Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Norma in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare qualità ed efficienza del sistema universitario - A.C. 3687 e abb.-A
Riferimenti:
AC N. 3687/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 387    Progressivo: 2
Data: 19/11/2010
Descrittori:
DOCENTI UNIVERSITARI   LEGGE DELEGA
ORGANIZZAZIONE DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA   PERSONALE DELL' UNIVERSITA'
UNIVERSITA'     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

 

19 novembre 2010

 

n. 387/2

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico
e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare qualità
ed efficienza del sistema universitario

A.C. 3687 e abb.-A.

Elementi per l'esame in Assemblea

Numero del progetto di legge

3687 e abb-A.

Titolo

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

Data approvazione in Commissione

19 novembre 2010

 


Contenuto

Il 2 agosto 2010 il Senato ha trasmesso l’A.S. 1905 - presentato dal Governo emodificato durante l’esame presso quel ramo del Parlamento - (A.C. 3687), cui la VII Commissione ha abbinato 18 proposte di legge e che ha successivamente scelto come testo base, apportandovi ulteriori modifiche.

 

I principi ispiratori dell’intervento delineato sul sistema universitario fanno riferimento ai concetti di autonomia e responsabilità; valorizzazione del merito; combinazione di didattica e ricerca. Al MIUR fa capo la definizione di obiettivi e indirizzi strategici e di verifica dei risultati; la distribuzione delle risorse sarà coerente con gli obiettivi indicati e con la valutazione dei risultati (art. 1). Si tratta dei principi già indicati nelle Linee guida per l’università del 2008.

 

L’art. 2 delinea indirizzi per la revisione degli statuti delle università statali riguardo a composizione, durata e funzioni degli organi, nonché organizzazione interna. In particolare:

- prevede che il mandato del rettore - cui è affidata la responsabilità del perseguimento delle finalità dell’università - sia unico, non rinnovabile e di durata massima di 6 anni. Egli può essere sfiduciato dal Senato accademico;

- attribuisce al Senato accademico competenza scientifica e al Consiglio di amministrazione competenza gestionale. Il primo organo è costituito da personale accademico scelto su base elettiva, mentre la scelta o la designazione dei membri del secondo avviene, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane e straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale o di una esperienza professionale di alto livello, con attenzione alla qualificazione scientifica. Inoltre, una parte dei membri del Cda non deve appartenere ai ruoli dell’ateneo. Di entrambi gli organi fanno parte il rettore e una rappresentanza degli studenti. Per la composizione del Cda, deve essere rispettato il principio di pari opportunità;

- sostituisce la figura del direttore amministrativo con quella del direttore generale;

- stabilisce che i componenti del nucleo di valutazione devono essere in prevalenza esterni all’ateneo;

- individua i dipartimenti quale luogo di raccordo fra ricerca e didattica e ne prevede una riorganizzazione, determinando, tra l’altro, il numero minimo di professori e ricercatori che deve afferire a ciascuno di essi. Prevede, inoltre, la possibilità di istituire strutture di raccordo fra più dipartimenti, comunque denominate e in numero non superiore a 12, dotate di un proprio organo deliberante.

Peraltro, le università che hanno conseguito stabilità di bilancio e risultati di elevato livello possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, sulla base di accordi di programma con il MIUR (art. 1, c. 2). Anche gli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale adottano proprie modalità organizzative, fermo restando l’invio di statuti e regolamenti di ateneo al MIUR per il controllo di legittimità e merito (art. 2, c. 3).

Infine, le università che ne fossero prive devono adottare un codice etico della comunità universitaria, volto, fra l’altro,a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale (art. 2, c. 4).

Alle università farà capo la competenza disciplinare: infatti, l’art. 10 stabilisce che presso ciascuna università è costituito un collegio di disciplina, finora istituito nell’ambito del CUN.

