Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Rilancio competitivo del settore agroalimetare - D.L. 171/2008 - A.C. 1961 - Riferimenti normativi
Riferimenti:
AC N. 1961/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 87    Progressivo: 1
Data: 04/12/2008
Descrittori:
CONTROLLI DI QUALITA'   PRODOTTI AGRICOLI
PRODOTTI ALIMENTARI     
Altri riferimenti:
DL N. 171 DEL 04-DIC-08     


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Rilancio competitivo del settore agroalimentare

D.L. 171/2008 - A.C. 1961

Riferimenti normativi

 

 

 

 

n. 87/1

 

 

4 dicembre 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Agricoltura

 

SIWEB

 

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File: D08171a.doc

 


INDICE

§         D.C.G. 12 gennaio 1930 Provvedimenti per la difesa sanitaria del Regno contro la importazione, per la via del mare, della peste, del colera, della febbre gialla, del tifo esantematico e del vaiuolo (art. 33)4

§         L. 15 febbraio 1963, n. 281 Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi (artt. 20-23)6

§         L. 27 ottobre 1966, n. 910 Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 (artt. 12 e 15)9

§         L. 9 febbraio 1982, n. 106 Approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973 (epigrafe)11

§         L. 5 aprile 1985, n. 124 Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste  12

§         L. 16 aprile 1987, n. 183 Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (art. 5)14

§         L. 11 marzo 1988, n. 67 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (art. 9)15

§         L. 10 febbraio 1992, n. 164 Nuova disciplina delle denominazioni d'origine (art. 19)17

§         D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (art. 22-bis)19

§         L. 24 aprile 1998, n. 128 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997) (art. 53)23

§         D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165 Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 9)26

§         D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146 Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti (allegato)28

§         D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (1). Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 (art. 15)31

§         D.L. 22 ottobre 2001, n. 381 Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano (art. 5)32

§         D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica (art. 2)33

§         D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38 (art. 15)36

§         D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153 Attuazione della L. 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima (art. 2)37

§         D.L. 1 ottobre 2005, n. 202 Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria (art. 5)38

§         D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa (art. 01)40

§         D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (artt. 6 e 166)43

§         L. 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, co. 289, 1088-1090)46

§         D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (art. 26)48

§         D.L. 25 giugno 2008, n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (art. 26)51

Normativa comunitaria

§         Reg. (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005 Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (art. 32)55

§         Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)64

§         Reg. (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli  87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei  prodotti agricoli73

§         Reg. (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008 Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)83

§       

 

 


Normativa nazionale

 


Codice Penale
(art. 162)

(omissis)

162. Oblazione nelle contravvenzioni. (1)

Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda (2), il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento [c.p.p. 492], ovvero prima del decreto di condanna [c.p.p. 565], una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato [disp. att. c.p.p. 141] (3).

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(1) Per il pagamento in misura ridotta in materia di sanzioni amministrative, vedi l'art. 16, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(2) L'oblazione è ammessa anche per la multa prevista dall'art. 110, L. 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio di sali e tabacchi.
Vedi l'art. 10, L. 3 gennaio 1951, n. 27, sul monopolio di sali e tabacchi, e l'art. 40, L. 11 febbraio 1971, n. 50, sulla navigazione da diporto; l'art. 334, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in materia doganale.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 7, D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679, di modifica al codice penale.
Per quanto riguarda l'oblazione: per le violazioni alle leggi finanziarie vedi gli artt. 13, 14 e 46, L. 7 gennaio 1929, n. 4; per le violazioni alla legge comunale e provinciale vedi gli artt. 107, 108 e 155, R.D. 3 marzo 1934, n. 383; per le violazioni alle leggi postali, vedi l'art. 13, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156; per le violazioni in materia di caccia vedi l'art. 77, R.D. 5 giugno 1939, n. 1016. La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno-4 luglio 1974, n. 207 (Gazz. Uff. 10 luglio 1974, n. 180), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost. La stessa Corte, con sentenza 19-26 maggio 1976, n. 135 (Gazz. Uff. 3 giugno 1976, n. 145), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

(omissis)

 


D.C.G. 12 gennaio 1930
Provvedimenti per la difesa sanitaria del Regno contro la importazione, per la via del mare, della peste, del colera, della febbre gialla, del tifo esantematico e del
vaiuolo
(art. 33)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 1930, n. 14.

(2)  Cfr. gli artt. 49-99 del regolamento sanitario internazionale.

(omissis)

33. Distruzione dei topi.

a) Navi addette al traffico internazionale - derattizzazione ed esonero dalla derattizzazione - certificati relativi (29).

Tutte le navi, comunque addette al traffico internazionale, devono essere periodicamente sottoposte alla distruzione dei topi, da praticarsi a stive vuote; ovvero essere tenute in condizioni tali che la popolazione murina vi sia ridotta al minimo possibile.

Il medico di porto rilascia ai capitani delle navi, su modelli conformi all'allegato 1 alla presente ordinanza:

nel primo caso, un certificato di eseguita derattizzazione;

nel secondo caso, un certificato di esenzione dalla derattizzazione. Ai fini del rilascio di quest'ultimo certificato, il medico di porto deve tenere conto dell'assetto igienico-sanitario della nave, delle sue caratteristiche costruttive e dell'impiego fatto sistematicamente, a bordo, di mezzi per la cattura o per la distruzione dei topi.

La durata di validità dei certificati predetti è di mesi sei, e la loro efficacia ha valore in quanto non sussista una delle condizioni indicate nei precedenti artt. 3, 4 e 5. Per le navi che si dirigano al proprio porto di origine può essere consentita una tolleranza supplementare di un mese.

Nel caso in cui non sia presentato alcun certificato, l'autorità sanitaria marittima ordina la esecuzione della distruzione dei topi, da farsi in conformità degli artt. 34, 35 e 36 della presente ordinanza e il medico di porto rilascia il relativo certificato.

Qualora, peraltro, il medico di porto abbia potuto accertare che la nave è tenuta in condizioni tali che la popolazione murina vi è ridotta al minimo possibile e che è fatto sistematico uso di mezzi di cattura o di distruzione dei topi, potrà rilasciare il certificato di esenzione dalla derattizzazione.

I certificati di derattizzazione e di esenzione dalla derattizzazione rilasciati da autorità sanitarie di Stati esteri con i quali non siano in vigore accordi speciali per il riconoscimento reciproco di efficacia delle misure sanitarie applicate alle navi, quando non siano conformi al modello stabilito dall'Ufficio internazionale di igiene pubblica di Parigi (allegato 3 alla presente ordinanza), devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana, vidimata gratuitamente dalla Regia autorità consolare.

Non sarà tenuto conto di quei certificati che non indichino la tecnica seguita, i locali trattati e l'esito della operazione, ovvero i motivi in base ai quali la nave fu esonerata dalla derattizzazione, quando ne sia stato il caso; nonché di quei certificati che siano stati rilasciati dalle autorità di porti esteri che non figurino nell'elenco di cui all'allegato 4 alla presente ordinanza

b) Navi che trafficano lungo le coste dello Stato.

Le disposizioni che precedono si applicano anche alle navi nazionali che trafficano esclusivamente lungo le coste dello Stato; ma, nei loro confronti, la durata di validità dei certificati di cui al 2° comma del presente articolo è portata da mesi sei a mesi dieci, a meno che non si verifichi una delle condizioni indicate nei precedenti artt. 3, 4 e 5.

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(29)Vedi gli artt. 51 e 52 del regolamento sanitario internazionale. Vedi, inoltre, l'art. 5-ter, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)


L. 15 febbraio 1963, n. 281
Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi
(artt. 20-23)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 marzo 1963, n. 82.

(2) Le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate. L'art. 2, D.P.R. 2 novembre 2001, n. 433 ha disposto che il termine «premiscela» sostituisca il termine «integratore» utilizzato nella presente legge.

 

Capo IV

Vigilanza e sanzioni (42)

(omissis)

20.  Chiunque produce per farne commercio o per impiegarli nella produzione di mangimi destinati alla vendita ovvero prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, i prodotti previsti dagli artt. 4, 5, 6 e 7 senza le prescritte autorizzazioni, o pone in vendita integratori o integratori medicati per mangimi senza avere ottenuto la registrazione, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 1.500.000 (43), senza pregiudizio della pena pecuniaria di cui all'art. 10 del testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, sostituito dall'art. 10 del testo unico approvato con legge 1° marzo 1961, n. 121 , per il mancato pagamento delle relative tasse di concessione governativa (44).

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(42) Vedi, anche, l'art. 20, L. 8 marzo 1968, n. 399.

(43) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, terzo comma, della legge sopracitata. Successivamente tutte le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.

(44) Così modificato dall'art. 17, L. 8 marzo 1968, n. 399.

 

21.  Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge senza le dichiarazioni e le indicazioni prescritte o senza osservare le norme sul confezionamento degli stessi, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.500.000 (45).

Con la stessa pena è punito chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o, comunque, distribuisce per il consumo, materie prime per mangimi integrati, materie prime per mangimi integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati, integratori e integratori medicati per mangimi, in data successiva a quella di scadenza dichiarata a norma degli artt. 15, lett. c) e 16, lett. d), salvo che il fatto non costituisca più grave reato (46) (47) (48).

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(45) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, terzo comma, della legge sopracitata. Successivamente tutte le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.

(46) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, terzo comma, della legge sopracitata. Successivamente tutte le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.

(47)  Comma così modificato in virtù di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 360.

(48)  Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 8 marzo 1968, n. 399.

 

22.  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sostanze vietate è punito con l'ammenda da lire 30.000.000 a lire 120.000.000.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce è punito con l'ammenda da lire 50.000.000 a lire 150.000.000.

4. La pena di cui al comma 3 si applica altresì all'allevatore che non osservi la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2.

5. Le disposizioni dell'articolo 162 del codice penale non si applicano ai reati previsti dal presente articolo (49).

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(49) Articolo prima sostituito dall'art. 19, L. 8 marzo 1968, n. 399, poi modificato dall'art. 7, D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152 ed infine così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 14 febbraio 2001, n. 8. Successivamente il citato D.L. n. 8/2001 è stato abrogato dall'art. 1, L. 9 marzo 2001, n. 49, e le relative disposizioni sono confluite nel D.L. 11 gennaio 2001, n. 1, il cui articolo 7-quater ha nuovamente sostituito il presente articolo 22.

 

23.  1. In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

2. In caso di reiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno.

3. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.

4. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (50).

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(50)  Articolo prima modificato dall'art. 21, L. 8 marzo 1968, n. 399 e poi così sostituito dall'art. 3, comma 2, D.L. 14 febbraio 2001, n. 8. Successivamente il citato D.L. n. 8/2001 è stato abrogato dall'art. 1, L. 9 marzo 2001, n. 49, e le relative disposizioni sono confluite nel D.L. 11 gennaio 2001, n. 1, il cui articolo 7-quater ha nuovamente sostituito il presente articolo 22.

(omissis)

 


L. 27 ottobre 1966, n. 910
Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970
(artt. 12 e 15)

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(1) Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazz. Uff. 9 novembre 1966, n. 278.

(2)  Vedi il D.L. 5 luglio 1971, n. 432.

 (omissis)

12. Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola.

Il fondo di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di «fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura» e la sua durata è prorogata al 31 dicembre 1980. Esso è destinato alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature, ivi comprese quelle destinate a centri dimostrativi od operativi di meccanica agraria aventi per scopo l'assistenza tecnica e la formazione professionale, gestiti da enti di sviluppo o da associazioni di produttori agricoli che svolgano tali attività a favore di propri associati, nonché ad istituti o a scuole statali di meccanica agraria ad indirizzo professionale. A carico del fondo possono essere altresì concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, ivi compresa la floricoltura.

Le provvidenze di cui al primo comma sono estese, per giudizio dei competenti organi territoriali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche ai mezzi agricoli per trasporto di persone, animali e cose, a favore delle aziende silvo-pastorali che operano strettamente in zone carenti di rete viaria.

Possono pure essere concessi prestiti e mutui per scopi diversi da quelli indicati al primo comma, quando le relative domande presentate ai termini della citata legge n. 949 siano state prodotte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

L'interesse a carico dei beneficiari, per le operazioni poste in essere posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, è ridotto al 2 per cento.

Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, singoli o associati, il prestito può essere concesso nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile. Saranno tenute in particolare considerazione le domande presentate da cooperative di coltivatori diretti.

Per l'acquisto da parte dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, di macchine operatrici e attrezzature meccaniche per una spesa non superiore ad un milione di lire, possono essere concessi, in alternativa ai prestiti di cui al comma precedente, contributi in conto capitale nella misura massima del 25 per cento.

Per i prestiti concessi con le disponibilità del «Fondo» gli istituti ed enti daranno atto dell'avvenuto acquisto delle macchine ed attrezzature nonché della spesa relativa al competente ufficio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il preventivo nullaosta per la concessione dei prestiti medesimi.

Sulle anticipazioni accordate per l'acquisto di macchine agricole nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge potrà essere accreditata agli istituti ed enti, per una volta tanto e con le modalità da stabilire in apposito atto aggiuntivo alle convenzioni già stipulate, una somma non superiore al 20 per cento delle anticipazioni medesime, da impiegare per la sollecita erogazione dei prestiti nelle more degli accreditamenti disposti dalla Tesoreria (12) (13).

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(12) Vedi, anche, il D.P.R. 17 ottobre 1967, n. 1406 e l'art. 12, D.L. 30 agosto 1968, n. 917.

(13) Vedi, anche, l'art. 6, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e l'art. 7, D.L. 13 agosto 1975, n. 377, nonché l'art. 60, L. 7 agosto 1982, n. 526. Vedi, altresì, l'art. 48, L. 21 dicembre 1978, n. 843.

 (omissis)

(omissis)

15. Coltivazioni arboree.

Allo scopo di promuovere il miglioramento ed il potenziamento dell'agrumicoltura, dell'olivicoltura e di altre coltivazioni arboree e frutticole secondo criteri di opportuna concentrazione degli interventi nelle aree idonee a tali colture possono essere concessi, a favore di produttori agricoli singoli od associati, contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile nella misura massima del 40 per cento, elevabile al 50 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e nei territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione delle seguenti iniziative secondo tecniche riconosciute idonee nei singoli ambienti:

a) impianti di agrumeti specializzati e ricostituzione o trasformazione di vecchi agrumeti, per il conseguimento di produzioni rispondenti per qualità alle esigenze di mercato;

b) ricostituzione o trasformazione di vecchi oliveti ed impianti di nuovi oliveti specializzati in ambienti particolarmente atti ad assicurare l'economicità della coltura;

c) impianto di vigneti in coltura specializzata nei comprensori delimitati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, ai fini della tutela delle denominazioni di origine controllate o controllate e garantite, nonché in altre zone a specifica vocazione vitivinicola, con preferenza a quelle collinari, secondo i criteri che saranno stabiliti con le direttive regionali di cui all'articolo 38;

d) sostituzione o trasformazione di colture arboree promiscue in colture specializzate, anche con specie diverse da quelle preesistenti; nel caso di colture viticole promiscue dette operazioni sono sussidiabili ove si attuino nell'ambito dei comprensori di cui alla precedente lettera c);

e) istituzione da parte di enti di sviluppo, cooperative, loro consorzi e associazioni tra produttori, e consorzi di miglioramento fondiario, di vivai di agrumi, di olivi e di viti, nonché di campi di piante madri di agrumi e di viti; il contributo è riferito alle spese di primo impianto, comprese quelle relative alle occorrenti strutture ed all'eventuale acquisto del terreno.

Nel caso di ricostituzione o trasformazione di vecchi agrumeti, effettuata mediante reinnesto ovvero mediante la estirpazione e la distruzione delle piante esistenti ed il reimpianto, può essere concesso, in luogo del contributo di cui al comma precedente, un sussidio fino alla misura massima di lire 2500 e lire 4000, rispettivamente, per ciascuna pianta reinnestata o posta a dimora in sostituzione di altra distrutta. Salve le altre prescrizioni di ordine tecnico, la concessione del sussidio resta subordinata al reimpianto o al reinnesto di agrumeti che abbiano o pervengano a sesti tecnicamente idonei.

Le stesse aliquote di contributo previste dal primo comma del presente articolo si applicano anche per le concessioni disposte dopo l'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 14 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404, salvo per quanto concerne gli acquisti di macchine ed attrezzature per la coltivazione degli oliveti e la raccolta delle olive, per i quali si applicano le aliquote previste dal primo comma dell'articolo 18 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454.

(omissis)

 


L. 9 febbraio 1982, n. 106
Approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973
(epigrafe)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 marzo 1982, n. 87, S.O.

(2) Del presente regolamento internazionale si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.


L. 5 aprile 1985, n. 124
Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 aprile 1985, n. 87.

(2) Con D.M. 2 febbraio 1996 (Gazz. Uff. 19 luglio 1996, n. 168, S.O.) è stato disposto il recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale assunto ai sensi della legge 12 aprile 1962, n. 205 e della legge 5 aprile 1985, n. 124. Vedi, anche, l'art. 5, comma 1, L. 6 febbraio 2004, n. 36 e l'art. 1, comma 242, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

1.  Fino all'entrata in vigore della legge di definizione della disciplina generale dei parchi nazionali e delle riserve di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (3), in deroga a quanto stabilito dalla legge 12 aprile 1962, n. 205 (4), e dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (5), la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (6), può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Per il medesimo periodo di tempo specificato nel precedente comma non sono applicabili ai contratti posti in essere ai sensi della presente legge le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230 (7), nel decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (8), nonché tutte le altre con essa eventualmente incompatibili.

Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento.

Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio non potrà mai superare nel periodo considerato l'equivalente di 500 unità per anno.

Nella fase di prima applicazione della presente legge, per gli operai occupati, o già occupati presso la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assunti ai sensi della legge 12 aprile 1962, n. 205 (9), qualora abbiano svolto oltre centottanta giornate lavorative nell'anno solare precedente l'entrata in vigore della presente legge, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato eventualmente anche in deroga ai limiti di cui al quarto comma.

Per il corrente esercizio finanziario e per il prossimo la spesa complessiva per la manodopera non potrà comunque superare quella sostenuta dalla gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'esercizio precedente.

Al personale assunto ai sensi della presente legge con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457 (10).

L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di operaio dello Stato (11).

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(3)  Riportato alla voce Regioni.

(4)  Riportata al n. D/III.

(5)  Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(6)  Riportato alla voce Regioni.

(7)  Riportata alla voce Lavoro.

(8)  Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(9)  Riportata al n. D/III.

(10) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(11)  Vedi, anche, l'art. 5, comma 1, L. 6 febbraio 2004, n. 36.

 

2.  In deroga alle disposizioni di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 155 (12), e al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (13), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, numero 537, la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede a corrispondere, per gli operai assunti a tempo determinato di cui all'articolo precedente, i contributi agricoli unificati dovuti, a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 (14), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, mediante versamenti trimestrali dei contributi medesimi per il numero di giornate effettivamente impiegate in ogni trimestre dell'anno solare.

Le denunce periodiche e i versamenti contributivi sono sottoposti ai termini di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1982 (15) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 giugno 1982. Tale disciplina si applica altresì alla denuncia degli operai a tempo indeterminato e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

Le denunce della manodopera assunta dalla gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi della legge 12 aprile 1962, n. 205, e i relativi versamenti dei contributi agricoli unificati, effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge secondo termini e modalità diversi da quelli previsti dalle leggi di cui al primo comma, sono considerati validi e soggetti ad eventuale conguaglio senza gravame di interessi per ritardato pagamento (16).

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(12)  Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(13)  Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(14)  Riportata alla voce Previdenza sociale.

(15)  Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(16)  Vedi, anche, l'art. 5, comma 1, L. 6 febbraio 2004, n. 36.

 


L. 16 aprile 1987, n. 183
Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari
(art. 5)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 maggio 1987, n. 109, S.O.

(2)  Vedi, anche, l'art. 2, D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396.

(omissis)

5. Fondo di rotazione.

1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748 (6).

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(6) Vedi, anche, l'art. 2, D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396, nonché l'art. 74, L. 19 febbraio 1992, n. 142, l'art. 65, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388, l'art. 54, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001, l'art. 2-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, il comma 378 dell'art. 2 e il comma 159 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 (omissis)


L. 11 marzo 1988, n. 67
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988
)
(art. 9)

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(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 14 marzo 1988, n. 61.

 (omissis)

9.  1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 la misura del contributo capitario aggiuntivo di cui all'art. 22, comma 1, lettera f), L. 28 febbraio 1986, n. 41 , è elevata a lire 370.000 annue (17).

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 il contributo capitario aggiuntivo di cui al comma 1 è dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con aziende ubicate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984 , in misura pari a lire 135.000 annue (18).

3. La misura contributiva di cui all'art. 4, primo comma, della L. 16 febbraio 1977, n. 37 , già fissata all'8 per cento dall'art. 20, comma 1, L. 28 febbraio 1986, n. 41 , è elevata al 9 per cento dal 1° gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'art. 4, secondo comma, L. 16 febbraio 1977, n. 37 , come modificata dal D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 settembre 1981, n. 537, e dall'art. 13, L. 10 maggio 1982, n. 251 (19), già fissata in lire 250.000 dall'art. 20, comma 1, L. 28 febbraio 1986, n. 41 , è aumentata di lire 50.000 dal 1° gennaio 1988, di ulteriori lire 100.000 dal 1° gennaio 1989 e di ulteriori lire 100.000 dal 1° gennaio 1990.

4. Per le aziende situate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984 , la quota capitaria annua, già fissata in lire 170.000 dall'art. 20, comma 2, della L. 28 febbraio 1986, n. 41 , è aumentata di lire 25.000 dal 1° gennaio 1988, di ulteriori lire 50.000 dal 1° gennaio 1989 e di ulteriori lire 50.000 dal 1° gennaio 1990.

5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15, L. 27 dicembre 1977, n. 984 , sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996 (20).

5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento (21).

5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro (22).

6. Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5 non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (23).

7. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1988, le misure dei contributi a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 2, comma secondo, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 , e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate dal 24,20 per cento al 25,50 per cento, di cui il 17 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 23,38 per cento al 24,60 per cento, di cui il 17,45 per cento a carico dei datori di lavoro.

8. Per le imprese di esercizio delle sale cinematografiche il contributo a percentuale è elevato dal 21,38 per cento al 22,50 per cento, di cui il 15,45 per cento a carico dei datori di lavoro.

9. La misura del contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma terzo, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 , e successive modificazioni e integrazioni, è elevata dal 3 per cento al 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro.

10. Resta fermo il disposto del secondo comma dell'art. 3, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 .

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(17)  La misura del contributo è stata elevata a lire 470.000 annue, a decorrere dal 1° gennaio 1989, dal D.M. 5 luglio 1989 (Gazz. Uff. 14 luglio 1989, n. 163).

(18)  La misura del contributo è stata elevata a lire 235.000 annue, a decorrere dal 1° gennaio 1989, dal D.M. 5 luglio 1989 (Gazz. Uff. 14 luglio 1989, n. 163).

(19)  Riportata alla voce Infortuni sul lavoro e malattie professionali (Assicurazione obbligatoria contro gli).

(20)  Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 11, L. 24 dicembre 1993, n. 537. Vedi, anche, l'art. 1, comma 51, D.L. 31 gennaio 1997, n. 11 e il comma 2 dell'art. 01, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(21)  Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 11, L. 24 dicembre 1993, n. 537. Vedi, anche, l'art. 1, comma 51, D.L. 31 gennaio 1997, n. 11 e il comma 2 dell'art. 01, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(22)  Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 11, L. 24 dicembre 1993, n. 537. Vedi, anche, l'art. 1, comma 51, D.L. 31 gennaio 1997, n. 11 e il comma 2 dell'art. 01, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(23)  Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 1 dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

 


L. 10 febbraio 1992, n. 164
Nuova disciplina delle denominazioni d'origine
(art. 19)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 febbraio 1992, n. 47, S.O.

