Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica - D.L. 92/2008 - A.C. 1366 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1366/XVI   DL N. 92 DEL 23-MAG-08
Serie: Progetti di legge    Numero: 14
Data: 27/06/2008
Descrittori:
ORDINE PUBBLICO   PUBBLICA SICUREZZA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
II-Giustizia
Altri riferimenti:
L N. 125 DEL 24-LUG-08   AS N. 692/XVI

Casella di testo: Progetti di legge27 giugno 2008                                                                                                                                 n. 14/0

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

D.L. 92/2008 - A.C. 1366

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 1366

Numero del decreto-legge

92/1998

Titolo del decreto-legge

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

Iter al Senato

Sì (A.S. 692)

Numero di articoli

 

testo originario

13

testo approvato dal Senato

24

Date:

 

emanazione

23 maggio 2008

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

26 maggio 2008

approvazione del Senato

24 giugno 2008

assegnazione

24 giugno 2008

scadenza

25 luglio 2008

Commissione competente

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia)

Pareri previsti

Commissioni III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII e XIV

 


Contenuto

L’articolo 1 modifica diverse disposizioni del codice penale. In particolare si prevedono:

§         modifiche alla disciplina dell’espulsione dello straniero e dell’allontanamento del cittadino comunitario, tramite provvedimento giurisdizionale a titolo di misura di sicurezza personale non detentiva;

§         un inasprimento delle sanzioni in materia di associazione di tipo mafioso;

§         modifiche con riguardo ai delitti in materia di falsità personale con lo scopo di potenziare gli strumenti di identificazione e accertamento delle qualità personali;

§         un inasprimento delle pene per il soggetto che abbia commesso un omicidio colposo o cagionato ad altri lesioni colpose, con particolare riferimento a quando ciò sia avvenuto come conseguenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

§         l’introduzione di una nuova circostanza aggravante che consiste nell’“avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale”;

§         una modifica in tema di circostante attenuanti generiche.

L’articolo 2 introduce modifiche al codice di procedura penale in materia di competenza degli uffici giudiziari, distruzione di cose sottoposte a sequestro. attività di coordinamento del Procuratore nazionale antimafia, arresto obbligatorio in flagranza, disciplina del giudizio direttissimo e del giudizio immediato, patteggiamento in appello, sospensione dell’esecuzione della pena detentiva.

Gli articoli 2-bis e 2-ter, inseriti nel corso dell’esame al Senato, recano deroghe alla ordinaria disciplina del processo penale prevedendo, rispettivamente:

§         la precedenza, nei ruoli d’udienza, per la trattazione dei processi di maggior allarme sociale;

§         la corrispondente sospensione per un anno dei processi per reati ritenuti meno gravi, purché commessi entro il 30 giugno 2002;

L’articolo 3 sottrae alla competenza del giudice di pace le ipotesi di lesioni colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale, quando si tratta di reato commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ovvero sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L’articolo 4 reca modifiche al codice della strada in materia di guida sotto l’influenza dell’alcool o di sostanze stupefacenti, comportamento in caso di incidente e sanzioni accessorie.

L’articolo 5 modifica il Testo unico sull’immigrazione, prevedendo alcune specifiche circostanze aggravanti del reato di agevolazione della permanenza illegale dello straniero, e introducendo una nuova fattispecie di reato, che sanziona la cessione a titolo oneroso ad uno straniero irregolarmente soggiornante, di un immobile di cui si abbia la disponibilità.

L’articolo 6 modifica l’art. 54 del testo unico sugli enti locali ampliando i poteri di ordinanza del sindaco, esercitabili – in via ordinaria o con procedura di urgenza – per prevenire o eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

L’articolo 6-bis consente alle giunte degli enti locali di variare l’importo del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti ed ordinanze comunali e provinciali.

L’articolo 7disciplina la collaborazione tra polizia municipale e provinciale e Polizia di Stato nell’ambito dei piani coordinati di controllo del territorio.

L’articolo 7-bis, introdotto dal Senato,reca disposizioni riguardanti la possibilità di fare ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio.

Gli articoli 8 e 8-bis ampliano la possibilità di accesso al Centro elaborazione dati del Ministero dell’interno da parte del personale, rispettivamente, della polizia municipale e delle Capitanerie di porto.

L’articolo 9 modifica la denominazione dei centri di permanenza temporanea ed assistenza con quella di “centri di identificazione ed espulsione”.

L’articolo 10 rafforza i poteri della procura distrettuale e della direzione investigativa antimafia e introduce disposizioni volte a garantire una maggiore efficacia delle misure di prevenzione. In particolare è prevista la possibilità di applicare anche disgiuntamente le misure di prevenzione personali e patrimoniali e di disporre misure patrimoniali anche in caso di morte del soggetto interessato dal procedimento.

L’articolo 10-bis reca disposizioni volte al potenziamento dell’istituto della confisca.

