Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - D.L. 112/2008 ' A.C. 1386 - Sintesi del contenuto
Riferimenti:
DL N. 112 DEL 25-GIU-08   AC N. 1386/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 15    Progressivo: 1
Data: 30/06/2008
Descrittori:
ECONOMIA NAZIONALE   FINANZA PUBBLICA
ORGANIZZAZIONE FISCALE   PIANI DI SVILUPPO
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO     


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

 

D.L. 112/2008 – A.C. 1386

Sintesi del contenuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 15/1

 

30 giugno 2008


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica

 

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: D08112a.doc

 


 

I N D I C E

Scheda di sintesi

Dati identificativi2

Sintesi del contenuto

§      Articolo 1 - Finalità ed ambito di intervento. 2

§      Articolo 2 - Banda larga. 2

§      Articolo 3 - Start up. 2

§      Articolo 4 - Strumenti innovativi di investimento. 2

§      Articolo 5 - Sorveglianza dei prezzi2

§      Articolo 6 - Sostegno all’internazionalizzazione alle imprese. 2

§      Articolo 7 - Strategia energetica nazionale e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO2  2

§      Articolo 8 - Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi2

§      Articolo 9 - Sterilizzazione dell’IVA sugli aumenti petroliferi2

§      Articolo 10 - Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni2

§      Articolo 11 - Piano casa. 2

§      Articolo 12 - Abrogazione della revoca delle concessioni TAV.. 2

§      Articolo 13 - Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico. 2

§      Articolo 14 - Expo Milano 2015. 2

§      Articolo 15 - Costo dei libri scolastici2

§      Articolo 16 - Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università. 2

§      Articolo 17 - Progetti di ricerca di eccellenza. 2

§      Articolo 18 - Reclutamento del personale delle società pubbliche. 2

§      Articolo 19 - Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro. 2

§      Articolo 20 - Disposizioni in materia contributiva. 2

§      Articolo 21 - Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato  2

§      Articolo 22 - Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio  2

§      Articolo 23 - Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato. 2

§      Articolo 24 - “Taglia-leggi”2

§      Articolo 25 - “Taglia-oneri” amministrativi2

§      Articolo 26 - “Taglia-enti”2

§      Articolo 27 - “Taglia-carta”2

§      Articolo 28 - Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali2

§      Articolo 29 - Trattamento dei dati personali2

§      Articolo 30 - Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione. 2

§      Articolo 31 - Durata e rinnovo della carta d’identità. 2

§      Articolo 32, commi 1-2 - Limitazioni all’uso del contante. 2

§      Articolo 32, comma 3 - Soppressione dell’obbligo di tenuta di conti correnti da parte dei lavoratori autonomi2

§      Articolo 33, commi 1-2 - Applicabilità degli studi di settore. 2

§      Articolo 33, comma 3 - Elenco clienti fornitori2

§      Articolo 34 - Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione. 2

§      Articolo 35 - Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici2

§      Articolo 36 - Class action. 2

§      Articolo 37, comma 1 - Certificazioni e prestazioni sanitarie. 2

§      Articolo 37, comma 2 - Ambito di applicazione del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. 2

§      Articolo 38 - Impresa in un giorno. 2

§      Articolo 39 - Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro  2

§      Articolo 40 - Tenuta dei documenti di lavoro e altri adempimenti formali2

§      Articolo 41 - Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro. 2

§      Articolo 42 - Accesso agli elenchi dei contribuenti2

§      Articolo 43 - Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa  2

§      Articolo 44 - Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all’editoria  2

§      Articolo 45 - Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione spesa pubblica. 2

§      Articolo 46 - Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione  2

§      Articolo 47 - Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi2

§      Articolo 48 - Risparmio energetico. 2

§      Articolo 49 - Lavoro flessibile nelle Pubbliche amministrazioni2

§      Articolo 50 - Cancellazione della causa dal ruolo. 2

§      Articolo 51 - Comunicazioni e notificazioni per via telematica. 2

§      Articolo 52 - Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia. 2

§      Articolo 53 - Razionalizzazione del processo del lavoro. 2

§      Articolo 54 - Accelerazione del processo amministrativo. 2

§      Articolo 55 - Accelerazione del contenzioso tributario. 2

§      Articolo 56 - Disposizioni transitorie. 2

§      Articolo 57 - Servizi di Cabotaggio. 2

§      Articolo 58 - Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali2

§      Articolo 59 - Finmeccanica S.p.A.2

§      Articolo 60, commi 1-6, 8-10 e 13-15 - Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica  2

§      Articolo 60, comma 7 - Copertura delle leggi di spesa. 2

§      Articolo 60, comma 11 – Riduzioni di spesa – Cooperazione allo sviluppo. 2

§      Articolo 60, comma 12 - Riduzioni di spesa – Industrie difesa. 2

§      Articolo 61 - Potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della Corte dei conti2

§      Articolo 62 - Contenimento dell’indebitamento delle regioni e degli enti locali2

§      Articolo 63, comma 1 - Partecipazioni missioni internazionali di pace. 2

§      Articolo 63, comma 2 - Minori economie derivanti da trasformazione e soppressione di enti pubblici2

§      Articolo 63, comma 3 - Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche  2

§      Articolo 63, comma 4 - Autorizzazione di spesa a favore di Ferrovie dello Stato  2

§      Articolo 63, comma 5 - Utilizzo da parte di ANAS delle disponibilità giacenti2

§      Articolo 63, comma 6 - Incremento autorizzazione di spesa Fondo per l’occupazione  2

§      Articolo 63, comma 7 - Integrazione autorizzazione di spesa Fondo per le politiche sociali2

§      Articolo 63, comma 8 - Istituzione Fondo per il finanziamento misure di proroga di agevolazioni fiscali2

§      Articolo 63, comma 9 - Stanziamenti a favore del CONI2

§      Articolo 63, comma 10 - Integrazione del Fondo interventi strutturali di politica economica  2

§      Articolo 63, comma 11 - Autorizzazione all’INAIL all’utilizzo dei fondi disponibili per investimenti infrastrutturali2

§      Articolo 63, commi 12-13 - Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale. 2

§      Articolo 64 - Disposizioni in materia di organizzazione scolastica. 2

§      Articolo 65 - Forze armate. 2

§      Articolo 66 - Turn over2

§      Articolo 67 - Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi2

§      Articolo 68 - Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture. 2

§      Articolo 69 - Progressione triennale. 2

§      Articolo 70 - Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio. 2

§      Articolo 71 - Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni2

§      Articolo 72 - Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo. 2

§      Articolo 73 - Part time. 2

§      Articolo 74 - Riduzione degli assetti organizzativi2

§      Articolo 75 - Autorità indipendenti2

§      Articolo 76, commi 1-2 e 4-7 - Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio  2

§      Articolo 76, comma 3 - Indennità degli amministratori locali2

§      Articolo 76, comma 8 - Personale delle aziende speciali delle Camere di commercio  2

§      Articolo 77 - Patto di stabilità interno. 2

§      Articolo 78 - Disposizioni urgenti per Roma capitale. 2

§      Articolo 79 - Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria. 2

§      Articolo 80 - Piano straordinario di verifica delle invalidità civili2

§      Articolo 81, commi 1-7 - Ulteriore aliquota di prodotto della coltivazione. 2

§      Articolo 81, commi 8-15 - Acconto sul valore delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi2

§      Articolo 81, commi 16-18 - Regime fiscale nel settore energetico. 2

§      Articolo 81, commi 19-25 - Valutazione delle rimanenze delle imprese operanti nei settori petrolifero e del gas. 2

§      Articolo 81, commi 26-28 - Concessione di coltivazione di idrocarburi – conferimenti allo Stato  2

§      Articolo 81, commi 29-31 - Istituzione Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti2

§      Articolo 81, commi 32-38 - Istituzione della carta acquisti2

§      Articolo 82, commi 1-5 - Deducibilità degli interessi passivi per banche ed assicurazioni ai fini IRES ed IRAP.. 2

§      Articolo 82, commi 6-8 - Deducibilità della variazione della riserva sinistri2

§      Articolo 82, commi 9-10 - Acconti imposta di bollo e imposta sulle assicurazioni2

§      Articolo 82, commi 11-13 - Svalutazione dei crediti e accantonamento per rischi sui crediti2

§      Articolo 82, commi 14-15 - Imposta di registro contratti di locazione immobiliare  2

§      Articolo 82, comma 16 - Regime IVA delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi2

§      Articolo 82, commi 17-22 - Disposizioni tributarie riguardanti fondi di investimento immobiliari “familiari”2

§      Articolo 82, commi 23-24 - Abolizione di agevolazioni in materia di stock option  2

§      Articolo 82, commi 25-26 - Cooperative a mutualità prevalente. 2

§      Articolo 82, comma 27 - Elevazione della ritenuta sugli interessi corrisposti dalle cooperative ai soci2

§      Articolo 82, commi 28-29 - Cooperative di consumo e consorzi2

§      Articolo 83, commi 1-2 - Controllo obblighi fiscali e contributivi dei soggetti extracomunitari e dei non residenti2

§      Articolo 83, comma 3 - Sviluppo attività di controllo. 2

§      Articolo 83, comma 4 - Partecipazione dei Comuni al contrasto all’evasione fiscale  2

§      Articolo 83, commi 5-7 - Contrasto alle frodi in materia di IVA.. 2

§      Articolo 83, commi 8-15 - Piano straordinario di controlli finalizzati all’accertamento sintetico e efficientamento dell’Amministrazione fiscale. 2

§      Articolo 83, commi 16-17 - Contrasto all’evasione fiscale derivante dalle estero-residenze fittizie delle persone fisiche. 2

§      Articolo 83, comma 18 - Semplificazioni nella gestione dei rapporti tributari2

§      Articolo 83, commi 19-20 - Adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali2

§      Articolo 83, commi 21-22 - Restituzione di pagamenti in eccesso effettuati da soggetti iscritti a ruolo  2

§      Articolo 83, comma 23 - Soppressione delle garanzie per rateazione di importi iscritti a ruolo  2

§      Articolo 83, comma 24 - Aumento valore catastale per immobili messi all’incanto  2

§      Articolo 83, commi 25-28 - Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all’estero degli interessi nazionali in economia. 2

§      Articolo 84 - Copertura finanziaria. 2

§      Articolo 85 – Entrata in vigore. 2


A v v e r t e n z a

Al fine di agevolare la consultazione del presente dossier, le singole disposizioni del decreto-legge vengono di seguito aggregate sulla base delle competenze delle singole Commissioni permanenti alle quali afferiscono:

Articolo

Affari costituzionali

24

“Taglia-leggi”

25

“Taglia-oneri” amministrativi

26

“Taglia-enti”

27

“Taglia-carta”

31

Durata e rinnovo della carta d’identità

37, co. 2

Ambito di applicazione del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998

47

Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

61

Potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della Corte dei conti

68

Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture

74

Riduzione degli assetti organizzativi

76, co. 3

Indennità degli amministratori locali

Articolo

Affari sociali

37, co. 1

Certificazioni e prestazioni sanitarie

79

Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria

80

Piano straordinario di verifica delle invalidità civili

81,
co. 29-31

Istituzione fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti

81,
co. 32-38

Istituzione della carta acquisti

Articolo

Ambiente

10

Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni

11

Piano casa

13

Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico

14

Expo Milano 2015

28

Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali

30

Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione

63, co. 5

Utilizzo da parte di ANAS delle disponibilità giacenti

Articolo

Attività produttive

4

Strumenti innovativi di investimento

5

Sorveglianza dei prezzi

6

Sostegno all’internazionalizzazione alle imprese

7

“Strategia energetica nazionale” e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO2

Articolo

(segue Attività produttive)

8

Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi

10

Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni

17

Progetti di ricerca di eccellenza

34

Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione

35

Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici

38

Impresa in un giorno

59

Finmeccanica S.p.a.

76, co 8

Personale delle aziende speciali delle camere di commercio

81,
co. 1-7

Ulteriore aliquota di prodotto della coltivazione

81,
co. 8-15

Acconto sul valore delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi

81,
co. 26-28

Concessione di coltivazione di idrocarburi – conferimenti allo Stato

81,
co. 29-31

Istituzione fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti

Articolo

Bilancio

1

Finalità ed ambito di intervento

9

Sterilizzazione dell’IVA sugli aumenti petroliferi

43

Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa

45, co. 3

Servizio consultivo ed ispettivo tributario e Commissione spesa pubblica

48

Risparmio energetico

60, co.
1-6, 8-10, 13-15

Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica

60, co. 7

Copertura delle leggi di spesa

63, co. 2

Minori economie derivanti da trasformazione e soppressione di enti pubblici

63, co. 10

Integrazione del Fondo interventi strutturali di politica economica

76, co.
1-2, 4-7

Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio

77

Patto di stabilità interno

78

Disposizioni urgenti per Roma capitale

84

Copertura finanziaria

Articolo

Cultura

15

Costo dei libri scolastici

16

Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

44

Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all’editoria

63

Esigenze prioritarie:

63, co. 9

Stanziamenti a favore del CONI

64

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

69, co. 2

Risparmi università

63, co. 3

Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

Articolo

Difesa

60, co. 12

Riduzioni di spesa (Industrie difesa)

65

Forze armate

Articolo

Esteri

14

Expo Milano 2015

60, co. 11

Riduzioni di spesa (Cooperazione allo sviluppo)

63, co. 1

Partecipazioni missioni internazionali di pace

83,
co. 25-28

Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all’estero degli interessi nazionali in economia

Articolo

Finanze

3

Start up

9

Sterilizzazione dell’IVA sugli aumenti petroliferi

32, co 1-2

Limitazioni all’uso del contante

32, co 3

Soppressione dell’obbligo di tenuta di conti correnti da parte dei lavoratori autonomi

33, co 1-2

Applicabilità degli studi di settore

33, co 3

Elenco clienti fornitori

42

Accesso agli elenchi dei contribuenti

45

Servizio consultivo ed ispettivo tributario e Commissione spesa pubblica

55

Accelerazione del contenzioso tributario

58

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

62

Contenimento dell’indebitamento delle regioni e degli enti locali

63, co. 8

Istituzione Fondo per il finanziamento misure di proroga di agevolazioni fiscali

81, co. 1-7

Ulteriore aliquota di prodotto della coltivazione

81,
co. 8-15

Acconto sul valore delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi

81,
co. 16-18

Addizionale IRES per il settore energia

81,
co. 19-25

Valutazione delle rimanenze delle imprese operanti nei settori petrolifero e del gas

