Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario di Giuseppe Verdi - A.C. 1373, A.C. 1656, A.C. 2110 e A.C. 2777 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1656/XVI   AC N. 1373/XVI
AC N. 2110/XVI   AC N. 2777/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 433
Data: 14/02/2011
Descrittori:
COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI   MUSICA ED ATTIVITA' MUSICALI
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

14 febbraio 2011

 

n. 433/0

 

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi

A.C. 1373, A.C. 1656, A.C. 2110 e A.C. 2777

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero dei progetti di legge

1373

1656

2110

2777

Titolo

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell’opera verdiana

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi

Dichiarazione dell’interesse nazionale della Villa Verdi in Sant’Agata di Villanova sull’Arda

Iniziativa

Parlamentare

Parlamentare

Parlamentare

Parlamentare

Iter al Senato

No

No

No

No

Numero di articoli

6

7

4

1

Date:

 

 

 

 

presentazione alla Camera

24 giugno 2008

17 settembre 2008

27 gennaio 2009

7 ottobre 2009

assegnazione

16 settembre 2008

3 dicembre 2008

2 febbraio 2009

9 novembre 2009

Commissione competente

VII (Cultura)

VII (Cultura)

VII (Cultura)

VII (Cultura)

Sede

Referente

Referente

Referente

Referente

Pareri previsti

I, V, X, Commissione parlamentare per le questioni regionali

I, V, VIII, Commissione parlamentare per le questioni regionali

I, V, VIII, Commissione parlamentare per le questioni regionali

I, V

 


Contenuto

Le proposte di legge prendono tutte le mosse dalla ricorrenza - nell’anno 2013 -del bicentenario della nascita di G. Verdi, proponendo interventi in parte comuni e in parte differenti.

Si distanzia dalle altre la pdl 2777, che dispone che Villa Verdi in Sant’Agata di Villanova sull’Arda, residenza e luogo in cui sono conservate importanti memorie della vita e dell’opera del compositore, è dichiarata di interesse nazionale (v. infra).

Elemento che accomuna, invece, le pdl 1373, 1656 e 2110 è rappresentato dalla volontà di favorire, in occasione dell’anniversario, iniziative celebrative per le quali è prevista la concessionedi contributi e l’istituzione di un Comitato con il compito di promuoverle ecoordinarle. L’obiettivo è quello di promuovere, salvaguardare e diffondere la conoscenza dellavita, dell’opera e dei luoghi legati alla figura di Verdi, attraverso una serie di interventi differentispecificati nell’art. 2 di ciascuna delle tre pdl. Tra questi:

- l’organizzazione di convegni, mostre, concerti ed altre iniziative divulgative, anche a carattere didattico (nel caso delle pdl 1373 e 1656, anche attraverso la collaborazione con associazioni e altri soggetti);

- la concessione di borse di studio (nella pdl 1656 destinate ai soli studenti dell’università di Parma e non esplicitamente collegate al compositore, nella pdl 1373 finalizzate alla promozione dell’opera verdiana nelle università, nelle scuole e nei conservatori di musica);

- la ricerca, il riordino e il recupero di fonti e materiali riguardanti la figura di Verdi e la loro pubblicazione;

- il recupero edilizio e il restauro dei luoghi verdiani (nonché, nelle pdl 1656 e 2110, l’eventuale acquisto di edifici e locali da utilizzare quali sedi espositive per diffondere la memoria dell’artista). In particolare, la pdl 1656 prevede di destinare una quota non inferiore al 20% del contributo ad interventi migliorativi degli immobili riferibili al compositore, mentre la pdl 1373 sottolinea la finalità anche di promozione turistica di tali interventi;

- la valorizzazione delle attività svolte da soggetti attivi nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali verdiani (pdl 1373);

- la promozione di attività musicali verdiane che coinvolgano giovani artisti (ovvero, nella pdl 1656, la valorizzazione del concorso per giovani cantanti lirici “Corale G. Verdi” di Parma).

