Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario - D.L. 143/2008 - A.C. 1772 (Schede di lettura)
Riferimenti:
DL N. 143 DEL 16-SET-08   AC N. 1772/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 64
Data: 20/10/2008
Descrittori:
ASSEGNAZIONE DI SEDE   INDENNITA' DI TRASFERIMENTO
MAGISTRATI   SEDE DISAGIATA
Organi della Camera: II-Giustizia


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

D.L. 143/2008 - A.C. 1772

Schede di lettura

 

 

 

 

n. 64

 

 

17 ottobre 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

SIWEB

 

 

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File: D08143.doc

 

 


INDICE

Schede di lettura

Il contenuto del decreto legge  3

§      Codice di procedura penale (artt. 262 e 676)28

§      R.D. 30 gennaio 1941 n. 12. Ordinamento giudiziario (artt. 192 e 194)29

§      R.D. 16 marzo 1942 n. 267. Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa (art. 117)30

§      R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511. Guarentigie della magistratura. (art. 2)31

§      L. 18 dicembre 1973, n. 836. Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali. (Tabella A)32

§      L. 26 luglio 1978, n. 417. Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali. (art. 12)34

§      L. 2 aprile 1979, n. 97. Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato (art. 13)35

§      D.M. 11 aprile 1985. Rideterminazione delle misure dell'indennità di trasferta in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale ai magistrati, agli avvocati ed ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, ai professori universitari, ai dirigenti dello Stato ed alle restanti categorie di dipendenti statali.36

§      L. 16 ottobre 1991, n. 321. Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia. (artt. 3 e 4)38

§      D.L. 25 maggio 1994, n. 313, Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 luglio 1994, n. 460) (art. 1)40

§      L. 4 maggio 1998, n. 133. Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali. (testo antecedente l’emanazione del decreto-legge)42

§      L. 23 febbraio 1999 n. 44. Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura (art. 18)46

§      L. 22-dicembre 1999 n. 512. Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (art. 1)47

§      L. 13 febbraio 2001 n. 48. Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura (art. 1)48

§      D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53 (artt 32 e 47)49

§      D.L. 12 giugno 2001, n. 217, Modificazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla L. 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo (convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 3 agosto 2001, n. 317) (art. 13)51

§      D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109. Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonchè modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della L. 25 luglio 2005, n. 150. (art. 13)52

§      D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150  (artt. 13, 19 e 36)53

§      L. 30 luglio 2007 n. 111. Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario (art. 5 e tabella B)56

§      L. 24 dicembre 2007 n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (art. 2, co. 606 e 612-614)58

§      D.L. 25 giugno 2008 n. 112,  Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133) (art. 61, co. 23 e 24)60

Iter al Senato

Progetto di legge

§      A.S. 1018,Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario  65

Esame in sede referente

-       2^  Commissione (Giustizia)

Seduta del 23 settembre 2008  89

Seduta del 30 settembre 2008  95

Seduta del 1° ottobre 2008  107

Seduta del 2 ottobre 2008  113

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 2^ Commissione (Giustizia)

-       1^  Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 17 settembre 2008  119

Seduta del 17 settembre 2008 (pomeridiana)121

Seduta del 1° ottobre 2008; Parere reso alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti e all'Assemblea su testo ed emendamenti123

Seduta dell’8 ottobre 2008  125

-       5^ Commissione (Bilancio)

Seduta del 30 settembre 2008  127

Seduta del 1° ottobre 2008  129

Seduta del 1° ottobre 2008 (pomeridiana)131

-       6^  Commissione (Finanze e tesoro)

Seduta del 2 ottobre 2008  135

§      Pareri resi all’Assemblea

-       5^ Commissione (Bilancio)

Seduta del 7 ottobre 2008  137

Seduta dell’8 ottobre 2008  139

Esame in Assemblea

Seduta del 2 ottobre 2008  143

Seduta dell’8 ottobre 2008  153

Seduta del 9  ottobre 2008  175

Documentazione

§      Consiglio superiore della magistratura, parere del 7 ottobre 2008  201

 


Schede di lettura

 


Il contenuto del decreto legge

Il provvedimento (AC 1772) "Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario" è stato presentato al Senato il 16 settembre 2008 (AS 1018) e approvato, con modificazioni, il successivo 9 ottobre.

In particolare, il provvedimento modifica la disciplina del trasferimento d'ufficio dei magistrati a sedi disagiate, provvede alla rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria, introduce nuove disposizioni in materia di pignoramenti nella contabilità ordinaria degli uffici giudiziari e reca una più puntuale disciplina del c.d. Fondo unico giustizia.

Trasferimento d’ufficio alle sedi disagiate

L'articolo 1 reca modifiche allalegge 4 maggio 1998, n. 133, recante Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali.

 

Il comma 1, articolato in sei lettere, interviene sulla disciplina del trasferimento d'ufficio dei magistrati a sedi disagiate.

In particolare, lalettera a) modifica il titolo della legge, eliminando il riferimento alla destinazione d'ufficio. Il nuovo titolo recita ora "Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali". Si tratta di una modifica con finalità di coordinamento in relazione all’esclusione dall'ambito di applicazione della legge 133/1998 dei magistrati destinati alle sedi di servizio al termine del tirocinio (v. ultra).

 

La lettera b) sostituisce l'art. 1 della legge 133/1998 con una nuova disciplina del trasferimento d’ufficio a sedi disagiate.

Il testo previgente definiva “trasferimento e destinazione d'ufficio” ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non fosse stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli avesse manifestato il consenso o la disponibilità. Ai fini dell’applicazione della legge tale tramutamento della sede doveva essere tale da determinare lo spostamento in sedi disagiate, il mutamento di regione e una distanza, eccezione fatta per la Sardegna, superiore ai 150 chilometri da quella ove l'uditore giudiziario avesse svolto il tirocinio o il magistrato avesse prestato servizio.

Con riferimento all’ambito di applicazione sono previste le seguenti novità:

§         come accennato, vengono esclusi (nuovo art. 1, comma 1)dall'ambito di applicazione della legge i magistrati destinati alle sedi di servizio al termine del tirocinio; dal testo è, infatti, espunto il riferimento all’uditore giudiziario al termine del tirocinio (nonché alla “destinazione” d’ufficio).

§         alle sedi disagiate possono essere trasferiti d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità (nuovo art. 1, comma 4).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 160/2006, tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità.

§         il numero di magistrati che possono essere destinati d'ufficio alle sedi disagiate non può essere superiore a 100 unità (nuovo art. 1, comma 4) in luogo delle 50 indicate dal testo previgente.

 

Resta confermata la disposizione che esclude dall’ambito di applicazione della legge i trasferimenti d’ufficio per incompatibilità ambientale, di cui all’articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Nel corso dell’esame al Senato, è stata introdotta una disposizione che esclude, ai fini del tramutamento nelle sedi disagiate, l’applicazione del termine triennale di cui all’art. 194 del R.D. 12/1941 sull’ordinamento giudiziario. Il citato articolo 194 prevede, infatti, che il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non possa essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.

Ulteriore novità concerne la definizione di trasferimento d'ufficio (nuovo articolo 1, comma 1), che, fermi restando gli altri requisiti previsti dalla legge, deve ora comportare una distanza superiore a 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio (il testo previgente richiedeva il mutamento di regione ed una distanza, eccezion fatta per la Sardegna, superiore ai 150 chilometri).

Tale riduzione della distanza minima - tra la sede di provenienza e la sede disagiata di destinazione è, secondo la relazione illustrativa, volta ad incentivare un maggior numero di magistrati ad offrire la propria disponibilità al trasferimento d'ufficio.

In relazione alla definizione di sede disagiata (nuovo art. 1, comma 2):

§         viene eliminato il riferimento geografico alle Regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Pertanto, la disciplina delle sedi disagiate può trovare applicazione su tutto il territorio nazionale, laddove se ne verifichino i presupposti;

§         l’ufficio giudiziario è definito sede disagiata quando, ferma restando la mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione, la quota di posti vacanti sia non inferiore al 20 per cento dell’organico. Tale ultima previsione è stata inserita dal Senato in luogo di quella originaria del decreto legge n. 143, che prevede una “quota di posti vacanti superiore alla media nazionale della scopertura”.

 

La disciplina previgente considerava sede disagiata l'ufficio giudiziario ove si fosse verificata la mancata copertura di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione per il quale ricorressero almeno due dei seguenti requisiti: a) vacanze superiori al 15 per cento dell'organico; b) elevato numero di affari penali con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata; c) elevato numero di affari civili in rapporto alla media del distretto ed alle consistenze degli organici

Nell'ambito delle non più di 60 sedi disagiate individuate annualmente dal C.S.M. (viene eliminato il riferimento al termine del 31 gennaio per la suddetta individuazione), sono ora selezionate non più di 10 sedi definite "a copertura immediata" (nuovo art. 1, comma 3). Tali sedi sono individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni e sono destinatarie di una nuova specifica disciplina (v. infra, lettera c)).

Il previgente art. 1, comma 3, stabiliva che il CSM, su proposta del Ministro della giustizia, individuasse, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle sedi disagiate,  in numero  non superiore alle 60, pubblicando tale elenco.

E’ confermata la disposizione che prevede che il CSM deliberi con priorità in ordine ai trasferimenti d’ufficio nelle sedi disagiate (nuovo articolo 1, comma 5), ma viene eliminato il riferimento ai criteri in base ai quali operare i trasferimenti di cui all’articolo 4, comma 6 della legge 16 ottobre 1991, n.321 (Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia), oggetto di abrogazione ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del decreto legge in esame.

 

La lettera c), introduce nella legge 133/1998 l’art. 1-bis dedicato al nuovo istituto del "Trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata", la cui disciplina è sostanzialmente mutuata da quella dettata dagli artt. 3 e 4 della legge 321/1991, relativa ai trasferimenti nelle c.d. sedi non richieste (di cui pertanto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge in esame ha disposto l'abrogazione, v. infra).

Come già detto, le 10 sedi a copertura immediata sono individuate tra quelle rimaste vacanti per mancanza di aspiranti dopo due successive pubblicazioni.

Questo tipo di trasferimento (al contrario del trasferimento d'ufficio di cui all'art. 1 della legge 133) prescinde dall'esistenza di manifestazioni di consenso o di disponibilità da parte del magistrato.

Esso può riguardare magistrati che:

§         svolgono da oltre 10 anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni;

§         alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio o che tale domanda abbiano successivamente revocato;

§         prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma , Napoli e Palermo. Per il distretto di Messina si considera limitrofo anche il distretto di Reggio Calabria. Per il distretto di Reggio Calabria si considerano limitrofi anche i distretti di Messina e di Catania; in presenza di più distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione. (art. 1-bis, commi 5 e 6). Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo (art. 1-bis, comma 7).

 

I requisiti per il trasferimento nelle sedi a copertura immediata debbono essere posseduti (simultaneamente) alla data di pubblicazione della delibera di individuazione annuale delle sedi disagiate da parte del CSM (art. 1-bis, comma 4).

Non possono essere trasferiti d'ufficio nelle sedi a copertura immediata (art.1-bis, comma 2) magistrati in servizio:

§         presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico(tale percentuale è calcolata con i criteri previsti dal comma 3 dell’art. 1-bis);

§         presso altre sedi disagiate.

 

Il C.S.M. nel disporre i trasferimenti d’ufficio nelle 10 sedi a copertura immediata è autorizzato a derogare alla disciplina dell'art. 19 del decreto legislativo 160/2006[1] in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio[2]. Al contrario, viene fatto salvo il disposto dell'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 160 e pertanto, il trasferimento d'ufficio non potrà determinare passaggi dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa in deroga ai requisiti previsti dal suddetto art. 13 (art. 1-bis, comma 1).

Si segnala, inoltre, che l'art. 1, comma 7, del decreto-legge in esame stabilisce che le disposizioni sul trasferimento d'ufficio alle sedi c.d. "a immediata copertura" dei magistrati che abbiano superato il suddetto termine decennale di permanenza nelle medesime funzioni non si applicano a coloro che, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame (17 settembre 2008), presentano domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, senza revocarla prima della definizione della relativa procedura.

 

La lettera d), non emendata nel corso dell’esame in Senato, sostituisce l’articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, relativo all’indennità da corrispondere in caso di trasferimento d’ufficio ai sensi degli artt. 1 e 1-bis della legge 133/1998.

L’articolo 2 della legge n. 133/1998, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legge in corso di conversione, fissava nei termini che seguono la misura e la durata delle indennità da corrispondere ai giudici trasferiti d'ufficio nelle sedi disagiate:

§     ai sensi del comma 1, al magistrato trasferito d’ufficio veniva attribuita – per 4 anni - una indennità mensile pari al doppio dell'importo previsto quale diaria giornaliera per il trattamento di missione, in relazione alla qualifica del magistrato, previsto dalla tabella A allegata alla legge n. 836/1973[3]. L'indennità mensile netta da corrispondere al magistrato trasferito risultava pari a circa 1.200 euro;

§     tale indennità non era cumulabile con l'indennità di missione prevista dai primi due commi dell'art. 13 della legge n. 97/1979 (sostituito dall’art. 6 della legge 27/1981)[4] e, per evitare una possibile continuazione temporale delle indennità per trasferimenti d'ufficio consecutivi, essa non competeva se non erano trascorsi almeno 4 anni dal precedente trasferimento d'ufficio (comma 2);

§     ai sensi del comma 3 al magistrato trasferito d’ufficio spettava la cd. indennità di prima sistemazione: tale indennità era pari a 9 volte la mensilità dell’indennità giudiziaria, di cui alla legge n. 27 del 1981[5];

§     il comma 4 stabiliva infine che gli uditori giudiziari con funzioni, trasferiti d'ufficio nelle sedi disagiate, maturassero il diritto all'indennità mensile di trasferimento di cui al comma 1 dopo il primo biennio di permanenza nell'ufficio.

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, il meccanismo di incentivi previsto dalla legge 133/1998 ha trovato applicazione, prevalentemente, nei confronti degli uditori giudiziari destinati d’ufficio ad una sede disagiata all’atto del conferimento delle funzioni giudiziarie. Tali benefici non hanno invece incentivato un adeguato numero di magistrati a trasferirsi dalla propria sede di servizio ad una sede disagiata, principalmente in ragione dei costi che tale trasferimento comporta (necessità abitative; spese di viaggio per fare periodicamente ritorno nella propria città di origine; eccetera). Pertanto, «tenuto conto della necessità di adibire all’esercizio delle funzioni requirenti e delle funzioni giudicanti penali monocratiche esclusivamente magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità, è dunque indispensabile modificare il regime di benefici attualmente in vigore, escludendo dal suo ambito di applicazione i magistrati destinati alle sedi di servizio al termine del tirocinio (non più utilizzabili per lo svolgimento di quelle funzioni) e potenziando, soprattutto sotto il profilo economico, gli incentivi riconosciuti ai magistrati che danno il proprio consenso o la propria disponibilità al trasferimento d’ufficio in una sede disagiata».

 

Il nuovo articolo 2, al comma 1, prevede che l'indennità mensile sia pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con 3 anni di anzianità.

L'indennità verrà corrisposta per il periodo effettivo di servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di 4 anni. L'effettivo servizio non include i periodi:

§     di congedo straordinario;

§     di aspettativa per qualsiasi causa;

§     di astensione facoltativa previsti dagli artt. 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151[6] (rispettivamente in tema di congedo parentale e di congedo per la malattia del figlio);

§     di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

Ai sensi del comma 2, l'indennità mensile, come in passato, non è cumulabile con l'indennità di missione di cui all'art. 13 della legge n. 97 del 1979; il decreto legge ha soppresso però la parte finale dell’originario comma 2, che, stabiliva che l’indennità non spettasse se non fossero trascorsi almeno 4 anni dal precedente trasferimento d'ufficio.

Il comma 3 dell'art. 2 conferma la previgente disciplina dell’indennità di prima sistemazione, finalizzata a compensare i costi del mutamento di sede: tale indennità compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento. Stando alla Relazione tecnica, il Governo stima per ogni magistrato trasferito un’indennità di prima sistemazione pari a 11.720,61 euro (lordi).

Si rileva infine che il decreto legge, nel sostituire l’articolo 2 della legge n. 133/1998, elimina l’originario comma 4 relativo alla corresponsione dell’indennità agli uditori giudiziari, che non rientrano più, come visto in precedenza, nell’ambito di applicazione della legge.

 

La lettera e), non emendata nel corso dell’esame in Senato, sostituisce l’articolo 5 della legge n. 133 del 1998, in tema di benefici di carriera riconosciuti ai magistrati trasferiti d'ufficio nelle sedi disagiate.

L'articolo 5 della legge, nel testo in vigore prima dell’emanazione del decreto legge, stabiliva l'attribuzione di una maggiore anzianità convenzionale a favore del personale di magistratura assegnato, trasferito d'ufficio o applicato in sedi disagiate. La disposizione stabiliva due tipi di incentivi:

§     da un lato, "ai soli fini del primo trasferimento successivo a quello d'ufficio", l'anzianità di servizio dei magistrati assegnati o trasferiti d'ufficio, dopo il primo biennio di permanenza, veniva calcolata in misura doppia per ogni anno prestato nella sede disagiata (comma 1),

§     dall'altro, il magistrato trasferito o assegnato d'ufficio che si fermasse per più di cinque anni nella stessa sede acquisiva un diritto di precedenza al successivo trasferimento su domanda (comma 2).

Tali valutazioni preferenziali non si applicavano, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, quando si trattava di trasferimenti, d'ufficio o dietro domanda, relativi a conferimenti di uffici direttivi e semidirettivi o di funzioni di legittimità.

Della valutazione convenzionale dell'anzianità, beneficiavano anche i magistrati applicati nelle sedi disagiate: ai fini del successivo trasferimento, infatti, la loro anzianità veniva aumentata della metà per ogni mese di servizio nella sede disagiata (comma 4).

Il nuovo articolo 5 stabilisce che:

§     l'anzianità di servizio è calcolata in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede disagiata, sino al sesto anno di permanenza (comma 1). Tale previsione non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi ovvero funzioni di legittimità (comma 3, primo periodo).

§     Il predetto beneficio opera esclusivamente ai fini del primo trasferimento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza (e dunque non più per il passaggio, ad esempio, da tribunale a corte d'appello) (comma 1);

§     se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i 4 anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze (comma 2). Tale previsione non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi (comma 3, secondo periodo).

Ai benefici suddetti si aggiunge la facoltà - già prevista dall'art. 3 della legge 133/1998 (che non è stato modificato dal decreto-legge) - di ottenere il trasferimento del coniuge dipendente statale.

 

La lettera f) introduce, dopo l'art. 5 della legge 133/1998, un nuovo articolo 5-bis, dedicato alla valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di applicazione, che riproduce integralmente il contenuto del previgente comma 4 dell'art. 5.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 110 dell'ordinamento giudiziario, "possono essere applicati ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'art. 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello".

La disciplina sulla valutazione del servizio prestato in caso di applicazione viene quindi resa autonoma, trattandosi di benefici di carriera che hanno contenuti e presupposti diversi rispetto ai benefici riconosciuti ai magistrati trasferiti d'ufficio. Per i magistrati applicati in sedi disagiate e ai fini del primo successivo trasferimento, l’anzianità è aumentata della metà per ogni mese di servizio prestato nella sede disagiata.

 

L’articolo 1, comma 2, del decreto legge – in conseguenza della nuova regolamentazione della materia operata dal comma 1 – abroga gli artt. 3, 4 (ad eccezione dell'ultimo comma, che reca a sua volta abrogazioni) e 4-bis della legge 321/1991[7], che disciplinavano il trasferimento d'ufficio nelle sedi rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni.

In particolare, l'art. 3 della legge 321/1991 attribuiva al CSM il compito di individuare annualmente le sedi rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni sul bollettino ufficiale del ministero, e poi di pubblicare a sua volta l’elenco delle sedi di cui ritenesse urgente la copertura. Conseguentemente, i magistrati venivano destinati a domanda ad una delle sedi comprese nell'elenco avendo diritto ad esservi trasferiti o assegnati (senza conferimento di uffici direttivi o di funzioni di grado superiore rispetto a quelle in precedenza esercitate), con precedenza rispetto a qualsiasi aspirante, e nei limiti delle vacanze disponibili.

L'art. 4, commi 1-8, della legge 321/1991 stabiliva poi che il CSM dovesse pronunciarsi sulle domande di tramutamento eventualmente sopravvenute per tali sedi, sospendendo l'esame di tutte le altre così da provvedere entro 30 giorni alle coperture con trasferimenti di ufficio di magistrati assegnati a funzioni di organico identiche a quelle concernenti i posti da ricoprire. I criteri per l’individuazione dei magistrati da trasferire erano enunciati dalla stessa disposizione:

-     magistrati che prestano servizio nel medesimo distretto nel quale sono compresi i posti da coprire e, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi;

-     nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico;

-     in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio;

-     nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo e che abbia un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina.

L'art. 4-bis della legge 321/1998 escludeva che i magistrati già trasferiti d'ufficio potessero essere nuovamente trasferiti, con la medesima procedura, se non decorsi 8 anni dall'iniziale provvedimento di trasferimento d'ufficio e escludeva inoltre che gli stessi potessero essere trasferiti a domanda prima di tre anni dal giorno di effettiva presa di possesso dell’ufficio, salvo che in presenza di specifici e gravi motivi di salute.

I commi 3 e 4 dell’articolo 1 del decreto, non modificati nel corso dell’esame in Senato, stabiliscono che la nuova disciplina del trasferimento d'ufficio (di cui all'art. 1 della legge 133/1998, come sostituito dal comma 1, lettera b), e della relativa indennità (di cui all'art. 2 della legge 133/1998, come sostituito dal comma 1, lettera d), dell'articolo in esame) si applica esclusivamente ai procedimenti di trasferimento d'ufficio a sedi disagiate avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

 

Ai sensi del comma 5, i magistrati che alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame erano già stati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate conservano il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti, in caso di trasferimento a domanda, alle condizioni previste dall'art. 5, comma 2, della legge 133/1998, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 143 del 2008. Tuttavia, tale preferenza opererà limitatamente al 50 per cento dei posti, di pari grado, messi a concorso nell'ambito di ciascun ufficio. Si stabilisce inoltre, per effetto di un emendamento approvato nel corso dell’esame in Senato, che se i posti messi a concorso sono in numero dispari, la preferenza opera anche in relazione al posto eccedente il 50 per cento; se i posti sono 1 o 2, la preferenza opera per tutti i posti.

Il testo originario del decreto legge prevede che se i posti messi a concorso sono in numero dispari, la preferenza non opera in relazione al posto eccedente il 50 per cento.

Il comma 6 stabilisce che ai magistrati che alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame erano già stati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 133/1998 (valutazione dei servizi prestati), come modificato dal decreto-legge in esame. Per tali soggetti, dunque, l'anzianità di servizio continua ad essere calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello d'ufficio, in misura doppia per ogni anno di servizio effettivo prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza.

 

Ai sensi del comma 7, le disposizioni sul trasferimento d'ufficio alle sedi c.d. "a immediata copertura" dei magistrati che abbiano superato il termine decennale di permanenza nelle medesime funzioni non si applicano a coloro che, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto-legge, presentano domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, senza revocarla prima della definizione della relativa procedura.

 

L’articolo 1, comma 8, interviene sull’articolo 192 dell’ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12), in tema di assegnazione delle sedi per tramutamento, sopprimendo il secondo periodo del terzo comma.

La disposizione soppressa stabiliva che le domande di trasferimento ad altra sede conservassero validità fino ad una eventuale, successiva domanda di revoca. Tale disposizione imponeva al C.S.M. di esaminare anche domande ormai pendenti da anni, senza poter preliminarmente verificare l’attualità dell’interesse del magistrato, obbligando l’organo di autogoverno a gestire una grande mole di pratiche.

La disposizione del decreto legge è quindi finalizzata ad evitare un inutile aggravio di lavoro per il CSM, consentendo allo stesso di esaminare le sole domande che corrispondono ad un interesse concreto ed attuale del magistrato al trasferimento.

 

Con riferimento al comma 8 dell’articolo 1 potrebbe essere valutata l'opportunità di chiarire quale sia il nuovo termine di validità delle domande di tramutamento, anche alla luce del fatto che il terzo comma del citato art. 192 continua ad affermare che le domande di tramutamento ad altra sede possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall'attualità della vacanza o dall'annuncio di questa nel Bollettino Ufficiale.

Abrogazione dell’art. 36 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160

Nel corso dell’esame al Senato è stato aggiunto nell’art. 1del decreto legge il comma 8-bis, con il quale viene abrogato l’art. 36 del decreto legislativo n. 160 del 2006[8].

La norma oggetto di abrogazione prevedeche in relazione alla copertura delle più elevate funzioni direttive (da elevate di primo grado ad apicali di legittimità), per i magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge finanziaria 2004 (L. 350/2003) e 2, comma 3, del decreto-legge n. 66/2004 (L. 126/2004), alla data di ordinario collocamento a riposo  è aggiunto un periodo commisurato al servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, comunque non oltre settantacinque anni di età.

Il citato comma 57 dell’art. 3 della legge finanziaria 2004 (L. 350/2003) prevedeva, in particolare, il diritto del pubblico dipendente che fosse stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall’impiego o avesse chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento, di ottenere, anche se già in quiescenza, il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, per un periodo pari a quello della durata della sospensione ingiustamente subita, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge e in deroga ad eventuali divieti di riassunzione, con il medesimo trattamento giuridico ed economico cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione. L’attuazione di tale disciplina era rimessa ad un regolamento governativo (non emanato nonostante il decorso del termine previsto per la sua adozione) poi superato dall’entrata in vigore del citato decreto-legge n. 66 del 2004.

In particolare, il decreto legge n. 66/2004 (L. 126/2004), modificando alcune disposizioni del comma 57, ha limitato l’ambito di applicazione della citata disciplina in considerazione dell’estrema vastità dell’ambito di intervento, nonché della potenziale indeterminatezza dei soggetti che avrebbero potuto beneficiare del trattamento previsto dalla norma. Più specificamente, si è limitatoil diritto al ripristino o al prolungamento del rapporto di impiego, riconoscendolo solo per alcuni provvedimenti definitivi di proscioglimento - grosso modo riconducibili ai casi di proscioglimento con cd. formula piena – pronunciati nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2004.

Inoltre, il decreto legge n. 66 del 2004 introduce il comma 57-bis al più volte richiamato articolo 3 della legge finanziaria 2004, volto a disciplinare la situazione dei dipendenti pubblici che, già sottoposti a procedimento penale e per questo sospesi o collocati anticipatamente in quiescenza, siano stati prosciolti con formule diverse da quelle in precedenza richiamate. In tali casi, l'amministrazione di appartenenza ha facoltà, a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalità indicate nel comma 57, purché non risultino elementi di responsabilità disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio.

Lo stesso decreto legge n. 66 del 2004 ha, poi, introdotto una specifica disciplina del ripristino e prolungamento del rapporto di impiego dei magistrati che viene disposto dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità (art. 2, comma 3):

§       in caso di ripristino ai sensi dell’articolo 3, comma 57-bis, della legge finanziaria per il 2004, cioè di ripristino facoltativo per l’amministrazione del magistrato prosciolto con formula cd. “non piena”, al magistrato è riconosciuta una funzione dello stesso livello di quella da ultimo esercitata, ma solo se possibile e comunque nell’ambito dei posti disponibili;

§       in caso di ripristino ai sensi dell’articolo 3, comma 57, della legge finanziaria per il 2004, cioè di ripristino obbligatorio del magistrato prosciolto con formula cd. “piena”;

§       se il magistrato aveva maturato, al momento del collocamento in quiescenza, nell’ultima funzione un’anzianità di almeno dodici anni, gli viene attribuita dal Consiglio superiore della magistratura una funzione di livello immediatamente superiore, previa valutazione da parte del Consiglio medesimo dell'anzianità in ruolo al momento della cessazione del servizio e delle attitudini (desunte dalle funzioni da ultimo esercitate); tale funzione può essere attribuita anche in soprannumero, con alcune eccezioni per funzioni di livello elevato: più in particolare le eccezioni riguardano  le funzioni superiori a quelle di presidente aggiunto o procuratore generale aggiunto della Corte di cassazione (vale a dire quelle di Primo presidente e di Procuratore generale presso la Corte di cassazione), nonché le funzioni apicali di uffici giudiziari di qualsiasi livello;

§       se il magistrato aveva maturato nell’ultima funzione un’anzianità inferiore a dodici anni, gli sarà attribuita una funzione dello stesso livello, anche in soprannumero.

In relazione al limite di età per il conferimento di funzioni direttive, la legge n. 111 del 2007, riformulando l’art. 35 del D.Lgs 160/2006 ha stabilito che le funzioni direttive di cui all’art. 10, commi da 10 a 14, del D.Lgs 160 possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo (prevista al 75° anno di età dal citato art. 16, comma 1-bis, del D.Lgs 503/1992) e hanno esercitato la relativa facoltà. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio indicato non possono essere conferite funzioni direttive se non nell’ipotesi di conferma per un’ulteriore sola volta dell’incarico già svolto.

Le funzioni direttive di cui ai commi da 10 a 14 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006 sono le seguenti:

§     funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

§     funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città;

§     funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello;

§     funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia;

§     funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

 

Attualmente,le sole funzioni per le quali non è previsto un limite di età risultano, quindi, quelle direttive superiori di legittimità (presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente aggiunto e procuratore generale aggiunto presso la cassazione) e le due direttive apicali di legittimità (primo presidente e procuratore generale aggiunto presso la cassazione) di cui ai commi 15 e 16 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006.

Tuttavia, la citata legge n. 111 del 2007, modificando l’articolo 36 del decreto legislativo n. 160 del 2006, pone comunque il limite di età dei 75 anni per la copertura delle funzioni direttive (con esclusione di quelle di primo grado) per i magistrati che, dopo la sospensione o la quiescienza anticipata, erano stati reintegrati in servizio a seguito del definitivo proscioglimento in sede penale.

Il comma 8-bis dell’art. 1 del decreto-legge in esame, abrogando il suddetto articolo 36, è dunque volto a rimuovere tale limite.

Rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria

L’articolo 1-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, contiene norme concernenti il ruolo organico della magistratura ordinaria, con specifiche disposizioni relative ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie.

In particolare il comma 1 sostituisce, a decorrere dal 1º luglio 2008, la tabella B contenente il ruolo organico della magistratura ordinaria, di cui all’articolo 5, comma 9, della legge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario).

Tale intervento dà attuazione alla disposizione di cui all’articolo 2, comma 606, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), la quale prevede la ridefinizione delle piante organiche della magistratura ordinaria, in conseguenza della riduzione dell’organico della magistratura militare disposta dalla medesima legge finanziaria (articolo 2, comma 603).

La rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura è demandata a decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura (comma 2).

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2008 ha introdotto nell’ordinamento una serie di disposizioni (art. 2, commi da 603 a 611) volte in primo luogo a rimodulare la geografia della giustizia militare e in conseguenza di ciò a ridefinire il ruolo organico della magistratura ordinaria.

In particolare, si prevede la soppressione di numerosi uffici di primo e secondo grado nonché la riduzione sia dell’organico della magistratura militare (con conseguente transito dei magistrati militari in esubero nei ruoli della magistratura ordinaria) che del numero dei componenti del C.M.M. (Consiglio della magistratura militare).

Il comma 603 persegue il contenimento della spesa e l’ottimizzazione del settore della giustizia militare attraverso un triplice intervento, operativo a partire dal 1 luglio 2008, che prevede:

§     la soppressione dei tribunali militari, e delle relative procure, a Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo, con contestuale ridefinizione della competenza territoriale dei restanti tribunali (lett. a);

§     la soppressione delle sezioni distaccate della corte militare d’appello – e delle relative procure generali - a Verona e Napoli (lett. b);

§     la riduzione a 58 unità – in luogo delle attuali 103 – dell’organico dei magistrati militari (lett. c). I magistrati militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 (3 unità, v. infra) sono considerati in soprannumero riassorbibile nel ruolo della magistratura militare mentre i magistrati militari in esubero (42 unità) transitano nel ruolo della magistratura ordinaria, ai sensi del successivo comma 606.

Il comma 606 disciplina le conseguenzedella soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 603, ridefinendo le piante organiche della magistratura ordinaria, degli uffici giudiziari militari e del personale di cancelleria, in funzione della fissazione in 58 unità dell’organico dei magistrati militari.

In particolare, il ruolo organico della magistratura ordinaria è fissato in 10.151 unità: 42 in più rispetto alle attuali 10.109 (lett. a); in tale ruolo transitano infatti i magistrati militari eccedenti le 58 unità del nuovo ruolo organico della magistratura militare (lett. b), con l’eccezione dei magistrati militari in soprannumero alla data del 28 settembre 2007.

Pertanto, tenuto conto che prima della legge finanziaria 2008 la magistratura militare aveva un organico di 103 unità, e che questo comporta 45 esuberi rispetto alle 58 unità richieste dalla riforma e considerato che la magistratura ordinaria aumenta il proprio organico di sole 42 unità (da 10.109 a 10.151), si deduce che i magistrati militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 sono 3; tali magistrati, come chiarito dal comma 603, lett. c) restano nei ruoli della magistratura militare in soprannumero. Lo stesso comma stabilisce i criteri in base ai quali effettuare il transito.

La nuova tabella B, in conformità con quanto previsto dalla citata legge n. 244 del 2007, ridisegna il ruolo organico della magistratura ordinaria confermando il numero complessivo dei magistrati in 10.151 unità.

Al riguardo si segnala che nella stessa tabella è inserita una nuova voce (lettera M) che fissa il numero dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie in 200 unità[9].

In base a quanto specificamente previsto al comma 4, tale limite numerico non si applica ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie destinati alla Presidenza della Repubblica, alla Corte costituzionale, al Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi.

Si ricorda che manca nell’ordinamento vigente una disciplina che ponga limiti numerici alla destinazione dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie (collocamento fuori ruolo). L’articolo 3, comma 1, della legge 13 febbraio 2001 n. 48, che fissava in 200 (aumentabili fino a 230 in base all’articolo 13 del Decreto legge 12 giugno 2001 n. 217 convertito dalla legge 3 agosto 2001 n. 317- vedi nota a piè pagina) i posti di magistrati fuori ruolo è stato infatti abrogato dalla legge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario). La citata disposizione di cui all’articolo 3, comma 1 della legge n. 48, per la prima volta aveva fissato una pianta organica dei magistrati fuori ruolo, determinando così l’effetto della non incidenza del collocamento fuori ruolo sull’organico degli uffici giudiziari. Tale disposizione ha attribuito al collocamento fuori ruolo una natura non eccezionale ed altresì ha individuato, all'interno del ruolo della magistratura, di una "posta" fissa, comprendente il numero dei magistrati fuori ruolo presso il Consiglio superiore della magistratura ed il Ministero della giustizia, nonché il numero dei magistrati collocabili fuori ruolo sulla base di espressa previsione legislativa da adibire alla Corte costituzionale, alla Presidenza della Repubblica, al Gabinetto del Ministro della giustizia e presso altre amministrazioni, organismi o autorità per le quali fosse consentita la presenza di un magistrato ordinario.

Si segnala che sulla materia è intervenutarecentementela Circolare del CSM n. 2766 dell’8 febbraio 2008, in ordine“alla destinazione di magistrati a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie(collocamento fuori ruolo)”. Tale Circolareinterviene organicamente sulla disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati (vedi anche infra) fissando tra l’altro (punto 10 della Circolare) la soglia numerica massima del collocamento fuori ruolo in 185 magistrati (compresi i posti di cui alla pianta organica del Ministero della giustizia). Nella successiva Circolare del 18 marzo 2008, di modifica della precedente, il CSM fissa nella soglia numerica di 65 unità il numero dei magistrati collocabili fuori ruolo, specificando che tale limite non devono essere considerati:

a) gli incarichi elettivi, compreso quello di consigliere del CSM;

b) gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale;

c) gli incarichi non elettivi presso il CSM (Segreteria e Ufficio Studi) e gli incarichi presso la Scuola della Magistratura;

d) gli incarichi presso il Ministero della Giustizia;

e) gli incarichi presso organismi internazionali o comunque all’estero.

