Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie - D.L. 93/2008 ' A.C. 1185 - Sintesi
Riferimenti:
DL N. 93 DEL 27-MAG-08   AC N. 1185/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 7
Data: 03/06/2008
Descrittori:
AGEVOLAZIONI FISCALI   CONTRIBUTI PUBBLICI
ICI   LAVORO STRAORDINARIO
LINEE AEREE ITALIANE, ALITALIA   MUTUI EDILIZI
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze

Progetti di legge                                                                   n. 7/0                                                                        3 giugno 2008

 


Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 1185

Numero del decreto-legge

93/2008

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie

Settore d’intervento

Fisco - Credito - Mercati finanziari - Trasporti

Iter al Senato

NO

Numero di articoli

6

Date

 

§       emanazione

27 maggio 2008

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

28 maggio 2008

§       assegnazione

28 maggio 2008

§       scadenza

28 luglio 2008

Commissioni competenti

V Bilancio e VI Finanze

Pareri previsti

Commissioni I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI; inoltre XII, XIII e XIV (ex art. 73, comma 1-bis)

 


Contenuto

L’articolo 1 (co. 1, 2 e 3) dispone la totale esenzione dall’ICI per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ovvero per l’immobile in cui dimorano abitualmente il contribuente ed i suoi familiari, nonché le unità immobiliari assimilate dai regolamenti comunali all’abitazione principale.

L’esenzione si applica anche, a determinate condizioni, in favore del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; agli immobili delle cooperative edilizie, agli alloggi assegnati dagli IACP ed agli enti di edilizia residenziale pubblica purché adibiti ad abitazione principale.

L’esenzione non opera (comma 2) per gli immobili signorili, le ville ed i castelli, ai quali continua ad applicarsi solo la detrazione “ordinaria” di 103,29 euro su base annua.

Il comma 4 quantifica il minor gettito derivante dai benefici introdotti in 1700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, disponendo il rimborso ai comuni della minore imposta. Modalità e criteri per l’erogazione del rimborso sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. L’attuazione del rimborso è demandata ad un decreto del Ministro dell’interno.

Il comma 5 dispone che una quota pari allo 0,8 per mille dei rimborsi sia erogato dal Ministero dell’interno alla Fondazione IFEL – Istituto per la finanza e l’economia locale per remunerare l’attività da esso svolta in materia di accertamento.

Il comma 7 dispone la sospensione del potere di regioni ed enti locali di deliberare aumenti delle aliquotedi tributi con legge dello Stato. La norma avrà effetto a decorrere dall’esercizio 2009 e fino alla “definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità, in funzione della attuazione del federalismo fiscale”. Sono fatti salvi, invece, gli aumenti relativi al 2008 deliberati prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

I commi da 1 a 5 dellarticolo 2 introducono, in via transitoria, un regime fiscale agevolato in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2007 hanno realizzato un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro. Al lavoratore, in ogni caso, è concessa la facoltà di optare per l’applicazione del regime di tassazione ordinaria.

Il nuovo regime fiscale consiste nell’assog­gettare ad imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali fissata in misura pari al 10%, le somme erogate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008 a titolo di emolumenti per lavoro straordinario o di premi legati alla produttività aziendale entro il limite massimo di importo fissato in 3.000 euro lordi.

I redditi soggetti a tassazione separata non concorrono alla formazione del reddito complessivo e non si considerano ai fini della determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (c.d. ISEE).

La nuova disciplina ha natura sperimentale ed è prevista una valutazione degli effetti complessivi prodotti, al fine di considerare l’eventuale esten­sione dell’agevolazione ai dipendenti del settore pubblico.

Il comma 6 dell’articolo 2 dispone l’amplia­mento, in via permanente, della base imponibile IRPEF relativa ai redditi da lavoro dipendente. Vengono incluse nella formazione del reddito le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze (attualmente escluse entro il limite di 258 euro annui) e altri sussidi attualmente esclusi dalla formazione del reddito imponibile. Tale norma riguarda tutti i lavoratori dipendenti inclusi quelli del settore pubblico.

L’articolo 3 prevede che i soggetti che hanno acceso un mutuo a tasso variabile per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere alle banche e agli intermediari finanziari, che aderiranno ad una convenzione intervenuta tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ABI, la rinegoziazione del mutuo, al fine di ridurre l’importo delle rate, che rimane fisso per tutta la durata, in misura pari a quello risultante dalla media dei tassi applicabili nel 2006. L’eccedenza rispetto alle rate determinate in base ai parametri contenuti nel contratto di mutuo originario viene imputata in un conto di finanziamento accessorio e dovrà essere rimborsata dopo la scadenza del contratto di mutuo originario, con rate di importo fisso uguale a quello delle rate del mutuo rinegoziato. Ove invece si registrassero differenziali di rata a favore del mutuatario, questi concorrerebbero ad abbattere le poste a debito imputate sul conto accessorio. Si tratta in sostanza di un allungamento del periodo di restituzione del finanziamento originario a fronte della conversione della rata variabile in rata di importo fisso di minore entità, che comporta il pagamento, per il mutuatario, di una somma totale più elevata in termini di interessi da corrispon­dere alla banca o all’intermediario finanziario.

