Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - D.L. 112/2008 ' A.C. 1386 - Riferimenti normativi
Riferimenti:
AC N. 1386/XVI   DL N. 112 DEL 25-GIU-08
Serie: Progetti di legge    Numero: 15    Progressivo: 2
Data: 30/06/2008
Descrittori:
ECONOMIA NAZIONALE   FINANZA PUBBLICA
ORGANIZZAZIONE FISCALE   PIANI DI SVILUPPO
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO     


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

 

D.L. 112/2008 – A.C. 1386

Riferimenti normativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 15/2

 

30 giugno 2008


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica

 

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: D08112b.doc

 


I N D I C E

 

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

Normativa comunitaria

 

 


Normativa di riferimento


Normativa nazionale


Costituzione della Repubblica
(artt. 33, 41, 114, 117, 119, 120)

 

33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

 

41. L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali [Cost. 43] (1).

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(1) Vedi la L. 10 ottobre 1990, n. 287, per la tutela della concorrenza e del mercato.

 

TITOLO V

Le Regioni, le Province, i Comuni

114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni [Cost. 131, 132] e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione (1).

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento (2).

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(1) Per l'attuazione del presente comma vedi l'art. 4, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «114. La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni».

 

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

 

119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, L.cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «119. Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica».

 

120. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni [Cost. 16], né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi l'art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «120. La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni. Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni. Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro».


Codice civile
(artt. 2359, 2423-bis, 2512, 2644)

 

2359. Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati (1) (2).

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(1) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.».

(2) Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo V.

 

2423-bis. Princìpi di redazione del bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti princìpi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico (1).

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(1) Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo V.

 

2512. Cooperativa a mutualità prevalente.

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;

2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci (1) (2).

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(1) Il Titolo VI del Libro V, comprendente gli articoli da 2511 a 2548, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 8, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI. Vedi, anche, l'art. 19-ter, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306.

(2) Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 8, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108.

 

2644. Effetti della trascrizione.

Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto [c.c. 509] riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto [c.c. 507, 2659, 2667] o iscritto [c.c. 2839] anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi [c.c. 2643, 2652, n. 3, 2653, n. 1, 2685, 2827, 2857, 2914, n. 1] (1).

Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto [c.c. 2666] alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore [c.c. 1380, 2649, 2655, 2812, 2848, 2866, 2913, 2915].

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(1) Vedi gli artt. 44 e 45, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) e l'art. 68, primo comma, R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, recante disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali.


Disposizioni di attuazione del codice civile
(art. 20)

 

20. Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.

[Il provvedimento di cancellazione è annotato d'ufficio nel registro a cura della cancelleria del tribunale.] (1).

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(1) Comma abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.


Codice di procedura civile
(artt. 170, 181, 192, 392, 421, 429)

 

170. Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento.

Dopo la costituzione in giudizio [c.p.c. 165, 166] tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti [c.p.c. 237, 286, 292, 306, 330].

E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto anche se il procuratore è costituito per più parti.

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto [c.p.c. 30, 82].

Le comparse [c.p.c. 190] e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni (1).

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(1) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».

      Il testo del presente comma in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 263 del 2005 era il seguente: «Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Il giudice può prescrivere per singoli atti che si segua una o altra di queste forme.».

 

181. Mancata comparizione delle parti.

Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo (1).

Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice, fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo [c.p.c. 290, 310, 424, 631] (2).

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(1) Comma così sostituito prima dall'art. 16, L. 26 novembre 1990, n. 353 (in vigore dal 1° gennaio 1993 per effetto dell'art. 92 della citata legge n. 353 del 1990, come modificato dall'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477) e poi dall'art. 4, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, nel testo modificato dalla legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 269). Ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993 si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti, ai sensi del citato art. 92, come modificato, da ultimo, dall'art. 6, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, con L. 6 dicembre 1994, n. 673. L'art. 90, primo comma, della suddetta legge n. 353 del 1990, come sostituito dall'art. 9, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge, con modificazioni, con L. 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296), ha così disposto: «Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, nonché l'articolo 186-quater del codice di procedura civile. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, e gli artt. 42, 181, comma primo, 186-bis, 186-ter, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-bis, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-bis, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile, e gli articoli 144-bis e 159 disp. trans. c.p.c., come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993». In deroga al citato art. 90, per ciò che riguarda la definizione del contenzioso civile pendente alla data del 30 aprile 1995, vedi l'art. 12, L. 22 luglio 1997, n. 276, istitutiva delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari, con la disciplina transitoria ed i correttivi di cui all'art. 1, L. 2 ottobre 1997, n. 333.

      ll testo in vigore prima delle modifiche introdotte dal suddetto art. 16 della legge n. 353 del 1990, era il seguente: «Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo».Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dall'art. 4, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, era il seguente: «Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo».

(2) Articolo così sostituito con l'art. 15, L. 14 luglio 1950, n. 581. Vedi, anche, il secondo comma dell'art. 38, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio. Limitatamente ai procedimenti civili relativi all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, vedi la L. 30 luglio 1990, n. 217, per il patrocinio a spese dello Stato in favore dei non abbienti.

 

192. Astensione e ricusazione del consulente.

L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.

Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione [c.p.c. 63], depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.

Questi provvede con ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177, n. 2].

 

392. Riassunzione della causa.

La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio [c.p.c. 50, 383, 389] può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.

La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti [disp. att. c.p.c. 125, 125-bis, 126].

 

421. Poteri istruttori del giudice.

Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.

Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova [c.p.c. 191, 244], anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell'articolo precedente.

Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purché necessario al fine dell'accertamento dei fatti e dispone altresì, se ne ravvisa l'utilità l'esame dei testimoni sul luogo stesso.

Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell'articolo 247 (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto.

      La Corte costituzionale, con sentenza 4-10 maggio 1979, n. 10 (Gazz. Uff. 16 maggio 1979, n. 133), ha dichiarato inammissibili per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionali degli artt. 416, ultimo comma, 420, primo ed ultimo comma, 421, secondo comma, 424, 431, primo ed ultimo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; con successiva sentenza 16-22 aprile 1980, n. 64 (Gazz. Uff. 30 aprile 1980, n. 118), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 421, quarto comma c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

 

429. Pronuncia della sentenza.

Nella udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo.

Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto.

      La Corte costituzionale, con sentenza 4-14 gennaio 1977, n. 13 (Gazz. Uff. 19 gennaio 1977, n. 17), ha dichiarato non fondate, le questioni di legittimità degli artt. 414, 416, 418, 420, commi primo e quinto, e dell'art. 429, comma terzo, c.p.c., come modificati dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost; con sentenza 4-20 gennaio 1977, n. 43 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1977, n. 24), 22-29 dicembre 1977, n. 161 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1978, n. 4) e 12-18 giugno 1979, n. 45 (Gazz. Uff. 27 giugno 1979, n. 175), ha poi dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 429, comma terzo, c.p.c., in riferimento all'art. 3 Cost.; con successiva sentenza 22-29 dicembre 1977, n. 162 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1978, n. 4), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 429, comma terzo, c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.; con sentenza 3 aprile-26 maggio 1981, n. 71 (Gazz. Uff. 3 giugno 1981, n. 151), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 429, comma terzo, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 35, comma primo e 36 Cost. e con sentenza 3 aprile-26 maggio 1981, n. 76 (Gazz. Uff. 3 giugno 1981, n. 151), ha dichiarato fra l'altro: a) inammissibili perché irrilevanti le questioni di legittimità degli artt. 277, 423, 429 e 431 c.p.c., in riferimento all'art. 3 Cost.; b) manifestamente infondata la questione di legittimità degli artt. 409 e 429 c.p.c., in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35 Cost. Con sentenza 25 giugno-21 luglio 1981, n. 139 (Gazz. Uff. 29 luglio 1981, n. 207), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità della normativa risultante dal coordinato disposto degli artt. 429, comma terzo, c.p.c. e 59, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento all'art. 36 Cost. Con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 408 (Gazz. Uff. 26 aprile 1988, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) in alcuni sensi inammissibili e in altri sensi infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1224 c.c., e dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. e dell'art. 150 disp. att. c.p.c., in riferimento agli articoli 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, 97, 24 e 113 Cost.; b) non fondata, nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1224, secondo comma, e dell'art. 429, terzo comma c.p.c., in riferimento all'art. 3 Cost.

      La Corte costituzionale, con sentenza 11-20 luglio 1990, n. 350 (Gazz. Uff. 1 agosto 1990, n. 31 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art. 429, terzo comma, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. Con altra sentenza 12-28 dicembre 1990, n. 585 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1991, n. 2 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art. 1224 c.c., e dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., e dell'art.150 disp. trans. c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 38, 97 e 113 Cost. Successivamente, con sentenza 23 maggio-2 giugno 1994, n. 207 (Gazz. Uff. 8 giugno 1994, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del terzo comma del presente articolo.


 

R.D. 17 agosto 1907, n. 642
Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato
(art. 51)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 settembre 1907, n. 227.

(2) Dopo l'emanazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 non è stato pubblicato un nuovo regolamento per la procedura davanti al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale. È quindi, tuttora in vigore, l'antico regolamento approvato con R.D. 17 agosto 1907, n. 642, da coordinarsi, tuttavia, con le norme dettate dal predetto testo unico, in tema di «procedimenti dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale», al Titolo III. Vedi, anche, la L. 6 dicembre 1971, n. 1034.

 

TITOLO VI

Delle udienze e della decisione

51. Il segretario, ricevuta la domanda di fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso, ne fa annotazione in apposito registro e ne rilascia dichiarazione, se richiesta. Indi presenta la domanda stessa col ricorso, il contro-ricorso, il ricorso incidentale, le carte e i documenti al Presidente della sezione il quale nomina il relatore ed assegna il giorno dell'udienza.

Nello stesso decreto di fissazione di udienza il Presidente può, ad istanza di parte o d'ufficio, dichiarare il ricorso urgente (33).

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(33) Per la tenuta in forma automatizzata dei registri di cui al presente articolo, vedi il D.P.C.M. 8 gennaio 1999, n. 52.


R.D. 30 settembre 1922, n. 1290
Tabelle degli stipendi, relative norme di carriera per il personale contemplato dalla L. 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'amministrazione dello Stato, semplificazione dei servizi e riduzione del personale
(artt. 43 e 44)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1922, n. 230.

(2) Il presente provvedimento, modificato dal R.D.L. 18 dicembre 1922, n. 1637 e R.D.L. 17 maggio 1923, n. 1284, è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 1 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19. Si ritiene che il presente provvedimento sia in massima parte superato dalla normativa successiva.

 

D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19 (1).

Conglobamento totale del trattamento economico del personale statale (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 1956, n. 14.

(2) Vedi il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079.

 

1. Le tabelle allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, sono sostituite con la tabella unica allegata al presente decreto (4).

La misura ragguagliata a mese o a giornata degli stipendi, paghe e retribuzioni previsti nella tabella unica di cui al primo comma, è pari, rispettivamente, al dodicesimo ed al trecentosessantacinquesimo di quella annua indicata nella tabella stessa. Per il personale salariato dello Stato pagato per le sole giornate lavorative, la misura ragguagliata a giornata è pari al trecentododicesimo di quella annua tabellare.

Le misure degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni, di cui alla tabella unica prevista nei precedenti commi, si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti funzioni, categorie, gradi o qualifiche indicate nella tabella medesima. Tali stipendi; paghe e retribuzioni sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale interessato nella stessa funzione, categoria, grado o qualifica (5).

(omissis)

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5) ………………..

     Gli artt. 43 e 44, R.D. 30 settembre 1922, n. 1290, così come, rispettivamente modificati dall'art. 2, R.D.L. 18 dicembre 1922, n. 1637 e dall'art. 2, R.D.L. 17 maggio 1923, n. 1284, così dispongono:

     «Art. 43. Agli impiegati ed agenti civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi i magistrati, i capi e gli insegnanti degli istituti di istruzione superiore e media, e agli avventizi che, a norma di disposizioni in vigore, abbiano titolo a sistemazione in ruolo, i quali durante la guerra 1915-18, abbiano prestato, con buona condotta, servizio in reparti combattenti, in qualità di militari, o assimilati, il tempo trascorso nei reparti suddetti sarà computato, per gli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi, in aumento all'anzianità utile.

     Il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti, per ferite o malattie contratte a causa di servizio o per prigionia non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, si considera come passato presso i reparti predetti, agli effetti del collocamento di cui al presente articolo.

     A favore dei mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al D.Lgt. 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R.D. 21 febbraio 1895, n. 70, sarà computato come servizio prestato in reparti combattenti quello decorso dalla data della mutilazione o della invalidità che determinarono l'allontanamento dai reparti medesimi alla data dell'armistizio.

     Art. 44. Agli impiegati ed agenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, ai magistrati, ai capi ed insegnanti negli istituti di istruzione superiore e media, nonché agli avventizi, che, a norma delle disposizioni in vigore, abbiano titolo a sistemazione in ruolo, è concesso, agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione, indipendentemente da ogni altro beneficio loro spettante:

     a) l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito ricompense al valore militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al D.Lgt. 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R.D. 21 febbraio 1895, n. 70;

     b) l'abbreviazione di un anno, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati od invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie, giusta la tabella indicata alla precedente lettera a), e alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico predetto.

     In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni.

     Le ricompense al valor militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere a) e b) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa pubblicazione sul bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922».

………..

(omissis)


R.D. 28 agosto 1924, n. 1422
Approvazione del regolamento per la esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia
(art. 134)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 settembre 1924, n. 226.

(2) Il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, è stato abrogato dall'art. 141, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. Il presente regolamento malgrado si riferisca ad un decreto abrogato è tuttora in vigore ai sensi dell'art. 140 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 predetto.

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 14 novembre 1997, n. 154; Circ. 14 aprile 1998, n. 84;

- Ufficio Italiano Cambi: Circ. 23 aprile 1997, n. 373.

 

TITOLO XI

Vigilanza e penalità

134. L'esercente di un'azienda o impresa industriale o commerciale, il quale abbia alla propria dipendenza persone da assicurare a norma del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184 (169), deve tenere un libro di matricola e un libro di paga, con l'osservanza delle disposizioni per questi contenute negli artt. 25, 26 e 28 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141 (170), per l'esecuzione della legge per gli infortuni sul lavoro.

I libri predetti, per gli esercenti di aziende industriali e commerciali non soggette alla legge per gli infortuni del lavoro, prima di essere messi in uso devono essere presentati all'istituto di previdenza sociale (171), il quale li farà contrassegnare in ogni pagina da un proprio delegato dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso delegato.

I circoli di ispezione dell'industria e del lavoro (172) possono esonerare dalla osservanza delle disposizioni del presente articolo le aziende che ne facciano domanda e che offrano altri mezzi egualmente efficaci di controllo. Copia dell'autorizzazione sarà, a cura del circolo, trasmessa al competente istituto di previdenza sociale (173) (174).

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(169) Il predetto decreto è stato abrogato dall'art. 141 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.

(170) Vedi ora artt. 12 e segg. R.D. 25 gennaio 1937, n. 200.

(171) Ora Sede provinciale dell'I.N.P.S.

(172) Ora Circoli dell'Ispettorato del lavoro.

(173) Ora Sede provinciale dell'I.N.P.S.

(174)Vedi, anche, il comma 1178 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 


R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito
(artt. 117 e 120)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 1928, n. 55.

(2) Gli stipendi degli ufficiali e sottufficiali sono stabiliti dal D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373 e dal D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749. Vedi, anche, D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19. Vedi, anche, D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19.

 

117. (art. 8 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e artt. 2 e 3 del regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284). - Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo è concessa, agli effetti della determinazione dello stipendio:

a) l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito ricompense al valor militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

b) l'abbreviazione di un anno, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie giusta la tabella indicata alla precedente lettera a), e alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico predetto.

In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni.

Le ricompense al valore militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere a) e b) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa pubblicazione sul Bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922.

 

120. (art. 28 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, sostituito dall'art. 9 regio decreto del 17 maggio 1923, n. 1284, e art. 24 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48). - Agli effetti della determinazione degli stipendi e delle paghe giornaliere pei sottufficiali (compresi quelli richiamati dal congedo), si applicano le disposizioni contenute nei precedenti artt. 115, 116, 117 e 118, ad eccezione dell'ultimo comma dell'articolo 118, che è applicabile soltanto ai sottufficiali di carriem che erano tali prima del 24 maggio 1915.

Per sottufficiali di carriera devono intendersi coloro che prima del 24 maggio 1915 rivestivano i seguenti gradi: sergente maniscalco, sergente rnusicante, vice-brigadiere dei carabinieri reali; sergente maggiore, sergente maggiore maniscalco, sergente maggiore musicante e brigadiere dei carabinieri reali; maresciallo, maestro d'arme di 3ª classe e maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali; maresciallo capo, maestro d'arme di 2ª classe e maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri reali; maresciallo maggiore, maestro d'arme di 1ª classe e maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri reali.

I sottufficiali richiamati in servizio, i quali non abbiano mai goduto (pure avendone diritto) i benefici sopraindicati, avranno il trattamento stabilito dagli articoli sopra citati, fermo il disposto del primo comma dell'art. 99.

 


L. 7 gennaio 1929, n. 4
Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie
(art. 24)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 gennaio 1929, n. 11.

(2) Vedi l'art. 70, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L'articolo 16 della presente legge è, inoltre, in nota all'art. 11, L. 8 agosto 1895, n. 486.

 

 

24. Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale.


R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(art. 3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.

(2) Il presente testo unico è stato emanato in virtù della delega di cui all'art. 6, R.D.L. 14 aprile 1927, n. 593, convertito in L. 22 gennaio 1928, n. 290 il quale così disponeva:

«Il governo del Re è autorizzato, dopo la pubblicazione dei nuovi codici penale e di procedura penale, a coordinare con questi le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, e ad emanare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza». Il regolamento per l'esecuzione del presente testo unico è stato approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

(3) L'art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il presente provvedimento, è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 1 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147.

(4) Vedi, anche, gli articoli 1 e 3, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 85.

 

 

3. Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno (9).

La carta di identità ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.

La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali (10).

A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza (11).

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(9) Con D.M. 2 settembre 1957, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 novembre 1957, n. 275, è stato istituito un nuovo modello della carta d'identità il quale, fra l'altro, si diversifica da quello precedentemente in vigore in quanto, in conformità della risoluzione adottata dal consiglio O.E.C.E. in data 16 aprile 1957, ha la quarta facciata riservata all'autorizzazione, concessa dalla Questura, di potersi servire delle facilitazioni per il passaggio di frontiera senza passaporto, per gli Stati con i quali esistano accordi al riguardo. Vedi, anche, artt. 288-294, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

(10) Articolo così sostituito dall'articolo unico, L. 18 febbraio 1963, n. 224, (Gazz. Uff. 18 marzo 1963, n. 75), come modificato dall'art. 10, D.Lgs. 18 gennaio 2002, n. 52 e dall'art. 10, D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54. Il terzo comma di esso era stato di nuovo sostituito dall'art. 10, D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656, successivamente abrogato dall'art. 15 dei suddetti D.Lgs. n. 52 del 2002 e D.P.R. n. 54 del 2002. Da ultimo l'art. 25, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 ha abrogato i citati D.Lgs. n. 52 del 2002 e D.P.R. n. 54 del 2002.

(11) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 15 maggio 1997, n. 127, nel testo integrato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191.

 


R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827
Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale
(art. 40)

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(1) Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 26 ottobre 1935, n. 251 e convertito, con modificazioni nella L. 6 aprile 1936, n. 1155.

(2) L'art. 140 del presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota al R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270.

 

40. Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria:

1 i lavoratori agricoli, salvo quelle categorie che siano dichiarate soggette all'obbligo dell'assicurazione, o in tutto il Regno o in determinate località, con le norme stabilite dal regolamento (58);

2 gli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonché gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità d'impiego;

3 i lavoratori a domicilio;

4 i domestici i portieri e le persone addette in genere sotto qualsiasi denominazione, ai servizi familiari (59);

5 il personale artistico, teatrale e cinematografico;

6 coloro che prestano la loro opera alla dipendenza di persona tenuta verso di essi alla somministrazione degli alimenti secondo le disposizioni del codice civile (60);

7 coloro la cui retribuzione consiste esclusivamente nella partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda (61);

8 coloro che solo occasionalmente prestano l'opera loro alle dipendenze altrui;

9 coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi (62) (63).

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(58) Vedi ora art. 32, L. 29 aprile 1949, n. 264.

(59) Punto abrogato dall'art. 25, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.

(60) Con sentenza 103 del 2-16 luglio 1968 (Gazz. Uff. 20 luglio 1968, n. 184) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, n. 6, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.

(61) In deroga a quanto disposto dal presente numero vedi l'art. 24, L. 24 giugno 1997, n. 196.

(62) L'elenco di queste lavorazioni è stato approvato da ultimo, dal D.M. 27 marzo 1957.

(63) Vedi, anche, i provvedimenti riportati alla voce Disoccupazione involontaria (Assicurazione obbligatoria contro la).


L. 11 gennaio 1943, n. 138
Costituzione dell'Ente «Mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»
(art. 6)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 aprile 1943, n. 77.

(2) Con D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 435, ratificato con L. 17 aprile 1956, n. 561, l'Ente ha assunto la denominazione di Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

 

6. L'assistenza dell'Ente comprende:

1) l'assistenza sanitaria generica domiciliare e ambulatoria;

2) l'assistenza specialistica ambulatoria;

3) l'assistenza farmaceutica;

4) l'assistenza ospedaliera;

5) l'assistenza ostetrica;

6) l'assistenza pediatrica;

7) le assistenze integrative;

8) la concessione di una indennità di malattia.

L'indennità non è dovuta quando il trattamento economico di malattia è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri Enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della indennità saranno integrate dall'Ente sino a concorrenza (12).

Le assistenze di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 saranno concesse per un periodo massimo di 180 giorni nell'anno.

Le assistenze di cui ai nn. 3, 4, 7, 8 saranno concesse nei limiti, nella misura e secondo le modalità che verranno determinate nazionalmente dalle associazioni sindacali a mezzo di contratti collettivi o da deliberazione dei loro competenti organi, ovvero dal decreto di cui al secondo comma dell'art. 4.

Alla erogazione delle indennità provvede direttamente l'Ente, salvo particolari deroghe, da stabilirsi di concerto con le Confederazioni interessate.

L'azione per conseguire le prestazioni, di cui alla presente legge, si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute (13) (14).

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(12) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 1, L. 24 febbraio 2006, n. 104.

(13) Per l'estensione ai lavoratori agricoli di alcune prevenzioni previste dal presente articolo vedi L. 26 febbraio 1963, n. 329.

(14)La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio-4 marzo 2008, n. 47 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2008, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 38, 41 e 53 della Costituzione.


L. 5 gennaio 1953, n. 4
Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 gennaio 1953, n. 21.

 

1. È fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute.

Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.

Le società cooperative sono tenute alla compilazione del prospetto di paga sia per gli operai ausiliari che per i propri soci dipendenti (2).

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(2) Per l'estensione ai datori di lavoro agricolo dell'obbligo di cui al presente articolo, vedi l'art. 4, D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375.

 

2. Le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo.

 

3. Il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione.

 

4. La norma contenuta nel precedente art. 1 non si applica:

a) alle Amministrazioni dello Stato ed alle relative Aziende autonome;

b) alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;

c) alle aziende agricole che impiegano nell'annata agraria mano d'opera salariata per un numero di giornate lavorative non superiori a 3000;

d) ai privati datori di lavoro per il personale addetto esclusivamente ai servizi familiari.

 

5. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila (3).

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(3) Così sostituito, da ultimo, dall'art. 10, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

 

6. La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dall'Ispettorato del lavoro.

 


L. 19 gennaio 1955, n. 25
Disciplina dell'apprendistato
(art. 4)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1955, n. 35.

(2) Vedi, anche, l'art. 21, L. 28 febbraio 1987, n. 56.

 

4. L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano la occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto.


D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797
Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari
(artt. 39 e 41)

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(1) Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 7 settembre 1955, n. 206.

 

 

39. Art. 32 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di registrare per ciascun prestatore di lavoro, sul libro matricola o su documenti equipollenti, il numero delle persone a carico per le quali sono corrisposti gli assegni e di trasmettere il documento di stato di famiglia e gli altri presentati dal lavoratore alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nei casi in cui la corresponsione degli assegni familiari sia subordinata al rilascio di una particolare autorizzazione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il datore di lavoro è tenuto a farne apposita annotazione sul libro matricola.

 

41. Art. 34 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239.

Il datore di lavoro deve registrare sul libro paga o su documenti equipollenti gli assegni corrisposti a ciascun lavoratore.


L. 9 novembre 1955, n. 1122
Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola»
(art. 7)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 dicembre 1955, n. 282.

 

7. Il datore di lavoro il quale abbia alle proprie dipendenze giornalisti professionisti soggetti alla iscrizione presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani è tenuto a iscriverli in un libro di matricola e in un libro di paga, con l'osservanza delle disposizioni per questi contenute negli articoli 12 e 19 del regolamento approvato con regio decreto 25 aprile 1937, numero 200 , per la esecuzione dei regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765 e 15 dicembre 1936, n. 2276, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Qualora trattisi di datore di lavoro esercente un'azienda non soggetta alla legge per gli infortuni sul lavoro ovvero l'Istituto predetto, ove lo ritenga necessario, richieda la tenuta di appositi libri di matricola e di paga per i giornalisti di cui al precedente comma, i libri stessi, prima di essere messi in uso, devono essere presentati all'Istituto, il quale li farà contrassegnare in ogni pagina da un proprio delegato dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso delegato.


D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa sull'apprendistato
(artt. 21 e 24)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 1957, n. 70.

 

21. Agli effetti dell'obbligo prescritto dall'articolo 11, lettera I), della legge le informazioni alla famiglia dell'apprendista o a chi esercita legalmente su di lui la patria potestà, devono essere date a intervalli non superiori a sei mesi.

 

24. I datori di lavoro, compresi gli artigiani, entro il termine previsto dai contratti collettivi e, comunque, non oltre il quinquennio, attribuiscono agli apprendisti la qualifica professionale di cui all'art. 18 della legge, previa effettuazione di prove di idoneità.

Le modalità di esecuzione delle prove sono stabilite dai contratti collettivi, o, in mancanza, dall'Ispettorato del lavoro.

I datori di lavoro, compresi gli artigiani, comunicano, entro dieci giorni, all'Ufficio di collocamento competente per territorio, che ne dà comunicazione agli Istituti previdenziali ed assistenziali interessati, i nominativi degli apprendisti a cui sia stata attribuita la qualifica, nonché i nominativi di quelli che, avendo maturato il quinquennio o, comunque, compiuto l'intero periodo di apprendistato previsto dai contratti collettivi, non l'abbiano conseguita.

Nel termine di cui al precedente comma, i datori di lavoro comunicano altresì all'Ufficio di collocamento competente i nominativi degli apprendisti, che hanno compiuto 18 anni di età ed effettuato un biennio di addestramento pratico, ai quali non sia stata attribuita la qualifica.


D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818
Norme di attuazione e di coordinamento della L. 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
(art. 36)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 settembre 1957, n. 231.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato in base alla delega di cui all'art. 37, L. 4 aprile 1952, n. 218.

(3) I commi primo e secondo dell'art. 31 del presente provvedimento sono anche riportati, per coordinamento, in nota all'art. 34 della L. 29 aprile 1949, n. 264.

 

36. Ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 , e dell'articolo 32, lett. b), della L. 29 aprile 1949, n. 264 , la sussistenza della stabilità d'impiego, quando non risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende esercenti pubblici servizi, è accertata in sede amministrativa su domanda del datore di lavoro, con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale decorrente a tutti gli effetti dalla data della domanda medesima.


L. 29 ottobre 1961, n. 1216
Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi
(art. 9)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 dicembre 1961, n. 299.

 

9. Denuncia e versamenti.

1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonché per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4 (11).

1-bis. Entro il 30 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta liquidata per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1 (12).

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.

3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio del registro.

5. L'importo da pagare è arrotondato alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario (13).

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(11) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 5, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

(12) Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 29 novembre 2004, n. 282. Vedi, anche, quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 6.

(13) Così sostituito dall'art. 11, D.L. 20 giugno 1996, n. 323.

 


D.P.R. 24 settembre 1963, n. 2053
Riordinamento del servizio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 1964, n. 17.

 

1. Il collocamento alle altrui dipendenze degli orchestrali, corali, ballerini, artisti e tecnici della produzione cinematografica, degli spettacoli teatrali, delle case da giuoco municipali, esclusi, ai sensi dell'art. 11, n. 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, coloro che sono investiti di funzioni direttive, è stabilito su base nazionale. A tal fine è istituito un ufficio speciale con sede in Roma e proprie sezioni in Milano, Napoli e Palermo (2).

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(2) Vedi, anche, l'art. 1-bis, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

 

2. [Il collocamento degli impiegati, degli operai e dei lavoratori in genere dipendenti da esercizi teatrali, cinematografici, sportivi, di case da giuoco, di spettacoli viaggianti, di stabilimenti di produzione cinematografica, di stabilimenti di doppiaggio, di sviluppo e stampa, di case di noleggio di films, di aziende di trasmissione radiofonica e televisiva, è effettuato dagli uffici e con le modalità di cui al titolo II della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Gli uffici stessi provvedono ad iscrivere separatamente i lavoratori indicati nel comma precedente.

L'Ufficio speciale e le sue sezioni provvedono, in luogo degli uffici di cui al primo comma, all'iscrizione ed all'avviamento dei lavoratori di cui al comma stesso nelle città di Roma, Milano, Napoli e Palermo] (3).

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(3) Articolo abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

 

3. I datori di lavoro non possono assumere i lavoratori indicati nell'art. 1 se non per il tramite dell'Ufficio speciale o delle sue sezioni.

I lavoratori indicati nell'art. 2 devono essere assunti per il tramite degli uffici di cui al titolo II della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Per i lavoratori indicati nell'art. 1, in deroga all'obbligo di iscrizione nelle liste di collocamento presso l'ufficio delle circoscrizioni di residenza, sancito dall'art. 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264, la iscrizione deve essere effettuata presso l'Ufficio speciale o una delle sue sezioni.

I lavoratori stessi, per gli adempimenti previsti dal titolo II della legge 1949, n. 264, possono anche rivolgersi all'Ufficio della circoscrizione di residenza che, in tal caso, provvede alle necessarie comunicazioni all'Ufficio speciale indicato nell'art. 1, con la tempestività necessaria ad assicurare, da parte dell'Ufficio destinatario, l'osservanza del termine di cinque giorni di cui all'art. 13 della citata legge.

 

4. Fino a quando non saranno fissate, con disposizioni di carattere generale, le qualificazioni e le specializzazioni per le quali è consentita ai datori di lavoro la richiesta nominativa, questa è ammessa:

per il personale indicato nell'art. 1;

per il personale indicato nell'art. 2, limitatamente alle categorie di lavoratori contemplate nel decreto ministeriale 1° ottobre 1942, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1942, n. 251.

 

5. Le funzioni delle Commissioni provinciali e comunali, di cui agli articoli 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, quando hanno riferimento ai lavoratori appartenenti alle categorie indicate negli articoli 1 e 2, sono attribuite alla competenza della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei disoccupati.

 

6. All'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo e alle relative sezioni è addetto personale del ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Alla direzione dell'Ufficio speciale è preposto un funzionario di tale ruolo avente qualifica non inferiore a quella di direttore capo.

 

7. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157, del 12 luglio 1950, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1956, n. 136, è abrogato.

 


D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(artt. 20,21, 23, 25, 26)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 1965, n. 257, S.O.

(2) Il presente T.U., emanato a seguito della delega contenuta nell'art. 30, L. 19 gennaio 1963, n. 15, prorogata con L. 11 marzo 1965, n. 158, disciplina la materia già regolata dai seguenti provvedimenti:

D.L.Lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, D.Lgt. 21 novembre 1918, n. 1889, R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276, R.D. 25 gennaio 1937, n. 200, L. 29 agosto 1941, n. 1092, R.D.L. 25 marzo 1943, n. 315, L. 12 aprile 1943, n. 455, D.M. 19 maggio 1945, D.Lgs.Lgt 8 febbraio 1946, n. 85, D.Lgs.Lgt. 19 aprile 1946, n. 238, D.Lgs.C.P.S. 25 gennaio 1947, n. 14, D.Lgs.C.P.S. 9 settembre 1947, n. 928, L. 3 marzo 1949, n. 52, L. 20 febbraio 1950, n. 64, L. 11 gennaio 1952, n. 33, D.M. 10 dicembre 1953, L. 12 febbraio 1955, n. 52, D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, L. 27 dicembre 1956, n. 1453, L. 21 marzo 1958, n. 313, L. 3 aprile 1958, n. 499, D.P.R. 28 aprile 1959, n. 471, D.P.R. 21 luglio 1960, n. 1169.

(3) Vedi, anche, l'art. 30, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

 

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20. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono tenere:

1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera di cui all'art. 4. Il libro di matricola deve indicare, per ciascun prestatore d'opera, il numero d'ordine di iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura della retribuzione;

2) un libro di paga il quale, per ogni dipendente, deve indicare il cognome, il nome e il numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario; la retribuzione effettivamente corrispostagli in danaro e la retribuzione corrispostagli sotto altra forma.

Nel caso in cui al prestatore d'opera sia corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori, è segnata solo la giornata di presenza al lavoro.

Per ogni apprendista o dipendente comunque minore degli anni diciotto, oltre la retribuzione effettiva ad esso eventualmente corrisposta, è indicata la retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni diciotto non apprendisti occupate nella medesima lavorazione, cui gli apprendisti o i minori sono addetti e comunque una retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione (44).

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(44) Vedi, anche, il comma 1178 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

21. Il libro di paga e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell'Istituto assicuratore; a tal fine i libri non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro.

Il datore di lavoro deve dare tutte le prove, esibendo anche i libri contabili ed altri documenti, e fornire ogni altra notizia complementare nonché i chiarimenti necessari per dimostrare l'esattezza delle registrazioni.

Gli incaricati dell'Istituto assicuratore debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dall'Istituto; essi debbono mettere la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro di paga.

L'Istituto assicuratore, a mezzo degli incaricati predetti, ha diritto di trarre copia conforme del libro di paga, la quale deve essere controfirmata dal datore di lavoro.

Gli incaricati medesimi fanno constare gli avvenuti accertamenti mediante relazione che deve essere controfirmata dal datore di lavoro, il quale ha diritto di fare iscrivere in essa le dichiarazioni che crede opportune. Se il datore di lavoro si rifiuta di firmare, l'incaricato ne fa menzione indicando il motivo del rifiuto (45).

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(45) Vedi, anche, il comma 1178 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

23. Se ai lavori siano addette le persone indicate dall'art. 4, numeri 6) e 7) il datore di lavoro, oltre ad iscrivere dette persone nei libri di matricola e di paga, deve denunciarle all'Istituto assicuratore nominativamente e con le rispettive retribuzioni. Se non sia corrisposta retribuzione e non sia concordata una retribuzione convenzionale, si procede a norma dell'ultimo comma dell'art. 30.

 

25. Il libro di paga deve essere tenuto al corrente. Ogni giorno debbono effettuarsi le scritturazioni relative alle ore di lavoro eseguite da ciascun prestatore d'opera nel giorno precedente e, nel caso previsto nel penultimo comma dell'art. 20, solo quelle relative alle giornate di presenza al lavoro; le retribuzioni debbono essere registrate nel libro di paga entro tre giorni dalla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento di esse.

Nel caso in cui per la modalità con le quali si svolge il lavoro lontano dalla sede dell'azienda, con spostamenti successivi in diverse località, il datore di lavoro non abbia la possibilità di effettuare nei termini prescritti le scritturazioni relative alle ore di lavoro ordinario e straordinario eseguite ogni giorno dal prestatore d'opera, le indicazioni delle ore predette possono essere segnate nel libro di paga nello stesso termine nel quale sono registrate, a norma del comma precedente, le retribuzioni.

Per i lavori retribuiti a cottimo debbono essere indicate nel libro di paga le somme liquidate al lavoratore, entro tre giorni da ciascuna liquidazione.

 

26. Il libro di matricola e il libro di paga debbono essere legati e numerati in ogni pagina e, prima di essere messi in uso, debbono essere presentati all'Istituto assicuratore, il quale li fa contrassegnare in ogni pagina da un proprio incaricato, dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso incaricato. I due libri anzidetti debbono essere tenuti senza alcuno spazio in bianco, e debbono essere scritti con inchiostro o con altra materia indelebile. Non vi si possono fare abrasioni; ed ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili.

In casi speciali l'Istituto assicuratore può autorizzare per iscritto il datore di lavoro a tenere più libri e fogli di paga e più libri di matricola, con l'obbligo di riepilogarne i dati in libri riassuntivi secondo le modalità da esso stabilite.

I libri o fogli di paga e i libri di matricola debbono essere contrassegnati a cura dell'Istituto assicuratore da un numero d'ordine progressivo.

Il datore di lavoro deve conservare i libri di paga e i libri di matricola per cinque anni almeno dall'ultima registrazione e, se non usati, dalla data in cui furono vidimati ai sensi del primo comma (47).

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(47) Vedi l'art. 42, L. 30 aprile 1969, n. 153.

 


L. 30 aprile 1969, n. 153
Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale
(art. 42)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 1969, n. 111, S.O.

 

 

42. In relazione a quanto disposto dal precedente art. 41 e a modifica di quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 26 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 , il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri di paga ed i libri di matricola per la durata di dieci anni dalla data dell'ultima registrazione o, se mai usati, dalla data in cui furono vidimati.

La mancata conservazione dei libri di paga e di matricola per il periodo indicato al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 150.000 (55), cui si applica la procedura per il componimento in via amministrativa, ai sensi degli articoli 24 della L. del 4 aprile 1952, n. 218 e 41 e 42 del D.P.R. 6 aprile 1957, n. 818 .

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti al fondo sociale istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

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(55) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 35, L. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. Per la mancata o la irregolare tenuta dei libri paga e matricola vedi l'art. 142, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422.

 


D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della L. 30 aprile 1969, n. 153 , concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale
(art. 43)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 1970, n. 227.

 

 

43. Al presidente dell'istituto, ai vice presidenti ed ai componenti il consiglio di amministrazione, i collegi dei sindaci e gli organi centrali, regionali e provinciali sono dovuti, per l'esercizio delle funzioni inerenti alle rispettive cariche, emolumenti stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

L'indennità di carica al presidente dell'istituto è determinata in misura che tenga conto delle funzioni inerenti alla carica in relazione al complesso ordinamento dell'istituto medesimo.

Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo è corrisposta una indennità fissa, oltre, alla medaglia di presenza a titolo di rimborso spese per la partecipazione a ciascuna seduta, nelle misure stabilite a norma del primo comma. Tale indennità è maggiorata per i vice presidenti in relazione alle funzioni che sono chiamati a svolgere normalmente.

Una indennità fissa e la medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze degli organi di amministrazione dell'istituto spettano anche al presidente ed agli altri componenti i collegi dei sindaci.

Ai titolari delle cariche di cui al primo comma e corrisposto un trattamento di missione quando, per l'esercizio delle funzioni inerenti alle rispettive cariche, debbano recarsi fuori della loro residenza. Tale trattamento è stabilito, quanto alla forma, alle condizioni ed alla misura, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

La deliberazione deve essere contemporaneamente rimessa ai Ministeri anzidetti, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e deve essere approvata o restituita con motivati rilievi entro centoventi giorni dalla data in cui è pervenuta ai Ministeri medesimi.

Qualora entro il termine stabilito al precedente comma il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro non abbia comunicato all'istituto rilievi in ordine alla deliberazione, la stessa diventa esecutiva.


L. 9 marzo 1971, n. 98
Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica
(art. 2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 marzo 1971, n. 77.

(2) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 29 marzo 1991, n. 108 e l'art. 48, comma 3, L. 17 maggio 1999, n. 144.

 

 

2. La domanda di assunzione nelle categorie non di ruolo di cui all'articolo 1, diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del licenziamento o, se questo sia già avvenuto, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sul formale inquadramento delibera, entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda, una apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, e composta da un magistrato del Consiglio di Stato, che la presiede, da sei funzionari delle carriere direttive dello Stato e da tre rappresentanti del personale interessato. I provvedimenti della commissione sono definitivi (4).

Il personale che ottiene l'inquadramento è assegnato alle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le amministrazioni interessate.

In relazione al numero dei dipendenti non di ruolo assegnati alle singole amministrazioni e sino alla cessazione dal servizio o all'inquadramento in ruolo degli interessati sono lasciati vacanti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli organici o, se trattisi di operai, nella dotazione organica della corrispondente categoria. Questa disposizione non concerne i posti riservati ai concorsi già indetti alla data del decreto di assegnazione, nonché a quelli previsti per la sistemazione di particolari categorie di personale che abbiano prestato servizio alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, ed, infine, a quelli per i quali speciali norme consentono l'assunzione degli idonei oltre i normali limiti.

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(4) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 29 marzo 1991, n. 108.


D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi
(art. 13)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 1972, n. 13.

 

 

13. Parere su ricorso straordinario.

L'organo al quale è assegnato il ricorso, se riconosce che l'istruttoria è incompleta o che i fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, può richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. Se il ricorso sia stato notificati ad alcuni soltanto dei controinteressati, mando allo stesso Ministero di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri secondo le modalità previste nell'art. 9, quinto comma. Se l'istruttoria è completa e il contraddittorio è regolare, esprime parere:

a) per la dichiarazione di inammissibilità, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, salva la facoltà dell'assegnazione di un breve termine per presentare all'organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti non definitivi;

b) per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarità sanabile, e, se questi non vi provvede, per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso;

c) per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso;

d) per accoglimento e la rimessione degli atti all'organo competente, se riconosce fondato il ricorso per il motivo di incompetenza;

e) per l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, se riconosce fondato il ricorso per altri motivi di legittimità (16).

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(16) La Corte costituzionale, con ordinanza 5 - 13 marzo 2001, n. 56 (Gazz. Uff. 21 marzo 2001, n. 12, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 8, 9, 10 11, 12, 13 e 14 sollevata in riferimento agli articoli 76, 77 e 87 della Cost. successivamente la stessa Corte con ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 301 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 8, 9 e 10 in connessione con gli articoli 11, 12, 13 e 14 del medesimo decreto, sollevata in riferimento agli articoli 76, 77, primo comma, e 87 della Cost.


D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
Disciplina dell'imposta di bollo
(art. 15-bis)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O., n. 3.

(2) Vedi, anche, il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546. Per l'esenzione dall'imposta di bollo di cui al presente decreto vedi l'art. 2, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

 

15-bis. Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale.

1. Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, entro il 30 novembre di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al settanta per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio (22).

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(22) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.L. 29 novembre 2004, n. 282. Vedi, anche, quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 4.


D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648
Riordinamento dei fondi di previdenza e armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, Suppl. ord. n. 5.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

 

1. Tabella A dei tributi speciali.

La tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, numero 533 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è sostituita da quella allegata al presente decreto.

[La nuova tabella è costituita da tre titoli e i relativi proventi sono destinati:

1) al personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

2) al personale dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari (Uffici del registro e uffici I.V.A.);

3) al personale dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

4) agli impiegati di ruolo e non di ruolo ed agli operai dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza; agli impiegati di ruolo e non di ruolo amministrati dalla Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari; agli impiegati di ruolo e non di ruolo ed agli operai dell'amministrazione periferica del demanio ed ai custodi degli immobili demaniali; agli impiegati ed operai dei ruoli speciali ad esaurimento di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600 , in servizio presso gli uffici finanziari, che non fruiscano di altri tributi speciali o analoghi proventi; agli altri dipendenti civili dello Stato, non appartenenti ai ruoli del Ministero delle finanze, di ogni qualifica, carriera e ordinamento, comunque in servizio presso uffici centrali del detto Ministero] (3).

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(3) L'art. 39, L. 15 novembre 1973, n. 734, ha abrogato il secondo comma dell'art. 1 e gli artt. 2, 3, 4 e 9 del presente decreto.

 

2. [Criteri per la ripartizione dei tributi speciali.

Il decreto del Ministro per le finanze di cui all'art. 2 della legge 14 luglio 1957, n. 580 (4), è emanato entro il mese di febbraio di ogni anno, sentito il consiglio di amministrazione.

Con tale decreto viene disposto che sui gettiti derivanti dall'applicazione dell'allegata tabella A sono effettuate, per ciascuno dei titoli di essa, prelievi, la cui misura non potrà essere inferiore al 15 per cento, da destinare a favore dei fondi di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il personale provinciale dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, per il personale periferico delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Col medesimo decreto saranno stabiliti i criteri per l'erogazione dei tributi speciali, diritti e compensi anche al fine di assicurare la parità retributiva fra i dipendenti del Ministero delle finanze indicati nell'art. 1.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposto che sui gettiti derivanti dall'applicazione dell'allegata tabella A, al netto dei prelievi di cui al precedente comma, sono effettuate ritenute differenziate, tali che, a parità di parametri retributivi:

a) ciascuna quota individuale di riparto dei tributi speciali risulti uguale nei confronti di ogni impiegato delle amministrazioni periferiche indicate ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 1;

b) al personale indicato al n. 4) dell'art. 1 sia assicurato un trattamento pari a quello di cui alla precedente lettera a).

Le ritenute sono determinate avuto riguardo ai gettiti forniti a favore dei fondi di previdenza indicati nel secondo comma.

Nello stesso decreto si terrà conto, inoltre, dei conguagli da operare per la definitiva sistemazione delle ritenute disposte nell'anno precedente, in relazione ai gettiti effettivamente conseguiti in applicazione di ciascun titolo della tabella.

In sede di prima attuazione il decreto ministeriale sarà emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto] (5).

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(4) Recante modifiche al D.L. 31 luglio 1954, n. 533.

(5) L'art. 39, L. 15 novembre 1973, n. 734, ha abrogato il secondo comma dell'art. 1 e gli artt. 2, 3, 4 e 9 del presente decreto.

 

3. Riscossione e versamento dei tributi speciali.

[Le somme riscosse a titolo di tributi speciali sono versate nell'apposito capitolo di entrata, istituito dall'art. 2 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, al netto dei prelievi e delle ritenute stabiliti dal decreto ministeriale previsto dal precedente articolo 2.

Le somme derivanti dagli anzidetti prelievi e ritenute sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 2 i versamenti delle somme riscosse a titolo di tributi speciali sono effettuati con le modalità previste dal decreto relativo all'anno precedente] (6).

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(6) L'art. 39, L. 15 novembre 1973, n. 734, ha abrogato il secondo comma dell'art. 1 e gli artt. 2, 3, 4 e 9 del presente decreto.

 

4. Erogazione di diritti, proventi e compensi.

[Nello stato di previsione della spesa per il Ministero delle finanze, oltre ai capitoli previsti dall'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , come sostituito dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, è istituito un altro capitolo la cui dotazione sarà in relazione ai versamenti che verranno effettuati, per ogni esercizio finanziario, sul capitolo di entrata di cui al secondo comma del precedente art. 3] (7).

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(7) Abrogato dall'art. 39, L. 15 novembre 1973, numero 734.

 

5. Fondo di previdenza per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

È istituito il fondo di previdenza per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Al detto fondo sono iscritti di diritto tutti gli impiegati dei ruoli periferici delle imposte dirette, nonché gli impiegati non di ruolo della stessa amministrazione (8).

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(8) Vedi, ora, il D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211.

 

6. Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza.

È istituito il fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza.

Al predetto fondo è iscritto di diritto il personale indicato al n. 4) del secondo comma del precedente art. 1, purché non iscritto ad altri fondi di previdenza e con esclusione degli altri dipendenti civili dello Stato non appartenenti ai ruoli del Ministero delle finanze di cui all'ultima parte del detto n. 4) (9) (10).

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(9) Vedi, ora, il D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211.

(10) Vedi: D.P.R. 12 dicembre 1975, n. 855, D.P.R. 12 dicembre 1975, n. 856 e D.P.R. 12 dicembre 1975, n. 857, nonché il D.P.R. 3 gennaio 1976, n. 28.

 

7. Regolamento dei fondi di previdenza.

Con apposito regolamento, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, saranno stabilite le norme per l'amministrazione e per l'erogazione di ciascuno dei fondi istituiti con i precedenti articoli 5 e 6.

In particolare saranno determinate:

a) le finalità mutualistiche e previdenziali;

b) la composizione degli organi di amministrazione e di revisione dei conti, con l'osservanza del principio dell'elettività almeno parziale dei componenti degli organi stessi.

 

8. Fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e imposte indirette sugli affari.

È riconosciuta l'istituzione del fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e imposte indirette sugli affari di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1952 modificato con decreto ministeriale del 22 giugno 1965.

Con decreto del Presidente della Repubblica sarà approvato un nuovo regolamento, in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 7, per l'amministrazione e l'erogazione del fondo suddetto (11).

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(11) Vedi, ora, il D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211.

 

9. Finanziamento dei fondi di previdenza.

[Sul capitolo di spesa di cui al precedente art. 4 faranno carico anche le erogazioni di somme in favore dei fondi di previdenza per il personale centrale e periferico del Ministero delle finanze elencati nel secondo comma del precedente art. 2.

La ripartizione delle somme derivanti dalle erogazioni di cui al comma precedente, le quali non potranno complessivamente essere superiori al totale dei prelievi operati a tal fine ai sensi del precedente art. 2, sarà effettuata in proporzione del numero degli iscritti a ciascun fondo, tenendo conto della ritenuta di cui al successivo art. 10, nonché di ogni altro provento in favore dei fondi stessi.

In ogni caso, le erogazioni in favore di ciascun Fondo non potranno essere inferiori ai proventi che al fondo stesso sono derivati nell'anno 1972 dai tributi speciali] (12).

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(12) Abrogato dall'art. 39, L. 15 novembre 1973, numero 734.

 

10. Ritenute sugli emolumenti del personale delle conservatorie dei registri immobiliari.

Sul totale lordo degli emolumenti spettanti ai conservatori ed al personale di collaborazione delle conservatorie dei registri immobiliari viene operata una ritenuta con la stessa aliquota stabilita con decreto ministeriale di cui al secondo comma del precedente art. 2.

L'importo della predetta ritenuta viene devoluto direttamente al fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

 

11. Norme abrogative.

È abrogato l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 28 ottobre 1970, n. 777 .

Sono altresì, abrogate tutte le disposizioni che prevedono ritenute a carico dei proventi per tributi speciali in favore del fondo di previdenza per il personale provinciale dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, del fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nonché della Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale periferico delle imposte dirette.

 

12. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.


D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
(artt. 10, 54, 63, 66-bis, 72)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.

(2) Il testo del presente D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato pressoché integralmente modificato dal D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. Si riportano soltanto le successive modificazioni che il testo ha subìto. Vedi, inoltre, il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, e l'art. 2, D.M. 27 giugno 2003.

 

 

10. Operazioni esenti dall'imposta.

Sono esenti dall'imposta:

1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta (82);

2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;

3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio (83);

4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate (84);

5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;

6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate (85);

7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate (86);

8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione (87);

8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata (88);

8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:

a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;

c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;

d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione (89);

9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7, nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto (90);

10) [le cessioni agli editori della carta destinata alla stampa di giornali quotidiani e le prestazioni agli stessi dei servizi relativi alla composizione e stampa di tali giornali] (91) (92);

11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:

a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco (93);

12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS (94);

13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 , o della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (95);

14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri (96) (97);

15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS (98);

16) le prestazioni relative ai servizi postali (99);

17) [le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani] (100);

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze (101);

19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presìdi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali (102);

20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale (103);

21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326 , comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;

23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;

24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;

25) ... (104);

26) ... (105);

27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri (106);

27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi (107);

27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS (108);

27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382 (109);

27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 (110) (111);

27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna (112).

Sono altresì esenti dall’imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis, anche per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse (113).

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(82) Numero prima sostituito dall'art. 4, L. 18 febbraio 1997, n. 28 e successivamente così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con la decorrenza indicata dall'art. 16 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 4, L. 8 maggio 1998, n. 146.

(83) Numero così sostituito dall'art. 3, comma 122, L. 28 dicembre 1995, n. 549. Vedi, anche, l'art. 3, L. 17 gennaio 2000, n. 7.

(84) Numero così sostituito dall'art. 3, comma 122, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(85) Numero così sostituito prima dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, poi dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, dall'art. 3, comma 80, L. 23 dicembre 1996, n. 662 ed, infine, dall'art. 30, comma 1, lettera a), L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, il comma 497 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(86) Numero così sostituito, con decorrenza dal 1° aprile 1979, dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94.

(87) Numero prima sostituito dall'art. 35-bis, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, poi modificato dall'art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, sostituito dal comma 8 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione ed infine così modificato dal comma 330 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 9 dell'art. 35 del citato D.L. n. 223 del 2006.

(88) Numero aggiunto dall'art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, poi sostituito dal comma 8 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione ed infine così modificato dal comma 330 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 9 dell'art. 35 del citato D.L. n. 223 del 2006.

(89) Numero aggiunto dal comma 8 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 9 dello stesso art. 35.

(90) Numero da ultimo così modificato dall'art. 3, D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954 e dall'art. 3, L. 17 gennaio 2000, n. 7.

(91) Numero così sostituito, con decorrenza dal 1° aprile 1979, dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94.

(92) Numero da ultimo soppresso dall'art. 34, D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

(93) Numero prima sostituito dall'art. 3, L. 17 gennaio 2000, n. 7 e poi così modificato dall'art. 42, L. 21 novembre 2000, n. 342. Vedi, inoltre, l'art. 5, L. 29 febbraio 1980, n. 31.

(94) Numero così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

(95) Numero così modificato dall'art. 6, D.L. 24 novembre 1994, n. 646, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

(96) Numero sostituito, con effetto dal 1° ottobre 1981, dall'art. 5, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897. Il predetto art. 5, peraltro, è stato abrogato, con effetto dal 1° ottobre 1981, dall'art. 23, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, il cui art. 7 ha nuovamente sostituito il n. 14. Da ultimo, il n. 14 è stato così sostituito dall'art. 2, D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

(97) Per l'interpretazione autentica del n. 14, vedi l'art. 3, comma 6, D.L. 27 aprile 1990, n. 90.

(98) Numero prima sostituito dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415 e poi così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

(99) Numero così sostituito dall'art. 11, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

(100) Numero abrogato dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

(101) Numero così sostituito prima dall'art. 30, L. 29 dicembre 1990, n. 428, e poi dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Con D.M. 17 maggio 2002 sono state individuate le prestazioni sanitarie esenti dall'IVA. Vedi, inoltre, l'art. 6, comma 10, L. 13 maggio 1999, n. 133.

(102) Numero così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Vedi, anche, l'art. 5, L. 29 febbraio 1980, n. 31, nonché l'art. 5, D.L. 14 marzo 1988, n. 70.

(103) Numero prima sostituito dall'art. 14, L. 24 dicembre 1993, n. 537, e poi così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

(104) Numero soppresso dall'art. 5, L. 22 dicembre 1980, n. 889.

(105) Numero così sostituito prima dall'art. 5, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, e poi abrogato dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

(106) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24.

(107) Numero aggiunto dall'art. 9-undecies, D.L. 9 settembre 1988, n. 397. Peraltro il suddetto art. 9-undecies è stato abrogato dall'art. 56, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(108) Il n. 27-ter, originariamente aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, e poi abrogato dall'art. 2, D.L. 30 settembre 1994, n. 564, è stato nuovamente inserito dall'art. 4-bis, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, nel testo introdotto dalla relativa legge di conversione. Il citato n. 27-ter è stato poi così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449e dall'art. 4, L. 18 febbraio 1999, n. 28 e dal comma 312 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(109) Numero aggiunto dall'art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323.

(110) Numero aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313.

(111) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-20 luglio 2000, n. 316 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 10 e 18 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione.

(112) Numero aggiunto dall'art. 30, comma 1, lettera b), L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(113) Comma aggiunto dal comma 261 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 264 dello stesso articolo 1.

 

54. Rettifica delle dichiarazioni.

L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti una imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.

L'infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli articoli 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti (348).

L'ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso. Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al secondo comma sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto (349).

[Se vi è pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio può provvedere, prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, all'accertamento delle imposte non versate in tutto o in parte a norma degli articoli 27 e 33. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nei casi previsti dall'articolo 60, sesto comma] (350) (351).

Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 57, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, può limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante, nonché l'imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all'articolo 54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (352).

[Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume di affari, di cui all'articolo 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto dell'indicazione dei motivi addotti dal contribuente con le modalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 12] (353).

Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa (354).

Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte (355) (356).

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(348) Comma così modificato dall'art. 6, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 8 dell'art. 33, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350, e il comma 4-bis dell'art. 10, L. 8 maggio 1998, n. 146, aggiunto dal comma 17 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(349) Periodo aggiunto dal comma 2 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 23-bis del citato art. 35, il comma 307 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e il comma 265 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(350) Comma prima modificato dall'art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e poi abrogato dal comma 12 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

(351) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24.

(352) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi così modificato dal comma 406 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, gli artt. 7, 8 e 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(353) Comma prima aggiunto dall'art. 3, L. 30 dicembre 1991, n. 413, poi sostituito dall'art. 62-quater, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, ed infine abrogato, a decorrere dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995, dall'art. 3, comma 179, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(354) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 30 dicembre 1991, n. 413. Vedi, anche, gli artt. 7, 8 e 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(355) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(356) Vedi, anche, i commi 505 e 507 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

63. Collaborazione della guardia di finanza.

La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria (398).

Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il Comando generale della guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.

Gli uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceva la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica, l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento (399) (400).

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(398) Comma prima sostituito dall'art. 7, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi così modificato dall'art. 5, D.L. 3 maggio 1991, n. 143, dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e dall'art. 23, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

(399) Vedi, anche, il comma 382 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(400) La Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo - 10 aprile 2003, n. 119 (Gazz. Uff. 16 aprile 2003, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

 

66-bis. Pubblicazione degli elenchi di contribuenti.

Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi di contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55. Sono ricompresi nell'elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume di affari dichiarato dai contribuenti (404).

Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto formano e pubblicano annualmente per ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno, del volume di affari. Gli elenchi sono in ogni caso depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso l'ufficio che ha proceduto alla loro formazione, sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 (405).

[La pubblicazione dell'elenco di cui al comma precedente avviene mediante deposito per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso l'ufficio che ha proceduto alla loro formazione sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648] (406).

Gli stessi uffici pubblicano, inoltre, un elenco cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che hanno richiesto i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di quelli che li hanno ottenuti (407).

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(404) I primi due periodi così sostituiscono l'originario primo periodo per effetto dell'art. 20, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(405) Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'art. 20, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(406) Comma abrogato dall'art. 20, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(407) Articolo aggiunto dall'art. 23, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897. L'ultimo comma è stato così sostituito dall'art. 20, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

 

72. Trattati e accordi internazionali.

Le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali relativamente alle imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del primo comma sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 (431).

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate:

1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani (432);

2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del Nord-Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato (433);

3) alle Comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunità, nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunità stessa;

4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (434).

Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione per gli enti indicati ai numeri 1), 3), 4) e 5) allorché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano di importo superiore a lire cinquecentomila (435); per gli enti indicati nel numero 1), tuttavia, le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di lire cinquecentomila non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità all'imposta sul valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa (436).

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(431) Comma così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 1975, dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687. Vedi, inoltre, l'art. 2, D.P.R. 2 luglio 1975, n. 268.

(432) Numero prima modificato dall'art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e poi così sostituito dall'art. 1, L. 3 agosto 1998, n. 296.

(433) Vedi, anche, l'art. 66, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(434) Gli attuali commi terzo e quarto così sostituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 1975, l'originario comma terzo per effetto dell'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687. Inoltre, il n. 5 del terzo comma è stato così sostituito dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417. Il quarto comma è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 13, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 e così integrato di un periodo dall'art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323.

(435) Originariamente l'importo era fissato in lire 500.000 ed era stato successivamente ridotto a lire 100.000 dall'art. 3, D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288. L'importo in questione è stato poi fissato in lire 500.000 dall'art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323.

(436) Gli attuali commi terzo e quarto così sostituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 1975, l'originario comma terzo per effetto dell'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687. Inoltre, il n. 5 del terzo comma è stato così sostituito dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417. Il quarto comma è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 13, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 e così integrato di un periodo dall'art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323.


D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi
(artt. 31-45, 69)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, n. 1, S.O.

(2) Vedi il T.U. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

 

TITOLO IV

Accertamento e controlli

31. Attribuzioni degli uffici delle imposte.

Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente.

La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

[L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri della Comunità economica europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio. Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri] (153).

[L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito] (154).

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(153) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1982, n. 506 (Gazz. Uff. 6 agosto 1982, n. 215) e poi abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 215.

(154) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1982, n. 506 (Gazz. Uff. 6 agosto 1982, n. 215) e poi abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 215.

 

31-bis. Assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea.

1. L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio. Essa, a tale fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.

2. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

3. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni può essere, inoltre, rifiutata quando l'autorità competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.

4. Le informazioni ottenute ai sensi del comma 1 sono tenute segrete con i limiti e le modalità disposti dall'articolo 7 della direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/93/CE del 7 ottobre 2003 del Consiglio e dalla direttiva 2004/56/CE del 21 aprile 2004 del Consiglio.

5. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle autorità competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio.

6. Quando la situazione di uno o più soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri, l'Amministrazione finanziaria può decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni così ottenute quando tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

7. L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente, i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le autorità competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati.

8. Qualora l'autorità competente di un altro Stato membro proponga di partecipare ad un controllo simultaneo, l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta autorità l'adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che si oppongono all'effettuazione di tale controllo.

9. Nel caso di adesione alla proposta di controllo simultaneo avanzata dall'autorità competente di un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria designa un rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento del controllo.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (155).

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(155) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 215.

 

32. Poteri degli uffici.

Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo articolo 33;

2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale (156) (157);

3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso (158);

4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonchè nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati (159);

5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie (160);

6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformità all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;

6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti (161);

7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente (162);

8) richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo (163);

8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi (164);

8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale (165).

Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale (166).

Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7) (167).

Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta (168).

Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile (169) (170) (171).

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(156) Numero prima sostituito dall'art. 1, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201) e poi così modificato dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413, dal comma 402 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e dal comma 9 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

(157) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-26 febbraio 2002, n. 33 (Gazz. Uff. 6 marzo 2002, n. 10, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, numero 2, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 6-8 giugno 2005, n. 225 (Gazz. Uff. 15 giugno 2005, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, numero 2), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione.

(158) Numero così modificato dall'art. 19, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(159) Numero così modificato dal comma 32 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(160) Numero prima sostituito dall'art. 1, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201) e poi così modificato dall'art. 13, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e dal comma 402 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(161) Numero aggiunto dall'art. 3, comma 178, L. 28 dicembre 1995, n. 549 e poi così modificato dal comma 402 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(162) Numero prima sostituito dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi così modificato dal comma 402 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il comma 14-ter dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(163) Numero prima sostituito dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi così modificato dal comma 32 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(164) Numero aggiunto dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(165) Numero aggiunto dall'art. 21, comma 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(166) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201) e poi dal comma 402 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 9 settembre 1992, n. 372.

(167) Comma aggiunto dal comma 402 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 con effetto dal 1° gennaio 2006 ai sensi di quanto disposto dal Provv. 1° luglio 2005 (Gazz. Uff. 4 luglio 2005, n. 153). Con Provv. 22 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 10 gennaio 2006, n. 7, S.O.), modificato dal Provv. 24 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 10 marzo 2006, n. 58), dal Provv. 28 aprile 2006 (Gazz. Uff. 15 maggio 2006, n. 111) e dal Provv. 12 novembre 2007 (Gazz. Uff. 24 novembre 2007, n. 274, S.O.) - modificato dal Comunicato 20 marzo 2008 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 20 marzo 2008) - sono state stabilite le modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati, notizie e documenti in esse contenuti.

(168) Comma aggiunto dall'art. 25, L. 18 febbraio 1999, n. 28.

(169) Comma aggiunto dall'art. 25, L. 18 febbraio 1999, n. 28.

(170) Vedi, anche, l'art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(171) La Corte costituzionale, con ordinanza 23 maggio-7 giugno 2007, n. 181 (Gazz. Uff. 13 giugno 2007, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 32, sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riferimento all'art. 53, primo comma, della Costituzione.

 

33. Accessi, ispezioni e verifiche.

Per la esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale (172).

La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria (173).

Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e comandi territoriali.

Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo la ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti (174).

Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali (175).

... (176) (177) (178).

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(172) Comma prima sostituito dall'art. 2, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201) e poi così modificato dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(173) Comma prima sostituito dall'art. 2, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201) e poi così modificato dall'art. 5, D.L. 3 maggio 1991, n. 143, dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'art. 23, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

(174) Gli attuali commi quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma quinto per effetto dell'art. 2, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il citato art. 2 ha, inoltre, così disposto: «Il decreto di cui all'ultimo comma dell'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal presente articolo, deve essere emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e le relative disposizioni possono essere modificate ed integrate con successivi decreti». Il primo periodo del comma sesto è stato poi così sostituito, con gli attuali primi due periodi, dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(175) Gli attuali commi quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma quinto per effetto dell'art. 2, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il citato art. 2 ha, inoltre, così disposto: «Il decreto di cui all'ultimo comma dell'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal presente articolo, deve essere emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e le relative disposizioni possono essere modificate ed integrate con successivi decreti». Il primo periodo del comma sesto è stato poi così sostituito, con gli attuali primi due periodi, dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(176) Il comma che si omette aggiunge due commi all'art. 52, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

(177) Vedi, anche, l'art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(178) La Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo - 10 aprile 2003, n. 119 (Gazz. Uff. 16 aprile 2003, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

 

34. Certificazione delle passività bancarie.

[Se il contribuente afferma l'esistenza, nei confronti di aziende e istituti di credito, di componenti passivi del proprio reddito imponibile o di oneri deducibili, l'ufficio delle imposte può invitarlo a presentare, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, la copia dei conti intrattenuti con l'ente creditore e un certificato dell'ente stesso attestante l'ammontare dei detti componenti ed oneri con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, nonché dei riporti e delle garanzie prestate anche da terzi in atto con lo stesso contribuente alla data in cui termina il periodo di imposta e ad altre date anteriori o successive indicate dall'ufficio. Il certificato, controfirmato dal capo servizio o dal contabile addetto al servizio, deve essere rilasciato dall'ente creditore nel termine di trenta giorni dalla richiesta scritta del contribuente e deve contenere la esplicita menzione che è stato rilasciato su richiesta del contribuente ai sensi della presente disposizione e che riflette rapporti intrattenuti con tutte le sedi, agenzie filiali o altre ripartizioni territoriali dell'azienda o istituto di credito.

Su richiesta del Ministro per le finanze, il servizio di vigilanza sulle aziende di credito controlla l'esattezza delle attestazioni contenute nel certificato] (179).

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(179) Abrogato dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

 

35. Deroghe al segreto bancario.

[L'ufficio delle imposte dirette può richiedere i documenti, i dati e le notizie indicati al numero 7) dell'art. 32 su conforme parere dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette, previa autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo grado territorialmente competente e può accedere presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale a norma del secondo comma dell'art. 33 previa autorizzazione del competente ispettore compartimentale nelle seguenti ipotesi:

a) quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi e l'ufficio è in possesso di elementi dai quali risulta che nel periodo d'imposta ha conseguito ricavi o altre entrate o ha acquistato beni mobili o immobili per ammontare superiore a lire cento milioni;

b) quando da elementi certi in possesso dell'ufficio risulta che il contribuente ha conseguito nel periodo d'imposta ricavi o altre entrate, rilevanti per la determinazione dell'imponibile ed analiticamente individuati per ammontare superiore al quadruplo di quelli dichiarati, sempre che la differenza sia superiore a lire cento milioni;

c) quando il reddito complessivo fondamentale attribuibile al soggetto, in base ad elementi e a circostanze di fatto certi, ai sensi del quarto comma dell'art. 38 e salva la facoltà di cui al successivo quinto comma dello stesso articolo, non è inferiore a lire cento milioni ed al quadruplo di quello dichiarato per lo stesso periodo di imposta;

d) quando il contribuente non ha tenuto le scritture contabili prescritte dagli articoli 14, 18, 18-bis, 19 e 20 o quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del primo comma dell'articolo 39 sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica; la disposizione non si applica se dagli elementi in possesso dell'ufficio non risultano ricavi o altre entrate per ammontare superiore a lire cento milioni;

e) quando ricorre l'ipotesi prevista dalla lettera d) dell'art. 51-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La richiesta può riguardare anche i conti successivi al periodo o ai periodi d'imposta cui si riferiscono i fatti indicati nel precedente comma e può essere estesa ai conti intestati al coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed ai figli minori conviventi. Nel caso previsto dalla precedente lettera e), se le fatture sono state emesse o utilizzate da una società che esercita l'attività di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, la richiesta può essere estesa ai conti intestati ai soci delle società di fatto nonché agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in carica nel periodo o nei periodi di imposta in cui le fatture sono state emesse o utilizzate.

Con le richieste e nel corso degli accessi indicati nel primo comma non possono essere rilevati dagli uffici documenti, dati e notizie relativi a soggetti diversi dal contribuente. Tali documenti, dati e notizie sono tuttavia utilizzabili ai fini fiscali se forniti dal contribuente o, autonomamente, dalle aziende e istituti di credito.

L'ispettore compartimentale delle imposte dirette deve esprimersi sulla richiesta di autorizzazione all'accesso formulata dagli uffici entro il termine di giorni quindici dalla richiesta stessa.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 34] (180).

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(180) Sostituito dall'art. 3, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201), e poi abrogato dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

 

36. Comunicazione di violazioni tributarie (181).

[Le società, comprese quelle in nome collettivo e in accomandita semplice, e gli enti diversi dalle società soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono inviare all'ufficio delle imposte competente per l'accertamento, entro tre mesi, copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni che lo modificano. La presentazione, nei casi in cui è richiesto l'atto pubblico, deve essere effettuata a cura del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto. Per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese il termine decorre dalla data di iscrizione] (182).

[Nello stesso termine i soggetti indicati nel comma precedente devono dare comunicazione all'ufficio delle imposte della variazione dell'indirizzo della loro sede legale o amministrativa nonché della stabile organizzazione in Italia se hanno sede all'estero] (183).

[Gli amministratori delle società ed enti di cui al primo comma devono, entro trenta giorni, inviare al competente ufficio delle imposte copia della deliberazione o del provvedimento con il quale la società o l'ente è posto in liquidazione] (184).

I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonchè gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli (185).

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(181) Rubrica così sostituita dall'art. 37, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(182) Comma abrogato dall'art. 37, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(183) Comma abrogato dall'art. 37, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(184) Comma abrogato dall'art. 37, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(185) Comma aggiunto dall'art. 19, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi così modificato dal comma 31 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

 

36-bis. Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni.

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta (186).

2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;

b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;

e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;

f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

2-bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta (187).

3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione (188).

4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta (189).

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(186) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 28, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(187) Comma aggiunto dal comma 10 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

(188) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 e poi dal comma 10 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

(189) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 modificato dall'art. 1, D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506 (Gazz. Uff. 22 ottobre 1979, n. 288), dall'art. 10-ter, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 e dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330 ed infine così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del presente articolo vedi l'art. 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462. Per i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute dai contribuenti vedi l'art. 17, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 come sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, il comma 103 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

36-ter. Controllo formale delle dichiarazioni.

1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacità operative dei medesimi uffici (190).

2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:

a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;

b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);

d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;

e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;

f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.

4. L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione (191).

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(190) Per i termini del controllo delle dichiarazioni presentate dal 1994 al 1998 vedi l'art. 9, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(191) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309 (Gazz. Uff. 7 giugno 1982, n. 154), modificato dall'art. 10-ter, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ed, infine, così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32. Per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi del presente articolo vedi l'art. 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462. Per i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute dai contribuenti vedi l'art. 17, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 come sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

37. Controllo delle dichiarazioni.

Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacità operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso. I criteri selettivi per l’attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento (192).

In base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati gli uffici delle imposte provvedono, osservando le disposizioni dei successivi articoli, agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e gli accertamenti di ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione.

In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona (193).

Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del comma terzo, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso. L'amministrazione procede al rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti del soggetto interponente, è divenuto definitivo ed in misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento (194).

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(192) Comma prima sostituito dall'art. 6, L. 24 aprile 1980, n. 146 e poi così modificato dal comma 253 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(193) Comma aggiunto dall'art. 30, D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

(194) Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

 

37-bis. Disposizioni antielusive.

1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni:

a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;

b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;

c) cessioni di crediti;

d) cessioni di eccedenze d'imposta;

e) operazioni di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni, nonché il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società (195);

f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (196);

f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi (197);

f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all'art. 26-quater, qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione europea (198);

f-quater) pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale (199).

4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso d'accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2.

6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.

7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.

8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma (200).

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(195) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 199, con la decorrenza indicata nell'art. 2 dello stesso decreto.

(196) Lettera così modificata prima dall'art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201 e poi dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(197) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto e poi così modificata dal comma 2 dell'art. 18, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 6 dello stesso articolo 18.

(198) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143. Vedi, anche, l'art. 3 dello stesso decreto.

(199) Lettera aggiunta dal comma 65 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e poi così modificata dal comma 84 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza ed i limiti indicati nel comma 88 dello stesso articolo 1. Vedi, anche, il comma 66 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006.

(200) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358. Le modalità per l'applicazione del comma 8 sono state approvate con D.M. 19 giugno 1998, n. 259. Vedi, anche, l'art. 69, comma 7, L. 21 novembre 2000, n. 342.

 

38. Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche.

L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione.

La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti (201).

L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta (202) (203) (204).

Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti (205).

Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi.

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4) (206) (207).

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(201) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Vedi, anche, il comma 498 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(202) Gli attuali commi 4 e 5 così sostituiscono l'originario comma 4 per effetto dell'art. 1, L. 30 dicembre 1991, n. 413. Inoltre, il comma 4 è stato così modificato dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330. Vedi, anche, il D.M. 10 settembre 1992, il D.M. 29 aprile 1999, il D.M. 21 settembre 1999, il Provv. 7 gennaio 2005 e il Provv. 14 febbraio 2007.

(203) La Corte costituzionale, con ordinanza 27 febbraio-15 marzo 2002, n. 64 (Gazz. Uff. 20 marzo 2002, n. 12, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, quarto comma, come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 sollevata in riferimento agli artt. 23, 70 e 76 della Costituzione.

(204) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 luglio 2004, n. 297 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, quarto comma, secondo periodo, come sostituito dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 comma ulteriormente modificato dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1994, n. 473, sollevata, in riferimento agli artt. 70, 76, 3 e 100, primo comma, della Costituzione e in relazione all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, con l'ordinanza in epigrafe.

(205) Gli attuali commi 4 e 5 così sostituiscono l'originario comma 4 per effetto dell'art. 1, L. 30 dicembre 1991, n. 413. Inoltre, il comma 5 è stato così modificato dall'art. 2, comma 14-quater, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(206) Comma aggiunto dall'art. 25, L. 18 febbraio 1999, n. 28.

(207) Vedi, anche, l'art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

39. Redditi determinati in base alle scritture contabili.

Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:

a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al 2° comma dell'art. 3;

b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;

c) se l'incompletezza, la falsità e l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;

d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (208) (209).

In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma:

a) quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione (210);

b) [quando alla dichiarazione non è stato allegato il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite] (211);

c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più scritture contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;

d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto (212) (213);

d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (214).

Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli artt. 18 e 19. Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, è determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo (215).

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(208) Lettera così modificata prima dall'art. 62-sexies, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e poi dal comma 3 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 8 dell'art. 33, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 4-bis dell'art. 10, L. 8 maggio 1998, n. 146, aggiunto dal comma 17 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, e il comma 265 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(209) Vedi, anche, il comma 307 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(210) Vedi, anche, il comma 8 dell'art. 33, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(211) Lettera abrogata dall'art. 8, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

(212) Lettera così modificata dall'art. 62-sexies, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Vedi, anche, il comma 8 dell'art. 33, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(213) Periodo aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 4 novembre 1981, n. 664.

(214) Lettera aggiunta dall'art. 25, L. 18 febbraio 1999, n. 28.

(215) Vedi, anche, l'art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e i commi 504 e 507 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

40. Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche si procede con unico atto agli effetti di tale imposta e dell'imposta locale sui redditi, con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per quanto concerne il reddito complessivo imponibile si applicano le disposizioni dell'articolo 39 relative al reddito d'impresa con riferimento al bilancio o rendiconto e se del caso ai prospetti di cui all'art. 5 e tenendo presenti, ai fini della lettera b) del secondo comma dell'articolo 39, anche le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 concernenti la determinazione del reddito complessivo imponibile.

Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni indicate nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, si procede con unico atto ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo o quelle dell'art. 38, secondo che si tratti di società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di società semplici o di società o associazioni equiparate (216) (217).

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(216) Vedi, anche, l'art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(217) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-12 marzo 1998, n. 55 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, secondo comma, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

 

41. Accertamento d'ufficio.

Gli uffici delle imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni del titolo I.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti all'imposta locale sui redditi, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive di requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorché regolarmente tenute.

I redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze catastali.

Se il reddito complessivo è determinato sinteticamente, non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Si applica il quinto comma dell'art. 38.

Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il reddito complessivo delle persone fisiche determinato d'ufficio senza attribuzione totale o parziale alle categorie di redditi indicate nell'articolo 6 del decreto indicato nel precedente comma è considerato reddito di capitale, salvo il disposto del terzo comma.

 

41-bis. Accertamento parziale.

1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parziale dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonché l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Non si applica la disposizione dell'art. 44 (218).

2. [Le disposizioni del comma 1 possono applicarsi anche all'accertamento induttivo dei ricavi e dei compensi, di cui all'art. 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto della dimostrazione della non applicabilità dei coefficienti eventualmente fornita dal contribuente, con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1 dello stesso articolo 12. L'accertamento parziale avverrà utilizzando anche il coefficiente basato sul contributo diretto lavorativo determinato con i decreti di cui all'art. 11, comma 5, del citato decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente comma non sono applicabili nei riguardi dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria e nei casi in cui la detta dimostrazione della non applicabilità dei coefficienti risulti asseverata da uno dei soggetti di cui all'art. 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni. Nei confronti di questi ultimi si applicano, in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati, ove non derivante da false o erronee informazioni fornite dal contribuente, le pene previste nell'art. 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1982, n. 516, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 maggio 1991, n. 154] (219) (220).

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(218) Comma così modificato dal comma 405 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(219) Comma abrogato dall'art. 62-quinquies, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(220) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309 (Gazz. Uff. 7 giugno 1982, n. 154), poi modificato dall'art. 30, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 ed infine così sostituito dall'art. 2, L. 30 dicembre 1991, n. 413. Una ulteriore modifica è stata apportata al comma 2 dall'art. 11, D.L. 19 settembre 1992, n. 384. Vedi, anche, l'art. 11-ter del predetto D.L. n. 384 del 1992 e gli artt. 7, 8 e 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

41-ter. Accertamento dei redditi di fabbricati.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dell'immobile.

2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni (221).

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(221) Articolo aggiunto dal comma 342 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 con i limiti indicati nel comma 343 dello stesso articolo 1.

 

42. Avviso di accertamento.

Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (222).

L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma (223).

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(222) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

(223) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

 

43. Termine per l'accertamento.

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (224).

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (225).

In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione (226).

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte (227) (228).

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(224) Comma così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

(225) Comma così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

(226) Comma aggiunto dal comma 24 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con i limiti di applicabilità indicati nel comma 26 dello stesso art. 37.

(227) Per la proroga dei termini di cui al presente articolo vedi l'art. 9-bis, D.L. 28 marzo 1997, n. 79 e l'art. 10, L. 27 dicembre 2002, n. 289. In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 5 dell'art. 27, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004. Per la decorrenza dei Termini di accertamento di cui al presente articolo vedi il comma 474 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(228) La Corte costituzionale, con ordinanza 9 - 24 aprile 2003, n. 141 (Gazz. Uff. 30 aprile 2003, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, terzo comma, sollevata in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 11-14 ottobre 2005, n. 390 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

44. Partecipazione dei comuni all'accertamento.

I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo (229).

I centri di servizio devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono pervenute, le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 2; gli uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 1° luglio dell'anno in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio a persone fisiche, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'art. 43 (230).

Il comune di domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito, può segnalare all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmessegli in copia dall'ufficio stesso. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione (231).

Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l'ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma può inoltre proporre l'aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio delle imposte, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma. La deliberazione della giunta comunale è immediatamente esecutiva (232).

Le proposte di accertamento dell'ufficio delle imposte e le proposte di aumento del comune devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una delle copie, datata e sottoscritta, viene restituita in segno di ricevuta all'ufficio mittente.

Decorso il termine di novanta giorni di cui al quarto comma l'ufficio delle imposte provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano state accolte dall'ufficio stesso (233).

Le proposte di aumento non condivise dall'ufficio delle imposte devono essere trasmesse a cura dello stesso, con le proprie deduzioni, all'apposita commissione operante presso ciascun ufficio, la quale determina gli imponibili da accertare. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio delle imposte provvede all'accertamento dell'imponibile già determinato.

Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma può richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente (234) (235).

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(229) Gli attuali primi quattro commi così sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell'art. 13, L. 13 aprile 1977, n. 114. Successivamente, il terzo e il quarto comma sono stati così sostituiti dall'art. 18, L. 24 aprile 1980, n. 146. Il comma secondo è stato poi così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787.

(230) Gli attuali primi quattro commi così sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell'art. 13, L. 13 aprile 1977, n. 114. Successivamente, il terzo e il quarto comma sono stati così sostituiti dall'art. 18, L. 24 aprile 1980, n. 146. Il comma secondo è stato poi così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787.

(231) Gli attuali primi quattro commi così sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell'art. 13, L. 13 aprile 1977, n. 114. Successivamente, il terzo e il quarto comma sono stati così sostituiti dall'art. 18, L. 24 aprile 1980, n. 146. Il comma secondo è stato poi così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787.

(232) Gli attuali primi quattro commi così sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell'art. 13, L. 13 aprile 1977, n. 114. Successivamente, il terzo e il quarto comma sono stati così sostituiti dall'art. 18, L. 24 aprile 1980, n. 146. Il comma secondo è stato poi così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787.

(233) Comma così sostituito dall'art. 18, L. 24 aprile 1980, n. 146.

(234) Comma aggiunto dall'art. 18, L. 24 aprile 1980, n. 146.

(235) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

 

45. Commissione per l'esame delle proposte del comune.

La commissione di cui al sesto comma dell'art. 44 è unica per ogni ufficio delle imposte, è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato ed è composta per metà da impiegati dell'ufficio e per metà da persone designate dal consiglio comunale di ciascuno dei comuni compresi nel distretto. Non possono essere designati coloro che esercitano professionalmente funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria.

Il numero dei componenti della commissione non può essere superiore, oltre al presidente, a otto per i comuni di prima classe, a sei per i comuni di seconda e terza classe e a quattro per i comuni di quarta e quinta classe. Non possono far parte della commissione gli impiegati dell'ufficio delle imposte che rivestono cariche elettive nei comuni del distretto e i componenti delle commissioni tributarie. Entro il 30 novembre di ciascun anno il sindaco comunica all'ufficio delle imposte i nominativi delle persone designate in rappresentanza del comune, le quali si intendono confermate di anno in anno qualora entro il detto termine il sindaco non abbia comunicato variazioni.

La convocazione della commissione è fatta dal presidente, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso a mezzo di raccomandata diretto al sindaco del comune del quale si esaminano le proposte. L'avviso deve contenere l'indicazione nominativa dei contribuenti ai quali si riferiscono le proposte medesime.

La commissione determina l'ammontare dell'imponibile da accertare sulla base degli atti in suo possesso deliberando a maggioranza di voti con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le sedute della commissione non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente.

Il segretario della commissione redige il verbale della seduta nel quale devono essere indicati i nominativi degli intervenuti, le proposte esaminate e le decisioni adottate. Il verbale è sottoscritto anche dal presidente.

Ai compiti di segreteria della commissione provvede l'ufficio delle imposte. Le spese relative alla partecipazione dei rappresentanti dei comuni sono a carico dei comuni stessi.

 

69. Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti.

1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attività di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente.

2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.

3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di lire.

4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi;

b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni.

5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma 4.

6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648.

7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici (322).

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(322) Così sostituito dall'art. 19, L. 30 dicembre 1991, n. 413.


D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Disciplina delle agevolazioni tributarie
(art. 13)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.

(2) Vedi il T.U. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

 

13. Finanziamenti dei soci.

Sono esenti dall'imposta locale sui redditi gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, a condizione:

a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di lire quaranta milioni. Tale limite è elevato a lire ottanta milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro (15);

b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi (16) (17).

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(15) Lettera così modificata dall'art. 10, L. 31 gennaio 1992, n. 59. Vedi, ora, l'art. 6-bis, D.L. 31 ottobre 1980, n. 693 e l'art. 23, L. 27 febbraio 1985, n. 49.

(16) Lettera così sostituita dall'art. 10, L. 24 dicembre 1974, n. 713. Vedi, ora, l'art. 6-bis, D.L. 31 ottobre 1980, n. 693 e l'art. 23, L. 27 febbraio 1985, n. 49.

(17) Vedi, anche, i commi 465 e 466 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.


D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
(artt. 9, 19, 79)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.

(2) Le parole «esattore» ed «esattoria», ove ricorrenti nel presente decreto, sono state sostituite dalla parola «concessionario» per il disposto dell'art. 35, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

 

9. Mancato o ritardato versamento diretto.

[Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del cinque per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate (38).

Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo (39).

L'interesse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis, secondo comma, e 36-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600] (40).

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(38) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. La misura dell'interesse, originariamente del dodici per cento, è stata ridotta al 9 per cento dall'art. 7, comma 3, L. 11 marzo 1988, n. 67, al 6 per cento dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, e al 5 per cento dall'art. 3, comma 141, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(39) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 4 marzo 1976, n. 30.

(40) Comma aggiunto prima dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, e poi modificato dall'art. 2, D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309 (Gazz. Uff. 7 giugno 1982, n. 154). Successivamente l'intero articolo è stato abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, nel testo modificato dall'art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

19. Dilazione del pagamento.

1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo è superiore a cinquantamila euro, il riconoscimento di tali benefìci è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive mofidicazioni. In alternativa alle predette garanzie, il credito iscritto a ruolo può essere garantito dall’ipoteca iscritta ai sensi dell’articolo 77; l’ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell’immobile è determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell’immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L’ipoteca non è assoggettata all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell’ipoteca (68).

2. [La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva] (69).

3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico non può più essere rateizzato.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese (70).

4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, l'eventuale fidejussore o il terzo datore d'ipoteca non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fidejussore stesso ovvero del terzo datore d'ipoteca, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto (71) (72).

