Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Stabilità del sistema creditizio e continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali D.L. 155/2008 (A.C. 1762-A) Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 1762/XVI   AC N. 1774/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 63    Progressivo: 1
Data: 17/11/2008
Descrittori:
CREDITO   CRISI ECONOMICA
ECONOMIA NAZIONALE     
Organi della Camera: VI-Finanze
Altri riferimenti:
DL N. 155 DEL 09-OTT-08   DL N. 157 DEL 13-OTT-08

Casella di testo: Progetti di legge
 


17 ottobre 2008

 

n. 63/1

 

Stabilità del sistema creditizio e continuità nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali

D.L. 155/2008 - A.C. 1762-A

Elementi per l’esame in Assemblea

 

 


Contenuto

Il decreto-legge autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad adottare misure straordinarie even­tualmente necessarie per fronteggiare le ripercus­sioni dell'attuale crisi finanziaria, al fine di garantire la stabilità del sistema bancario e la tutela del risparmio, in linea con le conclusioni del Consiglio dei Ministri dell'economia e delle finanze dell'Unione europea dello scorso 7 ottobre.

Nel corso dell’esame in sede referente la Commis­sione Finanze ha approvato un testo che accorpa in un unico provvedimento le disposizioni del decreto-legge in esame e quelle recate dal decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157 (A.C. 1774), introducendo, altresì, ulteriori specifiche previsioni con particolare riferimento alla disciplina dei cosiddetti “conti dormienti”.

A tal fine, il nuovo comma 2 del disegno di legge di conversione (A.C. 1762-A) del D.L. 155/2008 dispone l’abrogazione del D.L. 157/2008, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge abrogato.

 

L’articolo 1 del decreto-legge n. 155/2008 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad intervenire presso le banche che si trovano in situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d’Italia attraverso la sottoscrizione o la garanzia di aumenti del capitale sociale. A tal fine è prevista un’autorizzazione della Banca d’Italia che verifica l’esistenza dei requisiti richiesti, l’adeguatezza del programma di stabiliz­zazione e rafforzamento da attuare in un periodo non inferiore a 36 mesi, e la presenza di politiche dei dividendi dirette a garantire un regime di favore per il Ministero nella distribuzione degli utili (commi da 1 a 4).

Si osserva che la norma non pone un termine finale all’ingresso del Ministero nel capitale sociale.

Negli interventi in favore delle banche cooperative, al Ministero dell’economia non si applicano i limiti partecipativi previsti dal Testo unico bancario (nessun socio può detenere più dello 0,50% del capitale nelle banche popolare ovvero un valore nominale complessivo superiore a 50.000 euro per le banche di credito cooperativo) ed è comunque garantito un diritto di voto proporzionale alle partecipazioni possedute (comma 5).

Il comma 6 dispone la inapplicabilità della disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto (OPA) alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell’economia e finanze.

I commi 7 ed 8 dispongono in ordine al reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli eventuali interventi di sostegno pubblico alle ricapitalizzazioni bancarie, prevedendo che le risorse medesime debbano essere individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che devono essere trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

Il comma 7-bis¸ introdotto a seguito del parere della Commissione Bilancio, stabilisce che gli schemi dei D.P.C.M, corredati da una relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l’espressione, entro 15 giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Qualora il Governo non intenda conformarsi al parere, trasmette nuovamente gli schemi alle Camere per il parere definitivo da rendere entro 10 giorni da parte delle Commissioni. Decorsi inutilmente i termini per l’espressione del parere, i decreti possono essere comunque adottati.

 

L’articolo 1-bis, inserito in sede referente, riproduce il contenuto dell’articolo 1 del decreto-legge 157/2008 ora abrogato. La norma autorizza, sino al 31 dicembre 2009, il Ministero dell’economia a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche con scadenza fino a 5 anni e di emissione successiva al 13 ottobre 2008 (data di emanazione del D.L. n. 157). Si autorizza inoltre un meccanismo di operazioni di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche. In particolare il Ministero dell'economia e delle finanze potrà effettuare, fino al 31 dicembre 2009, operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane o passività delle banche italiane controparti; le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle di emissione di titoli del debito pubblico effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente.

Si autorizza infine il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, a concedere la garanzia dello Stato sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.

 

L’articolo 2, comma 1, estende la facoltà di avviare le procedure di amministrazione straordinaria e gestione provvisoria alle banche che presentano problemi di liquidità.