 

Sulla disciplina degli incarichi dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie (di cui alla lettera M della sopra citata tabella B) intervengono anche il comma 3 e, come sopra accennato, il comma 4 dell’articolo in esame.

In particolare, per tali incarichi il comma 3 prevede un limite temporale di dieci anni, anche continuativi, salvo il maggior termine previsto da specifiche disposizioni legislative.

Si segnala che attualmente la disciplina dei limiti temporali alla destinazione dei magistrati a funzioni non giudiziarie è contenuta nell’articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150). Tale norma stabilisce un periodo massimo complessivo di dieci anni che ciascun magistrato può trascorrere fuori ruolo con esclusione del periodo di aspettativa per mandato parlamentare o di mandato al Consiglio superiore della magistratura. Dunque la norma lascia impregiudicata, nel limite massimo dei dieci anni, la facoltà di usufruire del collocamento fuori ruolo per un periodo continuativo ovvero frazionato. Al riguardo, invece, la Circolare del CSM dell’8 febbraio 2008 n. 2766, sopra citata, come modificata dalla Circolare del 18 marzo 2008) specifica che, fermo restando il limite complessivo massimo dei dieci anni, i collocamenti fuori ruolo non possono protrarsi per un periodo superiore ai cinque anni e che trascorso il periodo di cinque anni, prima di essere autorizzato ad un nuovo collocamento fuori ruolo, il magistrato deve rimanere in ruolo per almeno cinque anni; se il periodo trascorso fuori ruolo è inferiore ai cinque anni, il magistrato deve rimanere in ruolo un periodo almeno pari a quello trascorso fuori ruolo, e comunque non inferiore a tre anni. La medesima Circolare del CSM specifica che le disposizioni relative ai limiti temporali non si applicano, oltre che nei casi previsti dalla legge, per compiti e funzioni da svolgere:

a) presso la Presidenza della Repubblica;

b) presso la Corte Costituzionale, limitatamente agli incarichi di Segretario Generale e di Vice Segretario Generale ed agli assistenti di studio;

c) presso il Consiglio Superiore della Magistratura limitatamente agli incarichi di Segretario Generale e di Vice Segretario Generale;

d) presso organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e uffici consolari all’estero ovvero nell’ambito do programmi di assistenza o scambio con amministrazioni pubbliche di altri Stati o con organismi internazionali.

Il comma 3 fa specificamente salve le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317[10], che fissa la durata dei collocamenti fuori ruolo per incarichi di diretta collaborazione con gli organi di Governo, non oltre il limite di cinque anni consecutivi.

L’articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, prevede che gli incarichi di diretta collaborazione con organi di Governo, possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni statali. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato (comma 1).

In tali ipotesi i contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento (comma 2).

Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate e specifiche ragioni ostative al suo accoglimento (comma 3).

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 1-bis, che fissa il limite temporale degli incarichi dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie, andrebbe valutata l’opportunità di un coordinamento con l’articolo 50 del decreto legislativo n. 160 del 2006 che, nel disciplinare il ricollocamento in ruolo dei magistrati, prevede una norma specifica (comma 2) sui limiti temporali al collocamento fuori ruolo.

 

Il comma 4 prevede che la disciplina sui limiti temporali, così come quella sui limiti numerici (vedi sopra) dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie non si applichi a quelli destinati alla Presidenza della Repubblica, alla Corte costituzionale, al Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi.

Il comma 5, infine, modifica il comma 1 dell’articolo 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura).

La norma oggetto della modifica disponeva un aumento del ruolo organico del personale della magistratura di mille unità, delle quali trecento da destinare alla trattazione delle controversie delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.

La novella contenuta nel comma 5, elimina il riferimento al contingente dei trecento magistrati prevedendo che, alla trattazione delle suddette controversie, sia assicurata “un’adeguata destinazione di magistrati”.

Pignoramenti sulla contabilità ordinaria del Ministero della giustizia

L’articolo 1-ter estende l’applicazione della disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza (di cui all’art. 1 del decreto legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 460) alla contabilità ordinaria del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia.

In base all’applicazione della norma richiamata, non sono dunque più soggetti ad esecuzione forzata, i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia.

L'art. 1 del decreto legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 460 detta la disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture. Secondo questa disciplina, i fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture e destinati a determinati servizi e finalità (protezione civile, difesa nazionale e sicurezza pubblica, organizzazione delle consultazioni elettorali, pagamento di emolumenti e pensioni al personale) non sono soggetti, salvo casi particolari, ad esecuzione forzata (comma 1). I pignoramenti ed i sequestri che hanno per oggetto somme affluite nelle contabilità speciali, come pure ogni altro atto consequenziale, si eseguono esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, con atto notificato al direttore di ragioneria delle prefetture nella cui circoscrizione risiedono i privati interessati; il funzionario è tenuto a vincolare l'ammontare sui fondi che hanno destinazioni diverse da quelle prima indicate (commi 2 e 4). Non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento sui fondi di contabilità speciale presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile d'ufficio (comma 3).

Fondo unico giustizia

L'articolo 2 reca una più puntuale regolamentazione del Fondo unico giustizia, già istituito dall’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[11].

 

La citata disposizione ha previsto, infatti, che confluiscano in un unico Fondo:

§       le somme di denaro sequestrate nell’ambito di procedimenti penali o per applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante Disposizioni contro la mafia;

§       le somme di denaro derivanti da irrogazione di sanzioni amministrative (comprese quelle di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

§       i proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla suddetta legge 575/1965 nonché di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (che reca Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o di irrogazione di sanzioni amministrative (anche ai sensi del suddetto decreto legislativo 231/2001).

Lo stesso comma 23 ha stabilito, inoltre, che la gestione delle suddette risorse possa essere affidata alla società interamente posseduta da Equitalia S.p.A. (ex Riscossione s.p.a.), alla quale la legge finanziaria per il 2008 ha già demandato la riscossione delle spese di giustizia[12].

In proposito, si ricorda che al capitale di Equitalia partecipa l'Agenzia delle entrate nella misura del 51 per cento e l’INPS nella misura del 49 per cento.

Le disposizioni di attuazione del comma 23 dell’articolo 61 sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno).

 

Il comma 1 dell’articolo in commento denomina il fondo di cui al citato articolo 61, comma 23, del decreto-legge 112/2008 "Fondo unico giustizia" e ne affida la gestione ad Equitalia Giustizia s.p.a., rinviando per le modalità di gestione al sopra citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Il comma 2 amplia la tipologia delle risorse che affluiscono al Fondo unico giustizia, prevedendo che siano vincolate a tale destinazione, unitamente ai relativi interessi, le somme di denaro o i proventi:

a) di cui al citato articolo 61, comma 23, del decreto-legge 112/2008.

b) di cui all'art. 262, comma 3-bis, c.p.p.

L'art. 262, comma 3-bis, c.p.p. prevede che, trascorsi 5 anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, siano devolute allo Stato. Tale previsione è stata introdotta nel codice di procedura penale dall'articolo 2, comma 612, della legge finanziaria per il 2008. Si ricorda che l'articolo 2, comma 614, della medesima legge stabilisce che le risorse così recuperate sono destinate agli investimenti per l’avvio e la diffusione del processo telematico nell’ambito degli uffici giudiziari.

c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 575/1965, o di irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 231/2001.

c-bis) depositati presso Poste Italiane s.p.a., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro 5 anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia (la lettera c-bis) è stata introdotta nel corso dell’esame al Senato);

c-ter) di cui all’articolo 117, quarto comma, della legge fallimentare[13] (la lettera c-ter è stata introdotta nel corso dell’esame al Senato).

L’articolo 117 della legge 267/1942 disciplina il riparto finale (che segue all’approvazione del conto e alla liquidazione del compenso del curatore) nell’ambito della procedura fallimentare. In particolare, il quarto comma stabilisce che per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati dal curatore. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Ai sensi del comma 3, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, Poste Italiane s.p.a., banche e altri operatori finanziari depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti, nonché dei beni di cui al comma 2, devono:

§      intestare "Fondo unico giustizia" i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché le attività di cui alla lettera c) del comma 2;

§      trasmettere a Equitalia Giustizia s.p.a., con modalità telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima società sul sito internet www.equitaliagiustizia.it, le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanare entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame.

A decorrere dalla data di intestazione, Equitalia Giustizia s.p.a. provvede, se non già eseguite alla medesima data da Poste Italiane s.p.a., dalle banche ovvero da altri operatori finanziari, alle restituzioni delle somme sequestrate disposte anteriormente alla predetta data.

Il testo approvato dal Senato non prevede più (come indicato invece nel testo originario del decreto-legge) che la restituzione delle somme sequestrate sia disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676, comma 1, c.p.p.[14], in quanto tale competenza è stata sottratta al giudice dell’esecuzione in seguito alla riformulazione dell’articolo 676 c.p.p. operata dal comma 9 dell’articolo in esame (v. infra).

 

Il comma 4 stabilisce che sono altresì intestati "Fondo unico giustizia" tutti i conti correnti e i conti di deposito che Equitalia Giustizia s.p.a., successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, intrattiene per farvi affluire:

-   le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 61, comma 23, del decreto-legge 112/2008;

-   le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione del citato articolo 262, comma 3-bis, c.p.p.;

-   i relativi utili di gestione;

-   i controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati di cui al predetto comma 23 dell’articolo 61.

 

Ai sensi del comma 5, Equitalia Giustizia s.p.a. è tenuta a versare in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della legge finanziaria per il 2008[15], le somme di denaro per le quali, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, è stata decisa dal giudice dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo Stato, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, c.p.p.

Come già ricordato (supra comma 2), l'articolo 2, comma 614, della legge 244/2007 vincola agli investimenti per l’avvio e la diffusione del processo telematico le somme di denaro sequestrate, trascorsi 5 anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione.

 

Il comma 6 stabilisce che, con il decreto del Ministro dell'economia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 112/2008, sono stabiliti (oltre che le modalità di gestione del Fondo da parte di Equitalia Giustizia s.p.a.):

§      la remunerazione massima spettante a titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giustizia s.p.a. per la gestione delle risorse del Fondo unico giustizia;

§      le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo da parte dell’amministratore delle somme o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al pagamento delle spese di conservazione o amministrazione (tale previsione è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato);

§      le modalità di controllo e di rendicontazione delle somme gestite da Equitalia Giustizia s.p.a.;

§      la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7 (v. infra);

§      i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo in modo che sia garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte.

Anche in questo caso, per esigenze di coordinamento con il comma 9 (v. infra), il testo approvato dal Senato ha soppresso la previsione (contenuta nel testo originario del decreto-legge) secondo cui la restituzione delle somme sequestrate è disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 676, comma 1, c.p.p.

Il comma in esame prevede infine che la misura massima dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia s.p.a. può essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno.

 

Il comma 7 è stato riscritto nel corso dell’esame al Senato.

In base alla nuova formulazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente (il testo originario del decreto-legge non prevede un riferimento temporale) le quote delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:

a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

b) in misura non inferiore ad un terzo, al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali del Ministero della giustizia;

c) all’entrata del bilancio dello Stato.

La principale novità del nuovo testo (rispetto a quello originario del decreto-legge) consiste nella determinazione da parte del legislatore delle quote minime di risorse da attribuire al Ministero dell’interno e al Ministero della giustizia.

La determinazione delle quote deve essere inoltre effettuata nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 e previa verifica dei presupposti dell’incameramento nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni.

 

Il comma 7-bis, introdotto dal Senato, prevede che le quote minime delle risorse intestate al Fondo unico giustizia, di cui alle lettere a) e b) del comma 7, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessità derivanti da circostanze gravi ed eccezionali del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.

 

Il comma 7-ter, introdotto dal Senato, prevede che, con riferimento alle somme di cui lettere c-bis) e c-ter) del comma 2 (v. supra), le quote in cui è ripartito il Fondo devono essere formate in modo da destinare le risorse in via prioritaria al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia.

 

Il comma 8 abroga il comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge 112/2008.

La disposizione abrogata stabiliva che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno, provvedeva annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell’applicazione delle disposizioni del comma 23 dello stesso articolo 61. Tali risorse dovevano essere devolute, insieme ai proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla suddetta legge 575/1965 nonché di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di irrogazione di sanzioni amministrative (anche ai sensi del suddetto decreto legislativo 231/2001), previa verifica di compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante parte versati all’entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 9 modifica l'articolo 676, comma 1, c.p.p., sottraendo sostanzialmente al giudice dell'esecuzione la competenza relativa alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262 (v. supra il comma 2 dell'articolo in esame).

 

Ai sensi del comma 10, la gestione del Fondo unico giustizia non deve comportare oneri e obblighi giuridici a carico della finanza pubblica.

Copertura finanziaria

L’articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria.

Ai sensi del comma 1, gli oneri derivanti dall'art. 1, comma 1, lettera d), ossia i nuovi benefici economici a favore dei magistrati trasferiti d'ufficio, sono valutati complessivamente in: euro 5.137.296 per l'anno 2009 e in euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010. Ad essi si provvede:

a) quanto a euro 5.137.296 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 28219.

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del decreto-legge in esame, e trasmette alle Camere, corredati da apposita relazione, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine).

Entrata in vigore

L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore del decreto legge, il giorno successivo alla sua pubblicazione e dunque il 17 settembre 2008.

 


SIWEB

Iter al Senato

 


Progetto di legge

 


N. 1018

 

 

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)

dal Ministro della giustizia (ALFANO)

e dal Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI)

 

 

 

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 2008

 

 

 

Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalita`del sistema giudiziario

 

 

 

 



Onorevoli Senatori. – L’intervento normativo proposto con il presente decreto è dettato dall’esigenza di sopperire alla scopertura dell’organico del personale di magistratura nelle cosiddette «sedi disagiate», intendendosi come tali le sedi giudiziarie rimaste vacanti all’esito delle ordinarie procedure di trasferimento predisposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura.

La tradizionale difficoltà di copertura di alcune sedi giudiziarie (ubicate prevalentemente nelle regioni con più alto tasso di criminalità organizzata) è stata fino ad oggi affrontata dal Consiglio superiore della magistratura destinando in tali sedi i giovani magistrati all’atto del conferimento delle funzioni giudiziarie.

Il legislatore, a sua volta, ha predisposto nel corso degli anni una serie di interventi normativi volti ad incentivare il trasferimento e la permanenza dei magistrati nelle sedi giudiziarie disagiate, mediante la concessione di benefici economici e di carriera, riconosciuti ai magistrati che dichiarano la propria disponibilità al trasferimento d’ufficio ad un sede disagiata e agli uditori giudiziari destinati ad una sede disagiata all’atto del conferimento delle funzioni (legge 16 ottobre 1991, n.321; decreto-legge 9 settembre 1991, n.292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1991, n.356; legge 4 maggio 1998, n.133).

Il quadro normativo di riferimento è mutato radicalmente con l’entrata in vigore della legge 30 luglio 2007, n.111, recante modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario.

L’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, come modificato dall’articolo 2, comma 4, della citata legge n.111 del 2007, stabilisce infatti che i magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, le funzioni giudicanti monocratiche penali, quelle di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare. Tali funzioni possono essere svolte soltanto da magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità a cui il magistrato è sottoposto dopo quattro anni dalla nomina.

In forza di tale disposizione la copertura degli uffici di procura rimasti vacanti, per mancanza di aspiranti, all’esito delle ordinarie procedure di trasferimento non può più essere assicurata destinando a quegli uffici i giovani magistrati al termine del tirocinio (come avvenuto fino ad oggi), ma solo attraverso l’impiego di magistrati che abbiano maturato l’anzianità di servizio minima prevista dalla legge. Considerazioni analoghe valgono per la copertura della pianta organica degli uffici giudicanti, al fine di assicurare l’esercizio delle funzioni penali diverse da quelle collegiali.

Ora, l’esperienza di questi anni dimostra come il meccanismo di incentivi previsto dalla citata legge n.133 del 1998 abbia trovato applicazione, prevalentemente, nei confronti degli uditori giudiziari destinati d’ufficio ad una sede disagiata all’atto del conferimento delle funzioni giudiziarie.

I benefici attualmente previsti, infatti, non incentivano un adeguato numero di magistrati a trasferirsi dalla propria sede di servizio ad una sede disagiata, principalmente in ragione dei costi che tale trasferimento comporta (necessità abitative; spese di viaggio per fare periodicamente ritorno nella propria città di origine; eccetera).

Tenuto conto della necessità di adibire all’esercizio delle funzioni requirenti e delle funzioni giudicanti penali monocratiche esclusivamente magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità, è dunque indispensabile modificare il regime di benefici attualmente in vigore, escludendo dal suo ambito di applicazione i magistrati destinati alle sedi di servizio al termine del tirocinio (non più utilizzabili per lo svolgimento di quelle funzioni) e potenziando, soprattutto sotto il profilo economico, gli incentivi riconosciuti ai magistrati che danno il proprio consenso o la propria disponibilità al trasferimento d’ufficio in una sede disagiata.

Occorre, in secondo luogo, modificare la vigente disciplina dei trasferimenti d’ufficio – regolata, oltre che dalla legge n.133 del 1998, dalla legge 16 ottobre 1991, n.321 – nel rispetto dei limiti costituzionali derivanti dal principio di inamovibilità dei magistrati (articolo 107, primo comma, della Costituzione).

L’intervento normativo proposto riveste carattere di urgenza, essendo necessario coprire – almeno in parte – l’elevato numero di posti in organico attualmente vacanti in sedi giudiziarie nelle quali si sta verificando una progressiva paralisi dell’attività d’indagine e dell’intera giurisdizione penale (come segnalato anche dal Consiglio superiore della magistratura con nota del 31 luglio 2008).

Numerose sedi giudiziarie – non solo nelle regioni meridionali – presentano una scopertura di organico superiore al 30 per cento, con punte dell’80 per cento (Procura della Repubblica di Lucera), del 75 per cento (Procura della Repubblica di Enna), del 60 per cento (Procure della Repubblica di Gela, Nicosia, Piacenza), del 50 per cento (Procure della Repubblica di Modica, Ragusa, Sant’Angelo dei Lombardi, Lanusei, Tempio Pausania).

Ammonta complessivamente ad ottanta il numero dei posti vacanti nei soli uffici requirenti di primo grado ubicati in Sicilia, Calabria e Campania.

Tali dati numerici sono destinati ad aumentare nei prossimi mesi – come segnalato dallo stesso Consiglio superiore della magistratura – allorquando saranno definite le procedure di trasferimento ordinario in corso (con delibera del 9 giugno 2008 è stata disposta la pubblicazione di 336 posti, che determinerà verosimilmente un esodo di magistrati dalle sedi giudiziarie disagiate, dove attualmente prestano servizio, verso sedi più ambite).

Il decreto-legge si compone di 4 articoli.

L’articolo 1, comma1, apporta una serie di modifiche alla legge 4 maggio 1998, n.133, recante incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d’ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali, in appresso indicate:

a) viene modificato il titolo della legge, sopprimendo le parole: «o destinati»; pertanto il nuovo titolo della legge n.133 del 1998 sarà il seguente: «Incentivi ai magistrati trasferiti d’ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali»;

b) viene sostituito in primo luogo l’articolo 1 della citata legge n.133 del 1998.

Pur conservando l’attuale nozione di trasferimento d’ufficio (quale tramutamento dall’attuale sede di servizio ad una sede disagiata, per la quale il magistrato non abbia proposto domanda, limitandosi a manifestare il consenso o la disponibilità ad esservi trasferito d’ufficio), si esclude espressamente l’applicabilità dei benefici nei confronti dei magistrati destinati d’ufficio alla prima sede di servizio al termine del tirocinio, nei confronti dei magistrati trasferiti d’ufficio per incompatibilità ambientale e di quelli per i quali sia stato disposto il trasferimento d’ufficio per motivi disciplinari, prevedendo che possano essere destinati d’ufficio alle sedi disagiate i magistrati, provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità.

Sono stati introdotti nuovi criteri per l’individuazione delle sedi disagiate (mancata copertura del posto messo a concorso nell’ultima pubblicazione curata dal Consiglio superiore della magistratura; percentuale di posti vacanti superiore alla media nazionale della scopertura; possibilità di individuare le sedi disagiate nell’intero territorio nazionale) e si è ridotta a 100 chilometri la distanza minima – tra la sede di provenienza e la sede disagiata di destinazione – richiesta per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge (si intende in tal modo incentivare un maggior numero di magistrati ad offrire la propria disponibilità al trasferimento d’ufficio).

È stato previsto che il Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro della giustizia, individui, con delibera, un numero di sedi disagiate non superiore a sessanta, a cui potranno essere trasferiti d’ufficio, complessivamente, fino ad un massimo di cento magistrati. Il procedimento di individuazione delle sedi disagiate, fermi restando i limiti sopra indicati, è effettuato annualmente, al fine di consentire il costante aggiornamento della lista alle esigenze del momento. Il provvedimento, quindi, consente di destinare non più di cento magistrati, in totale, a sedi disagiate. Nell’ambito delle sedi disagiate il Consiglio provvede altresì ad indicare, in misura non superiore a dieci, quali tra di esse devono ritenersi a copertura immediata, individuandole tra quelle rimaste vacanti dopo due successive pubblicazioni;

c) dopo l’articolo 1 della legge n.133 del 1998 viene inserito l’articolo 1-bis, che disciplina il trasferimento d’ufficio nelle sedi a copertura immediata.

A queste sedi potranno essere destinati i magistrati che da oltre dieci anni svolgono le medesime funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell’ambito delle stesse funzioni e che non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all’interno dell’ufficio o di trasferimento ad altro ufficio (si ricorda che ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono esercitare le medesime funzioni all’interno dello stesso ufficio per un periodo non superiore a dieci anni). Si prevede che, anche in deroga alla predetta norma – che consente al Consiglio superiore della magistratura di individuare il periodo di permanenza massima nella funzione in una «forbice» compresa tra i cinque e i dieci anni (e la relativa decorrenza) – la procedura per il trasferimento d’ufficio nelle sedi a copertura immediata possa avere luogo in ogni caso, fermi i presupposti in generale previsti dal presente provvedimento per l’azionamento della procedura stessa. Si chiarisce peraltro che restano fermi i divieti di passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti, e viceversa, posti dalle vigenti disposizioni dell’ordinamento giudiziario.

Il trasferimento d’ufficio in una sede a copertura immediata non presuppone – a differenza del trasferimento d’ufficio regolato dall’articolo 1 della legge n.133 del 1998 – una manifestazione di consenso o disponibilità del magistrato ad essere trasferito d’ufficio. Si esclude peraltro che possano essere trasferiti d’ufficio i magistrati che prestano servizio presso sedi disagiate o presso uffici in cui si determinerebbero, in conseguenza del trasferimento, vacanze superiori al 20 per cento dell’organico.

L’articolo 1-bis contiene, quindi, una compiuta disciplina dei criteri che presiedono alla individuazione delle sedi definite a copertura immediata e alla scelta dei magistrati da trasferire indipendentemente dal loro consenso.

Sulla possibilità di prevedere e regolamentare per legge casi di trasferimento d’ufficio di magistrati senza collidere con la previsione di cui all’articolo 107 della Costituzione non vi sono dubbi, specie dopo la sentenza n.172 del 1982 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di una disposizione di legge che, sancendo direttamente l’obbligatorietà del trasferimento, il giudice remittente riteneva contrastare con l’articolo 107, primo comma, della Costituzione, reputando che sottraesse al Consiglio superiore della magistratura il potere di valutare l’opportunità del trasferimento stesso. La Corte ha chiarito che la norma di riferimento indicata (articolo 107 della Costituzione) attribuisce al Consiglio superiore della magistratura soltanto la competenza a pronunciare il provvedimento di trasferimento ad altra sede, ma non prescrive che la valutazione dei motivi debba essere necessariamente rimessa caso per caso alla discrezionalità dello stesso Consiglio e non possa, invece, essere fatta direttamente dalla legge con una disposizione generale.

Va peraltro evidenziato che la norma in parola reca innovazioni per ciò che riguarda l’individuazione dei magistrati assoggettabili al trasferimento d’ufficio, mentre per il resto è in larga parte mutuata dall’articolo 4 della legge 16 ottobre 1991, n.321 (che viene contestualmente abrogato quasi per intero), che attualmente regola il trasferimento d’ufficio dei magistrati nelle sedi rimaste vacanti dopo due successive pubblicazioni, disposizione in vigore da più di sedici anni, della cui conformità a Costituzione non si dubita;

d) viene modificato l’articolo 2 della legge n.133 del 1998, che disciplina il regime dei benefici economici riconosciuti ai magistrati trasferiti d’ufficio.

Al magistrato trasferito d’ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis della legge n.133 del 1998 viene riconosciuta una indennità mensile (determinata in misura pari all’importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità) ed una indennità fissa corrisposta all’atto del trasferimento e finalizzata a compensare i costi del mutamento di sede: cosiddetta «indennità di prima sistemazione».

Si prevede, al riguardo, che l’indennità mensile venga erogata per un massimo di quattro anni di effettivo servizio prestato nella sede disagiata, escludendo dal periodo di servizio effettivo i periodi di congedo straordinario, di aspettativa, di sospensione dal servizio, di astensione facoltativa di cui agli articoli 32 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 (la ratio di tale esclusione – analoga a quella già prevista dall’articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n.27, in materia di cosiddetta «indennità giudiziaria» riconosciuta al personale della magistratura – risiede nel fatto che l’indennità mensile non è una componente dello stipendio del magistrato, ma un beneficio economico finalizzato ad incentivare lo svolgimento effettivo delle funzioni giudiziarie in una sede di servizio dichiarata disagiata);

e) viene modificato l’articolo 5 della legge n.133 del 1998, che disciplina il regime dei benefici di carriera riconosciuti ai magistrati trasferiti d’ufficio.

Al magistrato trasferito d’ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis della legge n.133 del 1998 viene riconosciuta un’anzianità di servizio in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede disagiata, fino al sesto anno di permanenza in quella sede.

Inoltre, se l’effettivo servizio prestato presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero rispetto ai posti in organico.

A tali benefici si aggiunge la facoltà – già prevista dal vigente articolo 3 della legge n.133 del 1998 – di ottenere il trasferimento del coniuge dipendente statale;

f) dopo l’articolo 5 della legge n.133 del 1998 viene inserito l’articolo 5-bis, che disciplina la valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate dai magistrati applicati ad una di tali sedi ai sensi dell’articolo 110 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12.

Tale disciplina è mutuata dal vigente articolo 5 della legge n.133 del 1998, ma si è deciso di farla confluire in un articolo separato, in quando si tratta di benefici di carriera che hanno contenuti e presupposti diversi rispetto ai benefici riconosciuti ai magistrati trasferiti d’ufficio.

Il comma 2 dell’articolo 1 reca l’abrogazione dell’articolo 3, dei commi da 1 a 8 dell’articolo 4 e dell’articolo 4-bis della legge 16 ottobre 1991, n.321 (che disciplinano il trasferimento d’ufficio nelle sedi rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni) in conseguenza della nuova regolamentazione della materia da parte del decreto-legge.

I commi da 3 a 6 recano la disciplina transitoria.

Si prevede in primo luogo che disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n.133, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge (concernenti l’individuazione delle sedi disagiate e il procedimento di trasferimento) si applichino esclusivamente ai procedimenti di trasferimento d’ufficio a sedi disagiate avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge (comma 3).

Al comma 4 si specifica che le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n.133, come sostituito dal comma 1, lettera d), dello stesso articolo del decreto, si applicano esclusivamente ai magistrati trasferiti d’ufficio a sedi disagiate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Nei confronti dei magistrati precedentemente trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate continuano ad applicarsi le suddette disposizioni nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Al comma 5, quanto alla disposizione di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n.133, si prevede che continui a trovare applicazione il testo antecedente alle modifiche apportate dal decreto legge, nei confronti dei magistrati i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate; si limita tuttavia il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti al 50 per cento dei posti, di pari grado, messi a concorso nell’ambito di ciascun ufficio. Nel caso in cui i posti messi a concorso siano di numero dispari, si prevede che il diritto di preferenza non operi, altresì, in relazione al posto eccedente il 50 per cento. In tale modo si intendono contemperare le esigenze dei magistrati provenienti dalle sedi disagiate, che vantano un diritto alla prescelta, con quelle degli altri magistrati, spesso con notevole anzianità di servizio, che per effetto del regime di prescelta assoluta accordata ai primi vedono da molto tempo frustrate le proprie legittime aspettative di scelta della sede di servizio.

Ai magistrati che sono attualmente in servizio presso sedi disagiate non si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n.133, così come modificato dal presente decreto-legge (comma 6). Per i medesimi l’anzianità di servizio continua ad essere calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello di ufficio e con i limiti di cui all’articolo 5, comma 3, della citata 4 maggio 1998, n.133, così come modificato dal decreto-legge, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza.

Il comma 7 contiene una disposizione transitoria, in base alla quale le disposizioni sul trasferimento d’ufficio dei magistrati che abbiano superato il termine decennale di permanenza nelle medesime funzioni non si applicano a coloro che, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, presentano domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all’interno dell’ufficio ovvero ad altro ufficio, senza revocarla prima della definizione della relativa procedura.

Il comma 8 dispone la soppressione del secondo periodo del terzo comma dell’articolo 192 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, il quale stabiliva che le domande di tramutamento ad altra sede conservavano validità fino alla revoca, da effettuarsi con successiva dichiarazione o con altra domanda.

La gestione delle pratiche relative ai trasferimenti dei magistrati ordinari è diventata nel tempo estremamente complessa e farraginosa, in ragione dell’enorme numero delle domande che il Consiglio superiore della magistratura è chiamato ad esaminare.

Una delle ragioni che determina la formazione di questa amplissima massa di domande è costituita dalla vigente disciplina dell’articolo 192, comma 3, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12.

Tale disposizione, infatti, impone al Consiglio superiore della magistratura di esaminare anche le domande pendenti da anni, benché non più reiterate dal magistrato che le ha presentate (alcune domande di trasferimento risalgono al 1999).

La norma in oggetto, modificando l’articolo 192, terzo comma, dell’ordinamento giudiziario, è quindi finalizzata ad evitare un inutile aggravio di lavoro per il Consiglio (chiamato ad esaminare domande presentate da magistrati che – a distanza di anni – non hanno verosimilmente più interesse al trasferimento richiesto a suo tempo), consentendo al Consiglio di esaminare le sole domande che corrispondono ad un interesse concreto ed attuale del magistrato al trasferimento.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L’articolo 2 reca la disciplina per il funzionamento del Fondo unico giustizia.

Con la norma in commento si introduce una più puntuale regolamentazione delle previsioni contenute nell’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, al fine di dare concreta attuazione alla disciplina ivi contenuta.

L’articolo 61, comma 23, del decreto-legge citato prevede che le somme di denaro sequestrate nell’ambito di procedimenti penali, nonché i proventi derivanti dai beni confiscati, affluiscono ad un unico Fondo, destinato ad essere gestito dalla società di cui all’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008).

La norma in commento prevede che affluiscono al Fondo, denominato: «Fondo unico giustizia», tutte le somme sopra indicate e specifica la tipologia dei beni ricompresi nel Fondo stesso, estendendone l’ambito di operatività alle varie «attività finanziarie a contenuto patrimoniale o monetario», quali, a titolo esemplificativo, i titoli al portatore, i libretti di deposito, i conti correnti, i conti di deposito titoli ed altri crediti pecuniari.

L’amministrazione del Fondo unico giustizia è affidata ad Equitalia Giustizia S.p.A, che dovrà operare secondo le prescrizioni contenute nel decreto di attuazione, da emanarsi ai sensi del predetto articolo 61, comma 23; il medesimo decreto stabilirà, altresì, la remunerazione spettante ad Equitalia Giustizia S.p.A, nonché la natura e l’entità delle risorse che la stessa deve riservare alle eventuali restituzioni disposte dal giudice dell’esecuzione.

Al fine di dare concreta attuazione alla previsione normativa, si stabilisce che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, Poste Italiane S.p.A e le altre banche depositarie intestino al Fondo i titoli, i valori, i libretti ed i conti riferiti alle somme sequestrate e confiscate, trasmettendo contestualmente ad Equitalia Giustizia S.p.A. tutti gli elementi e le informazioni utili per la corretta ed agevole amministrazione dei beni intestati al Fondo stesso.

La norma infine prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano stabilite le quote delle risorse intestate al Fondo da devolvere rispettivamente al Ministero dell’interno, al Ministero della giustizia ed allo stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per le finalità ivi indicate.

L’articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria dell’intervento.

Si prevede in particolare che agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 1, lettera d), valutati complessivamente in euro 5.137.296 per l’anno 2009 e in euro 4.785.678 a decorrere dall’anno 2010 si provveda:

a) quanto a euro 5.137.296 per l’anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a euro 4.785.678 a decorrere dall’anno 2010, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

Ai sensi del comma 2, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il successivo comma 3 stabilisce che il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del decreto-legge, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposita relazione, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l’utilizzo del Fondo di cui all’articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.

L’articolo 4 disciplina l’entrata in vigore del decreto-legge.


 

 

 

 


Relazione tecnica

 

 

La presente relazione tecnica è volta a quantificare gli oneri derivanti dall’adeguamento della indennità mensile prevista dalla legge 4 maggio 1998, n.133, per il servizio prestato dal personale di magistratura nelle sedi disagiate. L’importo della indennità prevista, in sostituzione della misura di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge n.133 del 1998, è determinata sulla base dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità.

Si prevede che il numero di magistrati da assegnare alle sedi disagiate non sarà superiore alle cento unità e, in tal senso, viene anche determinato il maggior onere derivante dall’applicazione del comma 3 dell’articolo 2 della citata legge n.133 del 1998, nel testo introdotto con il presente decreto, alle 50 ulteriori unità di magistrati da assegnare alle sedi disagiate (rispetto alle 50 previste a legislazione vigente), onere relativo all’indennità di prima sistemazione prevista in misura pari a nove volte l’ammontare dell’indennità integrativa speciale in godimento, ipotizzando la piena copertura nel corso dell’anno 2009 ed un turn over annuale di trasferimenti non superiore alle venti unità.

 

Calcolo degli oneri:

Articolo 2, comma 1, legge n.133 del 1998 (indennità mensile);

Importo stipendiale tabellare su base annua          4.297,41

INPDAP                                                              8.299,97

IRAP                                                                   2.915,28

Totale onere unitario                                         45.512,66

 

Onere anno 2009 e successivi:

euro 45.512,66 x 100 (n. magistrati da assegnare) = euro 4.551.266

Articolo 2, comma 3, legge n.133 del 1998 (Indennità di prima sistemazione)

Indennità integrativa speciale mensile                         931,38

(magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità)

INPDAP                                                                 237,49

IRAP                                                                        83,42

Totale                                                                  1.302,49

 

Importo indennità di prima sistemazione 1.302,49 x 9 = euro 11.720,61

 

Onere anno 2009:

euro 11.720,61 x 50 (n. nuovi magistrati da assegnare) = euro 586.030,50

Onere anno 2010 e successivi:

euro 11.720,61 x 20 (turn over annuo) = euro 234.412,20

Articolo 2 – Con la norma in commento si introduce una più puntuale regolamentazione delle previsioni contenute nell’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, al fine di dare concreta attuazione alla disciplina ivi contenuta.