(2)  Vedi, anche, l'art. 14, D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173. Le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.

 

Capo VII
Consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche

(omissis)

19. Consorzi volontari di tutela.

1. Per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica possono essere costituiti consorzi volontari di tutela con l'incarico della tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alle DOCG, DOC e IGT (13). Essi hanno inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare delle rispettive DOCG, DOC e IGT nonché compiti consultivi nei riguardi della regione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, di denunce di produzione delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni di cui all'articolo 23 e di quant'altro di competenza delle regioni e dei predetti enti camerali, in materia di vini a denominazione d'origine e ad indicazione geografica tipica. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, può, con proprio decreto, affidare l'incarico di collaborare, secondo modalità stabilite dallo stesso decreto, alla vigilanza sull'applicazione della presente legge nei confronti dei propri affiliati, ai consorzi volontari che:

a) siano rappresentativi di almeno il 40 per cento dei produttori e della superficie iscritta all'albo dei vigneti per vini di una DOCG o DOC o all'elenco delle vigne per vini di una IGT, ovvero, nel caso di DOC riguardanti esclusivamente vini spumanti o liquorosi, di almeno il 50 per cento della produzione;

b) siano retti da statuti che consentano l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori, singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati e che garantiscano la loro rappresentanza nel consiglio di amministrazione;

c) dispongano di strutture e risorse adeguate ai compiti;

d) non gestiscano nè direttamente nè indirettamente marchi collettivi o attività di tipo commerciale o promozionale concernenti i soli associati.

2. È consentita la costituzione di consorzi volontari per più denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati siano in tutto o in parte coincidenti e riflettano la situazione di cui all'articolo 7.

3. I consorzi volontari costituiti in conformità alle disposizioni della presente legge possono, su loro richiesta, essere autorizzati a svolgere le attività di cui all'articolo 21 con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere revocata o sospesa qualora vengano meno, in tutto o in parte, le condizioni e i requisiti in base ai quali l'autorizzazione stessa è stata concessa.

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(13)  Ai sensi di quanto disposto nel presente comma, con D.Dirett 5 luglio 2000 (Gazz. Uff. 21 luglio 2000, n. 169) è stato approvato lo statuto del «Consorzio tutela Moscato di Scanzo» e conferito l'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla sottozona del vino a denominazioni di origine controllata «Valcalepio - Moscato di Scanzo Passito», e con D.Dirett. 6 luglio 2000 (Gazz. Uff. 21 luglio 2000, n. 169) è stato approvato lo statuto del «Consorzio per la tutela e valorizzazione dei vini D.O.C. Caluso, Carema e Canavese» e conferito l'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle relative denominazioni di origine.

(omissis)


D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative
(art. 22-bis)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 1995, n. 279, S.O.

(2) Nel presente decreto le parole: «oli minerali», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle seguenti: «prodotti energetici» e le parole: «metano» e «gas metano», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle seguenti: «gas naturale» dal comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, a decorrere dal 1° giugno 2007, ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 dello stesso decreto.

(omissis)

22-bis. Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa (25).

1. Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, al biodiesel, destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all’allegato I; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, è contabilizzato, in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all’accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, l’ammontare dell’imposta derivante dalla differenza tra l’aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro, le modalità per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati che, al termine dell’anno di assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo. Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea (26).

2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per l'anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è assegnata, con i criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003, dall'Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo (27).

2-bis. Per l’anno 2007, nelle more dell’autorizzazione comunitaria di cui al comma 1, la parte del contingente di cui al medesimo comma 1 che residua dopo l’assegnazione di cui al comma 2 è assegnata, dall’Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell’ambito di contratti quadro o intese di filiera e alle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità. In considerazione della pendente valutazione della Commissione europea in merito alla compatibilità del programma pluriennale di cui al comma 1 con il quadro normativo comunitario, l’assegnazione di cui al presente comma è effettuata subordinatamente alla prestazione, da parte degli operatori, della garanzia relativa al pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati; nel caso in cui le autorità comunitarie, nell’ambito della loro competenza esclusiva in materia, non ritengano di autorizzare il programma di cui al comma 1, i soggetti assegnatari di quantitativi di biodiesel ai sensi del presente comma sono tenuti al pagamento della maggiore accisa gravante sul biodiesel rispettivamente assegnato e immesso in consumo (28).

2-ter. Per ogni anno del programma l’eventuale mancata realizzazione delle produzioni dei singoli operatori previste in attuazione dei contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall’accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all’operatore nell’ambito del programma pluriennale per i due anni successivi (29).

3. Entro il 1° marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 1.

4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 è conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la misura dell'aumento del contingente risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione stessa.

5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:

a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;

 

b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;

c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:

1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;

2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri (30).

5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, è eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5 (31).

5-ter. In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle benzine di cui all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'ETBE, di cui al comma 5, lettera b), è conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (32).

5-quater. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5-bis trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 21, comma 6-ter, del presente testo unico nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006 (33).

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(25) Articolo aggiunto dal comma 371 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(26) Comma così modificato dal comma 4-ter dell'art. 26, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 374 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 4-quater del citato articolo 26 e l'art. 2, D.L. 3 novembre 2008, n. 171. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 3 settembre 2008, n. 156.

(27) Comma così modificato dal comma 4-ter dell'art. 26, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 375 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(28) Comma aggiunto dal comma 4-ter dell'art. 26, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Le istruzioni per la presentazione delle domande di partecipazione all'assegnazione di biodiesel sono state rese note, per l'anno 2007, con Comunicato 13 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2007, n. 289) e, per l’anno 2008, con Comunicato 31 luglio 2008 (Gazz. Uff. 31 luglio 2008, n. 178).

(29) Comma aggiunto dal comma 4-ter dell'art. 26, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(30) Comma così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dal comma 372 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 373 dello stesso articolo 1.

(31) Comma aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dal comma 372 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 373 dello stesso articolo 1.

(32) Comma aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dal comma 372 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 373 dello stesso articolo 1.

(33) Comma aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dal comma 4-ter dell'art. 26, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)


L. 24 aprile 1998, n. 128
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)
(art. 53)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 maggio 1998, n. 104, S.O.

(omissis)

53. Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità.

1. - In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero delle politiche agricole e forestali è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto 25 maggio 1998, del Ministro per le politiche agricole pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 1998.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:

a) conformità alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;

b) disponibilità di personale qualificato sul prodotto specifico e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;

c) adeguatezza delle relative procedure.

3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.

4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:

a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;

b) violazione della normativa comunitaria in materia;

c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.

5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati.

6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un elenco degli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato «Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)».

8. La scelta dell'organismo privato è effettuata tra quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:

a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta è presentata dai soggetti proponenti le registrazioni;

c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificità registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attività.

9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare o gli organismi privati che devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di autorità pubbliche, queste, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco.

10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.

11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, fra loro coordinate.

12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 4.

14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.

15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni.

Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. I consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorità nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;

d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca (66).

16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali (67).

17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli organi sociali dei consorzi stessi (68).

18. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro due anni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo (69).

19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione (70).

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(66)  In attuazione di quanto disposto nella presente lettera vedi il D.M. 12 aprile 2000.

(67)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12 settembre 2000, n. 410.

(68)  In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il D.M. 12 aprile 2000 e il D.M. 12 ottobre 2000.

(69)  Comma così modificato dall'art. 125, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(70)  Articolo così sostituito dall'art. 14, L. 21 dicembre 1999, n. 526.

 (omissis)


D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165
Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59
(art. 9)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 1999, n. 137.

(2)  I riferimenti al Ministro per le politiche agricole ed al Ministero per le politiche agricole, contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti rispettivamente al Ministro delle politiche agricole e forestali ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).

(3)  La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 28 novembre 2002, n. 498 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 sollevata in riferimento agli artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(omissis)

9.  Organi.

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Consiglio di rappresentanza;

d) il Collegio dei revisori (39).

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Può assumere deliberazioni di urgenza che devono essere sottoposte a ratifica nella prima seduta successiva al consiglio di amministrazione. Il presidente è nominato con le procedure di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'Agenzia che non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso è composto dal presidente e da sette membri, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali (40).

3-bis. Il Consiglio di rappresentanza ha il compito di valutare la rispondenza dei risultati dell'attività dell'Agenzia agli indirizzi impartiti e di proporre al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari per assicurarne l'efficienza e l'efficacia, di esprimere pareri e formulare proposte al Consiglio di amministrazione medesimo. Al fine di tutelare i diritti dei destinatari degli aiuti, il Consiglio di rappresentanza valuta le procedure adottate dall'Agenzia e rappresenta al Ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza. Nel caso di difformità di valutazioni con il Consiglio di amministrazione, rappresenta al Ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza (41).

3-ter. Il Consiglio è composto da dieci membri, di cui quattro in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza del movimento cooperativo, uno in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza del settore commerciale, uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, uno in rappresentanza delle organizzazioni tecniche del settore, ed è nominato dal Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni dei predetti organismi. I membri del Consiglio eleggono, tra loro, il coordinatore. Il Consiglio di rappresentanza adotta, successivamente, un proprio regolamento di funzionamento (42).

4. Il collegio dei revisori esplica il controllo sull'attività dell'Agenzia ai sensi della normativa vigente. È composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole (43). Il presidente, scelto tra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è collocato fuori ruolo. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (44).

5. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I compensi relativi sono determinati con decreto del Ministro per le politiche agricole (45) di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (46).

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(39)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381.

(40)  Comma prima sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159) e, successivamente così modificato dall'art. 1, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(41)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(42)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(43)  I riferimenti al Ministro per le politiche agricole ed al Ministero per le politiche agricole, contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti rispettivamente al Ministro delle politiche agricole e forestali ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).

(44)  Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(45)  I riferimenti al Ministro per le politiche agricole ed al Ministero per le politiche agricole, contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti rispettivamente al Ministro delle politiche agricole e forestali ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).

(46)  In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi l'art. 3, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381.

(omissis)


D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146
Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti
(allegato)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 2001, n. 95.

 

Allegato

previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b)

Personale

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Controllo

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.

3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.

4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.

Registrazione

5. Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

Libertà di movimento

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Fabbricati e locali di stabulazione

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

Mangimi, acqua e altre sostanze

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

Mutilazioni e altre pratiche

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 (3) è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda (4).

Procedimenti di allevamento

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

22. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti.

Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido:

per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550;

per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550;

per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio, centimetri quadrati 2550.

L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45.

Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70.

Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti.

Tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici inferiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza inferiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2001; tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici superiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza superiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 luglio 2008 (5).

A partire dal 1° gennaio 2008 l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresì disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2 con profondità di almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie (6).

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(3)  Termine differito al 31 dicembre 2005 dall'art. 12-bis, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(4)  Il presente punto era stato modificato, a decorrere dal 31 dicembre 2005, dal comma 2 dell'art 12-bis, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, abrogato dal comma 8-novies dell'art. 6, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 8-decies dello stesso art. 6.

(5)  Capoverso così modificato dall'art. 12-bis, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e modificato dal comma 8-novies dell'art. 6, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(6)  Capoverso così modificato dall'art. 12- bis, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, nel testo prima integrato dalla relativa legge di conversione e poi modificato dal comma 8-novies dell’art. 6, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Il presente capoverso era stato inoltre abrogato dall'art. 39-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, a sua volta abrogato dal citato comma 8-novies. Vedi, anche, il comma 8-decies dello stesso art. 6.


D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (1).
Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57
(art. 15)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2001, n. 137, S.O.

(omissis)

15.  Convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata (16).

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(16) Comma così modificato dal comma 1067 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 (omissis)

 


D.L. 22 ottobre 2001, n. 381
Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano
(art. 5)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 2001, n. 247 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 441 (Gazz. Uff. 22 dicembre 2001, n. 297) entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 (omissis)

5.   1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, già prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, è prorogato di otto anni (14).

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 75 milioni di lire per l'anno 2001 ed in 232.406 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (15).

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(14)  Comma così modificato prima dal comma 7 dell'art. 69, L. 27 dicembre 2002, n. 289, poi dall'art. 52-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dall'art. 4, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, dall'art. 6, D.L. 9 settembre 2005, n. 182 ed infine dal comma 1056 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 5-bis dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e dal comma 4 dell'art. 3, D.L. 3 novembre 2008, n. 171.

(15)  Articolo così sostituito dalla legge di conversione 21 dicembre 2001, n. 441.

(omissis)

 


D.M. 14 dicembre 2001, n. 454
Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica
(art. 2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2001, n. 302.

(omissis)

2.  Adempimenti dei beneficiari per l'ammissione all'agevolazione.

1. L'agevolazione di cui all'articolo 1 compete ai seguenti soggetti:

a) esercenti le attività richiamate all'articolo 1, comma 1, iscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e nell'anagrafe delle aziende agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

b) cooperative, parimenti iscritte nel registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla lettera a), per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all'esercizio delle singole imprese;

c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche;

d) consorzi di bonifica e di irrigazione;

e) imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese.

2. Per i soggetti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), le agevolazioni competono per lo svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nei limiti ivi stabiliti, compresi gli interventi di manutenzione dei fondi e le lavorazioni agricole preparatorie di base; per i soggetti indicati alla lettera d), spettano per i lavori eseguiti nell'àmbito dei propri comprensori e delle rispettive attività istituzionali; per le imprese agromeccaniche competono in relazione alle prestazioni, rese in favore delle imprese agricole iscritte nel registro delle imprese e registrate nell'anagrafe delle aziende agricole, in relazione alle attività agricole di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Per usufruire delle agevolazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti indicati al comma 1, lettera a) presentano, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, all'ufficio incaricato dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano del servizio relativo all'impiego di carburanti agevolati per l'agricoltura, d'ora in avanti denominato «ufficio regionale o provinciale», competente in base all'ubicazione dei terreni, una richiesta contenente i seguenti dati:

a) le proprie generalità ed il relativo domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale di essa, nonché le generalità del rappresentante legale;

b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;

c) gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole;

d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano di proprietà dell'azienda, anche le generalità del proprietario delle stesse;

e) le macchine operatrici di cui all'articolo 1, comma 3, che si intendono utilizzare per lavori agricoli indicando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo;

f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonché la ripartizione delle colture su di essa praticate;

g) la dichiarazione dei lavori connessi alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, che si intendono eseguire nel corso dell'anno, riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire, con distinta indicazione di quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche, riservandosi di indicare, in fase di rendicontazione annuale, le generalità del titolare dell'impresa incaricata, nonché la ragione sociale e la relativa sede legale. Devono altresì risultare distintamente le lavorazioni, anche stagionali, eseguite con l'impiego di energia elettrica, nonché le lavorazioni, anche stagionali, per le quali sono stati impiegati gli oli minerali indicati all'articolo 1, comma 1, con l'applicazione di trattamenti agevolativi concessi ad altro titolo, ovvero combustibili diversi, affinché se ne tenga conto nella determinazione dei quantitativi spettanti ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

4. Nella richiesta di cui al comma 3, possono essere omessi i dati di cui alla lettera f) risultanti dal repertorio notizie economiche ed amministrative (REA) previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, facendo ad esso riferimento; le richieste relative agli anni successivi al primo, qualora i dati dichiarati dall'azienda istante rimangano immutati rispetto alla richiesta iniziale, potranno essere sostituite da una dichiarazione attestante che i dati e le notizie già forniti sono validi anche per l'anno in cui si rinnova la richiesta di ammissione al beneficio.

5. Le cooperative indicano nella richiesta di cui al comma 3, i dati di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) ed allegano l'elenco nominativo dei soci specificando, per ciascuno di essi, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, l'ubicazione e l'estensione della relativa azienda, la ripartizione delle colture della stessa ed i lavori che intendono eseguire riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire.

6. Le aziende agricole delle istituzioni pubbliche producono, in allegato alla richiesta contenente i dati di cui al comma 3, lettere a), b), d), e), f) e g), una dichiarazione dalla quale risulti l'attività che dà titolo per l'accesso all'agevolazione.

7. I consorzi di bonifica e di irrigazione presentano, in allegato alla richiesta contenente i dati elencati al comma 3, lettere a), b), d), e), f), g) e, se ricorrono i presupposti di legge, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla lettera c), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti l'attività che dà titolo per l'accesso all'agevolazione.

8. Le imprese agromeccaniche possono richiedere un'assegnazione entro il limite dei quantitativi di prodotti assegnati nell'anno precedente; possono, altresì, richiedere nel corso dell'anno ulteriori assegnazioni previo rendiconto dei consumi di carburante già assegnato.

9. Ai fini dell'ammissione all'agevolazione per le lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, alla richiesta è allegata la documentazione comprovante la conduzione, che può essere costituita anche dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario dei terreni, dall'affittuario ovvero congiuntamente, nella quale vengono indicati gli estremi di registrazione del contratto di affitto, ove sussista l'obbligo tributario. Nel caso di registrazione effettuata ai sensi del comma 3-bis aggiunto all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dall'articolo 7, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, congiuntamente alla predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, è allegato formale atto di impegno ad effettuare la debita registrazione mediante la denuncia annuale ed a comunicare gli estremi di registrazione della denuncia stessa non appena disponibili.

10. Per la conduzione da parte della stessa azienda di terreni ubicati in più province appartenenti a diverse regioni, i soggetti interessati presentano unica istanza all'ufficio regionale o provinciale ricadente nel territorio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale risultano iscritti negli elenchi previsti dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580.

11. Le variazioni dei dati dichiarati, ivi comprese quelle conseguenti al verificarsi di eventi di carattere eccezionale adeguatamente documentati, sono oggetto di apposita comunicazione integrativa della richiesta da presentare entro trenta giorni dal verificarsi della variazione, per i conseguenti adempimenti. In caso di decesso del titolare dell'azienda, ne viene data comunicazione all'ufficio regionale o provinciale entro sei mesi dal verificarsi dell'evento, per i conseguenti adempimenti.

12. I dati di cui al comma 3 possono essere omessi dal richiedente se registrati nell'anagrafe delle aziende agricole; in tal caso è sufficiente nella richiesta fare riferimento a detta registrazione. Le variazioni di cui al comma 11 si considerano effettuate se comunicate all'anagrafe delle aziende agricole, che provvede al loro invio all'ufficio regionale o provinciale senza oneri per il richiedente.

(omissis)


D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102
Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38
(art. 15)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2004, n. 95.

(omissis)

Capo IV

Altre disposizioni

 

15. Dotazione del Fondo di solidarietà nazionale.

1. Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato «Fondo di solidarietà nazionale» intestato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (35).

2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), è iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allo scopo denominato «Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi» (36). Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), è iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo denominato «Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori» (37).

3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria (38).

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(35) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82.

(36) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(37) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e il comma 2-bis dell'art. 42, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(38)  Comma così sostituito dal comma 84 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 (omissis)

 


D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153
Attuazione della L. 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima (art. 2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 2004, n. 145.

 (omissis)

2. Registro dei pescatori marittimi.

1. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al pertinente registro dei pescatori marittimi istituito presso le Capitanerie di porto.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, restano in vigore le disposizioni in materia di iscrizione al registro dei pescatori marittimi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

3. L'iscrizione non è richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerca riconosciuti o espressamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

(omissis)

 


D.L. 1 ottobre 2005, n. 202
Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria
(art. 5)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 ottobre 2005, n. 229 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 novembre 2005, n. 244 (Gazz. Uff. 30 novembre 2005, n. 279), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 (omissis)

5. Interventi urgenti nel settore avicolo.

1. L'AGEA è autorizzata ad acquistare carni congelate avicole ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni di euro, da destinare ad aiuti alimentari (18).

2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto di natura non regolamentare, determina le modalità di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di AGEA delle carni di cui al comma 1 (19).

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, quanto a 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute (20).

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonché il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (21).

3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali (22).

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a concedere contributi per l'accensione di mutui per la riconversione e la ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (23).

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (24).

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(18)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244.

(19)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 13 gennaio 2006.

(20)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244.

(21)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244 e poi così sostituito dal comma 7 dell'art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 116 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione. Per il termine relativo agli adempimenti di cui al presente comma vedi il comma 3 dell'art. 2, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300.

(22) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244. Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi il comma 15 dell'art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, il comma 2 dell'art. 46-quater, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione, i commi 176 e 268 dell'art. 1 e il comma 132 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 3 dell'art. 26, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e il comma 5 dell'art. 3, D.L. 3 novembre 2008, n. 171.

(23) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244.

(24)  Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 (omissis)

 


D.L. 10 gennaio 2006, n. 2
Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa
(art. 01)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2006, n. 8.

(2)  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 marzo 2006, n. 81 (Gazz. Uff. 11 marzo 2006, n. 59, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 (omissis)

01. Disposizioni in materia di previdenza agricola.

1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono cosi determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;

b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

3. Al fine di verificare la possibilità di definire modalità di estinzione dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (NPS), ivi compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituita una Commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro delle politiche agricole e forestali. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri le proposte per l'estinzione dei predetti debiti entro il 15 ottobre 2006. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero relativi ai suddetti carichi contributivi risultanti alla data del 30 giugno 2005 (3).

4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (4).

5. La retribuzione di cui al comma 4, con la medesima decorrenza ivi prevista, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato (5).

6. A decorrere dal 1° luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere all'INPS per via telematica trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. A tal fine l'INPS emana le relative istruzioni tecniche e procedurali.

7. Entro il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole in attività devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, con le modalità previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

8. A decorrere dal 1° luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS. Ai datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato è fatto obbligo di inserire nel predetto modello l'indicazione del tipo di coltura praticata o allevamento condotto, nonché il presunto fabbisogno di manodopera. L'INPS procede alla verifica delle denunce aziendali con priorità a quelle che presentano valori di manodopera impiegata inferiori a quelli calcolati sulla base dei valori medi d'impiego di manodopera, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

9. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste, rispettivamente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per via telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti. L'INPS provvede a trasmettere le comunicazioni previste dal presente comma al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui àmbito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

10. A decorrere dal 1° luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo.

11. L'INPS, nell'àmbito della propria autonomia organizzativa e della vigente dotazione organica di personale, istituisce un'apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire i conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al direttore generale.

12. Al fine di rendere più efficaci i controlli finalizzati all'emersione del lavoro irregolare in agricoltura, l'INPS e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con le risorse umane già assegnate a legislazione vigente, procedono sistematicamente all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni.

13. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3 e 15 del presente articolo, pari a 304 milioni di euro per l'anno 2006, a 336 milioni di euro per l'anno 2007, a 369 milioni di euro per l'anno 2008 e a 167 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

a) quanto a 42 milioni di euro per l'anno 2006, a 48 milioni di euro per l'anno 2007 e a 54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dai commi 1 e 2;

b) quanto a 262 milioni di euro per l'anno 2006, a 288 milioni di euro per l'anno 2007, a 315 milioni di euro per l'anno 2008 e a 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Ai fini dell'invarianza del fabbisogno e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, l'importo relativo al limite di cui al comma 33 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotto di 50 milioni di euro; la percentuale stabilita dal comma 34 dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005 è rideterminata in misura corrispondente ad una riduzione dei pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi di 130 milioni di euro; il predetto Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotto per l'anno 2007 di ulteriori 200 milioni di euro.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. L'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

16. Per le imprese agricole, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e nell'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006. A tale fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine l’Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all’Istituto previdenziale (6).

17. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con i commi da 1 a 16 (7).