81,
co. 26-28

Concessione di coltivazione di idrocarburi – conferimenti allo Stato

81,
co. 29-31

Istituzione fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti

82,
co. 1-5

Deducibilità degli interessi passivi per banche ed assicurazioni ai fini IRES ed IRAP

82,
co. 6-8

Deducibilità della variazione della riserva sinistri

82,
co. 9-10

Acconti imposta di bollo e imposta sulle assicurazioni

82,
co. 11-13

Svalutazione dei crediti e accantonamento per rischi su crediti

82,
co. 14-15

Imposta di registro contratti di locazione immobiliare

82, co. 16

 

Regime IVA delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi

 

Articolo

(segue Finanze)

82,
co. 17-22

Disposizioni tributarie riguardanti fondi d’investimento immobiliare “familiari”

82,
co. 23-24

Abolizione di agevolazioni in materia di stock option

82,
co. 25-26

Cooperative a mutualità prevalente

82, co. 27

Elevazione della ritenuta sugli interessi corrisposti dalle cooperative ai soci

82,
co. 28-29

Cooperative di consumo e consorzi

83, co. 1-2

Controllo obblighi fiscali e contributivi dei soggetti extracomunitari e dei non residenti

83, co. 3

Sviluppo attività di controllo

83, co. 4

Partecipazione dei Comuni al contrasto alla evasione fiscale

83, co. 5-7

Contrasto alle frodi in materia di imposta sul valore aggiunto

83,
co. 8-15

Piano straordinario di controlli finalizzati all’accertamento sintetico e efficientamento dell’Amministrazione fiscale

83,
co. 16-17

Contrasto all’evasione fiscale derivante dalle estero-residenze fittizie delle persone fisiche

83, co. 18

Semplificazioni nella gestione dei rapporti tributari

83,
co. 19-20

Adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali

83,
co. 21-22

Restituzione di pagamenti in eccesso effettuati da soggetti iscritti a ruolo

83, co. 23

Soppressione delle garanzie per rateazione di importi iscritti a ruolo

83, co. 24

Aumento valore catastale per immobili messi all’incanto

Articolo

Giustizia

29

Trattamento dei dati personali

36

Class action

50

Cancellazione della causa dal ruolo

51

Comunicazioni e notificazioni per via telematica

52

Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia

53

Razionalizzazione del processo del lavoro

54

Accelerazione del processo amministrativo

56

Disposizioni transitorie

Articolo

Lavoro

18

Reclutamento del personale delle società pubbliche

19

Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro

20

Disposizioni in materia contributiva

21

Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

22

Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio

23

Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato

39

Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro

40

Tenuta dei documenti di lavoro e altri adempimenti formali

41

Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

47

Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

Articolo

(segue Lavoro)

49

Lavoro flessibile nelle Pubbliche amministrazioni

63, co. 6

Incremento autorizzazione di spesa Fondo per l’occupazione

63, co. 11

Autorizzazione all’INAIL all’utilizzo dei fondi disponibili per investimenti infrastrutturali

66

Turn over

67

Contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi

69

Progressione triennale

70

Esclusione trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio

71

Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

72

Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo

73

Part time

75

Autorità indipendenti

76,
co.1-2, 4-7

Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio

76, co 8

Personale delle aziende speciali delle camere di commercio

80

Piano straordinario di verifica delle invalidità civili

83,
co. 1-2

Controllo obblighi fiscali e contributivi dei soggetti extracomunitari e dei non residenti

Articolo

Trasporti

2

Banda larga

12

Abrogazione della revoca delle concessioni TAV

57, co.1-4

Servizi di Cabotaggio

63, co. 4

Autorizzazione di spesa a favore di Ferrovie dello Stato

63,
co. 12-13

Istituzione del Fondo per trasporto pubblico locale

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 1386

Numero del decreto-legge

112/2008

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

Settore d’intervento

Vari

Numero di articoli

 

§       testo originario

85

Date

 

§       emanazione

25 giugno 2008

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

25 giugno 2008

§       assegnazione

25 giugno 2008

§       scadenza

24 agosto 2008

Commissione competente

V (Bilancio), VI (Finanze)

Pareri previsti

I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, Comitato per la legislazione

 

 


Sintesi del contenuto

Articolo 1 - Finalità ed ambito di intervento

L’articolo chiarisce come il decreto-legge in esame, unitamente ad altri provvedimenti normativi indicati nel DPEF 2009-2013, sia volto a realizzare, con effetti a far data dalla seconda metà dell’esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire gli obiettivi, in termini di indebitamento netto e di rapporto debito pubblico/Pil, definiti dallo stesso DPEF nonché a determinare una crescita del tasso di incremento del Pil attraverso una serie di interventi sinteticamente richiamati idonei a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese.

 

L’articolo evidenzia come il tratto unificante del decreto-legge in esame sia rappresentato dal concorso delle norme in esso contenute all’attuazione della manovra finanziaria. Sotto tale profilo, il provvedimento presenta quindi il requisito dell’omogeneità. Esso, inoltre, risulta di immediata applicazione in quanto, già nel 2008, ha effetti sull’indebitamento netto della P.A., in termini di manovra netta, pari a 492 milioni.

Articolo 2 - Banda larga

L’articolo 2 introduce norme di semplificazione per le installazioni di impianti di comunicazione con fibre ottiche, prevedendo per l’attuazione di tali lavori l’applicazione della procedura della denuncia di inizio attività, e disponendo che i soggetti pubblici non possano opporsi, nelle loro proprietà, alle opere necessarie per le installazioni stesse.

 

Si osserva che il comma 3 fa riferimento all’applicazione di una norma (articolo 4 della legge n. 249/1997) che risulta abrogata.

Articolo 3 - Start up

L’articolo 3 introduce un regime di esenzione per le plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate dalle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo e da enti non commerciali.

Il beneficio fiscale è subordinato alla presenza di alcuni requisiti tra i quali, in particolare, l’impegno da parte del contribuente a reinvestire, entro due anni, le plusvalenze realizzate in società che svolgono la medesima attività della società partecipata.

La norma pone un limite massimo all’importo delle plusvalenze esenti.

 

In merito al regime di esenzione introdotto dall’articolo 3, tenuto conto che il contribuente ha due anni di tempo per effettuare il reinvestimento delle plusvalenze andrebbe chiarito se, nell’arco del biennio successivo alla cessione, tale reddito sia considerato esente e, solo in caso di mancato reinvestimento, divenga imponibile ai fini fiscali.

Articolo 4 - Strumenti innovativi di investimento

L’articolo 4 autorizza la costituzione di appositifondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, all’interno di un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, per la realizzazione di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive ad elevato contenuto innovativo, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento e la valorizzazione delle risorse finanziarie dedicate (anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali).

 

Al comma 1 si evidenzia l’opportunità di indicare il termine entro il quale deve essere adottato il decreto attuativo.

Articolo 5 - Sorveglianza dei prezzi

L’articolo 5 ridefinisce, in un quadro di semplificazione e snellimento procedurale, le funzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi, prevedendo specifici poteri conoscitivi e un maggiore coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle amministrazioni pubbliche.

 

Al comma 1 la norma di cui al capoverso 198, ultimo periodo, pare sovrapporsi a quella (non modificata dalla disposizione in esame) recata dall’articolo 2, comma 201, della legge. 224 del 2007, in base alla quale il Ministro dello sviluppo economico, sulla base delle informazioni riferite dal garante, provvede, se necessario, alla formulazione di segnalazioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Articolo 6 - Sostegno all’internazionalizzazione alle imprese

L’articolo 6 interviene su alcune norme concernenti il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese. Più specificamente, la disposizione opera un riassetto degli interventi a valere sul Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici in Paesi non comunitari, di cui all’articolo 2 del decreto-legge n.251 del 1981, nell’ambito delle finalità e nei limiti delle risorse stabiliti dalla legislazione vigente, al fine di adeguare la politica di settore all’evoluzione recente del contesto economico e della normativa comunitaria.

Articolo 7 - Strategia energetica nazionale e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO2

L’articolo 7 è volto ad introdurre uno strumento di indirizzo e programmazione a carattere generale della politica energetica nazionale, cui pervenire a seguito di una Conferenza nazionale dell’energia e dell’ambiente, contemplando anche la possibilità di realizzare sul territorio nazionale impianti di produzione di energia nucleare.

Articolo 8 - Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi

L’articolo 8 è volto a riaprire, nel caso in cui si accertai la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, la possibilità di sfruttamento dei giacimenti di gas naturale dell’Alto Adriatico, nonché ad agevolare lo sfruttamento dei giacimenti marginali.

Articolo 9 - Sterilizzazione dell’IVA sugli aumenti petroliferi

Il comma 1 dell’articolo 9 interviene sulla disciplina in materia di sterilizzazione fiscale degli aumenti del prezzo del petrolio rendendo automatico, in luogo di facoltativo, il meccanismo che prevede l’emanazione di un decreto ministeriale di riduzione delle accise sugli oli minerali al fine di compensare il maggior gettito IVA derivante dall’aumento dei carburanti e degli altri prodotti petroliferi, qualora tale aumento risulti non inferiore al 2% rispetto al indicato esclusivamente nel DPEF.

 

Andrebbe chiarito se il comma 1 dell’articolo 9 intenda stabilire il principio per cui la variazione del prezzo debba essere valutata sulla base del valore indicato “esclusivamente” nel DPEF senza tenere conto di eventuali note di aggiornamento dello stesso DPEF.

Pur considerando che la finalità della norma è quella di tutelare il consumatore evitando che su quest’ultimo ricadano, oltre all’effetto dell’aumento dei costi del petrolio, anche il conseguente aggravio dell’IVA, andrebbero considerati gli effetti finanziari in termini di gettito complessivo dell’IVA e delle accise. Ciò in quanto, il continuo incremento registrato negli ultimi tempi dei prezzi dei prodotti petroliferi ha fatto registrare una contrazione della domanda che potrebbe non garantire la compensazione del maggior gettito dovuto all’incremento della base imponibile con il minor gettito dovuto alla minore quantità di beni richiesta sul mercato.

 

I commi 2 e 3,al fine di fronteggiare la crisi nei settori dell’agricoltura, della pesca professionale e dell’autotrasportoconseguenti all’aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, assegnano, tramite apposita convenzione e sino al 31 dicembre 2008 all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A il compito di provvedere , utilizzando le proprie risorse, alle opportune misure finalizzate a mantenere i livelli di competitività dei suddetti settori.

 

La disposizione in esame riveste natura meramente procedurale poiché l’individuazione degli strumenti da utilizzare a sostegno dei settori in crisi richiamati e delle risorse necessarie alla predetta correzione è integralmente demandata alla predetta convenzione.

Articolo 10 - Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni

L’articolo 10 inserisce le infrastrutture relative al settore energetico e delle reti di telecomunicazione, individuate sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico, tra i progetti di investimentoconsiderati prioritari ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca.

Articolo 11 - Piano casa

L’articolo 11 prevede, al fine di contrastare il tema dell’emergenza abitativa, l’avvio di un piano nazionale di edilizia abitativa, che dovrà essere approvato dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, finanziato con le risorse previste da alcuni provvedimenti legislativi adottati nella precedente legislatura. Tale piano è rivolto ad un’ampia platea di categorie sociali svantaggiate, tra le quali compaiono, per la prima volta, gli studenti fuori sede e gli immigrati regolari. Il piano prevede anche l’attuazione di programmi integrati di edilizia sociale per la costruzione di alloggi da destinare alla locazione a canone agevolato, nel contesto di interventi di riqualificazione urbana da realizzarsi, prevalentemente, con l’intervento finanziario privato, in cambio della cessione di diritti edificatori o agevolazioni fiscali.

Articolo 12 - Abrogazione della revoca delle concessioni TAV

L’articolo 12 apporta modifiche all’articolo 13 del decreto legge n. 7 del 2007, in materia di progetti di alta velocità ferroviaria, disponendo che le convenzioni stipulate il 15 ottobre 1991 e il 16 marzo 1992 da TAV S.p.A. con i contraenti generali, in relazione ai progetti concernenti le linee Milano-Verona, Verona-Padova, Milano-Genova, Terzo Valico dei Giovi, proseguono, senza soluzione di continuità, con Rete Ferroviaria Italiana.

Articolo 13 - Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico

L’articolo 13, al fine della valorizzazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati e per favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali inerenti la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti. Il comma 2 del medesimo articolo individua i criteri da considerare ai fini della conclusione degli accordi, mentre il comma 3 prevede che negli accordi stessi possa essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.

Articolo 14 - Expo Milano 2015

L’articolo 14 esame reca autorizzazioni di spesa per complessivi 1.486 milioni di euro nel periodo 2009-2015 per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015.

Il comma 2 del medesimo articolo dispone che il Sindaco di Milano pro-tempore, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo per l’attività preparatoria urgente. Viene altresì prevista l’emanazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposito DPCM, sentito il Presidente della Regione Lombardia e i rappresentanti degli enti locali interessati, volto all’istituzione degli organismi per la gestione delle attività e alla fissazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 15 -Costo dei libri scolastici

L’articolo 15, al fine di ridurre progressivamente i costi per le famiglie, stabilisce, a partire dall’anno scolastico 2008-2009, nuove modalità di fruizione dei libri di testo attraverso la disponibilità dei medesimi nella rete Internet.

Articolo 16 - Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

L’articolo 16 consente alleuniversità pubbliche di trasformarsi in fondazioni di diritto privato. In particolare, le disposizioni disciplinano: la procedura di trasformazione delle università in fondazioni;alcuni principi relativi allo status delle fondazioni e al regime giuridico applicabile;le forme di vigilanza e controllo statali sulle università costituite in fondazioni.

Articolo 17 - Progetti di ricerca di eccellenza

L’articolo 17 prevede la soppressione della Fondazione IRI disponendo, da un lato, il trasferimento delle dotazioni patrimoniali e dei rapporti giuridici alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, dall’altro, l’attribuzione del patrimonio storico e documentale ad una società a totale controllo statale.

