Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi - DL 149/2008 - AC 1707-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 1707/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 57    Progressivo: 1
Data: 20/10/2008
Descrittori:
CONCORSI, OPERAZIONI A PREMIO SCOMMESSE E LOTTERIE     
Organi della Camera: VI-Finanze

Casella di testo: Progetti di legge
 


20 ottobre 2008

 

n. 57/1

 

Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti
comunitari in materia di giochi

D.L. 149/2008 - A.C. 1707-A

Elementi per l’esame in Assemblea

 

 


Contenuto

L’articolo 1 affida la gestione del gioco dell’Enalotto e del suo gioco opzionale (deno
minato SuperStar) all’attuale concessionario (Sisal S.p.a.) alle condizioni vigenti al 26 settembre 2008 (data di entrata in vigore del presente decreto) fino alla piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 1° luglio 2009.

 

Il concorso pronostico “Enalotto” è stato istituito con decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1957 e regolamentato con decreto del 29 ottobre 1957.

Il regolamento è stato modificato dal decreto 10 ottobre 1997, con l’introduzione di una formula di gioco contraddistinta con il termine di “Super­Enalotto”. Questo gioco è abbinato alle estrazioni del Lotto, è gestito dalla Sisal Spa per conto dello Stato ed è affidato all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) dall’aprile 2002. Risulta assegnatario del premio di prima categoria il pronostico dei primi numeri estratti nelle ruote di Bari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Roma. Il primo numero estratto sulla ruota di Venezia è il cosiddetto numero “jolly”; appartengono ai premi di seconda categoria le giocate in cui sono indovinati cinque pronostici più il numero “jolly”. Risultano vincenti anche le giocate con 5, 4 e 3 pronostici esatti.

Il 30 novembre 2004 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un comunicato stampa del Ministero dell’economia e delle finanze in merito al rinnovo per un ulteriore quinquennio a favore della Sisal Spa della concessione, in scadenza al 31 marzo 2005, per la gestione della raccolta del SuperEnalotto.

In data 25 gennaio 2005 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha segnalato che “l’affidamento in concessione del gioco del SuperEnalotto senza il ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica pregiudica gravemente l’espli­carsi della concorrenza nel mercato dei giochi e delle scommesse”.

Su ricorso della Stanley International Betting Limited, il Consiglio di Stato, con decisione del 5 dicembre 2006, n. 7113, ha annullato la proroga per ulteriori 5 anni della gestione dell’Enalotto in favore della Sisal Spa, ritenendo illegittima la proroga dell’affidamento del servizio perché adottata in violazione delle norme in materia di evidenza pubblica.

Conseguentemente è intervenuto l’articolo 1, comma 91, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), disponendo che, al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco dell’Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, in attesa dell’operatività della nuova concessione da affidare a seguito della prevista procedura di selezione indicata dal precedente comma 90, la gestione del gioco conti­nui ad essere assicurata dall’attuale concessionario fino al 30 giugno 2007.

Il suddetto termine sarebbe stato prorogabile una sola volta, per un eguale periodo, soltanto nel caso in cui tale misura si fosse resa necessaria in relazione agli esiti della procedura di selezione. La proroga avrebbe potuto essere disposta con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2007 dal decreto del Direttore generale dell’Ammini­strazione autonoma Monopoli di Stato del 29 giugno 2007.

Una successiva proroga al 30 settembre 2008 è stata disposta dall’articolo 40, comma 1, del D.L. n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007.

Il comma 90 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 richiamato dal decreto in esame prevede l’affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. A tal fine rinvia ad appositi provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro il 31 marzo 2007, la determinazione delle modalità di attuazione nel rispetto di una serie di criteri.

Con bando del 29 giugno 2007 l’Ammini­strazione autonoma dei Monopoli di Stato ha messo a gara la procedura di selezione per l’affidamento in concessione per nove anni dell’esercizio e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazio­nale. Alla gara hanno partecipato Sisal, Lottomatica e Snai.

Con decreto del 31 marzo 2008 del Direttore per i giochi dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara in favore della Sisal S.p.a.

La Sisal ha, peraltro, effettuato nella scorsa primavera una ristrutturazione finanziaria della società.

Come riportato nella relazione al disegno di legge di conversione “ad oggi la gara per l’affidamento della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale ha condotto all’indivi­duazione del nuovo concessionario che, tuttavia, non può essere ancora nella pienezza delle sue attribuzioni, dovendosi attuare e sottoporre a verifica un insieme di attività preliminari atte a garantire l’idoneità della nuova organizzazione e della nuova rete distributiva, nonché la loro conformità ai progetti presentati in sede di gara”.

