Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica - D.L. 92/2008 - A.C. 1366 - Iter al Senato (A.S. 692) - Discussione in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 1366/XVI   DL N. 92 DEL 23-MAG-08
Serie: Progetti di legge    Numero: 14    Progressivo: 2
Data: 26/06/2008
Descrittori:
ORDINE PUBBLICO   PUBBLICA SICUREZZA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
II-Giustizia
Altri riferimenti:
AS N. 692/XVI   L N. 125 DEL 24-LUG-08


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

D.L. 92/2008 - A.C. 1366

Iter al Senato (A.S. 692)

Discussione in Assemblea

 

 

 

n. 14/2

Parte seconda

 

26 Giugno 2008

 


Dipartimento istituzioni

SIWEB

 

 

 

Dipartimento giustizia

SIWEB

 

 

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File: D08092b2.doc

 

 


INDICE

Discussione in Assemblea

Seduta del 4 giugno 2008  3

Seduta del 5 giugno 2008  5

Seduta dell’11 giugno 2008(antimeridiana)9

Seduta dell’11 giugno 2008 (pomeridiana)13

Seduta del 12 giugno 2008  53

Seduta del 17 giugno 2008 (antimeridiana)69

Seduta del 17 giugno 2008 (pomeridiana)111

Seduta del 18 giugno 2008 (antimeridiana)179

Seduta del 18 giugno 2008 (pomeridiana)309

Seduta del 24 giugno 2008  431

 

 


Discussione in Assemblea

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

12a seduta pubblica (antimeridiana):

 

 

mercoledì4 giugno 2008

 

Presidenza del presidente SCHIFANI,

indi della vice presidente BONINO

e del vice presidente NANIA

 


Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,05).

Si dia lettura del processo verbale.

 

BAIO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 29 maggio.

 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

 

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 (omissis)

Gli emendamenti al disegno di legge n. 692 (Decreto-legge sicurezza pubblica) dovranno essere presentati entro le ore 12 di giovedì 12 giugno.

 

(omissis)

 

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

15a seduta pubblica (pomeridiana):

 

 

giovedì5 giugno 2008

 

 

 

Presidenza del presidente SCHIFANI

 

 


PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

 

BAIO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

 (omissis)

 

Sui lavori del Senato

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per quanto riguarda i lavori della prossima settimana, la Camera dei deputati ha stabilito che la votazione finale del decreto-legge sul trasporto aereo avvenga entro la serata di martedì 10 giugno. Nella stessa giornata di martedì le competenti Commissioni del Senato proseguiranno l'esame del decreto-legge in materia di sicurezza pubblica. Non è, pertanto, possibile iscrivere all'ordine del giorno dell'Assemblea, per la prevista seduta di martedì 10 giugno alle ore 17, i due decreti-legge sul trasporto aereo e sulla sicurezza pubblica.

Per tali ragioni la seduta pomeridiana di martedì prossimo non avrà luogo.

L'Assemblea pertanto tornerà a riunirsi mercoledì 11 giugno, alle ore 10 e alle ore 16,30, con all'ordine del giorno la discussione del decreto-legge in materia di sicurezza pubblica, ove concluso dalle Commissioni competenti.

Ulteriori decisioni sui lavori della prossima settimana, con particolare riferimento al decreto-legge sul trasporto aereo, saranno assunte dalla Conferenza dei Capigruppo che si riunirà martedì 10 giugno, alle ore 16.

 

(omissis)

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

16a seduta pubblica (antimeridiana):

 

 

mercoledì11 giugno 2008

 

 

 

Presidenza del presidente MAURO

 

 


Presidenza della vice presidente MAURO

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,03).

Si dia lettura del processo verbale.

 

MONGIELLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 5 giugno.

 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

 

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori dell'Assemblea».

Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri sera, ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 19 giugno.

La seduta di questa mattina si esaurirà nella comunicazione all'Assemblea del calendario dei lavori. Potranno pertanto lavorare le Commissioni, particolarmente quelle impegnate nell'esame del decreto-legge recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

In apertura della seduta pomeridiana di oggi, con inizio alle ore 17, la Presidenza ricorderà la figura del presidente della Repubblica Giuseppe Saragat nel ventesimo anniversario della scomparsa. Un senatore per Gruppo potrà poi intervenire per 5 minuti.

Si passerà quindi alle relazioni sul decreto-legge in materia di sicurezza pubblica.

Dopo la discussione e il voto di eventuali questioni incidentali, si aprirà la discussione generale che proseguirà, per concludersi, domani mattina.

Sono in corso contatti con il Governo per organizzare - possibilmente nella giornata di domani - un'informativa urgente sui gravi fatti dell'ospedale Santa Rita di Milano.

Giovedì pomeriggio è previsto il sindacato ispettivo.

La discussione sul decreto-legge in materia di sicurezza pubblica riprenderà martedì 17 giugno, alle ore 11, con le repliche dei relatori e del Governo e 1'inizio delle votazioni sugli emendamenti. Questi ultimi dovranno essere presentati entro le ore 14 di lunedì 16 giugno; i subemendamenti entro le ore 18.

Sempre nel corso della prossima settimana, dopo il voto finale sul decreto-legge in materia di sicurezza, si passerà alla trattazione del decreto-legge sul trasporto aereo, che la Camera si accinge a trasmettere in un testo modificato. Ove non concluso in precedenza, tale decreto sarà comunque discusso e votato nella giornata di giovedì 19 giugno, eventualmente anche nel pomeriggio. Pertanto, la prevista seduta di sindacato ispettivo non avrà luogo.

Nuove interrogazioni a risposta immediata saranno poste all'ordine del giorno nel pomeriggio di giovedì 26 giugno.

 

(omissis)

Gli emendamenti al disegno di legge n. 692 (Decreto-legge sicurezza pubblica) dovranno essere presentati entro le ore 14 di lunedì 16 giugno; i subemendamenti entro le ore 18.

 

(omissis)

 

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

17a seduta pubblica (pomeridiana):

 

 

mercoledì11 giugno 2008

 

 

Presidenza del presidente SCHIFANI,

indi della vice presidente BONINO

 

 


Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

 

MONGIELLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 5 giugno.

 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

 

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 17,02).

 

 

Discussione del disegno di legge:

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (Relazione orale) (ore 17,52)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 692.

I relatori, senatori Berselli e Vizzini, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Berselli.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, rappresenta la prima e più urgente risposta del nuovo Governo al diffuso disagio sociale determinato dal problema della sicurezza, onorando così il prioritario impegno assunto con gli italiani.

Si tratta di un disagio che nasce da problemi reali e non solamente, come spesso si afferma, da una percezione distorta di origine mediatica, come dimostrano anche recenti fatti di cronaca, che hanno visti coinvolti quali vittime perfino amministratori locali; il che, se certamente ha contribuito al successo elettorale della coalizione di centrodestra - il cui approccio a tali questioni è stato evidentemente ritenuto dall'opinione pubblica più efficace e determinato - si ricollega ad esigenze che prescindono dalle divisioni di parte, tanto che non solo in buona parte il decreto-legge in conversione recepisce disposizioni che erano già contenute nel cosiddetto decreto-legge Amato, che come è noto fu emanato dal Governo Prodi e non poté essere convertito essenzialmente per divisioni che attraversavano la maggioranza di allora, ma anche nel dibattito che si è svolto in Commissione si è registrato, da un lato, un atteggiamento dell'opposizione improntato al confronto costruttivo e ad una non aprioristica chiusura nei confronti delle nuove disposizioni e, dall'altro, una disponibilità della maggioranza a valutare positivamente le proposte del centrosinistra che risultassero migliorative del testo.

Il fatto che la Commissione non abbia fatto propri gran parte degli emendamenti presentati dall'opposizione, oltre che ovviamente alla naturale dialettica fra maggioranza e minoranza e alla non coincidenza di opinioni su molte delle questioni trattate dal decreto-legge, è dipeso anche dal fatto che numerose proposte emendative del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori, pur risultando dirette ad affrontare problemi cui è fortemente sensibile anche la maggioranza e spesso secondo strategie che possono apparire in gran parte condivisibili, richiedevano però approfondimenti maggiori rispetto a quelli consentiti dalla specifica sede della conversione di un provvedimento di urgenza, finendo altresì per esulare dalle materie strettamente oggetto del decreto-legge.

Per quanto riguarda in particolare le competenze della Commissione giustizia, l'articolo 1 risulta composto da un unico comma suddiviso in diverse lettere, ognuna delle quali sostituisce una disposizione del codice penale. In particolare, si sono modificate le disposizioni degli articoli 235 e 312 del codice penale in materia di applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero in caso di condanna alla reclusione non inferiore a dieci anni o per reato contro la personalità dello Stato.

La nuova formulazione, cui la Commissione ha apportato opportuni aggiustamenti, riduce il limite di pena che consente al giudice di applicare la misura di sicurezza a due anni, introduce la previsione dell'allontanamento di cittadino appartenente all'Unione europea e aggrava la sanzione per la violazione dell'espulsione, in precedenza meramente contravvenzionale, stabilendo opportunamente la reclusione da uno a quattro anni.

L'articolo reca poi una serie di disposizioni dirette ad inasprire le pene per i soggetti che abbiano commesso omicidi o lesioni colpose come conseguenza della guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Va segnalato in proposito che la Commissione, approvando un emendamento del Gruppo del Partito Democratico, ha elevato nel massimo la pena per l'omicidio colposo a sette anni e ciò per evitare il ripetersi di vicende, che hanno profondamente toccato l'opinione pubblica, relative all'immediata scarcerazione di soggetti che avevano commesso episodi gravi di pirateria stradale.

Parimenti significative sono altre due modifiche che si propongono all'articolo 1, conseguenti rispettivamente all'approvazione di un emendamento del senatore Carofiglio e di altri senatori e di un emendamento del senatore Lumia, la prima diretta a fornire strumenti di controllo più efficaci sull'immigrazione clandestina, da un lato stabilendo adeguate sanzioni per le false o fraudolente dichiarazioni e attestazioni sulle identità proprie o di altri e, dall'altro, punendo quei comportamenti di automutilazione - in particolare, l'ustione o l'abrasione di polpastrelli - diretti a rendere più difficile l'identificazione dei soggetti.

L'emendamento proposto dal senatore Lumia interviene invece sull'articolo 416-bis del codice penale, inasprendo le pene previste per una serie di fattispecie legate alla criminalità organizzata.

La maggioranza non ha invece ritenuto di dover accogliere gli emendamenti diretti a sopprimere o modificare l'aggravante generale introdotta con la lettera f), che ha istituito il numero 11-bis dell'articolo 61 del codice penale, prevedendo la specifica aggravante determinata dalla presenza irregolare sul territorio dello Stato, nella convinzione che tale disposizione avrà sicuramente una notevole utilità in termini di prevenzione generale.

L'articolo 2 è invece intervenuto sul codice di procedura penale, da un lato estendendo il numero dei casi nei quali si procede alla distruzione di cose sottoposte a sequestro nel corso di un procedimento penale e dall'altra disciplinando l'attività di coordinamento del Procuratore nazionale antimafia. Anche per tale articolo, si propone una serie di miglioramenti ed integrazioni in conseguenza sia di emendamenti del Governo, sia di proposte emendative dell'Italia dei Valori.

Sempre in materia di prevenzione e repressione della pirateria della strada, vanno segnalati l'articolo 3 che sottrae al giudice di pace la competenza per le ipotesi di lesioni colpose gravi e gravissime quando il reato sia commesso da persona che guidava in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, e l'articolo 4, che modifica in questa materia il codice della strada elevando le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza.

Particolari problemi, onorevoli senatori, ha sollevato l'articolo 5 che, novellando il decreto legislativo n. 286 del 1998, ha introdotto un'ipotesi di reato consistente nella cessione a titolo oneroso di un immobile ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato; reato per cui si prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato stesso.

A conclusione di un dibattito nel quale si sono manifestate numerose perplessità, sia da parte di senatori dell'opposizione che della maggioranza, sulla formulazione tecnica del nuovo reato, la Commissione ha approvato, a maggioranza, una riformulazione proposta dal Governo che, da un lato, ha chiarito che il presupposto per la verificazione del reato si rinviene nella mancanza di un idoneo titolo di soggiorno da parte dello straniero e, dall'altro, ha inserito il dolo specifico, vale a dire il fine di trarre un ingiusto profitto, così chiarendo che la norma è diretta anche a colpire lo sfruttamento delle situazioni di bisogno in cui possono versare gli immigrati clandestini.

La Commissione ha inoltre approvato un emendamento proposto dalla senatrice Della Monica e da altri senatori che prende in considerazione l'ipotesi, purtroppo assai frequente, che l'immobile possa essere dato in uso ad un elevato numero di lavoratori stranieri clandestini.

La Commissione ha inoltre approvato un emendamento presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori che, al fine di favorire l'identificazione e l'espulsione degli stranieri che, entrati regolarmente nel territorio dello Stato ad esempio con il visto turistico, vi si trattengono poi abusivamente, stabilendo che lo straniero proveniente da Stati per i quali è richiesto il visto d'ingresso sia sempre sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

Il decreto‑legge al nostro esame reca anche importanti misure dirette a contrastare la criminalità organizzata di stampo mafioso; in particolare, l'articolo 10 ha modificato in più punti la legge 31 maggio 1965, n. 575, per quanto riguarda le competenze delle procure distrettuali antimafia. Su tale emendamento la Commissione ha presentato una proposta di riformulazione complessiva derivante in parte da un emendamento del Governo e in parte da proposte formulate da tutti i Gruppi.

Su proposta dei relatori, la Commissione ha altresì approvato un emendamento diretto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10, al fine di rendere più efficaci le norme sulla confisca di denaro, beni ed altre utilità previste dal decreto-legge n. 306 del 1992.

L'articolo 11, per il quale la Commissione, su proposta del Governo, ha approvato un emendamento che ne fornisce una formulazione più chiara, ha inteso attribuire la competenza a proporre misure di prevenzione previste dalla legge n. 575 del 1965 ai procuratori del circondario dove dimora la persona per cui si richiede la misura di prevenzione, oltre che, beninteso, al procuratore presso il tribunale del capoluogo del distretto.

L'articolo 12, infine, ha attribuito al Procuratore nazionale antimafia il potere di disporre, nell'ambito dei poteri attribuiti in materia di prevenzione, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali competenti. Anche per questo articolo, la Commissione ha approvato una proposta di riformulazione presentata dal Governo.

Do volentieri atto a tutti i componenti delle due Commissioni riunite 1a e 2a del massimo impegno profuso per proporre all'attenzione, alla discussione ed all'approvazione dell'Assemblea un testo sulla sicurezza largamente atteso dall'opinione pubblica e da tutti gli italiani. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vizzini.

VIZZINI, relatore. Signor Presidente, colleghi senatori, signori del Governo, il provvedimento oggetto di questa parte della mia relazione è una risposta, tempestiva quanto necessaria, che il Governo ha fornito nell'affrontare due emergenze diverse nei contenuti e nelle forme. Si tratta di fenomeni sociali che possono apparire fra loro molto distanti, ma che producono effetti che incidono drammaticamente sulla vita dei cittadini e sulla sicurezza pubblica. I lutti che flagellano, con troppa frequenza, la società interpellano la nostra coscienza di cittadini e di parlamentari e proprio per questo riteniamo nostro dovere dare risposte operative, coerentemente con il programma presentato da quella che oggi è la coalizione di Governo nel corso della recente campagna elettorale.

Il primo dei temi è ben noto e riguarda l'illegalità diffusa, collegata all'immigrazione clandestina, ma anche alla criminalità organizzata, quest'ultima vero e proprio cancro della nostra società. Credo che la lotta alle mafie, comunque denominate, sia un'esigenza inderogabile di uno Stato che vuole riprendere il controllo del territorio in diverse Regioni del nostro Mezzogiorno per sconfiggere una criminalità che uccide gli uomini, ma non solo: uccide le loro libertà e quelle delle imprese, rubando il futuro alle giovani generazioni. Sono personalmente convinto che la questione delle mafie sia una ferita aperta per il buon funzionamento della nostra democrazia e che ci sia sempre più bisogno di una politica che sappia fare il proprio dovere concretamente, stando in prima linea accanto ai magistrati e alle Forze dell'ordine.

Accanto a questo, vi è il tema della maggior tutela della sicurezza delle famiglie che nella loro vita quotidiana sono spesso traumaticamente sconvolte, sia nel privato delle proprie abitazioni, sia nelle strade in cui crescono incidenti di ogni tipo, con vittime sempre più numerose. Il senso di insicurezza e uno sconforto crescente della società hanno richiesto un atto immediato.

Il Governo ha perciò adottato un decreto-legge per le misure più urgenti ed un disegno di legge a completamento di un intervento organico in tutta la materia. Sono convinto che debba essere apprezzata la circostanza che questo Governo, in controtendenza con un passato anche recente, ha ritenuto di dover prendere in seria considerazione idee e soluzioni efficaci proposte dall'Esecutivo precedente. Questo è il segno di una politica che ha deciso di accantonare atteggiamenti di critica pregiudiziale e che vuole misurarsi seriamente sul merito dei provvedimenti da adottare.

La via intrapresa con decisione è, appunto, quella di intervenire concretamente, anche recuperando quanto di buono è stato fatto di recente. Ed in proposito voglio sottolineare come, proprio per il pacchetto sicurezza proposto dall'allora ministro dell'interno Giuliano Amato, fu imboccata all'inizio la strada del dialogo tra la maggioranza e l'opposizione di allora, ma il tentativo fu impedito dall'ostruzionismo tanto fermo, quanto cieco e sterile della sinistra massimalista.

Nel riferire sui lavori delle Commissioni riunite e, specificamente, sui profili di competenza della Commissione affari costituzionali, desidero in primo luogo esprimere il mio profondo apprezzamento per il confronto pacato e fecondo tra maggioranza e opposizione su alcuni aspetti oggetto della decretazione d'urgenza.

Avevamo sottolineato in Commissione, nel corso della relazione, che emergevano punti di criticità del provvedimento e di questi si è dibattuto diffusamente nel corso di queste settimane, all'interno delle Commissioni 1a e 2a riunite. Abbiamo risolto alcuni problemi, trovando soluzioni che, se anche non votate da tutti, rispondono ad uno spirito per cui si è guardato agli emendamenti di tutti: è il caso, ad esempio, dell'articolo 5, illustrato in precedenza dal collega Berselli. Abbiamo affrontato altri temi su cui non siamo riusciti a trovare una soluzione comune, ma ci siamo confrontati con grande serenità e pacatezza nel merito dei problemi. Voglio ricordare che sono stati approvati circa una quarantina di emendamenti al provvedimento e che non meno di 16 di questi sono stati presentati dall'opposizione ed approvati all'unanimità dalla Commissione su argomenti importanti come, ad esempio - ne cito uno per tutti - quello del controllo alle frontiere nell'ingresso dei cittadini stranieri extracomunitari.

Abbiamo portato in Aula dunque un dibattito in cui restano alcuni punti di divergenza, ma vi sono altri articoli, di competenza della 1a Commissione, tra cui l'articolo 6, su cui abbiamo lavorato bene, apportando anche modifiche sostanziali all'articolo 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che disciplina le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, potenziando gli strumenti giuridici a sua disposizione per il contrasto alla criminalità locale.

Frutto di un bilanciamento tra prerogative statali in tema di sicurezza pubblica e valorizzazione degli enti locali, la scelta del Governo individua nel sindaco il fulcro di una nuova sinergia nella lotta alla criminalità, soprattutto in ragione della capacità che il sindaco ha di conoscere direttamente dal territorio le problematiche che affliggono la gente. Il nuovo comma 2 dell'articolo 6, in particolare, attribuisce al sindaco il compito di concorrere ad assicurare la cooperazione tra le forze di polizia locali e statali, mentre il comma 4 amplia il suo potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, prevedendo quale situazione legittimante il provvedimento extra ordinem anche il pericolo grave per la sicurezza urbana.

Allo stesso modo, l'articolo 7 attribuisce una nuova funzione ai piani coordinati di controllo del territorio, per assicurare una più intensa partecipazione della polizia municipale alle attività di tutela della sicurezza, attraverso la determinazione di rapporti di collaborazione reciproca tra la polizia municipale e la polizia di Stato. Sul tema le Commissioni riunite hanno in larga parte condiviso la ratio dell'intervento normativo, ritenendo però corretto accogliere una proposta di alcuni parlamentari della Lega Nord, volta a coinvolgere in quest'opera di coordinamento, oltre alla polizia municipale, anche la polizia provinciale. Gli articoli 8 e 9 non sono stati modificati, per cui rimando alle relazioni già svolte.

Desidero anch'io sottolineare la sensibilità manifestata da tutte le forze politiche che, insieme, hanno approvato tutti gli emendamenti all'articolo 10; emendamenti illustrati tecnicamente dal collega Berselli.

In termini politici, voglio sottolineare che, nel momento in cui gli inquirenti, la magistratura e le forze dell'ordine hanno assicurato alla giustizia i più importanti latitanti di mafia e delle altre organizzazioni di criminalità organizzata, dando il segnale dell'inizio di una grande riscossa e rimonta sul terreno della lotta alla componente militare delle mafie, con i provvedimenti e gli emendamenti adottati all'articolo 10 si apre la caccia al tesoro delle mafie, si cerca di aprire le casseforti di Cosa nostra e delle altre organizzazioni criminali che operano sul territorio, mediante misure che possono mettere la magistratura in condizione di operare meglio, più celermente, con minori cavilli e con grande rapidità rispetto al passato.

Credo che questo sia un elemento fondamentale se si vuole puntare alla vittoria finale, sguarnire cioè da un lato le mafie per quanto riguarda la componente militare, depauperandole dall'altro mediante la capacità riconosciuta allo Stato di riconquistare i patrimoni mafiosi alla collettività e quindi destinarli ad un uso sociale. Questo è il senso dell'intervento contenuto nell'articolo 10 che, non a caso, ha avuto l'appoggio di tutti i Gruppi politici presenti nelle due Commissioni.

Mi preme, peraltro, precisare che una serie di emendamenti che non hanno trovato accoglimento in Commissione non sono stati oggetto di una valutazione di merito negativa da parte delle Commissioni riunite. La maggioranza ha piuttosto ritenuto opportuno che venissero esaminati - così come avverrà - nella seconda parte dell'esame del pacchetto costituito dal disegno di legge che il Governo ha già presentato e che nelle prossime settimane inizierà il suo iter parlamentare. Mi preme sottolineare ciò perché non posso tacere di aver apprezzato alcuni emendamenti della collega Della Monica e di altri colleghi che potranno, più opportunamente, essere inseriti nell'ambito del percorso che dobbiamo ancora intraprendere; taluni, addirittura, in provvedimenti specifici che potranno essere assunti.

Credo che, al di là delle diversità, il dibattito nelle Commissioni riunite sia stato assolutamente positivo e che sia entrato nel merito con grande profondità. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutti i commissari della 1a e della 2a Commissione che in queste settimane non hanno posto limiti di tempo per consentire di discutere il merito del provvedimento e i rappresentanti del Governo, e segnatamente i sottosegretari Mantovano e Caliendo, che non hanno mai fatto mancare in nessun minuto dello svolgimento del dibattito la loro presenza e la loro opinione.

Concludo invitando l'Aula ad un dibattito sereno che non escludo potrà apportare ulteriori modifiche positive o, comunque, chiarire la portata dei problemi sui quali ci confrontiamo per dare al Paese uno strumento incisivo, moderno, che segna una nuova fase della lotta al crimine che deve garantire maggiore sicurezza ai cittadini e alle famiglie per riprendere quella civile convivenza che è il punto di ripartenza di una società che vuole crescere. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

Sul grave incidente sul lavoro verificatosi in Sicilia

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, informo l'Aula che la Presidenza ha preso contatti con il Governo per acquisire dati e notizie sul grave incidente che si è verificato in Sicilia e ha appreso che a breve il sottosegretario Viespoli, proprio a nome del Governo, si recherà sul luogo per verificare gli accadimenti e ci auguriamo poter riferire al più presto in Aula.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n.692 (ore 18,18)

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le questioni pregiudiziali QP1 e QP2.

Ha chiesto di intervenire il senatore Zanda per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, il Partito Democratico ha sollevato una questione pregiudiziale molto rilevante su questo provvedimento che riguarda il contrasto, che credo essere molto chiaro ed evidente, della norma sull'aggravante prevista all'articolo 1 con l'articolo 3 della Costituzione, con l'articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, con l'articolo 25 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e con l'articolo 21 della Carta di Nizza.

Nel merito la questione è molto semplice. La norma è con grande evidenza incostituzionale perché, sotto il profilo della determinazione della pena, prefigura una seria e infondata disparità di trattamento tra soggetti responsabili del medesimo reato; attribuisce in pratica pene diverse a seconda che si tratti di un cittadino o di un clandestino, così prescindendo da ogni valutazione - che invece nel nostro ordinamento, come sappiamo, è sempre necessaria - che giustifichi l'aumento della pena in relazione alla particolare pericolosità di quello specifico soggetto.

Ieri il Governo e la maggioranza hanno respinto in Commissione un nostro emendamento abrogativo dell'aggravante e lo hanno fatto facilmente, anche - credo - in assenza di buoni argomenti, forti della consistente maggioranza numerica. Temo che adesso anche in Aula la maggioranza intenda far prevalere - è un suo diritto, ma penso che commetterebbe un errore politico - la forza dei propri numeri. Mi auguro che non accada, ma temo che alla fine lo farà.

In un dibattito parlamentare è fisiologico ed anche sano che maggioranza e opposizione si trovino spesso a sostenere posizioni molto lontane tra loro ed è naturale che sia così. Centrosinistra e centrodestra sono portatori di visioni politiche diverse, hanno obiettivi programmatici diversi, hanno diverse scale di priorità, ma questa legislatura è iniziata con una consistente novità, che tutti noi abbiamo rilevato con grande soddisfazione e dalla quale abbiamo ricavato speranze e aspettative per il futuro del nostro Paese: maggioranza e opposizione, e personalmente Walter Veltroni e Silvio Berlusconi, hanno annunciato la fine della stagione della contrapposizione «senza se e senza ma», della guerra ideologica e della perenne e preventiva delegittimazione dell'avversario.

Ho ascoltato con attenzione il dibattito sulla fiducia e mi è sembrato molto chiaro che tutto il Parlamento abbia voluto rendere esplicito come, pur permanendo tra noi una chiara distinzione programmatica e politica, in questa legislatura prendevamo l'impegno di lavorare per riscrivere insieme le regole del gioco, senza più procedere a colpi di maggioranza.

Debbo dire che per il centrosinistra questa linea è in continuità con il passato. Nella XIV legislatura - i colleghi che erano qui lo ricordano - eravamo all'opposizione ed avanzammo più volte la richiesta che sulle riforme si decidesse a larga maggioranza, ma il Governo e il centrodestra vollero modificare da soli e senza alcuno scrupolo persino larga parte della Costituzione e la stessa legge elettorale. Nella XV legislatura eravamo in maggioranza e abbiamo nuovamente chiesto la collaborazione per le riforme; non l'abbiamo ottenuta neanche quando si è trattato di correggere una legge elettorale che destra e sinistra consideravano sbagliata ed iniqua. Persino l'ultimo tentativo, quello del presidente Napolitano e del presidente Marini, è fallito per la fretta di andare alle elezioni.

Adesso tutti vorremmo che questa stagione fosse terminata ed è per questo motivo che abbiamo detto basta alle contrapposizioni e all'ostruzionismo fine a se stesso. Ma ci sono alcune condizioni di sostanza fondamentali perché la nuova stagione non sia semplicemente un ennesimo evento mediatico, l'ennesimo annuncio buono solo per andare sul telegiornale delle 13 o su quello delle 20. Queste condizioni non sono nelle nostre mani di Gruppo dell'opposizione; sono tutte nelle mani della maggioranza e del Governo.

La prima condizione riguarda il contenuto e la natura delle iniziative che il Governo sottoporrà al Parlamento. È necessario che non compaiano nell'ordine del giorno dei nostri lavori norme che abbiano nuovamente le caratteristiche delle leggi ad personam, che violino i princìpi del conflitto di interessi, che accentuino le disuguaglianze sociali e che, in una parola, non tengano conto dell'interesse generale del Paese. È per questo che nell'ultimo "milleproroghe" abbiamo salutato con soddisfazione il ritiro di un emendamento che prevedeva ingiusti vantaggi per il gruppo televisivo di proprietà del presidente Berlusconi.

Ed è per questo stesso motivo che abbiamo denunciato - scusate l'espressione - la puzza di bruciato e l'odore nauseante degli interessi che emanava l'emendamento con il quale irritualmente, pochi giorni fa, contro la Costituzione, senza alcuna verifica tecnica preventiva, in violazione di ogni prassi e normativa amministrativa, il Governo Berlusconi, per la seconda volta in quattro anni e per motivi molto poco chiari, ha voluto regalare alla società Autostrade privilegi, vantaggi, larghi margini operativi, benefici tariffari e buoni risultati in Borsa. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

Ma c'è un'altra condizione che può impedire il decollo della nuova stagione di rispetto e di dialogo tra centrosinistra e centrodestra. Mi riferisco alla conformità delle iniziative legislative del Governo con il dettato costituzionale, con le normative europee e con i Trattati internazionali che l'Italia ha liberamente sottoscritto. Se vogliamo veramente il dialogo, se non stiamo bluffando, lo dico al Governo ed alla maggioranza, questo è un punto su cui è bene essere molto chiari. Forzature sulla costituzionalità delle leggi non solo non possono essere oggetto di trattativa, ma costituiscono una rottura, mi spiace dirlo, unilaterale di quel nuovo stile politico che tutti in teoria diciamo di volere, ma che poi dobbiamo saperci meritare con i nostri comportamenti parlamentari.

Al Governo, in particolare, vorrei ricordare che su questioni delicate come quelle che riguardano la sicurezza l'Italia ha bisogno di esibire ai propri cittadini ed a tutta l'Unione europea una fedina sgombra anche del benché minimo dubbio di incostituzionalità. Norme sulle quali gravino dubbi di costituzionalità non solo corrono il rischio della censura della Corte costituzionale, ma soprattutto, e questa è, se possibile, una conseguenza ancora più grave, sono destinate a perdere il consenso dell'opinione pubblica e diventare per questo molto meno efficaci.

Voglio ricordare al Ministro dell'interno (ma sono certo che lo ha ben presente) che l'Italia ha avuto negli anni Settanta il più crudele, più radicato, più diffuso terrorismo politico d'Europa. L'Italia ha battuto il terrorismo senza mai violare la sua Costituzione, senza che mai lo Stato desse la sensazione di non voler rispettare i diritti costituzionali, anche dei colpevoli, anche dei sospetti. Altre Nazioni europee sono state più disinvolte di noi, molto più disinvolte, e quei princìpi li hanno superati. Noi no, ma quella guerra l'abbiamo vinta egualmente ed oggi possiamo esserne fieri.

Allo stesso modo, ne sono certo, anche la guerra alla clandestinità può essere più forte e più efficace se faremo in modo che mai nessuno possa rivolgerci l'accusa di averla combattuta in violazione della Costituzione. Ci sono quindi motivi giuridici, motivi politici ed anche motivi strategici legati alla lotta alla clandestinità che dovrebbero indurre il Senato a votare a favore della nostra pregiudiziale.

Aggiungo, signor Presidente, un'ultima considerazione di carattere più politico. Tutti in quest'Aula condividiamo sinceramente l'obiettivo della lotta alla clandestinità. Il pacchetto di norme proposto dal Governo e che stiamo esaminando è tutto diretto a reprimere il fenomeno ed a colpire con più severità i clandestini sorpresi nel territorio nazionale. Lo dico senza voler dare con ciò alcun giudizio di merito. Considerata la situazione dell'ordine pubblico, il provvedimento ha una chiara natura repressiva. Il mio augurio è che adesso il Governo comprenda quanto sarebbe necessaria, terminato questo dibattito, una sua iniziativa su scala nazionale, europea ed extraeuropea che abbia l'ambizione di prevenire con efficacia la clandestinità, non solo di reprimerla dopo che si è manifestata.

Se vogliamo fare sul serio dobbiamo andare alle origini del fenomeno, non limitarci a combatterne con scarsi esiti gli effetti ultimi. Perché, signor Ministro, non possiamo illuderci, la clandestinità è una delle tante forme, sia pure illegale e malata, con cui si manifestano le immense migrazioni del nostro tempo, migrazioni di interi popoli che si spostano per cercare lavoro e cibo, per paura delle persecuzioni, per fuggire alle conseguenze dei mutamenti climatici ed anche per motivi criminali. Se vogliamo incidere sul fenomeno migratorio la repressione serve a poco, a pochissimo. Investiamo sulla prevenzione. Dedichiamo alla prevenzione le nostre migliori risorse. Vedrete che i risultati non tarderanno ad arrivare. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e della senatrice Giai).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Li Gotti per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, il profilo di incostituzionalità che noi solleviamo riguarda l'articolo 1 del decreto-legge. Il suddetto articolo, al comma 1, lettere a) e b), introduce l'obbligo di espulsione o di allontanamento qualora si tratti di cittadino comunitario, ricorrendo le ipotesi di condanna per un delitto contro la personalità dello Stato o per reati a pena non inferiore a due anni di reclusione.

Nonostante le nostre insistenze, il Governo, con la sua maggioranza, non ha ritenuto di inserire nella norma quanto la Corte costituzionale ha affermato anche abbastanza di recente, ossia che la possibilità di espulsione o di allontanamento è subordinata all'accertamento della pericolosità sociale. Eppure, questa stessa affermazione era ed è contenuta nella relazione del disegno di legge, ove è scritto che «in tutti i casi di espulsione è ormai necessario il previo accertamento giudiziale (...) della pericolosità sociale del condannato». Pertanto, nella relazione compare tale affermazione, ma nel testo che si è voluto licenziare e che si propone all'Assemblea non si è voluto inserire la relativa precisazione.

Io penso che la maggioranza ed il Governo lo abbiano fatto deliberatamente, perché non possono ignorare che nel 1995 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 58, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma che prevedeva l'obbligatorietà dell'espulsione dello straniero condannato per reati collegati al traffico di stupefacenti in quanto nella norma non era contemplato l'accertamento della pericolosità sociale. Queste cose si sapevano, si sanno, ma nonostante le nostre sollecitazioni il Governo e la maggioranza hanno ritenuto di non dover modificare la norma.

Personalmente ritengo che sia un atteggiamento deliberatamente autodistruttivo (Applausi dal Gruppo IdV), in quanto il Governo e la maggioranza sanno benissimo che la Corte costituzionale non farà altro che quello che ha fatto pochi anni fa e che la stessa relazione dice, ossia ribadire la necessità di prevedere l'accertamento della pericolosità, perché è la Corte costituzionale che è intervenuta nella specifica materia. Questo è scritto a pagina 4 dalla relazione: il masochismo della maggioranza e del Governo è dunque incomprensibile, ma la serietà di noi legislatori ci impone di sollevare la questione di legittimità perché vogliamo fare le cose seriamente e, conoscendo la giurisprudenza della Corte costituzionale, non riteniamo di poter licenziare dei testi suicidi.

Il secondo profilo di incostituzionalità attiene ad una norma di difficile comprensione: mi riferisco all'articolo 5, che ha introdotto, sovvertendo il sistema, la confisca obbligatoria dell'immobile, anche escludendo la pericolosità intrinseca del bene. Si sa benissimo che la confisca è obbligatoria soltanto qualora il bene sia intrinsecamente pericoloso.

Il testo proposto esclude la pericolosità del bene, però obbliga la confisca obbligatoria qualora qualcuno, come ad esempio un'anziana signora, abbia dato alloggio sotto forma di parziale retribuzione alla propria badante irregolare. Ella si vedrà condannata e vedrà il proprio appartamento confiscato. Questo avete fatto! Avete così introdotto, sovvertendo un sistema, un'ipotesi di confisca obbligatoria non prevista dalla legge e collegata esclusivamente alla nazionalità del soggetto destinatario e beneficiario del godimento dell'immobile concesso da terzi. In questo modo avete introdotto una disparità di trattamento nella qualificazione dei beni attingibili da provvedimenti ablativi della proprietà, non in virtù della qualità assegnata al bene bensì della condizione soggettiva del beneficiario e dell'utilizzazione del bene stesso. Questa è una norma profondamente incostituzionale, oltre ad essere palesemente irragionevole.

Peraltro, c'è una norma offensiva per i richiami fatti ai provvedimenti che debbono essere assistiti dalla decretazione d'urgenza. Si introduce, infatti, all'articolo 9, un cambiamento del nome dei centri di permanenza temporanea senza dire cosa cambia dei centri, ma inserendo tale modifica tra le norme urgenti. È stata utilizzata la decretazione d'urgenza per cambiare il nome ai centri di permanenza.

Per questi motivi (non mi soffermerò sull'altra questione illustrata dal collega precedentemente intervenuto), insisto perché non si dia luogo, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, all'esame del disegno di legge di conversione in quanto afflitto da pesante incostituzionalità. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori Ministri, onorevoli rappresentanti del Governo, intervengo sulle questioni pregiudiziali avanzate dai colleghi del centrosinistra, basate sulla valutazione di una presunta illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, di altre disposizioni di Trattati internazionali e, in particolar modo, della circostanza aggravante comune della clandestinità introdotta dal decreto-legge al nostro esame.

Preliminarmente, sentiamo la necessità di ricordare che i firmatari di queste pregiudiziali di incostituzionalità tentarono ben due volte nella precedente legislatura di adottare con decreto-legge norme per aumentare la sicurezza dei cittadini, rendendo più rigorose le norme sull'ingresso e sul soggiorno dei cittadini neocomunitari. Per ben due volte, però, i loro - i vostri - decreti-legge non furono convertiti, dando un'immagine pessima del nostro Paese, un Paese che non riusciva, pur a fronte di gravissimi eventi criminosi, ad inasprire le regole di ingresso e di soggiorno degli stranieri neocomunitari.

Il primo decreto-legge del Governo Prodi del 1° novembre 2007, adottato dopo il brutale omicidio a Roma di una signora italiana ad opera di un rom neocomunitario, non fu convertito. Il secondo decreto-legge del 29 dicembre 2007, adottato per rimediare alla figuraccia della mancata conversione del primo decreto-legge, non fu convertito anch'esso perché reiterare un decreto‑legge non convertito, come fece il Governo Prodi, fu davvero - quello sì - un atto costituzionalmente illegittimo.

Oggi non possiamo accettare lezioni di costituzionalità sulle norme del nostro decreto-legge da parte di chi, nel 2007, non ebbe la volontà politica di affrontare il tema urgente della sicurezza, adottando un secondo decreto-legge palesemente illegittimo dal punto di vista costituzionale.

I senatori Zanda, Finocchiaro ed altri sostengono che l'aggravante della clandestinità sia illegittima dal punto di vista costituzionale e che potrebbe essere legittima solo se il clandestino che commette il reato si fosse preventivamente sottratto ad un provvedimento di espulsione. Per i senatori Zanda, Finocchiaro ed altri solo in tal caso la pericolosità del clandestino sarebbe acclarata, desumendosi (riporto testualmente il periodo della vostra istanza) "da un più intenso grado di ribellione nell'azione di colui che non si è sottomesso al potere coercitivo dello Stato".

Ma, colleghi, il clandestino che entra nel territorio del nostro Stato, senza alcun rispetto delle procedure, delle norme d'ingresso e di soggiorno nel nostro Stato, violando il patto di ospitalità che lo Stato ha fatto con gli stranieri con la legge Bossi-Fini (entri regolarmente se hai un lavoro, una casa e non sei un onere eccessivo per le già esigue finanze statali e comunali), il clandestino che non rispetta le nostre frontiere manifesta o no una ribellione al potere principale di uno Stato democratico, che è quello di far rispettare le proprie frontiere e quindi la sovranità dello Stato, il primo bene costituzionalmente rilevante? Ecco perché l'aggravante della clandestinità, ricollegandosi ad una condizione soggettiva di ribellione alle regole essenziali di un Stato democratico, di ribellione alla sovranità dello Stato, è legittima dal punto di vista costituzionale e per tale motivo esprimeremo un voto convintamente contrario alle questioni pregiudiziali da voi proposte.

Colleghi, l'esigenza di garantire la sicurezza alle nostre famiglie ha assunto i caratteri della straordinaria necessità ed urgenza che legittimano pienamente il ricorso alla decretazione d'urgenza anche e soprattutto per la totale incapacità del centrosinistra nella scorsa legislatura di dare risposta al problema dell'immigrazione illegale e della criminalità organizzata di matrice straniera, indissolubilmente legata all'immigrazione illegale, come ha confermato il prefetto Manganelli nell'audizione in Commissione.

L'urgenza del provvedere è quindi legata al vuoto che ci ha lasciato il Governo Prodi in tema di sicurezza; l'aggravante da applicare ai reati commessi dai clandestini è quindi una risposta dovuta al Paese e alle nostre famiglie. Chi non rispetta le nostre frontiere, chi non rispetta le nostre regole d'ingresso e di soggiorno, chi, in virtù della sua condizione di clandestinità, mette a rischio la sicurezza pubblica, manifestando un forte grado di ribellione alle nostre regole, in caso di commissione di un reato deve avere un aggravamento di pena: lo chiedono i cittadini, ce lo chiede il Paese. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

LONGO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LONGO (PdL). Signor Presidente, signori del Governo, signore e signori del Senato, dell'intervento del senatore Zanda io ricordo poco, perché ha dedicato 45 secondi all'illustrazione della questione pregiudiziale e nove minuti e 15 secondi ad una prolusione politica che ha ricordato i loro pregi e i nostri grandi difetti. Tant'è! Per quanto attiene alla pregiudiziale che si riferisce all'aggravante, oltre a quello che ha detto il collega che mi ha preceduto, devo far notare una semplice cosa: secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, bisogna procedere, per la valutazione dell'incostituzionalità di una norma, ad una valutazione complessiva, cioè quella secundum Constitutionem, che è un insegnamento costante della Consulta.

Ebbene, quando un soggetto si trova illegittimamente nel territorio dello Stato, significa che ha violato una legge dello Stato. Non solo, ma per valutare l'impossibile incostituzionalità dell'aggravante non possiamo dimenticare qual è la disciplina dell'articolo 59, secondo comma, del nostro codice penale, a tenore del quale delle circostanze aggravanti si risponde soltanto se se ne è a conoscenza o se si sono ignorate per colpa, il che dà molte indicazioni sulla questione proposta.

Quindi, il tertium comparationis offerto dalla questione pregiudiziale QP1, presentata dai senatori Zanda, Finocchiaro, Bianco, Casson e Ceccanti, non è assolutamente rilevante, perché è pacifico che il tertium non è in riferimento al soggetto qualsiasi, ma al soggetto che versa in re illicita.

Per quanto invece riguarda la questione pregiudiziale QP2, che è stata avanzata dal senatore Li Gotti e da altri senatori, sono molto perplesso e tenterò di usare la maggior cautela possibile nel ricordare che, essendo la norma sull'allontanamento del cittadino comunitario dallo Stato una misura di sicurezza, è almeno da vent'anni, dal 1986, che tutte le misure di sicurezza hanno necessariamente un accertamento di pericolosità in concreto, perché il secondo comma dell'articolo 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 633, ha abrogato espressamente l'articolo 240 del codice penale sulla presunzione di pericolosità. Allora, non si dica che noi vogliamo introdurre un caso di pericolosità presunta, perché non è affatto vero: proprio l'aver nominato l'allontanamento come misura di sicurezza toglie ogni perplessità al giudizio di incostituzionalità che è stato avanzato dall'Italia dei Valori, salvo errori ed omissioni (ma credo di non averli fatti).

Parimenti, per quanto riguarda la confisca, l'eccezione di incostituzionalità fa riferimento più all'articolo 240 del codice penale che a dei referenti costituzionali. Ebbene, evidentemente il senatore Li Gotti dimentica che proprio in sede di Commissione si è provveduto, da parte del Governo, ad un emendamento che ha inserito il dolo specifico. Ed allora il bene viene adoperato al fine di un ingiusto profitto. È questo il legame che consente la confisca, perché non è più una situazione staccata dalla fattispecie, ma - come tutti quanti sanno - l'elemento soggettivo del dolo specifico illumina anche il dato sostanziale. Quindi, la confisca non sarebbe basata su nulla, ma su quella capacità criminale di sfruttamento di quel bene per il fine ingiusto.

Queste sono le ragioni per le quali credo che le questioni pregiudiziali in esame debbano essere dimenticate: non disattese, dimenticate. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Pregherei i colleghi di raggiungere il proprio posto per procedere alla votazione, che sarà unica e per alzata di mano, delle questioni pregiudiziali presentate.

Metto ai voti la questione pregiudiziale, presentata, con diverse motivazioni, dal senatore Zanda e da altri senatori (QP1) e dal senatore Li Gotti e da altri senatori (QP2).

Non è approvata.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la controprova.

 

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

292

Senatori votanti

291

Maggioranza

146

Favorevoli

122

Contrari

163

Astenuto

6

Il Senato non approva.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Gentile. Ne ha facoltà.

GENTILE (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei iniziare questo breve intervento facendo riferimento ad un sondaggio di Renato Mannheimer, pubblicato il 25 maggio scorso sul «Corriere della Sera»: il 96 per cento degli italiani, e sottolineo tale percentuale - quindi anche coloro che hanno votato per il centrosinistra -, ha espresso un giudizio ampiamente positivo sui primi provvedimenti varati dal Governo Berlusconi e volti a rafforzare la sicurezza di tutti gli italiani.

Il Governo - fatemelo dire a gran voce - è partito col piede giusto; è un Governo che mantiene le promesse fatte in campagna elettorale. Non lo dico io, sono i dati a parlare e sono tutti - ma proprio tutti - dalla nostra parte. Sempre secondo Mannheimer, un sondaggista che con il centrodestra non è mai stato tenero, il consenso sulla rinegoziazione dei mutui sarebbe all'82 per cento, sull'abolizione dell'ICI al 90 per cento, sulla detassazione degli straordinari al 74 per cento, sulla creazione di discariche in Campania all'88 per cento e sui provvedimenti relativi all'immigrazione clandestina all'83 per cento.

Se a ciò aggiungiamo che 25 elettori su 100 del Partito Democratico si dichiarano apertamente d'accordo col Governo, ciò significa che tutti quanti ci dobbiamo congratulare per l'eccellente lavoro svolto sinora dal Presidente Berlusconi e dal suo Governo. (Applausi dal Gruppo PdL).

Ci ricordiamo invece cosa ha combinato il Governo Prodi in materia di sicurezza? Praticamente nulla. Ai nuovi colleghi ricordo un episodio: per adottare un decreto-legge sulla sicurezza (mi riferisco al decreto-legge n. 181 del 2007) c'è voluto il barbaro omicidio della signora Reggiani. Sino al giorno precedente, il Governo era riuscito, peraltro con enormi difficoltà, ad approvare soltanto dei disegni di legge. Poi, come tutti ricorderete, il suddetto decreto non è stato neanche convertito. Allora il Governo Prodi, per cercare di rimediare alle divisioni presenti all'interno della sua maggioranza, ha adottato a fine anno un nuovo decreto-legge. Anche questa volta sappiamo tutti come è andata a finire: non sono riusciti a trasformare in legge neanche quel secondo decreto.

Gli amici del Partito Democratico ci vengono ora a dire che sul tema della sicurezza sono uniti, perché non c'è più l'ala sinistra della coalizione. Forse loro dimenticano che assieme alla sinistra radicale essi governano Regioni, Province e Comuni. All'interno dello stesso Partito Democratico, su questo tema, ci sono - e ci sono state - forti divisioni.

Ricordiamo cosa è successo dopo l'omicidio dell'ispettore di polizia Raciti? Il Governo nel 2007 ha presentato il decreto-legge n. 8 per garantire una maggiore sicurezza durante le competizioni calcistiche; in sede di conversione del decreto-legge, noi della Casa delle Libertà, con alto senso di responsabilità, abbiamo votato la legge assieme all'allora maggioranza di Governo. Quella legge l'abbiamo votata tutti, ad eccezione del Partito Radicale. Abbiamo sempre avuto, quindi, un atteggiamento responsabile verso il Paese e la sua sicurezza mentre oggi il Partito Democratico, pur sostenendo di essere unito su questo tema, esprime vivissime contraddizioni a causa della presenza di esponenti che osteggiano i provvedimenti sulla sicurezza.

Chiusa questa breve parentesi, ritengo che lo strumento più efficace per affrontare l'emergenza sicurezza sia sempre costituito da una politica di prevenzione. I dati forniti dal Viminale mettono chiaramente in luce che la maggior parte dei reati contro la sicurezza pubblica viene messa a segno dagli stranieri: allora bene ha fatto il Governo Berlusconi, con il varo del decreto-legge, a facilitare le espulsioni dei cittadini comunitari (ad esempio, di molti rumeni) che da noi delinquono e mettono in pericolo i nostri cittadini. Chiediamo a questi ultimi di comportarsi in maniera civile o, se vogliono delinquere, di farlo nel loro Paese di origine. Sia chiara una cosa: non ce l'ho con i rumeni, ma bisogna portare rispetto per tutti quelli che vivono in Italia e che lavorano e pagano regolarmente le tasse.

Se così non è, anche per gli extracomunitari bisogna limitare, sin da subito, gli ingressi di massa: gli stranieri devono sapere che in mancanza di certi requisiti (passaporto, visto d'ingresso e permesso di soggiorno) non possono soggiornare nel nostro Paese. E se lo fanno, devono essere, di conseguenza, espulsi immediatamente.

Contestualmente alla volontà che le Regioni del Sud stanno manifestando nella battaglia contro le mafie del nostro Paese, voglio sottolineare, anche a nome di tanti colleghi, che nel Mezzogiorno c'è bisogno di uno Stato più presente e più forte, capace sia di rilanciare certe iniziative, a cominciare dall'impiego dei poliziotti di quartiere, sia di perseguire, così come ricordava poc'anzi il relatore, senatore Vizzini, un'azione volta a scoprire i santuari dell'economia sommersa che sta distruggendo l'economia legale del Mezzogiorno e che sta rafforzando i poteri criminali, a tutto svantaggio della società onesta e laboriosa.

Per queste ragioni, voteremo a favore del disegno di legge al nostro esame. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casson. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente del Senato, signori senatori, signori del Governo, il Partito Democratico considera il tema della sicurezza pubblica come una priorità assoluta, uno dei temi maggiormente sentiti dai cittadini, un problema dagli aspetti delicatissimi, perché coinvolge diritti fondamentali e inalienabili della persona umana. È con questa convinzione e consapevolezza che abbiamo affrontato il testo del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, di cui ci viene proposta la conversione in legge con il disegno di legge n. 692, oggi al nostro esame.

Fin dalla prima lettura del decreto-legge, anticipata peraltro da annunci e grida non sempre composti e conferenti da parte di importanti esponenti della maggioranza e del Governo, si è avuto modo di rilevare in maniera chiarissima il vuoto pressoché assoluto che caratterizzava le norme da adottare, tanto da far pensare e da farci dire che si trattava e si tratta di norme-manifesto, norme vuote, prive di contenuto e soprattutto inutili e inconferenti rispetto ai proclami lanciati ai quattro venti. Vuoto che raggiungeva il culmine con l'articolo 9 del decreto, che si limita tuttora soltanto a cambiare la denominazione delle strutture CPT (centri di permanenza temporanea), senza specificarne né il contenuto né gli eventuali nuovi limiti; per di più con un atto, per definizione costituzionale, urgente e necessario come il decreto-legge.

Inoltre, nelle nuove norme si ravvisavano seri profili e seri dubbi di illegittimità costituzionale, in riferimento in special modo alla previsione di una aggravante che sembrava quasi tirata fuori dal cilindro di un prestigiatore, ma soltanto per fare spettacolo, per colpire l'immaginazione di inconsapevoli cittadini da ingannare con il vuoto, da grida manzoniane, delle nuove norme proposte.

Ben consci però dell'importanza eccezionale e della delicatezza della materia, come Partito Democratico abbiamo scelto di non alzare rigide barriere ostruzionistiche, di non fare barricate inutili. Abbiamo deciso di formulare precise proposte emendative, utilizzando esperienza e professionalità per suggerire ad un Governo, lui sì ideologico e "barricadero", le migliori soluzioni, anche tecniche, da adottare nella vastissima e multiforme problematica della sicurezza pubblica.

Questo è lo spirito che ci ha animato nella stesura dei nostri emendamenti e durante le discussioni all'interno delle competenti Commissioni di merito; tuttavia, abbiamo trovato un blocco pressoché assoluto, soprattutto in ordine alle parti più qualificanti e pregnanti delle nostre proposte; un blocco per certi versi incomprensibile, come se le fila delle decisioni del Governo e della maggioranza venissero tenute da una volontà ferrea di gestire il problema-sicurezza come se si trattasse di un affare privato, quasi settario. Si tratta di un blocco e di rigidità incomprensibili, specialmente perché, durante i lavori delle Commissioni, da più parti della maggioranza sono state formulate, expressis verbis, valutazioni decisamente positive in ordine ai principali emendamenti da noi proposti.

Sempre nello spirito che ci ha animato dall'inizio di questa fase di lavori parlamentari, sottolineo dunque i punti fondamentali che volevamo e che vogliamo continuare a proporre. Mi limito ai principali, precisando fin d'ora che sono punti strettamente collegati a temi già trattati dal decreto-legge e da questo ritenuti necessari ed urgenti.

Ogni giorno apprendiamo da stampa e televisioni di maltrattamenti e di atti di violenza gravi e gravissimi all'interno di nuclei familiari, ai danni soprattutto dei minori e delle donne, al Nord come al Sud del Paese. Sono atti vergognosi, inaccettabili, alle volte perfino raccapriccianti, oggetto ormai di lunghe ed infinite discussioni. Il Partito Democratico ha proposto e propone ancora oggi alcune norme specifiche, volte a tutelare donne e minori in tali situazioni, presentando soluzioni sia in via di prevenzione sia in forma repressiva. Che si tratti di una vera e propria emergenza come problema di sicurezza pubblica non è in dubbio; che sia necessario intervenire legislativamente con urgenza è altrettanto indubitabile. Come è possibile, signori del Governo e della maggioranza, risponderci che siete d'accordo con quanto denunciamo noi e che voi però ci state pensando, che state provvedendo e che tra breve interverrete? E intanto? Perché non ora, con lo strumento normativo più adeguato?

Inoltre, ogni giorno apprendiamo da stampa e televisioni di traffici internazionali di esseri umani, traffici criminali, organizzati da bande di delinquenti situate sia in territorio nazionale che all'estero, al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione, allo sfruttamento sessuale, al lavoro nero; peraltro, tali traffici riguardano anche minorenni. Il Partito Democratico propone ancora oggi alcune norme precise e specifiche, volte a prevenire e a reprimere tale inaccettabile commercio di persone umane e a fornire l'autorità giudiziaria di strumenti d'intervento più efficaci. È indubitabile che si tratti di reati gravissimi ed è indubitabile l'urgenza. Non è accettabile che da parte di maggioranza e di Governo ci si dica che sono d'accordo con il contenuto delle nostre norme, ma che "loro" stanno vedendo e stanno provvedendo. Quando? Come? Banalizzando il tutto, magari con il cosiddetto emendamento Berselli-Vizzini sulle prostitute, definite pericolose ed allarmanti per la collettività, invece di decidere di intervenire subito, non contro il singolo, ma contro chi organizza e dirige questi criminali traffici internazionali.

In terzo luogo, ogni giorno apprendiamo da stampa e televisioni di casi di gravi sfruttamenti del lavoro, di situazioni di caporalato, non solo al Sud ma anche al Nord (in Lombardia e in Veneto). Lavoratori stranieri, ma anche italiani, sono sottoposti a violenza, minacce, intimidazioni, sfruttando situazioni di evidente inferiorità o di stato di necessità, per di più con sistematica violazione delle normative di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Per quale motivo, signori del Governo e della maggioranza, dite che condividete il contenuto delle nostre proposte emendative e però non volete intervenire? Non ora, dite; e quando allora? Quanti altri crimini e quanti altri morti dobbiamo ancora aspettare prima che decidiate che ogni limite è stato superato e che la misura è colma?

Non intendo dilungarmi oltremodo nell'elencazione dei nostri principali suggerimenti normativi, da voi totalmente rifiutati, anche perché potremo riparlarne in sede di illustrazione dei singoli emendamenti. Mi limito soltanto a fare cenno agli altri temi, tutti inerenti alla sicurezza pubblica, tutti urgenti, tutti necessari, da noi trattati in sede di Commissioni congiunte e da voi, con incomprensibile supponenza di tipo ideologico, rifiutati.

Il Partito Democratico vi ha parlato di nuove norme sulla sicurezza stradale, sui testimoni di giustizia, sui mafiosi che continuano a godere del gratuito patrocinio a spese dello Stato, di sfruttamento dei minori anche nell'accattonaggio, di rientro assistito. Niente! Avete fatto orecchie da mercante. Avete chiuso ogni porta, come se non vi interessasse la questione sicurezza, come se non vi interessasse affrontarla davvero, concretamente. Vi siete accontentati di norme di facciata, di norme‑manifesto. Non è questa la nostra linea; non è questo il nostro comportamento. Come Partito Democratico, continueremo a ragionare sul terreno dell'efficienza e della concretezza, contrastando i vostri atteggiamenti da campagna elettorale, che mirano soltanto all'effetto propagandistico e pubblicitario. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alia. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, iniziamo oggi ad affrontare il tema della sicurezza attraverso il decreto-legge propostoci dal Governo; un testo che abbiamo esaminato in Commissione e rispetto al quale il Gruppo parlamentare cui appartengo si è astenuto perché ha preferito la strada più scomoda, quella cioè del confronto sul merito delle questioni; inoltre, quando si accetta la via del confronto sul merito non si può poi tornare indietro proponendo pregiudiziali di costituzionalità che, dal punto di vista politico, stroncano il dialogo sul provvedimento.

Presidenza della vice presidente BONINO(ore 19,04)

 

(Segue D'ALIA). Noi abbiamo scelto una strada diversa, quella cioè di verificare la bontà dei provvedimenti proposti dal Governo e su di essi ci siamo confrontati in Commissione e continueremo a farlo in questi giorni ostinatamente in Aula.

Chiaramente, questo decreto-legge sconta un limite, cioè la sua parzialità. Il provvedimento, infatti, non affronta tutte le questioni, ma solo alcune; inoltre, dovrebbe farlo in maniera complementare con il disegno di legge con procedura ordinaria, che esamineremo in Commissione nelle prossime settimane su altre tematiche inerenti alla sicurezza; ma ad un primo esame ci appare comunque uno strumento scollegato di contrasto all'emergenza sicurezza. Infatti, in questo decreto-legge troviamo uno zibaldone di norme, alcune condivisibili, altre inutili, altre ancora inserite per giustificare la necessità di dare un segnale alla percezione di insicurezza che c'è nel nostro Paese. Ebbene, tale segnale viene dato inserendo alcune misure che parlano alla pancia dell'italiano, ma che in realtà poco hanno a che fare con la sicurezza.

Nonostante questo, abbiamo tenuto e terremo un atteggiamento molto responsabile sulla materia, perché crediamo che la priorità vera su cui si misura il livello di affidabilità dello Stato e delle istituzioni è la capacità che ha lo Stato in tutta la sua articolazione di dare risposte certe ed efficaci al primo bisogno primario del cittadino, che è quello della sicurezza. La sicurezza, peraltro, è un'istanza sociale che riguarda soprattutto le fasce sociali più deboli, quelle che non hanno risorse per difendersi da sole e che quindi hanno la necessità di avere uno Stato forte ed autorevole che sia nelle condizioni di contrastare il crimine. Per questo, in Commissione abbiamo contribuito ad elaborare la parte relativa alle norme anticrimine e antimafia di questo decreto-legge, che va certamente migliorata anche in Aula, ma che riteniamo efficace ai fini del contrasto alla criminalità organizzata: infatti, consideriamo utile che i procuratori antimafia abbiano maggiori strumenti sulle misure di prevenzione e sulla valutazione della pericolosità di alcune condotte. Quindi, è giusto che queste norme siano state inserite nel decreto-legge ed è giusto che il Parlamento su questo si confronti in maniera serena ed efficace.

Certamente, vi sono anche altre disposizioni da introdurre e forse ci riusciremo nel corso dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea: mi riferisco, in particolar modo, alle norme sui testimoni di giustizia e sul gratuito patrocinio per quanto riguarda i condannati per mafia. È chiaro che si tratta di norme utili, sulle quali c'è il nostro sostegno e ci batteremo perché possano trovare ingresso in sede di conversione.

Vi sono poi alcune disposizioni che riguardano i poteri dei sindaci: le condividiamo, anche se riteniamo debbano essere migliorate. Al riguardo, prediamo intanto atto con soddisfazione dell'accoglimento di un nostro emendamento, che attribuisce ai sindaci poteri di segnalazione ai questori e ai prefetti in materia di contrasto all'immigrazione clandestina. Credo che in tal modo si attribuisca ai sindaci una funzione sussidiaria nell'ambito di quel concetto di sicurezza partecipata di cui tanto oggi si parla e che va però codificato con norme precise. Una di queste è quella che abbiamo proposto e che è stata accolta in Commissione, ma ve ne sono anche altre che servono a rendere più chiaro questo potere dei sindaci.

Con il decreto, infatti, non solo si attribuisce al sindaco un potere ordinario, in base al quale egli può adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nelle materie tradizionalmente assegnategli dal Testo unico sugli enti locali, ma si conia una nuova definizione di sicurezza urbana, che da un lato non riguarda la pubblica e privata incolumità, per altro verso tocca competenze statali in materia di pubblica sicurezza; è chiaro allora che questi poteri non possono essere esercitati dal sindaco in maniera scollegata rispetto ai poteri di direttiva del Ministero dell'interno. Infatti, se il sindaco si muove sulla stessa lunghezza d'onda del questore e del prefetto, diventando soggetto necessario dell'articolazione dello Stato in materia di contrasto e di tutela della sicurezza urbana, non è possibile che il prefetto e il questore esercitino questi poteri sotto la direttiva del Ministro dell'interno (che è autorità nazionale di pubblica sicurezza) e non altrettanto i sindaci, che con la loro grande fantasia al potere, diciamo così, possono anche utilizzare in maniera non corretta questo strumento.

Noi abbiamo chiesto quindi di irreggimentare questo potere, anche attribuendolo ai sindaci mediante una formula generica che consentisse di farvi rientrare quante più fattispecie possibili e quante più possibilità di un loro intervento in una materia delicata quale quella della sicurezza, ma di farlo in maniera ragionata, razionale e costituzionale.

Un altro tema che abbiamo sollevato in Commissione e che risolleveremo in Aula riguarda infatti l'esigenza che questo potere di ordinanza esercitato dal sindaco in materia di sicurezza urbana non sia scoordinato o mal coordinato con quello del prefetto e del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Vi è cioè la necessità che quando il sindaco adotta un'ordinanza in materia di sicurezza urbana, non solo la trasmetta al prefetto per i provvedimenti conseguenziali ma, se del caso, chieda la convocazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, affinché gli altri soggetti che fanno parte del Comitato, e quindi dello strumento di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, possano coordinare le loro azioni con quelle del sindaco.

Su questo punto, pertanto, riteniamo che il testo debba necessariamente essere migliorato, perché bisogna comunque inquadrarlo in un contesto ordinamentale che dia certezza ai sindaci sui poteri di cui dispongono e certezza ai cittadini sulle risposte che possono avere dal sindaco, dal questore o dal prefetto. Questo è un altro tema su cui ci riserviamo alcune proposte di modifica in Aula.

Abbiamo apprezzato, per esempio, lo sforzo del Governo sulla modifica dell'articolo 5 del decreto, perché quel testo faceva e fa acqua da tutte le parti. Si tratta infatti di un testo che sostanzialmente non consente di colpire tutte le ipotesi di sfruttamento illecito dell'immobile da parte del proprietario in danno dell'extracomunitario clandestino, introducendo peraltro un sistema in forza del quale, alla fine, il proprietario dell'immobile, o colui che ne ha la disponibilità, rischia di diventare responsabile penalmente, indipendentemente dalla circostanza de facto di aver piena conoscenza della situazione di irregolarità del soggetto cui affitta o cede in locazione l'immobile, oltre alla questione del titolo oneroso, unica ipotesi nella quale si applica la norma.

Certo, la riformulazione proposta dal Governo rappresenta un passo in avanti, ma restano una serie di perplessità anche su quel testo. Nel momento in cui, ad esempio, si introduce il concetto di ingiusto profitto (un concetto che noi condividiamo e che giustifica l'applicazione della sanzione penale) non si può restringere l'ambito soggettivo ed oggettivo dell'applicazione della norma circoscrivendolo solo all'ipotesi in cui la cessione avvenga a titolo oneroso, perché il combinato disposto di queste due disposizioni rischia di restringere eccessivamente l'ambito di applicazione della norma vulnerando lo scopo per il quale è stata proposta. Per queste ragioni riteniamo sia necessario migliorare il testo.

Abbiamo apprezzato il fatto che in Commissione sia stato approvato un nostro emendamento che ha previsto l'inasprimento delle pene per lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina da parte dei datori di lavoro. Abbiamo apprezzato, cioè, che non si sia colpito solo il proprietario dell'immobile come fatto d'immagine, ma si sia intervenuti anche per stroncare il circuito criminogeno determinato dallo sfruttamento illegale della mano d'opera. L'accoglimento del nostro emendamento che ha inasprito le pene nei confronti dei datori di lavoro che sfruttano gli immigrati irregolari, credo abbia giustamente bilanciato il sistema sanzionatorio.

Di questo e altro vogliamo parlare, sapendo che trattiamo una piccola parte dei problemi della sicurezza, che il decreto-legge non esaurisce tutte le questioni e che quindi sarà necessario tornare su questo tema in maniera più approfondita. Lo faremo in futuro con il disegno di legge e con altri provvedimenti. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Livi Bacci. Ne ha facoltà.

LIVI BACCI (PD). Signora Presidente, signori del Governo, colleghe senatrici, colleghi senatori, sarò molto breve, perché tutto è stato detto molto bene dal senatore Zanda in sede di illustrazione della pregiudiziale di costituzionalità e dal senatore Casson. Pertanto, non ripeterò argomenti già trattati, ma mi limiterò a fare delle brevi osservazioni su quella parte del disegno di legge che riguarda la questione degli immigrati.

È ovvio - lo do per scontato - che il nostro partito sia estremamente sensibile al tema della sicurezza, ma è altrettanto sensibile alla prevenzione di episodi che portino alla insicurezza. Avrei visto bene l'adozione di decreti provvisti dei requisiti di necessità ed urgenza se il Governo avesse cercato di limitare il fenomeno dell'irregolarità, che è alla fonte dei problemi della sicurezza nel nostro Paese; se avesse messo mano alla revisione dei meccanismi di ingresso regolare, che oggi sono rigidissimi e quindi provocano un'alta irregolarità; se avesse messo mano alla brevissima durata dei soggiorni, che comporta ogni mese per decine di migliaia di lavoratori il passaggio da una situazione di regolarità ad una di irregolarità. Senz'altro tutto ciò sarebbe stato molto apprezzato; ma non viene fatto nulla di ciò e si parte da un'ideologia, francamente, repressiva.

I tre punti su cui gran parte dei colleghi sono intervenuti riguardano innanzitutto l'abbassamento da dieci a due anni di reclusione della pena che fa scattare l'allontanamento o l'espulsione del comunitario o dell'immigrato. Mi domando se si è mai pensato che nel nostro Paese ci sono 4 milioni di immigrati regolari con 1,5 milioni di famiglie e che abbassare così fortemente la soglia che permette l'allontanamento o l'espulsione fa rientrare nell'orbita delle persone vulnerabili familiari di persone che vengono allontanate nonostante il loro radicamento nel nostro territorio.

Ritengo che questo rappresenti un problema serio. Potremo noi allontanare un comunitario, quasi un cittadino italiano, senza constatare che il reato che ha commesso implica una vera e propria pericolosità sociale, allontanandolo da una famiglia che magari è italiana? Credo che questo sia un problema da tenere presente e che invece si rischia di non affrontare con questo tipo di normativa.

Non parlo poi dell'aggravante comune legata all'essere irregolari nel nostro Paese (ripeto, irregolari e non clandestini); mi sembra che questo sia in qualche modo aberrante. Essere irregolari non è come compiere un delitto con crudeltà o con efferatezza o per motivi abietti o con abuso d'ufficio; è come dire che la povertà è un'aggravante. Penso che questo nasconda una ideologia veramente repressiva del tutto da respingere. Ricordo anche che per gran parte degli immigrati la caduta nello stato di irregolarità non è intenzionale, ma è dovuta alla perdita di un lavoro ed alla incapacità di ritrovare nei tempi giusti un altro lavoro che gli permetta di stare regolarmente nel nostro Paese.

Infine, per quanto riguarda la cessione a titolo oneroso dell'abitazione, la riformulazione da parte del Governo non ci sembra sufficiente. Comunque c'è il pericolo di dare un segnale negativo a quei pochi proprietari di abitazioni che affittano ad immigrati e che si guarderanno bene dal metterle sul mercato per evitare ogni possibile problema con la giustizia. Credo che questo aspetto vada valutato perché potrebbe avere delle conseguenze, magari non previste ma fortemente negative. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Poli Bortone. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE (PdL). Signora Presidente, affronterò il decreto-legge in esame con delle sensibilità che mi derivano dall'essere stato sindaco della mia città e deputato europeo per diversi anni. Ritengo che un provvedimento del genere debba essere affrontato con le sensibilità proprie di ciascuno di noi e soprattutto con la coerenza che ognuno pensa di doversi portare dietro. Per esempio, io ho fatto di tutto ed anche ottenuto di usufruire di un Programma operativo nazionale per la sicurezza per costruire degli alloggi per i rom che sono stanzialmente nella mia città da oltre 12 anni. Lo dico con orgoglio e con sincerità; lo dico anche con lealtà, comprendendo tuttavia che la situazione non è certamente uguale in tutte le parti d'Italia e dunque credo che si debbano affinare le espressioni del decreto stesso rispetto alle diverse situazioni del nostro territorio nazionale.

L'articolo 235 del codice penale, così come modificato (al di là dell'indubbia necessità di espellere i cittadini extracomunitari clandestini che delinquono), comporta però una totale equiparazione tra questi ed i cittadini europei, al punto che un cittadino comunitario punito con una pena detentiva superiore a due anni, pur potendo non aver commesso un reato che abbia concretamente messo in pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, è allontanato con un provvedimento automatico e di espulsione e con conseguente divieto di reingresso.

A mio avviso, non sono rispettati l'articolo 18 del Trattato dell'Unione europea, l'articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 32, che recepisce la direttiva 2004/38/CE e recante modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sulla base dei quali il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per motivi di sicurezza dello Stato e motivi imperativi di pubblica sicurezza. Questi motivi sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero alla incolumità pubblica, rendendosi urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza.

Si tratta, quindi, di provvedimenti da motivare caso per caso da parte dell'autorità amministrativa e da valutare dall'autorità giudiziaria, come previsto dalla lettera del citato articolo 1 del decreto legislativo n. 32 del 2008: si deve tener conto dei comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino appunto una minaccia concreta ed attuale all'ordine pubblico. Vorrei ricordare che la direttiva 38 costituisce il punto di arrivo - lei lo sa benissimo, Presidente - di una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia europea, ai sensi della quale l'espulsione del cittadino europeo deve fondarsi su una valutazione caso per caso, di tipo soggettivo.

Inoltre, in due sentenze della Corte di giustizia riguardanti due cittadini italiani espulsi, rispettivamente, dallo Stato tedesco e dallo Stato greco poiché avevano fatto uso di sostanze stupefacenti e commesso altri reati, sì è stabilito che, sebbene uno Stato membro possa considerare che l'uso di droghe costituisca un pericolo per la collettività idoneo a giustificare provvedimenti speciali nei confronti degli stranieri che violino la normativa sugli stupefacenti, la deroga dell'ordine pubblico deve essere interpretata restrittivamente. Cosicché, l'esistenza di una condanna penale può giustificare un'espulsione solo nei limiti in cui le circostanze che hanno portato a tale condanna provino un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico. (Richiami del Presidente).

Presidente, ho già terminato il tempo a mia disposizione? Mi dispiace, mi avevano detto che potevo intervenire per dieci minuti. In sintesi - troverò poi un'altra occasione per dirlo, anche perché ho presentato delle interrogazioni su questo argomento - ritengo che debbano essere considerate anche altre direttive comunitarie, la n. 86 del 2003 e la n. 85 del 2005, per quanto riguarda, tra l'altro, i ricongiungimenti familiari.

Comprendo che il provvedimento in esame debba venire incontro alla necessaria esigenza di sicurezza che tutti i cittadini italiani esprimono; tuttavia, ritengo anche che si debba essere molto misurati e che il Governo, a seguito di un dibattito che mi è sembrato molto sereno - e mi auguro continui ad esserlo - voglia intervenire per eliminare dubbi e discrepanze con le direttive comunitarie e certamente per venire incontro a quel desiderio di sicurezza che tutti abbiamo, ma anche, indubbiamente, di grande solidarietà. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Mazzaracchio e Vizzini).

 

PRESIDENTE. Senatrice Poli Bortone, la Presidenza le vuole confermare che il suo Gruppo aveva comunicato una durata di cinque minuti per il suo intervento.

È iscritta a parlare la senatrice Poretti. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Onorevole Presidente, onorevoli senatori, anzitutto mi fa piacere intervenire dopo la senatrice Poli Bortone, che ha puntato l'attenzione su alcuni punti critici, con un intervento molto ragionevole e pragmatico sulle politiche da porre in essere, affinché queste funzionino e non siano dei meri richiami al nulla poi inapplicabili.

In questo dibattito sulla sicurezza gran parte del tempo lo stiamo impegnando per parlare di immigrazione. Do per scontato che la condizione di clandestino per un immigrato non abbia e non debba avere un rilievo penale e quindi non debba essere considerata come aggravante. Cercherò di spiegare quali a mio avviso sono i punti nodali da considerare, cioè il fabbisogno dei lavoratori stranieri e la loro tutela, il continuo afflusso di stranieri clandestini e il problema della criminalità. Il nostro Paese ha bisogno di lavoratori stranieri e la domanda è sicuramente superiore al numero di ingressi regolari programmati dal Governo, tant'è che sono centinaia di migliaia gli stranieri che vivono e lavorano in Italia senza permesso di soggiorno, non per loro scelta ma per l'impossibilità di regolarizzarsi.

Il meccanismo dei flussi è inadeguato e solo prevedendo un flusso continuo si abbatterebbe quasi completamente la clandestinità di chi lavora e non delinque; una misura che, fra l'altro, favorirebbe anche un aumento degli introiti fiscali (tasse, contributi previdenziali e quant'altro). Del resto, senza la riforma del sistema dei flussi è inutile emanare una sanatoria ogni quattro-cinque anni e persino dannoso, perché giustamente ingenera la convinzione che conviene venire in Italia da clandestini, tanto, prima o poi, ci sarà una sanatoria.

Proprio questo è il punto: l'attuale legislazione favorisce l'ingresso e la permanenza nella clandestinità. Il meccanismo per cui le ambasciate italiane si dovrebbero trasformare in centri di lavoro non può funzionare, sia perché le ambasciate servono ad altro, sia perché è impensabile che un datore di lavoro per assumere un lavoratore si affidi ad occhi chiusi a chi di mestiere fa, e deve fare, altro. È ovvio, quindi, che oggi l'immigrato entri clandestinamente, acquisti fiducia presso il proprio futuro datore di lavoro spesso lavorando in nero e poi, ove riesca a superare il muro e i tempi dei flussi, si regolarizzi. Alternative, checché se ne dica, non ce ne sono.

Si parla anche di dare più poteri ai sindaci: ebbene, voglio citare un esempio a tale riguardo, perché degli immigrati abbiamo bisogno non solo per avere dei lavoratori ma anche per motivi più ampi e civici. Mi riferisco ad un piccolo centro in Abruzzo, Pennapiedimonte, 600 anime, ma a forte rischio di spopolamento, il cui sindaco è andato in Romania, ha scelto dieci famiglie tra le più povere ed ora questa comunità di 45 persone vive lì, lavora e frequenta le scuole del paese: una comunità che è considerata una ricchezza umana, sociale ed economica per quella realtà.

Il sindaco di Pennapiedimonte ha potuto farlo perché i nuovi residenti sono romeni, cioè cittadini comunitari che non hanno bisogno di particolari condizioni per entrare nel nostro Paese. Ebbene, credo che vada dato più potere ai sindaci, ma in questa direzione, non certo per trasformarli in sceriffi. Quando uno Stato non interviene disciplinando e amministrando quelli che sono fenomeni sociali e non emergenze limitate nel tempo e nello spazio, si crea una situazione caotica in cui vige la legge del più forte: invece dello Stato di diritto si applica la legge della giungla; e chi può trarre profitto da tutto ciò se non la criminalità?

Non a caso in questo nostro dibattito si è inserito il tema della prostituzione. A cinquant'anni dalla legge Merlin, a gestire la prostituzione non è più lo Stato, la criminalità locale o il singolo sfruttatore, ma sono le mafie internazionali. Sono 70.000 le prostitute stimate, di cui il 50 per cento straniere e il 20 per cento minorenni, per 9 milioni di clienti: un giro di affari di oltre un miliardo di euro l'anno.

Ebbene, sulla prostituzione a mio avviso dobbiamo sì intervenire, ma per disciplinarla, per regolarizzarla, per prevedere che la prostituzione, quella volontaria, sia da considerarsi una professione e quindi con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono, compresi quelli relativi all'assicurazione previdenziale ed alla tassazione.

Dobbiamo agire con la convinzione che governare i fenomeni sociali è più efficace che proibirli, nell'interesse non solo delle persone che esercitano la prostituzione o ne fruiscono, ma della società intera. Se nella clandestinità tutto è possibile, anche essere schiavi, nella legalità, con diritti e doveri, la persona è invece libera di scegliere. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vallardi. Ne ha facoltà.

VALLARDI (LNP). Signora Presidente, onorevoli colleghi, voglio fin da subito esprimere il mio più vivo ringraziamento per questo provvedimento perché da tempo, da troppo tempo, il nostro Paese aspettava con ansia un'iniziativa, un provvedimento di tale portata che possa garantire la sicurezza delle nostre famiglie e di tutti i cittadini.

L'apertura indiscriminata delle frontiere, il Trattato di Schengen, la globalizzazione, hanno fatto sì che nel nostro Paese sia in atto una specie di invasione di cittadini extra e neocomunitari. Oggi finalmente iniziamo a porre dei limiti alla spinta criminogena di un'immigrazione irregolare (Commenti della senatrice Poretti); sì, irregolare perché senza controlli; iniziamo a mettere dei paletti. Dobbiamo iniziare anche a chiederci fino a che punto siamo in grado di assorbire, di accogliere e soprattutto di integrare persone che vengono da altri Paesi, con culture e tradizioni che niente hanno a che vedere con la nostra, a volte attirati dal miraggio che nel nostro Paese esista quello che alcuni definiscono il giardino dell'Eden, che si possa cioè raggiungere il benessere senza dover lavorare e produrre reddito con il sudore della fronte.

Non dobbiamo farci prendere da facili sentimenti di buonismo esasperato, a volte, anzi spesso, sospinti da talune organizzazioni umanitarie che distolgono la nostra attenzione e ci fanno dimenticare che nel nostro Paese ci sono pensionati e anziani che pur avendo lavorato una vita, e taluni anche combattuto per il nostro Paese (purtroppo sono rimasti in pochi), oggi percepiscono una pensione miserevole.

Invece, sempre più spesso grazie ai ricongiungimenti familiari cittadini extra comunitari, pur senza aver lavorato e versato contributi nel nostro Paese, percepiscono pensioni sociali dignitose. (Commenti della senatrice Marinaro).

Signor Presidente, plaudo, anche dalla mia posizione di sindaco, alla particolare attenzione che il provvedimento in esame ha riservato agli amministratori locali, aumentando i poteri di controllo del nostro territorio. Senza alcuna presunzione, infatti, noi siamo sicuramente assieme ai nostri collaboratori i più diretti conoscitori di quanto accade nel nostro territorio, e per questo possiamo dare (sicuramente abbiamo dato e daremo) un contributo alle forze dell'ordine nel controllo del territorio assieme ai nostri cittadini, segnalando tutte quelle situazioni che possono essere ritenute pericolose.

Ottima e sinergica è anche l'intenzione del Governo di escludere dal patto di stabilità le spese che i Comuni sosterranno per affrontare le emergenze legate ai fenomeni criminosi dei nostri paesi e delle nostre città. Non possiamo certamente avere vincoli economici quando si tratta di difendere l'incolumità dei nostri cittadini.

Utilissima a tal fine è la norma del decreto che sanziona penalmente chi, dando un alloggio ai clandestini, ne favorisce la permanenza illegale nel territorio e ne approfitta dal punto di vista economico, fino ad inflazionare e a volte gonfiare il mercato immobiliare, generando fenomeni di tensione sociale laddove l'esagerata concentrazione in alloggi a volte fatiscenti innesca facilmente problemi di convivenza e spesso di tensione sociale.

Altrettanto importante nell'esercizio dell'attività di controllo del territorio è la tendenza al riconoscimento delle polizie locali, che avranno altresì, con questi provvedimenti, più poteri e più possibilità di intervento anche nel campo dell'abuso degli alcolici e delle sostanze stupefacenti, che spesso e volentieri hanno provocato gravi incidenti stradali quasi sempre con il coinvolgimento di cittadini e persone estranee.

Concludo dicendo che per questo, e per tanti altri motivi che verranno illustrati dai miei colleghi nel corso della discussione generale, dichiaro la piena soddisfazione del nostro Gruppo, ringraziando il ministro Maroni e tutto il Governo che ha lavorato per questo tipo di provvedimento. (Applausi dal Gruppo LNP e dei senatori De Eccher e Castro).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

*VITALI (PD). Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, il problema della sicurezza è indubbiamente un problema grave per il nostro Paese. Noi non lo neghiamo, e lo stesso Governo Prodi per affrontarlo aveva presentato ben quattro provvedimenti. Si tratta di un decreto-legge e di tre disegni di legge, tutti provvedimenti che, causa l'interruzione anticipata della legislatura, non è stato possibile approvare definitivamente.

Gli ultimi dati dicono che nel 2007 vi sono stati in Italia 2.900.000 reati, con un aumento di circa il 5 per cento rispetto al 2006 ma con un dato positivo ed in controtendenza, che dimostra come esista una strada per combattere seriamente l'insicurezza. Nelle 14 città nelle quali sono stati firmati i Protocolli per la sicurezza tra il Governo e le amministrazioni locali i dati relativi al secondo semestre del 2007 segnano un miglioramento rispetto a quelli del primo semestre.

Ciò significa che è intervenuta un'importante inversione di tendenza. Questo dovrebbe portarci ad affrontare il tema della sicurezza al di fuori della logica emergenziale e al di fuori di quanto un magistrato di Bologna, in un incontro svoltosi lunedì, ha definito il "carosello giudiziario" per cui ad ogni pie' sospinto si propongono nuove norme.

Nel decreto-legge che stiamo discutendo sono contenute una serie di misure, presenti anche nei provvedimenti che il Governo Prodi aveva presentato al Parlamento, sulle quali, naturalmente, noi siamo d'accordo.

In qualche caso c'è stato il trasferimento di norme dal disegno di legge al decreto-legge, da parte nostra nulla quaestio. Ad esempio, lo citava il relatore Vizzini, il potere di ordinanza dei sindaci, pur nell'ambito di direttive che il Ministero dell'interno può dare e che secondo me è opportuno dia, era previsto nel disegno di legge ed è stato proposto invece nel decreto-legge, e questo va benissimo. Vi sono altre misure di contrasto nei confronti della grande criminalità mafiosa, per il sequestro dei beni e per l'inasprimento delle pene per gli incidenti provocati dall'alcool e dall'uso degli stupefacenti nei confronti dei quali siamo d'accordo.

C'è però un cuore di tenebra di questi provvedimenti (uso il plurale perché il decreto-legge è collegato con il disegno di legge, che non possiamo far finta non ci sia): l'idea che occorra sollecitare la pubblica opinione, preoccupata per il fatto che una parte di questi reati è compiuta da immigrati clandestini, indicando negli immigrati in quanto tali i nemici da combattere. Il Capo della Polizia, nel corso dell'audizione presso le Commissioni riunite, ci ha detto che circa un terzo di questi reati è compiuto da immigrati clandestini: questo è un dato incontestabile. Ma con l'introduzione del reato di immigrazione clandestina, previsto dall'articolo 9 del disegno di legge che abbiamo già assegnato qui in Senato, e con l'aggravante specifica prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge, per i reati compiuti da coloro i quali sono illegalmente sul nostro territorio, che a quel reato è giuridicamente e logicamente connessa, si fa di tutte le erbe un fascio e non si contribuisce a risolvere il problema.

Quell'aggravante è un'aberrazione, lo hanno detto i colleghi ponendo le pregiudiziali. È contraria all'articolo 3 della Costituzione italiana, è contraria a tutte le norme e ai trattati internazionali, perché a seconda della condizione soggettiva della persona si determina una diversità di trattamento. Il reato di immigrazione clandestina, qualora introdotto nel nostro Paese, obbligherebbe l'apparato giudiziario, di pubblica sicurezza e penitenziario ad essere oberato di procedimenti che avrebbero come unico scopo quello di stabilire se gli oltre 700.000 immigrati irregolari che sono in Italia sono entrati legalmente o meno.

Mi dispiace che non ci sia il collega Vallardi della Lega, che è intervenuto prima e che ha parlato di anziani. Vorrei chiedergli, se fosse adesso in Aula, che cosa pensa delle badanti che si occupano di persone anziane, che sono in tante famiglie italiane e si trovano in grande parte in condizioni di irregolarità. Se venisse introdotto il reato di immigrazione clandestina, diverrebbero immediatamente oggetto di procedimento penale per accertare se sono entrate illegalmente nel territorio nazionale, e quegli stessi anziani e quelle famiglie potrebbero essere accusate del reato di favoreggiamento. È chiaro che qui si vuole speculare sulla paura della gente per la sicurezza e non si ha intenzione invece di affrontarlo con misure davvero efficaci.

Se si vuole operare efficacemente occorre agire su due versanti. Da un lato l'immigrazione regolare va promossa e vanno modificate quelle norme assurde della legge Bossi-Fini che il centrodestra ha voluto nel 2002 e che rendono più difficile entrare nel nostro Paese per lavorare onestamente. Anche su questo il Capo della Polizia si è espresso chiaramente: il 90 per cento degli immigrati irregolari entrano in Italia con un permesso di turismo, lo lasciano scadere e poi si trattengono per cercare lavoro. È evidente allora che occorre allungare i termini dei permessi di soggiorno per ragioni lavorative, va introdotta anche la possibilità del permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro e vanno dati pieni diritti di cittadinanza agli immigrati regolari, compreso il diritto di voto alle elezioni amministrative.

Dall'altro lato, quello della repressione, occorre agire con durezza su quella fascia di immigrazione clandestina che delinque e che rifiuta di declinare le proprie generalità per sfuggire ad uno o più decreti di espulsione. Questo ci dicono le autorità di pubblica sicurezza, questo ci dice la magistratura italiana.

A noi fa piacere (lo dico qui al collega Berselli, che è stato relatore del provvedimento) che sia stato accolto dalla maggioranza e dal Governo l'emendamento 1.19, che ha come primo firmatario il collega Carofiglio. L'emendamento comporta per tutti, italiani e stranieri, un inasprimento di pena se non viene dichiarata la propria identità con la possibilità anche dell'arresto in flagranza. Questa potrebbe essere una norma importante, capace in prospettiva anche di rendere superflui i CPT. Ma si muove in una logica completamente opposta alla vostra, perché è evidente che questo tipo di norme costituisce l'alternativa all'introduzione del reato di immigrazione clandestina.

Se voi foste coerenti con la logica dell'emendamento che avete accolto dovreste rinunciare al reato di immigrazione clandestina e all'aggravante specifica, perché si tratta di norme che non risolvono il problema della sicurezza e servono solo ad agitare un simbolo nei confronti della pubblica opinione. Esse renderanno invece più difficile affrontare seriamente la questione che a parole voi dite di voler risolvere. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Spadoni Urbani. Ne ha facoltà.

SPADONI URBANI (PdL). Signora Presidente, signori del Governo, signore e signori senatori, il pacchetto sicurezza proposto dal Governo nasce certamente da una serie di emergenze sociali, ma esso si presenta come misura strutturale nel nostro ordinamento giuridico, atta a far fronte a mutate situazioni, come ad esempio l'ampia presenza sul territorio nazionale di cittadini ormai comunitari verso i quali è tuttora necessario elevare il grado di attenzione delle forze dell'ordine. Di qui la necessità di prevedere l'espulsione, come anche quella di dare rapidità ai processi e certezza della pena.

Ritengo poi importante l'aver sottolineato le responsabilità di chi trasporta i clandestini nel nostro Paese e di chi affitta loro case o alloggi approfittando anche della situazione di illegalità in cui questi soggetti vivono. Un segnale di non di poco conto è quello relativo all'aumento della pena per l'omicidio colposo commesso in violazione delle norme della circolazione stradale e sugli infortuni del lavoro. Il superamento della legge n. 626 del 1994, avvenuto recentemente, sostituita dal decreto legislativo n. 81 del 2008, aveva lasciato aperta una finestra che così si chiude.

Tutto il pacchetto di norme è volto a frenare l'immigrazione clandestina e a controllare l'acquisizione della cittadinanza con provvedimenti che vanno dalla modifica del ruolo dei centri di permanenza temporanea all'azione tesa a scongiurare i matrimoni di comodo, fino alla previsione del reato di immigrazione clandestina, che verrà introdotto nel disegno di legge insieme ad altri aspetti importanti che non sono affrontati in questo decreto. Mi riferisco, ad esempio, a quelli della prostituzione o relativi alla violenza sulle donne. Quest'ultimo è un fenomeno in grande espansione - lo sappiamo - purtroppo sia all'interno che fuori della famiglia; su di esso bisognerà attentamente riflettere per giungere alla predisposizione di norme atte a prevenirlo e a reprimerlo in maniera efficace. Ed è stato giusto che in Commissione si sia deciso di rinviare la materia al disegno di legge per evitare fughe in avanti su tematiche che alla fine potrebbero servire solamente a guadagnare qualche titolo sui giornali se normate velocemente e non approfondite; certamente entrerebbero a far parte di quel clima di propagandismo e di campagna elettorale a cui qualcuno dell'opposizione prima ha fatto cenno.

Nel decreto che andremo a convertire in legge tra le altre importanti modifiche all'attuale legislazione ne vorrei segnalare due. La prima è relativa ai nuovi poteri attribuiti ai sindaci. In materia di ordine pubblico, come ex sindaco (sono stata anch'io sindaco di un piccolo Comune ed ero prima autorità di pubblica sicurezza), sento l'importanza che il sindaco può avere nell'affrontare le problematiche che si stanno adesso verificando.

La seconda consiste nell'intervento volto a diminuire le vittime di incidenti stradali cagionati dall'uso e dall'abuso di alcool e stupefacenti, specialmente tra i giovani. Certo, lo Stato agisce sul fronte delle pene anche in questo ambito, in quanto deterrenti rispetto a certi comportamenti, ma è necessaria un'azione più vasta, che il Governo vuole intraprendere, vuoi per rispondere positivamente alla domanda di valori che c'è dentro a certi comportamenti giovanili, vuoi per ricostruire quel tessuto sociale che è il vero elemento efficace e di contrasto rispetto ai comportamenti criminosi.

In relazione ai nuovi poteri dei sindaci, mi sento di dire che l'apporto degli enti locali può davvero costituire un valore aggiunto e il sindaco può diventare il fulcro di tale garanzia. Il sindaco è infatti in grado, più di chiunque altro, di conoscere le problematiche sociali della realtà locale che incidono negativamente sul senso di sicurezza percepito dai cittadini e che possono dare luogo a problemi di ordine pubblico.

Ritengo altresì importante che il sindaco concorra ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statale, come pure che abbia il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nei casi in cui si renda necessario prevenire ed eliminare gravi pericoli non solo per l'incolumità pubblica, ma anche per la sicurezza urbana. Ciò è scritto nella relazione del Governo che accompagna l'atto.

Collegando sindaci e prefetti si consente al rappresentate dello Stato sul territorio di intervenire, in una visione strategica, con tutti gli strumenti ritenuti necessari per l'attuazione dei provvedimenti adottati dal sindaco. È di assoluta rilevanza la disposizione che prevede il potere del prefetto di indire una conferenza con i soggetti interessati, pubblici e privati, nell'ambito territorialmente interessato nel caso in cui tale ultimo intervento sia ritenuto opportuno.

L'altra parte del decreto che mi sento di mettere in rilievo prevede un autonomo stato sanzionatorio per chi, guidando sotto effetto di droga o di alcool, cagiona per colpa lesioni o morte di una o più persone. Deve far riflettere la determinazione con cui il Governo vuole perseguire tali soggetti; qualcuno ha detto con il pugno di ferro: sì, credo che questo si debba proprio fare. È un provvedimento richiesto a viva voce da tanta parte della pubblica opinione, oltre che dall'Associazione delle vittime della strada. Ci rendiamo sempre più conto di come le politiche di informazione e di prevenzione e le iniziative per tutelare specialmente i giovani da una mentalità spesso nichilista (o giovani semplicemente irresponsabili) non sono state sufficienti.

La svolta nelle sanzioni penali, che si uniscono alle nuove sanzioni amministrative introdotte recentemente nel codice della strada, potrebbe riportare un po' di serenità in tante famiglie e far raggiungere l'obiettivo desiderato di un'ulteriore riduzione delle vittime per incidenti stradali di almeno il 50 per cento entro dieci anni.

Presidente, concludo il mio intervento con la richiesta di una particolare valutazione ed attenzione verso gli apolidi, verso coloro che richiedono lo status di rifugiato. È evidente che tale status, internazionalmente riconosciuto, debba mantenere anche in Italia una differenziazione rispetto a chi entra illegalmente nel Paese. È necessario, in fase applicativa, dare istruzioni ai prefetti perché vengano assicurate a tali persone le condizioni per poter vivere dignitosamente.

Voterò quindi a favore della conversione del decreto-legge con convinzione e aspetto il disegno di legge, atteso da tutti i cittadini onesti a prescindere dalla propria condizione sociale. Mi auguro che su tutto il territorio venga data pronta attuazione agli strumenti che qui vengono forniti al fine di un recupero pieno della legalità e della sicurezza.

Vi ringrazio, signora Presidente e colleghi, per l'attenzione. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Magistrelli. Ne ha facoltà.

MAGISTRELLI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento oggi vuole concentrarsi prioritariamente sul tema della sicurezza stradale.