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(68) Comma così modificato prima dai commi 126 e 145 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e poi dall'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(69) Comma abrogato dal comma 2-bis dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(70) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 7, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(71) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 e poi così modificato dal comma 417 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, dal comma 145 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dal comma 2-bis del'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(72) Vedi, anche, l'art. 26, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal comma 2-ter dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 

79. Prezzo base e cauzione.

1. Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

2. Se non è possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, il concessionario richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell'ufficio del territorio.

3. La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura civile è prestata al concessionario ed è fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento del prezzo base (221) (222).

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(221) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(222) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-23 maggio 2002, n. 217 (Gazz. Uff. 29 maggio 2002, n. 21, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79 come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 


L. 18 dicembre 1973, n. 877
Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio
(artt. 2, 3, 10, 13)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1974, n. 5.

(2) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, e le relative tabelle annesse.

 

2. Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.

È fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni.

Le domande di iscrizione al registro di cui all'articolo 3 dovranno essere respinte quando risulti che la richiesta di lavoro da eseguirsi a domicilio viene fatta a seguito di cessione - a qualsiasi titolo - di macchinari e attrezzature trasferite fuori dell'azienda richiedente e che questa intenda in tal modo proseguire lavorazioni per le quali aveva organizzato propri reparti con lavoratori da essa dipendenti.

È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

 

3. I datori di lavoro che intendono commettere lavoro, ai sensi dell'art. 1 della presente legge, sono obbligati ad iscriversi in apposito «registro dei committenti» istituito presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

A cura dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione i datori di lavoro sono classificati in apposito schedario suddivisi per i vari tipi di lavoro a domicilio.

Qualora il datore di lavoro distribuisca o faccia eseguire lavoro a domicilio in più province dovrà essere iscritto nel registro di ciascuna provincia.

L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione deve trasmettere alle dipendenti sezioni comunali l'elenco dei datori di lavoro committenti lavoro a domicilio.

Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda è obbligato a tenere un apposito registro, sul quale debbono essere trascritti il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni all'unità produttiva, nonché l'indicazione del tipo e della quantità del lavoro da eseguire e la misura della retribuzione.

Il registro di cui al comma precedente, numerato in ogni pagina, deve essere presentato prima dell'uso, all'ispettorato provinciale del lavoro per la relativa vidimazione.

 

10. Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112 , deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo che deve contenere la data e l'ora di consegna del lavoro affidato dall'imprenditore, la descrizione del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità dei materiali consegnati, la indicazione della misura della retribuzione, dell'ammontare delle eventuali anticipazioni nonché la data e l'ora della riconsegna del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e qualità di esso, degli altri materiali eventualmente restituiti e l'indicazione della retribuzione corrisposta, dei singoli elementi di cui questa si compone e delle singole trattenute.

Il libretto personale di controllo, sia all'atto della consegna del lavoro affidato che all'atto della riconsegna del lavoro eseguito, deve essere firmato dall'imprenditore o da chi ne fa le veci e dal lavoratore a domicilio.

Il libretto personale di controllo sostituisce a tutti gli effetti il prospetto di paga di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4 .

Il libretto personale di controllo sarà conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

13. 1. Il committente lavoro a domicilio il quale contravviene alla disposizione di cui all'art. 2, primo comma, è punito con l'arresto fino a sei mesi.

2. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui all'art. 3, primo e terzo comma, è punito con la sanzione amministrativa di lire cinque milioni.

3. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10, primo comma, è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

4. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui all'art. 2, secondo comma, 3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

5. Per le violazioni alla disposizione di cui all'art. 2, quarto comma, si applicano al committente lavoro a domicilio ed agli intermediari le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di collocamento, intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro. Le medesime sanzioni si applicano al committente lavoro a domicilio per le violazioni alla disposizione di cui all'art. 4, terzo comma.

6. Nel caso previsto dall'art. 3, primo e terzo comma, l'ordinanza di ingiunzione è comunicata alla commissione per il controllo del lavoro a domicilio affinché provveda senza ritardo all'iscrizione d'ufficio prevista dall'art. 5, secondo comma.

7. Restano salve, in ogni caso, le sanzioni e le penalità comminate per le infrazioni alle norme in materia di assicurazioni sociali, di collocamento, di tutela delle lavoratrici madri e, in quanto applicabili, di tutela del lavoratore.

8. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione è l'ispettorato del lavoro (9).

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(9) Così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 9 settembre 1994, n. 566.


D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382
(art. 81)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto 1977, n. 234, S.O.

 

 

81. Competenze dello Stato.

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) [l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della legge n. 382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento alla articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo (26)] (27);

b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.

[Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, d'intesa con la regione interessata] (28).

[La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi] (29).

Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.

I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facoltà di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.

Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitù militari.

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(26) Vedi, anche, l'art. 2, L. 8 luglio 1986, n. 349.

(27) Lettera abrogata dall'art. 52, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

(28) Comma abrogato dall'art. 4, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383.

(29) Comma abrogato dall'art. 4, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383.


L. 5 agosto 1978, n. 468
Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio
(art. 2, 7-9, 11, 11-ter, 17)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233.

(2) Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

 

2. Bilancio annuale di previsione.

1. Il progetto di bilancio annuale di previsione a legislazione vigente è formato sulla base dei criteri e parametri indicati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento (9).

2. Il progetto di bilancio annuale di previsione è articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero (10).

3. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria (11).

3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti (12).

4. Le somme comprese in ciascuna unità previsionale di base sono suddivise, relativamente alla spesa, in spese correnti, con enucleazione delle spese di personale, e spese di investimento, con enucleazione delle spese di investimento destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea (13).

4-bis. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Con appositi riassunti a corredo di ciascuno stato di previsione della spesa, le autorizzazioni relative ad ogni unità previsionale di base sono riepilogate secondo l'analisi economica e funzionale. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai dirigenti generali responsabili della gestione (14).

4-ter. Il bilancio annuale di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle aziende ed amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo (15).

4-quater. Ciascuno stato di previsione è illustrato da una nota preliminare ed integrato da un allegato tecnico. Nelle note preliminari della spesa sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale che presenta tassi di variazione significativamente diversi da quello indicato per le spese correnti nel Documento di programmazione economico-finanziaria deliberato dal Parlamento. I criteri per determinare la significatività degli scostamenti sono indicati nel Documento medesimo. Nelle note preliminari della spesa sono altresì indicati gli obiettivi che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, con l'indicazione delle eventuali assunzioni di personale programmate nel corso dell'esercizio e degli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati. Nell'allegato tecnico sono indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con il rinvio alle relative disposizioni legislative, nonché i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Nella nota preliminare dello stato di previsione dell'entrata sono specificatamente illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse e, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente, nonché, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi alle disposizioni normative introdotte nell'esercizio recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. La nota preliminare di ciascuno stato di previsione espone, inoltre, in apposito allegato, le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale (16).

4-quinquies. In apposito allegato allo stato di previsione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico e funzionale per la spesa. La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con le amministrazioni interessate. Su proposta del dirigente responsabile, con decreti del Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro e alle Commissioni parlamentari competenti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Al fine di favorire una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse destinate agli investimenti e di consentire la determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in misura tale da limitare la formazione di residui di stanziamento, possono essere effettuate variazioni compensative, nell'ambito della stessa unità previsionale di base, di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanzino o rifinanzino lo stesso intervento (17). Sono escluse le variazioni compensative fra le unità di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unità previsionali (18).

4-sexies. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare, con apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della legge di bilancio (19).

5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica presenta al Parlamento una relazione, allegata al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità della normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni (20).

6. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte, per unità previsionali di base, le risorse destinate alle aree previste dal comma 5, relativamente alle spese correnti per il personale in attività di servizio e per trasferimenti, nonché per tutte le spese in conto capitale, con esclusione delle erogazioni per finalità non produttive (21).

6-bis. In ulteriore apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa, sono esposte, per unità previsionali di base, le risorse destinate alle singole realtà regionali distinte tra spese correnti e spese in conto capitale (22).

7. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa, del totale generale della spesa e del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa.

8. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 è disposta con apposite norme.

9. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 15, terzo comma, l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare (23).

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(9) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(10) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(11) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(12) Comma aggiunto dal comma 171 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(13) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(14) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(15) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(16) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(17) Periodo così inserito dall'art. 27, L. 17 maggio 1999, n, 144.

(18) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(19) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(20) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(21) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(22) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(23) Così sostituito dall'art. 2, primo comma, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.). Il comma secondo dello stesso art. 2 ha, inoltre, così disposto:

«2. Le disposizioni previste dall'art. 2, comma 6, della L. 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla presente legge, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 1991. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo si applicano con riferimento alle disposizioni introdotte a partire dal 1° gennaio 1987».

 

7. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso] (41);

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

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(41) Le parole tra parentesi quadre sono state abrogate dall'art. 6, D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270.

 

8. Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte in conto capitale, un «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa».

[Qualora si tratti di residui già perenti relativi ad importi che lo Stato ha assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, a richiesta delle amministrazioni competenti, con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo - per le finalità per le quali furono autorizzate - le somme di volta in volta occorrenti da iscrivere ai pertinenti capitoli di provenienza onde integrarne le dotazioni sia di competenza che di cassa, ovvero a capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quello di provenienza fosse stato nel frattempo soppresso] (42).

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(42) Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270.

 

9. Fondo di riserva per le spese impreviste.

Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese impreviste», per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente articolo 7 (punto 2), ed al successivo articolo 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato un elenco da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma precedente.

Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.

 

11. Legge finanziaria.

1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare (46):

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate (47);

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (48);

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria (49);

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale (50);

g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle;

h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;

i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a) (51);

i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (52);

i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-ter, comma 7 (53).

4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.

5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento (54).

6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera i-quater) (55).

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(46) Alinea così sostituito dall'art. 2, comma 13, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(47) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 14, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(48) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 14, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(49) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 15, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(50) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 16, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(51) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 17, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(52) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 17, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(53) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(54) Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.).

(55) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

11-ter. Copertura finanziaria delle leggi.

1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità (57):

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) [a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni volte ad incrementare i predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo, lo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica. A tale forma di copertura si può fare ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilità esistenti presso singoli capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle esigenze di integrazione di altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra natura le economie che si dovessero realizzare nella categoria «interessi» e nei capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge] (58);

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari (59).

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.

5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega (60).

6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data (61).

6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze (62).

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri (63) (64).

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(57) Alinea così modificato dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione

(58) Lettera abrogata dall'art. 1-bis, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, nel testo aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(59) Comma così modificato dall'art. 3, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(60) Comma così modificato dall'art. 13, L. 29 luglio 2003, n. 229.

(61) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 5 maggio 2003, il Decr. 15 luglio 2003 e il Decr. 1° giugno 2006.

(62) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(63) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(64) Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.).

 

17. Assestamento e variazioni di bilancio.

Entro il mese di giugno di ciascun anno il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, presenta al Parlamento un apposito disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

Ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di cassa possono essere presentate al Parlamento entro e non oltre il termine del 31 ottobre.

[Le riassegnazioni ai capitoli di spesa di cui all'articolo 5, ultimo comma, della presente legge sono disposte con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti e riguardano le somme versate all'entrata entro il 31 ottobre di ciascun anno finanziario. Le somme versate dopo tale data e comunque entro la chiusura dell'esercizio sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai corrispondenti capitoli di spesa dell'anno successivo] (70).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione, indicando, per ciascun capitolo di spesa, sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad integrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le dotazioni di cassa in correlazione al trasporto all'esercizio successivo di titoli di spesa rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio precedente, limitatamente a quei capitoli di spesa le cui dotazioni di cassa non presentino, nelle more dell'assestamento di cui al precedente primo comma, sufficienti disponibilità per il pagamento dei titoli trasportati.

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(70) Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 10 novembre 1999, n. 469

 


L. 8 gennaio 1979, n. 8
Modifiche ed integrazioni alla L. 14 agosto 1967, n. 800 , in materia di impiego del personale artistico e tecnico

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 1979, n. 18.

 

1. In attesa del riordinamento della materia, cui si provvederà con la legge organica di riforma delle attività musicali da emanarsi, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , entro il 31 dicembre 1979, e salvo quanto previsto dal successivo articolo 3, il personale artistico e tecnico da impiegare, anche con rapporto di lavoro autonomo, dagli enti lirici, dalle istituzioni concertistiche assimilate, da amministrazioni, enti, istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica o privata, nonché da privati datori di lavoro, per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, è assunto per il tramite dell'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053 .

È ammessa la richiesta nominativa.

Gli impiegati, gli operai ed i lavoratori in genere da utilizzare per la realizzazione di manifestazioni artistiche sono assunti secondo le norme della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053 .

 

2. Ai fini previsti dal precedente articolo 1, il personale indicato al primo comma dell'articolo stesso deve iscriversi in apposite liste costituite presso l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, da aggiornare periodicamente.

 

3. I cantanti, i concertisti, i direttori d'orchestra, i registi, gli scenografi, i coreografi e i ballerini solisti possono essere assunti direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni tra gli iscritti in un elenco speciale provvisorio istituito presso l'ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo in attesa del riordinamento della materia di cui all'articolo 1.

Il responsabile della manifestazione è tenuto a comunicare, entro il termine di giorni trenta, all'ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo i nominativi degli artisti scritturati.

 

4. Ciascuno degli artisti di cui al precedente articolo 3 può indicare all'ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo un proprio rappresentante, il cui nominativo viene annotato nell'elenco speciale provvisorio.

Ogni artista non può indicare più di un rappresentante e dovrà allegare apposito documento dal quale risultino i poteri conferiti a quest'ultimo secondo le norme dettate in materia del codice civile.

Salvo diverse condizioni di reciprocità, l'artista straniero può avere in Italia soltanto un rappresentante italiano.

È vietata l'assunzione di artisti non iscritti nell'elenco speciale e la stipulazione di contratti con rappresentanti che non figurino indicati nell'elenco medesimo.

I contratti di scrittura una volta perfezionati, e comunque non oltre 10 giorni dalla prestazione artistica, vengono depositati presso l'ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

È fatto altresì obbligo ai suddetti rappresentanti della tenuta dei libri contabili secondo le disposizioni degli articoli 2214 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

 

5. È vietato ogni tipo di accordo tra i rappresentanti di cui al precedente articolo 4 che possa limitare la piena libertà di programmazione artistica delle istituzioni musicali. La violazione del suddetto divieto comporta la cancellazione dall'elenco speciale provvisorio.

 

6. In caso di trasgressione delle norme previste nei precedenti articoli, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e successive modificazioni.

 

7. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800 , stabilisce i criteri da indicare agli enti per le spese inerenti alla scrittura degli artisti di cui al primo comma del precedente articolo 3.

 

8. Il regolamento di attuazione della presente legge sarà emanato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del lavoro (2).

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(2) Vedi, il D.P.R. 21 gennaio 1981, n. 179.

 

9. Sono abrogate le disposizioni degli articoli 47, 48 e 49 della legge 14 agosto 1967, n. 800 , nonché le norme del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, n. 686 , fermo restando in ogni caso il divieto di mediazione.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (3).

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(3) Vedi, anche, l'art. 2, L. 6 marzo 1980, n. 54.


L. 11 gennaio 1979, n. 12
Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro
(art. 1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 gennaio 1979, n. 20.

 

TITOLO I

Disposizioni generali

1. Esercizio della professione di consulente del lavoro.

Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali (3), dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività. Il personale di cui al presente comma non potrà essere iscritto all'albo della provincia dove ha prestato servizio se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso.

Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 8 della presente legge.

Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860 , nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni (4).

Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti di cui al primo comma (5).

L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi (6).

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del settore (7) (8).

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(3) Il termine «procuratore legale» deve intendersi sostituito con il termine «avvocato» per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali stabilita dalla stessa legge.

(4) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490.

(5) Comma aggiunto dall'art. 58, comma 16, L. 17 maggio 1999, n. 144 e poi così modificato dall'art. 5-ter, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(6) Comma aggiunto dal comma 8 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7.

(7) Comma aggiunto dall'art. 58, comma 16, L. 17 maggio 1999, n. 144.

(8) Vedi, anche, l'art. 31, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.


L. 24 aprile 1980, n. 146
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)
(artt. 9-12)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 aprile 1980, n. 115.

 

 

9. [Nell'àmbito dell'amministrazione finanziaria è istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze il servizio consultivo ed ispettivo tributario (16).

Il servizio svolge i seguenti compiti (17):

0a) elabora studi di politica economica e tributaria e di analisi fiscale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Ministro delle finanze, per la definizione, da parte del Governo e del Ministro stesso, degli obiettivi e dei programmi da attuare, anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ai fini della programmazione sistematica dell'attività antievasione; formula proposte riguardanti le stesse materie, nonché volte alla predisposizione ed attuazione dei programmi di accertamento (18);

a) controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei dirigenti ministeriali e degli ufficiali della Guardia di finanza con incarichi di comando; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza (19);

b) al fine del migliore espletamento dei controlli di cui alla precedente lettera a), può, in via straordinaria, eseguire verifiche e controlli ed intervenire nelle verifiche in corso di svolgimento da parte degli uffici e della Guardia di finanza (20);

c) provvede, in via straordinaria, alle verifiche ed ai controlli relativi a contribuenti nei confronti dei quali sussiste un fondato sospetto di evasione di grandi proporzioni;

d) ... (21);

d-bis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze (22).

Il servizio comunica agli uffici dell'amministrazione finanziaria i dati acquisiti, nonché i risultati delle verifiche eseguite, affinché ne tengano conto nei procedimenti di accertamento delle imposte (23)] (24).

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(16) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) e poi dall'art. 1, D.Lgs. 15 ottobre 1999, n. 382 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1999, n. 255).

(17) Alinea così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).

(18) Lettera così inserita dall'art. 1, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).

(19) Lettera prima sostituita dall'art. 7, D.L. 8 agosto 1996, n. 437 e poi così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).

(20) Lettera così modificata dall'art. 7, D.L. 8 agosto 1996, n. 437.

(21) Lettera soppressa dall'art. 1, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).

(22) Lettera aggiunta dall'art. 7, D.L. 8 agosto 1996, n. 437.

(23) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).

(24) Articolo abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

 

10. [Al servizio sono assegnati non più di cinquanta esperti (25)] (26).

Essi sono scelti tra i funzionari dell'amministrazione finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 , con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata, e tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, ai quali tutti siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o più delle discipline finanziarie, tributarie, economiche, statistiche, contabili ed aziendalistiche. [La suddivisione tra le varie categorie di provenienza è determinata con decreto del Ministro delle finanze] (27).

Gli esperti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze (28).

Per la durata dell'incarico di esperto si applica l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 13, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Gli esperti provenienti dal personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, o da amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo, o in posizione equivalente, per la durata dell'incarico (29).

I posti lasciati scoperti dagli esperti provenienti dalle pubbliche amministrazioni sono considerati disponibili ai fini delle promozioni da conferire (30) (31).

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(25) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).

(26) Comma abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

(27) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242). L'ultimo periodo è stato poi soppresso dall'art. 1, D.Lgs. 15 ottobre 1999, n. 382 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1999, n. 255).

(28) Comma così modificato prima dall'art. 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) e poi dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

(29) Comma così modificato dagli artt. 2 e 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).

(30) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).

(31) Vedi, anche, il D.P.R. 15 gennaio 1981, n. 10.

 

11. [Il servizio è articolato in due sezioni, la prima per l'attività di controllo di cui alle lettere a), b), c) e d-bis) del secondo comma dell'art. 9, la seconda per l'attività di studi ed analisi economico-scientifici di cui alle lettere 0a) e d-bis) dello stesso secondo comma dell'art. 9. Ciascuna sezione del servizio svolge le funzioni ed i compiti, nell'ambito di settori organici di materie, stabiliti annualmente, conformemente alle direttive emanate dal Ministro. Gli esperti sono assegnati a ciascuna sezione con decreto ministeriale (32)] (33).

Organi di servizio sono il direttore del servizio e il comitato di coordinamento (34).

Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate dal Ministro, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad un esperto scelto nell'ambito di una terna indicata dagli esperti. [Le funzioni di coordinatore della sezione per l'attività di studi ed analisi sono assegnate dal Ministro ad un esperto appartenente alla stessa sezione, che partecipa, con diritto di voto, al comitato di coordinamento nei casi in cui vengono esaminate questioni riguardanti l'attività specifica] (35). Il direttore del servizio è preposto all'amministrazione del personale nonché alla esecuzione delle deliberazioni del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese del servizio nei limiti delle somme stanziate nell'apposita unità previsionale di base 1.1.1.3 di pertinenza del centro di responsabilità, Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, o altra corrispondente unità per i periodi successivi (36).

Il comitato di coordinamento è composto dal direttore del servizio, che lo presiede, da otto esperti eletti dagli esperti stessi, dal segretario generale del Ministero delle finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, da un ufficiale generale di tale Corpo, dai direttori generali dei dipartimenti, dal direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. [Ad esso partecipano, altresì, con voto consultivo, il direttore dell'Ufficio centrale del bilancio, nonché otto membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del segretario generale, o fra i direttori centrali dei dipartimenti] (37). Con tale decreto è disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non può partecipare al voto più di un membro del comitato appartenente a ciascun dipartimento o ufficio di corrispondente livello (38).

Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:

a) sulla base delle direttive del Ministro delle finanze, adotta i criteri per la programmazione ed il coordinamento dell'attività degli esperti;

b) riferisce periodicamente al Ministro sull'attività svolta dal servizio (39);

c) esamina i risultati delle relazioni predisposte dagli esperti (40);

d) formula proposte al Ministro (41);

e) [propone altresì l'adozione di provvedimenti a carico del personale dell'amministrazione finanziaria responsabile di violazioni penali o irregolarità amministrative rilevate nell'espletamento dell'attività di controllo] (42) (43).

[Gli esperti esercitano le funzioni di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 9 con i poteri di vigilanza e di controllo attribuiti al personale direttivo dell'amministrazione finanziaria e quelle di cui alle successive lettere b) e c) dello stesso comma con i poteri attribuiti all'amministrazione finanziaria dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre leggi di imposta. L'autorizzazione prevista dall'art. 32, primo comma, n. 7), e dall'art. 33, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'art. 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è rilasciata dal direttore del servizio anche per i funzionari dell'amministrazione finanziaria, con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario, assegnati alle rispettive sezioni. Le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti dei controlli ad essi relativi effettuati dal servizio] (44).

Gli esperti devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o loro parenti od affini hanno interesse; non possono esercitare attività professionali o di consulenza né ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura. L'inosservanza delle incompatibilità è causa di decadenza dall'incarico. Tale disposizione non si applica agli esperti a tempo parziale. Nei riguardi di questi ultimi si applicano, se dipendenti delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni recate dai commi 56 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (45).

[Fermo restando l'espletamento dei compiti di istituto, agli esperti appartenenti alla prima sezione possono essere affidati per un periodo di tempo determinato, con provvedimento del Ministro delle finanze, sentito il comitato di coordinamento, specifici incarichi di studio e di consulenza] (46).

[Il Ministro delle finanze, con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce norme per il funzionamento del servizio] (47) (48).

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(32) Comma inserito dall'art. 3, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).

(33) Comma abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

(34) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).

(35) Periodo abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

(36) Comma così modificato prima dall'art. 10, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, poi dagli artt. 3 e 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) ed infine dall'art. 1, D.Lgs. 15 ottobre 1999, n. 382 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1999, n. 255).

(37) Periodo abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

(38) Comma prima sostituito dall'art. 16, L. 16 marzo 1987, n. 123 e dall'art. 11, L. 29 ottobre 1991, n. 358 e poi così modificato dagli artt. 3 e 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242). Per la modifica della composizione del comitato di coordinamento di cui al presente comma vedi l'art. 22, comma 2, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

(39) Lettera così modificata dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

(40) Lettera così modificata dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

(41) Lettera così modificata dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

(42) Lettera abrogata dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

(43) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).

(44) Comma prima modificato dagli artt. 3 e 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) e poi abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

(45) Comma così modificato prima dagli artt. 3 e 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242), poi dall'art. 1, D.Lgs. 15 ottobre 1999, n. 382 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1999, n. 255), ed infine dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

(46) Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, modificato dall'art. 3, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) e poi abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

(47) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) e poi abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

(48) Per la soppressione del comitato di cui al presente articolo vedi il comma 17 dell'art. 1, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

12. [Agli esperti nominati tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico pari a quello complessivo di dirigente di prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Agli esperti nominati tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con trattamento economico di provenienza inferiore a quello di cui al periodo precedente, è attribuito per la durata dell'incarico un assegno integrativo pari alla differenza tra il trattamento economico predetto e quello fruito nella posizione di provenienza. Quest'ultimo trattamento viene conservato qualora sia di maggiore importo] (49).

[In aggiunta al trattamento di cui al precedente comma viene corrisposta agli esperti una speciale indennità di funzione non pensionabile di importo pari allo stipendio di dirigente generale livello C. L'indennità è corrisposta anche sulla tredicesima mensilità] (50).

La stessa indennità compete ai soggetti di cui all'articolo 11, non appartenenti al servizio (51).

Al servizio sono addetti non più di duecento impiegati designati con decreto del Ministro delle finanze per una metà tra il personale appartenente alla carriera direttiva dell'amministrazione finanziaria e per l'altra metà alla carriera di concetto della stessa amministrazione. Ad essi viene corrisposta una speciale indennità di funzione non pensionabile pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita, con esclusione dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno temporaneo di cui alla legge 19 luglio 1977, n. 412.

[Nell'esercizio di attività di verifica indicate nelle lettere b) e c) del secondo comma dell'art. 9 ciascun esperto può richiedere la collaborazione di ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza collocati, dal comando generale in un contingente stabilito annualmente con decreto del Ministro delle finanze. L'esperto nella richiesta deve indicare il periodo di tempo durante il quale intende avvalersi della collaborazione] (52).

... (53).

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(49) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) e poi abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

(50) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) e poi abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

(51) Comma prima modificato dall'art. 16, L. 16 marzo 1987, n. 123 e poi così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).

(52) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) e poi abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

(53) Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).

 


L. 3 gennaio 1981, n. 7
Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 gennaio 1981, n. 12.

 

1. È autorizzata la spesa di lire 200 miliardi, aggiuntivi agli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato per l'anno 1980, per far fronte ad oneri connessi con le attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, in particolare per la lotta contro la fame nel mondo.

L'importo aggiuntivo di lire 200 miliardi, di cui al precedente comma, è destinato per:

a) lire 70.205 milioni in aumento dello stanziamento di lire 47 miliardi iscritto al capitolo 4574 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per la cooperazione economica e tecnica con i Paesi in via di sviluppo.

Tale ulteriore stanziamento verrà utilizzato per:

aiuti di emergenza, in particolare nei settori alimentare e sanitario;

finanziamento di programmi di assistenza tecnica nel settore alimentare e sanitario e di progetti nei settori agricolo e agro-industriale;

interventi straordinari e di emergenza per Paesi in via di sviluppo colpiti da calamità naturali, eventi bellici o altre situazioni di emergenza;

contributi per la realizzazione di programmi e progetti di sviluppo promossi anche da organizzazioni internazionali, con particolare attenzione ai progetti finalizzati al soddisfacimento delle esigenze fondamentali sul piano strutturale ed infrastrutturale;

b) lire 5 miliardi in aumento dello stanziamento di lire 1 miliardo, previsto dall'articolo 14, lettera a), della legge 9 febbraio 1979, n. 38 (2), iscritto al capitolo 8301 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'erogazione di contributi sugli interessi dei crediti concessi ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 24 maggio 1977, n. 227 (3), in favore dei Paesi in via di sviluppo;

c) lire 84.300 milioni in aumento dello stanziamento di lire 13.100 milioni, iscritto al capitolo 8173 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, quale apporto al fondo di rotazione di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227 (4), come modificato dall'articolo 6 della legge 9 febbraio 1979, n. 38 (5), per la concessione di crediti finanziari ai Paesi in via di sviluppo;

d) lire 8 miliardi in aumento dello stanziamento di lire 5.500 milioni, iscritto al capitolo 3134 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo al contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP);

e) lire 1.080 milioni in aumento dello stanziamento di lire 420 milioni, iscritto al capitolo 4573 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo al contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO);

f) lire 950 milioni in aumento dello stanziamento di lire 50 milioni, iscritto al capitolo 3127 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo al contributo all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNCHR);

g) lire 74 milioni in aumento dello stanziamento di lire 50 milioni, iscritto al capitolo 3104 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo al contributo al Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR);

h) lire 2.200 milioni per il contributo al fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF);

i) lire 3.750 milioni per il contributo al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM);

l) lire 1 miliardo per il contributo al Fondo di rotazione delle Nazioni Unite per l'esplorazione delle risorse naturali (UNRFNRE);

m) lire 150 milioni per il contributo al Fondo delle Nazioni Unite per le attività relative alla popolazione (UNFPA);

n) lire 8 miliardi per il contributo al Fondo delle Nazioni Unite per la scienza e la tecnologia (UNCSTD);

o) lire 150 milioni per il contributo al Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (CGLAR);

p) lire 370 milioni per il contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA);

q) lire 14.771 milioni per il contributo al Fondo comune per la stabilizzazione dei prezzi e dei mercati delle materie prime (negoziato in ambito UNCTAD).

La somma di cui alla lettera h) è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

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(2) Riportata al n. A/XXXVIII.

(3) Riportata alla voce Commercio con l'estero.

(4) Riportata alla voce Commercio con l'estero.

(5) Riportata al n. A/XXXVIII.

 

2. Gli stanziamenti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente possono essere impiegati anche per operazioni di cofinanziamento con organismi internazionali, in armonia a quanto previsto dall'articolo 5, lettera a), della legge 9 febbraio 1979, n. 38 (6).

Tali operazioni possono assumere sia la forma di finanziamento parallelo di iniziative promosse da organismi internazionali sia quella di apporti finanziari agli stessi organismi per la realizzazione di specifici progetti precedentemente concordati.

Gli stanziamenti di cui al primo comma possono altresì essere impiegati per la realizzazione di programmi integrati a favore di Paesi - o di gruppi di Paesi - in via di sviluppo, di cui l'Italia si faccia promotrice in sede internazionale, da realizzarsi con la partecipazione di altri Paesi donatori o di organismi internazionali, banche e fondi in via bilaterale o multilaterale.

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(6) Riportata al n. A/XXXVIII.

 

3. Per gli anni successivi al 1980 le occorrenze finanziarie per i fini di cui al precedente articolo 1 saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, fermo restando che per gli interventi di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 gli stanziamenti da iscrivere nei bilanci degli anni 1981, 1982 e 1983, non potranno essere inferiori a quelli risultanti, per tali anni, dall'articolo 44, primo comma, lettera b), della legge 9 febbraio 1979, n. 38 (7).

A partire dall'anno 1981 restano annullate le autorizzazioni di spesa di cui:

1) alla legge 9 febbraio 1979, n. 38 (8), articolo 44, primo comma, lettere a) e b) (cooperazione finanziaria e cooperazione economica e tecnica con i Paesi in via di sviluppo);

2) agli articoli 2 e 4-bis del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 244 (9), convenuto, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1978, n. 393 (Fondo di rotazione per la concessione di crediti finanziari a Paesi in via di sviluppo);

3) alla legge 8 agosto 1977, n. 608 (10), (UNIDO);

4) alla legge 8 gennaio 1979, n. 11 (11), (UNHCR);

5) alla legge 24 febbraio 1975, n. 66 (CICR), e successive modificazioni.

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(7) Riportata al n. A/XXXVIII.

(8) Riportata al n. A/XXXVIII.

(9) Riportato alla voce Commercio con l'estero.

(10) Riportata alla voce Nazioni unite.

(11) Riportata alla voce Nazioni unite.

 

4. All'onere di lire 200 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri, decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


D.P.R. 21 gennaio 1981, n. 179
Approvazione del regolamento di attuazione della legge 8 gennaio 1979, n. 8 , recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n.
800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico»

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 maggio 1981, n. 124.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1963, n. 2053;

Vista la L. 14 agosto 1967, n. 800;

Vista la L. 8 gennaio 1979, n. 8, concernente «Modifiche ed integrazioni alla L. 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico»;

Considerata la necessità di emanare il regolamento di attuazione in conformità di quanto disposto dall'art. 8 della sopra citata L. 8 gennaio 1979, n. 8;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

 

Decreta:

 

Articolo unico

- È approvato l'annesso regolamento di attuazione della L. 8 gennaio 1979, n. 8 , recante «Modifiche ed integrazioni alla L. 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico».

 

Regolamento di attuazione della legge 8 gennaio 1979, n. 8 , recante modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico

1. Iscrizione nelle liste.

Il personale indicato nel primo comma dell'art. 1 della L. 8 gennaio 1979, n. 8 - ivi compreso quello di cui all'art. 3 della legge stessa che intende essere utilizzato in manifestazioni musicali e di balletto - deve iscriversi in apposite liste costituite presso l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

L'iscrizione è effettuata a domanda redatta in carta semplice contenente, oltre alle generalità, la qualifica professionale con la quale l'interessato intende essere iscritto.

Ai fini dell'aggiornamento delle liste di cui al primo comma, sarà periodicamente promosso dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo apposito censimento, nei termini e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

 

2. Iscrizione nell'elenco speciale provvisorio.

Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale provvisorio di cui all'art. 3 della L. 8 gennaio 1979, n. 8 , gli artisti ivi indicati che risultino iscritti nelle liste di cui all'art. 1 del presente regolamento.

La doppia iscrizione può essere richiesta anche con una unica domanda.

 

3. Domanda di iscrizione.

La domanda di iscrizione nelle liste e nell'elenco speciale provvisorio può essere presentata direttamente all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo ovvero ad una delle dipendenti sezioni oppure in una qualsiasi sezione di collocamento del territorio nazionale la quale ne rilascia ricevuta e trasmette immediatamente l'istanza alla sede di Roma dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo con l'indicazione della data di ricezione da valere quale data di iscrizione.

La domanda può anche essere inoltrata tramite servizi postali, a mezzo raccomandata, la cui data di spedizione vale quale data di iscrizione.

L'iscrizione nelle liste e nell'elenco speciale provvisorio è comprovata da apposito attestato rilasciato agli interessati dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o dalle dipendenti sezioni.

 

4. Comunicazione di disponibilità.

Il personale iscritto nelle liste di cui all'art. 2 della L. 8 gennaio 1979, n. 8 , che intende concorrere ad offerte di impiego in manifestazioni artistiche, è tenuto a fornire all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo documentazione dei requisiti professionali posseduti in relazione alla qualifica con la quale è iscritto ed a dare le necessarie indicazioni circa la sua disponibilità e per il suo tempestivo reperimento.

 

5. Utilizzazione di personale artistico e tecnico.

Gli enti lirici, le istituzioni concertistiche assimilate, le amministrazioni, gli enti e le istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica e privata, nonché i privati datori di lavoro che intendono utilizzare il personale indicato nel primo comma dell'art. 1 della L. 8 gennaio 1979, n. 8 , per realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, ferma restando la facoltà di scelta nominativa fra gli iscritti nelle apposite liste costituite presso l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, devono farne richiesta al predetto Ufficio o ad una delle sue sezioni.

La disposizione di cui al comma precedente non riguarda l'utilizzazione dei complessi artistici, fatto salvo il rispetto delle norme sul collocamento all'atto della costituzione dei complessi stessi.

La richiesta di cui al primo comma del presente articolo, redatta in carta semplice, deve contenere l'indicazione della qualifica dei singoli elementi da utilizzare, le condizioni di lavoro offerte, la natura delle manifestazioni, il luogo della sua realizzazione nonché la data di inizio e di termine della prestazione.

La richiesta deve essere presentata o spedita a mezzo raccomandata, all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o dipendenti sezioni prima dell'inizio della prestazione.

Le eventuali variazioni alla data di inizio e di cessazione della prestazione devono essere comunicate all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo direttamente o a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dal loro verificarsi.

 

6. Nulla osta di avviamento al lavoro o convalida.

L'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, accertata l'iscrizione del personale per il quale è avanzata richiesta di utilizzazione, provvede a rilasciare il relativo nulla-osta.

Per le richieste spedite prima dell'inizio della prestazione, ma pervenute contemporaneamente o successivamente alla prestazione stessa, l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o le dipendenti sezioni rilasciano dichiarazione di convalida.

Analoga dichiarazione è rilasciata per l'utilizzazione di personale destinato a sostituirne altro precedentemente autorizzato e resosi improvvisamente indisponibile, sempreché la richiesta di sostituzione sia presentata o spedita entro cinque giorni dall'inizio della relativa prestazione.

 

7. Chiamata diretta.

Il nominativo dell'artista utilizzato ai sensi dell'art. 3 della L. 8 gennaio 1979, n. 8 , deve essere comunicato all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo entro trenta giorni dalla data di inizio della relativa prestazione artistica.

 

8. Assunzione di impiegati, operai e lavoratori in genere.

L'assunzione degli impiegati, degli operai e dei lavoratori in genere di cui al terzo comma dell'art. 1 della L. 8 gennaio 1979, n. 8 , è effettuata secondo le norme della L. 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del D.P.R. 24 settembre 1963, n. 2053.

 

9. Utilizzazione dei minori.

L'utilizzazione per prestazioni artistiche dei minori è subordinata, ai fini dell'osservanza delle norme sul collocamento, al solo rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 4 della L. 17 ottobre 1967, n. 977.

 

10. Rappresentanti di artisti italiani e comunitari.

Gli artisti nell'elenco provvisorio di cui all'art. 3 della L. 8 gennaio 1979, n. 8, possono designare un solo rappresentante il cui nominativo deve essere comunicato, con le modalità previste dal precedente art. 3 del presente regolamento, all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo che provvede ad annotarlo accanto a quello dell'artista stesso.

Alla comunicazione deve essere allegato il documento recante firma certa, dal quale risultino i poteri conferiti dall'artista al proprio rappresentante, nonché la dichiarazione di accettazione di quest'ultimo, anch'essa con firma certa.

Il nominativo del rappresentante designato dall'artista, regolarmente annotato nell'elenco ai sensi del primo comma del presente articolo, è indicato nell'attestato rilasciato all'artista stesso ai sensi del precedente art. 3.

L'artista interessato deve immediatamente comunicare l'eventuale revoca della rappresentanza all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, che provvede alle conseguenti variazioni.

 

11. Autorizzazione al lavoro a personale straniero.

L'utilizzazione del personale artistico e tecnico di cui all'art. 1 del presente regolamento, di nazionalità straniera, salvo quanto stabilito dal successivo art. 12, è subordinata al solo rilascio dell'apposita autorizzazione al lavoro da parte della competente amministrazione statale che sostituisce l'iscrizione nelle liste di cui all'art. 2 della L. 8 gennaio 1979, n. 8 .

Sono fatte salve le determinazioni degli organi di pubblica sicurezza in materia di permessi di soggiorno per motivi di lavoro.

 

 

12. Artisti stranieri: categorie particolari

L'artista straniero - appartenente ad una delle categorie indicate nel primo comma dell'art. 3 della L. 8 gennaio 1979, n. 8 - che intenda nominare un proprio rappresentante deve iscriversi nell'elenco speciale provvisorio di cui allo stesso art. 3.

Salvo diverse condizioni di reciprocità, la cui esistenza dovrà essere accertata dalla competente amministrazione statale, l'artista straniero può nominare soltanto un rappresentante di nazionalità italiana, il cui nominativo è annotato nell'elenco speciale provvisorio secondo le modalità del precedente art. 10.

L'utilizzazione dell'artista straniero è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata - ad istanza dei datori di lavoro pubblici o privati - dalla competente amministrazione statale. Sono fatte salve le determinazioni degli organi di pubblica sicurezza in materia di permessi di soggiorno per motivi di lavoro.

 

13. Deposito contratti.

I contratti stipulati tramite rappresentante, una volta perfezionati, devono essere depositati presso l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, a cura dei rappresentanti stessi, entro dieci giorni dalla data di inizio della prestazione artistica.

 

14. Disposizioni transitorie.

Le liste di cui all'art. 2 della L. 8 gennaio 1979, n. 8 , sono costituite dal personale artistico e tecnico già iscritto all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo e sue sezioni alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché dal personale che ne faccia successivamente domanda.

Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, il personale artistico di cui all'art. 3 3 della L. 8 gennaio 1979, n. 8 , per essere utilizzato direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni, deve presentare la domanda di cui all'art. 2 del presente regolamento.

In attesa dell'emanazione di apposito provvedimento amministrativo che disciplini organicamente tutta la materia delle autorizzazioni al lavoro al personale di cui agli articoli 11 e 12 del presente regolamento, l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo provvede al rilascio delle suddette autorizzazioni sulla base della dichiarazione resa dal responsabile della manifestazione circa le esigenze artistiche e professionali cha richiedono l'impiego del personale medesimo.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834
Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533
(Tab. A)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 1982, n. 16, S.O.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. Vedi, anche, la L. 2 maggio 1984, n. 111.

 

 

D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (1).

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (2) (3).

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(1) Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 29 gennaio 1979, n. 28.

(2) Vedi, anche, la L. 26 gennaio 1980, n. 9, il D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e la L. 6 ottobre 1986, n. 656.

 

Tabella A (111)

Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo

Prima categoria:

1) La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

2) La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.

3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.

4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).

5) La perdita totale di una mano e dei due piedi.

6) La perdita totale di una mano e di un piede.

7) La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

8) La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.

9) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.

10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.

11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei piedi.

12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei, due politici e di altre sette o sei dita.

13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra.

14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.

15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni grave della faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione si da costringere a speciale alimentazione.

16) L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.

17) L'immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidita totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.

18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.

19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.

20) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.

21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.

22) Tumori maligni a rapida evoluzione.

23) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescica ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

24) Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.

25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.

26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico protratto nel tempo.

27) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.

28) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

29) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo.

30) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.

31) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

32) Esiti di laringectomia totale.

33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50.

35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle A e B-c).

Seconda categoria

1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.

2) L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.

3) L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.

4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.

5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell'altra.

6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.

7) L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.

8) Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.

9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.

10) Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.

11) Bronchite cronica diffusa con bronchiestasie ed enfisema di notevole grado.

12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.

13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.

14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi alla prima categoria.

15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.

16) Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico.

17) La perdita della lingua.

18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario salvo, che per la loro entità, non siano ascrivibili alla categoria superiore.

19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.

20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente dell'orecchio medio.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra i 1/50 e 3/50 della normale.

22) Castrazione o perdita pressoché totale del pene.

23) Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.

Terza categoria:

1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.

2) La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.

3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.

4) La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell'altro pollice.

5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.

6) L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.

7) L'anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.

8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.

9) La perdita o i disturbi gravi della favella.

10) L'epilessia con manifestazioni frequenti.

11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale.

Quarta categoria:

1) L'anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all'asse del corpo.

2) La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita di essa.

3) La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.

4) La perdita totale di un pollice e dei due indici.

5) La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.

6) La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che noti siano i pollici.

7) La perdita di una gamba al terzo inferiore.

8) La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, ecc.) che ledario notevolmente le funzioni di un arto.

9) Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.

10) Calcolosi renale e bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.

11) L'epilessia ammenoché per la frequenza e la gravità delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a categorie superiori.

12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).

13) Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della zona innervata.

14) Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.

15) Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita ad concham.

16) Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, coesteatomi, granulazioni).

17) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità.

18) Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della normale.

19) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che rie abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale.

20) Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

Quinta categoria:

1) L'anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi.

2) La perdita totale del pollice e dell'indice di una mano.

3) La perdita totale di ambo i pollici.

4) La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non siano gli indici e l'altro pollice.

5) La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l'altro indice.

6) La perdita di due falangi di otto e sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.

7) La perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.

8) La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica.

9) La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od otto dita compresi gli alluci.

10) La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entità non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.

11) Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino assegnazioni a categoria superiore o inferiore.

12) Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.

13) L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.

14) Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.

15) Le nefriti o le nefrosi croniche.

16) Diabete mellito o insipido di media gravità.

17) L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.

18) Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm accertata con esame audiometrico. Otite media e cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).

19) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad concham.

20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare, tra 2/10 e 3/10 della normale.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale.

22) La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro integro.

23) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

Sesta categoria:

1) Le cicatrici estese e profonde del cranio con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.

2) L'anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi.

3) La perdita totale di un pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.

4) La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice.

5) La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.

6) La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e l'altro pollice.

7) La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.

8) La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.

9) La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.

10) L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.

11) La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.

12) La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.

13) La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.

14) Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionale.

15) Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da scrivere a categoria superiore.

16) Nefrectomia con integrità del rene superstite.

17) Psico-nevrosi di media entità.

18) Le nevriti ed i loro esiti permanenti.

19) Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.

20) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.

Settima categoria:

1) Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenoché per la loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.

2) L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica.

3) La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici né gli indici.

4) La perdita totale dei due indici.

5) La perdita totale di un pollice.

6) La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici o l'altro indice.

7) La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.

8) La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice.

9) La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici.

10) La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.

11) La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci.

12) La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.

13) La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci.

14) La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.

15) L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.

16) L'anchilosi in estensione del ginocchio.

17) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.

18) Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.

19) Nevrosi cardiaca grave e persistente.

20) Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.

21) Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti.

22) Laparocele voluminoso.

23) Gastroduodenite cronica.

24) Esiti di resezione gastrica.

25) Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.

26) Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.

27) Isteronevrosi di media gravità.

28) Perdita totale di due padiglioni auricolari.

29) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.

30) Esito di intervento radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.

31) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.

32) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del capo visivo stesso, o settori equivalenti.

Ottava categoria:

1) Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.

2) La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti della arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.

3) La perdita della falange ungueale dei due pollici.

4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici né gli indici.

5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.

6) La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice.

7) La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.

8) La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.

9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.

10) La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto o sei.

11) La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.

12) L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.

13) L'accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.

14) Bronchite cronica.

15) Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.

16) Gli esiti di empiema non tubercolare.

17) Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra sistolia).

18) Gastrite cronica.

19) Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica.

20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.

21) Emorroidi voluminose procidenti.

22) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.

23) Cistite cronica.

24) Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.

25) Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.

26) Ernie viscerali non contenibili.

27) Emicastrazione.

28) Perdita totale di un padiglione auricolare.

29) Sordità unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico.

30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.

31) Otite media purulenta cronica semplice.

32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.

33) Le alterazioni organiche ed irreparibli di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.

34) Dacriocistite purulenta cronica.

35) Congiuntiviti manifestamente croniche.

36) Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).

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(111) Così sostituita dalla corrispondente tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.


D.L. 28 maggio 1981, n. 251
Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane
(artt. 2, 10, 11, 20, 22, 24)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 maggio 1981, n. 147.

(2) Convertito in legge con modificazioni, dalla L. 29 luglio 1981, n. 394 (Gazz. Uff. 29 luglio 1981, n. 206).

(3) Il comitato previsto dal presente D.L. è stato soppresso dall'art. 25, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

 

 

2. È istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia (6).

Il fondo di cui al precedente comma è amministrato da un comitato (7) nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, è composto:

a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;

b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;

c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;

d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.

Le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonché l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (8), tenuto conto del programma di cui all'articolo 2 della L. 16 marzo 1976, n. 71. Le tipologie e le modalità delle garanzie a copertura dei rimborsi del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori relativi ai finanziamenti sono determinate dal comitato di cui alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. Saranno ammesse con priorità ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno (9).

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.

È autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-83 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983 (10) (11).

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(6) Comma così modificato dal comma 397 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, l'art. 21, comma 4, L. 5 marzo 2001, n. 57.

(7) Il comitato previsto dal presente D.L. è stato soppresso dall'art. 25, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

(8) Vedi, ora, l'art. 22, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

(9) Comma così modificato dal comma 6 dell'art. 7, L. 31 marzo 2005, n. 56. Le condizioni e le modalità di cui al presente comma sono state stabilite con D.M. 22 settembre 1999, n. 467.

(10) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 29 luglio 1981, n. 394.

(11) Vedi, anche, gli artt. 1 e 2, L. 20 ottobre 1990, n. 304.

 

10. Ai consorzi aventi come scopo esclusivo la esportazione di prodotti agro-alimentari, costituiti per settori e comprensori, individuati con provvedimento della regione tra produttori singoli o associati, cooperative agricole di commercializzazione e di trasformazione anche con la partecipazione di enti pubblici territoriali, possono essere concessi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, contributi finanziari annuali, purché non diretti a sovvenzionare l'esportazione (20).

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, i contributi di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai consorzi per imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.

Ai fini della determinazione dell'ammontare dei contributi annuali si applicano l'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, e le relative norme di attuazione (21).

I fondi occorrenti per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi saranno annualmente quantificati dalla legge finanziaria, e stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministro del commercio con l'estero, da istituirsi a decorrere dall'esercizio 1982 (22).

... (23).

Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, possono essere concessi contributi d'intesa con i Ministri competenti a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo dell'attrazione della domanda estera (24).

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(20) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 luglio 1981, n. 394. Vedi, anche l'art. 18, L. 27 dicembre 1983, n. 730.

(21) Comma cosí sostituito dall'art. 4, L. 20 ottobre 1990, n. 304.

(22) Comma così sostituito dalla legge di conversione 29 luglio 1981, n. 394.

(23) Comma soppresso dalla legge di conversione 29 luglio 1981, n. 394. Vedi, anche, l'art. 3, L. 22 dicembre 1986, n. 910.

(24) Comma aggiunto dal comma 935 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

11. L'ICE è autorizzato a stipulare con le aziende agricole e con le piccole e medie imprese che svolgono attività diretta alla produzione di beni e servizi, nonché con consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, convenzioni per la predisposizione e la realizzazione, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee, di progetti coerenti con le linee e gli obiettivi del programma di cui all'articolo 2 della L. 16 marzo 1976, n. 71 , riguardanti studi di mercato, spese di dimostrazione e pubblicità, partecipazione a mostre e fiere campionarie internazionali.

Saranno poste a carico delle imprese di cui al precedente comma le spese che non rientrano negli oneri generali relativi allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ICE.

Con la relazione di cui all'art. 3, L. 16 marzo 1976, n. 71 , l'ICE riferirà partitamente sulle attività svolte e i risultati conseguiti.

È autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa di lire 50 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 10 miliardi per il 1981, di lire 20 miliardi per il 1982 e di lire 20 miliardi per il 1983, da erogare all'ICE con le modalità di cui agli articoli 1, 3, 4 e 6 della L. 16 marzo 1976, n. 71 , a rimborso dei maggiori oneri sostenuti ai sensi del presente articolo (25).

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(25) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 29 luglio 1981, n. 394. Vedi, anche, l'art. 9, L. 22 dicembre 1984, n. 887.

 

20. Oltre alla facoltà di avvalersi dell'istituto previsto dall'articolo 56 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , per il raggiungimento delle finalità previste dal presente decreto il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato ad utilizzare, per le sopravvenute eccezionali esigenze di servizio, personale di enti pubblici compresi quelli economici, nonché di istituti di credito di diritto pubblico, nei limiti di un contingente di cinque unità. Detto personale rimane a carico degli enti di provenienza (33).

... (34).

I compensi per lavoro straordinario, indennità di missione e rimborsi di spese sono a carico dei fondi di cui all'art. 14 del presente decreto.

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(33) Comma così sostituito dalla legge di conversione 29 luglio 1981, n. 394.

(34) Comma soppresso dalla legge di conversione 29 luglio 1981, n. 394. Vedi, anche, l'art. 3, L. 22 dicembre 1986, n. 910.

 

22. Il fondo contributi, di cui all'art. 37, secondo comma, del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito, con modificazioni, nella L. 18 dicembre 1970, n. 1034, così come modificato dall'art. 3 della L. 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato della somma di 2.290 miliardi riservati alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla L. 24 maggio 1977, n. 227 , e successive modificazioni.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1982, 500 miliardi nell'anno 1983, 500 miliardi nell'anno 1984, 500 miliardi nell'anno 1985 e 490 miliardi nell'anno 1986.

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero sarà stabilita la quota del fondo di cui al primo comma del presente articolo riservata per l'agevolazione di speciali categorie di operazioni, nonché per la corresponsione di contributi in conto interessi ad operazioni finanziarie con provviste effettuate all'estero.

Il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere crediti finanziari ai sensi dell'articolo 15, lettera g), nonché dell'articolo 27, terzo comma, della L. 24 maggio 1977, n. 227 ; alle predette operazioni di finanziamento si applicano le condizioni e modalità di cui all'articolo 18, quarto comma, della citata L. 24 maggio 1977, n. 227 (36).

L'articolo 20 della L. 24 maggio 1977, n. 227, è soppresso (37).

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(36) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 luglio 1981, n. 394.

(37) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 luglio 1981, n. 394.

 

24. In estensione a quanto previsto dall'art. 13, secondo comma, del D.L. 6 giugno 1956, n. 476 , convertito, con modificazioni, nella L. 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del commercio con lo estero può delegare al Mediocredito centrale le competenze previste dal citato art. 13, primo comma, lettera d), in ordine alle operazioni ammesse al contributo agevolativo ai sensi della L. 24 maggio 1977, n. 227 .


L. 24 novembre 1981, n. 689
Modifiche al sistema penale
(art. 17)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

(2) La presente legge reca molteplici modificazioni al codice penale ed a quello di procedura penale.

(3) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 117 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.

 

17. Obbligo del rapporto.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto (23).

Deve essere presentato al prefetto il rapporto (24) relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 , dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 , e dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente (25).

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(23) Vedi il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, l'art. 1, D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 252 e l'art. 6, comma 6, L. 8 luglio 2003, n. 172.

(24) Vedi, anche, l'art. 9, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153.

(25) Vedi, anche, gli articoli 12 e 62, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.


L. 27 aprile 1982, n. 186
Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali
(art. 1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1982, n. 117, S.O.

(2) Vedi, anche, la L. 13 luglio 1990, n. 189, e il D.P.R. 25 novembre 1995, n. 580.

 

 

TITOLO I

Ordinamento della giurisdizione amministrativa

Capo I - Consiglio di Stato

1. Composizione.

Il Consiglio di Stato è composto dal presidente del Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la tabella A allegata alla presente legge.

Il Consiglio di Stato si divide in sei sezioni: le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali.

Ciascuna sezione consultiva è composta da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno nove consiglieri; ciascuna sezione giurisdizionale è composta da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno dodici consiglieri.

Per le sezioni consultive del Consiglio di Stato le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di almeno quattro consiglieri; le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato pronunciano con l'intervento di uno dei presidenti e di quattro consiglieri.


D.L. 30 ottobre 1984, n. 726
Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali
(art. 3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1984, n. 299 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 19 dicembre 1984, n. 863 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1984, n. 351). L'art. 2 della citata legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti nonché i rapporti giuridici sorto sulla base dei D.L. 21 febbraio 1984, n. 12, D.L 27 aprile 1984, n. 94, D.L. 29 giugno 1984, n. 273, e D.L. 29 agosto 1984, n. 519. (Trattasi di decreti-legge non convertiti in legge).

 

3. 1. I lavoratori di età compresa fra i quindici ed i ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale (18).

1-bis. Nelle aree indicate dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, nonché in quelle svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con contratti di formazione e lavoro è ammessa sino all'età di 32 anni (19).

2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota fino al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento si procede ai sensi del comma 1.

3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici e dalle imprese ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la delibera della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, provvede il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. La commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle direttive generali fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, delibera, in coerenza con le finalità formative ed occupazionali e con le caratteristiche dei diversi settori produttivi, in ordine ai criteri di approvazione dei progetti ed agli eventuali specifici requisiti che gli stessi devono avere, tra i quali può essere previsto il rapporto tra organico aziendale e numero dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino più ambiti regionali i medesimi progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Non sono soggetti all'approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, recepite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione centrale per l'impiego (20).

4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere predisposti in conformità ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , secondo le modalità di cui all'articolo 27 della stessa legge. A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'articolo 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti d'intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro.

6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori (21).

7. Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente.

8. La commissione regionale per l'impiego può effettuare controlli, per il tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro (22).

9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.

10. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continuano a trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro.

12. I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore sia assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione è computato nell'anzianità di servizio. La commissione regionale per l'impiego, tenendo conto delle particolari condizioni di mercato nonché delle caratteristiche della formazione conseguita, può elevare il predetto limite fino ad un massimo di trentasei mesi.

13. [Le regioni, nell'ambito delle disponibilità dei loro bilanci, possono organizzare, di intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, attività di formazione professionale che prevedano periodi di formazione in azienda. Per il periodo di formazione i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro dodici mesi dal termine dell'attività formativa le imprese hanno facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale attività] (23).

14. Ferme restando le norme relative al praticantato, possono effettuare assunzioni con il contratto di cui al comma 1 anche i datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal comma 3. Trovano altresì applicazione i commi 4 e 6.

15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al comma 3 sono relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.

16. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.

17. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attività sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attività.

18. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con contratto di formazione e lavoro, sono considerati ai fini delle percentuali d'obbligo di cui all'articolo 11 della stessa legge (24).

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(18) Vedi, anche, l'art. 16, D.L. 16 maggio 1994, n. 299.

(19) Comma aggiunto dall'art. 9, D.L. 29 marzo 1991, n. 108.

(20) Comma così sostituito dall'art. 9, D.L. 29 marzo 1991, n. 108 e poi così modificato dall'art. 16, D.L. 16 maggio 1994, n. 299.

(21) Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 30 maggio 1988, n. 173. Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 68, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(22) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio 1987, n. 190 (Gazz. Uff. 3 giugno 1987, n. 23 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del comma ottavo nella parte in cui non prevede che le competenti strutture regionali possano accertare il livello di formazione acquisito dai lavoratori.

(23) Comma abrogato dall'art. 10, D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

(24) Così sostituito dalla legge di conversione 19 dicembre 1984, n. 863. Vedi, anche, la Dir.Min. 8 maggio 2002.

 


D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
(art. 5)

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(1) Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 30 aprile 1986, n. 99.

 

5. Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso.

1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda.

2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma dell'art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter), e 27-quinquies), dello stesso decreto (5).

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(5) Comma prima corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1986, n. 108, e poi così modificato dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, dall'art. 8, L. 18 febbraio 1999, n. 28 e dal comma 10 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come sostituito dalla relativa legge di conversione.


D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi
(artt. 5, 51, 67, 68, 73, 75, 92, 96, 106, 111)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

(2) Il presente testo unico è stato da ultimo così modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Successivamente l'art. 1, comma 349, L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha rinumerato, come articoli 13 e 12, gli articoli 12 e 13 del presente decreto. I riferimenti agli articoli 12 e 13 nella preesistente numerazione sono stati, conseguentemente, modificati ai sensi di quanto disposto dal comma 351 del citato articolo 1.

(3) Vedi, anche, il comma 352 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e il comma 124 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

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5. Redditi prodotti in forma associata.

1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili (15).

2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali (16).

3. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;

d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

5. Si intendono, per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (17) (18).

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(15) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 febbraio-6 marzo 2001, n. 53 (Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Cost.

(16) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 25 marzo 1991, n. 102.

(17) Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, gli artt. 7, 8 e 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 466 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, l'art. 1, D.P.C.M. 31 maggio 2007 e il comma 2 dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81.

(18) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-12 marzo 1998, n. 55 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

 

51. [48] Determinazione del reddito di lavoro dipendente.

1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono (278).

2. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter) (279);

b) [le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172] (280);

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione (281);

d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;

e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 50 (282);

f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12 (283) (284);

f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12 (285), nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari (286);

g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione (287);

g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito (288);

h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;

i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta;

i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa (289).

2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;

c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia (290).

3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12 (291), o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:

a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54 (292), comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente (293);

b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 (294);

c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato;

c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione (295).

5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.

6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.

7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 (296), e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.

8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui al comma 5.

8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 (297).

9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto (298) (299).

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(278) Vedi, anche, l'art. 54, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(279) Lettera prima modificata dall'art. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 41 (Gazz. Uff. 3 marzo 2000, n. 52) e dall'art. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 e poi così sostituita dal comma 197 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, l'art. 3, comma 118, L. 24 dicembre 2003, n. 350, l'art. 1, comma 505, L. 30 dicembre 2004, n. 311, l'art. 1, comma 123, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e il comma 399 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 31 marzo 2008.

(280) Lettera soppressa dal comma 6 dell'art. 2, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

(281) Lettera così modificata dall'art. 4, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.

(282) Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(283) Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(284) L'originaria lettera f) è stata sostituita dalle attuali lettere f) e f-bis) per effetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 13.

(285) Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(286) L'originaria lettera f) è stata sostituita dalle attuali lettere f) e f-bis) per effetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 13.

(287) L'originaria lettera g) è stata sostituita dalle attuali lettere g) e g-bis) per effetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 13.

(288) L'originaria lettera g) è stata sostituita dalle attuali lettere g) e g-bis) per effetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 13. La lettera g-bis) era stata successivamente soppressa dal comma 25 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. La soppressione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 25 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

(289) Lettera aggiunta dal comma 14 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 243.

(290) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 13, e poi così modificato dal comma 25 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e dal comma 29 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 25-bis del citato art. 36.

(291) Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(292) Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(293) Lettera così modificata prima dal comma 71 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione e poi dal comma 7 dell'art. 15-bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso articolo 15-bis. Vedi, anche, il comma 72 del suddetto art. 2, D.L. n. 262 del 2006.

(294) Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 13.

(295) Lettera aggiunta dall'art. 75, L. 27 dicembre 2002, n. 289. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 11 dicembre 2003.

(296) Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(297) Comma aggiunto dall'art. 36, L. 21 novembre 2000, n. 342. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 5, comma 5, L. 16 marzo 2001, n. 88.

(298) Così sostituito, da ultimo, dall'art. 3, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

(299) Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 

Capo VII - Redditi diversi

67. [81] Redditi diversi.

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;

b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante (380);

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:

1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;

2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto (381);

3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico;

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:

1) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (382);

2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 47 (383);

c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;

c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;

c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;

d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;

e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

f) i redditi di beni immobili situati all'estero;

g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53;

h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;

h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58;

i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;

l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (384);

n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti (385).

1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente (386).

1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui (387).

1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (388) (389).

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(380) Lettera così modificata dal comma 38 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, il comma 496 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(381) Numero così sostituito dal comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 4.

(382) Numero così modificato dal comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 4.

(383) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dal comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 e il comma 4 dell'art. 5, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, come modificato dal comma 1 dell'art. 15, del citato decreto legislativo n. 247 del 2005.

(384) Lettera così modificata prima dal comma 253 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi dal comma 299 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(385) Comma prima modificato dall'art. 7, L. 11 marzo 1988, n. 67, dall'art. 3, D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, dall'art. 11, L. 30 dicembre 1991, n. 413, dall'art. 3, D.L. 17 settembre 1992, n. 378, dall'art. 67, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, dall'art. 3, comma 25, L. 23 dicembre 1996, n. 662, dall'art. 4, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, dall'art. 3, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, dall'art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, dall'art. 37, L. 21 novembre 2000, n. 342 e dall'art. 90, comma 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.

(386) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e poi così modificato dal comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 4.

(387) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

(388) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 2.

(389) Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 

68. [82] Plusvalenze.

1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante (390).

2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione.

3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67, diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 40 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate (391).

4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonché le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, salvo la dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui alla citata lettera c-bis), del comma 1, dell'articolo 67, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate (392).

5. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis), diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate (393).

6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società indicate dall'articolo 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'articolo 110, comma 9, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.

7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze:

a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b) (394);

b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 67, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel quale si è verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo;

c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo;

d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione;

e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell'articolo 67, il corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;

f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attività di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell'articolo 67, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione è posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 67.

9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 67, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi nonché i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 7 (395).

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(390) Periodo aggiunto dal comma 39 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(391) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 4. Vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e il D.M. 2 aprile 2008.

(392) Comma prima sostituito dal comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 4 e poi così modificato dal comma 83 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 88 del medesimo articolo 1.

(393) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 4.

(394) Lettera così modificata dal comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 4.

(395) Articolo prima modificato dagli artt. 2 e 3, D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, dall'art. 11, L. 30 dicembre 1991, n. 413, dall'art. 4, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, dall'art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, dall'art. 3, D.Lgs. 19 luglio 2000, n. 221, dall'art. 9, D.L. 25 settembre 2001, n. 350 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003. Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 5, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, come modificato dal comma 1 dell'art. 15, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247.

 

73. [87] Soggetti passivi (412).

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonchè le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato (413);

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (414);

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (415);

d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (416).

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali (417).

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi (418).

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti (419).

5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato (420).

5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5 (421) (422).

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(412) L'art. 1, D.L. 2 maggio 1989, n. 156 (Gazz. Uff. 2 maggio 1989, n. 100), convertito in legge con L. 30 giugno 1989, n. 243 (Gazz. Uff. 1° luglio 1989, n. 152), ha disposto che i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti indicati nell'art. 87, aventi scadenza dal 1° aprile al 29 maggio 1989, sono differiti al 30 maggio 1989. Vedi, anche, l'art. 9, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

(413) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 199, con la decorrenza indicata nell'art. 2 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 come modificato dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e i commi 20, 102 e 134 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(414) Lettera così modificata dal comma 74 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, l'art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il comma 368 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e i commi 102 e 134 dell'art. 1, della citata legge n. 296 del 2006.

(415) Lettera così modificata dal comma 74 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, gli artt. 2 e 11, D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

(416) Lettera così modificata dal comma 74 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, l'art. 2, L. 13 maggio 1999, n. 133, gli articoli da 10 a 15, L. 21 novembre 2000, n. 342, il comma 3 dell'art. 3, L. 28 dicembre 2001, n. 448, l'art. 14-vicies semel, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, il comma 134 e i commi 242 e seguenti dell'art. 1, della citata legge n. 296 del 2006.

(417) Periodo aggiunto dal comma 74 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(418) Comma così modificato prima dal comma 74 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e poi dal comma 83 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 88 dello stesso articolo 1.

(419) Articolo prima modificato dall'art. 1, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.

(420) Comma aggiunto dal comma 13 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione e con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ai sensi di quanto disposto dal comma 14 del medesimo art. 35.

(421) Comma aggiunto dal comma 13 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ai sensi di quanto disposto dal comma 14 del medesimo art. 35.

(422) Vedi, anche, l'art. 1, D.P.C.M. 31 maggio 2007 e il comma 325 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

75. [89] Base imponibile.

1. L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II, per le società e gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, del capo III, per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e dei capi IV e V, per le società e gli enti non residenti di cui alla lettera d).

2. Le società residenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 73 e quelle non residenti di cui alla lettera d) possono determinare il reddito secondo le disposizioni del capo VI (425).

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(425) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Per l'introduzione dell'istituto della pianificazione fiscale concordata a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005 vedi i commi da 387 a 398 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, inoltre, i commi da 1088 a 1095 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

92. [59] Variazioni delle rimanenze.

1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.

2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità.

3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente.

4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del «primo entrato, primo uscito» o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.

5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.

6. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo 93 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.

7. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.

8. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore così determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa (468).

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(468) Articolo prima modificato dall'art. 1, D.L. 29 giugno 1994, n. 416 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.

 

96. [63, commi 1-3] Interessi passivi.

1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta.

2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l’eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell’articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai sensi dell’articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, nonché alle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.

6. Resta ferma l’applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall’articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell’articolo 110 del presente testo unico, dall’articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e dall’articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.

7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato nazionale.

8. Ai soli effetti dell’applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2 (479).

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(479) Articolo prima modificato dall'art. 11, L. 14 agosto 1993, n. 344 e dall'art. 8, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) e dal comma 33 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 34 dello stesso articolo 1. Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003. Vedi, inoltre, i commi 276 e 282 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

106. [71] Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti.

1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,40 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,40 per cento è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,40 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio (522).

4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria nonché la rivalutazione delle operazioni «fuori bilancio» iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112.

5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del predetto accantonamento eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso (523).

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(522) Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 6, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo.

(523) Articolo prima modificato dall'art. 23, L. 21 novembre 2000, n. 342 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.

 

111. [103] Imprese di assicurazioni.

1. Nella determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative concorre a formare il reddito dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi (551).

2. Gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, i maggiori e i minori valori iscritti relativi alle azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonché le plusvalenze e le minusvalenze che fruiscono del regime previsto dall'articolo 87 concorrono a formare il reddito qualora siano relativi ad investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 165 i predetti utili si assumono nell'importo che in base all'articolo 89 concorre a formare il reddito (552).

3. La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile nell'esercizio in misura pari al 60 per cento dell'importo iscritto in bilancio; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. È considerato componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri (553).

3-bis. Per le imprese di assicurazione che gestiscono sia il ramo danni che il ramo vita, la valutazione dei titoli e degli strumenti finanziari è attuata separatamente per ciascuno di essi (554).

4. Le provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo di imposta sono deducibili in quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i contratti di assicurazione sulla vita possono essere dedotte per l'intero ammontare nel predetto periodo. Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi dell'attivo a copertura delle riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni (555).

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(551) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(552) Comma così sostituito dal comma 11 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6.

(553) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 6, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo. Vedi, anche, il comma 51 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(554) Comma aggiunto dal comma 11 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6. Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 18 del medesimo decreto legislativo n. 247 del 2005.

(555) Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.


L. 26 febbraio 1987, n. 49
Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
(art. 11)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 febbraio 1987, n. 49, S.O.

(2) Vedi, anche, l'art. 4, L. 23 marzo 2001, n. 93 e l'art. 80, comma 16, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

11. Interventi straordinari.

1. Gli interventi straordinari di cui all'articolo 1, comma 4, sono:

a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale;

b) l'avvio di interventi imperniati principalmente sulla sanità e la messa in opera delle infrastrutture di base, soprattutto in campo agricolo e igienico sanitario, indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamità, da carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di mortalità;

c) la realizzazione in loco di sistemi di raccolta, stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate;

d) l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c);

e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi elaborati da tali enti ed organismi e concordati con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Gli interventi derivanti da calamità o eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (15).

3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario di cui all'articolo 3, comma 4, qualora l'onere previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero dal Direttore generale per importi inferiori e non sono sottoposte al parere preventivo del Comitato direzionale né al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui all'articolo 15, comma 2. La relativa documentazione è inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo ed all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla delibera (16).

4. Le attività di cui al presente articolo sono affidate, con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2, ad apposita unità operativa della Direzione generale (17).

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(15) Comma così modificato dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4 e l'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

(16) Comma così modificato dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

(17) Vedi, anche, l'art. 1, comma 15-sexies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.


L. 23 agosto 1988, n. 400
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(art. 17)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

(2) Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

 

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17. Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (34);

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (35).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (36).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (37).

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(34) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

(35) Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(36) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 303 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.

(37) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59.


L. 9 marzo 1989, n. 88
Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(art. 18)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 marzo 1989, n. 60, S.O.

(2) Il D.P.R. 27 novembre 1992 (Gazz. Uff. 16 aprile 1993, n. 88) ha disposto che ai componenti dei comitati previsti dalla L. 9 marzo 1989, n. 88 è attribuito un compenso fisso mensile lordo pari a lire 250.000.

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica):Circ. 8 luglio 1996, n. 37; Circ. 28 maggio 1997, n. 32; Circ. 4 giugno 1997, n. 33; Circ. 18 giugno 1997, n. 39; Informativa 10 luglio 2002, n. 64; Informativa 19 luglio 2002, n. 67;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale):Circ. 11 gennaio 1996, n. 8; Circ. 23 gennaio 1996, n. 21; Circ. 20 febbraio 1996, n. 40; Circ. 29 febbraio 1996, n. 49; Circ. 25 marzo 1996, n. 65; Circ. 20 aprile 1996, n. 91; Circ. 15 maggio 1996, n. 103; Circ. 25 maggio 1996, n. 112; Circ. 22 agosto 1996, n. 171; Circ. 14 novembre 1996, n. 219; Circ. 22 novembre 1996, n. 233; Circ. 25 gennaio 1997, n. 17; Circ. 7 febbraio 1997, n. 25; Circ. 12 febbraio 1997, n. 28; Circ. 13 febbraio 1997, n. 30; Circ. 19 febbraio 1997, n. 36; Circ. 17 aprile 1997, n. 96; Circ. 22 maggio 1997, n. 115; Circ. 29 maggio 1997, n. 123; Circ. 5 giugno 1997, n. 127; Circ. 17 luglio 1997, n. 160; Circ. 17 luglio 1997, n. 159; Circ. 24 luglio 1997, n. 165; Circ. 2 agosto 1997, n. 180; Circ. 2 ottobre 1997, n. 200; Circ. 4 novembre 1997, n. 215; Circ. 14 novembre 1997, n. 154; Circ. 20 dicembre 1997, n. 259; Circ. 5 gennaio 1998, n. 1; Circ. 2 febbraio 1998, n. 24; Circ. 5 marzo 1998, n. 51; Circ. 30 marzo 1998, n. 70; Circ. 3 aprile 1998, n. 74; Circ. 8 maggio 1998, n. 100; Circ. 15 luglio 1998, n. 153; Circ. 31 luglio 1998, n. 177; Circ. 20 agosto 1998, n. 191; Circ. 20 agosto 1998, n. 192; Circ. 9 ottobre 1998, n. 212; Circ. 9 ottobre 1998, n. 213; Circ. 17 luglio 2000, n. 132; Circ. 16 febbraio 2001, n. 41; Msg. 23 giugno 2003, n. 76;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 30 marzo 1996, n. 40451;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 5 novembre 1997, n. 141/97;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:Circ. 31 luglio 1998, n. 66;

- Ministero del tesoro:Circ. 26 gennaio 1998, n. 6;

- Ministero delle finanze:Circ. 9 gennaio 1998, n. 3/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E.

 

18. Progetti speciali.

1. In relazione ad impegni derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative sull'erogazione delle prestazioni e sulla riscossione ed accreditamento dei contributi ovvero per particolari esigenze organizzative connesse a tali settori, l'Istituto elabora progetti a termine finalizzati a tali scopi da realizzare anche attraverso la selezione ed assunzione di personale, su base regionale, mediante contratti di formazione e lavoro e contratti a termine.

2. Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1, di compensi incentivanti la produttività.

3. Al finanziamento di quanto previsto dai commi precedenti si provvede, mediante una quota non superiore allo 0,10 per cento delle entrate indicate nel bilancio di previsione dell'Istituto.

3-bis. I progetti di cui al comma 1 dovranno in particolare essere finalizzati alla realizzazione di programmi per la lotta e il recupero delle omissioni ed evasioni contributive, sulla base di specifiche, in termini finanziari, che verranno sottoposte all'esame del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il comitato esecutivo dell'Istituto definirà la quota dello stanziamento fissato ai sensi del comma 3 da destinare al finanziamento di incentivi connessi alla realizzazione dei predetti programmi. Tale quota non può essere comunque inferiore al 50 per cento della somma destinata a compensi incentivanti. Il pagamento dei compensi di cui al presente comma è disposto previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale (14).

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(14) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 29 marzo 1991, n. 103.

 


L. 14 giugno 1989, n. 234
Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale
(art. 24)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 giugno 1989, n. 143, S.O.

(2) Vedi, anche, il D.L. 18 ottobre 1990, n. 296, il D.M. 6 novembre 1990, n. 372 e il regolamento approvato con D.M. 8 novembre 1990, n. 373, nonché la L. 31 dicembre 1991, n. 431.

 

24. 1. Il Ministero della marina mercantile esercita il controllo e la vigilanza sull'attività delle imprese ammesse alle provvidenze della presente legge, limitatamente alla utilizzazione delle stesse provvidenze.

2. Le imprese interessate devono periodicamente fornire le informazioni necessarie alla verifica dei risultati conseguiti con i provvedimenti adottati sulla base della presente legge, nonché ogni alla notizia richiesta dall'Amministrazione marittima per una più approfondita conoscenza dell'attività svolta. In caso di inosservanza del predetto obbligo è sospeso l'esame delle domande di concessione del contributo.

3. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza, il Ministero della marina mercantile si avvale anche del Registro italiano navale.

4. Le spese per l'espletamento dei compiti indicati nei commi precedenti nonché quelle per consulenze, indagini, per la partecipazione ai lavori di organismi internazionali, a convegni di studi, a manifestazioni, ad incontri organizzati per promuovere i necessari rapporti di collaborazione con amministrazioni, enti o società nazionali o estere operanti nel settore, per impegni di carattere internazionale nell'interesse delle imprese di costruzione, riparazione e demolizione navale, sempre che rientrino nella materia disciplinata nella presente legge, gravano su appositi fondi da costituirsi mediante ritenute del 2 per mille sulle somme pagate per i contributi concessi. Dette somme vengono iscritte in apposito capitolo del bilancio del Ministero della marina mercantile.

5. L'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 4 è assegnato in ragione del 35 per cento al Registro italiano navale, del 10 per cento all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - e del 50 per cento al fine di incentivare la produttività del personale civile, compreso quello con qualifica dirigenziale, del Ministero dei trasporti e della navigazione, settore navigazione (16).

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(16) Comma così sostituito dall'art. 9, L. 31 luglio 1997, n. 261.


L. 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
(artt. 14-14-quinquies, 19, 20, 22-28)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

 

 

Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa

 

14. Conferenza di servizi (33).

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale (34).

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni (35).

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(33) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(34) Vedi, anche, l'art. 2, O.P.C.M. 12 marzo 2003, n. 3268.

(35) Articolo prima modificato dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 3-bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, nel testo integrato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, poi sostituito dall'art. 9, L. 24 novembre 2000, n. 340 ed infine così modificato dall'art. 8, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

14-bis. Conferenza di servizi preliminare (36).

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente (37).

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso (38).

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'àmbito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'àmbito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3 (39).

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (40).

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(36) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(37) Comma così modificato dall'art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(38) Comma così modificato dall'art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(39) Comma aggiunto dall'art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(40) Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così sostituito dall'art. 10, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 

 

 

14-ter. Lavori della conferenza di servizi (41).

01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione (42).

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima (43).

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo (44).

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori (45).

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute , del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità (46).

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede (47).

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata (48).

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza (49).

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati (50).

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(41) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(42) Comma così premesso dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(43) Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(44) Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(45) Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(46) Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(47) Comma aggiunto dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(48) Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(49) Comma così sostituito dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(50) Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così sostituito dall'art. 11, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 

14-quater. Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi (51).

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. [Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'àmbito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva] (52).

3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni (53).

3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni (54).

3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate (55).

3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso (56).

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione (57).

4. [Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto] (58).

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (59).

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(51) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(52) Comma abrogato dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(53) Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Vedi, anche, le linee guida di cui al Provv. 2 gennaio 2003.

(54) Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(55) Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Vedi, anche, le linee guida di cui al Provv. 2 gennaio 2003.

(56) Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(57) Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(58) Comma abrogato dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(59) Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così sostituito dall'art. 12, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 

14-quinquies. Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto.

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge (60).

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(60) Articolo aggiunto dall'art. 12, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

 

 

19. Dichiarazione di inizio attività.

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (72).

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(72) Articolo prima sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, poi modificato dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15 ed infine così sostituito dall'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411.

 

20. Silenzio assenso.

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti (73).

5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis (74) (75).

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(73) Vedi, anche, l'art. 8-bis, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(74) Il presente articolo, già modificato dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 6-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, i commi 6-sexies e 6-septies dello stesso art. 3.

(75) Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411.

 

Capo V - Accesso ai documenti amministrativi

22. Definizioni e princìpi in materia di accesso.

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'àmbito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere (88).

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(88) Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza indicata dal comma 3 dell'art. 23 della stessa legge. Vedi, anche, il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

 

23. Àmbito di applicazione del diritto di accesso (89).

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24 (90).

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(89) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(90) Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 3 agosto 1999, n. 265.

 

24. Esclusione dal diritto di accesso.

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1 (91).

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'àmbito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (92).

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(91) Le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, ai sensi del presente comma, sono state stabilite con:

- D.M. 10 maggio 1994, n. 415, per il Ministero dell'interno e gli organi periferici dipendenti;

- D.M. 7 settembre 1994, n. 604, per il Ministero degli affari esteri e gli uffici all'estero;

- D.M. 26 ottobre 1994, n. 682, per il Ministero dei beni culturali ed ambientali;

- D.M. 4 novembre 1994, n. 757, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

- D.P.C.M. 20 dicembre 1994, n. 763, per il Consiglio di Stato, il consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino Alto Adige;

- D.M. 14 giugno 1995, n. 519, per il Ministero della difesa;

- D.M. 13 ottobre 1995, n. 561, per il Ministero del tesoro e gli organi periferici in qualsiasi forma da esso dipendenti;

- D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, per il Ministero della pubblica istruzione e gli organi periferici dipendenti comprese le istituzioni scolastiche e gli enti vigilati;

- D.M. 25 gennaio 1996, n. 115, per il Ministero di grazia e giustizia e gli organi periferici;

- D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200, per l'Avvocatura dello Stato;

- D.M. 10 aprile 1996, n. 296, per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

- D.M. 16 maggio 1996, n. 422, per il Ministero del commercio con l'estero;

- D.M. 29 ottobre 1996, n. 603, per il Ministero delle finanze e gli organi periferici dipendenti compresi l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ed il Corpo della Guardia di Finanza;

- D.P.C.M. 30 luglio 1997, per l'Istituto nazionale di statistica;

- D.M. 31 luglio 1997, n. 353, per il Ministero della sanità;

- D.M. 5 settembre 1997, n. 392, per il Ministero delle politiche agricole e forestali;

- Provv. 17 novembre 1997 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1998, n. 31), per l'Ufficio Italiano dei Cambi;

- Del.Covip 3 febbraio 1999 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1999, n. 42), per la Commissione di vigilanza sui fondi di pensione.

- D.P.C.M. 10 marzo 1999, n. 294, per la segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), il servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE);

- Del. 26 marzo 1999 (Gazz. Uff. 28 aprile 1999, n. 98), per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

- D.M. 24 agosto 1999, per la società per azioni Poste italiane;

- D.P.C.M. 29 settembre 1999, n. 425, per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali;

- D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano per il turismo;

- Delib. 31 agosto 2000 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2000, n. 239), modificata dall'art. 1, Del. 10 novembre 2005 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302), per l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

- D.M. 5 ottobre 2000, n. 349, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

- Del.Aut.gar.com. 24 maggio 2001, n. 217/01/CONS (Gazz. Uff. 20 giugno 2001, n. 141), modificata dalla Del.Aut.gar.com. 24 settembre 2003, n. 335/03/CONS (Gazz. Uff. 15 ottobre 2003, n. 240), dalla Del.Aut.gar.com. 22 febbraio 2006, n. 89/06/CONS (Gazz. Uff. 17 marzo 2006, n. 64) e dalla Del.Aut.gar.com. 28 giugno 2006, n. 422/06/CONS (Gazz. Uff. 31 luglio 2006, n. 176), per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

- D.M. 14 marzo 2001, n. 292, per il Ministero dei lavori pubblici;

- Delib. 5 dicembre 2002, per l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

- Delib. 30 gennaio 2003, n. 2/2003, per l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA);

- Del. 28 luglio 2003, n. 127, per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

- Provv. 3 marzo 2004, per l'ANAS S.p.A.;

- Comunicato 7 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 7 dicembre 2004, n. 287), per la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

- Provv. 11 marzo 2005, per SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero;

- Reg. 29 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 29 ottobre 2005, n. 253) e Del. 19 giugno 2007, n. 5 (pubblicata, per sunto, nella Gazz. Uff. 5 novembre 2007, n. 257), per l'Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno;

- Del.Garante protez. dati pers. 26 luglio 2006, per l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;

- Del. 12 giugno 2006 (Gazz. Uff. 24 aprile 2007, n. 95), per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);

- Comunicato 24 aprile 2008 (Gazz. Uff. 24 aprile 2008, n. 97), per l'Automobile Club d'Italia.

(92) Articolo prima modificato dall'art. 22, L. 13 febbraio 2001, n. 45 e, a decorrere dal 1° gennaio 2004 dal comma 1 dell'art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e poi così sostituito dall'art. 16, L. 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza indicata dal comma 3 dell'art. 23 della stessa legge.

 

25. Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi (93).

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per àmbito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'àmbito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione (94).

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (95).

5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente (96).

6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti (97).

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(93) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(94) Comma così sostituito prima dall'art. 15, L. 24 novembre 2000, n. 340 e poi dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza indicata nel comma 3 dell'art. 23 della stessa legge.

(95) Comma così modificato prima dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi dall'art. 3, comma 6-decies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(96) Comma aggiunto dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(97) Comma così sostituito dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

26. Obbligo di pubblicazione (98).

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

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(98) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

27. Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri] (99).

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. [In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo] (100) (101).

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(99) Comma abrogato dall'art. 2, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.

(100) Comma abrogato dall'art. 1, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.

(101) Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Vedi, anche, il comma 1346 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

28. Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio (102).

1. ... (103).

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(102) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(103) Sostituisce l'art. 15, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

 


L. 7 agosto 1990, n. 250
Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 agosto 1990, n. 199.

(2) In attuazione della presente legge vedi il D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 525.

 

1. 1. Le imprese radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, qualora siano costituite in società cooperativa senza scopo di lucro, sono esentate dalla comunicazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge medesima.

 

2. 1. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 dell'art. 9 della L. 25 febbraio 1987, n. 67, da parte delle imprese radiofoniche costituite in forma giuridica diversa dalla società cooperativa, che usufruiscono dei benefici di cui all'art. 11 della stessa legge, e che hanno presentato la relativa domanda, è riaperto per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

3. 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'articolo 9 della L. 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dai predetti commi degli artt. 9 e 11 della citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui ammontare non può comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti:

a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni;

b) editino la testata stessa da almeno tre anni;

c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo (3);

d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;

e) la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per cento della diffusione complessiva è concentrata in una sola regione;

f) [le testate nazionali che usufruiscono di contributi di cui al presente articolo non siano poste in vendita congiuntamente con altre testate] (4);

g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;

h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo non inferiore alla media dal prezzo base degli altri quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei contributi] (5) (6).

2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo (7).

2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese editrici e alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani o che non possiedano altre emittenti radiotelevisive e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. Alle emittenti radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa (8).

2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai periodici editi da cooperative giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11 (9).

2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e ciò in via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:

a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la metà del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;

b) devono possedere i requisiti previsti dall’articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;

c) l’importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota spettante alle emittenti radiofoniche è suddivisa, tra le emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e per gli effetti del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225, adottato in attuazione dell’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mentre è suddivisa tra le emittenti televisive stesse ai sensi della presente legge (10).

3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2 euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:

a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;

b) editino periodici a contenuto prevalentemente informativo;

c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili (11).

3-bis. Qualora le società di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento, è sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale (12).

4. La commissione di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , come modificato dall'articolo 11 della legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.

5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, lo statuto della società che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della società stessa. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano anche alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che già abbiano presentato domanda per accedere ai contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del 1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8 le imprese editrici che siano collegate con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero con imprese che raccolgono pubblicità per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non possono percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso in cui tra i soci e gli amministratori dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione contrattuale.

6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in società il cui statuto non contempli l'esclusione di cui al comma 5, la società dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la società sia posta in liquidazione, dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili (13).

7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per cento.