Articolo 18 - Reclutamento del personale delle società pubbliche

L’articolo 18 prevede l’obbligo, per le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, di adottare criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi per il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche indicati dall’articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001. Analogamente, per le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo, si prevede l’obbligo di adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Articolo 19 - Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro

L’articolo 19 prevede la totale cumulabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2009, tra pensioni dirette di anzianità e redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Si prevede, inoltre, a decorrere dalla medesima data, l’integrale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente per le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne, purché il soggetto sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 6 e 7, della L. 243/2004. Si stabilisce altresì, sempre dalla medesima data, con riferimento alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo, la totale cumulabilità con i redditi da lavoro per le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, nonché per le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

Articolo 20 - Disposizioni in materia contributiva

L’articolo 20 reca disposizioni in materia contributiva.

Il comma 1 dispone che il secondo comma dell’articolo 6 della legge 138/1943 si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell’INPS dall’erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione al medesimo Istituto.

Il comma 2 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto siano tenute a versare, secondo la normativa vigente, la contribuzione per maternità e la contribuzione per malattia per gli operai.

Il comma 3 interviene a modifica dell’articolo 16, comma 2, lett. a), della L. 223/1991, prevedendosi, nel caso di corresponsione dell’indennità di mobilità ai lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale, che il datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo.

Con i commi da 4 a 6 si estende l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria e la mobilità ai dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi, con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009.

I commi da 7 a 9 prevedono che, nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralità di domande che frazionino un credito relativo al medesimo rapporto, il giudice disponga d’ufficio la riunificazione dei procedimenti.

Il comma 10 prevede che l’assegno sociale, disciplinato dall’articolo 3, comma 6, della L. 335/1995, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno cinque anni nel territorio nazionale.

Il comma 11, novellando il primo comma dell’art. 43 del D.P.R. 63/1970, esclude i componenti degli organi provinciali dell’INPS dalla platea dei soggetti a cui spettano emolumenti per l’esercizio delle funzioni inerenti alle rispettive cariche.

Infine, i commi da 12 a 14 prevedono che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, l’INPS metta a disposizione dei comuni una piattaforma informatica per la trasmissione delle comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell’evento. In caso di ritardo nella trasmissione di tali dati anagrafici, il responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale.

 

All’articolo 20, commi 7 e 12, si osserva che il riferimento all’entrata in vigore “della presente legge” andrebbe sostituito con quello all’entrata in vigore “del presente decreto”.

Articolo 21 - Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

L’articolo 21 reca modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine di cui al D.Lgs. 368/2001, come da ultimo modificata dalla L. 247/2007. Tra le modifiche più rilevanti, si dispone che la disciplina di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del D.Lgs. 368/2001, volta a limitare la possibilità di prevedere continui rinnovi dei contratti a termine con lo stesso lavoratore, nonché quella relativa alla precedenza nelle assunzioni, di cui al menzionato comma 4-quater dell’articolo 5 del D.Lgs. 368/2001, possono essere derogate dalle eventuali diverse previsioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Articolo 22 - Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio

L’articolo 22 modifica la disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, al fine di semplificarne il regime giuridico e di ampliarne l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione.

In primo luogo la norma provvede ad ampliare le tipologie di lavoro accessorio, includendovi anche: le attività lavorative rese nei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; le attività lavorative rese nell’ambito della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Un’altra rilevante modifica consiste nella eliminazione dei requisiti soggettivi per poter svolgere prestazioni di lavoro accessorio.

Inoltre, al fine di poter rendere immediatamente operativa la disciplina sulle prestazioni di lavoro accessorio, si prevede che il Ministro del lavoro individua con apposito decreto il concessionario del servizio e che, nelle more dell’emanazione di tale decreto, i concessionari del servizio sono individuati nell’INPS e nelle agenzie per il lavoro.

Articolo 23 - Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato

L’articolo 23 interviene sulla disciplina del contratto di apprendistato, con modifiche che mirano alla piena valorizzazione dell’autonomia collettiva nella regolamentazione del rapporto di apprendistato.

Con riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante, si elimina il limite minimo di durata, pari a due anni, previsto dalla disciplina previgente.

Nel caso di formazione esclusivamente aziendale, i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante vengono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali.

Al fine di evitare che l’applicazione dell’istituto sia impedita nelle more della disciplina regionale, si prevede che, in assenza di regolamentazioni regionali, l'attivazione dell’apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le università e le altre istituzioni formative.

Articolo 24 - “Taglia-leggi”

L’articolo 24 dispone l’abrogazione di 3.574 atti normativi di rango primario (da cui vanno scontate un certo numero di duplicazioni) riportati nell’allegato A al decreto-legge.

Le abrogazioni decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto; tale decorrenza andrebbe valutata alla luce del requisito dell’immediata applicabilità delle disposizioni dei decreti-legge, di cui all’articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Oggetto di abrogazione – come chiarisce la relazione illustrativa – sono “un gran numero di atti di forza di legge che hanno esaurito i propri effetti:

-          leggi provvedimento ad efficacia temporanea;

-          leggi implicitamente abrogate che appesantiscono l’ordinamento vigente;

-          leggi tuttora vigenti considerate, tuttavia, dalle amministrazioni di riferimento palesemente obsolete”.

 

Anche alla luce della tipologia degli atti che vengono espressamente abrogati, che hanno comunque già esaurito i propri effetti, andrebbe valutata l’opportunità del ricorso alla decretazione d’urgenza, in relazione sia ai requisiti costituzionali di straordinaria necessità ed urgenza, sia alla presenza nell’ordinamento di una disposizione di delega, nota come taglia-leggi (analogamente alla rubrica dell’articolo in esame), che scadrà il 16 dicembre 2009 e nell’attuazione della quale è stata già compiuta una ricognizione a tappeto delle norme vigenti, che ha costituito la base per la disposizione in commento, come chiarito nella relazione illustrativa.

Articolo 25 - “Taglia-oneri” amministrativi

L’articolo 25 è finalizzato alla misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato ed alla loro riduzione, entro il 31 dicembre 2012, per una quota complessiva del 25 per cento, ottemperando all’impegno assunto in sede di Unione europea dallo Stato italiano.

Articolo 26 - “Taglia-enti”

L’articolo 26 delinea una nuova procedura per addivenire alla soppressione di enti pubblici, destinata ad aggiungersi e ad integrare i precedenti interventi in materia. Esso dispone:

§      la soppressione ex lege, entro 60 giorni, degli enti pubblici non economici di più ridotte dimensioni, oltre che degli enti menzionati nell’allegato A alla legge finanziaria 2008, ad eccezione di quelli che saranno confermati da un apposito decreto ministeriale;

§      la soppressione, con decorrenza 31 dicembre 2008, degli altri enti non economici, qualora entro il medesimo termine non siano stati individuati dalle amministrazioni vigilanti ai fini della loro conferma, riordino o trasformazione.

 

La disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 26 modifica le modalità di esercizio di una delega legislativa al Governo. Si ricorda al riguardo che, ai sensi dell’art. 15, co. 2, lett. a), della L. 400/1988, il Governo non può, mediante decreto-legge, “conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione”.

Articolo 27 - “Taglia-carta”

L’articolo 27 intende ridurre, dal 1° gennaio 2009, la produzione e la circolazione di documentazione cartacea da parte e all’interno delle amministrazioni pubbliche, sostituendo altresì la documentazione cartacea in favore del documento informatico.

In particolare, l’abbonamento in formato cartaceo della Gazzetta Ufficiale, a carico di una pluralità di soggetti appartenenti agli organi costituzionali, alle amministrazioni o enti pubblici o locali, sarà sostituito, a partire da tale data, da un abbonamento telematico.

Articolo 28 - Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali

L’articolo 28 prevede l’istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente, dell'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), cui sono trasferite le funzioni e le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell’Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM),

E’ inoltre ridotto da 25 a 23 il numero dei componenti della Commissione istruttoria per l'IPPC, prevista dall'art. 10 del DPR n. 90/2007 e modificata la composizione della Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all’art. 2 del DPR 14 maggio 2007, n. 90, con una riduzione di dieci unità (da 33 a 23).

Articolo 29 - Trattamento dei dati personali

L’articolo 29 introduce disposizioni volte alla semplificazione di alcuni adempimenti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Per i soggetti che non trattano dati sensibili ovvero trattano i soli dati “sensibili” costituiti da informazioni sullo stato di salute o malattia dei propri dipendenti, senza indicazione della diagnosi, è prevista una mera autocertificazione, in luogo del documento programmatico della sicurezza.

Per tutti gli altri soggetti un decreto del Ministro della giustizia definisce modalità semplificate di redazione del documento programmatico sulla sicurezza. Ove tale decreto non sia adottato entro il termine prescritto, si applicano le norme sull’autocertificazione.

In sede di notificazione obbligatoria del trattamento dei dati personali al Garante della privacy viene, poi, circoscritte le informazioni che il titolare del trattamento deve fornire sull’apposito modulo informatico.

Articolo 30 - Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione

L’articolo 30 semplifica i controlli amministrativi in materia ambientale rivolti alle imprese dotate di certificazione ambientale o di qualità, sostituendoli con i controlli periodici svolti dagli enti certificatori, anche ai fini dell’eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività. Viene altresì disposto che le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto esclusivamente l’attualità e la completezza della certificazione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di intervenire in materia al fine di garantire livelli ulteriori di tutela.

Articolo 31 - Durata e rinnovo della carta d’identità

L’articolo 31 prolunga da 5 a 10 anni il periodo di validità della carta d’identità (comma 1), precisando che l’estensione della durata riguarda anche le carte di identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto in esame (comma 2), e pone in capo ai comuni l’obbligo di informare i titolari della carta di identità della data di scadenza della stessa ai fini del rinnovo(comma 3).

Articolo 32, commi 1-2 - Limitazioni all’uso del contante

I commi 1 e 2 dell’articolo 32 elevano da 5.000 a 12.500 euro la soglia massima per l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore reintroducendo gli importi vigenti fino alla data del 29 aprile 2008. Viene inoltre eliminato l’obbligo di indicare il codice fiscale nelle girate degli assegni.

Articolo 32, comma 3 - Soppressione dell’obbligo di tenuta di conti correnti da parte dei lavoratori autonomi

Il comma 3 sopprime l’obbligo di tenuta di un conto corrente bancario o postale da utilizzare per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo (c.d. tracciabilità dei professionisti).

Articolo 33, commi 1-2 - Applicabilità degli studi di settore

Il comma 1 dell’articolo 33, novellando la disposizione recante la disciplina generale sulla decorrenza degli accertamenti basati sugli studi di settore, dispone che a decorrere dal 2009 gli studi di settore approvati in un anno sono utilizzabili ai fini degli accertamenti fiscali per il medesimo anno se pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo dell’anno successivo. Inoltre, in via transitoria, dispone che per gli studi di settore approvati nel 2008, la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è anticipata al 31 dicembre 2008 (il testo novellato prevedeva tale scadenza al 31 marzo 2009).

 

Al fine di evitare dubbi interpretative, sarebbe opportuna una conferma in merito all’utilizzo degli studi di settore ai fini dell’accertamento per il periodo d’imposta 2007. Ciò in quanto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2007 (nella quale il contribuente dichiara di adeguarsi o non adeguarsi agli studi di settore) scade successivamente alla data di entrata in vigore della norma in esame la quale reca disposizioni a decorrere dal periodo d’imposta 2008.

 

Il comma 2 dell’articolo 33 rinvia all’emanazione di regolamenti governativi l’attuazione delle norme in esame. Tali regolamenti si considerano adottabili anche qualora sopravvengano ulteriori disposizioni legislative, a meno che queste ultime non escludano espressamente l’applicazione del citato regolamento.

 

A riguardo si evidenzia come sarebbe più rispettoso dei rapporti tra le fonti del diritto rimettere interamente al legislatore futuro la scelta di prevedere o meno l’esercizio di un potere regolamentare.

Articolo 33, comma 3 - Elenco clienti fornitori

Il comma 3 dell’articolo 33 abroga le disposizioni relative alla comunicazione dei dati ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto mediante elenchi dei clienti e dei fornitori, prevista dalla normativa sulla presentazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell’IVA (DPR n. 322 del 1998).

Articolo 34 - Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione

L’articolo 34 attribuisce ai comuni le competenze, ad oggi esercitate dalle camere di commercio, in materia di verifica degli strumenti metrici, stabilendo, a tale scopo, che ciascun comune individui un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica.

Articolo 35 - Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici

L’articolo 35 rimette a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione, da adottare entro il 31 marzo 2009, la semplificazione della disciplina concernente l’installazione di impianti all’interno degli edifici.

 

Al comma 1 appare opportuno specificare a quale tipologia di decreti previsti dall’articolo 17 della legge n.400 del 1988 si intende fare riferimento.

Articolo 36 - Class action

L’articolo 36 proroga di sei mesi (ovvero al 1° gennaio 2009) l’entrata in vigore della disciplina sulla class action” ovvero l’azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori, introdotta nell’ordinamento dall’art. 2, commi 445-449, della legge finanziaria 2008.

Articolo 37, comma 1 - Certificazioni e prestazioni sanitarie

L’articolo 37, al comma 1, rimette ad un decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per la semplificazione, previa intesa in sede di conferenza Unificata, l’individuazione di disposizioni da abrogare allo scopo di eliminare o ridurre le pratiche sanitarie obsolete.

Articolo 37, comma 2 - Ambito di applicazione del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998

Il comma 2 dell’articolo 37 interviene sul testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1998), estendendone l’applicazione anche ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea nel caso in cui questo sia previsto da norme di attuazione del diritto comunitario, mentre in precedenza l’applicazione ai cittadini comunitari era prevista in presenza di norme a loro più favorevoli.

 

Si osserva che appare incongrua la collocazione del comma in esame all’interno dell’art. 37 riguardante una materia diversa e la cui rubrica, recante Certificazioni e prestazioni sanitarie, non ne richiama neanche parzialmente il contenuto. Andrebbe, pertanto, valutata l’opportunità di riservare alla disposizione in esame una collocazione autonoma.

Articolo 38 - Impresa in un giorno

L’articolo 38 detta norme volte a semplificare le procedure per l’avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, mediante autorizzazione al Governo a modificare, nel rispetto di specifici principi e criteri, la disciplina dello sportello unico per le attività produttive.