Da anni assistiamo, sbigottiti e impotenti, a una serie di incidenti stradali non dovuti alla casualità o all'imperizia, ma al fatto che persone - adulte e giovani, uomini e donne (a dire il vero, più uomini che donne) - si mettono alla guida di un mezzo dopo avere abusato di alcol o fatto uso di sostanze stupefacenti.

Innanzi tutto, vorrei far rilevare che in sei anni questa è la terza modifica sostanziale del codice della strada e questo sicuramente non giova alla risoluzione del problema, in primo luogo, perché vuol dire che il legislatore fa fatica a proporre una normativa efficace; in secondo luogo, perché la modifica continua delle norme non agevola l'informazione e la percezione che il cittadino deve avere quando si parla di regole e di comportamenti di così grave e importante significato.

Le norme, soprattutto in un settore d'interesse sociale così vasto a causa della quantità dei soggetti interessati, dovrebbero essere certe, chiare e di facile comunicazione in modo che i cittadini siano informati su regole e pratiche in maniera efficace. In fondo, è questo il motivo per cui stiamo lavorando: convincere, anche utilizzando lo strumento più estremo come la detenzione, che la tutela della vita propria e degli altri è un valore primario da difendere, anche con norme severe.

È stato scritto: «Lo strumento del decreto-legge non può risolvere tutti i problemi (...) ma viene utilizzato (...) in attesa di una più compiuta rivisitazione della normativa». Queste parole, contenute nella relazione illustrativa, riconoscono che lo strumento utilizzato non è adeguato. Difficile intervenire in una materia così complessa in tutta fretta senza quella ponderazione e quel confronto necessari ad una modifica che interessi questo settore. Avremmo voluto, invece, un dibattito serio ed ampio, un confronto completo tra le parti politiche nell'ambito del quale, con onestà intellettuale e politica, si sarebbero potute evidenziare le convergenze, eliminare le forzature, mettere a punto le migliori e più condivise formulazioni normative.

Ma non solo. La decretazione d'urgenza non mi sembra lo strumento migliore anche perché si stanno introducendo norme, soprattutto penali, che richiedono una ben diversa organizzazione della giustizia e dell'attività di pubblica sicurezza, un apparato tecnico e professionale che deve supportare tutte le novità che si introducono, sennò rimangono lettera morta o sortiscono effetti opposti. Si pensi solo a come verrà applicato l'istituto della prescrizione in questo caso.

Già da più parti si è evidenziato come l'ampliamento delle competenze dei tribunali ordinari (e questo decreto-legge ne contiene diverse) può portare a gravi ritardi o addirittura alla paralisi di alcuni uffici che già non riescono a smaltire il carico quotidiano. Io vorrei aggiungere che le misure in materia di codice della strada non possono essere efficaci se non si pensa ad un sistema diffuso di controlli, che significa più pattuglie sulla strada, strumenti tecnici disponibili, personale adeguatamente formato. Ma, più in generale, credo che un provvedimento serio in materia di sicurezza debba tener conto di tutto, intervenire sul sistema con misure appropriate.

Signora Presidente, visto che il tempo a mia disposizione si sta esaurendo, le chiedo di poter allegare agli atti la restante parte del mio intervento.

 

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, do io l'ite missa est partecipando volentieri a questo rito un po' frustrante della discussione generale, nella quale bisogna ringraziare i superstiti presenti che ci onorano del loro ascolto, questo dialogo tra sordi che generalmente precede poi la fase delle fatidiche votazioni. In cinque minuti, ormai ridotti a quattro minuti e mezzo, posso soltanto dare un contributo ponendomi e rispondendo con un monosillabo a tre domande politiche.

La prima: bisognava dare una risposta alla domanda imperiosa di misure urgenti che viene dall'opinione pubblica nei confronti della delinquenza e dell'immigrazione sregolata, che spesso si collega con la delinquenza italiana ed importata? La risposta è sì. Questo decreto-legge rappresenta una parte della risposta; si tratta di una risposta pertinente e tutte le rilevazioni, che da questo punto di vista sono un termometro che in democrazia dovrebbe avere - ci piaccia o no - il nostro ossequio e il nostro rispetto, evidenziano che la stragrande maggioranza del popolo italiano va nella direzione dei provvedimenti qui contemplati. Voi, colleghi di sinistra, definite tutto ciò la "pancia" o gli "umori", conferendo un valore negativo a tali manifestazioni, ma la democrazia è fatta della volontà della gente.

La seconda domanda politica è la seguente: tutto quello che è scritto va perfettamente bene? La risposta, ovviamente, è no. Le misure sono adeguate, opportune e vanno nella direzione giusta, ma certamente contengono zone d'ombra. Può darsi che non siano tutte facilmente applicabili e semplici da far funzionare senza una grande convergenza di volontà degli apparati, della magistratura, del ceto politico, degli amministratori. Certamente è così, ma è inevitabile che sia così in una materia tanto complessa e tortuosa come questa.

Credete che tutto vada bene? Ad esempio, in Commissione io non ho avuto remore nel sottolineare che la proposta emendativa voluta dal Governo per "incontrarsi" con i magistrati del Partito democratico (quella secondo cui bisognerebbe spostare sui tribunali capoluogo di distretto anche l'udienza del giudice preliminare e non solo la competenza dei procuratori della Repubblica) è sbagliata. In tal modo, infatti, si sottraggono gli indagati al giudice naturale, si crea sconquasso, si fanno muovere i cittadini e gli operatori anziché far muovere un po' alcuni magistrati. È una norma sbagliata alla quale mi opporrò anche in Assemblea. Si umilia la stragrande maggioranza dei tribunali italiani ingolfando i pochi tribunali grandi, già ingolfati, dei capoluoghi dei distretti. Si tratta - ripeto - di una norma sbagliata che, guarda caso, ha visto il consenso sia del centrodestra che del centrosinistra, come volevasi dimostrare.

Terza ed ultima domanda: la sinistra, o comunque il Partito Democratico, è riuscita su questo tema a liberarsi della sua pregiudiziale ideologica? Mi dispiace, ma la riposta è no. Colleghe e colleghi, avete fatto di tutto per dire che anche per voi la sicurezza rappresenta la prima questione, che non volevate opporvi alle misure richieste dalla gente. Ditemi, però, su quale siete d'accordo, perché non concordate neanche su una o meglio solo sulla recrudescenza delle misure relative all'insopportabile questione della circolazione stradale. E anche in quel caso, a volte, quando si tratta di applicare tali norme, scattano un buonismo e un perdonismo che non hanno alcun senso.

Tolta quella materia, nella sostanza dite no a tutto: il reato di immigrazione, che pure esiste in ogni Paese, non vi va bene; l'aggravante, che pure esiste ed è oggettivamente riscontrabile in tanti altri esempi degli ordinamenti giuridici penali, non vi va bene; le espulsioni, rese più facili e comunque più rigorose anche con lo ius magistratuale, non vi vanno bene; i centri di raccolta o di permanenza temporanea (se non vi piace questa definizione, chiamateli in altro modo) non vi piacciono perché dite che sono dei lager e sono un segno di inciviltà; la requisizione degli immobili concessi in maniera clandestina e sfruttatrice agli immigrati irregolari non vi va bene perché affermate che è una misura inapplicabile. Le misure vi appaiono tutte incostituzionali tanto da aver presentato una pregiudiziale. Nella sostanza permane la vostra pregiudiziale ideologica. Non ne volete far nulla e questo ci dispiace.

Abbiamo fatto e facciamo bene a dialogare e a confrontarci, ma qui c'è una profonda divisione di contenuti che è giusto venga registrata dalla gente, dal popolo italiano che si è espresso poche settimane fa. È giusto che si registri che ancora non avete recepito il segnale democratico che proviene dal popolo italiano. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signora Presidente, intervengo molto rapidamente, visto che nessuno di noi è un novizio della politica, innanzi tutto per ringraziare uno dei due relatori ed il rappresentante del Governo che sono rimasti fino al termine dei lavori. In secondo luogo, voglio far presente che l'esigenza della sicurezza è così sentita dai cittadini e dalla maggioranza che, se avessimo voluto chiedere, a termini di Regolamento, la chiusura della discussione ed il passaggio alla votazione degli articoli, avremmo potuto farlo perché avremmo avuto i numeri necessari.

La prossima volta lo faremo, perché su altri temi è tollerabile che non si sia in quest'Aula, ma su questo tema (ringrazio chi c'è, quindi non mi rivolgo a chi è presente) ritengo sia giusto invitare ognuno di noi a fare il proprio dovere non solo con i comunicati stampa, ma con la propria presenza e poi, magari, facendo i comunicati stampa, perché la nuova moralità della politica è anche questa. (Applausi dal Gruppo PD).

FERRARA (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FERRARA (PdL). Signora Presidente, in premessa, il collega ha detto di non essere un novizio della politica, ma mi sembra abbastanza disorientato sugli usi e costumi che regolano ai lavori di quest'Aula. A parte il fatto che i suddetti lavori erano stati regolati dalla Conferenza dei Capigruppo e che quindi c'era un accordo tra maggioranza e minoranza in merito allo svolgimento oggi della discussione generale, vorrà consentirmi di consigliargli di non considerarci così ingenui rispetto alla possibilità di chiedere il non passaggio all'esame degli articoli e quant'altro. In questo caso, infatti, affinché tale richiesta potesse essere accolta avrebbe dovuto esserci il numero legale. Come la Presidenza sa benissimo, ci sono altri strumenti che consentono di evitare blitz in Aula. Soltanto la sua attenzione, che già qualifica l'intervento, ha potuto dargli il coraggio di svolgere simili considerazioni in un'Aula che, essendo un tempio della democrazia, dovrebbe invece sconsigliarlo dal fare interventi del genere.

 

DI GIOVAN PAOLO (PD). Mi offendi, mentre io ti ho fatto un complimento, visto che tu c'eri.

PRESIDENTE. Essendo inteso che nella storia anche recente schermaglie parlamentari se ne sono viste parecchie, la Presidenza intende attenersi al Regolamento. Queste sono considerazioni politiche di cui la Presidenza prende atto.

 

 

La seduta è tolta (ore 20,04).

 

 

 


 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (692)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

ZANDA, FINOCCHIARO, BIANCO, CASSON, CECCANTI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

la lettera f) dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.92 (recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) prevede l'inserimento all'articolo 61, primo comma, del codice penale, della seguente aggravante: «Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegittimamente sul territorio nazionale»;

la formulazione adottata appare suscettibile di fondati rilievi in relazione alla violazione dell'articolo 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti umani, degli articoli 2 e 7 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, dell'articolo 25 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici e dell'articolo 21 della Carta di Nizza perché prefigura una chiara e infondata disparità di trattamento - sotto il profilo della determinazione della pena - tra soggetti responsabili del medesimo reato in ragione del diverso status di cittadino o di soggetto che illegittimamente si trovi sul territorio nazionale, in questo prescindendo da ogni valutazione che giustifichi l'aumento di pena in ragione di una maggiore pericolosità del soggetto. Tale pericolosità, come accade in applicazione dell'aggravante di cui al medesimo articolo 61, primo comma, n.7, dovrebbe piuttosto desumersi da «un più intenso grado di ribellione nell'azione di colui che non si è sottomesso al potere coercitivo dello Stato» avendo in varie occasioni la Corte costituzionale escluso la legittimità costituzionale di qualsiasi automatismo sanzionatorio atto a determinare una indiscriminata omologazione;

tale valutazione avrebbe dovuto condurre a prevedere l'aggravamento di pena nei confronti del soggetto che risieda illegalmente sul territorio dello Stato per essersi volontariamente, senza giustificato motivo, sottratto all'esecuzione di un provvedimento di espulsione disposto in suo danno, così da integrare una condizione di pericolosità sociale giustificativa del maggiore rigore sanzionatorio e, insieme, da pienamente conseguire gli effetti di prevenzione generale e di repressione di fatti illeciti lesivi delle ragioni della sicurezza dei cittadini e dell'ordinata convivenza,

dispone,

non doversi procedere alla discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 maggio 2008, n.92.

QP2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, ASTORE

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge n. 92 del 2008 apporta significative modifiche a disposizioni del codice penale, sia di parte generale che di parte speciale, prevedendo anzitutto l'introduzione della misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea il quale abbia riportato - per qualsiasi tipo di delitto - condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni, configurandosi in tal modo la reintroduzione di una fattispecie generica e presunta di pericolosità sociale che non prevede l'apprezzamento della pericolosità del singolo cittadino alla luce dei vincoli imposti dal diritto comunitario alla potestà degli Stati membri di limitate la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione stessa o di un suo familiare, anche se extracomunitario. Tali limiti sono regolati dagli articoli 48 e 56 del Trattato e dall'articolo 27, paragrafo secondo, della Direttiva 2004/38/CE, laddove si esclude un automatismo tra condanna e allontanamento del cittadino comunitario in assenza di concreta valutazione della pericolosità dello stesso;

l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico della disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, prevede che il giudice possa ordinare l'espulsione dello straniero, che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso. La mancata previsione dell'apprezzamento della pericolosità sociale del soggetto nell'articolo 1 del decreto-legge in esame porterebbe dunque a concludere che il legislatore abbia voluto differenziare situazioni concernenti entrambe casi di espulsione, inserendo nel corpus delle norme che regolano la situazione dello straniero due norme contraddittorie ovvero tali da configurare una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con i princìpi di ragionevolezza e uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;

per quanto riguarda il piano delle circostanze aggravanti, l'articolo 1, lettera f), del decreto in esame, inserendo nell'articolo 61 del codice penale il nuovo numero 11-bis, istituisce una nuova circostanza aggravante comune consistente nella commissione del fatto da parte di un soggetto che si trovi "illegalmente sul territorio nazionale", sia esso cittadino extracomunitario o comunitario. Con ciò si valuta di per sé meritevole di un trattamento differenziato non il "fatto" commesso ma lo status soggettivo dell'"autore". Questo criterio personale della imputazione della responsabilità appare non rispondente al princìpio di uguaglianza/ragionevolezza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, dal momento che il medesimo fatto di reato, privo di collegamento con la situazione di clandestinità, viene punito più severamente se commesso dallo straniero irregolare, anziché da un cittadino italiano o da uno straniero regolarmente soggiornante. Da tale formulazione discende perciò una irragionevole discriminazione fra persone in base alla loro origine nazionale e condizione personale. Tale circostanza, oltre a non trovare apprezzabile giustificazione, risulta vietata dagli articoli 2 e 7 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dai trattati internazionali sui diritti civili e politici ai quali l'Italia ha aderito. Si è dunque introdotta, in violazione dell'articolo 70, ultimo comma, del codice penale, che tassativamente prevede tale fattispecie per i casi di recidiva e imputabilità, una circostanza, inerente il reo, collegata alla sola nazionalità dello stesso e costituente perciò un criterio discriminatorio in contrasto con gli articoli 3, 10 e 11 della Costituzione;

con riferimento alla medesima lettera f) dell'articolo 1, non è ravvisabile alcuna presunta maggiore lesività dei fatti né alcuna connessione con le ragioni costitutive dell'offesa al bene giuridico tutelato dal reato-base, dal momento che la norma non opera una differenziazione del trattamento in base ad una selezione dei fatti o eventi commessi dal reo, né consente un apprezzamento della effettiva capacità a delinquere del soggetto, tale da giustificare un più grave regime punitivo. Per tutte queste motivazioni, l'aggravante comune prospettata dal decreto si diffetenzia anche dalle aggravanti ricollegabili a condizioni personali già presenti nel nostro ordinamento, come quella di cui al medesimo articolo 61, n. 6), del codice penale per l'ipotesi che il reato sia commesso durante lo stato di latitanza, vista anche l'assenza, nel caso del numero 11-bis, di un provvedimento giudiziale nei confronti del reo;

ulteriori profili di incostituzionalità della aggravante sono relativi al presupposto, indispendabile per l'applicazione di una norma incriminatrice, dell'assenza di una causa di giustificazione o scriminante. Questa tematica risulta già esaminata più volte dalla Corte costituzionale, anche con riferimento al reato di mancata ottemperanza, da parte dello straniero, all'ordine di allontanamento dallo Stato. Nello stesso senso si è orientata la giurisprudenza di legittimità. La Corte costituzionale ha evidenziato l'impossibilità di far conseguire da una mera condizione soggettiva l'automatica applicazione di effetti penalmente rilevanti, a prescindere dall'apprezzamento giurisdizionale circa la concreta pericolosità sociale del soggetto, anche argomentando che la mera carenza del titolo di soggiorno è circostanza tendenzialmente irrilevante ai fini del disvalore dell'azione, la quale va desunta dalla gravità del reato, e della capacità a delinquere secondo i criteri di cui all'articolo 133 del codice penale (si vedano, fra le altre, le sentenze della Corte costituzionale 14 giugno 2007, n. 192, 10 febbraio 2005, n. 78, e 14 dicembre 2005, n. 466);

l'articolo 5 del decreto-legge in esame prevede, inoltre, l'applicazione obbligatoria di una misura ablativa prescindendo dalla pericolosità intrinseca del bene, che è invece criterio d'obbligo, nel nostro ordinamento, per procedere obbligatoriamente alla confisca. Tale circostanza integra un profilo di irragionevolezza e disparità della norma, in quanto la sanzione è collegata alla condizione soggettiva di colui che può usufruire del bene e non alla caratteristica del bene stesso. Dal momento che, ai sensi del medesimo articolo 5, la confisca non è disposta qualora il bene appartenga a terzi, è evidente che si applica indiscriminatamente il medesimo istituto, in violazione dei presupposti che lo giustificano, a situazioni diverse. La condizione di straniero, in tal caso, dispiega i suoi effetti su un terzo, il proprietario del bene, che venda o ceda a soggetto straniero privo di permesso di soggiorno. Si rileva inoltre che, in base alla formulazione dell'articolo 5 come modificato in Commissione, la sanzione scatterebbe anche nel caso di cessione dell'immobile a cittadino straniero che volesse acquistare il bene a fini di investimento. Anche per l'articolo 5, dunque, si registra una violazione dei criteri di ragionevolezza ex articolo 3 della Costituzione, nonché degli articoli 10 e 11 della Costituzione;

l'articolo 9 del decreto, costituendo una mera modifica di denominazione dei centri di permanenza temporanea, manca evidentemente dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza postulati dall'articolo 77 della Costituzione ed avrebbe quindi dovuto costituire oggetto di disegno di legge ordinario;

dal complesso delle modificazioni apportate dal decreto in esame deriva infine un maggior onere per le spese di pubblica sicurezza e organizzazione dei tribunali, la cui copertura, in contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, non viene prevista dal decreto medesimo,

per tutti questi motivi:

non ritenendosi compatibile con l'ordinamento costituzionale una norma che riconduce un aggravamento obbligatorio della pena alla mera sussistenza di uno status personale, come quella di cui al nuovo comma 11-bis dell'articolo 61 del codice penale con cui si opera una "indiscriminata omologazione" tra clandestini aventi diversa pericolosità e si distingue non ragionevolmente fra reati;

valutato il contrasto delle norme di cui in premessa con il disposto dell'articolo 25, comma secondo, della Costituzione, con riferimento al necessario legame tra la sanzione penale e la commissione di un fatto;

valutato il contrasto delle richiamate disposizioni con l'articolo 27, commi primo e terzo, della Costituzione, avuto riguardo sia al principio di personalità della responsabilità penale (il quale vieta che si punisca una mera pericolosità sociale presunta) sia al principio di proporzionalità della pena;

valutata la non sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 77 per l'articolo 9,

 dispone, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge Atto Senato n. 692, di conversione del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92.

________________

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

 


Allegato B

 

Integrazione all'intervento della senatrice Magistrelli nella discussione generale sul disegno di legge n. 692

 

Il decreto per lo più prevede un aumento generale delle pene. A volte significativo, altre volte inutile. Spesso il legislatore fa ricorso all'aumento di pena quando c'è da far fronte ad un'emergenza. È utile? Non lo so.

Credo che sia opinione condivisa che quando ci sono problemi (e una legge viene valutata inefficace), per combatterli o per risolverli, c'è bisogno di trovare nuovi sistemi, c'è bisogno di adeguare la normativa ai nuovi comportamenti. Certo non può bastare un semplice aumento di pena, che per lo più non ha mai un effetto deterrente, anche se ha un effetto repressivo.

A mio parere, o adesso o dopo, con più calma, dovremmo pensare a norme adeguate a combattere e ridurre il fenomeno che riguarda i giovani e le stragi del sabato sera, ma anche i comportamenti illegali degli autisti di Tir, norme idonee a fermare quegli adulti che reiteratamente fanno uso di sostanze alcoliche e che pretendono di mettersi alla guida ugualmente.

Mi spiego meglio: forse bisognerà personalizzare le norme per contrastare uno per uno quei comportamenti modaioli (ma pericolosi!) che la società propone. Potrebbe essere utile passare da una applicazione oggettiva della norma ad una valutazione un po' più soggettiva, che tenga conto di problemi diversi e di soggetti diversi.

Molto è stato fatto, soprattutto negli anni scorsi, ma molto credo che si possa ancora fare per adeguare il codice della strada alle esigenze di tutela della salute dei cittadini. Ripeto: spesso un aumento della pena non è efficace come deterrente per contrastare comportamenti illeciti.

C'è un altro motivo per cui la scelta del decreto-legge non mi pare appropriata, e per cui questo provvedimento non mi sembra condivisibile: manca tutta la parte relativa alla prevenzione, alla informazione, alla educazione della cittadinanza. È una lacuna grave, sintomo di una chiara scelta politica di stampo esclusivamente punitivo.

Credo invece che sia fondamentale, in questo genere di interventi, predisporre campagne informative (ad esempio nelle scuole, per le misure in tema di codice della strada), individuare strumenti di prevenzione, investire adeguatamente nelle forze dell'ordine (per straordinari, personale sufficiente e adeguato) perché facciano i necessari controlli.

Noi con queste norme vogliamo evitare le stragi del sabato sera e non solo sporcare la fedina penale dei nostri giovani; vogliamo ridurre i pericoli dalle nostre strade o autostrade e non mandare sotto processo la gente.

Ecco, questa è la prevenzione: mettere in atto tutto ciò che serve per "convincere" l'opinione pubblica che quei comportamenti sono sbagliati e che quei comportamenti vanno cambiati. In tema di sicurezza stradale la prevenzione è tutto.

Permettetemi: la prima misura da prendere doveva riguardare il pagamento degli straordinari per la Polizia Stradale in modo da aumentare i controlli. Invece neanche un euro. E quando parliamo con le forze dell'ordine ci dicono che non hanno neanche l'etilometro in quantità sufficiente a fare controlli seri e a tappeto. Davvero incomprensibile!

Qualche parola sulle singole disposizioni. Buona mi pare la modifica della competenza per materia. Cioè, nei casi che riguardano reati commessi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la competenza non è più del giudice di pace ma diventa del giudice ordinario, cioè del giudice togato. Penso che sia utile che ad affrontare processi così delicati dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista umano siano giudici formati e con l'esperienza necessaria per applicare la pena caso per caso.

Penso si possa concordare anche con la scelta di una maggiore severità in campo stradale (e in particolare con gli aumenti di pena e l'innalzamento dei minimi per i reati di omicidio colposo o di lesioni personali commessi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe, e anche con l'attribuzione della competenza al giudice ordinario, salvo quello che ho detto prima). Ma molte delle novità introdotte sono inutili o ingiustificate.

Sono inutili, perché insignificanti, gli aumenti di pena con riferimento ai diversi gradi di stato di ebbrezza (reati che vanno comunque in sospensione condizionale; il minimo aumento della durata dell'arresto, uguale restando l'ammenda e la sospensione della patente, mi sembra inutile, non esprime una ratio).

Concordo, inoltre, con la precisazione contenuta nel nuovo testo, relativa alla revoca della patente per chi nei due anni precedenti ha commesso il medesimo reato (quello di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolico), rispetto alla formulazione precedente che invece faceva riferimento a «più violazioni».

Un rilievo: il decreto, come il vecchio testo, non prevede la decurtazione dei punti sulla patente nel caso di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti.

È una misura attesa ed in linea con il comune sentire la revoca della patente per il caso di omicidio colposo in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Perché abbia efficacia, tuttavia, dovrebbe porsi un limite minimo anche al periodo dopo il quale si possa riottenere l'abilitazione alla guida, altrimenti sarebbe più opportuna la sospensione per un lasso di tempo ragionevolmente lungo).

Mi auguro si possa riprendere il tema della sicurezza stradale con più spazio per il confronto con il Paese e nell'Aula parlamentare.

 

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

18a seduta pubblica (antimeridiana):

 

 

giovedì12 giugno 2008

 

 

Presidenza della vice presidente MAURO,

indi del vice presidente CHITI

 

 


Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE.La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

 

MALAN, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

 

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (Relazione orale) (ore 9,35)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 692.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Incostante. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, nell'esame del decreto-legge si coglie un pregiudizio che sfocia - inutile dirlo - nel reato di immigrazione clandestina, che, come abbiamo visto, verrà poi introdotto nel disegno di legge che esamineremo. Mi sembra chiaro che questo è l'orientamento del Governo, almeno fino qui: non si capirebbero, altrimenti, misure così drastiche, talvolta poco efficaci e, forse, inapplicabili, volte a lanciare messaggi sociali e politici, più che ad affrontare e risolvere alla radice i problemi.

Ad esempio, le misure relative all'espulsione, che trasformano la violazione amministrativa in un reato penale, sono gravi, di difficile applicazione e possono rivelarsi dannose, perché contribuiranno a spingere fasce di immigrati irregolari verso la criminalità e ad intasare il lavoro della magistratura e delle carceri.

Qualsiasi intervento di ordine penale, per altro, non si giustifica automaticamente per l'appartenenza ad una categoria, ma è relativo alla pericolosità del soggetto. Così, almeno, abbiamo cercato di sostenere nei nostri emendamenti, perché per tutti vige il principio per cui l'azione penale va accertata rispetto ad una persona che ha commesso il fatto, perché essa sia socialmente pericolosa (emendamento che abbiamo cercato di introdurre). Non vi può essere, perciò, la presunzione ex lege di una fattispecie predefinita di persona socialmente pericolosa, un prototipo. Questo travolge i principi dell'ordinamento penale e, sotto il profilo costituzionale, certamente è dubbio. Veniamo, poi, all'aggravante di pena, secondo la quale si introduce uno strano principio per cui il reato non è uguale per tutti, ma agisce in misura diversa per la condizione oggettiva di essere immigrato clandestino. Questo significa che la pena non è collegata alla tipologia del reato, ma della persona, per la condizione in cui essa viene a trovarsi. Certamente ci sembra un vulnus molto grave al complesso del nostro ordinamento.

Non mi soffermerò su altri aspetti del decreto-legge che saranno trattati; voglio però precisare che ci siamo orientati in tutto il lavoro delle Commissioni - e lo rifaremo in Aula - con proposte di merito, senza alcuna pregiudiziale, volti a cogliere i fenomeni dell'insicurezza in vari campi, a non trascurare fatti che allarmano i cittadini, legati a reati commessi dagli immigrati, anche clandestini.

Qui, però, occorre ristabilire un principio di realtà, più che una suggestione o un pregiudizio. Nelle audizioni avvenute nelle Commissioni, abbiamo ascoltato con attenzione i dati: il 30 per cento dei reati è commesso da immigrati; in alcune Regioni, il 70 per cento di questo 30 per cento da immigrati clandestini. Questi sono i fatti che non sottovalutiamo, ma, alla luce di questi dati, è davvero fuorviante voler creare un binomio tra immigrazione e delinquenza, sbagliato politicamente, oltre che nella nostra funzione di legislatori. Abbiamo cercato, perciò, di immettere norme anche rigide, ma che evitassero, tuttavia, quelle qui previste. Abbiamo lavorato sull'articolo 5, per renderlo esigibile e concreto, non per trasformarlo in un incubo, nel caso si volesse affittare una casa ad un immigrato.

La nostra intenzione è colpire lo sfruttamento e le situazioni illegali consolidate. Pur tuttavia, su questo, come su altre norme (relative alla violenza sulle donne e sui minori), non è stata data una risposta convincente, perché alcuni fenomeni a noi sembrano allarmanti, in termini sociali e numerici, sicuramente anche di più di quelli che abbiamo trattato. Né si comprende perché vi sia stato il diniego su alcune misure antimafia che pure appaiono urgenti e necessarie. Ci preoccupa, però, soprattutto perché si è voluto rendere apparentemente più severo il provvedimento, ma, a nostro avviso, meno efficace, meno giusto e non proporzionale.

Di fronte a fenomeni quali un'immigrazione così impetuosa, fenomeni europei e internazionali, molti si interrogano e cercano di trovare soluzioni. Purtuttavia, potremmo citare il caso della Spagna che ha aumentato del 45 per cento le espulsioni senza ricorrere all'aggravamento e al reato penale.

Il fenomeno va affrontato, governato, ma in conformità con i princìpi costituzionali e le direttive europee. Rendere efficace il governo dei flussi, snellire la burocrazia della cosiddetta legge Bossi-Fini, che ha contribuito ad aumentare la clandestinità e il sommerso: poche, buone, efficaci norme, di questo avremmo bisogno e credo che lavoreremo per questo con severità, con serietà e complessità delle azioni anche qui in Aula, sperando di ottenere una legge giusta e buona per il nostro Paese. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (PdL). Signora Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, lo Stato nazionale e il suo monopolio della forza sono le condizioni della democrazia, non sono un suo effetto, come avevano creduto nel loro stallo i colleghi nella precedente legislatura.

La lotta contro la delinquenza, la delinquenza organizzata, la delinquenza sfusa, legata in qualche misura ai fenomeni dell'immigrazione, contro le connessioni tra l'una e l'altra e le loro contiguità politiche ed amministrative, è una lotta che si fa con lo Stato nazionale, con i suoi prefetti, quelli del conte di Cavour, di Spaventa, di Giolitti, colleghi della Lega; non si fa, colleghi della sinistra, con la retorica della società civile, di Hegel o di Gramsci che sia, della democrazia capace in quanto tale di risolvere con il suo solo dispiegarsi i temi della sicurezza o della lotta alla violenza.

Proprio per quelli che erano stati su questo terreno gli inadempimenti, per non dire fallimenti, della precedente legislatura, il primo provvedimento di un certo respiro in questa legislatura, come è stato ben rilevato nelle relazioni di ieri, non poteva che investire questo terreno.

Quando la scorsa settimana, colleghi della sinistra, l'onorevole Veltroni è venuto a Caserta e ha chiesto, in modo un po' metallico ma apprezzabile, che gli appalti nelle Province del Mezzogiorno fossero gestiti da comitati presieduti dai prefetti, ha riconosciuto che alla violenza e all'insicurezza della criminalità si può opporre solo la forza dello Stato, l'autorità dei prefetti del Risorgimento, e si trovava a Caserta. Non ha invocato bassolinismi, democraticismi di maniera o le altre compagnie dialettali che hanno guidato la riforma costituzionale della XIII legislatura, quella fatta negli ultimi giorni a colpi di maggioranza, nella quale il termine Stato era l'ultima componente della Repubblica, dopo la Regione, gli enti locali e le Comunità montane.

Ecco perché gli argomenti sviluppati ieri pomeriggio da alcuni colleghi sulla pregiudiziale di costituzionalità, mi sono sembrati, come ha detto con molta efficacia il senatore Longo, molto marginali, molto laterali, molto di maniera, molto comizieschi, tanto è vero che poi hanno dedicato gran parte del loro spazio alla questione delle televisioni di Berlusconi. Le questioni di costituzionalità sono questioni vere e serie e la nostra normativa, lo hanno rilevato molto bene i rappresentanti del Governo nel lavoro in Commissione, è legislazione di codice, quella legislazione alla quale, secondo Montesquieu - come si insegnava una volta -, ci si accosta con mano tremante e non più di una volta nel corso di una generazione, nel senso che ogni norma deve poi far sistema con un'altra, ogni termine, ogni riferimento con un altro termine e un altro riferimento. Da questo punto di vista le difficoltà che noi abbiamo incontrato erano proprio l'architettura dei criteri di necessità e di urgenza.

Non tutti siamo soddisfatti, forse gli stessi rappresentanti del Governo, di come abbiamo sistemato le questioni sulle Commissioni. Personalmente mi auguravo che la connection con i problemi della sicurezza stradale in vista dell'estate, non per crociate di proibizionismo antialcolico ma proprio per i dati riferiti dalla polizia stradale, ricevessero in re ipsa carattere di necessità e di urgenza. La loyalty al Governo mi ha portato ad accettare di trasferire al disegno di legge questa tematica. Continuo tuttavia a segnalarla per dare quel carattere complessivo, di codice, che mi auguro possa uscire confermato nella discussione sugli emendamenti che faremo la prossima volta, consapevoli, e forse da un certo punto di vista anche orgogliosi, di aver affrontato problemi montesquieuiani di legislazioni di codice senza le opacità e, consentitemi di dire, le viltà che caratterizzarono il Parlamento nella scorsa legislatura.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perduca. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, ai tempi di Montesquieu, senatore Compagna, non esisteva la televisione e questo forse fa la differenza quando si parla di necessità e di urgenza e soprattutto di ciò che il popolo chiede a gran voce, così ci è stato detto sia nelle relazioni che in alcuni interventi da parte di esponenti del Popolo delle Libertà.

 

COMPAGNA (PdL). Non c'era neanche il Consiglio superiore della magistratura, per fortuna!

 

PERDUCA (PD). Ebbene, questo Paese da quattro anni - e il Centro di ascolto dell'informazione radiotelevisiva lo ha documentato - è bombardato da un'informazione drogata che più che raddoppiare, ha fatto triplicare, in alcuni casi, nelle reti Mediaset per l'appunto, ciò che ha a che fare con criminalità, cronaca giudiziaria e cronaca nera in prima serata, superando anche la politica che, sono d'accordo anch'io, dovrebbe porre al centro Montesquieu per quanto possibile. Purtroppo, invece, ci troviamo a doverci confrontare con questo stato di cose, con un'informazione che tra l'altro, sistematicamente, fa l'economia della realtà.

Unarealtà che ci è stata documentata tanto all'inizio dell'anno quanto poche settimane fa dall'ISTAT, che ha affermato che malgrado l'immigrazione aumenti - e l'aumento nessuno lo nega - l'Italia resta un Paese sostanzialmente sicuro. Quindi, voi avete voluto vendere, essendo il capo della vostra coalizione abituato a vendere sin da piccolo, un prodotto che nessuno voleva. Questo è stato fatto perché in qualche modo avete dovuto cercare di limitare, aggravandoli, i problemi. Infatti, la criminogenità, cari colleghi della Lega, che ieri è stata tirata in ballo relativamente ad alcune politiche del Governo Prodi, è insita nella Bossi-Fini e nella Fini-Giovanardi. Quelle sono misure che creano crimine, non quello che non sarebbe stato fatto dal Governo Prodi, che aveva comunque preparato un pacchetto di sicurezza denominato pacchetto Amato. Quelli sono i problemi che hanno portato questo Paese ad avere sicuramente immigrati, soprattutto quelli clandestini, che commettono dei crimini, come del resto gli italiani, perché avete prodotto delle norme per cui si può entrare o restare esclusivamente se si diventa dei clandestini.

Se a tutto ciò aggiungiamo quanto è stato comunicato anche ieri, vale a dire che la norma sulla recidiva (e qui si resuscita la ex Cirielli) sarà quella che verrà applicata, e quindi «galera, galera, galera per tutti», questo Paese, dove esiste l'obbligatorietà dell'azione penale, nel giro di tre o quattro mesi tornerà ad essere ancora una volta il fanalino di coda in Europa per il rispetto dei diritti umani e ancora una volta in quell'emergenza giustizia che la scorsa legislatura aveva cercato in qualche modo di sanare un minimo con l'indulto. Adesso ci sarebbe bisogno dell'amnistia e voi invece proponete la costruzione di ulteriori galere. Dopo il ponte sullo Stretto di Messina e le centrali nucleari continueremo a invadere l'Italia di cemento perché solo così, da una parte, e con il diritto penale dall'altra, si possono arginare fenomeni che non siete capaci di governare.

Questo è un Paese che avrebbe bisogno - e lo avete messo nel nome della vostra coalizione - di libertà e voi invece ci date lo sceriffo. Questo è quello che ci state proponendo, esclusivamente questo. È vergognoso che si continui quotidianamente a fare questo tipo di politica sui giornali mentre qui dentro poco fa è stato detto che su alcuni aspetti di questo decreto si sarebbe potuto fare meglio e si spera, grazie al dibattito parlamentare, di limitare i danni. Spero che il senatore Compagna si ricordi quel che ha detto quando si comincerà a votare. La speranza, almeno da questi banchi, è l'ultima a morire.

Ieri sera eravamo pochi, come è stato fatto notare in conclusione di dibattito, e la senatrice Poli Bortone ha svolto un intervento di grande buonsenso politico e di grande umanità relativamente alla sua esperienza di amministratore in quanto sindaco. Invito i colleghi del PdL ad andare a rileggere tale intervento, perché è fondamentale recuperare tutto ciò che di positivo e quindi di velatamente critico esso conteneva, in quanto sicuramente la settimana prossima ci tornerà utile.

Per quanto riguarda noi radicali, ci avvarremo della prerogativa di sindacato ispettivo perché i CPT rischiano di diventare tutt'altro, dei veri e propri campi di filtraggio sul modello ceceno, se si dovesse portare a casa tutto ciò che avete inserito nel vostro pacchetto.

Abbiamo creato un Intergruppo parlamentare di amicizia con i popoli rom e sistematicamente, dalla settimana prossima, inizieremo a visitare tanto i campi nomadi quanto i CPT, preparando anche proposte di legge per rimettere al centro i diritti di cittadinanza e non invece le armi nelle fondine dei vigili urbani. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saltamartini. Ne ha facoltà.

*SALTAMARTINI (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, contrariamente all'esposizione del collega che mi ha preceduto, intendo sottolineare che il provvedimento in esame era lungamente atteso sia dai cittadini di questo Paese, sia dagli operatori della sicurezza e delle Forze di polizia.

Da tempo e anche di recente, nel corso delle nostre audizioni parlamentari, lo stesso direttore generale della Pubblica sicurezza prefetto Antonio Manganelli ha posto in rilievo come l'operato meritorio di tutti i cinque Corpi di polizia dello Stato sia sostanzialmente vanificato da un reticolo di provvedimenti e leggi che tende più a giustificare chi commette reati che non a proteggere le persone oneste e operose che hanno reso grande la nostra Nazione.

La gran parte dell'opinione pubblica del nostro Paese rifugge sicuramente dall'idea che si possa continuare con un politica del diritto a forte lettura ideologica, tesa più a perdonare i comportamenti devianti e criminali che non a prevenirli e reprimerli e, conseguentemente, a tutelare le vittime.

Finalmente, con il provvedimento al nostro esame, riparte la stagione della tutela dei diritti, ma anche dei doveri. Legalità, diritti, solidarietà e Stato sociale sono i pilastri di una cultura occidentale dello Stato di diritto, che mette al centro del sistema giuridico di protezione la persona, i suoi diritti, i suoi bisogni.

Ma alla parità dei diritti deve corrispondere la parità dei doveri tra tutti i soggetti che vivono in uno stesso territorio e in un medesimo ordinamento e fra questi diritti il rispetto della legge e l'adempimento degli imprescrittibili doveri di solidarietà riguardano sia i cittadini che gli stranieri.

Lo scorso anno, caro senatore Perduca, sono stati denunciati in Italia 3 milioni di reati e conseguentemente sono state 3 milioni le vittime che hanno subito atti di criminalità. Ebbene, il titolo di questo decreto-legge, «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica», non costituisce solo una modifica semantica rispetto ad una politica legislativa che individuava questi provvedimenti come «misure urgenti a tutela dell'ordine pubblico», bensì indica un mutamento di tendenza assolutamente importante e significativo. Non vi è libertà se non vi è sicurezza, e finalmente anche in Italia si afferma, con il decreto-legge in discussione, questa endiadi della tradizione costituzionale occidentale: libertà e sicurezza, i risvolti della stessa medaglia.

Ricordo che sin dalla prima Carta costituzionale scritta, la Magna Charta del 1215, sin dalla prima legge sull'Habeas Corpus del 1689 si parla di libertà e sicurezza, proseguendo con la prima Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789, per finire alla Dichiarazione universale dell'ONU ratificata dall'Italia nel 1955. La prima Costituzione scritta francese parla di libertà e sicurezza; di diritti di libertà e sicurezza parla il Trattato di Nizza ed il Trattato che adotta una Costituzione europea. Il diritto alla sicurezza quindi è un diritto a rilevanza costituzionale, che si traduce in un dovere dello Stato di contrastare con ogni strumento la barbarie della criminalità, che non è un prodotto indefettibile, ma solo il risultato dell'azione umana.

Diritto alla sicurezza significa prevedere il ricorso a provvedimenti clemenziali solo quale extrema ratio e l'allarme sollevato dai vertici delle Forze di polizia deve essere preso con grande serietà, rifuggendo dalle tentazioni proposte in quest'Aula di ritornare alla stagione degli sconti, delle amnistie e degli indulti. Il perdono appartiene alla sfera etica degli individui, non all'azione laica dello Stato. Dobbiamo convincerci tutti che il reato è il frutto del disvalore sociale delle azioni delittuose individuali, non la conseguenza ineluttabile di una responsabilità collettiva o della società.

Per la natura provvedimentale e d'urgenza di questo decreto-legge, che la Costituzione affida al Governo, non è questa la sede per affermare l'allargamento di ipotesi di reato dirette a contrastare nuove forme di devianza, contro le donne, i minori oppure per mitigare le conseguenze di nuove emergenze, ma è sicuro che con il disegno di legge collegato del Governo dovremo allargare la sfera di protezione di questi diritti.

Deve essere chiaro che per questa maggioranza si impone in primo luogo la difesa di Abele e l'efficace tutela della restitutio in integrum alle vittime e non il contrario. Non si può rovesciare il sistema dei rapporti per proteggere Caino ed abbandonare Abele. È pur vero che la pena non potrà essere esclusivamente carceraria ma modulata secondo criteri moderni di meritevolezza e di efficacia, tuttavia l'efficacia della sua esecuzione rappresenta un elemento indefettibile della forza dello Stato affidata alla deterrenza penale e questi effetti dovremo riaffermare con i nostri provvedimenti. Se non vi è questa deterrenza non vi è diritto penale, che innanzi tutto è prevenzione con un'importante forza pedagogica.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, alcuni giorni fa in quest'Aula abbiamo rievocato il sequestro, l'omicidio e la strage dei poliziotti e dei carabinieri di scorta al presidente Aldo Moro. A distanza di trent'anni ho subito quasi una violenza psicologica nel ripensare a quei fatti tenendo conto che gli autori di quelle stragi, dopo qualche anno di detenzione carceraria, sono in libertà ed alcuni di loro sono persino stati assunti alle dipendenze dello Stato e della pubblica amministrazione. Dalla meritevolezza della pena siamo passati ai premi di Stato, ma non risulta che i figli dei colleghi poliziotti e carabinieri caduti nello svolgimento della loro professione siano stati assunti dallo Stato o dalla pubblica amministrazione: due pesi e due misure che segnano l'urgenza di cambiare radicalmente rotta.

Deve essere chiaro a quei figuri, che non hanno mai risarcito, né le vittime, né lo Stato, né tampoco - molti di loro - hanno manifestato segni di resipiscenza, che il loro comportamento deve essere contrastato. Certo non penso alle persone che persino sono state elette ed elevate a questi scranni parlamentari; provo un po' di compassione per il loro comportamento. Credo però che per la maggioranza dei cittadini questi fatti non sono tollerabili, poiché costituiscono un grave difetto della nostra democrazia.

La politica criminale non può essere gestita con quel perdonismo asseritamente dettato dalle esigenze di ordine pubblico negli istituti di pena, in relazione alla loro ricettività carceraria o ai benefici di chi è stato condannato. Le concessioni del sistema che riguarda i premi e soprattutto il trattamento penitenziario devono essere legate a princìpi di meritevolezza.

In tutto questo scenario una riflessione si impone sul ruolo e sull'importanza che nel nostro Paese hanno avuto ed hanno le istituzioni spesso maggiormente colpite, come la magistratura e le forze dell'ordine. La morte l'altro giorno del sottotenente dei Carabinieri, rilevata dagli organi di stampa quasi come una fatalità, rende evidente questo gap culturale dei mezzi di comunicazione di massa in relazione al dovere di informare l'opinione pubblica. Stessa sorte ha avuto qualche giorno prima l'omicidio di un agente della Polizia stradale. Un piccolo spazio nella quotidianità giornalistica per grandi eroi, ma chi ripagherà mai le mogli ed i figli per l'amore e l'affetto immolati sull'altare della sicurezza dei cittadini?

Signor Presidente, onorevoli colleghi, se si uccidono così facilmente gli appartenenti alle forze dell'ordine è anche perché il sistema penale appare oltremodo blando - per utilizzare un eufemismo - mentre l'arroganza e la soverchieria della criminalità sono sempre più evidenti e per questo non possiamo arrenderci all'idea che siano fenomeni incontrastabili e incontrollabili.

C'è davvero bisogno di domandarsi quale pena in astratto potrà essere irrogata agli autori dell'omicidio del nostro ufficiale dei Carabinieri e se le norme oggi in vigore sono davvero efficaci. La risposta fornita dall'ordinamento è quasi pleonastica. Con qualche anno di reclusione, tra giudizio abbreviato, patteggiamento in appello, prevalenza delle circostanze, quelle persone torneranno libere e potranno continuare a delinquere.

Chiedo alla Presidenza di poter lasciare agli atti la parte restante del mio intervento, non prima di aver ribadito la necessità di votare in maniera convinta a favore di questo provvedimento in considerazione del fatto che se non si riuscirà a riaffermare l'idea che lo Stato di diritto prevale sulla criminalità in ogni sua forma non si riuscirà neanche a riavviare il nostro Paese verso i suoi più alti ed immancabili destini.

Questa è la responsabilità che una classe politica dirigente del nostro Paese ha assunto con le ultime elezioni politiche. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, il Gruppo Italia dei Valori condivide l'80 per cento dei provvedimenti normativi inseriti nel decreto-legge in conversione essendo gli stessi la ripetizione, anche nelle virgole, delle analoghe norme contenute nei disegni di legge nn. 582, 583 e 617, presentati lo scorso 16 maggio in Senato dal Gruppo Italia dei Valori. Peraltro, si tratta di norme coincidenti con i testi normativi elaborati dal precedente Governo sulla base dei quali, rubacchiando qua e là, è stato confezionato il decreto-legge al nostro esame.

Ciò che noi lamentiamo è il fatto che non si sia voluto aprire il dibattito e quindi accogliere gli emendamenti da noi proposti in materie quali il maltrattamento contro familiari e conviventi, l'adescamento dei minorenni attraverso la rete Internet, il delitto di impiego di minori nell'accattonaggio, gli atti persecutori, l'aggravante del reato di truffa in danno di soggetti deboli come nel caso degli anziani, il vandalismo nei centri urbani, subordinando la concessione del beneficio della sospensione della pena all'eliminazione dei danni, l'aumento del potere dei sindaci in materia di occupazione di suolo pubblico al fine di commercio abusivo, l'aggravamento dei reati di discriminazione e violenza per motivi di odio razziale, religioso e omofobico.

Nessuna di queste nostre proposte, come delle ulteriori proposte da noi condivise presentate dal Partito Democratico, è stata presa in considerazione. Non si è prestata neanche la dovuta attenzione - ed è invece doveroso ricordarlo in quest'Aula, specie all'indomani del gravissimo fatto accaduto in Sicilia - alla circostanza che grazie anche ad un emendamento presentato dal Partito Democratico, da noi condiviso e parzialmente condiviso da una parte della maggioranza, sono state inasprite le pene anche per l'omicidio colposo in violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Mentre si ragiona su un decreto-legge che interviene su altre questioni, si dimentica questa parte qualificante che, proprio all'indomani del gravissimo episodio accaduto in Sicilia, va invece ricordata.

A fronte di tutto questo, a fronte della negazione di apertura di discorso, di confronto, di introduzione di norme su fenomeni criminali crescenti, di cui i cittadini soffrono e su cui era necessario ed urgente intervenire, il Governo e la maggioranza hanno invece ritenuto importante ed urgente, anzi urgentissimo, introdurre il cambiamento del nome dei centri di permanenza temporanea.

Il termometro della sensibilità sui temi che interessano i cittadini è proprio in questo; noi insisteremo in quest'Aula perché vengano prese in considerazione le nostre proposte, ritenendo insultante per il Paese che si ritenga urgente cambiare il nome dei centri e non intervenire nel contrastare fenomeni di criminalità diffusa che costituiscono una minaccia per la collettività e per l'individuo. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signora Presidente, sembra che sulla necessità di addivenire ad un provvedimento che risponda alla domanda di sicurezza ci sia una larghissima condivisione. Mi pare che i lavori di Commissione abbiano dimostrato una grande partecipazione anche dell'opposizione nel fornire elementi in tal senso, per altro recepiti, e un modus operandi largamente condiviso. Uno degli ultimi provvedimenti che ha tentato di far passare in Aula anche il Governo Prodi fu proprio il decreto Amato, il cosiddetto decreto sicurezza. Ahimè, la composizione del suo Governo era tale che non ha permesso di raggiungere praticamente nessun obiettivo, ma le intenzioni c'erano. Il Paese sta chiedendo maggiore tranquillità, i cittadini pretendono un certo rispetto per il loro modo di agire ed il loro modo di relazionarsi, e pretendono un po' più di sicurezza. Come Lega Nord, centrodestra, PdL, ci siamo impegnati di fronte al nostro elettorato, di fronte agli italiani e questo è il nostro modo di onorare gli impegni, uno dei primi provvedimenti che si affrontano è proprio per dare risposta ai loro bisogni.

Senza approfondire ogni aspetto, mi fermerò su un punto che mi sta particolarmente a cuore: siamo contenti che si rivalorizzino i sindaci, quei soggetti che meglio conoscono il territorio, ai quali è utile ricorrere se si vogliono avere risposte mirate, puntuali, precise ed appropriate, che mutano da area ad area. Estendere i loro poteri, ampliandone la fascia con provvedimenti di largo spettro, contingibili ed urgenti, inserendo anche la sicurezza urbana fra le loro competenze, è una garanzia per tutti i cittadini.

Utilizzare tutte le risorse che abbiamo in campo, non solo le forze dell'ordine (Polizia e Carabinieri), ma anche i vigili urbani sul fronte della sicurezza significa dare qualcosa in più, utilizzare qualcosa che già esiste senza costi aggiuntivi, mettendo in relazione le diverse forze, perché poco basta. Basti pensare che quasi tutto può fare un'amministrazione comunale: può accedere a tutte le banche dati di questo Paese, può sapere di tutto su qualsiasi cittadino di qualsiasi Comune italiano, può conoscere la sua situazione patrimoniale e la sua ultima dichiarazione dei redditi, ma non può sapere, per esempio, se è stato condannato, se è in procinto di esserlo, cioè la situazione che più interessa perché magari i vigili municipali possano cooperare col sistema delle forze dell'ordine.

Altra cosa che ci è stata chiesta è la certezza della pena, perché in questo Paese sembra che i codici penali esistano, siano scritti, ma poi siano sistematicamente ovviati, bypassati, sospesi, dalla legge Gozzini in poi. Noi conosciamo il nostro sistema e il nostro ordinamento. Da quando nacque si pose una grande dicotomia: che tipo di strada intraprendere? Quale funzione dovrà avere la pena? Le grandi correnti erano la retribuzione o la rieducazione: tanto male fai, tanto male dovrai avere, oppure tentiamo di recuperare anche chi sbaglia. Ebbene, il nostro Paese ha seguito quest'ultimo filone ma vi si è intubato un po' troppo. Sembra che i garantismi siano tanti e così ampli che la pena esista per pochissime eccezioni e rari casi. Ad esempio, avere stabilito che non ci saranno più sospensioni di esecuzione della pena per quei reati di maggiore gravità è innanzitutto un importante passo avanti.

Premesso questo, vengo ad un punto che al sottoscritto sembra abbastanza importante. È difficile essere equilibrati: tanto si sbaglia da una parte che per compensare, a volte, si accelera e ci si sposta esageratamente dall'altra. Secondo il sottoscritto e anche secondo il Gruppo della Lega Nord al quale appartengo, vi è uno sbilanciamento quando parliamo di guida in stato di ebbrezza; a noi sembra esagerato quanto si commina ad una persona che non ha commesso assolutamente nulla. Bisogna distinguere tra chi commette incidenti gravi e mortali guidando un autoveicolo in condizioni di non poterlo guidare, sotto effetto dell'alcool (e fermiamoci all'alcool) e chi vive al Nord, perché dalle nostri parti ci si relaziona in un certo modo.

 

MARINARO (PD). Anche al Sud!

DIVINA (LNP). Questo mi fa piacere, ma forse dove fa più freddo c'è la tendenza ed il costume ad avvicinarsi, senza esagerare, a qualche bicchiere di vino; questo fa parte della nostra storia. A noi sembrano esagerati tutto questo inveire e tutte queste sanzioni se riferiti ad una persona che, in tutta tranquillità, finita una cena tra amici prende la propria auto e ritorna a casa.

Vogliamo chiedere al Sottosegretario se non è il caso di sostituire la pena accessoria della sospensione della patente, che sarebbe una punizione per la famiglia e non per chi ha sbagliato (perché un individuo senza patente rischia di non potere portare il reddito a casa e di non poter mantenere il proprio nucleo familiare), con una pena mirata al soggetto, trasformandola quindi in lavori socialmente utili. Esistono già l'ammenda e l'arresto eventuale in base alla fascia alcolemica, mentre la sospensione della patente non è una pena nei confronti del soggetto ma punisce tutto il suo nucleo familiare. Se si volesse trasformare tale pena, considerando la tenuità del fatto e il non aver commesso assolutamente niente di socialmente pericoloso, a noi sembrerebbe una cosa fattibile.

Presenteremo degli emendamenti in Aula in tal senso e preghiamo l'Aula, ma anche il Governo, di essere attenti su questa tematica. (Applausi dal Gruppo LNP).

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Marinaro. Ne ha facoltà.

MARINARO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo (anche se ne vedo pochi oggi), l'irregolarità e la clandestinità non sono sempre frutto di una scelta consapevole dell'immigrato. In molti casi sono il combinato di una condizione sociale e di lavoro, lavoro in nero e lavoro sommerso, dovuta alle conseguenze di un bisogno per chi intraprende il cammino della speranza e dovuta alle conseguenze di uno sviluppo distorto che è tutto nostro. Dovuta in particolare ad una legge sugli ingressi e il soggiorno nel nostro Paese, la famosa legge Bossi‑Fini, carente e inadeguata alle esigenze attuali.

Vorrei perciò riflettere con voi sul fatto che, nel momento stesso in cui parlate di tolleranza zero nei confronti degli immigrati irregolari clandestini, dovreste pensare anche ad aggredire con forza il fenomeno del lavoro nero e del lavoro sommerso, che sono sempre temi di alto allarme sociale nel nostro Paese. A questo riguardo credo che non ci possono essere due pesi e due misure. Quando viene scoperto questo grave sfruttamento scattano i provvedimenti di sanzione per l'imprenditore o per l'intermediario di manodopera che si è macchiato di un reato, ma la vittima viene equiparata al criminale, viene privata della sua libertà e scatta automaticamente il provvedimento di espulsione. Dopo il danno, il grave sfruttamento e lo schiavismo, la beffa della detenzione e del rimpatrio, che tra l'altro si vuole estendere anche alle prostitute.

Agendo in questo modo, vedete, voi ci proponete un sistema sociale e giuridico retto dalla legge del più forte. Un sistema che alla lunga può essere molto rischioso e pesante da sostenere anche per il più forte. Si tratta, infatti, di un'operazione rischiosa perché accentua le disuguaglianze e aumenta l'incomprensione tra italiani ed immigrati, configurando per il nostro Paese (che ha una sua peculiarità rispetto a tutti gli altri) una sorta di politica immigratoria à la carte, una specie di politica del tipo usa e getta.

La misura di espulsione anche per noi è legittima all'interno di uno Stato di diritto, ma è altrettanto vero che va inquadrata in un contesto che non prefiguri le espulsioni di massa che si stanno prefigurando per il nostro Paese. Siamo in presenza di misure per certi aspetti insensate: insensate perché l'espulsione non è più un fatto unilaterale, ma coinvolge più parti, più Paesi e perciò il dialogo e la cooperazione con i Paesi di origine e di transito sono strettamente interconnessi. Senza questa cooperazione - badate - non c'è espulsione che tenga. Mi chiedo e vi chiedo, allora: cosa succede all'immigrato tenuto nei centri di detenzione se non arriva il nullaosta dal Paese di provenienza? Dopo 18 mesi dovrete anche liberarlo. Urge quindi la necessità di stabilire accordi complessivi con i Paesi di provenienza per ottenere una effettiva cooperazione in materia e per rendere più efficace l'istituto delle espulsioni.

Il punto vero del vostro pacchetto sicurezza in materia di immigrazione è quello di anteporre interessi di parte ad un problema di gestione reale. Le vostre risposte mirano alla riduzione degli spazi di libertà e giustizia non solo per gli immigrati, gli zingari e le prostitute, ma anche per i cittadini comunitari. L'automatismo, infatti, tra condanna e provvedimento di espulsione che volete introdurre anche per i cittadini comunitari ha questo fine. Il fatto che le vostre proposte in materia di espulsione di cittadini di Paesi terzi non tengano nel dovuto conto, così come fanno gli altri Paesi europei, elementi quali la durata del soggiorno dell'interessato e i suoi legami con il Paese di origine ne è un'altra prova. Ancora, la riduzione dell'ambito di applicazione del ricongiungimento familiare che proponete nell'apposita proposta di decreto, oltre ad essere lesiva dei principi comunitari di non discriminazione costituisce un freno al processo di integrazione.

Il nostro Paese, a questo punto, ha bisogno di integrazione, proprio per assicurare sicurezza e legalità non solo agli italiani, ma anche agli immigrati. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pedica).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (PdL). Signora Presidente, noi riteniamo che lo Stato tragga la sua legittimità dal fatto che garantisce ai cittadini alcuni diritti. Fra questi certamente c'è il diritto alla vita, che implica il diritto alla sicurezza nella propria abitazione, nella propria vita quotidiana e nel proprio lavoro. Ecco perché, tra i primi provvedimenti assunti da questo Governo c'è proprio il decreto-legge che riguarda la sicurezza. Garantire la sicurezza ai cittadini è un fatto preliminare ad ogni altro atto politico, ad ogni altro progresso e miglioramento che giustamente si tenta, giorno per giorno, di introdurre nella nostra vita civile.

L'esigenza di sicurezza non è un'invenzione dei media, come qualcuno ha detto, non è un allarme ingiustificato: basta parlare con i cittadini della loro vita quotidiana, basta analizzare i dati sui reati, basta pensare anche alle spese che molti cittadini affrontano nel tentativo, spesso vano, di garantire la propria sicurezza. Ecco perché è fondamentale aver iniziato con questo difficile tema. È un tema difficile, tant'è vero che i provvedimenti che si intendono porre in atto sono stati suddivisi in un decreto-legge e in un disegno di legge.

Trovo bizzarro che l'opposizione proponga di aumentare il contenuto e la portata del decreto-legge. Credo che sia molto importante, anche in un tema come questo, mantenere le caratteristiche che deve avere un decreto-legge. Non si può inserire nel decreto-legge tutto ciò che si ritiene positivo, ma deve essere, per l'appunto, necessario ed urgente. Ecco perché probabilmente sarebbe stato meglio inserire l'articolo 9 nel disegno di legge - com'è stato giustamente sottolineato - ed ecco perché sono stati respinti in Commissione e saranno respinti anche in Aula emendamenti su temi certamente importanti, alcuni dei quali però non sono correlabili alla materia della sicurezza pubblica, laddove altri - anche se riferibili al tema - è bene che siano trattati nei tempi e nei modi previsti dall'ordinario iter di un disegno di legge. Questo anche per evitare di agire con precipitazione e seguendo lo schema delle cosiddette gride manzoniane, gride di cui Manzoni non è l'autore, ma solo l'accurato e acuto raccoglitore, espressione di un Governo ‑ quello che vi era in Italia quattro secoli fa - che, non riuscendo ad arginare realmente il crimine, reprimeva in modo arbitrario e generico cose che crimine non erano.

Pertanto, per evitare questi rischi, credo che sia stato molto opportuno l'atteggiamento adottato dal Governo fin dall'inizio: il presidente Berlusconi, il ministro dell'interno Maroni ed altri rappresentanti dell'Esecutivo, nonché il relatore Vizzini - che è anche il presidente della Commissione affari costituzionali - hanno mostrato un atteggiamento di apertura alle proposte di miglioramento del testo di questo provvedimento che è stato presentato dal Governo, non pensando di avere la verità in tasca. Prova ne sono le numerose modificazioni che sono state apportate in Commissione ed altre ne saranno apportate anche in Aula, perché su questo tema dobbiamo avere ben chiaro l'obiettivo di garantire la sicurezza e allo stesso tempo la libertà dei cittadini, rispettando i diritti di ciascuno, ivi inclusi quelli di coloro che trasgrediscono la legge. È importante anche dar vita a provvedimenti che non siano solo belli da sentire, ma efficaci.

Credo che questo sia lo sforzo che ha animato il Governo, il lavoro in Commissione e che sicuramente animerà il lavoro dell'Aula: quanto più questo avverrà, tanto maggiori saranno gli effetti positivi che tutti ci proponiamo dal provvedimento al nostro esame. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE.Dichiaro chiusa la discussione generale.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, la discussione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, proseguirà martedì 17 giugno, alle ore 11, a cominciare dalle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

La seduta è sospesa fino alle ore 11,30 e riprenderà con l'informativa urgente del Governo sui recenti fatti accaduti presso la clinica Santa Rita di Milano.

 

La seduta è tolta (ore 12,10).

 

 

 


 

Allegato B

 

 

Integrazione all'intervento del senatore Saltamartini nella discussione generale sul disegno di legge n. 692

Ed in tutto questo scenario la novità è proprio il primo decreto-legge sulla sicurezza del Gabinetto Berlusconi.

Tra le altre misure viene abrogata la possibilità di proporre il patteggiamento in appello.

Questo senso di ingiustizia e di impotenza avvertito da larghi strati della nostra popolazione deve far posto ad un'azione delle istituzioni dello Stato più incisiva con un sistema penale che minaccia sanzioni draconiane ma che invece all'atto concreto si arrende perfino ad esercitare la pretesa punitiva. Tanti e gravi sono i reati che vanno in prescrizione. E tutto questo genera un percorso perverso di sfiducia nelle istituzioni, di sfiducia nella politica e di sfiducia nella legge.

Riaffermare l'idea che alla base dello Stato di diritto vi è anche il diritto alla sicurezza e non il diritto all'impunità e che lo Stato è davvero al fianco delle vittime della criminalità e di quelle potenziali, delle persone perbene, delle donne e dei minori non è solo un preciso dovere delle classi dirigenti ma un obbligo giuridico di rango costituzionale.

Anche perché a pagare il prezzo più alto del costo sociale della criminalità sono le classi sociali più deboli, quelle che non possono permettersi sofisticati sistemi di difesa passiva, di allarme, di vigilanza privata e altri presidi di difesa personale.

Negli ultimi 10 anni sono stati censiti più o meno 27 milioni di reati. C'è davvero da domandarsi se le vittime di questo vero e proprio tsunami criminale domandino una concreta tutela della loro sicurezza personale e patrimoniale o se, invece, come sostiene l'opposizione si tratti solo di un'abnorme percezione dell'insicurezza.

La risposta è piuttosto scontata e il Parlamento che rappresenta la sintesi della volontà popolare deve tradurre con atti normativi immediati questo bisogno di tutela.

E questo ci apprestiamo a fare.

Con il decreto-legge di conversione si rafforza il rapporto tra libertà ed autorità, tra diritti e doveri ma soprattutto si traccia un discrimine certo ed evidente tra chi è onesto e chi delinque, ed inconseguenza del quale si assume la responsabilità di subire un trattamento penale pesante e reale.

Quando Roosevelt nel 1941 parlando davanti al Congresso degli Stati Uniti d'America enucleò l'asse portante del New Deal individuandolo nell'idea delle due libertà fondamentali (la libertà dalla paura e la libertà dal bisogno), l'esigenza di base assai avvertita era quella di far ripartire il sistema economico e sociale interno al nerbo impreteribile della legalità e dello Stato di diritto.

Libertà dalla paura significa richiamare oggi un'esigenza forte e radicata nel nostro Paese.

Non vi sarà sviluppo economico e sociale né progresso civile se intere aree nel nostro Paese sono attanagliate e soverchiate da forme radicate di criminalità collettiva e individuale.

Anche in questo segno il provvedimento al nostro esame interviene sulle misure di prevenzione e antimafia colpendo i capitali illeciti e le ricchezze mafiose, così come avevano richiesto veramente i nostri eroi Giovanni Falcone, Salvatore Borsellino, Boris Giuliano e tutti i poliziotti e carabinieri caduti in quella lotta prometeica.

Tutto questo, quindi, costituisce una risposta alla domanda di sicurezza e forse molto di più un'inversione di tendenza.

Per questo voterò e sosterrò convintamente questa legge di conversione del decreto-legge.

 

 


 

 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

20a seduta pubblica (antimeridiana):

 

 

martedì17 giugno 2008

 

 

 

Presidenza del presidente SCHIFANI

 

 


Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,07).

Si dia lettura del processo verbale.

 

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 12 giugno.

 

Sul processo verbale

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PERDUCA (PD). Signor Presidente, giovedì mattina la seduta era caratterizzata dal famoso detto "pochi, ma buoni", così ho avuto l'opportunità di avere uno scambio vivace con il senatore Compagna: ho ricordato a quest'ultimo, intervenuto relativamente a Montesquieu, che a quell'epoca non esisteva la televisione. Quando poi ho fatto notare che il Centro di ascolto radicale di informazione radiotelevisiva ha redatto un documento che testimonia l'aumento, negli ultimi quattro anni, di presenze televisive su tutto ciò che ha a che fare con criminalità, cronaca nera e cronaca giudiziaria, il senatore Compagna amabilmente continuava a parlare. Quindi, è sfuggito l'aggettivo "radicale" nel mio intervento (mi riferisco alla pagina 4 del resoconto stenografico). Chiedo pertanto che venga integrato con l'aggiunta di tale aggettivo. Inoltre, signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prenderà senz'altro atto.

 

Verifica del numero legale

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

Ripresa della discussione sul processo verbale

 

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

 

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 11,12).

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (Relazione orale) (ore 11,17)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 692.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 12 giugno si è conclusa la discussione generale.

Devono quindi essere svolte le repliche dei relatori, senatori Berselli e Vizzini.

CASSON (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, in questi ultimi giorni, abbiamo letto sui giornali e sentito dalle televisioni che sarebbe stata inviata dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi una lettera al Presidente del Senato riguardante materie molto delicate, che toccano da vicino la competenza di questo Senato e in particolare l'oggetto dei nostri lavori di oggi e dei giorni passati. Si tratta di questioni che attengono ai rapporti tra i diversi poteri dello Stato, ad un assetto, ad un equilibrio o ad un riequilibrio tra i poteri dello Stato. Si parla di norme che tenderebbero a bloccare i processi e a garantire l'immunità per le alte cariche dello Stato.

Il Partito Democratico è convinto che si tratti di questioni fondamentali per le nostre istituzioni e pertanto ritiene corretto e indispensabile che di questa lettera venga data lettura in Aula, affinché tutti i senatori e il Senato intero, come organismo costituzionale, ne siano pienamente consapevoli.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BELISARIO (IdV). Il Gruppo dell'Italia dei Valori ritiene che l'epistolario intercorso tra il presidente del Consiglio Berlusconi e lei, che ricopre la carica di Presidente di questa Assemblea e che è la seconda autorità dello Stato, non possa essere considerato un epistolario privato, ma vada al più presto divulgato per due ordini di ragioni: una è soggettiva, e l'ho illustrata poc'anzi; l'altra è oggettiva, perché quello del Presidente del Consiglio - per l'argomento trattato nella lettera - è un intervento a gamba tesa sui lavori di questa Assemblea, che sta discutendo appunto sulla conversione del decreto-legge, al cui testo sono stati presentati emendamenti nell'ultima ora. Sono proprio queste le modifiche di cui parla il Presidente del Consiglio.

Pertanto, l'Assemblea, e in particolare il mio Gruppo, le sarebbero grati se lei volesse dare solenne lettura nell'Aula di tale lettera.

PRESIDENTE. Ai colleghi Casson e Belisario la Presidenza risponde manifestando l'autonoma decisione già assunta, che non aveva dichiarato all'Aula, di dare lettura di questa lettera nel momento proceduralmente corretto, una volta incardinato l'argomento che stiamo per discutere. Quindi, immediatamente dopo la replica dei relatori e del rappresentante del Governo già la Presidenza si riservava di dare lettura doverosa della lettera.

CECCANTI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CECCANTI (PD). Signor Presidente, dal momento che il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 93 del Regolamento ammette la possibilità di presentare questioni pregiudiziali anche successivamente all'avvio della discussione e che tale discussione non può certo considerarsi conclusa perché i relatori non hanno replicato, ci appare necessario presentare una questione pregiudiziale in relazione all'emergere di nuovi elementi che modificano radicalmente il senso complessivo del disegno di legge di conversione.

La lettera inviata dal presidente Berlusconi al presidente Schifani indica con chiarezza che gli emendamenti presentati in Assemblea dai relatori, senza alcun preventivo vaglio delle Commissioni referenti di cui i relatori sono altresì Presidenti, devono ritenersi direttamente riconducibili al Governo e, più specificamente, al Presidente del Consiglio scrivente. Essi dovrebbero essere dichiarati inammissibili ai sensi del comma 1 dell'articolo 97 del Regolamento, secondo gli stretti canoni interpretativi contenuti nel parere della Giunta per il Regolamento dell'8 novembre 1984. Infatti, è lo stesso Presidente del Consiglio che, nella medesima lettera, rivela come la norma introdotta per via emendativa sia applicabile ad un processo in corso nei suoi confronti, con ciò rendendo evidente che la data del 30 giugno 2002 non sia legata a novità normative oggettive ma che fotografi un caso particolare.

Per di più, la medesima missiva spiega che la sospensione dei processi costituisce l'anticipazione di una successiva riforma costituzionale per tutelare le più alte cariche dello Stato. Per dì più ancora, motivando congiuntamente l'emendamento e la ricusazione di un giudice in un determinato processo, l'eventuale voto favorevole a tale emendamento si trasformerebbe anche in una espressione di consenso a questa ricusazione. In tal senso, la lettera andrebbe considerata irricevibile almeno in tale parte affinché l'istituzione del Senato non sia accusata di interferire nell'ordine giudiziario.

Nel merito dell'emendamento proposto, non può che rilevarsi come non si tratti di norme urgenti in materia di sicurezza pubblica ma di norme relative alla protezione dei titolari pro tempore delle più alte cariche istituzionali, pur apparentemente mascherate da norme generali ed astratte, in vista della tutela definitiva offerta dalla annunciata riforma costituzionale che dovrebbe entrare in vigore prima della scadenza dell'anno di sospensione.

In secondo luogo, anche ammesso e non concesso che si tratti di emendamenti ammissibili relativamente alla pertinenza, in modo del tutto illegittimo essi inseriscono nuove disposizioni incostituzionali in relazione al principio di uguaglianza, sia per gli imputati sia per coloro che richiedono giustizia, discriminati sulla base di un limite temporale del tutto arbitrario, non giustificato da circostanze oggettive; incostituzionalità che sarebbe superata solo sulla base della forza dei numeri della maggioranza, non disponendo i parlamentari nel nostro Paese di strumenti quali il ricorso preventivo sulla costituzionalità delle leggi di fronte all'organo di giustizia costituzionale.

In terzo luogo, gli emendamenti, modificando comunque in modo qualitativo la legge di conversione, al di là degli stessi profili di mancata pertinenza e di incostituzionalità, pongono delicatissimi problemi di rapporto col potere presidenziale di rinvio delle leggi sulla base del vigente articolo 74, il quale prevede esclusivamente il rinvio di un'intera legge e non anche di parti di essa, che invece, ad esempio, l'istituto del referendum abrogativo, di cui all'articolo successivo, ammette.

La Presidenza della Repubblica, come da anni sottolinea con preoccupazione la dottrina, si trova pertanto di fronte a due alternative, entrambe rigide: rinviare tutta la legge di conversione, dopo aver avallato in origine l'esistenza dei requisiti di necessità e urgenza, o soprassedere del tutto di fronte a dubbi di pertinenza e di costituzionalità.

Dal momento che la lettera del presidente Berlusconi assume di fatto la paternità degli emendamenti, è peraltro evidente che l'inserimento a questo punto dell'iter è dovuto all'intento di sfuggire al sindacato di costituzionalità sotto i profili, sia del merito sia dei requisiti di necessità e urgenza, tanto da parte della Presidenza della Repubblica, quanto delle Commissioni parlamentari competenti.

Per queste ragioni riteniamo necessaria la sospensione dell'esame in Aula di una legge di conversione che ha mutato profondamente natura, da misure per la sicurezza dei cittadini a misure per la messa in sicurezza del Presidente del Consiglio dai giudici, e richiediamo il suo rinvio alle Commissioni referenti a cui è stato arbitrariamente sottratto l'esame di disposizioni così importanti e decisive per la natura del provvedimento. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Senatore Ceccanti, sulle sue eccezioni relative all'ammissibilità o meno degli emendamenti, come è prassi, la Presidenza si pronunzierà nel momento in cui gli emendamenti verranno discussi ed eventualmente posti in votazione.

Per quanto attiene alla sua richiesta di pregiudiziale, le significo che la discussione generale è stata dichiarata chiusa, con dichiarazione della Presidenza di turno, nella seduta antimeridiana del 12 giugno 2008, per cui non sussistono i presupposti per la sua proposizione. Non sfuggirà a lei che non mancano all'Aula, durante il corso di questi lavori, anche antimeridiani, altri rimedi per chiedere votazioni, ma che non siano quelli di una questione pregiudiziale che, proceduralmente, non può essere posta.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (PD). Signor Presidente, in rapporto alla decisione che lei ha testé assunto, intervengo per richiamarmi al Regolamento e per chiedere la sua attenzione e quella dei colleghi sulla fattispecie specifica posta dal collega Ceccanti. È vero che la questione pregiudiziale può essere proposta nei termini e con la scansione temporale prevista dal primo capoverso dell'articolo 93, ma è altrettanto vero, come è stato detto dal collega Ceccanti, che «nel corso della discussione» - così testualmente recita il Regolamento - ed in presenza di nuovi elementi, si può nuovamente proporre una questione pregiudiziale, ovviamente in rapporto a tali nuovi elementi.

Lei ha dichiarato, seppur non formalmente, di non ritenere ammissibile, benché il Regolamento l'autorizzi a farla discutere e votare, la questione pregiudiziale proposta in questa fase temporale del procedimento. Noi non possiamo condividere, in virtù della disposizione regolamentare cui mi riferivo, tale giudizio, anche perché se tale interpretazione passasse, essa si paleserebbe come elusiva del Regolamento. Non dico che questa sia la sua intenzione, ma il rischio c'è. Sarebbe elusiva perché è evidente che, ove il Governo o il relatore intendessero presentare una proposta nuova nell'arco di svolgimento dell'iter legislativo, essi potrebbero, per sfuggire al primo sindacato di costituzionalità della norma, che è quello affidato all'Assemblea, collocare tale proposta esattamente in questa fase, sfuggendo in questo modo a qualunque possibilità, per l'Aula del Senato, di sindacarne la costituzionalità.

Dal momento che non possiamo accettare questa interpretazione, signor Presidente, le formulo due richieste, ove dovesse permanere la sua decisione di non consentire in questa fase la trattazione della questione proposta dal senatore Ceccanti. La prima richiesta è che questo punto specifico - non so se vi siano precedenti in questo senso - sia sottoposto alla Giunta per il Regolamento perché decida sulla questione oppure sia consentito all'Aula, di esprimersi in questa fase, ovvero a seguito della conclusione degli interventi in discussione generale e prima della replica dei relatori e del Governo, con un voto sull'ammissibilità - nel merito si dovrebbe discuterne dopo - della questione per le motivazioni proposte dal collega Ceccanti. In tale fase riteniamo, infatti, che una questione di tale portata, peraltro molto fondata essendo evidente che questioni nuove sono state poste, si possa proporre ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, intervengo sempre per una questione regolamentare. Lei ha fornito un'interpretazione del Regolamento secondo la quale le questioni pregiudiziali non possono essere materia di discussione in ordine agli emendamenti proposti. Io ritengo che il comma 1 dell'articolo 93 del Regolamento assegna a lei, signor Presidente, ampi poteri, qualora fatti nuovi sopravvenuti rendano evidente la necessità di affrontare temi afferenti le pregiudiziali. È un potere affidato alla sua sensibilità e ad una interpretazione dinamica del Regolamento.

Abbiamo esaminato le questioni pregiudiziali all'inizio della discussione con un corpo di norme che aveva uno specifico contenuto. Oggi quel corpo di norme è raddoppiato rispetto al contenuto originario. Gli emendamenti proposti sono in misura maggiore rispetto al testo della decretazione oggetto della conversione. Si interviene ora in materia di modifica dei compiti del Consiglio superiore della magistratura, di trasferimento di magistrati, di sedi disagiate, di aumento delle piante organiche della magistratura, di norme di attuazione del codice di procedura penale e di individuazione di priorità dei processi da celebrare.

Si tratta dunque di un complesso di norme che non era stato neanche sfiorato nel corso dell'esame in Commissione. Non è pensabile un'interpretazione restrittiva del Regolamento, che sarebbe preclusiva di tutta la materia - che indubbiamente esiste - di natura costituzionale, cui afferisce questa nuova parte che si intende introdurre con gli emendamenti presentati al decreto-legge in conversione.

Quindi, signor Presidente, la sollecito, facendo appello alla sua sensibilità di giurista, ad interpretare l'articolo 93 nel modo più saggio, cioè nel senso di dare la possibilità alle Commissioni o ai singoli senatori di intervenire sul nuovo corpo proposto, totalmente diverso da quello sinora esaminato. Se quel nuovo corpo proposto offre materia di discussione, per la serietà del nostro ruolo, io ritengo che la sua imparzialità e il suo ruolo super partes debbano consentirle di appropriarsi sino in fondo del comma 1 dell'articolo 93, che è norma generale, con l'assegnazione dei poteri che riguardano proprio lei e soltanto lei, signor Presidente.

Indubbiamente le questioni proposte sono talmente serie da meritare un approfondimento. Mi sono addirittura meravigliato del fatto che in Commissione i Presidenti della 1a e 2a Commissione abbiano invitato al ritiro dei nostri emendamenti in quanto potevano stravolgere il contenuto ristretto del decreto-legge. Mi meraviglio che poi i Presidenti delle medesime Commissioni permanenti abbiano essi stessi fatto e proposto degli emendamenti che stravolgono il contenuto originario del decreto.

Esistono norme di prassi e di correttezza istituzionale che bisogna sempre rispettare: in Commissione siamo stati invitati a ritirare i nostri emendamenti perchè avrebbero dilatato un tema che era materia di esame, e poi, con una presa in giro, il provvedimento è stato stravolto proprio dai Presidenti delle Commissioni. Questo introduce un discorso di correttezza istituzionale, perché non si possono prendere in giro i rappresentanti del popolo invitandoli a non insistere su emendamenti che avrebbero stravolto il contenuto del decreto quando poi coloro che hanno fatto tale invito propongono materie nuove in Aula. (Applausi dai Gruppi PD e IdV). Lo avrebbero potuto fare in Commissione e in quella sede avremmo esercitato i nostri poteri.

Pertanto, signor Presidente, rispetto a questa scorrettezza istituzionale e rispetto agli ampi poteri che il Regolamento, ai sensi dell'articolo 93, a lei affida, la sollecito a ridare al Senato la dignità di esaminare i disegni di legge con la profondità che i contenuti proposti richiedono. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

ADAMO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ADAMO (PD). Signor Presidente, come diceva testè il collega Li Gotti, credo che sulla questione sollevata dai colleghi debba esprimersi la Presidenza.

Ci sono questioni, come quella che riguarda il pronunciamento della Commissione affari costituzionali sui requisiti di necessità ed urgenza, quindi sulla costituzionalità di un decreto, che non possono essere affidate al rapporto tra maggioranza e minoranza, ma hanno a che vedere con il suo ruolo di Presidente per la tutela del rispetto totale di quest'Aula e dei nostri Regolamenti e, all'interno di questi, di qualcosa che è ancor più delicato, cioè del contenuto di un decreto che la nostra Assemblea converte in legge. Si tratta di un decreto che, con una certa formulazione, ottiene addirittura l'autorizzazione e la firma del Presidente della Repubblica; per poter subire degli emendamenti significativi, deve essere soggetto all'esame della Commissione a ciò preposta. Mi sembra che lei debba assumersi questa responsabilità, Presidente.

Voglio fare, se me lo permette, un'altra annotazione velocissima, perché non voglio abusare della sua cortesia, richiamando le parole con cui il nostro Presidente, ancorché relatore del provvedimento, ha presentato il lavoro fatto dalla Commissione, significandone, al di là della divergenza di opinioni, l'impegno e la voglia di trovare, pur nelle differenze che ancora c'erano, dei punti comuni. Com'è possibile che oggi tutto quel lavoro venga vanificato da una procedura che, a mio parere, non solo ai sensi stretti del Regolamento ma a quelli molto più ampi del rapporto costituzionale tra gli organi della nostra Repubblica, non può essere assolutamente posta in essere in questi termini? (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

CASSON (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, la questione pregiudiziale, così come posta dal collega Ceccanti, in maniera molto garbata, ha un suo profondo fondamento nella nostra Carta costituzionale. Quando sono stati presentati questi emendamenti, in particolare l'emendamento 2.0.800 ed i successivi, io sono letteralmente saltato sulla sedia, perché c'è stato uno stravolgimento sia dei Regolamenti parlamentari sia della nostra Carta costituzionale. Siamo in fortissimo contrasto con i princìpi fondamentali del nostro ordinamento, con particolare riferimento al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e della separazione e dell'autonomia della magistratura rispetto al potere politico in senso lato, in particolare al Governo ed al Parlamento.

Di fronte ad una proposizione in questi termini e in questi modi, aggirando il potere e il dovere di controllo del Presidente della Repubblica, credo che dobbiamo sottoporre in prima battuta a questa Assemblea la questione pregiudiziale relativa all'urgenza e alla necessità e la questione della costituzionalità così come emerge da questa impostazione.

Sono troppe e troppo grandi le rotture rispetto all'ordinamento costituzionale per non dover essere segnalate e, di fronte ad una rottura della legalità costituzionale, non possiamo rimanere inerti. È nostro compito e dovere intervenire e chiedere un voto, innanzitutto - come ha chiesto il collega Legnini in prima battuta - sulla ammissibilità della nostra richiesta e successivamente ed eventualmente per quanto concerne il contenuto della questione pregiudiziale formulata dal collega Ceccanti.

PRESIDENTE. Senatore Casson, questa Presidenza ha ascoltato con la doverosa attenzione gli interventi dei senatori dell'opposizione che hanno affrontato alcune tematiche. Vorrei ricordare ai colleghi che è prassi consolidata, senza eccezione alcuna, cioè, nella storia del Senato e di quest'Aula non esiste alcun precedente che abbia previsto l'ammissione di una questione pregiudiziale esaurita la discussione generale.

Quindi, la prassi consolidata, ribadisco senza eccezione alcuna, è questa, anche perché confermata dal comma 7 dell'articolo 93 del Regolamento, che, proprio a conferma dei precedenti, sostiene che «La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti degli articoli e degli emendamenti», a proposito di emendamenti citati dall'opposizione.

Detto questo, vi sono osservazioni che possono essere meglio sviluppate in Aula nel merito, come quella del collega Casson sugli emendamenti, e vorrei ricordare come la Commissione affari costituzionali è presente attraverso i suoi componenti in quest'Aula e può, in sede di discussione di merito, intervenire e disquisire in fase di esame degli emendamenti sull'eventuale esistenza o meno dei presupposti di costituzionalità.

Ritengo pertanto che questa eccezione pregiudiziale non possa essere ammessa e che comunque quest'Aula abbia altri strumenti per poter portare essa stessa al voto su tali temi e che attraverso un confronto tra maggioranza e opposizione venga valutata l'opportunità che il decreto-legge segua un percorso d'Aula o meno; a tal fine, esistono altri strumenti, come ricordato dalla Presidenza poco fa. Ritenendo perciò di non poter accogliere la questione pregiudiziale, dichiaro chiusa la questione e invito il senatore Berselli a procedere con la sua replica.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Senatrice, ne ha facoltà, ritengo però di aver assunto la mia decisione con piena consapevolezza ed in perfetta serenità. Si prepari poi il collega Berselli per la sua replica.

 

INCOSTANTE (PD). Presidente, ho ascoltato con attenzione le sue conclusioni e ritengo quantomeno che le affermazioni che lei ha fatto rispetto ad alcuni articoli del Regolamento siano in contrasto almeno con le altre che sono state qui riferite dal senatore Legnini rispetto alla proposizione di nuovi argomenti ed elementi. Tuttavia, siccome non intendo replicare a quanto da lei detto, avendo lei già dichiarato conclusa o invitato a concludere la discussione, faccio mia la proposta del senatore Legnini; chiedo pertanto che sia convocata la Giunta per il Regolamento e un voto dell'Assemblea al riguardo.

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, la Presidenza si riserva di sottoporre alla Giunta per il Regolamento le riflessioni introdotte in questo dibattito dal collega Legnini nel momento in cui ve ne saranno i presupposti e le opportunità. Sicuramente sarà fatto.

 

INCOSTANTE (PD). Io ho chiesto un voto! Avevo chiesto di votare!

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (PD). Signor Presidente, sia chi parla sia la collega Incostante le hanno chiesto di sottoporre a voto la questione dell'ammissibilità. Lei su questo non si è pronunciato. Peraltro, faccio rilevare che lei ha fornito, poco fa, richiamando il comma 7 dell'articolo 93, una motivazione diversa da quella che aveva utilizzato in precedenza: dato che è stato un emendamento ad aver originato la nuova proposta di pregiudiziale formulata dal collega Ceccanti, tale proposta, se ho ben inteso la sua argomentazione, sarebbe, per questo motivo, non accoglibile. Ora, io insisto, Presidente, perché al di là del merito, che pure non è di poco conto, noi dovremmo decidere, con il suo aiuto mi auguro, se in questa fase procedimentale, fronte di elementi nuovi, si possa vagliare la costituzionalità della proposta in discussione. E non mi si dica che non è un elemento nuovo la proposizione di una norma che prevede la sospensione dei processi per il Presidente del Consiglio: che cos'altro deve succedere, signor Presidente? (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

Che cosa deve succedere, quali altri elementi nuovi si devono verificare per poter vagliare la costituzionalità di un provvedimento? Si può votare o non si può votare? Noi non le stiamo chiedendo nulla di più. Le stiamo chiedendo di far esprimere i colleghi, con un voto, sulla questione in discussione, di farli esprimere sull'ammissibilità e ancora di rimettere la questione alla Giunta per il Regolamento. Quando dovremmo rimettere la questione alla Giunta per il Regolamento? Dopo aver finito? Se lei, però, ritiene che vi siano gli elementi perché si ponga, come si pone, una questione di interpretazione del Regolamento su un punto molto delicato, bisogna rimetterla adesso alla Giunta, non dopo, perché dopo non vi sarebbe più la possibilità di discuterne.

Ripeto, vorremmo sapere se in presenza di un fatto nuovo di grande rilevanza, l'Aula del Senato può esprimersi sulla costituzionalità di una proposta che stravolge il provvedimento, come è stato sottolineato dai colleghi. Quindi, io le chiedo di dirci se vuole farci votare o meno. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Collega Legnini, per la Presidenza gli emendamenti sono tutti da trattare alla pari, al di là del loro contenuto, perché tendono a modificare i provvedimenti. Ricordo al collega Legnini e all'Aula che non esiste precedente alcuno in relazione all'accettazione di pregiudiziali a discussione generale conclusa.

La Presidenza assume l'impegno, così come in passato in occasione delle precedenti Presidenze è stato fatto, di porre l'argomento, non questo in particolare ma l'argomento strutturale sulla eventuale ammissibilità o meno di questioni pregiudiziali una volta chiusa la discussione generale, all'attenzione della Giunta. Questo è un argomento di fondo che la Presidenza porterà alla Giunta per il Regolamento, ma come analisi strutturale del tema e non sulla questione particolare.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Berselli.

 

BERSELLI, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi...

BIANCO (PD). Signor Presidente, avevo chiesto di parlare.

 

PRESIDENTE. Collega Bianco, la Presidenza sta ascoltando con la doverosa attenzione gli interventi di tutti i senatori dell'opposizione, consentendo loro di esprimere tutte le loro argomentatissime motivazioni. Pregherei, però, i colleghi dell'opposizione, di consentire all'Aula, dopo l'intervento del senatore Bianco, di proseguire nell'iter dell'esame del provvedimento.

Ha facoltà di parlare il senatore Bianco.

 

BIANCO (PD). Signor Presidente, vorrei fare un richiamo al Regolamento, con tutto il dovuto rispetto per il Presidente del Senato - perché io appartengo ad una tradizione politica che degli aspetti formali fa anche una questione di sostanza - e nello stesso momento anche con rispetto personale nei suoi confronti. La prego di considerare se il complesso delle argomentazioni presentate non ponga una delicatissima questione di rispetto della Costituzione.

Da una parte, Presidente, vi è una questione che riguarda la valutazione della ammissibilità di un emendamento in sede di decreto‑legge, e sappiamo perfettamente che si tratta di una questione più volte esaminata con attenzione anche dalla Corte costituzionale; dall'altra, vi è la questione relativa all'attinenza dell'emendamento rispetto alla materia trattata dal decreto-legge. Se si decide di avere un criterio largo sull'ammissibilità di questioni che non sono esattamente e direttamente oggetto dell'esame del decreto-legge, lei capisce perfettamente che si apre un vulnus molto delicato anche perché, Presidente, il Regolamento del Senato è particolarmente severo, anche rispetto a quello della Camera, circa la prudenza con cui va trattata tutta la questione relativa ai decreti‑legge. Ad esempio, al Senato, in Commissione affari costituzionali ed eventualmente in Aula, c'è una valutazione molto severa sulla sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza.

Allora, se da un lato noi consentiamo l'ammissibilità di emendamenti non attinenti e dall'altro, nello stesso identico momento, in Aula piombano emendamenti di questo tipo, senza che la Commissione competente possa esprimersi, lei capisce perfettamente che si apre una questione per la quale alcune iniziative possono in ogni caso venire a modificare rigidamente il percorso preferenziale che viene assegnato ai decreti-legge.

Per questa ragione, Presidente, la prego di considerare nella sua complessità la questione, che è troppo delicata per essere guardata con un atteggiamento esclusivamente di riferimento alla prassi in ordine a qual è il momento in cui può essere presentata una questione di legittimità. Il complesso delle questioni va rimesso alla sua personale valutazione e a quella della Giunta per il Regolamento, per cui noi ci permettiamo di insistere che vada considerato anche questo aspetto, che è delicato e centrale per il funzionamento delle nostre Istituzioni. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. La Presidenza ricorda che sull'ammissibilità degli emendamenti si pronunzierà nel momento in cui questi verranno sottoposti all'Aula.

Ha ora facoltà di parlare il relatore, senatore Berselli.

BERSELLI, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito svoltosi la scorsa settimana ha sostanzialmente confermato l'opportunità, oltre che la necessità e l'urgenza, del decreto-legge in conversione. Da tutti gli interventi dei colleghi di maggioranza e, in maniera più articolata e in qualche caso reticente, anche da quelli dell'opposizione, sono emersi con chiarezza due elementi: l'esistenza di un grave disagio ed allarme sociale derivante dalla criminalità diffusa, e il fatto che, specialmente nell'Italia settentrionale, il tipo di reati che contribuisce soprattutto a determinare questa situazione di allarme e di incertezza è commesso prevalentemente da immigrati clandestini e da persone di cittadinanza rumena.

Ciò posto, è evidente che le disposizioni dirette da un lato a favorire l'espulsione e l'allontanamento dei soggetti socialmente pericolosi appartenenti a queste categorie, e dall'altro a sottolineare il disvalore della clandestinità come status che oggettivamente integra un atteggiamento di ribellione nei confronti del potere sovrano dello Stato - come è stata definita dal senatore Mazzatorta - rivestono la caratteristica di provvedimenti diretti a favorire un'immediata riduzione della tensione sociale legata a queste forme di criminalità, che costituisce la ratio del provvedimento d'urgenza; si tratta in sostanza di disposizioni - rese, lo voglio ricordare, ancora più efficaci proprio grazie all'accoglimento di emendamenti proposti dall'opposizione - che hanno lo scopo di consentire allo Stato di ripristinare la sua capacità di controllo e di contenimento di fenomeni oggettivamente devianti. Alla stessa logica di urgenza, del resto, si ispirano le disposizioni in materia di circolazione stradale, che pure tutti hanno condiviso.

Le principali critiche avanzate dall'opposizione nel corso del dibattito in realtà, oltre che vertere sulla questione della legittimità costituzionale dell'aggravante generale introdotta dall'articolo 1, hanno avuto ad oggetto questioni che esulano dal contenuto di un provvedimento di urgenza.

Da un lato, infatti, l'opposizione ha rimproverato al Governo di non avere introdotto disposizioni dirette alla repressione di specifiche fattispecie di reato o in qualche caso alla loro creazione ex novo, sulle quali evidentemente deve invece svolgersi un confronto approfondito e non dettato da motivazioni di urgenza, dall'altro hanno accusato il Governo di non intervenire sulle cause che determinano la clandestinità e che vengono individuate specialmente in limiti eccessivi all'accesso di lavoratori regolari o alla loro permanenza.

Sotto quest'ultimo profilo, se da un lato non c'è dubbio che bisogna ad esempio studiare nuove procedure per rendere meno disagevole il rinnovo del permesso di soggiorno - ma evidentemente si tratta di questione che esula totalmente dall'ambito di questo decreto-legge - va peraltro ribadito che questa maggioranza non solo non può convenire sull'idea che il rimedio alla clandestinità possa essere trovato nella eliminazione di quelle regole di accesso la cui violazione determina la clandestinità stessa, ma non può che ribadire il principio che il fenomeno della immigrazione deve essere regolato dallo Stato alla luce delle effettive possibilità di assorbimento degli stranieri da parte della società italiana non solo sotto il profilo economico, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, ma anche sotto quello culturale.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vizzini.

VIZZINI, relatore. Signor Presidente, intervengo molto brevemente, giusto per prendere atto che esaminiamo un provvedimento sul quale ci siamo ampiamente confrontati in Commissione e in Aula e su cui sono emerse significative convergenze ed anche alcuni temi sui quali non siamo riusciti a trovare un accordo che vada al di là di quello della maggioranza parlamentare. Debbo sottolineare, però, che è venuto dall'opposizione sin qui un contributo positivo allo svolgimento del dibattito e che il provvedimento che ci troviamo ad esaminare contiene anche emendamenti (almeno sedici) che sono stati approvati in Commissione con il concorso dell'opposizione ed essendo stati presentati dalla stessa opposizione.

Nel ringraziare tutti i colleghi che hanno partecipato alla discussione generale per il contributo ulteriore che hanno apportato e valutata la fase iniziale del dibattito di questa mattina, mi auguro che anche gli emendamenti che dovremo esaminare nel corso di questo dibattito, nei modi e nelle forme che il Regolamento prevede e che il Presidente saprà abilmente guidare, possano vertere il merito delle materie che stiamo discutendo senza atteggiamenti pregiudiziali e senza investire questioni personali, ma soltanto per valutare quello che si è scritto, quello che si deve approvare, quella che è la via migliore per dare risposta a problemi urgenti nella coscienza e nella vita della nostra società. (Applausi del senatore Pastore).

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il testo del decreto, così come viene presentato in Aula, non solo ha ricevuto la valutazione positiva sui profili di costituzionalità della necessità e della urgenza, ma ha anche registrato una serie di votazioni unanimi su diversi articoli del decreto-legge. Vi è infatti una percezione, da parte dell'intero Parlamento, del senso di insicurezza che i cittadini avvertono rispetto a quei fenomeni che vengono descritti nella relazione al disegno di legge e che hanno trovato puntuale espressione nelle norme che sono state introdotte all'articolo 1, su suggerimento dell'opposizione. Mi riferisco, in particolare, alle norme che riguardano la falsa attestazione o dichiarazione di un pubblico ufficiale sull'identità e qualità personale proprie e di altri, alle norme sulle fraudolenti alterazioni per impedire l'identificazione o gli accertamenti di qualità personali, alle false dichiarazioni sull'identità personale.

Vi è poi una serie di modifiche al testo del decreto-legge, in particolare agli articoli 10, 11 e 12 che sono stati emendati dal Governo con un forte appoggio da parte della stessa opposizione, raggiungendo l'unanimità delle due Commissioni riunite sui testi introdotti, che rappresentano un rafforzamento - e qui richiamo la vostra attenzione - sul versante della lotta alla mafia, delle misure di prevenzione e dei poteri che vengono attribuiti oltre che ai procuratori distrettuali e al procuratore ordinario, al direttore della Direzione investigativa antimafia.

Anche per quanto concerne quelle parti su cui non si è raggiunto un accordo all'interno delle Commissioni, vi è una piena giustificazione delle norme: ho sentito lamentare che sull'aggravante di cui all'articolo 61 del codice penale vi sarebbero dubbi di costituzionalità, perché si tratterebbe di una circostanza soggettiva. Non credo che possa essere parificata la posizione del cittadino italiano a quella di chi illegittimamente si trova sul territorio del nostro Stato, perché se il nostro ordinamento prevede che esistano diritti e doveri, bisogna pur che questi siano accompagnati dal requisito dell'effettività. In presenza, quindi, della violazione di un dovere specifico che spetta allo straniero che vive sul nostro territorio, laddove commetta un reato, è giusto che vi sia un'aggravante. Ci troviamo di fronte a due posizioni dissimili - come ha insegnato più volte la Corte costituzionale - al fine di valutarne e scrutinarne la costituzionalità.

Anche le norme contenute agli articoli 235 e 312 del codice penale che sono state modificate si inseriscono in una complessiva valutazione dell'intero decreto-legge, per quanto riguarda una calibratura delle sanzioni che sono state corrette in più passaggi del decreto-legge con un contributo determinante dell'opposizione. Vi è poi tutta la parte riguardante la modifica del codice di procedura penale che ha trovato concordi le due Commissioni riunite, perché si tratta di introdurre procedimenti direttissimi e giudizi immediati nei confronti di determinati fenomeni di criminalità.

Le modifiche agli articoli 10, 11 e 12 del decreto-legge riguardano misure di prevenzione: vi è, infatti, solo un problema di coordinamento che verrebbe risolto da un emendamento presentato dal Governo in Aula che richiama quanto già è stato discusso. Vi è stato infatti una modifica dell'articolo 10 sulla base di quanto proposto dall'emendamento a firma del senatore Casson e di altri senatori e dall'emendamento del Governo, in modo tale da pervenire ad un testo che viene presentato in Aula con il massimo dell'approfondimento e del consenso da parte di tutti.

Credo che il seguito dell'esame del provvedimento possa essere calibrato nei termini in cui si è lavorato in Commissione. È stato formulato dal Governo l'invito a ritirare alcuni emendamenti, in particolare quelli sottoscritti dalla senatrice Della Monica, che richiamano ulteriori reati di violenza contro le donne e i minori: il Governo condivide pienamente che quei problemi hanno necessità di un intervento legislativo e denunciano una situazione di sofferenza, ma ha specificamente indicato in Commissione che la sua contrarietà era ad un'immediata approvazione di quelle proposte e non alla loro trasposizione in un disegno di legge sulla sicurezza da esaminarsi al più presto, ritenendo il pacchetto sicurezza un unicum comprendente sia il decreto-legge che il disegno di legge.

Quindi, ci auguriamo che al più presto venga inserito nel calendario dei lavori anche il disegno di legge, in modo tale da poter accedere a quelle ulteriori indicazioni.

Auspicando, quindi, che il provvedimento possa ottenere un'unanimità di consensi anche in quest'Aula, con le correzioni che si renderanno necessarie, vi ringrazio per l'attenzione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in appendice alle dichiarazioni del rappresentante del Governo, ritengo sia questo il momento perché la Presidenza dia lettura della lettera ricevuta ieri dal Presidente del Consiglio dei ministri.

«Caro Presidente,

come Le è noto stamane i relatori Senatori Berselli e Vizzini, hanno presentato al cosiddetto "decreto sicurezza" un emendamento volto a stabilire criteri di priorità per la trattazione dei processi più urgenti e che destano particolare allarme sociale.

In tale emendamento si statuisce la assoluta necessità di offrire priorità di trattazione da parte dell'Autorità Giudiziaria ai reati più recenti, anche in relazione alle modifiche operate in tema di giudizio direttissimo e di giudizio immediato.

Questa sospensione di un anno consentirà alla magistratura di occuparsi dei reati più urgenti e nel frattempo al Governo e al Parlamento di porre in essere le riforme strutturali necessarie per imprimere una effettiva accelerazione dei processi penali, pur nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali.

I miei legali mi hanno informato che tale previsione normativa sarebbe applicabile ad uno fra i molti fantasiosi processi che magistrati di estrema sinistra hanno intentato contro di me per fini di lotta politica. (Commenti dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut).

Ho quindi preso visione della situazione processuale ed ho potuto constatare che si tratta dell'ennesimo stupefacente tentativo di un sostituto procuratore milanese di utilizzare la giustizia a fini mediatici e politici, in ciò supportato da un Tribunale anch'esso politicizzato e supinamente adagiato sulla tesi accusatoria.

Proprio oggi, infatti, mi è stato reso noto, e ciò sarà oggetto di una mia immediata dichiarazione di ricusazione, che la presidente di tale collegio ha ripetutamente e pubblicamente assunto posizioni di netto e violento contrasto con il Governo che ho avuto l'onore di guidare dal 2001 al 2006, accusandomi espressamente e per iscritto di aver determinato atti legislativi a me favorevoli, che fra l'altro oggi si troverebbe a poter disapplicare.

Quindi, ancora una volta, secondo l'opposizione l'emendamento presentato dai due relatori, che è un provvedimento di legge a favore di tutta la collettività e che consentirà di offrire ai cittadini una risposta forte per i reati più gravi e più recenti, non dovrebbe essere approvato solo perché si applicherebbe anche ad un processo nel quale sono ingiustamente e incredibilmente coinvolto.

Questa è davvero una situazione che non ha uguali nel mondo occidentale». (Proteste dai banchi dell'opposizione).

 

GARRAFFA (PD). Berselli e Vizzini si dovrebbero vergognare!

 

ZANDA (PD). È uno scandalo!

 

PRESIDENTE. «Sono quindi assolutamente convinto, dopo essere stato aggredito con infiniti processi e migliaia di udienze che mi hanno gravato di enormi costi umani ed economici, che sia indispensabile introdurre anche nel nostro Paese quella norma di civiltà giuridica e di equilibrato assetto dei poteri che tutela le alte cariche dello Stato e degli organi costituzionali, sospendendo i processi e la relativa prescrizione, per la loro durata in carica». (Vivissime proteste del senatore Garraffa).

 

D'AMBROSIO (PD). È inammissibile!

 

PRESIDENTE. «Questa norma è già stata riconosciuta come condivisibile in termini di principio anche dalla nostra Corte costituzionale.

La informo quindi che proporrò al Consiglio dei Ministri di esprimere parere favorevole sull'emendamento in oggetto e di presentare un disegno di legge per evitare che si possa continuare ad utilizzare la giustizia contro chi è impegnato ai più alti livelli istituzionali nel servizio dello Stato.

F.to. Silvio Berlusconi».

(Applausi dal Gruppo PdL. Proteste dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut).

ZANDA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. (Brusìo). Onorevoli colleghi, lasciamo intervenire il senatore Zanda che ha chiesto la parola, anche per una questione di rispetto per la carica che ricopre.

Ha facoltà di intervenire il senatore Zanda.

 

ZANDA (PD). Signor Presidente, conoscendola, credo che lei abbia colto la gravità del contenuto della lettera che ci ha testé letto. Voglio dirle che con la lettura di questa lettera purtroppo la legislatura sta assumendo un profilo molto diverso da quello che aveva all'inizio. Immagino che anche lei avrà colto lo stridente contrasto del contenuto di questa missiva rispetto alle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio, le quali sono tutte sulla cifra del rispetto dell'opposizione, del dialogo e della ricerca di larghe maggioranze sui temi di maggiore delicatezza per il Paese.

Questa lettera, viceversa, ci spiega in un modo che definirei sfacciato e spudorato che il Senato della Repubblica è chiamato ad esaminare un emendamento che ha l'obiettivo specifico, denunciato anche dalla data dalla quale decorre la sospensione di giudizio, di escludere il giudizio per il Presidente del Consiglio il quale, sulla base di quanto gli hanno riferito i suoi avvocati (non conosco avvocati che affermino cose diverse ai loro clienti), considera ingiusto il giudizio.

Signor Presidente, penso che molti colleghi avranno notato che, durante il dibattito sulla questione di fiducia, nessuno dei senatori dell'opposizione di centrosinistra ha contestato al presidente Berlusconi di aver dichiarato in campagna elettorale che il mafioso Mangano era un eroe. Nessuno di noi ha sollevato questo argomento, che era forte, che andava a toccare un nervo scoperto ed indicava un'affermazione grave del Presidente del Consiglio; nessuno di noi lo ha sollevato per rispetto istituzionale. Oggi, però, le cose si congiungono e quella frase si congiunge all'emendamento in esame.

Signor Presidente, vorrei chiederle, per cortesia, di riunire la Conferenza dei Capigruppo, almeno per riesaminare i tempi del dibattito. Questo dibattito, infatti, ha cambiato completamente i connotati rispetto a quando è stato da noi impostato. Abbiamo l'assoluto bisogno di poter esprimere in Aula, in modo completo e con il tempo adeguato, le opinioni dell'opposizione su un provvedimento che è partito in un modo e sta finendo in una maniera totalmente diversa e anche totalmente anticostituzionale. (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Senatore Zanda, la Presidenza prende atto della sua richiesta di un'ulteriore attribuzione dei tempi e si riserva, in relazione all'andamento dei lavori, di prenderla in esame nelle sedi e nelle forme più opportune. Sarà fatto senz'altro.

 

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, le è stato chiesto di convocare la Conferenza dei Capigruppo! (Commenti dal Gruppo PdL).

 

SANCIU (PdL). Vai a fare un'analisi del voto in Sicilia!

 

GARRAFFA (PD). Delinquente! (Commenti dal Gruppo PdL).

 

FAZZONE (PdL). Delinquente sarai tu!

 

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, la invito ad astenersi dal fare affermazioni offensive.

BONINO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Commenti del senatore Garraffa).

 

FAZZONE (PdL). Signor Presidente, la prego di richiamare ad un linguaggio più corretto il senatore Garraffa.

 

PRESIDENTE. Ho già richiamato il senatore Garraffa.

 

GRAMAZIO (PdL). Il senatore Garraffa ha bisogno di una cura psichiatrica!

 

PRESIDENTE. Prego, senatrice Bonino, svolga pure il suo intervento.

 

BONINO (PD). Volentieri, Presidente, poiché ritengo di stare in un'Aula del Parlamento e non altrove.

Credo, onorevoli colleghi, che chiunque da democratico abbia a cuore lo Stato di diritto nel nostro Paese si renda conto della gravità e della delicatezza del momento. Avete sentito molte volte noi radicali chiedere una rivisitazione, se non l'abrogazione della obbligatorietà dell'azione penale, che si è tradotta nel nostro Paese in arbitrarietà dell'azione penale. Ma non è così che ci si arriva, cari colleghi. Una cosa l'ha detta, il Presidente del Consiglio, nella sua lettera: in nessun altro Paese europeo si potrebbe assistere per decreto alla sospensione di processi; a mia conoscenza, in nessun'altra democrazia, qualunque siano le motivazioni! (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

Penso che il disagio sia soprattutto vostro. Voi - come noi, del resto - dovrete spiegare ai cittadini italiani questa norma introdotta per decreto, surrettiziamente, a dibattito avviato. La Presidenza della Repubblica ha controfirmato un altro decreto, che voi ora stravolgete completamente con disposizioni che nulla hanno a che vedere con la sicurezza. Questo è l'altro rilievo che va fatto: l'estraneità della materia al provvedimento in esame è totale.

Se vorrete procedere ad una riforma di fondo del sistema giustizia nel nostro Paese, anche a cominciare dalla obbligatorietà dell'azione penale, troverete orecchie attente. Ci sono nove milioni di processi pendenti, di cui cinque milioni di carattere penale e quattro di carattere civile. Ritenete che si trovi una soluzione arrivando a sospendere i processi?

A me non interessa ciò che hanno detto i consulenti del Presidente del Consiglio. Questa è la prima volta, francamente, che un Presidente del Consiglio si rivolge al Senato e al Parlamento del suo Paese dicendo che il suo consulente gli ha detto che forse anche il suo processo rientra tra quelli a cui si applica la norma. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

 

SOLIANI (PD). Brava!

 

BONINO (PD). Ma dove siamo arrivati? Questo può essere un comizio svolto in qualche piazza, qui invece siamo al Senato della Repubblica, signor Presidente. Se c'è una cosa che questa lettera dimostra è certamente uno scarso senso istituzionale, ma è un sospetto che avevamo da parecchio tempo.

Per questi motivi, chiedo anch'io che si riunisca urgentemente la Conferenza dei Capigruppo. Quello al nostro esame ora è un altro provvedimento, signor Presidente, ed è un fatto di una gravità senza precedenti! (Vivaci commenti dal Gruppo PdL). Non stiamo parlando del decreto sicurezza, in cui di volta in volta avete cercato di introdurre nuovi reati, poi la questione delle prostitute e adesso la norma sulla sospensione dei processi. Con la sicurezza dei cittadini tutto questo non c'entra nulla! (Vivaci commenti del senatore Menardi).

Infine, presento formalmente una proposta di non passare all'esame degli articoli, a norma dell'articolo 96 del Regolamento. Non credo che sia nella disponibilità della Presidenza accettarla o meno, questo è previsto tassativamente dal nostro Regolamento. Chiedo pertanto che su di essa si svolga la discussione fino alla votazione. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e della senatrice Giai. Congratulazioni).

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, la lettera che lei ha letto pone una pietra tombale sull'esito di questa legislatura (Vivaci commenti dal Gruppo PdL) e sulle istanze di dialogo che erano venute da qualche parte e che forse erano state impropriamente accolte da parte di altri. (Vivaci commenti dal Gruppo PdL).

Potete anche governare o "sgovernare" per cinque anni, ma è il Paese che entra ormai in sofferenza democratica. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Ignazio Marino. Vivaci commenti dal Gruppo PdL). Mi rendo conto che la claque deve applaudire, ma vorrei finire il mio ragionamento. (Commenti).

Non c'è eguale al mondo - e non solo in quello occidentale, collega Bonino - di un presidente del Consiglio che si fa un'altra norma ad hoc per non essere sottoposto ad un processo. È una cosa di una vergogna inusitata e noi, vergogna, lo dobbiamo dire in quest'Aula perché questa è la rappresentanza del popolo italiano! (Commenti). E lo gridiamo, perché deve esserci data la possibilità di dire con chiarezza quello che pensiamo.

C'è una commistione tra funzione pubblica e gestione privatistica della cosa pubblica. Abbiamo iniziato con l'emendamento salva Retequattro. Non ne parliamo? Poi si continua con questa norma. Ancora, si annuncia un lodo a lei omonimo, signor Presidente. Non so poi dove si andrà a finire. Forse si chiederà la sospensione delle Assemblee legislative. Sì, è una dittatura dolce, il Paese deve saperlo, ma quanto dolce lo verifichiamo, perché sono le garanzie che vengono meno.

È evidente che stiamo parlando di un altro provvedimento e se è un altro provvedimento la tempistica con cui deve essere esaminato deve essere la più congrua possibile, signor Presidente. Lei non può dirci sempre «no, no, no», «vedremo», «sapremo». È stato chiesto di convocare urgentemente la Conferenza dei Capigruppo - richiesta che io ho avanzato anche per iscritto questa mattina - perché il calendario venga necessariamente mutato.

Faccio appello a lei, signor Presidente. Lei ha detto che è uomo di parte, ma per una volta la esorto ad essere uomo dell'Assemblea. Quindi, consideri con serenità la richiesta che le viene avanzata dai banchi dell'opposizione. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei disciplinare i lavori dell'Assemblea.

Su queste dichiarazioni sono già intervenuti alcuni esponenti dei Gruppi di opposizione, i colleghi Zanda e Belisario. Al collega Belisario rispondo garbatamente e con serenità dicendo che la richiesta di un'ulteriore attribuzione di tempi verrà esaminata dalla Presidenza nel momento e nella sede che verranno ritenuti opportuni. Comunque, verrà senz'altro esaminata: su questo mi sento di poter rassicurare i colleghi Zanda e Belisario.

La senatrice Bonino ha proposto di non passare all'esame degli articoli. Su tale richiesta la Presidenza intende avviare il percorso procedurale, anche perché sulle dichiarazioni del Governo è già intervenuto un rappresentante per Gruppo, così come è analogicamente richiamabile dall'articolo 99, comma 2, del Regolamento.

Quindi, la Presidenza ritiene che a questo punto sia da dibattere il tema relativo alla richiesta avanzata dalla senatrice Bonino.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (PD). Signor Presidente, intervengo solo per precisare, in merito all'ordine dei lavori, che, come lei sa meglio di tutti quanti noi, l'articolo 96 del Regolamento attribuisce a ciascun senatore la facoltà di chiedere di non passare all'esame degli articoli. Poiché altri colleghi, hanno chiesto di parlare, noi vorremmo che, prima di procedere oltre, questa norma regolamentare fosse rispettata.

PRESIDENTE. Certo, senatore Legnini. Questo è un diritto dei singoli senatori, sarà poi nella facoltà della Presidenza, per armonizzare i lavori d'Aula, disciplinare questa procedura.

Ricordo che la senatrice Bonino ha formulato la proposta di non passare all'esame degli articoli.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, anch'io intervengo in base all'articolo 96 del Regolamento per proporre di non passare all'esame degli articoli. Così come prevede il Regolamento, ciascun senatore può avanzare tale richiesta sulla quale si aprirà una discussione che si concluderà con una votazione.

Vorrei rivolgermi accoratamente ai colleghi della maggioranza, a tanti autorevoli colleghi della maggioranza i quali sanno benissimo che, al di là del dialogo istituzionale, del fair play istituzionale e anche della possibilità di confrontarsi seriamente - così come è stato detto - sui problemi urgenti ed immediati rispetto all'agenda del Paese, esiste anche una questione di fondo: il rispetto di alcune regole che ci tengono insieme, le regole democratiche e costituzionali.

Tanti autorevoli colleghi del centrodestra sanno che con la presentazione di questo emendamento annunciato e con la posizione, espressa nella lettera, del Presidente del Consiglio abbiamo varcato parecchi limiti. Chiedo a tutti, davvero, di riflettere, perché tutto ciò può essere pericoloso, potrebbe giustificare altrettanti comportamenti del tutto fuori dalle regole prefissate. Noi un giorno potremmo infatti avere un altro emendamento che decide di sospendere i processi, per altre questioni, su altre materie. Stiamo stravolgendo alcune regole degli equilibri istituzionali della separazione dei poteri.

Come ha detto la senatrice Bonino, si può discutere su tutto e la maggioranza ha l'onere - direi, il dovere - di impostare una discussione, di avanzare una proposta su riforme dell'ordinamento giudiziario, su riforme costituzionali, ma tutto questo non si può fare con emendamenti che arrivano alla chetichella, all'ultimo momento, dopo che il Presidente della Repubblica ha posto un visto di costituzionalità su un testo in cui queste norme non erano previste, dopo che due Commissioni (giustizia e affari costituzionali) si sono riunite per giorni e giorni facendo di questo provvedimento, attraverso questi articoli, qualcosa di ben diverso e che incide su altre materie.

Signor Presidente, siamo molto preoccupati. Avevamo apprezzato il tono del Presidente del Consiglio, pur consapevoli che ci saremmo divisi su tante e tante questioni; avevamo apprezzato anche lo stile di inizio di questa legislatura, peraltro da noi sollecitato anche in campagna elettorale. Con questa lettera, signor Presidente, davvero... (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Le concedo ancora un minuto, senatrice Incostante.

INCOSTANTE (PD). Grazie, signor Presidente. Dicevo che con questa lettera ci troviamo in una situazione davvero completamente diversa. Credo ci sia da riflettere sul fatto che il Presidente del Consiglio intervenga nel dibattito dell'Aula, sponsorizzi emendamenti, parli dei suoi legali e dei suoi processi, facendo riferimento all'Aula del Senato, al Parlamento italiano, ai problemi del Paese.

Prego davvero di riflettere e suggerisco di ascoltare le proposte prudenti, che tanti hanno avanzato, di convocare la Conferenza dei Capigruppo. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Colleghi, in considerazione dell'alto numero di richieste di intervento sulla proposta di non passaggio agli articoli, al fine di armonizzare i lavori dell'Aula, la Presidenza, come fatto in passato da altre Presidenze, assegnerà ad ogni intervento un termine massimo di due minuti.

*VITALI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VITALI (PD). Signor Presidente, i colleghi Zanda, Belisario e Bonino hanno già detto molto bene del carattere inaudito dell'emendamento di fronte al quale ci troviamo. E la prima volta che in questo Parlamento il Presidente del Consiglio ha l'impudenza di scrivere una lettera al Presidente del Senato, nella quale apertamente parla di un procedimento giudiziario che lo riguarda e dice che l'emendamento proposto dai relatori di maggioranza vi si riferisce.

Signor Presidente, la richiamo ad una nota che il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano ha emanato il 18 maggio 2007. Con quella nota egli chiedeva ai Presidenti delle Camere di concludere rapidamente i lavori avviati dalle rispettive Giunte per il Regolamento «ai fini della necessaria armonizzazione e messa a punto delle prassi seguite nei due rami del Parlamento per la valutazione di ammissibilità degli emendamenti in sede di conversione in legge dei decreti-legge». Siamo esattamente in questo caso.

«L'adozione di criteri rigorosi, diretti ad evitare sostanziali modificazioni del contenuto dei decreti-legge, è infatti indispensabile» - diceva il Quirinale quel giorno - «perché sia garantito in tutte le fasi del procedimento - dall'iniziale emanazione alla definitiva conversione in legge - il rispetto dei limiti posti dall'articolo 77 della Costituzione alla utilizzazione» dei decreti-legge.

Signor Presidente, siamo di fronte ad una violazione palese di questo precetto, di questa indicazione del Presidente della Repubblica.

Come è stato detto nel corso degli altri interventi che si sono succeduti, lei come Presidente di questo Senato, seconda carica della Repubblica, ha il dovere di prendere in considerazione queste preoccupazioni e indicazioni. Se non lo vuole fare per quanto le stiamo dicendo in questa sede, lo faccia per il rispetto dovuto da quest'Aula parlamentare alla Presidenza della Repubblica. (Applausi dal Gruppo PD).

D'AMBROSIO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'AMBROSIO (PD). Signor Presidente, rimango particolarmente colpito dalla presentazione di un emendamento che riguarda tutti i processi. Qui si propone addirittura di sospendere tutti i processi, di negare quindi giustizia a tutti coloro che l'aspettano.

Considerato che è noto che i nostri processi penali già durano all'infinito, mi sono meravigliato, quando si è fatto riferimento a questo decreto-legge, che nessuno avesse pensato di ridurne i tempi, che sono una delle cause - e adesso anche voi riconoscete quanto io già dicevo cinque anni fa - per cui l'Italia sta diventando il ventre molle dell'Europa. Infatti, la lungaggine dei processi si traduce in un invito sia ai delinquenti extracomunitari che a quelli appartenenti alla Comunità europea a venire a delinquere in Italia, perché tanto il processo dura all'infinito e comunque arriva prima la prescrizione.

Ma che addirittura si proponesse la sospensione dei processi per tutti, per chi attende giustizia è una cosa veramente inaudita, come del resto viene spiegato nella stessa lettera del Presidente del Consiglio. Alla fine dei conti si propone un provvedimento che tende a negare giustizia a tutti per agevolare il Presidente del Consiglio. Credevo di essere di fronte ad una vicenda già vissuta in occasione della precedente legislatura del centrodestra, in cui si presentarono e approvarono leggi ad personam, ma ora addirittura si presentano emendamenti esclusivamente allo scopo di favorire il Presidente del Consiglio.

CASSON (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, nel sostenere il non passaggio agli articoli, voglio entrare per un momento nel merito della motivazione. Rilevo preliminarmente come continuano a pervenire da parte del Governo emendamenti nuovi, senza che prima siano passati al vaglio né del Presidente della Repubblica, né delle Commissioni di merito competenti. Ora si aggiunge anche questo emendamento sul concorso delle Forze armate nel controllo del territorio.

Con la proposta di non passaggio all'esame degli articoli vorrei invitare alla lettura e al ricordo di un parere della Giunta per il Regolamento del 1984. Quando si deve valutare dei presupposti di un decreto-legge - quindi i requisiti di necessità e urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione - bisogna che il Senato accerti che il provvedimento, dopo che ha ottenuto un tragitto preferenziale, riscontri i suddetti requisiti di necessità e urgenza; in sede di conversione del decreto-legge, la norma del primo comma dell'articolo 77 deve essere interpretata in modo particolarmente rigoroso, tenendo conto anche della indispensabile preservazione dei caratteri di necessità e urgenza. Questo era il parere della nostra Giunta per il Regolamento.

Ora, il relatore, presidente Berselli, evidentemente ha un concezione molto particolare dei termini di necessità e urgenza, considerato che le nostre proposte di prevedere delle fattispecie di reato contro la grande criminalità organizzata non sono urgenti, mentre lo sono soltanto i desideri o i desiderata di Cesare, o i problemi processuali del suo Cesare. Rispondo che non ci stiamo a questa impostazione; la Costituzione è una cosa seria e non si può andare... (Il microfono si disattiva automaticamente).

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PERDUCA (PD). Signor Presidente, stiamo assistendo ad un cambiamento anche semantico: necessità ed urgenza si sono ormai sistematicamente tradotti in emergenza. Questo è un Governo che vuole andare avanti per i prossimi cinque anni ponendo una serie di emergenze: rifiuti, intercettazioni, caveat, infrastrutture, energia e sicurezza. Siamo stati bombardati dal primo giorno con una serie di emergenze fino ad aver scoperto oggi - e mi pare che la lettera del presidente del Consiglio Berlusconi in qualche modo lo certifichi - la vera emergenza, che è stata inclusa nel quadro di un problema che affronta tutta la società, quello dell'amministrazione della giustizia, che viene chiamata vera e propria emergenza sociale.

Ebbene, la senatrice Bonino ha chiaramente esplicitato che in questo Paese, in effetti, un'emergenza sociale relativamente all'amministrazione della giustizia esiste, di sistematica e quotidiana violazione dei diritti umani dei cittadini italiani. Non è possibile che in un Paese esistano dieci milioni di processi sospesi, divisi tra civili e penali, che si protraggono per dieci anni. Quindi, chiunque qui dentro ha sicuramente un problema con la giustizia.

Riteniamo che si debba non passare all'esame di questo tipo di misure, proprio perché se c'è un'emergenza - e questa c'è - essa va affrontata in altro modo. Mi unisco quindi alla richiesta dei colleghi senatori del Gruppo del PD, chiedendo anch'io un'immediata convocazione della Conferenza dei Capigruppo, perché i tempi necessari per affrontare la vera emergenza sociale di questo Paese vanno sicuramente ridiscussi.

PORETTI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PORETTI (PD). Onorevoli colleghi, anch'io, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, chiedo il non passaggio all'esame degli articoli. Poco fa la collega Emma Bonino ricordava come noi radicali siamo da sempre stati attenti ed abbiamo più volte sollecitato, anche con referendum e proposte di legge di iniziativa popolare, la riforma della giustizia e anche la non obbligatorietà dell'azione penale; ma davvero pensate di farla così?

Ricordo che ai tempi dei referendum radicali Berlusconi disse di non andare a votarli perché ci avrebbe pensato lui a rivedere il sistema della giustizia italiana. E ci penserà davvero così, facendo decreti che parlano di altro e poi intervengono su altre materie? I decreti devono avere presupposti di necessità ed urgenza; ma di quale necessità ed urgenza stiamo parlando, delle necessità ed urgenze del cittadino Silvio Berlusconi o delle necessità ed urgenze dei cittadini italiani? Credo egli davvero sia il primo ad avere necessità ed urgenze personali. Pertanto, con questo intervento chiedo anch'io la messa in votazione della proposta di non passaggio all'esame degli articoli. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. In relazione alle numerose richieste di intervento, anticipo all'Aula, anche per meglio e correttamente disciplinare l'andamento dei lavori, che è intenzione della Presidenza consentire a chiunque ne faccia richiesta di intervenire, con limiti temporali concordati o quanto meno che tengano conto delle esigenze di armonizzazione già anticipate, ma di concludere i lavori antimeridiani con l'esame della richiesta della collega Bonino.

PROCACCI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PROCACCI (PD). Signor Presidente, non mi soffermerò su quanto già detto dai miei colleghi circa la scorrettezza istituzionale di quanto è avvenuto. Voglio solo limitarmi ad una considerazione politica, tirando in ballo lei, Presidente. In questo inizio di legislatura lei ha guidato l'Aula dimostrando grande apprezzamento per il dialogo; il Presidente del Consiglio ha chiesto in quest'Aula il dialogo per il bene del Paese. Possiamo pensare realmente che egli ritenesse che un'iniziativa di questo genere non avrebbe determinato un grave strappo a tale clima? Questa è la domanda.

I presidenti Vizzini e Berselli hanno visto con quanto stile di dialogo e anche di collaborazione abbiamo lavorato nelle Commissioni di merito nell'interesse del Paese. Oggi mi chiedo: quale coerenza? Ad un certo punto diventa più importante la vicenda personale dei destini di una Nazione, perché lei sa quanto questo Paese abbia bisogno di dialogo, di volontà di convergere sui grandi temi di interesse comune. Davanti a questa esigenza - invocata anche da grandi agenzie di formazione e da grandi istituzioni morali di questo Paese - la risposta qual è? Mettere al primo posto i destini personali e posporre quelli della Nazione; tutto questo in un'Aula nella quale ci sono esponenti storici di questo Paese che hanno dimostrato personalmente di avere fiducia nella giustizia, nella magistratura e nelle istituzioni: ciò che oggi ci troviamo davanti è uno strappo istituzionale grave.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Informo i colleghi che interverranno successivamente che la Presidenza, alla luce del numero di coloro che hanno chiesto di intervenire, sarà costretta a concedere loro un minuto.

 

LUSI (PD). È una cosa assurda!

 

PRESIDENTE. Colleghi, è un problema di organizzazione dei lavori. (Proteste dei senatori Maritati e Garraffa).

 

DI GIOVAN PAOLO (PD). Presidente, questo è un motivo in più per chiederle di riunire la Conferenza dei Capigruppo; non c'è niente di male nel cercare di riorganizzare i lavori insieme, perché dobbiamo comunque lavorare assieme e certamente a me dispiace poter parlare più di altri che magari hanno ragioni migliori.

In un minuto le condenso il motivo per cui le faccio richiesta di non passare all'esame degli articoli; è per il profondo rispetto che porto alle persone del Popolo della Libertà intervenute l'altra sera e, in particolare, alla senatrice Poli Bortone, al senatore Benedetti Valentini e non vorrei dimenticarne altri, che, in un'Aula piena solamente di esponenti dell'opposizione, hanno fatto ragionamenti molto interessanti su questo decreto. È un peccato che fosse presente solamente l'opposizione: un buon motivo per cui questo discorso non venga fermato da una lettera che viene - per così dire - da fuori.

Inoltre, le dico che questa lettera, a mio avviso, lede prima di tutto l'immagine e il ruolo della Presidenza del Senato e anche dei relatori Vizzini e Berselli, i quali hanno svolto un lavoro che possiamo anche non apprezzare politicamente, ma che comunque è stato portato in quest'Aula e che viene completamente asfaltato da questa lettera inviata dal Presidente del Consiglio.

Vi invito, cari amici della maggioranza, a tener conto del fatto che alcune scelte fatte in questo modo dal Presidente del Consiglio possono oggi anche essere difese, ma a lungo andare disarticolano il lavoro, anche pregevole, che viene svolto in questa sede. Vi prego di riflettere su questo. (Applausi dal Gruppo PD).

PEDICA (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PEDICA (IdV). Presidente, protesto formalmente anche nei confronti del suo atteggiamento. Avevo chiesto la parola subito dopo l'intervento del senatore Berselli, parliamo da più di 25 minuti; se avete intenzione di togliere la parola all'Italia dei Valori o se ha ricevuto ordini in tal senso, ce lo dica e ci comporteremo di conseguenza. Vogliamo parlare di politica, non di fatti personali.

Allora, la nostra è una protesta che muove da alcune semplici considerazioni. Innanzitutto, quando ha parlato il senatore Berselli non abbiamo capito nulla, non abbiamo ascoltato ciò che egli ha detto; abbiamo cercato anche di essere il più silenziosi possibile, ma non c'è stato verso di capire una parola e non si può aprire un dibattito se il senatore Berselli non ripete quello che poco fa ha letto. Ciò che ha letto a se stesso, perché credo che la maggior parte dei presenti in Aula non ha capito cosa volesse dire, né tanto meno il sottosegretario Caliendo, che si è sforzato di farsi capire, ma nel brusìo del centrodestra è impossibile capire, cari colleghi, cosa dobbiamo fare.

Se avete delle carte che il vostro Presidente vi ha già comunicato, noi non le abbiamo e stiamo lottando, come stiamo facendo in questo momento, in solitudine. Anche perché lei, signor Presidente, con il suo atteggiamento sta assumendosi una responsabilità grave di non sospendere i lavori per riunire i Capigruppo o, come ha detto il collega Casson, per riunire la Giunta per il Regolamento.

Abbiamo a che fare con una lettera che ha totalmente stravolto il senso di democrazia. Sappiamo che il Presidente del Consiglio è allergico, come dice il nostro presidente Di Pietro e come diciamo noi, allo Stato di diritto. Dunque non ci siamo, signor Presidente, se continuiamo così. Non siamo nello Stato di diritto ma in un'altra situazione: siamo ancora una volta di fronte al tentativo del principe, questa volta collegiale, di farsi le leggi a proprio conto, facendole passare, e questo è un aggravante... (Il microfono si disattiva automaticamente).

No, Presidente, non può togliermi la parola, si deve rispettare almeno il diritto di parola!

 

PRESIDENTE. Collega, ho applicato lo stesso criterio per tutti.

Comunque le do la parola per qualche secondo per concludere, non vorrei che si creassero degli incidenti involontari.

 

PEDICA (IdV). Volevo solo dire che se lei non sospende i lavori si continuerà a chiedere il diritto di parola e se lei ce lo nega noi prenderemo atto che questo Presidente è di parte. Ne prendiamo atto oggi e speriamo che non sia così. (Applausi dal Gruppo IdV).

LUSI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LUSI (PD). Signor Presidente, avevo chiesto di parlare dopo la sua lettura mentre mi ritrovo a farlo dopo 25 minuti. Dubito che in un istante si siano alzate tutte queste mani.

 

PRESIDENTE. Senatore, lei ha perfettamente ragione: è il frutto dell'accavallamento delle richieste. Non c'è nessun retropensiero e la Presidenza le chiede scusa.

 

LUSI (PD). Non temevo retropensieri, questo non è un problema.

Presidente, lei ci letto una lettera delicatissima e ne è cosciente. Lei è il Presidente del Senato e deve ristabilirne la dignità. I primi passi della lettera che ci ha letto parlano di un cittadino che si rivolge ai propri avvocati per chiedere se gli emendamenti depositati dai presidenti Berselli e Vizzini siano adeguati rispetto alla propria situazione processuale soggettiva.

Lei, oltre ad essere il Presidente del Senato è un autorevole avvocato, come me e come tanti altri presenti in questa sede e sa benissimo, signor Presidente, che un qualsiasi cittadino che sia plurindagato e plurimputato non può scrivere al Senato e veder letta la sua lettera di fronte ai senatori in un'Assemblea che discute di argomenti e di materie che potrebbero riguardare i suoi processi. Lei ci ha letto un testo che alla fine dice: per questo dirò al Consiglio dei ministri - e quindi parla stavolta come Presidente del Consiglio dei ministri - di dare parere favorevole. È lampante il conflitto d'interessi che c'è in questa lettera e siamo fortemente preoccupati, signor Presidente, che lei l'abbia presentata come un atto ufficiale. Un atto di un cittadino che ha problemi con la giustizia, che auguriamo risolva nella sede competente, ma che non può certo utilizzare la sua funzione istituzionale, mi correggo la sua altissima funzione istituzionale, per cambiare l'ordinamento di questo Paese di fronte a gente che aspetta da anni di vedere giustizia fatta, sia parti lese sia imputati, tutti con uguale diritto, come il nostro ordinamento prevede.

Signor Presidente, io sono fra quelli, lo posso dire pubblicamente, che si sono vergognati di aver votato l'indulto. Oggi ci troviamo in una situazione tale che voi potreste porci nella condizione di sospendere i processi: fate un'operazione ancora più pericolosa che è esattamente il contrario del dare giustizia e sicurezza ai cittadini. (Applausi dal Gruppo PD).

MARITATI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARITATI (PD). Signor Presidente, intanto le chiedo di concedermi due minuti, perché nel momento in cui ho chiesto e lei mi ha concesso di parlare, lei aveva deciso di concedermi appunto due minuti. Il decreto-legge è stato presentato e sostenuto dalla maggioranza e dal Governo come uno strumento atto ad affrontare e a risolvere, sia pure in parte, il grave problema della sicurezza pubblica.

Questa opposizione, come è stato riconosciuto dai Presidenti delle Commissioni affari costituzionali e giustizia, ha contribuito non poco a migliorare il decreto, tanto che i nostri emendamenti sono stati definiti migliorativi. Ora, improvvisamente, ci viene presentata in Aula una richiesta emendativa che con il tema della sicurezza pubblica non credo abbia la benché minima connessione; piuttosto, è connessa fortemente al problema della sicurezza e degli interessi personali del Presidente del Consiglio dei ministri.

Chiedo allora a voi, colleghi della maggioranza, soprattutto a quelli che conosco bene per la loro preparazione, per la loro cultura e sensibilità verso il diritto con la maiuscola, se siete veramente disposti ad appoggiare una riforma di questo genere, che non può che essere definita vergognosa e lesiva dei principi fondamentali della nostra Costituzione. Signor Presidente, ricordo bene che in apertura di legislatura lei e il presidente Fini avete fatto richiamo alla Costituzione repubblicana ed io fui veramente contento di ascoltare, da parte di uomini che vengono dalla destra, i richiami alla Costituzione. Questo modo di agire lede ed offende i principi della Costituzione, soprattutto quello dell'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge. Attenzione, colleghi della maggioranza: non sottovalutate l'effetto devastante e debilitante per la tenuta morale e politica del Paese. Questo è un messaggio devastante, perché dice ai comuni cittadini che chi ha in mano il potere ne fa quello che crede, a difesa dei propri interessi personali. Questo è l'aspetto... (Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

CAROFIGLIO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CAROFIGLIO (PD). Signor Presidente, prendo atto che potrò parlare per i due minuti concordati e registro con soddisfazione il fatto che almeno su questo punto lei abbia rivisto quella decisione che consideravo assolutamente non condivisibile, e cioè di comprimere al di là del tollerabile i tempi della discussione.

Avuta quindi questa possibilità circoscritta, devo confessare e dichiarare in quest'Aula il mio disagio, il mio imbarazzo e direi anche la mia vergogna in relazione a quello che è accaduto nei giorni scorsi e a come ciò si sta completando qui, adesso. Nelle Commissioni riunite giustizia e affari costituzionali abbiamo discusso con i Presidenti, che vedo in quest'Aula (per la verità vedo il presidente Berselli più interessato al giornale che non a quello che diciamo, ma non importa: evidentemente la questione non ha particolare rilevanza), di una serie di questioni relative ad emendamenti e loro ci hanno dato atto del fatto che alcuni dei nostri emendamenti hanno migliorato il decreto. Loro ed il Governo ci hanno detto inoltre che altri emendamenti non potevano essere accettati, non già perché non presentassero questioni importanti, ma perché esulavano dal tema tracciato dal decreto e noi abbiamo accettato tutto questo, anche se naturalmente rimanevamo della nostra opinione.

Oggi abbiamo questa sorpresa: scopriamo che in Aula si discute di qualcosa che non ha nulla a che fare con il tema del decreto, che non ha nulla a che fare con il tema della sicurezza dei cittadini, ma che ha molto a che fare con la sicurezza di qualche cittadino speciale, che invia lettere al Parlamento e che se le vede leggere; questo è un giorno che sarà ricordato nella storia del Parlamento: è la prima volta che la lettera di un privato cittadino (perché è da privato cittadino che si scrive) viene letta davanti ai parlamentari.

È un'offesa al Parlamento e alla Repubblica. Io vi chiedo di ritirare quegli emendamenti, non soltanto che non siano portati al voto; chiedo a voi presentatori di ritirarli perché i nostri lavori in Commissione in seguito possano essere lavori sereni e non ispirati... (Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

*BASTICO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BASTICO (PD). Signor Presidente, intendo intervenire ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento e sostenere il non passaggio all'esame degli articoli. Esprimo il mio totale sconcerto e la mia indignazione rispetto alla presentazione da parte dei presidenti, il senatore Vizzini e il senatore Berselli, dell'emendamento che sospende i processi. Nella relazione stava scritto che l'obiettivo di questo decreto-legge era quello di accelerare i processi per garantire il diritto di ogni cittadino alla giustizia; questo era l'obiettivo dichiarato e l'esito è un emendamento che sospende i processi.

Indignazione e sconcerto che vengono assolutamente aggravati a fronte della lettera del Presidente del Consiglio, un vulnus profondissimo al ruolo di questo Senato e al ruolo della Presidenza di questo Senato. Per quello che riguarda la procedura, ritengo assolutamente inammissibile che l'emendamento non sia stato presentato in Commissione e lì discusso, che non sia stato presentato nel testo iniziale, sottoposto alla valutazione della Presidenza della Repubblica, un testo assolutamente, peraltro, non pertinente alla materia di cui all'oggetto e pertanto, a mio avviso, da dichiarare assolutamente inammissibile.

D'altra parte, proprio ai presidenti Vizzini e Berselli vorrei ricordare quanto hanno argomentato ripetutamente in Commissione, rispetto ad emendamenti che erano stati presentati dal Partito Democratico, in particolare emendamenti che riguardavano la violenza alle donne, lo stalking, la violenza ai minori, lo sfruttamento del lavoro: ognuno di questi emendamenti i Presidenti hanno evidenziato che c'era condivisione del contenuto ma inammissibilità per quanto riguardava la materia, dal momento che essa non era pertinente al testo del decreto. Richiamo quindi questo principio e chiedo a voi perché avete presentato un emendamento il cui contenuto è del tutto non pertinente rispetto alla materia del decreto-legge. (Il microfono si disattiva automaticamente).

ADAMO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ADAMO (PD). Signor Presidente, sinceramente non avrei voluto svolgere questo intervento, perché immaginavo che, viste le reazioni di quest'Aula e letta la lettera del presidente Berlusconi, lei, Presidente, avrebbe ravvisato da sé la necessità di sospendere la seduta e di riunire i Capigruppo. A questo punto, però, come altri colleghi, sono costretta anch'io ad appellarmi al Regolamento e a chiedere il non passaggio all'esame degli articoli, che vorrei motivare anche in un altro modo, rivolgendomi in particolare ai colleghi della Lega.

Quando abbiamo esaminato gli articoli aggiuntivi presentati da questo Governo al precedente testo Amato, riguardanti l'aggravante per i reati commessi in caso di clandestinità, abbiamo fatto ampiamente rilevare, anche a seguito dell'audizione del dottor Manganelli e di ulteriori alti funzionari, l'inapplicabilità, se non la contraddittorietà, di queste vostre misure. Sia in Commissione che nelle nostre conversazioni fuori da quella sede mi avete risposto che, anche se la norma non è convincente dal punto di vista della costituzionalità, anche se non è applicabile, dobbiamo dare un segnale al Paese.

Rispetto all'emendamento che il Governo e il presidente Berlusconi ci chiedono adesso di introdurre, quale segnale daremo noi al Paese? Qual è la ragione per cui, per così dire, tutti... (Il microfono si disattiva automaticamente). Mi scusi, mi lasci finire la frase, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. La prego di concludere, collega.

 

ADAMO (PD). Stavo appunto dicendo che trovo che ci sia qualche cosa di ignobile nel fatto di usare la paura della povera gente rispetto alla sua sicurezza per introdurre questa norma. È moralmente, prima che costituzionalmente, insopportabile. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, onorevoli senatori, i cittadini sono tutti uguali di fronte alla legge, ma c'è qualcuno che è più uguale degli altri e ciò dovrebbe davvero servire da ammonimento a quella parte della maggioranza che magari vota secondo gli ordini del Presidente del Consiglio.

Noi diciamo che non esiste alcun requisito di necessità e urgenza, come previsto dall'articolo 77 della Costituzione. Gli emendamenti, signori relatori, configurano una palese violazione dell'articolo 111 della Costituzione, anche in merito ai profili di compatibilità con gli articoli 24 e 25.

Badate, sono altre le emergenze del Paese. Qui, all'interno di un decreto, si vanno ad inserire questioni che attengono ad un privato cittadino che vuole risolvere i suoi problemi. Altre sono le emergenze del Paese: il carovita, i mutui che la gente non riesce più a pagare per i cattivi consigli delle banche, la legge sulla class action che il Governo si accinge a sospendere, comportandosi da Giano bifronte, perché da una parte il ministro Tremonti, secondo un principio che condividiamo, vuole finalmente far pagare anche coloro che speculano sui futures, sui derivati, sul petrolio, dall'altra parte si lede la dignità delle persone.

Non mi lascerò togliere la parola, signor Presidente, perché concluderò prima di esaurire il tempo a mia disposizione, per dire ai colleghi della maggioranza: ripensateci. Il Senato non è alla mercé di qualcuno che per risolvere i propri problemi, fa trasmettere lettere dagli avvocati... (Il microfono si disattiva automaticamente).

 

PRESIDENTE. Senatore Lannutti, non ce l'ha fatta, ma la invito a concludere.

LANNUTTI (IdV). Volevo solo richiamare anche la dignità di quest'Aula.

PARDI (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PARDI (IdV). Signor Presidente, in virtù di quale alchimia, il vice sindaco di Roma sedeva sui tavoli del Governo? Ma non è questo il tema.

L'editto presidenziale che siamo stati costretti ad ascoltare offende la potestà del Senato; contravviene all'articolo 111 della Costituzione, perché inceppa la ragionevole durata dei processi; contravviene all'articolo 25 della Costituzione, perché tende a sottrarre l'imputato al suo giudice naturale; nega il diritto delle parti lese. Tutta la maggioranza si fa sempre bella del fatto che le sue politiche sono a favore delle parti lese: qui c'è una palese e violenta negazione del diritto di tali parti. L'editto presidenziale pretende persino di fissare le udienze e di stabilirne i ruoli e cancella la formazione del libero convincimento del giudice in materia.

Assistiamo a qualcosa di inverosimile: il Presidente del Consiglio nella sua lettera afferma che questa è «una situazione che non ha eguali nel mondo occidentale». C'è solo una cosa che non ha eguali nel mondo occidentale: che la televisione sia direttamente al vertice del potere politico e che una persona ineleggibile e incompatibile con l'esercizio del potere politico possa disporre a proprio piacimento delle Assemblee elettive. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

PRESIDENTE. Colleghi, gli Uffici mi segnalano che il Gruppo del Partito Democratico ha esaurito i tempi in precedenza attribuitigli.

È intenzione di questa Presidenza, così come preannunciato, di rivedere i tempi assegnati ai singoli Gruppi, ma ci troviamo di fronte all'esigenza, annunziata un'ora fa, di concludere entro le ore 13,30 l'esame delle proposte di non passare all'esame degli articoli. Pertanto, volendo contemperare le numerose richieste di intervento con la scadenza dei tempi e l'impegno a concludere entro le ore 13,30 la votazione della richiesta di non passare all'esame degli articoli, la Presidenza consentirà, al di là dei tempi già scaduti, un minuto per intervento.

VIMERCATI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VIMERCATI (PD). Signor Presidente, vorrei rivolgere una domanda agli amici della Lega Nord, che si è impegnata a fondo per la sicurezza di Milano, della Lombardia e del Nord: con quale coerenza spiegherete ai vostri elettori l'approvazione di questi emendamenti che, di fatto, negano giustizia alla povera gente, a coloro i cui processi saranno bloccati per dare spazio alle richieste del Presidente del Consiglio? Questa è una domanda che vi dovete porre prima di accingervi a votare questi emendamenti. In ogni caso, saremo noi a spiegare ai milanesi e a tutti i lombardi il vostro comportamento.

DE TONI (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Senatore De Toni, il suo Gruppo non ha ancora esaurito il tempo attribuitogli. Pertanto ha facoltà di intervenire per due minuti.

DE TONI (IdV). Signor Presidente, intervengo come neosenatore dell'Italia dei Valori per esprimere - e mi piacerebbe che i colleghi ascoltassero - il dramma interiore che sto vivendo oggi: è un atto grave rispetto alla responsabilità della politica. Vengo dalla lontana Brescia, dalla Val Camonica, e qui, in questa Italia, nata dalla Resistenza e costruita sulle battaglie della verità, si consumano oggi atti che ritengo gravissimi.

Voglio vivere ancora in un'Italia libera, forte e democratica. E voglio ascoltare - lo dico fin da ora agli amici della Lega Nord - con grande attenzione e grande responsabilità la loro riflessione su questo tema, perché non credo che quella parte politica così importante oggi nel tessuto sociale del Paese la pensi in questo modo.

Mi richiamo, dunque, all'articolo 96 del Regolamento del Senato e propongo di non passare all'esame degli articoli del provvedimento all'ordine del giorno, motivando tale richiesta sotto il profilo costituzionale e affermando che la modifica proposta nella giornata di ieri dai relatori non risponde in alcun modo ai requisiti di necessità e urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione. L'Aula non ha titolo, ad avviso dell'Italia dei Valori, per pronunciarsi sulla sussistenza di tali requisiti e quindi per procedere all'esame del disegno di legge di conversione, inserendo nel decreto-legge le norme in questione, senza valutarne la rispondenza con il citato articolo 77 e determinando così un vizio in procedendo, come ribadito da ultimo nella sentenza n. 128 del 2008 della Corte costituzionale. (Applausi dal Gruppo IdV).

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, ribadisco la richiesta che venga convocata la Conferenza dei Capigruppo perché i tempi si stanno esaurendo e lei sta già andando oltre, dando comunque la possibilità di intervenire.

 

PRESIDENTE. Non c'è alcun problema, senatore Belisario. Comunque la ringrazio anche per la sua brevità.

DELLA SETA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DELLA SETA (PD). Signor Presidente, ascoltate le parole che Silvio Berlusconi - non è chiaro se come Presidente del Consiglio o come cittadino imputato - ha rivolto a lei e per suo tramite a quest'Aula, è difficile sfuggire al dubbio che tutto il gran parlare che il Governo ha fatto e sta facendo sulla necessità e l'urgenza di occuparsi di sicurezza, di lotta all'immigrazione clandestina, di difesa della privacy dei cittadini sia il pretesto per altre necessità e urgenze: quelle personali del Presidente del Consiglio.

Certamente il decreto-legge che dobbiamo esaminare non ha più nulla a che vedere con quello firmato dal Capo dello Stato ed esaminato dalle Commissioni competenti. Per questo anch'io mi unisco alla proposta, avanzata da altri colleghi appartenenti al mio e ad altri Gruppi, di non passare all'esame degli articoli.

SANGALLI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SANGALLI (PD). Signor Presidente, lei certamente avrà avuto modo di leggere, come tutti noi, l'articolo del «Corriere della Sera» nel quale si evidenzia che l'Italia è slittata al 17° posto tra i Paesi europei in grado di attrarre investimenti dall'estero. La motivazione principale che viene addotta è la mancanza di ogni certezza del diritto e di affidabilità da parte di un Paese che non solo non rispetta le regole, ma ha dieci milioni di processi pendenti, quattro milioni dei quali di natura amministrativa, che riguardano l'economia.

Come possiamo pensare di dare sicurezza ai nostri cittadini impedendo l'esecuzione dei processi? Come possiamo pensare che la sicurezza sia un tema separato da quello della giustizia? Come possiamo pensare che gli interessi privati possono entrare nelle Aule del Parlamento e il mercato internazionale non ci guardi... (Il microfono si disattiva automaticamente).

VITA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VITA (PD). Signor Presidente, anch'io nutro sgomento, come tanti altri colleghi. La lettera è stata letta a mezzogiorno. Un famoso romanzo di tanti anni fa si intitolava "Buio a mezzogiorno". Dunque, buio in quest'Aula a mezzogiorno.

Anch'io mi associo alla proposta, avanzata a norma dell'articolo 96 del Regolamento, di non passare all'esame degli articoli. Trovo quella lettera e l'emendamento evocato di una gravità inaudita.

Faccio un'ulteriore considerazione: talvolta un episodio si incarica di dare l'idea più di tanti discorsi dello stato dell'arte. Questo episodio ci ha dato esattamente l'idea di quella cosa che non volevamo chiamare «rischio di regime» e che da oggi siamo costretti a definire tale. Mi auguro che le colleghe e i colleghi ne vogliano prendere atto.

COSENTINO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

COSENTINO (PD). Signor Presidente, mi rivolgo ai presentatori dell'emendamento per sottolineare che, a mio avviso, questa proposta emendativa sia peggio di un misfatto: mi sembra un errore politico. Vorrei chiedere ai colleghi della maggioranza di riflettere soltanto un secondo prima del voto per capire se ne valga la pena, se cioè valga la pena di rompere una prospettiva di dialogo nel rispetto dei ruoli tra maggioranza ed opposizione ponendosi insieme davanti ai problemi dell'Italia e riportare nel Paese il clima di scontro frontale dal quale stavamo uscendo.

Ne vale la pena, onorevoli colleghi? L'Italia non avrebbe diritto ad avere una classe dirigente e di governo capace di volare alto? Vi chiedo, colleghi presentatori, ne vale la pena? E per che cosa? (Applausi dal Gruppo PD).

BUGNANO (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BUGNANO (IdV). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, intervengo a norma dell'articolo 96 del Regolamento.

Mi vergogno come cittadina e come eletta per quanto abbiamo qui ascoltato, per le parole del Presidente del Consiglio che sono state lette in quest'Aula. Lo sa il Presidente del Consiglio che noi non siamo il suo collegio di difesa, che quest'Aula non è un'aula di giustizia, ma è un'Aula del Parlamento? Noi non siamo qui - mi rivolgo soprattutto ai colleghi del centrodestra - per sostenere un provvedimento ad personam, non siamo qui per studiare una strategia processuale a favore del Presidente del Consiglio: siamo qui perché siamo stati eletti dai cittadini ed è ai cittadini - a tutti i cittadini e non al Presidente del Consiglio - che dobbiamo rispondere.

L'Italia dei Valori ha capito sin da subito che l'apertura al dialogo avviata dal Presidente del Consiglio all'inizio della legislatura era semplicemente una rappresentazione teatrale. Come ha detto il direttore Scalfari, che mi permetto di citare in quest'Aula, «il Presidente del Consiglio sta recitando il ruolo di uno statista». Per tale motivo noi dell'Italia dei Valori siamo stati fin dall'inizio vigili sui provvedimenti del Governo, e bene abbiamo fatto.

Onorevoli colleghi del centrodestra, vi sollecito ad avere un moto di orgoglio e a riconoscere che l'emendamento che sospende i processi è inaccettabile perché è contro la Costituzione, ma ancor prima perché è un emendamento immorale! (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

DE LUCA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DE LUCA (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, condivido e mi unisco alla richiesta di non passaggio all'esame degli articoli, secondo l'articolo 96 del Regolamento, e a quella di una convocazione della Conferenza dei Capigruppo.

Vorrei aggiungere una brevissima riflessione politica rispetto allo stravolgimento del decreto-legge in esame richiesto dal Presidente del Consiglio con la sua lettera. Non si ha alcun rispetto per il Capo dello Stato né per il Governo stesso né per le Commissioni e neanche per il Parlamento. Non solo si ravvisa la mancanza di dialogo, ma anche la convinzione che le istituzioni siano un fatto privato. Il decreto-legge oggi in esame in materia di sicurezza pubblica, se non era un annuncio, era una profonda convinzione da parte del Governo anche rispetto al dialogo che si è chiesto... (Il microfono si disattiva automaticamente).

PEGORER (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PEGORER (PD). Signor Presidente, facendo riferimento anche al suo discorso di insediamento, voglio credere ed auspicare che saprà mantenere, nel corso della direzione dei lavori di questa Assemblea, una posizione super partes. Ebbene, convinto di ciò, ritengo che proprio dalle sollecitazioni emerse nel corso di questo primo confronto sul decreto-legge in materia di sicurezza pubblica lei saprà accogliere la richiesta avanzata più volte di una convocazione urgente della Conferenza dei Capigruppo.

D'altra parte, la lettura della lettera del Presidente del Consiglio dimostra con chiarezza che i presupposti, la natura stessa del provvedimento al nostro esame sono stati modificati sostanzialmente.

Le pongo una domanda: cosa c'entrano le code giudiziarie con la sicurezza dell'Italia?

GUSTAVINO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GUSTAVINO (PD). Signor Presidente, capisco il presidente Berlusconi. Anch'io, nel mio piccolo, ho mandato una lettera al Consiglio regionale della mia Regione affinché congelasse le liste d'attesa per la TAC, la risonanza, le ecografie perché è impossibile che i cittadini aspettino così tanto tempo. Ricominciamo da capo.

Propongo anch'io di non passare all'esame degli articoli e inviterei il Presidente del Consiglio a compiere un atto forte (una lettera, per esempio) per abolire le liste d'attesa per la giustizia, la sanità e anche per l'iscrizione ai boy scout, perché è veramente troppo aspettare così tanto. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Maritati).

ROILO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ROILO (PD). Signor Presidente, intervengo anch'io per sottolineare la gravità della decisione assunta dal Governo presentando l'emendamento volto alla sospensione dei processi.

È gravissima per il merito dell'emendamento, che appunto sospende i processi per decreto, e - guarda caso - questa sospensione riguarda anche il Presidente del Consiglio.

È gravissima e scandalosa anche per le modalità con cui si è proceduto: una lettera che tutti abbiamo potuto ascoltare, con la quale il Presidente del Consiglio intima al Senato di procedere speditamente sulla base delle indicazioni dei suoi legali.

Ripeto, questo è un atto assolutamente vergognoso! Ed è del tutto evidente, signor Presidente... (Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi dl Gruppo PD).

MARINARO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARINARO (PD). Signor Presidente, lo Stato di diritto nel contesto europeo è una cosa seria e l'Unione europea ce lo ricorda ancora oggi con le parole del commissario Barrot sul reato penale di immigrazione clandestina, dicendo appunto che bisogna evitare di introdurre una simile misura perché non rispetta l'uguaglianza dei cittadini innanzi alla legge.

Con questo emendamento, e soprattutto con la lettera del Presidente del Consiglio, stiamo stravolgendo il nostro sistema di garanzie e il nostro sistema democratico e stiamo mettendo a repentaglio l'immagine del nostro Paese nel mondo e in Europa, perché appunto si vuole fare dello Stato di diritto un consumo ad uso proprio.

Appoggio la proposta avanzata dalla vice presidente Bonino... (Il microfono si disattiva automaticamente).

*SBARBATI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SBARBATI (PD). Quando, una settimana fa, il Presidente del Consiglio ha dichiarato ai microfoni di Canale 5 che l'azione di questo Governo deve compiacere la Santa Sede e il Papa, ho avuto un sussulto e da repubblicana e democratica mi sono chiesta se la forma di questo Stato sia ancora repubblicana o se nella sostanza non si stia trasformando decisamente in una struttura monarchica.

Oggi il delirio di onnipotenza, forse benedetto anche dalle gerarchie ecclesiastiche interessate, è andato oltre, con un'incursione selvaggia in questo decreto, in cui si confonde l'interesse del popolo italiano con l'interesse personale.

Questo mette in seria difficoltà noi e anche lei, Presidente, perché - vogliamo ricordarlo al Presidente del Consiglio - ancora rappresentiamo il popolo italiano, la sua sicurezza, i suoi interessi e non quelli della Sua persona, ancorché lui si creda l'onnipotente. (Applausi dal Gruppo PD).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, innanzitutto ritengo che la sua interpretazione dell'articolo 96, comma 1, del Regolamento, che prefigura un diritto in testa a ciascun senatore, non sia interpretabile con l'applicazione del comma 5 dell'articolo 55, che determina i tempi da assegnare ai singoli Gruppi per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario.

Il comma 1 dell'articolo 96 stabilisce che ciascun senatore - quindi 315 senatori - può esercitare il medesimo diritto. Lei non può precludere il diritto che il Regolamento assegna a ciascun componente di questo ramo del Parlamento e non può conteggiare nei tempi assegnati ai Gruppi sulla base dell'articolo 55 il tempo che dovrebbe essere riservato per esercitarlo.

Noi dobbiamo affrontare temi nuovi, che sono stati introdotti anche dalla lettera del Presidente del Consiglio. Ringraziamo lei, presidente Schifani, per avercela letta, ma vogliamo che il Presidente del Consiglio comunichi al Senato, con la sua presenza, le sue osservazioni e le sue pretese in ordine ai disegni di legge. Lei non può essere considerato un postino che legge una lettera. (Applausi dai Gruppi IdV e PD). Che venga il Presidente del Consiglio, se ne ha il coraggio, in quest'Aula e parli al Paese! (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

CARLINO (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARLINO (IdV). Signor Presidente, lo slogan del Popolo della Libertà durante la campagna elettorale recitava: «Rialzati, Italia! Il Governo Prodi ti ha messo in ginocchio». Le emergenze che si elencavano erano soprattutto la sicurezza, i rifiuti in Campania, le condizioni precarie delle famiglie italiane. Invece, tra i primi provvedimenti il Governo ha pensato subito a salvaguardare Retequattro e, anziché affrontare con attenzione i rischi, le insicurezze, le preoccupazioni che i cittadini vivono davvero quotidianamente e porvi rimedio, oggi, con il pacchetto sicurezza, si passa a cancellare con un colpo di spugna i processi per chi attende giustizia - mi ripeto, perché è stato già detto dai miei colleghi - per agevolare soltanto il Presidente del Consiglio.

Siamo davvero sconcertati. Torniamo alle leggi ad personam. Questo è inaccettabile. È un oltraggio alla nostra Costituzione, a quanti hanno sacrificato la loro vita per un Paese democratico.

A tutti gli onorevoli colleghi del centrodestra dico oggi: svegliatevi! Aprite voi gli occhi! Salvaguardiamo la nostra Repubblica da una strisciante dittatura che ci renderà alla pari, purtroppo, dei Paesi del Terzo mondo. (Applausi dai Gruppi IdV e PD. Applausi ironici dal Gruppo PdL).

MASCITELLI (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, nel fare appello all'articolo 96 del Regolamento per le tante ed evidenti motivazioni che sono state espresse poc'anzi dai colleghi, vorrei anche fare una semplice operazione di chiarezza, di verità, a vantaggio dei cittadini e del popolo italiano. Infatti, se l'oggetto della discussione, della nuova impalcatura del decreto-legge è l'emendamento di cui stiamo discutendo, credo che sarebbe sufficiente modificare il titolo del decreto-legge n. 92 indicando misure urgenti non in materia di sicurezza pubblica, ma di sicurezza del Presidente del Consiglio, perché di questo si tratta! (Applausi dal Gruppo IdV).

È al nostro esame un decreto in cui sono stati uniti molti elementi di incostituzionalità, dall'automatismo dell'espulsione all'aggravante comune, al nuovo reato di cessione a titolo oneroso di un immobile a cittadini non in posizione regolare. Adesso aggiungiamo un altro elemento grave di incostituzionalità, e le sentenze giuridiche in questo sono state ampie e molteplici.

Allora, mi si lasci dire. Credo che su questo affossamento dello Stato di diritto e dei principi della Corte costituzionale aveva visto giusto il rappresentante del Governo, sottosegretario Carlo Giovanardi quando, in un articolo pubblicato il 5 giugno sul quotidiano «Libero», affermava: «Decreto inutile, mancano i mezzi per applicarlo». I mezzi li abbiamo trovati: sono quelli di sospendere i processi del Presidente del Consiglio.

Allora, ha ragione il sottosegretario Giovanardi quando rivolge l'invito al Parlamento ad essere saggio e di dare retta al Presidente del Consiglio che vuole risolvere i problemi e non complicarli. È vero, Sottosegretario, vuole risolvere i problemi suoi. Noi dell'Italia dei Valori lo aiuteremo a complicarli. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. Informo i colleghi che il Gruppo del Partito Democratico ha abbondantemente esaurito i tempi a sua disposizione e che i senatori stanno ulteriormente intervenendo proprio perché la Presidenza non intende comprimere il dibattito. Avviso, tuttavia, che per le ore 13,30 porrò in votazione la richiesta di non passare all'esame degli articoli.

GARRAFFA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, oggi lei ha chiesto un minuto di raccoglimento per le morti degli immigrati nel canale di Sicilia. Quando una donna incinta con due bambini affronta il mare forza 5 o 6 non lo fa per venire a delinquere, ma perché ha fame.

Nella maggioranza, nonostante il minuto di silenzio, qualche forza politica la pensa diversamente e vorrebbe la Marina attivarsi per applicare regole di ingaggio violente contro i barconi. Ma come mai, invece, sulla vicenda in questione in nessuno di voi emerge un sentimento di indignazione per la lettera inviata dal Presidente del Consiglio che parla delle indicazioni dei suoi avvocati? I relatori che presentano questo emendamento non provano nulla? Siamo di fronte ad un golpe bianco da parte di colui che ha vinto le elezioni, che ha nominato gli eletti che difendono lo scranno, ma non la propria coscienza.

In Parlamento qualcuno si assunse la responsabilità politica dell'omicidio dell'onorevole Matteotti. Altri tempi. Questo è uno Stato che nasce dalla Resistenza. Avete vinto, ma non macchiatevi di questo torto allo Stato e all'Aula. Non parlate alle carceri, parlate agli italiani.

E tu, Renato Schifani, non sei qui l'amico di Silvio Berlusconi. Ma lei... (Il microfono si disattiva automaticamente. Vivaci commenti dai banchi del centrodestra).

PRESIDENTE. Facciamo concludere il senatore Garraffa. Non vorrei che si pensasse che la Presidenza, cui peraltro si stava rivolgendo, impedisce al collega di parlare e di concludere l'intervento. Prego, senatore Garraffa.

GARRAFFA (PD). Dicevo, tu Renato Schifani non sei qui l'amico di Silvio Berlusconi; lei, signor Presidente, onorevole senatore, avvocato Schifani, è il Presidente del Senato. Lei è la seconda carica dello Stato. Non lo dimentichi mai! (Applausi dai Gruppi PD e IdV. Applausi ironici dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Grazie, senatore Garraffa. Cercheremo di non dimenticarlo mai; sarà il mio impegno, cercheremo di riuscirci.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, mi vorrei rivolgere in particolare ai due Presidenti delle Commissioni, presentatori degli emendamenti, ai quali rivolgo lo stesso invito che essi hanno rivolto a me.

Come prima firmataria ho presentato emendamenti sulla violenza alle donne, sullo stalking, sullo sfruttamento del lavoro irregolare e dell'immigrazione irregolare. Mi è stato detto che si trattava di norme non pertinenti, che non avevano i requisiti di necessità e di urgenza e che non attenevano alla sicurezza. Ritengo che le vostre proposte di modifica siano incostituzionali anche per violazione dell'articolo 111 della Costituzione sulla durata ragionevole del processo. Vi invito dunque a ritirarli, perché parti offese e imputati hanno il diritto di veder conclusi i loro processi indipendentemente da quello che riguarda il Presidente del Consiglio dei ministri. (Applausi dal Gruppo PD).

PEDICA (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PEDICA (IdV). Signor Presidente, era solo per avere la risposta che non ho avuto da lei. Il senatore Berselli ha letto una cosa che nessuno ha ascoltato. Vorrei che rileggesse di nuovo il suo intervento per iniziare poi il dibattito, magari nel pomeriggio. È nostro diritto capire che cosa egli ha detto.

PRESIDENTE. Senatore Pedica, per questo ci sono i resoconti.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (PD). Signor Presidente, le chiedo di riconsiderare la decisione che ci ha comunicato poco fa, in base alla quale, benché ci siano diversi colleghi che hanno chiesto di parlare, come nel caso del senatore Zanda o di altri, si dovrebbe procedere ugualmente alla votazione per le ore 13,30, ora prevista per la chiusura della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

Le faccio solo presente che siamo di fronte a due principi ugualmente validi ed efficaci. Da un lato, la decisione della Conferenza dei Capigruppo - che peraltro mi auguro sia rivista al più presto e prima dell'inizio dell'esame degli articoli, essendo esauriti i tempi a disposizione dei due Gruppi principali di opposizione - di contingentare i tempi, secondo quanto è noto. Dall'altro, la norma prevista dall'articolo 96 del Regolamento, che lei ha confermato dopo che io avevo sollevato la questione, secondo cui ciascun senatore può avanzare la proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

Questi due principi non possono che essere contemperati e applicati entrambi e quindi è evidente che il diritto di ciascun senatore di proporre tale questione nei termini in cui ciò è riconosciuto dal Regolamento deve prevalere su una decisione della Conferenza dei Capigruppo.

Pertanto, le chiedo di consentire lo svolgimento di tutti gli interventi a partire dalla seduta pomeridiana e poi di passare al voto.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, circaun'ora fa la Presidenza aveva già anticipato che, nonostante fossero esauriti i tempi a disposizione del Gruppo del Partito Democratico, avrebbe consentito ulteriori interventi, nella logica peròdi concludere la seduta antimeridiana con la votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli, impegno che intende mantenere.

Ove il senatore Zanda ritenesse di dover intervenire anche su questi temi, non gli verrà mai impedito dalla Presidenza del Senato di poter parlare prima del voto, così come questa Presidenza non impedirà mai a ciascun Capogruppo di maggioranza o di opposizione di poter intervenire quando lo riterrà opportuno. (Applausi dal Gruppo PdL). Questo resta come nostro faro.

Dopo l'intervento del senatore Zanda inviterò l'Aula a pronunziarsi.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZANDA (PD). Signor Presidente, la ringrazio in modo particolare per la sua attenzione.

Come argomento a sostegno della richiesta di non passaggio all'esame degli articoli, voglio fare riferimento ad un resoconto stenografico dell'Assemblea che non risale a più di sei mesi or sono, quando lei, Presidente, svolgeva un ruolo diverso da quello odierno. Nella sua veste di Capogruppo del maggiore partito di opposizione, in occasione dell'esame di un decreto-legge presentato dal Governo Prodi e di uno specifico emendamento della maggioranza, lei considerò un atto gravissimo, «che dovrebbe far riflettere i colleghi del centrosinistra, che si sia introdotto di soppiatto, di nascosto in un decreto-legge un nuovo reato che nulla ha a che vedere con questa tematica».

Poi proseguiva dicendo: «Ci riserviamo di assumere iniziative serie, perché non si può continuare ad accettare questo andamento dei lavori, che non può essere tollerato nemmeno da parte della Presidenza» - allora presiedeva il senatore Marini - «senza un sussulto di dignità e ci appelliamo anche con rispetto al Capo dello Stato che vigila sull'andamento delle nostre istituzioni. Non si può continuare ad accettare che si metta in votazione un emendamento che introduce un nuovo reato su temi che toccano la sensibilità e la coscienza dei cattolici» - allora erano i cattolici, mentre oggi la platea è molto vasta e riguarda tutti i cittadini italiani - «proprio in un decreto che nulla ha a che spartire con questa tematica. Tra l'altro, l'argomento non era mai stato portato all'attenzione della Commissione competente e dell'Aula perché non esisteva alcun emendamento posto all'esame della Commissione e dell'Aula». Potrei continuare, ma non voglio abusare della sua pazienza.

Signor Presidente, credo che se volessimo dare continuità ai nostri lavori e fossimo tutti coerenti - e non lo dico a lei, Presidente, che svolge oggi un ruolo diverso da quello che svolgeva nella passata legislatura, quanto piuttosto ai colleghi della maggioranza - rispetto a quanto detto in passato, renderemmo un servizio non soltanto al Senato ma anche alle istituzioni del nostro Paese.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (PD). Signor Presidente, mi permetta di dirle che credo che lei stia consumando una palese violazione del Regolamento. (Commenti dal Gruppo PdL).

Il Regolamento attribuisce a ciascun senatore la possibilità di avanzare la proposta di non passare all'esame degli articoli. Non è possibile che lei metta in votazione una proposta senza che prima sia stato svolto da ciascun collega che ha chiesto di parlare un intervento in tal senso. Noi non accettiamo questa sua decisione.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, un'ora orsono la Presidenza aveva anticipato questa scelta e aveva consentito al Gruppo del Partito Democratico, nonostante avesse esaurito i tempi a sua disposizione, di svolgere i propri interventi.

Metto ai voti la proposta di non passare all'esame degli articoli, presentata dalla senatrice Bonino e da altri senatori.

Non è approvata.

 

GARRAFFA (PD). Chiediamo la controprova.

 

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

285

Senatori votanti

284

Maggioranza

143

Favorevoli

122

Contrari

159

Astenuti

3

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in esame ad altra seduta.

 

Interpellanze ed interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza ed interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,36).

 

 

 

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

21a seduta pubblica (pomeridiana):

 

 

martedì17 giugno 2008

 

 

Presidenza del presidente SCHIFANI

 

 


Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17,21).

Si dia lettura del processo verbale.

 

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 12 giugno.

 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

 

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 17,23).

 

Sulle decisioni relative all'ammissibilità degli emendamenti

CECCANTI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CECCANTI (PD). Signor Presidente, intendo intervenire brevemente sull'ordine dei lavori senza intendimento ostruzionistico, né polemico.

Lei deciderà poi sull'ammissibilità degli emendamenti di cui abbiamo discusso stamani. Ma c'è un profilo di delicatezza e di galateo istituzionale che attiene alla lettera del Presidente del Consiglio il quale, dichiarandosi favorevole a quegli emendamenti prima che lei si sia pronunciato sull'ammissibilità, in pratica lede i margini del Presidente del Senato in tema di ammissibilità degli emendamenti, dandola per scontata.

A me sembra che ciò andrebbe fatto notare al Presidente del Consiglio affinché episodi del genere non si ripetano.

PRESIDENTE. Senatore Ceccanti, quando l'emendamento in questione verrà discusso in quest'Aula il Governo potrà fornire il proprio parere in sede parlamentare.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (Relazione orale) (ore 17,25)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 692.

Ricordo che nella seduta antimeridiana hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo ed è stata respinta la proposta di non passare all'esame degli articoli.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, sui quali non vi sono osservazioni da parte della 5a Commissione (così come per i successivi articoli 2 e 3), che invito i presentatori ad illustrare.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, buona parte degli emendamenti che abbiamo presentato sono di tipo cosmetico, se così si può dire. Dunque, non prenderò la parola per illustrare tutte le piccole (anche se significative) modifiche di questo tipo al codice penale con riferimento all'articolo 1. Queste modifiche cercano di rendere più comprensibile, oltre che stilisticamente più apprezzabile e digeribile, una serie di norme odiose che sono al centro del cosiddetto decreto sicurezza.

La sostituzione, in particolare, di alcune parole desuete o che possono trarre in inganno viene da noi considerata necessaria, visto e considerato che gli interessati a questo tipo di norme saranno prevalentemente cittadini non di madre lingua italiana. Il primo di tali emendamenti, e cioè l'emendamento 1.700, che propone di sostituire la parola «ovvero» con «o», va proprio in questa direzione.

D'AMBROSIO (PD). Signor Presidente, l'articolo 1 del decreto al nostro esame ci lascia particolarmente perplessi per quanto concerne la riformulazione degli articoli 235 e 312 del codice penale, che riguardano l'espulsione e l'allontanamento.

Come è facile notare, sia nell'articolo 235 che nell'articolo 312 si usa l'espressione «il giudice ordina l'espulsione», quasi a significare che con questi articoli si voglia reinserire nel nostro codice quella pericolosità presunta di cui parlava l'articolo 204 dello stesso codice penale, poi abrogata dalla legge n. 663 del 1986, cui si fa riferimento nella relazione. Vorrei però ricordare ai colleghi qui presenti che rappresentano il Governo che le leggi, quando vengono pubblicate e giungono nelle mani di chi le deve applicare, non sono accompagnate dalla relazione. Ed allora sembrerebbe quasi che con questa disposizione di legge si sia voluto abrogare la citata legge del 1986 e inserire di nuovo la pericolosità presunta. Se così non fosse, infatti, se effettivamente il legislatore non avesse ignorato quella legge o non l'avesse voluta ritenere superata, avrebbe usato espressioni diverse. Invece che «il giudice ordina l'espulsione» avrebbe dovuto usare l'espressione «il giudice può ordinare l'espulsione» e avrebbe dovuto anche aggiungere «quando risulta persona pericolosa». Questo è il problema.

Se invece si dice «il giudice ordina l'espulsione» sembra che ci sia, invece, una pericolosità presunta. Ed è per questa ragione che propongo l'emendamento 1.14 e lo propongo con spirito collaborativo, proprio per evitare che poi questa norma rimanga una norma cartello. Ci sarà poi qualcuno che solleverà delle eccezioni di costituzionalità e voi direte: ebbene, noi avevamo la volontà di fare questa norma; purtroppo abbiamo trovato degli avvocati che hanno sollevato delle eccezioni di costituzionalità e dei giudici - comunisti, naturalmente - che l'hanno accolta.

In effetti, siccome questa norma non riguarda solamente gli stranieri, ma anche i cittadini della Comunità europea appartenenti ad altri Paesi, è in contrasto con l'articolo 27 della direttiva europea 2004/38/CE che dice espressamente che questa pericolosità non può essere desunta esclusivamente da una condanna penale, così come avete scritto nell'articolo; dice anche, nei successivi articoli 28 e 29, come può essere desunta questa pericolosità, che è contro l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. Quindi, vi ritroverete di fronte ad una eccezione di costituzionalità che può essere accolta ove voi non voleste inserire questa modifica. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore D'Ambrosio. Invito i colleghi ad assumere un atteggiamento più rispettoso nei confronti del collega che sta illustrando i suoi emendamenti. Stiamo discutendo di un provvedimento estremamente delicato ed importante. La prego di proseguire.

 

D'AMBROSIO (PD). La ringrazio, signor Presidente.

Visto che a questo punto avete capito perfettamente, per quanto riguarda questo primo emendamento, che ci sono delle questioni di legittimità non facilmente superabili, vorrei invece illustrare l'aggravante che avete stabilito alla lettera f) del comma 1 dell'articolo, che introduce una circostanza aggravante comune e come tale applicabile a qualsiasi reato, relativa al fatto commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale. Essa riguarda quindi un mero status soggettivo della persona, privo peraltro di un autonomo disvalore penale, se non di qualsiasi disvalore.

Questa mattina, signor Presidente, lei ha commemorato le 140 vittime; se queste 140 persone fossero arrivate in Italia, avrebbero avuto il disvalore che vuole stabilire questa aggravante. Si sarebbero dunque trovati in una situazione di irregolarità, come si troverebbero e si trovavano in situazioni di irregolarità i morti sul lavoro, che sono un'altra piaga, perché i clandestini che muoiono sul lavoro si trovano in una situazione di irregolarità. Quindi, basta questa situazione personale per l'aggravante.

Questa circostanza, nella misura in cui riconduce l'aggravamento della pena prevista per il reato unicamente alla nazionalità in assenza di alcun collegamento con la condotta, con l'elemento psichico, con il disvalore penale, con il bene giuridico e quant'altro, non è compatibile con il principio di ragionevolezza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, al cui rispetto la Corte costituzionale, con sentenza numero 22 del 2007, ha richiamato il legislatore proprio in relazione alla disciplina dell'immigrazione, perché è caratterizzata da carenza di offensività e di assenza di proporzione tra pene e reati. In tale sentenza, la Corte ha invitato il legislatore ad astenersi dall'introdurre norme che prescindano «da una accertata o presunta pericolosità dei soggetti responsabili» o che prevedano sanzioni «tali da rendere problematica la verifica di compatibilità con i principi di eguaglianza e proporzionalità».

La relazione tra la nazionalità del soggetto attivo ed aggravio sanzionatorio pare poi nettamente in contrasto con il principio di eguaglianza «senza distinzioni», tra l'altro, di «condizioni personali», sancito dall'articolo 3 della Costituzione, e con il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza, di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

È evidente, inoltre, che il riferimento fatto alla norma in esame al «soggetto» e non allo «straniero» la rende applicabile anche al cittadino dell'Unione europea che soggiorni illegalmente nel territorio dello Stato. L'aggravante, quindi, nei confronti dei cittadini comunitari - nella misura in cui, sia pur indirettamente, ostacola il pieno esercizio del diritto alla libertà di circolazione e soggiorno nel territorio dell'Unione europea - appare incompatibile con la direttiva 2004/38/CE, che, com'è noto, ammette limitazioni alla libertà di circolazione dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari solo per ragioni tassative, sufficientemente gravi e in virtù di misure proporzionate e non discriminatorie.

I profili di dubbia legittimità della norma sinora illustrati sembrano confermati dalle questioni di legittimità costituzionale sollevate da taluni giudici, chiamati ad applicare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge. E badate bene che non tutti i giudici hanno sollevato tale questione di legittimità costituzionale, ritenendolo inutile, in quanto hanno considerato prevalenti o equivalenti le attenuanti generiche rispetto a questo tipo di aggravante (o prevalenti o equivalenti, quindi, le attenuanti rispetto all'aggravante).

Insisto, pertanto, affinché venga accolto anche l'emendamento 1.22.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, con l'emendamento 1.715 intendiamo estendere la fattispecie dell'articolo 416-bis del codice penale alle associazioni criminali anche straniere e per questo motivo proponiamo di sostituire la rubrica del suddetto articolo. La nuova rubrica quindi si chiamerà «Associazioni di tipo mafioso e altre associazioni criminali, anche straniere». Conseguentemente, al comma 8 dell'articolo 416-bis del codice penale, proponiamo di aggiungere le parole «nonché alle associazioni anche straniere».

Questa modifica s'impone anche perché, con i progetti di legge che sono in fase di esame sulla costituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta, verrà esteso l'ambito d'indagine alle mafie straniere. Come sapete, la Direzione investigativa antimafia, nelle sue relazioni semestrali, ci informa sul grado di pericolosità di tali associazioni criminali straniere, cosiddette allogene (in particolare quelle russa, albanese, cinese, rumena, nigeriana, sudamericana, nordafricana e bulgara). (Applausi dal Gruppo LNP).

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, l'emendamento 1.5, da noi proposto, si riferisce all'introduzione di specifiche ipotesi di reato per quei fenomeni criminali che, nel corso degli ultimi anni, hanno destato maggior preoccupazione.

Nell'ambito di un decreto che affronta questa tematica, ossia il grave allarme sociale determinato da alcuni fenomeni, ci pareva assolutamente ingiustificato il mancato esame di altre ipotesi criminali che hanno appesantito il nostro Paese e che determinano questo allarme. In modo particolare avevamo richiamato l'attenzione sul fatto che esiste un enorme numero di reati che vengono commessi nell'ambito di quella che dovrebbe invece essere una naturale difesa dell'individuo, ossia la famiglia. Proprio nell'ambito della famiglia si verifica un gran numero di reati. Quindi, la riformulazione dell'attuale articolo 572 del codice penale ci sembrava necessaria.

Sembra altresì indispensabile porre attenzione ad un fenomeno che è estremamente noto e che spesso è legato proprio a comportamenti di persone che vivono nel nostro Paese in condizione di irregolarità. Mi riferisco allo sfruttamento dei minori nell'accattonaggio; dietro ai minori ci sono gli adulti. Il fatto di prevedere questa particolare forma di crimine che vede lo sfruttamento della condizione del minore, spesso proprio da parte del genitore, era una condizione che ritenevamo importante inserire in un decreto che affrontava determinate tematiche. Inoltre avevamo proposto l'inserimento di un altro grave reato che si registra in numero crescente e che riguarda sempre i minori, ossia l'adescamento dei minori via Internet.

Un'altra ipotesi delittuosa rispetto alla quale il nostro Paese è in notevolissimo ritardo riguarda l'inserimento della disciplina degli atti persecutori, cioè di quei comportamenti che presi singolarmente non superano la soglia dell'illiceità e della punibilità ma che visti nel loro complesso costituiscono un grave attentato alla libertà morale e spesso fisica della persona. Si tratta di comportamenti idonei a distruggere l'esistenza quotidiana di una persona, rispetto ai quali oggi il nostro sistema non è in grado di intervenire perché sono condotte che sfuggono all'incasellamento in una ipotesi specifica di reato. Allora l'inserimento di queste condotte per consentire la repressione, la punizione e anche degli interventi propedeutici a noi sembrava fondamentale.

Purtroppo il ritardo con cui affrontiamo tale problema ci ha portato in passato a dire che se avessimo fatto ciò avremmo qualche morto in meno sulla coscienza. Pensavamo di poter dire al Paese e al Parlamento che quantomeno noi abbiamo fatto il possibile per evitare altre vittime come quella che pochi mesi fa si è registrata a Genova a seguito proprio di questi comportamenti che non hanno consentito interventi. Invece si è detto che così facendo appesantivamo il decreto; noi non vorremmo appesantire la nostra coscienza con la distrazione e con un ritardo di anni. Come non rispondere ora, in questo momento, attraverso questo reato condiviso?

Nella scorsa legislatura l'esame parlamentare nelle Commissioni aveva fatto registrare un percorso condiviso, perché quindi non inserire in questa fase, nell'ambito del decreto-legge al nostro esame, la possibilità di prevedere e sanzionare determinate condotte? Poiché purtroppo non è stato possibile farlo nelle Commissioni riunite, riproponiamo l'emendamento alla sensibilità di questa Aula ritenendo che tali ipotesi di reato possano e debbano trovare la loro previsione di fronte al Paese.

Infine vorrei chiedere al Presidente se nella fase dell'illustrazione è possibile intervenire anche su emendamenti presentati da altri parlamentari sempre in ordine all'articolo 1.

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, potrà intervenire in sede di dichiarazione di voto. Quando verranno posti in votazione emendamenti di altri colleghi, potrà chiedere la parola per esprimere la sua dichiarazione di voto; per il momento illustri i suoi.

 

LI GOTTI (IdV). Allora posso considerare concluso il mio intervento. (Applausi dal Gruppo IdV).

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, vorrei riproporre in questa sede emendamenti già proposti in sede di Commissione e che, come dicevo questa mattina, sono stati respinti, o meglio dapprima c'è stato un invito al ritiro e successivamente sono stati respinti. Mi riferisco in particolare all'emendamento 1.23, che si occupa dei maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Orbene, la violenza domestica è una delle principali cause di morte per le donne in tutto il mondo. In Italia ogni tre giorni, forse anche meno, muore una donna uccisa per mano del proprio partner, attuale o ex. Se avvenisse tra Paesi - scrivono gli uomini in una dichiarazione della «Lega del fiocco bianco» - la chiameremmo guerra, se si trattasse di una malattia la definiremmo epidemica, di una perdita di petrolio un disastro. Poiché accade alle donne è solo una faccenda di tutti i giorni.

Vorrei rappresentare, tra l'altro, che questa materia è strettamente attinente alla sicurezza di cui ci stiamo occupando. Il Ministero dell'interno presentando il rapporto sulla criminalità in Italia nell'anno 2007 ha introdotto la criminalità nei confronti delle donne come una delle principali preoccupazioni che destano, da una parte, allarme sociale e, dall'altra, richiesta di sicurezza da parte delle donne e dei cittadini in generale.

Dalla tabella degli omicidi volontari del Ministero dell'interno possiamo verificare che c'è stata un'escalation di omicidi. Nel 1992 ci sono stati 97 omicidi a danno delle donne; 106 nel 1993; 98 nel 1994; 110 nel 1995; 123 nel 1996; 121 nel 1997; 118 nel 1998, 153 nel 1999; nel 157 nel 2000; 193 nel 2001; 173 nel 2002; 215 nel 2003; 168 nel 2004; 175 nel 2005, 186 nel 2006. Il dato sconfortante è che si muore più per violenza domestica che per mafia.

Questi dati sono stati ripresi anche recentemente dall'indagine Eures-ANSA e sono assolutamente in linea con quelli che l'ISTAT ha fornito in una ricerca multiscopo sulla violenza e sulla sicurezza delle donne, che è stata commissionata dal Ministero dell'interno con i fondi del PON sicurezza e dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità.

Sulla base della denunzia dell'ISTAT, sono stimate in 6.743.000 le donne da 16 a 70 anni vittime di violenza fisico-sessuale nel corso della vita. Negli ultimi 12 mesi, tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007, il numero delle vittime di violenza ammonta a 1.150.000. Nella quasi totalità dei casi, le violenze non sono denunziate. I partner sono responsabili della maggioranza degli stupri, le violenze domestiche sono in maggioranza gravi e sfociano nell'omicidio; 2.077.000 donne hanno subito dai partner, al momento della separazione o dopo che si erano lasciate (il 18,8 per cento del totale) comportamenti persecutori (stalking) che le hanno particolarmente spaventate.

Tra le donne che hanno subito stalking, in particolare, il 68,5 per cento dei partner ha cercato insistentemente di parlare con la donna contro la sua volontà, il 61,8 per cento ha chiesto ripetutamente appuntamenti per incontrarla, il 57 per cento l'ha aspettata fuori casa, a scuola o al lavoro, il 55,4 per cento le ha inviato messaggi, telefonate, e-mail, lettere e regali indesiderati, il 40,8, per cento l'ha seguita e spiata, l'11 per cento ha adottato altre strategie.

Voglio ricordare, rispetto a quanto ha già riferito il senatore Li Gotti, che proprio recentemente, nel maggio di quest'anno, è stata commessa una violenza come conseguenza di un'ulteriore ipotesi di stalking. A Torino, un uomo, una guardia giurata, ha ucciso l'ex moglie adoperando la pistola che gli era stata prima sequestrata, a seguito della denunzia della moglie, e poi restituita.

Le violenze, per quanto riguarda l'anno 2007, da una prima stima, ammontano a circa 126 omicidi, ma si tratta soltanto di una stima giornalistica. Nell'ultimo mese, vi sono stati otto omicidi e due tentati omicidi (mi riferisco al periodo che va dal 18 maggio ad oggi). Questi dati sono assolutamente allarmanti e richiedono quindi che si intervenga nel maltrattamento contro familiari e conviventi aggravando le pene previste sia per la fattispecie di base, sia per la prima delle ipotesi aggravate, in particolare portando la pena fino a sei anni e consentendo che si possano effettuare intercettazioni ambientali, affinché le donne non siano lasciate sole a testimoniare e condannate, se ritrattano, anche per calunnia.

Abbiamo previsto inoltre di inserire l'ipotesi di atti persecutori come lo stalking. Si tratta di una gravissima lacuna nel nostro ordinamento. È una fattispecie che prevede un regime sanzionatorio che consente l'applicazione di misure cautelari. Ciò potrà in molti casi contribuire ad evitare che si giunga ai drammatici epiloghi di cui ormai troppo spesso parla la cronaca.

Abbiamo previsto inoltre, per quanto riguarda gli stupri, che costituiscono anch'essi una fetta importantissima della violenza contro le donne, (faccio presente che il Ministero dell'interno dedica ben 40 pagine del rapporto alla violenza contro le donne, come momento essenziale della sicurezza) che sia estesa la norma che prevede la inescusabilità dell'ignoranza dell'età della persona offesa minore di 14 anni anche alle ipotesi in cui l'autore sia responsabile di gravissimi reati, quali la riduzione in schiavitù, la prostituzione minorile e la pornografia minorile.

Abbiamo inoltre introdotto l'aggravante del fatto commesso da coniuge o ex coniuge, da partner o ex partner, perché si è dimostrato, attraverso i dati, che costoro sono la maggior parte dei responsabili degli stupri nei confronti delle donne.

Inoltre, abbiamo previsto la specifica aggravante per la commissione del reato di violenza sessuale ai danni di donne in stato di gravidanza: è allarmante il fenomeno che si sta verificando dell'abuso nei confronti di donne incinte che poi abortiscono. È una richiesta che è stata individuata anche nell'ambito del fenomeno della tratta degli esseri umani, poiché la prostituzione minorile viene sfruttata anche sotto questo aspetto.

Ancora, sempre con un emendamento presentato all'articolo 1 del decreto-legge, abbiamo chiesto che sia comminato l'ergastolo nel caso che l'omicidio avvenga in occasione della commissione dei seguente reati: violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo e, inoltre, a seguito della commissione di atti persecutori ai sensi dell'articolo 612-bis del codice penale relativo alla nuova fattispecie di reato, in quanto l'epilogo di tali atti persecutori e delle molestie assillanti è molto spesso l'assassinio della vittima. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PARAVIA (PdL). Signor Presidente, la settimana scorsa ho richiamato l'attenzione dell'Aula sul triste episodio che ha riguardato il tenente dei carabinieri Marco Pittoni, ucciso pur disarmato.

L'emendamento 1.729, composto da sole tre righe e che si illustra da sé, in realtà ha un profondo significato: l'Italia si comporta nei confronti delle forze dell'ordine, talvolta per una sua piccola parte, in modo certamente diverso da come si comportano Francia, Germania, Inghilterra. Nel nostro Paese non c'è la certezza della pena e tante volte le pene, pur essendoci, in qualche modo non sono scontate in virtù di tutta una serie di provvedimenti e di riferimenti normativi a leggi fin troppo permissive.

Bene. Credo che quest'Aula, così come è compita quando osserva un minuto di raccoglimento (e l'ha fatto tantissime volte) per un caduto delle forze dell'ordine - come è accaduto la settimana scorsa quando, lo ripeto, un agente disarmato è stato barbaramente ucciso da chi è stato definito balordo sui giornali ma è delinquente già condannato, figlio di un capo camorra - debba essere compita anche durante la discussione di questo provvedimento e l'esame dell'emendamento 1.729.

Non è assolutamente per presunzione che lo dico ma perché credo che dobbiamo fare tutti uno sforzo non solo di animo ma di razionalità nel comprendere che le forze dell'ordine vanno meglio tutelate. Pertanto, la proposta di aggiungere all'articolo 576 del codice penale la previsione dell'ergastolo per chi uccide un componente delle forze dell'ordine non credo dovrebbe trovare molto dibattito o molti voti contrari, in quanto anche all'interno dell'opposizione c'è chi ha un profondo senso dello Stato e di rispetto nei confronti delle forze dell'ordine.

Pertanto, invito tutti ad un'attenta riflessione e conto sul parere favorevole del Governo.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, l'emendamento 1.3 fa riferimento all'introduzione dell'aggravante della condizione di irregolarità dello straniero nel nostro territorio. Noi riteniamo che sia giusto l'inasprimento della pena nei confronti di chi si trova irregolarmente nel nostro Paese, ma si deve trattare di uno stato di irregolarità qualificata. Infatti, le ipotesi e le cause di tale irregolarità sono varie e poiché voi non incidete, ad esempio, sui rapporti di lavoro, è chiaro che una delle ipotesi di irregolarità più frequenti è quella della scadenza del permesso di soggiorno o della scadenza del contratto di lavoro del cittadino extracomunitario. Alcune di queste ipotesi, che rappresentano, peraltro, il 70 per cento delle cause di irregolarità dello straniero nel nostro territorio, sono controverse, mentre altre nascono non solo dai ritardi con cui l'amministrazione dello Stato procede all'esame delle domande per il rinnovo dei permessi di soggiorno, ma anche dalla rigidità del sistema del mercato del lavoro, con particolare riferimento all'incontro fra domanda ed offerta di lavoro extracomunitario. Non qualificare lo stato di irregolarità nel momento in cui si introduce questa aggravante significa sostanzialmente introdurre un aggravamento indiscriminato della sanzione anche nei confronti di soggetti che oggettivamente non meriterebbero questo tipo di inasprimento.

Da qui l'esigenza di introdurre il sistema, che noi proponiamo con l'emendamento 1.3, in base al quale il meccanismo dell'aggravante scatta solo nel caso in cui il soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale si sia sottratto volontariamente all'ordine di espulsione o di allontanamento. Questo perché ciò che costituisce il presupposto è la condotta e la condotta in questo caso è riconducibile alla circostanza che il soggetto si sia sottratto ad un ordine dell'autorità. Si tratta peraltro di una disposizione di buonsenso che si inserisce in maniera molto più coerente nell'ambito del sistema sanzionatorio previsto dal nostro codice penale e che, per altro verso, non presuppone - come nel testo che voi proponete - l'introduzione del reato di immigrazione clandestina. Ci pare una soluzione più equilibrata e che favorirebbe una maggior efficacia nel funzionamento dell'apparato sanzionatorio, per cui ci sembrerebbe opportuno che il Governo rivedesse la sua posizione in proposito.

Il secondo emendamento che sottoponiamo all'esame dell'aula è l'1.728, che tende ad evitare che la condizione di incensurato, che di per sé è un elemento neutro, sia considerato quale positiva circostanza di attenuazione del reato, valutabile ai sensi dell'articolo 62-bis del codice penale quale circostanza attenuante generica. La circostanza che un soggetto che commette un reato non abbia avuto altre condanne definitive non può essere motivo per l'applicazione automatica delle attenuanti generiche. Visto che parliamo di certezza della pena, bisogna dire che c'è una pratica diffusa, generalizzata e sostanzialmente non motivata, relativa alla diminuzione dell'apparato sanzionatorio penale fissato dal legislatore, con riguardo ovviamente alla giurisprudenza, atteso che è notorio che le cosiddette attenuanti generiche ormai rappresentano una diminuzione fissa della pena, senza sostanziale valutazione di elementi concreti a favore del condannato.

L'idea che il soggetto che commette un reato, indipendentemente dalla gravità del reato, indipendentemente dalla modalità della condotta, indipendentemente dal contesto in cui questa condotta opera, solo per essere incensurato ottenga uno sconto di pena per l'applicazione indiscriminata delle attenuanti generiche non credo sia coerente con ciò che vorreste introdurre. Da qui la presentazione di questo ulteriore emendamento. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut).

TORRI (LNP). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, illustro l'ordine del giorno G1.100.

La Lega Nord Padania osserva con grande preoccupazione il persistere di un massiccio flusso di immigrati clandestini provenienti dall'Africa sulle nostre coste. Nella prospettiva dell'introduzione nell'ordinamento italiano del reato di immigrazione clandestina, secondo quanto prefigurato dal disegno di legge n. 733 di iniziativa governativa, il contrasto di questi flussi dovrebbe essere considerato alla stregua di una misura di polizia di prevenzione.

La formula applicata a partire dagli anni '90 in Albania, tramite un patto unilaterale che prevede la sorveglianza costiera e il pattugliamento congiunto delle acque territoriali albanesi da parte delle unità militari locali e italiane, ha ottenuto concreti risultati nel contrasto in mare dei flussi migratori, tant'è vero che da quando è entrato in vigore questo patto bilaterale dall'Albania non c'è stata alcuna nave o gommone che abbia raggiunto le coste italiane. Riteniamo inoltre che il modo migliore per evitare di accollare al nostro Stato i soccorsi in alto mare, l'accompagnamento al porto nazionale più vicino e i conseguenti oneri, compreso il successivo rimpatrio dei clandestini, sia quello di perseguire l'intercettazione dei loro natanti in mare, possibilmente al limite delle acque territoriali dei Paesi sorgente se non addirittura al loro interno.

Pertanto la Lega invita il Governo ad impiegare più attivamente lo strumento militare nazionale nell'interdizione delle rotte di approccio al territorio nazionale utilizzate dai clandestini, nonché ad intensificare iniziative diplomatiche volte a realizzare forme di collaborazione con gli Stati sorgente dei flussi diretti verso le coste del nostro Paese. Solo così si eviteranno grandi e nuove tragedie come quella dei 150 clandestini morti nel Mediterraneo. Aiutiamoli a casa loro, è la soluzione migliore; prendiamone atto tutti. La Lega Nord, cari colleghi, con caparbietà e onestà intellettuale lo va predicando da circa quindici anni. (Applausi dal Gruppo LNP).

MARAVENTANO (LNP). Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli rappresentanti del Governo, finalmente oggi grazie alla Lega Nord una cittadina lampedusana siede sugli scranni di quest'Aula e per me è stato un fatto importante. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL). Per questo, oggi ho il dovere di far sentire la voce della mia isola e, al contempo, di lanciare un messaggio ai colleghi di sinistra che in questo mese ho ascoltato abbondantemente riguardo al fenomeno dell'immigrazione clandestina.

Basta con la sconsiderata politica immigratoria di questi ultimi anni! Basta con questo falso e dannoso buonismo, non se ne può più! Soprattutto noi lampedusani non ne possiamo più! Voi non conoscete questo fenomeno; non lo avete mai vissuto come l'ho vissuto io e come lo vivo quotidianamente. Nessuno in quest'Aula lo conosce, tranne qualche collega della Lega che in questi anni è stato solidale con i problemi di Lampedusa e non solo riguardo al fenomeno dei clandestini, lo si deve sapere. Da gennaio ad oggi - come evidenzia l'ordine del giorno G1.101 - circa 7.000 clandestini sono stati soccorsi con la nostra legge sbagliata. Infatti, cari colleghi, a Lampedusa non ci sono mai stati veri sbarchi e tutte le forze dell'ordine impegnate su questo fronte hanno effettuato solo salvataggi in mare.

Desidero ora rivolgermi all'onorevole collega Marcenaro: caro collega, non troverà mai risposte all'interrogativo su chi sia responsabile dei morti nei Centri di permanenza temporanea (CPT), perché forse tutti noi lo siamo, ma soprattutto lo è la vostra politica che in questi anni ha permesso ai trafficanti di continuare indisturbati la loro attività. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL). Non vi permettiamo di criticare il lavoro che stiamo svolgendo e le misure che intendiamo applicare, perché non solo salveremo la vita di questi poveri disgraziati, ma soprattutto salveremo la nostra vita. Credetemi, cari colleghi, questa gente va aiutata nella propria terra.

Cari colleghi di sinistra, vorrei aggiungere un'altra considerazione, visto che voi sostenete di voler chiudere i CPT. Ebbene, siete stati proprio voi ad aprirli, soprattutto quello di Lampedusa che è stato costruito in otto mesi. Vergognatevi!

 

BASSOLI (PD). Ma di chi stai parlando?

 

MARAVENTANO (LNP). Per otto mesi in qualità di amministratore locale vi ho chiesto di costruire le scuole a Lampedusa e avete fatto orecchie da mercante. Per un anno i miei figli e quelli dei miei concittadini sono andati a scuola nel plesso della Chiesa: vergognatevi, perché ve l'ho ripetuto per otto mesi! (Applausi dai Gruppi LNP e PdL). La gente non vi vuole più ascoltare, quindi basta, state zitti per cinque anni! (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

Cari colleghi di sinistra, non posso ospitare questi poveri disgraziati, questi immigrati clandestini, da vivi e neanche da morti. Non siete mai stati a Lampedusa, quindi non potete sapere che non ho l'ospedale, né la camera mortuaria; non ho nulla su quell'isola, neanche acqua a sufficienza. Cari colleghi di sinistra (mi rivolgo solo a voi, perché solo con voi sono arrabbiata), ci sono 20 lampedusani che vivono a proprie spese fuori dall'isola, perché hanno bisogno di dialisi. È da vent'anni che sono costretti a vivere lontano da Lampedusa. Vergognatevi ancora! (Commenti dal Gruppo PD).

Ancora, carissimi colleghi di sinistra, avevo proprio bisogno di sfogarmi... (Applausi dai Gruppi LNP e PdL). Volevo aggiungere un'altra questione. Nella mia meravigliosa piccolissima isola di Linosa vivono 500 persone. Sapete che esiste un'isola che si chiama Linosa? Qualcuno mi ha detto, ma cos'è qualcosa da mangiare? No, è un'isola in cui vivono 500 persone, che non hanno medici e neanche la benzina. Queste sono le questioni importanti da discutere non i vostri paroloni e le questioni dei vostri intellettuali. (Commenti dal Gruppo PD).

Signori rappresentanti del Governo, sto esternando questa mia rabbia, non per approfittare del fenomeno (guai se così fosse, sono stata la prima ad accogliere queste persone quando ancora dietro non c'era il business che c'è oggi), ma per risolvere i problemi della mia bellissima isola. Una cosa è certa, questo massacro deve finire. Cari colleghi, se non siamo in grado di bloccare tale fenomeno Lampedusa diventerà ancor di più il ventre molle dell'Europa. Attenzione, perché con il passare del tempo non potremo più controllare nulla. Confido quindi nell'accoglimento dell'ordine del giorno G1.101. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Molte congratulazioni).

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, cercherò di dire qualcosa di sensato. Abbiamo cercato nella discussione della Commissione più volte di sottolineare che è molto importante in termini di immigrazione intervenire non soltanto con norme più severe (se esso siano poi efficaci è tutto da dimostrare), quanto anche sul terreno della prevenzione, soprattutto dal punto di vista degli accordi internazionali.

L'ordine del giorno G1.102 chiede al Governo di muoversi in tale direzione stipulando accordi internazionali con i Paesi per i quali è previsto il visto di ingresso e anche con gli altri, per far sì che, per esempio, le pene possano essere scontate nel Paese di origine e che sugli ingressi vi siano procedure concordate. Insomma, una serie di misure atte ad intervenire in modo, ci sembra, più efficace.

Vorrei citare da ultimo il caso della Spagna, che ha aumentato del 45 per cento le espulsioni in questi ultimi mesi senza peraltro ricorrere né all'aggravante, né appunto all'introduzione di fattispecie di tipo penale. Questo ci dimostra che, oltre a norme più severe, bisogna fare norme efficaci e lavorare molto su altri versanti per fare sì che non si approvino norme manifesto ma si producano risultati concreti.

BODEGA (LNP). Signor Presidente, intervengo brevemente perché, dopo l'intervento sensato della senatrice Incostante, vediamo un'altra insensatezza, che però è una cronaca costantemente riportata e attuale. Succede che nella celebrazione dei matrimoni civili si verificano spesso situazioni anomale che hanno fatto emergere come alcuni di questi sposi non possedevano i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale; si è trattato spesso di matrimoni con giovani donne neocomunitarie, rumene in modo particolare, o con giovani donne italiane, convinte al matrimonio con promesse di denaro, o peggio, di violenza.

L'ordine del giorno G1.103, nella sua semplicità vuole solo invitare il Governo ad emanare immediatamente, attraverso le prefetture, una circolare agli uffici dello stato civile dei Comuni per assicurare una corretta interpretazione dell'articolo 116 del codice civile, nel senso che lo straniero che voglia contrarre matrimonio civile deve presentare un valido titolo di soggiorno; ciò anche al fine di evitare che i sindaci possano concorrere, tramite questa celebrazione, ad una condotta di favoreggiamento della permanenza illegale degli stranieri. Oggi per potersi sposare in Comune non è richiesto il permesso di soggiorno; si tratta dunque di un semplice invito al Governo a tenere presente queste situazioni che stanno aumentando quotidianamente. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

 

Su atti della procura di Milano nell'inchiesta sui diritti cinematografici Mediaset

DE GREGORIO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DE GREGORIO (PdL). Signor Presidente, mi permetterà un intervento sull'ordine dei lavori. Sarò abbastanza breve, ma credo che il tenore delle comunicazioni che penso di avere il dovere di trasmettere a quest'Aula sia importante ed integri la discussione di questa mattina, che si è incentrata, con qualche tono polemico, sulla lettera del Presidente del Consiglio dei ministri indirizzata a questa Presidenza.

Sento il dovere, da parlamentare, di segnalare a lei, signor Presidente, e al Ministro della giustizia, che a proposito dei toni inquieti usati dal Presidente del Consiglio relativamente all'azione della magistratura milanese ai suoi danni, la corte d'appello di Hong Kong ha confermato una decisione dall'Alta corte di emettere una rogatoria per sentire a Milano in qualità di testimoni i pubblici ministeri Fabio De Pasquale, Sergio Spadaro e due loro consulenti in merito all'attività svolta a Hong Kong nell'ambito di un'inchiesta su presunti fondi neri relativi ai diritti TV di Mediaset.

In questa inchiesta sono coinvolti un mediatore, Frank Agrama, di cui si parla nelle aule giudiziarie di Milano, ed il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che viene accusato di essere stato il socio occulto nella compravendita di diritti televisivi e cinematografici. Ebbene, la corte di appello di Hong Kong ha chiarito che sarebbe essenziale che i quattro componenti del team della pubblica accusa italiana, andati a Hong Kong (credo contro ogni tipo di giurisdizione internazionale) a svolgere perquisizioni e perfino interrogatori, fossero sottoposti a controesame sotto giuramento, circa la legittimità dell'attività svolta a Hong Kong presso uffici ed abitazioni di società e dirigenti sottoposti a perquisizione con sequestro di vari documenti cartacei ed informatici.

Secondo le notizie che giungono da Hong Kong (mi permetto di citarle avendo fondato in questo Parlamento un'associazione parlamentare di amicizia Italia-Hong Kong), sarebbe eccezionale il fatto che la corte d'appello abbia deciso sul punto immediatamente, in udienza, anziché riservarsi, come avviene nella quasi totalità dei casi consimili.

Le inquietudini del presidente del Consiglio Berlusconi, dunque, sarebbero clamorosamente confermate anche da questa notizia, che io chiederei alla Presidenza ed al Ministro della giustizia di voler approfondire, perché siamo di fronte ad elementi che lasciano immaginare una vera e propria persecuzione nei confronti di un'alta carica dello Stato.

La stessa cosa è avvenuta in un altro Paese del mondo: la corte distrettuale della California ha annullato un sequestro effettuato a Los Angeles, ordinando la restituzione di tutto il materiale e vietando la trasmissione delle carte ai pubblici ministeri di Milano. Anche un'analoga rogatoria avviata in Irlanda sarebbe stata infruttuosa e nessun documento sarebbe stato consegnato ai pubblici ministeri italiani.

Quando il presidente Berlusconi parla di persecuzione ai suoi danni, tali dati danno in qualche modo l'evidenza di quanto sta accadendo e ci inducono a verificare con attenzione l'attualità della discussione che questa mattina quella lettera ha in qualche modo provocato.

Tanto dovevo riferire, signor Presidente, e mi scuso se mi sono permesso di prendere la parola.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n.692 (ore 18,23)

 

PRESIDENTE. Informo l'Aula che con l'intervento che segue si conclude la fase dell'illustrazione. Passeremo poi ai pareri e alle votazioni dei singoli emendamenti.

Invito la senatrice Poretti ad illustrare l'ordine del giorno G1.104.

PORETTI (PD). Signor Presidente, abbiamo presentato questo ordine del giorno insieme ai colleghi della delegazione radicale, senatori Bonino e Perduca, per anticipare un dibattito che, per certi versi, si era già aperto con l'ipotesi dell'emendamento poi subito ritirato (mi riferisco alla prostituzione). Però, ci è stato detto che questo dibattito lo faremo comunque da qui a breve sul disegno di legge già arrivato al Senato. Allora, visto che comunque questo decreto-legge parla di sicurezza, di ordine pubblico e del diritto penale, prevedendo misure per contrastare e prevenire la criminalità organizzata, parliamo allora di come vive e con quali soldi si mantiene la criminalità organizzata.

Dopo 50 anni dall'applicazione della legge Merlin, se la prostituzione non è più gestita dallo Stato, evidentemente è gestita dalla criminalità; in particolare, si parla di mafie transnazionali che praticano tratte di essere umani, di donne e di bambini, sia per trapianti di organi ma anche per ridurre, spesso e volentieri, in schiavitù le donne sulle nostre strade, dove i nostri cittadini italiani, quelli buoni e con passaporto italiano, vanno a comprare del sesso a pagamento.

Se questa è la situazione, forse è il caso di intervenire pensando di togliere del denaro a questa criminalità organizzata, come avvenuto in gran parte dei Paesi dell'Unione europea, dove è stato fatto un discrimine tra cosa è legale e cosa non lo è. Non è legale sfruttare una donna e ridurla in schiavitù per strada; è legale che una donna o un uomo maggiorenni possano decidere di fornire prestazioni di attività sessuali a persone, ovviamente maggiorenni, e purché tutto questo avvenga tra persone consenzienti.

È inutile che mi guardi così, senatore Berselli! Lei pensa di intervenire con una bacchetta magica e che immediatamente tutti gli uomini italiani non vadano più a prostitute perché lei ha deciso che prostituirsi per strada da parte di una donna immigrata clandestina è un reato, un aggravante e così la può espellere; io invece non credo che con la bacchetta magica dell'emendamento si risolvano grossi problemi, fenomeni sociali esistenti non solo in Italia ma in tutto il mondo. Secondo me, è bene separare la prostituzione volontaria da quella coatta e far sì che l'apparato repressivo possa concentrarsi in maniera efficace ed efficiente proprio a combattere una lotta alla prostituzione coatta e allo sfruttamento.

Esistono in Italia anche dei comitati di donne per i diritti civili delle prostitute, che si sono riunite recentemente a Vienna. Per questo comitato è intervenuta in tale occasione Pia Covre, la quale ha detto che, nonostante in alcuni Paesi la prostituzione sia ormai riconosciuta come un lavoro, esistono ancora molte situazioni in Europa dove le sex workers sono discriminate e senza diritti. La prostituzione è ormai un fenomeno transnazionale: quello che bisogna fare ora è internazionalizzarne i diritti.

Onorevoli colleghi, credo che governare i fenomeni sociali sia davvero più efficace che proibirli. Un fenomeno sociale, appunto, si governa, si gestisce e non si fa scomparire a colpi di proibizioni. Il caso sarebbe diverso se si possedesse la bacchetta magica, ma a meno che il Presidente del Consiglio non si trasformi nella vignetta di Giannelli e con il cappello magico e con la bacchetta faccia davvero scomparire le prostitute dalle strade italiane, credo che, come nel caso dell'immigrazione, non è certo con la bacchetta magica che si faranno scomparire i morti e i clandestini che continuano ad arrivare sulle coste italiane, ma amministrando e governando i flussi con misure pragmatiche.

Mi auguro che l'ordine del giorno G1.104, in cui si chiede al Governo di riconoscere come professione l'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati tra persone maggiorenni e consenzienti e di disciplinarla, venga accolto dal Governo ed utilizzato come base di partenza per affrontare il tema della prostituzione. In caso contrario chiederò all'Aula di esprimersi, e mi auguro si esprima in maniera razionale e non irrazionale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Onorevoli colleghi, prima di iniziare il lungo iter che prevede l'espressione dei pareri da parte dei relatori e del Governo e le votazioni, credendo di interpretare il pensiero dell'Aula e aderendo alle richieste di alcuni colleghi, procedo ad una sospensione tecnica della seduta di alcuni minuti.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

 

(La seduta, sospesa alle ore 18,26, è ripresa alle ore 18,35).

 

Colleghi, la seduta è ripresa. Vi prego di prendere posto e di prestare un attimo di attenzione, perché dobbiamo prendere nota dei pareri dei relatori e del rappresentante del Governo, nell'interesse dell'Aula, per il buon andamento dei lavori e delle conseguenti votazioni. È interesse della Presidenza, ma credo di tutti i parlamentari, conoscere il parere dei relatori e del Governo per le proprie determinazioni.

Invito dunque il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, relatore. Onorevole Presidente, su alcuni emendamenti non esprimerò un parere perché sono tali solo per modo di dire, in quanto non emendano assolutamente, ma sono soltanto di forma, forse con una connotazione ostruzionistica.

 

PRESIDENTE. Infatti, vi sono emendamenti privi di portata modificativa che non verranno posti in votazione, senatore Berselli.

 

BERSELLI, relatore. Non esprimo neppure il parere su di essi, perché si tratta di emendamenti di mera forma, che non hanno davvero alcuna portata emendativa, come ad esempio l'1.700.

 

PRESIDENTE. Tale emendamento è privo di portata modificativa.

 

BERSELLI, relatore. Ci siamo capiti, signor Presidente.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.40, 1.400, 1.2, 1.200, 1.18 e 1.19.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.13, 1.704, 1.12, 1.14, 1.705, 1.16, 1.15, 1.17, 1.712 e 1.5.

Gli emendamenti 1.706, 1.707, 1.708, 1.709, 1.710, 1.711, 1.713 e 1.714, come ho anticipato, sono privi di portata modificativa.

Se il senatore Bricolo e gli altri presentatori sono d'accordo, chiediamo una riformulazione dell'emendamento 1.715, eliminando le parole «e altre associazioni criminali», in modo tale che l'espressione risultante sia «associazioni di tipo mafioso, anche straniere». Se questa riformulazione viene accettata, esprimo parere favorevole.

 

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Bricolo se intende accogliere tale proposta di modifica.

 

BRICOLO (LNP). Sì, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Sull'emendamento così riformulato, dunque, il parere del relatore è favorevole.

Il subemendamento 1.19/1 è stato ritirato.

 

BERSELLI, relatore. Il mio parere è contrario sugli emendamenti 1.23 e 1.716, mentre è favorevole sugli emendamenti 1.729 e 1.20.

L'emendamento 1.717 è privo di portata modificativa. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.718, 1.719 e 1.720, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 1.250.

Gli emendamenti 1.721, 1.722, 1.723, 1.724, 1.725 e 1.726 sono privi di portata modificativa.

Il parere è favorevole sull'emendamento 1.100 e contrario sugli emendamenti 1.6 (identico agli emendamenti 1.7 e 1.21), 1.22, 1.8 e 1.3. Infine il parere è favorevole sugli emendamenti 1.300 e 1.350 e contrario sull'emendamento 1.727.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.728, presentato dal senatore D'Alia, propongo una modificazione nel senso di aggiungere, dopo le parole: «del condannato non può essere», le seguenti: «da sola».

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, accetta la riformulazione proposta dal relatore?

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Sì, signor Presidente.

 

BERSELLI, relatore. Sull'ordine del giorno G1.100, credo che il Sottosegretario intenda precisare che è necessaria una riformulazione, così come per gli altri ordini del giorno. Quindi mi rimetto al Governo.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, però vorrei fare due precisazioni.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.715, presentato dal senatore Bricolo, la riformulazione proposta dal Governo non è volta solo - come già proposto dal relatore - a prevedere la dizione «associazioni di tipo mafioso, anche straniere» nella rubrica dell'articolo 416-bis del codice penale, bensì anche a modificare la parte finale dell'emendamento nel seguente modo: «alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere», quindi eliminando le parole «nonché alle associazioni».

La seconda precisazione riguarda l'emendamento 1.728, presentato dal senatore D'Alia. Ad avviso del Governo - ma è un fatto solo stilistico, la sostanza è identica alla proposta del relatore - più che le parole «da sola» tra due virgole andrebbero inserite le parole «per ciò solo».

PRESIDENTE. È una questione squisitamente lessicale.

Il relatore e il senatore D'Alia concordano con il Governo?

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, concordo.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Sì, signor Presidente.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Per quanto concerne l'ordine del giorno G1.100, si propone una riformulazione della parte dispositiva nei seguenti termini: «invita il Governo a tener conto dell'apporto militare nell'interdizione delle rotte di approccio al territorio nazionale utilizzate dai migranti clandestini e dai loro sfruttatori, nonché ad intensificare le iniziative diplomatiche volte a realizzare forme di collaborazione con gli Stati sorgente di flussi migratori diretti verso le coste del nostro Paese».

Se il presentatore accetta questa riformulazione, il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Torri, intende accogliere la riformulazione proposta dal Governo?

 

TORRI (LNP). Sì, signor Presidente.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Per quanto concerne l'ordine del giorno G1.101, si propone la seguente riformulazione: «impegna il Governo ad implementare misure atte a fornire una risposta attuale e concreta», per poi proseguire nel testo originario.

 

PRESIDENTE. Senatrice Maraventano, accoglie l'invito del Governo?

MARAVENTANO (LNP). Sì, signor Presidente.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Sull'ordine del giorno G1.102, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori, si propone la seguente riformulazione: «impegna il Governo ad incrementare accordi di riammissione con gli Stati», per poi proseguire nel testo originario.

 

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, accetta la modifica proposta dal Governo?

 

INCOSTANTE (PD). Sì, signor Presidente.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Invito il senatore Bodega a ritirare l'ordine del giorno G1.103, perché nel disegno di legge che fa parte del complesso denominato «pacchetto sicurezza» vi sono disposizioni che disciplinano il contrasto e la prevenzione dei cosiddetti matrimoni di comodo. Il Governo si rende conto che non è la stessa materia e che l'ordine del giorno cerca di evitare che le norme vengano aggirate; si impegna pertanto ad approfondire la tematica e, con il concorso dei proponenti, ad affrontarla nel disegno di legge relativo.

PRESIDENTE. Senatore Bodega, accetta l'invito al ritiro?

 

BODEGA (LNP). Sì, signor Presidente.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Sull'ordine del giorno G1.104 il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.700 e 1.701 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.40.

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.40, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

289

Senatori votanti

288

Maggioranza

145

Favorevoli

171

Contrari

116

Astenuti

1

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.702 e 1.703 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13, identico all'emendamento 1.704.

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.13, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori, identico all'emendamento 1.704, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

292

Senatori votanti

291

Maggioranza

146

Favorevoli

120

Contrari

164

Astenuti

7

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

290

Senatori votanti

289

Maggioranza

145

Favorevoli

126

Contrari

163

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.400, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14, identico all'emendamento 1.705.

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori, identico all'emendamento 1.705, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

290

Senatori votanti

289

Maggioranza

145

Favorevoli

127

Contrari

161

Astenuti

1

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.706, 1.707 e 1.708 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2, che, se approvato, precluderà gli emendamenti 1.17 e 1.712.

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

289

Senatori votanti

288

Maggioranza

145

Favorevoli

171

Contrari

114

Astenuti

3

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.709 e 1.710 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.200, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

281

Senatori votanti

280

Maggioranza

141

Favorevoli

260

Contrari

18

Astenuti

2

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. L'emendamento 1.711 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15.

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.15, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

290

Senatori votanti

289

Maggioranza

145

Favorevoli

121

Contrari

161

Astenuti

7

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.17 e 1.712 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 1.2.

Gli emendamenti 1.713 e 1.714 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.18.

LUMIA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LUMIA (PD). Signor Presidente, desidero sottolineare l'importanza di questo emendamento, che modifica l'articolo 416-bis del codice penale. Come tutti sappiamo, è stata una norma importante, che ci ha aiutato moltissimo nel nostro Paese ad individuare le caratteristiche tipiche dell'organizzazione mafiosa e a colpirla in quanto tale. Questa norma è stata il frutto di una grande intuizione, entrata nel dibattito parlamentare con molta fatica e la cui sottovalutazione ha causato un forte indebolimento dello Stato.

Ricordo a tutti che, prima della sua approvazione, che avvenne nel 1982, avevamo le armi spuntate nella lotta alla mafia. Molti servitori dello Stato caddero e non si poté allora contrastare l'organizzazione mafiosa nel modo più adeguato possibile. Poi in un anno terribile, il 1982, il 30 aprile - lo voglio ricordare in quest'Aula - cadde Pio La Torre, che fu colui che capì l'importanza di questa norma e la presentò con un disegno di legge. Tuttavia non bastò il suo sacrificio a condurre il nostro Parlamento alla sua approvazione.

Ci volle un altro sacrificio, anche questo drammatico. Mi riferisco a quello del prefetto generale Dalla Chiesa, che cadde il 3 settembre 1982. Anche lui sostenne la necessità che nel nostro ordinamento fosse inserita una norma con tali caratteristiche. Il Parlamento intervenne successivamente, il 13 settembre, e finalmente furono approvate sia la norma che introdusse nel codice penale l'articolo 416-bis, sia quella relativa all'aggressione ai patrimoni mafiosi, di cui ci occuperemo successivamente con l'esame di altri emendamenti.

Allora prevalse l'antimafia del giorno dopo; non riuscimmo ad esprimere l'antimafia del giorno prima. Ora con questa disposizione si prova a fare un piccolo passo in avanti. È stato necessario provare a rafforzare la pena contemplata nell'articolo 416-bis,in quanto con la previsione del minimo della pena di cinque anni spesso tale norma non aveva la cogenza e la forza per colpire con la dovuta energia e con il dovuto vigore i boss presenti all'interno dell'organizzazione mafiosa.

Con l'emendamento 1.18 si aumentano di due anni sia i termini minimi che i termini massimi della pena prevista dall'articolo 416-bis. Tale emendamento risponde ad una richiesta che è stata spesso avanzata nelle varie Commissioni parlamentari antimafia dalla magistratura, dalle forze dell'ordine, dagli operatori più attenti e più impegnati in questo campo. Ho voluto segnalarlo perché con esso facciamo un passo in avanti.

Naturalmente sono stati presentati anche altri emendamenti sui quali, invece, non abbiamo ancora raggiunto l'intesa e su cui il Governo ha espresso un parere contrario che verrà poi motivato.

Poiché con l'emendamento 1.18 facciamo un passo in avanti, dobbiamo essere coerenti e sistematici provando a compiere lo stesso passo positivo anche in merito ad altre norme. Segnalo ancora una volta l'importanza di questa disposizione, in quanto oggi ci aiuta ad applicare al meglio l'articolo 416‑bis offrendo uno strumento ulteriore per colpire le mafie in un momento molto delicato, ma anche molto fecondo della relativa lotta. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto delle parole del senatore Lumia ed apprezza non soltanto l'emendamento 1.18, ma anche altre proposte di modifica presentate dalle Commissioni riunite e da queste approvate all'unanimità riguardanti l'inasprimento delle misure adottate in tema di sequestri patrimoniali.

Ritengo che il miglior regalo che quest'Aula potrebbe fare ai nostri caduti, e in particolare a Paolo Borsellino, del cui omicidio si celebra l'anniversario il prossimo 19 luglio, sarebbe quello di consegnare al Paese l'approvazione del provvedimento al nostro esame contenente tali importantissime disposizioni.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.18, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

290

Senatori votanti

289

Maggioranza

145

Favorevoli

286

Contrari

0

Astenuti

3

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.715 (testo 2).

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.715 (testo 2), presentato dal senatore Bricolo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

286

Senatori votanti

285

Maggioranza

143

Favorevoli

167

Contrari

117

Astenuti

1

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.19/1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.19.

CAROFIGLIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CAROFIGLIO (PD). Signor Presidente, questo emendamento è stato da noi proposto in Commissione ed in quella sede è stato approvato all'unanimità.

Si tratta di uno degli esempi cui facevo riferimento questa mattina quando ho espresso il mio disappunto per il cambiamento di rotta e di metodo da parte dei Presidenti delle Commissioni, con cui avevamo lavorato lealmente e proficuamente in questo inizio di attività. In queste norme credo si sintetizzi il nostro punto di vista su come si debba affrontare il fenomeno dell'illegalità diffusa e, in particolare, dell'illegalità straniera, cioè con rigore e severità, ma utilizzando la testa, evitando le impostazioni demagogiche, evitando le norme manifesto, pensando a colpire i comportamenti e non già lo status personale dei soggetti interessati dalle norme penali.

Quando dico "punire i comportamenti" alludo al fatto che queste disposizioni inaspriscono significativamente le norme in materia di false dichiarazioni. Naturalmente pensavamo in particolare alle false dichiarazioni dei soggetti clandestinamente presenti nel nostro territorio, che si sottraggono all'attività di controllo sbarazzandosi dei documenti, fornendo false generalità e, a volte, addirittura praticando automutilazioni sui polpastrelli in modo da non poter essere identificati con le impronte digitali. Norme severe, norme rigorose, norme costituzionalmente compatibili, norme che colpiscono comportamenti, non lo status personale.

Devo aggiungere qualcosa nel concludere la mia dichiarazione di voto su questo punto. Ipotizzo un'associazione criminale che si occupi di produrre e fornire a clandestini documenti falsi. Ipotizzo le indagini su questa associazione criminale (ne esistono, lo assicuro). Ipotizzo l'impossibilità, se e quando le nuove norme in materia di intercettazioni dovessero entrare in vigore, di svolgere indagini sulle associazioni criminali che favoriscono, con falsi documenti, la permanenza dei clandestini nel nostro territorio nazionale. Ricordatelo, signori della Lega! (Applausi dal Gruppo PD).

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.19, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

291

Senatori votanti

290

Maggioranza

146

Favorevoli

287

Contrari

0

Astenuti

3

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5, che, se respinto, precluderà la prima parte dell'emendamento 2.0.2.

BIANCO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BIANCO (PD). Signor Presidente, adesso affronteremo più emendamenti, il primo dei quali è quello al nostro esame, a prima firma del senatore Li Gotti, ma ce ne saranno altri presentati da senatori del Partito Democratico, che vanno tutti nel senso di introdurre norme molto severe per alcuni reati che suscitano particolare allarme sociale. Rispetto ad alcuni di essi si tratta di vere e proprie emergenze.

Le faccio un esempio. Ci sono norme che prevedono un irrigidimento delle pene per lo sfruttamento dei minorenni - penso soltanto al caso dell'accattonaggio, quello che vediamo tra l'altro ogni giorno nelle strade di qualunque città italiana - e per i maltrattamenti a danno di familiari e conviventi. I relatori hanno dichiarato, ad onor del vero, di apprezzare il senso di questi emendamenti, però hanno ritenuto che la materia non fosse strettamente inerente al decreto-legge che stiamo convertendo.

Ora, alla luce di quello che sta succedendo, mi permetto di chiedere ai relatori, ma anche ai colleghi della maggioranza, di voler considerare con più attenzione questo aspetto. Se ritenete in qualche misura inerente al tema del decreto-legge la materia di cui stiamo trattando e di cui si legge sui giornali, colpire duramente reati gravissimi che suscitano grande allarme sociale sarebbe un gesto di grande prudenza e di grande attenzione.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, approfitto del momento particolare per chiedere al Governo e alla maggioranza di considerare con attenzione i reati che abbiamo previsto, perché oggi stiamo esaminando un decreto-legge che va ampliando le previsioni normative. Condividiamo i reati da colpire che sono stati individuati, perché generano davvero grave allarme sociale e destano forte inquietudine nella gente comune; infatti, suscita grande preoccupazione presso l'opinione pubblica vedere ai semafori bambini che raccolgono l'elemosina e vengono sfruttati da associazioni di cui spesso non si viene a capo. Tuttavia, è altresì opportuno prendere in esame l'adescamento dei minori o, ancora peggio, i maltrattamenti per avvengono in famiglia.

Pertanto, associandomi alla richiesta del senatore Bianco, chiediamo al Governo e alla maggioranza di accogliere i nostri suggerimenti che intendono essere un contributo per fare della sicurezza un momento di azione comune, perché dobbiamo tutelare i cittadini e le cittadine a prescindere dal colore politico di chi propone gli emendamenti. (Applausi del senatore Lannutti).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, anche io mi associo alla richiesta dei colleghi, perché considero opportuno che i relatori ed il Governo riesamino il parere su questo emendamento, dal momento che in Commissione non vi fu un giudizio negativo sul merito della proposta, ma si affermò che allargava l'oggetto del provvedimento. Oggi, dopo che il Governo e i relatori hanno presentato alcuni emendamenti nuovi, ad esempio quello sulla riorganizzazione dei processi e quello sull'impiego dell'Esercito, è ovvio che, essendosi ampliata la materia, quell'impostazione preliminare cade. Credo quindi che per coerenza bisognerebbe esaminare ed approvare anche questo emendamento che, peraltro, introduce norme specifiche nel contrasto all'immigrazione clandestina e alle forme di sfruttamento anche all'interno dei nuclei familiari degli extracomunitari che si trovano, in particolare, in condizione di clandestinità.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, credo che sia superfluo richiamare quello che il Governo, uniformandosi anche agli interventi dei relatori, ha già detto in Commissione.

Vorrei solo ricordare che il provvedimento sullo stalking, di cui vi è traccia nell'emendamento 1.23, su cui prima si è soffermata la senatrice Della Monica, è già incardinato presso la Commissione giustizia della Camera e in questo momento attende, rispetto alle iniziative parlamentari che sono state promosse e già inizialmente prese in esame, un disegno di legge del Governo che probabilmente sarà varato dal prossimo Consiglio dei ministri.

Ritengo quindi che sia coerente con l'ordine dei lavori parlamentari rispettare quanto è già stato avviato nelle sedi opportune e lo stesso vale per l'accattonaggio che trova sede nel disegno di legge.

CASSON (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, credo che debbano essere spese alcune parole sull'intervento del rappresentante del Governo, perché si tratta di affermazioni molto gravi dal punto di vista contenutistico. Viene infatti confermato quanto sostenuto dal senatore Bianco, cioè che la maggioranza e il Governo ci danno ragione sul contenuto di alcuni emendamenti molto importanti e pesanti che abbiamo formulato in Commissione e riproposto in Aula, ma ci vengono a dire che se ne occuperanno domani, dopodomani o tra un mese. Mi domando allora di chi sarà la colpa la prossima volta che morirà un minore o un lavoratore sfruttato o un clandestino sul luogo di lavoro. Sono misure urgenti; sono tutti settori che riguardano la sicurezza pubblica sui quali bisogna intervenire adesso e non c'è nessun motivo per rinviare decisioni su questo argomento. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut).

PRESIDENTE. Considerata la delicatezza dell'argomento e il contenuto degli interventi dei colleghi dell'opposizione, senza voler invadere la sfera di competenza altrui, mi permetto di proporre un provvisorio accantonamento dell'emendamento 1.5 ed anche dell'emendamento 1.23, ad esso collegato.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.716.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.716, presentato dalle senatrici Della Monica e Franco Vittoria.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

290

Senatori votanti

289

Maggioranza

145

Favorevoli

128

Contrari

161

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.729, presentato dal senatore Paravia e da altri senatori.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.20, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

L'emendamento 1.717 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.718.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PERDUCA (PD). Signor Presidente, a noi sembra opportuno con tale emendamento aggiungere al comma 1, lettera c), numero 2, al numero 1 dopo la parola «soggetto», le parole «che si sia posto alla guida», per il semplice fatto che negli ultimi anni, proprio grazie al Governo Berlusconi che ci ha preceduto, tutte le volte che si parla delle cosiddette sostanze stupefacenti si è assistito ad un ritorno di fiamma della cosiddetta tolleranza zero. Abbiamo in Aula con noi il senatore Giovanardi, che è riuscito addirittura a far tornare indietro un risultato che scienza e pratica quotidiana di decine di Governi in Europa avevano più o meno guadagnato, e cioè una divisione tra le cosiddette droghe leggere e le cosiddette droghe pesanti. Si è cercato invece di rimettere tutto insieme, riportando indietro l'orologio alla fine degli anni '80, quando è stata adottata la Terza convenzione delle Nazioni Unite in materia di sostanze stupefacenti. (Commenti dal Gruppo PdL).

Ebbene, riceviamo quotidianamente messaggi da parte del Governo secondo i quali addirittura si deve finalmente passare alla piena applicazione di quelle norme, anch'esse necessarie e urgentissime, talmente urgenti da essere state fatte rientrare in un decreto che ha finanziato le Olimpiadi invernali di Torino del 2006. Norme veramente urgenti che hanno poi aperto la strada due anni fa a tutta un'altra serie di urgenze poi incluse in questo decreto sicurezza. Quindi, siccome vi potrebbe essere anche una diversa interpretazione della norma proposta relativa alla presenza del soggetto che all'interno dell'autovettura ha assunto sostanze di un certo tipo, secondo noi occorre prevedere tale specificazione. In questo modo, se non altro, si limita il problema a chi in effetti si è posto alla guida.

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, poiché l'argomento è importante vorrei ricordare soltanto che la legge, giustamente, non è stata modificata nei due anni precedenti perché con il senatore Marino e altri senatori e deputati avevamo convenuto che le modifiche proposte erano già in essa contenute. Infatti, l'Italia, diversamente dalla Grecia, dalla Francia e dagli Stati Uniti, non criminalizza i consumatori di droga, per il quale sono previste soltanto sanzioni amministrative, come il ritiro della patente. In tale decreto per chi guida sotto l'effetto dell'alcool o di sostanze stupefacenti, e quindi in grado di nuocere a se stesso ed agli altri, sono previste sanzioni, quali la confisca, che penso possano essere ampiamente condivise.

Solo per gli spacciatori, ricordo, c'è la sanzione penale: ma lo dico perché i giovani che vanno in Grecia, negli Stati Uniti o in Francia possono trovarsi in galera anche per uno spinello. In Italia ciò non avviene: abbiamo una legge civilissima che distingue i consumatori, vittime, e gli spacciatori, che invece vanno perseguiti. Naturalmente tutto è perfettibile, ma questa versione di questa fantomatica legge che criminalizza i giovani non esiste.

Ricordo che a livello di Nazioni Unite le droghe leggere e quelle pesanti sono nella stessa tabella e che tutti i rapporti internazionali, dagli Stati Uniti all'Inghilterra, ricordano che nella cannabis i princìpi attivi sono aumentati ad un livello tale da essere gravemente nocivi della salute soprattutto dei giovani. Non ci sono droghe leggere o pesanti: ci sono droghe e basta, che fanno male e vanno in qualche modo limitate.(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.718, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

285

Senatori votanti

283

Maggioranza

142

Favorevoli

112

Contrari

167

Astenuti

4

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.719.

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PORETTI (PD). Signor Presidente, prima si ricordava come sia utile specificare che il soggetto si sia posto alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Su questo punto vorrei aggiungere che sapere se effettivamente la persona che è alla guida abbia assunto tali sostanze e sia sotto il loro effetto non è poi così semplice, perché se da un lato abbiamo l'etilometro con il quale si dimostra che effettivamente si sono assunte sostanze alcoliche e che in quel momento l'alcool è in circolazione nel sangue, dall'altro così non è per le sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nella norma peraltro si amplia anche di molto il campo, perché non si specifica neppure se si tratti di psicofarmaci o di altre sostanze ancora. Il problema è che ci sono dei test, per esempio sull'assunzione della cannabis, che dimostrano che una persona l'ha assunta nei trenta giorni precedenti. Ora, sfido chiunque a dimostrare che un individuo che ha fatto uno, due, tre tiri di spinello e dopo trenta giorni si mette alla guida dell'auto in quel momento sia un soggetto pericoloso; o, meglio ancora, che l'incidente sia avvenuto perché in quel momento non ero in grado di guidare o non ero in grado di avere una piena coscienza di me, del mezzo e di quello che stavo facendo.

Quindi, sottoporrei davvero all'attenzione dell'Aula, e in caso anche del Governo, l'opportunità di predisporre una strumentazione che sia utile a dimostrare che il soggetto effettivamente era sotto l'effetto di stupefacenti, cosa che non è così facile con i test che esistono oggi in circolazione, e di tenere conto delle sostanze: per la cocaina vale un discorso, per la cannabis un altro, esiste tutta una serie di gradazioni, e in qualche modo bisognerà prevedere come intervenire.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.719, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.250, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.720.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PERDUCA (PD). Signor Presidente, io non ho visto nessuno che ha alzato la mano poco fa a votare a favore o contro l'emendamento precedente (Vivi commenti dai Gruppi PdL e LNP): è stato fatto tutto nell'arco di un batter di ciglio e non si è visto niente. Qui c'è un resoconto stenografico, non di immagini, ma io non ho visto nessuno che alzasse la mano. È stato detto «favorevoli, contrari» e con ciò è stata chiusa la discussione. (Commenti dai Gruppi PdL e LNP).

 

PRESIDENTE. Veramente non mi è sembrato.

 

GRAMAZIO (PdL). Portati il binocolo!

 

PERDUCA (PD). Siccome si tratta di provvedimenti necessari ed urgenti secondo il Popolo della Libertà, bisognerebbe applicare sistematicamente il principio della necessità, oltre che dell'urgenza, di avere un dibattito relativo a tutto ciò che cerca di migliorare queste pessime norme, ma se non altro, poi, si dovrebbe farle votare in maniera tale che tutti possano esprimere il proprio parere. Spero che si possa trovare qualche anima pia in quest'Aula che abbia fatto delle foto o abbia ripreso delle immagini nel momento in cui è stato posto ai voti il mio emendamento.

Il senatore Giovanardi nella sua replica ha detto cose evidenti, perché da 40 anni sono evidenti i fallimenti delle politiche proibizioniste portate avanti dalle tre Convenzioni delle Nazione Unite in materia di sostanze stupefacenti. Non esiste un documento scientifico prodotto dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione mondiale della sanità, o dall'Agenzia per le droghe e il crimine di Vienna, in cui scientificamente si riesca a fare la distinzione fra le piante (necessarie per produrre sostanze che possano essere anche stupefacenti ma, allo stesso tempo, produrre tutta una serie di sostanze utilizzabili in terapie) e il prodotto raffinato che effettivamente può avere, se assunto in determinate quantità (e non da tutti allo stesso modo ma individualmente), degli effetti tossici.

L'esempio fatto dal senatore Giovanardi, relativamente alla cannabis, si rifaceva ad articoli di stampa dell'«Independent», un giornale che dieci anni fa aveva svolto una campagna a favore della legalizzazione della canapa indiana e dei suoi derivati (tanto da aver indotto il Governo Blair a riclassificare lo stesso prodotto), che poi ha fatto autocritica e che appartiene ad un certo tipo di sinistra ormai estromessa dal Parlamento o, almeno spero, dal dibattito generale. Quindi, un giornale è la fonte di cognizione di quanto detto dal ministro Giovanardi, cioè che il cosiddetto skunk è una sostanza stupefacente, da lui definita marijuana o spinello, molto più potente di quella da noi conosciuta anni fa.

Tutto questo, caro ministro Giovanardi, è il frutto di 40 anni di proibizionismo, che ha consegnato alle stesse organizzazioni criminali internazionali, che con questo decreto - almeno così ci viene detto - si vogliono colpire dappertutto, la gestione dei traffici di immigrazione, con i quali si sono arricchite! Sono 40 anni di valore aggiunto a delle sostanze che di per sé non ne avrebbero; 40 anni che hanno creato un clima criminogeno che voi, portando avanti la legge che reca il nome del ministro Giovanardi e la legge Bossi-Fini, volete in qualche modo raggruppare per regalarci cinque anni di tolleranza zero per garantire il rispetto della legge! Abbiamo esempi di fenomeni quali l'aborto: quando questo è stato legalizzato ed è stato consentito, grazie appunto alla legge, di poterlo portare avanti, è stato sconfitto un flagello! Secondo stime dell'Organizzazione mondiale della sanità, si è passati da un milione e mezzo di aborti ad una loro diminuzione del 90 per cento. Ebbene, lo stesso tipo di tendenza virtuosa è stata registrata in tutti quei Paesi che hanno deciso di cambiare le proprie legislazioni.

Secondo noi, specificare almeno che si sta parlando soltanto di chi si è posto alla guida, può essere un segnale minimo di serietà.

MURA (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MURA (LNP). Signor Presidente, magari mi è sfuggito qualcosa nella contestazione del collega Perduca sulle modalità di voto dell'emendamento 1.719. Io credo che alla domanda del Presidente su chi fosse favorevole, essendo lo schieramento di centrodestra, composto dal Popolo della Libertà e Lega Nord, contrario, non ha giustamente alzato la mano; al limite, avrebbero dovuto alzarla i colleghi del centrosinistra, essendo favorevoli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.720, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti dall'1.721 all'1.725 e l'emendamento 1.726 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6, identico agli emendamenti 1.7 e 1.21.

D'AMBROSIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'AMBROSIO (PD). Signor Presidente, ho già illustrato i motivi per cui doveva considerarsi incostituzionale l'aggravante di cui alla lettera f).

Vorrei, quindi, che l'emendamento 1.6 fosse discusso insieme al successivo emendamento 1.22 perché con esso proponiamo di sostituire tale circostanza aggravante (che è e rimane incostituzionale) con un'altra che sarebbe costituzionale perché riguarda chi si sottrae volontariamente all'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di allontanamento che viene pronunciato proprio in presenza di soggetto pericoloso socialmente. Pertanto, non si tratta di un soggetto qualsiasi con una condizione personale assolutamente irrilevante sotto il profilo penale, ma di un soggetto che si trova, effettivamente, in una condizione diversa da quella generale.

Voglio, perciò, invitare il Governo e i colleghi della maggioranza a tenere in debita considerazione questa variazione dell'ordinanza. Non solo. Questo risponderebbe a quanto da lei affermato in premessa, signor Presidente, e cioè che diminuirebbe l'impegno della magistratura, che non si dovrebbe occupare di tutte queste aggravanti ma solo di questa.

CASSON (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.7, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, e 1.21, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

289

Senatori votanti

288

Maggioranza

145

Favorevoli

121

Contrari

161

Astenuti

6

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.22.

BIANCO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BIANCO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando il disegno di legge di conversione del decreto-legge è arrivato in Commissione affari costituzionali ed ha superato il primo vaglio, quello relativo alla sussistenza dei presupposti, abbiamo immediatamente segnalato alla maggioranza e al Governo che il nostro orientamento sarebbe stato favorevole alla dichiarazione di sussistenza dei presupposti perché consideriamo assolutamente urgente che si intervenga con provvedimenti che diano maggiore sicurezza ai cittadini: questa è certamente una delle domande di maggiore forza che viene sottoposta dall'opinione pubblica all'attenzione delle forze politiche.

Naturalmente, abbiamo ricordato che molte di quelle norme erano contenute nel decreto-legge che il ministro Amato aveva predisposto e che non fu possibile, purtroppo, approvare nella precedente legislatura, ma la questione in oggetto dell'aggravante ritenemmo fosse una delle questioni più delicate ed importanti.

L'emendamento che stiamo considerando è un emendamento non soppressivo, come ha detto assai opportunamente il collega D'Ambrosio, ma che risponde ad una logica che è di sistema. Si tratta cioè di colpire con durezza quegli immigrati clandestini che sbagliano, che si trovano nel territorio nazionale e che non rispettano le leggi. E nell'ambito del sistema delle aggravanti ne viene prevista una - così come viene prevista per coloro i quali sono in uno stato di latitanza - specifica per coloro i quali, espulsi dal territorio nazionale, continuino a stare in Italia in modo illegittimo: cioè andiamo a colpire con fermezza nell'ambito, però, di una norma che ha una portata di carattere generale.

In quell'occasione, con un atteggiamento costruttivo da parte della Commissione affari costituzionali e della sua maggioranza, fu dichiarato che la nostra richiesta era assai ben fondata. Ad un certo punto abbiamo percepito che nella maggioranza o nel Governo era immotivatamente cambiata opinione su questo punto. Vorremmo invitare i colleghi della maggioranza a considerare con la dovuta attenzione questo emendamento perché sicuramente colpisce con fermezza coloro i quali - ripeto - si trovano in Italia espulsi e non dovrebbero starci, ma si muove nell'ambito di un quadro di sistema. Quindi noi chiediamo con forza ai colleghi di valutare con attenzione una posizione che certamente è assai rigorosa.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, l'emendamento 1.8, da me presentato insieme ad altri colleghi, ha il medesimo contenuto dell'emendamento 1.22.

PRESIDENTE. L'approvazione della prima parte dell'emendamento 1.22 preclude l'emendamento da lei presentato.

LI GOTTI (IdV). Mi sembra che i due emendamenti siano identici, si dovrebbero quindi votare insieme.

PRESIDENTE. Si vota solo la prima parte dell'emendamento 1.22. La seconda parte è diversa. È presente la parola «allontanamento» che manca invece nell'emendamento da lei presentato.

LI GOTTI (IdV). Nel corso dei lavori in Commissione si è cercato di evidenziare come all'articolo 70 del codice penale si individuino e specifichino le circostanze oggettive e quelle soggettive. All'ultimo comma di tale articolo, che non viene modificato da questo decreto-legge, si specifica che le circostanze inerenti la persona del colpevole sono quelle attinenti alla recidiva e alla imputabilità e non ad altre.

Fermo restando l'articolo 70 del codice penale, ultimo comma, l'introdurre un'aggravante inerente la persona del colpevole con la lettera f) crea un profilo di palese assurdità normativa e sistematica del nostro codice, oltre a porsi in contrasto con pronunzie già intervenute da parte della Corte costituzionale la quale, anche con la recente sentenza n. 192 del 2007, ha affermato come l'assenza del titolo di soggiorno è circostanza tendenzialmente irrilevante ai fini del disvalore dell'azione, che va desunta dalla gravità del reato e dalla capacità a delinquere, secondo i criteri di cui all'articolo 133.

Le condizioni di reità, così assimilandosi la condizione di irregolarità - questo è il processo logico seguito dal Governo - sono già previste dall'articolo 61 del codice penale. Sono previste due specifiche aggravanti al numero 2) e al numero 6). Al numero 2) si prevede la condizione di precedente reità, pur richiedendosi la necessità del nesso teleologico tra il nuovo fatto commesso e la condizione di reità. Al numero 6) - e noi ritenevamo che bisognasse operarvi una modifica - si introduce l'aggravante collegata non tanto alla reità quanto al fatto di sottrarsi, rispetto ad un reato commesso, ad un ordine emesso dall'autorità in tema di misure di custodia cautelare. In sostanza, la condizione di reità di per sé non è aggravatrice della condotta del successivo reato ma lo è la misura cautelare emessa per il precedente reato.

Ci vuole, cioè, il provvedimento dell'autorità, ossia con l'aggravante viene punito il ribellismo che si manifesta rispetto ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria; tant'è vero che il reato e l'aggravante sussistono anche qualora per il fatto per il quale era stata emessa la misura cautelare intervenga l'assoluzione: ciò che si sanziona, cioè, è il comportamento di ribellione ad un ordine dato dall'autorità.

E allora, se questi sono i presupposti che considerano le condizioni di reità, come può inserirsi un'aggravante inerente la persona del colpevole che si pone in profondo contrasto sia con il principio di cui al numero 2) dell'articolo 61, sia con quello di cui al numero 6) dello stesso articolo? È palese l'incostituzionalità.

Avevamo offerto una soluzione ragionevole, nel senso di non perseguire assolutamente quella strada. Colgo una volontà della maggioranza e del Governo di imbattersi nei profili di costituzionalità: l'ha fatto con le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1; lo rifà con la lettera f) dell'articolo 1. Perché volersi scontrare con pronunzie di costituzionalità che sono già state emesse, quando è possibile trovare la soluzione più ragionevole, che protegga, tuteli e renda efficace questa norma, che condividiamo, ma che vogliamo fatta bene? Questo è lo spirito con cui ci siamo opposti e per questo motivo insistiamo perché il nostro emendamento venga giuridicamente soppesato e non emotivamente votato. Stiamo parlando di diritti e di diritto: cerchiamo di ragionare in termini di legge e non attraverso l'emozione o gli ordini dei Capigruppo. Ragioniamo! (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, intervengo ora, così non lo farò sull'emendamento 1.3, dato che la discussione riguarda la stessa materia. Vorrei solo svolgere una brevissima riflessione: non capisco perché, anche quando siamo d'accordo, non dobbiamo trovare una soluzione condivisa. Sia la maggioranza sia l'opposizione (anzi, le opposizioni) sono d'accordo nell'introdurre l'aggravante che deriva dalla clandestinità. Cosa cambia? Noi invitiamo a prestare attenzione al fatto che l'aggravante va qualificata, nel senso che, poiché non è stato introdotto il reato d'immigrazione clandestina, stiamo punendo lo stato, la condizione di stato, non il fatto; infatti, si subisce un aumento della pena perché si è, non perché si è fatto qualcosa.

E questo era il primo punto; il secondo è che il capo della Polizia, quand'è venuto in audizione nelle Commissioni, ci ha detto che il 70 per cento degli immigrati irregolari nel nostro Paese deriva da una condizione, quella cioè della scadenza del permesso di soggiorno per motivi turistici o della scadenza del contratto di soggiorno, e così via. Solo una parte degli immigrati (il 10 per cento) arriva in Italia clandestinamente con gli sbarchi e quant'altro, mentre abbiamo sempre questa visione dell'immigrazione clandestina con riferimento agli sbarchi. Ora, ci troviamo di fronte alla necessità di mettere anche la magistratura nelle condizioni di intervenire e applicare l'aggravante. Il magistrato cosa dovrebbe fare per applicare l'aggravante? Verificare se il soggetto ha un titolo di soggiorno valido o meno: se non ce l'ha, è in fatto; se invece ce l'ha, ma la sua validità è controversa, deve compiere un accertamento ulteriore.

Credo che invece sia più opportuno, più efficace e più produttivo, anche ai fini di coloro i quali propongono l'introduzione dell'aggravante (parlo dei colleghi della maggioranza), qualificarla dicendo che, poiché il soggetto che si trova in condizione di irregolarità deve avere un accertamento giudiziale o dell'autorità di pubblica sicurezza, e quindi l'ordine di allontanamento, di espulsione e quant'altro, la sottrazione all'ordine diventa condotta, comportamento che determina l'applicazione dell'aggravante. Tutto questo risparmia tempo alla magistratura, rende più efficace l'applicazione dell'aggravante e su questo aspetto ci ritroviamo tutti quanti.

Signor Presidente, sinceramente non riesco a capire perché dobbiamo riferirci a pregiudizi di carattere ideologico anche su questioni di merito assolutamente condivise.

BIANCO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BIANCO (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bianco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.22, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, fino alle parole «di espulsione».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

285

Senatori votanti

284

Maggioranza

143

Favorevoli

124

Contrari

158

Astenuti

2

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.22 e l'emendamento 1.8.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

285

Senatori votanti

284

Maggioranza

143

Favorevoli

123

Contrari

160

Astenuti

1

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.300, presentato dalle Commissione riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.350, presentato dalle Commissione riunite.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.727, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.728 (testo 2), presentato dal senatore D'Alia.

È approvato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.100 (testo 2), G1.101 (testo 2) e G1.102 (testo 2) non saranno posti in votazione.

Ricordo che l'ordine del giorno G1.103 è stato ritirato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.104, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.0.1 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.19.

Prima di passare all'articolo 2, invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in esame.

AMATI, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.0.700, 8.0.700, 9.702, 12.0.705.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 4.5, 4.0.100, 5.0.4 e 12.0.702.

Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte emendative, ad eccezione degli emendamenti 5.0.900, 12.0.300, 12.0.400, 12.0.706 e 7.0.1000, sui quali l'espressione del parere è rinviata».

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Morando. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, volevo proporre un problema relativo agli aspetti finanziari dell'emendamento oggetto della nostra discussione di questa mattina. Mi riferisco all'emendamento sul blocco dei processi presentato dai relatori.

Signor Presidente, concluderò questo brevissimo intervento rivolgendo a lei una proposta per comprendere il senso della quale devo partire da una valutazione sugli orientamenti di fondo che dobbiamo assumere per pronunciarci circa la corretta copertura di una norma al nostro esame.

La legislazione vigente, signor Presidente, colleghi, trova copertura nel bilancio a legislazione vigente. Le innovazioni legislative, invece, vale a dire le modificazioni della legislazione vigente, se danno luogo ad oneri devono, in forza dell'articolo 81 della Costituzione, recare esse stesse le risorse a copertura degli oneri che hanno determinato. Questo significa che un'innovazione legislativa che determini oneri non si può coprire sul bilancio a legislazione vigente, perché la copertura di un'innovazione legislativa onerosa sul bilancio a legislazione vigente costituisce un'aperta violazione dell'articolo 81 della Costituzione e come tale è considerata anche dalla nostra legge di contabilità.

Signor Presidente, l'emendamento in questione presentato dai relatori stabilisce che alcuni processi vengano bloccati per un anno. Non voglio occuparmi qui del merito di questa norma, lo hanno già fatto altri colleghi. In buona sostanza, cosa accadrà quando questa norma sarà stata approvata? Bisogna che accada, signor Presidente, colleghi - inesorabilmente perché è così sotto il profilo tecnico - che per decine di migliaia di processi in corso e in ogni caso per milioni di processi pendenti vi sia la notifica, naturalmente a carico della finanza pubblica, a tutti i soggetti impegnati in quei processi dell'avvenuta sospensione per un anno: poi, dopo un anno, dovrà essere notificata la ripresa del processo. Quindi queste notizie dovranno essere notificate a tutte le centinaia di migliaia di attori dei processi in corso. Signor Presidente, la domanda è molto semplice: la notifica, in un processo penale, è onerosa per la pubblica amministrazione? La risposta ovviamente è sì. L'attività di notifica è onerosa, tant'è che le spese di giustizia previste nel bilancio servono a coprire anche queste attività.

Il bilancio a legislazione vigente per i processi in corso, signor Presidente, ha certamente previsto le risorse necessarie per la notifica avvenuta quando i suddetti processi si sono aperti. Ma come è possibile che il bilancio a legislazione vigente abbia considerato un'attività di notificazione per la sospensione di un processo che solo oggi, qualora venisse approvata quella norma, interverrebbe a sospendere per un anno il processo stesso? Bisognerebbe quindi procedere alle notifiche, determinando così un onere doppio rispetto a quello sopportato a carico del bilancio dello Stato in occasione dell'apertura dei processi. Non basta. Le notifiche in più, rispetto a quella originaria, prodotte da questo provvedimento di legge sono addirittura due. Dobbiamo determinare se una norma produce oneri anche al di fuori del primo anno di applicazione, altrimenti deve essere coperta anche per il secondo e il terzo anno e così via. Ci troviamo allora in una situazione per cui la norma vigente sulle attività di notifica è certamente coperta per i processi iniziati, mentre l'innovazione legislativa è onerosa, poiché produce la necessità di moltiplicare le attività di notifica non per due, ma per tre.

La maggioranza, in Commissione bilancio, ha ritenuto - in piena legittimità, naturalmente - di non accedere alla tesi che sto sostenendo. Tuttavia, Presidente, mi rivolgo a lei per avanzare una richiesta che a me sembra addirittura banale: perché il Governo, se ritiene che la norma non determina un onere e che quindi il mio ragionamento sia viziato in qualche punto (che io non conosco, ma che certamente ci sarà), non presenta una relazione tecnica che motivi il giudizio sull'indifferenza finanziaria della norma? Il merito viene lasciato completamente impregiudicato.

Se avessi ragione io, bisognerebbe introdurre una copertura della norma, se avesse ragione la maggioranza della Commissione bilancio, l'emendamento potrebbe essere votato così com'è, perché non si porrebbero problemi di carattere finanziario.

Su questo punto, devo sottolineare un fatto molto rilevante. Quando un provvedimento di legge (un emendamento, in questo caso) ha come fonte il Governo, il Regolamento prevede l'obbligo della presentazione della relazione tecnica. Quello al nostro esame è un emendamento del relatore e questo obbligo formalmente non c'è, tuttavia, signor Presidente, lei questa mattina ci ha letto una lettera del Presidente del Consiglio, nella quale egli non solo "copre" politicamente l'iniziativa dei relatori, ma afferma che farà pronunciare il Consiglio dei ministri sul parere favorevole su quella norma. Dobbiamo concludere che questo emendamento è in buona sostanza del Governo.

Allora, Presidente, rivolgendomi a lei, non chiedo niente di più (non sto facendo ostruzionismo) che un invito al Governo affinché, dal momento che la votazione si svolgerà domani, ci presenti una relazione tecnica su questo emendamento, firmata dal Ragioniere generale dello Stato. Se il Ragioniere generale controfirmerà una relazione tecnica nella quale sarà scritto che triplicare le attività di notifica non determina effetti sulle spese di giustizia, avrò sbagliato e starò zitto, ma finché non vedo quel documento, continuo a ritenere che questo emendamento sia perfettamente scoperto. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut).

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, mi permetto di dissentire profondamente dall'intervento del collega Morando, come è avvenuto anche nel corso della riunione della Commissione. Ho ascoltato con grande attenzione le argomentazioni che il collega Morando ha svolto sia in Commissione che in Assemblea, ma né in quel caso, né in questo, a mio avviso, egli ha addotto ragioni convincenti per supportare la sua richiesta.

Devo fare una premessa di ordine regolamentare. Questo emendamento non è stato ritenuto oneroso dagli uffici, cosicché non appariva nella scheda del relatore. Naturalmente, ciò non preclude a ciascun senatore la possibilità di non essere d'accordo: ciò accade in casi assolutamente rari, come è stato questo.

Sottolineo inoltre che, ad esplicita richiesta formulata in Commissione, il Governo ha asseverato che questo emendamento non è oneroso. Ripeto, il Ministero dell'economia, rappresentato (correttamente, ai sensi del Regolamento) in Commissione da un Sottosegretario, ha asseverato - anche se non è intervenuto personalmente il Ministro - la mancanza di oneri. Quindi, sul piano procedimentale è chiaro perché manchi la relazione tecnica; infatti, il Ministro dell'economia, confermando l'assunto degli uffici della Commissione, ha ritenuto l'emendamento non essere oneroso.

A questo punto, vorrei osservare criticamente quanto afferma il senatore Morando il quale, correttamente, sostiene che tutte le volte che interviene una innovazione nella legislazione vigente, una innovazione che comporta carattere di onerosità, è necessario coprirla finanziariamente. Ma non è questo il caso perché in ciascun processo non è mai definito il numero di notifiche necessarie. Le notifiche in un processo cambiano per le più disparate ragioni. Basti pensare a quelle della modifica di un collegio piuttosto che a quelle di una nullità, di una dimenticanza dell'ufficio o delle necessità di una delle parti, siano esse la parte pubblica, quelle dei difensori o della parte civile. La notifica in ciascun processo non rappresenta un costo singolo; il costo complessivo delle notifiche è quello previsto a legislazione vigente. All'interno di un costo complessivo e di per sé variabile si inserisce una notifica per la sospensione, una notifica che - ripeto - non è aggiuntiva rispetto alla vicenda normale di un processo, perché nello stesso processo potrebbe venir meno un'altra notifica, magari addirittura più onerosa, per vicende processuali normali. Non si può dire, cioè, che il costo delle notifiche a legislazione vigente sia precisamente identificato. Tale costo è quello relativo a tutte le notifiche necessarie per lo svolgimento del processo nell'ambito del quale - lo ribadisco - si ricorre alle notifiche per le ragioni più disparate e mai preventivamente identificabili. Per questa ragione il costo è quello complessivamente inteso e l'innovazione a legislazione vigente, che è certa, non è tale sul piano dell'onere che - ripeto - è previsto a monte (come è necessario nel nostro caso) per tutte le possibili notifiche che si rendono necessarie in un processo.

Questo ragionamento supporta la connotazione dell'emendamento in esame del tutto simile a quella degli emendamenti classicamente di carattere ordinamentale sui quali la Commissione bilancio, per prassi consolidata, esprime il parere di nulla osta per la loro non onerosità. Per questa ragione la maggioranza della Commissione ha richiesto di votare l'emendamento il quale ha ricevuto poi il parere di nulla osta della Commissione stessa.

Ammettendo pure il ragionamento del senatore Morando - che io non condivido - in base al quale solo per questa ragione tale innovazione si possa configurare come onerosa, nell'ambito dell'esperienza della Commissione interviene altresì, talvolta, una pacifica considerazione di trascurabilità dell'onere stesso perché tutti sanno perfettamente - sono qui presenti illustri esponenti del mondo giudiziario e di quello forense - che in un processo la quantità di notifiche è tale che, ad ammettere che questa notifica fosse aggiuntiva in quel processo e non fosse compensata dall'onere generale, essa comporterebbe un onere totalmente trascurabile.

Questa, però, signor Presidente, è soltanto un'aggiunta di carattere personale perché ho tentato di spiegare - e questo è il parere che confermo nuovamente - che la non onerosità dell'emendamento, così come approvato a maggioranza dalla Commissione bilancio, naturalmente in presenza del rispettabile, legittimo e anche argomentato dissenso dei colleghi dell'opposizione, mi sembra possa essere confermata anche in questa sede. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, ho ascoltato con interesse le sue considerazioni e quelle del senatore Morando. L'Assemblea prende atto del parere espresso dalla Commissione circa la non onerosità dell'emendamento.

Vorrei dire al senatore Morando che, volendo fare anche un altro tipo di considerazione, si potrebbe ipotizzare non solo la non onerosità dell'emendamento, ma anche, paradossalmente, la sua virtuosità, in quanto i processi sospesi non darebbero vita a quella che è l'esigenza fisiologica di notifica di atti e di provvedimenti del collegio giudicante nell'iter giurisdizionale. Quindi, questa sospensione potrebbe determinare sostanzialmente delle economie. Ma è soltanto una considerazione squisitamente personale.

Colleghi, prima di dichiarare chiusa la seduta... (Il senatore Morando fa segno di voler intervenire). Senatore Morando, conosce la stima che ho nei suoi confronti. Sono le ore 20, ma lungi da me l'idea di non darle la parola. Prego.

MORANDO (PD). Grazie, signor Presidente. Non intendo replicare nel merito, ma porle una domanda. Ammetto, e non concedo, che tutto quello che ha detto lei e il senatore Azzollini sia perfettamente fondato e quello che ho detto io sia perfettamente infondato. Mi sa dire la ragione per la quale la Presidenza del Senato, come ha fatto in tantissime altre circostanze, non invita il Governo a presentarci domani mattina uno straccio di relazione tecnica? Se è così pacifico, come dice lei e come dice il senatore Azzollini, ci vuole tanto a fare una relazione tecnica?

PRESIDENTE. Senatore Morando, il Governo, nella sua autonomia, deciderà su questo punto.

Vorrei ricordare ai colleghi i tempi residui dei Gruppi derivanti dal dibattito pomeridiano: Popolo delle Libertà, un'ora 35 minuti; Partito Democratico, 50 minuti; Lega Nord, 31 minuti; Italia dei Valori, 33 minuti; UDC, SVP e Autonomie, 41 minuti; Misto, 9 minuti. Questo lo dico per disciplinare organicamente meglio i lavori di domani, premesso che la Conferenza dei Capigruppo si è conclusa all'unanimità con la decisione perentoria di concludere nella serata di domani la discussione e la votazione degli emendamenti.

VITA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VITA (PD). Signor Presidente, intervengo anche a nome del collega Nerozzi per una precisazione su un voto. Sull'emendamento 1.200 delle Commissioni riunite, invece di esprimere voto favorevole, abbiamo erroneamente espresso un voto contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

La seduta è tolta (ore 20,04).

 

 

 


 

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (692)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 maggio 2008, n.92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 235 è sostituito dal seguente:

«Art. 235. - (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;

b) l'articolo 312 è sostituito dal seguente:

«Art. 312. - (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino di Stato dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni.»;

c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei»;

2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;

3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»;

d) al terzo comma dell'articolo 590, è aggiunto il seguente periodo:

«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni»;

e) dopo l'articolo 590 è inserito il seguente:

«Art. 590-bis. - (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;

f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.».

EMENDAMENTI

1.700

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al primo comma sostituire la parola: «ovvero», con la seguente: «o».

1.701

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al primo comma sostituire la parola: «preveduti», con la seguente: «previsti».

1.40

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, dopo le parole: «quando lo straniero», inserire le seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea».

1.702

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al primo comma dopo le parole: «condannato alla» aggiungere le seguenti: «pena della».

1.703

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al primo comma eliminare le parole: «per un tempo».

1.13

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, lettera a), all'articolo 235, ivi richiamato, al comma primo, sostituire le parole: «ai due anni», con le seguenti: «ai cinque anni».

1.704

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Id. em. 1.13

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al primo comma sostituire le parole: «ai due anni», con le seguenti: «ai cinque anni».

1.12

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, lettera a), all'articolo 235, ivi richiamato, al comma primo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo giudizio di pericolosità sociale specificamente motivato dal giudice».

1.400

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30».

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», al primo comma, aggiungere il seguente periodo:

«Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30.».

1.14

D'AMBROSIO GERARDO, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, lettera a), all'articolo 235, ivi richiamato, sostituire il comma secondo con il seguente:

«L'inottemperanza, priva di giustificato motivo, all'ordine di espulsione ovvero di allontanamento, pronunciato dal giudice, è punita con la reclusione da uno a quattro anni».

1.705

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Id. em. 1.14

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», sostituire il secondo comma con il seguente: «L'inottemperanza priva di giustificato motivo all'ordine di espulsione pronunciato dal giudice è punita con la reclusione da uno a quattro anni».

1.706

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al secondo comma sostituire la parola: «od», con la seguente: «o di».

1.707

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al secondo comma sostituire la parola: «pronunciato», con la seguente: «emesso».

1.708

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al secondo comma dopo le parole: «punito con la», aggiungere le seguenti: «pena della».

1.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo».

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo».

1.709

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 312», al primo comma sostituire la parola: «ovvero», con la seguente: «o».

1.710

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», al primo comma sostituire la parola: «preveduti» con la seguente: «previsti».

1.200

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», primo comma, sostituire le parole: «o il cittadino di Stato» con le seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro»

1.711

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», al primo comma sostituire le parole: «ad una» con la seguente: «alla».

1.16

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, lettera b), all'articolo 312, ivi richiamato, al comma primo, dopo le parole: «libertà personale» aggiungere le seguenti: «non inferiore a cinque anni,».

1.15

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, lettera b), all'articolo 312, ivi richiamato, al comma primo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo giudizio di pericolosità sociale specificamente motivata dal giudice,».

1.17

D'AMBROSIO GERARDO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.2

Al comma 1, lettera b), all'articolo 312, ivi richiamato, il comma secondo è sostituito dal seguente:

«L'inottemperanza, priva di giustificato motivo, all'ordine di espulsione pronunciato dal giudice, è punita con la reclusione da uno a quattro anni».

1.712

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.2

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», sostituire il secondo comma con il seguente: «L'inottemperanza priva di giustificato motivo all'ordine di espulsione pronunciato dal giudice è punita con la reclusione da uno a quattro anni».

1.713

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», al secondo comma sostituire la parola: «od» con le seguenti: «o di».

1.714

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», al secondo comma dopo le parole: «con la» aggiungere le seguenti: «pena della».

1.18

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). All'articolo 416-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: "da cinque a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a dodici anni";

2) al secondo comma, le parole: "da sette a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da nove a quattordici anni";

3) al quarto comma, le parole: "da sette" sono sostituite dalle seguenti: "da nove" e le parole: "da dieci" sono sostituite dalle seguenti: "da dodici"».

1.715

BRICOLO, BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA, VALLARDI

V. testo 2

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) Sostituire la rubrica dell'articolo 416-bis del codice penale con la seguente: "Associazioni di tipo mafioso e altre associazioni criminali, anche straniere"».

Conseguentemente, al comma 8 dell'articolo 416-bis del codice penale, le parole: «e alle altre associazioni, comunque localmente denominate», sono sostituite con le seguenti parole: «, alle altre associazioni, comunque localmente denominate, nonché alle associazioni anche straniere».

1.715 (testo 2)

BRICOLO, BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA, VALLARDI

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) Sostituire la rubrica dell'articolo 416-bis del codice penale con la seguente: "Associazioni di tipo mafioso anche straniere"».

Conseguentemente, al comma 8 dell'articolo 416-bis del codice penale, le parole: «e alle altre associazioni, comunque localmente denominate», sono sostituite con le seguenti parole: «, alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere».

1.19/1

MALAN

Ritirato

All'emendamento 1.19 capoverso «Art. 495-bis», sostituire le parole: «utili per consentire l'accertamento» con le seguenti: «indispensabili all'accertamento».

1.19

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera b)inserire le seguenti:

«b-bis). L'articolo 495 è sostituito dal seguente:

"Art. 495. - (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La reclusione non è inferiore a due anni:

1. se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

2. se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome";

b-ter) dopo l'articolo 495-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 495-bis. - (Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali). - Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il fatto è aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria";

b-quater) l'articolo 496 è sostituito dal seguente:

"Art. 496. - (False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis)all'articolo 381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;

m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale».

1.5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis)». L'articolo 572 è sostituito dal seguente:

«Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni»;

al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) dopo l'articolo 600-septies è inserito il seguente:

"Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni";

e-ter) l'articolo 671 è abrogato;

e-quater) dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente:

"Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenne). - Chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete INTERNET o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo è punito con la reclusione da uno a tre anni";

e-quinquies). dopo l'articolo 612 è inserito il seguente:

"Art. 612-bis - (Atti persecutori). - Chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porlo in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, ovvero in modo tale da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona ad esso legata da stabile legame affettivo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio";

e-sexies) all'articolo 640, secondo comma, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

"1-bis) se ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, numero 5)";

e-septies). Dopo il numero 3) del secondo comma dell'articolo 635, è inserito il seguente:

"3-bis) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale";

e-octies) dopo il secondo comma dell'articolo 635, è inserito il seguente:

"Per i reati di cui al comma precedente, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna";

e-nonies) al secondo comma dell'articolo 639 , dopo le parole: "compresi nel perimetro dei centri storici," sono inserite le seguenti: "ovvero su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano,"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola "minaccia" sono inserite le seguenti: "atti persecutori";

a-ter) all'articolo 282-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio";

a-quater) dopo l'articolo 282-bis è inserito il seguente:

"art. 282-ter - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.

3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio"».

1.23

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINO MAURO MARIA, FRANCO VITTORIA

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti:

«b-bis) l'articolo 572 è sostituito dal seguente:

"Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni."»;

«f-ter) dopo l'articolo 604 è inserito il seguente:

"604-bis. - (Ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona."»;

«f-quater) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza."»;

«f-quinquies) dopo l'articolo 612 è inserito il seguente:

"612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ripetutamente minaccia o molesta taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona a sé legata da stabile relazione affettiva, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti del coniuge divorziato, del coniuge separato anche non legalmente o nei confronti di persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso in danno di persona minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio"».

1.716

DELLA MONICA, FRANCO VITTORIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) Al primo comma dell'articolo 576, il numero 5) è sostituito dal seguente:

"5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis"».

1.729

PARAVIA, FASANO, GASPARRI, ESPOSITO

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'Art. 576 del codice penale è aggiunto il seguente numero: "5-bis) contro un ufficiale o agente di P.G., ovvero un ufficiale o agente di P.S., nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio"».

1.20

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la parola: «sei» con l'altra: «sette»

1.717

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «se» con la seguente: «quando».

1.718

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 2, al numero 1 dopo la parola: «soggetto» aggiungere le seguenti: «che si sia posto alla guida».

1.719

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 2, al numero 2 dopo la parola: «soggetto» aggiungere le seguenti: «che si sia posto alla guida».

1.250

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 157, sesto comma, le parole: "589, secondo e terzo comma", sono sostituite dalle seguenti: "589, secondo, terzo e quarto comma"».

1.720

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «da soggetto» aggiiungere le seguenti: «che si sia posto alla guida».

1.721

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «ovvero» sopprimere le seguenti: «da soggetto».

1.722

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e successive modificazioni» sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «o».

1.723

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «due anni e» sopprimere le seguenti: «la pena» e aggiungere: «quella».

1.724

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «la circostanza» sostituire le parole: «di cui all'articolo» con le seguenti: «prevista dall'articolo».

1.725

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «terzo comma» sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «o».

1.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

All'articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso «Art. 590-bis», sostituire le parole: «quarto comma» con le seguenti: «terzo comma, ultimo periodo».

1.726

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «equivalenti» sostituire la parola: «o» con la seguente: «ovvero».

1.6

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

1.7

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Id. em. 1.6

Al comma 1, sopprimere la lettera f)

1.21

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Id. em. 1.6

Al comma 1, sopprimere la lettera f)

1.22

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Le parole da: «Al comma 1,» fino a: «provvedimento di espulsione» respinte; restante parte preclusa.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) all'articolo 61, primo comma, al numero 6), dopo la parola: "esecuzione", inserire le seguenti: "di un provvedimento di espulsione od allontanamento dal territorio dello Stato, ovvero"».

1.8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Precluso dalla reiezione prima parte em. 1.22

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) all'articolo 61, primo comma, al numero 6), dopo la parola: "esecuzione", inserire le seguenti: "di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato, ovvero"».

1.3

D'ALIA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 è inserito il seguente:

"11-bis. Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale, nel periodo in cui si è sottratto volontariamente all'ordine di espulsione o di allontanamento."».

1.300

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera f), alinea, sostituire la parola: «inserito» con la seguente: «aggiunto».

1.350

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera f), capoverso «11-bis», sostituire le parole: «Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi» con le seguenti: «L'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova».

1.727

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 11-bis», dopo le parole: «sul territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «per aver trasgredito l'ordine di espulsione pronunciato dal giudice».

1.728

D'ALIA

V. testo 2

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis» all'Art. 62-bis, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al comma 1.»

1.728 (testo 2)

D'ALIA

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis» all'Art. 62-bis, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, perciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al comma 1.»

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

TORRI

V. testo 2

Il Senato

osservando con preoccupazione

il persistere di un massiccio afflusso sulle coste del nostro paese di migranti clandestini provenienti dalle coste dell'Africa settentrionale ed in particolar modo dalla Libia;

evidenziando

come, nella prospettiva dell'introduzione nell'ordinamento italiano del reato di immigrazione clandestina, secondo quanto prefigurato nel disegno di legge di iniziativa governativa AS 733, il contrasto di questi flussi debba essere considerato alla stregua di una misura di polizia di prevenzione;

come, altresì, spetti alle Forze Armate il compito di difendere il territorio dello Stato;

rilevando

il successo della formula applicata a partire dagli anni novanta in Albania, che prevede la sorveglianza costiera ed il pattugliamento congiunto delle acque territoriali albanesi da parte delle unità militari locali ed italiane;

considerato che

altri paesi europei, al fine di salvaguardare la sicurezza dei loro cittadini, hanno ottenuto concreti risultati nel contrasto in mare dei flussi migratori, trovando soluzioni di equilibrio tra le necessità interne ed il rispetto degli accordi internazionali;

sottolineando altresì

come il modo migliore per evitare di accollare allo Stato italiano il soccorso in alto mare, l'accompagnamento al porto nazionale più vicino ed i conseguenti oneri di identificazione dei migranti clandestini e del loro successivo rimpatrio, sia quello di perseguire l'intercettazione dei loro natanti in mare, possibilmente al limite delle acque territoriali dei Paesi sorgente;

invita il Governo

ad impiegare più attivamente lo strumento militare nazionale nell'interdizione delle rotte di approccio al territorio nazionale utilizzate dai migranti clandestini e dai loro sfruttatori, nonché ad intensificare le iniziative diplomatiche volte a realizzare forme di presidio congiunto delle coste degli Stati sorgente di flussi migratori diretti verso le coste del nostro paese e di concorso italiano al pattugliamento navale delle loro acque territoriali.

G1.100 (testo 2)

TORRI

Non posto in votazione (*)

Il Senato

osservando con preoccupazione

il persistere di un massiccio afflusso sulle coste del nostro paese di migranti clandestini provenienti dalle coste dell'Africa settentrionale ed in particolar modo dalla Libia;

evidenziando

come, nella prospettiva dell'introduzione nell'ordinamento italiano del reato di immigrazione clandestina, secondo quanto prefigurato nel disegno di legge di iniziativa governativa AS 733, il contrasto di questi flussi debba essere considerato alla stregua di una misura di polizia di prevenzione;

come, altresì, spetti alle Forze Armate il compito di difendere il territorio dello Stato;

rilevando

il successo della formula applicata a partire dagli anni novanta in Albania, che prevede la sorveglianza costiera ed il pattugliamento congiunto delle acque territoriali albanesi da parte delle unità militari locali ed italiane;

considerato che

altri paesi europei, al fine di salvaguardare la sicurezza dei loro cittadini, hanno ottenuto concreti risultati nel contrasto in mare dei flussi migratori, trovando soluzioni di equilibrio tra le necessità interne ed il rispetto degli accordi internazionali;

sottolineando altresì

come il modo migliore per evitare di accollare allo Stato italiano il soccorso in alto mare, l'accompagnamento al porto nazionale più vicino ed i conseguenti oneri di identificazione dei migranti clandestini e del loro successivo rimpatrio, sia quello di perseguire l'intercettazione dei loro natanti in mare, possibilmente al limite delle acque territoriali dei Paesi sorgente;

invita il Governo

a tener conto dell'apporto militare nell'interdizione delle rotte di approccio al territorio nazionale utilizzate dai migranti clandestini e dai loro sfruttatori, nonché ad intensificare le iniziative diplomatiche volte a realizzare forme di collaborazione con gli Stati sorgente di flussi migratori diretti verso le coste del nostro Paese.

________________

(*) Accolto dal Governo

G1.101

MARAVENTANO

V. testo 2

Premesso che:

negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale il numero degli sbarchi clandestini di stranieri immigrati sulle coste di Lampedusa;

solo nel corso del 2008, il numero totale degli sbarchi da gennaio ad oggi è salito a quota 108, per un numero totale di 6951 stranieri; tali dati sono destinati ad aumentare ulteriormente con l'arrivo della stagione estiva, come confermato dalle statistiche relative al mese di maggio, che da solo ha registrato 133 sbarchi per 2265 stranieri;

il ripetersi di questi sbarchi ed il numero assai elevato di clandestini che approdano sulle coste di Lampedusa determina un grave impatto sulla vita dell'isola, che non è in grado di reggere gli effetti e gli oneri di accoglienza conseguenti agli sbarchi; il costo economico e sociale di questo flusso continuo di immigrazione clandestina è aggravato dalle condizioni di estrema precari età igienico-sanitarie in cui versano gli stranieri coinvolti in questi «viaggi della speranza»; elevata è, infatti, la percentuale delle persone che approdano sull'isola ormai in condizioni di disidratazione e malnutrizione al limite della sopravivenza;

tali «viaggi della speranza» si traducono, spesso, in vere e proprie carneficine, come confermato dalle più recenti statistiche, che da gennaio ad oggi evidenziano circa 50 morti accertati, ai quali si aggiungono le numerose morti non accertate;

tale fenomeno sociale determina una grave penalizzazione della tradizionale vocazione turistica dell'isola di Lampedusa, che trae dal turismo una fondamentale fonte di reddito;

l'isola di Lampedusa appare totalmente priva dei servizi pubblici essenziali atti a far fronte al fenomeno migratorio in titolo;

in particolare, mancano nell'isola i servizi di assistenza sanitaria di base ed i servizi di accoglienza funeraria, mentre lo stesso servizio idrico isolano, già di per sé deficitario, appare assolutamente inadeguato all'incremento del fabbisogno legato ai continui sbarchi;

impegna il Governo ad adottare misure di straordinaria necessità ed urgenza atte a fornire una risposta attuale e concreta al problema del continuo sbarco di immigrati clandestini sull'isola di Lampedusa, potenziando i servizi pubblici essenziali necessari a far fronte agli incrementati fabbisogni derivanti da tale situazione di emergenza.

G1.101 (testo 2)

MARAVENTANO

Non posto in votazione (*)

Premesso che:

negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale il numero degli sbarchi clandestini di stranieri immigrati sulle coste di Lampedusa;

solo nel corso del 2008, il numero totale degli sbarchi da gennaio ad oggi è salito a quota 108, per un numero totale di 6951 stranieri; tali dati sono destinati ad aumentare ulteriormente con l'arrivo della stagione estiva, come confermato dalle statistiche relative al mese di maggio, che da solo ha registrato 133 sbarchi per 2265 stranieri;

il ripetersi di questi sbarchi ed il numero assai elevato di clandestini che approdano sulle coste di Lampedusa determina un grave impatto sulla vita dell'isola, che non è in grado di reggere gli effetti e gli oneri di accoglienza conseguenti agli sbarchi; il costo economico e sociale di questo flusso continuo di immigrazione clandestina è aggravato dalle condizioni di estrema precari età igienico-sanitarie in cui versano gli stranieri coinvolti in questi «viaggi della speranza»; elevata è, infatti, la percentuale delle persone che approdano sull'isola ormai in condizioni di disidratazione e malnutrizione al limite della sopravivenza;

tali «viaggi della speranza» si traducono, spesso, in vere e proprie carneficine, come confermato dalle più recenti statistiche, che da gennaio ad oggi evidenziano circa 50 morti accertati, ai quali si aggiungono le numerose morti non accertate;

tale fenomeno sociale determina una grave penalizzazione della tradizionale vocazione turistica dell'isola di Lampedusa, che trae dal turismo una fondamentale fonte di reddito;

l'isola di Lampedusa appare totalmente priva dei servizi pubblici essenziali atti a far fronte al fenomeno migratorio in titolo;

in particolare, mancano nell'isola i servizi di assistenza sanitaria di base ed i servizi di accoglienza funeraria, mentre lo stesso servizio idrico isolano, già di per sé deficitario, appare assolutamente inadeguato all'incremento del fabbisogno legato ai continui sbarchi;

impegna il Governo ad implementare misure atte a fornire una risposta attuale e concreta al problema del continuo sbarco di immigrati clandistini sull'isola di Lampedusa, potenziando i servizi pubblici essenziali necessari a far fronte agli incrementati fabbisogni derivanti da tale situazione di emergenza.

________________

(*) Accolto dal Governo

G1.102

INCOSTANTE, CECCANTI, CAROFIGLIO, VITALI

V. testo 2

Il Senato,

Preso atto che

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 contiene diverse norme riferite al fenomeno dell'immigrazione clandestina ma che risulta assente un adeguato potenziamento delle procedure di espulsione dello straniero dallo Stato;

è necessario che le norme relative alle espulsioni siano in grado di produrre concretamente gli effetti per le quali sono state poste in essere, evitando che agli inasprimenti delle sanzioni e all'estensione dei soggetti cui possono essere applicate non corrispondano efficienti modalità operative, rendendole nei fatti inutili;

l'efficienza e la tempestività delle procedure di espulsione e di rimpatrio sono fortemente condizionate non solo dal possesso o meno di documenti identificativi da parte dello straniero, ma anche alla vigenza di uno specifico accordo di riammissione stipulato con lo stato di appartenenza;

considerato che l'accordo di riammissione stipulato con lo stato di origine dello straniero non costituisce solamente la tappa ultima della procedura di rimpatrio, ma contribuisce fattivamente a rendere più efficaci le procedure anche all'interno del territorio italiano, grazie alla pratiche di collaborazione sovente poste in essere anche fra i funzionari delle ambasciate e dei consolati stranieri e le forze di polizia;

l'Italia ha già stipulato accordi di riammissione con molti degli stati europei sia comunitari, sia non appartenenti all'Unione europea - come ad esempio Albania, Macedonia e Georgia - ma è altresì vero che con molti stati extracomunitari l'accordo non è ancora stato raggiunto;

impegna il Governo a provvedere con la massima celerità alla stipula di accordi di riammissione con gli stati con i quali non sono stati ancora posti in essere, in modo da rendere efficiente il procedimento e, al contempo, da accorciare i tempi di permanenza degli immigrati clandestini all'interno dei centri di identificazione e espulsione.

G1.102 (testo 2)

INCOSTANTE, CECCANTI, CAROFIGLIO, VITALI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

Preso atto che

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 contiene diverse norme riferite al fenomeno dell'immigrazione clandestina ma che risulta assente un adeguato potenziamento delle procedure di espulsione dello straniero dallo Stato;

è necessario che le norme relative alle espulsioni siano in grado di produrre concretamente gli effetti per le quali sono state poste in essere, evitando che agli inasprimenti delle sanzioni e all'estensione dei soggetti cui possono essere applicate non corrispondano efficienti modalità operative, rendendole nei fatti inutili;

l'efficienza e la tempestività delle procedure di espulsione e di rimpatrio sono fortemente condizionate non solo dal possesso o meno di documenti identificativi da parte dello straniero, ma anche alla vigenza di uno specifico accordo di riammissione stipulato con lo stato di appartenenza;

considerato che l'accordo di riammissione stipulato con lo stato di origine dello straniero non costituisce solamente la tappa ultima della procedura di rimpatrio, ma contribuisce fattivamente a rendere più efficaci le procedure anche all'interno del territorio italiano, grazie alla pratiche di collaborazione sovente poste in essere anche fra i funzionari delle ambasciate e dei consolati stranieri e le forze di polizia;

l'Italia ha già stipulato accordi di riammissione con molti degli stati europei sia comunitari, sia non appartenenti all'Unione europea - come ad esempio Albania, Macedonia e Georgia - ma è altresì vero che con molti stati extracomunitari l'accordo non è ancora stato raggiunto;

impegna il Governo ad incrementare accordi di riammissione con gli Stati con i quali non sono stati ancora posti in essere, in modo da rendere efficiente il procedimento e, al contempo, da accorciare i tempi di permanenza degli immigrati clandestini all'interno dei centri di identificazione e espulsione.

________________

(*) Accolto dal Governo

G1.103

BODEGA

Ritirato

Il Senato,

considerato che da recenti notizie di stampa emerge un fenomeno inquietante, ossia che molti stranieri irregolari si siano attivati, soprattutto nell'imminenza dell'introduzione del reato di clandestinità, per la richiesta di pubblicazione di matrimoni civili in vari Comuni del Nord, matrimoni spesso con giovani donne neocomunitarie o con giovani donne italiane convinte al matrimonio con promesse di denaro o peggio con atti di violenza;

che tale richiesta di pubblicazione all'Ufficiale dello Stato Civile avanzata dallo straniero clandestino ed il conseguente matrimonio civile è il mezzo che serve allo straniero irregolare per «sanare» la propria condizione di illegalità ottenendo da subito un permesso di soggiorno per motivi familiari e in caso di matrimonio con cittadina italiana anche la cittadinanza italiana in breve tempo;

invita il Governo ad emanare immediatamente, per il tramite delle Prefetture, una circolare agli Uffici dello Stato Civile dei Comuni per assicurare una corretta interpretazione dell'articolo 116 del Codice civile rubricato «Matrimonio dello straniero nello Stato» nel senso che lo straniero che voglia contrarre matrimonio civile debba presentare un valido titolo di soggiorno e per evitare che i Sindaci, Ufficiali dello Stato civile, siano costretti a celebrare matrimoni tra clandestini e neocomunitari o italiani concorrendo tramite tale celebrazione ad una condotta di favoreggiamento della permanenza illegale degli stranieri irregolari sul nostro territorio punita penalmente dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e ad una sanatoria occulta e pericolosa dei clandestini in spregio a tutte le norme sulle procedure di ingresso e di soggiorno degli stranieri.

G1.104

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 692 «Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica»;

Premesso che:

il disegno di legge A.S. n. 692, d'iniziativa governativa, prevede interventi in materie quali quelle della sicurezza, dell'ordine pubblico e del diritto penale per contrastare e prevenire la criminalità organizzata;

l'OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) stima che circa 1.000.000 di esseri umani sono trafficati ogni anno nel mondo e 500.000 in Europa. In Italia, per quanto riguarda la tratta per sfruttamento sessuale, pur nella difficoltà di poter avere dati certi sul fenomeno per il suo carattere di clandestinità, si stima una presenza di prostitute straniere che oscilla tra le 19.000 e le 26.000. Le modalità di arrivo in Italia, e di conseguenza di esercizio della prostituzione, sono diverse a seconda delle etnie. Le ragazze nigeriane, ad esempio, sono reclutate nel Paese di origine con la proposta di un lavoro in Italia; spesso sanno che è legato alla prostituzione, ma certamente non conoscono né le modalità con le quali lo eserciteranno, né le condizioni di vita alle quali saranno sottoposte. Al momento della partenza sono eseguiti riti woodoo per soggiogare meglio le ragazze. All'arrivo in Italia vengono «affidate» o «vendute» a «maman», spesso donne nigeriane ex-prostitute, che sistemano le ragazze in alloggi, decidono il luogo di lavoro e ritirano i guadagni. Potranno essere nuovamente libere ed eventualmente riavere i passaporti solo dopo aver pagato un debito intorno ai 50 mila euro. Inoltre devono pagare l'affitto, il vestiario, il cibo e anche il «joint» (il pezzo di strada su cui la ragazza lavora);

a 50 anni dalla legge Merlin (20 febbraio 1958, n.75) a gestire la prostituzione in Italia sono le mafie internazionali, non più la criminalità locale o il singolo sfruttatore. Sono per lo più donne che provengono da oltre 60 diversi Paesi del mondo e si prostituiscono sulle strade italiane, o nel chiuso di locali notturne e case di appuntamento. In tutto 70 mila prostitute (50% straniere, 20% minorenni) per 9 milioni di clienti. Con un costo medio per prestazione di 30 euro: un giro d'affari di 90 milioni al mese, oltre un miliardo l'anno;

in alcuni Stati europei, ed in particolare nei Paesi Bassi, anche su pressione delle stesse organizzazioni dei cosiddetti «sex workers» (lavoratori sessuali), si è deciso di procedere alla legalizzazione della prostituzione ed alla trasformazione di questa attività in una normale professione, sotto forma di lavoro dipendente, indipendente o cooperativo, con i diritti e doveri che ne conseguono, compresi quelli relativi all'assicurazione previdenziale e di tassazione.

Questa misura ha innanzitutto permesso di separare la prostituzione volontaria da quella coatta: la prima è «emersa» ed ha trovato forme legali di svolgimento, minimizzando i costi che ricadono sulla società e sulle persone che svolgono l'attività. L'apparato repressivo si è potuto così concentrare in modo più efficace ed efficiente sulla lotta alla prostituzione coatta ed allo sfruttamento, compreso quello dei minori, delle persone minorate o tossicodipendenti;

anche in Italia esistono organizzazioni, come quella del «Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute», che chiedono il riconoscimento dell'attività di prostituzione. Pia Covre, di questo Comitato, in occasione di un incontro internazionale tenutosi a Vienna ha detto: «Nonostante in alcuni Paesi la prostituzione sia ormai riconosciuta come un lavoro, ci sono ancora molte situazioni in Europa in cui le sex worker sono discriminate e senza diritti. La prostituzione ormai è un fenomeno transnazionale: quello che bisogna fare ora è internazionalizzare i diritti»;

Considerato chegovernare i fenomeni sociali sia più efficace che proibirli, nell'interesse delle persone che si dedicano alla prostituzione o che fruiscono della prostituzione altrui, nonché della società intera. Con la convinzione che mentre in clandestinità tutto sia di fatto possibile, solo nella legalità, con diritti e doveri, la persona sia libera di scegliere.

Impegna il Governo a riconoscere come professione l'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati tra persone maggiorenni consenzienti e a disciplinarla e regolamentarla nel pieno rispetto dei diritti lavorativi attraverso interventi dei ministeri del Lavoro, Salute e Politiche Sociali e dell'Economia e Finanze.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

VITALI, CAROFIGLIO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 496 del codice penale in materia di sanzione perchi già sottoposto a provvedimento di custodia cautelare non fornisce le proprie generalità)

1. All'articolo 496 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Fermo restando quanto stabilito dal comma primo, chiunque, già sottoposto a provvedimento di custodia cautelare per uno dei reati di cui agli articoli 601, 609-bis, 624-bis e 628 del codice penale, per il reato di cui all'articolo 73, commi 1 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, per il reato di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.75 e per il reato di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, salvo sia stato scarcerato per insussistenza di indizi o prosciolto, rifiuti di dichiarare all'autorità di polizia le proprie generalità o ne dichiari di false, è punito con la reclusione fino a cinque anni."» .

 

 

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

22a seduta pubblica (antimeridiana):

 

 

mercoledì18 giugno 2008

 

 

Presidenza del presidente SCHIFANI

 

 


Presidenza del presidente SCHIFANI

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

 

STIFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

 

Sul processo verbale

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiedo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Su che cosa, senatore?

 

GIAMBRONE (IdV). La chiedo per sapere se c'è il numero legale nell'Assemblea.

 

PRESIDENTE. Non può chiederla in questo modo, senatore Giambrone.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (PD). Sulla votazione relativa all'approvazione del processo verbale chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Così è chiesta correttamente.

 

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato non è in numero legale. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

Sospendo la seduta per venti minuti.

 

(La seduta, sospesa alle ore 9,39, è ripresa alle ore 10).

 

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

 

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 10,01).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi permetto di ricordare all'Assemblea - l'ho già fatto ieri sera a conclusione della seduta pomeridiana - il contenuto della Conferenza dei Capigruppo, conclusasi all'unanimità, che prevede che entro la seduta pomeridiana di oggi, cioè entro le ore 20,30, l'Assemblea sia chiamata a discutere e a votare gli emendamenti riferiti al provvedimento.

I tempi sono stati riassegnati in occasione della Conferenza e ovviamente con i lavori di ieri sono stati, in parte, correttamente utilizzati.

Do pertanto lettura dei tempi residui assegnati ai Gruppi di maggioranza e di opposizione:

PdL

1 h.

37'

PD

 

50'

LNP

 

31'

IdV

 

33'

UDC-SVP-Aut

 

41'

Misto

 

9'

Dissenzienti

 

10'

BODEGA (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BODEGA (LNP). Signor Presidente, poco fa, è stata chiesta la verifica del numero legale ed è mancato, però erano ancora in corso i lavori delle Commissioni, in modo particolare quelli della Commissione difesa.

Chiedo pertanto a lei, signor Presidente, di invitare i Presidenti di Commissione a porre termine immediatamente ai propri lavori quando iniziano quelli dell'Assemblea.

PRESIDENTE. La Presidenza inviterà i Presidenti di Commissione a interrompere i lavori compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (Relazione orale) (ore 10,03)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 692.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 e sono stati accantonati gli emendamenti 1.5 e 1.23.

CASSON (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, desidero sottoporre a lei e all'Assemblea una questione di ammissibilità relativamente all'emendamento 2.0.800.

Pongo tale questione nel rispetto degli accordi maturati all'interno della Conferenzadei Capigruppo, relativamente sia ai tempi dell'illustrazione e votazione degli emendamenti che all'indicazione della giornata di martedì prossimo quale data per le dichiarazioni di voto e la votazione finale del provvedimento.

La questione della inammissibilità concerne il rispetto dell'articolo 97 del nostro Regolamento e dell'articolo 77 della Costituzione.

Non mi soffermo in questo momento sul contenuto dell'emendamento, del quale abbiamo già discusso ieri con riferimento agli aspetti di rottura della legalità costituzionale. Segnalo, peraltro, con richiamo al nostro Regolamento, in particolare ad una decisione del 1984 della Giunta per il Regolamento, che i presupposti concernenti gli emendamenti devono essere valutati con particolare rigore. Diceva quel parere "in modo particolarmente rigoroso" in ordine sia ai presupposti di estraneità all'oggetto della discussione, sia in relazione ai caratteri di necessità e urgenza che deve rivestire il nuovo emendamento che in questo caso è stato proposto dal Governo.

Signor Presidente, svolgo un rilievo sulla necessità e l'urgenza di una norma che si propone di valutare un numero indefinito di processi pendenti, che si trovano in uno stato compreso tra la fissazione dell'udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado, quindi un numero estremamente vasto e indeterminato di processi già in corso. Non si capisce l'urgenza di intervenire immediatamente, non si capisce in fondo che timore vi sia. Forse si ha il timore che qualche processo finisca e che finisca in qualche determinata maniera.

In secondo luogo, rilevo che non vi è corrispondenza tra l'emendamento 2.0.800 e l'oggetto dell'articolo 2, in cui si fa riferimento soprattutto ed in via principale alla distruzione di merci contraffatte. Ciò è totalmente diverso dalle conseguenze che determinerebbe la proposta emendativa in esame. Infatti, l'emendamento 2.0.800 determinerebbe la distruzione dei processi. Se si ritiene che certi processi pendenti - e in particolare sappiamo a quali ci riferiamo, vista la lettera inviata dal Presidente del Consiglio al Presidente del Senato - debbano essere distrutti, c'è una corrispondenza tra questo emendamento e l'articolo 2; in altri casi, non c'è assolutamente corrispondenza.

Quindi, la questione di ammissibilità viene posta sia sui requisiti di urgenza e necessità, sia in relazione all'estraneità dell'emendamento all'insieme dell'articolo 2.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, ai sensi del Regolamento, chiedo che l'esame dell'emendamento 2.0.800 venga rinviato alla 1a Commissione permanente per il parere di costituzionalità. Pare evidente che questa materia - peraltro estranea, nuova e non di poca rilevanza, perché incide su molti aspetti concernenti i procedimenti giudiziari e perfino sul principio dell'obbligatorietà dell'azione penale - vada assolutamente affrontata in Commissione per il parere di costituzionalità, fermo restando naturalmente il calendario fissato nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Peraltro, richiamo - anche se incidentalmente - il precedente del cosiddetto lodo Schifani, quando il presidente Pera ritenne opportuno rinviare l'esame del relativo emendamento alla 1a Commissione per il parere.

Signor Presidente, la invito a considerare la richiesta da me formulata.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (PD). Signor Presidente, in aggiunta alle richieste formulate dal collega Casson e dalla senatrice Incostante, vorrei chiederle l'applicazione del comma 11 dell'articolo 100 del Regolamento, relativamente al noto emendamento di cui stiamo discutendo. Come lei ben sa, questa norma regolamentare prevede che «nell'interesse della discussione, il Presidente può decidere l'accantonamento e il rinvio alla competente Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti».

Non occorrono argomenti oltre aquelli già ampiamente spesi nella discussione di ieri e a quelli già utilizzati dai colleghi che mi hanno preceduto per motivare un'istanza di tal genere. Al di là del gravissimo vulnus costituzionale che la norma proposta produrrebbe per le ragioni che sono state - ripeto - ampiamente illustrate, è difficile negare che vi sia la necessità di una valutazione approfondita, di merito di una norma che è molto più complessa di quanto si possa apprezzare da una prima lettura sommaria.

Basta riflettere, signor Presidente, sul fatto che la portata della norma si riferisce a tutti i processi e non solo a quelli fissati da qui ad un anno, cioè dall'entrata in vigore della legge ad un anno. Essa si riferisce a tutti i processi individuati nel comma 1 dell'emendamento 2.0.800, con le conseguenze che sono state sottolineate sotto il profilo organizzativo del sistema giustizia e sotto il profilo degli effetti finanziari, evidenziati dal collega Morando, e dei riflessi che essa comporterebbe sia sulle parti civili costituite nei processi sia sugli imputati, magari quelli che da anni attendono di ottenere una pronuncia di assoluzione.

Quindi, signor Presidente, le chiediamo di meditare attentamente questa decisione: un esame approfondito nelle competenti Commissioni 1a e 2a aiuterebbe questa Assemblea ad apprezzare meglio l'effettiva portata di tale norma.

La collega Incostante richiamava un precedente, anche se per la verità non c'è solo quello. In ogni caso, quella decisione, assunta dall'allora presidente Pera nella seduta del 29 maggio 2003 su un emendamento da lei presentato, signor Presidente, comunemente chiamato «lodo Schifani» e relativo alla sospensione dei processi per le alte cariche dello Stato, non può non rilevare. In quella sede il presidente Pera decise - d'altronde è presente e potrà confermarlo - di rinviare in Commissione, durante l'esame in Aula del provvedimento cui si riferiva quell'emendamento, quella norma. Questo è quanto le chiediamo di fare anche oggi.

Riepilogando, le chiedo, signor Presidente, di valutare e decidere sulla questione sottoposta dal collega Casson, che riguarda l'inammissibilità della norma sotto i profili da lui illustrati, sulla questione sottoposta dalla collega Incostante in merito al rinvio in Commissione affari costituzionali sotto il profilo della valutazione dei presupposti di costituzionalità e sulla questione relativa al rinvio presso le Commissioni riunite per una valutazione nel merito, ai sensi del comma 11 dell'articolo 100 del Regolamento. Su tutte e tre le questioni le chiediamoespressamente, ove la sua decisione - mi auguro di no - dovesse essere contraria, un voto dell'Aula.

Rilevo, infine, che queste nostre richieste non contrastano con l'accordo che ci risulta sia stato raggiunto nella Conferenza dei Capigruppo relativamente alla scansione dei tempi di trattazione del provvedimento in esame, considerato che tale accordo prevede che il voto finale si svolga martedì prossimo. La decisione di un rinvio in Commissione, come quella da noi invocata, non è in contrasto con quell'accordo. Lei potrebbe fissare un termine per consentire alle Commissioni di esaminare questo emendamento, che potrebbe anche essere fissato nell'arco della settimana in corso, per poi martedì prossimo procedere al voto sulla sola proposta emendativa e al voto finale sul provvedimento.

PRESIDENTE. Collega Legnini, purtroppo non è così. La Conferenza dei Capigruppo è stata chiara e ha previsto che nella giornata di oggi, entro le ore 20,30, l'Aula esiti le illustrazioni e i voti su tutti gli emendamenti.

 

VITALI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VITALI (PD). Signor Presidente, in tal caso la Commissione può essere convocata oggi pomeriggio per esaminare...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Vitali, ma non è possibile aprire un dibattito al riguardo.

Personalmente mi permettevo di chiarire al collega Legnini il contenuto delle decisioni della Conferenza dei Capigruppo, di cui ieri è stata data pubblicamente lettura. Mi sono permesso di ricordare al collega Legnini che l'accordo assunto in sede di Conferenza dei Capigruppo non va nel senso di quanto da lui testé detto.

VITALI (PD). È possibile ugualmente rispettare quell'accordo e consentire alla Commissione di esaminare l'emendamento.

PRESIDENTE. No. La Conferenza dei Capigruppo si è tenuta ieri e ha deliberato.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, come lei aveva già da ieri garantito, questo è il momento in cui possono essere sollevate le questioni di inammissibilità, ai sensi del comma 1 dell'articolo 97 del Regolamento.

Mirichiamo all'intervento del senatore Casson abusando anch'io della lettura del precedente che sul caso specifico ha visto la pronuncia della Giunta per il Regolamento, ossia l'affermazione del principio che nel momento in cui si esamina un decreto assistito dall'urgenza prevista dall'articolo 77 della Costituzione debba esserci la garanzia per un tragitto che non consenta di far passare ipotesi normative del tutto svincolate dalla necessità e dall'urgenza che giustificarono l'emanazione del decreto-legge.

La Giunta per il Regolamento aggiunge: «In sede di conversione la norma del primo comma dell'articolo 97 deve essere interpretata in modo particolarmente rigoroso, che tenga conto anche dell'indispensabile preservazione dei caratteri di necessità e di urgenza già verificati con la procedura prevista dall'articolo 78».

Richiamo ora il preambolo del decreto-legge firmato dal Presidente della Repubblica, che recita come segue: «Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo più efficiente per contrastare fenomeni di illegalità diffusa collegati alla immigrazione illegale e alla criminalità organizzata, nonché norme dirette a tutelare la sicurezza della circolazione stradale in relazione all'incremento degli incidenti stradali e delle relative vittime».

Nella relazione al disegno di legge, e quindi al decreto in conversione, alla pagina 4 del fascicolo è scritto da parte del Governo quanto segue: «Con le modifiche introdotte dalle lettere c), d) ed e) dell'articolo 1 vengono introdotte alcune significative modifiche alle vigenti disposizioni concernenti uno dei fenomeni criminosi che più profondamente hanno minato, negli ultimi tempi, la sicurezza dei cittadini. Si allude ai delitti di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale». Si dice poi: «L'inquietante, quotidiano moltiplicarsi di tali delitti, in tutte le zone del Paese e ad opera di soggetti di ogni condizione ed estrazione sociale, induce a ritenere che le attuali risposte sanzionatorie siano sostanzialmente prive di adeguata efficacia deterrente e che pertanto si renda indispensabile un loro inasprimento».

Ebbene, ieri abbiamo approvato alcune norme che inaspriscono le pene per queste condotte criminose, per le quali si è ritenuto di intervenire con decretazione d'urgenza. Ieri abbiamo aggravato le pene per il reato di omicidio colposo e di lesioni colpose con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Ma è mai pensabile che nel medesimo decreto che affronta questo tema, inasprendo le sanzioni, sia contenuta un'altra norma che sospende i processi per l'omicidio colposo per oltre un anno? Mi chiedo dove sia la coerenza del decreto d'urgenza se, da una parte, si inaspriscono le pene e si ritiene che si debba intervenire con risposte urgenti rispetto a fenomeni allarmanti e, dall'altra, si inserisce con decretazione d'urgenza la sospensione per un anno ed oltre degli stessi processi.

Quello al nostro esame è un decreto incoerente e schizofrenico, perché afferma con decretazione d'urgenza due principi contrari e contrastanti! Non vi è armonia. Non è pensabile ritenere che si risponda all'esigenza dei cittadini sospendendo i processi proprio per quei reati che ieri, invece, abbiamo ritenuto di aggravare nelle previsioni sanzionatorie.

Allora, rispetto a questo conflitto logico, giuridico e mentale (perché questa è schizofrenia del legislatore), signor Presidente, dichiari inammissibile l'emendamento 2.0.800, che è contrario a quanto è scritto nel preambolo del decreto o quantomeno, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, affidi alle Commissioni competenti l'approfondimento della materia in modo che si possa risolvere questo incredibile conflitto.

Noi ai cittadini dobbiamo dare risposte chiare e non risposte equivoche e strabiche, perché questo è ciò che stiamo facendo. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

PRESIDENTE. Colleghi, sono state poste alla Presidenza varie problematiche. Con riferimento alle questioni sollevate dal senatore Casson ed altri e dal senatore Li Gotti sull'ammissibilità dell'emendamento 2.0.800 dei relatori, il parere della Presidenza va in tal senso.

La Presidenza ha valutato attentamente l'emendamento 2.0.800 dei relatori ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento circa l'attinenza all'oggetto della discussione e alla luce del parere della Giunta per il Regolamento dell'8 novembre 1984.

Coerentemente con le premesse al decreto-legge, relative alla necessità e urgenza «di introdurre disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo più efficiente per contrastare fenomeni di illegalità diffusa», lo scopo dell'emendamento richiamato - insieme agli emendamenti 2.0.801 dei relatori e 2.0.900 del Governo, sulla precedenza assoluta nella formazione dei ruoli d'udienza ai delitti più gravi e a quelli commessi in violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro, con cui si pone in stretta connessione - è quello di concentrare la repressione penale anzitutto sui reati più gravi, puniti con pene più severe, ma anche su quelli avvertiti in modo più sensibile dall'opinione pubblica e tali da suscitare forte allarme sociale.

Su tali presupposti, la Presidenza ritiene ammissibile, conformemente all'articolo 97 del Regolamento, l'emendamento in questione sia sotto il profilo della attinenza per materia - giacché il decreto-legge contiene numerose disposizioni in materia processuale penale - sia sotto il profilo delle finalità del decreto medesimo richiamate dal Governo nelle premesse al provvedimento, anche con riguardo ai requisiti di necessità e urgenza connessi alla estrema sensibilità da tutti avvertita su questi temi.

Infine, la Presidenza non può non tenere conto, pur nel quadro delle recenti pronunce della Corte costituzionale, di quella che è la prassi costante del Senato, consolidatasi nelle decisioni assunte dalle Presidenze che si sono avvicendate nel corso degli anni precedenti.

Con riferimento alle richieste avanzate della senatrice Incostante e dal senatore Legnini vorrei dire quanto segue. Colleghi, l'emendamento inserito in questo provvedimento è all'esame dell'Assemblea e ha costituito oggetto di numerosi interventi già nella seduta di ieri; l'Assemblea è ampiamente a conoscenza del contenuto dell'emendamento e credo che grandissima parte dei colleghi dell'opposizione abbiano avuto modo ieri di intervenire e altrettanto mi auguro avvenga oggi.

Come sappiamo, la Commissione affari costituzionali, diversamente dalla 5a Commissione, non è interlocutrice diretta per i pareri sui provvedimenti di legge e quindi sugli eventuali profili di costituzionalità o meno, visto che l'Assemblea è sovrana ma che comunque uno dei relatori è il Presidente della Commissione affari costituzionali, qualora in occasione del parere sull'emendamento egli vorrà pronunziarsi lo potrà fare, ma sempre come un contributo all'Assemblea.

Da ultimo, per quanto concerne la richiesta del senatore Legnini, mi sono permesso poc'anzi di ricordare al collega Legnini il contenuto della Conferenza dei Capigruppo e, proprio in sintonia con quella intesa, ormai la Presidenza ritiene inopportuno un arresto dei lavori dell'Assemblea anche perché, ripeto, il dibattito è avviato e credo che tutti i colleghi siano ampiamente informati sul tema.

La Presidenza pertanto non ritiene di poter accogliere la richiesta del senatore Legnini ed auspica che l'andamento dei lavori si ponga in sintonia con le intese raggiunte al fine di continuare a discutere ampiamente e proficuamente del tema all'ordine del giorno.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZANDA (PD). Signor Presidente, intervengo per confermare l'intesa raggiunta ieri in Conferenza dei Capigruppo all'unanimità e anche per sottolineare che con quell'intesa sarebbe assolutamente compatibile un rinvio anche molto breve, in mattinata, del provvedimento in Commissione, ma soprattutto per dirle - brevemente, perché non voglio togliere tempo ai colleghi che ancora debbono intervenire - che la motivazione da lei data sull'ammissibilità di questo famigerato emendamento, vale a dire la sua coerenza con la politica di sicurezza che ispirerebbe il decreto-legge, è in visibile contrasto con il contenuto della lettera del Presidente del Consiglio dei ministri da lei letta ieri in Aula. Al contrario, infatti, quella lettera dava come principale ed evidente motivazione di quell'emendamento la necessità di sospendere un processo a carico del Presidente del Consiglio per dargli il tempo di approvare una legge che escludesse in modo perpetuo la possibilità di celebrare quel processo.

Intendo, quindi, far rilevare all'Aula il contrasto tra i motivi che lei ha esposto poco fa per motivare l'ammissibilità dell'emendamento con le ragioni dell'emendamento enunciate, in modo chiaro ed esplicito, dal Presidente del Consiglio nella sua lettera. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli emendamenti 1.5 e 1.23, accantonati nella seduta pomeridiana di ieri, sui quali ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il Governo ribadisce la sua disponibilità a trattare questa materia con appositi disegni di legge, alcuni già incardinati al Senato altri alla Camera, per l'approfondimento richiesto dalla delicatezza delle materie trattate da questi emendamenti e, per rafforzare questo esplicito impegno, è disponibile ad accogliere un ordine del giorno che vada nella stessa direzione.

 

PRESIDENTE. Chiedo ai proponenti dei due emendamenti se sono disponibili ad accogliere l'invito del Governo.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, il Gruppo Italia dei Valori dichiara la propria insoddisfazione per quanto affermato dal rappresentante del Governo. Egli dice che va approfondita la materia. Vivaddio! Vogliamo capire perché lo stesso metro non viene usato per analoghe e ben più gravi norme introdotte in sede di conversione del decreto-legge al nostro esame. Tant'è, ne prendiamo atto e vogliamo che a verbale risultino i due pesi e le due misure con cui il Governo si sta muovendo in una delicatissima materia: non colpiamo subito chi sfrutta i bambini; aspettiamo che la Camera si attivi sulla violenze intramoenia alle donne, ma su Alitalia - come ricordavo ieri - è stata presentata una norma, che peraltro continua a cambiare nel corso dell'esame parlamentare. Anche qui, quindi, due pesi e due misure. Mentre in Senato si discuteva di Alitalia, alla Camera venivano introdotte delle novità. Se fosse questo il vero motivo probabilmente con un po' di buona volontà riusciremmo in questa sede ad approvare una norma più appropriata. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Vitali).

 

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, mantiene il suo emendamento o accoglie la proposta di trasformarlo in un ordine del giorno?

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, non posso accettare la trasformazione del mio emendamento in ordine del giorno.

 

PRESIDENTE. Chiedo quindi al relatore ed al rappresentante del Governo se confermano i pareri precedentemente espressi.

BERSELLI, relatore. Confermo il parere contrario su entrambi gli emendamenti.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

 

D'AMBROSIO (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Ambrosio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

277

Senatori votanti

276

Maggioranza

139

Favorevoli

119

Contrari

156

Astenuti

1

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.23, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

276

Senatori votanti

275

Maggioranza

138

Favorevoli

119

Contrari

154

Astenuti

2

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, gli emendamenti che come Italia dei Valori abbiamo presentato all'articolo 2, nonché i subemendamenti agli emendamenti 2.0.800 e 2.0.801 cercano di porre un minimo di rimedio alla legislazione che si vuole introdurre, sbagliata dal punto di vista politico-giudiziario e profondamente sbagliata dal punto di vista tecnico. In essa sono presenti errori che non consentirebbero ad uno studente di giurisprudenza di superare un esame del primo anno. Ciò posto, cerchiamo almeno di consegnare al Paese dei testi comprensibili, rispettosi delle leggi esistenti e dei criteri generali del nostro ordinamento giuridico.

Gli emendamenti 2.0.800 e 2.0.801 proposti dai presidenti Berselli e Vizzini, che cerchiamo di correggere con i nostri subemendamenti, introducono una modifica dell'articolo 132‑bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale; in merito la primaria osservazione che abbiamo voluto avanzare è di censurare il fatto che nell'ambito di una norma di attuazione, una norma quindi ordinatoria del nostro codice di procedura penale si va ad incidere sui poteri discrezionali dei capi degli uffici introducendo un principio ed un criterio di tassatività. L'attuale articolo 132-bis prevede la priorità assoluta per la celebrazione dei processi con detenuti, invece, con la modifica proposta si amplia la platea dei reati per i quali non sarà più prevista la priorità assoluta ma, com'è scritto nell'emendamento 2.0.801, la precedenza assoluta; ossia si incide sui poteri di discrezionalità dei capi degli uffici per stabilire in forma tassativa quali siano i processi che debbano essere celebrati prima degli altri.

Strettamente correlato all'emendamento 2.0.801, che modifica l'articolo 132-bis delle norme di attuazione, è l'emendamento 2.0.800, anch'esso da noi subemendato, che introduce, ai fini dell'applicazione dell'articolo 132-bis, la sospensione della gran parte dei processi per fatti commessi entro il 30 giugno 2002 anche qualora tali processi si trovino in fase di discussione, ossia abbiano già visto la luce della possibile fine. Si dice, infatti, senza nessun potere discrezionale, che tutti questi processi devono essere immediatamente sospesi per un anno.

Stiamo parlando di rapina, di estorsione, di furto in abitazione, di furto con strappo, di omicidio colposo, di sfruttamento della prostituzione minorile, della violenza sessuale, del sequestro di persona, della calunnia, della subornazione di testimoni, del favoreggiamento reale, dell'incendio doloso, della detenzione di esplosivo a fine di attentato, del falso in atto pubblico, della diffusione dolosa di malattie, delle frodi contro le industrie nazionali, dei maltrattamenti in famiglia contro minori, della circonvenzione di persone incapaci, della frode in emigrazione, della ricettazione, dell'illecita concorrenza con violenza o minacce: vi ho citato solo i più significativi processi che riguardano questi fatti e per i quali si impone la sospensione per legge.

Si dice che comunque la sospensione comporta il congelamento dello scorrere dei tempi di prescrizione: è un inganno, e voi lo sapete, perché la sospensione del decorso della prescrizione dura quanto la sospensione del processo indicata dalla legge, ossia un anno, ma poi i termini, cessato l'anno, ricominciano a decorrere fino a quando il processo non verrà rifissato. Quindi, questa norma incide sulla prescrizione. E se nel frattempo il giudice del processo sospeso viene cambiato, ai sensi dall'articolo 525, comma 2, del codice di procedura penale, bisognerà ricominciare da capo. Non si potrà riprendere da dove si è lasciato (Applausi dal Gruppo IdV), bisognerà ricominciare da capo, con i termini di prescrizione che continuano a decorrere. Questa è una norma finalizzata a far prescrivere i processi, perché la sospensione che voi introducete è di un anno ma i termini sono molto più ampi. Ma quale tolleranza zero? Quale tolleranza zero? Il tutto, con un sacrificio enorme per le vittime. La vittima di un reato che si sia costituita parte civile e che veda la possibilità di conclusione del processo, giunto nella fase di discussione, si vede improvvisamente sospeso il processo, per cui dovrà attendere, secondo ciò che voi ci avete proposto, che il processo venga fissato nuovamente dopo un anno e mezzo o dopo due anni e in quella sede, con una norma che voi volete introdurre, l'imputato potrà alzarsi e chiedere il patteggiamento, perché vengono riaperti i termini del patteggiamento; in tal modo, la vittima di un reato che finalmente è arrivata alla fase di discussione del processo che l'ha vista, appunto, vittima attenderà due anni e poi l'imputato chiederà il patteggiamento e la vittima dovrà ricominciare da capo. Questa non è tolleranza zero, questo significa venire incontro ai delinquenti contro le vittime dei reati.

Vi è poi un altro inganno che state perpetrando: avete inserito il comma 5 dell'articolo 2-bis, per cui prevedete che la parte civile danneggiata dalla sospensione del processo di cui vede già la conclusione potrà trasferire l'azione in sede civile. Questa è una cosa che già esiste nel nostro codice, non state concedendo un bel nulla, perché il nostro codice già lo prevede; non avete invece modificato la previsione che rimane nel nostro codice di procedura penale: ai sensi del comma 3 dell'articolo 75 il processo civile che inizia perché la parte civile trasferisce la sua domanda in quella sede dovrà essere sospeso sin quando non diventerà definitiva la sentenza penale di un processo che invece è stato sospeso per legge. Questo è un imbroglio che voi volete fare alle vittime dei reati.

 

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, le chiedo scusa, ma le ricordo che per ogni singolo oratore il termine massimo in fase di illustrazione degli emendamenti è di dieci minuti, seppur nell'ambito dei tempi assegnati. Lei ha già sforato di un paio di minuti, volevo informarne il suo Gruppo ed invitarla a concludere.

 

LI GOTTI (IdV). È stata poi introdotta, con l'emendamento 2.0.800, una norma che è assolutamente assurda: il comma 7 dell'articolo 2-bis afferma che il Presidente del tribunale può sospendere i processi qualora i reati per cui si procede siano prossimi alla prescrizione e la pena sia indultabile; non si dice però per quanto tempo: avete scritto una norma per cui un magistrato può sospendere un processo e non si sa per quanto tempo. È un assurdo questo, per cui la parte civile costituita in quel processo potrà aspettare anni ed anni una sentenza, senza che quel processo venga mai fissato, perché voi non prevedete quanto tempo debba durare la sospensione. Il processo è vicino alla prescrizione e invece di celebrarlo si sospende: che logica è questa?

Secondo voi, è irrilevante il diritto che può conseguire una parte civile da un'affermazione di responsabilità, anche se la pena è indultabile? L'indulto riguarda le condanne e presuppone l'affermazione di responsabilità: non è indifferente per la parte civile avere una pronunzia di questo tipo, anche se la condanna è indultata, perché la sentenza comunque è affermativa di responsabilità; voi questi processi prevedete che possano essere sospesi per sempre, perché non vi è una scadenza.

Poi, quale sarebbero questi processi? Per quelli sospesi ope legis non esiste una facoltà del Presidente, appunto perché sono sospesi ope legis (così dice il comma 1 dello stesso articolo). Se quelli che possono essere celebrati devono andare avanti, quale è la terza categoria di processi per i quali la sospensione da obbligatoria diventa facoltativa? A quali processi intendete riferirvi? I presentatori dovrebbero avere il dovere di dare risposta alla domanda su questi altri processi, se essi siano quelli per i quali è obbligatoria la celebrazione prioritaria. Voi, infatti, inserite una terza categoria di processi incomprensibile.

Cosa è poi questa presa in giro della richiesta di patteggiamento che deve proporsi entro tre giorni dalla sospensione ope legis (che scatta, cioè, immediatamente con l'entrata in vigore del decreto) oppure che può proporsi alla prima udienza utile, laddove la prima udienza utile di un processo sospeso si avrà quando il processo verrà rifissato (ossia dopo due anni di attesa).

Ora, tutto ciò è assolutamente incomprensibile. In nome di cosa si chiede il sacrificio di migliaia e migliaia di cittadini, di decine di migliaia di cittadini che attendono l'esito di un processo? In nome di cosa si chiede questo sacrificio? In nome di cosa, se non nell'interesse di uno e solo di uno? (Applausi dal Gruppo IdV).

Non vi è coincidenza! È un'ipocrisia sostenere che questa norma vada incontro agli interessi dei cittadini e che, coincidentalmente, possa anche essere applicata ad uno dei cittadini, ossia a Silvio Berlusconi! Non è vero! In questa norma la coincidenza è tra Silvio Berlusconi e gli imputati colpevoli e non vi è cointeresse dei cittadini! Solo per chi non vuole il processo vi è coincidenza di interessi! Non c'entrano i cittadini, che sono danneggiati da questa paralisi che si vuole introdurre nel nostro sistema.

Questa non è una risposta di giustizia. Appellatevi alle vostre coscienze e rispondetemi col codice alla mano, se avete argomenti; contestate almeno uno degli argomenti che ho indicato; ditemi quale di questi argomenti è errato, ma fatelo con il codice alla mano! Se non lo fate, questo non è più il Parlamento ma diventa la sede di ratifica dei voleri del principe e non è più il Parlamento! (Commenti dai banchi della maggioranza).

Questa è una vergogna! O mi rispondete o non avete coscienza, e vi vergognate ad affrontare questi temi! (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, vi sono alcuni emendamenti che, chiaramente, sono conseguenti all'introduzione di determinate fattispecie penali, mentre altri non lo sono. In particolare, mi riferisco alle norme riguardanti l'incidente probatorio protetto.

Chiedo in quest'Aula che si abbia almeno il coraggio di accelerare i processi: dal momento che vogliamo farli sospendere, io vorrei invece farli accelerare perché questo significa giustizia. L'anticipazione della prova attraverso l'incidente probatorio significa formare una prova e favorirne la definizione con un rito semplificato e, se non è possibile questo, significa avere una prova già formata per il dibattimento. Abbiamo almeno il coraggio per le ipotesi previste dall'articolo 572 del codice penale.

Signor Presidente, sono profondamente dispiaciuta. Quest'anno ricorrono il sessantesimo anniversario della Dichiarazione fondamentale dei diritti umani e il sessantesimo anniversario della Costituzione e noi stiamo attendendo oggi ad una procedura, a mio avviso, veramente paradossale.

Sento dire dal Governo che non si possono immediatamente fare norme che impedirebbero la morte di tante persone: io mi auguro che non succeda, mi auguro che non accada un altro caso di stalking seguito da morte, perché davvero lo porteremmo sulle coscienze. Mi meraviglio delle colleghe presenti, perché la trasversalità su questi avvenimenti dovrebbe essere un fatto essenziale.

Quindi sul punto, signor Presidente, chiedo che almeno sulle misure che riguardano le vittime, il risarcimento del danno che condiziona la sospensione condizionale della pena, la possibilità di fare un incidente probatorio protetto, la possibilità di intervenire, quindi, a favore delle vittime, il Parlamento si pronunzi subito, anche oggi, perché davvero non capisco come possiamo tollerare una così totale disparità di trattamento. (Applausi dal Gruppo PD).

*CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, abbiamo proposto l'emendamento 2.0.900, che riguarda gli infortuni sul lavoro. La proposta modificativa si propone di garantire priorità, con privilegio rispetto agli altri provvedimenti, per tutti i reati commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. È questa la ratio dell'emendamento presentato dal Governo.

Rispetto al testo approvato in Commissione, l'emendamento 2.900 opera una maggior precisazione perché altrimenti per quanto concerne il reato di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si determina la carcerazione di tutti i condannati a pena inferiore a tre anni, che abbiano in corso un programma terapeutico. L'emendamento come proposto prevede l'esclusione della sospensione automatica solo quando il reato di cui all'articolo 73 è aggravato dall'articolo 80, nonché per il reato commesso in forma associata di cui all'articolo 74.

La ratio, quindi, di questo emendamento va in quella direzione ed è per questo che il Governo chiede di modificare la norma votata in Commissione.

VIZZINI, relatore. Signor Presidente, illustrerò brevemente l'emendamento 2.0.801; il collega Berselli successivamente illustrerà la proposta modificativa 2.0.800.

La ragione complessiva per cui sono stati presentati questi due emendamenti è che essi muovono dal fatto che il sistema penale risulta al collasso - uso frasi non mie. Si è parlato di aggravamento della crisi della giustizia, di perdita di credibilità del sistema giudiziario, di una drammatica crisi di effettività del sistema della giustizia penale, di gravissima crisi di efficienza e funzionalità; si è infine detto che il problema centrale della giustizia è quello della durata dei processi.

L'emendamento 2.0.801 che illustro riscrive l'articolo 132-bis di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, stabilendo, nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, una serie di precedenze assolute a procedimenti relativi a reati puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore ai dieci anni, ai reati di criminalità organizzata, di terrorismo, ai reati (con l'emendamento 2.0.900 del Governo) che riguardano la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, a reati con imputati detenuti. Viene, dunque, sostituito, il suddetto articolo 132-bis già vigente, che prevedeva, come formula di priorità, soltanto la presenza di imputati detenuti.

Tuttavia, non è la prima volta che questa scelta viene effettuata, giacché nel decreto legislativo riguardante le norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado era stato asserito che, al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di efficacia nella trattazione dei procedimenti e nella formazione dei ruoli di udienza anche indipendentemente dalla data del commesso reato o da quella della discussione del procedimento, si tiene conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che ne può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti.

 

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi, consentiamo al relatore di poter liberamente, serenamente e compiutamente illustrare gli emendamenti.

 

VIZZINI, relatore. Più di recente, tutti i quotidiani di oggi riportano interviste al procuratore Maddalena per la circolare che fu emanata nel 2007 e che ebbe un seguito parlamentare, visto che il Ministro della giustizia del Governo Prodi si recò nell'Aula di Montecitorio il 13 settembre 2007 per rispondere a un'interrogazione. In quell'occasione egli diede conto della delibera con cui il Consiglio superiore della magistratura il 15 maggio 2007 aveva preso atto dell'adeguatezza dei modelli organizzativi adottati con la circolare del procuratore Maddalena, ne condivise e difese l'operato al punto da concludere che venivano offerte soluzioni realistiche, razionali, controllabili e complessivamente compatibili con il principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale. Per questi motivi abbiamo ritenuto di dover presentare questo emendamento che crea una corsia di urgenza rispetto a reati che destano un forte allarme sociale; ad esso, inoltre, si accompagna l'emendamento successivo allo scopo di rendere effettivamente operativa questa corsia.

Signor Presidente, nel dibattito che si sta sviluppando su questo tema deve essere chiaro che siamo a favore dell'assoluta autonomia della magistratura e dell'obbligatorietà dell'azione penale, così come lo sono stati tutti coloro che si sono occupati di questa materia sino ad oggi, anche con qualche caduta di stile. Ho una grande stima per una persona che è stata Presidente della Commissione affari costituzionali del Senato e che oggi è Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura il quale, con tono perentorio, oggi riferisce a un grande quotidiano che la Consulta dirà che questa norma è incostituzionale. Non credo che il compito di un Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura sia prevedere tassativamente attraverso gli organi di stampa quello che la Consulta dovrà fare o meno. (Applausi dal Gruppo PdL). Egli è libero di esprimere una propria opinione, ma non di dettare attraverso interviste alla stampa comportamenti ad un organo della cui autonomia credo dobbiamo essere tutti gelosi.

Quanto alle circostanze di necessità e urgenza, desidero spendere due parole anche in relazione alle considerazioni svolte dalla Presidenza, che condivido interamente. Le ragioni di necessità e urgenza di questi emendamenti risiedono nel fatto che consentono a tutta una serie di altre norme contenute nel decreto-legge di diventare operative. In altri termini, è inutile inasprire le pene, prevedere norme per cui si possono assicurare i delinquenti alla giustizia, se non si creano poi le condizioni concrete a che esse vengano realizzate, con processi rapidi, in modo tale da creare un sistema che assicuri alla giustizia i delinquenti e che, in sostanza, renda operativi i provvedimenti approvati.

Sotto il profilo formale, aggiungo che si tratta di emendamenti ad un decreto-legge e quindi che non diventano legge se non il giorno in cui venisse approvato il decreto-legge. Non sono come il corpo originario del decreto-legge che entra in vigore con la sua promulgazione. Entreranno in vigore se il decreto-legge verrà convertito, non entreranno in vigore mai se non verrà convertito. Né la Commissione affari costituzionali esprime su questo un parere. Ad esempio, oggi pomeriggio esamineremo il decreto-legge su Alitalia che giunge modificato dalla Camera dei deputati; la Commissione affari costituzionali si occuperà delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento soltanto per la propria adesione all'articolo 117 della Costituzione, ma non per la necessità e l'urgenza. Questo è il tipo di esame riservato alla Commissione e per questo ancora concordo con quanto la Presidenza ha testé illustrato. (Applausi dal Gruppo PdL).

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, sia nella giornata di ieri che questa mattina i colleghi dell'opposizione hanno abbondantemente illustrato gli emendamenti dei relatori e quindi qualche parola in merito dobbiamo poterla spendere anche noi.

Innanzitutto desidero sollevare una questione di carattere procedurale. L'emendamento 2.0.800 dovrà essere messo in votazione successivamente, e non prima, dell'emendamento 2.0.801 perché non ne è la premessa, bensì la logica conseguenza.

L'emendamento 2.0.801 tende a riformulare l'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale con tutta una serie di reati per i quali si creano delle corsie preferenziali. Un autorevolissimo senatore dell'opposizione, già magistrato, in occasione di un dibattito avuto con me alla radio in questi ultimi giorni ha dichiarato che non era assolutamente necessario riformulare il suddetto articolo del codice di procedura penale in quanto già fin da ora i magistrati scelgono quali procedimenti portare avanti e quali tenere nel cassetto.

Ricordo, inoltre, che l'attuale articolo 132-bis prevede una corsia preferenziale soltanto per i procedimenti in cui vi sono imputati detenuti con scadenza del termine di custodia cautelare. Quindi, se alcuni magistrati eludono tale norma e la interpretano nel senso di decidere quali processi fare e quali non fare vi è più di un dubbio di ritenere che questi processi vengano avviati in funzione delle idee politiche degli imputati e degli indagati, a discapito di altri procedimenti per i quali non si procede e li si tiene nel cassetto.

Il senatore Li Gotti ha scrupolosamente indicato i reati per i quali non ci sarebbe questa corsia preferenziale e nell'emendamento successivo non ci sarebbe poi la sospensione dei procedimenti per un anno.

A tale riguardo, voglio ricordare al senatore Li Gotti che i reati per i quali prevediamo una corsia preferenziale (indichiamo poi quelli che non possono essere sospesi) sono particolarmente gravi e non sono soltanto quelli che prevedono disposizioni contro la criminalità organizzata o per i quali la pena edittale massima è superiore a dieci anni. Voglio ricordare, signor Presidente, quali sono i procedimenti che noi riteniamo meritevoli di essere esaminati dall'autorità giudiziaria con preferenza rispetto agli altri e quelli, per converso, che non devono essere sospesi stante la gravità dei reati medesimi e l'allarme sociale che suscitano presso la collettività.

Ebbene, mi permetto di ricordare quali sono questi reati, visto che nessuno lo ha ancora fatto. Si tratta di: associazione a delinquere diretta a commettere delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; tratta di persone; acquisto e alienazione di schiavi; riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; tratta di persone; acquisto e alienazione di schiavi; associazione di tipo mafioso; sequestro di persone a scopo di estorsione; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; delitti con finalità di terrorismo; devastazione, saccheggio e strage; guerra civile; associazione di tipo mafioso; circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; omicidio; rapina aggravata; estorsione aggravata; sequestro di persona a scopo di estorsione; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale; ricostituzione di associazioni sovversive; partecipazione a banda armata; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra o di tipo da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine; produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope; riduzione o mantenimento in schiavitù; prostituzione minorile; pornografia minorile; tratta di persone; acquisto e alienazione di schiavi; violenza sessuale; atti sessuali con minorenni; violenza sessuale di gruppo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo vi sia alcun senatore della Repubblica che possa dubitare della assoluta gravità di tali reati e dell'enorme allarme sociale che questi suscitano presso l'opinione pubblica. Non vi è, quindi, chi non veda come non si possa non assicurare una corsia preferenziale rispetto ad altri reati che, sia pure gravi, hanno un indice di gravità certamente inferiore a questi.

Il senatore Vizzini ha riferito quanto è sotto gli occhi di tutti, vale a dire il collasso della giustizia civile e, per quanto ci riguarda oggi, della giustizia penale. Cercare di agevolare la trattazione dei processi per i reati più gravi e che destano maggiore allarme sociale è un'esigenza sentita non soltanto in questo Parlamento, ma presso l'opinione pubblica. Noi non possiamo non prendere in considerazione l'opinione pubblica: c'è chi sostiene che le elezioni siano state decise proprio sulla questione della sicurezza; ebbene, il primo provvedimento che il nuovo Governo ha posto all'attenzione del Parlamento è stato proprio quello relativo al pacchetto sicurezza ed, in particolare, il decreto-legge del quale si chiede la conversione in questo ramo del Parlamento.

È evidente che in tale prospettiva uno Stato debba garantire la celebrazione dei processi per i reati più gravi e, per fare questo, non può che sospendere per un anno la celebrazione dei processi relativi ad altri reati che - ripeto - sono gravi, ma meno gravi di questi, che suscitano allarme sociale, ma minore di questi. Quindi, poiché non è possibile nelle situazioni attuali celebrarli tutti perché diversamente, onorevoli colleghi, non ci si deve meravigliare...

LUSI (PD). Dici il falso! Dici il falso sapendo di dirlo. (Commenti dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore Berselli, si avvii a concludere.

 

BERSELLI, relatore. Non ci si deve poi meravigliare se tanti reati cadono in prescrizione. (Applausi dal Gruppo PdL). È evidente che un Parlamento deve fare in modo di portare avanti i processi più gravi accantonando per un anno gli altri anche con una sospensione della prescrizione.

 

LUSI (PD). Voi liberate i delinquenti!

 

BERSELLI, relatore. Siamo tenuti a preconfezionare delle leggi astrattamente valide per tutti. Non possiamo predisporre leggi che valgono per tutti eccettuato qualcuno. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

BERSELLI, relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.9. L'emendamento 2.700 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.2. L'emendamento 2.701 è identico all'emendamento 2.200 sul quale esprimo parere favorevole. Gli emendamenti 2.702, 2.703, 2.704 e 2.705 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.3.

L'emendamento 2.706 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.707 e 2.708. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 2.250. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.750. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.4.

Le ricordo, signor Presidente, che gli emendamenti delle Commissioni riunite sono stati approvati all'unanimità. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.709. L'emendamento 2.710 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.5/1, 2.5 e 2.300. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.711. Gli emendamenti 2.712, 2.713, 2.714, 2.715, 2.716 e 2.717 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.8/2. L'emendamento 2.8 è stato ritirato in quanto sostanzialmente identico all'emendamento 2.900 sul quale esprimo parere favorevole. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.400. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.100.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.0.2, 2.0.800/1, 2.0.800/2, 2.0.800/3, 2.0.800/4, 2.0.800/5, 2.0.800/6, 2.0.800/7, 2.0.800/8, 2.0.800/9, 2.0.800/10, 2.0.800/11, 2.0.800/12, 2.0.800/13, 2.0.800/14, 2.0.800/15, 2.0.800/16 e 2.0.800/17.

Come detto in precedenza, si dovrebbe procedere ad un'inversione nella votazione, nel senso di votare prima l'emendamento 2.0.801, sul quale esprimo parere favorevole, rispetto all'emendamento 2.0.800, in quanto è il presupposto di quest'ultimo emendamento.

 

PRESIDENTE. Sarà la Presidenza a decidere al riguardo.

 

BERSELLI, relatore. Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 2.0.801/1, 2.0.801/2, 2.0.801/3, 2.0.801/4, 2.0.900/1, 2.0.900/2 e 2.0.900/3 e parere favorevole sull'emendamento 2.0.900 del Governo.

*CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo si associa ai pareri espressi dal relatore precisando quanto segue.

In merito agli emendamenti 2.0.801 e 2.0.800, faccio presente che il dibattito culturale nel nostro Paese, in relazione alle corsie privilegiate dei processi penali, non è di oggi. Ricordo che il Consiglio superiore della magistratura, nella consiliatura che va dal 1976 al 1981, sotto la vicepresidenza del professore Vittorio Bachelet, fu costretta a dare una indicazione ben precisa con circolare sui procedimenti penali che dovevano essere trattati con precedenza.

Successivamente abbiamo ricevuto una serie di indicazioni dai procuratori della Repubblica attraverso varie circolari che fissavano criteri di priorità nella trattazione dei processi. Il dibattito culturale e politico, al contrario, era concentrato sulla necessità che fosse il Parlamento ad individuare i criteri di selezione ed indicazione delle priorità stesse, anche quando vi era la necessità, proprio per salvare il principio di obbligatorietà dell'azione penale. Non dobbiamo, infatti, dimenticare che la circolare del procuratore della Repubblica porta ad una sospensione di fatto degli altri processi senza alcun intervento sulla sospensione della prescrizione.

Quando i procuratori della Repubblica fissano per circolare criteri di priorità, ciò comporta né più né meno l'abbandono di determinati processi per altri reati. Rispetto a questa situazione il Parlamento, con la normativa riguardante il giudice unico, nel 1998 ha indicato una serie di criteri prioritari da seguire nella celebrazione dei processi.

Pur avendo fatto il magistrato per tutta la vita, reputo corretto che sia il Parlamento ad indicare ogni volta i criteri di priorità quando non è possibile, a causa del carico di lavoro, garantire che tutti i processi possano essere svolti e celebrati secondo termini e tempi della ragionevole durata del processo.

Allora, se è il Parlamento che fornisce detta indicazione, a titolo personale e a nome del Governo esprimo parere favorevole su quegli emendamenti che, come conseguenza, portano ad una sospensione del processo, per garantire la sospensione della prescrizione. Se così non fosse, ossia se non fosse prevista la sospensione della prescrizione, avremo né più né meno l'effetto di determinare la caducazione di quelle indagini e di quei procedimenti che il Governo non intende abbandonare.

Per tale ragione, esprimo parere favorevole sui due emendamenti presentati dai relatori Berselli e Vizzini. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.9.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, desidero far presente agli onorevoli colleghi che la questione che intendo sollevare non involve profili ideologici o i fondamentali di questo provvedimento, ma è questione tecnico- funzionale di grande rilievo, che ho cercato di spiegare in sede di Commissioni riunite e che, al di là della ragione datami per le vie brevi, non vedo come affermare se non prendendo la parola. Peraltro, attraverso Internet stanno pervenendo a molti colleghi messaggi di magistrati di diverse parti d'Italia e degli ordini forensi di varie Regioni con cui si richiama l'attenzione sul fatto che l'emendamento 2.9 dei magistrati del Gruppo PD, recepito in qualche modo dall'emendamento 2.100 delle Commissioni riunite, è molto sbagliato e, se approvato, creerà gravi problemi.

Infatti, onorevoli colleghi, se sarà approvato l'emendamento 2.9 o il 2.100, che è equipollente, per quell'elenco di reati importanti e numerosi, molti dei quali elencati poc'anzi dal relatore Berselli, tutte le sedi giudiziarie d'Italia, eccetto che i tribunali dei capoluoghi di distretto, pressappoco equivalenti ai capoluoghi di Regione, sarannospogliate non dell'attività della procura della Repubblica come inquirente (come, al limite, potrei anche concepire per ragioni di coordinamento operativo), bensì dell'udienza preliminare, del Gip, del Gup, cioè del giudice.

Sottraiamo quindi l'indagato al suo giudice naturale, tenuto presente che il Gup molto spesso rende la sentenza, perché con la procedura abbreviata o i patteggiamenti cura anche la sentenza definitiva; la stessa relazione all'emendamento 2.100, a fin di bene e candidamente, dice che la modifica ha lo scopo di evitare che i magistrati della procura della Repubblica del capoluogo di distretto si debbano spostare per recarsi ai tribunali compresi nel loro distretto a tenere l'udienza del Gup.

Quindi, noi, per evitare che si sposti un magistrato sostituto procuratore del tribunale, ad esempio, di Venezia, diamo per ammesso che da Rovigo, Verona, Vicenza, Bassano del Grappa e così via debbano andare tutti a svolgere l'udienza del giudice preliminare per quei reati a Venezia o, per il Piemonte, che bisogna andare tutti a Torino perché un sostituto procuratore non può andare a tenere un'udienza presso il tribunale di Novara o di Alessandria o di dove preferite. Potrei portare esempi di altri 136 tribunali d'Italia.

Premesso che questo non è un profilo ideologico, ma tecnico-funzionale di primario rilievo e premesso che abbiamo sempre sostenuto che è male che ci sia una estrema domestichezza o dimestichezza tra pubblico ministero e giudice delle indagini preliminari, con l'emendamento in esame stiamo facendo ilcontrario, cioè spostando il Gip dove è il pubblico ministero, e stiamo metropolizzando la giustizia, anziché mantenerla in capo ai vari tribunali, andando ad ingolfare ulteriormente i tribunali, già ingolfati, di capoluogo di distretto solo perché un sostituto procuratore non può andare a tenere l'udienza del Gup presso i vari tribunali.

Teniamo presente... (Commenti del senatore D'Ambrosio). Illustre collega, lei potrà prendere la parola e replicare. Sto sostenendo che stiamo venendo incontro solamente alle esigenze egoistiche dei magistrati delle procure della Repubblica dei capoluoghi di distretto e forse anche, e lo dico, degli studi legali monopolisti dei grandi centri, che accorpano naturalmente le attività giudiziarie di difesa e di supporto, e stiamo realizzando un'opera che ideologicamente non è giustificata da alcunché.

Contemporaneamente, per questa ragione, candidamente scritta nell'emendamento 2.100 del Governo, identico all'emendamento 2.9 presentato dai colleghi della sinistra, andiamo a rivoluzionare il sistema creando un precedente gravissimo di deviazione dal giudice naturale. Sostengo che ciò sia sbagliato, non ideologicamente ma funzionalmente, e comprometta il sistema. Mi auguro che trasversalmente sia possibile far accantonare questo emendamento in modo che si abbia qualche ora per approfondire serenamente la tematica, oppure non mi resta che pregare il Governo di ritirare il suo emendamento e il collega Casson e gli altri presentatori dell'emendamento 2.9 di fare altrettanto, altrimenti esprimerò sicuramente un voto contrario. Non posso infatti che appellarmi al voto dell'Aula.

Sappiate però, onorevoli colleghi - questa non è un'ammonizione perché altrimenti farei ridere -, che da tutta Italia, ma mano che con Internet è possibile vedere cosa stiamo facendo, vi chiederanno conto, nei vostri territori, di cosa abbiamo votato con questo emendamento. Per venire incontro ad un'esigenza di sedentarietà di un ristrettissimo numero di magistrati compromettiamo l'attività di molti magistrati e avvocati delle parti e delle realtà giudiziarie di tutta Italia. Non è questione di microtribunali. Stiamo stabilendo che a Verona, Benevento, Teramo, Alessandria, Novara, Viterbo, Trapani non si possono tenere più udienze preliminari per questi 15-20 reati di grande rilievo. Spiegatemi per quale ragione, non è una questione ideologica.

Insisto perché venga dato il tempo di approfondire la materia e sul ritiro degli emendamenti 2.9 e 2.100, altrimenti posso soltanto invitare i colleghi ad esprimere un voto contrario, tanto il provvedimento non verrebbe viziato nel suo impianto essendo questa norma un corpo estraneo.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Nessuna scelta di comodità per nessun singolo sostituto procuratore o singolo giudice, ma una scelta di funzionalità perfettamente conforme ai principi del giudice naturale sanciti dalla Costituzione; così come è conforme la disciplina delle Direzioni distrettuali antimafia e della Direzione nazionale antimafia, con corrispondenti Gip e Gup, varata nel 1992, che qualche risultato ha prodotto.

Stiamo qui parlando di terrorismo. Da anni si discute, nelle sedi più appropriate, della inopportunità che il giudice di un tribunale periferico, che fa mille cose durante la giornata, tratti materie che richiedono una specializzazione, di fatto e di diritto, che, come avviene per il contrasto alla criminalità organizzata, non può non esserci per il contrasto al terrorismo, soprattutto nelle modalità assunte negli ultimi anni.

Il Governo, pertanto, conferma i pareri enunciati in precedenza.

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, intervengo brevemente per ricordare come questa sia una norma di coordinamento rispetto ad una legge approvata all'inizio di quest'anno nella passata legislatura, ratificando un trattato internazionale in materia di criminalità informatica, terrorismo e pedopornografia. Vi era un buco normativo evidente e non a caso il Governo stesso lo aveva ravvisato oltre ad esservi una competenza che va assegnata alla procura distrettuale e ai Gip distrettuali.

È semplicemente questa la motivazione, nessuna altra, se non quella di coordinare norme internazionali europee e norme italiane già approvate dal Parlamento.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, condivido le osservazioni e le perplessità manifestate dal senatore Benedetti Valentino e ritengo che questa materia sia quantomeno meritevole di approfondimento perché il problema è reale.

Quindi, sugli emendamenti 2.9 e 2.100 preannuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.9.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.9, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

278

Senatori votanti

276

Maggioranza

139

Favorevoli

253

Contrari

17

Astenuti

6

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. L'emendamento 2.700 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.701, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, identico all'emendamento 2.200, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Gli emendamenti 2.702, 2.703, 2.704 e 2.705 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.706 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.707.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.707, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

289

Senatori votanti

288

Maggioranza

145

Favorevoli

127

Contrari

158

Astenuti

3

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.708, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.250, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.750.

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.750, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

286

Senatori votanti

285

Maggioranza

143

Favorevoli

129

Contrari

156

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.709.

 

D'AMBROSIO (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Ambrosio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.709, presentato dalla senatrice Della Monica.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

289

Senatori votanti

288

Maggioranza

145

Favorevoli

128

Contrari

160

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. L'emendamento 2.710 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 2.5/1, presentato dai relatori.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dalle Commissioni riunite, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.300, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.711.

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.711, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

286

Senatori votanti

285

Maggioranza

143

Favorevoli

125

Contrari

159

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.712, 2.713, 2.714, 2.715, 2.716 e 2.717 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa, mentre l'emendamento 2.8 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.900/2.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.900/2, presentato dai senatori D'Ambrosio e Casson.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

285

Senatori votanti

284

Maggioranza

143

Favorevoli

124

Contrari

160

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

Metto ai voti l'emendamento 2.900, presentato dal Governo.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 2.400.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, siamo al secondo capitolo dell'argomento sul quale vi ho intrattenuto prima. Naturalmente faccio ossequio alla volontà del Senato, ma ritengo innanzi tutto che vi sia (la valutazione è rimessa alla sua competenza, signor Presidente) una sostanziale incompatibilità tra l'emendamento 2.9 che è stato votato poco fa, contro il mio personalissimo parere, e l'emendamento 2.100 che stiamo mettendo ora in votazione. Mi sembra ci sia una incompatibilità, nel senso che, una volta recepito il pur sbagliato emendamento 2.9, anche lo sbagliato emendamento 2.100 diventa ridondante. Lo valuti lei, signor Presidente, così risparmio il fiato e la pazienza dei senatori.

Se invece devo entrare nel merito, voglio cortesemente rispondere alla persona che forse su questo argomento più stimo, che è Alfredo Mantovano, al quale voglio anche bene: non è affatto vero che ci stiamo occupando solo di terrorismo, ma di tutta quella serie di reati che prima il senatore Berselli ha elencato, che vanno dalla prostituzione alla droga, all'informatica, e via dicendo. Quindi, stiamo spogliando le sedi giudiziarie italiane di una parte importante, quantitativa e qualitativa, della loro competenza come giudice naturale: questo stiamo facendo, cerchiamo di capirci, altrimenti non saremmo neppure avvocatucci di provincia, avremmo fatto un errore da scuola elementare.

Così al limite non è, e mi meraviglio che i proponenti sostanziali di questa norma, che sono i magistrati del Gruppo PD, anche nelle nostre Commissioni, abbiano ribattuto solo con dei "no" apodittici agli argomenti credo non privi di qualche sostanza che mi sono permesso di riportare. Tra l'altro, voglio ringraziare il senatore Li Gotti, che, pur fiero oppositore, me ne ha dato atto.

Cerchiamo quindi di non insistere nell'errore, anche perché con l'emendamento 2.100 andremmo a sovrapporre un secondo errore funzionale a quello che già abbiamo licenziato, con profili di incompatibilità. Mi dispiace semmai che debba essere proprio l'emendamento del mio Governo, della mia maggioranza, ad essere eliso dal primo approvato, ma così è. Comunque, valutarlo è rimesso alla competenza della Presidenza.

Nel caso in cui si vada al voto, ovviamente, auspico un voto contrario, per coerenza, sull'emendamento 2.100. Ribadisco che ciò non tocca alcun profilo ideologico tra quelli di cui abbiamo discusso molto vivacemente per due giorni.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Benedetti Valentini.

Onorevoli colleghi, in caso di approvazione dell'emendamento 2.100, essendo stato già approvato l'emendamento 2.9, nella fase finale si provvederà al coordinamento delle norme. Chiarisco sin d'ora che, essendo stato approvato l'emendamento 2.9, il richiamo al comma 3-quinquies è assorbito dall'emendamento 2.9.

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.2.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.2, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

277

Senatori votanti

274

Maggioranza

138

Favorevoli

116

Contrari

158

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Come suggerito dal relatore, metto ora ai voti l'emendamento 2.0.801/1, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.0.801/2, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.0.801/3, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, sostanzialmente all'emendamento 2.0.801/4, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.0.801, presentato dai relatori.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.0.900/1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

L'emendamento 2.0.900/2 è precluso dalla reiezione degli emendamenti 2.0.801/3 e 2.0.801/4, mentre l'emendamento 2.0.900/3 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.0.900/1.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.900, presentato dal Governo.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.0.800/1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.0.800/2, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.0.800/3, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, fino alla parola «2002».

Non è approvata.

 

PERDUCA (PD). Presidente, ci dia almeno il tempo di alzare la mano!

 

PRESIDENTE. Va bene, senatore Perduca, sarà fatto.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 2.0.800/3, nonché gli emendamenti dal 2.0.800/4 al 2.0.800/7.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.800/8.

BUGNANO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BUGNANO (IdV). Signor Presidente, le chiedo solo un po' più di attenzione quando alziamo la mano, per non dover sbraitare in quest'Aula così aulica. (Proteste dai banchi della maggioranza). Colleghi, ascoltate l'intervento, vi prego.

Credo che il testo che stiamo per a votare, che è un emendamento al famoso emendamento del Governo che chiede di sospendere i processi penali relativi ai fatti commessi fino al 30 giugno 2002, vada approvato. I relatori, sia il relatore Berselli, sia il relatore Vizzini, sia il Governo hanno cercato di spiegarci e di convincerci che l'intento di questo provvedimento sarebbe quello di privilegiare alcuni processi per reati di particolare disvalore sociale e ci hanno detto che la giustizia è al collasso e quindi dobbiamo procedere con questa modalità.

A sostegno di queste loro affermazioni, mi pare il relatore Vizzini abbia citato altri provvedimenti che avevano previsto dei criteri prioritari di trattazione per alcuni reati e ad esempio ha citato il provvedimento per l'istituzione del giudice unico. A parte che è evidente che in una fase di transizione, quindi con l'istituzione di una nuova figura giurisdizionale, può essere giustificato che siano indicati dei criteri prioritari di trattazione, ma poi vorrei ricordare - lo ha detto lo stesso relatore Vizzini - che in quel provvedimento si diceva testualmente: «indipendentemente dalla data di commissione del reato».

Nel provvedimento che il Governo propone, invece, abbiamo la sospensione dei processi per i reati commessi fino al 30 giugno 2002: è evidente che le giustificazioni che i relatori vogliono darci, utilizzando come termine di paragone il provvedimento sul giudice unico, hanno questo vulnus gravissimo, visto che nella normativa sul giudice unico non era previsto un limite temporale di commissione dei reati; invece qui combinazione, (né il Governo né i relatori ci hanno spiegato come mai è stato individuato come termine proprio il 30 giungo 2002) abbiamo un limite temporale che a mio parere, essendo io anche un avvocato, è assolutamente ingiustificato.

Sono poi rimasta un po' stupita, collega senatore e anche collega avvocato, perché mi risulta che il senatore Berselli sia anche un collega avvocato, dalle argomentazioni fra il politico e il giuridico che lei utilizzava per sostenere questo provvedimento e devo dire che sono rimasta tanto più stupita perché ritengo che per un avvocato fare certe affermazioni, me lo consenta, sia un'aberrazione giuridica e anche politica. In questo caso, io la richiamo come soggetto che frequenta le aule di giustizia. Quindi, affermare che questi provvedimenti servono per rendere giustizia e accelerare processi aventi particolare disvalore sociale, vuol dire fare finta di non sapere che la nostra giustizia è veramente al collasso.

Non è con questi provvedimenti che si pone rimedio a questa situazione anche perché, le notifiche che andranno fatte, con i costi che ci saranno (come ricordava ieri il collega Morando), rappresentano un problema vero e concreto che metterà in grossa difficoltà i nostri uffici giudiziari.

Concludo riportando un'altra citazione, che ho trascritto per non sbagliare, fatta sempre dal collega Berselli. Lei ha detto che non possiamo fare leggi che valgono per qualcuno e non per tutti. Io le dico anche che non possiamo fare leggi che valgano per una persona sola! (Applausi dal Gruppo IdV).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di questo e dei successivi subemendamenti.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.800/8, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

277

Senatori votanti

276

Maggioranza

139

Favorevoli

119

Contrari

157

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.800/9.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.800/9, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

275

Senatori votanti

274

Maggioranza

138

Favorevoli

115

Contrari

159

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.800/10.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.800/10, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

287

Senatori votanti

286

Maggioranza

144

Favorevoli

123

Contrari

161

Astenuti

2

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.800/11.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.800/11, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

291

Senatori votanti

288

Maggioranza

145

Favorevoli

125

Contrari

162

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.800/12.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.800/12, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

289

Senatori votanti

287

Maggioranza

144

Favorevoli

125

Contrari

162

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.800/13.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.800/13, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

287

Senatori votanti

285

Maggioranza

143

Favorevoli

126

Contrari

159

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.800/14, sostanzialmente identico all'emendamento 2.0.800/15.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.800/14, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.0.800/15, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

285

Senatori votanti

281

Maggioranza

141

Favorevoli

123

Contrari

158

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.800/16.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.800/16, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

289

Senatori votanti

287

Maggioranza

144

Favorevoli

126

Contrari

160

Astenuti

1

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.800/17.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.800/17, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

287

Senatori votanti

284

Maggioranza

143

Favorevoli

124

Contrari

159

Astenuti

1

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.800.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, noi non parteciperemo alla votazione di questo emendamento e ancora ribadisco, se vi fosse una possibilità, che qualora voi ritiraste l'emendamento potremmo tornare a discuterne il merito. Ma è esattamente il merito quello che non viene in discussione in quest'Aula e che non è venuto in discussione in Commissione, che non si è occupata del contenuto dell'emendamento 2.0.800.

Nessuno degli argomenti di merito che sono stati sviluppati dal senatore Li Gotti è stato affrontato in quest'Aula, neppure da giuristi autorevoli come quelli che siedono ai banchi del Governo e delle Commissioni. Nessun argomento di merito tranne quello, simbolico ma menzognero, per cui questa è una norma che servirebbe per aumentare le condizioni di sicurezza nel Paese, consentendo ai cittadini di vedere celebrati subito i processi per i fatti più recenti e impressivi, lasciando fuori di giustizia non soltanto le ragioni di quegli imputati, anche innocenti (molto innocenti) che sono sotto processo e che vedono sospeso il diritto a vedere proclamata la propria innocenza, ma anche - come ci ha illustrato il senatore Li Gotti - di quelle parti civili che per troppi anni hanno atteso giustizia. E questo riguarda anche processi molto seri, per fatti molto gravi: ne cito soltanto uno, quello che riguarda i fatti di Bolzaneto.

Nessun argomento di merito, dunque. Io, invece, vorrei aggiungere qualche argomento di merito per giustificare la nostra posizione, che non è pregiudiziale, non è figlia dell'antiberlusconismo, (la voglio dire, questa cosa, la voglio dire chiaramente) ma nasce dall'esperienza di chiunque abbia frequentato le aule di giustizia, e ce ne sono tantissimi di autorevoli tra i vostri banchi. Sapete benissimo che sospendere i processi per un anno significherà aggravare il lavoro delle cancellerie, che sono già oberate (chiunque di voi faccia l'avvocato lo sa), dell'ulteriore adempimento, costosissimo in termini di tempo, di inviare a tutte le parti del processo la comunicazione della sospensione.

E questo ovviamente non riempirà automaticamente i ruoli del processo, perché questi si preparano con largo anticipo e voi sapete quanto tempo occorre per le notifiche, perché vadano a buon fine e siano rispettati i termini del processo. Noi avremo un pezzo del lavoro dei nostri tribunali che sarà non utilizzato: altro che contributo alla sicurezza! Tutto questo recherà un aggravio straordinario di lavoro che non produrrà nulla, non produrrà giustizia, non produrrà sicurezza. (Applausi dai Gruppi PD e IdV). E bisogna dirlo! Questo è un argomento di merito piano, non è una sofisticheria ideologica. Voglio dirlo con chiarezza, perché credo davvero che dirci le cose così come le pensiamo possa essere il modo migliore per venir fuori anche da momenti aspri e difficili di conflitto come questi.

Il senatore Zanda poco fa ha adoperato un argomento per contestare, ovviamente in piena legittimità e senza nessun attentato all'autorità del Presidente del Senato, la sua decisione secondo la quale l'emendamento viene ammesso perché è coerente con i fini del decreto-legge, che è quello di raggiungere un maggior livello di sicurezza; e lo ha fatto partendo dalla lettera del Presidente del Consiglio. Colleghi, la logica non è a disposizione di una parte, ma è - come dire - il presupposto stesso della capacità di intendersi: quando il Presidente del Consiglio, anche con un certo allarme, segnala nella propria lettera che i suoi legali lo hanno informato che tra i processi che verrebbero sospesi (stendo un velo pietoso su tutto il resto) ci sarebbe anche il proprio, la logica avrebbe voluto che il presidente Berlusconi annunciasse al Presidente del Senato il ritiro dell'emendamento e non il fatto che avrebbe presentato un disegno di legge sull'immunità per le alte cariche dello Stato! (Applausi dal Gruppo PD).

Intendo dire solo una cosa e mi permetto di farlo in quest'Aula, perché si tratta di una valutazione politica che ritengo coerente con il modo in cui questa legislatura è cominciata. Forse il presidente Berlusconi con questa norma e poi con la misura sull'immunità per le alte cariche dello Stato sfuggirà a una sentenza, peraltro di primo grado, ma perderà una grande occasione per dare non solo serietà e corpo alle affermazioni che ha fatto autorevolmente in quest'Aula e in quella della Camera, ma anche per segnare davvero in questa legislatura l'uscita dalla transizione italiana e l'inizio di una nuova era del bipolarismo in Italia, in uno schema politico semplificato grazie a noi e nella possibilità vera di ridare forza alla democrazia italiana. Il presidente Berlusconi sta sprecando un'occasione e la state sprecando anche voi.

Torneremo a vedere un film già visto, coronato ancora una volta dall'intervento della Corte costituzionale. Non è questa la politica che mi sarebbe piaciuto vedere. (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi PD e IdV).

 

VOCI DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Bis! Bis!

 

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, poiché usciamo dall'Aula, per non ostacolare i lavori dell'Assemblea la prego di concedere un minuto alle mie senatrici e ai miei senatori per poter uscire ordinatamente.

 

PRESIDENTE. Sono liberi di farlo, senatrice Finocchiaro.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 2.0.800 a firma dei relatori nonché sul 2.0.801 degli stessi relatori e sull'emendamento 2.0.900 del Governo, votati in precedenza, per esprimere il nostro voto contrario su queste misure per delle ragioni molto semplici che, se mi è concesso, cercherò di esporre sinteticamente.

La prima questione riguarda il fatto che si interviene sull'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, stravolgendone natura e finalità. Il testo originario prevede infatti una valutazione di sostanziale parità per tutti i processi e per qualunque reato, tutti considerati su un piano paritario ad eccezione di quelli con imputati in custodia cautelare, per i quali tale misura sia prossima alla scadenza. Nell'assoluto rispetto del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, che impone al pubblico ministero di perseguire ugualmente e obbligatoriamente tutti i reati nella medesima maniera, la ragione di tale regola è di evitare la scadenza di misure di cautela che potrebbero determinare la remissione in libertà di soggetti socialmente pericolosi. Solo questa esigenza, connessa ad un'urgenza temporale, determina la preferenza per tali procedimenti.

La nuova regola, invece, svilisce tale criterio; non si fa più alcun riferimento alla prossima scadenza delle misure cautelari, anzi, al contrario, dà preferenza a procedimenti per reati che hanno i più lunghi termini di prescrizione rispetto a procedimenti per reati meno gravi che si prescrivono più velocemente. Il risultato pratico sarà la verosimile prescrizione di moltissimi procedimenti per reati solo formalmente meno gravi di quelli indicati. Si pensi alla casistica già citata, alla quale mi permetto di aggiungere qualche altra ipotesi di reato quali: il peculato e la malversazione ai danni dello Stato, la corruzione e la corruzione in atti giudiziari, l'istigazione alla corruzione, l'abuso d'ufficio, la violenza e la resistenza a pubblico ufficiale, la calunnia e l'autocalunnia, le false informazioni al pubblico ministero, la falsa testimonianza e la subornazione di testimoni, il favoreggiamento reale e personale, l'incendio e l'incendio boschivo e quant'altro. La lista è lunga. Ad esempio, da ultimo, i reati in materia ambientale e di gestione e traffico illecito di rifiuti.

Ovviamente, una scelta di tale genere si pone evidentemente in contrasto con altre norme del cosiddetto pacchetto sicurezza che, invece, aumenta le pene per gli omicidi colposi da incidenti stradali, modifica le regole di giurisdizione e di controllo del territorio in materia di rifiuti, cerca di prevedere regole che diano maggiore sicurezza al cittadino nella vita di tutti i giorni. Ma poi stabilisce che i processi per fatti di questo tipo non debbano essere celebrati (ovvero possano esserlo solo dopo altri).

La norma dell'articolo 132-bis,così come modificata dai citati emendamenti, appare poi in contrasto con l'articolo 112 della Costituzione sull'obbligatorietà dell'azione penale. Tale principio non riguarda solo la condotta del pubblico ministero; non impone, cioè, solo al pubblico ministero l'esercizio dell'azione penale, ma sta a significare che l'intera organizzazione giudiziaria statale deve perseguire tutti i reati, senza distinzione. Se si vuole - e noi siamo d'accordo - modificare tale principio, occorre percorrere la via maestra ovvero cambiare la Costituzione.

Ancora, si deve sottolineare come il principio fissato dall'attuale testo dell'articolo 132-bis scompaia del tutto nella nuova formulazione fissata dagli emendamenti. Con la conseguenza che un procedimento con imputati con misura cautelare in scadenza ben potrebbe essere ritardato per trattare nei ruoli d'udienza altri procedimenti indicati dalla norma emendata, non esistendo alcun ordine di preferenza né alcuna regola di priorità, se non quella del buon senso del giudice del caso concreto.

Altra anomalia della norma nel testo derivante dagli emendamenti è che verrebbe data priorità assoluta a procedimenti per reati - quelli commessi in violazione della normativa antinfortunistica - che ovviamente importanti in ottica sociale ed in un momento in cui le morti bianche riempiono le cronache, si risolvono però spesso in procedimenti per contravvenzioni bagatellari (ovviamente dal punto di vista della previsione edittale della pena). L'emendamento, infatti, non si limita ai soli omicidi colposi (o anche alle lesioni) commessi in violazione di tale normativa, ma fa riferimento generico ai reati di tale tipo. E statisticamente la maggior parte dei reati riguarda reati contravvenzionali puniti in maniera irrisoria. La conseguenza potrebbe essere la seguente: che un processo per usura o per omicidio colposo da incidente stradale dovrebbe lasciare il passo ad un processo per una contravvenzione per non aver esposto i prescritti cartelli nel cantiere o per aver fornito all'operaio una scala non in regola.

Appare poi francamente incomprensibile, signor Presidente, il riferimento, come elemento che attribuisce al procedimento priorità assoluta sugli altri, al fatto che l'imputato sia detenuto anche per reato diverso da quello per cui si procede. Perché, se l'imputato è in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede, è condivisibile la scelta di velocizzare la trattazione del procedimento per un duplice ordine di ragioni: per evitare la scadenza dei termini della custodia cautelare e per evitare, in caso di assoluzione, di protrarre ingiustamente la detenzione. Ma se lo stato di detenzione dipende da altre cause, ad esempio da altre condanne passate in giudicato e quindi immodificabili, quale ragione giuridica, pratica e di economicità ed efficienza del sistema giudiziario può portare ad attribuire priorità assoluta al procedimento?

Quanto poi al meccanismo di sospensione previsto dall'emendamento 2.0.800, vi sono alcuni problemi che credo sia giusto sottolineare, prima di avviarmi alla conclusione del mio intervento. Anzitutto non comprendiamo la ragione per cui il termine sia fissato al 30 giugno 2002. In secondo luogo, uguale questione di compatibilità con il principio costituzionale di uguaglianza si pone con riguardo ai momenti processuali individuati per la sospendibilità del processo: in particolare, il termine iniziale consistente nella fissazione dell'udienza preliminare. Non appare infatti giustificabile la differenza di trattamento rispetto, ad esempio, al caso di chi abbia già assunto la qualità di imputato a quella data, con la richiesta di rinvio a giudizio, ma non abbia avuto ancora la fissazione dell'udienza preliminare. Si pensi poi, ancor di più, alla differenza di trattamento rispetto ai processi che non passano per nulla dall'udienza preliminare perché a citazione diretta in giudizio da parte del pubblico ministero.

Altro elemento di problematicità, segnalato anche dall'Associazione nazionale magistrati, è che tale previsione finirà per determinare un blocco burocratico dei già lenti meccanismi giudiziari: infatti, per migliaia di processi da sospendere si dovranno impegnare risorse e personale per provvedimenti di sospensione, notifiche, udienze di smistamento e di ripresa del dibattimento, che finiranno per determinare uno stallo dei lavori giudiziari piuttosto che una loro velocizzazione.

Ancora, non è comprensibile il meccanismo descritto dal comma 7 dell'emendamento, che prevede il potere del presidente del tribunale di sospendere i processi quando i reati siano prossimi alla prescrizione e le pene indultabili. Resta da comprendere come questo potere si armonizzi con il dettato dell'articolo 1, che invece prevede una sospensione immediata e per legge, senza alcuna discrezionalità del giudice. L'unica interpretazione utile possibile è che detta sospensione facoltativa riguardi anche i reati a priorità assoluta, di cui al nuovo testo dell'articolo 132-bis come emendato nei termini di cui sopra, che sono richiamati (come eccezione alla sospensione) nel comma 6 della norma.

Allora, signor Presidente, avremmo un sistema in base al quale molti processi sono sospesi per legge per fare spazio a processi per altri reati, considerati più gravi, ma che possono essere a loro volta sospesi se sono prossimi alla prescrizione. Tutto ciò determina il paradosso per cui sarebbe più semplice che reati prossimi alla prescrizione fossero portati all'estinzione, piuttosto che sospendere il processo, ingolfare udienze e cancellerie a tal fine, per poi riprendere il dibattimento dopo un anno, sempre ad un passo dalla prescrizione.

Signor Presidente, concludo con una considerazione. Il Presidente del Consiglio, nella lettera che ha indirizzato al Senato, ha posto una questione che noi consideriamo fondata, vale a dire il rapporto tra la politica e la magistratura. Noi riteniamo, però, che tale questione abbia innestato una priorità nella priorità: essa, infatti, ha introdotto un tema rispetto al quale cambia la sostanza del decreto-legge in materia di sicurezza pubblica, perché i reati che noi intendiamo perseguire inasprendo le pene, con tale provvedimento non vedranno presto la celebrazione dei processi. Ciò comporta la violazione del principio della certezza della pena.

È chiaro che il decreto-legge in esame rischia di essere inutile e, per tali ragioni, su di esso esprimeremo un voto contrario. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD).

BRICOLO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRICOLO (LNP). Signor Presidente, vorrei rispondere alla senatrice Finocchiaro evidenziando che sono proprio loro a riproporci un film già visto, con l'inutile sceneggiata di uscire dall'Aula e l'ennesimo attacco strumentale fatto al Governo, peraltro anche in malafede. Adesso motiverò quanto sto affermando.

Il senatore Mazzatorta ha tirato fuori dalla sua borsa un articolo, apparso in campagna elettorale, che è stato pubblicato sul più importante giornale economico del Paese. L'articolo è del 19 marzo 2008, quando cioè eravamo in piena campagna elettorale. Il titolo è il seguente: «Azione penale con priorità. Il segretario dei Democratici rompe il tabù dell'obbligatorietà». Ne leggo la prima parte: «Azione penale obbligatoria, ma secondo priorità fissate dal Parlamento. È quanto si propone di fare il Partito Democratico, se vincerà le elezioni, rompendo un tabù finora considerato intoccabile». Walter Veltroni ne parla in un articolo apparso sulla rubrica «Radio Carcere» del quotidiano «II Riformista» aggiungendo un particolare inedito al programma sulla giustizia del suo Partito, che poi era anche quello dell'Italia dei Valori, considerato che condividevate lo stesso programma elettorale.

La proposta nasce in parte dall'esperienza che ha dimostrato la volatilità dell'obbligatorietà dell'azione penale, al punto che in alcune procure della Repubblica da tempo ormai è prassi che i capi diano indicazioni ai pubblici ministeri sui reati e dunque sulle indagini da fare a cui dare la precedenza, nell'impossibilità di perseguire tutti allo stesso modo. Il primo ad introdurre questa prassi fu Marcello Maddalena, procuratore della Repubblica di Torino.

Dunque, in campagna elettorale avete detto le stesse cose che adesso vengono recepite dall'emendamento che è stato presentato dai relatori.

 

GARRAFFA (PD). Questa è una tua libera interpretazione.

 

BRICOLO (LNP). Pertanto, i casi sono due: o in campagna elettorale evidentemente avete preso in giro i vostri elettori, cosa possibile visto che di balle ne avete raccontate tante e forse è il caso di farvi qualche esempio. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL). In campagna elettorale, a dimostrazione della vostra unità di coalizione, avevate detto che con la riapertura delle Camere sia il Partito Democratico che l'Italia dei Valori avrebbero confluito in solo gruppo unito. Ai vostri elettori avete raccontato questa grande balla tradendo la loro fiducia, considerato che in questo momento esistono invece due Gruppi parlamentari distinti, quello del Partito Democratico e quello dell'Italia dei Valori.

Potrei fare centinaia di esempi, però la questione che emerge di più - ed è per questo che sostenevo che quello della senatrice Finocchiaro è un film già visto - è che alla fine cercate solo una rivincita giudiziaria. Cercate di non entrare nel merito di un provvedimento che è richiesto dalla gente. Noi abbiamo vinto le elezioni anche perché in campagna elettorale abbiamo promesso di cambiare le cose, cosa che voi non siete riusciti a fare in due anni di Governo, e di lottare contro la criminalità e l'immigrazione clandestina presenti nel nostro Paese. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL). Questi sono i contenuti di questo decreto-legge.

Voi state ostacolando l'approvazione di questo decreto-legge al quale seguirà poi un disegno di legge sul pacchetto sicurezza, che darà risposte concrete alla gente che vive sul nostro territorio. Noi non prendiamo in giro i nostri elettori - ed è di questo che ci stiamo occupando - mentre voi invece state ancora una volta cercando di strumentalizzare la politica per delegittimare un Governo che governerà per cinque anni. Gli elettori ci hanno votato per cambiare questo Paese e non per lasciarlo così come ce l'avete lasciato voi! (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

Dunque, a prescindere dal fatto che torniate in Aula o restiate fuori - è una scelta che per noi cambia poco - noi questo provvedimento lo approveremo per dare risposte chiare e per cambiare questo Paese; alla faccia vostra, che invece continuate a bloccare il cambiamento del Paese. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Commenti ironici dai Gruppi PD e IdV).

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, noi apprezziamo lo stile che il collega, Presidente del Gruppo Lega Nord, ha voluto dimostrare con il suo intervento. Noi protestiamo non alla faccia di qualcuno, ma nell'interesse delle italiane e degli italiani.

Questo è un momento grave e noi manifestiamo il nostro disagio, che poi è il disagio di gran parte del Paese, allontanandoci dall'Aula e condividendo la protesta manifestata dall'altra componente dell'opposizione. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto, senatore Belisario.

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, avrei preferito esprimere queste valutazioni in presenza dei colleghi del Gruppo del Partito Democratico. Nel merito sono già state dette molte cose dai relatori e altre se ne diranno nel prosieguo del dibattito.

Voglio ricordare alla senatrice Finocchiaro, che forse attraverso la televisione seguirà questo intervento, che con questo emendamento ci si riferisce a processi antecedenti il 2002, tanto è vero che ci chiediamo come mai dal 2002 al 2008 non siano stati celebrati. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

Questo è lo scandalo di fronte al quale ci troviamo! Ed è per questo che chiediamo di anticipare - come disse, qualche tempo fa, perfino Piero Fassino e come scrisse il procuratore Maddalena - alcuni processi su materie incandescenti di grave allarme sociale.

 

GARRAFFA (PD). Che c'entra Berlusconi? Che c'entra?

 

GASPARRI (PdL). Questo è un provvedimento per la sicurezza. Questo, caro collega... (Commenti del senatore Garraffa).

PRESIDENTE. Senatore Garaffa, per favore, non intervenga.

Prosegua, presidente Gasparri.

 

GASPARRI (PdL). Quindi, questo è un provvedimento per la sicurezza dei cittadini, tant' è vero che non gradite le norme sull'impiego dei militari, sulla maggiore severità nei confronti dei clandestini, sull'accelerazione dei processi per reati di grave allarme sociale.

Per quanto riguarda poi le leggi ad personam e le immunità, non vorrei dover ricordare che siede in quest'Aula un senatore a vita che ha usato la televisione per dire «Non ci sto» quando doveva rispondere di alcune vicende che lo riguardavano personalmente. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP). Tutti sapete a chi mi riferisco; a reti unificate parlò. Altro che impunità!

In conclusione, cari colleghi, oggi il senatore Macaluso, in un'intervista sui risultati elettorali siciliani su "Il Riformista", ha affermato quanto segue sulla sinistra in Sicilia, su come ha reagito alla crisi siciliana: «Ha mandato per le regionali la Finocchiaro che, insieme alla Borsellino, correva in Sicilia ma era candidata al Senato in altre Regioni». Cito sempre Macaluso (Commenti dal Gruppo PD). Abbiate rispetto almeno per lui se non per me.

GARRAFFA (PD). Ma che c'entra?

 

GASPARRI (PdL). C'è libertà di parola. Tra lei e Macaluso, scelgo Macaluso da citare. Lei, senatore Garraffa, potrei citarla in tribunale.

Dice il senatore Macaluso: «Correva in Sicilia ma era candidata al Senato in altre Regioni». Come a dire: sono qui per dare una mano e poi me ne vado. Non vorrei che la senatrice Finocchiaro se ne andasse troppo presto; vorrei che stesse in Aula a confrontarsi con noi, nel rispetto delle idee reciproche e con un contributo alla fatica della democrazia.

Concludo, cari colleghi del Partito Democratico. Forse dovreste riflettere sulla vostra crisi. In questo momento ci sono più esponenti del Partito Democratico in quest'Aula che elettori del Partito Democratico in Sicilia. Questa è la realtà. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

BONINO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Senatrice Bonino, a che titolo chiede di intervenire? Le ricordo che il suo Capogruppo è già intervenuto in dichiarazione di voto.

 

BONINO (PD). Intervengo in dissenso...

 

PRESIDENTE. Allora, le concedo due minuti.

 

BONINO (PD). Mi scusi, Presidente, ma intervengo in dissenso dal Gruppo a norma dell'articolo 109, quindi, non capisco per quale motivo mi voglia concedere solo due minuti.

 

PRESIDENTE. Perché vi è un contingentamento dei tempi per gli interventi dei dissenzienti. Sono previsti dieci minuti per tutti i dissenzienti.

 

GARRAFFA (PD). Non ve ne sono altri e quindi può concederle più tempo.

 

PRESIDENTE. Collega Bonino, il riparto dei tempi prevede per i voti in dissenso complessivamente 10 minuti. Poiché dobbiamo ancora votare molti altri emendamenti e poi dovranno essere svolte dichiarazioni di voto finali, la Presidenza non può impegnare tutti i 10 minuti per il suo intervento. Si tratta solo di una esigenza di rispetto nei confronti delle future dichiarazioni di dissenso. Tutto qui. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

 

BONINO (PD). Quanta saggezza, signor Presidente! (Commenti del senatore Ferrara). Essere leali non vuol dire essere servi e neanche essere a busta paga. (Commenti del senatore Ferrara).

 

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, la prego.

 

BONINO (PD). Presidente, colleghi...

 

PRESIDENTE. Senatrice Bonino, vorrei sapere prima come intende votare in dissenso e poi potrà parlare.

BONINO (PD). Intendo rimanere in Aula.

 

PRESIDENTE. Rimanere in Aula non è una manifestazione di voto.

 

BONINO (PD). Intendo votare contro e rimanere in Aula. Va bene?

 

PRESIDENTE. Senatrice Bonino, manifesti la sua opinione in tre minuti. (Commenti del senatore Ferrara).

 

BONINO (PD). Signori colleghi, penso che questo Senato, questa vostra maggioranza stia per scrivere una pagina buia. (Commenti dal Gruppo PdL). Capisco il vostro disagio. Capisco anche la vostra insofferenza.

Vedete,da noi radicali, per tutta la nostra storia, non avete mai visto cedimenti forcaioli o giustizialisti. Sulla giustizia, dal caso Tortora in poi e prima ancora, ci avete visti impegnati per la giustizia giusta, anche in situazioni impopolari, quando non additati al pubblico ludibrio. Da qui e da noi avete sentito sollevare, isolati, soli e inascoltati, il problema della cosiddetta obbligatorietà dell'azione penale ridotta ad arbitrarietà dell'azione penale. Fa impressione, cari colleghi, sentirlo dire da voi oggi e non ieri e non l'altro ieri; fa impressione perché pare che ve ne siate accorti solo perché qualcuno tra voi è stato scoperto dai suoi legali...

 

TOMASSINI (PdL). Ma figurati, bugiarda!

 

BONINO (PD). L'ha detto lui nella sua lettera! Rivendicate almeno la sua trasparenza.

Lalettera è stata uno strumento inusuale, ma il Presidente del Consiglio ha voluto almeno così assumere una responsabilità chiara, non condivisibile, perché chiunque abbia a cuore la riforma della giustizia sa bene che non l'avrebbe affrontata né per decreto, né per sospensione dei processi, né l'avrebbe affrontata in questo modo, ma altre occasioni ha avuto in cinque anni passati e altre ne aveva davanti.

Sicché non è un sospetto quello che circola, è la verità. Ed è per questo che mi ispira sconforto e sgomento, perché tanti anni abbiamo dedicato alla giustizia giusta, alle riforme mai attuate in questo Paese.

Così non si aumentano né la sicurezza, né lo stato di diritto per i cittadini italiani. Solo per uno, ma non per i cittadini italiani. (Commenti dai Gruppi PdL e LNP).

Signor Presidente, colleghi, voteremo contro l'emendamento in esame. Non uscirò: voglio ricordarmi bene la fotografia di quest'Aula quando anche voi ve ne sarete forse un po' vergognarti e forse un po' pentiti. (Applausi dal Gruppo PD).

SBARBATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

SBARBATI (PD). Signor Presidente, condivido quanto hanno detto la capogruppo senatrice Finocchiaro e testé Emma Bonino.

 

VOCE DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. E dove è il dissenso?

 

SBARBATI (PD). Aggiungo che questo emendamento è un'incursione dentro lo stesso decreto che manifesta un intervento surrettizio per incidere sulla questione giustizia. La riforma della giustizia è necessaria in questo Paese, ma non si può realizzare con queste incursioni selvagge fatte a titolo personale e per i propri assoluti interessi.

Perquesto noi Repubblicani democratici voteremo contro l'emendamento in esame e ci fermeremo in Aula.

PRESIDENTE. Senatrice Sbarbati, questo fatto non costituisce precedente perché la Presidenza si regolerà in futuro che l'abbandono dell'Aula costituisce voto contrario.

PEGORER (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PEGORER (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pegorer, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico. (Commenti dai Gruppi PdL e LNP).

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.800, presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

190

Senatori votanti

171

Maggioranza

86

Favorevoli

160

Contrari

11

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Gli emendamenti 3.701 e 3.702 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 3.700.

BERSELLI, relatore. Esprimo parere contrario.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.700, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

CUTRUFO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CUTRUFO (PdL). Signor Presidente, volevo denunciare un fenomeno di "pianismo" perché chi ha sostenuto precedentemente il voto elettronico non era in Aula. Quindi, qualcuno che era in Aula ha votato anche per chi non lo era per raggiungere il quorum richiesto a sostegno della votazione con il sistema elettronico. Non è un buon esempio. Lo dico ai colleghi che lo hanno fatto e che sono rimasti in Aula votando anche per chi era fuori.

 

GARRAFFA (PD). Hai fatto il pianista per una vita!

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

*MARINO Mauro Maria (PD). Signor Presidente, l'emendamento 4.700 nasce da una proposta del tavolo bipartisan sulla sicurezza istituito per la Regione Piemonte nella città di Torino, tavolo in cui fra l'altro si è lavorato per aumentare la capacità di contrasto e di deterrenza nei confronti dell'azione dei parcheggiatori abusivi, cosa che incide in maniera odiosa sulla qualità della vita delle persone. Questo emendamento rappresenta l'occasione per colpire questo fenomeno.

THALER AUSSERHOFER (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, l'articolo 4 tende ad inasprire le norme del codice della strada. Premetto che naturalmente dobbiamo fare tutto il possibile per garantire o almeno aumentare la sicurezza sulle strade. Mi chiedo tuttavia, e lo chiedo anche ai colleghi presenti, se davvero pensiamo di ottenere la soluzione del problema con un inasprimento tanto esagerato delle norme. Inoltre, più che sull'inasprimento delle pene è importante vigilare sulla seria applicazione delle norme già esistenti. Infatti nella mia Provincia, applicando le norme in materia, con controlli seri e a tappeto, constato che si riesce ad ottenere risultati molto buoni.

Ciò che auspico e che chiedo anche al Governo è di provvedere in modo che i controlli su strada vengano esercitati in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Sono convinta che, intervenendo in questo modo, si possa aumentare la sicurezza stradale per garantire la quale il controllo rappresenta lo strumento migliore.

Ciò che dovremmo fare, e molto più intensamente, è investire di più sull'informazione e sulla prevenzione. A tale scopo abbiamo presentato l'emendamento 4.701, volto a migliorare la preparazione dei neopatentati con un'esercitazione in un "centro di guida sicura".

Spero veramente che l'Aula apprezzi questo emendamento e spero anche nella sua approvazione. Da una parte, infatti, viene migliorata con queste esercitazioni la preparazione dei neopatentati, dall'altra, dobbiamo anche considerare il fatto che non tutte le famiglie si possono permettere più autovetture; per tale ragione è importante che i figli possano utilizzare le autovetture del padre o comunque a disposizione della famiglia.

Abbiamo poi presentato l'emendamento 4.19, che mira ad eliminare la sanzione della confisca dell'auto. Sul punto vorrei invitare i colleghi a una riflessione. Questo dovrebbe essere un provvedimento a carattere sociale: non tutti hanno più autovetture, in molte famiglie c'è ne è solo una, e non in tutti i paesi periferici c'è la possibilità di utilizzare i mezzi pubblici. Per tale ragione, penso che le misure previste - anzitutto una sanzione amministrativa molto elevata, poi il ritiro della patente e poi addirittura il carcere - dovrebbero bastare per far fronte ai problemi di cui ci stiamo occupando. Secondo noi non c'è un bisogno effettivo di arrivare alla confisca dell'auto, che sicuramente provocherà grandissimi problemi alle famiglie che possiedono una sola autovettura e non hanno la possibilità di utilizzare i mezzi pubblici.

Per questa ragione chiedo di prendere in considerazione e di ben valutare gli emendamenti testé illustrati, anche per dare un segnale forte alle famiglie e poi intervenire con più forza nella preparazione, nell'informazione e anche nei controlli sulla strada in tutto il territorio dello Stato.

PARAVIA (PdL). Signor Presidente, anche se il nostro emendamento 4.718 si illustra da sé, è bene chiarirne il significato. Poiché è stato ripristinato il reato di chi rifiuta di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, esso mira ad estendere anche a tale fattispecie la sanzione della confisca del veicolo, salvo ovviamente il caso in cui l'auto dovesse appartenere a persona estranea alla violazione, ad esempio nel caso fosse rubata.

FILIPPI Marco (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, l'emendamento 4.0.100, che mi appresto a illustrare, ha l'esclusivo scopo di migliorare l'efficacia delle norme contenute all'articolo 4 inerenti alle modifiche al codice della strada.

Non deve sorprendere la sostanziale condivisione delle misure di pena indicate, cioè l'inasprimento delle sanzioni al codice della strada introdotte con l'articolo in parola. Molti colleghi presenti nella precedente legislatura ricorderanno infatti che la sostanza delle norme di detto articolo era stata di fatto già approvata da questa Aula e soltanto la fine anticipata della legislatura non ha consentito all'altro ramo del Parlamento di far sì che le stesse potessero effettivamente divenire leggi dello Stato.

Sorprende piuttosto, ed è questo il mio appunto, come sia assolutamente assente quella cornice di riferimento che i colleghi dell'allora opposizione, oggi maggioranza, contribuirono non poco a determinare e che costituì l'elemento di successo di quei parziali provvedimenti introdotti con il decreto di anticipazione di settembre, che ancora più forza avrebbero avuto se fosse entrata in vigore la legge solo da questa Aula approvata.

Cari colleghi della maggioranza, ricorderete certo con me che tutti noi insieme, appena pochi mesi fa, sostenevamo (e voi con più forza di noi) che l'inasprimento delle sanzioni, che noi allora volevamo, avrebbe avuto il risultato atteso solo se si fossero intensificati i controlli effettuati sulle strade dalle Forze di polizia e se avessimo agito anche sulla prevenzione degli incidenti, a partire dalle azioni e dagli interventi concretamente possibili nei consueti luoghi di aggregazione giovanile. Fu proprio grazie al vostro contributo, con l'accoglimento di diversi emendamenti da voi proposti, che il provvedimento legislativo si arricchì di quelle misure di prevenzione e di controllo risultate, in questi pochi mesi, capaci di modificare un trend negativo.

Oggi le riproponiamo noi a voi, non certo per un gioco delle parti, ma per un'intima convinzione che si ha e si deve avere nei confronti delle cose giuste e necessarie: norme finalizzate ad aumentare i controlli sulle strade che, come tutti noi sappiamo, sono l'unico vero deterrente ai comportamenti di guida scorretti e pericolosi. L'emendamento in proposito stabilisce che almeno l'importo derivante dall'aumento delle sanzioni previsto dalle nuove norme venga assegnato alle forze dell'ordine e destinato ad aumentare i controlli sulle strade.

Al riguardo, sarebbe perfino fin troppo facile polemizzare sul fatto che, per mantenere gli impegni e le promesse fatte nella vostra campagna elettorale, per il provvedimento di copertura dell'ICI avete tolto tutte le risorse aggiuntive che noi avevamo stanziato con la finanziaria 2008, in questo e negli anni prossimi, per i controlli stradali. Date almeno, con l'accoglimento dell'emendamento, il segno della buona volontà; altrimenti, davvero i provvedimenti in approvazione saranno soltanto destinati a restare norme di carta e ad accrescere la sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni.

Lo stesso emendamento si propone anche di recuperare almeno quella parte di azioni di prevenzione richieste ai gestori e ai titolari dei locali notturni e delle discoteche, come la fornitura gratuita di etilometri prima dell'uscita dai locali, per consentire la misurazione volontaria delle proprie condizioni psicofisiche, o la predisposizione di appositi locali di decompressione o, ancora, il divieto di somministrazione di superalcolici dopo una certa ora. Sono tutti provvedimenti da voi presentati solo pochi mesi fa e da noi accolti.

Infine, sempre nell'emendamento, si chiede semplicemente che venga prevista la trasmissione dei principali dati sugli incidenti stradali da parte dalle forze di polizia al Ministero dei trasporti, al fine dell'aggiornamento degli archivi previsto dagli articoli 225 e 226 del codice della strada, per dare quei presupposti minimi di conoscenza circa la localizzazione dei principali fattori di rischio sulle strade italiane.

Si tratta, insomma, di norme di buon senso da voi precedentemente proposte e sostenute e per le quali sarebbe davvero incomprensibile un vostro comportamento preclusivo.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.700, 4.701, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.12, 4.14 e 4.704. Sull'emendamento 4.702, identico all'emendamento 4.703, il parere è invece favorevole.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.705. L'emendamento 4.15 è identico all'emendamento 4.706, sul quale esprimo parere contrario. Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 4.707, 4.16, 4.18, 4.19, 4.17, 4.708, 4.709, 4.710, 4.711, 4.5.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.100 e 4.400 delle Commissioni riunite. L'emendamento 4.150 delle Commissioni riunite è ritirato in quanto assorbito dall'emendamento del Governo 4.1000, sul quale esprimo parere favorevole. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.4. L'emendamento 4.712 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Esprimo parere contrario sul subemendamento 4.500/1 e favorevole sull'emendamento 4.500 delle Commissioni riunite. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.713 e 4.20. Gli emendamenti 4.714, 4.715, 4.717 e 4.719 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.716, 4.720 e 4.721. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.718.

L'emendamento 4.900 è stato riformulato dal Governo come emendamento 4.900 (testo 2), su cui esprimo parere favorevole; così pure esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.200 delle Commissioni riunite. Esprimo infine parere contrario sull' emendamento 4.0.100.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore, salvo alcune brevi precisazioni.

Sull'emendamento 4.700, condivido l'esigenza di rigore, ma lo ritengo eccessivo, quindi invito al ritiro.

Circa gli emendamenti presentati dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, nel confermare il parere contrario perché sono tutte proposte che puntano ad abbassare quella soglia di sicurezza stradale che noi, invece, riteniamo debba essere elevata, vorrei dire soltanto che non si tratta di un mero incremento di sanzioni penali, anche perché si evita il giudizio di comparazione con le attenuanti e quindi vi è un effetto di dissuasione più significativo, ma vi è anche un più articolato intervento sul fermo amministrativo e sul sequestro e la confisca dei veicoli, rispetto ai quali le preoccupazioni dei presentatori degli emendamenti (come fare se si possiede una sola autovettura) possono essere tranquillamente affrontate decidendo di rispettare le regole del codice della strada, come avviene in ogni Paese civile.

Inoltre, se mi permette di dirlo, signor Presidente, ritengo poco riguardoso nei confronti delle forze di polizia sostenere, come abbiamo ascoltato in quest'Aula, che tali norme sono particolarmente rigorose in Trentino-Alto Adige perché lì vengono fatte rispettare. La polizia stradale - e non solo la polizia stradale, ma essa più di altre - paga quotidianamente costi umani per il lavoro svolto sull'intero territorio nazionale, da Aosta a Ragusa, con tutto quanto c'è di mezzo. Posso assicurare, sulla base di quanto è sotto gli occhi di tutti, che la legge viene fatta rispettare in modo uguale sull'intero territorio nazionale.

Per i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4, confermo il parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 4.700 vi è un invito al ritiro da parte del Governo. Senatore Marino, insiste per la votazione?

 

MARINO Mauro Maria (PD). Sì, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.700.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.700, presentato dal senatore Marino Mauro Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

270

Senatori votanti

269

Maggioranza

135

Favorevoli

111

Contrari

156

Astenuti

2

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.701, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.702, presentato dal senatore Vitali, identico all'emendamento 4.703, presentato dal senatore Malan.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.11, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.13, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.12, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.14, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, identico all'emendamento 4.704, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

L'emendamento 4.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.705, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.15, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, identico all'emendamento 4.706, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.707, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.16, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.18, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.19, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.17, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.708, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.709, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

L'emendamento 4.710 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 4.711, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.100, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

269

Senatori votanti

267

Maggioranza

134

Favorevoli

259

Contrari

4

Astenuti

4

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.400, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

 

L'emendamento 4.150 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1000.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1000, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

277

Senatori votanti

276

Maggioranza

139

Favorevoli

162

Contrari

112

Astenuti

2

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 4.4, mentre l'emendamento 4.712 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 4.500/1, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.500, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 4.713 e 4.20, mentre gli emendamenti 4.714 e 4.715 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 4.716, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 4.717 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.718.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.718, presentato dal senatore Paravia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

276

Senatori votanti

275

Maggioranza

138

Favorevoli

155

Contrari

120

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. L'emendamento 4.719 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.720, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, fino alle parole «euro 1.500».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.720 e l'emendamento 4.721.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.900 (testo 2).

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.900 (testo 2), presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

276

Senatori votanti

275

Maggioranza

138

Favorevoli

160

Contrari

115

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.200, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.2, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.100.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.100, presentato dal senatore Filippi Marco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

279

Senatori votanti

278

Maggioranza

140

Favorevoli

116

Contrari

160

Astenuti

2

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.0.2000, 4.0.2001 e 4.0.2002 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, volevo brevemente sottolineare ai relatori e al Governo questa ipotesi di riformulazione dell'articolo 5, che consente di colpire la concessione di alloggi a stranieri irregolari a fronte di qualsiasi tipo e genere di corrispettivo. Infatti lo scambio avviene tra alloggio e prestazione lavorativa in nero (che non sarebbe coperta dalla formulazione attuale) ovvero tra alloggio e, a volte, prestazione sessuale, piuttosto che, come avviene ordinariamente, tra alloggio e denaro.

Poiché è stato introdotto il concetto di ingiusto profitto, che noi condividiamo, il testo che proponiamo serve a migliorare la formulazione dell'articolo 5 e a renderlo più efficace.

D'AMBROSIO (PD). Signor Presidente, l'emendamento 5.21 propone di sostituire i termini e le pene a seguito delle quali è prevista l'espulsione. Nella legge Bossi‑Fini è previsto che, in caso di condanna ad una pena non superiore ai due anni, possa darsi l'espulsione. Noi proponiamo di elevare questa pena a cinque anni e di raddoppiare il termine del divieto a rientrare in Italia da cinque a dieci anni. Questo per la semplice ragione, come ormai hanno pubblicato tutti i giornali, che c'è una recrudescenza di questo tipo di criminalità degli extracomunitari e mantenere in carcere questa gente costa ben 3.500 euro al mese.

Quindi, ci sarebbe un risparmio enorme e risulta molto più conveniente espellere anche chi ha commesso dei reati puniti con pena superiore a due anni, anziché tenerli in Italia ed espellerli successivamente.

Chiedo dunque che questo emendamento venga accolto.

GHEDINI (PD). Signor Presidente, con l'emendamento 5.0.700 si intende proporre un'integrazione all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 che, nella formulazione attuale, prevede il rilascio del permesso di soggiorno solo per persone gravemente sfruttate da organizzazioni criminali.

Noi riteniamo che il rilascio del permesso di soggiorno debba essere esteso in maniera esplicita anche a lavoratori gravemente sfruttati da singoli datori di lavoro occulti, perché, a nostro modo di vedere, tale pratica peggiora le condizioni di sicurezza generale non solo dei singoli, ma anche del Paese. L'integrazione dei lavoratori è una misura fondamentale per contrastare l'insicurezza, perché favorisce il contrasto delle organizzazioni e dei comportamenti criminali anche non organizzati, di singoli (quali i caporali) che promuovono o supportano la clandestinità sfruttandola.

Si tratta, dunque, di un'iniziativa fondamentale perché contrasta l'insicurezza (tantissime volte in questi giorni ne abbiamo una riprova fatale nei luoghi di lavoro) a cui sono particolarmente esposti i lavoratori immigrati che vengono criminalmente sfruttati con il lavoro nero; è fondamentale perché sottrae queste persone alla spinta a delinquere, cui sono maggiormente soggetti proprio i lavoratori invisibili; infine, è fondamentale perché determina lealtà nei comportamenti imprenditoriali, dal momento che spesso le imprese illegali o che sfruttano il lavoro illegalmente hanno la capacità di distorcere il mercato e le normali regole della concorrenza.

Per tutte queste ragioni invitiamo ad approvare l'emendamento 5.0.700.

BRUNO (PD). Signor Presidente, questo decreto-legge, come del resto la sicurezza in genere, ha dei costi e l'emendamento 5.0.701 tenta di alleviarne uno, vale a dire il carico di lavoro delle forze dell'ordine che lo dovranno applicare.

In quest'Aula ho sentito molti colleghi, da ultimo il senatore Paravia, parlare delle forze dell'ordine facendo affermazioni decisamente condivisibili. Ebbene, l'emendamento in esame, oltre alle parole e alla retorica, tiene conto di questi operatori, forse più di quanto è stato fatto con un altro provvedimento che riguarda la detassazione degli straordinari.

Con questa proposta si intende destinare il 50 per cento delle somme confiscate alla criminalità organizzata al Fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività alle forze dell'ordine.

Il resto dell'emendamento non necessita di illustrazione. Ritengo quindi che l'Assemblea possa approvarlo, proprio sulla base delle considerazioni che ho ascoltato, in maniera da dare un segnale tangibile di attenzione alle forze dell'ordine che dovranno applicare le norme contenute nel decreto-legge in esame.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.7 (identico all'emendamento 5.17), 5.8, 5.19, 5.18, 5.700, 5.23, 5.400/1, 5.701, 5.4, 5.6 e 5.702. L'emendamento 5.24 delle Commissioni riunite è ritirato.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.220 e 5.400 delle Commissioni riunite.

Il parere sull'emendamento 5.1000/1 è contrario, mentre è favorevole, ovviamente, sull'emendamento 5.1000 del Governo.

Esprimo, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 5.703, 5.705, 5.706, 5.707, 5.403, 5.21 e 5.9. L'emendamento 5.704 è privo di portata modificativa. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.402, 5.401 e 5.100.

Mi rimetto al Governo sull'ordine del giorno G5.100.

Per quanto riguarda gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.0.2 e 5.0.4.

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.0.900 e 5.0.900/1 sono accantonati perché manca il parere della 5a Commissione.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme al relatore, con qualche aggiunta argomentativa, se mi è consentita.

L'emendamento 5.24, che è stato ritirato dal relatore, scaturisce da un emendamento proposto dal senatore Carofiglio e da altri senatori che i relatori ed il rappresentante del Governo avevano condiviso. Il Governo condivide la sostanza e gli obiettivi di questo emendamento che sono quelli di avere certezza di identificazione anche per chi viene da un Paese straniero in Italia per un periodo inferiore a tre mesi, posto che la gran parte degli irregolari sono overstayers.

Senonché ci siamo accorti, nel passaggio tra la Commissione e l'Aula, che questa norma si pone in contrasto con il Regolamento dell'Unione europea n. 562 del 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone. Aggiungo che sia il Consiglio dell'Unione europea che il Parlamento europeo hanno in corso di elaborazione una proposta di regolamento recante modifica dell'istruzione consolare comune relativa agli elementi biometrici e riguardante le domande di visto. Si tratta pertanto di una materia che in questo momento è all'attenzione esclusiva dell'Unione europea, rispetto alla quale non ci possiamo certamente porre in contrasto.

Sull'ordine del giorno G5.100, presentato dal senatore Filippi Alberto, il Governo esprime parere favorevole, ma con una proposta di riformulazione che consiste nel sostituire il termine "superare" con il termine "riconsiderare", tenendo conto che già in sede di espressione del parere sui decreti legislativi di extracomunitari e di comunitari alla Camera dei deputati sono state presentate proposte da parte dei relatori ai pareri di inserire esattamente la disciplina recata da questo ordine del giorno.

Da ultimo, esprimo sull'emendamento 5.0.700, presentato dalla senatrice Rita Ghedini e dal senatore Vitali, formulo un invito al ritiro e, in subordine, il parere contrario. Infatti, quanto viene previsto in tale proposta emendativa costituisce una specificazione trattandosi di casi gravi - così come contenuto nella dizione - di ciò che è già previsto nell'articolo 18 del testo unico in materia di immigrazione e ci sono applicazioni concrete.

Invito al ritiro anche dell'emendamento 5.0.701. Figuriamoci, infatti, se non si può essere favorevoli all'incremento dei fondi delle forze di polizia. Tuttavia segnalo due controindicazioni: innanzi tutto, il fondo che deriva dalle confische alimenta una serie di fondi, tra cui anche quello delle vittime della criminalità mafiosa. Sarebbe opportuno esaminare nel dettaglio i contraccolpi per evitare poi squilibri nell'erogazione delle somme alle vittime della mafia; la seconda controindicazione è che, in questo emendamento, si parla di un fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività alle forze dell'ordine. Mi permetto di ricordare ai presentatori e all'Assemblea che questa è materia di contrattazione e che intervenire immediatamente con una norma primaria salterebbe passaggi essenziali. Sono comunque disponibile, a nome del Governo, ad accogliere un ordine del giorno che spinga a tenere conto dell'istanza proveniente dal Senato.

PRESIDENTE. Vorrei sapere dal relatore se condivide, dal momento che non si è espresso al riguardo, i pareri sull'emendamento 5.0.700, rispetto al quale il sottosegretario Mantovano ha espresso un invito al ritiro, e sull'emendamento 5.0.701, sul quale il rappresentante del Governo ha espresso un invito al ritiro oppure una proposta di trasformazione in ordine del giorno.

 

BERSELLI, relatore. Condivido il parere espresso dal rappresentante del Governo.

BRUNO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUNO (PD). Signor Presidente, faccio osservare al Governo che, all'interno dell'emendamento 5.0.701, è previsto che si facciano salve le somme che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Anche per quanto riguarda la contrattazione, qui si vanno a mettere risorse all'interno di un fondo che poi obiettivamente verrà nuovamente discusso. La trasformazione in un ordine del giorno rimarrebbe una pura enunciazione dell'Assemblea. Personalmente non sono favorevole a ritirarlo e preferisco che venga posto ai voti.

PRESIDENTE. Senatore Alberto Filippi, accetta la proposta di modifica dell'ordine del giorno G5.100, avanzata dal Governo?

 

FILIPPI Alberto (LNP). Sì, signor Presidente.

CAROFIGLIO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CAROFIGLIO (PD). Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 5.24, già ritirato dal relatore, intendo segnalare che l'adozione di quella norma non necessariamente sarebbe stata in contrasto con la vigente normativa europea. Non annoio il Senato con una questione interpretativa sul punto; considero però che, essendo in corso di realizzazione un regolamento che uniforma la disciplina per tutta l'Unione Europea, sia effettivamente opportuno rimandare, in questo quadro di organicità, a quella normazione sovranazionale.

CASSON (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, intervengo per una precisazione su quanto testé dichiarato dal senatore Carofiglio. È stato ritirato l'emendamento 5.24 e non l'emendamento 5.0.2000. Vorrei che si precisasse meglio la questione, considerato che tale ultimo emendamento attinente a problemi della magistratura resta in piedi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.7, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, identico all'emendamento 5.17, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.19.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.19, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

276

Senatori votanti

275

Maggioranza

138

Favorevoli

120

Contrari

154

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. L'emendamento 5.24 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.18.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.18, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

284

Senatori votanti

282

Maggioranza

142

Favorevoli

122

Contrari

160

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.220, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

 

L'emendamento 5.700 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.23.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.23, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

280

Senatori votanti

279

Maggioranza

140

Favorevoli

123

Contrari

155

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.400/1, presentato dal senatore Casson.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.400.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, l'articolo 5 in discussione è quello che ha subito più interventi da parte del Governo durante il lavoro delle Commissioni.

La versione ultima, nel testo risultante dall'emendamento 5.400, è radicalmente diversa da quella contenuta nel decreto-legge in vigore. Nel decreto-legge in conversione si è introdotto il delitto di cessione onerosa di un immobile ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante, ossia una norma finalizzata ad impedire che uno straniero irregolare possa trovare casa o alloggio nel nostro Paese.

Nell'emendamento presentato dal Governo e dalla Commissione si propone una norma totalmente diversa. Infatti, non sarà più delitto dare alloggio oneroso allo straniero irregolare. Perché sia delitto, si richiede che ciò avvenga «al fine di trarre ingiusto profitto». Sicché gli stranieri irregolari, sfruttati da speculatori senza scrupoli, diventano parti offese e, ove lo vogliano, potranno costituirsi parte civile nel processo a carico del proprietario ingordo che abbia dato, dietro corrispettivo, un alloggio privo di requisiti minimi per assicurare una civile permanenza.

L'Italia è il primo Paese che così tutelerà lo straniero clandestino dalla vessazione degli approfittatori ingordi e, nel contempo, garantirà al clandestino il diritto al risarcimento. Non posso che dichiararmi orgoglioso di essere italiano e di appartenere a questa nobile Assemblea nel momento in cui si consegna al Paese una norma di grande civiltà, degna della migliore Italia.

Il mio voto è favorevole e invito l'opposizione ad un voto unanime che sottolinei con forza questo momento particolarmente solenne, espressione di massimo rigore, solidarietà e civiltà. (Applausi dal Gruppo IdV).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Poiché l'emendamento successivo che reca la mia firma sarà precluso da quello al nostro esame, intervengo in dichiarazione di voto solo per segnalare che siamo favorevoli al testo uscito dalla Commissione in quanto si tratta di un passo in avanti che copre in maniera seria tutte le ipotesi di sfruttamento.

Abbiamo qualche dubbio - credo però che il Governo e i relatori possano approfondirlo, soprattutto il Governo, nel passaggio del testo alla Camera - in merito alla circostanza che si precisi che il tipo di cessione debba essere solo a titolo oneroso. Si corre, infatti, il rischio che vi siano fattispecie molto serie di sfruttamento che restano fuori dall'applicazione della norma. Poiché è stato correttamente inserito il concetto dell'ingiusto profitto, se nel passaggio alla Camera questo aspetto potrà essere rivisto, la norma sarà obiettivamente perfetta. In ogni caso, il nostro voto è favorevole.

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, in materia di cessione di immobili avevamo presentato un emendamento più articolato che parlava di stato di bisogno, di approffittamento, di ingiusto profitto, di corrispettivo gravemente sproporzionato, che non è passato.

Ci rendiamo, però, ben conto che l'accoglimento, all'interno della nuova formulazione dell'emendamento in esame, del concetto di ingiusto profitto nel dare alloggio ad uno straniero viene incontro alle esigenze che avevamo segnalato. Per questo motivo, quindi, anche il voto del Partito Democratico sarà favorevole. (Applausi dei senatori Bonfrisco e Quagliarello).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.400, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

271

Senatori votanti

269

Maggioranza

135

Favorevoli

266

Contrari

3

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 5.701 e 5.4.

Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, identico all'emendamento 5.702, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 5.1000/1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1000, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.703.

 

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.703, presentato dai senatori Maritati e Casson.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

273

Senatori votanti

272

Maggioranza

137

Favorevoli

118

Contrari

154

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. L'emendamento 5.704 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.705.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.705, presentato dal senatore Vitali.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

276

Senatori votanti

275

Maggioranza

138

Favorevoli

122

Contrari

152

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato dalla senatrice Sbarbati.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.706.

BRICOLO (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRICOLO (LNP). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 5.706 e 5.707, trattandosi di modifiche di cui avremo modo di discutere in sede di esame del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 5.402, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.403.

MARITATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARITATI (PD). Signor Presidente, nel prepararmi al voto esprimo tutto il mio rammarico perché l'emendamento 5.403 non è stato preso in considerazione, anzi è stato respinto in Commissione e temo che sarà respinto anche in Aula.

Poiché tutta questa attività del Governo è partita soprattutto sulla base della considerazione indiscutibilmente vera che vi sono troppi stranieri e troppi irregolari e che da questo eccesso di presenze scaturiscono conseguenze spesso anche di violenza e di illegalità, allora noi proponiamo costruttivamente un istituto che non è nuovo nel nostro Paese, il rimpatrio volontario assistito, che peraltro in Stati europei importanti ha dato risultati eccellenti sul piano dell'aumento degli allontanamenti effettivi (+45 per cento in Spagna, in Francia +37 per cento, in Inghilterra il +68 per cento, in Germania il +52 per cento) e lo abbiamo già sperimentato in Italia in maniera eccellente negli anni '90 verso i Balcani e all'inizio del 2000 per il Kosovo.

Con il rimpatrio assistito la gestione delle politiche migratorie migliora sensibilmente, proprio perché favorita dalla certezza dell'allontanamento, a sua volta resa possibile dalla collaborazione fattiva dello straniero. Mi domando allora i motivi di questa chiusura nei confronti dell'emendamento in esame. Questo è uno degli emendamenti che in Commissione il Governo, la stessa Presidenza e la maggioranza hanno dichiarato fattivi e positivi nel contenuto, però, per ragioni che non riesco a comprendere, si rigetta.

Proponiamo di estendere il rimpatrio assistito agli irregolari e giova rilevare che il ricorso all'istituto produrrebbe nel nostro Paese un doppio beneficio, di carattere economico e di ordine pubblico e da un punto di vista politico e morale. A fronte di tante conseguenze negative, anche luttuose, secondo me non basta coprirsi la coscienza con i minuti di silenzio, bisogna operare perché siano risolti questi problemi alla radice.

I rimpatri assistiti devono essere evidentemente garantiti da un fondo, che in parte già esiste e il cui costo sarebbe certamente di gran lunga inferiore ai costi che affrontiamo e che ci prepariamo ad affrontare: basti pensare che sono stati previsti la costituzione di nuovi centri di permanenza e l'allungamento ad un anno e mezzo della detenzione amministrativa. Andremo incontro a difficoltà insuperabili anche e soprattutto dal punto di vista economico, allora perché non accedere a questo istituto che certamente è di gran lunga superiore rispetto ad ogni altro strumento?

Con l'emendamento in esame vogliamo suggerire e proponiamo l'adozione di uno strumento che, se adottato, farà risparmiare ai contribuenti italiani e in maniera indolore determinerà un abbassamento sensibile del numero degli irregolari. È previsto, ovviamente, che l'irregolare assistito per il rientro nel suo Paese che dovesse rientrare prima del tempo previsto dalla legge meriterà allora certamente una pena detentiva. Inoltre, come incentivo, abbassiamo i termini per la possibilità del rientro per coloro i quali volessero liberamente e spontaneamente accedere a questa procedura di allontanamento.

Penso che, invece di mostrare ancora una volta in maniera stupida e sterile i muscoli, aumentare le pene, organizzare nuovi centri di permanenza, affrontare - non so ancora in che modo - il problema drammatico delle carceri italiane, che hanno già raggiunto quota 60.000 e che con questo decreto e con altre norme che la maggioranza si accinge a varare supererà ogni livello per cui dovremo - e non so se neppure è possibile e pensabile - allestirne di nuove, potremmo finalmente adottare provvedimenti intelligenti capaci di risolvere i problemi, quei problemi che in buona parte ci trovano d'accordo. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.403, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

281

Senatori votanti

280

Maggioranza

141

Favorevoli

126

Contrari

153

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.21.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.21, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

276

Senatori votanti

274

Maggioranza

138

Favorevoli

121

Contrari

153

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.401, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

 

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

FILIPPI Alberto (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FILIPPI Alberto (LNP). Signor Presidente, innanzi tutto ringrazio il Governo per aver accolto l'ordine del giorno nel quale chiedo di superare l'equiparazione esistente tra cittadini italiani e ricongiunti ultrasessantacinquenni di cittadini stranieri ai fini dell'accesso all'assegno sociale.

Mi chiedo, vi chiedo, colleghi senatori, e chiedo al Governo: è corretta, è giusta, è giustificata questa equiparazione? Prima di porre a voi tutti questa riflessione, desidero sottolineare che ho avuto modo, nel corso della recente campagna elettorale, intensa di riunioni, di dibattiti televisivi e radiofonici, di capire come sia la gente a porci questo quesito e a pretendere da noi tutti una chiara risposta a ciò che percepiscono come un'ingiustizia.

 

PRESIDENTE. Senatore Filippi, la invito a concludere. Siamo ormai al termine della seduta e il senatore Cutrufo ha chiesto la parola per fatto personale.

 

FILIPPI Alberto (LNP). In conclusione, devo aggiungere che questa è considerata un'ingiustizia da parte dei cittadini della mia Regione ma non solo. L'abuso incontrollato dei ricongiungimenti farà sì che solo per coprire assegni sociali nel mio Veneto nel 2008 si dovranno spendere circa 10 milioni di euro, considerati dagli elettori veneti non un segno di giustizia ma di grande ingiustizia. (Applausi dal Gruppo LNP).

Signor Presidente, chiedo che il testo integrale del mio intervento venga allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Per quale ragione, senatore Lannutti?

 

LANNUTTI (IdV). Per una modifica ad un ordine del giorno.

 

PRESIDENTE. Collega, sono ormai le ore 13,30, ne riparliamo alla ripresa.

 

LANNUTTI (IdV). Quindi, posso farlo alla ripresa?

 

PRESIDENTE. Certo, quando esamineremo l'ordine del giorno in questione ne parleremo.

 

Per fatto personale

CUTRUFO (PdL). Domando di parlare per fatto personale.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CUTRUFO (PdL). Signor Presidente, sono costretto ad intervenire per fatto personale perché credo di aver fatto bene a denunciare, peraltro con la pacatezza di sempre, un fenomeno antipatico. Quando i colleghi sono usciti dall'Aula, è probabile che coloro che sono rimasti, forse sbagliando, abbiano premuto il pulsante di votazione per ottenere l'appoggio ed il sostegno alla votazione elettronica. Lungi da me fare come un collega alla Camera dei deputati, che in tali circostanze ha addirittura parlato di truffa ai danni dello Stato (subito corretto dal Presidente di turno, onorevole Bindi, che ha sostenuto trattarsi di una fattispecie che ovviamente non può essere associata a tale comportamento).

È però giusto ricordare al senatore Garraffa, che più di qualche volta ha fatto delle battutacce in quest'Aula, ed anche oggi (ovviamente sempre assumendosene la responsabilità), che se avesse la compiacenza di ascoltare sarebbe poi probabilmente portato a porgere le scuse al collega da lui accusato poco fa. Faccio questa denuncia per far capire ai colleghi quanto sia grave il fenomeno dell'informazione deviata, soprattutto se utilizzato a scopi politici, come ha fatto il collega Garraffa probabilmente in buona fede, quasi da dover costringere a tacere qualcuno che, al contrario, a tali artifizi non è mai ricorso; due legislature fa erano state pubblicate in Italia alcune foto che ritraevano delle persone, fra cui il sottoscritto, che in questa Aula votavano per altri.

Purtroppo le foto erano state tagliate - era proprio in questo scranno che accadde il misfatto - non facendo vedere in tal modo il collega che era seduto accanto a me. Per questo motivo feci ricorso al tribunale di Milano contro questa informazione ed ebbi soddisfazione ed anche - mi rivolgo senatore Garraffa che non mi ascolta - il pagamento dei danni. I colleghi debbono sapere che in quest'Aula (diversamente dalla Camera ove è prevista la votazione con procedimento elettronico) è prevista in via ordinaria la votazione per alzata di mano; anche in quest'Aula si può richiedere la votazione con procedimento elettronico ma tale richiesta è ulteriore rispetto al principio della votazione per alzata di mano. Pertanto, come il tribunale di Milano accertò per ciò che mi riguarda, sì può votare per un senatore che è presente in Aula. Per tale ragione io pianista non lo sono mai stato, ancorché sono finito sul «Corriere della Sera», su «Striscia la notizia», eccetera. Il senatore Garraffa, probabilmente faceva erroneamente riferimento a quelle vicende, ma il tribunale e quindi i giudici, che tanto giustamente vengono difesi in quest'Aula, emanarono una sentenza che condannò quel circo mediatico.

Diverso è stato l'episodio poco fa accaduto in questa Aula. I nostri colleghi, che avevano hanno ritenuto di sostenere una posizione politica uscendo dall'Aula sono poi stati resi presenti attraverso una votazione da parte di coloro che erano rimasti. È una fattispecie totalmente diversa.

 

GRAMAZIO (PdL). È una truffa.

 

CUTRUFO (PdL). No, non è una truffa, senatore Gramazio, però è un fatto politicamente grave e forse anche contro la volontà degli stessi senatori usciti dall'Aula. Infatti, la collega Finocchiaro con questo gesto ha voluto con clamore sottolineare una protesta; se poi il tasto di votazione del suo scranno fosse stato pigiato per testimoniare una presenza al fine di supportare una richiesta di votazione elettronica, quello sarebbe un errore politico da parte di chi lo avesse commesso. È facile che mi sbagli e che in verità siano stati tutti voti della maggioranza che per errore ha appoggiato una richiesta della minoranza.

Rimane però a verbale, spero per l'ultima volta, signor Presidente, perché questa è la seconda volta che intervengo in proposito. La prima fu in difesa di un collega che venne accusato ingiustamente e che difesi proprio citando la sentenza del tribunale di Milano. L'intervento di oggi, viceversa, è a difesa dell'onorabilità del sottoscritto; però la Presidenza è informata di questo. La prossima volta, dovesse accadere un fatto del genere, prego la Presidenza di correggere immediatamente, così come chiedo le scuse formali del collega Garraffa che ha fatto quella battutaccia ingiusta, forse perché ignorava la fattispecie che ho appena raccontato.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Cutrufo. La Presidenza prende atto delle sue dichiarazioni.

 

 

La seduta è tolta (ore 13,38).

 

 


 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (692)

 

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 maggio 2008, n.92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 235 è sostituito dal seguente:

«Art. 235. - (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;

b) l'articolo 312 è sostituito dal seguente:

«Art. 312. - (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino di Stato dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni.»;

c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei»;

2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;

3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»;

d) al terzo comma dell'articolo 590, è aggiunto il seguente periodo:

«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni»;

e) dopo l'articolo 590 è inserito il seguente:

«Art. 590-bis. - (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;

f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.».

EMENDAMENTI 1.5 E 1.23 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

1.5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis)». L'articolo 572 è sostituito dal seguente:

«Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni»;

al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) dopo l'articolo 600-septies è inserito il seguente:

"Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni";

e-ter) l'articolo 671 è abrogato;

e-quater) dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente:

"Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenne). - Chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete INTERNET o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo è punito con la reclusione da uno a tre anni";

e-quinquies). dopo l'articolo 612 è inserito il seguente:

"Art. 612-bis - (Atti persecutori). - Chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porlo in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, ovvero in modo tale da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona ad esso legata da stabile legame affettivo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio";

e-sexies) all'articolo 640, secondo comma, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

"1-bis) se ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, numero 5)";

e-septies). Dopo il numero 3) del secondo comma dell'articolo 635, è inserito il seguente:

"3-bis) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale";

e-octies) dopo il secondo comma dell'articolo 635, è inserito il seguente:

"Per i reati di cui al comma precedente, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna";

e-nonies) al secondo comma dell'articolo 639 , dopo le parole: "compresi nel perimetro dei centri storici," sono inserite le seguenti: "ovvero su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano,"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola "minaccia" sono inserite le seguenti: "atti persecutori";

a-ter) all'articolo 282-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio";

a-quater) dopo l'articolo 282-bis è inserito il seguente:

"art. 282-ter - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.

3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio"».

1.23

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINO MAURO MARIA, FRANCO VITTORIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b),aggiungere, in fine, le seguenti:

«b-bis) l'articolo 572 è sostituito dal seguente:

"Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni."»;

«f-ter) dopo l'articolo 604 è inserito il seguente:

"604-bis. - (Ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona."»;

«f-quater) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza."»;

«f-quinquies) dopo l'articolo 612 è inserito il seguente:

"612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ripetutamente minaccia o molesta taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona a sé legata da stabile relazione affettiva, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti del coniuge divorziato, del coniuge separato anche non legalmente o nei confronti di persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso in danno di persona minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio"».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.

3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.»;

b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole: «nell'articolo 51, comma 3-bis» sono inserire le seguenti: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione»;

c) il comma 4 dell'articolo 449 è sostituito dal seguente:

«4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.»;

d) al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.»;

e) al comma 1 dell'articolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Quando procede a giudizio direttissimo,»;

f) al comma 1 dell'articolo 453, le parole: «il pubblico ministero può chiedere», sono sostituite dalla seguente: «salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede»;

g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.

1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;

h) all'articolo 455, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»;

i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) all'articolo 602, il comma 2 è abrogato;

m) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale,».

EMENDAMENTI

2.9

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Approvato

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 51, comma 3-ter, dopo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3-bis" sono aggiunte le seguenti: "e dal comma 3-quinquies"»;

0a-bis) all'articolo 328 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente";».

2.700

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-bis», sostituire la parola: «altresì», con la seguente: «inoltre».

2.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Al comma 1, lettera a), al comma 3-bis dell'articolo 260, ivi richiamato, sopprimere le parole: «,anche su richiesta dell'organo accertatore».

2.701

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-bis», dopo le parole: «dell'organo accertatore», aggiungere: «,».

2.200

LE COMMISSIONI RIUNITE

Id. em. 2.701

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo la parola: «accertatore»inserire una virgola.

2.702

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-bis», dopo le parole: «di difficile custodia», sostituire la parola: «ovvero» con la seguente:«o».

2.703

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-bis», dopo le parole: «quando la custodia» sostituire la parola: «risulta» con la seguente:«risulti».

2.704

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-bis», dopo la parola: «l'igiene pubblica», sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «o».

2.705

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-bis», dopo le parole: «l'osservanza delle formalità», sostituire le parole: «di cui all'articolo» con le seguenti: «previste dall'articolo».

2.3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Al comma 1, lettera a),all'articolo 260, ivi richiamato, sopprimere il comma 3-ter.

2.706

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-ter», dopo le parole: «nei casi di sequestro», sostituire la parola: «nei» con la seguente: «in».

2.707

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-ter», sostituire la parola: «effettuazione», con la seguente: «esecuzione».

2.708

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-ter», dopo le parole: «dopo 15 giorni dalla», aggiungere la parola: «predetta».

2.250

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Nella rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: ". Distruzione di cose sequestrate"».

2.750

D'ALIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente «a-bisall'articolo 349, comma 4, la parola: "dodici" è sostituita dalla parola: "ventiquattro"».

2.4

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di prevenzione» aggiungere la parola: «antimafia».

2.709

DELLA MONICA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) All'articolo 444, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno"».

2.710

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 4», sostituire la parola: «quando» con la seguente: «se».

2.5/1

I RELATORI

Approvato

All'emendamento 2.5, aggiungere il seguente capoverso:

«b) Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: "al secondo periodo la parola 'quindicesimo' è sostituita con la seguente: 'trentesimo'"».

2.5

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato con un subemendamento

Al comma 1, lettera c), capoverso 4, sostituire la parola: «quindicesimo», con la seguente: «trentesimo».

2.300

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «dalla seguente» con le parole: «dalle seguenti».

2.711

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 4», sostituire le parole: «salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini» con le seguenti: «salvo il caso in cui sussista grave pregiudizio per le indagini».

2.712

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 1-bis», dopo le parole: «fuori dai termini» sostituire le parole: «di cui all'articolo» con le seguenti: «previsti dall'articolo».

2.713

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 1-bis», sostituire le parole: «salvo che» con le seguenti: «salvo i casi in cui».

2.714

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 1-ter», dopo le parole: «definizione del procedimento» sostituire le parole: «di cui all'articolo» con le seguenti: «previsto dall'articolo».

2.715

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 1-ter», sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «o».

2.716

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 1-bis», sostituire la parola: «se» con la seguente: «quando».

2.717

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 1-bis», sostituire la parola: «o» con la seguente: «ovvero».

2.900/2 (già 2.8/2)

D'AMBROSIO, CASSON

Respinto

All'emendamento 2.900, sopprimere le parole da: «e per i delitti» fino a: «11-bis)».

2.8

LE COMMISSIONI RIUNITE

Ritirato

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis e 628 del codice penale» con le seguenti: «per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 527, 600-bis, 609-bis, 609-octies, 624, 624-bis e 628 e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, comma 1, numero 11-bis) del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.900

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, 628 del codice penale», con le seguenti: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate all'articolo 625, 624-bis, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del codice penale».

2.400 (già 2.0.3)

VITALI, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA

Precluso

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) nei confronti dello straniero che si trovi nel territorio dello Stato in condizione di clandestinità e che sia privo di fissa dimora."».

2.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti lettere:

«m-bis) al comma 3-ter dell'articolo 51, dopo le parole: "3-bis", sono aggiunte le seguenti: "3-quater ";

m-ter) al comma 3-quater dell'articolo 51, il secondo periodo è soppresso;

m-quater) al comma 1-bis dell'articolo 328, le parole: "3-bis", sono sostituite dalle seguenti: "3-quater e 3-quinquies";

m-quinquies) il comma 1-ter dell'articolo 328 è abrogato.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.2

DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, FRANCO VITTORIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Altre modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: "minaccia," sono inserite le seguenti: "atti persecutori,";

b) all'articolo 282-bis, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"7. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.";

c) dopo l'articolo 282 bis è aggiunto il seguente:

«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da stabile relazione affettiva.

3. Quando la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. Con il provvedimento che dispone il divieto di comunicazione con determinate persone il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con il mezzo del telefono ovvero con ogni altro strumento di comunicazione anche telematico.

5. Il provvedimento è comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socioassistenziali del territorio.».

d) all'articolo 293, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "dell'imputato e all'eventuale già nominato difensore della persona offesa dal reato";

e) dopo l'articolo 384 è inserito il seguente:

"Art. 384-bis. - (Divieto provvisorio di avvicinamento). - 1. Anche fuori dai casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere imminente un pericolo per la incolumità della persona offesa, il pubblico ministero dispone con decreto motivato l'applicazione provvisoria delle prescrizioni previste dall'articolo 282-ter del codice di procedura penale nei confronti della persona gravemente indiziata del delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.

2. Entro 48 ore dall'emissione del provvedimento, il pubblico ministero richiede la convalida al Giudice competente in relazione al luogo di esecuzione.

3. Il Giudice entro 5 giorni successivi fissa l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, all'indiziato ed al difensore.

4. Quando risulta che il provvedimento è stato legittimamente eseguito, provvede alla convalida con ordinanza contro la quale il pubblico ministero e l'indiziato possono proporre ricorso per Cassazione.

5. Quando non provvede a norma del comma che precede, il Giudice dispone con ordinanza la revoca del provvedimento.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 390 e dell'articolo 391".

f) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.";

g) l'articolo 395 è sostituito dal seguente:

1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente ai soli atti e documenti indispensabili per l'espletamento del mezzo di prova, ed è notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell'articolo 393 comma l lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria.

i) l'articolo 396, comma 1, è modificato come segue:

1) dopo le parole: "il pubblico ministero" sono inserite le seguenti: ",la persona offesa dal reato";

2) dopo le parole: "fondatezza della richiesta," sono inserite le seguenti: "le modalità di assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398 comma 5-bis,";

l) all'articolo 396, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "dalla persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o dalla persona offesa dal reato";

m) all'articolo 396, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "La persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o la persona offesa dal reato";

n) l'articolo 398, il comma 5-bis, è modificato come segue:

1) prima della parola "600" è inserita "572,";

2) le parole: "e 609-octies" sono sostituite da: "609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis";

3) le parole "vi siano minori di anni sedici," sono sostituite da "vi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni,";

4) le parole "quando le esigenze del minore" sono sostituite da «quando le esigenze di tutela delle persone";

5) le parole "abitazione dello stesso minore" sono sostituite dalle seguenti "abitazione della persona interessata all'assunzione della prova"».

2.0.801/1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 2.0.801, al comma 1, al capoverso «Art. 132-bis» dopo le parole: «precedenza assoluta», aggiungere le seguenti: «ai procedimenti per reati di cui al titolo I, titolo II e titolo III libro secondo del codice penale, nonché».

2.0.801/2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 2.0.801, al comma 1, al capoverso «Art. 132-bis» dopo le parole: «del codice di procedura penale», aggiungere le seguenti: «nonché ai procedimenti per i delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia,».

2.0.801/3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 2.0.801, al comma 1, al capoverso «Art. 132-bis» dopo le parole: «diverso da quello per cui si procede», aggiungere le seguenti: «ai procedimenti per delitti contro l'amministrazione della giustizia,».

2.0.801/4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Sost. id. em. 2.0.801/3

All'emendamento 2.0.801, al comma 1, al capoverso «Art. 132-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ai procedimenti relativi ai reati di cui al titolo III libro secondo del codice penale».

2.0.801

I Relatori

Approvato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, l'articolo 132-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli d'udienza) - 1. Nella formazione dei ruoli d'udienza e nella trattazione dei processi il giudice assegna precedenza assoluta ai procedimenti relativi ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 10 anni, ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ai delitti di criminalità organizzata, ai procedimenti con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, e ai procedimenti da celebrarsi con giudizio direttissimo e con giudizio immediato».

2.0.900/1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 2.0.900, al capoverso «Art. 1-bis» dopo le parole: «reati commessi» inserire le parole: «contro la pubblica amministrazione ovvero».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «per reati commessi» inserire le seguenti: «contro la pubblica amministrazione ovvero».

2.0.900/2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso dalla reiezione degli emm. 2.0.801/3 e 2.0.801/4

All'emendamento 2.0.900, dopo le parole: «infortuni sul lavoro» aggiungere le seguenti: «e dei procedimenti per delitti contro l'amministrazione della giustizia».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nei procedimenti per delitti contro l'amministrazione della giustizia».

2.0.900/3

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.0.900/1

All'emendamento 2.0.900, alla rubrica, dopo le parole: «per reati commessi» inserire le seguenti: «contro la pubblica amministrazione ovvero».

2.0.900

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di formazione dei ruoli d'udienza nei procedimenti per reati commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"1-bis. Nella formazione dei ruoli di udienza il giudice assicura priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti relativi a reati commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"».

2.0.800/1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 2.0.800, sopprimere il comma 1.

2.0.800/2

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 2.0.800, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti di maggiore allarme sociale, all'articolo 132-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché alla trattazione dei procedimenti per i reati previsti dal Capo I, Titolo Il, Libro II del codice penale"».

2.0.800/3

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Le parole da: «All'emendamento» a: «2002» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 2.0.800, al comma 1, sostituire la parola: «2002» con la seguente: «1994».

2.0.800/4

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

All'emendamento 2.0.800, al comma 1, sostituire la parola: «2002» con la seguente: «1996».

2.0.800/5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

All'emendamento 2.0.800, al comma 1, sostituire la parola: «2002» con la seguente: «1998».

2.0.800/6

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

All'emendamento 2.0.800, al comma 1, sostituire la parola: «2002» con la seguente: «1998».

2.0.800/7

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

All'emendamento 2.0.800, al comma 1, sostituire la parola: «2002» con la seguente: «2000».

2.0.800/8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 2.0.800, al comma 1, sostituire le parole: «che si trovino in uno stato compreso tra la fissazione dell'udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado» con le seguenti: «per i quali non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento ai sensi dell'articolo 492 del codice di procedura penale».

2.0.800/9

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 2.0.800, al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.0.800/10

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 2.0.800, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto al comma 6, non sono comunque sospesi i processi penali relativi ai reati di corruzione, concussione e reati societari».

2.0.800/11

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 2.0.800, al comma 6, dopo le parole: «relativi ai», aggiungere le seguenti: «reati di cui al titolo I, titolo II e titolo III libro secondo del codice penale».

2.0.800/12

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 2.0.800, al comma 6, dopo le parole: «a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale,» aggiungere le seguenti: «ai delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal Capo primo, titolo II, libro secondo del codice penale».

2.0.800/13

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 2.0.800, al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «La sospensione non opera altresì per i procedimenti relativi a reati di cui al titolo III libro secondo del codice penale».

2.0.800/14

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 2.0.800, al comma 9, dopo le parole: «successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», eliminare le parole: «anche nei» e aggiungere le seguenti: «ad eccezione dei».

2.0.800/15

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sost. id. em. 2.0.800/14

All'emendamento 2.0.800, al comma 9, sostituire le parole: «anche nei» con le seguenti: «ad esclusione dei».

2.0.800/16

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 2.0.800, al comma 9, sopprimere le parole: «e sino alla dichiarazione del dibattimento».

2.0.800/17

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 2.0.800, al comma 9, al secondo periodo, dopo le parole: «La richiesta» inserire la seguente: «non» e, successivamente, la parola: «anche» è soppressa.

2.0.800

I Relatori

Approvato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sospensione dei processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002)

1. Al fine di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 132-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, nonché dei procedimenti da celebrarsi con giudizio direttissimo e con giudizio immediato, i processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002 che si trovino in uno stato compreso tra la fissazione dell'udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado, sono immediatamente sospesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per la durata di un anno. In caso di pluralità di reati contestati, si ha riguardo alla data dell'ultimo reato.

2. Nei casi di cui al comma 1, il corso della prescrizione rimane sospeso durante la sospensione del procedimento o del processo penale. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la sospensione.

3. La comunicazione della sospensione del processo con l'eventuale indicazione della nuova data d'udienza è notificata con le modalità di cui all'articolo 148, comma 2-bis, del codice di procedura penaIe, ai difensori delle parti e al pubblico ministero.

4. Nel processo sospeso, ove ne ricorrano i presupposti, il giudice può comunque provvedere ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale.

5. La parte civile costituita può trasferire l'azione in sede civile. In tal caso, i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile sono abbreviati fino alla metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

6. La sospensione non opera nei procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, ai delitti di criminalità organizzata, ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, ai reati commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in ogni caso, ai procedimenti con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede.

7. Al fine di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del tribunale può sospendere i processi quando i reati in essi contestati sono prossimi alla prescrizione e la pena eventualmente da infliggere non sarebbe eseguibile ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241.

8. L'imputato può richiedere al Presidente del tribunale di non sospendere il processo. Il Presidente del tribunale, valutate le ragioni della richiesta, le esigenze dell'ufficio e lo stato del processo, provvede con ordinanza, notificata con le modalità di cui al comma 3.

9. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale e il pubblico ministero possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale entro tre giorni dalla notifica di cui al comma 3 o nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche nei processi nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446 comma 1 del codice di procedura penale e sino alla dichiarazione di chiusura del dibattimento. La richiesta può essere formulata anche quando sia stata già presentata nel corso del procedimento, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero sia stata rigettata dal giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, dopo le parole: «derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «, nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,».

EMENDAMENTI

3.700

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «nonché» aggiungere: «,»

3.701

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «ad esclusione delle fattispecie» sostituire: «di cui all'articolo» con le seguenti: «previste dall'articolo».

3.702

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni» sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «o».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni)

1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;

b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»;

c) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:

«2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.»;

d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c);

e) al comma 7, terzo periodo, le parole: «Dalle violazioni conseguono» sono sostituite dalle seguenti: «La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta»;

f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio,», sono sostituite dalle seguenti: «Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».

2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno»;

b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.».

3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;

b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».

4. All'articolo 222, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.».

EMENDAMENTI

4.700

MARINO MAURO MARIA, MARCENARO, NEGRI

Respinto

Al comma 1, premettere in seguente:

«01. All'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "secondo le norme del Capo I, sezione II, del titolo VI", è inserito il seguente periodo: "Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue l'applicazione dei provvedimenti di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità"».

4.701

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, premettere in seguente:

«01. Al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a coloro che abbiano svolto almeno otto ore di pratica presso un 'centro di guida sicura', riconosciuto con decreto ministeriale, documentate da un certificato di frequenza rilasciato dal centro stesso"».

4.6

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Alla tabella punteggi allegata all'articolo 126 - bis del decreto legislativo n.285 del 1992 e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione: «al capoverso "Art. 142" le parole: "Comma 8-5" sono sostituite dalle seguenti: "Comma 8-2"».

Conseguentemente all'articolo 142 del decreto legislativo n.285 del 1992 e successive modificazioni, sono apportate la seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: «non oltre 10 Km/h» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre 20 Km/h»;

b) al comma 8, le parole: «di oltre 10 Km/h» sono sostituite dalle seguenti: «di oltre 20 Km/h».

4.702

VITALI

Approvato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al punto "articolo 187, commi 7 e 8", le parole: "commi 7 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 8"».

4.703

MALAN

Id. em. 4.702

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, al punto "articolo 187 commi 7 e 8", sono sostituite le parole: "commi 7 e 8" con le seguenti: "commi 1 e 8"».

4.7

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 142, comma 9-bis del decreto legislativo n.285 del 1992 e successive modificazioni, al secondo periodo, le parole: «da sei a dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci mesi».

4.8

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 177, del decreto legislativo n.285 del 1992 e successive modificazioni, dopo le parole: «polizia o antincendio» sono inserite le seguenti: «o al soccorso subacqueo».

4.9

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 177, del decreto legislativo n.285 del 1992 e successive modificazioni, dopo le parole: «di plasma» sono inserite le seguenti: «, prove di laboratorio».

4.10

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a)premettere la seguente:

0a) al comma 2, sopprimere la lettera a).

4.11

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a),premettere la seguente:

0a) al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «da euro 500 a euro 2000» con le seguenti: «da euro 258 a euro 600».

4.13

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a)premettere la seguente:

0a) al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «da tre a sei mesi» con le seguenti: «fino a due mesi».

4.12

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a)premettere la seguente:

0a) al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «da tre a sei mesi» con le seguenti: «da un mese a sei mesi».

4.14

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.704

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Id. em. 4.14

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.2

PINZGER

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lettera b)», inserire le seguenti: «le parole: "con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200" sono sostituite con le seguenti: "con la sanzione amministrativa da euro 800 a euro 3.200" e».

4.705

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «le parole» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «sostituire le parole "con l'ammenda da euro 800 a euro 3200"» con le seguenti: «con l'ammenda da euro 3000 a euro 6000».

4.15

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole da: «le parole» fino a: «sei mesi» con le seguenti: «le parole: "e l'arresto fino a tre mesi" sono soppresse».

4.706

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Id. em. 4.15

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «le parole:» fino alla fine della lettera con le seguenti: «sopprimere le parole: "e l'arresto fino a tre mesi"».

4.707

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «le parole:» fino alla fine della lettera con le seguenti: «le parole: "da sei mesi a un anno"» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a due anni».

4.16

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le parole: «da sei mesi ad un anno», sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei mesi»".

4.18

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.19

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 2, lettera c), al secondo periodo le parole: "da uno a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi ad un anno"».

4.17

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «le parole: "L'arresto fino a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto da tre mesi ad un anno" e».

4.708

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «le parole» fino a: «ad un anno».

4.709

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «l'arresto da tre mesi ad un anno» inserire le seguenti: «e le parole "da uno a due anni"» sono sostituite dalle seguenti: «da due a tre anni;».

4.710

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Con la sentenza di condanna» sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «o».

4.711

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sospensione condizionale della pena,» inserire le seguenti: «in caso di recidiva».

4.5

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole: «è sempre disposta la confisca del veicolo» con le seguenti: «è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 6 mesi».

4.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «comma 2, del codice penale» con le seguenti: «secondo comma, del codice penale».

4.400

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «può essere affidato in custodia al trasgressore» inserire le seguenti: «, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera».

4.150

LE COMMISSIONI RIUNITE

Ritirato

Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica, in quanto compatibile, al fermo amministrativo disposto ai sensi del comma 2-bis».

4.1000

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, capoverso, lettera b), l'ultimo periodo dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis».

4.4

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Precluso

Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole: «La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis» con le seguenti: «La procedura si applica solo nel caso di cui al comma 2, lettera c) e al comma 2-bis.».

4.712

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «si applica anche nel caso» sostituire le parole: «di cui al» con le seguenti: «previsto al».

4.500/1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

All'emendamento 4.500, dopo le parole: «lettera c) del medesimo comma 2» inserire le seguenti: «in caso di recidiva».

4.500

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo primo, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223"».

4.713

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 2-bis, dopo le parole: "sono raddoppiate ed" inserire le seguenti: «in caso di recidiva».

4.20

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) al comma 2-bis) le parole da: «ed è disposto il fermo amministrativo» fino alla fine del comma, sono soppresse».

4.714

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-quinquies, dopo le parole: «il veicolo,» sostituire la parola: «qualora» con la seguente: «se».

4.715

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-quinquies, dopo le parole: «indicato dall'interessato» sostituire la parola: «o» con la seguente: «ovvero».

4.716

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 6, dopo le parole: "di cui al comma 2" aggiungere le seguenti: "salvo che sia evidente che il conducente non si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool"».

4.717

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dell'accertamento» sostituire le parole: «di cui ai» con le seguenti: «previsto dai».

4.718

PARAVIA, FASANO, GASPARRI, ESPOSITO

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) al comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione"».

4.719

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «se» con la seguente: «quando».

4.720

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Le parole da: «Al comma 2» a: «1.500»» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «con l'ammenda da euro 1.500» fino alla fine della lettera con le seguenti: «con l'ammenda da euro 6.000 a euro 10.000».

4.721

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi a un anno» con le seguenti: «con l'ammenda da euro 3.000 a euro 8.000».

4.900

IL GOVERNO

V. testo 2

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1».

4.900 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, le parole: «ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI,» sono sostituite dalle seguenti: «e si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1,».

4.200

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 4, dopo le parole: «articolo 222, comma 2,» inserire le seguenti: «del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.2

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n.117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.160, le parole da: "devono interrompere" fino a: "alcolemico; inoltre" sono soppresse.

4.0.100 (già 12.0.6)

FILIPPI MARCO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per innalzare il livello di sicurezza pubblica sulle strade)

1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n.125, è inserito il seguente:

"Art. 14-bis. - (Obblighi delle discoteche e degli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche). - 1. AI fine di ridurre il livello di incidentalità stradale, le discoteche e gli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche dopo le ore 01.00 sono tenuti a inserire nella propria struttura, con oneri interamente a proprio carico, uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test, nonché idonei spazi di riposo.

2. I titolari e i gestori delle discoteche e degli esercizi di cui al comma 1 sono altresì tenuti ad esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei relativi locali apposite tabelle che indichino le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo valutazione dell'autorità competente.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dei trasporti, adotta il regolamento di attuazione dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n.125, introdotto dal comma 1 del presente articolo".

2. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale e dei dati relativi ai comportamenti di guida a rischio, come la guida in stato di ebbrezza, la trasgressione dei limiti di velocità, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, la mancata utilizzazione della cintura di sicurezza o del casco, da parte delle Forze dell'ordine al Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento e dell'ampliamento, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente, degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n.285 del 1992, e successive modificazioni. Per l'avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,2009 e 2010.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009 e 2010, si provvede:

a) per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n.296;

b) per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono destinate al potenziamento dei servizi di controllo su strada, mirati e intensificati nelle zone di maggiore pericolosità e rischio di incidentalità, distribuiti in modo unitario e coordinato sull'intero territorio nazionale».

4.0.2000 (già 12.0.701)

FILIPPI MARCO

Ritirato

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per innalzare il livello di sicurezza pubblica sulle strade)

1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

"Art. 14-bis. - (Obblighi delle discoteche e degli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche). - 1. Al fine di ridurre il livello di incidentalità stradale, le discoteche e gli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche dopo le ore 01.00 sono tenuti a inserire nella propria struttura, con oneri interamente a proprio carico, uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test, nonché idonei spazi di riposo.

2. I titolari e i gestori delle discoteche e degli esercizi di cui al comma 1 sono altresì tenuti ad esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei relativi locali apposite tabelle che indichino le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo valutazione dell'autorità competente.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, salute, politiche sociali con proprio decreto, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, adotta il regolamento di attuazione dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, introdotto dal comma 1 del presente articolo"».

4.0.2001 (già 12.0.702)

FILIPPI MARCO

Ritirato

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Statistiche sul livello di sicurezza pubblica sulle strade)

1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale e dei dati relativi ai comportamenti di guida a rischio, come la guida in stato di ebbrezza, la trasgressione dei limiti di velocità, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, la mancata utilizzazione della cintura di sicurezza o del casco, da parte delle Forze dell'ordine al Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti -, ai fini dell'aggiornamento e dell'ampliamento, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente, degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Per l'avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008-2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.2002 (già 12.0.703)

FILIPPI MARCO

Ritirato

Dopo l'articolo 14,inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Risorse per il potenziamento dei servizi di controllo sulle strade)

1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge sono destinate al potenziamento dei servizi di controllo su strada, mirati e intensificati nelle zone di maggiore pericolosità e rischio di incidentalità, distribuiti in modo unitario e coordinato sull'intero territorio nazionale».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286)

1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».

EMENDAMENTI

5.7

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Sopprimere l'articolo

5.17

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Id. em. 5.7

Sopprimere l'articolo

5.8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - ((Modifiche al decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191) - 1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.191, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"Qualora le violazioni delle norme di cui ai commi precedenti riguardino più nuclei familiari o più persone fisiche singole, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 3098 per ciascun nucleo familiare o singola persona fisica, in favore dei quali avvenga la cessione.

Le sanzioni amministrative di cui al comma precedente sono raddoppiate in caso di reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n.689, e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 162 del codice penale"».

5.19

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. Modifica al decreto-legge 21 marzo 1978, n.59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.191). - 1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, cede o procura ad essi a qualsiasi titolo un immobile o parte di esso di cui abbia la disponibilità, per un corrispettivo gravemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato, tenendo conto dei casi di affitto della legge 9 dicembre 1998, n.431, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa di 25 mila euro. Nel caso di cessione del diritto d'uso a più stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio italiano, la multa è di 25.000 euro per ognuno di essi per ognuno degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale alloggiati nell'immobile".

2. All'articolo 12, quarto comma, del decreto-legge 21 marzo 1978, n.59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.191, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio qualora la persona cui è stata ceduta la proprietà, il godimento o l'uso dell'immobile sia uno straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale».

5.24

LE COMMISSIONI RIUNITE

Ritirato

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al momento del passaggio al valico di frontiera, lo straniero proveniente da Stati per i quali sia richiesto il visto di ingresso, anche laddove sia munito di regolare documento e del visto suddetto, è sottoposto, senza alcuna procedura invasiva, a rilievi fotodattiloscopici, con modalità informatiche";

02. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dell'articolo 4, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 01 del presente articolo.

03. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In ogni caso di mancata esibizione agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza del passaporto o di altro documento di identificazione, lo straniero è immediatamente sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici"».

5.18

CASSON, DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, FRANCO VITTORIA

Respinto

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurame l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti";

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata";

d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

"3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui al comma 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza";

f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti"».

5.220

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 12, comma 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà"».

5.700

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui al», con le seguenti: «previste dal».

5.23

DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, FRANCO VITTORIA

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «è inserito il seguente» fino alla fine con le seguenti: «sono inseriti i seguenti:

«5-bis. La pena per il reato previsto dal comma 5 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto consiste nel procurare o nell'intromettersi per procurare ad uno o più cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio dello stato la disponibilità di un immobile, in deroga alla disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1998 n.431 e successive modificazioni ovvero, approfittando della situazione di inferiorità o di necessità, la disponibilità di situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

5-ter. In caso di condanna il giudice, se ne ricorrono le condizioni, può ordinare la confisca dei beni mobili e immobili che servirono o furono destinati a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto ai sensi dell'articolo 240 comma primo del codice penale.

5-quater. Le somme di danaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina».

5.400/1

CASSON

Respinto

All'emendamento 5.400, dopo le parole: «privo di titolo di soggiorno» inserire le seguenti: «, salvo che lo stesso sia in fase di rinnovo,».

5.400

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».

5.701

D'ALIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 5-bis», sostituire le parole da: «chiunque» a: «Stato» con le seguenti: «chiunque, dietro corrispettivo di qualunque tipo ed in qualunque forma prestato, al fine di trarne ingiusto profitto, concede comunque in uso un alloggio del quale abbia la disponibilità ad uno straniero privo di titolo di soggiorno nello Stato».

5.4

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Precluso

Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: «soggiornante nel territorio dello Stato» inserire le seguenti: «al momento della stipula del contratto».

5.6

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «5-bis» sopprimere le parole da: «La condanna» fino alla fine del comma.

5.702

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sost. id. em. 5.6

Al comma 1, capoverso «Art. 5-bis», sopprimere le parole da: «La condanna» fino a: «immigrazione clandestina».

5.1000/1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 5.1000, sostituire le parole: «anche se è» con le seguenti: «salvo che sia».

5.1000

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, capoverso: «5-bis» secondo periodo dopo la parola: «irrevocabile»inserire le seguenti: «ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena,».

5.703

MARITATI, CASSON

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-bis», sostituire le parole: «estranea al reato», con le seguenti: «che risulti del tutto estranea al fatto ed inconsapevole dello stesso».

5.704

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «ove» con la seguente: «qualora».

5.705

VITALI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-bis», dopo le parole: «al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina», inserire le seguenti: «nonché a finanziare attività che facilitino l'inserimento sociale, con particolare riferimento alle politiche abitative, a favore delle categorie svantaggiate, ivi compresi gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio dello Stato».

5.9

SBARBATI

Respinto

Al comma 1, dopo il comma 5-bis, ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«5-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impiego di lavoratori clandestini da parte delle imprese costituisce pratica commerciale scorretta. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può avviare anche d'ufficio procedimenti volti all'accertamento della violazione del divieto di impiego di lavoratori clandestini e dei relativi effetti nei confronti delle imprese concorrenti e dei consumatori finali, nonché all'applicazione delle relative sanzioni. Ai fini dello svolgimento di tali compiti l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri investigativi e sanzionatori previsti dal decreto legislativo 146/2007».

5.706

BRICOLO, BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA, VALLARDI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, all'articolo 6, comma 2 le parole: "e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi" sono sostituite dalle seguenti: "e per quelle inerenti all'accesso a pubblici servizi, ad esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 35,"».

5.707

BRICOLO, BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA, VALLARDI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, all'articolo 6, comma 2 sono soppresse le seguenti parole: "agli atti di stato civile o"».

5.402 [già 1.10 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis) all'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, al comma 3, quinto periodo, la parola: "quindici" è sostituita con la seguente: "sette;"».

5.403

MARITATI, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINARO

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

«2. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e b), il decreto di espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni, salvo che il prefetto rilevi, sulla base di elementi obiettivi, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento. Nei casi previsti dal presente comma, nel decreto è indicata la possibilità per lo straniero di avvalersi dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all'articolo 16-bis.

5. L'espulsione è eseguita con le modalità previste dal comma 3, qualora lo straniero si sia trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione";

b) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Il divieto di reingresso di cui al comma 13 decorre dall'effettivo allontanamento dal territorio nazionale e opera per un periodo di dieci anni nei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n.155. Negli altri casi il termine è di cinque anni ed è ridotto ad un anno, in caso di ottemperanza all'intimazione a lasciare il territorio nazionale, ed a due anni, in caso di rimpatrio volontario ed assistito di cui all'articolo 16-bis".

3. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Lo straniero trattenuto può chiedere di partecipare ai programmi di rimpatrio volontario e assistito, di cui all'art. 16-bis, collaborando fattivamente alle procedure di identificazione per l'acquisizione di un documento valido per l'espatrio".

b) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

«5-quater. Lo straniero di cui al comma 5-ter che non sia stato possibile accompagnare alla frontiera o trattenere ai sensi del comma 1 o per il quale è decorso il termine di trattenimento e che non ha eseguito l'ordine di lasciare il territorio dello Stato utilizzando, nel caso di indisponibilità economica, il biglietto di trasporto nel paese di origine o provenienza messo a sua disposizione tramite i programmi di cui all'articolo 16-bis e continua a trattenersi, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione fino a tre anni.

4. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrative idonee a identificare gli stranieri durante l'esecuzione di misure limitative della libertà personale, finalizzate a escludere la necessità di un successivo trattenimento a tale fine».

5. Gli interventi di cui ai commi 2 e 4 sono autorizzati nel limite delle risorse del Fondo di cui al comma 5.

6. Dopo l'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"16-bis. - Fondo nazionale rimpatri. - 1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo nazionale rimpatri, destinato al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, comprensivi di interventi di sostegno al reinserimento nel Paese di origine, predisposti dal Ministero dell'Interno in convenzione con enti e associazioni nazionali o internazionali a carattere umanitario.

2. Il Fondo è alimentato da:

a) un contributo, determinato ai sensi del comma 3, a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 22, e degli stranieri richiedenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;

b) i contributi eventualmente disposti dall'Unione Europea per le finalità del Fondo.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, sono determinati l'importo e le forme di versamento al competente capitolo di bilancio del Ministero dell'interno del contributo di cui al comma l, le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le modalità di impiego del fondo per le spese sostenute dall'amministrazione per le procedure di rimpatrio.

4. I programmi di cui al comma l sono destinati al rimpatrio di:

a) stranieri regolarmente soggiornanti, privi dei necessari mezzi economici, per il ritorno nel paese di origine o di provenienza;

b) stranieri muniti di decreto di espulsione ai sensi dell'art. 13.

5. Per poter accedere al programma di rimpatrio volontario ed assistito lo straniero deve essere in possesso del passaporto o documento equipollente in corso di validità o collaborare fattivamente alle procedure di identificazione.

6. Lo straniero che ha usufruito del programma di rimpatrio assistito e compie un nuovo ingresso irregolare sul territorio nazionale è punito con la reclusione fino a tre anni e non può accedere ad un nuovo programma».

5.21

D'AMBROSIO GERARDO, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«2. Al comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, e successive modificazioni, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni"».

5.401

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 22, comma 12, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di euro cinquemila per ogni lavoratore impiegato", sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di euro cinquemila per ogni lavoratore impiegato"».

5.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Nella rubrica, dopo le parole: «Modifiche al» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».

ORDINE DEL GIORNO

G5.100

FILIPPI ALBERTO

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

considerato che l'articolo 41 del D.Lgs. n.286, del 1998 aveva previsto per gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per durata non inferiore all'anno l'equiparazione ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e prestazioni di assistenza sociale;

valutato che, successivamente, l'articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha previsto che l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali, sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno nonché ai minori iscritti nella loro carta di soggiorno, con esclusione, pertanto, degli stranieri titolari del solo permesso di soggiorno per durata non inferiore all'anno;

verificato, tuttavia, il citato articolo 80 in combinato con la modifica all'articolo 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998, apportata dal D.Lgs. n. 3 del 2007, riguardante l'emissione della carta di soggiorno - ora denominata permesso di soggiorno CE di lunga durata per il cittadino extracomunitario e per i suoi familiari, senza che questi ultimi abbiano maturato la minima permanenza nel nostro paese;

vagliato, dunque, che alla luce della sopracitata normativa il requisito di almeno cinque anni di residenza abituale ed effettiva sul nostro territorio ai fini dell'ottenimento della ex carta di soggiorno e relativi benefici ad essa connessi è condizione legata solamente al cittadino che richiede il ricongiungimento dei suoi familiari, mentre questi ultimi possono richiedere da subito, una volta entrati in Italia, lo stesso titolo e se ultra sessantacinquenni possono avere da subito anche l'assegno sociale;

preso atto dell'aumento sproporzionato di richieste di ricongiungimenti familiari e del relativo allarmante aumento di richieste di assegni sociali, che stanno mettendo in seria difficoltà le casse dell'Inps; basti pensare che solo nella Regione Veneto nel 2008 è previsto un esborso di 10 milioni di euro per rispondere a quasi 1.500 richieste;

impegna il Governo:

a superare l'equiparazione esistente a legislazione vigente tra cittadini italiani e ricongiunti ultra sessantacinquenni di cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno CE di lunga durata ai fini dell'accesso all'assegno sociale.

G5.100 (testo 2)

FILIPPI ALBERTO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

considerato che l'articolo 41 del D.Lgs. n.286, del 1998 aveva previsto per gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per durata non inferiore all'anno l'equiparazione ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e prestazioni di assistenza sociale;

valutato che, successivamente, l'articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha previsto che l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali, sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno nonché ai minori iscritti nella loro carta di soggiorno, con esclusione, pertanto, degli stranieri titolari del solo permesso di soggiorno per durata non inferiore all'anno;

verificato, tuttavia, il citato articolo 80 in combinato con la modifica all'articolo 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998, apportata dal D.Lgs. n. 3 del 2007, riguardante l'emissione della carta di soggiorno - ora denominata permesso di soggiorno CE di lunga durata per il cittadino extracomunitario e per i suoi familiari, senza che questi ultimi abbiano maturato la minima permanenza nel nostro paese;

vagliato, dunque, che alla luce della sopracitata normativa il requisito di almeno cinque anni di residenza abituale ed effettiva sul nostro territorio ai fini dell'ottenimento della ex carta di soggiorno e relativi benefici ad essa connessi è condizione legata solamente al cittadino che richiede il ricongiungimento dei suoi familiari, mentre questi ultimi possono richiedere da subito, una volta entrati in Italia, lo stesso titolo e se ultra sessantacinquenni possono avere da subito anche l'assegno sociale;

preso atto dell'aumento sproporzionato di richieste di ricongiungimenti familiari e del relativo allarmante aumento di richieste di assegni sociali, che stanno mettendo in seria difficoltà le casse dell'Inps; basti pensare che solo nella Regione Veneto nel 2008 è previsto un esborso di 10 milioni di euro per rispondere a quasi 1.500 richieste;

impegna il Governo a riconsiderare l'equiparazione esistente a legislazione vigente tra cittadini italiani e ricongiunti ultra sessantacinquenni di cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno CE di lunga durata ai fini dell'accesso all'assegno sociale.

________________

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico)

1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600».

5.0.4

VITALI, GHEDINI, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, in materia di assistenza ed integrazione sociale)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 e 583-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, quando siano accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno straniero o apolide ed emerga un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia lo speciale permesso di soggiorno di cui al comma l per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale.

2-ter. Con la proposta o con il parere di cui al comma 2-bis sono altresì comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo di vita. Ove necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, il permesso di soggiorno di cui al citato comma 2-bis è esteso ai figli minori dello straniero vittima della violenza familiare".

2. Per il finanziamento dei programmi previsti dal comma 2-bis dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2008, a valere sulla disponibilità del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n.296».

5.0.900/1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Accantonato

All'emendamento 5.0.900, all'articolo 5-quater, al comma 4, dopo le parole: «Presidenza della Repubblica» aggiungere le seguenti: «, la Corte costituzionale».

5.0.900

IL GOVERNO

Accantonato

Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Servizio nelle sedi disagiate)

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (Trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio) - 1. Ai fini della presente legge, per trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento nelle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza, eccezione fatta per la Sardegna, superiore ai 150 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. Sono escluse le ipotesi di trasferimento di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per le quali non compete alcuna indennità.

2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono i seguenti requisiti:

a) mancata copertura del posto messo a concorso nell'ultima pubblicazione;

b) quota di posti vacanti superiore alla media nazionale della scopertura.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta, ed indica tra le stesse le sedi ritenute a copertura immediata, in misura non superiore a dieci, tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina, in numero non superiore a cento unità annue.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, applicando il criterio di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni";

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. - (Trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata). - 1. Per la copertura delle sole sedi a copertura immediata rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le medesime funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio o che tale domanda abbiano successivamente revocato.

2. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico. Non possono essere altresì trasferiti i magistrati in servizio presso altre sedi disagiate ovvero sedi comprese nell'elenco di cui all'articolo 3 della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

3. La percentuale di cui al comma 2 viene calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

4. Le condizioni per il trasferimento di ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3.

5. Il trasferimento di ufficio si realizza esclusivamente con i magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel medesimo distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova, Napoli, Palermo e Roma, per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania.

6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto per il quale è minore la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione. Analogamente si considera più vicino il distretto il cui capoluogo ha la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, più breve rispetto al capoluogo del distretto in cui è compreso l'ufficio da coprire.

7. Nell 'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.

8. Se in uno stesso distretto vi sono più uffici da coprire a norma del comma 1, si tiene conto delle indicazioni di gradimento espresse secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità. In difetto di indicazioni il magistrato con maggiore anzianità è destinato all'ufficio con organico più ampio";

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (Indennità in caso di trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio) - 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità quando il trasferimento avvenga da regione diversa, ovvero pari alla metà del suddetto quando il trasferimento avvenga all'interno della medesima regione.

2. La indennità di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e non compete in caso di ulteriore trasferimento d'ufficio disposto prima di un quadriennio dalla scadenza del periodo di legittimazione per richiedere un nuovo trasferimento.

3. Al magistrato trasferito d'ufficio a sede disagiata l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento.

4. Qualora, nel caso previsto dall'articolo 1-bis, il magistrato provenga dal medesimo distretto oppure da altro distretto della stessa regione si applica comunque l'indennità prevista dal comma 1 nella misura prevista per il trasferimento all'interno della regione, indipendentemente dalla distanza chilometrica";

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento, assegnazione, destinazione d'ufficio o applicazione) - 1. Per i magistrati assegnati, trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate ai sensi degli articoli 1 e 1-bis l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza ovvero assegnato ai sensi del medesimo articolo 1, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, sino al quarto anno di permanenza.

2. I magistrati assegnati, trasferiti o destinati d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 2-bis possono presentare domanda di tramutamento decorsi tre anni di effettivo servizio presso la sede disagiata.

3. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi o di funzioni di legittimità".

2. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, come sostituiti dal comma 1, lettere a), c) e d) del presente articolo, si applicano esclusivamente ai magistrati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Nei confronti dei magistrati precedentemente trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni dell'articolo 1-bis della legge 4 maggio 1998, n.133, come introdotto dal comma 1, letto b), del presente articolo, non si applicano ai magistrati che entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge presentino domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio, senza revocarla prima della definizione della relativa procedura.

Art. 5-ter.

(Norma di copertura finanziaria)

1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il contributo è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione".

2. Agli oneri recati dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera c), valutati complessivamente in euro 2.275.633 per l'anno 2008 e in euro 4.551.266 a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate di cui al precedente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche aifini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.

Art. 5-quater.

(Rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria)

1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 606 lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1º luglio 2008, la tabella B prevista dall'articolo 5, comma 9, della legge 30 luglio 2007, n. 111, è sostituita dalla tabella in allegato 1.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura, anche tenendo conto dell'incremento dei carichi di lavoro derivante dalle disposizioni della presente legge.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modifiche, la destinazione alle funzioni di cui alla lettera M della tabella B allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111, come modificata dalla presente legge, non può superare gli anni dieci, fatto salvo il maggior termine stabilito per gli incarichi la cui durata è prevista da specifiche disposizioni.

4. Non rientrano nei limiti di cui al comma 3 le destinazioni disposte per incarichi presso la Presidenza della Repubblica e il Consiglio superiore della magistratura, nonchè quelle per incarichi elettivi.

5. Il termine di cui al comma 3 decorre, anche per le destinazioni già disposte, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al terzo comma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il secondo periodo è soppresso.

Allegato 1

Tabella B (articolo 5, comma 9)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

 

A.Magistrato con funzioni direttive api cali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione

1

B.Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione

1

C.Magistrato con funzioni direttive superiori di legittimità: Presidente aggiunto della Corte di cassazione

1

Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione

1

Presidente del Tribunale superiore delle acque Pubbliche

1

D.Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

60

E.Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità

375

F.Magistrati con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia

1

G.Magistrati con funzioni diretti ve di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

52

H.Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado, elevate giudicanti e requirenti

53

I.Magistrti con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

366

L.Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione Nazionale antimafia e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado

8.989

M.Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie

250

N.Magistrati ordinari in tirocinio

(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)

Totale...

10.151

 

 

5.0.2000 (già 12.0.706)

CAROFIGLIO, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Ritirato

Dopo l'articolo 15aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Servizio nelle sedi disagiate)

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (Trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio). - 1. Ai fini della presente legge, per trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento nelle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando il mutamento di regione e una distanza, eccezione fatta per la Sardegna, superiore ai 150 chilometri dalla sede ove il magistrato abbia svolto il tirocinio o abbia prestato servizio. Sono escluse le ipotesi di trasferimento di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per le quali non compete alcuna indennità.

2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono i seguenti requisiti:

a) mancata copertura di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione del posto;

b) quota di posti vacanti superiore alla media nazionale della scopertura.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro della giustizia, individua, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta, pubblicando tale elenco. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina, in numero non superiore a cento unità.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, applicando il criterio di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111, se non viene acquisito il consenso o la disponibilità dei magistrati al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, il Consiglio superiore della magistratura può destinare a svolgere funzioni requirenti i magistrati ordinari al termine del tirocinio. È fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni relative ai trasferimenti d'ufficio di cui alla legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni.

6. Nei casi di cui al comma 5, primo periodo, per il primo anno di attività ai magistrati ordinari al termine del tirocinio possono essere assegnati esclusivamente procedimenti in coassegnazione con colleghi che abbiano già conseguito la prima valutazione di professionalità";

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (Indennità in caso di trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio). - 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 è attribuita, per il periodo di permanenza nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare in godimento.

2. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni";

c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento, assegnazione, destinazione d'ufficio o applicazione). - 1. Per i magistrati assegnati, trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate ai sensi dell'articolo l l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello d'ufficio, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, sino al quarto anno di permanenza.

2. I magistrati assegnati, trasferiti o destinati d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 possono presentare domanda di tramutamento dopo due anni di effettivo servizio presso la sede disagiata.

3. Salvo che per i magistrati ordinari al termine del tirocinio, se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato assegnato, trasferito o destinato d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 supera i tre anni, quest'ultimo ha diritto ad essere riassegnato alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.

4. Le disposizioni di cui ai commi l e 3 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi o di funzioni di legittimità.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, per i magistrati applicati in sedi disagiate l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate».

2. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, si applicano esclusivamente ai magistrati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Nei confronti dei magistrati precedentemente trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.0.700

GHEDINI, VITALI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale in caso di grave sfruttamento dell'attività lavorativa)

1. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Oltre ai casi di cui al comma 1, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo è rilasciato anche quando siano accertate situazioni di grave sfruttamento dell'attività lavorativa dello straniero, attuate mediante violenza, minaccia o intimidazione, anche non continuative, o quando lo stesso sia sottoposto a condizioni lavorative caratterizzate da violazioni di norme contrattuali o di legge"».

5.0.701

BRUNO, DE SENA, CASSON, ZANDA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Nuove norme per la destinazione delle somme confiscate nell'ambito di procedimenti per reati di tipo mafioso)

1. In deroga a ogni altra disposizione di legge, il cinquanta per cento delle somme confiscate di cui all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, comma 1, che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, è destinato al "Fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività alle forze dell'ordine", a tal fine istituito presso il Ministero dell'interno, con vincolo di destinazione delle risorse rinvenienti dalle attività di confisca svolte in ciascuna regione agli operatori delle forze dell'ordine operanti nell'ambito della stessa.

2. Il Ministro dell'interno è autorizzare ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, recante anche la disciplina di riparto del Fondo nel caso di operazioni di confisca condotte su base pluri e sovra regionale» .

 

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

23a seduta pubblica (pomeridiana):

 

 

mercoledì18 giugno 2006

 

 

Presidenza del presidente SCHIFANI

 

 


Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

 

STIFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

 

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,37).

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (Relazione orale) (ore 16,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 692.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione degli emendamenti e di un ordine del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente su ulteriori emendamenti presentati sul disegno di legge in esame.

STIFFONI, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.5/1, 4.1000, 4.500/1, 4.0.2000 (già 12.0.701), 4.0.2001 (già 12.0.702), 4.0.2002 (già 12.0.703), 5.1000/1, 5.1000, 5.0.2000 (già 12.0.706), 6.1000/1, 6.1000/2, 6.1000/3, 6.1000, 6.1001/1, 6.1001, 6.0.1000, 6.0.736 (già 6.736), 7.0.1000 (testo 2)/l, 7.0.1000 (testo 2)/2, 7.0.1000 (testo 2)/3, 7.0.1000 (testo 2)/4, 7.0.1000 (testo 2)/5, 7.0.1000 (testo 2)/6, 7.0.1000 (testo 2)/7, 7.0.1000 (testo 2)/8, 7.0.1000 (testo 2)/9, 7.0.1000 (testo 2)/10, 7.0.1000 (testo 2)/11, 7.0.1000 (testo 2)/12, 7.0.1000 (testo 2)/13, 7.0.1000 (testo 2)/14, 7.0.1000 (testo 2)/15, 7.0.1000 (testo 2)/16, 7.0.1000 (testo 2)/17, 7.0.1000 (testo 2)/18, 7.0.1000 (testo 2)/19, 7.0.1000 (testo 2)/20, 7.0.1000 (testo 2)/21, 7.0.1000 (testo 2)/22, 7.0.1000 (testo 2)/23, 7.0.1000 (testo 2)/24, 7.0.1000 (testo 2)/25, 7.0.1000 (testo 2)/26, 7.0.1000 (testo 2)/27, 7.0.1000 (testo 2)/28, 7.0.1000 (testo 2)/29, 7.0.1000 (testo 2)/30, 7.0.1000 (testo 2)/31, 7.0.1000 (testo 2)/32, 7.0.1000 (testo 2)/33, 7.0.1000 (testo 2)/34, 7.0.1000 (testo 2), 10.400/101, 10.400/100, 10.400/102, 10.0.900, 12.0.300 e 12.0.400 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza:

parere non ostativo ad eccezione delle proposte 12.0.300 (limitatamente ai commi 5 e 6), 12.0.400, 7.0.1000 (testo 2)/17, 7.0.1000 (testo 2)/21 e 5.0.900 sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché dell'emendamento 4.0.2001 sul quale il parere è di semplice contrarietà.

Il parere non ostativo sulla proposta 7.0.1000 (testo 2) è reso nel presupposto che:

§           gli oneri quantificati nella relazione tecnica siano onnicomprensivi anche delle spese di pernottamento;

§           la copertura del provvedimento è limitata a sei mesi e, di conseguenza, l'eventuale proroga della missione dovrà essere disposta con un nuovo provvedimento legislativo;

§           la copertura sui fondi speciali relativamente all'accantonamento del Ministero degli esteri, come confermato dal Governo, non pregiudica la copertura di provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali».

PRESIDENTE. Riprendiamo la votazione degli emendamenti. Metto ai voti l'emendamento 5.0.2, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.4, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

Restano accantonati gli emendamenti 5.0.900/1 e il 5.0.900, in attesa del parere della 5a Commissione permanente.

Passiamo all'emendamento 5.0.700, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e su cui è stato rivolto un invito al ritiro.

GHEDINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GHEDINI (PD). Signor Presidente, mi dispiace, ma non posso accettare l'invito al ritiro avanzato dal rappresentante del Governo perché, come lui ha detto, si tratta esattamente di una specificazione che si rende però necessaria perché la giurisprudenza, negli ultimi anni, ha dimostrato che il testo così come è determinato e scritto consente l'applicazione e quindi il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di fatto solo in caso di prostituzione. Una sentenza del Consiglio di Stato del 2006, infatti, richiama il fatto che lo sfruttamento debba essere determinato da organizzazioni criminali e non da singoli datori di lavoro.

Chiediamo quindi la votazione dell'emendamento 5.0.700, invitando a votarlo favorevolmente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 16,57.

 

(La seduta, sospesa alle ore 16,44, è ripresa alle ore 16,57).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.700, presentato dai senatori Ghedini e Vitali.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

252

Senatori votanti

246

Maggioranza

124

Favorevoli

97

Contrari

148

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

PRESIDENTE. Senatore Bruno, accoglie la richiesta di trasformare l'emendamento 5.0.701 in ordine del giorno? Subordinatamente vi era un parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo.

BRUNO (PD). Signor Presidente, non intendo trasformare l'emendamento 5.0.701 in ordine del giorno; è giusto che sia registrato chi è a favore e chi è contrario all'emendamento e quindi a dare risorse alle forze dell'ordine.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE.Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bruno, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.701, presentato dal senatore Bruno e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

257

Senatori votanti

256

Maggioranza

129

Favorevoli

106

Contrari

150

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

 

PROCACCI (PD). Signor Presidente, interverrò in seguito, prima dell'inizio delle votazioni degli emendamenti.

BARBOLINI (PD). Signor Presidente, nel dibattito che ha riguardato l'articolo 6 del decreto-legge si è evidenziata l'importanza della collaborazione tra il ruolo e le competenze dei Comuni e dei sindaci con i compiti in materia di pubblica sicurezza propri delle autorità statali presenti nei rispettivi territori al fine di garantire un ordinato svolgersi della vita civile nelle città. Tuttavia, per come è affrontato nelle formulazioni contenute nel decreto-legge, c'è il rischio che questa collaborazione di tipo partenariale determinisovrapposizioni e incongruenze tali da poter inficiare lo spirito e la chiarezza di una fattiva collaborazione.

Perquesto l'emendamento 6.707 e il successivo 6.721 chiariscono cosa si debba intendere per sicurezza urbana, togliendo qualunque margine di ambiguità con le prerogative di chi deve assicurare la gestione dell'ordine pubblico nelle città e agevolando dovunque la minore cooperazione in termini partenariali nel rispetto della sfera delle reciproche competenze e responsabilità tra sindaci e prefetti. Sottolineo che il contenuto di questi emendamenti riflettono anche le proposte che 21 sindaci di città medie del Centro-Nord d'Italia hanno avanzato al ministro dell'interno Maroni in un incontro a Parma tenutosi la settimana scorsa.

Inquesto stesso spirito, siccome la legislazione emergenziale non aiuta a rendere strutturali e ordinariamente più incisive le politiche di sicurezza nelle città, muove anche l'ordine del giorno G6.101, presentato insieme alla senatrice Incostante, al senatore Bianco e ad altri colleghi, per colmare un vuoto normativo che inquadri i rapporti di collaborazione tra i diversi livelli della Repubblica in materia di sicurezza e adegui il profilo della polizia locale ai cambiamenti intervenuti in 20 anni nelle nostre realtà urbane.

Si tratta di temi su cui c'è ormai un'ampia elaborazione condivisa tra Regioni e autonomie e anche sintonia con le tecnostrutture del Ministero dell'interno, nonché con la generalità delle espressioni di rappresentanza delle polizie locali che puntano a valorizzare in luogo delle polizie municipali le polizie di comunità; temi ricompresi in disegni di legge presentati da maggioranza e opposizione proprio qui in Senato nella precedente e nell'attuale legislatura. Pertanto, in riferimento all'ordine del giorno, sollecito il Governo ad assumere un'iniziativa concorrente nel rispetto delle competenze di tipo statale. (Applausi dal Gruppo PD).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, abbiamo presentato all'articolo 6 gli emendamenti 6.1 e 6.2 che tendono ad inquadrare il potere e il ruolo dei sindaci in materia di sicurezza urbana. Il primo pone l'esercizio di questo potere da parte dei sindaci nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno; il secondo prevede una norma di coordinamento rispetto alla circostanza che il sindaco, una volta emanata l'ordinanza in materia di sicurezza urbana, trasmetta la suddetta ordinanza al prefetto per l'esecuzione dei provvedimenti di competenza prefettizia.

Abbiamo proposto una norma di coordinamento che consente al sindaco, proprio per raccordare le varie competenze esistenti in questa materia, di chiedere la convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che non è un'invasione della sfera di competenza prefettizia ma significa solo che il sindaco, che adotta un provvedimento relativo alla sicurezza, chiede al prefetto di porre in essere gli atti consequenziali. Poiché questi ultimi coinvolgono comunque più soggetti che siedono all'interno del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, se il sindaco ne chiede la convocazione in qualche modo agevola un maggior coordinamento tra i sindaci e il prefetto.

Questi sono i due emendamenti presentati. Poiché l'emendamento 6.1 viene sostanzialmente accolto negli emendamenti presentati dal Governo che pongono sotto le direttive del Ministro dell'interno l'esercizio del potere di ordinanza da parte dei sindaci e correttamente distinguono i poteri extra ordinem delle ordinanze contingibili ed urgenti dai nuovi poteri ordinari e di ordinanza dei sindaci, ne annuncio il ritiro, dal momento che voterò quello presentato dal Governo.

Mi permetto di insistere sull'emendamento 6.2, proprio sotto il profilo propositivo, perché ritengo che dare al sindaco la possibilità non di convocare, ovviamente, ma di chiedere la convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza può rafforzare questo ruolo e credo che possa essere utile.

STIFFONI (LNP). Signor Presidente, sottosegretario Mantovano, abbiamo presentato l'ordine del giorno G6.100 e non un emendamento perché ci riserviamo in sede di discussione del prossimo disegno di legge finanziaria di sottoporre questo problema al Governo e siamo fiduciosi che verrà recepito. Con questo ordine del giorno chiediamo un'attenzione particolare all'attività dei nostri sindaci.

Con i provvedimenti sulla sicurezza abbiamo affidato ai sindaci maggiori possibilità di controllo del territorio; ma i nostri amministratori hanno anche bisogno di risorse, di cui peraltro già dispongono. Chiediamo, quindi, che con la prossima legge finanziaria vengano stralciate dalle limitazioni di spesa derivanti dal Patto di stabilità tutte quelle risorse che saranno indirizzate alla sicurezza, relative all'acquisto di mezzi di supporto di qualsiasi genere, ma soprattutto correlate all'aumento delle risorse umane, nella fattispecie all'aumento di personale dei vigili urbani e della polizia locale. Si tratta di un impegno che abbiamo preso con i nostri elettori, che alle ultime elezioni hanno espresso il proprio consenso anche da questo punto di vista.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, con l'ordine del giorno G6.103 intendiamo richiamare l'attenzione sull'esito dell'incontro tenutosi a Parma tra il Ministro dell'interno e molti amministratori locali di ogni parte politica, che, nella logica di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, hanno chiesto maggiori poteri per i sindaci e per le polizie locali. Invitiamo quindi il Governo ad inserire in un futuro emendamento o in un disegno di legge di iniziativa governativa di riforma delle polizie locali la facoltà per gli operatori delle stesse di disporre il fermo di polizia giudiziaria per ventiquattro ore (attualmente è di dodici ore), prorogabili, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, di ulteriori ventiquattro ore, nell'esercizio dell'attività di polizia giudiziaria, non limitato alla mera identificazione dell'indagato che, soprattutto se straniero, è molto complessa ed articolata, ma anche per ragioni di sicurezza urbana. (Applausi dal Gruppo LNP).

VALLARDI (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sull'emendamento 6.733 riguarda la modifica del Testo unico attualmente in discussione, che ci conduce per taluni aspetti alla mutazione dei rapporti tra Stato ed enti locali, attribuendo a questi ultimi ruoli sempre maggiori in materia di sicurezza pubblica, spostando quindi funzioni e poteri pubblici a soggetti istituzionali maggiormente vicini ai cittadini. Si percepisce in questo la frizzante ebbrezza del federalismo che avanza, federalismo peraltro condiviso da tutti gli schieramenti in campagna elettorale.

C'era bisogno di questo, in quanto la criminalità che dilaga, legata spesso a doppio filo al fenomeno dell'immigrazione che ha invaso le nostre città e i nostri paesi, fa emergere la figura del sindaco, inteso quale soggetto in grado di assumersi di fatto quelle competenze che già da molto tempo molti di noi amministratori locali ci siamo attribuiti attraverso le iniziative sul territorio. Non può che essere così, visto che la figura del sindaco ultimamente è diretta espressione del voto dei cittadini. Credo che tutto ciò sia inevitabile in quanto sta emergendo sempre più l'assoluta necessità di individuare nella figura istituzionale del sindaco quelle prerogative che stiamo proponendo, considerato che il sindaco conosce direttamente, spesso in maniera capillare, il proprio territorio, soprattutto i propri cittadini e può intervenire con una visione spesso strategica, propria solo di chi vive e lavora nel territorio.

Con questa convinzione siamo orientati ad attuare una specie di osmosi, che vede in parte rideterminare e spostare le competenze a favore del sindaco, proponendo che la figura prefettizia intervenga nel suo naturale ruolo di controllore solo ed esclusivamente nelle fattispecie in cui si evidenzia l'inerzia del sindaco o di un suo delegato nel fronteggiare i casi previsti dall'articolo 6 del Testo unico. (Applausi dal Gruppo LNP).

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BERSELLI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.22, 6.701, 6.16 e 6.707. L'emendamento 6.1 è stato ritirato.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.1000/1, 6.1000/2 e 6.1000/3 e favorevole sull'emendamento 6.1000 del Governo. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.19 e 6.17.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.8, 6.712, 6.2 e 6.1001/1 e parere favorevole sull'emendamento 6.1001 del Governo. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.3 e contrario sugli emendamenti 6.717, 6.18 e 6.721.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.731 e 6.732 e favorevole sull'emendamento 6.733. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.20 e 6.4.

Con riferimento all'ordine del giorno G6.100 ci rimettiamo al Governo. Si esprime poi parere favorevole sull'ordine del giorno G6.102 e si invita il presentatore al ritiro dell'ordine giorno G6.103.

Invito inoltre il presentatore a ritirare l'emendamento aggiuntivo 6.0.700. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.0.1000. Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 6.0.736.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.

Mi permetto solo di rivolgere un invito al ritiro degli emendamenti a firma del senatore Barbolini perché, come quest'ultimo avrà notato, gli emendamenti presentati dal Governo accolgono la sostanza delle sue proposte, sia in termini di necessità di definire il concetto di sicurezza urbana, rinviando sulla questione ad un decreto del Ministro dell'interno che ovviamente non potrà che tener conto delle consultazioni con l'ANCI e con i sindaci in particolare delle principali città, sia con riferimento alla possibilità per le giunte comunali di graduare l'entità delle sanzioni amministrative. C'è solo una maggiore sinteticità per un verso ed una collocazione più organica per altro verso.

Sugli ordini del giorno, Presidente, si accoglie il G6.100 a firma del senatore Siiffoni, a condizione però che al terzo rigo del dispositivo, le parole «ad escludere» siano sostituite dalle parole «ad approfondire l'ipotesi di escludere». Questa correzione è dettata dal fatto che è in primo luogo necessaria una trattativa in sede europea.

 

STIFFONI (LNP). Accolgo l'invito del Governo e modifico in tal senso l'ordine del giorno.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Con riferimento poi all'ordine del giorno G6.101, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori, il Governo è favorevole, a condizione che al terzo rigo del dispositivo, dopo le parole «organico provvedimento», sia inserito l'inciso «-nei limiti della competenza dello Stato-», in quanto come è noto vi è una potestà legislativa regionale a questo riguardo.

 

BARBOLINI (PD). Accolgo l'invito del Governo e modifico in tal senso l'ordine del giorno.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Con riferimento invece all'ordine del giorno G6.102, dei senatori Ghigo e Malan, si propone di modificare il dispositivo sostituendo la parola «introdurre» con l'altra «valutare».

Infine, si invita il presentatore dell'ordine del giorno G6.103 a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario, perché il fermo di polizia giudiziaria a legislazione vigente è uguale per tutti e quindi non può conoscere un regime differenziato per le polizie locali.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.700 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 6.22, presentato dai senatori Procacci e Della Monica.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.701.

PROCACCI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PROCACCI (PD). Signor Presidente, mi è stato appena riferito in forma privata che sia il Governo che il relatore sono disponibili a rivedere il parere contrario sull'emendamento 6.701.

 

PRESIDENTE. Chiedo al relatore ed al rappresentante del Governo di esprimersi nuovamente sull'emendamento 6.701.

BERSELLI, relatore. Esprimo parere favorevole.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PROCACCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PROCACCI (PD). Signor Presidente, vorrei spiegare il motivo per cui si è raggiunto un compromesso tra maggioranza e minoranza in Commissione sul tema importante dell'uniformità dell'azione di sicurezza sul territorio. È chiaro che l'accordo con l'ANCI assunto dal Governo debba essere rispettato, ma non è pensabile che il sindaco possa emettere ordinanze senza nemmeno ascoltare il prefetto: ci troveremmo dinanzi ad una mancanza di uniformità dell'azione di sicurezza. Voglio ricordare infatti che l'articolo 117 della Costituzione, lettera h), attribuisce allo Stato il compito della sicurezza.

Apprezzo che questo sia un punto di incontro e voglio che resti a verbale questa preoccupazione da parte della minoranza.

PRESIDENTE. Senatore Procacci, nonostante la Presidenza non partecipi alla votazione, non si astiene dal dichiararsi favorevole essa stessa a questa proposta emendativa.

Metto ai voti l'emendamento 6.701, presentato dai senatori Procacci e Della Monica.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.16, presentato dal senatore Perduca e da altre senatore.

Non è approvato.

Gli emendamenti da 6.702 a 6.706 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Sull'emendamento 6.707 è stato espresso un invito al ritiro. Senatore Barbolini, cosa intende fare?

BARBOLINI (PD). Signor Presidente, non posso convenire con l'onorevole Mantovano, perché è vero che nell'emendamento proposto dal Governo si rinvia alla stessa tematica, ma il Sottosegretario converrà con me che è diverso qualitativamente: una norma di legge che definisce un concetto è diversa da un semplice rinvio ad una determinazione con decreto ministeriale del Ministero dell'interno, pur presupponendo di sentire la Conferenza Stato-Regioni.

Quindi, insisto per la votazione dell'emendamento 6.707.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.707, presentato dal senatore Barbolini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

270

Senatori votanti

269

Maggioranza

135

Favorevoli

120

Contrari

148

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. L'emendamento 6.1 è stato ritirato, mentre l'emendamento 6.708 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 6.1000/1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.1000/2, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.1000/3, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.1000, presentato dal Governo.

È approvato.

 

Risulta pertanto precluso l'emendamento 6.19, mentre gli emendamenti 6.709, 6.710 e 6.711 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 6.17, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.8, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.712.

BERSELLI, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BERSELLI, relatore. Onorevole Presidente, per coerenza con il parere modificato sull'emendamento 6.701, i relatori esprimono parere favorevole all'emendamento 6.712.

CHIURAZZI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CHIURAZZI (PD). Signor Presidente, non ho capito la ragione della preclusione dell'emendamento 6.19.

 

PRESIDENTE. Essa deriva dall'approvazione dell'emendamento 6.1000.

 

CHIURAZZI (PD). Se mi consente un solo secondo, vorrei sollecitare una riflessione del Governo e anche della maggioranza, perché il mio emendamento introduce il principio che il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni, oltre che ispirarsi ai princìpi generali del diritto, deve rispettare le leggi vigenti. È una norma che ha un contenuto tecnico che troviamo frequentemente nel nostro diritto e che si spiega per due ragioni. In primo luogo, i poteri del sindaco non sarebbero limitati e potremmo sconfinare in un abuso; in secondo luogo, trattiamo di una materia, quella della sicurezza urbana, che è un bene giuridico che deve essere tutelato dal sindaco, ma dobbiamo riconoscere anche che è un concetto privo di una sufficiente determinatezza nel nostro ordinamento giuridico.

Per tale ragione inviterei il Governo a riconsiderare la sua posizione su questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Chiurazzi, secondo me lei avrebbe potuto presentare questa formulazione emendativa come subemendamento all'emendamento principale del Governo, che si riferisce ai princìpi generali dell'ordinamento.

Metto ai voti l'emendamento 6.712, presentato dai senatori Procacci e Della Monica.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.1001/1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1001, presentato dal Governo.

È approvato.

Gli emendamenti 6.713, 6.714, 6.715 e 6.716 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.717, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 6.718 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.18.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.18, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

277

Senatori votanti

275

Maggioranza

138

Favorevoli

116

Contrari

154

Astenuti

5

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.719 e 6.720 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.721.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.721, presentato dal senatore Barbolini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

279

Senatori votanti

277

Maggioranza

139

Favorevoli

125

Contrari

151

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti dal 6.722 al 6.730 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.731, identico all'emendamento 6.732.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.731, presentato dal senatore Vitali, identico all'emendamento 6.732, presentato dal senatore Malan.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

276

Senatori votanti

275

Maggioranza

138

Favorevoli

122

Contrari

152

Astenuti

1

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.733, presentato dal senatore Bricolo e da altri senatori.

È approvato.

 

L'emendamento 6.734 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.20.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.20, presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

281

Senatori votanti

280

Maggioranza

141

Favorevoli

126

Contrari

154

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. L'emendamento 6.735 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G6.100 (testo 2), G6.101 (testo 2) e G6.102 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Per quanto concerne l'ordine del giorno G6.103 vi è un invito al ritiro. Accetta tale invito, senatore Mazzatorta?

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, accettiamo l'invito al ritiro dell'ordine del giorno, ma ne proporremo l'inserimento nel disegno di legge, poiché una volta introdotto il concetto di sicurezza urbana bisogna anche attribuire maggiori poteri alle polizie locali.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.700, presentato dal senatore Scanu.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.1000, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.736.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.736, presentato dal senatore Barbolini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

277

Senatori votanti

275

Maggioranza

138

Favorevoli

121

Contrari

152

Astenuti

2

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, con l'emendamento 7.700 proponiamo la riscrittura dell'articolo 7 per estendere l'istituto dei piani coordinati di controllo del territorio non solo ai maggiori Comuni, che sono quelli dei grandi centri urbani, ma anche ai Comuni con minore popolazione, che a volte hanno anche problemi di sicurezza pari se non superiori a quelli dei maggiori centri urbani.

Proponiamo inoltre che non vi sia nessuna forma di condizionamento nello svolgimento di questi piani coordinati di controllo del territorio, che non vi sia nessuna forma di subordinazione delle attività di polizia giudiziaria delle polizie locali alle forze di polizia dello Stato, ma che vi sia fra di esse un coordinamento ed una collaborazione nell'attività di controllo del territorio, in funzione di questi piani coordinati. (Applausi dal Gruppo LNP).

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.7 e 7.701. Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 7.700, 7.400 e 7.401.

Inoltre, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.0.1000 (testo 2)/1, 7.0.1000 (testo 2)/2, 7.0.1000 (testo 2)/3, 7.0.1000 (testo 2)/4, 7.0.1000 (testo 2)/5, 7.0.1000 (testo 2)/6, 7.0.1000 (testo 2)/7, 7.0.1000 (testo 2)/8, 7.0.1000 (testo 2)/9, 7.0.1000 (testo 2)/10, 7.0.1000 (testo 2)/11, 7.0.1000 (testo 2)/12, 7.0.1000 (testo 2)/13, 7.0.1000 (testo 2)/14, 7.0.1000 (testo 2)/15, 7.0.1000 (testo 2)/16, 7.0.1000 (testo 2)/17, 7.0.1000 (testo 2)/18, 7.0.1000 (testo 2)/19, 7.0.1000 (testo 2)/20, 7.0.1000 (testo 2)/21, 7.0.1000 (testo 2)/22, 7.0.1000 (testo 2)/23, 7.0.1000 (testo 2)/24, 7.0.1000 (testo 2)/25, 7.0.1000 (testo 2)/26, 7.0.1000 (testo 2)/27, 7.0.1000 (testo 2)/28, 7.0.1000 (testo 2)/29, 7.0.1000 (testo 2)/29, 7.0.1000 (testo 2)/30, 7.0.1000 (testo 2)/31, 7.0.1000 (testo 2)/32, 7.0.1000 (testo 2)/33 e 7.0.1000 (testo 2)/34.

Il parere del Governo è favorevole sull'emendamento 7.0.1000 (testo 2).

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.700.

SAIA (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SAIA (PdL). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 7.700 e svolgere una breve dichiarazione di voto.

Voglio, infatti, sottolineare come la puntualità di questo emendamento riaggiusti un articolo del decreto-legge che può senz'altro considerarsi una sorta di "svarione", visto che avrebbe complicato pesantemente non solo il lavoro delle polizie locali sul territorio, ma soprattutto avrebbe ingolfato la quotidiana attività di controllo svolta da questure, commissariati e comandi dei carabinieri con continue denunce di flagranza di reato in materia di infortunistica, di controllo ambientale e di contraffazione, creando problemi nella gestione della trasmissione degli atti alle forze dell'ordine statali.

In questo senso, quindi, l'emendamento 7.700 rende sicuramente giustizia restituendo dignità al lavoro di questi agenti. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.700, presentato dal senatore Bricolo e da altri senatori.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 7.701, mentre gli emendamenti 7.400 e 7.401 sono assorbiti.

Gli emendamenti 7.702, 7.703 e 7.704 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, fino alle parole «Polizia di Stato».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/1 e l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/2.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/3, presentato dal senatore Del Vecchio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.1000 (testo2 )/4.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.1000 (testo2 )/4, presentato dal senatore Pegorer e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

277

Senatori votanti

276

Maggioranza

139

Favorevoli

126

Contrari

150

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/5, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/6, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/7, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/8, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/9, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/10, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/11, identico all'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/12.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/11, presentato dal senatore Scanu e da altri senatori, identico all'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/12, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

284

Senatori votanti

283

Maggioranza

142

Favorevoli

128

Contrari

155

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/13.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/13, presentato dalla senatrice Pinotti e da altri senatori, fino alle parole «perlustrazione e pattuglia».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

285

Senatori votanti

281

Maggioranza

141

Favorevoli

124

Contrari

157

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/13 e l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/14.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/15, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/16, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/17 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/18, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/19, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/20, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/21 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/22, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/23, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/24, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/25, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, fino alle parole «al comma 1».

Non è approvata.

 

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/25 e l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/26.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/27, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, identico all'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/28, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/29, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/30, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/31, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/32, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/33, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/34, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.1000 (testo 2).

PINOTTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PINOTTI (PD). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento 7.0.1000 (testo 2), presentato dal Governo. Mi rivolgo idealmente al ministro della difesa La Russa, che ha fortemente voluto questo emendamento, anche se non è presente in Aula, per dirgli che non mi spingo ad affermare - come ha fatto ieri sul "Corriere della sera" l'ex ministro della difesa Martino - che l'uso dell'Esercito a fini interni è una vecchia idea di destra, che - dice l'onorevole Martino - il ministro La Russa continua a coltivare. Non mi spingo a dire questo, ma vi chiedo che da voi non vengano accuse che non corrispondono alla realtà delle nostre posizioni.

Mi è sembrata una vera caduta di stile la dichiarazione del capogruppo Gasparri, che ha affermato che chi era contrario all'uso dei militari in funzione di ordine pubblico la pensa come i Casalesi e Totò Riina. Chiariamo bene i termini della questione.

Vogliamo più sicurezza nelle nostre città, ma non siamo d'accordo con la vostra proposta. Ne abbiamo fatte tante di proposte, anche in questo decreto; e, come sapete, il 70 per cento di quelle in esso comprese in realtà è già contenuto nel pacchetto Amato. Quindi non potete presentarci come coloro che non si occupano della sicurezza. Evitiamo, pertanto, di ridicolizzare le posizioni di ciascuno.

Il ministro La Russa ha spiegato di aver compiuto uno sforzo per raccogliere le obiezioni, ma in realtà da questo emendamento esce una soluzione ancor più confusa, trovata più per tenere il punto che per rispondere ai problemi. E non cambia la sostanza della questione principale, che è edulcorata, ma rimane.

Si dice «preferibilmente carabinieri»: quanti? Per i carabinieri, poi, non era necessario un emendamento, bastava un ordine di servizio. Poi si parla di città, ma quali? Si parla di «aree densamente popolate»: quali sono? Si parla di «servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili»: su questo non abbiamo problemi; poi, però, si parla di pattuglie miste: quali e quanti militari ne faranno parte? Quali sono quelli specificamente preparati per i compiti da svolgere? Certo che i nostri militari sono altamente formati dal punto di vista professionale, ma per fare altro.

Anche la legge che vige per le nostre Forze armate prevede che queste concorrano alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgano compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Mi chiedo quali sono i criteri di urgenza, se si demanda poi ad un decreto ministeriale il piano di attuazione, al punto che nutrivamo dubbi anche sull'ammissibilità di quest'emendamento tanto erano vaghi i suoi riferimenti.

Guardate, colleghi, la vaghezza è evidente anche da un punto di vista lessicale. L'emendamento comincia con quello che potrebbe sembrare un ossimoro: «Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità». Ma cosa c'è di eccezionale nella prevenzione alla criminalità? Poi prosegue: «ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato...». Quando comincerà quest'operazione? Non si sa. Quando finirà? Non si sa. Sappiamo che durerà sei mesi, rinnovabili per una volta.

Mi dispiace, ma non vi sono assonanze con il provvedimento "Vespri siciliani", che è stato in qualche modo copiato per il testo. Lì la situazione era tutt'altra, dopo l'uccisione di Falcone e Borsellino, era tutt'altra situazione di emergenza.

Allora, è giustissimo dare risposte sulla sicurezza, ma queste risposte devono essere serie. Vi siete chiesti perché tutti i sindacati di polizia sono contrari? Se vi fosse una quantificazione economica - e non è detto quanto costa questo emendamento - avremmo proposto di utilizzare questi soldi per pagare lo straordinario delle forze di polizia. Sarebbe stato un modo immediato - perché capisco che assumere nuovo personale tramite concorsi può essere lungo - per disporre subito di forze fresche e preparate per il compito.

Mi rivolgo sempre al Ministro della difesa, anche se non c'è. Il problema, mi pare, è aver voluto mettere un paletto politico, ossia la partecipazione anche del Ministero della difesa alla gestione dell'ordine pubblico, a cui peraltro questo emendamento non mi pare serva. E parlo del pattugliamento.

La logica emergenziale porta all'emotività dell'opinione pubblica, ma il tema della sicurezza ha bisogno di misure strutturali, che durano nel tempo. Vi è il pericolo di trasmettere l'idea di un Paese non in grado di garantire, per via ordinaria, impegnando le forze di polizia a tale scopo preparate, la sicurezza. Puntare sulla paura può servire anche a vincere le elezioni, ma non a governare una grande democrazia occidentale. (Applausi dal Gruppo PD).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, esprimeremo voto contrario all'emendamento 7.0.1000 (testo 2), non perché pensiamo che l'Italia sia come la Colombia, ma perché è inutile. Si tratta di una norma inutile che autorizza il Ministro dell'interno, attraverso le prefetture, di concerto con il Ministro della difesa, informando preventivamente il Presidente del Consiglio e successivamente le competenti Commissioni parlamentari, per sei mesi, rinnovabili, ad utilizzare un contingente non superiore a 3.000 unità di personale appartenente all'Esercito, preferibilmente carabinieri, ovviamente, perché vi è l'esigenza di rimanere nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e anche di polizia giudiziaria, che, grazie a Dio, i militari non possono svolgere.

Questo è il testo 2 dell'emendamento, perché il testo precedente era ancora più esilarante, mi consentiranno i colleghi, tant'è vero che il Ministro ha fatto marcia indietro.

Io capisco tutto, ma non comprendo per quale motivo debbano essere spesi circa 32 milioni di euro, per due annualità, che potrebbero essere destinati, ad esempio, come ricordava nella precedente legislatura il ministro Amato, per pagare gli accasermamenti e i contratti per le prefetture, per le questure, per i Vigili del fuoco e così via, per aggiornare e ammodernare il parco mezzi della Polizia di Stato, che ha elicotteri ormai datati, che possono partecipare solo alle sfilate degli elicotteri d'epoca. Potrebbero essere utilizzati per ricominciare a discutere seriamente degli aumenti contrattuali del personale delle Forze di polizia e del comparto sicurezza. Dovrebbero essere destinati a quelle indennità che i sindacati di polizia all'unanimità chiedono e hanno chiesto al precedente Governo Prodi senza avere alcun riscontro e che chiedono ancora oggi; essi hanno presentato appositi documenti proprio perché ritengono non che siamo in Colombia, ma che questa sia una norma inutile e ancor più inutile nel momento in cui si vincola - giustamente, perché non si può fare altro - l'utilizzo di personale appartenente all'Arma dei carabinieri e che spreca risorse per fare solo uno spot post-elettorale.

Signor Presidente, avremmo compreso e avremmo votato una norma che prevedesse l'utilizzo del personale delle Forze armate per la vigilanza non solo dei siti strategici e di interesse nazionale (cosa che già avviene, ad esempio, in merito al decreto-legge sui rifiuti), ma che, mutuando l'esperienza positiva dei "Vespri siciliani", utilizzasse il personale della Forze armate per la vigilanza di quelle postazioni sensibili che impiegano personale delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri che verrebbe liberato per compiti d'istituto. Sarebbe stato razionale, lo avremmo votato. Questo è solo uno spot che, obiettivamente, non fa piacere a nessuno e che, tranne la soddisfazione di un articolo sui giornali, non porterà alcun beneficio neanche alle casse dello Stato. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD).

DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DIVINA (LNP). Signor Presidente, a nome del Gruppo Lega Nord annuncio il voto favorevole sull'emendamento 7.0.1000 (testo 2).

Vorrei fare però qualche precisazione. Sicuramente non siamo dell'idea che sia buona cosa militarizzare il territorio, però l'impiego di 3.000 soldati in circostanze definite eccezionali a noi non sembra militarizzare il nostro territorio. Domandiamoci: esistono o no quartieri in cui le persone la sera (per non parlare della notte) hanno timore ad uscire per strada? Voi pensate che a queste persone incontrare qualcuno con la divisa dia proprio fastidio? Pensate che le persone normali distinguano le stellette che portano i militari? Questo è un messaggio che rivolgiamo alla sinistra.

Tutti noi probabilmente abbiamo sottovalutato i segnali che arrivavano dalla nostra popolazione, dai cittadini, in materia di preoccupazioni e, oltre le preoccupazioni, in materia di paura. Credo che la sinistra debba fare un profondo esame di coscienza: si è ridotta in questo stato perché ha sempre risposto con sufficienza dicendo che bisogna adeguarsi, che quello della sicurezza non è un problema.

Come Lega Nord abbiamo proposto di coinvolgere il volontariato sociale per rispondere alla domanda di sicurezza delle nostre città. Ci è stato risposto no soprattutto da quelle giunte di sinistra che, assolutamente, non volevano nemmeno i cittadini impiegati in questa funzione. Oggi non vogliono i militari. (Applausi dal Gruppo LNP).

Il problema della sinistra è che deve uscire dai palazzi, andare per strada e capire quali sono le problematiche e le domande della gente. Devono fare politica fuori dai palazzi, se ci riescono ancora, altrimenti la Sicilia sarà un monito. Quella è la fine che farà la sinistra se pensa che la risposta a qualsiasi domanda proveniente dal Paese sia sempre no. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

RAMPONI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

RAMPONI (PdL). Signor Presidente, le Forze armate hanno il compito di garantire la difesa delle istituzioni, di difendere la società da minacce esterne e di concorrere al mantenimento della sicurezza interna nei confronti di minacce che possano verificarsi da parte del terrorismo, della criminalità o similari. Dopo la costituzione della Repubblica le Forze armate hanno avuto una lunghissima tradizione di interventi condotti in maniera esemplare con la gratitudine di coloro che se ne sono avvalsi; quindi, parlare di militarizzazione mi sembra una sciocchezza, un'idiozia, una cosa ridicola. Mi sembra davvero esagerato parlare di militarizzazione rispetto a 3.000 uomini dati in rinforzo per attività specifiche alle forze dell'ordine e di polizia, laddove sarà stabilito che potranno o dovranno intervenire.

È una tradizione lunghissima e mi spiace fare una citazione personale, ma ricordo che, quando ero tenente e comandavo un plotone bersaglieri a Roma, fui impiegato presso la Galleria nazionale, oggi galleria Alberto Sordi, a difesa e protezione della Presidenza del Consiglio per certi sommovimenti pericolosi condotti dalle sinistre estreme.

Anche recentemente, qualcuno lo ha citato, ci sono stati interventi militari in Sicilia, ma ci sono stati anche in Sardegna, in Calabria, a Napoli nel 1997. Abbiamo avuto interventi contro il terrorismo, per esempio all'epoca del rapimento di Moro o del rapimento di Dozier. Si facevano, eccome, pattuglie e posti di controllo: forse ve ne siete dimenticati. Vi sono stati anche interventi infiniti in occasione di calamità naturali e in questi casi gli interventi dei militari, oltre a portare capacità di lavoro, sostegno, trasporto d'acqua e viveri, portano anche sicurezza attraverso pattuglie di controllo notturno contro attività di sciacallaggio o altro.

Anche nelle manifestazioni sportive vi è spesso la presenza militare. Vogliamo sostenere che abbiamo militarizzato i terremoti o le Olimpiadi invernali di Torino? Non ha senso. È una forma che induce in errore l'opinione pubblica e che non ha davvero alcun senso.

Mi sembra che occorra constatare che esiste un'emergenza in termini di sicurezza. Forse qualcuno non se ne è accorto, ma sono decine e decine di giorni che la gente, i giornali parlano di emergenza sicurezza. Il senatore Divina ha citato situazioni che si registrano di notte anche al Nord, generalmente più ordinato e tranquillo. Tutti abbiamo sentito le lamentele di chi dice che a una certa ora non si vede nessuno. Tutti sappiamo delle difficoltà delle Forze di polizia che, non avendo avuto per parecchio tempo risorse a disposizione, soprattutto negli ultimi due anni, per mancanza di carburante e obsolescenza delle autovetture mandano in giro di notte un numero ridottissimo di pattuglie. Quando citate i sindacati, riportate anche ciò che essi dicono circa la disponibilità di pattuglie notturne. Citate anche quello!

Nel momento in cui si verifica questa emergenza, quindi, credo sia assolutamente normale che in un contesto generale si prevedano certi interventi. Sento pronunciare osservazioni su cosa si pensa di fare con soli 3.000 uomini: la previsione di 3.000 uomini si aggiunge a tutte le norme e a tutti gli interventi che stiamo discutendo da questa mattina. Si tratta di una goccia (positiva) in un ampio vaso di norme e di interventi.

Per quanto attiene poi agli interventi della senatrice Pinotti e del senatore D'Alia, desidero chiarire che le domande che essi si pongono non sono da inserire nell'emendamento o da risolvere in questa sede. Ma cosa c'entrano domande come "in quali località, dove, quando e come"? È detto chiaramente nell'emendamento del Governo, nella maniera più aperta che mai sia stata utilizzata: «Il piano di impiego del personale delle Forze armate (...) è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica» e informate le Camere. In quel momento le Camere verranno informate. Mi pare quindi che le Camere possano essere informate al momento opportuno e che è competenza del Ministro stabilire dove, come e quando impiegare tale personale delle Forze armate.

Desidero svolgere un'ultima riflessione. Si chiede cosa rappresentino 3.000 uomini. Facciamo alcuni conti. 3.000 uomini in pattuglie di tre uomini, magari con l'aggiunta di un agente di pubblica sicurezza, rappresentano 1.000 pattuglie, che a loro volta garantiscono, in 20 aree pericolose, la disponibilità di 50 pattuglie in ogni area o, in 100 zone a rischio, la disponibilità di 10 pattuglie in ogni zona. Mi pare che ciò possa avere una sua valenza, sia in termini di deterrenza, sia nell'infondere fiducia nella popolazione italiana. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. È già intervenuta la senatrice Pinotti.

 

DI GIOVAN PAOLO (PD). Siamo diversi, però, anche per genere.

PRESIDENTE. Fate parte dello stesso Gruppo ed è prevista una sola dichiarazione di voto per Gruppo.

BIANCO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BIANCO (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bianco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.1000 (testo 2), presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

284

Senatori votanti

283

Maggioranza

142

Favorevoli

158

Contrari

122

Astenuti

3

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MONTI (LNP). Signor Presidente, desidero riformulare l'emendamento 8.705 con il seguente testo, che credo sia stato distribuito: «Al comma 1, capoverso, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, le parole: "schedario dei veicoli rubati operante" sono sostituite dalle seguenti: "schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti...».

 

PRESIDENTE. Senatore, il testo della riformulazione è già stato distribuito ai colleghi.

 

MONTI (LNP). Vorrei sottolineare ciò che è stato inserito: «Il personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può altresì accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.700 e 8.701. Gli emendamenti 8.702, 8.703 e 8.704 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.705 (testo 2); di conseguenza, l'emendamento 8.706 viene assorbito dalla riformulazione dell'emendamento precedente. Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.0.700, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.0.701 (testo 2).

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo si associa ai pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.700.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.700, presentato dal senatore Barbolini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

280

Senatori votanti

277

Maggioranza

139

Favorevoli

120

Contrari

156

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.701.

MARINO Mauro Maria (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. Chiedo scusa, collega, i tempi sono esauriti; quindi la pregherei di contenere il suo intervento in due minuti.

 

MARINO Mauro Maria (PD). Signor Presidente, sono sinceramente stupito, forse perché sono ingenuo, per il parere negativo espresso dal relatore sull'emendamento in esame. Esso consente alla polizia municipale, quando svolge attività di polizia giudiziaria, di accedere alla banca dati del Ministero dell'interno sui reati.

Il decreto estende tale possibilità ai soli reati connessi al furto dei veicoli e alle contraffazioni di documenti. La polizia municipale è però spesso impegnata in attività di polizia giudiziaria su altri fronti. Pertanto, se invece di pensare di far intervenire l'Esercito, che nulla ha a che fare con l'ordine pubblico, dessimo gli strumenti opportuni alle forze dell'ordine già operanti, faremmo sicuramente meno demagogia, ma faremmo un servizio al Paese.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.701, presentato dal senatore Marino Mauro Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

281

Senatori votanti

280

Maggioranza

141

Favorevoli

125

Contrari

154

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 8.702, 8.703 e 8.704 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Invito il Presidente della Commissione bilancio ad esprimere un parere sull'emendamento 8.705 (testo 2).

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, colgo l'occasione per dare parere di nulla osta, già concordato con i colleghi della Commissione, sugli emendamenti 8.705 (testo 2) e 8.0.701 (testo 2).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.705 (testo 2), presentato dal senatore Monti e da altri senatori.

È approvato.

 

L'emendamento 8.706 risulta pertanto assorbito.

Passiamo all'emendamento 8.0.700, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

INCOSTANTE (PD). Ne chiediamo la votazione.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.0.700, presentato dal senatore Marino Mauro Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

281

Senatori votanti

279

Maggioranza

140

Favorevoli

122

Contrari

156

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.701 (testo 2), presentato dal senatore Esposito.

È approvato.

 

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERSELLI, relatore. Esprimo parere contrario sugli identici emendamenti 9.2 e 9.3. L'emendamento 9.700 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.4.

Gli emendamenti 9.701 e 9.702 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G9.1000.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere contrario sugli emendamenti all'articolo 9 e parere favorevole sull'ordine del giorno G9.1000.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, identico all'emendamento 9.3, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 9.700 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.1000, presentato dal sentore Saia, non sarà posto in votazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERSELLI, relatore. Con riferimento all'emendamento 10.400/1 si esprime parere favorevole solo sulla lettera a). Pertanto, si propone una votazione per parti separate.

Si esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 10.400/101, 10.400/100 e 10.400/102 e parere contrario sull'emendamento 10.400/2.

Si esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 10.400 e parere contrario sugli emendamenti 10.700, 10.701, 10.702, 10.703, 10.704, 10.705, 10.706, 10.707, 10.4 e 10.0.700.

Esprimo infine parere favorevole sugli emendamenti 10.0.1/1 e 10.0.1.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.400/101.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.400/101, presentato dal senatore Centaro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

286

Senatori votanti

285

Maggioranza

143

Favorevoli

156

Contrari

128

Astenuti

1

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 10.400/1, la cui sola lettera a) ha ricevuto il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo.

Chiedo al senatore Lumia se desidera che tale emendamento, a sua firma, sia posto ai voti per parti separate.

LUMIA (PD). Signor Presidente, chiedo che la votazione sia effettuata per parti separate.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione della prima parte dell'emendamento 10.400/1.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 10.400/1, presentato dal senatore Lumia, fino alle parole «il reimpiego».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

277

Senatori votanti

276

Maggioranza

139

Favorevoli

275

Contrari

1

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della restante parte dell'emendamento 10.400/1.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della restante parte dell'emendamento 10.400/1, presentato dal senatore Lumia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

282

Senatori votanti

281

Maggioranza

141

Favorevoli

124

Contrari

157

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. L'emendamento 10.400/100 del Governo risulta assorbito dall'approvazione della prima parte dell'emendamento 10.400/1.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.400/102.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.400/102, presentato dal senatore Centaro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

284

Senatori votanti

283

Maggioranza

142

Favorevoli

156

Contrari

126

Astenuti

1

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.400/2.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.400/2, presentato dal senatore Lumia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

283

Senatori votanti

282

Maggioranza

142

Favorevoli

126

Contrari

156

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.400.

VIZZINI, relatore. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VIZZINI, relatore. Signor Presidente, desidero ricordare ai colleghi che l'emendamento 10.400, così come viene portato all'esame dell'Assemblea, è il frutto di un lavoro che è partito dall'esame di un altro emendamento, presentato da me e dal collega Berselli, e di un altro ancora, a firma del senatore Casson, cui si è aggiunto anche l'impegno del Governo.

Parlo di questo emendamento riferendomi anche all'emendamento 10.0.1, che verrà esaminato successivamente, per sottolineare che con tali misure stiamo creando le condizioni affinché, dopo i successi conseguiti nella lotta alla criminalità organizzata da parte degli inquirenti e delle forze dell'ordine nello sgominare le cosche in tutte le Regioni - in cui si registrano grandi successi investigativi, si possa finalmente lanciare l'attacco ai patrimoni mafiosi. Sono norme che riguardano misure di prevenzione personali e patrimoniali (che potranno essere poste in essere anche disgiuntamente), la confisca dei beni dei mafiosi (che potrà permettere finalmente di aprire e svuotare le casseforti della mafia), la dichiarazione di nullità di tutti gli atti di trasferimento considerati fittizi tra mafiosi, loro parenti e terzi, nonché la confisca per valori equivalenti, già prevista nel nostro ordinamento per altri reati.

È il completamento di un quadro normativo che già la Commissione antimafia nella scorsa legislatura aveva esaminato, preparando un lavoro che le Aule del Parlamento non ebbero mai la possibilità di portare a compimento. È un impegno che ci deve portare a comprendere che la presenza della criminalità organizzata in questo Paese è una ferita della nostra democrazia da sanare al più presto.

Signor Presidente del Senato, ci ha incoraggiato ad inserire queste norme in un decreto-legge anche il discorso che lei ha voluto rivolgere all'Assemblea il giorno della sua elezione a Presidente e anche in altre occasioni pubbliche. Lo abbiamo fatto e siamo riusciti a farlo con un consenso generalizzato dell'Assemblea. Credo che tale circostanza possa costituire un fiore all'occhiello nella lotta contro la mafia, per conseguire quei successi che possono portarci verso la vittoria finale contro questa gente, che uccide gli uomini, comprime la libertà delle imprese e soprattutto ruba il futuro alle giovani generazioni. A tali persone abbiamo voluto dare, tutti insieme, in questo decreto una forte risposta operativa. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.400, presentato dalle Commissioni riunite, nel testo emendato.

È approvato.

 

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 10.700 a 10.4.

La Presidenza si compiace notevolmente dell'avvenuta approvazione di questa norma e, avendo avuto notizia che nelle Commissioni competenti essa era stata votata all'unanimità, non può che prenderne atto con soddisfazione. Quando si registra l'unità delle forze politiche su norme come questa non si può che dare un forte segnale di contrasto alla criminalità organizzata. (Applausi).

Metto ai voti l'emendamento 10.0.1/1, presentato dal senatore Lumia.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.0.1, presentato dalle Commissioni riunite, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.700.

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, meno di un minuto per segnalare l'importanza di questo emendamento, sul quale dal punto di vista del contenuto credo non vi sia opposizione neanche da parte del Governo. Si tratta infatti dell'istituzione di un'agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali. Sappiamo tutti benissimo come dal Nord al Sud dell'Italia ci siano problemi per la destinazione di questi beni, per la loro gestione immediata ed efficace e soprattutto per la loro riutilizzazione sociale e economica.

Questo emendamento, così come è stato impostato, consentiva di ragionare anche in termini di regolamento, al fine di disporre entro novanta giorni delle norme specifiche per il funzionamento e l'amministrazione di questa agenzia. Prendo atto che il Governo, che da un punto di vista contenutistico, come segnalato, sarebbe favorevole, ancora una volta rimanda al futuro - non si sa a quando - l'approvazione di una norma e di un istituto che invece riteniamo fondamentale.

Per tale ragione voteremo a favore dell'emendamento 10.0.700.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.0.700, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

287

Senatori votanti

286

Maggioranza

144

Favorevoli

125

Contrari

160

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERSELLI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.1, 11.2, 11.700 e 11.0.900/1. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.200, presentato dalle Commissioni riunite, e sull'emendamento 11.0.900, presentato dal Governo.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore. Vorrei però, per quanto riguarda l'emendamento 11.0.900, proporre una modifica alla prima parte del testo.

PRESIDENTE. Sottosegretario, trattandosi di un emendamento del Governo, dovrebbe fornirne il testo alla Presidenza perché possa distribuirlo.

Prego il senatore segretario di dare lettura della nuova formulazione dell'emendamento 11.0.900.

STIFFONI, segretario. «All'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575"».

PRESIDENTE. Sottosegretario Caliendo, la formulazione proposta di cui ha dato lettura il senatore segretario è quindi integralmente sostitutiva del precedente emendamento del Governo? Rimane la norma abrogativa?

 

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Sì, signor Presidente, rimane il riferimento alle abrogazioni.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 11.200, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 11.2 e 11.700.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.900/1.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.900/1, presentato dal senatore Lumia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

284

Senatori votanti

283

Maggioranza

142

Favorevoli

121

Contrari

162

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.0.900 (testo 2), presentato dal Governo.

È approvato.

 

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

LUMIA (PD). Signor Presidente, chiedo una particolare attenzione sull'emendamento 12.0.400 che riguarda i testimoni di giustizia e che intendo illustrare, anche perché vorrei apportare alcune modifiche secondo una riformulazione concordata con la Commissione bilancio per superarne il parere contrario. (Brusìo). Inviterei il Presidente della Commissione bilancio a prestare un po' di attenzione.

 

PRESIDENTE. Presidente Azzollini, le chiedo scusa, il senatore Lumia si rivolge a lei per un emendamento delicato e la prega di ascoltarlo per poi rispondere.

 

LUMIA (PD). Abbiamo concordato una piccola riformulazione dell'emendamento 12.0.400 per superare il parere contrario della Commissione bilancio e ripristinare, dal punto di vista della copertura, un parere positivo.

Alla lettera e-bis), la parola «alla» è sostituita con le parole «i testimoni hanno accesso ad un programma di».

Alla lettera 1-bis), si inserisce la parola «eventuali» prima della parola «assunzioni».

Infine, al secondo comma dell'articolo aggiuntivo, dove si parla degli «oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo», la parola «valutati» è sostituita con l'altra «determinati».

Su questa riformulazione vorrei che il senatore Azzollini confermasse il parere favorevole della 5a Commissione.

 

PRESIDENTE. Senatore Lumia, abbiamo preso atto della riformulazione dell'emendamento, dovrebbe però trasmetterla per iscritto alla Presidenza.

 

LUMIA (PD). Inoltre, Presidente, volevo illustrare brevemente il merito di questo emendamento. I testimoni di giustizia non sono i collaboratori di giustizia: si tratta di gente onesta che denuncia e che, tutto ad un tratto, viene prelevata dalla propria abitazione, dal territorio dove abita, trasferita - immaginatevi con quale trauma e con quali ripercussioni - ed inserita in un contesto diverso per essere protetta.

Abbiamo un limite nell'attuale legislazione che riguarda quei testimoni di giustizia che non sono imprenditori. Con questo emendamento si prevede l'opportunità di poter inserire nella pubblica amministrazione quei testimoni che non sono imprenditori per evitare che queste persone stiano a casa, assistiti, e, come spesso accade, escano fuori di testa con un danno irreparabile alla credibilità e alla fiducia nei confronti di uno Stato che chiede loro un sacrificio non indifferente. Ecco perché abbiamo riformulato l'emendamento per la Commissione bilancio.

Chiedo anche al Sottosegretario per l'interno un po' di attenzione in merito: con la riformulazione proposta si potrebbe superare l'obiezione che questo sia un canale oggettivo e obbligatorio facendolo diventare un'opportunità in più per il servizio di protezione dei testimoni che, qualora ne esistano le condizioni e non si ponga a rischio la tutela del testimone, si potrebbe comunque utilizzare e ciò potrebbe avvenire con una riserva di legge, visto che si parla di pubblica amministrazione.

Per tali motivi chiedo particolare attenzione su questo emendamento e sollecito un ripensamento del parere da parte del Governo.

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, ribadisco che il mio parere - come è ovvio - si riferisce soltanto ai profili finanziari della questione. Nel testo originario l'emendamento era stato censurato dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; avendo il senatore Lumia portato in Commissione una prova riveniente da un atto parlamentare che ha valutato la congruità dell'onere e avendolo riformulato non come un diritto perfetto ma come...

 

PRESIDENTE. Come un'aspettativa.

 

AZZOLLINI (PdL). Certamente. Sotto il profilo finanziario do parere di nulla osta, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, avendone discusso in Commissione.

 

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto, senatore Azzollini.

GARRAFFA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma all'emendamento 12.0.400 (testo 2).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, anch'io aggiungo la firma all'emendamento in questione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Informo i colleghi che i lavori d'Aula subiranno una breve interruzione per consentire alla Commissione bilancio di esprimere il parere sulla riformulazione dell'emendamento riguardante i magistrati.

Invito ora il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.100 ed, invece, contrario sugli emendamenti 12.700 e 12.701. Gli emendamenti 12.702 e 12.703 sono inammissibili poiché privi di portata modificativa.

Il parere è favorevole sull'emendamento 12.0.100, ma contrario sugli emendamenti 12.0.300, 12.0.400 (testo 2), 12.0.2, 12.0.5, 12.0.700, 12.0.704, 12.0.705 e 12.0.707.

 

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 12.0.701, 12.0.702, 12.0.703 e 12.0.706 sono stati ritirati.

Senatore Berselli, dunque, riguardo all'emendamento 12.0.400 (testo 2), su cui il Presidente della Commissione bilancio ha espresso un nuovo parere favorevole, il parere nel merito è rimasto contrario?

 

BERSELLI, relatore. Sì, signor Presidente.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

A proposito dell'emendamento 10.0.400 su cui si è soffermato il senatore Lumia, ripeto molto più sinteticamente le considerazioni già svolte in Commissione. Ho avuto l'onore di presiedere la Commissione sui programmi di protezione tra il 2001 e il 2006 e, in applicazione - per la prima volta - delle nuove norme sui testimoni di giustizia, la Commissione che presiedevo ha fatto in modo che più di un testimone di giustizia fosse avviato al lavoro anche con la pubblica amministrazione. Una norma come quella proposta (con le migliori intenzioni, che non si discutono) rischia di determinare un risultato esattamente opposto, perché rischia di irrigidire l'inserimento nel lavoro dei testimoni di giustizia che abbiano la possibilità di lavorare, in modo tale che neanche uno, poi, potrebbe essere avviato al lavoro.

Sono disponibile - a nome del Governo, ovviamente - ad accogliere un ordine del giorno che inviti il Governo a proseguire questa attività positivamente iniziata, ma invito a riflettere sulla circostanza che persone oneste che hanno rischiato e che rischiano hanno necessità di assoluta riservatezza, che verrebbe necessariamente violata (ripeto, pur essendo le intenzioni totalmente diverse) dalla formulazione di questo emendamento. Solo questo motiva il parere contrario del Governo sul punto specifico.

PRESIDENTE. Senatore Lumia, accetta la proposta del Governo di trasformare l'emendamento in ordine del giorno?

LUMIA (PD). Signor Presidente, sono veramente dispiaciuto di non poter accettare questa proposta.

Ricordo al Governo che il contenuto di questo emendamento è il frutto di un lavoro della Commissione parlamentare antimafia che ha valutato tutti gli aspetti, l'ha approvato all'unanimità ed era stato proposto da un parlamentare allora dell'opposizione, oggi della maggioranza. Un lavoro meticoloso e accurato che prevede, signor Presidente, una opportunità in più, che non dà alcuna rigidità, ma che colma un vuoto esistente nell'attuale legislazione. Mi dispiace di non poter aderire, perché entrerei in contraddizione con una decisione unanime, ponderata in una relazione apprezzata della Commissione parlamentare antimafia del febbraio 2008, cioè di qualche mese fa.

GARRAFFA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, la prego, sono esauriti i tempi. Data la delicatezza dell'argomento, ha facoltà di parlare.

 

GARRAFFA (PD). Nel confermare quanto ha detto il collega Lumia, questo emendamento serve non per coloro che sono in questo momento testimoni di giustizia, ma per dare garanzia a coloro che possono diventare testimoni di giustizia e non hanno alcun tipo di garanzia. Queste sono le cose che sono state discusse anche all'interno della Commissione antimafia e mi dispiace che il collega Vizzini sul punto non intervenga e non dica nulla.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.100, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 12.700, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 12.701, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 12.702 e 12.703 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.100, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

 

Passiamo all'emendamento 12.0.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

INCOSTANTE (PD). Ne chiediamo la votazione.

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, ritengo di dover segnalare in questa sede la situazione relativa a questo emendamento che riguarda i casi di grave sfruttamento del lavoro. Mi dispiace ricordare come in quest'Aula, purtroppo ripetutamente, ci siano espressioni di cordoglio quando i lavoratori muoiono sul posto di lavoro; quando però proponiamo un emendamento che interviene contro coloro che sfruttano il lavoro in maniera grave, con violazione di norme contrattuali o di legge o con trattamento personale degradante e in situazioni di lavoro disumane, colpendo chi commette questi reati, chi fa traffico internazionale di lavoratori, ci si risponde in maniera negativa, dicendo ancora una volta che si condivide il contenuto ma si interverrà in un prossimo futuro.

Èquanto avvenuto per gli emendamenti che abbiamo presentato in materia di traffico internazionale dei cittadini stranieri, per tutelare le donne e i minori dalle violenze anche all'interno dell'abitazione e per interrompere il traffico internazionale criminale che sfrutta le donne per la prostituzione. Quindi, signor Presidente, prendiamo atto di questo rifiuto ripetuto di intervenire con norme in materia di sicurezza pubblica per fatti particolarmente gravi. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, poc'anzi avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.0.300, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

276

Senatori votanti

274

Maggioranza

138

Favorevoli

120

Contrari

153

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.400 (testo 2).

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, non sono intervenuto prima per una questione di natura procedurale, ma lo faccio ora brevemente, per dire ai colleghi - e in particolar modo al sottosegretario Mantovano - che abbiamo approfondito questi aspetti nelle Commissioni.

Le perplessità emerse erano solo due. Una, di carattere squisitamente finanziario, era relativa alla copertura della norma: la riformulazione proposta chiarisce un concetto ovvio, ossia che alle assunzioni si procede nei limiti delle risorse che il bilancio dello Stato e la legge finanziaria mettono a disposizione delle amministrazioni dello Stato; quindi, chiarisce una cosa che, per la verità, era ovvia.

L'altra questione sollevata - che comprendo - è risolta nel testo dell'emendamento del collega Lumia: vi è infatti un inciso secondo cui «con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate». È ovvio, infatti, che il presupposto della collaborazione del testimone di giustizia sia la segretezza, che deve essere garantita anche nell'ambito dell'accesso alla pubblica amministrazione. Poiché, però, l'articolo 97 della Costituzione prevede la riserva di legge per l'accesso ai concorsi pubblici, è chiaro che ci vuole un'esplicita deroga da parte del legislatore per consentire l'accesso alla pubblica amministrazione dei testimoni di giustizia senza che ciò avvenga con un concorso pubblico. Altrimenti, nella pubblica amministrazione, i testimoni di giustizia non possono entrare, salvo che non si compiano forzature extra legem, diciamo così, che nessuno - neanche chi presiede la Commissione che si occupa di questo - voglia commettere.

Il senso, allora, qual è? È affermare che vi è una riserva di legge, un'autorizzazione preventiva del legislatore; dopodiché, con modalità stabilite dal Ministero dell'interno e, in particolare, da chi si occupa delle strutture di assistenza ai testimoni di giustizia, si individueranno le forme più opportune per garantire la segretezza. Questo aiuta, e parecchio, soprattutto nel contrasto ad una serie di reati che sono, per così dire, connessi all'associazione mafiosa, ma anche posti in essere a prescindere da essa quali l'usura, l'estorsione e così via.

 

GIARETTA (PD). Mantovano, ascolta!

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Ora, credo che obiettivamente, così com'è stato riformulato il testo, non vi siano difficoltà: pertanto, invito tutti i colleghi a votarlo.

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.0.400 (testo 2), presentato dal senatore Lumia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

284

Senatori votanti

282

Maggioranza

142

Favorevoli

125

Contrari

157

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.2, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.5.

LUMIA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LUMIA (PD). Signor Presidente, vorrei far notare, anche sull'emendamento 12.0.5, un fatto singolare. Da anni diciamo tutti che lo Stato non può pagare ai boss mafiosi, con sentenza passata in giudicato, lo strumento del gratuito patrocinio; lo diciamo da anni. L'emendamento è formulato secondo il contributo che da anni ha fornito la Commissione parlamentare antimafia; anche qui c'è stato sempre un giudizio unanime riguardo ai boss mafiosi che già hanno una sentenza passata in giudicato. Faccio un esempio: il boss Provenzano in questo momento utilizza il gratuito patrocinio nonostante abbia alle spalle delle sentenze già passate in giudicato. Il costo di questo dispendio di soldi e di questa ingiustizia raggiunge la somma di 12 milioni di euro l'anno. Esprimere un parere contrario su una proposta così scontata...

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatore Lumia.

Prego i rappresentanti del Governo, data la delicatezza del tema che si sta discutendo, di prestare maggiore attenzione perché ritengo di interpretare, nell'intervento del senatore Lumia, la trattazione di argomenti estremamente sensibili e delicati.

LUMIA (PD). Un emendamento di questa portata, su un argomento così atteso, così richiesto, mai messo in discussione, non ha mai avuto in Commissione antimafia un esponente contrario; mi pare strano che invece in questa occasione ci sia un parere contrario.

Vi prego quindi di fornire una risposta perché non vorrei che, come sui testimoni di giustizia, si desse un segnale così negativo, piuttosto che continuare a dare dei segnali positivi come abbiamo fatto sulle misure di prevenzione patrimoniale. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. I relatori ed il rappresentante del Governo intendono intervenire?

 

VIZZINI, relatore. Si è trattato soltanto di un disguido.

 

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.0.5.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere è favorevole. (Applausi).

CENTARO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (PdL). Signor Presidente, desidero far notare all'Assemblea che, se è vero che ripugna che lo Stato paghi gli avvocati ai boss mafiosi, è altrettanto vero che si rischia di incorrere in un grave vizio di illegittimità costituzionale in questa norma perché andiamo a creare una differenziazione, nell'ambito del gratuito patrocinio, tra condannati per determinati reati e condannati per altri reati. La regola del gratuito patrocinio è che il condannato che si trovi con un reddito inferiore ad un certo limite ne possa godere. Allora il problema è di tipo diverso; non è un problema di differenziazione tra gli uni e gli altri reati, perché so perfettamente che alcuni boss mafiosi hanno patrimoni enormi, celati allo Stato, che vanno colpiti; è evidente. È altrettanto vero che la manovalanza mafiosa ha patrimonio prossimo allo zero e rientrerebbe anch'essa nella regola del gratuito patrocinio.

Bisogna rivedere l'intero istituto del gratuito patrocinio, perché con questa norma si rischia di creare una disparità di trattamento e non credo che sia questo il luogo. Guarderei piuttosto ad una rivisitazione complessiva dell'istituto, perché conosco perfettamente e ripugna anche a me questo tipo di esborso che lo Stato è costretto a fare. Tuttavia, ci sono delle regole che vanno riviste con la dovuta attenzione, evitando questo tipo di disparità di trattamento. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Colleghi, il parere del relatore e del rappresentante del Governo è cambiato ed è favorevole; ci accingiamo a votare. Vi darò la parola, però prego i senatori che hanno chiesto di intervenire di limitare il loro intervento ad un minuto.

GARRAFFA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, approviamo pure l'emendamento 12.0.5, poi vediamo se la Corte costituzionale lo boccerà. Può anche darsi che boccerà altri articoli, ma credo che questo sia un segnale importante contro la criminalità organizzata.

PRESIDENTE. Condivido pienamente.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, siamo colpiti favorevolmente dal fatto che a fine serata si scoprano i valori della Costituzione quando si parla dei mafiosi. (Applausi dai Gruppi IdV e PD). Sono due giorni che esaminiamo norme che violano la Costituzione; ora che si parla di mafiosi, il senatore Centaro si ricorda della Costituzione. (Proteste del senatore Centaro. Commenti dai banchi della maggioranza).

 

CENTARO (PdL). Vergognati!

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, intervengo velocemente per dire due cose.La prima è che sottoscriviamo l'emendamento 12.0.5, presentato dal senatore Lumia e da altri senatori. (Vivaci commenti dei senatori Centaro e Li Gotti).

 

PRESIDENTE. Prego, senatore D'Alia, prosegua il suo intervento.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Se ci riesco. In primo luogo aggiungo la mia firma all'emendamento 12.0.5, sul quale voteremo a favore. In secondo luogo, pur rendendomi conto che vi possono essere aspetti controversi, poiché abbiamo un sistema giuridico che ha costruito sull'emergenzialità la lotta al crimine organizzato, nello stesso modo in cui abbiamo elaborato delle norme sullo scioglimento dei Consigli comunali, sul 416-bis e così via, anche su questi aspetti, collaterali ma importanti, ci troviamo ad agire con una legislazione eccezionale. Per questo credo sia opportuno approvare l'emendamento 12.0.5.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, anche per stemperare gli animi, mi permetto di ricordare che poc'anzi abbiamo approvato un'importantissima normativa sui sequestri, che nasceva da un emendamento presentato dai relatori. Credo che sulla normativa antimafia in quest'Aula ed anche in Commissione non vi siano stati steccati. È positivo registrare questo clima. (Applausi).

 

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per fatto personale. (Proteste dal Gruppo PdL).

 

PRESIDENTE. Può farlo a fine seduta, senatore Li Gotti.

CARUSO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (PdL). Signor Presidente, intervengo per annunciare il mio voto personale. Ripugna anche a me che vengano compensati gli avvocati ai mafiosi, a coloro i quali si macchiano di questi delitti pur avendo patrimoni in tutta evidenza - scusi il bisticcio - non evidenti e a volte di grande rilievo; anche se appartengo a quella corrente di pensiero che dice che i magistrati potrebbero, con un'applicazione meno burocratica della norma e un'interpretazione più ad ampio respiro delle norme esistenti nell'ordinamento, disvelare, anche in via di presunzione, i patrimoni di cui dicevo e quindi negare il gratuito patrocinio.

Tuttavia, detto questo - non me ne voglia il senatore Garraffa - credo che il Senato non debba solamente lanciare segnali ma debba fare leggi rispettose della Costituzione. Con i voti precedenti non credo di aver violato alcun precetto o principio costituzionale. Respingo fermamente al mittente l'accusa mossa dal senatore del Gruppo Italia dei Valori e preannuncio il mio voto di astensione.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.0.5.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.0.5, presentato dal senatore Lumia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

277

Senatori votanti

276

Maggioranza

139

Favorevoli

257

Contrari

2

Astenuti

17

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.700.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo è favorevole all'ultima parte dell'emendamento 12.0.700, precisamente al comma 2-ter, che recita: «Il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore». La precisazione non sarebbe necessaria, ma siccome dalle associazioni dei giudici e degli avvocati minorili sono giunte varie segnalazioni, allora è preferibile ribadirlo.

 

PRESIDENTE. Il Sottosegretario suggerisce quindi la votazione per parti separate. Senatore Casson, acconsente?

CASSON (PD). Signor Presidente, ringrazio il rappresentante del Governo per la precisazione. Le esigenze educative del minore potrebbero essere gravemente compromesse e credo che occorra comunque agevolare un'interpretazione della norma in questo senso. Sono favorevole alla votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Procediamo quindi alla votazione per parti separate dell'emendamento 12.0.700.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 12.0.700.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 12.0.700, presentato dal senatore Casson, fino alle parole «o richiedere il giudizio immediato».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

280

Senatori votanti

278

Maggioranza

140

Favorevoli

129

Contrari

149

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della seconda parte dell'emendamento 12.0.700.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della seconda parte dell'emendamento 12.0.700, presentato dal senatore Casson, che comprende il punto 1, ovviamente, con l'esclusione delle lettere a) e b), precedentemente respinte.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

282

Senatori votanti

281

Maggioranza

141

Favorevoli

277

Contrari

1

Astenuti

3

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 12.0.701, 12.0.702 e 12.0.703 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.704, presentato dal senatore Casson.

Non è approvato.

 

Passiamo all'emendamento 12.0.705, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MARITATI (PD). Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARITATI (PD). Signor Presidente, ancora una volta non riesco a comprendere la posizione del Governo e della maggioranza. Vorrei che i colleghi della maggioranza, che non hanno avuto il tempo di leggere l'emendamento 12.0.705, si rendessero conto di cosa stanno per bocciare. È una norma che non ha nulla di particolare che possa dividerci. Se non sbaglio, avete anche introdotto emendamenti diretti a sospendere intere fasce di processi affinché la giustizia funzioni meglio.

Con questo emendamento chiediamo che nei tribunali di Brescia, Cagliari, Catanzaro, Lecce, Messina, Reggio Calabria e Salerno, particolarmente esposti, si istituiscano sezioni dirette da presidenti di sezione, che servono non ad aggravare l'attività giudiziaria, ma a renderla più tranquilla, più serena e più garantista. A questo serve istituire i presidenti di sezione, che devono decidere anche sulla libertà delle persone. Alla lettera c) si prevede che nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, quindi Regioni molto esposte, si istituiscano posti di procuratore aggiunto, nel rapporto previsto dalla legge.

Spiegatemi perché vi opponete. Volete o no che la giustizia funzioni? Da questo dipende anche un ulteriore miglioramento nel funzionamento delle istituzioni citate, senza che si spenda nulla di più: senza aggravio per lo Stato si rendono le procure e i tribunali più efficienti e più garantisti. Spiegatemi perché vi opponete all'emendamento 12.0.705.

PRESIDENTE.Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Maritati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.0.705, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

INCOSTANTE (PD). Può chiedere al collega Izzo di non votare per più di un senatore?

 

IZZO (PdL). Il senatore è ai banchi della Presidenza.

 

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

279

Senatori votanti

277

Maggioranza

139

Favorevoli

128

Contrari

148

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. L'emendamento 12.0.706 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.707.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.0.707, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

284

Senatori votanti

283

Maggioranza

142

Favorevoli

131

Contrari

152

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Colleghi, sospendo la seduta per mezz'ora perché la Commissione bilancio è autorizzata a riunirsi per trenta minuti nell'adiacente sala Pannini per fornire i pareri relativi alla copertura degli emendamenti 5.0.900/1 e 5.0.900, precedentemente accantonati.

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

AZZOLLINI (PdL). Intervengo solo per comunicare ai colleghi che ci riuniremo alla sala Pannini fra dieci minuti.

PRESIDENTE. I lavori riprenderanno comunque fra trenta minuti.

Sospendo la seduta.

 

(La seduta, sospesa alle ore 19,11, è ripresa alle ore 19,44).

 

Riprendiamo i nostri lavori.

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, la Commissione bilancio non si è riunita poiché il Governo mi ha preventivamente comunicato che, come immagino farà fra qualche minuto, intende ritirare l'emendamento 5.0.900 che ci era stato sottoposto. Per questa ragione non abbiamo espresso il nostro parere.

 

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALIENDO (PdL). Signor Presidente, il Governo ritiene di dover ritirare l'emendamento 5.0.900 perché, trattandosi di materia ordinamentale, considera preferibile inserirla nel decreto-legge in discussione alla Camera sul riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, essendovi maggiore compatibilità.

VIZZINI, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VIZZINI, relatore. Signor Presidente, prendo atto con grande rammarico che il Governo intende ritirare questo emendamento, utile e necessario al disegno complessivo al fine di rafforzare la presenza della magistratura nelle sedi disagiate. Mi auguro davvero che quanto ascoltato in quest'Aula corrisponda ad un intendimento reale, perché è un provvedimento del quale c'è bisogno.

LUSI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LUSI (PD). Signor Presidente, vorrei lasciare agli atti che per mero errore materiale il mio voto agli emendamenti 10.400/101 e 10.400/102, a firma del senatore Centaro, deve considerarsi favorevole e non contrario, come erroneamente visualizzato nel tabellone.

PRESIDENTE. Sarà fatto senz'altro, senatore Lusi.

Stante il ritiro dell'emendamento 5.0.900, l'emendamento 5.0.900/1 si intende decaduto.

Nella seduta antimeridiana di martedì prossimo, alle ore 11, saranno effettuate le dichiarazioni di voto con diretta televisiva. Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

MALAN (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MALAN (PdL). Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta all'interrogazione 4-00134, che fu già presentata la scorsa legislatura e che ho ripresentato dieci giorni fa, riguardante un tema che ha a che fare con la discussione di oggi.

Si tratta di 224 ex volontari in ferma breve che, essendo rientrati nella graduatoria degli idonei per entrare nell'Arma dei carabinieri, come previsto dal bando sulla base del quale erano stati reclutati, si trovano ora fuori dall'Esercito e fuori dall'Arma dei carabinieri, perché il precedente Governo li aveva fatti uscire dall'Esercito in attesa di chiamarli nell'Arma dei carabinieri. Il risultato è che ci sono 224 persone, molte delle quali capifamiglia, tutte desiderose di essere impiegate proprio sui temi della sicurezza pubblica di cui oggi abbiamo parlato (molti sono stati in missioni internazionali in situazioni rischiose al servizio del nostro Paese), in attesa della definizione della loro posizione.

La prego pertanto di sollecitare una pronta risposta all'interrogazione in oggetto presso il Ministro competente.

PRESIDENTE. Sarà senz'altro fatto, senatore Malan.

 

Disegno di legge (451) fatto proprio da Gruppo parlamentare

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, il Gruppo del Partito Democratico intende fare proprio l'Atto Senato n. 451, recante «Misure contro molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi connessi all'orientamento sessuale», che è già stato assegnato alla 2a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Senz'altro, senatrice Finocchiaro; la Presidenza ne prende atto a tutti i conseguenti effetti regolamentari.

 

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 19 giugno 2008

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 19 giugno, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

 

La seduta è tolta (ore 19,50).

 

 

 

 


 

Allegato A / B

 

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (692)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 maggio 2008, n.92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

5.0.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico)

1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600».

5.0.4

VITALI, GHEDINI, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, in materia di assistenza ed integrazione sociale)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 e 583-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, quando siano accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno straniero o apolide ed emerga un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia lo speciale permesso di soggiorno di cui al comma l per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale.

2-ter. Con la proposta o con il parere di cui al comma 2-bis sono altresì comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo di vita. Ove necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, il permesso di soggiorno di cui al citato comma 2-bis è esteso ai figli minori dello straniero vittima della violenza familiare".

2. Per il finanziamento dei programmi previsti dal comma 2-bis dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2008, a valere sulla disponibilità del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n.296».

5.0.900/1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Decaduto

All'emendamento 5.0.900, all'articolo 5-quater, al comma 4, dopo le parole: «Presidenza della Repubblica» aggiungere le seguenti: «, la Corte costituzionale».

5.0.900

IL GOVERNO

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Servizio nelle sedi disagiate)

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (Trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio) - 1. Ai fini della presente legge, per trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento nelle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza, eccezione fatta per la Sardegna, superiore ai 150 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. Sono escluse le ipotesi di trasferimento di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per le quali non compete alcuna indennità.

2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono i seguenti requisiti:

a) mancata copertura del posto messo a concorso nell'ultima pubblicazione;

b) quota di posti vacanti superiore alla media nazionale della scopertura.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta, ed indica tra le stesse le sedi ritenute a copertura immediata, in misura non superiore a dieci, tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina, in numero non superiore a cento unità annue.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, applicando il criterio di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni";

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. - (Trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata). - 1. Per la copertura delle sole sedi a copertura immediata rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le medesime funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio o che tale domanda abbiano successivamente revocato.

2. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico. Non possono essere altresì trasferiti i magistrati in servizio presso altre sedi disagiate ovvero sedi comprese nell'elenco di cui all'articolo 3 della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

3. La percentuale di cui al comma 2 viene calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

4. Le condizioni per il trasferimento di ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3.

5. Il trasferimento di ufficio si realizza esclusivamente con i magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel medesimo distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova, Napoli, Palermo e Roma, per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania.

6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto per il quale è minore la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione. Analogamente si considera più vicino il distretto il cui capoluogo ha la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, più breve rispetto al capoluogo del distretto in cui è compreso l'ufficio da coprire.

7. Nell 'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.

8. Se in uno stesso distretto vi sono più uffici da coprire a norma del comma 1, si tiene conto delle indicazioni di gradimento espresse secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità. In difetto di indicazioni il magistrato con maggiore anzianità è destinato all'ufficio con organico più ampio";

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (Indennità in caso di trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio) - 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità quando il trasferimento avvenga da regione diversa, ovvero pari alla metà del suddetto quando il trasferimento avvenga all'interno della medesima regione.

2. La indennità di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e non compete in caso di ulteriore trasferimento d'ufficio disposto prima di un quadriennio dalla scadenza del periodo di legittimazione per richiedere un nuovo trasferimento.

3. Al magistrato trasferito d'ufficio a sede disagiata l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento.

4. Qualora, nel caso previsto dall'articolo 1-bis, il magistrato provenga dal medesimo distretto oppure da altro distretto della stessa regione si applica comunque l'indennità prevista dal comma 1 nella misura prevista per il trasferimento all'interno della regione, indipendentemente dalla distanza chilometrica";

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento, assegnazione, destinazione d'ufficio o applicazione) - 1. Per i magistrati assegnati, trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate ai sensi degli articoli 1 e 1-bis l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza ovvero assegnato ai sensi del medesimo articolo 1, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, sino al quarto anno di permanenza.

2. I magistrati assegnati, trasferiti o destinati d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis possono presentare domanda di tramutamento decorsi tre anni di effettivo servizio presso la sede disagiata.

3. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi o di funzioni di legittimità".

2. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, come sostituiti dal comma 1, lettere a), c) e d) del presente articolo, si applicano esclusivamente ai magistrati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Nei confronti dei magistrati precedentemente trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni dell'articolo 1-bis della legge 4 maggio 1998, n.133, come introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, non si applicano ai magistrati che entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge presentino domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio, senza revocarla prima della definizione della relativa procedura.

Art. 5-ter.

(Norma di copertura finanziaria)

1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il contributo è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione".

2. Agli oneri recati dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera c), valutati complessivamente in euro 2.275.633 per l'anno 2008 e in euro 4.551.266 a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate di cui al precedente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche aifini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.

Art. 5-quater.

(Rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria)

1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 606 lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1º luglio 2008, la tabella B prevista dall'articolo 5, comma 9, della legge 30 luglio 2007, n. 111, è sostituita dalla tabella in allegato 1.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura, anche tenendo conto dell'incremento dei carichi di lavoro derivante dalle disposizioni della presente legge.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modifiche, la destinazione alle funzioni di cui alla lettera M della tabella B allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111, come modificata dalla presente legge, non può superare gli anni dieci, fatto salvo il maggior termine stabilito per gli incarichi la cui durata è prevista da specifiche disposizioni.

4. Non rientrano nei limiti di cui al comma 3 le destinazioni disposte per incarichi presso la Presidenza della Repubblica e il Consiglio superiore della magistratura, nonchè quelle per incarichi elettivi.

5. Il termine di cui al comma 3 decorre, anche per le destinazioni già disposte, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al terzo comma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il secondo periodo è soppresso.

Allegato 1Tabella B (articolo 5, comma 9)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

 

A.Magistrato con funzioni direttive api cali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione

1

B.Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione

1

C.Magistrato con funzioni direttive superiori di legittimità: Presidente aggiunto della Corte di cassazione

1

Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione

1

Presidente del Tribunale superiore delle acque Pubbliche

1

D.Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

60

E.Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità

375

F.Magistrati con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia

1

G.Magistrati con funzioni diretti ve di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

52

H.Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado, elevate giudicanti e requirenti

53

I.Magistrti con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

366

L.Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione Nazionale antimafia e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado

8.989

M.Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie

250

N.Magistrati ordinari in tirocinio

(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)

Totale...

10.151

 

 

5.0.700

GHEDINI, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale in caso di grave sfruttamento dell'attività lavorativa)

1. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Oltre ai casi di cui al comma 1, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo è rilasciato anche quando siano accertate situazioni di grave sfruttamento dell'attività lavorativa dello straniero, attuate mediante violenza, minaccia o intimidazione, anche non continuative, o quando lo stesso sia sottoposto a condizioni lavorative caratterizzate da violazioni di norme contrattuali o di legge"».

5.0.701

BRUNO, DE SENA, CASSON, ZANDA

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Nuove norme per la destinazione delle somme confiscate nell'ambito di procedimenti per reati di tipo mafioso)

1. In deroga a ogni altra disposizione di legge, il cinquanta per cento delle somme confiscate di cui all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, comma 1, che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, è destinato al "Fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività alle forze dell'ordine", a tal fine istituito presso il Ministero dell'interno, con vincolo di destinazione delle risorse rinvenienti dalle attività di confisca svolte in ciascuna regione agli operatori delle forze dell'ordine operanti nell'ambito della stessa.

2. Il Ministro dell'interno è autorizzare ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, recante anche la disciplina di riparto del Fondo nel caso di operazioni di confisca condotte su base pluri e sovra regionale».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)

1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente:

«Art. 54. - (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale) - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno-Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indíce un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.».

EMENDAMENTI

6.700

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 1, dopo le parole: «il sindaco» sostituire la parola: «quale» con le seguenti: «in qualità di».

6.22

PROCACCI, DELLA MONICA

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 54, comma 1, lettera c) sostituire le parole: «informandone il prefetto» con le seguenti: «sentito il prefetto».

6.701

PROCACCI, DELLA MONICA

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 1, lettera c), dopo la parola: «informandone» inserire la seguente: «preventivamente».

6.16

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 54, sopprimere il comma 2.

6.702

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 2, dopo le parole: «delle funzioni» sostituire la parola: «di cui al» con le seguenti: «previste dal».

6.703

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 2, dopo le parole: «ad assicurare» sostituire la parola: «anche» con la seguente: «altresì».

6.704

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 2, dopo le parole: «di coordinamento» sostituire le parole: «impartite» con la seguente: «emanate».

6.705

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 3, dopo le parole: «il sindaco» sostituire la parola: «quale» con le seguenti: «in qualità di».

6.706

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 3, dopo le parole: «sovrintende» sostituire la parola: «altresì» con la seguente: «inoltre».

6.707

BARBOLINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 54», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Per sicurezza urbana si intende l'ordinato svolgersi delle attività e della vita sociale negli spazi urbani pubblici e privati che si riflettono sulla civile convivenza, il contrasto dei fenomeni di inciviltà e degrado, la promozione di una cultura del dialogo e della legalità. Il Sindaco può altresì adottare provvedimenti anche dotati di esecutorietà tesi a salvaguardare la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al Prefetto».

6.1

D'ALIA

Ritirato

Al comma 1, capoverso articolo 54, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato, in conformità con gli atti di indirizzo adottati dal Ministro ai sensi del comma 12 e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita'pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.».

Conseguentemente sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Il Ministro dell'interno adotta, per l'applicazione del comma 4, e può adottare, per l'esercizio da parte del sindaco delle altre funzioni previste dal presente articolo, atti di indirizzo.».

6.708

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 4, dopo le parole: «il sindaco» sostituire le parole: «quale» con le seguenti: «in qualità di».

6.1000/1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 6.100, sopprimere le parole: «,anche».

6.1000/2

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'articolo 6.100, dopo le parole: «generali dell'ordinamento,» aggiungere le seguenti: «al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica».

6.1000/3

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'articolo 6.100, sopprimere le parole da: «conseguentemente» fino a: «comportino».

6.1000

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 4 le parole da: «adotta» fino alla parola: «urgenti» sono sostituite con le seguenti: «adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento,».

Conseguentemente, al comma 5, le parole: «di cui ai commi 1 e 4 possano comportare»sono sostituite con le seguenti: «adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino».

6.19

CHIURAZZI, DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 1, capoverso articolo 54, comma 4, dopo le parole: «nel rispetto», inserire le seguenti: «delle leggi e».

6.709

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 4, dopo la parola: «urgenti» sostituire le parole: «al fine di» con la seguente: «per».

6.710

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 4, dopo le parole: «prevenire e» sostituire la parola: «di» con la seguente:«per».

6.17

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 54, comma 4, sostituire le parole: «pubblica e la sicurezza urbana» con le seguenti: «dei cittadini».

6.711

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 4, dopo le parole: «i provvedimenti» sostituire le parole: «di cui al» con le seguenti: «previste dal».

6.8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 54, comma 4, sopprimere la parola: «tempestivamente» e inserire dopo le parole: «anche ai fini», le seguenti: «, ove occorra».

6.712

PROCACCI, DELLA MONICA

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «tempestivamente» con la seguente: «preventivamente».

6.2

D'ALIA

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 54, comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Sindaco può, inoltre, chiedere la immediata convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica al fine di un migliore coordinamento degli interventi preordinati alla attuazione dei provvedimenti adottati».

6.1001/1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 6.1001, sopprimere le parole: «e alla sicurezza urbana».

6.1001

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 54» dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana».

6.713

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 5, sostituire la parola: «qualora» con le seguenti: «nel caso in cui».

6.714

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 5, dopo le parole: «i provvedimenti» sostituire le parole: «di cui ai» con le seguenti: «previsti dai».

6.715

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 5, dopo le parole: «conferenza alla quale» sostituire le parole: «prendono parte» con la seguente: «partecipano».

6.716

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 5, dopo le parole: «il presidente della provincia e,» sostituire la parola: «qualora» con la seguente:«se».

6.3

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1 capoverso «art. 54», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato».

6.717

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 6, dopo le parole: «in casi di emergenza» eliminare: «,».

6.718

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 6, dopo le parole: «ovvero quando» sostituire le parole: «a causa di» con la seguente:«per».

6.18

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 54, comma 6, sopprimere le parole: «o per motivi di sicurezza urbana».

6.719

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 6, dopo le parole: «nel territorio,» sostituire la parola: «adottando» con la seguente:«emanando».

6.720

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 6, dopo le parole: «i provvedimenti» sostituire le parole: «di cui al» con le seguenti: «previsti dal».

6.721

BARBOLINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 54», sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Se le ordinanze adottate ai sensi del comma 4 sono rivolte a soggetti determinati e questi non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio, anche richiedendo al Prefetto l'intervento della forza pubblica, a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi».

6.722

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 7, sostituire la parola: «se» con la seguente: «quando».

6.723

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 7, dopo le parole: «se l'ordinanza» sostituire la parola: «adottata» con la seguente: «emanata».

6.724

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 7, dopo le parole: «del comma 4» sostituire le parole: «è rivolta» con le seguenti: «sia rivolta».

6.725

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 7, dopo le parole: «e queste non» sostituire la parola: «ottemperano» con la seguente: «ottemperino».

6.726

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 8, dopo le parole: «le funzioni» sostituire le parole: «di cui al» con le seguenti: «previste dal».

6.727

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 9, dopo le parole: «delle funzioni» sostiuire le parole: «di cui al» con le seguenti: «previste dal».

6.728

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 9, dopo le parole: «affidati,» sostituire la parola: «nonché» con la seguente: «e».

6.729

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 10, dopo le parole: «commi 1 e 3» sostituire la parola: «nonché» con la seguente: «e».

6.730

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 10, dopo le parole: «il sindaco,» sostituire la parola: «previa» con le seguenti: «con preventiva».

6.731

VITALI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 54», al comma 10, dopo le parole: «presidente del consiglio circoscrizionale» inserire le seguenti: «o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita».

6.732

MALAN

Id. em. 6.731

Al comma 1, capoverso «Art. 54», al comma 10, dopo le parole: «può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale» aggiungere le seguenti: «o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita».

6.733

BRICOLO, BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA, VALLARDI

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 54», al comma 11 sopprimere la parola: «anche».

6.734

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 11, dopo le parole: «delle funzioni» sostituire le parole: «previste dal» con le seguenti: «di cui al».

6.20

BASTICO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 54, comma 12, sostituire le parole: «può adottare» con la seguente: «adotta».

6.735

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 12, dopo le parole: «il Ministro dell'interno può» sostituire la parola: «adottate» con la seguente: «emanare».

6.4

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 54, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.»

6.736

BARBOLINI

V. em. 6.0.736

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981 n. 689 è sostituito dal seguente:

"2. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del comma precedente".

1-ter. L'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali non è ammesso il pagamento in misura ridotta. L'ente decide l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa intercorrente tra un minimo di 25 ad un massimo di 10.000 euro, secondo la gravità dell'illecito.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

3. Per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali e per quelle alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia possono essere previste le sanzioni amministrative accessorie previste dall'ordinamento.

4. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689"».

ORDINI DEL GIORNO

G6.100

STIFFONI

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il contrasto della criminalità ed il controllo del territorio sono impegni doverosi che la maggior parte dei sindaci persegue come obbligo nei confronti dei propri concittadini e come promessa elettorale;

il fenomeno in crescita della immigrazione clandestina e della criminalità interna, correlate anche al peggioramento negli ultimi anni del contesto sociale ed economico nazionale ed internazionale, rendono prioritaria l'adozione di provvedimenti, volti ad assicurare una convivenza civile fra i cittadini ed il rispetto della legalità e della proprietà privata;

oltre alla efficace azione svolta dalle Forze dell'ordine, si ritiene che un'azione svolta capillarmente sui territori comunali possa dare un notevole contributo al mantenimento dell'ordine pubblico nazionale;

l'adozione da parte dei sindaci dei più moderni dispositivi di sicurezza, quali dispositivi di video-sorveglianza, possono sia disincentivare le azioni criminali, sia contribuire all'individuazione e arresto degli autori di crimini e rapine;

le risorse finanziarie che i sindaci vorrebbero impiegare per acquisire strumenti per la sicurezza o incrementare il personale addetto alla sicurezza sono soggette alle limitazioni di spesa dettate dagli obblighi del rispetto del patto di stabilità,

considerato che:

per le spese destinate alla sicurezza è necessario consentire una maggiore flessibilità di bilancio ai sindaci;

impegna il Governo:

in sede di sessione di bilancio per il triennio 2009-2011, ai fini del computo del saldo finanziario di cui al comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ad escludere le spese sostenute dai comuni per finalità di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità, correlate sia all'acquisto di strumenti, dotazioni tecniche e dispositivi di video-sorveglianza, sia all'incremento di risorse umane.

G6.100 (testo 2)

STIFFONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il contrasto della criminalità ed il controllo del territorio sono impegni doverosi che la maggior parte dei sindaci persegue come obbligo nei confronti dei propri concittadini e come promessa elettorale;

il fenomeno in crescita della immigrazione clandestina e della criminalità interna, correlate anche al peggioramento negli ultimi anni del contesto sociale ed economico nazionale ed internazionale, rendono prioritaria l'adozione di provvedimenti, volti ad assicurare una convivenza civile fra i cittadini ed il rispetto della legalità e della proprietà privata;

oltre alla efficace azione svolta dalle Forze dell'ordine, si ritiene che un'azione svolta capillarmente sui territori comunali possa dare un notevole contributo al mantenimento dell'ordine pubblico nazionale;

l'adozione da parte dei sindaci dei più moderni dispositivi di sicurezza, quali dispositivi di video-sorveglianza, possono sia disincentivare le azioni criminali, sia contribuire all'individuazione e arresto degli autori di crimini e rapine;

le risorse finanziarie che i sindaci vorrebbero impiegare per acquisire strumenti per la sicurezza o incrementare il personale addetto alla sicurezza sono soggette alle limitazioni di spesa dettate dagli obblighi del rispetto del patto di stabilità,

considerato che per le spese destinate alla sicurezza è necessario consentire una maggiore flessibilità di bilancio ai sindaci,

impegna il Governo,in sede di sessione di bilancio per il triennio 2009-2011, ai fini del computo del saldo finanziario di cui al comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ad approfondire l'ipotesi di escludere le spese sostenute dai comuni per finalità di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità, correlate sia all'acquisto di strumenti, dotazioni tecniche e dispositivi di video-sorveglianza, sia all'incremento di risorse umane.

________________

(*) Accolto dal Governo

G6.101

BARBOLINI, INCOSTANTE, BIANCO, VITALI, CECCANTI, DE SENA, SERRA

V. testo 2

Il Senato

Preso atto che,

il dibattito svolto si al Senato sul decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 (Atto Senato n. 692) ha evidenziato l'importanza della collaborazione tra polizie locali e statali nel garantire un ordinato svolgersi delle vita civile nelle città;

i patti per la sicurezza sottoscritti nel 2007 dal Ministero dell'interno con le Città metropolitane e con altri importanti Comuni italiani testimoniano delle nuove responsabilità attribuite alle polizie locali e delle trasformazioni in corso nella loro operatività;

gli stessi patti per la sicurezza hanno evidenziato la necessità di identificare luoghi e procedure idonee per una sempre più stretta collaborazione tra governi locali e governo nazionale, nonché tra polizie locali e statali per garantire migliori condizioni di sicurezza alla popolazione;

l'assenza di una moderna legislazione nazionale sui rapporti di collaborazione tra i diversi livelli della Repubblica in materia di sicurezza e sul ruolo della polizia locale possono essere forieri di inefficienze, di conflitti e di iniziative che eccedono le competenze assegnate dalla Costituzione rispettivamente allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali;

considerato che, la costituzione all'articolo 117 attribuisce allo Stato la competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica e alle Regioni la competenza legislativa in materia di polizia amministrativa locale e che all'articolo 118 prevede l'adozione da parte del Parlamento di una legga nazionale di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica, da un lato, e di polizia amministrativa locale, dall'altro;

le Regioni a partire dal 2001 hanno fatto ampio e positivo uso della propria competenza legislativa (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana eccetera) per promuovere un processo di qualificazione e trasformazione organizzativa della polizia locale che le consentisse di fare meglio fronte alle nuove problematiche emerse;

le stesse Regioni, proprio in forza del nuovo impegno assunto per la qualificazione delle polizie locali, hanno avvertito la necessità di rendere operativa la previsione dell'art. 118 della costituzione ed hanno predisposto nel 2003, assieme ad Anci ed UPI, una proposta di legge nazionale dal titolo «Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza»;

su tale proposta è stata avviata la discussione in Commissione Affari costituzionali del Senato nella XV Legislatura a partire dalle proposte di Legge presentate da maggioranza e opposizione che riprendevano entrambe, ampiamente, quel testo;

tale proposta è stata successivamente aggiornata, sempre d'intesa con Anci e UPI, dalla Conferenza delle Regioni nel 2007 e che tale testo è stato assunto come base di lavoro del Gruppo tecnico Regioni-Ministero dell'interno insediato con atto del Ministro nel giugno 2007;

tale gruppo di lavoro ha prodotto un testo tecnico condiviso relativo al coordinamento tra Stato, Regioni e Amministrazioni locali in materia di sicurezza e una definizione condivisa della «funzione di polizia locale»;

il disegno di legge approvato dalle Regioni nel 2003 è stato recentemente riproposta dal Presidente della Conferenza delle Regioni al Ministro dell'Interno con l'intento di riprendere sollecitamente il confronto per arrivare ad una proposta definitiva;

il Forum italiano per la sicurezza urbana ha promosso, nell'ottobre 2007, un incontro degli organismi dirigenti nazionali di tutte le organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil e Sulpm) e professionali (Anvu, Ancupm, Marcopolo, Circolo dei 13) della polizia locale che ha approvato una dichiarazione congiunta dal titolo «La polizia locale oggi» che può essere a ragione considerato il documento unitario che meglio definisce il ruolo e l'identità della polizia locale nell'attuale congiuntura;

tale documento recita in apertura: «La polizia locale, municipale o provinciale, è il principale regolatore della vita di tutti i giorni nello spazio pubblico delle città e nel territorio. Regola il traffico e contrasta i comportamenti di guida rischiosi, tutela i consumatori e garantisce il rispetto delle regole del commercio, tutela l'ambiente, controlla lo sviluppo edilizio e contrasta l'abusivismo, presidia, anche a piedi, lo spazio pubblico per garantire sicurezza nelle città e nel territorio. È questa funzione di regolatore della vita sociale, consolidatasi negli anni '80 e '90, che la distingue dalle attività di controllo e repressione della criminalità e di tutela dell'ordine pubblico garantite principalmente dalle polizie dello stato.»;

tenuto conto che in Senato risultano già presentati, nell'attuale legislatura, i disegni di legge n. 272 e n. 344, pienamente coerenti con l'impostazione concettuale sopraindicata, e che altre proposte pure vertenti sulle stesse problematiche sono in itinere;

impegna il Governo:

a dare immediato seguito alla richiesta di confronto promossa dalla Regioni, anche d'intesa con Anci e Upi, e a presentare in tempi brevi un organico provvedimento che, anche avvalendosi dei contenuti della dichiarazione «La polizia locale oggi», definisca:

a) efficaci modalità di coordinamento tra Stato, Regioni ed Enti locali in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale superando l'attuale assetto che si esaurisce nella partecipazione del sindaco del comune capoluogo e del presidente della provincia ad un organo di consulenza dei prefetti, come sono di diritto e di fatto i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica;

b) gli elementi essenziali che caratterizzano oggi la funzione unitaria di polizia locale (qualifiche giuridiche, loro attribuzione e funzioni), le modalità di collaborazione con le polizie dello stato e le strumentazioni operative di derivazione nazionale (accesso a banche dati, numero unico nazionale) necessarie ad una ulteriore qualificazione dell'operatività della polizia locale.

G6.101 (testo 2)

BARBOLINI, INCOSTANTE, BIANCO, VITALI, CECCANTI, DE SENA, SERRA

Non posto in votazione (*)

Il Senato

Preso atto che,

il dibattito svolto si al Senato sul decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 (Atto Senato n. 692) ha evidenziato l'importanza della collaborazione tra polizie locali e statali nel garantire un ordinato svolgersi delle vita civile nelle città;

i patti per la sicurezza sottoscritti nel 2007 dal Ministero dell'interno con le Città metropolitane e con altri importanti Comuni italiani testimoniano delle nuove responsabilità attribuite alle polizie locali e delle trasformazioni in corso nella loro operatività;

gli stessi patti per la sicurezza hanno evidenziato la necessità di identificare luoghi e procedure idonee per una sempre più stretta collaborazione tra governi locali e governo nazionale, nonché tra polizie locali e statali per garantire migliori condizioni di sicurezza alla popolazione;

l'assenza di una moderna legislazione nazionale sui rapporti di collaborazione tra i diversi livelli della Repubblica in materia di sicurezza e sul ruolo della polizia locale possono essere forieri di inefficienze, di conflitti e di iniziative che eccedono le competenze assegnate dalla Costituzione rispettivamente allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali;

considerato che, la costituzione all'articolo 117 attribuisce allo Stato la competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica e alle Regioni la competenza legislativa in materia di polizia amministrativa locale e che all'articolo 118 prevede l'adozione da parte del Parlamento di una legga nazionale di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica, da un lato, e di polizia amministrativa locale, dall'altro;

le Regioni a partire dal 2001 hanno fatto ampio e positivo uso della propria competenza legislativa (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana eccetera) per promuovere un processo di qualificazione e trasformazione organizzativa della polizia locale che le consentisse di fare meglio fronte alle nuove problematiche emerse;

le stesse Regioni, proprio in forza del nuovo impegno assunto per la qualificazione delle polizie locali, hanno avvertito la necessità di rendere operativa la previsione dell'art. 118 della costituzione ed hanno predisposto nel 2003, assieme ad Anci ed UPI, una proposta di legge nazionale dal titolo «Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza»;

su tale proposta è stata avviata la discussione in Commissione Affari costituzionali del Senato nella XV Legislatura a partire dalle proposte di Legge presentate da maggioranza e opposizione che riprendevano entrambe, ampiamente, quel testo;

tale proposta è stata successivamente aggiornata, sempre d'intesa con Anci e UPI, dalla Conferenza delle Regioni nel 2007 e che tale testo è stato assunto come base di lavoro del Gruppo tecnico Regioni-Ministero dell'interno insediato con atto del Ministro nel giugno 2007;

tale gruppo di lavoro ha prodotto un testo tecnico condiviso relativo al coordinamento tra Stato, Regioni e Amministrazioni locali in materia di sicurezza e una definizione condivisa della «funzione di polizia locale»;

il disegno di legge approvato dalle Regioni nel 2003 è stato recentemente riproposta dal Presidente della Conferenza delle Regioni al Ministro dell'Interno con l'intento di riprendere sollecitamente il confronto per arrivare ad una proposta definitiva;

il Forum italiano per la sicurezza urbana ha promosso, nell'ottobre 2007, un incontro degli organismi dirigenti nazionali di tutte le organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil e Sulpm) e professionali (Anvu, Ancupm, Marcopolo, Circolo dei 13) della polizia locale che ha approvato una dichiarazione congiunta dal titolo «La polizia locale oggi» che può essere a ragione considerato il documento unitario che meglio definisce il ruolo e l'identità della polizia locale nell'attuale congiuntura;

tale documento recita in apertura: «La polizia locale, municipale o provinciale, è il principale regolatore della vita di tutti i giorni nello spazio pubblico delle città e nel territorio. Regola il traffico e contrasta i comportamenti di guida rischiosi, tutela i consumatori e garantisce il rispetto delle regole del commercio, tutela l'ambiente, controlla lo sviluppo edilizio e contrasta l'abusivismo, presidia, anche a piedi, lo spazio pubblico per garantire sicurezza nelle città e nel territorio. È questa funzione di regolatore della vita sociale, consolidatasi negli anni '80 e '90, che la distingue dalle attività di controllo e repressione della criminalità e di tutela dell'ordine pubblico garantite principalmente dalle polizie dello stato.»;

tenuto conto che in Senato risultano già presentati, nell'attuale legislatura, i disegni di legge n. 272 e n. 344, pienamente coerenti con l'impostazione concettuale sopraindicata, e che altre proposte pure vertenti sulle stesse problematiche sono in itinere,

impegna il Governoa dare immediato seguito alla richiesta di confronto promossa dalla Regioni, anche d'intesa con Anci e Upi, e a presentare in tempi brevi un organico provvedimento - nei limiti della competenza dello Stato - che, anche avvalendosi dei contenuti della dichiarazione «La polizia locale oggi», definisca:

a) efficaci modalità di coordinamento tra Stato, Regioni ed Enti locali in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale superando l'attuale assetto che si esaurisce nella partecipazione del sindaco del comune capoluogo e del presidente della provincia ad un organo di consulenza dei prefetti, come sono di diritto e di fatto i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica;

b) gli elementi essenziali che caratterizzano oggi la funzione unitaria di polizia locale (qualifiche giuridiche, loro attribuzione e funzioni), le modalità di collaborazione con le polizie dello stato e le strumentazioni operative di derivazione nazionale (accesso a banche dati, numero unico nazionale) necessarie ad una ulteriore qualificazione dell'operatività della polizia locale.

________________

(*) Accolto dal Governo

G6.102

GHIGO, MALAN

V. testo 2

Il Senato,

considerato i crescenti compiti affidati alle polizie locali nell'ambito della sicurezza pubblica;

impegna il Governo:

a introdurre le opportune misure per esentare i Corpi di Polizia Municipale dal pagamento dei contributi di cui al Titolo I dell'allegato 25 all'articolo 116 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.

G6.102 (testo 2)

GHIGO, MALAN

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato i crescenti compiti affidati alle polizie locali nell'ambito della sicurezza pubblica;

impegna il Governo a valutare le opportune misure per esentare i Corpi di Polizia Municipale dal pagamento dei contributi di cui al Titolo I dell'allegato 25 all'articolo 116 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.

________________

(*) Accolto dal Governo

G6.103

MAZZATORTA

Ritirato

Il Senato,

riconosciuta la necessità di coinvolgere i Sindaci e gli operatori di Polizia Locale nella definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, sicurezza urbana che si pone tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile;

preso atto che la richiesta di maggiori poteri alle Polizie Locali è stata recentemente sollecitata dagli stessi amministratori locali in occasione dell'incontro a Parma con il Ministro dell'interno (cosiddetta Carta di Parma);

considerato che al fine di incrementare i livelli di sicurezza urbana nei territori comunali occorre, sulla base delle richieste degli amministratori locali, potenziare gli strumenti a disposizione dei Corpi o dei Servizi delle Polizie Locali;

ritenuto che il potere di fermo di polizia giudiziaria riconosciuto attualmente alle Polizie Locali per dodici ore dei sospetti (prorogabili di ulteriori dodici ore su autorizzazione dell'autorità giudiziaria), finalizzato alla loro mera identificazione, non sia sufficiente a garantire e ad incrementare i livelli di sicurezza urbana soprattutto con riferimento a comportamenti di disturbo della quiete pubblica;

invita il Governo:

ad inserire in un futuro emendamento o disegno di legge di iniziativa governativa una misura specifica atta a consentire agli operatori delle Polizie Locali, nello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria, la facoltà di disporre il fermo di polizia giudiziaria per ventiquattr'ore, prorogabili di altre ventiquattr'ore previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, non soltanto al fine di procedere alla mera identificazione degli indagati ma altresì per ragioni di sicurezza urbana.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.700

SCANU

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il comma 4 è abrogato.

6.0.1000

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n.689)

1. Il comma 2, dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689, è sostituito dal seguente:

«2. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del comma precedente».

6.0.736 (già 6.736)

BARBOLINI

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981 n. 689 è sostituito dal seguente:

"2. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del comma precedente".

2. L'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali non è ammesso il pagamento in misura ridotta. L'ente decide l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa intercorrente tra un minimo di 25 ad un massimo di 10.000 euro, secondo la gravità dell'illecito.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

3. Per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali e per quelle alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia possono essere previste le sanzioni amministrative accessorie previste dall'ordinamento.

4. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689"».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Collaborazione della polizia municipale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio)

1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n.128, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e gli organi di Polizia dello Stato. Per le stesse finalità, con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel caso di interventi in flagranza di reato, l'immediata denuncia agli organi di Polizia dello Stato per il prosieguo dell'attività investigativa.

EMENDAMENTI

7.7

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.700

BRICOLO, BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA, VALLARDI, SAIA, CARRARA

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Collaborazione della polizia municipale e provinciale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio). - 1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che possono realizzarsi anche per specifiche esigenze dei Comuni diversi da quelli dei maggiori centri urbani, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale, provinciale e gli organi di Polizia dello Stato.

2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel corso dello svolgimento di tali piani di controllo coordinato del territorio, le modalità di raccordo operativo tra la polizia municipale, la polizia provinciale e gli organi di Polizia dello stato».

7.701

BARBOLINI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128 determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra la Polizia municipale e gli organi di Polizia dello Stato, anche al fine dell'idonea attuazione dei provvedimenti ordinatori di cui al precedente articolo. Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica definisce tali piani con la necessaria partecipazione del sindaco e del comandante del corpo di Polizia municipale territorialmente interessato».

7.702

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «controllo del territorio» sostituire le parole: «di cui al» con le seguenti: «previsti dal».

7.400

LE COMMISSIONI RIUNITE

Assorbito

Al comma 1, dopo le parole: «polizia municipale» inserire le seguenti: «e provinciale».

7.703

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro della difesa» sostituire la parola: «determina» con la seguente: «stabilisce».

7.704

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «denuncia gli organi di Polizia di Stato» sostituire le parole: «per il prosieguo» con le seguenti: «per la prosecuzione».

7.401

LE COMMISSIONI RIUNITE

Assorbito

Nella rubrica, dopo le parole: «polizia municipale», inserire le seguenti: «e provinciale».

7.0.1000 testo 2/1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Le parole da: «All'emendamento» a: «Polizia di Stato» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel caso in cui si riscontri che il livello di criminalità esistente nel territorio nazionale superi gli standarddei Paesi appartenenti all'Unione Europea e si accerti che le forze della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di finanza non sono in grado di garantire adeguati livelli di sicurezza sociale,».

 

7.0.1000 testo 2/2

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel caso in cui si riscontri che il livello di criminalità esistente nel territorio nazionale superi gli standarddei Paesi appartenenti all'Unione Europea e si accerti che le forze della Polizia di Stato non sono in grado di garantire adeguati livelli di sicurezza sociale,».

7.0.1000 testo 2/3

DEL VECCHIO, AMATI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SCANU, SERRA, SIRCANA, DE SENA

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti,».

7.0.1000 testo 2/4

PEGORER, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PINOTTI, SCANU, SERRA, SIRCANA, DE SENA

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «prevenzione della» con le seguenti: «contrasto alla».

7.0.1000 testo 2/5

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «risulti opportuno» inserire le seguenti: «sulla base di dettagliata relazione del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica».

7.0.1000 testo 2/6

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «accresciuto» con le seguenti: «rafforzamento del».

7.0.1000 testo 2/7

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «alle Forze armate, preferibilmente» con le seguenti: «all'Arma dei».

7.0.1000 testo 2/8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «o comunque volontari delle stesse forze armate» con le seguenti: «e che siano».

7.0.1000 testo 2/9

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto delle indicazioni dei prefetti e dei sindaci delle zone nelle quali verrà impiegato il personale delle Forze armate».

7.0.1000 testo 2/10

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tali compiti verranno definiti con successivo provvedimento, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

7.0.1000 testo 2/11

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA, SIRCANA, DE SENA

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e comunque aree densamente popolate».

7.0.1000 testo 2/12

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Id. em. 7.0.1000 testo 2/11

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e comunque aree densamente popolate».

7.0.1000 testo 2/13

PINOTTI, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SCANU, SERRA, SIRCANA, DE SENA

Le parole da: «All'emendamento» a: «pattuglia» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia».

7.0.1000 testo 2/14

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «nonché di perlustrazione e pattuglia».

7.0.1000 testo 2/15

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «perlustrazione e pattuglia» sopprimere le seguenti: «in concorso e».

7.0.1000 testo 2/16

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, secondo periodo, sotituire le parole: «e congiuntamente alle» con le seguenti: «ma autonomamente dalle».

7.0.1000 testo 2/17

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Improcedibile

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».

7.0.1000 testo 2/18

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «sei mesi,» inserire le seguenti: «e non è»; conseguentemente, le parole: «per una volta» sono soppresse.

7.0.1000 testo 2/19

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Sost. id. em. 7.0.1000 testo 2/18

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «rinnovabile per una volta» con le seguenti: «non rinnovabile».

7.0.1000 testo 2/20

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «rinnovabile per una volta,» aggiungere le seguenti: «in attesa dell'arruolamento di altrettante unità nelle Forze di polizia».

7.0.1000 testo 2/21

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Improcedibile

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «3.000 unità» con le seguenti: «10.000 unità».

7.0.1000 testo 2/22

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «sentito il Consiglio supremo di difesa».

7.0.1000 testo 2/23

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quando ne facciano motivata richiesta almeno tre prefetti di province confinanti».

7.0.1000 testo 2/24

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Il Ministro dell'interno riferisce in proposito» aggiungere le seguenti: «,prima della emanazione del decreto di cui al primo periodo,».

7.0.1000 testo 2/25

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Le parole da: «All'emendamento» a: «comma 1» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Commissioni parlamentari» inserire le seguenti: «non oltre sette giorni dall'adozione del piano di cui al comma 1 e, entro sessanta giorni dal termine del piano di impiego delle Forze armate, presenta una relazione al Parlamento sugli effetti del piano stesso.».

7.0.1000 testo 2/26

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 2, dopo le parole: «Commissioni parlamentari» inserire le seguenti: «non oltre sette giorni dall'adozione del piano di cui al comma 1».

7.0.1000 testo 2/27

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), sopprimere il comma 3.

7.0.1000 testo 2/28

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Id. em. 7.0.1000 testo 2/27

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), sopprimere il comma 3.

7.0.1000 testo 2/29

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «agisce», aggiungere le seguenti: «sotto la direzione di un capopattuglia facente parte delle Forze di polizia».

7.0.1000 testo 2/30

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «e alla immediata perquisizione sul posto» e le parole: «a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152,».

7.0.1000 testo 2/31

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «anche al fine» fino alle parole: «dei luoghi vigilati».

7.0.1000 testo 2/32

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «anche al fine di» sopprimere le seguenti: «prevenire o».

7.0.1000 testo 2/33

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «che possono» con le seguenti: «volti a».

7.0.1000 testo 2/34

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Ai fini di identificazione», con le seguenti: «Nel caso in cui non sia possibile procedere all'identificazione delle persone perché prive di idoneo documento di identità ovvero nel caso in cui tale documento risulti non idoneo a una identificazione certa».

7.0.1000 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)

1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1º aprile 1981, n.121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità.

2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.

3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma l, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n.152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto di cui al comma 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennità onnicomprensiva determinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n.128, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

(in milioni di euro)

200820092010

Ministero dell'economia e delle finanze 416 -

Ministero della giustizia 98 -

Ministero degli affari esteri 18,2 7,2  -

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno)

1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti operanti»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il personale di cui al comma 1 può essere, altresì, abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente.».

EMENDAMENTI

8.700

BARBOLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - 1. L'accesso ai dati ed alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del centro di cui all'articolo 9 della legge 1º aprile 1981, n. 121 e la loro utilizzazione sono altresì consentiti ai corpi di polizia municipale di cui alla legge 7 marzo 1986 n. 65, dei comuni capoluogo di provincia, previa autorizzazione del personale ai sensi del 2º comma dell'articolo 11 della predetta legge 1º aprile 1981, n. 121. L'accesso alla banca dati del DTT è consentito ai corpi e servizi di polizia municipale senza oneri finanziari.

2. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Schedario dei veicoli rubati operante" sono sostituite dalle seguenti: "Schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e allo schedario dei documenti di identità rubati o smarriti operanti";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il personale di cui al comma 1 può essere, altresì, abilitato all'inserimento ed alla consultazione, presso il centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente"».

8.701

MARINO MAURO MARIA, MARCENARO, NEGRI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 9, primo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, dopo le parole: "e ai funzionari dei servizi di sicurezza", sono inserite le seguenti: "al personale della polizia municipale qualora ricopra funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65"».

8.702

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», dopo le parole: «il personale» sostituire le parole: «di cui al» con le seguenti: «previsto dal».

8.703

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», dopo le parole: «può essere» sostituire la parola: «altresì» con la seguente: «inoltre».

8.704

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», dopo le parole: «dei dati» sostituire le parole: «di cui al» con le seguenti: «previsti dal».

8.705

MONTI, BRICOLO, BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA, VALLARDI

V. testo 2

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il personale che svolge servizio di polizia municipale è abilitato alla consultazione, in via informatizzata, dei dati in possesso del Ministero dell'interno relativi al rilascio e al rinnovo del titolo di soggiorno dei cittadini stranieri».

8.705 (testo 2)

MONTI, BRICOLO, BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA, VALLARDI, GARAVAGLIA MASSIMO

Approvato

Al comma 1, capoverso, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente dì pubblica sicurezza può altresì accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il personale di cui al comma 1 addetto ai servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può essere, altresì, abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti autonomamente.».

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, per l'accesso allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti, nonché alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno di cui al comma 1, sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI.".

8.706

GHIGO, MALAN

Assorbito

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9 comma 1 della legge 1 aprile 1981 n. 121, dopo le parole: «e ai funzionari dei servizi di sicurezza» sono inserite le seguenti: «al personale della polizia municipale qualora ricopra funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 della legge 7 marzo 1986 n. 65».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.700

MARINO MAURO MARIA, MARCENARO, NEGRI

Respinto

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259)

1. All'allegato 25 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. I Corpi di Polizia Municipale sono esentati dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo.";

b) all'articolo 32, comma 8, la lettera c) è abrogata.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.701

ESPOSITO

V. testo 2

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno)

Al primo comma dell'articolo 9 della legge 1º aprile 1981, n. 121, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "L'accesso è altresì consentito agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto per finalità di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi. Detto personale è inoltre abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati, dei dati autonomamente acquisiti"».

8.0.701 (testo 2)

ESPOSITO

Approvato

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno)

1. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, per finalità di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Detto personale può essere, altresì, abilitato all'inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati i dati e le informazioni di cui al comma 1 e sono stabilite le modalità per effettuare i collegamenti per il relativo accesso.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'articolo 11, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, approvato con D.P.R. 3 maggio 1982, n. 378.».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Centri di identificazione ed espulsione)

1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: «centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture.

EMENDAMENTI

9.2

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

9.3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Id. em. 9.2

Sopprimere l'articolo.

9.700

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «o».

9.4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «ed espulsione» con le seguenti: «dello straniero».

9.701

SAIA

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 9.702, nell'odg n. G9.1000

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, come ride finiti ai sensi del comma 1, con scadenza nel 2008, che già comportano un minore costo di almeno il 20 per cento sul limite pro die e pro capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. sono prorogati a parità di oneri per un ulteriore triennio, a parità di condizioni di assistenza per gli immigrati».

9.702

SAIA

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 9.701, nell'odg n. G9.1000

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. l contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, come ride finiti ai sensi del comma 1, con scadenza nel 2008, sono rinnovati, a parità di condizioni di assistenza per gli immigrati, con un ribasso di costo di almeno il 5 per cento sul limite pro die e pro capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I contratti in essere che già rispettano tale condizione sono prorogati a parità di oneri per un ulteriore triennio».

ORDINE DEL GIORNO

G9.1000 (già emm. 9.701 e 9.702)

SAIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

riunito per l'approvazione del disegno di legge n. 692, recante conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

tenuto conto:

che all'articolo 9 del decreto si ridefiniscono i Centri di permanenza temporanea ed assistenza;

che il Governo dovrà provvedere in via amministrativa, come previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alla ridefinizione dei limiti pro die e pro capite dei contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di identificazione ed espulsione,

impegna il Governo a valutare positivamente la proroga dei contratti con scadenza 2008, che già comportino un minore onere per lo Stato.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n.575)

1. Alla legge 31 maggio 1965, n.575, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, e successive modificazioni.

2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n.1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.»;

b) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;

c) all'articolo 2-ter, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al secondo comma, dopo le parole: «A richiesta del procuratore della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

2) al sesto comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

3) al settimo comma, dopo le parole: «su proposta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

d) all'articolo 3-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) al settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

e) all'articolo 3-quater sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: «il Procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;

2) al comma 5, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;

f) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

EMENDAMENTI

10.400/101

CENTARO

Approvato

All'emendamento 10.400, al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso «6-bis», aggiungere infine il seguente periodo: «Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa».

10.400/1

LUMIA

Votato per parti separate. Le parole da: «All'emendamento» a: «reimpiego» approvate; seconda parte respinta

All'emendamento 10.400, alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), dopo le parole: «o alla propria attività economica» aggiungere le parole: «, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego,»;

b) al numero 4), capoverso, secondo comma, sopprimere le parole: «entro il termine di cinque anni dal decesso»;

c) al numero 4), capoverso, quinto comma, lettera a), sostituire le parole: «effettuati nei due anni antecedenti» con le seguenti «effettuati nei cinque anni precedenti»;

d) al numero 4), capoverso, quinto comma, lettera b) sostituire le parole: «effettuati nei due anni antecedenti» con le seguenti «effettuati nei cinque anni antecedenti».

10.400/100

IL GOVERNO

Assorbito

All'emendamento 10.400, al comma 1, lettera d)numero 2) aggiungere, in fine, dopo le parole: «o alla propria attività economica», le seguenti: «nonché dei beni che risultino il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego».

10.400/102

CENTARO

Approvato

All'emendamento 10.400 al comma 1, lettera d), punto 4), sostituire il terzo capoverso con il seguente:

«Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l'assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento».

10.400/2

LUMIA

Respinto

All'emendamento 10.400, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziaIe agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale, per finalità sociali;

3-ter. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso."».

10.400

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato con subemendamenti

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale";

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2.

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.

3. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1".

c) all'articolo 2-bis:

1) al comma 1, dopo le parole: "Il procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", il direttore della Direzione investigativa antimafia";

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione".

d) all'articolo 2-ter:

1) Dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«1) Al secondo comma, dopo le parole: "A richiesta del procuratore della Repubblica," sono inserite le seguenti: "del direttore della Direzione investigativa antimafia,";

2) il primo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente: "Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica";

3) al sesto e al settimo comma, dopo le parole: "del procuratore della Repubblica," sono inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia";

4) Sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.

La confisca può essere disposta quando risulti che beni già definitivamente confiscati, dopo la assegnazione o destinazione siano tornati, anche per interposta persona, nella disponibilità o nel controllo del sottoposto alla precedente misura di confisca.

Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.

Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:

a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;

b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.

e) all'articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia";

f) all'articolo 3-quater, ai commi 1 e 5, dopo le parole: "il Procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: "presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia";

g) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia";

10.700

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2», comma 1 dopo le parole: «capoluogo di distretto» sostituire la parola: «ove» con le seguenti: «nel quale».

10.701

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2», comma 1 dopo le parole: «investigativa antimafia, anche» sostituire la parola: «se» con la seguente: «quando».

10.702

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2», comma 1 dopo le parole: «anche se non vi» sostituire la parola: «è» con la seguente: «sia».

10.703

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2», comma 2 sostituire la parola: «quando» con la seguente:«qualora».

10.704

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2», comma 2 dopo le parole: «quando non vi» sostituire la parola: «è» con la seguente: «sia».

10.705

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2», comma 2 dopo le parole: «all'interessato» aggiungere: «,».

10.706

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2», comma 2 dopo le parole: «sorveglianza speciale» aggiungere: «,».

10.707

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2», comma 2 dopo le parole: «il divieto» sostituire le parole: «di cui all'articolo» con le seguenti: «previsto dall'articolo».

10.4

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia».

Conseguentemente:

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, com ma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, com ma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: «il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: «il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.1/1

LUMIA

Approvato

All'emendamento 10.0.1, al comma 1, capoverso 2-quater, sostituire le parole: «dagli articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al comma 1, del codice penale» con le parole: «dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale».

10.0.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato con un subemendamento

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356)

1. Nell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

"2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca in applicazione dellle disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca in applicazione delle disposizioni ivi richiamate, delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al comma 2, del codice penale, nonché dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"».

10.0.700

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. L'Agenzia, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle Prefetture territorialmente competenti.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia di cui al comma 1. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009 ed a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 11.

(Modifiche alla 22 maggio 1975, n.152)

1. All'articolo 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n.152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n.575, nei casi previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di prevenzione è anche il Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.».

EMENDAMENTI

11.1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

11.200

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152)

1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, quarto comma, le parole: ", anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55," sono soppresse;

b) all'articolo 19, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente"».

11.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Precluso

Sostituire le parole da: «In deroga» sino alla fine del periodo con le seguenti: «Nei casi previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di prevenzione è il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimora la persona».

11.700

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «nei casi» sostituire le parole: «previsti dal» con le seguenti: «di cui al».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.900/1

LUMIA

Respinto

All'emendamento 11.0.900, all'articolo 11-bis,sostituire le parole da: «dopo il terzo comma», fino alle seguenti: «n. 575», con le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «riabilitazione», aggiungere, in fine, le seguenti: «, limitatamente agli effetti derivanti dall'applicazione della misura di prevezione personale»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo quanto previsto dal comma 1, la riabilitazione comporta la cessazione degli effetti pregiudizievoli connessi allo stato di misure di prevenzione personali, salvo i divieti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 11-ter con il seguente:

«Art. 11-ter.

(Abrogazioni)

1. All'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 550, il comma 3 è abrogato.

11.0.900

IL GOVERNO

V. testo 2

Dopo l'articolo 11, inserire i seguenti:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327)

1. All'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Nei confronti dei soggetti destinatari anche di misure di prevenzione patrimoniali, la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575"».

«Art. 11-ter.

(Abrogazioni)

1. L'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è abrogato».

11.0.900 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 11, inserire i seguenti:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327)

1. All'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575».

«Art. 11-ter.

(Abrogazioni)

1. L'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è abrogato».

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 12.

(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12)

1. Dopo l'articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, è inserito il seguente:

«Art. 110-ter. - (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione). - 1. Il Procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 110-bis.

2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».

EMENDAMENTI

12.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 110-ter», al primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

"1. Il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale"».

12.700

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 110-ter», comma 1, dopo le parole: «di prevenzione» aggiungere: «,».

12.701

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 110-ter», comma 1, dopo le parole: «di prevenzione» sostituire le parole: «e previa intesa» con le seguenti: «d'intesa».

12.702

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 110-ter», comma 2, sostituire la parola: «se» con la seguente: «qualora».

12.703

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 110-ter», comma 2, sostituire la parola: «fa» con la seguente: «faccia».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 18 marzo 2007, n. 48)

1. All'articolo 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge"».

12.0.300

DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, FRANCO VITTORIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro)

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 603-bis. - (Grave sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante violenza, minaccia o intimidazione ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, connesso a violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.

Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La pena per il fatto di cui al primo comma è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori in età non lavorative o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro".

"Art. 603-ter. - (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento".

2. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il dato re di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori";

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

12.-bis Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, lett. c) e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

3. La condanna per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-bis, commi quarto e quinto, del codice penale.

4. All'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, e successive modificazioni, le parole: "589 e 590, terzo comma," sono sostituite dalle seguenti: "589, 590, terzo comma, e 603-bis".

5. All'articolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 20 febbraio 1958, n.75," sono inserite le seguenti: "603-bis, terzo comma, del codice penale".

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

12.0.400

LUMIA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

V. testo 2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n.82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis) alla assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute;";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e degli stanziamenti all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 6.928.608 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 4, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.2, della legge 5 agosto 1978, n.468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.400 (testo 2)

LUMIA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, GARRAFFA, D'ALIA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n.82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis) i testimoni hanno accesso ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute;";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"1-bis. Alle eventuali assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e degli stanziamenti all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in euro 6.928.608 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 4, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.2, della legge 5 agosto 1978, n.468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n.654, in materia di discriminazione per motivi fondati sull'orientamento sessuale o di genere)

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere";

b) al comma 1, lettera b), le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere";

c) al comma 3, le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere".

2. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205, è sostituita dalla seguente: "Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere".

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: ", religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere".

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205, dopo le parole: "comma 1," sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 609-bis del codice penale,"».

12.0.5

LUMIA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, GARRAFFA

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al d.p.r. 30 maggio 2002, n.115)

1. Al D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 76, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti";

b) all'articolo 93, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 96, comma 1, le parole: ", ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale," sono soppresse;

d) all'articolo 96, comma 2, dopo le parole: "tenuto conto" sono inserite le seguenti: "delle risultanze del casellario giudiziale,"».

12.0.700

CASSON

Votato per parti separate. Lettere a) e b) respinte; restante parte approvata.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "Le disposizioni del titolo III" sono inserite le seguenti: "e del titolo IV";

b) al comma 2-bis, dopo le parole: "giudizio direttissimo" sono inserite le seguenti: "o richiedere il giudizio immediato";

c) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. Il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore."».

12.0.701

FILIPPI MARCO

Ritirato

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure per innalzare il livello di sicurezza pubblica sulle strade)

1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

"Art. 14-bis. - (Obblighi delle discoteche e degli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche). - 1. Al fine di ridurre il livello di incidentalità stradale, le discoteche e gli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche dopo le ore 01.00 sono tenuti a inserire nella propria struttura, con oneri interamente a proprio carico, uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test, nonché idonei spazi di riposo.

2. I titolari e i gestori delle discoteche e degli esercizi di cui al comma 1 sono altresì tenuti ad esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei relativi locali apposite tabelle che indichino le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo valutazione dell'autorità competente.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, salute, politiche sociali con proprio decreto, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, adotta il regolamento di attuazione dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, introdotto dal comma 1 del presente articolo"».

12.0.702

FILIPPI MARCO

Ritirato

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Statistiche sul livello di sicurezza pubblica sulle strade)

1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale e dei dati relativi ai comportamenti di guida a rischio, come la guida in stato di ebbrezza, la trasgressione dei limiti di velocità, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, la mancata utilizzazione della cintura di sicurezza o del casco, da parte delle Forze dell'ordine al Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti -, ai fini dell'aggiornamento e dell'ampliamento, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente, degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Per l'avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008-2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.703

FILIPPI MARCO

Ritirato

Dopo l'articolo 12,inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Risorse per il potenziamento dei servizi di controllo sulle strade)

1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge sono destinate al potenziamento dei servizi di controllo su strada, mirati e intensificati nelle zone di maggiore pericolosità e rischio di incidentalità, distribuiti in modo unitario e coordinato sull'intero territorio nazionale».

12.0.704

CASSON

Respinto

Dopo l'articolo 12inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), si applicano alle condanne riportate per fatti commessi dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge».

12.0.705

MARITATI, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 12aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni per garantire la funzionalità degli uffici dei giudici per le indagini preliminari e delle procure della Repubblica).

1. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47-ter, primo comma, le parole: "e dal terzo comma" sono sostituita dalle seguenti: ", dal terzo e dal quarto comma";

b) all'articolo 47-ter, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

"Nei tribunali di Brescia, Cagliari, Catanzaro, Lecce, Messina, Reggio Calabria e Salerno, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare è diretta da un presidente di sezione";

c) all'articolo 70, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, ad eccezione delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, possono essere comunque istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto ogni otto sostituti addetti all'ufficio".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.0.706

CAROFIGLIO, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Ritirato

Dopo l'articolo 12aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Servizio nelle sedi disagiate)

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (Trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio). - 1. Ai fini della presente legge, per trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento nelle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando il mutamento di regione e una distanza, eccezione fatta per la Sardegna, superiore ai 150 chilometri dalla sede ove il magistrato abbia svolto il tirocinio o abbia prestato servizio. Sono escluse le ipotesi di trasferimento di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per le quali non compete alcuna indennità.

2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono i seguenti requisiti:

a) mancata copertura di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione del posto;

b) quota di posti vacanti superiore alla media nazionale della scopertura.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro della giustizia, individua, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta, pubblicando tale elenco. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina, in numero non superiore a cento unità.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, applicando il criterio di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111, se non viene acquisito il consenso o la disponibilità dei magistrati al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, il Consiglio superiore della magistratura può destinare a svolgere funzioni requirenti i magistrati ordinari al termine del tirocinio. È fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni relative ai trasferimenti d'ufficio di cui alla legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni.

6. Nei casi di cui al comma 5, primo periodo, per il primo anno di attività ai magistrati ordinari al termine del tirocinio possono essere assegnati esclusivamente procedimenti in coassegnazione con colleghi che abbiano già conseguito la prima valutazione di professionalità";

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (Indennità in caso di trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio). - 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 è attribuita, per il periodo di permanenza nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare in godimento.

2. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni";

c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento, assegnazione, destinazione d'ufficio o applicazione). - 1. Per i magistrati assegnati, trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate ai sensi dell'articolo l l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello d'ufficio, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, sino al quarto anno di permanenza.

2. I magistrati assegnati, trasferiti o destinati d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 possono presentare domanda di tramutamento dopo due anni di effettivo servizio presso la sede disagiata.

3. Salvo che per i magistrati ordinari al termine del tirocinio, se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato assegnato, trasferito o destinato d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 supera i tre anni, quest'ultimo ha diritto ad essere riassegnato alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.

4. Le disposizioni di cui ai commi l e 3 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi o di funzioni di legittimità.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, per i magistrati applicati in sedi disagiate l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate».

2. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, si applicano esclusivamente ai magistrati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Nei confronti dei magistrati precedentemente trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.0.707

BIANCO, CASSON, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 12aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Divieto e sospensione di concessione o erogazione di contributi o finanziamenti e accertamento delle cause ostative alla concessione o erogazione).

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società e le imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono concedere o erogare contributi, finanziamenti o mutui agevolati né altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, quando la persona richiedente, ovvero tal uno tra i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo dell'ente richiedente, ha riportato condanna ovvero è stata applicata nei suoi confronti la pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, con sentenza divenuta irrevocabile, salvi gli effetti degli articoli 178 del codice penale e 445 del codice di procedura penale:

a) per uno dei delitti previsti nel titolo II, capo I, e nel titolo VII, capo III, del libro secondo del codice penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 353, 355, 356, 416, 416-ter, 589 e 590, ove aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 640, secondo comma, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del medesimo codice penale, per uno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati agli articoli 2621 e 2622 del codice civile e agli articoli 216, 217 e 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per uno dei reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per qualunque altro delitto non colposo.

2. Nei casi in cui le situazioni ostative di cui al comma 1 del presente articolo intervengono dopo la concessione o l'erogazione, totale o parziale, dei contributi o dei finanziamenti, le amministrazioni, enti o società di cui al medesimo comma 1 procedono alla revoca della concessione o dell'erogazione.

3. Costituiscono causa di sospensione dell'erogazione di agevolazioni o incentivi:

a) la pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b);

b) l'emissione di un provvedimento provvisorio di divieto di ottenere le erogazioni di cui di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, emesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Nei casi previsti dal comma 3, il passaggio in giudicato delle sentenze di cui alla lettera a) del citato comma 3 ovvero la definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione comportano la revoca delle concessioni o erogazioni eventualmente disposte. La sospensione è revocata anche d'ufficio se, a seguito di annullamento o riforma delle sentenze di cui alla citata lettera a), ovvero a seguito di revoca o modifica del provvedimento provvisorio di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo, è accertata la mancanza delle situazioni ostative previste dal comma 1, lettere a) e b).

5. La persona o l'ente richiedente attesta l'insussistenza delle cause ostative alla concessione o erogazione di cui dai commi 1 e 2 e delle cause di sospensione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

6. Nella dichiarazione prevista dal comma 5, il richiedente indica anche i provvedimenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, e gli altri procedimenti penali di cui sia a conoscenza.

7. Ai fini dell'accertamento delle cause di cui al comma 5 del presente articolo, si applica l'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In sede di verifica delle dichiarazioni del richiedente, le amministrazioni, enti o società di cui ai commi l e 2 del presente articolo richiedono al competente ufficio del casellario giudiziale i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti previsti dall'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

8. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 13.

(Entrata in vigore)

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .

 

 

 


 

 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

25a seduta pubblica (pomeridiana):

 

 

martedì24 giugno 2008

 

 

 

Presidenza del presidente SCHIFANI

 

 


 

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

 

 

PRESIDENTE.La seduta è aperta (ore 11,01).

Si dia lettura del processo verbale.

 

STRADIOTTO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 19 giugno.

 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

 

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

 

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 11,04).

 

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (Relazione orale) (ore 11, 05)

 

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 692.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 18 giugno si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Passiamo alla votazione finale.

PISTORIO (Misto-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PISTORIO (Misto-MPA). Signor Presidente, il provvedimento normativo che ci accingiamo a votare cerca di rispondere all'esigenza avvertita dai cittadini italiani nel campo dell'ordine pubblico e della sicurezza, rappresentanti un'emergenza sociale prioritaria e di estremo rilievo per la civile convivenza nelle nostre città e nei nostri territori. La norma oggi in esame intende colmare un vuoto normativo grave cui il precedente Governo non era riuscito, anche per la confusione e le forti contraddizioni interne a quella compagine, a dare una risposta tempestiva e seria come invece l'attuale maggioranza dimostra oggi di voler fare.

Si interviene sulla pubblica sicurezza con un decreto-legge i cui presupposti sono la necessità e l'urgenza, che affiorano da una quotidianità drammatica testimoniata dalla costante e inarrestabile avanzata di notizie di cronaca che destano inquietudine nei cittadini e profondo allarme sociale.

Non vi è dubbio che con l'odierno decreto il Governo confermi la propria scelta di trasformare il programma elettorale, sottoscritto tra le forze politiche che lo compongono, in azioni normative serie e concrete, che lo pongono oggi come punto di riferimento primario delle amministrazioni locali e, in special modo, dei cittadini. Infatti, rispetto al tema che vede gli amministratori degli enti locali privi di adeguate competenze e risorse necessarie a far fronte a problemi di ordine pubblico, il provvedimento ha come principale merito di rappresentare, di fatto, una vera norma quadro finalizzata a rendere uniformi le diverse soluzioni individuate in questi mesi per meglio affrontare il tema della sicurezza. In particolare, si è cercato di contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e l'allarme sociale che esso suscita, specie nelle popolazioni - come ad esempio quella di Lampedusa - che più di ogni altra ne subiscono il primo e più grave impatto, nonché il conseguente disagio.

Va quindi valutata positivamente, per il suo effetto deterrente, l'introduzione dell'aggravante comune, oltre a quelle previste dall'articolo 61 del codice penale, identificata nella commissione di reato da parte di soggetto che si trovi illegalmente nel territorio dello Stato. Queste, con l'estensione dell'ambito di applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, rappresentano una significativa risposta all'esigenza di controffensiva al crimine comune, molto avvertito dai cittadini, specie nelle aree metropolitane del Nord del Paese.

Valutiamo con favore, inoltre, le misure che potenziano i poteri e le funzioni dei sindaci in materia di sicurezza, le quali attribuiscono loro più ampi poteri nella gestione dell'ordine pubblico locale ed invertono, anche per rispetto del nuovo ordinamento costituzionale, il rapporto esistito fino ad oggi tra autonomie locali e Governo centrale. Si sottolinea come di particolare rilievo per il Movimento per l'Autonomia la norma che riconosce ai sindaci il potere di adottare i provvedimenti urgenti ritenuti opportuni per proteggere l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Non possiamo non sottolineare, però, come le polemiche che hanno accompagnato questo provvedimento non abbiano favorito le condizioni migliori per affrontare con serenità questioni fondamentali per la civile convivenza. Dispiace sottolineare, infatti, come il tema del conflitto tra poteri dello Stato, che ha coinciso con la definizione del provvedimento in questione, abbia coperto e fatto sottacere, invece, le importanti novità che - ad esempio, in tema di lotta alla criminalità organizzata - con questo decreto rafforzano l'azione di contrasto della magistratura e delle Forze di polizia.

Questo provvedimento ha il merito di riportare l'attenzione sul tema fondamentale della lotta alla mafia, attraverso l'introduzione di specifiche norme volte a rafforzare ulteriormente la straordinaria azione di contrasto effettuata, con grandi risultati, dalle forze dell'ordine e dalla magistratura. Cari colleghi, è in corso, in questi ultimi tempi, una fase molto positiva nella lotta alla criminalità organizzata, e a Cosa nostra in modo particolare, con la decapitazione quasi completa dei suoi vertici militari ed una reazione coraggiosa da parte di ambienti imprenditoriali, soprattutto in Sicilia, le quali permettono di realizzare il risultato storico di debellare la mafia. Per il Gruppo MPA-Movimento per l'Autonomia questo è un obiettivo assoluto: riteniamo indispensabile per lo sviluppo del Mezzogiorno che questa malapianta sia sgominata in modo definitivo, non solo combattuta.

Infatti, cari colleghi senatori, in questa sede occorre ricordare come il Mezzogiorno - e la Sicilia, in particolare - sia stato doppiamente vittima della criminalità organizzata. Da un lato, essa ha massacrato la nostra economia, attraverso l'aggressione alle nostre attività imprenditoriali più produttive, con l'imposizione di onerosissimi, ulteriori balzelli dovuti alla sua infestante presenza, ma anche attraverso il potere di intimidazione che per lunghi anni non si è visto opporre alcun reale contrasto da parte dello Stato, cosa che ha inquinato il nostro mercato. Dall'altro lato, il fenomeno mafioso è stato utilizzato, quale ulteriore danno che sa di tristissima beffa, come scusa di comodo, frutto di pregiudizi atavici, non solo per giustificare il totale disinteresse da parte di poco accorte classi dirigenti nazionali, ma anche - il che è ancor peggio - per cancellare fondamentali risorse a sostegno dello sviluppo infrastrutturale ed economico del Sud d'Italia.

Ed è anche per questa ragione che esprimiamo il nostro consenso al complesso normativo che oggi qui si discute: infatti, accogliamo con favore le modifiche introdotte e approvate in sede di discussione, anche con il contributo dell'opposizione, alla normativa antimafia e, in particolare, a quella relativa alle indagini finalizzate agli accertamenti sui patrimoni mafiosi.

Volendo affrontare le questioni più controverse di questo provvedimento, possiamo dire che per migliorare la risposta della politica al giusto bisogno dei cittadini di avere una giustizia che funzioni e che sia più vicina alle loro esigenze, occorre ripensare complessivamente il nostro sistema giudiziario, per quanto possibile, in modo condiviso per metodo e merito. Ormai, da quasi vent'anni questo Paese è inchiodato all'eterno conflitto tra politica e magistratura: che esso abbia un fondamento reale non è in alcun modo in discussione; occorre, però, evitare l'ulteriore incancrenirsi della questione. Anche l'apertura di oggi, letta sulla stampa, da parte di autorevoli esponenti dell'Associazione nazionale magistrati è un segnale positivo, per quanto limitato, che non bisogna disperdere.

Nella scorsa legislatura, in un clima del tutto diverso, proprio sulla giustizia - ricordo i decreti Castelli - ci furono, forse, gli unici tentativi di intese bipartisan perché si comprese quanto fosse delicato questo snodo. Oggi non possiamo farci bastare provvedimenti basati sulle emergenze del momento, per dare risposte immediate alle diverse richieste dei cittadini; occorre, invece, una radicale azione di ristrutturazione del sistema, che velocizzi la giustizia civile e renda più certa ed equa quella penale. È necessario, per esempio, depenalizzare quell'enorme quantità di reati considerati dalla stessa magistratura ormai inutili, dall'omesso versamento di ritenute INPS o delle ritenute d'acconto, all'omessa esposizione negli esercizi di ristorazione della tabella dei giochi leciti, per citarne solo alcuni.

Per non dire, poi, come occorra anche intervenire sull'attività processuale, eliminando una serie di adempimenti formali ormai del tutto irrilevanti, rendendo ad esempio obbligatoria l'elezione di domicilio presso il difensore o riformando completamente il regime delle notifiche: tutto ciò nell'interesse dei cittadini e del loro diritto ad avere davvero una giustizia giusta, a partire dalle procedure più semplici, ma anche più diffuse e sentite.

Sarebbe forse opportuno, caro Presidente - se ne potrebbe far carico la seconda carica dello Stato - che il Parlamento dedicasse a questo tema una particolare attenzione, magari nell'ambito delle auspicate modifiche costituzionali, istituendo un'apposita Commissione bicamerale di riforma della giustizia in questo Paese. Questo per addivenire, in accordo, innanzitutto, con i suoi principali operatori, ad un assetto complessivo, frutto di un lavoro strutturato, e non in ragione di interventi frammentari che si sono nel tempo affastellati rendendo il sistema giudiziario ormai inadeguato a dare le risposte che gli italiani si attendono. Per fare tutto ciò serve una sorta di armistizio tra istituzioni e, in particolare, tra politica e magistratura, che possa consentire alle forze politiche presenti in Parlamento di affrontare con serenità ed attenzione questi temi.

L'auspicio è quindi quello che si apra presto una fase costituente per ammodernare le nostre istituzioni nel solco, certo, dei grandi valori fondativi della Carta costituzionale, garanzia della nostra convivenza civile, ma capace di interpretare l'ansia di cambiamento del Paese in cui, per quanto ci riguarda, il valore del territorio e della sua autonomia sia essenziale. È assolutamente indispensabile che maggioranza e opposizione ritrovino un percorso comune e affrontino questi delicati temi non disperdendosi in sterili polemiche, ma ricercando le soluzioni più corrette e condivise, come già in questo decreto si è dimostrato possibile, ad esempio, sul tema della lotta alla mafia.

Con questo auspicio e per queste motivazioni, colleghi senatori, esprimo a nome del Movimento per l'Autonomia il mio voto favorevole al provvedimento in esame. (Applausi dai Gruppi Misto-MPA e PdL. Congratulazioni).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi non voteremo a favore di questo provvedimento. Il lavoro comune svolto in Commissione è stato compromesso dalle infauste norme bloccaprocessi approvate in Aula a colpi di maggioranza. Tutto ciò è sorprendente! I numeri, il tempo a vostra disposizione e la memoria dei conflitti istituzionali passati vi avrebbero dovuto indurre a seguire un altro percorso più lineare, più trasparente e, certamente, più ampiamente condiviso di quello odierno.

Siamo convinti che la sicurezza degli italiani debba essere una priorità. Per questa ragione abbiamo scelto di lavorare insieme a voi per migliorare il testo del provvedimento. Per questa ragione abbiamo apprezzato il lavoro comune che ha consentito, anche grazie al nostro contributo, di attribuire maggiori poteri ai sindaci in materia di sicurezza urbana e di contrasto all'immigrazione clandestina; di escludere lo stato di incensuratezza dai motivi di riduzione automatica della pena; di condannare chi sfrutta gli immigrati cedendogli un alloggio per trarne un ingiusto profitto; di aumentare le pene per chi sfrutta il lavoro nero extracomunitario. Per queste ragioni siamo soddisfatti delle nuove norme antimafia che offrono strumenti più efficaci per l'aggressione dei patrimoni mafiosi e che inaspriscono le pene per il reato associativo.

Saremmo stati parimenti soddisfatti della parte del provvedimento che inasprisce le pene per chi si sottrae all'ordine dì espulsione del giudice, per chi commette omicidio o lesioni colpose, guidando in stato di ubriachezza o sotto 1'effetto di droghe, e per chi guida nel medesimo stato, se non fossero intervenute le profonde modifiche - approvate dalla sola maggioranza - con cui si è disposta la sospensione automatica di un anno per tutti i processi con una pena inferiore ai dieci anni e la loro posticipazione nei ruoli di udienza; processi che comprendono proprio queste fattispecie. Tali disposizioni, oltre che incostituzionali, sono sbagliate perché rendono di fatto difficile la celebrazione di quei giudizi per i quali si è inteso intervenire con l'inasprimento delle pene. Si tratta, infatti, di reati odiosi che hanno un termine di prescrizione più breve e che, pertanto, devono essere perseguiti con celerità se si vogliono dare risposte efficaci alla insicurezza delle famiglie italiane. Ce lo avete spiegato voi mille ed una volta durante la campagna elettorale ed era proprio questo il cavallo di battaglia del Popolo della Libertà.

Con le norme bloccaprocessi altro che tolleranza zero! Vi è il rischio (se non la certezza) della prescrizione per reati come la corruzione, la corruzione in atti giudiziari, la calunnia, il favoreggiamento reale e personale, l'incendio e l'incendio boschivo (reato quest'ultimo di cui - purtroppo - sentiamo parlare spesso nei periodi estivi e già cominciamo ad assistere ai primi incendi dolosi senza che vi sia alcuna risposta concreta da parte dello Stato), i maltrattamenti in famiglia (con buona pace del Governo e della sua proposta di inasprire le pene per lo stalking e i reati a sfondo sessuale), le lesioni personali, l'omicidio colposo, l'abbandono di minore, il furto aggravato in abitazione, l'usura, la ricettazione e quant'altro, oltre che per i reati in materia ambientale e di gestione e traffico illecito di rifiuti (con i ringraziamenti da parte di coloro i quali hanno reso la Campania una grande discarica a cielo aperto).

In altri termini, signor Presidente, da un lato inaspriamo le pene per tutta una serie di reati nella convinzione fondata che i cittadini si sentano fortemente minacciati e offesi da determinate condotte illecite e dall'altro disponiamo che i processi per tali reati si debbano celebrare chissà quando e con il rischio che si estinguano per intervenuta prescrizione. Dov'è la certezza della pena? Dov'è la tutela delle vittime del reato? Siamo in presenza di norme che introducono in maniera sofisticata un nuovo e più ampio indulto e che, pertanto, rendono inutile una parte importante del pacchetto sicurezza, sia di quello che votiamo oggi che di quello che esamineremo nelle prossime settimane.

Dovete cancellare le norme bloccaprocessi se volete che le misure introdotte con questo provvedimento producano effetti positivi per il Paese. Comprendiamo che tali norme sono state approvate in ossequio alle opinioni del Presidente del Consiglio sul difficile e controverso rapporto tra politica e magistratura. Si tratta di un tema condivisibile, posto però male e nella sede sbagliata. Occorre avere il coraggio di affrontare alla luce del sole e con provvedimenti ad hoc il problema del rapporto tra politica e magistratura.

Le soluzioni ci sono: basta uniformarsi alla normativa europea in materia senza destare scandalo o, peggio ancora, il sospetto di essere sempre e comunque degli intoccabili. Su tale questione ben posta non potrà certo mancare il nostro contributo, visto che non abbiamo alcun pregiudizio al riguardo. Ma un conto è affrontare il tema della governabilità delle istituzioni, un conto è introdurre norme farraginose che rischiano di vanificare l'intera politica di sicurezza del Governo, determinando l'estinzione di tantissimi processi e il blocco burocratico dei già lenti meccanismi giudiziari.

Ci chiediamo e vi chiediamo: a cosa serve l'introduzione del reato d'immigrazione clandestina, l'inasprimento delle pene per i reati commessi nei confronti di anziani e di portatori di handicap o per i reati di danneggiamento, di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, di occupazione di suolo pubblico quando i relativi processi rischiano di non celebrarsi mai? Che senso ha introdurre un'apposita aggravante per i reati commessi in concorso con minori o la introduzione del nuovo reato di impiego di minori nell'accattonaggio quando l'intero sistema processuale viene messo in crisi da una modifica al codice di procedura penale approvata a colpi di maggioranza?

Non è così che si dialoga e si costruisce un corretto rapporto con le opposizioni ma, cosa più importante, non è così che si governa un tema complesso e delicato come quello della sicurezza. Non si possono fare solo norme manifesto inapplicabili o inutilmente dispendiose. In un sol colpo avete, per esempio, speso 62 milioni di euro per impiegare in maniera impropria nel settore della sicurezza 3.000 militari. Se aveste usato tali risorse per rinnovare il parco mezzi di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza avreste raddoppiato i pattugliamenti notturni in gran parte dei centri urbani a rischio del nostro Paese.

Siamo molto preoccupati, signor Presidente, di come avete cambiato rotta nel rapporto con le opposizioni: in una notte e apparentemente senza alcun motivo. Siamo amareggiati per il fatto che nonostante il provvedimento contenga alcuni aspetti positivi sia stato pregiudicato da un modo sbagliato di affrontare un tema importante ma diverso - il rapporto tra politica e magistratura - e del tutto estraneo ai problemi della sicurezza.

Per queste ragioni e con profondo rammarico noi voteremo contro, sperando che la maggioranza cancelli alla Camera quelle norme che rendono inutile gran parte di questo provvedimento. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, IdV e PD).

BELISARIO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghe e colleghi, al momento della fiducia al Governo Berlusconi, l'Italia dei Valori aveva detto, in modo chiaro e senza esitazioni, che le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio e la sua replica al dibattito in quest'Aula non ci avevano convinto: troppe le contraddizioni presenti nelle intenzioni del Governo, troppo mielose le richieste di dialogo per le riforme, assolutamente forzati i toni fino a blandire l'opposizione inducendola a ritenere che vi erano tutte le condizioni per voltare pagina, passando da uno scontro muscolare ad un confronto tra progetti diversi che potevano trovare la sintesi virtuosa in una stagione di cambiamento e di innovazione nell'interesse delle cittadine e dei cittadini italiani. L'Italia dei Valori non sbagliava nel dichiarare che avrebbe fatto un'opposizione forte e senza sconti, perché rimaneva irrisolto il colossale e sbalorditivo conflitto d'interessi del presidente del Consiglio Berlusconi. Purtroppo siamo stati facili e buoni profeti. Il peccato originale riemerge ciclicamente perché mai rimosso, anzi vieppiù reiterato e aggravato.

Ma veniamo al provvedimento in esame che è la riprova di quanto abbiamo argomentato: l'Italia dei Valori, nel suo programma elettorale, ha puntato molto sulla sicurezza perché avvertiva quotidianamente la richiesta che veniva dalla gente. Pensavamo al rimpatrio immediato ed effettivo dei clandestini e all'obbligo, per quelli condannati, di scontare le pene nel loro Paese d'origine; chiedevamo più polizia nelle strade e più videosorveglianza sul territorio; proponevamo l'inasprimento delle pene per i reati contro i minori e contro le donne e lo abbiamo rifatto anche in sede emendativa al provvedimento in esame.

Oggi ci troviamo ad approvare tutta una serie di misure che, partendo dall'aggravante del reato commesso in condizione di clandestinità - probabilmente in odore di incostituzionalità -, passa dalle città occupate dall'Esercito e arriva al blocco di 100.000 processi per bloccarne uno: quello del Presidente del Consiglio.

L'Italia dei Valori ha posto in essere una seria, puntuale e concreta attività emendativa perché riteneva che i problemi della sicurezza non fossero né di centro, né di sinistra, né di destra. La sicurezza, e, aggiungiamo noi, il rispetto dalla legalità, in una democrazia moderna, sono le precondizioni necessarie per la ripresa del Paese in un clima di ritrovata armonia sociale, pur in presenza di oggettive, forti ed incolmabili differenziazioni sull'azione di Governo. Abbiamo provato, ad esempio, ad introdurre i reati contro familiari e conviventi, contro chi sfrutta l'accattonaggio dei minori, contro chi li adesca anche con Internet per sfruttarli. Una maggioranza chiusa ha impedito che questi reati, che offendono fortemente il senso comune, venissero introdotti perché si sarebbe stravolta, così è stato detto in Commissione, l'originaria impostazione del decreto. E già, perché invece il cosiddetto bloccaprocessi è omogeneo a provvedimenti contro i clandestini o contro i rom che delinquono. Un pasticcio davvero, colleghi!

E a voi, colleghi di maggioranza, chiediamo un sussulto di orgoglio in rispetto dei valori costituzionali. Eliminate quella norma, eliminatela al più presto. Pensate a quei cittadini che vi hanno votato sperando che gli stupratori venissero arrestati, processati e sbattuti in galera. Oggi, invece, una sequela intollerabile di reati non vedrà la propria conclusione: sequestro di persona, estorsione, rapina, furti in appartamento, scippo, stupro e violenza sessuale, aborto clandestino, sfruttamento della prostituzione, usura, violenza, corruzione, corruzione in atti giudiziari, peculato, detenzione di materiale pedopornografico, persino immigrazione clandestina! (Applausi dai Gruppi IdV e PD). E ancora: omicidio colposo per colpa dei medici (e Milano ci insegna qualcosa), omicidio colposo dovuto ad incidenti stradali, maltrattamenti in famiglia, molestie, traffico di rifiuti (si pensi a quanto accaduto in Campania).

Speravamo che prima di passare - e forse senza passare - ad un'opposizione nelle piazze, cercando di attivare lo strumento costituzionale del referendum, fosse possibile un'azione parlamentare, magari anche di contrapposizione, purché venissero varate leggi nell'interesse dei cittadini e non di una parte politica. Invece questo non sarà possibile perché vi è un abuso di funzioni e di ruolo da parte di chi, incaricato come Presidente del Consiglio non per fare gli interessi propri, fa invece quelli propri.

Non è possibile far trascorrere la legislatura recitando il solito refrain: siamo stati eletti dai cittadini, quindi cosa volete? Non è questo il valore della democrazia. (Applausi dal Gruppo IdV). Si tratta dell'ennesima norma vergogna, che segue la Cirami, la Cirielli e quella sul falso in bilancio, già usate e abusate dal Presidente del Consiglio.

 

COSSIGA (UDC-SVP-Aut). Perché non parli della scatola di scarpe con 100 milioni di lire? Perché non parli della Mercedes?

 

BELISARIO (IdV). Quella sulle prescrizioni abbreviate oggi blocca un altro processo in cui il Presidente del Consiglio è imputato per corruzione in atti giudiziari. Un'ipotesi gravissima. Ma perché sfuggire al processo se, come dicono i suoi legali e come è stato scritto, egli è innocente? Vada davanti ai giudici naturali; accetti di sottoporsi, come tutti i comuni mortali, alla legge e, una volta assolto, sbandieri la sua vittoria.

Signor Presidente del Consiglio, questo glielo imporrebbe l'etica dei comportamenti, non la forza dei numeri conseguiti nell'ultima tornata elettorale. D'altra parte, si tratta di un processo vecchio, la cui contestazione è avvenuta ben prima delle ultime elezioni. Nessuno pensava allora, e non lo pensa neppure oggi, di sovvertire l'ordine democratico, ma neppure è possibile una nuova formula assolutoria: chi vince le elezioni è comunque mandato assolto, a prescindere. Una sorta di inedita ordalia elettorale.

Unalitania vecchia, un'ossessione, così la definisce il settimanale dei Paolini. Berlusconi deve curare questa ossessione perché rischia di mandare in cancrena le istituzioni democratiche. Per questo l'Italia dei Valori voterà contro il provvedimento. Perché crede nel principio della separazione dei poteri, ritiene che la magistratura sia un ordine autonomo e indipendente e vuole che la politica cambi davvero e curi gli interessi del Paese. Chi ci guarda avverte i problemi della sicurezza che, invece, questo decreto-legge non risolve e vuole una soluzione per i problemi del lavoro precario, dei mutui, degli stipendi insufficienti e dell'economia traballante.

Rivolgiamo ancora una volta un appello in quest'Aula affinché nella sua approvazione definitiva presso l'altro ramo del Parlamento il provvedimento venga modificato. Questo perché il Paese ha bisogno di una pace sociale che prescinda dalle condizioni di ognuno di noi, anche se chiamato a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri. (Applausi dai Gruppi IdV, PD e UDC-SVP-Aut).

BRICOLO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRICOLO (LNP). Signor Presidente, colleghi senatori, prima di entrare nel merito del decreto sicurezza in esame voglio ricordare la situazione che abbiamo ereditato dal Governo Prodi e da voi, che eravate in maggioranza: criminalità diffusa, immigrati clandestini e reati in continuo aumento, campi nomadi abusivi in ogni città e un conseguente crescente malessere sociale dovuto al fatto che molti cittadini sono costretti a vivere in città insicure.

Prodi non ha fatto nulla nei suoi anni di governo per contrastare la criminalità, anzi con il suo Governo - è giusto ricordarlo - si sono scarcerati migliaia di delinquenti con l'indulto e si sono bloccate le espulsioni dei clandestini dal nostro Paese. Per di più, gran parte dei settori politicizzati della magistratura ha fatto di tutto per non attuare, e dunque boicottare, la legge Bossi-Fini, quella che regola la presenza degli extracomunitari nel nostro Paese.

Ricordo i princìpi di quella legge: entra in Italia solo chi ha già ottenuto dalle nostre ambasciate un permesso di soggiorno collegato a un posto di lavoro e a una casa in cui vivere; viene invece espulso chi vi soggiorna illegalmente. Questo per evitare quello che è successo negli ultimi anni: migliaia di clandestini senza posto di lavoro, costretti a vivere nella illegalità e molto spesso di criminalità, in situazioni di disagio inaccettabili per un Paese civile. Per non dire poi che al Nord, in Padania, il 70 per cento dei reati viene commesso proprio dai clandestini: sono loro che spacciano droga fuori dalle scuole, che sfruttano le prostitute, che si sono specializzati nelle rapine e nei furti negli appartamenti.

I cittadini onesti, quelli che si alzano ogni mattina per andare a lavorare, che pagano le tasse e rispettano le leggi, sono ormai esasperati e ci chiedono da tempo e con forza di fare qualcosa. La gente ci ferma per strada e ci chiede di sgomberare i campi nomadi e di espellere i clandestini, facendoci capire chiaramente che gli immigrati extracomunitari in questo Paese sono già troppi, soprattutto quelli provenienti dai Paesi islamici, che entrano illegalmente sbarcando sulle nostre coste, a Lampedusa, ma non solo in Sicilia, anche in Calabria e in Sardegna. Immigrati islamici che pretendono di imporre le loro regole a casa nostra, che non si vogliono integrare, che hanno molto spesso modi di vita incompatibili con i nostri.

Era evidente a tutti che dovevamo fare qualcosa e voglio ringraziare il Governo che immediatamente, al primo Consiglio dei ministri dopo il suo insediamento, rispettando le promesse fatte in campagna elettorale, ha varato queste nuove norme di contrasto alla criminalità. Oggi in Senato voteremo già il primo provvedimento che, con il disegno di legge che andremo ad approvare entro il mese di luglio, ci permetterà finalmente di cambiare radicalmente le cose, garantendo espulsioni certe dei clandestini che vivono nel nostro Paese e contrastando i flussi migratori in entrata.

Voglio ringraziare anche i colleghi della maggioranza, perché abbiamo dimostrato in Aula di essere uniti, senza alcuna polemica, consapevoli tutti dell'importanza del provvedimento che stavamo votando. Voglio esprimere infine tutta la mia soddisfazione, anche a nome dei senatori del mio Gruppo, la Lega Nord Padania, per quegli emendamenti e ordini del giorno che abbiamo presentato e siamo riusciti a far approvare in sede di discussione del provvedimento qui in Senato. Siamo riusciti a migliorare il testo del decreto-legge, rendendo di fatto le norme che entreranno in vigore ancora più chiare e severe nel contrasto alla criminalità.

Finalmente i sindaci avranno più poteri e i prefetti non potranno più impedire loro di emanare ordinanze di ordine pubblico. Potranno così, anche loro, intervenire nel contrasto della criminalità all'interno delle loro comunità e avranno la possibilità, in deroga al Patto di stabilità, di investire risorse per assumere nuove forze di polizia locale e attrezzature di controllo del territorio. Potranno, d'ora in poi, sempre grazie ad un emendamento presentato dalla Lega e accolto favorevolmente dal Governo, accedere alle banche dati, finora in uso solo alle forze di polizia, per verificare la validità dei permessi di soggiorno degli extracomunitari, così da avere ben chiara la situazione di chi entra nelle loro comunità.

Abbiamo cambiato l'articolo 416-bis del codice penale, che colpisce le associazioni criminali di stampo mafioso, estendendo l'applicazione della norma anche alle mafie straniere. Finalmente le mafie maghrebine, albanesi, cinesi e slave, che ormai da tempo si sono radicate soprattutto nelle città del Nord, saranno colpite e contrastate come la mafia siciliana, la camorra e la 'ndrangheta.

Grazie all'approvazione di un nostro ordine del giorno inizieremo finalmente a difendere i nostri confini. Le Forze armate saranno utilizzate anche per il contrasto in mare dei clandestini, come da tempo già fanno Spagna e Malta. Non saremo più l'unico Paese che soccorre tutti, accoglie tutti, fa entrare tutti.

Si tratta di interventi concreti, efficaci, per ritornare finalmente ad essere padroni a casa nostra.

Dispiace però aver visto i colleghi dell'opposizione, ancora una volta, tenere una posizione di assoluto contrasto a qualsiasi proposta presentata in fase di discussione di questo decreto. La scusa l'avete trovata contestando un emendamento presentato dai relatori che serve a dare priorità all'esecuzione di quei processi in cui vengono contestati i reati di più grave allarme sociale al fine - perché questo è lo scopo - di impedire che pericolosi delinquenti possano evitare il carcere a causa di una giustizia troppo lenta. Con questa scusa avete detto no a tutto. Siete tornati ad essere, ancora una volta, il partito del no. Avete detto no all'aumento delle pene per i clandestini, no al reato di immigrazione clandestina, no alla trasformazione degli inutili CPT (centri di permanenza temporanea) in CIE (centri di identificazione e espulsione), no all'aumento a 18 mesi di permanenza in questi centri al fine di garantire l'espulsione dei clandestini, no ai militari a presidio nelle ore notturne dei quartieri più degradati delle nostre città, no a nuove norme per togliere le prostitute dalle strade. Solo no, nessuna proposta costruttiva.

A questo punto, dopo tutti questi no, è evidente a tutti che vi interessa di più garantire l'impunità dei clandestini che la sicurezza dei cittadini. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL). Detto questo, spero, per il bene del Paese, che l'atteggiamento di dura opposizione che avete deciso di tenere contro questo Governo (e non mi riferisco solo al provvedimento in esame) possa al più presto cambiare.

Noi, anche se potevamo non farlo, dall'inizio della legislatura, nonostante una maggioranza schiacciante in termini numerici sia alla Camera che al Senato, abbiamo voluto aprire la porta del dialogo per arrivare a soluzioni condivise per cambiare questo Paese. Potevamo non farlo, abbiamo i numeri per governare da soli. Dispiace dunque - lo dico sinceramente - vedere Veltroni in questi giorni chiudere questa porta, riproponendo il muro contro muro, la lotta senza se e senza ma al Governo, minacciando ostruzionismo in Parlamento e nuove lotte di piazza.

Per fortuna, e ne prendo atto con piacere, al vostro interno non tutti la pensano così. Molti dei vostri sindaci contestano queste decisioni, affermando anche che questo Governo sta facendo - cito il sindaco di Torino - manovre intelligenti, difficili da contrastare. Hanno ragione: da quando siamo al Governo abbiamo varato il più importante provvedimento di contrasto alla criminalità degli ultimi anni. Abbiamo abolito per sempre l'ICI, detassato gli incentivi sul lavoro e gli straordinari per permettere ai lavoratori di ritrovarsi più soldi in busta paga; stiamo affrontando il problema dei rifiuti di Napoli; abbiamo presentato una finanziaria che non aumenta le tasse se non ai banchieri e ai petrolieri e che invece interviene a sostegno delle famiglie che, a causa degli aumenti dei prezzi, non riescono ad arrivare a fine mese. Stiamo avviando il federalismo fiscale, prendendo come base il testo approvato in Regione Lombardia, presentato dalla Lega e votato non solo dal PdL, ma - lo ricordo - anche da tutti i rappresentanti del Partito Democratico. (Applausi dal Gruppo LNP).

Sempre nella finanziaria è previsto il rilancio delle liberalizzazioni e la riforma della pubblica amministrazione. Si tratta di provvedimenti che andranno ad aiutare e stimolare la crescita economica e la concorrenza; per non parlare della semplificazione legislativa con un drastico taglio a leggi ed enti inutili.

Possiamo dunque affermare senza paura di smentite che gli unici che si possono lamentare di questo Governo sono i banchieri, i petrolieri e i clandestini: questa è la verità! Sono loro gli unici ad essere penalizzati da questo Governo, e lasciatemelo dire: era ora! Era ora che a pagare fossero i petrolieri, i banchieri e i clandestini! (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Cantoni). Sono gli unici che in questo momento probabilmente scenderebbero in piazza contro questo Governo.

Concludo, signor Presidente, con un invito: lasciamola aperta questa porta del dialogo, confrontiamoci senza inutili e dannose contrapposizioni sui grandi temi di interesse generale. È sicuramente più facile e più comodo, quando si è all'opposizione, dire no, ma in questo momento non porta da nessuna parte, non serve a nulla, anche perché noi comunque questo Paese lo cambieremo. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

 

COSSIGA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Al senatore Cossiga la Presidenza si permette di segnalare che il suo Gruppo di formale appartenenza ha esaurito i tempi assegnatigli con l'intervento del senatore D'Alia, ma la Conferenza dei Capigruppo, all'unanimità, per rispetto nei confronti del presidente Cossiga, ha riconosciuto la possibilità di quest'ultimo di intervenire per cinque minuti. Dico cinque, senatore Cossiga, perché siamo in diretta televisiva e l'eventuale sforamento rischierebbe di danneggiare gli altri colleghi che devono ancora parlare.

La ringrazio e le do la parola.

COSSIGA (UDC-SVP-Aut). La prego, signor Presidente, di farmi qualche cenno quando sto per esaurire il tempo a mia disposizione chiedendole di poter allegare il testo dell'intervento. Anzi, mi permetto di consigliarle di munirci di un piccolo orologio contatempo o di una clessidra.

 

PRESIDENTE. Senz'altro.

 

COSSIGA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, signori del Governo, signori senatori, dichiaro che nella votazione sulla legge di conversione del cosiddetto decreto-legge sulla sicurezza mi asterrò in senso sostanziale e cioè, a motivo dell'anomalia delle norme del Regolamento del Senato, non partecipando alla votazione.

Il mio voto sarebbe stato negativo se non fosse in corso una dura polemica nel Parlamento e nel Paese tra garantisti, garantisti tiepidi, giustizialisti e seguaci di quel grande movimento chiamato «forche e manettone» e, più gravemente, tra i sostenitori della sovranità popolare (e quindi del Parlamento sovrano legale dello Stato) e del sovrano che non è legittimato dal voto popolare, che ormai sono diventate certe istituzioni pubbliche quali quella potente lobby politico-sindacale ai limiti dell'eversione che è l'Associazione nazionale magistrati e la sua struttura servente e asservita che si chiama Consiglio superiore della magistratura. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Commenti dei senatori De Toni e Li Gotti).

Io avrei votato contro perché sono un cristiano e perché sono antirazzista. In un Paese nel quale ormai è scomparsa ogni identità, perché tra secolarismo e apostasia ci siamo allontanati dalla tradizione giudeo-ellenistico-cristiana - l'abbiamo anzi apertamente rinnegata quella tradizione ellenistico-giudeo-cristiana che va da Atene a Gerusalemme e a Roma e senza la quale, come dice un grande poeta, teologo, filosofo luterano tedesco, Novalis, l'Europa non sarebbe neanche Europa e che dell'Europa, che era un ammasso di cimbri, di celti, di latini, di slavi e di germanici, ha fatto un esemplare soggetto - non vedo che identità dobbiamo preservare da questo fenomeno epocale e biblico che sono le grandi migrazioni, soprattutto grandi migrazioni dovute alla fame, alla persecuzione e a cui la comunità internazionale, le nazioni ricche non sanno portare nessun rimedio.

Non abbiamo, fra l'altro, un Governo di sinistra come in Spagna, dove si spara sugli immigrati e dove la flotta ha l'ordine di non soccorrere i barconi. Ma certo, gli spagnoli hanno raggiunto alti livelli: i nuovi diritti civili, i matrimoni tra gay, tra poco tra tre. E quindi, poiché Zapatero è di sinistra, può impunemente dare ordine alla Guardia Civil, come ha fatto, di sparare, tant'è vero che di immigrazione clandestina in Spagna non ce n'è più.

Io avrei votato contro, ma siccome ciò potrebbe essere equivocato e preso come un voto a favore della potente lobby politico-sindacale eversiva dell'Associazione nazionale magistrati, mi asterrò. Siamo infatti arrivati al punto che il «Financial Times», un grande giornale non solo liberale ma liberal, sempre implacabile contro Silvio Berlusconi, ha scritto che ormai i giudici hanno raggiunto un tale potere in Italia da minacciare il principio della sovranità popolare.

Dunque, non posso essere a favore di questo provvedimento perché sono cristiano e antirazzista, non posso essere contrario perché non intendo fare nessun favore al dottor "Palmera", presidente dell'Associazione nazionale magistrati e grande produttore di tonno.

Quello che mi dispiace è vedere che in Italia, dopo la piccola parentesi liberal della segreteria e del Governo dell'amico D'Alema, siede una sinistra, unica in Italia, che è a favore della sovranità dei giudici e non della sovranità popolare. Ma queste sono le stranezze del nostro Paese. (Applausi dai Gruppi PdL, LNP e dei senatori Cuffaro e Cintola).

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, voteremo no a questo provvedimento, che pure ha in sé parti che condividiamo perché contenute nell'analogo decreto Prodi-Amato della scorsa legislatura, anche se qualche disposizione da noi proposta è stata accolta, mentre sciaguratamente non sono state incluse le misure contro la violenza alle donne e ai minori.

Questo testo, però, ha in sé due norme che consideriamo sbagliate, pericolose, in violazione della Costituzione e dell'ordinamento comunitario. Mi riferisco per prima all'aggravante "d'autore" per cui qualunque tipo di reato (anche le lesioni colpose, anche l'ingiuria) viene aggravato se a commetterlo è un immigrato irregolare. Una norma che riteniamo irragionevole, discriminatoria, incoerente rispetto alla Costituzione, alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e potrei continuare. Non si tratta di un'opposizione ideologica, ma, come è chiaro, della necessità di avere una norma che sia efficace e al contempo rispettosa del quadro di riferimento costituzionale e comunitario.

La seconda disposizione è quella relativa alla sospensione dei processi, disposizione che viola il principio del diritto di difesa, quello di pari trattamento, quello della ragionevole durata del processo. Una norma che colpirà innanzitutto gli imputati innocenti che hanno tutto l'interesse ad una rapida definizione del processo, le parti civili (specie quelle più deboli economicamente), lascerà senza giustizia migliaia e migliaia di parti offese, congestionerà i tribunali e le cancellerie, non determinerà affatto un'accelerazione dei processi per i fatti più gravi e recenti e comporterà un alto numero di prescrizioni.

È infatti noto che la sospensione dei processi non è come il sonno della bella addormentata nel bosco: scaduta la sospensione, occorrerà rifissare i processi, adempimento complesso anche per assicurare la regolarità di tutte le notifiche, e questo comporterà tempo. Ve lo abbiamo detto in quest'Aula, ve lo ha ribadito l'Associazione nazionale magistrati, ne sta discutendo il CSM, lo attesta una quantità di prese di posizione di esperti e commentatori, lo sostengono le camere penali. Di nessuno di questi pareri vi importa.

La sospensione riguarderà anche un procedimento a carico del presidente Berlusconi, che oggi promette che vi rinuncerà. Sarebbe meglio ritirare quel testo. Ma nel frattempo, con una lettera al presidente Schifani, c'è stato l'annuncio di una conseguente celerissima approvazione (oggi anche un'intervista del ministro Alfano ce lo dice) di una riedizione riveduta e corretta, dopo la sentenza della Corte costituzionale, del cosiddetto lodo Schifani o Maccanico, come preferite. La sostanza, infatti, non cambia. Paradossalmente essa non è definita dal suo oggetto, cioè un sistema di temporanea immunità, peraltro già in uso anche in altri sistemi, bensì dal fatto che viene proposto per sé da un Presidente del Consiglio e per un processo pendente a proprio carico. Non so se cogliete la speciale inopportunità dell'iniziativa.

La vostra controbiezione è legata al sovvertimento dell'ordine costituzionale ad opera di una magistratura infiltrata da oppositori. Sono valutazioni contenute nella lettera già citata, ribadite durante una conferenza stampa in sede europea e oggetto di molte esternazioni. Avremo modo di parlarne in quest'Aula, atteso che si tratta di fatti e affermazioni troppo gravi per essere affrontati in pochi minuti.

Il dato politico è che su questo provvedimento e sul dibattito che lo accompagna si infrange - dicono gli osservatori - la possibilità del dialogo.

Guardiamo in fondo alla questione, anche perché quella che si vede montare è la vecchia contrapposizione berlusconismo-antiberlusconismo. Con tutto il rispetto, il nostro Gruppo e il nostro partito non intendono definirsi per relazione con il presidente Berlusconi e hanno l'ambizione di essere qualcosa di più che antiberlusconiani. (Applausi dal Gruppo PD). Il mondo è un po' più grande e anche le questioni e i problemi del nostro Paese sono più seri e, diciamo così, meno contingenti.

La seconda questione: il dialogo ha un valore in sé? No, naturalmente, visto che non siamo qui per fare due chiacchiere tra amici. A nostro parere lo ha a certe condizioni: per esempio, la discussione e la decisione politica devono essere depurate da elementi simbolici e da tentazioni propagandistiche e - soprattutto - bonificate da interessi personali e di parte. (Applausi dal Gruppo PD). Servono se servono all'interesse generale. Si pratica il dialogo, con una scelta squisitamente politica, se è utile a condurre il Paese verso una "normale" condizione di bipolarismo maturo. Con quest'aggettivo non mi riferisco, come è ovvio, all'assenza di conflitto, del tutto fisiologico in un sistema democratico, ma a quella particolare condizione (la definirei laica) per la quale ogni confronto - e quello dialogante per primo - si svolge nell'accettazione condivisa di un denso catalogo di princìpi e di valori dell'Italia descritta dalla Costituzione e definita dall'appartenenza europea.

Naturalmente non mi riferisco a questo attributo di laicità in senso statico e meramente prescrittivo. Chiunque di noi interroga la giurisprudenza costituzionale e conosce la complessità e l'evoluzione nell'interpretazione della Carta. Ciascuno di noi - senza rischio di abiura - conosce la complessità e l'evoluzione della normativa europea e della sua giurisprudenza e si interroga, anche, sullo sforzo che esse comportano. Ma non può prescinderne. Non può considerare nessuna di esse come un fastidioso impaccio, come un attentato alla sovranità nazionale o, peggio, alla decisione politica. È qui il difficile.

La terza questione: il dialogo presuppone il riconoscimento reciproco. Ora, dal 13 maggio molte cose sono cambiate e, ad essere attenti, dovremmo dire che nessuna di queste condizioni è stata rispettata dal Capo del Governo e dalla sua maggioranza. Nessuna: insulti al capo dell'opposizione compresi, aggressione alla magistratura inclusa, disattenzione per la Costituzione e per l'ordinamento comunitario acquisita.

Dovremmo concludere che le promesse e gli impegni formulati dal Presidente del Consiglio in Parlamento erano insinceri, che egli non abbia detto la verità al Parlamento e al Paese. Secondo noi è piuttosto che il presidente Berlusconi non si è dimostrato all'altezza della sua propria ambizione di statista, che, voglio sottolinearlo, è cosa diversa dall'essere il padrone del vapore. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

Come capite, non possiamo fare finta di niente. Non perché siamo animosi nei confronti di questo Presidente del Consiglio, ma perché si tratta di questioni che attengono all'Italia (per esempio, all'efficacia delle soluzioni adottate per garantire la sicurezza dei cittadini e non tradire il patto costituzionale), alla integrità e alla salvaguardia delle nostre istituzioni democratiche, anche alla dignità della nostra appartenenza all'Europa, al principio generale per cui qui si sta per perseguire l'interesse generale.

Sulle questioni che attengono all'Italia e al suo benessere, alla sua crescita e al suo sviluppo noi definiremo e definiamo le nostre proposte e le nostre posizioni. Per l'Italia, appunto. Avremo anche perso le elezioni - il presidente Gasparri me lo ricorda graziosamente di continuo - ma non abbiamo perso la testa. Comprendiamo bene - e ce ne preoccupiamo anche noi - la preoccupazione espressa ieri dalla presidente Marcegaglia e quella espressa anche qualche giorno addietro dal ministro Bossi. Perché poi il dialogo non funziona a compartimenti stagni, per cui sulle riforme costituzionali sì e sulle politiche per la giustizia no.

È una scelta faticosa il dialogo. È una scelta politica, faticosa, può segnare la storia del Paese. Qui è già stato, in questo Paese, durante il terrorismo. Ma nessuno dei protagonisti di allora, da una parte o dall'altra, mai pensò che potesse essere una buona trovata mediatica. Decisamente erano altri tempi per l'Italia! (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut).

 

COSSIGA (UDC-SVP-Aut). C'era Palmiro Togliatti, non Veltroni!

GASPARRI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, onorevoli senatori, di che cosa stiamo parlando e cosa stiamo varando oggi? Credo non sia inutile ricordare i principali contenuti di questo provvedimento.

La sinistra, allora al Governo, tentò, dopo uno dei tanti drammatici fatti di cronaca, l'omicidio Reggiani avvenuto a Roma, di varare un decreto sulla sicurezza. L'allora sindaco di Roma Veltroni si recò dall'allora ministro dell'interno Amato; l'allora presidente del consiglio Prodi varò un decreto, poi quel decreto non fu convertito e ne fu varato un altro, che non vide mai l'approvazione del Parlamento. Ci fu quindi un'incapacità del Governo dell'epoca di affrontare l'emergenza sicurezza.

Il Governo Berlusconi, il ministro dell'interno Maroni, il ministro della giustizia Alfano, tutto l'Esecutivo ha affrontato con immediatezza questo tema e il provvedimento che oggi approviamo al Senato contiene misure importanti su cui vogliamo richiamare l'attenzione dell'Aula. Esso prevede espulsioni più severe per i clandestini, una moltiplicazione e un migliore funzionamento dei centri di identificazione ed espulsione. In merito, voglio ricordare ai colleghi della sinistra (sul tema c'è anche un disegno di legge che ha seguito un altro iter) che, dopo aver sostenuto che diciotto mesi di trattenimento in questi centri era una misura illegale, l'Unione europea ha varato una direttiva che prevede una misura analoga e che l'Italia recepirà con immediatezza. Cari colleghi, abbiamo anticipato l'Europa, altro che andare contro l'Europa! (Applausi dal Gruppo PdL).

Sono poi previsti potenziamenti delle procedure di identificazione dei clandestini; pene da uno a sei anni per chi declina false generalità; aggravanti per che si trova illegalmente sul territorio nazionale; procedure più rapide ed efficaci per la distruzione di merci contraffatte, che spesso sono motivo di attività illegale di extracomunitari, in concorso anche con italiani; procedure e norme più severe per chi, a fini speculativi, affitta alloggi a persone che non hanno titolo per risiedere nel nostro Paese; norme contro lo sfruttamento del lavoro dei clandestini, che costituiscono anche una garanzia sociale per chi viene sfruttato in questo Paese. Si tratta di temi di fronte ai quali vorremmo vedere la sinistra un po' più indignata invece che favorevole ad una clandestinità che spesso è motivo di sfruttamento del prossimo e che noi vogliamo stroncare.

Voglio ricordare una norma specifica che è stata introdotta proprio al Senato: la pena dell'ergastolo per chi uccide appartenenti alle forze dell'ordine. Questa è quella tolleranza zero nei confronti del crimine che viene inaugurata con il provvedimento in votazione, ed è un vanto del Senato aver voluto questo emendamento. (Applausi dal Gruppo PdL).

Si danno più poteri ai sindaci, si dà più potere alla polizia municipale, si consente il più facile accesso alle banche dati del Viminale affinché vi sia un migliore coordinamento tra il Governo centrale e un sistema delle autonomie, che con l'elezione diretta dei sindaci vede i primi cittadini sollecitati dalla popolazione e spesso privi di quei poteri che questo provvedimento invece lodevolmente rafforza. È un federalismo per la sicurezza che non ci spaventa, ma ci conforta.

Si è discusso a lungo della presenza di militari sul territorio. Bene, come ho già detto in altre occasioni, sul territorio della nostra Nazione preferiamo i soldati della Repubblica italiana piuttosto che i soldati dei clan dei Casalesi o dei Nuvoletta. (Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo). Quei militari aiuteranno a presidiare i siti più delicati, nel rispetto delle prerogative che competono al Ministro dell'interno, perché ben conosciamo gli equilibri istituzionali. Non vogliamo una militarizzazione del territorio, ma un migliore impiego di forze della legalità e anche le Forze armate hanno il dovere di difendere i cittadini. Se c'è necessità di un loro impiego sarà sicuramente un concorso ulteriore alla sicurezza.

Vengono poi inasprite le norme antimafia. Ricordiamo ancora l'intervento del presidente Schifani nella prima seduta, dopo la sua elezione, quando richiamò il Parlamento a un comune impegno antimafia. È molto triste, cari colleghi, vedervi votare contro l'inasprimento dell'articolo 416-bis e il potenziamento dei poteri del procuratore nazionale antimafia! (Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo). È prevista una confisca più facile dei patrimoni mafiosi.

Siamo orgogliosi di dare all'Italia e alla magistratura questi mezzi e queste norme che invocavano eroici miti del nostro tempo come Falcone e Borsellino! Anche questo è contenuto nel provvedimento.

Ci sarà più rapidità nei processi per direttissima, sanzioni più severe per chi guida e, a volte, causa stragi in preda ai fumi dell'alcool e agli effetti della droga. Sono queste e tante altre le misure che ci portano a votare con entusiasmo questo primo provvedimento che attua il programma con cui il Governo e il Presidente del Consiglio si sono presentati in quest'Aula.

Dopodiché non basteranno, come ha ricordato il presidente Cossiga, le considerazioni della stampa internazionale che la sinistra cita sempre. Sembra quasi che leggiate più giornali stranieri che quelli italiani che vi criticano. Il «Financial Times» però, come è stato ricordato, ha condiviso la preoccupazione su quella che sembra una pratica di accanimento giudiziario contro il Presidente del Consiglio.

Vi sono altri due emendamenti, e ringrazio i relatori Berselli e Vizzini per averli proposti alla discussione dell'Aula. Il primo anticipa i processi per i reati più gravi, ricordiamolo e diciamolo ai cittadini: si tratta di quei reati di grave allarme sociale che spesso restano impuniti. Il secondo emendamento sospende, non per sempre ma per un anno, i processi per i reati minori commessi prima del 2002. Io nutro il massimo rispetto per il Consiglio superiore della magistratura, ma mi chiedo perché non intervenga per colmare la vergogna dei processi per reati commessi sei anni fa e mai neanche avviati!

Questo è lo scandalo della giustizia, la sospensione di fatto dei processi decisa dalla magistratura! Questa è la realtà, cari colleghi! (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

 

MARITATI (PD). Questa è demagogia! È demagogia!

 

GASPARRI (PdL). Su questa delicata materia voglio ricordare una circolare del gennaio 2007 del procuratore di Torino, Marcello Maddalena, che, di fatto, faceva affermazioni sulle anticipazioni dei processi più allarmanti e si riferiva al contenuto dell'emendamento approvato e facente parte del disegno di legge di conversione.

Voglio ricordare l'intervento analogo dell'allora Ministro della giustizia del Governo Prodi risalente al 13 settembre 2007. Voglio ricordare ai colleghi immemori il decreto legislativo n. 51 del 1998, quando al Governo vi era la sinistra con l'onorevole D'Alema. Tale decreto legislativo, che cito testualmente, affermava che «al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di efficacia del presente decreto, nella trattazione dei procedimenti e nella formazione dei ruoli di udienza, anche indipendentemente dalla data del commesso reato, da quello dell'iscrizione, si tiene conto della gravità e della concreta offensività del reato e del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa».

Se questo lo diciamo noi in Parlamento oggi, non si può dire. Quando invece lo diceva il Governo D'Alema, allora lo si poteva dire. Ma quale è la vostra coerenza, colleghi della sinistra? Qui si tratta di leggi dello Stato, di atti pubblici! (Applausi dal Gruppo PdL).

Risparmio facili polemiche. Si dice che il Presidente del Consiglio non voglia farsi giudicare: i suoi legali hanno già risposto e non è questa la sede per discuterne.

Mi chiedo tuttavia come possa il dottor Pepino decidere, nell'ambito del CSM, quali siano le prerogative del Parlamento dopo che, come ho letto sui giornali in questi giorni, lo stesso ha pronunciato, tra le tante, la seguente frase: «Cambiano i bersagli, ma noi siamo sempre contro il pensiero unico dominante. La nostra è una giurisprudenza alternativa che rifiuta la falsa neutralità che affermi gli interessi delle classi subalterne. Il mito del giudice come bocca della legge è un modello conservatore gradito all'establishment. La magistratura deve fare una scelta di campo». Parole del dottor Pepino, che dovrà essere il relatore al CSM su questo provvedimento. Ma è un magistrato o è un militante tra i più estremisti di una parte politica? Vogliamo che gli italiani sappiano chi sono queste persone! Questa è la realtà!(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

Noi non vogliamo l'immunità per nessuno. Noi non cancelliamo processi, nemmeno per le alte cariche dello Stato, se e quando se ne discuterà.

Non andranno i capi del Governo in televisione! Scalfaro ha detto a Berlusconi: «Si faccia processare». Magari nel 1993 fosse andato a reti unificate a dire: «Non ci sto» e avesse seguito il consiglio che oggi dà a Silvio Berlusconi! Predica bene e razzola male! (Applausi dai Gruppi Pdl e LNP).

Concludo, signor Presidente, ricordando che il Popolo della Libertà voterà con orgoglio un provvedimento che dà più sicurezza agli italiani e più trasparenza alla giustizia. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Colleghi, concluse le dichiarazioni di voto, prima di procedere alla votazione finale dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge, passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1, che invito il relatore ad illustrare.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, nel ringraziare, a nome anche del presidente Vizzini, di tutti gli onorevoli senatori e di tutte le onorevoli senatrici, i funzionari e gli uffici tutti del Senato per il prezioso ed insostituibile supporto assicurato ai nostri lavori in Commissione prima ed in Aula poi, mi limito a rappresentare all'Assemblea che il coordinamento di cui darò lettura nasce dall'esigenza di rendere coerente il testo degli articoli 51 e 328 del codice di procedura penale, in seguito all'approvazione di due emendamenti, il 2.9, a firma del senatore Casson, e il 2.100, delle Commissioni riunite.

La proposta di coordinamento, onorevole Presidente, è la seguente: «All'emendamento 2.100 la lettera m-quater è sostituita dalla seguente: "m-quater) al comma 1-bis dell'articolo 328, le parole: 'comma 3-bis' sono sostituite dalle seguenti 'commi 3-bis e 3-quater'"».

CASSON (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, desidero intervenire per esprimere l'accordo con questa proposta di coordinamento, ritenendo peraltro necessario ribadire quanto stabilito dall'articolo 4-bis del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, ossia che la disposizione di cui al comma 1-bis dall'articolo 328 va interpretata nel senso che, quando si tratta di procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, sono esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto le funzioni sia di GIP sia di GUP.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Casson.

Passiamo alla votazione della proposta di coordinamento C1.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indíco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di coordinamento C1, presentata dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione finale.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indíco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica», con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

291

Senatori votanti

290

Maggioranza

146

Favorevoli

166

Contrari

123

Astenuti

1

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

 

La seduta è tolta (ore 12,12).

 

 

 


 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (692)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (692)

(Nuovo titolo)

 

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 maggio 2008, n.92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

 

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1 I Relatori

Approvata

All'emendamento 2.100 la lettera m-quater) è sostituita dalla seguente:

m-quater) al comma 1-bis dell'articolo 328, le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater» .

 

 


 

Allegato B

 

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore a vita Cossiga sul disegno di legge n. 692

 

 

Signor Presidente! Signori del Governo! Signori Senatori,

dichiaro che nella votazione sulla legge di conversione del decreto-legge sulla sicurezza mi asterrò sostanzialmente, e cioè - a motivo dell'anomalia delle norme del Regolamento del Senato -, non dichiarando di astenermi bensì non partecipando alla votazione.

Il mio voto su questo provvedimento sarebbe stato negativo se non fosse in corso una dura polemica, nel Parlamento e nel Paese, tra garantisti veri, garantisti tiepidi, «giustizialisti e forcaioli» di movimento «Forche e schiavettoni» e, più gravemente, tra i sostenitori della supremazia della sovranità popolare e quindi del Parlamento, unico sovrano legale dello Stato, e del Governo che ne è mandatario e quelle istituzioni politiche che sono la potente lobby politico-sindacale di carattere eversivo che è l'Associazione nazionale magistrati e la sua struttura «servente ed asservita» che è il Consiglio superiore della magistratura.

In un Paese nel quale, come scrive un grande giornale inglese di lunga tradizione non solo liberale ma «liberal», sempre implacabile contro Silvio Berlusconi, i «giudici, ormai politicizzati» esercitano un immenso potere politico a fronte dell'unico legittimo rappresentate del Parlamento e del suo mandatario, il Governo, qualunque democratico non può che essere sempre per un potere basato sulla sovranità popolare e non per un abusivo potere politico basato su cosiddetti pubblici concorsi largamente inquinati da relazioni parentali, sessuali e di padrinaggio.

Ritengo un errore giuridico e politico che il Governo voglia far passare di forza - anche se ne ha, da un punto di vista parlamentare, diritto! - norme sul rinvio dei processi che dovrebbero essere approvate però, ed io concorderei, con legge costituzionale.

Ma non per questo voto «contro» il provvedimento.

Voterò contro il decreto-legge e così certo voterò in futuro contro la legge sulla sicurezza, perché le trovo entrambe anti-cristiane, anti-liberali e razziste.

Da Noè alla grande tradizione ebraica, da Mosè, nostro fratello maggiore, all'insegnamento di Gesù e dei suoi Apostoli, vale il principio che la terra creata da Dio è stata da Dio a tutti donata; e tutti hanno il diritto di stabilirsi in ogni sua parte liberamente e rispettando le leggi naturali fondamentali.

E questo diritto è maggiore quando si esercita per fuggire dalla propria terra quasi sempre per colpa delle Nazioni ricche e, come nel caso dell'ONU, per incapacità e viltà di molte delle sue organizzazioni, per persecuzioni religiosi, razziali o politiche e per fame! Contro questo diritto, noi ed altri europei invochiamo la tutela della «identità»?

E quale sarebbe questa tutela dell'identità europea, dopo che l'Europa ha rinnegato la sua cultura giudaico-ellenistico-cristiana: Gerusalemme, Atene e Roma che di una amalgama di popoli: rumeni, celti, germanici, slavi, ugro-finnici avevano fatto una grande realtà umana culturale?

E quale l'identità italiana, distrutta dal nichilismo, dall'apostasia e, oltre a questo, dalla sempre viva tradizione delle lotte fratricide, dai guelfi e ghibellini agli imperiali e papisti, agli unitari e antiunitari?

Per gestire un fenomeno epocale quale quello delle grandi migrazioni verso l'Europa, ben altro occorre che campi di concentramento, espulsioni ed istituzione di nuove aberranti forme di reato! Ci vuole cultura umanitaria e prudenza: ma non sono questi i valori che sembrano più appartenerci!

La lotta contro l'illegalità? E che lotta? Con magistrati trasformati in sceriffi incompetenti e prepotenti, quando non essi stessi eversori e filo-terroristi?

Con una moltitudine di forze di polizia di cui non si comprendono più le dipendenze e le competenze, occupandosi ormai esse in tutto il territorio di tutto e di tutti? E che legalità con giudici che partecipano a convegni guidati da forze internazionali a carattere semi-rivoluzionario o addirittura rivoluzionario? E che legalità con pubblici ministeri un tempo girotondini e che oggi si dedicano alla liquidazione delle nostre strutture di sicurezza?

Mille motivi mi porterebbero a votar contro: ma non intendo dar via libera a quello che il grande storico, giurista e politico francese Guizot chiamava il «peggiore dei governi», il governo dei giudici, e questo affermava perché non avrebbe mai pensato che potesse essercene uno peggiore: quello dei pubblici accusatori!

Una nota finale di meraviglia e di dolore: in Italia, unico Paese al mondo, la sinistra, cui mi sento vicino, è ridiventata giustizialista e forcaiola. Mi meraviglio per gli ex comunisti, non mi meraviglio per i cosiddetti cattolici democratici che sono così ritornati alla grande tradizione illiberale del cattolicesimo politico: quello del «Mirari vos», della «Libertas», del Sillabo, della condanna di Don Romolo Murri, dell'esilio di Don Sturzo, della galera di De Gasperi, tiepido verso la liberaldemocrazia, nemico implacabile del comunismo e del socialismo, simpatizzante per il fascismo, ammiccante con il nazismo ed oggi per il governo dei giudici!

Che miseria!