Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Rilancio competitivo del settore agroalimentare - D.L. 171/2008 - A.C. 1961 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 1961/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 87
Data: 02/12/2008
Descrittori:
CONTROLLI DI QUALITA'   PRODOTTI AGRICOLI
PRODOTTI ALIMENTARI     
Organi della Camera: XIII-Agricoltura
Altri riferimenti:
DL N. 171 DEL 03-NOV-08     


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Rilancio competitivo del settore agroalimentare

D.L. 171/2008 - A.C. 1961

Schede di lettura

 

 

 

 

n. 87

 

 

2 dicembre 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Agricoltura

 

SIWEB

 

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File: D08171.doc


INDICE

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Promozione del sistema agroalimentare italiano all’estero)3

§      Articolo 1-bis (Fondo di solidarietà)7

§      Articolo 1-ter (Proroga di agevolazioni previdenziali)9

§      Articolo 2 (Assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato)12

§      Articolo 2-bis (Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione)15

§      Articolo 3 (Disposizioni in materia di enti irrigui)18

§      Articolo 4 (Programma SFOP)26

§      Articolo 4-bis (Differimento di termine)27

§      Articolo 4-ter (Semplificazione delle procedure relative alle concessioni di acqua ad uso di acquacoltura)30

§      Articolo 4-quater (Semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole)31

§      Articolo 4-quinquies (Semplificazione del settore pesca)34

§      Articolo 4-sexies (Esenzione da obbligo di certificazione)36

§      Articolo 4-septies (Modifica dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, in materia di convenzioni con le pubbliche amministrazioni)38

§      Articolo 4-octies (Contrasto degli incendi boschivi)40

§      Articolo 4-novies (Esclusione dei piani di gestione forestale di livello locale dalla valutazione ambientale strategica - VAS)41

§      Articolo 4-decies (Oli minerali impiegati nei lavori agricoli)43

§      Articolo 4-undecies (Interventi nel settore della produzione agricola)45

§      Articolo 4-duodecies (Consiglio di amministrazione dell’Agea, di Agecontrol Spa e di società controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)48

§      Articolo 4-terdecies (Disposizioni sanzionatorie per la produzione e il commercio dei mangimi)52


 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)

§      Qualità dei prodotti agricoli58

§      Revisione della Politica agricola comune (PAC)59

§      Commercializzazione dei prodotti alimentari60

§      Mangimi61


Schede di lettura

 


 

Articolo 1
(Promozione del sistema agroalimentare italiano all’estero)

 


1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: «1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e dell'articolo 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 per gli anni 2008 e 2009, un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, anche se non compreso nell'allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti»;

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente:

«1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006»;

c) al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «o di lavoro autonomo» sono soppresse;

2) il terzo periodo è soppresso.


 

 

L’articolo 1 modifica, in relazione alle condizioni poste dalla Commissione europea con la decisione C(2008) 668 del 13 febbraio 2008, la normativa sulla detassazione degli investimenti in pubblicità delle imprese agricole ed agroalimentari, contenuta nell’art. 1, commi 1088-1092, della legge finanziaria 2007[1].

In particolare, con la lettera a) si sostituisce (nuovo comma 1088) il meccanismo che prevedeva la detassazione, per tre periodi d’imposta, del 25 per cento del reddito di impresa per gli investimenti in pubblicità agroalimentare realizzata sui mercati esteri, con quello del credito di imposta, riconosciuto nella misura del 50% e per due periodi d’imposta (2008 e 2009), degli investimenti in attività di promozione di prodotti agricoli o agroalimentari di qualità effettuate in altri Stati membri dell’UE o in Paesi terzi. Scompare la specifica agevolazione riservata ai prodotti oggetto di intese di filiera o contratti quadro, ma viene  altresì aggiunta la condizione che la promozione non sia rivolta a singoli marchi commerciali o riferita direttamente a singole imprese; resta invece fermo che l’investimento sia eccedente rispetto agli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti.

Inoltre con la lettera b) (nuovo comma 1089), si escludono dalla agevolazione le grandi imprese del settore, per le quali il credito d’imposta viene riconosciuto solo nei limiti del regime di aiuti considerati de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998 del 2006, che si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 e che stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non debba superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari[2].

Si corregge poi con la lettera c) (comma 1090) la previsione della agevolazione per coloro che esercitano attività di lavoro autonomo, in quanto evidentemente non rientranti tra le imprese o gli imprenditori agricoli.

Infine, conseguentemente alla sostituzione del regime di detassazione con quello del credito di imposta, viene eliminata la possibilità di optare per la detassazione da parte degli imprenditori agricoli.

 

La relazione illustrativa sottolinea come si renda necessario rendere operative con urgenza le modifiche di cui sopra, per mettere le imprese in condizione di sostenere i costi ammessi ad incentivo nei termini fissati dalla Commissione europea entro il 2008, evitando la perdita delle risorse finanziarie stanziate per il medesimo anno.

A seguito di un emendamento interamente sostitutivo dell’articolo, approvato dal Senato,il creditodi impostaè esteso anche ai Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari e dei vini a denominazione protetta o indicazione geografica.

Viene inoltre aggiornato il riferimento alla normativa comunitaria recante la definizione di piccole e medie imprese (contenuta adesso nell’allegato I al Regolamento CE n. 800/2008) e si precisa che il credito di imposta è riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate dall’art. 1, comma 1090, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), pari a 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Per quanto riguarda le risorse relative al 2009 si segnala che la dotazione del cap. 3884, UPB 8.1.2 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Incentivi alle imprese, a seguito delle riduzioni disposte dall’articolo 60, comma 1, del D.L. n. 112 del 2008 (manovra correttiva 2009-2011), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ammonta, in realtà, a 30,9 milioni di euro.

 

I Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari fanno parte del sistema di controllo e vigilanza delle produzioni tutelate da una DOP o IGP delineato dall’art. 53 della legge n. 128/98 (legge comunitaria 1995-1997)[3], che in particolare con i commi 15 e seguenti, attribuisce alle strutture consortili funzioni generali di tutela, promozione, valorizzazione, informazione dei consumatori e cura generale degli interessi legati alla produzione protetta, nonché di collaborazione alle attività di vigilanza, tutela e salvaguardia della produzione stessa; agli agenti vigilatori dipendenti dai Consorzi, nell’esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

L’attività di vigilanza consentita ai consorzi è stata disciplinata con il D.M. 12 ottobre 2000[4] ove si stabilisce che tale attività, che deve avvenire in collaborazione con l’Ispettorato centrale repressione frodi (ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari) è sostanzialmente diretta al controllo della fase di commercializzazione e consiste sia nella verifica che i prodotti già certificati dagli organismi di controllo rispondano ai requisiti enunciati nel disciplinare, sia nell’accertamento che il mercato non venga turbato da prodotti similari che traggano in inganno i consumatori. Il DM pone inoltre il divieto assoluto per gli agenti vigilatori dei consorzi di effettuare attività di verifica sugli organismi di controllo o di autocontrollo sulle produzioni.

Quanto ai requisiti di rappresentatività necessari per il riconoscimento dei consorzi, con il D.M. 12 aprile 2000[5] viene richiesto che negli organi sociali consortili siano rappresentati anche i produttori e trasformatori della filiera.

La disciplina dei consorzi di tutela delle produzioni di vini DOC e DOCG e IGT è contenuta nella legge n. 164/1992[6] che consente la costituzione su base volontaria di consorzi per la valorizzazione e cura generale degli interessi di ciascuna denominazione (art. 19); lo svolgimento della propria attività per più denominazioni è consentito per denominazioni in tutto o in parte coincidenti. In mancanza peraltro della costituzione del consorzio, la tutela della denominazione deve essere assicurata con la istituzione, presso le camere di commercio, di un consiglio interprofessionale (art. 20).

Ai consorzi è inoltre consentito di collaborare alla vigilanza sull’applicazione della legge 164 nei confronti dei propri affiliati, purché in possesso dell’autorizzazione ministeriale che si ottiene in presenza dei requisiti enumerati dall’art. 19 della legge, ivi compresi quelli di rappresentatività dei produttori e della superficie iscritta all’albo dei vigneti (per le DOC o DOCG) o all’elenco delle vigne (per le IGT).

Le disposizioni attuative sono state definite con il D.M. n. 256/97[7] che specifica il contenuto obbligatorio dello statuto consortile, gli elementi validi per il calcolo della rappresentatività del consorzio, le modalità per richiedere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di vigilanza ed alle altre funzioni di tutela.

 


 

Articolo 1-bis
(Fondo di solidarietà)

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2008, della somma di euro 65 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.

 

 

L’articolo 1-bis, introdotto dal Senato, incrementa di 65 milioni di euro per il 2008 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 102/2004.

 

Il Fondo di solidarietà nazionale, attualmente disciplinato dall’art. 15 del D.Lgs. n. 102/2004[8], è lo strumento attraverso il quale vengono finanziati gli interventi di sostegno alle imprese agricole in conseguenza del verificarsi di calamità naturali e di condizioni climatiche di particolare gravità.

A seguito del riordino operato con il citato decreto legislativo il Fondo, pur mantenendo la veste di conto infruttifero aperto presso la Tesoreria ed intestato al Ministero delle politiche agricole, ha visto la propria dotazione suddivisa in due distinti capitoli, l’uno iscritto nello stato di previsione del dicastero agricolo, denominato Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, l’altro iscritto nella tabella del dicastero dell’economia, e denominato Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori.

Il D.Lgs. n. 102/2004 ha infatti inteso incentivare promuovere soprattutto il ricorso al sistema assicurativo agevolato, che è assurto a finalità primaria degli interventi del Fondo, il quale (art. 1, comma 1) ha “l’obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione…”, ovvero di dare nuovo impulso all’assicurazione dai rischi meteorologici; la politica di incentivazione dei contratti assicurativi (interventi ex ante), è definita dai primi cinque articoli del capo I del decreto legislativo n. 102.

Il Mipaaf pertanto gestisce le risorse stanziate sul Cap. 7439 della UPB 1.1.6 destinate ad incentivare la stipula dei contratti assicurativi che, in quanto classificate come interventi di sostegno dell’economia dal comma 84 della legge 311/2004 (Finanziaria 2005), possono annualmente essere rifinanziate in tabella D della legge finanziaria.

 

L’articolo in esame incrementa di 65 milioni di euro per il 2008, utilizzando le residue disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola[9], la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi.

Tale dotazione è attualmente pari a 220 milioni di euro, a seguito dell’ultimo rifinanziamento operato con la tabella D della legge finanziaria 2008: lo stanziamento per il 2008 viene quindi rideterminato in 285 milioni di euro.

Si ricorda che il d.d.l. finanziaria per il 2009, approvato dalla Camera ed attualmente all’esame del Senato (A.S. 1209), non prevede alcuno stanziamento relativo al Fondo in questione per gli esercizi 2009 e seguenti.

 

 


 

Articolo 1-ter
(Proroga di agevolazioni previdenziali)

1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, fino al 31 marzo 2009, nei territori montaniparticolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: articolo 1, comma 289, quanto a 10 milioni di euro; articolo 1, comma 936, quanto a 25 milioni di euro; articolo 1, comma 1075, quanto a 25 milioni di euro.

 

 

L’articolo 1-ter, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, al primo periodo, dispone che, fino al 31 marzo 2009, le agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, commi da 5 a 5-ter, della L. 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, si applicano nelle misure (più favorevoli)stabilite dall’articolo 01, comma 2, del D.L. 2/2006[10].

 

Si tratta, ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 9, della disciplina concernente le agevolazioni contributive per le imprese agricoledi zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate. Più specificamente, tale articolo, così come modificato dall’articolo 11, comma 27, della L. 537/1993[11], prevede una riduzione percentuale dei premi e dei contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato, operanti:

-        nei territori montani particolarmente svantaggiati di cui all'articolo 9, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601[12], e cioè i territori dei comuni situati ad una altitudine di almeno 700 metri, i territori compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale e quelli facenti parte di comprensori di bonifica montana. Per tali territori i richiamati contributi sono fissati nella misura del 20% a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 25% a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 30% a decorrere dal 1° ottobre 1996;

-        nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della L. 984/1977[13], per le quali i richiamati contributi sono fissati nella misura del 30% a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 40% a decorrere dal 1° ottobre 1995, del 60% a decorrere dal 1° ottobre 1996.

 

Tali agevolazioni non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento (comma 5-bis), e si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro (comma 5-ter).

 

Successivamente, il menzionato articolo 01, comma 2, del D.L. 2/2006, ha disposto, dal 1° gennaio 2006, per il triennio 2006-2008, una rideterminazione delle richiamate agevolazioni contributive, rendendole ancora più vantaggiose, prevedendo che:

-        nei territori montani particolarmente svantaggiati lo sgravio contributivo spetta nella misura del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro;

-        nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, lo sgravio contributivo compete nella misura del 68%dei contributi a carico del datore di lavoro.

 

Il secondo periodo reca la copertura finanziaria della disposizione in esame. In particolare, all’onere derivante da tale disposizione, pari a 60 milioni di euro per il 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa recate dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), concernenti:

§      il credito d'imposta, alle imprese agricole e agroalimentari soggette al regime obbligatorio di certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, operante per il triennio 2007-2009 e pari al 50% del totale delle spese sostenute ai fini dell'ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni di conformità (articolo 1, comma 289, della L. 296/2006). Per tale autorizzazione di spesa è previsto un decremento di 10 milioni di euro, pari all’intero stanziamentodisposto per il 2009 dalla L. 296/2006; si segnala a questo proposito che anche il comma 5-ter del successivo art. 3 del D.L. in esame attinge alla medesima autorizzazione di spesa per ulteriori 1,8 milioni di euro, sempre a valere sul 2009;

§      l’incremento di 20 milioni di euro per l’anno 2007 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a favore del Fondo a sostegno del made in Italy istituitodalla legge finanziaria per il 2004, incremento finalizzato anche a favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese, attraverso l’adozione di strumenti di marchio consortili aventi natura privatistica (articolo 1, comma 936, della richiamata L. 296/2006).Per tale autorizzazione di spesa è previsto un decremento di 25 milioni di euro;

§      il credito d’imposta agli imprenditori agricoli rientranti nella definizione codicistica di cui all’art. 2135 c.c., nonché alle cooperative e loro consorzi che rispondono ai requisiti di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 228/2001, spettante, nell'ambito delle disponibilità complessive del credito d'imposta di cui al comma 271 della L. 296/2006, nei limiti di 10 milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (articolo 1, comma 1075 della L. 296/2006).