L’articolo 61, comma 23, del decreto-legge citato prevede che le somme di denaro sequestrate nell’ambito di procedimenti penali, nonché i proventi derivanti dai beni confiscati affluiscano ad un unico fondo, destinato ad essere gestito dalla società di cui all’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008).

L’articolo 2 del presente decreto-legge prevede che affluiscano al fondo, denominato «Fondo unico giustizia», tutte le somme sopra indicate, nonché le somme di denaro sequestrate per le quali non sia stata disposta la confisca o richiesta la restituzione entro cinque anni dalla data della sentenza definitiva, che erano già destinate allo Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 612, della stessa legge finanziaria 2008, che ha inserito il comma 3-bis all’articolo 262 del codice di procedura penale, ai fini dell’implementazione del processo telematico (comma 614 dello stesso articolo 2 della legge finanziaria 2008). Viene altresì specificata la tipologia dei beni ricompresi nel Fondo in parola, estenendone l’ambito di operatività alle varie «attività finanziarie a contenuto patrimoniale o monetario», quali, a titolo esemplificativo, i titoli al portatore, i libretti di deposito, i conti correnti, i conti di deposito titoli ed altri crediti pecuniari.

L’amministrazione del Fondo unico giustizia è affidata ad Equitalia Giustizia s.p.a., che dovrà operare secondo le prescrizioni contenute nel decreto di attuazione, da emanare ai sensi del predetto articolo 61, comma 23; il medesimo decreto stabilirà, altresì, la remunerazione spettante ad Equitalia Giustizia s.p.a., nonché la natura e l’entità delle risorse che la stessa deve riservare alle eventuali restituzioni disposte dal giudice dell’esecuzione.

Infatti, per quanto riguarda le somme sequestrate – premesso che le stesse non possono essere utilizzate per le finalità di cui al comma 7, dovendosi attendere i provvedimenti del giudice per conoscere la disponibilità da parte dello Stato – va stabilita una modalità di investimento che ne permetta il pronto smobilizzo in caso di necessità.

Al fine di dare concreta attuazione alla previsione normativa, si stabilisce che entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore Poste Italiane s.p.a. e le altre banche depositarie intestino al Fondo i titoli, i valori, i libretti ed i conti riferiti alle somme sequestrate e confiscate, trasmettendo contestualmente a Equitalia Giustizia s.p.a. tutti gli elementi e le informazioni utili per la corretta ed agevole amministrazione dei beni intestati al Fondo stesso.

Lo stesso articolo 2 del decreto-legge prevede, al comma 7, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano stabilite le quote delle risorse intestate al Fondo da devolvere rispettivamente al Ministero dell’interno, al Ministero della giustizia ed all’entrata del bilancio dello Stato, per le finalità ivi indicate. Ai fini dell’utilizzo delle somme in questione è disposta la previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, cioè dell’effettiva disponibilità delle somme, nonché la verifica della compatibilità ed ammissibilità finanziaria dei relativi utilizzi, al fine di evitare che una diversa destinazione delle somme già finalizzate a legislazione vigente comporti effetti sul bilancio dello Stato.

In ogni caso, le somme a tutt’oggi derivanti da confische penali sono già finalizzate a diversi scopi da numerose norme di settore. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, né effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

RIEPILOGO DEGLI ONERI DERIVANTI DAL PROVVEDIMENTO

 

ANNO 2009:                       5.137.296;

ANNO 2010:                       4.785.678;

ANNO 2011:                      4.785.678.

 

Allegato

(Previsto dall’articolo 17, comma 30,

della legge 15 maggio 1997, n.127)

 

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE

MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

 

 

Legge 4 maggio 1998, n.133

Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d’ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali.

Art. 1. Trasferimento e destinazione d’ufficio – Definizioni.

1. Ai fini della presente legge per trasferimento e destinazione d’ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento nelle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando il mutamento di regione ed una distanza, eccezione fatta per la Sardegna, superiore ai centocinquanta chilometri da quella ove l’uditore giudiziario abbia svolto il tirocinio o il magistrato abbia prestato servizio. Sono escluse le ipotesi di trasferimento di cui agli articoli 2, secondo comma, e 21, sesto comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.511, per le quali non compete alcuna indennità.

2. Per sede disagiata si intende l’ufficio giudiziario, sito in una delle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ove si sia verificata la mancata copertura di posti messi a concorso nell’ultima pubblicazione, per il quale ricorrano almeno due dei seguenti requisiti:

a) vacanze superiori al 15 per cento dell’organico;

b) elevato numero di affari penali con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata;
c) elevato numero di affari civili in rapporto alla media del distretto ed alla consistenza degli organici.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, individua, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco delle sedi disagiate, in numero non superiore alle sessanta, pubblicando tale elenco. Non possono essere destinati d’ufficio a sedi disagiate magistrati in numero superiore alle duecento unità per il 1998, alle centocinquanta per il 1999, alle cento unità per il 2000 e alle cinquanta unità per gli anni successivi.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d’ufficio nelle sedi disagiate, applicando il criterio di cui all’articolo 4, comma 6, della legge 16 ottobre 1991, n.321. Ove non sussista il consenso o la disponibilità dei magistrati al trasferimento d’ufficio nelle sedi disagiate, è fatta comunque salva l’applicazione delle disposizioni relative ai trasferimenti d’ufficio di cui alla legge 16 ottobre 1991, n.321, e successive modificazioni.

5. In sede di prima applicazione della presente legge le sedi disagiate vengono individuate ai sensi del comma 2 e del comma 3 dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

Art. 2. Indennità in caso di trasferimento d’ufficio.

1. Al magistrato trasferito d’ufficio ai sensi dell’articolo 1 è attribuita per quattro anni una indennità mensile determinata in base al doppio dell’importo previsto quale diaria giornaliera per il trattamento di missione dalla tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n.836, come modificata dalla legge 26 luglio 1978, n.417, e successivamente da ultimo rideterminato con decreto del Ministro del tesoro 11 aprile 1985 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 14 maggio 1985.

2. La indennità di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n.97, come sostituito dall’articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n.27, e non compete in caso di ulteriore trasferimento d’ufficio disposto prima di un quadriennio dalla scadenza del periodo di legittimazione per richiedere un nuovo trasferimento.

3. Al magistrato trasferito d’ufficio a sede disagiata l’aumento previsto dal secondo comma dell’articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n.417, compete in misura pari a nove volte la mensilità della indennità integrativa speciale in godimento.

4. L’indennità di cui al comma 1 del presente articolo è corrisposta anche ai magistrati che sono stati destinati agli uffici di cui al comma 2 dell’articolo 1 quali uditori giudiziari con funzioni, dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici, fermi restando i contingenti previsti dall’articolo 1, comma 3.

...Omissis...

Art. 5. Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di assegnazione, trasferimento d’ufficio o applicazione.

1. Per i magistrati assegnati o trasferiti d’ufficio a sedi disagiate l’anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello d’ufficio, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza.

2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d’ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimità.

4. Fermo restando quanto previsto nel comma 3, per i magistrati applicati in sedi disagiate la anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l’aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.

...Omissis...


 

Legge 16 ottobre 1991, n.321

Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell’Amministrazione della giustizia.

...Omissis...

 

Art. 3.

1. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia, individua annualmente le sedi non richieste tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni disposte a norma dell’articolo 192 dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Consiglio superiore della magistratura pubblica un elenco delle sedi non richieste indicate nel comma 1 e di cui ritiene urgente la copertura.

3. I magistrati che sono destinati a domanda ad una delle sedi comprese nell’elenco di cui al comma 2 hanno diritto, alla scadenza del termine indicato dall’articolo 194, del citato ordinamento giudiziario, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge, ad essere trasferiti od assegnati nelle sedi richieste, escluso il conferimento di uffici direttivi e di funzioni di grado superiore rispetto a quelle in precedenza esercitate, con precedenza rispetto a qualsiasi aspirante, e nei limiti delle vacanze disponibili.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì agli uditori giudiziari che, assegnati a sedi comprese nell’elenco di cui al comma 2, vi prestano servizio per almeno quattro anni.

Art. 4.

1. Dopo la pubblicazione dell’elenco delle sedi non richieste, il Consiglio superiore della magistratura delibera sulle domande di tramutamento eventualmente sopravvenute per tali sedi, sospende l’esame di tutte le altre e, nel termine di trenta giorni dalla predetta pubblicazione, provvede alle coperture con trasferimenti di ufficio di magistrati assegnati a funzioni di organico identiche a quelle concernenti i posti da ricoprire. I magistrati da trasferire sono individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 6. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell’organico. Il magistrato assegnato o trasferito d’ufficio, compresa la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari, non può essere trasferito ad altra sede prima di due anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso, salvo che ricorrano gravi motivi di salute o gravi ragioni di servizio. Non possono essere altresì trasferiti i magistrati in servizio presso sedi comprese nell’elenco di cui all’articolo 3.

2. La percentuale di cui al comma 1 viene calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l’arrotondamento avviene per difetto.

3. Le condizioni per il trasferimento di ufficio debbono sussistere alla data di pubblicazione dell’elenco delle sedi non richieste.

4. Il trasferimento di ufficio si realizza con magistrati che prestano servizio nel medesimo distretto nel quale sono compresi i posti da coprire e, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi.

5. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto per il quale è minore la distanza chilometrica ferroviaria, e se nel caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione. Analogamente si considera più vicino il distretto il cui capoluogo ha la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, più breve rispetto al capoluogo del distretto in cui è compreso l’ufficio da coprire.

6. Nell’ambito dello stesso distretto, l’ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell’organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall’ufficio con organico più ampio. Nell’ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo e che abbia un’anzianità di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina.

7. Se in uno stesso distretto vi sono più uffici da coprire a norma del comma 1, si tiene conto delle indicazioni di gradimento espresse secondo l’ordine di collocamento nel ruolo di anzianità. In difetto di indicazioni il magistrato con maggiore anzianità è destinato all’ufficio con organico più ampio.

8. Ai magistrati assegnati a norma del presente articolo si applica la disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 3.

9. Sono abrogati i commi quarto e quinto dell’articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n.570, come modificato dall’articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n.27.

Art. 4-bis.

1. I magistrati trasferiti d’ufficio a norma della presente legge non possono essere nuovamente trasferiti, con la medesima procedura, se non decorsi otto anni dall’iniziale provvedimento di trasferimento d’ufficio e non possono essere trasferiti a domanda prima di tre anni dal giorno in cui hanno assunto effettivo possesso dell’ufficio, salvo che ricorrano specifici e gravi motivi di salute.

...Omissis...

 

Regio decreto 30 gennaio 1941, n.12

Ordinamento giudiziario.

 

...Omissis...

Art. 192. - (Assegnazione delle sedi per tramutamento).

L’assegnazione delle sedi per tramutamento è disposta secondo le norme seguenti:

La vacanza di sedi giudiziarie è annunciata nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. L’annuncio può, peraltro, essere omesso per necessità di servizio.

Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette per via gerarchica al Ministro di grazia e giustizia e possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall’attualità della vacanza o dall’annuncio di questa nel Bollettino Ufficiale. Esse conservano validità fino a quando non sono, con successiva dichiarazione o con altra domanda, revocate.

All’assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle domande. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed all’anzianità.

Sono titoli di preferenza, a parità delle altre condizioni personali quelli indicati nell’articolo 148.

Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura.

Se la vacanza è stata annunciata nel Bollettino Ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante debbono fare domanda di tramutamento, ove non l’abbiano presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’annuncio. Trascorso tale termine, non si tiene conto della domanda.

...Omissis...

 

Decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

...Omissis...

Art. 61. - (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica).

 

...Omissis...

24. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell’applicazione delle disposizioni del comma 23, che sono devoluti insieme ai proventi di cui al secondo periodo del citato comma 23, previa verifica di compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante parte sono versati all’entrata del bilancio dello Stato.

...Omissis...

 

Codice di procedura penale

Art. 676. - (Altre competenze).

1. Il giudice dell’esecuzione è competente a decidere in ordine all’estinzione del reato dopo la condanna, all’estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 262. In questi casi il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’articolo 667 comma 4.

2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell’articolo 263 comma 3.

3. Quando accerta l’estinzione del reato o della pena, il giudice dell’esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 settembre 2008, n.143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Decreto-legge 16 settembre 2008, n.143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.217 del 16 settembre 2008.

Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la funzionalità del sistema giudiziario con particolare riguardo alla esigenza di copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 settembre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro dell’economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n.133)

1. Alla legge 4 maggio 1998, n.133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo le parole: «o destinati» sono soppresse;

b) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Trasferimento d’ufficio). – 1. Ai fini della presente legge, per trasferimento d’ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all’articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.511, e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.109.

2. Per sede disagiata si intende l’ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

a) mancata copertura del posto messo a concorso nell’ultima pubblicazione;

b) quota di posti vacanti superiore alla media nazionale della scopertura.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta, ed indica tra le stesse le sedi a copertura immediata, in misura non superiore a dieci, individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni.

4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d’ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità, in numero non superiore a cento unità.

5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d’ufficio nelle sedi disagiate.»;

c) dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (Trasferimento d’ufficio nelle sedi a copertura immediata). – 1. Per le sedi a copertura immediata rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, e successive modificazioni, con il trasferimento d’ufficio dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell’ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all’interno dell’ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, e successive modificazioni, in ordine al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.

2. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell’organico. Non possono essere altresì trasferiti i magistrati in servizio presso altre sedi disagiate.

3. La percentuale di cui al comma 2 è calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l’arrotondamento avviene per difetto.

4. Le condizioni per il trasferimento d’ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all’articolo 1, comma 3.

5. Il trasferimento di ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania.

6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.

7. Nell’ambito dello stesso distretto, l’ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell’organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall’ufficio con organico più ampio. Nell’ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.»;

d) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Indennità in caso di trasferimento d’ufficio). – 1. Al magistrato trasferito d’ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un’indennità mensile determinata in misura pari all’importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. L’effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

2. L’indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n.97, come sostituito dall’articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n.27.

3. Al magistrato trasferito d’ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis l’aumento previsto dal secondo comma dell’articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n.417, compete in misura pari a nove volte l’ammontare della indennità integrativa speciale in godimento.»;

e) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art 5. - (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d’ufficio). – 1. Per i magistrati trasferiti d’ufficio a sedi disagiate ai sensi degli articoli 1 e 1-bis l’anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza. L’effettivo servizio è computato ai sensi del comma 1 dell’articolo 2.

2. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi ovvero di funzioni di legittimità. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.»;

f) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di applicazione). – 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 5, per i magistrati applicati in sedi disagiate l’anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l’aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.».

2. L’articolo 3, i commi da 1 a 8 dell’articolo 4 e l’articolo 4-bis della legge 16 ottobre 1991, n.321, sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n.133, come sostituito dal comma 1, lettera b), si applicano esclusivamente ai procedimenti di trasferimento d’ufficio a sedi disagiate avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n.133, come sostituito dal comma 1, lettera d), si applicano esclusivamente ai magistrati trasferiti d’ufficio a sedi disagiate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei confronti dei magistrati precedentemente trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate continuano ad applicarsi le suddette disposizioni nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. La disposizione di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n.133, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla lettera e) del comma 1, continua a trovare applicazione nei confronti dei magistrati i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate, ma il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera limitatamente al 50 per cento dei posti, di pari grado, messi a concorso nell’ambito di ciascun ufficio. Nel caso in cui i posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto di preferenza non opera, altresì, in relazione al posto eccedente il 50 per cento.

6. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n.133, così come modificato dal presente decreto, non si applicano ai magistrati indicati al comma 5. Per i medesimi l’anzianità di servizio continua ad essere calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello di ufficio e con i limiti di cui all’articolo 5, comma 3, della citata legge 4 maggio 1998, n.133, così come modificato dal presente decreto, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza.

7. Le disposizioni di cui all’articolo 1-bis della legge 4 maggio 1998, n.133, come introdotto dal comma 1, lettera c), non si applicano ai magistrati che entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto presentino domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all’interno dell’ufficio ovvero ad altro ufficio, senza revocarla prima della definizione della relativa procedura.

8. Al terzo comma dell’articolo 192 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, il secondo periodo è soppresso.

 

 

Articolo 2.

(Fondo unico giustizia)

1. Il Fondo di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, denominato: «Fondo unico giustizia», è gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalità stabilite con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23.

2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:

a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23;

b) di cui all’articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti, nonché dei beni di cui al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché le attività di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia S.p.A., con modalità telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima società sul proprio sito internet all’indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le informazioni individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di intestazione di cui al primo periodo, Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non già eseguite alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni delle somme sequestrate disposte anteriormente alla predetta data dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale.

4. Sono altresì intestati «Fondo unico giustizia» tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia Giustizia S.p.A., successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire le ulteriori risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dell’articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale, i relativi utili di gestione, nonché i controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23.

5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di investimento di cui all’articolo 2, comma 614, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le somme di denaro per le quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, è stata decisa dal giudice dell’esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo Stato delle somme medesime.

6. Con il decreto di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è determinata altresì la remunerazione massima spettante a titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite le modalità di controllo e di rendicontazione delle somme gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., nonché la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo in modo che venga garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno, può essere rideterminata annualmente la misura massima dell’aggio spettante a Equitalia Giustizia S.p.A.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno, sono stabilite, fermo quanto disposto dal comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria:

a) da devolvere al Ministero dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l’alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n.44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all’articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n.512;

b) da devolvere al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia;

c) da acquisire all’entrata del bilancio dello Stato.

8. Il comma 24 dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è abrogato.

9. All’articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 2, comma 613, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 262» sono soppresse.

10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non devono derivare oneri, né obblighi giuridici a carico della finanza pubblica.

 

Articolo 3.

(Norma di copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 1, lettera d), valutati complessivamente in euro 5.137.296 per l’anno 2009 e in euro 4.785.678 a decorrere dall’anno 2010, si provvede:

a) quanto a euro 5.137.296 per l’anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a euro 4.785.678 a decorrere dall’anno 2010, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente decreto, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposita relazione, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l’utilizzo del Fondo di cui all’articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 2008.

NAPOLITANO

Berlusconi – Alfano – Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 


Esame in sede referente

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 2008

12ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

 La seduta inizia alle ore 14.

(omissis)

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

(Esame e rinvio)

Il presidente BERSELLI(PdL), in sostituzione del relatore Mugnai, riferisce sul provvedimento in titolo. Illustra quindi l'articolo 1 del decreto-legge, il quale modifica la disciplina del trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui alle leggi 16 ottobre 1991, n. 321 e 4 maggio 1998, n. 133. Osserva, al riguardo, che l'intervento normativo in esame è dettato dall'esigenza di sopperire alla scopertura dell'organico del personale di magistratura nelle cosiddetto sedi disagiate, resa pressante dal divieto introdotto dalla legge 30 luglio 2007, n. 111 di destinare i magistrati ordinari al termine del tirocinio a svolgere le funzioni requirenti, nonché quelle giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o dell’udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

 Dopo aver dato conto del contenuto dell'articolo 2, il quale prevede una più puntuale disciplina del cosiddetto Fondo unico giustizia, la cui istituzione era già stata prevista dall'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, si sofferma brevemente sugli articoli 3 e 4 recanti norme rispettivamente sulla copertura finanziaria e sulla entrata in vigore del decreto-legge.

Propone quindi di rinviare l'avvio della discussione generale alla seduta già convocata per domani alle ore 14, 30 e di fissare fin d'ora per venerdì 26 settembre 2008 alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

 

Il sottosegretario CALIENDO osserva brevemente come il provvedimento in esame riprenda in larga parte proposte già contenute in disegni di legge esaminati dalle Camere nel corso della passata legislatura.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2008

13ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

 

E' aperta la discussione generale.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD), dopo aver ribadito le considerazioni, già svolte nel corso della seduta di ieri, sulla necessità di procedere ad una revisione delle circoscrizioni giudiziarie, esprime un giudizio critico sul provvedimento in esame, soffermandosi dapprima sull'articolo 1. Al riguardo ritiene non condivisibile la riformulazione dell'articolo 1 della legge n. 133 del 1998, nella parte in cui, nella individuazione del concetto di sede disagiata, si prescinde dal criterio oggettivo dell'elevato numero di contenziosi penali o civili. A parere dell'oratore, infatti, la nuova formulazione dell'articolo 1 della legge del 1998 rischia di determinare la paradossale situazione per la quale si riconoscono incentivi di carattere finanziario a magistrati trasferiti in sedi, sul mero presupposto delle elevate vacanze di organico, senza un proporzionale aumento dell'impegno professionale ad essi richiesto. La questione relativa alla copertura delle sedi caratterizzate da un elevato numero di posti vacanti ben poteva essere affrontata, attraverso la rivisitazione dell'assetto delle circoscrizioni giudiziarie e l'eventuale soppressione delle sedi con scarso contenzioso. A parere dell'oratore, dovrebbero essere riconosciuti incentivi solo a quei magistrati che vengono trasferiti o destinati in sedi effettivamente disagiate.

Esprime poi analoghe perplessità sulla formulazione testuale degli articoli del decreto-legge in esame. Al riguardo giudica criticamente la qualità redazionale di tali disposizioni, le quali presentano numerosi e spesso complessi rinvii ad altri testi normativi, determinando nell'interprete oggettive difficoltà di comprensione del testo.

Esprime poi un giudizio critico sul provvedimento nella parte in cui finisce per determinare un'inaccettabile disparità di trattamento fra i magistrati che, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 111 del 2007 avevano accettato il trasferimento in sedi disagiate destinatari.

Conclude soffermandosi in senso critico sul sistema degli incentivi di carattere economico nel suo complesso anche in considerazione del fatto che esso finisce per determinare una iniqua disparità fra i magistrati e gli altri operatori della giustizia, impegnati nelle medesime aree.

 

Il sottosegretario CALIENDO prende brevemente la parola per ricordare il reale iter delle disposizioni di cui al provvedimento in esame. Al riguardo fa presente che l'esigenza di procedere con urgenza alla copertura di alcune sedi disagiate, collocate per lo più nel mezzogiorno d'Italia, fosse stata palesata dal Consiglio superiore della magistratura già all'indomani dell'insediamento dell'attuale Governo. Accedendo a tali richieste, il Governo, ricorda il sottosegretario, aveva presentato un emendamento al decreto-legge n. 92 del 2008 in materia di sicurezza. In relazione a tale emendamento si era peraltro tenuto presso il Ministero dalla giustizia un incontro informale anche con alcuni rappresentanti del Partito Democratico. Tale emendamento non aveva potuto trovare approvazione per l'assenza di un'adeguata copertura finanziaria. Il contenuto di tali proposte era stato successivamente recepito e riproposto in un emendamento al decreto-legge sulla magistratura ordinaria nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. Anche in tal caso non era stato possibile approvare l'emendamento in quanto esso risultava estraneo alla materia. L'urgenza della questione quindi, da un lato, e l'accordo con parte dell'opposizione dall'altro, sono alla base della decisione del Governo di intervenire per far fronte alla questione in via d'urgenza.

 

Il senatore CENTARO (PdL) si augura in via preliminare che il provvedimento in esame riesca ad ovviare nei fatti alle conseguenze negative – da lui stesso a suo tempo previste - derivanti dall'introduzione del divieto, previsto dalla legge n. 111 del 2007, di destinare i magistrati ordinari al termine del tirocinio a volgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità. Esprime quindi talune perplessità sulla soppressione, in sede di modifica dell'articolo 1 della legge del 1998, del richiamo al requisito dei carichi di lavoro per l'individuazione delle sedi disagiate. Ritiene invece condivisibile l'aver disancorato l'individuazione della sede disagiata dalla collocazione regionale, in considerazione del carattere sopranazionale dei fenomeni di criminalità organizzata.

Conclude sollecitando una riflessione generale sulle conseguenze applicative della disciplina transitoria prevista dal decreto-legge, la quale rischia di incidere sulle aspettative legittimamente maturate dai magistrati che, sulla base della vigente normativa, hanno già optato per il trasferimento in una sede disagiata, con la convinzione di poter scegliere decorsi i cinque anni, la successiva sede di assegnazione.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) dichiara di condividere nel merito i rilievi testè svolti dal senatore D'Ambrosio e dal senatore Centaro con particolare riferimento ai problemi di disparità di trattamento posti dalla normativa transitoria. Sollecita quindi una riflessione più ampia sulla riformulazione dell'articolo 1 della legge del 1998, per la quale l'individuazione delle sedi disagiate finisce per essere rimessa alla discrezionalità del Consiglio superiore della magistratura e del Ministro della giustizia, prescindendo dall'oggettivo requisito del carico di contenzioso. Esprime poi un giudizio critico sulla ratiodel decreto-legge e sul sistema degli incentivi nel loro complesso. Tale sistema rischia di determinare un effetto trascinamento, tale da rendere legittima l'eventuale richiesta di benefici finanziari anche da parte degli altri operatori giudiziari e delle forze di polizia che svolgono la loro attività, al pari dei magistrati, in sedi disagiate. Tenuto conto della rilevanza del provvedimento in esame chiede alla Presidenza di voler differire a lunedì 29 settembre il termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di consentire ai senatori una maggiore ponderazione nella elaborazione delle proposte modificative.

 

 Il presidente BERSELLI, accedendo alla richiesta formulata dalla senatrice Della Monica, dispone la posticipazione a lunedì 29 settembre 2008 alle ore 10 del termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per venerdì 26 settembre alle ore 12.

 

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) svolge talune considerazioni critiche sull'articolo 2 del decreto-legge relativo al Fondo unico giustizia. Con riferimento ai commi 5 e 7 esprime il proprio rammarico per l'iniqua distribuzione delle risorse gestite dalla società Equitalia giustizia, le quali sono solo in minima parte versate al Ministero della giustizia. A ciò si aggiunga che tali risorse sembrano destinate al solo finanziamento del processo telematico, intervento già adeguatamente sostenuto dalle risorse provenienti dal recupero dei depositi giudiziari dormienti disposto dalla legge finanziaria per il 2008. Tale iniqua ripartizione dei fondi è inaccettabile anche in considerazione dei pesanti tagli che il bilancio del Ministero della giustizia ha subito con l'approvazione del decreto-legge n. 112 del 2008 da un lato, e dall’altro dell’impegno di struttura e di personale che il Ministero stesso dovrà fornire per il recupero di tali risorse. Invita, in conclusione, il rappresentante del Governo a rivalutare tale ripartizione, la quale sembra porsi in controtendenza rispetto alle dichiarazioni rese dal Ministro della giustizia in sede di audizione sulle linee programmatiche del proprio Dicastero.

 

 Il senatore CASSON (PD) esprime perplessità sul decreto-legge nel suo complesso, e sulla scelta stessa del Governo di affrontare la questione della copertura delle sedi disagiate attraverso il ricorso allo strumento degli incentivi economici. Esprime poi piena condivisione per i rilievi formulati dal senatore D'Ambrosio sulla tecnica redazionale del testo del decreto-legge. Nel riservarsi di presentare nel corso dell'esame puntuali proposte emendative, invita a valutare adeguatamente le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo unico giustizia, nonché la correttezza della distribuzione delle risorse fra i vari Dicasteri. Con riferimento all'incontro informale svoltosi presso il Ministero della giustizia con taluni rappresentanti del Partito Democratico ricorda che in quella sede si erano registrate posizioni diverse sull'opportunità di mantenere il divieto di cui all'articolo 2 della legge n. 111 del 2007. Al riguardo ribadisce la disponibilità del proprio Gruppo a valutare un'eventuale revisione di tali norme.

 

 Il senatore MAZZATORTA (LNP) dopo aver sottolineato come fra le sedi disagiate si possano annoverare anche talune procure dell'Italia del nord, nelle quali, a motivo dell'aumento della criminalità di origine straniera, il carico di lavoro è aumentato in via esponenziale, si sofferma sull'articolo 2 del decreto-legge.

 Al riguardo fa presente che tale disposizione in parte riproduce quanto già previsto dall'articolo 61, comma 24 del decreto-legge n. 112 del 2008. Sempre con riferimento a tale norma ritiene necessaria una ulteriore riflessione che possa tenere conto dei rilievi formulati dal senatore Li Gotti, al fine di giungere ad una più precisa formulazione della disposizione.

 

 Il senatore MARITATI (PD), pur ritenendo condivisibile in linea di principio il divieto di cui all'articolo 2 della legge n. 111 del 2007, il quale mira a preservare i giovani magistrati assicurando loro adeguati tempi di formazione e maturazione professionale, sottolinea come le ragioni oggettive legate all'esigenza di garantire l'esercizio della funzione giudiziaria anche in sedi disagiate possano giustificare deroghe a tale divieto. Si sofferma quindi sul sistema degli incentivi economici, i quali non sono in grado, a parere dell'oratore, di risolvere da soli la questione della copertura delle sedi caratterizzate da elevate vacanze di posti.

 

 Chiusa la discussione generale, prende la parola il relatore MUGNAI (PdL), il quale si dichiara disponibile a valutare nel merito i rilievi e le considerazioni emerse nel corso del dibattito. Con riferimento ai problemi di disparità di trattamento, posti dalla normativa transitoria osserva come di fatto ogni cambiamento di disciplina sia destinato a determinare regolamentazioni diverse per soggetti che versano nella medesima situazione.

 

 Il sottosegretario CALIENDO replica osservando come il sistema degli incentivi economici sia stato introdotto ormai da oltre dieci anni e sia stato considerato adeguato ad ovviare ai problemi di copertura di talune sedi disagiate da parte dello stesso Consiglio superiore della Magistratura. Dopo aver svolto talune considerazioni sull'opportunità di mantenere il divieto di cui alla legge n. 111 del 2007, si dichiara disponibile a valutare una riformulazione dell'articolo 2 del decreto-legge in grado di ovviare ai rilievi e alle perplessità emerse nel dibattito.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2008

14ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

La seduta inizia alle ore 16.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

 Riprende l’esame sospeso nella seduta del 24 settembre scorso.

 Si passa all’illustrazione degli emendamenti, allegati al resoconto della seduta.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del decreto-legge da convertire.

 Il senatore D'AMBROSIO (PD), dopo aver sottolineato come non siano stati presentati da parte del proprio Gruppo emendamenti al comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 133 del 1998, così come modificata dall’articolo 1 del decreto-legge in esame, illustra l’emendamento 1.6. Tale proposta emendativa, osserva l’oratore, è volta ad ovviare al rischio che si possano riconoscere incentivi a magistrati trasferiti o destinati in sedi nelle quali non sia dato riscontrare un proporzionale aumento dell’impegno professionale ad essi richiesto, e che magari, in un quadro di razionalizzazione del sistema, dovrebbero essere soppresse. A tal fine, l’emendamento 1.6 prevede tra i requisiti necessari affinché un ufficio giudiziario possa essere qualificato quale sede disagiata anche l’elevato numero degli affari penali, con particolare riferimento a quelli concernenti la criminalità organizzata, ovvero un elevato numero degli affari civili in rapporto alla media del distretto e alla consistenza degli organici.

 Illustra quindi l’emendamento 1.9, il quale prevede che il magistrato nei cui confronti sia stato disposto il trasferimento di ufficio possa essere trattenuto nella sede di provenienza per l’esaurimento dei procedimenti in corso.

 Dà conto infine del contenuto dell’emendamento 1.10, il quale è volto ad ovviare alla disparità di trattamento che si viene a determinare fra i magistrati che sulla base di quanto previsto dalla legge n. 11 del 2007 avevano accettato il trasferimento in sedi disagiate e quelli destinatari del provvedimento in esame. L’emendamento prevede inoltre un consistente incremento dell’indennità di prima sistemazione corrisposta ai magistrati trasferiti d’ufficio.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) illustra l’emendamento 1.1, il quale, al fine di risolvere problematicità evidenziate da alcuni uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, prevede che negli uffici suddetti delle regioni Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, possano essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto ogni otto sostituti. L’istituzione di un ulteriore procuratore della Repubblica aggiunto è volto ad assicurare una maggiore efficienza nel coordinamento fra i diversi sostituti procuratori.

 Dà quindi per illustrati tutti gli emendamenti, a sua firma, presentati all’articolo 1.

 

 Il relatore MUGNAI (PdL) illustra l’emendamento aggiuntivo 1.0.3, con il quale si prevede che le sezioni di polizia giudiziaria siano composte anche dagli ufficiali e dagli agenti del Corpo forestale dello Stato, limitatamente ai reati ambientali.

 

 Il senatore VALENTINO (PdL) interviene sul complesso degli emendamenti riferiti all’articolo 1, soffermandosi in particolare sull’emendamento 1.1. Al riguardo, pur considerando condivisibili le finalità dell’emendamento suddetto, ritiene che l’esigenza di istituire un ulteriore procuratore aggiunto si ponga di fatto solo in relazione ad alcune delle regioni richiamate nella proposta emendativa. Più in particolare, ritiene che negli uffici delle procure della Repubblica delle regioni Basilicata e Sardegna, non si riscontrino oggettivi problemi di coordinamento, tali da giustificare l’istituzione di un ulteriore procuratore aggiunto.

 Nel condividere in linea di principio il fatto che una parte consistente delle risorse di cui all’articolo 2 del decreto-legge sia da destinarsi alla giustizia, invita il Governo a precisare l’ammontare dei fondi in esame e le ragioni sottese ai criteri di ripartizione individuati dalla norma.

 

 Dopo che sono stati dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 1, si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 2.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) dà conto del contenuto degli emendamenti 2.1 e 2.2, volti ambedue a modificare integralmente l’articolo 2 del decreto-legge, al fine di assicurare una più equa distribuzione delle risorse gestite dalla società Equitalia giustizia, con particolare riferimento alle somme confiscate e ai proventi dei beni confiscati. Ribadisce con riferimento all’articolo 2 del decreto-legge il proprio giudizio critico, anche in considerazione dei pesanti tagli che il Ministero della giustizia ha subito con l’approvazione del decreto-legge n. 112 del 2008 e dell’impegno di struttura e di personale che il Ministero ha sostenuto per l’individuazione ed il recupero delle risorse in esame. Osserva, peraltro, come tale ripartizione di fondi sia inaccettabile anche in ragione del fatto che tali risorse sembrano destinate al solo finanziamento del processo telematico, intervento già adeguatamente sovvenzionato dalla legge finanziaria del 2008.

 Si sofferma poi sull’emendamento 2.12, il quale prevede che la ripartizione delle risorse di cui all’articolo 2 sia effettuata con cadenza annuale e che una parte non inferiore al 50 per cento dell’ammontare sia destinata al funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali.

 Conclude sottolineando come il reperimento di ulteriori risorse da parte del Dicastero della giustizia sia assolutamente necessario se si vogliano attuare riforme concrete della giustizia; per tale ragione, invita il Governo a rivalutare con attenzione la destinazione e la ripartizione di tali fondi.

 

 Il senatore CASSON (PD) ribadisce preliminarmente le proprie perplessità, già evidenziate in sede di discussione generale, sulla costituzione e sulla gestione del Fondo unico giustizia. Illustra quindi gli emendamenti 2.8 e 2.11, volti, ambedue, a modificare la lettera b) del comma 7 dell’articolo 2 del decreto-legge. Tali proposte sono finalizzate ad assicurare una più equa ripartizione delle risorse, in favore del Ministero della giustizia.

 

I senatori LONGO (PdL) e VALENTINO (PdL) aggiungono la propria firma all’emendamento 1.16.

 

 Il sottosegretario CALIENDO, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per il tenore del dibattito, si sofferma sulle proposte di modifica presentate dal Governo, con le quali si è inteso recepire i rilievi emersi nella discussione generale. Illustra quindi l’emendamento 1.2, il quale è volto a precisare i presupposti richiesti per la qualificazione di un ufficio giudiziario quale sede disagiata. Invita fin d’ora i presentatori a ritirare tutti quegli emendamenti volti a circoscrivere l’ambito di applicazione delle norme ai soli uffici requirenti, ritenendo che le esigenze sottese a tali disposizioni si pongano anche con riferimento a taluni uffici giudicanti.