 

Al comma 3 pare opportuno prevedere un termine per l’adozione del regolamento di delegificazione.

Al comma 4 pare opportuno prevedere un termine per l’adozione dei regolamenti di delegificazione, nonché individuare forme di partecipazione delle autonomie regionali alla formazione dei provvedimenti in considerazione della necessità di tenere conto delle diverse discipline regionali.

Articolo 39 - Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro

L’articolo 39 è volto ad introdurre alcune misure di semplificazione per quanto riguarda gli adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro. A tal fine si prevede l’istituzione del libro unico del lavoro, il quale sostituisce i libri che il datore di lavoro doveva obbligatoriamente istituire ai sensi della normativa precedente e cioè, in particolare, il libro matricola e il libro paga. Nel libro unico del lavoro, che deve essere tenuto da ogni datore di lavoro privato con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nominativo, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. Nel libro unico deve essere annotata ogni dazione in danaro o in natura corrisposta dal datore di lavoro, e deve essere riportato un calendario delle presenze del lavoratore. Apposite sanzioni sono previste per la violazione degli obblighi di istituzione, tenuta e d esibizione del libro in questione.

L’articolo provvede anche (comma 10) ad abrogare una serie di disposizioni. Alcune di tali abrogazioni sono connesse all’istituzione del libro unico del lavoro: si tratta delle norme relative all’obbligo e alle modalità di tenuta del libro matricola e del libro paga nonché del registro d’impresa nel settore agricolo. Altre abrogazioni invece intervengono in ambiti differenti dalla materia principale trattata dall’articolo in esame. Si provvede inoltre ad abrogare alcune disposizioni in materia di collocamento ed impiego del personale artistico e tecnico nonché la L. 188/2007 in materia di modalità per le dimissioni volontarie della lavoratrice e del lavoratore. Altre abrogazioni riguardano i commi 32, lett. d) (recante principi direttivi relativi alla delega in materia di incentivi all’occupazione), 38 (recante abrogazione dell’art. 14 del D.Lgs. 276/2003, relativo alla stipula di convenzioni quadro al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili), 45 (recante abrogazione degli articoli da 33 a 40 del D.Lgs. 276 del 2003, che disciplinavano il lavoro intermittente), da 47 a 50 (che introducono una disciplina relativa alle prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, rimettendone l’attuazione ai contratti collettivi), dell’art. 1 della L. 247/2007, recante norme di attuazione del Protocollo sul welfare del 23 luglio 2007. Contestualmente si prevede la “reviviscenza” di una serie di disposizioni del D.Lgs. 276/2003, abrogate da provvedimenti precedenti al decreto in esame: si tratta in particolare dell’art. 14, relativo alla stipula di convenzioni quadro al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, e degli artt. da 33 a 40 in materia di lavoro intermittente.

 

All’articolo 39, comma 10, si osserva che il decreto-legge, abrogando il comma 32, lett. d), dell’art. 1 della L. 247/2007, interviene con modifiche sui principi e criteri direttivi relativi ad una disposizione di delega.

Articolo 40 - Tenuta dei documenti di lavoro e altri adempimenti formali

L’articolo 40 reca disposizioni in materia di tenuta dei libri ed altri documenti relativi al personale nonché di altri adempimenti formali.

Il comma 1 introduce modifiche all’articolo 5 della L. 12/1979, che, per lo svolgimento, da parte dei professionisti a ciò abilitati, dell’attività relativa all'amministrazione del personale dipendente per conto dei datori di lavoro, permette che i relativi libri e documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro. Rispetto alla normativa previgente si includono tra tali professionisti abilitati anche gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali. Si consideri inoltre che, viene eliminato, a fini di semplificazione, nel caso in questione, l’obbligo di tenere sul luogo di lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia del libro di matricola ed un registro sul quale effettuare le scritturazioni relative al libro paga. Rispetto alla disciplina previgente si provvede anche ad inasprire le sanzioni previste per il consulente del lavoro o altro professionista abilitato che, senza giustificato motivo, non ottemperi entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso.

Le disposizioni contenute nel comma 2 modificano la disciplina relativa alle informazioni e comunicazioni che i datori di lavoro sono tenuti a fornire ai lavoratori all’atto dell’assunzione, al fine di semplificare e razionalizzare tali adempimenti.

Il comma 3 provvede a novellare l’articolo 8 del D.Lgs. 234/2007, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. In primo luogo si elimina l’obbligo di conservare i registri su cui viene annotato l’orario di lavoro per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo. Inoltre, si semplificano gli obblighi di registrazione, prevedendo che tali obblighi si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro istituito dall’articolo 39 del decreto-legge in esame.

I commi 4 e 5 sono volti a semplificare e razionalizzare la disciplina delle comunicazioni che i datori di lavoro sono tenuti ad inviare nell’ambito degli obblighi relativi all’assunzione dei lavoratori disabili.

Infine, il comma 6 interviene in materia di comunicazioni relative all’instaurazione e alla cessazione dei rapporti di lavoro della gente di mare, prevedendosi che gli armatori e le società di armamento sono obbligati a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli uffici di collocamento della gente di mare l’assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare nonché comunque a tutto il personale che a qualsiasi titolo presta servizio a bordo di una nave.

Articolo 41 - Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

L’articolo 41 reca varie modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro.

In primo luogo si provvede a novellare varie disposizioni del D.Lgs. 66/2003, recante una disciplina generale in materia di orario di lavoro. Al riguardo, si modifica le definizioni di lavoratore notturno e di lavoratore mobile.Si escludono dal campo di applicazione del D.Lgs. 66/2003 gli addetti ai servizi di vigilanza privata.

Si prevede che il riposo giornaliero non debba necessariamente essere fruito in modo consecutivo nel caso di attività caratterizzate da regimi di reperibilità. Si dispone che il previsto periodo di riposo consecutivo settimanale (almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni) è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Si dispone che, in assenza di specifiche previsioni nella contrattazione collettiva, le disposizioni di cui agli artt. 7 (risposo giornaliero), 8 (pause), 12 (modalità di organizzazione del lavoro notturno) e 13 (durata del lavoro notturno) del D.Lgs. 66/2003 possono essere derogate ad opera dei contratti collettivi di secondo livello (territoriali o aziendali) stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A fini di semplificazione, si elimina, per il datore di lavoro, nei casi di effettuazione di lavoro straordinario e di lavoro notturno, specifici obblighi di informare i servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Si introducono modifiche a specifiche previsioni sanzionatorie per la violazione della disciplina in materia di orario di lavoro.

L’articolo in esame inoltrenovella l’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, recante disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare, si provvede ad escludere il caso delle reiterate violazioni della disciplina in materia di durata massima dell’orario di lavoro, di riposo giornaliero e di riposo settimanale, di cui agli art. 4, 7 e 9 del D.Lgs. 66/2003, dalle fattispecie che legittimano l’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Si prevede inoltre che al personale delle qualifiche dirigenziali degli enti e delle aziende del SSN, in ragione della qualifica posseduta e della necessità di conformare l’impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità connessa all’incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4 e 7 del D.Lgs. 66/2003, relativi rispettivamente alla durata massima dell’orario di lavoro e al riposo giornaliero.

Articolo 42 - Accesso agli elenchi dei contribuenti

L’articolo 42 interviene in tema di accesso agli elenchi dei contribuenti. Viene confermato il deposito degli elenchi per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio dell’Agenzia delle entrate, sia presso i comuni interessati attualmente previsto, ma la visione e l’estrazione di copia degli elenchi è ora assoggettata alla normativa sul diritto di accesso agli atti amministrativi (legge n. 241/1990), mentre in precedenza la consultazione era consentita da parte di chiunque. Viene prevista inoltre una sanzione amministrativa per la diffusione illecita di tali dati, qualora il fatto non costituisca reato.

 

Il richiamo per la visione e l’estrazione della copia degli elenchi dei contribuenti ai modi e ai limiti previsti dalla normativa in materia di accesso sembrerebbe determinare una restrizione della pubblicità degli elenchi stessi rispetto alla disciplina previgente, quando la consultazione era consentita a “chiunque”.

Articolo 43 - Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa

L’articolo 43 interviene in materia di attrazione degli investimenti e di sviluppo di impresa, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, prevedendo l’emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico per la concessione di agevolazioni finanziariea sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. La gestione degli interventi viene affidata, con modalità stabilite da apposita convenzione, all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. Tale strumento di intervento sostituirà i contratti di programma e i contratti di localizzazione.

Articolo 44 - Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all’editoria

L’articolo 44 prevede il riordino della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria mediante un regolamento di delegificazione.

Articolo 45 - Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione spesa pubblica

L’articolo 45, ai commi 1 e 2, sopprime il Servizio consultivo ed ispettivo tributario- SECIT, trasferendone le funzioni al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il comma 3 dispone inoltre la soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dalla legge finanziaria per il 2007, con compiti di analisi del processo di spending review e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche. Inoltre, dispone la conseguente abrogazione di talune disposizioni relative all’espletamento della sua attività. Le risorse derivanti da tali abrogazioni, pari a 1,2 milioni di euro dal 2008, sono iscritte in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Articolo 46 - Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione

L’articolo 46 reca misure in tema di collaborazioni e consulenze nelle pubbliche amministrazioni e negli enti locali, apportando in particolare modifiche alla disciplina introdotta in materia dalla legge finanziaria 2008.

Più specificamente, il comma 1 interviene sulla disciplina generale degli incarichi di collaborazione nelle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs 165/2001, introducendo, in particolare, deroghe al requisito della particolare e comprovata specializzazione di natura universitaria, introdotto dalla finanziaria 2008, per i contratti conclusi con professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. E’ inoltre introdotta una nuova fattispecie tipizzata di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha fatto ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per svolgere funzioni ordinarie dell’amministrazione ovvero utilizzando i collaboratori come lavoratori subordinati.

I commi 2 e 3 sostituiscono integralmente i commi 55 e 56 dell’articolo 3 della legge finanziaria 2008, che recano una disciplina volta a rafforzare i controlli sulle spese degli enti locali per incarichi di collaborazione, provvedendo in particolare a ridefinire e ad uniformare il campo di applicabilità della disciplina introdotta dai co. 55 e 56, che facevano riferimento a fattispecie non del tutto coincidenti.

Articolo 47 - Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

L’articolo 47 introduce misure volte a rafforzare i controlli sul rispetto della disciplina in materia di incompatibilità e di limiti al cumulo degli incarichi per i pubblici dipendenti, attribuendo al Dipartimento della funzione pubblica il compito di disporre – per il tramite dell’Ispettorato della funzione pubblica – verifiche in ordine al rispetto alla disciplina delle incompatibilità prevista in via generale e con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento.

Articolo 48 - Risparmio energetico

L’articolo 48 obbliga le amministrazioni statali ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi, nonché di energia elettrica, mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da Consip.

Articolo 49 - Lavoro flessibile nelle Pubbliche amministrazioni

L’articolo 49 reca significative e incisive modifiche alle disposizioni di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 165/2001, concernente l’utilizzo di contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni.

Nel ribadire che le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni avvengono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si prevede tuttavia la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, in caso di esigenze temporanee ed eccezionali, di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.

Vengono quindi resi meno stringenti i precedenti limiti temporali relativi alla possibilità di utilizzazione del lavoro flessibile, prevedendosi che le pubbliche amministrazioni non possano ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori ai tre anni nell’arco dell’ultimo quinquennio. Si stabilisce, comunque, al fine di evitare abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a rispettare, nell’ambito delle rispettive procedure selettive, i principi di imparzialità e trasparenza.

Rispetto al testo previgente, inoltre, si sopprime la previsione del divieto di assunzione, per le amministrazioni che violano la disciplina relativa all’utilizzo delle forme di lavoro flessibile di cui all’articolo 36, per il triennio successivo alla violazione stessa.

Articolo 50 - Cancellazione della causa dal ruolo

L’articolo 50 novella l’art. 181, primo comma, del codice processuale civile relativo agli effetti della seconda mancata comparizione delle partiall’udienza dibattimentale. In particolare, la modifica prevede l’eliminazione del riferimento all’ordinanza del giudice sulla cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo come effetto della seconda mancata comparizione delle parti.

Articolo 51 - Comunicazioni e notificazioni per via telematica

L’articolo 51 dispone che, nell’ambito del processo civile, le notificazioni e le comunicazioni debbano essere effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo e-mail fornito dal procuratore della parte processuale, a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro della giustizia e limitatamente ai circondari di tribunale ivi individuati.

Articolo 52 - Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia

L’articolo 52 novella il D.P.R. n. 115 del 2002, recante il testo unico in materia di spese di giustizia, per introdurvi due nuove disposizioni volte a disciplinare - nell’ambito della riscossione delle spese di giustizia - le fasi della quantificazione dell’importo dovuto (art. 227-bis) e della successiva riscossione a mezzo ruolo (art. 227-ter). In particolare, nel disciplinare tale procedimento, il decreto legge sopprime la fase dell’adempimento spontaneo da parte del debitore. Conseguentemente, una volta accertato l’importo dovuto, si procede direttamente all’iscrizione a ruolo.

 

In via preliminare, si osserva che non è chiara la collocazione delle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 52, ossia se il legislatore intenda inserirle nel Titolo II (Disposizioni generali per spese processuali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali) o nel Titolo III (Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento e sanzioni pecuniarie processuali), che però già prevede un Capo I, ovvero se intenda costituire un titolo autonomo del D.P.R. 215/2002.

Occorre inoltre valutare l’opportunità di coordinare le nuove disposizioni con quelle da esse richiamate. Si ricorda, infatti, che, dal momento della stipula delle convenzioni previste dalla legge finanziaria 2008 e per effetto della stessa legge, gli articoli 211, 212 e 213 del D.P.R. 215/2002 saranno abrogati.

Articolo 53 - Razionalizzazione del processo del lavoro

L’articolo 53 statuisce l’obbligo per il giudice, nell’ambito delprocesso del lavoro, di dare lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, fissando, per i casi più complessi, un termine per il deposito della sentenza, al fine di garantire una maggiore trasparenza e la certezza dei tempi.

 

Si segnala l’opportunità di valutare il coordinamento della disposizione introdotta dal comma 2 dell’articolo 53 del decreto-legge in esame con l’art. 430 c.p.c., che stabilisce i termini per il deposito della sentenza.