Il beneficio è quello definito nel comma 271 della medesima L. 296/2006, che consente alle imprese che effettuano investimenti attraverso l'acquisizione di nuovi beni strumentali nelle “aree svantaggiate” del Mezzogiorno di avvalersi di un credito d’imposta per un periodo di sette anni (periodo 2007-2013), nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per lo stesso periodo. Tale agevolazione non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Per tale autorizzazione di spesa è previsto un decremento di 25 milioni di euro.

 

Per quanto riguarda le coperture sopra indicate, si segnala che dall’esame del disegno di legge di bilancio per il 2009 (A.S. 1210) risulterebbe che le autorizzazioni di spesa della L. n. 296/2006 alle quali si attinge abbiano, per effetto dei tagli lineari disposti da alcuni precedenti provvedimenti, disponibilità per il medesimo anno inferiori a quelle utilizzate come copertura. Tali disponibilità sarebbero le seguenti:

- art. 1, comma 289:  euro  7.724.803;

- art. 1, comma 936:  euro 23.938.751;

- art. 1, comma 1075: euro 20.251.609.

Peraltro, durante l’esame presso la Commissione bilancio del Senato (seduta del 26 novembre 2008), il rappresentante del Governo ha confermato la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura.

 

 


 

Articolo 2
(Assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato)

1. Per i quantitativi del contingente del biodiesel del programma pluriennale di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 26, comma 4-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, assegnati agli operatori nel corso dell'anno 2008, il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali, ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per essere immessi in consumo, è prorogato al 30 giugno 2009.

 

 

L’articolo 2 proroga dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine per l’utilizzazione, secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente, del contingente di biodiesel soggetto ad accisa agevolata assegnato agli operatori nel 2008.

L’articolo 22-bis del D.lgs. n. 504/1995[14], introdotto dall’art. 1, comma 371, della legge finanziaria 2007, ha disposto una agevolazione sulle accise per la produzione di biodiesel, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, valido per il periodo 2007-2010. L’aliquota agevolata è pari ad un’aliquota del 20% della corrispondente accisa applicata sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I al medesimo testo unico.

Il citato art. 22-bis del D.Lgs. n. 504/1995 è stato ampiamente modificato con l’art. 26, comma 4-ter, del D.L. n. 159/2007[15].

In particolare, l’agevolazione è stata estesa alla semplice produzione di biodiesel, destinato ad essere utilizzato anche tal quale e non più solo se miscelato al gasolio e destinato all’autotrazione, come previsto nella formulazione originaria della norma. Si sono inoltre definite le modalità per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale, nonché per la riassegnazione dei quantitativi del contingente agevolato non utilizzati entro l’anno di riferimento, e cioè non immessi al consumo, se trattasi di biodiesel destinato ad essere usato tal quale, ovvero non ancora miscelati con gasolio o trasferiti negli impianti di miscelazione. Si è infine demandato ad un decreto interministeriale di definire le disposizioni attuative[16], in particolare per quanto riguarda:

-        i requisiti che gli operatori ed i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale agevolato;

-        le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova e le percentuali di miscelazione consentite;

-        i criteri per l’assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale, dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro;

-        le modalità per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale;

-        le forme di garanzia che i soggetti partecipanti al programma devono fornire per il versamento della maggiore accisa eventualmente dovuta per i quantitativi assegnati e non utilizzati entro l’anno di assegnazione.

L’efficacia delle disposizioni di cui sopra è stata subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. Detta autorizzazione è intervenuta con la decisione C(2008) 850 def dell’11 marzo 2008, con la quale è stato autorizzato il regime di aiuto n. 326/2007 relativo al biodiesel.

Con il D.M. 3 settembre 2008, n. 156[17], adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, è stato quindi approvato il regolamento sulle modalità di applicazione dell’accisa per il contingente di biodiesel agevolato ai sensi dell’art. 22-bis del D.Lgs. n. 504/1995.

 

L’articolo in commento, in considerazione del fatto (si veda la relazione illustrativa) che il regolamento di applicazione è entrato in vigore solo il 13 ottobre 2008 e che l’assegnazione del contingente agevolato per il 2008 non è ancora intervenuta alla data di presentazione del D.L., differisce dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine per l’utilizzazione da parte degli operatori dei quantitativi del contingente agevolato loro assegnati per l’anno 2008.

Più precisamente è prorogato il termine:

§      per miscelare i quantitativi di biodiesel agevolato con il gasolio o per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionale;

§      per immettere al consumo i quantitativi agevolati di biodiesel destinato ad essere usato tal quale.

La relazione illustrativa sottolinea altresì come, in mancanza della disposizione in esame, gli operatori assegnatari perderebbero alla data del 31 dicembre 2008 il diritto alla agevolazione.

 


 

Articolo 2-bis
(Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione)

1. Le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di distillazione che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. È sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi alla sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

 

L’articolo 2-bis attribuisce la qualifica di sottoprodotti, qualora destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo:

§      alle vinacce esauste e ai loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di distillazione che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico-fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione;

§      al biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione.

 

Lo stesso articolo assoggetta l’utilizzo di tali sottoprodotti alla disciplina dei combustibili recata dalla sezione 4 (nel caso delle vinacce) e dalla sezione 6 (nel caso del biogas) della parte II dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006.

Si ricorda, in proposito, che l'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 reca la disciplina dei combustibili utilizzabili negli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del medesimo decreto[18]. In particolare la parte II dell'allegato disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili e metodi di misura. La sezione 4 della parte II reca le caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo, mentre la sezione 6 le caratteristiche e le condizioni di utilizzo del biogas.

Relativamente alle vinacce, si fa notare che la lettera e) del numero 1 della sezione 4 contempla, tra i combustibili ammessi, il “materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli”.

Relativamente al biogas, invece, la sezione 6 dispone, tra l’altro, che il biogas deve provenire dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche non costituite da rifiuti. In particolare non deve essere prodotto da discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti a matrice organica. Il biogas derivante dai rifiuti può essere utilizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti.

 

Si fa notare che tale articolo consente di accogliere quanto richiesto dalla 13a Commissione del Senato con l’approvazione della risoluzione Fluttero n. 7/00002[19].

Come segnalato nella risoluzione, infatti, la norma in esame consentirà di superare le “gravi difficoltà che si stanno riscontrando in particolare in Sicilia, poiché la più grande distilleria presente è oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo in quanto ritenuta priva delle prescritte autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti, ed in particolare delle vinacce”. Si tratta della distilleria Bertolino[20] di Partinico, che rappresenta una delle distillerie maggiori d’Europa, e che è stata nel corso degli ultimi anni oggetto di numerosi provvedimenti di sequestro a causa delle emissioni ritenute eccessivamente inquinanti[21].

Relativamente alla nozione di sottoprodotto, in cui la norma in esame include le vinacce ed il biogas derivante dalle borlande della distillazione, si ricorda che essa è contenuta nell’art. 183, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 152/2006.

In particolare, ai sensi del predetto articolo, sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;

2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;

3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale, ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;

5) abbiano un valore economico di mercato.

Si segnala, inoltre, che, l’art. 5 della nuova direttiva rifiuti 2008/98/CE ha introdotto anche nell’ordinamento comunitario la nozione di sottoprodotto.

Secondo tale articolo, una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo può non essere considerato rifiuto bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;

b) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

 

Occorrerebbe pertanto valutare, sulla base del principio di precauzione, se l’attribuzione della qualifica di sottoprodotti alle vinacce esauste e ai loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, nonché al biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione sia completamente rispondente ai criteri sopra descritti.

 

 


 

Articolo 3
(Disposizioni in materia di enti irrigui)

 


1. Al fine di concorrere agli oneri della gestione ordinaria è attribuito all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), un contributo straordinario dell'importo massimo di 5.600.000 euro, previo corrispondente versamento all'entrata degli interessi attivi di cui all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che, conseguentemente, non vengono più utilizzati per gli scopi previsti dal medesimo comma 6.

2. Al fine di garantire la gestione ordinaria del servizio pubblico essenziale di irrigazione e di distribuzione di acqua ed in considerazione dell'eccezionalità dell'esposizione debitoria dell'EIPLI, fino alla data del 31 marzo 2009 le somme erogate ai sensi del comma 1 non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile d'ufficio dal giudice.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2, l'organo esecutivo dell'EIPLI destina le somme erogate esclusivamente alla gestione ordinaria, previa individuazione delle finalità e quantificazione degli importi con deliberazione da adottarsi ogni tre mesi e da notificarsi al tesoriere. Il medesimo organo non emette, altresì, mandati a titolo diverso da quello in tale modo vincolato, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso.

3-bis. Il termine del 31 marzo 2009, di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per quel che riguarda l'EIPLI, è prorogato al 31 marzo 2010. Al relativo onere, valutato in 200.000 euro per l'anno 2009 e in 50.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 200.000 euro per l'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 50.000 euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

4. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e industriali, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole: «è prorogato di sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di otto anni».

4-bis. Dal 1o gennaio 2009 entrano in vigore, a favore dell'EIPLI, le tariffe relative alla componente industriale per l'acqua all'ingrosso, come determinate, in data 29 aprile 2008, dal comitato di coordinamento ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

5. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 4, pari a 271.240 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

5-bis. Al fine di ottenere il più rapido avvio delle attività produttive dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui, quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica anche alle società parzialmente partecipate dagli stessi, per le quali i termini indicati nella normativa richiamata decorrono dalle date di presentazione delle domande.

5-ter. All'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per la medesima finalità, per l'anno 2009, è assegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la somma di 1,8 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

 


 

 

I commi da 1 a 3 dell’articolo in esame dispongono l’erogazione di un contributo straordinario nell’importo massimo di 5.600.000 Euro all’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), modificando le disposizioni dell’art. 26, comma 6, del D.L. n. 248/2007[22], che prevedono una procedura finalizzata al recupero di risorse finanziarie da destinare alla erogazione di un contributo straordinario all’EIPLI.

L’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) - istituito nel 1947 con il D.Lgs.cps n. 281, come persona giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura ‑ gestisce otto dighe, alle quali vanno aggiunte alcune centinaia di chilometri di canali di adduzione. L'attività dell'ente è finalizzata a far fronte alle esigenze potabili delle popolazioni della Puglia e della Basilicata, al fabbisogno irriguo di vasti comprensori delle stesse regioni, nonché di agglomerati industriali. L’EIPLI è da tempo amministrato da un Commissario straordinario.

L’art. 1, comma 1055, della L. 296/2006 (finanziaria 2007) ha dettato disposizioni volte a portare a risanamento l’EIPLI, e concludere infine l’operazione con la trasformazione dell’ente in società per azioni.

Entro la data del 30 settembre 2007 avrebbero dovuto essere espletate le seguenti attività:

§      puntuale ricognizione da parte del Commissario straordinario sulla situazione debitoria dell’ente;

§      definizione da parte del medesimo Commissario e dei creditori di  un piano di rientro da trasmettere  al dicastero agricolo.

Sulla base del piano di rientro il Ministero delle politiche agricole stabilisce le procedure, sia amministrative che finanziarie, per il risanamento, restando nel frattempo sospesa ogni procedura esecutiva e giudiziaria avverso l’ente. Successivamente, concluso il risanamento, il Ministro per le politiche agricole procede alla trasformazione dell’ente in s.p.a con partecipazione dello Stato e delle regioni che vi abbiano interesse. Alla trasformazione si procede con decreto del Ministro d’intesa con le tre regioni, Puglia, Basilicata e Campania. Per consentire la prosecuzione delle attività dell’Ente, l’ultimo periodo del comma citato ha disposto un’autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro per l’anno 2007.

L’art. 26, comma 6, del D.L. 248/2007 ha quindi differito al 30 aprile 2008 il termine per la definizione del piano di rientro previsto nell’art. 1, comma 1055, della legge finanziaria 2007, che dovrà tenere conto della rideterminazione delle tariffe per i vari usi dell’acqua, della quale è incaricato un Comitato costituito con Accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata. La norma prevede anche l’ipotesi che la rideterminazione delle tariffe non avvenga entro il termine prorogato, disponendo in tal caso l’intervento sostitutivo del Commissario straordinario dell’ente nei successivi quindici giorni. Il Commissario è stato anche autorizzato a prorogare sino al 30 giugno 2008, nei limiti delle risorse disponibili dell’Ente, i contratti in essere per la gestione degli impianti.

La norma prevede inoltre una procedura volta al recupero di risorse finanziarie da destinare alla erogazione di un contributo straordinario all’ EIPLI, nonché al risanamento del bilancio dell’Ente irriguo umbro-toscano di cui all’art. 1, comma 1056, della Legge n. 296/2006 .