8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono determinati nella seguente misura:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa (14);

b) contributi variabili nelle seguenti misure:

1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie;

2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;

3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie (15).

9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal comma 8 non può comunque superare il 60 per cento dei costi risultanti dal bilancio, dei costi come determinati dal medesimo comma 8 (16).

10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di movimenti politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonché a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilità dello stanziamento di bilancio, è corrisposto (17):

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici (18);

b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie (19).

11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere a) e b) del comma 10 (20).

11-bis. [Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, è soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui sono componenti] (21).

11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano (22).

12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non può comunque superare il 70 per cento dei costi, come determinati dai medesimi commi 10 e 11 (23).

13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'articolo 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano, né direttamente né indirettamente, di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano (24).

14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'articolo 4 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica, qualora siano espressione dello stesso partito politico (25).

15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 7, L. 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 4, L. 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11, L. 25 febbraio 1987, n. 67 (26).

15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di ogni anno e purché sia stata inoltrata domanda valida ai sensi delle vigenti disposizioni, è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8, 10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione del contributo residuo verrà effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e della necessaria certificazione nonché della documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti. La certificazione, eseguita a cura di una società di revisione, è limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio (27) (28).

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(3) Lettera così modificata dal comma 125 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(4) Lettera abrogata dal comma 456 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(5) Lettera abrogata dal comma 456 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(6) L'originario comma 2 - già modificato dall'art. 2, commi 29 e 30, L. 28 dicembre 1995, n. 549, dall'art. 1, comma 39, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545 e dall'art. 55, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449 - è stato così sostituito, con gli attuali commi da 2 a 2-quater, dall'art. 18, L. 7 marzo 2001, n. 62. Vedi, anche, i commi 455, 457, 458 e 460 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e il comma 1 dell'art. 10, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

(7) L'originario comma 2 - già modificato dall'art. 2, commi 29 e 30, L. 28 dicembre 1995, n. 549, dall'art. 1, comma 39, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545 e dall'art. 55, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449 - è stato così sostituito, con gli attuali commi da 2 a 2-quater, dall'art. 18, L. 7 marzo 2001, n. 62. Vedi, anche, il comma 459 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e il comma 1 dell'art. 10, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

(8) L'originario comma 2 - già modificato dall'art. 2, commi 29 e 30, L. 28 dicembre 1995, n. 549, dall'art. 1, comma 39, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545 e dall'art. 55, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449 - è stato sostituito, con gli attuali commi da 2 a 2-quater, dall'art. 18, L. 7 marzo 2001, n. 62. Successivamente il presente comma 2-ter è stato prima modificato dall'art. 1, comma 456, L. 23 dicembre 2006, n. 266 e dall'art. 20, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così sostituito dal comma 717 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 10, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

(9) L'originario comma 2 - già modificato dall'art. 2, commi 29 e 30, L. 28 dicembre 1995, n. 549, dall'art. 1, comma 39, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545 e dall'art. 55, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449 - è stato sostituito, con gli attuali commi da 2 a 2-quater, dall'art. 18, L. 7 marzo 2001, n. 62. Successivamente il presente comma 2-quater è stato così modificato dal comma 456 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2006, n. 266. Vedi, anche, il comma 458 dell'art. 1 della citata legge n. 266 del 2005 e il comma 1 dell'art. 10, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

(10) Comma aggiunto dall'art. 10-bis, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(11) Comma così modificato prima dal comma 465 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e poi dal comma 126 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 5, L. 14 agosto 1991, n. 278.

(12) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 14 agosto 1991, n. 278.

(13) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l'art. 20, L. 7 marzo 2001, n. 62.

(14) Lettera così modificata dal comma 124 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

(15) Vedi, anche, l'art. 2, comma 29, L. 28 dicembre 1995, n. 549, l'art. 1, commi 455 e 460, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e il comma 1 dell'art. 10, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

(16) Comma così modificato dal comma 124 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

(17) Alinea sostituito prima dall'art. 1, L. 14 agosto 1991, n. 278, poi modificato dall'art. 29, L. 30 dicembre 1991, n. 412, di nuovo sostituito dall'art. 1, comma 35, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, ancora sostituito dall'art. 2, L. 11 luglio 1998, n. 224 ed infine così modificato dall'art. 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(18) Lettera così modificata dal comma 124 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

(19) Vedi, anche, l'art. 2, comma 29, L. 28 dicembre 1995, n. 549, l'art. 153, L. 23 dicembre 2000, n. 388, l'art. 1, commi 455 e 460, L. 23 dicembre 2005, n. 266, l'art. 20, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e il comma 1 dell'art. 10, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

(20) Vedi, anche, l'art. 1, L. 14 agosto 1991, n. 278, l'art. 2, comma 29, L. 28 dicembre 1995, n. 549, l'art. 1, commi 455 e 460, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e il comma 1 dell'art. 10, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

(21) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, e poi abrogato dall'art. 2, L. 11 luglio 1998, n. 224.

(22) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 37, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545. Vedi, anche, il comma 574 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(23) Comma così modificato dall'art. 1, L. 14 agosto 1991, n. 278.

(24) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l'art. 20, L. 7 marzo 2001, n. 62.

(25) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l'art. 20, L. 7 marzo 2001, n. 62.

(26) Comma così modificato dall'art. 3, L. 15 novembre 1993, n. 466.

(27) Comma aggiunto dall'art. 53, comma 16, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e poi così modificato dall'art. 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448. Vedi, ora, il comma 454 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(28) Vedi, anche, il comma 461 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 1246 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e il comma 294 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

4. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che:

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (29).

2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non può comunque superare l'80 per cento dei costi come determinati al medesimo comma 1 (30).

3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonché alle agevolazioni di credito di cui all'articolo 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della medesima legge n. 67 del 1987.

4. I metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1987 (31).

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(29) Vedi, anche, gli artt. 1 e 2, L. 14 agosto 1991, n. 278.

(30) Vedi, anche, gli artt. 1 e 2, L. 14 agosto 1991, n. 278.

(31) Vedi, anche, l'art. 2, comma 36, L. 28 dicembre 1995, n. 549, l'art. 45, comma 4, L. 23 dicembre 1998, n. 448, l'art. 7, comma 13, L. 3 maggio 2004, n. 112, l'art. 1, comma 461, L. 23 dicembre 2005, n. 266, l'art. 1, commi 1246 e 1247, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1 dell'art. 10, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 e il comma 294 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

5. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, sono prorogate per il quinquennio 1991-1995. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2000.

 

6. 1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di durata almeno ventennale per l'importo complessivo di lire 450 miliardi da destinare alla corresponsione dei contributi previsti dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67 .

2. Gli oneri per capitali ed interessi del mutuo sono a carico dello Stato fino all'ammontare di lire 52 miliardi annui. Per la copertura del relativo onere è autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per ciascuno degli anni finanziari a decorrere dal 1991.

3. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , è incrementata da un contributo ulteriore dello Stato di lire 50 miliardi per gli esercizi finanziari 1990-1999 in ragione di lire 5 miliardi per anno.

 

7. 1... (32) (33).

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(32) Vedi, anche, l'art. 2, comma 36, L. 28 dicembre 1995, n. 549, l'art. 45, comma 4, L. 23 dicembre 1998, n. 448, l'art. 1, comma 461, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e l'art. 1, comma 1246, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(33) Sostituisce il comma 1 dell'art. 11, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

 

8. 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007 (34):

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;

b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale (35) (36).

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(34) Alinea così modificato dal comma 121 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(35) Vedi, anche, l'art. 2, comma 36, L. 28 dicembre 1995, n. 549, l'art. 45, comma 4, L. 23 dicembre 1998, n. 448, l'art. 7, comma 13, L. 3 maggio 2004, n. 112, l'art. 1, comma 461, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e l'art. 1, comma 1246, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(36) Comma così modificato prima dall'art. 7, D.L. 27 agosto 1993, n. 323 e poi dal comma 121 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

9. 1. Le imprese di radiodiffusione sonora che ottengono l'accesso ai contributi di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, e all'articolo 8 sono iscritte nel registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni.

 

10. 1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, nonché degli articoli 5, 6 e 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le emittenti di radiodiffusione sonora di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, sono equiparate alle imprese di giornali quotidiani.

2. Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, dopo la parola: «teletrasmissione» sono aggiunte le seguenti: «e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione sonora».

3... (37).

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(37) Aggiunge la lettera n) al secondo comma dell'art. 32, L. 5 agosto 1981, n. 416.

 

11. 1. Ai sensi della presente legge le agenzie di stampa e di informazione radiofonica nazionale sono tali allorché:

a) siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari relativamente all'intero territorio nazionale;

b) siano collegate in abbonamento a non meno di 30 emittenti radiofoniche distribuite in almeno 12 regioni;

c) abbiano registrato la testata presso il competente tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga;

d) emettano notiziari quotidiani, annualmente in numero non inferiore a mille (38).

2. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 sono equiparate alle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, e a quelle definite dal comma 3 dell'articolo 16 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 .

3. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 del presente articolo sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni.

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(38) Vedi, anche, l'art. 53, comma 15, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

 

12. 1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1990, e in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando: quanto a lire 20 miliardi, nel 1990, l'accantonamento «Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)»; quanto a lire 20 miliardi, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento «Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, quanto a lire 30 miliardi, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

2. All'onere derivante dall'applicazione dello articolo 5, valutato in lire 20 miliardi annui, per gli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento «Fondo per lo sviluppo economico e sociale».

3. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, valutato in lire 52 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, nonché dall'applicazione dell'articolo 6, comma 3, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando, rispettivamente, le proiezioni relative agli anni 1991 e 1992 dell'accantonamento «Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)» e l'accantonamento «Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 67 del 1987, in materia di editoria (contributi negli interessi)».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


L. 20 ottobre 1990, n. 304
Provvedimenti per la promozione delle esportazioni
(artt. 4 e 6)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1990, n. 251.

(2) Per le norme di attuazione, vedi il D.M. 20 giugno 1991 e il D.M. 30 marzo 1992. Vedi, inoltre, l'art. 25, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

 

4. 1. I titoli di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227 , non sono soggetti all'obbligo di integrazione di bollo di cui al secondo comma dello stesso articolo 32 e sono ammessi ai benefici di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , ancorché non formino oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 227 , e sempreché attengano ad operazioni di credito all'esportazione con dilazione di pagamento superiore ai diciotto mesi.

2. I benefici di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227 , nonché di cui ai commi terzo e quarto dello stesso articolo 32 competono anche relativamente agli effetti e ai titoli emessi all'ordine del Mediocredito centrale.

3. ... (6).

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(6) Sostituisce il terzo comma dell'art. 10, D.L. 28 maggio 1981, n. 251.

 

6. 1. Presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito l'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree geo-economiche.

2. L'Osservatorio coadiuva il Ministro nella definizione delle linee direttrici e di indirizzo di competenza del Ministero; può compiere studi e controlli sull'efficacia delle misure di sostegno pubblico alle esportazioni, partecipazioni e investimenti all'estero. L'Osservatorio sarà, a tal fine, collegato attraverso sistemi informatici con organismi nazionali ed internazionali.

3. Il Ministero del commercio con l'estero, per l'attività connessa all'Osservatorio, può avvalersi della collaborazione di docenti e ricercatori universitari, nonché di esperti in commercio estero o in economia internazionale e di istituti di ricerca. La segreteria dell'Osservatorio è composta da quattro unità scelte tra i dipendenti del Ministero del commercio con l'estero. Alla medesima è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente.

4. Il compenso spettante per le collaborazioni e quello per i membri della segreteria sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro nei limiti della prevista autorizzazione di spesa. Al relativo onere, stimato in lire 450 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti».


L. 23 luglio 1991, n. 223
Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro
(art. 16)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 luglio 1991, n. 175, S.O.

(2) Vedi, anche, gli artt. 3-bis e 20-ter, D.L. 25 marzo 1997, n. 67, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

 

16. Indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale.

1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'articolo 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 7 (65) (66) (67) (68).

2. Per le finalità del presente articolo i datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti:

a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

b) al versamento della somma di cui all'articolo 5, comma 4.

3. Alla corresponsione ai giornalisti dell'indennità di cui al comma 1 provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, al quale sono dovuti il contributo e la somma di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. Sono abrogati l'articolo 8 e il secondo e terzo comma dell'articolo 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 . Tali disposizioni continuano ad applicarsi in via transitoria ai lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge (69).

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(65) La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 423 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, e 16, primo comma, nella parte in cui non prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della lavoratrice per gravidanza o puerperio siano compatibili al fine del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità.

(66) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

(67) La Corte costituzionale con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 423 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

(68) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-19 dicembre 2003, n. 367 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2003, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 1, e 8, comma 4-bis, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, e 38 della Costituzione.

(69) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-18 marzo 2004, n. 100 (Gazz. Uff. 24 marzo 2004, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 4, e 22, comma 7, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

 


L. 9 gennaio 1991, n. 9
Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali
(art. 4)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13, S.O.

 

4. Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione.

1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vietata nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po (6).

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(6) Comma così modificato dall'art. 26, L. 31 luglio 2002, n. 179.


L. 30 dicembre 1991, n. 413
Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale
(art. 22)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1991, n. 305, S.O.

(2) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 marzo 1997, n. 91 e O.M. 8 aprile 1997, n. 91 (Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata in riferimento all'art. 53 della Costituzione.

 

Capo III

Disposizioni per l'amministrazione finanziaria

22. 1. In aggiunta ai centri informativi previsti dall'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, è istituito, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità enti montani (UNCEM), il centro informativo della direzione generale della finanza locale per lo svolgimento dei compiti dell'anagrafe tributaria nel settore di competenza mediante la raccolta, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati e delle notizie occorrenti. il Ministro delle finanze, con propri decreti, stabilisce la data di attivazione del predetto centro informativo, nonché, sulla base di apposite intese con gli enti interessati, le modalità ed i limiti dei collegamenti telematici con gli enti locali, in relazione alle loro esigenze organizzative.

2. Il fondo previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è elevato a lire 253 miliardi a decorrere dall'anno 1992. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a lire 183 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Per la prosecuzione, nell'ambito del potenziamento del sistema informativo del Ministero delle finanze, dell'ammodernamento e dell'aggiornamento degli archivi del catasto e della nuova cartografia catastale, nonché per l'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari del nuovo catasto edilizio urbano, indispensabile anche per consentire la misurazione delle superfici, in metri quadrati anziché in vani catastali, è autorizzata, per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 la spesa rispettivamente di lire 100 miliardi, lire 100 miliardi e lire 150 miliardi, da iscrivere, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6041 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1992.

4. Le attività di manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze possono essere affidate in concessione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 66 , a società specializzate aventi comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione tecnica dei sistemi informativi complessi, con particolare riguardo al preminente interesse dello Stato alla sicurezza e segretezza.

5. ... (119).

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede utilizzando parzialmente il maggior gettito previsto dalla presente legge. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. A partire dal 1° gennaio 1992 è soppressa la istituzione del registro annuale dei corrispettivi previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

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(119) Aggiunge un comma all'art. 5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.


L. 5 febbraio 1992, n. 104
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
(art. 33)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

(2) Vedi, anche, l'art. 45, L. 17 maggio 1999, n. 144.

 

33. Agevolazioni.

1. [La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati] (25).

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino (26).

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno (27).

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971 , si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971 , nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (28).

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede (29) (30).

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso (31) (32).

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità (33) (34).

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(25) Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Le disposizioni del presente comma sono ora contenute nell'art. 33, comma 1, del testo unico approvato con il citato D.Lgs. n. 151/2001.

(26) Vedi, ora, l'art. 33 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

(27) Comma così modificato dall'art. 19, L. 8 marzo 2000, n. 53. Per l'interpretazione autentica dell'espressione «hanno diritto a tre giorni di permesso mensile», vedi l'art. 2, D.L. 27 agosto 1993, n. 324.

(28) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute negli articoli 43 e 44 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

(29) La Corte costituzionale, con sentenza 18-29 luglio 1996, n. 325 (Gazz. Uff. 28 agosto 1996, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, quinto comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con successiva ordinanza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 396 (Gazz. Uff. 17 dicembre 1997, n. 51, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 5.

(30) Comma così modificato dall'art. 19, L. 8 marzo 2000, n. 53.

(31) La Corte costituzionale, con sentenza 18-18 luglio 1997, n. 246 (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 33, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 e 38 della Costituzione.

(32) Comma così modificato dall'art. 19, L. 8 marzo 2000, n. 53.

(33) Per l'estensione delle agevolazioni previste dal presente articolo vedi l'art. 20, L. 8 marzo 2000, n. 53.

(34) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute negli articoli 36 e 45 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.


L. 11 febbraio 1992, n. 157
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
(epigrafe)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.


L. 26 febbraio 1992, n. 211
Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa
(art. 11)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1992, n. 55.

(2) Vedi, anche, il D.M. 7 agosto 1993, il D.M. 22 dicembre 1993, il D.M. 21 dicembre 1999 e il comma 1016 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

9. 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, possono essere corrisposti contributi, in misura non superiore al 10 per cento dell'investimento, per la durata massima di trenta anni, in relazione ad operazioni di mutuo contratte dagli enti locali e dai soggetti attuatori, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1992, con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero con istituti di credito esteri. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno trentennali di lire 175 miliardi per l'anno 1993 e di ulteriori 50 miliardi per l'anno 1994 (10) (11).

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(10) Vedi, anche, l'art. 50, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(11) Vedi, anche, l'art. 29, L. 17 maggio 1999, n. 144, l'art. 13, L. 7 dicembre 1999, n. 472 e il comma 1016 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 


D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287
Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze
(artt. 14-29)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 1992, n. 116, S.O.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

 

14. Nomina degli ispettori tributari.

1. Al Servizio centrale degli ispettori tributari sono assegnati, entro il numero massimo previsto dalla legge, ispettori scelti tra le categorie e nelle proporzioni dalla stessa stabilite.

2. Gli ispettori tributari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta formulata dal Ministro delle finanze tenendo conto degli elementi obiettivi di valutazione indicati dagli organi competenti delle pubbliche amministrazioni, ove ne siano state richieste, e sentito il Consiglio superiore delle finanze.

3. Con la stessa procedura gli ispettori tributari possono essere una sola volta confermati nell'incarico, previa domanda da trasmettere al Ministro per il tramite del direttore del Servizio entro almeno quattro mesi prima del termine dell'incarico, corredata dalla documentazione relativa all'attività svolta nell'esercizio delle funzioni di ispettore tributario.

4. Il Ministro delle finanze, almeno tre mesi prima del termine dell'incarico, trasmette la richiesta di parere al Consiglio superiore delle finanze, ovvero comunica all'ispettore il proprio intento di non proporne la conferma nell'incarico.

 

15. Requisiti.

1. Gli ispettori tributari devono essere in possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , e di quelli prescritti per la permanenza in servizio effettivo degli impiegati dello Stato o di quelli prescritti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.

 

16. Cessazione dall'incarico.

1. Gli ispettori tributari cessano dall'incarico alla data di scadenza dello stesso o a seguito di dimissioni, decadenza e revoca.

 

17. Decadenza e revoca dell'incarico di ispettore tributario.

1. Il Ministro delle finanze, previa contestazione dei fatti all'interessato e sentito il comitato di coordinamento, accerta l'esistenza delle cause di decadenza di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , e di quelle di revoca di cui al comma 3 del presente articolo. Il Ministro può altresì disporre, nelle more del procedimento, la sospensione dalle funzioni per un periodo non superiore a centottanta giorni.

2. L'ispettore tributario, nei casi di cui al comma 1, è dichiarato decaduto dall'incarico con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze (26).

3. L'ispettore tributario, con lo stesso procedimento di cui al comma 2, può essere revocato dall'incarico nel caso di violazione del segreto d'ufficio, di sospensione di cui all'articolo 19, protratta per più di sei mesi nel corso degli ultimi dodici mesi, e negli altri casi in cui si verificano fatti tali da rendere impossibile o gravemente pregiudizievole la prosecuzione dell'incarico, anche a seguito di persistente inosservanza delle direttive o degli ordini del Ministro delle finanze.

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(26) Comma così modificato dall'art. 23, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

 

18. Posizione di stato degli ispettori tributari.

1. Gli ispettori tributari scelti fra i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni sono collocati fuori ruolo, o in posizione corrispondente prevista dai rispettivi ordinamenti per tutto il periodo di durata dell'incarico, il quale è computato come anzianità di servizio a tutti gli effetti, comprese le progressioni di carriera ed economiche.

2. La disposizione di cui al comma 1, per quanto non previsto dalla legge, si applica anche agli ispettori tributari scelti fra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392.

3. Agli ispettori tributari scelti fra i soggetti non appartenenti alle amministrazioni dello Stato si applicano, indipendentemente dalla loro provenienza, le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

 

19. Sospensione dell'incarico di ispettore tributario.

1. L'incarico di ispettore tributario può essere sospeso per infermità, che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio, o per motivi di famiglia. La sospensione dell'incarico è disposta dal direttore del Servizio dopo che siano decorsi almeno trenta giorni dall'inizio dell'impedimento e non può protrarsi per più di sei mesi nel corso degli ultimi dodici mesi.

 

20. Adunanza degli ispettori tributari.

1. Gli ispettori tributari in adunanza:

a) indicano al Ministro delle finanze la terna per la nomina del direttore del Servizio mediante votazione a scrutinio segreto, nella quale ciascuno può esprimere il voto per una sola persona; costituiscono la terna gli ispettori tributari che hanno conseguito il maggior numero di voti o, a parità di voti, che hanno una maggiore anzianità nel servizio di ispettore tributario o, a parità di anzianità, una maggiore età;

b) eleggono sette ispettori tributari componenti il comitato di coordinamento mediante votazione a scrutinio segreto, nella quale ciascuno può esprimere il voto per una sola persona se le persone da eleggere sono fino a tre e per non più di due persone negli altri casi; risultano eletti gli ispettori tributari che hanno conseguito il maggiore numero di voti o, a parità di voti, che hanno una maggiore anzianità nel servizio di ispettore tributario o, a parità di anzianità, una maggiore età.

2. I tre ispettori tributari più anziani di età sovraintendono allo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1, ne accertano la regolarità e ne comunicano immediatamente i risultati al direttore del Servizio, per la trasmissione al Ministro delle finanze e per gli altri adempimenti conseguenti.

3. L'adunanza degli ispettori tributari è convocata dal Ministro delle finanze entro il termine di trenta giorni dalla data in cui vengono a mancare, per scadenza dell'incarico o per qualsiasi altra causa, il direttore del Servizio ovvero uno o più componenti elettivi del comitato di coordinamento.

 

21. Durata in carica del direttore del Servizio e dei componenti elettivi del comitato di coordinamento.

1. Il direttore del Servizio dura in carica, finché ne fa parte, cinque anni e può essere confermato una sola volta, secondo la procedura di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146 . I componenti elettivi del comitato di coordinamento, finché fanno parte del Servizio, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti una sola volta (27).

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(27) L'art. 23, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107, ha disposto l'abrogazione del comma 4 del presente articolo. Tuttavia tale comma non risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

22. Supplenza del direttore del Servizio.

1. Il direttore del Servizio, in caso di assenza o di altro impedimento, è sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dall'ispettore tributario eletto al comitato di coordinamento col maggior numero di voti, che non risulti a sua volta impedito.

 

23. Attribuzioni del direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari.

1. Il direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari:

a) presiede il comitato di coordinamento, riceve le direttive del Ministro delle finanze, gli riferisce sulle conseguenti delibere e gli presenta le proposte e le richieste espresse dal Servizio;

b) emana gli atti necessari e vigila per l'esecuzione delle delibere del comitato di coordinamento e delle direttive e degli ordini del Ministro delle finanze;

c) vigila sullo svolgimento dell'attività del Servizio e propone al Ministro delle finanze o al comitato di coordinamento l'adozione delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi programmati;

d) sottopone all'esame del comitato di coordinamento la periodica relazione sull'attività svolta dai singoli ispettori tributari;

e) è preposto all'amministrazione del personale addetto al Servizio;

f) esercita le altre funzioni conferitegli dalla legge, dal presente regolamento e da deliberazioni del comitato di coordinamento.

 

24. Funzionamento del comitato di coordinamento.

1. Il comitato di coordinamento, ai termini dell'articolo 11, quarto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146 , può stabilire di articolarsi, per il compimento di attività istruttorie, in commissioni competenti per gruppi omogenei di materie.

 

25. Relazioni del comitato di coordinamento.

1. Il comitato di coordinamento riferisce al Ministro delle finanze, almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che ne sia richiesto dallo stesso, sulla attività svolta dal Servizio.

 

26. Scioglimento del comitato di coordinamento.

1. Con decreto del Ministro delle finanze può essere disposto lo scioglimento del comitato di coordinamento quando sono accertate gravi irregolarità o vi è stata persistente inosservanza di direttive.

2. È dichiarato decaduto dalla carica e non può essere immediatamente rieletto il componente eletto del comitato di coordinamento che senza giustificato motivo non partecipa a due riunioni consecutive.

 

27. Deliberazioni del comitato di coordinamento.

1. [Le deliberazioni del comitato di coordinamento che stabiliscono o modificano le norme per il funzionamento interno del Servizio sono adottate con la presenza di almeno undici componenti, sono rese esecutive, dopo l'approvazione del verbale della riunione nella quale esse sono state prese, con decreto del Ministro delle finanze e sono comunicate a ciascun ispettore tributario in servizio] (28).

2. In ogni altro caso, le deliberazioni del comitato di coordinamento sono adottate con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

3. [Le deliberazioni del comitato di coordinamento vengono inviate al segretario generale e comunicate agli organismi indicati nelle deliberazioni stesse a cura del direttore del Servizio. Agli uffici periferici le deliberazioni non vengono tuttavia direttamente trasmesse quando ci sia stato dissenso da parte del direttore generale competente per materia o del segretario generale] (29).

4. [Nel caso di dissenso di cui al comma 3 il direttore del Servizio riferisce immediatamente al Ministro delle finanze per le determinazioni conseguenti, da emanare entro trenta giorni dall'adozione della relativa deliberazione del comitato di coordinamento] (30).

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(28) Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

(29) Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

(30) Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

 

28. Personale degli uffici.

1. [Il personale indicato dall'articolo 12, quarto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146 , è così ripartito:

a) cento unità appartenenti alle qualifiche ad esaurimento ed ai profili professionali delle qualifiche funzionali nona ed ottava;

b) cento unità appartenenti ai profili professionali delle qualifiche funzionali settima e sesta] (31).

2. [Il personale è assegnato al Servizio con decreto del Ministro delle finanze, sulla base dell'esito di apposite procedure selettive, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati appartenenti ai profili professionali indicati nell'articolo 10, comma 3, della citata legge n. 358 del 1991 o a quelli di cui al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 . Tali procedure selettive consistono in specifici test psicoattitudinali o in domande a risposta sintetica, le cui modalità vengono indicate in un decreto del rettore della Scuola centrale tributaria, da emanare d'intesa con il direttore del Servizio e con il direttore generale degli affari generali e del personale, nonché sulla base dei criteri indicati dalle norme di funzionamento interno approvate ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. L'assegnazione è, comunque, subordinata al superamento di un corso di addestramento presso la Scuola centrale tributaria della durata di tre mesi per il personale di cui al comma 1 e di un mese per il personale delle qualifiche funzionali dalla prima alla quinta. Il reclutamento del personale di cui al presente comma deve avvenire in ragione di non più di 350 unità complessive appartenenti ai profili professionali indicati nel predetto articolo 10, comma 3, della citata legge n. 358 del 1991 e di non più di 50 unità complessive appartenenti ai profili professionali di cui al citato decreto legislativo n. 105 del 1990] (32).

3. Al servizio sono altresì assegnati, con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, due primi dirigenti, rispettivamente preposti alla direzione dei servizi tecnici ed amministrativi del Servizio centrale degli ispettori tributari, ai quali il direttore potrà delegare parte dei compiti gestionali, allo stesso attribuiti dall'articolo 11, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146 .

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(31) Comma abrogato dall'art. 26, D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.

(32) Comma abrogato dall'art. 26, D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.

 

29. Trattamento economico.

1. Sono a carico del Servizio centrale degli ispettori tributari l'assegno integrativo e l'indennità di funzione non pensionabili di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , corrisposti agli ispettori tributari, anche quando il relativo trattamento economico è a carico delle amministrazioni di provenienza ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. La stessa disposizione si applica anche per l'indennità di funzione spettante al personale di cui all'articolo 28.


D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
(art. 263)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.

(2) Il codice della strada è stato emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. I richiami alle «sezioni», al «registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione» nonché al «registro di cui all'articolo 2», contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al «registro delle imprese» e nel caso di impresa artigiana, all'«albo delle imprese artigiane», ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dei lavori pubblici:Circ. 16 maggio 1996, n. 2357; Circ. 27 dicembre 1996, n. 5923; Circ. 23 maggio 1997, n. 2811; Circ. 9 giugno 1997, n. 3107; Circ. 5 agosto 1997, n. 3973; Circ. 17 novembre 1997, n. 5964; Circ. 29 dicembre 1997, n. 6709/97; Circ. 17 giugno 1998, n. 3652; Circ. 18 febbraio 1999, n. 919;

- Ministero dei trasporti e della navigazione:Circ. 4 aprile 1996, n. 47/96; Circ. 24 gennaio 1997, n. 6/97; Circ. 7 maggio 1997, n. 45/97; Circ. 27 maggio 1997, n. 52/97; Circ. 20 giugno 1997, n. 67/97; Circ. 4 luglio 1997, n. 1630/PIVL; Circ. 11 luglio 1997, n. 79/97; Circ. 22 luglio 1997, n. 81/97; Circ. 22 luglio 1997, n. 84/97; Circ. 6 settembre 1999, n. 88/95; Circ. 20 ottobre 1999, n. B074; Circ. 16 novembre 1999, n. 6247/698/99; Lett.Circ. 30 novembre 1999, n. B083/MOT; Circ. 13 gennaio 2000, n. 47/M3/C1; Circ. 7 febbraio 2000, n. B6/2000/MOT; Lett.Circ. 14 febbraio 2000, n. 220/M3/C2; Lett.Circ. 24 febbraio 2000, n. 280/M3/C2; Lett.Circ. 29 febbraio 2000, n. 0161/UT32/CG(2); Circ. 8 marzo 2000, n. B13/2000/MOT; Lett.Circ. 16 maggio 2000, n. 729/M3/C2; Circ. 27 luglio 2000, n. B54/2000/MOT2; Lett.Circ. 18 ottobre 2000, n. 1728/M3/C2; Lett.Circ. 13 febbraio 2001, n. 1935/M3/B2; Circ. 23 febbraio 2001, n. 979/4631/C.T.; Circ. 23 febbraio 2001, n. 1141/4631;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 12 novembre 2001, n. 179/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 16 settembre 1998, n. 64; Nota 18 dicembre 2003, n. 8786/2003; Circ. 22 dicembre 2004, n. 300/A/1/35896/101/21/2;

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 17 gennaio 2002, n. 4788/MOT2/B; Circ. 1 luglio 2004, n. 2852/M334; Circ. 4 settembre 2004, n. 3321/M366.

 

263. (Art. 100 Cod. Str.) Proventi della maggiorazione del costo di produzione delle targhe e dei contrassegni per ciclomotore.

1. I proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1, del codice, destinati alla Direzione generale della M.C.T.C. per le finalità di cui all'articolo 208, comma 2, del codice, vengono utilizzati:

a) nella misura non inferiore al 95% per studi di carattere tecnico, per pubblicazioni tecniche, per corsi di aggiornamento professionale, per ricerche sperimentali, ivi comprese le ricerche sui singoli dispositivi e componenti del veicolo, anche nei riflessi verso l'ambiente nonché in relazione al conducente ed alle persone trasportate, e per l'acquisto delle relative apparecchiature ed informatizzazione delle procedure relative alle ricerche stesse;

b) in misura non eccedente il 5% per compensi al personale effettivamente addetto alle ricerche suddette, anche in relazione alla eventuale articolazione in turni delle relative sperimentazioni (457).

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(457) Articolo così sostituito dall'art. 157, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

 


D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421
(art. 16)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

 

16. Prosecuzione del rapporto di lavoro.

1. È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti (29).

1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età (30).

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(29) Comma così modificato prima dall'art. 1-quater, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 33, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, il D.P.R. 19 luglio 2005.

(30) Comma aggiunto dal comma 12 dell'art. 34, L. 27 dicembre 2002, n. 289.


D.L. 30 agosto 1993, n. 331
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie
(art. 62-bis)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1993, n. 203 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, riportata al n. C/LXXXIX.

 

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62-bis. Studi di settore.

1. Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere più efficace l'azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. A tal fine gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attività esercitata. Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995 (129) (130).

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(129) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427. Il comma 1 dell'art. 62-bis è stato inoltre, così modificato dall'art. 10, L. 8 maggio 1998, n. 146. Vedi, anche, i commi 399, 400 e 401 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e l'art. 10-bis della citata L. 8 maggio 1998, n. 146, aggiunto dal comma 13 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, inoltre, il comma 14 del suddetto art. 1, L. n. 296/2006 e il comma 113 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(130) Per la proroga del termine al 31 dicembre 1996, vedi l'art. 3, comma 180, L. 28 dicembre 1995, n. 549. Per la ulteriore proroga dello stesso termine al 31 dicembre 1998, vedi l'art. 3, comma 124, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Vedi, inoltre, l'art. 23, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.


D.L. 4 dicembre 1993, n. 496
Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(art. 1-bis)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 dicembre 1993, n. 285 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 gennaio 1994, n. 61 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1994, n. 21). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 274, e 2 ottobre 1993, n. 395, non convertiti in legge.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto-legge.

 

1-bis. Disposizioni concernenti organismi operanti nel settore ambientale.

1. In sede di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , da effettuare entro il 3l dicembre 1994, si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto e provvedendo altresì al conseguente trasferimento all'Agenzia del personale non più impiegato presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e delle corrispondenti risorse finanziarie.

2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui al comma 1, trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo comma, continuano a prestare la propria attività nell'ambito dell'Agenzia in analoga posizione e con analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico. Qualora siano appartenenti al personale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici, anche economici, essi, alla scadenza dell'incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo organico dell'ANPA.

3. Con apposito regolamento si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso altri Ministeri, istituti ed enti pubblici, tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5, del presente decreto, le iniziative adottate in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67 , relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA secondo le modalità definite con il medesimo regolamento. È abrogato l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183 . Restano ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici nazionali.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85 (7), e l'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282 .

6. Per le attività relative all'ambiente marino l'ANPA si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Le modalità di coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonché le norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In applicazione del presente comma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, il contributo ordinario per le spese relative al funzionamento dell'ICRAM è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (8).

7. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , è composto anche mediante apposito comando di dipendenti di ogni altra amministrazione dello Stato o delle società a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico ovvero mediante ricorso alla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia (9).

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(7) Riportata alla voce Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.).

(8) Vedi, anche, l'art. 2, comma 18, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(9) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61.


D.L. 20 maggio 1993, n. 148
Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione
(art. 1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 1993, n. 116 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1993, n. 236 (Gazz. Uff. 19 luglio 1993, n. 167). I commi successivi del citato art. 1 hanno, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 8 ottobre 1992, n. 398, del D.L. 5 dicembre 1992, n. 472, del D.L. 11 dicembre 1992, n. 478, del D.L. 5 gennaio 1993, n. 1, del D.L. 1° febbraio 1993, n. 26, del D.L. 12 febbraio 1993, n. 31 e del D.L. 10 marzo 1993, n. 57. Vedi, anche, la nota all'art. 6, comma 7, del presente decreto-legge. Vedi, inoltre, il D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, riportato al n. A/CXVIII.

 

1. Fondo per l'occupazione.

1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali: a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88 così individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia; b) nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee (4).

1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1 si tiene altresì conto:

a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori;

b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica;

c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale o di deindustrializzazione;

d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico (5).

2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni crescenti che non possono comunque superare complessivamente una annualità del costo medio del lavoro (6).

3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate alle finalità di cui al comma 1 sono ripartite tra le aree di cui al medesimo comma 1, e in tutte le regioni per le iniziative di cui al comma 5, in base alla entità del numero dei disoccupati in esse registrati. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti con provvedimento dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nei limiti delle risorse a ciascuno di essi assegnate alle imprese che presentino la domanda, nei termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con priorità per le assunzioni collegate a nuovi insediamenti produttivi e secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse. In fase di prima applicazione la domanda è presentata entro il 20 luglio 1995, per assunzioni da effettuarsi entro il 31 dicembre 1995. I benefici sono attribuiti nella misura massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti alle imprese, in tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40% rispettivamente, mediante conguaglio con i contributi previdenziali, ove possibile (7).

4. Nella domanda deve essere specificato, sotto la personale responsabilità del datore di lavoro ovvero imprenditore, che le assunzioni per le quali il beneficio viene richiesto sono collegate a nuovi insediamenti produttivi, ovvero avvengono ad incremento dell'organico calcolato sulla media dell'ultimo semestre e che, durante il predetto periodo non sono intervenute riduzioni o sospensioni di personale avente analoghe qualifiche professionali, nonché in quale misura le assunzioni riguardano i lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223 (8) .

5. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (9).

6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti, società, cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonché con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma l dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 , diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e dello sviluppo di nuova occupazione, anche delineando metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti (10).

7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo (11).

7-bis. I contributi che verranno erogati dalla CEE per la realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonché per le attività di cooperazione tra i servizi per l'impiego comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine (12).

8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

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(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236.

(5) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236.

(6) Comma così sostituito prima dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236 e poi dall'art. 28, D.L. 23 giugno 1995, n. 244.

(7) Comma così sostituito dall'art. 28, D.L. 23 giugno 1995, n. 244.

(8) Comma così sostituito dall'art. 28, D.L. 23 giugno 1995, n. 244.

(9) Comma così sostituito dall'art. 28, D.L. 23 giugno 1995, n. 244.

(10) Comma così sostituito dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236.

(11) Vedi, anche, gli artt. 3 e 80, L. 23 dicembre 1998, n. 448, nonché l'art. 66, L. 17 maggio 1999, n. 144. Vedi, inoltre, l'art. 1-bis, D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e il comma 1166 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(12) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236 e poi così modificato dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.


L. 24 dicembre 1993, n. 537
Interventi correttivi di finanza pubblica
(art. 5)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1993, n. 303, S.O. Le disposizioni contenute nel D.L. 22 novembre 1993, n. 469, non convertito in legge, sono state inserite in parte nella presente legge e in parte nella L. 24 dicembre 1993, n. 538.

 

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5. Università.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:

a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'articolo 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla L. 28 giugno 1977, n. 394 (83);

b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della L. 28 giugno 1977, n. 394 , e del comma 8 dell'art. 7 della L. 22 dicembre 1986, n. 910 ;

c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.

2. Al fondo per il finanziamento ordinario delle università sono altresì attribuite le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, relative al personale delle università, le disponibilità finanziarie per la completa applicazione dei contratti in itinere con il personale non docente, nonché le disponibilità finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale docente.

3. Nel fondo per il finanziamento ordinario delle università sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori, relativi a standard dei costi di produzione per studente, al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali (84).

4. Il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche è ripartito in relazione alle necessità di riequilibrio delle disponibilità edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale.

5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario è ripartito in conformità ai piani di sviluppo.

6. Le università possono, altresì, stipulare con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche.

7. Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il finanziamento ordinario delle università è determinato, per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno medesimo, per le finalità di cui al comma 1, lettera a).

8. A partire dal 1995, la quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università sarà progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello stesso fondo sarà aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformità ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi standard di produzione nelle diverse aree disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificità e degli standard europei.

9. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonché le norme vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità.

10. [L'organico di ateneo è costituito dai posti di personale di ruolo, docente e ricercatore, già assegnati, da quelli recati in aumento nel piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-1993, approvato con D.P.R. 28 ottobre 1991 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991, dai posti di ruolo di personale non docente già assegnati alla data del 31 agosto 1993, nonché dal 50 per cento di quelli previsti nel predetto piano di sviluppo 1991-1993. Le assunzioni, sino al completamento degli organici, sono effettuate compatibilmente con gli stanziamenti progressivamente assegnati alle università, sulla base di criteri finalizzati al riequilibrio del sistema universitario e al decongestionamento dei mega-atenei] (85).

11. [Gli organici nazionali del personale docente e non docente delle università sono costituiti dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli atenei] (86).

12. [Le modifiche degli organici sono deliberate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Non sono consentite modifiche comportanti oneri aggiuntivi rispetto alla spesa complessiva per gli organici definiti al comma 10] (87).

13. [A partire dall'anno accademico 1994-1995, gli studenti universitari contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi universitari delle sedi centrali e di quelle decentrate attraverso il pagamento, a favore delle università, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. Dalla stessa data sono abolite le tasse, sovrattasse ed altre contribuzioni studentesche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge] (88).

14. Le singole università fissano le tasse di iscrizione in lire 300.000 (89).

15. [Il 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di cui al comma 14 è riservato alle regioni le quali, in base a convenzioni da stipularsi con le singole università, stabiliscono gli obiettivi di utilizzo. Le università possono inoltre stabilire contributi, d'importo variabile secondo le fasce di reddito di cui al comma 14, finalizzati al miglioramento della didattica e, per almeno il 50 per cento del loro ammontare, dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 . L'ammontare dei contributi e delle tasse non può superare il quadruplo della tassa minima] (90) (91).

16. [Le università stabiliscono inoltre per gli studenti capaci e meritevoli o privi di mezzi, criteri per l'esonero totale o parziale dalle tasse e dai contributi universitari] (92).

17. [Sono mantenute per l'anno accademico 1993-1994 le quote di compartecipazione del 15 per cento su tutte le tasse ed il contributo suppletivo di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551] (93).

18. [I criteri generali per la determinazione del merito, dei limiti di reddito e delle condizioni effettive del nucleo familiare di cui ai commi 14 e 15 sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390] (94).

19. L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per gli anni accademici successivi all'anno accademico 1994-1995 è aumentato sulla base del tasso di inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

20. [A decorrere dall'anno accademico 1994-1995 sono abrogate le vigenti disposizioni in materia di esonero da tasse e contributi universitari. Sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore. I criteri di cui al comma 16 sono stabiliti dalle università sulla base dei princìpi di uniformità definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 , nonché sulla base delle convenzioni e degli accordi internazionali già sottoscritti con Paesi terzi. L'individuazione delle condizioni economiche va effettuata tenendo conto anche della situazione patrimoniale del nucleo familiare. In sede di prima applicazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390 , il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4 della citata legge può essere emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 6 della medesima legge] (95).

21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università non sono soggetti a controlli preventivi di legittimità della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168 , è esercitato ai soli fini della Relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo le università trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.

22. Nelle università, ove già non esistano, sono istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.

23. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. [Tale valutazione è effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168 , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari] (96). [La relazione è altresì trasmessa ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203] (97).

24. L'organico di ciascuno degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano è costituito dai posti del personale di ricerca già assegnati, nonché dai posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso. In vista della riorganizzazione degli Osservatori astronomici e astrofisici in un unico ente denominato «Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica», l'organico nazionale è costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli osservatori, dai posti di cui all'articolo 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 , ed agli articoli 11, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163 , non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Analogamente, in vista del riordinamento dell'Osservatorio vesuviano nell'ente denominato «Istituto nazionale di vulcanologia», rimangono assegnati all'Osservatorio vesuviano i posti della dotazione organica e i posti assegnati ai sensi dell'articolo 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 , e quelli di cui agli articoli 30, 33 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163 .

25. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati banditi concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993, nonché dai posti previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'articolo 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 (98).

26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni entro il limite massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti per ciascun anno.

27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive modificazioni, e dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 . Sono fatti salvi, altresì, i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali, nonché quelli derivanti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519 (99).

28. Le modalità di applicazione all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26 e 27 saranno definite con decreto interministeriale emanato di intesa fra il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

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(83) Per l'incremento del fondo previsto dalla presente lettera vedi il comma 432 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e l'art. 13-bis D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(84) Comma così modificato dall'art. 51, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(85) Comma abrogato dall'art. 51, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(86) Comma abrogato dall'art. 51, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(87) Comma abrogato dall'art. 51, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(88) Comma abrogato dall'art. 8, D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306.

(89) Comma così modificato dall'art. 8, D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306.

(90) Comma abrogato dall'art. 8, D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306.

(91) Vedi, anche, l'art. 3, comma 19, L. 28 dicembre 1995, n. 549, che ha abolito la quota di compartecipazione del 20 per cento di cui al presente comma 15 e ha ridotto del 10 per cento la tassa minima di iscrizione prevista dal comma 14.

(92) Comma abrogato dall'art. 8, D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306.

(93) Comma abrogato dall'art. 8, D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306.

(94) Comma abrogato dall'art. 8, D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306.

(95) Comma abrogato dall'art. 8, D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306.

(96) Il secondo e il terzo periodo del presente comma sono stati abrogati dall'art. 2, comma 4, L. 19 ottobre 1999, n. 370, a decorrere dalla data di cui al comma 3 dello stesso art. 2.

(97) Il secondo e il terzo periodo del presente comma sono stati abrogati dall'art. 2, comma 4, L. 19 ottobre 1999, n. 370, a decorrere dalla data di cui al comma 3 dello stesso art. 2.

(98) Vedi, anche, l'art. 1, comma 8, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(99) Vedi, anche, l'art. 1, comma 4, L. 28 dicembre 1995, n. 549.


D.L. 16 maggio 1994, n. 299
Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali
(art. 6)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 1994, n. 116 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1994, n. 451 (Gazz. Uff. 19 luglio 1994, n. 167). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 18 novembre 1993, n. 462, del D.L. 17 gennaio 1994, n. 32, e del D.L. 17 marzo 1994, n. 178, recanti disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro; del D.L. 18 gennaio 1994, n. 39, e del D.L. 17 marzo 1994, n. 183, recanti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi; del D.L. 18 gennaio 1994, n. 40, e del D.L. 18 marzo 1994, n. 185, recanti ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

 

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16. Norme in materia di contratti di formazione e lavoro.

1. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età compresa tra sedici e trentadue anni. Oltre ai datori di lavoro di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, possono stipulare contratti di formazione e lavoro anche gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, fondazioni, enti pubblici di ricerca nonché datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto al comma 7 (60).

2. Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo le seguenti tipologie:

a) contratto di formazione e lavoro mirato alla: 1) acquisizione di professionalità intermedie; 2) acquisizione di professionalità elevate;

b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.

3. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di destinazione (61).

4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 e i dodici mesi per i contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma.

5. I contratti di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del comma 2 devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di cui alla lettera b) del comma 2 deve prevedere una formazione minima non inferiore a venti ore di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere la non retribuibilità di eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione.

6. Per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 continuano a trovare applicazione i benefìci contributivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti di cui alla lettera b) del predetto comma 2 i medesimi benefìci trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto di formazione e lavoro così trasformato e in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto di formazione medesimo. Nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, in caso di trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuano a trovare applicazione, per i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e quelle di cui al primo periodo del presente comma (62). Nel caso in cui il lavoratore, durante i suddetti ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefìci contributivi percepiti nel predetto periodo (63).

7. ... (64).

8. ... (65).

9. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), il datore di lavoro, utilizzando un modello predisposto, sentite le parti sociali, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le strutture competenti delle regioni possono accertare il livello di formazione acquisito dal lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui alla lettera b) del comma 2, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.

10. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese, individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alle singole imprese.

11. La misura di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , è elevata al sessanta per cento.

12. ... (66).

13. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i princìpi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 .

14. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma 1, primo periodo, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Esse, ad eccezione dei commi 1, primo periodo, 8, 11 e 15, non trovano inoltre applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 30 giugno 1995, sulla base di progetti che alla data del 31 marzo 1995 risultino già approvati, presentati ovvero riconosciuti conformi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 3, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del D.L. 29 marzo 1991, n. 108 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169. [La disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 726 del 1984 , si applica fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 7 e comunque non oltre il 30 settembre 1994] (67).

15. Dalla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 , è eliminato il procedimento per l'approvazione dei progetti di formazione e lavoro da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

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(60) Comma così modificato dall'art. 15, L. 24 giugno 1997, n. 196.

(61) Comma così sostituito dalla legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451.

(62) Periodo aggiunto dall'art. 15, L. 24 giugno 1997, n. 196.

(63) Periodo aggiunto dall'art. 15, L. 24 giugno 1997, n. 196.

(64) L'art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, ha abrogato il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14 ed ha, inoltre così modificato lo stesso comma 14.

(65) Modifica l'art. 3, comma 3, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726.

(66) Comma soppresso dalla legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451.

(67) L'art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, ha abrogato il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14 ed ha, inoltre così modificato lo stesso comma 14.


D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698
Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici
(art. 5)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 dicembre 1994, n. 298.

 

5. Decorrenza dei benefici economici.

1. I benefici economici di cui al comma 1 dell'art. 4, riconosciuti dai prefetti, decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla U.S.L. o dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie.

2. L'ente erogatore di provvidenze economiche ai minorati civili è tenuto a corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali, secondo le norme previste dal codice civile.

3. I beneficiari di provvidenze erogate dal Ministero dell'interno, a titolo di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, alle competenti prefetture ogni mutamento delle condizioni e dei requisiti di assistibilità, previsti dalla legge per la concessione delle provvidenze stesse.

4. Ferma restando la competenza del Ministero del tesoro per gli accertamenti previsti dall'art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 (14), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (15), gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti.

5. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilità per danno erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità.

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(14) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(15) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.


L. 8 agosto 1995, n. 335
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare
(art. 1, co. 26)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 190, S.O.

(2) L'art. 1, L. 8 agosto 1996, n. 417 (Gazz. Uff. 12 agosto 1996, n. 188) ha differito i termini per l'esercizio delle deleghe normative previste dalla presente legge al 30 aprile 1997. Vedi, anche, l'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449, nonché l'art. 45, L. 17 maggio 1999, n. 144.

 

1. Princìpi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli

……….

26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2.


D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239
Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati
(art. 6)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 1996, n. 102.

(2) Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

6. Regime fiscale per i soggetti non residenti.

1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da (26):

a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

b) gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;

c) Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato (27) (28).

2. [L'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 si applica comunque, secondo le modalità di cui all'art. 3, nei confronti di:

a) soggetti non residenti diversi da quelli di cui al comma 1;

b) soggetti residenti negli Stati o territori di cui all'art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , come individuati dai decreti del Ministro delle finanze di cui al medesimo comma 7-bis] (29).

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(26) Alinea così modificato dal comma 87 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza ed i limiti indicati nel comma 88 dello stesso articolo 1.

(27) Comma prima modificato dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, dall'art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201 e dall'art. 35, L. 23 dicembre 2000, n. 388, poi sostituito dall'art. 10, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, come sostituito dalla relativa legge di conversione ed infine così modificato dall'art. 3-bis, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 aggiunto dalla relativa legge di conversione e dall'art. 41, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai sensi di quanto disposto dal comma 8 dello stesso articolo 41.

(28) Con D.M. 4 settembre 1996 (Gazz. Uff. 19 settembre 1996, n. 220) modificato dall'art. 1, D.M. 14 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 24 gennaio 2001, n. 19) è stato approvato l'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana. Il suddetto decreto ha così disposto: «Art. 1. - Ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, gli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni, sono i seguenti: 1) Algeria; 2) Argentina; 3) Armenia; 4) Australia; 5) Austria; 6) Azerbajan; 7) Belgio; 8) Bielorussia; 9) Brasile; 10) Bulgaria; 11) Canada; 12) Cina; 13) Corea del Sud; 14) Costa d'Avorio; 15) Croazia; 16) Danimarca; 17) Ecuador; 18) Egitto; 19) Federazione Russa; 20) Filippine; 21) Finlandia; 22) Francia; 23) Georgia; 24) Germania; 25) Giappone; 26) Grecia; 27) India; 28) Indonesia; 29) Irlanda; 30) Jugoslavia; 31) Kazakistan; 32) Kirghistan; 33) Kuwait; 34) Lussemburgo; 35) Macedonia; 36) Malta; 37) Marocco; 38) Mauritius; 39) Messico; 40) Norvegia; 41) Nuova Zelanda; 42) Paesi Bassi; 43) Pakistan; 44) Polonia; 45) Portogallo; 46) Regno Unito; 47) Repubblica Ceca; 48) Repubblica Slovacca; 49) Romania; 50) Singapore; 51) Slovenia; 52) Spagna; 53) Sri Lanka; 54) Stati Uniti; 55) Svezia; 56) Tadzhikistan; 57) Tanzania; 58) Thailandia; 59) Trinidad e Tobago; 60) Tunisia; 61) Turchia; 62) Turkmenistan; 63) Ucraina; 64) Ungheria; 65) Uzbekistan; 66) Venezuela; 67) Zambia». Il D.M. 25 marzo 1998 (Gazz. Uff. 16 aprile 1998, n. 88) ha aggiunto gli «Emirati Arabi Uniti». Successivamente, il D.M. 16 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 1° febbraio 1999, n. 25) ha aggiunto «Israele», il D.M. 17 giugno 1999 (Gazz. Uff. 27 luglio 1999, n. 174) ha aggiunto «Sud Africa e Vietnam», il D.M. 20 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 16 febbraio 2000, n. 38) ha aggiunto la «Lituania» e il D.M. 5 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 24 ottobre 2000, n. 249) ha aggiunto «Albania, Bangladesh ed Estonia».

(29) Comma abrogato dall'art. 10, D.L. 25 settembre 2001, n. 350. Vedi, inoltre, quanto disposto dal comma 5 dello stesso art. 10.


D.L. 1 ottobre 1996, n. 510
Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale
(art. 9-bis e 9-quater)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 1996, n. 231.

 

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9-bis. Disposizioni in materia di collocamento.

1. [Nell'àmbito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono a tutte le assunzioni nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento nonché le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , e dell'articolo 2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398] (62).

2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente (63).

2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro (64).

3. [A decorrere dal 1° gennaio 1996, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo il datore di lavoro è altresì tenuto ad indicare la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro. La mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui al presente comma ed il mancato invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego della comunicazione di cui al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Con la medesima sanzione è punita l'omessa esibizione del libro matricola nel caso in cui da quest'ultima consegua l'impossibilità di accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione] (65).

4. [Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego] (66).

5. [Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al comma 2, viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale viene determinato un modello semplificato per tutte le predette comunicazioni e dichiarazioni (67)] (68).

6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima può altresì esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facoltà di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.

7. [Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 3, terzo periodo, per ogni lavoratore riservatario non assunto. Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non può godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da quella regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia assunto dal momento della violazione] (69).

8. [Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, può essere temporaneamente adibito anche personale di profilo professionale non ispettivo in possesso di adeguata professionalità. A quest'ultimo personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione, i poteri di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638] (70).

9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per il personale interessato, finalizzati allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di ispezione. Per tali finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi livello coinvolto nell'attività formativa si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

10. Le convenzioni già stipulate ai sensi, da ultimo, dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511 (71), conservano efficacia.

11. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro quindici giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 .

12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 11 si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , capo III, contemplate dal comma 13.

13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , al fine di realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345 , intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346 . Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994 , anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dal citato decreto n. 345 del 1994 , n. 346 del 1994 e del D.P.R. n. 487 del 1994 , capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie.

14. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro (72). La dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 , è aumentata di centoquarantatre unità di cui due ufficiali, novanta unità ripartite tra i vari gradi di maresciallo, ventidue unità ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, ventinove unità appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere derivante dall'incremento relativo alle centodue unità valutato in lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. All'onere relativo alle residue quarantuno unità si provvede ai sensi e per gli effetti del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 37 del 20 luglio 1996.

15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonché contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (73).

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(62) Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

(63) Comma così sostituito prima dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, con la decorrenza indicata dall'art. 7, comma 2, dello stesso decreto e poi, con gli attuali commi 2 e 2-bis, dal comma 1180 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Le disposizioni di cui al citato comma 1180 non si applicano in caso di rapporti di lavoro posti in essere dal Dipartimento della protezione civile a seguito di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanate previa dichiarazione dello stato di emergenza, e finalizzati al superamento del contesto critico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, O.P.C.M. 3 aprile 2007, n. 3580 (Gazz. Uff. 7 aprile 2007, n. 82). Vedi, anche, gli artt. 19 e 86, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal comma 6 dell'art. 36-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e il comma 4 dell'art. 2, D.L. 7 settembre 2007, n. 147.

(64) Gli attuali commi 2 e 2-bis così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dal comma 1180 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Le disposizioni di cui al citato comma 1180 non si applicano in caso di rapporti di lavoro posti in essere dal Dipartimento della protezione civile a seguito di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanate previa dichiarazione dello stato di emergenza, e finalizzati al superamento del contesto critico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, O.P.C.M. 3 aprile 2007, n. 3580 (Gazz. Uff. 7 aprile 2007, n. 82).

(65) Comma abrogato dall'art. 85, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

(66) Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

(67) Con D.M. 1° settembre 1999 (Gazz. Uff. 8 ottobre 1999, n. 237), abrogato dall'art. 7, D.M. 30 ottobre 2007, sono stati stabiliti modalità e termini per l'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione concernenti l'utilizzazione di prestazioni di lavoro temporaneo mediante l'utilizzo del «Modello unificato/temp».

(68) Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

(69) Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

(70) Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

(71) Recante disposizioni urgenti in materia di collocamento di lavoro e previdenza nel settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché di promozione dell'occupazione.

(72) Vedi, anche, il D.M. 31 luglio 1997.

(73) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 novembre 1996, n. 608. Vedi, anche, il comma 9 dell'art. 01, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

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9-quater. Registro d'impresa nel settore agricolo.

1. I datori di lavoro agricolo devono tenere il registro di impresa previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 240 del 13 ottobre 1995. Il registro è rilasciato dall'INPS subordinatamente alla presentazione della denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 . I datori di lavoro agricolo che, sulla base di dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, assumono per un numero di giornate non superiore a 270 hanno facoltà di optare per il modello semplificato di detto registro, salvo che occupino operai a tempo indeterminato.

2. In sede di prima applicazione l'INPS, entro il 31 ottobre 1995, provvede ad inviare alle aziende agricole registrate nei propri archivi i moduli, preintestati, della denuncia aziendale. A far tempo da tale data rilascia, dietro presentazione del modulo di denuncia aziendale, il registro di impresa ovvero il modello semplificato di quest'ultimo. In sede di prima applicazione, fermo rimanendo l'obbligo della presentazione della denuncia aziendale, l'INPS rilascia il modello semplificato del registro di impresa ai datori di lavoro che risultano aver fatto assunzioni, nel 1994, per un numero di giornate non superiore a 270, salvo che occupino operai a tempo indeterminato.

3. Nella sezione matricola e paga del registro d'impresa debbono essere iscritti tutti gli operai, nell'ordine cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, luogo di svolgimento della prestazione, mansioni, contratto collettivo applicato e livello d'inquadramento ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione. Per i lavoratori a tempo determinato vanno inoltre indicate la tipologia della lavorazione, le giornate di lavoro previste ed il relativo periodo di svolgimento. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro vanno altresì indicati il tipo di contratto e la sua durata, il livello iniziale e finale di inquadramento, gli estremi dell'autorizzazione amministrativa ove prescritta.

4. [La sezione matricola e paga è composta di fogli a lettura ottica. Ciascun foglio è riprodotto in cinque esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche la parte paga. Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data di assunzione, il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non superiore al mese, può essere utilizzato in sostituzione del documento previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 . I termini della comunicazione all'INPS e alla sezione circoscrizionale per l'impiego si computano escludendo i giorni festivi] (76).

5. In caso di assunzione a tempo determinato la registrazione nella sezione matricola e paga, con i relativi obblighi di cui al comma 4, deve essere effettuata con riferimento a ciascuna fase o periodo lavorativo. È consentita altresì un'unica registrazione qualora l'assunzione riguardi più fasi o periodi lavorativi, a condizione che gli stessi siano preventivamente indicati con le relative giornate.

6. Qualora l'assunzione avvenga sulla base di convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , avente per oggetto programmi di assunzione di operai a tempo determinato, il datore di lavoro, in deroga al comma precedente, potrà effettuare un'unica registrazione e comunicazione delle assunzioni programmate nell'anno, ovvero nel più breve periodo previsto dalla convenzione medesima.

7. Nella sezione presenze, predisposta per registrazioni relative a ciascun trimestre solare, devono essere trascritti i dati anagrafici del lavoratore, l'anno, il mese e il giorno in cui si svolge la prestazione di lavoro e riportati in ordine progressivo i numeri dei fogli di assunzione relativi, nel trimestre, allo stesso lavoratore.

8. Nel registro d'impresa semplificato devono essere iscritti tutti gli operai nell'ordine cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, luogo di svolgimento della prestazione, mansioni, tipologia della lavorazione, giornate di lavoro previste e relativo periodo di svolgimento, contratto collettivo applicato e livello di inquadramento ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione.

9. Il registro d'impresa semplificato è composto di fogli a lettura ottica. Ciascun foglio è riprodotto in cinque esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche la parte paga. Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data di assunzione, il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non superiore al mese, può essere utilizzato in sostituzione del documento previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 . In caso di rapporti di lavoro di durata superiore al mese, fermo restando l'obbligo di indicare nel registro d'impresa la retribuzione complessiva corrisposta per l'intero rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto per ciascun periodo di paga a rilasciare al lavoratore analogo documento.

10. La sezione matricola e paga e la sezione presenze del registro d'impresa, nonché il registro d'impresa semplificato devono essere numerati in ogni pagina e devono contenere nell'ultima pagina l'indicazione del numero dei fogli che li compongono, nonché del primo e dell'ultimo numero progressivo. Quest'ultima indicazione deve essere datata e sottoscritta da un incaricato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

11. La sezione matricola e paga va compilata all'atto dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale della facoltà di tenere il predetto documento o parti di esso presso i soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 6, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS competenti per territorio. Nel caso in cui il datore di lavoro non si sia avvalso della predetta facoltà, la sezione matricola e paga deve essere disponibile nella sede aziendale e deve essere esibita ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro nonché in materia di imposte.

12. La sezione presenze va tenuta presso la sede aziendale. Essa va compilata entro il giorno successivo a quello in cui si è svolta la prestazione. Sul luogo di lavoro devono essere disponibili informazioni sugli estremi della registrazione effettuata nella sezione matricola e paga.

13. Il registro d'impresa semplificato va compilato all'atto dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale della facoltà di tenere il predetto documento presso i soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 6, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS competenti per territorio. Il datore di lavoro che esercita la predetta facoltà deve tenere copia del registro sul posto di lavoro e deve esibirla ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro nonché in materia di imposte.

14. I sistemi di registrazione devono comunque garantire la inalterabilità e la indelebilità dei dati assunti; ove siano necessarie correzioni, queste dovranno eseguirsi in modo che le registrazioni corrette siano leggibili.

15. Il datore di lavoro può sostituire il registro d'impresa o sue sezioni, rilasciato dall'INPS, con altri sistemi equipollenti, in conformità a quanto previsto per i datori di lavoro extra agricoli, secondo le modalità stabilite dal predetto Istituto.

16. All'atto dell'assunzione, in attuazione delle norme in materia di iscrizione nelle liste di collocamento, il datore di lavoro deve ritirare dal lavoratore l'attestato di disoccupazione (modello C/1) ed allegarlo alla comunicazione di assunzione da inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, salvo che il lavoratore medesimo dichiari di non esserne momentaneamente in possesso indicandone i motivi. Il datore di lavoro, che è tenuto a riportare sul registro d'impresa e sul modello semplificato i motivi addotti dal lavoratore, non risponde della loro veridicità.

17. In sede di prima applicazione della presente normativa, gli operai a tempo indeterminato e a tempo determinato in forza alla data del 3 febbraio 1996 devono essere registrati sui documenti di cui ai commi 3 e 8. Il predetto obbligo può essere assolto entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto. Limitatamente agli operai a tempo determinato le annotazioni relative alla durata del rapporto ed al numero di giorni di lavoro devono essere riferite al periodo residuo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine del rapporto, indicato nella comunicazione di assunzione.

18. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 4 e l'infedele compilazione del registro di impresa sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. La medesima sanzione si applica a carico del datore di lavoro che ometta di tenere o di esibire i documenti di cui ai commi 3 e 8 che egli è obbligato a tenere nella sede aziendale. Con la medesima sanzione è punita l'omessa esibizione del registro di impresa nel caso in cui da quest'ultima consegua l'impossibilità di accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione. Il presente comma trova applicazione con riferimento alle violazioni che intervengano successivamente al 31 dicembre 1996 (77).

19. L'omessa, incompleta o infedele presentazione all'INPS, nei termini prescritti, della dichiarazione della manodopera occupata prevista dall'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 , è punita con la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 150.000 per ogni lavoratore dipendente.

20. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo e dall'articolo 9-bis sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 9-bis, comma 9.

21. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di tenuta, compilazione e conservazione dei documenti di lavoro.

22. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali può, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore a livello nazionale, determinare nuovi modelli dei registri d'impresa di cui al presente articolo, in considerazione dell'esperienza applicativa (78).

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(76) Comma abrogato dall'art. 85, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

(77) Comma abrogato dall'art. 85, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione.

(78) Aggiunto dalla legge di conversione 28 novembre 1996, n. 608.


D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625
Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
(art. 19)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1996, n. 293, S.O.

 

19. Armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione.

1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 7% della quantità di idrocarburi gassosi e al 4% della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.

2. L'aliquota non è dovuta per le produzioni disperse, bruciate, impiegate nelle operazioni di cantiere o nelle operazioni di campo oppure reimmesse in giacimento. Nessuna aliquota è dovuta per le produzioni ottenute durante prove di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca.

3. Per ciascuna concessione sono esenti dal pagamento dell'aliquota, al netto delle produzioni di cui al comma 2, i primi 20 milioni di Smc di gas e 20000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i primi 50 milioni di Smc di gas e 50000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare.

4. Per ciascuna concessione di coltivazione il rappresentante unico comunica mensilmente all'UNMIG e alla Sezione competente i quantitativi degli idrocarburi prodotti e di quelli avviati al consumo per ciascuno dei titolari. Il rappresentante unico è responsabile della corretta misurazione delle quantità prodotte e avviate al consumo, ferma restando la facoltà dell'UNMIG e delle sue Sezioni di disporre accertamenti sulle produzioni effettuate. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote il rappresentante unico comunica all'UNMIG ed alle Sezioni competenti i quantitativi di idrocarburi prodotti e avviati al consumo nell'anno precedente per ciascuna concessione e ciascun contitolare. Le comunicazioni di cui al presente comma sono sottoscritte dal legale rappresentante o un suo delegato, che attesta esplicitamente la esattezza dei dati in esse contenuti.

5. I valori unitari dell'aliquota per ogni concessione di coltivazione sono determinati, per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento.

5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002 i valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati:

a) per l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell'olio da parte del concessionario, il valore dell'aliquota è determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul mercato internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche similari, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione;

b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in base alla media aritmetica relativa all'anno di riferimento dell'indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per MJ, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della Del.Aut.en.el. e gas 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999, e successive modificazioni, assumendo fissa l'equivalenza 1 Smc = 38,52 MJ. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'aggiornamento di tale indice, ai soli fini del presente articolo, è effettuato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base dei parametri di cui alla stessa deliberazione (10).

6. Il valore unitario dell'aliquota di cui al comma 5 è ridotto per l'anno 1997 di 30 lire per Smc per le produzioni di gas in terraferma e di 20 lire per Smc per le produzioni di gas in mare, e di 30000 lire per tonnellata per le produzioni di olio in terraferma e di 60000 lire per tonnellata per le produzioni di olio in mare, per tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi al trattamento e trasporto. In terraferma, nel caso di vettoriamento il valore unitario è ulteriormente ridotto dei costi fatturati di vettoriamento fino al punto di riconsegna, mentre nel caso di trasporto mediante sistema di proprietà del concessionario la riduzione è pari a 1 lira per ogni 5 km di condotta, a partire dalla centrale di raccolta e trattamento, con esclusione dei primi 30 km e con un massimo di 30 lire per Smc di gas o per chilogrammo di olio. Per produzioni di idrocarburi con caratteristiche di marginalità economica causata da speciali trattamenti necessari per portare tali produzioni a specifiche di commerciabilità, ai concessionari può essere riconosciuta dal Ministero, su documentata istanza, sentita la Commissione di cui al comma 7, una ulteriore detrazione, in ogni caso non superiore ai costi aggiuntivi sostenuti; tale detrazione può essere altresì riconosciuta per i costi sostenuti per il flussaggio di olii pesanti (11).

6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l'ammontare della produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, è stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni in mare (12).

7. Le riduzioni di cui al comma 6 per gli anni successivi sono determinate, tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell'industria, con decreto del Ministero di concerto col Ministero delle finanze, da emanare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote (13).

8. Ciascun titolare, in tempo utile al fine dell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 9, per tutte le concessioni di coltivazione di cui è stato titolare unico, rappresentante unico o contitolare nell'anno precedente, effettua il calcolo del valore delle aliquote dovute, sulla base delle quote di produzione spettanti, del valore calcolato in base al comma 5 e tenendo conto delle riduzioni di cui al comma 6 e delle variazioni di cui al comma 7. Egli redige altresì un prospetto complessivo del valore delle aliquote dovute e delle relative ripartizioni tra Stato, regioni e comuni, in base al disposto degli articoli 20 e 22.

9. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del prospetto, entro il 30 giugno (14) dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi versamenti da esso dovuti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario e ai comuni interessati.

10. I versamenti dovuti allo Stato sono effettuati, in forma cumulativa per tutte le concessioni delle quali è titolare, presso la Tesoreria centrale dello Stato. Analogo versamento è effettuato in forma cumulata, per le quote spettanti ad ogni regione a statuto ordinario, presso l'ufficio finanziario regionale e sul capitolo di entrata che ogni regione è tenuta, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ad individuare e comunicare all'UNMIG, per la pubblicazione nel BUIG. I versamenti dovuti ai comuni affluiscono direttamente ai bilanci dei comuni interessati.

11. Ciascun titolare, entro il 15 luglio (15) di ogni anno, trasmette al Ministero delle finanze, all'UNMIG e alle sue Sezioni copia del prospetto di cui al comma 8, corredato di copia delle ricevute dei versamenti effettuati. L'UNMIG comunica alle regioni interessate il valore complessivo delle quote ad esse spettanti.

12. Resta ferma la facoltà del Ministero delle finanze e dell'UNMIG, sulla base del prospetto presentato, di disporre accertamenti tramite i propri uffici periferici, sentita la Commissione di cui al comma 7, sull'esattezza dei dati trasmessi.

13. Ove per una concessione di coltivazione risultino produzioni spettanti o valorizzazioni maggiori rispetto a quelle dichiarate, il titolare, oltre al versamento di quanto maggiormente dovuto e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti, è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 40% della differenza in valore risultante, comunque non inferiore a lire trentamilioni e non superiore a lire centoottantamilioni.

14. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le spese per gli accertamenti in materia di aliquote dovute allo Stato effettuati dall'UNMIG e dalle sue Sezioni, per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7, nonché per l'acquisto e la manutenzione di strumenti informatici per l'elaborazione e la gestione informatica dei dati relativi al calcolo delle aliquote e dei relativi versamenti e ripartizioni, valutate in lire 350 milioni annui a decorrere dal 1997, graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; a tal fine, con decreto del Ministero del tesoro, quota parte delle entrate derivanti dal presente articolo e fino a concorrenza dell'importo sopra indicato di lire 350 milioni, è riassegnata al predetto stato di previsione.

15. Il Ministero trasmette annualmente alle regioni a statuto ordinario interessate una relazione previsionale sull'entità delle entrate di loro spettanza, per il triennio successivo, previste dagli articoli 20 e 22.

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(10) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 93, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(11) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 1997, n. 50.

(12) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 94, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(13) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dell'art. 1 e gli articoli 9 e 10, dello stesso decreto.

(14) Termine prorogato, per l'anno 2003, prima al 31 dicembre, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.L. 24 giugno 2003, n. 147 e poi al 30 giugno 2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo 17.

(15) Termine prorogato, per l'anno 2003, prima al 15 gennaio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.L. 24 giugno 2003, n. 147 e poi al 15 luglio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo 17.


L. 23 dicembre 1996, n. 662
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
(art. 1, co.56-59, art. 2, co. 193 e co. 203)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.

 

Art. 1, co. 56. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno (22) (23) (24).

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(22) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 25 novembre 2003, n. 339.

(23) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57, 58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206, nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della Costituzione.

(24) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-20 maggio 1999, n. 183 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56 e 56-bis, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 54, 70, 97, 98, 101 e 104, della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 4-11 giugno 2001, n. 189 (Gazz. Uff. 13 giugno 2001, n. 23, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56 e 56-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 97 e 98 della Cost.

 

Art. 1, co.56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione (25) (26).

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(25) Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 25 novembre 2003, n. 339.

(26) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-20 maggio 1999, n. 183 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56 e 56-bis, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 54, 70, 97, 98, 101 e 104, della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 4-11 giugno 2001, n. 189 (Gazz. Uff. 13 giugno 2001, n. 23, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56 e 56-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 97 e 98 della Cost.

 

Art. 1, co. 57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (27) (28) (29).

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(27) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 25 novembre 2003, n. 339.

(28) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57, 58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206, nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della Costituzione.

(29) La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 ottobre 2001, n. 336 (Gazz. Uff. 24 ottobre 2001, n. 41, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 57 e 58 sollevata in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 della Cost.

 

Art. 1, co. 58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa, può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro (30) (31) (32).

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(30) Vedi, anche, l'art. 39, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 35, L. 8 maggio 1998, n. 146.

(31) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57, 58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206, nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della Costituzione.

(32) La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 ottobre 2001, n. 336 (Gazz. Uff. 24 ottobre 2001, n. 41, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 57 e 58 sollevata in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 della Cost.

 

Art. 1, co. 58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza (33).

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(33) Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per i dipendenti del Ministero della difesa, il D.M. 3 novembre 2005.

 

Art. 1, co. 58-ter. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista dall'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità (34).

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(34) Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

Art. 1, co. 59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una quota pari al 50 per cento dei predetti risparmi può essere utilizzata per incentivare la mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le procedure per la mobilità, per nuove assunzioni, anche in deroga alle disposizioni dei commi da 45 a 55. L'ulteriore quota del 20 per cento è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, al miglioramento della produttività individuale e collettiva. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio (35) (36).

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(35) Vedi, anche, l'art. 39, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 35, L. 8 maggio 1998, n. 146.

(36) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57, 58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206, nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della Costituzione.

 

Art. 2, co. 192. Sono abrogate le disposizioni legislative che fanno obbligo all'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I. S.p.A.) di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi di trasporto aereo ed al medesimo Istituto ed alla Società finanziaria marittima (FINMARE S.p.A.) di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali e relative società che svolgono servizi di supporto. Prima della cessione di una quota azionaria tale da comportare la perdita della maggioranza del capitale sociale delle predette società, il Governo trasmette il relativo piano industriale al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Alle partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici anche territoriali ed economici in imprese assicurative si applica il divieto di cui all'articolo 3, comma 2, del D.L. 31 maggio 1994, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 1994, n. 474.

 

Art. 2, co. 203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:

a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

b) «Intesa istituzionale di programma», come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (279);

c) «Accordo di programma quadro», come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;

d) «Patto territoriale», come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;

e) «Contratto di programma», come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata (280);

f) «Contratto di area», come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della L. 14 maggio 1981, n. 219 , che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma 9, lettera c), del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389 (281).

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(279) Periodo aggiunto dall'art. 15, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6.

(280) Vedi, anche, l'art. 25, L. 24 giugno 1997, n. 196 e il D.M. 24 gennaio 2008.

(281) Vedi, anche, l'art. 81, L. 23 dicembre 1998, n. 448, l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168 e l'art. 8, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.


L. 15 marzo 1997, n. 59
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa
(artt. 20 e 30-ter)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

 

Capo III

20. 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i princìpi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo (64);

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei princìpi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'àmbito dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei princìpi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi (65).

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei princìpi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa (66);

f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi (67);

f-ter) conformazione ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento (68);

f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti (69);

f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (70).

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai princìpi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e princìpi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefìci conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo (71).

9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa (72).

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(64) Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(65) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(66) Le attuali lettere da f) a f-quinquies) così sostituiscono l'originaria lettera f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(67) Le attuali lettere da f) a f-quinquies) così sostituiscono l'originaria lettera f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(68) Le attuali lettere da f) a f-quinquies) così sostituiscono l'originaria lettera f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(69) Le attuali lettere da f) a f-quinquies) così sostituiscono l'originaria lettera f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(70) Le attuali lettere da f) a f-quinquies) così sostituiscono l'originaria lettera f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(71) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(72) Articolo prima modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, dagli artt. 2 e 9, L. 8 marzo 1999, n. 50, dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340 e poi così sostituito dall'art. 1, L. 29 luglio 2003, n. 229. Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 1 e gli articoli 2 e 20 della citata legge n. 229 del 2003.

 

20-ter. 1. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il perseguimento delle comuni finalità di miglioramento della qualità normativa nell'àmbito dei rispettivi ordinamenti, al fine, tra l'altro, di:

a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze normative e svolgere attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e qualità della regolazione;

b) definire princìpi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualità della regolazione statale e regionale, in armonia con i princìpi generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, con specifico riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto e codificazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione;

c) concordare, in particolare, forme e modalità omogenee di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimenti normativi statali e regionali;

d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro già esistenti tra regioni, la configurabilità di modelli procedimentali omogenei sul territorio nazionale per determinate attività private e valorizzare le attività dirette all'armonizzazione delle normative regionali (74).

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(74) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 28 novembre 2005, n. 246.


D.L. 28 marzo 1997, n. 79
Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica
(art. 12)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 marzo 1997, n. 74 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 28 maggio 1997, n. 140 (Gazz. Uff. 29 maggio 1997, n. 123).

 

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12. Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attività di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, per l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza, per gli anni 2004 e 2005, per le finalità di cui al comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema. Con effetto dall'anno 2006, le predette percentuali sono determinate ogni anno in misura tale da destinare alle medesime finalità un livello di risorse non superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento (60).

2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1, secondo modalità determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria. In sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle attività di cui al comma 1 (61).

3. Con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto della specificità dei compiti e delle funzioni inerenti alle esigenze operative dell'amministrazione finanziaria, vengono individuate, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità e i criteri di conferimento delle eventuali reggenze degli uffici di livello dirigenziale non generale e definiti i relativi aspetti retributivi in conformità con la disciplina introdotta dal contratto collettivo nazionale di lavoro inerente alle medesime funzioni. Con lo stesso decreto sono altresì individuate le condizioni per il conferimento delle reggenze, per motivate esigenze funzionali, anche a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali nona e ottava, in assenza di personale di qualifica dirigenziale da utilizzare allo scopo.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 53 miliardi per l'anno 1997, in lire 77 miliardi per l'anno 1998 e in lire 92 miliardi per l'anno 1999, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dal presente decreto (62).

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(60) Comma prima modificato dall'art. 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449, poi sostituito dall'art. 3, comma 165, L. 24 dicembre 2003, n. 350 ed infine così modificato dal comma 531 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(61) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 165, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(62) Per la ripartizione delle somme derivanti dall'applicazione del presente articolo, vedi l'art. 37, L. 18 febbraio 1999, n. 28.


L. 15 maggio 1997, n. 127
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
(art. 17)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 113, S.O.

 

17. commi 1-58-bis. Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo (115).

…….

28. È istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione esamina altresì, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza.

…….


D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152
Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro
(art. 3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 giugno 1997, n. 135.

 

3. Modifica di elementi del contratto di lavoro dopo l'assunzione.

1. Il datore di lavoro comunica per iscritto al lavoratore, entro un mese dall'adozione, qualsiasi modifica degli elementi di cui agli articoli 1 e 2 che non deriva direttamente da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo cui si fa riferimento ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 2, comma 2.


D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale
(art. 5)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 luglio 1997, n. 165.

(2) Vedi, anche, l'art. 1, D.Dirig. 31 marzo 2000, l'art. 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, l'art. 1, comma 2-sexies, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, come modificato dall'art. 34, comma 1, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, a sua volta modificato dalla relativa legge di conversione e l'art. 2, comma 48, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

5. Avvio del procedimento.

1. L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;

b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo aver controllato la posizione del contribuente riguardo alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire di cui al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, anche di propria iniziativa, trasmette all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, gli elementi idonei alla formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (11) (12).

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(11) Vedi, anche, l'art. 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e l'art. 2, comma 48, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(12) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-21 luglio 2000, n. 325 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 9 ed, in particolare, degli artt. 5, primo comma, lettera a) e 6, primo comma, sollevata con riferimento agli artt. 2, 23, 53 e 97 della Costituzione.


L. 31 luglio 1997, n. 249
Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo
(art. 4)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 1997, n. 177, S.O.

(2) Per le modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della presente legge vedi il D.L. 24 dicembre 2003, n. 352. Vedi, anche, l'art. 10, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

 

4. Reti e servizi di telecomunicazioni.

[1. L'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazione via cavo o che utilizzano frequenze terrestri è subordinata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio di licenza da parte dell'Autorità. A decorrere dalla stessa data l'esercizio delle reti di telecomunicazione e la fornitura di servizi di telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di licenze e autorizzazioni da parte dell'Autorità. L'installazione di stazioni terrestri per i servizi via satellite disciplinata ai sensi delle procedure previste nel decreto legislativo 11 febbraio 1997 n. 55 , è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità (107).

2. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

3. L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano su beni pubblici è subordinata al rilascio di concessione per l'uso del suolo pubblico da parte dei comuni e comunque in modo non discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti. In tali concessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A tal fine l'Autorità emana un regolamento che disciplina in linea generale le modalità ed i limiti con cui possono essere previsti gli stessi obblighi, la cui validità si estende anche alle concessioni precedentemente rilasciate, su richiesta dei comuni interessati. L'installazione delle reti dorsali, così come definite in un apposito regolamento emanato dall'Autorità, è soggetta esclusivamente al rilascio di licenza da parte della stessa Autorità. I provvedimenti di cui al presente comma, nonché le concessioni di radiodiffusione previste nel piano di assegnazione costituiscono dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere. Le aree acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti in materia ambientale, edilizia e sanitaria è indetta, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, una conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai sensi degli articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , si applicano le disposizioni dello stesso testo unico relative alle limitazioni legali della proprietà e al diritto di servitù. Sono comunque fatte salve le competenze in materia paesistica e urbanistica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (108).

4. Le società che installano o esercitano le reti di telecomunicazioni e gli operatori che su tali reti forniscono servizi di telecomunicazioni sono obbligati, nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, a tenere separata contabilità delle attività riguardanti rispettivamente l'installazione e l'esercizio delle reti nonché delle attività riguardanti la fornitura dei servizi. Le società titolari di licenze di telecomunicazioni sono altresì obbligate a tenere separata contabilità delle attività svolte in ordine alla fornitura del servizio universale. La contabilità tenuta ai sensi del presente comma è soggetta a controllo da parte di una società di revisione scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 , qualora superi l'ammontare di fatturato determinato dall'Autorità, alla quale compete anche di definire i criteri per la separazione contabile dell'attività entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli impianti oggetto di concessione radiotelevisiva possono essere utilizzati anche per la distribuzione di servizi di telecomunicazioni. In tal caso, i destinatari di concessioni in ambito locale sono tenuti alla separazione contabile dell'attività radiotelevisiva da quella svolta nel settore delle telecomunicazioni, mentre i destinatari di concessioni per emittenti nazionali sono tenuti a costituire società separate per la gestione degli impianti. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a decorrere dall'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, adeguamento che comunque deve avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione del piano stesso.

6. Le società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato, per le proprie esigenze, reti di telecomunicazione, sono tenute a costituire società separata per lo svolgimento di qualunque attività nel settore delle telecomunicazioni. La società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può assumere partecipazioni dirette o indirette, attraverso società controllate o controllanti, ovvero collegate, nelle società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato le predette reti, né acquisire diritti reali o di obbligazione sulle stesse reti.

7. L'Autorità conferma alle società concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo e di telecomunicazioni le vigenti concessioni con annesse convenzioni. L'installazione delle infrastrutture a larga banda da parte della società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni è soggetta alla concessione di cui al comma 3. L'installazione, l'esercizio e la fornitura della rete nonché la fornitura dei servizi di telecomunicazioni da parte delle società di cui ai commi 5 e 6 sono subordinati al rilascio dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nonché al rispetto dei princìpi di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

8. Sulle reti di telecomunicazioni possono essere offerti tutti i servizi di telecomunicazioni. Fino al 1° gennaio 1998 la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni conserva l'esclusività per l'offerta di telefonia vocale, fatta salva comunque la possibilità di sperimentazione da parte dei soggetti che ne abbiano fatto richiesta all'Autorità, ottenendone autorizzazione. Fino alla stessa data le società destinatarie di concessioni in esclusiva per telecomunicazioni non possono realizzare produzioni radiotelevisive. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può essere destinataria direttamente o indirettamente di concessioni radiotelevisive su frequenze terrestri in chiaro né fornire programmi o servizi né raccogliere pubblicità per i concessionari radiotelevisivi nazionali e locali su frequenze terrestri in chiaro.

9. L'offerta del servizio di telefonia vocale è soggetta dal 1° gennaio 1998 a regime di prezzo. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soggetta per il servizio di telefonia vocale a regime tariffario. Le tariffe sono determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481 , con l'obiettivo del ribilanciamento tariffario e dell'orientamento ai costi. L'Autorità esercita la sorveglianza sui prezzi praticati e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare condizioni di effettiva concorrenza] (109).

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(107) Le autorizzazioni e le licenze di cui al presente comma sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni, ai sensi dall'art. 2-bis, D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(108) Le autorizzazioni e le licenze di cui al presente comma sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni, ai sensi dall'art. 2-bis, D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(109) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 


D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281
Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali
(art. 8)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.

 

Capo III - Conferenza unificata

8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni (13).

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici (14).

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM (15).

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno (16).

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(13) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(14) Comma così modificato dal comma 21 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(15) Vedi, anche, l'art. 28, L. 8 marzo 2000, n. 53.

(16) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione


D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422
Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59
(artt. 10, 17-19)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1997, n. 287.

 

10. Servizi marittimi e aerei.

1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti amministrativi in materia di servizi marittimi e aerei di interesse regionale.

2. La gestione dei servizi di cui al comma 1 è affidata con le modalità di cui agli articoli 17 e 18, in quanto applicabili al settore. Detti trasporti sono organizzati e regolati da contratti di servizio, secondo quanto previsto dai citati articoli 17 e 18 e nel rispetto dei princìpi di economicità ed efficienza.

3. All'attuazione della delega si provvede a norma dell'articolo 12.

 

17. Obblighi di servizio pubblico.

1. Le regioni, le province e i comuni, allo scopo di assicurare la mobilità degli utenti, definiscono, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, obblighi di servizio pubblico, prevedendo nei contratti di servizio di cui all'articolo 19, le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto, ai sensi della citata disposizione comunitaria, dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità (28).

