Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile - D.L. 61/2008 - A.C. 8
Riferimenti:
AC N. 8/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 4
Data: 09/05/2008
Descrittori:
PROTEZIONE CIVILE     
Organi della Camera: VIII-Ambiente territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
DL N. 61 DEL 08-APR-08     


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile

D.L. 61/2008 - A.C. 8

 

 

 

 

 

n. 4

 

 

9 maggio 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: D08061

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  4

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Motivazioni della necessità ed urgenza  5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  5

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali5

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni5

§      Compatibilità comunitaria  6

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  6

§      Impatto sui destinatari delle norme  6

§      Formulazione del testo  6

Schede di lettura

§      Articolo 1  11

§      Articolo 2  13

Disegno di legge

§      A.C. 8 Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile  19

§      D.L. 3 maggio 1991, n. 142  Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991  33

§      L. 24-12-2007 n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). (art. 2 comma 109)43

§      PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  ORDINANZA 28 settembre 1997 Interventi urgenti diretti a  fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26  settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria. (Ordinanza n. 2668).45

§      PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  ORDINANZA 22 dicembre 1997 Ulteriori disposizioni per fronteggiare  la situazione di emergenza conseguente alla crisi  sismica iniziata il 26 settembre  1997 che ha colpito il  territorio delle regioni  Marche e Umbria.  (Ordinanza n. 2728).53

§      PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  ORDINANZA 30 dicembre 1998 Ulteriori  disposizioni per  i danni  conseguenti la  crisi sismica iniziata il 26  settembre 1997 nel territorio delle  regioni Umbria e Marche  e  altre disposizioni  di  protezione  civile. (Ordinanza  n. 2908).55

 

 


SIWEB

Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

 

Numero del disegno di legge di conversione

A. C. 8 (già A.C. 3444 della XV legislatura)

Numero del decreto-legge

61/2008

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti in materia di protezione civile

Settore d’intervento

Ambiente

Numero di articoli

 

§       testo originario

3

Date

 

§       emanazione

8 aprile 2008

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

9 aprile 2008

§       assegnazione

7 maggio 2008

§       scadenza

8 giugno 2008

Commissione competente

Commissione per l'esame dei disegni di legge di conversione

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Il decreto-legge n. 61 del 2008 è composto di tre articoli, l’ultimo dei quali recante la clausola di entrata in vigore.

 

L’articolo 1 incrementa di 48, 8 milioni di euro il finanziamento ordinario per il 2008 a favore del Fondo della protezione civile previsto dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008),

 

L’articolo 2 , integra le misure già previste dall’articolo 2, comma 109, della legge finanziaria per il 2008, in materia di agevolazioni a favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del mese di settembre 1997 nell'Umbria e nelle Marche,che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari e contributivi. In particolare, la disposizione prevede la riduzione del 60 per cento del versamento per la restituzione dei tributi e dei contributi sospesi e la possibilità di rateizzarlo in dieci anni senza aggravio di sanzioni e interessi.

A tal fine si incrementa lo stanziamento già previsto dalla citata disposizione della legge finanziaria.

Relazioni allegate

Il decreto legge è accompagnato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Non vi sono precedenti decreti legge in materia.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

Le motivazioni della necessità e urgenza richiamate nel preambolo del decreto legge e nella relazione illustrativa sono riconducibili alla finalità di consentire la continuazione delle attività e degli interventi di protezione civile (articolo 1) e di garantire una adeguata percentuale di abbattimento fiscale per i contribuenti colpiti dal terremoto in Marche ed Umbria in analogia con altre situazioni emergenziali già definite (articolo 2).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, la protezione civile è materia di legislazione concorrente.