Detta procedura è così articolata: il MIPAAF effettua entro il 30 aprile 2008 una ricognizione sull’esecuzione dei progetti finanziati per opere irrigue realizzate o in corso di collaudo finale, allo scopo di verificare l’ammontare degli interessi attivi maturati sui depositi fruttiferi accesi dagli Enti irrigui e non necessari per il completamento delle opere; tali somme, versate come prevede la normativa vigente alle entrate diverse del bilancio dello Stato, saranno riassegnate al MIPAAF per la erogazione di un contributo all’EIPLI, facendo tuttavia salvo “quanto necessario per il risanamento per il bilancio” dell’Ente irriguo umbro-toscano, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso Ente.

Il comma 13 dell'art. 4-bis, D.L. 3 giugno 2008, n. 97 ha ulteriormente differito dal 30 giugno al 31 dicembre 2008 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell’Ente è autorizzato a prorogare i contratti in essere che consentono la gestione degli impianti di accumulo e distribuzione dell’acqua.

Si ricorda infine che l’EIPLI era stato incluso, ai sensi dell’art. 2, comma 636, della L. 244/2007 (finanziaria 2008) nell’elenco degli enti da riordinare o sopprimere per finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche. L’art. 26 (cd. “taglia enti”) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 ha disposto peraltro l’abrogazione del citato comma 636 dell’art.2, prevedendo una diversa procedura, che dovrebbe concludersi entro il 31 marzo 2009, per il riordino o la soppressione degli enti pubblici non economici.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame assegna all’EIPLI un contributo straordinario dell’importo massimo di 5.600 milioni di euro per far fronte agli oneri della gestione ordinaria in corso, attingendo alle risorse recuperate ai sensi dell’art. 26, co. 6 del D.L. n. 248/2007, e consistenti (v. supra) negli interessi attivi maturati sui depositi fruttiferi accesi dagli Enti irrigui e non necessari al completamento delle opere. La norma precisa che, conseguentemente, tali interessi non vengono più utilizzati per gli scopi previsti dal medesimo art. 26, comma 6, del D.L. n. 248: si ricorda che tale disposizione prevede che le somme recuperate vengano riassegnate al MIPAAF per la erogazione di un contributo all’EIPLI, facendo tuttavia salvo “quanto necessario per il risanamento per il bilancio” dell’Ente irriguo umbro-toscano, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso Ente[23].

Nella relazione illustrativa l’urgenza del contributo viene correlata con la necessità di evitare che le imprese che gestiscono ed effettuano la manutenzione dell’adduttore del Sinni sospendano la propria attività in conseguenza della elevata esposizione finanziaria, causando la interruzione della distribuzione idrica da parte dell’EIPLI. La relazione precisa altresì che il contributo straordinario è definito nell’importo necessario a far fronte alla gestione sino al 31 dicembre 2008.

Il comma 2 sospende fino al 31 marzo 2009 ogni azione esecutiva sulle somme erogate ai sensi del comma 1 (5,6 milioni di euro), che dovranno essere destinate alla gestione ordinaria. Eventuali azioni esecutive che abbiano ad oggetto tali somme dovranno essere dichiarate nulle d’ufficio dal giudice.

Si ricorda che l'espropriazione forzata inizia con l’atto di pignoramento che consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi (art. 492 c.p.c.).

Si sottolinea altresì che l’impignorabilità di somme ed entrate degli enti pubblici è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 138 del 1981), purché si tratti di somme destinate, da apposita disposizione di legge o da un provvedimento amministrativo che trovi nella legge fondamento, ad un pubblico servizio, ovvero all'espletamento di esso, o di soddisfacimento di specifiche finalità pubbliche, nel senso di creare un diretto collegamento tra quelle entrate e determinati servizi pubblici o specifici fini pubblici.

 

La relazione illustrativa precisa che il termine del 31 marzo 2009 è stato definito in armonia con il termine fissato dall’art. 26 del D.L. n. 112/2008 per il riordino degli enti pubblici non economici. Sul punto è intervenuto tuttavia il comma 3-bis, introdotto dal Senato, che prorogaal 31 marzo 2010,per quanto riguarda l’EIPLI, il predetto termine entro il quale gli enti pubblici non economici devono essere riordinati o soppressi. Il comma provvede altresì alla copertura finanziaria degli oneri relativi alla prosecuzione dell’attività dell’EIPLI, valutati in 200.000 euro per il 2009 ed in 50.000 euro per il 2010, utilizzando gli accantonamenti sui fondi speciali di parte corrente di competenza rispettivamente del Ministero dell’interno (per il 2009) e del Ministero della solidarietà sociale (per il 2010).

Il comma 3, per circoscrivere l’ambito del divieto di esecuzione forzata posto dal comma 2, impone all’organo esecutivo dell’EIPLI di destinare esclusivamente alla gestione ordinaria il contributo statale: a tal fine, ogni tre mesi, tale organo dovrà individuare le finalità dell’impiego del contributo ed i relativi importi, dandone comunicazione al tesoriere. Nell’erogazione delle somme è dunque eliminata ogni discrezionalità, dovendosi seguire rigorosamente l’ordine cronologico delle fatture ovvero delle deliberazioni di impegno approvate dall’Ente.

Il comma 4-bis, introdotto dal Senato, stabilisce che dal 1° gennaio 2009 entrano in vigore le tariffe da corrispondere all’EIPLI relativamente alla componente industriale per l’acqua all’ingrosso, nella misura determinata in data 29 aprile 2008 dal Comitato di coordinamento, secondo le previsioni dell’art. 26, comma 6, del D.L. n. 248/2007 (v. supra).

 

I commi 4 e 5 prorogano per un anno l’attività dell’Ente irriguo umbro-toscano.

L'Ente irriguo umbro-toscano, istituito dalla legge 18 ottobre 1961, n. 1048 per la durata di trenta anni, è un ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali. Successivamente alla scadenza del termine originariamente previsto (7 novembre 1991), l’Ente ha potuto continuare ad operare in virtù di una serie di proroghe, l’ultima delle quali al 7 novembre 2008[24].

Si ricorda che l’Ente era stato incluso, ai sensi dell’art. 2, comma 636, della L. 244/2007 (finanziaria 2008) nell’elenco degli enti da riordinare o sopprimere per finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche. L’art. 26 (cd. “taglia enti”) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 ha disposto peraltro l’abrogazione del citato comma 636 dell’art.2, prevedendo una diversa procedura per il riordino o la soppressione degli enti pubblici non economici.

 

Il comma 4, modificando l’art. 5, comma 1, del D.L. n. 381/2001[25], proroga dal 7 novembre 2008 al 7 novembre 2009 la durata dell’Ente irriguo umbro-toscano.

Il comma 5 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga dell’attività dell’Ente irriguo umbro-toscano, valutati in 271.240 euro per l’anno 2009, attingendo all’autorizzazione di spesa disposta dall’art. 5, comma 3-ter, del D.L. n. 202/2005 per gli imprenditori avicoli danneggiati dall’influenza aviaria.

 

Il comma 5-bis, introdotto dal Senato, al fine di ottenere il più rapido avvio delle attività produttive dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui, estende l’applicazione del comma 1 dell'articolo 166 del D.Lgs. n. 152/2006, anche alle società parzialmente partecipate dagli stessi consorzi di bonifica ed enti irrigui.

Viene altresì previsto che i termini indicati nella normativa richiamata decorrono dalle date di presentazione delle domande.

Si ricorda che l’art. 166, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 attribuisce numerose facoltà ai consorzi di bonifica ed irrigazione. Questi, infatti, nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di:

-        realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo; gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue; gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica;

-        utilizzare, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive.

 

Viene altresì previsto che l'Autorità di bacino esprima entro centoventi giorni la propria determinazione e che, trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. L’ultimo periodo del comma prevede, infine, che “per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775”.

 

Relativamente alla disciplina dei consorzi di bonifica, si ricorda che l’art. 27 del DL n. 248/2007 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008), come modificato dal comma 14 dell'art. 4-bis, del DL n. 97/2008, prevede, in estrema sintesi, che entro il 31 dicembre 2008, le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni[26].

 

Il comma 5-ter, introdotto dal Senato, assegna al Ministero dellepolitiche agricole, alimentari e forestali la somma di 1,8 milioni di euro per la prosecuzione nel 2009 del servizio di somministrazione di lavoro presso l’amministrazione centrale del Ministero, prosecuzione già autorizzata per il 2008 dall’art. 26, comma 7 del D.L. n. 248/2007[27].

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata per il 2009 dall’art. 1, comma 289, della legge n. 296/2006[28], relativa al credito di imposta per le spese sostenute dalle imprese agricole e agroalimentari per i certificati di qualità delle produzioni richiesti dalla normativa comunitaria. Si segnala a questo proposito che anche l’art. 1-ter del D.L. in esame attinge alla medesima autorizzazione di spesa, per l’intero ammontare di 10 milioni di euro previsto dalla norma di autorizzazione (V. la scheda relativa all’art. 1-ter).’

 

L’art. 26, comma 7, del D.L. n. 248/2007 ha autorizzatoil Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad utilizzare, nel limite di 2 milioni di euro per il 2008, le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato (art. 1, comma 1072, della L. n. 296/2006) per la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro presso l’amministrazione centrale del Ministero, al fine di assicurare la continuità di funzionamento dell’amministrazione stessa.

Il ricorso al servizio di somministrazione di lavoro dovrà da una parte essere contenuto “nei limiti utilizzati nel corso dell’anno 2007”, formula con la quale non è del tutto chiaro se si intenda fare riferimento alle unità di personale utilizzate ovvero alla relativa spesa; dall’altra potrà avvenire anche in deroga a quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni): si ricorda a questo proposito che il comma 2 del citato art. 36 consente alle pubbliche amministrazioni di avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione ed impiego del personale solo per esigenze temporanee ed eccezionali, previo esperimento delle procedure inerenti l’assegnazione di personale e previa valutazione circa la possibilità di esternalizzazione e appalto dei servizi.

Si ricorda che il contratto di somministrazione di lavoro, introdotto dal D.Lgs. 276/2003, può essere concluso da ogni soggetto (utilizzatore) che si rivolga ad altro soggetto (somministratore) a ciò autorizzato dal Ministero del lavoro.

Il contratto di somministrazione in sostanza sostituisce il contratto di fornitura di lavoro interinale (la cui disciplina viene contestualmente abrogata). Pertanto le agenzie di somministrazione hanno preso il posto delle vecchie agenzie di lavoro temporaneo.

Attualmente, in seguito all’abrogazione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato, stabilita dall’articolo 1, comma 46, della L. 247/2007, l’ordinamento prevede il solo contratto di somministrazione a tempo determinato. In particolare, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa ogniqualvolta ricorrano ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. Si affida alla contrattazione collettiva il compito dell’eventuale individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato.

 


 

Articolo 4
(Programma SFOP)

1. Gli oneri derivanti dalla chiusura degli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per il periodo di programmazione 1994/1999, valutati in 50 milioni di euro, fanno carico alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

 

 

L’articolo 4 provvede alla copertura degli oneri, valutati in 50 milioni di euro, necessari per la chiusura degli interventi cofinanziati dall’Unione Europea nel settore della pesca e dell’acquacoltura per il periodo di programmazione 1994/1999 (programma SFOP).

Lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) costituiva, prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1198/2006 che ha istituito il nuovo Fondo europeo per la pesca (FEP), lo strumento di programmazione dell’intervento finanziario dell’Unione europea nel settore della pesca.

Le disposizioni contenute nell’articolo in esame, secondo quanto precisa la relazione illustrativa, intendono risolvere un’emergenza di carattere finanziario e gestionale correlata ai tempi e procedure contabili nazionali ed europee, inerenti agli interventi cofinanziati dall’Unione europea nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

In particolare, si tratta di somme da rimborsare agli organi comunitari per:

§      la nota di addebito n. 3230808977 del 29 agosto 2008 (Decisione CE C(2008) 3797 del 23 luglio 2008), relativa alla c.d. misura "Spadare", per un importo complessivo (quota comunitaria+quota nazionale) pari a 15.524.012,00 Euro;

§      l’attuazione degli  impegni risultanti dal sistema finanziario IGRUE (Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato), relativamente al programma SFOP  per il periodo 1994-1999, per un importo stimato in circa 35 milioni di euro.

Il tempestivo pagamento delle somme di cui sopra, afferma sempre la relazione illustrativa, permetterà, oltre che di chiudere il contenzioso comunitario per il periodo di programmazione 1994/1999, di evitare il blocco degli interventi SFOP per il successivo periodo 2000/2006, in scadenza entro la fine del corrente anno.

Alla copertura del complessivo onere di 50 milioni di euro si provvede utilizzando le disponibilità del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie. (art. 5 della legge n. 183/1987).

 

 


 

Articolo 4-bis
(Differimento di termine)

1. Ai fini del coordinamento con la normativa comunitaria e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 22 giugno 1999, il termine del 31 luglio 2008, di cui al punto 22 dell'allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, è differito al 31 dicembre 2010.

 

 

L’articolo 4-bis, introdotto dal Senato, differisce dal 31 luglio 2008 al 31 dicembre 2010 il termine per l’adeguamento degli allevamenti degli animali da pelliccia ai nuovi standard di benessere degli animali previsti dal D.Lgs. n. 146/2001.

In particolare la norma differisce il termine di cui al 6° capoverso del punto 22 dell’allegato al D.lgs. n. 146/2001, che reca il termine entro il quale è fatto obbligo, negli allevamenti di animali da pelliccia, di adeguare le gabbie agli standard fissati dai precedenti capoversi del punto 22.

Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, nel dare attuazione alla direttiva 98/58/CE[29], che ha stabilito taluni principi in merito al ricovero, all’alimentazione e alle cure degli animali negli allevamenti, richiedendo che siano adeguate alle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali, ha introdotto una serie di obblighi a carico dei detentori di qualsiasi animale, allevato o custodito per produrre derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o altri scopi agricoli. L’articolo 2, in particolare, dopo aver prescritto l’obbligo di adottare le misure adeguate a garantire il benessere degli animali affinché non vengano provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili, rinvia ad un apposito allegato per la definizione di puntuali modalità di allevamento e custodia degli animali, modalità che non si applicano ai pesci, rettili e anfibi.