Il comma 2 stabilisce che gli interventi di ricapitalizzazione pubblica delle banche previsti dall’articolo 1 sono ammessi anche per gli istituti di credito che si trovano in amministrazione straordinaria o in gestione provvisoria.

 

L’articolo 3 reca deroghe alla normativa civilistica in materia di garanzie in relazione ai finanziamenti della Banca d‘Italia nonché la previsione di una garanzia statale in relazione ai finanziamenti erogati dalla stessa Banca d‘Italia. Nel parere reso la Commissione bilancio osserva che la norma non rileva il termine entro il quale dovrà essere prestata la garanzia statale sui finanziamenti erogati.

 

L’articolo 4 integra la vigente disciplina italiana in tema di garanzia sui depositi, aggiungendo ai sistemi di natura privatistica già presenti nell’ordinamento la possibilità di rilascio, da parte del Ministero dell’eco­nomia e delle finanze, di una garanzia statalea favore dei depositanti delle banche italiane.

In sede referente è stato inserito il nuovo comma 1-bis, volto ad assicurare la razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente all’interno del sistema bancario e finanziario su conti e rapporti non movimentati (c.d. conti dormienti). Le nuove disposizioni apportano modifiche ed integrazioni all’articolo 1, comma 345 e seguenti, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005), intervenendo, in particolare, sulla procedura finalizzata all’acqui-sizione al Fondo per i rispar­miatori vittime di frodi finanziarie degli assegni circolari non riscossi, degli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione ramo vita nonché delle somme spettanti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali, che non siano reclamati entro il ter­mine di prescrizione del relativo diritto (art. 1, commi da 345-ter a 345-octies della legge n. 266 del 2005). E’ inoltre demandata (comma 345-novies) ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare la definizione di nuove norme volte a disciplinare i presupposti e le procedure per gli indennizzi destinati alle vittime di frodi finanziarie e ai danneggiati dai bond argen­tini, nonché a definire i limiti di tali indennizzi, le priorità di assegnazione e le ulteriori modalità attuative. La gestione del Fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie è ora affidata direttamente al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (comma 345-decies) sono stabilite le quote del citato Fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie destinate alle diverse categorie di bene­ficiari, nonché le quote volte al finanziamento della ricerca scientifica e della carta acquisti concessa ai residenti di cittadinanza italiana in condizione di disagio economico, per l’acquisto di beni e servizi con onere a carico dello Stato (ai sensi dell’articolo 81, comma 32, del D.L. n. 112/ 2008).

Sono introdotte specifiche norme (comma 345-undecies) sulla destinazione delle somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione della Commissione europea del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato C42/2006 (concernente benefici a favore delle attività bancarie di Poste Italiane Spa). Tali somme sono versate al Fondo speciale destinato al soddisfa­cimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti di cui al D.L. n. 112/2008.

Sempre con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinate (comma 345-duodecies) le modalità di richiesta e di attivazione delle agevolazioni per i beneficiari della suddetta carta acquisti.

Il citato comma 1-bis dell’articolo 4 definisce altresì i criteri per il trasferimento al Fondo di cui sopra dei previsti strumenti finanziari, rimettendo ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze la disciplina tecnica per la concreta attivazione del medesimo Fondo (commi 345-terdecies e 345 quater­decies). Conseguen­temente, è abrogato l’articolo 5 del D.P.R. 22 giungo 2007, n. 116 (Regolamento di attuazione dell'art. 1, co. 345, legge n. 266/2005, in materia di depositi dormienti), che affidava la gestione del Fondo a un’apposita Commissione nominata con decreto del Ministro dell'eco­nomia e delle finanze e prevedeva l’emanazione di uno o più regolamenti recanti la disciplina tecnica per la concreta attivazione del fondo “conti dormienti”. Viene altresì soppressa la previsione del ricorso a procedure ad evidenza pubblica per la liquidazione dal fondo delle somme di denaro, strumenti finanziari e titoli relativi a rapporti contrattuali che gli intermediari sono tenuti a riversare entro il 31 maggio di ogni anno (comma 345-quinquiesdecies).

 

L’articolo 5 reca le disposizioni di attuazione delle norme del decreto-legge in esame, nonché la copertura finanziaria degli interventi di garanzia statale sui depositi, nonché sui finanziamenti erogati dalla Banca d’Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità. La copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie statali è posta a valere sulle risorse del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. Il nuovo comma 2-bis, prevede che le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al nuovo articolo 1-bis sono riassegnate all’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 1 del decreto-legge, per finanziarie le operazioni ivi previste.