Tuttavia il decreto legge in esame non ha finalità di riforma generale della materia, ma è esclusivamente volto a consentire la continuità degli interventi di protezione civile e degli interventi a favore dei soggetti colpiti da un evento calamitoso straordinario, assistito dallo stanziamento di risorse finanziarie straordinarie. Pertanto, il fondamento costituzionale di una competenza legislativa statale sembrerebbe riconducibile, piuttosto, all’articolo 119, comma quinto, ove sono espressamente ipotizzati “scopi diversi dal normale esercizio” delle funzioni delle autonomie territoriali, e viene conseguentemente prevista l’effettuazione di “interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni” e la connessa destinazione di “risorse aggiuntive” da parte dello Stato.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Non si riscontrano elementi rilevanti sul piano dei principi costituzionali.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni contenute nel decreto-legge appaiono omogenee nella misura in cui riguardano interventi finanziari volti ad assicurare da un lato la continuità degli interventi di protezione civile e dall’altro la concessione di agevolazioni a favore dei soggetti colpiti da un evento calamitoso straordinario.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame non sembrano presentare profili di problematicità in relazione alla normativa comunitaria.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

L’articolo 2 del decreto legge reca un’integrazione non testuale dell’articolo 2, comma 109, della legge finanziaria per il 2008.

Impatto sui destinatari delle norme

L’articolo 2 del decreto ha come destinatari i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei versamenti tributari e dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, individuati da una serie di ordinanze emanate in relazione agli eventi sismici in Umbria e Marche verificatisi nel mese di settembre 1997.

Formulazione del testo

Con riferimento all’articolo 1 :

·         risulterebbe opportuna una precisazione in merito all’imputazione dello stanziamento disposto dalla norma, che si riferisce genericamente all'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, senza specificare che, come risulta dalla relazione illustrativa, essa si riferisce al solo reintegro del fondo per la protezione civile; in tabella C della legge finanziaria in corrispondenza del D.L n. 142/1992 accanto all’autorizzazione di spesa per il fondo della protezione civile è invece presente anche quella relativa ai provvedimenti per le popolazioni di Siracusa, Catania e Ragusa.

 

Con riferimento alla formulazione delle clausole di copertura finanziaria presenti sia all’articolo 1 che all’articolo 2:

·         sarebbe opportuno eliminare il riferimento alle voci interne alla classificazione di bilancio (programma e missione nel quale sono iscritte le risorse del Fondo speciale)

 


Schede di lettura

 


Articolo 1

L’articolo incrementa di 48,8 milioni di euro il finanziamento ordinario per il 2008 a favore del Fondo della protezione civile previsto dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Pertanto, relativamente all’anno 2008, lo stanziamento complessivo risulta pari a 267,6 milioni di euro (dato che lo stanziamento iniziale recato dalla Tabella C della legge finanziaria 2008 era pari a 218,8 milioni di euro).

 

Si ricorda innanzitutto che dal Fondo per la protezione civile, alimentato annualmente con la legge finanziaria, derivano i principali finanziamenti in materia di protezione civile. Originariamente tale fondo era stato costituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 1982, n. 547. Lo stesso decreto legge, poi abrogato dall’art. 13 della legge 21 novembre 2000, n. 353, aveva previsto la gestione del Fondo mediante contabilità speciale, istituita presso la Tesoreria provinciale di Roma, che è stata però successivamente soppressa con l’art. 19 della legge n. 225 del 1992.

La gestione del Fondo è rientrata, pertanto, nella contabilità ordinaria che prevede che sia il Ministro del tesoro ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono quindi iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Successivamente, il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, all'art. 6, comma 1, ha previsto che, a decorrere dall'anno 1994, alla determinazione delle somme da destinare all'integrazione del Fondo per la protezione civile, si provveda annualmente con la legge finanziaria (Tabella C).

Infine, si ricorda che, a seguito della riforma della Presidenza del Consiglio operata dal decreto legislativo n. 303 del 1999, il Fondo è stato trasferito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo si provvede  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

§           9,903 milioni di euro per il Ministero della giustizia;

§         29,850 milioni di euro per il Ministero della pubblica istruzione;

§           3,057 milioni di euro per il Ministero per i beni e le attività culturali;

§           1,331 milioni di euro per il Ministero dei trasporti;

§           4,659 per il Ministero dell’università e della ricerca.

Il Ministro dell’economia e delle finanze provvederà, quindi ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Nella tabella seguente si dà conto dei finanziamenti ordinari al Fondo della protezione civile e al Servizio nazionale della protezione civile (XV legislatura)

 

Dati in milioni di euro

Legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) - Tab. C

2007

2008

2009

2010

DL n. 142/1991:

art. 6, co. 1, Reintegro Fondo protezione civile;

art. 6, co. 1, Provvedimenti in favore delle in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990

 

Legge n. 225/1992:

art. 1, Servizio nazionale della protezione civile;

art. 3, Attività e compiti di protezione civile

 

221,4

 

79,8

 

 

 

78,9

542,3

 

 

218,8

 

78,7

 

 

 

39,3

535,2

 

222,9

 

80,3

 

 

 

40,1

391,3

 

Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) - Tab. C

2007

2008

2009

2010

DL n. 142/1991:

art. 6, co. 1, Reintegro Fondo protezione civile;

art. 6, co. 1, Provvedimenti in favore delle in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990

 

Legge n. 225/1992:

art. 1, Servizio nazionale della protezione civile;

art. 3, Attività e compiti di protezione civile

 

 

 

267,6[1]

 

78,7

 

 

 

38,8

535,2

 

222,8

 

80,3

 

 

 

39,6

391,3

 

222,8

 

80,3

 

 

 

39,3

391,3

Articolo 2

L’articolo dispone alcune agevolazioni nella restituzione dei versamenti fiscali e tributari sospesi da una serie di ordinanze dei soggetti colpiti dal sisma del 1997 in Umbria e Marche.

Tali agevolazioni consistono nella restituzione del 40 per cento dei tributi e contributi sospesi, senza aggravi di sanzioni o interessi, e mediante una rateizzazione operante in dieci anni.

Pertanto, ai fini dell’adozione del DPCM previsto dall’art. 2, comma 109, della legge  24 dicembre 2007, n. 244, viene autorizzata un’ulteriore spesa - rispetto a quella già disposta dallo stesso comma 109 - di 17,82 milioni di euro per il 2008, 51,73 per il 2009 e 39,51 per il 2010.

 

Si ricorda che l’art. 2, commi dal 107 al 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), è volto a chiarire alcune modalità procedurali in occasione del passaggio delle competenze a seguito della cessazione dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997 che ha colpito le due regioni delle Marche e dell’Umbria.

In particolare il comma 109 prevede la possibilità per i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei versamenti tributari e dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi di definire la propria posizione corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo al netto dei versamenti già eseguiti e nella misura e con le modalità che dovranno essere stabilite, nei limiti di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, con D.P.C.M., su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il comma precisa, infatti, che i destinatari della disposizione sono coloro che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari previste:

§         dall’art. 14, commi 1, 2 e 3 dell’ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997;

§         dall’art. 2, comma 1, dell’ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997;

§         dall’art. 2, comma 2, dell’ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998;

§         coloro che hanno usufruito della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi prevista dall’art. 13 dell’ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997.

Si ricordano brevemente le disposizioni richiamate dalle citate ordinanze.

L’art. 14 dell’ordinanza n. 2668/1997 prevede che nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta che alla data del 26 settembre 1997 avevano il domicilio, o la residenza nei comuni colpiti dal sisma, sono sospesi, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria connessi all’accertamento ed alla riscossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all’amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali (comma 1). Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d’imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 26 settembre 1997 nei comuni colpiti dal sisma, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nei predetti comuni. I sostituti d’imposta, ovunque fiscalmente domiciliati, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d’acconto ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25 bis, 28, comma 2, e 29 del DPR 29 n. 600 del 1973. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie od assicurative di cui all’art. 2195, commi 1 e 4, del codice civile (comma 2). Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti gravemente danneggiati aventi residenza, domicilio o sede nei danneggiati dal sisma.

Il comma unico dell’art. 2 dell’ordinanza n. 2728/1997 dispone che il termine di cui al richiamato art. 14 dell’ordinanza n. 2668/1997 è prorogato al 31 marzo 1998 per i soggetti aventi il domicilio o la residenza nei comuni colpiti dal sisma, ed al 31 dicembre 1998, per i soggetti residenti o aventi sede operativa negli stessi comuni, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.

L’art. 2 dell’ordinanza n. 2908/1998 proroga fino al 30 giugno 1999 il termine del 31 dicembre 1998 di cui agli artt. 1 e 2 dell'ordinanza n. 2728/97. Gli adempimenti conseguenti alla ripresa della riscossione decorrono dopo otto mesi dalla scadenza e con una rateizzazione, su base mensile, tale da comportare una percentuale aggiuntiva non superiore al 30% della rata ordinaria che devono corrispondere le imprese e i lavoratori autonomi.

L’art. 13 dell’ordinanza n. 2668/1997 sospende, nei confronti dei soggetti residenti nei comuni gravemente danneggiati dal sisma, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all’art. 31 della legge n. 41 del 1986. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

 

L’articolo 2 in esame, rispetto alle disposizioni delle richiamate ordinanze dall’art. 2, comma 109, della legge finanziaria 2008, fa riferimento, oltre che all’art. 14 dell’ordinanza n. 2668/1997, anche all’art. 13 della stessa ordinanzachesospende, nei confronti dei soggetti residenti nei comuni di cui all’art. 1, commi 2 e 3, e dei soggetti gravemente danneggiati residenti nei comuni di cui all’art. 1, comma 1, della stessa ordinanza,  a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all’art. 31 della legge n. 41 del 1986. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

Viene richiamato, altresì, oltre all’art. 2 dell’ordinanza n. 2728/1997, anche l’art. 1 che dispone che il termine di cui all’art. 13 dell’ordinanza n. 2668/1997 sia prorogato al 31 marzo 1998 per i soggetti residenti nei comuni di cui all’art. 1, commi 2 e 3, ed al 31 dicembre 1998, per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni di cui all’art. 1, comma 1 della stessa ordinanza, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.

 

All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo si provvede  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti secondo la tabella allegata all’articolo stesso.

Il Ministro dell’economia e delle finanze provvederà, quindi ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

Disegno di legge

 


N. 8

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

¾

 

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentato alla Camera dei deputati nella XV legislatura il 9 aprile 2008

e mantenuto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Deputati! - Le disposizioni dell'articolo 1 dell'unito decreto-legge perseguono lo scopo di finanziare ulteriormente le attività di protezione civile, mediante assegnazione di nuove risorse in aggiunta a quelle determinate nella tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prelevandole da appositi accantonamenti. Esse hanno, dunque, un contenuto meramente contabile.

Relativamente all'articolo 2, che riguarda gli eventi sismici del settembre 1997 nell'Umbria e nelle Marche, si precisa che l'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone per i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini per i versamenti tributari e per i pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi previste dalle ordinanze emanate dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997, n. 2728 del 22 dicembre 1997 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, la possibilità di definire la propria posizione corrispondendo l'ammontare dovuto nella misura e con le modalità da stabilire mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. A tale fine è stato previsto uno stanziamento di euro 50 milioni a decorrere dal 2008.

Al riguardo, si evidenzia che al fine di garantire un'adeguata percentuale di abbattimento, in analogia con altre situazioni emergenziali già definite (vedasi, da ultimo, l'articolo 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla definizione delle posizioni tributarie e contributive per i soggetti residenti in provincia di Catania interessati dagli eventi sismici e vulcanici del 2002), le risorse stanziate non risultano sufficienti.

Pertanto, l'articolo 2 del decreto-legge prevede un abbattimento del debito nella misura del 60 per cento e la restituzione, da parte dei contribuenti, del restante 40 per cento in dieci anni, senza l'applicazione di interessi e di sanzioni. La relativa copertura finanziaria è garantita mediante nuove risorse.

 


RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

L'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), dispone l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione dei criteri e delle modalità di restituzione dei tributi e dei contributi sospesi per effetto degli eventi sismici del mese di settembre 1997 nell'Umbria e nelle Marche, autorizzando la spesa di euro 50 milioni annui a decorrere dal 2008.

Rispetto alla proposta originaria, si prevede di concedere l'agevolazione di cui alla citata norma con restituzione, in misura ridotta al 40 per cento senza aggravio di sanzioni e di interessi, mediante rateizzazione in 120 rate mensili, dei tributi e dei contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all'articolo 2 dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni.

I maggiori oneri, che necessitano di copertura e che si manifesteranno negli anni 2008, 2009 e 2010, sono indicati nella seguente tabella:

Anni di riferimento

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Perdita gettito contributi

 

12,96

19,44

19,44

19,44

19,44

19,44

 

 

 

 

Perdita gettito fiscale

 

54,86

82,29

70,07

8,98

8,98

8,98

8,98

8,98

8,98

0

Onere

 

67,82

101,73

89,51

28,42

28,42

28,42

8,98

8,98

8,98

0

Copertura già esistente in legge finanziaria 2008, articolo 2, comma 109

 

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Onere da coprire

 

17,82

51,73

39,51

 

 

 

 

 

 

 

Risorse residue dell'articolo 2, comma 109, della legge finanziaria 2008

 

0

0

0

21,58

21,58

21,58

41,02

41,02

41,02

50

 

Alla copertura del predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

 

 

 

Anni di riferimento

2008

2009

2010

Ministero della giustizia

 

3.616.000

29.959.000

20.429.000

Ministero della pubblica istruzione

10.900.000

0

0

Ministero per i beni e le attività culturali

1.116.000

10.190.000

13.287.000

Ministero dei trasporti

486.000

4.768.000

4.107.000

Ministero dell'università e della ricerca

1.702.000

6.813.000

1.687.000

Totale

17.820.000

51.730.000

39.510.000

 


 


disegno di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008.

 

Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di consentire la continuazione delle attività e degli interventi di protezione civile e di determinare la misura dell'abbattimento fiscale per i contribuenti colpiti dal terremoto in Marche ed Umbria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1o aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrata di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di euro 9.903.000 per il Ministero della giustizia, euro 29.850.000 per il Ministero della pubblica istruzione, euro 3.057.000 per il Ministero per i beni e le attività culturali, euro 1.331.000 per il Ministero dei trasporti, euro 4.659.000 per il Ministero dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Articolo 2.

1. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la restituzione, in misura ridotta al quaranta per cento senza aggravio di sanzioni e di interessi, mediante rateizzazione per 120 rate mensili, dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all'articolo 2 dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, emanate dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 17.820.000 per l'anno 2008, euro 51.730.000 per l'anno 2009 ed euro 39.510.000 per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti secondo la seguente tabella:

 

Anni di riferimento

2008

2009

2010

Ministero della giustizia

3.616.000

29.959.000

20.429.000

Ministero della pubblica istruzione

10.900.000

0

0

Ministero per i beni e le attività culturali

1.116.000

10.190.000

13.287.000

Ministero dei trasporti

486.000

4.768.000

4.107.000

Ministero dell'università e della ricerca

1.702.000

6.813.000

1.687.000

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 8 aprile 2008.

 

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Scotti.

 

 




[1]    Tale importo deriva dallo stanziamento iniziale di 218,8 milioni di euro previsto dalla Tabella C della legge finanziaria 2008, cui si è aggiunto l’ulteriore finanziamento di 48,8 milioni di euro disposto con l’articolo 1 del decreto legge.