Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Modifiche al d.lgs. n. 242 del 1999, per l'adeguamento dell'organizzazione del CONI in senso federalista, regionale e provinciale - A.C. 3019 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 3019/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 382
Data: 28/07/2010
Descrittori:
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO ( CONI )   FEDERALISMO
SPORT     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

28 luglio 2010

 

n. 382/0

 

Modifiche al d.lgs. n. 242 del 1999, per l'adeguamento dell'organizzazione del CONI in senso federalista, regionale e provinciale

A.C. 3019

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

3019

Titolo

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, per l'adeguamento dell'organizzazione del Comitato olimpico nazionale italiano in senso federalista, regionale e provinciale

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

4

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

3 dicembre 2009

assegnazione

8 giugno 2010

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

La proposta di legge - come specifica la relazione illustrativa - considerato il dettato costituzionale (art. 117, terzo comma, Cost.) che inserisce l’ordinamento sportivo tra le materie di legislazione concorrente, modifica le disposizioni relative al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), “riportando anche lo stesso a un’organizzazione su base regionale”.

 

Ai sensi del D.lgs. 242/1999, come modificato dal D.lgs. 15/2004, il CONI,dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale (CIO). L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura, inoltre, d'intesa con la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive[1], l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti, nonché la promozione della diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili. Infine, adotta iniziative contro la discriminazione e la violenza nello sport.

Gli organi dell’ente sono il consiglio nazionale, la giunta nazionale, il presidente, il segretario generale, il collegio dei revisori dei conti, la cui composizione e i cui compiti sono disciplinati negli artt. 4-12.

Lo statuto dell’ente,ai sensi dell’art. 2 del D.lgs, è adottato a maggioranza dal consiglio nazionale, su proposta della giunta, ed è approvato, entro 60 giorni dalla sua ricezione, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro; si segnala, peraltro, che - in relazione al mutato assetto delle competenze in materia di sport[2] -l’attività di vigilanza sull’ente (di cui agli artt. 1, 13, 18, del D.lgs. 242/1999) è oggi esercitata dalla Presidenza del Consiglio.

In ragione della autonomia dell’ordinamento sportivo, il CONI riconosce, a fini sportivi, le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate[3], le società sportive[4], gli enti di promozione sportiva[5][6]estabilisce i principi ispiratori dei loro statuti. Con riguardo ai profili finanziari, il CONI fruisce di una quota delle entrate erariali e extraerariali derivanti dai giochi pubblici[7] ed assegna contributi agli altri organismi sportivi[8].

Per quanto attiene al personale, si ricorda che l’art. 8 del D.L. n. 138/2002 (L. 178/2002) ha disposto che, a partire dall'8 luglio 2002, il personale alle dipendenze del CONI passa alle dipendenze della CONI Servizi spa, contestualmente costituita. Peraltro, già prima di tale costituzione, il CONI dotava di proprio personale le Federazioni Sportive Nazionali[9]. E, dopo la costituzione della Società, parte del personale ad essa transitato ha continuato ad essere impiegato presso le stesse Federazioni. Inoltre, l’art. 30 del CCNL del personale non dirigente della CONI Servizi S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali per il quadriennio normativo 2006/2009 e primo biennio economico 2006/2007 – sottoscritto il 26 maggio 2008 – ha previsto il passaggio volontario del personale dipendente di CONI Servizi SpA, attualmente operante presso le Federazioni, alle stesse Federazioni presso le quali presta opera, entro il 31 dicembre 2010. Da ultimo, l’art. 35, c. 4, del D.L. 207/2008 (L. 14/2009) ha previsto che il personale, ex dipendente CONI, successivamente transitato alle dipendenze di CONI Servizi S.p.A., ed attualmente in servizio presso le Federazioni sportive nazionali, permane in servizio presso le stesse ai fini del loro funzionamento.

Si ricorda, infine, che il CONI è stato incluso nell’elenco degli enti pubblici non economici, con organico inferiore alle 50 unità, confermati con il Decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dal Ministro per la semplificazione normativa il 19.11. 2008al fine di evitarne la soppressione ex lege altrimenti disposta dall'art. 26, c. 1, primo periodo, del D.L. 112/2008 (L.133/2008).

 

L’art. 1 novella vari articoli del D.lgs n. 242/1999. In particolare:

§    la lett. a) stabilisce che il CONI si articola in una struttura organizzativa di tipo federale ed è posto sotto la vigilanza della Conferenza Stato-regioni[10].

Attualmente, ai sensi dell’art. 2, c. 3, del D.lgs. 242/1999, l’organizzazione periferica dell’ente è disciplinata dallo statuto[11]. Quest’ultimo, adottato dal Consiglio Nazionale il 26 febbraio 2008 e approvato con DPCM del 7 aprile 2008[12], stabilisce, nel titolo III, che l’organizzazione territoriale è costituita da Comitati regionali (1 in ogni regione), Comitati provinciali (1 in ogni provincia) e Fiduciari locali. E’, inoltre, istituita la Conferenza nazionale dell’organizzazione territoriale con compiti di rappresentanza e coordinamento dell’organizzazione territoriale. I Comitati regionali e provinciali rappresentano il CONI nel territorio di competenza e promuovono e curano i rapporti con le strutture territoriali delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva. In caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi e ripetute violazioni dell’ordinamento, o di impossibilità di funzionamento, la Giunta nazionale delibera il commissariamento delle strutture territoriali. Queste ultime hanno autonomia gestionale per il perseguimento dei propri compiti. Per l’espletamento dei propri compiti si avvalgono dei servizi messi a disposizione dal CONI, anche tramite la CONI Servizi S.p.A. L’art. 6, c. 4, lett. o), dello Statuto prevede anche che il Consiglio nazionale delibera il regolamento dell’organizzazione territoriale, da sottoporre all’approvazione del Ministro competente.

Per quanto concerne la Conferenza Stato- regioni, si ricorda che, ai sensi del D.lgs. n. 281/1997 (artt. 2-6), i suoi compiti consistono, prevalentemente, in formulazione di pareri, in alcuni casi obbligatori, e nel raggiungimento di intese e di accordi. Tra le altre competenze di cui la Conferenza è dotata figurano l’elaborazione di proposte, la nomina di responsabili di enti od organismi misti, la definizione di indirizzi.Non si riscontrano disposizioni che attribuiscano alla Conferenza poteri di vigilanza su enti pubblici o privati.

§    La lett. b) stabilisce che lo statuto del CONI è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio nazionale ed è approvato dalla Conferenza Stato-regioni (e non più dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro).

Rispetto alla normativa vigente, viene anche meno la proposta della Giunta nazionale al Consiglio e non è indicato il termine entro il quale si perviene all’approvazione dello Statuto.

La norma stabilisce, inoltre, che l’organizzazione del CONI è strutturata su base federale ed è disciplinata dallo statuto garantendo l’autonomia delle strutture regionali e provinciali.

§    La lett. c) abroga l’art. 3, c. 2, del D.lgs. 242/1999 concernente la durata in carica degli organi e il limite di alcuni mandati nell’ambito della Giunta nazionale.

Ai sensi della disposizione di cui si propone l’abrogazione, gli organi restano in carica quattro anni. Con l’abrogazione, non sarà più previsto un termine per la durata del Consiglio nazionale, del presidente e del Segretario generale. Viceversa, avranno un termine specifico alcuni componenti della Giunta nazionale e il Collegio dei revisori dei Conti (v. infra).

Inoltre, la lett. c) in commento demanda la determinazione del compenso spettante agli organi ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base delle vigenti direttive in materia (invece che ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze[13] ).

§    La lett. d) interviene sulla composizione del Consiglio nazionale. In particolare, le modifiche concernono la presenza nell’ambito del Consiglio, oltre che dei presidenti delle federazioni sportive nazionali, dei presidenti delle federazioni sportive regionali e provinciali e di tre rappresentanti dei docenti di educazione fisica nelle scuole secondarie di II grado (questi ultimi, in sostituzione dei rappresentanti delle strutture territoriali di livello regionale e provinciale). Tali modifiche incidono fortemente sul numero complessivo dei membri del Consiglio[14].

Al riguardo, si ricorda che l’art. 6, c. 5, del D.L. n. 78 del 2010[15] – attualmente in corso di esame alla Camera – prevede un limite al numero di componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché del collegio dei revisori, rispettivamente pari a 5 e 3 membri[16], e stabilisce che le amministrazioni vigilanti devono provvedere all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare i suddetti adeguamenti.

§    La lett. e) modifica la composizione della Giunta nazionale e la relativa disciplina di elezione. In particolare, rispetto alla norma vigente:

-    sono ridotti da 10 a 5 i rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, e sono inseriti 5 presidenti delle federazioni sportive regionali e 5 presidenti delle federazioni sportive provinciali. Al contempo, viene eliminata la rappresentanza delle strutture territoriali;

-    si stabilisce che i rappresentanti delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva sono eletti dal Consiglio nazionale per un periodo di tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Le modalità di elezione sono demandate allo Statuto che le disciplina tenendo conto delle dimensioni delle federazioni sportive nazionali, regionali e provinciali. Al contempo, sono soppresse le norme sull’elettorato passivo dei rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate (v. testo a fronte).

§    La lett. f) individua la Conferenza Stato-regioni(e non più il Ministero vigilante) quale organo competente ad approvare la delibera annuale sui criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio tra il CONI e la CONI Servizi S.p.a.

§    La lett. g) modifica le modalità di nomina del Collegio dei revisori dei conti, sostituendo la nomina ministeriale con una nomina, ogni tre anni, effettuata dai Presidenti delle regioni, a rotazione. Le modalità di rotazione sono definite dallo Statuto, che le disciplina tenendo conto delle dimensioni delle regioni in termini di abitanti. Rispetto alla normativa vigente, non viene indicato il numero di membri di cui si compone il Collegio (ora, 5 più 2 supplenti: si vedano, però, ante, le disposizioni del D.L. 78/2010), e vengono meno i criteri per la composizione dell’organo (ora, due membri rappresentano il Ministero vigilante e il MEF, gli altri sono designati da parte del CONI fra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone con specifica professionalità).

§    La lett. h) reca disposizioni in materia di vigilanza e controllo sulle federazioni sportive regionali e provinciali, ad opera del CONI e dei presidenti delle regioni e delle province.

In particolare, è demandata allo statuto del CONI la definizione di norme quadro per la redazione degli statuti delle federazioni sportive regionali e provinciali. Gli statuti delle federazioni sono approvati dai presidenti delle regioni[17] e delle province (secondo la rispettiva competenza territoriale), i quali vigilano anche sull’osservanza degli stessi e intervengono con poteri commissariali nei casi più gravi.

La norma sostituisce integralmente l’art. 13 del D.lgs. 242/1999 che attualmente disciplina la vigilanza sul CONI, l’eventuale commissariamento e l’approvazione dei provvedimenti adottati concernenti indirizzo e controllo[18].

 

L’art. 2 stabilisce che il CONI adegua il proprio statuto alle modifiche recate dall’art. 1 della pdl entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore. In caso di inadempienza conferisce poteri sostitutivi:

§    alla Conferenza Stato regioni per gli statuti del CONI e delle federazioni sportive nazionali;

§    ai presidenti delle assemblee regionali e provinciali per gli statuti delle federazioni sportive regionali e provinciali.

 

L’art. 18 del D.lgs. 242/1999, in sede di prima applicazione del medesimo, ha attribuito all’autorità di Governo vigilante la nomina di uno o più commissari in caso di inadempienza del CONI nell’approvazione dello statuto.

Con riguardo alle federazioni sportive, si ricorda che l’art. 5, c. 2, lett. b), del D.lgs. 242/1999 attribuisce al Consiglio nazionale del CONI la deliberazione dei principi cui devono conformarsi gli statuti. L’art. 22 dello Statuto del CONI prevede, a sua volta, che la Giunta nazionale può nominare un commissario ad acta quando le federazioni sportive nazionali, a seguito del controllo della stessa Giunta circa la conformità dei loro statuti alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi emanati dal Consiglio, non procedono alle modifiche.

 

L’art. 3 dispone la proroga dei vertici del CONI in carica alla data di entrata in vigore della legge fino alla costituzione dei nuovi organi dell’ente e delle federazioni sportive nazionali, regionali e provinciali.

Si ricorda che, attualmente, gli organi del CONI restano in carica 4 anni ed i componenti che ne entrano a far parte durante il quadriennio rimangono in carica fino alla scadenza degli organi (art. 3, c. 2, D.lgs. 242/1999 di cui l’art. 1, c. 1, lett. c), della pdl prevede l’abrogazione).

 

L’art. 4 stabilisce che la legge entra in vigore decorsi 30 giorni dalla data della sua pubblicazione in GU.

Ai sensi dell’art. 73 Cost., le leggi entrano in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione, salvo che esse non stabiliscano un termine diverso.

Relazioni allegate

La pdl è corredata di relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

Il ricorso allo strumento legislativo è necessario in quanto la disciplina del CONI è recata da una norma di rango primario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili alla materia “ordinamento sportivo” che l’art. 117, terzo comma, Cost. ha inserito fra le materie di legislazione concorrente; pertanto, l’intervento normativo statale attiene alla determinazione di principi fondamentali, mentre l’adozione di disposizioni attuative e di dettaglio è riservata alle regioni.

Data la natura del CONI, rileva anche la materia “ordinamento e organizzazione amministrativa […] degli enti pubblici nazionali”, che l’art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., rimette alla competenza esclusiva statale.

Compatibilità comunitaria

La base giuridica per l’intervento dell’UE in materia di sport è stata posta solo con il Trattato di Lisbona. In precedenza, infatti, lo sport era considerato, in linea di principio, alla stregua di ogni altra attività economica e sociale e, in particolare, era soggetto alle regole di concorrenza e a quelle in materia di libera prestazione dei servizi e di libera circolazione dei lavoratori. Ora,l’art. 165 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), ex art. 149 del TCE, stabilisce che l’azione dell’UE è intesa a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

L’assetto organizzativo e le attribuzioni del CONI discendono dal principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo italiano quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale16.

In ragione di tale autonomia, all’ordinamento sportivo, posto sotto la vigilanza del CONI, viene riservata la disciplina delle questioni relative alla definizione di regole tecniche; all’osservanza delle norme regolamentari, organizzative e statutarie volte a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; all’individuazione di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare ed irrogazione delle conseguenti sanzioni disciplinari sportive. L’autonomia in questione trova peraltro un limite a fronte della necessità di tutelare situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale, quali i diritti soggettivi.

Coordinamento con la normativa vigente

Con riferimento all’art. 1, c. 1, lett. a) ed f), si osserva che tra le competenze affidate alla Conferenza Stato-Regioni – che, come si è visto, riguardano prevalentemente funzioni di raccordo mediante pareri, intese ed accordi – non si riscontrano specifiche disposizioni che attribuiscano alla stessa Conferenza poteri di vigilanza su enti pubblici o privati.

Con riferimento alla lett. h), occorre coordinare il c. 1 del nuovo art. 13 con l’art. 5, c. 2, lett. b), del d.lgs. 242/1999 - che affida al consiglio nazionale la definizione dei principi fondamentali cui devono uniformarsi gli statuti delle federazioni sportive nazionali (nonché delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle società sportive) – e con l’art. 16 che già indica una serie di principi.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso.

Formulazione del testo

All’art. 1, c. 1, lett. e), capoverso 2, si affida allo statuto la disciplina delle modalità di elezione sia dei rappresentanti delle federazioni sportive che dei rappresentanti degli enti di promozione sportiva. Il criterio indicato, però, fa riferimento solo alle federazioni sportive. Alla lett. f), il riferimento corretto è alla lett. a-bis) (e non alla lett. a)).

L’art. 2, secondo periodo, prevede poteri sostitutivi nel caso di mancato adeguamento degli statuti delle federazioni sportive nazionali, regionali e provinciali, ma il primo periodo prescrive l’adeguamento statutario esclusivamente al CONI.

All’art. 3, sembrerebbe opportuno specificare l’espressione “i vertici del CONI”.

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16   Sui rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale: B. Marchetti, Lo sport, in Trattato di diritto amministrativo, 2003.

 


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[1]    Istituita ai sensi dell'art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

[2]    Il D.L. 181/2006 (art. 1, c. 19) ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato, una serie di funzioni attinenti lo sport; in particolare, si tratta, oltre che dell’impiantistica sportiva, già in precedenza spettante alla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle funzioni di vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo, all’epoca esercitate dal Ministro per i beni e le attività culturali (ai sensi degli artt. 52, c. 1, e 53 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300). Al trasferimento delle strutture e delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di sport si è provveduto con DPCM 4 maggio 2007. Da ultimo, con DPCM 13 giugno 2008 le attribuzioni conferite al Presidente del Consiglio in materia di sport sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Crimi; alla lett. e) dell’articolo unico del DPCM vengono menzionate esplicitamente le funzioni di vigilanza sul CONI.

[3]    Le federazioni sportive nazionali (attualmente 45) e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, non perseguono fini di lucro, e svolgono l'attività sportiva seguendo gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI (art. 15 e 16 del d.lgs. 242/1999).A differenza delle federazioni, le discipline sportive associate sono preposte all’organizzazione di discipline sportive non olimpiche. I bilanci delle strutture citate sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI.

[4]    Le società sportive professionistiche devono essere affiliate ad una o più federazioni sportive nazionali, riconosciute dal CONI per costituirsi nella forma di società per azioni o società a responsabilità limitata e quindi stipulare contratti con atleti professionisti (art. 10 L. 91/1981). La disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche è recata dall’art. 90 della L. 289/2002.

[5]    Gli enti di promozione sportiva sono organizzazioni polisportive d’importanza nazionale che svolgono attività di diffusione e promozione dello sport; al loro riconoscimento da parte del CONI (art. 32, c. 2, D.P.R.157/1986) consegue l’attribuzione di contributi e l’esercizio di un’attività di vigilanza da parte dell’ente (art.16-bis D.lgs. 242/1999).

[6]    Nonché le associazioni benemerite: ai sensi dell’art. 32, c. 2, del DPR 157/1986, si tratta delle associazioni nazionali che svolgono attività a vocazione sportiva di notevole rilievo (v. anche art. 30 Statuto).

[7]    Da ultimo, l’art. 30-bis, c. 4, del D.L. n. 185/2008 (L. 2/2009) ha fissato in € 470 mln la quota in favore del CONI per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010 ed ha previsto che, a decorrere dal 2011, l’importo sia determinato con decreto del MEF. Ulteriori risorse sono state assegnate dall’art. 1, c. 23-ter e 23-octiesdecies, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010).

[8]    Il bilancio dell’ente, unitamente alla relazione sull’attività svolta, è trasmesso alle Camere dall’autorità di governo vigilante, ai sensi dell’art. 30, c. 5, della L. 70/1975; il 22.9.2009 stata annunciata all’Assemblea della Camera la trasmissione della documentazione relativa al 2008. Il controllo sulla gestione finanziaria dell’ente è effettuato dalla Corte dei Conti; l’ultima relazione presentata e annunciata il 31.3.2009 (Doc. XV, n. 83) è relativa all’esercizio 2007.http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2009/delibera_8_2009_relazione.pdf.

[9]    Ciò sulla base dell'art. 14 della L. n. 91/1981, che, ai c. 3 e 4, prevedeva che per l'attività di amministrazione degli uffici centrali, le federazioni si avvalessero del personale del CONI e per le attività di carattere tecnico e sportivo di personale assunto da esse stesse con contratto di diritto privato. Con la L. n. 138/1992 (art. 3), tali disposizioni sono state abrogate ed è stato previsto l'inquadramento nei ruoli del personale CONI di tutto il personale in servizio presso le federazioni sportive nazionali al 31.12.1990 con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato.

[10]   Resta immutata la personalità giuridica di diritto pubblico.

[11]   L’articolazione del CONI in organi centrali e periferici è stata confermata anche dall’art. 8 del D.L. n. 138 del 2002.

[12]   http://www.coni.it/fileadmin/_temp_/coni/pdf/Statut2008.pdf

[13]   L’art. 5 dello Statuto prevede, inoltre, che il DM è adottato su proposta del CONI.

[14]   Per ciascuna delle 45 Federazioni sportive riconosciute dal CONI si calcola, ove la Federazione sia rappresentata su tutto il territorio, che saranno chiamati a far parte del Consiglio oltre 100 membri (1 Presidente nazionale; 20 Presidenti regionali; 107 Presidenti provinciali). Peraltro, dall’integrazione della lett. b) operata dal provvedimento in esame, deriva un’ulteriore modifica del numero di membri di cui alla lett. d) dell’art. 4, c. 1, del D.lgs. (atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate). Infatti, ai sensi dell’art. 4, c. 3, del medesimo D.lgs. – non modificato dalla presente pdl –, il numero dei componenti di cui alla lett. d) deve essere non inferiore al 30% dei componenti di cui alla lett. b).

[15]   Decreto-legge 31 maggio 2010, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

[16]   La disposizione si applica a tutti gli enti pubblici, anche economici, e agli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato.

[17]   Le competenze di carattere generale delPresidente della Regione sono indicate dall’art. 121, quarto comma, della Costituzione, e sono ulteriormente specificate negli statuti regionali.

[18]   La vigilanza dell’autorità di Governo sul CONI si estende - nel caso di gravi inadempienze e irregolarità - fino alla scioglimento della giunta nazionale, alla revoca del presidente ed al conseguente commissariamento (art. 13). Inoltre, La Giunta esecutiva dell’ente ha poteri di controllo sul corretto esercizio delle competenze e sull’utilizzo dei contributi da parte delle federazioni nazionali, delle discipline sportive associate, delle società sportive e degli enti di promozione sportiva (art. 7, c. 1 lett. e)). Tale vigilanza include - nel caso delle federazioni nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva - l’approvazione dei bilanci (artt. 15, c. 3, e 16-bis, c. 1) nonché la proposta di commissariamento, in presenza di gravi irregolarità di gestione, violazione di norme sull’ordinamento sportivo, incapacità di funzionamento (art. 7, c. 1, lett. f)). Su tale proposta delibera il consiglio nazionale (art. 5, c. 2, lett. e-ter)) cui compete, peraltro, stabilire indirizzi generali per le attività di controllo (art .5, c. 2 lett. e)).