Per la promozione e il coordinamento degli interventi è prevista, come ante anticipato, la costituzione di un Comitato, la cui composizione varia nelle 3 pdl (artt. 3 e 4 pdl 1373; art. 3 pdl 1656; art. 1 pdl 2110). In particolare: il Comitato previsto dalla pdl 1656 ha solo componenti espressione della regione e degli enti locali interessati; quello previsto dalla pdl 1373 vede anche la presenza di un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e di tre studiosi di chiara fama della vita e delle opere di Verdi, nominati con decreto del Ministro, d’intesa con la regione e gli enti locali interessati; quello previsto dalla pdl 2110 è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e vede la partecipazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro per i beni e le attività culturali, o di loro delegati, nonché, in aggiunta a rappresentanti regionali e locali, di esponenti insigni della cultura e dell’arte musicale italiani ed europei, nominati dai due Ministri. Le pdl 1373 e 2110 dispongono, inoltre, che al Comitato possono aderire altri soggetti, nei termini da esse indicati.

Quanto alla durata dell’attività del Comitato, le pdl 1373 e 2110 prevedono che esso rimanga in carica fino al 31.12.2014, mentre, dal tenore letterale, sembrerebbe che la pdl 1656 ne preveda la cessazione al termine delle celebrazioni. Tutte e 3 le pdl dispongono la redazione di un documento conclusivo sulle iniziative svolte (nel caso delle pdl 1656 e 2110, anchesull’utilizzazione del contributo; la pdl 2110 prevede, inoltre, che il documento sia inviato ai Presidenti delle Camere, come la pdl 1656,che vi aggiunge il Presidente del Consiglio). Le pdl 1656 e 2110 dispongono che il Comitato può costituire un comitato d’onore che formula gli indirizzi generali per le celebrazioni, le quali sono poste sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica.

Con riferimento ai contributi, occorre, preliminarmente, evidenziare che la pdl 1373 (art. 1) prevede il riconoscimentoquale patrimonio di interesse nazionale del Festival Verdi di Parma e Busseto e (art. 2, c. 2) ne affida la realizzazione – con la collaborazione di altri soggetti – alla Fondazione Teatro Regio di Parma (v. anche, infra, pdl 1656, art. 4), alla quale, conseguentemente (art. 2, c. 3), viene destinato un contributo annuo di 4 milioni di euro dal 2008 al 2013. Ulteriori 4 milioni di euro annui dal 2009 al 2014 sono destinati alle spese di funzionamento del Comitatopromotore (art. 3, c. 3).

La pdl 1656 (art. 1) autorizza, invece, un contributo straordinario di 12 milioni di euro per il triennio 2008-2010 a favore della provincia di Parma per la predisposizione e l’attuazione del piano di interventi.

Anche la pdl 2110 (art. 2) autorizza un contributo straordinario di 12 milioni di euro da destinare agli interventi, ma esso è riferito al triennio 2009-2011 ed è suddiviso in quota pari fra le province di Parma e di Piacenza.

Alla copertura finanziaria degli oneri le tre pdl (art. 5, pdl 1373; art. 6, pdl 1656; art. 3, pdl 2110) stabiliscono che si provveda mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del MEF. Allo scopo, la pdl 1373 prevede l’utilizzo di quota parte degli accantonamenti destinati al MIUR; le pdl 1656 e 2110 stabiliscono che si attinga all’accantonamento MEF.

 

La pdl 1656 (art. 5) reca anche talune disposizioni contabili. In particolare, stabilisce che il contributo previsto dall'art. 1 è iscritto nello stato di previsione del MEF per essere successivamente trasferito al bilancio della provincia di Parma (c. 1)[1], la quale provvede direttamente – secondo proprie norme contabili, anche mediante procedure semplificate – alla liquidazione e al pagamento delle spese (c. 2). Prevede, inoltre (c. 3), che le somme non impegnate entro il 31.12.2010 sono versate in apposita u.p.b. dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

La medesima pdl 1656 dispone, inoltre, come si è già accennato, in ordine al Teatro Regio di Parma[2]. In particolare, l’art. 4 dispone che,solo ai fini dell’ottenimento dei contributi pubblici concessi nell’ambito dei fondi per il sovvenzionamento delle attività liriche e musicalidi cuiall’art. 2, primo comma, lett. a), della L. 800/1967, a decorrere dal 2009 la Fondazione Teatro Regio di Parma è inserita fra gli enti lirici autonomi di cui all’art. 6, primo comma, dellamedesima legge ed è riconosciuta fondazione di prioritario interesse nazionale operante nel settore musicale, ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 367/1996.

La L. 800/1967 ha dichiarato il “rilevante interesse generale” dell’attività lirica e concertistica ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico, sottoponendoli alla vigilanza dell’autorità di Governo competente. L’art. 6, primo comma, della legge ha riconosciuto come enti autonomi 11 teatri lirici[3]. Il secondo comma ha individuatol’Accademia nazionale di S. Cecilia di Romae il teatro lirico G.P. da Palestrina (Cagliari) quali istituzioni concertistiche assimilate.

Per il raggiungimento dei fini di tutela e sviluppo dell’attività lirica e concertistica, l’art. 2, primo comma, lett. a), della medesima legge aveva previsto un fondo[4], da erogare agli enti di cui al citato art. 6.

Con riguardo ai finanziamenti statali, si ricorda, peraltro, che con L. 163/1985è stato istituito il FUS (Fondo unico dello spettacolo), per il sostegno ai soggetti operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, che ha sostanzialmente sostituito precedenti strumenti di finanziamento.

Successivamente, il D.lgs. 367/1996 ha stabilito che gli “enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale” devono trasformarsi in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal FUS. L’art. 2 ha poi chiarito – ai fini dell’applicazione del medesimo decreto – che sono considerati “enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale” gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui alla L. 800/1967, nonché altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, identificati sulla base di criteri previamente definiti dal Ministro per i beni e le attività culturali, anche con riferimento alle categorie operanti nell’allestimento di manifestazioni musicali (festival, concorsi, rassegne per la promozione della musica e attività sperimentali)[5].

Ancora in seguito, il D.L. 345/2000 (L. 6/2001) ha fissato al 23 maggio 1998 la decorrenza della trasformazione in fondazioni degli enti di cui alla L. 800/1967[6].

Attualmente, le fondazioni lirico-sinfoniche sono 14. Agli enti sopra indicati (11+2) si è aggiunta, infatti, a seguito della L. n. 310 del 2003, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, costituita con l’art. 1, c. 1[7], e per la quale il comma 5 - come modificato, da ultimo, dall’art. 2 del D.L. 262/2006 - ha stabilito, a decorrere dal 2010, la concorrenza al riparto ordinario delle risorse assegnate alle fondazioni lirico-sinfoniche.

 

Alla luce della ricostruzione normativa, posto che l’obiettivo è quello di includere la Fondazione Teatro Regio di Parma fra le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno diritto a quota parte degli appositi contributi statali, occorre valutare una formulazione più aggiornata.

 

Con riferimento alla dichiarazione di interesse nazionale della Villa Verdi, disposta dalla pdl 2777, èutile ricordare che il concetto di “beni culturali di interesse nazionale” è presente nell’art. 10 del D.lgs. 368/ 1998 – come modificato dal c. 52 dell’art. 80 della L. finanziaria 2003 (L. 289/2002) – il quale individuava come tali i beni inalienabili elencati all’art. 2, c. 1, lett. b) e c), del DPR 283/2000. Si trattava, in particolare,dei beni che, ai sensi del TU in materia di beni culturali e ambientali (D.lgs. 490/1999), fossero di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, nonché dei beni di interesse archeologico.

Il DPR 283 del 2000 è stato poi abrogato dal nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004), il cui art. 10, c. 3, stabilisce che sono beni culturali, fra gli altri, e come tali tutelabili, quando sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale prevista dall'art. 13: a) le cose immobili e mobili che presentano particolare interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, appartenenti a soggetti diversi da quelli pubblici o dalle persone giuridiche private senza fine di lucro; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere. Sono compresi fra gli elementi indicati i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio, le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico. Ai sensi dell’art. 14, la dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero, quando si è concluso il procedimento avviato dal soprintendente, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, che comporta comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa. Tra le disposizioni di tutela, si ricorda l’art. 54, in base al quale sono inalienabili, fra gli altri, gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, c. 3, lett. d), nonché gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all’epoca vigente[8].

Con riferimento a quest’ultima categoria, è utile ricordare, preliminarmente, che l’attuale normativa non prevede una specifica procedura da porre in essere per la dichiarazione di monumento nazionale. In altra circostanzail Ministero per i beni e le attività culturali ha evidenziato (Cfr. nota Ufficio legislativo, prot. 9206 del 6 marzo 2006) come non sia casuale la scelta del Codice di “menzionare i monumenti nazionali in sede di disciplina della circolazione, piuttosto che nell’ambito delle disposizioni concernenti i modi di individuazione dell’oggetto della tutela. Tale scelta connota la considerazione del monumento nazionale non come distinta tipologia di ‘cosa’ suscettibile di essere riconosciuta ‘bene culturale’. Si evidenzia, infatti, come significativamente già la legge di tutela n. 1089 del 1939, “in luogo della definizione di monumento nazionale si preoccupava invece di introdurre nel sistema la nozione di interesse storico-relazionale attraverso la previsione della ordinaria procedura di ‘notifica’ per le cose immobili che presentassero un interesse particolarmente importante ‘a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere’. Tale scelta è stata riconfermata dal Codice nel quale, mentre si è provveduto ad assicurare ai monumenti nazionali, riconosciuti tali nelle forme giuridiche consone all’ordinamento dell’epoca (legge o decreto), la tutela rafforzata tipica dei beni culturali di maggiore rilevanza, si è però confermata l’incongruenza del ricorso a tale nozione per l’accertamento della sussistenza del grado di interesse storico-artistico richiesto dalla legge per la operatività degli istituti della tutela”. Peraltro, si evidenzia che quanto detto “non esclude che il legislatore possa riconoscere valore storico o culturale ad un immobile, al limite, anche qualificandolo monumento nazionale”.

In relazione alla circostanza che la “dichiarazione di interesse nazionale” non è contemplata nel vigente codice dei beni culturali, occorre, quindi, chiarire quali effetti si intende conseguire con la pdl 2777.

Relazioni allegate

Le pdl sono corredate di relazioni illustrative.

Necessità dell’intervento con legge

Per le pdl 1373, 1656 e 2110 l'utilizzo dello strumento legislativo appare necessario per il fatto che si dispongono nuove spese a carico del bilancio dello Stato.

Con riferimento alla pdl 2777, si rinvia al par. Contenuto.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dalle pdl può essere ricondotta alla materia dei “beni culturali”. In proposito, si ricorda che l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la “tutela dei beni culturali” tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.

Nella sentenza n. 9 del 2004 la Corte individua una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela “è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale”; la valorizzazione “è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest’ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa”.

Successivamente all’adozione del già citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l’esigenza dell’esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, c. 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, c. 3) . Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall’art. 118, terzo comma, Cost.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 4, c. 1, della pdl 1373 prevede che con decreto ministeriale sono nominati alcuni dei membri del Comitato per le celebrazioni. L’art. 1, c. 2, della pdl 2110 prevede, allo stesso fine, l’intervento di un decreto interministeriale.

Coordinamento con la normativa vigente

La L. 420/1997 ha inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l’intervento statale a favore di comitati per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza, nonché di edizioni nazionali. A questo fine, la leggeha previsto l’istituzione, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, della “Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali”, alla quale ha affidato il compito – per quanto qui interessa - di deliberare sulla costituzione e sull’organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, nonché sull’accesso al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso.

La Consulta predispone con cadenza annuale un elenco dei comitati ammessi al finanziamento, che viene emanato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso.

Formulazione del testo

Con riferimento alle pdl 1373, 1656 e 2110, è necessario aggiornare l’onere finanziario - che dovrebbe essere formulato nei termini di limite massimo di spesa, ai sensi della nuova legge di contabilità (art. 17, c. 1, L. n. 196/2009) - a partire dall’esercizio finanziario in corso.

Nelle pdl 2110 e 1656, la norma che autorizza il contributo non appare coerente con la quantificazione dell'onere recata nella norma di copertura finanziaria; pertanto, il complessivo contributo straordinario di 12 milioni di euro per il triennio dovrebbe essere riformulato precisando l'autorizzazione di spesa per ciascun anno del triennio.

Le disposizioni contabili recate dall’art. 5 della pdl 1656 necessitano di aggiornamento al triennio 2011-2013.

Inoltre, non risulta chiara la portata del c. 3, posto che esso prevede la restituzione delle somme non impegnate allo scadere del triennio e non alla fine di ciascun esercizio finanziario. Peraltro, posta l’assegnazione del contributo straordinario alla Provincia di Parma, il comma sembra configurare un obbligo di restituzione da parte della stessa Provincia di somme rientrate nella sua autonomia contabile, attraverso una riassegnazione all’entrata del bilancio dello Stato.

Relativamente alle disposizioni di copertura finanziaria, l’art. 5 della pdl 1373 andrebbe riformulato adeguandolo alla classificazione del bilancio per missioni e programmi.

Inoltre, gli accantonamenti relativi al MIUR (pdl 1373), iscritti nel fondo speciale di parte corrente di cui alla Tab. A della L. di stabilità 2011 (L. 220/2010), nonpresentano disponibilità per il 2011; quelli relativi al MEF (pdl 1656 e 2110) sono insufficienti.


 


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[1]    La tipologia del contributo speciale in oggetto appare riconducibile agli interventi speciali di cui all’articolo 119, quinto comma, Cost.

[2]   Il Teatro Regio di Parma è stato inserito dall’art. 28 della L. 800/1967 nel novero dei “teatri di tradizione”, cui è affidato il compito di promuovere e coordinare attività musicali che si svolgono nel territorio delle rispettive province.

Con riguardo ai finanziamenti, si ricorda che, da ultimo, il DM 4.3. 2010 ha stabilito le aliquote di riparto del FUS 2010 per ogni singolo settore, assegnando alle attività musicali (cui afferiscono, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 9.11.2007, anche i “teatri di tradizione”) un’aliquota di ripartopari al 13,7%, a fronte della quota del 47,5% destinata agli enti lirici.

In base alla relazione al Parlamento sul FUS 2009(http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it////attività/relfus/2009/Relazione_09.pdf, pag. 225), alla Fondazione Teatro Regio di Parma nell’anno 2008 sono stati destinati contributi totali per € 12,1 mln, di cui 8,2 provenienti da soggetti pubblici (Stato, Regione, Comune, Provincia e altri enti locali) e 3,9 da privati.

[3]    Il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona.

[4]    Per un ammontare iniziale di 12 miliardi di lire, integrato, poi, da successive disposizioni, ultima delle quali la L. n. 312 del 1984.

[5]    L’art. 24 del d.lgs. 367/1996 ha stabilito che i criteri di ripartizione della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del MIBAC. In attuazione di quanto disposto, si veda, da ultimo, il DM 29 ottobre 2007.

[6]    Sostanzialmente, il D.L. 345/2000 ha fatto salva la data della trasformazione in fondazioni derivante dal D.lgs. 134/1998 -  emanato sulla base dell’art. 11, c. 1, lett. b), della L. 59/1997, che delegava il Governo a riordinare gli enti pubblici nazionali -  dichiarato incostituzionale dalla Corte con sentenza 18 novembre 2000, n. 503, per eccesso di delega, in quanto modificava in senso restrittivo l’originaria impostazione collaborativa della disciplina del riordino e della privatizzazione degli enti lirici, eliminando, in particolare, lo strumento dell’intesa con le regioni interessate che il d.lgs. 367/1996 prevedeva al fine di individuare gli enti “di prioritario interesse nazionale” da trasformare in fondazioni di diritto privato.

[7]    La Fondazione è costituita quale “ente di diritto privato, operante nel settore musicale, di prioritario interesse nazionale, sottoposto alle disposizioni della legge 14 agosto 1967, n. 800, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 (…)”.

[8]    Tra le disposizioni di tutela si ricordano, inoltre: l’art. 20, che vieta, tra l’altro, il danneggiamento e l’uso non compatibile con il carattere storico artistico dei beni culturali; l’art. 21, che assoggetta ad autorizzazione del Ministero, fra l’altro, lo scarto dei documenti di archivi e biblioteche dichiarati di interesse culturale, nonchéil trasferimento degli stessi ad altre persone giuridiche; l’art. 29, che dispone in materia di conservazione del patrimonio culturale; l’art. 45, in base al quale il Ministero ha facoltà di prescrivere distanze, misure e altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro (prescrizioni di tutela indiretta); l’art. 49, che vieta la collocazione di cartelli o manifesti pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali, salve particolari ipotesi, comunque subordinate ad autorizzazione del soprintendente.