Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||
Titolo: | Insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione - A.C. 4117 Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 445 | ||||
Data: | 01/03/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
SIWEB
1° marzo 2011 |
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n. 445/0 |
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Insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzioneA.C. 4117Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
4117 |
Titolo |
Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date: |
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presentazione alla Camera |
24 febbraio 2011 |
assegnazione |
25 febbraio 2011 |
Commissione competente |
VII (Cultura) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari Costituzionali), V (Bilancio) |
L’articolo unico della proposta di legge dispone che a decorrere dal prossimo anno scolastico 2011/2012 nelle scuole del primo ciclo[1] è previsto, nell’ambito delle attività volte all’acquisizione delle competenze e delle conoscenze relative a Cittadinanza e Costituzione, l’insegnamento dell’inno nazionale e dei suoi fondamenti storici e ideali, con il supporto degli strumenti didattici necessari.
Il Canto degli italiani di Goffredo Mameli fu adottato nel secondo dopoguerra quale inno per il giuramento delle Forze armate; nel verbale del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 1946 si legge:
«On. Cipriano Facchinetti,
Ministro per
Successivamente, però, non è stato adottato alcun provvedimento ufficiale di adozione del Canto quale inno nazionale, anche se sono state presentate nel tempo diverse proposte di legge in tal senso[2].
Con riferimento all’ambito disciplinare nel quale si prevede l’introduzione dell’insegnamento dell’inno, si ricorda che l’art. 1 del D.L. 137/2008 (L. 169/2008) ha previsto che, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, al fine di favorire l’acquisizione delle competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, fossero predisposte azioni di sperimentazione ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 275/1999[3], nonché di sensibilizzazione e di formazione del personale docente.
L’art. 5, c. 6, del DPR 89/2009, pubblicato nella GU del 15 luglio 2009, relativo al riordino del primo ciclo di istruzione, ha quindi previsto che nella scuola secondaria di I grado l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è inserito nell'area disciplinare storico-geografica, mentre l’art. 4, c. 9, relativo alla scuola primaria, ha solo previsto che per lo stesso insegnamento si applica l’art. 1 del D.L. 137/2008.
Nel marzo dello stesso anno, il MIUR aveva diramato il documento di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento della stessa materia[4] nel quale venivano declinati i percorsi specifici per ciascun ordine di scuola. Il documento illustrava i nuclei tematici e gli obiettivi di apprendimento caratterizzanti l’insegnamento, affidando alle scuole e ai docenti il compito di distribuire i contenuti declinati nell’arco dei diversi anni di corso. In particolare, per la scuola primaria si prevedeva l’insegnamento delle prime nozioni sulla Costituzione e sulla convivenza, i diritti fondamentali dell’uomo, il significato delle formazioni sociali, l’importanza della tutela del paesaggio, alcune basilari nozioni di sicurezza stradale, la salvaguardia della salute, il valore del rispetto delle regole. Per la scuola secondaria si prevedeva lo studio della Costituzione, con una particolare attenzione ai diritti e ai doveri del cittadino e il diritto internazionale in materia di diritti umani.
Nella nota presentata dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca il 26 ottobre 2010, relativa all’ordine del
giorno n. 9/1634/51, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea dell’8
ottobre 2008 – con cui si impegnava l’esecutivo a promuovere azioni atte a
sostenere le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, allo scopo di
sviluppare nei piani dell’offerta formativa progetti finalizzati ad applicare
le conoscenze acquisite dall’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, si
evidenzia che, per favorire l’avvio della sperimentazione e creare un patrimonio
di buone pratiche, il MIUR, tramite l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia
Scolastica (ANSAS), con bando del 29 maggio
La stessa nota segnala le ulteriori iniziative attivate.
La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa nella quale si sottolinea che l’insegnamento dell’inno, strumento di identità nazionale, rappresenta un momento formativo essenziale ai fini dell’acquisizione di un sentimento di appartenenza nazionale da parte dei giovani. Si evidenzia, inoltre, che soltanto una consapevolezza profonda dei principi e dei valori comuni di un popolo è in grado di realizzare un’efficace azione di integrazione socio-culturale e di condivisione di ideali.
Come si è evidenzierà più ampiamente nel paragrafo “Coordinamento con la normativa vigente” - a fronte della previsione di regolamenti di delegificazione recata dall’art. 7 della L. 53/2003e sostanzialmente ripresa dall’art. 64 del D.L. 112/2008 - le Indicazioni nazionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado sono recate dagli Allegati B e C al D.lgs. 59/2004[5], come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 31 luglio 2007[6].
Secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 4, del già citato DPR 89/2009, l’eventuale revisione delle Indicazioni, nel triennio scolastico 2009-2010/2011-2012, avverrà con regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. 400/1988[7].
Le disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili allamateria dell’istruzione.
L’art. 8 del già citato DPR n. 275/1999, recante disciplina dell’autonomia scolastica, ha distinto all’interno dei curricoli scolasticiuna quota nazionale obbligatoria ed una quota riservata alle istituzioni scolastiche, affidandone la determinazione ad un decreto ministeriale.
Quest’ultimo è intervenuto per il secondo ciclo di istruzione il 28 dicembre 2005[8] e ha identificato nel 20% dei curricoli la quota oraria rimessa alle istituzioni scolastiche, da utilizzare nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni.
In seguito, con nota Prot. 721 del 22 giugno 2006 il Ministero ha specificato che tale quota del 20%,riferita agli ordinamenti vigenti e ai relativi quadri orario,deve intendersi applicabile ad ogni ordine e grado di istruzione.
Nel frattempo, l’art. 7, c. 1, lett. a), della L. n. 53/2003 ha rimesso a regolamenti di delegificazione l’individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici relativamente alla quota nazionale (obiettivi specifici di apprendimento, discipline, orari).
Nelle more dell’adozione di questi ultimi, con riferimento al primo ciclo dell’istruzione, il d.lgs. n. 59/2004 ha disposto l’adozione in via transitoria degli assetti didattico organizzativi indicati negli allegati da A a D.
E’, poi, intervenuto il DM 31 luglio 2007 che, al fine disuperare il carattere transitorio delle Indicazioni nazionali allegate al d.lgs. n. 59/2004, ha definito in via sperimentalele indicazioni alle quali devono fare riferimento, a partire dall'a.s. 2007-2008, le scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
In seguito, l’art. 64 del D.L. 112/2008 (L. n. 133/2008), nel prevedere l’adozione di regolamenti di delegificazione per la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, ha incluso tra le finalità di questi ultimi la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuole, anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari.
Per il primo ciclo è,
quindi, intervenuto il DPR 89/2009,
il cui art. 1, c.
Non risultano lavori legislativi in corso direttamente collegati alla pdl in esame. Peraltro, al Senato è stato avviato l’iter del ddl A.S. 2569 di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011, istituita per la ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia dall’art. 7-bis del D.L. 64/2010 (L. 100/2010).
Per le ragioni esposte nel paragrafo Contenuto, sembrerebbe necessario sostituire le parole “inno nazionale” con le parole “Il Canto degli italiani”, oppure con le parole “inno di Mameli”.
Inoltre, considerando che la proposta prevede che l’insegnamento del canto deve essere effettuato con il supporto degli strumenti didattici necessari e – che, in assenza di indicazioni di oneri, si presume siano strumenti già a disposizione delle scuole – si valuti l’opportunità di inserire la clausola di neutralità finanziaria.
Dipartimento Cultura ( 3255 - *st_cultura@camera.it
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze
di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari.
[1] Nelle linee definite dalla L. n. 53/2003 (art. 2, c. 1, lett. d)), il primo ciclo comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, rispettivamente della durata di 5 e 3 anni.
[2] Nella XIV
legislatura, l’A.S. 1967, volto a modificare l’articolo 12 della Costituzione
stabilendo che Fratelli d’Italia è l’inno nazionale, e l’A.S. 1968, progetto di
legge di natura ordinaria. L’iter,
avviato per entrambi, non si è concluso. Anche nella XV legislatura è stato
avviato, sempre al Senato, l’esame di alcuni progetti di legge in materia: si
tratta di tre proposte di legge ordinaria, A.S. 688, 820 e 1660 e della
Petizione popolare n. 227. Non è stato esaminato, invece, un progetto di legge
costituzionale (A.S. 821) che riproduceva il contenuto dell’A.S. 1967 della XIV
legislatura. Nella legislatura in corso risultano presentati, sia alla Camera,
sia al Senato, diversi progetti di legge in materia, per nessuno dei quali è
ancora iniziato l’esame. Tra questi: A.C.
[3] D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[4] http://iostudio.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9cfcb376-08d0-11de-873d-bf246490dfd1/Documento%20di%20indirizzo%20Citt%20e%20Cost%20def..pdf
[5] D.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53.
[6] In relazione alle previsioni dell’art.64 del D.L.112/2008, sono state poi adottate con regolamento le indicazioni nazionali relative ai percorsi liceali (DM 7 ottobre 2010, n. 211, Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento).
[7] L’art. 17, comma 3, della L. 400/1988 dispone che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
[8] Le sue linee sono state poi confermate dal DM 13 giugno 2006, n. 47.