Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Misure straordinarie per l'emergenza rifiuti nella regione Campania D.L. 90/2008 ' A.C. 1145-A/R
Riferimenti:
AC N. 1145-A/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 6    Progressivo: 2
Data: 18/06/2008
Descrittori:
ATTIVITA' DI URGENZA   CAMPANIA
RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO   SCARICHI E DISCARICHE
SERVIZI DI EMERGENZA   SMALTIMENTO DI RIFIUTI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
DL N. 90 DEL 23-MAG-08     

Casella di testo: Progetti di legge18 giugno 2008                                                                                                                                  n. 6 /2

Misure straordinarie per l’emergenza rifiuti nella regione Campania

D.L. 90/2008 – A.C. 1145-A/R

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 1145-A/R

Numero del decreto-legge

23 maggio 2008, n. 90

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie  per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile

Date:

 

approvazione in Commissione

18 giugno 2008

 

 


Contenuto

Il nuovo testo approvato a seguito del rinvio in Commissione integra il testo già all’esame dell’Assemblea con alcune modifiche concernenti gli emendamenti del governo che hanno riprodotto le disposizioni del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107, recante ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania. Nella presente scheda si dà pertanto sinteticamente conto del contenuto del testo all’esame dell’Aula, con particolare riferimento a tali ultime modifiche.

Articolo 1

L’articolo 1 affida ad un apposito Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la gestione dell’emergenza campana. Tale incarico è attribuito al Capo Dipartimento della protezione civile, il quale, secondo il nuovo testo, svolge le funzioni di Sottosegretario senza percepire ulteriori compensi. E’ quindi attribuito al Dipartimento della protezione civile il coordinamento della gestione dei rifiuti nella regione Campania per la durata del periodo emergenziale, che viene prorogato (dall’articolo 19) fino al 31 dicembre 2009.

Articolo 2

Il Sottosegretario provvede all'attivazione dei siti da destinare a discarica. Può utilizzare procedure espropriative per l'acquisizione di siti per lo stoccaggio/smaltimento di rifiuti. Ai sensi del nuovo comma 2, egli può inoltre adottare misure compensative di recupero e riqualificazione ambientale con oneri a carico del Fondo istituito dall’articolo 17.

Al riguardo occorrerebbe chiarire la portata di tale disposizione in relazione alla previsione di cui all’ art. 11, che stanzia 47 milioni di euro per la promozione di iniziative di compensazione ambientale.

Ai siti, alle aree e agli impianti connessi all'attività di gestione dei rifiuti è attribuita la qualifica di “aree di interesse strategico nazionale”. Sono introdotte sanzioni penali per chiunque si introduca in tali aree abusivamente o vi ostacoli l’accesso autorizzato nonché per coloro che impediscano, ostacolino o rendano più difficoltosa l’azione di gestione dei rifiuti.

I poteri di urgenza sono esercitati dalle autorità competenti, d'intesa con il Sottosegretario, mentre viene previsto il coinvolgimento delle forze di polizia e delle forze armate al fine di assicurare piena effettività agli interventi per fronteggiare l'emergenza.

Il nuovo comma 7-bis stabilisce il principio in base al quale i militari delle Forze armate impegnati nelle operazioni di vigilanza e protezione dellearee di interesse strategico nazionale agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza[1]. Essi possono quindi procedere alla identificazione e perquisizione sul posto di persone e mezzi, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ove sia comunque necessario esercitare tali poteri di polizia giudiziaria, i militari accompagnano le persone sottoposte ad identificazione presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. E’ inoltre attribuita al Ministro dell’interno la definizione di un programma operativo interforze al fine di intensificare le attività di prevenzione sul territorio delle province di Napoli e Caserta.

Il Sottosegretario richiede alle autorità competenti l'adozione di ogni provvedimento necessario all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza; può inoltre disporre la precettazione dei lavoratori e, in caso di indisponibilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, può ricorrere  ad interventi alternativi. Entro 60 giorni dalla fine dello stato di emergenza presenta una relazione al Parlamento.