Al riguardo andrebbero approfondite le motivazioni della proroga concessa dal provvedimento in esame, considerato che è già avvenuta l’aggiudicazione della nuova concessione alla medesima società.

 

Modifiche introdotte dalla Commissione

La VI Commissione finanze, nel corso dell’esame in sede referente, ha approvato 3 articoli aggiuntivi.

 

L’articolo 1-bis interviene nel settore delle scommesse ippiche, autorizzando l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) a realizzare una apposita procedura selettiva, aperta ai soggetti italiani ovvero di altri Stati dell’Unione europea, per la concessione fino al 30 giugno 2016 del diritto di esercizio e raccolta in rete di giochi su base ippica e sportiva nel limite massimo di 3.000 soggetti abilitati alla raccolta.

Le concessioni sono aggiudicate, fino al loro esaurimento, alle offerte che risultano economicamente più elevate rispetto ad una base di 85.000 euro. Nel caso che gli aggiudicatari per concessione precedentemente conseguita siano soggetti già titolari di diritti di esercizio e raccolta in rete di scommesse su base ippica o sportiva, viene prevista una riduzione del 25% dell’importo offerto (comma 5).

 

Sotto il profilo della compatibilità comunitaria, andrebbe chiarito il rapporto con i principi della tutela della concorrenza e della parità di trattamento tra i concorrenti della prevista riduzione del 25% dell’importo offerto.

 

Sulla materia è recentemente intervenuto l’articolo 4-bis del D.L. n. 59 del 2008 (introdotto dalla legge di conversione n. 101 del 2008) al fine di dare attuazione alla sentenza del 13 settembre 2007 della Corte di giustizia delle Comunità europee (causa C-260/04) che ha stabilito l’illiceità del rinnovo fino al 2011 di 329 concessioni a favore dell’UNIRE per la gestione di scommesse ippiche, dal momento che la proroga era stata deliberata senza il ricorso ad una procedura di evidenza pubblica, con conseguente violazione della normativa comunitaria.

Il richiamato articolo 4-bis prevede, al comma 1, l’emanazione entro il 1° agosto 2008 di un provvedimento dell’AAMS concernente le modalità per l’attribuzione di diritti per l’apertura di punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica, di cui all’articolo 38, comma 4, lettera a), del D.L. n. 223 del 2006, fissando i criteri in merito alla localizzazione e all’aggiudicazione dei punti di vendita.

Il comma 2 reca una disposizione transitoria atta a garantire la continuità della raccolta e accettazione delle scommesse, disponendo che dalla data di attivazione dei punti di vendita e comunque non oltre il 31 gennaio 2009, sono revocate le concessioni per la raccolta e accettazione di scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a quota fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla convenzione tipo approvata con D.M. Finanze 20 aprile 1999, come integrata dalla deliberazione del commissario straordinario dell’UNIRE del 14 ottobre 2003, n. 107, che risultino ancora attive.

Infine il comma 3 abroga il comma 13 dell’articolo 8 e del D.L. n. 147 del 2003, che attribuiva in via esclusiva all'UNIRE i compiti relativi alla gestione delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del DPR n. 169/1998 e fino alla data del loro nuovo affidamento mediante procedure selettive.

 

Il comma 6 dell’articolo in esame abroga il comma 1 dell’articolo 4-bis del D.L. n. 59 del 2008, nonché le disposizioni recate alle lettere f) e g) dei commi 2 e 4 del D.L. n. 223 del 2006 relativi ai criteri di localizzazione dei punti vendita.

Il comma 7 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo sul quale affluiscono le entrate derivanti dalle suddette concessioni. Quota parte delle risorse del fondo possono essere destinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze all’incremento del montepremi e delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli, ovvero anche alle esigenze finanziarie del CONI e dell’UNIRE in funzione del loro risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori. La restante parte del Fondo è versata all’entrata del bilancio dello Stato.

 

L’articolo 1-ter, suddiviso in 18 commi, reca disposizioni in tema di esercizio e raccolta a distanza dei giochi in Italia.

L’articolo 38, comma 1, lett. b) del D.L. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, ha previsto l’emanazione, entro il 31 dicembre 2006, di regolamenti volti a disciplinare:

a) le scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori;

b) i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori;

c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186 è stato emanato il regolamento per la disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro.

