Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - D.L. 112/2008 ' A.C. 1386-B - Schede di lettura sulle modifiche apportate dal Senato
Riferimenti:
AC N. 1386-B/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 15    Progressivo: 6
Data: 01/08/2008
Descrittori:
ECONOMIA NAZIONALE   FINANZA PUBBLICA
ORGANIZZAZIONE FISCALE   PIANI DI SVILUPPO
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS N. 949/XVI     


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

 

D.L. 112/2008 – A.C. 1386-B

Schede di lettura
sulle modifiche apportate dal Senato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 15/6

 

1 agosto 2008


 

 

 

 

 

 

 

A v v e r t e n z a

 

 

Le modifiche che non rivestono un carattere meramente formale sono contenute all’articolo 1 del disegno di legge di conversione (pag.

-       20, comma 10..................................................................... (pag.

-       21, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 3-bis............................. (pag.

-       24........................................................................................ (pag.

-       41, comma 8....................................................................... (pag.

-       60, commi 3 e 5.................................................................. (pag.

-       82, comma 9-bis................................................................. (pag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica

 

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: D08112e.doc

 


I N D I C E

Schede di lettura

§      Disegno di legge di conversione Articolo 1 (Proroga dei termini per l’adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di ricongiungimento familiare e soggiorno dei cittadini dell’Unione europea)3

§      Articolo 6-bis, comma 3, lett. b), n. 1) (Distretti produttivi e reti di imprese)6

§      Articolo 6-quater, comma 2 (Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate)7

§      Articolo 6-quinquies, comma 3 (Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale)8

§      Articolo 7 (Strategia energetica nazionale)9

§      Articolo 11, commi 2 e 7 (Piano Casa)10

§      Articolo 12, comma 1-bis (Abrogazione della revoca delle concessioni TAV)11

§      Articolo 14-bis, comma 3, lett. b) (Infrastrutture militari)12

§      Articolo 20, comma 10 (Disposizioni in materia contributiva)13

§      Articolo 21, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 3-bis (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)15

§      Articolo 22, comma 1, lett. f) (Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio)20

§      Articolo 23-bis, comma 10 (Servizi pubblici locali di rilevanza economica)21

§      Articolo 24 (Taglia-leggi)22

§      Articolo 26, comma 1 (Taglia-enti)24

§      Articolo 29, commi 1-bis e 5-bis (Trattamento dei dati personali)25

§      Articolo 35, commi 1 e 2-bis (Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici)27

§      Articolo 36, comma 1-bis (Class action. Sottoscrizione dell’atto di trasferimento di partecipazioni societarie)28

§      Articolo 38, comma 3, lett. a) (Impresa in un giorno)29

§      Articolo 41, commi 1, 2 e 8 (Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro)30

§      Articolo 44, comma 1, lett. b-bis) (Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all’editoria)32

§      Articolo 46-bis, comma 1 (Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali)33

§      Articolo 60, commi 3 e 5 (Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica)34

§      Articolo 61, commi 2, lett. b), 7, 14 e 17 (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica)40

§      Articolo 63, commi 13-bis e 13-ter (Esigenze prioritarie)43

§      Articolo 63-bis, comma 6 (Cinque per mille)44

§      Articolo 67, comma 3 (Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)45

§      Articolo 68, commi 6-bis e 8 (Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture)46

§      Articolo 69, comma 1 (Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali)47

§      Articolo 74, comma 5-bis (Riduzione degli assetti organizzativi)48

§      Articolo 77-ter, commi 6, 7, 10 e 17 (Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome)49

§      Articolo 77-quater, commi 1, 5 e 7 (Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa)51

§      Articolo 79, commi 1-bis e 1-quinquies–1-septies (Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria)53

§      Articolo 82, comma 29-bis (Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari «familiari» e cooperative)57

§      Articolo 83, commi 28-octies–28-undecies (Efficienza dell’Amministrazione finanziaria)59

§      Articolo 83-bis, commi 1, 3, 11 e 26 (Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi)61

§      Articolo 84, commi 1-quater e 1-quinquies, lett. c) (Copertura finanziaria)63

 


Schede di lettura


 

Disegno di legge di conversione
Articolo 1
(Proroga dei termini per l’adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di ricongiungimento familiare e soggiorno dei cittadini dell’Unione europea)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Disegno di legge di conversione

Disegno di legge di conversione

Articolo 1

Articolo 1

1. Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

1. Identico.

 

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, modificate o non convertite in legge

 

3. Il termine di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, per l’esercizio della delega integrativa e correttiva del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare nonché del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, è prorogato di tre mesi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

4. Identico.

 

 

In considerazione delle numerose norme del decreto-legge modificate o soppresse nel corso dell’esame parlamentare, il comma 2 fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base di tali norme.

Il comma 3 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento presso l’altro ramo del Parlamento, reca una proroga di tre mesi dei termini previsti per l’adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti di recepimento delle direttive europee in materia di ricongiungimento familiare e di soggiorno dei cittadini dell’Unione europea.

Il termine oggetto della proroga è quello previsto nell’art. 1, comma 5, della L. 62/2005 (legge comunitaria 2004)[1]; ai sensi del quale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli allegati A e B della medesima legge comunitaria, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi stessi.

I termini attualmente previsti scadrebbero rispettivamente:

§      il 15 agosto 2008 per la delega relativa alle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.

La direttiva è stata infatti recepita con il D.Lgs. 5/2007[2], entrato in vigore il 15 febbraio 2007[3].

§      l’11 ottobre 2008 per ladelega relativa alle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa alla libertà di circolazione e di soggiornodei cittadini dell’Unioneeuropea e dei loro familiari.

La direttiva è stata infatti recepita con il D.Lgs. 30/2007[4], entrato in vigore l’11 aprile 2007[5].

Per effetto della disposizione in esame, i termini per l’esercizio della delega sarebbero quindi prorogati rispettivamente al 15 novembre 2008e all’ 11 gennaio 2009.

 

In attuazione delle deleghe in esame è già stato adottato nella XV legislatura un decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive del decreto in materia di libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea[6], mentre nella legislatura in corso sono stati esaminati dalle Camere due schemi di decreto legislativo contenenti disposizioni integrative e correttive riferiti rispettivamente ai ricongiungimenti familiari (Schema n. 3) alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea (Schema n. 5). L’esame definitivo di tali provvedimenti è all’ordine del giorno della riunione del Consiglio dei Ministri n. 13 del 1° agosto 2008.

 

Al riguardo si ricorda che l’articolo 15, comma 2, lettera a) della L. 400/1988[7], vieta che il Governo possa, mediante decreto-legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione e che detti limiti di contenuto sono sempre stati considerati applicabili, dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, al disegno di legge di conversione nel suo iter parlamentare. In numerose circostanze, peraltro, norme di delega o relative a deleghe sono state inserite in disegni di legge di conversione di decreti-legge.


 

Articolo 6-bis, comma 3, lett. b), n. 1)
(Distretti produttivi e reti di imprese)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 6-bis.

Articolo 6-bis.

(Distretti produttivi e reti di imprese)

(Distretti produttivi e reti di imprese)

3. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

3. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

(...)

(...)

     b) al comma 368, lettera a), i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:

     b) al comma 368, lettera a), i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:

«1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti all’effettuazione dagli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.

«1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti all’effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.

(…)

(…)

 

 

 

La modifica, introdotta al Senato dal maxiemendamento 1.1000 del Governo, ha carattere formale.


 

Articolo 6-quater, comma 2
(
Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 6-quater.

Articolo 6-quater.

(Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate)

(Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate)

2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce, di concerto con i Ministri interessati, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse disponibili previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce, di concerto con i Ministri interessati, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse disponibili previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

(…)

(…)

 

 

 

La modifica, introdotta al Senato dal maxiemendamento 1.1000 del Governo, ha carattere formale.


 

Articolo 6-quinquies, comma 3
(
Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 6-quinquies.

Articolo 6-quinquies.

(Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale)

(Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale)

3. Costituisce un principio fonda­mentale, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la concentrazione da parte delle Regioni su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.

3. Costituisce un principio fonda­mentale, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.

 

 

 

 

 

La modifica, introdotta al Senato dal maxiemendamento 1.1000 del Governo, ha carattere formale.


