Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Titolo: | Contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo A.C. 2774 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 243 | ||
Data: | 11/11/2009 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
11 novembre 2009 |
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n. 243/0 |
Contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeoA.C. 2774Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del progetto di legge |
2774 |
Titolo |
Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
3 |
Date: |
|
presentazione alla Camera |
6 ottobre 2009 |
assegnazione |
20 ottobre 2009 |
Commissione competente |
VII (Cultura) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari Costituzionali), V (Bilancio), Commissione parlamentare per le questioni regionali |
La proposta di legge in esame dispone la concessione di contributi statali, per un totale di 2.000.000 euro annui, per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo italiano ed europeo.
L’articolo
1 stabilisce un contributo speciale[1] annuo di 1.500.000 euro, a decorrere dal
a) la redazione e pubblicazione del bollettino bibliografico annuale Medioevo latino[2], nonché – previa valutazione del comitato scientifico[3] – di edizioni critiche e di studi nell’ambito della ricerca storica, filologica e bibliografica sulla cultura latina del medioevo italiano ed europeo;
b) l’erogazione di borse di studio, in favore di giovani laureati italiani e stranieri, per la partecipazione a corsi inerenti lo studio della cultura e della civiltà medievali in Europa e nel bacino mediterraneo;
c) l’acquisto di materiale bibliografico e di dotazioni informatiche da impiegare nelle attività di ricerca.
Al Ministero
per i beni e le attività culturali, che provvede al versamento delle somme
entro il 31 marzo di ogni anno,
Come ricorda anche la
relazione illustrativa,
Gli obiettivi della Società sono promuovere la ricerca e la documentazione
sulla latinità medievale, organizzare la formazione di giovani ricercatori e
fornire servizi nel settore della ricerca e dell’informazione bibliografica
medievistica. Tra le attività rientrano
corsi di formazione superiore, convegni e seminari di studio, corsi per lo
sviluppo e l’impiego di applicazioni informatiche negli studi umanistici, con
l’erogazione di borse di studio in favore di giovani studiosi italiani e
stranieri. Inoltre,
§ la gestione della Biblioteca di cultura medievale[7], unitamente alla Fondazione Ezio Franceschini[8];
§ l’organizzazione di un corso triennale di perfezionamento post-universitario in filologia e letteratura latina medievale[9];
§ l’apertura del portale per la ricerca bibliografica denominato Mirabile - Archivio digitale della cultura latina medievale[10].
Sempre la relazione illustrativa mette in evidenzia la necessità di garantire alla SISMEL una disponibilità finanziaria minima, al fine di rendere possibile una programmazione a lungo termine delle iniziative e conferire loro maggiore stabilità e certezza[11], senza pregiudizio per le altre fonti di finanziamento (sono indicati i finanziamenti ricevuti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dalla regione Toscana e da altri enti pubblici e privati, nonché i contributi erogati dal Ministero per i beni e le attività culturali). Con riferimento ai contributi erogati dal Mibac, si ricorda che, ai sensi della L. 534/1996[12], il DM 12 maggio 2006 (tabella 2006-2008) indicava un contributo di € 90.000 annui[13], mentre lo schema di tabella 2009-2011[14] propone un contributo di € 80.000 annui.
L’articolo 2 della pdl istituisce l’Edizione nazionale dei testi mediolatini d’Italia (ENTMI)[15] con il compito di curare la pubblicazione, in edizione critica[16], dei testi composti in lingua latina in Italia fra il V e il XV secolo, secondo il programma deliberato dalla commissione scientifica (v. infra) e comunicato al Ministero per i beni e le attività culturali. L’ENTMI subentra, in tutti i rapporti attivi e passivi, all’Edizione nazionale dei testi mediolatini, istituita con DM 16 gennaio 2001[17] (commi 1 e 2).
I commi
da
a) il presidente;
b) il segretario tesoriere;
c) la commissione scientifica.