 

Il progetto di legge, inoltre, delega il Governo al rilancio della qualità e dell’efficienza del sistema universitario. In particolare (art. 5), prevede:

- l’introduzione dell'accreditamento periodico di sedi e corsi di studio universitari (inclusi, ai sensi dell’art. 17-bis, i corsi di dottorato di ricerca) e l’applicazione di meccanismi premiali nella distribuzione dei fondi, in base ai risultati conseguiti;

- l’introduzione dell'accreditamento anche per i collegi universitari, come requisito per l’accesso ai finanziamenti;

- la realizzazione di opportunità di accesso ai percorsi formativi uniformi su tutto il territorio;

 - la revisione della disciplina di contabilità degli atenei - che, in caso di dissesto finanziario, sono commissariati - e l’introduzione del costo standard di formazione per studente;

 - l’attribuzione di una quota del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei.

Inoltre:

- istituisce un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori e, in alcune ipotesi, del personale tecnico-amministrativo (art. 9) e un Fondo per il merito, volto alla promozione dell’eccellenza degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, daindividuare tramite prove nazionali e criteri nazionali standard (art. 4);

- specifica ulteriormente le misure per la qualità del sistema universitario già previste dal D.L. 180 del 2008 che ha disposto la ripartizione di una quota del FFO in base alla qualità di offerta formativa, ricerca e sedi didattiche (art. 13). Analoghi criteri premiali vengono previsti per le università non statali con riferimento ai contributi concessi in base alla L. 243/1991(art. 12);

- dispone che gli atenei possano federarsi o fondersi tra loro per razionalizzare l’offerta formativa (art. 3).

 

In materia di qualità della ricerca, il testo prevede la sperimentazione triennale della tecnica di valutazione fra pari per la selezione dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (art. 18) e la costituzione del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca, al quale, fra l’altro, compete l’indicazione dei criteri generali per le attività di valutazione dei risultati. Esso subentra alla commissione istituita per la valutazione delle domande per l'accesso al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB), nonché alla commissione di garanzia prevista per la selezione dei programmi di ricerca di interesse nazionale (PRIN) (art. 18-bis).

 

In materia di diritto allo studio, il testo delega il Governo a rivedere le norme e a definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, al fine di assicurare a tutti il conseguimento di un pieno successo formativo (art. 5) .

 

In ordine al reclutamento nelle università, si prevede:

- per professori ordinari ed associati: il conseguimento di un'abilitazione scientifica nazionale quale requisito per l’accesso alle due fasce del ruolo. L’abilitazione ha durata quadriennale ed è rilasciata, sulla base di requisiti differenti per le due fasce, da una commissione nazionale i cui membri sono scelti mediante sorteggio. In una seconda fase, interviene la chiamata da parte degli atenei, attraverso selezioni indette dagli stessi e basate sulla valutazione di pubblicazioni e curriculum. Alle selezioni possono partecipare anche professori di prima e seconda fascia già in servizio e studiosi stabilmente impegnati all’estero in posizioni di pari livello (artt. 16 e 17). All’abilitazione è equiparata l’idoneità conseguita ai sensi della L. 210/1998, ovvero ai sensi dell’art. 1, c. 6, della L. 230/2005, limitatamente al periodo di durata della stessa, ossia, rispettivamente, 3 anni decorrenti dall’accertamento della regolarità degli atti della commissione, e 5 anni decorrenti dal conseguimento (art. 25, c. 7). Anche l’art. 25, c. 3, riguarda chi ha già conseguito l’idoneità per i posti di associato e ordinario;

- per i ricercatori: il superamento di una selezione di ateneo riservata ai dottori di ricerca e a chi possiede il diploma di specializzazione medica - nonché eventuali, ulteriori, requisiti stabiliti nel regolamento di ateneo - (peraltro, ai sensi dell’art. 25, c. 10, fino al 2015 può partecipare anche chi possiede una laurea magistrale e un curriculum idoneo allo svolgimento di attività di ricerca), che comporta la stipula di un contratto a tempo determinato articolato in due tipologie: la prima consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per 2 anni. La seconda è riservata a candidati che hanno usufruito della prima, o di analoghi contratti in atenei stranieri, e consiste in contratti triennali non rinnovabili. Nel terzo anno di questa seconda tipologia, l’università valuta il titolare del contratto ai fini della chiamata nel ruolo degli associati, purché abbia conseguito l'abilitazione scientifica (art. 21). Questa possibilità di accesso è estesa anche ai ricercatori già titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 1, c. 14, della L. 230/2005, per almeno 3 anni (art. 25, c. 4).