 

Articolo 7
(Strategia energetica nazionale)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

 

 

 

Articolo 7.

Articolo 7.

 

(«Strategia energetica nazionale e stipula di accordi per ridurre le emissioni di anidride carbonica»)

(«Strategia energetica nazionale)

 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale», che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:

     Identico.

 

(...)

(...)

 

 

 

La modifica, introdotta al Senato dal maxiemendamento 1.1000 del Governo, ha carattere formale.


 

Articolo 11, commi 2 e 7
(Piano Casa)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 11.

Articolo 11.

(Piano Casa)

(Piano Casa)

2. Il piano è rivolto all’incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l’offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati prioritariamente a prima casa per:

2. Il piano è rivolto all’incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l’offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per:

(...)

(...)

7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera e), l’alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell’esenzione dell’obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.

7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera e), l’alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell’esenzione dall’obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.

(...)

(...)

 

 

 

Le modifiche, introdotte al Senato dal maxiemendamento 1.1000 del Governo, hanno carattere formale.


 

Articolo 12, comma 1-bis
(Abrogazione della revoca delle concessioni TAV)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 12.

Articolo 12.

(Abrogazione della revoca delle concessioni TAV)

(Abrogazione della revoca delle concessioni TAV)

1-bis. All’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il seguente

1-bis. All’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto in fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il seguente comma:

 

 

 

 

 

La modifica, introdotta al Senato dal maxiemendamento 1.1000 del Governo, ha carattere formale.


 

Articolo 14-bis, comma 3, lett. b)
(
Infrastrutture militari)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 14-bis.

Articolo 14-bis.

(Infrastrutture militari)

(Infrastrutture militari)

3. Il Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari, non ricompresi negli elenchi di cui all’articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, da alienare secondo le seguenti procedure:

3. Identico:

(...)

(...)

     b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d’asta è decretata dal Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata, dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da esponenti dei Ministeri della difesa e dell’economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Dall’isti­tuzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;

     b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d’asta è decretata dal Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata, dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e dell’economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Dall’isti­tuzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;

(...)

(...)

 

 

 

La modifica, introdotta al Senato dal maxiemendamento 1.1000 del Governo, ha carattere formale.


 

Articolo 20, comma 10
(Disposizioni in materia contributiva)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

 

 

 

Articolo 20.

Articolo 20.

 

(Disposizioni in materia contributiva)

(Disposizioni in materia contributiva)

 

10. A decorrere dal 1º gennaio 2009, l’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente e lavorato legalmente con un reddito almeno pari all’importo dell’assegno sociale, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

10. A decorrere dal 1º gennaio 2009, l’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

 

(...)

(...)

 

 

Nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato[8], è stato modificato il comma 10 dell’articolo 20, in materia di requisiti per percepire l’assegno sociale, già peraltro oggetto di modifiche da parte della Camera dei deputati.

L’assegno sociale è una prestazione assistenziale, cioè prescinde da qualsiasi versamento contributivo. E’ stato introdotto dalla legge n. 335 del 1995[9] (articolo 3, commi 6 e 7) in sostituzione della precedente pensione sociale di cui comunque continuano a beneficiare le persone che l’abbiano ottenuta prima del 31 dicembre 1995.

Possono farne richiesta, purché residenti in Italia, i cittadini italiani, i cittadini di uno Stato dell’Unione Europea ovvero i cittadini extracomunitari in possesso della carta di soggiorno. L’assegno viene erogato solo al compimento dei 65 anni di età a condizione di non superare una certo limite di reddito e non è reversibile.

Il limite reddituale preso a riferimento, per il 2008, è di 5.142,67 euro. Se il richiedente è coniugato invece il limite di reddito è raddoppiato (10285,34 euro). L’importo dell’assegno sociale per il 2008 è pari a 395,59 euro per 13 mensilità (5.142,67 euro annui), cui vanno aggiunte, se ricorrono particolari condizioni, alcune maggiorazioni sociali.

 

Si ricorda che il testo iniziale del decreto-legge disponeva che l’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995, a decorrere dal 1° gennaio 2009 fosse corrisposto agli aventi diritto a condizione che avessero soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno cinque anni nel territorio nazionale. Al riguardo la relazione illustrativa evidenziava che attualmente l’assegno sociale può essere richiesto dai cittadini comunitari e dai loro familiari a carico che risiedono in Italia per più di tre mesi[10].

Il testo licenziato dalla Camera dei deputati, modificando il testo iniziale, aveva previsto l’aumento, da cinque a dieci anni, del periodo di soggiorno legale nel territorio nazionale necessario per la corresponsione dell’assegno sociale, e aveva inoltre introdotto un ulteriore requisito essenziale ai fini della corresponsione dello stesso assegno, consistente nell’aver lavorato legalmente per lo stesso periodo temporale con un reddito almeno pari all’importo dell’assegno sociale.

In seguito alle modifiche apportate dal Senato, resesi necessarie in considerazione delle incertezze interpretative sull’ambito soggettivo di applicazione della norma (se cioè incidesse anche sui diritti dei cittadini italiani), è stato soppresso il requisito di aver prestato legalmente attività lavorativa  con un reddito almeno pari all’assegno sociale (per almeno dieci anni in via continuativa).

Pertanto, prevedendosi come unica condizione ai fini della fruizione dell’assegno sociale l’aver soggiornato legalmente nel territorio nazionale in via continuativa per un determinato periodo di tempo, viene in sostanza ripristinata la disposizione presente nel testo iniziale, con l’unica differenza di raddoppiare (da cinque a dieci anni) la durata di tale periodo.


 

Articolo 21, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 3-bis
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

 

 

 

Articolo 21.

Articolo 21.

 

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

 

1-bis. L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si interpreta nel senso che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo sono determinate da condizioni oggettive quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.

1-bis. Soppresso.

 

1-ter. Dopo l’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 sono aggiunti i seguenti articoli:

1-ter. Dopo l’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è inserito il seguente articolo:

 

«Art. 4-bis. – (Indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine). – 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto ad indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni».

«Art. 4-bis. – (Disposizione transitoria concernente l’indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine). – 1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto ad indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni».

 

1-quater. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, le disposizioni recate dall’articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal comma 1-ter del presente articolo, si applicano solo ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quater. Soppresso.

 

(...)

 

(...)

 

3-bis. Le disposizioni recate dall’articolo 5, commi 2, 3, 4 e 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che la conversione a tempo indeterminato del rapporto ivi prevista si applica esclusivamente alle fattispecie regolate dalle medesime disposizioni, trovando applicazione nei casi di violazione degli articoli 1, 2 e 4, del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, l’articolo 1419, primo comma, del codice civile.

3-bis. Soppresso.

 

(...)

(...)

 

 

L’articolo 21 reca modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine di cui al d.lgs. n. 368 del 2001, come da ultimo modificata dalla legge n. 247 del 2007.

Il d.lgs. n. 368/2001 che, in attuazione della delega di cui alla legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria per il 2000), ha recepito la direttiva 1999/70/CE sul contratto di lavoro a tempo determinato, ha introdotto una disciplina del lavoro a termine che ha innovato in maniera rilevante la disciplina previgente, contenuta principalmente nella legge n. 230 del 1962, di cui si è prevista contestualmente l’abrogazione.

Successivamente, incisivi interventi sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato sono stati attuati dalla legge n. 247/2007, che ha modificato in vari punti la disciplina in materia recata dal d.lgs. n. 368/2001. In primo luogo, è stato introdotto espressamente nell’ordinamento il principio secondo cui il rapporto di lavoro subordinato di norma debba essere instaurato a tempo indeterminato. Con un'altra rilevante modifica è stata introdotta una disciplina volta a limitare la possibilità di prevedere continui rinnovi dei contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore, in modo da evitare un uso improprio dello strumento del lavoro a termine: se per effetto della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra il datore di lavoro e il lavoratore supera complessivamente una certa durata, il rapporto di lavoro viene considerato a tempo indeterminato a decorrere dal momento in cui viene superata la medesima durata.