 Dopo aver dato conto dell’emendamento 1.15, si sofferma sull’emendamento 1.0.1, il quale interviene sulla rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria. Tale ordinamento in particolare reca modifiche alla Tabella B di cui alla legge n. 111 del 2007, adeguandola alle norme della legge finanziaria in materia di magistratura militare.

 Con riferimento alla questione della ripartizione delle risorse di cui all’articolo 2 del decreto-legge, si esprime favorevolmente sull’emendamento 2.12, nella parte in cui prevede che la ripartizione avvenga con cadenza annuale.

 

 Dopo interventi dei senatori CASSON (PD), BERSELLI(PdL), MARITATI (PD) , VALENTINO (PdL) e LI GOTTI (IdV) sui criteri di ripartizione delle risorse, il relatore MUGNAI (PdL) presenta ed illustra l’emendamento 2.100.

 

 Si passa quindi all’espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti.

 

 Il relatore MUGNAI (PdL) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.7, 1.15, 1.16, 1.0.1 e 1.0.2, invitando i presentatori a ritirare i restanti emendamenti riferiti all’articolo 1, ritenendo che le perplessità emerse nel dibattito circa i requisiti per l’identificazione della sede disagiata siano state ampliamente risolte dall’emendamento 1.2 del Governo. Raccomanda poi l’approvazione dell’emendamento 1.0.3.

 Con riferimento agli emendamenti presentati all’articolo 2, dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2, invita i presentatori a ritirare i restanti emendamenti, le cui finalità sono analoghe a quelle dell’emendamento 2.100, da ultimo presentato.

 

 Il sottosegretario CALIENDO si esprime in senso conforme al relatore, ad eccezione che con riferimento all’emendamento 1.0.3, del quale invita al ritiro.

 

 Il senatore CENTARO (PdL) ritira quindi gli emendamenti 1.3, 1.5, 1.12 e 1.14.

 

 Il relatore MUGNAI (PdL), accedendo alla richiesta del sottosegretario Caliendo, ritira l’emendamento 1.0.3, trasformandolo in un ordine del giorno.

 

 Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 17,20.


 

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

1018

 

 

G/1018/1/2

MUGNAI, RELATORE

:

La Commissione, in sede di esame del disegno di legge n. 1018, di conversione del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario,

impegna il Governo

ad inserire gli agenti del Corpo forestale dello Stato tra i componenti delle sezioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, con competenza limitata ai reati ambientali, in considerazione delle funzioni da essi già svolte in via di fatto.

Art. 1

1.1

LI GOTTI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) All'articolo 70, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

«Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari delle regioni Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, ad eccezione delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, possono essere comunque istituiti, posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto ogni otto sostituti addetti all'ufficio».

1.2

Il Governo

Al comma 1, lettera b), capoverso: «Art. 1.» sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;

b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico,».

1.3

CENTARO

Al comma 1, lettera b), capoverso: «Art. 1» nel comma 2, dopo le parole: «l'ufficio giudiziario» inserire la seguente: «requirente» e dopo le lettere a) e b) inserire la seguente:

«c) elevato numero di affari penali con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata;».

1.4

LI GOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», nel comma 2, dopo le parole: «per il quale» inserire le seguenti: «, tenuto conto del carico di lavoro,».

1.5

CENTARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1.» nel comma 2, dopo le lettere a) e b) aggiungere le seguenti:

«c) elevato numero di affari penali con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata;

d) elevato numero di affari civili in rapporto alla media del distretto ed alla consistenza degli organici».

1.6

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, CAROFIGLIO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1.», nel comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) elevato numero degli affari penali con particolare riferimento a quelli concernenti la criminalità organizzata, ovvero elevato numero degli affari civili in rapporto alla media del distretto e alla consistenza degli organici».

1.7

Il Governo

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», nel comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941. n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate e di cui al comma 2».

1.8

LI GOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1.», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, ove non sussista il consenso o non sia acquisita la disponibilità dei magistrati al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, il Consiglio superiore della magistratura può destinare a svolgere funzioni requirenti i magistrati ordinari al termine del tirocinio. È fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni relative ai trasferimenti d'ufficio di cui alla presente legge. Nei casi di cui al primo periodo, per il primo anno di attività ai magistrati ordinari al termine del tirocinio possono essere assegnati esclusivamente procedimenti in coassegnazione con colleghi che abbiano già conseguito la prima valutazione di professionalità».

1.9

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il magistrato nei cui confronti sia stato disposto il trasferimento d'ufficio ai sensi del presente articolo può essere trattenuto nella sede di provenienza, prima del trasferimento, per l'esaurimento dei procedimenti in corso, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sull'istanza presentata dal magistrato medesimo, entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione in ordine al trasferimento».

1.10

D'AMBROSIO, DELLA MONICA

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art.2», sopprimere i commi 1 e2.

Conseguentemente al comma 1, lettera d), capoverso «Art.2», nel comma 3, sostituire la parola: «nove» con la seguente: «sedici».

1.11

LI GOTTI

Al comma 5, sopprimere le parole da: «, ma il diritto» fino alla fine del comma medesimo.

1.12

CENTARO

Al comma 5, sopprimere le parole da: «ma il diritto» a: «di ciascun ufficio».

1.13

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO

Al comma 5, sostituire il numero: «50», ovunque compaia, con il seguente: «75».

1.14

CENTARO

Al comma 5, sostituire le parole: «al 50», con le altre: «all'80».

1.15

Il Governo

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Nel caso in cui i posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera, altresi, in relazione al posto eccedente il 50 per cento. Nel caso in cui siano messi a concorso uno o due posti, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera per tutti i posti».

1.16

COMPAGNA, LONGO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'articolo 36 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'articolo 2, comma 8, della legge 30 luglio 2007, n. 111, è abrogato».

1.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria)

1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 606, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1º luglio 2008, la tabella B prevista dall'articolo 5, comma 9, della legge 30 luglio 2007, n. 111, è sostituita dalla tabella in allegato 1.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 e successive modifiche, la destinazione alle funzioni di cui alla lettera M della tabella B allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111, come modificata dalla presente legge, non può superare gli anni dieci anche continuativi, fatto salvo il maggior termine stabilito per gli incarichi la cui durata è prevista da specifiche disposizioni di legge.

4. I limiti di cui al comma 3 e alla lettera M della tabella B allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111, come modificata dalla presente legge, non si applicano ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi.

5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: ''delle quali trecento da destinare'', sono sostituite dalle seguenti: ''assicurando la adeguata destinazione di magistrati''.

 

ALLEGATO 1

TABELLA B

(articolo 3, comma 1, legge 30 luglio 2007, n.111)

 

A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione :  1;

B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione: 1:

C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:

 Presidente aggiunto della Corte di cassazione: 1:

 Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione: 1;

 Presidente del Tribunale superiore delle acque Pubbliche: 1;

D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità: 60;

E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità: 375;

F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore  nazionale antimafia:  1;

G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti: 52;

H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado, elevate giudicanti e

 requirenti: 53;

I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado: 366;

L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di  magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione Nazionale antimafia  e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado:  9.009

M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie: 230;

N. Magistrati ordinari in tirocinio (numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)

 

 Totale  10.151

 

1.0.2

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Pignoramenti sulla contabilità ordinaria del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia)

a) L'articolo 1 del decreto legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460 e successive modificazioni, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia».

1.0.3

MUGNAI, RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

 

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante "norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e regolamento per l'esecuzione", sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché del Corpo forestale dello Stato, limitatamente ai reati ambientali ».

 

Art. 2

2.1

LI GOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Norme sui depositi giudiziari). – 1. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa, di cui è stata disposta la restituzione con provvedimento definitivo o di archiviazione, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni, sono acquisite dallo Stato e sono versate a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

2. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa in relazione a procedure esecutive, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dal giorno in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia, sono acquisite allo Stato e sono versate a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

3. All'articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270, le parole da: ''degli articoli'' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ''degli articoli 110, secondo, terzo e quarto comma, 111, 111-bis, 111-ter, 111-quater, 112, 113, 113-bis, 114, 115 e 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge fallimentare».

4. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono disciplinate:

a) le modalità di comunicazione dello stato del procedimento e dei provvedimenti adottati, che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione;

b) le modalità con cui le banche e la società Poste italiane Spa versano le somme di cui ai commi 1 e 2 e gli interessi maturati.

5. Una somma pari al 20 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni del presente articolo è destinata al fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia, anche per finanziarie progetti relativi al recupero di crediti dell'amministrazione e delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. È istituito un fondo per l'incentivazione della permanenza dei magistrati in sedi non richieste di cui all'articolo 3 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni, e in sedi disagiate di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, alimentato con una somma pari al 4 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni del presente articolo. L'impiego del fondo è disciplinato con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare, d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

2.2

LI GOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Assegnazione al Ministero della giustizia di somme di denaro costituenti depositi giudiziari giacenti in libretti di deposito presso Poste italiane Spa ovvero in istituti di credito, oggetto di provvedimento di confisca). – 1. Le somme di denaro costituenti depositi giudiziari giacenti in libretti di deposito presso Poste italiane Spa ovvero in istituti di credito, oggetto di provvedimento di confisca emesso dall'autorità giudiziaria o confiscate per legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle somme già confluite, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel Fondo di cui al comma 102 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244.

3. Le somme di denaro acquisite ai sensi del comma 1 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

4. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, il Ministero della giustizia procede, entro il 31 marzo di ogni anno, alla verifica delle confische delle somme di denaro e dei proventi dei beni confiscati, ovunque depositate, che siano maturate al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. I contributi unificati corrisposti per l'iscrizione a ruolo delle controversie innanzi all'autorità giudiziaria, nonché i diritti corrisposti per il rilascio delle copie, anche su supporto informatico, di atti dei procedimenti civili, penali e di volontaria giurisdizione, sono attribuiti, in deroga a qualunque diversa disposizione, al Ministero della giustizia, con iscrizione in apposito capitolo di bilancio.

6. Alle somme di denaro, ovunque giacenti, già attinte, alla data di entrata in vigore della presente legge, da provvedimento di confisca emesso dall'autorità giudiziaria o confiscate per legge, si applica quanto disposto dai commi 1 e 3.

2.2a

Il Governo

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) depositati presso Poste Italiane s.p.a., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia;

c-ter) di cui all'articolo 117, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, così come modificato dall'art. 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5»;

b) al comma 3, le parole «dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale» sono soppresse;

c) al comma 6, le parole «dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale» sono soppresse;

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Con riferimento alle somme di cui al comma 2, lettere d) ed e), le quote di cui al comma 7 sono formate destinando le risorse in via prioritaria al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia».

2.3

LI GOTTI

Al comma 5, premettere le seguenti parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.4

LI GOTTI

Al comma 5, dopo le parole: «Ministero della Giustizia concernenti» inserire le seguenti: «, nella misura del 50 per cento, il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali nonché, per il rimanente 50 per cento,».

2.5

LI GOTTI

Al comma 5, dopo le parole: «Ministero della Giustizia concernenti» inserire le seguenti: «il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali nonché».

2.100

MUGNAI, RELATORE

Sostituire il comma 7, con il seguente:

 «7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente, fermo quanto disposto al comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate 'Fondo unico giustizia', anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:

a) al Ministero della giustizia, in misura non inferiore ad un terzo, per assicurare il  funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali del  Ministero della giustizia;

b) al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta  salva la limitazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui  all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, del Fondo di  rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della  legge 22 dicembre 1999, n. 512;

c) all'entrata del bilancio dello Stato.»

2.6

LI GOTTI

Al comma 7, sostituire le parole da: «Presidente del Consiglio» fino a «Ministro dell'Interno» con le seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno».

2.7

LI GOTTI

Al comma 7, dopo le parole: «Presidente del consiglio dei Ministri» aggiugere le seguenti: «da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

2.8

CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) da devolvere al Ministero della Giustizia per il funzionamento degli uffici giudiziari in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, nonché per l'espletamento delle indagini relative a procedimenti penali per il rimanente ammontare;».

2.9

LI GOTTI

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) da devolvere al Ministero della Giustizia per il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, nonché per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero medesimo per il rimanente ammontare;».

2.10

LI GOTTI

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) da devolvere al Ministero della giustizia per il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali nonché per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero medesimo;».

2.11

CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) da devolvere al Ministero della giustizia per il funzionamento degli uffici giudiziari;».

2.12

LI GOTTI

Al comma 7, lettera b) dopo le parole: «da devolvere» inserire la seguente: «annualmente».

Conseguentemente, alla medesima lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, in misura non inferiore al 50 per cento dell'ammontare, per il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali».

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 1 OTTOBRE 2008

16ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

 La seduta inizia alle ore 14,35.

 

 IN SEDE REFERENTE

(omissis)

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 

 Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

 

Il presidente BERSELLI ricorda che nella seduta di ieri era terminata l'illustrazione degli emendamenti ed erano stati espressi i pareri del relatore e del Governo.

Egli comunica quindi che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti.

La Commissione bilancio ha espresso questa mattina sul testo del decreto-legge un parere non ostativo, a condizione che sia riformulata la norma di copertura di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3.

La Commissione stessa non ha invece ancora espresso il parere sugli emendamenti.

Nell'attesa che tale parere venga acquisito sospende brevemente la seduta.

 

 La seduta, sospesa alle ore 15, 40, è ripresa alle ore 16.

 

Il presidente BERSELLI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 2.1 e 2.2, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché dell'emendamento 1.0.1, per il quale il parere è contrario nel merito ma non sotto il profilo della copertura finanziaria. Egli annuncia altresì che il relatore, senatore Mugnai, ha presentato l'emendamento 3.1, diretto ad uniformarsi alla condizione posta dalla Commissione bilancio nel parere sul testo del decreto-legge.

 Il relatore ha altresì riformulato l'emendamento 2.100 nel senso di prevedere che anche la quota del Fondo unico per la giustizia da destinarsi al ministero dell'interno in sede della ripartizione di cui al comma 7 dell'articolo 2, non sia inferiore ad un terzo.

 

Il senatore MAZZATORTA (LNP) esprime viva perplessità sull'emendamento del relatore Mugnai, tanto nella sua nuova formulazione quanto in quella precedente.

Egli osserva che il comma 7, nella originaria formulazione del decreto-legge, dava sostanzialmente attuazione a quanto previsto dal comma 23 dell'articolo 61 del testo coordinato del decreto-legge n. 112, il quale prevedeva che il Fondo venisse ripartito annualmente con il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri destinando una quota al Ministero dell'interno per finalità di sicurezza e di soccorso pubblico - evidentemente con ciò individuando in tale Ministero il primo destinatario, in considerazione evidentemente del carattere preminente, nell'attuale congiuntura nazionale, del problema della tutela della sicurezza - un'altra quota, evidentemente pari o comunque non superiore, è destinata ai servizi di giustizia, e il resto, con tutta evidenza in maniera residuale, al bilancio dello Stato in generale.

L'aver determinato, sia pure solo nel minimo, una percentuale fissa per il Ministero dell'interno e l'averlo posposto nell'elencazione dei destinatari, rappresenta a suo parere un evidente segnale di una volontà, peraltro emersa chiaramente dal dibattito di ieri, di privilegiare le esigenze del comparto giustizia rispetto a quelle della sicurezza.

 

Il presidente BERSELLI fa presente che mentre nella prima formulazione dell'emendamento la collocazione del Ministero della giustizia alla lettera a) dell'elenco dei destinatari, era giustificata dal fatto che tale Ministero era l'unico per il quale veniva fissata una percentuale minima nella ripartizione delle risorse, nel nuovo testo dell'emendamento, dove essa è predeterminata sia per il Ministero dell'interno che per il Ministero della giustizia, si intendeva ritornare all'originario ordine dei beneficiari, e pertanto l'indicazione del Ministero della giustizia alla lettera a) rappresenta nel nuovo testo un mero errore materiale.

 

Dopo un intervento del senatore CASSON (PD) il quale, nell'esprimere il suo apprezzamento per la nuova formulazione dell'emendamento, ritiene che sarebbe opportuno conservare la collocazione del Ministero della giustizia nella lettera a), proprio per sottolineare la primazia della giustizia nella destinazione di risorse che proprio l'amministrazione della giustizia ha recuperato, il sottosegretario CALIENDO osserva che l'attuale formulazione dell'emendamento appare certamente preferibile a quella di ieri, e che il Governo non è contrario.

Peraltro egli osserva che l'intento dell'originaria formulazione era quello di attribuire al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di parametrare anno per anno la ripartizione delle risorse, in modo da poter tenere conto delle esigenze prevalenti dell'Interno o della Giustizia che si sarebbero via via presentate.

 

Il senatore VALENTINO (PdL) ritiene che si possa andare incontro alle preoccupazione del senatore Mazzatorta intervenendo sul testo della lettera c), premettendo le parole "per la parte residua"; così si chiarirebbe in maniera ancor più incontrovertibile che la misura di un terzo all'Interno ed un terzo alla Giustizia rappresenta un minimo al di sotto del quale non si può scendere, ma che comunque i due Ministeri sono tendenzialmente i destinatari dell'intero ammontare delle risorse.

 

Il relatore MUGNAI (PdL) nell'accogliere la proposta del senatore Valentino chiarisce che la corretta formulazione del suo emendamento deve essere intesa nel senso di collocare alla lettera a) il Ministero dell'interno secondo l'originaria formulazione del decreto-legge. Peraltro egli ritiene che la questione sia esclusivamente formale e del tutto ininfluente.

 

Il senatore LONGO (PdL) esprime perplessità sulla nuova formulazione dell'emendamento osservando come in tal modo la quota assegnata al Ministero della giustizia non potrà mai essere superiore ai due terzi delle risorse da ripartire, laddove nell'originaria formulazione del decreto-legge e nella prima stesura dell'emendamento del relatore restava aperta la possibilità che, ove necessario, la somma venisse assegnata per intero alla giustizia.

 

Il senatore LI GOTTI(IdV), invita i colleghi a trovare una soluzione che garantisca la massima destinazione possibile al Ministero della giustizia delle risorse in questione. Nel ribadire che si tratta di risorse che provengono dall'attività del Ministero della giustizia, e che il Ministero della giustizia ha potuto recuperare grazie al grande impegno con cui i relativi cespiti sono stati, per la prima volta, censiti nella scorsa legislatura, egli osserva che è solo in sede di prima ripartizione delle risorse del Fondo che si discuterà nell'ordine di miliardi di euro, dal momento che dovranno essere ripartite le somme non utilizzate derivanti in particolare da confische disposte nell'arco di un ventennio e più; quando il sistema sarà andato a regime le somme da ripartire saranno molto inferiori. Bisogna quindi che il comparto giustizia approfitti ora della disponibilità di risorse rilevanti, da lui stesso realizzate, in modo da procedere a quelle iniziative di riforma e di ammodernamento del sistema che sono attese dal Paese.

 

Stante l'inizio della seduta dell'Assemblea, il seguito dell'esame è rinviato.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

1018

Art. 2

2.100 (testo 3)

MUGNAI, RELATORE

Sostituire il comma 7, con il seguente:

 «7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente, fermo quanto disposto al comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate 'Fondo unico giustizia', anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:

a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza  pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le  vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23  febbraio 1999, n. 44, del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

c) per la parte residuta all'entrata del bilancio dello Stato.»

2.100 (testo 2)

MUGNAI, RELATORE

Sostituire il comma 7, con il seguente:

 «7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente, fermo quanto disposto al comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate 'Fondo unico giustizia', anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:

a) in misura non inferiore ad un terzo, al funzionamento e al potenziamento degli uffici  giudiziari e degli altri servizi istituzionali del Ministero della giustizia;

b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza  pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le  vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23  febbraio 1999, n. 44, del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

c) all'entrata del bilancio dello Stato.»

2.100

MUGNAI, RELATORE

Sostituire il comma 7, con il seguente:

 «7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente, fermo quanto disposto al comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate 'Fondo unico giustizia', anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:

a) al Ministero della giustizia, in misura non inferiore ad un terzo, per assicurare il  funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali del  Ministero della giustizia;

b) al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta  salva la limitazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui  all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, del Fondo di  rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della  legge 22 dicembre 1999, n. 512;

c) all'entrata del bilancio dello Stato.»

Art. 3

3.1

MUGNAI, RELATORE

Al comma 1, lettera b) le parole: «mediante utilizzo del » sono sostituite dalle altre: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al».

 


GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2008

17ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 La seduta inizia alle ore 8,50.

 

 IN SEDE REFERENTE

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

 Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

 Il relatore MUGNAI (PdL) riformula l'emendamento 2.100 (testo 3) nel senso di prevedere che le risorse di cui al Fondo unico siano annualmente ripartite unicamente fra il Ministero dell'interno ed il Ministero della giustizia e che a ciascuno di essi spetti comunque almeno un terzo del totale, limite minimo derogabile dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri solo per urgenti necessità derivanti da circostanze gravi ed eccezionali (2.100-testo 4).

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) non condivide la riformulazione testé illustrata. La nuova formulazione infatti si presta a dubbie interpretazioni. Non si comprende in particolare la ragione, una volta soppressa la possibilità dell’acquisizione di una quota da parte del bilancio generale dello Stato, del mantenimento delle quote di un terzo per ciascuno dei due dicasteri, in luogo di una più equa ripartizione al cinquanta per cento delle risorse, con la possibilità di derogarvi per casi eccezionali.

 

 Il senatore CASSON(PD), pur apprezzando la riformulazione dell'emendamento nella parte in cui non prevede più la generica attribuzione all'erario di una quota delle risorse, ritiene che il nuovo testo desti comunque alcune perplessità. In particolare, condividendo i rilievi del senatore Li Gotti, ritiene di difficile comprensione sul piano letterale il richiamo alla misura non inferiore ad un terzo. Ulteriori perplessità desta poi l'ultimo comma dell'emendamento, nella parte in cui si presta ad essere interpretato nel senso di consentire la sottrazione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per casi eccezionali ed urgenti, dell'intero ammontare delle risorse ad entrambe i dicasteri.

 

 Dopo brevi considerazioni del senatore LI GOTTI (IdV) e della senatrice DELLA MONICA (PD) circa l'opportunità di riformulare ulteriormente l'emendamento in relazione all'ammontare delle quote da ripartire fra i due Dicasteri dell'interno e della giustizia, il sottosegretario CALIENDO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100 (testo 4).

 Dopo brevi precisazioni del presidente BERSELLI e del senatore LI GOTTI(IdV), si passa alla votazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

 

L'ordine del giorno n. 1 è, quindi, posto ai voti, previa verifica del prescritto numero legale, ed accolto dalla Commissione.

 

La Commissione, dopo aver respinto l'emendamento 1.1, approva l'emendamento 1.2.

 

Con successive e distinte votazioni risultano altresì respinti gli emendamenti 1.4 e 1.6.

 

Dopo che la Commissione ha approvato l'emendamento 1.7, con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.13.

 

 Dopo che la Commissione ha approvato l'emendamento 1.15, risulta respinto l'emendamento 1.16.

 

Con successive e distinte votazioni risultano accolti gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

 

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

 

La Commissione con distinte e successive votazioni respinge gli emendamenti 2.1 e 2.2.

 

Dopo che è stato approvato l'emendamento 2.2.a, con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5

 

La Commissione approva l'emendamento 2.100 (testo 4), risultano quindi preclusi o assorbiti gli emendamenti 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12.

 

E' infine approvato l'emendamento del relatore 3.1.

 

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì a richiedere di svolgere la relazione orale.

 

 La seduta termina alle ore 9,15.


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

1018

Art. 2

2.100 (testo 4)

MUGNAI, RELATORE

Sostituire il comma 7, con il seguente:

 «7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente, fermo quanto disposto al comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate 'Fondo unico giustizia', anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:

a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza  pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le  vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23  febbraio 1999, n. 44, del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali.

 Le quote minime delle risorse intestate al "Fondo unico giustizia" di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessità derivanti da circostanze gravi ed eccezionali del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia. »

2.100 (testo 3)

MUGNAI, RELATORE

Sostituire il comma 7, con il seguente:

 «7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente, fermo quanto disposto al comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate 'Fondo unico giustizia', anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:

a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza  pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le  vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23  febbraio 1999, n. 44, del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

c) per la parte residuta all'entrata del bilancio dello Stato.»

2.100 (testo 2)

MUGNAI, RELATORE

Sostituire il comma 7, con il seguente:

 «7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente, fermo quanto disposto al comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate 'Fondo unico giustizia', anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:

a) in misura non inferiore ad un terzo, al funzionamento e al potenziamento degli uffici  giudiziari e degli altri servizi istituzionali del Ministero della giustizia;

b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza  pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le  vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23  febbraio 1999, n. 44, del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

c) all'entrata del bilancio dello Stato.»

2.100

MUGNAI, RELATORE

Sostituire il comma 7, con il seguente:

 «7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente, fermo quanto disposto al comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate 'Fondo unico giustizia', anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:

a) al Ministero della giustizia, in misura non inferiore ad un terzo, per assicurare il  funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali del  Ministero della giustizia;

b) al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta  salva la limitazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui  all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, del Fondo di  rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della  legge 22 dicembre 1999, n. 512;

c) all'entrata del bilancio dello Stato.»

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 2008

34ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza della Vice Presidente

INCOSTANTE

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

 

 

La seduta inizia alle ore 12,10.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

(Parere alla 2a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

 

 Il relatore BOSCETTO (PdL) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 143, volto ad assicurare la funzionalità del sistema giudiziario, con particolare riguardo alla copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti. Ricorda la grave carenza di organico che si registra in alcune sedi giudiziarie e propone di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

 Il seguito dell’esame è quindi rinviato

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 2008

35ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 

 Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta e il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

(Parere alla 2a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

 

 Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

 

 Il senatore PARDI (IdV) rileva che il decreto-legge viene posto all’esame della Commissione senza che i senatori abbiano avuto un tempo adeguato per esaminarne il contenuto, essendo stato adottato dal Governo il 12 settembre, ma pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo ieri. Lamenta, quindi, il ricorso continuo a provvedimenti legislativi d’urgenza, che mettono il Parlamento in una notevole difficoltà di valutazione e di decisione.

 

 Il PRESIDENTE annuncia che la Commissione, congiuntamente alla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, terrà una seduta per ascoltare le comunicazioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento, la prossima settimana: in quella occasione, potranno essere trattate anche le questioni riguardanti le procedure di esame dei disegni di legge presentati dal Governo, con particolare riguardo a quelli di conversione dei decreti-legge.

 

 Interviene quindi il senatore D'AMBROSIO (PD), rilevando che le disposizioni in esame ribadiscono quelle approvate a larga maggioranza nella scorsa legislatura, di riforma dell’ordinamento giudiziario, ma non sembrano affatto provviste dei requisiti di necessità e urgenza.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) manifesta riserve circa l’urgenza delle disposizioni in esame, anche dinanzi all’emergenza che si verifica in alcune sedi dove le carenze negli organici sono particolarmente gravi. Preannuncia comunque un voto favorevole sulla proposta di parere avanzata dal relatore, non potendosi dubitare, a suo avviso, della necessità delle misure adottate .

 

 Intervenendo sull’ordine dei lavori, il senatore D'AMBROSIO (PD) rileva che il solo contenuto innovativo rispetto alla recente riforma dell’ordinamento giudiziario riguarda la previsione di incentivi economici per il trasferimento presso sedi disagiate, una misura che si sarebbe potuta adottare con strumenti ordinari.

 

 In sede di replica, il sottosegretario CALIENDO ricorda che le misure previste nel decreto-legge, già proposte nel provvedimento d’urgenza in materia di sicurezza, sono state corredate da una più adeguata copertura finanziaria, come richiesto in quella occasione dai Gruppi dell’opposizione. Si tratta di un provvedimento ampiamente condiviso, per il quale non dovrebbero sussistere perplessità circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

 Sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore nella seduta precedente, a nome dei rispettivi Gruppi preannunciano l’astensione i senatori BIANCO (PD) e PARDI (IdV).

 

 Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

 

MERCOLEDÌ 1 OTTOBRE 2008

15ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della Commissione

VIZZINI

 

 La seduta inizia alle ore 15.

 

 

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

 

 Il relatore BOSCETTO (PdL) dopo aver illustrato diffusamente il decreto-legge in titolo, si sofferma sui rilievi di incostituzionalità formulati in riferimento alla possibile violazione dell’articolo 107 della Costituzione da parte di norme che – come quelle all’esame della Commissione - prevedono e regolamentano puntualmente casi di trasferimento d’ufficio di magistrati. In proposito ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 172 del 1982, ebbe modo di dichiarare la non fondatezza della questione, chiarendo che l’articolo 107 della Costituzione attribuisce al Consiglio superiore della magistratura soltanto la competenza a pronunciare il provvedimento di trasferimento, senza prescrivere che la valutazione dei motivi debba essere necessariamente rimessa alla discrezionalità dello stesso Consiglio superiore della magistratura. Quest’ultimo è competente esclusivamente a pronunciare il provvedimento, potendo invece la determinazione dei casi essere regolata direttamente dalla legge.

In secondo luogo, si sofferma sulle critiche, sollevate da alcuni senatori dell’opposizione presso la Commissione di merito, circa una ritenuta disparità di trattamento a danno dei magistrati che, sulla base della legge 111 del 2007, avevano accettato il trasferimento in sedi disagiate. Al riguardo, il relatore ritiene non sostenibile l’argomentazione, dal momento che ogni nuova normativa interviene, secondo il principio della successione delle leggi nel tempo, a regolare una determinata materia in modo diverso rispetto al passato.

 Propone pertanto l’espressione di un parere non ostativo sul testo.

 Quanto agli emendamenti presentati in Commissione, il relatore, non sussistendo profili di competenza da segnalare, propone di esprimere un parere non ostativo.

 

 La Sottocommissione concorda.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

 

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2008

16ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della Commissione

VIZZINI

 

 

 La seduta inizia alle ore 13,15.

 

 

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

 

 Il relatore BOSCETTO (PdL) propone di esprimere un parere non ostativo sugli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

 

 La Sottocommissione concorda.

 

 


BILANCIO(5a)

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2008

42ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 19,15.

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell’esame degli emendamenti )

Il senatore TANCREDI (PdL), in sostituzione del relatore Esposito, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che la copertura del provvedimento per gli anni a decorrere dal 2010 è posta a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica. Come segnalato dal Servizio del bilancio, occorre, innanzitutto, acquisire conferma della disponibilità delle risorse del Fondo. Esso è stato, infatti, rifinanziato per gli anni 2010 e successivi dall’articolo 81, comma 38-ter del decreto-legge n. 112 del 2008. Il medesimo comma ha tuttavia previsto anche la riduzione del fondo medesimo. Inoltre, posto che gli interventi recati dal provvedimento in esame non appaiono rientrare tra quelli previsti a legislazione vigente a carico del Fondo, ritiene necessario valutare l’opportunità di riformulare la copertura in termini di riduzione dell’autorizzazione di spesa del Fondo.

Il sottosegretario GIORGETTI consegna agli atti della Commissione una nota di chiarimenti sulle osservazioni formulate dal Servizio del bilancio. Per quanto concerne i chiarimenti richiesti dal Relatore, conferma la sussistenza di risorse sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Conviene inoltre con l’opportunità di configurare la copertura finanziaria in termini di riduzione dell’autorizzazione di spesa del Fondo stesso.

Il presidente AZZOLLINI invita il Relatore a predisporre una proposta di parere per la prossima seduta.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

 La seduta termina alle ore 19,55.

 

 


BILANCIO (5a)

MERCOLEDÌ 1 OTTOBRE 2008

43ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,25.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame del testo. Rinvio dell’esame degli emendamenti. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo.)

 

Riprende l’esame del testo sospeso nella seduta di ieri.

 

Il PRESIDENTE illustra una proposta di parere sul testo del provvedimento del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, al comma 1, lettera b), dell’articolo 3, le parole: "mediante utilizzo del" vengano sostituite dalle altre: "mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al ".".

 

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata.

 

La Commissione approva.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 


BILANCIO (5a)

MERCOLEDÌ 1 OTTOBRE 2008

44ª Seduta (1ª pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

 

Il relatore ESPOSITO (PdL) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in relazione all’emendamento 1.0.1, che occorre acquisire conferma che la rideterminazione della pianta organica prevista dal comma 1 non determini oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. A tal proposito, osserva che, sebbene la progressione economica dei magistrati dipenda dall’anzianità di servizio e non dai posti disponibili in organico, tuttavia occorre escludere che la variazione dell’organico determini un effetto automatico di incremento delle assunzioni coperte sul bilancio. In relazione alle proposte 2.1 e 2.2, fa presente che esse appaiono suscettibili di destinare risorse, che a legislazione vigente finanziano spese dell’amministrazione dell’interno o che rappresentano entrate di bilancio, ad altre finalità determinando, in tal modo, effetti negativi per il bilancio dello Stato. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario CASERO esprime un avviso contrario nel merito sull’emendamento 1.0.1, nella misura in cui i limiti temporali previsti per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie non si applicano ai magistrati destinati alle medesime funzioni presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura ed alle altre ipotesi previste dal comma 3 dell’emendamento. Infine, fa presente che non si possono escludere effetti indiretti dell’emendamento sulle future assunzioni di magistrati. Esprime, poi, avviso contrario sulle proposte 2.1 e 2.2, in quanto ritenute suscettibili di determinare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Il senatore MORANDO (PD), in relazione all’emendamento 1.0.1, rileva che l’esclusione di limiti temporali per l’assegnazione di funzioni non giudiziarie nelle fattispecie di cui al comma 3, potrebbe avere effetti negativi di natura finanziaria per il bilancio dello Stato. Preannuncia, pertanto, un voto contrario all’espressione di un parere non ostativo.

 

Il presidente AZZOLLINI rileva che i profili sollevati dal Governo sull’emendamento 1.0.1 attengono a questioni di merito che non hanno riflessi finanziari diretti sul bilancio dello Stato. Propone, pertanto, di esprimere su di essi un parere di semplice contrarietà.

 

Il relatore ESPOSITO (PdL), tenuto conto degli elementi emersi dal dibattito, illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1 e 2.2. Esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.0.1. Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte emendative.".

 

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

 

 

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell’esame dell’emendamento 1.0.100)

 

Il relatore ESPOSITO (PdL) illustra gli emendamenti trasmessi dall’Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, in relazione all’emendamento 1.0.1, che occorre acquisire conferma che la rideterminazione della pianta organica prevista dal comma 1 non determini oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. A tal proposito, osserva che, sebbene la progressione economica dei magistrati dipenda dall’anzianità di servizio e non dai posti disponibili in organico, tuttavia occorre escludere che la variazione dell’organico determini un effetto automatico di incremento delle assunzioni coperte sul bilancio. In relazione alle proposte 2.1 e 2.2 (testo corretto), fa presente che esse appaiono suscettibili di destinare risorse, che a legislazione vigente finanziano spese dell’amministrazione dell’interno o che rappresentano entrate di bilancio, ad altre finalità determinando, in tal modo, effetti negativi per il bilancio dello Stato. La proposta 2.0.100 determina maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Infine, occorre valutare gli effetti finanziari dell’emendamento 1.0.3 volto a prevedere che il personale del Corpo forestale dello Stato entri stabilmente nelle sezioni di polizia giudiziaria rispetto alla situazione attuale nella quale essi sono temporaneamente applicati alle altre forze di polizia per cui non sono calcolati nel relativo organico delle sezioni citate. Per quanto concerne l’emendamento 1.0.100, volto a prevedere la sospensione per 180 giorni del pagamento del recupero delle erogazioni pubbliche fruite per le quote latte non ancora incassate, occorre acquisire conferma che si tratti di somme scontate nei saldi a legislazione vigente. In tal caso, esso sarebbe suscettibile di determinare effetti negativi di cassa per il bilancio dello Stato. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario CASERO ribadisce le considerazioni già svolte sugli emendamenti 1.0.1, 2.1 e 2.2 (testo corretto), analoghi a quelli presentati nella Commissione di merito. Esprime, poi, avviso contrario sulla proposta 2.0.100, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri per il bilancio dello Stato. In merito all’emendamento 1.0.3, esprime avviso favorevole in quanto si tratta di una proposta che non modifica l’organico e che non determina effetti finanziari aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente. Si riserva di fornire chiarimenti sulla proposta 1.0.100, in altra seduta.