Le chiamate in servizio dei professori e la stipula dei contratti a tempo determinato dei ricercatori sono effettuate sulla base della programmazione triennale, che assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali. Peraltro, gli oneri possono essere a totale carico di soggetti pubblici e privati, sulla base di convenzioni. Una parte delle risorse deve essere vincolata alla chiamata di soggetti esterni all’ateneo (art. 17).

Per il conseguimento dell’abilitazione scientifica, si prevede la definizione di settori concorsuali, che sono raggruppati in settori macroconcorsuali e possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari (art. 15).

Vi sono anche nuove norme inerenti la chiamata diretta di studiosi impegnati all'estero (art. 25, c. 6) e il conferimento a studiosi stranieri di incarichi annuali rinnovabili, in esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l’utilizzo reciproco di lettori (art. 23).

Ulteriori disposizioni riguardano i contratti per attività di insegnamento - di cui si prevedono 2 tipologie (art. 20) - e il conferimento di assegni di ricerca, per i quali si modificano, tra l’altro, i requisiti per l’accesso e la durata (art. 19).

 

In materia di stato giuridico ed economico (artt. 6-8), si conferma che il regime di impegno di professori e ricercatori è a tempo pieno o definito e si introduce un impegno orario figurativo pari a 1500 ore per il tempo pieno (750 in caso di tempo definito). I professori devono riservare almeno 350 (250 in caso di tempo definito) di queste ore a compiti di didattica e di servizio agli studenti. A tali attività si affiancano quelle di ricerca e di aggiornamento scientifico.

L’effettivo svolgimento delle attività didattiche deve essere autocertificato (all’autocertificazione si affianca la presentazione di una relazione triennale sul complesso delle attività svolte), mentre la valutazione delle attività dei singoli docenti e ricercatori fa capo alle università: in caso di valutazione negativa, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera e dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca e, salva possibilità di reiterare la richiesta, sono esclusi dalla attribuzione dello scatto economico.

Ogni università, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali sono affidati corsi curriculari.

Sono disciplinate le incompatibilità e le attività consentite, nonché misure volte ad incentivare la mobilità interuniversitaria, a carico del FFO. Ulteriori misure riguardano il collocamento in aspettativa senza assegni, per un massimo di 5 anni, per svolgere attività presso soggetti pubblici e privati.

Il trattamento economico sarà revisionato con due regolamenti di delegificazione relativi, rispettivamente, ai professori e ricercatori già in servizio, ovvero vincitori di concorsi già indetti, e ai professori e ricercatori assunti sulla base delle nuove regole.

Con riguardo al pensionamento, l’art. 22 prevede che ai professori e ai ricercatori non si applicano le disposizioni sul biennio di prosecuzione del rapporto di lavoro recate dall’art. 16 del d.lgs. 503/1992, disponendo anche la decadenza dei provvedimenti già adottati dalle università, ad eccezione di quelli che hanno iniziato a produrre i propri effetti.

 

In materia di finanziamenti alle università statali, oltre a quanto già ante evidenziato, si prevede di:

-attribuire, dal 2011, una quota pari almeno all’1,5% del FFO alle università che presentino un sottofinanziamento superiore al 5% rispetto al modello per la ripartizione teorica del Fondo(art. 11);

- incrementare la quota del FFO collegata al miglioramento della qualità, prevista dal D.L. 180/2008, in misura annua compresa fra lo 0,5% e il 2% del Fondo (art. 13);

- istituire, attraverso decreti legislativi, un apposito fondo di rotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al FFO, a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei (art. 5, c. 4, lett. l).

 

Ulteriori disposizioni riguardano:

-   i crediti formativi riferiti alle conoscenze e alle abilità professionali e alle altre conoscenze maturate in attività formative di livello post-secondario, il cui numero viene ridotto da 60 a 12, salvo deroghe motivate. Possono essere riconosciuti alcuni titoli conseguiti in ambito sportivo (art. 14);

-   l’anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati (art. 24);

-   i soggetti abilitati a svolgere attività di ricerca presso le università (art. 17, comma 5).

-   i dottorati di ricerca, i cui corsi - utilizzabili anche per i contratti di apprendistato - possono essere attivati da università, istituti universitari ad ordinamento speciale e qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca, sulla base di criteri definiti dal MIUR, al quale compete l’accreditamento (art. 17-bis).

 

L’art. 25, infine, reca norme finali e transitorie, molte delle quali già sopra citate.

Una illustrazione ampia del testo dell’A.C. 3687 - sul quale si innestano le modifiche apportate durante l’esame in Commissione - corredata dal quadro normativo di riferimento, nonché delle pdl abbinate, è presente nel dossier Studi n. 387 del 14 settembre 2010, al quale si rinvia.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La VII Commissione ha esaminato il provvedimento nelle sedute del 15, 21, 22, 23, 28, 30 settembre, 5, 6, 7 ottobre, 19 novembre 2010, adottandolo come testo base il 22 settembre. Il 23 e 28 settembre 2010 ha svolto le audizioni informali di rappresentanti di CRUI, CUN, CNSU, CNVSU, CIVR, CNU, Confindustria, associazioni di docenti e ricercatori e di esperti.

I circa 600 emendamenti presentati sono stati esaminati dal 5 al 7 ottobre 2010. Tra le modifiche apportate, una diversa disciplina del regime di prorogatio e avvicendamento degli organi di governo dell’università (art. 2, c. 9-10-bis), il riconoscimento di alcuni titoli sportivi come crediti formativi (art. 14, c. 1), la nuova disciplina di alcuni aspetti del dottorato di ricerca (art. 17-bis), l’istituzione del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (art. 18-bis), una diversa disciplina del turn-over nelle università con riferimento alle percentuali previste, rispettivamente, per i professori e per i ricercatori (art. 25. c. 10-octies).A seguito del parere della V Commissione, reso il 19 novembre 2010, sono state, invece, soppresse ulteriori disposizioni concernenti, fra l’altro: l’istituzione di Fondo per il merito accademico  destinato a finanziare la chiamata di 1500 professori di II fascia per ciascuno degli anni 2011-2016 e a valorizzare, nel triennio 2011-2013, il merito accademico di professori e ricercatori universitari inquadrati nella prima progressione economica (il primo aspetto è, peraltro, affrontato nel disegno di legge di stabilità approvato dalla Camera, in prima lettura, in pari data); la determinazione nel testo del provvedimento di un importo minimo degli assegni di ricerca; il trasferimento alle università statali, da parte dell’Agenzia del demanio, dei beni immobili già in uso alle medesime; l’esonero dalle tasse universitarie per alcune categorie di soggetti.

Il mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul testo come  modificato è stato conferito il 19 novembre 2010.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Il Comitato per la legislazione ha posto tre condizioni e varie osservazioni. Quanto alle condizioni,sono state recepitequelle relative all’art. 7, c. 1 (il Comitato aveva ravvisato la necessità di chiarire i rapporti tra la nuova disposizione e l’art. 17 del DPR 382/1980, che si intendeva derogare) e all’art. 25, c. 7 (relativa alla correttezza di un richiamo normativo).

L’ulteriore condizione posta dal Comitato sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione, non recepita,attiene al coordinamentotra l’art. 2, c. 7, eil c. 9 dell’art. 6 della L. 168 del 1989,richiamato nel testo, al fine di chiarire se la nuova disposizione opera, sotto il profilo dei tempi per l’esercizio del controllo, come deroga una tantum alla disciplina ordinaria, oppure ne costituisca una modifica implicita che opera a regime.

Quanto alle osservazioni, sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, il Comitato ha osservato che in varie disposizioni dovrebbe valutarsi se lo strumento normativo previsto sia congruo in relazione agli obiettivi che si intendono conseguire: al riguardo, sono state recepite le osservazioni del Comitato relative agli artt. 2, c. 1, lett. q), e 5, c. 7. Le ulteriori osservazioni attengono ai seguenti articoli: art. 4, ove la disciplina di attuazione del fondo per il merito è demandata ad un “decreto di natura non regolamentare”; art. 5, c. 3, lett. f), ove si indica tra i principi e criteri direttivi della delega al Governo la “revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato”, mentre l’art. 8 demanda la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a regolamenti di delegificazione; art. 5, c. 4 - che detta i principi e criteri direttivi per la delega finalizzata alla revisione della disciplina concernente la contabilità degli atenei - ove sembrerebbe, dal tenore letterale della disposizione, che al decreto legislativo sia demandata solo la previsione dell’introduzione di tale tipo di contabilità e l’estensione ai dipartimenti del sistema di tesoreria unica mista, ribadendo in sostanza quanto già previsto dalla norma di delega, poiché i principi contabili e gli schemi di bilancio sono stabiliti e aggiornati dal MIUR, di concerto con il MEF; inoltre, la lett. f) prevede, da un lato, la “introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso” e dall’altro la “individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario”; art. 16, ove non sembrerebbe necessaria la delegificazione, potendosi avvalere di regolamenti attuativi, ai sensi dell’art. 17, c. 1, L. 400/1988; art. 5, ove dovrebbe valutarsi l’opportunità di espungere dai principi e criteri direttivi della delega la lett. m), relativa alla copertura degli oneri, in quanto la disposizione richiamata - art. 17, c. 2, L. 196/2009 - prevede una peculiare modalità di quantificazione e copertura degli oneri e non sembra quindi costituire un autonomo principio di delega; art. 8, ove dovrebbero essere esplicitate, ai sensi dell’art. 17, c. 2, L. 400/1988, le norme primarie per le quali si produce l’effetto abrogativo a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari; inoltre, andrebbe precisato se l’effetto abrogativo del c. 2, che rimuove gli effetti negativi sul piano retributivo per coloro che non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente, operi immediatamente ovvero solo a seguito della vigenza della nuova disciplina. In relazione al medesimo art. 8, è stata recepita l’ulteriore indicazione del Comitato relativa all’eliminazione della parte finale del comma 4, trattandosi di previsione già contenuta nell’art. 17, c. 2, L. 400/1988.

Sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione, le osservazioni delComitato sono state in larga parte recepite. Quelle cui non si è dato seguito riguardano:

- il c. 3 - concernente gli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale – nel quale dovrebbe specificarsi, in analogia con il c. 2, se si riferisce unicamente alle università statali, tenuto conto che tra gli istituti superiori ad ordinamento speciale figura anche l’università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, che risulta essere non statale;

- il c. 5, nel quale andrebbe chiarito a chi spetti adottare, a regime, le eventuali modifiche successive dello statuto: la disciplina prevista si riferisce solo allo statuto adottato in sede di prima applicazione;

- l’art. 17, c. 1, lett. c), nel quale andrebbe valutata l’opportunità di chiarire se ci si intenda riferire a tutti i soggetti indicati nella lett. b) (inclusi, quindi, i professori universitari già in servizio), ovvero soltanto agli “studiosi”, come indicato nel testo.

 

La Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni. Le condizioni - che non sono state recepite - attengono all’intesa della Conferenza Stato-regioni ai fini dell’adozione dei decreti previsti all’art. 4, c. 3, per la disciplina del Fondo per il merito (anziché soltanto “sentita” la stessa) e dello schema tipo delle convenzioni tra regioni e università previsto all’art. 6, c. 11.  Le osservazioni attengono ai seguenti profili:

- All’art. 1, c. 2: occorre valutare, sotto il profilo della ragionevolezza, che i valori che si intendono tutelare siano tali da giustificare, in un’ottica di bilanciamento, il parziale sacrificio, per alcune università, dell’autonomia riconosciuta ad altre, nonché valutare l’opportunità di definire direttamente nella legge i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti, ovvero di demandare la loro definizione ad un apposito regolamento di attuazione della legge;

- occorre riformulare l’art. 6, c. 3, come novella all’art. 1, c. 11, L. 230/2005, prevedendo la retribuzione aggiuntiva e la conservazione del titolo di professore aggregato non solo a favore dei ricercatori, ma di tutti i soggetti ai quali è possibile, ai sensi del comma 11 citato, affidare corsi e moduli curriculari, ovvero prevedendo che corsi e moduli curricolari non possano essere affidati a soggetti diversi dai ricercatori;

- all’art. 14-bis, occorre chiarire se l’esonero dalle tasse universitarie è previsto per i soli dirigenti scolastici in possesso dei due titoli di studio previsti e valutare l’opportunità di estenderlo anche ad altre categorie professionali e di prevederlo anche nel caso del possesso, oltre alla laurea, di altri titoli di studio universitari; inoltre, al c. 2, occorre evitare di qualificare la copertura finanziaria della misura come “limite massimo” di spesa, atteso che la disposizione configura un diritto soggettivo;

- all’art. 17-bis, occorre adottare una migliore formulazione del c. 4, al fine di chiarire se la disposizione sia volta a limitare ad un anno il periodo di congedo straordinario cui hanno diritto i pubblici dipendenti iscritti a corsi di dottorato, ovvero a precisare che non hanno più diritto al congedo straordinario i pubblici dipendenti iscritti a corsi di dottorato che, dopo averne già usufruito per almeno un anno accademico, non abbiano poi conseguito il titolo;

- all’art. 20, c. 1, occorre valutare l’opportunità di eliminare il riferimento al requisito del reddito per l’attivazione di collaborazioni per l’insegnamento.

 

Le Commissioni II, III, VI, XI, XII e XIV hanno espresso parere favorevole, in qualche caso con alcune osservazioni. In particolare, la VI Commissione ha invitato a sopprimere il c. 2 dell’art. 3-bis, in quanto risulta sostanzialmente ripetitivo dell’art. 10, c. 1, lett. l-quater, del T.U. sulle imposte sui redditi. Con riferimento al c. 1 del medesimo articolo, la VI Commissione ha invitato, fra l’altro, a specificare se il trasferimento si riferisca solo ai beni del patrimonio dello Stato o anche ai beni del demanio statale, e a introdurre in ogni caso elementi di cautela per i beni del demanio artistico. Ulteriori osservazioni riguardano il Fondo per il merito. L’articolo 3-bis è stato poi soppresso a seguito del parere della V Commissione (v. infra).

La Commissione X ha espresso nulla osta.

 

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazione. Fra le condizioni, ha evidenziato la necessità che sia prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sulle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del provvedimento - concernente la delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario - e che siano previste forme di più stretta collaborazione tra le regioni e il sistema della ricerca. Con un’ulteriore condizione, riferita all’art. 1, c. 5, si evidenziava la necessità di prevedere una più accurata definizione del concetto di “università svantaggiate”: nel testo come modificato dalla VII Commissione l’aggettivo è stato soppresso.

 

Infine, la V Commissioneha espresso parere favorevole con una serie di condizioni volte a garantire il rispetto dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, nonché con ulteriori condizioni. Tutte le condizioni sono state recepite dalla VII Commissione.

 

 


 


 

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