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(3) Comma così modificato dall'art. 1-bis, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(4) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 785 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(5) Comma così modificato dal comma 786 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(6) Comma prima sostituito dall'art. 1-bis, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dall'art. 4-bis, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e dal comma 66 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1.

(7)  Articolo così premesso dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.

 (omissis)

 


D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale
(artt. 6 e 166)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

(2) Nel presente decreto sono state riportate le modifiche disposte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. A causa delle numerose inesattezze contenute nel citato decreto legislativo, il testo coordinato può risultare non corretto. Si procederà alla rielaborazione del testo dopo la pubblicazione di un annunciato provvedimento di rettifica.

(3) In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale contenute nel presente decreto vedi il comma 5 dell'art. 9, D.L. 23 maggio 2008, n. 90. Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284.

(omissis)

6.  Oggetto della disciplina.

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.

5. La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresì una valutazione per:

a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;

b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

7. La valutazione è inoltre necessaria per:

a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II;

c) i progetti elencati nell'allegato IV;

qualora in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20 si ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente.

8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.

10. L'autorità competente in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale. La esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del decreto, se ciò possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, è determinata con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

11. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione del presente decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso l'autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;

b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico. (13).

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(13) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(omissis)

Titolo IV

Usi produttivi delle risorse idriche

(omissis)

 

166. Usi delle acque irrigue e di bonifica.

1.I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi sono obbligati ai pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.

3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata.

4. Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento (205).

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(205) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116.

 (omissis)

 


L. 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
(art. 1, co. 289, 1088-1090)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

 (omissis)

Articolo 1

289. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alle imprese agricole e agroalimentari soggette al regime obbligatorio di certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini dell'ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni di conformità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma, entro un limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 (74).

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(74) Vedi, anche, l'art. 42, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

 (omissis)

1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per gli anni 2008 e 2009 un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi, intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, anche se non compreso nell'allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti (384).

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(384) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 3 novembre 2008, n. 171.

 

1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006 (385).

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(385) Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 3 novembre 2008, n. 171.

 

1090. Il beneficio fiscale di cui ai commi 1088 e 1089 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività di impresa inferiore a tre anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalità applicative dei commi da 1088 a 1090, nei limiti della somma di 25 milioni di euro per l'anno 2007 e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (386).

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(386) Comma così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 3 novembre 2008, n. 171.

 (omissis)

 


D.L. 31 dicembre 2007, n. 248
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria
(art. 26)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2007, n. 302.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31 (Gazz. Uff. 29 febbraio 2008, n. 51, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Sezione IX

Agricoltura

(omissis)

26. Disposizioni urgenti in materia di agricoltura.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2008, anche al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis è inserito il seguente: «In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa». Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari è prorogato al 31 dicembre 2008. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (91).

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008» (92).

2-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come sostituito dall'articolo 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, la parola: «colturali» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario» (93).

3. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.

4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, possono ripresentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto ministeriale. Per dette garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo l'ordine di presentazione delle domande, si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 (94).

4-bis. Al fine di consentire al comune di Sanremo di disciplinare entro il 31 dicembre 2008 la situazione gestionale del mercato dei fiori, i contributi in conto capitale già erogati per la realizzazione del mercato stesso ai sensi delle leggi 1° luglio 1977, n. 403, 27 dicembre 1977, n. 984, e 8 novembre 1986, n. 752, sono confermati in favore del comune medesimo, proprietario dell'impianto demaniale, a condizione che, entro la predetta data del 31 dicembre 2008, lo stesso assuma gli impegni di destinazione e di inalienabilità previsti per le opere finanziate ai sensi delle richiamate leggi (95).

5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il personale proveniente dai consorzi agrari e collocato in mobilità collettiva è differito al 31 dicembre 2007.

6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario è altresì autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 31 dicembre 2008 nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo è versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che è autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilità, per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso, in conseguenza del quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalità e caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo del comma 1055 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni (96).

7. Per assicurare la continuità nel funzionamento dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel corso dell'anno 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008. Tale somma è versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalità di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio (97).

7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2009» (98).

7-ter. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni (99).

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(91) Periodo così sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

(92) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

(93) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

(94) Comma prima rettificato con Comunicato 11 gennaio 2008 (Gazz. Uff. 11 gennaio 2008, n. 9) e poi così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31. Con D.Dirett. 12 giugno 2008 (Gazz. Uff. 28 giugno 2008, n. 150) sono state indicate alcune società cooperative per le quali sono state ritenute ammissibili le garanzie prestate dai rispettivi soci.

(95) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

(96) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 e poi dal comma 13 dell'art. 4-bis, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla relativa legge di conversione. La stessa modifica era stata disposta dall'art. 9, D.L. 30 giugno 2008, n. 113, non convertito in legge, le cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-bis. Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 3 novembre 2008, n. 171.

(97) Comma prima rettificato con Comunicato 11 gennaio 2008 (Gazz. Uff. 11 gennaio 2008, n. 9) e poi così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

(98) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

(99) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

(omissis)

 


D.L. 25 giugno 2008, n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria
(art. 26)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

(3) Vedi, anche, l'art. 1, comma 2, L. 6 agosto 2008, n. 133.

(omissis)

Art. 26

Taglia-enti (46)

1.  Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.

2.  Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all’amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L’amministrazione così individuata succede a titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

3.  Il comma 636 dell’articolo 2 e l’allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

4.  All’alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa»;

b)  le parole: «amministrative pubbliche statali» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,»;

c)  le parole: «termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

5.  All’articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole: «e con il Ministro dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa».

6.  L’Unità per il monitoraggio, istituita dall’articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse già stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7.  Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le finalità e le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.

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(46) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(omissis)

 


Normativa comunitaria

 


Reg. (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005
Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
(art. 32)

 

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(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 21 ottobre 2005, n. L 277. Entrato in vigore il 22 ottobre 2005.

(2) Vedi, per l'importo complessivo degli stanziamenti di impegno destinati al sostegno comunitario allo sviluppo rurale nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 a norma del presente regolamento, l'allegato della decisione 2006/493/CE. Vedi, per le disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1320/2006. Per alcune disposizioni e modalità di applicazione del presente regolamento, vedi rispettivamente il regolamento (CE) n. 1974/2006 e il regolamento (CE) n. 1975/2006.

 

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando quanto segue:

 

(1) Una politica comune dello sviluppo rurale dovrebbe accompagnare e integrare le politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune e contribuire così al conseguimento delle finalità di tale politica, enunciate dal trattato. La politica di sviluppo rurale dovrebbe inoltre tener conto degli obiettivi generali della coesione economica e sociale stabiliti dal trattato e concorrere alla loro realizzazione, incorporando nel contempo altre priorità politiche salienti, menzionate nelle conclusioni dei Consigli europei di Lisbona e Göteborg in relazione alla competitività e allo sviluppo sostenibile.

(2) Secondo il trattato, nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi specifici per la sua applicazione, si deve considerare il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali tra le diverse zone rurali.

(3) La riforma della politica agricola comune adottata nel giugno 2003 e nell'aprile 2004 ha introdotto sostanziali modifiche, destinate ad avere prevedibilmente un impatto considerevole sull'economia nell'insieme del territorio rurale della Comunità, in termini di modelli di produzione agricola, metodi di gestione del territorio, occupazione e, più in generale, condizioni socioeconomiche delle varie zone rurali.

(4) L'azione della Comunità dovrebbe essere complementare a quella degli Stati membri o comunque assecondarla. Occorre rafforzare il partenariato favorendo la partecipazione di diverse tipologie di soggetti, nel pieno rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri. I soggetti partecipanti dovrebbero essere coinvolti nelle varie fasi di elaborazione, monitoraggio e valutazione dei programmi.

(5) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, cioè lo sviluppo rurale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri in considerazione dei legami tra lo sviluppo rurale e gli altri strumenti della PAC, delle ampie disparità esistenti tra le varie zone rurali e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, con la garanzia pluriennale dei fondi della Comunità e sulla scorta delle sue priorità, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(6) Le attività del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le operazioni da esso finanziate devono essere coerenti e compatibili con le altre politiche della Comunità e conformi all'insieme del diritto comunitario.

(7) Nella sua azione a favore dello sviluppo rurale, la Comunità mira ad eliminare le disuguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e la non discriminazione, conformemente al trattato.

(8) Per far collimare il contenuto strategico della politica di sviluppo rurale con le priorità della Comunità e quindi favorirne la trasparenza, il Consiglio dovrebbe adottare, su proposta della Commissione, orientamenti strategici in materia di sviluppo rurale.

(9) Sulla base degli orientamenti strategici, ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare il proprio piano di strategia nazionale di sviluppo rurale, che costituirà il quadro di riferimento per la preparazione dei programmi di sviluppo rurale. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero riferire in merito al monitoraggio della strategia nazionale e comunitaria.

(10) La programmazione dello sviluppo rurale dovrebbe conformarsi alle priorità comunitarie e nazionali ed integrare le altre politiche comunitarie, in particolare la politica dei mercati agricoli, la politica di coesione e la politica comune della pesca.

(11) Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, è necessario concentrarsi su un numero limitato di obiettivi essenziali a livello comunitario, concernenti la competitività dei settori agricolo e forestale, la gestione del territorio e l'ambiente, nonché la qualità di vita e la diversificazione delle attività in tali zone, tenendo conto della diversità delle situazioni, che vanno dalle zone rurali remote colpite da spopolamento e declino alle zone rurali periurbane che subiscono la pressione crescente dei centri urbani.

(12) Occorre stabilire norme generali per la programmazione e la revisione dei programmi di sviluppo rurale, in modo da conseguire un giusto equilibrio fra gli assi dei programmi di sviluppo rurale corrispondenti a tali obiettivi essenziali. È opportuno che i programmi abbiano una durata settennale.

(13) Per raggiungere l'obiettivo di una maggiore competitività dei settori agricolo e forestale, è importante elaborare chiare strategie di sviluppo miranti ad accrescere e adeguare il potenziale umano, il capitale fisico e la qualità della produzione agricola.

(14) Per quanto riguarda il potenziale umano, è opportuno predisporre una serie di misure relative alla formazione, all'informazione e alle diffusione di conoscenze, all'insediamento dei giovani agricoltori, al prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, al ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali e all'avviamento di servizi di gestione delle aziende agricole, di sostituzione nelle aziende agricole e di consulenza alle aziende agricole nonché di consulenza forestale.

(15) In materia di formazione, informazione e diffusione di conoscenze, l'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura e della silvicoltura richiedono un adeguato livello di formazione tecnica ed economica, comprendente conoscenze specialistiche nelle nuove tecnologie dell'informazione, nonché un'adeguata sensibilizzazione in materia di qualità dei prodotti, risultati della ricerca e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresi i requisiti di condizionalità e le pratiche produttive compatibili con le esigenze di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e di protezione dell'ambiente. È pertanto necessario estendere l'offerta di attività di formazione, di informazione e di diffusione di conoscenze a tutti gli adulti che esercitano attività agricole, alimentari e forestali. Tali attività vertono su materie che si riferiscono sia all'obiettivo «competitività del settore agricolo e forestale» sia a quello «gestione del territorio e ambiente».

(16) La concessione di particolari agevolazioni ai giovani agricoltori può favorire non solo il loro insediamento, ma anche l'adattamento strutturale della loro azienda dopo il primo insediamento. La misura a favore dell'insediamento va condizionata alla stesura di un piano aziendale quale strumento per consentire nel tempo lo sviluppo delle attività della nuova azienda.

(17) Il prepensionamento degli agricoltori dovrebbe mirare ad una sostanziale ristrutturazione dell'azienda ceduta, in combinazione con la misura a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori oppure mediante il trasferimento dell'azienda ai fini del suo ingrandimento, facendo tesoro anche dell'esperienza acquisita nel corso di precedenti regimi comunitari in materia.

(18) Il ricorso a servizi di assistenza alla gestione e di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali dovrebbero permettere loro di migliorare la gestione sostenibile delle aziende. I servizi di consulenza aziendale previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, dovrebbero almeno assistere gli imprenditori agricoli nella valutazione del rendimento della loro azienda e nella scelta delle migliorie da apportare compatibilmente con i criteri di gestione obbligatori di cui al suddetto regolamento e le norme comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro.

(19) L'istituzione di sistemi di servizi di gestione delle aziende agricole, di sostituzione nelle aziende agricole e di consulenza alle aziende agricole per gli imprenditori agricoli e di consulenza forestale per i detentori di aree forestali dovrebbe aiutare questi soggetti ad adeguare, migliorare e facilitare la gestione delle loro aziende, e renderle più redditizie grazie ad un migliore utilizzo del potenziale umano occupato nel settore agricolo e forestale.

(20) Quanto al capitale fisico, è opportuno predisporre una serie di misure per l'ammodernamento delle aziende agricole, una migliore valorizzazione economica delle foreste, l'aumento del valore aggiunto di prodotti agricoli e forestali, la promozione dello sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale, il miglioramento e lo sviluppo dell'infrastruttura agroforestale, il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e l'introduzione di adeguate misure di prevenzione.

(21) Gli aiuti comunitari agli investimenti hanno come finalità l'ammodernamento delle aziende agricole e il miglioramento del loro rendimento economico mediante un più sapiente utilizzo dei fattori di produzione, inclusa l'introduzione di nuove tecnologie e di innovazione, il perseguimento della qualità, i prodotti biologici e la diversificazione intra ed extra-aziendale, anche verso settori non alimentari come le colture energetiche, nonché la promozione di una migliore situazione delle aziende agricole dal punto di vista dell'ambiente, della sicurezza sul lavoro, dell'igiene e del benessere degli animali; tuttavia, le condizioni applicabili a tali aiuti devono essere semplificate rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

(22) Le foreste di proprietà privata svolgono un ruolo importante nell'economia delle zone rurali e meritano pertanto di essere sovvenzionate con aiuti comunitari, volti ad incrementarne il valore economico, a diversificarne la produzione e ad espandere gli sbocchi di mercato per i loro prodotti, in settori quali quello dell'energia rinnovabile, mantenendo nel contempo la gestione sostenibile e il ruolo multifunzionale delle foreste.

(23) Occorre incentivare i miglioramenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e forestali primari sostenendo gli investimenti finalizzati a rendere tali settori più efficienti, a promuovere la produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali, ad introdurre nuove tecnologie e innovazione, ad aprire nuovi sbocchi di mercato per i prodotti agricoli e forestali, a migliorare la qualità, ad elevare i livelli di protezione ambientale, sicurezza sul lavoro, igiene e benessere degli animali, a seconda dei casi, rivolgendosi, come regola generale, alle microimprese, alle piccole e medie imprese ed alle altre imprese al di sotto di una determinata dimensione, che sono maggiormente in grado di accrescere il valore aggiunto della produzione locale, e semplificando nel contempo le condizioni per poter fruire degli aiuti agli investimenti rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

(24) In un quadro di maggiore concorrenza, è importante garantire che i settori agricolo, alimentare e forestale traggano vantaggio dalle opportunità di mercato attraverso approcci innovativi generalizzati per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie. A tal fine, dovrebbe essere incoraggiata la cooperazione tra agricoltori, industria alimentare, industria di trasformazione delle materie prime e altre parti.

(25) Le infrastrutture agricole e gli interventi preventivi e risanativi contro le calamità naturali dovrebbero contribuire all'asse relativo alla competitività dei settori agricolo e forestale.

(26) Sotto il profilo della qualità della produzione e dei prodotti agricoli, è opportuno introdurre una serie di misure che incoraggino gli agricoltori a rispettare i requisiti prescritti dalla normativa comunitaria e a partecipare ai sistemi di qualità alimentare e che sostengano le associazioni di produttori nelle loro attività di informazione e promozione.

(27) La misura relativa al rispetto dei requisiti ha come scopo di incitare gli agricoltori ad un più solerte adempimento e al rispetto dei rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro. In considerazione dei nuovi obblighi che i requisiti in questione possono imporre agli agricoltori, è opportuno che questi possano ricevere un sostegno a parziale indennizzo dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti da tali obblighi.

(28) La misura di sostegno volta a promuovere la partecipazione degli agricoltori ai sistemi comunitari o nazionali di qualità dei prodotti alimentari è intesa a rassicurare i consumatori circa la qualità del prodotto o del metodo di produzione impiegato in conseguenza dell'adesione a tali sistemi di qualità, nonché ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti agricoli primari e ad espandere gli sbocchi di mercato. Poiché la partecipazione a tali sistemi di qualità può generare costi aggiuntivi e vincoli che non sono interamente remunerati dal mercato, è opportuno incentivare la partecipazione a detti sistemi.

(29) È necessario sensibilizzare i consumatori all'esistenza e alle caratteristiche dei prodotti tutelati dai suddetti sistemi di qualità. Occorre sostenere le associazioni di produttori affinché informino i consumatori e promuovano i prodotti ottenuti nell'ambito di sistemi di qualità sovvenzionati dagli Stati membri nei rispettivi programmi di sviluppo rurale.

(30) È necessario agevolare la graduale abolizione di una serie di misure individuali introdotte dall'atto di adesione del 2003, segnatamente la misura sull'agricoltura di semisussistenza e quella relativa alle associazioni di produttori.

(31) Il sostegno a particolari metodi di gestione del territorio dovrebbe contribuire allo sviluppo sostenibile, incoraggiando in particolare gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali ad impiegare metodi di utilizzazione del suolo compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio e di protezione delle risorse naturali. Esso dovrebbe inoltre concorrere all'attuazione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente e delle conclusioni della presidenza sulla strategia per lo sviluppo sostenibile. Tra i punti chiave da prendere in considerazione si annoverano la biodiversità, la gestione dei siti Natura 2000, la protezione dell'acqua e del suolo, l'attenuazione del cambiamento climatico, in particolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e delle emissioni di ammoniaca e l'uso sostenibile di antiparassitari.

(32) La silvicoltura forma parte integrante dello sviluppo rurale e dunque il sostegno all'utilizzazione sostenibile del suolo dovrebbe includere la gestione sostenibile delle foreste e il loro ruolo multifunzionale. Le foreste offrono molteplici vantaggi: forniscono materie prime da cui si ricavano prodotti rinnovabili ed ecocompatibili, svolgono un ruolo importante in termini di prosperità economica, biodiversità, ciclo globale del carbonio, equilibrio idrologico, difesa contro l'erosione e prevenzione di calamità naturali, oltre a rendere alla popolazione un servizio sociale e ricreativo. Le misure a favore del settore forestale dovrebbero tenere conto degli impegni assunti dalla Comunità e dagli Stati membri in sede internazionale e basarsi sui programmi forestali adottati dagli Stati membri a livello nazionale o regionale o su strumenti equivalenti, a loro volta ispirati agli impegni contratti nelle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa. Tali misure dovrebbero contribuire all'attuazione della strategia forestale comunitaria. Il sostegno a questo settore non dovrebbe falsare la concorrenza né influenzare il mercato.

(33) Le indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali dovrebbero incentivare, attraverso l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, nonché il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili. Occorre definire parametri oggettivi che consentano di fissare il livello delle indennità, allo scopo di garantire l'efficacia di questo regime di sostegno e il raggiungimento dei suoi obiettivi. Talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno alle zone svantaggiate dovrebbero restare in vigore per un certo tempo.

(34) È opportuno continuare a concedere un sostegno agli agricoltori che devono sottostare, nelle zone interessate, a particolari vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di contribuire all'oculata gestione dei siti Natura 2000; dovrebbe essere concesso un sostegno anche agli agricoltori che devono sottostare nei bacini idrografici a vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

(35) Le indennità agroambientali dovrebbero continuare a svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Esse dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli agricoltori e gli altri gestori del territorio a rendere un servizio all'intera società attraverso l'introduzione o la prosecuzione dell'applicazione di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica. In tale contesto, occorre prestare particolare attenzione alla preservazione delle risorse genetiche nell'agricoltura. Secondo il principio «chi inquina paga», tali indennità dovrebbero ricompensare soltanto quegli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori in materia.

(36) È opportuno continuare ad incoraggiare gli agricoltori a praticare condizioni ottimali di benessere degli animali, concedendo un sostegno a quelli che si impegnano ad adottare metodi di allevamento che vanno al di là dei requisiti obbligatori.

(37) Occorre compensare gli investimenti non remunerativi che siano necessari all'adempimento degli impegni assunti nel quadro dei regimi agroambientali o di altri obiettivi agroambientali o che nell'azienda valorizzino in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 o altre zone di grande pregio naturale.

(38) Ai fini della protezione dell'ambiente, della prevenzione degli incendi e delle calamità naturali e dell'attenuazione del cambiamento climatico, occorre estendere e migliorare la massa forestale mediante l'imboschimento di superfici agricole o di altre superfici. L'imboschimento dovrebbe essere realizzato in maniera confacente all'ambiente e alle condizioni locali e tale da potenziare la biodiversità.

(39) I sistemi agroforestali presentano un'elevata valenza ecologica e sociale grazie all'abbinamento dell'agricoltura estensiva con la filiera forestale, ai fini della produzione di legni pregiati e di altri prodotti forestali. Dovrebbe essere sostenuta la creazione di tali sistemi.

 

(40) Data l'importanza delle foreste per l'efficace attuazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, è opportuno offrire ai detentori di aree forestali un sostegno specifico per far fronte a particolari vincoli derivanti dall'applicazione di tali direttive.

(41) È opportuno istituire misure di sostegno silvoambientali destinate a compensare impegni volontari per il potenziamento della biodiversità, la conservazione degli ecosistemi forestali di grande pregio e il consolidamento della funzione protettiva delle foreste in relazione all'erosione del suolo, all'assetto idrologico, alla qualità dell'acqua e alle calamità naturali.

(42) Occorre incentivare la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da disastri naturali e da incendi, nonché adeguati interventi preventivi. Le misure di prevenzione degli incendi boschivi dovrebbero essere mirate alle zone classificate ad alto o medio rischio d'incendio dai piani di protezione delle foreste degli Stati membri.

(43) Occorre indennizzare i detentori di aree forestali per gli investimenti non remunerativi che siano necessari all'adempimento degli impegni silvoambientali o di altri obiettivi ambientali o che, nelle foreste, valorizzino in termini di pubblica utilità le zone interessate.

(44) Per garantire che gli aiuti a favore della gestione del territorio concessi a norma del presente regolamento siano utilizzati in modo mirato ed efficiente, gli Stati membri dovrebbero designare le zone d'intervento ammissibili ad alcune delle misure ricadenti in quest'asse. Le zone montane e le altre zone che presentano svantaggi naturali devono essere designate sulla base di criteri oggettivi comuni. Le direttive e le decisioni del Consiglio relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate o alla modifica di tali elenchi ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole, dovrebbero pertanto essere abrogate con effetto ad una data successiva. Le zone Natura 2000 sono designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Gli Stati membri dovrebbero designare le zone idonee all'imboschimento per motivi ambientali quali la protezione contro l'erosione, la prevenzione delle calamità naturali o l'espansione della massa forestale per attenuare il cambiamento climatico, nonché le zone boschive ad alto o medio rischio d'incendio.

(45) È opportuno predisporre un sistema sanzionatorio a carico dei beneficiari di indennità previste da talune misure di gestione del territorio i quali non ottemperano ai requisiti obbligatori di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 nell'insieme della loro azienda, commisurando le sanzioni alla gravità, alla portata, alla durata e alla frequenza delle inadempienze.

(46) I mutamenti nelle zone rurali vanno orientati verso la diversificazione dalle attività agricole a favore di quelle extra-agricole, lo sviluppo di settori non agricoli, la promozione dell'occupazione, il miglioramento dei servizi essenziali, incluso l'accesso locale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, gli investimenti destinati a rendere le zone rurali più attraenti e quindi ad invertire la tendenza al declino socioeconomico e allo spopolamento della campagna. Necessita altresì uno sforzo volto a sviluppare il potenziale umano in questo contesto.