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(28) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 111 (Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 17, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Cost.

 

18. Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, è regolato, a norma dell'articolo 19, mediante contratti di servizio di durata non superiore a nove anni. L'esercizio deve rispondere a princìpi di economicità ed efficienza, da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto. I servizi in economia sono disciplinati con regolamento dei competenti enti locali (29).

2. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per l'affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai princìpi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, garantendo in particolare:

a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada, con esclusione, terminato il periodo transitorio previsto dal presente decreto o dalle singole leggi regionali, delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o a seguito di procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. [Tale esclusione non opera limitatamente alle gare che hanno ad oggetto i servizi già espletati dai soggetti stessi]. La gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonché dei piani di sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, oltre che della fissazione di un coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle singole linee esercite. Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al periodo precedente siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica (30);

b) [l'esclusione, in caso di gestione diretta o di affidamento diretto dei servizi da parte degli enti locali a propri consorzi o aziende speciali, dell'ampliamento dei bacini di servizio rispetto a quelli già gestiti nelle predette forme] (31);

c) [la previsione, nel caso di cui alla lettera b), dell'obbligo di affidamento da parte degli enti locali tramite procedure concorsuali di quote di servizio o di servizi speciali, previa revisione dei contratti di servizio in essere] (32);

d) l'esclusione, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza o di decadenza dal contratto medesimo, di indennizzo al gestore che cessa dal servizio;

e) l'indicazione delle modalità di trasferimento, in caso di cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore all'impresa subentrante dei beni essenziali per l'effettuazione del servizio e del personale dipendente con riferimento a quanto disposto all'articolo 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (33);

f) l'applicazione della disposizione dell'articolo 1, comma 5, del regolamento 1893/91/CEE alle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale che, oltre a questi ultimi servizi, svolgono anche altre attività;

g) la determinazione delle tariffe del servizio in analogia, ove possibile, a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. Le regioni e gli enti locali, nelle rispettive competenze, incentivano il riassetto organizzativo e attuano, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, anche con le procedure di cui all'articolo 17, commi 51 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in società di capitali, ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione. Di tali società, l'ente titolare del servizio può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni. Ove la trasformazione di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede il sindaco o il presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la regione procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a) (34).

3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2007 (35), nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed alle società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma con l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a) (36) (37).

3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un massimo di due anni, in favore di soggetti che, entro il termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti condizioni: (38)

a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a società di capitali, anche consortili, nonché a cooperative e consorzi, purché non partecipate da regioni o da enti locali;

b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le società interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di società consortile devono operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle regioni (39).

3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai sensi dell'articolo 19 in modo da assicurare l'equilibrio economico e attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del 26 giugno 1969 del Consiglio, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare:

a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità ed affidabilità;

b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale;

c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies (40).

3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai citati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità di trasporto (41).

3-sexies. I soggetti titolari dell'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a soggetti privati o a società, purché non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi (42).

3-septies. Le società che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata della proroga stessa non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l'affidamento di servizi (43).

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(29) Vedi anche l'art. 8, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(30) Lettera prima sostituita dall'art. 1, comma 6, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259) e poi così modificata dall'art. 45, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(31) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 6, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(32) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 6, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(33) Lettera così modificata dall'art. 45, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(34) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 6, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(35) Il presente termine, prorogabile per un biennio ai sensi dell'art. 11, comma 3, L. 1° agosto 2002, n. 166, è stato prorogato al 31 dicembre 2005 dall'art. 23, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dal comma 394 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e dal comma 4-bis dell’art 6, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(36) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 6, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(37) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 111 (Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 17, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Cost.

(38) Alinea così modificato dal comma 2-bis dell'art. 3, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(39) Comma aggiunto dal comma 393 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(40) Comma aggiunto dal comma 393 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(41) Comma aggiunto dal comma 393 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(42) Comma aggiunto dal comma 393 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(43) Comma aggiunto dal comma 393 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

19. Contratti di servizio (44).

1. I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validità. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del loro periodo di validità, al fine di consentire la definizione degli orari nazionali.

2. I contratti di servizio per i quali non è assicurata, al momento della loro stipula, la corrispondenza tra gli importi di cui alla lettera e) del comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono nulli.

3. I contratti di servizio, nel rispetto anche delle disposizioni dell'articolo 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/CEE, così come modificato dall'articolo 1 del regolamento 1893/91/CEE, nonché nel rispetto dei princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici così come fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono:

a) il periodo di validità;

b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio;

c) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarità delle corse;

d) la struttura tariffaria adottata;

e) l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto e le modalità di pagamento, nonché eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura tariffaria;

f) le modalità di modificazione del contratto successivamente alla conclusione;

g) le garanzie che devono essere prestate dall'azienda di trasporto;

h) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto;

i) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, in caso di forti discontinuità nella quantità di servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di servizio;

l) l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria (45).

4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e), possono essere soggetti a revisione annuale con modalità determinate nel contratto stesso allo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza. I suddetti importi possono essere incrementati in misura non maggiore del tasso programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso effettivo di inflazione, a parità di offerta di trasporto.

5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di infrastruttura, dovrà essere pari almeno allo 0,35 a partire dal 1° gennaio 2000. Trovano applicazione ai trasporti regionali e locali, a tale fine, le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991.

6. I contratti di servizio in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati, per le parti eventualmente in contrasto con il presente decreto, in occasione della prima revisione annuale (46) (47).

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(44) Vedi anche l'art. 8, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(45) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 7, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(46) Vedi, anche, il comma 14 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(47) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 111 (Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 17, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Cost.


D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali
(artt. 6 e 7)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

(2) Vedi, anche, i commi 43, 44 e 45 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(3) La Corte costituzionale, con altra ordinanza 8-10 aprile 2002, n. 103 (Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con le tre ordinanze emesse il 25 luglio 2000, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze, e dalla Commissione tributaria provinciale di Isernia, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione.

 

6. Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari.

1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:

a) margine d’intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;

b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;

c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.

2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell’articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell’albo previsto dall’articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall’intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall’intermediario.

3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni attive e passive.

4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori.

5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella misura ivi indicata.

6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell’esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d’Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell’articolo 5.

7. Per la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

a) interessi netti;

b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;

c) costi per servizi di produzione di banconote;

d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;

e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento;

f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.

8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico.

9. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l’obbligo dell’iscrizione, ai sensi dell’articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell’apposita sezione dell’elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall’applicazione dell’articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati (28).

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(28) Articolo prima modificato dall'art. 3, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 (Gazz. Uff. 11 maggio 1998, n. 107), dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, dall'art. 2, D.L. 12 luglio 2004, n. 168 e dal comma 1 dell'art. 15-bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 81 e poi così sostituito dal comma 50 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 51 dello stesso articolo 1.

 

7. Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione.

1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:

a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;

b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento.

2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico.

4. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell’esercizio redatto in conformità ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite dall’ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1° dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997 (29).

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(29) Articolo prima modificato dall'art. 4, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 (Gazz. Uff. 11 maggio 1998, n. 107), dall'art. 4, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287) e dall'art. 6, comma 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, con la decorrenza indicata nel comma 4 del citato articolo 6, e poi così sostituito dal comma 50 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 51 dello stesso articolo 1.


D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662
(art. 13)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

(2) Vedi, anche, l'art. 28, L. 21 novembre 2000, n. 342 e il comma 114 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

TITOLO II

Sanzioni in materia di riscossione

13. Ritardati od omessi versamenti diretti.

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (37). Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .

2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente (38).

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(37) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(38) Vedi, anche, l'art. 9-bis, L. 27 dicembre 2002, n. 289, aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione


D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662
(art. 13)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

 

 

13. Ravvedimento.

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (13);

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni (14) .

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno .

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. [Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore] (15).

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione (16).

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(13) Lettera così modificata prima dall'art. 6, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287) e poi dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(14) Lettera così modificata prima dall'art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 e poi dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(15) Comma prima sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287) e poi abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

(16) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203. Vedi, anche, l'art. 1, D.Dirig. 31 marzo 2000. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 6 dell'art. 62, L. 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 3 dell'art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106 e l'art. 1, D.L. 7 giugno 2006, n. 206.


L. 27 dicembre 1997, n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
(art. 39, co. 3-ter))

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.

 

Capo II - Disposizioni in materia di personale e di attività delle amministrazioni pubbliche

39. Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time.

1. ….

3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai princìpi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative (162).

…..

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(162) Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi così modificato dall'art. 33, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, l'art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dal comma 2 dell'art. 17, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e il D.P.R. 18 aprile 2005.


D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52
(artt, 1, 6, 37)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.

(2) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

(3) In attuazione delle norme contenute nel presente decreto sono state approvate la Del.Consob 1° luglio 1998, concernente la disciplina degli emittenti, la Del.Consob 1° luglio 1998, concernente la disciplina dei mercati e la Del.Consob 1° luglio 1998, relativa alla disciplina degli intermediari. Con Provv. 24 gennaio 2002 (Gazz. Uff. 16 febbraio 2002, n. 40, S.O.), abrogato, ad eccezione della Parte I, dall'art. 85, Provv. 22 febbraio 2008, sono state emanate le istruzioni di vigilanza relative alla disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari.

 

PARTE I

Disposizioni comuni

1. Definizioni.

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

b) «Testo Unico bancario» (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

c) «CONSOB»: la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

e) «società di intermediazione mobiliare» (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario (4), autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia (5);

f) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia (6);

g) «impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario (7);

h) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;

i) «società di investimento a capitale variabile» (SICAV): la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;

j) «fondo comune di investimento»: il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote (8);

k) «fondo aperto»: il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo;

l) «fondo chiuso»: il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;

m) «organismi di investimento collettivo del risparmio» (OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV;

n) «gestione collettiva del risparmio»: il servizio che si realizza attraverso:

1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;

2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili (9);

o) «società di gestione del risparmio» (SGR): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio (10);

o-bis) «società di gestione armonizzata»: la società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio (11);

p) «società promotrice»: la SGR che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 1) (12);

q) «gestore»: la SGR che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 2) (13);

r) «soggetti abilitati»: le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le società di gestione armonizzate, le SICAV nonchè gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario (14) e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento (15);

s) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: le attività e i servizi elencati nelle sezioni A e B della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario di origine (16);

t) «offerta al pubblico di prodotti finanziari»: ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati (17);

u) «prodotti finanziari»: gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari (18);

v) «offerta pubblica di acquisto o di scambio»: ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari (19);

w) «emittenti quotati»: i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;

w-bis) «prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione»: le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (20);

w-ter) «mercato regolamentato»: sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente (21);

w-quater) «emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine»:

1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia;

2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia;

3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla Comunità europea, per i quali la prima domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato della Comunità europea è stata presentata in Italia o che hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro d'origine quando tale prima domanda di ammissione non è stata effettuata in base a una propria scelta;

4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente può scegliere un solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunità europea (22).

1-bis. Per «valori mobiliari» si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:

a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;

b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;

c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;

d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure (23).

1-ter. Per «strumenti del mercato monetario» si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali (24).

2. Per «strumenti finanziari» si intendono:

a) valori mobiliari;

b) strumenti del mercato monetario;

c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;

d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;

f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;

g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f) che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;

h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;

i) contratti finanziari differenziali;

j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonchè altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini (25).

2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua:

a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine;

b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine (26).

3. Per «strumenti finanziari derivati» si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonchè gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d) (27).

4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.

5. Per «servizi e attività di investimento» si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

a) negoziazione per conto proprio;

b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;

c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

c-bis) collocamento senza assunzione a fermo nè assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

d) gestione di portafogli;

e) ricezione e trasmissione di ordini;

f) consulenza in materia di investimenti;

g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione (28).

5-bis. Per «negoziazione per conto proprio» si intende l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, nonchè l'attività di market maker (29).

5-ter. Per «internalizzatore sistematico» si intende il soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione (30).

5-quater. Per «market maker» si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti (31).

5-quinquies. Per «gestione di portafogli» si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti (32).

5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e), comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonchè l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione) (33).

5-septies. Per «consulenza in materia di investimenti» si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione (34).

5-octies. Per «gestione di sistemi multilaterali di negoziazione» si intende la gestione di sistemi multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti (35).

6. Per «servizi accessori» si intendono:

a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi (36);

b) la locazione di cassette di sicurezza;

c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;

d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;

e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;

f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari (37);

g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento;

g-bis) le attività e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati (38).

6-bis. Per «partecipazioni» si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile (39).

6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti (40).

6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti (41).

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(4) Trattasi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

(5) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto.

(6) Lettera così modificata dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto.

(7) Lettera così modificata dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto.

(8) Lettera così modificata dall'art. 5, D.L. 25 settembre 2001, n. 351, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(9) Le attuali lettere n), o), o-bis), p), q) ed r) così sostituiscono le originarie lettere n), o), p), q) ed r), ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233). L'art. 25 dello stesso decreto così dispone: «Art. 25. - Disposizioni transitorie. - 1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo».

(10) Le attuali lettere n), o), o-bis), p), q) ed r) così sostituiscono le originarie lettere n), o), p), q) ed r), ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233). L'art. 25 dello stesso decreto così dispone: «Art. 25. - Disposizioni transitorie. - 1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo».

(11) Le attuali lettere n), o), o-bis), p), q) ed r) così sostituiscono le originarie lettere n), o), p), q) ed r), ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233). L'art. 25 dello stesso decreto così dispone: «Art. 25. - Disposizioni transitorie. - 1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo».

(12) Le attuali lettere n), o), o-bis), p), q) ed r) così sostituiscono le originarie lettere n), o), p), q) ed r), ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233). L'art. 25 dello stesso decreto così dispone: «Art. 25. - Disposizioni transitorie. - 1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo».

(13) Le attuali lettere n), o), o-bis), p), q) ed r) così sostituiscono le originarie lettere n), o), p), q) ed r), ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233). L'art. 25 dello stesso decreto così dispone: «Art. 25. - Disposizioni transitorie. - 1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo».

(14) Trattasi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

(15) Le attuali lettere n), o), o-bis), p), q) ed r) sostituiscono le originarie lettere n), o), p), q) ed r), ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233). Successivamente la presente lettera è stata così sostituita dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto. L'art. 25 del citato D.Lgs. n. 274 del 2003 così dispone: «Art. 25. - Disposizioni transitorie. - 1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo».

(16) Lettera così sostituita dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto.

(17) Lettera prima modificata dal comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 e poi così sostituita dall'art. 2, D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51.

(18) Lettera così modificata dal comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

(19) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51 e poi così sostituita dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto.

(20) Lettera aggiunta dal comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

(21) Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229.

(22) Lettera aggiunta dal comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 195.

(23) Comma aggiunto dalla lettera g) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto.

(24) Comma aggiunto dalla lettera g) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto.

(25) Comma prima modificato dall'art. 9.48, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e poi così sostituito dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(26) Comma aggiunto dalla lettera i) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto.

(27) Comma così sostituito dalla lettera l) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto.

(28) Comma così sostituito dalla lettera m) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto.

(29) Comma aggiunto dalla lettera n) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto.

(30) Comma aggiunto dalla lettera n) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto.

(31) Comma aggiunto dalla lettera n) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto.

(32) Comma aggiunto dalla lettera n) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto.

(33) Comma aggiunto dalla lettera n) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto.

(34) Comma aggiunto dalla lettera n) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto.

(35) Comma aggiunto dalla lettera n) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto.

(36) Lettera così modificata dalla lettera o) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto.

(37) Lettera così sostituita dalla lettera p) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto.

(38) Lettera aggiunta dalla lettera q) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto.

(39) Comma aggiunto dall'art. 9.48, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(40) Comma aggiunto dall'art. 9.48, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(41) Comma aggiunto dall'art. 9.48, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

6. Vigilanza regolamentare.

01. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, la Banca d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi:

a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati;

b) proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;

c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana;

d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza (58).

02. Per le materie disciplinate dalla direttiva 2006/73/CE, della Commissione, del 10 agosto 2006, la Banca d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi a quelli previsti dalla direttiva medesima solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati, tenuto conto della necessità di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o l'integrità del mercato che non sono adeguatamente considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte sono particolarmente rilevanti, considerata la struttura del mercato italiano;

b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte emergono o diventano evidenti dopo l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti per materia (59).

03. La Banca d'Italia e la Consob comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione europea (60).

1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento (61):

a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili (62);

b) gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela (63);

c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto:

1) i criteri e i divieti all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;

2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio;

3) gli schemi-tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di gestione del risparmio e le SICAV devono redigere periodicamente;

4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di OICR;

5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore (64).

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonchè di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni (65).

2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:

a) trasparenza, ivi inclusi:

1) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonchè della gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento al grado di rischiosità di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari o delle disponibilità liquide detenuti dall'impresa, ai costi, agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini;

2) le modalità e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e di ricerche in materia di investimenti;

3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi all'esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli, alle operazioni con passività potenziali e ai rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilità liquide dei clienti detenuti dall'impresa;

b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:

1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti;

2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti;

3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini;

4) l'obbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'OICR;

5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi (66).

2-bis. La Banca d'Italia e la Consob disciplinano congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonchè alla gestione collettiva del risparmio, gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:

a) requisiti generali di organizzazione;

b) continuità dell'attività;

c) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di cui alla lettera e);

d) procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attività di investimento nonchè della gestione collettiva del risparmio;

e) controllo della conformità alle norme;

f) gestione del rischio dell'impresa;

g) audit interno;

h) responsabilità dell'alta dirigenza;

i) trattamento dei reclami;

j) operazioni personali;

k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività;

l) gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;

m) conservazione delle registrazioni;

n) procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi (67).

2-ter. Per l'esercizio della vigilanza, nelle materie di cui al comma 2-bis, sono competenti:

a) la Banca d'Italia per gli aspetti previsti dalle lettere a), b), c), f), g) e h);

b) la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere d), e), i), j), l), m) e n);

c) la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive funzioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, per gli aspetti previsti dalla lettera k) (68).

2-quater. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:

a) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti ai medesimi;

b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e);

c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;

d) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e controparti qualificate, intendendosi per tali:

1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;

2) le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;

3) le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purchè esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;

4) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione;

5) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea (69).

2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento i clienti professionali privati nonchè i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta (70).

2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento i clienti professionali pubblici nonchè i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta (71).

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(58) Comma così premesso dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto.

(59) Comma così premesso dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto.

(60) Comma così premesso dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto.

(61) Con Provv.Banca Italia 1° luglio 1998 (Gazz. Uff. 11 luglio 1998, n. 160, S.O.), abrogato dal Capitolo I del Titolo VIII, Provv.Banca Italia 14 aprile 2005 con la decorrenza indicata nel Capitolo II dello stesso Titolo VIII e dall'art. 4 dell'allegato alla Del. 29 ottobre 2007, n. 1097 (Gazz. Uff. 2 novembre 2007, n. 255), è stato approvato il regolamento in materia di modalità di deposito e subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela. Con Provv.Banca Italia 1° luglio 1998 (Gazz. Uff. 11 luglio 1998, n. 160, S.O.), abrogato dal Capitolo I del Titolo VIII, Provv.Banca Italia 14 aprile 2005 con la decorrenza indicata nel Capitolo II dello stesso Titolo VIII, è stato approvato il regolamento in materia di: autorizzazione delle società di gestione del risparmio; attività connesse e strumentali delle società di gestione del risparmio; adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio delle società di gestione del risparmio; criteri generali per la redazione e contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni di investimento; autorizzazione alla costituzione delle società di investimento a capitale variabile (SICAV); partecipazione al capitale delle società di gestione del risparmio e delle SICAV; organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle società di gestione del risparmio e delle SICAV; offerta di servizi all'estero da parte di società di gestione del risparmio e di SICAV; offerta in Italia di quote di fondi comuni o di azioni di SICAV di Paesi dell'Unione europea rientranti nell'àmbito di applicazione delle direttive comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo. Con Provv.Banca Italia 20 settembre 1999 (Gazz. Uff. 30 settembre 1999, n. 230), abrogato dal Capitolo I del Titolo VIII, Provv.Banca Italia 14 aprile 2005 con la decorrenza indicata nel Capitolo II dello stesso Titolo VIII, è stato approvato il regolamento recante disposizioni per le società di gestione del risparmio. Con Provv.Banca Italia 24 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 13 gennaio 2000, n. 9, S.O.), abrogato dal Capitolo I del Titolo VIII, Provv.Banca Italia 14 aprile 2005 con la decorrenza indicata nel Capitolo II dello stesso Titolo VIII, sono stati approvati i prospetti contabili dei fondi comuni e della SICAV. Con Provv.Banca Italia 4 agosto 2000 (Gazz. Uff. 18 settembre 2000, n. 218, S.O.), modificato dal Provv.Banca Italia 17 giugno 2002 (Gazz. Uff. 18 luglio 2002, n. 167), dagli artt. 1, 2 e 3 dell'allegato alla Del. 29 ottobre 2007, n. 1097 (Gazz. Uff. 2 novembre 2007, n. 255), dall'allegato al Provv. 29 ottobre 2007, dal Titolo V del Provv.Banca Italia 24 ottobre 2007 e dall'art. 1, Provv. 27 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 11 marzo 2008, n. 60), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, è stato approvato il regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare. Con Provv.Banca Italia 27 agosto 2003 (Gazz. Uff. 9 settembre 2003, n. 209), abrogato dal Capitolo I del Titolo VIII, Provv.Banca Italia 14 aprile 2005 con la decorrenza indicata nel Capitolo II dello stesso Titolo VIII, sono stati modificati i citati Provv.Banca Italia 1° luglio 1998, Provv.Banca Italia 20 settembre 1999 e Provv.Banca Italia 24 dicembre 1999.

(62) Lettera prima modificata dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 2, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297 e poi così sostituita dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il Provv.Banca Italia 24 ottobre 2007.

(63) Lettera così sostituita dalla lettera c) del comma 2 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto.

(64) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 29 ottobre 2007.

(65) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 2, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv.Banca Italia 24 ottobre 2007.

(66) Comma così sostituito dalla lettera d) del comma 2 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del.Consob 29 ottobre 2007, n. 16190.

(67) Il comma 2-bis, già inserito dall'art. 10, L. 28 dicembre 2005, n. 262 che è stato abrogato dal comma 6 dell'art. 10, L. 6 febbraio 2007, n. 13 - Legge comunitaria 2006, è stato nuovamente aggiunto dalla lettera e) del comma 2 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 29 ottobre 2007.

(68) Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 2 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto.

(69) Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 2 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del.Consob 29 ottobre 2007, n. 16190.

(70) Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 2 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del.Consob 29 ottobre 2007, n. 16190.

(71) Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 2 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto.

 

37. Struttura dei fondi comuni di investimento.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo:

a) all'oggetto dell'investimento;

b) alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote;

c) alle modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;

d) all'eventuale durata minima e massima;

d-bis) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari (191);

2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:

a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso;

b) le cautele da osservare, con particolare riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della società di gestione o dalle società facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti (192);

b-bis) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza professionale degli investitori; nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1 dovrà comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni nonché che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi (193);

c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;

d) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi;

e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1), lettera c), numero 5) (194).

2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresì individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la società di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla sostituzione della società di gestione del risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione della società di gestione del risparmio anche su richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il 10 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole del 50 per cento più una quota degli intervenuti all'assemblea. Il quorum deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del valore di tutte le quote in circolazione. Le deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si applica, per quanto non disciplinato dalla presente disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'articolo 46, commi 2 e 3 (195) (196).

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(191) Lettera aggiunta dall'art. 5, D.L. 25 settembre 2001, n. 351, come modificato dalla legge di conversione.

(192) L'originaria lettera b) è stata così sostituita, con le attuali lettere b) e b-bis), dall'art. 5, D.L. 25 settembre 2001, n. 351, come modificato dalla legge di conversione.

(193) L'originaria lettera b) è stata così sostituita, con le attuali lettere b) e b-bis), dall'art. 5, D.L. 25 settembre 2001, n. 351, come modificato dalla legge di conversione.

(194) Il regolamento previsto dal presente articolo è stato approvato con D.M. 24 maggio 1999, n. 228.

(195) Comma aggiunto dall'art. 41-bis, comma 7, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dall'art. 3, comma 124, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(196) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.


D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59
(artt. 20 e 22)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O. Nel presente decreto sono state riportate le correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 1998, n. 116.

 

20. Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.

1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.

2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1 (13).

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(13) Vedi, anche, l'art. 11, D.M. 28 marzo 2000, n. 182 e il comma 43 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

22. Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. È soppresso il visto annuale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 .

2. Lo svolgimento delle seguenti attività si intende assentito, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:

a) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di cui alla legge 7 novembre 1949, n. 857 ; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;

b) [l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 ; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ] (14);

c) la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento, di cui all'articolo 2 della legge 22 maggio 1973, n. 269 ; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

3. È subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio delle seguenti attività, precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali:

a) attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46 , e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392 ;

b) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82 ;

c) attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 .

4. È subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519 , precedentemente assoggettato a licenza camerale.

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(14) Lettera abrogata dall'art. 4, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.


D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143
Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59
(artt. 22 e 25)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 1998, n. 109.

(2) Vedi, anche, il comma 12 dell'art. 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-10 aprile 2001, n. 103 (Gazz. Uff. 18 aprile 2001, n. 16, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sollevata in riferimento agli articoli 5, 76, 117 e 118 della Cost.

 

Capo IV - Disposizioni varie

22. Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 25 marzo 1997, n. 68 , i contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concessi dal Ministero del commercio con l'estero, sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia. Essi possono essere erogati, previa individuazione da effettuare con il decreto ministeriale previsto dal suddetto articolo 1, comma 40, anche a favore di soggetti diversi da quelli indicati, per il predetto Ministero, nella tabella A allegata alla legge citata (72).

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212 , le parole: «dell'Europa centrale ed orientale» sono sostituite dalle seguenti: «individuati annualmente dal CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero».

3. I criteri e le procedure di concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le modalità di verifica, anche ad opera di terzi, dei risultati sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 12, L. 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei princìpi stabiliti dall'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (73).

4. Sino alla determinazione dei criteri e delle procedure di concessione dei contributi ai sensi del comma 3 restano, comunque, in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.

5. Sono ammesse al finanziamento, ai sensi dell'articolo 3, L. 20 ottobre 1990, n. 304:

a) nei limiti del 50 per cento dell'importo, le spese relative a studi di prefattibilità e di fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, comunque denominate, ed eventualmente comprensive delle operazioni di finanziamento, in cui il corrispettivo è costituito, in tutto o in parte, dal diritto di gestire l'opera;

b) le spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di fattibilità collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani all'estero.

6. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissati modalità e criteri di concessione e di restituzione del finanziamento di cui al comma 5 (74).

6-bis. Una quota delle disponibilità finanziarie del fondo rotativo istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere utilizzata per la concessione di una garanzia integrativa e sussidiaria ai soggetti beneficiari dei finanziament agevolati concessi ai sensi del predetto articolo 2. La determinazione della quota massima delle disponibilità da destinare alla concessione della garanzia, nonché la percentuale massima della garanzia rispetto all'ammontare del finanziamento, sono stabilite con i decreti di attuazione di cui al comma 7 del presente articolo (75).

7. I decreti di attuazione previsti dagli articoli 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, sono adottati dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

8. Nella determinazione dei criteri per la concessione dei contributi e di finanziamenti volti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese può essere riconosciuto un accesso prioritario ai soggetti in possesso di una certificazione di qualità del prodotto o dell'azienda (76) (77).

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(72) Comma così modificato dal comma 396 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il D.M. 18 luglio 2000 e il D.Dirett. 10 agosto 2007.

(73) I criteri e le procedure di concessione dei contributi sono stati stabiliti con D.M. 21 luglio 1999, n. 315.

(74) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi il D.M. 23 marzo 2000, n. 136.

(75) Comma aggiunto dall'art. 21, L. 5 marzo 2001, n. 57.

(76) I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono stati stabiliti dal D.M. 15 marzo 1999, n. 104.

(77) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-10 aprile 2001, n. 103 (Gazz. Uff. 18 aprile 2001, n. 16, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sollevata in riferimento agli articoli 5, 76, 117 e 118 della Cost.

 

25. Razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227 , al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304 , alla legge 24 aprile 1990, n. 100 , e all'articolo 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , viene attribuita alla SIMEST S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19 , viene attribuita alla FINEST S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalità di collaborazione fra SIMEST S.p.a. e FINEST S.p.a.

2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la SIMEST S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi.

3. La SIMEST S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.

4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero, provvede al trasferimento alla SIMEST S.p.a. dei fondi e delle disponibilità finanziarie previste dalle leggi di cui al comma 1.

5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalità e i tempi per il passaggio dal MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.a. alla SIMEST S.p.a. delle risorse materiali e del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti, nonché per la determinazione dell'indennizzo spettante al precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

7. Il Comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è soppresso a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.

8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme integrative e correttive delle disposizioni di cui al presente articolo in relazione al trasferimento alla SIMEST della gestione degli interventi indicati al comma 1 (81).

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(81) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-10 aprile 2001, n. 103 (Gazz. Uff. 18 aprile 2001, n. 16, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sollevata in riferimento agli articoli 5, 76, 117 e 118 della Cost.


L. 8 maggio 1998, n. 146
Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario
(art. 10)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 maggio 1998, n. 110, S.O.

 

Capo II - Disposizioni in materia di accertamento, di riscossione, di contrasto all'evasione e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria

10. Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento.

1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'art. 62-sexies del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con le modalità di cui al presente articolo qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi (13).

2. [Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta. La disposizione del comma 1 trova applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 7] (14).

3. [Indipendentemente da quanto previsto al comma 2, nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con il D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570 ] (15).

3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (16).

3-ter. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore, possono essere attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresí, le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. Tale attestazione è rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (17).

4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica nei confronti dei contribuenti:

a) che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;

b) che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti;

c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività (18).

4-bis. Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo 10-bis, comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente. La presente disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (19).

5. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato sulla base dei predetti studi di settore, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

6. I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguenti all'applicazione degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero dichiarati per effetto dell'adeguamento di cui all'articolo 2 del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale (20).

7. Con decreto del Ministro delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro tenuto anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione, prima dell'approvazione e della pubblicazione dei singoli studi di settore, esprime un parere in merito alla idoneità degli studi stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono. Non è previsto alcun compenso per l'attività consultiva dei componenti della commissione.

8. Con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalità di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano più attività (21).

9. Con i regolamenti previsti dall'art. 3, comma 136, L. 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 del presente articolo ed al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996 (22).

10. Per il periodo d'imposta 1998, gli accertamenti di cui al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, ma non è dovuto il versamento della somma pari a un ventesimo dei ricavi o compensi non annotati, ivi previsto. Per il medesimo periodo di imposta, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni.

11. Nell'articolo 62-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , sono soppresse le parole: «, con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale investito, all'impiego di attività lavorativa, ai beni strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attività e ad altri elementi significativi in relazione all'attività esercitata».

12. L'elaborazione degli studi di settore, nonché ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria possono essere affidate, in concessione, ad una società a partecipazione pubblica. Essa è costituita sotto forma di società per azioni di cui il Ministero delle finanze detiene una quota di capitale sociale non inferiore al 51 per cento. Dall'applicazione del presente comma non potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato; per ciascuno degli anni 1998 e 1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (23).

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(13) Comma così modificato dal comma 23 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 24 dello stesso articolo 1.

(14) Comma così sostituito dal comma 409 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, con la decorrenza indicata nel comma 410 dello stesso articolo 1 e, successivamente, abrogato dal comma 2 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con la decorrenza indicata nello stesso comma 2. Con Provv. 18 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2006, n. 30) sono stati approvati gli indici di coerenza di cui al presente comma.

(15) Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con la decorrenza indicata nello stesso comma 2.

(16) Comma aggiunto dal comma 409 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, con la decorrenza indicata nel comma 410 dello stesso articolo 1, e poi così modificato dal comma 2 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con la decorrenza indicata nello stesso comma 2.

(17) Comma aggiunto dall'art. 7-sexies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(18) Comma prima modificato dal comma 2 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con la decorrenza indicata nello stesso comma 2, e poi così sostituito dal comma 16 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 18 dello stesso articolo 1.

(19) Comma aggiunto dal comma 17 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 18 dello stesso articolo 1.

(20) Comma così sostituito dal comma 409 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(21) Con D.Dirett. 24 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1999, n. 304), modificato con Provv. 15 giugno 2001 (Gazz. Uff. 27 giugno 2001, n. 147) - entrambi abrogati dall'art. 4, D.M. 11 febbraio 2008 - sono state stabilite le modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

(22) Comma così sostituito dall'art. 21, L. 23 dicembre 1998, n. 448. I tempi e le modalità di cui al presente comma sono stati approvati con D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195.

(23) Vedi, anche, l'art. 70, L. 21 novembre 2000, n. 342.


D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
(epigrafe)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191, S.O.


D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662
(art. 8-bis)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 1998, n. 208.

 

8-bis. Comunicazione dati I.V.A.

1. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 3 relativamente alla dichiarazione unificata e dall'articolo 8 relativamente alla dichiarazione I.V.A. annuale e ferma restando la rilevanza attribuita alle suddette dichiarazioni anche ai fini sanzionatori, il contribuente presenta in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili (55).

2. Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i contribuenti che per l'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo che abbiano registrato operazioni intracomunitarie, i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 8, i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, nonché le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale a lire 50 milioni.

3. Gli enti o le società partecipanti che si sono avvalsi per l'anno di riferimento della procedura di liquidazione dell'I.V.A. di gruppo di cui all'ultimo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inviano singolarmente la comunicazione dei dati relativamente alla propria attività.

4. Nella comunicazione sono indicati l'ammontare delle operazioni attive e passive al netto dell'I.V.A., l'ammontare delle operazioni intracomunitarie, l'ammontare delle operazioni esenti e non imponibili, l'imponibile e l'imposta relativa alle importazioni di oro e argento effettuate senza pagamento dell'I.V.A. in dogana, l'imposta esigibile e l'imposta detratta, risultanti dalle liquidazioni periodiche senza tener conto delle operazioni di rettifica e di conguaglio.

4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonchè, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonchè dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:

a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonchè le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi (56);

b) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere (57).

5. I termini di presentazione della comunicazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.

6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonchè per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (58) (59).

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(55) Il modello di comunicazione annuale IVA, con le relative istruzioni, è stato approvato con Provv. 8 novembre 2002 (Gazz. Uff. 6 dicembre 2002, n. 286, S.O.), con Provv. 22 novembre 2004 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2004, n. 285, S.O.) e con Provv. 15 gennaio 2008 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate in data 16 gennaio 2008).

(56) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il Provv. 25 maggio 2007.

(57) Comma aggiunto dal comma 8 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, il comma 9 dello stesso art. 37, il comma 337 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 3-ter dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla relativa legge di conversione, i commi 109 e 270 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e il D.M. 3 aprile 2008.

(58) Comma così sostituito dal comma 8 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, il comma 9 dello stesso art. 37.

(59) Articolo aggiunto dall'art. 9, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.


D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447
Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1998, n. 301.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 17 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 26, 42, 43, e 50;

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;

Visto il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;

Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali e della sanità;

Emana il seguente regolamento:

 

Capo I - Princìpi organizzativi e procedimentali

1. Àmbito di applicazione.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 .

1-bis. Rientrano tra gli impianti di cui al comma 1 quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni (3).

2. Le regioni, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , stabiliscono forme di coordinamento e raccordo per la diffusione delle informazioni da parte dello sportello unico degli enti locali.

3. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , secondo la previsione di cui all'articolo 4, in ordine al procedimento di valutazione di impatto ambientale. Le competenze e le procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento sono disciplinate ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128 , e, nelle more della loro attuazione, dalla normativa vigente.

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(3) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

 

2. Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi.

1. La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi, in conformità alle tipologie generali e ai criteri determinati dalle regioni, anche ai sensi dell'articolo 26, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , è effettuata dai comuni, salvaguardando le eventuali prescrizioni dei piani territoriali sovracomunali. Qualora tale individuazione sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, la variante è approvata, in base alle procedure individuate con legge regionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 . Il provvedimento, che il comune è tenuto a trasmettere immediatamente alla regione e alla provincia, ai fini della adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, è subordinato alla preventiva intesa con le altre amministrazioni eventualmente competenti. Tale intesa va assunta in sede di conferenza di servizi, convocata dal sindaco del comune interessato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 .

2. In sede di individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi di cui al comma 1, il consiglio comunale può subordinare l'effettuazione degli interventi alla redazione di un piano per gli insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .

3. Resta ferma, ove non sia richiesto il piano di cui al comma 2, la necessità dell'esistenza delle opere di urbanizzazione o di apposita convenzione con le amministrazioni competenti al fine di procedere alla realizzazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione delle opere. In tal caso, la realizzazione degli impianti è subordinata alla puntuale osservanza dei tempi e delle modalità indicati nella convenzione.

 

3. Sportello unico.

1. I comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad essi attribuite dall'articolo 23, del medesimo decreto legislativo, assicurando che ad un'unica struttura sia affidato l'intero procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per le attività produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente regolamento. Qualora i comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano sottoscritto un patto d'area la struttura incaricata dell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite può coincidere con il soggetto responsabile del patto territoriale o con il responsabile unico del contratto d'area (4).

2. Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attività promozionali. Per la istituzione e la gestione dello sportello unico i comuni possono stipulare le convenzioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti, in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. La struttura si pronuncia entro novanta giorni.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i comuni realizzano la struttura e nominano il responsabile del procedimento. Il funzionario preposto alla struttura è responsabile dell'intero procedimento (5).

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(4) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

(5) Vedi, anche, l'art. 10, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

 

Capo II - Procedimento semplificato

4. Procedimento mediante conferenza di servizi.

1. Per gli impianti e i depositi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché nei casi di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero quando il richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante autocertificazioni di cui all'articolo 6, il procedimento è unico e ha inizio con la presentazione di un'unica domanda alla struttura, la quale adotta direttamente, ovvero chiede alle amministrazioni di settore o a quelle di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli atti istruttori ed i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative vigenti. Le amministrazioni sono tenute a far pervenire tali atti e pareri entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione. Il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto (6).

1-bis. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di centoventi giorni, fatta salva la facoltà di chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga, comunque non superiore a sessanta giorni (7).

1-ter. Tuttavia, qualora l'amministrazione competente per la valutazione di impatto ambientale rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa, può richiederne, per una sola volta, l'integrazione alla struttura, entro trenta giorni. In tale caso il termine di cui al comma 1-bis e al comma 7 riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa (8).

2. Se, entro i termini di cui ai commi precedenti, una delle amministrazioni di cui ai medesimi commi si pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende concluso. Tuttavia, il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione, può chiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa (9).

2-bis. Ove sia già operante lo sportello unico le domande devono essere presentate esclusivamente alla struttura. Le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati. Tali atti, qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all'interno del procedimento unico. In ogni caso le amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, eventuali domande ad esse presentate relative a procedimenti disciplinati dal presente regolamento, alla struttura responsabile del procedimento, allegando gli atti istruttori eventualmente già compiuti e dandone comunicazione al richiedente (10).

3. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 1-bis, entro i successivi cinque giorni, il responsabile del procedimento presso la struttura, convoca una conferenza di servizi che si svolge ai sensi dell'articolo 14, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (11).

4. La convocazione della conferenza è resa pubblica anche ai fini dell'articolo 6, comma 13, ed alla stessa possono partecipare i soggetti indicati nel medesimo comma, presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.

5. La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo degli atti istruttori e dei pareri tecnici comunque denominati, previsti dalle norme vigenti o ritenuti necessari. La conferenza, altresì, fissa il termine entro cui pervenire alla decisione, in ogni caso compatibile con il rispetto dei termini di cui al comma 7 (12).

6. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, che si pronuncia anche sulle osservazioni di cui al comma 4, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura dello sportello unico, al richiedente. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7, per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, e comunque nei casi disciplinati dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , immediatamente l'amministrazione procedente può chiedere che il Consiglio dei Ministri si pronunci, nei successivi trenta giorni, ai sensi del medesimo articolo 14, comma 4.

7. Il procedimento si conclude nel termine di cinque mesi. Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il procedimento si conclude nel termine di nove mesi. Per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas sottoposti alle procedure di inchiesta pubblica di cui all'allegato IV del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 15 gennaio 1989, il procedimento si conclude nel termine di dodici mesi (13).

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(6) L'originario comma 1 è stato così sostituito, dagli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter, dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

(7) L'originario comma 1 è stato così sostituito, dagli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter, dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

(8) L'originario comma 1 è stato così sostituito, dagli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter, dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

(9) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

(10) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

(11) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

(12) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

(13) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

 

5. Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici.

1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l'istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale (14).

2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale. Non è richiesta l'approvazione della regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'articolo 14, comma 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (15).

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(14) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

(15) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440. Si tenga presente che il comma 3-bis dell'art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241, richiamato dal presente periodo, non esiste più dopo la sostituzione dell'intero articolo 14 ad opera dell'art. 9, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 

Capo III - Procedimento mediante autocertificazione

6. Princìpi organizzativi.

1. Il procedimento amministrativo di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , ha inizio presso la competente struttura con la presentazione, da parte dell'impresa, di un'unica domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta della concessione edilizia, corredata da autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa. L'autocertificazione non può riguardare le materie di cui all'articolo 1, comma 3, nonché le ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la necessità di una apposita autorizzazione. Copia della domanda, e della documentazione prodotta, viene trasmessa dalla struttura, anche in via telematica, alla regione nel cui territorio è localizzato l'impianto, agli altri comuni interessati nonché, per i profili di competenza, ai soggetti competenti per le verifiche (16).

2. La struttura, ricevuta la domanda, la immette immediatamente nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicità; contestualmente la struttura dà inizio al procedimento per il rilascio della concessione edilizia.

3. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda la struttura può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.

4. Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, il responsabile del procedimento può convocare il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.

5. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili con le disposizioni attinenti ai profili di cui al comma 1. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo (17).

6. Ferma restando la necessità della acquisizione della autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui ai commi 4 e 5. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente (18).

7. Quando, in sede di esame della domanda, la struttura, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, ravvisa la falsità di alcuna delle autocertificazioni, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.

8. Il procedimento, salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6, è concluso entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura. Ove sia necessaria la concessione edilizia, il procedimento si conclude nello stesso termine con il rilascio o con il diniego della concessione edilizia (19).

9. [Qualora debbano essere acquisiti al procedimento pareri di soggetti non appartenenti all'amministrazione comunale o regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 ] (20).

10. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte, nonché alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti. L'impresa è tenuta a comunicare alla struttura l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.

11. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il responsabile della struttura individuato ai sensi degli articoli 107, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla competente procura della Repubblica dandone contemporanea comunicazione all'interessato (21).

12. A seguito della comunicazione di cui al comma 10, il comune e gli altri enti competenti provvedono ad effettuare i controlli ritenuti necessari.

13. I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti giorni dalla avvenuta pubblicità di cui al comma 2, memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente, la struttura.

14. La convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni, il termine di cui al comma 8.

15. Sono fatte salve le vigenti norme che consentono l'inizio dell'attività previa semplice comunicazione ovvero denuncia di inizio attività.

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(16) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

(17) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

(18) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

(19) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

(20) Comma soppresso dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

(21) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

 

7. Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale.

1. La struttura accerta la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte, ai sensi dell'articolo 6, comma 1. Successivamente la struttura e le altre amministrazioni di cui intenda avvalersi, verificano la conformità delle medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani paesistici e territoriali nonché la insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili con l'impianto (22).

2. La verifica da parte degli enti di cui al comma 1, riguarda fra l'altro:

a) la prevenzione degli incendi;

b) la sicurezza degli impianti elettrici, e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;

c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;

d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;

e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

f) le emissioni inquinanti in atmosfera;

g) le emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;

h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno ed all'esterno dell'impianto produttivo;

i) le industrie qualificate come insalubri;

l) le misure di contenimento energetico.

3. Il decorso del termine di cui all'articolo 6, comma 8, non fa venire meno le funzioni di controllo, da parte del comune e degli altri enti interessati (23).

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(22) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

(23) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

 

8. Affidamento delle istruttorie tecniche a strutture pubbliche qualificate.

1. Fermo quanto disposto dal presente regolamento, la struttura di cui all'articolo 3, comma 1, può affidare, mediante convenzione, che fissi termini compatibili con quelli previsti dal presente regolamento, per la conclusione dei procedimenti, specifiche fasi e attività istruttorie alle agenzie regionali per l'ambiente, ad aziende sanitarie locali o loro consorzi regionali, alle camere di commercio, industria e artigianato nonché a università o altri centri e istituti pubblici di ricerca che assicurino requisiti di indipendenza, di competenza e di adeguatezza tecnica.

 

Capo IV - Procedura di collaudo

9. Modalità di esecuzione.

1. Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.

2. Al collaudo partecipano i tecnici della struttura di cui all'articolo 3, comma 1, la quale a tal fine può avvalersi del personale dipendente da altre amministrazioni e fatto salvo il rispetto del termine finale del procedimento. L'impresa chiede alla struttura di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze alla competente struttura. In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva (24).

3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela del lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.

4. Il certificato, di cui al comma 3, è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, la struttura assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

5. Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.

6. La regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati anche presso l'archivio informatico della regione e della struttura comunale.

7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2, non esonera le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.

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(24) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

 

10. Spese.

1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento il comune, o i comuni associati, pongono a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite.

2. La struttura responsabile del procedimento provvede alla riscossione di tali spese e diritti, riversandoli alle amministrazioni che hanno svolto attività istruttorie nell'àmbito del procedimento. Qualora, peraltro, dette amministrazioni non abbiano rispettato i termini previsti, non si dà luogo al rimborso.

3. Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del cinquanta per cento anche nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attività di verifica. La struttura responsabile del procedimento procede ai sensi del comma 2.

4. Il comune, o i comuni associati, possono altresì prevedere, in relazione all'attività propria della struttura responsabile del procedimento, la riscossione di diritti di istruttoria, nella misura stabilita con delibera del consiglio comunale. La misura di tali diritti, sommata agli oneri di cui ai precedenti commi e all'imposta di bollo, non può eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento (25).

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(25) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

 

11. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


L. 23 dicembre 1998, n. 448
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
(art. 79)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.

 

79. Misure organizzative intese alla repressione del lavoro non regolare e sommerso.

1. Al fine di intensificare l'azione di controllo contro il fenomeno del lavoro non regolare, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero delle finanze, l'INPS, l'INAIL e le aziende unità sanitarie locali coordinano le loro attività in materia ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali e contributivi, anche attraverso la predisposizione di appositi programmi mirati, di specifiche iniziative formative comuni del personale addetto ai predetti compiti, nonché l'istituzione di unità operative integrate. Tali attività, assunte su iniziative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sede nazionale e dalla regione, in raccordo con le direzioni regionali e provinciali del medesimo Ministero, in sede locale, si espletano, in particolare, nelle aree territoriali ovvero nei settori di attività in cui il fenomeno risulta maggiormente diffuso, anche sulla base delle attività di analisi e di coordinamento espletate dal Comitato di cui all'articolo 78, comma 1, nonché delle attività espletate dalle commissioni regionali e provinciali di cui al comma 4 del medesimo articolo. Le attività predette si raccordano, ai fini della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro, con i comitati di coordinamento istituiti dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998 (255).

2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari al 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle Direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro è destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attività ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Il restante 50 per cento della quota predetta è destinato all'incremento del Fondo unico di amministrazione, di cui al contratto collettivo integrativo di lavoro relativo al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'incentivazione dell'attività ispettiva di controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende (256).

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(255) Con D.M. 23 settembre 1999 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha istituito la commissione centrale di coordinamento dell'attività ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali, contributivi e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

(256) Comma così sostituito prima dall'art. 59, L. 17 maggio 1999, n. 144 e poi dall'art. 119, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, l'art. 3, comma 150, L. 24 dicembre 2003, n. 350.


D.M. 7 ottobre 1999
Disposizioni per l'attuazione dell'art. 16, comma 2, della L. 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, recante: «Norme in materia di promozione dell'occupazione»
(art. 1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 ottobre 1999, n. 243.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 16, comma 2, L. 24 giugno 1999, n. 196.

 

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 1999, n. 263, le imprese comunicano all'amministrazione competente i dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale entro giorni trenta dalla data di assunzione dell'apprendista stesso.

Per gli apprendisti assunti a partire dal 19 luglio 1998 le imprese inviano la comunicazione di cui sopra entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Detta comunicazione può pervenire anche tramite i soggetti di cui al comma 6 dell'art. 9-bis della legge 28 novembre 1996, n. 608.


L. 13 maggio 1999, n. 133
Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale
(art. 6)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1999, n. 113, S.O.

 

6. Ulteriori disposizioni in materia di IVA.

1. [Sono esenti dall'IVA le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 :

a) effettuate da società facenti parte del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi incluse le società strumentali di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo, alle società del gruppo medesimo (19);

b) effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i corrispettivi in qualsiasi forma da questi dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d'affari (20)] (21).

2. [L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni di servizi ivi richiamate rese esclusivamente alle società del gruppo bancario da parte della capogruppo estera ovvero da parte di società del gruppo estero, comprese le società strumentali il cui capitale sia interamente posseduto dalla controllante estera della banca italiana capogruppo ovvero da tale controllante e da altre società da questa controllate. L'esenzione si applica a condizione che tutti i soggetti indicati nel periodo precedente abbiano la sede legale nell'Unione europea. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile] (22).

3. [L'esenzione prevista al comma 1 si applica altresì alle prestazioni di servizi ivi indicate rese:

a) a società del gruppo assicurativo da altra società del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile;

b) da consorzi costituiti tra le società di cui alla lettera a) nei confronti delle società stesse a condizione che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse;

c) a società del gruppo il cui volume di affari dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da altra società facente parte del gruppo medesimo. La disposizione si applica a condizione che l'ammontare globale dei volumi di affari delle società del gruppo dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti. Agli effetti della presente disposizione si considerano facenti parte dello stesso gruppo la società controllante e le società controllate dalla stessa ai sensi del primo comma, numero 1), e del secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile fin dall'inizio dell'anno solare precedente (23);

c-bis) a società che svolgono operazioni relative alla riscossione dei tributi da altra società controllata, controllante o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile (24)] (25).

3-bis. [Agli effetti dell'applicazione del comma 3, il controllo nella forma dell'influenza dominante di cui al numero 2) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile si considera esistente nei casi previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385] (26).

4. [Per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cui partecipano anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica fino al 31 dicembre 2004, e limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume di affari] (27).

5. ... (28).

6. ... (29).

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 74, primo comma, lettera c), e successive modificazioni, le parole: «53 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»;

b) ... (30);

c) ... (31);

d) nella tabella B, la lettera d) è soppressa.

8. Le forniture di suture chirurgiche di cui alla voce doganale 30.06.10 della nomenclatura comune della vigente tariffa doganale sono assoggettate all'aliquota ordinaria dell'IVA.

9. Relativamente a quanto previsto ai commi 7, lettere b) e c), 8 e 10, resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .

10. Le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , devono intendersi ricomprese tra quelle sanitarie di cui al numero 18) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .

11. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per tutti gli spettacoli cinematografici e per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, l'aliquota dell'IVA è fissata nella misura del 10 per cento.

12. Nell'ipotesi di locazione finanziaria di immobili non deve intendersi compreso nella base imponibile di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili rimborsata al concedente dal locatario.

13. Le somme dovute per i servizi di fognatura e depurazione resi dai comuni fino al 31 dicembre 1998 e riscosse successivamente alla predetta data non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'IVA. Non costituiscono, altresì, corrispettivi agli effetti dell'IVA le somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entro la suddetta data e riscosse successivamente alla stessa, anche qualora detti enti abbiano adottato in via sperimentale il pagamento del servizio con la tariffa, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 .

14. Al fine di agevolare l'assolvimento, da parte degli enti e delle imprese, degli obblighi di comunicazione in materia di rifiuti e di imballaggi, il termine del 30 aprile 1999 per la presentazione, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 , del modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, è prorogato, per le dichiarazioni da presentare con riferimento all'anno 1998, al 30 giugno 1999.

15. I prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell'articolo 10, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

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(19) Lettera così sostituita dall'art. 53, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(20) Lettera prima sostituita dall'art. 53, L. 21 novembre 2000, n. 342 e poi così modificata dal comma 469 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(21) Comma abrogato dal comma 262 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 264 dello steso articolo 1.

(22) Comma così modificato dall'art. 53, L. 21 novembre 2000, n. 342 e poi abrogato dal comma 262 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 264 dello stesso articolo 1.

(23) Comma così sostituito dall'art. 53, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(24) Lettera aggiunta dal comma 332 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(25) Comma abrogato dal comma 262 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 264 dello steso articolo 1.

(26) Comma aggiunto dall'art. 53, L. 21 novembre 2000, n. 342 e poi abrogato dal comma 262 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 264 dello stesso articolo 1.

(27) Comma prima modificato dall'art. 53, L. 21 novembre 2000, n. 342 e dall'art. 2-bis, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi abrogato dal comma 469 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(28) Aggiunge la nota 2-ter all'articolo 2 della tariffa allegata al D.M. 20 agosto 1992.

(29) Sostituisce un periodo nel numero 2 della colonna relativa al modo di pagamento, comma 1, art. 13 della tariffa allegata al D.M. 20 agosto 1992.

(30) Inserisce il numero 12-bis) nella tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

(31) Inserisce il numero 38-bis) nella tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.


D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195
Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore
(art. 1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1999, n. 146.

 

1. Applicazione degli studi di settore.

1. Le disposizioni previste nell'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi di settore siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore (3).

2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore degli studi.

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(3) Per la proroga del termine di cui al presente periodo vedi il comma 4 dell'art. 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, come modificato dalla relativa legge di conversione.


D.M. 24 maggio 1999, n. 228
Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento
(artt. 15 e 16)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 luglio 1999, n. 164.

 

Capo III

Fondi riservati, fondi garantiti e fondi speculativi (19)

15. Fondi riservati.

1. Le SGR possono istituire fondi aperti e chiusi la cui partecipazione è riservata a investitori qualificati specificando le categorie di investitori alle quali il fondo è riservato.

2. Nel regolamento del fondo sono indicati i beni oggetto dell'investimento tra quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, nonché le modalità di partecipazione con riferimento all'adesione dei partecipanti ed al rimborso delle quote.

3. Nel regolamento possono essere fissati limiti agli investimenti diversi da quelli stabiliti in via generale dalle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio emanate dalla Banca d'Italia.

4. Le quote dei fondi riservati a investitori qualificati non possono essere collocate, rimborsate o rivendute da parte di chi le possiede, direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del testo unico, a soggetti diversi da quelli indicati nel regolamento del fondo.

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(19) Rubrica così sostituita dall'art. 10, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

 

15-bis. Fondi garantiti.

1. Le SGR, nel rispetto dei criteri di investimento e delle norme prudenziali di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, possono istituire fondi che garantiscono la restituzione del capitale investito ovvero il riconoscimento di un rendimento minimo, mediante la stipula di apposite convenzioni con banche, imprese di investimento che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio, imprese di assicurazione o intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo Unico Bancario aventi i requisiti indicati dalla Banca d'Italia, ovvero mediante altre eventuali forme di garanzia indicate dalla Banca d'Italia.

2. I fondi garantiti possono essere sia di tipo aperto che di tipo chiuso.

3. Il regolamento del fondo stabilisce le modalità per la prestazione della garanzia di cui al comma 1 (20).

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(20) Articolo aggiunto dall'art. 11, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

 

16. Fondi speculativi.

1. Le SGR possono istituire fondi speculativi il cui patrimonio è investito in beni, anche diversi da quelli individuati nell'articolo 4, comma 2, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento dal rischio stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del testo unico.

2. Il numero dei soggetti che partecipano a ciascun fondo speculativo non può superare le duecento unità (21).

3. L'importo minimo della quota iniziale non può essere inferiore a 500.000 euro. Le quote dei fondi speculativi non possono essere frazionate in nessun caso (22).

4. Le quote dei fondi speculativi non possono essere oggetto di sollecitazione all'investimento.

5. Il regolamento del fondo deve menzionare la rischiosità dell'investimento e la circostanza che esso avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia.

6. Nel regolamento del fondo sono indicati i beni oggetto dell'investimento e le modalità di partecipazione con riferimento all'adesione dei partecipanti ed al rimborso delle quote.

7. La Banca d'Italia indica i casi in cui i fondi disciplinati dal presente articolo, in considerazione dei potenziali effetti sulla stabilità della società, possono essere istituiti o gestiti solo da SGR che abbiano come oggetto esclusivo l'istituzione o la gestione di tali fondi.

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(21) Comma così sostituito dall'art. 12, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

(22) Comma così sostituito dall'art. 12, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.


D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286
Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59
(art. 5)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1999, n. 193.

 

5. La valutazione del personale con incarico dirigenziale.

1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).

2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai princìpi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.

3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione è adottata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale interessato, su proposta del dirigente, eventualmente diverso, preposto all'ufficio cui è assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione è adottata dal capo del dipartimento o altro dirigente generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni ed ai quali si riferisce l'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto n. 29, la valutazione è effettuata dal Ministro, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico.

4. La procedura di valutazione di cui al comma 3, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia di responsabilità dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1, del predetto articolo si applicano allorché i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal comma 2, del citato articolo 21, del decreto n. 29.

5. Nel comma 8 dell'articolo 20 del decreto n. 29, sono aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti parole: ", ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri interessati". Sono fatte salve le norme proprie dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, in materia di valutazione dei funzionari diplomatici e prefettizi.


D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59
(artt. 24, 38, 62-64, 67)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

(2) Vedi, anche, il comma 377 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

24. Aree funzionali.

1. Il Ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico; alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta nonché sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia (23);

b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto dalla lettera a), nonché alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello Stato (24);

c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari (25);

d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle funzioni di cui all'articolo 56, all'analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale, alle attività di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore, alla informazione istituzionale nel settore della fiscalità, alle funzioni previste dalla legge in materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri immobiliari (26);

e) amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale del Ministero; affari generali ed attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale del Ministero; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero; tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema informativo del personale del Ministero; tenuta dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento della comunicazione istituzionale del Ministero (27).

1-bis. Le funzioni in materia di organizzazione, programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e gestione del personale delle singole aree sono svolte nell'àmbito delle stesse aree (28).

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(23) Lettera così modificata prima dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 e poi dall'art. 8, L. 17 agosto 2005, n. 166.

(24) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(25) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero dello sviluppo economico vedi il comma 2 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181 come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(26) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(27) Lettera sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(28) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

 

 

38. Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

1. È istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L'agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.

3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale (65).

4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresì che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'àmbito delle finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 (66).

5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia (67).

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(65) Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343. La modifica è stata soppressa dalla relativa legge di conversione.

(66) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 23 marzo 2001, n. 93. Lo statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici è stato approvato con D.P.R. 8 agosto 2002, n. 207.

(67) Per il nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia di cui al presente articolo vedi il comma 109 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

62. Agenzia delle entrate.

1. All'agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale (119).

2. L'agenzia è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extratributaria, già di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori (120).

3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia (121).

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(119) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(120) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(121) Con D.M. 28 dicembre 2000 sono state emanate disposizioni sulle modalità di avvio delle agenzie fiscali e sull'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria.

 

63. Agenzia delle dogane.

1. L'agenzia delle dogane è competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione europea. All'agenzia spettano tutte le funzioni attualmente svolte dal dipartimento delle dogane del ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e convenzioni internazionali (122).

2. L'agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi; può anche offrire sul mercato le relative prestazioni.

3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia (123).

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(122) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(123) Con D.M. 28 dicembre 2000 sono state emanate disposizioni sulle modalità di avvio delle agenzie fiscali e sull'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria. Con Delib. 5 dicembre 2000, n. 1/2000 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), modificata dalla Delib. 7 maggio 2001, n. 21/2001 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), dalla Delib. 8 febbraio 2002, n. 33 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 154) e dall'art. 2, Det. 26 settembre 2007 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2007, n. 229), è stato approvato il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane. Con Delib. 5 dicembre 2000, n. 2/2000 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), modificata dalla Delib. 30 gennaio 2001, n. 12/2001 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), è stato approvato il regolamento di contabilità dell'Agenzia delle dogane. Con Delib. 5 dicembre 2000, n. 3/2000 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), modificata dalla Delib. 14 dicembre 2000, n. 5/2001 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.) e dalla Delib. 30 gennaio 2001, n. 10/2001 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), è stato approvato lo statuto dell'Agenzia delle dogane.

 

64. Agenzia del territorio.

1. L'agenzia del territorio è competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio.

2. L'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e può gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o a livello provinciale con le associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto.

3. L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato.

4. Il comitato di gestione di cui all'articolo 67 del presente decreto legislativo è integrato, per l'agenzia del territorio, da due membri nominati su designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali (124) (125).

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(124) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(125) Con D.M. 28 dicembre 2000 sono state emanate disposizioni sulle modalità di avvio delle agenzie fiscali e sull'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria.

 

67. Organi.

1. Sono organi delle agenzie fiscali:

a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia;

b) il comitato di gestione, composto da sei membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede (131);

c) il collegio dei revisori dei conti (132).

2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze, sentita la conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata (133).

3. Il comitato di gestione è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Metà dei componenti sono scelti tra i professori universitari e i dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia (134).

4. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile (135).

5. I componenti del comitato di gestione non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'agenzia (136).

6. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono posti a carico del bilancio dell'agenzia.

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(131) Lettera così modificata dal comma 52 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(132) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(133) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(134) Comma prima sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 e poi così modificato dal comma 18 dell'art. 1, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

(135) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(136) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.


D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303
Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 settembre 1999, n. 205, S.O.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visti l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Ordinamento della Presidenza

1. Denominazioni.

1. Nel presente decreto legislativo sono denominati:

a) «Presidente» il Presidente del Consiglio dei Ministri e «Presidenza» la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) «Segretariato generale», «Segretario generale» e «Vicesegretario generale»: rispettivamente, il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) «Dipartimenti»: le strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprensive di una pluralità di uffici accomunati da omogeneità funzionale;

d) «uffici»: strutture di livello dirigenziale generale collocate all'interno di strutture dipartimentali ovvero in posizione di autonomia funzionale, equiparabile a quella dei Dipartimenti;

e) «servizi»: unità operative di base di livello dirigenziale.

 

2. Finalità e funzioni.

1. Il presente decreto legislativo disciplina l'ordinamento, l'organizzazione e le funzioni della Presidenza, della cui attività il Presidente si avvale per l'esercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica. L'organizzazione della Presidenza tiene conto, in particolare, della esigenza di assicurare, anche attraverso il collegamento funzionale con le altre amministrazioni interessate, l'unità di indirizzo politico ed amministrativo del Governo, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione.

2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni:

a) la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale di governo;

b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con altri organi costituzionali;

c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;

d) i rapporti del Governo con il sistema delle autonomie;

e) i rapporti del Governo con le confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma, della Costituzione;

f) la progettazione delle politiche generali e le decisioni di indirizzo politico generale;

g) il coordinamento dell'attività normativa del Governo;

h) il coordinamento dell'attività amministrativa del Governo e della funzionalità dei sistemi di controllo interno;

i) la promozione e il coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni;

l) il coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, di informazione, nonché relative all'editoria ed ai prodotti editoriali (2);

m) la promozione e verifica dell'innovazione nel settore pubblico ed il coordinamento in materia di lavoro pubblico;

n) il coordinamento di particolari politiche di settore considerate strategiche dal programma di Governo;

o) il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo e delle politiche settoriali.

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(2) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

 

3. Partecipazione all'Unione europea.

1. Il Presidente promuove e coordina l'azione del Governo diretta ad assicurare la piena partecipazione dell'Italia all'Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea.

2. Compete al Presidente del Consiglio la responsabilità per l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea. A tal fine, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio. Di tale struttura si avvale, altresì, per il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, di intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea (3).

3. Restano ferme le attribuzioni regionali in materia di attuazione delle norme comunitarie e in materia di relazioni con le istituzioni comunitarie.

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(3) Con D.M. 19 settembre 2000, è stata ridefinita l'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche comunitarie.

 

 

 

4. Rapporti con il sistema delle autonomie.

1. Il Presidente coordina l'azione del Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie e promuove lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali.

2. Il Presidente, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista, promuove le iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali ed assicura l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi previsti per i casi di inerzia e di inadempienza.

3. Per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento per gli affari regionali, e, ferma restandone l'attuale posizione funzionale e strutturale, delle segreterie della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, nonché dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri (4).

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(4) Comma così modificato dall'art. 10, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131. Per l'organizzazione dell'Ufficio per il federalismo amministrativo vedi il D.P.C.M. 24 novembre 2003.

 

5. Politiche di pari opportunità.

[1. Il Presidente promuove e coordina le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l'indirizzo, coordinamento e monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei] (5).

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(5) Articolo abrogato dall'art. 57, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

 

6. Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

1. Le funzioni relative al coordinamento dell'attività normativa del Governo sono organizzate in un apposito Dipartimento, in modo da garantire, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, lettere c) e d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità dell'innovazione normativa, la adempiuta valutazione degli effetti finanziari. Il Dipartimento, in collaborazione con il Dipartimento di cui all'articolo 3, comma 2, assicura, quanto al processo di formazione ed attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione di norme comunitarie sull'assetto interno. Del Dipartimento fanno parte i settori legislativi operanti nell'ambito della Presidenza, nonché la segreteria del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Al Dipartimento possono essere assegnati in posizione di fuori ruolo, in aggiunta al Capo ed al Vice Capo del Dipartimento stesso, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello Stato, in numero non superiore a sette. A tale personale si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 9.

 

6-bis. Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.

[1. Il coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze, e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 10, comma 4, comprese quelle previste dall'articolo 127 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni.

2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunità terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti; raccoglie informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze, definendo e aggiornando le metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione e il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Esso opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'articolo 1 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, ferme restando le competenze attribuite ad altre amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla droga e recupero delle persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al Parlamento una relazione dettagliata sugli interventi effettuati in attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle azioni di contrasto e prevenzione della droga e di recupero, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, contenente altresì l'elenco delle associazioni, comunità terapeutiche e centri di accoglienza, ritenuti validamente idonei alle loro funzioni statutarie da una apposita Commissione istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal Dipartimento, che collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso] (6).

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(6) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 83, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e, successivamente, abrogato dal comma 6 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, quanto ulteriormente disposto dallo stesso comma 6.

 

7. Autonomia organizzativa.

1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 2, e per i compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale (7).

2. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati (8).

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato (9).

4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente può ridefinire le finalità delle strutture di missione già operanti: in tale caso si applica l'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto (10).

4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di più dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il Presidente può istituire con proprio decreto apposite unità di coordinamento interdipartimentale, il cui responsabile è nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (11).

5. Il Segretario generale è responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il Segretario generale può essere coadiuvato da uno o più Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.

6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le responsabilità dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei limiti e con le modalità da definirsi con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto conto della peculiarità dei compiti della Presidenza. Il Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri organizzativi e funzionali, nonché gli obiettivi di gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti generali preposti alle strutture individuate dal Presidente.

7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione.

8. La razionalità dell'ordinamento e dell'organizzazione della Presidenza è sottoposta a periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di prima applicazione del presente decreto, la verifica è effettuata dopo due anni.

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(7) Con D.P.C.M. 15 aprile 2000 è stato determinato l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(8) Con D.P.C.M. 15 aprile 2000 è stato determinato l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con D.P.C.M. 24 ottobre 2000 è stata determinata l'Organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali.

(9) Con D.P.C.M. 15 aprile 2000 è stato determinato l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con D.M. 29 ottobre 2001 è stata definita l'organizzazione interna del Dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(10) Gli attuali commi 4 e 4-bis così sostituiscono l'originario comma 4 ai sensi di quanto disposto dal comma 155 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.C.M. 31 ottobre 2001 e il D.P.C.M. 9 agosto 2002.

(11) Gli attuali commi 4 e 4-bis così sostituiscono l'originario comma 4 ai sensi di quanto disposto dal comma 155 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

8. Autonomia contabile e di bilancio.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con propri decreti il Presidente stabilisce, in coerenza con i criteri di classificazione della spesa del bilancio statale, la struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese. I decreti, nell'ambito dei princìpi generali della contabilità pubblica, tengono conto delle peculiari esigenze di funzionalità della Presidenza. Con detti decreti si provvede altresì all'attuazione di disposizioni legislative recanti limiti per specifiche categorie di spesa in modo da assicurare, nel sistema dell'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza e dandone adeguata evidenza, l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto dei risultati previsti dalle disposizioni legislative medesime (12) (13).

2. Gravano su un apposito fondo del bilancio della Presidenza, alimentato anche mediante storno di apposite disponibilità dagli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati, le spese relative a gestioni affidate a Commissari straordinari di Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero per il funzionamento di organi collegiali istituiti presso la Presidenza per disposizione di legge o con decreto emanato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

3. I decreti di cui al comma 1 sono comunicati ai Presidenti delle Camere, ai quali sono altresì trasmessi i bilanci preventivi, annuale e pluriennale, e il rendiconto della gestione finanziaria della Presidenza.

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(12) Periodo aggiunto dal comma 422 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(13) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 9 dicembre 2002.

 

9. Personale della Presidenza.

1. Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando l'applicabilità, per gli incarichi di direzione di dipartimento, dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresì restando l'applicabilità degli articoli 18, comma 3, e 31, comma 4, della legge stessa.

2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4-bis, in materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con proprio decreto, può istituire, in misura non superiore al venti per cento dei posti disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parità di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo (14).

4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della Presidenza è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime si applica, relativamente al trattamento economico accessorio e fatta eccezione per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva, al personale che presso la Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in servizio presso la Presidenza stessa.

5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale di prestito, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti per il personale delle forze di polizia, per le esigenze temporanee di cui all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per il personale di prestito utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il Presidente può ripartire per aree funzionali, in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie, i contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di utilizzazione del personale estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle autorità politiche. Il restante personale di prestito è restituito entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture della Presidenza.

5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi disciplinati dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio, anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse, da parte delle competenti amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni di idoneità, non richiede l'effettivo esercizio delle relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza soluzione di continuità. Il predetto personale è collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo (15).

5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo (16).

5-quater. Con il provvedimento istitutivo delle strutture di supporto o di missione di cui al comma 5-ter sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento delle medesime strutture, che in ogni caso, per la loro intrinseca temporaneità, non determinano variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli articoli 9-bis e 9-ter. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza e, previo accordo, delle altre amministrazioni eventualmente coinvolte nelle attività delle predette strutture (17).

6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il trattamento economico del Segretario generale e dei vicesegretari generali, nonché i compensi da corrispondere ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla pubblica amministrazione.

7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la disciplina di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quella di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (18). Il Presidente può richiedere il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sui decreti di cui all'articolo 8.

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(14) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(15) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288). Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 7-vicies quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(16) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(17) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(18) La Corte costituzionale, con sentenza 22-29 maggio 2002, n. 221 (Gazz. Uff. 5 giugno 2002, n. 22 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, che non spetta allo Stato adottare l'art. 9, comma 7, primo periodo, del presente decreto e, conseguentemente, lo ha annullato. Vedi, anche, l'art. 12, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

 

9-bis. Personale dirigenziale della Presidenza.

1. In considerazione delle funzioni e dei compiti attribuiti al Presidente, è istituito il ruolo dei consiglieri e dei referendari della Presidenza, ferma restando la disciplina dettata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel predetto ruolo sono inseriti, rispettivamente, i dirigenti di prima e di seconda fascia.

2. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza sono determinate in misura corrispondente ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti di organizzazione delle strutture, emanati ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2.

3. La Presidenza provvede alla copertura dei posti di funzione di prima e seconda fascia con personale di ruolo, con personale dirigenziale di altre pubbliche amministrazioni, chiamato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, e con personale incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 9 e 11, è determinata la percentuale di posti di funzione conferibili a dirigenti di prestito. Per i posti di funzione da ricoprire secondo le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, continua ad applicarsi esclusivamente la disciplina recata dal medesimo articolo 18.

4. I posti di funzione e le relative dotazioni organiche possono essere rideterminati con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 7.

5. Salvo quanto previsto dai commi 7 e 8, al ruolo dirigenziale di cui al comma 1 accede esclusivamente il personale reclutato tramite pubblico concorso bandito ed espletato dalla Presidenza, al quale possono essere ammessi solo i dipendenti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È comunque facoltà della Presidenza, in sede di emanazione del bando, procedere al reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (19).

6. In fase di prima attuazione, le dotazioni organiche di cui al comma 2 sono determinate con riferimento ai posti di funzione istituiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni. In prima applicazione è riservata al personale dirigenziale di prestito una quota delle dotazioni organiche di prima e di seconda fascia pari al dieci per cento dei rispettivi posti di funzione, determinati ai sensi del presente comma, fatta salva l'applicazione dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. In fase di prima attuazione, nel ruolo organico del personale dirigenziale di cui al comma 1 sono inseriti, anche in soprannumero con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei posti, i dirigenti di prima e seconda fascia secondo le disposizioni del regolamento previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145, fatto salvo il diritto di opzione previsto dallo stesso comma 2, nonché i titolari, in servizio presso la Presidenza alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, di incarichi dirigenziali che furono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le qualifiche di consigliere e di referendario sono attribuite ai dirigenti di prima e di seconda fascia successivamente al riassorbimento, nell'àmbito di ciascuna fascia, delle eventuali posizioni soprannumerarie. Sono prioritariamente inseriti nel ruolo di cui al comma 1 i dirigenti già inquadrati nelle soppresse tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, i dirigenti vincitori di concorso presso la Presidenza e i dirigenti con incarico di prima fascia. La collocazione dei dirigenti nella posizione soprannumeraria non comporta alcun pregiudizio giuridico, economico e di carriera.

8. Successivamente alle operazioni di inquadramento effettuate ai sensi del comma 7, in prima applicazione e fino al 31 dicembre 2005, i posti di seconda fascia nel ruolo del personale dirigenziale sono ricoperti:

a) per il trenta per cento tramite concorso pubblico;

b) per il venticinque per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti della pubblica amministrazione, muniti di laurea, con almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, o, in alternativa ai predetti cinque anni di servizio, muniti sia del diploma di laurea che del diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario, rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri, e che, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 6 luglio 2002, n. 137, ed il 1° gennaio 2003, erano incaricati, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni dirigenziali o equiparate presso strutture della Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo;

c) per il venticinque per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e che, alla data del 1° gennaio 2003, erano in servizio in strutture collocate presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale di ruolo della Presidenza, in possesso dei medesimi requisiti, che, alla predetta data del 1° gennaio 2003, si trovava in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa presso altre pubbliche amministrazioni;

d) per il dieci per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, al personale di cui all'articolo 5 della legge 15 luglio 2002, n. 145, purché in possesso del diploma di laurea, in servizio alla data del 1° gennaio 2003 presso la Presidenza;

e) per il restante dieci per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, agli idonei a concorsi pubblici banditi ed espletati dalla Presidenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 29 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il reclutamento di dirigenti dotati di alta professionalità e che, alla data del 1° gennaio 2003, erano in servizio a qualunque titolo in strutture collocate presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. I vincitori dei concorsi previsti dal comma 8 sono collocati nel ruolo in posizione successiva, anche soprannumeraria, ai dirigenti inseriti ai sensi e per gli effetti del comma 7.

10. È rimessa alla contrattazione collettiva di comparto autonomo del personale dirigenziale della Presidenza appartenente al ruolo di cui al comma 1 l'articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti (20).

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(19) Vedi, anche, l'art. 5-ter, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(20) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

 

9-ter. Istituzione del ruolo speciale della Protezione civile.

1. Per l'espletamento delle specifiche funzioni di coordinamento in materia di protezione civile sono istituiti, nell'àmbito della Presidenza, i ruoli speciali tecnico-amministrativi del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale della Protezione civile.

2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza, è inquadrato nel ruolo speciale dirigenziale istituito al comma 1, fatto salvo il diritto di opzione previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

3. Nel ruolo speciale del personale non dirigenziale istituito al comma 1 è inquadrato il personale già appartenente al ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché il personale delle aree funzionali già appartenente al ruolo del Servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106. Il personale non dirigenziale da inquadrare nel ruolo di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, non presta servizio presso il Dipartimento della protezione civile ed il personale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 che presta servizio alla medesima data presso il Dipartimento della protezione civile ha facoltà di opzione secondo modalità e termini stabiliti con il decreto del Presidente di cui al comma 4.

4. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 7, 9 e 11, si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche del personale dei ruoli speciali, nonché alla determinazione, in misura non superiore al trenta per cento della consistenza dei predetti ruoli speciali, del contingente di personale in comando o fuori ruolo di cui può avvalersi il Dipartimento della protezione civile.

5. Sono contestualmente abrogati il ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché il ruolo del Servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l'articolo 10 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica anche al personale inquadrato nei ruoli della Presidenza istituiti sulla base di norme anteriori alla legge 23 agosto 1988, n. 400, qualora detto personale risulti in possesso dei requisiti indicati all'articolo 38, comma 4, della medesima legge (21).

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(21) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288). Vedi, anche, la lettera a) del comma 1 e il comma 2 dell'art. 16, D.L. 23 maggio 2008, n. 90.

 

Capo II

Norme di prima applicazione, transitorie e finali

10. Riordino dei compiti operativi e gestionali.

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:

a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri (22);

c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;

d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonché Commissione Reggio Calabria, di cui all'articolo 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici;

e) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria, nonché promozione delle attività culturali, nell'àmbito dell'attività del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali, come previsto dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.

2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilità a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilità decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire.

3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni.

3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti nell'àmbito della Presidenza, possono essere destinati nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia o equiparati, appartenenti ai ruoli della Presidenza o chiamati in posizione di comando o fuori ruolo nell'àmbito della percentuale di cui all'articolo 9-bis, comma 3 (23).

3-ter. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno (24).

4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.

5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'àmbito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.

6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni già attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie (25).

6-bis. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 116, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio (26).

6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le attività esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali, nonché quelle umane comunque in servizio. Il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è fissato in complessive 190 unità (27).

6-quater. In sede di prima applicazione il personale trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento (28).

6-quinquies. Al riordino organizzativo, di gestione e di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione si provvede con successivi regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (29).

6-sexies. Dalla data di cui al comma 6-ter sono abrogati il comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522 (30).

7. [È istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri, l'Agenzia per il servizio civile, alla quale sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti attribuiti all'Ufficio nazionale del servizio civile dalla legge 8 luglio 1998, n. 230. L'Agenzia svolge altresì i compiti relativi al servizio sostitutivo di quello di leva previsti dall'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia è soggetta alla vigilanza della struttura centrale che esercita attribuzioni nell'area funzionale dei diritti sociali] (31).

8. [L'Agenzia, in particolare, organizza, gestisce e verifica la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, promuovendone e curandone la formazione e l'addestramento, anche in vista della pianificazione degli eventuali richiami in caso di pubbliche calamità] (32).

9. [Lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 7 è adottato con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli organi dell'Ufficio nazionale per il servizio civile operano sino alla data di nomina degli organi previsti dallo statuto dell'Agenzia] (33).

10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.

11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime.

11-bis. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti di sicurezza e vigilanza nell'àmbito della Presidenza sono svolti, ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri nell'àmbito di una apposita Sovrintendenza, costituita con decreto del Presidente adottato ai sensi dell'articolo 7, alla quale è preposto un coordinatore nominato ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 400 del 1988 (34).

11-ter. La Presidenza può provvedere alla amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi generali di supporto, purché non siano di nocumento alle esigenze di sicurezza, attraverso società per azioni appositamente costituita, anche con partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra la società e la Presidenza sono regolati da apposito contratto di servizio, anche con riferimento alla verifica qualitativa delle prestazioni rese (35).

11-quater. Con specifico atto aggiuntivo al contratto di servizio di cui al comma 11-ter sono definite le modalità, i termini e le condizioni per l'utilizzazione di personale in servizio presso la Presidenza che, mantenendo lo stesso stato giuridico, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, può essere distaccato presso la società (36).

11-quinquies. Il restante personale coinvolto nel processo di attuazione di cui al comma 11-ter è assegnato alle altre strutture generali della Presidenza, nel rispetto delle procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente (37).

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(22) La presente lettera, già soppressa dall'art. 1, D.Lgs. 31 ottobre 2002, n. 257 è stata nuovamente aggiunta dal comma 20 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(23) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(24) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(25) Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, come modificato dalla legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 12, L. 6 luglio 2002, n. 137.

(26) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(27) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(28) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(29) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 1° giugno 2007, n. 110.

(30) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(31) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(32) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(33) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(34) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(35) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(36) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(37) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

 

11. Ordinamento transitorio.

1. In fase di prima applicazione del presente decreto, e sino alla adozione dei decreti di cui all'articolo 7, resta ferma l'attuale organizzazione della Presidenza, relativamente ai compiti non trasferiti ai sensi dell'articolo 10 e fatti salvi gli effetti dei decreti legislativi da adottarsi ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, fino alla emanazione dei decreti di cui all'articolo 7, comma 2, i Ministri delegati continuano ad avvalersi delle strutture ad essi affidate.

2. Sino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi, resta applicabile al personale in servizio presso la Presidenza il regime contrattuale del comparto di appartenenza. Sino a diversa previsione contrattuale, le relazioni sindacali sono regolate, nell'ambito della Presidenza, dal contratto collettivo per il comparto del personale statale.

3. Con effetto dalla entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 7, da adottarsi, in prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abrogate le norme di legge, di regolamento ovvero di organizzazione, emanate ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400, relative alla organizzazione dei corrispondenti uffici e dipartimenti della Presidenza (38).

4. In sede di prima applicazione del presente decreto, il rapporto tra consistenza del personale di ruolo della Presidenza e contingente del personale di prestito è determinato sulla base del personale che alla data del 1° giugno 1999 risulta assegnato alle strutture della Presidenza non immediatamente trasferite ai sensi dell'articolo 10. A successive determinazioni delle due grandezze, modificative delle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, si perviene con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenendo conto degli ulteriori trasferimenti di funzioni e strutture, dei risultati delle operazioni di cui al comma 5, delle determinazioni assunte dal Presidente ai sensi dell'articolo 7, comma 6, dell'obiettivo di una graduale riduzione, nelle strutture non di diretta collaborazione, del rapporto tra personale di prestito e personale di ruolo. Resta salva l'esigenza di garantire il ricorso aggiuntivo a personale di prestito per la rapida copertura di fabbisogni aggiuntivi e temporanei, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del presente decreto, e dall'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (39).

4-bis. Le vacanze dei posti nell'organico del personale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 sono ricoperte, fino al 31 dicembre 2005, per il quaranta per cento tramite concorso pubblico, per il trenta per cento tramite concorso riservato al personale comandato o fuori ruolo e per il trenta per cento tramite concorso riservato al personale dei ruoli della Presidenza (40).

5. Il diritto di opzione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, è assicurato ai dipendenti ivi contemplati, anche se in servizio presso strutture il cui trasferimento ad altre amministrazioni è differito nel tempo, mediante la predisposizione di apposita procedura da concludersi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Una volta esercitata, l'opzione non è più revocabile. Il personale che ha esercitato l'opzione per la permanenza nei ruoli della Presidenza non può essere inviato in comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni per il periodo di due anni e, se è già in tale posizione, ne cessa automaticamente dopo un anno dall'esercizio dell'opzione, salva scadenza anteriore.

6. Al personale non dirigenziale di ruolo della Presidenza che alla data del 1° giugno 1999 risulta assegnato a strutture della Presidenza immediatamente trasferite ad altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ed al personale non dirigenziale che alla data predetta presta servizio nelle strutture stesse in posizione di fuori ruolo, comando o distacco, è conservato ad personam, se più favorevole, il trattamento economico di carattere fisso e continuativo fruito presso la Presidenza. Al personale non dirigenziale della Presidenza o di altre amministrazioni che alla data del 1° giugno 1999 risulti in servizio presso strutture trasferite con decorrenza non immediata, ai sensi dei commi 3 e seguenti dell'articolo 10, è, all'atto del trasferimento riconosciuto un trattamento economico di carattere fisso e continuativo complessivamente non inferiore a quello in godimento alla decorrenza del trasferimento.

7. Ove, in sede di prima applicazione del presente decreto, a seguito anche delle opzioni di cui al comma 5, i limiti del contingente del personale di ruolo risultassero superati, il Presidente determina i profili professionali per i quali ulteriori assunzioni restano compatibili con l'obiettivo di graduale riadeguamento numerico del personale.

7-bis. Fino al 31 dicembre 2005, ai fini dell'espletamento dei concorsi di cui al comma 8 dell'articolo 9-bis si applica quanto previsto dal comma 7, nel limite non superiore alle 40 unità (41).

8. Il decreto di cui all'articolo 8 stabilisce la data dalla quale un ufficio interno di ragioneria della Presidenza sostituisce l'Ufficio centrale di bilancio del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica presso la Presidenza stessa.

9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza provvede a riordinare in un testo unico le disposizioni di legge relative al proprio ordinamento. Il testo unico è aggiornato al termine dei processi di trasferimento delle funzioni della Presidenza ad amministrazioni ministeriali.

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(38) Vedi, anche, l'art. 34, D.P.C.M. 4 agosto 2000.

(39) Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(40) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(41) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

 

12. Abrogazione di norme e modifiche alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

1. Restano ferme, se non modificate o abrogate dal presente decreto, le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché quelle di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, anche per ciò che attiene alle competenze in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali. Resta altresì fermo, anche dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo 45, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. ... (42).

3. Le norme che attribuiscono funzioni o compiti a Ministri senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza si intendono modificate nel senso che le relative funzioni e compiti, salvo che per le strutture interessate ai trasferimenti di cui all'articolo 10, sono attribuite al Presidente e, rispettivamente, alla Presidenza. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti si intendono delegate al corrispondente Ministro senza portafoglio, se nominato, ovvero si intendono attribuite all'ufficio interessato sino a diversa determinazione organizzativa del Presidente.

4. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto e, in particolare, le seguenti disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) articolo 18, comma 1, comma 2, secondo periodo, e comma 5;

b) articolo 19, comma 1, lettere s), per quanto riguarda il riferimento al comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, v), z), e cc);

c) articolo 21, commi 1, 3, 4, e 5;

d) articolo 22;

e) articolo 23, comma 1;

f) articolo 27;

g) articolo 29, comma 3;

h) articolo 30;

i) articolo 31, commi 1, 2, 3, e 5;

l) articolo 35;

m) articolo 37;

n) articolo 39.