Articolo 3

L’articolo 3 definisce - in via transitoria e fino al termine dello stato emergenziale - la competenza dell’autorità giudiziaria: sonoquindi demandate alProcuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli le funzioni di PM per i procedimenti penali relativi ai reati - consumati o tentati - in materia di gestione dei rifiuti nella regione Campania.

Le funzioni di GIP e GUP sono esercitate da magistrati del tribunale di Napoli. E’ attribuita al tribunale in composizione collegiale la competenza sulle richieste di misure cautelari. Nel corso delle indagini preliminari, è fatto divieto a PM e ufficiali di PG di disporre il sequestro preventivo. Resta invece salva l’applicabilità delle disposizioni sull’attività di coordinamento del Procuratore nazionale antimafia. Per ovviare alle accresciute esigenze di organico degli uffici giudiziari di Napoli, sono adottate da parte del Ministro della giustizia, sentito il CSM, misure di ridistribuzione dei magistrati e di riallocazione di personale.

Articolo 4

L’articolo 4 disciplina la tutela giurisdizionale relativa alle controversie attinenti alla gestione dei rifiuti, che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Articolo 5

L’articolo 5 autorizza, in deroga al parere della Commissione VIA del 9 febbraio 2005, il conferimento ed il trattamento di una serie di rifiuti (tra cui le cosiddette “ecoballe”) presso iltermovalorizzatore di Acerra. Sono quindi autorizzati l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra e la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa.

Articolo 6

L’articolo 6 dispone una valutazione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Caivano, Tufino, Giugliano, Santa Maria Capua Vetere, Avellino località Pianodardine, Battipaglia, Casalduni e del termovalorizzatore di Acerra, all'esito della quale questi ultimipossono essereconvertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, per la trasferenza dei rifiuti urbani nonché per la produzione di combustibile da rifiuti di qualità.

Articolo 6-bis

L’articolo 6-bis, introdotto dalla Commissione, attribuisce alle province della regione Campania, escludendo espressamente l’assunzione da parte delle province dei crediti e dei debiti maturati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL, la titolarità degli impianti di cui all’art. 6.

Si segnala che la disposizione anticipa i contenuti della legge regionale n. 4 del 14 aprile 2008[2] che, con una modifica all’articolo 20 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4[3], ha affidato il servizio di gestione integrata dei rifiuti a società provinciali e trasferito alle province l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti.

Nelle more del predetto affidamento, le province si avvalgono delle risorse umane e strumentali strettamente connesse alla gestione degli impianti. E’ inoltre previsto che il Sottosegretario richieda, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2009, l’impiego delle Forze armate per la conduzione tecnica ed operativa degli impianti.

Il comma 4 ribadisce l’obbligo per le società già affidatarie di completare il termovalorizzatore di Acerra.

Il comma 5 attribuisce al Presidente della regione il compito di aggiornare il piano regionale di gestione dei rifiuti[4]. Ai sensi del comma 6, gli oneri relativi alla gestione degli impianti sono coperti a valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti, mentre per gli oneri derivanti dall’utilizzo delle Forze armate si provvede a valere sul Fondo istituito dall’art. 17.

Articolo 6-ter

L’articolo 6-ter autorizza le seguenti attività presso gli impianti di CDR e presso il termovalorizzatore di Acerra, nelle more dell’espletamento delle procedure di valutazione previste dall’art. 6:

§           trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali, all’esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni caso e ferme le deroghe disposte dall’art. 18, la disciplina prevista per i rifiuti aventi i seguenti codici:

Codice CER[5]

Descrizione

19.05.01

parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19.12.02

metalli ferrosi

19.12.12

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti non contenenti sostanze pericolose

Al riguardo, si osserva che non appare chiaro il motivo per cui viene richiamato il codice riguardante i metalli ferrosi.

§         stoccaggio e trasferenza dei rifiuti stessi.

Ferme restando le deroghe previste dall’art. 18, e in deroga alle disposizioni dell’allegato D[6] del D.lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), i rifiuti comunque provenienti dagli impianti di cui al comma 1 sono destinati ad attività di recupero o di smaltimento, secondo quanto previsto dagli allegati B e C[7] della parte IV del codice ambientale.