(47) Occorre sostenere anche altre misure connesse più in generale all'economia rurale. Tali misure vanno repertoriate in base all'esperienza acquisita con l'iniziativa Leader e tenendo conto delle esigenze multisettoriali dello sviluppo rurale endogeno.

(48) L'attuazione di strategie di sviluppo locale può rafforzare la coerenza territoriale e stimolare sinergie tra le misure rivolte all'economia rurale in generale e alla popolazione. Pertanto le misure concernenti l'economia rurale in generale vanno attuate di preferenza attraverso strategie di sviluppo locale.

(49) Occorre definire chiaramente i principi di coerenza e complementarietà dell'asse relativo al miglioramento della qualità di vita nelle zone rurali e alla diversificazione dell'economia rurale rispetto agli altri strumenti finanziari della Comunità, in particolare quelli preposti alla politica di coesione.

 

(50) L'iniziativa Leader, al termine di tre periodi di programmazione, ha raggiunto uno stadio di maturità che consente alle zone rurali di adottarne l'approccio più ampiamente, nell'ambito della programmazione generale dello sviluppo rurale. Si dovrebbe pertanto provvedere a trasporre i principi basilari dell'approccio Leader nei programmi di sviluppo rurale, creandovi un apposito asse, e definire i gruppi di azione locale e gli interventi da finanziare, tra cui la capacità di partenariato, l'attuazione di strategie locali, la cooperazione, la costituzione di reti e l'acquisizione di competenze.

(51) Data l'importanza dell'approccio Leader, a quest'asse dovrebbe essere destinata una congrua quota della partecipazione del FEASR.

(52) Gli interventi per l'attuazione dei programmi saranno sovvenzionati dal FEASR a titolo di assistenza tecnica. Nell'ambito dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, è prevista la costituzione di una rete per lo sviluppo rurale a livello comunitario.

(53) Occorre adottare disposizioni per lo stanziamento delle risorse disponibili. Dette risorse dovrebbero coincidere con le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013. L'importo globale destinato allo sviluppo rurale dovrebbe essere ripartito in stanziamenti annuali. Una quota consistente dei fondi dovrebbe essere concentrata nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza.

(54) Occorre prevedere che il Consiglio stabilisca l'importo per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annuale e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza conformemente alle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 e all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio per lo stesso periodo.

(55) Gli stanziamenti annuali assegnati ad uno Stato membro per l'obiettivo di convergenza e provenienti dalla sezione orientamento del FEAOG, dai Fondi strutturali, dal Fondo di coesione (FC) e dallo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) devono essere limitati ad un massimale fissato in funzione della capacità di assorbimento dello Stato membro in questione.

(56) Occorre stabilire, secondo un metodo oggettivo e trasparente, i criteri per la ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno messi a disposizione degli Stati membri.

(57) Oltre ai suddetti importi, gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli importi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(58) Gli stanziamenti messi a disposizione dal Fondo dovrebbero essere indicizzati forfetariamente per la programmazione.

(59) L'aliquota di partecipazione del FEASR alla programmazione dello sviluppo rurale dovrebbe essere determinata in rapporto alla spesa pubblica degli Stati membri, tenendo conto dell'importanza della priorità data alla gestione del territorio e all'ambiente, della situazione delle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza e del grado di priorità assegnato all'approccio Leader.

(60) Al fine di ovviare alle difficoltà specifiche e ai problemi strutturali incontrati nelle attività agricole e forestali e nella creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli e forestali, dovuti alla lontananza, all'insularità, all'ultraperifericità e alla dipendenza dell'economia rurale da un numero limitato di prodotti agricoli, e al fine di promuovere una politica di forte sviluppo rurale, dovrebbero essere previste disposizioni specifiche concernenti talune misure di sviluppo rurale e, ove opportuno, tassi di cofinanziamento da parte del FEASR per le regioni ultraperiferiche di cui al trattato e le isole di cui al regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo.

(61) Secondo il principio di sussidiarietà e salvo eccezioni, le spese ammissibili dovrebbero essere determinate dalle legislazioni nazionali.

(62) Affinché il sostegno da parte del FEASR sia efficace, equo e abbia un impatto sostenibile, occorre garantire con adeguate disposizioni che le operazioni di investimento siano durevoli e che i fondi non vengano utilizzati per falsare la concorrenza.

(63) L'esecuzione degli interventi del FEASR a livello decentrato dovrebbe essere accompagnata da idonee garanzie quanto alla qualità di tale esecuzione, ai risultati e alla sana gestione e controllo finanziari.

(64) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo. A questo scopo, è necessario stabilire i principi generali e le funzioni essenziali che ogni sistema di gestione e di controllo deve garantire. Occorre pertanto mantenere la designazione di un'unica autorità di gestione e definirne le responsabilità.

(65) Ciascun programma di sviluppo rurale dovrebbe essere soggetto ad opportuno monitoraggio, da parte di un comitato di monitoraggio e sulla base di un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione, stabilito e attuato d'intesa con gli Stati membri, in modo da rispondere efficacemente ai bisogni specifici dello sviluppo rurale.

(66) L'efficacia e l'impatto degli interventi del FEASR dipendono anche da un'oculata valutazione, effettuata sulla base del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione. In particolare, i programmi dovrebbero essere valutati nelle fasi di elaborazione, attuazione e conclusione.

(67) Ai fini di un efficace funzionamento del partenariato e della promozione dell'azione comunitaria, è opportuno che le relative informazioni siano pubblicizzate il più largamente possibile, sotto la responsabilità delle autorità preposte alla gestione dei programmi.

(68) Lo sviluppo rurale di cui al presente regolamento dovrebbe poter beneficiare del sostegno degli Stati membri anche in assenza di cofinanziamento comunitario. Dato il notevole impatto economico di tali aiuti e al fine di garantirne la coerenza con le misure ammissibili al sostegno comunitario, nonché per semplificare le procedure, occorre stabilire norme specifiche sugli aiuti di Stato, tenendo conto anche dell'esperienza acquisita con l'attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999. Gli Stati membri dovrebbero essere inoltre autorizzati a concedere aiuti di Stato intesi a procurare finanziamenti integrativi per lo sviluppo rurale che beneficia del sostegno comunitario, mediante una procedura di notifica conforme alle disposizioni del presente regolamento, prevista nell'ambito della programmazione.

(69) Occorre adottare norme per agevolare la transizione dall'attuale regime al nuovo regime di sostegno dello sviluppo rurale.

(70) Il nuovo regime di sostegno previsto dal presente regolamento sostituisce il regime preesistente. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1257/1999 dal 1° gennaio 2007, ad eccezione di talune disposizioni sulle zone svantaggiate che dovrebbero essere abrogate ad una data successiva.

(71) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(72) Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso un parere (4).

(73) Il Comitato delle regioni ha espresso un parere (5),

 

ha adottato il presente regolamento:

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(3)  Parere del 7 giugno 2005.

(4)  Parere del 9 marzo 2005.

(5)  Parere del 23 febbraio 2005 (in G.U.U.E. 5 luglio 2005, n. C 164).

(omissis)

Articolo 32

Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare.

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera c), punto ii), è concesso:

a) unicamente per prodotti agricoli destinati al consumo umano;

b) in relazione a sistemi di qualità alimentare comunitari o riconosciuti dagli Stati membri, rispondenti a precisi criteri da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2: non sono ammissibili al sostegno i sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell'ambito della normativa comunitaria nazionale;

c) a titolo di incentivo, sotto forma di erogazione annuale il cui importo sarà determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai suddetti sistemi di qualità, per un periodo massimo di cinque anni.

2. Il sostegno è limitato agli importi massimi fissati nell'allegato.

(omissis)

 


 

Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006
Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)

 

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(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L 379.

(2)  Il presente regolamento è entrato in vigore il 29 dicembre 2006.

(3)  Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali , in particolare l'articolo 2,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (4),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento del Consiglio (CE) n. 994/98 conferisce alla Commissione il potere di fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato ed ha, in particolare, chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. Essa ha inoltre esposto, inizialmente nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» (5) e successivamente nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») , la sua politica riguardo ad una soglia «de minimis», al di sotto della quale l'articolo 87, paragrafo 1, si può considerare inapplicabile. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione di detto regolamento e onde tener conto dell'andamento dell'inflazione e del prodotto interno lordo nella Comunità fino al 2006 incluso, e dei probabili sviluppi durante il periodo di validità del presente regolamento, risulta opportuno rivedere alcune delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 e sostituire detto regolamento.

(3) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, in essi, per aiuti di importi inferiori a quelli stabiliti nel presente regolamento, possano ricorrere le condizioni dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Data l'evoluzione del settore dei trasporti, in particolare la ristrutturazione di numerose attività di trasporto a seguito della loro liberalizzazione, non risulta più opportuno escluderlo dal campo d'applicazione del regolamento «de minimis», che dovrebbe pertanto essere ampliato all'intero settore dei trasporti. La soglia generale «de minimis» dovrebbe tuttavia essere adattata per tenere conto delle piccoli dimensioni che hanno in media le imprese attive nel settore del trasporto su strada di merci e passeggeri. Per le stesse ragioni, e dati anche l'eccesso di capacità del settore e gli obiettivi della politica dei trasporti per quanto riguarda la congestione stradale e il trasporto merci, gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi dovrebbero essere esclusi. Ciò non mette in dubbio l'approccio favorevole della Commissione nei confronti degli aiuti di Stato per veicoli più puliti e più ecologici in strumenti comunitari diversi dal presente regolamento. È opportuno che il presente regolamento non si applichi neanche al settore carboniero in virtù del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera .

(4) In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, da un lato, e dei prodotti non agricoli, dall'altro, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, è opportuno che non siano considerate come trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali, l'imballaggio delle uova, ecc., né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli aiuti concessi a favore di imprese attive nella trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli non dovrebbero più essere soggetti al regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca . Il regolamento (CE) n. 1860/2004 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(5) La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che, quando la Comunità ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato comparto dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dal prendere qualsiasi misura che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Per questo motivo, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati. Né dovrebbe applicarsi agli aiuti «de minimis» connessi all'obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.

(6) Il presente regolamento non si dovrebbe applicare agli aiuti «de minimis» alle esportazioni né gli aiuti «de minimis » che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. Non dovrebbe in particolare applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.

(7) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (6), dati i problemi legati alla determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi a questo tipo di imprese.

(8) In base all'esperienza della Commissione, è possibile affermare che gli aiuti che non superino, nell'arco di tre anni, la soglia di 200.000 EUR non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano né minacciano di falsare la concorrenza, non rientrando pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Per quanto riguarda le imprese attive nel settore del trasporto su strada, tale soglia dovrebbe essere fissata a 100.000 EUR.

(9) Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall'impresa nello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni dovrebbe essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti. Gli aiuti concessi da uno Stato membro dovrebbero essere presi in considerazione a tale fine anche se finanziati interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Le misure d'aiuto superiori alla soglia «de minimis» non dovrebbero poter essere suddivise in varie parti più piccole allo scopo di farle rientrare nel campo d'applicazione del presente regolamento.

 

(10) Conformemente ai principi alla base degli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, gli aiuti «de minimis» dovrebbero essere considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti.

(11) Per evitare che le intensità massime d'aiuto previste nei vari strumenti comunitari siano aggirate, gli aiuti «de minimis» non dovrebbero essere cumulati con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, da un regolamento d'esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.

(12) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», tutti gli Stati membri dovrebbero applicare uno stesso metodo di calcolo. Al fine di agevolare tale calcolo ed in conformità con l'attuale prassi di applicazione della norma «de minimis », gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro dovrebbero essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o di aiuti erogabili in più quote richiede l'applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o su Internet. Potrebbe tuttavia essere necessario aggiungere punti di base supplementari al tasso minimo, tenuto conto delle garanzie fornite o del rischio associato al beneficiario.

(13) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti «de minimis» che sono trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio. Questo calcolo preciso può essere realizzato, ad esempio, per quanto riguarda le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati come aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (7)non dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa destinataria. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti dovrebbero essere trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione.

(14) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura adottata da uno Stato membro non possa essere considerata come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato sulla base di motivi diversi da quelli qui indicati, ad esempio, nel caso di conferimenti di capitale, perché tali misure sono state decise in conformità col principio dell'investitore in un'economia di mercato.

(15) È necessario offrire certezza del diritto per i regimi di garanzia che non hanno il potenziale per incidere sugli scambi e falsare la concorrenza, e riguardo ai quali sono disponibili dati sufficienti per valutare in modo attendibile qualsiasi effetto potenziale. Il presente regolamento dovrebbe pertanto trasporre la soglia generale «de minimis» di 200.000 EUR in una specifica soglia di garanzia basata sull'importo garantito del prestito individuale che sottende tale garanzia. È opportuno calcolare tale soglia specifica utilizzando una metodologia per valutare l'importo dell'aiuto di Stato compreso nei regimi di garanzia che coprono i prestiti a favore delle imprese efficienti. La metodologia e i dati utilizzati per calcolare la specifica soglia di garanzia dovrebbero escludere le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Tale soglia specifica non dovrebbe pertanto applicarsi agli aiuti individuali ad hoc accordati al di fuori dell'ambito di un regime di garanzia, agli aiuti ad imprese in difficoltà, o a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. La soglia specifica dovrebbe essere determinata sulla base del fatto che, prendendo in considerazione un tasso massimo (tasso di insolvenza netto) del 13% corrispondente allo scenario peggiore per i regimi di garanzia nella Comunità, una garanzia pari a 1 500.000 EUR può essere considerata come avente un equivalente sovvenzione lordo identico alla soglia generale «de minimis». Tale importo dovrebbe essere ridotto a 750.000 EUR per quanto riguarda le imprese attive nel settore del trasporto su strada. Solo le garanzie fino all'80% del prestito sotteso dovrebbero essere coperte da queste soglie specifiche. Per valutare l'equivalente sovvenzione lordo contenuto in una garanzia gli Stati membri possono anche utilizzare una metodologia accettata dalla Commissione dopo la notifica della stessa sulla base di un regolamento della Commissione in materia di aiuti di Stato, come il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale , se la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

(16) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura d'aiuto che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura a favore del capitale di rischio porta a un equivalente sovvenzione lordo non superiore alla soglia «de minimis», e può pertanto rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

(17) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché siano osservate le disposizioni in materia di aiuti di Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma «de minimis» siano conformi alle condizioni prestabilite. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi secondo la norma «de minimis» alla medesima impresa non ecceda, su un periodo di tre esercizi finanziari, il massimale di 200.000 EUR. A tal fine, quando concedono un aiuto rispondente a tale norma, gli Stati membri dovrebbero informare l'impresa interessata dell'importo dell'aiuto e della sua natura «de minimis», facendo riferimento a questo regolamento. Inoltre, prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro interessato deve ottenere dall'l'impresa una dichiarazione sugli eventuali altri aiuti «de minimis» da essa ricevuti nell'esercizio finanziario interessato e nei due esercizi finanziari precedenti, e deve controllare accuratamente che il nuovo aiuto «de minimis» non comporti il superamento del massimale. In via alternativa, dovrebbe essere possibile garantire che il massimale sia rispettato per mezzo di un registro centrale, o, nel caso di regimi di garanzia istituiti dal Fondo europeo per gli investimenti, quest'ultimo può esso stesso stabilire un elenco dei beneficiari e chiedere che gli Stati membri li informino degli aiuti «de minimis» ricevuti.

(18) Il periodo di validità del regolamento (CE) n. 69/2001 termina il 31 dicembre 2006. Il presente regolamento è pertanto applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007. Dato che il regolamento (CE) n. 69/2001 non si applicava al settore dei trasporti, che finora non era soggetto alla norma «de minimis», data anche la grande esiguità dell'importo «de minimis» applicabile al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e a condizione che siano soddisfatte certe condizioni, il presente regolamento dovrebbe applicarsi agli aiuti accordati prima della sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre incidere su alcun aiuto individuale concesso conformemente al regolamento (CE) n. 69/2001 durante il relativo periodo d'applicazione.

(19) Alla luce dell'esperienza della Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario rivedere la politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis» da esso contemplati.

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

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(4) GU C 137 del 10.6.2006, pag. 4.

(5)  GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

(6) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(7)  GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

 

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ;

b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;

c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:

i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;

g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;

b) per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

 

Articolo 2

Aiuti d'importanza minore («de minimis»)

1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo.

3. I massimali stabiliti al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

4. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio («aiuti trasparenti»). In particolare:

a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione;

b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia «de minimis»;

c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa destinataria.

d) gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 1 500.000 EUR per impresa. Gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese attive nel settore del trasporto su strada che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 750.000 EUR per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di questa soglia, si riterrà che l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione della soglia applicabile stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. La garanzia non deve superare l'80% del prestito sotteso. I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando: i) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un altro regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato, e ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

5. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

 

Articolo 3

Controllo

1. Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» ad un'impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l'importo potenziale dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se l'aiuto «de minimis» è concesso a più imprese nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo informando le imprese di una somma fissa che corrisponde all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto «de minimis» soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa in tale Stato membro, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» rientranti nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni.

Qualora uno Stato membro conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell'UE con mandato dal Fondo europeo per gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo può cessare di applicarsi.

In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:

a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'equivalente sovvenzione lordo ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione;

b) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti;

c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti «de minimis» complessivi ricevuti non eccedono la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso in cui la soglia sia oltrepassata relativamente a uno o più beneficiari, lo Stato membro interessato garantisce che la misura d'aiuto che dà luogo a tale superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'aiuto sia recuperato dal beneficiario.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali vengono conservati per dieci anni dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti «de minimis» vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese.

 

Articolo 4

Modifiche

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1860/2004 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, le parole «trasformazione e commercializzazione» sono cancellate;

b) il paragrafo 3 è cancellato.

 

Articolo 5

Misure transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 2. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni saranno esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti.

2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 ed il 30 giugno 2007, che soddisfino le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

3. Alla fine del periodo di validità del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

 

Articolo 6

Entrata in vigore e periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, 15 dicembre 2006.

 

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione

 

 


 

Reg. (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007
Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei
prodotti agricoli

 

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(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 21 dicembre 2007, n. L 337.

(2)  Il presente regolamento è entrato in vigore il 28 dicembre 2007.

(3)  Vedi, per il periodo di applicazione del presente regolamento, il suo articolo 7.

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali , in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (4),

sentito il Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 dà alla Commissione la facoltà di fissare, mediante regolamento, un limite al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all’articolo 87, paragrafo 1 del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

(2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato e in particolare ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. La Commissione ha inoltre esposto la propria politica in relazione al massimale de minimis, al di sotto del quale l’articolo 87, paragrafo 1, del trattato può considerarsi inapplicabile, inizialmente nella comunicazione relativa agli aiuti de minimis (5) e successivamente nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (de minimis) , sostituito dal 1° gennaio 2007 dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) . In considerazione delle norme specifiche applicabili al settore dell’agricoltura e del rischio che, in tale settore, le sovvenzioni di importo anche poco elevato possiedano i requisiti di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, il regolamento (CE) n. 69/2001 aveva escluso il settore dell’agricoltura dal proprio campo d’applicazione. Il regolamento (CE) n. 1998/2006 ha escluso il settore della produzione primaria di prodotti agricoli dal proprio campo di applicazione.

(3) L’esperienza acquisita nel corso degli anni ha dimostrato tuttavia che anche le sovvenzioni di modesto ammontare concesse al settore dell’agricoltura possono non soddisfare, quando ricorrono alcune condizioni, i requisiti di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato: per questo motivo la Commissione ha dettato norme che consentono l’erogazione di aiuti di piccola entità al settore agricolo nel regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti de minimis nel settore dell’agricoltura . Il citato regolamento, in forza del quale l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi alla stessa impresa non si considera integrare gli estremi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato se non supera i 3.000 EUR per beneficiario e per triennio, né un importo cumulativo, stabilito per Stato membro, pari allo 0,3% della produzione agricola annua, contempla sia la produzione primaria che le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

(4) In ragione delle analogie esistenti tra le attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, da un lato, e le attività industriali, dall’altro, le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono state inserite nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006, che disciplina gli aiuti de minimis per le attività industriali. Tali attività sono state di conseguenza escluse dal campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 1860/2004. Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1860/2004 e sostituirlo con un nuovo regolamento applicabile esclusivamente al settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

(5) L’esperienza acquisita dalla Commissione ha dimostrato che il massimale di aiuto di 3.000 EUR per beneficiario e per triennio può essere innalzato a 7.500 EUR e che il massimale dello 0,3% di produzione annua del settore agricolo può essere portato allo 0,75% senza che gli scambi commerciali tra gli Stati membri ne risentano, senza che la concorrenza sia falsata o rischi di essere falsata e senza che gli aiuti concessi entro questi limiti ricadano nel divieto di cui all’articolo 87, paragrafo 1 del trattato, nel rispetto di determinate condizioni. L’innalzamento del massimale consentirà, tra l’altro, di alleggerire il lavoro delle amministrazioni. Gli anni da prendere in considerazione sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali nello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, occorre ricalcolare l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell’esercizio considerato e nei due esercizi fiscali precedenti. Le misure di aiuto che superano il massimale di 7.500 EUR non possono essere frazionate per poter rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento.

(6) Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti all’esportazione né agli aiuti che favoriscono l’utilizzazione di prodotti nazionali a scapito dei prodotti importati. In particolare, sono esclusi dal suo campo di applicazione gli aiuti all’istituzione e al finanziamento di una rete di distribuzione in altri paesi. Gli aiuti diretti a coprire le spese di partecipazione a fiere commerciali e le spese per studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o per il lancio di un prodotto esistente su un nuovo mercato non costituiscono, di norma, aiuti all’esportazione.

(7) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, se la Comunità ha istituito un’organizzazione comune di mercato in un dato settore agricolo, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi da qualsiasi misura tale da derogarvi o da portarvi pregiudizio (6). Il presente regolamento non deve pertanto applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati.

(8) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale de minimis, è opportuno che tutti gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare questo calcolo è opportuno convertire in equivalente sovvenzione lorda l’importo degli aiuti erogati in forme diverse dalle sovvenzioni in denaro. Per calcolare l’equivalente sovvenzione di determinati tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni in denaro o degli aiuti erogabili in più quote è necessario usare i tassi di interesse di mercato vigenti al momento della concessione di tali aiuti. Per un’applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o su Internet. Potrebbe tuttavia essere necessario aggiungere punti di base supplementari al tasso minimo, tenuto conto delle garanzie fornite o del rischio associato al beneficiario.

(9) Sempre nell’ottica della trasparenza, della parità di trattamento e della corretta applicazione del massimale de minimis, il presente regolamento deve applicarsi unicamente agli aiuti de minimis trasparenti. Per «aiuti trasparenti» si intendono gli aiuti per i quali è possibile calcolare ex ante con precisione l’equivalente sovvenzione lorda senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio. Questo calcolo preciso può essere effettuato, ad esempio, per quanto riguarda le sovvenzioni in denaro, i contributi in conto interesse e le esenzioni fiscali limitate. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti agevolati sono da considerarsi aiuti de minimis trasparenti se l’equivalente sovvenzione lorda è calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell’aiuto. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono da considerarsi aiuti de minimis trasparenti, a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico per beneficiario non sia inferiore al massimale de minimis. Gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio, di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (7) non sono da considerarsi aiuti de minimis trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio di cui si tratta non preveda apporti di capitali di importo non superiore al massimale de minimis per beneficiario.