5. L'abrogazione degli articoli 29, comma 3, 31, commi 1, 2, 3 e 5 e 37, comma 2, ha effetto dalla data di emanazione degli atti del Presidente che fissano i criteri e limiti di cui all'articolo 9, comma 2, ed il contingente di cui al comma 5 del medesimo articolo 9.

6. È fatto salvo, relativamente agli articoli 20, 23, e 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, quanto previsto all'articolo 11, comma 3.

7. All'articolo 28, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le parole «tra i magistrati» sino al termine del comma sono sostituite dalle seguenti: «tra le categorie di personale di cui all'articolo 18 comma 2».

8. ... (43).

9. ... (44).

10. ... (45).

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(42) Aggiunge la lettera c-bis) al comma 2 dell'art. 5, L. 23 agosto 1988, n. 400.

(43) Aggiunge il comma 4, all'art. 2, L. 23 agosto 1988, n. 400.

(44) Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art. 18, L. 23 agosto 1988, n. 400.

(45) Aggiunge la lettera i-bis) al primo comma dell'art. 19, L. 23 agosto 1988, n. 400.

 

13. Disposizioni finali.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni conseguenziali all'applicazione del presente decreto legislativo.


L. 14 ottobre 1999, n. 362
Disposizioni urgenti in materia sanitaria
(art. 7)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 ottobre 1999, n. 247.

(2) Vedi, anche, l'art. 139, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

 

7. Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità.

1. In relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della sanità in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, riguardanti il predetto personale, oltre alle economie di gestione, anche quote delle entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con conseguente riduzione degli interventi ivi previsti (8).

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(8) Vedi, anche l'art. 92, comma 12, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 3, D.L. 11 gennaio 2001, n. 1.

 


L. 8 marzo 2000, n. 53
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città
(art. 4)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 marzo 2000, n. 60.

 

4. Congedi per eventi e cause particolari.

1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria (9).

3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1 (10).

4-bis. [La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefìci di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefìci di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo] (11) (12).

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(9) Per l'estensione della facoltà di riscatto di cui al presente comma vedi il comma 789 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(10) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 21 luglio 2000, n. 278.

(11) Comma aggiunto dall'art. 80, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

(12) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 42 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.


D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164
Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144
(art. 5)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2000, n. 142.

(2) Vedi, anche, l'art. 16, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004.

 

5. Incentivazione alla coltivazione di giacimenti marginali.

1. Ai fini del presente decreto sono definiti a marginalità economica i giacimenti per i quali, sulla base delle tecnologie disponibili e con riferimento al contesto economico, lo sviluppo per la messa in produzione, ovvero la coltivazione delle code di produzione risultino di economicità critica e fortemente dipendente dalle variabili tecnico-economiche e dal rischio minerario.

2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali per i quali lo sviluppo, come previsto all'atto del conferimento della concessione, non risulta possibile per la loro intervenuta marginalità economica, o per i quali è possibile, con l'effettuazione di investimenti addizionali, ottenere un aumento delle riserve producibili, possono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un'istanza tendente ad ottenere per detti giacimenti il riconoscimento di marginalità. L'istanza è corredata da una dettagliata relazione tecnico-economica contenente i seguenti elementi:

a) programma delle opere necessarie a rendere economicamente attuabile lo sviluppo o l'incremento della produzione, corredato dei relativi investimenti;

b) piano economico e finanziario degli investimenti, corredato dall'analisi della redditività della coltivazione e dall'indicazione delle aliquote di prodotto;

c) ulteriore quota percentuale degli investimenti deducibile ai fini fiscali, oltre a quella del loro ammortamento, che rende economico il progetto;

d) termine possibile per l'inizio dei lavori relativi.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e sentita la regione interessata, riconosce con atto motivato la qualifica di marginalità economica del giacimento, approva la ulteriore quota percentuale di cui al comma 2 in funzione del prezzo di vendita degli idrocarburi prodotti e stabilisce il termine per l'inizio dei lavori, il cui mancato rispetto fa decadere dal diritto ad applicare l'incremento degli ammortamenti.

4. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con gli utili corrispondenti all'ulteriore importo deducibile al sensi del comma 2 rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma.

5. I concessionari, a seguito del riconoscimento di cui al comma 3, applicano direttamente l'agevolazione di cui al presente articolo ai propri bilanci, secondo il piano approvato, ad eccezione degli anni nei quali il prezzo medio di vendita realizzato risulti superiore del 20% a quello posto a base del calcolo approvato.

6. Il Ministero delle finanze vigila sulla corretta applicazione dell'agevolazione da parte dei concessionari.


L. 27 luglio 2000, n. 212
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
(art. 3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2000, n. 177.

(2) Le prescrizioni di cui alla presente legge non si applicano, in quanto incompatibili, al contenuto del D.L. 30 settembre 2000, n. 268, ai sensi dell'art. 01 dello stesso. In deroga alle disposizioni della presente legge vedi l'art. 1, D.L. 24 settembre 2002, n. 209.

 

3. Efficacia temporale delle norme tributarie.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono (5).

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati (6) (7).

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(5) In deroga alle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 3 dell'art. 5, L. 18 ottobre 2001, n. 383, il comma 5 dell'art. 3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dal comma 1 dell'art. 10, L. 28 dicembre 2001, n. 448, e il comma 3 dell'art. 15-bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(6) In deroga alle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 18, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 9 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 1 dell'art. 10, il comma 1 dell'art. 11, il comma 16 dell'art. 31, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, il comma 8 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come sostituito dal comma 18 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, il comma 72 dell'art. 2 del citato D.L. n. 262 del 2006 e il comma 357 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, inoltre, il comma 2-octies dell'art. 1, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, aggiunto dalla relativa legge di conversione, l'art. 37, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, il comma 33 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2003, n. 350, i commi 67 e 464 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, l'art. 1-quater, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, il comma 5 dell'art. 27, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004 - il comma 10 dell'art. 11-quater, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e i commi 30, 34 e 34-bis dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(7) In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 2 dell'art. 1, D.L. 20 marzo 2007, n. 23 e il comma 264 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.


L. 21 luglio 2000, n. 205
Disposizioni in materia di giustizia amministrativa
(art. 9)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 173.

 

9. Decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi ultradecennali.

1. ... (17).

2. A cura della segreteria è notificato alle parti costituite, dopo il decorso di dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo. I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la perenzione dei ricorsi ultradecennali, previste nei commi 1 e 2, si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra (18).

4. ... (19).

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(17) Sostituisce, con quattro commi, l'ultimo comma dell'art. 26, L. 6 dicembre 1971, n. 1034.

(18) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-31 luglio 2002, n. 417 (Gazz. Uff. 7 agosto 2002, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

(19) Sostituisce il quinto comma dell'art. 31, L. 6 dicembre 1971, n. 1034.


L. 8 novembre 2000, n. 328
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
(art. 20)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265, S.O.

 

20. Fondo nazionale per le politiche sociali.

1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;

b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a);

c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in àmbito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;

d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;

e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.

6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.

7. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24.

8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 24 della presente legge (6).

9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.

10. A1 Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.

11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione (7).

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(6) Vedi, anche, il comma 429 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e il comma 1277 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e il comma 437 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(7) Alla ripartizione per settori di intervento delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale di cui al presente articolo si è provveduto, per l'anno 2002, con D.M. 8 febbraio 2002 (Gazz. Uff. 9 maggio 2002, n. 107), per l'anno 2003, con D.M. 18 aprile 2003 (Gazz. Uff. 25 luglio 2003, n. 171) e, per l'anno 2004, con D.M. 1° luglio 2004 (Gazz. Uff. 28 settembre 2004, n. 228).


D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(artt. 42, 89, 90, 110, 193, 242-272)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

 

 

42. Attribuzioni dei consigli.

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (46);

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari (47);

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza (48).

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(46) Lettera così modificata dal comma 12 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(47) Lettera così sostituita dal comma 68 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(48) Il presente articolo corrisponde all'art. 32 e all'art. 34, comma 2-bis, secondo periodo, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

 

89. Fonti.

1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo princìpi di professionalità e responsabilità.

2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:

a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;

b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

c) princìpi fondamentali di organizzazione degli uffici;

d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;

f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai princìpi fissati dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5. Gli enti locali, nel rispetto dei princìpi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'àmbito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.

6. Nell'àmbito delle leggi, nonché dei regolamenti di cui al comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (121).

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(121) Il presente articolo corrisponde all'art. 51, commi 01 e 1, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Vedi, anche, il comma 56 dell'art. 3, L 24 dicembre 2007, n. 244.

 

90. Uffici di supporto agli organi di direzione politica.

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

3. Con provvedimento motivato della Giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale (122).

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(122) Il presente articolo corrisponde all'art. 51, comma 7, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

 

110. Incarichi a contratto.

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità (147).

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità (148).

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(147) Comma così modificato dall'art. 51, comma 9, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(148) Il presente articolo corrisponde all'art. 51, commi 5, 5-bis e 7, L. 8 giugno 1990, n. 142, e all'art. 6, comma 5, L. 15 maggio 1997, n. 127, ora abrogati. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168 e il comma 715 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

195. Utilizzo di entrate a specifica destinazione.

1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222.

2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente.

3. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni (279).

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(279) Il presente articolo corrisponde all'art. 38, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

 

TITOLO VIII

Enti locali deficitari o dissestati (340)

Capo I - Enti locali deficitari: disposizioni generali

242. Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli.

1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento a un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio precedente (341).

3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunità montane (342) (343).

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(340) Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento generale non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(341) Comma così modificato dal comma 714 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per il triennio 2001-2003, il D.M. 10 giugno 2003, n. 217.

(342) Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(343) Il presente articolo corrisponde ai commi 1 e 2 dell'art. 45, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ora abrogato.

 

243. Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti.

1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.

2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:

a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;

b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;

c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.

3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 2, lettere a) e b), devono comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti da organismi di gestione degli enti locali, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le modalità per la presentazione e il controllo della certificazione di cui al comma 2 (344).

5. Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, è applicata una sanzione pari alla perdita dell'1 per cento del contributo ordinario spettante per l'anno per il quale si è verificata l'inadempienza, mediante trattenuta in unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti per gli anni successivi.

6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2:

a) gli enti locali che non presentano il certificato del rendiconto con l'annessa tabella di cui al comma 1 dell'articolo 242, sino all'avvenuta presentazione della stessa;

b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento.

7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera a) (345) (346).

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(344) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 dicembre 2003 e il D.M. 26 marzo 2007.

(345) Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(346) Il presente articolo corrisponde ai commi da 3 a 8-ter dell'art. 45, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ora abrogato.

 

Capo II - Enti locali dissestati: disposizioni generali

244. Dissesto finanziario.

1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.

2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a province e comuni (347) (348).

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(347) Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(348) Il presente articolo corrisponde agli artt. 76 e 77, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

 

245. Soggetti della procedura di risanamento.

1. Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.

2. L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.

3. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto (349) (350).

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(349) Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(350) Il presente articolo corrisponde all'art. 78, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

 

246. Deliberazione di dissesto.

1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.

2. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.

3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'articolo 141, comma 3.

4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.

5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997 (351) (352).

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(351) Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(352) Il presente articolo corrisponde all'art. 79, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

 

247. Omissione della deliberazione di dissesto.

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141 (353) (354).

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(353) Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(354) Il presente articolo corrisponde all'art. 80, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

 

248. Conseguenze della dichiarazione di dissesto.

1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.

2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile (355) (356).

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(355) Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(356) Il presente articolo corrisponde all'art. 81, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

 

249. Limiti alla contrazione di nuovi mutui.

1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni (357) (358).

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(357) Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(358) Il presente articolo corrisponde all'art. 82, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

 

250. Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento.

1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica princìpi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.

2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere (359) (360).

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(359) Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(360) Il presente articolo corrisponde all'art. 83, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

 

251. Attivazione delle entrate proprie.

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali (361) (362)

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(361) Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(362) Il presente articolo corrisponde all'art. 84, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

 

Capo III - Attività dell'organo straordinario di liquidazione

252. Composizione, nomina e attribuzioni.

1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l'organo straordinario di liquidazione è composto da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l'organo straordinario di liquidazione è composto da una commissione di tre membri. Il commissario straordinario di liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri. La commissione straordinaria di liquidazione è presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. La commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti.

2. La nomina dell'organo straordinario di liquidazione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. L'insediamento presso l'ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina.

3. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono le incompatibilità di cui all'articolo 236.

4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla :

a) rilevazione della massa passiva;

b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;

c) liquidazione e pagamento della massa passiva (363).

5. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture (364) (365).

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(363) Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 29 marzo 2004, n. 80.

(364) Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(365) Il presente articolo corrisponde all'art. 85, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

 

253. Poteri organizzatori.

1. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.

2. L'ente locale è tenuto a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario.

3. L'organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale (366) (367) (368).

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(366) Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(367) Il presente articolo corrisponde all'art. 86, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

(368) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

254. Rilevazione della massa passiva.

1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine è elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.

2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.

3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:

a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;

c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7 (369).

4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'àmbito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito.

5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell'approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.

6. [Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione per insussistenza, totale o parziale, del debito od avverso il mancato riconoscimento di cause di prelazione è ammesso ricorso in carta libera, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno si pronuncia sui ricorsi entro 60 giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti. La decorrenza del termine per la decisione vale quale rigetto del ricorso] (370).

7. L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione.

8. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, può essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro dell'Interno, previo parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, dal quale si prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente della Repubblica l'adozione del provvedimento di sostituzione. Il Ministero dell'interno stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituiti (371) (372) (373).

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(369) Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 29 marzo 2004, n. 80.

(370) Comma abrogato dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 1-bis dello stesso articolo 7.

(371) Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(372) Il presente articolo corrisponde all'art. 87, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

(373) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

255. Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento.

1. Nell'àmbito dei compiti di cui all'articolo 252, comma 4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile.

2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno.

3. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, è determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 4.

4. Detto contributo è pari a cinque volte un importo composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per lire 13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000, ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000, ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per lire 22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire 25.000.000. La quota per abitante è pari a lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le province.

5. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 è finalizzato agli interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali disponibilità residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate su richiesta motivata dell'organo consiliare dell'ente locale, secondo parametri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi per permettere all'ente locale di realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con l'approvazione del rendiconto della gestione. Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, è autorizzato dal Ministero dell'interno, previo parere della Commissione finanza ed organici degli enti locali. La priorità nell'assegnazione è accordata agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4 (374).

6. Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente articolo agli enti locali in stato di dissesto finanziario per il ripiano delle posizioni debitorie non si applica il limite all'assunzione dei mutui di cui all'articolo 204, comma 1.

7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, può essere integrato, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a quelle già definite.

8. L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.

9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l'organo straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni. Ai fini dell'alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a società di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi attribuite all'organo straordinario di liquidazione le facoltà ivi disciplinate. L'ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, è tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo può essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui all'articolo 204, comma 1, è elevato sino al 40 per cento.

10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 (375).

11. Per il finanziamento delle passività l'ente locale può destinare quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

12. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme (376) (377) (378).

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(374) Comma così modificato dall'art. 1-septies, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 9 aprile 2001, il D.M. 7 giugno 2004 e il D.M. 19 luglio 2006.

(375) Comma così sostituito dal comma 741 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(376) Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(377) Il presente articolo corrisponde all'art. 88, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

(378) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

256. Liquidazione e pagamento della massa passiva.

1. Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutività con il deposito presso il Ministero dell'interno, cui provvede l'organo straordinario di liquidazione entro 5 giorni dall'approvazione di cui all'articolo 254, comma 1. Al piano è allegato l'elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.

2. Unitamente al deposito l'organo straordinario di liquidazione chiede l'autorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui all'articolo 255 nella misura necessaria per il finanziamento delle passività risultanti dal piano di rilevazione e dall'elenco delle passività non inserite, e comunque entro i limiti massimi stabiliti dall'articolo 255.

3. Il Ministero dell'interno, accertata la regolarità del deposito, autorizza l'erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

4. Entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario della liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per tutte le passività inserite nel piano di rilevazione. Nel determinare l'entità dell'acconto l'organo di liquidazione deve provvedere ad accantonamenti per le pretese creditorie in contestazione esattamente quantificate. Gli accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale uguale a quella delle passività inserite nel piano. Ai fini di cui al presente comma l'organo straordinario di liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della Cassa depositi e prestiti e le poste attive effettivamente disponibili, recuperando alla massa attiva disponibile gli importi degli accantonamenti non più necessari (379).

5. Successivamente all'erogazione del primo acconto l'organo straordinario della liquidazione può disporre ulteriori acconti per le passività già inserite nel piano di rilevazione e per quelle accertate successivamente, utilizzando le disponibilità nuove e residue, ivi compresa l'eventuale quota di mutuo a carico dello Stato ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale è autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, per il pagamento a saldo delle passività rilevate. A tale fine, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, l'organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue passività ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall'ente. La Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito erogano la relativa somma sul conto esistente intestato all'organo di liquidazione.

6. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui all'articolo 255, e comunque entro il termine di 24 mesi dall'insediamento, l'organo straordinario di liquidazione predispone il piano di estinzione delle passività, includendo le passività accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero dell'interno.

7. Il piano di estinzione è sottoposto all'approvazione, entro 120 giorni dal deposito, del Ministro dell'interno, il quale valuta la correttezza della formazione della massa passiva e la correttezza e validità delle scelte nell'acquisizione di risorse proprie. Il Ministro dell'interno si avvale del parere consultivo da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la quale può formulare rilievi e richieste istruttorie cui l'organo straordinario di liquidazione è tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per l'approvazione del piano, di cui al presente comma, è sospeso.

8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno è notificato all'ente locale ed all'organo straordinario di liquidazione per il tramite della prefettura.

9. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione l'organo straordinario di liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.

10. Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione del piano il Ministro dell'interno prescrive all'organo straordinario di liquidazione di presentare, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un nuovo piano di estinzione che tenga conto delle prescrizioni contenute nel provvedimento.

11. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.

12. Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato (380) (381) (382).

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(379) Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(380) Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(381) Il presente articolo corrisponde all'art. 89, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

(382) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

257. Debiti non ammessi alla liquidazione.

1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all'articolo 256, comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.

2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 256, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori.

3. Se il consiglio non provvede nei termini di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 136 (383) (384) (385).

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(383) Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(384) Il presente articolo corrisponde all'art. 90, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

(385) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

258. Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti.

1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di Giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziare di cui al comma 2.

2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. È fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente.

3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.

4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.

5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'àmbito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.

6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.

7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell'ente locale dissestato. È restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti (386) (387) (388).

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(386) Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(387) Il presente articolo corrisponde all'art. 90-bis, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

(388) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

Capo IV - Bilancio stabilmente riequilibrato

259. Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.

3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede con le modalità di cui all'articolo 251, riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite.

4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita con il decreto di cui all'articolo 263, comma 1, richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a ciò destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione.

5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. L'ente locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti, nonché delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica in materia.

6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce.

7. La rideterminazione della dotazione organica è sottoposta all'esame della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali per l'approvazione.

8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero dell'interno. L'ente locale è autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio un importo pari alla quantificazione del danno subito. È consentito all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi sino alla conclusione del giudizio di responsabilità.

9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti.

10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'àmbito della medesima Regione o provincia autonoma.

11. Per le province ed i comuni il termine di cui al comma 1 è sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l'ente, dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo esecutivo (389) (390) (391).

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(389) Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(390) Il presente articolo corrisponde all'art. 91, commi da 1 a 7, 9 e da 11 a 13, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

(391) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

260. Collocamento in disponibilità del personale eccedente.

1. I dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 259, comma 6, sono collocati in disponibilità. Ad essi si applicano le vigenti disposizioni, così come integrate dai contratti collettivi di lavoro, in tema di eccedenza di personale e di mobilità collettiva o individuale.

2. Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il personale posto in disponibilità un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilità. Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro, è corrisposto all'ente locale presso il quale il personale predetto assume servizio (392) (393) (394).

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(392) Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(393) Il presente articolo corrisponde all'art. 91, commi 8 e 10, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

(394) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

261. Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

1. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruita dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, che formula eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale fornisce risposta entro sessanta giorni.

2. Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. La formulazione di rilievi o richieste di cui al comma 1 sospende il decorso del termine.

3. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione sottopone l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente

4. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione il Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere definitivo.

5. Con il decreto di cui al comma 3 è disposto l'eventuale adeguamento dei contributi alla media previsto dall'articolo 259, comma 4 (395) (396) (397).

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(395) Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(396) Il presente articolo corrisponde all'art. 92, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

(397) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

262. Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

1. L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'articolo 261, comma 1, o del termine di cui all'articolo 261, comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lett. a).

2. Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di cui all'articolo 261, comma 4, sono attribuiti al commissario i poteri ritenuti necessari per il riequilibrio della gestione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato (398) (399) (400).

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(398) Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(399) Il presente articolo corrisponde all'art. 93, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

(400) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

263. Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche.

1. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed uniche per le province, delle risorse di parte corrente di cui all'articolo 259, comma 4 (401).

2. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto ai fini di cui all'articolo 259, comma 6. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente (402) (403) (404).

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(401) Con Decr. 3 giugno 2003 (Gazz. Uff. 20 giugno 2003, n. 141) è stata individuata la media unica nazionale pro-capite delle risorse di parte corrente delle province e dei comuni per il triennio 2003 - 2006.

(402) La media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per i comuni e le province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti locali in condizioni di dissesto sono stati determinati, per il triennio 2003-2005, con D.M. 15 novembre 2003 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2003, n. 283).

(403) Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(404) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

Capo V - Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento

264. Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

1. A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio l'ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce.

2. Con il decreto di cui all'articolo 261, comma 3, è fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni (405) (406) (407).

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(405) Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(406) Il presente articolo corrisponde all'art. 94, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

(407) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

265. Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

1. Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo è garantito il mantenimento dei contributi erariali.

2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio sono eseguite dagli amministratori, ordinari o straordinari, dell'ente locale, con l'obbligo di riferire sullo stato di attuazione in un apposito capitolo della relazione sul rendiconto annuale.

3. L'organo della revisione riferisce trimestralmente al consiglio dell'ente ed all'organo regionale di controllo.

4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 261, comma 3, comporta la segnalazione dei fatti all'Autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato (408) (409) (410).

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(408) Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(409) Il presente articolo corrisponde all'art. 95, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

(410) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

266. Prescrizioni in materia di investimenti.

1. Dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e per la durata del risanamento come definita dall'articolo 265 gli enti locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per investimento ed all'emissione di prestiti obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti dalla legge (411) (412) (413).

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(411) Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(412) Il presente articolo corrisponde all'art. 96, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

(413) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

267. Prescrizioni sulla dotazione organica.

1. Per la durata del risanamento, come definita dall'articolo 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259 non può essere variata in aumento (414) (415) (416).

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(414) Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(415) Il presente articolo corrisponde all'art. 97, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

(416) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

268. Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio.

1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all'articolo 193, o l'insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui all'articolo 194, o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 259, 265, 266 e 267, comportano da parte dell'organo regionale di controllo la segnalazione dei fatti all'Autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilità sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri.

2. Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell'interno con proprio decreto, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, stabilisce le misure necessarie per il risanamento, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle forme associative e di collaborazione tra enti locali di cui agli articoli da 30 a 34 (417) (418) (419).

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(417) Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(418) Il presente articolo corrisponde all'art. 98, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

(419) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

268-bis. Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività.

1. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

1-bis. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione abbia approvato il rendiconto senza che l'ente possa raggiungere un reale risanamento finanziario, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto, sentito il parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto (420).

2. La prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall'articolo 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di ulteriori passività pregresse.

3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. In casi eccezionali, su richiesta motivata dell'ente, può essere consentita una ulteriore proroga di un anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato (421).

4. L'attività gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai commissari è definito con decreto del Ministro dell'interno ed è corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di cui al comma 1.

5. Ai fini dei commi 1, 1-bis e 2 l'ente locale dissestato accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, nei bilanci annuale e pluriennale. La somma è resa congrua ogni anno con apposita delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto (422) (423) (424) (425).

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(420) Comma aggiunto dall'art. 1-septies, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(421) Comma così modificato dall'art. 1-septies, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(422) Comma così modificato dall'art. 1-septies, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(423) Articolo aggiunto dalll'art. 3-bis, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(424) Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(425) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

268-ter. Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis.

1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista nell'articolo 268-bis vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva. Questi debiti debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso articolo 268-bis, nella misura che con la stessa procedura è definita.

2. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi dell'articolo 268-bis, comma 5, non è consentito procedere all'assegnazione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno rispetto a quelle che risultano dall'applicazione del citato comma 5.

3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell'articolo 268-bis, comma 5, nelle more della definizione dei provvedimenti previsti nel predetto articolo, per gli enti che si avvalgono di tale procedura o che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo articolo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullità, riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Il divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5 del citato articolo 268-bis e comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministro dell'interno di cui allo stesso articolo 268-bis, comma 5, terzo periodo.

4. È consentito in via straordinaria agli enti locali già dissestati di accedere alla procedura di cui all'articolo 268-bis ove risulti l'insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto anche di interessi, rivalutazioni e spese legali. A tal fine i consigli degli enti interessati formulano al Ministero dell'interno documentata richiesta in cui, su conforme parere del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione, è dato atto del fatto che non sussistono mezzi sufficienti a far fronte all'evenienza. Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle norme di cui all'articolo 268-bis, quelle contenute nel presente articolo (426) (427) (428) (429).

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(426) Comma così modificato dall'art. 1-septies, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(427) Articolo aggiunto dall'art. 1-ter, D.L. 31 marzo 2003, n. 50, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(428) Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(429) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

269. Modalità applicative della procedura di risanamento.

1. Le modalità applicative della procedura di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario sono stabilite con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 (430) (431) (432).

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(430) Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(431) Il presente articolo corrisponde all'art. 99, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

(432) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

Parte III - Associazioni degli enti locali

270. Contributi associativi.

1. I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi con ruoli formati ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali.

2. La riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalità stabilite nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

3. Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1° gennaio dell'anno successivo (433).

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(433) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

271. Sedi associative.

1. Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, possono con apposita deliberazione, da adottarsi dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione gratuita per tali sedi locali di loro proprietà ed assumere le relative spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.

2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate.

3. Le associazioni di cui al comma 2 non possono utilizzare più di dieci dipendenti distaccati dagli enti locali o dalle loro aziende presso le rispettive sedi nazionali e non più di tre dipendenti predetti presso ciascuna sezione regionale (434).

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(434) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

272. Attività delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo.

1. L'Anci e l'Upi possono essere individuate quali soggetti idonei a realizzare programmi del Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, nonché ai relativi regolamenti di esecuzione. A tal fine il competente ufficio del Ministero degli affari esteri è autorizzato a stipulare apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati.

2. I comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale (435).

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(435) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.


D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)
(art. 47)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

(2) Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443 e nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere "L" e "R".

 

Capo III - Semplificazione della documentazione amministrativa

Sezione IV - Esibizione di documento

45. (L-R) Documentazione mediante esibizione.

1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento. (L)

2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso. (R)

3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subìto variazioni dalla data del rilascio. (R) (130).

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(130) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 1: (articolo 3, comma 1, L. n. 127/1997);

comma 2: (articolo 7, comma 4, D.P.R. n. 403/1998);

comma 3: (-).


L. 16 marzo 2001, n. 88
Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime
(art. 8)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 aprile 2001, n. 78.

 

8. Trasferimento dei compiti di attuazione degli interventi nel settore marittimo.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, a quelli di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 6, comma 1, ed all'articolo 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, nonché a quelli di cui all'articolo 9 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, provvede il Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Agli oneri relativi agli interventi di cui al comma 1, si provvede a carico delle autorizzazioni di spesa disposte a favore della gestione commissariale del Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, considerando le autorizzazioni medesime corrispondentemente ridotte.

3. Per garantire con carattere di stabilità il corretto espletamento delle ampliate funzioni di vigilanza, programmazione e controllo ministeriale in connessione alla riorganizzazione dei settori della navigazione marittima ed aerea, nonché lo svolgimento delle funzioni operative connesse a provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attività su base triennale stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione delle predette funzioni in modo da assicurarne la realizzazione. Per le finalità del presente comma, a decorrere dall'anno 2001, il fondo unico di amministrazione, istituito dall'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri per il quadriennio 1998-2001, è integrato dell'importo di lire 4.800 milioni da destinare in sede di contrattazione integrativa alla definizione di specifici progetti e piani di incentivazione rivolti al personale dei livelli funzionali del Ministero dei trasporti e della navigazione appartenente al ruolo del soppresso Ministero della marina mercantile e al ruolo della ex Direzione generale dell'aviazione civile, utilizzato per il raggiungimento dei predetti obiettivi. All'onere derivante dal presente comma, quantificato in 4.800 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


L. 23 marzo 2001, n. 93
Disposizioni in campo ambientale
(art. 5)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 aprile 2001, n. 79.

 

5. Personale del Ministero dell'ambiente e norme sulle risorse umane.

1. ... (4).

b) i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali a seguito delle procedure previste dalla lettera a) sono coperti con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti (13);

c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica del Ministero dell'ambiente sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire con le stesse procedure previste dalla lettera a). Per il passaggio nelle qualifiche funzionali IV e V la predetta percentuale è elevata al 70 per cento (14);

c-bis) i rimanenti posti disponibili, ivi compresi quelli eventualmente liberatisi attraverso il passaggio di qualifiche, sono coperti, nel rispetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le modalità di seguito riportate, indicate in ordine di priorità:

 

2. In relazione all'incremento ed alla accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero dell'ambiente e allo scopo di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive risorse pari a lire 1.000 milioni a decorrere dal 2001. Le modalità di ripartizione e di erogazione del suddetto importo saranno determinate nell'àmbito della contrattazione collettiva integrativa prevista dall'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni (5).

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(4) Sostituisce, con le attuali lettere b), c) e c-bis), le originarie lettere b) e c) del comma 4 dell'art. 6, L. 8 ottobre 1997, n. 344.

(5) Vedi, anche, l'art. 1, L. 31 luglio 2002, n. 179.

 


D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107
Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze
(art. 22)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 aprile 2001, n. 84, S.O.

 

22. Disposizioni sul SECIT.

1. Il Servizio consultivo e ispettivo tributario, composto di cinquanta esperti, elabora studi di politica economica e tributaria e di analisi fiscale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Ministro per la definizione degli obiettivi e dei programmi anche ai sensi dell'articolo 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, acquisendo informazioni e utilizzando dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, ivi comprese le agenzie, e a richiesta del Ministro e sulla base di specifiche direttive effettua valutazioni sulle modalità complessive dell'esercizio delle funzioni fiscali da parte del corpo della Guardia di finanza, e delle agenzie ai fini della vigilanza generale da parte del Ministro stesso. Il servizio resta disciplinato dalla legge 24 aprile 1980, n. 146. Per soddisfare esigenze di studio e di vigilanza del dipartimento, il Ministro può individuare e distaccare presso lo stesso, esperti del servizio nel limite di un contingente non superiore al 50 per cento dei componenti previsti. Detti esperti sono funzionalmente dipendenti dal capo del dipartimento.

2. La composizione del comitato di coordinamento di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, è modificata con la sostituzione del segretario generale, dei direttori generali dei dipartimenti e del direttore generale degli affari generali e del personale con il capo di Gabinetto, il presidente del Servizio per il controllo interno, il capo del dipartimento e il rettore della Scuola centrale tributaria.

3. Ai componenti del servizio consultivo ed ispettivo tributario spetta un trattamento economico omnicomprensivo pari al trattamento economico fondamentale previsto dal contratto collettivo nazionale per i dirigenti di prima fascia. Tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza il trattamento economico in godimento. In aggiunta al predetto trattamento, ai componenti del servizio è in ogni caso corrisposta una speciale indennità di misura pari al trattamento economico fondamentale previsto dal contratto collettivo nazionale per i dirigenti di prima fascia. Ai componenti del servizio nominati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continua ad essere corrisposto il trattamento economico già attribuito, ove più favorevole.

4. Nella legge n. 146 del 1980, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 9;

b) nell'articolo 10:

1) il primo comma

2) al terzo comma, le parole: «sentito il Consiglio superiore delle finanze»;

c) nell'articolo 11;

1) il primo comma;

2) il secondo periodo del terzo comma,

3) al quarto comma, il secondo periodo;

4) al quinto comma, lettera b), le parole: «previa relazione del coordinatore della seconda sezione per quanto riguarda l'attività specifica»;

5) al quinto comma, lettera c), le parole: «a norma della lettera a), b), c) e d-bis) del secondo comma dell'articolo 9, trasmettendole con il proprio parere agli uffici finanziari competenti»;

6) al quinto comma, lettera d), le parole: «per la programmazione sistematica dell'attività antievasione e per la predisposizione dei programmi di accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 9»;

7) al quinto comma, la lettera e);

8) il sesto comma;

9) al settimo comma, terzo periodo, le parole: «assegnati alla seconda sezione»;

10) l'ottavo e il nono comma;

d) nell'articolo 12, il primo, il secondo ed il quinto comma.


D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123
Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti
(art. 7)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89.

(2) Corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 2001, n. 93.

 

7. Indirizzo elettronico.

1. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'articolo 6, l'indirizzo elettronico del difensore è unicamente quello comunicato dal medesimo al Consiglio dell'ordine e da questi reso disponibile ai sensi del comma 3 del presente articolo. Per gli esperti e gli ausiliari del giudice l'indirizzo elettronico è quello comunicato dai medesimi ai propri ordini professionali o all'albo dei consulenti presso il tribunale.

2. Per tutti i soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, l'indirizzo elettronico è quello dichiarato al certificatore della firma digitale al momento della richiesta di attivazione della procedura informatica di certificazione della firma digitale medesima, ove reso disponibile nel certificato.

3. Gli indirizzi elettronici di cui al comma 1, comunicati tempestivamente dagli ordini professionali al Ministero della giustizia, nonché quelli degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche (UNEP), sono consultabili anche in via telematica secondo le modalità operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.


D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
(artt. 1, 3-9, 33-39, 40-bis, 47, 48, 58-62, 70)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

 

TITOLO I

Princìpi generali

1. Finalità ed àmbito di applicazione.

(Art. 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (3).

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I princìpi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

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(3) Comma così modificato dall'art. 1, L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 e l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

 

3. Personale in regime di diritto pubblico.

(Art. 2, comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali (6).

1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento (7).

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai princìpi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (8).

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(6) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 30 settembre 2004, n. 252.

(7) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 27 luglio 2005, n. 154.

(8) Vedi, anche, l'art. 2-septies, D.L. 26 aprile 2005, n. 63, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

4. Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità.

(Art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del D.Lgs. n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell’organo di vertice dell’ente (9) (10).

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(9) Periodo aggiunto dal comma 632 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(10) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 2 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 90.

 

5. Potere di Organizzazione.

(Art. 4 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3 del D.Lgs. n. 546 del 1993, successivamente modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

2. Nell'àmbito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai princìpi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

 

6. Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche.

(Art. 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale (11).

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

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(11) Comma così modificato dall'art. 11, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.

 

7. Gestione delle risorse umane.

(Art. 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti (12):

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione (13).

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione (14).

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6 (15).

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (16) (17).

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(12) Alinea così modificato dal comma 76 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(13) L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter.

(14) L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter. Con Comunicato 28 novembre 2006 (Gazz. Uff. 28 novembre 2006, n. 277) il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ha reso noto di aver pubblicato sul proprio sito internet l'avviso concernente l'aggiornamento della procedura comparativa prevista dal presente comma.

(15) L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter.

(16) Comma aggiunto dal comma 77 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(17) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 1, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682.

 

7-bis. Formazione del personale.

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle università e degli enti di ricerca, nell'àmbito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.

2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si dà corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (18).

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(18) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 16 gennaio 2003, n. 3. Vedi, anche, la Dir.Min. 6 agosto 2004 e l'art. 13, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

 

8. Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli.

(Art. 9 del D.Lgs. n. 29 del 1993)

1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio.

2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché negli enti di cui all'articolo 70, comma 4, è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.

 

9. Partecipazione sindacale.

(Art. 10 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.

 

33. Eccedenze di personale e mobilità collettiva.

(Art. 35 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.

3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'àmbito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'àmbito della Provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.

5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'àmbito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'àmbito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

34. Gestione del personale in disponibilità.

(Art. 35-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro (77).

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai princìpi di cui al comma 2.

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità.

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.

6. Nell'àmbito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.

8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti che hanno dichiarato il dissesto.

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(77) Comma così sostituito dal comma 1-quinquies dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

34-bis. Disposizioni in materia di mobilità del personale.

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso (78).

3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2 (79).

5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni (80).

5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 (81) (82).

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(78) Comma così sostituito dal comma 1-sexies dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(79) Comma così modificato dal comma 1-septies dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(80) Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(81) Comma aggiunto dal comma 1-octies dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(82) In deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo vedi il comma 247 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

35. Reclutamento del personale.

(Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1 lettera aa) del D.Lgs. n. 267 del 2000)

1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai princìpi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti princìpi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori (83);

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (84) (85).

4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36 (86).

5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità (87).

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi (88).

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali (89).

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei princìpi fissati dai commi precedenti.

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(83) Vedi, anche, la Dir.Min. 23 maggio 2007.

(84) Periodo così sostituito dal comma 104 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(85) Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento di cui al presente comma sono state adottate:

- per il Ministero degli affari esteri, con D.P.R. 17 aprile 2002 (Gazz. Uff. 20 giugno 2002, n. 143), con D.P.R. 12 maggio 2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156), con D.P.R. 1° giugno 2004 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 163) e con D.P.C.M. 26 luglio 2005.

- per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con D.P.R. 21 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2003, n. 15) e con D.P.R. 3 luglio 2004 (Gazz. Uff. 2 settembre 2004, n. 206);

- per il Ministero della giustizia, con D.P.R. 12 maggio 2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156);

- per il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso e della difesa civile, con D.P.R. 1° giugno 2004 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 163);

- per i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le agenzie e gli enti di ricerca con D.P.C.M. 4 agosto 2005;

- per i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie con D.P.C.M. 16 gennaio 2007;

- per i Ministeri e gli enti pubblici non economici con D.P.C.M. 11 marzo 2008.

- Vedi, anche, la Dir.Min. 3 novembre 2005, n. 3/05.

(86) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.

(87) Vedi, anche, la Dir.Min. 26 febbraio 2002.

(88) Comma aggiunto dal comma 230 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(89) Comma aggiunto dal comma 87 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244. In deroga al presente comma vedi l'art. 24-quater, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 

36. Utilizzo di contratti di lavoro flessibile.

1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l’indicazione del nominativo della persona da sostituire.

2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l’utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l’assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all’articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all’articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

8. Per l’attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle aree marine protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell’arcipelago della Maddalena, di cui alla legge 4 gennaio 1994, n. 10, e gli enti cui è delegata la gestione ai sensi dell’articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga ad ogni diversa disposizione, ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di due anni eventualmente rinnovabili, nel contingente complessivo stabilito con disposizione legislativa e ripartito tra gli enti interessati con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. In prima applicazione, il predetto contingente è fissato in centocinquanta unità di personale non dirigenziale alla cui copertura si provvede prioritariamente con trasformazione del rapporto di lavoro degli operatori attualmente utilizzati con contratti di lavoro flessibile.

9. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

10. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell’Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell’articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma, per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento (90).

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(90) Articolo prima modificato dall'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così sostituito dal comma 79 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, i commi 345 e 346 dell'art. 1 della stessa legge n. 244 del 2007.

 

37. Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici.

(Art. 36-ter del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.

2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento.

3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica.

 

38. Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea.

(Art. 37 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 24 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

 

39. Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap.

(Art. 42 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e poi dall'art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzione per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con le decorrenze previste dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (91).

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(91) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Provv. 16 novembre 2006, n. 992/CU.

 

 

 

40-bis. Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa.

1. Per le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma 6, inviano annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3 (95).

4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del presente decreto legislativo (96).

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(95) Comma così sostituito dall'art. 14, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(96) Articolo aggiunto dal comma 2 dell'art. 17, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

 

47. Procedimento di contrattazione collettiva.

(Art. 51 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 18 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 4 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998; Art. 44, comma 6 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.

2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.

3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli, oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore esprime, con gli effetti di cui all'articolo 41, comma 1, il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle ipotesi di accordo è effettuato dal competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato osservazioni (99).

4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e può acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.

5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

6. Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva, l'ARAN, sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative. Le iniziative assunte dall'ARAN in seguito alla valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.

7. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che è trasmesso dall'ARAN, corredato della prescritta relazione tecnica, al comitato di settore entro tre giorni dalla predetta sottoscrizione. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo (100).

8. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40, commi 2 e 3, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

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(99) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 17, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(100) Comma così sostituito dal comma 548 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

48. Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica.

(Art. 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 19 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 5 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, commi da 2 a 4 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma 3 (101).

2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1 (102).

3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.

5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.

6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del D.Lgs 30 luglio 1999, n. 286.

7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici.

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(101) Vedi, anche, il comma 88 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(102) In deroga alle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 178 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e il comma 140 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

(Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del D.Lgs n. 80 del 1998, nonché dall'art. 16 del D.Lgs n. 387 del 1998)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina (104).

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati (105).

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione (106).

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico (107).

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi (108) (109).

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(104) Comma prima rettificato con Comunicato 16 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 16 ottobre 2001, n. 241) e successivamente così modificato dall'art. 3, comma 8, lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(105) Vedi, anche, il comma 67 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(106) Lettera aggiunta dall'art. 7-novies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(107) Periodo aggiunto dall'art. 34, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(108) Comma così modificato dall'art. 34, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(109) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi gli articoli 1 e 8, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682.

 

TITOLO V

Controllo della spesa

58. Finalità.

(Art. 63 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 30 del D.Lgs. n. 546 del 1993)

1. Al fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (111) di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalità di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati.

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(111) La denominazione «Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione» è da intendersi sostituita da quella di «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» ai sensi di quanto disposto dall'art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

 

59. Rilevazione dei costi.

(Art. 64 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 31 del D.Lgs. n. 546 del 1993)

1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.

2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al fine di rappresentare i profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unità amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.

3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento.

 

60. Controllo del costo del lavoro.

(Art. 65 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546 del 1993)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica elabora, altresì, un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.

2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), per via telematica (112).

3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.

4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.

6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 può partecipare l'ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'economia e delle finanze, funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno, e nell'àmbito di personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità dell'azione amministrativa ai princìpi di imparzialità e buon andamento, l'efficacia dell'attività amministrativa, con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, e l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro. Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate (113).

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(112) Periodo aggiunto dall'art. 34-quater, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(113) Comma così modificato prima dall'art. 14-septies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi dal comma 1 dell'art. 10-bis, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 

61. Interventi correttivi del costo del personale.

(Art. 66 del D.Lgs. n. 29 del 1993)

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, informato dall'amministrazione competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio. La relazione è trasmessa altresì al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il CNEL.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile (114).

2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni esecutive di altre autorità giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la estensione generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla entità della spesa autorizzata.

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(114) Comma aggiunto dal comma 133 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 

62. Commissario del Governo.

(Art. 67 del D.Lgs. n. 29 del 1993)

1. Il Commissario del Governo, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, rappresenta lo Stato nel territorio regionale. Egli è responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, in particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci e il conto annuale di cui all'articolo 60, comma 1. Ogni comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il Commissario del Governo.

 

 

 

70. Norme finali.

(Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificati dall'art. 21 del D.Lgs. n. 470 del 1993, successivamente sostituiti dall'art. 37 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e modificati dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 396 del 1997, dall'art. 45, comma 4 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e dall'art. 20 del D.Lgs. n. 387 del 1998; art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del D.Lgs. n. 387 del 1998, dall'art. 89 della legge n. 342 del 2000 e dall'art. 51, comma 13, della legge n. 388 del 2000)

1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.

2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il trattamento economico e normativo è definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto, nonché, per i segretari comunali e provinciali, dall'art. 11, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Le aziende e gli enti di cui alle L. 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, L. 13 luglio 1984, n. 312, L. 30 maggio 1988, n. 186, L. 11 luglio 1988, n. 266, L. 31 gennaio 1992, n. 138, L. 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonché della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma 3. Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 41, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'articolo 47 (128).

5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319.

6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale data, contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o provvedimenti amministrativi riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.

8. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 3, comma 1 del presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni (129).

10. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del presente decreto non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.

11. Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 30 e seguenti del presente decreto non si applicano al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 46, commi 8 e 9, del presente decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.

13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i princìpi ivi previsti, nell'àmbito dei rispettivi ordinamenti.

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(128) Comma così modificato prima dal comma 5 dell'art. 47, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e poi dal comma 1-bis dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(129) Con D.P.R. 20 settembre 2002, n. 247 è stato emanato il regolamento di cui al presente comma.


D.L. 25 settembre 2001, n. 351
Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare
(artt. 1, 3-bis, 4-7)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 settembre 2001, n. 224 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 23 novembre 2001, n. 410 (Gazz. Uff. 24 novembre 2001, n. 274), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Capo I

Disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

1. Ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico.

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, di cui agli articoli 5, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, l'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile.

2. L'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua i beni degli enti pubblici non territoriali, i beni non strumentali in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, riconosciuti di proprietà dello Stato, nonché i beni ubicati all'estero. L'individuazione dei beni degli enti pubblici e di quelli già attribuiti alle società suddette è effettuata anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi (3) (4).

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e 2, è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi gli altri rimedi di legge.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai beni di regioni, province, comuni ed altri enti locali che ne facciano richiesta, nonché ai beni utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, con il consenso dei proprietari (5).

6-bis. I beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.A. o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati e valorizzati da Ferroviedello Stato S.p.A., o dalle società da essa controllate, direttamente o con le modalità di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni. Le previsioni di cui ai primi due periodi del presente comma, previa emanazione dei decreti previsti dal presente articolo, si applicano a tutte le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato al momento dell'alienazione e valorizzazione dei beni (6).

6-ter. I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa ed alle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate si presumono costruiti in conformità alla legge vigente al momento della loro edificazione. Indipendentemente dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato Spa e le società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono procedere all'ottenimento di documentazione che tenga luogo di quella attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, in continuità d'uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette società possono proporre al comune nel cui territorio si trova l'immobile una dichiarazione sostitutiva della concessione allegando: a) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si rende la dichiarazione; b) quando l'opera supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco; c) denuncia in catasto dell'immobile e documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento; d) attestazione del versamento di una somma pari al 10 per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base all'Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti di una concessione in sanatoria, a meno che entro sessanta giorni dal suo deposito il comune non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia e lo notifichi all'interessato. In nessun caso la dichiarazione sostitutiva potrà valere come una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate è attribuita la stessa facoltà, ma la somma da corrispondere è pari al triplo di quella sopra indicata (7) (8).

6-quater. Sui beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello Stato spa o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, che siano ubicati in aree naturali protette e in territori sottoposti a vincolo paesaggistico, in caso di alienazione degli stessi è riconosciuto il diritto di prelazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici gestori delle aree protette. I vincoli di destinazione urbanistica degli immobili e quelli peculiari relativi alla loro finalità di utilità pubblica sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita (9).

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(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410.

(4) All'individuazione dei beni immobili di proprietà degli enti pubblici si è provveduto con:

- D.Dirett. 27 novembre 2001 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2001, n. 290, S.O.) - integrato e rettificato dal Provv. 5 marzo 2002 (Gazz. Uff. 23 marzo 2002, n. 70), dal D.Dirett. 18 luglio 2002 (Gazz. Uff. 30 luglio 2002, n. 177), dal D.Dirett. 4 marzo 2005 (Gazz. Uff. 25 marzo 2005, n. 70) e dal D.Dirett. 2 agosto 2005 (Gazz. Uff. 6 settembre 2005, n. 207) - D.Dirett. 30 novembre 2001 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2001, n. 290, S.O.), D.Dirett. 31 maggio 2002 (Gazz. Uff. 25 giugno 2002, n. 147) - rettificato dal D.Dirett. 8 novembre 2002 (Gazz. Uff. 15 novembre 2002, n. 268), dal D.Dirett. 12 dicembre 2003 (Gazz. Uff. 23 dicembre 2003, n. 297), dal D.Dirett. 1° aprile 2004 (Gazz. Uff. 14 aprile 2004, n. 87), dal D.Dirett. 28 luglio 2004 (Gazz. Uff. 11 agosto 2004, n. 187), dal D.Dirett. 1° febbraio 2005 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2005, n. 35) e dal D.Dirett. 4 marzo 2005 (Gazz. Uff. 25 marzo 2005, n. 70) - D.Dirett. 2 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 21 ottobre 2002, n. 247), D.Dirett. 4 novembre 2002 (Gazz. Uff. 9 novembre 2002, n. 263) - modificato dal D.Dirett. 12 dicembre 2003 (Gazz. Uff. 23 dicembre 2003, n. 297) - D.Dirett. 18 novembre 2002 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2002, n. 282), D.Dirett. 26 marzo 2003 (Gazz. Uff. 8 aprile 2003, n. 82), D.Dirett. 17 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2004, n. 302) - rettificato dal D.Dirett. 21 giugno 2005 (Gazz. Uff. 6 luglio 2005, n. 155) e dal D.Dirett. 10 gennaio 2008 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2008, n. 16) - D.Dirett. 4 marzo 2005 (Gazz. Uff. 25 marzo 2005, n. 70), D.Dirett. 18 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 1° marzo 2008, n. 52) e D.Dirett. 22 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 1° marzo 2008, n. 52), per l'I.N.P.S.;

- D.Dirett. 27 novembre 2001 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2001, n. 290, S.O.), D.Dirett. 30 novembre 2001 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2001, n. 290, S.O.), D.Dirett. 31 maggio 2002 (Gazz. Uff. 28 giugno 2002, n. 150), D.Dirett. 4 novembre 2002 (Gazz. Uff. 9 novembre 2002, n. 263) e D.Dirett. 18 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 1° marzo 2008, n. 52), per l'I.P.SE.MA.;

- D.Dirett. 27 novembre 2001 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2001, n. 290, S.O.) - rettificato dall'art. 1, D.Dirett. 30 novembre 2001 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2001, n. 290, S.O.), dall'art. 1, D.Dirett. 20 giugno 2002 (Gazz. Uff. 5 luglio 2002, n. 156), dall'art. 1, D.Dirett. 2 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 22 ottobre 2002, n. 248), dall'art. 1, D.Dirett. 11 novembre 2002 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 284), dall'art. 1, D.Dirett. 6 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2003, n. 39), dall'art. 1, D.Dirett. 12 maggio 2003 (Gazz. Uff. 19 maggio 2003, n. 114), dall'art. 1, D.Dirett. 1° aprile 2004 (Gazz. Uff. 14 aprile 2004, n. 87), dall'art. 1, D.Dirett. 8 luglio 2004 (Gazz. Uff. 27 luglio 2004, n. 174) e dall'art. 1, D.Dirett. 13 marzo 2006 (Gazz. Uff. 23 marzo 2006, n. 69) - D.Dirett. 30 novembre 2001 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2001, n. 290, S.O.), D.Dirett. 31 maggio 2002 (Gazz. Uff. 28 giugno 2002, n. 150) - rettificato dal D.Dirett. 26 settembre 2003, n. 35342 (Gazz. Uff. 10 ottobre 2003, n. 236) e dal D.Dirett. 1° luglio 2004 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 169) - D.Dirett. 5 luglio 2002 (Gazz. Uff. 2 agosto 2002, n. 180, S.O.) e D.Dirett. 18 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 1° marzo 2008, n. 52), per l'IPOST;

- D.Dirett. 28 novembre 2001 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2001, n. 290, S.O.) - modificato dal D.Dirett. 19 marzo 2002 (Gazz. Uff. 28 marzo 2002, n. 74), dal D.Dirett. 26 settembre 2003, n. 35597 (Gazz. Uff. 10 ottobre 2003, n. 236) e dal D.Dirett. 21 giugno 2005 (Gazz. Uff. 6 luglio 2005, n. 155) - D.Dirett. 30 novembre 2001 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2001, n. 290, S.O.), D.Dirett. 2 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 21 ottobre 2002, n. 247) - rettificato dal D.Dirett. 21 giugno 2005 (Gazz. Uff. 6 luglio 2005, n. 155) e D.Dirett. 5 novembre 2002 (Gazz. Uff. 11 novembre 2002, n. 264) - rettificato dal D.Dirett. 21 giugno 2005 (Gazz. Uff. 6 luglio 2005, n. 155) - e D.Dirett. 18 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 1° marzo 2008, n. 52), per l'E.N.P.A.L.S.;

- D.Dirett. 30 novembre 2001 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2001, n. 290, S.O.) - modificato dal D.Dirett. 4 febbraio 2002 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 37), dal D.Dirett. 19 febbraio 2002 (Gazz. Uff. 7 marzo 2002, n. 56), dal D.Dirett. 12 marzo 2002 (Gazz. Uff. 20 marzo 2002, n. 67), dal D.Dirett. 21 marzo 2002 (Gazz. Uff. 28 marzo 2002, n. 74), dal Provv. 19 aprile 2002 (Gazz. Uff. 7 maggio 2002, n. 105), dal D.Dirett. 21 maggio 2002 (Gazz. Uff. 29 maggio 2002, n. 124), dal D.Dirett. 6 giugno 2002 (Gazz. Uff. 26 giugno 2002, n. 148), dal D.Dirett. 11 giugno 2002 (Gazz. Uff. 26 giugno 2002, n. 148), dal D.Dirett. 5 luglio 2002 (Gazz. Uff. 24 luglio 2002, n. 172), dal D.Dirett. 13 settembre 2002 (Gazz. Uff. 4 ottobre 2002, n. 233), a sua volta rettificato con D.Dirett. 2 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 28 ottobre 2002, n. 253), dal D.Dirett. 17 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 29 ottobre 2002, n. 254), a sua volta rettificato con D.Dirett. 31 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2003, n. 37), dal D.Dirett. 12 novembre 2002 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2002, n. 285), dal D.Dirett. 17 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 17 gennaio 2003, n. 13), a sua volta rettificato con D.Dirett. 31 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2003, n. 37), dal D.Dirett. 6 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2003, n. 40), dal D.Dirett. 27 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 19 marzo 2003, n. 65), dal D.Dirett. 20 marzo 2003 (Gazz. Uff. 10 aprile 2003, n. 84), dal D.Dirett. 13 giugno 2003 (Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 145), dal D.Dirett. 23 dicembre 2003 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2004, n. 14), dal D.Dirett. 21 luglio 2006 (Gazz. Uff. 27 luglio 2006, n. 173) e dal D.Dirett. 1° giugno 2007 (Gazz. Uff. 11 giugno 2007, n. 133) - D.Dirett. 30 novembre 2001 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2001, n. 290, S.O.) - rettificato dal D.Dirett. 4 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2002, n. 299) e dal D.Dirett. 27 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 19 marzo 2003, n. 65) - D.Dirett. 1° luglio 2002 (Gazz. Uff. 2 agosto 2002, n. 180, S.O.), D.Dirett. 5 novembre 2002, n. 38602 (Gazz. Uff. 22 novembre 2002, n. 274, S.O.) - modificato dal D.Dirett. 8 luglio 2003 (Gazz. Uff. 23 luglio 2003, n. 169, S.O.), dal D.Dirett. 8 settembre 2003 (Gazz. Uff. 13 settembre 2003, n. 213), dal D.Dirett. 30 settembre 2003, n. 36280 (Gazz. Uff. 10 ottobre 2003, n. 236), dal D.Dirett. 12 dicembre 2003 (Gazz. Uff. 23 dicembre 2003, n. 297), dal D.Dirett. 31 dicembre 2003 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2004, n. 14), dal D.Dirett. 10 maggio 2004 (Gazz. Uff. 20 maggio 2004, n. 117), dal D.Dirett. 4 giugno 2004 (Gazz. Uff. 28 giugno 2004, n. 149), dal D.Dirett. 30 luglio 2004 (Gazz. Uff. 13 agosto 2004, n. 189), dal D.Dirett. 15 novembre 2004 (Gazz. Uff. 26 novembre 2004, n. 278), dal D.Dirett. 23 marzo 2005 (Gazz. Uff. 5 aprile 2004, n. 78), dal D.Dirett. 2 agosto 2005 (Gazz. Uff. 6 settembre 2005, n. 207), dal D.Dirett. 21 luglio 2006 (Gazz. Uff. 27 luglio 2006, n. 173) e dal D.Dirett. 3 marzo 2008 (Gazz. Uff. 15 marzo 2008, n. 64) - D.Dirett. 6 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2003, n. 41), D.Dirett. 20 marzo 2003 (Gazz. Uff. 15 aprile 2003, n. 88), D.Dirett. 20 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2004, n. 303) - rettificato dal D.Dirett. 21 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2008, n. 4) e dal D.Dirett. 14 aprile 2008 (Gazz. Uff. 18 aprile 2008, n. 92) - D.Dirett. 18 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 1° marzo 2008, n. 52) e D.Dirett. 22 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 1° marzo 2008, n. 52), per l'I.N.P.D.A.P.;

- D.Dirett. 30 novembre 2001 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2001, n. 290, S.O.) - integrato e rettificato dal D.Dirett. 13 febbraio 2002 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2002, n. 45), dal D.Dirett. 7 maggio 2002 (Gazz. Uff. 14 maggio 2002, n. 111) e dal D.Dirett. 23 giugno 2003 (Gazz. Uff. 2 luglio 2003, n. 151) - D.Dirett. 30 novembre 2001 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2001, n. 290, S.O.) - rettificato dal D.Dirett. 5 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2002, n. 299) - D.Dirett. 31 maggio 2002 (Gazz. Uff. 25 giugno 2002, n. 147) - rettificato dal D.Dirett. 25 novembre 2003 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2003, n. 282), dal D.Dirett. 1° aprile 2004 (Gazz. Uff. 14 aprile 2004, n. 87) e dal D.Dirett. 11 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 22 ottobre 2004, n. 249) - D.Dirett. 5 luglio 2002 (Gazz. Uff. 2 agosto 2002, n. 180, S.O.), rettificato dal D.Dirett. 1° aprile 2004 (Gazz. Uff. 14 aprile 2004, n. 87) e dal D.Dirett. 29 maggio 2008 (Gazz. Uff. 7 giugno 2008, n. 132) - D.Dirett. 2 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 23 ottobre 2002, n. 249), D.Dirett. 4 novembre 2002 (Gazz. Uff. 9 novembre 2002, n. 263) e D.Dirett. 8 novembre 2002 (Gazz. Uff. 14 novembre 2002, n. 267), per l'I.N.P.D.A.I.;

- D.Dirett. 28 novembre 2001 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2001, n. 290, S.O.) - rettificato con comunicato pubblicato nella Gazz. Uff. 14 gennaio 2002, n. 11, con D.Dirett. 21 febbraio 2002 (Gazz. Uff. 6 marzo 2002, n. 55), con D.Dirett. 15 aprile 2002 (Gazz. Uff. 9 maggio 2002, n. 107), con D.Dirett. 20 giugno 2002 (Gazz. Uff. 4 luglio 2002, n. 155), con D.Dirett. 2 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 22 ottobre 2002, n. 248), con D.Dirett. 12 novembre 2002 (Gazz. Uff. 3 dicembre 2002, n. 283), con D.Dirett. 17 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 17 gennaio 2003, n. 13), con D.Dirett. 17 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2003, n. 49), con D.Dirett. 20 marzo 2003 (Gazz. Uff. 8 aprile 2003, n. 82), con D.Dirett. 23 giugno 2003 (Gazz. Uff. 2 luglio 2003, n. 151), con D.Dirett. 28 luglio 2004 (Gazz. Uff. 11 agosto 2004, n. 187), con D.Dirett. 24 gennaio 2005 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2005, n. 30), con D.Dirett. 15 aprile 2005 (Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 96), con D.Dirett. 20 giugno 2005 (Gazz. Uff. 6 luglio 2005, n. 155) e con D.Dirett. 2 novembre 2006 (Gazz. Uff. 15 novembre 2006, n. 266) - D.Dirett. 30 novembre 2001 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2001, n. 290, S.O.) - rettificato con D.Dirett. 4 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2002, n. 299) e con D.Dirett. 26 settembre 2003, n. 35477 (Gazz. Uff. 10 ottobre 2003, n. 236) - Provv. 25 febbraio 2002 (Gazz. Uff. 23 marzo 2002, n. 70), D.Dirett. 23 aprile 2002 (Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 106), D.Dirett. 31 maggio 2002 (Gazz. Uff. 25 giugno 2002, n. 147) - modificato dal D.Dirett. 26 settembre 2003, n. 35477 (Gazz. Uff. 10 ottobre 2003, n. 236) - D.Dirett. 5 luglio 2002 (Gazz. Uff. 2 agosto 2002, n. 180, S.O.) - modificato dal D.Dirett. 26 settembre 2003, n. 35477 (Gazz. Uff. 10 ottobre 2003, n. 236), dal D.Dirett. 1° febbraio 2005 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2005, n. 35), dal D.Dirett. 2 agosto 2005 (Gazz. Uff. 6 settembre 2005, n. 207), dal D.Dirett. 2 novembre 2006 (Gazz. Uff. 14 novembre 2006, n. 265) e dal D.Dirett. 15 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2007, n. 250) - D.Dirett. 4 novembre 2002, n. 38393 (Gazz. Uff. 22 novembre 2002, n. 274, S.O.) - rettificato dal D.Dirett. 24 marzo 2004 (Gazz. Uff. 7 aprile 2004, n. 82), dal D.Dirett. 25 giugno 2004 (Gazz. Uff. 12 luglio 2004, n. 161), dal D.Dirett. 24 gennaio 2005 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2005, n. 30), dal D.Dirett. 4 marzo 2005 (Gazz. Uff. 26 marzo 2005, n. 71), dal D.Dirett. 20 giugno 2005 (Gazz. Uff. 6 luglio 2005, n. 155), dal D.Dirett. 2 agosto 2005 (Gazz. Uff. 6 settembre 2005, n. 207), dal D.Dirett. 2 novembre 2006 (Gazz. Uff. 15 novembre 2006, n. 266) e dal D.Dirett. 15 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2007, n. 250) - D.Dirett. 18 novembre 2002 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2002, n. 282), D.Dirett. 26 settembre 2003, n. 35159 (Gazz. Uff. 10 ottobre 2003, n. 236), D.Dirett. 17 novembre 2004 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2004, n. 304), D.Dirett. 20 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2004, n. 304) - rettificato dal D.Dirett. 23 maggio 2007 (Gazz. Uff. 28 maggio 2007, n. 122) e dal D.Dirett. 21 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2008, n. 4) - D.Dirett. 18 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 1° marzo 2008, n. 52) e D.Dirett. 22 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 1° marzo 2008, n. 52), per l'I.N.A.I.L.;

- D.Dirett. 31 maggio 2002 (Gazz. Uff. 27 giugno 2002, n. 149), per l'ENAC;

- D.Dirett. 31 maggio 2002 (Gazz. Uff. 27 giugno 2002, n. 149), per l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

- D.Dirett. 21 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2004, n. 304), modificato dall'art. 1, D.Dirett. 16 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2005, n. 299), per il CONI;

- D.Dirett. 9 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 26 febbraio 2005, n. 47), per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

All'individuazione dei beni immobili di proprietà indivisa dell'INPS e dell'INAIL si è provveduto con D.Dirett. 8 novembre 2002 (Gazz. Uff. 15 novembre 2002, n. 268), modificato dal D.Dirett. 26 settembre 2003, n. 35359 (Gazz. Uff. 10 ottobre 2003, n. 236).

All'individuazione dei beni immobili ubicati all'estero di proprietà dello Stato si è provveduto con D.Dirett. 1° luglio 2002 (Gazz. Uff. 27 luglio 2002, n. 175).

All'individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato, appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile, si è provveduto con D.Dirett. 19 luglio 2002 (Gazz. Uff. 6 agosto 2002, n. 183, S.O.) - rettificato dal D.Dirett. 30 novembre 2006 (Gazz. Uff. 6 dicembre 2006, n. 284) e dal D.Dirett. 21 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2008, n. 4) ed integrato dall'art. 1, D.Dirett. 19 luglio 2007 (Gazz. Uff. 31 luglio 2007, n. 176) - con D.Dirett. 5 novembre 2002 (Gazz. Uff. 14 novembre 2002, n. 267), con D.Dirett. 21 novembre 2005 (Gazz. Uff. 25 novembre 2005, n. 275) - rettificato dal D.Dirett. 30 novembre 2006 (Gazz. Uff. 6 dicembre 2006, n. 284) - con D.Dirett. 16 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 23 dicembre 2005, n. 298), rettificato dall'art. 1, D.Dirett. 27 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302) e dal D.Dirett. 30 novembre 2006 (Gazz. Uff. 7 dicembre 2006, n. 285), e con D.Dirett. 19 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2005, n. 300).

All'individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato appartenenti al patrimonio disponibile, si è provveduto con D.Dirett. 23 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2002, n. 302), rettificato dal D.Dirett. 30 novembre 2006 (Gazz. Uff. 6 dicembre 2006, n. 284) e dal D.Dirett. 30 novembre 2006 (Gazz. Uff. 7 dicembre 2006, n. 285).

All'individuazione dei beni immobili di proprietà degli enti soppressi da sottoporre alle procedure della cartolarizzazione e della de-cartolarizzazione si è provveduto, rispettivamente, con Decr. 10 giugno 2003 (Gazz. Uff. 1° luglio 2003, n. 150) e con Decr. 27 settembre 2006 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2006, n. 238).

All'individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato si è provveduto con D.Dirett. 16 giugno 2003, n. 21562 (Gazz. Uff. 31 marzo 2004, n. 76), con D.Dirett. 2 dicembre 2003, n. 46321 (Gazz. Uff. 16 dicembre 2003, n. 291) - rettificato con D.Dirett. 30 novembre 2006 (Gazz. Uff. 7 dicembre 2006, n. 285) - con D.Dirett. 17 settembre 2004 (Gazz. Uff. 23 settembre 2004, n. 224), modificato dall'art. 1, D.Dirett. 14 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2004, n. 298) e rettificato dal D.Dirett. 21 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2008, n. 4), con D.Dirett. 14 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2004, n. 298) - rettificato dal D.Dirett. 21 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2008, n. 4) - con D.Dirett. 30 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2005, n. 4), modificato dall'art. 1, D.Dirett. 15 aprile 2005 (Gazz. Uff. 12 maggio 2005, n. 109), dall'art. 1, D.Dirett. 17 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 24 gennaio 2007, n. 19), dall'art. 1, D.Dirett. 20 aprile 2007 (Gazz. Uff. 30 aprile 2007, n. 99) e dall'art. 1, D.Dirett. 3 agosto 2007 (Gazz. Uff. 14 agosto 2007, n. 188), con D.Dirett. 28 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 20 giugno 2005, n. 141), annullato dall'art. 3, D.Dirett. 27 febbraio 2007 (Gazz. Uff. 6 luglio 2007, n. 155), modificato dall'art. 1, D.Dirett. 20 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 141), con D.Dirett. 18 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 1° marzo 2008, n. 52) e con D.Dirett. 22 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 1° marzo 2008, n. 52).

All'individuazione dei beni immobili di proprietà del Consiglio nazionale delle ricerche si è provveduto con D.Dirett. 22 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2005, n. 300) e con D.Dirett. 25 marzo 2008 (Gazz. Uff. 3 aprile 2008, n. 79).

(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410.

(6) Comma aggiunto dal comma 10 dell'art. 26, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dal comma 277 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e dal comma 81 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(7) Comma aggiunto dal comma 88 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 14-25 gennaio 2008, n. 9 (Gazz. Uff. 30 gennaio 2008, n. 5, Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del citato comma 88.

(8) Il presente articolo era stato modificato, con l'aggiunta dei commi 6-quater e 6-quinquies, dall'art. 10, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, soppresso dalla relativa legge di conversione.

(9) Comma aggiunto dal comma 265 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

3-bis. Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione.

1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può convocare una o più conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al presente articolo.

3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 è riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.

4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.

5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione o di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario.

6. Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi dell'articolo 143 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile (38).

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(38) Articolo aggiunto dal comma 259 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

4. Conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. I decreti disciplinano altresì le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote (39).

2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al comma 1.

2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti concessi, dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti spa, ai fondi di cui al comma 1 godono di privilegio speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili conferiti o trasferiti al fondo siano destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo soddisfacimento degli stessi (40).

2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato. I contratti di locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il fondo previsto dal comma 1, quinto periodo, dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può essere incrementato anche con quota parte delle entrate derivanti dal presente articolo (41).

2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono periodo, ed il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (42).

2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1, nonché quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità inerenti ai predetti apporti, trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei contratti ad esse relativi, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto (43) (44).

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(39) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 12 luglio 2004, n. 168. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 9 giugno 2004, il D.M. 20 ottobre 2004, il D.M. 15 dicembre 2004, tre D.M. 23 dicembre 2004, il D.M. 24 dicembre 2004, il D.M. 29 dicembre 2005 e il D.M. 26 aprile 2007. Vedi, anche, il D.M. 16 settembre 2005, n. 98271. Con D.M. 18 giugno 2007 (Gazz. Uff. 22 giugno 2007, n. 143) è stato individuato il perimetro afferente ventiquattro immobili, già proprietari del Fondo immobili pubblici, e da esso venduti a Terzi acquirenti. Con D.Dirett. 9 giugno 2008 (Gazz. Uff. 17 giugno 2008, n. 140) è stato individuato il perimetro afferente 100 immobili, già di proprietà del Fondo Immobili Pubblici, di cui 40, oggetto di vendita a Terzi Aquirenti.

(40) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(41) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 12 luglio 2004, n. 168. Vedi, anche, il comma 276 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(42) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

(43) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

(44) Vedi, anche, l'art. 2, comma 4-decies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

Capo II

Disciplina dei fondi comuni d'investimento immobiliare

5. Disposizioni in materia di fondi comuni d'investimento immobiliare.

1. All'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla lettera j), dopo le parole: «in monte»; sono aggiunte le seguenti: «il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote;» (45).

1-bis. ... (46).

1-ter. ... (47).

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dai commi 1, 1-bis e 1-ter (48).

3. Fino all'emanazione dei regolamenti e provvedimenti previsti dal comma 2, alle società di gestione del risparmio continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in quanto compatibili con quanto disposto dai commi 1, 1-bis, e 1-ter (49).

4. Le società di gestione del risparmio, relativamente ai fondi già istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono optare per l'applicazione del regime, ivi incluso quello fiscale, previsto dal presente decreto, dandone comunicazione alle competenti autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

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(45) Comma così sostituito dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410.

(46) Il presente comma, aggiunto dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410, aggiunge la lettera d-bis) al comma 1 dell'art. 37, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

(47) Il presente comma, aggiunto dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410, sostituisce, con le lettere b) e b-bis), l'originaria lettera b) del comma 2 dell'art. 37, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

(48) Comma così sostituito dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410.

(49) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410.

 

6. Regime tributario del fondo ai fini delle imposte sui redditi.

1. I fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dall'articolo 26, commi 2, 3, 3-bis e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le ritenute previste dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 (50).

2. [Sull'ammontare del valore netto contabile del fondo, la società di gestione preleva annualmente un ammontare pari all'1 per cento a titolo di imposta sostitutiva. Il valore netto del fondo deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenendo anche conto dei mesi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perché avviato o cessato in corso d'anno. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio netto l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta per il periodo d'imposta e accantonata nel passivo] (51).

3. [L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 è corrisposta entro il 20 febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi] (52).

3-bis. Alle cessioni ed ai conferimenti ai fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, si applica l'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ai conferimenti di beni ai medesimi fondi non si applicano, in ogni caso, le disposizioni del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 (53).

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(50) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410.

(51) Comma prima modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410 e poi abrogato dall'art. 41-bis, comma 8, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nel comma 10 dello stesso articolo 41-bis.

(52) Comma prima modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410 e poi abrogato dall'art. 41-bis, comma 8, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nel comma 10 dello stesso articolo 41-bis.

(53) Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410 e poi così sostituito dall'art. 9, D.L. 15 aprile 2002, n. 63 nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

 

7. Regime tributario dei partecipanti.

1. Sui proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1, la società di gestione del risparmio opera una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in costanza di partecipazione nonché sulla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo d'acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta. La ritenuta non è operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema (54).

2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a:

a) versare la ritenuta di cui al comma 1;

b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta (55).

3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti dai soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (56).

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(54) Comma aggiunto dal comma 481 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(55) Comma aggiunto dal comma 481 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(56) Articolo così sostituito dall'art. 41-bis, comma 9, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nel comma 11 dello stesso articolo 41-bis.


D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368
Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES
(art. 1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2001, n. 235.

(2) Vedi, anche, l'art. 1, comma 4, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, come sostituito dall'art. 46, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

 

 

1. Apposizione del termine.

01. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato (4).

1. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.

3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.

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(4) Comma così premesso dal comma 39 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1.


D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
(Testo A)
(artt. 16 e 23)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.

(2) Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378 e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 379. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere «L» ed «R».

(3) Il termine di entrata in vigore del presente testo unico è stato prorogato prima al 30 giugno 2002 dall'art. 5-bis, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi al 30 giugno 2003 dall'art. 2, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione. Successivamente, l'entrata in vigore delle disposizioni del capo quinto della parte seconda del presente testo unico (artt. 107-121) è stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione e al 1° gennaio 2005 dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, poi al 1° luglio 2005 dall'art. 19-quater, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine al 1° luglio 2006, dall'art. 5-bis, D.L. 27 maggio 2005, n. 86, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Da ultimo, il termine previsto dal citato articolo 5-bis è stato prorogato fino all'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, e comunque non oltre il 1° gennaio 2007, dall’art. 1-quater, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e non oltre il 31 marzo 2008, dal comma 1 dell'art. 3, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, come modificato dall'art. 29-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

 

 

Sezione II - Contributo di costruzione

16. (L) Contributo per il rilascio del permesso di costruire.

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune (9).

3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.

4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:

a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;

b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;

c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;

d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.

5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.

6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni (10).

8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6 (11).

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(9) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).

(10) Comma aggiunto dall'art. 40, comma 9, L. 1° agosto 2002, n. 166. Vedi, anche, il comma 10 del medesimo articolo.

(11) Vedi, anche, il comma 43 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e il comma 593 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

23. (R) (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) (Disciplina della denuncia di inizio attività).

(legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669)

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5 (14) (15).

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(14) Comma così modificato dal comma 558 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(15) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).


D.L. 15 aprile 2002, n. 63
Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture
(art. 6)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 90 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 15 giugno 2002, n. 112 (Gazz. Uff. 15 giugno 2002, n. 139), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 7 giugno 2005, n. 72;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 14 giugno 2002, n. 51/E; Circ. 18 giugno 2002, n. 53/E; Ris. 19 giugno 2002, n. 200/E; Ris. 16 gennaio 2003, n. 7/E; Circ. 9 luglio 2003, n. 37/E; Ris. 18 dicembre 2003, n. 228/E; Ris. 14 dicembre 2004, n. 148/E.

 

6. Progressivo adeguamento ai princìpi comunitari del regime tributario delle società cooperative.

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.

2. Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142, e all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, destinate ad aumento del capitale sociale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la disciplina dell'articolo 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.

3. La ritenuta prevista dall'articolo 26, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica in ogni caso a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

4. In attesa di un più compiuto riordino del trattamento tributario delle società cooperative e loro consorzi, in coerenza con la generale riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo quanto previsto dal comma 1, si applica al 39 per cento della rimanente quota degli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile;

b) per le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi la quota di cui alla lettera a) è elevata al 60 per cento;

c) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, limitatamente alle precedenti lettere a) e b), e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; per le cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi resta ferma l'applicazione del predetto articolo 11 relativamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuto dalle società cooperative e loro consorzi è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in conformità alle disposizioni del comma 4.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cooperative e loro consorzi soggetti alla disciplina di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad eccezione dei commi 4 e 5 che non si applicano alle cooperative e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. In ogni caso, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado e loro consorzi, previste dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritte nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (22).

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(22) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112.


Del.CIPE 19 dicembre 2002, n. 130/02
Programma Quadro Sviluppo Italia S.p.a. ai sensi della Del.CIPE n. 62 del 2002. (Deliberazione n. 130/02)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 2003, n. 103.

(2) Vedi, anche, la Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 7/06.

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, recante misure per favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse ed il finanziamento dei relativi interventi;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che reca - in tabella D - un'autorizzazione di spesa complessivamente pari, nel triennio 2002-2004, a2.796.009.000, a titolo di rifinanziamento della predetta legge n. 208 del 1998;

Vista la propria Del.CIPE 28 marzo 2002, n. 17 (Gazzetta Ufficiale n. 184/2002), che prevede, a valere sulla predetta disponibilità complessiva di € 2.796.009.000, la destinazione di una quota di € 51.046.000 al finanziamento di interventi a sostegno dell'occupazione per l'anno 2002;

Vista la propria Del.CIPE 3 maggio 2002, n. 36 (Gazzetta Ufficiale n. 167/2002), con la quale nel ripartire le risorse per interventi nelle aree depresse recate dalla citata legge n. 448 del 2001 per il triennio 2002-2004 - è stato accantonato, al punto 1.3, un importo di € 103.293.000 per assicurare l'attrazione e il sostegno degli investimenti, nonché il supporto tecnico alle Amministrazioni per la progettazione e la promozione d'impresa;

Vista la propria Del.CIPE 6 giugno 2002, n. 39 (Gazzetta Ufficiale n. 222/2002), con la quale è stata destinata al finanziamento del prestito d'onore una quota di € 23.000.000 per l'anno 2002 a carico del predetto accantonamento complessivo di € 103.293.000 previsto al punto 1.3 della citata Del.CIPE n. 36 del 2002, con contestuale rimodulazione della relativa tabella di ripartizione;

Tenuto conto che, alla luce di tale destinazione di risorse, l'entità complessiva del predetto accantonamento si riduce da € 103.293.000 a € 80.293.000;

Vista la propria Del.CIPE 2 agosto 2002, n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 261/2002) che, fra l'altro, assegna programmaticamente, a carico del predetto accantonamento di euro 80.293.000, un importo di € 70.293.000 al finanziamento delle attività specifiche demandate, nell'àmbito del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006, a Sviluppo Italia S.p.a. per il raggiungimento di obiettivi di carattere generale costituiti da una maggiore qualità degli investimenti pubblici, dalla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche, dall'offerta di un sistema semplificato di incentivi e dall'attrazione di investimenti;

Tenuto conto che tali specifiche missioni demandate a Sviluppo Italia S.p.a. si sostanziano: nel ruolo di advisor e di supporto tecnico alle Amministrazioni centrali, regionali e alle Province autonome nella fase attuativa degli studi di fattibilità già realizzati, per alimentare progetti ed opere nella fase di massima accelerazione del programma di investimenti pubblici a partire dal 2003-2004; nel supporto alle Regioni per il miglioramento della capacità e della qualità della committenza pubblica; nella costruzione e nell'avvio di un programma pluriennale di marketing mirato all'attrazione degli investimenti dall'esterno, concentrata nel Mezzogiorno, in coerenza con le indicazioni contenute nel DPEF 2003-2006;

Visto il Programma quadro 2002-2004, presentato dalla società Sviluppo Italia S.p.a., con nota 12 dicembre 2002, n. 80288/AD, nella stesura aggiornata alla luce degli approfondimenti emersi nel corso della riunione preliminare di questo Comitato del 27 novembre 2002;

Tenuto conto che le azioni relative alle predette linee di intervento, già individuate nel Programma quadro, saranno esplicitate nei tre Programmi operativi che Sviluppo Italia S.p.A. è chiamata a presentare, entro il 31 marzo 2003, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione per la loro approvazione, di concerto con le altre amministrazioni interessate;

Considerato che le risorse complessivamente disponibili per l'attuazione del citato Programma quadro sono pari a € 73.000.000, dei quali 70.293.000 già programmaticamente destinati allo scopo con la Del.CIPE n. 62 del 2002 e 2.707.000 a carico di risorse proprie della Società;

Considerato che nel Programma quadro l'importo complessivo di € 73.000.000 viene ripartito indicativamente, tra le tre linee di intervento sopra richiamate, nella misura rispettivamente di € 15.000.000, 20.000.000 e 38.000.000;

Ritenuto che, ove nella ripartizione definitiva delle risorse tra i Programmi operativi si determinassero scostamenti superiori al 10% rispetto ai tre importi sopra citati, tali scostamenti andranno sottoposti all'approvazione di questo Comitato, demandando invece all'approvazione diretta del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze variazioni inferiori a tale percentuale;

Su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera:

 

1. È approvata l'assegnazione definitiva dell'importo di € 70.293.000 per il finanziamento delle attività di cui al Programma quadro presentato dalla società Sviluppo Italia S.p.a. di cui alle premesse.

2. La copertura complessiva del Programma, per l'importo di € 73.000.000, è assicurata, quanto a € 70.293.000 attraverso l'assegnazione definitiva di cui al precedente punto 1 e quanto a € 2.707.000 attraverso il ricorso a risorse proprie della società.

3. La ripartizione dell'importo complessivo di € 73.000.000 di euro tra le tre linee di intervento richiamate in premessa è la seguente:

 

 

Linee di intervento

Risorse assegnate

 

(euro)

 

 

 

 

Attività di advisor e di supporto tecnico nella fase attuale degli studi di fattibilità

15.000.000

 

Ruolo di supporto alle regioni e alle province autonome per il miglioramento della capacità e

 

 

 

della qualità della committenza pubblica

20.000.000

 

Predisposizione ed avvio di un programma pluriennale di marketing volto all'attrazione di

 

 

 

investimenti dall'esterno, concentrata nel Mezzogiorno

38.000.000

 

TOTALE

 

73.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ove nella definizione dei tre Programmi operativi richiamati in premessa, che Sviluppo Italia S.p.a. è chiamata a presentare al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione entro il 31 marzo 2003, si determinassero scostamenti superiori al 10% rispetto agli importi indicati al punto 3, la nuova ripartizione delle risorse sarà sottoposta all'approvazione di questo Comitato. In caso di scostamenti inferiori a tale percentuale la relativa approvazione è demandata al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze.


L. 31 luglio 2002, n. 179
Disposizioni in materia ambientale
(art. 1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2002, n. 189.

(2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 12 febbraio 2003, n. 44.

 

1. Personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 630.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002.

 

 


L. 27 dicembre 2002, n. 289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)
(artt. 31, co. 19 e 61)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Cassa depositi e prestiti: Circ. 25 febbraio 2003, n. 1250;

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 3 febbraio 2003, n. 4; Circ. 14 febbraio 2003, n. 9;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 19 marzo 2003; Nota 27 marzo 2003; Nota 10 aprile 2003; Nota 6 maggio 2003;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 23 gennaio 2003, n. 4; Informativa 13 febbraio 2003, n. 8; Informativa 14 febbraio 2003, n. 10; Informativa 25 febbraio 2003, n. 11; Circ. 5 agosto 2004, n. 49;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 31 dicembre 2002, n. 110; Msg. 13 gennaio 2003, n. 40; Circ. 17 gennaio 2003, n. 6; Circ. 17 gennaio 2003, n. 7; Msg. 21 gennaio 2003, n. 18; Circ. 22 gennaio 2003, n. 10; Msg. 22 gennaio 2003, n. 2; Msg. 22 gennaio 2003, n. 41; Circ. 27 gennaio 2003, n. 16; Circ. 27 gennaio 2003, n. 18; Msg. 30 gennaio 2003, n. 9; Msg. 30 gennaio 2003, n. 11; Circ. 10 febbraio 2003, n. 30; Msg. 11 febbraio 2003; Circ. 26 febbraio 2003, n. 42; Circ. 26 febbraio 2003, n. 44; Msg. 27 febbraio 2003, n. 66; Msg. 6 marzo 2003, n. 8; Msg. 6 marzo 2003, n. 76; Msg. 10 marzo 2003, n. 30; Msg. 20 marzo 2003, n. 37; Msg. 21 marzo 2003, n. 10; Msg. 25 marzo 2003, n. 256; Circ. 27 marzo 2003, n. 64; Msg. 9 aprile 2003, n. 284; Circ. 24 aprile 2003, n. 83; Circ. 16 maggio 2003, n. 88; Circ. 11 agosto 2003, n. 142; Msg. 2 ottobre 2003, n. 346; Msg. 15 ottobre 2003, n. 357; Msg. 28 ottobre 2003, n. 372; Msg. 27 novembre 2003, n. 391; Circ. 9 aprile 2004, n. 63; Msg. 31 maggio 2004, n. 16838; Circ. 16 giugno 2004, n. 95; Msg. 21 giugno 2004, n. 19566; Circ. 2 agosto 2004, n. 119; Msg. 2 agosto 2004, n. 24332; Msg. 5 agosto 2004, n. 24950; Msg. 17 agosto 2004, n. 30359; Msg. 4 novembre 2004, n. 934; Circ. 11 gennaio 2005, n. 2; Circ. 27 gennaio 2005, n. 10; Msg. 11 aprile 2005, n. 14972; Msg. 24 maggio 2005, n. 20058;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Nota 21 marzo 2003, n. 659;

- Ministero dell'economia e delle finanze:Ris. 3 gennaio 2003, n. 2/E; Ris. 8 gennaio 2003, n. 3/E; Circ. 15 gennaio 2003, n. 1/E; Circ. 15 gennaio 2003, n. 3/E; Circ. 20 gennaio 2003, n. 4/E; Circ. 24 gennaio 2003, n. 2/D; Ris. 31 gennaio 2003, n. 21/E; Circ. 4 febbraio 2003, n. 7; Circ. 11 febbraio 2003 , n. 1/DPF; Circ. 12 febbraio 2003, n. 1/COA/DG/2003; Ris. 12 febbraio 2003, n. 32/E; Circ. 13 febbraio 2003, n. 11/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 41/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 42/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 43/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 45/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 46/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 47/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 49/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 51/E; Ris. 28 febbraio 2003, n. 52/E; Circ. 4 marzo 2003, n. 10/D; Ris. 13 marzo 2003, n. 62/E; Circ. 21 marzo 2003, n. 17/E; Circ. 27 marzo 2003, n. 19/E; Nota 27 marzo 2003, n. 2198/DPF; Ris. 4 aprile 2003, n. 85/E; Circ. 22 aprile 2003, n. 21/E; Ris. 23 aprile 2003, n. 92/E; Ris. 23 aprile 2003, n. 96/E; Circ. 28 aprile 2003, n. 22/E; Circ. 29 aprile 2003, n. 23/E; Circ. 30 aprile 2003, n. 24/E; Circ. 6 maggio 2003, n. 26/E; Ris. 8 maggio 2003, n. 100/E; Ris. 8 maggio 2003, n. 101/E; Ris. 9 maggio 2003, n. 103/E; Ris. 9 maggio 2003, n. 104/E; Ris. 9 maggio 2003, n. 105/E; Circ. 12 maggio 2003, n. 28/E; Circ. 26 maggio 2003, n. 30/E; Nota 2 luglio 2003, n. 2003/30221/COA/UDC; Ris. 25 luglio 2003, n. 158/E; Circ. 1 agosto 2003, n. 45/E; Nota 12 agosto 2003, n. 2003/35067/COA/UDC; Nota 6 novembre 2003, n. 179856; Circ. 27 novembre 2003, n. 51; Ris. 18 dicembre 2003, n. 225/E; Circ. 22 dicembre 2003, n. 57; Ris. 23 dicembre 2003, n. 229/E; Nota 15 marzo 2004, n. 1277/III/03; Nota 1 aprile 2004; Circ. 9 aprile 2004, n. 16/E; Ris. 23 aprile 2004, n. 63/E; Ris. 13 maggio 2004, n. 72/E; Circ. 10 giugno 2004, n. 23/E; Circ. 30 giugno 2004, n. 29; Circ. 23 luglio 2004, n. 33/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 97/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 103/E; Circ. 17 settembre 2004, n. 41/E; Nota 22 settembre 2004, n. 140496; Ris. 28 dicembre 2004, n. 163/E; Ris. 23 febbraio 2005, n. 23/E; Ris. 3 maggio 2005, n. 53/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 18 febbraio 2003, n. F.L.2/2003; Circ. 28 aprile 2003, n. 1/2003; Circ. 3 marzo 2003, n. 557/B.2334.12001(1); Circ. 4 marzo 2003, n. F.L.5/2003; Circ. 28 aprile 2003, n. 1/2003; Ris. 7 luglio 2003, n. 557/B.12161.1008;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 16 aprile 2003, n. 276; Nota 19 maggio 2003, n. 353;

- Ministero della difesa: Circ. 13 gennaio 2003, n. DGPM/IV/10/4/3948;

- Ministero della giustizia: Circ. 28 gennaio 2003; Nota 7 febbraio 2005;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 4 marzo 2004, n. 1/04.