In proposito occorrerebbe chiarire se negli impianti di cui al comma 1 è incluso Acerra; in tal caso andrebbe specificato che “i rifiuti comunque provenienti dagli impianti di cui al comma 1” sono quelli risultanti dalle operazioni indicate al comma 1.

Relativamente al richiamo all’allegato D del codice ambientale, occorrerebbe specificare che trattasi di allegato alla parte IV del codice stesso, come fatto per gli allegati B e C.

Occorrerebbe inoltre chiarire la portata della deroga alle disposizioni di cui all’allegato D in relazione alla normativa europea di settore.

Ai fini delle successive fasi di gestione, detti rifiuti sono assimilati, per quanto previsto dall’art. 184 del codice ambientale, ai rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01).

Articolo 7

L’articolo 7 prevede la riduzione da 60 a 50 dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale. Con decreti delMinistro dell'ambiente si provvede alla nomina dei commissari e al riordino della Commissione. Viene poi istituita, presso il Ministero dell’ambiente, la figura del Segretario generale.

Articolo 8

L’articolo 8 autorizza il Sottosegretario alla realizzazione di un termovalorizzatore nel comune di Napoli. Nella regione Campania è inoltre autorizzato per un triennio l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, nonchélo stoccaggio e il deposito presso qualsiasi area di deposito temporaneo.

Articolo 8-bis

L’articolo 8-bis estende i finanziamenti e gli incentivi cosiddetti CIP 6 ai termovalorizzatori di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa.

Articolo 9

L’articolo 9 autorizza la realizzazione dei siti da destinare a discarica e individua le tipologie di rifiuti smaltibili presso tali impianti. Ai fini dello smaltimento, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti urbani non differenziati. Presso le discariche è autorizzato anche il pretrattamento del percolato, da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati. In deroga al codice ambientale e alla legislazione regionale in materia di VIA, per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti si prevede la convocazione di una conferenza dei servizi. Con ordinanza di protezione civile sono definiti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i benefici fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di discarica.

Ai sensi del comma 7-bis è vietato - fatte salve le intese tra regioni in tal senso - il trasferimento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti in altre regioni.

Articolo 10

L’articolo 10autorizza le attività di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionalipresso gli impianti di depurazione delle acque reflue e - in deroga alla disciplina sugli scarichi - l’immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi in una misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti fissati dal Codice ambientale.

Articolo 11

L’articolo 11 mira ad incentivare la raccolta differenziata attraverso le seguentimisure: maggiorazione delle tariffe in caso di mancato rispetto degli obiettivi minimi di raccolta, monitoraggio dei dati di raccolta; scioglimento dei consorzi di bacino di Napoli e Caserta e loro riunione in un consorzio; affidamento al CONAI di campagne di comunicazione; definizione di un piano di raccolta differenziata per il comune di Napoli; stanziamento di 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la realizzazione di iniziative dicompensazioneambientale e di bonifica.

Articolo 12

L’articolo 12 autorizza i capi missione a provvedere - per un importo massimo pari a 40 milioni di euro - alle attività solutorie nei confronti di creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti.

Articolo 13

L’articolo 13 prevede l’adozione di iniziative volte a garantire l’informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati sui temi ambientali e in materia di rifiuti,anche stimolando l’adozione di comportamenti atti a favorire la raccolta differenziata.

Articolo 14

L’articolo 14 sottrae al preventivo controllo di legittimità della Corte dei conti le ordinanze adottate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza e dei grandi eventi.

Articolo 15

L’articolo 15reca misure di potenziamento e organizzazione delle strutture facenti capo al Sottosegretario e al Dipartimento della protezione civile. Vengono inoltre sottratte al pignoramento e al sequestro le risorse finanziarie destinate all’emergenza rifiuti e resi privi di effetti i pignoramenti già notificati.

Articolo 16

L’articolo 16 introduce misure concernenti il personale del Dipartimento della protezione civile, riguardanti sia il personale non dirigenziale, sia l’accesso alla seconda fascia dirigenziale.