Nell’ambito della sezione dedicata ai procedimenti di allevamento, il punto 22 dell’allegato detta norme riservate agli animali da pelliccia (cioè allevati “con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia”), stabilendo misure minime per la superficie e per l’altezza delle gabbie, che si applicano immediatamente ai soli allevamenti nuovi o oggetto di ristrutturazione.

Per quelli già esistenti era invece previsto, dal 6° capoverso, l’adeguamento ai requisiti minimi entro il 31 dicembre 2001, se le gabbie utilizzate erano particolarmente anguste (superfici inferiori a 1600 centimetro quadrati e/o altezza inferiore a 35 cm.), mentre per gli altri il termine per l’adeguamento, oggetto di più revisioni, anche di segno opposto, disposte con provvedimenti di proroga termini, è stato da ultimo stabilito al 31 luglio 2008.

Peraltro, il 7° capoverso dello stesso punto 22 prevede un altro, diverso termine, a decorrere dal quale si dispone che l’allevamento di animali da pelliccia debba svolgersi a terra, entro opportuni recinti rispondenti ai requisiti nello stesso capoverso specificati, con modalità quindi che appaiono incompatibili con l’uso di gabbie, a prescindere dalle dimensioni di queste.

Questo secondo termine aveva, in precedenti formulazioni della norma, scadenza successiva (di due anni) a quello per l’adeguamento delle gabbie; a seguito delle ultime modifiche apportate con l’art. 6, comma 8-novies, del D.L. n. 300/2006, il termine per l’adozione delle modalità di allevamento a terra[30] è invece venuto a scadenza il 1° gennaio 2008, in data quindi anteriore alla scadenza del termine per l’adeguamento delle misure delle gabbie.

Il Ministero della salute, con nota del 18 gennaio 2001, afferma in merito [31] che è possibile l’allevamento degli animali con entrambi i sistemi, in gabbia e a terra, restando fermo che per l’allevamento in gabbia a decorrere dal 31 luglio 2008 vanno rispettate le misure minime per le stesse stabilite, mentre per l’allevamento a terra a decorrere dal 1° gennaio 2008 valgono i requisiti stabiliti per i recinti a terra (rami, oggetti manipolabili, tana, nido e contenitore d’acqua).

Quanto alla raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 giugno 1999 sugli animali da pelliccia, l’Appendice A, relativa alle misure speciali per i visoni, stabilisce quali siano gli spazi minimi di cui debbono disporre gli animali allevati in gabbia, per il rispetto delle quali è posto il termine del 31 dicembre 2010.

Il punto 9 dell’appendice raccomanda poi che la sistemazione degli animali si evolva alla luce delle conoscenze scientifiche ed applichi sistemi appropriati alle loro esigenze biologiche inclusa la necessità di fornire un contesto stimolante. Un tale sistema dovrà tener conto della necessità di un’adeguata libertà di movimento, del bisogno di osservare altri animali, della possibilità di arrampicarsi, dell’accesso all’acqua per la termoregolazione o per nuotare. Dovranno peraltro essere presi in considerazioni anche altri sistemi quali cunicoli di collegamento fra gabbie o pareti asportabili.

 

L’articolo in esame, differendo al 31 dicembre 2010 il solo termine per l’adeguamento delle misure delle gabbie negli allevamenti di animali da pelliccia, e lasciando invece ferma al 1° gennaio 2008 la scadenza del termine a decorrere dal quale l’allevamento dei medesimi animali “deve avvenire a terra in recinti”, pone il problema della compatibilità tra le due disposizioni, compatibilità che appare dubbia laddove non fondata su una scansione dei rispettivi termini nella quale l’obbligo di allevamento a terra abbia una decorrenza successiva alla scadenza del termine per l’adeguamento delle gabbie.

 


 

Articolo 4-ter
(Semplificazione delle procedure relative alle concessioni di acqua ad uso di acquacoltura)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso di acquacoltura.

 

 

L’articolo 4-ter prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, volto a stabilire disposizioni di semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura.

Si ricorda, in proposito, che l’art. 96, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006, prevede la competenza delle regioni in merito alla disciplina dei procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico.

Si ricorda, infatti, che l’art. 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 112/1998 ha trasferito alle regioni “la gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi”.

 

Ai fini del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, occorrerebbe valutare se l’intesa prevista per l’emanazione del decreto del Ministro delle politiche agricole sia sufficiente ad assicurare il riparto delle competenze nel settore delle concessioni di acqua pubblica, la cui devoluzione alle regioni è stata definita dal d.lgs. 112 del 2008 e successivamente confermata dalla riforma del Titolo V Cost., che ha attribuito la materia “governo del territorio” alla competenza concorrente tra Stato e regioni.

 

 


 

Articolo 4-quater
(
Semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 193, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

              4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri»;

b) all'articolo 212, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non è comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal presente comma, purché lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione».

 

 

L’articolo aggiuntivo, con alcune novelle al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è volto a semplificare la normativa relativa al trasporto dei rifiuti agricoli, soprattutto delle aziende medio-piccole.

Gli articoli del citato decreto legislativo n. 152 (cd. Codice ambientale) modificati sono il 193 sul trasporto di rifiuti e il 212 relativo all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

Pertanto, si prevede, attraverso l’inserimento del comma 4-bis all’art. 193, che le disposizioni relative alla compilazione del formulario di identificazione che accompagna i rifiuti trasportati da enti o imprese previsto dal comma 1 dello stesso art. 193, non si applichino al trasporto di rifiuti da attività agricole e agro-industriali – rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. a) - a condizione che il trasporto:

§         sia effettuato dal produttore dei rifiuti in modo occasionale e saltuario e sia finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione;

§         riguardi modiche quantità, vale a dire che tali rifiuti non devono superare i trenta chilogrammi o i trenta litri.

Si ricorda, al riguardo, che l’art. 193, commi 1-3, prevede che i rifiuti, durante il trasporto effettuato da enti o imprese, debbano essere accompagnati da un formulario di identificazione redatto secondo precise modalità indicate nel comma 2. Durante la raccolta ed il trasporto, i rifiuti pericolosi devono anche essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia. Il comma 4 dispone poi l’inapplicabilità del formulario al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico e ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.

Si rammenta, inoltre, che l’art. 184, classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. I rifiuti di attività agricole e agro-industriali - interessati dalle norme in esame - rientrano, ai sensi del comma 3, lett. a) dell’art. 184, tra i rifiuti speciali. Tali rifiuti, a loro volta, possono essere pericolosi o non pericolosi[32].

 

La norma sembra quindi dare attuazione alla risoluzione n. 8-00003 (On. Ghiglia ed altri), approvata il 17 luglio scorso presso la VIII Commissione (Ambiente) della Camera, relativa all’efficacia degli accordi di programma in materia di rifiuti, con particolare riferimento a quelli di origine agricola, sottoscritti nelle realtà locali.

 

 

L’altra semplificazione prevista dall’articolo in esame, attraverso l’inserimento di un periodo finale al comma 8 dell’art. 212, riguarda l’esenzione dall’iscrizione all'Albo per coloro che trasportano i propri rifiuti, come definiti dallo stesso comma 8, a condizione che il trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione.

 

Si rammenta preliminarmente che l’iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito indispensabile per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti (art. 212, commi 5, 6 e 7).

Con il comma 8 dell’art. 212, recentemente riscritto dall'art. 2, comma 30, del citato decreto legislativo n. 4 del 2008, è stata introdotta una procedura semplificata per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Tali imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una semplice comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente[33]. Con tale comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti; il versamento del diritto annuale di registrazione.

 

Dalla formulazione della disposizione in commento sembrerebbe, pertanto, che i destinatari della norma - coloro che trasportano i propri rifiuti, sia non pericolosi che pericolosi, che non superino i trenta chili o i trenta litri, a condizione che il trasporto costituisca parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti – nel caso in cui il trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale è stata stipulata una convenzione, sono esonerati anche dalla procedura semplificata prevista dal comma 8 dell’art. 212 appena illustrata.

Si osserva peraltro che i soggetti interessati dalla disposizione in commento non sembrerebbero essere le sole imprese agricole.

 


 

Articolo 4-quinquies
(Semplificazione del settore pesca)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione del requisito di cui all'articolo 35, primo comma, numero 5), del medesimo decreto, al fine di agevolare l'accesso alla professione».

 

 

L’articolo 4-quinquies, introdotto dal Senato, elimina dal complesso dei requisiti necessari per l’iscrizione nel registro dei pescatori marittimi, cui è subordinata la possibilità di esercitare la pesca marittima professionale, la condizione di esercitare la pesca professionale quale attività ”esclusiva o prevalente”.

 

L’art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 153/2004[34], riprendendo sostanzialmente le disposizioni già contenute nella L. n. 963/1965[35], stabilisce che per l'esercizio della pesca marittima e professionale è necessaria l'iscrizione dei pescatori marittimi nel registro tenuto presso le Capitanerie di porto.

Per quanto riguarda i requisiti e condizioni per l’iscrizione nel registro, il successivo comma 2 rinvia, sino alla entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 153/2004, alle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione della previgente legge n. 963/1965, approvato con il D.P.R. n. 1639/1968[36].

A questo proposito l’art. 35 del D.P.R. n. 1639/1968 stabilisce che non può ottenere l’iscrizione nel registro:

1) chi non è iscritto nelle matricole della gente di mare;

2) chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

3) chi è stato condannato per uno o più reati previsti dalle leggi sulla pesca ad una pena detentiva complessivamente superiore ad un anno;

4) chi è stato condannato per più di cinque violazioni delle leggi sulla pesca, costituenti delitto;

5) chi non eserciti la pesca professionale quale attività esclusiva o prevalente.

 

L’articolo in esame modifica l’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 153/2004, facendo venire meno, nel rinvio al D.P.R. n. 1639/1968, il requisito di cui al punto 5) dell’art. 35, con ciò consentendo l’iscrizione nel registro dei pescatori marittimi anche a coloro che non esercitino la pesca professionale quale attività esclusiva o prevalente.

 


 

Articolo 4-sexies
(Esenzione da obbligo di certificazione)

1. Ai sensi del regolamento sanitario internazionale, di cui alla legge 9 febbraio 1982, n. 106, le navi ed i galleggianti adibiti alla pesca marittima che non toccano parti o territori di altri Stati sono esenti dall'obbligo di munirsi di certificazione relativa all'avvenuta derattizzazione o di esenzione dalla stessa comprese quelle di cui all'articolo 33 del decreto del Capo del Governo del 12 gennaio 1930.

 

La disposizione in esame esenta le navi[37] ed i galleggianti adibiti alla pesca marittima che non toccano parti o territori di altri Stati dall’obbligo di munirsi di certificazione di derattizzazione o di esenzione dalla derattizzazione.

 

In particolare, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento sanitario internazionale, e successive modificazioni, ratificato con legge 9 febbraio 1982, n. 106[38], i certificati di derattizzazione e quelli di esenzione dalla derattizzazione sono rilasciati esclusivamente dalle Autorità sanitarie portuali[39]. La durata della validità di tali certificati è di sei mesi, con una tolleranza prevista di un mese. Quando la derattizzazione è stata eseguita in maniera ritenuta soddisfacente, l’Autorità sanitaria rilascia un certificato di derattizzazione (punto 4, lettera a). Se la medesima Autorità accerta che la nave è esente da roditori rilascia un certificato di esenzione della derattizzazione (punto 4, lettera b).

Per quanto concerne la normativa nazionale, l’articolo 33 (Distruzione dei topi) del Decreto del Capo del Governo del 12 gennaio 1930[40] per i certificati relativi alla derattizzazione e all’esonero dalla derattizzazione stabilisce una durata di validità dei certificati predetti di sei mesi e di dieci mesi rispettivamente per le navi addette al traffico internazionale e per quelle nazionali che trafficano esclusivamente lungo le coste dello Stato. Il tributo da corrispondere varia a seconda della stazza della nave da euro 47,44 a euro 94,90 (fonte Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).

Il citato regolamento sanitario internazionale, ratificato con legge n. 106 del 1982, è stato modificato dal Regolamento Sanitario Internazionale (RSI) entrato in vigore in Italia il 15 giugno 2007[41], dopo la sua adozione da parte della 58a Assemblea Mondiale della Sanità nel maggio 2005. Il RSI è uno strumento giuridico internazionale che si prefigge di garantire la massima sicurezza contro la diffusione internazionale delle malattie.

In particolare, l’articolo 39 (Certificati sanitari della nave) del nuovo RSI prevede, in luogo dei suddetti certificati contemplati nell’articolo 54 del precedente RSI del 1982, i certificati di esenzione dalla sanificazione della nave e i certificati di sanificazione della nave con validità massima di sei mesi per stabilire prove di infezione o contaminazione, inclusi vettori a tutti gli stadi di crescita, serbatoi animali per vettori, roditori o altre specie che potrebbero trasportare malattie umane, rischi microbiologici, chimici e diversi per la sanità dell’uomo, segni di misure sanitarie inadeguate (allegato 3).

Si ricorda altresì che una disposizione analoga è presente all’articolo 11 del disegno di legge n. 793 in esame al Senato recante nuove disposizioni in materia di pesca marittima. Rispetto alla disposizione in esame, la norma prevista dal citato disegno di legge specifica che dall’obbligo di munirsi di certificazione di derattizzazione o di esenzione dalla derattizzazione sono esentate solo le navi e i galleggianti che effettuano pesca locale, litoranea e costiera ravvicinata che non toccano nel corso della navigazione parti o territori di altri Stati.