Articolo 54 - Accelerazione del processo amministrativo

L’articolo 54 contiene disposizioni volte a ridefinire alcuni aspetti del processo amministrativo:

§      prevedere la perenzione dei ricorsi amministrativi ultraquinquennali;

§      subordinare alla presentazione di un’istanza di urgenza la proponibilità della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo;

§      modificare la struttura del Consiglio di Stato, eliminando la rigida ripartizione in 3 sezioni con funzioni consultive e 3 con funzioni giurisdizionali. Il Presidente del Consiglio di Stato indica all’inizio di ogni anno quante e quali sezioni svolgeranno le funzioni consultive e quelle giurisdizionali.

 

Si rileva che la disposizione di cui al comma 3, lettera a) dell’articolo 54, fa erroneamente riferimento all’articolo 1, primo comma della legge n. 186/1982, mentre la novella andrebbe più correttamente riferita al secondo comma del medesimo articolo.

Articolo 55 - Accelerazione del contenzioso tributario

L’articolo 55 reca disposizioni finalizzate all’accelerazione del processo tributario. In particolare, il comma 1 disciplina l’estinzione automatica dei processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale promossi dall’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, l’estinzione dei suddetti processi pendenti (oltre 300.000 al 1° febbraio 2008, secondo il Sole 24 Ore del 25 febbraio 2008) non si verifica qualora gli uffici depositino entro un’apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio.

l comma 2 dispone il blocco delle nomine di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale.

Articolo 56 - Disposizioni transitorie

L’articolo 56, contenentenorme transitorie, chiarisce che le disposizioni di cui agli articoli 181 (relative alla cancellazione della causa dal ruolo) e 429 del codice di procedura civile (relative alla pronuncia della sentenza), come novellate rispettivamente dagli articoli 50 e 53 del decreto legge (v. sopra), si applicano esclusivamente ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore del decreto stesso (27 giugno 2008).

Articolo 57 - Servizi di Cabotaggio

L’articolo 57, comma 1, attribuisce alle Regioni le funzioni e i compiti attualmente esercitati dallo Stato nel settore del cabotaggio marittimo di servizio pubblico; mentre il comma 2 pone a carico dello Stato la compartecipazione alla spesa sostenuta dalle Regioni per l’erogazione del servizio pubblico.

Il comma 3 prevede che le Regioni interessate possano chiedere il trasferimento a titolo gratuito della partecipazione detenuta da Tirrenia spa nelle società marittime regionali.

Il comma 4 consente alle Regioni di affidare l’esercizio dei servizi di cabotaggio a società di capitale da esse interamente partecipate.

Il comma 5 dispone la soppressione della disposizione che prevede l’obbligo, da parte del Governo, di presentare al Parlamento un piano industriale relativo agli effetti della cessione di quote di maggioranza del capitale sociale in società del settore dei trasporti marittimi o aerei a partecipazione pubblica, in passato partecipate da IRI S.p.A. e FINMARE S.p.A.

Articolo 58 - Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

L’articolo 58 prevede che regioni, province, comuni e altri enti locali predispongano un “Piano delle Alienazioni immobiliari”, individuando con delibera dell’esecutivo, i singoli beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali che ricadono nel territorio di propria competenza. La finalità della norma è di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni ed enti locali.

 

Nel penultimo e nell’ultimo periodo del comma 6 andrebbero perfezionati i riferimenti normativi.

Il riferimento ai “soggetti di cui all’articolo 1” di cui al comma 7 sembrerebbe dover essere effettuato “ai soggetti di cui al comma 1”.

La disposizione di cui al comma 9 fa riferimento agli “elenchi di cui all’articolo 1”, mentre sembrerebbe più corretto riferirsi al “Piano di cui al comma 1”.

Articolo 59 - Finmeccanica S.p.A.

L’articolo 59 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione di Finmeccanica S.p.A. nel caso in cui la società deliberi, nel corso del corrente esercizio, aumenti di capitale finalizzati ad iniziative strategiche di sviluppo. La sottoscrizione è autorizzata per un importo massimo di 250 milioni di euro, attraverso l’esercizio di una quota dei diritti di opzione spettanti allo Stato, mediante utilizzo delle risorse derivanti, almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve disponibili da parte di società controllate dallo Stato e che vengono versate su apposita contabilità speciale.

Articolo 60, commi 1-6, 8-10 e 13-15 - Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica

I commi 1 e 2 dell’articolo 60 dispongono un taglio delle dotazioni delle missioni di spesa del bilancio a legislazione vigente per il triennio 2009 – 2011 per gli importi fissati in elenco 1 allegato.

 

Poiché l’intervento riduttivo incide in modo preponderante sulle dotazioni da fattore legislativo, si osserva che il Parlamento dovrebbe disporre dell’elenco analitico dei tagli di cui sono oggetto le singole autorizzazioni di spesa per poterne valutare l’impatto sulla legislazione sostanziale.

Sarebbe utile conoscere l’entità delle riduzioni, in termini assoluti, delle categorie economiche di spesa con riferimento ai singoli Ministeri, nonché l’entità della spesa finale, a legislazione vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legge, ripartita per missioni e per Ministeri.

 

I commi 3, 4 e 5 introducono, in sede di predisposizione del progetto di bilancio per il triennio 2009-2011, la possibilità, per i Ministri competenti, di rimodulare tra i relativi programmi le riduzioni delle missioni di spesa di cui sopra.

 

Tali disposizioni risultano in linea con precedenti previsioni normative volte a rendere più flessibile la gestione del bilancio.

 

Il comma 6 reca una norma di flessibilità del bilancio, che, fino alla riforma della legge di contabilità nazionale, consente di rimodulare“tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa”, con la sola eccezione delle spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito. Possono essere oggetto di rimodulazione le spese predeterminate per legge.

Le rimodulazioni tra i programmi possono essere effettuate nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di assestamento del bilancio di previsione, ovvero, per interventi più tempestivi, con decreto del Ministero dell’economia e finanze da inviare alla Corte dei Conti per la registrazione e alle Commissioni parlamentari per l’espressione del parere. Per i profili finanziari, il parere parlamentare ha carattere vincolante nel caso in cui si operino rimodulazioni di dotazioni direttamente determinate da disposizioni di legge.

 

La portata della norma di flessibilità, introdotta dal comma 6, assai più ampia di quella di cui al comma 3, consente di rimodulare tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, anche modificando, in aumento o in diminuzione, le singole autorizzazioni di spesa stabilite con legge sostanziale. Ciò può verificarsi sia con atto amministrativo sia con il disegno di legge di bilancio e con il disegno di legge di assestamento. Tra l’altro, in applicazione del comma 6, sembra possibile effettuare, attraverso il ddl di bilancio, tutte le rimodulazioni specificamente indicate dal comma 3. Ai commi 4 e 5, peraltro, è tratteggiata una specifica procedura che si applica con riferimento al comma 3 ma non al comma 6. Il contenuto dei commi 3-6 appare quindi meritevole di un coordinamento.

In ogni caso, le rimodulazioni disposte con il ddl di bilancio ai sensi dei commi 3 e 6 (e con il ddl di assestamento ai sensi del comma 6) appaiono emendabili in sede di esame parlamentare. In tal modo, nonostante l’ampia e inedita flessibilità garantita alla gestione del bilancio, le decisioni parlamentari in materia di bilancio e di leggi di spesa rimangono pienamente nella disponibilità del Parlamento stesso. Non altrettanto può dirsi per le rimodulazioni disposte con decreto ministeriale che, nonostante i previsti pareri di natura vincolante, comportano la possibilità di modificare con atto amministrativo decisioni assunte con legge in conformità all’art. 81 della Costituzione e alla legislazione contabilistica di attuazione del dettato costituzionale.

 

Il comma 8 integra il “Fondo per le esigenze gestionali” di 00 milioni per il 2009 e4 di 300 milioni per ciascuno degli anni 2010-2011, da utilizzare per il reintegro dei programmi di spesa.

 

Il comma 10 prevede che, per l’anno 2009, gli accantonamenti lineari delle dotazioni delle U.P.B. iscritte negli stati di previsione del bilancio dello Stato, operati secondo quanto previsto dagli articolo 507 e 508 della legge finanziaria per il 2007, siano trasformati in effettive riduzioni delle relative dotazioni di bilancio. Gli effetti finanziari della disposizione in esame, che per il 2009 ammontano a 4.922 milioni di euro, risultano scontati nel totale delle riduzioni operate alle dotazioni del bilancio a legislazione vigente, pari a 8.135 milioni di euro (riportate nell’elenco 1 allegato al decreto).

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca l’elenco degli accantonamenti operati ai sensi del comma 507 e trasformati in effettive riduzioni di spesa, con particolare riferimento alle dotazioni di bilancio autorizzate in base a disposizioni legislative.

 

Il comma 13, novellando una disposizione della legge finanziaria per il 2006 che prevedeva la facoltà del Ministro competente di disporre con proprio decreto la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli di bilancio, prevede che l’esercizio di tale facoltà sia riferita non più ai capitoli di bilancio, bensì ai singoli programmi di spesa. La finalità è di rafforzare il controllo sulla spesa pubblica in fase di gestione del bilancio.

Il comma 14 introduce disposizioni sanzionatorie nei confronti dei funzionari responsabili in relazione al controllo e al monitoraggio della spesa pubblica, nel caso di mancata segnalazione di andamenti di spesa superiori alle originarie previsioni. Si prevedono altresì profili di responsabilità contabile, in relazione al danno derivante dal mancato rispetto dei limiti di spesa originariamente previsti e dai costi delle misure idonee a ricondurre la spesa entro i predetti limiti.

Il comma 15 reintroduce, a decorrere dall’esercizio finanziario 2009, il limite per le amministrazioni dello Stato all’assunzione mensile di impegni di spesa in misura superiore ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna U.P.B. degli stati di previsione del bilancio.

Articolo 60, comma 7 - Copertura delle leggi di spesa

Il comma 7 prevede inoltre che ogni disposizione normativa che comporti nuove o maggiori spese sia coperta, non più solo con riferimento al saldo netto da finanziare, ma anche con riferimento al fabbisogno del settore statale e all’indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.

 

Poiché il comma in esame introduce una disposizione volta a disciplinare le modalità di copertura finanziaria delle leggi, ulteriore rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, sarebbe opportuno introdurla in forma di novella all’articolo 11-ter della legge generale di contabilità (l. n. 468/1978), recante la disciplina della copertura finanziaria delle leggi. Peraltro, trattandosi di una modifica della disciplina generale contabilistica, andrebbe considerata la sua compatibilità con un provvedimento di decretazione d’urgenza.

Si rileva inoltre come la necessità di coprire ricorrendo ai tre saldi ogni “disposizione normativa” appaia riferibile anche agli emendamenti elaborati in ambito parlamentare. Si sottolinea pertanto la necessità che il Parlamento sia posto nelle condizioni di disporre, in relazione ad ogni disposizione normativa proposta, dei dati sugli effetti su ciascuno dei tre saldi per poter svolgere le necessarie verifiche.

Articolo 60, comma 11 – Riduzioni di spesa – Cooperazione allo sviluppo

Il comma 11 opera la riduzione delle autorizzazioni di spesa per l’aiuto pubblico allo sviluppo, di cui nella tabella C della legge finanziaria, nella misura di 170 milioni di euro annui a decorrere dal 2009.

Articolo 60, comma 12 - Riduzioni di spesa – Industrie difesa

Il comma 12 riduce di 183 milioni di euro l’autorizzazione di spesa per l’anno 2009, prevista dall’articolo 1, comma 896, della legge finanziaria 2007 che ha istituito, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, un apposito fondo destinato alla realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale.

Articolo 61 - Potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della Corte dei conti

L’articolo 61 estende le possibilità di controllo contabile esercitabile nei confronti delle amministrazioni regionali. Le sezioni regionali della Corte dei conti possono, secondo quanto disposto dal comma 1, effettuare controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento presso le amministrazioni regionali; il controllo può essere attivato su iniziativa della Corte stessa o su richiesta delle commissioni dei Consigli regionali. Attualmente il controllo di gestione esercitato dalle sezioni regionali della Corte dei conti nei confronti delle amministrazioni regionali avviene a posteriori e concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma, nonché la verifica dell’equilibrio di bilancio. Questi stessi controlli potranno essere effettuati in corso di esercizio.

I commi da 2 a 6 (rectius 5) disciplinano le tipologie di intervento delle sezioni regionali - e i conseguenti obblighi dell’amministrazione - nel caso di accertamento di gravi irregolarità, deviazioni da obiettivi o tempi di attuazione stabiliti dal Consiglio regionale, rilevanti ritardi rispetto a quanto previsto da norme nazionali, comunitarie, regionali.

 

Anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, appare opportuno un approfondimento in ordine all’incidenza delle forme di controllo contabile previste nella sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita alle autonomie regionali. Appare in ogni caso opportuna una più precisa definizione dei poteri attributi alle sezioni regionali della Corte dei conti e delle procedure per il loro esercizio.

Articolo 62 - Contenimento dell’indebitamento delle regioni e degli enti locali

L’articolo 62 reca, ai fini del contenimento dell’indebitamento di regioni ed enti locali, il divieto per gli enti territoriali di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati nonché di ricorrere all’indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. Il divieto opera fino a che, con regolamento, non venga individuata la tipologia degli strumenti finanziari derivati che possono essere stipulati dagli enti territoriali.

Articolo 63, comma 1 - Partecipazioni missioni internazionali di pace

L’articolo 63, comma 1, incrementa di 90 milioni di euro per il 2008 la consistenza del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria 2007.

Articolo 63, comma 2 - Minori economie derivanti da trasformazione e
soppressione di enti pubblici

Il comma 2 esclude per l’anno 2008 il ricorso alla riduzione delle dotazioni di bilancio relative a trasferimenti ad enti pubblici, previsto dalla legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 621, lettera a)) nel caso di accertamento di minori economie rispetto a quelle previste (310 milioni per il 2008) dal procedimento di riordino, trasformazione o soppressione degli enti ed organismi pubblici, disciplinato dalla citata legge finanziaria, all’art. 1, comma 482.

