Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||||
Titolo: | Misure straordinarie per l'emergenza rifiuti nella regione Campania D.L. 90/2008 - A.C. 1145A | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 6 Progressivo: 1 | ||||||
Data: | 13/06/2008 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici | ||||||
Altri riferimenti: |
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Misure straordinarie per l’emergenza rifiuti nella regione CampaniaD.L. 90/2008 – A.C. 1145-AElementi per l'esame in Assemblea |
Numero del disegno di legge di conversione |
A.C. 1145-A |
Numero del decreto-legge |
23 maggio 2008, n. 90 |
Titolo del decreto-legge |
Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile |
Date: |
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approvazione in Commissione |
12 giugno 2008 |
L’articolo
1 introduce un nuovo modello per la gestione dell’emergenza campana. I
commissari delegati e le relative strutture sono sostituiti da un apposito Sottosegretario di Stato presso
L’articolo 2 affida al Sottosegretario il compito di provvedere all'attivazione dei siti da destinare a discarica. Il Sottosegretario può utilizzare procedure espropriative per l'acquisizione di siti per lo stoccaggio/smaltimento di rifiuti. Egli può inoltre disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza.
Ai
siti, alle aree e agli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei
rifiuti è attribuita la qualifica di
“aree di interesse strategico nazionale”. Chiunque si introduca in tali
aree abusivamente o vi ostacoli l’accesso autorizzato è punito con l’arresto da
3 mesi ad un anno o l’ammenda da
I
poteri di urgenza sono esercitati dalle autorità competenti, d'intesa con il
Sottosegretario, mentre viene previsto il coinvolgimento
delle forze di polizia e delle forze armate al fine di assicurare piena
effettività agli interventi per fronteggiare l'emergenza. Il Sottosegretario
richiede alle autorità competenti l'adozione di ogni provvedimento necessario
all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza. E’ punito con la
reclusione fino ad un anno chiunque impedisce, ostacola o rende più
difficoltosa l’azione di gestione dei rifiuti. I capi, i promotori od
organizzatori sono puniti con la reclusione da
Entro sessanta giorni dalla fine dello stato di emergenza, il Sottosegretario è tenuto a presentare una relazione al Parlamento che, oltre a quantificare gli oneri degli interventi realizzati, indichi puntualmente e in modo motivato le esigenze in atto, le risorse disponibili e i soggetti cui verranno affidati gli oneri della gestione (comma 12-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione).
L’articolo 3 definisce - in via transitoria e fino al termine dello stato emergenziale - la competenza dell’autorità giudiziaria: sonoquindi demandate alProcuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli le funzioni di PM per i procedimenti penali relativi ai reati - consumati o tentati - in materia di gestione dei rifiuti nella regione Campania (nel corso dell’esame in Commissione sono stati invece esclusi i reati in materia ambientale).
Le funzioni di GIP e GUP sono esercitate da magistrati del tribunale di Napoli. E’ attribuita al tribunale in composizione collegiale la competenza sulle richieste di misure cautelari. Nel corso delle indagini preliminari, è fatto divieto a PM e ufficiali di PG di disporre il sequestro preventivo. Resta invece salva l’applicabilità delle disposizioni sull’attività di coordinamento del Procuratore nazionale antimafia. La nuova disciplina è applicabile anche ai procedimenti in corso per i quali non sia stata ancora esercitata l’azione penale. Inoltre, le misure cautelari già disposte dal PM o convalidate dal GIP perdono efficacia se non convalidate dal tribunale collegiale. Per ovviare alle accresciute esigenze di organico degli uffici giudiziari di Napoli, sono adottate da parte del Ministro della giustizia, sentito il CSM, misure di ridistribuzione dei magistrati e di riallocazione di personale. Durante l’emergenza, le aree destinate a discarica e a sito di stoccaggio possono essere oggetto di sequestro preventivo qualora sussistano gravi indizi di reato o sia impossibile contenere altrimenti il pregiudizio alla salute dei cittadini.
L’articolo 4 disciplina la tutela giurisdizionale relativa alle controversie attinenti alla gestione dei rifiuti, anche qualora tale azione sia posta in essere con comportamenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. Le suddette controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la quale si estende anche a quelle relative a diritti costituzionalmente tutelati.
L’articolo 5 autorizza, in deroga al parere della Commissione VIA del 9
febbraio 2005, il conferimento ed il trattamento di una serie di rifiuti (tra
cui le cosiddette “ecoballe”) presso
iltermovalorizzatore di Acerra per
un quantitativo massimo annuo pari a 600.000 tonnellate. Come sottolineato
nella relazione illustrativa, tale norma consente al termovalorizzatore di
bruciare “il rifiuto «tal quale» così come risultante dal processo di
raccolta”. Sono quindi autorizzati l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra e la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria
L’articolo 6 dispone una valutazione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Caivano, Tufino, Giugliano, Santa Maria Capua Vetere, Avellino località Pianodardine, Battipaglia, Casalduni e del termovalorizzatore di Acerra, all'esito della quale questi ultimipossono essereconvertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, per la trasferenza dei rifiuti urbani nonché – secondo il testo approvato in Commissione – per la produzione di combustibile da rifiuti di qualità da utilizzarsi in co-combustione e nelle centrali termoelettriche ed entro il limite di spesa di 10,9 milioni di euro.
