contributi sono fissati nella misura del 30% a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 40% a decorrere dal 1° ottobre 1995, del 60% a decorrere dal 1° ottobre 1996.

Tali agevolazioni non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento (comma 5-bis), e si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro (comma 5-ter).

Successivamente, il menzionato articolo 01, comma 2, del D.L. 2/2006, ha disposto, dal 1° gennaio 2006, per il triennio 2006-2008, una rideterminazione delle richiamate agevolazioni contributive, rendendole ancora più vantaggiose, prevedendo che:

-        nei territori montani particolarmente svantaggiati lo sgravio contributivo spetta nella misura del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro;

-        nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, lo sgravio contributivo compete nella misura del 68%dei contributi a carico del datore di lavoro.

 

Il secondo periodo reca la copertura finanziaria della disposizione in esame. In particolare, all’onere derivante da tale disposizione, pari a 51,5 milioni di euro per il 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa recate dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), concernenti:

§      il credito d'imposta, alle imprese agricole e agroalimentari soggette al regime obbligatorio di certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, operante per il triennio 2007-2009 e pari al 50% del totale delle spese sostenute ai fini dell'ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni di conformità (articolo 1, comma 289, della L. 296/2006). Per tale autorizzazione di spesa è disposta una riduzione di 7,6 milioni di euro;

§      l’incremento di 20 milioni di euro per l’anno 2007 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a favore del Fondo a sostegno del made in Italy istituitodalla legge finanziaria per il 2004, incremento finalizzato anche a favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese, attraverso l’adozione di strumenti di marchio consortili aventi natura privatistica (articolo 1, comma 936, della richiamata L. 296/2006).Per tale autorizzazione di spesa è disposta una riduzione di 23,9 milioni di euro;

§      il credito d’imposta agli imprenditori agricoli rientranti nella definizione codicistica di cui all’art. 2135 c.c., nonché alle cooperative e loro consorzi che rispondono ai requisiti di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 228/2001, spettante, nell'ambito delle disponibilità complessive del credito d'imposta di cui al comma 271 della L. 296/2006, nei limiti di 10 milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (articolo 1, comma 1075 della L. 296/2006). Per tale autorizzazione di spesa è disposta una riduzione di 20 milioni di euro.

Il beneficio è quello definito nel comma 271 della medesima L. 296/2006, che consente alle imprese che effettuano investimenti attraverso l'acquisizione di nuovi beni strumentali nelle “aree svantaggiate” del Mezzogiorno di avvalersi di un credito d’imposta per un periodo di sette anni (periodo 2007-2013), nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per lo stesso periodo. Tale agevolazione non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

 

 


 

Articolo 2
(Assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato)

 

1. Per i quantitativi del contingente del biodiesel del programma pluriennale di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 26, comma 4-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, assegnati agli operatori nel corso dell'anno 2008, il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali, ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per essere immessi in consumo, è prorogato al 30 giugno 2009.

 

 

L’articolo 2 proroga dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine per l’utilizzazione, secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente, del contingente di biodiesel soggetto ad accisa agevolata assegnato agli operatori nel 2008.

L’articolo 22-bis del D.lgs. n. 504/1995[15], introdotto dall’art. 1, comma 371, della legge finanziaria 2007, ha disposto una agevolazione sulle accise per la produzione di biodiesel, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, valido per il periodo 2007-2010. L’aliquota agevolata è pari ad un’aliquota del 20% della corrispondente accisa applicata sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I al medesimo testo unico.

Il citato art. 22-bis del D.Lgs. n. 504/1995 è stato ampiamente modificato con l’art. 26, comma 4-ter, del D.L. n. 159/2007[16].

In particolare, l’agevolazione è stata estesa alla semplice produzione di biodiesel, destinato ad essere utilizzato anche tal quale e non più solo se miscelato al gasolio e destinato all’autotrazione, come previsto nella formulazione originaria della norma. Si sono inoltre definite le modalità per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale, nonché per la riassegnazione dei quantitativi del contingente agevolato non utilizzati entro l’anno di riferimento, e cioè non immessi al consumo, se trattasi di biodiesel destinato ad essere usato tal quale, ovvero non ancora miscelati con gasolio o trasferiti negli impianti di miscelazione. Si è infine demandato ad un decreto interministeriale di definire le disposizioni attuative[17], in particolare per quanto riguarda:

-        i requisiti che gli operatori ed i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale agevolato;

-        le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova e le percentuali di miscelazione consentite;

-        i criteri per l’assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale, dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro;

-        le modalità per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale;

-        le forme di garanzia che i soggetti partecipanti al programma devono fornire per il versamento della maggiore accisa eventualmente dovuta per i quantitativi assegnati e non utilizzati entro l’anno di assegnazione.

L’efficacia delle disposizioni di cui sopra è stata subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. Detta autorizzazione è intervenuta con la decisione C(2008) 850 def dell’11 marzo 2008, con la quale è stato autorizzato il regime di aiuto n. 326/2007 relativo al biodiesel.

Con il D.M. 3 settembre 2008, n. 156[18], adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, è stato quindi approvato il regolamento sulle modalità di applicazione dell’accisa per il contingente di biodiesel agevolato ai sensi dell’art. 22-bis del D.Lgs. n. 504/1995.

 

L’articolo in commento, in considerazione del fatto che il regolamento di applicazione è entrato in vigore solo il 13 ottobre 2008 e che l’assegnazione del contingente agevolato per il 2008 non era ancora intervenuta alla data di presentazione del D.L., differisce dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine per l’utilizzazione da parte degli operatori dei quantitativi del contingente agevolato loro assegnati per l’anno 2008. Le assegnazioni per l’anno 2008, infatti, sono state disposte con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 70202/ACVCT/V del 29 dicembre 2008.

Più precisamente è prorogato il termine:

§      per miscelare i quantitativi di biodiesel agevolato con il gasolio o per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionale;

§      per immettere al consumo i quantitativi agevolati di biodiesel destinato ad essere usato tal quale.

 

 


 

Articolo 2-bis
(Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia ed al biogas nei processi di distillazione)

 

1. Le vinacce vergini, nonché le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. E' sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

 

L’articolo 2-bis attribuisce la qualifica di sottoprodotti, qualora destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo:

§      alle vinacce vergini e alle vinacce esauste e ai loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi[19] derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico-fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione;

§      al biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione.

 

Lo stesso articolo assoggetta l’utilizzo di tali sottoprodotti alla disciplina dei combustibili recata dalla sezione 4 (nel caso delle vinacce) e dalla sezione 6 (nel caso del biogas) della parte II dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006.

Si ricorda, in proposito, che l'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 reca la disciplina dei combustibili utilizzabili negli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del medesimo decreto[20]. In particolare la parte II dell'allegato disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili e metodi di misura. La sezione 4 della parte II reca le caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo, mentre la sezione 6 le caratteristiche e le condizioni di utilizzo del biogas.

Relativamente alle vinacce, si fa notare che la lettera e) del numero 1 della sezione 4 contempla, tra i combustibili ammessi, il “materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli”.

Relativamente al biogas, invece, la sezione 6 dispone, tra l’altro, che il biogas deve provenire dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche non costituite da rifiuti. In particolare non deve essere prodotto da discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti a matrice organica. Il biogas derivante dai rifiuti può essere utilizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti.

 

Si fa notare che tale articolo consente di accogliere quanto richiesto dalla 13a Commissione del Senato con l’approvazione della risoluzione Fluttero n. 7/00002[21].

Come segnalato nella risoluzione, infatti, la norma in esame consentirà di superare le “gravi difficoltà che si stanno riscontrando in particolare in Sicilia, poiché la più grande distilleria presente è oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo in quanto ritenuta priva delle prescritte autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti, ed in particolare delle vinacce”. Si tratta della distilleria Bertolino[22] di Partinico, che rappresenta una delle distillerie maggiori d’Europa, e che è stata nel corso degli ultimi anni oggetto di numerosi provvedimenti di sequestro a causa delle emissioni ritenute eccessivamente inquinanti[23].

Relativamente alla nozione di sottoprodotto, in cui la norma in esame include le vinacce ed il biogas derivante dalle borlande della distillazione, si ricorda che essa è contenuta nell’art. 183, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 152/2006.

In particolare, ai sensi del predetto articolo, sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;

2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;

3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale, ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;

5) abbiano un valore economico di mercato.

Si segnala, inoltre, che, l’art. 5 della nuova direttiva rifiuti 2008/98/CE ha introdotto anche nell’ordinamento comunitario la nozione di sottoprodotto.

Secondo tale articolo, una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo può non essere considerato rifiuto bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;

b) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

 

Resta pertanto da valutare, sulla base del principio di precauzione, se l’attribuzione della qualifica di sottoprodotti alle vinacce e ai loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, nonché al biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione sia completamente rispondente ai criteri sopra descritti.

 

 

 


 

Articolo 3
(Disposizioni in materia di enti irrigui)


1. Al fine di concorrere agli oneri della gestione ordinaria è attributo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), un contributo straordinario dell'importo massimo di 5.600.000 euro, previo corrispondente versamento all'entrata degli interessi attivi di cui all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che, conseguentemente, non vengono più utilizzati per gli scopi previsti dal medesimo comma 6.

2. Al fine di garantire la gestione ordinaria del servizio pubblico essenziale di irrigazione e di distribuzione di acqua ed in considerazione dell'eccezionalità dell'esposizione debitoria dell'EIPLI, fino alla data del 31 marzo 2009 le somme erogate ai sensi del comma 1 non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile d'ufficio dal giudice.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2, l'organo esecutivo dell'EIPLI destina le somme erogate esclusivamente alla gestione ordinaria, previa individuazione delle finalità e quantificazione degli importi con deliberazione da adottarsi ogni tre mesi e da notificarsi al tesoriere. Il medesimo organo non emette, altresì, mandati a titolo diverso da quello in tale modo vincolato, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso.

3-bis. Il termine del 31 marzo 2009, di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per quel che riguarda l'EIPLI, è prorogato al 31 marzo 2010. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2009 e a 50.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2009 e 2010, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

4. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e industriali, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole: “è prorogato di sette anni” sono sostituite dalle seguenti: “è prorogato di otto anni”.

4-bis. Dal 1° gennaio 2009 entrano in vigore, a favore dell'EIPLI, le tariffe relative alla componente industriale per l'acqua all'ingrosso, come determinate, in data 29 aprile 2008, dal comitato di coordinamento ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Per la tariffa irrigua, il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 30 giugno 2009.

5. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 4, pari a 271.240 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

5-bis. Gli enti pubblici irrigui nazionali e le società partecipate, anche parzialmente, dagli stessi hanno la facoltà di provvedere alla realizzazione e alla gestione di impianti per la produzione di energia idroelettrica. A tale fine si applicano le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e i termini decorrono dalle date di presentazione delle domande.

5-ter. All'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Per la medesima finalità, per l'anno 2009 è assegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la somma di 860.000 euro. Al relativo onere si provvede, quanto a 660.000 euro, mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e, quanto a 200.000 euro, mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”.

5-quater. Per favorire la migliore attuazione dei programmi di realizzazione di infrastrutture irrigue di interesse nazionale nelle aree sottoutilizzate, il commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, provvede, nell'ambito delle economie di spesa realizzate sui fondi assegnati, al finanziamento delle relative progettazioni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.


 

 

I commi da 1 a 3 dell’articolo in esame dispongono l’erogazione di un contributo straordinario nell’importo massimo di 5.600.000 Euro all’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), modificando le disposizioni dell’art. 26, comma 6, del D.L. n. 248/2007[24], che prevedono una procedura finalizzata al recupero di risorse finanziarie da destinare alla erogazione di un contributo straordinario all’EIPLI.

L’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) - istituito nel 1947 con il D.Lgs.cps n. 281, come persona giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura ‑ gestisce otto dighe, alle quali vanno aggiunte alcune centinaia di chilometri di canali di adduzione. L'attività dell'ente è finalizzata a far fronte alle esigenze potabili delle popolazioni della Puglia e della Basilicata, al fabbisogno irriguo di vasti comprensori delle stesse regioni, nonché di agglomerati industriali. L’EIPLI è da tempo amministrato da un Commissario straordinario.

L’art. 1, comma 1055, della L. 296/2006 (finanziaria 2007) ha dettato disposizioni volte a portare a risanamento l’EIPLI, e concludere infine l’operazione con la trasformazione dell’ente in società per azioni.

Entro la data del 30 settembre 2007 avrebbero dovuto essere espletate le seguenti attività:

-        puntuale ricognizione da parte del Commissario straordinario sulla situazione debitoria dell’ente;

-        definizione da parte del medesimo Commissario e dei creditori di  un piano di rientro da trasmettere al dicastero agricolo.

Sulla base del piano di rientro il Ministero delle politiche agricole stabilisce le procedure, sia amministrative che finanziarie, per il risanamento, restando nel frattempo sospesa ogni procedura esecutiva e giudiziaria avverso l’ente. Successivamente, concluso il risanamento, il Ministro per le politiche agricole procede alla trasformazione dell’ente in s.p.a con partecipazione dello Stato e delle regioni che vi abbiano interesse. Alla trasformazione si procede con decreto del Ministro d’intesa con le tre regioni, Puglia, Basilicata e Campania. Per consentire la prosecuzione delle attività dell’Ente, l’ultimo periodo del comma citato ha disposto un’autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro per l’anno 2007.

L’art. 26, comma 6, del D.L. 248/2007 ha quindi differito al 30 aprile 2008 il termine per la definizione del piano di rientro previsto nell’art. 1, comma 1055, della legge finanziaria 2007, che dovrà tenere conto della rideterminazione delle tariffe per i vari usi dell’acqua, della quale è incaricato un Comitato costituito con Accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata. La norma prevede anche l’ipotesi che la rideterminazione delle tariffe non avvenga entro il termine prorogato, disponendo in tal caso l’intervento sostitutivo del Commissario straordinario dell’ente nei successivi quindici giorni. Il Commissario è stato anche autorizzato a prorogare sino al 30 giugno 2008, nei limiti delle risorse disponibili dell’Ente, i contratti in essere per la gestione degli impianti; detto termine è stato prorogato prima al 31 dicembre 2008 dall’art. 4-bis, comma 13, del D.L. 3 giugno 2008, n. 97 (convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129) e quindi al 30 giugno 2009 dall’art. 23 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, attualmente all’esame del Senato (A.S. 1305).

La norma prevede inoltre una procedura volta al recupero di risorse finanziarie da destinare alla erogazione di un contributo straordinario all’ EIPLI, nonché al risanamento del bilancio dell’Ente irriguo umbro-toscano di cui all’art. 1, comma 1056, della Legge n. 296/2006.