Articolo 63, comma 3 - Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

Il comma 3 incrementa di 200 milioni di euro, per l’esercizio 2008, il “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”, istituito dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, c. 601) nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Articolo 63, comma 4 - Autorizzazione di spesa a favore di Ferrovie dello Stato

Il comma 4 autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2008 per far fronte alle esigenze del gruppo Ferrovie dello Stato Spa. La destinazione del contributo sarà definita, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 25 luglio 2008.

Articolo 63, comma 5 - Utilizzo da parte di ANAS delle disponibilità giacenti

Il comma 5 reca una disposizione volta a consentire all’Anas S.p.A. di far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in accordi pregressi.

Articolo 63, comma 6 - Incremento autorizzazione di spesa Fondo per l’occupazione

Il comma 6 prevede un incremento di 700 milioni di euro per l’anno 2009 riguardante l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l’occupazione, di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. 148/1993.

Articolo 63, comma 7 - Integrazione autorizzazione di spesa Fondo per le politiche sociali

Il comma 7, prevede l’integrazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009 dell’autorizzazione di spesa del Fondo per le politiche sociali, determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Articolo 63, comma 8 - Istituzione Fondo per il finanziamento misure di proroga di agevolazioni fiscali

Il comma 8 istituisce un Fondo, con una dotazione di 500 milioni per il 2009, per il finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure di proroga delle agevolazioni fiscali.

Articolo 63, comma 9 - Stanziamenti a favore del CONI

Il comma 9, estende al triennio 2009-2011 il contributo statale di 450 milioni di euro annui assegnato al CONI, per il quadriennio 2005-2008, dalla legge finanziaria per il 2005 (art. 1, co. 282).

Articolo 63, comma 10 - Integrazione del Fondo interventi strutturali di politica economica

Il comma 10 prevede l’incremento delle disponibilità del “Fondo per gli interventi strutturali di politica economica”, nell’importo di 500 milioni di euro per il 2008, da destinare a copertura dell’anticipazione di tale importo concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. al Comune di Roma, per superare la situazione di deficit di liquidità del comune, e di 2.740 milioni di euro a decorrere dal 2009, da destinare a copertura delle spese, a carico del bilancio dello Stato, occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle Amministrazioni statali.

 

La norma non chiarisce come vengono ripartite le risorse tra le due finalità sopra richiamate.

La Relazione tecnica, peraltro, attribuisce l’importo di 500 milioni euro a decorrere dal 2008 per l’attuazione delle misure di cui all’articolo 78 (vale a dire in particolare l’anticipazione al Comune di Roma da parte della Cassa depositi e prestiti di cui al comma 8) e 2.240 milioni di euro a decorrere dal 2009 per la copertura dei rinnovi contrattuali.

Articolo 63, comma 11 - Autorizzazione all’INAIL all’utilizzo dei fondi disponibili per investimenti infrastrutturali

Il comma 11, con l’aggiunta di un periodo all’articolo 2, comma 488, della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008), autorizza l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) a procedere, in forma diretta, alla realizzazione di investimenti per infrastrutture di interesse regionale nel limite di 75 milioni di euro per l’anno 2008, comunque nel rispetto del limite del 7% dei fondi disponibili.

Articolo 63, commi 12-13 - Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale

I commi 12 e 13 ricostituiscono la dotazione finanziaria del Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, istituito dalla legge finanziaria per il 2008 e destinato all’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico e allo sviluppo dei sistemi di trasporto pubblico nelle aree urbane. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti si provvederà alla ripartizione delle risorse del Fondo.

 

Si osserva che sarebbe opportuno specificare che il “comma 306”, che, come indicato nel terzo periodo del comma 12 in esame, ha modificato l’articolo 1, comma 1031, della legge 296/2006, è il comma 306 dell’articolo 1 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Articolo 64 - Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

L’articolo 64 dispone la riorganizzazione del servizio scolastico,con riguardo all’organico dei docenti e del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) nonché all’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico. L’indicazione e la scansione degli interventi sono demandate ad un piano programmatico ed a regolamenti di delegificazione. Vengono, infine, quantificate le economie di spesa e se ne riserva il 30 per cento all’incremento delle risorse contrattuali per la valorizzazione e la carriera del personale della scuola.

Articolo 65 - Forze armate

Il comma 1 dell’articolo 65 stabilisce una riduzione del 7 per cento per il 2009 e del 40 per cento a decorrere dall’anno 2010 degli stanziamenti destinati alla professionalizzazione delle Forze armate, previsti dalla tabella A allegata alla legge n. 331/2000, nonché dalla tabella C allegata alla legge n. 226/2004.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che, a decorrere dall’anno 2010, i risparmi di cui al precedente comma possano essere conseguiti, per la parte eccedente il 7 per cento, in alternativa anche parziale alle modalità previste dal medesimo comma, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri settori di spesa.

Il comma 3 specifica che dalle riduzioni indicate dal precedente comma 1 devono conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010.

Articolo 66 - Turn over

L’articolo 66 reca disposizioni inerenti alle assunzioni di personale delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e di altri enti pubblici non territoriali, volte a contenere ulteriormente il turn over presso le pubbliche amministrazioni.

In primo luogo, si dispone l’obbligo, per le richiamate amministrazioni, di rideterminare, entro il 31 dicembre 2008, la programmazione triennale del fabbisogno di personale, in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal provvedimento in esame.

Inoltre, si prevede il contenimento delle assunzioni per l’anno 2009, con possibilità, per le amministrazioni interessate, di assumere personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10%, e non al 20% come previsto dalla normativa previgente, di quella relativa alle cessazioni avvenute nel 2008. Si dispone altresì il contenimento delle assunzioni per il biennio 2010-2011, con possibilità, per le amministrazioni interessate, di assumere personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20%, e non pari al 60% per il 2010 e al 100% per il 2011 secondo quanto disposto dalla normativa previgente. Il contenimento delle assunzioni riguarda anche l’anno 2012, con una riduzione del turn over per tale anno dal 100% al 50% delle cessazioni verificatesi nell’anno precedente.

Per quanto attiene alla stabilizzazione del personale precario delle amministrazioni interessate, invece, l’articolo in esame prevede la diminuzione della possibilità di procedere, per il 2009, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso di specifici requisiti, disponendo la possibilità di stabilizzare quest’ultimo nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 10% (anziché 40%) di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Articolo 67 - Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi

L’articolo 67 reca disposizioni in materia di contrattazione integrativa.

In particolare, si dispone che per il 2009, in attesa di un generale riordino della disciplina relativa al trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni, rivolta a definire una più stretta correlazione dei medesimi trattamenti alle prestazioni lavorative aggiuntive e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, sono disapplicate una serie di disposizioni stanziano risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali.Inoltre, a decorrere dal 2010, le risorse previste dalle medesime disposizioni sono ridotte del 20% e devono essere utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità che tengano conto del contributo individuale degli uffici e dell’effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni.

Si prevede inoltre che, a decorrere dal 2009, l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e di altri enti pubblici non territoriali, non può superare quello previsto per il 2004, ridotto del 10%.

L’articolo, inoltre, apporta alcune modifiche all’articolo 47 del D.Lgs. 165/2001, recante il procedimento di contrattazione collettiva per le amministrazioni pubbliche. Infine, si prevedono una serie di adempimenti informativi e di pubblicità carico delle amministrazioni pubbliche volte a rendere trasparente ed efficiente l’utilizzo della contrattazione integrativa

Articolo 68 - Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture

L’articolo 68 reca disposizioni volte ad accelerare il processo di riordino e contenimento degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione avviato con l’art. 29 del D.L. 223/2006 ed a realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandati nell’ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni.

L’articolo prevede inoltre la soppressione delle strutture amministrative che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, con trasferimento delle relative competenze alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee, ed in particolare la soppressione:

§         dell’Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme 56 di illecito all’interno della pubblica amministrazione;

§         dell’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione;

§         della Commissione per l’inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell’ambito della Comunità Atlantica.

Articolo 69 - Progressione triennale

Il comma 1 dell’articolo 69 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la progressione economica automatica degli stipendi prevista dagli ordinamenti di appartenenza per le categorie di personale in regime di diritto pubblico, di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001, si sviluppi in classi ed aumenti periodici triennali con effetto sugli automatismi di anzianità biennali in corso di maturazione al 1° gennaio 2009, ferme restando le misure percentuali in vigore.

Il comma 2 quantifica i risparmi di spesa per il sistema universitario, derivanti dall’applicazione del meccanismo di cui al comma 1.

Articolo 70 - Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio

L’articolo 70, a decorrere dal 1 gennaio 2009, prevede l’esclusione, nei confronti dei dipendenti pubblici ai quali sia stata riconosciuta un’infermità dipendente da causa di servizio, fermo restando il diritto all’equo indennizzo, dell’attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.

Articolo 71 - Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

L’articolo 71, allo scopo di riportare il tasso di assenteismo del settore pubblico nei limiti di quello del settore privato, introduce specifiche misure dirette alla riduzione dei giorni di assenza per malattia dei dipendenti pubblici. Si prevede quindi (salvo tassative eccezioni) la corresponsione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per i primi dieci giorni di assenza per malattia, del solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati nonché di ogni altro trattamento accessorio. Si stabilisce inoltre l’obbligo, nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, di ricorrere esclusivamente ad una struttura sanitaria pubblica per il rilascio della certificazione medica. Si prevede altresì la non assimilazione delle assenze per malattia alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.

Allo stesso tempo, l’articolo interviene in materia di permessi retribuiti,disponendo una fruizione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, in luogo dell’alternatività di fruizione degli stessi tra giorni ed ore precedentemente prevista dalla legge e dalla contrattazione .

Viene infine precisato che le norme introdotte dall’articolo in esame non sono derogabili dalla contrattazione collettiva.

 

Si segnala che l’articolo 71, sia per quanto riguarda le assenze per malattia sia per quanto riguarda i permessi retribuiti, opera una rilegificazione di materie attualmente disciplinate dalla contrattazione collettiva, prevedendo altresì (comma 6) l’inderogabilità delle disposizioni in oggetto da parte dei contratti o accordi collettivi.

Si osserva inoltre che, al comma 5 dell’articolo 71, il riferimento all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 sembrerebbe non corretto. Poiché la disposizione in esame fa riferimento ai soli dipendenti portatori di handicap grave, sembrerebbe che la norma di riferimento sia invece l’art. 33, comma 6, della L. 104/1992.

Articolo 72 - Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo

L’articolo 72 reca disposizioni in ordine ai dipendenti pubblici prossimi al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo.

In primo luogo, ai commi da 1 a 6, si prevede l’introduzione dell’istituto dell’esonero dal servizio, consistente nella possibilità, per gli anni 2009, 2010 e 2011, per i dipendenti pubblici prossimi al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, di usufruire su richiesta e previa valutazione dell’amministrazione, appunto dell’esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento economico temporaneo pari al 50% di quello complessivamente goduto al momento del collocamento nella nuova posizione, elevato al 70% nel caso di svolgimento di attività di volontariato durante periodo di esonero dal servizio.

I commi da 7 a 10 invece rimettono alla valutazione dell’amministrazione interessata la concessione della possibilità per i dipendenti pubblici di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di collocamento a riposo, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 503/1992, in precedenza totalmente demandata alla volontà dei dipendenti stessi (quindi configurata come un diritto soggettivo).

Infine, il comma 11 prevede la facoltà per le amministrazioni pubbliche, in caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, di risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di un anno.

Articolo 73 - Part time

L’articolo 73 reca specifiche modifiche alla disciplina del lavoro a tempo parziale presso le pubbliche amministrazioni prevista dalla L. 662/1996.

Il comma 1 modificare la vigente disciplina relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, attualmente configurata come un vero e proprio diritto soggettivo per il dipendente, al fine di subordinare la trasformazione alla valutazione discrezionale dell’amministrazione effettuata in relazione alle esigenze del buon funzionamento della medesima amministrazione.

Il comma 2 interviene in materia di destinazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti da tempo pieno a tempo parziale. Rispetto alla normativa previgente, si dispone un incremento della quota dei risparmi di spesa che viene destinata all’incentivazione della mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, portandola dal 50% al 70%, precisando tuttavia che tale destinazione di risorse possa riguardare esclusivamente le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto a predisporre piani di mobilità e di riallocazione tramite trasferimento di personale da una sede all’altra della medesima amministrazione.

Articolo 74 - Riduzione degli assetti organizzativi

L’articolo 74 dispone che le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali ridimensionino, entro il 31 ottobre 2008, gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche. L’articolo dispone altresì la riorganizzazione delle strutture periferiche delle amministrazioni statali. Alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Articolo 75 - Autorità indipendenti

L’articolo 75 reca disposizioni volte a contenere la spesa per il personale delle Autorità indipendenti.

In particolare, il comma 1 dispone che le Autorità indipendenti, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, in coerenza con i rispettivi ordinamenti, sono tenute a riconsiderare le proprie politiche per il personale in base ai principi di riduzione della relativa spesa a cui sono improntate le corrispondenti disposizioni del decreto in esame, a tal fine predisponendo appositi piani di adeguamento da trasmettere alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell’economia. In attesa delle attività di verifica di tali piani non si può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Il comma 2 prevede che presso le Autorità indipendenti il trattamento economico del personale già interessato dalle procedure di stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 519, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), è determinato al livello iniziale, con l’attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile di importo pari all’eventuale differenza tra il trattamento economico già conseguito a seguito dei pregressi rapporti lavorativi con l’Autorità che procede alla stabilizzazione e quello spettante all’atto dell’immissione in ruolo.

Articolo 76, commi 1-2 e 4-7 - Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio

L’articolo 76 reca una serie di misure dirette alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa di personale degli enti locali.

In particolare, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di contenimento, il comma 1 precisa che rientrano nelle spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente.

Il comma 2 abroga la disposizione della legge finanziaria per il 2008 che introduceva alcune condizioni alla possibilità di assunzioni in deroga al principio generale di riduzione complessiva della spesa di personale da parte degli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno.

Il comma 4 introduce come misura sanzionatoria nei confronti delle regioni e degli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno nell’esercizio precedente, il divietodi procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

I commi 5 e 6 impongono agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno di ridurre l’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle loro spese correnti.