 


 

Articolo 4-septies
(Modifica dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, in materia di convenzioni con le pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «le pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i consorzi di bonifica,».

 

 

L’articolo 4-septies, introdotto durante l’esame al Senato, inserisce i Consorzi di bonifica tra le pubbliche amministrazioni che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 228/2001, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli per interventi di sistemazione e manutenzione del territorio e dell’assetto idrogeologico.

L’articolo 15 del decreto legislativo 228/2001[42] prevede, al comma 1, che al fine di “favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli”. Il comma 2 stabilisce che le prestazioni oggetto delle convenzioni “possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche”. Inoltre, per tali finalità le amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli[43]. di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300 mila euro nel caso di imprenditori in forma associata[44].

Il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, Nuove norme per la bonifica integrale, che costituisce, ancora oggi, la normativa principale in materia di interventi di bonifica, ha introdotto il concetto di "bonifica integrale", comprensivo sia della bonifica in senso proprio, che delle opere di miglioramento fondiario. L'attuazione della bonifica integrale è stata demandata ad interventi pubblici di carattere globale su aree omogenee particolarmente dissestate e suscettibili di trasformazione, definite comprensori, distinti in due categorie: quelli di prima categoria, che richiedono opere gravemente onerose per i proprietari interessati, e quelli di seconda categoria, che hanno carattere residuale. L'attività di bonifica è stata attribuita ai Consorzi di bonifica, enti pubblici di autogoverno costituiti su iniziativa dei soggetti privati proprietari degli immobili che traggono benefici dalla bonifica.

I consorzi di bonifica e miglioramento fondiario sono disciplinati dal titolo V (articoli 54-73) del citato R.D. n. 215/1933. In particolare, i consorzi di bonifica (art. 54) provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse; essi (art. 59) sono persone giuridiche pubbliche e sono retti da uno statuto (art. 60) deliberato dall’Assemblea e sottoposto ad approvazione ministeriale. I poteri di intervento dell’Autorità pubblica nei confronti dei Consorzi sono stati definiti dal D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947, recante Norme sui Consorzi di bonifica, in attuazione della delega prevista dall’art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

 

 


 

Articolo 4-octies
(Contrasto degli incendi boschivi)

1. Al fine di salvaguardare le aree naturali protette e contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Corpo forestale dello Stato provvede alla riorganizzazione dell'attività svolta dal personale a tempo determinato e indeterminato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

 

L’articolo 4-octies, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca una disposizione volta a rafforzare la salvaguardia delle aree naturali protette e il contrasto del fenomeno degli incendi.

A tal fine, si prevede che, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, il Corpo forestale dello Stato provveda alla riorganizzazione dell’attività svolta dal personale a tempo determinato e indeterminato assunto ai sensi della legge n. 124 del 1985[45].

Viene precisato che la disposizione in esame non deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

La richiamata L. 124/1985 ha autorizzato l’allora Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in via transitoria, fino all’entrata in vigore della nuova disciplina dei parchi nazionali e delle riserve, ad assumere personale operaio con contratti sia a tempo determinato che indeterminato, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali nonché delle riserve ed i parchi naturali.

Veniva precisato che il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio non avrebbe potuto mai superare nel periodo stabilito l'equivalente di 500 unità per anno.

 

 


 

Articolo 4-novies
(Esclusione dei piani di gestione forestale di livello locale dalla valutazione ambientale strategica - VAS)

1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

   «c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati».

 

 

L’articolo 4-novies, introdotto dal Senato, con una novella all’art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 4 del 2008, esclude dalla valutazione ambientale strategica (VAS) i piani di gestione forestale o gli strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale che sono:

§         redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile;

§         e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

 

Si rileva, innanzitutto, in relazione alla formulazione dell’articolo, che la novella dovrebbe essere riferita direttamente all’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale), che è stato da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008 (cd. secondo correttivo).

 

Si ricorda, infatti, che la disciplina della VAS, introdotta dalla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 in attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE, è stata totalmente riscritta dal decreto legislativo n. 4 del 2008.

Secondo l’articolo 6, commi 1-4, del D.Lgs. n. 162, la VAS riguarda i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale ed ha la finalità di garantire che gli effetti ambientali derivanti dall’attuazione di determinati piani/programmi, siano presi in considerazione e valutati durante la loro elaborazione e prima della loro adozione.

Lo stesso art. 6 indica le tipologie di piani e programmi da sottoporre obbligatoriamente alla procedura VAS (comma 2) e quelle per i quali l’obbligatorietà deriva, invece, dai possibili effetti significativi sull’ambiente (comma 3-bis), nonché le esplicite esclusioni (comma 4).

Vengono, pertanto, esclusi dalla procedura di VAS:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.

Si ricorda che la VAS può essere statale o regionale ed il criterio in base al quale deve essere deciso se sottoporre un piano/programma a VAS statale o regionale non è solo la tipologia del piano/programma (che dovrà essere uno di quelli indicati nell’art. 6), bensì l’autorità competente alla sua approvazione[46].

 

In tema di gestione forestale, si ricorda che il Governo ha presentato alle Camere, sul finire della scorsa legislatura, uno schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi nn. 227/2001, 99/2004 e 102/2005 sulla modernizzazione e regolazione dei mercati in agricoltura[47], che non è stato tuttavia emanato nel corso della legislatura[48]. L’art. 1 del testo presentato dal Governo prevedeva che entro il 31 dicembre 2008, con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, fossero approvati i “criteri e buone pratiche di gestione forestale”, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall’Italia ed in attuazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale. Tra le numerose proposte di modifica al D.Lgs. n. 227/2001 avanzate dalla Conferenza Stato-regioni in sede di esame dello schema di decreto correttivo figurava anche una norma analoga a quella recata dal D.L. in esame, che esonerava dalla VAS i piani di gestione forestale riferiti ad ambiti aziendali o sovraziendali di livello locale approvati dalle regioni.

 

 

 


 

Articolo 4-decies
(Oli minerali impiegati nei lavori agricoli)

1. Le variazioni dei dati dichiarati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, possono essere comunicate, anche unitariamente, entro il 30 giugno di ciascun anno.

 

 

L’articolo 4-decies, inserito nel corso dell’esame al Senato[49], interviene sulle modalità attuative, di cui decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, in materia di agevolazioni fiscali sulle accise sugli oli minerali utilizzati in agricoltura.

Il Regolamento contenuto nel citato D.I. n. 454 disciplina le modalità attuative delle agevolazioni disposte dal punto 5 della tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1994 (testo unico accise) nonché dall'articolo 2, comma 127, della legge n. 662/1996.

Le misure agevolate previste dal citato punto 5, tenuto anche conto di quanto indicato nell’articolo 10 del decreto interministeriale n. 375 del 2000 – emanato in attuazione del D.L. n. 21/2000, sono pari, a decorrere dal 1° gennaio 2001, al 22% dell’aliquota ordinaria per il gasolio, al 49% dell’aliquota ordinaria per la benzina nonché all’esenzione per gli oli vegetali impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

L’articolo 2, comma 127, della legge n. 662/1996 dispone la riduzione al 10 per cento dell’aliquota normale dell’accisa sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche. Tale disposizione è stata derogata, con norme di carattere temporaneo, dirette a disciplinare il regime di esenzione in luogo della riduzione dell’accisa. Da ultimo, la proroga è stata fissata al 31 dicembre 2008 dall’articolo 1, comma 175, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) ed è prevista una ulteriore proroga, al 31 dicembre 2009, nel ddl finanziaria 2009 attualmente all’esame parlamentare (articolo 2, comma 13).

 

La norma in esame introduce, senza sostituire quella vigente, una nuova modalità di comunicazione delle variazioni dei dati dichiarati dai soggetti che richiedono l’accesso all’agevolazione ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale n. 454 del 2001.

In particolare, si stabilisce che le variazioni dei dati dichiarati dai soggetti beneficiari possono essere comunicati, anche unitariamente, entro il 30 giugno di ciascun anno.

L’articolo 2 del decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 disciplina gli adempimenti a carico dei soggetti che, essendo in possesso dei requisiti richiesti, intendono richiedere l’accesso alle agevolazioni fiscali previste per il settore agricolo. A tal fine devono presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, una richiesta contenente i propri dati anagrafici e fiscali, l’indicazione delle macchine e delle attrezzature adibite a lavori agricoli nonché una dichiarazione dei lavori connessi alle attività oggetto di agevolazione che si intendono eseguire nel corso dell’anno.

Il comma 11 del citato articolo 2 stabilisce che, in caso di variazione dei dati dichiarati, il beneficiario è tenuto a presentare apposita comunicazione integrativa della richiesta entro trenta giorni dal verificarsi della variazione.

Sulla base delle richieste ricevute ai sensi dell’articolo 2, l'ufficio regionale o provinciale, dopo averne controllato la regolarità, determina per ciascun soggetto beneficiario, entro trenta giorni dalla ricezione, i quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato per i lavori da svolgere nell'anno solare (articolo 3 del Regolamento).

 

Considerato che la comunicazione iniziale di richiesta di agevolazione contenente i dati in base ai quali l’Amministrazione assegna a ciascuna impresa le quote di prodotto soggette a tassazione agevolata deve essere effettuata entro il 30 giugno di ciascun anno, andrebbe chiarito se il termine per la comunicazione delle variazioni dei suddetti dati debba intendersi fissato al 30 giugno dello stesso anno, e quindi alla stessa data, ovvero al 30 giugno dell’anno successivo.

In tale ultima ipotesi, peraltro, la presentazione di una unica comunicazione di tutte le variazioni potrebbe comportare delle difficoltà applicative della norma con particolare riferimento alle quantità agevolabili assegnate a ciascun soggetto per le quali l’Amministrazione dovrebbe provvedere a determinare i relativi conguagli a valere sul contingentamento dell’anno successivo.

 

Si segnala, infine, che, poiché la disposizione non sostituisce quella regolamentare dettata con il D.M. del 14 dicembre 2001, la disciplina che risulta applicabile alle variazioni in esame sembra risultare dettata da due fonti normative di rango diverso, delle quali sarebbe opportuno, sotto il profilo formale, un coordinamento.

 

 

 


 

Articolo 4-undecies
(Interventi nel settore della produzione agricola)

1. Con riferimento al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito derivanti dalla malattia fungina Peronospora della vite (Plasmopara viticola), si provvede, per l'anno 2008, per 10 milioni di euro, dei quali 5 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, previo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, e 5 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

 

 

L’articolo in commento stanzia 10 milioni di euro per l’anno 2008, da utilizzare per l’erogazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 che disciplina gli aiuti de minimis nel settore della produzione agricola, di risarcimenti per i danni ed il mancato reddito conseguenti alla malattia fungina Peronospora della vite.

Alla copertura dell’onere si provvede, per l’importo di 5 milioni di euro, mediante una pari riduzione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola di cui all’art. 12 della legge n. 910/1966[50] e per i restanti 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2 secondo periodo, del D.L. 102/2004, relativa al Fondo di solidarietà nazionale -interventi indennizzatori[51].

Si ricorda che l’art. 2, comma 135, della legge finanziaria 2008[52], aveva disposto uno stanziamento di 50 milioni di euro per il 2008, da trasferire alla regione Sicilia per l’erogazione di aiuti alle aziende viticole siciliane colpite nel corso del 2007 dalla peronospora. Tale stanziamento è stato però soppresso dall’art. 5 del D.L. n. 93/2008[53].

 

La concessione di aiuti di Stato nei settori dell’agricoltura e della pesca (c.d. settore primario) è stata di norma considerata causa di distorsione della libera concorrenza in ragione della peculiarità del comparto primario, i cui prodotti sono per lo più disciplinati da apposite Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM)[54]. L’esistenza di una politica agricola comune (PAC) ha indotto pertanto la Commissione a ritenere potenzialmente distorsivi della concorrenza anche contributi di modesta entità, arrivando pertanto ad escludere, almeno fino al 2004, che si potesse applicare al settore primario la cosiddetta regola “de minimis (in base alla quale gli aiuti inferiori ad una determinata soglia non sono in grado di causare turbative dei mercati e, pertanto, in quanto considerati compatibili con il mercato unico, non sono soggetti all’obbligo di preventiva notifica alla Commissione).

Più recentemente, tuttavia, la Commissione si è orientata verso una diversa valutazione in tema di aiuti di Stato nel settore primario, ritenendo che anche in tale settore siano ammissibili provvedimenti di esenzione dalla preventiva notifica degli aiuti, nell’intento di semplificare e modernizzare la normativa e di eliminare inutili formalità burocratiche.

Con i nuovi regolamenti sugli aiuti alle piccole e medie imprese, sia agricole che della pesca (Regolamento CE n. 1/2004 e Regolamento CE n. 1595/2004) e con quello sugli aiuti de minimis (Regolamento CE n. 1860/2004) adottati tra la fine del 2003 ed il 2004, la Commissione si è orientata verso una diversa valutazione in tema di aiuti di Stato nel settore primario, ritenendo che anche in tale settore siano ammissibili provvedimenti di esenzione dalla preventiva notifica degli aiuti, nell’intento di semplificare e modernizzare la normativa e di eliminare inutili formalità burocratiche[55].

Il reg. 1535/2007[56] ha poi innalzato, rispetto alle precedenti disposizioni, il tetto degli aiuti de minimis nel settore agricolo il cui limite salirà a 7500 euro per beneficiario in un periodo di tre anni, per un totale massimo per stato membro pari allo 0,75 per cento del valore della produzione agricola. In precedenza le soglie erano rispettivamente di 3000 euro e dello 0,3%. Gli stati membri potranno assegnare queste risorse senza chiedere la preventiva autorizzazione della commissione. La modifica è entrata in vigore dal primo gennaio 2008, ma può anche essere applicata retroattivamente.