L’articolo 1-ter interviene sulla materia complessiva dei giochi a distanza prevedendo l’emanazione di regolamenti atti a disciplinare ex novo o ad adeguare le disposizioni circa l’esercizio e la raccolta a distanza dei seguenti giochi:

a.      scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;

b.      concorsi a pronostici sportivi e ippici;

c.      giochi di ippica nazionale;

d.      giochi di abilità;

e.      scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;

f.        bingo;

g.      giochi numerici a totalizzatore nazionale;

h.      lotterie ad estrazione istantanea e differita.

 

Per i giochi ricompresi nelle lettere da a) ad f) l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi è consentita ai soggetti già titolari di concessione attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza o entrambe, nonché a 200 nuovi soggetti secondo i requisiti richiesti al comma 5 dell’articolo stesso.

 

Sotto il profilo della compatibilità comunitaria, andrebbe chiarito il rapporto di tale concessione ex lege con i principi della tutela della concorrenza e della parità di trattamento tra i concorrenti.

 

Il comma 4 stabilisce che l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e dellelotterie ad estrazione istantanea e differita (lettere g) e h)) sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Previa autorizzazione dell’AAMS, è previsto che i titolari unici di concessione possano concedere la licenza per la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e dellelotterie ad estrazione istantanea e differita in favore di nuovi soggetti, con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei titolari unici di concessione.

Il comma 6 dispone in merito alla possibilità di ampliamento del numero dei giochi in favore dei soggetti già concessionari dell’esercizio e raccolta a distanza di altri giochi, attraverso il versamento di uno specifico contributo:

-          300.000 euro se già concessionari del gioco del Bingo per la concessione dei giochi di cui alle lettere da a) ed e);

-          50.000 euro se concessionari per l’esercizio a distanza dei giochi per la concessione del gioco del Bingo;

-          350.000 euro per i concessionari dei rimanenti giochi, non già abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui alle lettere da a) ed e).

I successivi commi da 7 a 17 recano le disposizioni procedurali ed operative per l’assegnazione delle concessioni, nonché l’indicazione dei casi di illecito e di sospensione della concessione.

Infine, il comma 18 stabilisce che le maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo, al netto dei costi sostenuti dall’AAMS per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti, confluiscono nel fondo destinato al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini meno abbienti previsto dall’articolo 81, comma 29, del D.L. n. 112 del 2008.

 

L’articolo 1-quater prevede l’emanazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, di un decreto ministeriale in merito alla disciplina della sperimentazione degli apparecchi da gioco collegati in rete (art. 110, co. 6, lett. b), del RD n. 773/1931), nonché la sperimentazione della raccolta del gioco tramite sistema di pagamento elettronico praticato dagli apparecchi medesimi.

 

Procedure di contenzioso

(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

 

Il 7 aprile 2008 la Commissione europea, ai sensi dell’art. 228 TCE, ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura d’infrazione n. 1999/5352) per la mancata attuazione della sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2007 (causa C-260/04), con la quale la Repubblica italiana era stata condannata per avere rinnovato, senza previa gara d’appalto, 329 concessioni per l’esercizio delle scommesse ippiche.

La sentenza ha accertato che l’Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 CE e 49 CE e, in particolare, ha violato il principio generale di trasparenza nonché l’obbligo di garantire un adeguato livello di pubblicità. La Commissione, nella lettera di messa in mora, ha rilevato che le misure recentemente adottate dall'Italia per aprire il mercato dei giochi con la messa in concorrenza di un numero molto elevato (8.065 punti globali, di cui 290 agenzie) di nuove concessioni ippiche, non sarebbero sufficienti a dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia.

Il 4 aprile 2006 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura d’infrazione n. 2003/4616) per violazione dell’art. 49 del Trattato delle Comunità europee, in quanto la normativa italiana vigente comporterebbe restrizioni all’esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive.

Il 28 giugno 2006 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione 2006/4179).

La Commissione sostiene che le autorità italiane hanno adottato, senza operare la notifica richiesta dall’art. 8 della direttiva 98/34/CE, le disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e il decreto 7 febbraio 2006 (prot. n. 2006/4249/giochi/UD) che impongono ai fornitori di servizi rete italiani l’obbligo di oscurare i siti internet che offrono servizi di scommesse on-line e i cui operatori non sono in possesso delle autorizzazioni italiane richieste.

 

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge in esame, nel testo originario, era volto a prorogare l’attuale concessione in materia di raccolta del gioco Enalotto. In seguito alle modifiche apportate nel corso dell’esame in Commissione, il provvedimento interviene in materia di raccolta dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli (articolo 1-bis), di esercizio e raccolta a distanza dei giochi in Italia (articolo 1-ter), di sperimentazione in materia di apparecchi per il gioco lecito (articolo 1-quater).