L’articolo 4 interviene in relazione al prestito concesso ad Alitalia S.p.a. dal decreto legge 23 aprile 2008, n. 80 (in corso di conversione), il quale dispone l’erogazione di una somma pari a 300 milioni di euro in favore di Alitalia, per consentire alla compagnia di far fronte ai propri pressanti fabbisogni di liquidità. Il comma 1 – confermando quanto già disposto dal D.L. n. 80 - prevede che il rimborso della somma da parte di Alitalia dovrà essere effettuato nel minor termine fra il trentesimo giorno successivo alla cessione o perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell’economia ed il 31 dicembre 2008. Il comma 2 prevede una maggiorazione, pari all’1%, del tasso di interesse gravante sull’importo di cui al comma 1. Il comma 3 dispone che le somme che formano oggetto del prestito, comprensive degli interessi maturati, saranno utilizzateper coprire le perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve inferiori al livello minimo legale. I commi 4 e 5 disciplinano le modalità del rimborso nelle ipotesi di liquidazione della società Alitalia, ovvero di cessione del controllo da parte del Ministero dell’economia. Il comma 6 prevede che, in caso di realizzo di utili da parte di Alitalia entro il 31 dicembre 2008, la società sarà tenuta a restituire gli importi ricevuti, nei limiti degli utili realizzati.

Il comma 7 dispone la copertura dell’onere di 300 milioni di euro derivante dall’utilizzo del prestito concesso ad Alitalia S.p.A., previsto dal decreto-legge n. 80 del 2008. Il comma 8 disciplina la gestione contabile del prestito.

L’articolo 5 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri del provvedimento, attraverso la riduzione di numerose autorizzazioni di spesa nonché delle dotazioni delle Tabelle A, B e C della leggge finanziaria 2008, delle quali si da’ conto in apposite tabelle contenute nelle schede di lettura. A fini di copertura finanziaria degli oneri vengono altresì utilizzate le risorse destinate a opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria (1.363,5 milioni di euro), originariamente stanziate per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.

Va segnalato, che la copertura finanziaria, con riferimento all’anno 2010, risulta eccedente rispetto agli oneri derivanti dal provvedimento, di 985 milioni di euro.

I commi 3 e 4 recano norme volte alla maggiore flessibilità nella gestione del bilancio statale. In particolare, il comma 3 introduce un nuovo meccanismo di flessibilità nella gestione del bilancio statale, consentendo di rimodulare le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa tra i programmi a questa appartenenti. La possibilità di rimodulazione trova dei limiti per le spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito. Non è invece esclusa la possibilità di rimodulare le spese predeter­minate per legge. Inoltre, per le rimodulazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi il secondo periodo del comma pone un limite massimo “del 10 per cento delle risorse stanziate per le finalità previste dalla legge nell’ambito di ciascun programma interessato dalla riduzione”.

 

Il comma 4 istituisce un “Fondo per le esigenze gestionali” nello stato di previsione  del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di  euro per l’anno 2008, 100 milioni di euro per l’anno 2009 e 60 milioni di euro per l’anno 2010, desinato ad essere utilizzato ai fini del  reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa.

 

Relazioni allegate

Relazione illustrativa e relazione tecnica.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Nel preambolo del decreto l’adozione del provvedimento è motivata con la volontà di incrementare il potere di acquisto delle famiglie, anche mediante l’adozione di misure volte alla ristrutturazione dei mutui bancari nonché di rilanciare lo sviluppo economico.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’art. 5, comma 3, andrebbe valutato alla luce del complessivo quadro delle decisioni di bilancio definito dall’articolo 81 della Costituzione, conside­rando, segnatamente, come esso autorizzi di fatto a modificare con atto amministrativo autorizzazioni di spesa stabilite con norma primaria (non è stata infatti esclusa la possibilità di effettuare variazioni compensative in relazione a spese predeterminate da leggi) ovvero a rimodulare gli stanziamenti di unità previsionali di base, anche relative a programmi che interessano diversi stati di previsione (e determinando quindi un trasferimento di risorse tra diverse amministrazioni), oggetto di deliberazione parlamentare in sede di esame del bilancio di previsione.