Negli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013[57] la Commissione giunge ad enunciare che la corretta gestione dei rischi, e delle crisi, è uno strumento essenziale per la sostenibilità e competitività del settore agricolo, e che gli aiuti di Stato possono costituire un “adeguato strumento di sostegno” (cap. V).

Per converso, poiché non v’è alcun obbligo da parte dei singoli Stati di erogare tali aiuti, a rischi analoghi possono non corrispondere analoghi interventi di sostegno, con il conseguente verificarsi di ingiustificate distorsioni nella concorrenza.

Negli Orientamenti citati viene peraltro posto in evidenza che, in conseguenza dell’approvazione del nuovo regolamento sugli aiuti de minimis per l’agricoltura[58], anche il settore primario può beneficiare di un supporto minimo – fino a 200 mila euro per impresa e per triennio finanziario - ma rapido e senza la preventiva autorizzazione della Commissione.

Gli indennizzi per danni contemplati nel capitolo V.B degli Orientamenti, che debbono essere versati “il più presto possibile dopo il verificarsi dell’evento calamitoso”, sono previsti:

-        per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali, nei quali la Commissione ha eccezionalmente incluso una epizoozia molto diffusa e completamente nuova, purché gli eventi siano descritti con sufficiente precisione;

-        per le perdite causate da avverse condizioni atmosferiche;

-        per la messa in atto di strumenti di lotta contro le epizoozie e fitopatie;

-        per il pagamento di premi assicurativi.

 


 

Articolo 4-duodecies
(Consiglio di amministrazione dell’Agea, di Agecontrol Spa e di società controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

1. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Esso è composto dal presidente e da quattro membri, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

2. Ai fini della realizzazione di economie di spesa, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione delle società controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è ridotto a cinque unità.

3. Ai fini della realizzazione di economie di spesa, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione di Agecontrol Spa è ridotto a cinque unità.

 

 

L’articolo 4-duodecies, introdotto dal Senato, interviene sulla composizione dei consigli di amministrazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di Agecontrol Spa e delle società controllate dal dicastero agricolo, riducendo il numero dei consiglieri.

In particolare il primo comma, modificando l’art. 9, co. 3 del D.lgs. n. 165/99, interviene sulla composizione del Consiglio d’amministrazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), riducendo il numero dei consiglieri (cui si aggiunge il Presidente) dagli attuali sette a quattro, uno solo dei quali (in precedenza erano due) sarà designato dalla Conferenza Stato-regioni.

Il secondo comma riduce a cinque anche i componenti del Cda delle società controllate dal dicastero agricolo[59], e la medesima riduzione è disposta dal comma 3 per il Cda dell’Agecontrol Spa

 

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è stata istituita con D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165[60], successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. 15 giugno 2000, n. 188[61], cui si sono aggiunte le novelle recate dal DL 22 ottobre 2001, n. 381[62]. Con tali norme è stata disposta la soppressione dell’A.I.M.A., la sua messa in liquidazione e l’istituzione dell'Agenzia, ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al controllo della Corte dei Conti, come di norma previsto per gli enti pubblici economici. L'Agenzia è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile; ha sede in Roma ma può dotarsi di una sede di rappresentanza presso l’Unione europea ed è sottoposta.

In base al riferito quadro legislativo, all’Agenzia competono attività e funzioni diverse, sia in adempimento di disposizioni comunitarie, che in attuazione delle linee d’indirizzo e d’intervento delle autorità nazionali. In ogni caso l’Agenzia opera sulla base degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole, e limitatamente alla realizzazione della politica interna è anche necessaria l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Per quanto attiene alla realizzazione della politica comunitaria l’Agenzia è fondamentalmente l’organismo nazionale cui sono demandate la gestione e controllo dell’attuazione della PAC:

Organi dell'Agenzia sono il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio di rappresentanza[63] ed il Collegio dei revisori (articolo 9). Le modalità di nomina, i tempi di permanenza in carica ed i compiti conferiti sono diversi tra di loro e denotano i tratti di una amministrazione di carattere privatistico.

-        Il presidente è nominato ai sensi della legge n. 400/88 secondo una procedura prevista per le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende dell’amministrazione statale.

-        Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da sei consiglieri, tutti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, ed esercita tutte le competenze amministrative e gestionali dell’azienda che non siano espressamente riservate ad altri organi.

-        Il Consiglio di rappresentanza, nominato con decreto del Ministro agricolo su designazione delle organizzazioni di categoria, è composto da dieci membri, valuta la compatibilità tra risultati conseguiti ed indirizzi impartiti all'Agenzia e formulazione i pareri e le proposte al Consiglio di amministrazione. In caso di divergenze tra i due organi, il Consiglio di rappresentanza notifica al Ministro, con relazione analitica, le questioni controverse e gli aspetti problematici sollevati.

-        Il collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, esplica il controllo sull’attività dell’Agenzia, sotto la presidenza di un designato del Ministro del Tesoro.

L’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A. è una finanziaria per il settore agricolo, agro-industriale e agro-alimentare, istituita nell’ottobre 2004 allo scopo di subentrare nelle attività allora svolte nel settore da Sviluppo Italia, alla quale è stato pertanto attribuito il compito di assumere partecipazioni in società operanti in agricoltura e nell’agro-alimentare e di erogare assistenza e consulenza nel settore finanziario ad aziende e enti pubblici e privati.

Con il decreto legge sulla competitività, D.L. n. 35/2005[64], sono state disciplinate l’attività e il funzionamento di ISA (art. 10-ter) in particolare configurando un ruolo specifico per l’Istituto in merito alla “valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera e dei contratti di programma nei quali siano presenti iniziative specifiche per il settore agricolo e agroalimentare. In entrambi i casi sono rimaste comunque ferme le competenze attribuite al CIPE relativamente all’”approvazione” di entrambi gli strumenti della programmazione negoziata. La norma (comma 9 dell’art. 10-ter) aveva quindi autorizzato il dicastero agricolo ad acquistare dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e da Sviluppo Italia S.p.A. le partecipazioni da entrambi possedute in ISA e loro attribuite nelle misura rispettivamente del 60% e del 40% all’atto della costituzione della società.

Attraverso l’abrogazione poi disposta dal comma 9 del citato art. 10-ter, il trasferimento di competenze verso ISA si è esteso agli interventi di cui alla delibera CIPE n. 90 del 2002, una volta attribuiti alla società per il risanamento del settore saccarifero RIBS.

Per ulteriormente rafforzare la società, con il decreto legge n. 248/07 di proroga termine di fine anno (art. 28, co. 1-bis), l’ISA è stata anche autorizzata ad acquisire per incorporazione, entro il 30 giugno 2008, la società Buonitalia con le risorse alla stessa attribuite a suo tempo dall’art. 10 comma 10 del DL n. 35/2005. Il trasferimento di fondi, destinati ai compiti d’istituto, deve avvenire a costo zero per l’ISA, alla quale possono essere attribuite le sole spese notarili.

A seguito dell’incorporazione la società è tenuta a modificare le proprie norme statutarie in modo che negli scopi sociali vengano incluse le attività di pertinenza della incorporata Buonitalia.

Il Consiglio d’amministrazione della società ISA è costituito da 5 membri, mentre sono attualmente 15 gli amministratori che fanno parte del CdA di Buonitalia che con le proprie norme statutarie prevede un Consiglio variabile fra 7 e 15 componenti.

L'Agecontrol è l'agenzia istituita nel 1986 allo scopo di svolgere sul territorio italiano i controlli sugli aiuti alla produzione e al consumo dell'olio di oliva erogati dalla Comunità

Le nuove competenze sono state introdotte dal decreto-legge 22/2005 in forma di novella all’art. 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 che individua l'AGEA come l’autorità nazionale responsabile dei controlli sulla conformità, alle norme comunitarie sulla commercializzazione, dei prodotti del settore ortofrutticolo, e Agecontrol, in ragione della precedenza esperienza acquisita nel comparto oleico, come braccio operativo del quale l’Agenzia può avvalersi per la concreta realizzazione dell’attività di controllo. A tal fine, peraltro, sono state trasferite all’AGEA le partecipazioni azionarie possedute dal MIPAF e dall’INEA dell’Agecontrol.

Il Consiglio d’amministrazione della società è attualmente costituito da 6 membri.

 

 

 


 

Articolo 4-terdecies
(Disposizioni sanzionatorie per la produzione e il commercio dei mangimi)

 


1. L'articolo 20 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - 1. Chiunque produce per farne commercio o per impiegarli nella produzione di mangimi destinati alla vendita, ovvero prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge, in impianti non debitamente autorizzati, è punito con l'ammenda da euro 10.000 a euro 60.000 e con l'interruzione dell'attività fino all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni».

2. L'articolo 21 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - 1. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge senza le dichiarazioni e le indicazioni prescritte o senza osservare le norme sul confezionamento degli stessi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600 a euro 9.500.

2. Con la stessa sanzione è punito chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o, comunque, distribuisce per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge in data successiva a quella di scadenza dichiarata a norma dell'articolo 15, primo comma, lettera c), salvo che il fatto costituisca più grave reato».

3. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - 1. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sostanzevietate o prodotti disciplinati dalla presente legge, per i quali sono state utilizzate sostanze di cui è vietato l'impiego o prodotti con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce, è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 66.000.

4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano altresì all'allevatore che non osservi le disposizioni ivi previste.

5. Le disposizioni dell'articolo 162 del codice penale non si applicano ai reati previsti dal presente articolo».

4. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - 1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni previste dall'articolo 22, commi 2 e 3, l'autorità competente può disporre la sospensione dell'attività per un periodo da tre giorni a tre mesi.

2. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute umana, l'autorità competente può disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per un periodo di cinque anni».


L’articolo 4-terdecies, approvato nel corso dell’esame del disegno di legge in Senato, modifica la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge n. 281 del 1963[65], in tema di preparazione e commercio dei mangimi.

Si ricordano i due più recenti interventi del legislatore sulle disposizioni sanzionatorie previste da questa legge:

§       nel 1999 (art. 1, decreto legislativo n. 507 del 1999[66]) il legislatore ha operato una depenalizzazione di tutte le violazioni previste come reato dalla legge n. 281/63, che sono state così trasformate in illecito amministrativo;

§       due anni più tardi, il decreto legge n. 1 del 2001[67], emanato per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina (c.d. “mucca pazza”) ha nuovamente qualificato come reati alcune delle fattispecie già depenalizzate.

 

Il comma 1 dell’articolo in commento sostituisce l’articolo 20 della legge n.- 281 del 1963, relativo alla produzione o vendita di mangimi o integratori in assenza di autorizzazione o di registrazione.

 

§           Fattispecie

§           Sanzione

§            

§           Normativa vigente

§           A.C. 1961

§           Produzione di mangimi senza le prescritte autorizzazioni

§           Sanzione amministrativa
da 309 a 774 euro

§           Ammenda
da 10.000 a 60.000 euro
+
interruzione attività (fino all’ottenimento delle autorizzazioni)

 

Il disegno di legge sostituisce dunque all’attuale sanzione amministrativa una sanzione penale (ammenda) ed aggiunge la previsione dell’interruzione dell’attività fintanto che non venga rilasciata la prescritta autorizzazione.

 

Il comma 2 riscrive l’articolo 21 della legge n. 281 del 1963, che prevede sanzioni per la vendita di mangimi in violazione delle disposizioni relative al loro confezionamento e sanzioni per la vendita o la distribuzione di mangimi (o materie prime per mangimi) scaduti. Il legislatore prevede in questi casi un inasprimento della sanzione amministrativa pecuniaria.

 

§           Fattispecie

§           Sanzione

§            

§           Normativa vigente

§           A.C. 1961

§           Vendita o distribuzione di prodotti disciplinati dalla legge n. 281/63 in viola­zione delle norme sul loro confezionamento (comma 1)

§           Sanzione amministrativa
da 77 a 774 euro

§           Sanzione amministrativa
da 1.600 a 9.500 euro

§            

§            

§            

§           Vendita o distribuzione di mangimi scaduti (comma 2)

§           (salvo che il fatto costituisca più grave reato)
Sanzione amministrativa
da 77 a 774 euro

§           (salvo che il fatto costituisca più grave reato)
Sanzione amministrativa
da 1.600 a 9.500 euro

 

Con riguardo al comma 2, si può rilevare che la clausola “salvo che il fatto costituisca più grave reato” apparirebbe più correttamente formulata “salvo che il fatto costituisca reato”. L’espressione “più grave” sembra infatti far riferimento ad una comparazione tra due fattispecie di reati, laddove invece la sanzione prevista dalla norma in esame non è configurata come reato, bensì come sanzione amministrativa.

 

Il comma 3 sostituisce l’articolo 22 della legge, che prevede le sanzioni per la vendita di mangimi con caratteristiche diverse rispetto a quelle dichiarate, ovvero contenenti sostanze vietate dalla legge. Si ricorda che l’attuale formulazione dell’art. 22 è frutto della novella apportata dal decreto legge n. 1 del 2001, adottato per fronteggiare la c.d. emergenza “mucca pazza”, che ha configurato le violazioni come reati, sanzionati con l’ammenda.