(10) È necessario garantire la certezza del diritto per i regimi di garanzia che non hanno il potenziale per incidere sugli scambi e falsare la concorrenza e riguardo ai quali sono disponibili dati sufficienti per valutarne in modo attendibile qualsiasi effetto potenziale. Il presente regolamento deve pertanto prevedere un massimale specifico per le garanzie basato sull’importo garantito del prestito individuale sotteso a tale garanzia. È opportuno calcolare tale massimale specifico in base ad una valutazione dell’importo dell’aiuto di Stato compreso nei regimi di garanzia che coprono i prestiti a favore di imprese economicamente sane. Tale massimale specifico non deve pertanto applicarsi né agli aiuti individuali ad hoc accordati al di fuori dell’ambito di un regime di garanzia, né alle garanzie su operazioni sottese che non costituiscono un prestito, come ad esempio le garanzie sulle operazioni consistenti nel conferimento di capitale proprio. Il massimale specifico deve essere fissato in base alla considerazione che, tenendo conto di un tasso massimo (tasso di insolvenza netto) del 13%, corrispondente allo scenario peggiore per i regimi delle garanzie nella Comunità, l’equivalente sovvenzione lorda di una garanzia pari a 56.250 EUR corrisponde al massimale de minimis di 7.500 EUR. È necessario che questo massimale specifico si applichi solo alle garanzie fino all’80% del prestito sotteso. Per stabilire, nell’ambito del presente regolamento, l’equivalente sovvenzione lorda contenuta nella garanzia gli Stati membri possono anche utilizzare una metodologia approvata dalla Commissione, previa notifica, in virtù di una propria normativa nel settore degli aiuti di Stato, purché la metodologia approvata riguardi esplicitamente il tipo di garanzie e il tipo di transazioni sottese di cui si tratta.

(11) Il presente regolamento non deve applicarsi alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (8), dati i problemi legati alla determinazione dell’equivalente sovvenzione lorda degli aiuti concessi a questo tipo di imprese.

(12) Conformemente ai principi che disciplinano gli aiuti di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, l’aiuto de minimis deve considerarsi concesso nel momento in cui all’impresa è riconosciuto il diritto di percepire gli aiuti in virtù della normativa nazionale applicabile.

(13) Per evitare che siano eluse le norme sulle intensità massime di aiuto previste dai vari strumenti comunitari, gli aiuti de minimis non devono essere cumulabili ad aiuti statali relativi alle stesse spese ammissibili ove le tale cumulo porti a superare l’intensità dell’aiuto fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla pertinente normativa comunitaria.

(14) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura adottata da uno Stato membro non sia considerata un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, con riferimento ad una base giuridica diversa dal presente regolamento, ad esempio nel caso dei conferimenti di capitale o di garanzie, in quanto la misura in questione risulta conforme al principio dell’investitore privato operante nelle condizioni normali di un’economia di mercato.

 

(15) La Commissione ha il dovere di vigilare sull’osservanza della normativa in materia di aiuti di Stato verificando, in particolare, che gli aiuti concessi secondo la norma de minimis siano conformi alle condizioni applicabili. In forza del dovere di collaborazione di cui all’articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l’adempimento di tale compito della Commissione istituendo modalità di controllo tali da garantire che l’importo complessivo degli aiuti concessi secondo la norma de minimis non ecceda nel triennio il massimale di 7.500 EUR per beneficiario, né il massimale globale fissato dalla Commissione in base al valore della produzione agricola. A tal fine, quando concedono un aiuto rispondente alla norma de minimis, gli Stati membri devono informare l’impresa interessata dell’importo dell’aiuto concesso e della sua natura de minimis, facendo riferimento al presente regolamento. Inoltre, prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro deve farsi rilasciare dall’impresa una dichiarazione sugli eventuali altri aiuti de minimis che ha percepito nell’esercizio fiscale in corso e nei due esercizi precedenti e controllare accuratamente che il nuovo aiuto de minimis non comporti il superamento dei massimali applicabili. In alternativa, il rispetto dei massimali può essere garantito per mezzo di un registro centrale. Nel caso di regimi di garanzia istituiti dal Fondo europeo per gli investimenti, quest’ultimo può esso stesso redigere un elenco dei beneficiari ed esigere dagli Stati membri che informino i beneficiari degli aiuti de minimis che hanno percepito.

(16) Il regolamento (CE) n. 1860/2004 doveva scadere inizialmente il 31 dicembre 2008. Poiché è necessario che il presente regolamento entri in vigore prima di tale data, è opportuno chiarire le condizioni della sua applicabilità agli aiuti concessi alle imprese del settore della produzione primaria dei prodotti agricoli a norma del regolamento (CE) n. 1860/2004.

(17) Alla luce dell’esperienza maturata dalla Commissione e tenuto conto, in particolare, della frequenza con la quale è necessario rivedere la politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Qualora esso giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adattamento di sei mesi per i regimi di aiuti de minimis da esso contemplati,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

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(4)  GU C 151 del 5.7.2007, pag. 16.

(5)  GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

(6)  Sentenza del 19 settembre 2002 nella causa C-113/00, Spagna/Commissione, Racc. 2002 p. I7601, punto 73.

(7)  GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

(8)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

 

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ad eccezione:

a) degli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;

b) degli aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione;

c) degli aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;

d) degli aiuti concessi a imprese in difficoltà.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli»: le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;

2) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio .

 

Articolo 3

Aiuti de minimis

1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 si considerano aiuti che non corrispondono a tutti i criteri di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

2. L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa non supera 7.500 EUR nell’arco di tre esercizi fiscali. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo perseguito. Il periodo da prendere in considerazione è determinato facendo riferimento agli esercizi fiscali utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato.

Se per una misura di aiuto l’importo complessivo dell’aiuto concesso supera il massimale di cui al primo comma, tale importo complessivo non può beneficiare dell’esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per la frazione che non supera detto massimale. In questo caso, tale misura d’aiuto non può beneficiare delle disposizioni del presente regolamento, né al momento della concessione dell’aiuto, né in un momento successivo.

3. L’importo cumulativo degli aiuti de minimis concessi per Stato membro alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli nel corso di tre esercizi fiscali non supera il valore massimo stabilito nell’allegato.

4. I massimali di cui ai paragrafi 2 e 3 sono espressi come sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo delle imposte o di qualsiasi altro onere. Se un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto da prendere in considerazione è l’equivalente sovvenzione lorda.

5. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione e del calcolo dell’equivalente sovvenzione lorda è il tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

6. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti, di qualsiasi tipo, riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lorda ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio («aiuti trasparenti»). In particolare:

a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti trasparenti se l’equivalente sovvenzione lorda è calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della loro concessione;

b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati aiuti trasparenti, a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico di capitale non sia inferiore al massimale de minimis;

c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio non preveda un apporto di capitale ad ogni impresa beneficiaria non superiore al massimale de minimis;

d) gli aiuti individuali concessi nell’ambito di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono considerati aiuti de minimis trasparenti se la parte «garanzia» del prestito sotteso non supera 56.250 EUR per impresa. Se la parte «garanzia» del prestito sotteso rappresenta solo una frazione di questo massimale, si ritiene che l’equivalente sovvenzione lorda della garanzia corrisponda alla stessa frazione del massimale di cui al paragrafo 2. La garanzia non può superare l’80% del prestito sotteso.

Anche i regimi di garanzia sono considerati regimi di aiuto trasparenti se ricorrono le seguenti condizioni:

i) prima dell’attuazione del regime, la metodologia per calcolare l’equivalente sovvenzione lorda contenuto nella garanzia ai fini dell’applicazione del presente regolamento è stata approvata dalla Commissione nell’ambito di una propria normativa nel settore degli aiuti di Stato;

ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese a cui si applica il presente regolamento.

7. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria.

 

Articolo 4

Controllo

1. Se intende concedere un aiuto de minimis ad un’impresa, lo Stato membro informa l’impresa stessa per iscritto dell’importo potenziale dell’aiuto (espresso in equivalente sovvenzione lorda) e del fatto che configura un aiuto de minimis, facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se nell’ambito di un regime è concesso un aiuto de minimis a più imprese che ricevono importi di aiuto diversi, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere quest’obbligo comunicando alle imprese un importo fisso corrispondente all’importo massimo di aiuto erogabile nel quadro del regime. In tal caso, per determinare se è rispettato il massimale stabilito all’articolo 3, paragrafo 2, si usa l’importo fisso. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre all’impresa interessata di dichiarare, per iscritto o in forma elettronica, ogni altro aiuto de minimis che ha percepito durante l’esercizio in corso e nei due esercizi fiscali precedenti.

Lo Stato membro richiede a ciascuna impresa beneficiaria di dichiarare che l’importo dell’aiuto che ha percepito non supera il massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2. In caso di superamento del massimale, lo Stato membro provvede a che la misura di aiuto che ha determinato il superamento sia notificata alla Commissione oppure che l’importo dell’aiuto sia recuperato presso il beneficiario.

2. Lo Stato membro può erogare un nuovo aiuto de minimis soltanto dopo essersi accertato che l’importo complessivo degli aiuti de minimis percepiti dall’impresa durante i due esercizi fiscali precedenti e l’esercizio in corso non supera i massimali di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3.

3. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti de minimis che contiene informazioni complete su ogni aiuto de minimis contemplato dal presente regolamento ed erogato da una propria autorità nazionale, la condizione di cui al paragrafo 1, secondo comma, non si applica purché il registro copra un periodo di almeno tre anni.

4. Se uno Stato membro concede un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell’UE attraverso il Fondo europeo per gli investimenti, il disposto del paragrafo 1, primo comma, del presente articolo può non applicarsi.

In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:

a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni che gli intermediari finanziari sono tenuti a fornirgli, un elenco dei beneficiari dell’aiuto e dell’equivalente sovvenzione lorda percepita da ognuno di loro; il Fondo europeo per gli investimenti trasmette tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione;

b) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali dell’aiuto entro tre mesi dal loro ricevimento;

c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario di dichiarare che gli aiuti de minimis che ha percepito non superano complessivamente il massimale de minimis. In caso di superamento del massimale, lo Stato membro provvede a che la misura di aiuto che ha determinato il superamento sia notificata alla Commissione oppure che l’importo dell’aiuto sia recuperato presso il beneficiario.

5. Gli Stati membri raccolgono e registrano tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

Le informazioni di cui al primo comma sono conservate:

a) per gli aiuti de minimis individuali, per dieci anni decorrenti dalla data di concessione dell’aiuto;

b) per i regimi di aiuti de minimis, per un periodo di dieci anni decorrente dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto individuale in forza del regime.

6. Su richiesta scritta della Commissione gli Stati membri trasmettono entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti de minimis erogati a una determinata impresa nonché all’intero settore agricolo nazionale.

 

Articolo 5

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1860/2004 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2008.

 

Articolo 6

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente al 1° gennaio 2008 alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli, purché gli aiuti soddisfino le condizioni previste dagli articoli da 1 a 4, fatto salvo il requisito del riferimento esplicito al presente regolamento di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi applicabili.

2. Gli aiuti de minimis concessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1860/2004 applicabili al settore della produzione dei prodotti agricoli fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si considerano non corrispondere a tutti i criteri dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato e non essere pertanto soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

3. Al termine del periodo di validità del presente regolamento gli aiuti de minimis che soddisfano i requisiti da esso prescritti possono continuare ad essere attuati alle condizioni previste dal presente regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi.

 

Articolo 7

Entrata in vigore e periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

 

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

 


ALLEGATO

 

Importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli di cui all’articolo 3, paragrafo 3, per Stato membro

 

(EUR)

BE

51.532.500

BG

23.115.000

CZ

26.257.500

DK

59.445.000

DE

297.840.000

EE

3.502.500

IE

40.282.500

EL

75.382.500

ES

274.672.500

FR

438.337.500

IT

320.505.000

CY

4.327.500

LV

5.550.000

LT

11.572.500

LU

1.777.500

HU

44.497.500

MT

870.000

NL

165.322.500

AT

40.350.000

PL

119.542.500

PT

47.782.500

RO

98.685.000

SL

8.167.500

SK

11.962.500

FI

26.752.500

SE

30.217.500

UK

152.842.500

 


 

Reg. (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008
Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

 

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(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 9 agosto 2008, n. L 214.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 29 agosto 2008.

(3) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali , in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), dopo avere pubblicato il progetto del presente regolamento (4),

sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, ai sensi dell'articolo 87 del trattato, che, a determinate condizioni, sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese (PMI), gli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo, gli aiuti a favore della tutela dell'ambiente, gli aiuti a favore dell'occupazione e della formazione e gli aiuti conformi alla carta approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale.

(2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato in numerose decisioni ed ha acquisito un livello di esperienza tale da permetterle di definire i criteri generali di compatibilità relativi agli aiuti alle PMI, concessi sotto forma di aiuti agli investimenti all'interno e all'esterno delle zone assistite, sotto forma di interventi a favore del capitale di rischio e del settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, in particolare nel contesto dell'attuazione del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese , e per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, dell'attuazione del regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 , dell'attuazione della comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio (5) e degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (6), nonché dell'attuazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (7).

(3) La Commissione ha inoltre acquisito sufficiente esperienza nell'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato nell'ambito degli aiuti alla formazione, degli aiuti all'occupazione, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla ricerca e lo sviluppo e l'innovazione e degli aiuti a finalità regionale a favore sia delle PMI che delle grandi imprese, in particolare nel contesto dell'attuazione del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione , del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione , il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale , la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (8), la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente del 2001 (9), la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 2008 (10) e gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (11).

(4) Tenuto conto di tale esperienza, è necessario adeguare alcune delle condizioni poste dai regolamenti (CE) n. 68/2001, 70/2001, 2204/2002 e 1628/2006. Per semplificare le procedure e per garantire un controllo più efficace degli aiuti da parte della Commissione, è opportuno che un unico regolamento sostituisca i regolamenti summenzionati. È necessario che detta semplificazione si basi, tra le altre cose, su un insieme di definizioni armonizzate e di disposizioni orizzontali comuni stabilite al capo I del presente regolamento. Al fine della coerenza della normativa in materia di aiuti di Stato, le definizioni di aiuti e di regime di aiuti devono coincidere con le definizioni degli stessi concetti fornite dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato . Detta semplificazione risulta essenziale affinché la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione consegua i propri risultati, in particolare per le PMI.

(5) È opportuno che il presente regolamento disponga l'esenzione per gli aiuti che soddisfano le condizioni pertinenti ivi contenute e i regimi di aiuti, purché ogni aiuto individuale che può essere concesso nell'ambito del regime rispetti tutte le condizioni pertinenti di cui al regolamento stesso. Per garantire la trasparenza, nonché un controllo più efficace degli aiuti, tutte le misure di aiuto individuale concesse a norma del presente regolamento devono contenere un riferimento esplicito alla disposizione applicabile di cui al capo II e alla normativa nazionale su cui fonda la misura di aiuto individuale.

(6) Al fine di controllare l'attuazione di detto regolamento, la Commissione deve essere messa inoltre in condizione di ricevere dagli Stati membri tutte le informazioni necessarie riguardanti le misure attuate in forza del presente regolamento. La mancata trasmissione, entro termini ragionevoli, da parte degli Stati membri delle informazioni relative a dette misure di aiuto può pertanto essere considerata un'indicazione del mancato rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento. Nel constatare questa omissione, la Commissione può pertanto decidere di sospendere, per il futuro, l'applicazione del presente regolamento, o della sua parte rilevante, per quanto riguarda lo Stato membro interessato e che tutte le misure di aiuto successive, comprese le misure nuove di aiuti individuali concesse a titolo di regimi di aiuti precedentemente di rilevanza del presente regolamento, debbano essere notificate alla Commissione conformemente all'articolo 88 del trattato. Non appena lo Stato membro provvede a fornire informazioni corrette e complete, la Commissione può decidere di applicare di nuovo pienamente il regolamento.

(7) Gli aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato non contemplati dal presente regolamento rimangono soggetti all'obbligo di notifica enunciato all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. È opportuno che il presente regolamento non osti a che gli Stati membri possano notificare gli aiuti i cui obiettivi corrispondono agli obiettivi ivi contemplati. Tali aiuti saranno valutati dalla Commissione, in particolare alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento e conformemente ai criteri fissati negli specifici orientamenti o discipline comunitarie adottati dalla Commissione nei casi in cui le misure di aiuto in questione rientrino nel campo di applicazione di tali strumenti specifici.

(8) È opportuno che il presente regolamento non si applichi agli aiuti all'esportazione o agli aiuti che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. In particolare, esso non dovrebbe applicarsi ad aiuti che finanziano la creazione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. Non dovrebbero costituire di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio su un nuovo mercato di prodotti già esistenti.

(9) È opportuno che il presente regolamento si applichi praticamente a tutti i settori. Nei settori della pesca e dell'acquacoltura, il regolamento dovrebbe prevedere unicamente l'esenzione per gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla formazione e gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili.

(10) Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, in considerazione delle normative speciali che si applicano alla produzione primaria di prodotti agricoli, è opportuno che il presente regolamento preveda unicamente l'esenzione per gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla formazione, gli aiuti per la tutela dell'ambiente e gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 .

(11) Considerate le analogie tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, è opportuno applicare il presente regolamento alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, purché siano soddisfatte alcune condizioni.

(12) Ai fini del presente regolamento, è opportuno che non siano considerate attività di trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima vendita a rivenditori o a trasformatori. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che, una volta che la Comunità ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Il presente regolamento non dovrebbe essere pertanto applicabile né agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o alla quantità dei prodotti acquistati o immessi sul mercato né agli aiuti connessi all'obbligo di condivisione con i produttori primari.

(13) Considerato il regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti concessi ad imprese attive nel settore carboniero ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e degli aiuti per la tutela dell'ambiente.

(14) Se un regime di aiuti regionali si prefigge di conseguire obiettivi regionali, ma è destinato a particolari settori dell'economia, gli obiettivi e i probabili effetti del regime possono essere settoriali piuttosto che orizzontali. È pertanto opportuno che non siano esentati dall'obbligo di notifica i regimi di aiuti regionali destinati a settori specifici di attività economiche, nonché gli aiuti regionali a favore di attività del settore siderurgico, del settore della costruzione navale, come contemplato dalla comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina per gli aiuti di Stato alla costruzione navale (12), e del settore delle fibre sintetiche. Tuttavia, considerato che il settore del turismo svolge un ruolo importante nelle economie nazionali e che esercita in generale un effetto particolarmente positivo sullo sviluppo regionale, è opportuno che siano esentati dall'obbligo di notifica i regimi di aiuti regionali a favore di attività turistiche.

(15) È necessario che gli aiuti concessi a imprese in difficoltà conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (13) siano valutati alla luce di tali orientamenti affinché ne venga evitata l'elusione. È pertanto opportuno che gli aiuti in favore di questa categoria di imprese siano esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. Al fine di ridurre l'onere amministrativo che incombe sugli Stati membri nel concedere aiuti alle PMI contemplati dal presente regolamento, occorre semplificare la definizione di impresa in difficoltà rispetto alla definizione contemplata dai suddetti orientamenti. Inoltre, ai fini del presente regolamento, una PMI costituitasi da meno di tre anni non va considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste dall'ordinamento nazionale applicabile per l'avvio nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Le semplificazioni di cui sopra non devono pregiudicare l'ammissibilità di dette PMI, ai sensi dei succitati orientamenti, ad aiuti non contemplati dal presente regolamento, né la corrispondenza alla definizione di imprese in difficoltà per le grandi imprese che, ai sensi del presente regolamento, rimangono soggette alla definizione completa di cui ai succitati orientamenti.

(16) La Commissione deve garantire che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse generale. Pertanto, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti in favore di un beneficiario che sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. È pertanto necessario che gli aiuti ad hoc erogati a beneficiari di questo tipo e i regimi di aiuti che non contemplano disposizioni volte ad escludere esplicitamente beneficiari di questo tipo rimangano soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Tale disposizione non deve pregiudicare il legittimo affidamento dei beneficiari di regimi di aiuti che non sono destinatari di ordini di recupero pendenti.

(17) Per garantire l'applicazione coerente delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e per semplificare le procedure amministrative, è opportuno armonizzare la definizione dei termini che sono rilevanti nel contesto delle diverse categorie di aiuti contemplate dal presente regolamento.

(18) Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Per calcolare le intensità di aiuto, è necessario che gli aiuti erogabili in più quote siano attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di aiuti diversi dalle sovvenzioni dovrebbe essere il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, come stabilito dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (14).

(19) Ove gli aiuti vengano concessi mediante sgravi o esenzioni su imposte dovute in futuro, sempre che venga rispettata una determinata intensità di aiuto definita in termini di equivalente sovvenzione lordo, è opportuno che l'attualizzazione delle rate di aiuto venga effettuata in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti in cui il vantaggio fiscale diventa effettivo. Nel caso di sgravi o esenzioni su imposte dovute in futuro, i tassi di riferimento applicabili e l'importo esatto delle rate di aiuto possono non essere noti in anticipo. In tal caso, è opportuno che gli Stati membri definiscano anticipatamente un massimale per il valore attualizzato dell'aiuto nel rispetto dell'intensità di aiuto applicabile. Successivamente, una volta noto l'importo della rata di aiuto in un determinato anno, l'attualizzazione può effettuarsi sulla base del tasso di riferimento applicabile in quel momento. Dall'importo totale del massimale occorre dedurre il valore attualizzato di ogni rata di aiuto.

(20) Ai fini della trasparenza, della parità di trattamento e dell'efficacia dei controlli, è opportuno applicare il presente regolamento unicamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei rischi. In particolare, sono da considerarsi trasparenti gli aiuti consistenti in prestiti per i quali l'equivalente sovvenzione lordo è calcolato in base al tasso di riferimento come previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. Sono da considerarsi trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di misure fiscali, per i quali la misura prevede un massimale volto a garantire che la soglia applicabile non venga superata. Nel caso di sgravi da imposte ambientali, non soggetti, ai fini del presente regolamento, ad una soglia di notifica individuale, non è necessario alcun massimale affinché la misura sia ritenuta trasparente.

(21) Vanno considerati trasparenti gli aiuti concessi nel quadro di regimi di garanzia ove la metodologia per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo sia notificata alla Commissione e da questa approvata e, nel caso di aiuti a finalità regionale agli investimenti, altresì ove la Commissione abbia approvato tale metodologia successivamente all'adozione del regolamento (CE) n. 1628/2006. La Commissione esaminerà siffatte notifiche alla luce della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (15). Vanno inoltre considerati trasparenti gli aiuti concessi nel quadro di regimi di garanzia a beneficio di PMI il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui ai punti 3.3 e 3.5 della comunicazione.

(22) Considerata la difficoltà di calcolo dell'equivalente sovvenzione nel caso di aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, è opportuno che tali aiuti siano contemplati dal presente regolamento solo se l'importo totale dell'anticipo rimborsabile risulta inferiore alla soglia di notifica individuale e all'intensità massima di aiuto di cui al presente regolamento.

(23) Considerato il maggiore rischio di distorsione della concorrenza insito negli aiuti di importo elevato, è opportuno che essi continuino ad essere valutati dalla Commissione caso per caso. Nell'ambito del presente regolamento, è pertanto opportuno fissare una soglia per ogni categoria di aiuto, ad un livello che tenga conto della categoria di aiuto in questione e dei suoi probabili effetti sulla concorrenza. Gli aiuti di livello superiore a tali soglie restano quindi soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(24) Per garantire che gli aiuti siano proporzionati e limitati all'importo necessario, occorre che le soglie, nella misura del possibile, siano espresse in termini di intensità di aiuto rispetto ad una serie di costi ammissibili. Essendo basata su una forma di aiuto per la quale i costi ammissibili sono difficili da individuare, la soglia per gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio deve essere formulata in termini di importi massimi di aiuto.