All’art 5 (copertura finanziaria), commi 6 ed 8, in relazione alle risorse affluenti al Fondo per interventi strutturali di politica economica, si osserva come, trattandosi di risorse di conto capitale che vengono trasferite ad un Fondo di parte corrente, possa configurarsi una fattispecie di dequalifi­cazione della spesa ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge n. 468/78.. Tale previsione può essere valutata sotto il profilo del rispetto dell’art. 81, co. 4, Cost.

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Riguardo all’art. 4 (prestito Alitalia), commi 7 e 8, si osserva come, dal punto di vista contabilistico, tale intervento, in quanto contabilizzato sul conto economico, non sembra rivestire la natura di prestito e tale circostanza potrebbe rilevare anche ai fini della valutazione di compatibilità comunitaria in relazione alla disciplina degli aiuti di Stato.

Esame del provvedimento da parte della Commissione europea
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Secondo fonti informali, il 30 maggio 2008 il Governo italiano avrebbe trasmesso alla Commis­sione europea osservazioni in merito alla compatibilità del prestito di cui al D.L. n. 80 del 2008. su cui interviene l’articolo 4 del D.L. 93 in esame, con la disciplina degli aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 TCE.

In particolare, il Governo avrebbe sostenuto che il prestito in questione non costituisce aiuto di Stato in quanto, in considerazione delle modalità di erogazione espressamente previste dal decreto legge n. 80, risulterebbe pienamente conforme al criterio dell’investitore privato operante in un’economia di mercato.

Nelle osservazioni trasmesse alla Commissione il Governo avrebbe sottolineato, inoltre, che le modifiche apportate dall’articolo 4 del D.L. 93 in esame non altererebbero la valutazione di conformità del prestito all’ordinamento comunitario, ma sarebbero anzi indispensabili per consentire la privatizzazione di Alitalia, come precisato nella relazione illustrativa del ddl di conversione del medesimo decreto.

Sempre secondo fonti informali, la Commissione, nel chiedere all’Italia di fornire, entro il 30 maggio 2008, chiarimenti in merito alla natura del prestito di cui al D.L. n. 80 del 2008. avrebbe preannunciato di poter considerare il prestito alla stregua di un’operazione a condizioni di mercato - diversa quindi da un aiuto di Stato – solo in presenza di un piano credibile di privatizzazione, necessario a precostituire una concreta possibilità di restituzione del debito da parte dell’azienda beneficiaria del prestito.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Riguardo all’articolo 1 in materia di ICI, anche in considerazione della mancata previsione di un termine per l’adozione del decreto ministeriale di attuazione del trasferimento compensativo, andreb­bero approfonditi gli effetti finanziari - in termini di cassa - per i comuni, derivanti dal mancato incasso entro il 16 giugno, per le unità immobiliari beneficiate dell’esenzione, della prima rata dell’ICI.

In merito al comma 7 dell’art. 1 andrebbero valutati i riflessi sull’autonomia finanziaria delle Regioni, oltre ai diversi profili dell’effettiva sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza e del nesso con le altre disposizioni previste dall’articolo in questione e dal decreto-legge.

Coordinamento con la normativa vigente

Con riferimento all’articolo 2 (detassazione straordinari), si ricorda che l’articolo 1, comma 70, della legge n. 247 del 2007 (c.d. Protocollo welfare) ha previsto, per l’anno 2008, l’introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l’imposizione fiscale della retribuzione corrisposta a titolo di premio di produttività entro un limite complessivo di 150 milioni di euro.

Con riguardo al comma 1 dell’art. 3 (rinegoziazione mutui), si rileva che si interviene con uno strumento legislativo, espressione peraltro di un accordo intervenuto tra le “parti”, a determinare il contenuto di un atto negoziale, la cui stipula viene prevista in via obbligatoria. L’inter­vento con legge non appare, a stretto rigore, necessario in quanto il Ministero in questione e l’ABI avrebbero potuto procedere direttamente alla conclusione dell’Accordo.

Con riguardo al comma 6 dell’art. 3, andrebbe valutato se chiarire che la rinegoziazione del mutuo assistito dalle medesime garanzie già iscritte non comporta il venir meno della detraibilità degli interessi ai fini fiscali. Andrebbe inoltre chiarito se l’istituto della detraibilità degli interessi ai fini fiscali si applica anche agli interessi passivi dovuti per la restituzione del debito che eventualmente risulta dal conto accessorio alla data di scadenza del mutuo.

Con riguardo al comma 8 dell’art. 3, andrebbe chiarito se le operazioni di rinegoziazione dei mutui in esame vadano esenti da costi notarili.