Detta procedura è così articolata: il MIPAAF effettua entro il 30 aprile 2008 una ricognizione sull’esecuzione dei progetti finanziati per opere irrigue realizzate o in corso di collaudo finale, allo scopo di verificare l’ammontare degli interessi attivi maturati sui depositi fruttiferi accesi dagli Enti irrigui e non necessari per il completamento delle opere; tali somme, versate come prevede la normativa vigente alle entrate diverse del bilancio dello Stato, saranno riassegnate al MIPAAF per la erogazione di un contributo all’EIPLI, facendo tuttavia salvo “quanto necessario per il risanamento per il bilancio” dell’Ente irriguo umbro-toscano, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso Ente.

Si ricorda infine che l’EIPLI era stato incluso, ai sensi dell’art. 2, comma 636, della L. 244/2007 (finanziaria 2008) nell’elenco degli enti da riordinare o sopprimere per finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche. L’art. 26 (cd. “taglia enti”) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 ha disposto peraltro l’abrogazione del citato comma 636 dell’art. 2, prevedendo una diversa procedura, che dovrebbe concludersi entro il 31 marzo 2009, per il riordino o la soppressione degli enti pubblici non economici.

Il comma 1 dell’articolo in esame assegna all’EIPLI un contributo straordinario dell’importo massimo di 5.600 milioni di euro per far fronte agli oneri della gestione ordinaria in corso, attingendo alle risorse recuperate ai sensi dell’art. 26, co. 6 del D.L. n. 248/2007, e consistenti (v. supra) negli interessi attivi maturati sui depositi fruttiferi accesi dagli Enti irrigui e non necessari al completamento delle opere. La norma precisa che, conseguentemente, tali interessi non vengono più utilizzati per gli scopi previsti dal medesimo art. 26, comma 6, del D.L. n. 248: si ricorda che tale disposizione prevede che le somme recuperate vengano riassegnate al MIPAAF per la erogazione di un contributo all’EIPLI, facendo tuttavia salvo “quanto necessario per il risanamento per il bilancio” dell’Ente irriguo umbro-toscano, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso Ente[25].

Nella relazione illustrativa l’urgenza del contributo viene correlata con la necessità di evitare che le imprese che gestiscono ed effettuano la manutenzione dell’adduttore del Sinni sospendano la propria attività in conseguenza della elevata esposizione finanziaria, causando la interruzione della distribuzione idrica da parte dell’EIPLI. La relazione precisa altresì che il contributo straordinario è definito nell’importo necessario a far fronte alla gestione sino al 31 dicembre 2008.

Il comma 2 sospende fino al 31 marzo 2009 ogni azione esecutiva sulle somme erogate ai sensi del comma 1 (5,6 milioni di euro), che dovranno essere destinate alla gestione ordinaria. Eventuali azioni esecutive che abbiano ad oggetto tali somme dovranno essere dichiarate nulle d’ufficio dal giudice.

Si ricorda che l'espropriazione forzata inizia con l’atto di pignoramento che consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi (art. 492 c.p.c.).

Si sottolinea altresì che l’impignorabilità di somme ed entrate degli enti pubblici è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 138 del 1981), purché si tratti di somme destinate, da apposita disposizione di legge o da un provvedimento amministrativo che trovi nella legge fondamento, ad un pubblico servizio, ovvero all'espletamento di esso, o di soddisfacimento di specifiche finalità pubbliche, nel senso di creare un diretto collegamento tra quelle entrate e determinati servizi pubblici o specifici fini pubblici.

 

La relazione illustrativa al d.d.l. di conversione (A.S. 1175) precisa che il termine del 31 marzo 2009 è stato definito in armonia con il termine fissato dall’art. 26 del D.L. n. 112/2008 per il riordino degli enti pubblici non economici. Sul punto è intervenuto tuttavia il comma 3-bis, introdotto dalla legge di conversione, che prorogaal 31 marzo 2010,per quanto riguarda l’EIPLI, il predetto termine entro il quale gli enti pubblici non economici devono essere riordinati o soppressi. Il comma provvede altresì alla copertura finanziaria degli oneri relativi alla prosecuzione dell’attività dell’EIPLI, valutati in 100.000 euro per il 2009 ed in 50.000 euro per il 2010, mediante riduzione “dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 227/2001”: la norma citata dispone la equiparazione agli imprenditori agricoli per le cooperative e loro consorzi che forniscono servizi nel settore selvicolturale e la relativa norma di copertura degli oneri (conseguenti alla estensione ai predetti soggetti delle agevolazioni fiscali previste per gli imprenditori agricoli) è collocata nel successivo art. 14 del D.Lgs. n. 227/2001.

Il comma 3, per circoscrivere l’ambito del divieto di esecuzione forzata posto dal comma 2, impone all’organo esecutivo dell’EIPLI di destinare esclusivamente alla gestione ordinaria il contributo statale: a tal fine, ogni tre mesi, tale organo dovrà individuare le finalità dell’impiego del contributo ed i relativi importi, dandone comunicazione al tesoriere. Nell’erogazione delle somme è dunque eliminata ogni discrezionalità, dovendosi seguire rigorosamente l’ordine cronologico delle fatture ovvero delle deliberazioni di impegno approvate dall’Ente.

Il comma 4-bis stabilisce che dal 1° gennaio 2009 entrano in vigore le tariffe da corrispondere all’EIPLI relativamente alla componente industriale per l’acqua all’ingrosso, nella misura determinata in data 29 aprile 2008 dal Comitato di coordinamento, secondo le previsioni dell’art. 26, comma 6, del D.L. n. 248/2007 (v. supra); per la tariffa irrigua detto termine è fissato al 30 giugno 2009.

 

I commi 4 e 5 prorogano per un anno l’attività dell’Ente irriguo umbro-toscano.

L'Ente irriguo umbro-toscano, istituito dalla legge 18 ottobre 1961, n. 1048 per la durata di trenta anni, è un ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali. Successivamente alla scadenza del termine originariamente previsto (7 novembre 1991), l’Ente ha potuto continuare ad operare in virtù di una serie di proroghe, l’ultima delle quali al 7 novembre 2008[26].

Si ricorda che l’Ente era stato incluso, ai sensi dell’art. 2, comma 636, della L. 244/2007 (finanziaria 2008) nell’elenco degli enti da riordinare o sopprimere per finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche. L’art. 26 (cd. “taglia enti”) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 ha disposto peraltro l’abrogazione del citato comma 636 dell’art. 2, prevedendo una diversa procedura per il riordino o la soppressione degli enti pubblici non economici.

 

Il comma 4, modificando l’art. 5, comma 1, del D.L. n. 381/2001, proroga dal 7 novembre 2008 al 7 novembre 2009 la durata dell’Ente irriguo umbro-toscano.

Il comma 5 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga dell’attività dell’Ente irriguo umbro-toscano, valutati in 271.240 euro per l’anno 2009, attingendo all’autorizzazione di spesa disposta dall’art. 5, comma 3-ter, del D.L. n. 202/2005 per gli imprenditori avicoli danneggiati dall’influenza aviaria.

 

Il comma 5-bis autorizza gli enti pubblici irrigui nazionali e le società anche parzialmente partecipate dagli stessi a provvedere alla realizzazione ed alla gestione degli impianti per la produzione di energia elettrica.

A tal fine vengono applicate le procedure previste dal comma 1 dell'articolo 166 del D.Lgs. n. 152/2006 per i consorzi di bonifica ed irrigazione.

Viene altresì previsto che i termini indicati nella normativa richiamata decorrono dalle date di presentazione delle domande.

Si ricorda che l’art. 166, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 attribuisce numerose facoltà ai consorzi di bonifica ed irrigazione. Questi, infatti, nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di:

-        realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo; gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue; gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica;

-        utilizzare, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive.

 

Lo stesso comma 1 prevede, inoltre, che l'Autorità di bacino esprima entro centoventi giorni la propria determinazione e che, trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. L’ultimo periodo del comma prevede, infine, che “per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775”.

 

Il comma 5-ter, introdotto dal Senato, assegna al Ministero dellepolitiche agricole, alimentari e forestali la somma di 860.000 euro per la prosecuzione nel 2009 del servizio di somministrazione di lavoro presso l’amministrazione centrale del Ministero, prosecuzione già autorizzata per il 2008 dall’art. 26, comma 7 del D.L. n. 248/2007[27].

Al relativo onere si provvede, quanto a 660.000 euro, mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del D.L. 202/2005[28] e, quanto a 200.000 euro, mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 227/2001[29].

 

L’art. 26, comma 7, del D.L. n. 248/2007 ha autorizzatoil Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad utilizzare, nel limite di 2 milioni di euro per il 2008, le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato (art. 1, comma 1072, della L. n. 296/2006) per la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro presso l’amministrazione centrale del Ministero, al fine di assicurare la continuità di funzionamento dell’amministrazione stessa.

Il ricorso al servizio di somministrazione di lavoro dovrà da una parte essere contenuto “nei limiti utilizzati nel corso dell’anno 2007”, formula con la quale non è del tutto chiaro se si intenda fare riferimento alle unità di personale utilizzate ovvero alla relativa spesa; dall’altra potrà avvenire anche in deroga a quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni): si ricorda a questo proposito che il comma 2 del citato art. 36 consente alle pubbliche amministrazioni di avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione ed impiego del personale solo per esigenze temporanee ed eccezionali, previo esperimento delle procedure inerenti l’assegnazione di personale e previa valutazione circa la possibilità di esternalizzazione e appalto dei servizi.

Si ricorda che il contratto di somministrazione di lavoro, introdotto dal D.Lgs. 276/2003, può essere concluso da ogni soggetto (utilizzatore) che si rivolga ad altro soggetto (somministratore) a ciò autorizzato dal Ministero del lavoro.

Il contratto di somministrazione in sostanza sostituisce il contratto di fornitura di lavoro interinale (la cui disciplina viene contestualmente abrogata). Pertanto le agenzie di somministrazione hanno preso il posto delle vecchie agenzie di lavoro temporaneo.

Attualmente, in seguito all’abrogazione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato, stabilita dall’articolo 1, comma 46, della L. 247/2007, l’ordinamento prevede il solo contratto di somministrazione a tempo determinato. In particolare, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa ogniqualvolta ricorrano ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. Si affida alla contrattazione collettiva il compito dell’eventuale individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato.

 

Il comma 5-quater consente di utilizzare le economie di spesa che si verifichino sui fondi assegnati al Commissario ad acta, di cui al D.L. n. 32/1995, art. 19 co. 5, destinati fondamentalmente allo sviluppo del sistema irriguo nazionale, per la progettazione di infrastrutture irrigue purché di interesse nazionale e localizzate nelle aree sottoutilizzate.

Un decreto del Ministro delle politiche agricole dovrà definire le modalità di finanziamento dei progetti.

 

In merito va menzionato l’art. 2, comma 133 della legge finanziaria 2008[30] che riservava una quota, pari a 5 milioni di euro annuali per ciascun anno del triennio 2008-2010 delle somme assegnate dalla precedente legge finanziaria 2007[31] al Piano irriguo nazionale, alle “attività di progettazione” in modo da consentire l’immissione nel circuito delle opere finanziabili anche di progetti esclusi perché carenti su questo versante.

 

L'art. 19 comma 5, del decreto-legge n. 32/1995[32] ha introdotto la figura del Commissario ad acta per la gestione di tutte le attività attribuite al Ministero, già di competenza dell’ex Agensud, rientranti nella materia delle opere irrigue e degli invasi strettamente finalizzati all'agricoltura già assegnata al dicastero agricolo dall’art. 10, co. 6 del D.lgs. n. 96/1993[33]. Tale Commissario, che esercita i poteri e osserva le procedure di cui all'articolo 9 del D.lgs. n. 96/1993[34] e che deve riferire trimestralmente al CIPE sul suo operato, ha in particolare la gestione delle opere della “gestione separata”, intendendosi per tali le attività a suo tempo previste dal D.L. n. 581/84 (per la prosecuzione dell’intervento straordinario nel mezzogiorno), che l’Agensud aveva ereditato dalla Cassa per il mezzogiorno e che ha dovuto gestire separatamente sia sotto il profilo organizzativo che contabile sulla base dell’art. 5, co. 1 della legge n. 64/1986 di Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché dei progetti trasferiti dal Commissario liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (Agensud) ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 96/1993, sull’assegnazione alle amministrazioni competenti delle attività, funzioni e beni strumentali dell’Agenzia per il Mezzogiorno (comma 3).

Le competenze del Commissario ad acta sono state poi estese dalla semplice gestione anche alla programmazione di infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale nelle aree sottoutilizzate dall’art. 15 del D.L. n. 244/95[35].

Relativamente alle risorse di maggior rilievo attribuite al Commissario ad acta[36] in materia irrigua vanno menzionati i 539,108 milioni di euro che il CIPE con proprie delibere gli ha complessivamente assegnato per la gestione delle 1.080 opere ex Agensud; a questi vanno aggiunti i 478,603 milioni di euro riservati alle 39 nuove opere di completamento delle infrastrutture irrigue delle aree sottoutilizzate (progettate sulla base del D.L. n. 244/95, art. 15 e finanziate dalle leggi nn. 341/95, 135/97, 208/98).

Per il Piano irriguo, ovvero il “Programma per l’approvvigionamento idrico in agricoltura e lo sviluppo dell’irrigazione”, nel quale sono elencate 23 opere localizzate nelle regioni meridionali, la delibera del CIPE n. 133/2002 ha quantificato le esigenze di spesa in 234,890 meuro, alla cui copertura hanno contribuito i 110,9 meuro derivanti da economie precedentemente realizzate dalla gestione commissariale, 72 meuro recati dall’art. 13, co. 4-novies del D.L. n. 138/2002[37], e 51,6 meuro reperiti sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 96/93 dalla delibera CIPE n. 41/2002.

Le opere localizzate nel Mezzogiorno di cui al nuovo Programma irriguo, inserito dalla legge n. 350/2003 (finanziaria 2004, commi 31-37 dell’art. 4) nel più generale “Programma nazionale degli interventi nel settore idrico”[38], hanno potuto beneficiare di un finanziamento complessivo pari a 260,1 meuro.

 

 


 

Articolo 4
(Programma SFOP)

 

1. Gli oneri derivanti dalla chiusura degli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per il periodo di programmazione 1994/1999, pari a 50,6 milioni di euro per l’anno 2008, fanno carico alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

 

 

L’articolo 4 provvede alla copertura degli oneri, valutati in 50,6 milioni di euro, necessari per la chiusura degli interventi cofinanziati dall’Unione Europea nel settore della pesca e dell’acquacoltura per il periodo di programmazione 1994/1999 (programma SFOP).

Lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) costituiva, prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1198/2006 che ha istituito il nuovo Fondo europeo per la pesca (FEP), lo strumento di programmazione dell’intervento finanziario dell’Unione europea nel settore della pesca.

Le disposizioni contenute nell’articolo in esame, secondo quanto precisa la relazione allegata al d.d.l. di conversione (A.S. 1175), intendono risolvere un’emergenza di carattere finanziario e gestionale correlata ai tempi e procedure contabili nazionali ed europee, inerenti agli interventi cofinanziati dall’Unione europea nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

In particolare, si tratta di somme da rimborsare agli organi comunitari per:

§      la nota di addebito n. 3230808977 del 29 agosto 2008 (Decisione CE C(2008) 3797 del 23 luglio 2008), relativa alla c.d. misura "Spadare", per un importo complessivo (quota comunitaria+quota nazionale) pari a 15.524.012,00 Euro;

§      l’attuazione degli impegni risultanti dal sistema finanziario IGRUE (Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato), relativamente al programma SFOP per il periodo 1994-1999, per un importo stimato in circa 35 milioni di euro.

Il tempestivo pagamento delle somme di cui sopra, afferma sempre la relazione illustrativa, permetterà, oltre che di chiudere il contenzioso comunitario per il periodo di programmazione 1994/1999, di evitare il blocco degli interventi SFOP per il successivo periodo 2000/2006, in scadenza entro la fine del corrente anno.

Alla copertura del complessivo onere di 50 milioni di euro si provvede utilizzando le disponibilità del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie. (art. 5 della legge n. 183/1987).

 

 


 

Articolo 4-bis
(Differimento di termine)

 

1. Ai fini del coordinamento con la normativa comunitaria e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 22 giugno 1999, il termine del 31 luglio 2008, di cui al punto 22 dell'allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, è differito al 31 dicembre 2010.

 

 

L’articolo 4-bis differisce dal 31 luglio 2008 al 31 dicembre 2010 il termine per l’adeguamento degli allevamenti degli animali da pelliccia ai nuovi standard di benessere degli animali previsti dal D.Lgs. n. 146/2001.

In particolare la norma differisce il termine di cui al 6° capoverso del punto 22 dell’allegato al D.Lgs. n. 146/2001, che reca il termine entro il quale è fatto obbligo, negli allevamenti di animali da pelliccia, di adeguare le gabbie agli standard fissati dai precedenti capoversi del punto 22.

Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, nel dare attuazione alla direttiva 98/58/CE[39], che ha stabilito taluni principi in merito al ricovero, all’alimentazione e alle cure degli animali negli allevamenti, richiedendo che siano adeguate alle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali, ha introdotto una serie di obblighi a carico dei detentori di qualsiasi animale, allevato o custodito per produrre derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o altri scopi agricoli. L’articolo 2, in particolare, dopo aver prescritto l’obbligo di adottare le misure adeguate a garantire il benessere degli animali affinché non vengano provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili, rinvia ad un apposito allegato per la definizione di puntuali modalità di allevamento e custodia degli animali, modalità che non si applicano ai pesci, rettili e anfibi.

Nell’ambito della sezione dedicata ai procedimenti di allevamento, il punto 22 dell’allegato detta norme riservate agli animali da pelliccia (cioè allevati “con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia”), stabilendo misure minime per la superficie e per l’altezza delle gabbie, che si applicano immediatamente ai soli allevamenti nuovi o oggetto di ristrutturazione.

Per quelli già esistenti era invece previsto, dal 6° capoverso, l’adeguamento ai requisiti minimi entro il 31 dicembre 2001, se le gabbie utilizzate erano particolarmente anguste (superfici inferiori a 1600 centimetro quadrati e/o altezza inferiore a 35 cm.), mentre per gli altri il termine per l’adeguamento, oggetto di più revisioni, anche di segno opposto, disposte con provvedimenti di proroga termini, è stato da ultimo stabilito al 31 luglio 2008.

Peraltro, il 7° capoverso dello stesso punto 22 prevede un altro, diverso termine, a decorrere dal quale si dispone che l’allevamento di animali da pelliccia debba svolgersi a terra, entro opportuni recinti rispondenti ai requisiti nello stesso capoverso specificati, con modalità quindi che appaiono incompatibili con l’uso di gabbie, a prescindere dalle dimensioni di queste.

Questo secondo termine aveva, in precedenti formulazioni della norma, scadenza successiva (di due anni) a quello per l’adeguamento delle gabbie; a seguito delle ultime modifiche apportate con l’art. 6, comma 8-novies, del D.L. n. 300/2006, il termine per l’adozione delle modalità di allevamento a terra[40] è invece venuto a scadenza il 1° gennaio 2008, in data quindi anteriore alla scadenza del termine per l’adeguamento delle misure delle gabbie.

Il Ministero della salute, con nota del 18 gennaio 2001, afferma in merito[41] che è possibile l’allevamento degli animali con entrambi i sistemi, in gabbia e a terra, restando fermo che per l’allevamento in gabbia a decorrere dal 31 luglio 2008 vanno rispettate le misure minime per le stesse stabilite, mentre per l’allevamento a terra a decorrere dal 1° gennaio 2008 valgono i requisiti stabiliti per i recinti a terra (rami, oggetti manipolabili, tana, nido e contenitore d’acqua).

Quanto alla raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 giugno 1999 sugli animali da pelliccia, l’Appendice A, relativa alle misure speciali per i visoni, stabilisce quali siano gli spazi minimi di cui debbono disporre gli animali allevati in gabbia, per il rispetto delle quali è posto il termine del 31 dicembre 2010.

Il punto 9 dell’appendice raccomanda poi che la sistemazione degli animali si evolva alla luce delle conoscenze scientifiche ed applichi sistemi appropriati alle loro esigenze biologiche inclusa la necessità di fornire un contesto stimolante. Un tale sistema dovrà tener conto della necessità di un’adeguata libertà di movimento, del bisogno di osservare altri animali, della possibilità di arrampicarsi, dell’accesso all’acqua per la termoregolazione o per nuotare. Dovranno peraltro essere presi in considerazioni anche altri sistemi quali cunicoli di collegamento fra gabbie o pareti asportabili.

 


 

Articolo 4-ter
(Semplificazione delle procedure relative alle concessioni di acqua ad uso di acquacoltura)

 

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso di acquacoltura.

 

 

L’articolo 4-ter prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, volto a stabilire disposizioni di semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura.

Si ricorda, in proposito, che l’art. 96, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006, prevede la competenza delle regioni in merito alla disciplina dei procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico.

Si ricorda, infatti, che l’art. 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 112/1998 ha trasferito alle regioni “la gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi”.

 

Ai fini del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, resta da considerare se l’intesa prevista per l’emanazione del decreto del Ministro delle politiche agricole sia sufficiente ad assicurare il riparto delle competenze nel settore delle concessioni di acqua pubblica, la cui devoluzione alle regioni è stata definita dal d.lgs. 112 del 2008 e successivamente confermata dalla riforma del Titolo V Cost., che ha attribuito la materia “governo del territorio” alla competenza concorrente tra Stato e regioni.

 


 

Articolo 4-quater
(Disposizioni in materia di canoni concessori
per le attività di pesca e acquacoltura
)(*)

 

[1. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.]

----------------------

(*)  Articolo abrogato dall'art. 22, comma 2, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

 

 

L’articolo 4-quater è statoabrogato, con effetto dal giorno stesso della sua entrata in vigore (31 dicembre 2008), dall’art. 22 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

 

L’articolo 4-quater estendeva l’applicazione del canone demaniale marittimo a titolo ricognitorio[42] agli imprenditori individuali ai quali sono state concesse aree del demanio marittimo e del mare territoriale per le seguenti finalità:

§      esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura;

§      realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

La disposizione avrebbe dovuto avere efficacia retroattiva, a decorrere dal 9 luglio 2004, data di entrata in vigore del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154[43].

 

Si ricorda che l’articolo 48 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 (Testo unico delle leggi sulla pesca), alla lettera e) del secondo comma, concede alle società cooperative di pescatori lavoratori, riunite o meno in consorzio, e ai consorzi, di pagare un canone a titolo ricognitorio per la concessione di aree e fabbricati del demanio marittimo, utilizzati per l’esercizio delle attività proprie dei suddetti soggetti.

La stessa agevolazione era stata concessa agli imprenditori individuali che svolgono attività di acquacoltura, dall’articolo 1, comma 2, della legge 21 maggio 1998, n. 164[44], che ha novellato l’articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41[45]. Quest’ultima legge è stata successivamente abrogata dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 154 del 2004, e pertanto, dall’entrata in vigore del citato decreto legislativo, per gli imprenditori individuali è prevista l’applicazione dei canoni demaniali marittimi in misura ordinaria.

 

Si segnala che l’articolo 16 del disegno di legge A.S. 793[46], attualmente all’esame della Commissione agricoltura del Senato, contiene una norma analoga a quella dell’articolo 4-quater in esame.

 

 


 

Articolo 4-quinquies
(Semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole)

 

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 193, dopo il comma 4 è inserito il seguente; “4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri”;

b) all'articolo 212, comma 8, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Non è comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal presente comma, purché lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione”.

 

 

L’articolo 4-quinquies, con alcune novelle al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è volto a semplificare la normativa relativa al trasporto dei rifiuti agricoli, soprattutto delle aziende medio-piccole.

Gli articoli del citato decreto legislativo n. 152 (cd. Codice ambientale) modificati sono il 193 sul trasporto di rifiuti e il 212 relativo all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

Pertanto, si prevede, attraverso l’inserimento del comma 4-bis all’art. 193, che le disposizioni relative alla compilazione del formulario di identificazione che accompagna i rifiuti trasportati da enti o imprese previsto dal comma 1 dello stesso art. 193, non si applichino al trasporto di rifiuti da attività agricole e agro-industriali – rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. a) - a condizione che il trasporto:

§         sia effettuato dal produttore dei rifiuti in modo occasionale e saltuario e sia finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione;

§         riguardi modiche quantità, vale a dire che tali rifiuti non devono superare i trenta chilogrammi o i trenta litri.

Si ricorda, al riguardo, che l’art. 193, commi 1-3, prevede che i rifiuti, durante il trasporto effettuato da enti o imprese, debbano essere accompagnati da un formulario di identificazione redatto secondo precise modalità indicate nel comma 2. Durante la raccolta ed il trasporto, i rifiuti pericolosi devono anche essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia. Il comma 4 dispone poi l’inapplicabilità del formulario al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico e ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.

Si rammenta, inoltre, che l’art. 184, classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. I rifiuti di attività agricole e agro-industriali - interessati dalle norme in esame - rientrano, ai sensi del comma 3, lett. a) dell’art. 184, tra i rifiuti speciali. Tali rifiuti, a loro volta, possono essere pericolosi o non pericolosi[47].

La norma sembra quindi dare attuazione alla risoluzione n. 8-00003 (On. Ghiglia ed altri), approvata il 17 luglio 2008 presso la VIII Commissione (Ambiente) della Camera[48], relativa all’efficacia degli accordi di programma in materia di rifiuti, con particolare riferimento a quelli di origine agricola, sottoscritti nelle realtà locali.

 

L’altra semplificazione prevista dall’articolo in esame, attraverso l’inserimento di un periodo finale al comma 8 dell’art. 212, riguarda l’esenzione dall’iscrizione all'Albo per coloro che trasportano i propri rifiuti, come definiti dallo stesso comma 8, a condizione che il trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione.

Si rammenta preliminarmente che l’iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito indispensabile per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti (art. 212, commi 5, 6 e 7).

Con il comma 8 dell’art. 212, recentemente riscritto dall'art. 2, comma 30, del citato decreto legislativo n. 4 del 2008, è stata introdotta una procedura semplificata per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Tali imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una semplice comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente[49]. Con tale comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti; il versamento del diritto annuale di registrazione.

 

Dalla formulazione della disposizione in commento appare, pertanto, che i destinatari della norma - coloro che trasportano i propri rifiuti, sia non pericolosi che pericolosi, che non superino i trenta chili o i trenta litri, a condizione che il trasporto costituisca parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti – nel caso in cui il trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale è stata stipulata una convenzione, sono esonerati anche dalla procedura semplificata prevista dal comma 8 dell’art. 212 appena illustrata.

Si rileva, da ultimo, che i soggetti interessati dalla disposizione in commento non sembrerebbero essere le sole imprese agricole.

 


 

Articolo 4-sexies
 (Semplificazione del settore pesca)

 

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, dopo le parole: “decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639” sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione del requisito di cui all'articolo 35, primo comma, numero 5), del medesimo decreto, al fine di agevolare l'accesso alla professione”.

2. Per il personale di bordo dei pescherecci la visita del medico competente di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce la visita medica biennale.

 

 

L’articolo 4-sexies, comma 1, elimina dal complesso dei requisiti necessari per l’iscrizione nel registro dei pescatori marittimi, cui è subordinata la possibilità di esercitare la pesca marittima professionale, la condizione di esercitare la pesca professionale quale attività ”esclusiva o prevalente”.

L’art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 153/2004[50], riprendendo sostanzialmente le disposizioni già contenute nella L. n. 963/1965[51], stabilisce che per l'esercizio della pesca marittima e professionale è necessaria l'iscrizione dei pescatori marittimi nel registro tenuto presso le Capitanerie di porto.

Per quanto riguarda i requisiti e condizioni per l’iscrizione nel registro, il successivo comma 2 rinvia, sino alla entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 153/2004, alle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione della previgente legge n. 963/1965, approvato con il D.P.R. n. 1639/1968[52].

A questo proposito l’art. 35 del D.P.R. n. 1639/1968 stabilisce che non può ottenere l’iscrizione nel registro:

1) chi non è iscritto nelle matricole della gente di mare;

2) chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

3) chi è stato condannato per uno o più reati previsti dalle leggi sulla pesca ad una pena detentiva complessivamente superiore ad un anno;

4) chi è stato condannato per più di cinque violazioni delle leggi sulla pesca, costituenti delitto;

5) chi non eserciti la pesca professionale quale attività esclusiva o prevalente.

 

L’articolo in esame modifica l’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 153/2004, facendo venire meno, nel rinvio al D.P.R. n. 1639/1968, il requisito di cui al punto 5) dell’art. 35, con ciò consentendo l’iscrizione nel registro dei pescatori marittimi anche a coloro che non esercitino la pesca professionale quale attività esclusiva o prevalente.

 

Il successivo comma 2 precisa che per il personale di bordo dei pescherecci la visita del medico competente, di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271[53], sostituisce la visita medica biennale di cui all’articolo 20 dello stesso provvedimento, atta a verificare, per il personale di determinate navi[54] elle navi o unità mercantili nazionali esistenti di stazza lorda superiore a 200 e delle navi da pesca esistenti di lunghezza superiore a 24 m., il mantenimento della conformità dell'ambiente di lavoro a quanto riscontrato nel corso della visita iniziale, ovvero il rispetto delle norme previste dalle di sposini in oggetto.

Il richiamato articolo 23 individua i compiti propri del medico competente, che può essere dipendente di una struttura pubblica o privata convenzionata con l'armatore, libero professionista o dipendente dell'armatore. In particolare, tra i compiti svolti da quest’ultimo si ricordano:

-        la collaborazione con l'armatore e con il servizio di prevenzione e protezione, ai fini della predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute del lavoratore marittimo;

-        l’effettuazione degli accertamenti sanitari, con espressione dei giudizi di idoneità a determinate mansioni;

-        l’istituzione e l’aggiornamento, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso l'armatore con salvaguardia del segreto professionale;

-        l’informazione al lavoratore marittimo dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) ed il rilascio a richiesta di copia della documentazione sanitaria;

-        la visita, effettuata congiuntamente al responsabile della sicurezza, degli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e la partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori marittimi.

Nello svolgimento della propria attività di sorveglianza sanitaria, inoltre, il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti, scelti dall'armatore che ne sopporta gli oneri.

Nel caso in cui il medico competente, a seguito degli accertamenti sanitari di idoneità alle mansioni esprima un giudizio di idoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore imputabile all'esposizione a situazioni di rischio, ne informa per iscritto l'armatore ed il lavoratore. A seguito di tale informazione l'armatore dispone una nuova valutazione del rischio e una analisi ambientale finalizzata alla verifica dell'efficacia delle nuove misure di protezione adottate. Contro tale giudizio è ammesso ricorso, da esperirsi entro 30 giorni dalla data di comunicazione dello stesso giudizio.

Infine, la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente comprende sia accertamenti preventivi, intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori marittimi sono destinati (ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica), sia accertamenti periodici, volti al controllo dello stato di salute dei lavoratori e ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

 


 

Articolo 4-septies
 (Esenzione da obbligo di certificazione)

 

1. Ai sensi del regolamento sanitario internazionale, di cui alla legge 9 febbraio 1982, n. 106, le navi ed i galleggianti adibiti alla pesca marittima che non toccano parti o territori di altri Stati sono esenti dall'obbligo di munirsi di certificazione relativa all'avvenuta derattizzazione o di esenzione dalla stessa comprese quelle di cui all'articolo 33 del decreto del Capo del Governo del 12 gennaio 1930.

 

 

La disposizione in esame esenta le navi[55] ed i galleggianti adibiti alla pesca marittima che non toccano parti o territori di altri Stati dall’obbligo di munirsi di certificazione di derattizzazione o di esenzione dalla derattizzazione.

In particolare, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento sanitario internazionale, e successive modificazioni, ratificato con legge 9 febbraio 1982, n. 106[56], i certificati di derattizzazione e quelli di esenzione dalla derattizzazione sono rilasciati esclusivamente dalle Autorità sanitarie portuali[57]. La durata della validità di tali certificati è di sei mesi, con una tolleranza prevista di un mese. Quando la derattizzazione è stata eseguita in maniera ritenuta soddisfacente, l’Autorità sanitaria rilascia un certificato di derattizzazione (punto 4, lettera a)). Se la medesima Autorità accerta che la nave è esente da roditori rilascia un certificato di esenzione della derattizzazione (punto 4, lettera b)).

Per quanto concerne la normativa nazionale, l’articolo 33 del decreto del Capo del Governo del 12 gennaio 1930[58] stabilisce per i certificati relativi alla derattizzazione e all’esonero dalla derattizzazione una validità, rispettivamente, di sei e di dieci mesi per le navi addette al traffico internazionale e per quelle nazionali che trafficano esclusivamente lungo le coste dello Stato. Il tributo da corrispondere varia a seconda della stazza della nave da euro 47,44 a euro 94,90 (fonte Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).

Il 15 giugno 2007 è entrata in vigore in Italia la versione rivista del Regolamento sanitario internazionale (RSI)[59], dopo l’adozione da parte della 58a Assemblea mondiale della sanità nel maggio 2005. Il Regolamento è uno strumento giuridico internazionale che si prefigge di garantire la massima sicurezza contro la diffusione internazionale delle malattie.

L’articolo 39 del nuovo RSI prevede, in luogo dei certificati contemplati nell’articolo 54 del precedente RSI del 1982, i certificati di esenzione dalla sanificazione della nave e i certificati di sanificazione della nave con validità massima di sei mesi. Quando le misure di controllo richieste vengono completate in modo soddisfacente, l'autorità competente rilascia un certificato di sanificazione della nave, annotando le prove rilevate e le misure di controllo attuate. L’autorità competente può rilasciare, inoltre, nei porti autorizzati un certificato di esenzione dalla sanificazione della nave se ritiene con sicurezza che la nave sia priva di infezioni o contaminazioni, inclusi vettori e serbatoi.

 


 

Articolo 4-octies
(Accordi di filiera)

 

1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema ittico e il rafforzamento dei distretti di pesca nelle aree sottoutilizzate, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica in attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

 

L’articolo 4-octiesprevede che anche per il settore ittico possano essere definiti dei “contratti di filiera” e “contratti di distretto”, come già previsto dalla legge n. 289/2002 per il settore agroalimentare.

Il soggetto promotore è individuato nel Ministro delle politiche agricole e le aree interessate sono quelle sottoutilizzate, in particolare quelle nelle quali siano presenti distretti ittici da rafforzare.

Le risorse destinate ai nuovi accordi di filiera saranno determinate dal CIPE entro il limite finanziario complessivo previsto per l’attuazione della legge n. 289/2002.

Come già richiesto per il settore agroalimentare è necessario che gli accordi assumano rilevanza nazionale, realizzino programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, siano coerenti con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca[60].

 

I contratti di filiera nel settore agroalimentare sono stati introdotti dall’articolo 66, commi 1 e 2, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003). Con una modifica apportata al medesimo art. 66, comma 1, della L. 289/2002, dall’art. 10, comma 5, del D.L. n. 35/2005, sono stati successivamente disciplinati anche i contratti di distretto.

La normativa di cui sopra è diretta ad assicurare un sostegno alle filiere agroalimentari, agevolando investimenti o favorendo la capitalizzazione delle imprese del comparto dell’agroindustria.

In particolare con il comma 1 è assegnato al Ministro delle politiche agricole di promuovere la definizione di contratti di filiera o di distretto, in qualche modo assimilabili ai contratti di programma, attingendo alle risorse destinate alle cosiddette “aree sottoutilizzate”, coincidenti territorialmente con le aree depresse. Le finalità da perseguire sono quelle di favorire l’integrazione dei diversi soggetti partecipanti ad una medesima filiera del sistema agroalimentare e di rafforzare i distretti agroalimentari; gli operatori coinvolti potranno anche rivestire la forma associativa.

Per la conclusione dei contratti di filiera o di distretto è richiesto che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

-        sia rispettata la programmazione regionale;

-        i contratti abbiano una rilevanza nazionale;

-        abbiano carattere interprofessionale (cioè prevedano la partecipazione dei rappresentanti di due o più categorie professionali - produttori, trasformatori, distributori- di una medesima filiera produttiva);

-        siano coerenti con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura;

-        rientrino nel limite finanziario complessivo che sarà fissato con delibera del CIPE in sede di ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate, in attuazione degli articoli 60 e 61 della stessa legge n. 289.

In attuazione dell’articolo 66, comma 2, della legge n. 289 del 2002 è stato adottato dal Ministro delle politiche agricole e forestali il D.M. 1° agosto 2003, che ha dettato i criteri per l’attuazione dei contratti di filiera[61].

Successivamente:

- il D.M. 20 marzo 2006 ha dettato ulteriori disposizioni per l’attuazione dei contratti di filiera;

- il D.M. 27 aprile 2006, n. 215, ha dettato ulteriori disposizioni per l’erogazione delle agevolazioni relative alla programmazione negoziata nel settore agricolo;

- il decreto 22 novembre 2007, recanteCondizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, ha esteso i finanziamenti in titolo ai contratti di filiera, ivi compresa la filiera agroenergetica, e di distretto di cui all'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Quanto al Fondo per le aree sottoutilizzate, trattasi del fondo istituito dalla medesima legge n. 289/02 legge finanziaria per il 2003, che ha concentrato le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate in due fondi di carattere generale, di competenza, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 61, co. 1, c.d. Fondo MEF) e del Ministero delle attività produttive (articolo 60, co. 3, c.d. Fondo MAP).

Nel Fondo MEF sono confluite le risorse relative: all’intervento straordinario nel Mezzogiorno; all’intervento ordinario nelle aree depresse; al Fondo per l’imprenditoria giovanile e ai crediti di imposta per investimenti e per nuove assunzioni. Nel Fondo MAP, sono confluite le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese destinate specificamente agli interventi nelle aree sottoutilizzate, vale a dire, le risorse relative alla legge n. 488/1992 e agli strumenti della programmazione negoziata (contratti di programma, patti territoriali, contratti di area).

Al CIPE è attribuita la facoltà, con proprie deliberazioni, di ripartire la dotazione di ciascun Fondo tra gli interventi in esso compresi, nonché di modificare l’allocazione degli stanziamenti relativi ai due Fondi, trasferendo risorse dall’uno all’altro. In tal caso, il CIPE deve essere presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

La diversa allocazione delle risorse tra i due fondi è deliberata dal CIPE in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziari, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione. L’articolo 4, comma 130, della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003) prevede, inoltre, che la diversa allocazione delle risorse effettuata dal CIPE tenga conto anche della finalità di accelerazione della spesa in conto capitale.

 


 

Articolo 4-novies
(Convenzioni con le pubbliche amministrazioni e affidamento di lavori)

 

1. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “e di difesa del territorio”.

2. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: “le pubbliche amministrazioni” sono inserite le seguenti: “, ivi compresi i consorzi di bonifica,”.

 

 

L’articolo 4-novies, al comma 1, estendel’àmbito di applicazione della norma contenuta nell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 227/2001[62], la quale prevede che le regioni istituiscano elenchi o albi delle imprese per l’esecuzione di lavori, opere e servizi in àmbito forestale, rendendola applicabile anche alle attività di difesa del territorio.

Il comma 2 inserisce i Consorzi di bonifica tra le pubbliche amministrazioni che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 228/2001, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli per interventi di sistemazione e manutenzione del territorio e dell’assetto idrogeologico.

L’articolo 15 del decreto legislativo 228/2001[63] prevede, al comma 1, che al fine di “favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli”. Il comma 2 stabilisce che le prestazioni oggetto delle convenzioni “possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche”. Inoltre, per tali finalità le amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli[64] di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300 mila euro nel caso di imprenditori in forma associata[65].

Il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, Nuove norme per la bonifica integrale, che costituisce, ancora oggi, la normativa principale in materia di interventi di bonifica, ha introdotto il concetto di "bonifica integrale", comprensivo sia della bonifica in senso proprio, che delle opere di miglioramento fondiario. L'attuazione della bonifica integrale è stata demandata ad interventi pubblici di carattere globale su aree omogenee particolarmente dissestate e suscettibili di trasformazione, definite comprensori, distinti in due categorie: quelli di prima categoria, che richiedono opere gravemente onerose per i proprietari interessati, e quelli di seconda categoria, che hanno carattere residuale. L'attività di bonifica è stata attribuita ai Consorzi di bonifica, enti pubblici di autogoverno costituiti su iniziativa dei soggetti privati proprietari degli immobili che traggono benefici dalla bonifica.

I consorzi di bonifica e miglioramento fondiario sono disciplinati dal titolo V (articoli 54-73) del citato R.D. n. 215/1933. In particolare, i consorzi di bonifica (art. 54) provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse; essi (art. 59) sono persone giuridiche pubbliche e sono retti da uno statuto (art. 60) deliberato dall’Assemblea e sottoposto ad approvazione ministeriale. I poteri di intervento dell’Autorità pubblica nei confronti dei Consorzi sono stati definiti dal D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947, recante Norme sui Consorzi di bonifica, in attuazione della delega prevista dall’art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

 


 

Articolo 4-decies
(Contrasto agli incendi boschivi)

 

1. Al fine di salvaguardare le aree naturali protette e contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Corpo forestale dello Stato provvede alla riorganizzazione dell'attività svolta dal personale a tempo determinato e indeterminato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

 

L’articolo 4-decies reca una disposizione volta a rafforzare la salvaguardia delle aree naturali protette e il contrasto del fenomeno degli incendi.

A tal fine, si prevede che, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il Corpo forestale dello Stato provveda alla riorganizzazione dell’attività svolta dal personale a tempo determinato e indeterminato assunto ai sensi della L. 5 aprile 1985, n. 124[66].

Viene precisato che la disposizione in esame non deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La richiamata L. 124/1985 ha autorizzato l’allora Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in via transitoria, fino all’entrata in vigore della nuova disciplina dei parchi nazionali e delle riserve, ad assumere personale operaio con contratti sia a tempo determinato che indeterminato, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali nonché delle riserve ed i parchi naturali.

Veniva precisato che il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio non avrebbe potuto mai superare nel periodo stabilito l'equivalente di 500 unità per anno.

 


 

Articolo 4-undecies
(Esclusione dei piani di gestione forestale di livello locale dalla valutazione ambientale strategica - VAS)

 

1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera: “c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati”.

 

 

L’articolo 4-undecies,con una novella all’art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale),esclude dalla valutazione ambientale strategica (VAS) i piani di gestione forestale o gli strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale che sono:

§         redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile;

§         e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

 

Si ricorda che la disciplina della VAS, introdotta dalla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 in attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE, è stata totalmente riscritta dal decreto legislativo n. 4 del 2008 (cd. secondo correttivo).

Nello specifico, secondo l’articolo 6, commi 1-4, del D.Lgs. n. 162, la VAS riguarda i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale ed ha la finalità di garantire che gli effetti ambientali derivanti dall’attuazione di determinati piani/programmi, siano presi in considerazione e valutati durante la loro elaborazione e prima della loro adozione.

Lo stesso articolo 6 indica le tipologie di piani e programmi da sottoporre obbligatoriamente alla procedura VAS (comma 2) e quelle per i quali l’obbligatorietà deriva, invece, dai possibili effetti significativi sull’ambiente (comma 3-bis), nonché le esplicite esclusioni (comma 4).

Vengono, pertanto, esclusi dalla procedura di VAS:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.

Si ricorda che la VAS può essere statale o regionale ed il criterio in base al quale deve essere deciso se sottoporre un piano/programma a VAS statale o regionale non è solo la tipologia del piano/programma (che dovrà essere uno di quelli indicati nell’art. 6), bensì l’autorità competente alla sua approvazione[67].

In tema di gestione forestale, si ricorda che il Governo ha presentato alle Camere, sul finire della scorsa legislatura, uno schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi nn. 227/2001, 99/2004 e 102/2005 sulla modernizzazione e regolazione dei mercati in agricoltura[68], che non è stato tuttavia emanato nel corso della legislatura[69]. L’art. 1 del testo presentato dal Governo prevedeva che entro il 31 dicembre 2008, con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, fossero approvati i “criteri e buone pratiche di gestione forestale”, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall’Italia ed in attuazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale. Tra le numerose proposte di modifica al D.Lgs. n. 227/2001 avanzate dalla Conferenza Stato-regioni in sede di esame dello schema di decreto correttivo figurava anche una norma analoga a quella recata dal D.L. in esame, che esonerava dalla VAS i piani di gestione forestale riferiti ad ambiti aziendali o sovraziendali di livello locale approvati dalle regioni.

 


 

Articolo 4-duodecies
(OIi minerali impiegati nei lavori agricoli)

 

1. Le variazioni dei dati dichiarati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, possono essere comunicate, anche unitariamente, entro il 30 giugno di ciascun anno.

 

 

L’articolo 4-duodecies interviene sulle modalità attuative, di cui decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, in materia di agevolazioni fiscali sulle accise sugli oli minerali utilizzati in agricoltura.

Il Regolamento contenuto nel citato D.I. n. 454 disciplina le modalità attuative delle agevolazioni disposte dal punto 5 della tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1994 (testo unico accise) nonché dall'articolo 2, comma 127, della legge n. 662/1996.

Le misure agevolate previste dal citato punto 5, tenuto anche conto di quanto indicato nell’articolo 10 del decreto interministeriale n. 375 del 2000 – emanato in attuazione del D.L. n. 21/2000 - sono pari, a decorrere dal 1° gennaio 2001, al 22% dell’aliquota ordinaria per il gasolio, al 49% dell’aliquota ordinaria per la benzina nonché all’esenzione per gli oli vegetali impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

L’articolo 2, comma 127, della legge n. 662/1996 dispone la riduzione al 10 per cento dell’aliquota normale dell’accisa sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche. Tale disposizione è stata derogata, con norme di carattere temporaneo, dirette a disciplinare il regime di esenzione in luogo della riduzione dell’accisa. Da ultimo, la proroga è stata fissata al 31 dicembre 2008 dall’articolo 1, comma 175, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) ed è prevista una ulteriore proroga, al 31 dicembre 2009, nel ddl finanziaria 2009 attualmente all’esame parlamentare (articolo 2, comma 13).

 

La norma in esame introduce, senza sostituire quella vigente, una nuova modalità di comunicazione delle variazioni dei dati dichiarati dai soggetti che richiedono l’accesso all’agevolazione ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale n. 454 del 2001.

In particolare, si stabilisce che le variazioni dei dati dichiarati dai soggetti beneficiari possono essere comunicati, anche unitariamente, entro il 30 giugno di ciascun anno.

L’articolo 2 del decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 disciplina gli adempimenti a carico dei soggetti che, essendo in possesso dei requisiti richiesti, intendono richiedere l’accesso alle agevolazioni fiscali previste per il settore agricolo. A tal fine devono presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, una richiesta contenente i propri dati anagrafici e fiscali, l’indicazione delle macchine e delle attrezzature adibite a lavori agricoli nonché una dichiarazione dei lavori connessi alle attività oggetto di agevolazione che si intendono eseguire nel corso dell’anno.

Il comma 11 del citato articolo 2 stabilisce che, in caso di variazione dei dati dichiarati, il beneficiario è tenuto a presentare apposita comunicazione integrativa della richiesta entro trenta giorni dal verificarsi della variazione.

Sulla base delle richieste ricevute ai sensi dell’articolo 2, l'ufficio regionale o provinciale, dopo averne controllato la regolarità, determina per ciascun soggetto beneficiario, entro trenta giorni dalla ricezione, i quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato per i lavori da svolgere nell'anno solare (articolo 3 del Regolamento).

 

In assenza di ulteriori precisazioni, il termine del 30 giugno fissato dalla norma sembrerebbe riferito, per le variazioni che si verificano nel secondo semestre, all’anno successivo a quello di riferimento.

 

Si segnala, inoltre, che, poiché la disposizione non sostituisce quella regolamentare dettata con il D.M. del 14 dicembre 2001, la disciplina che risulta applicabile alle variazioni in esame sembra risultare dettata da due fonti normative di rango diverso, delle quali sarebbe opportuno, sotto il profilo formale, un coordinamento.

 


 

Articolo 4-terdecies
(Interventi nel settore della produzione agricola)

 

1. Con riferimento al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito derivanti dalla malattia fungina Peronospora della vite (Plasmopara viticola), si provvede, per l'anno 2008, per 10 milioni di euro, dei quali 5 milioni mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, e 5 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

 

 

L’articolo in commento stanzia 10 milioni di euro per l’anno 2008, da utilizzare per l’erogazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 che disciplina gli aiuti de minimis nel settore della produzione agricola, di risarcimenti per i danni ed il mancato reddito conseguenti alla malattia fungina Peronospora della vite.

Alla copertura dell’onere si provvede, per l’importo di 5 milioni di euro, mediante una pari riduzione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola di cui all’art. 12 della legge n. 910/1966[70] e per i restanti 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2 secondo periodo, del D.L. 102/2004, relativa al Fondo di solidarietà nazionale -interventi indennizzatori[71].

Si ricorda che l’art. 2, comma 135, della legge finanziaria 2008[72] aveva disposto uno stanziamento di 50 milioni di euro per il 2008, da trasferire alla regione Sicilia per l’erogazione di aiuti alle aziende viticole siciliane colpite nel corso del 2007 dalla peronospora. Tale stanziamento è stato però soppresso dall’art. 5 del D.L. n. 93/2008[73].

La concessione di aiuti di Stato nei settori dell’agricoltura e della pesca (c.d. settore primario) è stata di norma considerata causa di distorsione della libera concorrenza in ragione della peculiarità del comparto primario, i cui prodotti sono per lo più disciplinati da apposite Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM)[74]. L’esistenza di una politica agricola comune (PAC) ha indotto pertanto la Commissione a ritenere potenzialmente distorsivi della concorrenza anche contributi di modesta entità, arrivando pertanto ad escludere, almeno fino al 2004, che si potesse applicare al settore primario la cosiddetta regola “de minimis (in base alla quale gli aiuti inferiori ad una determinata soglia non sono in grado di causare turbative dei mercati e, pertanto, in quanto considerati compatibili con il mercato unico, non sono soggetti all’obbligo di preventiva notifica alla Commissione).

Più recentemente, tuttavia, la Commissione si è orientata verso una diversa valutazione in tema di aiuti di Stato nel settore primario, ritenendo che anche in tale settore siano ammissibili provvedimenti di esenzione dalla preventiva notifica degli aiuti, nell’intento di semplificare e modernizzare la normativa e di eliminare inutili formalità burocratiche.

Con i nuovi regolamenti sugli aiuti alle piccole e medie imprese, sia agricole che della pesca (Regolamento CE n. 1/2004 e Regolamento CE n. 1595/2004) e con quello sugli aiuti de minimis (Regolamento CE n. 1860/2004) adottati tra la fine del 2003 ed il 2004, la Commissione si è orientata verso una diversa valutazione in tema di aiuti di Stato nel settore primario, ritenendo che anche in tale settore siano ammissibili provvedimenti di esenzione dalla preventiva notifica degli aiuti, nell’intento di semplificare e modernizzare la normativa e di eliminare inutili formalità burocratiche[75].

Il reg. 1535/2007[76] ha poi innalzato, rispetto alle precedenti disposizioni, il tetto degli aiuti de minimis nel settore agricolo il cui limite salirà a 7500 euro per beneficiario in un periodo di tre anni, per un totale massimo per stato membro pari allo 0,75 per cento del valore della produzione agricola. In precedenza le soglie erano rispettivamente di 3000 euro e dello 0,3%. Gli stati membri potranno assegnare queste risorse senza chiedere la preventiva autorizzazione della commissione. La modifica è entrata in vigore dal primo gennaio 2008, ma può anche essere applicata retroattivamente.

Negli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013[77] la Commissione giunge ad enunciare che la corretta gestione dei rischi, e delle crisi, è uno strumento essenziale per la sostenibilità e competitività del settore agricolo, e che gli aiuti di Stato possono costituire un “adeguato strumento di sostegno” (cap. V).

Per converso, poiché non v’è alcun obbligo da parte dei singoli Stati di erogare tali aiuti, a rischi analoghi possono non corrispondere analoghi interventi di sostegno, con il conseguente verificarsi di ingiustificate distorsioni nella concorrenza.

Negli Orientamenti citati viene peraltro posto in evidenza che, in conseguenza dell’approvazione del nuovo regolamento sugli aiuti de minimis per l’agricoltura[78], anche il settore primario può beneficiare di un supporto minimo – fino a 200 mila euro per impresa e per triennio finanziario - ma rapido e senza la preventiva autorizzazione della Commissione.

Gli indennizzi per danni contemplati nel capitolo V.B degli Orientamenti, che debbono essere versati “il più presto possibile dopo il verificarsi dell’evento calamitoso”, sono previsti:

-        per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali, nei quali la Commissione ha eccezionalmente incluso una epizoozia molto diffusa e completamente nuova, purché gli eventi siano descritti con sufficiente precisione;

-        per le perdite causate da avverse condizioni atmosferiche;

-        per la messa in atto di strumenti di lotta contro le epizoozie e fitopatie;

-        per il pagamento di premi assicurativi.

 


 

Articolo 4-quaterdecies
(Misure a sostegno del settore olivicolo-oleario)

 

1. Al fine di fronteggiare la crisi e di sostenere il settore olivicolo-oleario nazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, realizza, nell'anno 2008, una campagna istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo dell'olio extravergine di oliva. Nell'ambito di tale campagna sono previste, in particolare, misure volte ad accrescere la conoscenza delle proprietà nutrizionali e salutistiche dell'olio extravergine di oliva.

2. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) quanto a 1,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

 

 

L’articolo in commento reca un’autorizzazione di spesa di 2,6 milioni di euro per il 2008, che il Ministro delle politiche agricole e forestali dovrà impegnare in una campagna di promozione del consumo dell’olio extravergine d’oliva, diffondendone la proprietà salutistiche e nutrizionali.

La copertura del nuovo onere è assicurata per 1 milione di euro dalle risorse a suo tempo attribuite al Fondo per le crisi di mercato (di cui al comma 1072 dell’art. 1 della legge n. 296/06 finanziaria 2007), e per 1,6 milioni di euro utilizzando le risorse accantonate sul Fondo speciale di parte corrente dell’esercizio 2008 e riservate al dicastero dell’interno.

Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi sono consentite dal Reg. (CE) n. 3/2008[79] che stabilisce che possano anche essere finanziate in tutto o in parte mediante il bilancio comunitario, ma vieta che siano orientate in funzione di marchi commerciali, o che incentivino il consumo di un determinato prodotto in virtù della sua origine specifica, che può essere indicata solo se si tratti di una designazione acquisita nell’ambito della normativa comunitaria.

Le norme di applicazione recate dal Reg. (CE) n. 501/2008 ammettono tali azioni oltre che per i prodotti a denominazioni protetta anche per l’olio d’oliva, stabilendo per quest’ultimo che obiettivo delle azioni debba essere in via prioritaria quello di indurre l’aumento del suo consumo negli Stati membri “nuovi consumatori”, mentre negli Stati membri “tradizionalmente consumatori” (Spagna, Italia, Grecia e Portogallo) il consolidamento del consumo debba passare per una migliore informazione dei consumatori su aspetti meno noti dei prodotti, e su una fidelizzazione delle fasce più giovani della popolazione.

Le norme indicano anche il contenuto dei messaggi principali ed i canali di diffusione degli stessi; le azioni debbono essere inserite in programmi, della durata minima di 12 mesi ma che si esauriscono entro 36 mesi, che debbono essere annualmente trasmessi alla Commissione entro il 15 febbraio (per il mercato interno) o entro il 30 giugno (se relativi ai paesi terzi).

 

 


 

Articolo 4-quinquiesdecies
(Disposizioni per la produzione della “mozzarella di bufala campana” DOP)

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 la produzione della “mozzarella di bufala campana”, registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari. Al fine di consentire alle aziende interessate un'adeguata programmazione delle rispettive attività, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, entro il 30 giugno 2009, a definire le modalità per l'attuazione del presente articolo.

 

 

La norma obbliga i produttori della DOP “mozzarella di bufala campana”, a decorrere dal 30 giugno 2013, ad effettuarne la produzione in stabilimenti separati nei quali non si realizzi alcuna altra produzione casearia o di altro preparato alimentare.

Entro il 30 giugno 2009 dovranno essere adottate, con decreto del dicastero agricolo, le norme che consentano alle imprese di adeguarsi ai nuovi requisiti con adeguata programmazione.

Sulla base delle norme comunitarie che disciplinano l’attribuzione delle denominazioni d’origine, consentendo la tutela del prodotto conforme ad un disciplinare di produzione sull’intero territorio comunitario, la “mozzarella di bufala campana”, dopo un primo riconoscimento con il DPR 10 aprile 1993 che ne ha assicurato la protezione sul territorio nazionale, ha ottenuto la più ampia tutela in ambito UE con l’approvazione del reg. CE n. 1107/96, modificato recentemente dal reg. CE n. 103/2008 che ha rivisto il disciplinare di produzione.

Il nuovo disciplinare approvato dall’U.E., pur in presenza di più puntuali specifiche in merito al metodo di ottenimento del prodotto, la cui zona geografica di provenienza è stata ampliata, non contempla specifiche limitazioni in ordine alla utilizzazione degli impianti anche per produzioni non rientranti nella DOP[80].


 

Articolo 4-sexiesdecies
(Consigli di amministrazione di enti e società controllati o vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

 

1. In vista del relativo necessario riordino, gli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché le società sulle quali lo stesso Ministero esercita, direttamente o indirettamente, il controllo e la vigilanza adeguano entro il 30 aprile 2009 i propri statuti, prevedendo un numero massimo di componenti dei rispettivi consigli di amministrazione non superiore a cinque, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Nei trenta giorni successivi all'approvazione dello statuto si procede al rinnovo dei consigli di amministrazione degli enti e delle società, nonché degli altri organi previsti dai rispettivi ordinamenti.

 

 

L’articolo 4-sexiesdecies interviene sulla composizione dei consigli di amministrazione degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché delle società sulle quali il Ministero esercita il controllo e la vigilanza.

In particolare la norma dispone che entro il 30 aprile 2009 gli enti e le società interessati provvedano ad adeguare i propri statuti, prevedendo un numero massimo di componenti del Consiglio di amministrazione non superiore a cinque, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome; nei trenta giorni successivi alla approvazione del nuovo statuto si dovrà procedere al rinnovo dei CDA e degli altri organi previsti dall’ordinamento di ciascun ente o società.


Enti e società vigilati dal MIPAAF

Enti di ricerca

Il D.Lgs. n. 454/99[81], adottato a norma dell'articolo 11 della legge n. 59/1997, ha profondamente riformato il settore della ricerca in agricoltura disponendo i seguenti interventi:

-        l’istituzione di un nuovo ente nazionale di ricerca e sperimentazione, il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA, con competenza scientifica generale nei settori agricolo, agro-industriale, ittico e forestale, definito ente di diritto pubblico e posto sotto la vigilanza del Ministero agricolo;

-        la riconduzione degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria (IRSA), e delle istituzioni e strutture elencate in allegato al decreto, in un unico Ente, il CRA, ponendo così le premesse per la creazione di una rete di ricerca che priva di sovrapposizioni e inefficienze sia votata all’eccellenza. E’ conseguentemente disposta la unificazione amministrativa di bilancio, delle posizioni fiscali, di gestione del personale degli istituti.

Al CRA compete predisporre, sulla base di indirizzi ministeriali[82] ed in coerenza con il Programma nazionale per la ricerca - PNR (di cui al D.Lgs. n. 204/1998), un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, da sottoporre all’approvazione del Ministro per le politiche agricole, sentita la Conferenza Stato-regioni. Gli obiettivi, le priorità e le risorse umane e finanziarie definiti dal piano devono inoltre tener conto anche dei programmi di ricerca dell’Unione europea e delle esigenze delle regioni).

Il Consiglio opera sul territorio attraverso i 23 IRSA, ai quali si aggiungono l'Ufficio centrale di ecologia agraria, il Laboratorio centrale di idrobiologia, il Gabinetto di analisi entomologiche, l'Istituto di pioppicoltura; l’attività è svolta anche in collaborazione con le università e le relative strutture di ricerca, con il CNR e con gli altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l’industria. È altresì previsto che il Consiglio collabori stabilmente, mediante convenzioni, con l’Istituto sperimentale italiano Lazzaro Spallanzani per la fisiopatologia della riproduzione e fecondazione degli animali domestici.

Con riguardo alla struttura del Consiglio, il decreto distingue i seguenti organi:

-             il Presidente, nominato con DPCM su proposta del Ministro delle politiche agricole, sentite le Commissioni parlamentari competenti; sovrintende ai lavori del Consiglio ed ha potere di convocazione del CdA e del Consiglio scientifico;

-             il Consiglio d'amministrazione, nominato dal Ministro delle politiche agricole, è composto dal Presidente e da altri cinque membri, tre dei quali designati dalla Conferenza Stato-regioni; ha il compito precipuo di gestire le risorse umane e finanziarie, senza tuttavia interferire sulle scelte di programmazione scientifica della ricerca;

-             il Consiglio scientifico, costituito da dieci membri anch'essi nominati dal Dicastero agricolo, è l'organo cui compete la programmazione generale della ricerca attraverso la delibera del piano triennale di attività e la verifica della conformità delle convenzioni e degli accordi posti in essere dalle strutture operative di ricerca rispetto agli obiettivi definiti dal piano;

-             il Collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro delle politiche agricole, è composto da tre membri effettivi (e due supplenti); uno di essi, designato dal Ministro del tesoro, assume le funzioni di Presidente.

Responsabile della gestione del Consiglio è il direttore generale nominato dal presidente, su conforme parere del consiglio di amministrazione, tra esperti di elevata qualificazione professionale.

Per il funzionamento del Consiglio sono in parte richiamate le disposizioni relative al CNR.

Per quanto concerne le fonti di finanziamento il decreto individua le seguenti entrate:

-             erogazione da parte dello Stato di una contribuzione ordinaria, per spese di funzionamento, a valere sul bilancio del Ministero delle politiche agricole;

-             finanziamento di progetti speciali da parte dello stesso ministero e di altre amministrazioni pubbliche;

-             contributi derivanti dal Fondo integrativo speciale per la ricerca istituito dal D.lgs. n. 204/1999, per il finanziamento di specifici interventi di particolare rilevanza strategica indicati nel PNR;

-             contributi provenienti dall’Unione europea;

-             compensi derivanti da attività di ricerca e di consulenza sia per soggetti pubblici che privati;

-             proventi da brevetti ottenuti nello svolgimento della propria attività;

-             eventuali risorse derivanti da lasciti, donazioni o altri contributi e rendite dal patrimonio del Consiglio nel suo complesso. A quest’ultimo riguardo il decreto precisa che tale patrimonio è costituito dall'insieme dei beni degli istituti e delle strutture (di cui all'allegato I) inseriti nel Consiglio stesso e prevede che, entro sei mesi dalla entrata in vigore del decreto stesso, ciascun istituto predisponga l’inventario dei propri beni, formulando proposte al Consiglio per la dismissione di quelli non funzionalmente necessari alla ricerca.

 

In base delle norme di riordino del settore della ricerca in agricoltura recate dalD.Lgs. n. 454/99 (artt.10-14) sono enti pubblici di ricerca sottoposti alla vigilanza del MIPAAF l’Istituto nazionale di economia agraria INEA, l’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN, l'Ente nazionale delle sementi elette ENSE, tutti dotati di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, cui va aggiunto il Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale Centro di Portici.

Con l’articolo 10 del D.lgs. 454 è stato delineato il nuovo profilo delle competenze dell’INEA che, inserito nel sistema statistico nazionale (comma 3), svolge, in conformità agli obiettivi individuati dal programma nazionale per la ricerca, attività scientifica di tipo socioeconomico in tutti i settori dell’attività primaria, ossia agricoltura, foreste e pesca, al fine di contribuire all’elaborazione delle linee di politica agricola, agro-industriale e forestale nazionali. In relazione all’attività di studio e di ricerca l’Istituto presenta annualmente al Ministro un Rapporto sullo stato dell’agricoltura (comma 4).

Istituito nel 1936 con il nome di Istituto nazionale per la nutrizione (INN), per la elaborazione in un periodo di diffusa povertà di modelli nutrizionali “sufficienti” dal punto di vista energetico, l’INRAN svolge oggi una a attività che alla luce dell’art. 11 del D.lgs. 454 può essere suddivisa nelle seguenti aree di ricerca:

1.       studi nutrizionali per la tutela della salute dell'uomo;

2.       qualità nutrizionale e tecnologica degli alimenti;

3.       studio dei consumi alimentari ed educazione alimentare;

4.       studi sulla sostenibilità e sviluppo dei sistemi agro-alimentari e sulla qualità totale dei prodotti.

L’art. 12 del decreto legislativo 454 assegna all’ENSE l’incarico di svolgere le attività necessaria all'applicazione delle norme sulla produzione e commercializzazione dei prodotti sementieri.

I compiti istituzionalmente attribuiti all'ente, che per svolgerli si avvale di sezioni o laboratori periferici, sono pertanto:

a) la certificazione ufficiale dei prodotti sementieri, anche in conformità delle normative regolanti le certificazioni;

b) lo svolgimento di analisi e controlli qualitativi delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione, su richiesta dei servizi fitosanitari regionali (art. 4 del DPR n. 698/1996);

c) la realizzazione degli esami tecnici per il riconoscimento varietale e brevettuale delle novità vegetali di specie agrarie e ortive, prove di controllo, anche previste delle norme comunitarie e per l'iscrizione nel registro nazionale delle varietà vegetali;

d) studi e ricerche su nuove varietà e messa a punto di nuove metodologie per la valutazione tecnologica e varietale delle sementi.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, l'ENSE si struttura in una sede centrale ed in otto unità organiche, che costituiscono gli uffici e le strutture operative dislocate nel territorio nazionale che hanno, a loro volta, alle proprie dipendenze sezioni, laboratori e centri agricoli.

Il Centro di Portici[83] è ora chiamato a svolgere (art. 13 del D.lgs. 454) attività di formazione specialistica nell'economia e politica dell'agricoltura, e oltre a caratterizzarsi come scuola post-universitaria di specializzazione nel settore dell'economia agraria, riserva una particolare attenzione alla formazione tecnico superiore e all'attività di aggiornamento dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni. Al Centro è consentito di partecipare a progetti di ricerca con altre istituzioni sia nazionali che internazionali. Il comparto di appartenenza del personale del Centro deve essere definito nel rispetto delle disposizioni che disciplinano il rapporto di pubblico impiego.

Gli organi di cui si avvalgono l’INEA, INRAN, ENSE e il Centro di Portici sono individuati dall’articolo 14 del D.lgs. 454/99 di riorganizzazione della ricerca in agricoltura, modificato ed integrato dalla legge n. 137/2002[84], che così li enumera regolandone le relative competenze:

-        il presidente, al quale spetta la rappresentanza legale dell’ente, che sovrintende al funzionamento dell’ente e vigila sulla esecuzione delle delibere del CdA;

-        il consiglio di amministrazione, che nomina il direttore generale su proposta del presidente eleggendolo tra soggetti particolarmente qualificati, ha una competenza residuale generale su tutto ciò che non sia riservato agli altri organi;

-        il consiglio scientifico, che è l’organo di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività di ricerca;

-        il collegio dei revisori dei conti.

La norma poi indica anche la composizione dei Consigli d’amministrazione che debbono essere così costituiti:

-        per INEA ed INRAN del CdA fanno parte, oltre al Presidente, 4 membri di nomina del Ministro agricolo, due dei quali designati dalla Conferenza Stato-regioni;

-        nel CdA dell’ENSE, al Presidente e ai 4 membri nominati con la medesima modalità, si aggiungono ulteriori 4 membri rappresentanti: della categoria dei costitutori, di quella dei moltiplicatori, e due delle due maggiori associazioni dei sementieri;

-        anche il CdA del Centro di Portici è composto dal Presidente e 4 consiglieri nominati dal Ministro, tre dei quali su designazione rispettivamente della Conferenza Stato-regioni, della Società italiana degli economisti italiani, della Università federiciana. Il direttore dell’Ente partecipa alle sedute consiliari con funzioni consultive.

La durata in carica di tutti i componenti degli organi è limitata a quattro anni, rinnovabili una sola volta.

Il Consiglio scientifico degli enti è costituito dal presidente e da due membri nominati dal Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, mentre il Collegio dei revisori è compostoda tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro. Il presidente e un membro supplente sono designati dal Ministro del tesoro.

Le entrate dei quattro enti sono costituite (art. 15 D.lgs n. 454) da un contributo annualmente disposto e iscritto sulla tabella di bilancio del dicastero agricolo; da eventuali contributi aggiuntivi per progetti di particolare rilevanza (inseriti nel programma nazionale per la ricerca PNR), a valere Fondo integrativo speciale per la ricerca; da ogni altra entrata derivante dall’attività di ricerca o studio svolta a pagamento per soggetti o istituzioni sia private che pubbliche, nazionali o internazionali; dalle eventuali rendite patrimoniali.

 

AGEA

Ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA che è stata istituita con D.lgs. n. 165/99[85], successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. 15 giugno 2000, n. 188[86], cui si sono aggiunte le novelle recate dal DL 22 ottobre 2001, n. 381[87]. L'Agenzia è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile ed è sottoposta al controllo della Corte dei Conti, come previsto per gli enti pubblici economici.

In base al riferito quadro legislativo, all’Agenzia competono attività e funzioni diverse, sia con riferimento a disposizioni comunitarie che nazionali; sempre tuttavia l’Agenzia opera sulla base degli indirizzi del Ministro per le politiche agricole, e, per quanto attiene la realizzazione della politica interna, è anche necessaria l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. L’attività fondamentale dell’Agenzia è dare attuazione alla politica agricola comunitaria gestendo gli aiuti comunitari derivanti dalla PAC.

Le richiamate norme, che definiscono le funzioni ed i compiti dell’Agenzia, le modalità di svolgimento della propria attività, il personale di cui può avvalersi, le entrate di cui disporre, stabiliscono con l’art. 9 quali sono gli organi dell'Agenzia; le modalità di nomina, i tempi di permanenza in carica ed i compiti conferiti sono diversi tra di loro e denotano i tratti di una amministrazione di carattere privatistico.

-        Il presidente è nominato ai sensi della legge n. 400/88 secondo una procedura prevista per le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende dell’amministrazione statale.

-        Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da sei consiglieri, tutti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, ed esercita tutte le competenze amministrative e gestionali dell’azienda che non siano espressamente riservate ad altri organi.

-        Il Consiglio di rappresentanza[88], nominato con decreto del Ministro agricolo su designazione dei diversi soggetti che compongono la filiera agroalimentare, è composto da dieci membri, che agiscono in base ad un regolamento di funzionamento da loro stessi adottato. Il Consiglio si qualifica come organo consultivo del CdA al quale deve peraltro proporre i provvedimenti necessari ad un suo funzionamento efficiente ed efficace, ed ha lo specifico compito di valutare la rispondenza dei risultati conseguiti agli indirizzi impartiti all'Agenzia. Le procedure adottate dall’Agenzia sono oggetto della valutazione del Consiglio di rappresentanza allo scopo di tutelare i diritti dei destinatari degli aiuti comunitari, e in caso di divergenze tra i due organi, il Consiglio notifica al Ministro, con relazione analitica, le questioni controverse e gli aspetti problematici sollevati.

-        Il collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, esplica il controllo sull’attività dell’Agenzia sotto la presidenza di un dirigente generale designato dal Ministro dell’economia e finanze.

Le entrate dell'Agenzia sono costituite dalle somme destinate al suo funzionamento che le vengono assegnate sia dallo Stato italiano, con iscrizione annuale a carico del bilancio statale, che dall’Unione europea a titolo di finanziamento o cofinanziamento; possono inoltre aggiungersi i proventi conseguenti all’espletamento delle proprie funzioni.

 

Agecontrol

L'Agecontrol è l'agenzia istituita nel 1986 allo scopo di svolgere sul territorio italiano i controlli sugli aiuti alla produzione e al consumo dell'olio di oliva erogati dalla Comunità.

Le nuove competenze sono state introdotte dal decreto-legge 22/2005 in forma di novella all’art. 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 che individua l'AGEA come l’autorità nazionale responsabile dei controlli sulla conformità, alle norme comunitarie sulla commercializzazione, dei prodotti del settore ortofrutticolo, e Agecontrol, in ragione della precedenza esperienza acquisita nel comparto oleico, come braccio operativo del quale l’Agenzia può avvalersi per la concreta realizzazione dell’attività di controllo. A tal fine, peraltro, sono state trasferite all’AGEA le partecipazioni azionarie possedute dal MIPAF e dall’INEA dell’Agecontrol.

Il Consiglio d’amministrazione della società è attualmente costituito da 6 membri.

 

UNIRE

Il riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE) è stato disposto con il decreto legislativo n. 449/1999[89] con il quale si è data finalmente attuazione alla riforma prevista fin dal 1993 e nuovamente prevista con il decreto legislativo n. 143/97.

Il provvedimento ha confermato l'UNIRE come ente pubblico non economico, strutturato in maniera tale da poter perseguire l'efficienza e l'economicità della gestione, necessarie per raggiungere la capacità operativa e la funzionalità indispensabili per rendere l’ente il reale punto di riferimento nel campo dell'ippica, mentre i quattro enti tecnici operanti nel settore sono stati incorporati nell'UNIRE[90]. In particolare, all’UNIRE è attribuita natura di ente pubblico di primo livello, sottoposto alla vigilanza dei Ministero per le politiche agricole e dotato di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile.

Tra le funzioni assegnate all’ente vi è quella di promuovere il miglioramento delle razze equine da competizione e da sella, di organizzare corse di cavalli, di valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, allenamento e addestramento, di destinare una parte delle risorse a nuovi allevamenti o al miglioramento di quelli esistenti, nonché di definire la programmazione tecnica ed economica delle corse.

Organi dell’ente, ai sensi dell’art. 4, sono il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, che durano - tutti - in carica per tre anni e sono rinnovabili una sola volta, ai quali si aggiunge un segretario generale, figura dirigenziale di vertice, responsabile della organizzazione e gestione operativa dell’ente (art. 5).

-        Il presidente è nominato ai sensi della legge n. 400/88 ed assume la rappresentanza legale dell’ente, al cui funzionamento deve sovrintendere vigilando anche sull’esecuzione delle delibere consiliari. In caso d’urgenza può a sua volta assumere deliberazioni che debbono essere sottoposte al CdA nella prima seduta successiva.

-        Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da sei consiglieri, tutti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, tre dei quali provenienti dai settori del trotto, del galoppo e del cavallo da sella, due designati dalla conferenza Stato-regioni ed un esperto in discipline giuridiche ed economiche.

-        Il Collegio sindacale, nominato con decreto del Ministro agricolo, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che esplicano il controllo sull’attività dell’Ente. Il presidente è designato dal Ministro del tesoro mentre al Ministro delle finanze spetta la designazione di uno dei sindaci.

Il Segretario generale, cui spetta l’adozione – secondo le previsioni statutarie - degli atti e dei provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi, è scelto dal CdA su proposta del presidente, ai quali risponde del proprio operato, è assunto con contratto dirigenziale di diritto privato di durata triennale, rinnovabile.

L'organizzazione ed il funzionamento dell'UNIRE sono disciplinati dallo statuto[91] e dai regolamenti di amministrazione e contabilità e del personale.

Le nuove norme statutarie devono inoltre prevedere la costituzione, con funzioni consultive del presidente, di un “Consiglio generale” di rappresentanza delle diverse istanze del mondo ippico (tra gli altri le associazioni degli operatori, organizzazioni professionali, sindacati); nonché la costituzione di tre “consulte tecniche” (trotto, galoppo e sella), nominate dalle stesse categorie, come organi di consulenza del CdA.

Le entrate dell'UNIRE sono costituite fondamentalmente dalla ripartizione dei proventi derivanti dall'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse[92], nonché da quelli derivanti dalla diffusione del segnale televisivo delle corse, che si aggiungono alle risorse di norma a disposizione degli enti, quali contributi ordinari o straordinari, rendite, corrispettivo per attività svolte per terzi.

 

ISMEA

L’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ente pubblico economico, è stato istituito nel 1987 (con il DPR n. 278/87 ora abrogato) con la denominazione di “Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo”. A norma dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 419 del 1999, concernente il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, l’ente ha assorbito l’ex Cassa per la formazione della proprietà contadina subentrando pertanto nei compiti alla stessa attribuiti. L’attuale denominazione (con la conservazione del precedente acronimo) è dovuta al DPR 31 marzo 2001, n. 200, che ha recato le disposizioni statutarie e regolamentari di riordino dell’ente.

I compiti attribuiti a nuovo istituto includono la rilevazione, elaborazione e diffusione di dati e informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari; l’erogazione di servizi di analisi e informazione per la commercializzazione, valorizzazione e promozione di prodotti agricoli, ittici e alimentari; gli interventi diretti al riordini fondiario in precedenza attribuiti alla Cassa per la formazione della proprietà contadina (dal D.Lgs. n. 121 del 1948, dalla Legge n. 154 del 1975 e dalla Legge n. 441 del 1998); la prestazione di specifiche forme di garanzia creditizia e finanziaria alle imprese agricole singole o associate. In particolare, per la realizzazione delle finalità in precedenza della Cassa contadina, e stata attribuita all’ISMEA la facoltà di prestare garanzie finanziarie per l’emissione di obbligazioni e di provvedere all’acquisto di crediti bancari in favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare e di effettuare anticipazioni di crediti vantati dagli agricoltori[93].

Organi dell’ente, ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 200, sono il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, il cui incarico dura quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

-        Il presidente è nominato ai sensi della legge n. 400/88 e assume la rappresentanza legale dell’ente esercitando le funzioni che gli sono delegate dal CdA che egli stesso convoca e presiede. In caso d’urgenza può a sua volta assumere deliberazioni che debbono essere sottoposte al Consiglio d’amministrazione nella prima seduta successiva.

-        Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, uno dei quali designato dalla conferenza Stato-regioni. Deve essere convocato dal Presidente almeno una volta al mese e per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri. Il CdA può essere sciolto per gravi e motivate ragioni d’interesse pubblico, e può essere sostituito da un commissario straordinario che dura in carica non più di tre anni.

-        Il Collegio sindacale, nominato con decreto del Ministro agricolo, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che esplicano il controllo sull’attività dell’Ente. Un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro.

Le entrate (art. 6 del DPR n. 200) sono costituite fondamentalmente dai finanziamenti pubblici nazionali o a carico dell’Unione europea, dalle rendite patrimoniali, dal corrispettivo per la cessione di servizi; all’istituto è riconosciuta la facoltà di emettere obbligazioni sia sul mercato nazionale che su quelli esteri sulla base della legge 30 aprile 1999, n. 130 sulla cartolarizzazione dei crediti.

 

ISA s.p.a.

L’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A. è una finanziaria per il settore agricolo, agro-industriale e agro-alimentare, istituita nell’ottobre 2004 allo scopo di subentrare nelle attività allora svolte nel settore da Sviluppo Italia, alla quale è stato pertanto attribuito il compito di assumere partecipazioni in società operanti in agricoltura e nell’agro-alimentare e di erogare assistenza e consulenza nel settore finanziario ad aziende e enti pubblici e privati.

Con il decreto legge sulla competitività, D.L. n. 35/2005[94], sono state disciplinate l’attività e il funzionamento di ISA (art. 10-ter) in particolare configurando un ruolo specifico per l’Istituto in merito alla “valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera e dei contratti di programma nei quali siano presenti iniziative specifiche per il settore agricolo e agroalimentare. In entrambi i casi sono rimaste comunque ferme le competenze attribuite al CIPE relativamente all’”approvazione” di entrambi gli strumenti della programmazione negoziata. La norma (comma 9 dell’art. 10-ter) aveva quindi autorizzato il dicastero agricolo ad acquistare dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e da Sviluppo Italia S.p.A. le partecipazioni da entrambi possedute in ISA e loro attribuite nelle misura rispettivamente del 60% e del 40% all’atto della costituzione della società.

Attraverso l’abrogazione poi disposta dal comma 9 del citato art. 10-ter, il trasferimento di competenze verso ISA si è esteso agli interventi di cui alla delibera CIPE n. 90 del 2002, una volta attribuiti alla società per il risanamento del settore saccarifero RIBS.

Per ulteriormente rafforzare la società, con il decreto legge n. 248/07 di proroga termine di fine anno (art. 28, co. 1-bis), l’ISA è stata anche autorizzata ad acquisire per incorporazione, entro il 30 giugno 2008, la società Buonitalia con le risorse alla stessa attribuite a suo tempo dall’art. 10 comma 10 del DL n. 35/2005. Il trasferimento di fondi, destinati ai compiti d’istituto, deve avvenire a costo zero per l’ISA, alla quale possono essere attribuite le sole spese notarili.

A seguito dell’incorporazione la società è tenuta a modificare le proprie norme statutarie in modo che negli scopi sociali vengano incluse le attività di pertinenza della incorporata Buonitalia.

Il Consiglio d’amministrazione della società ISA è costituito da 5 membri, mentre sono attualmente 15 gli amministratori che fanno parte del CdA di Buonitalia che con le proprie norme statutarie prevede un Consiglio variabile fra 7 e 15 componenti.

 


 

Articolo 4-septiesdecies
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di contenziosi con l'INPS) (*)

 

[1. L'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il termine “contenzioso” è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione da 250.000 tonnellate a 243.000 tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2009, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e conseguente riduzione, nella misura di 2 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui al comma 5-bis del citato articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995.]

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(*)  Articolo abrogato dall'art. 22, comma 2, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

 

L’articolo 4-septiesdecies è statoabrogato, con effetto dal giorno stesso della sua entrata in vigore (31 dicembre 2008), dall’art. 22 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

 

L’articolo 4 septiesdecies forniva, al comma 1, un’interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 506, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), il quale ha autorizzato l'INPS a definire i contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269[95], in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti opponenti si impegnassero al pagamento in misura totale dei contributi oggetto di contenzioso, senza il pagamento delle eventuali sanzioni.

 

Secondo l’interpretazione autentica fornita dal presente articolo, il termine “contenzioso” era da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito fossero ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero fossero state avviate, o ancora da avviare, da parte dell'I.N.P.S. a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.

 

Il successivo comma 2 recava la copertura finanziaria.

 

 

 


 



[1]    Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[2]    C.d. “Decreto anti-crisi” entrato in vigore il 29 novembre 2008.

[3]    Il previgente testo del comma 1089 prevedeva che l’esclusione dal reddito di impresa fosse elevata al 35% del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari ed al 50% del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria all’estero riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera.

[4]    L’articolo in questione è stato successivamente interamente sostituito ad opera dell’articolo 14 della successiva legge 21 dicembre 1999, n. 526 Comunitaria 1999, a sua volta modificata dall’art. 125, co. 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, finanziaria 2001.

[5]    D.M. 12 ottobre 2000 “Collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP” (G.U. n. 272/2000), che ha sostituito il D.M. del 12/4/2000 (G.U. n. 97/2000).

[6]    D.M. 12 aprile 2000 “Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatitvità dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) (G.U. n. 97/2000).

[7]    L. 10 febbraio 1992, n. 164 “Nuova disciplina delle denominazioni d'origine”.

[8]    D.M. 4 giugno 1997, n. 256 “Regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini”.

[9]     D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38.

[10]   Il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola è stato istituito dall’art. 12 della legge n. 910/1966 e destinato alla concessione di prestiti per l’acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature, nonché per l’acquisto di attrezzature irrigue e di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, compresa la floricoltura. La operatività del Fondo è stata più volte prorogata, da ultimo al 31 dicembre 2007 con l’art. 26 del D.L. n. 273/2005.

 

[11]   D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, “Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa”, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 2006, n. 81.

[12]   L. 24 dicembre 1993, n. 537, “Interventi correttivi di finanza pubblica”.

[13]   D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, “Disciplina delle agevolazioni tributarie”.

[14]   L. 27 dicembre 1977 n. 984, “Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani”.

[15]    D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative.

[16]   D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

[17]   Nelle more della entrata in vigore del decreto disposizioni attuative riferite al solo anno 2007 sono state disposte dai commi 2 e 2-bis del medesimo art. 22-bis del D.Lgs. n. 504/1995, anch’essi modificati o introdotti dall’art. 26, comma 4-ter, del D.L. n. 159/2007. In particolare le norme citate hanno disposto l’assegnazione di 70.000 tonnellate del contingente agevolato ai produttori che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell’ambito di contratti quadro o intese di filiera.

[18]    Regolamento concernente le modalità di applicazione dell’accisa agevolata sul prodotto denominato “biodiesel”, ai sensi dell’articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

[19]   Uno studio dell’ISTAT relativo alla valorizzazione energetica dei residui dell’industria agro-alimentare (che produce una vasta gamma di residui molti dei quali di origine vegetale, caratterizzati da livelli di contaminazione bassi o nulli e da livelli di umidità tali da permetterne l’utilizzo nei processi di combustione) sottolinea l’importanza in particolare dei residui dell’industria vitivinicola. Secondo i dati del censimento ISTAT sulle produzioni agrarie, nel 2006 in provincia di Verona i principali sottoprodotti o residui dell’industria vinicola sono: raspi e la vinaccia vergine, bucce e vinaccioli. I raspi vengono in genere destinati alla combustione per l’alimentazione dei fabbisogni delle stesse aziende vinicole o come ammendanti in agricoltura. La vinaccia vergine, invece, viene destinata praticamente in toto alla distillazione. Il processo di distillazione, volto alla produzione dell’alcole, del distillato o dell’acquavite, genera un sottoprodotto, cosiddetto vinaccia esausta, che contiene oltre a tutta la parte solida anche un piccolo residuo di alcol, in quantità stimabili in un 30-40% della vinaccia vergine in entrata. Sulla base dei dati ISTAT precedentemente presentati, la produzione provinciale di vinaccia vergine destinata alla distillazione è valutabile indicativamente di poco inferiore alle 50.000 ton/anno; i quantitativi potenzialmente ricavabili di vinaccia esausta sarebbero quindi compresi tra le 15.000 e 20.000 ton/anno per un potenziale energetico tra i 50.000 e i 60.000 MWh. Va evidenziato però che la vinaccia esausta trova già in parte impiego nel medesimo ciclo di produzione delle distillerie (attraverso la combustione e la produzione di energia) e in altre attività economiche (mangimistica, fertilizzazione, oleifici ecc.). Si può realisticamente ipotizzare che il quantitativo di residuo senza sbocchi commerciali effettivi e quindi destinato allo smaltimento in discarica, non superi il 30% del totale prodotto. Tale quantitativo, corrispondente ad un potenziale energetico dell’ordine dei 15.000-20.000 MWh/anno, potrebbe quindi essere proficuamente valorizzato per la produzione di calore nell’ambito di piccole filiere locali che vedano coinvolte primariamente singole strutture o gruppi di strutture dello stesso comparto vitivinicolo o più in generale del comparto agro-industriale. Per tali residui si è ipotizzata una ripartizione che prevede il 25% destinato ad impianti di cogenerazione, mentre il restante 75% a semplice combustione

(http://www.ptcp.provincia.vr.it/attach/Content/Menu/214/o/7energia.pdf).

[20]   Tale titolo (ai sensi del disposto dell’art. 267, comma 1), ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite. Sono invece esclusi dal campo di applicazione della parte quinta del decreto n. 152/2006 (ai sensi del comma 2 dell’art. 267) gli impianti disciplinati dal D.Lgs. n. 133/2005 (relativo all’incenerimento di rifiuti). Il comma 3 dell’art. 267 dispone, invece, che fermo restando, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dal D.Lgs. n. 59/2005 in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per i medesimi impianti l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal titolo I della parte V dello stesso D.Lgs. n. 152/2006.

[21]   Tale risoluzione (www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/311558.pdf) è stata approvata nella seduta del 31 luglio 2008. Il resoconto della seduta è disponibile all’indirizzo www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=00309202&part=doc_dc&parse=no&aj=no. Si segnala altresì che nel corso della seduta del 4 novembre 2008 il Governo ha accolto un ordine del giorno, a prima firma Abrignani (n. 9/01441-TER-A/22 - http://documenti.camera.it/apps/pdfGenerator/getPdf.aspx?idLegislatura=16&sessionId=1012735121), avente finalità analoga.

[22]   http://www.gruppobertolino.com/bertolino.htm.

[23]   L’ultimo provvedimento di sequestro è dell’aprile 2008 (www.partinico.info/?q= sequestro_bertolino). Sul punto, in precedenza, si era espressa anche la Corte di Cassazione - Sez. III, con la sentenza n. 40190 del 8 dicembre 2006 (http://www.lexambiente.it/article-print-2564.html). Si vedano, inoltre, anche le ricostruzioni fornite nelle interrogazioni Russo Spena n. 4-10100 (www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenografici/btestiatti/4-10100.htm) e Lumia n. 3-03428 (www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenografici/btestiatti/3-03428.htm), presentate, rispettivamente, nelle sedute del 20 e del 27 maggio 2004.

[24]    D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[25]    Il comma 5 dell’articolo in esame prevede uno specifico finanziamento, con diversa copertura, per l’Ente irriguo umbro toscano.

[26]    Una prima proroga della durata dell’Ente è stata disposta per dieci anni dal decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411; l’articolo 5 del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, ha prorogato il termine di un ulteriore anno.

      Il termine di un anno, posto dall’articolo 5 del sopra menzionato decreto n. 281, è stato oggetto, a sua volta, delle seguenti sostituzioni:

-     due anni con l'articolo 69, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

-     tre anni (fino al 7 novembre 2004) con l'articolo 52-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

-     quattro anni (fino al 7 novembre 2005) con l’articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306;

-     cinque anni (fino al 7 novembre 2006) con l’articolo 6 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2005, n. 231;

-     sei anni (fino al 7 novembre 2007) con l’art. 1, comma 1056, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007);

-     sette anni (fino al 7 novembre 2008) con l’articolo 15, comma 5-bis, del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127, che novella l’art. 1, comma 1056, della finanziaria 2007.

[27]    D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[28]   D.L. 1 ottobre 2005, n. 202, Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, L. 30 novembre 2005, n. 244.

[29]  D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57. Come già segnalato, la norma citata dispone la equiparazione agli imprenditori agricoli per le cooperative e loro consorzi che forniscono servizi nel settore selvicolturale e la relativa norma di copertura degli oneri (conseguenti alla estensione ai predetti soggetti delle agevolazioni fiscali previste per gli imprenditori agricoli) è collocata nel successivo art. 14 del D.Lgs. n. 227/2001.

[30]    Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[31]    Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[32]   D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, convertito in legge con l'art. 1, comma 1, L. 7 aprile 1995, n. 104.

[33]   Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della L. 19 dicembre 1992, n. 488, conseguente all’approvazione del D.L. n. 415/92 (convertito con modificazioni nella legge n. 488/92) che aveva, fra l'altro, sancito la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno sostituito da un sistema di interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale, ha disposto la liquidazione dell’Agensud (art. 19) e la contestuale attribuzione delle competenze alle amministrazioni statali, istituendo anche con il comma 5 un Fondo per il finanziamento degli interventi ordinari.

[34]   L’articolo 9 in particolare ha definito il campo d’attività ed i poteri del/dei commissari ad acta istituiti per la gestione delle opere e dei progetti trasferiti al Ministero dei lavori pubblici a seguito della soppressione di Agensud.

[35]   Decreto legge 23 giugno 1995 n. 244, Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse,  convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 8 agosto 1995, n. 341.

[36]    I dati sono tratti dalla relazione sull’attività della gestione commissariale nel 2007, trasmessa al MIPAAF dal Commissario ad acta nel maggio 2008.

[37]   D.L. 8 luglio 2002 n. 138, Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 8 agosto 2002, n. 178.

[38]   Approvato con la delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005.

[39]   Dir. 20 luglio 1998, n. 98/58/CE “riguardante la protezione degli animali negli allevamenti”. L’articolo 10 poneva la data del 31 dicembre 1999 come termine per l’adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, comprese le eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla direttiva; dopo tale data era tuttavia consentito agli Stati membri di mantenere o applicare nel loro territorio disposizioni più severe di quelle previste dalla direttiva.

[40]   L’obbligo di allevamento a terra di cui al capoverso 7 era stato peraltro anche abrogato dall’art. 39-bis del D.L. n. 273/2005, a sua volta abrogato dal citato art. 6, comma 8-novies, del D.L. n. 300/2006.

[41]   Nota n. 541-P-18/01/2008 della Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario, Ufficio VI.

[42]    Il canone demaniale è detto a titolo ricognitorio quando è fissato in misura ridotta rispetto a quello ordinario e ha la funzione di mero riconoscimento del carattere demaniale del bene.

[43]    Recante “Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38

[44]    Recante “Misure in materia di pesca e di acquacoltura”.

[45]    Recante “Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima”.

[46]    D’iniziativa del senatore Scarpa Bonazza Buora e altri e recante “Nuove disposizioni in materia di pesca marittima”.

[47]   Per individuare i rifiuti pericolosi il comma 5 dell’art. 184 rinvia ad un apposito elenco inserito nell’allegato D alla parte quarta del Codice ambientale, ove tali rifiuti sono contrassegnati con un apposito asterisco. All’interno del citato elenco i rifiuti da attività agricole e agro-industriali sono elencati all’interno della classe 02 “Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti”.

[48]http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/chiscobollt.asp?content=/_dati/leg16/lavori/bollet/framedin.asp?percboll=/_dati/leg16/lavori/bollet/200807/0717/html/08/

[49]   Con alcune delibere del Comitato nazionale dell'albo nazionale gestori ambientali (di cui l’ultima del 3 marzo 2008) sono state quindi definite le modalità di presentazione della citata comunicazione.

[50]    D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima.

[51]    L. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.

[52]    D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, Regolamento per l’esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.

[53]   “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485”.

[54]   Si tratterebbe delle navi o unità mercantili nazionali esistenti di stazza lorda superiore a 200 e delle navi da pesca esistenti di lunghezza superiore a 24 m.

[55]   L’articolo 1 del nuovo Regolamento Sanitario Internazionale (RSI, vedi infra)definisce con il termine nave un mezzo di navigazione marittima o dell’entroterra che stia compiendo un viaggio internazionale.

[56]   Approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973.

[57]   Gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) sono strutture direttamente dipendenti dal Ministero della Salute riguardanti la sanità transfrontaliera.  I 12 USMAF e le loro 35 Unità Territoriali (UT) sono presenti in corrispondenza dei maggiori porti ed aeroporti nazionali con lo scopo di costituire, sul campo, non solo un filtro protettivo contro il rischio di importazione di malattie infettive e diffusive legato ai movimenti internazionali di persone e mezzi di trasporto. In particolare, gli USMAF e le loro UT svolgono attività volte alla verifica delle condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza (inclusa la dotazione di medicinali e di materiale di medicazione) a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, ed alla verifica delle condizioni di igiene sulle navi, anche di nazionalità estera, che attraccano nei porti italiani. Tale attività viene espletata sulla base di normative nazionali e del Regolamento Sanitario Internazionale, la cui ultima revisione, adottata nel 2005 dall’Assemblea Mondiale della Sanità, è entrata in vigore nel mese di giugno 2007 (fonte Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).

[58]   Provvedimenti per la difesa sanitaria del Regno contro la importazione, per la via del mare, della peste, del colera, della febbre gialla, del tifo esantematico e del vaiolo.

[59]   L’articolo 59 del nuovo regolamento ha stabilito che le nuove disposizioni entrano in vigore 24 mesi dopo la data di notifica effettuata dal Direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il periodo per la presentazione di rifiuto o riserve, ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'OMS, al nuovo Regolamento è di 18 mesi dalla data della notifica; dopo la scadenza di tale periodo qualsiasi opposizione non avrà validità. L’Italia non ha presentato nei termini previsti alcun rifiuto o riserva al suddetto regolamento.

[60]   Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato in GUCE C n. 229 14/9/2004.

[61]    Disposizioni attuative del D.M. 1° agosto 2003 sono state dettate con la circolare 2 dicembre 2003, più volte modificata, da ultimo, in forma codificata, con la circolare n. 463 del 16 luglio 2007.

[62]    D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

[63]    Recante Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

[64]    Si fa presente che la possibilità di affidare appalti agli imprenditori agricoli, in deroga alla normativa vigente, era stata prevista, inizialmente, per le sole zone montane dall’articolo 17 della legge n. 97 del 1994 ed è stata successivamente estesa alla generalità del settore agricolo dal decreto legislativo n. 228 del 2001.

[65]    Detti importi, originariamente fissati in 50 e 300 milioni di lire, sono stati così elevati dall’art. 1, comma 1067, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007).

[66]   “Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste”.

[67]   Il criterio che attribuisce la competenza sulla VAS è quello relativo al procedimento di pianificazione cui si riferisce e, quindi, appartiene allo Stato, alla regione o ad altro ente locale territoriale, a seconda del livello territoriale di pianificazione interessato.

[68]    Si tratta dello schema di D.Lgs. n. 235, con riferimento al quale è stato predisposto il dossier Studi Atti del Governo n. 204 del marzo 2008.

[69]    Sullo schema la Commissione agricoltura della Camera ha espresso nella seduta del 31 marzo 2008 un parere favorevole con condizioni (tra le quali il recepimento di gran parte delle modifiche ed integrazioni proposte dalla Conferenza Stato-regioni) ed osservazioni. La Commissione agricoltura del Senato non ha invece espresso il parere, essendosi constatata nella seduta del 2 aprile 2008 la mancanza del numero legale.

[70]   L. 27 ottobre 1966, n. 910 “Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970”. Il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola è stato istituito dall’art. 12 della legge n. 910/1966 e destinato alla concessione di prestiti per l’acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature, nonché per l’acquisto di attrezzature irrigue e di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, compresa la floricoltura. La operatività del Fondo è stata più volte prorogata, da ultimo al 31 dicembre 2007 con l’art. 26 del D.L. n. 273/2005.

[71]   L’art. 5, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38”, ha disposto la iscrizione, presso il dicastero dell’economia, di un apposito stanziamento denominato “Fondo di solidarietà nazionale -interventi indennizzatori”, destinato  agli interventi compensativi dei danni sofferti dalle imprese agricole in conseguenza di calamità naturali o eventi eccezionali, ed agli interventi di ripristino delle infrastrutture danneggiate, connesse all'attività agricola.

[72]    Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[73]    D.L. 27 maggio 2008, n. 93, Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126.

[74]    Il numero dei prodotti non disciplinati da una OCM (e che pertanto sono sottratti alle specifiche disposizioni valide per il settore agricolo) è relativamente contenuto; a titolo esemplificativo gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GUCE C/28/2000, su cui v. oltre), citano (par. 3.8) le patate (diverse da quelle da fecola), la carne equina, il miele, il caffè, l’alcole di origine agricola, gli aceti derivati dall’alcole, il sughero.

[75]   I suddetti regolamenti sono stati adottati sulla base del c.d. regolamento di abilitazione (ossia il regolamento n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali), il quale dispone che la Commissione possa adottare regolamenti che autorizzino l'esenzione dalla notificazione per gli aiuti che non superino un importo prestabilito.

[76]   Reg. (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 “relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli”, che ha abrogato il precedente Reg. (CE) n. 1860/2004 che disciplinava gli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.

[77]    Pubblicati in GUUE del 27 dicembre 2006, n. C 319.

[78]   Reg. (CE) 6 ottobre 2004, n. 1860/2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore dell’agricoltura.

[79]    Adottato il 17 dicembre 2007 e pubblicato in GUUE L. n. 3/2008.

[80]   Disposizioni aventi finalità analoghe a quelle della norma in commento, specificamente dirette a consentire la realizzazione di più agevoli controlli per evitare l’utilizzo di materie prime non conformi al disciplinare, sono previste dal nuovo disciplinare di produzione del “parmigiano reggiano”, approvato dal MIPAAF il 27 ottobre 2005 e in attesa di approvazione dalla UE: il disciplinare richiede infatti che “tutto il latte introdotto in caseificio” sia conforme ai regolamenti di produzione del Parmigiano Reggiano, che indicano fra l’altro quale debba essere il metodo di alimentazione delle vacche da latte, e richiedono un periodo di quattro mesi per la conversione degli allevamenti non conformi.

[81]   D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 454, Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[82]    Gli indirizzi sono definiti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti i Ministri dell'Industria, commercio ed artigianato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Tavolo agroalimentare, di cui al D.P.C.M. 1° febbraio 1999. Si ricorda che il Tavolo agroalimentare è convocato per le questioni attinenti l'intera filiera e ad esso partecipano pertanto le organizzazioni agricole, le cooperative, le industrie alimentari, i rappresentanti del commercio, i sindacati dei lavoratori.

[83]   L’originario Centro di Specializzazione e Ricerche Economico-Agrarie per il Mezzogiorno di Portici nasce nel 1959, per iniziativa di Manlio Rossi-Doria, attraverso la definizione di una convenzione fra l'Università di Napoli e la Cassa del Mezzogiorno, con partecipazioni minori del Ministero dell'Agricoltura e Foreste e della Ford Foundation. Divenuto successivamente una diretta emanazione dell'Università di Napoli, si vede attribuita già nel 1984 una personalità giuridica autonoma di diritto pubblico. I rapporti con l'Università federiciana sono attualmente regolati da una convenzione che mira ad assicurare la prosecuzione della stretta collaborazione fra i due soggetti.

[84]   L. 6 luglio 2002 n. 137 Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici.

[85]    D.Lgs. 27 giugno 1999, n. 165 Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59, in attuazione anche del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 di conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

[86]    D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188, Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[87]    D.L. 22 ottobre 2001, n. 381, Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano.

[88]    Organo introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del Decreto-legge n. 381/2001.

[89]   D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 449 Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[90]   Gli enti tecnici operanti nel settore erano il Jockey Club Italiano, la Società degli Steeple Chases d'Italia, l’Ente Nazionale Corse al Trotto (E.N.C.A.T.) e l’Ente Nazionale per il Cavallo Italia (E.N.C.I.). A decorrere dal 1° gennaio 2000, sono stati soppressi e incorporati nell'UNIRE, il quale è subentrato nelle relative funzioni, assorbendone il personale dipendente.

[91]   Lo statuto è stato approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 luglio 2004.

[92]   La normativa in materia è stata recentemente modificata dall’articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante “Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 e quindi modificato dall’art. 2, commi 49 e50, della legge finanziaria 2009 (legge 22 dicembre 2008, n. 203).

[93]   Con l’articolo 4, comma 45, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004).

[94]   Decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, Disposizioni urgenti nell’ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

[95]   “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.”