 

§           Fattispecie

§           Sanzione

§            

§           Normativa vigente

§           A.C. 1961

§           Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disci­plinati dalla legge n. 281/63 non rispondenti alle prescri­zioni stabilite o risultati adulterati (comma 1)

§           (salvo che il fatto costituisca più grave reato)
Ammenda
da 1.549 a 15.493 euro

§           Sanzione amministrativa
da 1.000 a 6.000 euro


 

§           Fattispecie

§           Sanzione

§            

§           Normativa vigente

§           A.C. 1961

§           Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla legge n. 281/63 contenenti sostanze vietate (comma 2)

§           (salvo che il fatto costituisca più grave reato)
Ammenda
da 15.493 a 61.974 euro

§           (salvo che il fatto costituisca più grave reato)
sanzione amministrativa
da 2.000 a 20.000 euro

§            

§            

§            

§           Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti con indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce (comma 3)

§           (salvo che il fatto costituisca più grave reato)
ammenda
da 25.822 a 77.468 euro

§           (salvo che il fatto costituisca più grave reato)
ammenda
da 20.000 a 66.000 euro

 

Come risulta dalla tabella, il disegno di legge trasforma alcuni reati in illeciti amministrativi (commi 1 e 2) e laddove mantiene il carattere penale dell’illecito riduce l’entità dell’ammenda (comma 3).

 

Con riguardo al comma 3 dell’articolo 4-terdecies, nella parte in cui riscrive il comma 2 dell’articolo 22 della legge n. 281 del 1963, si può rilevare che la clausola “salvo che il fatto costituisca più grave reato” apparirebbe più correttamente formulata “salvo che il fatto costituisca reato”. L’espressione “più grave” sembra infatti far riferimento ad una comparazione tra due fattispecie di reati, laddove invece la sanzione prevista dalla norma in esame non è configurata come reato, bensì come sanzione amministrativa.

 

E’ inoltre disposto (comma 4), che le sanzioni (di cui ai commi 2 e 3) relative alla vendita, messa in commercio, preparazione per la distribuzione di prodotti contenenti sostanze vietate o di prodotti con indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce, si applichino anche all’allevatore che non osservi le disposizioni ivi previste. L’attuale formulazione del comma 4 dell’articolo 22, prevede invece che l’ammenda (da 25.822 a 77.468 euro) si applichi all’allevatore che detiene o somministra agli animali «sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche» nonché alcuni tipi di integratori (è infatti richiamato l’ articolo 17, comma 2, della legge n. 281 del 1963).

 

La modifica apportata dal comma 3 dell’articolo in commento al comma 4 dell’articolo 22 della legge n. 281 del 1963, non sembra definire sufficientemente la fattispecie penale ivi prevista. Le sanzioni richiamate, che dovrebbero applicarsi anche agli allevatori, si riferiscono infatti alla messa in commercio e distribuzione di prodotti contenenti sostanze vietate (commi 2 e 3 dell’articolo 22). Non appare chiaro dunque quale sia la condotta dell’allevatore suscettibile di sanzione. Da un lato infatti i reati previsti dai commi 2 e 3 sono reati comuni (“chiunque”), e possono pertanto essere commessi anche da colui che esercita il commercio, pur essendo anche un allevatore, senza bisogno che il legislatore lo specifichi. Se invece la condotta dell’allevatore che si intende sanzionare fosse riconducibile alla detenzione o somministrazione di prodotti contenenti le sostanze vietate, ciò andrebbe più chiaramente specificato.

Va inoltre osservato che - sempre con riguardo alla nuova formulazione dell’articolo 22, comma 4 della legge n.281 del 1963 - l’eliminazione del richiamo al divieto di cui all’articolo 17, comma 2, comporta che tale divieto resti, in seguito alla modifica proposta, privo di sanzione.

 

Nella nuova formulazione dell’art. 22, il disegno di legge conferma infine l’attuale inapplicabilità dell’istituto dell’oblazione (art. 162 c.p.) ai reati previsti dall’articolo stesso.

Si ricorda che l’articolo 162 c.p. dispone che nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

 

Il comma 4 dell’articolo in commento sostituisce l’art. 23 della legge n. 281 relativo alla sanzione accessoria della sospensione dell’attività. In particolare, e rinviando al testo a fronte per l’analisi completa delle differenze rispetto alla normativa attuale, si evidenziano le seguenti novità:

§      la sospensione dell’attività (per un periodo massimo di 3 mesi) non costituisce una sanzione accessoria in caso di violazione di una qualsiasi delle disposizioni previste dalla legge, ma può essere irrogata solo per la – reiterata –vendita di prodotti contenenti sostanze vietate ovvero vendita di prodotti con indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente (ex art. 22, commi 2 e 3);

§      viene soppressa la più severa sanzione accessoria della sospensione dell’attività fino ad un anno (attualmente prevista in caso di reiterazione dell’illecito);

§      la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio (con conseguente impossibilità di ottenere una nuova autorizzazione per 5 anni) è disposta solo se dal fatto è derivato pericolo per la salute umana; la messa in pericolo della salute degli animali non comporta più l’applicazione di questa sanzione accessoria;

§      l’affissione e pubblicazione del provvedimento che applica le sanzioni amministrative è rimessa alla discrezionalità dell’autorità amministrativa che irroga la sanzione; viene infatti soppressa la previsione che attualmente rende tali attività obbligatorie.

 

§           Normativa vigente, art. 23

§           A.C. 1961, art. 23

§           1. In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

§           1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni previste dall'articolo 22, commi 2 e 3 della presente legge, l'autorità competente può disporre la sospensione dell'attività per un periodo da 3 giorni a 3 mesi.

§           2. In caso di reiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno.

§            

§           3. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.

§           2. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute umana, l'autorità competente può disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.

§           4. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

§            

 


Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)

Qualità dei prodotti agricoli

Il 15 ottobre 2008 la Commissione europea ha presentatoil Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di commercializzazione, esigenze di produzione e sistemi di qualità (COM(2008)641).

Con il documento la Commissione ha avviato una consultazione delle parti interessate su come instaurare il quadro politico e normativo più adatto  per tutelare e promuovere la qualità dei prodotti agricoli europei, senza imporre costi ed oneri aggiuntivi. In particolare, la consultazione mira a verificare se gli strumenti esistenti sono adeguati e in che modo potrebbero essere migliorati e quali nuove iniziative sarebbero auspicabili.

Il Libro verde osserva, infatti, che la normativa UE vigente stabilisce alcuni dei più rigorosi requisiti minimi di produzione del mondo, in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, identità e composizione dei prodotti, tutela ambientale, salute degli animali e delle piante e benessere degli animali, in risposta alle aspirazioni espresse dai consumatori e dai cittadini dell’UE.

Il Libro verde è diviso in tre sezioni, che trattano i seguenti aspetti: esigenze di produzione e norme di commercializzazione; regimi specifici dell'UE in materia di qualità, come quelli relativi alle indicazioni geografiche, alle specialità tradizionali e all'agricoltura biologica; sistemi di certificazione della qualità dei prodotti alimentari.

Per quanto concerne specificamente le indicazioni geografiche, la Commissione ricorda l’esistenza di quattro sistemi di qualità specifici a livello comunitario per promuovere le indicazioni geografiche, l’agricoltura biologica, le specialità tradizionali e i prodotti delle regioni ultraperiferiche dell’UE. Tali sistemi consentono ai consumatori di identificare i prodotti caratterizzati da particolari qualità legate all’origine e/o al metodo di produzione. Le indicazioni riportate in etichetta sono controllate da un’autorità pubblica o da un organismo di certificazione privato. Con il Libro verde la Commissione si propone di approfondire i vari aspetti di tali sistemi ed esaminare l’opportunità di introdurne di altri, come ad esempio i prodotti ad alto valore naturale o di montagna, il Welfare Quality (un progetto volto ad elaborare norme europee per la valutazione del benessere in azienda), un marchio di  origine UE e l’estensione del marchio di qualità ecologica (ecolabel) ai prodotti agricoli trasformati, o l’introduzione di un altro eventuale sistema che incoraggi l’innovazione.

La consultazione terminerà il 31 dicembre 2008. Sulla base dei risultati ottenuti, la Commissione elaborerà una comunicazione, presumibilmente nel maggio 2009, ed eventualmente alcune proposte legislative in materia.

 

Revisione della Politica agricola comune (PAC)

Nella notte tra 19 e il 20 novembre 2008 il Consiglio dei ministri dell’UE ha raggiunto l’accordo politico sul pacchetto di misure (COM(2008)306) volte ad ammodernare, semplificare e snellire la politica agricola comune, nell’ambito della cosiddetta “valutazione dello stato di salute della PAC”.

Si tratta più precisamente di:

-        una proposta di regolamento che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

-        una proposta di regolamento che modifica alcuni regolamenti al fine di adeguare la politica agricola comune;

-        una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

-        una proposta di decisione recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013).

In particolare, l’accordo prevede che gli Stati membri possano utilizzare fino al 10% dei loro massimali nazionali destinati ai pagamenti diretti per concedere un sostegno agli agricoltori che operano in settori importanti per la protezione o il miglioramento dell'ambiente, ovvero per il miglioramento della qualità dei prodotti e della loro commercializzazione.

Il contributo potrà essere anche erogato a titolo di contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto (per coprire le perdite dovute a fenomeni climatici), ovvero sotto forma di contributi a fondi di mutualizzazione per malattie degli animali e delle piante.

Tale sostegno finanziario potrà anche essere destinato ad affrontare svantaggi specifici a carico degli agricoltori del settore del latte, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del settore del riso attivi in zone vulnerabili dal punto di vista economico o sensibili dal punto di vista dell'ambiente. Il sostegno finanziario in questo caso deve essere limitato al 3,5% (2,5% nella proposta iniziale della Commissione) dei massimali nazionali di aiuto.

L’accordo prevede inoltre che il massimale per gli aiuti agli investimenti dei giovani agricoltori sia elevato da 55 a 77 mila euro.

I provvedimenti, già esaminati dal Parlamento europeo nell’ambito della procedura di consultazione, verranno adottati senza ulteriore dibattito in una delle prossime sessioni del Consiglio.

 

Commercializzazione dei prodotti alimentari

Il 14 gennaio 2008 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sui nuovi prodotti alimentari (COM(2007)872).

La proposta mira a garantire la sicurezza degli alimenti, a proteggere la salute umana e a garantire il funzionamento del mercato interno degli alimenti. A tal fine, essa intende snellire la procedura di autorizzazione, sviluppare un sistema migliore di valutazione della sicurezza degli alimenti tradizionali provenienti dai Paesi terzi (considerati come nuovi prodotti alimentari) ai sensi del regolamento attuale, e chiarire la definizione di nuovi prodotti alimentari, includendo le nuove tecnologie con un impatto sugli alimenti, nonché il campo d’applicazione del regolamento sui nuovi prodotti alimentari.

Il Consiglio dovrebbe esaminare la proposta, nell’ambito della procedura di codecisione, nel dicembre 2008; la prima lettura del Parlamento europeo è attesa per il 2 febbraio 2009.

 

Il 30 gennaio 2008 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, che aggiorna la legislazione comunitaria in materia di etichettatura degli alimenti (COM(2008)40).

Il documento stabilisce requisiti generali sul modo in cui le informazioni nutrizionali vanno presentate sulle etichette degli alimenti, anche se gli Stati membri avranno la facoltà di applicare misure nazionali addizionali, sempre che queste non vanifichino le regole UE. La proposta estende gli attuali requisiti in materia di etichettatura degli allergeni, in modo da coprire anche gli alimenti non preconfezionati, compresi gli alimenti venduti nei ristoranti e in altri luoghi di ristorazione.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, sarà esaminata dal Consiglio nel dicembre 2008. La prima lettura del Parlamento europeo è prevista per la seduta del 22 aprile 2009.

 

Il 28 luglio 2006 la Commissione ha presentato un pacchetto di quattro proposte di regolamento, (rispettivamentesulla istituzione di una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari; sugli enzimi alimentari; sugli aromi; sugli additivi alimentari).

Le proposte mirano a garantire il buon funzionamento del mercato interno, assicurando in pari tempo un livello elevato di protezione della vita e della salute umana per quanto riguarda gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari.

A questo scopo, esse intendono istituire una procedura di autorizzazione uniforme e centralizzata, basata su una valutazione dei rischi effettuata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare e su una gestione dei rischi nella quale la Commissione e gli Stati membri intervengono nell'ambito della procedura del comitato di regolamentazione.

Il 18 novembre 2008 il Consiglio ha approvato in seconda lettura il pacchetto di proposte, che ora saranno approvate in via definitiva, senza dibattito, in una delle prossime riunioni.

 

E’ opportuno altresì ricordare cheil 12 novembre 2008 gli Stati membri dell'Unione europea hanno approvato le proposte della Commissione che abrogano le norme specifiche di commercializzazione di ventisei tipi di frutta e ortaggi.[68] L'iniziativa della Commissione di eliminare queste norme costituisce un elemento portante dei suoi sforzi di razionalizzazione e semplificazione della normativa UE e di snellimento delle formalità burocratiche. Per dieci tipi di frutta e verdura[69], che rappresentano il 75% del valore degli scambi nell'Unione europea, le norme di commercializzazione restano in vigore. Ma anche per questi dieci prodotti ortofrutticoli gli Stati membri potranno per la prima volta autorizzare i negozi a vendere prodotti fuori norma purché siano etichettati con la dicitura "prodotto destinato alla trasformazione", o una dicitura equivalente. In altre parole, la nuova normativa conferisce alle autorità nazionali la facoltà di autorizzare la vendita di tutti i prodotti ortofrutticoli, indipendentemente dalla loro forma e dimensione.

Mangimi

La Commissione ha presentato, il 3 marzo 2008, una proposta di regolamento sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi (COM(2008)124), unitamente ad una valutazione d’impatto delle misure prospettate.

La Commissione intende procedere alla revisione della legislazione relativa alla produzione ed etichettatura dei mangimi, anche al fine di ridurre il rischio di insorgenza di talune malattie degli animali (come per es. l’encefalopatia spongiforme trasmissibile).

La proposta verrà esaminata dal Parlamento europeo, nell’ambito della procedura di codecisione, presumibilmente nella sessione del 14 gennaio 2009.


