Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica - D.L. 92/2008 - A.C. 1366 - Iter al Senato (A.S. 692) - Esame in sede referente e consultiva
Riferimenti:
AC N. 1366/XVI   DL N. 92 DEL 23-MAG-08
Serie: Progetti di legge    Numero: 14    Progressivo: 2
Data: 26/06/2008
Descrittori:
ORDINE PUBBLICO   PUBBLICA SICUREZZA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
II-Giustizia
Altri riferimenti:
L N. 125 DEL 24-LUG-08   AS N. 692/XVI


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

D.L. 92/2008 - A.C. 1366

Iter al Senato (A.S. 692)

Esame in sede referente e consultiva

 

 

 

n. 14/2

Parte prima

 

26 Giugno 2008

 


Dipartimento istituzioni

SIWEB

 

 

 

Dipartimento giustizia

SIWEB

 

 

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File: D08092b1.doc

 

 


INDICE

Progetto di legge

§      A.S. 692 (Governo), Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di pubblica sicurezza  3

Esame in sede referente presso la 1ª e la 2ª Commissione riunite

Seduta del 28 maggio 2008  53

Seduta del 3 giugno 2008  59

Seduta del 4 giugno 2008  73

Seduta del 10 giugno 2008 (antimeridiana)77

Seduta del 10 giugno 2008 (pomeridiana)137

Seduta dell’11 giugno 2008  151

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 1ª e 2ª Commissione riunite (Affari costituzionali e Giustizia)

-       1ª Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 27 maggio 2008  221

-       5ª Commissione (Bilancio)

Seduta del 4 giugno 2008  225

Seduta del 10 giugno 2008  227

Seduta dell’11 giugno 2008  230

-       8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni)

Seduta del 28 maggio 2008  231

Seduta del 4 giugno 2008  232

Seduta del 5 giugno 2008  237

-       11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale)

Seduta del 4 giugno 2008  241

-       12ª Commissione (Igiene e sanità)

Seduta del 4 giugno 2008  243

§      Pareri resi all’Assemblea

-       1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 17 giugno 2008  245

Seduta del 18 giugno 2008  247

-       5a Commissione (Bilancio)

Seduta del 17 giugno 2008  249

Seduta del 18 giugno 2008  253


Progetto di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N.  692

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)

dal Ministro dell’interno (MARONI)

e dal Ministro della giustizia (ALFANO)

di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI)

con il Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI)

e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (BRUNETTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2008

 

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Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,

recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

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Onorevoli Senatori. – Il presente intervento normativo si propone il fine specifico di affrontare in via di urgenza taluni problemi di ordine e sicurezza pubblica, beni primari purtroppo pregiudicati da taluni gravissimi fenomeni in continua espansione: la spinta criminogena di una immigrazione irregolare senza controlli adeguati in ordine alla sussistenza dei requisiti per ottenere un soggiorno legale nel territorio dello Stato, l’incremento esponenziale delle vittime di incidenti stradali cagionati dall’abuso di alcool e stupefacenti, l’assenza di efficaci strumenti di contrasto alla criminalità locale in capo ai sindaci, le difficoltà operative nell’aggressione dei beni mafiosi dovute all’obsolescenza della normativa di prevenzione, costituiscono oggi elementi determinanti del profondo senso di insicurezza e timore che attanaglia il nostro Paese.

A tali oggettivi fenomeni debbono aggiungersi quello della lunghezza dei tempi del processo – che determina spesso la scarcerazione di persone imputate per gravi delitti per decorrenza dei termini di custodia cautelare – e della coesistenza nell’ordinamento di numerosi istituti premiali che rendono inefficace la pena irrogata dall’autorità giudizi aria.

Lo strumento del decreto-legge non può risolvere tutti i problemi dianzi evidenziati, ma viene utilizzato a cagione della straordinaria necessità e urgenza di arginare le difficoltà più significative, in attesa di una più compiuta rivisitazione della normativa regolante i fenomeni sopra brevemente riportati, da funzionalizzare con disegni di legge di iniziativa governativa di prossima presentazione.

Il decreto si compone di 13 articoli.

L’articolo 1 introduce, alla lettera a), importanti modifiche alle disposizioni contenute nell’articolo 235 del codice penale, concernenti la misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, modifiche volte ad ampliare considerevolmente la portata applicativa di tale istituto.

In particolare, al primo comma dell’articolo 235 del codice, viene anzitutto inserita, accanto all’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, la misura di sicurezza dell’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea (allontanamento espressamente previsto e disciplinato, appunto a titolo di pena o misura accessoria, dall’articolo 33 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004).

Inoltre, il limite di pena originariamente indicato nell’articolo 235 del codice penale per l’irrogazione dell’espulsione (condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni) viene ridotto a due anni: disposizione estesa anche alla misura dell’allontanamento del cittadino comunitario.

Il nuovo testo del primo comma dell’articolo 235 del codice penale continua a far salvi gli altri «casi espressamente preveduti dalla legge»: in particolare, rilevano le espulsioni previste come obbligatorie dall’articolo 312 del codice penale, in conseguenza della condanna per un delitto contro la personalità dello Stato (su cui v. infra, sub articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge) e dall’articolo 86 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 (conseguente alla condanna per reati in tema di stupefacenti), nonché l’espulsione prevista come facoltativa dall’articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, conseguente alla condanna per uno dei reati per cui è previsto l’arresto in flagranza, ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. Va comunque sottolineato che – anche per effetto di interventi legislativi sulle misure di sicurezza personali (articolo 31, comma 2, della legge 10 ottobre 1986, n.663) e della stessa Corte costituzionale nella specifica materia (sentenza 24 febbraio 1995, n.58, relativa all’espulsione prevista dal citato articolo 86 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.309 del 1990) – in tutti i casi di espulsione è ormai necessario il previo accertamento giudiziale, al momento della condanna, della pericolosità sociale del condannato (valutazione da formulare anche in fase esecutiva). Tale profilo è disciplinato, per l’allontanamento dei comunitari a titolo di misura accessoria, dal citato articolo 33 della direttiva 2004/38/CE.

In sostanza, l’odierna previsione impone al giudice, in tutti i casi di condanna dello straniero o del comunitario ad una pena superiore ai due anni, di irrogare – previo accertamento della pericolosità sociale – la misura di sicurezza dell’espulsione o dell’allontanamento.

Il secondo comma del novellato articolo 235 del codice penale interviene sull’impianto sanzionatorio concernente la condotta di trasgressione dell’ordine di espulsione emesso dal giudice. In particolare, il rinvio alle «leggi di sicurezza pubblica per il caso di contravvenzione all’ordine di espulsione emanato dall’Autorità amministrativa» (contenuto nel vigente secondo comma dell’articolo 235 del codice penale, che non trovava applicazione a seguito dell’abrogazione degli articoli 150, 151 e 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, operata dall’articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e dall’articolo 47 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n.286 del 1998) viene sostituito con la previsione di un delitto, punito con la reclusione da uno a quattro anni.

L’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge estende anche all’articolo 312 del codice penale – concernente la specifica ipotesi di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato conseguente alla condanna per un delitto contro la personalità dello Stato di cui al titolo I del libro II del codice penale, indipendentemente dall’entità della condanna riportata – l’introduzione della misura di sicurezza dell’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea. Si tratta di uno degli altri «casi preveduti dalla legge» richiamati nell’articolo 235 del codice penale (cfr. supra).

Anche in questo caso, si prevede – nel secondo comma dell’articolo 312, introdotto dal decreto-legge – la reclusione da uno a quattro anni per chi trasgredisca all’ordine di espulsione o di allontanamento emesso dal giudice.

Con le modifiche introdotte dalle lettere c), d) ed e) dell’articolo 1, vengono introdotte alcune significative modifiche alle vigenti disposizioni concernenti uno dei fenomeni criminosi che più profondamente hanno minato, negli ultimi tempi, la sicurezza dei cittadini. Si allude ai delitti di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, con particolare riferimento a quelli posti in essere da soggetti postisi alla guida in stato di ebbrezza, o di alterazione conseguente ad assunzione di sostanze stupefacenti.

L’inquietante, quotidiano moltiplicarsi di tali delitti, in tutte le zone del Paese e ad opera di soggetti di ogni condizione ed estrazione sociale, induce a ritenere che le attuali risposte sanzionatorie siano sostanzialmente prive di adeguata efficacia deterrente e che pertanto si renda indispensabile un loro inasprimento, sia sul piano penale che su quello delle sanzioni amministrative accessorie (su tale ultimo punto, cfr. infra, sub articolo 3).

In tale prospettiva, e con riferimento al delitto di omicidio colposo, si è ritenuto anzitutto (articolo 1, comma 1, lettera c), di elevare da cinque a sei anni il massimo edittale per tutti i fatti commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale (e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro). Peraltro, un autonomo e ben più severo trattamento sanzionatorio è previsto per i soggetti postisi alla guida di veicoli in stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero in rilevante stato di ebbrezza (si fa espresso richiamo alla più grave delle situazioni contemplate dall’articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, come da ultimo novellato dal decreto-legge 3 agosto 2007, n.117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.160: accertamento di valori corrispondenti ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro).

In tali fattispecie, infatti, la pena edittale viene ulteriormente inasprita sia per le ipotesi in cui viene cagionata la morte di una sola persona (reclusione da tre a dieci anni) sia per quelle in cui vi è invece una pluralità di vittime (morte di più persone, ovvero morte di una o più persone e lesioni di una o più persone: il massimo previsto dal terzo comma dell’articolo 589 viene innalzato da dodici a quindici anni di reclusione). D’altro lato, con l’inserimento nel codice penale dell’articolo 590-bis (articolo 1, comma 1, lettera e), si esclude la possibilità di operare il cosiddetto giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti, ad eccezione di quelle della minore età e della cooperazione di minima importanza: conseguentemente, la riduzione per le attenuanti diverse da quelle di cui agli articoli 98 e 114 del codice penale opererà sulla pena determinata ai sensi dell’articolo 589, terzo comma, dello stesso codice. Si tratta, evidentemente, di una disposizione di particolare rigore, già vigente in relazione ad altri fenomeni criminosi di notevole gravità: peraltro, le già richiamate finalità dissuasive – unitamente alla necessità di proporzionare l’entità della risposta sanzionatoria alla condotta, estremamente grave, di chi si rende responsabile di altrettanto gravi incidenti dopo essersi posto alla guida nelle condizioni appena richiamate – giustificano il suo inserimento in relazione alle tipologie di omicidio colposo sopra richiamate.

Modifiche di segno analogo vengono introdotte anche per le ipotesi in cui, dalle condotte di soggetti posti si alla guida pur trovandosi in rilevante stato di ebbrezza o in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope, siano derivate lesioni colpo se gravi o gravissime. Per un verso, infatti, si prevede un inasprimento delle pene attualmente previste dall’articolo 590, terzo comma (estendendosi anche alle lesioni gravi la pena della sola reclusione, in luogo della pena alternativa, ed innalzandosi i limiti edittali per quelle gravissime: articolo 1, comma 1, lettera d); per altro verso, si rende anche in questo caso inapplicabile il giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti (eccezion fatta, anche qui, per quelle di cui agli articoli 98 e 114 del codice penale).

L’articolo 1, comma 1, lettera f), introduce, al numero 11-bis) dell’articolo 61 del codice penale, una nuova circostanza aggravante comune, relativa alla commissione del reato da parte di soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale. La portata della nuova disposizione, evidentemente, ricomprende sia gli «stranieri» di cui all’articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 (ovvero i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, nonché gli apolidi), sia i cittadini comunitari.

All’articolo 2 sono previste significative modifiche al codice di procedura penale; alla lettera a) si interviene sulla problematica (di sempre maggior rilievo, anche per la sua diretta incidenza sul bilancio dello Stato) inerente la custodia e conservazione della merce sottoposta a sequestro nell’ambito di un procedimento penale. In particolare, attraverso l’inserimento di un comma 3-bis nell’articolo 260 del codice di procedura penale, si attribuisce all’autorità giudiziaria il potere di procedere alla distruzione non solo – come oggi previsto dal comma 3 dell’articolo 260 – per le merci deperibili, ma anche quando si tratti di cose delle cui sono vietati la fabbricazione, il possesso, la commercializzazione eccetera, e ricorra una delle seguenti condizioni: a) la custodia risulti problematica (ad esempio per l’entità della merce in sequestro, come già previsto per i reati in tema di diritto d’autore: si veda l’articolo 171-sexies della legge 22 aprile 1941, n.633); b) la custodia risulti particolarmente onerosa, ovvero pericolosa per la sicurezza, la salute o l’igiene pubblica; c) le violazioni dei predetti divieti risultino evidenti, anche all’esito di eventuali accertamenti disposti ai sensi dell’articolo 360 del codice di procedura penale.

In tali ipotesi, si ritiene – salva ovviamente l’esistenza di esigenze istruttorie che impongano il mantenimento in sequestro a fini probatori – che il principio secondo cui la merce in questione, destinata alla confisca obbligatoria ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, numero 2), del codice penale, sia mantenuta in sequestro preventivo ex articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, possa essere derogato in favore di una immediata distruzione, anche al fine di limitare la già richiamata incidenza degli oneri di custodia sull’erario.

Al comma 3-ter (anch’esso introdotto nell’articolo 260 del codice di procedura penale) è inoltre previsto per la specifica ipotesi di merci contraffatte sottoposte a sequestro in procedimenti contro ignoti che la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, possa procedere alla distruzione delle merci, previa comunicazione all’autorità giudiziaria decorsi quindici giorni e salva diversa decisione dell’autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

Peraltro, prima di procedere alla distruzione, l’autorità giudiziaria è tenuta al prelevamento di uno o più campioni, con l’osservanza delle formalità di cui all’articolo 364.

Alla lettera b) si estendono i poteri di coordinamento del Procuratore nazionale antimafia anche in materia di misure di prevenzione, in collegamento con i contenuti dell’intervento normativo di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge.

Alle lettere c), d) ed e) si prevede che il pubblico ministero debba procedere con il rito direttissimo nei confronti dell’imputato quando l’arresto in flagranza sia già stato convalidato e quando lo stesso abbia reso confessione, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. La scelta del rito in questione, pertanto, diverrà la regola in relazione a tutte le indagini che non richiedono attività ulteriori da parte del pubblico ministero.

Anche per il giudizio immediato si è introdotta, alla lettera f), la previsione della necessità, come regola generale, di ricorrere a tale rito speciale ogni qualvolta ne ricorrano i presupposti, salvo che tale scelta pregiudichi gravemente le indagini; inoltre, le disposizioni contenute nelle lettere g) ed h) sono volte ad accelerare l’instaurazione del giudizio, nelle ipotesi in cui, a carico dell’indagato, sia stata emessa un’ordinanza applicativa di misura cautelare custodiale, e la valutazione circa la sussistenza della gravità indiziaria sia stata confermata in sede di riesame.

In particolare, in siffatte ipotesi – cui possono essere assimilate quelle della mancata impugnazione ex articolo 309 del codice di procedura penale, della rinuncia espressa al gravame e della declaratoria di inammissibilità dello stesso da parte del tribunale – è stato previsto che, attraverso l’introduzione di un comma 1-bis nell’articolo 453 del codice di procedura penale, il pubblico ministero richieda il giudizio immediato anche al di fuori dei limiti temporali individuati, dall’articolo 454, comma 1, con riferimento alla iscrizione della persona nel registro degli indagati.

Appare infatti opportuno in tali casi (ovvero, sia quando la prognosi di qualificata probabilità di colpevolezza – presupposto della misura custodiale – ha ricevuto un significativo avallo in sede di riesame, sia anche quando l’indagato non ha validamente attivato tale rimedio) un «recupero» di tale procedimento speciale, che il pubblico ministero deve attivare, entro il termine sollecitatorio di sei mesi a decorrere dall’esecuzione della misura custodiale, con l’unico (ed ovvio) limite costituito dalla ritenuta sussistenza di un pregiudizio per l’attività investigativa.

Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 455 prevede, peraltro, che, qualora dopo la formulazione della richiesta sopravvenga la revoca o l’annullamento dell’ordinanza applicativa della misura custodiale per insussistenza della gravità indiziaria, il giudice rigetti la richiesta formulata ai sensi dell’articolo 453, comma 1-bis.

Con le disposizioni contenute nelle lettere i) ed l) si prevede, quindi, l’abrogazione, rispettivamente, dei commi 4 e 5 dell’articolo 599 e del comma 2 dell’articolo 602 del codice di rito, i quali attualmente disciplinano l’ipotesi di accordo tra le parti per l’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rideterminazione della pena e rinuncia agli altri motivi. Invero tale istituto, pur essendo strutturalmente e funzionalmente diverso da quello di cui all’articolo 444 del codice di procedura penale – come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione: si vedano, ex plurimis, le sentenze 2 luglio 2004, imp. Mezzana; 17 ottobre 2001, imp. Pugliese – ha per un verso fortemente ridimensionato, in ragione delle condizioni di accesso oggi previste per la sua applicazione (durante tutto il corso del dibattimento in appello), l’interesse a ricorrere all’istituto del patteggiamento di primo grado, con ricadute assolutamente negative sull’obiettivo di deflazione del carico processuale legato proprio al ricorso ai riti alternativi in tale fase. Per altro verso, come già accennato, l’istituto in questione rende possibile un abbattimento anche assai considerevole della pena irrogata in primo grado, attraverso l’accordo delle parti sull’accoglimento dei motivi di appello o di una parte di essi, sulla rinuncia agli altri eventuali motivi e sulla pena da loro stesse eventualmente rideterminata (nei casi in cui ciò consegua all’intesa raggiunta quanto ai motivi: ad esempio, dell’accordo raggiunto per l’accoglimento del motivo di appello inerente la partecipazione ad un’associazione ex articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.309 del 1990, con rinuncia al motivo concernente il singolo episodio di spaccio). La Corte di Cassazione ha tra l’altro affermato che tali accordi possono essere recepiti dal giudice senza particolari oneri motivazionali (potendo egli limitarsi ad affermare di aver valutato come congrua la pena indicata dalle parti: cfr. Cassazione, sentenza 24 maggio 1995, imp. Di Stefano; in caso di rigetto della richiesta concordata, invece, è stata sostenuta la necessità di una specifica motivazione: cfr. Cass. pen., sentenza 10 ottobre 2003, n.40320 imp. Mazzuca).

Alla lettera m) si prevede, infine, una modifica dell’articolo 656, comma 9, del codice di procedura penale; detto articolo reca la disciplina dell’esecuzione delle pene detentive, imponendo al comma 5 che, nei casi di condanna a pena non superiore a tre anni (sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.309 1990, ovvero nei confronti dei tossicodipendenti che abbiano in corso o vogliano intraprendere un programma terapeutico socio-riabilitativo), il pubblico ministero ne sospenda in ogni caso l’esecuzione, onde consentire la presentazione delle eventuali richieste di concessione delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n.354 (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà) o della richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi dell’articolo 90 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.309 del 1990.

Detta disciplina prevede alcune deroghe, elencate al comma 9 del medesimo articolo 656:

a) condannati per delitti di cui all’articolo 4-bis della legge n.354 del 1975;

b) condannati che si trovano in stato di custodia cautelare per il fatto oggetto della condanna da eseguire;

c) condannati ai quali sia stata applicata la recidiva.

In relazione a tali tipologie di condannati la sospensione non avrà luogo e si procederà con l’immediata esecuzione della pena.

Appare opportuno ampliare l’operatività del divieto di sospensione con riferimento a tutti i reati in relazione ai quali le esigenze di tutela della collettività appaiono maggiormente bisognose di tutela; per quanto concerne, allora, le sentenze di condanna per taluno dei predetti reati, l’esecuzione della pena detentiva non sarà più automaticamente sospesa in attesa di una eventuale decisione, ma sarà immediatamente applicata, salva la facoltà per il condannato di presentare le richieste sopra descritte e salva la decisione in merito del tribunale di sorveglianza. La lettera i), pertanto, aggiorna il catalogo dei reati indicati nell’articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, aggiungendo agli stessi anche quelli di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis e 628 del codice penale.

All’articolo 3 è prevista espressamente l’esclusione in ogni caso della competenza del giudice di pace in relazione alle ipotesi aggravate di lesioni colpose quando si tratta di reato commesso da soggetto in stato di ebbrezza o di sostanze stupefacenti di cui al terzo comma, secondo periodo, dell’articolo 590 del codice penale (v. supra, sub articolo 1, lettera d).

Con l’articolo 4 sono state introdotte significative modifiche agli articoli 186, 187 e 222 del codice della strada; viene, in primo luogo, inasprita la risposta sanzionatoria nei confronti dei soggetti postisi alla guida nonostante un elevato grado di ebbrezza (lettere a) e b) dell’articolo 3); ove il tasso alcolemico risulti superiore ad 1,5 grammi per litro, poi, si prevede che all’accertamento della fattispecie criminosa consegua la confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. In secondo luogo viene ripristinata la rilevanza penale delle condotte di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti relativi allo stato di ebbrezza alcolica od all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La depenalizzazione delle condotte in parola ha infatti portato alla materiale impossibilità di addivenirsi a condanne per il reato di cui all’articolo 187 del codice della strada, risultando impossibile accertare aliunde la circostanza che il soggetto controllato sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e rendendo, inoltre, molto difficile ed in ogni caso suscettibile di contestazioni altrimenti evitabili il medesimo accertamento in relazione ai soggetti postisi alla guida in stato di ebbrezza. All’inasprimento, infine, della risposta sanzionatoria penale per i delitti di omicidio colposo commessi da soggetto postosi alla guida pur essendo in stato di rilevante ebbrezza alcolica o di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope (cfr. articolo 1, comma 1), fa da riscontro – per le stesse ipotesi – la previsione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida (resta invece ferma, per le altre fattispecie di omicidio colposo, la sanzione della sospensione della patente fino a quattro anni, prevista dal vigente comma 2 dell’articolo 222 del codice della strada).

L’articolo 5 contiene disposizioni modificative del già citato testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998.

In particolare, esso introduce, con il nuovo comma 5-bis dell’articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, una nuova fattispecie delittuosa, attraverso la quale si punisce – salvo che ciò costituisca un più grave reato – l’ipotesi di cessione a titolo oneroso di un immobile, di cui si abbia la disponibilità, a un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato. Tale condotta è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la misura di sicurezza della confisca dell’immobile (salvo che quest’ultimo appartenga a persona estranea al reato). Il nuovo comma 5-bis dell’articolo 12 del testo unico fa, inoltre, rinvio alle vigenti disposizioni, in quanto applicabili, in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati, precisando che le somme ricavate dalla eventuale vendita dei beni confiscati sono devolute al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.

L’articolo 6 sostituisce l’articolo 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, apportando – alla luce dei mutati rapporti tra Stato ed enti locali – rilevanti modifiche in materia di sicurezza pubblica.

La riforma legislativa del 1993, che ha introdotto il sistema dell’elezione diretta dei sindaci, e quella del 2001, che ha modificato il titolo V della parte seconda della Costituzione, hanno portato alla rivendicazione, da parte degli enti locali, di un ruolo sempre maggiore anche in materia di ordine e sicurezza pubblica, in omaggio al principio di sussidiarietà e, dunque, all’opportunità di allocare funzioni e poteri pubblici ai livelli istituzionali più vicini al cittadino.

Ciò nonostante, la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale – così come sancito all’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione – continua ad essere riservata alla competenza statale. Affidare siffatta tutela agli enti locali, nella logica del Costituente, avrebbe significato pregiudicare gravemente la possibilità di assicurare su tutto il territorio nazionale livelli essenziali uniformi di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali fondamentali.

Allo stato attuale, tuttavia, si è da più parti evidenziato che, per raggiungere standard di sicurezza adeguati – soprattutto nell’attuale momento storico connotato dall’aumento di fenomeni sociali (immigrazione clandestina, prostituzione, traffico di sostanze stupefacenti) che costituiscono il substrato di nuove forme di criminalità organizzata, spesso transnazionale – è necessaria la collaborazione sinergica tra istituzioni centrali e locali.

In tale contesto, l’apporto degli enti locali può davvero costituire un valore aggiunto nella garanzia dei diritti dei cittadini alla sicurezza e il ruolo del sindaco può divenire il fulcro di tale garanzia.

Del resto il sindaco è in grado, più di chiunque altro, di conoscere le problematiche sociali della realtà locale che incidono negativamente sul senso di sicurezza percepito dai cittadini e che possono dare luogo a problemi di ordine pubblico.

Da qui la necessità di adeguare al mutato quadro costituzionale le disposizioni contenute nell’articolo 54 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, relative alle attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.

In primo luogo si è ritenuto opportuno riformulare il comma 1l del predetto articolo 54, dividendo tra due diversi commi (1 e 3) la determinazione delle funzioni che il sindaco esercita in qualità di ufficiale del Governo.

Al comma 1 sono state enucleate le funzioni relative all’ordine e alla sicurezza pubblica già riconosciute al sindaco dalla disposizione vigente. La previsione di uno specifico comma dedicato alle predette funzioni consente di attribuire alle stesse maggiore rilievo e pregnanza e costituisce una precipua risposta alle richieste avanzate dai sindaci di alcune città italiane maggiormente interessate da recenti, gravi episodi di criminalità.

In relazione alle suddette materie, il comma 2 prevede che il sindaco concorre ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali; è di tutta evidenza come tale compito costituisca, sicuramente, espressione di una maggiore partecipazione del rappresentante della comunità locale alla tutela della sicurezza dei cittadini. Coerentemente al riparto di competenze sancito a livello costituzionale, si prevede, tuttavia, che le forme di tale collaborazione siano disciplinate in apposite direttive di coordinamento del Ministro dell’interno.

Al comma 3 sono contemplate, invece, le funzioni statali (già previste dal previgente comma 1) relative alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandati al sindaco dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

Al comma 4, proprio in ragione delle problematiche sociali in precedenza illustrate, si è ritenuto essenziale integrare la sfera di operatività del potere del sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi in cui si renda necessario prevenire ed eliminare gravi pericoli non solo per l’incolumità pubblica ma anche per la sicurezza urbana. Atteso che le ragioni sottese ai suddetti provvedimenti concernono situazioni nelle quali vengono comunque in rilievo profili di sicurezza della collettività locale, all’ultimo periodo è previsto che essi debbano essere comunicati al prefetto, il quale può predisporre gli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. È evidente come, mentre nella precedente formulazione della norma l’intervento del prefetto era limitato all’eventualità che il sindaco intendesse utilizzare la forza pubblica per l’esecuzione dei relativi ordini (in tal senso presentava un’apposita richiesta al prefetto), con la presente modifica – proprio al fine di rendere maggiormente efficace l’azione di contrasto a quei fenomeni che, di volta in volta, possono costituire una minaccia per la sicurezza pubblica – si consente al rappresentante dello Stato sul territorio di intervenire, in una visione strategica, con tutti gli strumenti ritenuti necessari per l’attuazione dei provvedimenti adottati dal sindaco i quali, peraltro, devono essere previamente comunicati allo stesso prefetto.

Al comma 5 è apparso, inoltre, conveniente introdurre una disposizione che prevede il potere del prefetto – qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano avere concrete ripercussioni sull’ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi – di indire una conferenza (non tipizzata e diversa dalla conferenza di servizi) alla quale partecipano i sindaci interessati, il presidente della provincia, nonché – con una previsione di ampio respiro – i soggetti pubblici e privati dell’ambito territoriale interessato, nel caso in cui tale ultimo intervento sia ritenuto opportuno.

l commi 6, 7, 8, 9 e 10 (già commi 3, 4, 5, 6 e 7 del vigente articolo 54) sono stati riscritti senza modifiche ad eccezione di quelle necessarie per il mutato assetto sistematico.

Si è ritenuto opportuno, inoltre, atteso il mutato quadro costituzionale che ha delineato un nuovo assetto dei rapporti tra Stato e autonomie locali, eliminare la disposizione di cui al vigente comma 8 dal momento che essa prevede la possibilità da parte del prefetto di nominare un commissario ad acta, in sostituzione del sindaco qualora quest’ultimo non eserciti le funzioni o non adempia ai compiti previsti dalla norma de qua. Consequenziale a ciò è l’eliminazione del successivo comma 9 che pone a carico dell’ente interessato le spese per il commissario.

Anche il comma 10 (novellato comma 11) è stato in parte modificato laddove è stato previsto il potere del prefetto di intervenire con proprio provvedimento nelle ipotesi di cui ai commi 1, 3 e 4 (limitatamente ai casi di pericolo per l’incolumità pubblica) anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell’esercizio delle funzioni previste dal comma 10.

Infine, il comma 12 contiene una norma di chiusura, in quanto si prevede che il Ministro dell’interno può adottare atti di indirizzo per l’esercizio da parte del sindaco delle funzioni previste dall’articolo in oggetto.

L’articolo 7 introduce rilevanti novità in materia di piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell’articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n.128, prevedendo che gli stessi determinano i rapporti di reciproca collaborazione tra il personale della polizia municipale e gli organi della Polizia di Stato. Stabilisce, inoltre, che le procedure da osservare per assicurare, nel caso di interventi in flagranza di reato, l’immediato interessamento da parte degli organi della Polizia di Stato per il prosieguo dell’attività investigativa sono definite con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri interessati.

Con l’articolo 8 si intende integrare le possibilità di utilizzazione diretta del Centro elaborazione dati (CED) interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno da parte della polizia municipale.

L’elemento di novità è rappresentato dall’estensione della facoltà di accesso diretto alla banca dati dei veicoli rinvenuti ed a quella dei documenti di identità rubati o smarriti e dalla specifica previsione di una facoltà di immissione diretta dei dati (e non solo di consultazione di quelli esistenti).

Ulteriori estensioni trovano un ostacolo insuperabile non solo e non tanto nell’ordinamento funzionale della polizia municipale, quanto e soprattutto nelle indicazioni, molto più restrittive, del Garante per la protezione dei dati personali.

Ciò non esclude, evidentemente, nell’attuazione di servizi di controllo del territorio, cui pure la polizia municipale può partecipare, un accesso indiretto a supporto dei servizi in corso per il tramite delle sale operative della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri.

All’articolo 9 viene prevista la modifica della denominazione degli attuali «centri di permanenza temporanea» e «centri di permanenza temporanea ed assistenza», i quali con l’entrata in vigore del decreto-legge verranno identificati come «centri di identificazione ed espulsione».

Quanto all’articolo 10, da più parti era stata evidenziata l’incongruenza della normativa vigente in tema di attribuzioni del pubblico ministero in materia di misure di prevenzione; la disciplina in vigore prevede infatti che sia il pubblico ministero localmente competente ad effettuare le indagini e ad intervenire nel corso del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione. Peraltro, in ambito di misure di prevenzione cosiddetta antimafia – ovvero misure di prevenzione applicate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575, ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni criminose di stampo mafioso – deve essere valorizzata l’esperienza delle Direzioni distrettuali antimafia, detentrici di un patrimonio informativo notevolissimo in materia, il quale ben potrebbe essere sfruttato in maniera migliore attraverso l’attribuzione alle stesse della competenza ad indagare ed a proporre le misure di prevenzione in questione.

Con l’articolo 10 del decreto-legge si propone, pertanto, di modificare in tal senso l’articolo 2 della legge n.575 del 1965, aggiornando lo stesso anche con il riferimento al direttore della Direzione investigativa antimafia; quanto a quest’ultimo, infatti, la facoltà di proporre le misure in parola è già stata attribuita con delega del Ministro dell’interno con i decreti ministeriali 23 dicembre 1992 e 30 novembre 1993 (poteri che erano stati già attribuiti all’Alto commissario antimafia dal decreto-legge 6 settembre 1987, n.629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n.726, e che l’articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n.345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n.410, ha trasferito a detto Ministro con facoltà di delega al direttore della D.I.A.). La normativa viene in tal modo semplificata, racchiudendosi in un’unica norma tutte le competenze in materia.

Le lettere da b) ad f) del medesimo articolo 10 prevedono, quindi, un adeguamento della normativa dettata in materia di misure di prevenzione cosiddetta «antimafia» alle nuove competenze attribuite al procuratore distrettuale antimafia.

All’articolo 11, con una integrazione all’articolo 19 della legge 22 maggio 1975, n.152, si mantiene la competenza in capo al procuratore della Repubblica presso ogni tribunale a richiedere misure di prevenzione nei confronti dei soggetti indicati all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità).

All’articolo 12 viene infine previsto, con l’introduzione di un articolo 110-ter nel regio decreto 30 gennaio 1941, n.12 (Ordinamento giudiziario), che il Procuratore nazionale antimafia possa disporre, d’intesa con il procuratore distrettuale, l’applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione, lasciando anche la possibilità che il Procuratore generale presso la corte d’appello, su istanza del procuratore distrettuale, possa applicare un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente alla trattazione dei procedimenti in materia di misure di prevenzione.

All’articolo 13, infine, sono previste le disposizioni relative all’entrata in vigore del decreto.

 

    

Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e pertanto non è stata redatta la relativa relazione tecnica.

 




Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

A) Destinatari dell’intervento

Destinatari del provvedimento sono gli stranieri e i cittadini di uno Stato della Unione europea, i conducenti in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, i soggetti che cedono a titolo oneroso un immobile di cui abbiano la disponibilità a cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, i sindaci, la polizia municipale, i procuratori distrettuali della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA), il procuratore nazionale antimafia e l’autorità giudiziaria.

B) Obiettivi e risultati attesi

L’emanazione delle nuove disposizioni ha lo scopo di introdurre norme volte ad apprestare un quadro normativo più efficiente per contrastare fenomeni di illegalità diffusa collegati all’immigrazione illegale e alla criminalità organizzata nonché norme dirette a tutelare la sicurezza della circolazione stradale in relazione all’incremento degli incidenti stradali, fenomeni che incidono direttamente sulla sicurezza dei cittadini.

Il provvedimento apporta modifiche al codice penale (articoli 235, 312, 589, 590 e 61), al codice di procedura penale (articoli 449, 450, 453, 455, 599, 602, 656 e 260), al decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274 (articolo 4), al nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (articoli 186, 187, 189 e 222), al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (articolo 12), al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (articolo 54), al decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68 (articolo 16-quater), alla legge 31 maggio 1965, n.575 (articoli 2, 2-bis, 2-ter, 3-bis, 3-quater, 10-quater), alla legge 22 maggio 1975, n.152 (articolo 19), all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12 (introduzione dell’articolo 110-ter).

C) Impatto sull’organizzazione e sull’attività delle pubbliche amministrazioni

Non è prevista l’istituzione di nuove strutture amministrative.

D) Verifica dell’esistenza a carico di cittadini e delle imprese di oneri finanziarie, organizzativi e di adempimenti burocratici

Le disposizioni del presente disegno di legge non determinano nuovi oneri finanziari, organizzativi o burocratici a carico di soggetti privati.


 

Analisi tecnico-normativa

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

 

A) Necessità dell’intervento normativo

La questione della sicurezza ha assunto un rilievo tale da imporre l’introduzione di disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo più efficiente per contrastare fenomeni di illegalità diffusa collegati all’immigrazione illegale e alla criminalità organizzata nonché norme dirette a tutelare la sicurezza della circolazione stradale in relazione all’incremento degli incidenti stradali, fenomeni che incidono direttamente sulla sicurezza dei cittadini.

B) Analisi dell’impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente

Il provvedimento apporta modifiche al codice penale (articoli 235, 312, 589, 590 e 61), al codice di procedura penale (articoli 449, 450, 453, 455, 599, 602, 656 e 260), al decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274 (articolo 4), al nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (articoli 186, 187, 189 e 222), al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (articolo 12), al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (articolo 54), al decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68 (articolo 16-quater), alla legge 31 maggio 1965, n.575 (articoli 2, 2-bis, 2-ter, 3-bis, 3-quater, 10-quater), alla legge 22 maggio 1975, n.152 (articolo 19), all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12 (introduzione dell’articolo 110-ter).

C) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario

L’adeguamento normativo non è in contrasto con la normativa europea (direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004) in materia di diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale

Non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

Le disposizioni del provvedimento non inficiano l’autonomia degli enti locali ed evidenziano, d’altro canto, le funzioni di competenza statale ai sindaci nella loro qualità di ufficiali di Governo.

2. Valutazione dell’impatto amministrativo

A) Valutazione dell’esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni

Le disposizioni recate dal provvedimento non comportano particolari oneri organizzativi per le pubbliche amministrazioni.

B) Valutazione dell’eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative

Non si prevede l’istituzione di nuove strutture amministrative.

C) Verifica dell’esistenza a carico di cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici

Le disposizioni del decreto non determinano nessun onere finanziario e organizzativo a carico di cittadini ed imprese.

3. Elementi di drafting e linguaggio normativo

Il provvedimento:

a) contiene riferimenti legislativi corretti;

b) introduce una nuova definizione normativa.


 

Allegato

(Previsto dall’articolo 17, comma 30,

della legge 15 maggio 1997, n.127)

 

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE

MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

 

Codice Penale

 

...Omissis...

Art. 235. Espulsione dello straniero dallo Stato.

L’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato [c.p. 4] è ordinata dal giudice, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge [c.p. 312], quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni [Cost. 10].

Allo straniero che trasgredisce all’ordine di espulsione, pronunciato dal giudice, si applicano le sanzioni stabilite dalle leggi di sicurezza pubblica per il caso di contravvenzione all’ordine di espulsione emanato dall’autorità amministrativa.

...Omissis...

Art. 312. Espulsione dello straniero.

Lo straniero, condannato a una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo, è espulso dallo Stato [c.p. 235].

...Omissis...

Art. 589. Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici [c.p.p. 235].

Art. 590. Lesioni personali colpose.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

...Omissis...

Art. 61. Circostanze aggravanti comuni.

Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali [c.p. 68, 112, 628, 719] le circostanze seguenti:

1. l’avere agito per motivi abietti o futili [c.p. 70, n.2];

2. l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato [c.p. 70, n.1];

3. l’avere, nei delitti colposi [c.p. 43], agito nonostante la previsione dell’evento [c.p. 70, n.2];

4. l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone [c.p. 70, n.2];

5. l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

6. l’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato [c.p.p. 296];

7. l’avere, nei delitti contro il patrimonio [c.p. 624] o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità [c.p. 70, n.1];

8. l’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9. l’avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10. l’avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale [c.p. 357] o una persona incaricata di un pubblico servizio [c.p. 358], o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio;

11. l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità.

...Omissis...

Codice di Procedura Penale

 

...Omissis...

Art. 260. Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili.

1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell’ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell’autorità giudiziaria e dell’ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.

2. L’autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell’articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.

3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l’autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l’alienazione o la distruzione.

...Omissis...

Art. 371-bis. Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia.

1. Il procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51 comma 3-bis. A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l’impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell’impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia, in particolare:

a) d’intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all’acquisizione e all’elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata;

......

f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell’attività di indagine;

g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l’avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell’articolo 51 comma 3-bis quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall’articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini;

......

4. Il procuratore nazionale antimafia provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia all’uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.

...Omissis...

Art. 449. Casi e modi del giudizio direttissimo.

1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato [c.p.p. 380, 381], il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere [c.p.p. 405], può presentare direttamente l’imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida [c.p.p. 391, 566] e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall’arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell’articolo 391, in quanto compatibili.

2. Se l’arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l’imputato e il pubblico ministero vi consentono.

3. Se l’arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.

4. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo quando l’arresto in flagranza è già stato convalidato [c.p.p. 391, comma 4]. In tal caso l’imputato è presentato all’udienza non oltre il quindicesimo giorno dall’arresto.

5. Il pubblico ministero può, inoltre, procedere al giudizio direttissimo nei confronti della persona che nel corso dell’interrogatorio [c.p.p. 63, 65, 294, 364, 388] ha reso confessione. L’imputato libero è citato a comparire a una udienza non successiva al quindicesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato [c.p.p. 335]. L’imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede è presentato all’udienza entro il medesimo termine.

6. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso [c.p.p. 12] con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente [c.p.p. 18] per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.

Art. 450. Instaurazione del giudizio direttissimo.

1. Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all’udienza l’imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare.

2. Se l’imputato è libero, il pubblico ministero, lo cita a comparire all’udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni.

3. La citazione contiene i requisiti previsti dall’articolo 429 comma 1 lettera a), b), c), f), con l’indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell’articolo 429 comma 2.

4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall’articolo 431, formato dal pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.

5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l’avviso della data fissata per il giudizio.

6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate [c.p.p. 433].

...Omissis...

Art. 453. Casi e modi di giudizio immediato.

1. Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero può chiedere il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l’osservanza delle forme indicate nell’articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato adottato un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile.

2. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta connesso [c.p.p. 12] con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente [c.p.p. 18] per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione [c.p.p. 17] risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.

3. L’imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell’articolo 419 comma 5.

...Omissis...

Art. 455. Decisione sulla richiesta di giudizio immediato.

1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

 

...Omissis...

Art. 599. Decisioni in camera di consiglio.

1. Quando l’appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze [c.p. 69], o l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche [c.p. 62-bis], di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127.

2. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che ha manifestato la volontà di comparire [c.p.p. 486].

3. Nel caso di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di consiglio, a norma dell’articolo 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.

4. La corte, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, provvede in camera di consiglio altresì quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.

5. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento [c.p.p. 601]. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento [c.p.p. 602, n.2].

...Omissis...

Art. 602. Dibattimento di appello.

1. Nell’udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.

2. Se le parti richiedono concordemente l’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell’articolo 599, comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone per la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall’accordo.

3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.

4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell’articolo 523.

...Omissis...

Art. 656. Esecuzione delle pene detentive.

1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell’ordine è consegnata all’interessato.

2. Se il condannato è già detenuto, l’ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all’interessato.

3. L’ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant’altro valga a identificarla, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all’esecuzione. L’ordine è notificato al difensore del condannato.

4. L’ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall’articolo 277.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l’esecuzione. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l’avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 dello stesso testo unico. L’avviso informa altresì che, ove non sia presentata l’istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l’esecuzione della pena avrà corso immediato.

6. L’istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero. Se l’istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d’ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all’assunzione di prove a norma dell’articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’istanza.

7. La sospensione dell’esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni.

8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l’istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell’esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l’istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all’articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l’istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.

8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all’esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

9. La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale».

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.

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Decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274

Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n.468.

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Art. 4. Competenza per materia.

1. Il giudice di pace è competente:

a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 639-bis, 632, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 639-bis, 633, primo comma, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 639-bis, 637, 638, primo comma, 639 e 647 del codice penale;

b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale.

2. Il giudice di pace è altresì competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:

a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, recante «Testo unico in materia di sicurezza»;

b) articoli 1095, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n.327, recante «Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione»;

c) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n.918, recante «Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini»;

d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, recante «Testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati»;

e) articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570, recante «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;

f) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n.1329, recante «Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili»;

g) articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n.362, recante «Norme di riordino del settore farmaceutico»;

h) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n.352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo»;

i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;

l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n.528, recante «Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto»;

m) articolo 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n.107, recante «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati»;

n) articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n.311, recante «Attuazione delle direttive n.87/404/CEE e n.90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell’articolo 56 della legge 29 dicembre 1990, n.428»;

o) articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n.313, recante «Attuazione della direttiva n.88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell’articolo 54 della legge 29 dicembre 1990, n.428»;

p) [articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.74, recante «Attuazione della direttiva n.84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole»];

q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, recante «Nuovo codice della strada»;

r) articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.507, recante «Attuazione della direttiva n.90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi»;

s) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.46, recante «Attuazione della direttiva n.90/385/CEE concernente i dispositivi medici».

3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 è tuttavia del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n.15, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205.

4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni.

...Omissis...

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285

Nuovo codice della strada.

...Omissis...

Art. 186. Guida sotto l’influenza dell’alcool.

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con l’ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n.144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187.

6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.

9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.

Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l’arresto fino a tre mesi. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223.

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell’àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n.144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.

6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. ......

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119.

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Art. 189. Comportamento in caso di incidente.

1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.

3. Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 259 a euro 1.036. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

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Art. 222. Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati.

1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni.

2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.

3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell’ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.

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Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

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Art. 12. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

(Legge 6 marzo 1998, n.40, art. 10)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

3-sexies. All’articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, dopo le parole: «609-octies del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286».

3-septies. ......

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l’arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l’ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all’organo di polizia di frontiera dell’eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall’autorità amministrativa italiana inerenti all’attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689.

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell’ambito delle direttive di cui all’articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell’esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 352, commi 3 e 4 del codice di procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall’autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309.

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell’articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, e successive modificazioni.

8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell’autorità giudiziaria procedente.

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all’amministrazione o trasferiti all’ente che ne abbiano avuto l’uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell’eventuale indennità, si applica il comma 5 dell’articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, e successive modificazioni.

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno, rubrica «Sicurezza pubblica».

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

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Decreto legislativo 18 aprile 2000, n.267

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

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Art. 54. Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

4. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Nell’àmbito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonché dall’articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l’adempimento delle funzioni stesse.

9. Alle spese per il commissario provvede l’ente interessato.

10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.

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Decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68.

Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

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Art. 16-quater. Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale.

1. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della direzione generale della motorizzazione civile e può accedere, in deroga all’articolo 9 della legge 1º aprile 1981, n.121, e successive modificazioni, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati operante presso il Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della predetta legge n.121.

2. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell’ANCI, sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dei trasporti e delle finanze, sentiti l’ANCI e l’Automobile club d’Italia (ACI).

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall’articolo 11, primo comma, della legge 1º aprile 1981, n.121, approvato con D.P.R. 3 maggio 1982, n.378.

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Legge 31 maggio 1965, n.575

Disposizioni contro la mafia.

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Art. 2.

1. Nei confronti delle persone di cui all’articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, e successive modificazioni.

1-bis. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all’interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all’articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n.1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.

2. ......

3. ......

Art. 2-bis.

1. Il procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l’applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all’articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull’attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all’esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee.

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell’articolo 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l’applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell’udienza.

5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell’articolo 2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso articolo 2-ter.

6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale.

Art. 2-ter.

Nel corso del procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell’articolo 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell’articolo precedente.

Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n.152, il tribunale, anche d’ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. A richiesta del procuratore della Repubblica, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.

Con l’applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell’avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell’articolo 2-bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l’indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.

Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l’assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.

I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l’applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma.

Anche in caso di assenza, residenza o dimora all’estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell’interessato, ai soli fini dell’applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.

In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale.

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Art. 3-bis.

Il tribunale, con l’applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche, e dei provvedimenti adottati a norma del precedente articolo 2-ter, costituisca un’efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

Fuori dei casi previsti dall’articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l’opportunità, le prescrizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n.1423. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma precedente.

Il deposito può essere sostituito, su istanza dell’interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l’istanza dell’interessato è disposta l’ipoteca legale sia trascritto presso l’ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano.

Qualora l’interessato non ottemperi, nel termine fissato dal tribunale, all’ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni.

Quando sia cessata l’esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.

In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall’applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell’ammontare della cauzione. Per l’esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.

Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.

Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari.

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Art. 3-quater.

1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all’articolo 2-bis o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l’esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall’articolo 416-bis del codice penale o che possa, comunque, agevolare l’attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2, e non ricorrono i presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’articolo 2, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale competente per l’applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l’obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.

2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l’attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, il tribunale dispone la sospensione temporanea dall’amministrazione dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività.

3. La sospensione temporanea dall’amministrazione dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell’autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato di cui all’articolo 2-sexies, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina l’amministratore ed il giudice delegato, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-ter, quinto, settimo e ottavo comma, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell’amministratore nominato entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento.

5. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-ter, quinto, settimo e ottavo comma, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2octies. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3.

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Art. 10-quater.

Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 dell’articolo 10, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l’assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter.

I provvedimenti previsti dal comma 4 dell’articolo 10 possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l’applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.

Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell’articolo 3-ter.

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Legge 22 maggio 1975, n.152

Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico.

Art. 19.

Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n.575, si applicano anche alle persone indicate nell’articolo 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n.1423.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono comunicare al questore le segnalazioni rivolte al procuratore della Repubblica.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 maggio 2008, n.92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


 

Decreto-legge 23 maggio 2008, n.92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 26 maggio 2008.

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo più efficiente per contrastare fenomeni di illegalità diffusa collegati all’immigrazione illegale e alla criminalità organizzata, nonché norme dirette a tutelare la sicurezza della circolazione stradale in relazione all’incremento degli incidenti stradali e delle relative vittime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 235 è sostituito dal seguente:

«Art. 235. - (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). – Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;

b) l’articolo 312 è sostituito dal seguente:

«Art. 312. - (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). – Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino di Stato dell’Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo.

Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni.»;

c) all’articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei»;

2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;

3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»;

d) al terzo comma dell’articolo 590, è aggiunto il seguente periodo:

«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni»;

e) dopo l’articolo 590 è inserito il seguente:

«Art. 590-bis. - (Computo delle circostanze). – Quando ricorre la circostanza di cui all’articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all’articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;

f) all’articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.».

Articolo 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. L’autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell’organo accertatore alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l’igiene pubblica ovvero quando, anche all’esito di accertamenti compiuti ai sensi dell’articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L’autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l’osservanza delle formalità di cui all’articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.

3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all’autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell’autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.»;

b) al comma 1 dell’articolo 371-bis, dopo le parole: «nell’articolo 51, comma 3-bis» sono inserire le seguenti: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione»;

c) il comma 4 dell’articolo 449 è sostituito dal seguente:

«4. Il pubblico ministero, quando l’arresto in flagranza è già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l’imputato in udienza non oltre il quindicesimo giorno dall’arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.»;

d) al comma 5 dell’articolo 449, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell’interrogatorio ha reso confessione.»;

e) al comma 1 dell’articolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Quando procede a giudizio direttissimo,»;

f) al comma 1 dell’articolo 453, le parole: «il pubblico ministero può chiedere», sono sostituite dalla seguente: «salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede»;

g) all’articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all’articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall’esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.

1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all’articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;

h) all’articolo 455, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei casi di cui all’articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l’ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»;

i) all’articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) all’articolo 602, il comma 2 è abrogato;

m) all’articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale,».

Articolo 3.

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274)

1. All’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, dopo le parole: «derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «, nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all’articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,».

Articolo 4.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285,

e successive modificazioni)

1. All’articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), le parole: «l’arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l’arresto fino a sei mesi»;

b) al comma 2, lettera c), le parole: «l’arresto fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l’arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»;

c) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:

«2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.»;

d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c);

e) al comma 7, terzo periodo, le parole: «Dalle violazioni conseguono» sono sostituite dalle seguenti: «La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta»;

f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio,», sono sostituite dalle seguenti: «Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».

2. Al comma 1 dell’articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «è punito con l’ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l’arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da tre mesi ad un anno»;

b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.».

3. All’articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;

b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».

4. All’articolo 222, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.».

Articolo 5.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286)

1. All’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».

Articolo 6.

(Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)

1. L’articolo 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente:

«Art. 54. - (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale) – 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell’ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell’interno-Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull’ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indíce un’apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell’ambito territoriale interessato dall’intervento.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Nell’ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall’articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell’esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell’interno può adottare atti di indirizzo per l’esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.».

Articolo 7.

(Collaborazione della polizia municipale nell’ambito

dei piani coordinati di controllo del territorio)

1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell’articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n.128, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e gli organi di Polizia dello Stato. Per le stesse finalità, con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel caso di interventi in flagranza di reato, l’immediata denuncia agli organi di Polizia dello Stato per il prosieguo dell’attività investigativa.

Articolo 8.

(Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati

del Ministero dell’interno)

1. All’articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e allo schedario dei documenti d’identità rubati o smarriti operanti»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il personale di cui al comma 1 può essere, altresì, abilitato all’inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente.».

Articolo 9.

(Centri di identificazione ed espulsione)

1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: «centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture.

Articolo 10.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n.575)

1. Alla legge 31 maggio 1965, n.575, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all’articolo 1 possono essere proposte dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, e successive modificazioni.

2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all’interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all’articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n.1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.»;

b) all’articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;

c) all’articolo 2-ter, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al secondo comma, dopo le parole: «A richiesta del procuratore della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

2) al sesto comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

3) al settimo comma, dopo le parole: «su proposta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

d) all’articolo 3-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) al settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

e) all’articolo 3-quater sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: «il Procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;

2) al comma 5, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;

f) all’articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

Articolo 11.

(Modifiche alla 22 maggio 1975, n.152)

1. All’articolo 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n.152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dall’articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n.575, nei casi previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di prevenzione è anche il Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.».

Articolo 12.

(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12)

1. Dopo l’articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, è inserito il seguente:

«Art. 110-ter. - (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione). – 1. Il Procuratore nazionale antimafia può disporre, nell’ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l’applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 110-bis.

2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la corte d’appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».

Articolo 13.

(Entrata in vigore)

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 2008.

NAPOLITANO

Berlusconi – Maroni – Alfano – Matteoli – Tremonti – Brunetta

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 

 


Esame in sede referente
presso la 1
ª e la 2ª Commissione riunite

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2008

1a Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Mantovano.

 La seduta inizia alle ore 14,30.

 

IN SEDE REFERENTE

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

(Esame e rinvio)

 

Riferisce dapprima alle Commissioni riunite il presidente BERSELLI (PdL), relatore per la 2a Commissione, il quale, nel rilevare la necessità di dare forti risposte al problema della sicurezza rappresenta un'esigenza reale che prescinde dalle divisioni di parte - come dimostrano, da un lato, recenti fatti di cronaca che hanno visto coinvolti quali vittime persino amministratori locali, e, dall'altro, la circostanza che diverse disposizioni del decreto-legge in esame riproducono di fatto norme già contenute in proposte legislative presentate nel corso della passata legislatura - osserva che la sicurezza della collettività oggi giorno risulta minacciata da fattispecie riconducibili a tre principali categorie: i reati convenzionali, quali furti, rapine, scippi ed altri; i reati correlati alle attività proprie della criminalità organizzata, ed infine quelli correlati a fenomeni sociali che per cause oggettive o soggettive non vengono governati efficacemente con gli strumenti ordinari e finiscono per degenerare, al punto da determinare tumulti di piazza, blocchi di nodi stradali e ferroviari, e perfino scontri tra cittadini comuni e forze di polizia.

Nell'evidenziare come il decreto-legge introduca, fra le altre, disposizioni specifiche volte a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, sulle quali si riserva di svolgere ulteriori considerazioni, osserva che le soluzioni concrete ai fenomeni delittuosi collegati all'immigrazione, specialmente clandestina, proposte nel decreto-legge in esame si fondano sulla presa di coscienza del fatto che il reale problema della giustizia nel nostro Paese sia l'assenza di deterrenza del diritto penale italiano, legata da un lato all'inefficienza del sistema repressivo che lascia gran parte dei reati impuniti e dall'altro alla scarsa effettività della pena, vuoi per l'approvazione di normative che ne attenuano l'esecuzione vuoi per effetto di provvedimenti clemenziali del Parlamento; una situazione questa che induce gli stranieri a delinquere in Italia anziché altrove.

Procede quindi ad illustrare più nel dettaglio le disposizioni di competenza della Commissione giustizia.

Riferisce dapprima sul contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, composto da un unico comma suddiviso in sei lettere, ognuna delle quali apporta modifiche o sostituisce una disposizione del codice penale. Tale articolo, in primo luogo modifica gli articoli 235 e 312 del codice penale, introducendo disposizioni volte a prevenire la reiterazione di comportamenti criminali da parte di cittadini stranieri anche comunitari, abbassando il limite della pena la cui irrogazione può costituire presupposto per l'espulsione su ordine del giudice in caso di condanna penale e prevedendo una pesante sanzione per la violazione dell'espulsione stessa. L'articolo reca altresì norme volte, attraverso puntuali modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, ad inasprire le pene per i soggetti che abbiano commesso un omicidio colposo o cagionato ad altri lesioni colpose, in particolar modo quando ciò sia avvenuto come conseguenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel sottolineare l'elevata lesività sociale di tali fattispecie criminose, dà conto dei dati relativi alle violazioni degli articoli 186 e 187 del codice della strada, riscontratesi nel corso del primo trimestre dell'anno corrente. La disposizione infine, intervenendo sull'articolo 61 del codice penale, introduce la nuova circostanza aggravante comune dell'essere stato il fatto commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.

Il decreto-legge inoltre, per garantire rapidità di giudizio e certezza della pena, introduce puntuali modifiche anche al codice di procedura penale, ampliando, fra l'altro, le fattispecie penali perseguibili con il rito del giudizio direttissimo e con quello del giudizio immediato. Più in particolare per quel che concerne la disciplina del giudizio direttissimo, il relatore sottolinea che l'articolo in esame prevede che, quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato, o quando sia stata resa confessione nel corso dell'interrogatorio, pubblico ministero debba necessariamente procedere con il rito direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.

Per quel che concerne invece la disciplina del giudizio immediato l'articolo 2, da un lato, prevede che, qualora ne ricorrano i presupposti, il pubblico ministero debba sempre richiedere il giudizio immediato, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, dall'altro, introduce disposizioni volte ad accelerare l'instaurazione del giudizio, nelle ipotesi in cui a carico dell'indagato sia stata emessa un'ordinanza applicativa di misura cautelare custodiale e la valutazione circa la sussistenza della gravità indiziaria sia stata confermata in sede di riesame.

L'articolo 2, inoltre, da un lato aggiunge all'articolo 260 del codice di procedura penale due nuovi commi, che estendono il novero dei casi in cui si procede alla distruzione di cose sottoposte a sequestro nel corso di un procedimento penale e, dall'altro, in coordinamento con l'estensione dei poteri delle procure distrettuali antimafia in materia di misure di prevenzione disposto dagli articoli 10 e 11 del decreto-legge in esame, modifica l'articolo 371-bis del codice di procedura penale, che disciplina l'attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia, estendendo i poteri di coordinamento di quest'ultimo anche alla suddetta materia delle misure di prevenzione.

Fra le ulteriori modifiche apportate al codice di procedura penale il relatore per la 2a Commissione segnala l'abrogazione rispettivamente, dei commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale e del comma 2 dell'articolo 602 dello stesso codice, che prevedevano l'accordo tra le parti per l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rideterminazione della pena e rinuncia agli altri motivi, nonché le modifiche apportate all'articolo 656, comma 9 del codice di procedura penale, volte ad estendere ai condannati per incendio boschivo, prostituzione minorile, furto in abitazione, furto con strappo e rapina il divieto di procedere alla sospensione dell'esecuzione della condanna. Con riferimento all'abrogazione dell'istituto di cui agli articoli 599 e 602 del codice di procedura penale sottolinea come l'abrogazione sia stata resa necessaria in considerazione del fatto che esso oltre a rendere possibile un abbattimento anche assai considerevole della pena irrogata in primo grado, finiva spesso per ridurre l'interesse delle parti a ricorrere al patteggiamento in primo grado e per tale motivo influiva negativamente sul carico di lavoro degli uffici giudiziari.

Dopo aver brevemente illustrato il contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge, con il quale si sottraggono alla competenza del giudice di pace le ipotesi aggravate di lesioni colpose gravi e gravissime, di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, quando si tratta di reato commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c) del codice della strada, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, si sofferma sulle modifiche al codice della strada introdotte dall'articolo 4, volte ad inasprire le sanzioni per guida in stato d'ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. In particolare è aumentata la pena dell'arresto per coloro che guidano in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ed è prevista la revoca della patente e la confisca del veicolo.

Illustra poi le disposizioni del decreto-legge recanti misure volte a contrastare la criminalità organizzata di stampo mafioso. Si sofferma dapprima sull'articolo 10, il quale modifica in più punti la legge 31 maggio 1965, n. 575, recante "Disposizioni contro la mafia", attribuendo alle direzioni distrettuali antimafia la competenza ad indagare e a proporre le misure di prevenzione antimafia. Dopo aver illustrato l'articolo 11, il quale apporta una modifica all'articolo 19, comma 1, della legge 22 maggio 1975, n. 152, volta a mantenere anche in capo al procuratore della Repubblica presso ogni tribunale la competenza a richiedere misure di prevenzione nei confronti coloro che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi e di coloro che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; riferisce, concludendo sull'articolo 12, il quale introduce nell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, un nuovo articolo 110-ter, che conferisce al procuratore nazionale antimafia il potere di disporre, d'intesa con il competente procuratore distrettuale, l’applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione.

 

 Il senatore VIZZINI (PdL), relatore per la Commissione affari costituzionali, sottolinea che il provvedimento in esame è una risposta tempestiva e necessaria del Governo a fenomeni sociali che possono apparire distanti ma che incidono drammaticamente sulla vita dei cittadini e sulla sicurezza pubblica. I lutti che flagellano la società interpellano la coscienza dei cittadini e dei parlamentari: di qui le risposte operative in esame, coerenti con il programma della maggioranza di governo.

Si sofferma, quindi, sul tema dell’illegalità diffusa collegata all'immigrazione clandestina e sulla criminalità organizzata, vero e proprio cancro della società. La lotta alle mafie è un’esigenza inderogabile per uno Stato che voglia riprendere il controllo del territorio e sconfiggere la criminalità che uccide gli uomini, le loro libertà e quella delle imprese, rubando il futuro alle giovani generazioni. La questione della mafia, a suo giudizio, è una ferita aperta per il funzionamento della democrazia per cui vi è sempre più bisogno di una politica che sia concretamente in prima linea, con i magistrati e le forze dell'ordine.

Rammenta anche la questione di una maggiore tutela delle famiglie e delle persone, turbate nel privato delle proprie abitazioni e nelle strade, dove aumentano gli incidenti di ogni tipo con vittime sempre più numerose. Il senso d’insicurezza e lo sconforto crescente richiedono una risposta immediata: il Governo ha introdotto le misure più urgenti con il decreto-legge in esame, rimettendo a un disegno di legge ordinario un intervento ulteriore e più organico. Egli esprime apprezzamento per il fatto che siano state prese in seria considerazione idee e soluzioni efficaci proposte dal Governo precedente, segno di una politica che accantona atteggiamenti di critica pregiudiziale e si misura nel merito dei provvedimenti. In questo modo si recupera quanto di buono è stato fatto nelle precedenti esperienze politiche; ad esempio il pacchetto sicurezza proposto dall'ex ministro dell'interno Amato, sul quale si aprì un dialogo fra maggioranza e opposizione poi impedito dall'ostruzione ferma ma cieca e sterile della sinistra massimalista.

Ricorda che nella seduta della Commissione affari costituzionali dedicata alla verifica della sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge, si è svolto un pacato e fecondo confronto tra maggioranza e opposizione e ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a tale clima, primo fra tutti il senatore Bianco, rappresentante del Gruppo del Partito Democratico in quella Commissione. Rammenta anche che, in quella sede, il rappresentante del Governo ha manifestato la disponibilità a considerare le proposte emendative che perverranno, in particolare quelle dell'opposizione.

In proposito, cita gli aspetti più critici emersi nella discussione: l'inserimento, fra le circostanze aggravanti comuni di cui all'articolo 61, comma 1, del codice penale, della presenza illegale nel territorio nazionale del soggetto che abbia commesso il fatto (articolo 1, comma 1, lettera f)); l'introduzione nel decreto legislativo n. 286 del 1998, quale autonomo titolo di reato, della cessione a titolo oneroso di un immobile a un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato (articolo 5); la modifica della denominazione dei centri di permanenza temporanea, che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto, sono chiamati "centri di identificazione e di espulsione" (articolo 9). Su questi aspetti - come su altri che dovessero emergere nel corso della discussione generale - ribadisce l'opportunità di un approfondimento tra maggioranza e opposizione, per individuare auspicabili convergenze, in considerazione della materia e del rilevo che ha assunto negli ultimi mesi.

Quanto al merito del decreto-legge, i profili di rilevanza per la 1ª Commissione comprendono, in particolare, il contrasto dell’immigrazione irregolare e il potenziamento degli strumenti a disposizione dei sindaci per la lotta alla criminalità locale.

L’articolo 5, che modifica l’articolo 12 del testo unico sull’immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), introduce una specifica fattispecie incriminatrice: chi cede a titolo oneroso un immobile a uno straniero irregolarmente soggiornante è soggetto alla reclusione da sei mesi a tre anni; la condanna con sentenza definitiva importa anche la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Nota che le condotte incriminate sono le "cessioni a titolo oneroso", dunque sicuramente le vendite, probabilmente le locazioni, ma non anche i comodati; si dovrebbe valutare se l’esclusione dei prestiti d’uso possa determinare pratiche elusive e in ogni caso auspica che il dibattito consenta di individuare una sintesi più puntuale della fattispecie.

Quanto all’articolo 6, esso apporta modifiche sostanziali all’articolo 54 del testo unico sugli enti locali, che disciplina le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale. La ratio delle innovazioni introdotte consiste nel potenziamento degli strumenti giuridici a disposizione del sindaco per il contrasto della criminalità locale; nell’intenzione del Governo, è il frutto di un bilanciamento fra prerogative statali in tema di sicurezza pubblica ed esigenza di valorizzare, anche in tale ambito, il ruolo degli enti locali. In tale contesto, il sindaco è il fulcro di una nuova sinergia nella lotta alla criminalità, considerato che la qualità di amministratore locale permette di conoscere anche le problematiche del territorio afferenti la sicurezza. Con tale norma, in primo luogo, si conferisce autonoma evidenza alle funzioni relative all’ordine e alla sicurezza pubblica del sindaco, disciplinate nel nuovo comma 1. Il nuovo comma 2 attribuisce al sindaco il compito di concorrere ad assicurare la cooperazione fra le forze di polizia locali e statali, consentendo una maggiore partecipazione delle risorse dell’amministratore locale alla tutela della sicurezza dei cittadini. Le forme di tale cooperazione istituzionale saranno definite con direttive di coordinamento del Ministero dell’interno nel rispetto delle competenze fissate nell'articolo 117 della Costituzione. Il comma 4 novellato amplia il potere del sindaco di adottare ordinanze urgenti prevedendo, quale situazione legittimante il provvedimento extra ordinem, anche il grave pericolo per la sicurezza urbana (che si aggiunge così al grave pericolo per l’incolumità dei cittadini). Siffatti provvedimenti d’urgenza devono essere comunicati al prefetto poiché attengono al problema della sicurezza che postula un ruolo centrale e strategico dell’autorità locale di Governo, cui competono in via generale gli interventi attuativi dell’ordinanza del sindaco.

Sottolinea che in tal modo, anche da un punto di vista strettamente operativo, è ulteriormente rafforzata la sinergia fra istituzioni, uno degli aspetti fondamentali del provvedimento in esame.

Richiama il comma 5 del testo novellato, che introduce una forma di coordinamento fra amministratori locali, attivata dal prefetto quando i provvedimenti dei sindaci in tema di sicurezza appaiono suscettibili di incidere sulla ordinata convivenza nei comuni contigui o limitrofi. In tali evenienze, il prefetto convoca una conferenza cui partecipano i sindaci dei comuni coinvolti, il Presidente di provincia ed eventualmente, nel rispetto del principio di sussidiarietà, altri soggetti pubblici o privati legati al territorio.

Dal nuovo testo dell’articolo 54 citato sono state espunte le norme che consentivano la nomina di un commissario ad acta da parte del prefetto in caso d'inerzia del sindaco nell’espletamento dei servizi di competenza statale: la modifica appare come un atto dovuto nel rispetto della più generale riforma costituzionale operata del 2001, sopravvenuta al testo unico.

Ricorda che i commi 11 e 12 del testo novellato prevedono nuovi, significativi poteri prefettizi: anzitutto il potere di surrogare direttamente l’amministratore locale, in caso di inerzia, nelle funzioni relative alla sicurezza e all’incolumità pubblica (anche con provvedimenti urgenti) e negli adempimenti in ordine allo stato civile, alla materia elettorale, alla leva militare e alla statistica; inoltre, il potere di adottare atti d’indirizzo per l’esercizio di tutte le funzioni previste in capo al sindaco dall’articolo 54.

Quanto all’articolo 7, esso attribuisce una nuova funzione ai piani coordinati di controllo del territorio di cui alla legge n. 128 del 2001, ai fini della collaborazione della polizia municipale alla sicurezza pubblica: è demandata a tali piani la determinazione dei rapporti di reciproca collaborazione fra polizia municipale e Polizia di Stato. Il secondo periodo disciplina, invece, le procedure da seguire per assicurare, nel caso di interventi in flagranza di reato da parte della polizia municipale, l’immediata denuncia alla Polizia di Stato per il seguito dell’attività investigativa. La definizione di tali procedure è demandata a decreti del Ministro della giustizia di concerto con gli altri Ministri interessati (interno, economia, difesa).

L’articolo 8 amplia le possibilità della polizia municipale di fruire dei dati del CED interforze del Ministero dell’interno-Dipartimento della pubblica sicurezza: oltre all’accesso allo schedario dei veicoli rubati è possibile consultare i dati sui veicoli rinvenuti e quelli dei documenti d’identità rubati o smarriti. Inoltre, previa apposita abilitazione, si riconosce al personale della polizia municipale un ruolo attivo di immissione dei dati autonomamente acquisiti.

L’articolo 9 sostituisce la denominazione dei centri di permanenza temporanea con quella di "centri di identificazione e espulsione". Osserva che la relazione illustrativa non fornisce elementi di delucidazione circa le ragioni della modifica né sul rilievo meramente formale o anche sostanziale della stessa; il Governo potrà fornire tutti gli argomenti per consentire di valutare con maggior compiutezza la portata della nuova definizione.

 

 La seduta termina alle ore 16,10.

 

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2008

2a Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Mantovano.

 

 La seduta inizia alle ore 14,35.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio 2008.

 

 Il presidente BERSELLI dichiara aperta la discussione generale.

 

 Il senatore D'AMBROSIO(PD), nel sottolineare come la necessità di affrontare taluni fenomeni che pongono a rischio la sicurezza pubblica sia condivisa anche dai membri dell'opposizione, osserva come l'inefficacia di taluni istituti del codice di procedura penale e la lunghezza dei processi potessero lasciare presagire, già da anni, l'attuale situazione della giustizia, connotata da una sostanziale incertezza delle pene per la quale, fra l'altro, gli stranieri sono invogliati a delinquere nel nostro Paese piuttosto che altrove. Dopo avere espresso un giudizio critico sulle continue riduzioni degli stanziamenti del Ministero della giustizia, perpetrate anche dall'attuale Esecutivo, si sofferma sul merito del provvedimento in esame, svolgendo dapprima talune considerazioni sull'articolo 1 del decreto-legge. A riguardo osserva che l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'articolo 235 del codice penale e la introduzione della sanzione della reclusione da uno a quattro anni per coloro che violano l'ordine di espulsione o di allontanamento pronunciato dal giudice, sono destinati a produrre conseguenze disastrose sul funzionamento dell'amministrazione giudiziaria e penitenziaria italiana. Sempre con riferimento alla suddetta misura di sicurezza osserva come essa oltre a non essere collegata all'oggettiva pericolosità sociale del trasgressore, rischia di porsi in evidente contrasto con la normativa comunitaria, nonché con gli articoli 10 e 117 della Costituzione. Invita quindi il Governo a valutare l'opportunità di modificare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge, nella parte in cui, modificando l'articolo 61 del codice penale, prevede fra le circostanze aggravanti comuni, la commissione del reato da parte di soggetto che si trova illegalmente sul territorio nazionale. Al riguardo nel sottolineare i profili di illegittimità costituzionale di tale previsione, osserva come la remissione degli atti processuali da parte dei giudici a quo alla Consulta sia destinata a determinare ulteriori rallentamenti dei processi penali pendenti. Nel riservarsi di svolgere ulteriori considerazioni sulla compatibilità costituzionale di disposizioni in materia di sicurezza e di immigrazione eventualmente contenute nel disegno di legge ordinario la cui presentazione è stata più volte ribadita dall'attuale Governo, esprime un giudizio sostanzialmente positivo sulle disposizioni di cui agli articoli 1, lettere c), d) ed e), e 4 del decreto-legge volte a fronteggiare l'incremento esponenziale delle vittime di incidenti stradali cagionati dall'abuso di alcool e stupefacenti, nonché sulle norme di cui all'articolo 2, lettere i) ed l), volte ad abrogare l'istituto dell'accordo tra le parti per l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rideterminazione della pena e rinuncia agli altri motivi. Conclude svolgendo talune considerazioni critiche sull'articolo 5 nella parte in cui sanziona con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la misura di sicurezza della confisca dell'immobile, la cessione a titolo oneroso di un immobile ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato. Tale nuova fattispecie di reato rischia di produrre effetti distorsivi sul piano applicativo.

 

 Il senatore VITALI (PD) condivide il carattere prioritario del tema della sicurezza: tale consapevolezza e la disponibilità - manifestata in 1ª Commissione dal relatore e dal rappresentante del Governo nell’esame dei presupposti costituzionali - a tenere in considerazione le proposte di modifica prefigurate in quella sede, hanno indotto la sua parte politica a esprimersi favorevolmente sulla sussistenza di quei presupposti, malgrado alcuni dubbi, in particolare sull’introduzione di un’aggravante penale per chi si trovi illegalmente nel territorio nazionale.

 Esprime apprezzamento per l’equilibrio dell’articolo 6, che amplia le attribuzioni dei sindaci in materia di sicurezza pubblica, mentre introduce opportuni contrappesi, segnatamente la previsione di direttive di coordinamento del Ministro dell’interno; a tale riguardo, ricorda il disegno di legge, da lui presentato insieme ad altri senatori, diretto ad attuare il principio costituzionale del coordinamento delle competenze statali in materia di ordine pubblico e di quelle in materia di polizia locale proprie dei Comuni.

 Ciò premesso, manifesta netto dissenso sull’ipotesi di una circostanza aggravante quando il reato sia commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale (articolo 1, lettera f)), sulla formulazione della norma che prevede la confisca dell’immobile ceduto a titolo oneroso allo straniero irregolare (articolo 5), nonché sulle procedure che presiedono all’espulsione degli immigrati clandestini. Anzitutto, la nuova denominazione dei centri di permanenza temporanei, che sottolinea la finalità dell’espulsione, a suo avviso, non è munita dei requisiti di necessità e urgenza; inoltre, non si prevede alcuna differenza di trattamento tra gli immigrati clandestini che commettono reati e quelli che pur in condizione di irregolarità si trovano sul territorio nazionale per lavorare. A tale proposito, ricorda le osservazioni svolte - in sede di audizione informale - dal capo della Polizia, prefetto Manganelli, nel senso di concentrare l’attenzione dello Stato sull’espulsione dei soli stranieri irregolari che delinquono, favorendo al contempo la regolarizzazione delle altre categorie di immigrati, anche attraverso la concessione di permessi di soggiorno premiali, ad esempio per chi denunci fenomeni di sfruttamento della prostituzione.

 Analogamente, considerata la complessità delle procedure di identificazione, sarebbe opportuno prevedere per gli stranieri irregolari percorsi distinti che agevolino l’identificazione rispetto a coloro che non hanno affatto documenti di identità o declinano false generalità.

 

 Il senatore D'ALIA(UDC-SVP-Aut), nell'intervenire sul testo del decreto-legge in titolo, la cui valutazione sarebbe stata più efficace se inserita nell'ambito dell'esame delle disposizioni contenute nel disegno di legge ordinaria in materia di sicurezza nonché nei decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie, preannunciati dal Governo, si sofferma dapprima sulle misure volte ad accelerare i processi di allontanamento ed espulsione degli stranieri socialmente pericolosi. Al riguardo, pur ritenendo non incompatibili con la normativa comunitaria le modifiche introdotte all'articolo 312 del codice penale, si riserva di effettuare ulteriori considerazioni sulla disciplina relativa alla permanenza sul territorio dei cittadini neo-comunitari, che dovrebbe essere prevista da uno dei decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie, succitati.

 Si sofferma quindi sulla nuova circostanza aggravante comune introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge la quale, così come formulata, sembrerebbe dover presupporre l'introduzione del reato dell'immigrazione clandestina. Sarebbe stato invece, più opportuno, a parere dell'oratore, introdurre modifiche volte a garantire maggiore esecutività ai provvedimenti di espulsione assunti dai questori o dalle autorità giudiziarie, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

 Dopo aver espresso un giudizio sostanzialmente positivo sugli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge in esame, si sofferma sull'articolo 5, osservando come tale disposizione possa rischiare o di configurare una fattispecie di responsabilità oggettiva, o di prestarsi a prassi elusive.

 Dopo aver osservato come sarebbe stato opportuno introdurre disposizioni volte a contrastare lo sfruttamento del lavoro irregolare di cittadini extracomunitari, coordinate con quanto previsto dal testo unico sull'immigrazione, nonché dalla legge n. 189 del 2002, si sofferma sull'articolo 6 del decreto-legge, nella parte in cui amplia le competenze dei sindaci in materia di sicurezza pubblica. Al riguardo osserva come, al fine di evitare possibili illegittime invasioni di sfere di competenza statale, sarebbe stato opportuno rendere obbligatoria l'adozione, da parte del Ministero dell'interno, degli atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo in esame da parte dei sindaci.

 Al fine di rendere poi effettiva la collaborazione fra le amministrazioni locali e gli organi dello Stato centrale per la garanzia della sicurezza pubblica sarebbe opportuno, a parere dell'oratore, introdurre esplicitamente un potere di segnalazione da parte dei sindaci delle situazioni irregolari ai prefetti e ai questori.

 Dopo aver espresso un giudizio critico sull'attuale formulazione dell'articolo 9 il quale, nella parte in cui prevede la mera ridenominazione di centri di permanenza temporanea sembra essere del tutto privo dei requisiti di necessità e di urgenza prescritti dalla Costituzione, si sofferma sulle disposizioni del decreto-legge volte ad ampliare i poteri della Procura antimafia. Al riguardo, nel preannunciare la presentazione di puntuali proposte emendative, sottolinea l'opportunità di prevedere un ampliamento delle competenze della Procura nazionale antimafia in materia di contrasto del traffico di immigrati clandestini, funzionalmente agli interventi per la lotta contro il terrorismo.

 

 Il senatore SARO (PdL) ricorda l’esito negativo dei provvedimenti proposti dal ministro Amato nella scorsa legislatura per la sostanziale inefficacia che avrebbero avuto quelle disposizioni a causa dell’affievolimento voluto dalle componenti più radicali della sinistra. A suo giudizio, il provvedimento in esame, che riflette il programma elettorale della maggioranza, non dovrebbe essere indebolito, a parte alcune correzioni che possono essere condivise anche con l’opposizione. In particolare, devono essere respinte le osservazioni critiche espresse di recente da esponenti del governo spagnolo, dall’Organizzazione delle nazioni unite e anche da esponenti della Santa Sede, che non tengono conto della grave situazione né delle misure analoghe adottate da altri Paesi dell’Unione europea (in particolare la stessa Spagna) per limitare il fenomeno dell’immigrazione clandestina.

 Sottolinea che il flusso maggiore di stranieri irregolari entra nel territorio nazionale attraverso i confini orientali e reputa urgente intervenire presso le istituzioni europee affinché riconsiderino senza pregiudizi la disciplina dell’immigrazione e dell’integrazione negli Stati membri.

 

 Il senatore LI GOTTI(IdV), pur non essendo pregiudizialmente contrario alle finalità perseguite dal decreto-legge in esame, osserva come l'attuale formulazione dello stesso si presti a diversi rilievi critici. In primo luogo lamenta il fatto che tale decreto non intervenga per sanzionare i reati di grave allarme sociale, quali, fra gli altri, i delitti in ambito familiare ovvero le molestie insistenti, limitandosi invece ad inasprire le pene per le lesioni e l'omicidio colposo.

 Esprime poi un giudizio critico sulla modifica normativa che introduce l'automatismo dell'espulsione e dell'allontanamento dello straniero in ipotesi di condanna penale; tale disciplina infatti, mentre non ha effetti sulla prevenzione e repressione dei reati connessi alla clandestinità, dal momento che si applica per tutti gli stranieri, abbassa in misura eccessiva la pena che costituisce presupposto della misura stessa, indipendentemente dalla regolarità del loro soggiorno nel nostro paese, fino a trovare applicazione anche per semplici reati colposi.

 Con riferimento all'ampliamento dei poteri dei sindaci in materia di sicurezza, osserva con rammarico come le disposizioni in esame non riguardino il grave fenomeno dei reati di degrado urbano, dello sfruttamento dei minori per la mendicità né tantomeno dell'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali e non controllate.

 Dopo aver espresso un giudizio pesantemente critico sulle norme volte ad introdurre l'aggravante per status di immigrato irregolare ed il reato di locazione di immobili agli stranieri con la conseguente automatica confisca dell'immobile in caso di condanna, si sofferma criticamente sull'articolo 9 nella parte in cui introduce una mera ed inutile modifica formale.

 Nel condividere le sole poche norme identiche od analoghe a quelle contenute negli altri disegni di legge presentati dal precedente Governo, i quali sono stati peraltro ripresentati dal Gruppo dell'Italia dei Valori nel corso della nuova legislatura, osserva come la "ricopiatura" parziale delle disposizioni suddette da parte dell'attuale Esecutivo nel testo del decreto-legge all'esame, abbia prodotto una disciplina disarmonica ed eterogenea, priva di ogni sistematicità e connotata da palesi contraddizioni.

 Dopo aver svolto talune considerazioni critiche sulle evidenti incongruenze presenti negli interventi di modifica normativa in tema di attribuzione di funzioni e competenze nelle misure di prevenzione, alla luce di una lettura sistematica degli articoli 2, 10, 11 e 12 del decreto-legge, si sofferma sulle modifiche introdotte agli articoli 235 e 312 del codice penale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e b) del decreto in esame, lamentando la presenza di evidenti contraddizioni fra quanto previsto nel testo del provvedimento e quanto dichiarato nella relazione introduttiva.

 Svolge infine talune considerazioni critiche sulla portata giuridica della fattispecie di reato introdotta dall'articolo 5.

 

 Il senatore CAROFIGLIO(PD), nel sottolineare lo spirito collaborativo e non pregiudizialmente ostruzionistico degli interventi svolti dai senatori dell'opposizione in sede di discussione generale, osserva come l'esigenza di apportare modifiche al testo in esame sia corroborata peraltro dal fatto che, della compatibilità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge sia stata già investita la Consulta.

 Nel preannunciare la presentazione di puntuali proposte emendative osserva come le disposizioni in materia di espulsione o allontanamento dello straniero dallo Stato di cui agli articoli 235 e 312 del codice penale così come modificati dal decreto-legge, rischino di determinare una inutile e dannosa paralisi del sistema giudiziario e carcerario.

 Pur ritenendo in linea generale condivisibile l'ampliamento dell'istituto della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero - l'esperienza insegna che in concreto una pena di due anni può essere irrogata anche per gravi reati - ritiene tuttavia che sia necessario introdurre parametri certi di valutazione della pericolosità.

 Con riferimento all'articolo 5 osserva come l'attuale formulazione della norma non sia di per sè in grado di sanzionare coloro che, cedendo a titolo oneroso immobili, approfittano della situazione di debolezza degli stranieri clandestini.

 Nell'osservare come il Capo della polizia abbia chiarito che la clandestinità è determinata solo in minima parte dagli ingressi irregolari, e dipenda soprattutto dalla permanenza degli stranieri dopo la scadenza del permesso di soggiorno o del visto turistico, invita il Governo a valutare l'opportunità di introdurre il sistema di rilevazione delle impronte digitali al momento dell'ingresso sul territorio nazionale degli stranieri, al fine di abbreviare i tempi necessari per l'identificazione dell'immigrato irregolare preliminari all'avvio delle procedure di espulsione. Conclude rilevando come sarebbe necessario inasprire le sanzioni penali per gli immigrati che rendono false dichiarazioni sui dati identificativi o che, al fine di aggravare il procedimento di identificazione, si provocano mutilazioni fisiche quali l'abrasione delle impronte digitali.

 

 La senatrice BASTICO(PD), nel confermare la disponibilità del suo Gruppo ad una rapida, seppur meditata, conversione in legge del decreto in titolo, ricorda che il Governo Prodi aveva adottato molte norme contenute adesso nel decreto all’esame delle Commissioni riunite, tra cui in particolare la competenza, attribuita ai sindaci di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti per prevenire pericoli all’incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, all’interno di un sistema di coordinamenti tra Stato ed enti locali.

 Pur convenendo sull’esigenza di rispondere alle aspettative che i cittadini nutrono in tema di sicurezza, ritiene peraltro non condivisibile la scelta di adottare norme che, al di là del loro impatto mediatico, risultino poi di fatto inefficaci o difficilmente applicabili. In primo luogo non condivide la scelta di introdurre come aggravante comune, all’articolo 61 del codice penale, l’illegale permanenza nel territorio nazionale. In proposito osserva che tale previsione, da una parte sembra anticipare l’introduzione nell’ordinamento del reato di immigrazione clandestina, dall’altro induce ad una impropria generalizzazione che rischia di configurare tutti i cittadini presenti irregolarmente nel territorio nazionale come criminali. A suo avviso, lungi dal criminalizzare una semplice condizione di irregolarità, occorrerebbe più opportunamente rivedere le norme sulle procedure di regolarizzazione che spesso, a causa della durata dei tempi amministrativi, determinano una situazione di illegalità a carico di soggetti extracomunitari che pure hanno già stipulato, nel territorio nazionale, contratti di lavoro.

 Si sofferma quindi sull’articolo 5, osservando che la scelta di sanzionare penalmente coloro che cedono a titolo oneroso immobili a immigrati irregolari, se da una parte risponde alla legittima e condivisibile esigenza di colpire la criminalità organizzata che sfrutta tale fenomeno, dall’altra, così come tradotta nella disposizione, appare inefficace, finendo col colpire privati cittadini non sempre in condizione di disporre delle informazioni necessarie sui locatari con cui stipulano i contratti o concludono accordi.

 

 La senatrice INCOSTANTE(PD), dopo aver rilevato che la tutela della sicurezza dei cittadini costituisce un valore complesso che richiede risposte integrate ed articolate, riconosce la sussistenza di una situazione emergenziale che ha imposto un intervento d’urgenza da parte del Governo, fondamentalmente condiviso dall’opposizione. Rileva peraltro che il decreto si inserisce in un contesto normativo e processuale che impedisce di far fronte adeguatamente alla dilagante criminalità, rendendo l’Italia molto più vulnerabile rispetto ad altri Paesi europei. Dopo aver ribadito di convenire le finalità profonde che hanno spinto il Governo ad adottare una normativa d’urgenza per corrispondere alla insicurezza prodotta dall’immigrazione clandestina, conferma la necessità di rivedere le norme in tema di regolarizzazione di cittadini extracomunitari osservando che le procedure contenute nella cosiddetta legge Bossi-Fini spingono nella irregolarità anche immigrati già regolari. Ritiene necessario, inoltre, sopprimere la norma che introduce l’aggravante comune della permanenza irregolare nel territorio nazionale nonché modificare l’articolo 5, strutturando meglio il reato di cessione illecita di un immobile agli immigrati irregolari, al fine di rendere la norma effettivamente adeguata allo scopo di colpire le organizzazioni criminali.

 In conclusione, si sofferma sulle norme che ampliano le competenze dei sindaci, ricordando al riguardo le numerose iniziative che da diversi anni vedono coinvolte le autorità locali e le autorità nazionali per realizzare un’efficace ed integrata politica di sicurezza. In proposito ritiene opportuno che le Commissioni riunite riflettano sull’attribuzione ai sindaci di provvedimenti contingibili e urgenti, considerando che, ai sensi dell’articolo 118, terzo comma, della Costituzione, si tratta di una funzione amministrativa per la quale la legge disciplina forme di coordinamento tra Stato e Regioni.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) si sofferma sull’urgenza del provvedimento all’esame delle Commissioni riunite, considerando l’allarme sociale che i fatti criminosi, compiuti da immigrati clandestini, suscitano nell’opinione pubblica. Pur riconoscendo la legittimità di alcune delle perplessità avanzate dall’opposizione su punti specifici della normativa d’urgenza, egli ritiene in ogni caso che si debba tener conto della situazione attuale. In particolare considera improprie le critiche mosse ai nuovi articoli 235 e 312 del codice penale ritenendo che esse, benché suscettibili di correzioni, abbiano una efficacia deterrente non trascurabile, che ne rende ineludibile e improcrastinabile la conversione in legge.

 Quanto all’introduzione dell’aggravante comune consistente nella permanenza illegale nel territorio nazionale, pur rilevando che la norma formerà oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale, egli ritiene non peregrina la scelta del Governo, essendo un dato di comune evidenza che la pericolosità sociale di un clandestino sia superiore rispetto a quella di chi sia regolarmente identificato.

 Si sofferma quindi sull’articolo 5, osservando che, al di là dei comprensibili rilievi formulati in proposito, sia forse opportuno, da un lato, inserire una formula che contempli la consapevolezza, da parte del locatore, dell’irregolarità del locatario, dall’altro prevedere che l’eventuale omissione dell’obbligo di comunicazione, in caso di rapporti giuridici con stranieri, determini sanzioni di natura penale, attribuendo allo stesso tempo all’autorità di pubblica sicurezza l’onere di verificare se il documento esibito dall’extracomunitario al cittadino italiano sia valido o meno.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) nel ribadire la piena disponibilità del suo Gruppo a collaborare per la redazione di un testo che determini un effettivo miglioramento delle politiche di prevenzione e repressione della criminalità diffusa e di controllo dei fenomeni criminali legati o favoriti dall'immigrazione clandestina, ritiene però che vada respinta la tentazione di offrire all'opinione pubblica l'impressione di una risposta decisa e intransigente, cui poi non si accompagnano strumenti che consentano alla magistratura e alle forze di polizia di applicarla in maniera efficace, favorendo anzi un vero e proprio collasso della giurisidizione.

 Quanto affermato nell'audizione di giovedì scorso dal prefetto Manganelli circa le difficoltà di identificazione ed espulsione degli stranieri clandestini dovrebbe suggerire una maggiore prudenza nella scelta di una strada che privilegia lo strumento della sanzione penale, con il rischio di determinare la distrazione da altre attività delle risorse umane e finanziarie che si rendono necessarie per celebrare processi nei confronti di soggetti che si rendono poi di fatto irreperibili.

 In particolare, ciò vale per l'aggravante prevista dalla lettera f) dell'articolo 1, che, come è già stato rilevato, sta già producendo un contenzioso costituzionale che rischia di bloccare gran parte dei processi penali in corso nei confronti di cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale.

 Nel condividere le proposte formulate dal senatore Carofiglio in vista del conferimento alle autorità amministrative di strumenti idonei all'identificazione e all'espulsione dei clandestini, la senatrice Della Monica osserva poi come l'esperienza maturata in questi anni, soprattutto nel campo della repressione della tratta di esseri umani, suggerisce anche l'adozione di un atteggiamento più duttile che può consentire di riportare maggiormente sotto controllo il fenomeno dell'immigrazione clandestina, attraverso il coinvolgimento degli immigrati stessi nel contrasto ai fenomeni di sfruttamento.

 Parimenti, sarebbe auspicabile che il decreto-legge contenesse alcune disposizioni contro il fenomeno della violenza sulle donne che, nelle sue diverse manifestazioni, appare in crescita preoccupante, specialmente sulle donne immigrate; sarebbe ad esempio utile prevedere norme che consentano a molte donne straniere e ai loro figli di uscire da uno stato di clandestinità per così dire coatto, nel quale vengono tenute mariti o compagni violenti.

 

 Il senatore CECCANTI (PD) sottolinea l’esigenza di chiarire la portata della circostanza aggravante prevista nel decreto-legge e di coordinarla con l’annunciato reato di immigrazione clandestina che, tra l’altro, punendo l’ingresso clandestino piuttosto che lo stato di irregolarità potrebbe essere contestato soltanto a stranieri non comunitari.

 Ribadisce l’opinione contraria del suo Gruppo su tali ipotesi, anche in considerazione del rischio di paralisi dei processi che esse comportano a causa delle questioni di costituzionalità sollevate. Inoltre, ammesso e non concesso che le norme in questione dovessero essere ritenute compatibili con la Carta costituzionale, esse sarebbero comunque in contrasto con i princìpi sanciti dal diritto internazionale e comunitario, in particolare la Convenzione sui diritti dell’uomo e la Carta di Nizza che esplicitamente proibiscono un trattamento diverso dei diritti sulla base dell’origine nazionale, della condizione sociale o della cittadinanza.

 

 La senatrice ADAMO (PD) osserva che alcune misure incongruenti del decreto-legge rischiano di pregiudicarne l’efficacia complessiva. Soprattutto, è opportuno non confondere la condizione di clandestinità con quella di delinquenza: del resto molti degli stranieri regolari sono passati attraverso una condizione di irregolarità prima delle sanatorie decise dai Governi sia di centro-destra che di centro-sinistra.

 Si sofferma, quindi, sull’articolo 5 del decreto-legge, che prevede la confisca dell’immobile ceduto a titolo oneroso allo straniero irregolare: a suo avviso, tale misura rischia di aggiungere difficoltà anche per gli immigrati regolari, considerata l’oggettiva inefficacia della disciplina sull’immigrazione per quanto attiene all’obbligo del datore di lavoro di assicurare un alloggio.

 

Il senatore MAZZATORTA (LNP) osserva che l'urgenza e la necessità, nonché la con divisibilità, del decreto-legge in conversione trovano un'eloquente conferma in un recente studio dell'Università di Milano, pubblicato da Il Sole 24 Ore, secondo il quale nella provincia di Brescia la presenza di immigrati clandestini ha ormai raggiunto le 32 unità per ogni mille abitanti.

Si tratta un fenomeno che determina uno stato di allarme e disagio del quale, in qualità di sindaco di un comune della provincia bresciana, egli può portare diretta testimonianza, e che è pienamente condiviso anche dai sindaci dei comuni della zona retti da amministrazioni di centro-sinistra.

Che la sensibilità al problema derivi da un disagio reale e non da pregiudizio politico, lo dimostra il fatto che egli stesso, come tanti altri sindaci del Nord, aveva accolto con estremo favore il decreto-legge sulla sicurezza emanato dal decreto Prodi che, come è noto, non fu però convertito.

Purtroppo però è stato lo stesso governo Prodi, con la legge n. 68 del maggio 2007 sui soggiorni di breve durata, a porre le basi per un ulteriore inasprimento del problema.

Egli è consapevole che la gravità del problema non può essere avvertita allo stesso modo in tutto il Paese, tuttavia è indubbio che le popolazioni dell'Italia settentrionale aspettavano un segnale di attenzione e di autorevolezza da parte dello Stato che il Governo, in coerenza con gli impegni assunti in campagna elettorale, ha finalmente offerto col decreto-legge in conversione.

L'oratore non condivide in particolare le critiche formulate nei confronti dell'aggravante generale prevista dalla lettera f) dell'articolo 1; non solo infatti le aggravanti legate a situazioni personali non sono una novità nel nostro ordinamento, ma in un certo senso l'aggravante prevista dal decreto-legge non fa che trasferire su un piano diverso la logica dell'aggravante prevista al n. 11 dell'articolo 61 del codice penale relativa ai reati commessi con abuso dell'ospitalità offerta dalla vittime.

Egli confida quindi che la dottrina giuridica riconoscerà la fondatezza di tale aggravante - che non deve essere necessariamente applicata nel massimo - diversamente da quanto sembrano già fare alcuni magistrati, se si tengono presente i casi di giudici che hanno rifiutato di applicare l'aggravante perché il condannato aveva chiesto asilo politico ovvero in attesa di naturalizzazione susseguente a matrimonio.

Il senatore Mazzatorta conferma peraltro la disponibilità a migliorare la formulazione di talune norme, come quella relativa alla cessione di immobili a immigrati irregolari.

 

Il senatore SALTAMARTINI (PdL) sottolinea lo stretto collegamento tra libertà e sicurezza, da cui discende la necessità, per lo Stato, di intervenire tempestivamente per prevenire e reprimere i comportamenti devianti.

Per quanto riguarda l’ipotesi di reato di immigrazione clandestina, sollecita un’attenta riflessione e una puntuale tipizzazione della fattispecie; sottolinea anche l’importanza di coordinare le attività degli apparati dello Stato e della polizia locale, ferma la competenza dell’autorità di pubblica sicurezza, quindi del Ministro dell’interno, che ne risponde al Parlamento. A tale riguardo, richiama l’attenzione sull’articolo 7: la collaborazione della polizia municipale nell’ambito dei piani coordinati di controllo del territorio, a suo avviso dovrebbe essere disciplinata con norma di legge (semmai, previa delega legislativa) e non attraverso un regolamento.

 

Il senatore MUGNAI (PdL) esprime una valutazione complessivamente positiva sul decreto-legge.

Egli si sofferma in particolare sulle critiche formulate nei confronti dell'aggravante generale di cui alla lettera f) dell'articolo 1.

Molti interventi dei colleghi dell'opposizione hanno inteso fornire una lettura di tale norma alla luce di una disposizione - quella relativa all'introduzione del reato di immigrazione clandestina - che, ovviamente, non è attualmente all'esame del Senato né è stata formalizzata in alcun modo.

Tuttavia egli ritiene di non doversi sottrarre alle questioni sollevate da tali interventi ed osserva che la punibilità dell'ingresso o della permanenza irregolare sul territorio nazionale è già punita dagli ordinamenti di importanti Paesi dell'Unione europea quali la Francia, la Germania e il Regno Unito, con pene piuttosto severe, specialmente per il caso della recidiva.

Venendo più specificamente al merito delle obiezioni avanzate contro la lettera f) dell'articolo 1, il senatore Mugnai osserva come, contraddittoriamente, da alcuni sia fatta discendere un'inopportunità dell'aggravante dal fatto che essa non costituisce un autonomo reato, mentre da altri è ritenuto che essa sia opportuna proprio perché potrebbe in futuro essere oggetto di autonoma disposizione incriminatrice. In realtà il nostro ordinamento conosce aggravanti che non rappresentano di per sé un reato - ad esempio l'aver agito per motivi abbietti e futili - o al contrario che consistono in comportamenti di per sé sanzionati penalmente, come la latitanza.

Molti colleghi poi hanno criticato la disposizione con argomentazioni, anche condivisibili su un piano meramente pratico, circa le difficoltà che il sistema giudiziario incontrerebbe nell'applicare le nuove norme; in realtà affermare, sia pure con le migliori intenzioni, che lo Stato debba rinunciare ad adottare norme che potrebbero essere efficaci solo perché i problemi del sistema giudiziario ne rendono difficile l'applicazione significa accettare una vera e propria abdicazione da parte dello Stato stesso che finirebbe per confessare la propria impotenza.

 

Il senatore BIANCO (PD) manifesta disappunto per la mancata conoscenza dei contenuti del disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri ma non ancora presentato in Parlamento, che secondo quanto preannunciato avrebbe dovuto accompagnare il provvedimento d’urgenza in esame. La sua parte politica ha comunque consentito che si proseguisse nell’esame del decreto, consapevole della priorità di un intervento in materia di sicurezza con misure davvero efficaci, e pertanto si è espressa favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Tuttavia, alcune delle novità introdotte nel decreto-legge rispetto alle misure già adottate dal Governo Prodi, sembrano avere un effetto prevalente di annuncio, non sufficiente a limitare l’immigrazione clandestina né la commissione di reati. Ricorda, in proposito, le considerazioni svolte dal prefetto Manganelli durante l’audizione informale svolta davanti all’Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite: questi ha sottolineato la necessità di garantire l’effettività della pena e di concepire le politiche di sicurezza in un arco temporale piuttosto lungo. I dati citati dal Capo della polizia testimoniano l’inefficacia della vigente disciplina sull’immigrazione, indipendentemente dal Governo in carica.

In particolare, egli reputa profondamente ingiusta l’identificazione tra clandestinità e delinquenza che traspare da alcune disposizioni in esame. Inoltre manifesta la contrarietà assoluta del suo Gruppo alla previsione di una circostanza aggravante per il caso di reato commesso da soggetto presente illegalmente sul territorio nazionale ed esprime rilevanti dubbi sulla formulazione dell’articolo 5, sul quale si sono appuntate critiche anche di senatori della maggioranza. Ribadisce la richiesta di rinviare la modifica della denominazione dei centri di permanenza temporanei in attesa che, in sede di disegno di legge ordinario, si consideri l’eventualità di un mutamento delle funzioni di quegli enti. Inoltre, ritiene opportuno l’ampliamento del potere di ordinanza dei sindaci, ma ritiene che si debba osservare un criterio di prudenza, per il carattere critico della materia e per la necessità di regole uniformi in tutto il Paese: pertanto è opportuno prevedere l’obbligo e non solo la facoltà del Ministro dell’interno di emanare direttive in proposito.

Infine, invita a considerare ulteriori fattispecie di reato per reprimere comportamenti di grave allarme sociale, come la violenza sulle donne, nonché misure di rafforzamento della capacità di identificazione degli stranieri.

Conclude, dichiarando la disponibilità del suo Gruppo a un comportamento parlamentare costruttivo, a fronte dell’effettiva apertura del Governo e della maggioranza sugli aspetti più controversi del decreto-legge.

 

Il senatore MALAN (PdL) ritiene opportuno esaminare esclusivamente il decreto-legge all’esame delle Commissioni riunite, senza sovrapporre valutazioni relative ad altri provvedimenti ancora non presentati in Parlamento.

Osserva quindi l’esigenza di procedere con rapidità alla conversione in legge del decreto, considerando in particolare l’urgenza di introdurre norme della cui efficacia deterrente nessuno, a suo avviso, può dubitare. Egli ritiene in proposito che le pur giuste preoccupazioni sull’affollamento delle carceri non possono esimere il legislatore da un intervento incisivo ed efficace che risponda alle legittime aspettative dei cittadini. Occorre semmai intensificare gli sforzi, con adeguati interventi edilizi, per assicurare un funzionale assorbimento della popolazione carceraria.

Quanto alle norme che intervengono sul codice penale, egli rileva che l’inasprimento della disciplina relativa alla espulsione e all’allontanamento degli stranieri dallo Stato si renda improcrastinabile alla luce dei dati statistici sull’altissimo numero degli immigrati irregolari presenti nel territorio.

Per ciò che riguarda l’esigenza di rispettare la normativa comunitaria in materia di immigrazione ritiene necessario tenere conto della particolare collocazione geografica che rende l’Italia molto più esposta al fenomeno e più vulnerabile rispetto ad altri Paesi dell’Unione.

Sull’introduzione dell’aggravante comune della illegale permanenza nel territorio, l’oratore, pur comprendendo le perplessità avanzate da molti senatori, osserva che la condizione di clandestinità non possa essere affrontata esclusivamente con strumenti amministrativi.

 

Il senatore PROCACCI (PD) condivide la necessità di considerare il tema della sicurezza in modo organico, evitando il rischio di una valutazione settoriale concentrata esclusivamente sulla normativa di emergenza. A suo avviso, una risposta politica di natura esclusivamente repressiva, pur richiesta dalla gravità della situazione, appare inidonea a governare un fenomeno complesso ed articolato cui occorre fornire risposte di altra natura. In particolare egli auspica che, nel disegno di legge che sarà presentato dal Governo, siano contenuti interventi sull’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, su un’adeguata formazione scolastica per prevenire e combattere la devianza minorile, nonché interventi organici in tema di sicurezza stradale.

Ribadendo la necessità che lo Stato non si limiti ad una politica repressiva, ritiene compito del Parlamento impegnarsi in un’operazione che, nel lungo periodo, incida sulle cause profonde del disagio vissuto dalla società italiana causato non solo dal fenomeno dell’immigrazione clandestina.

 

Il senatore MARITATI (PD) invita il Governo e i colleghi a non cedere alla tentazione di ricercare risposte facili a problemi complessi.

In particolare egli ricorda come all'inizio degli anni '90 la sua regione, la Puglia, si sia trovata in prima linea di fronte a quello che allora appariva come un gigantesco esodo dalle coste albanesi.

Egli ricorda come all'epoca si fosse diffusa nella regione una sorta di psicosi dell'invasione che portò lo stato ad immaginare una risposta di tipo militare schierando sulle coste pugliesi, in assetto da guerra, migliaia di soldati, i quali finirono per trasformarsi in altrettanti soccorritori, infermieri e assistenti sociali di questa massa di persone sbarcate sulle coste pugliesi.

Quella vicenda determinò l'avvio di una riflessione che consentì di elaborare, grazie agli accordi internazionali, utili ed incisive iniziative che, attraverso anche l'impiego di forze di polizia specializzate che tuttora continuano nell'opera di contrasto contro il traffico di essere umani, ha ridotto a dimensioni assolutamente fisiologiche il fenomeno dello sbarco dei clandestini nel Salento.

Quest'esperienza dovrebbe insegnare che è del tutto inutile - rispetto ad un problema come l'immigrazione clandestina, cui certamente non vanno date risposte pietistiche, ma rispetto alla quale vanno elaborate efficaci strategie di governo - una risposta improntata unicamente ad un'intensificazione della repressione che il più delle volte è destinata a rimanere sulla carta. Il rischio di iniziative dirette a fare terra bruciata intorno a persone che già vivono in uno stato di incertezza e nell'ombra è infatti quello di spingerle ancora di più verso l'illegalità.

Il senatore Maritati si sofferma quindi sulle disposizioni di cui all'articolo 9, invitando i colleghi della maggioranza a valutare come la modifica di denominazione prevista per i centri di permanenza temporanea e assistenza appaia foriera di un mutamento culturale nei confronti del fenomeno dell'immigrazione che non dovrebbe essere condiviso da chi considera l'etica cristiana come un elemento fondante della propria visione dei rapporti umani e sociali; egli segnala poi come appaia una vera e propria follia l'idea di portare il limite massimo della permanenza in tali centri a diciotto mesi. Se infatti nell'audizione di giovedì scorso il prefetto Morcone ha potuto affermare con soddisfazione che lo standard di vita in tali centri è attualmente accettabile, è evidente che ciò non sarebbe più possibile nel momento in cui un simile prolungamento della detenzione determinerebbe il collasso dei centri stessi.

 

Il senatore LAURO (PdL) appunta le sue riflessioni esclusivamente sull’articolo 5 del decreto, volto ad introdurre quale autonomo titolo di reato, la cessione a titolo oneroso di immobili a cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. Al riguardo osserva che la sanzione, per avere un effetto deterrente, debba essere realmente efficace. Conseguentemente ritiene che la norma debba essere modificata nel senso di prevedere l’ipotesi di chi, a titolo oneroso, dia alloggio o consenta al godimento dell’immobile all’extracomunitario. Ciò permette, da una parte di escludere il caso dei collaboratori domestici e dell’attività caritativa, dall’altro evita di sanzionare esclusivamente il proprietario, colpendo anche chi, pur non essendo proprietario ceda ad altri l’uso dell’immobile di cui ha avuto, a vario titolo, la disponibilità. Ritiene inoltre opportuno modificare la norma prevedendo esclusivamente l’ipotesi che il numero di cittadini extracomunitari cui viene dato in uso l’immobile sia superiore a tre, in modo tale da colpire i più odiosi casi di sfruttamento del lavoro degli extracomunitari. Ritiene infine che, considerando l’attuale sistema processuale, lo strumento della confisca sia inefficace. Appare pertanto opportuno, a suo avviso, che essa sia accompagnata da una sanzione pecuniaria, dotata certamente di maggiore efficacia deterrente.

 

Il senatore CASSON (PD) nel prendere atto che in una dichiarazione rilasciata questo pomeriggio il presidente Berlusconi sembra rinunciare all'idea di prevedere l'immigrazione clandestina come titolo autonomo di reato, osserva come tale vicenda testimoni l'incertezza del quadro in cui si muove il Governo, e conferma l'opportunità della richiesta avanzata mercoledì scorso dal senatore Bianco di procedere ad un esame parallelo del decreto-legge e del disegno di legge sulla sicurezza.

In realtà l'intera vicenda è stata gestita in maniera confusa e superficiale, pressati dalla necessità di dare immediatamente un segnale all'opinione pubblica laddove la strada più idonea per affrontare i problemi legati alla criminalità diffusa, ed in particolare, legata all’immigrazione clandestina, sarebbe stata quella di individuare e destinare a questi problemi risorse adeguate e di ricorrere agli strumenti offerti dal diritto internazionale.

Che le preoccupazioni del Governo siano state essenzialmente politiche, è dimostrato anche dall'intervento del senatore Mazzatorta, il quale ha ammesso che lo scopo della normativa d'urgenza era essenzialmente quello di dare un segnale.

In realtà la parte migliore del provvedimento d'urgenza è rappresentata da quelle disposizioni, che ne costituiscono la gran parte, riprese dal pacchetto sicurezza del governo Prodi in maniera a volte talmente pedissequa da non cogliere l'opportunità di effettuare miglioramenti a suo tempo proposti, come la maggiore elevazione della pena prevista per l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, che avrebbe consentito l'applicazione del fermo di polizia. Per il resto, le norme proposte appaiono ispirate a una volontà di manifestazione di forza che rischia però di risultare nei fatti in gran parte vanificata.

Nel ribadire la contrarietà del Partito Democratico dall'aggravante prevista dalla lettera f) dell'articolo 1 e alle considerazioni in ordine alla necessità di prevedere la valutazione della pericolosità sociale per l'applicazione della misura di sicurezza di cui all'articolo 235 del codice penale, il senatore Casson raccomanda un'integrale riscrittura dell'articolo 5 che, nella sua attuale formulazione, da un lato appare foriero di gravissimi problemi applicativi, e dall'altro tradisce un'impostazione originaria che non era, come poi si è detto, quella di reprimere fenomeni di sfruttamento dei lavoratori extracomunitari, ma quella di creare una sorta di vero e proprio terrorismo sociale.

 

Il senatore Mauro Maria MARINO(PD), nel condividere i rilievi formulati da molti senatori del suo Gruppo, in particolare dal presidente Bianco, esprime alcune perplessità sul metodo adottato dal Governo di anticipare, nella normativa di urgenza, interventi che saranno probabilmente oggetto di un autonomo e organico disegno di legge. Al riguardo esprime il suo disappunto per la scelta di ritardare ancora la presentazione in Parlamento del disegno di legge, considerando oltretutto che, nel sito del Ministero dell’interno è possibile reperirne il contenuto. Ciò, a suo avviso, oltre a imporre alle Commissioni riunite un esame inevitabilmente parziale della legislazione sulla sicurezza, si configura come una indiretta mortificazione delle stesse prerogative del legislatore.

Quanto al merito del decreto, pur condividendo molte delle norme in esso contenute, conviene sulle perplessità espresse su molteplici aspetti, soffermandosi in particolare sul delicato tema della funzione dei centri di permanenza temporanea e sui rischi di una loro possibile trasformazione in vere e proprie strutture detentive.

 

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato chiusa la discussione generale, propone di fissare per giovedì 5 giugno alle ore 13 il termine per la presentazione degli emendamenti.

 

Le Commissioni riunite convengono.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA 

 

 Il presidente BERSELLI (PdL) avverte che le Commissioni riunite sono nuovamente convocate domani, mercoledì 4 giugno, alle ore 15,30, con il medesimo ordine del giorno.

 

 La seduta termina alle ore 18,55.

 

 


COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2008

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Mantovano. 

 La seduta inizia alle ore 14,30.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore BIANCO(PD), il quale esprime alla Presidenza delle Commissioni riunite il suo disappunto per il fatto che i parlamentari non hanno ancora avuto modo di conoscere il testo del disegno di legge in materia di sicurezza, benché esso sia stato adottato il 23 maggio scorso contestualmente al decreto-legge in titolo.

Rileva inoltre di aver appreso dalla stampa alcune dichiarazioni del Presidente del Consiglio circa un possibile mutamento di posizione in riferimento ad alcuni aspetti qualificanti dell'annunciato disegno di legge.

Auspica quindi di conoscere dal Governo quali siano gli indirizzi che sembrano maturare sul tema della sicurezza.

 

 Il presidente BERSELLI(PdL), relatore per la 2a Commissione, fa presente al senatore Bianco che sarà a breve assegnato, presumibilmente alle Commissioni riunite, anche il disegno di legge in materia di sicurezza pubblica, già preannunciato dal Governo.

Interviene quindi in sede di replica esprimendo in primo luogo apprezzamento per il tenore del dibattito, nel quale sono emersi alcuni rilievi ed osservazioni condivisibili nel merito.

 Con riferimento al tema della sicurezza pubblica osserva che l'individuazione di misure certe per fronteggiare i fenomeni criminogeni, che hanno posto negli ultimi anni problemi di sicurezza pubblica, è fortemente richiesto dall'opinione pubblica, tanto che tale problematica ha contribuito senza dubbio alla vittoria elettorale della coalizione di centro-destra.

 Dopo aver ricordato come diverse disposizioni del decreto-legge in esame abbiano ripreso norme già contenute in disegni di legge presentati dal Governo precedente nel corso della passata legislatura, dichiara il proprio impegno a valutare, nel merito le proposte emendative eventualmente presentate sia dai senatori della maggioranza che dell'opposizione, al fine di apportare modifiche correttive e migliorative del testo del provvedimento in titolo.

 

Il presidente VIZZINI(PdL), relatore per la 1a Commissione, nel ringraziare i senatori intervenuti, esprime il proprio profondo apprezzamento per il tono elevatissimo del dibattito, sia sotto il profili giuridico sia sul terreno più squisitamente politico. Si augura in proposito che il Governo, soprattutto in sede di esame degli emendamenti, si mostri disponibile ad accogliere alcune delle sollecitazioni più condivise che provengono dall'opposizione. Ricorda in particolare l'esigenza di modificare la norma che introduce, quale autonoma figura di reato, la cessione a titolo oneroso di immobili ad extracomunitari irregolari, tenendo conto delle valutazioni espresse da ambedue gli schieramenti circa l'opportunità di una correzione della fattispecie penale, al fine di evitare che una norma di cui tutti condividono le finalità possa prestarsi a interpretazioni capziose e sostanzialmente elusive.

Auspica infine che il clima di sereno confronto vissuto finora possa mantenersi nelle ulteriori fasi dell'iter parlamentare fino all'approvazione definitiva.

 

 Il sottosegretario MANTOVANO, dopo aver ringraziato tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito, ricorda che il decreto-legge in titolo non costituisce una risposta organica a tutte le questioni attinenti alla sicurezza, limitandosi esclusivamente, per sua stessa natura, a far fronte ai problemi più urgenti. Ritiene pertanto opportuno non estendere il dibattito ai temi che saranno oggetto di successivi interventi normativi.

 Sulle critiche mosse, nel corso della discussione generale, alla legge sull'immigrazione, egli assicura che, per quanto anch'essa - come ogni legge - necessiti di correzioni e di adattamenti, i dati statistici forniti dal Ministero dell'interno, sia per quanto attiene ai flussi dell'immigrazione irregolare e di quella regolare, sia per quanto concerne le espulsioni, dimostrano che a presentare non poche carenze sia stata l'applicazione che negli ultimi due anni è stata fatta della legge.

 Si sofferma quindi sulle parti del decreto che più specificamente risultano di competenza del Ministero dell'interno.

 In primo luogo, in riferimento all'articolo 5, palesa la disponibilità del Governo a procedere alle correzioni che possano rendere la norma più efficace, ma sottolinea, nello stesso tempo, che, in quanto delitto, il reato di cessione a titolo oneroso dell'immobile a un clandestino richiede il dolo. Il giudice dovrà pertanto verificare la piena consapevolezza, da parte del locatore, di cedere il bene a un extracomunitario irregolare. Ricorda inoltre che il reato, così come configurato dalla norma del decreto, è istantaneo. Pertanto, ciò che rileva, ai fini dell'integrazione della fattispecie penale, è la condizione dello straniero al momento della stipulazione del contratto di cessione.

 Si sofferma quindi sull'articolo 6, rilevando che la disposizione, nel disciplinare le funzioni del sindaco nella sua qualità di ufficiale di Governo, prevede altresì la possibilità, per l'autorità di Pubblica Sicurezza, di emanare direttive di coordinamento. La soluzione di configurare come meramente facoltativo l'intervento dell'autorità nazionale costituisce, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione, un coerente bilanciamento tra le esigenze di uniformità nella gestione della sicurezza e la necessità di assicurare autonomia alle autorità locali. Coerentemente con tale scelta, al sindaco è anche attribuito un ruolo significativo al fine di assicurare la cooperazione della polizia locale con le forze della polizia statale. Quanto alle perplessità avanzate circa l'attribuzione al sindaco del potere di disporre della polizia giudiziaria per fini di pubblica sicurezza, il Sottosegretario si riserva una valutazione più approfondita in sede di esame degli emendamenti.

 Quanto al mutamento del nome dei Centri di permanenza temporanea, egli sottolinea come tale scelta nasca con l'intento di distinguere tali strutture dai Centri di prima accoglienza, dai Centri di accoglienza richiedenti asilo e da altre strutture similari, rilevando che la struttura cui si riferisce il decreto in titolo è chiamata a svolgere, al contrario delle altre, i compiti di identificazione del clandestino e di espulsione dello stesso, qualora ne ricorrano le condizioni, con accompagnamento coatto nel Paese di provenienza.

Nel ribadire la disponibilità del Governo a trovare soluzioni il più possibile condivise, il sottosegretario auspica che il Parlamento proceda in tempi rapidi alla conversione del decreto.

 

Interviene quindi in sede di replica il sottosegretario CALIENDO, il quale dopo aver espresso il proprio apprezzamento per il tenore del dibattito, fornisce elementi di risposta alla richieste di chiarimento formulate da alcuni senatori nel corso della discussione generale svoltasi nella seduta pomeridiana di ieri.

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), nel dare atto di talune differenze, seppure di carattere meramente formale, fra quanto previsto nel testo del provvedimento e quanto dichiarato nella relazione introduttiva, si dichiara disponibile a valutare l'opportunità di accogliere proposte emendative volte ad uniformare le diverse previsioni.

Dopo aver segnalato la presenza di taluni refusi nella formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera c) e lettera d), superabili attraverso l'approvazione di puntuali proposte emendative, svolge talune considerazioni sull'articolo 1, comma 1, lettera f), osservando come l'introduzione della nuova circostanza aggravante comune, relativa alla commissione del reato da parte di un soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale, non ponga di per sé problemi di compatibilità con il dettato costituzionale. Si riserva tuttavia di valutare l'opportunità di accogliere emendamenti finalizzati a migliorare sul piano formale la formulazione del numero 11-bis del primo comma dell'articolo 61, del codice penale introdotto dalla disposizione da ultimo richiamata.

 Dopo aver osservato come non siano stati formulati sostanziali rilievi sugli articoli 2, 3 e 4, si sofferma sulle osservazioni emerse in sede di discussione generale in relazione agli articoli 10 e 11. Al riguardo si dichiara disponibile ad accogliere emendamenti finalizzati a modificare l'attuale formulazione degli articoli suddetti al fine di precisare con maggior chiarezza i riparti di competenza fra le autorità titolari di funzioni in materia di misure di prevenzione.

 Sempre con riferimento all'articolo 10, osserva come sarebbe opportuno procedere ad una modifica della lettera e), volta ad espungere dal testo il superfluo richiamo all'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale.

 Dopo aver meglio chiarito la portata dell'articolo 11, nella parte in cui attribuisce anche al Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, il potere di richiedere le misure di prevenzione, si sofferma sull'articolo 12. Al riguardo evidenzia l'erroneo richiamo alla figura del procuratore distrettuale, in luogo del procuratore della Repubblica presso il tribunale del distretto.

CONVOCAZIONE DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI RIUNITE INTEGRATI DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 

 

 Il presidente BERSELLI propone di convocare domani, 5 giugno, alle ore 9 gli Uffici di Presidenza riuniti integrati dai rappresentanti dei Gruppi, al fine di definire la programmazione dei lavori delle Commissioni riunite per l'esame del provvedimento in titolo tenendo anche conto della ormai imminente assegnazione del disegno di legge ordinario sulla sicurezza pubblica.

 

 Le Commissioni riunite convengono.

 

 La seduta termina alle ore 16,15.

 

 

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2008

4a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo e il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano. 

La seduta inizia alle ore 12.

 

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE 

 Il presidente BERSELLI ricorda che, con riferimento all'esame del disegno di legge di conversione all'ordine del giorno, gli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite hanno convenuto di avviare l'illustrazione degli emendamenti nel corso delle sedute antimeridiana e pomeridiana di oggi per concludere poi l'esame nella seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 11 giugno alle ore 8,30.

 

 Il senatore BIANCO (PD) rileva che la programmazione dei lavori delle Commissioni riunite ha subìto un notevole cambiamento: infatti, ha inizio soltanto alle ore 12, mentre era stata convocata alle ore 11 e posticipata alle ore 11,30; inoltre, la seduta programmata per le ore 14,30 è stata inopinatamente spostata alle ore 16.

 Invita la Presidenza ad assicurare un’organizzazione dei lavori più puntuale.

 

 Il presidente BERSELLI, dopo essersi scusato per il ritardo nell'avvio dei lavori della seduta antimeridiana di oggi, ribadisce il carattere concordato della programmazione dei lavori testé ricordata.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 giugno scorso.

 

 Il presidente BERSELLI avverte che si riprenderà l'esame del provvedimento dall'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

 

 Il sottosegretario CALIENDO presenta ed illustra l'emendamento 1.100, il quale intervenendo sull'articolo 1, comma 1, lett. e) del decreto-legge, è volto a ripristinare la corretta formulazione dell'articolo 590-bis del codice penale in relazione alle novelle introdotte all'articolo 590 del codice penale.

 

 Il presidente BERSELLI presenta ed illustra gli emendamenti 1.200, 1.250, 1.300 e 1.350, volti tutti ad introdurre modifiche formali al testo dell'articolo 1 del decreto-legge.

 

 Il senatore CASSON (PD), dopo brevi considerazioni sul complesso delle proposte emendative presentate dai senatori del Partito Democratico in relazione all'articolo 1 del decreto-legge, illustra l'emendamento 1.12. Al riguardo, osserva come esso sia volto ad introdurre l'obbligo di una valutazione dell'oggettiva pericolosità sociale del soggetto di cui si chiede l'espulsione, al fine di ovviare ai dubbi di compatibilità costituzionale che l'articolo 1 del decreto-legge così come formulato desta. Illustra quindi il contenuto dell'emendamento 1.14, il quale prevede la sanzionabilità penale della sola inottemperanza, priva di giustificato motivo, all'ordine di espulsione ovvero di allontanamento.

 Dopo aver illustrato l'emendamento 1.20, il quale è volto ad innalzare la pena massima comminata nel caso di omicidio colposo quando sia collegato a violazioni delle norme in materia di circolazione stradale e sicurezza sul lavoro, conclude dando conto del contenuto dell'emendamento 1.22, il quale interviene sulla circostanza aggravante comune, di cui all'articolo 61, comma 1, numero 6) del codice penale.

 

 Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut) illustra dapprima l'emendamento 1.2, il quale è volto ad allineare il contenuto degli articoli 235 e 312 del codice penale, così come modificati dal decreto-legge, a quanto già previsto nelle disposizioni del testo unico in materia di immigrazione. In particolare si prevede con riferimento ad entrambe le fattispecie che, in caso di inottemperanza all'ordine di espulsione od allontanamento, il trasgressore sia arrestato anche fuori dei casi di flagranza e che si proceda con rito direttissimo.

 Illustra quindi l'emendamento 1.3 il quale è volto a sostituire integralmente la lettera f) dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, prevedendo che l'aggravante di cui all'articolo 61, comma 1 del codice penale si configuri solo laddove il fatto sia commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale nel periodo in cui si è sottratto volontariamente all'ordine di espulsione o di allontanamento. In altri termini, si subordina la configurabilità dell'aggravante generica al verificarsi, come avviene con la latitanza, di una ribellione contro un ordine dell'autorità dalla quale deriva un reato con effetti permanenti, e non di una mera situazione personale.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene per illustrare l'emendamento 1.23. Al riguardo, osserva come esso sia volto ad introdurre ulteriori modifiche al codice penale in relazione a talune fattispecie criminali di particolare rilievo e pericolosità sul piano sociale, peraltro già oggetto di condivisi e puntuali disegni di legge presentati nel corso della passata legislatura. In particolare, osserva che l'emendamento prevede, con riferimento all'articolo 572 del codice penale, l'inasprimento delle sanzioni comminate per i casi di maltrattamento, riconoscendo nel contempo veste formale anche alle situazioni di convivenza. L'inasprimento del quadro sanzionatorio consente peraltro la possibilità di utilizzare, quale mezzo di ricerca della prova, gli strumenti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.

 Con riferimento poi al reato di violenza sessuale, l'emendamento introduce una puntuale disposizione, finalizzata ad evitare che nel caso di delitti a sfondo sessuale commessi ai danni di persona minore di 14 anni il colpevole possa invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona. Conformemente poi a quanto già previsto nelle legislazioni dei più importanti paesi europei, l'emendamento introduce ulteriori circostanze aggravanti, che si configurano quando i fatti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis sono perpetrati nei confronti di famigliari del colpevole o di donne in stato di gravidanza.

 Si sofferma infine sulla lettera b-quinquies) dell'emendamento 1.23, osservando come essa sia volta a sanzionare le molestie e minacce persecutorie, introducendo anche nell'ordinamento italiano una normativa diretta a contrastare il fenomeno conosciuto in ambito internazionale come stalking. Dopo aver svolto talune considerazioni sul fenomeno, la cui gravità è confermata da ben noti dati statistici, si sofferma sul merito della disposizione che l'emendamento intende introdurre. Tale disposizione oltre a prevedere per i molestatori la pena della reclusione fino a quattro anni, introduce un aumento della sanzione nel caso in cui le minacce e le molestie persistenti siano perpetrate nei confronti di famigliari o persone affettivamente collegate al colpevole. La norma dispone che per tale reato si proceda a querela di parte, ma che sia perseguibile d'ufficio se commesso con minacce gravi o se sia connesso ad altri reati perseguibili d'ufficio.

 

 Il presidente BERSELLI, nel riservarsi una più attenta valutazione sulle disposizioni volte a sanzionare il reato di stalking, esprime piena condivisione per le finalità dell'emendamento testé illustrato dalla senatrice Della Monica.

 

 Il senatore MARITATI (PD) interviene sugli emendamenti 1.12 e 1.14, già illustrati dal senatore Casson, osservando come essi siano volti non solo a correggere i profili di incostituzionalità dell'articolo 1 del decreto-legge ma anche ad introdurre misure atte a garantire l'effettività dell'espulsione prevista dagli articoli 312 e 235 del codice penale, così come emendati dal decreto-legge in esame.

 

 Il senatore D'AMBROSIO (PD), rinviando a taluni rilievi già svolti nel corso della discussione generale, si sofferma dapprima sull'emendamento 1.17, rilevando come esso, analogamente a quanto in parte previsto dall'emendamento 1.14 in relazione all'articolo 235 del codice penale così come modificato dal decreto-legge, prevede che l'inottemperanza all'ordine di espulsione pronunciato dal giudice non sia sanzionata se determinata da un giustificato motivo.

 

 Il senatore CAROFIGLIO (PD) illustra l'emendamento 1.19, il quale si colloca all'interno di una serie di proposte emendative volte a modificare il testo del decreto-legge nel senso di ancorare la repressione delle situazioni di irregolarità alla sussistenza di oggettive ragioni di offensività e pericolosità. L'emendamento in esame in particolare introduce disposizioni volte ad inasprire le sanzioni nei confronti di coloro che ostacolano o rallentano le procedure di identificazione.

 

 Il senatore VITALI (PD) illustra l’emendamento 1.0.1 - presentato in subordine all’emendamento 1.19, quest’ultimo del senatore Carofiglio e di altri senatori - diretto a punire chi, essendo già sottoposto a provvedimento di custodia cautelare, non fornisce le proprie generalità.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) illustra l’emendamento 1.5, che, oltre ad intervenire sulle stesse fattispecie regolate dall'emendamento 1.23, converte in fattispecie delittuosa il reato contravvenzionale dell’impiego di minori nell’accattonaggio e prevede la punizione dell’adescamento di minorenni attraverso l’utilizzazione della rete internet o di altri mezzi di comunicazione. L’emendamento prevede poi come aggravante specifica per il reato di truffa la circostanza, già prevista come aggravante comune, di avere approfittato delle condizioni di tempo, di luogo o delle condizioni personali delle vittime, al fine di ostacolare la difesa pubblica e privata. Per il reato di danneggiamento si prevede un’aggravante qualora siano coinvolti immobili sottoposti a risanamento edilizio e ambientale.

 La proposta emendativa introduce anche il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e riconduce l’aggravante specifica del fatto commesso dal soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale al novero delle circostanze aggravanti comuni previste dall’articolo 61 del codice penale.

 

 Dopo che il senatore SARO (PdL) ha dato per illustrato l'emendamento 1.1, sono dati per illustrati anche tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché l'emendamento 1.0.1, volto ad introdurre ulteriori disposizioni dopo l'articolo 1.

 

 Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferititi all'articolo 2 del decreto-legge.

 

 Il presidente BERSELLI presenta ed illustra gli emendamenti 2.200, 2.250 e 2.300, tutte volte ad introdurre modifiche formali al testo dell'articolo 2 del decreto-legge.

 

 Il sottosegretario CALIENDO presenta ed illustra l'emendamento 2.100, volto a coordinare le disposizioni del decreto-legge con le modifiche intervenute nell'ordinamento a seguito della ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica.

 

 Il senatore CASSON (PD) illustra l’emendamento 2.9, recante norme di coordinamento in materia di pirateria informatica, di contenuto analogo all’emendamento 2.100 presentato dal Governo.

 

 Il senatore MAZZATORTA (LNP) illustra l’emendamento 2.8, che esclude la sospensione dell’esecuzione automatica della pena per alcuni reati di particolare allarme sociale.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) dà conto dell’emendamento 2.0.2, volto a correggere la disciplina processuale a seguito dell’introduzione del reato di atti persecutori. In particolare, si prevede il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, da comunicarsi all’autorità di pubblica sicurezza, che può adottare opportuni provvedimenti anche in materia di armi e munizioni. Si prevede la possibilità di disporre il divieto provvisorio di avvicinamento, secondo quanto suggerito dalla magistratura, che lo ritiene più efficace della semplice diffida. Infine, si dà facoltà di chiedere l’incidente probatorio, in modo da reintegrare al più presto il danno subìto dalla persona offesa, anche attraverso l’adozione di misure immediate di tutela.

 

 Il senatore BODEGA (LNP) illustra l’emendamento 2.0.1, che riduce, al fine di renderla effettiva, la sanzione amministrativa pecuniaria per l’acquisto di cose in violazione delle norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e di proprietà intellettuale.

 

 Sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché l'emendamento aggiuntivo 2.0.3, volto ad introdurre disposizioni ulteriori dopo l'articolo 2.

 

 Il presidente BERSELLI, avverte che non essendo stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 3 si procederà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 4 del decreto-legge.

 

 Il sottosegretario MANTOVANO illustra l’emendamento 4.500, che inasprisce le pene per la guida in stato di ebbrezza qualora sia causa di incidente stradale.

 

 Il presidente BERSELLI illustra quindi gli emendamenti 4.100, 4.150 e 4.200, tutti volti ad introdurre modifiche di carattere formale al testo dell'articolo 4 del decreto-legge.

 

 Il senatore COMPAGNA (PdL) motiva la proposta di cui all’emendamento 4.0.1, che introduce il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche dopo le ore 2, già sperimentato con successo in alcune città.

 

 Il senatore BODEGA (LNP) illustra gli emendamenti 4.21 e 4.22, che disciplinano in maniera più efficace le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza.

 

 Dopo che sono stati dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, nonché gli emendamenti aggiuntivi 4.0.2 e 4.0.3, si procede all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 5 del decreto-legge.

 

 Il presidente BERSELLI presenta ed illustra l'emendamento 5.100, rilevandone il carattere meramente formale.

 

 Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut) dà conto degli emendamenti 5.1 e 5.2: essi riformulano la disposizione che prevede la confisca dell’immobile ceduto a titolo oneroso allo straniero irregolare: in particolare, si ribadiscono le prescrizioni relative alla denuncia di cessione degli immobili, si esclude l’ipotesi di responsabilità oggettiva del proprietario, si comprendono altre forme tipiche di cessione dell’alloggio e si esclude la responsabilità quando l’ospitalità sia data da associazioni che hanno scopi caritatevoli.

 Dà conto anche dell’emendamento 5.3, che inasprisce le pene per i datori di lavoro che impieghino irregolarmente lo straniero clandestino.

 

 Il senatore CASSON (PD) illustra l’emendamento 5.19 che, accogliendo l’ipotesi -formulata dal Governo - di confisca dell’immobile concesso a titolo oneroso allo straniero irregolare, riformula la disposizione prevedendo il requisito dell’ingiusto profitto che il proprietario trae dallo stato di bisogno del clandestino, consistente in un corrispettivo gravemente sproporzionato alla media dei prezzi di mercato. Inoltre, si prevede che la sanzione si estenda anche a chi procura l’alloggio.

 

 Il senatore CAROFIGLIO (PD) illustra l’emendamento 5.24, che tiene conto del fatto che la clandestinità deriva in misura preponderante dal fenomeno di persone straniere che entrano regolarmente nel territorio nazionale e poi vi permangono illegalmente. La norma prescrive la rilevazione delle impronte digitali dello straniero con modalità informatiche e senza procedure invasive.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra l’emendamento 5.0.4, che prevede la concessione di un visto per motivi umanitari alle persone vittime di violenza in ambito familiare, quando emerga un concreto e attuale pericolo per la loro incolumità. Dà conto anche della copertura finanziaria della proposta.

 

 Il senatore SALTAMARTINI (PdL) illustra quindi l'emendamento 5.10, il quale prevede che con riferimento alla fattispecie di reato introdotta dall'articolo 5 del decreto-legge, l'irregolarità del cittadino straniero cui viene ceduta in uso a titolo oneroso la disponibilità di un immobile si concretizzi nell'assenza del permesso di soggiorno.

 

 Il senatore MARITATI (PD) illustra quindi l'emendamento 5.20, il quale è volto ad introdurre nel nostro ordinamento l'istituto del rimpatrio volontario ed assistito. Tale istituto, già contemplato da diverse legislazioni di paesi dell'Unione europea, oltre a garantire una maggiore effettività dei provvedimenti di espulsione e indubbi risparmi economici per l'erario pubblico, consente di assicurare un sostegno reale a coloro che sperano di trovare in Italia nuove prospettive di vita, nel rispetto dei principi di solidarietà sanciti nella nostra Carta costituzionale.

 L'effettività dell'istituto in esame è inoltre garantita dal fatto che, nel caso di rimpatrio volontario ed assistito, la durata del divieto di reingresso per lo straniero è ridotto a due anni. Per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito l'emendamento 5.20 prevede infine l'istituzione di un apposito fondo nazionale rimpatri.

 

 Il presidente BERSELLI avverte che l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5 proseguirà nel corso della seduta pomeridiana di oggi.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

 

 Il presidente BERSELLI avverte che la seduta già convocata per oggi alle ore 14,30 è posticipata alle ore 16.

 

La seduta termina alle ore 13,30.




 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.692

al testo del decreto-legge

 

Art. 1.

1.10

D'Ambrosio, Bianco, Adamo, Bastico, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Chiurazzi, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, sostituire la lettera a)con la seguente:

«a)all’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 3, la parola: "quindici" è sostituita con la seguente: "sette".».

 

1.10 (testo 2)

D'Ambrosio, Bianco, Adamo, Bastico, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Chiurazzi, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis)all’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, al comma 3, quinto periodo, la parola: ’’quindici’’ è sostituita con la seguente: ’’sette;’’».

 

1.4

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, lettera a),capoverso « Art.235», dopo le parole: «quando lo straniero», inserire le seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea».

 

1.11

Bianco, Adamo, Bastico, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art.235», al comma primo, dopo le parole: «quando lo straniero», inserire le seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea».

 

1.13

Bianco, Adamo, Bastico, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art.235», al comma primo, sostituire le parole: «ai due anni», con le seguenti: «ai cinque anni».

 

1.12

Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art 235», al comma primo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo giudizio di pericolosità sociale specificamente motivato dal giudice».

 

1.1

Saro

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art.235», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«L’ordine di espulsione dello straniero ovvero di allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea è immediatamente esecutivo».

Al comma 1, lettera b),capoverso « Art. 312», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«L’ordine di espulsione dello straniero ovvero di allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea è immediatamente esecutivo».

 

1.1 (testo 2)

Saro

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art.235», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».

Al comma 1, lettera b),capoverso « Art. 312», al primo comma, aggiungere il seguente periodo:

«Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.».

 

1.14

D'Ambrosio, Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art.235», sostituire il secondo comma con il seguente:

«L’inottemperanza, priva di giustificato motivo, all’ordine di espulsione ovvero di allontanamento, pronunciato dal giudice, è punita con la reclusione da uno a quattro anni».

 

1.2

D’Alia

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 235», al secondo comma, dopo le parole: «da uno a quattro anni», aggiungere il seguente periodo: «In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo».

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», al secondo comma, dopo le parole: «da uno a quattro anni», aggiungere il seguente periodo: «In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo».

 

1.200

Vizzini, Berselli, relatori

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 312", sostituire le parole: "o il cittadino di Stato" con le seguenti: "o il cittadino appartenente ad uno Stato membro".

 

1.16

Bianco, Adamo, Bastico, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, lettera b), all’articolo 312, ivi richiamato, al comma primo, dopo le parole: libertà personale» aggiungere le seguenti: «non inferiore a cinque anni,».

 

1.15

Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, lettera b), all’articolo 312, ivi richiamato, al comma primo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo giudizio di pericolosità sociale specificamente motivato dal giudice,».

 

1.17

D'Ambrosio, Bianco, Adamo, Bastico, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Chiurazzi, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, lettera b), all’articolo 312, ivi richiamato, il comma secondo è sostituito dal seguente:

«L’inottemperanza, priva di giustificato motivo, all’ordine di espulsione pronunciato dal giudice, è punita con la reclusione da uno a quattro anni».

 

1.23

Della Monica, Bianco, Adamo, Bastico, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali, Marino Mauro Maria

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti:

«b-bis) l’articolo 572 è sostituito dal seguente:

"Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni."»;

«b-ter) dopo l’articolo 604 è inserito il seguente:

"604-bis. - (Ignoranza dell’età della persona offesa). – Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’età della persona."»;

«b-quater) all’articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5 sono inseriti i seguenti:

"5- bis) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza."»;

«b-quinquies) dopo l’articolo 612 è inserito il seguente:

"612-bis. - (Atti persecutori). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ripetutamente minaccia o molesta taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona a sé legata da stabile relazione affettiva, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti del coniuge divorziato, del coniuge separato anche non legalmente o nei confronti di persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d’ufficio se il fatto è commesso in danno di persona minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall’articolo 339.

Si procede altresì d’ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio"».

1.5

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis)». L’articolo 572 è sostituito dal seguente:

«Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni»;

al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) dopo l’articolo 600-septies è inserito il seguente:

"Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell’accattonaggio). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni";

e-ter) l’articolo 671 è abrogato;

e-quater) dopo l’articolo 609-decies è aggiunto il seguente:

"Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenne). – Chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l’utilizzazione della rete INTERNET o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo è punito con la reclusione da uno a tre anni";

e-quinqies). dopo l’articolo 612 è inserito il seguente:

"Art. 612-bis - (Atti persecutori). – chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porlo in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, ovvero in modo tale da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona ad esso legata da stabile legame affettivo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d’ufficio se ricorre una delle condizioni previste dall’articolo 339.

Si procede altresì d’ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio";

e-sexies) all’articolo 640, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

"1-bis) se ricorre l’aggravante di cui all’articolo 61, numero 5)";

e-septies). Dopo il numero 3) del secondo comma dell’articolo 635 del codice penale, è inserito il seguente:

"3-bis) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale";

e-octies) dopo il secondo comma dell’articolo 635, è inserito il seguente:

"Per i reati di cui all’articolo 635, secondo comma, del codice penale, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna";

e-nonies) al secondo comma dell’articolo 639 , dopo le parole: "compresi nel perimetro dei centri storici," sono inserite le seguenti: "ovvero su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano,"».

Conseguentemente, all’articolo 2, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) all’articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola "minaccia" sono inserite le seguenti: "atti persecutori";

a-ter) all’articolo 282-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio";

a-quater) dopo l’articolo 282-bis è inserito il seguente:

"art. 282-ter - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.

3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio"».

 

1.19

Carofiglio, Bianco, Adamo, Bastico, Casson, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis). L’articolo 495 è sostituito dal seguente:

"Art. 495. - (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). – Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La reclusione non è inferiore a due anni:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

2). se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome";

b-ter) dopo l’articolo 495 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 495-bis. - (Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali). – Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione altera parti del proprio o dell’altrui corpo utili per consentire l’accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il fatto è aggravato se commesso nell’esercizio di una professione sanitaria";

b-quater) l’articolo 496 è sostituito dal seguente:

«Art. 496. - (False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). – Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni"»;

conseguentemente:

all’articolo 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 2 dell’articolo 381 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall’articolo 495 del codice penale

m-quater) fraudolente alterazioni e mutilazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali, previste dall’articolo 495-bis del codice penale».

 

1.18

Lumia

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). All’articolo 416-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: "da cinque a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a dodici anni";

2) al secondo comma, le parole: "da sette a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da nove a quattordici anni";

3) al quarto comma, le parole: "da sette" sono sostituite dalle seguenti: "da nove" e le parole: "da dieci" sono sostituite dalle seguenti: "da dodici";».

 

1.20

Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la parola: «sei» con «sette».

 

1.250

Vizzini, Berselli, relatori

Al comma 1, dopo la lettera c) ,inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 157, sesto comma, le parole: "589, secondo e terzo comma" sono sotituite dalle seguenti: "589, secondo, terzo e quarto comma".

 

1.100

Il Governo

All'articolo 1, comma 1, lettera e), sostituire le parole: "quarto comma" con le seguenti: "terzo comma, ultimo periodo".

 

1.6

Perduca, Poretti, Bonino

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

 

1.7

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, sopprimere la lettera f)

 

1.21

Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, sopprimere la lettera f)

 

1.22

Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) all’articolo 61, primo comma, al numero 6), dopo la parola: "esecuzione", sono inserite le seguenti: "di un provvedimento di espulsione od allontanamento dal territorio dello Stato, ovvero"».

 

1.8

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) all’articolo 61, primo comma, al numero 6), dopo la parola: "esecuzione", sono inserite le seguenti: "di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato, ovvero"».

1.3

D’Alia

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) all’articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale, nel periodo in cui si è sottratto volontariamente all’ordine di espulsione o di allontanamento."».

 

1.300

Vizzini, Berselli, relatori

Al comma 1, lettera f), alinea, sostituire la parola: "inserito" con la seguente: "aggiunto".

 

1.350

Vizzini, Berselli, relatori

Al comma 1, lettera f), capoverso "11-bis", sostituire le parole: "se il fatto è connesso da soggetto che si trovi" con le seguenti: "l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova".

 

1.9

Balboni, Pastore, Malan

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) all’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, al comma 1-bis, lettera a), le parole "sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale« sono sostituite con le seguenti: "sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore ai limiti massimi indicati nella tabella 1 allegata al presente testo unico".».

 

1.0.1

Vitali, Carofiglio, Bianco, Adamo, Bastico, Casson, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all’articolo 496 del codice penale in materia di sanzioni perchi, già sottoposto a provvedimento di custodia cautelare, non fornisce le proprie generalità)

1. All’articolo 496 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Fermo restando quanto stabilito dal comma primo, chiunque, già sottoposto a provvedimento di custodia cautelare per uno dei reati di cui agli articoli 601, 609-bis, 624-bis e 628 del codice penale, per il reato di cui all’articolo 73, commi 1 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per il reato di cui all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e per il reato di cui all’articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo sia stato scarcerato per insussistenza di indizi o prosciolto, rifiuti di dichiarare all’autorità di polizia le proprie generalità o ne dichiari di false, è punito con la reclusione fino a cinque anni."».

 

Art. 2.

2.9

Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all’articolo 51, comma 3-ter, dopo le parole: Nei casi previsti dal comma 3-bis" sono aggiunte le parole: "e dal comma 3-quinquies"»;

0a-bis) all’articolo 328 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l’udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente";».

2.2

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «, anche su richiesta dell’organo accertatore».

2.200

Vizzini, Berselli, relatori

Al comma 1, lettera a), capoverso "3-bis" primo periodo, dopo la parola: "accertatore" inserire una virgola.

 

2.1

D’Alia

Al comma 1, lettera a), capovero «3-bis», sopprimere le parole: «ovvero quando, anche all’esito di accertamenti compiuti ai sensi dell’articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti».

Aggiungere quindi il seguente capoverso:

«3-quater. Nei casi previsti dai precedenti due commi, l’organo che procede alla distruzione redige verbale delle operazioni compiute e lo trasmette tempestivamente all’autorità giudiziaria procedente.».

 

2.3

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «3-ter».

 

2.250

Vizzini, Berselli, relatori

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) Nella rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: " distruzione di cose sequestrate";».

 

2.4

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di prevenzione» aggiungere la parola: «antimafia».

 

2.5

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, lettera c), capoverso «art. 449», nel comma 4, sostituire la parola: «quindicesimo», con la seguente: «trentesimo»

 

2.300

Vizzini, Berselli, relatori

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: "dalla seguente" con le seguenti: "dalle seguenti".

2.7

Balboni, Malan, Pastore, Delogu

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) all’articolo 656, comma 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni. La condanna per uno dei reati previsti dagli articoli 628 e 624-bis del codice penale non è ostativa alla sospensione dell’esecuzione della pena prevista dal comma 5 dell’articolo 656 del codice di procedura penale, nei confronti dei tossicodipendenti che anche da liberi si sono sottoposti ad un percorso di recupero dalla droga".».

 

2.8

Bodega, Divina, Mauro, Mazzatorta

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis e 628 del codice penale» con le seguenti parole: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 527, 600-bis, 609-bis, 609-octies, 624, 624-bis, 628 e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’articolo 61, comma 1, numero 11-bis) del codice penale, e di cui agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

 

2.100

Il Governo

Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

 

"n) al comma 3-ter dell'articolo 51, dopo le parole: "3-bis", sono aggiunte le seguenti: "3-quater e 3-quinquies";

o) al comma 3-quater dell'articolo 51, l'ultimo periodo è soppresso;

p) al comma 1-bis dell'articolo 328, dopo le parole: "3-bis", sono aggiunte le seguenti: "3-quater e 3-quinquies";

q) il comma 1-ter dell'articolo 328 è abrogato.

 

2.0.2

Della Monica, Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Altre modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: "minaccia," sono inserite le seguenti: "atti persecutori,";

b) all’articolo 282-bis, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"7. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.";

c) dopo l’articolo 282 bis è aggiunto il seguente:

«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da stabile relazione affettiva.

3. Quando la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. Con il provvedimento che dispone il divieto di comunicazione con determinate persone il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con il mezzo del telefono ovvero con ogni altro strumento di comunicazione anche telematico.

5. Il provvedimento è comunicato all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socioassistenziali del territorio.».

d) all’articolo 293, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "dell’imputato e all’eventuale già nominato difensore della persona offesa dal reato";

e) dopo l’articolo 384 è inserito il seguente:

"Art. 384-bis. - (Divieto provvisorio di avvicinamento). – 1. Anche fuori dai casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere imminente un pericolo per la incolumità della persona offesa, il pubblico ministero dispone con decreto motivato l’applicazione provvisoria delle prescrizioni previste dall’articolo 282-ter del codice di procedura penale nei confronti della persona gravemente indiziata del delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale.

2. Entro 48 ore dall’emissione del provvedimento, il pubblico ministero richiede la convalida al Giudice competente in relazione al luogo di esecuzione.

3. Il Giudice entro 5 giorni successivi fissa l’udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, all’indiziato ed al difensore.

4. Quando risulta che il provvedimento è stato legittimamente eseguito, provvede alla convalida con ordinanza contro la quale il pubblico ministero e l’indiziato possono proporre ricorso per Cassazione.

5. Quando non provvede a norma del comma che precede, il Giudice dispone con ordinanza la revoca del provvedimento.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell’articolo 390 e dell’articolo 391".

f) all’articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.";

g) l’articolo 395 è sostituito dal seguente:

1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente ai soli atti e documenti indispensabili per l’espletamento del mezzo di prova, ed è notificata a cura di chi l’ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell’articolo 393 comma l lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria.

i) l’articolo 396, comma 1, è modificato come segue:

1) dopo le parole: "il pubblico ministero" sono inserite le seguenti: ",la persona offesa dal reato";

2) dopo le parole: "fondatezza della richiesta," sono inserite le seguenti: "le modalità di assunzione per il provvedimento di cui all’articolo 398 comma 5-bis,";

l) all’articolo 396, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "dalla persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o dalla persona offesa dal reato";

m) all’articolo 396, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "La persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o la persona offesa dal reato";

n) l’articolo 398, il comma 5-bis, è modificato come segue:

1) prima della parola "600" è inserita "572,";

2) le parole: "e 609-octies" sono sostituite da: "609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis";

3) le parole "vi siano minori di anni sedici," sono sostituite da "vi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni,";

4) le parole "quando le esigenze del minore" sono sostituite da «quando le esigenze di tutela delle persone";

5) le parole "abitazione dello stesso minore" sono sostituite dalle seguenti "abitazione della persona interessata all’assunzione della prova"».

 

2.0.1

Bodega, Divina, Mauro, Mazzatorta

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, articolo 1, comma 7, le parole: "da 500 euro fino a 10000 euro" sono sostituite con le seguenti parole: "da 200 euro a 5000 euro".».

 

2.0.3

Vitali, Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all’articolo 656 del codice di procedura penale in materia di esecuzione delle pene detentive)

1. Al comma 9 dell’articolo 656 del codice di procedura penale, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) nei confronti dello straniero che si trovi nel territorio dello Stato in condizione di clandestinità e che sia privo di fissa dimora."».

 

Art. 4.

4.6

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Prima del comma 1, anteporre il seguente:

01. Alla tabella punteggi allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione: «al capoverso "Art. 142" le parole: "Comma 8-5" sono sostituite dalle seguenti: "Comma 8-2"».

Conseguentemente all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, sono apportate la seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: «non oltre 10 Km/h» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre 20 Km/h»;

b) al comma 8, le parole: «di oltre 10 Km/h» sono sostituite dalle seguenti: «di oltre 20 Km/h».

 

4.7

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Prima del comma 1, anteporre il seguente:

01. All’articolo 142, comma 9-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, al secondo periodo, le parole: «da sei a dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci mesi».

 

4.8

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Prima del comma 1, anteporre il seguente:

01. Al comma 1 dell’articolo 177, del decreto legislativo n.285 del 1992 e successive modificazioni, dopo le parole: «polizia o antincendio» sono inserite le seguenti: «o al soccorso subacqueo».

 

4.9

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Prima del comma 1, anteporre il seguente:

01. Al comma 1 dell’articolo 177, del decreto legislativo n.285 del 1992 e successive modificazioni, dopo le parole: «di plasma» sono inserite le seguenti: «, prove di laboratorio».

 

4.21

Divina, Bodega, Mauro, Mazzatorta

Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:

«a) al comma 2, lettera a), al secondo periodo le parole: "da tre a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a tre mesi. L’organo incaricato notifica al conducente di presentarsi entro tre giorni al Sindaco, che determina le modalità per lo svolgimento di una attività socialmente utile presso associazioni, in primo luogo quelle che operano nel campo dell’assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie, da espletarsi al di fuori dell’orario di lavoro per un periodo compreso tre uno e tre mesi"».

 

4.10

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Al comma 1, prima della lettera a) anteporre la seguente:

a) al comma 2, è abrogata la lettera a).

 

4.11

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Al comma 1, prima della lettera a) anteporre la seguente:

a) al comma 2, lettera a), le parole: «da euro 500 a euro 2000» sono sostituite con le seguenti: «da euro 258 a euro 600».

4.12

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Al comma 1, prima della lettera a) anteporre la seguente:

0-a) al comma 2, lettera a), le parole: «da tre a sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «da un mese a sei mesi».

 

4.13

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Al comma 1, prima della lettera a) anteporre la seguente:

0-a) al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «da tre a sei mesi» con le seguenti: «fino a due mesi».

 

4.3

Pinzger

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

 

4.14

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

 

4.15

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "le parole: «l’arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l’arresto fino a sei mesi»" con le seguenti: «le parole: "e l’arresto fino a tre mesi"» sono soppresse".

 

4.16

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le parole: «da sei mesi ad un anno», sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei mesi»".

 

4.2

Pinzger

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le parole: "con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200" sono sostituite con le seguenti: "con la sanzione amministrativa da euro 800 a euro 3.200".».

 

4.18

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

 

4.19

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Al comma 1, sostituire la lettera b)con la seguente: «b) al comma 2, lettera c), al secondo periodo le parole: "da uno a due anni" sono sostituite dalle seguenti:"da sei ad un anno"».

 

4.17

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Al comma 1, lettera b),sopprimere le seguenti parole: «le parole: "l’arresto fino a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto da tre mesi ad un anno" e».

 

4.5

Pinzger

Al comma 1, lettera b)sostituire le parole: «è sempre disposta la confisca» con le seguenti: «è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 6 mesi».

 

4.100

Vizzini, Berselli, relatori

Al comma 1, lettera b)sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «secondo comma».

 

4.1

D’Alia

Al comma 1, lettera b),dopo le parole: «può essere affidato in custodia al trasgressore» inserire le seguenti: «salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della stessa norma».

Al comma 1, lettera c), nel comma 2-quinquies, dopo le parole: «può essere fatto trasportare» inserire le seguenti: «sotto la sorveglianza dell’autorità accertatrice intervenuta».

 

4.150

Vizzini, Berselli, relatori

Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «la stessa procedura si applica, in quanto compatibile, al fermo amministrativo disposto ai sensi del comma 2-bis».

 

4.4

Pinzger

Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole da: «La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis» con le seguenti: «La procedura si applica solo nei casi di cui al comma 2, lettera c) e al comma 2-bis.».

 

4.23

D'Ambrosio, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, lettera b),capoverso «Art. 186», nel comma 2, lettera c),sostituire le parole: «la stessa procedura» con le seguenti: «la procedura di cui ai due periodi precedenti».

 

4.500

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

b-bis) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo primo, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223».

 

4.20

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) al comma 2-bis) le parole da: «ed è disposto il fermo amministrativo» fino alla fine del comma, sono soppresse».

 

4.22

Divina, Bodega, Mauro, Mazzatorta

Al comma 1, dopo la lettera f)aggiungere la seguente:

«f-bis). Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero, in aggiunta alla sanzioni previste dal comma 2 del presente articolo, si applica la sanzione pecuniaria di 6 mila euro per la fattispecie di cui alla lettera a), di 12 mila euro per la fattispecie di cui alla lettera b) e di 20 mila euro per la fattispecie di cui alla lettera c). Il proprietario del veicolo con cui è stato commesso il reato è responsabile in solido, pertanto in caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria è disposto il sequestro del veicolo stesso.

 

4.200

Vizzini, Berselli, relatori

Al comma 4, dopo le parole: «articolo 222, comma 2,» inserire le seguenti: «del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,».

 

4.0.1

Compagna

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160)

1. All’articolo 6, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolge, con qualsiasi modalità e a qualsiasi titolo, attività di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte.";

b) al comma 2 l’alinea è sostituito con il seguente: "Qualora nei locali di cui al comma 1-bis si svolgano, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, spettacoli o altre forme di intrattenimento, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, i titolari e i gestori devono assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, a richiesta dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:"».

 

4.0.2

Pinzger

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All’articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole da: "devono interrompere" fino a: "alcolemico; inoltre" sono soppresse.

 

4.0.3

Fluttero, Menardi, Caruso, Saia, Balboni, Saltamartini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le imprese produttrici di automobili e quelle che operano nel settore della componentistica auto, possono presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, progetti o prototipi di apparecchiature in grado di misurare il tasso alcoolemico, integrabili nei sistemi di avviamento delle autovetture. Tali apparecchiature dovranno impedire l’avviamento dell’autovettura nel caso in cui il conducente superi il limite di tasso alcoolemico consentito. Gli uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettueranno valutazioni propedeutiche alla successiva eventuale omologazione compatibilmente con le normative europee di settore».

 

Art. 5.

5.7

Li Gotti, Belisario, Pardi

Sopprimere l’articolo

 

5.17

Perduca, Poretti, Bonino

Sopprimere l’articolo

 

5.1

D’Alia

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286). – 1. All’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando la violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto legge 21 marzo 1978 n.59, convertito in legge 18 maggio 1978, n.191 sia relativa alla cessione a titolo oneroso di un immobile, di cui il cedente abbia la disponibilità, ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il trasgressore è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, qualora abbia consapevolezza della irregolarità della condizione del cessionario. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di immigrazione clandestina».

 

5.2

D’Alia

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286). – 1. All’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando la violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto legge 21 marzo 1978 n.59, convertito in legge 18 maggio 1978, n.191 sia relativa alla cessione a titolo oneroso o dietro corrispettivo di qualunque genere ed in qualunque forma prestato di un immobile, di cui il cedente abbia la disponibilità, ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il trasgressore è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, qualora abbia consapevolezza della irregolarità della condizione del cessionario. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di immigrazione clandestina.».

 

5.19

Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. Modifica al decreto-legge 21 marzo 1978, n.59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.191). – 1. All’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, cede o procura ad essi a qualsiasi titolo un immobile o parte di esso di cui abbia la disponibilità, per un corrispettivo gravemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato, tenendo conto dei casi di affitto della legge 9 dicembre 1998, n.431, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa di 25 mila euro. Nel caso di cessione del diritto d’uso a più stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio italiano, la multa è di 25.000 euro per ognuno di essi".

2. All’articolo 12, quarto comma, del decreto-legge 21 marzo 1978, n.59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.191, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio qualora la persona cui è stata ceduta la proprietà, il godimento o l’uso dell’immobile sia uno straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale».

 

5.8

Li Gotti, Belisario, Pardi

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. All’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.191, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"Qualora le violazioni delle norme di cui ai commi precedenti riguardino più nuclei familiari o più persone fisiche singole, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 3098 per ciascun nucleo familiare o singola persona fisica, in favore dei quali avvenga la cessione.

Le sanzioni amministrative di cui al comma precedente sono raddoppiate in caso di reiterazione ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n.689, e non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 162 del codice penale"».

 

5.5

Lauro

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – All’articolo 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato e fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, chiunque, a titolo oneroso, dà alloggio o consente il godimento di un immobile di cui abbia la disponibilità a tre o più cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a diecimila euro. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di danaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina"».

 

5.10

Saltamartini, Saia

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286) – 1. All’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede in uso a titolo oneroso un immobile di cui abbia a qualunque titolo la disponibilità ad un cittadino straniero privo di permesso di soggiorno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina"».

 

5.14

Balboni, Mugnai, Bevilacqua

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286) – 1. All’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque concede a qualsiasi titolo il godimento di un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena con la richiesta delle parti, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di danaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina"».

 

5.13

Pastore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. All’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978 n.59, convertito, con modificazioni dalla legge 18 maggio 78, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. In caso di cessione a titolo oneroso in favore di straniero, il cedente ha l’obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma, anche se la cessione ha per oggetto immobile diverso da quelli indicati in detto primo comma ed anche se fatta per un periodo inferiore ai trenta giorni.";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nel caso di cessione effettuata con atto notarile alla comunicazione provvede il notaio.";

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il cedente che ometta la comunicazione prevista nel comma 1-bis, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, qualora risulti che lo straniero sia irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato al momento della cessione. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento dell’attività di repressione e prevenzione dei reati in materia di prevenzione clandestina."».

 

5.22

Della Monica, Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) – 1. Al comma 5 dell’articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo le parole: "fino a lire trenta milioni." sono inserite le seguenti: "Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà"».

 

5.24

Carofiglio, D'Ambrosio, Bianco, Adamo, Bastico, Casson, Ceccanti, Chiurazzi, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Premettere al comma 1 i seguenti:

«01. All’articolo 4 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al momento del passaggio al valico di frontiera, lo straniero proveniente da Stati per i quali sia richiesto il visto di ingresso, anche laddove sia munito di regolare documento e del visto suddetto, è sottoposto, senza alcuna procedura invasiva, a rilievi fotodattiloscopici, con modalità informatiche";

01-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalità di attuazione dell’articolo 4, comma 2-bis, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dalla legge di conversione del presente decreto-legge.

01-ter. All’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In ogni caso di mancata esibizione agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza del passaporto o di altro documento di identificazione, lo straniero è immediatamente sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici"».

 

 

 

5.18

Della Monica, Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurame l’ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti";

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata";

d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

"3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui al comma 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l’arresto in flagranza";

f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti"».

 

5.11

Musso, Orsi

Al comma 1, sostituire il capoverso «5-bis» con il seguente:

«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nel caso non abbia proceduto alla comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 21 marzo 1978 convertito dalla legge 18 maggio 1978 n. 191 e prevista dalla legge 30 dicembre 2004 n. 311 articolo 1 comma 344 e dal decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35 articolo 4 comma primo lettera b), nonché alla comunicazione di cui all’articolo 7 decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286 e successive modifiche, cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. Nel caso di trasferimento tramite atto notarile alla comunicazione di cui all’articolo 12 di cui sopra provvede il notaio».

 

5.23

Della Monica, Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, sostituire il capoverso «5-bis» con il seguente:

«5-bis. La pena per il reato previsto dal comma 5 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto consiste nel procurare o nell’intromettersi per procurare ad uno o più cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio dello stato la disponibilità di un immobile, in deroga alla disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1998 n.431 e successive modificazioni ovvero, approfittando della situazione di inferiorità o di necessità, la disponibilità di situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

5-ter. In caso di condanna il giudice, se ne ricorrono le condizioni, può ordinare la confisca dei beni mobili e immobili che servirono o furono destinati a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto ai sensi dell’articolo 240 comma primo del codice penale.

5-quater. Le somme di danaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina».

 

5.15

Bodega, Divina, Mauro, Mazzatorta

Al comma 1, capoverso «Art. 12» nel comma 5-bis, sostituire le parole da: «chiunque cede» fino a: «territorio dello Stato» con le seguenti: «chiunque dà alloggio a qualsiasi titolo ovvero ospita uno straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato».

 

5.200

Il Governo

Al comma 1, capoverso «5-bis», dopo le parole "chiunque cede", inserire le seguenti: "o dà in locazione o comunque dà alloggio"; dopo le parole "a titolo oneroso", inserire la parola "in"; le parole "irregolarmente soggiornanti" sono sostituite dalle parole "privo di titolo di soggiorno".

 

5.16

Pistorio

Al comma 1, capoverso «5-bis», dopo le parole: «chiunque cede» inserire le seguenti: «in locazione o comodato» conseguentemente sopprimere la parola: «oneroso».

 

5.12

Musso, Orsi

Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire le parole: «cede a titolo oneroso» con le seguenti: «ai sensi dell’articolo 1571 del codice civile concede a titolo oneroso il diritto personale di godimento di».

 

5.4

Pinzger

Al comma 1, capoverso «5-bis», dopo le parole: «soggiornante nel territorio dello Stato» inserire le seguenti: «al momento della stipula del contratto».

 

5.6

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Al comma 1, capoverso «5-bis» sopprimere le parole da: «La condanna» fino alla fine del comma.

 

5.20

Maritati, Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Procacci, Sanna, Vitali

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

«2. All’articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e b), il decreto di espulsione contiene l’intimazione a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni, salvo che il prefetto rilevi, sulla base di elementi obiettivi, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all’esecuzione del provvedimento. Nei casi previsti dal presente comma, nel decreto è indicata la possibilità per lo straniero di avvalersi dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all’articolo 16-bis.

5. L’espulsione è eseguita con le modalità previste dal comma 3, qualora lo straniero si sia trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l’intimazione";

b) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Il divieto di reingresso di cui al comma 13 decorre dall’effettivo allontanamento dal territorio nazionale e opera per un periodo di dieci anni nei casi previsti dal comma 1 e dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n.155. Negli altri casi il termine è di cinque anni ed è ridotto ad un anno, in caso di ottemperanza all’intimazione a lasciare il territorio nazionale, ed a due anni, in caso di rimpatrio volontario ed assistito di cui all’articolo 16-bis".

3. All’articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Lo straniero trattenuto può chiedere di partecipare ai programmi di rimpatrio volontario e assistito, di cui all’art. 16-bis, collaborando fattivamente alle procedure di identificazione per l’acquisizione di un documento valido per l’espatrio".

b) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

«5-quater. Lo straniero di cui al comma 5-ter che non sia stato possibile accompagnare alla frontiera o trattenere ai sensi del comma 1 o per il quale è decorso il termine di trattenimento e che non ha eseguito l’ordine di lasciare il territorio dello Stato utilizzando, nel caso di indisponibilità economica, il biglietto di trasporto nel paese di origine o provenienza messo a sua disposizione tramite i programmi di cui all’articolo 16-bis e continua a trattenersi, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione fino a tre anni.

4. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme su la condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-ter. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrative idonee a identificare gli stranieri durante l’esecuzione di misure limitative della libertà personale, finalizzate a escludere la necessità di un successivo trattenimento a tale fine».

5. Dopo l’articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"16-bis. - Fondo nazionale rimpatri. – 1. È istituito presso il Ministero dell’interno il Fondo nazionale rimpatri, destinato al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, comprensivi di interventi di sostegno al reinserimento nel Paese di origine, predisposti dal Ministero dell’Interno in convenzione con enti e associazioni nazionali o internazionali a carattere umanitario.

2. Il Fondo è alimentato da:

a) un contributo, determinato ai sensi del comma 3, a carico dei datori di lavoro di cui all’articolo 22, e degli stranieri richiedenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;

b) i contributi eventualmente disposti dall’Unione Europea per le finalità del Fondo.

3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia, sono determinati l’importo e le forme di versamento al competente capitolo di bilancio del Ministero dell’interno del contributo di cui al comma l, le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le modalità di impiego del fondo per le spese sostenute dall’amministrazione per le procedure di rimpatrio.

4. I programmi di cui al comma l sono destinati al rimpatrio di:

a) stranieri regolarmente soggiornanti, privi dei necessari mezzi economici, per il ritorno nel paese di origine o di provenienza;

b) stranieri muniti di decreto di espulsione ai sensi dell’art. 13.

5. Per poter accedere al programma di rimpatrio volontario ed assistito lo straniero deve essere in possesso del passaporto o documento equipollente in corso di validità o collaborare fattivamente alle procedure di identificazione.

6. Lo straniero che ha usufruito del programma di rimpatrio assistito e compie un nuovo ingresso irregolare sul territorio nazionale è punito con la reclusione fino a tre anni e non può accedere ad un nuovo programma».

 

5.21

D'Ambrosio, Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«2. Al comma 1 dell’articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, e successive modificazioni, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni"».

 

5.3

D’Alia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All’articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, le parole: "con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di euro cinquemila per ogni lavoratore impiegato" sono sostituite dalle parole: "con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila"».

 

5.9

Sbarbati

Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:

«5-ter. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’impiego di lavoratori clandestini da parte delle imprese costituisce pratica commerciale scorretta.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può avviare anche d’ufficio procedimenti volti all’accertamento della violazione del divieto di impiego di lavoratori clandestini e dei relativi effetti nei confronti delle imprese concorrenti e dei consumatori finali, nonché all’applicazione delle relative sanzioni.

Ai fini dello svolgimento di tali compiti l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri investigativi e sanzionatori previsti dal decreto legislativo 146/2007».

 

5.100

Vizzini, Berselli, relatori

Nella rubrica, dopo le parole: «Modifiche al» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».

 

5.0.1

Saro

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge n.91 del 1992)

L’articolo 5 della legge 5. febbraio 1992, n.91 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. – 1. Il coniuge straniero o apolide, di cittadino italiano può acquisire la cittadinanza italiana dopo due anni dalla data del matrimonio, qualora, al momento deIl’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto ad un anno in presenza di figli nati in costanza matrimonio".

5-ter.

L’articolo 6 della legge 5, febbraio 1992, n.91, è sostituito dal seguente:

Art. 6. – Precludono l’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’articolo5:

a) la condanna per uno dei delitti previsti nel Libro II, Titolo I, Capi I, II e III del Codice Penale;

b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre annidi reclusione;

c) la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno, da parte. di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

d) la dichiarazione di delinquenza abituale;

e) la condanna per uno dei crimini o violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale per l’ex Jugoslavia, firmato a New York l’8 novembre 1994; o dallo Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato e reso esecutivo con la legge 12 luglio 1999, n.232, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

f) la sussistenza di motivi tali da far ritenere che il richiedente sia pericoloso per la sicurezza della Repubblica.

2. Il riconoscimento della sentenza straniera, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1 lettere c) ed e), è richiesto dal Procuratore Generale del distretto dove ha sede l’Ufficio dello Stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio.

3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

4. L’ordinanza che dispone la misura cautelare personale, l’inizio dell’azione penale per uno dei reati indicati nelle lettere a) e b) del comma 1, l’apertura dei procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera c) dei comma 1, i provvedimenti che dispongono l’arresto o la cattura o il trasferimento o il rinvio a giudizio oppure la sentenza di condanna anche non definitiva pronunciati ai sensi dei rispettivi Statuti dai Tribunali di cui al comma 1, lettera e), determinano la sospensione del procedimento per l’attribuzione della cittadinanza.

Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera f), il procedimento è altresì sospeso per un periodo massimo di tre anni, qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità del richiedente per la sicurezza della Repubblica. Il termine di conclusione del procedimento ricomincia a decorrere dalla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione o del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta, ovvero del riconoscimento delle sentenze di cui alle predette lettere c) ed e) del comma 1. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione all’interessato».

5-quater.

All’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n.91, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis.- La concessione della cittadinanza italiana ai sensi del comma 1, è condizionata alla reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio della Repubblica, accertata dal prefetto della provincia di residenza attraverso il possesso:

a) della conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello B1, di cui al quadro comune europeo di riferimento delle lingue, approvato al Consiglio d’Europa;

b) della conoscenza. sufficiente della vita civile dell’Italia e dei princìpi fondamentali di storia e cultura italiana, di educazione, civica e deIla Costituzione della Repubblica.

1-ter. Con regolamento del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro delI’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono determinati i titoli idonei ad attestare il possesso del livello della conoscenza della lingua italiana di cui al comma 1-bis, lettera a), la documentazione da allegare all’istanza, ai fini dell’attestazione dei requisiti di cui al comma 1-bis e le modalità del colloquio diretto ad accertare la sussistenza dei requisiti medesimi».

 

5.0.2

Li Gotti, Belisario, Pardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico)

1. Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio.

3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell’ufficio accertatore, al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell’articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

 

5.0.3

Mugnai

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Programmi integrati di cui all'art.18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).

1. Le disposizioni introdotte dall’articolo 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.222, si applicano a decorrere da 1º gennaio 2010.

2. La scadenza dei termini, di cui all’art. 13, comma 1 e comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata al 31 dicembre 2009.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 11 della legge 30 aprile 1999 n.136, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 a tutti i procedimenti pendenti dinanzi al Giudice Amministrativo alla data di entrata in vigore della predette legge».

 

5.0.4

Vitali, Ghedini, Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di assistenza ed integrazione sociale)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 e 583-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, quando siano accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno straniero o apolide ed emerga un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia lo speciale permesso di soggiorno di cui al comma l per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale.

2-ter. Con la proposta o con il parere di cui al comma 2-bis sono altresì comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo di vita. Ove necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, il permesso di soggiorno di cui al citato comma 2-bis è esteso ai figli minori dello straniero vittima della violenza familiare".

2. Per il finanziamento dei programmi previsti dal comma 2-bis dell’articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2008, a valere sulla disponibilità del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e incrementato ai sensi dell’articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

 

Art. 6.

6.9

Saltamartini, Saia

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel primo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Questore e il Prefetto».

 

6.21

Procacci, Della Monica

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel primo comma, lettera c), sostituire le parole: «informandone il prefetto» con le seguenti: «d’intesa con il prefetto».

 

6.22

Procacci, Della Monica

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel primo comma, lettera c) sostituire le parole: «informandone il prefetto» con le seguenti: «sentito il prefetto».

 

6.16

Perduca, Poretti, Bonino

Al comma 1, capoverso «art. 54», sopprimere il secondo comma.

 

6.10

Saltamartini, Saia

Al comma 1, capoverso «art. 54», sostituire il secondo comma con il seguente:

«2. Il sindaco, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione e l’impiego della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell’ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell’interno – Autorità nazionale di pubblica sicurezza».

 

6.1

D’Alia

Al comma 1, capoverso «art. 54», sostituire il quarto comma con il seguente:

«4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato, in conformità con gli atti di indirizzo adottati dal Ministro ai sensi del comma 12 e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumita’pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.»

Conseguentemente sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Il Ministro dell’interno adotta, per l’applicazione del comma 4, e può adottare, per l’esercizio da parte del sindaco delle altre funzioni previste dal presente articolo, atti di indirizzo.».

 

6.11

Saltamartini, Saia

Al comma 1, capoverso «art. 54», sostituire il quarto comma con il seguente:

«4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumita’e la sicurezza pubblica ad esclusione degli atti che incidono sull’esercizio dei diritti inviolabili riservati alla legge. I provvedimenti di cui al presente comma che hanno carattere temporaneo sono tempestivamente comunicati al questore e al prefetto».

 

6.19

Chiurazzi, Della Monica, Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, D'Ambrosio, De Sena, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel comma 4, dopo le parole: «nel rispetto», inserire le seguenti: «delle leggi vigenti e».

 

6.17

Perduca, Poretti, Bonino

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel comma 4, sostituire le parole: «pubblica e la sicurezza urbana» con le seguenti: «dei cittadini».

 

6.23

Procacci, Della Monica

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel comma 4, sostituire le parole: «...I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.» con le seguenti: «I provvedimenti di cui al presente comma sono assunti d’intesa con il prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione».

 

6.24

Procacci, Della Monica

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel comma 4, sostituire le parole: «...I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.» con le seguenti: «I provvedimenti di cui al presente comma sono assunti previa consultazione con il prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione».

 

6.8

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel comma 4, sopprimere la parola: «tempestivamente» e inserire dopo le parole: «anche ai fini», le seguenti: «, ove occorra».

 

6.5

Lauro

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel comma 4, sostituire le parole: «anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione», con le seguenti: «il quale può disporre l’assistenza della forza pubblica, ove richiesta, per l’esecuzione degli stessi».

 

6.2

D’Alia

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Sindaco può, inoltre, chiedere la immediata convocazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica al fine di un migliore coordinamento degli interventi preordinati alla attuazione dei provvedimenti adottati».

 

6.12

Saltamartini, Saia

Al comma 1, capoverso «art. 54», dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Ministro dell’interno, Autorità nazionale di pubblica sicurezza può annullare d’ufficio, in ogni tempo, i provvedimenti di cui al comma precedente».

 

6.13

Saltamartini, Saia

Al comma 1, capoverso «art. 54», sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare l’esigenza di adottare misure amministrative di competenza dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un’apposita conferenza di servizi alla quale prendono parte oltre al Questore anche i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell’ambito territoriale interessato dall’intervento».

 

6.3

D’Alia

Al comma 1 capoverso «art. 54», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontamento dal territorio dello Stato».

 

6.18

Perduca, Poretti, Bonino

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel comma 6, sopprimere le parole: «o per motivi di sicurezza urbana».

 

6.14

Saltamartini, Saia

Al comma 1, capoverso «art. 54», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco, previa diffida, può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi».

 

6.7

Bodega, Divina, Mauro, Mazzatorta

Al comma 1, capoverso «art. 54», sopprimere il comma 9.

 

6.6

Bodega, Divina, Mauro, Mazzatorta

Al comma 1, capoverso «art. 54», sopprimere il comma 11.

 

6.15

Saltamartini, Saia

Al comma 1, capoverso «art. 54», sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Oltre a quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti, il Ministro dell’interno Autorità nazionale di pubblica sicurezza può adottare ordinanze e atti di indirizzo per l’esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco».

 

6.20

Bastico, Chiurazzi, Della Monica, Casson, Adamo, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, D'Ambrosio, De Sena, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel comma 12, sostituire le parole: «può adottare» con la seguente: «adotta».

 

6.4

Pinzger

Al comma 1, capoverso «art. 54», dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell’esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

 

Art. 7.

7.5

Saltamartini, Saia

Sopprimere l’articolo.

 

7.7

Perduca, Poretti, Bonino

Sopprimere l’articolo.

 

7.4

Orsi, Boscetto, Musso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. - 1. All’articolo 16-quater del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e allo schedario dei documenti d’identità rubati o smarriti operanti»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il personale di cui al comma l può essere, altresì, abilitato all’inserimento, presso il centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma l acquisiti autonomamente».

c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Gli ufficiali di polizia giudiziaria dei Corpi della polizia municipale accedono, altresì, anche tramite delle sale Operative dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, ai dati e alle informazioni contenute negli archivi del Centro di cui all’articolo 8 della legge l aprile 1981, n. 121, in materia di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità.

2. All’articolo 9, comma 1 della legge 1 aprile 1981, n. 121 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «e ai funzionari di servizi di sicurezza», sono aggiunte le seguenti: «agli ufficiali di polizia giudiziaria della polizia municipale,»;

b) dopo le parole «debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi gli agenti di polizia giudiziaria della polizia municipale».

 

7.3

Bodega, Divina, Mauro, Mazzatorta

Al comma 1, dopo le parole «polizia municipale» inserire le seguenti: «provinciale e regionale».

 

7.2

Bodega, Divina, Mauro, Mazzatorta

Al comma 1, sostituire le parole da: «nel caso di interventi in flagranza di reato» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, nel corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del territorio, le modalità di collaborazione investigativa tra il personale della polizia municipale, provinciale e regionale e gli organi di Polizia dello Stato».

 

7.1

Bodega, Divina, Mauro, Mazzatorta

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n.128, la facoltà di realizzare piani coordinati di controllo del territorio è riconosciuta a tutti i Comuni che abbiano almeno quindicimila abitanti. I Comuni aventi un numero di abitanti inferiore a quindicimila ai quali sia altrimenti preclusa la possibilità di valersi di piani coordinati di controllo del territorio possono promuovere la stipula di accordi di programma».

 

7.8

Bodega, Divina, Mauro, Mazzatorta

Alla rubrica, dopo le parole: «polizia municipale», inserire le seguenti: «provinciale e regionale».

 

7.0.1

Bonfrisco, Gasparri, Carrara, Casoli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure a favore della difesa personale)

1. È consentito vendere, acquistare, detenere e portare, in luogo pubblico o aperto al pubblico, dispositivi contro le aggressioni personali, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum in misura non superiore al 10%, quando si tratti di prodotti riconosciuti, da provvedimenti giurisdizionali irrevocabili adottati anche sulla base di accertamenti peritali, come inoffensivi, innocui e non lesivi alla salute umana».

 

Art. 8.

8.1

Saltamartini, Saia

Sopprimere l’articolo.

 

8.2

Bodega, Divina, Mauro, Mazzatorta

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai dati conservati nelle banche dati facenti parte del Sistema di Indagine (S.D.I.) del Ministero dell’Interno. Ha altresì accesso al Sistema automatizzato di identificazione delle impronte AFIS, nonché allo schedario Schengen e allo schedario stranieri operanti».

 

Art. 9.

9.1

D’Alia

Sopprimere l’articolo.

 

9.2

Perduca, Poretti, Bonino

Sopprimere l’articolo.

 

9.3

Li Gotti, Belisario, Pardi

Sopprimere l’articolo.

 

9.4

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, sostituire le parole: «ed espulsione» con le seguenti: «dello straniero».

 

Art. 10.

10.200

Il Governo

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 10.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: «di tipo mafioso» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno del comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.

3. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1»:

c) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

d) all'articolo 2-ter, sono apportate le seguenti modifiche:

 1) al secondo comma, dopo le parole: «A richiesta del procuratore della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia,»;

2) al sesto e al settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «, del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

e) all'articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

f) all'articolo 3-quater, ai commi 1 e 5, dopo le parole: «il Procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

g) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

10.4

Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «il direttore della Direzione investigativa antimafia».

Conseguentemente:

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, com ma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, com ma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: «il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: «il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia».

 

10.1

Vizzini, Berselli, relatori

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) All’articolo 2-bis, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione"».

 

10.2

Vizzini, Berselli, relatori

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-bis) il primo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente: "Con l’applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica"».

 

10.3

Vizzini, Berselli, relatori

Al comma 1, lettera c), aggiungere il seguente capoverso:

«3-bis) dopo l’ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

"Se il proposto disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell’esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.

La confisca può essere disposta quando risulti che beni già definitivamente confiscati, dopo la assegnazione o destinazione siano tornati, anche per interposta persona, nella disponibilità o nel controllo del sottoposto alla precedente misura di confisca.

Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.

Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:

a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell’ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;

b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.

 

10.100

Vizzini, Berselli, relatori

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «sono apportate le seguenti modifiche: 1)»

Al comma 1, lettera e), al numero 1), sostituire la parola: «Procuratore», ovunque ricorra, con la seguente: «procuratore»

10.0.1

Vizzini, Berselli, relatori

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Nell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

"2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al comma 2, del codice penale, nonché dall’articolo 12-quinquies e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309"».

 

Art. 11.

11.1

Li Gotti, Belisario, Pardi

Sopprimere l’articolo.

 

11.200

Il Governo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152)

 

1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, quarto comma, le parole: «, anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55,» sono soppresse;

b) all'articolo 19, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona; nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente».

 

11.2

Li Gotti, Belisario, Pardi

Sostituire le parole da: «In deroga» sino alla fine del periodo con le seguenti: «Nei casi previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di prevenzione è il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimora la persona».

 

11.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327)

 

1. All'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nei confronti dei soggetti destinatari anche di misure di prevenzione patrimoniali, la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575».

 

11.0.200

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter

(Abrogazioni)

 

1. L'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è abrogato.

 

 

11.0.1

Berselli, Vizzini, relatori

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n.1423)

1. Alla legge 27 dicembre 1956, n.1423, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1, comma 1, è aggiunto il seguente numero:

"3-bis. Chiunque viva del provento della propria prostituzione e venga colto nel palese esercizio di detta attività".

b) all’articolo 2 comma 1, dopo le parole: "siano pericolose per la sicurezza pubblica", sono inserite le seguenti: "ovvero dèstino allarme nella collettività";

c) all’articolo 2, al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e con l’ammenda di euro 1.032"».

 

Art. 12.

12.1

D’Alia

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 12. - (Istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo – Modifiche al codice di procedura penale ed al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12). –1. È istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, con competenza sulle materie già devolute alla competenza della Direzione nazionale antimafia, nonché per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo e per i reati associativi finalizzati alla commissione di reati previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 o comunque in materia di immigrazione.

2. Agli articoli 70-bis, 76-bis, 76-ter e 110-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, dopo la parola: "antimafia" sono sempre aggiunte le parole: "e antiterrorismo".

3. All’articolo 76-bis, commi 2 e 4, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, dopo le parole: "criminalità organizzata" sono sempre aggiunte le parole: ", al terrorismo e all’immigrazione clandestina".

4. Dopo l’articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, è inserito il seguente:

"Art. 110-ter. - (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione). – 1. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può disporre, nell’ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l’applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 110-bis.

2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d’appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.".

5. Il comma 3-bis dell’articolo 51 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, sesto comma, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n.43, nonché per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo e per i delitti di associazione per delinquere finalizzati alla commissione di reati previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 o comunque in materia di immigrazione, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".

6. Il comma 3-quater dell’articolo 51 del codice di procedura penale, è abrogato.

7. All’articolo 54-ter del codice di procedura penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Art. 54-ter. – (Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata, terrorismo ed associazione per delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina)." e dopo la parola: "antimafia" sono sempre aggiunte le parole: "e antiterrorismo".

8. All’articolo 371-bis del codice di procedura penale, le parole: "procuratore nazionale antimafia", "procuratori distrettuali antimafia", "Direzione nazionale antimafia" e "criminalità organizzata", sono sempre e rispettivamente sostituite dalle parole: "procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo", "procuratori distrettuali antimafia e antiterrorismo", "Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo" e "«criminalità organizzata, al terrorismo e all’immigrazione clandestina".

9. All’articolo 11-bis del codice di procedura penale le parole: "Direzione nazionale antimafia" sono sostituite dalle parole: "Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo".

10. L’incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è assunto, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal procuratore nazionale antimafia in carica, il quale mantiene le sue funzioni per un periodo non superiore a due anni, entro il quale termine viene nominato il nuovo procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. A decorrere dalla medesima data, ovunque ricorrano nella legislazione vigente, le parole «procuratore nazionale antimafia» devono intendersi sostituite dalle parole: "procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo", e le parole: "Direzione nazionale antimafia" devono intendersi sostituite dalle parole: "Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo"».

 

12.100

Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 110-ter», al primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

«1. Il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale».

 

 

12.0.100

Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 18 marzo 2007, n. 48)

1. All'articolo 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge»

12.0.3

Della Monica, Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro)

1. Dopo l’articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 603-bis. – (Grave sfruttamento del lavoro). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante violenza, minaccia o intimidazione ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, connesso a violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.

Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la grave, sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;

b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale;

c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La pena per il fatto di cui al primo comma è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori in età non lavorative o cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro".

"Art. 603-ter. - (Pene accessorie). – La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo ai sensi dell’articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l’esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell’Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento".

2. All’articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il dato re di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori";

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

12.-bis Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell’intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, lett. c) e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

3. La condanna per il delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, comporta le pene accessorie di cui all’articolo 603-bis, commi quarto e quinto, del codice penale.

4. All’articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, e successive modificazioni, le parole: "589 e 590, terzo comma," sono sostituite dalle seguenti: "589, 590, terzo comma, e 603-bis".

5. All’articolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 20 febbraio 1958, n.75," sono inserite le seguenti: "603-bis, terzo comma, del codice penale"».

 

12.0.6

Filippi Marco, Bianco, Adamo, Bastico, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure per innalzare il livello di sicurezza pubblica sulle strade)

1. Dopo l’articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n.125, è inserito il seguente:

"Art. 14-bis. - (Obblighi delle discoteche e degli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche). – 1. AI fine di ridurre il livello di incidentalità stradale, le discoteche e gli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche dopo le ore 01.00 sono tenuti a inserire nella propria struttura, con oneri interamente a proprio carico, uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test, nonché idonei spazi di riposo.

2. I titolari e i gestori delle discoteche e degli esercizi di cui al comma 1 sono altresì tenuti ad esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei relativi locali apposite tabelle che indichino le sanzioni previste dall’articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni.

3. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo valutazione dell’autorità competente".

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dei trasporti, adotta il regolamento di attuazione dell’articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n.125, introdotto dal comma 1 del presente articolo".

2. Ferme restando le competenze dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all’incidentalità stradale e dei dati relativi ai comportamenti di guida a rischio, come la guida in stato di ebbrezza, la trasgressione dei limiti di velocità, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, la mancata utilizzazione della cintura di sicurezza o del casco, da parte delle Forze dell’ordine al Ministero dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, ai fini dell’aggiornamento e dell’ampliamento, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente, degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n.285 del 1992, e successive modificazioni. Per l’avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,2009 e 2010.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009 e 2010, si provvede:

a) per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n.296;

b) per l’anno 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le maggiori entrate derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono destinate al potenziamento dei servizi di controllo su strada, mirati e intensificati nelle zone di maggiore pericolosità e rischio di incidentalità, distribuiti in modo unitario e coordinato sull’intero territorio nazionale».

 

12.0.4

Lumia, Bianco, Adamo, Bastico, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione)

1. All’articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n.82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis) alla assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute;";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e degli stanziamenti all’uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell’interno e l’Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell’articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate".

2. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato in euro 6.928.608 a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui all’articolo 4, informando tempestivamente il Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n.2, della legge 5 agosto 1978, n.468, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

12.0.2

Li Gotti, Belisario, Pardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n.654, in materia di
discriminazione per motivi fondati sull’orientamento sessuale o di genere)

1. All’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere";

b) al comma 1, lettera b), le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere";

c) al comma 3, le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere".

2. La rubrica dell’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205, è sostituita dalla seguente: "Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere".

3. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: ", religioso o motivato dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere".

4. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205, dopo le parole: "comma 1," sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 609-bis del codice penale,"».

 

12.0.5

Lumia, Bianco, Adamo, Bastico, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al d.p.r. 30 maggio 2002, n.115)

1. Al D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 76, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti";

b) all’articolo 93, il comma 2 è abrogato;

c) all’articolo 96, comma 1, le parole: ", ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale," sono soppresse;

d) all’articolo 96, comma 2, dopo le parole: "tenuto conto" sono inserite le seguenti: "delle risultanze del casellario giudiziale,"».

 

12.0.1

Orsi, Boscetto, Musso

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Proroga dei termini in materia di decadenza dei magistrati con incarichi direttivi e semidirettivi)

1. Le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semiderettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2010».

 

 

 


COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2008

5ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo e il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano. 

 

La seduta inizia alle ore 16,30.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

 

La seduta inizia alle ore 16,30.

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

 

 Il presidente BERSELLI avverte che l'esame riprenderà con il seguito dell'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, già iniziata nella seduta antimeridiana di oggi.

 

 Il senatore MAZZATORTA (LNP) illustra l'emendamento 5.15, il quale è volto a meglio precisare le condotte incriminate della nuova figura di reato. Al riguardo, nel ritenere infondate le perplessità avanzate da taluni membri delle Commissioni riunite circa la possibile applicazione delle sanzioni penali anche a coloro che per fini di assistenza sociale ed umanitaria forniscono alloggi a cittadini stranieri,anche irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, osserva come una puntuale scriminante sia già prevista dall'articolo 12 del Testo Unico sull'immigrazione.

 

 Il sottosegretario MANTOVANO presenta ed illustra l'emendamento 5.200, il quale, oltre ad ampliare le condotte incriminate, ricomprendendo la locazione e la semplice ospitalità purché a titolo oneroso, sostituisce alla più generica conoscenza da parte del cedente dello status di irregolare del cessionario dell'immobile la più puntuale verifica sulla sussistenza di un oggettivo titolo di soggiorno.

 

 Prende quindi brevemente la parola il senatore BOSCETTO(PdL), il quale invita i rappresentanti del Governo a valutare l'opportunità di modificare ulteriormente il testo dell'originario articolo 5 del decreto-legge, nel senso di prevedere fra le condotte incriminate ogni tipo di cessione, non necessariamente di carattere oneroso.

 Ciò consentirebbe, a parere dell'oratore, di ovviare alle difficoltà probatorie legate all'accertamento del carattere oneroso della cessione medesima.

 

 Il sottosegretario MANTOVANO, pur convenendo con il senatore Boscetto sulle oggettive difficoltà probatorie dell'onerosità delle cessioni, ribadisce che la finalità dell'articolo 5 del decreto-legge e dell'emendamento, sia di sanzionare esclusivamente coloro che mirano a trarre profitto, dalla cessione dell'immobile a soggetti irregolarmente soggiornanti, facendo salvi invece coloro che forniscono alloggio per finalità di carattere umanitario o sociale.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) illustra l'emendamento 5.13, il quale, in caso di cessione a titolo oneroso in favore di straniero, impone ai cedenti l'obbligo di darne la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.

 Tale emendamento, che di fatto riprende ed amplia l'ambito di applicazione dell'istituto della comunicazione già previsto dal decreto-legge n. 59 del 1978, con finalità antiterroristiche, consente di ovviare alle difficoltà per il privato cedente di accertare la regolarità del titolo di soggiorno dello straniero cessionario, attraverso la remissione di tale controllo alla ben più competente autorità di pubblica sicurezza.

 Precisa poi che l'emendamento oltre a sanzionare l'eventuale comportamento omissivo del soggetto cedente, amplia l'ambito soggettivo di applicazione della norma, ricomprendendo anche le cessioni di immobili a cittadini comunitari.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) illustra l'emendamento 5.8, il quale introduce norme volte ad evitare gli iniqui effetti ablativi della proprietà, attualmente previsti dall'articolo 5 del decreto-legge. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo succitato, osserva come sia del tutto irrazionale, sul piano della coerenza dell'ordinamento giuridico, prevedere la confisca per il reato di cessione a titolo oneroso di immobili a stranieri irregolarmente soggiornanti, quando tale sanzione non è invece previste per altre fattispecie di reato ad esso assimilabili. Sarebbe più opportuno, come previsto dall'emendamento 5.8, sostituire la confisca, con sanzioni pecuniarie amministrative, anche di elevato importo.

 Procede quindi ad illustrare l'emendamento 5.0.2, volto ad introdurre disposizioni ulteriori dopo l'articolo 5. Al riguardo, osserva come esso, introducendo disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico, preveda tra l'altro incisivi poteri in capo ai sindaci per il ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.

 

 Il senatore BALBONI (PdL) interviene per illustrare l'emendamento 5.14, da ultimo presentato ed illustrato dai rappresentanti del Governo, il quale incide sui profili affrontati anche dall'emendamento 5.200, da ultimo presentato ed illustrato ed illustrato dai rappresentanti del Governo. Con riferimento alla proposta governativa suddetta, invita ad una più attenta valutazione sull'opportunità di ricomprendere fra le condotte incriminate ogni tipo di cessione, facendo salve in modo espresso le sole cessioni per finalità di carattere umanitario; ciò in ragione delle evidenti difficoltà probatorie del carattere oneroso della cessione. Osserva poi come l'emendamento 5.14 preveda che la confisca dell'immobile potrebbe essere disposta non solo con la condanna con pronuncia definitiva, ma anche nel caso di applicazione della pena con la richiesta delle parti.

 

 La senatrice DELLA MONICA(PD), nello svolgere talune considerazioni sul problema dello sfruttamento del lavoro irregolare, rileva come esse si ispirino alla stessa logica dell'emendamento 5.19, il quale prevede fra gli elementi caratterizzanti la nuova figura di reato di cui all'articolo 5, anche la finalità dell'ingiusto profitto derivante dalla condizione di irregolarità del concessionario e l'approfittamento dello stato di bisogno dello stesso.

 In particolare l'emendamento 5.22 prevede un inasprimento del quadro sanzionatorio, laddove la condotta incriminatrice sia posta in essere in concorso da due o più persone ovvero interessi la permanenza di cinque o più persone. Dopo aver dichiarato di condividere i rilievi formulati dal senatore Li Gotti sull'istituto della confisca, illustra l'emendamento 5.23, il quale rimette all'organo giudicante la valutazione sull'opportunità di ordinare la confisca dell'immobile.

 Dà poi conto del contenuto dell'emendamento 5.18, il quale introduce disposizioni volte a contrastare il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lo sfruttamento del lavoro di stranieri irregolarmente soggiornanti. Si riserva poi di svolgere ulteriori considerazioni su tale delicata questione, la cui gravità è confermata da recenti e drammatici eventi di cronaca, in sede di illustrazione dell'emendamento 12.0.3.

 

 Sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5, nonché tutte le proposte volte ad introdurre disposizioni ulteriori dopo l'articolo medesimo.

 

 Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

 

 Il senatore SALTAMARTINI (PdL) illustra l'emendamento 6.9, il quale prevede che il sindaco, nell'esercizio della funzione di vigilanza in materia di sicurezza e ordine pubblico, sia tenuto ad informare non solo il prefetto ma anche il questore, soggetto tecnicamente dotato di poteri autoritativi.

 Riferisce quindi sull'emendamento 6.10, il quale modifica l'articolo 6 nel senso di attribuire al sindaco il compito di concorrere ad assicurare anche l'impiego della polizia locale con le forze di polizia statale.

 Con riferimento poi all'emendamento 6.11, osserva come esso sia volto a limitare l'ambito di applicazione delle ordinanze contingibili ed urgenti dei sindaci, escludendo che esse possano incidere sull'esercizio dei diritti inviolabili riservati alla legge. L'emendamento in esame, inoltre, esplicita il carattere temporaneo di tali ordinanze extra ordinem, imponendo nel contempo l'obbligo per il sindaco di darne comunicazione al questore e al prefetto.

 Dopo aver illustrato l'emendamento 6.12, il quale prevede il potere del Ministro dell'interno di annullare d'ufficio le ordinanze extra ordinem suddette, si sofferma sull'emendamento 6.13. Al riguardo, osserva come esso sia volto a prevedere che alla Conferenza di servizi convocata dal prefetto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge, prenda parte anche il questore del luogo.

 Conclude illustrando l'emendamento 6.14, il quale prevede che nel caso di ordinanze rivolte a persone determinate, il sindaco possa provvedere d'ufficio solo previa diffida dei soggetti non ottemperanti all'ordine impartito.

 

 Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut) illustra l'emendamento 6.1 che prescrive l'adozione, da parte del Ministro dell'interno, di atti di indirizzo per rendere omogenei, sul territorio nazionale, i poteri di ordinanza riconosciuti ai sindaci. L'emendamento 6.2 amplia il potere di coordinamento del sindaco attraverso la facoltà di chiedere l'immediata convocazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, mentre l'emendamento 6.3 prevede la segnalazione, all'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, della condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad altro Stato membro dell'Unione europea per l'eventuale adozione dei provvedimenti di espulsione o allontanamento.

 

 Il senatore PROCACCI (PD) illustra gli emendamenti 6.21, 6.22, 6.23 e 6.24, che prescrivono il raccordo con i prefetti in caso di adozione delle ordinanze, con lo scopo di assicurare la coerenza di queste con le politiche di sicurezza nazionali.

 

 Il senatore MAZZATORTA (LNP) illustra gli emendamenti 6.6 e 6.7, diretti a sopprimere i poteri ispettivi e surrogatori del prefetto.

 

 Il senatore CHIURAZZI (PD) si sofferma sull'emendamento 6.19.

 

Sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

 

 Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

 

 Il senatore MAZZATORTA (LNP) illustra gli emendamenti 7.3 e 7.8, che propongono di estendere alla polizia provinciale e regionale la collaborazione dei piani coordinati di controllo del territorio.

 Dà conto anche degli emendamenti 7.1 e 7.2, che prevedono rispettivamente l'estensione, ai comuni minori, della facoltà di realizzare piani coordinati di controllo del territorio ovvero di stipulare a tal fine accordi di programma e di prevedere la collaborazione investigativa tra il personale della polizia municipale, provinciale e regionale e gli organi della polizia dello Stato.

 

 Il senatore SALTAMARTINI (PdL) propone con l’emendamento 7.5 la soppressione dell'articolo 7. Si tratta, a suo avviso, di un intervento normativo che dovrebbe essere ricondotto alla legge ordinaria e non a un atto regolamentare.

 

 Il senatore BOSCETTO (PdL) nell'illustrare l'emendamento 7.4 tendente a rafforzare le possibilità di accesso a dati informativi da parte della polizia locale, osserva che esso va più correttamente riferito all'articolo 8.

 Invita inoltre i rappresentanti del Governo a interloquire maggiormente nel dibattito per agevolare il confronto sulle proposte di modifica del decreto-legge.

 

Sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7, nonché tutte l'emendamento aggiuntivo 7.0.1.

 

 Il presidente della Commissione giustizia BERSELLI, relatore, sottolinea che il Governo, in sede di espressione del parere sugli emendamenti, potrà svolgere ogni utile argomentazione.

 

 Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

 

 Il senatore SAIA (PdL) propone la soppressione dell'articolo 8, del tutto insufficiente, a suo avviso, a soddisfare le aspettative e le esigenze del personale delle polizie municipali. Auspica, piuttosto, che si dia seguito alle iniziative legislative proposte anche nella scorsa legislatura per riconoscere maggiore dignità al ruolo e alle funzioni di quei corpi di polizia.

 

 Il senatore DIVINA (LNP) dichiara di condividere le osservazioni svolte dal senatore Saia e auspica che si riconoscano finalmente poteri reali alle polizie locali.

 

 Dopo che è stato dato per illustrato l'emendamento 8.2 si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

 

 Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut) propone con l’emendamento 9.1 la soppressione dell'articolo che, essendo privo dei requisiti di necessità e urgenza, rischia di inficiare, per contrasto con le norme costituzionali, non solo il decreto-legge ma anche la legge di conversione. Sarebbe, a suo avviso, preferibile esaminare la materia in sede di esame del disegno di legge ordinario presentato dal Governo.

 

Sono dati per illustrati tutti gli altri emendamenti relativi all'articolo 9.

 

 Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

 

Il presidente BERSELLI presenta ed illustra l'emendamento 10.100, volto ad introdurre modifiche di carattere formale all'articolo 10.

 

 Il sottosegretario CALIENDO presenta e illustra l’emendamento 10.500, che, come anticipato in sede di replica, recepisce la sostanza delle proposte emendative presentate con riferimento a quell'articolo.

 

 

 Inoltre, presenta gli emendamenti 11.200, 11.0.100, 11.0.200, 12.100 e 12.0.100 che riformulano e integrano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge.

 

 Il senatore CASSON (PD) si compiace per l'accoglimento sostanziale, da parte del Governo, dell'emendamento 10.4.

 

 Il presidente della Commissione affari costituzionali VIZZINI, relatore, illustra gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.0.1, diretti ad affinare la disciplina per l'adozione delle misure di prevenzione di sicurezza personali e patrimoniali, fornendo così uno strumento più efficace e tempestivo per la lotta alla mafia.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) esprime talune perplessità sulla formulazione dell'emendamento 10.200, testé presentato ed illustrato dal Governo. Più in particolare, lamenta il fatto che la proposta in esame non modifichi l'articolo 10 del decreto-legge n. 92 del 2008, nella parte in cui esclude il potere generalizzato dei procuratori ordinari di richiedere le misure di prevenzione cosiddette antimafia.

 

 Il sottosegretario CALIENDO sottolinea come l'ampliamento delle competenze in materia di misura di prevenzione del direttore della Direzione investigativa antimafia debba essere valutato insieme alle modifiche introdotte dall'emendamento 11.200. Quest'ultimo, in relazione alle sole misure cosiddette antimafia, applicate a soggetti destinatari delle misure ordinarie, mantiene la competenza del procuratore "territoriale" ed esclude quella del procuratore "distrettuale".

 

 Il senatore CASSON(PD), nell'esprimere rammarico per la scarsa disponibilità del Governo a recepire emendamenti presentati dai senatori dell'opposizione, anche laddove ampiamente condivisi nel merito, invita i rappresentanti del Governo a valutare l'opportunità di accogliere l'emendamento 10.4 in luogo dell'emendamento 10.200, il quale pone talune perplessità.

 

 Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

 

 Il presidente della Commissione giustizia BERSELLI, relatore, illustra l'emendamento 11.0.1, precisando che si riferisce alle persone straniere regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, ovvero anche italiane, nei confronti delle quali verrebbe emanato il cosiddetto foglio di via per rinviarle nelle loro città di provenienza, qualora vengano colte nel palese esercizio della prostituzione. Accogliendo l'invito del Governo, dichiara di ritirare tale emendamento, che ripresenterà con analoga formulazione nel corso dell'esame del disegno di legge ordinario.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) rileva che l'articolo 11 determina il rischio di un'incomprensibile e del tutto inopportuna sovrapposizione di competenze. Illustra pertanto l'emendamento 11.1, che ne propone la soppressione e, in via subordinata l'emendamento 11.2, che propone una distinzione più chiara fra i casi in cui le misure di prevenzione sono richieste dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale distrettuale, e quelli in cui è invece competente il procuratore presso il Tribunale del circondario di residenza della persona per la quale si propone l'applicazione delle misure stesse.

 

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

 

Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut) illustra l'emendamento 12.1.

Egli rileva come l'impianto complessivo del decreto-legge riconosca un carattere di particolare allarme sociale da un lato ai reati propri della criminalità organizzata e, dall'altro, da quelli collegati al fenomeno dell'immigrazione, nel cui ambito trovano un terreno favorevole anche le attività collegate al terrorismo internazionale e al traffico di stupefacenti.

E' in considerazione degli obiettivi legami che uniscono tutti questi fenomeni, che si propone l'istituzione, in luogo della attuale Direzione nazionale antimafia, di una Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, dotata di una competenza più ampia, ivi compresa quella sui reati associativi in materia di immigrazione.

 

Si danno per illustrati gli emendamenti 12.0.100, 12.0.3, 12.0.6 e 12.0.4.

 

Il senatore BOSCETTO (PdL) illustra l'emendamento 12.0.1, rilevando la necessità, di fronte ad un'emergenza criminale di cui la stessa adozione del decreto-legge rappresenta un evidente riconoscimento, di non sguarnire il sistema giudiziario di provate professionalità e di preziose esperienze, come avverrebbe con l'immediata applicazione delle norme sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006, disposizioni queste che, a suo parere, appaiono ispirate piuttosto a utilità di carattere esclusivamente corporativo che all'interesse generale.

 

Si passa quindi all'esame dell'articolo 1.

 

 Il relatore per la 2ª Commissione, BERSELLI anche a nome del relatore per la 1ª Commissione, VIZZINI esprime parere favorevole sull’emendamento 1.10, a condizione che esso venga riformulato come emendamento aggiuntivo. Esprime inoltre parere favorevole sugli identici emendamenti 1.4 e 1.11, nonché sugli emendamenti 1.2, 1.200, 1.19, 1.18, 1.250, 1.100, 1.300 e 1.350. Esprime altresì parere favorevole sull’emendamento 1.1 (testo 2).

 Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti 1.23 e 1.5, rilevando che la materia, pur essendo di estrema importanza, poiché concerne temi di rilevante gravità, debba essere più opportunamente affrontata in sede di esame del disegno di legge presentato dal Governo in materia di sicurezza. Invita altresì i presentatori al ritiro dell’emendamento 1.9. Rileva peraltro che qualora i presentatori insistessero per la votazione degli emendamenti, il parere sarebbe contrario.

Si rimette alle Commissioni riunite sull’emendamento 1.20, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti all’articolo 1.

 

 Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

 

 Il senatore D'AMBROSIO (PD) riformula l’emendamento 1.10, nel senso indicato dai relatori.

 

 Posto ai voti previa controprova, è approvato l’emendamento 1.10 (testo 2). Risultano altresì approvati gli identici emendamenti 1.4 e 1.11, nonché gli emendamenti 1.2 e 1.200, risultando altresì respinti gli emendamenti 1.13, 1.12, 1.14 e 1.16.

 

 Il presidente BERSELLI avverte che verrà posto l’emendamento 1.15.

 

 La senatrice FINOCCHIARO (PD) intervenendo in dichiarazione di voto, esprime il suo stupore di fronte al parere espresso dai relatori e dal Governo. Osserva infatti che l’emendamento si conforma all’orientamento dominante della giurisprudenza e della dottrina circa la necessità che il giudice, nell’applicazione di una misura di sicurezza, verifichi in concreto la pericolosità del soggetto.

 

 Interviene il senatore LONGO (PdL) il quale, nel ritenere non priva di fondatezza l’osservazione della senatrice Finocchiaro, preannuncia che presenterà in Assemblea un emendamento volto ad introdurre nell’elenco delle misure di sicurezza detentive di cui all’articolo 215 del codice penale, anche l’ipotesi dell’allontanamento dal territorio nazionale.

 

 Il sottosegretario MANTOVANO osserva che, trattandosi di misura di sicurezza, non sia necessario prevedere espressamente il previo giudizio di pericolosità sociale da parte del giudice, essendo tale sindacato implicitamente rinvenibile nel sistema penale.

 

 L’emendamento 1.15 risulta respinto. E’ altresì respinto l’emendamento 1.17.

 

 Il presidente BERSELLI chiede ai presentatori se intendono ritirare l’emendamento 1.23.

 

 Il senatore BIANCO (PD) esprime il suo profondo disappunto circa la decisione dei relatori di esprimere un parere contrario, qualora l’emendamento non fosse ritirato. Ritiene infatti che la materia dei reati contro familiari e conviventi, nonché il tema del cosiddetto stalking, determinando un rilevante allarme sociale, riguardano questioni affini a quelle della sicurezza pubblica.

Osserva peraltro la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza che giustificano l’intervento normativo in questione e la sua trattazione in sede di conversione del decreto-legge.

 

 Interviene brevemente il presidente BERSELLI, il quale ritiene impropria la sede della conversione del decreto-legge per approvare una normativa articolata, sebbene di grande rilevanza sociale, necessita però di un maggiore approfondimento.

Il senatore PASTORE (..) ricorda la recente giurisprudenza costituzionale in materia di conversione di decreti-legge, da cui emerge la necessità che il Parlamento si attenga scrupolosamente ai requisiti costituzionali previsti dall’articolo 77, nonché a quelli contenuti nella legge n. 400 del 1988. Ciò, a suo avviso, pone una scelta rigorosa la quale peraltro non preclude la possibilità che, in tempi brevi, si proceda, dopo un esame approfondito, all’approvazione di una separata normativa sui maltrattamenti in famiglia o sullo stalking, come pure sulle altre questioni di particolare rilevanza sociale.

 

 Interviene brevemente il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut) che osserva come la norma contenuta nell’emendamento presenti caratteri di estraneità al decreto non certamente maggiori di quelli contenuti in altri emendamenti. Auspica pertanto che i relatori riconsiderino la loro posizione in materia.

 

 La senatrice FINOCCHIARO (PD) nel criticare il parere formulato dai relatori e dal rappresentante del Governo sull’emendamento, osserva come si sia notevolmente accresciuto il numero di soggetti, in particolare donne e minori, che subiscono violenze gravi all’interno della famiglia.

Quanto allo stalking la senatrice ricorda le drammatiche vicende di cronaca degli ultimi mesi, che hanno dimostrato come la violenza psichica e fisica nei confronti delle donne si sia tradotta in orrendi omicidi rispetto ai quali le stesse forze dell’ordine e la magistratura hanno manifestato la difficoltà di procedere ad una efficace opera di prevenzione.

Di fronte a tanto orrore, il Parlamento commetterebbe un gravissimo sbaglio se non procedesse alla approvazione di una normativa penale che possa immediatamente entrare in vigore al fine di arginare, con uno strumento sanzionatorio adeguato, un fenomeno gravissimo e profondamente lesivo della vita, della dignità e della libertà umana.

Ritiene pertanto del tutto inconferenti le argomentazioni addotte a sostegno di un rinvio dell’esame di questi temi, ritenendo incontestabili l’urgenza e la necessità di un intervento normativo.

 

 Il sottosegretario CALIENDO, rilevando che l’introduzione, nell’ordinamento penale, dei reati di maltrattamenti in famiglia e di stalking rappresenti un’esigenza prioritaria del Governo e della maggioranza parlamentare, auspica che, entro l’estate, si approvi un’organica normativa in materia. Pur condividendo le ragioni addotte a sostegno della urgenza e della necessità di una rapida soluzione a queste drammatiche piaghe sociali, non ritiene opportuna una loro trattazione in sede di conversione del decreto-legge all’esame.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) insiste per la votazione dell'emendamento.

 

 Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l’emendamento 1.23 è respinto.

 

 Il presidente BERSELLI chiede ai presentatori se intendono ritirare l’emendamento 1.5.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) insiste per la votazione, rilevando in primo luogo che l’emendamento contiene interventi di urgenza non minore a quella di altri emendamenti, sui quali i relatori e i rappresentanti del Governo hanno espresso peraltro un parere positivo.

Il complesso normativo contenuto nella proposta si indirizza su tre temi di grande rilevanza sociale: i maltrattamenti contro familiari e conviventi, l’adescamento di minorenne a scopo sessuale, anche attraverso l’utilizzazione delle rete Internet e lo stalking. A ciò l’emendamento aggiunge un intervento che mira a subordinare la sospensione condizionale della pena per alcune tipologie di reato, come il danneggiamento, al ripristino dello stato dei luoghi ovvero allo svolgimento di una attività non retribuita a favore della collettività. Ritiene altresì di non minor rilievo l’ultimo degli interventi contenuti nell’emendamento, finalizzato a trasformare l’approfittamento di circostanze di tempo, di luogo o di persona in una aggravante speciale limitatamente all’ipotesi di truffa, al fine di consentire che eventuali attenuanti non incidano, annullandola, sull’aggravante. Nel ribadire l’urgenza e la necessità che tali interventi normativi siano approvati in sede di conversione del decreto-legge, insiste per la votazione appellandosi alla coscienza dei parlamentari ed auspicando un ripensamento da parte dei relatori e del Governo.

 

Interviene il senatore CASSON (PD) il quale, nel condividere le osservazioni del senatore Li Gotti, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo all’emendamento 1.5, soffermandosi in particolare sull’introduzione, nel codice penale, dell’articolo 600-octies, il quale persegue prioritariamente l’obiettivo di colpire lo sfruttamento di soggetti deboli, come i minori, da parte di adulti che esercitano su di loro autorità o siano affidati alla loro custodia o vigilanza. La scelta di introdurre tale titolo di reato, in luogo della contravvenzione di cui all’articolo 671 del codice penale, nasce dalla considerazione della particolare gravità della condotta di chi sfrutta i minori a tale scopo per l’accattonaggio, ciò che giustifica il suo inserimento tra i delitti contro la personalità individuale. Quanto all’introduzione del reato di adescamento di minorenne, il senatore, nell’evidenziare l’assoluta gravità della condotta e l’esigenza di una sua decisa repressione, rileva la diffusione delle forme telematiche di adescamento, volte a sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minorenne. Deve essere pertanto presa in seria considerazione, a suo avviso, l’esigenza, palesata dal senatore Li Gotti e da altri, di approvare tale corpus normativo in sede di conversione del decreto-legge, considerando la forte affinità di tali questioni con quelle afferenti alla sicurezza pubblica.

 

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l’emendamento 1.5.

 

Il PRESIDENTE avverte che verrà posto ai voti l’emendamento 1.19.

 

Il senatore CAROFIGLIO(PD), nell’esprimere la sua soddisfazione per la scelta dei relatori e del rappresentante del Governo di esprimere un parere favorevole sull’emendamento, auspica che possa essere individuato un percorso condiviso circa l’introduzione, quale aggravante comune, della permanenza clandestina nel territorio nazionale, ritenendo opportuno ancorare l’inasprimento di pena ad una condotta potenzialmente offensiva piuttosto che ad una semplice condizione esistenziale.

 

L’emendamento 1.19 è approvato.

 

Il senatore CASSON (PD) fa proprio l’emendamento 1.18, che risulta approvato.

 

Dopo un breve intervento in dichiarazione di voto del senatore CASSON (..), l’emendamento 1.20 è approvato. Risultano altresì approvati gli emendamenti 1.250 e 1.100.

 

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli identici emendamenti 1.6, 1.7 e 1.21.

 

Il senatore CASSON (PD) rileva che l’introduzione, quale aggravante comune, della permanenza clandestina nel territorio nazionale presenti rilevanti profili di illegittimità costituzionale, non essendo l’aggravante collegata ad una condotta offensiva quanto piuttosto ad una semplice condizione in cui versa il soggetto.

 

Il senatore CECCANTI(PD),nel condividere l’osservazione del senatore Casson, ricorda che il relatore Boscetto, in sede di esame circa la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza svolto in Commissione affari costituzionali, aveva ritenuto non prive di argomenti le perplessità su alcuni profili, tra cui l’introduzione della aggravante comune, osservando peraltro che anche il Governo aveva manifestato la sua disponibilità a migliorare il testo del decreto-legge in base alle proposte che fossero pervenute sia dalla maggioranza che dall’opposizione.

 

Si associa il senatore BIANCO(PD),ricordando che il Governo aveva manifestato la sua disponibilità a tenere conto delle proposte che, in sede di esame del disegno di legge di conversione, sarebbero state avanzate dai senatori dell’opposizione su alcuni aspetti ritenuti di particolare rilievo, tra cui vi è senz’altro la questione della introduzione dell’aggravante di clandestinità.

 

Il sottosegretario CALIENDO, pur ribadendo la disponibilità del Governo a trovare soluzioni il più possibile condivise ed evidenziando come non pochi emendamenti dell’opposizione siano stati finora accolti, ritiene che l’aggravante debba essere conservata. Pur comprendendo la ratio delle proposte emendative formulate sul punto, considera la formulazione originale del decreto-legge dotata di maggior deterrenza e quindi più funzionale agli scopi perseguiti dalla normativa adottata dal Governo.

 

Gli identici emendamenti 1.6, 1.7 e 1.21 sono respinti.

 

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti 1.22 e 1.8.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) preannuncia un voto favorevole sull’emendamento 1.8, sostenendo che, ove non si rientri nel caso delle circostanze aggravanti comuni di cui all’articolo 61, numero 1, del codice penale, è necessario un fatto giuridico che ponga in relazione il reato commesso con il comportamento qualificato come circostanza aggravante. Tale fatto giuridico, a suo avviso, dovrebbe essere individuato nella mancata osservanza del provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato.

 

Gli emendamenti 1.22 e 1.8 sono posti in votazione e respinti.

 

Il PRESIDENTE avverte che verrà posto in votazione l’emendamento 1.3.

 

Il senatore D'ALIA(UDC-SVP-Aut),nell’esprimere il suo voto favorevole, ribadisce l’incostituzionalità dell’introduzione di un’aggravante che sia esclusivamente ancorata allo status di irregolarità in cui versi il soggetto. A tal fine considera più congrua la formulazione contenuta nell’emendamento da lui presentato, che ancora invece l’aggravio di pena a una condotta specifica del soggetto, ovvero la volontaria sottrazione all’ordine di espulsione o di allontanamento impartito dal giudice procedente.

 

L’emendamento 1.3 è respinto, mentre l’emendamento 1.9 è ritirato dal senatore BALBONI(PdL). Gli emendamenti 1.300 e 1.350 sono approvati. L’emendamento 1.0.1 risulta assorbito dall’approvazione dell’emendamento 1.19.

 

 Il presidente della Commissione giustizia BERSELLI, relatore, si esprime favorevolmente sugli emendamenti 2.4, 2.5, 2.8 e 2.100 e invita a ritirare i rimanenti emendamenti riferiti all’articolo 2, preannunciando, nel caso in cui i presentatori insistessero per la votazione, un parere contrario.

 

 Il sottosegretario MANTOVANO si pronuncia in senso conforme al parere espresso dal relatore.

 

 Il senatore CASSON (PD) dichiara la disponibilità a ritirare l’emendamento 2.9, qualora sia accolto dalla Commissione l’emendamento 2.100 del Governo che ne assorbirebbe il contenuto.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) preannuncia il suo voto contrario sull’emendamento 2.9 e invita il Governo a ritirare l’emendamento 2.100. Infatti le disposizioni contenute in quelle proposte, a suo avviso, violerebbero il principio del giudice naturale, anche al di là di quanto necessario in base alle prescrizioni della direttiva comunitaria. Peraltro si tratterebbe di una modifica dall’evidente significato centralistico e corporativo.

 L’emendamento 2.100 è approvato. Risulta assorbito l’emendamento 2.9.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) preannuncia il suo voto favorevole sull’emendamento 2.2.

 

 Il senatore CASSON (PD) ritiene che l’inciso di cui si chiede la soppressione possa essere mantenuto qualora il Governo confermi l’interpretazione che, per organo accertatore, si intende l’organo di polizia giudiziaria o locale che ha provveduto al sequestro.

 

 Il sottosegretario MANTOVANO ribadisce l’utilità dell’inciso che consente di accelerare i tempi per la distruzione di merci falsificate quando siano di difficile custodia o quando la custodia risulti onerosa o pericolosa.

 

 Il senatore CASSON(PD),a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto di astensione.

 

 Il senatore DIVINA (LNP), intervenendo sull’ordine dei lavori, sollecita la Presidenza ad evitare che si riapra la discussione su ogni singola proposta emendativa e ad attuare il regolamento nel senso di consentire esclusivamente dichiarazioni di voto.

 

 L’emendamento 2.2 è quindi posto in votazione ed è respinto. Con distinte votazioni sono respinti successivamente l’emendamento 2.1 e, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Li Gotti, l’emendamento 2.3.

 

 Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

 

 Il presidente BERSELLI avverte che la seduta già convocata per domani alle ore 8,30 è posticipata alle ore 9,30.

 

La seduta termina alle ore 20.

 

 


COMMISSIONI 1ª e2ª RIUNITE

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2008

6ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Mantovano.

 

 La seduta inizia alle ore 9,30.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 giugno scorso.

 

 Il presidente BERSELLI, avverte che si riprenderà con l'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna a partire dall'emendamento 2.250. Ricorda altresì che nel corso della seduta antimeridiana di ieri sono stati acquisiti i pareri dei relatori e dei rappresentanti del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché su quelli volti ad aggiungere disposizioni ulteriori dopo il medesimo.

 

 Con successive e distinte votazioni le Commissioni riunite approvano quindi gli emendamenti 2.250, 2.4, 2.5 e 2.300.

 

 Il senatore BALBONI (PdL) ritira l'emendamento 2.7.

 

 Dopo che le Commissioni riunite hanno approvato l'emendamento 2.8, il presidente BERSELLI ricorda che l'emendamento 2.100 è già stato approvato nella seduta pomeridiana di ieri.

 

 Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 2.0.2.

 

 La senatrice DELLA MONICA(PD), nel ribadire l'importanza delle misure introdotte dall'emendamento in esame, dichiara di non potere accedere alla richiesta di ritiro formulata dal presidente Berselli nella seduta pomeridiana di ieri, e di voler insistere per la votazione dell'emendamento.

 

 L'emendamento 2.0.2, previa controprova, è posto ai voti e respinto. Dopo che il senatore BODEGA (LNP) ha ritirato l'emendamento 2.0.1, il presidente BERSELLI dichiara assorbito l'emendamento 2.0.3 in ragione della approvazione dell'emendamento 2.8.

 

 Il senatore CASSON(PD), nel sottolineare come la portata normativa dell'emendamento 2.0.3 sia più ampia dell'emendamento 2.8, invita il presidente Berselli a rivalutare la propria decisione.

 

 Il presidente BERSELLI(PdL) ,relatore per la 2a Commissione, nel prendere atto dei rilievi testé formulati dal senatore Casson, accoglie la richiesta e pone ai voti l'emendamento 2.0.3, il quale risulta respinto.

 

 Dopo che il presidente BERSELLI ha ricordato che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 3, si passa all'esame dell'articolo 4 del decreto-legge.

 

 Il presidente BERSELLI(PdL) relatore per la 2a Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.3, 4.14, 4.15, 4.16, 4.2, 4.18, 4.19, 4.17, 4.5, 4.4, 4.20 e 4.22. Dopo aver invitato i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.21, 4.01 e 4.03, esprime infine parere favorevole sull'emendamento 4.23.

 Con riferimento all'emendamento 4.1, sottolinea l'opportunità di procedere alla votazione per parti separate, dichiarandosi favorevole alla prima parte del medesimo ed invitando i presentatori a ritirare la seconda parte.

 

 Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme ai relatori, ribadendo l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti presentati da senatori del Gruppo delle Autonomie tutti volti ad affievolire le sanzioni comminate a coloro che violano le norme del codice della strada in materia di limiti di velocità o di guida in stato di ebbrezza; emendamenti che si pongono in contrasto con le finalità dello stesso decreto-legge in esame. Con riferimento poi agli emendamenti 4.21, 4.0.1 e 4.0.3 sottolinea come la richiesta di ritiro sia legata all'esigenza di valutare le tematiche trattate in tali proposte emendative nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 733 in materia di sicurezza pubblica.

 Dopo aver ribadito l'orientamento favorevole del Governo sulla prima parte dell'emendamento 4.1, osserva come l'invito al ritiro della seconda parte del medesimo emendamento sia legato alla necessità di non attribuire un ulteriore e gravoso compito alle forze di polizia.

 

 Interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.6 il senatore PETERLINI(UDC-SVP-Aut), il quale osserva come l'eccessivo inasprimento del quadro sanzionatorio ed in particolare l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della confisca del veicolo, sia inaccettabile sul piano sociale. A parere dell'oratore, la normativa vigente se applicata in modo corretto e puntuale, come sempre avviene nella provincia di Bolzano, appare più che congrua per sanzionare le infrazioni, anche gravi del codice della strada.

 

 Dopo un breve intervento del sottosegretario MANTOVANO, nel quale si sottolinea che la normativa del codice della strada è fatta applicare dalle forze di polizia uniformemente su tutto il territorio nazionale, le Commissioni riunite con distinte e successive votazioni respingono gli emendamenti 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9.

 

 Dopo che il senatore DIVINA (LNP) ha ritirato l'emendamento 4.21, le Commissioni riunite respingono con distinte e successive votazioni gli emendamenti 4.10, 4.11, 4.12. 4.13, 4.3, 4.14, 4.15, 4.16, 4.2, 4.18, 4.19, 4.17 e 4.5.

 

 Dopo che le Commissioni riunite hanno approvato l'emendamento del Governo 4.100, il senatore VALENTINO (PdL) fa proprio e sottoscrive l'emendamento 4.1, dichiarandosi favorevole alla votazioni per parti separate.

 

 Il senatore CASSON (PD) interviene, anche a nome del proprio Gruppo, per dichiarazione di voto favorevole sulla prima parte dell'emendamento 4.1.

 

 La prima parte dell'emendamento 4.1 dalle parole "al comma 1" fino a "altre violazioni della stessa norma" è posta ai voti ed approvata.

 

 Interviene quindi per dichiarazioni di voto favorevole sulla seconda parte dell'emendamento il senatore CASSON(PD), osservando come sia condivisibile la previsione della sorveglianza dell'autorità accertatrice.

 

 La seconda parte dell'emendamento 4.1 è quindi posta ai voti e respinta.

 

 Dopo che le Commissioni riunite hanno respinto l'emendamento 4.4, risultano approvati, a seguito di successive e distinte votazioni, gli emendamenti 4.23 e 4.150, così come modificato ed integrato in ragione dell'approvazione dell'emendamento 4.23.

 

Approvato l'emendamento 4.500, il senatore DIVINA (LNP) ritira l'emendamento 4.22.

 

Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 4.200.

 

 Accedendo alla richiesta del rappresentante del GOVERNO e confidando nel fatto che la questione relativa al divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche al fine di incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale sarà affrontata nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 733, il senatore COMPAGNA (PdL) ritira l'emendamento 4.0.1.

 

 Dopo che le Commissioni riunite hanno respinto l'emendamento 4.0.2, il senatore BALBONI (PdL) ritira l'emendamento 4.0.3.

 

 Si passa quindi all'esame dell'articolo 5.

 

Il sottosegretario MANTOVANO ritira l'emendamento 5.200 e presenta l'emendamento 5.300 illustrandolo brevemente.

 

 Il presidente BERSELLI(PdL) relatore per la 2a Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 5.7, 5.17, 5.1, 5.2, 5.19, 5.8, 5.5, 5.11, 5.23, 5.4, 5.6, 5.9. Dopo aver invitato i presentatori a ritirare gli emendamenti 5.10, 5.14, 5.13, 5.24, 5.22, 5.18, 5.15, 5.16, 5.12, 5.20, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4, dichiara il proprio avviso favorevole sugli emendamenti 5.3 e 5.300.

 

Il senatore BIANCO (PD) esprime un giudizio critico sull'emendamento 5.300, il quale non solo non risolve gran parte delle perplessità emerse nel corso del dibattito, ma rischia addirittura di porre ulteriori problemi interpretativi.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) invita il Governo ad un'ulteriore riflessione sulle conseguenze applicative dell'emendamento, nella parte in cui prevede l'istituto della confisca per ogni forma di cessione a titolo oneroso. Concretamente, infatti, si potrebbe verificare la situazione paradossale, per la quale le autorità giudiziarie si troverebbero costretta ad imporre la confisca di immobili detenuti da persone anziane o disabili, solo perché in essi sono ospitate collaboratrici domestiche sprovviste di permesso di soggiorno.

 

Il senatore CASSON(PD), pur esprimendo apprezzamento per il tentativo del Governo di migliorare la formulazione dell'articolo 5 attraverso l'indicazione in modo più puntuale dei titoli concessori idonei a configurare le circostanze incriminatrici, ritiene che l'emendamento in esame meriti comunque un'ulteriore ponderazione, al fine di risolvere i nodi problematici rilevati.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) nell'associarsi alle richieste testé formulate, osserva come l'attuale formulazione dell'emendamento 5.300 non chiarisca fra l'altro se la confisca, nel caso in cui il concedente abbia fornito alloggio in una stanza ad uno straniero privo di permesso di soggiorno, debba riguardare l'intero immobile o anche soltanto parti di esso.

 

Il senatore VALENTINO(PdL), nel prendere atto del tenore dei rilievi formulati, invita la presidenza delle Commissioni riunite a disporre il temporaneo accantonamento dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

 

Il presidente BERSELLI(PdL) relatore per la 2ª Commissione, accedendo alla richiesta del senatore Valentino, dispone l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 5 e di passare all'esame dell'articolo 6.

 

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 6 del decreto-legge.

 

 Il senatore VIZZINI(PdL) relatore per la 1a Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 6.21, 6.22, 6.16, 6.1, 6.19, 6.17, 6.23, 6.24, 6.8, 6.5, 6.2, 6.18 e 6.4 e favorevole sull’emendamento 6.3. Inoltre, invita a ritirare gli altri emendamenti.

 

 Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

 

 Il senatore SALTAMARTINI (PdL) ritiene immotivato l’invito al ritiro espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sulle proposte da lui presentate tendenti a coordinare i poteri penetranti che vengono riconosciuti al Sindaco con le attività di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico cui sono preposti il Questore e il Prefetto. Tuttavia ritira tutti gli emendamenti a sua firma riferiti all’articolo 6 del decreto-legge, riservandosi di ripresentare proposte di contenuto analogo in sede di esame del disegno di legge ordinario presentato dal Governo.

 

 Il senatore PROCACCI (PD) chiede che il rappresentante del Governo motivi il parere contrario sugli emendamenti 6.21 e 6.22. Si tratta di correzioni necessarie per coordinare la politica della sicurezza sul territorio che non mettono in discussione l’autonomia degli enti locali. In particolare l’emendamento 6.22 intende semplicemente anticipare il momento in cui il Sindaco deve informare il Prefetto.

 

 Il senatore CASSON (PD) ricorda che le proposte in esame sottendono un dibattito assai articolato sui poteri di ordinanza del Sindaco in rapporto alle prerogative spettanti al Questore e al Prefetto. Su tale materia le posizioni, anche all’interno del suo Gruppo, sono ancora non omogenee.

 

 Il senatore MARITATI (PD) dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 6.21 e 6.22.

 

 Anche il senatore D'AMBROSIO (PD) sottoscrive gli emendamenti 6.21 e 6.22, osservando che un’informativa preventiva al Prefetto sarebbe più congrua, considerato anche il potere sostitutivo del Governo previsto dall’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in particolare nel caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica.

 

 Il sottosegretario MANTOVANO precisa che la proposta di riscrittura dell’articolo 54 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali scaturisce dal confronto svoltosi anche durante la scorsa Legislatura fra il Ministro dell’interno, i Sindaci delle principali città e le associazioni rappresentative dei Comuni. Il Governo ritiene che la formulazione dell’articolo 6, ancorché migliorabile, rappresenta un punto di equilibrio fra le posizioni che prediligono una concezione centralistica per le politiche della sicurezza urbana e quelle che propongono un approccio basato su un maggiore decentramento.

 

 L’emendamento 6.21, ad avviso del Governo, rappresenterebbe un arretramento, mentre il dovere di informazione, anche se successiva, consentirebbe in ogni caso al Prefetto di intervenire tempestivamente.

 

 Il senatore CAROFIGLIO (PD) invita il Governo a considerare – eventualmente per la discussione in Assemblea – l’ipotesi di prevedere che l’informazione al Prefetto avvenga preventivamente.

 

 Il sottosegretario MANTOVANO si riserva di valutare tale proposta in vista della discussione in Assemblea.

 

 Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 6.21 e 6.22, mentre l’emendamento 6.16 decade per l’assenza dei proponenti.

 

 Respinti gli emendamenti 6.1 e 6.19, decade l’emendamento 6.17 per l’assenza dei proponenti. Anche gli emendamenti 6.23, 6.24 e 6.8 risultano respinti.

 

 Il senatore LAURO (PdL) chiede al rappresentante del Governo di motivare il parere contrario sull’emendamento 6.5, che viene momentaneamente accantonato.

 

 Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALIA(UDC-SVP-Aut), l’emendamento 6.2 è respinto.

 

 Riprende l’esame dell’emendamento 6.5. Il sottosegretario MANTOVANO osserva che la disposizione contenuta nel testo consente una maggiore discrezionalità nell’uso degli strumenti, i quali non si limitano all’assistenza della forza pubblica, ma investono anche la tutela della salute e le condizioni di alloggio. Ribadisce pertanto l’invito a ritirare l’emendamento.

 

 Il senatore LAURO (PdL) ritira l’emendamento 6.5.

 

 L’emendamento 6.2 è respinto, mentre è accolto l’emendamento 6.3. L’emendamento 6.18 decade per l’assenza dei proponenti e gli emendamenti 6.7 e 6.6 sono ritirati dal senatore BODEGA(LNP).

 

 La senatrice BASTICO(PD), accogliendo l’invito del relatore e del rappresentante del Governo, ritira l’emendamento 6.20, sottolineando tuttavia il rilievo che assume l’atto di indirizzo del Ministro dell’interno, al fine di assicurare l’omogeneità e la coerenza della politica della sicurezza sul territorio nazionale. Auspica, quindi, che il Ministro dell’interno provveda ad adottare detto atto di indirizzo, soprattutto nella fase iniziale di attuazione delle nuove disposizioni.

 

 Il senatore PETERLINI (UDC-SVP-Aut) aggiunge la propria firma all’emendamento 6.4 e preannuncia un voto favorevole, sottolineando l’opportunità di evitare la creazione di ulteriore contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale.

 

 Il sottosegretario MANTOVANO ribadisce il parere contrario, osservando che si tratta di una norma superflua in ragione della prevalenza degli statuti speciali rispetto alle norme di legge ordinaria.

 

 Il senatore CASSON(PD), condividendo l’osservazione del rappresentante del Governo, preannuncia un voto contrario.

 

 Anche il senatore VIZZINI(PdL), relatore per la 1a Commissione, ribadisce il parere contrario all’emendamento 6.4, che ritiene lesivo dell’autonomia delle Regioni e delle Province a statuto speciale.

 

 L’emendamento 6.4 è respinto.

 

 Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 7 del decreto-legge.

 

 Il senatore VIZZINI(PdL) relatore per la 1a Commissione, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti 7.5 e 7.7. Invita a ritirare anche l’emendamento 7.4, che deve intendersi riferito all’articolo 8.

 Esprime poi un parere favorevole sugli emendamenti 7.3 e 7.8, ove riformulati nel senso di riferirli soltanto alla polizia "provinciale" e non anche a quella regionale. Invita inoltre a ritirare gli emendamenti 7.2 e 7.1 e a trasformare in ordine del giorno di contenuto analogo l’emendamento aggiuntivo 7.0.1.

 

 Il sottosegretario MANTOVANO esprime un parere conforme a quello espresso dal relatore, dichiarando la disponibilità del Governo ad accogliere l’ordine del giorno che recepisca il contenuto dell’emendamento 7.0.1.

 

 Dopo che il senatore SALTAMARTINI (PdL) ha ritirato l’emendamento 7.5, il senatore VITALI (PD) aggiunge la propria firma e dichiara il voto favorevole sull’emendamento 7.7, ribadendo l’esigenza di una legge-quadro che disciplini il ruolo e la funzione delle polizie municipali, anche sulla base dei principi definiti recentemente dal Forum per la sicurezza urbana. In proposito, preannuncia un ordine del giorno.

 

 L’emendamento 7.7 è respinto.

 

 Il senatore BODEGA(LNP), accogliendo l’invito del relatore, riformula gli emendamenti 7.3 e 7.8 in un nuovo testo, 7.3 (testo 2) e 7.8 (testo 2), mentre ritira gli emendamenti 7.2 e 7.1.

 

 Le Commissioni riunite convengono di rinviare la votazione dell’emendamento 7.4 in sede di votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 8 del decreto-legge.

 

 Sono quindi accolti gli emendamenti 7.3 (testo 2) e 7.8 (testo 2), mentre l’emendamento 7.0.1 è fatto proprio dal senatore SARO (PdL) e ritirato, con riserva di presentare un ordine del giorno per la discussione in Assemblea.

 

Si passa quindi all'esame dell'articolo 8.

 

Il presidente VIZZINI(PdL) relatore per la 1a Commissione, nell'esprimere i prescritti pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 8 del decreto-legge, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 8.1 e 8.4. Per quel che concerne l'emendamento 8.2 invita i presentatori a trasformarlo in un ordine del giorno o, in subordine, a ritirarlo.

 

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme a quello dei relatori. Nel ribadire la richiesta di ritiro degli emendamenti 8.4 e 8.2, osserva che le problematiche da essi affrontate meritano una ulteriore riflessione, tale da assicurare un miglior contemperamento fra le esigenze della sicurezza pubblica nazionale e quelle dell'implementazione delle forme di partecipazione della polizia municipale alla gestione del controllo del territorio, anche attraverso l'accesso alle banche dati del Centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno.

 

Accedendo alla richiesta dei relatori e dei rappresentanti del Governo, il senatore BOSCETTO (PdL) ritira l'emendamento 8.4. Sono quindi ritirati gli emendamenti 8.1 e 8.2 rispettivamente dai senatori SALTAMARTINI (PdL) e DIVINA(LNP).

 

Si passa poi all'esame dell'articolo 9.

 

Il presidente VIZZINI(PdL) relatore per la 1a Commissione, esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

 

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

 

Sono quindi posti unitamente ai voti e respinti gli identici emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LI GOTTI(IdV), l'emendamento 9.4 è posto ai voti e respinto.

 

Si passa all'esame dell'articolo 10.

 

Il presidente VIZZINI(PdL) relatore per la 1a Commissione, esprime parere favorevole sul complesso delle proposte emendative presentate all'articolo 10.

 

Il sottosegretario CALIENDO si esprime in senso conforme al relatore.

 

Interviene quindi il senatore CENTARO (PdL) sugli emendamenti 10.1 e 10.3. Con riferimento alla prima delle proposte emendative osserva che sarebbe necessario apportare talune modifiche volte a precisare che i procedimenti avviati debbano proseguire anche nei confronti degli aventi causa del reo. Per quel che attiene all'emendamento 10.3 invita i relatori a svolgere un'ulteriore riflessione sulla portata applicativa dei provvedimenti ablativi, disposti nel caso in cui beni già definitivamente confiscati, tornino anche indirettamente, successivamente all'assegnazione o alla destinazione, nella disponibilità del soggetto sottoposto alla originaria misura di prevenzione. A parere dell'oratore, infatti, la confisca del bene in tal caso finirebbe per danneggiare l'amministrazione destinataria o assegnataria del bene stesso a seguito dell'applicazione della prima misura ablativa. Sottolinea poi che sarebbe opportuno, con riferimento ai trasferimenti a titolo oneroso, ampliare l'ambito soggettivo della disposizione, prevedendo la sanzione della simulazione anche per i trasferimenti a titolo oneroso a soggetti estranei al nucleo familiare del reo.

 

Il sottosegretario CALIENDO ritiene che una attenta e sistematica lettura delle disposizioni di cui all'emendamento in esame consenta di fugare le perplessità testé formulate.

 

Il senatore LUMIA(PD), nel riservarsi di presentare per l'esame in Assemblea una puntuale proposta emendativa, osserva come sarebbe più opportuno prevedere la sanzione in ogni caso di simulazione del trasferimento o dell'intestazione, a prescindere dal titolo.

 

Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 10.200 e 10.4, di analogo contenuto.

 

Le Commissioni riunite approvano quindi con distinte e successive votazioni gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.200, così come modificato dalla approvazione degli emendamenti testé citati, risulta quindi assorbito l'emendamento 10.4.

 

Le Commissioni riunite approvano infine l'emendamento 10.0.1.

 

Si passa all'esame dell'articolo 11.

 

Il presidente VIZZINI(PdL) , relatore per la 1a Commissione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11, ad eccezione dell'emendamento 11.200.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) esprime un giudizio fortemente critico sulla formulazione dell'emendamento 11.200, il quale non risolve la confusione circa il riparto di competenze fra le autorità giudiziarie in materia di misure di prevenzione, ingenerata dall'attuale formulazione dell'articolo 11.

 

Dopo che il sottosegretario CALIENDO ha ribadito la portata applicativa dell'emendamento 11.200, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 11.1.

 

Posto ai voti ed approvato l'emendamento 11.200, risulta precluso l'emendamento 11.2.

 

Interviene quindi per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 11.0.100 il senatore LUMIA(PD). A parere dell'oratore le disposizioni introdotte dall'emendamento in esame, nella parte in cui prevedono quale conseguenza della riabilitazione la cessazione dei divieti conseguenti all'applicazione con provvedimento definitivo delle misure di prevenzione, rappresentano un affievolimento della normativa per il contrasto della criminalità organizzata di stampo mafioso.

 

 Il sottosegretario CALIENDO, prendendo atto dei rilievi formulati, ritira gli emendamenti 11.0.100 e 11.0.200 riservandosi di effettuare un' ulteriore valutazione delle disposizioni in esse contenute e eventualmente di ripresentare tali proposte nel corso dell'esame in Assemblea.

 

 Si passa quindi all'articolo 12.

 

 Dopo che il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut) ha ritirato l'emendamento 12.1, il presidente BERSELLI esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 12 dal Governo ed invita contestualmente i presentatori a ritirare gli emendamenti 12.0.3, 12.0.4, sui quali peraltro la Commissione bilancio ha formulato rilievi ex articolo 81 della Costituzione, e gli emendamenti 12.0.6, 12.0.2, 12.0.5 e 12.0.1.

 

 Il sottosegretario MANTOVANO si esprime in senso conforme ai relatori.

 

 Dopo che le Commissioni riunite hanno respinto l'emendamento 12.0.4, risultano approvati gli emendamenti 12.100 e 12.0.100.

 

 Interviene quindi sull'emendamento 12.0.3 la senatrice DELLA MONICA (PD) insistendo per la sua votazione.

 

 Il presidente BERSELLI ribadisce il proprio invito al ritiro dell'emendamento in esame il quale, seppure ampiamente condivisibile nelle finalità, risulta peraltro non strettamente attinente alla materia trattata dal decreto-legge.

 

 Il senatore CECCANTI (PD) ritiene non fondati i dubbi circa l’ammissibilità dell’emendamento e invita a non utilizzare strumentalmente il criterio di omogeneità, tenendo conto delle diverse materie investite dalle stesse disposizioni del decreto-legge.

 

 Il senatore BERSELLI(PdL) relatore per la Commissione giustizia, precisa di non aver eccepito l’inammissibilità delle disposizioni, avendo espresso solo alcune riserve. Inoltre, nel merito, non è contrario alla disciplina proposta, anche se ritiene più opportuno esaminarla in altra sede.

 

 Il sottosegretario MANTOVANO ricorda la disponibilità del Governo a considerare con favore l’emendamento 5.3, presentato dal senatore D’Alia. Invita a tenere conto che l’eventuale reiezione dell’emendamento 12.0.3, che in alcune sue parti propone soluzioni normative analoghe, potrebbe precludere l’accoglimento dell’emendamento 5.3.

 In proposito, ricorda che il testo unico sull’immigrazione già contempla la punibilità dei datori di lavoro che impieghino immigrati clandestini: l’emendamento in esame aggiunge una particolare tutela per il lavoratore, consistente nell’ammissione a programmi di assistenza. Il Governo in linea di principio non è contrario a tale ipotesi, ma ritiene opportuno svolgere un approfondimento anche per valutare i possibili oneri finanziari.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) ricorda che sono in atto programmi di assistenza analoghi ampiamente sperimentati: l’emendamento 12.0.3 propone di ampliare la platea dei beneficiari utilizzando risorse già disponibili. Insiste, quindi, per la votazione dell’emendamento 12.0.3.

 

 Dopo prova e controprova, l’emendamento 12.0.3 risulta respinto. Successivamente, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CASSON (PD), è respinto anche l’emendamento 12.0.6.

 

 Il senatore LUMIA (PD) insiste per l’accoglimento dell’emendamento 12.0.4 che prevede un’ulteriore opportunità per i testimoni di giustizia, che rappresentano una risorsa essenziale per la lotta alla criminalità organizzata; molti di essi versano in condizioni di vita precarie proprio per aver offerto un importante servizio allo Stato.

 

 Il sottosegretario MANTOVANO sottolinea l’encomiabile finalità della proposta. L’invito a ritirarla è motivato dal rischio che una norma di legge potrebbe determinare maggiori difficoltà. Infatti, ragioni di sicurezza e di tutela della dignità personale dei testimoni di giustizia suggeriscono di provvedere piuttosto con percorsi di reinserimento flessibili, che assicurino la riservatezza degli interessati e non diano luogo alla creazione di una specifica categoria di lavoratori assunti dalla pubblica amministrazione. Il Governo è comunque disponibile ad accogliere un ordine del giorno che inviti l’amministrazione a mantenere e rafforzare la tutela dei testimoni di giustizia.

 

 Il senatore LUMIA (PD) precisa che l’emendamento 12.0.4 non postula un canale obbligatorio di assunzioni, ma individua una ulteriore opportunità tra quelle a disposizione dell’amministrazione.

 

 Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut) dichiara di aggiungere la propria firma all’emendamento 12.0.4 e invita i relatori e i rappresentanti del Governo a considerare con favore la proposta.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) sottoscrive l’emendamento 12.0.4 e ricorda il vincolo di cui all’articolo 97, terzo comma, della Costituzione, a norma del quale eccezioni all’accesso nella pubblica amministrazione mediante pubblico concorso possono essere previste solo con legge.

 

 L’emendamento 12.0.4 è respinto.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) insiste per la votazione dell’emendamento 12.0.2.

 

 Il senatore MARITATI (PD) aggiunge la propria firma all’emendamento 12.0.2.

 

 Il senatore BERSELLI(PdL) , relatore per la Commissione giustizia, condivide nel merito l’emendamento 12.0.2 e invita a riproporlo in altra sede.

 

 L’emendamento 12.0.2 è respinto.

 

 Il senatore LUMIA (PD) insiste per l’accoglimento dell’emendamento 12.0.5, diretto ad escludere il gratuito patrocinio per gli imputati già condannati per gravi reati di criminalità organizzata.

 

 Il senatore D'AMBROSIO (PD) ricorda le rilevanti risorse che potrebbero essere risparmiate escludendo il gratuito patrocinio nei casi specifici indicati dall’emendamento 12.0.5.

 

 Il sottosegretario MANTOVANO si riserva di svolgere un’ulteriore riflessione in occasione della discussione in Assemblea.

 

 Il senatore CENTARO (PdL) suggerisce di ritirare l’emendamento per riproporlo nella discussione in Assemblea con una diversa formulazione che metta al riparo da censure per la disparità di trattamento formale e sostanziale che potrebbe determinarsi rispetto ad altri imputati. Auspica inoltre una riconsiderazione complessiva della disciplina del gratuito patrocinio.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) aggiunge la propria firma all’emendamento 12.0.5, sottolineando che l’esclusione del gratuito patrocinio è disposta solo per gli imputati già condannati in via definitiva per reati gravissimi.

 

 Il senatore VALENTINO(PdL), invitando i proponenti a tenere conto della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, esprime il consenso anche dei senatori di maggioranza.

 

 Il senatore MARITATI (PD) insiste per l’accoglimento dell’emendamento 12.0.5 che, semmai, potrà essere riformulato durante la discussione in Assemblea.

 

 Il sottosegretario MANTOVANO precisa che la richiesta di svolgere una riflessione più approfondita è connessa al riguardo nei confronti del dicastero direttamente competente; il parere deve essere concordato con il sottosegretario Caliendo, il quale si è dovuto assentare per partecipare a una seduta presso l’altro ramo del Parlamento.

 

 Il senatore LUMIA (PD) ritiene che la richiesta del Governo di valutare l’opportunità della norma, fermo il consenso nel merito, implica una sottovalutazione della sovranità e del ruolo del Parlamento.

 

 L’emendamento 12.0.5 è respinto.

 

 Il senatore BOSCETTO (PdL) ritira l’emendamento 12.0.1.

 

 Si riprende la trattazione dell’emendamento 5.300, del Governo, che era stato precedentemente accantonato.

 

 Il sottosegretario MANTOVANO sottolinea che l’articolo 5 introduce una ipotesi di delitto doloso che implica la piena consapevolezza anche dell’insussistenza del titolo di soggiorno. I casi particolari evocati nel dibattito si riferiscono comunque a rapporti di lavoro irregolari, nei quali il pagamento di un compenso per l’alloggio sarebbe comunque difficile da provare.

 Il Governo conferma l’apprezzamento per gli emendamenti presentati ma non condivide la proposta di punire la violazione dell’obbligo di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, rilevando soprattutto la condotta in contrasto con la legge, in particolare lo sfruttamento del lavoro.

 

 L’emendamento 5.300, che riformula la prima parte dell’articolo 5, può dunque essere accolto dalle Commissioni riunite, salva la disponibilità del Governo a valutare soluzioni più efficaci, senza però alterare la struttura della norma. Assicura infine la disponibilità a tenere conto dei suggerimenti avanzati dal senatore Balboni per i casi in cui vi sia patteggiamento e sospensione della pena.

 

 Il senatore LIVI BACCI (PD) nota che, per effetto dell’emendamento 5.300, potrebbe ulteriormente restringersi il mercato degli affitti a cui accedono gli immigrati, con conseguenze sociali gravissime, a causa delle preoccupazioni dei proprietari per le possibili sanzioni.

 

 Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut) precisa che gli emendamenti 5.1 e 5.2 considerano la violazione dell’obbligo di comunicazione un presupposto e non un comportamento da punire. Sottolinea inoltre l’importanza di rinviare alle autorità di pubblica sicurezza l’accertamento della condizione di irregolarità.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) invita il Governo a riflettere ancora sulle difficoltà applicative. A suo avviso, la verifica del titolo di soggiorno deve competere all’autorità di pubblica sicurezza. Si chiede inoltre quali conseguenze si determinano per gli albergatori che danno alloggio a stranieri irregolari e per i cittadini extracomunitari intenzionati ad acquistare alloggi nel territorio nazionale.

 

 Il senatore VALENTINO (PdL) invita a svolgere un ulteriore approfondimento delle disposizioni in questione. Si riserva di presentare, in occasione della discussione in Assemblea, una riformulazione dell’articolo 5 tale da garantire una attuazione effettiva delle sue finalità che, peraltro, sono generalmente condivise.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) osserva che la norma sarebbe applicabile anche a rapporti in essere. A suo avviso la formulazione proposta comporta la responsabilità concorrente di chiunque e a qualsiasi titolo partecipi all’alienazione o alla concessione del bene.

 

 Il presidente BERSELLI(PdL) relatore per la 2a Commissione, in considerazione della necessità di svolgere un ulteriore approfondimento dell’emendamento 5.300, dispone una sospensione della seduta.

 

 La seduta, sospesa alle 12,15, riprende alle ore 12,50.

 

 Il presidente BERSELLI avverte che si riprenderà dall'esame dell'articolo 5, precedentemente accantonato.

 

 Il sottosegretario MANTOVANO riformula l'emendamento 5.300 in un testo 2.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) esprime serie perplessità sull'inserimento nel nuovo testo fra gli elementi necessari per la configurazione della fattispecie criminosa dell'ingiusto profitto. A ben vedere tale requisito, se non collegato all'approfittamento dello stato di bisogno, si presta a problemi di carattere interpretativo.

 

 Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut) ribadisce l'esigenza di sopprimere il richiamo all'onerosità della cessione.

 

 Dopo un breve intervento del senatore LONGO (PdL) volto a ribadire la necessità del richiamo al carattere oneroso della cessione ai fini della configurabilità della fattispecie di reato, il sottosegretario MANTOVANO esprime parere favorevole sull'emendamento 5.24.

 

 Interviene quindi il senatore CASSON (PD) il quale ribadisce la necessità di collegare l'elemento dell'ingiusto profitto all'approfittamento dello stato di bisogno con riferimento alla fattispecie di reato di cui all'articolo 5.

 

 Le Commissioni riunite respingono quindi gli emendamenti 5.7 e 5.17.

 

 Dopo che il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut) ha ritirato gli emendamenti 5.1 e 5.2, il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.19.

 

 Posti ai voti risultano respinti gli emendamenti 5.19 e 5.8.

 

 I senatori LAURO(PdL), SALTAMARTINI(PdL), BALBONI (PdL) e PASTORE (PdL) ritirano quindi rispettivamente gli emendamenti 5.5, 5.10. 5.14 e 5.13.

 

 Interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.22 il senatore CASSON(PD).

 

 Il sottosegretario MANTOVANO, nel condividere il merito della proposta emendativi in esame, invita i presentatori a riformularlo in un emendamento aggiuntivo.

 

 Accedendo alla richiesta del rappresentante del GOVERNO il senatore CASSON (PD) riformula l'emendamento 5.22 in un testo 2, nel senso indicato.

 

 Le Commissioni riunite approvano quindi con distinte votazioni gli emendamenti 5.22 (testo 2) e 5.24.

 

 Dopo che la senatrice DELLA MONICA (PD) ha insistito per la votazione dell'emendamento 5.18, volto ad aggravare le sanzioni comminate per i reati di sfruttamento e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, interviene il senatore CASSON per dichiarazione di voto favorevole, osservando come le misure introdotte dall'emendamento in esame rappresentino, tra l'altro, anche un efficace strumento per contrastare lo sfruttamento della prostituzione.

 

 Dopo che le Commissioni riunite hanno respinto l'emendamento 5.18 il senatore BOSCETTO (PdL) fa proprio e ritira l'emendamento 5.11.

 

 Le Commissioni riunite, dopo aver respinto l'emendamento 5.23, approvano l'emendamento 5.300 (testo 2).

 

 Dopo che il presidente BERSELLI ha ricordato che sono stati già ritirati gli emendamenti 5.15, 5.16 e 5.12, il senatore PETERLINI (UDC-SVP-Aut) ritira gli emendamenti 5.4 e 5.6.

 

 Con riferimento quindi all'emendamento 5.20 il presidente BERSELLI avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario suggerendone una possibile riformulazione.

 

 Dopo che il senatore MARITATI (PD) ha dichiarato di non accogliere le proposte di modifica formulate dalla Commissione bilancio, l'emendamento 5.20 è posto ai voti e respinto.

 

 Posto ai voti e respinto l'emendamento 5.21, il sottosegretario MANTOVANO invita i presentatori a riformulare l'emendamento 5.3.

 

 Il senatore D'ALIA(UDC-SVP-Aut), cedendo alla richiesta formulata dal rappresentante del GOVERNO, riformula l'emendamento in un Testo 2, il quale è posto ai voti ed approvato.

 

 Il senatore BIANCO (PD) sottoscrive l'emendamento 5.9 onde evitarne la decadenza per assenza dell'unico proponente.

 

Le Commissioni riunite dapprima respingono l'emendamento 5.9 e successivamente approvano l'emendamento 5.100.

 

Con riferimento agli emendamenti volti ad aggiungere disposizioni dopo l'articolo 5, il sottosegretario MANTOVANO, nel ribadire la richiesta di ritiro già formulata, osserva come le questioni affrontate negli emendamenti suddetti saranno attentamente valutate dal Governo in sede di esame del disegno di legge n. 733.

 

Dopo che il senatore SARO ha ritirato l'emendamento 5.0.1, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 5.0.2.

 

Dopo che il senatore MUGNAI (PdL) ha ritirato l'emendamento 5.0.3, la senatrice DELLA MONICA (PD) insiste per la votazione dell'emendamento 5.0.4, il quale, posto ai voti, è respinto.

 

Le Commissioni riunite convengono quindi di conferire ai relatori BERSELLI e VIZZINI di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge e sugli emendamenti accolti, chiedendo l'autorizzazione alla relazione orale.

 

 La seduta termina alle ore 13,15.


EMENDAMENTI ED ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

692

G/692/1/1-2

BONFRISCO, GASPARRI, CARRARA, CASOLI

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n.692, di conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n.92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica,

impegna il Governo

ad adottare una disciplina che consenta di vendere, acquistare, detenere e portare, in luogo pubblico o aperto al pubblico, dispositivi contro le aggressioni personali, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum in misura non superiore al 10%, quando si tratti di prodotti riconosciuti da provvedimenti giurisdizionali irrevocabili, adottati anche sulla base di accertamenti peritali, come inoffensivi, innocui e non lesivi alla salute umana».

Art. 1

1.10

D'AMBROSIO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire la lettera a)con la seguente:

«a)all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 3, la parola: "quindici" è sostituita con la seguente: "sette".».

1.10 (testo 2)

D'AMBROSIO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis.All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, al comma 3, quinto periodo, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "sette;"».

1.4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, lettera a),capoverso « Art.235», dopo le parole: «quando lo straniero», inserire le seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea».

1.11

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art.235», al comma primo, dopo le parole: «quando lo straniero», inserire le seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea».

1.13

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art.235», al comma primo, sostituire le parole: «ai due anni», con le seguenti: «ai cinque anni».

1.12

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art 235», al comma primo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo giudizio di pericolosità sociale specificamente motivato dal giudice».

1.1

SARO

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art.235», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«L'ordine di espulsione dello straniero ovvero di allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea è immediatamente esecutivo».

Al comma 1, lettera b),capoverso « Art. 312», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«L'ordine di espulsione dello straniero ovvero di allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea è immediatamente esecutivo».

1.1 (testo 2)

SARO

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art.235», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».

Al comma 1, lettera b),capoverso « Art. 312», al primo comma, aggiungere il seguente periodo:

«Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.».

1.14

D'AMBROSIO, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art.235», sostituire il secondo comma con il seguente:

«L'inottemperanza, priva di giustificato motivo, all'ordine di espulsione ovvero di allontanamento, pronunciato dal giudice, è punita con la reclusione da uno a quattro anni».

1.2

D'ALIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo».

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo».

1.200

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 312", sostituire le parole: "o il cittadino di Stato" con le seguenti: "o il cittadino appartenente ad uno Stato membro".

1.16

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera b), all'articolo 312, ivi richiamato, al comma primo, dopo le parole: libertà personale» aggiungere le seguenti: «non inferiore a cinque anni,».

1.15

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera b), all'articolo 312, ivi richiamato, al comma primo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo giudizio di pericolosità sociale specificamente motivato dal giudice,».

1.17

D'AMBROSIO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera b), all'articolo 312, ivi richiamato, il comma secondo è sostituito dal seguente:

«L'inottemperanza, priva di giustificato motivo, all'ordine di espulsione pronunciato dal giudice, è punita con la reclusione da uno a quattro anni».

1.23

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINO MAURO MARIA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti:

«b-bis) l'articolo 572 è sostituito dal seguente:

"Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni."»;

«b-ter) dopo l'articolo 604 è inserito il seguente:

"604-bis. - (Ignoranza dell'età della persona offesa). – Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona."»;

«b-quater) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5 sono inseriti i seguenti:

"5- bis) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza."»;

«b-quinquies) dopo l'articolo 612 è inserito il seguente:

"612-bis. - (Atti persecutori). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ripetutamente minaccia o molesta taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona a sé legata da stabile relazione affettiva, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti del coniuge divorziato, del coniuge separato anche non legalmente o nei confronti di persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso in danno di persona minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio"».

1.5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis)». L'articolo 572 è sostituito dal seguente:

«Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni»;

al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) dopo l'articolo 600-septies è inserito il seguente:

"Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni";

e-ter) l'articolo 671 è abrogato;

e-quater) dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente:

"Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenne). – Chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete INTERNET o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo è punito con la reclusione da uno a tre anni";

e-quinqies). dopo l'articolo 612 è inserito il seguente:

"Art. 612-bis - (Atti persecutori). – chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porlo in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, ovvero in modo tale da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona ad esso legata da stabile legame affettivo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio";

e-sexies) all'articolo 640, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

"1-bis) se ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, numero 5)";

e-septies). Dopo il numero 3) del secondo comma dell'articolo 635 del codice penale, è inserito il seguente:

"3-bis) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale";

e-octies) dopo il secondo comma dell'articolo 635, è inserito il seguente:

"Per i reati di cui all'articolo 635, secondo comma, del codice penale, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna";

e-nonies) al secondo comma dell'articolo 639 , dopo le parole: "compresi nel perimetro dei centri storici," sono inserite le seguenti: "ovvero su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano,"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola "minaccia" sono inserite le seguenti: "atti persecutori";

a-ter) all'articolo 282-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio";

a-quater) dopo l'articolo 282-bis è inserito il seguente:

"art. 282-ter - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.

3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio"».

1.19

CAROFIGLIO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis). L'articolo 495 è sostituito dal seguente:

"Art. 495. - (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). – Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La reclusione non è inferiore a due anni:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome";

b-ter) dopo l'articolo 495-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 495-ter. - (Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali). – Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il fatto è aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria";

b-quater) l'articolo 496 è sostituito dal seguente:

«Art. 496. - (False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). – Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni"»;

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;

m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale».

1.18

LUMIA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). All'articolo 416-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: "da cinque a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a dodici anni";

2) al secondo comma, le parole: "da sette a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da nove a quattordici anni";

3) al quarto comma, le parole: "da sette" sono sostituite dalle seguenti: "da nove" e le parole: "da dieci" sono sostituite dalle seguenti: "da dodici";».

1.20

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la parola: «sei» con l'altra: «sette».

1.250

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera c) , inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 157, sesto comma, le parole: "589, secondo e terzo comma" sono sotituite dalle seguenti: "589, secondo, terzo e quarto comma".

1.100

Il Governo

All'articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso «Art. 590-bis», sostituire le parole: "quarto comma" con le seguenti: "terzo comma, ultimo periodo".

 

1.6

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

1.7

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera f)

1.21

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la lettera f)

1.22

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) all'articolo 61, primo comma, al numero 6), dopo la parola: "esecuzione", sono inserite le seguenti: "di un provvedimento di espulsione od allontanamento dal territorio dello Stato, ovvero"».

1.8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) all'articolo 61, primo comma, al numero 6), dopo la parola: "esecuzione", sono inserite le seguenti: "di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato, ovvero"».

1.3

D'ALIA

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale, nel periodo in cui si è sottratto volontariamente all'ordine di espulsione o di allontanamento."».

1.300

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Al comma 1, lettera f), alinea, sostituire la parola: "inserito" con la seguente: "aggiunto".

1.350

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Al comma 1, lettera f), capoverso "11-bis", sostituire le parole: "se il fatto è commesso da soggetto che si trovi" con le seguenti: "l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova".

1.9

BALBONI, PASTORE, MALAN

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, al comma 1-bis, lettera a), le parole "sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale« sono sostituite con le seguenti: "sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore ai limiti massimi indicati nella tabella 1 allegata al presente testo unico".».

1.0.1

VITALI, CAROFIGLIO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 496 del codice penale in materia di sanzioni perchi, già sottoposto a provvedimento di custodia cautelare, non fornisce le proprie generalità)

1. All'articolo 496 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Fermo restando quanto stabilito dal comma primo, chiunque, già sottoposto a provvedimento di custodia cautelare per uno dei reati di cui agli articoli 601, 609-bis, 624-bis e 628 del codice penale, per il reato di cui all'articolo 73, commi 1 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per il reato di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e per il reato di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo sia stato scarcerato per insussistenza di indizi o prosciolto, rifiuti di dichiarare all'autorità di polizia le proprie generalità o ne dichiari di false, è punito con la reclusione fino a cinque anni."».

Art. 2

2.9

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 51, comma 3-ter, dopo le parole: Nei casi previsti dal comma 3-bis" sono aggiunte le parole: "e dal comma 3-quinquies"»;

0a-bis) all'articolo 328 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente";».

2.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «, anche su richiesta dell'organo accertatore».

2.200

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Al comma 1, lettera a), capoverso "3-bis" primo periodo, dopo la parola: "accertatore" inserire una virgola.

2.1

D'ALIA

Al comma 1, lettera a), capovero «3-bis», sopprimere le parole: «ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti».

Aggiungere quindi il seguente capoverso:

«3-quater. Nei casi previsti dai precedenti due commi, l'organo che procede alla distruzione redige verbale delle operazioni compiute e lo trasmette tempestivamente all'autorità giudiziaria procedente.».

2.3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «3-ter».

2.250

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) Nella rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: «. Distruzione di cose sequestrate";».

2.4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di prevenzione» aggiungere la parola: «antimafia».

2.5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, lettera c), capoverso 4, sostituire la parola: «quindicesimo», con la seguente: «trentesimo»

2.300

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: "dalla seguente" con le parole: "dalle seguenti".

2.7

BALBONI, MALAN, PASTORE, DELOGU

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) all'articolo 656, comma 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni. La condanna per uno dei reati previsti dagli articoli 628 e 624-bis del codice penale non è ostativa alla sospensione dell'esecuzione della pena prevista dal comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, nei confronti dei tossicodipendenti che anche da liberi si sono sottoposti ad un percorso di recupero dalla droga".».

2.8

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis e 628 del codice penale» con le seguenti parole: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 527, 600-bis, 609-bis, 609-octies, 624, 624-bis, 628 e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, comma 1, numero 11-bis) del codice penale, e di cui agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.100

Il Governo

Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"m-bis) al comma 3-ter dell'articolo 51, le parole: "dal comma 3-bis", sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies";

m-ter) al comma 3-quater dell'articolo 51, il secondo periodo è soppresso;

m-quater) al comma 1-bis dell'articolo 328, le parole: "comma 3-bis", sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies";

m-quinquies) il comma 1-ter dell'articolo 328 è abrogato.

 

2.0.2

DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Altre modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: "minaccia," sono inserite le seguenti: "atti persecutori,";

b) all'articolo 282-bis, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"7. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.";

c) dopo l'articolo 282 bis è aggiunto il seguente:

«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da stabile relazione affettiva.

3. Quando la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. Con il provvedimento che dispone il divieto di comunicazione con determinate persone il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con il mezzo del telefono ovvero con ogni altro strumento di comunicazione anche telematico.

5. Il provvedimento è comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socioassistenziali del territorio.».

d) all'articolo 293, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "dell'imputato e all'eventuale già nominato difensore della persona offesa dal reato";

e) dopo l'articolo 384 è inserito il seguente:

"Art. 384-bis. - (Divieto provvisorio di avvicinamento). – 1. Anche fuori dai casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere imminente un pericolo per la incolumità della persona offesa, il pubblico ministero dispone con decreto motivato l'applicazione provvisoria delle prescrizioni previste dall'articolo 282-ter del codice di procedura penale nei confronti della persona gravemente indiziata del delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.

2. Entro 48 ore dall'emissione del provvedimento, il pubblico ministero richiede la convalida al Giudice competente in relazione al luogo di esecuzione.

3. Il Giudice entro 5 giorni successivi fissa l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, all'indiziato ed al difensore.

4. Quando risulta che il provvedimento è stato legittimamente eseguito, provvede alla convalida con ordinanza contro la quale il pubblico ministero e l'indiziato possono proporre ricorso per Cassazione.

5. Quando non provvede a norma del comma che precede, il Giudice dispone con ordinanza la revoca del provvedimento.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 390 e dell'articolo 391".

f) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.";

g) l'articolo 395 è sostituito dal seguente:

1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente ai soli atti e documenti indispensabili per l'espletamento del mezzo di prova, ed è notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell'articolo 393 comma l lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria.

i) l'articolo 396, comma 1, è modificato come segue:

1) dopo le parole: "il pubblico ministero" sono inserite le seguenti: ",la persona offesa dal reato";

2) dopo le parole: "fondatezza della richiesta," sono inserite le seguenti: "le modalità di assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398 comma 5-bis,";

l) all'articolo 396, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "dalla persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o dalla persona offesa dal reato";

m) all'articolo 396, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "La persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o la persona offesa dal reato";

n) l'articolo 398, il comma 5-bis, è modificato come segue:

1) prima della parola "600" è inserita "572,";

2) le parole: "e 609-octies" sono sostituite da: "609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis";

3) le parole "vi siano minori di anni sedici," sono sostituite da "vi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni,";

4) le parole "quando le esigenze del minore" sono sostituite da «quando le esigenze di tutela delle persone";

5) le parole "abitazione dello stesso minore" sono sostituite dalle seguenti "abitazione della persona interessata all'assunzione della prova"».

2.0.1

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, articolo 1, comma 7, le parole: "da 500 euro fino a 10000 euro" sono sostituite con le seguenti parole: "da 200 euro a 5000 euro".».

2.0.3

VITALI, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale in materia di esecuzione delle pene detentive)

1. Al comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) nei confronti dello straniero che si trovi nel territorio dello Stato in condizione di clandestinità e che sia privo di fissa dimora."».

Art. 4

4.6

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Prima del comma 1, anteporre il seguente:

01. Alla tabella punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione: «al capoverso "Art. 142" le parole: "Comma 8-5" sono sostituite dalle seguenti: "Comma 8-2"».

Conseguentemente all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, sono apportate la seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: «non oltre 10 Km/h» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre 20 Km/h»;

b) al comma 8, le parole: «di oltre 10 Km/h» sono sostituite dalle seguenti: «di oltre 20 Km/h».

4.7

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Prima del comma 1, anteporre il seguente:

01. All'articolo 142, comma 9-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, al secondo periodo, le parole: «da sei a dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci mesi».

4.8

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Prima del comma 1, anteporre il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 177, del decreto legislativo n.285 del 1992 e successive modificazioni, dopo le parole: «polizia o antincendio» sono inserite le seguenti: «o al soccorso subacqueo».

4.9

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Prima del comma 1, anteporre il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 177, del decreto legislativo n.285 del 1992 e successive modificazioni, dopo le parole: «di plasma» sono inserite le seguenti: «, prove di laboratorio».

4.21

DIVINA, BODEGA, MAURO, MAZZATORTA

Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:

«a) al comma 2, lettera a), al secondo periodo le parole: "da tre a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a tre mesi. L'organo incaricato notifica al conducente di presentarsi entro tre giorni al Sindaco, che determina le modalità per lo svolgimento di una attività socialmente utile presso associazioni, in primo luogo quelle che operano nel campo dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie, da espletarsi al di fuori dell'orario di lavoro per un periodo compreso tre uno e tre mesi"».

4.10

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, prima della lettera a) anteporre la seguente:

a) al comma 2, è abrogata la lettera a).

4.11

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, prima della lettera a) anteporre la seguente:

a) al comma 2, lettera a), le parole: «da euro 500 a euro 2000» sono sostituite con le seguenti: «da euro 258 a euro 600».

4.12

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, prima della lettera a) anteporre la seguente:

0-a) al comma 2, lettera a), le parole: «da tre a sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «da un mese a sei mesi».

4.13

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, prima della lettera a) anteporre la seguente:

0-a) al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «da tre a sei mesi» con le seguenti: «fino a due mesi».

4.3

PINZGER

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.14

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.15

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "le parole: «l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»" con le seguenti: «le parole: "e l'arresto fino a tre mesi"» sono soppresse".

4.16

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le parole: «da sei mesi ad un anno», sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei mesi»".

4.2

PINZGER

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le parole: "con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200" sono sostituite con le seguenti: "con la sanzione amministrativa da euro 800 a euro 3.200".».

4.18

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.19

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, sostituire la lettera b)con la seguente: «b) al comma 2, lettera c), al secondo periodo le parole: "da uno a due anni" sono sostituite dalle seguenti:"da sei ad un anno"».

4.17

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, lettera b),sopprimere le seguenti parole: «le parole: "l'arresto fino a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto da tre mesi ad un anno" e».

4.5

PINZGER

Al comma 1, lettera b)sostituire le parole: «è sempre disposta la confisca» con le seguenti: «è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 6 mesi».

4.100

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Al comma 1, lettera b)sostituire le parole: «comma 2, del codice penale» con le seguenti: «secondo comma, del codice penale».

4.1

D'ALIA, VALENTINO

Al comma 1, lettera b),dopo le parole: «può essere affidato in custodia al trasgressore» inserire le seguenti: «salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della stessa norma».

Al comma 1, lettera c), nel comma 2-quinquies, dopo le parole: «può essere fatto trasportare» inserire le seguenti: «sotto la sorveglianza dell'autorità accertatrice intervenuta».

4.150 (modificato da 4.23)

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica, in quanto compatibile, al fermo amministrativo disposto ai sensi del comma 2-bis».

4.4

PINZGER

Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole da: «La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis» con le seguenti: «La procedura si applica solo nei casi di cui al comma 2, lettera c) e al comma 2-bis.».

4.23

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera b),sostituire le parole: «la stessa procedura» con le seguenti: «la procedura di cui ai due periodi precedenti».

4.500

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

b-bis) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo primo, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223».

4.20

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) al comma 2-bis) le parole da: «ed è disposto il fermo amministrativo» fino alla fine del comma, sono soppresse».

4.22

DIVINA, BODEGA, MAURO, MAZZATORTA

Al comma 1, dopo la lettera f)aggiungere la seguente:

«f-bis). Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero, in aggiunta alla sanzioni previste dal comma 2 del presente articolo, si applica la sanzione pecuniaria di 6 mila euro per la fattispecie di cui alla lettera a), di 12 mila euro per la fattispecie di cui alla lettera b) e di 20 mila euro per la fattispecie di cui alla lettera c). Il proprietario del veicolo con cui è stato commesso il reato è responsabile in solido, pertanto in caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria è disposto il sequestro del veicolo stesso.

 

4.200

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Al comma 4, dopo le parole: «articolo 222, comma 2,» inserire le seguenti: «del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,».

4.0.1

COMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160)

1. All'articolo 6, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolge, con qualsiasi modalità e a qualsiasi titolo, attività di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte.";

b) al comma 2 l'alinea è sostituito con il seguente: "Qualora nei locali di cui al comma 1-bis si svolgano, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, spettacoli o altre forme di intrattenimento, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, i titolari e i gestori devono assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, a richiesta dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:"».

4.0.2

PINZGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole da: "devono interrompere" fino a: "alcolemico; inoltre" sono soppresse.

4.0.3

FLUTTERO, MENARDI, CARUSO, SAIA, BALBONI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le imprese produttrici di automobili e quelle che operano nel settore della componentistica auto, possono presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, progetti o prototipi di apparecchiature in grado di misurare il tasso alcoolemico, integrabili nei sistemi di avviamento delle autovetture. Tali apparecchiature dovranno impedire l'avviamento dell'autovettura nel caso in cui il conducente superi il limite di tasso alcoolemico consentito. Gli uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettueranno valutazioni propedeutiche alla successiva eventuale omologazione compatibilmente con le normative europee di settore».

Art. 5

5.7

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sopprimere l'articolo

5.17

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere l'articolo

5.1

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286). – 1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando la violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legge 21 marzo 1978 n.59, convertito in legge 18 maggio 1978, n.191 sia relativa alla cessione a titolo oneroso di un immobile, di cui il cedente abbia la disponibilità, ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il trasgressore è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, qualora abbia consapevolezza della irregolarità della condizione del cessionario. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di immigrazione clandestina».

5.2

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286). – 1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando la violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legge 21 marzo 1978 n.59, convertito in legge 18 maggio 1978, n.191 sia relativa alla cessione a titolo oneroso o dietro corrispettivo di qualunque genere ed in qualunque forma prestato di un immobile, di cui il cedente abbia la disponibilità, ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il trasgressore è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, qualora abbia consapevolezza della irregolarità della condizione del cessionario. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di immigrazione clandestina.».

5.19

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. Modifica al decreto-legge 21 marzo 1978, n.59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.191). – 1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, cede o procura ad essi a qualsiasi titolo un immobile o parte di esso di cui abbia la disponibilità, per un corrispettivo gravemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato, tenendo conto dei casi di affitto della legge 9 dicembre 1998, n.431, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa di 25 mila euro. Nel caso di cessione del diritto d'uso a più stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio italiano, la multa è di 25.000 euro per ognuno di essi".

2. All'articolo 12, quarto comma, del decreto-legge 21 marzo 1978, n.59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.191, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio qualora la persona cui è stata ceduta la proprietà, il godimento o l'uso dell'immobile sia uno straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale».

5.8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.191, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"Qualora le violazioni delle norme di cui ai commi precedenti riguardino più nuclei familiari o più persone fisiche singole, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 3098 per ciascun nucleo familiare o singola persona fisica, in favore dei quali avvenga la cessione.

Le sanzioni amministrative di cui al comma precedente sono raddoppiate in caso di reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n.689, e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 162 del codice penale"».

5.5

LAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – All'articolo 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato e fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, chiunque, a titolo oneroso, dà alloggio o consente il godimento di un immobile di cui abbia la disponibilità a tre o più cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a diecimila euro. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di danaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina"».

5.10

SALTAMARTINI, SAIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286) – 1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede in uso a titolo oneroso un immobile di cui abbia a qualunque titolo la disponibilità ad un cittadino straniero privo di permesso di soggiorno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina"».

5.14

BALBONI, MUGNAI, BEVILACQUA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286) – 1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque concede a qualsiasi titolo il godimento di un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena con la richiesta delle parti, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di danaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina"».

5.13

PASTORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978 n.59, convertito, con modificazioni dalla legge 18 maggio 78, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. In caso di cessione a titolo oneroso in favore di straniero, il cedente ha l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma, anche se la cessione ha per oggetto immobile diverso da quelli indicati in detto primo comma ed anche se fatta per un periodo inferiore ai trenta giorni.";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nel caso di cessione effettuata con atto notarile alla comunicazione provvede il notaio.";

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il cedente che ometta la comunicazione prevista nel comma 1-bis, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, qualora risulti che lo straniero sia irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato al momento della cessione. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento dell'attività di repressione e prevenzione dei reati in materia di immigrazione clandestina."».

5.24

CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Premettere al comma 1, i seguenti:

«01. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al momento del passaggio al valico di frontiera, lo straniero proveniente da Stati per i quali sia richiesto il visto di ingresso, anche laddove sia munito di regolare documento e del visto suddetto, è sottoposto, senza alcuna procedura invasiva, a rilievi fotodattiloscopici, con modalità informatiche";

02. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dell'articolo 4, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 01 del presente articolo.

03. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In ogni caso di mancata esibizione agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza del passaporto o di altro documento di identificazione, lo straniero è immediatamente sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici"».

5.18

DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurame l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti";

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata";

d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

"3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui al comma 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza";

f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti"».

5.22

DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) – 1. Al comma 5 dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo le parole: "fino a lire trenta milioni." sono inserite le seguenti: "Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà"».

5.22 (testo 2)

DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, premettere il seguente:

"«01. All'articolo 12, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà»".

5.11

MUSSO, ORSI

Al comma 1, sostituire il capoverso «5-bis» con il seguente:

«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nel caso non abbia proceduto alla comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 21 marzo 1978 convertito dalla legge 18 maggio 1978 n. 191 e prevista dalla legge 30 dicembre 2004 n. 311 articolo 1 comma 344 e dal decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35 articolo 4 comma primo lettera b), nonché alla comunicazione di cui all'articolo 7 decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286 e successive modifiche, cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. Nel caso di trasferimento tramite atto notarile alla comunicazione di cui all'articolo 12 di cui sopra provvede il notaio».

5.23

DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire il capoverso «5-bis» con il seguente:

«5-bis. La pena per il reato previsto dal comma 5 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto consiste nel procurare o nell'intromettersi per procurare ad uno o più cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio dello stato la disponibilità di un immobile, in deroga alla disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1998 n.431 e successive modificazioni ovvero, approfittando della situazione di inferiorità o di necessità, la disponibilità di situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

5-ter. In caso di condanna il giudice, se ne ricorrono le condizioni, può ordinare la confisca dei beni mobili e immobili che servirono o furono destinati a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto ai sensi dell'articolo 240 comma primo del codice penale.

5-quater. Le somme di danaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina».

5.300

Il Governo

Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire il primo periodo con il seguente:

«Chiunque, a titolo oneroso, dà alloggio in un immobile di cui abbia la disponibilità, ovvero lo ceda anche in locazione, in tutto o in parte, ad un cittadino straniero privo di titolo di soggiorno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».

5.300 (testo 2)

Il Governo

Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire il primo periodo con il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».

5.15

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire le parole da: «chiunque cede» fino a: «territorio dello Stato» con le seguenti: «chiunque dà alloggio a qualsiasi titolo ovvero ospita uno straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato».

5.200

Il Governo

Al comma 1, capoverso «5-bis», dopo le parole "chiunque cede", inserire le seguenti: "o dà in locazione o comunque dà alloggio"; dopo le parole "a titolo oneroso", inserire la parola "in"; le parole "irregolarmente soggiornanti" sono sostituite dalle parole "privo di titolo di soggiorno".

5.16

PISTORIO

Al comma 1, capoverso «5-bis», dopo le parole: «chiunque cede» inserire le seguenti: «in locazione o comodato» conseguentemente sopprimere la parola: «oneroso».

5.12

MUSSO, ORSI

Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire le parole: «cede a titolo oneroso» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1571 del codice civile concede a titolo oneroso il diritto personale di godimento di».

5.4

PINZGER

Al comma 1, capoverso «5-bis», dopo le parole: «soggiornante nel territorio dello Stato» inserire le seguenti: «al momento della stipula del contratto».

5.6

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, capoverso «5-bis» sopprimere le parole da: «La condanna» fino alla fine del comma.

5.20

MARITATI, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

«2. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e b), il decreto di espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni, salvo che il prefetto rilevi, sulla base di elementi obiettivi, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento. Nei casi previsti dal presente comma, nel decreto è indicata la possibilità per lo straniero di avvalersi dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all'articolo 16-bis.

5. L'espulsione è eseguita con le modalità previste dal comma 3, qualora lo straniero si sia trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione";

b) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Il divieto di reingresso di cui al comma 13 decorre dall'effettivo allontanamento dal territorio nazionale e opera per un periodo di dieci anni nei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n.155. Negli altri casi il termine è di cinque anni ed è ridotto ad un anno, in caso di ottemperanza all'intimazione a lasciare il territorio nazionale, ed a due anni, in caso di rimpatrio volontario ed assistito di cui all'articolo 16-bis".

3. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Lo straniero trattenuto può chiedere di partecipare ai programmi di rimpatrio volontario e assistito, di cui all'art. 16-bis, collaborando fattivamente alle procedure di identificazione per l'acquisizione di un documento valido per l'espatrio".

b) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

«5-quater. Lo straniero di cui al comma 5-ter che non sia stato possibile accompagnare alla frontiera o trattenere ai sensi del comma 1 o per il quale è decorso il termine di trattenimento e che non ha eseguito l'ordine di lasciare il territorio dello Stato utilizzando, nel caso di indisponibilità economica, il biglietto di trasporto nel paese di origine o provenienza messo a sua disposizione tramite i programmi di cui all'articolo 16-bis e continua a trattenersi, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione fino a tre anni.

4. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme su la condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrative idonee a identificare gli stranieri durante l'esecuzione di misure limitative della libertà personale, finalizzate a escludere la necessità di un successivo trattenimento a tale fine».

5. Dopo l'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"16-bis. - Fondo nazionale rimpatri. – 1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo nazionale rimpatri, destinato al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, comprensivi di interventi di sostegno al reinserimento nel Paese di origine, predisposti dal Ministero dell'Interno in convenzione con enti e associazioni nazionali o internazionali a carattere umanitario.

2. Il Fondo è alimentato da:

a) un contributo, determinato ai sensi del comma 3, a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 22, e degli stranieri richiedenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;

b) i contributi eventualmente disposti dall'Unione Europea per le finalità del Fondo.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, sono determinati l'importo e le forme di versamento al competente capitolo di bilancio del Ministero dell'interno del contributo di cui al comma l, le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le modalità di impiego del fondo per le spese sostenute dall'amministrazione per le procedure di rimpatrio.

4. I programmi di cui al comma l sono destinati al rimpatrio di:

a) stranieri regolarmente soggiornanti, privi dei necessari mezzi economici, per il ritorno nel paese di origine o di provenienza;

b) stranieri muniti di decreto di espulsione ai sensi dell'art. 13.

5. Per poter accedere al programma di rimpatrio volontario ed assistito lo straniero deve essere in possesso del passaporto o documento equipollente in corso di validità o collaborare fattivamente alle procedure di identificazione.

6. Lo straniero che ha usufruito del programma di rimpatrio assistito e compie un nuovo ingresso irregolare sul territorio nazionale è punito con la reclusione fino a tre anni e non può accedere ad un nuovo programma».

5.21

D'AMBROSIO, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«2. Al comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, e successive modificazioni, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni"».

5.3

D'ALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, le parole: "con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di euro cinquemila per ogni lavoratore impiegato" sono sostituite dalle parole: "con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila"».

5.3 (testo 2)

D'ALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 22, comma 12, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di euro cinquemila per ogni lavoratore impiegato», sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di euro cinquemila per ogni lavoratore impiegato.»".

5.9

SBARBATI, BIANCO

Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:

«5-ter. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'impiego di lavoratori clandestini da parte delle imprese costituisce pratica commerciale scorretta.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può avviare anche d'ufficio procedimenti volti all'accertamento della violazione del divieto di impiego di lavoratori clandestini e dei relativi effetti nei confronti delle imprese concorrenti e dei consumatori finali, nonché all'applicazione delle relative sanzioni.

Ai fini dello svolgimento di tali compiti l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri investigativi e sanzionatori previsti dal decreto legislativo 146/2007».

5.100

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Nella rubrica, dopo le parole: «Modifiche al» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».

5.0.1

SARO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge n.91 del 1992)

L'articolo 5 della legge 5. febbraio 1992, n.91 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. – 1. Il coniuge straniero o apolide, di cittadino italiano può acquisire la cittadinanza italiana dopo due anni dalla data del matrimonio, qualora, al momento deIl'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto ad un anno in presenza di figli nati in costanza matrimonio".

5-ter.

L'articolo 6 della legge 5, febbraio 1992, n.91, è sostituito dal seguente:

Art. 6. – Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo5:

a) la condanna per uno dei delitti previsti nel Libro II, Titolo I, Capi I, II e III del Codice Penale;

b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre annidi reclusione;

c) la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno, da parte. di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

d) la dichiarazione di delinquenza abituale;

e) la condanna per uno dei crimini o violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York l'8 novembre 1994; o dallo Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato e reso esecutivo con la legge 12 luglio 1999, n.232, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

f) la sussistenza di motivi tali da far ritenere che il richiedente sia pericoloso per la sicurezza della Repubblica.

2. Il riconoscimento della sentenza straniera, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1 lettere c) ed e), è richiesto dal Procuratore Generale del distretto dove ha sede l'Ufficio dello Stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio.

3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

4. L'ordinanza che dispone la misura cautelare personale, l'inizio dell'azione penale per uno dei reati indicati nelle lettere a) e b) del comma 1, l'apertura dei procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera c) dei comma 1, i provvedimenti che dispongono l'arresto o la cattura o il trasferimento o il rinvio a giudizio oppure la sentenza di condanna anche non definitiva pronunciati ai sensi dei rispettivi Statuti dai Tribunali di cui al comma 1, lettera e), determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza.

Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f), il procedimento è altresì sospeso per un periodo massimo di tre anni, qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità del richiedente per la sicurezza della Repubblica. Il termine di conclusione del procedimento ricomincia a decorrere dalla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione o del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta, ovvero del riconoscimento delle sentenze di cui alle predette lettere c) ed e) del comma 1. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione all'interessato».

5-quater.

All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n.91, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis.- La concessione della cittadinanza italiana ai sensi del comma 1, è condizionata alla reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio della Repubblica, accertata dal prefetto della provincia di residenza attraverso il possesso:

a) della conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello B1, di cui al quadro comune europeo di riferimento delle lingue, approvato al Consiglio d'Europa;

b) della conoscenza. sufficiente della vita civile dell'Italia e dei princìpi fondamentali di storia e cultura italiana, di educazione, civica e deIla Costituzione della Repubblica.

1-ter. Con regolamento del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro delI'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono determinati i titoli idonei ad attestare il possesso del livello della conoscenza della lingua italiana di cui al comma 1-bis, lettera a), la documentazione da allegare all'istanza, ai fini dell'attestazione dei requisiti di cui al comma 1-bis e le modalità del colloquio diretto ad accertare la sussistenza dei requisiti medesimi».

5.0.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico)

1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

5.0.3

MUGNAI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Programmi integrati di cui all'art.18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).

1. Le disposizioni introdotte dall'articolo 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.222, si applicano a decorrere da 1º gennaio 2010.

2. La scadenza dei termini, di cui all'art. 13, comma 1 e comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata al 31 dicembre 2009.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 30 aprile 1999 n.136, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 a tutti i procedimenti pendenti dinanzi al Giudice Amministrativo alla data di entrata in vigore della predette legge».

5.0.4

VITALI, GHEDINI, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di assistenza ed integrazione sociale)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 e 583-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, quando siano accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno straniero o apolide ed emerga un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia lo speciale permesso di soggiorno di cui al comma l per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale.

2-ter. Con la proposta o con il parere di cui al comma 2-bis sono altresì comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo di vita. Ove necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, il permesso di soggiorno di cui al citato comma 2-bis è esteso ai figli minori dello straniero vittima della violenza familiare".

2. Per il finanziamento dei programmi previsti dal comma 2-bis dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2008, a valere sulla disponibilità del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Art. 6

6.9

SALTAMARTINI, SAIA

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel primo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Questore e il Prefetto».

6.21

PROCACCI, DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel primo comma, lettera c), sostituire le parole: «informandone il prefetto» con le seguenti: «d'intesa con il prefetto».

6.22

PROCACCI, DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel primo comma, lettera c) sostituire le parole: «informandone il prefetto» con le seguenti: «sentito il prefetto».

6.16

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «art. 54», sopprimere il secondo comma.

6.10

SALTAMARTINI, SAIA

Al comma 1, capoverso «art. 54», sostituire il secondo comma con il seguente:

«2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione e l'impiego della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno – Autorità nazionale di pubblica sicurezza».

6.1

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «art. 54», sostituire il quarto comma con il seguente:

«4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato, in conformità con gli atti di indirizzo adottati dal Ministro ai sensi del comma 12 e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita'pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.»

Conseguentemente sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Il Ministro dell'interno adotta, per l'applicazione del comma 4, e può adottare, per l'esercizio da parte del sindaco delle altre funzioni previste dal presente articolo, atti di indirizzo.».

6.11

SALTAMARTINI, SAIA

Al comma 1, capoverso «art. 54», sostituire il quarto comma con il seguente:

«4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita'e la sicurezza pubblica ad esclusione degli atti che incidono sull'esercizio dei diritti inviolabili riservati alla legge. I provvedimenti di cui al presente comma che hanno carattere temporaneo sono tempestivamente comunicati al questore e al prefetto».

6.19

CHIURAZZI, DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, D'AMBROSIO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel comma 4, dopo le parole: «nel rispetto», inserire le seguenti: «delle leggi vigenti e».

6.17

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel comma 4, sostituire le parole: «pubblica e la sicurezza urbana» con le seguenti: «dei cittadini».

6.23

PROCACCI, DELLA MONICA

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel comma 4, sostituire le parole: «...I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.» con le seguenti: «I provvedimenti di cui al presente comma sono assunti d'intesa con il prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione».

6.24

PROCACCI, DELLA MONICA

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel comma 4, sostituire le parole: «...I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.» con le seguenti: «I provvedimenti di cui al presente comma sono assunti previa consultazione con il prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione».

6.8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel comma 4, sopprimere la parola: «tempestivamente» e inserire dopo le parole: «anche ai fini», le seguenti: «, ove occorra».

6.5

LAURO

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel comma 4, sostituire le parole: «anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione», con le seguenti: «il quale può disporre l'assistenza della forza pubblica, ove richiesta, per l'esecuzione degli stessi».

6.2

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Sindaco può, inoltre, chiedere la immediata convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica al fine di un migliore coordinamento degli interventi preordinati alla attuazione dei provvedimenti adottati».

6.12

SALTAMARTINI, SAIA

Al comma 1, capoverso «art. 54», dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Ministro dell'interno, Autorità nazionale di pubblica sicurezza può annullare d'ufficio, in ogni tempo, i provvedimenti di cui al comma precedente».

6.13

SALTAMARTINI, SAIA

Al comma 1, capoverso «art. 54», sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare l'esigenza di adottare misure amministrative di competenza dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza di servizi alla quale prendono parte oltre al Questore anche i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento».

6.3

D'ALIA

Al comma 1 capoverso «art. 54», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontamento dal territorio dello Stato».

6.18

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel comma 6, sopprimere le parole: «o per motivi di sicurezza urbana».

6.14

SALTAMARTINI, SAIA

Al comma 1, capoverso «art. 54», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco, previa diffida, può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi».

6.7

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

Al comma 1, capoverso «art. 54», sopprimere il comma 9.

6.6

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

Al comma 1, capoverso «art. 54», sopprimere il comma 11.

6.15

SALTAMARTINI, SAIA

Al comma 1, capoverso «art. 54», sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Oltre a quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti, il Ministro dell'interno Autorità nazionale di pubblica sicurezza può adottare ordinanze e atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco».

6.20

BASTICO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, D'AMBROSIO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel comma 12, sostituire le parole: «può adottare» con la seguente: «adotta».

6.4

PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, capoverso «art. 54», dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

Art. 7

7.5

SALTAMARTINI, SAIA

Sopprimere l'articolo.

7.7

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere l'articolo.

7.3

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

Al comma 1, dopo le parole «polizia municipale» inserire le seguenti: «provinciale e regionale».

7.3 (testo 2)

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «polizia municipale» inserire le seguenti: «e provinciale».

7.2

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

Al comma 1, sostituire le parole da: «nel caso di interventi in flagranza di reato» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, nel corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del territorio, le modalità di collaborazione investigativa tra il personale della polizia municipale, provinciale e regionale e gli organi di Polizia dello Stato».

7.1

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n.128, la facoltà di realizzare piani coordinati di controllo del territorio è riconosciuta a tutti i Comuni che abbiano almeno quindicimila abitanti. I Comuni aventi un numero di abitanti inferiore a quindicimila ai quali sia altrimenti preclusa la possibilità di valersi di piani coordinati di controllo del territorio possono promuovere la stipula di accordi di programma».

7.8

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

Alla rubrica, dopo le parole: «polizia municipale», inserire le seguenti: «provinciale e regionale».

7.8 (testo 2)

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

Nella rubrica, dopo le parole: «polizia municipale», inserire le seguenti: «e provinciale».

7.0.1

BONFRISCO, GASPARRI, CARRARA, CASOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure a favore della difesa personale)

1. È consentito vendere, acquistare, detenere e portare, in luogo pubblico o aperto al pubblico, dispositivi contro le aggressioni personali, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum in misura non superiore al 10%, quando si tratti di prodotti riconosciuti, da provvedimenti giurisdizionali irrevocabili adottati anche sulla base di accertamenti peritali, come inoffensivi, innocui e non lesivi alla salute umana».

Art. 8

8.1

SALTAMARTINI, SAIA

Sopprimere l'articolo.

8.4

ORSI, BOSCETTO, MUSSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - 1. All'articolo 16-quater del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti operanti»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il personale di cui al comma l può essere, altresì, abilitato all'inserimento, presso il centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma l acquisiti autonomamente».

c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Gli ufficiali di polizia giudiziaria dei Corpi della polizia municipale accedono, altresì, anche tramite delle sale Operative dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, ai dati e alle informazioni contenute negli archivi del Centro di cui all'articolo 8 della legge l aprile 1981, n. 121, in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità.

2. All'articolo 9, comma 1 della legge 1 aprile 1981, n. 121 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «e ai funzionari di servizi di sicurezza», sono aggiunte le seguenti: «agli ufficiali di polizia giudiziaria della polizia municipale,»;

b) dopo le parole «debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi gli agenti di polizia giudiziaria della polizia municipale».

8.2

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai dati conservati nelle banche dati facenti parte del Sistema di Indagine (S.D.I.) del Ministero dell'Interno. Ha altresì accesso al Sistema automatizzato di identificazione delle impronte AFIS, nonché allo schedario Schengen e allo schedario stranieri operanti».

Art. 9

9.1

D'ALIA

Sopprimere l'articolo.

9.2

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere l'articolo.

9.3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sopprimere l'articolo.

9.4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «ed espulsione» con le seguenti: «dello straniero».

Art. 10

10.200 (testo modificato dagli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3)

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.

3. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.»;

c) all'articolo 2-bis:

1) al comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione»;

d) all'articolo 2-ter:

1) al secondo comma, dopo le parole: «A richiesta del procuratore della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia,»;

2) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.»;

3) al sesto e al settimo comma, dopo le parole: «del procuratore della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «, del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

4) sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.

La confisca può essere disposta quando risulti che beni già definitivamente confiscati, dopo la assegnazione o destinazione, siano tornati, anche per interposta persona, nella disponibilità o nel controllo del sottoposto alla precedente misura di confisca.

Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.

Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:

a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;

b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.

e) all'articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

f) all'articolo 3-quater, commi 1 e 5, dopo le parole: «il Procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

g) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del direttore della Direzione investigativa antimafia».

 

10.4

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «il direttore della Direzione investigativa antimafia».

Conseguentemente:

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, com ma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, com ma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: «il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: «il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia».

10.1

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) All'articolo 2-bis, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione"».

10.2

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-bis) il primo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente: "Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica"».

10.3

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Al comma 1, lettera c), aggiungere il seguente capoverso:

«3-bis) dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

"Se il proposto disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.

La confisca può essere disposta quando risulti che beni già definitivamente confiscati, dopo la assegnazione o destinazione siano tornati, anche per interposta persona, nella disponibilità o nel controllo del sottoposto alla precedente misura di confisca.

Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.

Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:

a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;

b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.

10.100

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «sono apportate le seguenti modifiche: 1)»

Al comma 1, lettera e), al numero 1), sostituire la parola: «Procuratore», ovunque ricorra, con la seguente: «procuratore»

10.0.1

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

1. Nell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

"2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca in applicazione delle disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, del codice penale, nonché dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309"».

Art. 11

11.1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sopprimere l'articolo.

11.200

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152)

 

1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, quarto comma, le parole: «, anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55,» sono soppresse;

b) all'articolo 19, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente».

11.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire le parole da: «In deroga» sino alla fine del periodo con le seguenti: «Nei casi previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di prevenzione è il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimora la persona».

11.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327)

 

All'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nei confronti dei soggetti destinatari anche di misure di prevenzione patrimoniali, la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575».

 

11.0.200

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter

(Abrogazioni)

 

1. L'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è abrogato.

 

11.0.1

BERSELLI, VIZZINI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n.1423)

1. Alla legge 27 dicembre 1956, n.1423, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto il seguente numero:

"3-bis. Chiunque viva del provento della propria prostituzione e venga colto nel palese esercizio di detta attività".

b) all'articolo 2 comma 1, dopo le parole: "siano pericolose per la sicurezza pubblica", sono inserite le seguenti: "ovvero dèstino allarme nella collettività";

c) all'articolo 2, al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e con l'ammenda di euro 1.032"».

Art. 12

12.1

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (Istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo – Modifiche al codice di procedura penale ed al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12). –1. È istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, con competenza sulle materie già devolute alla competenza della Direzione nazionale antimafia, nonché per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo e per i reati associativi finalizzati alla commissione di reati previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 o comunque in materia di immigrazione.

2. Agli articoli 70-bis, 76-bis, 76-ter e 110-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, dopo la parola: "antimafia" sono sempre aggiunte le parole: "e antiterrorismo".

3. All'articolo 76-bis, commi 2 e 4, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, dopo le parole: "criminalità organizzata" sono sempre aggiunte le parole: ", al terrorismo e all'immigrazione clandestina".

4. Dopo l'articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, è inserito il seguente:

"Art. 110-ter. - (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione). – 1. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può disporre, nell'ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 110-bis.

2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.".

5. Il comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, sesto comma, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n.43, nonché per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo e per i delitti di associazione per delinquere finalizzati alla commissione di reati previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 o comunque in materia di immigrazione, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".

6. Il comma 3-quater dell'articolo 51 del codice di procedura penale, è abrogato.

7. All'articolo 54-ter del codice di procedura penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Art. 54-ter. – (Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata, terrorismo ed associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina)." e dopo la parola: "antimafia" sono sempre aggiunte le parole: "e antiterrorismo".

8. All'articolo 371-bis del codice di procedura penale, le parole: "procuratore nazionale antimafia", "procuratori distrettuali antimafia", "Direzione nazionale antimafia" e "criminalità organizzata", sono sempre e rispettivamente sostituite dalle parole: "procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo", "procuratori distrettuali antimafia e antiterrorismo", "Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo" e "«criminalità organizzata, al terrorismo e all'immigrazione clandestina".

9. All'articolo 11-bis del codice di procedura penale le parole: "Direzione nazionale antimafia" sono sostituite dalle parole: "Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo".

10. L'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è assunto, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal procuratore nazionale antimafia in carica, il quale mantiene le sue funzioni per un periodo non superiore a due anni, entro il quale termine viene nominato il nuovo procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. A decorrere dalla medesima data, ovunque ricorrano nella legislazione vigente, le parole «procuratore nazionale antimafia» devono intendersi sostituite dalle parole: "procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo", e le parole: "Direzione nazionale antimafia" devono intendersi sostituite dalle parole: "Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo"».

 

12.100

Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 110-ter», al primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale».

 

12.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 18 marzo 2007, n. 48)

1. All'articolo 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

 

12.0.3

DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro)

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 603-bis. – (Grave sfruttamento del lavoro). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante violenza, minaccia o intimidazione ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, connesso a violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.

Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La pena per il fatto di cui al primo comma è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori in età non lavorative o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro".

"Art. 603-ter. - (Pene accessorie). – La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento".

2. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il dato re di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori";

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

12.-bis Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, lett. c) e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

3. La condanna per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-bis, commi quarto e quinto, del codice penale.

4. All'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, e successive modificazioni, le parole: "589 e 590, terzo comma," sono sostituite dalle seguenti: "589, 590, terzo comma, e 603-bis".

5. All'articolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 20 febbraio 1958, n.75," sono inserite le seguenti: "603-bis, terzo comma, del codice penale"».

12.0.6

FILIPPI MARCO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure per innalzare il livello di sicurezza pubblica sulle strade)

1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n.125, è inserito il seguente:

"Art. 14-bis. - (Obblighi delle discoteche e degli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche). – 1. AI fine di ridurre il livello di incidentalità stradale, le discoteche e gli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche dopo le ore 01.00 sono tenuti a inserire nella propria struttura, con oneri interamente a proprio carico, uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test, nonché idonei spazi di riposo.

2. I titolari e i gestori delle discoteche e degli esercizi di cui al comma 1 sono altresì tenuti ad esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei relativi locali apposite tabelle che indichino le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo valutazione dell'autorità competente".

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dei trasporti, adotta il regolamento di attuazione dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n.125, introdotto dal comma 1 del presente articolo".

2. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale e dei dati relativi ai comportamenti di guida a rischio, come la guida in stato di ebbrezza, la trasgressione dei limiti di velocità, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, la mancata utilizzazione della cintura di sicurezza o del casco, da parte delle Forze dell'ordine al Ministero dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento e dell'ampliamento, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente, degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n.285 del 1992, e successive modificazioni. Per l'avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,2009 e 2010.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009 e 2010, si provvede:

a) per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n.296;

b) per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono destinate al potenziamento dei servizi di controllo su strada, mirati e intensificati nelle zone di maggiore pericolosità e rischio di incidentalità, distribuiti in modo unitario e coordinato sull'intero territorio nazionale».

12.0.4

LUMIA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, D'ALIA, LI GOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n.82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis) alla assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute;";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e degli stanziamenti all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate".

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in euro 6.928.608 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 4, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.2, della legge 5 agosto 1978, n.468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.0.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, MARITATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n.654, in materia di discriminazione per motivi fondati sull'orientamento sessuale o di genere)

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere";

b) al comma 1, lettera b), le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere";

c) al comma 3, le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere".

2. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205, è sostituita dalla seguente: "Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere".

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: ", religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere".

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205, dopo le parole: "comma 1," sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 609-bis del codice penale,"».

12.0.5

LUMIA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, LI GOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al d.p.r. 30 maggio 2002, n.115)

1. Al D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 76, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti";

b) all'articolo 93, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 96, comma 1, le parole: ", ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale," sono soppresse;

d) all'articolo 96, comma 2, dopo le parole: "tenuto conto" sono inserite le seguenti: "delle risultanze del casellario giudiziale,"».

12.0.1

ORSI, BOSCETTO, MUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Proroga dei termini in materia di decadenza dei magistrati con incarichi direttivi e semidirettivi)

1. Le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semiderettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2010».

 

 

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2008

2ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 

 Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casero e per l'interno Davico.

 

La seduta inizia alle ore 14,30.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

 

 Il relatore BOSCETTO (PdL) illustra nel dettaglio le norme del decreto-legge n. 92 in materia di sicurezza pubblica. Si sofferma sulle disposizioni che rafforzano le possibilità di espulsione degli immigrati clandestini e la repressione di particolari reati.

 Commenta l’articolo 5 che introduce una sanzione penale per la cessione onerosa di immobile a immigrati irregolari; a tale riguardo, ritiene che dovrebbe essere precisata la fattispecie e preannuncia la presentazione di un apposito emendamento. Ricorda anche il rafforzamento dei poteri dei sindaci e delle polizie locali, la nuova denominazione dei Centri di permanenza temporanei e le misure per il rafforzamento della lotta alla mafia.

 Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

 Si apre la discussione.

 

 Il senatore BIANCO (PD) sottolinea il rilievo che assume il tema in questione sia pure a fronte di un andamento statistico che denota un miglioramento nei livelli di sicurezza almeno per quanto riguarda alcune tipologie di reati e auspica che il Governo illustri al più presto le linee guida della sua politica in materia che, a suo avviso, non debbono esaurirsi con il provvedimento in esame e con il disegno di legge ordinario vertente sullo stesso argomento, che verrà presto all’attenzione del Parlamento. A tale proposito, ricorda l’indifferibile esigenza di una riforma dell’ordinamento della pubblica sicurezza, con introduzione di modelli più moderni ed efficienti.

 Pur condividendo la necessità di anticipare alcune norme attraverso il provvedimento d’urgenza (che peraltro comprende numerose disposizioni a suo tempo adottate dal governo Prodi), osserva che sarebbe opportuno limitarne il contenuto escludendo, in particolare, alcune norme penali, che dovrebbero trovare più idonea collocazione nel disegno di legge ordinario.

 Con riferimento all’articolo 5, condivide le perplessità del relatore; a suo avviso, la formulazione della norma rischia di colpire in ugual modo coloro che gestiscono traffici di esseri umani mettendo a disposizione dell’immigrazione clandestina anche degli immobili, quanto coloro che utilizzano i lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno per faccende domestiche o per l’accompagnamento e l’assistenza di persone anziane. Infine, il dibattito non può non tener conto della proposta che sarà inserita nel disegno di legge ordinario, di introdurre il reato di immigrazione clandestina: su tale ipotesi la sua parte politica è contraria qualora si riferisca a coloro che entrano irregolarmente nel territorio nazionale mentre sarebbe favorevole qualora si tratti di immigrati clandestini che sono stati espulsi e che sono illegalmente rientrati nel nostro Paese.

 

 Il senatore Mauro Maria MARINO (PD) osserva che il complesso di provvedimenti proposti dal Governo, il decreto-legge e il disegno di legge ordinario, hanno una connotazione omogenea e unitaria. Ritiene che sarebbe opportuno espungere dal provvedimento d’urgenza la norma di cui all’articolo 9 che, nel rinominare i Centri di permanenza temporanea, sembra configurare già in questa fase la natura di quelle strutture ai fini dell’espulsione.

 

 La senatrice ADAMO (PD) sottolinea l’esigenza di un chiarimento del concetto di clandestinità che, ai sensi della legge sull’immigrazione vigente, dovrebbe essere contestata anche a coloro che per via delle lungaggini burocratiche si trovano privi del permesso di soggiorno durante il periodo di attesa per il rinnovo.

 

 Il senatore SALTAMARTINI (PdL) giudica pienamente rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 77 della Costituzione le disposizioni del decreto-legge in esame. Tuttavia ritiene discutibile che in un provvedimento d’urgenza vi sia la norma di cui all’articolo 7, che prevede l’adozione di un regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore.

 

 Il senatore CECCANTI (PD) svolge osservazioni critiche sull’ipotesi di considerare circostanza aggravante la presenza illegale sul territorio, che, in mancanza di uno specifico reato, rappresenta piuttosto una condizione della persona. In proposito ricorda le dichiarazioni di autorevoli studiosi secondo le quali questa norma, come pure l’introduzione del reato di immigrazione clandestina, oltre che in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, violerebbero alcune importanti norme di diritto internazionale, prima tra tutte la Dichiarazione universale sui diritti dell’uomo.

 

 Il senatore VITALI (PD) condivide i dubbi di costituzionalità illustrati dal senatore Ceccanti a proposito dell’articolo 1, lettera f), sull’aggravante nel caso di presenza illegale sul territorio nazionale.

A suo avviso è opportuno trasferire alcune disposizioni nel disegno di legge ordinario, per consentirne una valutazione più approfondita.

 

Il senatore PARDI (IdV) rileva elementi di sproporzione tra la misura delle pene e i reati, secondo quanto osservato anche dalla Corte costituzionale. Inoltre, ritiene di gravità straordinaria l’allungamento del periodo massimo di trattenimento nei Centri di permanenza temporanei da sessanta giorni a diciotto mesi.

A suo avviso il clima di paura e l’esibizione di severità discendono dall’indebolimento del processo penale che è stato realizzato nelle legislature precedenti.

 

La senatrice INCOSTANTE (PD) condivide l’esigenza di riconsiderare alcune norme del decreto-legge che non appaiono necessarie e urgenti.

 

Il senatore BODEGA (LNP) conferma l’orientamento favorevole del suo Gruppo sulla sussistenza dei presupposti costituzionali: il provvedimento è basato su dati oggettivi e tende a indurre la convinzione che vi è una risposta chiara da parte dello Stato.

 

Il senatore PROCACCI (PD) sottolinea lo stretto collegamento delle misure previste dal decreto-legge con le disposizioni dell’annunciato disegno di legge ordinario e auspica il trasferimento in quest’ultima sede delle norme più controverse, sulle quali sono stati espressi fondati dubbi di costituzionalità.

 

Il PRESIDENTE ricorda che il merito del provvedimento potrà essere ampiamente approfondito davanti alle Commissioni 1ª e 2ª alle quali è assegnato l’esame in sede referente.

 

Il senatore PROCACCI (PD) precisa che la disponibilità del Governo a ricondurre le norme censurate al disegno di legge ordinario per la sua parte politica è pregiudiziale a un voto favorevole sui presupposti di costituzionalità.

 

Il senatore NESPOLI (PdL) giudica impropria la richiesta di permettere la rinuncia ad alcune disposizioni alla votazione sui presupposti di necessità e urgenza. L’eventuale trasferimento di alcune misure da un provvedimento all’altro potrà essere considerata in sede di esame degli emendamenti.

 

La senatrice BASTICO (PD) osserva che la valutazione sulla costituzionalità del provvedimento non può prescindere dalla valutazione del contenuto, il cui contrasto con importanti norme costituzionali e di diritto internazionale è stato rilevato da illustri giuristi. Si tratta di due atti del Governo, il decreto-legge e il disegno di legge ordinario, che vanno considerati unitariamente.

 

 Intervenendo in sede di replica, il senatore BOSCETTO (PdL) fa appello ai Gruppi dell’opposizione affinché votino favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali. Trova non prive di argomenti le perplessità su alcuni profili particolari, che tuttavia potranno essere risolte durante l’esame in sede referente. A suo avviso, la valutazione positiva che secondo quanto dichiarato dai Gruppi dell’opposizione riguarda gran parte delle misure introdotte, dovrebbe indurre a un orientamento favorevole nel giudizio in corso.

 

 Il sottosegretario DAVICO dichiara la disponibilità del Governo a migliorare il testo del decreto-legge in base alle proposte che verranno sia dalla maggioranza che dall’opposizione e sottolinea l’urgenza e la necessità delle misure, immutata e anzi aggravata rispetto a quando esse furono proposte dal Governo precedente. In particolare, esse hanno anche lo scopo di scongiurare l’azione spontanea e illegale di gruppi di cittadini e di individui, che a volte trae pretesto della carenza di iniziativa dello Stato nella prevenzione e nella repressione dei reati.

 

 Il senatore BIANCO (PD), prendendo atto della disponibilità manifestata sia dal relatore sia dal rappresentante del Governo, a considerare nell’esame in sede referente l’ipotesi di espungere o comunque riconsiderare alcune norme del decreto-legge - come quelle relative alla confisca degli immobili che ospitano immigrati irregolari, alla nuova denominazione dei Centri di permanenza temporanea e all’introduzione della circostanza aggravante nell’ipotesi di presenza illegale sul territorio nazionale - preannuncia un voto favorevole del suo Gruppo sul parere proposto dal relatore.

 

 Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore, con l’astensione del senatore PARDI (IdV).

 

 

 La seduta termina alle ore 16,55.

 

 


BILANCIO (5a)

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2008

4a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

 

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite . Esame. Parere non ostativo)

 

Il relatore ESPOSITO (PdL) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che l’articolo 6 appare suscettibile di trasferire alcune funzioni già svolte a legislazione vigente da altre amministrazioni in capo al Sindaco. A tal fine, occorre acquisire conferma che tale trasferimento di funzioni non determini maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, sarebbe opportuno chiarire se tale trasferimento di funzioni avverrà ad invarianza di risorse per i comuni. Qualora, infatti, si dovesse procedere anche ad un trasferimento di risorse sarebbe opportuno acquisire chiarimenti sulle modalità di quantificazione delle risorse da trasferire e sulla cadenza temporale dell’operazione.

 

Il sottosegretario GIORGETTI fa presente che le modifiche recate dall’articolo 6 non determinano effetti finanziari sulla finanza pubblica. Infatti, alcune delle modifiche introdotte attengono ad aspetti di carattere meramente formale. Sul piano operativo la previsione contenuta nel comma 2 è meramente ricognitiva, in quanto istituzionalizza ciò che già avviene nei fatti.

 

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) conferma l’orientamento del Governo, osservando che i controlli sugli archivi anagrafici da parte dei sindaci ha consentito, in alcuni casi, di conseguire risparmi notevoli in termini di prestazioni per assistenza sociale.

 

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, su proposta del RELATORE, la Commissione esprime parere di nulla osta.

 

La seduta termina alle ore 16,05.


 

BILANCIO (5a)

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2008

5a Seduta

 

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

 

La seduta inizia alle ore 16.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sugli emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame degli ulteriori emendamenti)

 

Il relatore FLERES (PdL) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito all’emendamento 5.20, occorre valutare l’opportunità di introdurre una clausola che preveda la modulabilità dell’erogazione dei programmi indicati nei commi da 2 a 4 alle disponibilità del fondo citato nel comma 5. In merito alle proposte 5.0.4 e 12.0.6, ritiene poi necessario acquisire la disponibilità delle risorse di copertura, rispettivamente poste a carico del Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità e dello stanziamento per i programmi volti a diffondere i valori della sicurezza stradale (articolo 1, comma 1036, della legge n. 296 del 2006). Con riferimento all’emendamento 12.1, fa presente l’esigenza di valutare l’opportunità di introdurre una clausola di invarianza degli oneri. Sulla proposta 12.0.3, rileva che essa tende ad estendere i programmi di protezione previsti per gli stranieri soggetti a violenza o a grave sfruttamento anche alle vittime di grave sfruttamento sul lavoro. Occorre pertanto valutare gli effetti finanziari della proposta in questione e la natura degli oneri da essa recata (se siano o meno configurabili come diritti soggettivi) posto che l’articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 reca una copertura finanziaria di 10 miliardi annui di lire a decorrere dall’anno 1998. Analoga valutazione sulla natura obbligatoria o meno degli oneri, si rende necessaria per la proposta 12.0.4, connessi alle assunzioni dei testimoni di giustizia. In relazione alla possibilità di modulare tali programmi ovvero di configurarli come diritti soggettivi occorre eventualmente acquisire una quantificazione degli oneri e adeguare la clausola di copertura di cui al comma 2. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario GIORGETTI esprime il parere contrario dell’Esecutivo in ordine alla proposta 5.20, che sembra attribuire un diritto soggettivo a fronte di un onere non quantificato. Il parere è contrario sulla proposta 5.0.4 che introduce ulteriori ipotesi di accesso agli istituti di assistenza comportando oneri di entità non dimostrata.

Su richiesta di chiarimenti del Presidente, in ordine alla disponibilità delle risorse indicate nella proposta emendativa, il Sottosegretario rileva che le risorse in questione risultano disponibili, ma l’utilizzo per le finalità proposte dall’emendamento potrebbe recare pregiudizi rispetto agli obiettivi previsti a legislazione vigente. Esprime parere contrario sulle proposte 12.0.6, 12.1, che reca oneri non quantificati e non coperti, 12.0.3, che determina un considerevole aumento della platea dei beneficiari, nonché 12.0.4, in relazione al quale non sussistono le relative disponibilità nell’ambito del bilancio triennale 2008-2010.

 

Il presidente AZZOLLINI evidenzia la necessità di condizionare il parere in ordine alla proposta 5.20, all’inserimento di un’apposita clausola di invarianza, mentre in relazione alle proposte 5.0.4 e 12.0.6, si pone un problema di quantificazione dell’onere a fronte di una disposizione che appare configurare diritti soggettivi.

 

Il senatore MORANDO (PD) rileva, con riferimento alle proposte 5.0.4 e 12.0.6, che non sussistono i presupposti per l’espressione di un parere contrario con il richiamo all’articolo 81 della Costituzione, atteso che pur prevedendosi un obbligo a carico del questore, non è di per sé configurabile un numero di soggetti beneficiari tale da superare le risorse previste.

 

Il presidente AZZOLLINI propone quindi l’espressione di un parere di semplice contrarietà, senza il richiamo all’articolo 81 della Costituzione per le proposte 5.0.4 e 12.0.6. Propone di condizionare il parere sulla proposta 12.1, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Propone invece un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 12.0.3, limitatamente al comma 5, atteso che vi è una palese estensione della platea dei beneficiari senza alcuna copertura, nonché sulla proposta 12.0.4.

 

Il sottosegretario GIORGETTI esprime altresì il parere contrario dell’Esecutivo sulle proposte 2.9, 2.0.1, 4.6, che diminuiscono l’effetto deterrente della normativa attuale, nonché 4.5, che fa venir meno la confisca con conseguenze pregiudizievoli sul piano finanziario, e 4.0.3.

 

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver evidenziato che le proposte emendative che incidono in materia di sanzioni hanno un carattere meramente eventuale e dunque non incidono sul bilancio, propone di valutare più attentamente l’espressione di un parere di contrarietà sulla proposta 4.5, posta all’attenzione dal Governo, atteso che questa comporta il venir meno del meccanismo della confisca.

 

Il senatore MORANDO (PD) rileva al riguardo come anche il venir meno della confisca attenga a profili di mera eventualità e non appaia dunque giustificato un richiamo all’articolo 81 della Costituzione.

 

Il presidente AZZOLLINI propone quindi l’espressione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 4.5.

Dopo aver informato che sono pervenuti ulteriori emendamenti del Governo che potranno essere esaminati nella successiva seduta, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, alle seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che, sull'emendamento 5.20, dopo il comma 4, venga inserito il seguente: "4.bis. Gli interventi di cui ai commi da 2 a 4 sono autorizzati nel limite delle risorse del Fondo di cui al comma 5.";

- che, nell'emendamento 12.1, venga aggiunto in fine il seguente comma: "10-bis. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Per il funzionamento della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

Esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 12.0.3, limitatamente al comma 5, nonché 12.0.4.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 5.0.4, 12.0.6 e 4.5.

Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte emendative.

E’ rinviato il parere sugli ulteriori emendamenti 2.100, 1.100, 4.500 e 12.0.100.".

 

La Commissione approva.

 

La seduta termina alle ore 16,45.


BILANCIO (5a)

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2008

6a Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

 

La seduta inizia alle ore 15,20.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore Alberto FILIPPI (LNP), in sostituzione del relatore Esposito, illustra, per quanto di competenza, gli ulteriori emendamenti 1.100, 2.100, 4.500, 12.0.100, 10.200, 11.200, 11.0.100, 11.0.200, 12.100, 5.200 e 5.300 (testo 2) al disegno di legge in titolo segnalando che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Il sottosegretario GIORGETTI esprime avviso conforme al relatore.

 

Su proposta del RELATORE, la Commissione esprime parere di nulla osta.

 

La seduta termina alle ore 15,25.

 


LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2008

3ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

GRILLO

 

La seduta inizia alle ore 8,30.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

 Il presidente GRILLO avverte che nella seduta già convocata per oggi pomeriggio alle ore 15, potrà essere avviato l’esame del disegno di legge n. 692, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. Inoltre, nel pomeriggio, potrebbero essere svolte le relazioni sulle proposte di nomina delle Autorità portuali di Venezia e Catania.

 

 Il senatore Marco FILIPPI (PD) auspica, in via generale, che la Presidenza della Commissione voglia sempre assicurare un esame adeguatamente approfondito e ponderato di tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno, evitando sempre che le materie di competenza dell’8a Commissione vengano trattate in modo sbrigativo.

 

 Il presidente GRILLO assicura il senatore Filippi, e tutti i componenti della Commissione, che è sua ferma intenzione far sempre in modo che vi siano le condizioni per un esame ponderato ed approfondito dei provvedimenti assegnati all’8a Commissione.

 Per quanto riguarda, in particolare, i provvedimenti iscritti all’ordine del giorno per la corrente settimana, nella seduta pomeridiana di oggi avranno luogo esclusivamente le relazioni, mentre la discussione verrà svolta nelle sedute che verranno convocate per la prossima settimana. In particolare, il dibattito sui disegni di legge nn. 585 e 692 potrà aver luogo nella seduta pomeridiana di martedì prossimo, mentre il seguito dell’esame delle due proposte di nomina potrà essere svolto in una o due sedute da convocare mercoledì.

 

 La seduta termina alle ore 8,45.


LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MERCOLEDÌ 4 giugno 2008

7ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

GRILLO

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

(Pareri alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito dell’esame e rinvio.)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 maggio scorso.

 

E' aperta la discussione generale.

 

La senatrice MAGISTRELLI (PD) evidenzia preliminarmente come la disciplina introdotta col provvedimento in esame non possa certo ritenersi esaustiva - come peraltro si legge nella stessa relazione illustrativa al decreto-legge - proprio in considerazione del carattere di urgenza dell'intervento, ma pur tuttavia non può esimersi dal sottolineare la necessità che la materia della sicurezza nella circolazione stradale sia al più presto oggetto di ampia ed organica rivisitazione. Il testo che giunge all'esame del Parlamento contiene infatti lacune che si spera siano colmate in un prossimo futuro, mancandovi tutta la parte relativa alla prevenzione, ai controlli ed alle campagne informative; aspetti questi che nella materia considerata rivestono un'importanza fondamentale, non certo minore della regolamentazione delle sanzioni.  E' necessario che alla repressione degli illeciti si accompagni un rinnovato impulso nella direzione di maggiori controlli, di più completa informazione sulla sicurezza, in particolare nelle scuole, e di risorse finanziare dedicate volte ad accrescere le dotazioni degli operatori per soddisfare realmente e concretamente le meritevoli esigenze perseguite col provvedimento in esame. Gli inasprimenti delle pene, previste con il decreto-legge in titolo, in molti casi non sono sufficienti a fungere da deterrente, come nelle intenzioni del Governo, finendo talora per risultare anche inutili. Quello dell'intervento privilegiato, se non esclusivo, sul regime delle sanzioni riferite agli illeciti commessi alla guida di veicoli è una risposta ricorrente ma insufficiente alle problematiche della sicurezza, laddove invece andrebbe più efficacemente svolto un intervento organico, con riferimento a tutti i diversi profili interessati. Basti pensare che la materia è stata oggetto di tre interventi in sei anni, e anche solo questo dato può dirsi sufficiente a palesare l'inadeguatezza dello strumento individuato, quello dell'inasprimento delle sanzioni, ove si pensi anche soltanto ai limiti che la reiterazione degli interventi non può non determinare sotto il profilo della corretta comunicazione ed agevole comprensione delle novità introdotte, da parte dei cittadini.

Si sofferma quindi su talune delle modifiche apportate. In particolare con riferimento all'inasprimento di pena previsto per l'omicidio colposo commesso a seguito della violazione delle norme sulla circolazione ed in stato di ebbrezza di particolare rilevanza, giudica l'innalzamento delle pene previste un elemento positivo, in quanto l'elevazione del minimo edittale renderà più difficoltoso in molti casi l'accesso al beneficio della sospensione condizionale. Si tratta di una misura che può valere a far comprendere a tutti i soggetti interessati la gravità delle violazioni commesse, poiché indubbiamente il rischio del carcere aiuterà l'autore delle condotte ad una maggiore riflessione, mentre le persone offese non potranno non trovare nel rigore della sanzione comminata un parziale ristoro.

Valuta altresì favorevolmente la sottrazione alla competenza del giudice di pace operata dall'articolo 3 del decreto-legge, in quanto è opportuno che un giudice togato sia chiamato a giudicare tali fattispecie, assicurando al giudizio quella particolare competenza dovuta dal disvalore delle condotte criminose. Si sofferma quindi su talune delle modifiche introdotte dall'articolo 4 del decreto-legge al codice della strada, ritenendo in particolare di scarso rilievo l'innalzamento a sei mesi del minimo edittale della pena prevista per i conducenti nei confronti dei quali è rilevato un tasso alcoolemico tra i 0,8 ed 1,5.

Richiama quindi l'attenzione sulle disposizioni che contemplano la confisca del veicolo ove lo stesso non appartenga a persona estranea al reato. La misura della confisca costituisce una innovazione di particolare rilevanza anche economica la cui previsione potrebbe determinare, nelle sue concrete applicazioni, comportamenti non sempre in linea con le finalità di tutela della sicurezza nella circolazione stradale. Con riferimento alle novità introdotte all'articolo 186, comma 7, del codice della strada, osserva come l'aver previsto una sanzione penale per il rifiuto di sottoporsi al controllo in luogo della irrogazione di una sanzione amministrativa suscita qualche perplessità, in quanto la qualificazione dell'illecito come reato potrebbe avere conseguenze negative sui tempi di applicazione della sanzione, laddove invece le sanzioni amministrative si caratterizzano per un'applicazione immediata ed efficace.

Dopo aver condiviso la disposizione della revoca della patente per il caso di recidiva, ritiene un errore non aver previsto la decurtazione dei punti sulla patente in conseguenza della commissione degli illeciti previsti nelle nuove disposizioni di cui all'articolo 187. Quanto poi alle novità introdotte all'articolo 222 del codice della strada, ritiene opportuna la previsione della revoca della patente per i casi di omicidio colposo commesso alla guida da conducente in stato di ebbrezza in quanto si tratta una misura in linea con il comune sentire. Pur non essendo toccata dal decreto in esame ritiene opportuno con l'occasione che si intervenga sul primo capoverso del secondo comma dell'articolo 222 del codice della strada in quanto giudica eccessiva la previsione della sospensione della patente da 15 mesi a 3 mesi rispetto a comportamenti che giudica significativi ma non tali da giustificare l'applicazione di una sanzione accessoria così incisiva nella vita dei cittadini.

 

Il senatore RANUCCI (PD) condivide l'intervento della senatrice Magistrelli nella parte in cui richiama l'importanza dell'attività di prevenzione in materia di sicurezza stradale. Si tratta di un tema di particolare rilevanza, specificatamente per il controllo della sicurezza sulle strade statali, ove mancano strumenti adeguati di monitoraggio e prevenzione, come ad esempio i tutor che sono installati sulle autostrade per il controllo della velocità, visto che gli autovelox sono spesso impiegati come mezzi per ricavare risorse finanziarie per i comuni piuttosto che in funzione di prevenzione degli incidenti.

Nell'ottica di una più efficace azione di controllo e prevenzione, evidenzia l'opportunità di un incremento delle risorse finanziarie per favorire l'attività di monitoraggio sulla circolazione stradale operata dalle forze dell'ordine. Altri interventi potrebbero essere fatti nella direzione di una maggiore responsabilizzazione delle famiglie e dei giovani ai quali, ricorda, si consente molto spesso ed imprudentemente di guidare autovetture di cilindrata elevata, senza il riscontro del possesso delle necessarie abilità. Giudica quindi positivamente l'intervento in materia di sequestro, in quanto l'affidamento della custodia del veicolo al trasgressore consentirà in molti casi di risolvere inconvenienti pratici come quelli derivanti dalla necessità di provvedere al deposito ed alla manutenzione del veicolo. Si potrebbe peraltro ipotizzare, stante il rilievo della misura della confisca, che in luogo della stessa sia disposto il sequestro per un periodo più lungo. Pur riconoscendo l'importanza dell'intervento sulle sanzioni giudica le stesse insufficienti ove al provvedimento non si accompagnino iniziative di prevenzione ed al riguardo è necessario che siano stanziate risorse per assolvere con efficacia a detta finalità. Critica quindi conclusivamente lo storno dei fondi destinati al settore per assicurare la copertura della misura di esenzione dal pagamento dell'ICI, disposta con il decreto legge n. 93 del 2008.

 

La senatrice DONAGGIO (PD) sottolinea come la spinta emotiva che sottende il provvedimento in titolo, pur condivisibile stante la meritoria esigenza di dare una risposta efficace al problema della sicurezza stradale, appare nella sua concreta esteriorizzazione insufficiente a dare una risposta efficace ai problemi, soprattutto in quanto non accompagnato da una più ampia riconsiderazione della materia, sotto profili diversi da quello del regime sanzionatorio. Sarebbe stato al riguardo preferibile porre maggiore attenzione nell'applicazione delle regole esistenti, come ad esempio per quella del divieto di somministrare alcool a soggetti in evidente stato di alterazione. Stigmatizza inoltre l'insufficienza dei controlli da parte della Polizia, anche municipale, con la conseguenza di vedere in molte città giovani che fanno largo uso e abuso di alcoolici con conseguenze anche per l'ordine pubblico.

Invita inoltre ad una riflessione sull'adeguatezza e verifica delle risorse che sono oggi stanziate in favore delle forze di Polizia, in particolare per quelle che dovrebbero provenire dalle concessionarie autostradali. Si provvede quindi ad un inasprimento delle pene non accompagnato da un incremento dei fondi e da altri provvedimenti che reputa invece di estrema utilità. Si sarebbe invece potuto agevolmente intervenire prevedendo ad esempio l'obbligo di circolare con patente e documenti tradotti nella lingua del paese di transito per i conducenti di veicoli che trasportano merci, così come avviene in altri Paesi europei.

Del pari andrebbero rafforzati i controlli sui veicoli che trasportano merci e sui conducenti che, spesso, sono alla guida per un numero eccessivo di ore e fanno uso anche per questo di alcool ed altre sostanze. Ricorda quindi la sua precedente esperienza di Governo che l'aveva portato a prendere diretta consapevolezza delle problematiche delle vittime di incidenti stradali. L'aver tagliato risorse finanziarie costituisce una risposta negativa data dal Governo all'associazione delle famiglie vittime di incidenti stradali e disattende molte delle loro aspettative. Il provvedimento in titolo costituisce dunque un intervento dettato dall'emotività, privo di organicità che introduce una maggiore severità senza essere nel contempo accompagnato da misure volte ad aumentare la consapevolezza nei cittadini dell'importanza della sicurezza stradale. Conclude quindi il suo intervento sottolineando come l'inasprimento delle pene costituisca inoltre la riprova della inadeguatezza e del fallimento sostanziale dello strumento della patente a punti.

 

Il senatore BUTTI (PdL) ricorda l'intenso dibattito che si è svolto in Commissione nel corso della XV legislatura nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 117 del 2007 nonché del disegno di legge n. 1677, svoltosi in parallelo, in materia di sicurezza stradale. Giudica quindi condivisibile l'intervento della senatrice Donaggio nella parte in cui evidenziava la complessità e la serietà del problema della sicurezza sulle strade, ricordando come a parti invertite, nella scorsa legislatura, si sia sottolineata l'insufficienza dell'intervento sul regime sanzionatorio e l'opportunità di prevedere strumenti di prevenzione. In tale direzione andrebbe riservato maggiore attenzione ai programmi scolastici e più in generale alla sensibilizzazione delle famiglie. Ritiene quindi che con molta probabilità sussistono ora le condizioni politiche per affrontare insieme con l'opposizione, nel rispetto dei rispettivi ruoli, le complesse questioni in materia di sicurezza nella circolazione stradale ed a tal fine auspica un più ampio coinvolgimento non soltanto del Ministro competente, ma del Dicastero delle politiche giovanili e di quello dell'istruzione. Conclude il suo intervento invitando la Presidenza della Commissione a verificare se vi siano le condizioni politiche per proseguire nella direzione indicata.

 

Il senatore Marco FILIPPI (PD) dichiara di condividere l'intervento svolto dal senatore Butti soffermandosi sulla esperienza, particolarmente significativa, costituita dall'esame parlamentare ricordato dal precedente oratore. Evidenzia come si fosse allora giunti ad una sintesi tra differenti posizioni in esito ad un'attività di mediazione che vide coinvolte le forze politiche e che con rammarico non trovò ingresso per la sua parte più significativa nel decreto-legge convertito dalla legge n. 160 del 2007.

Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti che vadano nella direzione di implementare gli strumenti di prevenzione, con particolare attenzione ai giovani. Ritiene che soltanto un aumento dei controlli e delle attività informative possano portare, come in effetti hanno determinato, risultati concreti in materia. Ritiene invece negativo aver attinto risorse per la sicurezza autostradale per la copertura del provvedimento di esenzione dal pagamento dell'ICI per i possessori della prima casa di abitazione.

Ben altri avrebbero potuto essere gli interventi, come ad esempio quelli rivolti a incrementare gli standard di qualità e di sicurezza dei veicoli. Riferendosi quindi alle disposizioni sulla confisca manifesta qualche perplessità per la non sempre facile gestione e per le problematiche operative registratesi in molti casi in cui detta misura è stata prevista.

Conclude quindi il suo intervento facendo presente che, qualora la proposta di parere del Relatore ponesse nella dovuta attenzione le questioni della prevenzione, proponendo interventi integrativi in materia, non vi sarebbero difficoltà per la sua parte politica a far pervenire il sostegno della stessa sul provvedimento in esame.

 

 Ad avviso del senatore DE TONI (IdV), il tema della sicurezza stradale dovrebbe essere più correttamente affrontato in un’ottica basata sull’attenta considerazione per il più ampio valore della vita umana; in tale impostazione, non v’è dubbio allora che occorrerebbe partire dal momento educativo - tanto in seno alle famiglie quanto nelle istituzioni scolastiche - che richiederebbe la promozione di adeguate misure.

Un successivo livello di intervento è quello della prevenzione complessiva e dei controlli, per i quali occorre stanziare maggiori risorse finanziarie, a beneficio della funzionalità delle strutture ad essi deputate. Da ultimo, occorre dare il giusto rilievo alle misure repressive, di talché l’inasprimento delle sanzioni non può che essere letto nell’ambito della più ampia considerazione per il valore della vita umana.

 

Il senatore CICOLANI (PdL), dopo aver ricordato come una particolare sensibilità sui temi della sicurezza stradale provenga dalla sua personale esperienza di Sindaco, esperienza nel corso della quale aveva adottato alcune iniziative volte, per l’appunto, a sottoporre ad attento monitoraggio il traffico stradale, ad esempio, installando apparecchi per il controllo della velocità.

Il decreto-legge in esame reca un generale inasprimento delle sanzioni, facendo seguito ad un decreto-legge adottato poco meno di un anno fa su proposta dell’allora ministro Bianchi. In quell’occasione, l’8a Commissione aveva esaminato con grande attenzione anche un disegno di legge ordinaria in materia di sicurezza stradale.

Su tematiche così delicate, appare necessario svolgere, nel modo più scrupoloso, il necessario approfondimento, e a tale scopo potrebbe essere utile dar vita ad una apposita indagine conoscitiva, senza tralasciare la possibilità di predisporre un disegno di legge di delegazione, sulla base del quale il Governo dovrebbe por mano ad un generale ed organica riforma del Codice della strada.

In ogni caso, la materia dovrebbe essere affrontata dando rilievo all’esigenza di ammodernare la segnaletica stradale, esigenza ancor più forte in un momento in cui si inaspriscono le sanzioni, per impostare poi un mutamento del rapporto tra Stato e Regioni, tenuto conto del fatto che la maggior parte della rete stradale è ormai di competenza regionale. Qualsiasi intervento dovrà quindi essere adottato in un’ottica pianificatoria, mirando al recupero di efficienza sul tema della sicurezza stradale, anche con il coinvolgimento di soggetti privati a fianco di Polizia stradale e Polizia municipale.

Dopo aver ricordato quanto incongrua sia la disposizione introdotta dal decreto-legge dell’agosto scorso in materia di limitazione di guida per i neo patentati, ribadisce come qualsiasi efficace piano di interventi non possa essere incentrato soltanto sul ruolo della Polizia stradale, mentre sarebbe forse opportuno dar vita ad un apposito Dipartimento sulla sicurezza dei trasporti.

 

Il PRESIDENTE fa presente ai componenti della Commissione che il rappresentante del Governo non ha potuto partecipare alla seduta odierna per la concomitanza di impegni istituzionali, mentre ha assicurato la sua presenza nella seduta di domani mattina.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

 


LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

giovEDÌ 5 giugno 2008

8ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

GRILLO

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

 

 Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

 Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

 

 Il relatore, senatore STIFFONI (LNP) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (allegata al resoconto della seduta odierna). In particolare richiama l'attenzione sull'importanza dell'utilizzo del mezzo televisivo per lo svolgimento di campagne promozionali di sensibilizzazione dei cittadini alle problematiche della sicurezza stradale. Formula altresì l'auspicio, al fine di accrescere i controlli sulle strade, che si proceda ad un più proficuo utilizzo del personale impiegato nella pubblica amministrazione che, in alcune circostanze, potrebbe essere utilmente applicato in attività di supporto della Polizia municipale.

Riferendosi quindi alle perplessità che sono state espresse sulle nuove disposizioni in materia di confisca dei veicoli nonché, in alcuni casi, sulle più rigide previsioni sanzionatorie, ricorda come in altri Paesi - come ad esempio in Inghilterra ed Austria - sia ritenuto normale intervenire con rigore, ad esempio, nei casi di conducenti trovati in stato di notevole ebbrezza. Occorre prendere atto che i sistemi giuridici europei in molti casi sono molto più stringenti in materia di sicurezza autostradale di quanto si faccia nell’ordinamento italiano, prevedendosi talora l'arresto immediato del conducente in stato di ubriachezza nonché il sequestro del veicolo che - ad esempio in Austria - è restituito solo dopo il pagamento di una forte ammenda. Raccomanda quindi l'approvazione della sua proposta di parere.

 

 Il sottosegretario GIACHINO sottolinea l'utilità del dibattito fin qui svolto anche alla luce delle indicazioni emerse, preannunciando che sulla materia il Governo interverrà con una iniziativa più organica. L'intenzione perseguita con il provvedimento in titolo è stata quella di dare un segnale forte ai cittadini sul tema della sicurezza nella circolazione stradale anche perché è diffusa la sensazione che il meccanismo della cosiddetta patente a punti abbia diminuito la sua efficacia deterrente. Si condivide l'esigenza, da più parti espressa, di rafforzamento dei controlli, ma è pur vero che talune situazioni, quali quelle considerate nel decreto-legge, meritano per il loro particolare disvalore un inasprimento del relativo regime sanzionatorio. Conclude quindi ribadendo la volontà dell'Esecutivo di tenere in grande considerazione le osservazioni emerse nel corso dell'esame per il prosieguo dell'azione di Governo.

 

 Dopo che il PRESIDENTE ha dato lettura della proposta di parere, ha la parola il senatore Marco FILIPPI (PD) il quale, pur manifestando apprezzamento per il lavoro svolto dal Relatore, non può esimersi dal constatare quella che ritiene essere una intrinseca debolezza della proposta di parere: il fatto cioè di limitarsi a formulare delle osservazioni. Sarebbe stato invece auspicabile l'espressione di un parere condizionato alla introduzione nel provvedimento in esame di misure sul fronte, in particolare, dei controlli sulla sicurezza. L'inasprimento del regime sanzionatorio è a suo avviso destinato a rimanere inefficace ove al provvedimento non si accompagnino misure che vadano nella direzione di un maggiore e più efficace monitoraggio della circolazione per garantire più sicurezza. Si sarebbe potuto cogliere altresì l'occasione per recuperare alcune previsioni importanti che sono contenute nel disegno di legge n. 1677 esaminato nel corso della XV legislatura, come ad esempio a proposito dei controlli all'uscita delle discoteche. Conclude quindi preannunciando il voto contrario della sua parte politica, ove non si addivenga ad una riformulazione della proposta di parere in termini di parere condizionato.

 

 Il senatore CICOLANI (PdL), pur condividendo le preoccupazioni che sono state espresse a proposito dell'importanza dei controlli, ritiene che non vada dimenticato il fatto che dette misure sono inserite all'interno di un decreto-legge che, non solo per sua natura non può intervenire in modo organico sulla materia, ma si occupa della questione della sicurezza in termini generali, non soltanto quindi per i profili della circolazione stradale. E' apprezzabile allora la sensibilità dimostrata dal Governo che, nell'affrontare il tema più generale della sicurezza, è voluto intervenire anche sul codice della strada, nella consapevolezza dell'imprescindibilità delle questioni specifiche.

Raccomanda quindi l'approvazione della proposta di parere, particolarmente apprezzabile, anche perché nella stessa si dà conto della necessità di addivenire al più presto ad una revisione organica della materia.

 

 Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni predisposta dal Relatore è approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA 

 

 Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per oggi alle ore 15 non avrà più luogo.

 

 La seduta termina alle ore 9,05.

 


 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 692

 

 

 

 La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge n. 692 "Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", premesso che:

 

- la previsione della confisca del veicolo di cui all’articolo 4 del decreto-legge appare un ottimo deterrente, utile per disincentivare il consumo di bevande alcoliche o l’uso di sostanze stupefacenti per chi sa di doversi mettere alla guida di un autoveicolo;

- il generale incremento delle sanzioni previsto dal provvedimento, incluso l’arresto, appare anch’esso un utile deterrente;

 

esprime parere favorevole osservando quanto segue:

 

- si avverte comunque la necessità di una rivisitazione organica dell’intero Codice della strada, che potrebbe essere operata attraverso l’approvazione di un apposito disegno di legge di delegazione;

- occorre prevedere un aumento degli interventi di tipo infrastrutturale sulla rete stradale, non soltanto stanziando adeguate risorse finanziarie, ma anche coinvolgendo le società concessionarie;

- particolare risalto dovrebbe essere dato all’intensificazione dei controlli ed alla promozione dell’educazione stradale, per il tramite delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, utilizzando a tale scopo anche lo strumento televisivo;

- appare opportuno valutare la possibilità di prevedere, come sanzione accessoria, anche la partecipazione a lavori socialmente utili, al posto della sospensione della patente;

- occorrerebbe infine prendere in considerazione l’opportunità di coinvolgere anche personale di altre amministrazioni nell’effettuazione dei controlli, personale che potrebbe affiancare la Polizia stradale e la Polizia municipale.

 

 

 

 


LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2008

2a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

 

 

 La seduta inizia alle ore 15,30.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame. Parere favorevole)

 

 Il presidente relatore GIULIANO (PdL), dopo aver ricordato come la Commissione sia chiamata ad esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite 1a e 2a, rileva come il provvedimento in conversione rechi una sola disposizione per la quale si possono ravvisare profili di competenza della Commissione lavoro, vale a dire l'articolo 1, comma 1, lettera c). Essa dispone l'inasprimento (da 5 a 6 anni) del limite massimo della reclusione per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 In proposito, rileva come, secondo la prassi largamente invalsa, sia molto raro che l'autorità giudiziaria irroghi il massimo della pena edittale. La disposizione da lui testé illustrata, tuttavia, al di là della sua ridotta portata applicativa, rappresenta un apprezzabile segnale di fermezza sul versante del contrasto degli illeciti nel settore della sicurezza del lavoro.

 

 Il senatore TREU (PD) rileva come la disposizione illustrata dal Presidente relatore comporti un obiettivo inasprimento dell'apparato sanzionatorio preordinato alla tutela della sicurezza del lavoro. Osserva poi come, a fronte di tale scelta, sia interessante valutare quale sarà la reazione da parte di quei settori che nella scorsa legislatura, al momento del varo del decreto legislativorecante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", manifestarono preoccupazione per un'asserita - e in realtà, a suo avviso, insussistente - prevalenza del momento sanzionatorio rispetto all'impegno per la prevenzione.

 

Il presidente relatore GIULIANO (PdL), dopo aver auspicato che la nuova normativa in materia di sicurezza del lavoro sia oggetto di rigorosa applicazione, propone alla Commissione, sulla base degli elementi di valutazione che precedono, di esprimere alle Commissioni riunite 1a e 2a un parere favorevole sul disegno di legge in esame.

 

 Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore il mandato di redigere un parere favorevole alle Commissioni riunite 1a e 2a sul provvedimento in titolo.

 

 La seduta termina alle ore 16.

 

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2008

2ª Seduta (pomeridiana)

 

 

Presidenza del Presidente

RIZZI

 

 La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

 

 alle Commissioni 1a e 2a riunite:

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica : parere favorevole.

 

 

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2008

2ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

 

Il relatore BOSCETTO (PdL) riferisce sugli emendamenti presentati in Assemblea al disegno di legge in titolo, rilevando che essi risultano conformi all’assetto costituzionale del riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni. Si tratta infatti di proposte emendative che si riferiscono a materie di competenza statale.

Propone quindi di esprimere un parere non ostativo su tutti gli emendamenti.

 

La Sottocommissione concorda.

 

 

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2008

10ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

indi del Vice Presidente

BENEDETTI VALENTINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

 

 Il relatore BOSCETTO (PdL) propone di esprimere un parere di nulla osta sugli ulteriori emendamenti presentati in Assemblea.

 

 Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere di nulla osta proposto dal relatore.

 

 

 


 

BILANCIO (5a)

 

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2008

7ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

 

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

(Parere all’Assemblea sugli emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte non ostativo. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

 

Il senatore ESPOSITO (PdL), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la proposta 5.0.700, in quanto analogo alla proposta 12.0.3 presentata nelle Commissioni riunite sulla quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, nonché la proposta 8.0.700 in quanto comporta maggiori oneri privi di una adeguata copertura finanziaria. Ritiene necessario valutare gli effetti finanziari delle proposte 9.701 e 9.702 volti a rinnovare automaticamente i contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza. Fa presente altresì che la proposta 12.0.702 è analoga ad un emendamento 12.0.6 sul quale la Commissione ha espresso parere di semplice contrarietà. Sulla proposta 12.0.705, evidenza la necessità di acquisire una quantificazione degli oneri per valutare l’adeguatezza della copertura finanziaria che configura l’onere come un diritto soggettivo slavo poi prevedere un tetto di spesa.

In merito all’emendamento 4.0.100, fa presente che è analogo ad altro emendamento sulla quale la Commissione ha reso parere di semplice contrario

In relazione alle proposte 5.0.900 e 12.0.706, ritiene opportuno acquisire le quantificazioni debitamente verificate degli oneri ad esse connessi.

 In merito alla proposta 7.0.1000 fa presente la necessità di chiarire se vi sono costi di pernottamento no trattato dalla relazione tecnica. Per quanto concerne la copertura, occorre acquisire conferma che la riduzione del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli esteri non sia a valere su risorse per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali, come stabilito dall’articolo 11-ter, comma 1, lettera a) della legge n. 468 del 1978. In relazione alle proposte 5.0.900 e 12.0.706, ritiene poi necessario acquisire le quantificazioni debitamente verificate degli oneri ad esse connessi. Ricorda inoltre che le proposte 4.5 e 5.0.4, ripresentate in Assemblea, sono state già oggetto di un parere di semplice contrarietà alle Commissioni di merito.

Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

 Il sottosegretario GIORGETTI esprime il parere contrario del Governo sulla proposta 8.0.700, rilevando invece che gli emendamenti 9.701 e 9.702 non presentano effetti di natura finanziaria. Esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta 12.0.705, mentre in ordine all'emendamento 5.0.900 rileva che occorrerebbe introdurre una espressa previsione nell'ambito del capoverso "Articolo 5-quater", al fine di specificare che la previsione di 250 magistrati che non esercitano funzioni giudicanti rende necessario prevedere il ricorso al fuori ruolo, nei limiti di tale numero.

 

 Il senatore MORANDO (PD) rileva che l'emendamento 9.702 sembra presentare effetti di natura finanziaria rispetto alla proposta 9.701, priva di profili in tal senso. Sottolinea, in ordine alla proposta 5.0.900 che risulta necessaria un'apposita relazione tecnica attesa la complessità dei contenuti dell'emendamento presentato dal Governo.

 

 Il sottosegretario GIORGETTI rileva al riguardo che è stata predisposta una relazione tecnica da parte del Ministero della giustizia, attualmente all'esame della Ragioneria generale dello Stato per la verifica delle stime.

 

 Il senatore MORANDO (PD), in ordine agli ulteriori emendamenti pervenuti, segnala l’esigenza che sia modificata la copertura finanziaria della proposta 7.0.1000, che risulta nella formulazione attuale contraria alle norme di contabilità.

 

 Il presidente AZZOLLINI evidenzia che la proposta in questione è in corso di riformulazione, per cui propone di rinviare l’espressione del parere al riguardo, così come sulle proposte 5.0.900 e 12.0.706, in attesa delle verifiche attualmente in corso, nonché sulle proposte 12.0.300 e 12.0.400.

 

 La senatrice CARLONI (PD) richiede al Sottosegretario di chiarire la posizione del Governo in ordine ai profili finanziari della proposta 2.0.800, che prevede la sospensione dei processi penali nei termini ivi indicati.

 

 Il presidente AZZOLLINI rileva al riguardo che l’emendamento 2.0.800 non presenta profili di natura finanziaria, trattandosi di proposta di natura meramente ordinamentale.

 

 Il senatore MORANDO (PD) evidenzia la necessità che sia effettuato un approfondimento in ordine ai profili finanziari connessi alla proposta 2.0.800. La sospensione dei processi prevista dall’emendamento comporterà infatti effetti di natura finanziaria, connessi alle ulteriori attività che dovranno essere svolte dagli uffici dell’amministrazione giudiziaria al momento della ripresa dei processi già sospesi, in termini ad esempio di necessarie notifiche che saranno a carico dello Stato. Al riguardo, è necessario che il ministero dell’economia e delle finanze assicuri che tali effetti possano essere compensati da altri profili di natura finanziaria, eventualmente connessi all’andamento e alla più rapida definizione dei procedimenti non oggetto di sospensione. In assenza di tale assicurazione da parte del ministero dell’economia e della Ragioneria generale dello Stato non può ritenersi garantita la neutralità finanziaria della norma, che anzi nella formulazione attuale risulta meritevole di un parere di contrarietà, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

 

 Il senatore LEGNINI (PD), condividendo la necessità di un approfondimento da parte dei competenti uffici del ministero dell’economia e delle finanze secondo quanto rilevato dal senatore Morando, si sofferma sull’entità dei processi penali attualmente pendenti pari a circa 4 milioni, sottolineando gli effetti dirompenti che si verificheranno sul piano finanziario per le attività di notifica ai testimoni, ai consulenti, nonché ai vari soggetti coinvolti sul piano processuale. Il ministero dell’economia e delle finanze dovrebbe dunque specificare appositamente l’assenza di oneri connessi alla norma, che attualmente si profilano di ingente entità. E’ inoltre da considerare l’ulteriore elemento del blocco dell’attività degli uffici e del rallentamento delle cancellerie che potrà conseguire alla prevista sospensione dei processi, nonché la duplicazione dei costi dovuta alla previsione del possibile trasferimento alla sede civile delle istanze risarcitorie che le parti civili attualmente vantano nell’ambito del processo penale.

 

 Il senatore LUSI (PD) si sofferma sugli ulteriori effetti dell’emendamento 2.0.800 in relazione alle istanze risarcitorie che potranno profilarsi a causa della eccessiva durata dei processi alla luce della normativa in tal senso introdotta con la cosiddetta "legge Pinto". Richiama al riguardo gli ingenti oneri di cui l’amministrazione attualmente già deve farsi carico alla luce della durata dei processi, che non potrà che registrare un ulteriore incremento in termini di effetti finanziari alla luce della prevista sospensione di un anno. Dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni svolte in ordine agli ulteriori costi connessi alle attività di notifica, sia della sospensione, sia della fissazione delle nuove udienze, evidenzia quindi la necessità di uno specifico approfondimento sui profili risarcitori che potranno essere vantati a causa della durata irragionevole dei processi.

 

 Il sottosegretario GIORGETTI conferma l’assenza di oneri aggiuntivi connessi alla proposta 2.0.800, che reca una mera innovazione procedimentale e ha carattere meramente ordinamentale.

 

 Il presidente AZZOLLINI richiama al riguardo la prassi costante della Commissione bilancio, nel senso di rilevare la neutralità finanziaria delle norme meramente ordinamentali, tra cui non può che annoverarsi l’emendamento in esame. Sottolinea inoltre l’effetto di mera scansione temporale dei processi penali attualmente in corso che conseguirà alla norma in questione, già insita nella prassi dell’attività degli uffici giudiziari, rispetto alla quale l’emendamento 2.0.800 si limita a prevedere una sorta di riclassificazione dei processi sui quali operare una sospensione annuale, non potendosi in tal senso delineare effetti di natura finanziaria.

 

 Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) rileva la neutralità finanziaria della proposta emendativa in esame, sottolineando in ordine ai costi di notifica che questi costituiscono solo un aspetto del quadro più ampio delineato dalla sospensione di taluni processi, che potrà avere quale effetto virtuoso la più rapida definizione dei gravi procedimenti esclusi dall’ambito della sospensione.

 

 Il senatore MORANDO (PD), in sede di dichiarazione di voto sulla proposta 2.0.800, rileva che sarebbe necessario attendere l’opportuno approfondimento svolto dagli uffici del ministero dell’economia e della Ragioneria generale dello Stato, rinviando l’espressione del parere sulla proposta in esame. Preannuncia quindi il proprio voto contrario in ordine all’emendamento, meritevole una censura, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in relazione ai dirompenti effetti finanziari connessi alla sospensione dei processi penali.

 

Il presidente AZZOLLINI, su proposta del Relatore, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.0.700, 8.0.700, 9.702, 12.0.705.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 4.5, 4.0.100, 5.0.4 e 12.0.702.

Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte emendative, ad eccezione degli emendamenti 5.0.900, 12.0.300, 12.0.400, 12.0.706 e 7.0.1000, sui quali l’espressione del parere è rinviata.".

 

La Commissione approva.

 

Il seguito dell’esame viene infine rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,30.

 

 

 

 


BILANCIO (5a)

 

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2008

8ª Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

Massimo GARAVAGLIA

indi del Presidente

AZZOLLINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Cosentino.

 

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

 

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

(Parere all’Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell’esame e conclusione. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

 

 Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP), in sostituzione del relatore Esposito, illustra gli ulteriori emendamenti 2.5/1, 4.1000, 4.500/1, 4.0.2000 (già 12.0.701), 4.0.2001 (già 12.0.702), 4.0.2002 (già 12.0.703), 5.1000/1, 5.1000, 5.0.2000 (già 12.0.706), 6.1000/1, 6.1000/2, 6.1000/3, 6.1000, 6.1001/1, 6.1001, 6.0.1000, 6.0.736 (già 6.736), 7.0.1000 (testo 2)/1, 7.0.1000 (testo 2)/2, 7.0.1000 (testo 2)/3, 7.0.1000 (testo 2)/4, 7.0.1000 (testo 2)/5, 7.0.1000 (testo 2)/6, 7.0.1000 (testo 2)/7, 7.0.1000 (testo 2)/8, 7.0.1000 (testo 2)/9, 7.0.1000 (testo 2)/10, 7.0.1000 (testo 2)/11, 7.0.1000 (testo 2)/12, 7.0.1000 (testo 2)/13, 7.0.1000 (testo 2)/14, 7.0.1000 (testo 2)/15, 7.0.1000 (testo 2)/16, 7.0.1000 (testo 2)/17, 7.0.1000 (testo 2)/18, 7.0.1000 (testo 2)/19, 7.0.1000 (testo 2)/20, 7.0.1000 (testo 2)/21, 7.0.1000 (testo 2)/22, 7.0.1000 (testo 2)/23, 7.0.1000 (testo 2)/24, 7.0.1000 (testo 2)/25, 7.0.1000 (testo 2)/26, 7.0.1000 (testo 2)/27, 7.0.1000 (testo 2)/28, 7.0.1000 (testo 2)/29, 7.0.1000 (testo 2)/30, 7.0.1000 (testo 2)/31, 7.0.1000 (testo 2)/32, 7.0.1000 (testo 2)/33, 7.0.1000 (testo 2)/34, 7.0.1000 (testo 2), 10.400/101, 10.400/100, 10.400/102, 5.0.900, 12.0.300 e 12.0.400 al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che le proposte 12.0.300 e 12.0.400 sono analoghe a proposte sulle quali la Commissione bilancio ha reso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, così come sull’emendamento 4.0.2001, sul quale la Commissione ha reso parere di semplice contrarietà.

 In merito alla proposta 7.0.1000 (testo 2) fa presente che sarebbe opportuno chiarire se vi sono maggiori costi di pernottamento non considerati dalla relazione tecnica. Inoltre, ritiene che occorre chiarire se la proroga almeno una volta della missione abbia portata programmatica. In caso contrario si fa presente che la missione è coperta solo per 6 mesi. Per quanto concerne poi la copertura, rileva che occorre acquisire conferma che la riduzione del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli esteri non sia a valere su risorse per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali, come stabilito dall’articolo 11-ter, comma 1, lettera a) della legge n. 468 del 1978. Segnala, inoltre, che le proposte 7.0.1000 (testo 2)/17 e 7.0.1000 (testo 2)/21 determinano maggiori oneri privi di adeguata copertura. In relazione alle proposte 5.0.900 e 5.0.2000, fa presente che occorre ancora acquisire le quantificazioni debitamente verificate degli oneri ad esse connessi. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario COSENTINO, in merito alla proposta 7.0.1000 (testo 2) esprime l'avviso favorevole del Governo e conferma che la quantificazione degli oneri tiene conto anche delle spese di pernottamento e che la copertura sull'accantonamento del Ministero degli affari esteri dei fondi speciali non compromette la copertura finanziaria di provvedimenti concernenti obblighi internazionali. In merito all'emendamento 5.2000 conferma che la quantificazione non è certa e che non sussistono risorse sufficienti per garantire la neutralità dell'emendamento.

 

Il senatore LUMIA (PD), in relazione all'emendamento 12.0.400, rileva che la quantificazione contenuta nell'emendamento è compatibile rispetto al numero di soggetti potenzialmente interessati dalla norma desumibile dagli atti pubblici della Commissione parlamentare antimafia. Posto che, durante il precedente esame di una proposta analoga il Governo aveva espresso parere contrario per i profili di copertura, chiede ulteriori chiarimenti in merito alle ragioni sottese all'avviso contrario del Governo.

 

Il senatore MORANDO (PD) rileva che la quantificazione dell'onere appare ragionevole sulla base dei dati pubblici citati. Appare discutibile, quindi, l'espressione di un parere contrario in assenza di una quantificazione debitamente verificata volta a confutare la stima contenuta nell'emendamento in questione.

 

Il senatore FLERES (PdL) fa presente che l'emendamento prevede dei diritti soggettivi. Pertanto, sebbene la quantificazione degli oneri sia parametrata sulla platea attuale di potenziali beneficiari, tuttavia, una volta approvata la norma, l'onere complessivo potrebbe essere notevolmente più alto se il numero dei testimoni di giustizia, per effetto di questa norma, dovesse aumentare.

 

Il presidente AZZOLLINI rileva che qualsiasi quantificazione dell'emendamento 12.0.400 sarebbe poco attendibile posto che l'emendamento introduce diritti soggettivi difficilmente comprimibili. Propone, pertanto, di esprimere avviso contrario. Rileva, tuttavia, che ove dovesse pervenire una riformulazione dell'emendamento stesso che, in luogo di diritti soggettivi, preveda lo stanziamento di un tetto di risorse predefinito per programmi di sostegno ai soggetti citati nella proposta stessa, il parere potrebbe essere rivalutato. Rileva, inoltre, che sulle proposte 5.0.900 e 5.0.2000, non sia possibile esprimere un avviso favorevole in assenza di una relazione tecnica debitamente verificata. Auspica che il Governo provveda a fornirla preannunciando già da ora che il parere contrario potrebbe essere oggetto di revisione.

 

Il senatore MORANDO (PD) ritiene che dovrebbe essere acclarato che gli interventi previsti dall'emendamento 7.0.1000 (testo 2) hanno una copertura finanziaria per 6 mesi. Un'eventuale proroga dovrebbe essere disposta con un nuovo provvedimento legislativo. Invita poi il Governo a dare ulteriore conferma che le somme relative alla copertura sull'accantonamento degli affari esteri del fondo speciale non sono destinate alla copertura di provvedimenti concernenti obblighi internazionali. Con riferimento agli emendamenti 5.0.2000 e 5.0.900 ritiene che in assenza di una relazione tecnica debitamente verificata non sia possibile esprimere un avviso favorevole.

 

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra quindi un parere del seguente tenore: La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.5/1, 4.1000, 4.500/1, 4.0.2000 (già 12.0.701), 4.0.2001 (già 12.0.702), 4.0.2002 (già 12.0.703), 5.1000/1, 5.1000, 5.0.2000 (già 12.0.706), 6.1000/1, 6.1000/2, 6.1000/3, 6.1000, 6.1001/1, 6.1001, 6.0.1000, 6.0.736 (già 6.736), 7.0.1000 (testo 2)/1, 7.0.1000 (testo 2)/2, 7.0.1000 (testo 2)/3, 7.0.1000 (testo 2)/4, 7.0.1000 (testo 2)/5, 7.0.1000 (testo 2)/6, 7.0.1000 (testo 2)/7, 7.0.1000 (testo 2)/8, 7.0.1000 (testo 2)/9, 7.0.1000 (testo 2)/10, 7.0.1000 (testo 2)/11, 7.0.1000 (testo 2)/12, 7.0.1000 (testo 2)/13, 7.0.1000 (testo 2)/14, 7.0.1000 (testo 2)/15, 7.0.1000 (testo 2)/16, 7.0.1000 (testo 2)/17, 7.0.1000 (testo 2)/18, 7.0.1000 (testo 2)/19, 7.0.1000 (testo 2)/20, 7.0.1000 (testo 2)/21, 7.0.1000 (testo 2)/22, 7.0.1000 (testo 2)/23, 7.0.1000 (testo 2)/24, 7.0.1000 (testo 2)/25, 7.0.1000 (testo 2)/26, 7.0.1000 (testo 2)/27, 7.0.1000 (testo 2)/28, 7.0.1000 (testo 2)/29, 7.0.1000 (testo 2)/30, 7.0.1000 (testo 2)/31, 7.0.1000 (testo 2)/32, 7.0.1000 (testo 2)/33, 7.0.1000 (testo 2)/34, 7.0.1000 (testo 2), 10.400/101, 10.400/100, 10.400/102, 5.0.900, 12.0.300 e 12.0.400 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza:

parere non ostativo ad eccezione delle proposte 12.0.300 (limitatamente ai commi 5 e 6), 12.0.400, 7.0.1000 (testo 2)/17, 7.0.1000 (testo 2)/21, 5.0.900 e 5.0.2000 sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché dell'emendamento 4.0.2001 sul quale il parere è di semplice contrarietà.

 Il parere non ostativo sulla proposta 7.0.1000 (testo 2) è reso nel presupposto che: gli oneri quantificati nella relazione tecnica siano onnicomprensivi anche delle spese di pernottamento; la copertura del provvedimento è limitata a sei mesi e, di conseguenza, l'eventuale proroga della missione dovrà essere disposta con un nuovo provvedimento legislativo; la copertura sui fondi speciali relativamente all'accantonamento del Ministero degli esteri, come confermato dal Governo, non pregiudica la copertura di provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali.

 

La Commissione approva, infine, il parere del relatore.