 

Il senatore MORANDO (PD), in relazione all’emendamento 1.0.100, fa presente che in assenza di una relazione tecnica debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, la Commissione non avrebbe gli elementi informativi necessari per deliberare. Si tratta, infatti, di una proposta che può determinare effetti di cassa di rilevante entità. Chiede, pertanto, al Governo di corredare la proposta con una relazione tecnica.

 

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere il parere sulle proposte analoghe a quelle presentate alla Commissione di merito e su quelle sulle quali il Governo ha fornito i necessari chiarimenti, rinviando il seguito dell’esame della proposta 1.0.100.

 

Sulla proposta del Presidente, conviene la Commissione.

 

Il relatore ESPOSITO (PdL) illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1, 2.2 (testo corretto) e 2.0.100. Esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.0.1. Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte emendative, ad eccezione che sulla proposta 1.0.100 sulla quale il parere è rinviato.".

 

La Commissione approva la proposta di parere del relatore ed il seguito dell’esame viene rinviato.

 

 

 


FINANZE E TESORO(6a)

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2008

27ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

 

La seduta inizia alle ore 9,15.

 

IN SEDE CONSULTIVA

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

(Esame. Parere favorevole condizionato)

 

Il presidente BALDASSARRI ricorda che il provvedimento in titolo è stato rimesso all’esame della sede plenaria su richiesta del senatore Musi.

 

Il senatore FERRARA (PdL) riferisce alla Commissione sui contenuti del decreto-legge in titolo, soffermandosi in particolare, per quanto di competenza, sull'articolo 2, il quale attribuisce alla società Equitalia Giustizia S.p.A. la gestione del fondo istituito dall'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, che viene denominato «Fondo unico giustizia». Dopo aver fatto cenno alle diverse tipologie di proventi e di beni mobili destinati ad affluire nel predetto Fondo, il relatore osserva che la sua istituzione e la definizione delle sue modalità di organizzazione e di funzionamento risolvono taluni rilevanti problemi operativi che si erano a suo tempo posti con riferimento alla gestione e alla spettanza dei proventi relativi ai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi.

Soffermandosi sull'individuazione delle finalità istituzionali del Fondo, rileva quindi l’esigenza che, nella concreta ripartizione delle risorse che ad esso affluiranno, sia prestata la dovuta garanzia al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, che egli ritiene di fondamentale importanza per implementare la funzionalità dell'attività giudiziaria nel suo complesso. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole contenente una condizione di tale tenore, a salvaguardia della destinazione delle risorse al Ministro della giustizia.

 

Si apre quindi il dibattito.

 

Il senatore BARBOLINI (PD), dopo aver sottolineata l’assenza di un rappresentante del Governo, attesa la rilevanza del provvedimento in discussione, ricorda positivamente i lavori compiuti nella scorsa legislatura dalla propria parte politica, evidenziando come la costituzione della società Equitalia Giustizia sia stata autorizzata dalla legge finanziaria per il 2008. Rammenta inoltre come proprio in tale occasione sia stato risolto il problema di individuare un soggetto competente per la gestione del credito riferibile alle spese e alle pene pecuniarie relative ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi.

Pur concordando dunque con l’istituzione del «Fondo unico giustizia» e con la decisione di procedere finalmente all’attuazione delle norme sull’operatività della società Equitalia Giustizia, esprime forti perplessità sugli spazi, da lui ritenuti eccessivamente ampi, che la normativa d’urgenza del Governo sembra lasciare alla discrezionalità amministrativa nella definizione delle modalità di ripartizione delle risorse che affluiscono al predetto Fondo. In tal senso, nel condividere i rilievi mossi dal relatore Ferrara, manifesta il timore che possa essere attenuata la garanzia di un effettivo impiego di tali risorse per le finalità di potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia.

 

Interviene quindi la senatrice SBARBATI (PD) per richiamare l’attenzione della Commissione sull’esigenza di riflettere in maniera approfondita sul carattere effettivamente vincolante del parere che essa è chiamata a esprimere.

 

Riassumendo i termini della questione, il presidente BALDASSARRI propone pertanto al relatore di procedere alla redazione di un parere favorevole condizionato che tenga conto delle indicazioni emerse nel corso del dibattito.

 

Il relatore FERRARA (PdL) si dichiara disponibile a procedere nella direzione indicata dal presidente Baldassarri.

 

Il presidente BALDASSARRI avverte che si procederà alla votazione del conferimento del mandato al relatore Ferrara a predisporre un parere favorevole condizionato da formulare in base agli esiti della discussione odierna.

Verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, previa dichiarazione di astensione, a nome del proprio Gruppo, da parte del senatore BARBOLINI (PD), la Commissione delibera quindi di conferire mandato al relatore Ferrara a elaborare un parere favorevole condizionato secondo i termini del dibattito appena concluso.

 

 


BILANCIO (5a)

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 2008

49ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio. Parere non ostativo sugli emendamenti 3.1 e 1.2/1. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

Riprende l’esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di mercoledì 1° ottobre scorso.

Il relatore SAIA (PdL) illustra gli ulteriori emendamenti 2.1000, 3.1, 2.1000/1 e 1.2/1, trasmessi dall’Assemblea e relativi al disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo. Al riguardo segnala, per quanto di competenza, che la proposta 3.1 recepisce la condizione espressa dalla Commissione sul testo. In merito alle proposte 2.1000 e 2.1000/1, fa presente che eliminano la destinazione al bilancio dello Stato di quota parte delle entrate affluenti al Fondo unico giustizia. A tal proposito, rileva altresì che occorre verificare se a legislazione vigente sono state scontate nei saldi entrate derivanti dal Fondo citato. A tale proposito rileva che sono entrate eventuali in quanto derivanti dai beni sequestrati nell’ambito di procedure penali, amministrative o di sanzioni, che il Fondo unico giustizia è stato istituito nell’anno con il decreto-legge n. 112 (articolo 61, comma 23) e che la disciplina applicativa precedente non appare ancora attuata. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Propone quindi l’espressione di un parere non ostativo sulle proposte 3.1 e 1.2/1 e di rinviare l’espressione del parere sulle restanti proposte in attesa dei necessari chiarimenti da parte del Governo.

Pone dunque ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 3.1 e 1.2/1.

 Resta sospeso il parere sugli emendamenti 1.0.100, 2.1000 e 2.1000/1.".

La Commissione approva la proposta di parere del relatore ed il seguito dell’esame dei restanti emendamenti viene quindi rinviato.

 La seduta termina alle ore 15,45.

 


BILANCIO (5a)

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2008

51ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

SEDE CONSULTIVA

 

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

Il sottosegretario CASERO deposita agli atti una nota della Ragioneria generale dello Stato relativa all’emendamento 1.0.100, nella quale si evidenzia la necessità di aggiungere, dopo il comma 3, un 3-bis che preveda la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 21,6 milioni di euro per l’anno 2008 e ad 86,4 milioni di euro per l’anno 2009.

 

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) propone quindi l’espressione di un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in ordine alla proposta 1.0.100, al fine di modificare la copertura finanziaria della proposta nel senso indicato dalla Ragioneria generale dello Stato.

 

Dopo che il senatore MERCATALI (PD) ha espresso, a nome della propria parte politica, il parere contrario sull’emendamento in questione, il senatore GIARETTA (PD) formula osservazioni critiche in ordine alla copertura a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate, nei termini indicati dalla nota del Governo, che non appare congrua ed in linea con la tipologia dell’intervento previsto dalla proposta emendativa in questione.

 

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) ricorda che era rimasta sospesa l’espressione del parere altresì sulle proposte 2.1000 e 2.1000/1, sui quali si era in attesa dei chiarimenti da parte del Governo. Rileva altresì che sono pervenuti gli ulteriori subemendamenti 1.0.1/1 e 2.2a/1, sui quali non vi sono osservazioni

 

Il sottosegretario CASERO, in merito agli emendamenti 2.1000 e 2.1000/1, osserva che le proposte eliminano la destinazione al bilancio dello Stato di quota parte delle entrate affluenti al Fondo unico per la giustizia previsto dall’articolo 2 del decreto-legge in conversione. Al riguardo, fa presente che al comma 7 andrebbe mantenuta la lettera c) che prevede la destinazione all’entrata del bilancio dello Stato di una quota delle risorse ivi previste, atteso che già oggi tale eventuali risorse sono acquisite al bilancio dello Stato.

 

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) propone quindi l’espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.0.100, 2.1000, 2.1000/1, 1.0.1/1 e 2.2a/1, trasmesse dall’Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo ad eccezione delle proposte 1.0.100, sulla quale il parere è reso a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dopo il comma 3 sia aggiunto il seguente: "3-bis. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 7,2 milioni di euro per l’anno 2008 e a 36 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo pari a 21,6 milioni di euro per l’anno 2008 ed a 86,4 milioni di euro per l’anno 2009 al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.", 2.1000, sulla quale il parere è reso a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dopo la lettera b) sia aggiunta la seguente: "c) all’entrata del bilancio dello Stato" e 2.1000/1 sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.".

 

La Commissione approva.

 


Esame in Assemblea

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

64a seduta pubblica (antimeridiana):

 

 

giovedì2 ottobre 2008

 

Presidenza del vice presidente CHITI,

indi del presidente SCHIFANI

e della vice presidente MAURO

 


(omissis)

 

Discussione del disegno di legge:

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (Relazione orale) (ore 12,05)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1018.

Prima di iniziare vorrei fare una comunicazione all'Assemblea. Ora dovremmo incardinare questo provvedimento, non sappiamo se saranno presentate o meno delle questioni pregiudiziali, poi si terrà la discussione generale e poi si dovrebbe passare alla discussione e approvazione di emendamenti, su alcuni dei quali manca però il parere della 5a Commissione. Considerato anche l'orario, suggerirei di procedere con l'incardinamento del disegno di legge, con l'eventuale discussione delle pregiudiziali e con l'inizio della discussione generale, concludendo i lavori della seduta antimeridiana senza alcun voto tranne quello sull'eventuale questione pregiudiziale, rinviando l'esame degli emendamenti, dato che mancano alcuni pareri della 5a Commissione, alla prossima settimana. Nel pomeriggio di mercoledì prossimo, infatti, abbiamo individuato una seduta che sarà dedicata al seguito dei disegni di legge non conclusi. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Il relatore, senatore Mugnai, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MUGNAI, relatore. Signor Presidente, il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, si propone, come recita il titolo, di operare interventi urgenti per migliorare la funzionalità del sistema giudiziario sotto due specifici profili, vale a dire da un lato assicurare il funzionamento delle cosiddette sedi disagiate, dall'altro rendere operativo il Fondo unico della giustizia, istituito dal comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge n. 133 di quest'anno.

Per quanto riguarda la prima questione, disciplinata dall'articolo 1, il problema deriva in primo luogo dall'obiettiva rigidità del sistema dei trasferimenti dei magistrati, conseguente al vincolo costituzionale dell'inamovibilità di cui al primo comma dell'articolo 107 della Costituzione. Com'è noto, negli ultimi vent'anni si sono succeduti numerosi interventi legislativi diretti a favorire i cosiddetti trasferimenti d'ufficio alle sedi disagiate, anche mediante sistemi di incentivazione. Tuttavia, in particolare per alcune funzioni, lo strumento principale per garantire la copertura delle sedi giudiziarie meno appetibili è sempre stato quello della prima assegnazione degli uditori giudiziari.

Tale sistema, però, è stato messo in crisi dall'approvazione, il 30 luglio dello scorso anno, della legge n. 111 che, modificando l'articolo 13 del decreto-legislativo n. 160 del 2006 ha stabilito che i magistrati ordinari, alla conclusione del tirocinio, termine quest'ultimo che ha sostituito quello di uditorato, non possano essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, le funzioni giudicanti monocratiche e penali, quelle di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, funzioni che possono essere svolte soltanto da magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità dopo quattro anni dalla nomina.

Si tratta di una norma che fu approvata quasi all'unanimità, apparendo evidente l'opportunità, nell'interesse della giustizia e degli stessi giovani magistrati, di consentire il completamento della loro preparazione attraverso lo svolgimento di un'attività collegiale, ragioni che erano condivise, in linea di principio, anche da quei pochi colleghi che votarono contro, ritenendo prevalente la necessità pratica di assicurare la copertura di funzioni di particolare rilievo.

L'articolo 1 del decreto-legge crea un sistema di adeguate incentivazioni per favorire il trasferimento dei giudici alle sedi disagiate, incentivazioni da cui restano esclusi i trasferimenti d'ufficio determinati da incompatibilità ambientali o sanzioni disciplinari. In primo luogo il decreto-legge muta la nozione stessa di trasferimento d'ufficio, che viene ora inteso come qualsiasi tramutamento dall'attuale sede ad una sede disagiata, purché non richiesto dall'interessato che deve semplicemente manifestare il suo consenso e la sua disponibilità al trasferimento d'ufficio purché comporti una distanza superiore a 100 chilometri dalla sede attuale. I trasferimenti d'ufficio nelle sedi disagiate così definiti non possono superare il numero di 100 l'anno.

Una questione particolarmente dibattuta in Commissione é stata quella del mutamento della definizione di sede disagiata rispetto a quanto previsto dalla legge n. 133 del 1998. Mentre, infatti, tale normativa identificava come sedi disagiate esclusivamente quelle collocate nelle Regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna per le quali, oltre alla mancata copertura di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione, si fossero verificate almeno due circostanze tra le vacanze superiori al 15 per cento dell'organico, l'elevato numero di affari penali con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata, l'elevato numero di affari civili rispetto alla media di distretto e alla consistenza degli organici, il decreto-legge in conversione, proprio in considerazione del fatto che l'impossibilità di procedere a prime assegnazioni o trasferimenti d'ufficio di giovani magistrati per le funzioni requirenti o monocratiche ha oggettivamente ampliato la platea di uffici nei quali è problematica la copertura, ha allargato la nozione di sede disagiata per la quale ha ritenuto sufficiente la ricorrenza di due requisiti: la mancata copertura del posto messo a concorso nell'ultima pubblicazione e una quota di posti vacanti superiore alla media nazionale della scopertura.

La questione è stata fortemente discussa in Commissione e da più parti si è avanzata la preoccupazione che in tale modo si potrebbe finire per premiare con sostanziosi incentivi il trasferimento d'ufficio in sedi caratterizzate da scarsa attività ed addirittura candidate alla soppressione in vista di un'ipotetica razionalizzazione della geografia giudiziaria. La Commissione ha, perciò, approvato un emendamento del Governo diretto a rendere più stringente la definizione di sede disagiata richiedendo la mancata copertura non solo del posto assegnato d'ufficio, ma di tutti i posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione e con una vacanza di posti non inferiore al 20 per cento dell'organico.

Il decreto-legge, comunque, consente al Consiglio superiore della magistratura di individuare una quota di non più di dieci sedi l'anno sul totale di 60 caratterizzate da particolare disagio per le quali è stabilito un procedimento di trasferimento per copertura immediata, che si distingue da quello ordinario in primo luogo perché per il trasferimento d'ufficio in tali sedi non è necessaria la manifestazione del consenso.

L'articolo 1 disciplina, quindi, i criteri per l'individuazione dei magistrati da trasferire d'ufficio, in particolare diretti ad evitare che tali trasferimenti finiscano per sguarnire sedi al limite del disagio, così ricreando altrove il problema che si intende risolvere.

Un altro aspetto fortemente dibattuto in Commissione è stato quello relativo agli incentivi, in parte non condivisi dall'opposizione in quanto ritenuti fonti di eccessiva disparità di trattamento, ma che in realtà prendono atto dell'insufficienza degli incentivi storicamente previsti. In particolare, al magistrato trasferito d'ufficio viene riconosciuta un'indennità mensile per un periodo di quattro anni, calcolati al netto dei periodi di congedo straordinario e di aspettativa e di quelli di astensione obbligatoria e facoltativa previsti dalle norme a tutela della maternità, pari all'importo dello stipendio tabellare di un magistrato con tre anni di anzianità, nonché un'indennità fissa di prima sistemazione. Al magistrato trasferito d'ufficio sono altresì riconosciuti vantaggi di natura giuridica quale il computo doppio dell'anzianità per i primi sei anni di permanenza nelle sedi disagiate e il diritto a richiedere dopo quattro anni la riassegnazione con le funzioni precedenti alla sede di provenienza, anche in soprannumero. Inoltre, il coniuge dipendente statale del magistrato ha la facoltà di richiedere il trasferimento alla sede disagiata.

Altra questione particolarmente dibattuta in Commissione è quella relativa al rischio di disparità di trattamento che si verrebbe a determinare tra magistrati che beneficeranno della nuova disciplina e quelli già trasferiti d'ufficio sulla base del testo previgente della legge n. 133 del 1998, soprattutto per quanto riguarda il diritto di prescelta in caso di richiesta di trasferimento dalla sede disagiata stessa. Il decreto-legge limita tale diritto al 50 per cento dei posti messi a concorso. Un emendamento del Governo accolto dalla Commissione ha opportunamente precisato, però, che tale diritto, nel caso che i posti messi a concorso siano dispari, riguardi anche il posto eccedente il 50 per cento e che, comunque, il diritto ad essere preferiti a tutti gli aspiranti operi sempre quando i posti messi a concorso sono uno o due, come nella molteplicità dei casi. La Commissione ha altresì approvato un emendamento del Governo che inserisce un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 e che reca la rideterminazione del ruolo organico della magistratura in maniera da tener conto degli effetti delle disposizioni della legge finanziaria dello scorso anno che hanno determinato il transito nei ruoli della magistratura ordinaria di 42 posti di magistrato militare.

La seconda questione affrontata dal decreto-legge è quella di stabilire norme per il funzionamento del Fondo unico per la giustizia, istituito con il comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 dello scorso giugno, così come modificato dalla legge di conversione. In particolare, la disposizione indica puntualmente la tipologia delle risorse che confluiranno nel Fondo unico e rinvia ad un decreto di attuazione le regole secondo cui la nuova società - Equitalia Giustizia spa - dovrà amministrare il Fondo unico stesso, mentre si stabilisce che entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge Poste Italiane spa e le banche depositarie intestino al fondo i titoli, i valori, i libretti e i conti riferiti a somme sequestrate e confiscate.

Una questione che in Commissione è stata oggetto di particolare riflessione è quella relativa alla ripartizione delle risorse intestate al Fondo - che, a norma del decreto, dovrà essere operata con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'economia e previo concerto con gli altri Ministri interessati - in primo luogo nel senso di conferire risorse al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e per l'alimentazione del Fondo di solidarietà delle vittime delle richieste estorsive di cui alla legge n. 44 del 1999 ovvero al Ministero della giustizia e al bilancio dello Stato.

Tale criterio di ripartizione ha suscitato perplessità. Molti colleghi della Commissione infatti hanno rilevato come, a fronte di fondi prodotti e recuperati dal Ministero della giustizia, con rilevante impiego di proprie risorse, si corresse il rischio di una sostanziale marginalità del sistema giustizia nella ripartizione delle risorse stesse. La Commissione, pertanto, oltre ad approvare un emendamento del Governo che razionalizzare le disposizioni sull'individuazione delle risorse che afferiscono al Fondo unico, ha altresì approvato un emendamento del relatore che garantisce che le risorse stesse siano annualmente ripartite unicamente tra il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia, ciascuno dei quali ha comunque diritto ad almeno un terzo del totale, limite minimo derogabile dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri solo per urgenti necessità derivanti da circostanze gravi ed eccezionali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, onorevoli senatori, prima di esprimere brevi considerazioni sul provvedimento al nostro esame desidero dire qualcosa senza alcuna enfasi, a titolo esclusivamente e rigorosamente personale, sulla questione della decretazione. I colleghi della 1a Commissione, affari costituzionali, mi sono testimoni che sull'argomento, quando si è discusso dei requisiti, prima ancora che del merito del provvedimento, mi sono permesso di pronunciarmi manifestando una certa sensibilità al tema che qui è stato ben più autorevolmente delle mie parole oggi affrontato.

Certamente si pone, onorevoli senatori, un problema di equilibrio tra poteri costituzionali dello Stato, tra l'Esecutivo e il Legislativo, che va affrontato in termini di regolamenti, di normazione, financo di riforme costituzionali di struttura, sebbene si parli di modifiche che prevedono la cancellazione del Senato della Repubblica elettivo, cosa che desta in me allarme. Sul tema infatti nutro una certa sensibilità che credo doveroso comunicare ai colleghi e all'opinione pubblica.

Presidenza della vice presidente MAURO(ore 12,20)

 

(Segue BENEDETTI VALENTINI). Ma penso vi sia, oggigiorno, dettato dalla politica concreta che affrontiamo, un altro equilibrio da cercare e perseguire, perché a sua volta fonte di garanzia della sostanza: mi riferisco all'equilibrio che viene dalle richieste dei cittadini, oltre che dal nostro stesso sentire, basato sul rispetto della struttura della nostra Repubblica e della nostra democrazia che, fino a prova contraria, è ancora una democrazia parlamentare, anche se ormai è abbinata, in termini di Costituzione sostanziale e praticata, ad una sostanziale indicazione elettorale diretta popolare del Capo del Governo. Ciò rappresenta un salto di qualità che non può essere ignorato neanche dai parlamentaristi più accesi. Si tratta di porsi il problema dell'equilibrio tra queste due dimensioni, cioè tra il rispetto della centralità del Parlamento (che certamente non è oggetto di particolare ossequio nel momento in cui si teorizza la necessità continua e sistematica della decretazione, scelta quasi con uno strumento ottimale e addirittura desiderabile) e l'esigenza pratica di affrontare le emergenze, rispetto alle quali l'opinione pubblica effettivamente non ammette e non giustifica più eleganti questioni di equilibri costituzionali o il rispetto formale dei codici e dei codicilli, sino al punto da avvertirli con insofferenza.

Si pone, dunque, un problema di equilibrio: è importante rispettare la natura parlamentare della nostra democrazia, dando cioè più poteri in capo all'Esecutivo ma anche in capo al Legislativo, alle Assemblee parlamentari (da questo punto di vista, sono state utilissime le considerazioni quantitative che ha svolto il presidente Schifani); tuttavia si deve riconoscere che l'argomento è più ampio, più penetrante e necessita di un confronto di principio, ma anche pratico.

Il fatto che tale problema venga sollevato da un'opposizione alla quale mi sarebbe troppo facile rispondere che non ha grandi titoli, considerate le prove che ha dato di sé e del rispetto delle istituzioni nelle precedenti legislature, non mi esonera tuttavia dal prendere in considerazione un argomento così importante.

Come si può osservare, questa mia lunga precisazione non è elusiva né evasiva. Al riguardo sono pronto a confrontarmi con chiunque e con qualunque settore del Parlamento, in questa sede ed anche nel dibattito culturale e politico esterno alle nostre Assemblee.

Ciò detto, sottolineo che quello in esame è un caso emblematico, sul quale mi sono permesso di prendere la parola in 1a Commissione permanente.

Qualora mi venisse chiesto se un decreto come quello oggi in discussione è sorretto dai requisiti di urgenza e necessità, fornirei una risposta che non sarebbe così schietta, tranchant e facile. Vi sono provvedimenti all'interno del decreto-legge in esame che riconosco potrebbero essere meglio affrontati in maniera sistematica, con una legge ordinaria e sulla base di rilevazioni accurate, misurandosi sugli strumenti alternativi e sulle scelte possibili; altri, invece, vedono effettivamente ricorrere tali requisiti. Concordiamo sul fatto che siamo un po' sul crinale. Tuttavia la risposta sostanziale - e non dell'innamorato dei codicilli - è che non si può non ritenere emergenza una situazione che vede scoperti determinati uffici, procure o anche uffici giudicanti, alcuni posti in situazioni particolarmente critiche o in zone tormentate da certe problematiche di fronte ai cittadini, agli operatori giudiziari e agli stessi magistrati che chiedono al Governo di intervenire.

D'altra parte, nelle situazioni di emergenza giustamente si invoca il Governo: chi altro si dovrebbe invocare? La Caritas? Si chiede al Governo di intervenire. Vorrei sapere, dunque, come si può dire no di fronte alla scopertura di posti, che peraltro non si riescono neanche a coprire.

Può anche darsi che le soluzioni adottate non siano tutte felicissime. Personalmente non vi nascondo che avrei da muovere alcune critiche. Ne cito una in generale: la concessione di premi economici a chi è destinato ad una certa sede, ad esempio, a livello concettuale mi è un po' difficile da accettare. Che dovrei dire del comandante o semplicemente dell'appartenente alle forze dell'ordine che viene destinato a determinate sedi particolarmente esposte o degli altri funzionari come quelli che operano nelle scuole? Anche il direttore delle ipoteche, che viene inviato in certi territori a rischio a svolgere una funzione non esente da pressioni, meriterebbe un'incentivazione economica di grande consistenza.

Ripeto che il concetto in sé non è felicissimo. Mi è più familiare ed accettabile il beneficio normativo: un'accelerazione in certi transiti di carriera o un punteggio aggiuntivo. Ciò viene fatto nella scuola, per chi va ad insegnare in sedi disagiate, o per chi in altri settori si sottopone indubbiamente a prestazioni con un maggior onere di disagio. Con tutta franchezza, non ho difficoltà a nasconderlo.

A fronte, però, delle esigenze pratiche che si sono manifestate e del fatto che, nonostante certe incentivazioni e misure, alcune sedi obiettivamente rimangono sguarnite - e la situazione è grave - mi chiedo come si possa sostenere che non c'è un'emergenza. Questo è il concetto.

L'opposizione e anche la stessa maggioranza, seppure vi siano remore e riserve, come quelle che io ho chiaramente manifestato, devono prendere atto della situazione e non per lo slogan secondo cui «siamo il Governo del fare».

La situazione ci impone di fare e devo dire che il Governo ha fatto. Certo, resta in piedi una serie di questioni, a partire da quella della ripartizione dei fondi, un argomento molto polposo e delicato che ci ha visti appassionati e partecipi nel dibattito.

Probabilmente la soluzione adottata non sarà ottima, ma tuttavia è positiva, è concreta. Si è trovato un equilibrio, si è riconosciuto che certe risorse vengono in definitiva dalla giustizia ed è giusto che largamente all'ordine e alla giustizia siano devolute. Non è giusto che siano espropriate, se non per eccezionalissime e drammatiche esigenze di altri settori.

Onorevoli colleghi, se vogliamo dirlo apertis verbis, non è che anche nel settore della giustizia non si verifichino sprechi formidabili. Certamente vi sono e ciò non dipende certo solo dai tribunali di piccole dimensioni che non producono. Al contrario! Io per primo sono il difensore di una giustizia diffusa e vicina al cittadino, che è da rafforzare e non da smantellare o indebolire. Non saranno queste riforme grossolane ad avere il mio consenso, ma ciò non toglie che gli sprechi restano, come nel caso dell'abuso di intercettazioni, di cui si è molto parlato in quanto argomento di attualità: occupano una percentuale del bilancio della giustizia intollerabile.

Leggete cosa riportano i quotidiani odierni in tema di statistiche sulle spese e di abuso delle difese d'ufficio. Si sta offrendo gratuitamente la difesa ad un processo su tre - un processo su tre! Sono dati statistici pubblicati dai giornali di questa mattina - per un costo che ammonta a miliardi di vecchie lire. Apparentemente si tratta di una questione di civiltà, propria di un Paese evoluto, ma l'abuso non lo è, l'abuso finisce per diventare una truffa, sottraendo mezzi molto importanti a finalità primarie della nostra giustizia.

Come vedete, i problemi presentano tante sfaccettature che vanno affrontate con spirito pratico oltre che con coerenza concettuale.

Dato atto delle difficoltà con le quali ci si deve misurare e delle difficoltà di premessa con cui il Governo si è dovuto misurare, della qualità forse non ottima di diverse misure, che del resto sono estremamente complicate perché si guarda ad infiniti particolari, con un rompicapo dalla trama non facilmente riducibile ad un'unica coerenza, voglio darvene atto, quando si incide su situazioni in cui il frastagliamento delle normative (non solo dei privilegi) che si sono incrostate dà luogo ad una situazione in cui si deve intervenire con un unico atto che cerca di razionalizzare e far funzionare il sistema, certamente i problemi scottano.

In conclusione, esprimo un giudizio assolutamente non acritico, non bovinamente appiattito sulla difesa di un Governo che merita sostegno e non semplicemente plauso acritico. La mia dichiarazione di voto favorevole, volta a non modificare parti sostanziali del decreto, nasce pertanto dall'esigenza di considerare il provvedimento emergenziale, per sua natura mi auguro non destinato a durare in maniera permanente. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, il disegno di legge n. 1018 di conversione del decreto-legge n. 143 al nostro esame è di estrema importanza. Il titolo stesso del provvedimento segnala questa eccezionale importanza, tant'è vero che si parla di interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

Quando si parla di riforme della giustizia, e se ne parla in più sedi, e viene lanciata una sfida per il futuro che riguarda il sistema giustizia che nel nostro Paese sicuramente non funziona, al di là delle buone intenzioni, siamo costretti a confrontarci con le risorse destinate al comparto giustizia, risorse necessarie per realizzare proprio quelle riforme - non esistendo riforme a costo zero - che servono al sistema. In questa sede ci apprestiamo a votare disposizioni di grande importanza che segneranno il futuro del sistema giustizia del nostro Paese.

Sappiamo, perché altre leggi lo prevedono, che sono stati stabiliti progressivi tagli per la giustizia per il prossimo triennio; il taglio conclusivo si avrà nel 2011 con una riduzione delle risorse del 40,5 per cento, quasi un dimezzamento delle risorse destinate alla giustizia. A questo si aggiunge il taglio di 4.000 posti di lavoro del personale amministrativo, ossia il 10 per cento. Una macchina in affanno, con queste previsioni, è destinata ad andare ancora più in affanno. Se si tagliano quasi del 50 per cento le risorse nell'arco di un triennio, se si tagliano di un 10 per cento le piante organiche e se questa macchina finora ha mal funzionato e si dice che servono risorse, le scelte che si stanno facendo e si sono fatte sono contrarie al funzionamento del sistema.

Noi, invece, abbiamo a cuore che il sistema funzioni perché sappiamo benissimo - ne siamo profondamente convinti - che in un Paese civile, con un'economia che deve operare nell'ambito delle regole di una competizione che poggi su un sistema normativo, il deficit della giustizia incide su settori nevralgici quale quello della produzione e dell'economia. Un dato ripetuto, abusato, ma del quale tendiamo a dimenticarci è che l'investitore straniero è scoraggiato dall'investire in Italia proprio per questi deficit della giustizia.

Sappiamo che è un settore nevralgico e si era offerta un'opportunità necessaria, considerando che con la legge n. 133 del 2008 (ossia l'ultima manovra finanziaria) è stato abolito il cosiddetto riconoscimento di debito, cioè lo strumento normativo che consentiva agli uffici giudiziari di acquistare a credito. Con la legge n. 133 del 2008 la possibilità per gli uffici giudiziari di acquistare a credito non è più prevista perché occorre pagare in contanti. E noi sappiamo che la giustizia è soggetto debitore dei propri fornitori per oltre 100 milioni di euro. Pertanto, al di là delle riforme, per mandare avanti normalmente la macchina della giustizia servono risorse, che invece vengono tagliate. Di qui a uno o due mesi avremo enormi problemi. I fornitori, infatti, non forniranno più la carta, i toner, la manutenzione per i computer, la benzina. Questa situazione sta provocando uno stato di agitazione in tutti gli uffici giudiziari, che lamentano questa improvvisa carenza.

Di fronte a tale quadro - che è obiettivo - era emersa una grande opportunità: l'istituzione e la regolamentazione del Fondo unico giustizia, gestito da Equitalia, che consentiva di fare affluire in detto fondo risorse esistenti individuate dall'attività di ricerca di un'apposita commissione, risorse che mai erano state prese in considerazione. Si tratta dei depositi postali di somme confiscate: 682.000 libretti di deposito postale per un totale di 1 miliardo e 599 milioni di euro. Poi ci sono i depositi bancari, che non sappiamo quantificare perché le ricerche sono ancora in corso.

C'è poi il recupero delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie: 502 milioni e 141 milioni di euro di spese nel 2007, circa 650 milioni di euro, senza considerare le somme non reclamate. Si tratta di una somma ingente, gran parte della quale già disponibile.

Nel momento in cui con queste risorse si è creato un fondo denominato Fondo giustizia si è pensato che servisse a far fronte alle esigenze della stessa, altrimenti perché chiamarlo Fondo giustizia? Nel decreto invece era prevista una ripartizione senza quantificazione tra Ministero dell'interno, Ministero della giustizia ed Erario. In Commissione si è svolto un ampio dibattito sui nostri emendamenti al termine del quale si è raggiunto un punto di equilibrio, di incontro tra maggioranza e opposizione: almeno un terzo delle risorse veniva destinato alla Giustizia, e almeno un terzo all'Interno; poi il senatore Valentino aveva previsto una correzione, stabilendo che la restante parte andasse all'Erario. Su questo eravamo d'accordo ieri. Poi, improvvisamente, stamani ci siamo trovati di fronte alla sorpresa: almeno un terzo resta alla Giustizia, un altro terzo all'Interno, ma viene inserita un'ultima parte che stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il terzo spettante alla Giustizia può diventare zero, perché questa quota minima può essere modificata.

Francamente, rispetto alla situazione che abbiamo davanti, è qualcosa che ci lascia totalmente insoddisfatti ed inquieti. Crediamo che i risultati si possano raggiungere, ma per farlo ci vuole uno sforzo comune, perché è un problema che ci riguarda tutti. Lo sforzo comune, però, non si è avuto il coraggio di affrontarlo.

Con questo disegno di legge di conversione stiamo decidendo il futuro della giustizia nel nostro Paese, ma penso che le scelte ed il voto che da qui a pochi giorni si esprimeranno saranno deludenti perché si aspettavano una risposta concreta ed una speranza di effettiva riforma del nostro sistema.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzatorta. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il Gruppo della Lega Nord esprimerà un voto favorevole alla conversione in legge del decreto in esame; un voto convintamente favorevole per due motivi essenzialmente.

Innanzitutto, si avvia a soluzione il problema della scopertura dell'organico nelle sedi giudiziarie disagiate e lo si fa eliminando i riferimenti territoriali contenuti nella legge del 1998. Questa modifica per noi è molto importante, perché i problemi delle sedi giudiziarie disagiate indubbiamente sussistono in Sicilia, in Calabria, in Sardegna, in Basilicata, ma anche nelle Regioni del Nord. Vengo dalla provincia di Brescia, la cui procura è una di quelle ad aver lanciato un grido di allarme perché è in una situazione di assoluta e grande difficoltà. Esiste la criminalità organizzata, ma esiste anche la criminalità di origine extracomunitaria. E nella provincia di Brescia, che è quella con il più alto numero di clandestini, questo tipo di criminalità si sente e la procura ogni giorno deve fronteggiare questo gravissimo fenomeno criminoso. Quindi, indubbiamente con il provvedimento in esame iniziamo un percorso di soluzione del problema delle carenze di organico nelle procure delle sedi giudiziarie disagiate, eliminando i riferimenti territoriali.

La seconda motivazione è legata al tema della riscossione delle entrate giudiziarie, un tema francamente scandaloso per come è stato gestito sino ad oggi. Alcuni giornali hanno parlato di fondi dormienti: noi preferiamo parlare di fondi totalmente dimenticati. La giustizia è seduta su un tesoro di cui ignoriamo l'ammontare. Essa potrebbe autofinanziarsi, ma ancora oggi, invece, continuiamo a ragionare in termini vecchi, di finanziamenti e di bilanci statali. La cosa più assurda è che nel XXI secolo, il secolo dei computer, di Internet e dei collegamenti informatici, non esiste una banca dati dei libretti postali e bancari nei quali le autorità giudiziarie di volta in volta depositano i soldi sequestrati e confiscati.

Quando il ministro Alfano è venuto in Commissione giustizia per l'audizione sulle linee programmatiche del suo Dicastero, ha depositato un documento allarmante del capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia. In esso si dice con molta franchezza, che mentre il dato sulle poste è abbastanza quantificato (si tratta dei famosi 1.600 milioni di euro, penali e civili, giacenti nei libretti postali), non è invece - dice il dottor Castelli - stato possibile quantificare le somme che risultano depositate presso i vari istituti bancari in assenza di una rilevazione centralizzata. Stiamo parlando di miliardi di euro! Il procuratore aggiunto di Milano, Francesco Greco, parla di tre miliardi di euro e ci ricorda che a Milano esiste un unico impiegato che gestisce in modo cartaceo 37.000 libretti di deposito. In modo cartaceo! E siamo nel XXI secolo! Questo è davvero uno scandalo, mai affrontato con la dovuta determinazione in passato perché il Governo Prodi varò una norma che prevedeva una nuova società di riscossione delle entrate giudiziarie (Equitalia giustizia spa), ma poi si dimenticò di questa società. L'atto costitutivo e lo statuto andarono avanti e indietro chissà quante volte da Palazzo Chigi ad altre sedi e non si riuscì ad arrivare a nessuna forma concreta di censimento di questi fondi.

Con questo decreto-legge, assieme al decreto-legge n. 112, finalmente prevediamo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, un censimento di questi fondi, una due diligence, direbbero i commercialisti, di questi fondi dimenticati presso le poste, presso le banche, presso altri operatori finanziari. Almeno sapremo a quanto ammonta questo tesoro, di cui - ripeto - non conosciamo nemmeno l'esatta dimensione. Questi soldi ci serviranno, grazie anche all'emendamento che è stato approvato oggi in Commissione, per potenziare e migliorare i servizi della giustizia (questa è la dizione utilizzata dall'emendamento approvato oggi in Commissione giustizia). Una parte di tali fondi verrà dedicata anche a finalità di sicurezza pubblica, che riguardano certamente il Ministero dell'interno, ma hanno indubbi riflessi, diretti e indiretti, sul mondo della giustizia. Il Ministero dell'interno non è separato dal Ministero della giustizia, sono due Ministeri strettamente collegati. Quindi, non è vero che sottrarre un euro ad un Ministero significhi necessariamente darlo all'altro Ministero in una logica di comportamenti stagni. Quando conferiamo risorse al Ministero dell'interno aiutiamo anche il settore della giustizia e, viceversa, quando eroghiamo risorse al settore della giustizia aiutiamo anche il settore della sicurezza pubblica.

Per tali motivazioni e per la determinazione che sta dimostrando il Governo nel voler affrontare tali problemi, ripeto, dimenticati da anni, esprimeremo un voto favorevole a questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galperti. Ne ha facoltà.

GALPERTI (PD). Signora Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento che abbiamo oggi all'esame, come peraltro ha già ben riferito il relatore Mugnai, è motivato dalla necessità e dall'urgenza di offrire un rimedio alle carenze di organico degli uffici della magistratura per quanto riguarda le cosiddette sedi disagiate, così come definite e previste dalla legge n. 133 del 1998, che ci apprestiamo a modificare.

Lo stesso senatore Benedetti Valentini sottolineava nel suo intervento la circostanza che, perlomeno per quanto riguarda questo avvio di legislatura, ci siamo trovati fino ad oggi ad intervenire sulla voce giustizia attraverso strumenti che certificano la necessità e l'urgenza dei provvedimenti stessi. Quindi, da una parte, si riconosce con lo stesso strumento adottato che la giustizia nel nostro Paese si trova in una situazione di grande difficoltà, di grande disagio (da qui la necessità e l'urgenza di intervenire con tale forma di decretazione); dall'altra, il collega, se ho ben capito, si poneva il problema se, di fronte ad una situazione così complicata, non fosse opportuno porre in essere provvedimenti ordinari, provvedimenti più generali, che puntassero in qualche misura a risolvere alla radice le questioni in essere.

Abbiamo richiamato in Commissione l'opportunità di valutare se non si debba in qualche misura procedere ad un esame più complessivo delle ragioni che portano a dichiarare una sede disagiata, valutando quali sedi hanno ancora ragione di essere dichiarate tali e quali potrebbero invece modificare la propria denominazione; in buona sostanza, se non sia il caso di porre mano ad una riorganizzazione del sistema giudiziario del nostro Paese. Si ha infatti l'impressione che provvedimenti come quello in esame vanno sì a tamponare situazioni di difficoltà, ma in buona misura non risolvono le questioni all'origine.

Ci troviamo anche dinanzi alla circostanza che oggi, come si può constatare, le questioni concrete che attengono alla giustizia sono ben lontane da quelle che appaiono nei giornali, sono ben lontane dalla polemica politica che i cittadini registrano. Esse richiederebbero forse una maggiore buona volontà, una disponibilità, una predisposizione al dialogo, che in questo caso - devo darne atto al sottosegretario Caliendo - i lavori di Commissione hanno consentito comunque di mettere in campo. In Commissione si è cioè verificato un confronto non pregiudiziale che, a nostro avviso, ha sicuramente consentito di apportare al provvedimento alcune modifiche rispetto al testo originario. Ciò a dimostrazione che c'è bisogno di un più di dialogo e di un meno di pregiudizio e di attitudine ad una polemica che non riguarda la soluzione dei problemi della giustizia, ma altre questioni che noi tutti conosciamo.

Quello in esame è un provvedimento con cui, sia pure con questo dato costante della decretazione d'urgenza, abbiamo affrontato una questione non semplice, come giustamente sottolineava poco fa il senatore Li Gotti, ma complessa ed articolata, che mi pare riguardasse almeno due punti di fondo. Il primo - è stato ricordato prima dal relatore - è rappresentato dalla modifica introdotta con la legge n. 111 del 2007, che per le funzioni requirenti, le funzioni giudicanti monocratiche penali, quelle di GIP e di GUP stabilisce che non si possono mandare in udienza magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità dopo quattro anni dalla nomina.

Si determina qui un paradosso, se mi è consentito, perché introduciamo nel nostro sistema norme che in astratto sono giustissime: nel caso di una funzione monocratica, un magistrato che svolge questa funzione da quattro anni è sicuramente più preparato di un magistrato che la svolge da uno solo. Ciò in astratto, in un sistema che funziona, dove non ci sono problemi di organico, dove gli organici sono completi. Ma nel nostro Paese, calata nel contesto concreto, questa norma ha fatto sì che in una situazione di difficoltà, di carenza di organici, ciò che era stato introdotto per garantire una maggiore tutela al cittadino si sia trasformato in una difficoltà, in un'inefficienza, in una necessità di rinvio, se non nella necessità di mandare in udienza i giudici onorari. Quindi, per una sorta di eterogenesi dei fini, ciò che era stato concepito come una maggiore tutela si è tramutato di fatto in una difficoltà, tanto che oggi noi provvediamo ad intervenire anche per questo motivo.

L'altra questione era quella dei costi eccessivi dei trasferimenti rispetto ai benefìci di chi in qualche misura ad essi era interessato.

Il provvedimento è andato comunque nella giusta direzione, perché ha avuto un iter in Commissione, nel corso del quale, grazie anche alle nostre proposte, alle proposte dell'opposizione nel suo complesso, sono state apportate modifiche positive, anche se ovviamente non rispettose al 100 per cento dei nostri intendimenti iniziali, e che ricordo brevemente avviandomi alla conclusione.

La prima ha riguardato una diversa definizione delle sedi disagiate rispetto al provvedimento iniziale, con l'introduzione di una modifica alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 133 del 1998, modificato, stabilendo che si tratta di sede disagiata quando ha una quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico. Noi avremmo preferito - e avevamo presentato in tal senso un emendamento a firma dei senatori D'Ambrosio e Della Monica - introdurre nella definizione di sede disagiata anche un riferimento all'elevato numero degli affari penali con particolare riguardo a quelli concernenti la criminalità organizzata. Si voleva con ciò, in qualche misura, andare a capire, ad indagare meglio le ragioni per cui una sede può essere disagiata; magari lo è per il motivo contrario, perché non appetibile rispetto alle esigenze e alle prospettive di professionalità che un magistrato vuole coltivare. Comunque vi è stato un miglioramento, nel senso di un ampliamento e di una maggiore precisione nella definizione di sede disagiata.

L'altra questione, anch'essa già toccata, riguarda la ripartizione del Fondo unico di giustizia, dove peraltro resta aperta - lo ricordava prima il senatore Li Gotti - la possibilità, con l'ultimo emendamento presentato poche ore fa, di vedere azzerata, in teoria per gravi ed eccezionali motivi, la parte di fondo che riguarda la giustizia. Verrebbe da pensare che le vicende di Castelvetrano di questi giorni, definite una guerra civile, potrebbero rappresentare un motivo eccezionale per cui si procede ad azzerare la quota del 30 per cento destinata alla giustizia. Quei fondi, in buona sostanza, potrebbero essere stati già spesi. Però, rispetto a come è stata presentata la norma c'è effettivamente un miglioramento, un punto in più, perché prima la norma era indeterminata, mentre ora un terzo del Fondo unico giustizia viene comunque assegnato alle questioni che riguardano l'organizzazione, l'ordinamento e la vita della giustizia nel nostro Paese.

Quindi, pur con alcuni dubbi che espliciteremo ancora in sede di esame degli emendamenti e negli interventi conclusivi, ci sembra di aver colto, comunque, su un tema complicato, un'inversione di rotta, che in qualche misura affronta un problema che ci è parso particolarmente delicato e complesso. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(omissis)


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

69a seduta pubblica (pomeridiana):

 

 

mercoledì8 ottobre 2008

 

Presidenza del vice presidente CHITI,

indi del vice presidente NANIA,

del presidente SCHIFANI

e della vice presidente MAURO

 


(omissis)

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (Relazione orale) (ore 18,13)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1018.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 2 ottobre il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale. Non essendovi altri iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MUGNAI, relatore. Signor Presidente, il relatore ha ascoltato con grande attenzione gli interventi che si sono susseguiti nella discussione generale e ritiene opportuno spendere qualche parola in merito a quanto è stato osservato in senso critico da uno solo dei colleghi intervenuti, il senatore Li Gotti, perché l'altro intervento, parzialmente dissonante rispetto al testo, ovvero quello del collega Galperti, in realtà ha sottolineato il portato positivo del provvedimento nel suo complesso e, al tempo stesso, il lavoro attento e accurato svolto in Commissione, che poi ha condotto a una serie di soluzioni migliorative del testo medesimo.

Gli assi portanti del lavoro svolto in Commissione si sono incentrati principalmente su tre aspetti.

Il primo è legato ad una migliore individuazione e specificazione del concetto di sede disagiata. Al riguardo, il relatore ritiene che la soluzione contenuta nell'emendamento presentato dal Governo, e approvato in Commissione, possa rappresentare, anche in rapporto alle proposte emendative presentate in Aula, il miglior compromesso possibile perché in effetti il provvedimento possa raggiungere i risultati sperati.

L'aver individuato quali requisiti di base non soltanto la mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione, ma parimenti una quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico (quindi una percentuale ampiamente superiore alla media di scopertura nazionale) consente, da un lato proprio per la sua flessibilità e maggiore latitudine applicativa, dall'altro in virtù della tipicità delle previsioni contenute, di poter ampliare la platea. In tal modo, peraltro, si evita che possano registrarsi quei criteri distorsivi, che invece purtroppo si sono spesso registrati in passato, anche in ragione delle modalità con le quali veniva individuato il carico di lavoro degli uffici. Ciò poteva determinare che un apparente carico di lavoro potesse poi non corrispondere realmente all'effettiva esigenza dell'ufficio, penalizzando nel contempo uffici decisamente più meritevoli.

Del resto, un riferimento troppo espresso a sedi aventi più diretto contatto con aree ad alta densità criminogena, legata a fenomeni di criminalità organizzata, sarebbe stato parimenti potenzialmente penalizzante, innanzi tutto perché le direzioni distrettuali antimafia hanno già organici largamente coperti. Ricordiamo infatti che questo provvedimento si rivolge fondamentalmente più alle esigenze della parte requirente che di quella giudicante, che se ne avvarrà in misura assolutamente residuale. In questo caso, al contrario, saremmo andati proprio ad incidere negativamente sulla sorte delle procure circondariali minori che non soltanto in quelle aree soffrono, e significativamente, di carenze di organico.

L'altro aspetto sul quale la Commissione si è lungamente soffermata, e che trova comunque un qualche riscontro in una reiterazione di proposte emendative sostanzialmente omologhe a quelle presentate in Commissione, è quello legato alla riserva di posti a favore di coloro che già in passato si sono trasferiti presso sedi disagiate, usufruendo di precedenti provvedimenti di identica natura, i quali godevano di una riserva assoluta in loro favore. Da un lato, ovviamente, vi era l'esigenza di tutelare in qualche modo le aspettative di quanti quella scelta avevano fatto confidando comunque in un domani di poter usufruire in qualche modo di un beneficio proporzionale alla loro precedente decisione, e dunque al sacrificio compiuto; dall'altro, però, vi era un'esigenza parimenti significativa.

Mantenendo una quota pari al 100 per cento, e quindi una riserva assoluta, di fatto si sarebbe andati a disincentivare altri soggetti che potevano comunque accettare il trasferimento nelle sedi disagiate e, quindi, apportare ulteriore linfa ai carenti organici delle sedi medesime.

Rivolgendomi ai colleghi che hanno presentato proposte emendative a tale riguardo, credo che l'emendamento approvato dalla Commissione rappresenti il migliore bilanciamento possibile, innanzi tutto perché introduce una sorta di riserva assoluta per tutte le sedi nelle quali i posti messi a concorso siano uno o due, ovverosia la maggior parte delle sedi in questione. Infatti, le sedi nelle quali il numero di posti supera le due o tre unità, fino ad arrivare ad un massimo di dieci, sono molto poche; quelle che superano le sei-sette unità in relazione ai posti messi a concorso si possono veramente contare sulla punta delle dita di una mano.

Quindi, in realtà, l'impianto dell'emendamento approvato in Commissione non solo garantisce sostanzialmente per la maggior parte di quelle sedi disagiate nelle quali questi posti saranno messi a concorso una riserva assoluta a favore di quanti già godevano in precedenza di questo beneficio, ma in più prevede - lo sottolineo - che, laddove i posti messi a concorso siano dispari e comunque superiori a uno o due, l'eccedenza dovuta al numero dispari vada comunque a favore dei soggetti aventi diritto.

Ciòsignifica che in ogni caso si tutelano ampiamente quanti avevano questa riserva a loro favore in precedenza, nella maggior parte dei casi in modo assoluto e comunque per le sedi più grandi, così da garantire una quota più che ampia, al tempo stesso però stimolando eventuali altri soggetti che possono avere particolari competenze ed elevata professionalità a dare a loro volta un prezioso apporto per la copertura degli organici carenti.

Vi è un'ultima questione sulla quale la Commissione si è lungamente soffermata e che ha trovato un'eco assolutamente non condivisibile nell'intervento del collega Li Gotti: far sì che le risorse che andranno a confluire all'interno del Fondo unico giustizia, come viene tecnicamente denominato dal provvedimento, siano per una riserva ragionevole comunque canalizzate e a disposizione di tutte le articolazioni nelle quali si articola il settore della giustizia.

Rispetto alla formulazione originaria - e onestamente, senza alcuna annotazione polemica, non capiscole inquietudini che hanno connotato l'intervento del senatore Li Gotti - quella finale è, a sommesso avviso del relatore, quella che più di ogni altra garantisce che effettivamente si vada in quella direzione. Infatti, anche la soluzione intermedia (che comunque lasciava una quota di riserva che poteva essere significativa al Ministero dell'economia) è stata superata con l'ultima formulazione della proposta emendativa del relatore, fatta poi propria dalla Commissione, nella quale l'intero complesso delle risorse, che sappiamo essere assolutamente rilevanti (e in questo attingo anche alle stime che lo stesso collega Li Gotti ha fatto, forte delle sue precedenti esperienze di Governo), avrà due uniche destinazioni, che in realtà sono poi strettamente correlate e concatenate l'una con l'altra: da un lato il Ministero della giustizia in tutte le sue esplicazioni, dall'altro il Ministero dell'interno per una peculiare utilizzazione delle risorse medesime. Ricordo il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso.

È stata eliminata nella definitiva formulazione della proposta emendativa ogni riserva a favore del Ministero dell'economia. Il che significa che queste somme necessariamente non potranno che confluire nelle casse ed essere ripartite con una riserva minima di un terzo tra il Ministero della giustizia per tutte le sue attività e i suoi compiti istituzionali e il Ministero dell'interno, con un temperamento che, contrariamente a quanto sembra adombrare nell'unico intervento maggiormente critico il collega Li Gotti, è assolutamente di reciprocità. Infatti le esigenze urgenti in situazioni gravi ed eccezionali riguardano sia il Ministero dell'interno sia il Ministero della giustizia.

Non voglio attingere soltanto ad un criterio di ragionevolezza e verosimiglianza perché è evidente ed intuibile che mai si potrà arrivare ad un totale azzeramento dei fondi per l'uno o per l'altro Dicastero, perché ciò cozza insanabilmente, oltre che con un principio di assoluta ragionevolezza, anche con un principio di logica verosimiglianza. Ma vi è da dire che vale solo in casi urgenti, gravi ed eccezionali la tipizzazione dell'ipotesi nella quale vi possa essere uno storno a favore o dell'uno o dell'altro e non soltanto dell'uno (da intendersi in questo caso, recependo l'inquietudine del collega Li Gotti, individuato nel Ministero dell'interno). Si tratta quindi di una concorrenza di fattori che credo rappresenti di per sé la migliore garanzia che solo in codeste situazioni si debba comunque intervenire necessariamente, e non soltanto attingendo ai fondi speciali di cui stiamo parlando ma ad ogni altra possibile risorsa disponibile nel Paese.

Credo quindi che anche da questo punto di vista il lavoro svolto in Commissione con il concorso di tutti i componenti e con una fattiva attenzione dei rappresentanti del Governo possa essere considerato estremamente proficuo e un ulteriore passo in avanti. Oggi sappiamo che questi fondi, soprattutto se così ingenti come lo stesso senatore Li Gotti ha ricordato, andranno necessariamente da una parte al Ministero della giustizia e dall'altra al Ministero dell'interno per compiti che comunque geneticamente sono correlati e hanno un'interazione diretta con il Ministero della giustizia ed i suoi compiti istituzionali e comunque con il sistema giustizia nel suo complesso, con una riserva di un terzo che solo nella concorrenza di situazioni assolutamente eccezionali, tali quindi da superare non soltanto il ristretto ambito del quale stiamo parlando, potrebbe vedere una diversa ripartizione che è ragionevole ritenere non possa mai ridursi a zero.

A sommesso avviso del relatore, quindi - e in questo rivolgo un invito a una riflessione a tutti i componenti della Commissione giustizia in particolare e a tutti i colleghi presenti in Aula - il lavoro svolto è stato di particolare rilievo.

Pertanto, oltre agli emendamenti approvati in Commissione e quella parte di emendamenti che per un'ottimizzazione del testo il Governo e il relatore hanno ritenuto di presentare all'Aula, credo non abbia senso accoglierne altri, proprio perché quanto abbiamo prodotto rappresenta verosimilmente il migliore dei risultati possibili che ci permetterà finalmente di andare a coprire rapidamente e non più, come avveniva in passato, con giovani magistrati sicuramente pieni di entusiasmo ma certamente totalmente carenti di esperienza sedi che spesso presentano gravi problemi per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia.

Ci permetterà di farlo con incentivi significativi ma parimenti sostenibili, soprattutto in una misura tale da garantire che vi possano essere elevati apporti di professionalità, proprio perché il venir meno di una riserva assoluta oltre certe quote, in particolare per quelle grandi sedi dove innegabilmente un apporto di professionalità e di esperienza maggiori possono essere importanti, potrebbe vedere fortemente motivati ad accettare il provvedimento di trasferimento magistrati esperti. Soprattutto - ripeto - il lavoro svolto ci permetterà di poter dire che oggi abbiamo fatto un significativo e concreto passo in avanti perché finalmente ciò che la giustizia ha "prodotto" in senso economico alla giustizia largamente rimanga. E se non andrà alla giustizia andrà al Ministero dell'interno per le finalità particolari indicate, che comunque sono correlate al mondo della giustizia. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, è stato già ricordato dal relatore che il provvedimento all'esame del Parlamento risponde ad esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari segnalate da più parti: dai consigli dell'ordine degli avvocati, dagli stessi uffici giudiziari e dal Consiglio superiore della magistratura.

Il provvedimento si snoda su tre linee fondamentali: individua le sedi disagiate secondo criteri diversi da quelli fin qui adottati; non è limitato ad alcune zone territoriali d'Italia, ma si riferisce a tutti gli uffici giudiziari italiani, anche delle Regioni del Nord; individua i destinatari della disciplina di incentivo e stabilisce il trattamento riservato ai magistrati, identificando anche sedi a copertura immediata, secondo una disciplina di particolare efficacia, al fine di garantirne al più presto la copertura.

Presidenza del presidente SCHIFANI(ore 18,30)

 

(Segue CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia). Il lavoro svolto dalla Commissione, come ha posto in evidenza il relatore, ha permesso di trovare delle soluzioni, con l'apporto fondamentale dell'opposizione oltre a quello della maggioranza, che tenessero conto di vari interessi specifici, consentendo una copertura senza incidere su diritti costituzionalmente garantiti e, nello stesso tempo, garantendo la funzionalità del sistema.

Per quanto concerne Equitalia Giustizia, il provvedimento interviene a disciplinare meglio quanto era stato già approvato da questo Parlamento nel luglio 2008. Anche in questo caso, con l'apporto di tutti i Gruppi, si è determinata una nuova disciplina rispetto all'originario testo del decreto-legge, tale da garantire una effettiva ripartizione tra Ministero dell'interno e Ministero della giustizia per soddisfare i fini istituzionali del Ministero della giustizia ed i bisogni di sicurezza del Ministero dell'interno, modificando il testo originario e garantendo così una effettiva destinazione di quei soldi che Equitalia Giustizia dovrebbe consentire di incassare al più presto.

Signor Presidente, credo che dovremmo rinviare ad un'altra seduta l'esame degli emendamenti che propongono di inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, non esprimendo oggi il parere sugli stessi. Occorrono, infatti, alcuni momenti di ulteriore controllo e verifica dei dati al fine di esprimere un parere che sia condiviso e nello stesso tempo fondato su elementi di fatto.

Per tale ragione, quindi, avendone già parlato con il relatore, sarebbe opportuno che noi esprimessimo il parere su tutti gli emendamenti all'articolo 1, eventualmente iniziandone anche la votazione, ma rinviando ad altra seduta l'espressione dei pareri sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prendendo atto della richiesta del sottosegretario Caliendo di non esprimere pareri e di fermarsi all'esame e alla votazione degli emendamenti all'articolo 1, prima di procedere vorrei armonizzare i lavori della seduta in funzione di tale richiesta.

Propongo pertanto all'Assemblea di fermarci all'esame degli emendamenti all'articolo 1, anche perché successivamente intenderei convocare la Conferenza dei Capigruppo per affrontare il tema relativo all'informativa che il ministro Tremonti dovrebbe dare domani all'Assemblea. Siccome i tempi del ministro Tremonti sono molto stretti, ho bisogno che la Conferenza dei Capigruppo disciplini, regolamenti e accetti quelle che possono essere le dinamiche della comunicazione che darà domani il Governo.

Quindi, se siete d'accordo, procediamo con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, poi ci fermiamo e la Conferenza dei Capigruppo è automaticamente convocata immediatamente dopo.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Invito il senatore Segretario a dar lettura dei pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

BUTTI, segretario. «La 1a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, osservando, quanto all'emendamento 1.0.100, che non appare pertinente la consultazione della Conferenza Stato-Regioni in sede di emanazione da parte del Governo del Regolamento di cui al comma 3, in ragione della materia oggetto della disposizione, da ricondursi alla competenza legislativa esclusiva statale».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1, 2.2 (testo corretto) e 2.0.100. Esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.0.1. Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte emendative, ad eccezione che sulla proposta 1.0.100 sulla quale il parere è rinviato».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 3.1 e 1.2/1.

Resta sospeso il parere sugli emendamenti 1.0.100, 2.1000 e 2.1000/1».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.0.100, 2.1000, 2.1000/1, 1.0.1/1 e 2.2a/1, trasmesse dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo ad eccezione delle proposte 1.0.100, sulla quale il parere è reso a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dopo il comma 3 sia aggiunto il seguente: "3-bis. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 36 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo pari a 21,6 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 86,4 milioni di euro per l'anno 2009 al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.", 2.1000, sulla quale il parere è reso a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dopo la lettera b) sia aggiunta la seguente: "c) all'entrata del bilancio dello Stato" e 2.1000/1 sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G100, che si intende illustrato, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, avevo già rappresentato in Commissione, ma probabilmente è sfuggito, che il Governo accoglie l'ordine del giorno, ma con la seguente modifica: sostituire le parole «ad inserire gli agenti del Corpo forestale dello Stato» con le altre «a valutare l'opportunità di inserire gli agenti del Corpo forestale dello Stato». Questa indicazione era già emersa in Commissione, ma probabilmente non è stata riportata.

PRESIDENTE. Essendo accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 (testo 2) non viene pertanto posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, mi limito a ritirare l'emendamento 1.1 (testo corretto).

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, vi è stata una serrata discussione nel corso dell'esame in Commissione, con alcuni risultati positivi. Noi riteniamo che il criterio attraverso il quale viene selezionata la sede disagiata debba essere maggiormente ancorato a parametri oggettivi e non possa discostarsi da quanto in precedenza era stabilito, anche per non creare situazioni di disparità di trattamento.

Sotto questo profilo recentemente si è espressa l'Associazione nazionale magistrati (ma anche il Consiglio superiore della magistratura, se non ricordo male), paventando la possibilità di una discrasia tra situazioni precedenti che si erano create e situazioni che si verrebbero a creare con il diritto attuale, con la conseguenza che ci potrebbero essere disparità di trattamento che potrebbero farsi valere da parte dei magistrati anche nelle sedi giudiziarie.

Quindi, lo scopo dell'emendamento 1.9 è, da una parte, quello di ancorarsi a un parametro oggettivo e, dall'altro, quello di evitare un contenzioso che, da un certo punto di vista, potrebbe aggravare la situazione delle sedi disagiate piuttosto che risolverla come noi abbiamo proposto.

L'emendamento 1.6 si intende illustrato.

VALENTINO (PdL). Do per illustrato l'emendamento 1.100, mentre ricordo che l'emendamento 1.101 è stato trasformato in ordine del giorno.

COMPAGNA (PdL). Signor Presidente, intervengo molto brevemente per illustrare l'emendamento 1.16 che cerca di ripristinare coerenza tra una disposizione legislativa introdotta nel luglio del 2007 e la sentenza della Corte costituzionale n. 245, anch'essa del 2007.

Di cosa si tratta? Ai magistrati ingiustamente sospesi dal servizio a causa di un processo penale conclusosi in seguito con sentenza di assoluzione, il legislatore attorno al 2003-2004 aveva assicurato o il ripristino o il prolungamento del servizio, anche al di là del limite ordinario di collocamento a riposo, per l'intero arco del periodo della sospensione ingiustamente subita. Il legislatore, invece, nel 2007 sovrapponendo ripristino e prolungamento ha determinato un'evidente contraddizione perché ha finito con rialzare il muro del settantacinquesimo anno. Questo muro ha finito così con l'essere muro di sbarramento alla partecipazione ai concorsi per il conferimento delle funzioni direttive. Ciò ovviamente pone nel nulla quanto, come dicevo, é stato affermato dalla Corte costituzionale in una sentenza del 3 luglio 2007, nella quale si dice che l'unico limite compatibile con il principio di ragionevolezza è quello che il magistrato possa assicurare la funzione alla quale aspira per una certa durata.

Per eliminare, quindi, queste contraddizioni di durata e per realizzare quella garanzia dei diritti costituzionalmente garantiti, che giustamente citava il sottosegretario Caliendo, raccomando all'attenzione dell'Aula l'emendamento 1.16.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MUGNAI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.2/1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.100, 1.11 e 1.13. Il parere è favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.7, 1.15 e 1.16.

Esprimo, altresì, favorevole sulla trasformazione dell'emendamento 1.101 in ordine del giorno.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore, mentre per quanto concerne l'emendamento 1.101, trasformato in ordine del giorno, chiedo che venga apportata la seguente modifica: sostituire le parole «criterio di prevalenza rispetto agli altri elementi di valutazione», perché sarebbe un criterio contra legem, con le altre: «criterio di necessaria e specifica valutazione».

PRESIDENTE. Senatore Valentino, accetta le modifiche proposte dal Governo all'ordine del giorno da lei presentato?

 

VALENTINO (PdL). Signor Presidente, accolgo l'invito del Governo.

 

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2/1.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2/1, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

270

Senatori votanti

269

Maggioranza

135

Favorevoli

118

Contrari

151

Il Senato non approva.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1018

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

264

Senatori votanti

263

Maggioranza

132

Favorevoli

117

Contrari

146

Il Senato non approva.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1018

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

266

Senatori votanti

264

Maggioranza

133

Favorevoli

116

Contrari

148

Il Senato non approva.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1018

PISCITELLI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PISCITELLI (PdL). Signor Presidente, desidero solo far presente che nella precedente votazione ho erroneamente votato a favore, mentre intendevo esprimere voto contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dalla Commissione.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

270

Senatori votanti

266

Maggioranza

134

Favorevoli

115

Contrari

151

Il Senato non approva.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1018

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

INCOSTANTE (PD). Presidente, votiamo ognuno per sé!

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

269

Senatori votanti

268

Maggioranza

135

Favorevoli

119

Contrari

149

Il Senato non approva.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1018

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.10, presentato dai senatori D'Ambrosio e Della Monica.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

 

 

Senatori presenti

269

Senatori votanti

267

Maggioranza

134

Favorevoli

118

Contrari

149

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1018

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Valentino.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

270

Senatori votanti

269

Maggioranza

135

Favorevoli

121

Contrari

148

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1018

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

267

Senatori votanti

266

Maggioranza

134

Favorevoli

120

Contrari

146

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1018

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dalla Commissione.

È approvato.

 

Ricordo che l'emendamento 1.1 (testo corretto) è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.16, presentato dal senatore Compagna.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

271

Senatori votanti

270

Maggioranza

136

Favorevoli

159

Contrari

111

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1018

 

PRESIDENTE. A questo punto, proporrei di sospendere la seduta in quanto fra cinque minuti esatti si terrà la Conferenza dei Capigruppo; al termine, ne comunicheremo all'Aula l'esito. È però evidente che, accogliendo la proposta del Governo, le votazioni e l'espressione dei pareri sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1 verranno rinviati alla seduta antimeridiana di domani.

CASSON (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, prima di sospendere la seduta vorrei soltanto invitare, così come cautamente ha fatto il Governo, ad un attento esame dell'ammissibilità dell'emendamento 1.0.100 perché, oltre che problemi di bilancio contiene problemi di legittimità costituzionale quanto all'afferenza del contenuto al testo del disegno di legge, ai tempi che sono previsti e all'urgenza, così come richiesta dall'articolo 77 della Costituzione.

PRESIDENTE. La Presidenza valuterà senz'altro questi aspetti.

Rinvio il seguito della discussione del disegno in titolo ad altra seduta.

Sospendo pertanto la seduta.

 

(La seduta, sospesa alle ore 18,53, è ripresa alle ore 19,30).

Presidenza della vice presidente MAURO


 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (1018)

 

G100

LA COMMISSIONE

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1018, di conversione del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario,

impegna il Governo:

ad inserire gli agenti del Corpo forestale dello Stato tra i componenti delle sezioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, con competenza limitata ai reati ambientali, in considerazione delle funzioni da essi già svolte in via di fatto.

 

G100 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1018, di conversione del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di inserire gli agenti del Corpo forestale dello Stato tra i componenti delle sezioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, con competenza limitata ai reati ambientali, in considerazione delle funzioni da essi già svolte in via di fatto.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 settembre 2008, n.143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n.133)

1. Alla legge 4 maggio 1998, n.133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo le parole: «o destinati» sono soppresse;

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Trasferimento d'ufficio). - 1. Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.511, e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.109.

2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

a) mancata copertura del posto messo a concorso nell'ultima pubblicazione;

b) quota di posti vacanti superiore alla media nazionale della scopertura.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta, ed indica tra le stesse le sedi a copertura immediata, in misura non superiore a dieci, individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni.

4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità, in numero non superiore a cento unità.

5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate.»;

c) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (Trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata). - 1. Per le sedi a copertura immediata rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, e successive modificazioni, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, e successive modificazioni, in ordine al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.

2. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico. Non possono essere altresì trasferiti i magistrati in servizio presso altre sedi disagiate.

3. La percentuale di cui al comma 2 è calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3.

5. Il trasferimento di ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania.

6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.

7. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.»;

d) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Indennità in caso di trasferimento d'ufficio). - 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n.97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n.27.

3. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n.417, compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento.»;

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art 5. - (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio). - 1. Per i magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate ai sensi degli articoli 1 e 1-bis l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza. L'effettivo servizio è computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.

2. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi ovvero di funzioni di legittimità. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.»;

f) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di applicazione). - 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5, per i magistrati applicati in sedi disagiate l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.».

2. L'articolo 3, i commi da 1 a 8 dell'articolo 4 e l'articolo 4-bis della legge 16 ottobre 1991, n.321, sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n.133, come sostituito dal comma 1, lettera b), si applicano esclusivamente ai procedimenti di trasferimento d'ufficio a sedi disagiate avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n.133, come sostituito dal comma 1, lettera d), si applicano esclusivamente ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei confronti dei magistrati precedentemente trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate continuano ad applicarsi le suddette disposizioni nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n.133, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla lettera e) del comma 1, continua a trovare applicazione nei confronti dei magistrati i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate, ma il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera limitatamente al 50 per cento dei posti, di pari grado, messi a concorso nell'ambito di ciascun ufficio. Nel caso in cui i posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto di preferenza non opera, altresì, in relazione al posto eccedente il 50 per cento.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n.133, così come modificato dal presente decreto, non si applicano ai magistrati indicati al comma 5. Per i medesimi l'anzianità di servizio continua ad essere calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello di ufficio e con i limiti di cui all'articolo 5, comma 3, della citata legge 4 maggio 1998, n.133, così come modificato dal presente decreto, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis della legge 4 maggio 1998, n.133, come introdotto dal comma 1, lettera c), non si applicano ai magistrati che entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto presentino domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, senza revocarla prima della definizione della relativa procedura.

8. Al terzo comma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, il secondo periodo è soppresso.

 

EMENDAMENTI

1.2/1

LI GOTTI

Respinto

All'emendamento 1.2, dopo la lettera b)aggiungere la seguente:

«c) elevato numero di affari penali ovvero elevato numero di affari civili in rapporto alla consistenza degli organici».

1.2

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso: «Art. 1» sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;

b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico,».