Impatto sui destinatari delle norme

In merito al comma 2 dell’art. 2 (detassazione straordinari) andrebbe chiarito, in primo luogo, se la esclusione delle remunerazioni ai fini ISEE trovi applicazioni anche per i soggetti che, pur avendone i requisiti, non optano per l’accesso al regime agevolato. In secondo luogo, si segnala che, a parità di condizioni di retribuzione ordinaria e straordinaria, un lavoratore dipendente pubblico (ma anche un qualunque lavoratore dipendente con redditi diversi) potrebbe non avere accesso a prestazioni o servizi sociali che invece sarebbero riconosciute al lavoratore dipendente privato.

Il comma 3 dell’art. 2 introduce l’obbligo a carico del lavoratore di comunicare la propria situazione reddituale relativa al 2007, al fine di consentire al nuovo datore di lavoro l’applicazione o meno della nuova disciplina, senza tuttavia chiarire le responsabilità a carico del lavoratore nei casi di omessa o infedele comunicazione al datore di lavoro.

Il primo periodo del comma 2 dell’art. 2 dispone che le somme soggette a regime agevolate non concorrono alla determinazione dell’ISEE. Il secondo periodo afferma che i predetti redditi sono computati ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Sul punto appaiono opportuni chiarimenti, tenuto conto che il valore ISEE è utilizzato anche ai fini dell’accesso a prestazioni assistenziali.

Formulazione del testo

Il comma 3 dell’art. 1 (ICI), abroga la disposizione che (articolo 6, comma 4 del D.Lgs. n. 504 del 1992), mediante rinvio (all’articolo 4, comma 1 del d.l. n. 437 del 1996) confermava la potestà dei comuni di deliberare un’aliquota ICI ridotta in favore di alcuni soggetti. Le disposizioni oggetto di rinvio sembrano in effetti superate dalla normativa in esame, con l’eccezione della previsione relativa alla possibilità di deliberare aliquote ICI agevolate per gli immobili locati come “prima casa”.

La disposizione in commento potrebbe essere riformulata, abrogando espressamente la parte dell’art. 4, c. 1, cit. incompatibile con la nuova disciplina, ferma restando l’abrogazione dell’art. 6, c .4, cit.

Il comma 1 dell’art. 2 (detassazione straordinari) riferendosi alle “somme erogate” sembrerebbe disporre l’applicazione di un criterio di cassa (erogazione delle remunerazioni) in luogo di quello di competenza (momento in cui è maturato il diritto alla remunerazione).

Il comma 2 dell’art. 2 utilizza la formulazione “non concorrono ai fini fiscali” che sembrerebbe doversi interpretare come “non concorrenza alla formazione del reddito”.

All’art. 5 (copertura finanziaria), co. 9, lett. b), punto 14), si segnala che la novella riferita al comma 1152-bis della legge finanziaria 2007, relativo all’utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli anni 2008 e 2009, come riformulata nella rettifica (G.U. n. 126 del 2008) non determina alcuna riduzione di spesa, poiché fa salvo il primo periodo del comma 1152-bis, recante l’importo del finanziamento. La novella dovrebbe, invece, sostituire l’intero comma 1152-bis, alla stregua delle disposizioni che precedono.

Andrebbe approfondita e chiarita la formulazione dell’art. 5, co. 12. Da un lato, infatti, tale disposizione reca una clausola abrogativa alquanto generica (abroga tutte le disposizioni incompatibili con le rideterminazioni delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1) e, dall’altro, riduce “comunque” tutte le autorizzazioni di spesa utilizzate per la copertura delle “disposizioni legislative rideterminate”.

L’art. 5, co. 3, potrebbe determinare dubbi di carattere interpretativo in relazione alla sua portata applicativa. Non risulta infatti chiaro se il primo periodo costituisca una disposizione autonoma volta ad autorizzare in via generale e permanente le rimodulazioni, nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi, delle dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione di spesa, ovvero se debba essere letto in combinato disposto con il secondo periodo del comma, dovendosi in tal caso ritenere tali rimodulazioni circoscritte ai soli programmi oggetto di riduzioni di autorizzazioni di spesa disposte da altre norme del decreto legge in esame. Inoltre, il secondo periodo del comma 3, nel prevedere, per le variazioni tra spese di funzionamento ed interventi, il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate “per le finalità previste dalla legge nell’ambito del programma interessato dalla riduzione”, non specifica a quale riduzione si faccia riferimento. La relazione tecnica precisa al riguardo che si tratta delle riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa disposte dal comma 1 dell’articolo 5 in esame. Andrebbe valutato se introdurre tale precisazione nel testo della disposizione.