Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione - A.C. 4117 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4117/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 445
Data: 01/03/2011
Descrittori:
MATERIE DI INSEGNAMENTO   SCUOLA ELEMENTARE
SCUOLA MEDIA     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

 

1° marzo 2011

 

n. 445/0

 

Insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione

A.C. 4117

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

4117

Titolo

Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione alla Camera

24 febbraio 2011

assegnazione

25 febbraio 2011

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari Costituzionali), V (Bilancio)

 

 


Contenuto

L’articolo unico della proposta di legge dispone che a decorrere dal prossimo anno scolastico 2011/2012 nelle scuole del primo ciclo[1] è previsto, nell’ambito delle attività volte all’acquisizione delle competenze e delle conoscenze relative a Cittadinanza e Costituzione, l’insegnamento dell’inno nazionale e dei suoi fondamenti storici e ideali, con il supporto degli strumenti didattici necessari.

 

Il Canto degli italiani di Goffredo Mameli fu adottato nel secondo dopoguerra quale inno per il giuramento delle Forze armate; nel verbale del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 1946 si legge:

«On. Cipriano Facchinetti, Ministro per la Guerra – In merito al giuramento delle Forze armate avverte che sarà effettuato il 4 novembre. Quale inno si adotterà l’inno di Mameli. La formula nuova del giuramento sarà sottoposta all’Assemblea Costituente. Si proporrà schema di decreto col quale si stabilisca che provvisoriamente l’inno di Mameli sarà considerato inno nazionale. Gli ufficiali che si rifiutassero di giurare saranno considerati dimissionari. Gli ufficiali giureranno il giorno tre novembre».

Successivamente, però, non è stato adottato alcun provvedimento ufficiale di adozione del Canto quale inno nazionale, anche se sono state presentate nel tempo diverse proposte di legge in tal senso[2].

 

Con riferimento all’ambito disciplinare nel quale si prevede l’introduzione dell’insegnamento dell’inno, si ricorda che l’art. 1 del D.L. 137/2008 (L. 169/2008) ha previsto che, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, al fine di favorire l’acquisizione delle competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, fossero predisposte azioni di sperimentazione ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 275/1999[3], nonché di sensibilizzazione e di formazione del personale docente.

L’art. 5, c. 6, del DPR 89/2009, pubblicato nella GU del 15 luglio 2009, relativo al riordino del primo ciclo di istruzione, ha quindi previsto che nella scuola secondaria di I grado l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è inserito nell'area disciplinare storico-geografica, mentre l’art. 4, c. 9, relativo alla scuola primaria, ha solo previsto che per lo stesso insegnamento si applica l’art. 1 del D.L. 137/2008.

Nel marzo dello stesso anno, il MIUR aveva diramato il documento di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento della stessa materia[4] nel quale venivano declinati i percorsi specifici per ciascun ordine di scuola. Il documento illustrava i nuclei tematici e gli obiettivi di apprendimento caratterizzanti l’insegnamento, affidando alle scuole e ai docenti il compito di distribuire i contenuti declinati nell’arco dei diversi anni di corso. In particolare, per la scuola primaria si prevedeva l’insegnamento delle prime nozioni sulla Costituzione e sulla convivenza, i diritti fondamentali dell’uomo, il significato delle formazioni sociali, l’importanza della tutela del paesaggio, alcune basilari nozioni di sicurezza stradale, la salvaguardia della salute, il valore del rispetto delle regole. Per la scuola secondaria si prevedeva lo studio della Costituzione, con una particolare attenzione ai diritti e ai doveri del cittadino e il diritto internazionale in materia di diritti umani.

Nella nota presentata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 26 ottobre 2010, relativa all’ordine del giorno n. 9/1634/51, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea dell’8 ottobre 2008 – con cui si impegnava l’esecutivo a promuovere azioni atte a sostenere le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, allo scopo di sviluppare nei piani dell’offerta formativa progetti finalizzati ad applicare le conoscenze acquisite dall’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, si evidenzia che, per favorire l’avvio della sperimentazione e creare un patrimonio di buone pratiche, il MIUR, tramite l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS), con bando del 29 maggio 2009 ha invitato tutte le scuole a presentare proposte innovative. Una apposita Commissione ha esaminato i circa 3000 progetti pervenuti e assegnato a 104 di essi, per un totale di 350 scuole coinvolte, finanziamenti utili alla realizzazione e alla documentazione dei percorsi programmati.

La stessa nota segnala le ulteriori iniziative attivate.

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa nella quale si sottolinea che l’insegnamento dell’inno, strumento di identità nazionale, rappresenta un momento formativo essenziale ai fini dell’acquisizione di un sentimento di appartenenza nazionale da parte dei giovani. Si evidenzia, inoltre, che soltanto una consapevolezza profonda dei principi e dei valori comuni di un popolo è in grado di realizzare un’efficace azione di integrazione socio-culturale e di condivisione di ideali.

Necessità dell’intervento con legge

Come si è evidenzierà più ampiamente nel paragrafo “Coordinamento con la normativa vigente” - a fronte della previsione di regolamenti di delegificazione recata dall’art. 7 della L. 53/2003e sostanzialmente ripresa dall’art. 64 del D.L. 112/2008 - le Indicazioni nazionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado sono recate dagli Allegati B e C al D.lgs. 59/2004[5], come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 31 luglio 2007[6].

Secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 4, del già citato DPR 89/2009, l’eventuale revisione delle Indicazioni, nel triennio scolastico 2009-2010/2011-2012, avverrà con regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. 400/1988[7].

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili allamateria dell’istruzione.

La Costituzione riserva le norme generali in materia di istruzione alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.); alla competenza concorrente di Stato e regioni è, invece, rimessa l’istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.).

 

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 279/2005, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale di numerose norme del d.lgs. n. 59/2004, ha tracciato un quadro generale di riferimento per l’interpretazione del quadro delle competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione. In particolare, la Corte ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell’ambito propriamente regionale». In tal senso, le norme generali si differenziano anche dai “principi fondamentali”, i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose». In tale prospettiva, la Corte ha considerato espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato: l’indicazione delle finalità di ciascun ordine di scuola; la determinazione dei livelli minimi di monte-ore di insegnamento validi per l’intero territorio nazionale; la scelta della tipologia contrattuale da utilizzare per gli incarichi di insegnamento facoltativo da affidare agli esperti e l’individuazione dei titoli richiesti ai medesimi esperti; la fissazione dell’età minima di accesso alle scuole; la definizione dei compiti e dell’impegno orario del personale docente, dipendente dallo Stato (in questo caso, però, si tratta di questioni che rientrano nella materia “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato”), nonché la definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità dei titoli professionali (materia che viene ricondotta alla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”).

La Corte è tornata sull’argomento con la sentenza n. 200 del 2009,  concernente l’art. 64 del D.L. 112/2008, nella qualeha individuato nei contenuti degli art. 33 e 34 Cost. la prima chiara definizione vincolante degli ambiti riconducibili al concetto di “norme generali sull'istruzione”. Sul piano della legislazione ordinaria, la Corte ha fatto riferimento agli ambiti individuati dalla L. 53/2003,che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi proprio per la definizione delle “norme generali sull'istruzione” evidenziando, quindi, che ai sensi della stessa, rientrano in tale ambito la definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime; la regolamentazione dell'accesso al sistema ed i termini del diritto-dovere alla sua fruizione; la previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la “quota nazionale”; la previsione e la regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli; la definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici; la definizione generale dei “percorsi” tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali e la possibilità di passare da un percorso all'altro; la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti; i princípi della valutazione complessiva del sistema; il modello di alternanza scuola-lavoro; i princípi di formazione degli insegnanti. Inoltre, la Corte ha rilevato che in via interpretativa sono, in linea di principio, considerate norme generali sull'istruzione anche quelle sull'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche, quelle sull'assetto degli organi collegiali, quelle sulla parità scolastica e sul diritto allo studio e all'istruzione. Infine, la Corte ha qualificato come norme generali quelle recate dall’art. 64, c. 4, lett. da a) ad f), del D.L. 112/2008 e, quindi, gli interventi in materia di classi di concorso e di ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola; la revisione dei criteri vigenti per la formazione delle classi; la rimodulazione dell’organizzazione didattica della scuola primaria, compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione; la revisione dei criteri per la determinazione degli organici del personale docente ed ATA; la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti. Appartengono, invece, alla competenza concorrente Stato-regioni le competenze in materia di programmazione della rete scolastica, di cui alle lettere f-bis) ed f-ter) del comma 4 dell’art. 64 citato.

Coordinamento con la normativa vigente

L’art. 8 del già citato DPR n. 275/1999, recante disciplina dell’autonomia scolastica, ha distinto all’interno dei curricoli scolasticiuna quota nazionale obbligatoria ed una quota riservata alle istituzioni scolastiche, affidandone la determinazione ad un decreto ministeriale.

Quest’ultimo è intervenuto per il secondo ciclo di istruzione il 28 dicembre 2005[8] e ha identificato nel 20% dei curricoli la quota oraria rimessa alle istituzioni scolastiche, da utilizzare nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni.

In seguito, con nota Prot. 721 del 22 giugno 2006 il Ministero ha specificato che tale quota del 20%,riferita agli ordinamenti vigenti e ai relativi quadri orario,deve intendersi applicabile ad ogni ordine e grado di istruzione.

Nel frattempo, l’art. 7, c. 1, lett. a), della L. n. 53/2003 ha rimesso a regolamenti di delegificazione l’individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici relativamente alla quota nazionale (obiettivi specifici di apprendimento, discipline, orari).

Nelle more dell’adozione di questi ultimi, con riferimento al primo ciclo dell’istruzione, il d.lgs. n. 59/2004 ha disposto l’adozione in via transitoria degli assetti didattico organizzativi indicati negli allegati da A a D.

E’, poi, intervenuto il DM 31 luglio 2007 che, al fine disuperare il carattere transitorio delle Indicazioni nazionali allegate al d.lgs. n. 59/2004, ha definito in via sperimentalele indicazioni alle quali devono fare riferimento, a partire dall'a.s. 2007-2008, le scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

In seguito, l’art. 64 del D.L. 112/2008 (L. n. 133/2008), nel prevedere l’adozione di regolamenti di delegificazione per la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, ha incluso tra le finalità di questi ultimi la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuole, anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari.

Per il primo ciclo è, quindi, intervenuto il DPR 89/2009, il cui art. 1, c. 3, ha disposto che, in sede di prima attuazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni scolastici decorrenti dall'a.s. 2009-2010 (quindi, al massimo fino all’a.s. 2011-2012), si applicano le Indicazioni nazionali di cui agli allegati da A a D del d.lgs. 59/2004, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo di cui al DM 31 luglio 2007. Il c. 4 ha disposto che nel corso del triennio scolastico 2009/2010-2011/2012, l'eventuale revisione delle Indicazioni nazionali, da adottarsi mediante regolamento ai sensi dell'art. 17, c. 3, della legge 400/1988, è effettuata sulla base degli esiti di apposito monitoraggio sulle attività poste in essere dalle istituzioni scolastiche, affidato all’ANSAS e all’INVALSI.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso direttamente collegati alla pdl in esame. Peraltro, al Senato è stato avviato l’iter del ddl A.S. 2569 di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011, istituita per la ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia dall’art. 7-bis del D.L. 64/2010 (L. 100/2010).

Formulazione del testo

Per le ragioni esposte nel paragrafo Contenuto, sembrerebbe necessario sostituire le parole “inno nazionale” con le parole “Il Canto degli italiani”, oppure con le  parole “inno di Mameli”.

Inoltre, considerando che la proposta prevede che l’insegnamento del canto deve essere effettuato con il supporto degli strumenti didattici necessari  e – che,  in assenza di indicazioni di oneri, si presume siano strumenti già a disposizione delle scuole – si valuti l’opportunità di inserire la clausola di neutralità finanziaria.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[1]   Nelle linee definite dalla L. n. 53/2003 (art. 2, c. 1, lett. d)), il primo ciclo comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, rispettivamente della durata di 5 e 3 anni.

[2]    Nella XIV legislatura, l’A.S. 1967, volto a modificare l’articolo 12 della Costituzione stabilendo che Fratelli d’Italia è l’inno nazionale, e l’A.S. 1968, progetto di legge di natura ordinaria. L’iter, avviato per entrambi, non si è concluso. Anche nella XV legislatura è stato avviato, sempre al Senato, l’esame di alcuni progetti di legge in materia: si tratta di tre proposte di legge ordinaria, A.S. 688, 820 e 1660 e della Petizione popolare n. 227. Non è stato esaminato, invece, un progetto di legge costituzionale (A.S. 821) che riproduceva il contenuto dell’A.S. 1967 della XIV legislatura. Nella legislatura in corso risultano presentati, sia alla Camera, sia al Senato, diversi progetti di legge in materia, per nessuno dei quali è ancora iniziato l’esame. Tra questi: A.C. 3776, A.A.S. 202 e 1766 (di natura costituzionale); A.A.C. 284, 3554, 3875, A.A.S. 5, 204, 536, 943, 1823 (di natura ordinaria).

 

 

[3]   D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[4] http://iostudio.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9cfcb376-08d0-11de-873d-bf246490dfd1/Documento%20di%20indirizzo%20Citt%20e%20Cost%20def..pdf

 

[5]   D.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[6]   In relazione alle previsioni dell’art.64 del D.L.112/2008, sono state poi  adottate con regolamento le indicazioni nazionali relative ai percorsi liceali (DM 7 ottobre 2010, n. 211, Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento).

[7]    L’art. 17, comma 3, della  L. 400/1988 dispone che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

[8]   Le sue linee sono state poi confermate dal DM 13 giugno 2006, n. 47.