Il comma 7 fa divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Articolo 76, comma 3 - Indennità degli amministratori locali

Il comma 3 dell’articolo 76, sostituendo il comma 11 dell’articolo 82 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, elimina la possibilità per gli organi degli enti locali di incrementare, con delibera del consiglio o della giunta, le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti di provincia, agli assessori comunali e provinciali e ai presidenti delle assemblee.

Articolo 76, comma 8 - Personale delle aziende speciali delle Camere di commercio

Al comma 8 si prevede che il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, in caso di cessazione dell’attività delle aziende medesime, possa transitare alle camere di commercio di riferimento solo previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa.

Articolo 77 - Patto di stabilità interno

L’articolo 77 definisce gli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali per il triennio 2009-2011, fissando la misura del concorso delle autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 in 3.150 milioni di euro nel 2009, 5.200 milioni di euro nel 2010 e in 9.200 milioni di euro nel 2011, in termini di fabbisogno e di indebitamento.

L’approvazione delle disposizioni legislative recanti la nuova disciplina del Patto di stabilità è fissata entro il 31 luglio 2008. Fino a tale data, i risparmi quantificati dal comma 1 sono scontati sui saldi attraverso la costituzione di accantonamenti indisponibili su una serie di stanziamenti di bilancio, indicati nell’elenco 2, allegato al provvedimento.

 

Dalla formulazione del comma 2 non risulta chiaro se le disposizioni legislative recanti la disciplina del Patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali, da approvarsi entro il 31 luglio, saranno introdotte nel provvedimento in esame nel corso dell’esame parlamentare, ovvero se si prevede di utilizzare uno strumento normativo specifico.

Articolo 78 - Disposizioni urgenti per Roma capitale

L’articolo 78 prevede la nomina del Sindaco del comune di Roma a Commissario straordinario del Governo, ai fini della ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate in borsa, e della predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall’indebitamento pregresso del comune.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno individuati gli istituti e gli strumenti di cui il Commissario straordinario può avvalersi a tal fine, tra quelli indicati dalla normativa vigente per la procedura di risanamento finanziario degli enti locali deficitari o in situazione di dissesto finanziario. Il Commissario straordinario del Governo è infatti parificato all’organo straordinario di liquidazione, che è l’organo competente al ripiano dell'indebitamento pregresso degli enti in condizioni di dissesto finanziario. Per l'intera durata del regime commissariale non si può peraltro procedere alla deliberazione di dissesto.

L’articolo prevede che il piano di rientro dall’indebitamento pregresso sia presentato dal Commissario straordinario al Governo entro il 28 settembre 2008 e che il Governo lo approvi, entro i successivi trenta giorni, individuando le coperture finanziarie necessarie alla sua attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente.

Nelle more dell’approvazione del piano di rientro, si prevede che la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. conceda al Comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali, al fine di superare la situazione di illiquidità che presenta il comune di Roma.

 

Il comma 6, che attribuisce alla gestione corrente, di competenza degli organi istituzionali dell’ente, tutte le entrate del comune di competenza dell’anno 2008 e degli anni successivi, non sembra pienamente coordinato con il comma 3 che assegna alla gestione commissariale tutte le entrate di competenza del comune alla data del 28 aprile 2008.

Si segnala inoltre che la Relazione tecnica, facendo riferimento al reintegro del Fondo per gli interventi strutturali sul quale è prevista la copertura del comma 10 dell’articolo 63, sembra attribuire l’importo di 500 milioni euro a decorrere dal 2008 per l’attuazione delle misure di cui all’articolo 78 in esame (vale a dire l’anticipazione al Comune di Roma da parte della Cassa depositi e prestiti di cui al comma 8), in modo apparentemente non coerente con le disposizioni del predetto articolo.

Articolo 79 - Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria

L’articolo 79, ai commi 1 e 2, indica le risorse destinate alla programmazione della spesa sanitaria per il triennio 2009-2011, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi d finanza pubblica.

La lettera a) del comma 1 conferma, per l’anno 2009, 102.683 milioni di euro, indica per l’anno 2010 103.945 milioni di euro e per l’anno 2011 106.265 milioni di euro.

La lettera b) subordina ad una specifica Intesa tra Stato e regioni, da stipulare entro il 31 luglio 2008, l’accesso al finanziamento integrativo, per il 2010 e 2011, rispetto al dato economico previsto per il 2009.

Il comma 2 incrementa il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di 184 milioni di euro per l’anno 2009 e di 69 milionidi euro a decorrere dall’anno 2010, per il rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato per il biennio economico 2006- 2007 ed anche per l’attuazione del Progetto Tessera Sanitaria.

Il comma 3 sopprime il secondo periodo dell’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 159/2007 che prevede l’incompatibilità della nomina a commissario ad acta con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento.

Articolo 80 - Piano straordinario di verifica delle invalidità civili

L’articolo 80 disciplina l’attuazione, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, da parte dell’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), di un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefìci economici di invalidità civile. La norma disciplina specificamente i diversi casi di sospensione e revoca dei benefici economici, prevedendo altresì la legittimazione passiva dell’INPS nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica e demandando ad un decreto ministeriale la definizione di termini e modalità di attuazione del piano. In particolare il comma 5 dello stesso articolo consente il rilascio di un permesso provvisorio di guida nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo della patente di guida speciale.

 

Si osserva che la norma di cui al comma 5 non sembrerebbe avere contenuto normativo, in quanto una disposizione ad essa esattamente corrispondente è già contenuta nell’articolo 37, comma 4, della legge 448/1998.

Articolo 81, commi 1-7 - Ulteriore aliquota di prodotto della coltivazione

L’articolo 81, commi da 1 a 7, introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2008, una ulteriore aliquota di produzione (royalty), da corrispondere esclusivamente allo Stato, a carico dei titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi. Le condizioni al verificarsi delle quali l’ulteriore aliquota è dovuta sono stabilite mediante l’individuazione di quotazioni di riferimento (pari per l’olio ad un prezzo medio dell’anno di riferimento del Brent superiore almeno del 10 per cento ai 55 dollari al barile e per il gas ad una media dell’indice QU dell’anno di riferimento superiore almeno del 10 per cento a 0,5643 centesimi euro/MJ), aggiornate annualmente con decreto interministeriale.

 

Al comma 3 si evidenzia l’opportunità di indicare entro quale mese deve essere adottato annualmente il decreto interministeriale in oggetto.

Al comma 5 si evidenzia l’opportunità di richiamare espressamente il comma 3 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1996.

Articolo 81, commi 8-15 - Acconto sul valore delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi

L’articolo 81, commi da 8 a 15, introduce per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi l’obbligo di versare, nel mese di novembre, a titolo di acconto del valore dell’aliquota (royalty) dovuto per l’anno in corso, un importo pari al 100 per cento di quanto versato l’anno precedente.

 

Al comma 11 il rinvio all’articolo 9 del DPR n. 602 del 1973, per quanto attiene alla determinazione della misura degli interessi, risulta errato, in quanto la disposizione è stata abrogata dall’articolo 37 del decreto legislativo n. 46 del 1999.

Articolo 81, commi 16-18 - Regime fiscale nel settore energetico

I commi da 16 a 18 dell’articolo 81 introducono un’addizionale all’IRES a carico di soggetti che operano nel settore dei prodotti petroliferi e dell’energia elettrica che hanno conseguito, nel periodo d’imposta precedente, un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro. I contribuenti interessati non possono, attraverso l’aumento dei prezzi al consumo, trasferire gli oneri per maggiori imposte ai consumatori; a tal fine viene affidato il potere di vigilare all’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

 

Il comma 16 dell’articolo 81 rinvia all’aliquota IRES indicata nell’articolo 75 del DPR n. 917/1986 in luogo dell’articolo 77 del medesimo testo unico.

Andrebbe chiarito se il comma 16 dell’articolo 81 intenda prevedere un incremento dell’aliquota ordinaria IRES applicabile ai soggetti destinatari della norma ovvero istituire una nuova imposta. Nella prima ipotesi sarebbe opportuno introdurre la modifica nell’articolo 77 del DPR n. 917/1986 mentre nella seconda ipotesi sarebbero necessario introdurre ulteriori disposizioni dirette a precisare, tra l’altro, l’eventuale indeducibilità della nuova imposta, i criteri per la determinazione della base imponibile, le modalità e i termini di versamento nonché la disciplina applicabile in materia accertamento. Si evidenzia, peraltro, che ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), non è possibile disporre l’istituzione di nuovi tributi con decreto-legge.

In merito a quanto disposto dal comma 18 dell’articolo 81, si evidenzia che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas non dispone attualmente di poteri in ordine al controllo dei prezzi dei carburanti.

Articolo 81, commi 19-25 - Valutazione delle rimanenze delle imprese operanti nei settori petrolifero e del gas

I commi da 19 a 25 dell’articolo 81 intervengono sulla disciplina fiscale in materia di valutazione delle rimanenze di fine esercizio per le imprese operanti nei settori del petrolio e del gas non soggette agli studi di settore. La norma interessa anche i soggetti che, pur adottando i principi contabili internazionali, hanno optato per l’applicazione dei criteri indicati nel TUIR in materia di valutazione delle rimanenze. In particolare, si dispone l’obbligo di applicare il criterio FIFO nella valutazione delle rimanenze; ciò comporta un incremento del loro ammontare in quanto il valore dei beni acquistati e non venduti è determinato facendo riferimento al costo sostenuto per acquistarli, a partire dai più recenti.

Sul maggior valore si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP fissata in misura pari al 16% (elevata al 27,5% nel caso di cessione di azienda entro il 31 dicembre 2011).

Sono previste, inoltre, disposizioni specifiche relative alle ipotesi di svalutazione delle rimanenze per effetto di riduzione dei prezzi (successive alla rideterminazione delle stesse in applicazione del criterio FIFO), al conferimento e alla cessione di azienda comprendente le rimanenze rivalutate.

 

In merito alla disciplina prevista dall’articolo 81, commi da 19 a 25:

§      andrebbe valutata l’opportunità di prevedere il rinvio ad uno o più decreti ministeriali per la definizione delle modalità attuative della disciplina introdotta;

§      si chiedono chiarimenti circa gli effetti negativi prodotti dall’introduzione dell’imposta sostitutiva, tenuto conto che la norma comporta, come anche indicato nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame. una riduzione del gettito relativo alla tassazione ordinaria in termini di IRPEF, IRES ed IRAP.

Articolo 81, commi 26-28 - Concessione di coltivazione di idrocarburi – conferimenti allo Stato

L’articolo 81, commi da 26 a 28, prevede il conferimento allo Stato di una quota, espressa in barili, pari all’1 per cento delle produzioni annue ottenute a decorrere dal 1° luglio 2008 dalle concessioni di coltivazioni di idrocarburi. Il versamento all’Erario, pari al valore del prodotto calcolato utilizzando la quotazione media annua del Brent per barile rilevata dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno in corso, deve essere effettuato a decorrere dal 2009.

Articolo 81, commi 29-31 - Istituzione Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti

L’articolo 81, ai commi 29-31, istituisce e disciplina il Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti, relativo al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti, stabilendo le modalità per il suo finanziamento e demandando ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri di utilizzazione dello stesso.

Articolo 81, commi 32-38 - Istituzione della carta acquisti

I commi 32-38 istituiscono e disciplinano la carta acquisti, concessa, con onere a carico dello Stato, ai cittadini residenti richiedenti che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati sulla base di specifici criteri, per l’acquisto di beni alimentari e di servizi di carattere energetico.

Viene demandata ad un decreto ministeriale la definizione dei titolari del beneficio, dell’ammontare dello stesso e delle modalità del suo utilizzo.

Viene previsto che l’attuazione delle citate disposizioni avvenga entro il 30 settembre 2008.  

Articolo 82, commi 1-5 - Deducibilità degli interessi passivi per banche ed assicurazioni ai fini IRES ed IRAP

I commi da 1 a 5 dellarticolo 82 introducono una parziale indeducibilità, ai fini IRES ed IRAP, degli interessi passivi per i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo. La quota indeducibile è fissata al 3% per l’anno 2008 e al 4% a decorrere dal 2009.

Per le società che applicano il consolidato nazionale, gli interessi passivi maturati nei confronti di soggetti che appartengono allo stesso gruppo sono deducibili sino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati nei confronti di soggetti che non appartengono al medesimo gruppo societario.

Articolo 82, commi 6-8 - Deducibilità della variazione della riserva sinistri

I commi 6-8 dell’articolo 82 recano disposizioni in materia di deducibilità a fini IRES della variazione della riserva sinistri per le imprese di assicurazione.

E’ ridotta al 30 per cento la quota deducibile - nell’esercizio interessato - della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo (comma 6). E’ allungato inoltre il periodo di riportabilità delle eccedenze da 9 a 18 esercizi; viene poi modificata la quota della riserva da considerare “di lungo periodo”, aumentandola dal 50 al 75 per cento. I commi 7 e 8 recano infine disposizioni sull’applicazione delle norme contestualmente introdotte.

Articolo 82, commi 9-10 - Acconti imposta di bollo e imposta sulle assicurazioni

Il comma 9 dell’articolo 82 eleva, dal 70 per cento della attuale formulazione, al 75 per cento per l’anno 2008, all’85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi. la percentuale della somma da versare a titolo di acconto dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale.

 Il successivo comma 10 eleva, dal 12,5 per cento della formulazione attuale, al 14 per cento per l’anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi la percentuale della somma da versare annualmente a titolo acconto dell’imposta sulle assicurazioni.

Articolo 82, commi 11-13 - Svalutazione dei crediti e accantonamento per rischi sui crediti

I commi da 11 a 13 dell’articolo 82 intervengono sulle modalità di deduzione delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti relativamente agli enti creditizi e finanziari disponendo:

- la riduzione della quota annua massima deducibile dallo 0,4% allo 0,3% dei crediti iscritti in bilancio;

- l’aumento da nove a diciotto anni del periodo di tempo entro il quale è deducibile l’eccedenza non deducibile nell’anno. Tale ultima disposizione si applica anche alle eccedenze ancora in corso di deduzione rideterminando la quota annua costante rispetto al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di formazione.

La nuova disciplina entra in vigore a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ossia, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2008 e produce effetti anche ai fini della determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti con riferimento al medesimo periodo d’imposta.