1.4

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», nel comma 2, dopo le parole: «per il quale» inserire le seguenti: «, tenuto conto del carico di lavoro,».

1.6

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, CAROFIGLIO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», nel comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) elevato numero degli affari penali con particolare riferimento a quelli concernenti la criminalità organizzata, ovvero elevato numero degli affari civili in rapporto alla media del distretto e alla consistenza degli organici».

1.7

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate e di cui al comma 2».

1.8

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, ove non sussista il consenso o non sia acquisita la disponibilità dei magistrati al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, il Consiglio superiore della magistratura può destinare a svolgere funzioni requirenti i magistrati ordinari al termine del tirocinio. È fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni relative ai trasferimenti d'ufficio di cui alla presente legge. Nei casi di cui al primo periodo, per il primo anno di attività ai magistrati ordinari al termine del tirocinio possono essere assegnati esclusivamente procedimenti in coassegnazione con colleghi che abbiano già conseguito la prima valutazione di professionalità».

1.9

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il magistrato nei cui confronti sia stato disposto il trasferimento d'ufficio ai sensi del presente articolo può essere trattenuto nella sede di provenienza, prima del trasferimento, per l'esaurimento dei procedimenti in corso, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sull'istanza presentata dal magistrato medesimo, entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione in ordine al trasferimento».

1.10

D'AMBROSIO, DELLA MONICA

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2», sopprimere i commi 1 e2.

Conseguentemente al comma 1, lettera d), capoverso «Art.2», al comma 3, sostituire la parola: «nove» con la seguente: «sedici».

1.100

VALENTINO

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2», primo periodo, le parole: «per un massimo di quattro anni», sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di sei anni».

1.11

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole da: «, ma il diritto» fino alla fine del comma medesimo.

1.13

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO

Respinto

Al comma 5, sostituire il numero: «50», ovunque compaia, con il seguente: «75».

1.15

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Nel caso in cui i posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera, altresì, in relazione al posto eccedente il 50 per cento. Nel caso in cui siano messi a concorso uno o due posti, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera per tutti i posti».

1.101

VALENTINO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.100

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai fini del conferimento degli uffici direttivi la maggiore anzianità dell'aspirante costituisce in assenza di demerito criterio assoluto di prevalenza rispetto agli altri elementi di valutazione ancorché di grado superiore. È abrogata ogni contraria disposizione legislativa o regolamentare».

1.1 (testo corretto)

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Ritirato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 70, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ''Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari delle regioni Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, ad eccezione delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, possono essere comunque istituiti, posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto ogni otto sostituti addetti all'ufficio''».

1.16

COMPAGNA

Approvato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'articolo 36 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'articolo 2, comma 8, della legge 30 luglio 2007, n. 111, è abrogato».

ORDINE DEL GIORNO

G1.100

VALENTINO, GIULIANO, BENEDETTI VALENTINI, CIARRAPICO, BATTAGLIA

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

i criteri ai quali il CSM si informa per decidere il conferimento di incarichi direttivi appare sempre più frutto di accordi fra correnti che non di rado prescindono dai meriti, le attitudini, l'anzianità di servizio; criteri questi che in anni passati costituivano gli elementi fondamentali sui quali si basava la scelta dei magistrati che dovevano guidare gli uffici giudiziari;

che tale stato di cose genera sconcerto e confusione, demotivazione ed un rilevante contenzioso imponendosi, quindi, interventi normativi che ripristinino regole certe ed affidabili alle quali il CSM deve informarsi per assumere determinazioni che attribuiscano ai magistrati funzioni impegnative che profondamente incidano nel contesto sociale ai livelli più vari;

che fra i criteri di scelta deve assumere particolare valenza l'aver svolto funzioni omologhe ovvero di particolare rilevanza sociale ed istituzionale,

impegna il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, affinché ai fini del conferimento degli uffici direttivi, la maggiore anzianità nonché il pregresso positivo esercizio di funzioni direttive omologhe ovvero l'aver ricoperto particolari e rilevanti cariche sociali ed istituzionali costituisca criterio di prevalenza rispetto agli altri elementi di valutazione.

G1.100 (testo 2)

VALENTINO, GIULIANO, BENEDETTI VALENTINI, CIARRAPICO, BATTAGLIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

i criteri ai quali il CSM si informa per decidere il conferimento di incarichi direttivi appare sempre più frutto di accordi fra correnti che non di rado prescindono dai meriti, le attitudini, l'anzianità di servizio; criteri questi che in anni passati costituivano gli elementi fondamentali sui quali si basava la scelta dei magistrati che dovevano guidare gli uffici giudiziari;

che tale stato di cose genera sconcerto e confusione, demotivazione ed un rilevante contenzioso imponendosi, quindi, interventi normativi che ripristinino regole certe ed affidabili alle quali il CSM deve informarsi per assumere determinazioni che attribuiscano ai magistrati funzioni impegnative che profondamente incidano nel contesto sociale ai livelli più vari;

che fra i criteri di scelta deve assumere particolare valenza l'aver svolto funzioni omologhe ovvero di particolare rilevanza sociale ed istituzionale,

impegna il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, affinché ai fini del conferimento degli uffici direttivi, la maggiore anzianità nonché il pregresso positivo esercizio di funzioni direttive omologhe ovvero l'aver ricoperto particolari e rilevanti cariche sociali ed istituzionali costituisca criterio di necessaria e specifica valutazione.

________________

(*) Accolto dal Governo

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

70a seduta pubblica (antimeridiana):

 

 

giovedì8 ottobre 2008

 

Presidenza della vice presidente BONINO,

indi del presidente SCHIFANI

e del vice presidente CHITI

 


(omissis)

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (Relazione orale) (ore 11,56)

 

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1018.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Procediamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 del decreto-legge.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, ieri sera avevo chiesto che non si passasse all'espressione dei pareri sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1 e, avendo fatto una riflessione, chiedo al relatore di ritirare l'emendamento 1.0.100 (testo 2). Il Governo infatti si è assunto un impegno politico a risolvere l'intera questione e il ministro Zaia dovrà presentare un apposito provvedimento che regoli interamente la materia. Per tale ragione, chiederei al relatore di ritirare l'emendamento 1.0.100 (testo 2), riservandomi poi di esprimere il parere sugli altri emendamenti.

 

PRESIDENTE. Invito l'Assemblea a prestare un minimo di attenzione. Dobbiamo terminare questo decreto, possibilmente.

MUGNAI, relatore. Il relatore accoglie l'invito del Governo e sottopone al Governo l'ordine giorno G1.0.100 che deve intendersi totalmente sostitutivo dell'emendamento ritirato.

 

CALIENDO (PdL). Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.0.100 non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MUGNAI, relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.0.1/1 (testo corretto), 1.0.1 (testo corretto) e 1.0.2. L'emendamento 1.0.100 (testo 2) è stato invece ritirato poc'anzi.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1/1 (testo corretto), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1 (testo corretto), presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

 

L'emendamento 1.0.100 (testo 2) è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

 

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, intervengo per illustrare il complesso degli emendamenti presentati all'articolo 2, mentre mi riservo di intervenire nel prosieguo per l'emendamento 2.1000/1.

Il provvedimento che noi stiamo convertendo porta una titolazione impegnativa: «interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario». L'articolo 2 è destinato a stabilire anche una parte delle risorse che possono essere destinate in maniera urgente alla funzionalità del sistema. Noi non possiamo dimenticare che il problema delle risorse finanziarie destinate ai bisogni primari della giustizia (ossia, con esclusione del personale, quelli per i consumi intermedi come l'acqua, la luce, la cancelleria, le spese d'ufficio, la benzina, le autovetture, gli arredi, i sistemi di sicurezza e l'informatica) è allarmante. Siamo passati dai 320 milioni di euro destinati alla giustizia nel 2002 ai 178 milioni di euro del 2006.

Nel 2007 e nel 2008 si è avuto un parziale recupero essendosi questa soglia elevata a 267 milioni nel 2007. Le prospettive nel prossimo triennio sono, però, pessimistiche in quanto le previsioni di tagli sono nell'ordine del 22 per cento nel 2009, del 30 per cento nel 2010 e del 40 per cento nel 2011. Ciò significa che le risorse destinate ai bisogni primari della giustizia verranno ridotte ad una somma che non supererà i 130/150 milioni di euro.

Noi sappiamo anche con che con la legge n. 133, del 2008 é stato giustamente introdotto il divieto di acquistare a credito, nel senso che la giustizia dovrà acquistare con pagamento in contante.

Sappiamo inoltre che il sistema giustizia è oggi debitore per circa 150 milioni di euro nei confronti dei numerosi fornitori, che appunto hanno fornito prodotti a credito. Giustamente, è stata prevista, in uno degli emendamenti con cui si propone l'inserimento di un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1, l'impignorabilità di alcune somme, ma il problema non è quello di rendere impignorabili le somme della giustizia, il problema è quello di pagare i debiti ai fornitori che hanno fornito dei prodotti.

E allora, se lo scenario è il taglio delle risorse sino al 40 per cento nel prossimo triennio, con una esposizione debitoria che è intorno ai 150 milioni di euro, non possiamo non soffermare la nostra attenzione sull'articolo 2, nel testo che ci è stato presentato dal Governo.

Noi crediamo profondamente alla stagione delle riforme che si vuole annunciare, convinti come siamo che - se esiste una vera volontà - in questa legislatura si può riformare la giustizia, ma serve una seria e determinata volontà di confronto, che abbandoni la politica degli spot, degli annunci, delle riforme cosiddette manifesto e che affronti i veri temi con appositi disegni di riforma, che devono essere esaminati dal Parlamento.

E noi abbiamo fatto proprio questo. In Commissione giustizia, al Senato, pendono le nostre proposte di riforma del processo penale, del processo del lavoro, del processo fallimentare, dell'istituzione dell'ufficio per il processo. È stato presentato il nostro disegno di legge sul processo civile. Questo lavoro che abbiamo fatto è frutto non di una estemporanea ricerca, ma di una preparazione, di un'analisi svolta dall'ufficio legislativo del Ministero nella scorsa legislatura, con la sinergia di esperti esterni. Abbiamo voluto non disperdere questo patrimonio di studio e trasformarlo quindi in disegni di legge.

Su tali proposte concrete ci si deve confrontare e con uno sforzo comune si può trovare - ne siamo profondamente convinti - una soluzione ai problemi della giustizia. Non è affatto vero che dobbiamo arrenderci di fronte alla difficoltà di questo sistema così in affanno. Noi siamo assolutamente convinti del contrario.

Dobbiamo però altresì essere convinti che non esistono riforme che si possono fare a costo zero. Non è pensabile che si possa o si voglia mettere mano alla riforma della giustizia e portarla al livello degli altri Paesi europei, se non affrontiamo seriamente le riforme. Ma le riforme richiedono risorse. E le risorse significano poter avviare interventi nell'organizzazione degli uffici, di riqualificazione per il personale e sul processo telematico. Sono riforme che richiedono dei costi.

La prospettiva, invece, è quella dei tagli. Allora che senso ha parlare di riforme se poi non esistono risorse finanziarie per attuare interventi che costano? Oggi noi abbiamo un'occasione che è irripetibile. Nell'apprestarci ad approvare questo provvedimento abbiamo questa possibilità. È in questo spirito che io, a nome dell'Italia dei Valori, ritiro tutti gli emendamenti da noi presentati all'articolo 2, tranne l'emendamento 2.1000/1 sul quale, in prosieguo, interverrò. (Applausi dal Gruppo IdV).

CASSON (PD). Signor Presidente, esprimo innanzi tutto la soddisfazione del nostro Gruppo per il ritiro del famigerato emendamento 1.0.100 (testo 2). Si vede che la notte ha portato consiglio al Governo e alla maggioranza e quello che sarebbe stato un altro emendamento dalle conseguenze dirompenti è stato saggiamente ritirato.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.8 e 2.11, ricordo che intervengono in relazione al Fondo unico per la giustizia. L'articolo 2, così com'era stato presentato originariamente dal Governo, era un articolo dalla formulazione, per così dire, infelice o comunque che lasciava adito a interpretazioni malevole in quanto, nella suddivisione delle spese, cioè delle somme di denaro che dovevano essere destinate alla giustizia, si interveniva in maniera pesante dirottando i fondi del Fondo unico giustizia, ripeto, al Ministero dell'interno, al bilancio dello Stato senza alcuna garanzia.

La macchina della giustizia, lo sappiamo, è una macchina in stato quasi di decozione, in uno stato quasi prefallimentare e quindi sottrarre ulteriormente queste somme di denaro che derivavano da attività dell'amministrazione della giustizia ci sembrava profondamente ingiusto. Per questo motivo, proprio per cercare di correggere il tiro, abbiamo presentato gli emendamenti che sono stati citati.

Nell'emendamento che è stato proposto in conclusione dei lavori della Commissione, il 2.1000 (testo 2), sono state accolte soltanto in parte le nostre indicazioni per cui insistiamo per il voto dei nostri emendamenti che dovrebbero portare al comparto giustizia e al comparto sicurezza una misura non inferiore alla metà delle somme di denaro che finiranno nel Fondo unico per la giustizia.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MUGNAI, relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.2a/1 e 2.2a (testo corretto), nonché sull'emendamento 2.1000 (testo 2).

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1000/1 e sugli emendamenti 2.8 e 2.11.

Invito a ritirare l'emendamento 2.0.100, altrimenti il parere è contrario.

Anticipo, inoltre, il parere favorevole sull'emendamento 3.1.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. Senatore Valentino, accoglie l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 2.0.100?

VALENTINO (PdL). Sì, signor Presidente, lo accolgo. Tuttavia, non posso non sottolineare che il problema esiste e che l'emendamento sarebbe intervenuto sui rappresentanti più giovani della magistratura ai quali sarebbero stati riconosciuti dei piccoli vantaggi che in questa situazione non dovrebbero essere esclusi. In ogni modo, accolgo l'invito e provvedo a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.1 e 2.2 (testo corretto) sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 2.2a/1, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.2a (testo corretto), presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 2.1000/1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

GIAMBRONE (IdV). Ne chiediamo la votazione.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/1, presentato dai senatori Li Gotti e Casson.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Invito i senatori a votare nelle proprie postazioni e a non votare per i colleghi assenti.

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

250

Senatori votanti

249

Maggioranza

125

Favorevoli

107

Contrari

141

Astenuti

1

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1018

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000 (testo 2).

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000 (testo 2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

245

Senatori votanti

244

Maggioranza

123

Favorevoli

136

Contrari

108

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1018

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 2.8 e 2.11, mentre gli emendamenti 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.12 e 2.0.100 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui il relatore e il rappresentante del Governo hanno già espresso il parere.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo su questo provvedimento che condividiamo perché tenta, ancorché in via sperimentale, di risolvere un problema annoso per gli organici della magistratura soprattutto nel Sud d'Italia, quello cioè delle vacanze dei posti nelle cosiddette sedi disagiate. Certo, nessuno ha la presunzione di ritenere che i provvedimenti siano taumaturgici e nessuno ha la presunzione di ritenere che anche questo possa risolvere definitivamente il problema, ma si muove nella direzione di una collaborazione tra Consiglio superiore della magistratura, Associazione nazionale magistrati e Parlamento al fine di individuare soluzioni concrete a piccoli e grandi problemi della giustizia nel nostro Paese. Per queste ragioni - ripeto - voteremo a favore del provvedimento. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, anche noi voteremo a favore di questo provvedimento, anche se non possiamo non manifestare alcune perplessità, quelle che il relatore Mugnai ieri nella sua replica ha più volte evidenziato.

Il problema che abbiamo posto e la nostra valutazione inquieta derivano dal fatto che questo provvedimento nasce per dare una risposta al sistema della giustizia. C'è il problema delle sedi disagiate e quello delle risorse finanziarie. Si è trovato un punto d'incontro nella valutazione e nei criteri per le sedi disagiate attraverso un confronto e una discussione aperta tra maggioranza e opposizione. La stessa cosa in parte si è ottenuta nell'esame dell'articolo 2, relativamente alle risorse finanziarie.

Indubbiamente, rispetto al testo contenuto nel decreto si sono fatte, grazie alla nostra impuntatura in Commissione, buoni passi in avanti, anche se poteva, e a nostro parere doveva, essere fatto di più, perché l'occasione che si presenta oggi non ci sarà l'anno prossimo ed è un'occasione storica che si presenta nel momento in cui si tratta di avviare la stagione delle riforme.

Mi riferisco al rinvenimento (attraverso un'apposita Commissione istituita presso il Ministero nella scorsa legislatura per la ricognizione delle somme che nel corso degli anni - stiamo parlando di 20 anni e forse più - sono state depositate e dimenticate in libretti di deposito) di 682.000 libretti di deposito postale per una somma confiscata pari a 1.599 milioni di euro. Peraltro, vi è anche una ricerca che non è stata esaurita, che riguarda i depositi bancari. Vi è infatti un'altra risorsa che non siamo in grado di quantificare, giacché il lavoro della Commissione Greco si è arenato al gennaio del 2008, con la crisi e la caduta del Governo Prodi, e non sappiamo se è stato completato, però sappiamo che esistono depositi bancari relativi a somme confiscate.

Adessere contenuti nelle cifre, parliamo di 2 miliardi di euro. Questa somma, che confluirà nel Fondo unico giustizia, ci sarà quest'anno e ovviamente non ci sarà l'anno prossimo, dopo che verrà ripartita, perché dal prossimo anno si entrerà nel regime normale e quindi il Fondo verrà alimentato dalle somme che verranno confiscate neltempo.

Questa enorme risorsa finanziaria doveva rappresentare oggi la possibilità di utilizzazione. Comprendiamo che anche la sicurezza sia fondamentale, altrettanto come la giustizia, e che sia l'altra faccia della giustizia e avevamo ritenuto che, nel momento in cui queste somme confiscate si fossero rese disponibili, andassero divise tra il Ministero dell'interno, finalizzate alla sicurezza, e il Ministero della giustizia, finalizzate proprio ad avviare e portare a conclusione una stagione di riforme. Eravamo anche consapevoli e quindi eravamo disponibili a comprendere che per motivi urgenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, potesse essere rivista questa ripartizione a metà tra Ministero dell'interno e Ministero della giustizia.

Invece, il Governo non ha potuto cogliere questa occasione, che era storica e non sarà ripetibile, per cui di queste somme, che non saranno inferiori a 2 miliardi di euro, un terzo andrà al Ministero dell'interno, un terzo al Ministero della giustizia e un terzo all'erario, con la previsione che anche queste quote minime destinate alla giustizia e all'interno possano essere azzerate, qualora la Presidenza del Consiglio dei ministri dovesse rilevare l'esistenza di urgenti necessità. Noi volevamo garantire la destinazione alla Giustizia e all'Interno di queste risorse che avevamo trovato, e non metterla in discussione con un successivo provvedimento.

Eravamo favorevoli ad assegnare le somme affluite in quel fondo (che del resto si chiama «Fondo giustizia») alla Giustizia per le riforme del nostro sistema e all'Interno per la sicurezza, lasciando pure al Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità d'intervento con decretazione d'urgenza, purché almeno un terzo rimanesse per la destinazione per cui il fondo stesso è stato istituito. Questo, però, non è stato possibile.

Senatore Mugnai, vogliamo essere generosi nel dire che a questo punto dobbiamo fidarci che un provvedimento del Presidente del Consiglio non elimini la possibilità di attingere a queste risorse, sia pure nella misura di un terzo. Dobbiamo fare un atto di fede, però il Parlamento ha perso un'occasione per avviare con certezza, e sulla base di dati concreti, quella stagione delle riforme che sappiamo può essere realizzata e alla quale come Gruppo dell'Italia dei Valori non ci sottraiamo. Infatti, lungi dall'essere la deriva dipietrista, come anche stamani un rappresentante del Governo ci ha definito, cioè il partito del "no", il partito rozzo, siamo il partito delle proposte: le nostre proposte voi le state discutendo in Commissione giustizia e sulle questioni affrontate dai nostri disegni di legge intendiamo confrontarci. Noi ci crediamo e siamo convinti che insieme possiamo realizzare un sistema diverso.

Ci accontentiamo delle risorse che oggi vengono assegnate alla Giustizia e all'Interno e, sia pure con una certa insoddisfazione, comunque usciamo da quest'Aula almeno con un risultato accettabile.

Per questi motivi il nostro voto sul provvedimento in esame sarà favorevole. (Applausi dal Gruppo IdV.Commenti dai banchi della maggioranza).

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della Lega Nord voterà a favore della conversione in legge del provvedimento in titolo per tre motivi.

Il primo è che si avvia a soluzione il problema della scopertura dell'organico nelle sedi giudiziarie disagiate: lo facciamo per evitare una paralisi degli uffici giudiziari, anche eliminando gli inopportuni riferimenti territoriali contenuti nella precedente legge. In proposito, leggevo stamattina che nella procura di Brescia, ad esempio, su 21 procuratori solo 9 sono in organico. Quindi, il problema della scopertura dell'organico non riguarda soltanto alcune zone dell'Italia, ma tutto il nostro Paese.

Il secondo motivo è legato al tema della riscossione delle entrate giudiziarie. Finalmente si interviene seriamente e incisivamente sui fondi dormienti, o meglio dimenticati, presso gli uffici postali, le banche e diversi operatori finanziari.

Il terzo motivo per cui voteremo a favore della conversione in legge del provvedimento è legato anche all'impegno assunto dal sottosegretario Caliendo accogliendo l'ordine del giorno che sostituisce l'emendamento del relatore 1.0.100. Il Sottosegretario, infatti, ha assunto una posizione precisa, e politicamente molto chiara, rispetto alla trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno che impegni il Governo a varare un provvedimento urgente (che sarà poi proposto dal ministro Zaia) per risolvere i problemi delle migliaia di imprese del settore agricolo legati alla questione delle quote latte e al contenzioso generato, di carattere amministrativo-giudiziario, derivante dall'applicazione dell'attuale regime comunitario in materia. Come sapete, è in corso un negoziato in sede comunitaria sul tema delle quote latte e il ministro Zaia si sta impegnando per cercare di elevarle; attendiamo però che l'impegno assunto dal sottosegretario Caliendo, a nome del Governo, sia poi tradotto in un provvedimento urgente. (Applausi dal Gruppo LNP e della senatrice Bonfrisco).

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, onorevoli senatori, signori del Governo, il provvedimento al nostro esame pone essenzialmente due questioni molto diverse tra loro, unite insieme, senza alcuna logica sistematica, dal testo del decreto-legge. Questo modo di legiferare ripropone la questione relativa ai requisiti previsti dall'articolo 77 della nostra Carta costituzionale, dimenticati pressoché completamente dal Governo con tanta nonchalance.

Ad ogni modo, le due questioni poste al nostro esame riguardano, da una parte, gli incentivi ai magistrati ordinari disposti a prestare servizio nelle sedi disagiate e, dall'altra, la destinazione delle somme derivanti dall'esecuzione di misure ablative, somme che devono confluire nel Fondo unico giustizia e che devono essere gestite dalla società per azioni Equitalia Giustizia.

Sorprende molto, ed è davvero curioso, che nella situazione attuale della macchina della giustizia, al limite del collasso, il Governo e questa maggioranza continuino a essere latitanti predisponendo soltanto alcune limitate norme sugli incentivi economici e di carriera ai magistrati, norme che non risolveranno praticamente nulla e che lasceranno la macchina della giustizia nel suo stato precomatoso.

Noi, come Partito Democratico, e il Paese tutto ci aspettavamo altre concrete proposte, come peraltro da tempo ha già fatto il Partito Democratico in merito al processo penale, al codice penale, alla normativa antimafia e, soprattutto, ai tempi, assurdi, dei processi e all'efficienza delle strutture giudiziarie. Praticamente nulla viene da parte vostra, soltanto parole e proclami televisivi e, concretamente, soltanto queste poche norme di limitata valenza istituzionale sulle quali, peraltro, c'è ben poco da dire.

Si tratta - lo ripeto - di norme di limitata valenza che, tra l'altro, si richiamano chiaramente a interventi plurimi di precedenti Governi, dall'epoca in cui era ministro della giustizia l'onorevole Claudio Martelli fino all'epoca del ministro Flick. Questa considerazione, unitamente al fatto che tali norme non creeranno danno al comparto giustizia - e già questa è una notizia a tale proposito - ci portano verso un voto favorevole. Era sicuramente necessario un intervento più ampio, più deciso e risolutivo, così come quello relativo al Fondo unico giustizia e così come chiesto dal nostro partito in Commissione e in quest'Aula.

Ci è stato risposto, in maniera pur parzialmente negativa, che ci siamo voluti accontentare di poco. Ne prendiamo atto e, nonostante tutto ciò, non faremo mancare il nostro voto favorevole a questa piccola goccia nel mare magnum della giustizia. Ma ben altro ci vuole, altre idee, altra forza, altra convinzione, come quelle che il Partito Democratico, con i suoi disegni di legge, ha già proposto e presentato per il comparto giustizia alla valutazione e all'esame del Parlamento. (Applausi dal Gruppo PD).

CENTARO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (PdL). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il Partito della Libertà voterà convintamente a favore del disegno di legge in esame, che rappresenta una significativa inversione di tendenza. Si comincia infatti a parlare, prima che di riforme del rito civile e del rito penale, della necessità di rimpinguare le casse del Ministero della giustizia depauperate nell'ultima finanziaria del Governo Prodi di 145 milioni di euro per il funzionamento del processo civile e penale e, successivamente, a Camere sciolte, di altri 50 milioni di euro con un decreto-legge sulla Protezione civile.

Oggi noi pensiamo alla necessità di strutturare il comparto giustizia attraverso una iniezione di denaro anche mediante il Fondo unico giustizia, ma proponiamo altresì la soluzione di un problema forte determinato dalla necessità di coprire posti importantissimi - procure della Repubblica e tribunali di prima linea - lasciati vacanti dalla cosiddetta controriforma Castelli, attuata nella scorsa legislatura, che ha impedito, di fatto, la possibilità che gli uditori giudiziari li coprissero.

Attraverso l'incentivazione economica e attraverso l'incentivazione di carriera pensiamo di poter avviare a soluzione questo problema importantissimo, con una copertura finanziaria che non attinge alle casse del Ministero della giustizia, ma a quelle del Ministero dell'economia e delle finanze, quindi evitando un ulteriore depauperamentodelle prime.

C'è di più: ci sono la realizzazione e l'utilizzazione del Fondo unico giustizia e l'intestazione ad un unico centro di titolarità (società Equitalia Giustizia spa) di tutti i conti correnti e depositi bancari e giudiziari. Ciò impedirà una dispersione, spesso una assoluta ignoranza dei mille fondi, dei mille depositi realizzati in virtù di attività processuali civili o processuali penalistiche, con un unico momento di imputazione e quindi con una migliore possibilità di calcolo e di rapido incameramento da parte dello Stato.

Nessuna voce dissonante, perché le risorse di questo fondo andranno, per almeno un terzo, al Ministero della giustizia e, per almeno un terzo, al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze è stato tolto dall'elenco dei Ministeri che potranno incamerare queste somme. È chiaro che poi sarà necessario verificare le necessità e le urgenze del momento, muovendo dal presupposto che il comparto giustizia è intimamente collegato al comparto sicurezza e quindi non possono essere due amministrazioni che camminano a velocità diverse. Ove vi sia necessità, sarà importante farvi fronte.

Cominciamo le riforme della giustizia con un forte intervento strutturale, cui sta seguendo immediatamente un altrettanto forte intervento di accelerazione del processo civile, contenuto nel collegato alla finanziaria, ritenendo che il processo civile attenga alla fisiologia dei rapporti di una società e che quindi la rapidità della risposta giudiziaria incentivi la produttività e gli investimenti.

Cogliamo con particolare piacere il dialogo costruttivo che c'è stato in Commissione con i rappresentanti dell'opposizione. Lo cogliamo con particolare piacere perché è il segno tangibile - esso sì, finalmente - di un'apertura ad un dialogo per un processo di riforme sempre più ineludibile. È però necessario dirsi chiaramente che questo processo di riforme lo dovremo affrontare in modo assolutamente laico, dimenticando le proprie religioni e affrontando riforme per la giustizia finalmente a favore di tutti cittadini italiani. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Comunico che il relatore ha presentato la seguente proposta di coordinamento, che si intende illustrata: «All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso "art. 1", al comma 4, nell'ultimo periodo, dopo le parole: "sedi disagiate", la lettera "e" è soppressa».

Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore.

È approvata.

 

Procediamo alla votazione del disegno di legge.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indíco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

 

 

Senatori presenti

249

Senatori votanti

248

Maggioranza

125

Favorevoli

247

Contrari

0

Astenuti

1

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 


 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (1018)

(V. nuovo titolo)

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (1018)

(Nuovo titolo)

 

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 settembre 2008, n.143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1/1 (testo corretto)

Il Relatore

Approvato

All'emendamento 1.0.1, sostituire la tabella prevista al comma 1 con la seguente:

«Allegato 1

Tabella B
(articolo 1-bis, comma 1)

 

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

A.Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione

1

B.Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione

1

C.Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:

 

Presidente aggiunto della Corte di cassazione

1

Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione

1

Presidente del Tribunale superiore delle acque Pubbliche

1

D.Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

60

E.Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità

375

F.Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia

1

G.Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

52

H.Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado, elevate giudicanti e requirenti

53

I.Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

366

L.Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione Nazionale antimafia e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado

9.039

M.Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie

200

N.Magistrati ordinari in tirocinio

(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)

Totale

10.151».

.

1.0.1 (testo corretto)

La Commissione

Approvato nel testo emendato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria)

1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 606, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1º luglio 2008, la tabella B prevista dall'articolo 5, comma 9, della legge 30 luglio 2007, n.111, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 e successive modifiche, la destinazione alle funzioni di cui alla lettera M della tabella B di cui all'allegato 1 del presente decreto, non può superare gli anni dieci anche continuativi, fatto salvo il maggior termine stabilito per gli incarichi la cui durata è prevista da specifiche disposizioni di legge.

4. I limiti di cui al comma 3 e alla lettera M di cui all'allegato 1 del presente decreto, non si applicano ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi.

5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: ''delle quali trecento da destinare'', sono sostituite dalle seguenti: ''assicurando la adeguata destinazione di magistrati''.

Allegato 1

Tabella B
(articolo 1-bis, comma 1)

 

 

 

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

A.Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione

1

B.Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione

1

C.Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:

 

Presidente aggiunto della Corte di cassazione

1

Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione

1

Presidente del Tribunale superiore delle acque Pubbliche

1

D.Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

60

E.Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità

375

F.Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia

1

G.Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

52

H.Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado, elevate giudicanti e requirenti

53

I.Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

366

L.Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione Nazionale antimafia e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado

9.009

M.Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie

230

N.Magistrati ordinari in tirocinio

(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)

Totale

10.151».

.

1.0.2

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Pignoramenti sulla contabilità ordinaria del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia)

a) L'articolo 1 del decreto legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460 e successive modificazioni, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia».

1.0.100 (testo 2)

Il Relatore

Ritirato e trasformato nell'odg G1.0.100

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Controversie concernenti il recupero di erogazioni pubbliche
e l'applicazione di misure comunitarie)

1. Le controversie concernenti il recupero di erogazioni pubbliche fruite, oltre i limiti riconosciuti, dalle imprese del settore agricolo interessate da uno stato di grave crisi di mercato dichiarato ai sensi della normativa vigente, e quelle relative all'applicazione di misure comunitarie che prevedano il versamento di somme da parte delle imprese del settore, sono devolute in via esclusiva alla cognizione del Giudice di pace territorialmente competente, innanzi al quale le opposizioni alle richieste di pagamento possono essere proposte entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della relativa ingiunzione di pagamento.

2. Tutti i giudizi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti dal Giudice di pace nelle forme previste dagli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n.689, ad eccezione del comma 3 del citato articolo 23. I giudizi pendenti in ogni ordine e grado alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove non già pendenti avanti il Giudice di Pace territorialmente competente, sono rinviati d'ufficio a quest'ultimo, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 3 le procedure ed i giudizi in corso sono sospesi.

3. Al fine di assicurare la più sollecita definizione del contenzioso di cui al comma 1, consentendo di pervenire rapidamente all'univoca formazione in via amministrativa delle pretese di pagamento ed all'identificazione del soggetto obbligato, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, da emanare, previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite:

a) le modalità per l'esatta individuazione dei soggetti passivi delle attività di recupero e per la comunicazione agli stessi degli importi da recuperare;

b) le modalità per il computo degli importi dovuti e per il calcolo dei relativi interessi;

c) le procedure per la presentazione di eventuali osservazioni e produzione di documenti, ai fini della predisposizione delle richieste di pagamento agli obbligati;

d) termini e modalità della notificazione, a cura delle regioni e delle province autonome, delle richieste di pagamento, corredate dall'intimazione ad adempiere nei successivi sessanta giorni e con l'avvertenza che decorso questo termine l'importo dovuto verrà riscosso nelle forme della riscossione coattiva mediante ruolo; con avvertimento della facoltà di proporre opposizione ai sensi del comma 1;

e) le modalità tecniche, anche informatiche, necessarie per le attività di riscontro e di redazione dell'elenco di cui alla lettera g);

f) le modalità per garantire il sollecito pagamento delle somme ingiunte ai sensi della lettera d), in coerenza con quelle fissate per la riscossione di crediti erariali, anche attraverso misure specifiche volte ad assicurare l'utile esecuzione coattiva su beni o somme del debitore;

g) le modalità con cui il Ministero competente, avvalendosi delle agenzie ed enti operanti nel settore, provvede, attraverso una procedura unitaria, ad effettuare la ricognizione della situazione debitoria di ciascun soggetto obbligato alla corresponsione delle somme dovute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e a redigere un elenco nominativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, anche attraverso l'integrazione di banche dati sia statali che regionali;

h) eventuali forme di compensazione con altri crediti vantati dai soggetti obbligati nei confronti di pubbliche amministrazioni;

i) le modalità per la sollecita ripresa dei procedimenti esecutivi sospesi e per la definizione delle procedure in corso secondo gli esiti degli accertamenti effettuati;

j) termini e modalità per l'esercizio della facoltà, da parte degli interessati, di richiedere l'applicazione delle modalità di determinazione degli importi dovuti e del computo degli interessi ai sensi del presente articolo anche relativamente a rapporti di cui al comma 1 pregressi, con l'esclusione in ogni caso dei rapporti definiti e di ogni rimborso a carico della amministrazioni pubbliche».

«3-bis. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 36 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289 relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo pari a 21,6 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 86,4 milioni di euro per l'anno 2009 al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni».

 

ORDINE DEL GIORNO

G1.0.100 (già em. 1.0.100, testo 2)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

rilevato che è in corso di esame la proposta della Commissione europea relativa allo "Stato di salute della PAC" in cui saranno emanate opportune disposizioni relative tra l'altro al regime delle quote latte;

avuto riguardo alle gravissime problematiche di ordine sociale ed economico che riguardano oltre 4.500 aziende produttrici di latte anche in dipendenza dell'impatto derivante dal contenzioso di carattere amministrativo e giudiziario conseguente all'applicazione dell'attuale regime comunitario e nazionale in materia;

ritenuta la necessità di prevedere opportuni interventi finalizzati ad assicurare il più equilibrato passaggio al nuovo regime definito in sede comunitaria,

impegna il Governo ad adottare con procedura di urgenza idonei provvedimenti legislativi ed amministrativi finalizzati a consentire a tutti i produttori interessati il più equilibrato e sostenibile passaggio al nuovo regime in corso di definizione in sede comunitaria anche attraverso la regolarizzazione delle singole posizioni soggettive.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Fondo unico giustizia)

1. Il Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, denominato: «Fondo unico giustizia», è gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalità stabilite con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23.

2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:

a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23;

b) di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti, nonché dei beni di cui al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché le attività di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia S.p.A., con modalità telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima società sul proprio sito internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di intestazione di cui al primo periodo, Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non già eseguite alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni delle somme sequestrate disposte anteriormente alla predetta data dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale.