 

31. Disposizioni varie per gli enti locali.

 

19. Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in via telematica entro quindici giorni dalla data dell'evento, secondo le specifiche tecniche definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). L'INPS, sulla scorta dei dati del Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli adempimenti di competenza. Il Casellario delle pensioni mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati (267).

 

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(267) Vedi, anche, l'art. 46, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

 

61. Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree.

1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'àmbito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005 (366).

2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché:

a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b)per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato (367).

4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai princìpi contenuti nel comma 2 dell'articolo 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge (368).

6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio già in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.

7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'articolo 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie è riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per cento delle economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento (369).

11. ... (370).

12. ... (371).

13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'àmbito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei limiti della regola «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unità previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facoltà di presentazione e le modalità delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale (372).

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(366) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168 e l'art. 8-bis nonché il comma 14-ter dell'art. 11, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, il comma 4-bis dell'art. 2, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'art. 47, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, l'art. 1, comma 1152-bis, L. 27 dicembre 2006, n. 296, aggiunto dal comma 538 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 547 del citato articolo 2 e il comma 158 dell'art. 3 della stessa legge n. 244 del 2007.

(367) Con Del.CIPE 9 maggio 2003, n. 17/2003 (Gazz. Uff. 7 luglio 2003, n. 155), modificata dalla Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 8/06 (Gazz. Uff. 8 agosto 2006, n. 183), con Del.CIPE 9 maggio 2003, n. 16/2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156), modificata dalla Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 23/03 (Gazz. Uff. 11 agosto 2003, n. 185), con Del.CIPE 13 novembre 2003, n. 83/2003 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2004, n. 48), modificata dalla Del.CIPE 20 dicembre 2004, n. 104/2004 (Gazz. Uff. 18 luglio 2005, n. 165), con Del.CIPE 29 settembre 2004, n. 19/2004 (Gazz. Uff. 28 ottobre 2004, n. 254), con Del.CIPE 29 settembre 2004, n. 20/2004 (Gazz. Uff. 11 novembre 2004, n. 265) - modificata dalla Del.CIPE 18 marzo 2005, n. 23/05 (Gazz. Uff. 28 novembre 2005, n. 277) - con Del.CIPE 18 marzo 2005, n. 19/2005 (Gazz. Uff. 27 settembre 2005, n. 225), con Del.CIPE 27 maggio 2005, n. 34/05 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235), con Del.CIPE 27 maggio 2005, n. 35/2005 (Gazz. Uff. 11 ottobre 2005, n. 237), con Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 1/06 (Gazz. Uff. 21 giugno 2006, n. 142), con Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 2/06 (Gazz. Uff. 22 giugno 2006, n. 143), con Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 3/06 (Gazz. Uff. 23 giugno 2006, n. 144), con Del.CIPE 22 dicembre 2006, n. 175/2006 (Gazz. Uff. 23 aprile 2007, n. 94), con Del.CIPE 3 agosto 2007, n. 81/2007 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2007, n. 293) e con Del. 28 settembre 2007, n. 98/2007 (Gazz. Uff. 1° aprile 2008, n. 77) è stata disposta la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate in attuazione di quanto disposto dal presente comma.

(368) Con Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 27/03 (Gazz. Uff. 14 agosto 2003, n. 188), corretta con Comunicato 7 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233), è stato disposto, ai sensi del presente comma, l'aggiornamento dei criteri e delle modalità di attuazione delle misure di autoimpiego.

(369) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 e poi dall'art. 8-bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(370) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 18, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185.

(371) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 23, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185.

(372) Vedi, anche, l'art. 51, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, l'art. 4, commi 128 e 129, L. 24 dicembre 2003, n. 350, l'art. 1, commi 341 e 415, L. 23 dicembre 2005, n. 266, l'art. 1, commi 716, 863, 870, 925 e 926, L. 27 dicembre 2006, n. 296, l'art. 2, comma 299, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e l'art. 17, D.L. 23 maggio 2008, n. 90. In attuazione di quanto disposto dal presente comma con Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 53/2003 (Gazz. Uff. 19 novembre 2003, n. 269) sono state concesse agevolazioni per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate e con Provv. 17 dicembre 2003 sono stati approvati i modelli delle istanze con le relative istruzioni.

 


D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della L. 3 ottobre 2001, n. 366
(art. 17)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 2003, n. 17, S.O.

 

17. Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento.

1. Tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a norma degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura civile:

a) con trasmissione dell'atto a mezzo fax;

b) con trasmissione dell'atto per posta elettronica;

c) con scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta sull'originale, apposta anche da parte di collaboratore o addetto allo studio del difensore.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i procedimenti previsti dal presente decreto e le trasmissioni di atti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), devono essere effettuate nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi.

2-bis. Nel processo con pluralità di parti, le comparse e le memorie devono essere notificate a tutte le parti costituite e l'atto notificato deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dall'ultima notificazione (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141).

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(135) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

(136) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 209 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «per derivazione», degli articoli da 2 a 17, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «limitatamente al titolo II capo I agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17», sollevata in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.

(137) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 ottobre-7 novembre 2006, n. 360 (Gazz. Uff. 15 novembre 2006, n. 45, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevate in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

(138) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 70 (Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevate in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

(139) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-12 ottobre 2007, n. 343 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2007, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e, «per derivazione», degli artt. da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 sollevate in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

(140) La Corte costituzionale, con ordinanza 21-30 novembre 2007, n. 404 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2007, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevate in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

(141) La Corte costituzionale, con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 21 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), e con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 22 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), e con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 23 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 


L. 14 febbraio 2003, n. 34
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno
(art. 1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 marzo 2003, n. 58, S.O.

(2) Si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.

 

1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997.

 


Del.CIPE 9 maggio 2003, n. 16/2003
Allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - triennio 2003-2005. (Articoli 60 e 61 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003). (Deliberazione n. 16/2003)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota agli artt. 60 e 61, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge n. 64 del 1986, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che ha istituito un fondo cui far affluire le disponibilità di bilancio recate dalle predette leggi;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nel Mezzogiorno;

Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85; il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341; il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641; il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e la legge 30 giugno 1998, n. 208, come da ultimo modificata in forza dell'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, provvedimenti tutti intesi a finanziare, in conformità a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 119 della Costituzione, la realizzazione di iniziative dirette a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché a rimuovere gli squilibri economici e sociali;

Viste la L. 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), la L. 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), la L. 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), la L. 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) che, oltre ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208 del 1998 per la prosecuzione dei suddetti interventi, hanno disposto in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego, credito di imposta per investimenti e credito di imposta per l'incremento dell'occupazione;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, recante disposizioni per interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate e, in particolare, il comma 1 che ha apportato modifiche all'art. 8 della legge n. 388 del 2000, istitutivo del credito d'imposta per gli investimenti, individuandone le fonti di copertura;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) e in particolare:

a) gli articoli 60 e 61 con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'àmbito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese e viene stabilita la possibilità che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

e, in dettaglio, si:

1. istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per le aree sottoutilizzate al quale confluiscono le risorse disponibili, autorizzate dalle disposizioni legislative con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui sopra, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005, complessivamente pari, nel triennio 2003-2005, a 8.050 milioni di euro, comprensivi degli oneri connessi all'attivazione dei mutui agevolati di cui all'art. 83 della citata legge finanziaria 2003, pari a 10 milioni di euro per il 2003, 20 milioni di euro per il 2004 e 45 milioni di euro per il 2005;

2. dispone che il predetto fondo sia utilizzato per:

gli investimenti pubblici ex lege n. 208 del 1998, art. 1, comma 1, come integrato dall'art. 73 della legge n. 448 del 2001, per il finanziamento delle intese istituzionali di programma e di programmi nazionali;

i seguenti incentivi:

autoimprenditorialità e autoimpiego (legge n. 488 del 1999, art. 27, comma 11);

credito d'imposta per gli investimenti (legge n. 388 del 2000, art. 8, come integrato dall'art. 10 del decreto-legge n. 138 del 2002);

credito d'imposta per l'occupazione nel Mezzogiorno (legge n. 388 del 2000, art. 7);

investimenti in campagne pubblicitarie localizzate (legge n. 289 del 2002, art. 61, comma 13);

contratti di filiera agroalimentare (legge n. 289 del 2002, art. 66);

nonché per:

il completamento delle iniziative di investimento pubblico avviate in vigenza dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ora di competenza dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole e forestali (legge n. 64 del 1986);

3. istituisce, presso il Ministero delle attività produttive, apposito fondo per le aree sottoutilizzate per la realizzazione degli interventi di agevolazione alle attività produttive di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché agli strumenti di programmazione negoziata (contratti d'area, contratti di programma e patti territoriali in fase di regionalizzazione), nel quale confluiscono le risorse disponibili, autorizzate dalle disposizioni legislative con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui sopra, nonché la dotazione aggiuntiva riportata nella tabella D allegata alla legge n. 289 del 2002, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2003, a 100 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 750 milioni di euro per l'anno 2005, per un totale complessivo, nel triennio 2003-2005, di 950 milioni di euro;

4. dispone che il predetto fondo sia utilizzato per:

incentivi alle imprese per «bandi 488» (decreto-legge n. 415 del 1992 convertito nella legge n. 488 del 1992);

contratti di programma (legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 203, lettera e);

patti territoriali (legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 203, lettera d);

contratti d'area (legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 203, lettera f);

5. prevede che la diversa allocazione fra i due fondi sia limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate;

6. dispone che questo Comitato effettui un monitoraggio delle diverse forme di intervento, per ciascuna delle quali i soggetti gestori comunicano i dati sugli interventi effettuati includendo quelli sulla loro localizzazione;

b) l'art. 62 che - aggiornando la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e prolungandone la validità temporale fino al 2006 - assegna, per ciascuno dei quattro ulteriori esercizi, risorse pari a 1.000 milioni di euro per le aree del Mezzogiorno e a 30 milioni di euro per le restanti aree sottoutilizzate del centro-nord, provvede, nel contempo, per la copertura degli investimenti avviati sulla base della precedente normativa e dei nuovi investimenti realizzati con le modalità contenute nel medesimo art. 62, nonché riduce l'autorizzazione di spesa, per le finalità di cui all'art. 7 della legge n. 388 del 2000 pari a 1.009,9 milioni di euro relativamente a ciascuno dei due esercizi 2004 e 2005, rispettivamente di 335 milioni di euro e di 250 milioni di euro;

c) l'art. 63 che - aggiornando la disciplina del credito d'imposta per l'occupazione, di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e prolungandone la validità temporale fino al 2006 - assegna, per ciascuno dei quattro esercizi, risorse pari a 125 milioni di euro per il riconoscimento di contributi, nella forma del credito d'imposta, per nuove assunzioni disposte dal 1° gennaio 2003 e, nel contempo, affida a questo Comitato la determinazione, in attuazione dei citati articoli 60 e 61, del limite finanziario complessivo delle risorse destinate al contributo per ciascun nuovo occupato nelle aree del Mezzogiorno e, infine, dispone in ordine alle modalità di utilizzo del contributo per gli incrementi occupazionali anteriori al 7 luglio 2002;

d) l'art. 72 che istituisce appositi fondi rotativi, cui affluiscono le somme, iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato, aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti, e esclude da tale previsione i contributi in conto interessi nonché quelli per la concessione di incentivi per attività produttive, disposti con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma e quelli per la ricerca industriale di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Viste le proprie Del.CIPE 6 agosto 1999, n. 139 (Gazzetta Ufficiale n. 254/1999), Del.CIPE 15 febbraio 2000, n. 14 (Gazzetta Ufficiale n. 96/2000), Del.CIPE 4 agosto 2000, n. 84 (Gazzetta Ufficiale n. 268/2000), Del.CIPE 21 dicembre 2000, n. 138 (Gazzetta Ufficiale n. 34/2001), Del.CIPE 4 aprile 2001, n. 48 (Gazzetta Ufficiale n. 142/2001) e Del.CIPE 3 maggio 2002, n. 36 (Gazzetta Ufficiale n. 167/2002) con le quali si è provveduto, nel tempo, ad effettuare il riparto delle risorse per interventi nelle aree in questione;

Vista la propria Del.CIPE 24 ottobre 2002, n. 86/2002 (Gazzetta Ufficiale n. 301/2002) con la quale si è provveduto ad anticipare risorse, pari a 250 milioni di euro, per il finanziamento del credito d'imposta per investimenti, disciplinato dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000, con garanzia di reintegro delle medesime in sede di riparto delle risorse destinate alle aree sottoutilizzate per il triennio 2003-2005;

Vista la dichiarazione del Governo, resa in occasione della presentazione del maxiemendamento sul disegno di legge finanziaria 2003, nella quale il medesimo ha assunto l'impegno di garantire:

tempestività, trasparenza ed efficienza nel trasferimento dei flussi finanziari alle aree sottoutilizzate;

una sede istituzionale di confronto con le parti economiche e sociali, nel processo di assunzione delle decisioni del CIPE in merito al riparto delle risorse destinate alle aree sottoutilizzate;

un finanziamento non inferiore a 300 milioni di euro annui per il bonus occupazione nel Mezzogiorno;

l'immediata regionalizzazione, in uno con le decisioni di allocazione finanziaria assunte dal CIPE, dei patti territoriali;

un adeguato finanziamento, in sede di riparto delle risorse, agli undici patti territoriali residui già istruiti;

risorse per la realizzazione del programma pluriennale per l'attrazione degli investimenti nel Mezzogiorno, predisposto dalla società Sviluppo Italia e attuabile attraverso «contratti di localizzazione»;

Considerato che questo Comitato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle attività produttive, ciascuno nell'àmbito delle rispettive competenze, è normalmente competente a deliberare l'assegnazione di risorse a favore di vari strumenti d'intervento e il trasferimento di risorse, fra tali strumenti, di un medesimo fondo;

Tenuto conto delle diverse norme che disciplinano il potere di ordinanza in situazioni di grave necessità pubblica e, in particolare, dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che stabilisce che si provveda, per l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 del medesimo articolo, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente;

Considerato che le predette deroghe si giustificano sulla base dell'efficacia temporale, necessariamente limitata, di tali ordinanze ai fini di un pronto ritorno alle procedure e modalità ordinarie di intervento, anche in funzione dell'esercizio degli ordinari poteri di programmazione delle risorse e dei connessi poteri di spesa;

Ritenuto in particolare di dover assicurare, agli investimenti pubblici di cui alla legge n. 208 del 1998 e sue modifiche, il sufficiente ed indispensabile volume di risorse da assegnare ai vari interventi secondo le ordinarie procedure di programmazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 60, comma 1, della legge n. 289 del 2003 è necessario avviare, presso le amministrazioni responsabili della gestione, un processo di ricognizione dello stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse ripartite con le proprie richiamate delibere e che, pertanto, è stato predisposto, dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con quelli del Ministero delle attività produttive, uno schema di classificazione articolato secondo il grado di attuazione di detti interventi, allegato alla presente delibera (allegato 1);

Considerata - in attesa che si realizzi tale ricognizione e tenuto conto dell'effettivo stato di definizione degli Accordi di programma quadro (APQ) e di quanto previsto dall'art. 61 della legge finanziaria per il 2003 circa la costituzione del fondo per le aree sottoutilizzate - l'opportunità di anticipare l'utilizzo della nuova procedura, consentendo una diversa articolazione temporale delle risorse assegnate con precedenti deliberazioni di questo Comitato per la stipula delle intese istituzionali di programma, in particolare, permettendo lo spostamento all'anno 2005 di risorse ad esse attribuite per l'esercizio 2003 per un ammontare pari a 200 milioni di euro, e nel contempo di addivenire al reintegro dell'anticipazione disposta con la predetta Del.CIPE n. 86 del 2002;

Ritenuto necessario accantonare, in attuazione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 60 della legge finanziaria per il 2003, una significativa quota di risorse, pari a 850 milioni di euro, da ripartire in relazione all'efficacia e rapidità degli interventi, allo stato di attuazione degli stessi ed alle esigenze espresse dal mercato, con particolare attenzione per interventi a favore della ricerca e della società dell'informazione;

Tenuto conto che è necessario dare totale copertura, limitatamente all'anno 2003, alle esigenze di completamento degli investimenti pubblici nell'àmbito dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno segnalate dalle competenti amministrazioni centrali, mentre la componente relativa alle incentivazioni industriali e ai contratti di programma, a suo tempo finanziati a carico delle risorse di cui alla legge n. 64 del 1986, è coperta dallo stanziamento di 1.203,800 milioni di euro, riportato nella tabella F allegata alla legge finanziaria 2003, settore 4, capitolo 7420/P del Ministero delle attività produttive;

Ritenuto che, anche nell'àmbito delle risorse aggiuntive nazionali concentrate nei due fondi intercomunicanti, debba essere assicurato un progressivo riequilibrio della spesa in conto capitale fra investimenti pubblici in infrastrutture materiali ed immateriali (concentrati nello strumento della legge n. 208 del 1998) e incentivi, a favore dei primi, al fine di superare l'attuale situazione che vede nelle aree sottoutilizzate, segnatamente nel Mezzogiorno, una spesa pro-capite per infrastrutture materiali ed immateriali inferiore a quelle delle altre aree, in particolare del centro-nord, nonostante una maggiore spesa in conto capitale totale pro-capite;

Ritenuta, nell'àmbito degli obiettivi della legge n. 208 del 1998, la necessità di:

confermare la scelta di un predominante finanziamento diretto alle regioni per consentire loro di adeguare, attraverso l'utilizzazione sinergica delle risorse nazionali per gli interventi nelle aree sottoutilizzate e di quelle comunitarie, la propria dotazione infrastrutturale materiale e immateriale, e di colmare così le fortissime diversità che permangono nella quantità e qualità di servizi pubblici e collettivi di diverse aree territoriali del Paese (confermata da ultimo dai dati contenuti nel V rapporto sullo sviluppo territoriale del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze, consegnato al Parlamento);

accrescere fortemente il finanziamento per interventi in ricerca e nella società dell'informazione, indispensabili per la competitività nazionale, e assicurare la realizzazione, da parte del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, di azioni pilota di comunicazione e documentazione, ricerca, cooperazione e assistenza relative a finalità di riequilibrio economico-sociale;

costituire una cospicua riserva da distribuire, previa informativa alle regioni e alle province autonome, in relazione all'efficacia e rapidità degli interventi, al loro stato di attuazione o alle esigenze espresse dal mercato, in attuazione degli articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003, con particolare attenzione alla ricerca, alla società dell'informazione, a interventi a rete a carattere interregionale, a interventi per il risanamento dei suoli e all'introduzione di meccanismi premiali;

onorare gli impegni assunti dal Governo volti ad assicurare il finanziamento delle iniziative infrastrutturali contenute nei patti territoriali approvati, ma sinora finanziati solo parzialmente;

Ritenuto che i diversi strumenti di incentivazione, ricompresi nei due fondi intercomunicanti, debbano essere finanziati in modo equilibrato e unitario, attuando adeguatamente gli articoli 60 e 61 della finanziaria 2003, e che a tale obiettivo sia utile la loro ripartizione in tre categorie di strumenti, due che mirano a compensare gli svantaggi di costo degli investimenti nelle aree sottoutilizzate, l'altra che mira espressamente all'obiettivo di accrescere la competitività di queste aree, integrandosi con gli interventi di investimento pubblico:

a) strumenti fortemente automatici, volti a ridurre il costo del capitale o del lavoro (crediti d'imposta generale e bonus occupazione);

b) strumenti a bando, volti a compensare il razionamento del credito da parte del mercato finanziario, specie nei confronti delle piccole e medie imprese e delle micro-imprese (bandi 488, prestito d'onore e franchising, imprenditorialità giovanile);

c) strumenti volti a favorire, in territori predeterminati, l'attrattività per investimenti dall'esterno (contratti di programma e contratti di filiera) ovvero il rafforzamento dell'imprenditoria locale (strumenti di sviluppo locale concertato, fra cui patti territoriali, opportunamente regionalizzati e selezionati, e credito d'imposta per campagne pubblicitarie locali);

Ritenuto che le decisioni di allocazione finanziaria fra tali strumenti, oltre che con riferimento al precedente schema, dovranno poter contare in prospettiva su analisi che valutino non solo l'efficienza ma soprattutto l'efficacia dell'intervento, al momento disponibili solo per alcuni strumenti e in forma parziale;

Ritenuto, con riguardo agli strumenti per incentivare l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego, di dover assicurare, unitamente alle disponibilità della società Sviluppo Italia, un adeguato volume di risorse sia per soddisfare, in coerenza con le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 72 della legge finanziaria 2003, le richieste di finanziamento di iniziative pervenute nel corso degli anni 2001-2002, sia per consentire un'adeguata ripresa del ricorso a questi strumenti, che rispondono a forti tendenze in atto nella natalità imprenditoriale e a esigenze di emersione, e ritenuto di rivolgere tendenzialmente tali finanziamenti per circa due terzi al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;

Ritenuto di dover confermare, per il momento, le risorse per il credito d'imposta per gli investimenti già puntualmente previste dall'art. 62 della legge finanziaria 2003;

Ritenuto di dare pieno seguito alla decisione, assunta con l'art. 63 della finanziaria 2003, di prolungare al 2006 l'operatività dello strumento del bonus per l'occupazione, assicurando un volume di risorse finanziarie per il 2003 superiore all'impegno minimo assunto dal Governo, in sede di presentazione del maxiemendamento alla medesima legge, e ulteriori significativi incrementi negli anni 2004-2005, tali da dare sin da ora certezza alle imprese e al lavoro e da favorire assunzioni aggiuntive in entrambi gli anni;

Ritenuto, in attuazione dell'art. 61, comma 13, e dell'art. 66 della legge finanziaria 2003, di destinare un'adeguata dotazione finanziaria iniziale alle agevolazioni di investimenti in campagne pubblicitarie, nella forma di credito di imposta, e ai contratti di filiera agroalimentare, resi esecutivi, come i contratti di programma, dall'approvazione di questo Comitato;

Ritenuto di assicurare continuità di finanziamenti per la concessione di incentivi alle imprese per «bandi 488»;

Ritenuto di assicurare adeguati finanziamenti ai contratti di programma, prevedendo al loro interno apposite assegnazioni a favore di contratti inseriti nel programma pluriennale per l'attrazione degli investimenti nel Mezzogiorno - proporzionate all'avvio di una azione pilota - e dei contratti rivolti ai distretti industriali, congruenti con la fase di avvio della nuova fattispecie;

Ritenuta la necessità, anche in relazione alle previsioni del documento di programmazione economica e finanziaria 2003-2006, di assicurare l'avvio del citato programma pluriennale per l'attrazione degli investimenti nel Mezzogiorno, affidato, come sua prioritaria missione, alla società Sviluppo Italia, attraverso la stipula di contratti di programma promossi dalla predetta Società d'intesa con il Ministero delle attività produttive e con le regioni, inseriti in un «Progetto pilota di localizzazione», e valutata l'opportunità che il «Contratto di localizzazione», previsto dallo stesso programma, si sostanzi, secondo gli indirizzi dell'accordo sulla «Regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata» approvato dalla Conferenza unificata il 15 aprile 2003, in un accordo di programma quadro, cosi denominato, sottoscritto dai Ministeri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, dalla regione interessata e da Sviluppo Italia; ritenuto necessario che tale accordo, oltre al contratto di programma suddetto, contenga, anche attraverso la concertazione con le parti economiche e sociali, accordi operativi per la realizzazione mirata di infrastrutture materiali e immateriali, per la garanzia di servizi amministrativi e di semplificazioni procedurali da parte degli enti locali, e per il funzionamento più efficiente dei mercati;

Ritenuta la necessità di accompagnare la regionalizzazione dei patti territoriali, attualmente in corso, oltre che con la riallocazione delle risorse già assegnate a favore dei patti migliori - come suggeriscono le verifiche di efficienza e di efficacia disposte da questo Comitato - o di altri strumenti di sviluppo locale concertato, anche con risorse aggiuntive da destinare alle regioni per gli stessi strumenti e da trasferire tempestivamente alle regioni stesse in base a un protocollo predisposto dal Ministero delle attività produttive con le regioni, secondo gli indirizzi della delibera che, sulla base dell'accordo suddetto, questo Comitato predisporrà per dare attuazione alla regionalizzazione dei patti territoriali, nel rispetto delle consolidate chiavi di riparto tra le due macroaree del centro-nord e del Mezzogiorno, e, all'interno di queste, tra le regioni e le province autonome;

Ritenuto che, al fine di assicurare adeguati finanziamenti sia ai contratti di programma (nelle diverse accezioni) sia ai patti territoriali o agli altri strumenti di sviluppo locale concertato, sia necessario dare applicazione all'opportunità prevista dall'art. 60 della legge finanziaria 2003 di trasferire risorse da un fondo all'altro, questa volta nel senso di trasferire risorse dal fondo del Ministero dell'economia e finanze a quello del Ministero delle attività produttive;

Considerata l'opportunità che, anche in relazione alla previsione puntuale degli articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003, venga decisamente rafforzata la valutazione di efficacia degli interventi al fine di assicurare che le decisioni di riparto delle risorse siano prese da questo Comitato su una base informativa più completa e tale da assicurare l'effettiva unitarietà strategica delle decisioni;

Su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

Delibera:

 

1. Le risorse assegnate ai fondi costituiti, presso il Ministero dell'economia e finanze (MEF) e presso il Ministero delle attività produttive (MAP), per la programmazione e il finanziamento unitario di interventi nelle aree sottoutilizzate per il triennio 2003-2005 sono ripartite, per le motivazioni esposte in premessa e nel rispetto, salvo ove esistano specifiche disposizioni legislative, del consolidato criterio di ripartizione tra le macroaree del centro-nord e del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15% e dell'85%, come nelle tavole che seguono:

ALLOCAZIONE DELLE RISORSE PER IL RIEQUILIBRIO ECONOMICO E SOCIALE

1. FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE MEF (art. 61)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(valori espressi in milioni di euro)

2003

2004

2005

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 1

Dotazione aggiuntiva L.F. 2003 art. 61 al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mutui art. 83

390,00

 

630,00

 

6.955,00

 

7.975,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito d'imposta investimenti (L. n. 338 del

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000, art. 8 come integrato dall'art. 10 del D.L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 2

n. 138 del 2002 e dall'art. 62 L.F. 2003) e credito

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTI

 

d'imposta occupazionale (L. n. 388 del 2000 art.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)

1.030,00

 

2.319.00

 

2.175,00

 

5.524,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 3

Risorse rese disponibili da una diversa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modulazione temporale del fabbisogno finanziario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per l'attuazione di APQ

200,00

 

0,00

 

- 200,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

TOTALE FONTI

1.620,00

 

2.949,00

 

8.930,00

 

13.499,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Risorse trasferite al Fondo aree sottoutilizzate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAP

11,00

 

54,00

 

200,00

 

265,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1

Risorse trasferite al Fondo aree sottoutilizzate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAP per contratti di programma e per strumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di sviluppo locale concertato (quali i patti

10,00

 

50,00

 

180,00

 

240,00

 

 

 

territoriali) affidati alle Regioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 2

Risorse trasferite al Fondo aree sottoutilizzate

1,00

 

4,00

 

20,00

 

25,00

 

 

 

MAP per contratti di programma destinati a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

distretti industriali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Destinazioni preliminari e accantonamenti

14,00

 

161,00

 

925,00

 

1.100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. 1

Risorse accantonate da ripartire in relazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

all'efficacia e rapidità degli interventi, al loro stato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di attuazione e alle esigenze del mercato

14,00

 

161,00

 

675,00

 

850,00

 

 

C. 2

Reintegro al cap. 7531 "Intese istituzionali di

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

programma" delle risorse anticipate con Del.CIPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 86 del 2002

0,00

 

0,00

 

250,00

 

250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Risorse oggetto di riparto (A-B-C)

1.595,00

 

2.734,00

 

7.805,00

 

12.134,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPIEGHI

D. 1

Completamento intervento straordinario nel

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

 

Mezzogiorno relativo a iniziative gestite dai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministeri dell'economia e delle finanze, di lavoro e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

politiche sociali, delle infrastrutture e trasporti,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dell'istruzione, università e ricerca e delle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

politiche agricole (legge n. 64 del 1986) [1]

76,00

 

3,00

 

0,00

 

79,00

 

 

D.2

Investimenti pubblici ex legge n. 208 del 1998,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 1, c. 1, come integrata dall'art. 73 della legge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 448 del 2001 (Intese istituzionali e Programmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazionali)

40,00

 

380,00

 

4.780,00

 

5.200,00

 

 

D. 3

Autoimprenditorialità e autoimpiego (legge n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

488 del 1999, art. 27, c. 11) [2]

100,00

 

420,00

 

530,00

 

1.050,00

 

 

D. 4

Credito d'imposta per gli investimenti (L. n. 388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del 2000 - art. 8 come integrata dall'art. 10 del

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.L. n. 138 del 2002)

1.009,00

 

1.276,00

 

1.540,00

 

3.825,00

 

 

D. 4.1

 

Contributi per i soggetti che hanno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maturato il diritto alle compensazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prima del 7/7/02

450,00

 

250,00

 

250,00

 

950,00

 

 

D. 4.2

 

Contributi per i soggetti che hanno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ottenuto l'assenso della Agenzia delle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entrate in forza del D.L. n. 138 del 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[3]

250,00

 

305,00

 

260,00

 

815,00

 

 

D. 4.3

 

Contributi per i soggetti che accedono al

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

credito d'imposta ai sensi dell'art. 62 della

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.F. 2003 - Mezzogiorno

300,00

 

700,00

 

1.000,00

 

2.000,00

 

 

D. 4.4

 

Contributi per i soggetti che accedono

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al credito d'imposta ai sensi dell'art. 62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

della L.F. 2003 - Centro Nord

9,00

 

21,00

 

30,00

 

60,00

 

 

D. 5

Credito d'imposta occupazione Mezzogiorno (L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 388 del 2000 - art. 7)

350,00

 

600,00

 

850,00

 

1.800,00

 

 

D. 6

Agevolazioni per investimenti in campagne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pubblicitarie locali (L.F. 2003 art. 61 comma 13)

15,00

 

30,00

 

35,00

 

80,00

 

 

D. 7

Contratti di filiera agroalimentare (L.F. 2003, art.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66)

5,00

 

25,00

 

70,00

 

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE IMPIEGHI (B + C + D)

1.620,00

 

2.949,00

 

8.930,00

 

13.499,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER MEMORIA

2003

2004

2005

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito d'imposta occupazione art. 7 L. n. 388 del 2000 - Intero territorio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazionale della L.F. 2003, art. 63

125,00

 

125,00

 

125,00

 

[5]

375,00

 

 

 

 

 

 

 

 

[5]

 

 

Credito d'imposta occupazione per incrementi occupazionali realizzati, ai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sensi dell'art. 7 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, entro il 7/7/2002 e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mantenuti fino al 31.12.2003 [4]

2.145,00

 

0,00

 

0,00

 

 

2.145,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concorso dello Stato per interessi derivanti da mutui contratti dalla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

società Sviluppo Italia per finanziamento di interventi per il sostegno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dell'autoimprenditorialità e l'autoimpiego già trasferiti a predetta società

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- art. 83 L.F. 2003

10,00

 

20,00

 

45,00

 

 

75,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito d'imposta investimenti in agricoltura [6]

0,00

 

20,00

 

0,00

 

 

20,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] La componente relativa alle incentivazioni industriali dei contratti di programma è coperta dallo stanziamento di 1.203 milioni di euro riportati in tabella F allegata alla L.F. 2003.

 

[2] Comprende misure in favore: a) della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese, dei servizi e dell'agricoltura; b) delle cooperative sociali; c) del lavoro autonomo; d) dell'autoimpiego in forma di microimpresa e in franchising.

 

[3] Per assicurare la totale compensazione dei crediti d'imposta maturati, alle risorse indicate per l'anno 2003 si aggiungono 55 meuro dell'esercizio 2002.

 

[4] La ripartizione a favore di Mezzogiorno e Centro-Nord è approssimativamente pari, rispettivamente, al 65% e 35%.

 

[5] Le predette autorizzazioni di spesa, relative al credito d'imposta per gli incrementi occupazionali, ancorché confluite nel capitolo 7576 del MEF sono riportate qui essendo destinate a finanziarie la parte non territorializzata di tale misura di incentivazione.

 

[6] Art. 11 comma 5, D.L. n. 138 del 2002 che richiama il comma 4 dell'art. 10 del medesimo decreto legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE MAP (art. 60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

2004

2005

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. 1

Dotazione aggiuntiva L.F. 2003 tabella D

100,00

 

100,00

 

750,00

 

950,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. 2

Risorse trasferite dal Fondo aree sottoutilizzate

10,00

 

50,00

 

180,00

 

240,00

 

 

 

MEF per contratti di programma e per strumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di sviluppo locale concertato (quali i patti

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTI

 

territoriali affidati alle Regioni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. 3

Risorse trasferite dal Fondo aree sottoutilizzate

1,00

 

4,00

 

20,00

 

25,00

 

 

 

MEF per contratti di programma destinati a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

distretti industriali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

TOTALE FONTI

111,00

 

154,00

 

950,00

 

1.215,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

 

2004

 

2005

 

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. 1

Concessione incentivi alle imprese (D.L. n. 415

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del 1992 convertito in L. n. 488 del 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rifinanziamento L. n. 64 del 1986)

65,00

 

60,00

 

413,00

 

538,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. 2

Contratti di programma (L. n. 662 del 1996, art. 2,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 203, lett. e)

41,00

 

69,00

 

447,00

 

557,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPIEGHI

F. 2.1

di cui: per il «Progetto pilota di localizzazione»

6,00

 

30,00

 

104,00

 

140,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.2.2

per i distretti industriali

1,00

 

5,00

 

34,00

 

40,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. 3

Strumenti di sviluppo locale concertato, fra cui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

patti territoriali (L. n. 662 del 1996, art. 2, comma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203, lett. d), affidati alle Regioni

5,00

 

25,00

 

90,00

 

120,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

TOTALE IMPIEGHI

111,00

 

154,00

 

950,00

 

1.215,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le decisioni assunte con la presente delibera, tenuto anche conto dell'attuazione di interventi precedenti, consentono di determinare, in via previsionale e di larga massima (in attesa delle informazioni che le amministrazioni e i soggetti attuatori forniranno in base a quanto statuito al punto 7) che nel 2003 il complesso delle risorse aggiuntive nazionali spese nelle aree sottoutilizzate (che si sommano a quelle aggiuntive comunitarie ed al relativo cofinanziamento nazionale) sarà pari a circa 8.200 milioni di euro, cosi dettagliati:

SPESA IN CONTO CAPITALE NEL 2003 A VALERE SUI FONDI NAZIONI PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE: PRIME PREVISIONI DI MASSIMA

 

 

 

 

 

Tabella F della L.F:

 

 

 

riparto fondi artt.

 

 

 

60 e 61, e

Altre fonti

TOTALE

 

stanziamenti di

 

 

 

bilancio 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completamento intervento straordinario nel Mezzogiorno

 

 

 

 

 

 

 

 

relativo a iniziative gestite dai Ministeri dell'economia e

 

 

 

 

 

 

 

 

finanze, del lavoro e politiche sociali, delle infrastrutture e

660,0

 

 

0,0

 

[1]

660,0

 

trasporti, dell'istruzione, università e ricerca e delle politiche

 

 

 

 

 

 

 

 

agricole (legge n. 64 del 1986)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimenti pubblici ex lege n. 208 del 1998, art. 1, comma 1,

 

 

 

 

 

 

 

 

come integrato dall'art. 73 della legge n. 448 del 2001 (Intese

0,0

 

[2]

1100,0

 

[3]

1.100,0

 

istituzionali e Programmi nazionali)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoimprenditorialità e autoimpiego (Legge n. 488 del 1999,

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 27, comma 11)

100,0

 

[4]

376,0

 

[5]

476,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito d'imposta per gli investimenti (L. n. 388 del 2000 - art.

 

 

 

 

 

 

 

 

8 come integrato dall'art. 10 del D.L. n. 138 del 2002)

955,0

 

[2]

55,0

 

[6]

1.010,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito d'imposta occupazione Mezzogiorno (L. n. 388 del

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 - art. 7)

1.807,0

 

 

0,0

 

[7]

1.807,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agevolazioni per investimenti in campagne pubblicitarie

 

 

 

 

 

 

 

 

locali (L.F. 2003, art. 61, comma 13)

15,0

 

 

0,0

 

[7]

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratti di filiera agroalimentare (L.F. 2003, art. 66)

5,0

 

 

0,0

 

[7]

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE MEF

3.542,0

 

 

1.531,0

 

 

5.073,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completamento intervento straordinario nel Mezzogiorno

 

 

 

 

 

 

 

 

relativo alle iniziative gestite dal MAP (L. n. 64 del 1986)

50,0

 

[8]

147,0

 

[9]

197,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concessione incentivi alle imprese (D.L. n. 415 del 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

convertito in L. n. 488 del 1992)

600,0

 

[8]

1.280,0

 

[9]

1.880,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratti di programma (L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 203,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lett. e)

0,0

 

[10]

220,0

 

[9]

220,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patti territoriali (L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 203, lett. d)

10,0

 

[10]

670,0

 

[9]

680,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratti d'area (L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 203, lett. f)

0,0

 

[11]

195,0

 

[9]

195,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE MAP

660,0

 

 

2.512,0

 

 

3.172,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

4.202,0

 

 

4.043,0

 

 

8.245,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Nell'ipotesi che l'effettiva realizzazione degli interventi sia pari al 70% delle risorse iscritte nel bilancio 2003.

[2] Erogazioni relative a risorse poste a carico dei residui esercizio 2002.

[3] Stima provvisoria basata sui profili di spesa dei singoli Accordi di programma quadro e dei ritardi medi di spesa registrati nel recente passato.

[4] Erogazioni relative a risorse della società Sviluppo Italia originate da precedenti dotazioni di risorse pubbliche, nonché all'attivazione della cartolarizzazione dei crediti e del ricorso alla sottoscrizione di mutui.

[5] Previsione provvisoriamente formulata dalla società Sviluppo Italia.

[6] Previsione provvisoriamente effettuata nell'ipotesi che l'effettivo tiraggio da parte dei beneficiari si discosti del 5% delle risorse complessivamente erogabili nel 2003.

[7] Previsione provvisoriamente effettuata nell'ipotesi che l'effettivo tiraggio da parte dei beneficiari sia pari alle risorse complessivamente erogabili nel 2003.

[8] Risorse già disponibili nella contabilità speciale MAP.

[9] Previsione provvisoriamente formulata dal MAP in ordine alla capacità di effettivo tiraggio da parte dei soggetti beneficiari.

[10] Risorse già disponibili nella contabilità speciale MAP ovvero presso la Cassa depositi e prestiti.

[11] Risorse già disponibili presso la Cassa depositi e prestiti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Con riferimento ai contratti di programma da promuovere, stipulare e realizzare da parte della società Sviluppo Italia in attuazione del progetto pilota di localizzazione nell'àmbito di accordi di programma quadro denominati «Contratti di localizzazione», i rapporti tra il Ministero delle attività produttive e Sviluppo Italia saranno regolati da apposita convenzione, che prevederà anche una sede di concertazione periodica con il Ministero dell'economia e delle finanze e con le parti economiche e sociali; il Ministero delle attività produttive valuta, approva e redige detti contratti di programma ai quali, una volta sottoscritti gli Accordi di programma quadro, potrà essere data esecuzione.

Il progetto si attuerà secondo le linee individuate nel relativo programma operativo di cui alle Del.CIPE n. 62 del 2002 e Del.CIPE n. 130 del 2002, che Sviluppo Italia presenterà anche al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese.

Entro il 31 dicembre 2003 il Ministero delle attività produttive relazionerà a questo Comitato sullo stato di attuazione del progetto, per le valutazioni di competenza in ordine all'opportunità di proseguire nell'iniziativa pilota avviata.

4. Con successiva e tempestiva delibera questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-regioni e sulla base delle motivazioni e finalità della presente delibera oltre che delle disposizioni della legge finanziaria 2003, provvederà al riparto delle risorse destinate al rifinanziamento degli investimenti pubblici di cui alla legge n. 208 del 1998, art. 1, comma 1, come integrato dall'art. 73 delle legge n. 448 del 2001 (4).

5. Al fine di dare piena attuazione all'obiettivo fissato dalla legge finanziaria 2003 di assicurare il più pronto utilizzo effettivo delle risorse attraverso appropriate decisioni allocative di questo Comitato, è approvato lo schema di ricognizione delle risorse dei due fondi MEF e MAP con finalità di riequilibrio economico e sociale, allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante (allegato 1), che classifica le risorse secondo il diverso grado di attuazione degli interventi e, quindi, di disponibilità per eventuali usi alternativi. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, secondo la rispettiva competenza trasmetteranno a questo Comitato, entro e non oltre sessanta giorni dall'adozione della presente delibera, una scheda di rilevazione, redatta secondo lo schema suddetto, opportunamente compilata per ognuno degli strumenti dei due fondi, accompagnata da una relazione in ordine allo stato di utilizzazione delle risorse che confluiscono negli stessi fondi.

6. Le risorse accantonate di cui al punto C.1 della precedente tabella di allocazione saranno successivamente ripartite, oltre che in relazione all'efficacia e rapidità degli interventi, al loro stato di attuazione e alle esigenze del mercato, anche sulla base del criterio premiale, costituito dall'effettivo rispetto delle previsioni di spesa avanzate dalle amministrazioni destinatarie delle risorse o dai soggetti gestori degli interventi sopra richiamati, secondo modalità che saranno stabilite da questo Comitato.

Anche a questo fine, tali soggetti, a eccezione delle amministrazioni centrali destinatarie delle risorse ex lege n. 64 del 1986, alle quali non possono essere assegnati fondi aggiuntivi rispetto a quelli necessari per i completamenti di loro competenza, e delle amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle risorse ex lege n. 208 del 1998, come modificata dall'art. 73 della legge finanziaria 2002, che fissa al proprio interno un sistema per la previsione e il monitoraggio della spesa e specifici meccanismi premiali, faranno pervenire entro 90 giorni dall'adozione della presente delibera, una previsione del profilo di spesa relativa a ognuno degli strumenti finanziati con la presente delibera a valere sui due fondi, articolata per semestre e per ripartizione territoriale (Mezzogiorno e centro nord), sulla base dello schema allegato a questa delibera (allegato 2).

Successivamente, anche al fine di dare attuazione al comma 2 dell'art. 60 della legge finanziaria 2003 per l'eventuale riallocazione delle risorse e per la successiva trasmissione della prevista informativa al Parlamento - entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun quadrimestre le amministrazioni e i soggetti gestori invieranno una relazione sull'effettivo stato di attuazione della spesa delle risorse confluite nei due fondi che fra l'altro: analizzi, per le due singole ripartizioni territoriali, lo scostamento fra spesa effettiva e spesa prevista secondo il precedente schema; aggiorni la scheda di cui al precedente punto 6; illustri le procedure in essere per la verifica dell'effettiva realizzazione degli interventi sin qui finanziati e fornisca un'indicazione quantitativa sintetica dell'esito di tale verifica. In sede di prima applicazione, per l'anno 2003, tali scadenze sono fissate al 30 settembre 2003 (per il primo semestre) e al 29 febbraio 2004 (per il secondo semestre).

La trasmissione delle predette informazioni costituisce condizione per l'accesso alle risorse accantonate di cui al citato punto C.1.

Inoltre, la società Sviluppo Italia presenterà, entro il 30 settembre 2003, una relazione sul complesso della propria attività, che indichi, per ogni singolo strumento, anche diverso da quelli oggetto della presente delibera, lo stato di attuazione della spesa, distinta per ripartizione territoriale, ed esponga, con particolare riferimento alle risorse assegnate dal CIPE a partire dal 1999, valutazioni di efficacia e indicazioni sulle prospettive.

7. Al fine di migliorare la base conoscitiva per l'assunzione di decisioni, anche in relazione alle allocazioni di cui al punto C.1, il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero dell'economia e delle finanze e i Nuclei di valutazione delle amministrazioni centrali e delle regioni raccolti nella rete dei nuclei, costituita con protocollo di intesa approvato dalla Conferenza Stato-regioni il 24 ottobre 2002, promuoveranno la realizzazione di valutazioni dell'efficacia economico-sociale degli strumenti oggetto di questa delibera, eventualmente utilizzando risorse appositamente allocate allo scopo a valere sui fondi assegnati alla legge n. 208 del 1998.

8. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'utilizzazione delle risorse per le finalità di cui ai punti precedenti, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato è autorizzato, sin dalla data odierna, a predisporre i provvedimenti di variazione di bilancio; relativamente al credito d'imposta investimenti e occupazione, tali variazioni sono riferite al solo esercizio 2003. Ad essi sarà dato formale seguito subito dopo la registrazione della presente delibera da parte della Corte dei conti.

--------------------------------------------------

(3) Per la rideterminazione degli importi di cui alla presente tavola vedi la Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 23/03.

(4) Per la ripartizione delle risorse di cui al presente punto vedi la Del.CIPE 9 maggio 2003, n. 21/2003.

 

Allegato 1

Schema di ricognizione del grado di attuazione degli interventi finanziati con i fondi aree sottoutilizzate del M.E.F. e del M.A.P.

Grado di attuazione

Descrizione della tipologia

Esemplificazione della tipologia

 

 

 

 

1.a risorse aggiuntive indicate

Risorse indicate dalla tabella D e/o

Risorse assegnate alla legge n. 488

 

nell'articolato e/o nella

dall'articolato della legge finanziaria

del 1992 o al Fondo aree

 

tabella D della legge

assegnate dal Parlamento:

sottoutilizzate dalla Legge

 

finanziaria

 

a) a singoli strumenti

Finanziaria 2003.

 

 

 

b) a Fondi unici (M.E.F. e

 

 

 

 

M.A.P.).

 

 

1. b Risorse non ripartite

Risorse impegnabili in precedenti

Risorse rinvenenti da un parziale

 

negli esercizi precedenti dal

esercizi, che la legge di bilancio

riparto dei fondi assegnati non

 

Cipe

aveva attribuito ad un fondo unico

ancora completato al termine

 

 

(es. fondo aree depresse), non ancora

dell'esercizio di prima assegnazione

 

 

assegnate dal Cipe ad alcuna

in bilancio.

 

 

amministrazione. Si tratta di risorse

 

 

 

residuali che il Cipe, ha accantonato,

 

 

 

non individuando finalità né generali

 

1 Non programmate

 

né specifiche per procedere a

 

 

 

successivi riparti.

 

 

1.c Risorse assegnate negli

Risorse impegnabili in precedenti

Risorse territorializzate residuali di

 

esercizi precedenti e non

esercizi la cui destinazione non è

un fondo unico non ancora ripartite

 

ripartite dall'amministrazione

stata programmata

dell'amministrazione destinataria, tra

 

titolare della gestione

all'amministrazione titolare della

i diversi strumenti alimentati dal

 

dell'intervento

gestione dell'intervento, la cui entità

fondo, al termine del primo esercizio

 

 

può essere accertata presso la

di assegnazione in bilancio.

 

 

direzione generale titolare dell'Unità

 

 

 

Previsionale di Base o della gestione

 

 

 

dell'intervento. Si tratta di risorse

 

 

 

residuali che la singola

 

 

 

Amministrazione, destinataria di

 

 

 

risorse da parte del Cipe o del

 

 

 

Parlamento, ha accantonato per

 

 

 

procedere a successivi riparti o

 

 

 

assegnazioni.

 

 

 

 

Grado di attuazione

Descrizione della tipologia

Esemplificazione della tipologia

 

 

 

2. Liberate (da precedenti impegni) e non

Risorse originate da rinunce ovvero

Risorse rinvenienti da: atto di

riprogrammate

da provvedimenti di revoca parziale

rinuncia del beneficiario; delibera

 

o totale non oggetto di contestazione

Cipe di assetto finale che riduce

 

ovvero non più impugnabili. Si tratta

l'entità dell'onere pubblico;

 

di risorse provenienti dalla mancata

provvedimento di revoca totale o

 

utilizzazione dell'intero ammontare

parziale in conseguenza di

 

del contributo concesso, accertata

accertamento finale di spesa non

 

con provvedimento non contestato

oggetto di contestazione o non più

 

ovvero non più impugnabile o a

impugnabile; atto di collaudo di

 

seguito di rinuncia volontaria del

opera pubblica che ridetermina

 

beneficiario finale. Sono

l'entità della spesa.

 

riprogrammabili nell'àmbito dei

 

 

criteri di distribuzione territoriale e

 

 

settoriale determinanti dal Cipe o

 

 

dalla normativa primaria di

 

 

riferimento.

 

 

3. a Risorse accantonate

Risorse accantonate per la futura

Risorse accantonate, con delibera

 

per premialità

assegnazione in attuazione di

CIPE n. 36 del 2002, pari al 10%

 

 

meccanismi premiali legati al

delle disponibilità, per premiare le

 

 

conseguimento di specifici obiettivi

Amministrazione che al termine del

 

 

di risultato. Il vincolo di

triennio avranno rispettato il profilo

 

 

destinazione è immodificabile, pena

temporale di utilizzo.

 

 

la credibilità e il funzionamento

 

 

 

stessi del meccanismo, con riguardo

 

 

 

al momento (sempre differito nel

 

3. Programmate ma non

 

tempo rispetto al riparto) in cui

 

assegnate a interventi

 

scatta la verifica del risultato.

 

 

3. b Risorse attribuite ad

Risorse assegnate a una specifica

Disponibilità finanziarie già

 

amministrazioni e

amministrazione, con o senza

assegnate al credito di imposta con

 

strumenti

indicazione delle finalità specifiche

delibera n. 138/2000, parzialmente

 

 

da perseguire, ma da questa non

rassegnate alla programmazione

 

 

ancora poste a garanzia di interventi

negoziata con delibera n. 48/2001 e

 

 

e/o atti da cui potrebbero scaturire

successivamente residualmente

 

 

successivi impegni di spesa.

riattribuite con delibera n. 77/2001

 

 

 

ad interventi infrastrutturali relativi

 

 

 

all'acquedotto pugliese. Risorse

 

 

 

destinate a un'intesa istituzionale di

 

 

 

programma per la stipula di una

 

 

 

pluralità di accordi di programma

 

 

 

quadro non ancora sottoscritti.

 

 

 

 

 

 

 

Grado di attuazione

Descrizione della tipologia

Esemplificazione della tipologia

 

 

 

4. Assegnate a interventi (ma non giuridicamente

Risorse assegnate a una specifica

Risorse relative a bandi di gara

impegnate)

amministrazione e da questa poste a

488/92 già emanati o assegnate per il

 

garanzia di atti amministrativi da cui

credito di imposta investimenti con

 

potrebbero scaturire successivi

art. 10 del D.L. n. 138 del 2002

 

impegni di spesa. In questo caso il

convertito con modificazioni in

 

grado di libertà delle

legge n. 178 del 2002 rimodulate e

 

Amministrazioni è ridotto alla

rideterminate con art. 43 d.d.l.

 

valutazione della preponderanza di

finanziaria 2003.

 

Interessi pubblici di particolare

 

 

rilevanza rispetto all'interesse

 

 

maturato dai soggetti possibili

 

 

destinatari finali di quelle risorse.

 

5. Assegnate a un singolo soggetto (beneficiario

Risorse assegnate ad una specifica

Risorse assegnate con decreto a

finale) o a soggetto titolare di risorse di Accordo di

amministrazione per le quali si è

seguito di approvazione di

programma quadro

determinata l'identificazione del

graduatoria legge n. 488 del 1992,

 

beneficiario finale.

stipula di contratto di programma

 

 

intervenuta aggiudicazione di opera

 

 

pubblica e approvazione di patto

 

 

territoriale come identificato nelle

 

 

iniziative in esso ricompresse.

 

 

 

Grado di attuazione

Descrizione della tipologia

Esemplificazione della tipologia

 

 

 

 

 

Risorse assegnate ad una specifica

Risorse originate da ritardi di

 

 

amministrazione e da queste poste a

attuazione nella realizzazione di

 

 

garanzia di atti amministrativi, da

progetti inclusi in accordi di

 

6.a Risorse riallocabili per

cui siano derivati impegni di spesa,

programma quadro riallocabili nello

 

ritardi di attuazione

oggetto di recupero a causa di ritardi

stesso accordo quadro ovvero nella

 

 

di attuazione

stessa intesa o anche fra le intese

 

 

 

diverse (art. 5 comma 4 L. n. 144 del

 

 

 

 

1999).

6. Assegnate in

 

 

 

favore di un singolo

 

Risorse attribuite e un beneficiario

Risorse originate da provvedimento

soggetto

 

finale con specifico provvedimento

di revoca totale o parziale in

(beneficiario finale)

 

che ha dato luogo ad impegno

conseguenza di accertamento finale

ma successivamente

 

contabile di spesa, le cui condizioni

di spesa ovvero da atti di collaudo di

revocate

 

di utilizzo non siano state osservate

opera pubblica che rideterminano

 

6.b Risorse riallocabili per

con conseguente adozione di

l'entità della spesa, oggetto di

 

accertato inadempimento del

provvedimento autoritativo di

impugnativa da parte dei beneficiari

 

beneficiario finale

revoca. La disponibilità di tali

finali ovvero per i quali non siano

 

 

risorse è subordinata al venir meno

ancora trascorsi i termini per

 

 

della impugnabilità per decorrenza

l'impugnazione.

 

 

dei termini ovvero per conclusione

 

 

 

positiva per l'amministrazione, in

 

 

 

via definitiva, dell'eventuale

 

 

 

giudizio sull'opposizione prodotta.

 

 

 

 

 

7. Impegnate contabilmente in favore di un singolo

Risorse attribuite con specifico

Risorse attribuite a un beneficiario

soggetto (beneficiario finale) o di soggetto titolare di

provvedimento e un beneficiario

finale con decreto di concessione per

risorse di Accordo di programma quadro

finale, per la realizzazione di un

investimenti imprenditoriali o

 

intervento, con impegno contabile di

interventi infrastrutturali, eseguiti in

 

spesa che ne definisca condizioni di

conformità agli impegni assunti.

 

utilizzo e procedure di eventuale

 

 

revoca. Ne è preclusa una diversa

 

 

destinazione a condizione che il

 

 

beneficiario finale esegue

 

 

l'investimento nel rispetto degli

 

 

impegni assunti.

 

 

 

 

8. Obbligazioni assunte, in forza di autorizzazioni

Risorse occorrenti per il

Obbligazioni assunte sulla base degli

recate da leggi pluriennali, per la quota eccedente gli

soddisfacimento delle obbligazioni

interventi programmati in attuazione

stanziamenti scritti nel bilancio

assunte in forza di autorizzazioni di

della legge n. 64 del 1986.

 

spesa recate da leggi pluriennali

 

 

rientranti nel limite dell'importo

 

 

complessivo autorizzato ma

 

 

eccedenti le somme iscritte nella

 

 

legge di bilancio. Si tratta di un

 

 

eventuale fabbisogno originato dalla

 

 

variazione dell'articolazione

 

 

temporale delle copertura

 

 

finanziaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2

Schema del profilo temporale di spesa (strumenti di interventi finanziati con i fondi MEF e MAP)

AMMINISTRAZIONI E/O SOGGETTI GESTORI DEGLI INTERVENTI

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI DI INTERVENTO

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

 

 

 

 

 

SEMESTRE DI RILEVAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilo stimato di spesa

 

 

 

1° sem.

2° sem.

1° sem.

2° sem.

1° sem.

2° sem.

Semestri

Tot. Risorse

 

2003

2003

2004

2004

2005

2005

successivi

Assegnate

 

A previsto

 

 

 

 

 

 

 

Allo

Mezzogiorno

B realizzato

 

 

 

 

 

 

 

Strumento

 

C = a-b differenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A previsto

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro-nord

B realizzato

 

 

 

 

 

 

 

Euro

 

 

 

C = a-b differenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A previsto

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

B realizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C = a-b differenza

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuale ipotesi di spesa

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornata di C

 

 

 

 

 

 

 

 

informazione necessaria per le

 

 

 

 

 

 

 

 

conseguenti determinazioni del CIPE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66
Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro
(artt. 1, 2, 4, 7-10, 12, 13, 17, 18-bis)

--------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2003, n. 87, S.O.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 27 giugno 2003, n. 79; Msg. 8 ottobre 2003, n. 118; Circ. 1 dicembre 2003, n. 181;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 30 luglio 2003, n. 27/2003; Lett.Circ. 11 settembre 2003, n. 5/27373/70; Nota 26 settembre 2003, n. 5/27451/70; Circ. 3 marzo 2005, n. 8.

 

Capo I

Disposizioni generali

1. Finalità e definizioni.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993, del Consiglio, così come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del 22 giugno 2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, sono dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro.

2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:

a) «orario di lavoro»: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;

 

b) «periodo di riposo»: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;

 

c) «lavoro straordinario»: è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito all'articolo 3;

 

d) «periodo notturno»: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;

 

e) «lavoratore notturno»:

1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;

2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;

f) «lavoro a turni»: qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane;

 

g) «lavoratore a turni»: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni;

 

h) «lavoratore mobile»: qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario;

 

i) «lavoro offshore»: l'attività svolta prevalentemente su una installazione offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a partire da essa, direttamente o indirettamente legata alla esplorazione, alla estrazione o allo sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonché le attività di immersione collegate a tali attività, effettuate sia a partire da una installazione offshore che da una nave;

 

l) «riposo adeguato»: il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine;

 

m) «contratti collettivi di lavoro»: contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

 

2. Campo di applicazione.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE.

2. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'àmbito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile, nonché degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri dei lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (3).

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali (4).

4. La disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche agli apprendisti maggiorenni.

--------------------------------------------------

(3) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213 (Gazz. Uff. 17 agosto 2004, n. 192).

(4) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213 (Gazz. Uff. 17 agosto 2004, n. 192).

 

4. Durata massima dell'orario di lavoro.

1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.

2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.

4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.

5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per adempiere al predetto obbligo di comunicazione (5).

--------------------------------------------------

(5) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213 (Gazz. Uff. 17 agosto 2004, n. 192).

 

Capo III

Pause, riposi e ferie

7. Riposo giornaliero.

1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.

 

8. Pause.

1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni.

 

9. Riposi settimanali.

1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7.

2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:

a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;

 

b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;

 

c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;

 

d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.

3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:

a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate;

 

b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;

 

c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;

 

d) i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità;

 

e) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;

 

f) attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370;

 

g) attività indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, nonché le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative, nonché le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno individuate le attività aventi le caratteristiche di cui al comma 3, che non siano già ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1935, nonché quelle di cui al comma 2, lettera d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c). Con le stesse modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero per i pubblici dipendenti il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'aggiornamento e alla integrazione delle predette attività. Nel caso di cui al comma 2, lettera d), e salve le eccezioni di cui alle lettere a), b), e c) l'integrazione avrà senz'altro luogo decorsi trenta giorni dal deposito dell'accordo presso il Ministero stesso.

 

10. Ferie annuali.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione (7).

2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.

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(7) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213 (Gazz. Uff. 17 agosto 2004, n. 192).

 

12. Modalità di organizzazione del lavoro notturno e obblighi di comunicazione.

1. L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e con le modalità previsti dai contratti collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in azienda, se costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dall'impresa. In mancanza, tale consultazione va effettuata con le organizzazioni territoriali dei lavoratori come sopra definite per il tramite dell'Associazione cui l'azienda aderisca o conferisca mandato. La consultazione va effettuata e conclusa entro un periodo di sette giorni.

2. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'Associazione cui aderisca o conferisca mandato, informa per iscritto i servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con periodicità annuale, della esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, salvo che esso sia disposto dal contratto collettivo. Tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali di cui al comma 1.

 

13. Durata del lavoro notturno.

1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.

2. È affidata alla contrattazione collettiva l'eventuale definizione delle riduzioni dell'orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni. Sono fatte salve le disposizioni della contrattazione collettiva in materia di trattamenti economici e riduzioni di orario per i lavoratori notturni anche se non concesse a titolo specifico.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite è di otto ore nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore.

4. Il periodo minimo di riposo settimanale non viene preso in considerazione per il computo della media quando coincida con il periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma 1.

5. Con riferimento al settore della panificazione non industriale la media di cui al comma 1 del presente articolo va riferita alla settimana lavorativa.

 

17. Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione.

2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento:

a) alle attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro;

 

b) alle attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone, in particolare, quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza;

 

c) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta:

1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri;

2) del personale portuale o aeroportuale;

3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile;

4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas, dell'acqua e dell'elettricità, di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti di incenerimento;

5) di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per ragioni tecniche;

6) di attività di ricerca e sviluppo;

7) dell'agricoltura;

8) di lavoratori operanti nei servizi regolari di trasporto passeggeri in àmbito urbano ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 14), 2° periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

d) in caso di sovraccarico prevedibile di attività, e in particolare:

1) nell'agricoltura;

2) nel turismo;

3) nei servizi postali;

e) per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:

1) per le attività discontinue;

2) per il servizio prestato a bordo dei treni;

3) per le attività connesse al trasporto ferroviario e che assicurano la regolarità del traffico ferroviario;

f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro, eccezionali e imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili malgrado la diligenza osservata;

 

g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente.

3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si può derogare alla disciplina di cui all'articolo 7:

a) per l'attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore cambia squadra e non può usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva di periodi di riposo giornaliero;

 

b) per le attività caratterizzate da periodo di lavoro frazionati durante la giornata, in particolare del personale addetto alle attività di pulizie.

4. Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.

5. Nel rispetto dei princìpi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:

a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;

 

b) di manodopera familiare;

 

c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose;

 

d) di prestazioni rese nell'àmbito di rapporti di lavoro a domicilio e di telelavoro.

6. Nel rispetto dei princìpi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, non si applicano al personale mobile. Per il personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano applicazione le relative disposizioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 14 febbraio 1958, n. 138 (9).

6-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei princìpi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori (10).

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(9) Vedi, anche, il D.M. 27 aprile 2006, per le guardie particolari giurate.

(10) Comma aggiunto dal comma 85 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Sui termini di applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 24-ter, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 

18-bis. Sanzioni.

1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c), dell'articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.

3. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3 e 4, e 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.

4. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1, e 9, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.

5. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 4, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.

6. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1, e 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

7. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 1 e 3, è soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti (11).

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(11) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213 (Gazz. Uff. 17 agosto 2004, n. 192).

 


L. 5 giugno 2003, n. 131
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3
(artt. 7, co. 7, e 8, co. 6)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132.

(2) Vedi, anche, l'art. 4, comma 29, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

7. Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative.

 

7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati, salvo quanto disposto dal terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al Parlamento di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e all’articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo. Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno (15).

 

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(15) Comma così modificato dal comma 60 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

8. Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.

 

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (17).

 

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(17) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'Acc. 14 luglio 2005, n. 863/CU. Vedi, anche, il Provv. 16 marzo 2006, n. 2540, il Provv. 16 novembre 2006, n. 992/CU, il Provv. 16 novembre 2006, n. 2673, il Provv. 16 novembre 2006, n. 2674, il Provv. 18 aprile 2007, n. 84/CSR, la Det. 10 maggio 2007, n. 93/CSR, la Det. 10 maggio 2007, n. 94/CSR, il Provv. 31 maggio 2007, n. 115/CSR, il Provv. 12 luglio 2007, n. 148, il Provv. 30 ottobre 2007, n. 99/CU, la Del. 15 novembre 2007 e il Provv. 20 marzo 2008, n. 103/CSR.


D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173
Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137
(art. 2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 luglio 2003, n. 161.

(2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 24 luglio 2003, n. 36.

 

2. Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e degli organismi collegiali.

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze, anche a seguito di quanto disposto dall'articolo 1 del presente decreto, nonché dall'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

b) al riordino degli Uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato in relazione alle più complesse ed onerose funzioni derivanti dalla nuova articolazione strutturale dei Ministeri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché all'esigenza di uniformare, unitamente all'ampliamento delle basi conoscitive, le attività di previsione, gestione, controllo e monitoraggio dei flussi di finanza pubblica;

c) al riassetto ed alla razionalizzazione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da rendere operanti, ove ne sussista l'effettiva esigenza, presso ciascun Dipartimento o presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa, anche attraverso la trasformazione di funzioni dirigenziali in rapporti di lavoro o di consulenza. La predetta trasformazione può avere ad oggetto un numero di posti di livello dirigenziale non superiore, per l'intero Ministero, a quindici. Nell'attuazione del presente comma si provvede alla soppressione della Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, nonché degli organismi inutili;

d) al riordino del Servizio consultivo ed ispettivo tributario per adeguarne, in particolare, anche attraverso opportune semplificazioni, struttura organizzativa e modalità di funzionamento ai nuovi compiti assegnati al Servizio, con riferimento alle competenze del Ministero dell'economia e delle finanze;

e) alla razionalizzazione dell'attività ispettiva e delle relative strutture, assicurando che i servizi ispettivi del Ministero già esistenti svolgano i loro compiti nelle materie di competenza del Dipartimento dal quale dipendono (14).

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(14) Vedi, anche, il D.M. 18 maggio 2005.

 


D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
(artt. 34, 36, 36, 38, 153)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

(2) Per l'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane, vedi la Dir.Min. 11 febbraio 2005, n. 1/2005.

(3) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 9 dicembre 2004, n. T7697/60I6.

 

34. Trattamenti con strumenti elettronici.

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

a) autenticazione informatica;

b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;

c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;

f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;

h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

 

36. Adeguamento.

1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.

 

38. Modalità di notificazione.

1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.

2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione.

3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.

4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.

5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.

6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

 

TITOLO II

L'autorità.

Capo I - Il garante per la protezione dei dati personali

153. Il Garante.

1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.

3. I componenti eleggono nel loro àmbito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive (42).

5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennità non eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.

7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo 156.

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(42) Vedi, anche, l'art. 47-quater, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.


D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche
(artt. 89-91)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2003, n. 214, S.O.

(2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero delle comunicazioni: Circ. 5 luglio 2005.

 

89. Coubicazione e condivisione di infrastrutture.

1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, in base alle disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà, servitù ed espropriazione di cui al presente Capo, l'Autorità, anche mediante l'adozione di specifici regolamenti, incoraggia la coubicazione o la condivisione di tali infrastrutture o proprietà.

2. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e dal comma 3 del presente articolo, quando gli operatori non dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale, l'Autorità può richiedere ed eventualmente imporre la condivisione di strutture o proprietà, compresa la coubicazione fisica, ad un operatore che gestisce una rete di comunicazione elettronica od adottare ulteriori misure volte a facilitare il coordinamento dei lavori, soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione ai sensi dell'articolo 11, stabilendo altresì i criteri per la ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

3. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico, affinché sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 88.

4. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 3, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l'operatore che ha già presentato la propria istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra gli operatori, l'Ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle domande.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si adottano le disposizioni e le procedure stabilite all'articolo 88 (31).

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(31) La Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

 

90. Pubblica utilità - Espropriazione.

1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse.

3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti (32).

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(32) La Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

 

91. Limitazioni legali della proprietà.

1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.

3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.

6. L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture (33).

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(33) La Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

 


D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30
(artt. 49, 50, 53, 70-72)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 22 gennaio 2004, n. 9; Circ. 16 marzo 2004, n. 51; Msg. 6 ottobre 2004, n. 31319; Msg. 19 gennaio 2005, n. 1968; Circ. 1 febbraio 2005, n. 18; Circ. 8 febbraio 2005, n. 22; Circ. 8 febbraio 2005, n. 23; Circ. 1 giugno 2005, n. 71; Circ. 13 giugno 2005, n. 75; Msg. 13 giugno 2005, n. 22343;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 24 novembre 2003, n. 37/2003; Circ. 8 gennaio 2004, n. 1/2004; Circ. 15 gennaio 2004, n. 3/2004; Nota 18 febbraio 2004, n. 5/25640/CONS/04; Circ. 24 giugno 2004, n. 25/2004; Circ. 21 luglio 2004, n. 31; Nota 12 luglio 2004, n. 15/6095/14010407; Nota 14 luglio 2004, n. 848/2004; Circ. 21 luglio 2004, n. 30/2004; Circ. 21 luglio 2004, n. 31/2004; Circ. 2 agosto 2004, n. 32/2004; Circ. 14 ottobre 2004, n. 40/2004; Circ. 23 ottobre 2004, n. 41/2004; Nota 15 dicembre 2004; Circ. 2 febbraio 2005, n. 4/2005; Circ. 22 febbraio 2005, n. 7/2005; Nota 11 maggio 2005, n. 595; Circ. 24 giugno 2005, n. 28/2005;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Nota 12 dicembre 2003, n. 1658.

 

49. Apprendistato professionalizzante.

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei.

4. Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti princìpi:

a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;

b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;

c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;

d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'àmbito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui al comma 3;

e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e princìpi direttivi:

a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;

b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;

c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;

d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;

e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

5-bis. Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (88) (89).

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(88) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 13-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(89) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 gennaio 2005, n. 50 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, degli artt. da 47 a 59 nonché da 70 a 74; dichiara, inoltre, cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6.

 

50. Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato di cui al comma 1 può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative (90).

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(90) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 gennaio 2005, n. 50 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, degli artt. da 47 a 59 nonché da 70 a 74; dichiara, inoltre, cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6.

 

53. Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali.

1. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.

2. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione sarà tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione (93).

4. Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni (94).

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(93) Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.

(94) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 gennaio 2005, n. 50 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, degli artt. da 47 a 59 nonché da 70 a 74; dichiara, inoltre, cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6.

 

Capo II - Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti

70. Definizione e campo di applicazione.

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'àmbito:

a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;

e-bis) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi (108);

e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati (109).

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare (110).

2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro (111) (112).

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(108) Lettera aggiunta dall'art. 1-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(109) Lettera aggiunta dal comma 6 dell'art. 11-quarterdecies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(110) Gli attuali commi 2 e 2-bis così sostituito l'originario comma 2 (già modificato dall'art. 16, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251) per effetto di quanto disposto dall'art. 1-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(111) Gli attuali commi 2 e 2-bis così sostituito l'originario comma 2 (già modificato dall'art. 16, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251) per effetto di quanto disposto dall'art. 1-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(112) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 gennaio 2005, n. 50 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, degli artt. da 47 a 59 nonché da 70 a 74; dichiara, inoltre, cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6.

 

71. Prestatori di lavoro accessorio.

1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

a) disoccupati da oltre un anno;

b) casalinghe, studenti e pensionati;

c) disabili e soggetti in comunità di recupero;

d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'àmbito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione (113).

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(113) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 gennaio 2005, n. 50 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, degli artt. da 47 a 59 nonché da 70 a 74; dichiara, inoltre, cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6.

 

72. Disciplina del lavoro accessorio.

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato (114).

2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonché del costo di gestione del servizio.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese (115).

4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera e-bis), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato (116).

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua le aree e il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e regolamenta criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali (117) (118) (119).

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(114) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12 marzo 2008.

(115) Gli attuali commi 4 e 4-bis così sostituiscono l'originario comma 4 per effetto di quanto disposto dall'art. 1-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(116) Gli attuali commi 4 e 4-bis così sostituiscono l'originario comma 4 per effetto di quanto disposto dall'art. 1-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(117) Comma così modificato dall'art. 1-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(118) Articolo così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. Vedi, anche, quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 17.

(119) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 gennaio 2005, n. 50 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, degli artt. da 47 a 59 nonché da 70 a 74; dichiara, inoltre, cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6.

 


D.L. 30 settembre 2003, n. 269
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici
(art. 50, co. 5-bis)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326 (Gazz. Uff. 25 novembre 2003, n. 274, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 13 ottobre 2003, n. 1413/bis; Nota 12 gennaio 2004;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 17 dicembre 2003, n. 34; Circ. 1 settembre 2004, n. 54; Nota 9 dicembre 2004, n. 4461/DG; Nota 15 febbraio 2005, n. 553/DG; Nota 28 aprile 2005, n. 20;

- I.N.P.G.I., Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani: Circ. 31 maggio 2004, n. PC/19/CV;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 22 ottobre 2003, n. 363; Msg. 10 novembre 2003, n. 347; Msg. 21 novembre 2003, n. 38; Msg. 24 novembre 2003, n. 39; Msg. 28 novembre 2003, n. 395; circ. 10 dicembre 2003, n. 188; Msg. 17 dicembre 2003, n. 35; Circ. 18 dicembre 2003, n. 195; Msg. 23 dicembre 2003, n. 158; Circ. 22 gennaio 2004, n. 11; Circ. 22 gennaio 2004, n. 12; Circ. 10 febbraio 2004, n. 27; Circ. 13 febbraio 2004, n. 30; Circ. 17 febbraio 2004, n. 31; Circ. 17 febbraio 2004, n. 32; Circ. 24 febbraio 2004, n. 39; Circ. 10 marzo 2004, n. 45; Circ. 29 marzo 2004, n. 56; Circ. 29 marzo 2004, n. 57; Circ. 20 maggio 2004, n. 84; Circ. 6 agosto 2004, n. 121; Msg. 9 agosto 2004, n. 25277; Msg. 6 settembre 2004, n. 27430; Circ. 22 novembre 2004, n. 152; Msg. 14 gennaio 2005, n. 1439; Circ. 15 aprile 2005, n. 58; Msg. 2 maggio 2005, n. 17078

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 10 maggio 2004, n. 300/4/1/31772/101/20/21/4;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 9 ottobre 2003, n. 4805/V/AGT; Nota 11 dicembre 2003, n. 4996; Circ. 16 dicembre 2003, n. 55861/COA/UDC/2003; Ris. 23 dicembre 2003, n. 230/E; Circ. 26 novembre 2003, n. UDG7578; Circ. 31 dicembre 2003, n. 60/E; Circ. 31 dicembre 2003, n. 61/E; Circ. 31 dicembre 2003, n. 62/E; Ris. 9 gennaio 2004, n. 1/E; Ris. 9 gennaio 2004, n. 2/E; Circ. 16 gennaio 2004, n. 1/DPF; Ris. 22 gennaio 2004, n. 4/E; Circ. 3 febbraio 2004, n. 4/E; Circ. 4 febbraio 2004, n. 5/E; Circ. 13 febbraio 2004, n. 6/E; Circ. 18 febbraio 2004, n. 7/E; Ris. 19 febbraio 2004, n. 18/E; Circ. 26 febbraio 2004, n. 1/COA/DG/2004; Circ. 3 marzo 2004, n. 9/E; Ris. 12 marzo 2004, n. 37/E; Circ. 15 marzo 2004, n. 10/E; Ris. 25 maggio 2004, n. 75/E; Circ. 8 giugno 2004, n. 22/E; Nota 11 giugno 2004, n. 907-21824; Circ. 21 giugno 2004, n. 28/E; Circ. 4 agosto 2004, n. 37/E; Circ. 10 maggio 2005, n. 20/E; Ris. 6 giugno 2005, n. 76/E;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 2 gennaio 2004, n. 1/ATA.

 

50. Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie.

 

5-bis. Per le finalità di cui al comma 1, a partire dal 1° luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile il collegamento in rete dei medici del SSN di cui al comma 2, in conformità alle regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di connettività ed avvalendosi, ove possibile, delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e le modalità di trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione è reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto decreto può essere comunque emanato. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriori disposizioni attuative del presente comma (390).

 

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(390) Comma aggiunto dal comma 810 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 26 marzo 2008.


L. 24 dicembre 2003, n. 350
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)
(art. 3, co. 143 e 165)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 17 giugno 2004, n. 17;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 27 gennaio 2004; Nota 3 febbraio 2004; Nota 19 febbraio 2004;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 12 maggio 2004, n. 31;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 19 marzo 2004, n. 54; Circ. 12 maggio 2004, n. 78; Circ. 31 maggio 2004, n. 88; Circ. 19 luglio 2004, n. 112; Circ. 22 luglio 2004, n. 116; Circ. 23 luglio 2004, n. 117; Circ. 6 ottobre 2004, n. 140; Circ. 16 dicembre 2004, n. 160; Circ. 11 marzo 2005, n. 42;

- Ministero della giustizia: Nota 31 maggio 2004;

- Ministero delle attività produttive: Circ. 20 aprile 2004, n. 3575/C;

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 13 agosto 2004, n. 774/US2/I; Circ. 17 settembre 2004, n. 846/US2/I; Circ. 17 settembre 2004, n. 847/US2/I; Circ. 29 novembre 2004, n. 1105/I/US2;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 23 marzo 2004, n. 48/E; Ris. 23 marzo 2004, n. 49/E; Ris. 23 marzo 2004, n. 50/E; Ris. 23 marzo 2004, n. 51/E; Ris. 13 maggio 2004, n. 72/E; Circ. 16 febbraio 2005, n. 6/E; Ris. 25 febbraio 2005, n. 27/E; Ris. 3 maggio 2005, n. 54/E; Circ. 13 maggio 2005, n. 20/D;

- Ministero dell'interno: Circ. 9 marzo 2004, n. 1/2004; Circ. 17 settembre 2004, n. 41/E; Circ. 19 novembre 2004, n. F.L.27/2004;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 13 settembre 2004, n. 3323; Circ. 24 marzo 2005, n. 41;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 25 febbraio 2004, n. 1571; Circ. 21 gennaio 2005, n. 1/2005.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 7-21 aprile 2005, n. 160 (Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe.

 

3. Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.

143. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché in relazione alle prioritarie esigenze collegate alle attività di previsione, di gestione, di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica attribuite al predetto Dicastero dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, una somma pari a cinque milioni di euro annui è destinata, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttività del personale delle aree professionali in servizio presso il predetto Ministero.

165. All'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)... (143);

(Comma 1, art. 12, DL. 79/1997): 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attività di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, per l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza, per gli anni 2004 e 2005, per le finalità di cui al comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema. Con effetto dall'anno 2006, le predette percentuali sono determinate ogni anno in misura tale da destinare alle medesime finalità un livello di risorse non superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento.

 

b)... (144).

(Comma 2, art. 12, DL. 79/1997): 2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1, secondo modalità determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria. In sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle attività di cui al comma 1.

 

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(143) Sostituisce il comma 1 dell'art. 12, D.L. 28 marzo 1997, n. 79.

(144) Sostituisce il comma 2 dell'art. 12, D.L. 28 marzo 1997, n. 79.


D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 366
Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137
(art. 6)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 2004, n. 5.

 

6. Individuazione delle prestazioni in conto terzi e produttività del personale.

1. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si provvede all'individuazione delle prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi e alla variazione in aumento delle tariffe previste dal D.M. 5 settembre 1995 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, concernente tariffazione delle prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni per conto terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 29 novembre 1995 e dal D.M. 24 settembre 2003 del Ministro delle comunicazioni, concernente determinazione delle quote di surrogazione del personale, dei costi di uso delle apparecchiature e degli automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dal Ministero delle comunicazioni per prestazioni rese a terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2003 (5).

2. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dall'articolo 32-ter, comma 1, lettere h), i) ed m), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto legislativo, dall'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dall'articolo 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, nonché dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, una somma non superiore al 30 per cento delle entrate provenienti dalla riscossione dei compensi per prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali rese dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, certificate con decreto del Ministro delle comunicazioni, è destinata, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttività del personale in servizio presso il predetto Ministero, ai sensi della vigente normativa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

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(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 15 febbraio 2006.

 


D.L. 12 luglio 2004, n. 168
Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica
(art. 1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 2004, n. 161, S.O.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 3 agosto 2004, n. 31;

- Ministero delle attività produttive: Lett.Circ. 12 ottobre 2004, n. 557368;

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 4 agosto 2004, n. 3460/M305.

(3) Provvedimento convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 luglio 2004, n. 191 (Gazz. Uff. 31 luglio 2004, n. 178, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

1. Interventi correttivi di finanza pubblica.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2004. A tale fine sono ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate con delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003, al finanziamento degli interventi per l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni effettuate negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Gli importi disponibili derivanti dalle revoche degli incentivi alle imprese, nonché dei finanziamenti relativi agli strumenti della programmazione negoziata, già disposte e da disporre per gli anni 2003 e 2004, sono utilizzati per il finanziamento delle iniziative in corso e per quelle derivanti dai nuovi bandi da effettuarsi con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché per quelle relative agli strumenti della programmazione negoziata. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento degli incentivi, di cui al citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, è ridotta di 750 milioni di euro per l'anno 2004 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziata dalla tabella D della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la parte relativa agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente ai contratti d'area e ai contratti di programma, è ridotta di 250 milioni di euro per l'anno 2004. Le predette somme sono prelevate dalla contabilità speciale n. 1726 intestata al Fondo innovazione tecnologica per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per l'anno 2004 le erogazioni alle imprese per contributi a fondo perduto relative all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono superare l'importo complessivo di euro 1.700 milioni; ai fini del relativo monitoraggio il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, come rideterminata ai sensi delle tabelle D ed F della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2004.

4. All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica sono soppresse le parole: «che abbiano rilevanza nazionale»;

b) al comma 1 sono soppresse le parole: «a rilevanza nazionale»;

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.» (4).

5. Dopo l'articolo 198 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«Art. 198-bis (Comunicazione del referto). - 1. Nell'àmbito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti.».

6. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sono disposte le riduzioni di autorizzazioni di spesa e di spese discrezionali di cui alla allegata Tabella n. 1, per gli importi ivi distintamente indicati. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa e, in particolare, dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche, e dell'articolo 18, commi 10, 11 e 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 351.

7. I residui di stanziamento delle spese in conto capitale del bilancio dello Stato, accertati alla data del 31 dicembre 2003, con esclusione delle spese relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'interno, alle aree sottoutilizzate, alla cooperazione allo sviluppo, alle calamità naturali, ad accordi internazionali, al federalismo amministrativo, all'informatica e al Fondo per l'occupazione, sono ridotti del 50 per cento.

8. Per l'anno 2004 gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai princìpi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria in misura non inferiore al 30 per cento rispetto alle previsioni iniziali. Gli importi derivanti da tali riduzioni sono resi indisponibili previo accantonamento in apposito fondo, fino a diversa determinazione da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La riduzione non si applica, comunque, alle spese dipendenti dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente (5).

9. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002, ridotta del 15 per cento. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli organi di revisione di ciascun ente. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a totale partecipazione pubblica, adottano le opportune direttive per conformarsi ai princìpi di cui al presente comma. Le predette direttive sono comunicate in via preventiva alla Corte dei conti. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli organismi collegiali previsti per legge o per regolamento, ovvero dichiarati comunque indispensabili ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ferma restando l'invarianza della spesa complessiva come rideterminata dal primo periodo del presente comma gravante sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i centri di responsabilità amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali previa adozione di un motivato provvedimento da parte del Ministro competente (6).

10. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per missioni all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 15 per cento. Gli atti e i contratti posti in essere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Gli organi di controllo e gli organi di revisione di ciascun ente vigilano sulla corretta applicazione del presente comma. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente (7).

11. In coerenza con le riduzioni di spesa per consumi intermedi previste dal presente articolo, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando che la spesa per l'acquisto di beni e servizi, esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente, sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per cento. Tale riduzione si applica anche alla spesa per missioni all'estero e per il funzionamento di uffici all'estero, nonché alle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni ed alla spesa per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, inclusi quelli ad alto contenuto di professionalità conferiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo del comma 9, nonché il secondo, il terzo ed il quarto periodo del comma 10. Per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato, nell'anno 2003 e fino al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente al Patto di stabilità interno, la riduzione del 10 per cento non si applica con riferimento alle spese che siano già state impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto (8).

12. [Al fine di potenziare l'attività di formazione dei pubblici dipendenti, razionalizzandone i relativi costi, la Scuola superiore della pubblica amministrazione e le altre Scuole superiori pubbliche di formazione svolgono prioritariamente la loro attività a favore dei predetti dipendenti. Le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni e degli enti locali, per l'espletamento dell'attività di formazione utilizzano prioritariamente le predette Scuole ed il Formez; soltanto nel caso di documentata impossibilità di fare ricorso alle stesse, possono affidare all'esterno, in tutto o in parte, l'organizzazione e lo svolgimento di tale attività, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti di servizi e, comunque, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica ed a condizione che il prezzo dell'affidamento sia inferiore a quello praticato dalle Scuole anzidette. Resta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di formazione del personale della scuola] (9).

13. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «sono da intendere», sono inserite le seguenti: «come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero» (10).

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(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 191.

(5) Vedi, anche, il comma 48 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(6) Comma così modificato dall'art. 7-septiesdecies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'art. 6, D.L. 29 novembre 2004, n. 280, non convertito in legge. La Corte costituzionale, con sentenza 9-14 novembre 2005, n. 417 (Gazz. Uff. 16 novembre 2005, n. 46 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si riferisce alle Regioni e agli enti locali.

(7) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 191. La Corte costituzionale, con sentenza 9-14 novembre 2005, n. 417 (Gazz. Uff. 16 novembre 2005, n. 46 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si riferisce alle Regioni e agli enti locali.

(8) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 191. La Corte costituzionale, con sentenza 9-14 novembre 2005, n. 417 (Gazz. Uff. 16 novembre 2005, n. 46 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si riferisce alle Regioni e agli enti locali.

(9) Comma abrogato dall'art. 3-ter, D.L. 3 agosto 2004, n. 220, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 191.

 


L. 23 agosto 2004, n. 226
Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore
(tabella C)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 agosto 2004, n. 204.