In particolare, la commissione scientifica:
§
è
costituita dai componenti della
commissione scientifica dell’Edizione nazionale dei testi mediolatini.
Ulteriori componenti possono essere nominati con decreto del Ministero per i
beni e le attività culturali, su proposta del presidente, sentita
§ elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario tesoriere[18] (c. 5);
§ può nominare al proprio interno un comitato esecutivo, determinandone le competenze (c. 7);
§ delibera ed aggiorna il programma di attività (c. 6);
§ si riunisce almeno una volta l’anno per deliberare sul programma di attività, sul bilancio di previsione e sul rendiconto della gestione dell’anno precedente (c. 7);
§ affida a propri componenti o a studiosi italiani la predisposizione delle edizioni critiche e la revisione degli elaborati presentati, deliberandone il compenso (c. 6).
Al presidente, al segretario tesoriere e ai componenti della commissione scientifica e del comitato esecutivo non possono essere attribuiti gettoni di presenza o altri compensi, fatti salvi quelli deliberati dalla stessa commissione scientifica per la predisposizione delle edizioni critiche e la revisione degli elaborati, nonché il rimborso delle spese documentate[19] (comma 8).
Il comma 9 attribuisce all’ENTMI, a decorrere dal 2009, un contributo annuo di 500.000 euro, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali. Si precisa, inoltre, che l’Edizione nazionale può ricevere anche contributi dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da istituzioni e soggetti pubblici e privati.
Il comma 10 stabilisce che all’ENTMI si applicano le disposizioni dell’art. 3, commi 6 e 7, della legge n. 420 del 1997[20].
Al fine di
comprendere tale rinvio normativo, occorre preliminarmente ricordare che la legge n. 420 del
A questo fine, la leggeha previsto l’istituzione, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali (ora, Ministero per i beni e le attività culturali), della “Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali”[21], alla quale ha affidato il compito di deliberare sulla costituzione e sull’organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, nonché sull’accesso al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso, e sulla costituzione delle edizioni nazionali, nonché sulla composizione e il finanziamento delle relative commissioni scientifiche.
L’art. 3, comma 6, della legge citata stabilisce che, all’inizio di ciascun anno, i presidenti delle commissioni scientifiche presentano al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sui lavori svolti, il consuntivo delle spese sostenute, il preventivo delle spese e delle entrate previste, la previsione del piano di pubblicazione o lo stato di avanzamento della sua realizzazione.
Il comma 7 del medesimo articolo autorizza il MIBAC a stipulare, per la realizzazione delle edizioni nazionali, convenzioni con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[22].
La relazione illustrativa evidenzia che l’articolo 2 della pdl è volto ad agevolare la programmazione a lungo termine delle attività dell’Edizione nazionale. Si sottolinea, infatti, come le risorse finanziare disponibili impediscono una programmazione adeguata alla “complessità di lavori scientifici i quali richiedono lunghi tempi di ricerca e di elaborazione”23.
L’articolo 3 della pdl dispone che agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma Fondi di riserva e speciali della Missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
La proposta di legge è corredata della relazione illustrativa.
L'utilizzazione dello strumento legislativo è giustificata per il fatto che la proposta di legge dispone l’impiego di risorse iscritte nel bilancio dello Stato. Tuttavia, con riferimento all’art. 2 della pdl, si ricorda che la materia, a seguito dell’art. 3 della L. 420/1997, è stata delegificata (v. la sezione Coordinamento con la normativa vigente).
La disciplina recata dal provvedimento può essere ricondotta alla materia dei “beni culturali”.
In tale ambito, occorre considerare che l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la “promozione e organizzazione di attività culturali” tra le materie di legislazione concorrente. Ciò significa che, in tali materie, lo Stato può emanare solo disposizioni legislative di principio, la cui attuazione è affidata alle regioni.
Con riferimento al
riparto di competenze sopra delineato, occorre segnalare alcune sentenze
costituzionali riguardanti in generale lo sviluppo
della cultura (sentenze nn. 478/2002
e 307/2004). A tale riguardo,
L’art. 9 della
Costituzione prevede che
V. art. 2, c. 4, illustrato nel paragrafo Contenuto.
L’art. 2 della proposta di legge interviene in un ambito normativo delegificato a seguito della L. 420/1997.
In particolare, esso deroga alla procedura prevista dalla legge citata (art. 3) sotto i profili:
- delle modalità di costituzione di un’edizione nazionale (che, ai sensi dell’art. 3, c. 2, della L. 420/1997, è deliberata dalla Consulta ed è disposta con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali24);
- del potere di determinazione della composizione della commissione scientifica (che, ai sensi dell’art. 3, c. 2, della L. 420/1997 spetta direttamente alla Consulta25);
- del potere di determinazione del contributo statale alle commissioni scientifiche (che, ai sensi dell’art. 3, c. 3, della L. 420/1997 è determinato annualmente dalla Consulta sulla base delle richieste presentate dalle edizioni nazionali).
Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.
Nel titolo, si valuti l’opportunità di fare riferimento anche al medioevo italiano (così, art. 1 pdl).
All’art. 1, rubrica e comma 1, si valuti
l’opportunità di eliminare il termine “speciale”, che risulta privo di significato
tecnico. Si valuti, invece, l’opportunità di integrare il medesimo comma con la
specifica (presente, con riferimento all’ENTMI, al comma 9 dell’articolo 2) relativa
alla possibilità che
All’art. 3, anche in relazione ai tempi di effettiva entrata in vigore delle nuove disposizioni, la copertura finanziaria andrà riscontrata con riguardo alle disponibilità, per gli anni successivi al 2009, del fondo speciale di parte corrente utilizzato, alla luce di quanto previsto nel disegno di legge finanziaria per il 2010, attualmente in corso di esame al Senato (A.S. 1791).
__________________________________________
24Le richieste di istituzione di edizioni nazionali possono essere presentate da Amministrazioni dello Stato, università, istituzioni scolastiche, enti di ricerca, istituzioni culturali o singoli studiosi e devono essere corredate da un dettagliato programma scientifico, da un articolato piano dei lavori e dalla relativa previsione di spesa. Il Ministero per i beni e le attività culturali ha fissato al 31 marzo il termine per la presentazione delle richieste di contributi.
Servizio Studi – Dipartimento Cultura |
( 066760-3255 – *st_cultura@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: CU0170a.doc
[1] La relazione illustrativa precisa che tale contributo è aggiuntivo rispetto ai finanziamenti destinati in generale alle istituzioni culturali e di ricerca.
[2] Medioevo latino, attualmente disponibile anche su supporto informatico, esce con periodicità regolare dal 1980. Dal punto di vista bibliografico, la pubblicazione fornisce, oltre all’elenco di titoli, anche un riassunto del contenuto dei contributi segnalati e le eventuali recensioni. Esso è il risultato dello spoglio sistematico, completo e diretto di libri, riviste e bollettini inerenti la latinità medievale. Nel 2009 è stato pubblicato il 30° volume.
[3] Il comitato scientifico ha il compito di sovrintendere alle attività culturali della SISMEL, esaminando e decidendo le iniziative scientifiche.
[4] Pur operando, di fatto, dal 1978.
[5] Della Società, che ha sede a
Firenze, fanno parte docenti e studiosi di latino medievale italiani e
stranieri.
http://www.sismelfirenze.it/informazioni/informazioniSismel/ita/gestoreInfoSismel.HTM
[6] La sigla
editoriale SISMEL - Edizioni del Galluzzo è nata nel 1996 con l'obiettivo di pubblicare, in
primo luogo, i risultati delle ricerche e delle iniziative culturali promosse o
collegate alla società. L’attività della casa editrice negli anni si è
arricchita. Negli ultimi anni, in accordo con
[7]
[8]
http://www.sismelfirenze.it/informazioni/informazioniFef/ita/gestoreInfoFef.HTM
[9] Ai sensi del DM 3 aprile 2001 (GU n. 104 del 7/5/2001), il diploma di perfezionamento scientifico in “Filologia e letteratura latina medievale” rilasciato dalla SISMEL è stato dichiarato equipollente, a decorrere dall’a.a. 2000-2001, al titolo di dottore di ricerca rilasciato dalle università italiane.
[11] La relazione, peraltro, rileva che le finalità indicate alle lett. a), b) e c) dell’art. 1 “individuano la specificità della SISMEL e non costituiscono quindi duplicazioni rispetto all’attività di altre istituzioni pubbliche o private operanti nel medesimo settore di ricerca”.
[12] La legge n. 534/1996 ha disposto una razionalizzazione delle diverse ipotesi di erogazione di contributi statali ad enti culturali. In particolare, l’art. 1 ammette al contributo ordinario annuale dello Stato le istituzioni culturali che presentino domanda e siano incluse in apposita tabella emanata con decreto interministeriale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nonché il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La tabella è sottoposta a revisione ogni tre anni con la stessa procedura.
[13] Nel 2008 sono stati di fatto erogati € 77.980,00.
[14] Sul quale
[15] Le
Edizioni Nazionali (quelle attualmente operanti sono 77) propongono tutti i
testi – editi e inediti – di un autore, chiarendone, attraverso ogni possibile
documentazione, storia e formazione. Esse assicurano la pubblicazione
dell’opera omnia di un autore (o, in alcuni casi, le principali opere di un
gruppo di autori) in edizioni fondate sulla ricognizione e trascrizione critica
di tutti i manoscritti. Alle Edizioni Nazionali è
preposto, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita
[16] Edizione critica: ricostruzione di un testo, ottenuta mediante un accurato confronto dei manoscritti e delle eventuali stampe esistenti, con l’intento di ricondurre il testo, per quanto possibile, alla sua forma genuina, accompagnandolo con la registrazione delle lezioni e varianti non accolte (G. Devoto-G. Oli, Vocabolario della lingua italiana 2008, Le Monnier, Milano 2007).
[17] Ricorda la relazione illustrativa che l’Edizione nazionale dei testi mediolatini ha lo scopo di provvedere alla pubblicazione dei testi letterari latini composti in Italia nel medioevo. Ricorda, altresì, che l’Edizione nazionale ha pubblicato, nei circa nove anni di attività, nuove edizioni critiche di ventidue opere, alcune delle quali inedite: esse sono curate da specialisti italiani e stranieri, con introduzione e note di commento, e sono spesso fornite di traduzione italiana.
[18] Parimenti, l’art.
4 del decreto istitutivo dell’Edizione nazionale dei testi mediolatini
stabilisce che
[19] L’art. 3 del decreto istitutivo dell’Edizione nazionale dei testi mediolatini stabilisce che per i membri della Commissione incaricata di curare i lavori dell’Edizione non è prevista l’attribuzione dei gettoni di presenza.
[20] Legge 1 dicembre 1997, n. 420, Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali.
[21]
[22] Si ricorda
che, a partire dall’esercizio finanziario 2008, sono divenute operative le
modalità di presentazione delle domande per i contributi dettate dal Ministero
per i beni e le attività culturali con Circolare n. 84 del 10 aprile 2006. Per
quanto riguarda l’istituzione di edizioni nazionali, l’art. 3 della circolare
n. 84/2006 prevede che i richiedenti devono inviare una relazione che contenga
il piano generale dell’edizione nazionale con l’indicazione dell’articolazione
interna dell’edizione e del numero complessivo di volumi previsto; la
motivazione scientifica della proposta in relazione allo stato degli studi e
delle realizzazioni editoriali esistenti; le risorse finanziarie
complessivamente necessarie; l’elenco delle istituzioni e degli studiosi
coinvolti, con le relative adesioni; la durata della edizione nazionale. Nella
seduta del 25 novembre