4. Sono altresì intestati «Fondo unico giustizia» tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia Giustizia S.p.A., successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dell'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale, i relativi utili di gestione, nonché i controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23.

5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le somme di denaro per le quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, è stata decisa dal giudice dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo Stato delle somme medesime.

6. Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è determinata altresì la remunerazione massima spettante a titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite le modalità di controllo e di rendicontazione delle somme gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., nonché la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo in modo che venga garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, può essere rideterminata annualmente la misura massima dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia S.p.A.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto dal comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria:

a) da devolvere al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n.44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n.512;

b) da devolvere al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia;

c) da acquisire all'entrata del bilancio dello Stato.

8. Il comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è abrogato.

9. All'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 613, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono soppresse.

10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non devono derivare oneri, né obblighi giuridici a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

2.1

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Ritirato

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (Norme sui depositi giudiziari). - 1. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa, di cui è stata disposta la restituzione con provvedimento definitivo o di archiviazione, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni, sono acquisite dallo Stato e sono versate a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

2. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa in relazione a procedure esecutive, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dal giorno in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia, sono acquisite allo Stato e sono versate a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

3. All'articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270, le parole da: ''degli articoli'' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ''degli articoli 110, secondo, terzo e quarto comma, 111, 111-bis, 111-ter, 111-quater, 112, 113, 113-bis, 114, 115 e 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge fallimentare».

4. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono disciplinate:

a) le modalità di comunicazione dello stato del procedimento e dei provvedimenti adottati, che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione;

b) le modalità con cui le banche e la società Poste italiane Spa versano le somme di cui ai commi 1 e 2 e gli interessi maturati.

5. Una somma pari al 20 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni del presente articolo è destinata al fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia, anche per finanziarie progetti relativi al recupero di crediti dell'amministrazione e delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. È istituito un fondo per l'incentivazione della permanenza dei magistrati in sedi non richieste di cui all'articolo 3 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni, e in sedi disagiate di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, alimentato con una somma pari al 4 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni del presente articolo. L'impiego del fondo è disciplinato con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare, d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

2.2 (testo corretto)

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Ritirato

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (Assegnazione al Ministero della giustizia di somme di denaro costituenti depositi giudiziari giacenti in libretti di deposito presso Poste italiane Spa ovvero in istituti di credito, oggetto di provvedimento di confisca). - 1. Le somme di denaro costituenti depositi giudiziari giacenti in libretti di deposito presso Poste italiane Spa ovvero in istituti di credito, oggetto di provvedimento di confisca emesso dall'autorità giudiziaria o confiscate per legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle somme già confluite, alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 2008, n.133, nel Fondo di cui al comma 102 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244.

3. Le somme di denaro acquisite ai sensi del comma 1 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

4. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, il Ministero della giustizia procede, entro il 31 marzo di ogni anno, alla verifica delle confische delle somme di denaro e dei proventi dei beni confiscati, ovunque depositate, che siano maturate al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. I contributi unificati corrisposti per l'iscrizione a ruolo delle controversie innanzi all'autorità giudiziaria, nonché i diritti corrisposti per il rilascio delle copie, anche su supporto informatico, di atti dei procedimenti civili, penali e di volontaria giurisdizione, sono attribuiti, in deroga a qualunque diversa disposizione, al Ministero della giustizia, con iscrizione in apposito capitolo di bilancio.

6. Alle somme di denaro, ovunque giacenti, già attinte, alla data di entrata in vigore della presente legge, da provvedimento di confisca emesso dall'autorità giudiziaria o confiscate per legge, si applica quanto disposto dai commi 1 e 3.

2.2a/1

IL RELATORE

Approvato

All'emendamento 2.2.a, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c) al comma 6, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: ''Con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite'', inserire le seguenti: ''le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al pagamento delle spese di conservazione o amministrazione,'';

2) sopprimere le parole: ''dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale''».

2.2a (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Approvato nel testo emendato

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) depositati presso Poste Italiane s.p.a., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia;

c-ter) di cui all'articolo 117, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, così come modificato dall'art. 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5»;

b) al comma 3, le parole: «dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale» sono soppresse;

c) al comma 6, le parole: «dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale» sono soppresse;

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Con riferimento alle somme di cui al comma 2, lettere c-bis) ed c-ter) le quote di cui al comma 7 sono formate destinando le risorse in via prioritaria al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia».

2.3

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Ritirato

Al comma 5, premettere le seguenti parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.4

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «Ministero della Giustizia concernenti» inserire le seguenti: «, nella misura del 50 per cento, il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali nonché, per il rimanente 50 per cento,».

2.5

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «Ministero della Giustizia concernenti» inserire le seguenti: «il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali nonché».

2.1000/1

LI GOTTI, CASSON

Respinto

All'emendamento 2.1000 (testo 2) apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), sostituire le parole: «in misura non inferiore ad un terzo» con le seguenti: «per la metà»;

- alla lettera b), sostituire le parole: «in misura non inferiore ad un terzo» con le seguenti: «per la metà»;

- all'ultimo periodo, sopprimere la parola:«minime», indi aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque fatta salva la quota minima di un terzo».

2.1000 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Sostituire il comma 7, con i seguenti:

«7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente, fermo quanto disposto al comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate ''Fondo unico giustizia'', anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:

a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

c) all'entrata del bilancio dello Stato.,

7-bis. Le quote minime delle risorse intestate al «Fondo unico giustizia», di cui alle lettere a) e b) del comma 7 possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia».

2.6

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Ritirato

Al comma 7, sostituire le parole da: «Presidente del Consiglio» fino a «Ministro dell'Interno» con le seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno».

2.7

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Ritirato

Al comma 7, dopo le parole: «Presidente del consiglio dei Ministri» aggiugere le seguenti: «da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

2.8

CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo 2)

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) da devolvere al Ministero della Giustizia per il funzionamento degli uffici giudiziari in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, nonché per l'espletamento delle indagini relative a procedimenti penali per il rimanente ammontare;».

2.9

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Ritirato

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) da devolvere al Ministero della Giustizia per il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, nonché per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero medesimo per il rimanente ammontare;».

2.11

CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo 2)

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) da devolvere al Ministero della giustizia per il funzionamento degli uffici giudiziari;».

2.10

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Ritirato

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) da devolvere al Ministero della giustizia per il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali nonché per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero medesimo;».

2.12

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Ritirato

Al comma 7, lettera b) dopo le parole: «da devolvere» inserire la seguente: «annualmente».

Conseguentemente, alla medesima lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, in misura non inferiore al 50 per cento dell'ammontare, per il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.100

VALENTINO

Ritirato

Dopo l'articolo 2,è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Computo senza onere di riscatto del periodo di studi universitari)

Nei confronti dei magistrati ordinari entrati in servizio successivamente al 1º gennaio 1990 si computa, ai fini pensionistici, senza onere di riscatto, il periodo di tempo c

 

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Norma di copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), valutati complessivamente in euro 5.137.296 per l'anno 2009 e in euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

a) quanto a euro 5.137.296 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposita relazione, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.

EMENDAMENTO

3.1

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, lettera b) le parole: «mediante utilizzo del» sono sostituite dalle altre: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al».

 

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

Il Relatore

Approvata

All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso «art. 1», al comma 4, nell'ultimo periodo: dopo le parole «sedi disagiate» la lettera «e» è soppressa.

 


Documentazione

 


Consiglio superiore della magistratura, parere del 7 ottobre 2008

 

Nota in data 23 settembre 2008 del Ministro della giustizia con la quale trasmette, per il parere, relativamente all'art.1, il testo del decreto legge n. 143 del 16 settembre 2008 recante: "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario".

(Deliberazione del 7 ottobre 2008)

 

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 7 ottobre 2008, ha adottato il seguente parere:

«Il decreto legge n. 143 del 16 settembre 2008, all’art. 1, rispondendo alle esigenze di funzionalità segnalate anche dal Consiglio con la risoluzione del 29 luglio 2008, introduce sostanziali modifiche al regime previsto dalla l.n. 133 del 4 maggio 1988, in materia di incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d’ufficio a sedi disagiate.

Le modifiche investono tre profili della disciplina preesistente:

a) l’individuazione delle sedi che sono beneficiate dal trattamento di incentivo ai trasferimenti;

b) i destinatari della disciplina di incentivo;

c) il trattamento riservato ai magistrati trasferiti.

Inoltre la modifica introduce una nuova categoria di sedi (c.d. sedi a copertura immediata), assistite da un disciplina di particolare efficacia ai fine di garantirne la copertura, e disciplina, con norma transitoria, il trattamento spettante ai magistrati che, avendo ottenuto il trasferimento in sede disagiata prima della modifica, si trovino a richiedere il trasferimento a nuova sede dopo l’entrata in vigore del decreto legge.

Il testo del decreto legge, in sede di conversione, è stato oggetto di emendamenti correttivi, allo stato approvati dalla Commissione giustizia della Camera dei Deputati, sottoposti dal Ministro della giustizia all’attenzione del Consiglio con nota del 6 ottobre 2008. Anche a tali emendamenti, nell’ottica di leale collaborazione con il Ministro della giustizia, si estendono le osservazioni dell’organo di autogoverno.

a) Per quanto riguarda l’individuazione delle sedi il decreto legge riscrive l’art. 1 della l.n. 133/1998 eliminando una serie di limiti restrittivi. Il regime previgente prevedeva che le sedi disagiate rispondessero ai seguenti requisiti: che fossero situate in Basilicata, Calabria, Sicilia o Sardegna; che fossero rimaste vacanti a seguito di almeno una pubblicazione; che presentassero una vacanza superiore al 15%; che registrassero un elevato numero di affari penali con particolare riguardo alla criminalità organizzata o un elevato numero di affari civili in rapporto alla media del distretto ed alla consistenza degli organici. Il nuovo regime elimina ogni riferimento alla collocazione territoriale delle sedi, di modo che potranno essere considerate disagiate anche sedi giudiziarie situate in regioni diverse dalle quattro alle quali era limitato il precedente regime di incentivazione.

Quanto alla scopertura, viene confermato il requisito relativo alla scopertura all’esito dell’ultima pubblicazione ma si prevede che la percentuale delle vacanze sia superiore alla media nazionale, con un conseguente abbassamento della percentuale precedentemente prevista dalla legge (oggi la percentuale di scopertura nazionale è pari al 13%). Cadono, in fine, i requisiti collegati alla rilevazione dei carichi di lavoro. In sede di conversione la percentuale di scopertura richiesta per il riconoscimento della condizione disagiata dell’ufficio giuidiziario, in virtù di emendamento accolto dalla commissione parlamentare competente, è stata, poi elevata al 20%.

Viene, inoltre, ampliato in modo consistente il numero dei magistrati che possono essere trasferiti in base alle presente disciplina; tale numero passa da cinquanta a cento unità annue, mentre rimane invariato il numero delle sedi che possono essere qualificate disagiate che rimane fissato a sessanta sedi annue.

Merita una valutazione positiva l’ampliamento dei criteri di qualificazione delle sedi disagiate. In particolare le difficoltà riscontrate nella copertura degli organici degli uffici requirenti anche in alcune sedi del nord giustificano la rimozione dei requisiti territoriali così come l’abbassamento della percentuale di scopertura,prevista dal testo originario del decreto legge, e l’incremento, certamente significativo anche se forse non ancora sufficiente, del numero complessivo dei magistrati che possono essere trasferiti in base al nuovo regime che passa da cinquanta a cento unità.

Un innalzamento della scopertura al 20%, secondo la previsione dell’emendamento introdotto, rischia, invece, di rendere eccessivamente selettivi i criteri in base ai quali determinate sedi possono essere dichiarate disagiate, escludendo dal novero numerosi uffici di medie e grandi dimensioni in situazione di grave sofferenza, che potrebbero risultare appetibili in vista del regime incentivante introdotto.

Sarebbe, inoltre opportuno individuare dei criteri discretivi che consentono di orientare la scelta del CSM nell’ipotesi, del tutto verosimile, che le sedi per le quali ricorrono i nuovi requisiti richiesti siano superiori a sessanta. In tale direzione potrebbe essere riproposto, ma solo in via residuale, il criterio già previsto nella L. 133/98: per rientrare nel numero di sessanta sedi da dichiarare disagiate, in presenza degli altri requisiti sopra indicati, andrebbero preferiti gli uffici presso i quali risulta un’elevata pendenza di affari penali coinvolgenti attività di organizzazioni criminali nonché gli uffici che registrano un’elevata pendenza di affari civili in rapporto alla media del distretto ed alla consistenza degli organici.

b) Quanto ai destinatari del trasferimento assistito dai benefici, la principale innovazione introdotta con il decreto legge consiste nell’esclusione dei magistrati al termine del tirocinio i quali, se verranno destinati a sedi che sono state riconosciute disagiate, non potranno godere dei benefici conseguenti alla permanenza.

Altro limite posto dalla nuova disciplina è riferito all’anzianità di servizio ed al conseguimento delle corrispondenti valutazioni; è previsto, infatti, che non possano essere trasferiti a sedi disagiate i magistrati che non abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità, in tal modo ancorando la legittimazione non solo al decorso di un quadriennio dal decreto ministeriale di nomina ma anche al positivo superamento del primo momento di valutazione della professionalità.

Dal punto di vista della provenienza territoriale, infine, il nuovo regime prevede che la nuova sede disti più di cento chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio prima del trasferimento e che non possano essere trasferiti a sedi disagiate i magistrati che già si trovino in una sede che presenti analoghe caratteristiche. Con emendamento introdotto ed approvato dalla Commissione Giustizia della Camera è, inoltre, previsto che alle disponibilità al trasferimento d’ufficio alle sedi disagiate non si applicano i termini di legittimazione previsti dall’art. 194 dell’Ordinamento giudiziario.

Devono essere espresse considerazioni positive in ordine alla soppressione del beneficio per i magistrati all’esito del tirocinio. L’esperienza maturata nei dieci anni di operatività del precedente regime dimostra che, in ragione della procedura tramite la quale avviene l’assegnazione delle sedi agli uditori, il precedente sistema di benefici non produceva un accrescimento delle vocazioni spontanee ma semplicemente premiava chi, per ordine di graduatoria, si trovava a scegliere tra le sedi meno gradite da quanti lo avevano preceduto.

Giudizio ugualmente positivo si ritiene di poter esprimere in ordine alla scelta di collegare la legittimazione al trasferimento in sede disagiata al conseguimento della prima valutazione di professionalità: si richiede, cioè, il superamento positivo della prima fase di apprendimento e di pratica professionale al fine di garantire, preferibilmente, una preparazione adeguata ad affrontare condizioni di lavoro talvolta complesse e problematiche.

Al contempo si evita che il periodo di permanenza nella prima sede sia troppo breve ed incongruo rispetto alle esigenze di organizzazione e di servizio di quell’ufficio.

Con riguardo all’ultimo profilo appare opportuna la riduzione della distanza chilometrica dalla sede di provenienza, che è ora stabilita in cento chilometri mentre il regime previgente la fissava a centocinquanta. La nuova previsione è, infatti, in linea con l’esigenza di ampliare la platea dei possibili aspiranti al trasferimento. Nello stesso senso opera poi l’emendamento che consente il trasferimento d’ufficio verso le sedi disagiate anche prima della maturazione del termine di legittimazione. Anche tale previsione merita una valutazione positiva.

Quanto al divieto di tramutamento da sede disagiata a sede disagiata sarebbe auspicabile inoltre prevedere che il trasferimento sia del pari impedito ove esso comporti, per l’ufficio a quo, una scopertura pari o superiore al 20%.

c) Il trattamento riservato ai magistrati che abbiano ottenuto il trasferimento a sede disagiata viene modificato dal decreto legge sia nei profili economici sia nei benefici per i successivi trasferimenti.Sul piano economico la nuova disciplina, che sostituisce il testo previgente dell’art. 2 della l.n. 133/1998, prevede un innalzamento dell’indennità che viene oggi commisurata all’importo mensile dello stipendio tabellare previsto per un magistrato con tre anni di anzianità.

Con riguardo ai benefici per i trasferimenti successivi il nuovo testo dell’art. 5 della l.n. 133/1998 prevede l’abolizione del beneficio della preferenza assoluta originariamente previsto per coloro che avessero protratto la permanenza in sede disagiata per almeno cinque anni. Mantiene, invece, il beneficio del raddoppio del punteggio di anzianità ma ne cambia la decorrenza e la durata. Nel regime precedente il punteggio raddoppiato cominciava a decorrere dal secondo anno di permanenza e si arrestava al quarto anno; nel nuovo regime il medesimo punteggio inizia ad essere accumulato sin dal primo anno di permanenza e si protrae fino al sesto anno. Ne consegue che il massimo dei punteggi conseguibili viene di fatto triplicato passando da due punti a sei punti.

In fine è previsto dal decreto legge, con disposizione del tutto innovativa, che dopo il quarto anno di permanenza il magistrato acquisisca il diritto ad essere ri-trasferito al posto di provenienza, nelle medesime funzioni, anche in soprannumero qualora l’organico sia stato nel frattempo integralmente coperto.

Il carattere innovativo della disciplina introdotta dal decreto legge non consente una puntuale previsione in ordine all’efficacia dei benefici previsti dalla nuova disciplina nel perseguimento della dichiarata finalità di incentivare la disponibilità di magistrati a trasferirsi in sedi disagiate.

La combinazione dei differenti benefici lascia ipotizzare che il trasferimento in sede disagiata possa essere ambito da chi già si trova nella sede preferita ed aspira ad ottenere i benefici economici del trasferimento per un periodo limitato di tempo e con la garanzia di poter tornare nel posto di provenienza; ovvero da chi ancora non ha raggiunto il punteggio necessario per il trasferimento alla sede che reputa definitiva ed ambisce ad incrementarlo velocemente. In entrambi i casi l’efficacia delle misure previste con il decreto legge sarà diretta ed immediata conseguenza dell’attrattiva che i benefici prospettati potranno riscontrare tra i magistrati.

In ogni caso va valutata positivamente la scelta di fondare il meccanismo incentivante esclusivamente su benefici economici e di carriera escludendo la già prevista possibilità di ottenere trasferimenti con preferenza rispetto a tutti gli altri aspiranti.

Merita invece un chiaro segno di apprezzamento lo sforzo operato dal legislatore, nell’ambito del nuovo testo dell’art. 2, per chiarire in modo esplicito che l’effettivo servizio prestato nelle sedi disagiate non include il congedo straordinario, l’aspettativa per qualsiasi causa, l’astensione facoltativa per maternità e paternità, la sospensione dal servizio.Tali esclusioni trovano un puntuale riscontro nella prassi applicativa seguita dal Consiglio Superiore con riguardo alla L. n. 133/1998 e, pur avendo avuto positivi riscontri dalla giurisprudenza amministrativa, non cessavano di generare contenzioso. L’intervento esplicito del legislatore certamente impedirà in futuro ogni ulteriore contestazione.

Allo stesso modo deve essere espresso apprezzamento per la limitazione dei benefici ai trasferimenti di primo grado con conseguente esclusione dei trasferimenti verso uffici di appello. Tale esclusione non veniva effettuata espressamente dalla L. n. 133/1998, che nel precludere la possibilità di far valere i benefici per l’attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi o per funzioni di legittimità, nulla prevedeva per i concorsi di consigliere di appello o sostituto procuratore generale in appello. In realtà la stessa soluzione avrebbe potuto essere raggiunta in via interpretativa, tenuto conto della natura fortemente valutativa e meritocratica dei concorsi per funzioni di secondo grado ma, certamente, l’intervento contenuto nel decreto legge risolve un problema applicativo spinoso e prevedibilmente foriero di contenziosi.

d) Con disciplina assolutamente innovativa il decreto legge in esame istituisce la figura delle sedi a copertura immediata il cui regime è consegnato all’art. 1 bis della L. n. 133/1998 novellata.

Possono essere qualificate sedi a copertura immediata quelle, tra le sedi disagiate, che siano rimaste vacanti dopo due successive pubblicazioni. Il numero massimo annuale è indicato in dieci sedi giudiziarie. Se per tali sedi non vengono avanzate dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento di ufficio il Consiglio Superiore può procedere al trasferimento di ufficio di magistrati che non abbiano offerto alcun assenso, operando la scelta tra quanti svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni, ovvero si trovino nella stessa posizione tabellare o nello stesso gruppo di lavoro e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non abbiano presentato domanda di trasferimento a funzioni diverse all’interno dell’ufficio o ad altro ufficio giudiziario o che tale domanda abbiano revocato.

Inoltre si prevede che non possano essere trasferiti d’ufficio i magistrati che prestano servizio in altre sedi disagiate o in uffici che soffrano una scopertura di organico superiore al 20%.

Il trasferimento d’ufficio può avvenire all’interno dello stesso distretto ovvero da un distretto limitrofo dando la preferenza a quello il cui capoluogo si trovi alla minore distanza chilometrica.

Nell’ambito del distretto, invece, si dovrà attingere al circondario che presenta minori scoperture di organico e, in caso di valori equivalenti, da quello con organico più ampio.

Nella scelta del magistrato da trasferire d’ufficio si dovrà preferire quello con minore anzianità di ruolo.

Il trattamento riservato ai magistrati trasferiti d’ufficio è il medesimo già descritto per i trasferimenti avvenuti verso sedi disagiate in base a disponibilità o consenso.

La disciplina in esame costituisce diretta espressione del principio enunciato dall’art. 12 co. 1° ultima parte del D.L.vo n. 160/2006 ove si prevede che “in caso di esito negativo di due procedure concorsuali per (…) mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche di ufficio”. E sembra voler predisporre un rimedio alla crisi degli organici in cui già oggi versano gli uffici requirenti e che si aggraveranno a seguito delle limitazioni introdotte dall’art. 13 co. 2° del D.L.vo 160/2006 secondo il quale “i magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere funzioni requirenti”.

Si tratta, quindi, di intervento reso necessario dall’indicata previsione normativa che richiedeva una più puntuale regolamentazione attuativa.

Pur tuttavia le soluzioni individuate nel decreto legge, se non adeguatamente corrette, rischiano di frustrare il condivisibile obiettivo perseguito.

In primo luogo la limitazione al numero di dieci delle sedi suscettibili di essere beneficiate dal nuovo regime appare frutto di una valutazione ottimistica della reale portata del problema delle carenze di organico negli uffici giudiziari di primo grado e degli uffici requirenti in particolare. Peraltro il legislatore non indica criteri in base ai quali scegliere le dieci sedi tra quelle, in numero certamente superiore, rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni (oggi le sedi che presentano il requisito predetto sono 16).

Per quanto riguarda, invece, l’individuazione dei magistrati tra i quali scegliere quelli da trasferire d’ufficio, la soluzione di limitare l’ambito a coloro che si dimostrino “renitenti” all’obbligo di rotazione decennale, stabilito dall’art. 19 del D.L.vo n. 160/2006, potrebbe non garantire un numero adeguato di candidati, sia perché non è prevedibile una apprezzabile resistenza dei magistrati all’osservanza di tale regola stabilita dal nuovo ordinamento giudiziario ma già precedentemente applicata alle funzioni più delicate in base ad una previsione della normativa secondaria consiliare, sia perché il rischio del trasferimento d’ufficio indurrà certamente anche i magistrati meno motivati a prestare osservanza spontanea alle regole che impongono la rotazione. Peraltro la disciplina introdotta non appare coordinata con la previsione contenuta nell'art. 19 comma 2 bis D. Lgs. 160/2006 che stabilisce il trasferimento ad altra posizione tabellare dello stesso ufficio per il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento.

Deve anche essere evidenziato che i criteri indicati dal decreto legge per l’individuazione dei magistrati da trasferire d’ufficio non prevede che venga presa in considerazione la qualità e quantità dell’attività giudiziaria svolta da ciascuno dei candidati al momento della scelta. Tale omissione potrà determinare il trasferimento di magistrati impegnati in attività giudiziaria particolarmente delicata con conseguenze inevitabili sull’andamento dei processi o delle indagini in corso.

Va in fine sottolineato, da un lato, che la concomitante applicazione dei limiti posti al passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa dall’art. 13 del D.L.vo 160/2006 – ribadita espressamente dal decreto legge- rischia di irrigidire eccessivamente lo strumento del trasferimento d’ufficio e, dall’altro, che la situazione di sofferenza delle sedi disagiate sarà aquita dall’impossibilità di prima assegnazione dei magistrati a funzioni monocratiche (su cui è auspicabile un intervento che porti a una disciplina più funzionale al buon andamento della giustizia).

e) Con l’introduzione dell’art. 5 bis della l.n. 133/1998 il decreto legge definisce un regime transitorio preordinato a disciplinare il godimento dei benefici maturati in base al precedente regime ovvero i benefici di quanti stiano maturando, presso sedi disagiate, i periodi di permanenza previsti del precedente sistema di incentivi.

In primo luogo, ai commi 2 e 3 del nuovo articolo 5 bis, viene chiarito che i benefici previsti dal nuovo regime (tanto quelli economici quanto quelli relativi ai punteggi aggiuntivi) si applicano esclusivamente ai magistrati trasferiti in base a procedimento avviato dopo l’entrata in vigore del decreto legge.

Vengono, inoltre, fatti salvi gli effetti già prodotti dalla vecchia disciplina nei riguardi dei trasferimenti avvenuti precedentemente al decreto legge, anche qualora i magistrati interessati non avessero ancora preso servizio nelle nuove sedi di destinazione.

Per quanto riguarda, invece, i magistrati che hanno già maturato i benefici ma non ne hanno ancora goduto, ovvero i magistrati che prestano già servizio in sede disagiata e matureranno i relativi benefici in futuro, il legislatore stabilisce che continua ad applicarsi il precedente regime, ed in particolare il beneficio della precedenza assoluta nel trasferimento successivo.

Tuttavia il diritto ad essere preferiti a tutti gli altri aspiranti, secondo il testo originario del decreto legge, opera esclusivamente sul 50% dei posti, di pari grado, messi a concorso nell’ambito di ciascun ufficio. Nel caso in cui i posti messi a concorso per il medesimo ufficio siano in numero dispari il diritto di preferenza assoluta opera anche con riguardo al posto residuo. In sede di conversione questo regime è stato ulteriormente modificato aggiungendo che nel caso in cui siano messi a concorso solo uno o due posti il diritto alla preferenza assoluta opera su tutti i posti.

La soluzione proposta deve essere valutata positivamente in quanto da una parte definisce in modo puntuale lo spartiacque tra i due regimi di incentivazione ai trasferimenti verso sedi disagiate che si sono succeduti, senza lasciare spazio a incertezze interpretative e a conseguenti contenziosi. D’altra parte viene conservata la pienezza dei benefici già maturati in base al precedente regime.

Questo ultimo profilo assume una particolare importanza nella valutazione positiva espressa dal Consiglio Superiore, in quanto, anche a fronte di precedenti interventi normativi in materia, è sempre stata evidenziata, dall’organo di autogoverno, l’esigenza che i trattamenti incentivanti prospettati al momento in cui i magistrati hanno dato disponibilità al trasferimento fossero effettivamente goduti una volta ultimato il periodo di permanenza in sede disagiata.

La limitazione del beneficio della preferenza assoluta al 50% delle sedi messe a concorso presso uno stesso ufficio tenuto conto anche degli aggiustamenti operati in sede di conversione corrisponde, invece, all’esigenza, ben interpretata dal legislatore, che il deflusso dalle sedi disagiate sia il più possibile graduale e che le sedi più ambite possano essere comunque raggiunte anche da magistrati che abbiano accumulato un congruo punteggio di anzianità pur non avendo prestato servizio in sede disagiata. Da questo punto di vista la limitazione del beneficio alla metà delle sedi messe a concorso consente di raggiungere un più equilibrato bilanciamento tra le aspirazioni di diverse categorie di concorrenti al trasferimento e si riverbera positivamente anche sulla composizione dell’ufficio, che verrà arricchita dalla presenza di magistrati che presentano differenti livelli di anzianità e, conseguentemente, un più vario bagaglio di esperienze professionali e lavorative, consentendo quelle sinergie e quegli scambi che sono senz’altro produttivi di un accrescimento professionale dei magistrati oltre un migliore e più qualificato prodotto giudiziario.

Per altro verso la compressione delle aspettative ad un rapido trasferimento, coltivate dai beneficiari del diritto di prescelta, appare del tutto modesta, in considerazione dei tempi molto più celeri nei quali il Consiglio Superiore sta procedendo alla pubblicazione dei bandi di trasferimento ed all’esaurimento delle relative procedure ed avuto riguardo al numero elevato di posti che dovranno essere distribuiti nelle piante organiche all’esito dell’aumento disposto dalla l.n. 111 del 2007.

f) Nel disegno di legge di conversione approvato dalla Commissione Giustizia del Senato nella seduta del 2.10.2008 è stato, inoltre, introdotto l'articolo 1 bis recante: “Rideterminazione del ruolo organico della Magistratura”. Nello specifico, in attuazione della previsione contenuta nella Legge finanziaria 2007, che prevedeva il transito di n. 42 magistrati militari nella magistratura ordinaria (art. 2 comma 606 lett. A l. 24.12.2007, n. 244), viene rivista la tabella che prevede il ruolo organico della magistratura ordinaria prevedendosi, tra l'altro, n. 42 unità in aumento, corrispondenti appunto ai magistrati militari transitati nella magistratura ordinaria.

Trattasi di previsione senz'altro opportuna che consentirà di superare quelle situazioni di soprannumero determinatesi in alcuni uffici in conseguenza dell'assegnazione della sede ai magistrati militari transitati nella magistratura ordinaria.

Ma nella suddetta tabella sono previste anche ulteriori novità, che non costituiscono attuazione di altra previsione normativa, ma rappresentano il frutto di una precisa scelta e sulle quali ci si intratterrà nel seguito del presente parere.

Al comma 3 del medesimo articolo viene ancora stabilito che la destinazione dei magistrati a funzioni diverse da quelle giudiziarie non potrà superare i dieci anni - previsione già contenuta nel D. lgs- 160/2006 - precisandosi che detto periodo potrà anche essere continuativo. In sostanza tale previsione, unita a quella contenuta nell'art. 50 comma 2 D. Lgs. 160/2006, in base alla quale nel computo del decennio non deve tenersi conto del periodo trascorso precedentemente all'entrata in vigore della L. 111/2007, consente che appartenenti all'ordine giudiziario permangono nell'esercizio i funzioni diverse da quelle giurisdizionali per un periodo della carriera eccessivamente prolungato, a volte anche superiore ai venti anni.

Viene in questo modo posto nel nulla quel difficile tentativo, attuato con la circolare 2766 del 6 febbraio 2008, di far ritornare all'esercizio dell'attività giudiziaria quei magistrati che da più tempo erano stati collocati fuori ruolo. Ciò non appare corrispondere all'interesse generale dell'Amministrazione della giustizia che per troppo tempo viene privata dell'apporto dei suddetti magistrati, rendendo con il decorso del tempo sempre più difficile la necessaria riconversione. Ed anche per le Autorità ed amministrazioni che si avvalgono della collaborazione di magistrati sarebbe quantomai opportuno consentire un turn over, evitando la creazione di circuiti di carriere parallele e concorrenti rispetto a quelle svolte prevalentemente all'interno degli uffici giudiziari. In sostanza la normativa primaria dovrebbe considerare l'esperienza svolta dal magistrato in funzioni diverse da quelle giudiziarie come una parentesi, senz'altro arricchente e prestigiosa, ma pur sempre iscritta in un percorso di carriera che privilegia l'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Nella citata tabella viene inserita la lettera M, recante “magistrati destinati a funzioni diverse da quelle giudiziarie” ed all'interno di essa viene previsto il numero di 230 unità.

Senz’altro positiva appare detta previsione introducente un limite numerico invalicabile di magistrati che possono essere destinati a funzioni diverse da quelle giudiziarie; in questo modo, inoltre, ad organici completi, la destinazione fuori ruolo di un magistrato non graverà sugli uffici giudiziari, che, di conseguenza, potranno ottenere un'integrale copertura.

Ma al suddetto contingente, originariamente previsto dall’art. 3 della L.n. 48 del 13 febbraio 2001 (e successive integrazioni) e poi abrogato con la L. 111/2007, devono essere aggiunti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 1 bis introdotto dalla legge di conversione, i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura e gli incarichi elettivi.

Un rapido calcolo consente di verificare che, sulla base di tali previsioni, le unità lavorative sottratte all'attività giudiziaria potrebbero superare anche notevolmente le duecentocinquanta unità (attualmente sono 226), raggiungendo numeri che ad avviso del Consiglio sarebbero eccessivi in considerazione delle gravi difficoltà in cui versa il sistema giustizia nel nostro Paese.

La previsione, ancora, appare in contrasto con l’intento che ha animato il Governo ad intervenire con lo strumento della decretazione di urgenza, al fine di porre un possibile rimedio alle situazioni di grave sofferenza di personale giudiziario in cui versano numerosi uffici del Paese.»

 

 



[1] D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160, Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150.

[2] Tale disposizione prevede: "Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni. Nei due anni antecedenti la scadenza del termine di permanenza di cui al comma 1, ai magistrati non possono essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di permanenza nell'incarico. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all’interno dell’ufficio o ad altro ufficio é assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell’ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso".

[3]     Si tratta della legge 18 dicembre 1973, n. 836, Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, come modificata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali; il trattamento è stato poi rideterminato dal decreto del Ministro del tesoro dell'11 aprile 1985. In sostanza, avendo riguardo a quanto disposto dal D.M. del Ministero del Tesoro 11 aprile 1985, trattasi di lire 39.600 raddoppiate al giorno per gli uditori giudiziari, i magistrati di tribunale e i magistrati di Corte d'appello, e di lire 46.700 raddoppiate al giorno per i magistrati di Cassazione.

[4]    L'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato, ha esteso l'indennità prevista per i magistrati di Cassazione dalla legge n. 1039/1950, definendola come indennità di missione, anche agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie (comma 1), nonché (comma 2) ai magistrati trasferiti d'ufficio (salvo il caso di trasferimento per incompatibilità ambientale di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. n. 511 del 1946) con decorrenza dal 1° luglio 1980, in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla metà per il secondo anno.

[5]    L. 19 febbraio 1981, n. 27, Provvidenze per il personale di magistratura.

[6]    Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53.

[7]    L. 16 ottobre 1991, n. 321, Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia.

[8]    Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150.

[9]    Si ricorda al riguardo che l’articolo 13 del Decreto legge 12 giugno 2001 n. 217 convertito dalla legge 3 agosto 2001 n. 317 (Modificazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla L. 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo) prevede che nelle ipotesi di incarichi di diretta collaborazione presso gli organi di Governo di dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni dello Stato, i contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento. Tale disposizione si applica anche (comma 3)  ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, per i quali gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate e specifiche ragioni ostative al suo accoglimento

[10]   Modificazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla L. 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo

[11]     Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[12]  L'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha stabilito che, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge finanziaria, il Ministero della giustizia doveva stipulare con la società interamente posseduta da Equitalia una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante, con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal Testo unico sulle spese di giustizia conseguenti a provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, provvedesse alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e supporto all’attività di quantificazione del credito effettuata dall’ufficio competente;

b) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l’obbligo o dalla cessazione dell’espiazione della pena in istituto;

c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l’adempimento spontaneo.

Il successivo comma 368 prevede che, per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo restando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte nell’albo di cui agli artt. 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le convenzioni di cui al comma 367 devono individuare le linee guida delle predette operazioni finanziarie. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al comma 367. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 367 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma. Lo statuto della società stipulante deve riservare al Ministero della giustizia un’adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo (comma 371).

[13]  R.D.16 marzo 1942, n. 267.

[14]  Il comma 1 dell’articolo 676 stabiliva che il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 262.

[15]   Legge 24 dicembre 2007, n. 244.