L’articolo
7 prevede la riduzione da
L’articolo 8 autorizza il Sottosegretario alla realizzazione di un termovalorizzatore nel comune di Napoli. Il sindaco provvede all’individuazione del sitoentro trenta giorni; in caso di mancato rispetto del termine, il Consiglio dei Ministri delibera in via sostitutiva. Nella regione Campania è inoltre autorizzato per un triennio l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti, aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, nonchélo stoccaggio per i rifiuti aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 in attesa di smaltimento, e il deposito presso qualsiasi area di deposito temporaneo.
L’articolo 8-bis - introdotto nel corso dell’esame in Commissione - estende i finanziamenti e gli incentivi
cosiddetti CIP 6 ai termovalorizzatori di Salerno, Napoli e Santa Maria
L’articolo
9 autorizza la realizzazione di 10 siti
da destinare a discarica presso i seguenti comuni e individua le tipologie di rifiuti smaltibili presso
tali impianti: Sant'Arcangelo Trimonte – loc. Nocecchie; Savignano Irpino – loc.
Postarza; Serre – loc. Macchia Soprana; Serre – loc. Valle della Masseria; Andretta
– loc. Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno – loc. Pozzelle; Terzigno – loc.
Cava Vitiello; Napoli loc. Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane); Caserta
– loc. Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria
In deroga al codice ambientale e alla legislazione regionale in materia di VIA, per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti si prevede la convocazione, da parte del Sottosegretario, di una conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni. Con ordinanza di protezione civile sono definiti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i benefici fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di discarica.
Ai sensi del comma 7-bis, introdotto nel corso dell’iter in Commissione, è vietato - fatte salve eventuali intese tra regioni in tal senso - il trasferimento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti in altre regioni.
E’ infine previsto che le ordinanze contingibili e urgenti adottate dalle autorità locali per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti possano essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni forma di gestione.
L’articolo 12 autorizza i capi missione a provvedere - per un importo massimo pari a 40 milioni di euro - alle attività solutorie nei confronti di creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti.
L’articolo 13 prevede l’adozione di iniziative volte a garantire l’informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati sui temi ambientali e in materia di rifiuti, anche stimolando l’adozione di comportamenti atti a favorire la raccolta differenziata.
L’articolo 14 sottrae al preventivo controllo di legittimità della Corte dei conti le ordinanze adottate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza e dei grandi eventi.
L’articolo 15reca misure di potenziamento e organizzazione delle strutture facenti capo al Sottosegretario e al Dipartimento della protezione civile, anche ai fini della determinazione degli emolumenti del personale impegnato nelle attività di gestione dell’emergenza rifiuti (inclusi forze di polizia, forze armate e vigili del fuoco). Vengono inoltre sottratte al pignoramento e al sequestro le risorse finanziarie destinate all’emergenza rifiuti e resi privi di effetti i pignoramenti già notificati.
L’articolo 16 introduce misure concernenti il personale del Dipartimento della protezione civile, riguardanti sia il personale non dirigenziale, sia l’accesso alla seconda fascia dirigenziale.
L’articolo 17 istituisce il Fondo per l’emergenza rifiuti Campania con una dotazione per l’anno 2008 pari a 150 milioni di euro - di cui un importo pari al 10 per cento destinato alle spese di parte corrente finalizzate alla risoluzione dell’emergenza - mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’art. 61 della legge n. 289 del 2002. Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, prevede il monitoraggio degli impegni finanziari da parte del Sottosegretario nonché la copertura di eventuali eccedenze di spesa a valere sul Fondo per la protezione civile di cui alla legge n. 225 del 1992.
L’articolo 18 autorizza il Sottosegretario e i capi missione a derogare - nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, dell’ambiente e del patrimonio culturale - alle disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali.
L’articolo 19proroga lo stato di emergenza al 31 dicembre 2009.
L’articolo 19-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, prevede la presentazione - entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente, ogni sei mesi - da parte del governo di una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del decreto e sul rispetto dei principi fondamentali in materia igienico-sanitaria.
L’articolo 20reca le norme sull’entrata in vigore e la pubblicazione.
Il decreto-legge è accompagnato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica.
La materia è stata disciplinata da numerosi decreti-legge; da ultimo si segnalano il DL 9 ottobre 2006, n. 263 e il DL 11 maggio 2007, n. 61.
Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, il decreto-legge reca misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché disposizioni connesse al funzionamento del Dipartimento della protezione civile in relazione ai maggiori compiti assegnati.
Il provvedimento è riconducibile alla materia ambientale, assegnata dall’art. 117 Cost., secondo comma, lettera s) alla competenza esclusiva dello Stato. Rilevano inoltre le materie “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato” e “giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa”, riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi delle lettere g) e l) del medesimo comma 2 dell’art. 117; “protezione civile” e “governo del territorio” assegnate dall’art. 117, terzo comma, alla competenza concorrente tra Stato e regioni.
Nel parere
reso alla VIII Commissione,
Si segnala che alcune disposizioni sembrano
avere una portata più ampia rispetto alla materia in esame: in particolare, l’art.
Il 6 maggio 2008
Nel quadro del sesto programma d’azione per
l’ambiente, il 21 dicembre 2005
In relazione all’art. 18, si segnalano le deroghe concernenti materie di competenza concorrente o esclusiva delle regioni.
All’art.
18, si segnala il riferimento a numerose norme abrogate nonché, in
relazione al d.lgs. n.42 del 2004, la necessità di inserire l’indicazione del d.lgs.
n.62 del 2008, al quale si riferiscono le modifiche degli art. da