(2) Vedi, anche, i commi 95 e 101 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 

Tabella C (12)

(v. articolo 23, comma 2)

Oneri finanziari complessivi

 

 

ANNO

ONERI

 

 

 

 

2005

392.999.573,06

2006

392.996.596,78

2007

392.890.034,23

2008

392.845.104,00

2009

392.877.594,60

2010

389.102.583,23

2011

344.176.466,82

2012

335.143.557,80

2013

331.324.911,14

2014

322.232.193,54

2015

312.789.792,14

2016

304.788.156,21

2017

298.898.670,81

2018

286.098.679,28

2019

267.427.682,18

2020

229.046.477,63

2021

180.973.393,36

 

 

 

 

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(12) Vedi, anche, il comma 570 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e il comma 71 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 


L. 23 agosto 2004, n. 243
Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria
(art. 1, co. 6-7)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 settembre 2004, n. 222.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Msg. 8 ottobre 2004, n. 1;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Nota 12 ottobre 2004, n. 20;

- I.N.P.G.I., Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani: Circ. 22 aprile 2005, n. PC/22/CV;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 22 settembre 2004, n. 29469; Msg. 1 ottobre 2004, n. 30721; Msg. 2 novembre 2004, n. 35093; Msg. 17 dicembre 2004, n. 41265; Circ. 21 dicembre 2004, n. 166; Msg. 21 gennaio 2005, n. 2185; Circ. 16 febbraio 2005, n. 31; Msg. 11 aprile 2005, n. 14952; Msg. 18 aprile 2005, n. 15774; Msg. 31 maggio 2005, n. 20856; Msg. 15 giugno 2005, n. 22690; Msg. 17 giugno 2005, n. 22987; Circ. 7 luglio 2005, n. 86;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Lett.Circ. 6 ottobre 2004, n. 5767/G/86/256.

Art. 1.

6. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:

a) il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni (13);

b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:

1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni;

2) con un’anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge (14);

c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensionamento con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione, con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell’anno avendo come riferimento per l’anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre dell’anno (15);

d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma 7.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre dell’anno 2012, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell’incremento dei requisiti di somma di età anagrafica e anzianità contributiva e di età anagrafica minima indicato dal 2013 nella Tabella B allegata alla presente legge, qualora, sulla base di specifica verifica da effettuarsi, entro il 30 settembre 2012, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato, risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti dall’applicazione della Tabella B siano tali da assicurare quelli programmati con riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima Tabella B (16) (17);

 

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(13) Lettera così sostituita dal comma 2 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1.

(14) Numero così sostituito dal comma 2 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1.

(15) Lettera così modificata dal comma 2 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1.

(16) Comma così sostituito dal comma 2 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1.

(17) Comma così sostituito dal comma 2 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1.

 


D.L. 29 novembre 2004, n. 282
Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica
(art. 10)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2004, n. 280 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 dicembre 2004, n. 307 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2004, n. 302), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 6 maggio 2005, n. 64.

 

10. Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi.

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;

b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»;

c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».

2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.

3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1 (4).

 

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(4) Per la riduzione del fondo di cui al presente comma vedi il comma 157 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244, gli artt. 24, 29, comma 11, 47 e 50, commi 2 e 7-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla relativa legge di conversione e l'art. 1, D.L. 8 aprile 2008, n. 60. Vedi, anche, il comma 1347 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 


L. 30 dicembre 2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
(art. 1, co. 5,103, 105, 215-218, 221, 282, 355, 460)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

(2) La presente legge era stata modificata, con l'aggiunta dell'art. 1, comma 119-bis, dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 163, non convertito in legge.

 

Art. 1, co. 5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica (4).

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(4) Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono state individuate nell'elenco di cui al Com.ISTAT 29 luglio 2005 (Gazz. Uff. 29 luglio 2005, n. 175), al Com.ISTAT 28 luglio 2006 (Gazz. Uff. 28 luglio 2006, n. 174) e al Com.ISTAT 31 luglio 2007 (Gazz. Uff. 31 luglio 2007, n. 176), modificato dal Com.ISTAT 29 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 29 ottobre 2007, n. 252). Vedi, anche, l'art. 14-viciesquinquies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e all'art. 11-ter, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 Art. 1, co. 103. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente (83).

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(83) La Corte costituzionale, con sentenza 6-10 marzo 2006, n. 88 (Gazz. Uff. 15 marzo 2006, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui tale norma si applica alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 537 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e dal comma 105 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Art. 1, co. 105. A decorrere dall'anno 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente (85).

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(85) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

Art. 1, co. 215. Al fine di rafforzare l'attrazione di nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate, Sviluppo Italia Spa è autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese capaci di produrre effetti economici addizionali e durevoli e tali da generare esternalità positive sul territorio.

 

216. Le agevolazioni di cui al comma 215, il cui cumulo non può comunque superare i vigenti limiti massimi di intensità di aiuto, consistono in: a) un contributo in conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, concessi da istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. È previsto un pre-ammortamento di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla stipula del contratto di finanziamento. Il mutuo agevolato può coprire fino al 50 per cento degli investimenti ammissibili; b) un contributo in conto capitale fino al limite massimo del 20 per cento degli investimenti ammissibili; c) partecipazioni temporanee al capitale sociale, in misura non superiore al 15 per cento del capitale sociale delle imprese beneficiarie. Le percentuali di cui alle lettere b) e c) possono essere elevate, rispettivamente, al 35 per cento ed al 20 per cento nel caso di piccole e medie imprese.

 

Art. 1, co. 217. Le agevolazioni di cui al comma 216 sono finanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine l'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi previsti dai commi da 215 a 221.

 

Art. 1, co. 218. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le procedure di assegnazione e riprogrammazione delle risorse del Fondo destinate agli interventi previsti al comma 215 nonché le condizioni e i limiti delle agevolazioni di cui al comma 217.

 

Art. 1, co. 221. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 215 a 220 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

 

Art. 1, co. 282. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extra-erariali provenienti dai giochi di cui al comma 281, nonché le modalità di trasferimento periodico dei fondi per il finanziamento del CONI, sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, da emanare entro il 31 marzo 2005. Per il quadriennio 2005-2008, le risorse a favore del CONI sono stabilite in misura pari a 450 milioni di euro annui, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Dette risorse sono comprensive del contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008 (140).

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(140) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 11 marzo 2005. Per l'integrazione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi il comma 4-quinquies dell'art. 28, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 

Art. 1, co. 355. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo è ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio. Ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento sono considerati prioritariamente i seguenti progetti di investimento:

a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi aziendali, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

b) programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/37 del 3 febbraio 2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

c) realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di collegamento, nonché delle reti infrastrutturali marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi collegate;

c-bis) infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (161).

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(161) Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 6, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, come modificato dalla relativa legge di conversione. La lettera c-bis) è stata aggiunta dall'art. 20-bis, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 

Art. 1, co. 460. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile:

a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;

b) per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi.

 


D.L. 14 marzo 2005, n. 35
Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(artt. 1, co. 13, 1-quater, 6, co. 12-14-bis)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 2005, n. 62 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Nota 9 giugno 2005, n. 24;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Nota 19 maggio 2005, n. 5502; Circ. 8 luglio 2005, n. 87.

 

Capo I - Sviluppo del mercato interno e apertura dei mercati

1. Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo.

….

13. Le imprese italiane che hanno trasferito la propria attività all'estero in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che intendono reinvestire sul territorio nazionale, possono accedere alle agevolazioni e agli incentivi concessi alle imprese estere sulla base delle previsioni in materia di contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003, e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003.

 

1-quater. Alto Commissario per la lotta alla contraffazione.

1. È istituito l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione con compiti di:

a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;

b) monitoraggio sulle attività di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione.

2. [L'Alto Commissario di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle attività produttive] (21).

3. [L'Alto Commissario si avvale per il proprio funzionamento degli uffici delle competenti direzioni generali del Ministero delle attività produttive] (22).

4. [Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di composizione e di funzionamento dell'Alto Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica] (23).

5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (24).

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(21) Comma abrogato dall'art. 5, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78. Vedi, anche, gli articoli 9 e 10, dello stesso decreto.

(22) Comma abrogato dall'art. 5, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78. Vedi, anche, gli articoli 9 e 10, dello stesso decreto.

(23) Comma abrogato dall'art. 5, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78. Vedi, anche, gli articoli 9 e 10, dello stesso decreto.

(24) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80. Vedi, anche, il comma 235 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e l'art. 4-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

Capo IV - Aumento e razionalizzazione degli investimenti in ricerca e sviluppo

6. Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per investimenti in ricerca svolti congiuntamente da imprese e università o enti pubblici di ricerca e per altre finalità di pubblico interesse.

 

12. Al fine di coordinare e sviluppare le iniziative per accrescere l'attrazione di investimenti e persone di alta qualifica nel Paese, con particolare attenzione alle aree sottoutilizzate, il CIPE si costituisce in Comitato per l'attrazione delle risorse in Italia senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, avvalendosi delle proprie strutture. Il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce con proprio decreto le modalità semplificate di funzionamento del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del vigente regolamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998.

13. Per l'attrazione degli investimenti, il predetto Comitato definisce la strategia e fissa gli obiettivi generali che saranno attuati da Sviluppo Italia S.p.a. che svolge le funzioni di agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, facendo in particolare ricorso al contratto di localizzazione, di cui alla delibera CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003 e alla delibera CIPE n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003. Per l'attrazione di professionalità di alta qualifica, Sviluppo Italia S.p.a. può operare in convenzione con le università, le associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (151).

14. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289 del 2002, destinate al finanziamento del contratto di localizzazione e in generale dell'intervento di Sviluppo Italia per l'attrazione degli investimenti (152).

14-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al Parlamento una relazione semestrale sulle decisioni assunte dal CIPE ai sensi del presente articolo e sul loro stato di attuazione (153).

 

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(151) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(152) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(153) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

 


D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38
Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di princìpi contabili internazionali
(art. 13)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 marzo 2005, n. 66.

 

13. Disposizioni transitorie.

1. Le disposizioni degli articoli 83 e 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati dall'articolo 11 del presente decreto, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di applicazione dei princìpi contabili internazionali.

2. Le società che, nell'esercizio di prima applicazione dei princìpi contabili internazionali, anche per opzione, cambiano la valutazione dei beni fungibili passando dai criteri indicati nell'articolo 92, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a quelli previsti dai citati princìpi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione. Tale disposizione si applica ai soggetti che hanno adottato i suddetti criteri per i tre periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione dei princìpi contabili internazionali o dal minore periodo che intercorre dalla costituzione.

3. Le società che, nell'esercizio di prima applicazione dei princìpi contabili internazionali, anche per opzione, cambiano la valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione di cui all'articolo 93 del citato testo unico, passando dal criterio del costo a quello dei corrispettivi pattuiti, possono per tali commesse continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano su opzione del contribuente, da esercitare nella dichiarazione dei redditi; detta opzione non è revocabile.

5. Il ripristino e l'eliminazione nell'attivo patrimoniale in sede di prima applicazione dei princìpi contabili internazionali, rispettivamente, di costi già imputati al conto economico di precedenti esercizi e di quelli iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti.

6. L'eliminazione nel passivo patrimoniale, in sede di prima applicazione dei princìpi contabili internazionali, di fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 115, comma 11, 128 e 141, del testo unico delle imposte sui redditi, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi.

7. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti alla prima applicazione dei princìpi contabili internazionali per quelle imprese che, in tutto o in parte, abbiano redatto conformemente ad essi le relative dichiarazioni; restano salvi gli accertamenti e le liquidazioni d'imposta divenuti definitivi.

 


D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Codice dell'amministrazione digitale
(art. 1, co. 1, lett. z))

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

 

Capo I

Principi generali

Sezione I

Definizioni, finalità e àmbito di applicazione

1. Definizioni.

1. Ai fini del presente codice si intende per:

 

z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

 


D.L. 30 settembre 2005, n. 203
Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(art. 1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 230 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

TITOLO I

Contrasto all'evasione fiscale.

1. Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale.

1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso (2).

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale di cui al comma 1 anche attraverso società ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi (3).

2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, ed in particolare dall'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (4).

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(2) Comma così sostituito dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 16 giugno 2008.

(4) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

 


L. 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)
(art. 1, co. 21, 189, 236, 406)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

 

21. Qualora nel corso dell'esercizio l'Ufficio centrale del bilancio segnali che l'andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di spesa, il Ministro dispone con proprio decreto, anche in via temporanea, la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Analoga sospensione è disposta su segnalazione del servizio di controllo interno quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione dell'attività non risponda a criteri di efficienza e di efficacia. Il decreto del Ministro è comunicato, anche con evidenze informatiche, al Presidente del Consiglio dei Ministri che ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti. Le disponibilità dei capitoli interessati dal decreto di sospensione possono essere oggetto di variazioni compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.

 

189. A decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

 

236. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, le parole: «, per l'anno 2005,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2005».

 

406. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e del maggior numero di compiti di coordinamento delle attività regionali, individuati dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, dell'alimentazione e delle foreste, le risorse destinate al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali, ivi compresi quelli inerenti l'attività dell'Ispettorato centrale repressione frodi, sono incrementate di euro 1.550.000 a partire dall'anno 2006.


D.L. 30 dicembre 2005, n. 272
Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
(art. 2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2005, n. 303.

(2) Titolo così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49.

(3) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 21 febbraio 2006, n. 49 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2006, n. 48, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

2. Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione civile dell'interno (8).

1. All'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2009».

1-bis. Per l'espletamento dei compiti di istituto connessi all'attuazione della normativa in materia di immigrazione e asilo, anche per i profili attinenti alla prevenzione e al contrasto dell'immigrazione clandestina, e, in via prioritaria, al funzionamento degli uffici immigrazione delle questure e degli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture - uffici territoriali del Governo, nonché degli altri compiti attribuiti al Ministero dell'interno, sono autorizzati nel triennio 2006-2008 nell'àmbito dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno:

a) per 48 unità della carriera prefettizia l'assunzione utilizzando la graduatoria del concorso indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 103 del 31 dicembre 2002, e per 3 unità la procedura di riammissione prevista dall'articolo 132 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per 30 unità di dirigenti di seconda fascia dell'area 1 l'incremento della dotazione organica;

c) per 250 unità nei profili dell'area funzionale C l'incremento delle relative dotazioni organiche (9).

1-ter. L'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione del comma 1-bis è pari a 3.764.000 euro per il 2006, a 9.525.000 euro per il 2007 ed a 13.752.000 euro a decorrere dal 2008 (10).

1-quater. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione, a decorrere dall'anno 2006, dell'articolo 1-quinquies, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, e dall'applicazione dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 (11).

1-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-ter e 1-quater si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (12).

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(8) Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49.

(9) Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49.

(10) Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49.

(11) Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49.

(12) Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49.


D.L. 30 dicembre 2005, n. 273
Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti
(art. 39-vicies semel)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2005, n. 303.

(2) Titolo così corretto con Comunicato 2 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2006, n. 1).

(3) Convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 23 febbraio 2006, n. 51 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2006, n. 49, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

39-vicies semel. Partecipazione di personale militare a missioni internazionali.

1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 13.437.521 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157 (65).

2. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 148.935.976 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157 (66).

3. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 111.918.982 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, di seguito elencate:

a) Over the Horizon Force in Bosnia e Kosovo;

b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;

c) Joint Enterprise in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;

d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo (67);

e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania (68).

4. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 21.285.597 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, nel cui àmbito opera la missione Integrated Police Unit-IPU (69).

5. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 638.599 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

6. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 727.361 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157 (70).

7. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.037.774 per la proroga della partecipazione di personale militare al processo di pace per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157 (71).

8. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 297.528 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata United Nation Mission in Sudan (UNMIS), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

9. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 114.106 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157 (72).

10. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.656.594 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005 (73).

11. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 136.311 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui alla risoluzione n. 1642 adottata dal Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005 (74).

12. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 6.525.541 per la partecipazione di personale militare alla missione NATO per il soccorso umanitario in Pakistan.

13. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

14. Per le finalità di cui al comma 13, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

15. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 49.354 per l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione ISAF, di cui al comma 2 (75).

16. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 43.186 per l'invio in Bosnia di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione ALTHEA, di cui al comma 4.

17. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, nell'àmbito delle missioni ISAF, Joint Enterprise e ALTHEA, di cui ai commi 2, 3, lettera c), e 4, i comandanti dei contingenti militari sono autorizzati, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro i seguenti limiti complessivi:

a) euro 2.800.000, per la missione ISAF;

b) euro 500.000, per la missione Joint Enterprise;

c) euro 15.000, per la missione ALTHEA.

18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 3.315.000.

19. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.444.396 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15 (76).

20. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 696.404 per la proroga della partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157 (77).

21. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.908.511 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157 (78).

22. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 792.264 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157 (79).

23. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 120.415 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima, di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

24. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 71.787 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alle attività per l'istituzione di una missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina (80).

25. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui ai commi 1, 2, 3, lettere a), b), c) ed e), 4, 6, 10, 12 e 20 è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

26. La misura dell'indennità di cui al comma 25, per il personale che partecipa alle missioni di cui ai commi 1, 2 e 12 nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

27. L'indennità di cui al comma 25 è corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui al comma 24 nella misura intera.

28. L'indennità di cui al comma 25 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui ai commi 3, lettera d), 5, 7, 8, 9, 11, 22 e 23 nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

29. L'indennità di cui al comma 25 è corrisposta ai funzionari diplomatici di cui ai commi 15 e 16 nella misura intera incrementata del trenta per cento. Per il funzionario diplomatico di cui al comma 15, l'indennità è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

30. Al personale che partecipa alla missione di cui al comma 21, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

31. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente articolo sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

32. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

33. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui ai commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

34. Per i reati di cui al comma 33 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

35. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 e 23 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.

36. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui al comma 44.

37. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente articolo si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

38. È autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 190.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

39. L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.

40. All'articolo 1, comma 102, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «al personale militare estero» sono sostituite dalle seguenti: «al personale militare e civile delle Forze armate estere».

41. All'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, dopo le parole: «titolare esclusivo della potestà sul figlio» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali».

42. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2005»;

b) al comma 3, dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226,».

43. All'articolo 23, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: «821 unità» sono sostituite dalle seguenti: «478 unità»;

b) alla lettera c), le parole: «749 unità» sono sostituite dalle seguenti: «406 unità».

44. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, esclusi i commi 42 e 43, pari complessivamente a euro 324.508.207 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

45. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (81).

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(65) Vedi, anche, l'art. 2, L. 4 agosto 2006, n. 247.

(66) Vedi, anche, l'art. 2, L. 4 agosto 2006, n. 247.

(67) Vedi, anche, l'art. 2, L. 4 agosto 2006, n. 247.

(68) Vedi, anche, l'art. 2, L. 4 agosto 2006, n. 247.

(69) Vedi, anche, l'art. 2, L. 4 agosto 2006, n. 247.

(70) Vedi, anche, l'art. 2, L. 4 agosto 2006, n. 247.

(71) Vedi, anche, l'art. 2, L. 4 agosto 2006, n. 247.

(72) Vedi, anche, l'art. 2, L. 4 agosto 2006, n. 247.

(73) Vedi, anche, l'art. 2, L. 4 agosto 2006, n. 247.

(74) Vedi, anche, l'art. 2, L. 4 agosto 2006, n. 247.

(75) Vedi, anche, il comma 22 dell'art. 2, L. 4 agosto 2006, n. 247.

(76) Vedi, anche, l'art. 2, L. 4 agosto 2006, n. 247.

(77) Vedi, anche, l'art. 2, L. 4 agosto 2006, n. 247.

(78) Vedi, anche, l'art. 2, L. 4 agosto 2006, n. 247.

(79) Vedi, anche, l'art. 2, L. 4 agosto 2006, n. 247.

(80) Vedi, anche, l'art. 2, L. 4 agosto 2006, n. 247.

(81) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51.

 


D.L. 10 gennaio 2006, n. 2
Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa
(art. 4-bis)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2006, n. 8.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 marzo 2006, n. 81 (Gazz. Uff. 11 marzo 2006, n. 59, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

4-bis. Lotta alla contraffazione e misure di finanziamento.

1. All'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,. con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta il compito di assicurare il monitoraggio, anche nel settore agroalimentare, dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale e di proprietà intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.

2. Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario si avvale di un comitato tecnico. Le eventuali spese sono poste a carico dell'Alto Commissario (41).

3. È altresì assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario un contingente di 15 unità di personale, di cui 2 con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è collocato obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.

4. [Con propri atti regolamentari interni l'Alto Commissario disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'attività dell'Ufficio di cui al comma 3] (42).

5. I Vice Alto Commissari sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dai rispettivi organi di autogoverno anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, per un periodo non superiore alla durata di due mandati.

6. All'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di 1 milione di euro» le parole: «per l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2006».

7. Ai maggiori oneri, derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2006 e a 1.800.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al «Fondo per interventi strutturali di politica economica» istituito ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8. In conformità a quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 531197 e 581221, per consentire lo sviluppo del programma di microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di microimprese, anche nel settore agricolo, il Comitato nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale del Microcredito è trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario. I componenti del Comitato, già costituito presso il Ministero degli affari esteri, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta (43) (44).

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(41) Comma così modificato dall'art. 5, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dell'art. 5 e gli articoli 9 e 10, dello stesso decreto.

(42) Comma abrogato dall'art. 5, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78. Vedi, anche, gli articoli 9 e 10, dello stesso decreto.

(43) Vedi, anche, i commi 185, 186 e 187 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(44) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.


D.L. 10 gennaio 2006, n. 4
Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione
(art. 1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2006, n. 8.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 9 marzo 2006, n. 80 (Gazz. Uff. 11 marzo 2006, n. 59), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

1. Strumenti di semplificazione e qualità, nonché di monitoraggio e valutazione della regolazione.

1. L'attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, anche ai sensi della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di indirizzo, di seguito denominato: «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato. I componenti del Comitato sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l'oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorità regionali e locali e delle associazioni di categoria. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (3).

2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione per l'anno successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, è approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.

3. Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato:

a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione;

b) [può richiedere un approfondimento dell'esame delle iniziative normative del Governo in caso di proposte che non appaiano necessarie o giustificate relativamente al rapporto tra costi e benefìci o alla coerenza con gli obiettivi del piano di azione annuale di cui al comma 2, anche avvalendosi degli strumenti di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246] (4);

c) [individua, assume e sostiene iniziative non normative di semplificazione, anche tramite progetti di innovazione tecnologica o amministrativa, di comunicazione e di formazione] (5);

d) [effettua, con le opportune procedure di verifica di impatto, il monitoraggio successivo dell'efficacia delle misure di semplificazione introdotte e della loro effettiva applicazione, proponendo, ove necessario, interventi correttivi] (6);

e) [individua forme e modalità stabili di consultazione con le organizzazioni rappresentative degli interessi della società civile, anche prevedendo, ove possibile in via elettronica, forme di pubblicizzazione di tale attività e coordinando la consultazione in via telematica di cui all'articolo 18 della legge 29 luglio 2003, n. 229, ed all'articolo 55 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82] (7).

4. [Ai fini dell'attuazione delle direttive e delle linee strategiche dettate dal Comitato, ciascun Ministro individua un proprio referente per le politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, dandone comunicazione al Comitato] (8).

5. [Ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, il Comitato acquisisce indirizzi e proposte nella materia della qualità della regolazione e osservazioni per l'adozione di strumenti comuni nell'àmbito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con particolare riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e codificazione, analisi e verifica dell'impatto della regolazione, consultazione, nonché alla individuazione di livelli minimi essenziali di semplificazione dell'attività di impresa che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, corrispondenti a una misura massima di oneri burocratici che lo Stato e le regioni possono imporre in ciascun settore di attività] (9).

6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma 6-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, denominata: «Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione». [I componenti di tale Commissione durano in carica tre anni. Nello svolgimento delle proprie competenze in materia normativa il Comitato e la Commissione si avvalgono del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ci si può avvalere anche del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e in tale caso non va acquisito il relativo parere previsto dall'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. A tale fine la dotazione organica dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è incrementata di una unità da destinare alla relativa Sezione per gli atti normativi, assicurandosi l'invarianza della spesa mediante la contestuale riduzione di una unità nella dotazione organica dei consiglieri di Stato, ed è altresì costituita presso la stessa Sezione per gli atti normativi una segreteria tecnica, composta da un contingente di quindici unità, individuate nell'àmbito delle amministrazioni pubbliche e obbligatoriamente poste in posizione di distacco, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza] (10).

7. [All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-duodecies, dopo le parole «da un numero massimo di», la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta» e dopo le parole: «dirigenti delle amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «, esperti nelle materie economiche e statistiche»;

b) al comma 6-terdecies dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le professionalità amministrative della segreteria tecnica della Commissione sono rinvenute, ove possibile, all'interno delle amministrazioni pubbliche, nel limite numerico complessivo di trenta unità. A tale fine si provvede tramite comando, anche contestualmente alla riorganizzazione di strutture già operanti per finalità analoghe e utilizzando le corrispondenti dotazioni finanziarie.»] (11).

8. [Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è prorogato di sessanta giorni, limitatamente alla definizione dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle indicazioni programmatiche e degli obiettivi definiti da ciascun Ministro, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, al fine di consentire l'adeguamento di questi ultimi al sistema informatico messo a punto dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, sulla base di linee guida emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri] (12).

9. [Per l'implementazione del sistema informatico e per la definizione delle linee guida di cui al comma 8, nonché per lo svolgimento delle ulteriori attività di monitoraggio e valutazione della regolazione e dei suoi effetti con riguardo alla attuazione del programma di Governo e per i conseguenti aspetti di comunicazione istituzionale, nell'anno 2006 il Ministro per l'attuazione del programma di Governo si avvale di un Comitato tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vicepresidente, e da un numero massimo di otto componenti scelti tra le categorie di cui all'articolo 3, comma 6-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il Comitato tecnico si avvale di una segreteria tecnica composta di non più di sei unità di personale, scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione] (13).

10. [La nomina dei componenti del Comitato tecnico e della segreteria tecnica di cui al comma 9 è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per l'attuazione del programma di Governo da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione ed il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti] (14).

11. [Per l'attuazione del comma 7 è autorizzata la spesa massima di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266; dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio] (15).

12. [Per l'attuazione dei commi 9 e 10 è autorizzata la spesa massima di 650.000 euro per l'anno 2006, a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2006 di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311] (16).

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(3) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80 e poi dal comma 15 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 12 settembre 2006.

(4) Lettera soppressa dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.

(5) Lettera soppressa dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.

(6) Lettera soppressa dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.

(7) Lettera soppressa dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.

(8) Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.

(9) Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.

(10) I periodi secondo, terzo, quarto e quinto del presente comma sono stati soppressi dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.

(11) Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.

(12) Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.

(13) Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.

(14) Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.

(15) Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.

(16) Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.

 


L. 6 marzo 2006, n. 123
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Autorità internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 marzo 2006, n. 73.

 

1. Autorizzazione alla ratifica.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Autorità internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998.

 

2. Ordine di esecuzione.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, paragrafo 2, del Protocollo stesso.

 

3. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Autorità internazionale dei fondi marini (2).


Gli Stati Parti al presente Protocollo


Considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare istituisce l'Autorità internazionale dei fondi marini;


Ricordando che l'articolo 176 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare stabilisce che l'Autorità ha personalità giuridica internazionale e che ha la capacità giuridica richiesta per esercitare le sue funzioni e conseguire i suoi scopi;


Rilevando che l'articolo 177 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare dispone che l'Autorità gode, sul territorio di ciascuno Stato Parte della Convenzione, dei privilegi e delle immunità previste nella sotto-sezione G della sezione 4 della parte XI della Convenzione e che i privilegi e le immunità relative all'Ente sono previsti all'articolo 13 dell'Annesso IV;


Considerando che sono necessari privilegi ed immunità addizionali affinché l'Autorità internazionale dei fondi marini possa esercitare le sue funzioni;


Hanno convenuto quanto segue:

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(2) Si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.

 

Articolo primo Uso dei termini.

Ai fini del presente Accordo:

a) Per «Autorità» s'intende l'Autorità internazionale dei fondi marini;

b) Per «Convenzione» s'intende la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982;

c) Per «Accordo» s'intende l'Accordo relativo all'applicazione della parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982. In conformità all'Accordo, le disposizioni di quest'ultimo e quelle della parte IX della Convezione devono essere interpretate ed applicate insieme, come solo ed unico strumento; allo stesso modo andranno interpretati ed applicati il presente Protocollo ed i riferimenti alia Convenzione contenuti in detto Protocollo;

d) Per «Ente» s'intende l'argano dell'Autorità in tal modo designato nella Convenzione;

e) Per «membro dell'Autorità» s'intende:

`79 Ogni Stato Parte alla Convenzione; e

`79 Ogni Stato o ente membro dell'Autorità a titolo provvisorio in attuazione del paragrafo 12 capoverso a) della sezione 1 dell'annesso dell'Accordo;

f) Per «rappresentanti» s'intendono i rappresentanti, i rappresentanti sostituiti, i consiglieri, gli esperti tecnici ed i segretari delle delegazioni;

g) Per «Segretario generale» s'intende il Segretario generale dell'Autorità internazionale dei fondi marini.

 

2. Disposizioni generali.

Fatto salvo lo statuto giuridico ed i privilegi e le immunità concesse all'Autorità e all'Ente, rispettivamente previsti nella sotto-sezione g della sezione 4 della parte XI ed all'articolo 13 dell'annesso IV della Convenzione, ogni Stato Parte del presente Protocollo concede all'Autorità ed ai suoi organi, ai rappresentanti dei membri dell'Autorità, ai funzionari dell'Autorità ed agli esperti in missione per conto dell'Autorità, i privilegi e le immunità specificate nel presente Protocollo.

 

3. Personalità giuridica dell'Autorità.

1. L'Autorità ha personalità giuridica internazionale. Essa ha la capacità:

a) di contrattare;

b) di acquisire e di alienare beni mobili ed immobili;

c) di avere legittimazione processuale.

 

4. Inviolabilità dei locali dell'Autorità.

I locali dell'Autorità sono inviolabili (3).

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(3) Il presente articolo, non è riportato nella traduzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale pur essendo presente nel testo in lingua francese del Protocollo.

 

5. Agevolazioni di tipo finanziario concesse all'Autorità.

1. Senza essere vincolata da alcun controllo, regolamentazione o moratoria finanziaria, l'Autorità può liberamente:

a) Acquistare qualsiasi moneta per mezzo delle vie autorizzate, detenerle e disporne;

b) Detenere fondi, valori oro, metalli preziosi o valute da un paese all'altro, o all'interno di qualsiasi paese e convertire tutte le valute che detiene in qualsiasi altra moneta.

2. Nell'esercizio dei diritti che le sono concessi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l'Autorità tiene debitamente conto di qualsiasi questione eventualmente fatta valere dal governo di tale o talaltro dei suoi Membri, sempre che ritenga di poter darvi seguito senza nuocere ai propri interessi (4).

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(4) Articolo così rinumerato, in conformità al testo in lingua francese del Protocollo, a seguito dell'inserimento dell'articolo 4 nella traduzione non ufficiale.

 

6. Bandiera ed emblema.

L'Autorità ha diritto d'inalberare la sua bandiera ed il suo emblema nei suoi locali e sui suoi veicoli ufficiali.

 

7. Rappresentanti dei membri dell'Autorità.

1. I rappresentanti dei membri dell'Autorità alle riunioni convocate da quest'ultima, godono, nell' esercizio delle loro funzioni e durante il viaggio verso il luogo della riunione o in provenienza da questo luogo, dei seguenti privilegi ed immunità:

a) immunità da qualsiasi forma di azione legale per le loro parole, scritti ed atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, salvo se il membro che rappresentano vi rinuncia espressamente in un caso particolare;

b) immunità da arresto o detenzione, e le stesse immunità ed agevolazioni per quanto riguarda il loro bagaglio personale, di quelle concesse agli agenti diplomatici;

c) inviolabilità di tutta la documentazione e dei documenti personali;

d) diritto di utilizzare codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corriere o valigia sigillata;

e) esenzione, per loro stessi e per il coniuge, da ogni misura restrittiva relativa all' immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri, nonché da qualsiasi obbligo relativo al servizio nazionale nello Stato in cui si recano, o in cui transitano nell'esercizio delle loro funzioni;

f) le medesime agevolazioni, per quanto concerne le operazioni di cambio, di quelle concesse ai rappresentanti di governi esteri di rango paragonabile, in missione ufficiale temporanea.

2. In vista di assicurare ai rappresentanti dei membri dell' Autorità una completa libertà di parola ed una completa indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni, l'immunità dalla giurisdizione per tutti gli atti da essi compiuti nell'ambito di tali funzioni, continua ad essere loro concessa anche quando hanno cessato di rappresentare un membro dell'Autorità.

3. Ai fini di qualsiasi forma d'imposizione fiscale subordinata alla residenza, per i periodi durante i quali i rappresentanti dei membri dell'Autorità che assistono alle riunioni convocate da quest'ultima, si trovano sul territorio di un membro dell'Autorità per l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati come periodi di residenza.

4. I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti dei membri dell'Autorità, non a loro vantaggio personale, ma per garantire la loro indipendenza nell'esercizio delle filiazioni che essi svolgono presso l'Autorità. Di conseguenza, ogni membro dell'Autorità ha il diritto ed il dovere di sospendere l'immunità del suo rappresentante in tutti i casi in cui a suo giudizio, l'immunità impedisce di fare giustizia e può essere sospesa senza nuocere allo scopo per il quale è stata concessa.

5. I rappresentanti dei membri dell'Autorità sono tenuti a sottoscrivere per tutti i veicoli di cui sono proprietari e che utilizzano, l'assicurazione di responsabilità civile prevista dalle leggi e dai regolamenti dello Stato in cui questi veicoli sono utilizzati.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non sono opponibili alle autorità del membro dell'Autorità di cui l'interessato è cittadino, o di cui è, o è stato rappresentante.

 

8. Funzionari.

1. Il Segretario generale stabilisce le categorie di funzionari cui si applicano le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo. Esso sottopone la lista all'Assemblea, e la comunica in seguito ai governi di tutti i membri dell'Autorità. I nominativi dei funzionari inclusi in queste categorie sono periodicamente comunicati ai governi dei membri dell'Autorità.

2. I funzionari dell'Autorità, a prescindere dalla loro nazionalità, godono dei seguenti privilegi ed immunità:

a) immunità da qualsiasi forma di azione legale per le loro parole, i loro scritti e tutti gli atti, da essi compiuti nella loro qualifica ufficiale;

b) immunità dall'arresto o dalla detenzione per gli atti da essi compiuti nella loro qualità ufficiale;

c) esenzione da tassazione sugli stipendi e gli emolumenti che percepiscono dall'Autorità, o su qualsiasi altra forma di versamento ad essi corrisposto da quest'ultima;

d) esenzione da ogni obbligo relativo al servizio nazionale, rimanendo tuttavia inteso che la presente disposizione è opponibile agli Stati di cui sono cittadini solo per quanto riguarda i funzionari dell'Autorità il cui nome è stato iscritto, per via delle loro funzioni in una lista compilata dal Segretario generale e approvata dallo Stato interessato; per gli altri funzionari dell'Autorità, in casi di chiamata al servizio nazionale, lo Stato interessato può concedere un rinvio, a richiesta del Segretario generale, per evitare che l'interessato debba interrompere mansioni essenziali;

e) esenzione, per essi stessi, il coniuge ed i familiari a carico, da ogni misura restrittiva relativa all'immigrazione e da tutte le formalità di registrazione degli stranieri;

f) stessi privilegi ed agevolazioni di cambio di quelle concesse ai funzionari dì rango paragonabile, appartenenti alle rappresentanze diplomatiche accreditate presso i governi interessati;

g) diritto d'importare in franchigia la loro mobilia ed i loro bagagli al momento dell'assunzione iniziale delle loro funzioni nel paese in questione;

h) esenzione da qualsiasi ispezione dei bagagli personali, salvo se esistono motivi validi per ritenere che questi ultimi contengono articoli non destinati ad un uso personale, o articoli la cui importazione o esportazione è vietata dalla legge o dipende dalla regolamentazione dello Stato Parte interessato in materia di quarantena; in tal caso si procede all'ispezione in presenza del funzionario nonché, ove trattasi di bagagli ufficiali, in presenza del Segretario generale o del suo rappresentante autorizzato;

i) in periodo di crisi internazionale, le stesse agevolazioni di rimpatrio, per loro stessi, il coniuge ed i familiari a carico, di quelle concesse agli agenti diplomatici.

3. Oltre ai privilegi ed alle immunità specificate al paragrafo 2, il Segretario generale o, in sua assenza, il funzionario che lo sostituisce, ed il Direttore generale dell'Ente, nonché il coniuge ed i figli minorenni, godono degli stessi privilegi, immunità, esenzioni ed agevolazioni di quelle concesse agli agenti diplomatici in conformità al diritto internazionale.

4. I privilegi e le immunità sono concessi ai funzionari non a loro vantaggio personale, ma per garantire la loro indipendenza nell'esercizio delle funzioni che essi svolgono presso l'Autorità. Il Segretario generale ha il diritto ed il dovere di sospendere l'immunità di qualsiasi funzionario quando a suo giudizio, tale immunità impedisce di fare giustizia e può essere sospesa senza nuocere agli interessi dell'Autorità. Ove si tratti del Segretario generale, l'Assemblea è competente a pronunciare la sospensione delle immunità.

5. L'Autorità collabora in ogni momento con le autorità competenti dei suoi membri in vista di facilitare una corretta amministrazione della giustizia, garantire l'osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare qualsiasi abuso cui potrebbero dar luogo i privilegi, le immunità e le agevolazioni di cui nel presente articolo.

6. I funzionari dell'Autorità sono tenuti a sottoscrivere, per tutti i veicoli di cui sono proprietari o che utilizzano, l'assicurazione di responsabilità civile prevista dalle leggi e dai regolamenti dello Stato interessato.

 

9. Esperti in missione per conto dell'Autorità.

1. Gli esperti (diversi dai funzionari di cui all'articolo 8), quando compiono una missione per l'Autorità, godono durante tutta la missione, ivi compresa la durata del viaggio, dei privilegi e delle immunità richieste per esercitare le loro funzioni in piena indipendenza. In particolare, essi godono dei seguenti privilegi ed immunità:

a) dell'immunità dall'arresto o dalla detenzione, e dal sequestro dei bagagli personali;

b) dell'immunità totale dalla giurisdizione per le loro parole, i loro scritti e gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Questa immunità sussiste anche se hanno cessato di effettuare missioni per l'Autorità;

c) inviolabilità di tutta la documentazione e dei documenti personali;

d) diritto, per le loro comunicazioni con l'Autorità, di utilizzare codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corriere o valigia sigillata;

e) esenzione da ogni imposizione fiscale sugli stipendi e gli emolumenti che percepiscono dall'Autorità o su ogni altra forma di versamento fatto da quest'ultima. La presente disposizione non è opponibile nei confronti del membro dell'Autorità di cui l'interessato è cittadino;

f) stesse agevolazioni monetarie o di cambio di quelle concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

2. I privilegi e le immunità sono concessi agli esperti non a loro vantaggio personale ma per garantire la loro indipendenza nell'esercizio delle funzioni che svolgono presso l'Autorità. Il Segretario generale ha il diritto ed il dovere di sospendere l'immunità di qualsiasi funzionario quando, a suo giudizio, l'immunità impedisce di fare giustizia e può essere sospesa senza pregiudicare gli interessi dell'Autorità.

 

10. Osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Fatti salvi i loro privilegi ed immunità, tutte le persone di cui agli articoli 7, 8 e 9 hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti del membro dell'Autorità sul cui territorio si trovano, o sul cui territorio esse transitano al servizio dell'Autorità. Esse hanno altresì l'obbligo di non interferire negli affari interni di detto membro.

 

11. Lasciapassare e visti.

1. Fatta salva la possibilità che l'Autorità rilasci i propri documenti di viaggio, gli Stati Parti del presente Protocollo riconoscono ed accettano i lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciati ai funzionari dell'Autorità.

2. Quando occorrono dei visti, le relative domande sottoposte dai funzionari dell'Autorità sono trattate al più presto; le domande depositate da funzionari dell'Autorità titolari di un lasciapassare delle Nazioni Unite devono essere accompagnate da un certificato attestante che questi ultimi viaggiano ufficialmente al servizio dell'Autorità.

 

12. Relazioni fra l'accordo di sede ed il protocollo.

Le disposizioni del presente Protocollo completano quelle dell'Accordo di sede. Quando una disposizione del presente Accordo ed una disposizione dell'Accordo di sede attengono al medesimo oggetto, le due disposizioni sono, ogni qualvolta ciò è possibile, considerate complementari, in modo che siano entrambe applicabili e che nessuna delle due abbia sull'altra un effetto limitativo; tuttavia, in caso di conflittualità, prevalgono le disposizioni dell'Accordo di sede.

 

13. Accordi addizionali.

Il presente Protocollo non rimette in discussione, né limita in alcun modo i privilegi e le immunità che l'Autorità ha potuto ottenere, o che potrebbe in seguito ottenere da uno dei suoi membri in ragione dell'insediamento sul suo territorio di una sede o di centri o uffici regionali. Il presente Protocollo non osta alla conclusione di accordi addizionali fra l'Autorità e qualsiasi membro di quest'ultima.

 

14. Soluzione delle controversie.

1. Relativamente all'attuazione pratica dei privilegi e delle immunità concesse in forza del presente Protocollo, l'Autorità adotta adeguate disposizioni in vista di una soluzione soddisfacente:

a) delle controversie di diritto privato di cui è Parte;

b) delle controversie implicanti qualsiasi funzionario dell'Autorità o esperto in missione per conto dell'Autorità, i quale beneficia dell'immunità in ragione delle sue funzioni ufficiali, se tale immunità non è stata abrogata dal segretario generale.

2. Ogni controversia fra l'Autorità ed uno dei suoi membri, relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo, che non è stata risolta per via consultiva o negoziale, o con ogni altro mezzo convenuto per la soluzione delle controversie, è deferita, a domanda di una delle parti, ad un collegio di tre arbitri la cui sentenza darà definitiva e vincolante:

a) uno degli arbitri dovrà essere designato dal Segretario generale, il secondo dall'altra parte della controversia ed il terzo, il quale presiederà, dai primi due arbitri;

b) se una delle Parti non ha nominato un arbitro entro due mesi a decorrere dalla nomina di un arbitro adopera dell'altra parte, il Presidente del Tribunale internazionale del diritto del mare procede alla designazione. Se i primi due arbitri non riescono ad intendersi sulla scelta del terzo arbitro nei tre mesi successivi alla loro designazione, il Presidente del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare sceglie il terzo arbitro a richiesta del Segretario generale o dell'altra parte alla controversia.

 

15. Firma.

Il presente protocollo è aperto alla firma di tutti i membri dell'Autorità presso la sede dell'Autorità internazionale dei fondi marini a Kingston (Giamaica) dal 17 al 28 agosto 1998, e successivamente presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 16 agosto 2000.

 

16. Ratifica.

Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

17. Adesione.

Il presente Protocollo rimarrà aperto all'adesione di tutti i membri dell'Autorità. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

18. Entrata in vigore.

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di deposito del decimo strumenti di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione.

2. Per ciascun membro dell'Autorità che lo ratificherà, lo approverà, lo accetterà o vi aderirà dopo il deposito del decimo strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione, il presente Protocollo entrerà in vigore in trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione.

 

19. Applicazione provvisoria.

Ogni Stato che intende ratificare, approvare o accettare il presente protocollo o aderirvi, può in qualsiasi momento notificare al depositario che lo applicherà a titolo provvisorio per un periodo non superiore a due anni.

 

20. Denuncia.

1. Ogni Stato Parte può denunciare il presente Protocollo per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica, salvo se quest'ultima indica una data ulteriore.

2. In caso di denuncia, ogni Stato Parte rimarrà tenuto ad adempiere ad ogni obbligo previsto nel presente Protocollo, al quale in forza del diritto internazionale a prescindere dal Protocollo.

 

21. Depositario.

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è depositario del presente Protocollo.

 

22. Testi facenti fede.

I testi del presente Protocollo in arabo, cinese, francese, russo e spagnolo del presente Protocollo fanno ugualmente fede.


IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.


APERTO ALLA FIRMA a Kingston dal diciassette al ventotto agosto millenovecentonovantotto, in un unico originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola.

 


D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(artt. 152-160-bis, 182-185)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

(2) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, e' stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 

TITOLO III
Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici

Capo III

Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori (141)

152. Disciplina comune applicabile .

1. Alle procedure di affidamento di cui al presente capo si applicano le disposizioni:

- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice);

- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);

- della parte IV (contenzioso);

- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).

2. Si applicano inoltre, in quanto non incompatibili con le previsioni del presente capo, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l’importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 28, ovvero inferiore.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi, con le modalità fissate dal regolamento.

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(141) Rubrica così sostituita dalla lettera nn) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

 

153. Promotore.

(art. 37-bis, L. n. 109/1994)

1. I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati «promotori», possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 143, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate entro 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicativo di cui al comma 3. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 83, comma 1, e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario. I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di cui all'articolo 128, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti (142).

2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

3. Entro novanta giorni dall’avvenuta approvazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e sul proprio profilo di committente. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 2 del codice. L'avviso deve contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 154, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte (143).

4. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:

a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;

b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione (144).

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(142) Comma così modificato dalla lettera r) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(143) Comma così modificato dalla lettera r) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(144) Vedi, anche, la Det. 11 ottobre 2007, n. 8.

 

154. Valutazione della proposta.

(art. 37-ter, L. n. 109/1994)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse. La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e valutazione. [Nella procedura negoziata di cui all'articolo 155 il promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente] (145). [In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario della concessione] (146).

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(145) Periodo soppresso dalla lettera s) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(146) Periodo soppresso dalla lettera s) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

 

155. Indizione della gara.

(art. 37-quater, L. n. 109/1994)

1. Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 154 di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui all'articolo 143, procedono, per ogni proposta individuata:

a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83, comma 1, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore; è applicabile altresì l’articolo 53, comma 2, lettera c) (147);

b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore e i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.

2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75, comma 1, e da un’ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.

3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 75, comma 1, versano, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo.

4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.

5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto avente ad oggetto sia l’esecuzione dei lavori che la presentazione del progetto in sede di offerta e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.

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(147) Lettera così modificata dalla lettera oo) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

 

156. Società di progetto.

(art. 37-quinquies, L. n. 109/1994)

1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 155. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.

2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.

3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l’eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.

 

157. Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto.

(art. 37-sexies, L. n. 109/1994)

1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, purché garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.

2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture (148).

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(148) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 

158. Risoluzione.

(art. 37-septies, L. n. 109/1994)

1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

 

159. Subentro.

(art. 37 octies, L. n. 109/1994)

1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:

a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;

b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1 (149).

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(149) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 

160. Privilegio sui crediti.

(art. 37-nonies, L. n. 109/1994)

1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.

3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, comma 2, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

 

160-bis. Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità.

1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.

2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonchè i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste (150).

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(150) Articolo aggiunto dalla lettera pp) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

 

Capo IV

Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi

Sezione II

Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere

182. Campo di applicazione.

(art. 17, D.Lgs. n. 190/2002)

1. La presente sezione, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997.

2. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni ed è concluso, secondo le previsioni della presente sezione; il permesso di costruire non può essere rilasciato se non è concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

3. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla eventuale deroga.

4. Per le infrastrutture e insediamenti produttivi soggetti a screening o valutazione di impatto ambientale regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale è emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti dall'articolo 165.

5. L’autorizzazione ambientale integrata, per gli insediamenti produttivi, è regolata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, quanto a presupposti e procedimento.

 

183. Procedure.

(art. 18, D.Lgs. n. 190/2002; art. 2, D.Lgs. n. 189/2005)

1. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui all'articolo 182, comma 1, è eseguita al fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali e il patrimonio culturale; l'interazione tra i predetti fattori. Per quanto non previsto dal presente codice e dall'allegato tecnico trovano applicazione le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 379.

2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale. Lo studio di impatto ambientale è redatto secondo le direttive comunitarie in materia e le norme dell'allegato tecnico di cui all’allegato XXI. In ogni caso esso deve almeno comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati necessari per individuare e valutare principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente; una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale; dati, analisi e informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonché consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse e indicare le eventuali difficoltà riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di un lotto di infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto presentato.

3. Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle opere di cui all'articolo 182, comma 1, è trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nei modi e termini di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni e le attività culturali, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera, comunicandola alle regioni interessate e al Ministro delle infrastrutture nonché, per le opere di cui all'articolo 179, anche al Ministro delle attività produttive. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a tale fine si avvale della commissione prevista dall'articolo 184 (190).

6. Il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione del progetto preliminare. In caso di motivato dissenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per i beni e le attività culturali, l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale è demandata al Consiglio dei Ministri, che vi provvede nella prima riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza ai sensi dell'articolo 185, comma 4.

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(190) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 

184. Contenuto della valutazione di impatto ambientale.

(art. 19, D.Lgs. n. 190/2002)

1. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti e indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale e ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.

2. [Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture, è istituita una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti, particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente e ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria (191)] (192).

3. [La commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorse versate dai soggetti aggiudicatori a norma dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, senza oneri per il bilancio dello Stato] (193).

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(191) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(192) Comma abrogato dall'art. 14 D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90. Vedi, anche, gli articoli 9, 11, 12 e 13 dello stesso decreto.

(193) Comma abrogato dall'art. 14 D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90.

 

185. Compiti della commissione speciale VIA.

(art. 20, D.Lgs. n. 190/2002; art. 2, D.Lgs. n. 189/2005)

1. La commissione provvede all’istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 e, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale.

2. Ove la commissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, il termine indicato al comma 1 è differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.

3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene negativo.

4. La commissione:

a) comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformità tra questo e il progetto preliminare;

b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale.

5. Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il quale, ove ritenga, previa valutazione della commissione stessa, che la differenza tra il progetto preliminare e quello definitivo comporti una significativa modificazione dell’impatto globale del progetto sull’ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. L'aggiornamento dello studio di impatto ambientale può riguardare la sola parte di progetto interessato alla variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilità ambientale, il citato Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria (194).

6. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale ordina al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori e il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima dell'inizio dei lavori è comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa data ed è trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19 e seguenti dell'allegato tecnico recato dall’allegato XXI, ivi compresa l'attestazione di cui all'articolo 20, comma 4. Al predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali, ivi comprese quelle derivanti dalle attività di verifica di cui all'articolo 166 e agli articoli 20 e seguenti del relativo allegato tecnico recato dall’allegato XXI. La commissione, su richiesta dei soggetti esecutori dell'opera, può fornire le proprie indicazioni sulla interpretazione e applicazione del provvedimento di compatibilità ambientale.

8. I commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA espressa su progetti definitivi, fermo restando il potere di impartire prescrizioni con il provvedimento di compatibilità ambientale.

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(194) Comma così modificato dalla lettera aaa) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

 


D.L. 4 luglio 2006, n. 223
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale
(artt. 29, 35. co. 12 e 12-bis)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248 (Gazz. Uff. 11 agosto 2006, n. 186, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

29. Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi.

1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso (73);

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (74) ;

2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso (75).

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonchè gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007 (76).

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo (77) (78).

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(73) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(74) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(75) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(76) Comma prima sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, poi modificato dal comma 177 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, ed infine così sostituito dal comma 1 dell'art. 4, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300. Vedi, anche, l'art. 3, D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70.

(77) Comma così modificato dal comma 421 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(78) Vedi, anche, il comma 22-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dal comma 424 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. In attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi:

- per gli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70 e il D.P.C.M. 4 maggio 2007;

- per gli organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni, il D.P.C.M. 4 maggio 2007 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72;

- per gli organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione, il D.P.R. 28 marzo 2007, n. 75 e il D.P.C.M. 23 aprile 2007;

- per gli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, il D.P.C.M. 11 maggio 2007 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78;

- per gli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 84;

- per gli organismi operanti presso il Ministero dell'interno, il D.P.C.M. 4 maggio 2007 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 85;

- per gli organismi operanti presso il Ministero della salute, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86;

- per gli organismi esistenti presso l'Amministrazione della difesa alla data del 4 luglio 2006, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 88;

- per gli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il D.P.C.M. 11 maggio 2007 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89;

- per gli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90;

- per gli organismi operanti nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 91;

- per gli organismi operanti presso il Ministero delle infrastrutture, il D.P.C.M. 11 maggio 2007 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 92;

- per gli organi collegiali ed altri organismi operanti nell'ambito del Ministero dei trasporti previsti da leggi o regolamenti, il D.P.C.M. 11 maggio 2007 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 93;

- per gli organismi operanti presso il Ministero degli affari esteri, il D.P.C.M. 4 maggio 2007 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 95;

- per gli organismi operanti presso il Ministero della solidarietà sociale, il D.P.C.M. 4 maggio 2007 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 96;

- per gli organismi operanti presso il Ministero dell'università e della ricerca, il D.P.C.M. 4 maggio 2007 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 97;

- per il Comitato di garanti operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 99;

- per la Commissione per l'imprenditoria femminile, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 101;

- per la Commissione per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 102;

- per l’Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103;

- per gli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di politiche giovanili ed attività sportive, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 104;

- per gli organismi operanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 107;

- per gli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il D.P.C.M. 4 maggio 2007 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114;

- per la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 115;

- per gli organismi operanti presso il Ministero della difesa, il D.P.C.M. 4 maggio 2007;

- per gli organismi operanti presso il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il D.P.C.M. 4 maggio 2007;

- per gli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - e presso il Dipartimento per gli affari regionali, il D.P.C.M. 4 maggio 2007;

- per il Comitato interministeriale per i diritti umani operante presso il Ministero degli affari esteri, il D.P.C.M. 11 maggio 2007;

- per gli organismi operanti presso il Ministero della giustizia, il D.P.C.M. 11 maggio 2007;

- per gli organismi operanti presso il Ministro per i diritti e le pari opportunità, il D.P.C.M. 11 maggio 2007;

- per gli organismi operanti presso il Ministero del commercio internazionale, il D.P.C.M. 11 maggio 2007.

 

Titolo III

Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi

 

35. Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

 

12. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonchè mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.» (106).

12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma (107).

 

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(106) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(107) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e poi così sostituito dal comma 69 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 3 ottobre 2007.

 


L. 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
(art. 1. co. 405, 507, 508, 519, 523, 526, 527, 550, 551, 553, 557, 567, 601, 621, 643, 796, 1031, 1032, 1154, 1240)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

 

405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione (114).

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(114) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007.

 

507. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale, relative a consumi intermedi (categoria 2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo ordinario delle università statali, degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, ad altre uscite correnti (categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, di una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie. Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni iscritte nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al primo periodo, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

 

508. Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può comunicare all'Ufficio centrale del bilancio ulteriori accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unità previsionali di parte corrente del proprio stato di previsione, fatta eccezione per le spese obbligatorie e per quelle predeterminate legislativamente, da destinare a consuntivo, per una quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l'incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente che abbia contribuito direttamente al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa.

 

519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni (154).

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(154) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 91 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, la Dir.Min. 30 aprile 2007, n. 7. Per la stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato vedi il D.P.R. 29 dicembre 2007.

 

523. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004 (157).

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(157) Vedi, anche, il comma 102 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e il D.P.C.M. 27 febbraio 2008.

 

526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresì procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle forme di organizzazione precaria del lavoro, è autorizzata una stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione (158).

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(158) Vedi, anche, il comma 90 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

527. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al presente comma, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è autorizzato a procedere all’assunzione straordinaria di complessive quindici unità di personale, di cui tre dirigenti di seconda fascia. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per gli anni 2008 e 2009 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui al presente articolo (159).

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(159) Comma così modificato dal comma 368 dell'art. 2 e dal comma 88 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

550. Il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero dell'interno è incrementato, a decorrere dal 2007, di 6 milioni di euro.

 

551. Allo scopo del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle funzioni di competenza statale in campo infrastrutturale, a decorrere dal 2007 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro da destinare, con criteri fissati in sede di contrattazione integrativa, al personale applicato alle attività di programmazione, indirizzo, vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS Spa e sui concessionari autostradali, nonché alle attività di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006.

 

553. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, a decorrere dall'anno 2007 è stanziata la somma di euro 7.000.000 annui per le finalità di cui all'articolo 2-octies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, da destinare ai dipendenti del Ministero della pubblica istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri di riparto della citata somma.

 

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tale fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai princìpi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a 543 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Eventuali deroghe ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l’esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

a) che l’ente abbia rispettato il patto di stabilità nell’ultimo triennio;

b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto (167).

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(167) Comma così modificato dal comma 120 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 551 dell'art. 2 e il comma 113 dell'art. 3 della stessa legge.

 

567. È autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di euro 6 milioni da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all'incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto delle missioni umanitarie, di stabilizzazione e di ricostruzione in atto, di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, ivi incluse la gestione e l'amministrazione degli interventi.

 

601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti fondi: «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili», nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attività di monitoraggio.

 

621. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in caso di accertamento di minori economie, si provvede:

a) relativamente al comma 483, alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 483;

b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 620 (190).

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(190) Sui limiti di applicabilità della disposizione di cui alla presente lettera vedi l'art. 12, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

 

643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

 

796. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:

a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è determinato in 96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale «Bambino Gesù», preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso ospedale dallo Stato. All'articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «a decorrere dall'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente all'anno 2006» (248);

b) è istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni interessate da elevati disavanzi è disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (249). L'accesso alle risorse del Fondo di cui alla presente lettera è subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore degli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali ricorrano le condizioni di cui all’articolo 4 della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Qualora nel procedimento di verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione interessata può proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha carattere generalizzato e non settoriale e non è suscettibile di differenziazioni per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. Qualora invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata può ridurre, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, assicura l'attività di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (250);

c) all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «all'anno d'imposta 2006» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni di imposta 2006 e successivi». Il procedimento per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai fini dell'avvio delle procedure di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è svolto dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;

d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato:

1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a) del presente comma da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni;

2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di finanziamento della quota indistinta, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni della medesima regione;

3) alle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005, si riconosce la possibilità di un incremento di detta percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;

4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;

5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno 2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno lordo nominale programmato;

6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;

7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati fino all'anno 2005, al netto per l'anno 2005 della copertura derivante dall'incremento automatico delle aliquote, di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono l'accordo richiamato alla lettera b) del pre-sente comma, risultano idonei criteri di copertura a carattere pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005 (251);

f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22 dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa;

g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera f) del presente comma, per il periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla base di tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale, approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo le modalità indicate nella presente disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo complessivo equivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 cento dei prezzi dei propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007, l'approvazione della richiesta delle singole aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento, da parte dell'azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento alle singole regioni devono essere inviati da ciascuna azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i farmaci dell'azienda farmaceutica inadempiente, l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre 2006 (252);

h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g), l'AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione, in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle predette quote e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di entità pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti;

i) in caso di rideterminazione delle misure di contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto stabilito nella parte conclusiva della lettera f), l'AIFA provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle lettere g) e h);

l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi, è consentito l'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:

1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28 febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, di una quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento. Le regioni interessate, in alternativa alla predetta applicazione di una quota fissa per confezione, possono adottare anche diverse misure regionali di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, purché di importo adeguato a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruità è verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell'AIFA;

2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l'avvenuta presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui idoneità deve essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23 marzo 2005;

m) all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui all'articolo 1, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;

2) al terzo periodo, le parole: «Il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»;

n) ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 23 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente lettera è vincolato per 100 milioni di euro per l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato al potenziamento delle «unità di risveglio dal coma»; per 7 milioni di euro per l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati al potenziamento e alla creazione di unità di terapia intensiva neonatale (TIN); per 3 milioni di euro per l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati all’acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di «massa tandem», per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci; per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 150 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali e l’acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, è data, inoltre, priorità agli interventi relativi ai seguenti settori assistenziali, tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e regionale: realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute, attraverso la valutazione preventiva dei programmi di investimento e il monitoraggio della loro attuazione, assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi prioritari, verificando nella programmazione regionale la copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i precedenti programmi di investimento. Il riparto fra le regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera è effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:

1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle malattie rare;

2) superamento del divario Nord-Sud;

3) possibilità per le regioni che abbiano già realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva;

4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;

5) premialità per le regioni sulla base della tempestività e della qualità di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico già eseguiti per una quota pari al 10 per cento (253);

o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate»;

p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati (254);

p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p), fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anzichè applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente:

1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione interessata è subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo (255);

q) all'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di prestazioni già erogate in regime di ricovero ospedaliero, nonché alla integrazione e modificazione delle soglie di appropriatezza per le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno»;

r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalità più idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai provvedimenti regionali;

s) a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;

u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Il provvedimento di ricognizione è trasmesso al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le regioni impegnate nei piani di rientro previsti dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

v) il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi per il cui acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del comma 409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono stabiliti tenendo conto dei più bassi prezzi unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli osservatori esistenti e di quelle rese disponibili dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo della presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare in cui la fornitura di dispositivi medici è parte di una più ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di studi sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche tipologie di dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero della salute (256);

z) la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non è applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei presìdi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie è consentito solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni. In caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa per danno erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale responsabilità è attribuita al direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

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(248) Lettera così modificata dal comma 1-bis dell'art. 43, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(249) Con D.M. 23 aprile 2007 (Gazz. Uff. 23 agosto 2007, n. 195) sono state assegnate alle regioni le risorse previste dal presente periodo.

(250) Lettera così modificata dal comma 50 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 51 dello stesso articolo 2, l'art. 1, D.L. 20 marzo 2007, n. 23 e l'art. 8-ter, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(251) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 20 marzo 2007, n. 23.

(252) Con Provv. 29 gennaio 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 10 febbraio 2007, n. 34) sono state approvate le tabelle di equivalenza elaborate ai sensi e per gli effetti della presente lettera. Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

(253) Lettera così modificata dai commi 279 e 280 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio-4 marzo 2008, n. 45 (Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità della presente lettera, limitatamente alle seguenti parole: «Il maggior importo di cui alla presente lettera e' vincolato per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica.».

(254) Per l'abolizione della quota fissa sulla ricetta prevista dalla presente lettera vedi l'art. 1-bis, D.L. 20 marzo 2007, n. 23, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per l'abolizione, per l'anno 2008, della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati vedi il comma 376 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(255) Lettera aggiunta dall'art. 6-quater, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 1-bis, D.L. 20 marzo 2007, n. 23, aggiunto dalla relativa legge di convrsione.

(256) Con D.M. 23 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 30 gennaio 2007, n. 24) sono stati stabiliti i criteri per la trasmissione, da parte delle aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, delle informazioni relative ai prezzi unitari per le forniture effettuate alle aziende sanitarie nel biennio 2005-2006. Con D.M. 11 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 13 novembre 2007, n. 264), rettificato con Comunicato 4 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2007, n. 282), e con D.M. 25 gennaio 2008 (Gazz. Uff. 22 aprile 2008, n. 95) sono stati determinati taluni prezzi da assumere come base d'asta per le forniture al Servizio sanitario nazionale.

 

1031. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti, è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento:

a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;

b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;

c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.

c-bis) per l’acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo (321);

c-ter) all’acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) è riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo (322).

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(321) Lettera aggiunta dal comma 306 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(322) Lettera aggiunta dal comma 306 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

1032. Il Ministero dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto un piano di riparto tra le regioni e le province autonome, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità al completamento dei programmi finanziati con la legge 18 giugno 1998, n. 194, e successive modificazioni, e con la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni;

b) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;

c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;

d) [priorità alle regioni ed alle province autonome le cui imprese si siano attenute alle disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-septies dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotti dall'articolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266] (323).

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(323) Lettera abrogata dal comma 305 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

1154. Per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di applicazione e di erogazione dei finanziamenti.

 

1240. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (395).

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(395) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

 


D.L. 31 gennaio 2007, n. 7
Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli
(artt. 11 e 13)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2007, n. 26.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 2 aprile 2007, n. 40 (Gazz. Uff. 2 aprile 2007, n. 77, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(3) Titolo così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

 

11. Misure per il mercato del gas.

1. Al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas naturale, nonchè di facilitare l'accesso dei piccoli e medi operatori, fino al completo recepimento della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacità di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 137/02 del 17 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002, e secondo le modalità di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 22/04 del 26 febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di versamento delle relative entrate al bilancio dello Stato (56).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 1, le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato di cui al comma 1 di una quota del gas importato, definita con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati. Le modalità di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori, sono determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (57).

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(56) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12 luglio 2007.

(57) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per la determinazione delle quote di gas importato, il D.M. 19 marzo 2008.

 

13. Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore (59).

1. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole: «economico,» e «tecnologico», e il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi». Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10 (60).

1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'università e la ricerca e con gli enti locali (61).

1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-bis, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (62).

1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro il 31 luglio 2008. Conseguentemente, all'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010,» (63).

1-quinquies. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale (64).

1-sexies. All'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (65).

2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, «poli tecnico-professionali» tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate «istituti tecnici superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I «poli» sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I «poli», di natura consortile, sono costituiti secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai loro statuti e alle relative norme di attuazione (66).

3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente: «i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;

b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: «o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;

c) all'articolo 147, comma 1, le parole: «e i-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «, i-quater) e i-octies(67).

4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilità speciali ai fini del relativo versamento;

b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (68).

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (69).

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative (70).

6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3 (71).

7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (72).

8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007 (73).

8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dell'articolo 1 dopo le parole: «costituito dal sistema» sono aggiunte le seguenti: «dell'istruzione secondaria superiore» e conseguentemente le parole: «dei licei» sono soppresse; al medesimo comma, le parole: «Esso è il secondo grado in cui» sono sostituite dalle seguenti: «Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo»;

b) all'articolo 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono soppressi;

c) all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10;

d) all'allegato B le parole da: «Liceo economico» fino a: «i fenomeni economici e sociali» e da: «Liceo tecnologico» fino alla fine sono soppresse (74).

8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali (75).

8-quater. Il contributo concesso dall'articolo 1, comma 224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti ed il risparmio energetico nell'ambito del riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio predetti sono estesi alle stesse condizioni e modalità indicate nelle citate disposizioni anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007 (76).

8-quinquies. All'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «di domicilio,» sono inserite le seguenti: «ovvero del comune dove è ubicata la sede di lavoro,» (77).

8-sexies. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, ed in deroga all'articolo 2847 del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, anche se annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita (78).

8-septies. Il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, secondo le modalità di cui al comma 8-octies e senza alcun onere per il debitore (79).

8-octies. L'Agenzia del territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento determina le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al comma 8-septies, anche in via telematica, tali da assicurare la provenienza della stessa dal creditore o da persona da questo addetta o preposta a qualsiasi titolo (80).

8-novies. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio ed al debitore, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi all'estinzione dell'obbligazione, con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma (81).

8-decies. Decorso il termine di cui al comma 8-septies il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma secondo modalità conformi alle previsioni del comma 8-octies ed in mancanza della comunicazione di cui al comma 8-novies, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 8-septies (82).

8-undecies. Ai fini dei commi da 8-sexies a 8-terdecies non è necessaria l'autentica notarile (83).

8-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi 8-septies e 8-novies per i mutui immobiliari estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-undecies e le clausole in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e non comportano la nullità del contratto (84).

8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a 8-duodecies estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (85).

8-quaterdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies del presente articolo e di cui agli articoli 7 e 8 trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti (86).

8-quinquiesdecies. Al fine di consentire che la realizzazione del Sistema alta velocità avvenga tramite affidamenti e modalità competitivi conformi alla normativa vigente a livello nazionale e comunitario, nonchè in tempi e con limiti di spesa compatibili con le priorità ed i programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico:

a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla linea Milano-Genova, comprensiva delle relative interconnessioni, e successive loro integrazioni e modificazioni;

b) è altresì revocata l'autorizzazione rilasciata al Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'articolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la società TAV S.p.A., relativo alla progettazione e costruzione della linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova (87).

8-sexiesdecies. Gli effetti delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies si estendono a tutti i rapporti convenzionali da esse derivanti o collegati stipulati da TAV S.p.A. con i general contractors in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, incluse le successive modificazioni ed integrazioni (88).

8-septiesdecies. La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede direttamente o tramite società del gruppo all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, secondo la disciplina di cui al comma 8-duodevicies, degli oneri delle attività progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto di revoca nei limiti dei soli costi effettivamente sostenuti, adeguatamente documentati e non ancora rimborsati alla data di entrata in vigore del presente decreto (89).

8-duodevicies. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico» (90).

8-undevicies. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sugli effetti economici-finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 8-quinquiesdecies a 8-duodevicies, con particolare riferimento alla realizzazione delle opere del Sistema alta velocità (91).

8-vicies. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite (92).

8-vicies semel. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge (93).

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(59) Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40

(60) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(61) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(62) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(63) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(64) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(65) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(66) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(67) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(68) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(69) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40

(70) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(71) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(72) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(73) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(74) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(75) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(76) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40. Per la proroga dell'efficacia delle disposizioni del presente comma vedi il comma 1 dell'art. 29, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

(77) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40. Per la proroga dell'efficacia delle disposizioni del presente comma vedi il comma 1 dell'art. 29, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

(78) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 450 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(79) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40. Per l'istituzione del registro delle comunicazioni previsto dal presente comma vedi il D.Dirett. 23 maggio 2007. Per le modalità di trasmissione delle suddette comunicazioni vedi il Provv. 25 maggio 2007, il Provv. 9 ottobre 2007 e il Provv. 29 gennaio 2008.

(80) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(81) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 450 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(82) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(83) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(84) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(85) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(86) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(87) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(88) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(89) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(90) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(91) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(92) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(93) Gli originari commi da 2 a 8 sono stati così sostituiti, con gli attuali commi da 2 a 8-vicies semel, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

 


L. 8 febbraio 2007, n. 9
Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali
(art. 1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2007, n. 37.

 

1. Sospensione delle procedure esecutive di rilascio.

1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per un periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purchè non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico (2).

2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura esecutiva di rilascio di cui ai comuni 1 e 3 del presente articolo è autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunicata al locatore ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148. La sussistenza di tali requisiti può essere contestata dal locatore nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.

3. Per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione dai soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato dall'articolo 43, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da casse professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione, da istituti bancari, da società possedute dai soggetti citati, ovvero che, per conto dei medesimi, anche indirettamente, svolgono l'attività di gestione dei relativi patrimoni immobiliari, il termine di sospensione di cui al comma 1 del presente articolo è fissato in diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo il conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione prevista dall'articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

5. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione dell'esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei limiti indicati dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva l'applicazione dell'articolo 55 della medesima legge.

6. La sospensione non opera in danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al comma 2, secondo periodo, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere la sospensione medesima o nelle condizioni di necessità sopraggiunta dell'abitazione. A tutte le procedure esecutive per finita locazione attivate in relazione a contratti stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, con i conduttori di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, della medesima legge n. 431 del 1998.

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(2) Vedi, anche, l'art. 22-ter, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 


D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
(artt. 2 e 10)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 2007, n. 158, S.O.

 

2. Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Commissione tecnico scientifica, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, è ridenominata «Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali».

2. La Commissione ai sensi del presente regolamento e secondo le direttive generali impartite dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge, nell'ambito della sua autonomia valutativa, i seguenti compiti:

a) si esprime in merito alla valutazione di fattibilità tecnico-economica con particolare riferimento all'analisi costi benefici in relazione alle iniziative, piani e progetti di prevenzione, protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) svolge le funzioni di consulenza tecnico-giuridica al Ministro ed alle strutture ministeriali sugli interventi, iniziative e programmi di competenza del Ministero;

c) svolge le funzioni di nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144;

d) si esprime su ogni altro intervento che il Ministro o le strutture dirigenziali del Ministero intendano sottoporre alla valutazione tecnica, scientifica e giuridica della Commissione;

e) provvede agli eventuali altri adempimenti assegnati da leggi o regolamenti.

3. La Commissione è composta da trentatrè membri, tra cui il Presidente, aventi una comprovata esperienza e competenza in una o più discipline attinenti l'attività della Commissione stessa, nominati con incarico di esperto anche tra il personale delle pubbliche amministrazioni. I suddetti componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, si provvede a disciplinare le modalità di funzionamento e di organizzazione interni della Commissione.

 

10. Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC.

1. La Commissione istruttoria per l'IPPC, istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è composta da venticinque esperti di elevata qualificazione giuridico-amministrativa e tecnico-scientifica scelti nel settore pubblico e privato, di cui uno con funzioni di presidente. Per le attività relative a ciascuna domanda di autorizzazione, la Commissione è integrata da un esperto designato da ciascuna regione, da un esperto designato da ciascuna provincia e da un esperto designato da ciascun comune territorialmente competenti.

2. La Commissione, ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, ha il compito di fornire all'autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonchè approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione. La Commissione ha altresì il compito di fornire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consulenza tecnica in ordine ai compiti del Ministero medesimo relativamente all'attuazione del citato decreto legislativo n. 59 del 2005.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono nominati i membri della Commissione ed è disciplinato il funzionamento della Commissione stessa.

 


D.L. 1 ottobre 2007, n. 159
Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale
(artt. 21, 21-bis, 41)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2007, n. 229.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 29 novembre 2007, n. 222 (Gazz. Uff. 30 novembre 2007, n. 279, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

21. Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi sismici (59).

1. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio da casa a casa delle categorie sociali ivi indicate e di ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai comuni, è finanziato, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e all'adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei comuni, non assegnati, nonché all’acquisto, alla locazione di alloggi e all’eventuale costruzione di alloggi da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo, con particolare attenzione alle coppie a basso reddito, individuato dalle regioni e province autonome, sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all’articolo 3 della stessa legge e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative. Le graduatorie sono revisionate annualmente e a tal fine viene considerato l’intero reddito familiare del soggetto richiedente, nonché la disponibilità di altri immobili da parte del richiedente. L’amministrazione finanziaria provvede ad effettuare periodicamente accertamenti a campione su tali soggetti. In ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale relativa al rendimento energetico in edilizia, il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui al presente comma deve essere attuato in modo da garantire il rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile (60).

2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e al Ministero della solidarietà sociale gli elenchi degli interventi di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi di cui comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Col medesimo decreto sono definite le modalità di erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai comuni ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero possono essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa depositi e prestiti, previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini. La ripartizione dei finanziamenti deve assicurare una equa distribuzione territoriale, assicurando che in ciascuna regione vengano localizzati finanziamenti per una quota percentuale delle risorse di cui al comma 1, secondo parametri che saranno definiti d’intesa con le regioni e le province autonome (61).

4. L'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 è destinato alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali, nonché al fine di monitorare il fenomeno dell’occupazione senza titolo degli alloggi di proprietà dell’ex IACP o dei comuni. Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tenuto conto della concertazione istituzionale di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sentita la Conferenza unificata, definisce la composizione, l’organizzazione e le funzioni dell’Osservatorio, anche ai fini del collegamento con le esperienze e gli osservatori realizzati anche a livello regionale (62).

4-bis. Tutti i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica hanno l’obbligo, nel rispetto dei principi di efficienza, flessibilità e trasparenza, di assicurare, attraverso un sistema di banche dati consultabile via internet, tutte le informazioni necessarie al pubblico, permettendo al contempo un controllo incrociato dei dati nell’ambito di un sistema integrato gestito dall’amministrazione finanziaria competente. Dall’attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (63).

4-ter. Per l’anno 2007 è stanziata la somma di 50 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare limitatamente alle opere pubbliche, ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate (64).

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(59) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(60) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(61) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 18 dicembre 2007.

(62) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(63) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(64) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

 

21-bis. Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano «Contratti di quartiere II».

1. Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007, di cui all’articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, ed all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma, sono destinate al finanziamento delle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2003 e nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004, concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II». Nell’ambito delle predette risorse una quota fino a 60 milioni di euro è altresì destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate (65) .

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, primo periodo, nonché la quota di cofinanziamento regionale e le modalità di individuazione delle proposte da ammettere a finanziamento.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse di cui al comma 1, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse finanziarie depositate sui conti correnti di tesoreria n. 20126 e n. 20127 intestati al Ministero dell’economia e delle finanze, in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1.

4. Le regioni che hanno finanziato con propri fondi tutte le proposte di «Contratti di quartiere II» già ritenute idonee in attuazione dei richiamati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per finanziare nuovi programmi aventi caratteristiche analoghe a quelle dei «Contratti di quartiere II» che saranno individuati con il decreto di cui al comma 2 (66).

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(65) Comma così modificato dal comma 444 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(66) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

 

41. Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa.

1. Ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della solidarietà sociale, costituisce, tramite l'Agenzia del demanio, una apposita società di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di 100 milioni di euro (156).

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(156) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

 


D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione
(artt. 49, 66)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.

 

Titolo III

MISURE ULTERIORI

 

49. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.

3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.

4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.

5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.

9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.

11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonchè di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale (4).

12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro.

13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.

14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., nonchè ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).

16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più soggetti indicati all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla lettera g).

17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonchè di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008.

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(4) Le modalità di trasmissione dei dati di cui al presente comma sono state approvate con Provv. 28 aprile 2008 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 28 aprile 2008).

 

66. Disposizioni transitorie e finali.

1. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 37, comma 7, 38, comma 7, e 39, comma 4, sono emanate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La trasmissione delle informazioni e dei dati di cui agli articoli 45, comma 4, e 60, comma 7, avviene per via telematica entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La definizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera r), è modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, d'intesa con la Banca d'Italia, può individuare ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei a essere utilizzati a scopo di riciclaggio, oltre a quelli indicati all'articolo 1, comma 2, lettera i), nonchè stabilire limiti per l'utilizzo degli stessi.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua ulteriori persone fisiche ai fini della definizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p).

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze può con proprio decreto modificare i limiti di importo stabiliti dall'articolo 49.

8. All'articolo 22-bis, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) antiriciclaggio.».

9. L'intermediario finanziario di cui all'articolo 11, comma 1, lettera o), adempie a quanto previsto dall'articolo 37 a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo e secondo le modalità e i termini ivi previsti.

 


L. 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
(artt. 1. co. 262, 351; 2, co. 48, 198-201, 291, 447, 474, 477-479, 634, 636; 3, co. 45, 56, 68, 102-104, 121, 139, 148, Tab. C)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

 

262. All’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, i commi da 1 a 3-bis sono abrogati.

 

351. Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1° maggio 2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21; le predette sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano. A tali sezioni sono applicati come componenti, su domanda da presentare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro il 31 gennaio 2008, i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. In difetto di domande, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provvede d’ufficio entro il 31 marzo 2008. Qualora un componente della Commissione tributaria centrale sia assegnato ad una delle sezioni di cui al primo periodo, ne assume la presidenza. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e di Bolzano. I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo. Ai presidenti di sezione, ai componenti e al personale di segreteria della Commissione tributaria centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente non spetta il trattamento di missione.

 

48. All’erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47, da accreditare su appositi conti correnti intestati alle regioni interessate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell’advisor contabile, come previsto nei singoli piani di rientro, e della sottoscrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell’economia e delle finanze e ciascuna regione. All’atto dell’erogazione le regioni interessate provvedono all’immediata estinzione dei debiti pregressi per l’importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la relativa documentazione ai Ministeri dell’economia e delle finanze e della salute.

 

198. Ai fini del comma 197, la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, può disciplinare, d’intesa con l’Unioncamere, l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e i Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’interno e dell’economia e delle finanze, la convenzione tipo e le procedure standard.

 

199. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi, che sovrintende alla tenuta ed elaborazione delle informazioni richieste agli «uffici prezzi» delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196, all’ISTAT, ai competenti uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché, quanto ai servizi di pubblica utilità, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, nonché a renderle note anche in forma comparata e telematica, avvalendosi del «Portale delle imprese», gestito in rete, nell’ambito delle proprie risorse dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che svolge servizio unicamente informativo e assume il nome di «Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi».

 

200. Il Garante di cui al comma 199 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero, svolge i compiti di cui ai commi da 196 a 203 senza compenso e mantenendo le proprie funzioni. L’incarico ha la durata di tre anni.

 

201. Il Garante di cui al comma 199 riferisce le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi, rilevate ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 196 a 203, al Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative.

 

291. Per le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, è autorizzato un contributo quindicennale di 4 milioni di euro a decorrere dal 2008.

 

447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 e 449 diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

474. È istituito presso il Ministero dei trasporti il «Fondo per la mobilità dei disabili», con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l’anno 2008 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Il Fondo finanzia interventi specifici destinati alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all’estero dei disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti sul territorio italiano. Al Fondo possono affluire le somme derivanti da atti di donazione e di liberalità, nonché gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto i Ministri dell’economia e delle finanze, della salute e della solidarietà sociale, sentite le rappresentanze delle associazioni di volontariato operanti sul territorio, sono stabilite le modalità per il funzionamento del Fondo di cui al presente comma.

 

477. La sospensione prevista dal comma 476 non può essere richiesta dopo che sia iniziato il procedimento esecutivo per l’escussione delle garanzie.

 

478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell’intermediario medesimo, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

 

479. Per conseguire il beneficio di cui al comma 476, il mutuatario deve dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione previsto dal comma 480, di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e degli oneri indicati al comma 478.

 

634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (164), ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per l’attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell’attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);

g) trasferimento, all’amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.

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(164) Per la proroga del termine vedi il comma 3 dell'art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.

 

636. Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell’elenco di cui all’allegato A, che non sono oggetto dei regolamenti di cui al comma 634, sono soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 634. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le procedure di cui ai commi 634 e 635, è stabilita l’attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che devono essere mantenute all’amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.

 

45. Per la Banca d’Italia e le altre autorità indipendenti la legge di riforma delle stesse autorità disciplina in via generale i modi di finanziamento, i controlli sulla spesa, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nonché le retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione di costi e contenimento di retribuzioni ed emolumenti di cui al comma 44 (181).

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(181) Comma così modificato dall'art. 42, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

 

56. Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

 

68. Entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmette alle Camere, per l’esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un’istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, segnalano in particolare, con riferimento all’anno precedente e al primo quadrimestre dell’anno in corso:

a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall’amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l’efficienza, la produttività e l’economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;

b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all’accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;

c) le misure ritenute necessarie ai fini dell’adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi.

 

102. Per l’anno 2010, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

 

103. Le assunzioni di cui al comma 102 sono autorizzate con la procedura di cui all’articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

104. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per l’anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 102 possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l’anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

 

121. All’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento».

 

139. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l’anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

 

148. Per fare fronte alla notevole complessità dei compiti del personale dell’Amministrazione civile dell’interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione, il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

 

 

Tabella C

(Omissis)

 


L. 24 dicembre 2007, n. 245
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010
(art. 22, co. 22)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

 

22. Disposizioni diverse.

 

22. Ai fini di assicurare alle Amministrazioni la necessaria flessibilità nella gestione delle risorse a seguito della ristrutturazione del bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad effettuare con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione, variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base di parte corrente «funzionamento, interventi, oneri comuni, oneri del debito pubblico» e di conto capitale «investimenti e oneri comuni», che sono stati frazionati per la loro allocazione sui diversi programmi dello stesso stato di previsione.

 


L. 24 dicembre 2007, n. 247
Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale
(art. 1, co. 40)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2007, n. 301.

 

Art. 1

 

40. All’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: «inferiore a sei mesi» sono inserite le seguenti: «nonchè decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis,»;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonchè nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonchè di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

4-quater. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro».

 


D.L. 31 dicembre 2007, n. 248
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria
(art. 22-sexies)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2007, n. 302.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31 (Gazz. Uff. 29 febbraio 2008, n. 51, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

22-sexies. Istituzione, durata e compiti del commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.

1. È istituito il commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007 è sostituito dal commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.

3. Il commissario delegato dura in carica sino al 31 dicembre 2009.

4. È di competenza del commissario delegato la realizzazione delle attività previste dal piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro, redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007.

5. Per l'attuazione del piano di sviluppo del porto di Gioia Tauro, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un'apposita unità di coordinamento, posta alle dipendenze del commissario delegato.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 600.000 per l'anno 2008 e ad euro 750.000 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti (71).

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(71) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31. Con D.M. 4 marzo 2008 (Gazz. Uff. 7 maggio 2008, n. 106) è stato approvato il «Piano di sviluppo strategico per l'area ampia di Gioia Tauro». Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente articolo vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.


D.L. 31 gennaio 2008, n. 8
Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali
(art. 4)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2008, n. 27.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 13 marzo 2008, n. 45.

 

Art. 4. Disposizioni in materia di personale

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto è corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

a) misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, CIU, MSU, Joint Enterprise, Albania 2, EUPT, ALTHEA, PESD dell'Unione europea in Kosovo, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah, UNAMID, EUFOR Tchad/RCA, MINUSTAH;

b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle missioni ISAF in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, EUPOL Afghanistan, nonché al personale militare impiegato in Iraq e al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul e quella di Herat; (10)

c) misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;

d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni EUPM, AMIS II, EUPOL RD CONGO, EUSEC RD CONGO, UNFICYP, nonché al personale impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise, il NATO HQ Tirana, l'OHQ Parigi e il FHQ EU della missione EUFOR Tchad/RCA;

e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa.

2. All'indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all'articolo 3, comma 12, non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania, nei Paesi dell'area balcanica e in Libia si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006. (11)

4. Per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. Il personale militare impiegato dall'ONU nella missione UNIFIL con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al comma 1, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al comma 1, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.

6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

7. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2008 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

8. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.

9. Ai militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari di truppa in servizio permanente, nonché al personale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri, deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente, e gradi corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, agli effetti giuridici, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, agli effetti economici, a decorrere dal 1° gennaio 2008. (11)

10. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

11. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali in servizio presso il Ministero della difesa, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la spesa di euro 10.000.000 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del predetto personale. (11)

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(10) Lettera così modificata dalla legge di conversione 13 marzo 2008, n. 45.

(11) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 marzo 2008, n. 45.

 


D.M. 22 gennaio 2008, n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
(art. 13)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 61.

(2) Emanato dal Ministero dello sviluppo economico.

 

Art. 13. Documentazione

1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.

 


D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43
Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(artt. 4, 6, 18)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2008, n. 66, S.O.

 

Sezione II

Organi collegiali, altri organismi ed istituzioni

Art. 4. Organi collegiali, altri organismi ed istituzioni

1. Operano nell'ambito del Ministero:

a) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fino al momento della istituzione dell'Agenzia fiscale di cui all'articolo 40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) la Scuola superiore dell'economia e delle finanze;

c) il Servizio consultivo ed ispettivo tributario;

d) la Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Art. 6. Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento del tesoro

1. La Direzione I - analisi economico-finanziaria - si articola in 8 uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) elaborazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria;

b) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali;

c) informazione statistica e monitoraggio sugli andamenti del sistema economico;

d) analisi degli andamenti dei flussi di cassa e dei conti pubblici.