 

Si segnala che per effetto del richiamo compiuto dall'ultimo periodo del comma 9 dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 (secondo cui alle svalutazioni dei crediti nei confronti di assicurati determinate in conformità al medesimo comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 71 - oggi articolo 106 - del TUIR), le disposizioni contenute nei commi da 11 a 13 dell’articolo 82 si applicano anche alle imprese di assicurazione.

Articolo 82, commi 14-15 - Imposta di registro contratti di locazione immobiliare

Il comma 14 dell’articolo 82 estende l’applicazione dell’imposta di registro in termine fisso ed in misura proporzionale alle locazioni immobiliari esenti da IVA poste in essere nell’ambito di gruppi bancari e assicurativi, nonché di società consortili e cooperative con funzioni consortili; attualmente l’imposta è corrisposta in caso d’uso ed in misura fissa.

Il comma 15 reca disposizioni su modalità e termini degli adempimenti legati alle suddette modifiche. Il maggior gettito stimato dall’introduzione delle misure in esame è di 4 milioni di euro per il 2008 e 10 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.

Articolo 82, comma 16 - Regime IVA delle prestazioni ausiliarie
nei gruppi bancari e assicurativi

L’articolo 82, comma 16 differisce al 1° gennaio 2009 - in luogo del 1° gennaio 2008, come originariamente previsto - la decorrenza delle norme - contenute nella legge finanziaria per il 2008 - che hanno assoggettato ad IVA alcune prestazioni di carattere ausiliario svolte nell’ambito di gruppi bancari, assicurativi e di imprese che compiono, in prevalenza, operazioni esenti, nonché nell’ambito di consorzi tra banche e tra imprese facenti parte di gruppi assicurativi.

La Relazione tecnica quantifica gli effetti di tale misura in un minor gettito per gli anni 2008 e 2010 (rispettivamente, 117 milioni di euro per il 2008, e 23,9 milioni per il 2010) ed un maggior gettito di 55,1 milioni per il 2009.

Articolo 82, commi 17-22 - Disposizioni tributarie riguardanti fondi di investimento immobiliari “familiari”

I commi da 17 a 22 modificano la disciplina fiscale dei fondi di investimento immobiliare disponendo:

- l’istituzione di una imposta patrimoniale in misura pari all’1% sui c.d. fondi immobiliari familiari (commi da 17 a 20);

- l’aumento dal 12,50% al 20% dell’aliquota della ritenuta fiscale sui proventi corrisposti da qualunque tipologia di fondo immobiliare (comma 21);

- l’attribuzione della qualifica di residente in Italia, salvo prova contraria, alle società o enti che detengono più del 50% delle quote dei fondi di investimento immobiliari chiusi, con conseguente inserimento degli stessi tra i soggetti passivi IRES (comma 22).

 

Il comma 17 contiene un rinvio ai “requisiti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2”; tale rinvio sembrerebbe doversi interpretare alle lettere a) e b) del comma 18.

In merito all’imposta patrimoniale introdotta dal comma 17, si segnala che, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), non è possibile disporre l’istituzione di nuovi tributi con decreto-legge.

La disposizione contenuta nel comma 21 comporta, per i soggetti ai quali la ritenuta si applica a titolo definitivo (soprattutto persone fisiche) un incremento della pressione fiscale mentre, per i soggetti ai quali la ritenuta opera a titolo di acconto (soprattutto società di capitali e, più in generale, imprese commerciali) comporta un anticipo delle imposte da liquidare in dichiarazione dei redditi il cui ammontare complessivo rimane invariato in quanto da determinarsi applicando il regime ordinario delle imposte dirette.

Articolo 82, commi 23-24 - Abolizione di agevolazioni in materia di stock option

I commi 23 e 24 dispongono l’assoggettamento al regime di tassazione ordinaria delle plusvalenze relative alle stock option con riferimento alle assegnazioni ai dipendenti effettuate a decorrere dal 25 giugno 2008.

Articolo 82, commi 25-26 - Cooperative a mutualità prevalente

I commi 25 e 26 dell’articolo 82 dispongono - fissandone condizioni e modalità - l’obbligo per le società cooperative a mutualità prevalente di destinare il cinque per cento dell’utile netto annuale al Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbientidi cui all’articolo 81, commi 29-31.

Articolo 82, comma 27 - Elevazione della ritenuta sugli interessi corrisposti dalle cooperative ai soci

Il comma 27 dell’articolo 82 eleva - dal 12,5 al 20 per cento - la ritenuta a titolo d’imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e dai loro consorzi ai soci persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, in relazione ad alcune tipologie di prestiti. Dalla misura deriva, secondo la Relazione tecnica, un aumento di gettito pari a circa 22,1 milioni di euro a decorrere dal 2008.

Articolo 82, commi 28-29 - Cooperative di consumo e consorzi

Il comma 28 dell’articolo 82 eleva - dal 30 al 55 per cento - la quota degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili che, per legge, concorre alla formazione del reddito imponibile delle cooperative di consumo e dei loro consorzi.

Il comma 29 dispone l’applicazione della norma a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 25 giugno 2008, disciplinandone altresì le modalità attuative.

La Relazione tecnica stima che dalla misura deriverebbe una tassazione maggiore pari a 23,3 milioni di euro a decorrere dal 2008, in termini di competenza. In termini di cassa, il maggior gettito stimato è pari a 17,5 milioni di euro per il 2008 e di 23,3 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Articolo 83, commi 1-2 - Controllo obblighi fiscali e contributivi dei soggetti extracomunitari e dei non residenti

I commi 1 e 2 dell’articolo 83 prevedono la predisposizione di piani di controllo da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate, anche sulla base lo scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso, volti a garantire una maggiore efficacia nei controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni. Le menzionate amministrazioni determinano le modalità di attuazione della norma in esame tramite un’apposita convenzione.

Articolo 83, comma 3 - Sviluppo attività di controllo

L’articolo 83, comma 3 dispone la realizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate - nel triennio 2009-2011 - di un piano di ottimizzazione dell’impiego delle risorse, al fine di incrementare la capacità operativa per l’attività di prevenzione e repressione della evasione fiscale di almeno il 10 per cento.

La Relazione tecnica rileva che in relazione a tale misura l’introito effettivo di maggiori imposte potrà essere prodotto solo a far corso dal terzo anno del triennio e dunque stima maggiori entrate per cassa per il solo 2011, per un ammontare pari a 610 milioni di euro.

Articolo 83, comma 4 - Partecipazione dei Comuni al contrasto all’evasione fiscale

Il comma 4 dell’articolo 83 integra la normativa in tema di partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale, prevedendo la trasmissione con cadenza semestrale da parte del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze ai comuni, anche tramite l’ANCI, dell’elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito.

Articolo 83, commi 5-7 - Contrasto alle frodi in materia di IVA

I commi da 5 a 7 dell’articolo 83 prevedono l’incremento della capacità operativa destinata al contrasto delle frodi dell’IVA, sia nazionali che comunitarie, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza. Tale incremento dovrà realizzarsi anche tramite l’orientamento delle funzioni e delle strutture nonché mediante un costante scambio informativo. La disposizione non ha effetti finanziari.

Articolo 83, commi 8-15 - Piano straordinario di controlli finalizzati all’accertamento sintetico e efficientamento dell’Amministrazione fiscale

I commi da 8 a 15 dell’articolo 83 recano un complesso di disposizioni eterogenee in materia fiscale.

Il comma 8 dispone l’esecuzione di un piano straordinario di controlli nell’ambito dell’attività di accertamento fiscale, finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche.

Il comma 9 prevede che nella selezione delle posizioni rilevanti ai fini dei suddetti controlli sia data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d’imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di capacità contributiva.

 

In relazione alla formulazione del comma 9, si osserva che occorrerebbe specificare cosa si intende per “elementi segnaletici di capacità contributiva” e, in particolare, se essi coincidono con gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell’accertamento sintetico del reddito.

 

Il comma 10 reca la disciplina della partecipazione della Guardia di finanza al piano straordinario.

Il comma 11 prevede che i Comuni segnalino all’Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.

Il comma 12 dell’articolo in esame prevede uno specifico meccanismo di mobilità dei dirigenti generali di prima fascia delle Agenzie fiscali, attivabile dietro richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale, che deve indicare l’alternativa fra almeno due incarichi da conferire. In caso di rifiuto ad accettare gli incarichi alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale è collocato in esubero.

I commi 13 e 14 dettano disposizioni relative ai comitati di gestione delle Agenzie fiscali. In particolare si riduce da sei a quattro il numero dei componenti e si prevede, altresì, che metà di essi sia scelta tra dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti esterni, dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l’agenzia.

Il comma 14 dispone, inoltre, in sede di prima applicazione delle norme, la cessazione automatica dei comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008 in esame

Il comma 15 dispone che i diritti dell’azionista della società di gestione del sistema informativo dell’amministrazione finanziaria – SO.GE.I. - siano esercitati, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, tramite la Direzione VII - finanza e privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro. La norma abroga contestualmente tutte le disposizioni incompatibili con la norma in esame. Si prevede che il consiglio di amministrazione della società sia formato da cinque membri, disponendosi altresì il rinnovo di tale organo entro il 30 giugno 2008.

 

Per quanto attiene al comma 15, si osserva che la disposizione contiene una clausola di abrogazione del tutto indeterminata.

Articolo 83, commi 16-17 - Contrasto all’evasione fiscale derivante dalle estero-residenze fittizie delle persone fisiche

I commi 16 e 17 rafforzano la partecipazione dei Comuni all’attività di contrasto all’evasione fiscale. In particolare, ai Comuni è affidato il compito di confermare che i nuovi iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero - AIRE abbiano effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale, nonché di vigilare, nel successivo triennio, sull’effettiva cessazione della residenza.

Articolo 83, comma 18 - Semplificazioni nella gestione dei rapporti tributari

Il comma 18 dell’articolo 83 , introduce l’articolo 5-bis nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ampliando la possibilità per il contribuente di usufruire dell’istituto dell’accertamento concordato, permettendo al soggetto passivo dell’obbligazione tributaria di prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di IVA che consentano l’emissione di accertamenti parziali.

 La Relazione tecnica rileva che le norme introdotte incideranno sulla possibilità dell’Agenzia delle Entrate di recuperare una capacità operativa idonea a produrre ulteriori accertamenti ordinari, il cui gettito è stimato in circa 83,3 milioni di euro.

Articolo 83, commi 19-20 - Adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali

I commi 19 e 20 dell’articolo 83 dispongono che, a decorrere dal 2009, gli studi di settore siano elaborati anche su base regionale o comunale. La partecipazione dei comuni e delle regioni alla definizione degli studi di settore deve avvenire con gradualità entro il 31 dicembre 2013. Relativamente alla partecipazione dei comuni, si applica l’articolo 1 del DL n. 203/2005 ai sensi del quale, tra l’altro, è riconosciuta ai comuni che partecipano all’attività di accertamento una quota pari al 30% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo.

Articolo 83, commi 21-22 - Restituzione di pagamenti in eccesso effettuati da soggetti iscritti a ruolo

I commi 21 e 22 dell’articolo 83 recano disposizioni in materia di restituzione dei pagamenti effettuati in eccesso dal debitore iscritto a ruolo. Ove tali pagamenti eccedano di almeno cinquanta euro rispetto alle somme complessivamente richieste, l’agente della riscossione formula offerta di restituzione delle stesse all’avente diritto. Ove il soggetto passivo non abbia accettato la restituzione entro tre mesi dalla notifica, l’agente della riscossione è tenuto a riversare le somme eccedenti all’ente creditore. Qualora i pagamenti in eccesso siano inferiori a 50 euro, il riversamento all’ente creditore avviene decorsi tre mesi dal pagamento.

E’ fatto salvo in ogni caso il diritto del contribuente di chiedere, entro i termini ordinari di prescrizione, la restituzione di dette somme direttamente all’ente creditore o allo Stato.

Articolo 83, comma 23 - Soppressione delle garanzie per rateazione di importi iscritti a ruolo

Il comma 23 reca disposizioni in materia rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo dovute per debiti tributari inerenti le imposte sui redditi. Si elimina del tutto l’obbligo di prestazione di idonea garanzia per ottenere il beneficio della rateazione del debito iscritto a ruolo per somme superiori ai 50.000 euro, ed è modificato il termine di scadenza per il pagamento di ciascuna rata.

Secondo la Relazione tecnica, tale misura comporta un effetto di incremento degli incassi stimato in 50 milioni di euro per l’anno 2008 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2009.

Articolo 83, comma 24 - Aumento valore catastale per immobili messi all’incanto

Il comma 24 dell’articolo 83 interviene in materia di vendita all’asta di immobili, triplicando il valore del prezzo base dell’incanto.

Articolo 83, commi 25-28 - Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all’estero degli interessi nazionali in economia

Le disposizioni previste ai commi da 25 a 28 sono volte ad istituire, nonché a disciplinare le attribuzioni, il funzionamento e la composizione del Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi  nazionali  in  economia. In particolare il Comitato, oltre a inserirsi negli sforzi per una sempre maggiore internazionalizzazione del “sistema Italia”, avrà anche funzioni consultive del Governo in relazione ai nuovi scenari economici indotti dalla globalizzazione.

Articolo 84 - Copertura finanziaria

L’articolo 84 reca la disposizione sulla copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge.

 

Al riguardo si osserva che:

§      l’articolo 79, comma 2, relativo al progetto tessera sanitaria e al rinnovo del contratto collettivo personale convenzionato, dovrebbe essere incluso tra gli articoli elencati dalla disposizione in esame, in quanto fonte di maggiori spese. Peraltro, gli oneri derivanti dalla predetta norma sono contabilizzati tra le maggiori spese dell’allegato 7 della Relazione tecnica;

§       gli effetti dell’articolo 60, richiamato dalla norma in esame, dovrebbero essere riferiti al comma 8, anziché al comma 7 (come riportato nel testo della disposizione), in quanto gli oneri riportati tra le maggiori spese dell’allegato 7 della Relazione tecnica sono quelli relativi all’incremento del Fondo per la flessibilità di cui al citato comma 8.

Articolo 85 – Entrata in vigore

L’articolo 85 dispone in merito all’entrata in vigore del decreto-legge, fissata alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (25 giugno 2008).