(25) Sulla base dell'esperienza acquisita dalla Commissione, è opportuno che le soglie espresse in termini di intensità di aiuto o di importo di aiuto siano fissate a livelli che rappresentino il giusto equilibrio tra l'obiettivo di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza nel settore sovvenzionato e quello di risolvere un particolare fallimento del mercato o un particolare problema di coesione. Per quanto concerne gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, è opportuno che la soglia sia fissata ad un livello che tenga conto delle intensità di aiuto ammissibili nel quadro delle carte degli aiuti a finalità regionale.

(26) Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento, occorre tenere conto dell'importo totale degli aiuti pubblici concessi all'attività o al progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato mediante risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

(27) È inoltre opportuno che il presente regolamento precisi le circostanze in cui è possibile il cumulo tra diverse categorie di aiuti da esso contemplate. Per quanto riguarda il cumulo di aiuti contemplati dal presente regolamento con aiuti di Stato da esso non contemplati, occorre tener presente la decisione della Commissione che autorizza gli aiuti non contemplati dal presente regolamento, unitamente alle norme in materia di aiuti di Stato su cui detta decisione si basa. È opportuno prevedere disposizioni speciali per il cumulo degli aiuti in favore dei lavoratori disabili con altre categorie di aiuti, segnatamente gli aiuti agli investimenti, che possono essere calcolati sulla base dei relativi costi salariali. Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere la possibilità di cumulo tra misure di aiuto con costi ammissibili individuabili e misure di aiuto senza costi ammissibili individuabili.

 

(28) Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di ulteriori attività o progetti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti in favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato. Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle PMI contemplati dal presente regolamento, si dovrebbe ritenere che tale incentivo sussiste se l'impresa ha presentato domanda di aiuto allo Stato membro prima di avviare le attività relative all'esecuzione del progetto o dell'attività sovvenzionati. Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di capitale di rischio a favore delle PMI, le condizioni di cui al presente regolamento, relative segnatamente alla dimensione delle rate di investimento per impresa destinataria, al grado di coinvolgimento degli investitori privati e alle dimensioni dell'impresa, nonché alla fase di attività finanziata, garantiscono l'effetto di incentivazione della misura.

(29) Qualora un aiuto contemplato dal presente regolamento sia concesso a beneficio di una grande impresa, è opportuno che lo Stato membro verifichi, oltre alle condizioni che si applicano alle PMI, se il beneficiario ha analizzato, in un documento interno, la fattibilità del progetto o dell'attività sovvenzionati in presenza o in assenza dell'aiuto. È opportuno che lo Stato membro verifichi che tale documento interno confermi un aumento sostanziale delle dimensioni o della portata del progetto o dell'attività, un aumento sostanziale dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività sovvenzionati o una riduzione sostanziale dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati. Per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale, l'effetto di incentivazione può essere comprovato anche sulla base del fatto che il progetto di investimento non sarebbe stato realizzato in quanto tale nella regione assistita interessata in assenza di aiuti.

(30) Per quanto riguarda gli aiuti ai lavoratori svantaggiati o disabili, è opportuno ritenere presente l'effetto di incentivazione quando la misura interessata determina un aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili impiegati dall'impresa interessata o provoca spese aggiuntive a fronte di impianti o attrezzature destinati ai lavoratori disabili. Se il beneficiario di un aiuto all'occupazione di lavoratori disabili concesso sotto forma di integrazione salariale beneficiava già in precedenza di un aiuto di questo tipo ritenuto conforme alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 o approvato individualmente dalla Commissione, si presume che la condizione di un aumento netto del numero di lavoratori disabili, già ritenuta soddisfatta per le misure precedenti, continui ad essere soddisfatta anche ai fini del presente regolamento.

(31) Per le misure di agevolazione fiscale, è opportuno prevedere condizioni specifiche in materia di effetto di incentivazione, tenuto conto che dette misure sono concesse secondo procedure diverse da quelle previste per le altre categorie di aiuto. Quanto agli sgravi da imposte ambientali conformi alle condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità e contemplati dal presente regolamento, è opportuno ritenere che essi abbiano un effetto di incentivazione per il fatto che le aliquote ridotte contribuiscono almeno indirettamente ad innalzare il livello di tutela ambientale, dal momento che consentono di adottare o di continuare nel suo insieme il regime fiscale interessato, incentivando così le imprese soggette alle imposte ambientali a ridurre il livello di inquinamento.

(32) Inoltre, data la difficoltà insita nel calcolare l'effetto di incentivazione di un aiuto ad hoc concesso a grandi imprese, è opportuno che tale forma di aiuto sia esclusa dal campo di applicazione del presente regolamento. La Commissione esaminerà l'esistenza di detto effetto di incentivazione nel contesto della notifica dell'aiuto in questione, sulla base dei criteri stabiliti nelle discipline, negli orientamenti o in altre disposizioni comunitarie vigenti in materia.

(33) Per garantire la trasparenza e il controllo efficace, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno prevedere un modulo tipo ad uso degli Stati membri per la trasmissione alla Commissione di informazioni sintetiche nei casi in cui, conformemente al presente regolamento, vengano concessi regimi di aiuti o aiuti ad hoc. Il modulo relativo alle informazioni sintetiche deve essere utilizzato per la pubblicazione della misura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su internet. Le informazioni sintetiche devono essere trasmesse alla Commissione in formato elettronico utilizzando l'applicazione informatica prevista a tale scopo. Lo Stato membro interessato dovrà pubblicare su internet il testo integrale della misura di aiuto in questione. Nel caso di misure di aiuto ad hoc, possono essere omesse le informazioni coperte dal segreto aziendale. Non potranno comunque ritenersi tali il nome del beneficiario e l'importo dell'aiuto. Gli Stati membri dovranno fare in modo che questi testi siano accessibili su internet fino a quando la misura di aiuto rimane in vigore. Ad eccezione degli aiuti sotto forma di misure fiscali, l'atto di concessione dell'aiuto deve riportare altresì un riferimento alle pertinenti disposizioni specifiche di cui al capo II del presente regolamento.

(34) Per garantire la trasparenza e il controllo efficace, la Commissione deve fissare condizioni specifiche relative alla forma e al contenuto delle relazioni annuali che gli Stati membri sono tenuti a trasmetterle. È inoltre opportuno stabilire norme relative ai dati che gli Stati membri devono conservare per quanto riguarda i regimi di aiuti e gli aiuti individuali esentati a norma del presente regolamento, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999.

(35) È necessario definire ulteriori condizioni cui sono soggette le misure di aiuto esentate in virtù del presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, per corrispondere all'interesse della Comunità, gli aiuti in questione devono essere proporzionati ai fallimenti o alle carenze del mercato a cui si deve porre rimedio. Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti, è pertanto opportuno restringere il campo di applicazione del presente regolamento agli aiuti connessi a determinati investimenti materiali e immateriali. Tenuto conto della sovraccapacità della Comunità e degli specifici problemi di distorsione della concorrenza nei settori del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, è opportuno che i costi degli investimenti ammissibili per le imprese la cui principale attività economica riguarda tali settori dei trasporti non comprendano mezzi e attrezzature di trasporto. Ai fini degli aiuti per la tutela dell'ambiente, la definizione di attivi materiali è soggetta a disposizioni speciali.

(36) In linea con i principi che disciplinano gli aiuti di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, si deve ritenere che l'aiuto è concesso nel momento in cui al beneficiario è conferito, ai sensi dell'ordinamento giuridico nazionale applicabile, il diritto per legge di ricevere l'aiuto.

(37) Per non favorire il fattore capitale di un investimento rispetto al fattore lavoro, è opportuno che il presente regolamento contempli la possibilità di misurare gli aiuti agli investimenti in favore delle PMI e gli aiuti regionali in base ai costi dell'investimento oppure ai costi relativi ai posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento.

(38) I regimi di aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali, gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati, gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, gli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione, gli aiuti a imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile o gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio ad un beneficiario a titolo individuale possono avere un impatto considerevole sulla concorrenza all'interno del mercato rilevante in quanto il beneficiario viene favorito rispetto ad altre imprese che non ne hanno fruito. Essendo concesso esclusivamente ad una sola impresa, l'aiuto ad hoc avrà verosimilmente un limitato effetto strutturale positivo sull'ambiente, sull'occupazione di lavoratori disabili e svantaggiati, sulla coesione regionale o sul fallimento del mercato relativo al capitale di rischio. È pertanto opportuno che i regimi di aiuti che riguardano le succitate categorie di aiuti siano esentati in forza del presente regolamento e che siano notificati alla Commissione gli aiuti ad hoc. Il presente regolamento dovrebbe tuttavia esentare gli aiuti regionali ad hoc ove essi siano utilizzati per integrare gli aiuti concessi nel quadro di un regime di aiuti agli investimenti a finalità regionale, con un limite massimo della componente ad hoc fissato al 50% dell'aiuto totale da accordare all'investimento.

(39) Le disposizioni del presente regolamento relative agli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI non devono prevedere, come nel caso del regolamento (CE) n. 70/2001, la possibilità di aumentare le intensità massime di aiuto tramite maggiorazioni regionali. Tuttavia, è opportuno che le intensità massime di aiuto di cui alle norme in materia di aiuti regionali possano essere concesse anche alle PMI sotto forma di aiuti a finalità regionale agli investimenti, purché siano soddisfatte le condizioni relative alla concessione degli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione. Analogamente, le disposizioni relative agli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente non dovrebbero prevedere la possibilità di aumentare le intensità massime di aiuto tramite maggiorazioni regionali. Le intensità massime di aiuto indicate nella norma relativa gli aiuti a finalità regionale possono tuttavia essere applicate ai casi di progetti aventi un impatto positivo sull'ambiente, purché siano soddisfatte le condizioni relative alla concessione degli aiuti regionali agli investimenti.

(40) Gli aiuti di Stato a finalità regionale, essendo volti a colmare le carenze delle regioni sfavorite, promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso. Gli aiuti di Stato a finalità regionale hanno come obiettivo lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite incentivi agli investimenti e la creazione di posti di lavoro nel contesto dello sviluppo sostenibile. Essi promuovono la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di stabilimenti esistenti, la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente in nuovi prodotti aggiuntivi o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

(41) Per evitare che i grandi progetti di investimento a finalità regionale siano artificiosamente suddivisi in sottoprogetti al fine di eludere le soglie di notifica di cui al presente regolamento, essi devono essere considerati alla stregua di singoli progetti di investimento se l'investimento è intrapreso dalla stessa impresa o dalle stesse imprese nell'arco di un periodo di tre anni e consiste di attivi fissi combinati in modo economicamente indivisibile. Per valutare se un investimento è economicamente indivisibile, gli Stati membri devono tenere conto dei nessi tecnici, funzionali e strategici e dell'immediata prossimità geografica. L'indivisibilità economica dovrebbe essere valutata a prescindere dalla proprietà. Ciò significa che, per stabilire se un grande progetto di investimento rappresenta un progetto unico, la valutazione sarà la stessa indipendentemente dal fatto che il progetto venga realizzato da un'impresa, da più imprese che si ripartiscono i costi dell'investimento o da più imprese che sostengono i costi di investimenti distinti nell'ambito del medesimo progetto di investimento (ad esempio nel caso di una joint venture).

(42) A differenza degli aiuti a finalità regionale, che possono essere concessi esclusivamente nelle zone assistite, gli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI possono essere accordati sia nelle zone assistite che in quelle non assistite. Gli Stati membri possono quindi concedere, nelle zone assistite, aiuti agli investimenti purché rispettino tutte le condizioni relative agli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione o tutte le condizioni relative agli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI.

(43) Nelle regioni assistite si osserva che lo sviluppo economico è ostacolato da livelli relativamente bassi di attività imprenditoriale e, in particolare, dal fatto che il numero delle imprese di nuova costituzione è addirittura inferiore alla media. Risulta pertanto necessario che il presente regolamento introduca una categoria di aiuto, che può essere concesso in aggiunta agli aiuti a finalità regionale agli investimenti, per fornire incentivi a sostegno della nuova costituzione di imprese e della prima fase di sviluppo delle piccole imprese nelle aree assistite. Onde garantire che siano mirati in maniera efficace, risulta che gli aiuti di questo tipo dovrebbero essere modulati in base alle difficoltà incontrate da ciascuna categoria di regione. Inoltre, per evitare l'inaccettabile rischio di distorsioni della concorrenza, compreso il rischio di spiazzamento delle imprese esistenti, essi dovrebbero essere strettamente destinati alle piccole imprese, avere ammontare limitato e decrescente. La concessione di aiuti destinati esclusivamente alle piccole imprese di nuova costituzione o alle imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile può avere effetti incentivanti perversi per le piccole imprese esistenti, spingendole a chiudere e riaprire l'attività per ricevere gli aiuti inclusi in questa categoria. Gli Stati membri dovrebbero essere consapevoli di questo rischio e dovrebbero elaborare i regimi di aiuti in modo da evitare questo problema, ad esempio prevedendo limiti per le domande presentate dai proprietari di imprese recentemente chiuse.

(44) Lo sviluppo economico comunitario può essere ostacolato da livelli bassi di attività imprenditoriale in alcune fasce della popolazione confrontate a particolari svantaggi, quali la difficoltà di accesso al finanziamento. Avendo esaminato, per una varietà di categorie di persone, il possibile fallimento del mercato in tal senso, la Commissione è attualmente nella posizione di concludere che, per quanto riguarda la creazione di nuove imprese, i tassi risultano inferiori alla media in particolare per le donne rispetto agli uomini, come provato, tra gli altri, dai dati statistici di Eurostat. È pertanto necessario includere nel presente regolamento una categoria di aiuti volti ad incentivare la costituzione di imprese a partecipazione femminile al fine di superare gli specifici fallimenti del mercato cui si confrontano le donne, in particolare per quanto riguarda l'accesso al finanziamento. Le donne si confrontano inoltre a particolari difficoltà connesse agli oneri assistenziali per i familiari. I suddetti aiuti dovrebbero permettere di raggiungere un'uguaglianza uomodonna reale più che formale riducendo di fatto le disparità esistenti in campo imprenditoriale, conformemente ai requisiti posti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Allo scadere del presente regolamento, la Commissione dovrà vagliare se l'ambito di questa esenzione e le categorie di beneficiari interessate rimangono giustificati.

(45) Lo sviluppo sostenibile costituisce uno dei principali pilastri della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, assieme alla competitività e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Lo sviluppo sostenibile si basa, tra l'altro, su un livello elevato di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. La promozione della sostenibilità ambientale e la lotta contro i cambiamenti climatici aumentano inoltre la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e garantiscono la competitività delle economie europee e la disponibilità di energie economicamente accettabili. La tutela dell'ambiente deve spesso affrontare fallimenti del mercato che prendono la forma di esternalità negative. In normali condizioni di mercato, le imprese possono non avere necessariamente un incentivo a ridurre l'inquinamento, giacché tale riduzione potrebbe aumentare i costi. Se le imprese non sono obbligate a internalizzare i costi dell'inquinamento, questi si ripercuotono sulla collettività. L'internalizzazione dei costi ambientali può essere realizzata adottando normative o istituendo imposte ambientali. L'assenza di armonizzazione completa delle norme ambientali a livello comunitario crea condizioni di concorrenza ineguali. Inoltre, si può raggiungere un livello ancora più elevato di tutela dell'ambiente adottando iniziative volte al superamento delle norme comunitarie obbligatorie, che possono danneggiare la posizione concorrenziale delle imprese interessate.

(46) Considerata la sufficiente esperienza acquisita nell'applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, è opportuno che siano esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie per la tutela ambientale o di migliorare il livello di tutela ambientale in mancanza di norme comunitarie, gli aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie, gli aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore, gli aiuti ambientali agli investimenti in misure di risparmio energetico, gli aiuti ambientali agli investimenti nella cogenerazione ad alto rendimento, gli aiuti ambientali agli investimenti per promuovere l'impiego di fonti energetiche rinnovabili, compresi gli aiuti agli investimenti connessi ai biocarburanti sostenibili, gli aiuti agli studi in materia ambientale e alcuni aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali.

(47) Gli aiuti concessi sotto forma di sgravi fiscali a favore della tutela ambientale contemplati dal presente regolamento dovrebbero essere limitati ad un periodo di 10 anni, conformemente alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale. Allo scadere di tale periodo, è opportuno che gli Stati membri rivalutino l'adeguatezza degli sgravi fiscali in questione. Questo non osta a che gli Stati membri riadottino le misure in questione o misure simili a norma del presente regolamento, dopo aver proceduto alla nuova valutazione.

(48) È essenziale, per determinare la compatibilità degli aiuti con l'articolo 87, paragrafo 3, del trattato, calcolare correttamente gli investimenti o i costi di produzione aggiuntivi necessari alla tutela ambientale. Come sottolineato nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, i costi ammissibili devono essere limitati ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore.

(49) Considerate le difficoltà che potrebbero insorgere, soprattutto rispetto alla deduzione dei benefici derivanti dall'investimento aggiuntivo, è opportuno prevedere una metodologia semplificata di calcolo dei sovraccosti d'investimento. Occorre pertanto che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, tali costi siano calcolati senza tenere conto di vantaggi operativi, risparmi sui costi o produzioni accessorie aggiuntive e senza tenere conto dei costi operativi generati nel periodo dell'investimento. Le intensità massime di aiuto previste dal presente regolamento per le diverse categorie di aiuti agli investimenti ambientali interessati sono state pertanto ridotte sistematicamente rispetto alle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.

(50) Per quanto attiene agli aiuti ambientali agli investimenti in misure di risparmio energetico, è opportuno lasciare agli Stati membri la scelta tra il metodo di calcolo semplificato e il calcolo del costo integrale, come previsto dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale. Tenuto conto delle specifiche difficoltà di ordine pratico che possono sorgere nell'applicare il metodo di calcolo del costo integrale, è opportuno che i calcoli in questione siano certificati da un revisore esterno.

(51) Per quanto riguarda gli aiuti ambientali agli investimenti nella cogenerazione e gli aiuti ambientali agli investimenti volti a promuovere le fonti di energia rinnovabili, occorre che, ai fini dell'applicazione del regolamento, i costi aggiuntivi siano calcolati senza tenere conto di altre misure di aiuto concesse per gli stessi costi ammissibili, ad eccezione di altri aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente.

(52) Riguardo agli investimenti connessi alle centrali idroelettriche, va notato che esse presentano un duplice impatto ambientale. Producendo emissioni ridotte di gas a effetto serra, le centrali idroelettriche presentano senz'altro un potenziale. Si tratta tuttavia di impianti con possibili impatti negativi, ad esempio sui sistemi idrici e sulla biodiversità.

(53) Per evitare difformità che potrebbero causare distorsioni della concorrenza e per facilitare il coordinamento tra differenti iniziative comunitarie e nazionali relative alle PMI, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, è necessario che la definizione di PMI utilizzata ai fini del regolamento si basi sulla definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese .

(54) Le PMI svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Tuttavia, il loro sviluppo può essere ostacolato da fallimenti del mercato che portano le PMI a soffrire di difficoltà tipiche. Infatti, esse hanno spesso difficoltà di accesso al capitale, al capitale di rischio e ai prestiti, a causa della riluttanza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che esse possono offrire. La limitatezza delle loro risorse può anche ridurne la possibilità di accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i mercati potenziali. Per favorire lo sviluppo delle attività economiche delle PMI, è pertanto necessario che il presente regolamento esenti alcune categorie di aiuti, quando concessi a favore delle PMI. Risulta quindi giustificato esentare tali aiuti dalla notifica preventiva e ritenere che, ai fini dell'applicazione di questo regolamento soltanto, se un beneficiario soddisfa le condizioni previste dalla definizione di PMI di cui al presente regolamento e se l'importo dell'aiuto non supera la soglia di notifica applicabile, tale PMI può presumibilmente essere ritenuta ostacolata nel suo sviluppo dagli svantaggi tipici causati alle PMI dai fallimenti del mercato.

(55) Alla luce delle differenze esistenti tra le piccole imprese e le medie imprese, è opportuno fissare differenti intensità di base e diverse maggiorazioni per ciascuna delle due categorie di imprese. I fallimenti del mercato che hanno ripercussioni sulle PMI in generale, tra cui la difficoltà di accedere ai finanziamenti, diventano ostacoli ancora più grandi allo sviluppo nel caso delle piccole imprese, rispetto alle imprese di medie dimensioni.

(56) L'esperienza maturata nell'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese sembra indicare che esistono, nella Comunità, alcuni fallimenti specifici del mercato del capitale di rischio che riguardano alcuni tipi di investimenti in determinate fasi dello sviluppo aziendale. Tali fallimenti del mercato derivano da una corrispondenza imperfetta tra la domanda e l'offerta di capitale di rischio. Di conseguenza, il livello di capitale di rischio fornito sul mercato può rivelarsi troppo esiguo e le imprese non ottengono i finanziamenti, benché dotate di un modello aziendale valido e di prospettive di crescita. La principale ragione del fallimento del mercato relativamente ai mercati del capitale di rischio, che incide in particolare sull'accesso delle PMI al capitale e che può giustificare l'intervento pubblico, riguarda l'imperfezione e l'asimmetria dell'informazione. Pertanto, è opportuno che siano esentati, a determinate condizioni, dall'obbligo di notifica i regimi di aiuti al capitale di rischio sotto forma di fondi di investimento gestiti secondo una logica commerciale in cui una parte sufficiente dei fondi è fornita da investitori privati sotto forma di private equity e che promuovono provvedimenti in favore del capitale di rischio secondo una logica di profitto a favore di imprese mirate. Le condizioni secondo cui i fondi di investimento devono essere gestiti secondo una logica commerciale e che i provvedimenti in favore del capitale di rischio devono conseguire profitti non impediscono ai fondi d'investimento di mirare le proprie attività e specifici segmenti di mercato, come, ad esempio, le imprese a partecipazione femminile. Il presente regolamento non deve incidere sulla qualifica del Fondo europeo per gli investimenti o della Banca europea per gli investimenti, come definiti negli orientamenti sul capitale di rischio.

(57) Gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione possono contribuire alla crescita economica, rafforzando la competitività e aumentando l'occupazione. Sulla base dell'esperienza maturata applicando il regolamento (CE) n. 364/2004, la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, risulta che, considerate le capacità di ricerca e sviluppo di cui dispongono sia le PMI che le grandi imprese, i fallimenti del mercato possono impedire che il mercato raggiunga il volume di produzione ottimale e possono tradursi in un funzionamento inefficiente, che riguarda tipicamente i seguenti aspetti: esternalità positive/ ricadute di conoscenza, beni pubblici/ricadute di conoscenza, informazione imperfetta e asimmetrica e problemi di coordinamento e di messa in rete.

(58) Gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione rivestono un'importanza particolare, specie per le PMI, poiché uno dei loro svantaggi strutturali consiste nelle difficoltà che queste possono incontrare ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici, al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato. È pertanto opportuno che, a determinate condizioni, siano esentati dall'obbligo di notifica preventiva gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica e gli aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale, nonché gli aiuti alle nuove piccole imprese innovative, gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione e gli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.