Articolo 17

L’articolo 17 istituisce il Fondo per l’emergenza rifiuti Campania con una dotazione per l’anno 2008 pari a 150 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’art. 61 della legge n. 289 del 2002.

Articolo 18

L’articolo 18 autorizza il Sottosegretario e i capi missione a derogare - nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, dell’ambiente e del patrimonio culturale - alle disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali.

Articolo 19

L’articolo 19proroga lo stato di emergenza al 31 dicembre 2009.

Articolo 19-bis

L’articolo 19-bis prevede la presentazione ogni sei mesi di una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del decreto e sul rispetto dei principi fondamentali in materia igienico-sanitaria.

Articolo 20

L’articolo 20reca le norme sull’entrata in vigore e la pubblicazione.

Relazioni allegate

Il decreto-legge è accompagnato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

La materia è stata disciplinata da numerosi decreti-legge; da ultimo si segnalano il DL 9 ottobre 2006, n. 263 e il DL 11 maggio 2007, n. 61 nonché il DL 17 giugno 2008, n. 107, emanato durante l’iter parlamentare del decreto in esame ed il cui testo è recepito nel presente nuovo testo approvato dalla Commissione.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, il decreto-legge reca misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché disposizioni connesse al funzionamento del Dipartimento della protezione civile in relazione ai maggiori compiti assegnati.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento è riconducibile alla materia ambientale, assegnata dall’art. 117 Cost., secondo comma, lettera s) alla competenza esclusiva dello Stato. Rilevano inoltre le materie “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato” e “giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa”, riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi delle lettere g) e l) del medesimo comma 2 dell’art. 117; “protezione civile” e “governo del territorio” assegnate dall’art. 117, terzo comma, alla competenza concorrente tra Stato e regioni.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Nel parere reso alla VIII Commissione, la I Commissione ha invitato la Commissione a valutare l'opportunità di: a) precisare, all'art. 4, c.1, che i comportamenti della PA, oggetto delle controversie devolute alla competenza del giudice amministrativo, devono essere comunque riconducibili all'esercizio di un pubblico potere; b), sopprimere, all'art. 15, c.3, la previsione per cui sono privi di effetto i pignoramenti già notificati; c) prevedere, all'art. 16, c.2, lett. a) e b), forme di selezione ai fini dell'inquadramento in ruolo del personale ivi indicato.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Si segnala che alcune disposizioni sembrano avere una portata più ampia rispetto alla materia in esame: in particolare, l’art. 7 in materia di strutture tecniche statali e l’art. 14 in materia di controllo di legittimità della Corte dei conti.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

In relazione all’art. 18, si segnalano le deroghe concernenti materie di competenza concorrente o esclusiva delle regioni.

Formulazione del testo

All’art. 18, si segnala il riferimento a numerose norme abrogate nonché, in relazione al D.lgs. n. 42 del 2004, la necessità di inserire l’indicazione del D.lgs. n. 62 del 2008, al quale si riferiscono le modifiche degli articoli da 20 a 46.



[1]    Il conferimento delle funzioni di “agenti di pubblica sicurezza” ai militari delle Forze armate impiegati in operazioni di controllo del territorio è stato previsto, in passato, dal DL n. 349 del 1992, recante talune misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia (c.d. “operazione vespri siciliani”); dal DL n. 521 del 1994, relativamente alle province della Calabria, ai territori del comune e della provincia di Napoli per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, e alle province della regione Friuli-Venezia Giulia per il controllo dei valichi di frontiera; dal DL n. 554 del 1996, concernente talune disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana; dalla legge n. 128 del 2001 recante interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini, adottata successivamente agli attentati terroristici dell’11 settembre 2001.

[2]    Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati".

[3]    Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

[4]    http://www.cgrcampania.com/pianorifiuti/default.aspx

[5]    allegato D alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006.

[6]    Tale allegato reca l’elenco dei codici CER, cioè “Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (direttiva Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 9 aprile 2002)”.

[7]    Tali allegati elencano, appunto, le operazioni di smaltimento e recupero.