 

L’articolo in esame è stato modificato prima presso la Camera e in seguito nel corso dell’esame presso il Senato. In particolare, nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite V e VI della Camera sono stati aggiunti[11] i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 3-bis, che sono poi confluiti, con una significativa modifica al comma 1-quater relativa all’ambito temporale di applicazione della disciplina (cfr. infra), nell’emendamento Dis. 1.1 del Governo su cui è stata posta la questione di fiducia in Assemblea. Rispetto al testo approvato dalla Camera, il Senato ha disposto la riformulazione del comma 1-ter e la soppressione dei commi 1-bis, 1-quater e 3-bis[12].

 

Si ricorda che il comma 1 dell’articolo 21 in esame è volto a novellare l’articolo 1, comma 1, del menzionato d.lgs. n. 368/2001, ai sensi del quale l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Con la modifica in esame viene precisato che l’apposizione del termine è consentita anche se tali ragioni giustificative sono riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

Il comma 1-bis - inserito dalla Camera - specificava, con norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo), che le summenzionate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo devono essere determinate da condizioni oggettive, "quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico".

La Camera ha introdotto altresì i commi 1-ter, 1-quater, e 3-bis.

Essi erano intesi a sostituire, per alcune fattispecie di violazione della disciplina del contratto a termine, il principio della trasformazione del medesimo in contratto a tempo indeterminato con l'obbligo del pagamento di un'indennità. Veniva stabilito che tale modifica aveva carattere retroattivo, applicandosi ai giudizi in corso, fatte salve, naturalmente, le sentenze passate in giudicato. Peraltro, dalla formulazione della norma non era chiaro se essa concernesse solo i giudizi in corso (alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto) o se fosse una nuova disciplina a regime[13]. Comunque, l’intenzione del legislatore sembrava quella di limitare la norma ai soli giudizi in corso. Si evidenzia, invece, che il testo licenziato in sede referente dalle Commissioni riunite V e VI (C. 1386-A) prevedeva che la disciplina in questione avesse una valenza “a regime”, pur applicandosi anche ai giudizi in corso (fatte salve le sentenze passate in giudicato).

In particolare, con la modifica introdotta, trovava applicazione l'istituto dell'indennità (e non si verificava più la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro) per i casi di violazione delle norme sui presupposti e sulle modalità relativi alla stipulazione del contratto a termine (articoli 1 e 2 del d.lgs. n. 368/2001) o alla proroga del medesimo (articolo 4 del d.lgs. n. 368/2001). I limiti minimi e massimi dell'indennità summenzionata sono pari a 2,5 e a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; l'importo è determinato, in concreto, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 8 della legge n. 604 del 1966 (numero dei dipendenti occupati; dimensioni dell'impresa; anzianità di servizio del prestatore di lavoro; comportamento e condizioni delle parti).

Restava ferma, invece, la disciplina sulla conversione a tempo indeterminato del contratto, nei casi di prosecuzione di fatto del rapporto oltre il termine pattuito e di successione di rapporti a termine, conversione che avviene alle condizioni definite dall'art. 5, commi da 2 a 4-bis, del citato d.lgs. n. 368/2001.

Il comma 3-bis specificava altresì che per le fattispecie interessate dal principio dell'indennità si applicava l'articolo 1419, primo comma, del codice civile, secondo cui la nullità parziale di un contratto (o la nullità di singole clausole) determina la nullità dell'intero contratto, qualora risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte colpita da nullità.

Si consideri, inoltre, che il comma 2 dell’articolo in esame provvede a novellare il comma 4-bis dell’articolo 5 del d.lgs. n. 368/2001, introdotto dalla citata legge n. 247/2007. Con la modifica di cui al comma 2 in esame si dispone che la disciplina di cui al menzionato comma 4-bis, volta a limitare la possibilità di prevedere continui rinnovi dei contratti a termine con lo stesso lavoratore, non si applichi nel caso in cui dispongano diversamente i contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il comma 3 è invece volto a novellare il comma 4-quater dell’articolo 5 del d.lgs. n. 368/2001, anch’esso introdotto dalla citata legge n. 247/2007. Con la modifica in esame si dispone che la disciplina relativa alla precedenza nelle assunzioni, di cui al menzionato comma 4-quater, può essere derogata dalle eventuali diverse previsioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Infine il comma 4 prevede che, dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Ministro del lavoro procede ad una verifica degli effetti delle norme di cui ai commi precedenti dell’articolo in esame con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

In particolare, la soppressione del comma 1-bisfa venir meno la norma di interpretazione autentica secondo cui le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che legittimano l’apposizione del termine devono essere determinate da condizioni oggettive, "quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico".

Invece la riformulazione del comma 1-ter e la soppressione dei commi 1-quater e 3-bisriguardano le su menzionate norme volte a sostituire, per alcune fattispecie di violazione della disciplina del contratto a termine, il principio della trasformazione del medesimo in contratto a tempo indeterminato con l'obbligo del pagamento di un'indennità.

In particolare il comma 1-ter, così come riformulato, dispone che con riferimento solamente ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle norme sui presupposti e sulle modalità relativi alla stipulazione del contratto a termine (artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 368/2001) o alla proroga del medesimo (art. 4 del d.lgs. n. 368/2001) il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il lavoratore con un’indennità compresa tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604/1966, cioè al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti.

In sostanza con tali modifiche si intende chiarire, per evitare eventuali dubbi interpretativi, che la disciplina introdotta dalla Camera secondo cui, per i casi di violazione delle norme sui presupposti e sulle modalità relativi alla stipulazione del contratto a termine o alla proroga del medesimo il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro – e quindi non si verifica più la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro – si applica solamente ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, fatte salve le sentenze passate in giudicato.

 

Il comma 1-ter introduce pertanto una distinzione tra la disciplina applicabile ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione e quella applicabile alle analoghe violazioni commesse in data anteriore o successiva all’entrata in vigore di tale legge e che non siano oggetto dei predetti giudizi. A riguardo si osserva come sembri opportuna un’attenta valutazione della distinzione introdotta dalla norma in esame, alla luce del principio di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione.


 

Articolo 22, comma 1, lett. f)
(
Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 22.

Articolo 22.

(Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio)

(Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio)

1. L’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: «1. Per presta­zioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell’insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e), ovvero per le attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; g) dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica».

1. L’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: «1. Per presta­zioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell’insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; g) dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica».

(...)

(...)

 

 

 

La modifica, introdotta al Senato dal maxiemendamento 1.1000 del Governo, ha carattere formale.


 

Articolo 23-bis, comma 10
(
Servizi pubblici locali di rilevanza economica)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 23-bis.

Articolo 23-bis.

(Servizi pubblici locali di rilevanza economica)

(Servizi pubblici locali di rilevanza economica)

10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:

10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:

(...)

(...)

 

 

 

Le modifiche, introdotte al Senato dal maxiemendamento 1.1000 del Governo, hanno carattere formale.


 

Articolo 24
(Taglia-leggi)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 24.

Articolo 24.

(Taglia-leggi)

(Taglia-leggi)

1. A far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell’Allegato A e salva l’applicazione dei commi 14 e 15 dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

     Identico.

1-bis. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell’Allegato A.

 

 

 

Durante l’iter al Senato l’allegato A, contenente l’elenco delle disposizioni da abrogare ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge, è stato integralmente sostituito, anche tenendo conto del lavoro istruttorio compiuto per l’esame della Camera in prima lettura. In particolare, rispetto alla versione originaria dell’allegato, sono stati esclusi dall’elenco delle disposizioni da abrogare:

§      118 dei 119 atti normativi indicati due volte (permane soltanto, ai numeri 714 e 719, la duplicazione della legge n. 961 del 1939);

§      la legge n. 7 del 1981, di cui l’articolo 60, comma 11, dispone un parziale definanziamento;

§      3 atti normativi i cui effetti non sembrano esauriti (la legge 10 maggio 1976, n. 264, Miglioramento degli assegni di quiescenza erogati dall’ente “Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto”; la legge 22 maggio 1976, n. 361, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 241, concernente concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di un mutuo di lire 9.000 milioni all’ente autonomo acquedotto pugliese per il ripianamento dei disavanzi di bilancio; la legge 26 gennaio 1982, n. 12, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, concernente il blocco degli organici delle unità sanitarie locali);

§      le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana di cui ai decreti legislativi 12 aprile 1948, n. 507, Disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo stato e la regione siciliana, indicato al n. 1012, 6 maggio 1948, n. 655, Istituzione di sezioni della corte dei conti per la regione siciliana, indicato al n. 1043, e 7 maggio 1948, n. 789, Esercizio nella regione siciliana delle attribuzioni del ministero dell'agricoltura e delle foreste, indicato al n. 1050, e della legge di ratifica di quest’ultimo (28 dicembre 1952, n. 4437, Ratifica di decreti legislativi concernenti il ministero dell'agricoltura e delle foreste, emanati dal governo durante il periodo dell'assemblea costituente, indicata al n. 1351);

§      3 atti normativi che risultano già espressamente abrogati (la legge 29 dicembre 1987, n. 546, Indennità di maternità per le lavoratrici autonome; la legge 9 marzo 1989, n. 86, Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari; la legge 19 febbraio 1991, n. 50, Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente);

§      11 atti normativi modificativi di atti normativi previgenti;

§      ulterioriatti segnalati da varie Amministrazioni.

 

Inoltre:

§      1 atto segnalato dal Ministero delle Infrastrutture e  dei Trasporti come da abrogare è stato incluso nell’elenco (si tratta del regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, “Approvazione del regolamento per la navigazione aerea”);

§      di 6 atti è stata modificata la data, originariamente errata;

§      di 2 atti è stato modificato il numero, originariamente errato;

§      di 3 atti è stata modificata la tipologia, originariamente errata;

§      di 929 atti è stato corretto il titolo.

 

In conclusione, l’allegato A, nel testo approvato dal Senato, presenta complessivamente 3370 atti da abrogare, a fronte degli iniziali 3574.

 


 

Articolo 26, comma 1
(
Taglia-enti)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 26.

Articolo 26.

(Taglia-enti)

(Taglia-enti)

1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.

1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.

(...)

(...)

 

 

 

La modifica, introdotta al Senato dal maxiemendamento 1.1000 del Governo, ha carattere formale.


 

Articolo 29, commi 1-bis e 5-bis
(
Trattamento dei dati personali)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 29.

Articolo 29.

(Trattamento dei dati personali)

(Trattamento dei dati personali)

1. All’articolo 34 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1. All’articolo 34 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e gli unici dati sensibili sono costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall’adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertifica­zione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all’Allegato B) in ordine all’adozione delle misure minime di cui al comma 1».

«1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituitidallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall’adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertifica­zione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provve­dimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all’Allegato B) in ordine all’adozione delle misure minime di cui al comma 1».

(...)

(...)

5-bis. All’articolo 44, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte le seguenti parole: «o mediante regole di condotta esistenti nell’ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo. L’interessato può far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all’inosservanza delle garanzie medesime».

all’art. 36, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole «Ministro per le innovazioni e le tecnologie», inserire «e con il Ministro per la semplificazione normativa».

5-bis. All’articolo 44, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte le seguenti parole: «o mediante regole di condotta esistenti nell’ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo. L’interessato può far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all’inosservanza delle garanzie medesime». All’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «Ministro per le innovazioni e le tecnologie» sono inserite le seguenti: «e il Ministro per la semplificazione normativa».

 

 

 

Le modifiche, introdotte al Senato dal maxiemendamento 1.1000 del Governo, hanno carattere formale.


 

Articolo 35, commi 1 e 2-bis
(
Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 35.

Articolo 35.

(Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici)

(Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici)

1. 31 dicembre 2008 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:

1. Entro il 31 dicembre 2008 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:

(...)

(...)

3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 6 e i commi 8 e 9 dell’articolo 15 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192.

2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 6 e i commi 8 e 9 dell’articolo 15 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192.

 

 

 

Le modifiche, introdotte al Senato dal maxiemendamento 1.1000 del Governo, hanno carattere formale.


 

Articolo 36, comma 1-bis
(
Class action. Sottoscrizione dell’atto di trasferimento di partecipazioni societarie)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 36.

Articolo 36.

(Class action)

(Class action. Sottoscrizione dell’atto di trasferimento di partecipazioni societarie )

1-bis. L’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell’alienante e dell’acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito, rilasciato dall’intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente articolo. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente articolo.

1-bis. L’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell’alienante e dell’acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito, rilasciato dall’intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.

 

 

 

Le modifiche, introdotte al Senato dal maxiemendamento 1.1000 del Governo, hanno carattere formale.


 

Articolo 38, comma 3, lett. a)
(
Impresa in un giorno)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 38.

Articolo 38.

(Impresa in un giorno)

(Impresa in un giorno)

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

3. Identico:

     a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c)e dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all’articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

     a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c)e dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all’articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

(...)

(...)

 

 

 

La modifica, introdotta al Senato dal maxiemendamento 1.1000 del Governo, ha carattere formale.


 

Articolo 41, commi 1, 2 e 8
(Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 41.

Articolo 41.

(Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro)

(Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro)

1. All’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga», sono aggiunte le seguenti: «per almeno tre ore».

1. All’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga», sono inserite le seguenti: «per almeno tre ore».

2. All’articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «passeggeri o merci», sono aggiunte le seguenti: «sia per conto proprio che per conto di terzi».

2. All’articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «passeggeri o merci», sono inserite le seguenti: «sia per conto proprio che per conto di terzi».

(...)

(...)

8. Il comma 3, dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «3. La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 4, commi 2, 3, 4, dall’articolo 9, comma 3, e dall’articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione».

8. Il comma 3, dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «3. La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 4, commi 2, 3, 4, dall’articolo 9, comma 1, e dall’articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione».

(...)

(...)

 

 

Nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato è stato modificato il comma 8 dell’articolo 41, volto a novellare il comma 3 dell’articolo 18-bis del d.lgs. n. 66 del 2003[14] recante le disposizioni sanzionatorie per la violazione delle norme del medesimo decreto legislativo (in materia di orario di lavoro).

 

Si ricorda che il testo iniziale del comma 8 (non modificato dalla Camera), intervenendo sul comma 3 del citato art. 18-bis, prevedeva la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro (per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione) anche nel caso di violazione dell’art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 66/2003, che a sua volta stabilisce che il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi determinate caratteristiche.

 

La modifica introdotta del Senato è diretta a correggere un errore materiale contenuto nel testo iniziale del decreto-legge, che erroneamente rinviava al comma 3, anziché al comma 1, dell’articolo 9 del d.lgs. n. 66/2003, al fine di prevedere una sanzione amministrativa per il datore di lavoro in caso di violazione dell’obbligo di concedere al lavoratore il riposo settimanale.

Pertanto, il testo approvato dal Senato prevede che si applichi la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione, anche nel caso di violazione dell’articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 66/2003. Tale disposizione stabilisce che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero[15], precisando (con un periodo aggiunto dal comma 5 dell’articolo 41 in esame) che tale periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

 


 

Articolo 44, comma 1, lett. b-bis)
(Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all’editoria)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 44.

Articolo 44.

(Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all’editoria)

(Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all’editoria)

1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrare in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplifica­zione normativa, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell’editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplifica­zione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrare in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplifica­zione normativa, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell’editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplifica­zione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

(...)

(...)

    c) mantenimento al diritto dell’intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250.

    b-bis)mantenimento del diritto all’intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250.

 

 

 

Le modifiche, introdotte al Senato dal maxiemendamento 1.1000 del Governo, hanno carattere formale.


 

Articolo 46-bis, comma 1
(
Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 46-bis.

Articolo 46-bis.

(Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali)

(Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali)

1. Al fine di valorizzare le professio­nalità interne alle amministrazioni e di pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è disposta una razionalizzazione e pro­gressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma, sono versate annualmente dagli enti e dalle ammini­strazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo ed al secondo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del secondo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’interno e dell’economia e delle finanze le risorse del fondo sono destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell’articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall’applicazione dell’articolo 67, comma 2.

1. Al fine di valorizzare le professio­nalità interne alle amministrazioni e di pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è disposta una razionalizzazione e pro­gressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma, sono versate annualmente dagli enti e dalle ammini­strazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo ed al secondo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del secondo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, le risorse del fondo sono destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell’articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall’applicazione dell’articolo 67, comma 2.

 

 

 

La modifica, introdotta al Senato dal maxiemendamento 1.1000 del Governo, ha carattere formale.


 

Articolo 60, commi 3 e 5
(Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 60.

Articolo 60.

(Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica)

(Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica)

3. Fermo quanto previsto in materia di flessibilità con la legge annuale di bilancio, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, nella legge di bilancio, nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell’obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative e i relativi importi da utilizzare per ciascun programma.

3. Fermo quanto previsto in materia di flessibilità con la legge annuale di bilancio, in via sperimentale, limitata­mente al prossimo esercizio finanziario, e successive modificazioni e integrazioni, nella legge di bilancio, nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell’obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative e i relativi importi da utilizzare per ciascun programma.

(...)

(...)

5. Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero possono essere proposte nel disegno di legge di assestamento e negli altri provvedimenti di cui all’articolo 17 della legge n. 468 del 1978. In tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge, le rimodulazioni possono essere comunque attuate, in via provvisoria, con decreto del ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia. Le rimodulazioni di cui al comma 3, quando si evidenzi l’esigenza di interventi più tempestivi, possono altresì essere operate o modificate con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l’espressione del parere delle Commis­sioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. Le rimodulazioni proposte con il disegno di legge di assestamento o con gli altri provvedimenti adottabili ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 468 del 1978 o con i decreti ministeriali si riferiscono esclusivamente all’esercizio in corso.

5. Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero di cui al comma 3 possono essere proposte nel disegno di legge di assestamento e negli altri provvedimenti di cui all’articolo 17 della legge n. 468 del 1978. In tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge, le rimodulazioni possono essere comunque attuate, limitatamente all’esercizio finanziario 2009, in via provvisoria ed in misura tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate dalle medesime leggi, con decreto del ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l’espressione del parere delle Commis­sioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. I decreti di cui al secondo periodo perdono efficacia fin dall’inizio qualora il Parlamento non approvi la corri­spondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento o degli altri provvedimenti di cui all’articolo 17 della legge n. 468 del 1978. Le rimodulazioni proposte con il disegno di legge di assestamento o con gli altri provvedimenti adottabili ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 468 del 1978 o con i decreti ministeriali si riferiscono esclusivamente all’esercizio in corso.

(...)

(...)

 

 

I commi 3 e 5 dell’articolo 60 del decreto legge, recanti disposizioni volte a disciplinare la possibilità di introdurre - con la legge di bilancio, il disegno di legge di assestamento e con decreti ministeriali - variazioni quantitative alla legislazione di spesa, sono stati modificati nel corso dell’esame in seconda lettura al Senato.

 

In particolare, al comma 3 è stata circoscritta al solo prossimo esercizio finanziario (2009) la possibilità -prevista invece nel testo approvato dalla Camera sino alla riforma della legge di contabilità generale (n.468/78) – di effettuare, attraverso la legge di bilancio, rimodulazioni tra i programmi delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa”[16], con la sola eccezione delle spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito[17].

Rimane ferma sia la possibilità di rimodulazione delle spese predeterminate per legge, sia il divieto di dequalificazione della spesa in sede di rimodulazione – ossia l’utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti -  nonché il limite del 10 per cento alle rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi. E’ stata inoltre confermata la previsione di un apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa nel quale dovranno essere esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi da utilizzare per ciascun programma[18].

Si ricorda che il comma 4 - non modificato nel corso dell’esame presso il Senato -  dispone che ciascun Ministro, nella relazione sull’utilizzo delle risorse e l’efficienza dell’azione amministrativa da presentare al Parlamento entro il 30 settembre 2008, prospetti le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza ed i criteri per migliorare l’economicità e l’efficienza e per individuare gli indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma.

 

Il comma 5 - recante la definizione delle ulteriori fattispecie nelle quali è possibile effettuare le rimodulazioni di risorse finanziarie tra i programmi di spesa - è stato anch’esso modificato nel corso dell’esame presso il Senato, al fine di:

§      circoscrivere l’ambito oggettivo e di applicazione temporale delle rimodulazioni di spesa di ciascun Ministero che possono essere proposte nel disegno di legge di assestamento (e nelle ulteriori variazionidelle dotazioni di competenza e di cassa da presentare al Parlamento non oltre il termine del 31 ottobre)[19] ed essere attuate, in via provvisoria, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia dopo la presentazione del relativo disegno di legge, specificando che tali rimodulazioni:

1)  sonoquelle di cui al comma 3, intendendosi con tale modifica chiarire che tali rimodulazioni sono soggette agli stessi limiti e divieti di cui al citato comma 3 (ossia il limite del 10 per cento alle rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi e il divieto di utilizzo di stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti );

2)  possono essere effettuate con decreto ministerialesolo “limitatamente all’esercizio finanziario 2009”e in misura tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate dalle medesime leggi.

In ordine al nuovo limite alle variazioni con atto amministrativo di autorizzazioni di spesa stabilite con legge sostanziale, si osserva come mentre quello quantitativo del 10 per cento delle risorse stanziate è oggettivamente determinabile, non altrettanto può dirsi con riferimento a quello di carattere qualitativo che implica una non agevole valutazione di congruità delle risorse disponibili rispetto agli obiettivi perseguiti dalle singole leggi sostanziali.

Da tali diposizioni sembrerebbe, inoltre, doversi ritenere che, attraverso le rimodulazioni disposte con la legge di bilancio e con la legge di assestamento, sia invece possibile effettuare variazioni delle dotazioni di bilancio tali da pregiudicare il conseguimento delle finalità previste dalle singole leggi sostanziali. Occorre inoltre evidenziare come dalla formulazione della norma  anche il limite  del “10 per cento delle risorse” stanziate dalle medesime leggi appaia esclusivamente riferito alle rimodulazioni attuate, in via provvisoria, con decreto ministeriale e non sembri quindi applicabile alle rimodulazioni disposte con l’’assestamento. Tali rimodulazioni, infatti, come sopra evidenziato, appaiono soggiacere ai soli limiti previsti per le rimodulazioni  disposte con la legge di bilancio ai sensi del comma 3;

§      eliminare la possibilità, nel caso in cui si evidenzi l’esigenza di interventi tempestivi, di effettuare rimodulazioni (o variazioni delle stesse già effettuate) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione.

 

La medesima procedura parlamentare prevista nel testo approvato dalla Camera per gli schemi dei decreti del Ministro dell’economia adottati per esigenze di interventi tempestivi viene invece estesa ai decreti ministeriali di attuazione provvisoria delle rimodulazioni proposte nel disegno di legge di assestamento .

Questi ultimi devono infatti essere trasmessi al Parlamento per l’espressione del parere per materia e per i profili finanziari da parte delle Commissioni competenti che si esprimono entro 15 giorni, oltre i quali i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo può trasmettere una seconda volta gli schemi di decreto corredati da elementi integrativi di informazione, nel caso non intenda conformarsi al parere delle Commissioni per i profili finanziari. Il nuovo parere deve essere reso entro 10 giorni. Se le dotazioni finanziarie sono determinate per legge, rimane ferma la previsione del carattere vincolante dei pareri resi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario.

 

A seguito di una ulteriore modifica introdotta nel corso dell’esame al Senato, i suddetti decreti ministeriali perdono efficacia fin dall’inizio qualora il Parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento del bilancio di previsione (o delle ulteriori variazionidelle dotazioni di competenza e di cassa da presentare al Parlamento entro e non oltre il termine del 31 ottobre, di cui all’articolo 17 della legge n. 468 del 1978).

 

Si osserva, pertanto, che gli stessi pareri delle Commissioni parlamentari, siano essi favorevoli o contrari, sono destinati ad essere superati ed, eventualmente, contraddetti dalla deliberazione legislativa delle Assemblee parlamentari in merito al disegno di legge di assestamento.

 

Rimane comunque fermo quanto previsto dalle norme generali di contabilità (legge n. 468/1978, articolo 2, comma 4-quinquies e D.lgs. n. 279/1997) relativamente alla possibilità di effettuare, a livello gestionale, con decreto ministeriale, variazioni compensative:

-        tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;

-        tra capitoli di una stessa u.p.b di conto capitale, nel caso di spese per investimenti, anche tra stanziamenti disposti da diverse leggi purché di finanziamento o rifinanziamento dello stesso intervento (articolo 2, comma 4-quinquies, legge n. 468/1978)[20].


 

Articolo 61, commi 2, lett. b), 7, 14 e 17
(
Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 61.

Articolo 61.

(Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica)

(Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica)

2. Al fine di valorizzare le professio­nalità interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Al fine di valorizzare le professio­nalità interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

(...)

(...)

     b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo del deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti».

     b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti».

(...)

(...)

7. Le società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all’osser­vanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai predetti commi. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell’azionista garanti­scono che, all’atto dell’approvazione nel bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.

7. Le società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all’osser­vanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai predetti commi. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell’azionista garanti­scono che, all’atto dell’approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.

(...)

(...)

14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, e ai direttori amministrativi, i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali dell’aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedalierouniversitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.

14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, e ai direttori amministrativi, i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziendesanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedalierouniversitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.

(...)

(...)

17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innova­zione di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l’assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un’ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell’articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall’applicazione dell’articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinate alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio.

17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innova­zione di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l’assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un’ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell’articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall’applicazione dell’articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinate alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio.

(...)

(...)

 

 

 

Le modifiche, introdotte al Senato dal maxiemendamento 1.1000 del Governo, hanno carattere formale.


 

Articolo 63, commi 13-bis e 13-ter
(
Esigenze prioritarie)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 63.

Articolo 63.

(Esigenze prioritarie)

(Esigenze prioritarie)

13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale economico sociale ed occupazionale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All’attuazione degli interventi di cui al presente comma provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico sociale ed occupazionale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All’attuazione degli interventi di cui al presente comma provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

13-ter. All’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, la lettera a) è abrogata. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente comma, valutate in 16.700.000 euro per l’anno 2008 e in 66.800.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 93 del 2008, come integrato con le risorse di cui all’articolo 60, comma 8, del presente decreto.

13-ter. All’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, la lettera a) è abrogata. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente comma, valutate in 16.700.000 euro per l’anno 2008 e in 66.800.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 93 del 2008, come integrata con le risorse di cui all’articolo 60, comma 8, del presente decreto.

 

 

 

Le modifiche, introdotte al Senato dal maxiemendamento 1.1000 del Governo, hanno carattere formale.


 

Articolo 63-bis, comma 6
(
Cinque per mille)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 63-bis.

Articolo 63-bis.

(Cinque per mille)

(Cinque per mille)

6. Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che disci­plina le relative modalità di attuazione, prevedendo particolari modalità di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonché la limitazione dell’incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

6. Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che disci­plina le relative modalità di attuazione, prevedendo particolari modalità di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonché la limitazione dell’incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

 

 

 

La modifica, introdotta al Senato dal maxiemendamento 1.1000 del Governo, ha carattere formale.


 

Articolo 67, comma 3
(
Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 67.

Articolo 67.

(Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)

(Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)

3. A decorrere dall’anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all’allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contratta­zione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell’apporto individuale degli uffici e dell’effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette leggi.

3. A decorrere dall’anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all’allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contratta­zione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell’apporto individuale degli uffici e dell’effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni.

(...)

(...)

 

 

 

La modifica, introdotta al Senato dal maxiemendamento 1.1000 del Governo, ha carattere formale.

 


 

Articolo 68, commi 6-bis e 8
(
Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 68.

Articolo 68.

(Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture)

(Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture)

6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6 lettere a) e b) sono trasferite al Ministro competente che può delegare ad un sottosegretario di stato.

6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6 lettere a) e b) sono trasferite al Ministro competente che può delegareun sottosegretario di stato.

7. Le amministrazioni interessate tra­smettono al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragione­ria Generale dello Stato – i provvedimenti di attuazione del presente articolo.

7. Identico.

8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presente articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di gestire l’ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Le amministrazioni interessate trasmet­tono al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i provvedimenti di attuazione del presente articolo.

8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presente articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di gestire l’ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

 

 

 

La modifica, introdotta al Senato dal maxiemendamento 1.1000 del Governo, ha carattere formale in quanto ripetitiva del comma 7.


 

Articolo 69, comma 1
(
Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 69.

Articolo 69.

(Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali)

(Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali)

1. Con effetto dal 1º gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell’aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti è differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali.

1. Con effetto dal 1º gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell’aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, prevista dai rispettivi ordinamenti è differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali.

(...)

(...)

 

 

 

La modifica, introdotta al Senato dal maxiemendamento 1.1000 del Governo, ha carattere formale.

 


 

Articolo 74, comma 5-bis
(
Riduzione degli assetti organizzativi)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 74.

Articolo 74.

(Riduzione degli assetti organizzativi)

(Riduzione degli assetti organizzativi)

5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l’anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 527 della legge 24 dicembre 2006, n. 296.

5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l’anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre2006, n. 296.

(...)

(...)

 

 

 

La modifica, introdotta al Senato dal maxiemendamento 1.1000 del Governo, ha carattere formale.

 


 

Articolo 77-ter, commi 6, 7, 10 e 17
(
Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 77-ter.

Articolo 77-ter.

(Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome)

(Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome)

6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell’economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell’ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell’economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità correlate al patto di stabilità interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilità interno.

6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell’economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell’ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell’economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità correlate al patto di stabilità interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilità interno.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l’assunzione dell’eser­cizio di funzioni statali, attraverso l’emanazione con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l’entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l’assunzione dell’eser­cizio di funzioni statali, attraverso l’emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l’entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

(...)

(...)

10. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

10. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

(...)

(...)

17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dal citato articolo 1, comma 675, della legge n. 296 del 2006.

17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dall’articolo 1, comma 675, della legge n. 296 del 2006.

(...)

(...)

 

 

 

Le modifiche, introdotte al Senato dal maxiemendamento 1.1000 del Governo, hanno carattere formale.


 

Articolo 77-quater, commi 1, 5 e 7
(
Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 77-quater.

Articolo 77-quater.

(Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa)

(Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2009 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 come modificato dal comma 7 del presente articolo, sono estese:

1. A decorrere dal 1º gennaio 2009 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 come modificato dal comma 7 del presente articolo, è estesa:

(...)

(...)

5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall’Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi delle legislazione vigente.

5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall’Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazionevigente.

(...)

(...)

7. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è sostituito dal seguente:

7. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è sostituito dal seguente:

«Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro importo proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale, che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano».

«2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro importo proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale, che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano».

(...)

(...)

 

 

 

Le modifiche, introdotte al Senato dal maxiemendamento 1.1000 del Governo, hanno carattere formale.


 

Articolo 79, commi 1-bis e 1-quinquies–1-septies
(Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 79.

Articolo 79.

(Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria)

(Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria)

1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di finanziamento previsto per l’anno 2009, è subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, resi entro il 31 ottobre 2008, che, ad integrazione e modifica dell’accordo Stato-regioni dell’8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, dell’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 e dell’intesa Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, di cui al provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648, pubblicato nel supple­mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006, contempli ai fini dell’efficientamento del sistema e del conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonché al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all’attivazione della leva fiscale regionale:

1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di finanziamento previsto per l’anno 2009, è subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sottoscrivereentro il 31 ottobre 2008, che, ad integrazione e modifica dell’accordo Stato-regioni dell’8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, dell’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 e dell’intesa Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, di cui al provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006, contempli ai fini dell’efficientamento del sistema e del conseguente conteni­mento della dinamica dei costi, nonché al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all’attivazione della leva fiscale regionale:

(...)

(...)

1-quinquies. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

1-quinquies. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

(...)

(...)

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell’efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificate in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato il decreto del Ministro della Sanità 15 aprile 1994, recante “Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera,“, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994»;

2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell’efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificate in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato il decreto del Ministro della Sanità 15 aprile 1994, recante “Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera,“, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994»;

    b) all’articolo 1, comma 18, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all’articolo 8-quinquies»;

    b) all’articolo 1, comma 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all’articolo 8-quinquies»;

    c) all’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono appor­tate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «delle strutture al fabbisogno» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie,»;

    c) all’articolo 8-quater al comma 3, lettera b), dopo le parole: «delle strutture al fabbisogno» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie,»;

    d) all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifica­zioni:

    d) all’articolo 8-quinquies:

(...)

(...)

1-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari program­matici di cui al comma 1:

1-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari program­matici di cui al comma 1:

    a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell’eco­nomia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalità con le quali l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del SSN, tramite il sistema della tessera sanitaria, attuativo dell’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all’esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all’articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, individuando l’ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell’anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993;

    a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell’eco­nomia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalità con le quali l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del SSN, tramite il sistema della tessera sanitaria, attuativo dell’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all’esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all’articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, individuando l’ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell’anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni;

(...)

(...)

    c) per le regioni che, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, hanno sottoscritto l’Accor­do per il perseguimento dell’equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all’articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, come da ultimo rideterminato dall’articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall’articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, può essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l’interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l’integrazione con le metodologie definite nell’ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo (SiVeAS), di cui all’articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS).

    c) per le regioni che, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, hanno sottoscritto l’Accor­do per il perseguimento dell’equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all’articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, come da ultimo rideterminate dall’articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall’articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, può essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l’interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l’integrazione con le metodologie definite nell’ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all’articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS).

1-septies. All’articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:

1-septies. All’articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell’utilizzazione delle risorse e di verifica della qualità dell’assistenza erogata, secondo criteri di appropria­tezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli di valutazione. L’individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappro­priatezza individuate delle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze».

«2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell’utilizzazione delle risorse e di verifica della qualità dell’assistenza erogata, secondo criteri di appropria­tezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli di valutazione. L’individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappro­priatezza individuate dalle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze».

(...)

(...)

 

 

Le modifiche, introdotte al Senato dal maxiemendamento 1.1000 del Governo, hanno carattere formale.


 

Articolo 82, comma 29-bis
(Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari «familiari» e cooperative)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 82.

Articolo 82.

(Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari «familiari» e cooperative)

(Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari «familiari» e cooperative)

29-bis. Al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

29-bis. Soppresso.

    a) all’articolo 2, comma 4, dopo le parole: «degli enti cooperativi» sono inserite le seguenti: «il cui volume di affari è superiore a euro 1.000.000,00»;

 

    b) all’articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

«7-bis. Per le cooperative non sog­gette a revisione il possesso dei requisiti mutualistici è certificato mediante dichiarazione sottoscritta dal presidente dell’ente e, per assevera­zione, dal presidente del collegio sindacale».

 

 

 

Il comma 29-bis dell’articolo 82, recante disposizioni in materia di cooperative, era stato introdotto nel corso dell’esame del provvedimento presso la Camera dei deputati ed è stato soppresso nel corso dell’esame presso il Senato.[21]

La disposizione, essendo stata introdotta dalla Camera, non è pertanto mai entrata in vigore e non ha prodotto effetti giuridici.

 

La norma, nel testo introdotto dalla Camera dei deputati, prevedeva modifiche all’articolo 2, comma 4, e all’articolo 6 del D.Lgs. n. 220/2002[22].

L’articolo 2, nel testo vigente, dispone l’obbligo di revisione periodica degli enti cooperativi (in via ordinaria con cadenza biennale, fatte salve ipotesi speciali per le quali la revisione ha cadenza annuale) finalizzata ad accertare il possesso dei requisiti mutualistici da parte degli enti revisionati. La revisione deve essere effettuata dal Ministero delle attività produttive a mezzo di revisori da esso incaricati (commi da 1 a 3). Tuttavia, ai sensi del comma 4, nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, le revisioni cooperative sono effettuate dalle associazioni stesse a mezzo di revisori da esse incaricati. Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, e soppresse dal Senato, prevedevano una limitazione dell’attività di revisione effettuata dalle Associazioni alle sole cooperative con volume di affari superiore a 1.000.000 di euro.

L’articolo 6, nel testo vigente, reca disposizioni in materia di dichiarazione sostitutiva nella quale la cooperativa può autocertificare il possesso dei requisiti mutualistici. Tale dichiarazione può essere sottoscritta solo in presenza di specifiche necessità e qualora l’ente cooperativo non disponga del certificato di revisione o dell’attestazione di revisione relativi al periodo di vigilanza in corso. L’articolo 6 disciplina dettagliatamente le modalità attuative, individuando i soggetti ai quali la dichiarazione deve essere trasmessa, i soggetti autorizzati a sottoscrivere la dichiarazione, le informazioni da indicare nonché, infine, i documenti che devono essere presentati in allegato alla medesima dichiarazione, Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, e soppresse dal Senato, prevedevano l’introduzione di un nuovo comma 7-bis ai sensi del quale le cooperative non soggette a revisione potevano autocertificare il possesso dei requisiti mutualistici attraverso una dichiarazione sottoscritta dal presidente dell’ente cooperativo e, per asseverazione, dal presidente del collegio sindacale. Il nuovo comma intendeva riferirsi agli enti cooperativi che, in base alle sopra indicate modifiche apportate dall’emendamento all’articolo 2, venivano esclusi dalla revisione.

 

In seguito all’intervenuta soppressione, resta dunque ferma la disciplina vigente che affida alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, e tutela il compito di effettuare la revisione di tutti gli enti cooperativi associati tramite revisori da esse incaricati.

 


 

Articolo 83, commi 28-octies–28-undecies
(
Efficienza dell’Amministrazione finanziaria)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 83.

Articolo 83.

(Efficienza dell’Amministrazione finanziaria)

(Efficienza dell’Amministrazione finanziaria)

28-octies. In attuazione della decisione n. C(2008)869 def. dell’11 marzo 2008 della Commissione, i soggetti che si sono avvalsi del regime d’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono tenuti alla restituzione dell’aiuto fruito nei termini e con le modalità previsti dal presente articolo.

28-octies. In attuazione della decisione n. C(2008)869 def. dell’11 marzo 2008 della Commissione, i soggetti che si sono avvalsi del regime d’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono tenuti alla restituzione dell’aiuto fruito nei termini e con le modalità previsti dai commi da 28-novies a 28-undecies del presente articolo.

28-novies. L’importo dell’aiuto oggetto di recupero è determinato secondo i seguenti criteri:

28-novies. L’importo dell’aiuto oggetto di recupero è determinato secondo i seguenti criteri:

     a) applicazione, in luogo del regime d’imposta sostitutiva con aliquota del 9 per cento di cui al comma 1, dichiarato incompatibile con il mercato comune, del regime d’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di rivalutazione dei beni;

     a) applicazione, in luogo del regime d’imposta sostitutiva con aliquota del 9 per cento di cui al comma 28-octies, dichiarato incompatibile con il mercato comune, del regime d’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di rivalutazione dei beni;

(...)

(...)

28-decies. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato l’apposito modello per la dichiarazione dei maggiori importi oggetto di restituzione. Il modello di dichiarazione dei maggiori importi dovuti deve essere presentato da parte dei soggetti tenuti alla restituzione dell’aiuto all’Agenzia delle entrate entro quindici giorni dalla sua emanazione.

28-decies. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato l’apposito modello per la dichiarazione dei maggiori importi oggetto di restituzione. Il modello di dichiarazione dei maggiori importi dovuti deve essere presentato da parte dei soggetti tenuti alla restituzione dell’aiuto all’Agenzia delle entrate entro quindici giorni dalla emana­zione del predetto provvedimento.

28-undecies. L’Agenzia delle entrate, sulla base delle dichiarazioni predisposte ai sensi dei commi 31 e 32 e trasmesse da ciascun soggetto beneficiario dell’aiu­to, liquida gli importi dovuti, comprensivi degli interessi, ed entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione notifica apposita comunicazione contenente l’ingiunzione di pagamento, con l’intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602, e successive modificazioni, all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti.

28-undecies. L’Agenzia delle entrate, sulla base delle dichiarazioni predisposte ai sensi del comma 28-decies trasmesse da ciascun soggetto beneficiario dell’aiu­to, liquida gli importi dovuti, comprensivi degli interessi, ed entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione notifica apposita comunicazione contenente l’ingiunzione di pagamento, con l’intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602, e successive modificazioni, all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti.

(...)

(...)