(59) Per quanto riguarda gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, la parte sovvenzionata del progetto di ricerca deve rientrare pienamente nelle categorie della ricerca fondamentale, della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. Se un progetto prevede attività diverse, occorrerà precisare per ciascuna di esse se rientra nella categoria della ricerca fondamentale, della ricerca industriale o dello sviluppo sperimentale oppure se non rientra in nessuna di queste categorie. La classificazione non deve necessariamente seguire un ordine cronologico, con uno spostamento sequenziale nel tempo dalla ricerca fondamentale ad attività più prossime al mercato. Pertanto, un'attività realizzata in una fase inoltrata del progetto può essere classificata come ricerca industriale. Analogamente, non è escluso che un'attività realizzata in una fase iniziale del progetto possa rientrare nella categoria dello sviluppo sperimentale.

(60) Nel settore agricolo, è opportuno che siano esentati alcuni aiuti in favore della ricerca e sviluppo, se risultano soddisfatte condizioni analoghe a quelle previste dalle specifiche disposizioni relative al settore agricolo contenute nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Se dette condizioni specifiche non risultano soddisfatte, è opportuno prevedere che gli aiuti possano essere esentati qualora soddisfino le condizioni di cui alle disposizioni generali in materia di ricerca e sviluppo contenute nel presente regolamento.

(61) La promozione della formazione e dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili e la compensazione dei sovraccosti per l'occupazione di lavoratori disabili rappresentano un obiettivo fondamentale delle politiche socioeconomiche della Comunità e degli Stati membri.

(62) La formazione induce solitamente esternalità positive per la società nel suo complesso, in quanto aumenta la riserva di lavoratori qualificati alla quale altre imprese possono attingere, migliora la competitività dell'industria comunitaria e svolge un ruolo importante nella strategia comunitaria a favore dell'occupazione. La formazione, compreso l'e-learning, è inoltre essenziale per la costituzione, l'acquisizione e la diffusione delle conoscenze, che rappresentano un bene pubblico di primaria importanza. Tenuto conto che, in generale, le imprese comunitarie non investono a sufficienza nella formazione del personale, soprattutto se la formazione è di natura generale e non produce un beneficio immediato e concreto per l'impresa, gli aiuti di Stato possono contribuire a correggere tale fallimento del mercato. Aiuti di questo tipo potrebbero quindi, a determinate condizioni, essere esentati dall'obbligo di notifica preventiva. Tenuto conto delle difficoltà caratteristiche che si trovano ad affrontare le PMI e dei costi relativi più elevati che devono sostenere per investire nella formazione, è opportuno che, nel caso delle PMI, le intensità di aiuto esentate in virtù del presente regolamento siano maggiorate. Le caratteristiche della formazione nel settore dei trasporti marittimi giustificano un'impostazione specifica per tale settore.

(63) Si può operare una distinzione tra formazione generale e formazione specifica. Le intensità di aiuto ammissibili dovrebbero essere differenti in funzione del tipo di formazione impartita e delle dimensioni dell'impresa. La formazione generale fornisce qualifiche trasferibili e migliora sostanzialmente il collocamento dei lavoratori che ne hanno beneficiato. Gli aiuti che perseguono tale obiettivo producono minori distorsioni della concorrenza e si potrebbero quindi esentare dalla notifica preventiva intensità di aiuto più elevate. La formazione specifica, che va principalmente a beneficio dell'impresa, comporta un maggiore rischio di distorsione della concorrenza e di conseguenza l'intensità di aiuto esentabile dalla notifica preventiva dovrebbe essere molto inferiore. È opportuno ritenere generale anche la formazione in materia di gestione dell'ambiente, innovazione in campo ambientale e responsabilità sociale delle imprese, potenziando così la capacità del beneficiario di contribuire agli obiettivi generali di tutela ambientale.

(64) Alcune categorie di lavoratori disabili o svantaggiati incontrano ancora notevoli difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Per questo motivo, appare giustificata l'adozione, da parte delle autorità pubbliche, di misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il livello occupazionale, in particolare a beneficio dei lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate. Il costo del lavoro rientra nei normali costi operativi di ogni impresa. Risulta pertanto particolarmente importante che gli aiuti all'occupazione in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili abbiano un effetto positivo sui livelli di occupazione di tali categorie di lavoratori e non si limitino a permettere alle imprese di ridurre costi che dovrebbero altrimenti sostenere integralmente. È pertanto opportuno che tali aiuti siano esentati dalla notifica preventiva, se verosimilmente aiutano le suddette categorie a riaccedere al mercato del lavoro o, per quanto riguarda i lavoratori disabili, a riaccedere al mercato del lavoro e a rimanervi.

(65) Gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali possono essere calcolati in base al grado specifico di disabilità del lavoratore interessato oppure concessi come somma forfettaria, a condizione che entrambi i metodi non portino ad aiuti superiori all'intensità massima di aiuto per ciascun lavoratore singolo interessato.

(66) È opportuno definire disposizioni transitorie per quanto riguarda gli aiuti individuali concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non notificati in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Con l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1628/2006, i regimi esistenti di aiuti a finalità regionale agli investimenti, che beneficiano di esenzione, potranno continuare ad essere attuati conformemente alle condizioni ivi previste, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del suddetto regolamento.

(67) Alla luce dell'esperienza che la Commissione ha acquisito in materia e, in particolare, della frequenza con la quale in genere è necessario riesaminare le politiche in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere stato prorogato, è opportuno che i regimi di aiuti già esentati in virtù dello stesso continuino ad essere esentati per un ulteriore periodo di sei mesi, al fine di consentire agli Stati membri di adeguarsi.

(68) Il regolamento (CE) n. 68/2001, il regolamento (CE) n. 70/2001 e il regolamento (CE) n. 2204/2002 hanno cessato di essere in vigore il 30 giugno 2008. Occorre abrogare il regolamento (CE) n. 1628/2006,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

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(4)  GU C 210 dell'8.9.2007, pag. 14.

(5)  GU C 235 del 21.8.2001, pag. 3.

(6)  GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

(7)  GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

(8)  GU C 45 del 17. 2.1996, pag. 5.

(9)  GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

(10)  GU C 82 dell'1.4.2008, pag. 1.

(11)  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

(12)  GU C 260 del 28.10.2006, pag. 7.

(13)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(14)  GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

(15)  GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

 

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

 

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

a) aiuti a finalità regionale;

b) aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI;

c) aiuti alla costituzione di imprese a partecipazione femminile;

d) aiuti per la tutela dell'ambiente;

e) aiuti alle PMI per servizi di consulenza e partecipazione a fiere commerciali;

f) aiuti sotto forma di capitale di rischio;

g) aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;

h) aiuti alla formazione;

) aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili.

2. Il presente regolamento non si applica agli:

a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

3. Il presente regolamento si applica agli aiuti a tutti i settori economici ad eccezione dei seguenti:

a) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio , fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili;

b) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti sotto forma di capitale di rischio, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione;

c) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:

i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o

ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell'ambiente;

e) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;

f) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale;

g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche.

4. Il presente regolamento non si applica ai regimi di aiuti regionali relativi a settori specifici di attività economiche nell'ambito manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti destinati ad attività turistiche non sono considerati destinati a settori specifici.

5. Il presente regolamento non si applica agli aiuti ad hoc concessi a grandi imprese, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1.

6. Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti:

a) i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

b) aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

c) aiuti alle imprese in difficoltà.

7. Ai fini del paragrafo 6, lettera c), per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma.

 

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «aiuti»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;

2) «regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

3) «aiuti individuali»:

a) aiuti ad hoc e

b) aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime di aiuti;

4) «aiuti ad hoc»: aiuti individuali non concessi nel quadro di un regime di aiuti;

5) «intensità di aiuto»: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;

6) «aiuti trasparenti»: aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei rischi;

7) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;

8) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;

9) «zone assistite»: regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013;

10) «attivi materiali»: fatto salvo l'articolo 17, punto 12), gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature.

Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per quanto riguarda gli aiuti regionali e ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo;

11) «attivi immateriali»: gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;

12) «grande progetto di investimenti»: l'investimento in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro, calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data in cui l'aiuto è concesso;

13) «numero di dipendenti»: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA;

14) «posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento »: posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità, imputabili all'investimento;

15) «costi salariali»: l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:

a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;

b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e

c) i contributi assistenziali per figli e familiari;

16) «aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI»: aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15;

17) «aiuti agli investimenti»: gli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione ai sensi dell'articolo 13, gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI ai sensi dell'articolo 15 e gli aiuti agli investimenti a favore della tutela dell'ambiente ai sensi degli articoli da 18 a 23;

18) «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);

c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;

d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

19) «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

20) «lavoratore disabile»: chiunque sia:

a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o

b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico;

21) «posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 50% dei lavoratori è costituito da lavoratori disabili;

22) «prodotti agricoli»:

a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000;

b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);

c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ;

23) «trasformazione di prodotti agricoli», qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;

24) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati;

25) «attività turistiche»: le seguenti attività ai sensi della NACE revisione 2:

a) NACE 55: servizi di alloggio;

b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione;

c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate;

d) NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento;

e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;

f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;

26) «anticipo rimborsabile»: un prestito a favore di un progetto versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;

27) «capitale di rischio»: finanziamento equity e quasi-equity ad imprese nelle fasi iniziali della loro crescita (fasi seed, startup e di espansione);

28) «impresa di nuova costituzione a partecipazione femminile »: piccola impresa che soddisfa le seguenti condizioni:

a) una o più donne sono proprietarie di almeno il 51% del capitale della piccola impresa interessata o proprietarie ufficiali dell'impresa interessata e

b) la direzione della piccola impresa è affidata ad una donna;

29) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe:

ghisa per la produzione dell’acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale:

acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati:

blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale:

rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo:

banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;

e) tubi:

tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;

30) «settore delle fibre sintetiche»:

a) l’estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, oppure

b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l’estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, oppure

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all’installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un’altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell’ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

 

Articolo 3

1. I regimi di aiuti che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché gli aiuti individuali concessi nel quadro di tali regimi soddisfino tutte le condizioni del presente regolamento e il regime contenga un riferimento esplicito al medesimo regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché tali aiuti individuali soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, e la misura di aiuto individuale contenga un riferimento esplicito alle rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali disposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. Gli aiuti ad hoc che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché l'aiuto contenga un riferimento esplicito alle rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali disposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Articolo 4

1. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo di aiuto è l'equivalente sovvenzione dell'aiuto. Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

2. Nei casi in cui gli aiuti vengano concessi mediante esenzioni o sgravi su imposte dovute in futuro, sempre che venga rispettata una determinata intensità di aiuto definita in termini di equivalente sovvenzione lordo, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti in cui il vantaggio fiscale diventa effettivo.

3. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare e suddivise per voci.

 

Articolo 5

1. Il presente regolamento si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti.

In particolare, sono considerati trasparenti le seguenti categorie di aiuto:

a) gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;

b) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, per i quali l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;

c) gli aiuti concessi nell'ambito di regimi di garanzia:

i) per i quali la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è stata approvata previa notifica alla Commissione nel quadro dell'applicazione del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 1628/2006 e la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione, oppure

ii) quando il beneficiario è una piccola e media impresa e l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;

d) gli aiuti concessi sotto forma di misure fiscali, per i quali la misura stabilisce un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata.

2. Non sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuto:

a) gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale, ferme restando le disposizioni specifiche riguardanti il capitale di rischio;

b) gli aiuti sotto forma di misure a favore del capitale di rischio, ad eccezione degli aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29.

3. Gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili sono considerati aiuti trasparenti se l'importo totale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento. Se la soglia è espressa in termini di intensità di aiuto, l'importo totale dell'anticipo rimborsabile, espresso in percentuale dei costi ammissibili, non deve superare l'intensità di aiuto applicabile.

 

Articolo 6

1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti individuali, concessi ad hoc o nel quadro di un regime, il cui equivalente sovvenzione lordo superi le seguenti soglie:

a) aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI:

7,5 milioni di euro per impresa per progetto di investimento;

b) aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente: 7,5 milioni di euro per impresa per progetto di investimento;

c) aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2 milioni di euro per impresa per progetto;

d) aiuti per la partecipazione di PMI a fiere: 2 milioni di euro per impresa per progetto;

e) aiuti a progetti di ricerca e sviluppo e per gli studi di fattibilità:

i) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale, 20 milioni di euro per impresa, per progetto/ studio di fattibilità;

ii) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale, 10 milioni di euro per impresa, per progetto/ studio di fattibilità;

iii) per tutti gli altri progetti, 7,5 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;

iv) se il progetto è un progetto EUREKA, gli importi di cui ai punti i), ii) e iii) sono raddoppiati.

f) aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale: 5 milioni di euro per impresa per progetto;

g) aiuti alla formazione: 2 milioni di euro per progetto di formazione;

h) aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: 5 milioni di euro per impresa per anno;

i) aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali: 10 milioni di euro per impresa per anno;

j) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili: 10 milioni di euro per impresa per anno.

Per determinare la soglia adeguata applicabile ad aiuti a progetti di ricerca e sviluppo e per gli studi di fattibilità conformemente alla lettera e), si ritiene che un progetto consista «prevalentemente » di ricerca fondamentale o «prevalentemente» di ricerca industriale se più della metà dei costi del progetto ammissibili riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca fondamentale o, rispettivamente, della ricerca industriale. Nei casi in cui non è possibile stabilire il carattere prevalente del progetto, viene applicata la soglia minore.

2. Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti concessi ai grandi progetti di investimenti devono essere notificati alla Commissione qualora l'importo totale degli aiuti provenienti da varie fonti superi il 75% dell'importo massimo di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con costi ammissibili ammontanti a 100 milioni di euro, applicando la soglia standard di aiuto vigente per le grandi imprese nella mappa nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata alla data in cui l'aiuto deve essere concesso.

 

Articolo 7

Cumulo

1. Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica stabilite all'articolo 6 e delle intensità massime di aiuto previste stabilite al capo II, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti pubblici a favore dell'attività o del progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

2. Gli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili.

3. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi — coincidenti in parte o integralmente — ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.

4. In deroga al paragrafo 3, gli aiuti in favore dei lavoratori disabili di cui agli articoli 41 e 42 possono essere cumulati con gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi rilevanti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

5. Per quanto riguarda il cumulo di misure di aiuto esentate ai sensi del presente regolamento con costi ammissibili individuabili e misure di aiuto esentate ai sensi del presente regolamento senza costi ammissibili individuabili, si applicano le seguenti condizioni:

a) se un'impresa beneficiaria ha ricevuto capitale nel quadro di una misura di capitale di rischio ai sensi dell'articolo 29 e in seguito, nei primi tre anni successivi al primo investimento di capitale di rischio, presenti domanda di aiuto ai sensi del presente regolamento, le soglie di aiuto o gli importi massimi ammissibili previsti dal presente regolamento saranno ridotti del 50% in generale e del 20% per le imprese beneficiarie situate in zone assistite. La riduzione non può superare l'importo totale di capitale di rischio ricevuto. Tale riduzione non si applica agli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione esentati conformemente agli articoli da 31 a 37;

b) durante i primi 3 anni successivi alla loro concessione, gli aiuti a favore di nuove imprese innovative non possono essere cumulati con altri aiuti esentati a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti esentati in forza dell'articolo 29 e degli aiuti esentati in forza degli articoli da 31 a 37.

 

Articolo 8

1. Il presente regolamento esenta unicamente gli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

2. Per quanto riguarda gli aiuti alle PMI contemplati dal presente regolamento, si ritiene che vi sia un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda di aiuto allo Stato membro interessato.

3. Si ritiene che gli aiuti alle grandi imprese contemplati dal presente regolamento abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a soddisfare la condizione stabilita al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto individuale in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario soddisfa uno o più dei seguenti criteri:

a) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto o dell'attività;

b) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto o dell'attività;

c) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività;

d) che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati;

e) per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale agli investimenti di cui all'articolo 13, che, in mancanza di aiuto, il progetto di investimento non sarebbe stato eseguito in quanto tale nella regione assistita interessata.

4. Le condizioni previste ai paragrafi 2 e 3 non si applicano alle misure fiscali che soddisfano le seguenti condizioni:

a) la misura fiscale dispone il diritto per legge a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello stesso Stato membro e

b) la misura fiscale è stata adottata prima dell'avvio dei lavori per l'esecuzione del progetto o dell'attività sovvenzionati.

Questa condizione non si applica nel caso di regimi fiscali attuativi di normativa preesistente.

5. Per quanto riguarda gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili di cui all'articolo 42, si ritiene che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo siano soddisfatte se lo sono le condizioni contemplate all'articolo 42, paragrafo 3.

Per quanto riguarda gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali e gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili concessi sotto forma di integrazioni salariali, di cui agli articoli 40 e 41, si ritiene che le condizioni contemplate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo siano soddisfatte se l'aiuto determina un aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili assunti.

Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali di cui all'articolo 25, si ritengono soddisfatte le condizioni contemplate ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di capitale di rischio di cui all'articolo 29, si ritengono soddisfatte le condizioni contemplate al paragrafo 2 del presente articolo.

6. Qualora le condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3 non siano soddisfatte, l'intera misura di aiuto non è esentata ai sensi del presente regolamento.

 

Articolo 9

1. Entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un regime di aiuti o dalla concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni relative alla misura d'aiuto in questione. Tale sintesi è fornita mediante modulo elettronico attraverso l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo e nella forma prevista all'allegato III.

a Commissione accusa senza indugio ricevuta della sintesi.

La sintesi è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito web della Commissione.

2. Al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti o della concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato pubblica su internet il testo integrale della misura di aiuto in questione. Nel caso di un regime di aiuti, il testo preciserà le condizioni previste dalla legislazione nazionale intese a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Lo Stato membro interessato garantisce che il testo integrale della misura d'aiuto sia consultabile su internet fino a quando la misura di aiuto rimane in vigore. Le informazioni sintetiche fornite dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1 specificano la pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.

3. In caso di concessione di un aiuto individuale esentato a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti sotto forma di misure fiscali, l'atto di concessione contiene un riferimento esplicito alle disposizioni specifiche del capo II relative a tale atto, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alla pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.

4. Fatti salvi gli obblighi previsti ai paragrafi da 1 a 3, ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale nell'ambito di un regime di aiuti esistente a favore di progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 31 e l'aiuto individuale è superiore a 3 milioni di euro e ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale agli investimenti a finalità regionale, sulla base di un regime di aiuti esistente a favore di grandi progetti di investimenti non soggetti a obbligo di notifica individuale ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri, entro 20 giorni lavorativi dal giorno in cui l'autorità competente ha concesso l'aiuto, forniscono alla Commissione le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II, utilizzando l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo.

 

Articolo 10

1. La Commissione controlla regolarmente le misure di aiuto di cui è stata informata conformemente all'articolo 9.

2. Gli Stati membri conservano dati dettagliati relativi agli aiuti individuali o ai regimi di aiuti esentati in base al presente regolamento. Tali dati devono contenere tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti o maggiorazioni in virtù di tale qualifica, le informazioni relative all'effetto di incentivazione dell'aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l'importo preciso dei costi ammissibili ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

I dati riguardanti gli aiuti individuali vengono conservati per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto. I dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto nel quadro del regime in questione.

3. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per controllare l'applicazione del presente regolamento.

Qualora lo Stato membro interessato non fornisca le informazioni richieste entro il termine fissato dalla Commissione o entro un termine convenuto o qualora lo Stato membro fornisca informazioni incomplete, la Commissione invierà un sollecito stabilendo un nuovo termine per la presentazione delle informazioni. Se, nonostante il sollecito, lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste, la Commissione può, dopo avere permesso allo Stato membro di presentare le proprie osservazioni, adottare una decisione che stabilisce che le misure di aiuto future cui si applica il presente regolamento dovranno esserle notificate, integralmente o parzialmente, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

 

Articolo 11

Conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione gli Stati membri redigono una relazione in formato elettronico sull'applicazione del presente regolamento relativa all'intero anno o alla porzione di anno in cui si applica il presente regolamento. Nella relazione annuale viene indicata anche la pagina web in cui si trova il testo completo delle misure d'aiuto.

 

Articolo 12

1. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, gli investimenti devono consistere:

a) in un investimento in attivi materiali o immateriali destinati alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, o

b) nell'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Nel caso della successione commerciale di una piccola impresa in favore della famiglia del o dei proprietari originali o in favore di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento.

2. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, gli attivi immateriali devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti; gli aiuti a finalità regionale agli investimenti devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;

b) essere considerati ammortizzabili;

c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio sul venditore o viceversa;

d) nel caso degli aiuti agli investimenti in favore delle PMI, devono figurare all'attivo dell'impresa da almeno tre anni. Nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti, devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento beneficiario degli aiuti per un periodo di almeno cinque anni o di tre anni per le PMI.

3. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, i posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a) i posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;

b) il progetto d'investimento deve produrre un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;

c) i posti di lavoro creati devono essere mantenuti per un periodo minimo di cinque anni nel caso di grandi imprese e, nel caso di PMI, per un periodo minimo di tre anni.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI

SEZIONE 1

Aiuti a finalità regionale

 

Articolo 13

1. I regimi di aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente articolo.

Gli aiuti ad hoc intesi unicamente ad integrare gli aiuti concessi in base a regimi di aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione che non superino il 50% dell'aiuto totale destinato all'investimento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché detti aiuti ad hoc concessi soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

2. Gli aiuti vengono concessi in regioni ammissibili ad aiuti regionali, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013. L'investimento deve essere mantenuto nella regione beneficiaria per almeno cinque anni, o per tre anni nel caso di PMI, una volta completato l'intero investimento. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto.

3. L'intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo riferito al presente non supera la soglia prevista per gli aiuti a finalità regionale al momento della concessione dell'aiuto nella regione assistita interessata.

4. Ad eccezione degli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento e degli aiuti regionali nel settore dei trasporti, le soglie di cui al paragrafo 3 possono essere aumentate di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

5. La soglia di cui al paragrafo 3 si applica all'intensità di aiuto calcolata in percentuale dei costi per gli investimenti materiali e immateriali ammissibili o in percentuale dei costi salariali stimati, calcolati su un periodo di due anni, per ciascuno dei posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che gli aiuti non superino l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione dell'uno o dell'altro sistema di calcolo.

6. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi per gli investimenti materiali o immateriali o ai costi di acquisizione nel caso di rilevamenti, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico. Tuttavia, ove l'intensità massima di aiuto, approvata in base alla carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro in questione, aumentata conformemente al paragrafo 4, sia superiore al 75%, il contributo finanziario del beneficiario è ridotto di conseguenza. Nel caso in cui gli aiuti sono calcolati in base ai costi per gli investimenti materiali o immateriali, si applicano inoltre le condizioni di cui al paragrafo 7.

7. Nel caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.

Qualora l'acquisizione sia accompagnata da altri investimenti, i costi connessi ai medesimi si aggiungono ai costi dell'acquisizione.

I costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione, diversi da terreni e immobili, possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda terreni e fabbricati, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dalla data prevista per il completamento del progetto d'investimento o per tre anni nel caso di PMI.

Tranne i casi che riguardano PMI e rilevamenti, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. Nei casi di rilevamenti, devono essere detratti gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti prima del rilevamento stesso. Per le PMI, può essere presa in considerazione anche la totalità dei costi per investimenti in attivi immateriali. Per le grandi imprese, detti costi sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali d'investimento ammissibili per il progetto.

8. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi salariali, i posti di lavoro devono essere creati direttamente dal progetto di investimento.

9. In deroga ai paragrafi 3 e 4, l'intensità massima di aiuto agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli può essere fissata:

a) al 50% degli investimenti ammissibili in regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 40% degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario è una PMI;

b) al 25% degli investimenti ammissibili in regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 20% degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario conta meno di 750 dipendenti e/o ha un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, calcolato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

10. Per evitare che i grandi progetti di investimento siano artificiosamente suddivisi in sottoprogetti, un grande progetto di investimento è considerato come un singolo progetto di investimento quando, su un periodo di tre anni, la stessa impresa o le stesse imprese intraprendono un investimento consistente in attivi fissi combinati in modo economicamente indivisibile.

 

Articolo 14

1. I regimi di aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Gli aiuti sono intesi a beneficio di piccole imprese.

3. Gli aiuti non superano:

a) 2 milioni di euro per le piccole imprese che svolgono la propria attività economica in regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato;

b) 1 milione di euro per le piccole imprese che svolgono la propria attività economica in regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Gli importi annui degli aiuti per impresa non superano il 33% degli importi di aiuto di cui alle lettere a) e b).

4. L'intensità di aiuto non supera:

a) nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, il 35% dei costi ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione dell'impresa e il 25% nei due anni successivi;

b) nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, il 25% dei costi ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione dell'impresa e il 15% nei due anni successivi.

Tali intensità possono essere aumentate del 5% nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore al 60% della media UE- 25, nelle regioni con una densità di popolazione inferiore ai 12,5 abitanti/km2 e nelle piccole isole con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nonché per altre comunità delle stesse dimensioni che risentono di un isolamento analogo.

5. Sono costi ammissibili le spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della piccola impresa, nonché i costi seguenti, purché siano stati effettivamente sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell’impresa:

a) interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale proprio impiegato che non superino il tasso di riferimento,

b) spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione;

c) energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall'IVA e dalle imposte sul reddito d'impresa) e spese amministrative;

d) ammortamento, spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione e costi salariali, a condizione che gli investimenti relativi o le misure per la creazione di posti di lavoro e per le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme di aiuto.

6. Le piccole imprese controllate da azionisti di imprese che hanno cessato l'attività nei dodici mesi precedenti non possono beneficiare di aiuti in forza del presente articolo se le imprese interessate operano nello stesso mercato in questione o su mercati contigui.

 

SEZIONE 2

Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI

 

Articolo 15

1. Gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera:

a) il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;

b) il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

3. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) i costi per gli investimenti materiali e immateriali, oppure

b) i costi salariali stimati per i posti di lavoro creati direttamente dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni.

4. Qualora gli investimenti riguardino la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, l'intensità di aiuto non supera:

a) il 75% degli investimenti ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;

 

b) il 65% degli investimenti ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio ;

c) il 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato;

d) il 40% degli investimenti ammissibili in tutte le altre regioni.

 

SEZIONE 3

Aiuti all'imprenditoria femminile

 

Articolo 16

1. I regimi di aiuti in favore di piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Gli aiuti sono intesi a beneficio di piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile.

3. Gli aiuti non superano 1 milione di euro per impresa.

Gli importi annui degli aiuti per impresa non superano il 33% degli importi di aiuto di cui al primo comma.

4. L'intensità di aiuto non supera il 15% dei costi ammissibili dei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa.

5. Sono costi ammissibili le spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della piccola impresa, nonché i costi seguenti, purché siano stati effettivamente sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell’impresa:

a) interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale proprio impiegato che non superino il tasso di riferimento,

b) spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione;

c) energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall'IVA e dalle imposte sul reddito d'impresa) e spese amministrative;

d) ammortamento, spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione e costi salariali, a condizione che gli investimenti relativi o le misure per la creazione di posti di lavoro e per le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme di aiuto;

e) contributi assistenziali per figli e familiari, compresi eventualmente i costi a copertura del congedo parentale.

6. Le piccole imprese controllate da azionisti di imprese che hanno cessato l'attività nei dodici mesi precedenti non possono beneficiare di aiuti in forza del presente articolo se le imprese interessate operano nello stesso mercato in questione o su mercati contigui.

 

SEZIONE 4      

Aiuti per la tutela ambientale

 

Articolo 17

Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni:

1) «tutela ambientale/tutela dell’ambiente»: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all’ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività del beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale di tali risorse, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l’impiego di fonti di energia rinnovabili;

2) «misure di risparmio energetico»: qualsiasi azione che consenta alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, in particolare nel ciclo di produzione;

3) «norma comunitaria»:

a) una norma comunitaria imperativa che determini i livelli di tutela ambientale che le singole imprese devono raggiungere, oppure b) l'obbligo, previsto dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , di applicare le migliori tecniche disponibili che risultano dalle più recenti informazioni pertinenti pubblicate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, di tale direttiva;

4) «fonti di energia rinnovabili»: le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, delle centrali idroelettriche, energia derivata da biomasse, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;

5) «biocarburanti»: un carburante liquido o gassoso per trasporti ricavato dalla biomassa;

6) «biocarburanti sostenibili»: i biocarburanti conformi ai criteri di sostenibilità di cui all’articolo 15 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a promuovere l’uso dell’energia derivante dalle fonti rinnovabili (16). Dopo che la direttiva sarà adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si applicheranno i criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva.

7) «produzione di energia da fonti di energia rinnovabili»:

energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l’elettricità utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l’elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;

8) «cogenerazione»: la produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;

9) «cogenerazione ad alto rendimento»: la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell’allegato III della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e ai valori di rendimento di riferimento armonizzati definiti dalla decisione 2007/74/CE della Commissione;

10) «imposta ambientale»: qualsiasi imposta la cui specifica base imponibile abbia manifesti effetti negativi sull’ambiente o che sia intesa a gravare su determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i costi ambientali o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell’ambiente;

11) «livello comunitario minimo di imposizione»: il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione comunitaria.

Per quanto riguarda i prodotti energetici e l’elettricità, per livello comunitario minimo di imposizione si intende il livello minimo di imposizione di cui all’allegato I della direttiva 2003/96/CE;

12) «investimenti in attivi materiali»: gli investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali, gli investimenti in fabbricati, impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti e gli investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente.

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(16)  COM(2008) 19 definitivo.

 

Articolo 18

1. Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.

2. Gli investimenti sovvenzionati devono soddisfare una delle seguenti condizioni:

a) gli investimenti consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività, al di là delle soglie fissate da norme comunitarie applicabili, indipendentemente dall’esistenza di una normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme comunitarie;

b) gli investimenti consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività in assenza di norme comunitarie.

3. Non possono essere concessi aiuti che permettono alle imprese di adeguarsi a norme comunitarie già adottate ma non ancora in vigore.

4. L'intensità di aiuto non supera il 35% dei costi ammissibili.

Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

5. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie applicabili, senza tenere conto dei vantaggi e costi operativi.

6. Ai fini del paragrafo 5, il costo dell'investimento direttamente connesso alla tutela ambientale viene stabilito facendo riferimento alla situazione controfattuale:

a) se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale è facilmente individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso con la tutela dell'ambiente;

b) in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato. Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti («investimento di riferimento»). Per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all’investimento supplementare per la tutela ambientale). Inoltre, dal punto di vista commerciale, tale investimento di riferimento deve essere un’alternativa credibile all’investimento in esame.

7. Gli investimenti ammissibili possono prendere la forma di investimenti in attivi materiali o attivi immateriali.

8. Nel caso di investimenti che mirano ad attenere un livello di tutela ambientale superiore rispetto alle norme comunitarie, la situazione controfattuale si definisce come segue:

a) qualora l’impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento sostenuti per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali;

b) qualora l’impresa si stia adeguando o vada oltre le soglie di norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie o vada oltre le soglie delle norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento sostenuti per ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie. I costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela richiesto dalle norme comunitarie non sono ammissibili;

c) in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto ambientale.

9. Sono esclusi dall'esenzione ai sensi del presente articolo gli aiuti agli investimenti per la gestione dei rifiuti di altre imprese.

 

Articolo 19

1. Gli aiuti agli investimenti per l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi che consentono alle imprese attive nel settore del trasporto di superare le norme comunitarie di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.

2. L'investimento sovvenzionato soddisfa la condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

3. Gli aiuti per l’acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e lungo le vie navigabili interne che rispettano le norme comunitarie adottate sono esenti qualora la loro acquisizione sopravvenga prima che le nuove norme comunitarie in questione siano applicabili e qualora queste, una volta applicabili, non si applichino retroattivamente ai veicoli già acquistati.

4. Gli aiuti ad interventi di equipaggiamento di veicoli già circolanti finalizzati ad obiettivi di tutela ambientale sono esentati se gli autoveicoli esistenti vengono adeguati a norme ambientali non ancora applicabili al momento in cui detti autoveicoli sono diventati operativi o se essi non sono soggetti ad alcuna norma ambientale.

5. L'intensità di aiuto non supera il 35% dei costi ammissibili.

Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

6. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie.

I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.

 

Articolo 20

1. Gli aiuti che consentono alle PMI di adeguarsi a nuove norme comunitarie che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Le norme comunitarie sono state adottate, e gli investimenti sono stati realizzati e ultimati almeno un anno prima del termine perentorio per l'entrata in vigore delle norme.

3. L'intensità di aiuto non supera il 15% dei costi ammissibili per le piccole imprese e il 10% dei costi ammissibili per le medie imprese se la realizzazione ed il completamento degli investimenti hanno luogo più di tre anni prima della data d'entrata in vigore delle norme; essa non supera il 10% per le piccole imprese se la realizzazione ed il completamento degli investimenti hanno luogo tra uno e tre anni prima della data d'entrata in vigore delle norme.

4. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere il livello di tutela ambientale contemplato dalla norma comunitaria rispetto al livello di tutela ambientale esistente richiesto prima dell'entrata in vigore di detta norma.

I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.

 

Articolo 21

1. Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente che consentono risparmi energetici da parte delle imprese sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte:

a) le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo;

oppure

b) le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 60% dei costi ammissibili.

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

3. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di risparmio energetico superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie.

I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7.

I costi ammissibili devono essere calcolati al netto di qualsiasi vantaggio e costo operativo connesso agli investimenti aggiuntivi in risparmio energetico e verificatosi durante i primi tre anni di vita dell'investimento nel caso delle PMI, i primi quattro anni nel caso delle grandi imprese che non partecipano al sistema UE di scambio delle quote di emissione di CO2 e i primi cinque anni nel caso delle grandi imprese che partecipano al sistema UE di scambio delle quote di emissione di CO2. Per le grandi imprese questo periodo può essere ridotto ai primi tre anni di vita dell'investimento qualora si possa dimostrare che il periodo di ammortamento dell'investimento non supera i tre anni.

I calcoli dei costi ammissibili vengono certificati da un revisore dei conti esterno.

4. L'intensità di aiuto non supera il 20% dei costi ammissibili.

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

5. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.

 

Articolo 22

1. Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 45% dei costi ammissibili.

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

3. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento rispetto all'investimento di riferimento. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.

4. Una nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produzione separata di cui alla direttiva 2004/8/CE e alla decisione 2007/74/CE. Il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

 

Articolo 23

1. Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 45% dei costi ammissibili.

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

3. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi ad una centrale elettrica tradizionale o ad un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia.

I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.

4. Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per la produzione di biocarburanti sono esentati solo nella misura in cui gli investimenti sovvenzionati sono utilizzati esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili.

 

Articolo 24

1. Gli aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale direttamente connessi ad investimenti di cui all'articolo 18, ad investimenti in misure per il risparmio energetico alle condizioni di cui all'articolo 21 e investimenti per la promozione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili alle condizioni di cui all'articolo 23 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di medie imprese.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio.

 

Articolo 25

1. I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi da imposte ambientali che soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. I beneficiari degli sgravi fiscali sono tenuti a corrispondere almeno il livello comunitario minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE.

3. Gli sgravi fiscali sono concessi per un massimo di dieci anni. Dopo tale periodo, gli Stati membri rivalutano l'adeguatezza delle misure di aiuto in questione.

 

SEZIONE 5

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione di PMI a fiere

 

Articolo 26

1. Gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.

La natura di detti servizi non è continuativa o periodica ed essi esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.

 

Articolo 27

1. Gli aiuti per la partecipazione di PMI a fiere sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.

 

SEZIONE 6

Aiuti sotto forma di capitale di rischio

 

Articolo 28

Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni:

1) per «capitale proprio» (equity) si intende la quota di partecipazione in un'impresa, rappresentata dalle azioni emesse per gli investitori;

2) per «quasi-equity» si intendono quegli strumenti finanziari il cui rendimento per colui che li detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non sono garantiti in caso di cattivo andamento delle imprese;

3) per «private equity» (in contrapposizione a public equity) si intende l'investimento nel capitale proprio o in quasi-equity di società non quotate in borsa, compreso il venture capital;

4) per «seed capital» si intende il finanziamento, prima della fase start-up, concesso per studiare, valutare e sviluppare un progetto iniziale;

5) per «start-up capital» si intende il finanziamento concesso a imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale;

6) per «capitale di espansione» (expansion capital) si intende il finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una società che può o meno andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo;

7) per «strategia di uscita» si intende la liquidazione di partecipazioni da parte di un fondo di venture capital o di private equity secondo un piano inteso ad ottenere il massimo rendimento, comprese il trade sale (vendita commerciale), il write-off (liquidazione), il rimborso di azioni privilegiate/prestiti, la vendita ad un altro investitore in capitale di rischio, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica, comprese le offerte pubbliche iniziali;

8) per «impresa destinataria» si intende un'impresa in cui un investitore o un fondo di investimento valutino di investire.

 

Articolo 29

1. Gli aiuti sotto forma di capitale di rischio in favore delle PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.

2. L'intervento in favore del capitale di rischio assume la forma di partecipazioni in un fondo di investimento di private equity orientato al profitto, gestito secondo criteri commerciali.

3. Le rate di investimento realizzate dal fondo di investimento non devono superare 1,5 milioni di euro per impresa destinataria su un arco di dodici mesi.

4. Per le PMI ubicate nelle zone assistite, così come per le piccole imprese ubicate in zone non assistite, l'intervento in favore del capitale di rischio deve limitarsi a fornire seed capital, start-up capital e/o capitale di espansione. Per le medie imprese ubicate in zone non assistite, l'intervento in favore del capitale di rischio si limita a fornire seed capital e/o start-up capital, e non capitale di espansione.

5. Il fondo di investimento fornisce almeno il 70% degli stanziamenti complessivi investiti a favore di PMI sotto forma di equity e quasi-equity.

6. I fondi di investimento devono essere finanziati almeno in misura del 50% da investitori privati. Nel caso di fondi di investimento che interessano esclusivamente PMI ubicate nelle zone assistite, i fondi di investimento devono essere finanziati almeno in misura del 30% da investitori privati.

7. Affinché la misura in favore del capitale di rischio sia orientata al profitto, occorre che siano riunite le seguenti condizioni:

a) ciascun investimento deve rientrare in un piano di investimento che fornisca informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti in modo da stabilire preventivamente la redditività dell'investimento e b) ciascun investimento deve prevedere una strategia di uscita chiara e realistica.

8. Affinché il fondo di investimento sia gestito secondo criteri commerciali, occorre che siano riunite le seguenti condizioni:

a) un accordo tra un gestore professionale di un fondo e gli aderenti al fondo stabilisce che la remunerazione del gestore è legata ai risultati e definisce gli obiettivi del fondo ed il calendario proposto per gli investimenti e

b) gli investitori privati sono rappresentati nel processo decisionale, ad esempio attraverso un comitato consultivo o degli investitori;

c) vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare nella gestione dei fondi.

 

SEZIONE 7

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

 

Articolo 30

Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni:

1) «organismo di ricerca»: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;

2) «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

3) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;

4) «sviluppo sperimentale»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

5) «personale altamente qualificato»: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale

6) «messa a disposizione»: l'assunzione temporanea di personale da parte di un beneficiario durante un determinato periodo allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro.

 

Articolo 31

1. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere pienamente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca:

a) ricerca fondamentale;

b) ricerca industriale;

c) sviluppo sperimentale.

Qualora un progetto comprenda diverse attività, occorre precisare per ciascuna attività in quale categoria di cui al primo comma rientra oppure se non rientra in nessuna categoria.

3. L'intensità di aiuto non supera:

a) il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;

b) il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale;

c) il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale.

L'intensità di aiuto viene determinata per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione, in conformità al paragrafo 4, lettera b), punto i).

Nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore alle intensità di aiuto applicabili alla singola impresa beneficiaria.

4. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di cui al paragrafo 3 può essere aumentata come segue:

a) per gli aiuti destinati alle PMI, l'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese e

b) una maggiorazione di 15 punti percentuali, a concorrenza di un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, può essere applicata nei seguenti casi:

i) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra e sono soddisfatte le seguenti condizioni:

— nessuna impresa sostiene da sola oltre il 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;

— il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri distinti, oppure

ii) il progetto comporta la collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca e sono riunite le seguenti condizioni:

— l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e

— l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte, oppure

iii) nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source.

Ai fini del primo comma, lettera b), punti i) e ii), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva.

5. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca);

b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

c) i costi di fabbricati e terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.

Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;

e) le spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;

f) altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

6. Tutti i costi ammissibili devono essere imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo.

 

Articolo 32

1. Gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera:

a) per le PMI, il 75% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale;

b) per le grandi imprese, il 65% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 40% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio.

 

Articolo 33

1. Gli aiuti in favore delle PMI a copertura delle spese connesse alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera l'intensità autorizzata per gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 31, paragrafi 3 e 4, in relazione alle attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale.

3. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;

b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;

c) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

 

Articolo 34

1. Gli aiuti alle attività di ricerca e sviluppo riguardanti i prodotti elencati all'allegato I del trattato sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

2. Gli aiuti sono di interesse di tutti gli operatori del particolare settore o sottosettore interessato.

3. Prima dell'inizio della ricerca, vengono pubblicate su internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della medesima. Tali informazioni comprendono una data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su internet e viene inoltre precisato che i risultati saranno disponibili gratuitamente.

I risultati della ricerca sono messi a disposizione su internet per un periodo di almeno 5 anni e sono pubblicati contestualmente ad eventuali altre informazioni fornite a membri di organismi specifici.

4. Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o all'ente di ricerca e non comportano la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né forniscono un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti.

5. L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.

6. I costi ammissibili sono quelli previsti all'articolo 31, paragrafo 5.

7. Gli aiuti alle attività di ricerca e sviluppo riguardanti i prodotti elencati all'allegato I del trattato che non soddisfano i requisiti di cui al presente articolo sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite agli articoli 30, 31 e 32 del presente regolamento.

 

Articolo 35

1. Gli aiuti a nuove imprese innovative sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Il beneficiario è una piccola impresa esistente da meno di sei anni al momento della concessione dell'aiuto.

3. I costi di ricerca e sviluppo del beneficiario rappresentano almeno il 15% del totale dei suoi costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una «start-up» senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, quale certificato da un revisore dei conti esterno.

4. Gli aiuti non superano 1 milione di euro.

Gli aiuti non superano tuttavia 1,5 milioni di euro nelle regioni che possono beneficiare della deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, e 1,25 milioni di euro nelle regioni che possono beneficiare della deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

5. Il beneficiario può fruire di aiuti una sola volta nel periodo in cui corrisponde alla definizione di nuova impresa innovativa.

 

Articolo 36

1. Gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2. Il beneficiario è una PMI.

3. L'aiuto non supera l'importo massimo di 200.000 euro per beneficiario su un periodo di tre anni.

4. Il prestatore dei servizi possiede una certificazione nazionale o europea. In caso contrario, l'intensità dell'aiuto non può superare il 75% dei costi ammissibili;

5. Il beneficiario deve utilizzare l'aiuto per acquistare i servizi al prezzo di mercato, o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole.

 

6. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza gestionale; assistenza tecnologica;

servizi di trasferimento di tecnologie; formazione; consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; consulenza sull'uso delle norme;

b) per quanto riguarda i servizi di supporto all'innovazione i costi relativi a: locali per ufficio; banche dati; biblioteche tecniche; ricerche di mercato; utilizzazione di laboratori; etichettatura di qualità, test e certificazione.

 

Articolo 37

1. Gli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca o da una grande impresa presso una PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Il personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a funzione nuova creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria e aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione.

Siffatto personale deve occuparsi delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito della PME che riceve l'aiuto.

3. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona.

4. I costi ammissibili comprendono tutti i costi di personale relativi all'utilizzazione e all'assunzione temporanea del personale altamente qualificato, comprese le spese per l'agenzia di collocamento, nonché l'indennità di mobilità per il personale messo a disposizione.

5. Il presente articolo non si applica ai costi di consulenza di cui all'articolo 26.

 

SEZIONE 8

Aiuti alla formazione

 

Articolo 38

Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni:

1) «formazione specifica»; la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;

2) «formazione generale»: la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione. La formazione è «generale» se, ad esempio:

a) è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese, oppure;

 

b) è riconosciuta, certificata e convalidata da autorità o enti pubblici o da altri enti o istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.

 

Articolo 39

1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera:

a) il 25% dei costi ammissibili per la formazione specifica e

b) il 60% dei costi ammissibili per la formazione generale.

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata, a concorrenza di un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, nei seguenti casi:

a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili;

b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

Quando l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% dei costi ammissibili indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario e

b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

3. Ove il progetto di aiuti comporti elementi di formazione specifica e di formazione generale che non possono essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e ove non sia possibile stabilire se il progetto di aiuti alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applica l'intensità di aiuto prevista per la formazione specifica.

4. I costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti alla formazione sono i seguenti:

a) costi del personale docente;

b) spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;

c) altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto;

d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;

f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da a) ad e). Per quanto riguarda i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.

 

SEZIONE 9

Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili

 

Articolo 40

1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione.

Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.

4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.

Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.

 

Articolo 41

1. Gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili concessi sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 75% dei costi ammissibili.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali sostenuti nel periodo in cui il lavoratore disabile è stato assunto.

4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.

Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.

 

Articolo 42

1. Gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.

3. Sono ammissibili costi diversi da quelli salariali contemplati all'articolo 41, che si aggiungono a quelli che l'impresa avrebbe sostenuto impiegando lavoratori non disabili, durante il periodo in cui il lavoratore interessato è stato assunto.

Sono ammissibili i seguenti costi:

a) i costi per l'adeguamento dei locali;

b) i costi relativi al tempo di lavoro impiegato dal personale esclusivamente per assistere il lavoratore disabile;

c) i costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature, o all'acquisto e alla validazione di software, ad uso dei lavoratori disabili, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che si aggiungono a quelli che il beneficiario avrebbe sostenuto impiegando lavoratori non disabili;

d) nei casi in cui beneficiario sia un datore di lavoro che offre lavoro protetto, i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ampliamento dello stabilimento interessato e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori disabili.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 43

Il regolamento (CE) n. 1628/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato e ai regolamenti (CE) n. 68/2001, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 2204/2002 s'intendono fatti al presente regolamento.

 

Articolo 44

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9.

2. Gli aiuti concessi prima del 31 dicembre 2008 che non soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento ma che risultano conformi al regolamento (CE) n. 68/2001, al regolamento (CE) n. 70/2001, al regolamento (CE) n. 2204/2002 o al regolamento (CE) n. 1628/2006 sono compatibili con il mercato comune e esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

Qualsiasi altro aiuto concesso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, che non soddisfi né le condizioni di cui al presente regolamento né le condizioni stabilite in uno dei regolamenti di cui al primo comma, è valutato dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.

3. Allo scadere del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuti esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi, ad eccezione dei regimi di aiuti regionali. L'esenzione dei regimi di aiuti regionali scade alla data di scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore.

 

Articolo 45

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2008

 

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione