Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: La decisione di bilancio per il 2013 - A.C. 5534 'bis e A.C.5535 - Profili di interesse della VII Commissione Cultura, Scienza, Istruzione
Riferimenti:
AC N. 5534-BIS/XVI   AC N. 5535/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 709    Progressivo: 7
Data: 22/10/2012
Descrittori:
ATTIVITA' CULTURALI   BENI CULTURALI ED ARTISTICI
BILANCIO DELLO STATO   ISTRUZIONE
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

La decisione di bilancio per il 2013

A.C. 5534 –bis e A.C.5535

Profili di interesse della VII Commissione Cultura, Scienza, Istruzione

 

 

 

 

 

 

n. 709/7

 

 

 

22 ottobre 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Cultura

( 066760-3255 – * st_cultura@camera.it

 

 

 

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File: CU0482.doc

 


I N D I C E

Il quadro di riferimento  1

§      La struttura del bilancio  1

§      Il D.L. n. 95 del 2012 in materia di spending review, con riferimento al MIUR e al MIBAC, e altre misure di razionalizzazione della spesa  2

§      Flessibilità negli stanziamenti di bilancio  6

IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO PER IL 2013

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Tab. 7)11

§      Gli obiettivi del Ministero  11

§      La struttura del bilancio del MIUR   14

§      Stanziamenti complessivi15

§      Analisi per missione/programma  16

§      Disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio  37

§      Tabelle allegate al disegno di legge di stabilità per il 2013  38

§      Stanziamenti recati da altri stati di previsione  41

Ministero per i beni e le attività culturali (Tab. 13)43

§      Gli obiettivi del Ministero  43

§      La struttura del bilancio del MIBAC   44

§      Stanziamenti complessivi44

§      Analisi per missione/programma  45

§      Disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio  54

§      Tabelle allegate al disegno di legge di stabilità per il 2013  54

Ministero dell’economia e delle finanze (Tab. 2) (Informazione ed editoria)57

§      Stanziamenti57

§      Tabelle allegate al disegno di legge di stabilità per il 2013  58

§      Stanziamenti recati da altri stati di previsione  59

Ministero dell’economia e delle finanze (Tab. 2) (Sport)61

§      Stanziamenti61

IL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA’ PER IL 2013: DISPOSIZIONI DI INTERESSE DELLA VII COMMISSIONE CULTURA

§      Articolo 3, commi 23-24 (Disposizioni per la riduzione della spesa del Ministero degli Affari esteri)65

§      Articolo 3, comma 29 (Riduzioni di spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca)67

§      Articolo 3, commi 30-31 (Assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori)69

§      Articolo 3, commi 37-38 (Compensi per le commissioni esaminatrici dei concorsi per docenti)71

§      Articolo 3, commi 42-45 (Impegno orario e ferie per il personale docente. Organico di diritto dei docenti di sostegno)74

§      Articolo 3, commi 46-48 (Collocamenti fuori ruolo e comandi di personale scolastico)82

§      Articolo 3, comma 63 (Riduzioni di spesa del Ministero per i beni e le attività culturali)85

§      Articolo 3, comma 64 (Interventi conservativi volontari sui beni culturali)86

§      Articolo 3, comma 65 (Somme giacenti nelle contabilità speciali del Mibac)88

§      Articolo 3, commi 75 e 76 (Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica)90

§      Articolo 4, comma 2 (Fabbisogno delle università e degli enti di ricerca)95

§      Articolo 7, commi 14 e 15 (Obbligo delle convenzioni quadro Consip e del mercato elettronico della P.A. per gli istituti scolastici e universitari)97

§      Articolo 8, comma 17 (Scuole non statali)101

§      Articolo 8, comma 21 (Fondo interventi Presidenza del Consiglio dei ministri)104

ALLEGATO 1 AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO PER IL 2013

§      Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  107

§      Ministero per i beni e le attività culturali111

 

 

 


SIWEB

Il quadro di riferimento

La struttura del bilancio

Con riguardo alla nuova articolazione del bilancio in Missioni di spesa[1] e, all’interno di queste, in Programmi[2], adottata a partire dal ddl di bilancio 2008, si ricorda, preliminarmente, che, ai sensi dell’art. 21 della nuova legge di contabilità e finanza pubblica (L. n. 196 del 2009), questi ultimi costituiscono le unità di voto, quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni. Il medesimo articolo dispone che la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 300 del 1999 (alternativamente, i dipartimenti o le direzioni generali). Tali indicazioni, peraltro, sono ricapitolate per l’esercizio finanziario 2013 dalla circolare del MEF 23 luglio 2012, n. 24[3].

In particolare, la citata circolare dispone che, in attesa dell’attuazione della delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio, contenuta nell’art. 40 della L. 196/2009 – i cui criteri direttivi prevedevano, tra l’altro, la revisione delle Missioni, del numero e della struttura dei Programmi, l’individuazione delle azioni come articolazione dei Programmi e unità elementari del bilancio stesso – le Amministrazioni centrali dello Stato fanno riferimento anche per le previsioni 2013-2015 ai Programmi attualmente esistenti, salvo eventuali modifiche alla denominazione degli stessi Programmi e delle attività.

 

Per completezza, si ricorda chela L. cost. n. 1 del 2012 ha introdotto nella Carta costituzionale il principio del pareggio del bilancio, stabilendo che lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

In particolare, essa ha disposto la revisione di alcuni precetti dell’art. 81 Cost., conferendo carattere sostanziale alla legge di bilancio attraverso la soppressione del terzo comma, che stabiliva che con la legge di bilancio non si potessero istituire nuovi tributi e nuove spese.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, tuttavia, la definizione compiuta della nuova disciplina e il contenuto del bilancio dovranno comunque essere disciplinati con legge da approvare a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera entro il 28 febbraio 2013. Pertanto, le disposizioni recate dalla medesima legge costituzionale si applicano – per espressa previsione dell’art. 6 – a decorrere dall’esercizio finanziario relativo al 2014.

Il D.L. n. 95 del 2012 in materia di spending review, con riferimento al MIUR e al MIBAC, e altre misure di razionalizzazione della spesa

Il D.L. n. 95 del 2012 (c.d. spending review 2), convertito con modificazioni, dalla L. n. 135 del 2012, reca un ampio numero di interventi la cui comune finalità è il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, a servizi invariati.

In particolare:

§      l’art. 1, comma 21,stabilisce che le amministrazioni centrali dello Stato devono assicurare, a decorrere dal 2012, una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi[4] per gli importi indicati, per ciascun Ministero, nell’allegato 1 del medesimo decreto[5].

Per ciò che concerne il MIUR, la riduzione di spese ammonta a € 24 milioni per il 2012 e a € 14 milioni a decorrere dal 2013.

Con riferimento al MIBAC, la riduzione di spese è pari a € 2,8 milioni per il 2012 e a € 10 milioni a decorrere dal 2013;

§      l’art. 8, comma 3, dispone il contenimento della spesa per consumi intermedi degli enti e organismi pubblici, escludendo, però, tra gli altri[6], le università e gli enti di ricerca di cui all’allegato 3 del D.L. (ai quali si applicano norme specifiche: v. infra);

§      l’art. 8, commi 4 e 4-bis, dispone la riduzione dei trasferimenti statali agli enti di ricerca facenti capo a vari Ministeri[7]. Con particolare riferimento agli enti di ricerca vigilati dal MIUR, il comma 4 (rinviando all’allegato 3) fissa per l’INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione) la riduzione in € 10.891 per il 2012 e in 29.042 a decorrere dal 2013, mentre il comma 4-bis dispone che per i 12 enti destinatari del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca[8] alla razionalizzazione della spesa per consumi intermedi si provvede – a decorrere dal 2013 – mediante riduzione del Fondo per un importo pari a € 51,2 milioni[9].

 

Come evidenziato dalla Circolare del MEF n. 24 del 2012, gli stanziamenti di competenza presenti nel ddl di bilancio sono indicati al netto di tali riduzioni.

 

Non sono, invece, considerate nel ddl di bilancio le riduzioni stabilite ai sensi dell’art. 7, comma da 12 a 15, del medesimo D.L. 95/2012. In base alle disposizioni richiamate, infatti, le Amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dal 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, corrispondente agli importi individuati, per ciascun Ministero, nell'allegato 2[10]. Spetta ai singoli Ministri proporre gli interventi correttivi necessari in sede di disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015.

Nell’allegato 2, la riduzione di spesa relativa al MIUR e al MIBAC risulta complessivamente pari a:


(milioni di euro)

 

 

2013

2014

2015

MIUR

Saldo netto da finanziare

182,9

172,7

236,7

Indebitamento netto

157,3

172,7

236,7

MIBAC

Saldo netto da finanziare

55,6

51,4

66,7

Indebitamento netto

47,8

51,4

66,7

 

(Si vedano, al riguardo, infra, le schede relative alle parti di competenza dell’art. 3 del disegno di legge di stabilità. Per il MIUR, peraltro, i valori assentiti dal MEF, quali indicati nella relazione tecnica riferita al ddl di stabilità, registrano alcune variazioni rispetto a quelli sopra riportati.

Appare utile ricordare che gli effetti derivanti dagli interventi correttivi proposti con il disegno di legge di stabilità saranno poi riversati in bilancio con la nota di variazioni).

 

Per completezza, si ricorda, inoltre, che l'art. 2 del D.L. n. 95/2012 ha disposto la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato – nonché, tra gli altri, degli enti di ricerca, ma in questo caso esclusi i ricercatori e i tecnologi – in misura non inferiore al 20 per cento per gli uffici e il personale dirigenzialedi livello generale e di livello non generale e del 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale[11].

Per il comparto della scuola e dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) – oltre che per le università[12] – continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore[13].

 

Lo stesso D.L. 95/2012 ha, peraltro, disposto, per quanto qui interessa, alcune autorizzazioni di spesa. In particolare:

§         l’art. 23, comma 3, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per il 2013 per le università non statali legalmente riconosciute;

§         l’art. 23, comma 4, ha incrementato di 90 milioni di euro per l’anno 2013 la dotazione del “Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione delle borse di studio per gli studenti universitari”[14];

§         l’articolo 23, comma 5, ha autorizzato in via permanente, a decorrere dal 2013, la spesa di 103 milioni di euro per la fornitura gratuita, ovvero in comodato, dei libri di testo scolastici.

 

Si ricorda, infine, che misure di contenimento della spesa ulteriori rispetto a quelle recate dal D.L. 95/2012 erano state precedentemente disposte, in particolare, con i D.L. n. 201 del 2011 (L. 214/2011), n. 138 del 2011 (L. 148/2011), n. 98 del 2011 (L. 111/2011) e n. 78 del 2010 (L. 122/2010) (cui si aggiungono misure di contenimento della spesa relativa all’istruzione scolastica disposte da altri provvedimenti normativi – si veda infra, par. “Missione Istruzione scolastica” nell’ambito dello stato di previsione del MIUR).

In particolare,si ricorda che l’art. 2 del D.L. 78/2010 ha disposto, a decorrere dal 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell’Allegato 1 al medesimo decreto. Da tali riduzioni sono esclusi il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), nonchéle risorse destinate all’informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Per ciò che concerne il MIUR e il MIBAC le riduzioni riguardano tutte le Missioni per gli importi sotto indicati:

(migliaia di euro)

 

2011

2012

2013[15]

Missione

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

004 L'Italia in Europa e nel mondo

678

0

679

0

679

0

017 Ricerca e innovazione

2.707

2.132

3.211

2.632

1.211

632

022 Istruzione scolastica

55.295

32.876

55.295

32.876

55.238

32.876

023 Istruzione universitaria

23.958

20.679

23.951

20.679

23.951

20.679

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

481

0

492

0

378

0

033 Fondi da ripartire

21.127

20.514

21.127

20.514

22.297

21.684

TOTALE MIUR

104.245

76.201

104.755

76.701

103.755

75.871

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI

017 Ricerca e innovazione

584

316

584

316

584

316

021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

49.969

45.220

49.969

45.220

49.828

45.081

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

413

356

413

356

413

356

033 Fondi da ripartire

7.293

7.064

7.293

7.064

7.293

7.064

TOTALE MIBAC

58.260

52.957

58.259

52.957

58.119

52.817

 

Per converso, si ricorda che l’art. 1 del D.L. 34/2011 (L. 75/2011) ha disposto, dal 2011:

§       l’incremento della dotazione del FUS di 149 milioni di euro annui;

§       in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, l’autorizzazione di spesa di 80 milioni di euro annui per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali[16];

§       l’autorizzazione di spesa di 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.

Flessibilità negli stanziamenti di bilancio

L’art. 23 della nuova legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009) reca disposizioni in merito alla formazione del bilancio di previsione per quanto concerne la quantificazione dei programmi di spesa. In particolare, la norma prevede che, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, i Ministri devono indicare le risorse necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di rimodulazione tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa[17].

Tale disciplina generale è stata derogata dal già citato art. 2 del D.L. n. 78 del 2010 (L. 122/2010): quest’ultimo ha disposto che, limitatamente al triennio 2011-2013, con il disegno di legge di bilancio possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascun stato di previsione della spesa, con riferimento alle spese rimodulabili[18].

A sua volta, l’art. 1, comma 02, del D.L. n. 138 del 2011 (L. 148/2011), sempre in deroga alla norme generali in materia di flessibilità, ha disposto che, limitatamente al quinquennio 2012-2016, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione con riferimento sia alle spese rimodulabili sia a quelle non rimodulabili[19].

Infine, relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennale, l’art. 6, comma 14, del già citato D.L. n. 95 del 2012 ha disposto che, per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, con legge di bilancio possono essere rimodulati negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale gli stanziamenti di competenza, per adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati nel piano finanziario pluriennale[20].

 

In appendice si riporta l’allegato 1 al DDL di bilancio relativo al MIUR[21] e al MIBAC[22].

 

Posto che l’allegato 1 nel disegno di legge di bilancio reca, rispetto al disegno di legge di bilancio dello scorso anno, una struttura diversa[23], si osserva che non risulta chiaro se le variazioni operate e descritte dal medesimo allegato siano solo le rimodulazioni da fattore legislativo consentite ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge di contabilità (come risulterebbe nel titolo dello stesso allegato), ovvero includano anche altre “variazioni”, tra le quali, eventualmente, quelle di cui all’articolo 2 del D.L. n. 78/2010 (rimodulazioni tra missioni di uno stesso stato di previsione), o, ancora, quelle consentite ai sensi dell’articolo 6, commi 15 e 16, del D.L. n. 95/2012.

 

 


IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO
PER IL 2013

 


Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
(Tab. 7)

Gli obiettivi del Ministero

La nota integrativa alla tabella 7 delinea gli obiettivi del MIUR relativi all’istruzione scolastica e universitaria ed alla ricerca scientifica.

In particolare, il documento sottolinea come i percorsi definiti per l’istruzione, la formazione, la ricerca e l’innovazione tecnologica siano fondamentali per l’educazione dei giovani ed il loro futuro, nonché per lo sviluppo sociale ed economico del Paese. Per questo, nell’attuale contesto economico globale, il continuo miglioramento della qualità dell’istruzione e della formazione dei cittadini rappresenta per il Paese una delle priorità imprescindibili.

Il quadro generale di riferimento richiede di rafforzare sempre più l’azione di razionalizzazione della spesa, agendo sui processi di produzione dei servizi per un migliore utilizzo delle risorse disponibili. In particolare, lo scopo è quello di ridurre la spesa per gli interventi valutati meno rilevanti ai fini del soddisfacimento dei bisogni della collettività e di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. In tale contesto, la scuola e l’università devono essere sempre più orientate alla valorizzazione del merito, quale espressione più alta del principio democratico e, allo stesso tempo, presupposto necessario per garantire reali possibilità di ingresso in un mercato del lavoro globalizzato fortemente competitivo.

Per la costruzione di un modello efficiente, la nota integrativa evidenzia il rilievo che assume l’alleanza tra i diversi attori del sistema – scuole, università, strutture formative, sedi della ricerca e dell’innovazione tecnologica, enti territoriali, imprese, parti sociali –, in una visione integrata delle diverse politiche e della molteplicità degli ambiti di intervento.

 

In particolare, per l’istruzione scolastica vengono individuate, per il triennio 2013-2015, le seguenti priorità politiche:

§      ammodernamento dell’intero sistema scolastico;

§      monitoraggio e completamento dell’attuazione della riforma del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Tale obiettivo verrà raggiunto attraverso: la revisione delle classi di concorso; l’espletamento di procedure concorsuali selettive per l’accesso ai ruoli della funzione di docente; la definizione dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, prevista dal DPR n. 122/2009[24]; un migliore collegamento tra scuola e mondo del lavoro;

§      sviluppo delle azioni di valutazione della performance del sistema scolastico, con particolare riferimento agli apprendimenti e alle competenze degli alunni.

Al riguardo, il documento precisa che il Ministero continuerà a promuovere iniziative di sviluppo di un sistema nazionale di valutazione della qualità organizzativa ed educativa, su cui sarà basata l’erogazione delle risorse. In tale ambito le azioni dovranno tendere, in particolare, a promuovere e sviluppare la cultura della valutazione e dell’autovalutazione e la cultura della trasparenza;

§      sviluppo delle azioni di orientamento scolastico e professionale, di educazione alla cittadinanza e alla legalità, di contrasto alla dispersione scolastica.

In particolare, le azioni di contrasto ai fenomeni della dispersione scolastica e della tossicodipendenza, di prevenzione del disagio giovanile, di integrazione degli alunni disabili e di quelli di recentemente immigrazione verranno proseguite intervenendo sull’insegnamento dell’italiano, anche attraverso la realizzazione di programmi multimediali. Inoltre, saranno proseguite le azioni in materia di: educazione alla salute, per formare i giovani sulla corretta alimentazione e sulla sicurezza alimentare; alfabetizzazione motoria nella scuola primaria, anche al fine di prevenire i fenomeni di bullismo, stimolando il senso di squadra e il rispetto reciproco; educazione alla legalità.

§      implementazione e sviluppo di modelli e interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole.

In tale ambito, la nota chiarisce che verrà promossa, oltre ad interventi dettati da nuovi standard energetici e ad interventi straordinari di messa in sicurezza di edifici che mancano dei prescritti requisiti minimi, anche la costruzione di nuovi edifici scolastici.

 

Con riferimento all’istruzione universitaria, le priorità politiche sono così indicate:

§      promozione della qualità e incremento di efficienza del sistema universitario;

§      promozione del diritto allo studio universitario;

§      monitoraggio e completamento dell’attuazione della riforma dei percorsi post-secondari, con particolare riferimento agli istituti tecnici superiori (ITS).

Inoltre, il documento precisa che deve essere garantita “la puntuale, tempestiva e coordinata applicazione dell’insieme dei provvedimenti attuativi previsti dalla legge n. 240/2010 che incidono in modo trasversale sul governo del sistema universitario”.

In particolare, si sottolinea l’importanza dell’introduzione del fondo per il merito, quale nuovo canale con cui promuovere e sostenere gli studi universitari e la mobilità nel sistema degli studenti migliori, e si sollecita una particolare attenzione nell’assegnare i finanziamenti agli atenei virtuosi, al fine di garantire l’equilibrio tra autonomia di spesa, responsabilità nell’uso delle risorse e loro ottimale allocazione.

In tema di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, verrà promossa la riorganizzazione degli apparati amministrativi delle istituzioni, anche al fine di valorizzare i poli di eccellenza già esistenti e di promuovere l’immagine del sistema italiano.

 

Per la ricerca vengono indicate, fra le altre, le seguenti priorità politiche:

§      sviluppo di strategie della crescita, di rilancio e valorizzazione della ricerca pubblica.

In particolare, il potenziamento della ricerca pubblica è visto in funzione del recupero di competitività del Paese e della valorizzazione delle eccellenze.

§      sostegno e potenziamento delle politiche di innovazione tecnologica.

Al riguardo, la nota integrativa precisa che verrà anche perseguita la qualificazione del capitale umano e del capitale tecnologico, prevedendo, in particolare, accanto al potenziamento dei distretti tecnologici, la “realizzazione di infrastrutture tecnologiche dedicate, intese quali reti immateriali strettamente funzionali alla distribuzione della conoscenza e delle capacità innovative nell’ambito nazionale ed europeo, specializzate, tra l’altro, nel trasferimento e nell’implementazione delle cosiddette ‘tecnologie abilitanti’”.

 

Tra le priorità politiche per il triennio la nota integrativa include anche la riorganizzazione, l’ammodernamento e il potenziamento del Ministero, nonché l’attuazione di politiche per l’efficienza gestionale.

Le aree di intervento interessate sono così individuate: coordinamento tra i vari settori del Ministero; valorizzazione delle risorse interne e miglioramento dell’operatività, anche attraverso l’attività di formazione; programmazione per obiettivi correlati alla risorse; monitoraggio continuo dei risultati; misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale; ottimizzazione dei costi del Ministero e dell’efficienza interna attraverso innovazioni tecnologiche; semplificazione amministrativa, finalizzata alla riduzione degli oneri burocratici in linea con le strategie dell’Unione europea.

 

Secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 11, lett. a), della L. 196 del 2009, la nota integrativa che accompagna ciascuno stato di previsione reca anche ilPiano degli obiettivi per Missione e Programma[25], nonché le schede obiettivo[26]e le schede illustrative del contenuto di ciascun programma di spesa, con l’indicazione dei corrispondenti stanziamenti nel bilancio triennale[27].

La struttura del bilancio del MIUR

Si ricorda preliminarmente che il DPR n. 132 del 2011, recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del MIUR, ha disposto, tra l’altro, modifiche nelle competenze di alcune Direzioni generali – operanti all’interno dei 3 Dipartimenti[28], che costituiscono l’unità organizzativa di primo livello[29] – e la soppressione della previsione che ognuno dei 18 uffici scolastici regionali costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa. E’ stata soppressa anche la previsione che l’USR assegna alle istituzioni scolastiche, nell’ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie[30].

 

Nell’ambito della classificazione in Missioni e Programmi, le dotazioni finanziarie del Ministero per l’esercizio finanziario 2013 fanno capo alle seguenti Missioni (fra parentesi è indicato il numero della missione nella classificazione generale):

·         1. Istruzione scolastica (missione n. 22)

·         2. Istruzione universitaria (missione n. 23);

·         3. Ricerca e innovazione (missione n. 17);

·         4. L’Italia in Europa e nel mondo (missione n. 4);

·         5. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (missione n. 32);

·         6. Fondi da ripartire (missione n. 33[31]).

Le unità di voto, ora costituite - come si è già detto - dai Programmi di spesa, sono 20, come nell’esercizio finanziario precedente. Peraltro, sono identiche a quelle utilizzate per l’esercizio finanziario precedente sia le denominazioni delle Missioni che quelle dei Programmi.

Stanziamenti complessivi

Lo stato di previsione del MIUR reca, per l’esercizio finanziario 2013, spese in conto competenza per 50.977,4 milioni di euro[32],di cui:

·         48.881,1 milioni (95,9%) per spese correnti, dei quali 39.958,3 milioni destinati a spese per il personale;

·         2.039,1 milioni (4,0%) per spese in conto capitale.

La restante parte è rappresentata – secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 2, lett. b), della legge 196/2009 – da un’autonoma previsione di spesa dovuta ad operazioni di rimborso di passività finanziarie[33],pari a 57,3milioni di euro (0,1% del totale).

 

L’incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari al 9,2% (a fronte del 9,7% riferito al dato assestato 2012).

Rispetto alle previsioni assestate per l’esercizio finanziario 2012 – quali riportate nel ddl di bilancio 2013 –, si registra una riduzione di 1.982,5 milioni di euro (di cui –1,780,1 milioni di euro per la parte corrente,–209,9 milioni di euro per la parte in conto capitale e +7,5 milioni per il rimborso di passività finanziarie).


 

Di seguito si riportano le previsioni complessive degli stanziamenti di competenza relative al triennio 2013-2015[34].

(in milioni di euro)

 

2013

2014

2015

Parte corrente

48.881,1

48.443,2

48.178,5

Conto capitale

2.039,1

2.035,8

2.027,4

Rimborso passività finanziarie

57,3

56,1

55,6

Totale

50.977,4

50.535,1

50.261,5

 

La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2013 è valutata in 581,3 milioni di euro (di cui 4,0 milioni per la parte corrente, 572,8 milioni per la parte in conto capitale e 4,5 milioni per la parte relativa al rimborso di passività finanziarie).

 

La consistenza dei residui presunti è inferiore a quella prevista nella legge di bilancio 2012 (2.842,1 milioni di euro); tuttavia, occorre tener presente che la valutazione operata in sede di bilancio di previsione è provvisoria e suscettibile di variazioni che potranno discendere dall’andamento della gestione nella parte finale dell’esercizio.

 

Le autorizzazioni di cassa ammontano per il 2013 a 51.089,6 milioni di euro.

Data una massa spendibile di 51.558,7 milioni di euro (581,3 milioni di residui, più 50.977,4 milioni di competenza), le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile) del 99,1%. Tale rapporto misura la capacità di spesa che il MIUR ritiene di poter raggiungere nel 2013.

Analisi per missione/programma

Preliminarmente, si riportano gli stanziamenti assegnati alle Missioni e aiProgrammi del MIUR nella legge di bilancio 2012 (L. n. 184 del 2011), nonché le previsioni assestate 2012 – quali riportati nella tabella 7 del ddl di bilancio 2013 – a confronto con le dotazioni previste nel medesimo ddl di bilancio 2013 per il triennio 2013-2015[35].

A seguire, si opererà un’analisi relativa alle singole Missioni e ai più significativi Programmi.

 

 

(in milioni di euro)

 

Missioni

Legge di Bilancio 2012

Previsioni assestate 2012

Ddl di bilancio 2013

(A.C. 5535)

 

Programmi

2013

2014

2015

1

Istruzione scolastica (22)

40.955,0

41.916,2

40.781,4

40.544,4

40.292,6

1.1

Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica (22.1)

78,1

75,8

71,5

71,3

71,2

1.2

Istruzione prescolastica (22.2)

4.183,6

4.735,7

6.127,6

6.081,4

6.026,9

1.3

Istruzione primaria (22.11)

13.202,5

12.974,9

11.561,1

11.505,7

11.415,0

1.4

Istruzione secondaria di primo grado (22.12)

8.969,8

9.194,4

8.718,7

8.669,0

8.624,2

1.5

Istruzione secondaria di secondo grado (22.13)

13.800,1

14.211,4

13.788,3

13.709,8

13.658,0

1.8

Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)

21,1

21,2

45,6

45,3

45,1

1.9

Istituzioni scolastiche non statali (22.9)

511,2

511,2

279,2

277,3

273,4

1.11

Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l’istruzione e formazione professionale (22.15)

2,2

1,7

16,1

16,0

16,0

1.12

Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)

186,6

189,9

173,5

168,5

162,8

2

Istruzione universitaria (23)

8.194,8

8.200,7

7.677,6

7.518,7

7.508,8

2.1

Diritto allo studio nell’istruzione universitaria (23.1)

238,9

273,4

168,5

78,1

77,4

2.2

Istituti di alta cultura (23.2)

439,5

447,4

434,3

430,5

427,2

2.3

Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)

7.516,4

7.479,9

7.074,8

7.010,1

7.004,2

3

Ricerca e innovazione (17)

1.995,2

1.997,3

1.928,5

1.925,2

1.916,3

3.1

Ricerca per la didattica (17.16)

5,0

5,0

1,6

1,6

1,6

3.2

Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9)

2,1

2,1

1,6

1,6

1,6

3.3

Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10)

1.988,2

1.990,3

1.925,2

1.921,9

1.913,1

4

L’Italia in Europa e nel mondo (4)

132,6

132,4

134,9

135,0

134,9

4.1

Cooperazione in materia culturale (4.5)

5,2

5,1

7,7

7,8

7,8

4.2

Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (4.3)

127,4

127,4

127,2

127,2

127,1

5

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

64,5

64,9

48,5

47,7

46,6

5.1

Indirizzo politico (32.2)

13,6

14,0

13,9

13,7

13,4

5.2

Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

50,9

50,9

34,6

34,0

33,2

6

Fondi da ripartire (33)

845,4

648,4

406,5

364,2

362,2

6.1

Fondi da assegnare (33.1)

845,4

648,4

406,5

364,2

362,2

 

TOTALE

52.187,4

52.959,9

50.977,4

50.535,1

50.261,5

 

1.  La missione Istruzione scolastica (22)

 

Si ricorda, preliminarmente, che il complesso delle spese per l’istruzione scolastica sconta, in particolare, gli effetti della manovra finanziaria 2011-2013 operata con il D.L. 78/2010 (L. 122/2010) – per il quale si veda ante – nonché le riduzioni di spesa previste da altre disposizioni, fra le quali, in particolare:

·         le leggi finanziarie per il 2007 e 2008 (L. 296/2006 e 244/2007)[36];

·         l’art. 64 del D.L. n. 112 del 2008 (L. 133/2008)[37].

 

Per l’anno 2013 alla Missione Istruzione scolastica è assegnata, come ante indicato, la dotazione di 40.781,4 milioni di euro (pari all’80,0% dello stanziamento del Ministero), con riduzione di 1.134,8 milioni di euro (–2,7%) rispetto al bilancio assestato 2012.

 

La missione è articolata in 9 programmi di spesa. Dai dati esposti nella tabella generale emerge che i programmi che subiscono le più rilevanti riduzioni rispetto al bilancio assestato 2012 sono quelli relativi all’istruzione primaria (–1.413,8 milioni di euro) e secondaria di primo e secondo grado (rispettivamente, – 475,7 mln e – 423,1 mln), e alle istituzioni scolastiche non statali (– 232,0 mln; ma, in materia, dispone l’art. 8, co. 17, del DDL di stabilità 2013). Si registra, invece, una rilevante collocazione di fondi sul programma relativo all’istruzione prescolastica (+1.391,8 mln).

Ad eccezione delle variazioni registrate sul programma relativo alle istituzioni scolastiche non statali, le altre variazioni indicate afferiscono tutte al macroaggregato di parte corrente Funzionamento checomprende principalmente le spese per stipendi, indennità ed altri assegni dovuti al personale del Ministero operante nel settore dell’istruzione (personale afferente ai centri di responsabilità - Gabinetto e Dipartimenti -; personale in servizio presso i 18 uffici scolastici periferici[38]; personale docente, compresi gli insegnanti di religione, e non docente)[39]. Tali spese, di natura obbligatoria, non sono rimodulabili (art. 21, comma 6, L.196/2009).

 

Al riguardo si ricorda che, in relazione all’introduzione del c.d. “cedolino unico” disposto dal D.L. 78/2010[40], a partire dalla legge di bilancio 2011 gli stanziamenti relativi alle competenze fisse e accessorie per il personale della scuola (docenti e ATA) sono allocati in un unico capitolo di ciascuno dei programmi di spesa dei vari gradi di istruzione[41]. Per l’anno finanziario 2013, questi capitoli recano complessivamente stanziamenti per 36.161,8 milioni di euro con unariduzione di 912,8 milioni di euro, rispetto al dato assestato 2012; le note ai capitoli evidenziano che le variazioni sono proposte in relazione alla situazione di fatto del personale.

In conseguenza di tale novità, il Fondo per le competenze dovute al personale(con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo determinato ed indeterminato), istituito dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 601, L. 296/2006[42]), è stato utilizzato nel 2012 per il pagamento del personale incaricato di supplenze brevi e per la mensa scolastica e ha, pertanto, mutato in tal senso la sua denominazione[43].

Da ultimo, l’art. 7, co. 38, del D.L. 95/2012 – nel novellare l’art. 4, co. 4-septies, del D.L. 78/2010 – ha esteso la disciplina del cosiddetto “cedolino unico” al personale supplente breve.

A seguito di tale modifica, nel DDL di bilancio per il 2013 sono statiistituiti nuovi capitoli afferenti il cedolino unico per le supplenze brevi[44], per uno stanziamento complessivo pari a 677,6 milioni di euro. Inoltre, i capitoli relativi all’originario Fondo per le competenze dovute al personale hanno ulteriormente modificato la propria denominazione in “Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica[45] e recano uno stanziamento complessivo pari a 62,8 milioni di euro.

Per completezza, si ricorda che l’art. 7, co. 41, del D.L. 95/2012 ha disposto che il contributo agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica per gli insegnanti, previsto dall’art. 3 della L. 4/1999, è assegnato agli enti locali (non più alle scuole) in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa (non più in base al numero dei pasti effettivamente erogati)[46], con riferimento all’anno scolastico che ha termine nell’anno finanziario di riferimento[47].

 

Ulteriori disposizioni in materia di personale sono recate dall’art. 14 del D.L. 95/2012. In particolare:

§       il comma 11, novellando il D.lgs. 297/1994 (c.d. Testo unico dell’istruzione), dispone la riduzione di 30 unità (da 100 a 70) del contingente di personale appartenente ai ruoli del MIUR e di personale tecnico, direttivo e docente della scuola, messo a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare, coordinare e vigilare le scuole italiane all’estero[48], nonché la riduzione di 776 unità (dal limite massimo di 1.400 a quello di 624) del personale da destinare alle stesse scuole italiane all'estero, le scuole europee e le istituzioni scolastiche (e universitarie) estere[49];

§       i commi 13 e 14 prevedono il transito di personale docente[50] nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)[51];

§       il comma 16 reca una norma interpretativa concernente l'assegnazione dei dirigenti scolastici, in base alla quale per "aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica", si intendono quelle nelle quali sono presenti minoranze di lingua madre straniera[52];

§       i commi da 17 a 20, nonché 21, indicano le modalità di utilizzo dei docenti a tempo indeterminato che, al termine delle operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risultano in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui prestano servizio. Tali docenti sono utilizzati nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato: su posti rimasti disponibili in altri gradi di istruzione o altre classi di concorso; su posti di sostegno; su frazioni di posto; su posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico; per la copertura di supplenze brevi e saltuarie[53];

§       il comma 20-bis prevede la possibilità per il personale docente a tempo indeterminato che risulta in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui prestano servizio e che non risulta utilizzabile ai sensi del comma 17 – nel caso in cui lo stesso maturi i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 – di essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013, applicando le disposizioni previgenti all’art. 24 del D.L. 201/2011 (L. 214/2011)[54].

 

Inoltre, le norme recate dall’art. 7, co. 27-32, del D.L. 95/2012 riguardano dematerializzazione delle procedure nel settore istruzione[55].

Nello specifico, dall’anno scolastico 2012/2013:

§       le iscrizioni alle scuole statali di ogni ordine e grado avvengono esclusivamente in modalità on line;

§       le istituzioni scolastiche ed educative[56] redigono le pagelle in formato elettronico. La pagella elettronica ha la stessa validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile alle famiglie sul web, o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Gli interessati possono comunque ottenere gratuitamente la copia cartacea del documento;

§       le istituzioni scolastiche e i docenti utilizzano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.

 

Al macroaggregato Funzionamento fanno capo anche – sempre nell’ambito di ciascuno dei programmi relativi ai vari gradi di istruzione – gli stanziamenti afferenti al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, istituito anch’esso dall’art. 1, co. 601, della L. finanziaria 2007. Il Fondo (che rientra nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’art. 2 del D.L. 78/2010) reca uno stanziamento complessivo di 870,0 milioni di euro[57], conun incremento di 180,8 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012. Nelle note ai capitoli di riferimento[58] l’amministrazione motiva tale variazione per “trasporto di fondi dai capitoli iscritti nel programma Fondi da ripartire”.

In materia dispone, altresì, l’art. 3, co. 75 e 76, del DDL di stabilità 2013.

 

Al riguardo si ricorda, infatti, che, in base a quanto disposto dall’art. 7, co. 37, del D.L. 95/2012, ai Fondi di cui all’art. 1, co. 601, della L. 296/2006 affluiscono anche:

§       l’autorizzazione di spesa di cui alla L. 440/1997, relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi[59]. Le relative risorse erano allocate sul cap. 1270 (missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare), che risulta soppresso a decorrere dal 2013;

§       le risorse previste dall’art. 1, co. 634, della L. 296/2006, finalizzate a supportare una serie di interventi concernenti il sistema dell’istruzione[60], fatto salvo quanto disposto al comma 875 dell’art. 1 della stessa L. 296/2006, in materia di somme da destinare al Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore (per il quale v. infra). Le risorse relative al Fondo da ripartire per interventi in favore del sistema dell’istruzione erano allocate sul cap. 1287 (missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare), che risulta soppresso a decorrere dal 2013;

§       quota parte – pari a 15,7 milioni di euro – dei fondi destinati all’attuazione del piano programmatico interventi sul sistema dell’istruzione e dell’istruzione e formazione professionale previsto dall’art. 1, co. 3, della L. 53/2003[61]. Le relative risorse erano allocate sul cap. 1294 (missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare), che risulta soppresso a decorrere dal 2013.

 

Al medesimo macroaggregato Funzionamento fanno capo anche i nuovi capitoli istituiti, nell’ambito di ciascuno dei programmi relativi ai vari gradi di istruzione – in applicazione dell’art. 17, commi 5, punto b), e 5-bis, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) – relativi al rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo[62]. I capitoli di nuova istituzione[63] recano uno stanziamento complessivo di 25,0 milioni di euro.

Infine, sempre nell’ambito del macroaggregato Funzionamento sono allocate le risorse per il funzionamento della Scuola per l’Europa di Parma, in applicazione della legge 115/2009, concernente riconoscimento giuridico e funzionamento della medesima. Per il funzionamento della Scuola, nel programma relativo a programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica, cap. 1250, è allocato uno stanziamento di 9,6 milioni di euro.

 

Con riferimento al macroaggregato Investimenti, si evidenzia, in particolare, che sono soppressi – in relazione alla cessazione dell’onere recato dall’autorizzazione di spesa di cui all’art. 33, co. 8, della legge di stabilità 2012 – i capitoli afferenti alle spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole[64].

Si ricorda, infatti, che la norma citata ha istituito per il solo 2012 un apposito fondo, con una dotazione di 750 milioni, di cui 100 milioni destinati al MIUR per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Per completezza, si rammenta, altresì, che l’art. 4, co. 1, lett. a), del D.L. n. 74 del 2012 (L. 122/2012) ha disposto che i Presidenti delle regioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012[65] stabiliscono, d’intesa tra di loro e sentite le province ed i comuni interessati, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati, con prioritàper gli immobili adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, e le strutture edilizie universitarie. Successivamente è intervenuto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 – in corso di esame – che, aggiungendo un periodo alla disposizione citata, ha precisato che, “qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo[66]”.

 

Con riguardo agli altri programmi si espone quanto segue.

 

Il Programma 1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema di istruzione scolastica e per il diritto allo studio, al qualesono assegnati 45,6 milioni di euro, è affidato allagestione del Centro di responsabilità Dipartimento per l’istruzione.

Lo stanziamento è impegnato principalmente (41,6 milioni di euro) in spese di funzionamento (competenze per il personale, gestione delle strutture); in particolare, 12 milioni di euro (cap. 1466) sono stanziati per la realizzazione delle sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell’infanzia, c.d. “sezioni primavera[67].

Altri 3,8 milioni di euro sono destinati a spese per interventi; in particolare, l’importo di 2,6 milioni di euro è assegnato alla prosecuzione degli studi di studenti meritevoli (cap. 1512).

 

Il Programma 1.9 Istituzioni scolastiche non statali è dotato di 279,2 milioni di euro, con una riduzione di 232,0 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012.

In particolare, risulta soppresso – per cessazione dell’onere recato dall’autorizzazione di spesa – il cap. 1299 (Somme da trasferire alle regioni per il sostegno alle scuole paritarie) che per il 2012 recava uno stanziamento pari a 242 milioni di euro (si veda, però, infra, quanto dispone l’art. 8, co. 17, del DDL di stabilità).

Al riguardo, infatti, si ricorda che l’art. 33, co. 16, della legge di stabilità 2012 (L. 183/2011) ha autorizzato, per il 2012, la spesa di 242 milioni di euro da destinare alle finalità di cui all’art. 1, co. 635, della L. finanziaria 2007 e all’art. 2, co. 47, della L. finanziaria 2009, concernenti il sostegno alle scuole paritarie.

Per completezza, si rammenta, inoltre, che il rappresentante del Governo, rispondendo all’interrogazione 3-02183 il 25 settembre 2012[68], ha fatto presente che nel 2012 i contributi per il sostegno alle scuole paritarie sono stati pari a 502.684.606 euro (di cui 265.392.773 euro sul capitolo 1477, già assegnati dal Ministero agli uffici scolastici regionali, e ulteriori 237.291.833 euro, gravanti sul capitolo 1299, per i quali, a quella data, era in corso la procedura per l'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'art. 2, co. 47, della L. finanziaria 2009[69]).

La realizzazione del programma è imputata al centro di responsabilità Dipartimento per l’istruzione e lo stanziamento è allocato quasi interamente (278,9 milioni di euro) sul cap. 1477 nell’ambito del macroaggregato Interventi.

L’importo è destinato al mantenimento delle scuole non statali, in particolare per la realizzazione del sistema prescolare, per contributi alla scuole dell’infanzia ed elementari parificate, nonché alle scuole secondarie.

Nel medesimo programma figura lo stanziamento destinato alfunzionamento della scuola europea di Ispra-Varese (cap. 2193, esposto in tab. C della legge di stabilità), con uno stanziamento pari a 0,3 milioni di euro[70].

 

Il Programma 1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l’istruzione e formazione professionalereca uno stanziamento in conto competenza pari a 16,1 milioni di euro ed è gestito dal Dipartimento per l’istruzione.

L’importo è in gran parte destinato al Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore, cap. 1464, sul quale sono allocati 14,0 milioni di euro (il medesimo capitolo non recava fondi nell’assestamento 2012).

In proposito, si ricorda che, conseguentemente a quanto stabilito dall’art. 7, co. 37, del D.L. 95/2012 (per il quale v. ante), il co. 37-ter ha disposto – modificando l’art. 1, co. 875, della L. 296/2006, istitutivo del Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore – che al medesimo Fondo confluisce quota parte, pari a 14 milioni di euro, dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 634, della L. 296/2006 (mentre non confluiscono più le risorse previste sul Fondo per l’offerta formativa), da destinare ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori.

 

2.      La missione Istruzione universitaria (23)

 

Lo stanziamento complessivo per la missione Istruzione universitaria è pari a 7.677,6 milioni di euro(pari al 15,1% dello stanziamento del Ministero), con una riduzione di 523,1 milioni di euro (–6,4%) rispetto al dato assestato 2012.

 

La missione è articolata in tre programmi.

 

Nel programma 2.1 Diritto allo studio nell’istruzione universitaria, che registra uno stanziamento in conto competenza pari a 168,5 milioni di euro (con una riduzione di 104,9 milioni di euro rispetto all’assestamento 2012), rientrano, in particolare:

 

a) le risorse relative al Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio, pari a 102,9 milioni di euro, allocate sul cap. 1710, di nuova istituzione. La nota al capitolo evidenzia che al medesimo afferiscono, in applicazione dell’art. 18 del D.lgs. n. 68 del 2012, gli stanziamenti del cap. 1695[71] – che si sopprime – e di quota parte (pari a 0,5 milioni di euro) degli stanziamenti allocati sul cap. 1713 (pg. 1 Fondo mobilità studenti).

Al riguardo si rammenta, come già accennato ante, che in materia è recentemente intervenuto l’art. 23, comma 4, del D.L. 95/2012 che ha incrementato di 90 milioni di euro per l’anno 2013 la dotazione del Fondo.

Lart. 18, comma 1, lett. a), del D.lgs. 68/2012 – con il quale, sulla base dell’art. 5 della L. 240/2010, è stata ridefinita la normativa in materia di diritto allo studio universitario – ha disposto che, nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, è coperto con il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, appositamente istituito a decorrere dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste a legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della L. n. 147 del 1992[72] (e all'art. 33, co. 27, della L. n. 183 del 2011[73]), e da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni. Il comma 5 del medesimo art. 18, D.lgs. 68/2012 prevede, inoltre, che a decorrere dal 2012 la dotazione del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementata della somma di 500 mila euro riducendo conseguentemente di pari importo l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 4, co. 1, della L. n. 370 del 1999, relativa al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti[74].

 

b) i contributi a favore dei collegi universitari legalmente riconosciuti (cap. 1696), pari a 13,7 milioni di euro (–8,6 milioni di euro rispetto all’assestamento 2012). Di tali somme, 1,9 milioni di euro sono destinati al finanziamento delle funzioni delegate alla regione Sardegna in materia di diritto allo studio;

 

c) le assegnazioni alle università per lespese inerenti l’attività sportiva universitariae i relativi impianti (cap. 1709, esposto in tabella C della legge di stabilità, rimodulabile), pari a 5,3 milioni di euro (– 0,4 milioni di euro rispetto all’assestamento 2012). La nota al capitolo riferisce che lo stanziamento è determinato dalla tabella C della legge di stabilità 2012[75];

 

d) i contributi per interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari (cap. 7273, esposto in tabella C della legge di stabilità), pari a 18,5 milioni di euro (– 21,2 milioni rispetto all’assestamento 2012). La nota al capitolo riferisce che lo stanziamento è determinato dalla tabella C della legge di stabilità 2012[76].

Nello stesso ambito, il cap. 7274 (“Limiti d’impegno per alloggi e residenze universitarie”, istituito per l’anno finanziario 2011, per una migliore allocazione della spesa) reca uno stanziamento pari a 6,1 milioni di euro (–14,7 milioni di euro rispetto all’assestamento 2012).

La nota al capitolo evidenzia che la variazione è relativa al trasferimento di fondi ai corrispondenti capitoli relativi al pagamento della quota interessi ed in conto capitale sui mutui accesi per gli alloggi e le residenze universitarie. Al riguardo, infatti, i capitoli 9500 (quota capitale) e 1700 (quota interessi) recano, rispettivamente, stanziamenti per 13,2 milioni di euro (+8,7 mln rispetto al dato assestato 2012) e 6,5 milioni di euro (+6,0 milioni rispetto all’assestamento 2012).

Pertanto, l’importo complessivamente disponibile per interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari risulta pari a 44,3 milioni di euro (con una riduzione di 21,2 mln rispetto al dato assestato 2012).

 

In materia di diritto allo studio nell’istruzione universitaria si ricorda, altresì, che l’art. 7, co. 42, del D.L. 95/2012 ha introdotto una disciplina specifica concernente i contributi degli studenti fuori corso, che potranno essere aumentati dalle università, fino al raddoppio rispetto a quelli relativi agli studenti in corso[77]. Gli incrementi della contribuzione studentesca sono destinati in misura non inferiore al 50% ad integrare le risorse disponibili per le borse di studio di cui all’art. 18 del D.lgs. 68/2012 e, per la parte residua, ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio[78].

 

Il programma 2.2 Istituti di alta cultura registra uno stanziamento in conto competenza pari a 434,3 milioni di euro (con un decremento di 13,1 milioni di euro rispetto all’assestamento 2012).

Le risorse sono concentrate principalmente sul capitolo 1603,con 387,3 milioni di euro destinati alle competenze fisse ed accessorie del personale degli istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM) (spesa non rimodulabile).

 

Il programma 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria – nel cui ambito rientrano prevalentemente le risorse volte a garantire i finanziamenti alle università, ivi compresa l’edilizia universitaria – registra uno stanziamento in conto competenza pari a 7.074,8 milioni di euro (con una riduzione di 405,1 milioni di euro rispetto all’assestamento 2012).

Le principali voci di spesa relative a questo programma, alcune delle quali esposte in tabella C della legge di stabilità, riguardano:

 

a) il Fondo per il finanziamento ordinario delle università[79] (cap. 1694) con una dotazione di 6.629,7 milioni di euro, che registra una riduzione di 368,9 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012.

Al riguardo appare utile evidenziare che l’art. 8, co. 21, del DDL di stabilità istituisce un fondo nello stato di previsione del MEF finalizzato, fra l’altro, a finanziare interventi urgenti a favore delle università. Il Fondo ha una dotazione di 900 milioni di euro per il 2013. Le modalità di utilizzo del fondo e di riparto fra le finalità sono rimesse ad un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Con riferimento alle spese afferenti al FFO, si ricorda, in particolare, che nell’ambito delle disposizioni recate dal D.L. n. 95/2012:

§       l’art. 5, comma 10-ter, prevede che al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli è corrisposto il trattamento economico dell’omologo di pari anzianità, non potendo egli conservare il trattamento economico complessivo goduto nell’incarico svolto in precedenza. Si sancisce, pertanto, l’illegittimità dell’attribuzione di assegni ad personam[80];

§       l’art. 14, comma 3, dispone in merito ai limiti assunzionali per le università statali, che potranno procedere al turn-over nella misura del 20% del personale cessato dal servizio nell’anno precedente per il triennio 2012-2014, del 50% per il 2015 e del 100% dal 2016[81]. Tali misure percentuali vengono indicate con riferimento “al sistema” delle università statali nel suo complesso, mentre all’attribuzione del contingente di assunzioni spettante a ciascun ateneo si provvede con decreto ministeriale[82], tenuto conto di quanto previsto dall’art. 7 del D.lgs. 49/2012[83]. Tali disposizioni non si applicano, fino al 31 dicembre 2014, a tre istituti universitari ad ordinamento speciale[84].

 

b) le Borse di studio post laurea (cap. 1686) con una dotazione di 171,3 milioni di euro, che registra una riduzione di 4,1 milioni di euro rispetto all’assestamento 2012;

 

c) il Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario[85] (cap. 1690, esposto in tabella C della legge di stabilità), con dotazione di 43,9 milioni di euro, che registra un aumento di 7,1 milioni di euro rispetto all’assestamento 2012. La nota al capitolo riferisce che lo stanziamento è determinato dalla tabella C della legge di stabilità 2012[86];

 

d) i contributi alle università e agli istituti superiori non statali (cap. 1692, esposto in tabella C della legge di stabilità) con dotazione di 71,5 milioni di euro, che registra una riduzione di 20,5 milioni di euro rispetto all’assestamento 2012. La nota al capitolo riferisce che lo stanziamento è determinato dalla tabella C della legge di stabilità 2012[87].

Al riguardo si ricorda che l’art. 23, comma 3, del D.L. n. 95 del 2012 ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per il 2013 per le università non statali legalmente riconosciute.

 

e) il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (cap. 1713) – cui si è già accennato – con una dotazione di 72,2 milioni di euro, che registra come unica variazione rispetto all’assestamento 2012 una riduzione di 0,5 milioni di euro (v. ante). Dell’importo complessivo:

§         46,1 milioni di euro sono destinati al fondo per la mobilità degli studenti;

§         22,6 milioni di euro sono destinati al cofinanziamento degli assegni di ricerca;

§         3,5 milioni di euro costituiscono contributo alla scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet costituita in facoltà.

 

Risulta inoltre soppresso – come riferisce la nota al capitolo – “per cessazione della spesa” il cap. 7266, relativo al Fondo per l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, istituito dall’art. 5, comma 1, lett. b), della L. n. 537 del 1993[88].

Con riferimento alle somme da erogare per il pagamento della quota capitale e della quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle università, si registra sui rispettivi capitoli (capp. 9501 e 1773) uno stanziamento complessivo di 52,9 milioni di euro.

 

Da ultimo si evidenzia che risulta soppresso, altresì, per insussistenza di residui, il cap. 1699, relativo al Fondo da destinare all’incremento dell’efficienza e dell’efficacia del sistema universitario statale[89].

Tra le ulteriori disposizioni recate dal D.L. n. 95/2012 di particolare interesse per la missione si ricorda l’art. 7, comma 42-bis, che prevede, a fini di razionalizzazione della spesa, la promozione di un processo di accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur[90], attraverso la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale.


 

3.      La missione Ricerca e innovazione (17)

 

Lo stanziamento complessivo per la missione Ricerca e innovazione è pari a1.928,5 milioni di euro (pari al 3,8% dello stanziamento del Ministero), con unariduzione di 68,8 milioni di euro (– 3,4%) rispetto al bilancio assestato 2012.

 

L’art. 14, co. 4, del D.L. 95/2012 ha disposto che, per il quadriennio 2011-2014, gli enti di ricerca possono procedere (previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità) ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per ciascun anno, entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive purché entro il limite del 20% delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50% per il 2015 e del 100% a decorrere dal 2016[91].

 

La missione si articola in tre programmi:

 

Il programma 3.1 Ricerca per la didattica è dotato di 1,6 milioni di euro (con una differenza di - 3,7 milioni rispetto al dato assestato per il 2012).

Esso ricomprende i contributi ad Enti ed istituti operanti nel settore dell’istruzione (cap. 1261, esposto in tabella C della legge di stabilità), per un importo di 1,6 milioni di euro (pari, sostanzialmente, al dato assestato 2012). La nota al capitolo riferisce che lo stanziamento è determinato dalla tabella C della legge di stabilità 2012.

Nell’ambito del programma risulta soppresso il piano di gestione 3 del cap. 1399[92], sul quale erano allocate le spese per la realizzazione delle attività affidate all’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di istruzione e formazione (INVALSI) ed all’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS), e che recava previsioni assestate 2012 per 3,3 milioni di euro.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, commi 610 e 611, della L. finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), nell’istituire l’ANSAS, aveva stabilito che l'Agenzia subentrava nelle funzioni e nei compiti all’epoca svolti dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) e dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), che venivano contestualmente soppressi.

Successivamente, l’art. 19, comma 1, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha soppresso l’ANSAS e ripristinato l’INDIRE[93], che ha contestualmente assunto la natura di ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare.

Il comma 3 del medesimo art. 19 ha stabilito, altresì, che con decreto interministeriale MIUR-MEF sono individuate – per il triennio 2012-2014 – le risorse finanziarie da destinare ad un nuovo fondo (da istituire nello stato di previsione del MIUR), finalizzato al finanziamento del sistema nazionale di valutazione, e che, a decorrere dal 2013, tali risorse confluiscono sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricercaper essere destinate al funzionamento di INDIRE e INVALSI.

In materia si veda, più approfonditamente, infra, la sezione relativa al programma 3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base, cap. 7236.

 

Il programma 3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata reca uno stanziamento in conto competenza pari a 1,6 milioni di euro (– 0,4 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012).

Nell’ambito di tale programma le risorse sono destinate principalmente alle competenze fisse e accessorie al personale (cap. 1615), con una dotazione di 1,4 milioni di euro (–0,3 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012).

Con riferimento al cap. 7320, relativo alla parte del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologicaFIRST di competenza del programma in commento, non si registrano stanziamenti in competenza (per nessuno degli anni del triennio 2013-2015) (si veda, invece, programma 3.3).

 

In corrispondenza del programma 3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base si registra uno stanziamento in conto competenza pari a 1.925,2 milioni dieuro (– 65,0 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012).

In tale programma rientrano, in particolare:

 

a) il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (cap. 7236, esposto in tabella C della legge di stabilità), con una dotazione di 1.768,5 milioni di euro (– 57,6 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012). La nota al capitolo riferisce che lo stanziamento è determinato dalla tabella C della legge di stabilità 2012[94].

Da quanto si evince dalla scheda illustrativa relativa al Fondo[95], 12,8 milioni di euro sono destinati all’INDIRE e all’INVALSI (v. ante);

 

b) il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologicaFIRST (cap. 7245) con una dotazione di 83,1 milioni di euro (– 0,7 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012);

 

c) il contributo dello Stato per la ricerca scientifica (cap. 1678), con 44,1 milioni di euro (– 1,2 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012).

In particolare, i piani di gestione del capitolo evidenziano che: 23,3 milioni di euro sono assegnati quale contributo alle spese di gestione del programma nazionale di ricerca aerospaziali PRORA; 20,5 milioni di euro sono assegnati quale contributo alle esigenze del laboratorio di luce di sincrotrone di Trieste e di Grenoble; 0,4 milioni di euro sono da trasferire al CNR per la costituzione di un osservatorio sul mercato creditizio regionale. Ulteriori 10,2 milioni di euro (– 0,1 milioni rispetto al dato assestato 2012) sono allocati sul cap. 7230, finalizzato al finanziamento di iniziative intese a favorire la diffusione della cultura scientifica;

 

d) i contributi ad enti, istituti, associazioni, ed altri organismi (cap. 1679, esposto in tabella C della legge di stabilità), con 4,5 milioni di euro (importo sostanzialmente identico al dato assestato 2012). La nota al capitolo riferisce che lo stanziamento è determinato dalla tabella C della legge di stabilità 2012[96];

 

e) il finanziamento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) (cap. 7235, di nuova istituzione, esposto in tabella E di legge di stabilità), per un importo di 12 milioni di euro.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 31-bis del D.L. n. 5 del 2012 (L. 35/2012) ha istituito sperimentalmente, a decorrere dall’a.a. 2013-2014, e per un triennio, la Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), attivata dall’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN). In particolare, il comma 5 ha autorizzato la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

 

4. La missione L’Italia in Europa e nel mondo (4)

 

Alla missione in esame, articolata nei due programmi 4.1 Cooperazione in materia culturale e 4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica, sono destinati 134,9milioni di euro (pari allo 0,3% dello stanziamento complessivo del Ministero), con un incremento di 2,5 milioni di euro (+1,9%) rispetto al bilancio assestato 2012.

Tale stanziamento è allocato principalmente (127,2 milioni di euro)sul programma 4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e, in particolare, sui capitoli di spesa relativi alla partecipazione a progetti internazionali.

Si tratta di: cap. 7291: Programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica e Convenzione istitutiva del Centro europeo di previsioni meteorologiche a medio termine; cap. 7292: Centro europeo di ricerche nucleari-CERN e Agenzia internazionale dell’energia atomica-AIEA; cap. 7293: Laboratorio europeo di biologia molecolare; cap. 7294: Centro di Fisica teorica di Trieste.

 

5. La missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

 

Alla missione in esame sono assegnati complessivi 48,5 milioni di euro (pari allo 0,1% dello stanziamento del Ministero), con una riduzione di 16,4 milioni di euro (– 25,2%) rispetto al bilancio assestato 2012.

Essa è articolata indue programmi, denominati 5.1 Indirizzo politico – con una dotazione di 13,9 milioni di euro (– 0,1 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2012) e 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, con una dotazione di 34,6 milioni di euro (– 16,3 milioni di euro rispetto al dato assestato 2011): essi riguardano, come già accennato, le spese di funzionamento dell’apparato amministrativo.

 

6. La missione Fondi da ripartire (33)

 

La missione, articolata in un unico Programma 6.1 Fondi da assegnare, è dotata di uno stanziamento di 406,5 milioni di euro (pari allo 0,8% dello stanziamento del Ministero), con un decremento di 241,9 milioni di euro (– 37,3%) rispetto all’assestamento 2012.

Nel programma rientrano, in particolare:

 

a) il Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (cap. 1296), in corrispondenza del quale sono allocati 167,0 milioni di euro (+102,2 milioni di euro rispetto all’assestamento 2012).

L’istituzione di tale Fondo è stata prevista – a decorrere dal 2012 – dall’art. 4, co. 82, della L. di stabilità 2012. In particolare, la norma specifica che il Fondo ha uno stanziamento di 64,8 milioni di euro nel 2012, di 168,4 milioni di euro nel 2013 e di 126,7 milioni di euro a decorrere dal 2014. Al riparto del Fondo fra le missioni si provvede con decreto interministeriale MIUR-MEF.

b) le somme stanziate sul cap. 1298, per un importo di 229,8 milioni di euro (– 150,0 milioni di euro rispetto all’assestato 2012), destinate a incrementare le risorse contrattuali per la valorizzazione del personale della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 9, del D.L. 112/2008.

Con riferimento ad entrambi i fondi, si veda, peraltro, quanto dispone l’art. 3, co. 75 e 76, del DDL di stabilità.

In questa sede si evidenzia solo che, rispondendo all’interrogazione 5-06598 il 18 ottobre 2012[97], il rappresentante del Governo ha evidenziato che il 21 marzo 2012 il Comitato di verifica tecnico-finanziaria appositamente costituito ai sensi dell’art. 64 del D.L. 112/2008 ha preso atto del mancato, integrale, conseguimento delle economie di spesa previste per l'a.s. 2010/2011 dallo stesso art. 64. A fronte di economie previste per l'anno 2010 di 281,7 milioni di euro, quelle complessivamente realizzate ammontano a 215,6 milioni con una differenza quindi pari a 66,1 milioni. Per l'anno 2011 sono state realizzate economie di spesa di 646,9 milione a fronte di una previsione di 845,1 (di cui una quota pari al 70 per cento, cioè a 591,6 milioni di euro erano previste come economie destinate al bilancio dello Stato e una quota pari al 30 per cento cioè a 253,5 milioni di euro erano destinati «alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale delle carriera del personale della scuola»). Pertanto, per l'anno 2011 la differenza tra le economie effettivamente realizzate e la quota di economie acquisite definitivamente al bilancio dello Stato ex articolo 64 del decreto-legge n.112/2008 è pari ad euro 55,3 milioni di euro.

Nella medesima riunione il Comitato, al fine di monitorare il processo attuativo dell'articolo 64 e garantire il conseguimento dei correlati obiettivi finanziari per l'anno scolastico 2011/2012, ha deliberato di proseguire nell'esame congiunto delle criticità conseguenti alle pronunce della Corte Costituzionale n.80 del 2009 e del Consiglio di Stato n.3512 del 2011, raccomandando al MIUR di adottare iniziative organizzative e di modifica normativa idonee a conseguire le economie di spesa complessivamente programmate.

Il Comitato sarà riconvocato a breve per esprimersi sulla verifica delle economie conseguenti all'attuazione degli interventi strutturali legati all'articolo 64, del decreto-legge 112/2008, nell'anno scolastico 2011/2012”.

 

Nell’ambito del programma risulta, invece, soppresso – oltre ai già citati: cap. 1270 (Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa); cap. 1287 (Fondo da ripartire per interventi in favore del sistema dell’istruzione); cap. 1294 (Fondo da ripartire per l’attuazione del Piano programmatico di interventi finanziari della scuola) – il cap. 1280, relativo ai Fondi a favore del personale dirigente della scuola (che nell’assestamento 2012 recava somme per 20,7 milioni di euro). La nota al capitolo riferisce che il relativo stanziamento è trasportato "su vari capitoli per una migliore allocazione della spesa”.

Disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio

L’articolo 7 autorizza per l’anno finanziario 2013 l’impegno e il pagamento dellespese del MIUR indicate nello stato di previsione di cui all’allegata tabella 7 (comma 1).

Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma Fondi da assegnare,nell’ambito della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del MIUR.

Ai sensi del comma 3 il Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica, nonché tra i capitoli relativi al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (si veda ante, paragrafo Analisi per missione/programma), iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione.

Il comma 4 dispone che l’assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per il 2013 è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2,6 milioni di euro, a favore dell’Istituto di biologiacellulare per l’attività internazionale afferente all’area di Monterotondo[98].

In base al comma 5, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato in relazione all’art. 9 del D.L. 321/1996[99] al programma ricerca scientifica e tecnologica di base del MIUR.

Il comma 6 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa,tra lo stato di previsione del MIUR e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.

 

Infine, l’articolo 2, comma 22, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze, ad apportare, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le variazioni compensative occorrenti per trasferire al pertinente programma dello stato di previsione del MIUR i fondi occorrenti per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) (che, si ricorda, è istituito nello stato di previsione del MEF).

Tabelle allegate al disegno di legge di stabilità per il 2013

Preliminarmente, si ricorda che, sulla base dell’art. 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009, le tabelle allegate al disegno di legge di stabilità registrano alcune variazioni rispetto alle tabelle allegate, negli anni precedenti, alla legge finanziaria. Molto sinteticamente, si ricorda che:

·         le tabelle A e B non hanno subito variazioni;

·         le altre tabelle sono state predisposte per missioni e programmi e riportano le dotazioni di competenza e di cassa articolate per ciascun anno del bilancio triennale;

·         dalla tabella C, in applicazione dell’art. 52 della L. 196 del 2009, sono state stralciate le spese obbligatorie[100], contestualmente riallocate in appositi capitoli di spesa nell’ambito del disegno di legge di bilancio;

·         la tabella E accorpa i dati delle precedenti tabelle D, E – quest’ultima, per le spese di conto capitale – ed F.

 

La Tabella A, recante gli stanziamenti da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente, destinati alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati per il triennio 2013-2015, prevede accantonamenti per il MIUR relativi ai soli anni 2014 e 2015, rispettivamente per 44,6 e 41,7 milioni di euro.

Secondo quanto riportato nella nota illustrativa, l’accantonamento comprende le risorse per le scuole non statali.

La tabella A della legge di stabilità per il 2012 prevedeva per il MIUR, per il triennio 2012-2014, solo l’accantonamento di 46,8 milioni di euro per il 2014.

 

La Tabella B, recante gli stanziamenti da includere nel Fondo speciale di conto capitale, per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati per il triennio 2013-2015, non prevede stanziamenti sullo stato di previsione del MIUR.

Anche la tabella B della legge di stabilità per il 2012 non prevedeva per il MIUR accantonamenti per il triennio 2012-2014.

 

La Tabella C recagli importi afferenti alle leggi di spesa di carattere permanente, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità. Si riporta, di seguito, l’elenco delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di stabilità per il 2012 (L. 183/2011) – con il riferimento al Programma ed alla Missione ai quali afferiscono i capitoli – ponendo a fronte le dotazioni proposte dal ddl di stabilità per il triennio 2013-2015.

 

 

(in migliaia di euro)

 

Legge di stabilità 2012

Disegno di legge di stabilità 2013

 

2012

2013

2014

2015

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

 

 

 

 

Ricerca e innovazione

Ricerca scientifica e tecnologica di base

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti e altri organismi (cap. 1679)

4.578

4.540

4.509

4.445

D.lgs. 204/1998: Coordinamento, program­mazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (cap. 7236)

1.824.004

1.768.497

1.766.228

1.759.499

Ricerca per la didattica

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti e altri organismi (cap. 1261)

1.563

1.550

1.539

1.517

Istruzione scolastica

Istituzioni scolastiche non statali

L. 181/1990: Funzionamento della scuola europea di Ispra (VA) (cap. 2193)

316

324

322

317

Istruzione universitaria

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

L. 394/1977: Potenziamento attività sportiva universitaria (cap. 1709)

5.183

5.323

5.287

5.212

L. 147/1992: Diritto agli studi universitari (cap. 1695)

24.955

--[101]

--

--

L. 338/2000, art. 1, co. 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (cap. 7273)

18.016

18.505

18.378

18.116

Sistema universitario e formazione post-universitaria

L. 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (cap. 1690)

36.882

43.933

43.631

43.011

L. 243/1991: Università non statali legalmente riconosciute (cap. 1692)

62.039

71.522

61.100

60.231

Fondi da ripartire

Fondi da assegnare

L. 440/1997 e L. 144/1999, art. 68, co. 4, lett. b): Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa (cap. 1270)

89.564

--[102]

--

--

 

La Tabella E, recante gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, reca esposizione dell’autorizzazione pluriennale di spesa relativa al finanziamento della Scuola Gran Sasso Science Institute (GSSI) – cui si è già accennato: (v. paragrafo Analisi per missione/programma) –, nell’ambito del programma Ricerca scientifica e tecnologica di base della missione Ricerca e innovazione(cap. 7235), per 12 milioni di euro per gli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015.

Stanziamenti recati da altri stati di previsione

Nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze (Tabella n. 2), nell’ambito della missione Istruzione scolastica, programma 16.1 Sostegno all’istruzione (cap. 3044) sono allocati 16,9 milioni di euro da trasferire alle regioni per l’assegnazione di borse di studio ad alunni delle scuole dell’obbligo [103]. Rispetto all’assestamento 2012, si registra una riduzione di 8,4 milioni di euro.

In materia di ricerca, lo stesso stato di previsioneprevede, nell’ambito della missione Ricerca e innovazione, programma 12.1 Ricerca di base e applicata:

§      lo stanziamento di 25,6 milioni di euro (cap. 7310) per il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) di cui al D.lgs. n. 204 del 1998 (art. 1, comma 3)[104]. Rispetto all’assestamento 2012, si registra una riduzione di 0,2 milioni di euro;

§      lo stanziamento di 99,2 milioni di euro (cap. 7380) per l’Istituto italiano di tecnologia, con una riduzione di 0,8 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012[105].

 

Nello stato di previsione del Ministero dell’Interno (Tabella n. 8), nell’ambito della Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (cap. 7243) sono allocati 103,0 milioni di euro per la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell’obbligo ed il comodato nella scuola superiore. Il medesimo capitolo non recava stanziamenti nell’assestamento 2012.

Al riguardo, si ricorda – come già accennato ante – che l’art. 23, comma 5, del D.L. n. 95/2012 ha autorizzato, a decorrere dal 2013, la spesa di 103 milioni di euro affinché i comuni provvedano, ai sensi dell’art. 27, co. 1, della L. 448/1998[106], a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico, in possesso dei requisiti richiesti, e la fornitura in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore, in possesso dei requisiti richiesti.

 


Ministero per i beni e le attività culturali
(Tab. 13)

Gli obiettivi del Ministero

La nota integrativa alla tabella 13 evidenzia che la scelta strategica di fondo per la redazione del quadro di riferimento per l’anno 2013 e per il triennio 2013-2015 si è basata sulle priorità politiche espresse nell’atto di indirizzo del Ministro[107], che impongono di coniugare la qualità dei servizi erogati con l’obbligo di ridurre il costo delle strutture del Ministero e del suo funzionamento.

 

Nell’atto di indirizzo sopra citato, le priorità politiche sono state così individuate:

-          tutela dei beni culturali e paesaggistici;

-          promozione della conoscenza e della fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all’estero, anche favorendo la partecipazione dei privati, e potenziamento del sostegno al settore dello spettacolo;

-          miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia complessiva dell’attività istituzionale e razionalizzazione dell’attività gestionale e delle strutture operative.

 

Nei prossimi anni, alla luce della minore disponibilità di risorse, lo sforzo dell’amministrazione sarà quello di aumentare e migliorare l’efficacia della propria azione sulla base dei principi di efficienza ed economicità, anche implementando gli spazi di concertazione e di programmazione con le regioni, soprattutto per le attività di natura promozionale.

La nota evidenzia che sono coerenti con tali linee la riduzione dei tempi e delle criticità di alcuni processi amministrativi e il potenziamento degli strumenti informatici per una migliore accessibilità agli stessi processi, l’incremento della capacità di spesa da parte dei centri di costo, il miglioramento qualitativo delle relazioni con i soggetti portatori di interessi.

La nota ricapitola anche la struttura organizzativa del Mibac e dà conto dei provvedimenti normativi adottati nel corso del 2011 e del 2012, dai quali derivano adempimenti che impegnano lo stesso Mibac.

Secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 11, lett. a), della L. 196 del 2009, la nota integrativa reca il Piano degli obiettivi per missione e programmi[108],nonché le schede obiettivo[109], e le schede illustrative del contenuto di ciascun programma di spesa, con l’indicazione dei corrispondenti stanziamenti nel bilancio triennale[110].

La struttura del bilancio del MIBAC

Come già evidenziato nella sezione dedicata al MIUR, le unità di voto sono costituite dai Programmi che, per il Mibac sono 13, dislocati in 4 Missioni (tra parentesi è indicato il numero della missione nella classificazione generale)

 

-          1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21);

-          2. Ricerca e innovazione (17);

-          3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32);

-          4. Fondi da ripartire (33).

Per le caratteristiche delle Missioni nn. 32 e 33 si rinvia a quanto già esposto nella sezione dedicata al MIUR.

Stanziamenti complessivi

Lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali reca, per l’esercizio finanziario 2013, un totale per spese in conto competenza pari a 1.598,6 milioni di euro, di cui:

·       1.297,3 milioni per spese correnti (81,2%);

·       266,7 milioni per spese in conto capitale (16,7%).

La restante parte è rappresentata da un’autonoma previsione di spesa per il rimborso di passività finanziarie,pari a 34,6milioni di euro[111] (2,2%).

L’incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari allo 0,3%.

 

Rispetto alle previsioni assestate per l’esercizio finanziario 2012[112], si registra un decremento complessivo di 103,3 milioni di euro (-6,1%) dato da:

·         una riduzione di 71,5 milioni per la parte corrente;

·         una riduzione di 56,7 milioni per la parte in conto capitale;

·         un aumento di 24,9 milioni di rimborso passività finanziarie[113].

 

Di seguito si riportano le previsioni complessive delle dotazioni di competenza relative al triennio 2013-2015.

 

(in milioni di euro)

 

2013

2014

2015

Parte corrente

1.297,3

1.282,2

1.273,8

Conto capitale

266,7

258,4

254,1

Rimborso passività finanziarie

34,6

36,1

38,2

Totale

1.598,6

1.576,7

1.566,1

 

La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2013 è valutata in161,7 milioni di euro (di cui 90,2 per la parte corrente, 71,4 per la parte in conto capitale, mentre, a differenza degli anni passati, non si registrano residui per il rimborso passività finanziarie).

La consistenza dei residui presunti è inferiore a quella prevista nella legge di bilancio 2012 (110,3 milioni di euro). Tuttavia, occorre tener presente che la valutazione operata in sede di bilancio di previsione presenta carattere di provvisorietà, condizionata com’è dal concreto evolversi della gestione.

 

Le autorizzazioni di cassa per il 2013 ammontano a 1.611,8 milioni di euro.

Data una massa spendibile di 1.760,2 milioni di euro (161,7 milioni di euro di residui, sommati a 1.598,6 milioni di euro di competenza), le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile) del 91,6%. Tale rapporto misura la capacità di spesa che il Ministero per i beni e le attività culturali ritiene di poter raggiungere nel 2013.

Analisi per missione/programma

Si riportano di seguito gli stanziamenti di competenza assegnati a Missioni e Programmi nella legge di bilancio 2012 e le previsioni assestate 2012 (quali riportati nella Tabella n. 13 del ddl di bilancio 2013)[114] a confronto con le dotazioni previste nel medesimo ddl di bilancio 2013 per il triennio 2013-2015[115].

 

Tabella di confronto degli stanziamenti di competenza assegnati a Missioni e Programmi dello stato di previsione del MiBAC

(milioni di euro)

 

Missioni

Legge di Bilancio 2012

 

Previsioni assestate 2012

 

Ddl di bilancio 2013

(A.C. 5535)

 

Programmi

2013

2014

2015

 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)

1.477,1

(1.473,9)

1.494,2

1.432,6

1.420,4

1.410,6

1.2

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)

449,5

444,3

426,7

421,3

415,2

1.5

Vigilanza, prevenz. e repress. in materia di patrimonio culturale (21.5)

6,3

6,3

5,8

5,6

5,6

1.6

Tutela dei beni archeologici (21.6)

210,1

211,3

202,8

201,3

201,2

1.9

Tutela dei beni archivistici (21.9)

116,8

117,1

129,9

128,3

128,3

1.10

Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell’editoria (21.10)

134,3

136,9

123,4

114,6

114,1

1.12

Tutela delle belle arti, dell’architettura e dell’arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)

269,5

275,8

267,5

268,2

267,3

1.13

Valorizzazione del patrimonio culturale (21.13)

8,8

13,1

24,3

6,3

6,2

1.14

Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)

6,7

7,2

5,6

5,3

5,3

1.15

Tutela del patrimonio culturale (21.15)

275,2

(272,0)

282,2

246,7

269,6

267,3

 

Ricerca e innovazione (17)

63,8

65,4

42,3

35,7

35,7

2.1

Ricerca in materia di beni ed attività culturali (17.4)

63,8

65,4

42,3

35,7

35,7

 

Servizi istituzionali e generali delle Amm.ni pubbliche (32)

41,2

(44,4)

42,5

33,4

30,9

30,7

3.1

Indirizzo politico (32.2)

9,2

10,2

10,3

9,8

9,8

3.2

Servizi e affari generali per le Amm.ni di competenza (32.3)

32,0

(35,2)

32,3

23,0

21,1

20,9

 

Fondi da ripartire (33)

105,3

99,7

90,2

89,6

89,2

4.1

Fondi da assegnare (33.1)

105,3

99,7

90,2

89,6

89,2

 

Di seguito si pongono in evidenza i dati principali riferiti alle singole Missioni per l’anno 2013.In particolare, essi vengono messi a raffronto con il dato assestato 2012, quale riportato dal ddl di bilancio per il 2013.

 

1. Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (n. 21)

 

La missione n. 21 prevede uno stanziamento complessivo in conto competenza di 1.432,6 milioni di euro (pari all’89,6% dello stanziamento complessivo del Ministero) con un decremento di 61,6 milioni (–4,1%) rispetto al dato assestato 2012.

 

La missione è articolata in 9 programmi, di cui di seguito si dà conto:

 

1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, con stanziamento in conto competenza pari a 426,7 milioni di euro(17,6milioni di euro in meno rispetto al dato assestato 2012).

 

Nel programma rientrano, in particolare:

·         gli stanziamenti per il Fondo unico per lo spettacolo di cui alla L. n. 163/1985[116] (Interventi: capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626; Investimenti: capp. 8570, 8571, 8573, 8721; i capitoli sono tutti rimodulabili ed esposti in tabella C della legge di stabilità[117]), per un importo complessivo di 400,4 milioni di euro (11,5 milioni in menorispetto al dato assestato 2012, pari a 411,9 milioni di euro).

·         le spese connesse allo svolgimento delle funzioni e delle attività già proprie del soppresso Ente Teatrale Italiano, incluse quelle relative alla risorse umane e strumentali (cap. 6631, rimodulabile), con 500.000 euro[118];

·         le annualità quindicennali per gli interventi di competenza della società di cultura La Biennale di Venezia (cap. 8357, non rimodulabile), con 402.835 euro (valore pari al dato assestato 2012)[119];

·         i contributi straordinari al Teatro comunale dell’Opera Carlo Felice di Genova (cap. 6650, rimodulabile), pari a 1,1 milioni di euro (con una riduzione di 160.556 euro rispetto al dato assestato 2012);

·         i contributi alle Fondazioni lirico sinfoniche nonché al Teatro dell’Opera di Roma e al Teatro alla Scala di Milano (cap. 6652,rimodulabile), pari a 5,9 milioni di euro (con una riduzione di 829.202 euro rispetto al dato assestato 2012).

 

1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale, con uno stanziamento in conto competenza pari a 5,8 milioni di euro (con una riduzione di 443.193 euro rispetto al dato assestato 2012).

I capitoli inseriti in questo programma concernono il funzionamento del comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e le somme da assegnare all’Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione.

 

1.6 Tutela dei beni archeologici, con uno stanziamento in conto competenza pari a 202,8 milioni di euro (con una riduzione di 8,5 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012).

Le somme assegnate a questo programma concernono, essenzialmente, le competenze fisse e accessorie al personale (in particolare, il cap. 4001, iscritto nell’ambito del centro di responsabilità amministrativa Direzione generale per le antichità, presenta uno stanziamento di 174,4 milioni di euro).

 

1.9 Tutela dei beni archivistici, con uno stanziamento in conto competenza pari a 129,9 milioni di euro (con un incremento di 12,8 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012).

Anche le somme assegnate a questo programma concernono, essenzialmente, le competenze fisse e accessorie al personale (in particolare, il cap. 3001, iscritto nell’ambito del centro di responsabilità amministrativa Direzione generale per gli archivi, presenta uno stanziamento di 92,7 milioni di euro).

 

1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell’editoria, con uno stanziamento in conto competenza pari a 123,4 milioni di euro (con una riduzione di 13,5 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012).

 

Nel programma sono, tra l’altro, ricomprese:

·          le somme destinate al funzionamento della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (cap. 3609, rimodulabile), pari a 335.686 euro(con una riduzione di 14.314 euro rispetto all’assestamento 2012);

·         le somme destinate al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II di Roma (cap. 3610, rimodulabile, esposto in tabella C della legge di stabilità[120], con 1,0 milione di euro (con una riduzione di 298.000 eurorispetto al dato assestato 2012);dell’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane (cap. 3611, rimodulabile, esposto in tabella C della legge di stabilità[121], con uno stanziamento di 1,1 milioni di euro e una riduzione di 471.000 euro rispetto al dato assestato 2012),del Museo dell’audiovisivo (cap. 3613, rimodulabile, con uno stanziamento di competenza pari a 306.629 euro e una riduzione di 138.797 euro rispetto al dato assestato 2012);

·         le somme destinate al funzionamento e alle attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura (cap. 3614, rimodulabile), pari a 512.648 euro, con una riduzione di 208.375 euro rispetto al dato assestato 2012;

·         i contributi a istituzioni sociali (cap. 3631, rimodulabile), per 4,5 milioni di euro (2,6 milioni di euro in meno rispetto all’assestamento 2012).

Tali importi sono comprensivi dei contributi destinati alla Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” di Monza (piano di gestione (pg) 1, per 3,3 milioni di euro e 1,5 milioni euro in meno rispetto al dato assestato 2012),al Centro Nazionale del Libro parlato (pg. 3, per circa 1 milione di euro,dimezzando in tal modo lo stanziamento risultante dal bilancio assestato 2012), al Centro Internazionale del Libro parlato di Feltre (pg. 4, per circa 106 mila euro e una riduzione di circa 121 mila euro rispetto al dato assestato 2012), alla Società di studi fiumani (pg. 5,per circa 46 mila euro, con circa 6 mila euro in meno rispetto al dato assestato 2012).

Si segnala che non è presente alcuno stanziamento in relazione al pg. 2, relativo ai contributi ai Comitati nazionali per le celebrazioni e alle Edizioni nazionali.

·         le somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 3670, rimodulabile), per10,1 milioni di euro (2,5 milioni di euro in meno rispetto al dato assestato 2012) e i contributi ad enti e istituti culturali (cap. 3671, rimodulabile), per 4,8 milioni di euro (1,2 milioni di euro in meno rispetto al dato assestato 2012). Entrambi i capitoli sono esposti in tab. C della legge di stabilità[122];

·         il contributo all’Accademia Nazionale dei Lincei (cap. 3630, rimodulabile, esposto in tabella C della legge di stabilità) pari a 2,5 milioni di euro (806 mila euro in più rispetto al dato assestato 2012);

·         il contributo da corrispondere al Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea con sede in Milano (cap. 3633, rimodulabile) con circa 237 mila euro (13.250 euro in meno rispetto all’assestamento 2012).

 

1.12 Tutela delle belle arti, dell’architettura e dell’arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio, con uno stanziamento in conto competenza pari a 267,5 milioni di euro (8,3 milioni di euro in meno rispetto al dato assestato 2012).

Nel programma, tra l’altro, sono compresi[123]:

·         le somme destinate al Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della prima guerra mondiale (cap. 5054, rimodulabile), 103.841 euro (44.190 euro in meno rispetto al dato assestato 2012);

·         il contributo per le spese di funzionamento del Museo Nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah (cap. 5170, rimodulabile), 457.285euro (64.222 euro in meno rispetto al dato assestato 2012);

·         le annualità per gli interventi di competenza della società di cultura La Biennale di Venezia (cap. 8410, non rimodulabile), con 1,6 milioni di euro (identico al dato assestato 2012).

 

1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale, con uno stanziamento in conto competenza pari a 24,3 milioni di euro (con 11,3 milioni di euro in più rispetto al dato assestato 2012).

Nell’ambito di tale programma si ricordano, in particolare:

·         le somme stanziate a favore della Fondazione MAXXIMuseo nazionale delle arti del XXI secolo (cap. 5514, rimodulabile), con 4 milioni di euro (1,7 milioni di euro in più rispetto al dato assestato 2012)[124];

·         le somme occorrenti per la tutela e fruizione dei siti Unesco italiani, ivi compresi i servizi di assistenza: cap. 1442 (macroaggregato Interventi) e cap. 7305 (macroaggregato Investimenti), entrambi rimodulabili edesposti in tab. C della legge di stabilità, con stanziamenti di competenza, rispettivamente, di 122.000 euro e 1,6 milioni di euro (17.000 e 224.000 euro in meno rispetto al dato assestato 2012);

·         i fondi per attività museali di promozione culturale per mostre ed esposizioni nazionali e internazionali (cap. 1323, rimodulabile), con uno stanziamento di competenza di 1 milione di euro (319.569 euro in meno rispetto al dato assestato 2012);

·         gli interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale (cap. 7801, rimodulabile), con 1,4 milioni di euro (190.214 euro in meno rispetto al dato assestato 2012).

 

1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale[125] con uno stanziamento in conto competenza pari a 5,6 milioni di euro e una riduzione dell’importo dello stesso, rispetto al dato assestato 2012, di 1,6 milioni di euro.

 

Nell’ambito del programma si ricordano, in particolare:

·         le spese per la progettazione e realizzazione di interventi di conservazione del patrimonio mondiale in pericolo in conseguenza di eventi bellici o calamità naturali (cap. 7302, rimodulabile), con uno stanziamento di 413.730 euro, pressoché identico al dato assestato 2012 (3.476 euro in meno);

·         le spese per il funzionamento dell’antenna della cultura (cap. 2045, rimodulabile), con uno stanziamento di competenza pari a 61.383 euro e una riduzione, rispetto al dato assestato 2012, di circa17 mila euro[126].

 

1.15 Tutela del patrimonio culturale, con uno stanziamento in conto competenza pari a 246,7 milioni di euro e un decremento di 35,6 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012.

 

Nell’ambito del programma si ricordano, in particolare:

·         le somme per interventi urgenti al verificarsi di emergenze, relativi alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici (cap. 1321, rimodulabile), pari a 31,2 milioni di euro (12,7 milioni di euro in meno rispetto al dato assestato 2012).

·         le somme per conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio nazionale archeologico, storico, artistico e architettonico (capp. 7433, 7435, 7436, 7437, tutti rimodulabili), per un totale complessivo di 43,4 milioni di euro (11,8 milioni di euro in meno rispetto al dato assestato 2012).

·         le somme per conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali attinenti il patrimonio bibliografico nazionale e archivistico statale (capp. 7460 e 7670, rimodulabili), per un totale di 10,6 milioni di euro (3 milioni di euro in meno rispetto al dato assestato 2012);

·         le spese per interventi di restauro e sicurezza in musei, archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e culturale, nonché per interventi di restauro della Domus Aurea (cap. 8092, rimodulabile), per 2,1 milioni di euro (17.382 euro in meno rispetto all’assestato 2012), e le somme destinate specificatamente ad interventi per il restauro e la sicurezza della Domus Aurea e dell’area archeologica centrale di Roma (cap. 8095, rimodulabile), per 1,6 milioni di euro (13.037 euro rispetto all’assestato 2012);

·         le spese per il restauro, la conservazione del patrimonio culturale, la valorizzazione dei beni architettonici e l’adeguamento strutturale e funzionale di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato (cap. 7224, rimodulabile) per 2,8 milioni di euro (40.834 euro, rispetto al dato assestato 2012);

·         il rimborso del debito pubblico (capp. 9521, 9524 e 9525, non rimodulabili) per un totale complessivo di 10,2 milioni di euro (circa 536 mila euro rispetto al dato assestato 2012).

 

2. Missione Ricerca e innovazione (n. 17)

 

La missione n. 17, articolata in un solo programma, Ricerca in materia di beni e attività culturali (2.1), prevede uno stanziamento in conto competenza di 42,3 milioni di euro (pari al 2,6% dello stanziamento del Ministero), con un decremento di 23,1 milioni (–35,3%)rispetto al bilancio assestato 2012.

 

Nel programma indicato rientrano, in particolare:

·         le assegnazioni per il funzionamento dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro (cap. 2040, 594 mila euro, con una diminuzione di 203 mila euro rispetto al dato assestato 2012), dell’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (cap. 2041, 448 mila euro, con una diminuzione di 153 mila euro rispetto al dato assestato 2012), dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario (cap. 2043, 405 mila euro, con una diminuzione di 139 mila euro rispetto al dato assestato 2012), dell’Opificio delle pietre dure di Firenze (cap. 2044, 237.090 euro, con un aumento di euro 184.215 euro rispetto al dato assestato 2012). Tutti i capitoli indicati sono rimodulabili. I primi tre sono esposti nella tab. C della legge di stabilità;

·         il contributo – di natura obbligatoria – alla scuola archeologica italiana di Atene (cap. 4132, euro 375.552, con una diminuzione di euro 24.047 euro rispetto al dato assestato 2012).

 

3. Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (n. 32)

 

La missione n. 32 prevede uno stanziamento complessivo di 33,4 milioni di euro (pari al 2,1% dello stanziamento del Ministero), con una riduzione di 9,1 milioni di euro (-21,5%)rispetto al dato assestato 2012.

 

Essa è articolata in 2 programmi:

 

3.1 Indirizzo politico, al quale sono assegnati 10,3 milioni di euro (165.875 euro in meno rispetto all’assestamento 2012) e che comprende, per la quasitotalità, oneri di Funzionamento.

 

3.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza, con uno stanziamento di 23 milioni di euro (9,3 milioni di euro in meno rispetto al dato assestato 2012), pressoché totalmente riferito a spese di Funzionamento.

 

4. Missione Fondi da ripartire (n. 33)

 

La missione n. 33, strutturata in un solo programma, Fondi da assegnare (4.1), prevede uno stanziamento di 90,2 milioni di euro (pari al 5,6% dello stanziamento del Ministero), con un decremento di 9,5 milioni di euro (pari al 9,5% in meno) rispetto all’assestamento 2012.

Nel programma indicato rientrano, in particolare:

·         il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali (cap. 2300, non rimodulabile), pari a 59,9 milioni di euro (10,6 milioni in meno rispetto al dato assestato 2012);

·         il Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all’elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2008[127] (cap. 2401, rimodulabile), con 28,8 milioni di euro (con una riduzione di 241.985 euro rispetto al dato assestato 2012).

Disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio

L’articolo 13 autorizza per l’anno finanziario 2013 l’impegno e il pagamento dellespese del Mibac indicate nello stato di previsione di cui all’allegata tabella 13 (comma 1).

Inoltre,autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale, le variazioni compensative di bilancio (in termini di residui, competenza e cassa) tra i capitoli del programma Sostegno e valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo relativi al Fondo unico per lo spettacolo (comma 2).

Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse per il 2013, autorizza altresì lo stesso Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e comunicati alle competenti Commissioni parlamentari, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli del bilancio di previsione del Mibac relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché all’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico e bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche (comma 3).

Tabelle allegate al disegno di legge di stabilità per il 2013

Preliminarmente, si ricorda che nella parte relativa allo stato di previsione del MIUR sono state riepilogate le principali variazioni nella struttura delle tabelle allegate al nuovo disegno di legge di stabilità.

 

Le Tabelle A e B, recanti gli stanziamenti da iscrivere, rispettivamente, nel Fondo speciale di parte corrente e nel Fondo speciale di conto capitale, destinati alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi approvati nel corso del triennio, non prevedono stanziamenti.

Nella nota illustrativa relativa alla tabella A, peraltro, si evidenzia che nell’accantonamento previsto per il Ministero dell’economia e delle finanze sono comprese le risorse per il provvedimento relativo a “Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno” (AC. 4333), mentre nell’accantonamento previsto per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono comprese le risorse per il provvedimento riguardante “Concessione di un contributo al centro Pio Rajna” (AC. 5309).

 

La Tabella C recagli importi afferenti alle leggi di spesa di carattere permanente, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità. Si riporta, di seguito, l’elenco delle autorizzazioni di spesa disposte dalla leggedi stabilità per il 2012 (L. 183/2011) - con il riferimento al Programma ed alla Missione ai quali afferiscono i capitoli - ponendo a fronte le dotazioni proposte dal ddl di stabilità per il triennio 2013-2015.

 

(in migliaia di euro)

Ministero per i beni e le attività culturali

Legge di stabilità
2012

D.D.L di stabilità 2013-2015

 

2012

2013

2014

2015

Missione: Ricerca e innovazione

Programma: Ricerca in materia di beni e attività culturali

D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (capp. 2040, 2041, 2043)

1.942

1.447

1.125

1.105

Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

Programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

L. 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721)

411.464

399.596*

396.796

391.032

Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria

L. 466/1988: Contributo Accademia nazionale dei Lincei (cap. 3630)

1.670

1.182

937

918

L. 190/1975: Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (cap. 3610)

1.334

995*

773

760

D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (cap. 3611)

1.555

1.559*

902

886

L. 549/1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, art. 1, co. 43 (capp. 3670 e 3671)

18.536

9.694*

7.101

6.942

Valorizzazione del patrimonio culturale

L. 77/2006, art. 4, comma 1: Interventi per i siti italiani posti sotto la tutela dell’UNESCO (capp. 1442 e 7305)

1.964

1.723

1.397

1.377

* Gli importi indicati non tengono conto delle rimodulazioni ex allegato 1 (art. 23, co. 3, L. 196/2009) (v. ante)

 

La Tabella E non contiene interventi che interessino il Ministero in esame.

 


Ministero dell’economia e delle finanze
(Tab. 2)
(
Informazione ed editoria)

Le spese per interventi di sostegno ai settori dell’informazione e dell’editoria, di competenza del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio, sono allocate nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2), all’interno della missione Comunicazioni (15), Programma Sostegno all’editoria (15.4).

 

Preliminarmente si ricorda che in materia di editoria è intervenuto l’art. 29, co. 3, del D.L. n. 201 del 2011 (L. 214/2011) che – oltre a disporre la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti di cui alla L. 250/1990 dal 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013 – ha previsto la revisione del regolamento di semplificazione e riordino dell’erogazione dei contributi all’editoria, emanato con D.P.R. n. 223 del 2010, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012.

In tale contesto, è stato emanato il D.L. n. 63 del 2012 (L. 103/2012), che reca una disciplina transitoria, nelle more della ridefinizione delle forme di sostegno dell'editoria, affidata invece ad un disegno di legge delega al Governo, attualmente all’esame della Camera (A.C. 5270)[128].

Il D.L. 63/2012 ha operato su più fronti e, in particolare:

·         ha rideterminato i requisiti di accesso ai contributi e i criteri di calcolo dei contributi;

·         ha previsto incentivi volti alla modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa.

Stanziamenti

Il programma Sostegno all’editoria reca stanziamenti complessivi in conto competenza pari a 177,4 milioni di euro, di cui 167,0 milioni per spese correnti e 10,4 milioni per spese in conto capitale. Rispetto all’assestamento 2012, si registra un aumento di 7,6 milioni di euro.

Si riportano, di seguito, le previsioni complessive delle dotazioni di competenza del programma relative al triennio 2013-2015:

(in milioni di euro)

 

2013

2014

2015

Parte corrente

167,0

174,5

172,5

Conto capitale

  10,4

  11,3

  11,1

Totale

177,4

185,8

183,6

 

Nell’ambito degli stanziamenti relativi al 2013, si evidenzia che:

§      135,6 milioni di euro sono assegnati al Fondo occorrente per gli interventi dell’editoria (cap. 2183, esposto in tab. C della legge di stabilità), con un aumento di 7,3 milionidi euro rispetto al dato assestato 2012;

§      10,4 milioni di euro sono assegnati al Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento dell’editoria (cap. 7442, esposto in tab. C della legge di stabilità), con un aumento di 0,9 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012.

La tab. C del DDL di stabilità 2013 reca, peraltro, come infra si vede, per il 2013, un importo inferiore di 8,5 milioni di euro rispetto a quello risultante nel DDL di bilancio a legislazione vigente (così esposto nell’allegato 1 alla tab. C[129]).

 

Ulteriori 31,4 milioni di euro sono assegnati al cap. 1501 e sono finalizzati alla corresponsione alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni dei rimborsi per le agevolazioni tariffarie per le imprese editrici, comprese le somme relative agli anni pregressi. Rispetto al dato assestato 2012 non si registrano variazioni.

Tabelle allegate al disegno di legge di stabilità per il 2013

La tabella C, recante gli importi afferenti alle leggi di spesa di carattere permanente, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, prevede a favore dell’editoria gli stanziamenti autorizzati dalla legge n. 67 del 1987, allocati sui capitoli 2183 di parte corrente e 7442 di parte capitale, e pari complessivamente a:


(in migliaia di euro)

 

Legge di stabilità 2012

Disegno di legge di stabilità 2013

 

2012

2013

2014

2015

Ministero dell’economia e delle finanze

 

 

 

 

Comunicazioni

Sostegno all’editoria

L. 67/1987: Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria (capp. 2183, 7442)

137.714

137.472[130]

142.695

144.074

 

Per completezza, si evidenzia che la medesima tabella espone, altresì, richiamando la legge istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (L. n. 249 del 1997), il cap. 1575, in corrispondenza del quale non reca stanziamenti per alcuno degli anni del triennio[131].

Stanziamenti recati da altri stati di previsione

Parte delle spese per gli interventi nel settore dell’informazione insistono, a partire dall’esercizio 2009, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale l’art. 1, co. 7, del D.L. n. 85/2008 (L. 121/2008) ha trasferito le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Nell’ambito della missione Comunicazioni, programma Servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione, sono previsti stanziamenti di parte corrente riguardanti specificamente la materia radiotelevisiva.

 

Si tratta, in particolare, di 92,9 milioni di euro per contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale (cap. 3121)[132], con un decremento di 24,1 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 7, co. 11, del D.L. n. 95 del 2012 ha ridotto i contributi all’emittenza televisiva locale e radiofonica nazionale e locale (di cui all’art. 27, co. 10, della L. n. 488 del 1999[133]) di 20 milioni di euro per l’anno 2013 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.

A sua volta l’art. 32-bis, co. 6, del D.L. n. 83 del 2012 (L. 134/2012) ha disposto una riduzione degli stessi contributi – quantificata in 11,9 milioni di euro per l'anno 2012 e in 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2013 – al fine di provvedere alla copertura dell’onere recato dalle disposizioni di cui al medesimo art. 32-bis, in materia di liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa.

 

Non risultano, invece, stanziamenti per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (cap. 3021), in corrispondenza del quale nell’assestamento 2012 erano allocati 3,0 milioni di euro.

Al riguardo si ricorda, peraltro, che, da ultimo, l’art. 28, co. 1, del D.L. n. 216 del 2011 (L. 14/2012) ha prorogato fino al 2012 – autorizzando la spesa di 7 milioni di euro per lo stesso anno – la convenzione stipulata ai sensi dell’art. 1, co. 1, della L. n. 224 del 1998 tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.a, titolare dell’emittente Radio radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Sull’argomento, interveniva l’art. 8, co. 16, del DDL di stabilità, stralciato.

 

 

.


Ministero dell’economia e delle finanze
(Tab. 2)
(
Sport)

Le spese in materia di sport, di competenza del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport[134] della Presidenza del Consiglio, trovano collocazione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, all’interno della missione Giovani e Sport (30), programma Attività ricreative e sport (30.1).

Stanziamenti

Il programma Attività ricreative e sport reca stanziamenti complessivi in conto competenza pari a 605,2 milioni di euro,di cui 403,8 milioni per spese correnti e 201,4 milioni per spese in conto capitale. Rispetto all’assestamento 2012, si registra una riduzione di 7,0 milioni di euro.

Si riportano, di seguito, le previsioni complessive delle dotazioni di competenza del programma Attività ricreative e sport relative al triennio 2013-2015:

(in milioni di euro)

 

2013

2014

2015

Parte corrente

403,8

408,3

407,5

Conto capitale

201,4

201,4

201,4

Totale

605,2

609,7

608,9

 

Nell’ambito degli stanziamenti relativi al 2013, si segnalano, in particolare:

§         403,8 milioni di euro per il finanziamento del CONI (cap. 1896), con una riduzione di 5,1 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012;

§         61,2 milioni di euro da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli investimenti in materia di sport (cap. 7450), con uno stanziamento identico al dato assestato 2012,

§         140,2 milioni di euro quale annualità quindicennale per la realizzazione di interventi necessari allo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali “Torino 2006” (cap. 7366), con uno stanziamento identico al dato assestato 2012.

Risulta, invece, soppresso il cap. 2111, relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche dello sport, che nel bilancio assestato 2012 recava uno stanziamento di 1,8 milioni di euro. La nota al capitolo riferisce che la soppressione è operata “in applicazione dell’articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010)”.

 

Al riguardo, si ricorda che la disposizione richiamata ha previsto il rifinanziamento del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibilidel MEF, di cui all'articolo 7-quinquies, co. 1, del D.L. n. 5 del 2009 (L. 33/2009), prevedendone la destinazione per le finalità indicate nell'elenco 1 allegato, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. In particolare, a interventi finalizzati, fra l’altro, a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, erano stati destinati 181 milioni nel 2010, 113 milioni nel 2011 e 60 milioni nel 2012. Tra le autorizzazioni di spesa destinatarie degli importi di tale voce dell’elenco figuravano – nel testo come modificato, in particolare, dall’art. 1, co. 23-ter, del D.L. n. 194 del 2009 (L. 25/2010) – anche il D.lgs. n. 242 del 1999, recante il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e la L. n. 189 del 2003, relativa alla promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili.

 

 

 

 


IL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA’ PER IL 2013: DISPOSIZIONI DI INTERESSE DELLA
VII COMMISSIONE CULTURA

 


Articolo 3, commi 23-24
(Disposizioni per la riduzione della spesa
del Ministero degli Affari esteri)

 

23. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è ridotta di un ammontare pari a 712.265 euro annui.

24. Al fine di dare attuazione ai commi 22 e 23, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'adozione delle misure aventi incidenza sui trattamenti economici corrisposti ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti di funzione all'estero di assoluta priorità.

 

Il comma 23, a decorrere dal 2013, dispone la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 658 del Decreto legislativo n. 297 del 1994 - recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado - nella misura di 712.265 euro annui. La riduzione concerne gli assegni di sede del personale delle scuole all'estero, disciplinati appunto dall’articolo 658 di cui in precedenza.

L'assegno di sede del personale delle scuole all'estero, di cui all’art. 658 del D.Lgs. n. 297/1994, consiste in un assegno, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito dall'assegno base e dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti - da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze - sulla base del costo della vita e delle sue variazioni tenuto conto, tra l'altro, del costo degli alloggi e dei servizi, nonché del corso dei cambi. Agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede.

 

Si ricorda che l’indennità di servizio all’estero, unitamente all’assegno per oneri di rappresentanza di cui al successivo art. 171-bis e agli assegni di sede del personale delle scuole all'estero (art. 658 del Decreto legislativo n. 297 del 1994) è stata oggetto di un intervento di riduzione già nel precedente esercizio finanziario: la legge di stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183), infatti, all’art. 4, comma 6, lett. d) ha ridotto di 27.313.157 euro l'autorizzazione di spesa relativa a queste tre voci. La rideterminazione delle risorse è demandata a un decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2012, assicurando comunque la copertura dei posti-funzione all’estero di assoluta priorità.

 

Il comma 24 è finalizzato all'attuazione del comma 23 (nonché del comma 22), da conseguire mediante decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: tale intervento normativo potrà avvenire anche in deroga a quanto previsto dalle rispettive disposizioni - l'articolo 171 del DPR 18 del 1967 e l'articolo 658 del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 297 del 1994 -, assicurando in ogni caso la copertura dei posti-funzione all'estero di assoluta priorità.

 

 

 


Articolo 3, comma 29
(Riduzioni di spesa del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca)

 

29. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 30 a 48.

 

 

Il comma 29 anticipa che al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del MIUR (ai sensi dell’art. 7, commi 12-15, del D.L. 95/2012) concorrono le disposizioni recate dai commi da 30 a 48.

 

Occorre, peraltro, ricordare che, con determinazione del Presidente della Camera in data 18 ottobre 2012[135], ai sensi dell’art. 120, comma 2, del Regolamento, sono state stralciate, per quanto qui interessa, le disposizioni recate dai commi 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40 e 41[136] del disegno di legge.

Per completezza si evidenzia, con riferimento alle disposizioni di interesse della VII Commissione, che sono stati stralciati anche l’art. 8, comma 16[137], e l’art. 11[138].

 

Sull’argomento, si ricorda che l’art. 7, comma da 12 a 15, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) ha disposto che le Amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dal 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, corrispondente agli importi individuati, per ciascun Ministero, nell'allegato 2[139], e ha rimesso ai singoli Ministri la proposizione degli interventi correttivi necessari in sede di disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015.

Nell’allegato 2 del D.L. 95/2012, la riduzione di spesa relativa al MIUR risulta complessivamente pari a:

(milioni di euro)

 

 

2013

2014

2015

MIUR

Saldo netto da finanziare

182,9

172,7

236,7

Indebitamento netto

157,3

172,7

236,7

 

La relazione tecnica al disegno di legge di stabilità evidenzia, peraltro, che il totale di riduzioni assentito dal MEF per il MIUR, sulla base delle proposte di quest’ultimo, è pari a:

(milioni di euro)

 

 

2013

2014

2015

MIUR

Saldo netto da finanziare

240,4

172,7

236,7

Indebitamento netto

124,3

172,7

236,7

 

Sempre la relazione tecnica - rilevato che sono stati raggiunti per ogni Ministero gli effetti in termini di saldo netto da finanziare previsti dalla tab. 2 del D.L. 95/2012 e, anzi, vi è stata una ridefinizione in aumento dello stesso saldo - esplicita che la ridefinizione in diminuzione, per 32,9 milioni di euro per l’anno 2013, degli obiettivi prefissati per il MIUR in termini di indebitamento netto è derivata dal fatto che si tratta in prevalenza di spese di personale. Il suddetto mancato raggiungimento dell’obiettivo risulta, peraltro, assorbito nell’ambito dei saldi della manovra.

 

 


Articolo 3, commi 30-31
(Assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori)

 

30. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttori dei servizi generali e amministrativi.

31. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 30 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato.

 

 

I commi 30 e 31 dispongono in materia di ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni e di relativa liquidazione agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.

 

In particolare, il comma 31 prevede che dall’a.s. in corso (a.s. 2012-2013) l’ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 165/2001, è effettuata applicando quanto già previsto dall’art. 1, co. 24, della L. 549/1995 per i docenti di religione, i supplenti annuali e i supplenti temporanei fino al termine dell’attività didattica, ovvero con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa[140].

La relazione tecnica evidenzia che si rende necessario ricorrere all’istituto delle mansioni superiori affidate agli assistenti amministrativi nelle province dove le graduatorie provinciali relative ai direttori dei servizi generali e amministrativi sono esaurite.

Evidenzia, altresì, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il comma 32, richiamando quanto previsto dal comma 4 dell’art. 52 del citato d.lgs. 165/2001, dispone che la liquidazione del compenso agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi è effettuata in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali e amministrativi al livello iniziale della progressione economica[141] e quello complessivamente goduto dall’assistente amministrativo incaricato.

 

Al riguardo, si ricorda che la disciplina dell’assegnazione di mansioni superiori ha caratteri di eccezionalità, temporaneità e provvisorietà. L’art. 52 del d.lgs. 165/2001 elenca le ipotesi in cui essa è consentita, dovute a obiettive esigenze di servizio e solo per le mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore. Si tratta dei casi di:

§       vacanza del posto in organico, che consente tale assegnazione per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili a dodici, qualora sia stata avviata - come d’obbligo ai sensi del co. 4 - la procedura per la copertura dei posti vacanti entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di assegnazione alle predette mansioni;

§       sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto per la durata dell’assenza, con esclusionedell’assenza per ferie (co. 2[142]).

Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni (co. 3). Per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore (co. 4).

 

Dal punto di vista della formulazione del testo, si segnala che al comma 30 la parola “direttori” dovrebbe essere sostituita con la parola “direttore” e che, al comma 31, occorre inserire la congiunzione “e” fra la parola “generali” e la parola “amministrativi”.

 

 


Articolo 3, commi 37-38
(Compensi per le commissioni esaminatrici dei concorsi per docenti)

 

37. All'articolo 404 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, il comma 15 è abrogato.

38. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

 

I commi 37 e 38 modificano la disciplina vigente in materia di compensi da corrispondere al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il personale docente della scuola, disponendo l’applicazione del compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi per dirigenti scolastici.

 

La relazione illustrativa evidenzia che l’obiettivo è quello di rendere più rapido l’espletamento delle procedure concorsuali, atteso che il compenso non è più rapportato al numero delle sedute, bensì al numero degli elaborati o dei candidati esaminati.

La relazione tecnica evidenzia, invece, che le nuove disposizioni consentono di corrispondere alle commissioni per il concorso recentemente indetto[143] un compenso inferiore rispetto a quello che spetterebbe secondo le regole in vigore.

Tuttavia, la medesima relazione ritiene prudenzialmente di non ascrivere effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

 

La disciplina vigente è recata dall’art. 404, co. 15, del d.lgs. 297/1994, che viene abrogato dal comma 37 in esame.

 

La disposizione citata ha disposto che, fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi (di cui all'art. 45 del d.lgs. 29/1993, ora art. 40 del d.lgs. 165/2001), i compensi sono corrisposti in gettoni di presenza, di lire sessantacinquemila lorde ciascuno, per giornata di seduta, in relazione al numero delle giornate e per l'importo complessivo massimo rapportato al tempo assegnato per la conclusione della procedura concorsuale, secondo la tabella contenuta nello stesso comma. Ha anche disposto che non è dovuto alcun compenso al personale direttivo e docente della scuola in attività che non rinunci all'esonero dagli obblighi di servizio che esso può ottenere per il periodo di svolgimento del concorso.

In base allo stesso art. 404, le commissioni sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico (ora, dirigente scolastico) o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (co. 1[144]).

Nella formazione delle commissioni è assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati (co. 6).

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni sono integrate con tre altri componenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti (co. 11). In tal caso essi si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite (co. 12).

Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi di personale direttivo e docente della scuola in quiescenza[145], ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facoltà di chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo più frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al secondo di essi. Per il personale ispettivo e direttivo, gli elenchi sono compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali (co. 4).

Per i professori universitari gli elenchi sono compilati dal Consiglio universitario nazionale (co. 5).

 

Il comma 38 reca la nuova disciplina, stabilendo che al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi per dirigenti scolastici (art. 10, co. 5, del DPR 140/2008 e DM 12 marzo 2012).

Dispone, inoltre, che i componenti delle commissioni non possono chiedere l’esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

 

Con riferimento al compenso per le commissioni esaminatrici dei concorsi per dirigenti scolastici, si evidenzia che l’art. 10 co. 5, del DPR 140/2008 ne ha affidato la definizione ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

E’, quindi, intervenuto il DM 12 marzo 2012[146], che ha individuato il compenso base per il presidente in € 251 e il compenso base per ciascun componente in € 209,24, cui si aggiunge un compenso integrativo pari ad € 0,50 per ogni elaborato o candidato esaminato. I compensi non possono eccedere € 2.051,70, aumentati del 20 per cento per il presidente. Nel caso di suddivisione delle commissioni in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base, ridotto del 50 per cento.

Il DM disciplina anche i compensi da corrispondere ai componenti dei comitati di vigilanza e ai segretari delle commissioni.

 

Si segnala che, in relazione alla previsione in base alla quale i componenti delle commissioni non possono chiedere l’esonero dal servizio, occorre modificare anche il comma 4 dell’art. 404 del d.lgs. 297/1994 che, come si è visto, fa riferimento all’elenco del personale che non intenda rinunciare all’esonero.

Dal punto di vista della formulazione del testo, inoltre, le parole “stabilito con decreto interministeriale” dovrebbero essere seguite dalle parole “12 marzo 2012,”.

 

 


Articolo 3, commi 42-45
(Impegno orario e ferie per il personale docente. Organico di diritto dei docenti di sostegno)

 

42. A decorrere dal 1o settembre 2013 l'orario di impegno per l'insegnamento del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno, è di ventiquattro ore settimanali. Nelle sei ore eccedenti l'orario di cattedra il personale docente non di sostegno della scuola secondaria titolare su posto comune è utilizzato prioritariamente per la copertura di spezzoni orario disponibili nell'istituzione scolastica di titolarità, nonché per l'attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia titolo, per posti di sostegno, purché in possesso del relativo diploma di specializzazione e per gli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. Le ore di insegnamento del personale docente di sostegno, eccedenti l'orario di cattedra, sono prioritariamente dedicate all'attività di sostegno e, in subordine, alla copertura di spezzoni orari di insegnamenti curriculari, per i quali il personale docente di sostegno abbia titolo, nell'istituzione scolastica di titolarità. L'organico di diritto del personale docente di sostegno è determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, in misura non superiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. Il periodo di ferie retribuito del personale docente di cui al presente comma è incrementato di quindici giorni su base annua.

43. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

44. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

45. Le disposizioni di cui ai commi da 42 a 44 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1o settembre 2013.

 

 

I commi 42-45 dispongono, dal 1° settembre 2013, l’aumento dell’orario di impegno per l’insegnamento per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado (da 18 a 24 ore) nonché, per gli stessi docenti, un aumento del numero di giorni di ferie annuali, pari a 15.

Dispongono, inoltre, in materia di organico di diritto dei docenti di sostegno e di fruizione delle ferie da parte del personale docente di tutti i gradi di istruzione.

Si dispone, altresì, esplicitamente, che le nuove disposizioni legislative non possono essere derogate dalle norme contrattuali.

 

In particolare, il comma 42 stabilisce che, dal 1° settembre 2013, l’orario di impegno per l’insegnamento del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, incluso il personale di sostegno, è di 24 ore settimanali.

Nelle 6 ore eccedenti l’orario di cattedra - che, dunque, rimane fissato a 18 ore - i docenti sono prioritariamente utilizzati nel modo seguente:

§      Docenti non di sostegno:

-        per la copertura di spezzoni orario disponibili nella scuola di titolarità;

-        per l’attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso cui l’interessato abbia titolo (in tal caso, sembrerebbe, anche al di fuori della scuola di titolarità);

-        per posti di sostegno, purché l’interessato sia in possesso del diploma di specializzazione (anche in tal caso, sembrerebbe che non vi sia una limitazione alla scuola di titolarità);

-        per impegni didattici nell’ambito della flessibilità, ovveroore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento.

§      Docenti di sostegno:

-        per attività di sostegno;

-        in subordine rispetto alle attività di sostegno, per la copertura di spezzoni orari di insegnamenti curricolari nella scuola di titolarità, per i quali l’interessato abbia titolo.

 

Sull’argomento, la relazione tecnica evidenzia che, attualmente, parte degli spezzoni sono affidati al personale docente nominato sui posti dell’organico di diritto, quando vi siano docenti disponibili a svolgere le c.d. “ore eccedenti strutturali” e lo spezzone sia pari o inferiore a 6 ore[147]. All’incremento di 6 ore settimanali dell’orario di servizio conseguirà – evidenzia la relazione – l’azzeramento delle ore eccedenti l’orario d’obbligo affidate al personale docente nominati sui posti dell’organico di diritto[148].

Tutti gli spezzoni che non sono coperti mediante ore eccedenti strutturali trovano copertura mediante supplenti fino al termine delle attività didattiche. Allo stesso supplente sono affidati spezzoni anche su scuole diverse, fino a concorrenza dell’orario lavorativo.

Con la nuova disposizione, si determinerà, dunque, una riduzione del fabbisogno di supplenti fino al termine delle attività didattiche.


Dall’incremento dell’orario di lavoro deriveranno, in base alla relazione tecnica, i seguenti effetti finanziari di risparmio:

(in milioni di euro)

 

2013

2014

2015 e ss.

Incremento orario di lavoro docenti non di sostegno

128,6

385,7

385,7

Incremento orario di lavoro docenti di sostegno

109,5

328,6

328,6

 

Appare opportuno chiarire il rapporto tra la disposizione in esame (che non prevede la retribuzione delle ore eccedenti l'orario di cattedra) e le clausole contrattuali vigenti (che prevedono, invece, una retribuzione).

 

La materia, infatti, è attualmente disciplinata a livello contrattuale.

In particolare, l’art. 28 del CCNL per il personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007[149], stabilito che gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento e in attività funzionali alla prestazione di insegnamento (co. 4), dispone (co. 5) che negli istituti di istruzione secondaria superiore l’attività di insegnamento si svolge in 18 ore settimanali (25 ore nella scuola dell’infanzia; 22 ore nella scuola primaria, alle quali vanno aggiunte 2 ore da dedicare alla programmazione didattica).

L’art. 29 stabilisce che l’attività funzionale all’insegnamento comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate. In particolare, le attività collegiali riguardanti tutti i docenti sono costituite dalla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti - fino a 40 ore annue -, dalla partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione -anche in tal caso fino a 40 ore annue – e dallo svolgimento degli scrutini e degli esami.

Infine, l’art. 30 dispone che le attività aggiuntive e le ore eccedenti di insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali ed integrative, vigenti al momento della stipula del CCNL del 2007.

 

Il quadro normativo per quanto attiene alle ore prestate in eccedenza è costituito, per la scuola secondaria, dall'art. 70 del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 4 agosto 1995 e dalle modifiche ed integrazioni poste in essere dai successivi contratti collettivi.

Si ricorda, comunque, che, a livello normativo, l'art. 88, co. 4 del DPR 417/1974 già prevedeva che, fermo restando l'obbligo di 20 ore mensili di servizio per gli altri impegni connessi con la normale attività della scuola, nella scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo, fosse compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/18° del trattamento economico in godimento, salvo specifiche esclusioni.

Inoltre, l'art. 6, co. 1 e 2, del DPR 209/87, dispose che negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, ai docenti di ruolo e non di ruolo che, sulla base di dichiarata disponibilità, dovevano supplire i docenti assenti per non più di 6 giorni, nonché, nei tempi strettamente tecnici per la nomina del supplente temporaneo, i docenti assenti per un periodo più lungo, avevano diritto, per l'effettiva prestazione, ad una retribuzione commisurata, per ogni ora eccedente l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento di 18 ore, ad 1/78 della retribuzione mensile iniziale di livello, ivi compresa la quota di indennità integrativa speciale. Lo stesso articolo stabilì inoltre che al personale docente che presta servizio su cattedre con orario settimanale superiore a 18 ore, ogni ora eccedente le 18 settimanali era compensata, ai sensi dell'art. 88, co. 4, del DPR 417/1974, per l'intera durata dell'a.s. o della nomina.

Infine, l’art. 3, co. 10, del DPR 399/1988 dispose che il richiamato personale docente poteva prestare, a domanda, limitatamente agli a.s. 1988-89 e 1989-90, servizio di insegnamento, in eccedenza all'orario d'obbligo, fino a ventiquattro ore settimanali, individuando le relative retribuzioni.

L’art. 70 del CCNL sopra citato disciplina il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all'art. 43, co. 2, dello stesso CCNL.

Il richiamato art. 43 definisce tali attività aggiuntive come “attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento”.

Le attività aggiuntive di insegnamento, a qualunque titolo prestate, sono deliberate, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, con le specifiche modalità previste, e possono consistere anche nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi o in ulteriori attività aggiuntive di insegnamento volte all'arricchimento e all'integrazione dell'offerta formativa, fino ad un massimo di 6 ore settimanali (co. 2).

Le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (co. 3) possono consistere, fra l’altro in compiti relativi al coordinamento della progettazione, dell'attuazione, della verifica e valutazione del progetto di istituto, al supporto organizzativo al capo di istituto, all'assistenza tutoriale, alla progettazione di interventi formativi.

Lo stesso articolo precisa altresì che il compenso delle attività aggiuntive di insegnamento è fissato in maniera omogenea, nell'ambito di ciascun ordine e grado di scuola, e corrisponde al compenso orario determinato in base alle specifiche tabelle allegate al CCNL medesimo, mentre il compenso delle attività aggiuntive agli obblighi funzionali viene erogato in maniera forfetizzata.

Successivamente, l’art. 25 del CCNL Comparto Scuola normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999 del 26 maggio 1999, confermando sostanzialmente l’impianto del precedente CCNL, stabilì (co. 3) che il compenso orario e le modalità di attribuzione delle attività aggiuntive, ivi comprese quelle di pratica sportiva, erano determinati in sede di contrattazione integrativa nazionale, con un incremento del compenso in misura non inferiore al 10%. Ove non fosse possibile una quantificazione oraria dell’impegno, si potevano prevedere compensi in misura forfetizzata. Inoltre, si confermava che l’erogazione del compenso per le attività aggiuntive d’insegnamento avveniva per le ore effettivamente prestate fino ad un massimo di sei ore settimanali.

Inoltre, con il CCNL del 31 agosto 1999, nell’ambito della costituzione del Fondo dell’istituzione scolastica, destinato alla retribuzione delle varie attività esperite negli istituti, è stato disposto (art. 30, co. 3, lett. b)) che con il richiamato Fondo erano retribuite anche le attività aggiuntive di insegnamento (appunto quelle consistenti nello svolgimento,  oltre l’orario  obbligatorio di  insegnamento  e fino ad un massimo  di  6 ore

settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa) e quelle relative all’educazione fisica[150].

Successivamente, l’art. 28 del CCNL del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2002\2005 e il primo biennio economico 2002\2003 del 24 luglio 2003 ha confermato che le attività aggiuntive e le ore eccedenti d’insegnamento restavano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, vigenti all’atto della stipula del medesimo CCNL. Lo stesso articolo ha altresì disposto l’avvio, presso l’ARAN, entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva, di un’apposita sequenza contrattuale per procedere al riesame e all’omogeneizzazione della materia (che però non risulterebbe essere stata attivata).

Infine, la previgente disciplina delle ore eccedenti e delle attività aggiuntive è stata confermata dall’art. 30 del CCNL del Comparto Scuola del 29 novembre 2007.

 

Per completezza si segnala che, rispondendo all’interrogazione a risposta immediata n. 3-02543 il 17 ottobre 2012, il rappresentante del Governo ha fatto presente che “rispetto al testo contenuto nel disegno di legge di stabilità, il Ministro Profumo ha ieri dichiarato la sua disponibilità a rivedere, d'accordo con i gruppi parlamentari, la proposta contenuta nel disegno di legge. L'eventuale revisione dovrà naturalmente indicare soluzioni alternative nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla legge n. 135 del 2012[151]”.

 

Un’ulteriore statuizione del comma 42 riguarda la definizione dell’organico di diritto dei docenti di sostegno che, a decorrere dall’a.s. 2013/2014, è fissato in misura non superiore a quello dell’a.s. 2012/2013[152].

 

Al riguardo, si ricorda che l’art. 19, co. 11, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha disposto che l’organico di sostegno è determinato applicando quanto previsto dall’art. 2, co. 413 e 414, della L. finanziaria per il 2008 (L. 244/2007), ma con possibilità di istituire posti in deroga in relazione a situazioni di particolare gravità[153], e che è assegnato complessivamente alla scuola o alle reti di scuole appositamente costituite, considerando un docente ogni due alunni disabili. Ha, altresì, disposto che l’azione didattica e di integrazione degli alunni disabili è assicurata sia dai docenti di sostegno che dai docenti di classe[154].

In seguito, l’art. 50 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) ha disposto l’emanazione con decreto interministeriale di linee guida - finora non intervenute - finalizzate, fra l’altro, per quanto qui interessa, alla costituzione degli organici dell’autonomia e di rete, nei limiti previsti dall’art. 64 del D.L. 112/2008, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale (co. 1, lett. e).

Il co. 2 dello stesso art. 50 ha, poi, disposto che, come previsto dall’art. 19, co. 7, del D.L. 98/2011, a decorrere dall’a.s. 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche determinata nell’a.s. 2011/2012 (in questo caso non vi è un riferimento esplicito ai posti di sostegno).

Il co. 3, infine, ha disposto che la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete è definita, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca emanato ogni triennio, sulla base della previsione dell’andamento demografico della popolazione in età scolare e nei limiti della quota del 30% dei risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di riorganizzazione scolastica di cui all’art. 64 del D.L. 112/2008 da destinare ai sensi del co. 9 del medesimo articolo alle risorse contrattuali per il personale della scuola. In sede di prima applicazione, è stato previsto che il decreto di determinazione degli organici per gli a.s. 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 dovesse essere adottato entro 120 giorni dall’entrata in vigore del disegno di legge di conversione (adempimento cui, peraltro, finora non si è dato corso).

 

Sembrerebbe, pertanto, opportuno esplicitare il coordinamento fra la nuova disposizione e le disposizioni recate dall’art. 19, co. 11, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) e, soprattutto, dall’art. 50 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012).

 

Infine, il comma 42 dispone che il periodo di ferie retribuito dei docenti, inclusi quelli di sostegno, della scuola secondaria di primo e di secondo grado è incrementato di 15 giorni l’anno.

 

In base all’art. 13, co. 2, del vigente CCNL, prima citato, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi (che, dunque, diventerebbero 47).

La relazione tecnica evidenzia, al riguardo, che la nuova dotazione di ferie è effettivamente fruibile nell’ambito dei giorni di sospensione delle lezioni, rimanendo sufficienti giorni per gli scrutini e per gli esami.

 

Sulle ferie dei docenti di tutti i gradi di istruzione si sofferma anche il comma 43.

Esso dispone che le ferie sono fruite nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, esclusi quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giorni lavorativi, subordinatamente alla possibilità di sostituzioni che non determinino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

La relazione illustrativa sottolinea che, in base alle vigenti previsioni contrattuali, le ferie devono esser fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche, ossia dal 1 luglio al 31 agosto[155]. Con la disposizione in esame, invece, il riferimento al periodo di sospensione delle lezioni definito con delibera regionale comprende le feste, gli eventuali ponti, le sospensioni natalizia e pasquale, nonché i giorni dal 1° settembre all’inizio delle lezioni e dal termine delle lezioni al 30 giugno.

 

Si segnala che non è indicata esplicitamente l’applicabilità delle disposizioni recate dal comma 43 a decorrere dal 1° settembre 2013.

 

Il comma 44 dispone in materia di fruizione delle ferie da parte del personale docente breve o saltuario, o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, consentendola monetizzazione delle ferie non godute.

A tal fine, novella il comma 8 dell’articolo 5 del D.L. 95/2012, che ha obbligato il personale, anche di qualifica dirigenziale, delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, delle Autorità amministrative indipendenti e della Consob, alla fruizione di ferie, riposi e permessi, senza dar luogo in nessun caso alla c.d. “monetizzazione”[156].

Il comma in esame prevede, dunque, la non applicazione delle richiamate disposizioni al personale docente supplente sopra indicato, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito allo stesso personale di fruire delle ferie.

La relazione tecnica evidenzia che tale disposizione si è resa necessaria in quanto nel comparto scuola si presenta il caso di dipendenti che non possono fruire per intero delle ferie loro spettanti ed è volta ad evitare la soccombenza dell’amministrazione in ipotesi di controversie.

Infatti, come ante evidenziato, l’articolo 13 del CCNL del Comparto Scuola del 29 novembre 2007 obbliga il personale docente a fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche” (cioè dal 1° luglio al 31 settembre)[157].

La relazione tecnica evidenzia che, mentre il periodo richiamato è sufficiente a consentire la fruizione delle ferie a tutto il personale di ruolo e a quello supplente annuale, “ciò non vale per il personale supplente sino al termine delle attività didattiche e breve e saltuario. Infatti:

§        i supplenti sino al termine delle attività didattiche sono assunti con contratto sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico e quindi non hanno a disposizione giorni estivi per le ferie;

§       i supplenti brevi e saltuari sono assunti per pochi giorni e quindi anche loro nell’impossibilità di fruire anche di un solo giorno di ferie”.

 

Il comma 45, infine, dispone che le disposizioni recate dai commi 42-44 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

 

Si valuti l’opportunità di specificare che la disposizione in esame configura una deroga (limitatamente al personale della scuola) alla disciplina generale di cui all’articolo 40 del decreto legislativo n.165 del 2001 (come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009), che rimette alla contrattazione collettiva la “determinazione dei diritti e degli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro”.

 

 


Articolo 3, commi 46-48
(Collocamenti fuori ruolo e comandi di personale scolastico)

 

46. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «trecento unità» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unità»;

b) al secondo periodo, le parole: «cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta unità»;

c) al terzo periodo, le parole: «cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta unità».

47. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno scolastico 2012/2013.

48. Salvo le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dal comma 46 del presente articolo, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell'amministrazione richiedente.

 

 

I commi 46 e 47 dispongono una riduzione delle unità di personale scolastico che è possibile collocare fuori ruolo per compiti connessi con l’autonomia scolastica, o per assegnazioni presso soggetti che svolgono attività relative alle tossicodipendenze, ovvero presso associazioni professionali del personale direttivo e docente, facendo salvi i collocamenti fuori ruolo già disposti per l’a.s. 2012/2013.

 

Il comma 48 dispone in materia di comandi del medesimo personale.

 

In particolare, il comma 46, novellando l’art. 26, co. 8, della L. 448/1998, dispone che:

§       il contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l’amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica è ridotto da 300 a 150 unità.

Al riguardo si ricorda che la riduzione a 300 unità (da 500) era stata disposta dall’art. 4, co. 68, della legge di stabilità 2012 (L. 183/2011).

La relazione tecnica – evidenziato che nell’a.s. 2012/2013 le 300 unità utilizzate si dividono fra 60 dirigenti scolastici e 240 docenti – fa presente che dall’a.s. 2013/2014 le 150 unità potranno presumibilmente dividersi fra 40 dirigenti scolastici e 110 docenti, con una riduzione nel fabbisogno di supplenti annuali pari a 110, e una riduzione di spesa di 3,7 milioni di euro a decorrere dallo stesso a.s.

§       il contingente di unità da destinare ad enti ed associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti è ridotto da 100 a 50 unità;

§       il contingente di unità da destinare alle associazioni professionali del personale direttivo e docente e agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, è ridotto da 100 a 50 unità.

 

La relazione tecnica evidenzia che per le due finalità da ultimo indicate nell’a.s. in corso sono utilizzate 200 unità, di cui 10 dirigenti scolastici e 190 docenti. Presumibilmente, a decorrere dall’a.s. 2013/2014 le utilizzazioni riguarderanno 10 dirigenti scolastici e 90 docenti, con una riduzione di supplenti annuali pari a 100 e una riduzione di spesa di 3,3 milioni di euro a decorrere dallo stesso a.s.

 

Il comma 8 dell’art. 26 della L. 448/1998 dispone che tutte le assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore, essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.

Il comma 10 dispone, a sua volta, che, nell’ambito del contingente previsto dal comma 8, possono essere concessi comandi annuali presso università, associazioni professionali del personale direttivo e docente, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, con oneri interamente a loro carico (sull’argomento, si veda anche quanto dispone il comma 48 dell’art. 3 in esame).

 

Il comma 47 fa salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo già adottati per l’a.s. 2012/2013[158].

 

Ai sensi del comma 48, salvo le ipotesi collocamento fuori ruolo di cui all’articolo 26, co. 8, della citata L. 448/1998 (come modificato dal comma 46 dell’art. 3 in esame), il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solamente con oneri a carico dell’amministrazione richiedente.

Si modifica, così, limitatamente al personale della scuola, la disciplina sulle spese per i comandi recata dall’art. 57 del TU delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

 

 

Gli istituti del comando e del collocamento fuori ruolo nel pubblico impiego

Nel pubblico impiego l’istituto del comando è disciplinato dall’art. 56 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l’impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. L’art. 57 del TU precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l’ente presso cui detto personale presta servizio .

Il collocamento fuori ruolo può essere disposto, ai sensi dell’art. 58 del DPR 3/1957, per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.

In particolare, l’art. 58 dispone che l'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.

L’art. 59 stabilisce che all'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'articolo 57 (evidentemente riferendosi anche a quelle relative alla spesa).

Inoltre, l'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.

 

 


Articolo 3, comma 63
(Riduzioni di spesa del Ministero per i beni e le attività culturali)

 

63. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui ai commi 64 e 65.

 

 

Il comma 63 anticipa che al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Mibac (ai sensi dell’art. 7, co. 12-15 del D.L. 95/2012) concorrono le disposizioni recate dai commi 64 e 65 che riguardano, rispettivamente, gli interventi conservativi volontari sui beni culturali e le somme giacenti nelle contabilità speciali del Mibac.

 

Sull’argomento, rinviando a quanto già esposto, in generale, con riferimento al MIUR nella scheda relativa all’art. 3, co. 29, si evidenzia che nell’allegato 2 del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) la riduzione di spesa relativa al MIBAC risulta complessivamente pari a:

 

(milioni di euro)

 

 

2013

2014

2015

MIBAC

Saldo netto da finanziare

55,6

51,4

66,7

Indebitamento netto

47,8

51,4

66,7

 

Gli stessi importi risultano assentiti dal MEF nella relazione tecnica al disegno di legge in esame.

 

 

 


Articolo 3, comma 64
(Interventi conservativi volontari sui beni culturali)

 

64. All'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari».

 

 

Il comma 64 modifica la disciplina sospensiva introdotta dal D.L. 95/2012 in materia di contributi statali per interventi conservativi volontari sui beni culturali.

 

In particolare, il comma 64, novellando l’art. 1, co. 26-ter, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) – che aveva stabilito la sospensione dei contributi statali per interventi conservativi volontari sui beni culturali (che, si ricorda, sono contributi facoltativi: v. infra) dalla data dell’entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2015 – stabilisce che la stessa sospensione è disposta fino al pagamento dei contributi già concessi a quella data e non ancora erogati.

La relazione tecnica esplicita che si tratta di una prosecuzione della sospensione disposta a legislazione vigente.

 

Si tratta di argomento sul quale nell’arco dell’ultimo anno si sono succeduti vari interventi normativi.

 

In particolare, l’art. 42 del D.L. n. 5/2012 (L. 35/2012), modificando l’art. 31 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ha previsto che l’ammissione dell’intervento autorizzato ai contributi statali stabiliti agli artt. 35 (concorso alla spesa da parte del MIBAC) e 37 (contributi in conto interessi sui mutui per la realizzazione degli interventi) è disposta dagli organi del Ministero in base all’ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto interministeriale Mibac-MEF.

E’, poi, intervenuto l’art. 1, co. 26-ter, del D.L. 95/2012, di cui si è già detto.

 

 

 

 

 

Il dovere di conservazione del patrimonio culturale è richiamato tra i principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio[159].

In particolare, gli articoli da 30 a 40 disciplinano nel dettaglio gli obblighi di conservazione dei beni culturali, operando una distinzione tra beni appartenenti allo Stato – ovvero a regioni, altri enti pubblici territoriali e enti pubblici – e beni di proprietà di privati. Relativamente a quest’ultima categoria, il Codice distingue tra interventi conservativi volontari e imposti e detta la specifica procedura di esecuzione.

Gli interventi conservativi volontari, decisi su iniziativa del proprietario, sono subordinati ad autorizzazione del Soprintendente[160] ed eseguiti dal proprietario.

In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge (art. 31)[161].

Il MIBAC ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal privatoper un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare. Per la determinazione della percentuale del contributo si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali (art. 35)[162].

Inoltre, il MIBAC può concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai privati per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di 6 punti percentuali sul capitale erogato a titolo di mutuo ed è corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni. Il predetto contributo può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il soprintendente abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico (art. 37).

 

 


Articolo 3, comma 65
(Somme giacenti nelle contabilità speciali del Mibac)

 

65. All'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali,» sono inserite le seguenti: «con priorità per quelle»;

b) le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233».

 

 

Il comma 65 modifica, con alcune specificazioni, la disciplina relativa al versamento al bilancio dello Stato delle somme giacenti nelle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti del Mibac, e la estende anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale.

 

In particolare, il comma 65, novellando l’art. 4, co. 85, della L. di stabilità 2012 (L. 183/2011), dispone che, ai fini del versamento al bilancio dello Stato delle somme giacenti, alla data di entrata in vigore della stessa L. di stabilità,nelle contabilità speciali (v. infra) intestate ai capi degli Istituti del Ministero, è data priorità a quelle accreditate fino al 31 dicembre 2006 per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali (approvati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 149/1993 - L. 237/1993).

Dunque, rispetto alla formulazione originaria, che limitava il versamento alle somme accreditate “fino al 31 dicembre 2006” - e ivi giacenti alla data di entrata in vigore della L. di stabilità 2012 - ora si generalizza lo stesso versamento a tutte le somme giacenti alla stessa data di entrata in vigore della L. di stabilità 2012, con priorità per le somme accreditate fino al 31 dicembre 2006.

Tuttavia, non si modificano gli importi previsti dalla norma originaria, pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013.

Sembrerebbe, dunque, opportuno un chiarimento.

 

Al riguardo si ricorda che l'art. 3, co. 8, del D.L. 67/1997 (L. 135/1997), al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni culturali, ha autorizzato l'apertura di contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché ai funzionari delegati dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della Regione siciliana, per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 149/1993 (L. 237/1993). Tale ultima norma prevede che il Ministro approvi, entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici.

È quindi intervenuto l’art. 1, co. 1143, della L. 296/2006 che ha modificato l’art. 3, co. 8, del D.L. 67/1997 consentendo una tantum la riprogrammazione delle risorse giacenti nelle contabilità speciali dei capi degli Istituti centrali e periferici del MBAC non impegnate entro il 30 novembre 2006.

Infine, l’art. 2, co. 386, della L. 244/2007, al fine di rendere stabile il meccanismo previsto dall’art. 1, co. 1143, della L. 296/2006, ha disposto che siano riprogrammati con decreto ministeriale gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro per i quali, al 31 dicembre dell’anno successivo all’approvazione, non siano state avviate procedure di gara o affidamenti. Le risorse in questione possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un’altra ai fini della realizzazione dei nuovi interventi, ove possibile nell’ambito della stessa Regione.

Infine, ha stabilito che entro il 31 gennaio di ogni anno i responsabili degli uffici titolari delle contabilità speciali sono tenuti a comunicare alla direzione generale centrale competente i programmi e gli interventi per i quali non sono iniziate le procedure di gara o non sono stati definiti gli affidamenti diretti, allo scopo di procedere alla riprogrammazione degli interventi.

 

Una ulteriore modifica riguarda la procedura da seguire per l’individuazione delle somme: infatti, mentre la disposizione originaria prevede l’intervento di un decreto del Ministro, su proposta del Segretario generale che provvede alla necessaria attività istruttoria e di verifica, la novella ora proposta prevede che possano intervenire più decreti del Ministro.

 

Infine, è prevista l’estensione della disciplina sul versamento al bilancio dello Stato anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale ai sensi dell’art. 15, co. 3, del DPR 233/2007, concernente la riorganizzazione del Mibac.

 

Si tratta di: Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei; Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze; Istituto superiore per la conservazione ed il restauro[163]; Biblioteca nazionale centrale di Roma; Biblioteca nazionale centrale di Firenze; Centro per il libro e la lettura; Archivio centrale dello Stato.


Articolo 3, commi 75 e 76
(Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica)

 

75. A decorrere dall'anno 2013, conseguentemente alle economie di spesa di cui ai commi da 42 a 48 del presente articolo non destinate al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo denominato «Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica», nel quale confluiscono altresì il Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Lo stanziamento del Fondo è pari a quello degli altri Fondi che vi confluiscono ed è integrato di euro 548,5 milioni nell'anno 2014 e di euro 484,5 milioni a decorrere dall'anno 2015, riferiti rispettivamente alle economie di cui ai commi da 42 a 48 conseguite negli esercizi finanziari 2014, 2015 e successivi. Il Fondo è destinato, previa certificazione delle economie effettivamente conseguite e garantendo l'invarianza in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, all'integrazione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole, sentite l'Unione delle province d'Italia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, nonché alle necessità e alle finalità dell'organico di rete di cui all'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per il riparto del Fondo tra le finalità di cui al periodo precedente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sono soppressi il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012. All'articolo 4, comma 82, della legge n. 183 del 2011, le parole da: «, destinato alle missioni» fino alla fine del comma sono soppresse.

76. Lo stanziamento definito dal comma 75 è reso disponibile, limitatamente alla quota data dall'eccedenza delle economie effettivamente conseguite nell'anno scolastico che si conclude nell'esercizio di riferimento rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificati dal medesimo comma 75, subordinatamente alla verifica tecnico-finanziaria resa dal comitato di cui al citato articolo 64, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che ne certifica anche l'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

 

 

I commi 75 e 76 dispongono l’istituzione, a decorrere dall’anno 2013, nello stato di previsione del MIUR, del Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, destinato a integrare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, a realizzare iniziative nazionali in materia di sicurezza nelle scuole, nonché alle necessità dell’organico di rete.

 

In particolare, il comma 75 dispone che, a decorrere dall’anno 2013, in conseguenza delle economie di spesa derivanti dall’allungamento dell’orario di lavoro per gli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, nonché dalla riduzione dei collocamenti fuori ruolo e dalle novità in materia di comandi (co. 42-48 dell’art. 3), non destinate al raggiungimento degli obiettivi indicati dall’art. 7, co. 12, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), è costituito nello stato di previsione del MIUR un Fondo denominato “Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica”.

 

Le economie da destinare al nuovo Fondo sono quantificate in 548,5 milioni di euro nel 2014 e 484,5 milioni di euro dal 2015.

Al riguardo, la relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari di risparmio derivanti dalle disposizioni recate dall’art. 3, co. 42-48, in complessivi 721,3 milioni di euro a decorrere dal 2014.

 

Nel Fondo confluiscono, inoltre (si presume, a decorrere dal 2013, anno di istituzione):

§      il Fondo previsto dall’art. 64, co. 9, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) per l’iscrizione delle economie di spesa derivanti dalle misure di riorganizzazione della scuola, destinate alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del relativo personale. Conseguentemente, il comma 76 dispone la soppressione del secondo periodo del co. 9 citato.

Al riguardo si ricorda che il co. 6 dell'art. 64 del D.L. 112/2008 ha previsto economie lorde di spesa per il bilancio dello Stato non inferiori a € 456 mln per il 2009, a € 1.650 mln per il 2010, a € 2.538 mln per il 2011 e a € 3.188 mln a decorrere dal 2012, da realizzare con le misure di razionalizzazione dettate dal medesimo articolo.

Il co. 9 ha destinato – a decorrere dal 2010 – il 30% di tali economie all’incremento delle risorse contrattuali per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola (primo periodo), stabilendo chegli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e sono resi disponibili in gestione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse economie (secondo periodo).

In seguito, l’art. 8, co. 14, del D.L. 78/2010 ha disposto che, fermo restando quanto disposto dall’art. 9 dello stesso D.L. in merito al blocco degli incrementi economici per gli anni 2010, 2011 e 2012, le risorse di cui all’art. 64, co. 9, del D.L. 112/2008 sono comunque riservate al settore scolastico, con le modalità di cui allo stesso co. 9, secondo periodo[164].

Da ultimo, l'art. 50, co. 3, del D.L. 5/2012 (L. 35/2012), nel disciplinare la determinazione della consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete - previsti dallo stesso art. 50 (v. infra) - ha disposto anche (nel terzo periodo, ora soppresso ai sensi del comma 76) che, a decorrere dall’a.s. 2012-2013, continua a trovare applicazione il citato co. 9 dell’art. 64 del D.L. 112/2008, per le finalità dell’art. 8, co. 14, del D.L. 78/2010, per le necessità dell’organico dell’autonomia e le finalità dell’organico di rete (ossia, per il graduale sblocco degli scatti per l’organico citato).

§      Il Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituito a decorrere dal 2012 nello stato di previsione del MIUR ai sensi dell’art. 4, co. 82, della L. 183/2011[165].

 

L’art. 4, co. 82, della L. 183/2011 ha previsto l’istituzione nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dal 2012, del “Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”, peraltro destinato, oltre che alle missioni ”Istruzione scolastica” e “Istruzione universitaria”, anche alla missione “Ricerca e innovazione” (alla quale non si fa riferimento nella denominazione) (di tali destinazioni il comma 76 prevede ora la soppressione).

Al Fondo affluiscono le economie di spesa derivanti dalle misure disposte dai commi da 68 a 70[166] e da 73 a 81[167] e non destinate al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica di cui all’art. 10, co. 2, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011). In particolare, è specificato che il Fondo ha uno stanziamento di € 64,8 milioni nel 2012, € 168,4 milioni nel 2013, € 126,7 milioni dal 2014.

Infine, la disposizione ha previsto che al riparto del Fondo fra le relative finalità si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze.

La relazione illustrativa (A.S. 2968) specificava che il Fondo è volto allo sviluppo del sistema nazionale di valutazione[168].

 

Il Fondo è destinato:

§      all’integrazione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 1, co. 601, L. 296/2006);

§      alla realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole, sentite UPI e ANCI;

§      alle necessità dell’organico di rete (art. 50 D.L. 5/2012[169]).

 

I criteri per il riparto fra le finalità indicate sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Per l’emanazione di tale decreto non è indicato un termine.

 

In base al comma 76, lo stanziamento - che, come si è visto, deriva da una pluralità di fonti - è reso disponibile subordinatamente alla verifica del conseguimento delle economie effettuata dal comitato di verifica tecnico-finanziaria di cui all’art. 64, co. 7, del D.L. 112/2008, che ne certifica anche l’invarianza sui saldi di finanza pubblica.

Pertanto, si estende la competenza del comitato citato, finora limitata alla verifica delle economie derivanti dall’art. 64 del D.L. 112/2008.

Si ricorda, infatti, che l’art. 64, co. 7, del D.L. 112/2008 ha disposto - ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo a MIUR e MEF – la costituzione, con DPCM, contestualmente all’avvio dell’azione programmatica in relazione alle previsioni recate dallo stesso art. 64, di un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti dei due dicasteri citati. Al comitato è stato affidato il compito di monitorare il processo attuativo delle disposizioni dell’art. 64, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi finanziari previsti, segnalando eventuali scostamenti per le conseguenti misure correttive[170].

 

Con riferimento alle soppressioni normative proposte, si segnala che, mentre per il Fondo di cui all’art. 64, co. 9, del D.L. 64/2012 l’operazione di coordinamento fra la disposizione vigente e la nuova disposizione è corretta (infatti, si sopprime il periodo del co. 9 citato che istituiva il Fondo), per il Fondo di cui all’art. 4, co. 82, della L. 183/2011 occorre individuare una modifica che lo elimini dall’ordinamento. Da questo punto di vista non appare, infatti, sufficiente la previsione di “confluenza” recata dal comma 75, né la soppressione delle finalizzazioni alle tre missioni dello stato di previsione del MIUR recata dal comma 76.

Dal punto di vista della formulazione del testo, si segnala che nei commi 75 e 76 vari concetti si ripetono: a titolo di esempio, alla certificazione delle economie effettivamente conseguite, nonché all’utilizzo delle sole economie non destinate al conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 7, co. 12, del D.L. 95/2012 si fa riferimento in entrambi i commi.

 


Articolo 4, comma 2
(Fabbisogno delle università e degli enti di ricerca)

 

2. Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 11 della presente legge.

 

 

L’articolo 4, comma 2, dispone in materia di fabbisogno finanziario delle università e dei principali enti di ricerca vigilati dal MIUR per il triennio 2013-2015.

 

In particolare dispone che per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni recate dalla L. 296 del 2006 (L. finanziaria 2007, art. 1, co. 637, 638, 639, 640 e 642), relative ai criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle università e dei principali enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR (Consiglio nazionale delle ricerche, dell’Agenzia spaziale italiana, dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ora, ENEA), del Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia).

Le stesse disposizioni sono state applicate anche nel triennio 2010-2012, sulla base di quanto disposto dall’art. 2, co. 9, della L. 191/2009 (L. finanziaria 2010).

 

Il comma precisa che, al fine indicato, occorre tener conto di quanto previsto dall’art. 11 (che dispone il riordino degli enti di ricerca).

 

Occorre sopprimere le parole “tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 11 della presente legge”, poiché l’art. 11 – come anticipato nella scheda relativa all’art. 3, co. 29 – è stato stralciato.

 

Anche per ciascun anno del nuovo triennio, dunque, la crescita del fabbisogno non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3% per il sistema universitario (art. 1, co. 637, L. 296/2006) e al 4% per gli enti pubblici di ricerca indicati (art. 1, co. 638, L. 296/2006)[171]. Tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate (art. 1, co. 642, L. 296/2006).

Il co. 637 citato demanda, inoltre, al Ministro dell’università e della ricerca la determinazione annuale del fabbisogno per ciascun ateneo, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, mentre il co. 639 stabilisce che il fabbisogno degli enti di ricerca è determinato nella misura inferiore tra quello programmato e quello realizzato nell’anno precedente, incrementato del predetto 4 per cento. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri entri di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato, e possono essere determinati i pagamenti annuali – che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato – derivanti da accordi di programma e convenzioni.

L’art. 1, co. 640, L. 296/2006 conferma l’esclusione dalla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ASI, dei pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e per programmi realizzati con leggi speciali, compresa la partecipazione al programma “Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo” (ex art. 3, co. 5, L. 350/2003).

 

La relazione tecnica chiarisce che la proroga è finalizzata a mantenere inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno e dell’indebitamento netto dei due comparti di spesa per il prossimo triennio, evitando che si determini un livello di fabbisogno non compatibile con gli equilibri di finanza pubblica.

 

 


Articolo 7, commi 14 e 15
(Obbligo delle convenzioni quadro Consip e del mercato elettronico della P.A. per gli istituti scolastici e universitari)

 

14. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) al secondo periodo:

1) dopo le parole: «gli obblighi» sono inserite le seguenti: «e le facoltà»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento».

15. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,».

 

 

I commi 14 e 15 dell’articolo 7 – attraverso talune modifiche ai commi 449 e 450 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 - introducono, per gli istituti ele scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie:

§      l’obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate dalla Consip (comma 15);

§      la previsione che, con decreto del MIUR, vengano definite linee guida per la razionalizzazione e il coordinamento tra più istituzioni degli acquisti merceologicamente omogenei, avvalendosi del mercato elettronico della P.A. o degli altri sistemi telematici di approvvigionamento centralizzato, i quali già operano, per le altre amministrazioni pubbliche, in caso di acquisti di importo inferiore alla “soglia” di rilievo comunitario.

Infine, tra i sistemi telematici di acquisto centralizzato per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali, è inserito il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (comma 14).

 

In rapida sintesi la disciplina sulla razionalizzazione degli acquisti e, in particolare, l’obbligo/facoltà di avvalersi delle convenzioni-quadro sancito nell’articolo 26 della legge n. 488/1999 trova specifica disciplina nell’articolo 1, commi 449-450 legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), da ultimo modificati dal decreto legge n. 52/2012 (legge n. 94/2012) e dal decreto legge n. 95/2012 i quali allo stato, costituiscono la base di riferimento dell’attuale assetto normativo che di seguito si espone:

§      le amministrazioni statali centrali e periferiche - ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie sono obbligate ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate dalla CONSIP (articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006, modificato dall’articolo 7, comma 1 del D.L. n. 52/2012).

§      Per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario[172], le citate amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al citato articolo 328, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 (articolo 1, comma 450, primo periodo, della legge n. 296/2006, modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012);

§      le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 165/2001, tra le quali gli enti territoriali[173] hanno la facoltà di ricorrere alle convenzioni CONSIP o alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto, ovvero hanno l’obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti (articolo 26, legge n. 488/1999 e articolo 1, comma 449 legge n. 296/2006). Per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le citate amministrazioni sono tenute a ricorrere al mercato elettronico della P.A., ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del citato articolo 328 (articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge n. 296/2006, modificato dall’articolo 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012);

§      gli enti del servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto di riferimento, e, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. (articolo 1, comma 449, legge n. 296/2006)[174].

 

In particolare, il comma 14 apporta una serie di modifiche al comma 450 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), volte a:

§      precisare che l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di fare ricorso al mercato elettronico della P.A. opera fermi restando gli obblighi e le facoltà di ricorso agli acquisti centralizzati per le medesime amministrazioni disposti dal comma 449 del medesimo articolo 1 della legge n. 296/2006 (comma 14, lett. a), cpv. 1));

§      prevedere, tra i sistemi telematici di acquisto centralizzato cui le predette pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso, il sistema telematico di acquisto messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento ((comma 14, lett. a), cpv. 2));

§      prevedere, per gli istituti ele scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie – enti che allo stato non soggiacciono all’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della P.A. – che vengano definite linee guida per larazionalizzazione e il coordinamento tra più istituzioni degli acquisti merceologicamente omogenei, avvalendosi del mercato elettronico della P.A. o degli altri sistemi telematici di approvvigionamento centralizzato.

Le linee guida dovranno essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

A decorrere dall’anno 2014, i risultati conseguiti dalle singole istituzioni saranno presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento (comma 14, lett. b)).

Con riferimento alla formulazione del comma 14, si osserva che non è indicata la data entro la quale debba essere adottato il decreto del MIUR volto a fissare le linee guida per la razionalizzazione degli acquisti delle scuole e delle istituzioni educative ed universitarie.

Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale in cui le pubbliche amministrazioni acquistano, per valori inferiori alla soglia di rilievo comunitario[175], i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema. Il MePA è dunque uno degli strumenti di acquisto previsti dal sistema di e-Procurement della P.A., il sistema informatico delle procedure telematiche di acquisto di beni e servizi (sul sistema di e-procurement, cfr. infra).

Il MePA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), è disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici) e da una serie di norme di carattere generale e speciale, quali quelle in esame, che ne regolano il funzionamento[176].

In particolare, l’art. 328 del citato D.P.R. n. 207/2010 dispone che la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso:

§       il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante;

§       il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal MEF sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.;

§       il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'art. 33 del Codice.

Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico dovranno essere adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione, nonché seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi indicati di seguito. Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi tramite uno o più bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione. I bandi di abilitazione devono, a loro volta, essere pubblicati in conformità alla disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all'art. 124, comma 5, del Codice e recare una serie di elementi indicati al comma 3 dell’art. 328 del Regolamento. Inoltre, avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi.

 

Il comma 15, modificando il comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 296/2009, include gli istituti ele scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nelle amministrazioni pubbliche statali aventi l’obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate dalla Consip.

 


Articolo 8, comma 17
(Scuole non statali)

 

17. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 223 milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

L’articolo 8, comma 17, reca un’autorizzazione di spesa per il 2013 a favore delle scuole non statali.

 

In particolare, il comma 17 autorizza, per l’anno 2013, la spesa di 223 milioni di euro da destinare alle finalità di cui all’art. 2, co. 47, della legge finanziaria 2009 (L. 203/2008), concernenti il sostegno alle scuole paritarie (ad esclusione di quelle delle province autonomedi Trento e di Bolzano, ex art. 2, co. 109, L. 191/2009[177]).

Tale stanziamento si sommerà, dunque, a quello previsto a legislazione vigente nel DDL di bilancio per il 2013, nel Programma 1.9- Istituzioni scolastiche non statali, pari, come si è visto nell’apposita sezione del dossier, a 279,2 milioni di euro.

La relazione tecnica evidenzia che l’autorizzazione di spesa è stata determinata tenendo conto delle riduzioni apportate dal D.L. 16/2012 (L. 44/2012)[178][179].

 

Preliminarmente si ricorda che l'art. 138, co. 1, lett. e), del D.Lgs. 112/1998 ha attribuito alle regioni la competenza amministrativa relativa ai contributi alle scuole non statali.

A sua volta, l’art. 1-bis del D.L. 250/2005 (L. 27/2006) ha ricondotto le scuole non statali alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della L. 62/2000 - abilitate, tra l’altro, al rilascio di titoli di studio aventi valore legale - e di scuole non paritarie.

L’art. 1, co. 635, della L. 296/2006, al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, ha incrementato, per complessivi 100 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2007, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base “Scuole non statali dello stato di previsione del MIUR, da destinare prioritariamente alle scuole per l’infanzia.

Ma, con sentenza n. 50 del 2008,la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, per violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni, l’erogazione di uno stanziamento statale vincolato relativo ad un settore ricadente nelle funzioni amministrative di competenza regionale. La medesima sentenza, peraltro, ha fatto salvi gli eventuali procedimenti in corso, anche se non esauriti, a garanzia della continuità di erogazione di finanziamenti inerenti a diritti fondamentali dei destinatari[180].

L’art. 2, co. 47, della L. 203/2008 (L. finanziaria 2009) ha poi disposto che i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione sono stabiliti, fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Contestualmente, infatti, la legge di bilancio per il 2009 (L. 204/2008) ha inserito nello stato di previsione del MIUR – esclusivamente per l’esercizio 2009 –, nell’ambito della Missione Istruzione scolastica, un nuovo programma 1.10 – Interventi in materia di istruzione, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2009. Le risorse sono state allocate nel capitolo 1299 – Somme da trasferire alle regioni per il sostegno delle scuole paritarie, di nuova istituzione[181].

L’autorizzazione di spesa di cui all’art. 2, co. 47, della L. 203/2008 è stata rifinanziata per gli anni successivi dalla legge finanziaria (poi, di stabilità[182]). In particolare, per il 2010, l’art. 2, co. 250, L. 191/2009 ha assegnato (elenco 1, allegato alla legge) 130 milioni di euro provenienti dal cosiddetto “scudo fiscale”; per il 2011, l’art. 1, co. 40, della L. L. 220/2010, disponendo un rifinanziamento per il 2011 del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti (di cui all'art. 7-quinquies, co. 1, del D.L. 5/2009), ha destinato al programma di interventi l’importo di 245 milioni di euro; per il 2012, l’art. 33, co. 16, della L. 183/2011 ha, a sua volta, autorizzato, per l’anno 2012, la spesa di 242 milioni di euro.

 

 


Articolo 8, comma 21
(Fondo interventi Presidenza del Consiglio dei ministri)

 

21. Al fine di finanziare interventi urgenti a favore delle università, delle famiglie, dei giovani, in materia sociale, per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell'Aquila nonché per il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 900 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo e il riparto tra le finalità di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

 

L’articolo 8, comma 21, prevede l’istituzione di un nuovo fondo, con una dotazione di 900 milioni di euro per l’anno 2013, da ripartire con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il finanziamento di interventi di settore concernenti le università, le famiglie, i giovani, la materia sociale, la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell’Aquila, nonché il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali.

 

Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definiti le modalità di utilizzo del fondo e il riparto delle risorse tra le predette finalità.

 

Si osserva che la norma non reca alcun termine entro il quale dovrà essere adottato il predetto DPCM.

 

 

 


ALLEGATO 1 AL DISEGNO DI LEGGE
DI BILANCIO PER IL 2013

 


 

 

 

 




[1]    Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Sono una rappresentazione politico-istituzionale del bilancio, volta a rendere più trasparenti i grandi aggregati di spesa ed a comunicare le direttrici dell’azione amministrativa delle singole Amministrazioni. Le Missioni non corrispondono alla ripartizione degli stati di previsione, nel senso che numerosi Ministeri partecipano a più di una Missione istituzionale e, d’altra parte, varie Missioni istituzionali sono affidate alla responsabilità di più Ministeri. Esse possono essere, pertanto, ministeriali o trasversali a più Dicasteri.

[2]     I Programmi costituiscono aggregati omogenei di attività svolte all’interno di ogni singolo Ministero, per perseguire obiettivi ben definiti nell’ambito delle Missioni. Essi sono prevalentemente di competenza di un unico Ministero, anche se non mancano Programmi condivisi tra più Amministrazioni.

[3]    http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_23_luglio_2012_n24.doc.pdf .

Con particolare riguardo all’indicazione del riferimento di un programma ad un unico Centro di responsabilità amministrativa, la Circolare chiarisce che nel caso in cui un programma interessi più Centri dovrà essere necessariamente individuato un referente unico.

[4]    Pari complessivamente a € 141,1 milioni per il 2012 e a € 615 milioni a decorrere dal 2013.

[5]    La Circolare del MEF n. 24 del 2012 chiarisce che per praticare la riduzione è stata applicata una metodologia basata sul confronto dei valori medi per anno persona dei costi di gestione, per amministrazione e per singola voce del piano dei conti, stimando l’eccesso dei costi rispetto al valore mediano. Le voci di spesa sulle quali operare le riduzioni, individuate in base a tale metodologia, sono state poi ricondotte ai capitoli di spesa di ogni stato di previsione. Aggiunge, inoltre, la circolare che, considerato che l’incidenza delle riduzioni di spesa viene a gravare sulla gestione in corso, è stata assicurata flessibilità gestionale ai Ministri competenti, i quali, ai sensi del comma 22 del medesimo art. 21, D.L. 95/2012, potevano operare una differente ripartizione delle riduzioni.

[6]    Sono esclusi dall’applicazione della norma anche le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, gli enti e organismi vigilati dagli enti territoriali, e gli enti del servizio sanitario nazionale.

[7]    In caso di impossibilità di operare la riduzione, si prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.

[8]     Di cui all’art. 7 del D.lgs. 204/1998. Si tratta di: ASI, CNR, Consorzio per l’area scientifica e tecnologica di Trieste, Istituto italiano di studi germanici,Istituto nazionale di Alta matematica, INAF, INFN, INGV, OGS, INRIM, Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche, Stazione Zoologica Anton Dohrn.

[9]    Per completezza, si ricorda che il testo originario dell’allegato 3 del D.L. prevedeva anche per il 2012 la riduzione dei trasferimenti ai 12 enti di ricerca di cui all’art. 7 del d.lgs. 204/1998, per un importo pari a 19,2 milioni di euro. Durante l’esame parlamentare, a seguito dell’approvazione, al Senato, dell’emendamento 8.1000, è stata soppressa la parte della riduzione dei trasferimenti ai 12 enti di ricerca di cui sopra. Conseguentemente, nell'allegato 1, alla voce relativa al MIUR, l'importo di 4,0 milioni di euro per l'anno 2012 è stato incrementato a 24 milioni di euro.

[10]   La riduzione di spesa è complessivamente indicata, in termini di saldo netto da finanziare, in € 1.777,3 mln nel 2013, € 1.574,5 mln nel 2014 e in € 1.649,5 mln nel 2015; in termini di indebitamento netto, in € 1.528,5 mln nel 2013, € 1.574,5 mln nel 2014 e in € 1.649,5 mln nel 2015. Peraltro, poiché la norma impone una riduzione di spesa permanente a decorrere dal 2013, i tagli indicati per l’anno 2015 dovrebbero intendersi estesi anche agli anni successivi.

[11]   Le riduzioni organiche sono disposte con uno o più D.P.C.M. – da adottare entro il 31 ottobre 2012 (il termine per l’invio delle proposte da parte delle singole amministrazioni è stato fissato al 4 ottobre 2012 per i Ministeri e al 28 settembre 2012 per gli enti pubblici e le agenzie, con Direttiva n. 10/2012 del 24 settembre 2012 (http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1005452/direttiva%20n.%2010.pdf) del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri)– considerando che le stesse possono essere effettuate selettivamente anche in misura inferiore alle percentuali previste a condizione di effettuare una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche in altra amministrazione. Laddove non si provveda alla riduzione entro il termine del 31 ottobre 2012, è vietato procedere a qualsivoglia assunzione di personale, fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità già in essere.

[12]   Al riguardo si ricorda che con la già citata Direttiva n. 10/2012 del 24 settembre 2012 è stato chiarito che “si può ritenere che le Università, pur non essendo richiamate nello stesso comma [4], siano anch’esse escluse in considerazione della specificità del loro ordinamento e dell’assetto organizzativo che le caratterizza”.

[13]   Sull’argomento, si veda dossier n. 672/2 del Servizio Studi del 10 settembre 2012.

[14]   Sull’argomento, con riferimento alla denominazione del Fondo, si veda quanto era stato evidenziato nel già citato dossier del Servizio Studi n. 672/2. La questione è risolta correttamente nel DDL di bilancio 2013.

[15]   Poiché la norma impone una riduzione di spesa permanente a decorrere dal 2011, i tagli indicati per l’anno 2013 dovrebbero intendersi estesi anche agli anni successivi.

[16]   Poi ridotta di 2 milioni di euro a decorrere dal 2013 dall’art. 8, co. 6, del D.L. 83/2012 (L. 134/2012) e di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014dall'art. 4-bis, co. 1, lett. b), del D.L. 74/2012 (L. 122/2012).

[17]   Per motivate esigenze, con il disegno di legge di bilancio possono inoltre essere effettuate rimodulazioni delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi, compensative all’interno di un programma o tra programmi di una medesima missione di spesa. Resta preclusa la possibilità di utilizzare stanziamenti di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti. In allegato a ciascuno stato di previsione della spesa devono essere indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.

[18]   Tale facoltà può essere esercitata solo per motivate esigenze ed entro i seguenti limiti:

·      esclusivamente con riferimento alle spese rimodulabili, riconducibili a quelle disposte da fattori legislativi e di adeguamento al fabbisogno;

·      nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica;

·      restando precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche con i corrispondenti importi devono essere indicate in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

[19]   La misura della suddetta variazione delle dotazioni finanziarie dei Ministeri deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali. Essa, inoltre, non può comunque essere superiore: al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo; al 5 per cento qualora siano interessate le spese non rimodulabili.

      Per mera completezza, inoltre, si ricorda che l’art. 1, co. 02, D.L. 138/2011 richiamato ha abrogato l’art. 10, co. 14, D.L. 98/2011, che consentiva, per gli anni 2012, 2013 e 2014 la possibilità di adottare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato, nell’ambito di ciascun Ministero, anche tra programmi differenti. La misura della variazione, qualora fossero interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, non doveva comunque pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali, e, comunque non poteva superare il limite del 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate.

[20]   Al riguardo, si ricorda che l’art. 6, co. 10, del DL 95/2012 prevede – per il triennio 2013-2015 – che il dirigente responsabile della gestione ha l’obbligo di predisposizione di un piano finanziario dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto, relativamente alle spese per somministrazioni, forniture e appalti, sulla base del quale ordina e paga le spese.

[21]   A.C. 5535, pag. 201 e ss.

[22]   A.C. 5535, pag. 277 e ss.

[23]   Nel disegno di legge di bilancio per il 2012-2014, l’Allegato 1 riportava su un’unica colonna l’entità della variazione da fattore legislativo. Nel disegno di legge di bilancio 2013-2015, le variazioni dell’Allegato 1 sono riportate su due colonne, la prima indicante le “variazioni complessive”, la seconda indicante l’entità delle “rimodulazioni”, che sembrerebbe costituire un sottoinsieme delle variazioni complessive.

[24]   Il DPR 22 giugno 2009, n. 122 ha previsto, all’art. 8, che con successivo decreto ministeriale saranno adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell’istruzione.

Per completezza, si rammenta che il medesimo articolo ha stabilito anche che la certificazione delle competenze relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado è disciplinata dalla L. 425/1997.

[25]   A.C. 5535, Tab. 7, pagg. 12 e ss.

[26]   A.C. 5535, Tab. 7, pagg. 16 e ss.

[27]   A.C. 5535, Tab. 7, pagg. 42 e ss.

[28]   Dipartimento per l’istruzione, Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

[29]   Sul punto si vedano, peraltro, ante, par. Il decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di spending review, le recenti disposizioni in materia di riorganizzazione degli assetti organizzativi, fra gli altri, dei Ministeri.

[30]  Inoltre, è stato previsto che ogni USR svolge i compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio in coordinamento con le Direzioni generali competenti. In particolare, le funzioni relative al supporto per le procedure amministrative e contabili sono svolte in coordinamento con la Direzione generale per la politica finanziaria e di bilancio.

Sull’organizzazione periferica del MIUR interveniva, peraltro, l’art. 3, co. 39, del DDL di stabilità 2013, stralciato.

[31]   Le Missioni nn. 32 e 33 hanno carattere trasversale. Esse sono destinate a raggruppare, rispettivamente, le spese di funzionamento dell’apparato amministrativo ed alcuni fondi di riserva e speciali che non hanno – in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio – una collocazione specifica. L’attribuzione di tali fondi è poi demandata ad atti e provvedimenti successivi adottati in corso di gestione.

[32]   Per consentire una immediatezza di lettura e di confronto, si è scelto di indicare le cifre in milioni di euro, utilizzando l’arrotondamento matematico alla prima cifra decimale sulla base del valore della seconda (da 0 a 4, arrotondamento all’unità inferiore; da 5 a 9, arrotondamento all’unità superiore). Dall’arrotondamento possono derivare alcuni piccoli scostamenti sui totali.

[33]   Si tratta degli oneri connessi alle operazioni di rimborso dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato per la realizzazione di interventi di recupero e manutenzione dei beni culturali che, ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. b), della L. 468/1978 dovevano essere allocati in una posta autonoma. Ciò trova conferma anche nella nuova legge di contabilità: l’art. 25, co. 2, lett. b), della L. n. 196/2009 prevede, infatti, che il macroaggregato di bilancio relativo al rimborso di passività finanziarie è esposto in autonome previsioni di spesa.

[34]   Come esposte nel ddl di bilancio (A.C. 5535), pag. 241.

[35]   A.C. 5535, pag. 234 e ss.

[36]   L’art. 1, co. 620, della L. finanziaria 2007 (L. 296/2006) computa le economie di spesa conseguenti agli interventi per il rilancio della scuola pubblica, di cui ai co. da 605 a 619 del medesimo articolo, in € 1.402,2 mln a decorrere dal 2009. Successivamente, l’art. 2, co. 412, della L. finanziaria 2008 (L. 244/2007) ha determinato le complessive economie di spesa derivanti dall’art. 1, co. 620, L. finanziaria 2007, e dagli interventi volti ad una maggiore qualificazione dei servizi scolastici (art. 2, co. 411, L. finanziaria 2008) in 1.432 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.

[37]      Il co. 6 dell'art. 64 del D.L. 112/2008 richiede economie lorde di spesa per il bilancio dello Stato non inferiori a € 456 mln per il 2009, a € 1.650 mln per il 2010, a € 2.538 mln per il 2011 e a € 3.188 mln a decorrere dal 2012, da realizzare con le misure di razionalizzazione dettate dal medesimo articolo. Il co. 9 dell’art. 64 destina – a decorrere dal 2010 – il 30% di tali economie all’incremento delle risorse contrattuali per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola.

Sull’argomento si veda, peraltro, infra, quanto dispone l’art. 3, co. 75 e 76, del DDL di stabilità 2013.

[38]   I 18 USR sono relativi alle regioni: Lombardia; Piemonte; Liguria; Veneto;Emilia Romagna; Friuli Venezia Giulia; Toscana; Umbria; Lazio; Marche; Molise; Abruzzo; Puglia; Campania; Basilicata; Calabria; Sardegna; Sicilia.

[39]   Per un quadro più dettagliato si rinvia agli Allegati 3 e ss. Spese per le competenze fisse al personale, relativi ai programmi afferenti alla Missione Istruzione scolastica dello stato di previsione del Ministero – Tabella 7 – pagg. 287 e ss.).

[40]   L’art. 4, co. 4-septies, del D.L.78/2010 ha disposto che per il personale scolastico il pagamento delle competenze accessorie è effettuato congiuntamente a quello delle competenze fisse tramite ordini collettivi di pagamento: ciò, a modifica di quanto dispone l’art. 1, co. 601, della L. finanziaria 2007 che prevede l’assegnazione alle scuole di due fondi (uno dei quali destinato alle spese per il personale, escluso quello a tempo determinato e tempo indeterminato). A tale disposizione si deroga(va), sempre ai sensi del co. 4-septies, per il personale incaricato di supplenze brevi nominato dai dirigenti scolastici, che continua(va) ad essere pagato a carico dei bilanci delle scuole.

[41]   Cap. 2156 per l’istruzione prescolastica; cap. 2154 per l’istruzione primaria; cap. 2155 per l’istruzione secondaria di primo grado; cap. 2149 per l’istruzione secondaria di secondo grado.

[42]   Nel “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” confluivano originariamente (nota MPI 24 gennaio 2007, prot.1361) le risorse per: supplenze brevi; compensi e indennità per il miglioramento dell’offerta formativa; spese per gli esami di Stato; spese per la fruizione gratuita della mensa scolastica da parte del personale della scuola dell’infanzia, elementare e media; compensi e indennità per gli esami di idoneità, licenza, qualifica professionale, per i corsi integrativi e per l’abilitazione all’esercizio della libera professione; oneri sociali a carico dell’amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti; somme dovute per l’IRAP sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.

[43]   Nel decreto di ripartizione in capitoli per l’anno 2012: Fondo per le competenze dovute al personale supplente breve e saltuario, per la mensa scolastica, per le aree a rischio a forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica.

[44]   Cap. 1227 per l’istruzione prescolastica; cap. 1228 per l’istruzione primaria; cap. 1229 per l’istruzione secondaria di primo grado; cap. 1230 per l’istruzione secondaria di secondo grado.

[45]   Cap. 1188 per l’istruzione prescolastica; cap. 1179 per l’istruzione primaria; cap. 1183 per l’istruzione secondaria di primo grado. Per completezza si evidenzia che il cap. 1203, relativo all’istruzione secondaria di secondo grado, è stato soppresso.

[46]   Come riepilogato nella nota MIUR n. 3545 del 29 aprile 2009 (http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot3545_09), infatti, il contributo veniva precedentemente erogato, ai sensi del D.M. n. 21 del 1° marzo 2007, alle singole istituzioni scolastiche aventi titolo, a seguito di specifico monitoraggio volto ad accertare il numero dei pasti effettivamente erogati.

[47]   Dunque, ad esempio, per l’anno finanziario 2013 si farà riferimento al numero di classi che hanno avuto accesso al servizio di mensa nell’anno scolastico 2012/2013.

[48]   Art. 626, co. 1, D.lgs. 297/1994.

[49]   Art. 639, co. 3, D.lgs. 297/1994.

[50]   In particolare, il co. 13 riguarda il personale docente dichiarato permanentemente o temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, mentre il co. 14 concerne il personale docente titolare delle classi di concorso C999 (insegnanti tecnico-pratici – ITP di cui alla L. 124/99, art. 8, co. 3) e C555 (esercitazioni di pratica professionale).

[51]   L’effetto – indicato nella relazione tecnica al provvedimento – è quello di ridurre il fabbisogno di supplenti ATA.

      Il co. 15 del medesimo articolo, fra l’altro, demanda ad un decreto interministeriale l’emanazione dei criteri e delle procedure per l’attuazione dei co. 13 e 14 e prevede il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle nuove disposizioni.

[52]   In particolare, l’interpretazione è finalizzata all'applicazione dei parametriprevisti dall'art. 9, co. 5, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), il quale stabilisce che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché nelle piccole isole e nei comuni montani, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici già titolari di incarico in altri istituti.

[53]   Il co. 21 dispone che i risparmi conseguenti all’applicazione dei co. 17-20 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui all’art. 64 del D.L. 112/2008 (v. ante).

[54]   L’art. 24 del D.L. 201/2011 ha attuato una revisione complessiva del sistema pensionistico, in particolare ridefinendo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Oltre a ciò, è stata razionalizzata la possibilità di accesso al pensionamento anticipato – esclusivamente con una specifica anzianità contributiva – attraverso riduzioni percentuali della quota di pensione.

[55]   Il co. 27 prevede la predisposizione da parte del MIUR – entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione – di un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative nell’ambito dell’istruzione e in materia di università e ricerca.

[56]    Ai sensi degli artt. 203 e 204 del D.lgs. 297/1994, i convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato (originariamente disciplinati dal R.D. n. 2392 del 1929 e dal R.D. n. 1312 del 1931) sono ricompresi sotto il nome di “istituzioni educative”.

[57]   Cap. 1195 per l’istruzione prescolastica; cap. 1204 per l’istruzione primaria; cap. 1196 per l’istruzione secondaria di primo grado; cap. 1194 per l’istruzione secondaria di secondo grado.

[58]   Nella Nota 24 gennaio 2007, prot. 1361, il Ministro della pubblica istruzione ha specificato che nel Fondo citato affluiscono le risorse per il funzionamento amministrativo didattico; per le funzioni connesse al subentro nei contratti per le pulizie delle scuole stipulati dagli enti locali (cosiddetti appalti storici); per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili – ex LSU – attualmente in servizio presso le istituzioni scolastiche; per la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni disabili.

[59]   Il Fondo è finalizzato a: realizzazione dell’autonomia scolastica; introduzione della seconda lingua comunitaria nella scuola media; innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; formazione del personale della scuola; formazione post-secondaria non universitaria; formazione continua e ricorrente; adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi di istruzione; interventi per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema scolastico; interventi perequativi finalizzati ad incrementare l’offerta formativa, anche attraverso l’integrazione degli organici provinciali; interventi integrati; copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell’UE. La dotazione del Fondo, inizialmente determinata dalla medesima L. 440/1997, dal 2000 (art. 68, co. 4, lett. b), L. 144/1999) è indicata in tab. C della L. finanziaria (ora L. di stabilità).

Per completezza, si ricorda che l’art. 37-bis del citato D.L. 95/2012 ha disposto, altresì, l’abrogazione dell’art. 2 della stessa L. 440/1997. In base a tale modifica, la ripartizione del Fondo è effettuata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le Commissioni parlamentari.

[60]   Il citato co. 634 ha disposto un’autorizzazione di spesa a decorrere dal 2007 per la realizzazione degli interventi previsti dai co. da 622 a 633 – ad esclusione del co. 625 – del medesimo art. 1, L. 296/2006. Gli interventi concernono: ridefinizione dell’obbligo scolastico e innalzamento dell’età per l’accesso al lavoro; prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale; norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro; progetti sperimentali per la scuola dell’infanzia; offerta formativa delle istituzioni scolastiche; disposizioni relative ai libri di testo per l’istruzione secondaria superiore; riorganizzazione dell'IFTS (Istruzione e formazione tecnica superiore) e dell’istruzione degli adulti; finanziamenti per le attrezzature tecnologiche di supporto alla didattica.

Per completezza, si ricorda che l’art. 37-bis del citato D.L. 95/2012 ha disposto, altresì, l’abrogazione del secondo periodo del co. 634, che prevede che ai due fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle UPB “strutture scolastiche”, “interventi integrativi disabili”, nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità “Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio” destinati a integrare i fondi stessi.

[61]   L’art. 1, co. 3, della L. 53/2003 ha affidato al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la predisposizione di un piano programmatico di interventi finanziari a sostegno di: riforma degli ordinamenti e dello sviluppo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico; sviluppo dell'attività motoria e delle tecnologie multimediali, nonché della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche; valorizzazione professionale del personale docente e ATA; iniziative di formazione iniziale e continua del personale; concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti; interventi di: orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione; per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti; di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica. L’art. 7, co. 6, ha disposto che all'attuazione del piano programmatico si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge di stabilità. Una prima assegnazione di risorse è stata autorizzata con l’art. 3, co. 92, della L. 350/1993, a decorrere dal 2004 (complessivi 90 milioni di euro); ulteriori 110 milioni di euro sono stati autorizzati, a decorrere dall'anno 2005, con l’art. 1, co. 130, della L. 311/2004.

[62]   Al riguardo si ricorda che l’art. 17, co., 5, punto b), del D.L. 98/2011ha stabilito che, a decorrere dall’esercizio 2013, con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua degli stanziamenti destinati agli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, non potendo tale onere restare a carico delle aziende sanitarie locali e gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. A sua volta, l’art. 14, co. 27, del D.L. 95/2012 ha inserito il co. 5-bis nell’art. 17 del D.L. 98/2011, in base al quale la quota di pertinenza del MIUR di cui al comma 5 è destinata, a decorrere dal 2012, al rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali effettuati dalle aziende sanitarie locali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia. Entro il mese di novembre di ciascun anno il MIUR provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del Servizio sanitario nazionale concorre lo Stato, in proporzione all’organico di diritto delle regioni con riferimento all’anno scolastico che si conclude in ogni esercizio finanziario.

[63]   Cap. 1214 per l’istruzione prescolastica; cap. 1215 per l’istruzione primaria; cap. 1216 per l’istruzione secondaria di primo grado; cap. 1217 per l’istruzione secondaria di secondo grado.

[64]   Cap. 7545 per l’istruzione per l’istruzione prescolastica; cap. 7625 per l’istruzione primaria; cap. 7645 per l’istruzione secondaria di primo grado; cap. 7785 per l’istruzione secondaria di secondo grado.

[65]   Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

[66]   Sull’argomento si veda, peraltro, l’interrogazione 5-08143 del 17 ottobre 2012.

[67]   La L. n. 53 del 2003 aveva previsto in via sperimentale la possibilità di iscrizione alla scuola dell’infanzia dei bambini che compivano 3 anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento (c.d. anticipo). In seguito, in base a quanto disposto dall’art. 1, co. 630, della L. n. 296 del 2006 (L. finanziaria 2007) – che ha abrogato la possibilità sopra ricordata – sono stati attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata, progetti sperimentali di formazione rivolti a bambini dai 24 ai 36 mesi di età (c.d. classi o sezioni primavera). Successivamente, il Piano programmatico per la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico, adottato in attuazione dell’art. 64, co. 3, D.L. 112/2008, ha previsto la reintroduzione, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e con apposito atto normativo, dell’istituto dell’anticipo nell’iscrizione alla scuola dell’infanzia, nonché la prosecuzione della sperimentazione delle sezioni primavera.

      Per completezza, si ricorda che, rispondendo – nella seduta del 27 settembre 2012 presso la VII Commissione Cultura – all’interrogazione 5-07747 il rappresentante del Governo, oltre a preannunciare lo stanziamento di 12 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2013 sul cap. 1466, ha riferito che per quanto attiene ai fondi non di competenza del MIUR, il Dipartimento per le politiche della famiglia ha comunicato che la somma prevista, pari a 3 milioni di euro, non era stata ancora versata dal MEF e che non appena effettuato il tale trasferimento, il Dipartimento si sarebbe attivato per l’immediata erogazione dei fondi (http://documenti.camera.it/leg16/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2012/09/27/leg.16.bol0710.data20120927.pdf ).

[68]   http://xvi.intra.camera.it/410?idSeduta=0691&tipo=stenografico.

[69]   L’art. 2, co. 47, della L. 203/2008 dispone che, fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, con decreto interministeriale, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione.

[70]   L’autorizzazione di spesa è recata dalla L. 181/1990.

[71]   La tabella C della legge di stabilità 2012 reca in corrispondenza del 2013 importi per 12,5 milioni di euro.

[72]   Il Fondo di cui al cap. 1695 (programma Diritto allo studio nell’istruzione universitaria) è stato istituito inizialmente presso il MIUR, limitatamente agli anni 1991 e 1992, dall’art. 16, co. 4, L. 390/1991, con la denominazione “Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore”. In seguito, la L. 147 del 1992 ha esteso agli anni successivi l’applicabilità degli interventi, quantificando l’onere per gli anni 1993 e 1994 e demandando alla legge finanziaria la determinazione per gli anni successivi. Ancora in seguito, l’art. 1, co. 89, della L. 662 del 1996ha consentito la destinazione del Fondo anche alla erogazione di borse di studio (previste dall'art. 8 della medesima L. 390/1991), modificandone conseguentemente la denominazione.

[73]   La norma citata ha incrementato per l’anno 2012 la dotazione del Fondo di cui alla L. 147/1992 di 150 milioni di euro (successivamente ridottadi 301.483 euro dall’art. 14, co. 2-sexies, del D.L. n. 216 del 2011, convertito dalla L. 14/2012, per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).

[74]   L’art. 4, co. 1, della L. 370/1999 ha autorizzato la spesa per l'istituzione, nello stato di previsione del MIUR di un Fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, ripartito tra gli atenei secondo criteri da stabilire con decreto ministeriale, per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti nelle diverse sedi e nelle strutture didattiche, all'orientamento e al tutorato, e per progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo studio. Questi ultimi sono proposti dalle regioni mediante programmazione concordata con il Ministero.

In seguito, l’art. 1 del D.L. 105/2003 (L. 170/2003) – peraltro, senza novellare l’art. 4, co. 1, della L. 370/1999 – ha assegnato al Fondo le finalità di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti e potenziarne la mobilità internazionale, incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, nonché a cofinanziare gli assegni di ricerca, conseguentemente modificandone la denominazionein“Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”. Le risorse sono allocate sul cap. 1713 (programma 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria) dello stato di previsione del MIUR, cui afferisce anche il contributo alla scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet (pg. 5).

[75]   In realtà, la tabella C allegata alla legge di stabilità 2012 (L. 183/2011) reca in corrispondenza del cap. 1709, anno 2013, un importo pari a 5,4 milioni di euro.

[76]   In realtà la tabella C allegata alla legge di stabilità 2012 (L. 183/2011) reca in corrispondenza del cap. 7273, anno 2013, un importo pari a 18,7 milioni di euro.

[77]   La disposizione inserisce i co. da 1-bis ad 1-quinquies nell’art. 5 del D.P.R. 306/1997, il cui co. 1 fissa al 20% dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato (a valere sul FFO) il limite della contribuzione studentesca universitaria.

In particolare, l’art. 7, co. 42, del DL 95/2012 prevede che gli incrementi dei contributi per gli studenti fuori corso possono essere disposti dalle università entro limiti massimi e secondo criteri individuati con decreto MIUR, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto di alcuni indirizzi già indicati dal provvedimento. Nello specifico, con riferimento al reddito familiare ISEE, si specifica che i limiti non possono superare, rispetto alla corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso: il 25%, per gli studenti fuori corso il cui ISEE familiare sia inferiore a € 90 mila; il 50%, per gli studenti fuori corso il cui ISEE familiare sia compreso fra € 90 mila € 150 mila; il 100%, per gli studenti fuori corso il cui ISEE familiare sia superiore a € 150 mila. Inoltre, si dispone che per i tre anni accademici decorrenti dall’a.a. 2013/2014, per gli studenti iscritti entro la durata normale dei corsi di studio, il cui ISEE familiare non superi € 40 mila, l’incremento della contribuzione non può essere superiore all’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività.

[78]   Il riferimento particolare è a servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilità internazionale e materiale didattico.

[79]   Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall’art. 5, co. 1, lett. a), della L. n. 537 del 1993, attiene al funzionamento degli atenei e comprende anche le spese per il personale docente e non docente e per la ricerca scientifica universitaria, nonché quelle per la manutenzione ordinaria.

[80]   La norma novella l’art. 8, co. 5, della L. 370/1999, che nel testo previgente prevedeva la possibilità di conservare l'importo corrispondente alla differenza tra il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o nell'incarico svolto precedentemente e quello attribuito al professore o ricercatore universitario di pari anzianità, come assegno ad personam, da riassorbire per effetto sia della progressione economica e dell'assegno aggiuntivo di cui agli artt. 36, 38 e 39 del DPR 382/1980, sia di ogni altro incremento retributivo attribuito al personale docente e ricercatore delle università.

[81]   La norma novella il co. 13 dell’art. 66 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) e introduce nello stesso il co. 13-bis. In particolare, rispetto alla disciplina previgente, si riduce la misura percentuale di turn over, slitta in avanti del periodo di restrizione e viene assoggettato alle medesime limitazioni del turn over anche il conferimento di contratti a tempo determinato a ricercatori. Resta fermo che le limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori previste in attuazione del piano straordinario di cui all’art. 1, co. 648, della L. finanziaria per il 2007, nei limiti delle risorse residue previste dal co. 650 del medesimo articolo.

[82]   Al riguardo, la relazione illustrativa esplicitava che la finalità era quella di consentire l’attribuzione al singolo ateneo di un contingente correlato non al mero andamento delle cessazioni, ma ai criteri di valutazione della stabilità finanziaria di ciascuna università.

[83]   L’art. 7 del D.lgs. 49/2012 – recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei – ha stabilito, limitatamente all’anno 2012, le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti, per ciascun ateneo, per la determinazione, tra l’altro, della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato, rimettendo ad un DPCM, da emanare con cadenza triennale, la ridefinizione della questione per gli anni successivi. Con riferimento a tale ultima previsione, si ricorda che la 7a Commissione del Senato ha approvato, il 19 giugno 2012, la risoluzione Doc. XXIV, n. 38 (http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=665019) con la quale ha impegnato il Governo a sopprimere la previsione di rinviare ad un DPCM la definizione dei parametri assunzionali a regime, rilevando la necessità che la relativa disciplina sia sancita a livello legislativo, onde non ledere l'autonomia universitaria costituzionalmente garantita.

[84]   Si tratta di: Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, Istituto italiano di scienze umane di Firenze, Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca.

[85]   Il Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, previsto dall’art. 5, co. 1, lett. c), della L. n. 537 del 1993, include le risorse destinate al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, comprese le nuove iniziative didattiche. Con riferimento all’assegnazione delle risorse del fondo, si ricorda che l’art. 3, co. 4 e 5, del DM 23 dicembre 2010, n. 50 – recante le linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2010-2012 – ha previsto che esse sono suddivise tra le università statali (compresi gli Istituti ad ordinamento speciale) e le università non statali “in due quote proporzionali al relativo fondo di finanziamento ordinario. Agli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale, tenuto conto della loro specificità, è riservata una percentuale delle risorse pari a quella attribuita complessivamente agli stessi a valere sul fondo di finanziamento ordinario, distintamente per le Scuole Superiori e le Scuole di dottorato e per le Università per stranieri”. Inoltre, relativamente agli anni 2011 e 2012, tali somme sono ripartite: fra le università, sulla base delle variazioni degli indicatori (definiti con DM 4 agosto 2011, n. 345) ponderate con il modello per la ripartizione del FFO alle università, rispettivamente, statali e non statali; fra gli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale sulla base delle variazioni degli indicatori ponderate con le percentuali di ripartizione del FFO relativo agli stessi.

Per l’esercizio 2012, l’assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, disposta con Decreto direttoriale 15 marzo 2012, n. 32 (http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/marzo/dd-15032012.aspx), ha destinato € 35.888.477 alle università statali,€ 424.507 alle università non statali e € 569.016 agli istituti ad ordinamento speciale, per un totale di € 36.882.000 (per completezza, si ricorda che il medesimo decreto ha accantonato in bilancio e reso indisponibili le somme assegnate alla Libera Università di Bolzano – € 11.996, nell’ambito dell’assegnazione alle università statali – di cui la provincia autonoma di Bolzano – in base all’art. 2, co. 123, della L. finanziaria 2010 – ha assunto il finanziamento).

[86]   In realtà, la tabella C allegata alla legge di stabilità 2012 (L. 183/2011) reca in corrispondenza del cap. 1690, anno 2013, un importo pari a 44,3 milioni di euro.

[87]   In realtà, la tabella C allegata alla legge di stabilità 2012 (L. 183/2011) reca in corrispondenza del cap. 1692, anno 2013, un importo pari a 62,0 milioni di euro.

[88]   Sull’argomento si ricorda che nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2011 la Corte dei conti aveva osservato che, a causa del completo esaurimento delle risorse destinate all’edilizia universitaria, gli atenei hanno dovuto fare ricorso al Fondo di finanziamento ordinario (FFO) per la copertura di parte degli interventi edilizi avviati.

[89]   Il Fondo in questione è stato istituito dalla L. finanziaria 2008 (art. 2, co.428-429), con una dotazione pari ad € 550 milioni per il triennio 2008-2010, al fine di incrementare le disponibilità del FFO per sostenere in via prioritaria le spese derivanti dagli adeguamenti retributivi del personale docente e dai rinnovi contrattuali del personale non docente degli atenei.

[90]   Più approfonditamente si veda: http://www.cineca.it/page/la-nostra-storia-anno-anno; http://www.caspur.it/chi-siamo/struttura-organizzativa ; http://www.cilea.it/cilea/ .

[91]   La norma novella l'art. 66, co. 14, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), che nel testo previgente prevedeva un limite alla facoltà di assunzione pari al 20% delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente per il triennio 2011-2013, del 50% per l'anno 2014 e del 100% a decorrere dall'anno 2015.

[92]   Per completezza, si ricorda che nella legge di bilancio 2012 il cap. 1398 (Spese per la realizzazione delle attività affidate all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e all’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica – ex INDIRE) era stato soppresso e il relativo stanziamento era stato trasportato al cap. 1399 Spese per acquisto di beni e servizi, pg. 3.

[93]   A decorrere dal 1° settembre 2012.

[94]   In realtà, la tabella C allegata alla legge di stabilità 2012 (L. 183/2011) reca in corrispondenza del cap. 7236, anno 2013, un importo pari a 1.820,0 milioni di euro. La riduzione è, per la gran parte, quella prevista dall’art. 8, co. 4-bis, del D.L. 95/2012 (v. ante).

[95]   A.C. 5535, Scheda illustrativa dei fondi settoriali riguardanti le principali politiche pubbliche di rilevanza internazionale, pag. 271.

[96]   In realtà, la tabella C allegata alla legge di stabilità 2012 (L. 183/2011) reca in corrispondenza del cap. 1679, anno 2013, un importo pari a 4,6 milioni di euro.

[97]http://xvi.intra.camera.it/824?tipo=A&anno=2012&mese=10&giorno=18&view=&commissione=07#data.20121018.com07.allegati.all00030.

[98]   Una disposizione analoga era presente nelle leggi di bilancio 2009, 2010, 2011 e 2012.

[99]    L’art. 9 del D.L. n. 321 del 1996 (L. 421/1996),autorizza il riutilizzo delle somme non impiegate per la gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA).

[100]Ai sensi dell’art. 21, comma 6, della L. 196/2009, sono obbligatorie le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

[101]Nel ddl di bilancio, il cap. 1695 risulta soppresso, a fronte dell’istituzione del nuovo capitolo 1710 (v. ante).

[102]Nel ddl di bilancio, il cap. 1270 risulta soppresso (v. ante).

[103]La destinazione e l’autorizzazione di spesa sono recati dall’art. 1, co. 9 e 12, della L. 62/2000. Le borse di studio, per le quali la legge autorizzava una spesa per 300 miliardi di lire, equivalenti a 154,9 milioni di euro, sono riservate ad alunni della scuola dell’obbligo frequentanti scuole statali e paritarie.

[104]L'art. 1, co. 3, del decreto prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro (ora, MEF), di un fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), destinato a specifici interventi di particolare rilevanza strategica indicati nel Programma nazionale ricerca (PNR), e all'art. 2, comma 1, lettera b), stabilisce che il CIPE deliberi in ordine all'utilizzo del fondo speciale.

[105]In proposito, si ricorda che l’art. 1, co. 578, della L. n. 266 del 2005 (L. finanziaria 2006) ha rideterminato in 80 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009 l'autorizzazione di spesa a favore dell’Istituto italiano di tecnologia (IIT), di cui all'art. 4, co. 10, D.L. n. 269/2003.

[106]La distribuzione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari (ora, scuola primaria) è stata disposta con la L. n. 719/1964. La norma è, in seguito, confluita nell’art. 156 del D.lgs. 297/1994, che ha fatto riferimento a modalità attuative definite con leggi regionali.

Successivamente, l’art. 27 della L. 448/1998 ha previsto che nell’a.s. 1999-2000 i comuni garantissero la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo (allora comprendente i 5 anni della scuola elementare e i 3 anni della scuola media), e assicurassero la fornitura in comodato agli studenti delle scuole secondarie superiori. Per tali finalità, ha autorizzato una spesa non superiore a 200 miliardi di lire, rinviando ad un D.P.C.M. l’individuazione dei requisiti per fruire delle agevolazioni.

L’applicazione delle misure agevolative è stata, poi, estesa all’a.s. 2000-2001 dalla legge finanziaria 2000 (art. 53, L. 488/1999), che ha autorizzato la spesa di 100 miliardi di lire, integrandola con altri 100 miliardi (tabella D della stessa legge finanziaria).

La fornitura gratuita dei libri di testo è stata, quindi, rifinanziata per gli anni seguenti, sempre per l’importo di 200 miliardi di lire – divenuti 103,3 milioni di euro con l’introduzione della nuova moneta – con la tabella D di successive leggi finanziarie. L’ultimo rifinanziamento, riguardante gli esercizi 2007, 2008, 2009, è stato operato con la legge finanziaria 2007 (L. 296/2006).

Nel frattempo, l’art. 1, co. 628, della L. 296/2006, contestualmente all’elevazione dell’obbligo scolastico ad almeno dieci anni (coincidenti con i sedici di età e con il secondo anno del percorso successivo al primo ciclo), aveva esteso la gratuità parziale dei libri di testo agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore.

Per gli anni 2010, 2011 e 2012 le risorse per la fornitura gratuita dei libri di testo sono state individuate dalle leggi finanziarie (poi, di stabilità) nell’ambito del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, istituito dall’art. 7-quinquies, co. 1, del D.L. 5/2009 (L. 33/2009) nello stato di previsione del MEF, sempre nella misura di 103 milioni di euro.

Da ultimo, l’assegnazione per il 2012 è stata disposta con DPCM 1° marzo 2012 (GU n. 119 del 23/05/2012), mentre la ripartizione fra le regioni è stata effettuata con DM MIUR 11 luglio 2012.

[107] La Direttiva generale sull’azione amministrativa e la gestione è stata emanata il 13 marzo 2012: http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1339500780572_atto_di_indirizzo_2013-2015.pdf.

[108]A.C. 5535, Tab. 13, pagg. 11 e ss.

[109]A.C. 5535, Tab. 13, pagg. 15 e ss.

[110]A.C. 5535, Tab. 13, pagg. 41 e ss.

[111]  Per il concetto, vedi ante, sezione MIUR.

[112]Quali riportate nello stesso ddl di bilancio 2013.

[113]Lo scostamento sul totale deriva dall’arrotondamento matematico alla prima cifra decimale, tenendo conto della seconda (da 0 a 4: arrotondamento all’unità inferiore; da 5 a 9, arrotondamento all’unità superiore), operato al fine di riportare i dati in milioni di euro.

[114]Laddove vi siano differenze tra i dati relativi alla legge di bilancio 2012 riportati nel ddl di bilancio 2013 e gli importi indicati nella L. n. 184/2011 (legge di bilancio 2012), questi ultimi sono indicati tra parentesi.

[115]Anche in questa sede, per consentire un’immediatezza di lettura e di confronto, si è scelto di indicare le cifre in milioni di euro, utilizzando l’arrotondamento matematico alla prima cifra decimale tenendo conto della seconda. Dall’arrotondamento possono derivare alcuni piccoli scostamenti sui totali.

[116]Cap. 1390 – Osservatorio per lo spettacolo;cap. 1391 – Consiglio nazionale dello spettacolo e interventi integrativi per i singoli settori; capp. 6120 e 6620 – Commissioni per l’erogazione dei contributi;cap. 6621 – Fondazioni lirico sinfoniche;cap. 6622 – Attività musicali;cap. 6623 –Attività teatrali di prosa;cap. 6624 – Danza;cap. 6626 – Attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati; cap. 8721 – Attività circensi e spettacolo viaggiante; cap. 8570 – Produzione cinematografica; cap. 8571 – Produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche; cap.8573 – Promozione cinematografica.   

[117]Si segnala che l’importo dell’autorizzazione recata dalla Tab. C non tiene conto della variazione in aumento proposta con il ddl di bilancio ai sensi dell’art. 23, co. 3, L. n. 196/2009 (v. ante).

[118]La nota al capitolo chiarisce che all’assegnazione dello stanziamento al capitolo 6631 corrisponde un contestuale spostamento di fondi ai rispettivi capitoli stipendiali per effetto dell’immissione del personale ex E.T.I. nei ruoli del Mibac.

[119]Si veda anche il cap. 8410 (Tab. 13, pag. 166) del programma Tutela delle belle arti, dell’architettura e dell’arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio.

[120]  Gli stanziamenti autorizzati in Tab. C (995 mila euro per il 2013, 773 mila euro per il 2014 e 760 mila euro per il 2015) non coincidono con quanto esposto in bilancio in corrispondenza del cap. 3610 in quanto, come indicato in nota, l’importo dell’autorizzazione non tiene conto della variazione in aumento proposta con il ddl di bilancio ai sensi dell’art. 23, co. 3, L. 196/2009 (v. ante).

[121]  L’autorizzazione recata dalla tab. C non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il ddl di bilancio, ai sensi dell’art. 23, co. 3, L. n. 196/2009.  

[122] L’autorizzazione recata dalla tab. C non tiene conto della variazione in aumento proposta con il ddl di bilancio, ai sensi dell’art. 23, co. 3, L. n. 196/2009.        

[123]Risulta soppresso il cap. 7999, relativo al Fondo per la realizzazione del progetto di valorizzazione culturale, ambientale, turistica e architettonica dell’Abbazia della Santissima Trinità di Cava de’ Tirreni, essendo venuta meno l’autorizzazione di spesa recata dalla L. 92/2009.

[124]L’art. 25 della L. 69/2009 ha previsto la trasformazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall’articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, in fondazione di diritto privato, «Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo». La Fondazione svolge i compiti già propri del Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei «MAXXI Arte» e «MAXXI Architettura. L’entità del contributo dello Stato è stata fissata dallo stesso articolo in euro 1.637.144 per l’anno 2009, euro 1.833.125 per l’anno 2010 e euro 1.406.533 a decorrere dall’anno 2011.

[125]Programma introdotto nel bilancio a decorrere dal 2011.

[126]L'Antenna Culturale Europea è il Punto di Contatto Cultura italiano (Cultural Contact Point - CCP) per il Programma Cultura dell'Unione Europea.http://www.antennaculturale.beniculturali.it/.

[127]L’art. 2 della L. 244/2007 (L. finanziaria 2008), in particolare i co. da 615 a 617, prevedono il divieto di iscrizione di alcuni stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all’entrata autorizzate dai provvedimenti legislativi indicati nell’elenco 1 – allegato alle medesima legge finanziaria – e l'istituzione di Fondi in cui confluisce parte delle somme relative.

 

[128]Il disegno di legge conferisce al Governo una delega, da esercitare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e per lo sviluppo del mercato editoriale. In particolare, si prevede: il riordino della normativa vigente, al fine di contenere gli oneri e consentire una maggiore selezione dei beneficiari; la previsione di incentivi per l'avvio di nuove imprese editoriali, per l'innovazione tecnologica e per la multimedialità; la promozione della lettura; la ridefinizione del quadro delle competenze, anche in materia di diritto d'autore e comunicazione istituzionale.

[129]A.C. 5534, pag. 44.

[130]La corrispondente voce della tabella C allegata alla legge di stabilità per il 2012 recava importi per 147,2 milioni di euro per il 2013 e per 156,8 milioni di euro per il 2014.

[131]La corrispondente voce della tabella C allegata alla legge di stabilità per il 2012 recava importi per 157 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014.

[132]Nella legge di bilancio per il 2009 tale stanziamento era allocato nel Programma Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione (upb 6.1.2 – Interventi – cap. 3121)

[133]La norma citata ha autorizzato la spesa di 82 miliardi di lire – pari a circa 42,3 milioni di euro – a decorrere dal 2000.

      Per completezza si evidenzia che il nomenclatore degli atti elenca in corrispondenza del cap. 3121 ulteriori autorizzazioni di spesa.

[134]In funzione delle disposizioni di cui al DPCM 15 febbraio 2012, l’Ufficio per lo sport è stato inserito nel Dipartimento per gli affari regionali che, a seguito del DPCM 21 giugno 2012, è stato riorganizzato modificandosi, conseguentemente, la denominazione (http://www.sportgoverno.it/ufficio/competenze.aspx ).

[135]  http://xvi.intra.camera.it/410?idSeduta=0706&tipo=stenografico#sed0706.stenografico.tit00050.

[136]  Il comma 32 dispone in materia di revisione della dichiarazione di inidoneità permanente all’insegnamento per motivi di salute; il co. 33 dispone in materia di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile (le due disposizioni hanno carattere ordinamentale); il co. 34 prevede l’attribuzione all’ANVUR di risorse finanziarie non inferiori a 3 milioni di euro (la disposizione ha carattere micro settoriale); il co. 35 prevede la facoltà per l’amministrazione scolastica di promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie delle stesse regioni, attività di carattere straordinario utilizzando personale docente e ATA precario; il co. 36 dispone in materia di attribuzione di posizioni di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi (le due disposizioni hanno carattere ordinamentale); il co. 39 dispone in materia di organizzazione periferica del MIUR (la disposizione ha carattere organizzatorio); il co. 40 disciplina la formazione delle classi nelle scuole paritarie; il co. 41 riguarda la sede di svolgimento degli esami di idoneità (le due disposizioni hanno carattere ordinamentale).

[137]  L’art. 8, co. 16, riguarda l’attribuzione di risorse finanziarie a Radio radicale (la disposizione ha carattere micro settoriale).

[138]  L’art. 11 riguarda il riordino degli enti di ricerca e l’istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso ai profili dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca (la disposizione ha carattere ordinamentale assolutamente prevalente).

[139]  La riduzione di spesa è complessivamente indicata, in termini di saldo netto da finanziare, in € 1.777,3 mln nel 2013, € 1.574,5 mln nel 2014 e in € 1.649,5 mln nel 2015; in termini di indebitamento netto, in € 1.528,5 mln nel 2013, € 1.574,5 mln nel 2014 e in € 1.649,5 mln nel 2015. Peraltro, poiché la norma impone una riduzione di spesa permanente a decorrere dal 2013, i tagli indicati per l’anno 2015 dovrebbero intendersi estesi anche agli anni successivi.

[140]  L’art. 1, co. 24, della L. 549/1995 fa riferimento, per l’emissione degli ordinativi in base a ruoli di spesa fissa, alle Direzioni provinciali del Tesoro. Al riguardo si ricorda, peraltro, che le Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze, anche DTEF, fino al 2 aprile 2008 denominate Direzioni Provinciali dei Servizi Vari (già Direzioni Provinciali del Tesoro) erano organi periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro presenti in ogni provincia. L'art. 2, co. 1-ter, del D.L. 40/2010 (L. 73/2010) ha poi disposto la soppressione delle DTEF e la riallocazione delle funzioni da esse svolte presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello Stato. La riallocazione delle funzioni delle DTEF è stata disposta con DM 23/12/2010.

[141]  La tabella B allegata al CCNL 23 gennaio 2009 (CCNL economico 2008-2009) indica una posizione stipendiale iniziale dei richiamati direttori (per i primi 2 anni) pari a 22.073,10 euro, cui tuttavia si affiancano rideterminazioni varie.

[142]  Le ipotesi sopra elencate sono tassative: infatti, il co. 5 prevede la nullità delle assegnazioni di mansioni superiori al di fuori dei casi previsti, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. In tal senso, è prevista la responsabilità erariale del dirigente che ha disposto l’assegnazione al di fuori dei casi consentiti, per i conseguenti maggiori oneri.

[143]  Con Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 85 del 8 ottobre 2012 sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado: http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/46785d1e-2fad-4165-916c-4882981c3555/ddg85_12_bis.pdf.

[144]  A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.

[145]  Il personale in quiescenza non deve aver superato il settantesimo anno di età al momento dell'inizio del concorso.

[146]  Di cui è stata data comunicazione nella GU n. 105 del 7 maggio 2012 e il cui testo integrale è stato pubblicato sul sito internet del MIUR:

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4b937490-d93d-4a56-bda6-e9ab9b1be64b/di_120312.pdf

[147]  Al riguardo precisa che le ore eccedenti strutturali hanno natura di trattamento economico fisso, da liquidare in maniera identica allo stipendio base. Esse sono, dunque, una fattispecie giuridica completamente diversa dalle ore eccedenti per l’avviamento alla pratica sportiva e per la sostituzione dei colleghi assenti, che costituiscono retribuzione accessoria.

[148]  La relazione evidenzia che nell’a.s. 2011/2012 la somma pagata per le ore eccedenti in questione è risultata pari ad € 129,2 milioni.

[149]  http://www.aranagenzia.it/attachments/article/512/CCNL%20SCUOLA%202006-2009.pdf.

[150]  L’art. 17 del CCNL del 24 febbraio 2000, recante l’Accordo sulla sequenza contrattuale prevista dall’art. 44 del CCNL 26 maggio 1999 del Comparto Scuola, concernente orari e ore eccedenti, ha confermato, per il personale docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero, l’orario di servizio previsto per i docenti in territorio metropolitano. Inoltre, è stato stabilito che in sede di contrattazione integrativa venissero definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e l’analisi delle attività di insegnamento svolte nelle istituzioni scolastiche ed universitarie straniere al fine di verificarne il raccordo con lorario di insegnamento previsto per il territorio metropolitano ai sensi del CCNL stesso. In particolare, le ore eccedenti l’orario di insegnamento non costituenti cattedra sarebbero state attribuite ai sensi dell’articolo 43 del CCNL 4 agosto 1995 (in precedenza richiamato), e, in caso di indisponibilità del personale docente a tempo indeterminato, a personale docente con contratto a tempo determinato.

[151]http://xvi.intra.camera.it/410?idSeduta=0705&tipo=stenografico#sed0705.stenografico.tit00120.sub00070.int00040.

[152]  Con C.M. n. 25 del 29 marzo 2012 il MIUR ha trasmesso lo schema di decreto interministeriale relativo alla determinazione degli organici per l’a.s. 2012/2013. Per quanto concerne i posti di sostegno, la circolare evidenzia che la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 2, co. 414, della L. 244/2007 – operata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2012 (v. supra, testo) – non è estesa alla parte della norma in cui è previsto che la dotazione dell’organico di diritto dei docenti di sostegno deve essere progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’a.s. 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007. Evidenzia, dunque, che nell’a.s. 2011/2012 è stato, quindi, determinato un organico di diritto di complessivi 63.348 posti, pari al numero di posti attivati in organico di diritto nell’a.s. 2010/2011. Al testo della C.M. disponibile sul sito del MIUR non sono, tuttavia, allegate le tabelle:

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5da3416c-5190-49a7-8637-1845d515bc20/cm25_12.pdf.

[153]  I posti in deroga sono attribuiti in organico di fatto.

[154]  La relazione illustrativa (A.S. 2814) specificava che il comma era stato formulato nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, che ha dichiarando la parziale illegittimità dei co. 413 e 414 dell’art. 2 della L. 244/2007, ripristinando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga per gli alunni con disabilità grave.

[155]  L’art. 13, co. 9, del vigente CCNL, dispone, infatti, che le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. Durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giorni lavorativi, subordinatamente alla possibilità di sostituzione con personale in servizio nella stessa sede e, comunque, a condizione che non si determinino oneri aggiuntivi, salvo che se ne fruisca, ai sensi dell’art. 15, co. 2, per motivi personali o familiari.

[156]  La disposizione trova applicazione anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età, mentre eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge. La corresponsione di siffatti compensi diviene illegittima, tale da comportare il recupero della somma e la responsabilità amministrativa e disciplinare del dirigente responsabile.

[157]  Durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”, salvo specifici casi.

Il successivo comma10 prevede che in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

[158]  Le indicazioni per i comandi e i collocamenti fuori ruolo di personale docente e dirigente per l' a. s. 2012/2013 sono recate dalla C.M. n. 19 del 1 marzo 2012:

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/83fd60ed-586b-45b8-bfef-5e64f6d7c64c/cm19_12.pdf.

[159]  Ai sensi dell’art. 29, la conservazione è assicurata mediante una coerente e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro, intendendo per restauro l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

[160]  L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione (art. 21, co. 5).

[161]  Gli interventi conservativi imposti, ordinati dal Ministero attraverso la Soprintendenza, sono eseguiti dal proprietario, previa approvazione del progetto da parte della stessa Soprintendenza; tuttavia, in caso di inadempimento, ovvero in caso di urgenza, vi provvede direttamente lo Stato (art. 32).

[162]  Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti (art. 36).

[163]  Subentrato all'Istituto centrale del restauro.

[164]  Al riguardo si ricorda che la relazione tecnica (riferita al maxiemendamento presentato al Senato) evidenziava che con le modifiche apportate all’art. 9, co. 23 – nel quale è fatto salvo il disposto dell’art. 8, co. 14 – “è possibile utilizzare il 30% delle economie di cui all’art. 64, comma 9, della legge 6 agosto 2008, previa prescritta certificazione delle stesse, per il personale docente e ATA della scuola, ai fini di un graduale sblocco degli scatti di anzianità, congelati per effetto del citato comma 23, mediante compensazione delle correlate economie di spesa”. In applicazione del citato art. 8, co. 14, del D.L. 78/2010, è intervenuto il DM MIUR 14 gennaio 2011 (GU n. 66 del 22 marzo 2011) che ha ripartito le risorse di cui all’art. 64, co. 9, del D.L. 112/2008 relative all’esercizio finanziario 2010, destinando € 320 mln al recupero degli scatti stipendiali bloccati dal D.L. 78/2010 ed € 31 mln per l’attivazione di progetti volti a premiare scuole e docenti migliori (da definire con successivo decreto MIUR). Il medesimo DM ha disposto, inoltre, che le risorse di cui all’art. 64, co. 9, del D.L. 112/2008 relative agli esercizi finanziari successivi al 2010 saranno prioritariamente destinate a finalità di recupero degli scatti stipendiali bloccati.

[165]  Nel DDL di bilancio 2013 il Fondo è allocato sul cap. 1298 e reca uno stanziamento pari a 167 milioni di euro.

[166]  Concernenti riduzione di personale scolastico fuori ruolo per compiti connessi con l'autonomia scolastica e riduzioni di posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi.

[167]  Concernenti personale e istituzioni AFAM, contabilità speciali intestate agli uffici scolastici regionali, congedo dei professori e assistenti universitari per attività di studio e ricerca, accantonamento di posti di assistente tecnico nella scuola secondaria di secondo grado.

[168]  In risposta ad una richiesta di chiarimenti formulata presso la Commissione Bilancio del Senato circa le motivazioni che sottendevano all'istituzione di un apposito stanziamento avente natura di fondo per l'allocazione in bilancio della spesa autorizzata, il Governo aveva segnalato (Nota MEF Prot. N .112268 del 2 novembre 2011) che la formulazione di tale iniziativa derivava dalla necessità, per l'amministrazione proponente, di rinviare ad una fase successiva la ripartizione delle risorse tra le finalità della norma, che sarebbe stata frutto di un procedimento complesso, attesa l'eterogeneità della materia trattata e la numerosità dei soggetti beneficiari coinvolti.

[169]  L’art. 50 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) ha disposto che, allo scopo di consolidare e sviluppare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, con decreto interministeriale, sentita la Conferenza Stato-regioni, fossero adottate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., linee guida finalizzate, fra l’altro, a: 1) definire, per ogni istituzione scolastica, un “organico dell’autonomia” funzionale sia ad attività ordinarie (il testo fa riferimento all’attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria) sia ad altre esigenze, in parte anch’esse di carattere didattico, ossia a quelle di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali. Si fa riferimento anche alle esigenze di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola; 2) definire un “organico di rete”, al fine della costituzione di reti territoriali di scuole, nonché per le esigenze di integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, di formazione permanente, di prevenzione dell’abbandono e di contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, in particolare per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica.

[170]  In relazione al comitato e alle relative attività, si veda la risposta fornita dal Governo all’interrogazione 5-06598, il 18 ottobre 2012:

http://xvi.intra.camera.it/824?tipo=A&anno=2012&mese=10&giorno=18&view=&commissione=07#data.20121018.com07.allegati.all00030. In particolare, la risposta fa presente che il Comitato è stato costituito con D.P.C.M. 7 novembre 2008; a causa di pensionamenti o cambiamenti di incarico di alcuni dei componenti, la composizione è stata successivamente ridefinita con D.P.C.M. 29 marzo 2011 e, da ultimo, con D.P.C.M. 23 luglio 2012.

[171]  Per il triennio 2004-2006, il tasso di crescita annuale del fabbisogno finanziario – definito dalla legge finanziaria per il 2004 - era fissato rispettivamente nella misura del 4 per cento per il sistema universitario statale e del 5 per cento per gli enti pubblici di ricerca, analogamente a quanto previsto per il triennio 1998-2000 dall’art. 51, co. 1 e 2, delle L. 449/1997 e per il triennio 2001-2003 dall’art. 56, co. 1 e 2, della L. 388/2000.

[172]  Si ricorda che nell’ambito degli appalti pubblici, disciplinati del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), si distinguono i contratti «sopra soglia» e «sotto soglia», a seconda che abbiano ad oggetto affidamenti, rispettivamente, di importo superiore, ovvero inferiore a determinati valori (cd. soglie comunitarie). Agli appalti «sopra soglia» si applicano tout court lw direttive comunitarie, in particolare, la direttiva 2004/18/CE e la Direttiva 2004/17/CE e la citata normativa nazionale di recepimento, mentre gli appalti «sotto soglia» trovano la loro specifica disciplina negli articoli da 121 a 124 del Codice del Contratti pubblici

[173]  Ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 per “amministrazioni pubbliche” si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[174]  Per tali enti, aziende sanitarie ed ospedaliere, sono le regioni competenti ad attuare le iniziative necessarie per assicurare il rispetto dei parametri prezzo qualità (articolo 2, comma 1, D.L. n. 347/2001).

      Relativamente agli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento, l’articolo 11, comma 4 del D.L. n. 78/2010, ha introdotto la previsione che essi sono oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

Si ricorda, inoltre, che una specifica disciplina razionalizzazione degli acquisti dei beni e servizi sanitari, nelle more della determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura è contenuta nell’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.L. n. 98/2011 (disciplina da ultimo modificata dall'art. 7-bis, comma 1, D.L. n. 52/2012, e, successivamente, dall'art. 15, comma 13, lett. b), n. 95/2012).

[175]  Si ricorda che nell’ambito degli appalti pubblici, disciplinati del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), si distinguono i contratti «sopra soglia» e «sotto soglia», come già illustrato nella nota n.1 che precede.

[176]  Si ricorda che la disciplina delle procedure telematiche di acquisto dei beni e servizi della pubblica amministrazione era inizialmente contenuta nell’art. 11 del D.P.R. n. 101/2002 successivamente abrogato dal D.P.R. n. 207/2010. Cfr. “Manuale d’uso del Sistema di e-procurement per Amministrazioni – MEPA Linee guida all’utilizzo del Mercato Elettronico” pubblicato da Consip S.P.a e disponibile al seguente indirizzo web:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Guide_e_manuali/Mercato_elettronico-Linee_guida_utilizzo_del_MePA.pdf

[177]  L’art. 2, co. 109, della L. finanziaria 2010, abrogando gli artt. 5 e 6 della L. 386/1989, ha eliminato – a partire dal 2010 – la partecipazione delle province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e dei finanziamenti recati da qualunque disposizione di legge statale in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni. Il medesimo comma fa salvi, altresì, i contributi sulle rate di ammortamento di mutui in essere e i rapporti giuridici già definiti.

[178]  L’art. 13, co. 1-quinquies, del D.L. 16/2012, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, ha disposto la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per un importo pari a 280 milioni di euro per l'anno 2012 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Sono stati esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione.

[179]Si veda l’all. 3 del DDL di stabilità per l’analisi degli effetti finanziari sul bilancio dello Stato dell’articolato del medesimo DDL.

[180]  http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2008&numero=50. In tale sentenza la Corte ha ricordato che: "Non sono (...) consentiti finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza regionale residuale ovvero concorrente, in quanto ciò si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza (sentenza n. 423 del 2004; nello stesso senso, tra le altre, sentenze nn. 77 e 51 del 2005)." La Corte aveva già avuto modo di sottolineare che il settore dei contributi relativi alle scuole paritarie «incide sulla materia della “istruzione” attribuita alla competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, della Costituzione)» (sentenza n. 423 del 2004, punto 8.2. del Considerato in diritto). Pertanto il comma 635 dell'art. 1 della finanziaria 2007, "nella parte in cui prevede un finanziamento vincolato in un ambito materiale di spettanza regionale, si pone in contrasto con gli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione". La Corte ha tuttavia aggiunto che: "La natura delle prestazioni contemplate dalla norma censurata, le quali ineriscono a diritti fondamentali dei destinatari, impone, però, che si garantisca continuità nella erogazione delle risorse finanziarie. Ne consegue che devono rimanere «salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti» (così anche la citata sentenza n. 423 del 2004)."

[181]  Il D.L. 28 maggio 2009, con il quale è stata data attuazione al citato art. 2, co. 47, nel ripartire tra le regioni l’importo di 120 mln di euro, ha precisato che tali risorse erano destinate ad integrare i contributi per le istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado.

[182]  Le disposizioni di rifinanziamento hanno fatto riferimento, fino al 2011, anche all’art. 1, co. 635, della L. 296/2006 che, tuttavia, come evidenziato nel testo, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 50/2008.