 



[1]    Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[2]    Il previgente testo del comma 1089 prevedeva che l’esclusione dal reddito di impresa fosse elevata al 35% del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari ed al 50% del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria all’estero riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera.

[3]    L’articolo in questione è stato successivamente interamente sostituito ad opera dell’articolo 14 della successiva legge 21 dicembre 1999, n. 526 Comunitaria 1999, a sua volta modificata dall’art. 125, co. 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, finanziaria 2001.

[4]    D.M. 12 ottobre 2000 “Collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP” (G.U. n. 272/2000), che ha sostituito il D.M. del 12/4/2000 (G.U. n. 97/2000).

[5]    D.M. 12 aprile 2000 “Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatitvità dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) (G.U. n. 97/2000).

[6]    L. 10 febbraio 1992, n. 164 “Nuova disciplina delle denominazioni d'origine”.

[7]    D.M. 4 giugno 1997, n. 256 “Regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini”.

[8]     D.Lgs.29 marzo 2004, n. 102, Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38.

[9]    Il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola è stato istituito dall’art. 12 della legge n. 910/1966 e destinato alla concessione di prestiti per l’acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature, nonché per l’acquisto di attrezzature irrigue e di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, compresa la floricoltura. La operatività del Fondo è stata più volte prorogata, da ultimo al 31 dicembre 2007 con l’art. 26 del D.L. n. 273/2005.

 

[10]   D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, “Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa”, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 2006, n. 81.

[11]   L. 24 dicembre 1993, n. 537, “Interventi correttivi di finanza pubblica”.

[12]   D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, “Disciplina delle agevolazioni tributarie”.

[13]   L. 27 dicembre 1977 n. 984, “Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani”.

[14]    D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative.

[15]   D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

[16]   Nelle more della entrata in vigore del decreto disposizioni attuative riferite al solo anno 2007 sono state disposte dai commi 2 e 2-bis del medesimo art. 22-bis del D.Lgs. n. 504/1995, anch’essi modificati o introdotti dall’art. 26, comma 4-ter, del D.L. n. 159/2007. In particolare le norme citate hanno disposto l’assegnazione di 70.000 tonnellate del contingente agevolato ai produttori che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell’ambito di contratti quadro o intese di filiera.

[17]    Regolamento concernente le modalità di applicazione dell’accisa agevolata sul prodotto denominato “biodiesel”, ai sensi dell’articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

[18]   Tale titolo (ai sensi del disposto dell’art. 267, comma 1), ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite. Sono invece esclusi dal campo di applicazione della parte quinta del decreto n. 152/2006 (ai sensi del comma 2 dell’art. 267) gli impianti disciplinati dal d.lgs. n. 133/2005 (relativo all’incenerimento di rifiuti). Il comma 3 dell’art. 267 dispone, invece, che fermo restando, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dal d.lgs. n. 59/2005 in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per i medesimi impianti l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal titolo I della parte V dello stesso d.lgs. n. 152/2006.

[19]   Tale risoluzione (www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/311558.pdf) è stata approvata nella seduta del 31 luglio 2008. Il resoconto della seduta è disponibile all’indirizzo www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=00309202&part=doc_dc&parse=no&aj=no. Si segnala altresì che nel corso della seduta del 4 novembre 2008 il Governo ha accolto un ordine del giorno, a prima firma Abrignani (n. 9/01441-TER-A/22 - http://documenti.camera.it/apps/pdfGenerator/getPdf.aspx?idLegislatura=16&sessionId=1012735121), avente finalità analoga.

[20]   http://www.gruppobertolino.com/bertolino.htm.

[21]   L’ultimo provvedimento di sequestro è dell’aprile 2008 (www.partinico.info/?q= sequestro_bertolino). Sul punto, in precedenza, si era espressa anche la Corte di Cassazione - Sez. III, con la sentenza n. 40190 del 8 dicembre 2006 (http://www.lexambiente.it/article-print-2564.html). Si vedano, inoltre, anche le ricostruzioni fornite nelle interrogazioni Russo Spena n. 4-10100 (www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenografici/btestiatti/4-10100.htm) e Lumia n. 3-03428 (www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenografici/btestiatti/3-03428.htm), presentate, rispettivamente, nelle sedute del 20 e del 27 maggio 2004.

[22]    D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[23]    Il comma 5 dell’articolo in esame prevede uno specifico finanziamento, con diversa copertura, per l’Ente irriguo umbro toscano

[24]    Una prima proroga della durata dell’Ente è stata disposta per dieci anni dal decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411; l’articolo 5 del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, ha prorogato il termine di un ulteriore anno.

      Il termine di un anno, posto dall’articolo 5 del sopra menzionato decreto n. 281, è stato oggetto, a sua volta, delle seguenti sostituzioni:

-     due anni con l'articolo 69, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

-     tre anni (fino al 7 novembre 2004) con l'articolo 52-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

-     quattro anni (fino al 7 novembre 2005) con l’articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306;

-     cinque anni (fino al 7 novembre 2006) con l’articolo 6 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2005, n. 231;

-     sei anni (fino al 7 novembre 2007) con l’art. 1, comma 1056, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007);

-     sette anni (fino al 7 novembre 2008) con l’articolo 15, comma 5-bis, del D.L. 2 luglio 2007, n.81, aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127, che novella l’art. 1, comma 1056, della finanziaria 2007.

[25]    Ciò a seguito di un emendamento approvato dal Senato: il testo originario del D.L. fa invece riferimento all’art. 1, comma 1056, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), il quale non ha contenuto normativo autonomo, in quanto costruito appunto come novella all’art. 5, comma 1, del D.L. n. 381/2001.

[26]    http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=6082&iddoc=19320&tipodoc= 2&CONF=CSR.

[27]    D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[28]    Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[29]   Dir. 20 luglio 1998, n. 98/58/CE “riguardante la protezione degli animali negli allevamenti”. L’articolo 10 poneva la data del 31 dicembre 1999 come termine per l’adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, comprese le eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla direttiva; dopo tale data era tuttavia consentito agli Stati membri di mantenere o applicare nel loro territorio disposizioni più severe di quelle previste dalla direttiva.

[30]   L’obbligo di allevamento a terra di cui al capoverso 7 era stato peraltro anche abrogato dall’art. 39-bis del D.L. n. 273/2005, a sua volta abrogato dal citato art. 6, comma 8-novies, del D.L. n. 300/2006.

[31]   Nota n. 541-P-18/01/2008 della Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario, Ufficio VI.

[32]   Per individuare i rifiuti pericolosi il comma 5 dell’art. 184 rinvia ad un apposito elenco inserito nell’allegato D alla parte quarta del Codice ambientale, ove tali rifiuti sono contrassegnati con un apposito asterisco. All’interno del citato elenco i rifiuti da attività agricole e agro-industriali sono elencati all’interno della classe 02 “Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti”.

[33]   Con alcune delibere del Comitato nazionale dell'albo nazionale gestori ambientali (di cui l’ultima del 3 marzo 2008) sono state quindi definite le modalità di presentazione della citata comunicazione.

[34]    D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima.

[35]    L. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.

[36]    D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, Regolamento per l’esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.

[37]   L’articolo 1 del nuovo Regolamento Sanitario Internazionale (RSI, vedi infra)definisce con il termine nave un mezzo di navigazione marittima o dell’entroterra che stia compiendo un viaggio internazionale.

[38]   Approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973.

[39]   Gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) sono strutture direttamente dipendenti dal Ministero della Salute riguardanti la sanità transfrontaliera.  I 12 USMAF e le loro 35 Unità Territoriali (UT) sono presenti in corrispondenza dei maggiori porti ed aeroporti nazionali con lo scopo di costituire, sul campo, non solo un filtro protettivo contro il rischio di importazione di malattie infettive e diffusive legato ai movimenti internazionali di persone e mezzi di trasporto. In particolare, gli USMAF e le loro UT svolgono attività volte alla verifica delle condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza (inclusa la dotazione di medicinali e di materiale di medicazione) a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, ed alla verifica delle condizioni di igiene sulle navi, anche di nazionalità estera, che attraccano nei porti italiani. Tale attività viene espletata sulla base di normative nazionali e del Regolamento Sanitario Internazionale, la cui ultima revisione, adottata nel 2005 dall’Assemblea Mondiale della Sanità, è entrata in vigore nel mese di giugno 2007 (fonte Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).

[40]   Provvedimenti per la difesa sanitaria del Regno contro la importazione, per la via del mare, della peste, del colera, della febbre gialla, del tifo esantematico e del vaiolo.

[41]   L’articolo 59 del nuovo regolamento ha stabilito che l’entrata in vigore delle nuove disposizioni è 24 mesi dopo la data di notifica effettuata dal Direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ed il periodo per la presentazione di rifiuto o riserve, ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'OMS, al nuovo Regolamento è di 18 mesi dalla data della notifica, dopo la scadenza di tale periodo qualsiasi opposizione non avrà validità. L’Italia non ha presentato nei termini previsti alcun rifiuto o riserva al suddetto regolamento.

[42]    Recante Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

[43]    Si fa presente che la possibilità di affidare appalti agli imprenditori agricoli, in deroga alla normativa vigente, era stata prevista, inizialmente, per le sole zone montane dall’articolo 17 della legge n. 97 del 1994 ed è stata successivamente estesa alla generalità del settore agricolo dal decreto legislativo n. 228 del 2001.

[44]    Detti importi, originariamente fissati in 50 e 300 milioni di lire, sono stati così elevati dall’art. 1, comma 1067, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007).

[45]   L. 5 aprile 1985, n. 124, Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

[46]   Il criterio che attribuisce la competenza sulla VAS è quello relativo al procedimento di pianificazione cui si riferisce e, quindi, appartiene allo Stato, alla regione o ad altro ente locale territoriale, a seconda del livello territoriale di pianificazione interessato.

[47]    Si tratta dello schema di D.Lgs. n. 235, con riferimento al quale è stato predisposto il dossier Studi Atti del Governo n. 204 del marzo 2008.

[48]    Sullo schema la Commissione agricoltura della Camera ha espresso nella seduta del 31 marzo 2008 un parere favorevole con condizioni (tra le quali il recepimento di gran parte delle modifiche ed integrazioni proposte dalla Conferenza Stato-regioni) ed osservazioni. La Commissione agricoltura del Senato non ha invece espresso il parere, essendosi constatata nella seduta del 2 aprile 2008 la mancanza del numero legale.

[49]   Emendamento 4.0.501 Allegrini, approvato in assemblea il 25 novembre 2008.

[50]   L. 27 ottobre 1966, n. 910 “Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970”. Il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola è stato istituito dall’art. 12 della legge n. 910/1966 e destinato alla concessione di prestiti per l’acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature, nonché per l’acquisto di attrezzature irrigue e di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, compresa la floricoltura. La operatività del Fondo è stata più volte prorogata, da ultimo al 31 dicembre 2007 con l’art. 26 del D.L.n. 273/2005.

[51]   L’art. 5, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38”, ha disposto la iscrizione, presso il dicastero dell’economia, di un apposito stanziamento denominato “Fondo di solidarietà nazionale -interventi indennizzatori”, destinato  agli interventi compensativi dei danni sofferti dalle imprese agricole in conseguenza di calamità naturali o eventi eccezionali, ed agli interventi di ripristino delle infrastrutture danneggiate, connesse all'attività agricola.

[52]    Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[53]    D.L. 27 maggio 2008, n. 93, Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126.

[54]  Il numero dei prodotti non disciplinati da una OCM (e che pertanto sono sottratti alle specifiche disposizioni valide per il settore agricolo) è relativamente contenuto; a titolo esemplificativo gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GUCE C/28/2000, su cui v. oltre), citano (par. 3.8) le patate (diverse da quelle da fecola), la carne equina, il miele, il caffè, l’alcole di origine agricola, gli aceti derivati dall’alcole, il sughero.

[55]   I suddetti regolamenti sono stati adottati sulla base del c.d. regolamento di abilitazione (ossia il regolamento n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali), il quale dispone che la Commissione possa adottare regolamenti che autorizzino l'esenzione dalla notificazione per gli aiuti che non superino un importo prestabilito.

[56]   Reg. (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 “relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli”, che ha abrogato il precedente Reg. (CE) n. 1860/2004 che disciplinava gli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.

[57]    Pubblicati in GUUE del 27 dicembre 2006, n. C 319.

[58]   Reg. (CE) 6 ottobre 2004, n. 1860/2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore dell’agricoltura.

[59]    La norma recata dal secondo comma sembra espletare i suoi effetti esclusivamente nei confronti dell’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A., nel quale deve ritenersi incorporata l’altra società detenuta dal dicastero, la società per azioni BUONITALIA, destinata alla promozione e valorizzazione della produzione agroalimentare italiana.

[60]    D.Lgs. 27 giugno 1999, n. 165 "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", in attuazione anche del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 di conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

[61]    D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188, "Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59".

[62]    D.L. 22 ottobre 2001, n. 381, "Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano".

[63]  Organo introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del Decreto-legge n. 381/2001.

[64]   Decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, Disposizioni urgenti nell’ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

[65]   Leggi 15 febbraio 1963, n. 281, Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

[66]   D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25 giugno 1999, n. 205.

[67]   Decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.

[68]    Nello specifico: albicocche, carciofi, asparagi, melanzane, avocado, fagioli, cavoli di Bruxelles, carote, cavolfiori, ciliegie, zucchine, cetrioli, funghi coltivati, aglio, nocciole in guscio, cavoli cappucci, porri, meloni, cipolle, piselli, prugne, sedani da coste, spinaci, noci in guscio, cocomeri e cicoria witloof.

[69]   Mele, agrumi, kiwi, lattughe, pesche e pesche noci, pere, fragole, peperoni dolci, uve da tavola e pomodori.