Gli articoli 11, 11-bis e 11-ter recano ulteriori disposizioni in materia di misure di prevenzione.

L’articolo 12 consente al procuratore nazionale antimafia di disporre l’applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale.

L’articolo 12-bis stabilisce il termine dal quale decorre l’accentramento di competenza in capo alla procura distrettuale per determinati delitti di particolare allarme sociale.

L’articolo 12-ter apporta modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, in relazione alla disciplina del gratuito patrocinio.

L’articolo 12-quater esclude che, nell’ambito del processo minorile, il pubblico ministero possa procedere con rito direttissimo o chiedere il giudizio immediato, quando ciò possa recare grave pregiudizio alle esigenze educative del minore.

L’articolo 13 dispone sull’entrata in vigore del decreto-legge.

Relazioni allegate

Il disegno di legge presentato dal Governo al Senato è corredato dalle relazioni sul’analisi tecnico-normativa (ATN) e sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Motivazioni della necessità ed urgenza

La premessa al D.L. rileva la “straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo più efficiente per contrastare fenomeni di illegalità diffusa collegati all'immigrazione illegale e alla criminalità organizzata, nonché norme dirette a tutelare la sicurezza della circolazione stradale in relazione all'incremento degli incidenti stradali e delle relative vittime”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento interviene su materie che l’art. 117, 2° co., Cost. riserva alla competenza esclusiva dello Stato, quali: “rapporti dello Stato con l'Unione europea” e “immigrazione” (lett. a) e b)), “Forze armate” (lett. c)), ordine pubblico e sicurezza (lett. h)), “giurisdizione e norme processuali; ordinamento […] penale” (lett. l)); “organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane” (lett. p)).

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Nel corso dell’esame del provvedimento al Senatosono emersi alcuni profili relativi alla compatibilità costituzionale del decreto-legge e delle modifiche ad esso apportate in sede di conversione. In particolare gli aspetti sui quali si è maggiormente dibattuto sono i seguenti:

§       all’art. 1, lett. f), che introduce la circostanza aggravante della clandestinità è stato sottolineato che tale aggravante della pena riguarda un mero status soggettivo della persona, che andrebbe valutato alla luce del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, e del divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza, di cui all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

§       all’art. 2-ter, co. 1, è stato evidenziato che, poiché l’istituto della sospensione differisce nel tempo la definizione dei processi oggetto della norma, andrebbe approfondita la coerenza di tale disposizione con il principio dellaragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), con riguardo ai diritti sia dell’imputato che delle altre parti processuali.

L’art. 2-ter, co. 7, non prevedendo espressamente un termine per la sospensione dei processi, potrebbe in astratto dar luogo ad una sospensione sine die dei processi stessi. A tale riguardo, può risultare opportuno un approfondimento in relazione i principi della ragionevole durata del processo (art. 111, co. 2°, Cost.) e con la tutela del diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost.), anche alla luce della giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenze 354/1996 e 24/2004).

Dalla formulazione testuale del comma, inoltre, non si desume con chiarezza se nelle ipotesi di sospensione ivi previste resti sospeso il corso della prescrizione, come invece esplicitamente previsto al comma 2 per i processi di cui al comma 1. Qualora non restasse sospeso il corso della prescrizione, per i reati in questione potrebbe determinarsi un’agevolazione ex lege della maturazione della stessa prescrizione.

All’art. 2-ter, co. 8, non appare chiaro dalla formulazione della norma se la facoltà di richiedere la prosecuzione del processo sia attribuita all’imputato con riferimento alle sole ipotesi del comma 7 (sospensione facoltativa) o anche alle ipotesi di cui al comma 1 (sospensione obbligatoria). Ove tale facoltà non sia riconosciuta nelle ipotesi di sospensione obbligatoria, sarebbe opportuno valutare la norma alla luce del diritto di difesa dell’imputato (art. 24 Cost.).

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge reca disposizioni differenziate per natura ed oggetto, accomunabili sotto il profilo della finalità di contrastare fenomeni di illegalità diffusa e di criminalità e di apprestare ulteriori strumenti a tutela della sicurezza.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Con riguardo all’art. 1, co. 1, lett. a) e b), appare opportuno un approfondimento dei profili di compatibilità delle previsioni relative all’allontanamento dei cittadini comunitari con quanto disposto dalla direttiva 2004/38/CE. L’art. 27, par. 2, della direttiva prevede, infatti, che la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di provvedimenti di allontanamento dei cittadini comunitari.

Tale disposizione è ribadita dallo stesso art. 20, co. 4, del D.Lgs. 30/2007 che, nel recepire la direttiva, ha stabilito che l’esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di provvedimenti di allontanamento.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

Il 18 giugno 2008 il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura, secondo la procedura di codecisione, una proposta di direttiva, che stabilisce norme comuni in materia di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi in condizioni di soggiorno irregolare (COM(2005)391).

Il testo adottato dal Parlamento europeo accoglie i contenuti del compromesso raggiunto in esito a negoziati a tre con il Consiglio e la Commissione, sull’originaria proposta presentata dalla Commissione il 1° settembre 2005.

La proposta di direttiva intende stabilire norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente, garantendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali. Il testo di compromesso adottato dal Parlamento europeo prevede che si incoraggi il ritorno “volontario”, stabilisce la durata massima di detenzione e definisce degli standard minimi comuni da garantire per le condizioni di vita, fra cui il diritto all'assistenza medica e all'istruzione dei bambini. Il testo prevede inoltre talune garanzie e la possibilità di ricorso a favore delle persone espulse. Viene regolato altresì il “trattenimento”, che ha durata quanto più breve possibile (sei mesi al massimo, salvo proroga per altri dodici mesi in casi determinati) ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento delle modalità di rimpatrio. Si prevede inoltre la possibilità di imporre alla persona espulsa un periodo di "divieto di reingresso" durante il quale non potrà accedere nuovamente nel territorio dell'UE.

La proposta di direttiva, nel testo di compromesso già approvato dal Parlamento europeo in prima lettura, secondo la procedura di codecisione, è in attesa di essere sottoposta all’approvazione del Consiglio.

Compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo
(in collaborazione con l’Avvocatura, Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo)

Le disposizioni della CEDU e gli orientamenti della giurisprudenza della Corte EDU che appaiono di più immediato rilievo con riferimento al D.L. attengono ai profili della tutela dello straniero soggetto a provvedimenti di espulsione ed alla ragionevole durata del processo.

Per una illustrazione degli orientamenti della Corte sui due temi, si rinvia al dossier Progetti di legge n. 14.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’estensione e i limiti del potere di ordinanza del sindaco, come ridefinito e ampliato dall’art. 6, non sono puntualmente individuati dal testo in esame, ma da un successivo atto di natura non legislativa: un decreto del ministro dell’interno, del quale non è precisata la natura (regolamentare o meno), né è fissato un termine per l’emanazione.

Il co. 3 dell’art. 8-bis, che prevede l’adeguamento alle norme recate dall’articolo, entro sei mesi, del regolamento sul trattamento dei dati del CED, andrebbe opportunamente riferito anche alle disposizioni introdotte dal precedente art. 8.

Coordinamento con la normativa vigente

Con riguardo all’art. 1, co. 1, lett. a) e b), sembra necessario un coordinamento delle nuove disposizioni introdotte con quelle recate dal testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e dal D.Lgs. 30/2007 in materia, rispettivamente, di espulsione degli stranieri extracomunitari e di allontanamento dei cittadini dell’Unione europea.

Con riferimento all’art. 12, co. 1, si segnala che l’art. 371-bis c.p.p. (come novellato dall’art. 2, comma 1, lett. b), del D.L.) riferisce i poteri di coordinamento del procuratore nazionale antimafia genericamente a tutte le misure di prevenzione antimafia (sia personali che patrimoniali), mentre il nuovo art. 110-ter del R.D. 12/1941 (introdotto dal citato art. 12) prevede la facoltà del procuratore nazionale antimafia di disporre l’applicazione temporanea di magistrati della direzione investigativa antimafia in relazione ai soli procedimentidi prevenzione di natura patrimoniale.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Con riguardo all’art. 1, co. 1, lett. a) e b), si ricorda che è all’esame delle Commissioni parlamentari competenti lo schema di D.Lgs. n. 5, correttivo del D.Lgs. 30/2007 in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari.

Con riferimento all’art. 10, lett. a), b) e c), si segnala che disposizioni di carattere analogo sono contenute negli artt. 10, 11 e 12 del disegno di legge del Governo in materia di sicurezza pubblica (A.S. 733).

Formulazione del testo

Con riferimento all’art. 2-ter, co. 6, può risultare opportuna una precisazione in merito “ai delitti di criminalità organizzata”, essendo questi ultimi in gran parte già ricompresi tra quelli di cui agli artt. 51, co. 3-bis, e 407, co. 2, lett. a), c.p.p., richiamati nello stesso co. 6.

In relazione al co. 7 dello stesso art. 2-ter, si osserva che il riferimento ai reati “prossimi alla prescrizione” potrebbe risultare non sufficientemente determinato.

Sembra opportuna una riformulazione dell’art. 7 e dell’art. 8, co. 1-bis, in termini di novella, rispettivamente, all’art. 17 della L. 128/2001 ed all’art. 16-quater del D.L. 8/1993. Parrebbe altresì opportuno modificare anche la rubrica dell’art. 16-quater, che oggi fa riferimento ai soli servizi di polizia stradale della polizia municipale.

Dalla formulazione dell’art. 6 non si evince con chiarezza se il potere di ordinanza ivi previsto è esercitabile dai sindaci immediatamente o solo subordinatamente all’adozione del D.M. di cui al co. 4-bis.