 

 

 

Le modifiche, introdotte al Senato dal maxiemendamento 1.1000 del Governo, hanno carattere formale.


 

Articolo 83-bis, commi 1, 3, 11 e 26
(
Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 83-bis.

Articolo 83-bis.

(Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi)

(Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi)

1. L’Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 296, sulla base di un’adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la relativa incidenza.

1. L’Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un’adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la relativa incidenza.

(...)

(...)

3. Le disposizioni del presente articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore e sono sottoposte a verifica, con riferimento all’impatto sul mercato, dopo un anno dalla data della loro entrata in vigore.

3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore e sono sottoposte a verifica, con riferimento all’impatto sul mercato, dopo un anno dalla data della loro entrata in vigore.

(...)

(...)

11. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a decorrere dal 1º luglio 2008 o dall’ultimo adeguamento effettuato.

11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a decorrere dal 1º luglio 2008 o dall’ultimo adeguamento effettuato.

(...)

(...)

26. Per l’anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d’imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d’imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, né dell’impo­nibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

26. Per l’anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d’imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d’imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, né dell’impo­nibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

(...)

(...)

 

 

 

Le modifiche, introdotte al Senato dal maxiemendamento 1.1000 del Governo, hanno carattere formale.


 

Articolo 84, commi 1-quater e 1-quinquies, lett. c)
(Copertura finanziaria)

 

A.S. 949

A.C. 1386-B

 

 

Articolo 84.

Articolo 84.

(Copertura finanziaria)

(Copertura finanziaria)

1-quater. Agli ulteriori oneri derivanti dall’articolo 82, comma 27, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. All’onere derivante dall’articolo 70, comma 1-bis, e 71, comma 1-bis, rispettivamente pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 e a 0,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-quater. Agli ulteriori oneri derivanti dall’articolo 82, comma 27, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. All’onere derivante dagli articoli 70, comma 1-bis, e 71, comma 1-bis, rispettivamente pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 e a 0,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 19 dell’articolo 61, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, che aumentano a 530 milioni di euro per l’anno 2009 e a 450 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 19 dell’articolo 61, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, che aumentano a 530 milioni di euro per l’anno 2009 e a 450 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

(...)

(...)

     c) quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2009, 2010, e 2011, mediante utilizzo di quota delle risorse di cui al comma 11;

     c) quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2009, 2010, e 2011, mediante utilizzo di quota delle risorse di cui al comma 11 dell’articolo 61 del presente decreto;

(...)

(...)

 

 

 

Le modifiche, introdotte al Senato dal maxiemendamento 1.1000 del Governo, hanno carattere formale.


 



[1]     L. 18 aprile 2005, n. 62, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee.

[2]    D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.

[3]    Il D.Lgs. 5/2007 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2007.

[4]    D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

[5]    Il D.Lgs. 30/2007 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2007.

[6]    D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 32, Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

[7]    L. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[8]    Emendamento del Relatore 20.1000 poi recepito nel maxiemendamento 1.1000 del Governo su cui è stata posta la questione di fiducia.

[9]     L. 8 agosto 1995, n. 335, “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”.

[10]   Nella relazione tecnica allegata al decreto-legge in esame si sottolinea che sulla base delle normative comunitarie vigenti i cittadini comunitari e i loro familiari a carico che soggiornano in Italia per un periodo superiore a tre mesi, possono fare richiesta, in presenza degli altri requisiti legati al reddito, dell’assegno sociale, accludendo alla domanda il certificato di iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza. In tal modo, si è prodotto il fenomeno di ricongiungimenti “surrettizi” di ascendenti sessantacinquenni che sulla base di tale iscrizione anagrafica sono legittimati, in presenza delle previste condizioni reddituali, ad ottenere la liquidazione di prestazioni puramente assistenziali. La norma in esame è volta a regolamentare tale fenomeno con l’elevazione del periodo di permanenza in via continuativa sul territorio nazionale richiesto ai fini del diritto all’assegno sociale. In tal modo si dà anche applicazione ai principi contenuti nel d.lgs. n. 30 del 2007, laddove si enuncia il principio per il quale il ricongiungimento familiare (in questo caso degli ascendenti) non deve gravare sull’assistenza sociale del Paese di accoglienza.

[11]   Emendamento dei Relatori 5.10.

[12]   Emendamento del Relatore 21.1000 poi recepito nel maxiemendamento 1.1000 del Governo su cui è stata posta la questione di fiducia.

[13]   Infatti, il comma 1-quater, nel disporre l’applicazione solo ai giudizi in corso faceva riferimento espressamente unicamente alla disposizione (comma 1-ter) che poneva a carico del datore di lavoro l’obbligo di indennizzare il lavoratore con un’indennità e non, invece, alla disposizione (comma 3-bis), peraltro formulata come norma di interpretazione autentica, che prevedeva che la conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato riguardava esclusivamente le fattispecie di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 368/2001 relative alla prosecuzione del rapporto oltre il termine pattuito e alla successione di rapporti a termine, mentre nei casi di violazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo relative ai presupposti e alle modalità dell’apposizione del termine (artt. 1 e 2) nonché alla proroga del contratto a termine (art. 4) si applicava l’articolo 1419, primo comma, cod. civ.

[14]   D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, “Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”. Il d.lgs. n. 66/2003, dando attuazione alla direttiva n. 93/104/CE come modificata dalla direttiva n. 2000/34/CE, ha provveduto ad attuare un generale riordino della normativa sull’orario di lavoro.

[15]   Undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.

[16]    Si ricorda che le voci del bilancio dello Stato per il 2008 sono state stato oggetto di un’ampia riclassificazione, sia per ciò che attiene gli stati di previsione della spesa, sia per quello dell’entrata. Secondo la nuova classificazione, operata in via amministrativa a legislazione vigente, le spese sono classificate in 34 missioni, a loro volta articolate in 168 programmi di spesa, all’interno di quali sono collocate le unità previsionali di base oggetto di voto parlamentare. Per un approfondimento della nuova struttura del bilancio si rinvia al dossier del Servizio Studi L’attività delle Commissioni nella XV legislatura n. 1/5, parte seconda.

[17]    Sono spese di natura obbligatoria quelle spese che, sebbene non quantificate direttamente dalle leggi, sono vincolate a particolari meccanismi o parametri. Questi ultimi possono essere determinati sia dalle leggi che da altri atti normativi. Le spese in annualità e a pagamento differito sono sostanzialmente oneri a carattere pluriennale.

[18]   Il comma mantiene fermo quanto previsto in materia di flessibilità con la legge annuale di bilancio. In proposito si ricorda che nella legge di approvazione del bilancio per il 2008 (l. n. 245 del 2008), l’articolo 22, comma 22, proprio al fine di assicurare alle Amministrazioni la necessaria flessibilità nella gestione delle risorse a seguito della ristrutturazione del bilancio, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, ad effettuare con propri decreti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionale di base di parte corrente «funzionamento, interventi, oneri comuni, oneri del debito pubblico» e di conto capitale «investimenti e oneri comuni», che sono stati frazionati per la loro allocazione sui diversi programmi dello stesso stato di previsione.

Inoltre, l’articolo 22, comma 19, della citata legge n. 245/2007 autorizza, per l’esercizio 2008, variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base afferenti il medesimo stato di previsione, fatta comunque eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge  Sempre per una migliore flessibilità gestionale, si possono effettuare variazioni compensative in termini di cassa, nell’ambito di ciascun titolo di bilancio, tra capitoli delle u.p.b del medesimo stato di previsione. Infine, l’articolo 22, comma 23 prevede che i Ministri competenti, nell’ambito dei programmi concernenti i propri stati di previsione, possano effettuare, all’interno della stessa categoria economica, variazioni compensative tra capitoli di spese discrezionali allocati nei diversi centri di responsabilità amministrativa che gestiscono il medesimo programma. Tali variazioni non devono comportare alterazione dei saldi di indebitamento netto e fabbisogno.

[19]  Di cui all’articolo 17 della legge n. 468 del 1978.

[20]   Le variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro dell’economia - per il tramite della competente ragioneria - nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti (articolo 3, comma 5 del D.lgs. n. 279/1997). La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unità previsionali.

[21]   Emendamento del Relatore 82.1000 poi recepito nel maxi emendamento del Governo.

[22]   Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".