2. La Direzione II - debito pubblico - si articola in 13 uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero;

b) gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432, del conto «Disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria» previsto dall'articolo 4 della legge 26 novembre 1993, n. 483, del fondo previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e delle altre giacenze liquide connesse alla gestione del debito pubblico;

c) analisi dei problemi inerenti alla gestione del debito pubblico interno ed estero ed al funzionamento dei mercati finanziari;

d) coordinamento e vigilanza dell'accesso ai mercati finanziari di enti pubblici, enti locali e società controllate dallo Stato, con o senza garanzie dello Stato;

e) rapporti con gli organismi internazionali, ivi inclusi l'UE, l'OCSE, il FMI, per le tematiche relative alla gestione del debito pubblico e per la procedura di controllo dei disavanzi eccessivi;

f) rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito.

3. La Direzione III - rapporti finanziari internazionali - si articola in 13 uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) affari economici e finanziari europei e internazionali;

b) analisi del sistema economico, monetario e finanziario internazionale e delle politiche economiche delle principali aree;

c) partecipazione a gruppi governativi informali, ivi inclusi il G7, il G10, il G20;

d) rapporti con gli organi delle istituzioni internazionali a carattere economico, monetario e finanziario, ivi inclusi l'UE, l'OCSE, il FMI, le Banche e i Fondi di sviluppo, la BEI;

e) partecipazione a comitati istituiti presso le organizzazioni internazionali, ivi inclusi il CEF, l'Ecofin, l'Eurogruppo, il WP3;

f) partecipazione alla redazione e all'esecuzione di accordi e trattati internazionali aventi contenuto economico e finanziario;

g) interventi riguardanti il sostegno pubblico all'esportazione e ai processi di internazionalizzazione e i trasferimenti unilaterali e gli aiuti allo sviluppo;

h) prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento.

4. La Direzione IV - sistema bancario e finanziario-affari legali - si articola in 9 uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) analisi, regolamentazione e vigilanza del sistema bancario e finanziario, e dei pagamenti dei mercati finanziari e dei relativi operatori, ivi inclusi i fondi pensione, gli intermediari finanziari disciplinati nel testo unico bancario e l'attività finanziaria delle imprese di assicurazione;

b) rapporti con le autorità indipendenti e di vigilanza;

c) vigilanza sulle fondazioni bancarie;

d) vigilanza, spettante al Ministero in base a speciali disposizioni, sulla Banca d'Italia e su altri enti operanti nei settori di competenza del Dipartimento;

e) consulenza giuridica e legislativa nelle materie di competenza del Dipartimento, ivi comprese le questioni giuridiche riguardanti le partecipazioni azionarie dello Stato, i processi di dismissione e la disciplina dei mercati. Cooperazione giuridica internazionale.

5. La Direzione V - prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali - si articola in 8 uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) analisi delle vulnerabilità del sistema finanziario, rispetto a fenomeni di riciclaggio di denaro, usura, finanziamento del terrorismo, in funzione del rafforzamento della rete di protezione del medesimo sistema. Irrogazione di sanzioni amministrative, anche avvalendosi delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, per violazioni connesse a fattispecie di riciclaggio, usura, mancata dichiarazione di trasferimento all'estero di denaro contante e titoli al portatore, finanziamento del terrorismo, embarghi finanziari; gestione del relativo contenzioso;

b) attività connesse alla prevenzione del fenomeno dell'usura: definizione dei tassi soglia; gestione del fondo antiusura, rapporti con i soggetti destinatari;

c) attività funzionali e di supporto al comitato di sicurezza finanziaria;

d) attività concorrenti alla realizzazione degli embarghi finanziari;

e) rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza della direzione, ivi inclusi l'Unione europea, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Fondo monetario internazionale e il Gruppo d'azione finanziaria internazionale.

6. La Direzione VI - operazioni finanziarie-contenzioso comunitario - si articola in 12 uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) interventi finanziari del tesoro a favore di enti pubblici e attività produttive;

b) garanzie pubbliche;

c) concorrenza e aiuti di Stato;

d) contenzioso comunitario nelle materie di competenza del Dipartimento;

e) regolamento delle differenze di cambio per pagamenti in valuta e vigilanza sulla gestione dei conti correnti valuta tesoro;

f) monetazione;

g) vigilanza e controllo sulla produzione di carte valori e stampati a rigoroso rendiconto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

h) indennizzi per i beni perduti all'estero.

7. La Direzione VII - finanza e privatizzazioni - si articola in 5 uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato;

b) esercizio dei diritti dell'azionista;

c) gestione dei processi di societarizzazione, privatizzazione e dismissione, compresa la relativa attività istruttoria e preparatoria;

d) regolamentazione dei settori in cui operano le società partecipate in relazione all'impatto su queste ultime.

8. La Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico - si articola in 4 uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) razionalizzazione, valorizzazione e cessione dell'attivo dello Stato e degli enti pubblici non territoriali con riferimento a crediti, concessioni ed altri attivi, ad esclusione delle partecipazioni azionarie e dei beni immobili, nonché attività di indirizzo nei confronti delle amministrazioni dello Stato cui è attribuita la gestione diretta di porzioni dell'attivo;

b) definizione delle linee guida generali per la valorizzazione degli immobili degli enti pubblici non territoriali;

c) definizione delle linee di indirizzo per i piani di cessione degli immobili degli enti pubblici non territoriali;

d) gestione, attraverso convenzioni con le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici interessati, dei programmi di dismissione di immobili pubblici non statali da realizzare, anche tramite operazioni di cartolarizzazione o di costituzione di fondi immobiliari, mediante predisposizione e realizzazione delle operazioni di cessione e di cartolarizzazione e delle attività ad esse collegate sui mercati, curando in relazione ad esse il rapporto con le società di rating e con le altre entità coinvolte;

e) elaborazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato finalizzato alla gestione e valorizzazione degli attivi.

 

Capo III

ORGANI DI CONSULENZA, COLLEGIALI - ALTRI ORGANISMI ED ISTITUZIONI

 

Art. 18. Disposizioni in materia di personale del Servizio consultivo ed ispettivo tributario

1. Gli esperti del Servizio consultivo ed ispettivo tributario possono essere assegnati, oltre che ai singoli dipartimenti del Ministero ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, alle agenzie fiscali ed alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze. Al servizio possono essere assegnati non più di cento dipendenti dell'Amministrazione economica e finanziaria. L'assegnazione al servizio è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ha durata non superiore ad un anno ed è rinnovabile. In caso di mancato rinnovo, alla scadenza del periodo di assegnazione il personale è automaticamente restituito all'amministrazione di provenienza. Per il personale assegnato alla data di entrata in vigore del presente regolamento il termine di un anno decorre dalla predetta data.

 


D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(artt. 14 e 55)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

 

Art. 14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'allegato I. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

3. Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.

4. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2.500 rispetto a quelle di cui al comma 6.

5. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2:

a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2.500 rispetto a quelle di cui al comma 6.

6. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi.

11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia.

 

Capo IV

Disposizioni penali

Sezione I

Sanzioni

 

Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:

a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34.

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

3. E' punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonché nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o più delle indicazioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) ed e).

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere b), e), g), i), m), n), o), p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lettere a), b) e c);

b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 18, commi 1, lettere d), h) e v), e 2, 26, comma 1, lettera b), 43, comma 1, lettere d) ed e), 45, comma 1, 46, comma 2;

c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera c). Nei casi previsti dal comma 2, si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi;

d) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 26, comma 1, e 2, lettere a) e b), 34, commi 1 e 2;

e) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera l), e 43, comma 4;

f) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro per non aver provveduto alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a);

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera bb);

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera u), 29, comma 4, e 35, comma 2;

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni;

l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno;

m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;

n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera s);

o) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera aa).

5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera i), esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

 


D.L. 27 maggio 2008, n. 93
Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie
(art. 5, co. 4)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 124.

 

Art. 5. Copertura finanziaria

 

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo è disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 


Normativa comunitaria

 


Reg. (CE) 9 settembre 2002, n. 1602/2002
Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione di uno Stato membro a vietare la commercializzazione all'utilizzatore finale di determinati materiali forestali di moltiplicazione

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(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 10 settembre 2002, n. L 242. Entrata in vigore: 30 settembre 2002.

 

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE, gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione immessi sul mercato a norma della presente direttiva non siano soggetti ad alcuna restrizione commerciale concernente le caratteristiche, i requisiti relativi ad analisi e controlli, l'etichettatura e la sigillatura se non a quelle stabilite nella suddetta direttiva.

(2) In determinate circostanze gli Stati membri possono essere autorizzati a vietare la commercializzazione all'utilizzatore finale, a fini di semina o impianto, di determinati materiali forestali di moltiplicazione non idonei ad essere utilizzati nel loro territorio.

(3) Tale autorizzazione dovrebbe essere concessa unicamente qualora sia legittimo ritenere che l'uso di detti materiali, a causa delle loro caratteristiche fenotipiche o genetiche, possa avere effetti nocivi sulla silvicoltura, sull'ambiente, sulle risorse genetiche o sulla biodiversità nel territorio dello Stato membro di cui trattasi.

(4) Affinché la Commissione possa decidere in piena conoscenza di causa, la domanda di autorizzazione deve essere corredata di prove e informazioni pertinenti, riguardanti tra l'altro la regione di provenienza o l'origine dei materiali forestali di moltiplicazione e i risultati di esperimenti, della ricerca scientifica e della prassi silvicola. Le informazioni richieste devono essere specificate.

(5) Per aiutare uno Stato membro a redigere la propria domanda, gli altri Stati membri dovrebbero fornire, su richiesta, tutte le informazioni necessarie sulla regione di provenienza o l'origine e sugli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione.

(6) Una copia della domanda deve essere inviata contemporaneamente allo Stato membro in cui è situata la regione di provenienza o l'origine, per consentire a tale Stato membro di comunicare alla Commissione la propria posizione.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

ha adottato il presente regolamento:

 

Articolo 1

1. Se uno Stato membro desidera essere autorizzato a vietare la commercializzazione all'utilizzatore finale di determinati materiali forestali di moltiplicazione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 1999/105/CE, esso ne fa domanda alla Commissione, spiegando i motivi per cui ritiene che sussistano le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2. La domanda è corredata di tutte le informazioni e della documentazione giustificative disponibili, secondo quanto prescritto nei paragrafi da 2 a 5.

2. Alla domanda sono accluse mappe e indicazioni riguardanti la regione di provenienza o l'origine dei materiali in questione, unitamente alla documentazione comprovante le differenze dei rispettivi dati climatici ed ecologici, secondo quanto disposto nell'allegato.

3. Sono acclusi altresì i risultati di esperimenti, della ricerca scientifica o della prassi silvicola, i quali dimostrino perché i materiali non sono idonei ad essere utilizzati in tutto il territorio dello Stato membro o in una parte di esso, in cui viene chiesto di applicare il divieto. Gli esperimenti sono descritti in dettaglio, con riferimento alla preparazione, al procedimento di valutazione e all'analisi dei dati; detti esperimenti devono essere stati condotti in siti di tipo adatto e secondo i requisiti stabiliti nell'allegato V, punto 1, della direttiva 1999/105/CE. Si devono citare anche le persone che hanno condotto gli esperimenti, precisando se i risultati sono stati sottoposti ad una verifica qualificata o pubblicati.

4. Quanto ai risultati della ricerca scientifica, saranno menzionati lo svolgimento della ricerca, le fonti d'informazione, il procedimento di valutazione e i dati ottenuti.

5. Relativamente ai risultati ottenuti dalla prassi silvicola, devono essere fornite informazioni e documentazione sulla sopravvivenza, lo sviluppo e la crescita dei materiali forestali di moltiplicazione.

 

Articolo 2

A corredo della domanda volta a vietare la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione della categoria «identificati alla fonte» o «selezionati», derivati da materiali di base ammessi del tipo «fonte di semi» o «soprassuolo», lo Stato membro richiedente fornisce un'attestazione della loro inidoneità in riferimento alla regione di provenienza.

 

Articolo 3

A corredo della domanda volta a vietare la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione della categoria «qualificati» o «controllati», derivati da materiali di base ammessi dei tipi arboreto da seme, genitori, clone o miscuglio di cloni, lo Stato membro richiedente fornisce un'attestazione della loro inidoneità in riferimento alle singole unità di ammissione.

Oltre alle informazioni indicate all'articolo 10 della direttiva 1999/105/CE, vengono notificati, a richiesta, i seguenti dati:

a) criteri di selezione utilizzati per i componenti dei materiali di base;

b) composizione dei materiali di base;

c) regione(i) di provenienza in cui sono stati selezionati i componenti originari.

 

Articolo 4

1. Allo scopo di aiutare lo Stato membro richiedente a redigere la domanda di cui all'articolo 1, gli altri Stati membri forniscono, a richiesta dello Stato membro richiedente, mappe e informazioni concernenti le condizioni climatiche ed ecologiche nella regione di provenienza dei materiali forestali di moltiplicazione per i quali viene chiesto il divieto di commercializzazione.

2. Contemporaneamente all'inoltro della domanda di autorizzazione alla Commissione, una copia della medesima è trasmessa allo Stato membro in cui è situata la regione di provenienza o l'origine dei materiali di moltiplicazione di cui si intende vietare la commercializzazione.

3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 2 dispone di tre mesi per esaminare la domanda e comunicare la propria posizione alla Commissione. La Commissione, su richiesta di tale Stato membro e qualora lo ritenga giustificato, può prorogare detto termine.

 

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2002.

Per la Commissione

David Byrne

membro della Commissione

 

Informazioni che gli Stati membri devono comunicare a corredo di una domanda presentata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 1999/105/CE del Consiglio

1. Informazioni sulle specie presenti nel territorio o parte di esso: indigene o introdotte.

2. Mappe e indicazioni riguardanti la regione di provenienza o l'unità di ammissione dei materiali forestali di moltiplicazione oggetto della domanda.

3. Delimitazione del territorio o della parte di esso, in cui si chiede di vietare la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione all'utilizzatore finale a fini di semina o impianto.

4. Dati climatici della regione di provenienza o dell'unità di ammissione di cui al punto 2, nonché del territorio o della parte di esso di cui al punto 3:

a) precipitazioni totali annue (mm);

b) precipitazioni durante il periodo vegetativo (mm), con indicazione dei mesi in cui hanno luogo;

c) temperatura:

- media annuale °C,

- media nel mese più freddo °C,

- media nel mese più caldo °C;

d) durata del periodo vegetativo (giorni con temperatura superiore a 5 °C o altra misura adatta).

5. Dati ecologici della regione di provenienza o dell'unità di ammissione di cui al punto 2, nonché del territorio o della parte di esso di cui al punto 3:

a) estensione altimetrica;

b) principali formazioni geologiche;

c) principali tipi di suolo.

 


Dir. 26 giugno 2003, n. 2003/54/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE

--------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 15 luglio 2003, n. L 176. Entrata in vigore il 4 agosto 2003.

(2) Termine di recepimento: vedi articolo 30 della presente direttiva. Direttiva recepita con la L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004).

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95,

viste le proposte della Commissione (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ha fornito contributi molto rilevanti alla realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica.

(2) L'esperienza nell'attuazione di tale direttiva dimostra i vantaggi che il mercato interno dell'energia elettrica può produrre in termini di maggiore efficienza, riduzioni dei prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività. Restano tuttavia rilevanti sia le carenze che le possibilità di migliorare il funzionamento del mercato, in particolare occorre adottare misure concrete per garantire parità di condizioni a livello di generazione e ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasmissione e distribuzione non discriminatorie mediante l'accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore e, infine, garantendo che i diritti dei clienti piccoli e vulnerabili siano tutelati e che le informazioni sulle fonti di energia per la generazione dell'elettricità siano divulgate unitamente al riferimento a documenti, se disponibili, che diano informazioni sull'impatto ambientale.

(3) Nella riunione tenutasi a Lisbona il 23 e il 24 marzo 2000, il Consiglio europeo ha invitato a intraprendere rapidamente i lavori per completare il mercato interno nel settore dell'energia elettrica e del gas e ad accelerare la liberalizzazione in tali settori, nell'intento di realizzare un mercato interno pienamente operativo. Nella sua risoluzione del 6 luglio 2000 sul secondo rapporto della Commissione relativo alla situazione della liberalizzazione dei mercati dell'energia, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di adottare un calendario dettagliato per la realizzazione di obiettivi accuratamente definiti nella prospettiva di liberalizzare gradualmente, ma completamente, il mercato dell'energia.

(4) La libera circolazione delle merci, la libera fornitura dei servizi e la libertà di stabilimento, assicurate ai cittadini europei dal trattato, possono tuttavia essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.

(5) Gli ostacoli principali al conseguimento di un mercato interno pienamente operativo e competitivo sono connessi tra l'altro alle questioni di accesso alla rete, alle questioni di tariffazione e ai differenti gradi di apertura del mercato tra i vari Stati membri.

(6) Perché la concorrenza funzioni occorre che l'accesso alla rete sia fornito senza discriminazioni, in modo trasparente e a prezzi ragionevoli.

(7) Per completare il mercato interno dell'energia elettrica, è di fondamentale importanza che l'accesso alla rete dei gestori dei sistemi di trasmissione o di distribuzione sia non discriminatorio. Un gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione può comprendere una o più imprese.

(8) Per garantire un accesso alla rete efficiente e non discriminatorio è opportuno che i sistemi di distribuzione e trasmissione siano gestiti tramite entità giuridicamente separate qualora esistano imprese integrate verticalmente. La Commissione dovrebbe valutare misure di effetto equivalente, sviluppate dagli Stati membri, per conseguire l'obiettivo di tale requisito e, eventualmente, presentare proposte per modificare la presente direttiva. È anche opportuno che i gestori del sistema di trasmissione abbiano effettivi poteri decisionali per quanto riguarda i mezzi necessari per mantenere, gestire e sviluppare reti qualora i mezzi in questione appartengano e siano gestiti da imprese integrate verticalmente. È necessario che sia garantita l'indipendenza dei gestori del sistema di distribuzione e del sistema di trasmissione, in particolare con riferimento agli interessi della generazione e dell'approvvigionamento. Occorre pertanto istituire strutture di gestione indipendenti tra i gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione e qualsiasi società di generazione/approvvigionamento.

È tuttavia importante distinguere tra questa separazione giuridica e la separazione della proprietà. La separazione giuridica non presuppone un cambio della proprietà dei mezzi e nulla osta a condizioni simili o identiche in materia di occupazione nell'insieme dell'impresa integrata verticalmente. Dovrebbe tuttavia essere assicurato un processo decisionale non discriminatorio mediante misure organizzative relative all'indipendenza dei responsabili dell'adozione delle decisioni.

(9) Nel caso di piccoli sistemi la prestazione di servizi ausiliari può dover essere garantita dal gestore di un sistema di trasmissione (GST) interconnesso con piccoli sistemi.

(10) Benché questa direttiva non affronti questioni legate alla proprietà si ricorda che nel caso di un'impresa di trasmissione o di distribuzione che sia nella sua forma giuridica separata dalle imprese di generazione e/o fornitrici, i gestori del sistema designati possono essere le stesse imprese proprietarie dell'infrastruttura.

(11) Per evitare d'imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato alle piccole imprese di distribuzione sarebbe opportuno dare agli Stati membri, ove necessario, la facoltà di esentarle da tali obblighi di separazione dal punto di vista della forma giuridica.

(12) Le procedure di autorizzazione non dovrebbero dar luogo a un onere amministrativo sproporzionato alle dimensioni e al potenziale impatto tra i produttori di energia elettrica.

(13) Sarebbe necessario adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l'accesso alle reti. Tali tariffe dovrebbero essere applicate a tutti gli utenti del sistema in modo non discriminatorio.

(14) Per agevolare la conclusione da parte di un'impresa elettrica stabilita in uno Stato membro di contratti per la fornitura di energia elettrica a clienti idonei in un altro Stato membro, gli Stati membri e, se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero adoperarsi affinché all'intero mercato interno si applichino condizioni più omogenee e lo stesso grado di idoneità.

(15) L'esistenza di un'efficace regolamentazione, attuata da una o più autorità nazionali di regolamentazione, costituisce un elemento importante per garantire un accesso non discriminatorio alla rete. Gli Stati membri specificano le funzioni, le competenze e i poteri amministrativi dell'autorità in questione. È importante che le autorità di regolamentazione abbiano lo stesso insieme minimo di competenze.

Tali autorità dovrebbero essere competenti a stabilire o approvare le tariffe o, se non altro, le metodologie di calcolo delle tariffe di trasmissione e di distribuzione. Per evitare incertezze e controversie dispendiose in termini di tempo e di denaro tali tariffe dovrebbero essere pubblicate prima della loro entrata in vigore.

(16) La Commissione ha manifestato l'intenzione di istituire un gruppo delle autorità europee di regolamentazione per l'energia elettrica e il gas, che costituirebbe un meccanismo di consulenza idoneo a incentivare la cooperazione e il coordinamento delle autorità nazionali di regolamentazione, al fine di promuovere lo sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica e del gas e di contribuire all'applicazione coerente in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva, della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

(17) Per garantire a tutti gli operatori del mercato, compresi i nuovi operatori, un accesso effettivo al mercato, è necessario istituire meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi. A tal fine, non appena il mercato dell'elettricità raggiunge un livello di liquidità sufficiente, sarebbe opportuno instaurare meccanismi di mercato trasparenti per la fornitura e l'acquisto di energia elettrica necessaria ai fini del bilanciamento. In assenza di un mercato liquido, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero svolgere un ruolo attivo per garantire che le tariffe di bilanciamento siano non discriminatorie e rispecchino i costi. Al tempo stesso, dovrebbero essere istituiti incentivi adeguati per bilanciare l'immissione e il prelievo di energia elettrica e per non compromettere il sistema.

(18) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasmissione, del gestore del sistema di distribuzione, oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasmissione e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi, e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali risparmiati grazie alla generazione distribuita e alle misure di gestione della domanda.

(19) Tutti i settori industriali e commerciali comunitari, comprese le piccole e medie imprese, e tutti i cittadini della Comunità, che beneficiano dei vantaggi economici del mercato interno dovrebbero altresì poter beneficiare di elevati livelli di tutela dei consumatori, in particolare i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, le piccolo imprese dovrebbero anche poter beneficiare di garanzie relative al servizio pubblico, in particolare riguardo alla sicurezza dell'approvvigionamento e a tariffe ragionevoli, per ragioni di equità, competitività e, indirettamente, ai fini della creazione di posti di lavoro.

(20) I clienti dell'energia elettrica dovrebbero poter scegliere liberamente il loro fornitore. Nondimeno sarebbe opportuno seguire un approccio graduale per completare il mercato interno dell'energia elettrica al fine di consentire alle imprese di adeguarsi e garantire che siano poste in essere misure e sistemi adeguati per proteggere gli interessi degli utenti, e far sì che essi dispongano di un diritto reale ed effettivo di scegliere il loro fornitore.

(21) L'apertura progressiva del mercato alla piena concorrenza dovrebbe eliminare il più presto possibile le differenze tra Stati membri. Si dovrebbe assicurare trasparenza e certezza nell'attuazione della presente direttiva.

(22) Quasi tutti gli Stati membri hanno scelto di garantire la concorrenza sul mercato della generazione dell'energia elettrica attraverso una procedura trasparente di autorizzazione. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero assicurare la possibilità di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento attraverso bandi di gara o una procedura equivalente, qualora con la procedura di autorizzazione non venisse costruita una capacità sufficiente di generazione di energia elettrica.

Gli Stati membri dovrebbero avere, ai fini della tutela dell'ambiente e della promozione di nuove tecnologie nascenti, la possibilità di bandire gare per nuove capacità sulla base di criteri pubblicati. Le nuove capacità comprendono tra l'altro le energie rinnovabili e la generazione combinata di calore ed elettricità (PCCE).

(23) Ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento è necessario tenere sotto controllo l'equilibrio tra domanda e offerta nei singoli Stati membri e, in seguito, elaborare una relazione sulla situazione a livello comunitario, tenendo conto delle capacità di interconnessione tra le zone. Tale controllo dovrebbe essere sufficientemente tempestivo da consentire di adottare misure adeguate, in caso di pericolo per la sicurezza dell'approvvigionamento. La costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura di rete necessaria, ivi compresa la capacità di interconnessione, dovrebbero contribuire a garantire una fornitura stabile di energia elettrica. L'installazione e la manutenzione della necessaria infrastruttura di rete, comprese la capacità di interconnessione e la generazione decentralizzata di elettricità, costituiscono elementi importanti per assicurare un approvvigionamento stabile di energia elettrica.

(24) Gli Stati membri dovrebbero garantire ai clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e ragionevoli. Al fine di garantire nella Comunità la salvaguardia dei livelli qualitativi di servizio pubblico elevati, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi della presente direttiva dovrebbero essere regolarmente comunicate alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare regolarmente una relazione che analizzi le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi relativi al servizio pubblico e che confronta la loro efficacia al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli di servizio pubblico.

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per proteggere i clienti vulnerabili nel contesto del mercato interno dell'energia elettrica. Tali misure possono variare a seconda delle circostanze particolari nello Stato membro in questione e possono includere misure specifiche riguardanti il pagamento di fatture per l'energia elettrica o misure più generali nell'ambito del sistema di previdenza sociale.

Se il servizio universale è fornito anche alle piccole imprese, le misure per garantire la fornitura di tale servizio possono variare a seconda dei clienti civili e delle piccole imprese.

(25) La Commissione ha manifestato l'intenzione di adottare iniziative concernenti, in particolare, l'ambito di applicazione delle disposizioni relative all'etichettatura, e segnatamente il modo in cui le informazioni sull'impatto ambientale, almeno per quanto riguarda le emissioni di CO2 e i residui radioattivi derivanti dalla produzione di elettricità a partire da diverse fonti energetiche, potrebbero essere rese disponibili in modo trasparente, facilmente accessibile e comparabile in tutta l'Unione europea, nonché il modo in cui le misure adottate dagli Stati membri per controllare l'accuratezza delle informazioni date dai fornitori potrebbero essere snellite.

(26) Il rispetto degli obblighi relativi al servizio pubblico è un elemento fondamentale della presente direttiva ed è importante che in essa siano definiti standard minimi comuni, rispettati da tutti gli Stati membri, che tengano conto degli obiettivi della protezione comune, della sicurezza degli approvvigionamenti, della tutela dell'ambiente e di livelli equivalenti di concorrenza in tutti gli Stati membri. È importante che gli obblighi relativi al servizio pubblico possano essere interpretati su base nazionale, tenendo conto di circostanze nazionali e fatto salvo il rispetto della legislazione comunitaria.

(27) Gli stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Tale fornitore può essere la divisione vendite di un'impresa di distribuzione integrata verticalmente che svolge altresì le funzioni di distribuzione a condizione che rispetti i requisiti di indipendenza della presente direttiva.

(28) Le misure attuate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi di coesione economica e sociale possono comprendere in particolare la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti. Tali strumenti possono includere meccanismi di responsabilità per garantire l'investimento necessario.

(29) Nella misura in cui le misure adottate dagli Stati membri per adempiere agli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, a notificarle alla Commissione.

(30) L'obbligo di notificare alla Commissione il rifiuto di un'autorizzazione a costruire nuove capacità di generazione è risultato un inutile onere amministrativo e dovrebbe quindi essere prevista la dispensa dal medesimo.

(31) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, cioè la realizzazione di un mercato interno dell'energia elettrica pienamente operativo, in cui prevalgano condizioni di concorrenza leale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, in ragione della portata e degli effetti dell'azione, possono essere realizzati meglio a livello comunitario la Comunità può intervenire, conformemente al principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva non va oltre a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32) Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione della direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti, sarebbe opportuno prendere misure per garantire regimi di accesso omogenei e non discriminatori per la trasmissione transfrontaliera, compresi i flussi di energia elettrica tra Stati membri. Per garantire un trattamento omogeneo dell'accesso alle reti dell'elettricità anche in caso di transito, sarebbe opportuno abrogare tale direttiva.

(33) Tenuto conto della portata delle modifiche alla direttiva 96/92/CE sarebbe opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.

(34) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

hanno adottato la presente direttiva:

--------------------------------------------------

(3) Pubblicate nelle G.U.C.E. 28 agosto 2001, n. C 240 E e G.U.C.E. 24 settembre 2002, n. C 227 E.

(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 8 febbraio 2002, n. C 36.

(5) Parere del Parlamento europeo del 13 marzo 2002 (G.U.U.E. 27 febbraio 2003, n. C 47 E), posizione comune del Consiglio del 3 febbraio 2003 (G.U.U.E. 4 marzo 2003, n. C 50 E) e decisione del Parlamento europeo del 14 giugno 2003.

 

Capitolo I

Campo d'applicazione e definizioni

 

Articolo 1

Campo d'applicazione.

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi.

 

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) «generazione»: la produzione di energia elettrica;

2) «produttore»: la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica;

3) «trasmissione»: il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la fornitura;

4) «gestore del sistema di trasmissione»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;

5) «distribuzione»: il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura;

6) «gestore del sistema di distribuzione»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica;

7) «clienti»: i clienti grossisti e finali di energia elettrica;

8) «clienti grossisti»: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita;

9) «clienti finali»: i clienti che acquistano energia elettrica per uso proprio;

10) «clienti civili»: i clienti che acquistano energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali;

11) «clienti non civili»: le persone fisiche o giuridiche che acquistano energia elettrica non destinata al proprio uso domestico, inclusi i produttori e i clienti grossisti;

12) «clienti idonei»: i clienti che sono liberi di acquistare energia elettrica dal fornitore di propria scelta ai sensi dell'articolo 21 della presente direttiva;

13) «interconnector»: apparecchiatura per collegare le reti elettriche;

14) «sistema interconnesso»: un complesso di sistemi di trasmissione e di distribuzione collegati mediante uno o più interconnector;

15) «linea diretta»: linea elettrica che collega un sito di produzione isolato con un cliente isolato ovvero linea elettrica che collega un produttore di energia elettrica e un'impresa fornitrice di energia elettrica per approvvigionare direttamente i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei;

16) «priorità economica»: la classificazione di fonti di energia elettrica secondo criteri economici;

17) «servizi ausiliari»: tutti i servizi necessari per la gestione di un sistema di trasmissione o di distribuzione;

18) «utenti del sistema»: le persone fisiche o giuridiche che riforniscono o sono rifornite da un sistema di trasmissione o distribuzione;

19) «fornitura»: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti;

20) «impresa elettrica integrata»: un'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;

21) «impresa verticalmente integrata»: un'impresa o un gruppo di imprese i cui rapporti reciproci sono definiti dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, e in cui le società/i gruppi interessati svolgono almeno una delle funzioni di trasmissione o distribuzione e almeno una delle funzioni di generazione o fornitura di energia elettrica;

22) «impresa collegata»: un'impresa collegata ai sensi dell'articolo 41 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), [*] del trattato e relativa ai conti consolidati (2), e/o un'impresa associata ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, di detta direttiva, e/o un'impresa appartenente agli stessi soci;

23) «impresa orizzontalmente integrata»: un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia elettrica, nonché un'altra attività che non rientra nel settore dell'energia elettrica;

24) «procedura di gara di appalto»: procedura mediante la quale il fabbisogno supplementare e le capacità di sostituzione programmati sono coperti da forniture provenienti da impianti di generazione nuovi o esistenti;

25) «programmazione a lungo termine»: programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacità di generazione, di trasmissione e di distribuzione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica del sistema ed assicurare la fornitura ai clienti;

26) «piccolo sistema isolato»: ogni sistema con un consumo inferiore a 3.000 GWh nel 1996, ove meno del 5% del suo consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altri sistemi;

27) «microsistema isolato»: ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nell'anno 1996, ove non esista alcun collegamento con altri sistemi;

28) «sicurezza»: la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e la sicurezza tecnica;

29) «efficienza energetica/gestione della domanda»: un approccio globale o integrato diretto a influenzare il volume ed i tempi del consumo di energia al fine di ridurre il consumo di energia primaria e i picchi di carico, dando la priorità agli investimenti nelle misure di efficienza energetica o altre misure, come contratti di fornitura con possibilità di interruzione, rispetto agli investimenti destinati ad accrescere la capacità di generazione, sempre che le prime rappresentino l'opzione più efficace ed economica, tenendo conto dell'impatto positivo sull'ambiente della riduzione del consumo di energia e degli aspetti riguardanti la sicurezza dell'approvvigionamento ed i relativi costi di distribuzione;

30) «fonti energetiche rinnovabili»: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);

31) «generazione distribuita»: impianti di generazione connessi al sistema di distribuzione;

______

[*] Il titolo della direttiva 78/660/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g).

 

Capitolo II

Norme generali per l'organizzazione del settore

 

Articolo 3

Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori.

1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro e dal punto di vista ambientale sostenibile, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, compresa l'efficienza energetica e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle società dell'Unione europea che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell'approvvigionamento, di efficienza energetica/gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema.

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Gli Stati membri impongono alle società di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla rete alle condizioni e tariffe stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di utenti.

Le disposizioni di cui al primo comma vengono attuate in maniera trasparente e non discriminatoria e non ostacolano l'apertura del mercato prevista dall'articolo 21.

4. Se sono previste compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi che uno Stato concede per l'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria.

5. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per tutelare i clienti finali, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione comprese le misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture. In questo contesto, gli Stati membri possono adottare misure di tutela dei clienti finali nelle zone isolate. Essi garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie.

Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili, queste misure comprendono quelle che figurano nell'allegato A.

6. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di energia elettrica specifichino nelle fatture o unitamente alle stesse ed in tutto il materiale promozionale inviato ai clienti finali:

a) la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente;

b) almeno il riferimento alle fonti di riferimento esistenti, per esempio pagine web, qualora le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO2 e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix di combustibile complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente, siano a disposizione del pubblico.

Per l'elettricità ottenuta tramite una borsa dell'energia o importata da un'impresa situata al di fuori della Comunità, è possibile utilizzare i dati aggregati forniti dalla borsa o dall'impresa in questione nell'anno precedente.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le informazioni trasmesse ai fornitori dai rispettivi clienti a norma del presente articolo siano affidabili.

7. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale, della tutela ambientale, comprese eventualmente misure di efficienza energetica/ gestione della domanda e strumenti per combattere il cambiamento climatico, e della sicurezza dell'approvvigionamento.

In particolare queste misure possono comprendere la L 176/42 15. 7. 2003 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.

8. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 6, 7, 20 e 22 nella misura in cui la loro applicazione osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell'articolo 86 del trattato.

9. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi relativi al servizio universale e al servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ed in merito ai possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva.

 

Articolo 4

Controllo della sicurezza degli approvvigionamenti.

Gli Stati membri garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Se lo ritengono opportuno, essi possono affidare questo compito alle autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1. Il controllo riguarda, in particolare, l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in futuro e la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, la qualità e il livello di manutenzione delle reti, nonché le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori. Ogni due anni entro il 31 luglio, le autorità competenti pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione.

 

Articolo 5

Norme tecniche.

Gli Stati membri provvedono affinché siano definiti criteri tecnici di sicurezza ed elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature dei clienti direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette. Tali norme tecniche garantiscono l'interoperabilità delle reti e sono obiettive e non discriminatorie.

Esse sono notificate alla Commissione, a norma dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

 

 

 

Capitolo III

Generazione

 

Articolo 6

Procedura di autorizzazione per nuove capacità.

1. Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri adottano una procedura di autorizzazione informata a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di impianti di generazione sul loro territorio. Tali criteri possono riguardare:

a) la sicurezza tecnica e fisica del sistema elettrico, degli impianti e della relativa apparecchiatura;

b) la protezione della salute e della sicurezza pubblica;

c) la protezione dell'ambiente;

d) l'assetto del territorio e la scelta del sito;

e) l'uso del suolo pubblico;

f) l'efficienza energetica;

g) la natura delle fonti primarie;

h) le caratteristiche specifiche del richiedente, quali la capacità tecnica, economica e finanziaria;

i) la conformità alle misure adottate in forza dell'articolo 3.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di autorizzazione per i piccoli impianti e/o gli impianti di generazione distribuita tengano conto della loro dimensione e impatto potenziale limitati.

4. I criteri e le procedure di autorizzazione sono resi pubblici.

I richiedenti sono informati dei motivi del rifiuto dell'autorizzazione.

I motivi devono essere obiettivi e non discriminatori, debitamente fondati e adeguatamente documentati. Il richiedente dispone di procedure di ricorso.

 

Articolo 7

Indizione di gare per nuove capacità.

1. Gli Stati membri assicurano la possibilità, ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento, di prevedere nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda mediante una procedura di gara o qualsiasi altra procedura equivalente in termini di trasparenza e non discriminazione, sulla base di criteri pubblicati. Tuttavia è possibile avviare siffatte procedure soltanto se gli impianti di generazione in costruzione o le misure di efficienza energetica/gestione della domanda adottate in base alla procedura di autorizzazione non sono sufficienti a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.

2. Gli Stati membri possono assicurare la possibilità, ai fini della tutela dell'ambiente e della promozione di nuove tecnologie nascenti, di bandire gare per nuove capacità sulla base di criteri pubblicati. Tali gare possono riguardare nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda. Tuttavia è possibile bandire una gara soltanto se gli impianti di generazione in costruzione o le misure adottate in base alla procedura di autorizzazione non sono sufficienti a conseguire questi obiettivi.

3. La procedura di gara d'appalto per gli impianti di generazione e per le misure di efficienza energetica/gestione della domanda è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea almeno sei mesi prima del termine per la presentazione delle offerte.

Il capitolato d'oneri è messo a disposizione di qualsiasi impresa interessata stabilita nel territorio di uno Stato membro in modo da consentirle di disporre del tempo sufficiente per presentare un'offerta.

Per garantire la trasparenza e la non discriminazione, il capitolato d'oneri contiene una descrizione dettagliata delle condizioni contrattuali e della procedura che tutti gli offerenti devono seguire, nonché un elenco completo dei criteri di selezione dei candidati e di aggiudicazione dell'appalto, ivi compresi gli incentivi previsti dalla gara, come i sussidi. Il capitolato può inoltre far riferimento agli aspetti indicati all'articolo 6, paragrafo 2.

4. Il bando di gara relativo alle capacità di generazione necessarie deve tener conto anche delle offerte di fornitura di energia elettrica garantite a lungo termine provenienti da unità di generazione esistenti, a condizione che queste ultime consentano di soddisfare il fabbisogno supplementare.

5. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo pubblico o privato, indipendente dalle attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, che può essere l'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, quale responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara di cui ai paragrafi da 1 a 4. Il gestore del sistema di trasmissione che sia già pienamente indipendente sotto il profilo dell'assetto proprietario da altre attività non connesse al sistema di trasmissione può essere designato quale organismo responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara. L'autorità o l'organismo di cui sopra adotta tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle offerte.

 

Capitolo IV

Gestione del sistema di trasmissione

 

Articolo 8

Designazione dei gestori del sistema di trasmissione.

Gli Stati membri designano o richiedono alle imprese proprietarie di sistema di trasmissione di designare, per una durata stabilita dagli Stati medesimi in funzione di considerazioni di efficienza e di equilibrio economico, uno o più gestori del sistema di trasmissione. Gli Stati membri garantiscono che i gestori del sistema di trasmissione operino in conformità degli articoli da 9 a 12.

 

Articolo 9

Compiti dei gestori del sistema di trasmissione.

Ciascun gestore del sistema di trasmissione è tenuto a:

a) garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;

b) contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento mediante un'adeguata capacità di trasmissione e l'affidabilità del sistema;

c) gestire i flussi di energia sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi. A tal fine il gestore del sistema di trasmissione è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e in tale contesto deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ausiliari necessari nella misura in cui tale disponibilità sia indipendente da ogni altro sistema di trasmissione con cui il suo sistema sia interconnesso;

d) fornire, al gestore di ogni altro sistema interconnesso con il proprio, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità del sistema interconnesso;

e) assicurare la non discriminazione tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue imprese collegate;

f) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.

 

Articolo 10

Separazione giuridica dei gestori del sistema di trasmissione.

1. Il gestore del sistema di trasmissione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di trasmissione dall'impresa verticalmente integrata.

2. Per garantire l'indipendenza del gestore del sistema di trasmissione di cui al paragrafo 1 si applicano i seguenti criteri minimi:

a) le persone responsabili della gestione del sistema di trasmissione non possono far parte delle strutture societarie dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica;

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della gestione del sistema di trasmissione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

c) il gestore del sistema di trasmissione dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e gestionale della società madre sulla redditività disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, di una società controllata. In particolare ciò consente alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualunque strumento equivalente, del gestore del sistema di trasmissione e di fissare limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di trasmissione, che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

d) il gestore del sistema di trasmissione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma degli adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1 una relazione sulle misure adottate; tale relazione è pubblicata.

 

Articolo 11

Dispacciamento e bilanciamento.

1. Fatta salva la fornitura di energia elettrica in base ad obblighi contrattuali, compresi quelli derivanti dalle condizioni del bando di gara d'appalto, il gestore del sistema di trasmissione è responsabile, quando svolge questa funzione, del dispacciamento degli impianti di generazione situati nella sua zona e dell'impiego degli interconnector con altri sistemi.

2. Il dispacciamento degli impianti di generazione e l'impiego di interconnector avviene sulla base di criteri che possono essere approvati dallo Stato membro e che devono essere obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria, per assicurare un buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Essi tengono conto della priorità economica dell'energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione disponibili o dai trasferimenti mediante interconnector, nonché dei vincoli tecnici del sistema.

3. Lo Stato membro può imporre al gestore del sistema che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti, oppure che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.

4. Per motivi di sicurezza degli approvvigionamenti, uno Stato membro può ordinare di dare la priorità al dispacciamento di impianti di generazione alimentati con fonti nazionali di energia combustibile primaria, in una proporzione che in ogni anno civile non superi il 15% di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata nello Stato membro interessato.

5. Gli Stati membri possono imporre ai gestori del sistema di trasmissione il rispetto di standard minimi per la manutenzione e lo sviluppo del sistema, compresa la capacità di interconnessione.

6. I gestori del sistema di trasmissione acquisiscono l'energia che utilizzano per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del loro sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, quando svolgono questa funzione.

7. Le regole di bilanciamento del sistema elettrico adottate dai gestori del sistema di trasmissione sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie, ivi comprese le regole adottate per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico.

I termini e le condizioni, ivi comprese le regole e le tariffe, di fornitura di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasmissione sono stabiliti con una metodologia compatibile con l'articolo 23, paragrafo 2, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi e sono pubblicati.

 

Articolo 12

Riservatezza dei gestori del sistema di trasmissione.

Fatto salvo l'articolo 18 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di trasmissione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività. Le informazioni divulgate sulle sue attività, che possono procurare vantaggi commerciali, sono rese disponibili in modo non discriminatorio.

 

Capitolo V

Gestione del sistema di distribuzione

 

Articolo 13

Designazione dei gestori del sistema di distribuzione.

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare, per un periodo di tempo da determinarsi dagli Stati membri tenuto conto di considerazioni in materia di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori del sistema di distribuzione. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori del sistema di distribuzione agiscano a norma degli articoli da 14 a 16.

 

Articolo 14

Compiti dei gestori del sistema di distribuzione.

1. Il gestore del sistema di distribuzione mantiene nella sua zona un sistema di distribuzione di elettricità sicuro, affidabile ed efficiente, nel dovuto rispetto dell'ambiente.

2. In ogni caso egli non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate.

3. Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema.

4. Lo Stato membro può imporre al gestore del sistema di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti o che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.

5. I gestori del sistema di distribuzione acquisiscono l'energia che utilizzano per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del loro sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate sui criteri di mercato, ogniqualvolta svolgono tale funzione. Questa disposizione non pregiudica la possibilità di usare l'energia elettrica acquisita in base ai contratti conclusi anteriormente al 1° gennaio 2002.

6. Nel caso in cui i gestori del sistema di distribuzione siano responsabili del bilanciamento di quest'ultimo, le regole da essi adottate a tal fine, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, e sono pubblicate.

7. In fase di pianificazione dello sviluppo del sistema di distribuzione, il gestore del sistema di distribuzione prende in considerazione misure di efficienza energetica/gestione della domanda e/o generazione distribuita che possano supplire alla necessità di incrementare o sostituire la capacità.

 

Articolo 15

Separazione dei gestori del sistema di distribuzione.

1. Il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del gestore del sistema di distribuzione dall'impresa verticalmente integrata.

2. In aggiunta ai requisiti cui al paragrafo 1, qualora il gestore del sistema di distribuzione sia parte di un'impresa verticalmente integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale obiettivo, si applicano i seguenti criteri minimi:

a) i responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione non possono far parte di strutture societarie dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di generazione, trasmissione, fornitura di energia elettrica;

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

c) il gestore del sistema di distribuzione dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e gestionale della società madre sulla redditività, disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, di una società controllata. In particolare, ciò consente alla società madre di approvare il piano finanziario annuale del gestore del sistema di distribuzione, o qualsiasi altro strumento equivalente, e di fissare limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

d) il gestore del sistema di distribuzione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, una relazione sulle misure adottate; tale relazione è soggetta a pubblicazione.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100.000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati.

 

Articolo 16

Riservatezza dei gestori del sistema di distribuzione.

Fatto salvo l'articolo 18 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di distribuzione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività, ed impedisce la divulgazione discriminatoria di informazioni sulle sue attività che possano procurare vantaggi commerciali.

 

Articolo 17

Gestore di un sistema combinato.

Le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 15, paragrafo 1 non ostano alla gestione di un sistema combinato di trasmissione e distribuzione da parte di un gestore che sia indipendente, sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla gestione di un sistema di trasmissione o di distribuzione e che risponda ai requisiti di cui alle lettere da a) a d). Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema combinato dall'impresa verticalmente integrata:

a) le persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema combinato non possono far parte di strutture societarie dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di generazione o fornitura di energia elettrica;

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema combinato siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

c) il gestore del sistema combinato dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e gestionale della società madre sulla redditività disciplinata ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, di una società controllata. In particolare, ciò consente alla società madre di approvare il piano finanziario annuale del gestore del sistema di distribuzione, o qualsiasi altro strumento equivalente, e di fissare limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di trasmissione e distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

d) il gestore del sistema combinato predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, una relazione sulle misure adottate. Tale relazione è pubblicata.

 

 

Capitolo VI

Separazione e trasparenza della contabilità

 

Articolo 18

Diritto di accesso alla contabilità.

1. Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, ivi comprese le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese elettriche nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni come previsto dall'articolo 19.

2. Gli Stati membri e le autorità da essi designate, ivi comprese le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23 e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie, mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. Gli Stati membri possono prevedere la divulgazione di queste informazioni qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.

 

Articolo 19

Separazione dalla contabilità.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese elettriche sia tenuta a norma dei paragrafi 2 e 3.

2. Le imprese elettriche, qualunque sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), [*] del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società.

Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.

3. Nella loro contabilità interna, le imprese elettriche tengono conti separati per ciascuna attività di trasmissione e distribuzione, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Tengono inoltre conti che possono essere consolidati per le altre attività nel settore dell'energia elettrica non riguardanti la trasmissione e la distribuzione. Sino al 1° luglio 2007 esse tengono conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà del sistema di trasmissione/distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore dell'energia elettrica. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.

4. La revisione di cui al paragrafo 2 verifica in particolare che sia rispettato l'obbligo di evitare discriminazioni e trasferimenti incrociati di cui al paragrafo 3.

______

[*] Il titolo della direttiva 78/660/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g).

 

Capitolo VII

Organizzazione dell'accesso al sistema

 

Articolo 20

Accesso dei terzi.

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore conformemente all'articolo 23 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

2. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi della necessaria capacità. Il rifiuto deve essere debitamente motivato, con particolare riguardo all'articolo 3. Ove opportuno, gli Stati membri provvedono affinché, nel caso venga rifiutato l'accesso, il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare una cifra ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell'informazione.

 

Articolo 21

Apertura del mercato e reciprocità.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei siano:

a) fino al 1° luglio 2004, i clienti idonei di cui all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 96/92/CE. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri pubblicano i criteri per la definizione di tali clienti idonei;

b) a partire dal 1° luglio 2004, al più tardi, tutti i clienti non civili;

c) dal 1° luglio 2007, tutti i clienti.

2. Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati dell'energia elettrica:

a) i contratti di fornitura di energia elettrica conclusi con un cliente idoneo del sistema di un altro Stato membro non sono vietati se il cliente è considerato idoneo in entrambi i sistemi interessati;

b) qualora le operazioni di cui alla lettera a) siano rifiutate in quanto il cliente è idoneo soltanto in uno dei due sistemi, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta ad eseguire la fornitura, su domanda dello Stato membro in cui è situato il cliente idoneo.

 

Articolo 22

Linee dirette.

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie a consentire che:

a) tutti i produttori e le imprese fornitrici di energia elettrica stabiliti nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei;

b) qualsiasi cliente idoneo nel loro territorio sia rifornito mediante una linea diretta da un produttore e da imprese fornitrici.

2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere obiettivi e non discriminatori.

3. La possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicata la possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica a norma dell'articolo 20.

4. Gli Stati membri possono subordinare l'autorizzazione a costruire una linea diretta al diniego di accesso ai sistemi ai sensi dell'articolo 20 o, a seconda dei casi, all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 23.

5. Gli Stati membri possono negare l'autorizzazione ad una linea diretta qualora il rilascio di tale autorizzazione ostacoli l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3. Il rifiuto deve essere debitamente motivato.

 

Articolo 23

Autorità di regolamentazione.

1. Gli Stati membri designano uno o più organismi competenti con la funzione di autorità di regolamentazione. Tali autorità sono pienamente indipendenti dagli interessi dell'industria elettrica. Esse hanno quantomeno il compito, mediante l'applicazione del presente articolo, di assicurare la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e l'efficace funzionamento del mercato, controllando in particolare:

a) le regole di gestione e assegnazione della capacità di interconnessione di concerto con l'autorità o le autorità di regolamentazione degli Stati membri con i quali esiste interconnessione;

b) gli eventuali dispositivi per risolvere i problemi di congestione nell'ambito delle reti elettriche nazionali;

c) il tempo impiegato dalle imprese di trasmissione e distribuzione per effettuare le connessioni e le riparazioni;

d) la pubblicazione, da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, di informazioni adeguate sugli interconnector, l'uso della rete e l'assegnazione delle capacità alle parti interessate, tenendo conto della necessità di trattare i dati non aggregati come informazioni commerciali riservate;

e) l'effettiva separazione contabile di cui all'articolo 19, al fine di evitare trasferimenti incrociati di risorse tra attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura;

f) le condizioni e le tariffe di connessione dei nuovi produttori di elettricità, per garantire che siano obiettive, trasparenti e non discriminatorie, in particolare tenendo pienamente conto dei costi e dei vantaggi delle diverse tecnologie basate sulle fonti energetiche rinnovabili, della generazione distribuita e della produzione combinata di calore ed elettricità;

g) la misura in cui i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione adempiono ai loro compiti conformemente agli articoli 9 e 14;

h) il livello di trasparenza e concorrenza.

Le autorità istituite a norma del presente articolo pubblicano una relazione annuale sul risultato delle loro attività di controllo di cui alle lettere da a) a h).

2. Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare, prima dell'entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire quanto segue:

a) le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione. Tali tariffe o metodologie consentono che gli investimenti necessari nelle reti siano effettuati in modo da permettere agli stessi di assicurare il funzionamento delle reti;

b) le condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolamentazione presentino all'organo competente dello Stato membro, affinché adotti una decisione formale, le tariffe o almeno le metodologie di cui al paragrafo 2, nonché le modifiche di cui al paragrafo 4. In tal caso, l'organo competente ha il potere di approvare o respingere un progetto di decisione presentato dall'autorità di regolamentazione.

Le tariffe, metodologie e modifiche presentate sono pubblicate insieme alla decisione all'atto dell'adozione formale. È pubblicato inoltre ogni rigetto formale di un progetto di decisione, con la sua motivazione.

4. Se necessario, le autorità di regolamentazione hanno facoltà di imporre ai gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione di modificare le condizioni, le tariffe, le regole, i meccanismi e le metodologie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per garantire che siano proporzionati e vengano applicati in modo non discriminatorio.

5. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione, con riferimento agli aspetti menzionati ai paragrafi 1, 2, e 4, può adire l'autorità di regolamentazione che, in qualità di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. Detta decisione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.

Nel caso in cui il reclamo riguardi le tariffe di connessione per nuovi impianti di generazione di grandi dimensioni, il termine di due mesi può essere prorogato dall'autorità di regolamentazione.

6. Qualsiasi parte lesa che abbia il diritto di sporgere reclamo in merito ad una decisione relativa a metodologie adottata ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4 ovvero, allorché l'autorità di regolamentazione è tenuta a procedere a consultazioni, relativa alle metodologie proposte, può presentare un reclamo per la revisione della decisione in causa entro due mesi o entro un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri, dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione.

I reclami non hanno effetto sospensivo.

7. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le autorità di regolamentazione siano in grado di esercitare le funzioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 con efficacia e sollecitudine.

8. Gli Stati membri introducono meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato e in particolare dell'articolo 82.

Sino al 2010 le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 luglio di ogni anno e conformemente alle norme in materia di concorrenza, una relazione su posizioni dominanti sul mercato, su comportamenti predatori e anticoncorrenziali. La relazione esamina inoltre l'evoluzione dei modelli di proprietà e qualsiasi misura concreta adottata a livello nazionale per garantire la presenza sul mercato di un'adeguata varietà di operatori, ovvero le misure pratiche adottate per rafforzare l'interconnessione e la concorrenza.

A partire dal 2010 le autorità competenti presentano siffatta relazione con scadenza biennale.

9. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate appropriate misure nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in base al rispettivo diritto nazionale.

10. La risoluzione delle controversie transfrontaliere è demandata all'autorità di regolamentazione competente per il gestore che nega l'uso o l'accesso al sistema.

11. I reclami di cui ai paragrafi 5 e 6 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario e nazionale.

12. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno e alla parità di condizioni cooperando tra loro e con la Commissione in modo trasparente.

 

Capitolo VIII

Disposizioni finali

 

Articolo 24

Misure di salvaguardia.

In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia o quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrità del sistema, uno Stato membro può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia.

Tali misure devono causare il minor perturbamento possibile al funzionamento del mercato interno e non devono superare quanto strettamente necessario per ovviare alle difficoltà sorte improvvisamente.

Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione, la quale può decidere che esso le deve modificare o abolire nella misura in cui esse provocano una distorsione della concorrenza e incidono negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l'interesse comune.

 

Articolo 25

Controllo delle importazioni di energia elettrica.

Ogni tre mesi, gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni di energia elettrica effettuate, in termini di flussi fisici, da paesi terzi durante i tre mesi precedenti.

 

Articolo 26

Deroghe.

1. Gli Stati membri che, dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva, possono dimostrare l'esistenza di seri problemi per la gestione dei loro piccoli sistemi isolati, possono richiedere deroghe alle pertinenti disposizioni dei capitoli IV, V, VI e VII, nonché del capitolo III, nel caso dei microsistemi isolati, per quanto riguarda il rinnovamento, il potenziamento e l'espansione della capacità esistente, che possono essere loro concesse dalla Commissione. Prima di prendere una decisione, quest'ultima informa gli Stati membri delle richieste pervenute, tenendo conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente articolo si applica anche al Lussemburgo.

2. Uno Stato membro che, dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva, incontra seri problemi di ordine tecnico nell'apertura del suo mercato per taluni gruppi limitati di clienti non civili di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), può richiedere una deroga alla presente disposizione, che gli può essere concessa dalla Commissione per un periodo massimo di 18 mesi dopo la data di cui all'articolo 30, paragrafo 1. In ogni caso tale deroga termina alla data di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c).

3. L’Estonia beneficia di una deroga temporanea all’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, lettere b), e c), fino al 31 dicembre 2012. L’Estonia adotta i provvedimenti necessari atti ad assicurare l’apertura del suo mercato dell’energia elettrica. Tale apertura è effettuata in modo graduale durante il periodo di riferimento per giungere a un’apertura completa entro il 1° gennaio 2013. Al 1° gennaio 2009 l’apertura minima del mercato deve rappresentare almeno il 35% del consumo. L’Estonia comunica annualmente alla Commissione le soglie di consumo che danno diritto all’ammissibilità per il consumatore finale (6).

--------------------------------------------------

(6) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2004/85/CE e successivamente così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/3/CE.

 

Articolo 27

Procedura di revisione.

Qualora nella relazione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, si giunga alla conclusione che, data l'efficacia con cui l'accesso alla rete è stato realizzato in uno Stato membro dando origine a un accesso pienamente effettivo, non discriminatorio e senza ostacoli la Commissione constata che determinati obblighi imposti alle imprese dalla presente direttiva (compresi quelli in materia di separazione giuridica dei gestori del sistema di distribuzione) non sono proporzionati all'obiettivo perseguito, detto Stato membro può chiedere alla Commissione di essere esonerato dal requisito in questione.

Tale richiesta è notificata senza indugio dallo Stato membro alla Commissione, corredata di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che la conclusione raggiunta nella relazione, secondo cui è stato assicurato un effettivo accesso alla rete, sarà rispettata.

Entro tre mesi dalla ricezione della notifica la Commissione adotta un parere in merito alla richiesta dello Stato membro interessato e, ove opportuno, sottopone proposte al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare le pertinenti disposizioni della direttiva. La Commissione può suggerire, nelle proposte di modifica della direttiva, di esentare lo Stato membro interessato da requisiti specifici, purché tale Stato membro applichi, se del caso, misure parimenti efficaci.

 

Articolo 28

Relazioni.

1. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva e in seguito con cadenza annuale la Commissione controlla ed esamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione comprende almeno i seguenti aspetti:

a) l'esperienza acquisita e i progressi compiuti nel realizzare un mercato interno dell'energia elettrica completo e pienamente operativo e i rimanenti ostacoli, ivi compresi gli aspetti relativi a posizioni dominanti sul mercato, concentrazioni e comportamenti predatori o anticoncorrenziali nonché i loro effetti in termini di distorsione del mercato;

b) la misura in cui gli obblighi di separazione e di tariffazione di cui alla presente direttiva sono riusciti a garantire un accesso equo e non discriminatorio al sistema comunitario dell'energia elettrica e livelli equivalenti di concorrenza, nonché le conseguenze economiche, ambientali e sociali dell'apertura del mercato dell'energia elettrica per i consumatori;

c) un'analisi degli aspetti relativi ai livelli di capacità del sistema e alla sicurezza dell'approvvigionamento comunitario di energia elettrica, e in particolare l'equilibrio esistente e previsto tra domanda e offerta, tenendo conto della capacità fisica di scambio tra le varie zone;

d) sarà prestata particolare attenzione a misure adottate negli Stati membri per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori;

e) l'attuazione della deroga prevista all'articolo 15, paragrafo 2 al fine di una possibile revisione della soglia;

f) una valutazione generale dei progressi compiuti nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi che producono, esportano o trasportano energia elettrica, compresi i progressi in materia di integrazione dei mercati, le conseguenze sociali e ambientali degli scambi commerciali di elettricità e accesso alle reti di tali paesi;

g) la necessità di eventuali requisiti di armonizzazione non collegati alle disposizioni della presente direttiva;

h) il modo in cui gli Stati membri hanno tradotto in pratica i requisiti sull'etichettatura energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 6 e il modo in cui si è tenuto conto delle raccomandazioni della Commissione in materia.

Ove opportuno, tale relazione può contenere raccomandazioni, soprattutto per quanto riguarda il campo di applicazione e le modalità delle condizioni di etichettatura, compreso ad esempio il modo in cui si fa menzione di fonti di riferimento esistenti e del contenuto di tali fonti nonché, segnatamente, il modo in cui le informazioni sull'impatto ambientale, almeno per quanto riguarda le emissioni di CO2 e i residui radioattivi derivanti dalla produzione di elettricità a partire da varie fonti energetiche, potrebbero essere rese disponibili in modo trasparente, facilmente accessibile e comparabile in tutta l'Unione europea, il modo in cui le misure adottate dagli Stati membri per controllare l'accuratezza delle informazioni date dai fornitori potrebbero essere snellite e le misure volte a contrastare gli effetti negativi di una posizione dominante e di concentrazioni sul mercato.

2. Ogni due anni, la relazione di cui al paragrafo 1 contiene anche un'analisi delle varie misure adottate negli Stati membri per adempiere agli obblighi relativi al servizio pubblico, oltre ad un esame della loro efficacia ed in particolare dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato dell'energia elettrica. Eventualmente la relazione può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli qualitativi di servizio pubblico o misure dirette ad evitare la compartimentazione del mercato.

3. Entro il 1° gennaio 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata che illustra i progressi compiuti nella creazione del mercato interno del gas. Nella relazione si esaminerà, in particolare, quanto segue:

- l'esistenza di un accesso alla rete non discriminatorio,

- l'esistenza di un'efficace regolamentazione,

- lo sviluppo di una infrastruttura di interconnessione e la sicurezza della situazione di approvvigionamento della Comunità,

- in quale misura i vantaggi dell'apertura del mercato ricadano interamente sulle piccole imprese e i clienti civili, in particolare per quanto riguarda i livelli di servizio pubblico e di servizio universale,

- in quale misura i mercati siano praticamente aperti ad una concorrenza efficace, compresi aspetti di posizione dominante e concentrazioni sul mercato nonché comportamenti predatori e anticoncorrenziali,

- in quale misura i clienti stiano effettivamente cambiando fornitori e rinegoziando le tariffe,

- l'evoluzione dei prezzi, compresi i prezzi delle forniture in relazione al grado di apertura del mercato,

- l'esperienza maturata nell'applicazione della direttiva per quanto riguarda l'effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi nelle imprese verticalmente integrate e se siano state elaborate altre misure, oltre all'indipendenza funzionale e alla separazione della contabilità, aventi effetti equivalenti alla separazione giuridica.

Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese in particolare a garantire elevati livelli di servizio pubblico.

Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europea e al Consiglio proposte intese ad assicurare una totale ed effettiva indipendenza dei gestori del sistema di distribuzione anteriormente al 1° luglio 2007. Ove necessario tali proposte, in linea con le norme sulla concorrenza, riguardano anche misure volte ad affrontare questioni di posizione dominante e concentrazione nel mercato, nonché di comportamenti predatori e anticoncorrenziali.

 

Articolo 29

Abrogazione.

La direttiva 90/547/CEE è abrogata a decorrere dal 1° luglio 2004.

La direttiva 96/92/CE è abrogata a decorrere dal 1° luglio 2004, fermi restando gli obblighi degli Stati membri circa i termini del recepimento e dell'applicazione di detta direttiva. I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e dovrebbero essere interpretati secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato B.

 

Articolo 30

Attuazione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri possono posporre l'attuazione dell'articolo 15, paragrafo 1 fino al 1° luglio 2007, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

Articolo 31

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Articolo 32

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Tsochatzopoulos

 

 

Allegato A

Misure sulla tutela dei consumatori

Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie le direttive 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e 93/13/CE del Consiglio, le misure di cui all'articolo 3 consistono nel garantire che i clienti:

a) abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio di energia elettrica che specifichi:

- l'identità e l'indirizzo del fornitore,

- i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,

- i tipi di servizio di manutenzione eventualmente offerti,

- i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione,

- la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e la cessazione dei servizi e del contratto, l'esistenza di eventuali diritti di recesso,

- l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, e

- le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente alla lettera f).

Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Dovrebbero comunque essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni di cui sopra sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto;

b) ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recesso al momento della trasporto della notifica. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell'aumento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore del servizio di energia elettrica;

c) ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi di energia elettrica e all'uso dei medesimi;

d) dispongano di un'ampia gamma di metodi di pagamento. Eventuali differenze nelle condizioni devono riflettere i costi dei diversi sistemi di pagamento per il fornitore. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti e specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli;

e) non debbano sostenere spese per cambiare fornitore;

f) beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami. Tali procedure consentono una equa e rapida soluzione delle vertenze affiancata dall'introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo. Esse dovrebbero conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione;

g) nell'accedere al servizio universale ai sensi delle disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, siano informati sui loro diritti in materia di servizio universale.

 

Allegato B

Tavola di concordanza

Direttiva 96/92/CE

Presente direttiva

Articolo 1

Art. 1

Campo di applicazione

Articolo 2

Art. 2

Definizioni

Articoli 3 & 10(1)

Art. 3

Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori

-

Art. 4

Controllo della sicurezza degli approvvigionamenti

Articolo 7(2)

Art. 5

Norme tecniche

Articoli 4 & 5

Art. 6

Procedura di autorizzazione per nuove capacità

Articoli 4 & 6

Art. 7

Indizione di gare per nuove capacità

Articolo 7(1)

Art. 8

Designazione dei gestori del sistema di trasmissione

Articoli 7 (3) -(5)

Art. 9

Compiti dei gestori del sistema di trasmissione

Articolo 7(6)

Art. 10

Separazione giuridica dei gestori del sistema di trasmissione

Articolo 8

Art. 11

Dispacciamento e bilanciamento

Articolo 9

Art. 12

Riservatezza relativamente ai gestori del sistema di trasporto

Articoli 10 (2) & (3)

Art. 13

Designazione dei gestori del sistema di distribuzione

Articolo 11

Art. 14

Compiti dei gestori del sistema di distribuzione

-

Art. 15

Separazione giuridica dei gestori del sistema di distribuzione

Articolo 12

Art. 16

Riservatezza relativamente ai gestori del sistema di distribuzione

-

Art. 17

Gestore di un sistema combinato

Articolo 13

Art. 18

Diritto di accesso alla contabilità

Articolo 14

Art. 19

Separazione contabile

Articoli 15-18

Art. 20

Accesso dei terzi

Articolo 19

Art. 21

Apertura del mercato e reciprocità

Articolo 21

Art. 22

Linee dirette

Articoli 20(3) -(4) & 22

Art. 23

Autorità di regolamentazione

Articolo 23

Art. 24

Misure di salvaguardia

-

Art. 25

Controllo delle importazioni di energia elettrica

Articolo 24

Art. 26

Deroghe

-

Art. 27

Procedura di revisione

Articoli 25 & 26

Art. 28

Relazioni

-

Art. 29

Abrogazione della direttiva concernente il transito di energia elettrica

Articolo 27

Art. 30

Attuazione

Articolo 28

Art. 31

Entrata in vigore

Articolo 29

Art. 32

Destinatari

 

Allegato A:

Misure sulla tutela dei consumatori

 

 

 

 

 

 

Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti

Dichiarazione interistituzionale

«Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano la necessità che gli Stati membri assicurino che adeguate risorse finanziarie per lo smantellamento degli impianti e le attività di gestione dei rifiuti, che sono soggette ad audit negli Stati membri, siano effettivamente disponibili per lo scopo per il quale sono state previste e siano gestite in modo trasparente, evitando in tal modo gli ostacoli a un'equa concorrenza nel mercato energetico».

Dichiarazione della Commissione

«La Commissione rileva l'importanza di assicurare che i fondi costituiti per lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti, che si riferiscono agli obiettivi del trattato Euratom, siano gestiti in modo trasparente e utilizzati unicamente per detto scopo. In questo contesto essa intende, nell'ambito delle competenze che le sono attribuite dal trattato Euratom, pubblicare una relazione annuale sull'impiego dei fondi per lo smantellamento degli impianti e la gestione dei rifiuti. Essa presterà particolare attenzione alla piena applicazione delle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria».

 


Dec. 8 marzo 2004, n. 2004/294/CE
Decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo recante modifica di detta convenzione o a aderirvi

 

Gazzetta ufficiale n. L 097 del 08/03/2004 pag. 0053 - 0054

 

Decisione del Consiglio

dell'8 marzo 2004

che autorizza gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo recante modifica di detta convenzione o a aderirvi

(2004/294/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo recante modifica della convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, modificata dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal protocollo del 16 novembre 1982 (in seguito denominata "convenzione di Parigi"), è stato negoziato per migliorare la compensazione delle vittime di danni causati da incidenti nucleari. Esso prevede un aumento degli importi di responsabilità e l'estensione del regime di responsabilità civile nucleare ai danni ambientali.

(2) Conformemente alle direttive di negoziato del Consiglio del 13 settembre 2002, la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, nelle materie che sono di competenza della Comunità europea, il protocollo di emendamento della convenzione di Parigi. Tuttavia, le direttive di negoziato del Consiglio non hanno previsto la negoziazione di una clausola che consenta l'adesione della Comunità al protocollo.

(3) Il protocollo è stato definitivamente adottato dalle parti contraenti della convenzione di Parigi. Il testo del protocollo è conforme alle direttive di negoziato del Consiglio.

(4) La Comunità ha una competenza esclusiva per quanto riguarda la modifica dell'articolo 13 della convenzione di Parigi nella misura in cui questa modifica influisce sulle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(2). Gli Stati membri conservano le loro competenze nelle materie disciplinate dal protocollo che non incidono sul diritto comunitario. Considerati l'oggetto e l'obiettivo del protocollo di emendamento, l'accettazione delle disposizioni del protocollo che rientrano nella competenza comunitaria non può essere dissociata dalle disposizioni che rientrano nella competenza degli Stati membri.

(5) Il protocollo di emendamento della convenzione di Parigi presenta un'importanza particolare per gli interessi della Comunità e dei suoi Stati membri poiché consente di migliorare la compensazione dei danni causati da incidenti nucleari.

(6) Il protocollo(3) è stato firmato dagli Stati membri parti contraenti della convenzione, a nome della Comunità europea, il 12 febbraio 2004, con riserva di un'eventuale conclusione in una data successiva, ai sensi della decisione 2003/882/CE del Consiglio.

(7) La convenzione di Parigi e il suo protocollo di emendamento non sono aperti alla partecipazione delle organizzazioni regionali. Pertanto, la Comunità non è in grado di firmare e ratificare il protocollo, né di aderirvi. In questa situazione è giustificato che, in via eccezionale, gli Stati membri ratifichino il protocollo o vi aderiscano nell'interesse della Comunità.

(8) Tuttavia, tre Stati membri, l'Austria, l'Irlanda e il Lussemburgo, non sono parti della convenzione di Parigi. Poiché il protocollo modifica la convenzione di Parigi, il regolamento (CE) n. 44/2001 autorizza gli Stati membri vincolati da questa convenzione a continuare ad applicare le regole di competenza da essa previste e il protocollo non modifica sostanzialmente le regole di competenza di detta convenzione, è oggettivamente giustificato che solo gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi siano destinatari della presente decisione. Di conseguenza, l'Austria, l'Irlanda ed il Lussemburgo continueranno a basarsi sulle norme comunitarie di cui al regolamento (CE) n. 44/2001 e ad applicarle nel settore disciplinato dalla convenzione di Parigi e dal protocollo che modifica detta convenzione.

(9) È opportuno quindi che gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi ratifichino o aderiscano al protocollo che modifica detta convenzione, nell'interesse della Comunità europea e alle condizioni fissate dalla presente decisione. Tale ratifica o adesione non pregiudica la posizione di Austria, Irlanda e Lussemburgo.

(10) Di conseguenza, l''applicazione delle disposizioni del protocollo, per quanto riguarda la Comunità europea, sarà limitata ai soli Stati membri che sono attualmente parti contraenti della convenzione di Parigi e non pregiudica la posizione di Austria, Irlanda e Lussemburgo.

(11) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 44/2001 e partecipano quindi all'adozione della presente decisione.

(12) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata ad essa, né è soggetta alla sua applicazione,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Articolo 1

1. Fatte salve le competenze della Comunità, gli Stati membri che sono attualmente parti contraenti della convenzione di Parigi ratificano il protocollo recante modifica di detta convenzione o vi aderiscono, nell'interesse della Comunità europea. Tale ratifica o adesione non pregiudica la posizione di Austria, Irlanda e Lussemburgo.

2. Il testo del protocollo recante modifica della convenzione di Parigi è accluso alla presente decisione.

3. Ai fini della presente decisione, per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri, eccettuati l'Austria, la Danimarca, l'Irlanda e il Lussemburgo.

 

Articolo 2

1. Gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi adottano le misure necessarie per deporre simultaneamente i loro strumenti di ratifica del protocollo o di adesione ad esso entro un termine ragionevole presso il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, se possibile, anteriormente al 31 dicembre 2006.

2. Gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi procedono ad uno scambio di informazioni in sede di Consiglio, con la Commissione, anteriormente al 1o luglio 2006, sulla data in cui prevedono che le rispettive procedure parlamentari necessarie alla ratifica o all'adesione saranno completate. Le date e le modalità del deposito simultaneo sono fissate su questa base.

 

Articolo 3

Alla ratifica del protocollo recante modifica della convenzione di Parigi o all'adesione allo stesso, gli Stati membri informano per iscritto il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che la ratifica o l'adesione si sono svolte ai sensi della presente decisione.

 

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. Ahern

(1) Parere reso il 26 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(3) GU L 338 del 23.12.2003, pag. 32.

 


Dec. 29 aprile 2004, n. 2004/491/Euratom
Decisione della Commissione che modifica la decisione 1999/819/Euratom della Commissione, del 16 novembre 1999, riguardante l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) alla convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994 con riferimento alla dichiarazione ivi allegata

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 6 maggio 2004, n. L 172.

 

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la decisione del Consiglio del 15 dicembre 2003, recante emendamento della decisione del Consiglio, del 7 dicembre 1998, che approva l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla convenzione sulla sicurezza nucleare con riferimento alla dichiarazione ivi allegata [1],

visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, firmato ad Atene il 16 aprile 2003,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità europea dell'energia atomica ha aderito alla convenzione sulla sicurezza nucleare in virtù della decisione della Commissione del 16 novembre 1999 (2). Il 31 gennaio 2000, gli strumenti di adesione sono stati depositati presso il direttore generale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, compresa una dichiarazione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, capoverso iii), della convenzione.

(2) La suddetta dichiarazione, resa dalla Comunità al momento dell'adesione alla convenzione, era basata su una decisione del Consiglio che è stata parzialmente annullata dalla Corte di Giustizia [2] per il fatto che il terzo paragrafo della dichiarazione allegata alla decisione stessa ometteva di dichiarare che la Comunità è competente nei settori coperti dagli articoli 7, 14, 16, paragrafi 1 e 3, e dagli articoli da 17 a 19 della convenzione. La dichiarazione depositata deve pertanto essere sostituita da una dichiarazione modificata in base alla decisione del Consiglio del 15 dicembre 2003, che dà esecuzione alla sentenza della Corte.

(3) La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca diventeranno membri della Comunità a decorrere dal 1° maggio 2004. Di conseguenza, anche il primo paragrafo della dichiarazione deve essere modificato.

ha adottato la presente decisione:

____________

[1] Non pubblicata.

[2] Sentenza del 10 dicembre 2002 nella causa C-29/99. Commissione contro Consiglio, CGCE 2002 pagina I-11221.

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(2) Trattasi della decisione 1999/819/Euratom.

 

Articolo 1

La dichiarazione della Comunità europea dell'energia atomica ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, capoverso iii), della convenzione sulla sicurezza nucleare, depositata presso il direttore generale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica il 31 gennaio 2000, è sostituita dalla seguente dichiarazione:

«Dichiarazione della Comunità europea dell'energia atomica ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, capoverso iii), della convenzione sulla sicurezza nucleare

Gli Stati seguenti sono attualmente membri della Comunità europea dell'energia atomica: Regno del Belgio, Repubblica ceca, Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania, Repubblica di Estonia, Repubblica ellenica, Regno di Spagna, Repubblica francese, Irlanda, Repubblica italiana, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Granducato di Lussemburgo, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d'Austria, Repubblica di Polonia, Repubblica portoghese, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La Comunità dichiara che gli articoli da 1 a 5, l'articolo 7 e gli articoli da 14 a 35 della convenzione sono ad essa applicabili.

La Comunità possiede competenze, condivise con i succitati Stati membri, nei settori coperti dall'articolo 7 e dagli articoli da 14 a 19 della convenzione, come stabilito dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica all'articolo 2, lettera b) e nei pertinenti articoli del titolo II, capitolo 3, intitolato "Protezione sanitaria".»

 

Articolo 2

La dichiarazione di cui all'articolo 1 sarà depositata presso il direttore generale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, depositario della convenzione, al più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione, mediante lettera firmata dal capo della delegazione della Commissione europea presso le organizzazioni internazionali a Vienna, unitamente alle versioni inglese, francese e spagnola della presente decisione.

 

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 2004.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente

 


Reg. (CE) 19 luglio 2004, n. 1504/2004
Regolamento del Consiglio recante modifica e aggiornamento del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso.
(Epigrafe)

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(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 31 agosto 2004, n. L 281. Entrato in vigore il 30 settembre 2004.


Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006
Regolamento della Commissione
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)

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(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L 379.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 29 dicembre 2006.

(3) Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali , in particolare l'articolo 2,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (4),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento del Consiglio (CE) n. 994/98 conferisce alla Commissione il potere di fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato ed ha, in particolare, chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. Essa ha inoltre esposto, inizialmente nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» (5) e successivamente nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») , la sua politica riguardo ad una soglia «de minimis», al di sotto della quale l'articolo 87, paragrafo 1, si può considerare inapplicabile. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione di detto regolamento e onde tener conto dell'andamento dell'inflazione e del prodotto interno lordo nella Comunità fino al 2006 incluso, e dei probabili sviluppi durante il periodo di validità del presente regolamento, risulta opportuno rivedere alcune delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 e sostituire detto regolamento.

(3) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, in essi, per aiuti di importi inferiori a quelli stabiliti nel presente regolamento, possano ricorrere le condizioni dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Data l'evoluzione del settore dei trasporti, in particolare la ristrutturazione di numerose attività di trasporto a seguito della loro liberalizzazione, non risulta più opportuno escluderlo dal campo d'applicazione del regolamento «de minimis», che dovrebbe pertanto essere ampliato all'intero settore dei trasporti. La soglia generale «de minimis» dovrebbe tuttavia essere adattata per tenere conto delle piccoli dimensioni che hanno in media le imprese attive nel settore del trasporto su strada di merci e passeggeri. Per le stesse ragioni, e dati anche l'eccesso di capacità del settore e gli obiettivi della politica dei trasporti per quanto riguarda la congestione stradale e il trasporto merci, gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi dovrebbero essere esclusi. Ciò non mette in dubbio l'approccio favorevole della Commissione nei confronti degli aiuti di Stato per veicoli più puliti e più ecologici in strumenti comunitari diversi dal presente regolamento. È opportuno che il presente regolamento non si applichi neanche al settore carboniero in virtù del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera .

(4) In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, da un lato, e dei prodotti non agricoli, dall'altro, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, è opportuno che non siano considerate come trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali, l'imballaggio delle uova, ecc., né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli aiuti concessi a favore di imprese attive nella trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli non dovrebbero più essere soggetti al regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca . Il regolamento (CE) n. 1860/2004 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(5) La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che, quando la Comunità ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato comparto dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dal prendere qualsiasi misura che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Per questo motivo, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati. Né dovrebbe applicarsi agli aiuti «de minimis» connessi all'obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.

(6) Il presente regolamento non si dovrebbe applicare agli aiuti «de minimis» alle esportazioni né gli aiuti «de minimis » che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. Non dovrebbe in particolare applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.

(7) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (6), dati i problemi legati alla determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi a questo tipo di imprese.

(8) In base all'esperienza della Commissione, è possibile affermare che gli aiuti che non superino, nell'arco di tre anni, la soglia di 200.000 EUR non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano né minacciano di falsare la concorrenza, non rientrando pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Per quanto riguarda le imprese attive nel settore del trasporto su strada, tale soglia dovrebbe essere fissata a 100.000 EUR.

(9) Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall'impresa nello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni dovrebbe essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti. Gli aiuti concessi da uno Stato membro dovrebbero essere presi in considerazione a tale fine anche se finanziati interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Le misure d'aiuto superiori alla soglia «de minimis» non dovrebbero poter essere suddivise in varie parti più piccole allo scopo di farle rientrare nel campo d'applicazione del presente regolamento.

(10) Conformemente ai principi alla base degli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, gli aiuti «de minimis» dovrebbero essere considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti.

(11) Per evitare che le intensità massime d'aiuto previste nei vari strumenti comunitari siano aggirate, gli aiuti «de minimis» non dovrebbero essere cumulati con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, da un regolamento d'esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.

(12) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», tutti gli Stati membri dovrebbero applicare uno stesso metodo di calcolo. Al fine di agevolare tale calcolo ed in conformità con l'attuale prassi di applicazione della norma «de minimis », gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro dovrebbero essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o di aiuti erogabili in più quote richiede l'applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o su Internet. Potrebbe tuttavia essere necessario aggiungere punti di base supplementari al tasso minimo, tenuto conto delle garanzie fornite o del rischio associato al beneficiario.

(13) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti «de minimis» che sono trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio. Questo calcolo preciso può essere realizzato, ad esempio, per quanto riguarda le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati come aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (7)non dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa destinataria. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti dovrebbero essere trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione.

(14) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura adottata da uno Stato membro non possa essere considerata come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato sulla base di motivi diversi da quelli qui indicati, ad esempio, nel caso di conferimenti di capitale, perché tali misure sono state decise in conformità col principio dell'investitore in un'economia di mercato.

(15) È necessario offrire certezza del diritto per i regimi di garanzia che non hanno il potenziale per incidere sugli scambi e falsare la concorrenza, e riguardo ai quali sono disponibili dati sufficienti per valutare in modo attendibile qualsiasi effetto potenziale. Il presente regolamento dovrebbe pertanto trasporre la soglia generale «de minimis» di 200.000 EUR in una specifica soglia di garanzia basata sull'importo garantito del prestito individuale che sottende tale garanzia. È opportuno calcolare tale soglia specifica utilizzando una metodologia per valutare l'importo dell'aiuto di Stato compreso nei regimi di garanzia che coprono i prestiti a favore delle imprese efficienti. La metodologia e i dati utilizzati per calcolare la specifica soglia di garanzia dovrebbero escludere le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Tale soglia specifica non dovrebbe pertanto applicarsi agli aiuti individuali ad hoc accordati al di fuori dell'ambito di un regime di garanzia, agli aiuti ad imprese in difficoltà, o a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. La soglia specifica dovrebbe essere determinata sulla base del fatto che, prendendo in considerazione un tasso massimo (tasso di insolvenza netto) del 13% corrispondente allo scenario peggiore per i regimi di garanzia nella Comunità, una garanzia pari a 1 500.000 EUR può essere considerata come avente un equivalente sovvenzione lordo identico alla soglia generale «de minimis». Tale importo dovrebbe essere ridotto a 750.000 EUR per quanto riguarda le imprese attive nel settore del trasporto su strada. Solo le garanzie fino all'80% del prestito sotteso dovrebbero essere coperte da queste soglie specifiche. Per valutare l'equivalente sovvenzione lordo contenuto in una garanzia gli Stati membri possono anche utilizzare una metodologia accettata dalla Commissione dopo la notifica della stessa sulla base di un regolamento della Commissione in materia di aiuti di Stato, come il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale , se la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

(16) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura d'aiuto che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura a favore del capitale di rischio porta a un equivalente sovvenzione lordo non superiore alla soglia «de minimis», e può pertanto rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

(17) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché siano osservate le disposizioni in materia di aiuti di Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma «de minimis» siano conformi alle condizioni prestabilite. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi secondo la norma «de minimis» alla medesima impresa non ecceda, su un periodo di tre esercizi finanziari, il massimale di 200.000 EUR. A tal fine, quando concedono un aiuto rispondente a tale norma, gli Stati membri dovrebbero informare l'impresa interessata dell'importo dell'aiuto e della sua natura «de minimis», facendo riferimento a questo regolamento. Inoltre, prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro interessato deve ottenere dall'l'impresa una dichiarazione sugli eventuali altri aiuti «de minimis» da essa ricevuti nell'esercizio finanziario interessato e nei due esercizi finanziari precedenti, e deve controllare accuratamente che il nuovo aiuto «de minimis» non comporti il superamento del massimale. In via alternativa, dovrebbe essere possibile garantire che il massimale sia rispettato per mezzo di un registro centrale, o, nel caso di regimi di garanzia istituiti dal Fondo europeo per gli investimenti, quest'ultimo può esso stesso stabilire un elenco dei beneficiari e chiedere che gli Stati membri li informino degli aiuti «de minimis» ricevuti.

(18) Il periodo di validità del regolamento (CE) n. 69/2001 termina il 31 dicembre 2006. Il presente regolamento è pertanto applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007. Dato che il regolamento (CE) n. 69/2001 non si applicava al settore dei trasporti, che finora non era soggetto alla norma «de minimis», data anche la grande esiguità dell'importo «de minimis» applicabile al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e a condizione che siano soddisfatte certe condizioni, il presente regolamento dovrebbe applicarsi agli aiuti accordati prima della sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre incidere su alcun aiuto individuale concesso conformemente al regolamento (CE) n. 69/2001 durante il relativo periodo d'applicazione.

(19) Alla luce dell'esperienza della Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario rivedere la politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis» da esso contemplati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

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(4) GU C 137 del 10.6.2006, pag. 4.

(5) GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

(6) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(7) GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

 

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ;

b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;

c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:

i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;

g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;

b) per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

 

Articolo 2

Aiuti d'importanza minore («de minimis»)

1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo.

3. I massimali stabiliti al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

4. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio («aiuti trasparenti»). In particolare:

a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione;

b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia «de minimis»;

c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa destinataria.

d) gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 1 500.000 EUR per impresa. Gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese attive nel settore del trasporto su strada che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 750.000 EUR per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di questa soglia, si riterrà che l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione della soglia applicabile stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. La garanzia non deve superare l'80% del prestito sotteso. I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando: i) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un altro regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato, e ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

5. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

 

Articolo 3

Controllo

1. Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» ad un'impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l'importo potenziale dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se l'aiuto «de minimis» è concesso a più imprese nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo informando le imprese di una somma fissa che corrisponde all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto «de minimis» soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa in tale Stato membro, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» rientranti nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni.

Qualora uno Stato membro conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell'UE con mandato dal Fondo europeo per gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo può cessare di applicarsi.

In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:

a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'equivalente sovvenzione lordo ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione;

b) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti;

c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti «de minimis» complessivi ricevuti non eccedono la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso in cui la soglia sia oltrepassata relativamente a uno o più beneficiari, lo Stato membro interessato garantisce che la misura d'aiuto che dà luogo a tale superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'aiuto sia recuperato dal beneficiario.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali vengono conservati per dieci anni dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti «de minimis» vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese.

 

Articolo 4

Modifiche

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1860/2004 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, le parole «trasformazione e commercializzazione» sono cancellate;

b) il paragrafo 3 è cancellato.

 

Articolo 5

Misure transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 2. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni saranno esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti.

2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 ed il 30 giugno 2007, che soddisfino le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

3. Alla fine del periodo di validità del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

 

Articolo 6

Entrata in vigore e periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 15 dicembre 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione